ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
28.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1054/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
106,4 |
MA |
44,4 |
|
MK |
35,9 |
|
TR |
70,0 |
|
ZZ |
64,2 |
|
0707 00 05 |
JO |
162,5 |
TR |
131,2 |
|
ZZ |
146,9 |
|
0709 90 70 |
TR |
134,0 |
ZZ |
134,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
108,8 |
MA |
95,3 |
|
TR |
96,6 |
|
ZA |
85,2 |
|
ZZ |
96,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
231,8 |
TR |
117,8 |
|
US |
240,8 |
|
ZZ |
196,8 |
|
0808 10 80 |
CA |
96,2 |
CN |
90,8 |
|
MK |
37,6 |
|
NZ |
74,2 |
|
US |
144,3 |
|
ZA |
88,8 |
|
ZZ |
88,7 |
|
0808 20 50 |
CL |
60,3 |
CN |
64,9 |
|
TR |
125,5 |
|
ZA |
94,6 |
|
ZZ |
86,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
28.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2008
che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 184/2005 definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero. |
(2) |
È necessario specificare gli standard di qualità comuni, nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 184/2005. |
(3) |
Le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della bilancia dei pagamenti istituito con il regolamento (CE) n. 184/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri trasmettono annualmente una relazione sulla qualità redatta conformemente alle disposizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri trasmettono le proprie relazioni sulla qualità entro il 30 novembre di ogni anno.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23.
ALLEGATO
1. Introduzione
La relazione sulla qualità contiene indicatori sia quantitativi sia qualitativi della qualità. La Commissione (Eurostat) fornisce per ciascuno Stato membro i risultati degli indicatori quantitativi calcolati sulla base dei dati forniti. Gli Stati membri li interpretano e forniscono osservazioni al loro riguardo, alla luce della rispettiva metodologia di rilevazione.
2. Scadenze
— |
Entro la fine di ottobre di ogni anno la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri la bozza preliminare delle relazioni sulla qualità, parzialmente precompilata con la maggior parte degli indicatori quantitativi e con le altre informazioni di cui dispone. |
— |
Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le rispettive relazioni sulla qualità debitamente completate. |
3. Criteri di qualità
I seguenti criteri sono stati individuati come pertinenti in tema di qualità: tempestività e copertura dei dati, solidità metodologica, stabilità, plausibilità, coerenza e accuratezza. L’elemento «accuratezza», pur pertinente sotto il profilo concettuale, verrà trattato separatamente come componente collaterale perché riguarda la qualità sul lato degli input.
3.1. Tempestività e copertura dei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat)
Questo elemento si riferisce al rispetto delle scadenze per la trasmissione dei dati, nonché alla disponibilità delle informazioni secondo i periodi di riferimento e secondo le disaggregazioni geografiche, per voce e per attività.
3.2. Solidità metodologica
Per solidità metodologica si intende il rispetto delle norme, delle linee direttrici e delle buone pratiche internazionalmente accettate.
Tale componente includerà un numero limitato di domande, diverse da un anno all’altro, in campo metodologico e verterà sull’ottemperanza alle norme internazionalmente accettate. Gli Stati membri descriveranno anche le principali modifiche metodologiche introdotte durante il periodo di riferimento e le conseguenze che ne derivano per la qualità dei dati.
3.3. Stabilità
Per stabilità si intende il grado di corrispondenza tra la stima iniziale e il valore finale.
Consiste nell’esame dell’entità delle revisioni, della loro direzione e della conformità tra le tendenze ricavate dalle stime iniziali e finali.
3.4. Plausibilità
Per plausibilità si intende l’assenza di variazioni immotivate.
Gli Stati membri dovranno valutare le proprie procedure interne di controllo (punti deboli e punti forti) e illustrare ulteriori iniziative atte a migliorarle.
3.5. Coerenza
La coerenza è verificata sia all’interno dei set di dati trasmessi (coerenza interna), sia con riguardo agli altri pertinenti set di dati di natura simile (coerenza esterna).
3.6. Accuratezza
Per accuratezza si intende il grado di corrispondenza tra la stima (finale) e il vero valore demografico.
A questo riguardo si procederà a un’analisi descrittiva, sulla base di una serie di parametri, dei principali ostacoli che si frappongono al miglioramento della copertura dei dati. Tale criterio sarà trattato come una componente addizionale della qualità e non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione globale della qualità.
