ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 279

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
22 ottobre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1032/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1035/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, recante divieto di pesca della molva nella zona IIIa e nelle acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1036/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIIa per le navi battenti bandiera irlandese

17

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/808/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2008, recante nomina di un membro austriaco del Comitato economico e sociale europeo

19

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1032/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

107,3

MA

57,6

MK

47,9

TR

83,9

ZZ

74,2

0707 00 05

JO

162,5

TR

138,2

ZZ

150,4

0709 90 70

TR

125,7

ZZ

125,7

0805 50 10

AR

74,6

TR

110,2

ZA

78,9

ZZ

87,9

0806 10 10

BR

244,3

TR

110,0

US

174,6

ZZ

176,3

0808 10 80

AU

161,1

CA

97,3

CL

72,8

CN

93,4

MK

32,9

NZ

99,5

US

96,3

ZA

90,0

ZZ

92,9

0808 20 50

CL

60,3

CN

45,5

TR

123,7

ZA

83,4

ZZ

78,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


22.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2), stabilisce norme procedurali per la notificazione e l'esame delle concentrazioni. A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è necessario aggiornare il formulario di notificazione utilizzato per le concentrazioni, che richiede determinate informazioni basate su un elenco di tutti gli Stati membri.

(2)

Relativamente alla presentazione di documenti o di dichiarazioni rilasciate da persone, imprese o associazioni di imprese nel corso del procedimento, appare opportuno definire le modalità in base alle quali tali documenti o dichiarazioni possono essere considerati non riservati.

(3)

L'8 giugno 2004 il comitato misto SEE ha adottato la decisione n. 78/2004 e la decisione n. 79/2004, mediante le quali il regolamento (CE) n. 139/2004 viene incorporato nell'accordo SEE. A seguito di tali decisioni e per motivi di chiarezza e di trasparenza giuridica è necessario adeguare i formulari di notificazione e in particolare il formulario RM relativo alle richieste motivate, che riguarda le informazioni necessarie per i rinvii effettuati prima della notificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004.

(4)

Onde garantire che la Commissione sia in grado di effettuare una valutazione adeguata degli impegni proposti dai notificanti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 allo scopo di rendere una concentrazione compatibile con il mercato comune, i notificanti devono essere tenuti a presentare informazioni dettagliate in merito agli impegni proposti e, in particolare, a presentare informazioni specifiche qualora detti impegni consistano nella cessione di un'attività.

(5)

Affinché la Commissione possa accertare che gli impegni siano realizzati a tempo debito e in modo adeguato appare opportuno indicare che gli impegni stessi comprendano, se del caso, appositi meccanismi proposti dalle parti, ivi inclusa la nomina di un fiduciario incaricato di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni presi.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 802/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 802/2004 è così modificato:

1)

all'articolo 18, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Se le persone, imprese o associazioni di imprese omettono di osservare le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può presumere che i documenti o le dichiarazioni non contengano informazioni riservate.»;

2)

all'articolo 20, è inserto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, un originale e 10 copie delle informazioni e dei documenti prescritti nel formulario MC relativo alle misure correttive di cui all'allegato IV del presente regolamento (di seguito: formulario MC). Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.»;

3)

è inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Fiduciari

1.   Gli impegni che le imprese interessate propongono di assumere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 possono prevedere, a spese delle stesse imprese interessate, la nomina di uno o più fiduciari indipendenti incaricati di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni assunti ovvero deputati ad attuare gli impegni stessi. Il fiduciario può essere nominato dalle parti, previa approvazione della Commissione, o dalla Commissione stessa, e svolge i propri compiti sotto il controllo di quest'ultima.

2.   La Commissione può prescrivere che gli impegni contengano le disposizioni relative al fiduciario di cui al paragrafo 1 come condizione e onere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.»;

4)

gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati al regolamento (CE) n. 802/2004 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

al punto 1.1 il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il presente formulario specifica le informazioni che le parti notificanti sono tenute a comunicare per notificare alla Commissione europea un progetto di fusione, acquisizione o un'altra concentrazione proposta. Per la compilazione del formulario, si richiama l'attenzione sul regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (di seguito: “regolamento sulle concentrazioni”) e sul regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (di seguito: “regolamento di applicazione”) al quale è allegato il presente formulario (1). Il testo di detti regolamenti e di altri documenti pertinenti è disponibile nelle pagine della DG Concorrenza del sito Europa della Commissione. Si richiama l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: “accordo SEE”) (2).

