ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 283

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
28 ottobre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1054/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che modifica l’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15a) ( 1 )

30

 

*

Regolamento (CE) n. 1058/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, recante annullamento della registrazione di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro (IGP)]

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1059/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro o Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)]

34

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (Versione codificata) ( 1 )

36

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/815/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2008, recante approvazione di alcuni programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus [notificata con il numero C(2008) 5699]  ( 1 )

43

 

 

2008/816/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2008, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2008) 5987]  ( 1 )

46

 

 

2008/817/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 2007/777/CE relativa alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti a base di carne originari della Nuova Caledonia [notificata con il numero C(2008) 6050]  ( 1 )

49

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

28.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1054/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

106,4

MA

44,4

MK

35,9

TR

70,0

ZZ

64,2

0707 00 05

JO

162,5

TR

131,2

ZZ

146,9

0709 90 70

TR

134,0

ZZ

134,0

0805 50 10

AR

108,8

MA

95,3

TR

96,6

ZA

85,2

ZZ

96,5

0806 10 10

BR

231,8

TR

117,8

US

240,8

ZZ

196,8

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,2

US

144,3

ZA

88,8

ZZ

88,7

0808 20 50

CL

60,3

CN

64,9

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

86,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


28.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2008

che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 184/2005 definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero.

(2)

È necessario specificare gli standard di qualità comuni, nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 184/2005.

(3)

Le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della bilancia dei pagamenti istituito con il regolamento (CE) n. 184/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono annualmente una relazione sulla qualità redatta conformemente alle disposizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri trasmettono le proprie relazioni sulla qualità entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23.


ALLEGATO

1.   Introduzione

La relazione sulla qualità contiene indicatori sia quantitativi sia qualitativi della qualità. La Commissione (Eurostat) fornisce per ciascuno Stato membro i risultati degli indicatori quantitativi calcolati sulla base dei dati forniti. Gli Stati membri li interpretano e forniscono osservazioni al loro riguardo, alla luce della rispettiva metodologia di rilevazione.

2.   Scadenze

Entro la fine di ottobre di ogni anno la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri la bozza preliminare delle relazioni sulla qualità, parzialmente precompilata con la maggior parte degli indicatori quantitativi e con le altre informazioni di cui dispone.

Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le rispettive relazioni sulla qualità debitamente completate.

3.   Criteri di qualità

I seguenti criteri sono stati individuati come pertinenti in tema di qualità: tempestività e copertura dei dati, solidità metodologica, stabilità, plausibilità, coerenza e accuratezza. L’elemento «accuratezza», pur pertinente sotto il profilo concettuale, verrà trattato separatamente come componente collaterale perché riguarda la qualità sul lato degli input.

3.1.   Tempestività e copertura dei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat)

Questo elemento si riferisce al rispetto delle scadenze per la trasmissione dei dati, nonché alla disponibilità delle informazioni secondo i periodi di riferimento e secondo le disaggregazioni geografiche, per voce e per attività.

3.2.   Solidità metodologica

Per solidità metodologica si intende il rispetto delle norme, delle linee direttrici e delle buone pratiche internazionalmente accettate.

Tale componente includerà un numero limitato di domande, diverse da un anno all’altro, in campo metodologico e verterà sull’ottemperanza alle norme internazionalmente accettate. Gli Stati membri descriveranno anche le principali modifiche metodologiche introdotte durante il periodo di riferimento e le conseguenze che ne derivano per la qualità dei dati.

3.3.   Stabilità

Per stabilità si intende il grado di corrispondenza tra la stima iniziale e il valore finale.

Consiste nell’esame dell’entità delle revisioni, della loro direzione e della conformità tra le tendenze ricavate dalle stime iniziali e finali.

3.4.   Plausibilità

Per plausibilità si intende l’assenza di variazioni immotivate.

Gli Stati membri dovranno valutare le proprie procedure interne di controllo (punti deboli e punti forti) e illustrare ulteriori iniziative atte a migliorarle.

3.5.   Coerenza

La coerenza è verificata sia all’interno dei set di dati trasmessi (coerenza interna), sia con riguardo agli altri pertinenti set di dati di natura simile (coerenza esterna).

3.6.   Accuratezza

Per accuratezza si intende il grado di corrispondenza tra la stima (finale) e il vero valore demografico.

A questo riguardo si procederà a un’analisi descrittiva, sulla base di una serie di parametri, dei principali ostacoli che si frappongono al miglioramento della copertura dei dati. Tale criterio sarà trattato come una componente addizionale della qualità e non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione globale della qualità.


28.10.2008   

IT

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L 283/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (2), l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») ha effettuato una valutazione degli effetti delle disposizioni dell’allegato I (parte M) del regolamento in questione.

(2)

L’Agenzia ha determinato che le attuali disposizioni dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 sono troppo rigorose per gli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale e, in particolare, per gli aeromobili non classificati come «aeromobili a motore complessi».

(3)

Dato che è scaduto il termine entro il quale gli Stati membri avevano la possibilità di applicare deroghe agli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2042/2003 — che la maggior parte degli Stati membri ha effettivamente applicato — le disposizioni dell’allegato I (parte M) devono essere integralmente applicate da tutti gli Stati membri a partire dal 28 settembre 2008, salvo modifiche adottate nei termini previsti.

(4)

L’Agenzia ha suggerito di apportare modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2042/2003, in particolare all’allegato I (parte M), per adeguare le vigenti prescrizioni alla complessità delle diverse categorie di aeromobili e ai diversi tipi di operazioni senza compromettere il livello di sicurezza.

(5)

Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alle parti interessate di familiarizzarsi in misura sufficiente con i nuovi requisiti della parte M e di procedere agli adattamenti necessari, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a differire l’applicazione della parte M agli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale per un ulteriore periodo di uno o due anni, in funzione delle disposizioni in questione.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2042/2003.

(7)

Le disposizioni del presente regolamento tengono conto della comunicazione della Commissione «Agenda per un futuro sostenibile nell’aviazione generale e di affari» (3) dell’11 gennaio 2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’agenzia conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:

1)

le seguenti lettere k) e l) sono aggiunte all’articolo 2:

«k)

per “aeromobile ELA1” si intende il seguente aeromobile leggero europeo:

i)

un aeroplano, veleggiatore o veleggiatore a motore con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 1 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

ii)

un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati;

iii)

un dirigibile progettato per il trasporto di due persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 2 500 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas;

l)

per “aeromobile LSA” si intende un aeroplano sportivo leggero con tutte le caratteristiche seguenti:

i)

una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 600 kg;

ii)

una velocità massima di stallo (VS0) nella configurazione di atterraggio non superiore a 45 nodi di velocità calibrata (CAS) alla massa massima certificata al decollo e al centro di gravità più critico del velivolo;

iii)

un numero massimo di posti disponibili pari a due persone, compreso il pilota;

iv)

un motore singolo senza turbine, dotato di propulsore; e

v)

una cabina non pressurizzata.»;

2)

all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Nel caso di un aeromobile destinato al trasporto non commerciale, ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità o documento equivalente rilasciato in conformità con i requisiti degli Stati membri e valido alla data del 28 settembre 2008 continuerà a essere valido fino alla scadenza o fino al 28 settembre 2009, se quest’ultima data è precedente. Scaduto il periodo di validità, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Scaduto anche questo secondo periodo, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Successivamente non sono autorizzati ulteriori rilasci o rinnovi. Se le disposizioni del presente paragrafo sono state applicate, quando l’immatricolazione dell’aeromobile è trasferita all’interno dell’UE, è rilasciato un nuovo certificato di revisione della navigabilità in conformità dell’M.A.904.»;

3)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   I certificati di riammissione in servizio e di messa in servizio rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da un’impresa di manutenzione approvata a norma dei requisiti degli Stati membri saranno considerati equivalenti ai certificati previsti rispettivamente in M.A.801 e M.A.802 dell’allegato I (parte M).»;

4)

all’articolo 5, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato ai sensi del disposto dell’allegato III, fatti salvi i disposti di cui all’M.A.606 h), M.A.607 b), M.A.801 d) e M.A.803 dell’allegato I e al punto 145.A.30 j) dell’allegato II (parte 145) e dell’appendice IV dell’allegato II (parte 145).»;

5)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

le disposizioni dell’allegato I, tranne M.A.201 h), punto 2 e M.A.708 c), si applicano a partire dal 28 settembre 2005;

b)

il punto M.A.201 f) dell’allegato I si applica agli aeromobili che non sono impiegati in trasporto aereo commerciale effettuato da vettori di paesi terzi a partire dal 28 settembre 2009.»;

b)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le disposizioni dell’allegato I per il trasporto aereo non commerciale, fino al 28 settembre 2009;»

ii)

è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

per gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale diversi da quelli di grandi dimensioni, la necessità di rispettare l’allegato III (parte 66) nelle seguenti disposizioni, fino al 28 settembre 2010:

M.A.606 g) e M.A.801 b)2 dell’allegato I (parte M),

145.A.30 g) e h) dell’allegato II (parte 145).»;

6)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

(3)  COM(2007) 869 def.


ALLEGATO

1.