28.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (2), l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») ha effettuato una valutazione degli effetti delle disposizioni dell’allegato I (parte M) del regolamento in questione. |
(2) |
L’Agenzia ha determinato che le attuali disposizioni dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 sono troppo rigorose per gli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale e, in particolare, per gli aeromobili non classificati come «aeromobili a motore complessi». |
(3) |
Dato che è scaduto il termine entro il quale gli Stati membri avevano la possibilità di applicare deroghe agli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2042/2003 — che la maggior parte degli Stati membri ha effettivamente applicato — le disposizioni dell’allegato I (parte M) devono essere integralmente applicate da tutti gli Stati membri a partire dal 28 settembre 2008, salvo modifiche adottate nei termini previsti. |
(4) |
L’Agenzia ha suggerito di apportare modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2042/2003, in particolare all’allegato I (parte M), per adeguare le vigenti prescrizioni alla complessità delle diverse categorie di aeromobili e ai diversi tipi di operazioni senza compromettere il livello di sicurezza. |
(5) |
Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alle parti interessate di familiarizzarsi in misura sufficiente con i nuovi requisiti della parte M e di procedere agli adattamenti necessari, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a differire l’applicazione della parte M agli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale per un ulteriore periodo di uno o due anni, in funzione delle disposizioni in questione. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2042/2003. |
(7) |
Le disposizioni del presente regolamento tengono conto della comunicazione della Commissione «Agenda per un futuro sostenibile nell’aviazione generale e di affari» (3) dell’11 gennaio 2008. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’agenzia conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:
1) |
le seguenti lettere k) e l) sono aggiunte all’articolo 2:
|
2) |
all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Nel caso di un aeromobile destinato al trasporto non commerciale, ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità o documento equivalente rilasciato in conformità con i requisiti degli Stati membri e valido alla data del 28 settembre 2008 continuerà a essere valido fino alla scadenza o fino al 28 settembre 2009, se quest’ultima data è precedente. Scaduto il periodo di validità, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Scaduto anche questo secondo periodo, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Successivamente non sono autorizzati ulteriori rilasci o rinnovi. Se le disposizioni del presente paragrafo sono state applicate, quando l’immatricolazione dell’aeromobile è trasferita all’interno dell’UE, è rilasciato un nuovo certificato di revisione della navigabilità in conformità dell’M.A.904.»; |
3) |
all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. I certificati di riammissione in servizio e di messa in servizio rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da un’impresa di manutenzione approvata a norma dei requisiti degli Stati membri saranno considerati equivalenti ai certificati previsti rispettivamente in M.A.801 e M.A.802 dell’allegato I (parte M).»; |
4) |
all’articolo 5, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato ai sensi del disposto dell’allegato III, fatti salvi i disposti di cui all’M.A.606 h), M.A.607 b), M.A.801 d) e M.A.803 dell’allegato I e al punto 145.A.30 j) dell’allegato II (parte 145) e dell’appendice IV dell’allegato II (parte 145).»; |
5) |
l’articolo 7 è modificato come segue:
|
6) |
gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.
(3) COM(2007) 869 def.
ALLEGATO
1. |
L'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è modificato come segue:
|
2) |
l’allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:
|
28.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1057/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2008
che modifica l’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15a)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (2) è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2008 (3). |
(2) |
Il certificato di revisione dell’aeronavigabilità di cui all’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (4) deve essere sostituito, in modo da recepire le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 2042/2003. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’agenzia (5) in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’appendice II [Certificato di revisione dell’aeronavigabilità, modulo AESA 15a, dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003] è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.
(3) Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.
(5) Parere n. 2/2008.
