ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/808/CE, Euratom |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
22.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1032/2008 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
107,3 |
MA |
57,6 |
|
MK |
47,9 |
|
TR |
83,9 |
|
ZZ |
74,2 |
|
0707 00 05 |
JO |
162,5 |
TR |
138,2 |
|
ZZ |
150,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
125,7 |
ZZ |
125,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
74,6 |
TR |
110,2 |
|
ZA |
78,9 |
|
ZZ |
87,9 |
|
0806 10 10 |
BR |
244,3 |
TR |
110,0 |
|
US |
174,6 |
|
ZZ |
176,3 |
|
0808 10 80 |
AU |
161,1 |
CA |
97,3 |
|
CL |
72,8 |
|
CN |
93,4 |
|
MK |
32,9 |
|
NZ |
99,5 |
|
US |
96,3 |
|
ZA |
90,0 |
|
ZZ |
92,9 |
|
0808 20 50 |
CL |
60,3 |
CN |
45,5 |
|
TR |
123,7 |
|
ZA |
83,4 |
|
ZZ |
78,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
22.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2008 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,
visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,
sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2), stabilisce norme procedurali per la notificazione e l'esame delle concentrazioni. A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è necessario aggiornare il formulario di notificazione utilizzato per le concentrazioni, che richiede determinate informazioni basate su un elenco di tutti gli Stati membri. |
(2) |
Relativamente alla presentazione di documenti o di dichiarazioni rilasciate da persone, imprese o associazioni di imprese nel corso del procedimento, appare opportuno definire le modalità in base alle quali tali documenti o dichiarazioni possono essere considerati non riservati. |
(3) |
L'8 giugno 2004 il comitato misto SEE ha adottato la decisione n. 78/2004 e la decisione n. 79/2004, mediante le quali il regolamento (CE) n. 139/2004 viene incorporato nell'accordo SEE. A seguito di tali decisioni e per motivi di chiarezza e di trasparenza giuridica è necessario adeguare i formulari di notificazione e in particolare il formulario RM relativo alle richieste motivate, che riguarda le informazioni necessarie per i rinvii effettuati prima della notificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004. |
(4) |
Onde garantire che la Commissione sia in grado di effettuare una valutazione adeguata degli impegni proposti dai notificanti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 allo scopo di rendere una concentrazione compatibile con il mercato comune, i notificanti devono essere tenuti a presentare informazioni dettagliate in merito agli impegni proposti e, in particolare, a presentare informazioni specifiche qualora detti impegni consistano nella cessione di un'attività. |
(5) |
Affinché la Commissione possa accertare che gli impegni siano realizzati a tempo debito e in modo adeguato appare opportuno indicare che gli impegni stessi comprendano, se del caso, appositi meccanismi proposti dalle parti, ivi inclusa la nomina di un fiduciario incaricato di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni presi. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 802/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 802/2004 è così modificato:
1) |
all'articolo 18, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Se le persone, imprese o associazioni di imprese omettono di osservare le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può presumere che i documenti o le dichiarazioni non contengano informazioni riservate.»; |
2) |
all'articolo 20, è inserto il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, un originale e 10 copie delle informazioni e dei documenti prescritti nel formulario MC relativo alle misure correttive di cui all'allegato IV del presente regolamento (di seguito: formulario MC). Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.»; |
3) |
è inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Fiduciari 1. Gli impegni che le imprese interessate propongono di assumere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 possono prevedere, a spese delle stesse imprese interessate, la nomina di uno o più fiduciari indipendenti incaricati di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni assunti ovvero deputati ad attuare gli impegni stessi. Il fiduciario può essere nominato dalle parti, previa approvazione della Commissione, o dalla Commissione stessa, e svolge i propri compiti sotto il controllo di quest'ultima. 2. La Commissione può prescrivere che gli impegni contengano le disposizioni relative al fiduciario di cui al paragrafo 1 come condizione e onere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.»; |
4) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati al regolamento (CE) n. 802/2004 sono così modificati:
1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
L'allegato II è così modificato:
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3) |
L'allegato III è così modificato:
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4) |
È aggiunto il seguente allegato IV: «ALLEGATO IV Formulario mc relativo alle informazioni riguardanti gli impegni presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 FORMULARIO MC RELATIVO ALLE MISURE CORRETTIVE INTRODUZIONE Il presente formulario indica le informazioni e i documenti che le imprese interessate devono presentare contestualmente alla proposta di impegni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004. Le informazioni richieste sono necessarie per consentire alla Commissione di valutare se gli impegni sono atti a rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, in modo che la concorrenza effettiva non venga significativamente ostacolata. La Commissione può dispensare dall'onere di fornire un'informazione o un documento particolare relativamente agli impegni proposti o di conformarsi a qualsiasi altra prescrizione di cui al presente allegato, qualora ritenga che l'osservanza di tali oneri o prescrizioni non sia necessaria per l'esame degli impegni. Il livello di informazioni richiesto varierà secondo il tipo e la struttura della misura correttiva proposta. Ad esempio, misure correttive che prevedano la cessione di un ramo aziendale strettamente integrato richiederanno in genere informazioni più dettagliate rispetto alla cessione di rami aziendali autonomi. La Commissione è disponibile per discutere preventivamente il contenuto delle informazioni richieste alle parti. Qualora ritengano che particolari informazioni richieste nel presente formulario non siano necessarie per la valutazione della Commissione, le parti sono invitate a chiedere alla Commissione stessa l'esonero da determinate prescrizioni, specificando adeguatamente i motivi per i quali esse considerano irrilevanti dette informazioni. SEZIONE 1 Descrizione degli impegni 1.1. Si prega di fornire informazioni dettagliate su