b)

al punto 1.1, l'ultima frase del secondo comma è sostituita dal testo seguente:

«Le concentrazioni che non superano le soglie di fatturato possono essere di competenza delle autorità degli Stati membri e/o degli Stati EFTA preposte al controllo delle concentrazioni.»;

c)

la nota a piè di pagina (1), di cui al punto 3.5, è sostituito dal testo seguente:

«(1)

Cfr. l'articolo 57 dell'accordo SEE e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 24 dell'accordo SEE. Un caso va trattato come un caso di cooperazione se il fatturato combinato delle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è pari o superiore al 25 % del loro fatturato totale nel territorio a cui si applica l'accordo SEE; o se almeno due delle imprese interessate realizzano ciascuna un fatturato superiore a 250 milioni di euro nel territorio degli Stati EFTA; o se la concentrazione è atta a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel territorio degli Stati EFTA o in una sua parte sostanziale, in particolare a seguito dell'insorgenza o del rafforzamento di una posizione dominante.»;

d)

alla sezione 10, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

Se la risposta alla domanda a) è affermativa e se, a giudizio della parte notificante, la costituzione dell'impresa comune non ha come effetto un coordinamento del comportamento tra imprese indipendenti che configuri una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e, se del caso, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (3), spiegare i motivi di questa valutazione.

e)

alla sezione 10, l'alinea della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«A prescindere dalle risposte date alle domande a) e b) e per consentire alla Commissione di procedere a una valutazione completa del caso, si prega di indicare per quali motivi si ritiene che trovino applicazione i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e, se del caso, quelli stabiliti dalle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (4). Secondo l'articolo 81, paragrafo 3, il paragrafo 1 dello stesso articolo può essere dichiarato inapplicabile alle imprese comuni:

2)

L'allegato II è così modificato:

a)

al punto 1.1, il secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«Per la compilazione del formulario, si richiama l'attenzione sul regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (di seguito: “regolamento sulle concentrazioni”) e sul regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (di seguito: “regolamento di applicazione”), al quale è allegato il presente formulario (5). Il testo di detti regolamenti e di altri documenti pertinenti è disponibile nelle pagine della DG Concorrenza del sito Europa della Commissione. Si richiama inoltre l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: “accordo SEE”) (6).

b)

al punto 1.2, il quarto trattino del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«—

uno Stato membro o uno Stato EFTA esprima riserve motivate relative alla concorrenza in merito alla concentrazione notificata entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della copia della notifica, o»;

c)

la nota a piè di pagina (3), di cui al punto 3.5, è sostituito dal testo seguente:

«(3)

Cfr. l'articolo 57 dell'accordo SEE e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 24 dell'accordo SEE. Un caso può essere considerato un caso di cooperazione se il fatturato combinato delle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è pari o superiore al 25 % del loro fatturato totale nel territorio a cui si applica l'accordo SEE; o se almeno due delle imprese interessate realizzano ciascuna un fatturato superiore a 250 milioni di euro nel territorio degli Stati EFTA; o se la concentrazione è atta a ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel territorio degli Stati EFTA o in una sua parte sostanziale, in particolare a seguito dell'insorgenza o del rafforzamento di una posizione dominante.»;

d)

alla sezione 8, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

Se la risposta alla domanda a) è affermativa e se, a giudizio della parte notificante, la costituzione dell'impresa comune non ha come effetto un coordinamento del comportamento tra imprese indipendenti che configuri una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e, se del caso, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (7), spiegare i motivi di questa valutazione.

e)

alla sezione 8, l'alinea della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«A prescindere dalle risposte date alle domande a) e b) e per consentire alla Commissione di procedere a una valutazione completa del caso, si prega di indicare comunque per quali motivi si ritiene che trovino applicazione i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e, se del caso, quelli stabiliti dalle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (8). Secondo l'articolo 81, paragrafo 3, il paragrafo 1 dello stesso articolo può essere dichiarato inapplicabile alle imprese comuni;

3)

L'allegato III è così modificato:

a)

la sezione A dell'introduzione è sostituita dal testo seguente:

«A.   Scopo del presente formulario

Il presente formulario specifica le informazioni che le parti richiedenti sono tenute a fornire quando presentano una richiesta motivata di rinvio prima della notificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 o 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (di seguito: “regolamento sulle concentrazioni”) (9).