L'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è modificato come segue:

1)

al punto M.1, punto 4, è aggiunto il seguente punto iii):

«iii)

In deroga al punto 4, i), quando il mantenimento della navigabilità di un aeromobile non adibito al trasporto aereo non commerciale è gestito da un'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M), non soggetta alla supervisione dello Stato membro di registrazione, purché concordato con lo Stato membro di registrazione prima dell'approvazione del programma di manutenzione:

a)

l'autorità designata dallo Stato membro responsabile della supervisione dell'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità; o

b)

l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa in questione si trovi in un paese terzo.»;

2)

al punto M.A.201, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Allo scopo di adempiere alle responsabilità di cui alla lettera a),

i)

il proprietario di un aeromobile può affidare le mansioni relative alla manutenzione dell'aeronavigabilità ad un'impresa competente in materia approvata, come specificato nella sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M). In tal caso, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità si assume la responsabilità della corretta esecuzione di tali mansioni;

ii)

il proprietario che decide di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile sotto la propria responsabilità, senza un contratto conformemente all'appendice I, può tuttavia concludere un contratto limitato con un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M) per lo sviluppo del programma di manutenzione e la relativa approvazione in conformità del punto M.A.302. Questo contratto limitato trasferisce la responsabilità dell'elaborazione e dell'approvazione del programma di manutenzione all'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.»;

3)

al punto M.A.201, lettera i), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nel caso in cui uno Stato membro richieda ad un operatore un certificato per le sue attività commerciali, diverse dal trasporto aereo commerciale, l'operatore dovrà:»;

4)

al punto M.A.202, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

La persona o l'impresa responsabile in base al punto M.A.201 deve riferire all'autorità competente designata dallo Stato di registrazione, all'impresa responsabile del progetto di tipo o dei progetti integrativi e, se applicabile, allo Stato membro dell'operatore, qualsiasi condizione accertata di un aeromobile o di un componente che possa seriamente compromettere la sicurezza di volo.»;

5)

il punto M.A.302 è sostituito dal seguente:

«M.A.302   Programma di manutenzione

a)

La manutenzione di ogni aeromobile deve essere organizzata in conformità di un programma di manutenzione degli aeromobili.

b)

Il programma di manutenzione e le eventuali correzioni successive devono essere approvate dall'autorità competente.

c)

Nel caso in cui l'aeronavigabilità di un aeromobile sia gestita da un'impresa incaricata di gestire il mantenimento della navigabilità del tipo descritto alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), il programma di manutenzione dell'aeromobile e le relative correzioni possono essere approvati mediante una procedura di approvazione indiretta.

i)

In questo caso, l'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità deve istituire la procedura di approvazione indiretta nell'ambito del manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e tale procedura deve essere approvata dall'autorità competente responsabile dell'impresa in questione.

ii)

L'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità non ricorre alla procedura d'approvazione indiretta se non è soggetta alla supervisione dello Stato membro di registrazione, a meno che non sia posto in essere un accordo conforme al disposto del punto M.1, punto 4, ii) o 4, iii), ove applicabile, che trasferisca la responsabilità dell'approvazione del programma di manutenzione dell'aeromobile all'autorità competente responsabile dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

d)

Il programma di manutenzione dell'aeromobile deve essere conforme a quanto segue:

i)

alle istruzioni rilasciate dall'autorità competente;

ii)

alle istruzioni per il mantenimento della navigabilità emesse dai titolari del certificato del tipo, del certificato di omologazione limitata, del certificato del tipo supplementare, dell'approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell'autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003 e del relativo allegato (parte 21);

iii)

alle istruzioni aggiuntive o alternative proposte dal proprietario o dall'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dopo approvazione ai sensi del punto M.A.302, tranne per gli intervalli di compiti connessi alla sicurezza di cui alla lettera e), che possono essere aumentati, a condizione che siano eseguiti riesami sufficienti ai sensi della lettera g) e soltanto quando sono oggetto ad approvazione diretta ai sensi del punto M.A.302 b).

e)

Il programma di manutenzione dell'aeromobile deve contenere i dettagli, inclusa la frequenza, di tutti gli interventi da eseguire, compresi eventuali compiti specifici legati al tipo e alla specificità delle operazioni.

f)

Per gli aeromobili di grandi dimensioni, quando il programma di manutenzione è basato su una logica di gruppo o su un controllo delle condizioni dell'aeromobile, il programma di manutenzione include un programma di affidabilità.

g)

Il programma di manutenzione viene riveduto periodicamente e, se del caso, modificato. Le revisioni devono garantire la costante validità del programma alla luce dell'esperienza operativa e delle istruzioni dell'autorità competente, tenuto conto delle istruzioni di manutenzione, nuove e/o modificate, emanate dai titolari del certificato di omologazione del tipo e del certificato di omologazione supplementare nonché da qualsiasi altra impresa che pubblichi tali dati conformemente all'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.»;

6)

al punto M.A.305, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I registri del mantenimento dell'aeronavigabilità sono costituiti dai seguenti documenti:

1.

un quaderno dell'aeromobile, uno o più quaderni dei motori oppure schede dei moduli di motori, uno o più libri delle eliche e schede per qualsiasi componente a vita limitata; e

2.

dal quaderno tecnico dell'operatore, ove prescritto al punto M.A.306 per il trasporto aereo commerciale o dallo Stato membro per le operazioni commerciali diverse dal trasporto aereo commerciale.»;

7)

alla lettera b) del punto M.A.403 il testo «in conformità a M.A.801(b)1, M.A.801(b)2 od alla parte 145» è sostituito con «in conformità ai punti M.A.801. b) 1, M.A.801 b) 2, M.A.801 c), M.A.801 d) o all'allegato II (parte 145)»;

8)

alla lettera a) del punto M.A.501 il testo «specificato nella parte 145 e nel capitolo F» è sostituito dal testo «specificato nell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, all'allegato II (parte 145) o al capitolo F, sezione A dell'allegato I del presente regolamento»;

9)

il punto M.A.502 è sostituito dal seguente:

«M.A.502   Manutenzione dei componenti

a)

La manutenzione dei componenti deve essere eseguita da imprese debitamente autorizzate in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell'allegato II (parte 145).

b)

In deroga alla lettera a), la manutenzione di un componente in conformità ai dati di manutenzione dell'aeromobile o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da un'impresa di categoria A approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145) nonché da personale autorizzato a certificare ai sensi del punto M.A.801 b) 2 soltanto quando tali componenti sono montati sull'aeromobile. Tali componenti, tuttavia, possono essere temporaneamente rimossi per manutenzione dall'impresa in questione o da personale autorizzato a certificare, allo scopo di migliorare l'accessibilità del componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente paragrafo non è valida ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.

c)

In deroga alla lettera a), la manutenzione di un componente di motori/APU (Auxiliary Power Unit, unità di potenza ausiliaria) in conformità ai dati di manutenzione dei motori/APU o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da un'impresa di categoria B approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145) soltanto quando tali componenti sono montati sul motore/APU. Tali componenti, tuttavia, possono essere temporaneamente rimossi per manutenzione dall'impresa di categoria B in questione, allo scopo di migliorare l'accessibilità del componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo.

d)

In deroga alla lettera a) e al punto M.A.801 b) 2, la manutenzione di un componente installato o provvisoriamente rimosso da un aeromobile ELA1 non destinato al trasporto aereo commerciale, ed effettuata conformemente ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da personale autorizzato a certificare ai sensi di M.A.801 b) 2, a eccezione dei seguenti casi:

1.

revisione di componenti diversi da motori ed eliche; e

2.

revisione di motori ed eliche per aeromobili diversi da CS-VLA, CS-22 e LSA.

La manutenzione dei componenti effettuata conformemente alla lettera d) non è prevista ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.»;

10)

il punto M.A.503 è sostituito dal seguente:

«M.A.503   Componenti a vita limitata

I componenti a vita limitata, installati sull'aeromobile, non devono superare il limite di durata in servizio approvato specificato nel programma approvato di manutenzione e nelle direttive di aeronavigabilità, tranne nei casi di cui al punto M.A.504 c).»;

11)

al punto M.A.504, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I componenti inutilizzabili devono essere identificati e conservati in un luogo sicuro sotto il controllo dell'impresa di manutenzione autorizzata, fino al momento di una successiva decisione relativa allo stato di ciascuno di essi. Tuttavia, nel caso degli aeromobili adibiti al trasporto aereo non commerciale diversi dagli aeromobili a grande capacità, la persona o l'impresa che ha dichiarato i componenti inutilizzabili può trasferirne la custodia, dopo averli identificati come inutilizzabili, al proprietario dell'aeromobile, purché il trasferimento figuri nel quaderno dell'aeromobile o del motore o del componente.»;

12)

il punto M.A.601 è sostituito dal seguente:

«M.A.601   Campo di applicazione

Il presente capitolo stabilisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per essere abilitata al rilascio o al rinnovo dell'approvazione per la manutenzione di un aeromobile e dei componenti non elencati al punto M.A.201 g).»;

13)

al punto M.A.604 a), i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

un elenco del personale autorizzato a certificare con il rispettivo oggetto dell'approvazione; e

6.

un elenco dei luoghi in cui la manutenzione è eseguita, unitamente a una descrizione generale degli impianti.»;

14)

al punto M.A.606 è aggiunta la seguente lettera h):

«h)