1.2. Per gli impegni relativi alla cessione di un ramo aziendale, le informazioni specifiche richieste sono indicate alla sezione 5. SEZIONE 2 Idoneità ad eliminare i dubbi concorrenziali 2. Fornire informazioni che dimostrino l'idoneità degli impegni proposti a eliminare l'impedimento significativo della concorrenza effettiva, quale è stato individuato dalla Commissione. SEZIONE 3 Deviazione rispetto ai modelli 3. Indicare tutte le eventuali differenze degli impegni proposti rispetto ai pertinenti modelli di impegni pubblicati dai servizi della Commissione e rivisti periodicamente, illustrandone le ragioni. SEZIONE 4 Sintesi degli impegni 4. Fornire una sintesi non riservata della natura e del contenuto degli impegni proposti e precisare per quale motivo si ritiene che essi siano atti a eliminare qualsiasi ostacolo significativo frapposto alla concorrenza effettiva. La Commissione può utilizzare tale sintesi per effettuare con i terzi il test di mercato degli impegni proposti. SEZIONE 5 Informazioni sui rami aziendali da cedere 5. Nel caso in cui gli impegni proposti consistano nella cessione di un ramo aziendale, devono essere forniti i documenti e le informazioni indicati di seguito. Informazioni generali sul ramo aziendale da cedere Fornire le seguenti informazioni in merito all'attuale gestione del ramo aziendale da cedere e ai cambiamenti previsti per il futuro: 5.1. Descrivere il ramo aziendale da cedere in modo generale, fornendo informazioni sugli enti che a esso appartengono, sulla loro sede legale e amministrativa, sui siti di produzione o fornitura di servizi e sulla struttura organizzativa generale, nonché ogni altra utile informazione riguardante la struttura amministrativa del ramo aziendale stesso. 5.2. Specificare e descrivere eventuali ostacoli giuridici frapposti al trasferimento del ramo aziendale o degli attivi, compresi i diritti dei terzi e le autorizzazioni amministrative richieste. 5.3. Elencare e descrivere i prodotti fabbricati o i servizi forniti, in particolare le caratteristiche tecniche e di altra natura, i marchi interessati, il fatturato generato da ciascun prodotto o servizio e qualsiasi innovazione o qualsiasi nuovo prodotto o servizio in progetto. 5.4. Descrivere il livello al quale vengono esercitate le funzioni essenziali del ramo aziendale da cedere (qualora non siano svolte al livello del ramo aziendale stesso), in particolare le funzioni riguardanti ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione e vendite, logistica, rapporti con i clienti, rapporti con i fornitori, sistemi informatici, ecc. Precisare nella descrizione il ruolo svolto da tali altri livelli, le relazioni con il ramo aziendale da cedere e le risorse (personale, attivi, risorse finanziarie ecc.) destinate alla funzione di cui trattasi. 5.5. Descrivere dettagliatamente i collegamenti esistenti (in qualsiasi direzione) tra il ramo aziendale da cedere e le altre imprese controllate dalle parti notificanti, in particolare quelli derivanti da:
5.6. Descrivere in via generale tutti gli attivi materiali e immateriali rilevanti utilizzati dal ramo aziendale da cedere e/o a questo appartenenti, compresi in ogni caso i diritti di proprietà intellettuale e i marchi. 5.7. Presentare un organigramma, recante il numero di dipendenti che svolge attualmente ciascuna delle funzioni del ramo aziendale da cedere, nonché un elenco dei dipendenti indispensabili per gestire il ramo aziendale stesso, descrivendo le rispettive funzioni. 5.8. Descrivere i clienti del ramo aziendale da cedere, fornendo un elenco di clienti, una descrizione delle corrispondenti registrazioni e il fatturato totale del ramo aziendale da cedere per a ciascun cliente (in EUR e in percentuale del fatturato totale del ramo aziendale stesso). 5.9. Fornire i dati finanziari del ramo aziendale da cedere, compresi il fatturato e l'EBITDA ottenuti nell'ultimo biennio e la previsione per il biennio prossimo. 5.10. Specificare e descrivere tutti i cambiamenti, verificatisi nell'ultimo biennio, nell'organizzazione del ramo aziendale da cedere o nei collegamenti con altre imprese controllate dalle parti notificanti. 5.11. Specificare e descrivere tutti i cambiamenti, previsti nel prossimo biennio, nell'organizzazione del ramo aziendale da cedere o nei collegamenti con altre imprese controllate dalle parti notificanti. Informazioni generali sull'attività da cedere come descritta negli impegni 5.12. Descrivere tutti i settori nei quali il ramo aziendale da cedere, come descritto negli impegni proposti, differisce per la sua natura e il suo ambito operativo dal ramo aziendale stesso com'è attualmente gestito. Acquisizione da parte di un acquirente idoneo 5.13. Illustrare le ragioni per le quali si ritiene che il ramo aziendale verrà acquisito da un acquirente idoneo entro l'arco di tempo previsto negli impegni proposti.» |
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(2) Cfr. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE, nonché il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito: “l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte”). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Dal 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.»;
(3) Cfr. l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.»;
(4) Cfr. l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.»