ALLEGATO
«Appendice II
Certificato di revisione dell’aeronavigabilità
28.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1058/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2008
recante annullamento della registrazione di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Spagna per l’annullamento della registrazione della denominazione «Arroz del Delta del Ebro» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere all’annullamento della registrazione della suddetta denominazione. |
(3) |
In base a tali elementi, questa denominazione deve quindi essere soppressa dal «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette». |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La registrazione della denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento è annullata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 314 del 22.12.2007, pag. 44.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
SPAGNA
Arroz del Delta del Ebro (IGP)
28.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2008
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro o Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Arroz del Delta del Ebro» o «Arròs del Delta de l’Ebre» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 314 del 22.12.2007, pag. 46.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
SPAGNA
Arroz del Delta del Ebro o Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)
DIRETTIVE
28.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/36 |
DIRETTIVA 2008/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2008
relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (3), è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva. |
(2) |
La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989, indica al punto 7 che la realizzazione del mercato interno deve portare a un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità e che tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della normativa sul lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle in materia di fallimenti. |
(3) |
Sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e per assicurare loro un minimo di tutela, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati, tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati. |
(4) |
Per garantire un’equa tutela dei lavoratori subordinati interessati è opportuno definire lo stato d’insolvenza alla luce delle tendenze legislative in materia negli Stati membri e includere nella definizione anche le procedure d’insolvenza diverse dalla liquidazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere, per determinare l’obbligo di pagamento dell’organismo di garanzia, che, quando una situazione d’insolvenza dà luogo a varie procedure d’insolvenza, essa sia trattata come se costituisse una procedura d’insolvenza unica. |
(5) |
È opportuno far sì che i lavoratori di cui alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (5), alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (6), e alla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (7), non siano esclusi dall’ambito d’applicazione della presente direttiva. |
(6) |
Per garantire la certezza del diritto per i lavoratori subordinati nei casi d’insolvenza di imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori subordinati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno prevedere disposizioni che indichino esplicitamente l’organismo competente per il pagamento in tali casi delle spettanze pendenti dei lavoratori subordinati, oltre a fissare quale obiettivo della cooperazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri la massima celerità nel pagamento ai lavoratori subordinati dei diritti non corrisposti loro. È inoltre necessario garantire una buona applicazione delle disposizioni in materia prevedendo una collaborazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri. |
(7) |
Gli Stati membri possono stabilire limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia, limitazioni che devono essere compatibili con l’obiettivo sociale della direttiva e possono tener conto dei diversi livelli dei diritti. |
(8) |
Per facilitare l’individuazione delle procedure d’insolvenza soprattutto nelle situazioni transnazionali è opportuno prevedere che gli Stati membri notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura d’insolvenza che danno luogo all’intervento dell’organismo di garanzia. |
(9) |
Poiché l’obiettivo dell’azione proposta con la presente direttiva non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(10) |
È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e l’applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le nuove forme di occupazione che si sviluppano negli Stati membri. |
(11) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte C, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in base all’esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri possono, ove il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dall’ambito d’applicazione della presente direttiva:
a) |
i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica; |
b) |
i pescatori retribuiti a percentuale. |
Articolo 2
1. Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l’autorità competente, in virtù di dette disposizioni:
a) |
ha deciso l’apertura del procedimento; oppure |
b) |
ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento. |
2. La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini «lavoratore subordinato», «datore di lavoro», «retribuzione», «diritto maturato» e «diritto in corso di maturazione».
Tuttavia gli Stati membri non possono escludere dall’ambito d’applicazione della presente direttiva:
a) |
i lavoratori a tempo parziale ai sensi della direttiva 97/81/CE; |
b) |
i lavoratori con contratto a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE; |
c) |
i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 91/383/CEE. |
3. Gli Stati membri non possono condizionare il diritto dei lavoratori subordinati ad avvalersi della presente direttiva ad una durata minima del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro.
4. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati ad altre situazioni di insolvenza, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1, previste dal diritto nazionale.
Tali procedure non creano tuttavia un obbligo di garanzia per gli organismi degli altri Stati membri nei casi contemplati dal capo IV.
CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI GARANZIA
Articolo 3
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.
I diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri.
Articolo 4
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all’articolo 3.
2. Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all’articolo 3, secondo comma.
Gli Stati membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi.
Gli Stati membri che prevedono un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi possono limitare ad otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. In tal caso, per il calcolo del periodo minimo sono presi in considerazione i periodi più favorevoli per i lavoratori subordinati.
3. Gli Stati membri possono inoltre fissare massimali per i pagamenti effettuati dall’organismo di garanzia. Tali massimali non devono essere inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l’obiettivo sociale della presente direttiva.
Quando gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà, comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale.
Articolo 5
Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) |
il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza; |
b) |
i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest’ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri; |
c) |
l’obbligo di pagamento a carico degli organismi prescinde dall’adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento. |
CAPO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA SOCIALE
Articolo 6
Gli Stati membri possono prevedere che gli articoli 3, 4 e 5 non si applichino ai contributi dovuti a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale o dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale.