Si richiama l'attenzione sul regolamento sulle concentrazioni e sul regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (di seguito: “regolamento di applicazione relativo alle concentrazioni”), al quale è allegato il presente formulario RM. Il testo di detti regolamenti e di altri documenti pertinenti è disponibile nelle pagine della DG Concorrenza del sito Europa della Commissione. Si richiama altresì l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: “accordo SEE”) (10).

L'esperienza ha dimostrato la grande utilità, tanto per le parti quanto per le autorità competenti, di contatti preliminari per determinare con precisione la quantità e il tipo di informazioni da fornire. Le parti sono quindi incoraggiate a consultare la Commissione e gli Stati membri o Stati EFTA interessati per quanto concerne l'adeguatezza della portata e del tipo di informazioni sulle quali intendono basare la loro richiesta motivata.

b)

nella sezione B dell'introduzione, l'ultima frase del terzo comma è sostituita dal testo seguente:

«Infine, le parti dovrebbero anche tenere presente che, se un rinvio si basa su informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete fornite nel formulario RM, la Commissione e/o gli Stati membri e gli Stati EFTA possono contemplare la possibilità di un rinvio successivo alla notificazione, che rettifichi l'eventuale rinvio deciso nella fase precedente la notificazione.»;

c)

nella sezione B dell'introduzione, la prima e la seconda frase della lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

«A norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione è tenuta a trasmettere senza ritardo le richieste motivate agli Stati membri e agli Stati EFTA. I termini per l'esame di una richiesta motivata decorrono a partire dal ricevimento della richiesta da parte degli Stati membri o Stati EFTA interessati.»;

d)

nella sezione B dell'introduzione, l'ultima frase del punto d) è sostituita dal testo seguente:

«Se possibile, va inoltre indicata la fonte presso la quale la Commissione o gli Stati membri e Stati EFTA interessati potrebbero procurarsi le informazioni di cui le parti non dispongono.»;

e)

nella sezione B dell'introduzione, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e)

Le parti possono chiedere alla Commissione di considerare completa la richiesta motivata anche in mancanza di una parte delle informazioni richieste nel presente formulario, qualora ritengano che determinate informazioni richieste possano essere superflue ai fini della valutazione del caso da parte della Commissione o degli Stati membri o Stati EFTA interessati.

La Commissione prenderà in considerazione tale richiesta purché venga adeguatamente motivato il fatto che le informazioni in questione non sono pertinenti e necessarie per l'esame della richiesta di rinvio prima della notificazione. Le parti dovrebbero fornire tali motivazioni nell'ambito dei contatti preliminari presi con la Commissione e con gli Stati membri e Stati EFTA interessati, presentando quindi una richiesta scritta di dispensa dall'obbligo di fornire le informazioni in questione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione relativo alle concentrazioni. La Commissione può consultarsi con le autorità competenti degli Stati membri o Stati EFTA interessati prima di decidere se accogliere tale richiesta.»;

f)

nella sezione D dell'introduzione, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Al fine di agevolare il trattamento del formulario RM da parte delle autorità degli Stati membri e degli Stati EFTA, si raccomanda alle parti di fornire alla Commissione una traduzione della loro richiesta motivata in una o più lingue comprensibili a tutti i destinatari delle informazioni. In caso di richiesta di rinvio a uno o più Stati membri o Stati EFTA, si raccomanda alle parti che presentano la richiesta di trasmettere una copia della richiesta nella lingua o nelle lingue dello Stato o degli Stati membri o EFTA a cui si chiede di rinviare il caso.»;

g)

nella sezione E dell'introduzione, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'articolo 287 del trattato e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (11), fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionari e altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma del regolamento che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. Lo stesso principio deve valere anche a tutela della riservatezza fra le parti richiedenti.

h)

nella sezione 2, è aggiunto il seguente punto 2.4.2:

«2.4.2.

Fornire una ripartizione del fatturato realizzato nel territorio degli Stati EFTA dalle imprese interessate, precisando, se del caso, lo Stato EFTA in cui vengono eventualmente realizzati più di due terzi del fatturato.»;

i)

nella sezione 4, l'alinea della sezione III è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini delle informazioni richieste nel presente formulario, i mercati interessati dalla concentrazione sono i mercati del prodotto rilevanti nel territorio SEE, nella Comunità, nel territorio degli Stati EFTA o in uno qualsiasi degli Stati membri o degli Stati EFTA nei quali:»;

j)

nella sezione 4, il punto 4.1 è sostituito dal testo seguente:

«4.1.