In deroga alla lettera g), l'impresa potrà servirsi di personale autorizzato a certificare qualificato conformemente alle disposizioni seguenti per fornire assistenza agli operatori impegnati in operazioni commerciali, previa approvazione delle procedure adeguate secondo il manuale dell'impresa:

1.

in caso di direttive di aeronavigabilità pre-volo a carattere ripetitivo, che consentano esplicitamente l'esecuzione delle stesse da parte dell'equipaggio, l'impresa può rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, a condizione che l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di applicare la direttiva di aeronavigabilità secondo gli standard prescritti;

2.

nel caso di aeromobili che operano lontano da una sede di manutenzione, l'impresa ha la facoltà di rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, purché l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di eseguire l'attività in oggetto secondo gli standard prescritti.»;

15)

il punto M.A.607 è sostituito dal seguente:

«M.A.607   Personale autorizzato a certificare

a)

Oltre a quanto specificato al punto M.A.606 g), il personale autorizzato a certificare può esercitare i propri privilegi soltanto nel caso in cui l'impresa ha accertato che:

1.

il personale autorizzato a certificare è in grado di dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 66.A.20 b) dell'allegato III (parte 66), salvo quando l'allegato III (parte 66) si riferisce alla normativa dello Stato membro, nel qual caso deve soddisfare i requisiti di tale normativa; e

2.

il personale autorizzato a certificare possiede un'adeguata conoscenza dei relativi aeromobili e/o componenti aeronautici sottoposti a manutenzione, in relazione alle procedure specifiche dell'impresa.

b)

Nei seguenti casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo diverso dal principale, non servito da adeguato personale autorizzato a certificare, l'impresa incaricata della manutenzione può rilasciare un'autorizzazione straordinaria a certificare:

1.

a uno dei suoi dipendenti, purché qualificato per la manutenzione di aeromobili analoghi per tecnologia, struttura e sistemi; oppure

2.

a un addetto con almeno tre anni di esperienza nella manutenzione e titolare di una licenza ICAO in corso di validità per la manutenzione di aeromobili di tipo identico a quello considerato; quanto sopra purché nel luogo in questione non vi siano imprese approvate ai sensi della parte I del presente documento e purché l'impresa incaricata riceva e tenga in archivio i dati relativi al curriculum professionale e alla licenza dell'addetto.

Tutti i casi sopra descritti devono essere denunciati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio delle autorizzazioni a certificare. L'impresa che emette l'autorizzazione di certificazione straordinaria dovrà predisporre la successiva nuova verifica degli interventi di manutenzione potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza in volo.

c)

L'impresa di manutenzione approvata registra tutti i dati riguardanti il personale autorizzato a certificare e conserva un elenco aggiornato di tutto il personale in questione unitamente al campo di applicazione dell'approvazione quale parte del manuale dell'impresa in conformità del punto M.A.604 a) 5.»;

16)

al punto M.A.608 a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

possedere l'equipaggiamento e gli attrezzi, specificati nei dati di manutenzione descritti al punto M.A.609 o l'attrezzatura equivalente verificata, così come elencata nel manuale dell'impresa di manutenzione, necessari per effettuare gli interventi di manutenzione quotidiani stabiliti nell'oggetto dell'approvazione; e»;

17)

il punto M.A.610 è sostituito dal seguente:

«M.A.610   Ordini di manutenzione

Prima dell'inizio della manutenzione, è necessario stipulare per iscritto un ordine di lavoro tra l'impresa e l'organismo che richiede la manutenzione, allo scopo di definire chiaramente il tipo di interventi da eseguire.»;

18)

al punto M.A.613, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Al termine della manutenzione prescritta per il componente, in conformità del presente capitolo, è necessario rilasciare un certificato di riammissione in servizio, secondo quanto specificato al punto M.A.802. Deve essere rilasciato un modulo 1 dell'AESA tranne che per i componenti sottoposti a manutenzione in conformità dei punti M.A.502 b) e M.A.502 d) e per i componenti fabbricati in conformità del punto M.A.603 b).»;

19)

il punto M.A.615 è sostituito dal seguente:

«M.A.615   Privilegi dell'impresa

L'impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) può:

a)

eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata, nelle sedi identificate nel certificato di approvazione e nel manuale dell'impresa;

b)

organizzare la realizzazione di servizi specializzati sotto la supervisione dell'impresa di manutenzione presso un'altra impresa debitamente qualificata, a condizione che siano istituite procedure adeguate nell'ambito del manuale dell'impresa di manutenzione approvato direttamente dall'autorità competente;

c)

eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata in qualsiasi sede, purché gli interventi siano giustificati dall'inefficienza dell'aeromobile o dalla necessità di supportare una manutenzione occasionale; quanto sopra nel rispetto delle condizioni specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione;

d)

rilasciare i certificati di riammissione in servizio al termine della manutenzione, in conformità del punto M.A.612 o M.A.613.»;

20)

il punto M.A.703 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L'autorizzazione è indicata su un certificato, di cui all'appendice VI, rilasciato dall’autorità competente.»;

ii)

è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

L’entità delle attività riconosciute all’impresa è specificata nel manuale dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità del punto M.A.704.»;

21)

il punto M.A.704 è modificato come segue:

i)

alla lettera a), il punto 3, è sostituito dal seguente:

«3.

i titoli e i nominativi delle persone di cui ai punti M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) e M.A.706 i);»;

ii)

alla lettera a) è aggiunto il punto 9:

«9.

l'elenco di programmi approvati di manutenzione degli aeromobili o, per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale, l'elenco di programmi di manutenzione “generali” e “di riferimento.”»;

iii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Nonostante la lettera b), modifiche minori al manuale possono essere approvate indirettamente tramite una procedura di approvazione indiretta. La procedura di approvazione indiretta definisce le modifiche minori ammissibili, è stabilita dall’impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità quale parte del manuale dell’impresa ed è approvata dall’autorità competente responsabile di tale impresa.»;

22)

al punto M.A.706, sono aggiunte le seguenti lettere i) e j):

«i)

Quando le imprese che prorogano la validità dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità in conformità dei punti M.A.711 a) 4 e M.A.901 f), nominano persone autorizzate in tal senso, previa approvazione da parte dell'autorità competente.

j)

L'impresa definisce e tiene aggiornati nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità i titoli e i nominativi delle persone di cui ai punti M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) e M.A.706 i).»;

23)

al punto M.A.707, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Per poter svolgere la revisione dell’aeronavigabilità, un’impresa deve disporre del personale idoneo e autorizzato a rilasciare i certificati di revisione dell’aeronavigabilità o le relative raccomandazioni, come specificato nel capitolo I, sezione A.

1.

Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a.

almeno 5 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b.

un’apposita licenza in conformità dell’allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l’allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c.

un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e

d.

una posizione di adeguata responsabilità all’interno dell’impresa approvata;

e.

fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707 a) 1.b può essere sostituito da 5 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707 a) 1.a.

2.

Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a.

almeno tre anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b.

un’apposita licenza in conformità dell’allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l’allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c.

un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e

d.

una posizione di adeguata responsabilità all’interno dell’impresa approvata;

e.

fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707 a) 2.b può essere sostituito da quattro anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707 a) 2.»;

24)

al punto M.A.708 b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

presentare il programma di manutenzione e i relativi emendamenti all’autorità competente per l’approvazione [sempre che non sia prevista una procedura di autorizzazione indiretta ai sensi del punto M.A.302 c)] e fornire una copia del programma al proprietario degli aeromobili non adibiti al trasporto commerciale;»;

25)

il punto M.A.709 è sostituito dal seguente:

«M.A.709   Documentazione

a)

L’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità è tenuta a conservare e utilizzare i dati di manutenzione applicabili specificati al punto M.A.401 per lo svolgimento degli interventi di mantenimento della navigabilità descritti al punto M.A.708. I dati possono essere forniti dal proprietario o dall’operatore, a condizione che un contratto adeguato sia stato concluso con il proprietario o l’operatore. In questo caso, l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve soltanto conservare i dati per la durata del contratto, tranne quando prescritto dal punto M.A.714.

b)

Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale, l’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità può elaborare programmi di manutenzione “di riferimento” e/o “generici” per consentire l’approvazione iniziale e/o l’estensione del campo di applicazione di un’approvazione senza disporre dei contratti di cui all’appendice I del presente allegato (parte M). Questi programmi di manutenzione “di riferimento” e/o “generici” non escludono la necessità di istituire un programma adeguato di manutenzione degli aeromobili in conformità del punto M.A.302 a tempo debito prima dell’esercizio dei privilegi di cui al punto M.A.711.»;

26)

il punto M.A.711 è sostituito dal seguente:

«M.A.711   Privilegi dell’impresa

a)

L’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) può:

1.

gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili adibiti al trasporto aereo non commerciale, in base all’elenco contenuto nel certificato di approvazione;

2.

gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale elencati sul certificato di approvazione e sul certificato del rispettivo operatore aereo;

3.

svolgere attività limitate di mantenimento dell’aeronavigabilità con l’impresa incaricata, lavorando nel rispetto del suo sistema di qualità, come indicato sul certificato di approvazione;

4.

estendere, alle condizioni previste al punto M.A.901 f), un certificato di revisione dell’aeronavigabilità che sia stato rilasciato dall’autorità competente o da un’altra impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M).