Articolo 7
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il mancato pagamento ai loro organismi assicurativi di contributi obbligatori dovuti dal datore di lavoro prima dell’insorgere dell’insolvenza a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale non leda i diritti alle prestazioni dei lavoratori subordinati nei confronti di questi organismi assicurativi nella misura in cui i contributi salariali siano stati trattenuti sui salari versati.
Articolo 8
Gli Stati membri si accertano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l’impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell’insorgere della insolvenza di quest’ultimo, per quanto riguarda i diritti maturati o i diritti in corso di maturazione, in materia di prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, previste dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale.
CAPO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI TRANSNAZIONALI
Articolo 9
1. Quando un’impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, l’organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.
2. La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dal diritto cui è soggetto l’organismo di garanzia competente.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni adottate nel quadro di una procedura d’insolvenza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la cui apertura è stata chiesta in un altro Stato membro, siano prese in considerazione per determinare lo stato d’insolvenza del datore di lavoro ai sensi della presente direttiva.
Articolo 10
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 9, gli Stati membri prevedono lo scambio di informazioni pertinenti tra le amministrazioni pubbliche competenti e gli organismi di garanzia menzionati all’articolo 3, primo comma, che consenta in particolare di portare a conoscenza dell’organismo di garanzia competente i diritti non pagati dei lavoratori subordinati.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri gli estremi delle rispettive amministrazioni pubbliche competenti e degli organismi di garanzia. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 11
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati.
L’attuazione della presente direttiva non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori subordinati nel settore contemplato dalla direttiva stessa.
Articolo 12
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri:
a) |
di adottare le misure necessarie per evitare abusi; |
b) |
di rifiutare o di ridurre l’obbligo di pagamento di cui all’articolo 3 o l’obbligo di garanzia di cui all’articolo 7, qualora risulti che l’esecuzione dell’obbligo non si giustifica per l’esistenza di legami particolari tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro e di interessi comuni che si traducono in una collusione tra il lavoratore e il datore di lavoro; |
c) |
di rifiutare o di ridurre l’obbligo di pagamento di cui all’articolo 3 o l’obbligo di garanzia di cui all’articolo 7, qualora un lavoratore subordinato, per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività. |
Articolo 13
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale d’insolvenza che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nonché tutte le modifiche che le riguardano.
La Commissione provvede a pubblicare dette notificazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 14
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 15
Entro l’8 ottobre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e applicazione degli articoli da 1 a 4, 9 e 10, dell’articolo 11, secondo comma, dell’articolo 12, lettera c), e degli articoli 13 e 14, negli Stati membri.
Articolo 16
La direttiva 80/987/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato I, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte C.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II.
Articolo 17
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 18
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J.-P. JOUYET
(1) GU C 161 del 13.7.2007, pag. 75.
(2) Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 71) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.
(3) GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23.
(4) Cfr. allegato I, parti A e B.
(5) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.
(6) GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
(7) GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.
ALLEGATO I
PARTE A
Direttiva abrogata e sue modifiche successive
(di cui all’articolo 16)
Direttiva 80/987/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 87/164/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
PARTE B
Atto di modifica non abrogato
(di cui all’articolo 16)
Atto d’adesione del 1994
PARTE C
Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione
(di cui all’articolo 16)
Direttiva |
Termine di recepimento |
Data di applicazione |
80/987/CEE |
23 ottobre 1983 |
|
87/164/CEE |
|
1o gennaio 1986 |
2002/74/CE |
7 ottobre 2005 |
|
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Direttiva 80/987/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 8 bis |
Articolo 9 |
Articolo 8 ter |
Articolo 10 |
Articolo 9 |
Articolo 11 |
Articolo 10 |
Articolo 12 |
Articolo 10 bis |
Articolo 13 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
— |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 14 |
Articolo 12 |
— |
— |
Articolo 15 |
— |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
Articolo 13 |
Articolo 18 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
28.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2008
recante approvazione di alcuni programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus
[notificata con il numero C(2008) 5699]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/815/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Lo scopo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di lotta contro la salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, in particolare a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica. |
(2) |
Tale regolamento prevede la fissazione di obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza in alcune popolazioni animali delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nel suo allegato I. |
(3) |
Un obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne a livello della produzione primaria è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne (2). |
(4) |
Al fine di conseguire l’obiettivo comunitario, gli Stati membri devono predisporre programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus e presentarli alla Commissione in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003. |
(5) |
Alcuni Stati membri hanno presentato questi programmi, che sono risultati conformi alla normativa comunitaria veterinaria pertinente, in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003. |
(6) |
Tali programmi nazionali di lotta devono pertanto essere approvati. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus, presentati dagli Stati membri elencati nell’allegato della presente decisione, sono approvati.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2008.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(2) GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.