indicare i singoli mercati interessati dalla concentrazione, secondo la definizione di cui alla sezione III:

a)

al livello del SEE, della Comunità o dell'EFTA;

b)

in caso di richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, al livello di ciascuno degli Stati membri o Stati EFTA;

c)

in caso di richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, al livello di ciascuno degli Stati membri o Stati EFTA indicato al punto 6.3.1 del presente formulario come competente per l'esame della concentrazione.»;

k)

al primo comma della sezione 5, l'alinea e le lettere a), b) e c) sono sostituiti dal testo seguente:

«Per ogni mercato rilevante del prodotto interessato per l'ultimo esercizio,

a)

per il territorio del SEE, per la Comunità nel suo insieme e per il territorio degli Stati EFTA nel suo insieme;

b)

in caso di richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, separatamente per ciascuno degli Stati membri/Stati EFTA in cui operano i partecipanti alla concentrazione; e

c)

in caso di richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, separatamente per ciascuno degli Stati membri/Stati EFTA indicato al punto 6.3.1 del presente formulario come competente per l'esame della concentrazione in cui operano i partecipanti alla concentrazione; e»;

l)

nella sezione 6, il punto 6.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«6.2.1.

Individuare lo o gli Stati membri e EFTA che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, si ritiene debbano esaminare la concentrazione, precisando se sono già stati presi o no contatti informali con tali Stati membri e/o Stati EFTA.»;

m)

nella sezione 6, il terzo comma del punto 6.2.2 è sostituito dal testo seguente:

«Se si chiede il rinvio per l'intero caso, confermare che non vi sono mercati interessati al di fuori del territorio degli Stati membri e Stati EFTA ai quali si chiede di rinviare il caso.»;

n)

nella sezione 6, il punto 6.2.3 è sostituito dal testo seguente:

«6.2.3.

Spiegare in che modo ciascuno dei mercati interessati negli Stati membri e Stati EFTA ai quali si chiede di rinviare il caso presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni.»;

o)

nella sezione 6, il punto 6.2.5 è sostituito dal testo seguente:

«6.2.5.

Qualora, a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, uno o più Stati membri e/o Stati EFTA diventino competenti per l'esame dell'insieme o di una parte della concentrazione, le parti richiedenti acconsentono a che tali Stati membri e/o EFTA si servano delle informazioni contenute nel presente formulario ai fini dei rispettivi procedimenti nazionali relativi al caso o alla parte del caso in questione? SÌ o NO.»;

p)

nella sezione 6, il punto 6.3.1 è sostituito dal testo seguente:

«6.3.1.

Per ciascuno Stato membro e/o EFTA, specificare se la concentrazione può o no essere esaminata sulla base del suo diritto della concorrenza. Contrassegnare una casella per ciascuno Stato membro e/o EFTA.

La concentrazione può essere esaminata sulla base del diritto nazionale della concorrenza dei seguenti Stati membri e/o EFTA? Dare una risposta per tutti gli Stati membri e/o EFTA, indicando SÌ o NO per ciascuno di essi. Qualora per un paese non venga data alcuna indicazione, si riterrà che la risposta per quel paese sia SÌ.

Belgio:

NO

Bulgaria:

NO

Repubblica ceca:

NO

Danimarca:

NO

Germania:

NO

Estonia:

NO

Irlanda:

NO

Grecia:

NO

Spagna:

NO

Francia:

NO

Italia:

NO

Cipro:

NO

Lettonia:

NO

Lituania:

NO

Lussemburgo:

NO

Ungheria:

NO

Malta:

NO

Paesi Bassi:

NO

Austria:

NO

Polonia:

NO

Portogallo:

NO

Romania:

NO

Slovenia:

NO

Slovacchia:

NO

Finlandia:

NO

Svezia:

NO

Regno Unito:

NO

Islanda:

NO

Norvegia:

NO

Liechtenstein:

NO»;

q)

nella sezione 6, il punto 6.3.2 è sostituito dal testo seguente:

«6.3.2.

Per ciascuno Stato membro e/o EFTA, fornire dati finanziari o di altra natura sufficienti a dimostrare che la concentrazione soddisfa o no i criteri di giurisdizione previsti dal diritto nazionale applicabile.»;

r)

nella sezione 6, è aggiunto il seguente punto 6.3.3:

«6.3.3.

Spiegare per quale ragione il caso dovrebbe essere esaminato dalla Commissione. Spiegare in particolare se la concentrazione può incidere sulla concorrenza al di là del territorio di un solo Stato membro e/o EFTA.»;

s)

nella sezione 6, il punto 6.3.4 è soppresso.