b)

Un’impresa approvata di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità registrata in uno Stato membro può inoltre essere autorizzata a svolgere i riesami dell’aeronavigabilità di cui al punto M.A.710 e:

1.

a rilasciare il relativo certificato di revisione dell’aeronavigabilità e successivamente a estenderlo conformemente ai requisiti di cui ai punti M.A.901 c) 2 o M.A.901 e) 2; e

2.

a formulare una raccomandazione per la revisione dell’aeronavigabilità all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.»;

27)

al punto M.A.712, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Nel caso di una piccola impresa che non provveda al mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale, il sistema di qualità può essere sostituito da revisioni periodiche, effettuate dall’impresa STESSA e soggette all’approvazione dell’autorità competente, fatta eccezione per le imprese che rilasciano certificati di revisione dell’aeronavigabilità per aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg diversi dagli aerostati. Se non esiste un sistema di qualità, l’impresa non affida a terzi le attività di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità.»;

28)

al punto M.A.714, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Se l’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità ha il privilegio specificato al punto M.A.711b), deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità e della raccomandazione rilasciata o, se del caso, estesa, unitamente a tutti i documenti giustificativi. Inoltre, l’impresa in questione deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità che ha provveduto a estendere in forza del privilegio di cui al punto M.A.711 a) 4.»;

29)

il punto M.A.801 è sostituito dal seguente:

«M.A.801   Certificato di riammissione in servizio dell’aeromobile

a)

Fatta eccezione per gli aeromobili rimessi in servizio da un’impresa di manutenzione approvata conforme all’allegato II (parte 145), il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato in conformità a quanto disposto nel presente capitolo.

b)

Gli aeromobili possono essere riammessi in servizio solo se, dopo aver completato la manutenzione e aver accertato che tutti gli interventi di manutenzione prescritti sono stati eseguiti correttamente, un certificato di riammissione in servizio è rilasciato:

1.

da idoneo personale autorizzato a certificare per conto dell’impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M); oppure

2.

da personale autorizzato a certificare in conformità dei requisiti stabiliti all’allegato III (parte 66), tranne per gli interventi di manutenzione complessi elencati nell’appendice VII del presente allegato ai quali si applica il punto 1; oppure

3.

dal proprietario-pilota in conformità del punto M.A.803;

c)

in deroga al punto M.A.801 b) 2 per gli aeromobili ELA1 non adibiti al trasporto aereo commerciale, gli interventi di manutenzione complessi elencati all’appendice VII possono essere effettuati dal personale autorizzato alla certificazione di cui al punto M.A.801 b) 2.

d)

in deroga al punto M.A.801 b), nei casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo non servito da un’impresa di manutenzione debitamente autorizzata ai sensi del presente allegato o dell’allegato II (parte 145) e da adeguato personale autorizzato a certificare, il proprietario può autorizzare qualsiasi persona con un’esperienza di manutenzione adeguata non inferiore a 3 anni e in possesso di adeguate qualifiche, a effettuare interventi di manutenzione in conformità degli standard fissati nel capitolo D del presente allegato e a riammettere l’aeromobile in servizio. In questo caso il proprietario deve:

1.

ottenere e custodire nei registri dell’aeromobile informazioni dettagliate di tutti gli interventi effettuati e delle qualifiche in possesso della persona che ha emesso il certificato; e

2.

assicurare che la manutenzione sia ricontrollata e autorizzata da una persona debitamente autorizzata di cui al punto M.A.801 b) o da un’impresa approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell’allegato II (parte 145) quanto prima possibile e in ogni caso entro 7 giorni; e

3.

darne notifica all’impresa responsabile della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile, se incaricata ai sensi del punto M.A.201 e), o all’autorità competente in assenza di un contratto stipulato con detta impresa, entro sette giorni dal rilascio dell’autorizzazione a certificare.

e)

Nel caso di riammissione in servizio in conformità del punto M.A.801 b) 2 o del punto M.A.801 c), il personale autorizzato a certificare può essere assistito, nello svolgimento degli interventi di manutenzione, da una o più persone poste sotto il suo controllo diretto e continuo.

f)

Il certificato di riammissione in servizio deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:

1.

informazioni di base sulla manutenzione effettuata;

2.

la data di completamento della manutenzione;

3.

l’identità dell’impresa e/o della persona che rilascia la riammissione in servizio, fra cui:

i)

il riferimento dell’autorizzazione dell’impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) e del personale autorizzato a certificare che rilascia il certificato; oppure

ii)

nel caso di un certificato di riammissione in servizio di cui al punto M.A.801 b) 2 o M.A.801 c), l’identità ed eventualmente il numero di licenza del personale di certificazione autorizzato a rilasciare tale certificato.

4.

Le eventuali restrizioni all’aeronavigabilità o alle operazioni.

g)

In deroga alla lettera b) e nonostante le disposizioni della lettera h), quando la manutenzione prescritta non può essere completata, il certificato di riammissione in servizio può essere rilasciato nel rispetto delle restrizioni approvate per l’aeromobile. Questo fatto, unitamente alle eventuali restrizioni applicabili all’aeronavigabilità o alle operazioni, deve essere annotato nel certificato di riammissione al servizio dell’aeromobile prima del rilascio in quanto inerente alle informazioni prescritte alla lettera f) 4.

h)

Un certificato di riammissione in servizio non può essere rilasciato in caso di non conformità note che mettono seriamente a rischio la sicurezza del volo.»;

30)

il punto M.A.802 è sostituito dal seguente:

«M.A.802   Certificato di riammissione in servizio di un componente

a)

Al termine di un intervento di manutenzione eseguita su un componente dell’aeromobile in conformità con il punto M.A.502 deve essere rilasciato un certificato di riammissione in servizio.

b)

Il certificato di autorizzazione di riammissione in servizio identificato come modulo 1 dell’AESA costituisce il certificato di riammissione in servizio dei componenti, tranne quando la manutenzione eseguita sui componenti aeronautici sia stata effettuata conformemente al punto M.A.502 b) o M.A.502 d), nel qual caso la manutenzione sarà soggetta a procedure di rimessa in servizio degli aeromobili a norma del punto M.A.801.»;

31)

il punto M.A.803 è sostituito dal seguente:

«M.A.803   Autorizzazione del pilota-proprietario

a)

Per essere riconosciuta pilota-proprietario, una persona deve:

1.

detenere un brevetto di pilota valido (o un documento equivalente) rilasciato o convalidato da uno Stato membro, con l’abilitazione appropriata di tipo e di classe, e

2.

essere proprietario esclusivo o comproprietario dell’aeromobile; il proprietario o comproprietario deve:

i)

essere una delle persone fisiche menzionate nel modulo di registrazione; o

ii)

essere un membro di una persona giuridica senza scopo di lucro e con finalità ricreative, ove la persona giuridica sia indicata come comproprietario oppure come operatore nel documento di registrazione, e la persona partecipi direttamente al processo decisionale del soggetto giuridico e sia stata designata da tale soggetto giuridico per svolgere mansioni di manutenzione in qualità di pilota-proprietario.

b)

In caso di aeromobile privato a motore di semplice progettazione con MTOM non superiore a 2 730 kg, veleggiatore, veleggiatore a motore o aerostato, il pilota-proprietario può rilasciare il certificato di riammissione in servizio a seguito degli interventi di manutenzione limitata elencati nell’appendice VIII.

c)

La portata della manutenzione limitata da parte del pilota-proprietario è definita nel programma di manutenzione di cui al punto M.A.302.

d)

Il certificato di riammissione in servizio deve essere riportato nei registri e deve contenere i dettagli fondamentali dell’intervento di manutenzione eseguito, i dati di manutenzione utilizzati, la data di completamento dell’intervento nonché l’identità e il numero di licenza del pilota-proprietario rilasciante il certificato.»;

32)

il punto M.A.901 è sostituito dal seguente:

«M.A.901   Revisione dell’aeronavigabilità dell’aeromobile

Per garantire la validità del certificato di aeronavigabilità di un aeromobile si deve provvedere a una revisione periodica dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e dei suoi dati di aeronavigabilità.

a)

Il certificato di revisione dell’aeronavigabilità è emesso secondo quanto stabilito nell’appendice III (modulo 15a o 15b dell’AESA), al completamento di una revisione soddisfacente. Il certificato è valido per un anno.

b)

Un aeromobile in ambiente controllato è un aeromobile che, in primo luogo, nel corso degli ultimi 12 mesi, è stato costantemente gestito da un’unica impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e che, in secondo luogo, durante i precedenti 12 mesi, è stato sottoposto a manutenzione da imprese di manutenzione approvate in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell’allegato II (parte 145). Ciò comprende la manutenzione svolta come precisato al punto M.A.803 b) e la riammissione in servizio come specificato al punto M.A.801 b) 2 oppure al punto M.A.801 b) 3.

c)

Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, che sono in ambiente controllato, l’impresa di cui alla lettera b) che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):

1.

rilasciare un certificato di revisione dell’aeronavigabilità in conformità del punto M.A.710, e;

2.

nel caso dei certificati di revisione della navigabilità emessi, qualora l’aeromobile sia rimasto in un ambiente controllato, prorogare due volte la validità del certificato di revisione di navigabilità, ogni volta per un periodo di un anno.