ALLEGATO
Belgio
Bulgaria
Repubblica ceca
Danimarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Ungheria
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo
Romania
Slovenia
Slovacchia
Finlandia
Svezia
Regno Unito
28.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2008
che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica
[notificata con il numero C(2008) 5987]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/816/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato D, capitolo I, sezione E,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato D della direttiva 64/432/CEE dispone che uno Stato membro o una regione di uno Stato membro può essere considerato ufficialmente indenne dalla leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti di bovini purché rispetti alcune condizioni stabilite in tale direttiva. |
(2) |
Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarati indenni dalla leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2). |
(3) |
La Polonia ha ora presentato alla Commissione una documentazione comprovante la conformità alle pertinenti condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE relativamente a 29 regioni amministrative (powiaty) facenti parte delle unità amministrative superiori (voivodati) di Mazowieckie, Podlaskie e Warminsko-mazurskie, in modo che tali regioni possano essere considerate regioni della Polonia ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica. |
(4) |
In seguito alla valutazione di detta documentazione, è opportuno dichiarare ufficialmente tali regioni (powiaty) della Polonia regioni di tale Stato membro indenni dalla leucosi bovina enzootica. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.
ALLEGATO
Al capitolo 2 dell’allegato III della decisione 2003/467/CE, la seconda parte relativa alla Polonia è sostituita dal testo seguente:
«In Polonia:
— |
Voivodato Dolnośląskie
|
— |
Voivodato Lubelskie
|
— |
Voivodato Kujawsko-pomorskie
|
— |
Voivodato Łódzkie
|
— |
Voivodato Małopolskie
|
— |
Voivodato Mazowieckie
|
— |
Voivodato Opolskie
|
— |
Voivodato Podkarpackie
|
— |
Voivodato Podlaskie
|
— |
Voivodato Śląskie
|
— |
Voivodato Świętokrzyskie
|
— |
Voivodato Warmińsko-mazurskie
|
— |
Voivodato Wielkopolskie
|
28.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2008
che modifica la decisione 2007/777/CE relativa alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti a base di carne originari della Nuova Caledonia
[notificata con il numero C(2008) 6050]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/817/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, lettera a),
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8, il punto 1 dell’articolo 8, primo comma e l’articolo 8, punto 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (3), definisce le condizioni per l’importazione nella Comunità delle partite di determinati prodotti a base di carne destinati al consumo umano. Nell’allegato II, parte 2, della decisione figura l’elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione di tali prodotti. Tale decisione stabilisce anche i modelli dei certificati e le norme relative ai trattamenti prescritti per questi prodotti. |
(2) |
La Nuova Caledonia ha richiesto l’autorizzazione ai fini dell’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di animali domestici della specie bovina, di alcuni tipi di selvaggina e alcune parti di tali animali. |
(3) |
La Commissione ha effettuato un controllo in Nuova Caledonia che ha evidenziato il fatto che l’autorità veterinaria competente di tale paese terzo fornisce garanzie adeguate per quanto riguarda la conformità alla normativa comunitaria, come previsto dall’articolo 8, punto 1, primo comma, della direttiva 2002/99/CE. |
(4) |
È opportuno quindi autorizzare le importazioni nella Comunità dalla Nuova Caledonia di prodotti a base di carne di animali domestici della specie bovina, di alcuni tipi di selvaggina e alcune parti di tali animali che hanno subito un trattamento non specifico conformemente all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE per motivi di polizia sanitaria. |
(5) |
La decisione 2007/777/CE deve essere modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II, parte 2 della decisione 2007/777/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
(2) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(3) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.