(5) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(6) Cfr. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE, nonché il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito: “l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte”). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Dal 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.»;
(7) Cfr. l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.»;
(8) Cfr. l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.»
(9) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(10) Cfr. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE, nonché il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito: “l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte”). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Al 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.»;
(11) Cfr. in particolare l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 dell'accordo SEE e l'articolo 17, paragrafo 2, del capitolo XIII del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.»;
22.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1034/2008 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri devono recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze. Tuttavia l’articolo 32, paragrafo 6, e l’articolo 33, paragrafo 7, di detto regolamento autorizzano gli Stati membri a non portare avanti il procedimento di recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare. Per assicurare un’applicazione efficace e corretta di tali disposizioni, è opportuno stabilire una soglia al di sotto della quale gli Stati membri non sono tenuti a procedere al recupero. È opportuno fissare tale soglia a 100 EUR, al netto degli interessi, dato che i casi di recupero concernenti somme inferiori a tale importo costituiscono una percentuale significativamente inferiore allo 0,1 % dell’importo complessivo dei pagamenti indebitamente versati oggetto di una comunicazione degli Stati membri alla Commissione, a norma dell’articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (2). La fissazione di tale soglia non osta all’applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni suindicate nei casi, debitamente giustificati, concernenti importi superiori a 100 EUR. |
(2) |
La norma de minimis prevista dal presente regolamento non si applica alle riduzioni ed alle esclusioni imposte dagli Stati membri ai beneficiari nell’ambito della condizionalità in base all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), in quanto l’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento prevede un regime specifico che consente di non applicare le riduzioni o le esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR. |
(3) |
L’obbligo per gli Stati membri di recuperare gli importi indebitamente versati superiori a 100 EUR può essere soddisfatto in diversi modi. Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, un modo efficace e poco oneroso per procedere in tal senso è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, quando il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. È quindi opportuno rendere obbligatoria l’applicazione di tale modalità da parte degli Stati membri. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 885/2006. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 885/2006 è inserito il seguente capo 1 bis:
«CAPO 1 bis
RECUPERO DEI DEBITI
Articolo 5 bis
Norma de minimis
Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 6, lettera a), e all’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono considerate soddisfatte se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario relativamente ad un singolo pagamento per un regime di aiuti non supera, al netto degli interessi, i 100 EUR.
Articolo 5 ter
Modalità di recupero
Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(2) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.»
22.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2008 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2008
recante divieto di pesca della molva nella zona IIIa e nelle acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
44/T&Q |
Stato membro |
SWE |
Stock |
LIN/03. |
Specie |
Molva (Molva molva) |
Zona |
IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId |
Data |
8.9.2008 |
22.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1036/2008 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2008
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIIa per le navi battenti bandiera irlandese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
47/T&Q |
Stato membro |
IRL |
Stock |
COD/07A. |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
VIIa |
Data |
22.4.2008 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
22.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/19 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2008
recante nomina di un membro austriaco del Comitato economico e sociale europeo
(2008/808/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,
vista la decisione 2006/524/CE, Euratom (1),
vista la proposta presentata dal governo austriaco,
visto il parere della Commissione,
considerando che un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo si è reso vacante a seguito delle dimissioni di Eva BELABED,
DECIDE:
Articolo 1
Christoph LECHNER, Leitender Sekretär und Abteilungsleiter für Verfassungsrecht und Allgemeine und Internationale Sozialpolitik der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2010.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-L. BORLOO
(1) GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30.
22.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.