d)

Tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale, e gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, ad eccezione degli aerostati, che non si trovano in ambiente controllato, o la cui aeronavigabilità è gestita da un’impresa che non ha il privilegio di effettuare revisioni dell’aeronavigabilità, il certificato di revisione dell’aeronavigabilità deve essere rilasciato dall’autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata sulla raccomandazione proposta da un’impresa di gestione dell’aeronavigabilità debitamente autorizzata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell’operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della navigabilità svolta in conformità del punto M.A.710.

e)

Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, l’impresa che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e designata dal proprietario o dall’operatore, può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):

1.

rilasciare il certificato di revisione in conformità del punto M.A.710; e

2.

nel caso dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità emessi, qualora l’aeromobile sia rimasto in un ambiente controllato nell’ambito della sua gestione, estendere la validità del certificato di revisione dell’aeronavigabilità per due volte per un periodo di un anno ciascuna.

f)

In deroga ai punti M.A.901 c) 2 e M.A.901 e) 2, per gli aeromobili che si trovano in ambiente controllato, l’impresa di cui alla lettera b) che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, fatta salva l’osservanza della lettera k), può estendere due volte per un periodo di un anno ciascuna la validità del certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato dall’autorità competente o da un’altra impresa di gestione della manutenzione dell’aeronavigabilità in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M).

g)

In deroga ai punti M.A.901 e) e M.A.901 h) 2, nel caso di un aeromobile ELA1 non adibito al trasporto aereo commerciale ed escluso dal campo di applicazione del punto M.A.201 i), il certificato di revisione dell’aeronavigabilità può anche essere rilasciato dall’autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata sulla raccomandazione proposta da personale addetto alla certificazione formalmente autorizzato dall’autorità competente e che soddisfi i requisiti dell’allegato III (parte 66) e del punto M.A.707 a) 2 a, inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell’operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della aeronavigabilità svolta in conformità del punto M.A.710 e non è rilasciata per più di due anni consecutivi.

h)

Ogni volta che le circostanze indicano la presenza di una potenziale minaccia per la sicurezza, l’autorità competente svolge autonomamente la revisione della aeronavigabilità e rilascia il relativo certificato.

i)

Oltre alle disposizioni di cui alla lettera h), l’autorità competente può anche svolgere autonomamente la revisione dell’aeronavigabilità e rilasciare il relativo certificato nei seguenti casi:

1.

per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale quando l’aeromobile è gestito da un’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) situata in un paese terzo.

2.

per tutti gli aerostati e altri aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, se prescritto dal proprietario.

j)

Quando l’autorità competente svolge autonomamente la revisione dell’aeronavigabilità e/o rilascia il relativo certificato, il proprietario o l’operatore deve fornire quanto segue all’autorità competente:

1.

la documentazione prescritta dall’autorità competente; nonché

2.

idoneo alloggio per il proprio personale nella sede appropriata; nonché

3.

se necessario, il supporto di personale adeguatamente qualificato in conformità dell’allegato III (parte 66) o personale equivalente nel rispetto dei requisiti di cui al punto 145.A.30 j) 1 e 2 dell’allegato II (parte 145).

k)

Un certificato di revisione dell’aeronavigabilità non può essere esteso se l’impresa è a conoscenza del fatto, o se ha ragione di credere, che l’aeromobile non sia navigabile.»;

33)

al punto M.A.904, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Per trasporre un aeromobile nel registro di uno Stato membro da un paese terzo, il richiedente deve:

1.

presentare istanza allo Stato membro di registrazione per il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003; nonché

2.

per gli aeromobili non nuovi, far eseguire una revisione dell’aeronavigabilità soddisfacente conformemente al punto M.A.901; nonché

3.

far eseguire tutti gli interventi di manutenzione necessari per assicurare la conformità al programma di manutenzione in conformità del punto M.A.302.

b)

Una volta accertata la conformità dell’aeromobile con i requisiti pertinenti, l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, se del caso, trasmette allo Stato membro di registrazione una raccomandazione documentata per il rilascio del certificato di revisione dell’aeronavigabilità.»;

34)

il punto M.B.301 è modificato come segue:

i)

alla lettera b) «M.A.302 e)» è sostituito con «M.A.302 c)»;

ii)

alla lettera d) «M.A.302c) e d)» è sostituito con «M.A.302 d), e) e f).»;

35)

al punto M.B.302, «articolo 10, paragrafo 3» è sostituito da «articolo 14, paragrafo 4»;

36)

al punto M.B.303, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’autorità competente elabora un programma di controllo per monitorare lo stato di aeronavigabilità della flotta di aeromobili presente sul suo registro.»;

37)

la seguente lettera i) è aggiunta al punto M.B.303:

«i)

Per favorire l’adozione delle opportune misure correttive, le autorità competenti si scambiano informazioni sui casi di non conformità riscontrati ai sensi della lettera h).»;

38)

il punto M.B.606 è sostituito dal seguente:

«M.B.606   Modifiche

a)

L’autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell’approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all’impresa notificata conformemente al punto M.A.617.

b)

L’autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l’impresa di manutenzione approvata può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l’autorità medesima stabilisca che l’approvazione debba essere sospesa considerando la natura o la portata dei cambiamenti.

c)

In caso di modifiche al manuale dell’impresa di manutenzione:

1.

In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto M.A.604 b), l’autorità competente, prima di notificare formalmente l’approvazione all’impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con il presente allegato (parte M).

2.

Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l’approvazione delle modifiche in conformità del punto M.A.604 c), l’autorità competente assicura che i) le modifiche siano di piccola entità; e che ii) sia esercitato un controllo adeguato sull’approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui al presente allegato (parte M).»;

39)

il punto M.B.706 è sostituito dal seguente:

«M.B.706   Modifiche

a)

L’autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell’approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all’impresa notificata conformemente al punto M.A.713.

b)

L’autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l’impresa approvata di gestione della manutenzione dell’aeronavigabilità può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l’autorità medesima stabilisca che l’approvazione debba essere sospesa, tenuto conto della natura o della portata delle modifiche.

c)

In caso di modifiche al manuale di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità:

1.

In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto M.A.704 b), l’autorità competente, prima di notificare formalmente l’approvazione all’impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con il presente allegato (parte M).

2.

Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l’approvazione delle modifiche in conformità del punto M.A.704 c), l’autorità competente assicura che i) le modifiche siano di piccola entità; e che ii) sia esercitato un controllo adeguato sull’approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui al presente allegato (parte M).»;

40)

al punto M.B.901, «M.A.902d)» è sostituito con «punto M.A.901.»;

41)

il punto M.B.902 è sostituito dal seguente:

«M.B.902   Revisione dell’aeronavigabilità da parte dell’autorità competente

a)

Nel caso in cui l’autorità competente svolga la revisione dell’aeronavigabilità e rilasci il certificato di revisione (modulo 15a dell’AESA, appendice III), l’autorità competente effettua una revisione dell’aeronavigabilità in conformità del punto M.A.710.

b)

L’autorità competente deve disporre del personale idoneo per la revisione dell’aeronavigabilità.

1.

Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a.

almeno 5 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b.

un’apposita licenza in conformità dell’allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l’allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c.

un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e

d.

una posizione che comporti un’adeguata responsabilità.

Fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.B.902 b) 1 b. può essere sostituito da 5 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.B.902 b) 1 a.

2.

Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a.

almeno tre anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità; e

b.

un’apposita licenza in conformità dell’allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l’allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c.

un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e

d.

una posizione che comporti un’adeguata responsabilità.

Fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.B.902 b) 2 b può essere sostituito da 4 anni di esperienza nel settore dell’aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.B.902 b) 2 a.

c)

L’autorità competente deve conservare un registro del personale di revisione della aeronavigabilità, comprensivo di dettagli relativi alle specifiche qualifiche, unitamente a un sommario della relativa esperienza nel settore della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e dell’addestramento ricevuto.

d)

L’autorità competente, durante lo svolgimento della revisione dell’aeronavigabilità, deve avere accesso ai dati applicabili, come specificato ai punti M.A.305, M.A.306 e M.A.401.

e)

Il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, al completamento di una revisione soddisfacente, rilascia il modulo 15.»;

42)

i punti 5.1 e 5.2 dell’appendice I «Accordo per il mantenimento dell’aeronavigabilità» sono sostituiti dai seguenti:

«5.1.