ALLEGATO
«PARTE 2
Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’UE di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati
(cfr. la parte 4 del presente allegato per l’interpretazione dei codici utilizzati nella tabella)
Codice ISO |
Paese d’origine o relativa parte |
|
Ovini/caprini domestici |
|
Solipedi domestici |
|
Ratiti di allevamento |
Conigli domestici e leporidi di allevamento |
Artiodattili selvatici (esclusi i suini) |
Suini selvatici |
Solipedi selvatici |
Leporidi selvatici (conigli e lepri) |
Volatili selvatici |
Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi) |
||||||||||||
AR |
Argentina AR |
C |
C |
C |
A |
A |
A |
A |
C |
C |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
Argentina AR-1 (1) |
C |
C |
C |
A |
A |
A |
A |
C |
C |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
Argentina AR-2 (1) |
A (2) |
A (2) |
C |
A |
A |
A |
A |
C |
C |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
AU |
Australia |
A |
A |
A |
A |
D |
D |
A |
A |
A |
XXX |
A |
D |
A |
||||||||||||
BH |
Bahrein |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
C |
C |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
BR |
Brasile |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
D |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
Brasile BR-1 |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
A |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
A |
XXX |
|||||||||||||
Brasile BR-2 |
C |
C |
C |
A |
D |
D |
A |
C |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
Brasile BR-3 |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
A |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
BW |
Botswana |
B |
B |
B |
B |
XXX |
A |
A |
B |
B |
A |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
BY |
Bielorussia |
C |
C |
C |
B |
XXX |
XXX |
A |
C |
C |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
CA |
Canada |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
XXX |
A |
A |
A |
||||||||||||
CH |
Svizzera (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
CL |
Cile |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
CN |
Cina |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
A |
B |
B |
XXX |
A |
B |
XXX |
||||||||||||
Cina CN-1 |
B |
B |
B |
B |
D |
B |
A |
B |
B |
XXX |
A |
B |
XXX |
|||||||||||||
CO |
Colombia |
B |
B |
B |
B |
XXX |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
ET |
Etiopia |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
GL |
Groenlandia |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
A |
A |
||||||||||||
HK |
Hong Kong |
B |
B |
B |
B |
D |
D |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
HR |
Croazia |
A |
A |
D |
A |
A |
A |
A |
A |
D |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
IL |
Israele |
B |
B |
B |
B |
A |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
IN |
India |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
IS |
Islanda |
A |
A |
B |
A |
A |
A |
A |
A |
B |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
KE |
Kenya |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
KR |
Corea del Sud |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
D |
D |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
MA |
Marocco |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
ME |
Montenegro |
A |
A |
D |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
MG |
Madagascar |
B |
B |
B |
B |
D |
D |
A |
B |
B |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
MK |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4) |
A |
A |
B |
A |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
MU |
Maurizio |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
MX |
Messico |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
MY |
Malesia MY |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
||||||||||||
Malesia MY-1 |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
D |
D |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
NA |
Namibia (1) |
B |
B |
B |
B |
D |
A |
A |
B |
B |
A |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
NC |
Nuova Caledonia |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
||||||||||||
NZ |
Nuova Zelanda |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
XXX |
A |
A |
A |
||||||||||||
PY |
Paraguay |
C |
C |
C |
B |
XXX |
XXX |
A |
C |
C |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
RS |
Serbia (5) |
A |
A |
D |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
RU |
Russia |
C |
C |
C |
B |
XXX |
XXX |
A |
C |
C |
XXX |
A |
XXX |
A |
||||||||||||
SG |
Singapore |
B |
B |
B |
B |
D |
D |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
SZ |
Swaziland |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
A |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
TH |
Tailandia |
B |
B |
B |
B |
A |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
TN |
Tunisia |
C |
C |
B |
B |
A |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
TR |
Turchia |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
D |
D |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
UA |
Ucraina |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
US |
Stati Uniti |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
UY |
Uruguay |
C |
C |
B |
A |
D |
A |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
ZA |
Sudafrica (1) |
C |
C |
C |
A |
D |
A |
A |
C |
C |
A |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
ZW |
Zimbabwe (1) |
C |
C |
B |
A |
D |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
|
(1) Cfr. la parte 3 del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne essiccati (biltong) e pastorizzati.
(2) Per i prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati preparati da carni fresche di animali macellati dopo il 1o marzo 2002.
(3) Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
XXX |
Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti carni di questa specie.» |
28.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.