Obblighi dell’impresa autorizzata:

1.

il tipo di aeromobile deve rientrare nell’oggetto dell’approvazione;

2.

rispettare le condizioni di conformità relative al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile, qui di seguito riportate:

a)

elaborare un programma di manutenzione per l’aeromobile, inclusi eventuali programmi di affidabilità;

b)

dichiarare gli interventi di manutenzione (nel programma di manutenzione) che possono essere effettuati dal pilota-proprietario conformemente al punto M.A.803 c);

c)

occuparsi dell’approvazione del programma di manutenzione dell’aeromobile;

d)

consegnare una copia approvata del programma di manutenzione al proprietario;

e)

predisporre un’ispezione ponte con il precedente programma di manutenzione dell’aeromobile;

f)

organizzare tutti gli interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti da un’impresa approvata;

g)

garantire l’applicazione di tutte le direttive vigenti in materia di aeronavigabilità;

h)

garantire la correzione di tutti i difetti rilevati durante la manutenzione programmata o riferiti dal proprietario da parte di un’impresa di manutenzione approvata;

i)

coordinare la manutenzione programmata, l’applicazione delle direttive di aeronavigabilità, la sostituzione delle parti a vita limitata e garantire le condizioni necessarie all’ispezione dei componenti;

j)

informare il proprietario ogni volta che l’aeromobile viene inviato ad un’impresa approvata per la manutenzione;

k)

gestire tutta la documentazione tecnica;

l)

archiviare tutti i registri tecnici;

3.

predisporre l’approvazione relativa a qualsiasi modifica all’aeromobile in conformità dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, prima dell’integrazione di detta modifica;

4.

predisporre l’approvazione relativa a qualsiasi riparazione effettuata sull’aeromobile in conformità dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, prima dell’esecuzione di detta riparazione;

5.

informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ogni qual volta il proprietario ometta di presentare l’aeromobile all’impresa di manutenzione, come prescritto dall’impresa approvata;

6.

informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo non venga rispettato;

7.

eseguire la revisione dell’aeronavigabilità dell’aeromobile in caso di necessità e compilare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o la raccomandazione per l’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

8.

inviare entro 10 giorni una copia di qualsiasi certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato o prorogato all’autorità competente dello Stato membro di registrazione;

9.

riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;

10.

informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo sia denunciato da una delle due parti.

5.2.

Obblighi del proprietario:

1.

possedere una comprensione generale del programma di manutenzione approvato;

2.

possedere una conoscenza generale del presente allegato (parte M);

3.

affidare l’aeromobile all’impresa di manutenzione approvata in base agli accordi definiti con quest’ultima, al momento stabilito, secondo la richiesta dell’impresa autorizzata;

4.

non modificare l’aeromobile senza previa consultazione dell’impresa autorizzata;

5.

informare l’impresa autorizzata circa gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti all’insaputa e senza il controllo dell’impresa autorizzata;

6.

notificare all’impresa autorizzata, mediante iscrizione sul quaderno, tutti i difetti riscontrati durante gli interventi;

7.

informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo sia denunciato da una delle due parti;

8.

informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione e l’impresa autorizzata della vendita dell’aeromobile;

9.

riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;

10.

informare periodicamente l’impresa autorizzata in merito alle ore di volo dell’aeromobile e a qualsiasi altro dato relativo all’utilizzo, come concordato con l’impresa medesima;

11.

riportare il certificato di riammissione in servizio nei registri, come specificato al punto M.A.803 d), quando si eseguono gli interventi di manutenzione da parte del pilota-proprietario, senza superare i limiti posti a tali interventi, secondo quanto dichiarato nel programma di manutenzione di cui al punto M.A.803 c);

12.

informare l’impresa approvata di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità responsabile della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile non oltre 30 giorni dopo il completamento di interventi di manutenzione da parte del pilota-proprietario in conformità del punto M.A.305 a).»;

43)

l’appendice II, punto 2 «COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE DA PARTE DEL DICHIARANTE» è modificata come segue:

a)

Nel campo 13, quarto comma, l’ottavo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Dichiarazione del certificato di riammissione in servizio di un componente di cui al punto M.A.613»;

b)

Il campo 19 è sostituito dal seguente:

«Campo 19 Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità della sezione A, capitolo F, dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 occorre spuntare la casella “altra norma specificata nel campo 13” e la dichiarazione del certificato di riammissione in servizio effettuata nel campo 13.

Nel campo 13 deve essere inserita la seguente dichiarazione relativa al certificato di riammissione in servizio specificata al punto M.A.613:

“Certifica che, se non diversamente specificato nel presente campo, gli interventi individuati nel campo 12 e descritti in questo campo sono stati effettuati in conformità dei requisiti di cui alla sezione A, capitolo F, dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003, e che, in riferimento a tali interventi, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio. LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON COSTITUISCE UNA CERTIFICAZIONE DI RIAMMISSIONE AI SENSI DELL’ALLEGATO II (PARTE 145) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2042/2003”.

La dichiarazione di certificazione “se non diversamente specificato nel presente campo” si riferisce alle seguenti situazioni:

i)casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;ii)casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dal presente allegato (parte M);iii)casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità di un requisito diverso da quello specificato nel presente allegato (parte M). In questo caso il campo 13 specifica il regolamento nazionale specifico.

Qualunque di questi casi o combinazioni di casi deve essere specificata nel campo 13.»;

44)

l’appendice III è sostituita dalla seguente:

«Appendice III

Certificati di revisione della navigabilità

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45)

all’appendice IV, i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.

Una valutazione di classe A significa che l’impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) può eseguire interventi di manutenzione sull’aeromobile e sui componenti [inclusi motori e/o unità di potenza ausiliaria (Auxiliary Power Units, APU)] solo fintantoché detti componenti sono montati sull’aeromobile, in conformità dei dati di manutenzione dell’aeromobile o, se concordato con l’autorità competente, con i dati di manutenzione del componente. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe A approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. Questo procedimento sarà oggetto di una procedura di controllo delineata nel manuale dell’impresa e giudicata accettabile dallo Stato membro. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione.

5.

Una valutazione di classe B significa che l’impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) può eseguire interventi di manutenzione su motori e/o APU smontati e su componenti di motori/APU, in conformità dei dati di manutenzione del motore e/o APU o, se concordato con l’autorità competente, con i dati di manutenzione del componente, solo fintantoché detti componenti sono montati sull’aeromobile, in conformità dei dati di manutenzione dell’aeromobile. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe B approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione. Un’impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M), con valutazione di classe B, può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione “di base” o “di linea”, purché si attenga ad una procedura di controllo esposta nel manuale di manutenzione dell’impresa. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell’impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dallo Stato membro.»;

46)

l’appendice VI è sostituita dalla seguente:

«Appendice VI

Certificato di approvazione dell’impresa di gestione del mantenimento della navigabilità di cui all’allegato I (parte M), capitolo G

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47)

l’appendice VII è modificata come segue:

a)

la prima frase è sostituita dalla seguente: «Qui di seguito si riportano gli interventi complessi di manutenzione descritti ai punti M.A.502 d) 3, M.A.801 b) 2 e M.A.801 c):»

b)

sono aggiunti i seguenti punti 3, 4 e 5:

«3.

L’esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione su un motore a pistoni:

a)

smontaggio e successivo rimontaggio di un motore a pistoni per effettuare operazioni diverse da accedere ai gruppi pistone/cilindro; oppure rimuovere il coperchio del gruppo posteriore per ispezionare e/o sostituire il gruppo delle pompe dell’olio, se tale intervento non implica la rimozione e o la reinstallazione degli ingranaggi interni;

b)

smontaggio e successivo rimontaggio di ingranaggi di riduzione;

c)

interventi di saldatura e brasatura di giunture diversi dalle saldature di riparazione di minore entità, effettuati da un saldatore debitamente approvato o autorizzato, ma senza escludere la sostituzione dei componenti;

d)

la perturbazione di singole parti di unità che sono fornite come unità sottoposte a “bench test” (prova a punto fisso), a eccezione della sostituzione o dell’aggiustamento di elementi normalmente sostituibili o aggiustabili in servizio.

4.

Il bilanciamento di un’elica, eccetto:

a)

per la certificazione del bilanciamento statico, se prevista dal manuale di manutenzione;

b)

il bilanciamento dinamico su eliche installate utilizzando apparecchiature elettroniche, se consentito dal manuale di manutenzione o da altri dati di aeronavigabilità approvati.

5.

Qualsiasi altro intervento per cui si rendano necessari:

a)

strumenti, apparecchiature o strutture speciali; o

b)

impegnative procedure di coordinamento, dovute alla durata dei compiti e al coinvolgimento di più persone.»;

48)

l’appendice VIII è sostituita dalla seguente:

«Appendice VIII

Manutenzione limitata del pilota-proprietario

Oltre ai requisiti di cui all’allegato I (parte M), prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione nell’ambito della manutenzione del pilota-proprietario, devono essere soddisfatti i seguenti principi di base:

a)

Competenza e responsabilità

1)

Il pilota-proprietario è sempre responsabile di qualsiasi intervento di manutenzione da lui stesso eseguito.

2)

Prima di eseguire interventi di manutenzione, il pilota-proprietario deve accertarsi di avere le competenze adatte per svolgere l’incarico. È responsabilità dei piloti-proprietari acquisire dimestichezza con le pratiche di manutenzione standard per il loro aeromobile e con il programma di manutenzione dell’aeromobile. Se il pilota-proprietario non ha le competenze adatte per effettuare l’intervento di manutenzione, egli non è autorizzato a rilasciare il certificato per tale intervento.

3)

Il pilota-proprietario (o l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al capitolo G, parte A, del presente allegato) ha la responsabilità di individuare gli interventi del pilota-proprietario previsti dai principi di base del programma di manutenzione e di assicurare che il documento sia puntualmente aggiornato.

4)

Il programma di manutenzione deve essere approvato in conformità del punto M.A.302.

b)

Interventi

Il pilota-proprietario può svolgere semplici ispezioni visive o semplici operazioni per verificare le condizioni generali e i danni più evidenti nonché il normale funzionamento della cellula, dei motori, dei sistemi e dei componenti.

Gli interventi di manutenzione non devono essere effettuati dal pilota-proprietario quando tali interventi:

1)

sono importanti per la sicurezza e un’esecuzione scorretta degli stessi potrebbe drasticamente compromettere l’aeronavigabilità dell’aeromobile oppure si tratta di interventi di manutenzione delicati dal punto di vista della sicurezza del volo, come specificato al punto M.A.402 a); e/o

2)

implicano la rimozione di importanti componenti o comportano operazioni impegnative di montaggio; e/o

3)

sono effettuati in conformità con una direttiva concernente l’aeronavigabilità o con una voce di limitazione dell’aeronavigabilità, a meno che tale intervento non sia specificatamente autorizzato nell’AD o nell’ALI; e/o;

4)

comportano l’uso di attrezzi speciali, strumenti calibrati (a eccezione di chiavi dinamometriche e strumenti di crimpatura); e/o

5)

comportano l’uso di apparecchiature per test o l’esecuzione di altre forme specifiche di verifiche (ad esempio, NDT, test di sistema o controlli operativi per la strumentazione avionica); e/o

6)

prevedono una serie di ispezioni particolari fuori programma (ad esempio, un controllo di atterraggio pesante); e/o;

7)

riguardano sistemi fondamentali per le operazioni IFR; e/o

8)

figurano nell’elenco dell’appendice VII o è un intervento di manutenzione di componenti conformemente al punto M.A.502.

I criteri da 1 a 8 summenzionati non possono trovare un limite in istruzioni meno restrittive emesse in conformità con “M.A.302 d) Programma di manutenzione”.

Qualsiasi intervento descritto nel manuale di volo dell’aeromobile necessario per predisporre l’aeromobile al volo (ad esempio: montaggio delle ali dell’aliante o pre-volo), è considerato un intervento del pilota e non un intervento di manutenzione del pilota-proprietario, e pertanto non rende obbligatorio un certificato di riammissione in servizio.

c)

Esecuzione degli interventi di manutenzione del pilota-proprietario e registri

I dati di manutenzione specificati al punto M.A.401 devono sempre essere disponibili durante la manutenzione del pilota-proprietario e devono essere rispettati. Nel certificato di riammissione in servizio devono essere inseriti i particolari dei dati menzionati nell’esecuzione della manutenzione del pilota-proprietario in conformità del punto M.A.803 d).

Il pilota-proprietario deve informare l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile (se del caso) entro 30 giorni dal termine dell’intervento di manutenzione da parte del pilota-proprietario, in conformità del punto M.A 305 a).»;

2)

l’allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:

1)

al punto 145.A.50, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato una volta appurato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati opportunamente eseguiti dall’impresa, in conformità delle procedure specificate al punto 145.A.70, e tenendo conto della disponibilità e dell’uso dei dati di manutenzione specificati al punto 145.A.45 ed appurato che non vi sono non conformità che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza in volo.»;

2)

all’appendice II «Classi di approvazione e sistema di definizione dell’impresa», i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.

Una valutazione di classe A significa che l’impresa di manutenzione approvata in conformità dell’allegato II (parte 145) può eseguire interventi di manutenzione sull’aeromobile e sui componenti [inclusi motori e/o unità di potenza ausiliaria (Auxiliary Power Units, APU)], in conformità dei dati di manutenzione dell’aeromobile o, se concordato con l’autorità competente, in conformità dei dati di manutenzione del componente, solo fintantoché detti componenti sono montati sull’aeromobile. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe A approvata in conformità dell’allegato II (parte 145) può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l’accesso ai fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. Questo procedimento sarà oggetto di una procedura di controllo delineata nel manuale dell’impresa e giudicata accettabile dallo Stato membro. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione.

5.

Una valutazione di classe B significa che l’impresa approvata ai sensi della parte 145 può eseguire interventi di manutenzione su motori e/o APU smontati e su componenti di motori e/o APU, in conformità dei dati di manutenzione dei motori/APU o, se specificatamente concordato con l’autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché detti componenti sono montati sul motore e/o APU. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe B approvata in conformità dell’allegato II (parte 145) può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l’accesso al componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. La sezione sulle limitazioni specificherà l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione. Un’impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145), con valutazione di classe B, può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione “di base” o “di linea”, purché si attenga ad una procedura di controllo stabilita nel manuale di manutenzione dell’impresa. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell’impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dallo Stato membro».


28.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1057/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2008

che modifica l’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15a)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (2) è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2008 (3).

(2)

Il certificato di revisione dell’aeronavigabilità di cui all’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (4) deve essere sostituito, in modo da recepire le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 2042/2003.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’agenzia (5) in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’appendice II [Certificato di revisione dell’aeronavigabilità, modulo AESA 15a, dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003] è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

(3)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(5)  Parere n. 2/2008.


ALLEGATO

«Appendice II

Certificato di revisione dell’aeronavigabilità

Image


28.10.2008   

IT

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L 283/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1058/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2008

recante annullamento della registrazione di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Spagna per l’annullamento della registrazione della denominazione «Arroz del Delta del Ebro» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere all’annullamento della registrazione della suddetta denominazione.

(3)

In base a tali elementi, questa denominazione deve quindi essere soppressa dal «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La registrazione della denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento è annullata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 314 del 22.12.2007, pag. 44.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

SPAGNA

Arroz del Delta del Ebro (IGP)


28.10.2008   

IT

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L 283/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2008

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro o Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Arroz del Delta del Ebro» o «Arròs del Delta de l’Ebre» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 314 del 22.12.2007, pag. 46.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

SPAGNA

Arroz del Delta del Ebro o Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)


DIRETTIVE

28.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/36


DIRETTIVA 2008/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (3), è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989, indica al punto 7 che la realizzazione del mercato interno deve portare a un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità e che tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della normativa sul lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle in materia di fallimenti.

(3)

Sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e per assicurare loro un minimo di tutela, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati, tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati.

(4)

Per garantire un’equa tutela dei lavoratori subordinati interessati è opportuno definire lo stato d’insolvenza alla luce delle tendenze legislative in materia negli Stati membri e includere nella definizione anche le procedure d’insolvenza diverse dalla liquidazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere, per determinare l’obbligo di pagamento dell’organismo di garanzia, che, quando una situazione d’insolvenza dà luogo a varie procedure d’insolvenza, essa sia trattata come se costituisse una procedura d’insolvenza unica.

(5)

È opportuno far sì che i lavoratori di cui alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (5), alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (6), e alla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (7), non siano esclusi dall’ambito d’applicazione della presente direttiva.

(6)

Per garantire la certezza del diritto per i lavoratori subordinati nei casi d’insolvenza di imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori subordinati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno prevedere disposizioni che indichino esplicitamente l’organismo competente per il pagamento in tali casi delle spettanze pendenti dei lavoratori subordinati, oltre a fissare quale obiettivo della cooperazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri la massima celerità nel pagamento ai lavoratori subordinati dei diritti non corrisposti loro. È inoltre necessario garantire una buona applicazione delle disposizioni in materia prevedendo una collaborazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri.

(7)

Gli Stati membri possono stabilire limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia, limitazioni che devono essere compatibili con l’obiettivo sociale della direttiva e possono tener conto dei diversi livelli dei diritti.

(8)

Per facilitare l’individuazione delle procedure d’insolvenza soprattutto nelle situazioni transnazionali è opportuno prevedere che gli Stati membri notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura d’insolvenza che danno luogo all’intervento dell’organismo di garanzia.

(9)

Poiché l’obiettivo dell’azione proposta con la presente direttiva non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e l’applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le nuove forme di occupazione che si sviluppano negli Stati membri.

(11)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte C,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1.   La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in base all’esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri possono, ove il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dall’ambito d’applicazione della presente direttiva:

a)

i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica;

b)

i pescatori retribuiti a percentuale.

Articolo 2

1.   Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l’autorità competente, in virtù di dette disposizioni:

a)

ha deciso l’apertura del procedimento; oppure

b)

ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento.

2.   La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini «lavoratore subordinato», «datore di lavoro», «retribuzione», «diritto maturato» e «diritto in corso di maturazione».

Tuttavia gli Stati membri non possono escludere dall’ambito d’applicazione della presente direttiva:

a)

i lavoratori a tempo parziale ai sensi della direttiva 97/81/CE;

b)

i lavoratori con contratto a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE;

c)

i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 91/383/CEE.

3.   Gli Stati membri non possono condizionare il diritto dei lavoratori subordinati ad avvalersi della presente direttiva ad una durata minima del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro.

4.   La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati ad altre situazioni di insolvenza, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1, previste dal diritto nazionale.

Tali procedure non creano tuttavia un obbligo di garanzia per gli organismi degli altri Stati membri nei casi contemplati dal capo IV.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI GARANZIA

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.

I diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all’articolo 3.

2.   Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all’articolo 3, secondo comma.

Gli Stati membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi.

Gli Stati membri che prevedono un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi possono limitare ad otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. In tal caso, per il calcolo del periodo minimo sono presi in considerazione i periodi più favorevoli per i lavoratori subordinati.

3.   Gli Stati membri possono inoltre fissare massimali per i pagamenti effettuati dall’organismo di garanzia. Tali massimali non devono essere inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l’obiettivo sociale della presente direttiva.

Quando gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà, comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale.

Articolo 5

Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a)

il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;

b)

i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest’ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;

c)

l’obbligo di pagamento a carico degli organismi prescinde dall’adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA SOCIALE

Articolo 6

Gli Stati membri possono prevedere che gli articoli 3, 4 e 5 non si applichino ai contributi dovuti a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale o dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il mancato pagamento ai loro organismi assicurativi di contributi obbligatori dovuti dal datore di lavoro prima dell’insorgere dell’insolvenza a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale non leda i diritti alle prestazioni dei lavoratori subordinati nei confronti di questi organismi assicurativi nella misura in cui i contributi salariali siano stati trattenuti sui salari versati.

Articolo 8

Gli Stati membri si accertano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l’impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell’insorgere della insolvenza di quest’ultimo, per quanto riguarda i diritti maturati o i diritti in corso di maturazione, in materia di prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, previste dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI TRANSNAZIONALI

Articolo 9

1.   Quando un’impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, l’organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.

2.   La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dal diritto cui è soggetto l’organismo di garanzia competente.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni adottate nel quadro di una procedura d’insolvenza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la cui apertura è stata chiesta in un altro Stato membro, siano prese in considerazione per determinare lo stato d’insolvenza del datore di lavoro ai sensi della presente direttiva.

Articolo 10

1.   Ai fini dell’attuazione dell’articolo 9, gli Stati membri prevedono lo scambio di informazioni pertinenti tra le amministrazioni pubbliche competenti e gli organismi di garanzia menzionati all’articolo 3, primo comma, che consenta in particolare di portare a conoscenza dell’organismo di garanzia competente i diritti non pagati dei lavoratori subordinati.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri gli estremi delle rispettive amministrazioni pubbliche competenti e degli organismi di garanzia. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 11

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati.

L’attuazione della presente direttiva non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori subordinati nel settore contemplato dalla direttiva stessa.

Articolo 12

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri:

a)

di adottare le misure necessarie per evitare abusi;

b)

di rifiutare o di ridurre l’obbligo di pagamento di cui all’articolo 3 o l’obbligo di garanzia di cui all’articolo 7, qualora risulti che l’esecuzione dell’obbligo non si giustifica per l’esistenza di legami particolari tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro e di interessi comuni che si traducono in una collusione tra il lavoratore e il datore di lavoro;

c)

di rifiutare o di ridurre l’obbligo di pagamento di cui all’articolo 3 o l’obbligo di garanzia di cui all’articolo 7, qualora un lavoratore subordinato, per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività.

Articolo 13

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale d’insolvenza che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nonché tutte le modifiche che le riguardano.

La Commissione provvede a pubblicare dette notificazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Entro l’8 ottobre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e applicazione degli articoli da 1 a 4, 9 e 10, dell’articolo 11, secondo comma, dell’articolo 12, lettera c), e degli articoli 13 e 14, negli Stati membri.

Articolo 16

La direttiva 80/987/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato I, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte C.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 75.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 71) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.

(3)  GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23.

(4)  Cfr. allegato I, parti A e B.

(5)  GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.

(6)  GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.

(7)  GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modifiche successive

(di cui all’articolo 16)

Direttiva 80/987/CEE del Consiglio

(GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23)

Direttiva 87/164/CEE del Consiglio

(GU L 66 dell’11.3.1987, pag. 11)

Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 270 dell’8.10.2002, pag. 10)

PARTE B

Atto di modifica non abrogato

(di cui all’articolo 16)

Atto d’adesione del 1994

PARTE C

Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 16)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

80/987/CEE

23 ottobre 1983

 

87/164/CEE

 

1o gennaio 1986

2002/74/CE

7 ottobre 2005

 


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 80/987/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 8 bis

Articolo 9

Articolo 8 ter

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 10 bis

Articolo 13

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 18

Allegato I

Allegato II


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

28.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2008

recante approvazione di alcuni programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus

[notificata con il numero C(2008) 5699]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/815/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Lo scopo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di lotta contro la salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, in particolare a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica.

(2)

Tale regolamento prevede la fissazione di obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza in alcune popolazioni animali delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nel suo allegato I.

(3)

Un obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne a livello della produzione primaria è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne (2).

(4)

Al fine di conseguire l’obiettivo comunitario, gli Stati membri devono predisporre programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus e presentarli alla Commissione in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003.

(5)

Alcuni Stati membri hanno presentato questi programmi, che sono risultati conformi alla normativa comunitaria veterinaria pertinente, in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003.

(6)

Tali programmi nazionali di lotta devono pertanto essere approvati.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus, presentati dagli Stati membri elencati nell’allegato della presente decisione, sono approvati.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(2)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.


ALLEGATO

Belgio

Bulgaria

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Irlanda

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Ungheria

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regno Unito


28.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2008

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

[notificata con il numero C(2008) 5987]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/816/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato D, capitolo I, sezione E,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato D della direttiva 64/432/CEE dispone che uno Stato membro o una regione di uno Stato membro può essere considerato ufficialmente indenne dalla leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti di bovini purché rispetti alcune condizioni stabilite in tale direttiva.

(2)

Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarati indenni dalla leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2).

(3)

La Polonia ha ora presentato alla Commissione una documentazione comprovante la conformità alle pertinenti condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE relativamente a 29 regioni amministrative (powiaty) facenti parte delle unità amministrative superiori (voivodati) di Mazowieckie, Podlaskie e Warminsko-mazurskie, in modo che tali regioni possano essere considerate regioni della Polonia ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica.

(4)

In seguito alla valutazione di detta documentazione, è opportuno dichiarare ufficialmente tali regioni (powiaty) della Polonia regioni di tale Stato membro indenni dalla leucosi bovina enzootica.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.


ALLEGATO

Al capitolo 2 dell’allegato III della decisione 2003/467/CE, la seconda parte relativa alla Polonia è sostituita dal testo seguente:

«In Polonia:

Voivodato Dolnośląskie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Voivodato Lubelskie

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Voivodato Kujawsko-pomorskie

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Voivodato Łódzkie

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Voivodato Małopolskie

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Voivodato Mazowieckie

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Voivodato Opolskie

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Voivodato Podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Voivodato Podlaskie

Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

Voivodato Śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Voivodato Świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Voivodato Warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Voivodato Wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.»


28.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2008

che modifica la decisione 2007/777/CE relativa alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti a base di carne originari della Nuova Caledonia

[notificata con il numero C(2008) 6050]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/817/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8, il punto 1 dell’articolo 8, primo comma e l’articolo 8, punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (3), definisce le condizioni per l’importazione nella Comunità delle partite di determinati prodotti a base di carne destinati al consumo umano. Nell’allegato II, parte 2, della decisione figura l’elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione di tali prodotti. Tale decisione stabilisce anche i modelli dei certificati e le norme relative ai trattamenti prescritti per questi prodotti.

(2)

La Nuova Caledonia ha richiesto l’autorizzazione ai fini dell’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di animali domestici della specie bovina, di alcuni tipi di selvaggina e alcune parti di tali animali.

(3)

La Commissione ha effettuato un controllo in Nuova Caledonia che ha evidenziato il fatto che l’autorità veterinaria competente di tale paese terzo fornisce garanzie adeguate per quanto riguarda la conformità alla normativa comunitaria, come previsto dall’articolo 8, punto 1, primo comma, della direttiva 2002/99/CE.

(4)

È opportuno quindi autorizzare le importazioni nella Comunità dalla Nuova Caledonia di prodotti a base di carne di animali domestici della specie bovina, di alcuni tipi di selvaggina e alcune parti di tali animali che hanno subito un trattamento non specifico conformemente all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE per motivi di polizia sanitaria.

(5)

La decisione 2007/777/CE deve essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II, parte 2 della decisione 2007/777/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.


ALLEGATO

«PARTE 2

Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’UE di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati

(cfr. la parte 4 del presente allegato per l’interpretazione dei codici utilizzati nella tabella)

Codice ISO

Paese d’origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento

(esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento

(suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame

2.

Selvaggina da penna di allevamento

(esclusi i ratiti)

Ratiti di allevamento

Conigli domestici e leporidi di allevamento

Artiodattili selvatici

(esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici

(conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri

(esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australia

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrein

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasile

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brasile BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bielorussia

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Svizzera (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Cile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Cina

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Cina CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopia

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenlandia

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Croazia

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

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IL

Israele

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

India

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

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IS

Islanda

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corea del Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marocco

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Montenegro

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurizio

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Messico

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malesia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malesia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Nuova Caledonia

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Nuova Zelanda

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Serbia (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Russia

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapore

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Tailandia

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisia

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turchia

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ucraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Stati Uniti

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Sudafrica (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti carni di questa specie.»


(1)  Cfr. la parte 3 del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne essiccati (biltong) e pastorizzati.

(2)  Per i prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati preparati da carni fresche di animali macellati dopo il 1o marzo 2002.

(3)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

XXX

Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti carni di questa specie.»


28.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.