4)

È aggiunto il seguente allegato IV:

«ALLEGATO IV

Formulario mc relativo alle informazioni riguardanti gli impegni presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004

FORMULARIO MC RELATIVO ALLE MISURE CORRETTIVE

INTRODUZIONE

Il presente formulario indica le informazioni e i documenti che le imprese interessate devono presentare contestualmente alla proposta di impegni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004. Le informazioni richieste sono necessarie per consentire alla Commissione di valutare se gli impegni sono atti a rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, in modo che la concorrenza effettiva non venga significativamente ostacolata. La Commissione può dispensare dall'onere di fornire un'informazione o un documento particolare relativamente agli impegni proposti o di conformarsi a qualsiasi altra prescrizione di cui al presente allegato, qualora ritenga che l'osservanza di tali oneri o prescrizioni non sia necessaria per l'esame degli impegni. Il livello di informazioni richiesto varierà secondo il tipo e la struttura della misura correttiva proposta. Ad esempio, misure correttive che prevedano la cessione di un ramo aziendale strettamente integrato richiederanno in genere informazioni più dettagliate rispetto alla cessione di rami aziendali autonomi. La Commissione è disponibile per discutere preventivamente il contenuto delle informazioni richieste alle parti. Qualora ritengano che particolari informazioni richieste nel presente formulario non siano necessarie per la valutazione della Commissione, le parti sono invitate a chiedere alla Commissione stessa l'esonero da determinate prescrizioni, specificando adeguatamente i motivi per i quali esse considerano irrilevanti dette informazioni.

SEZIONE 1

Descrizione degli impegni

1.1.   Si prega di fornire informazioni dettagliate su

i)

l'oggetto degli impegni proposti; e

ii)

le modalità di attuazione.

1.2.   Per gli impegni relativi alla cessione di un ramo aziendale, le informazioni specifiche richieste sono indicate alla sezione 5.

SEZIONE 2

Idoneità ad eliminare i dubbi concorrenziali

2.   Fornire informazioni che dimostrino l'idoneità degli impegni proposti a eliminare l'impedimento significativo della concorrenza effettiva, quale è stato individuato dalla Commissione.

SEZIONE 3

Deviazione rispetto ai modelli

3.   Indicare tutte le eventuali differenze degli impegni proposti rispetto ai pertinenti modelli di impegni pubblicati dai servizi della Commissione e rivisti periodicamente, illustrandone le ragioni.

SEZIONE 4

Sintesi degli impegni

4.   Fornire una sintesi non riservata della natura e del contenuto degli impegni proposti e precisare per quale motivo si ritiene che essi siano atti a eliminare qualsiasi ostacolo significativo frapposto alla concorrenza effettiva. La Commissione può utilizzare tale sintesi per effettuare con i terzi il test di mercato degli impegni proposti.

SEZIONE 5

Informazioni sui rami aziendali da cedere

5.   Nel caso in cui gli impegni proposti consistano nella cessione di un ramo aziendale, devono essere forniti i documenti e le informazioni indicati di seguito.

Informazioni generali sul ramo aziendale da cedere

Fornire le seguenti informazioni in merito all'attuale gestione del ramo aziendale da cedere e ai cambiamenti previsti per il futuro:

5.1.   Descrivere il ramo aziendale da cedere in modo generale, fornendo informazioni sugli enti che a esso appartengono, sulla loro sede legale e amministrativa, sui siti di produzione o fornitura di servizi e sulla struttura organizzativa generale, nonché ogni altra utile informazione riguardante la struttura amministrativa del ramo aziendale stesso.

5.2.   Specificare e descrivere eventuali ostacoli giuridici frapposti al trasferimento del ramo aziendale o degli attivi, compresi i diritti dei terzi e le autorizzazioni amministrative richieste.

5.3.   Elencare e descrivere i prodotti fabbricati o i servizi forniti, in particolare le caratteristiche tecniche e di altra natura, i marchi interessati, il fatturato generato da ciascun prodotto o servizio e qualsiasi innovazione o qualsiasi nuovo prodotto o servizio in progetto.

5.4.   Descrivere il livello al quale vengono esercitate le funzioni essenziali del ramo aziendale da cedere (qualora non siano svolte al livello del ramo aziendale stesso), in particolare le funzioni riguardanti ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione e vendite, logistica, rapporti con i clienti, rapporti con i fornitori, sistemi informatici, ecc. Precisare nella descrizione il ruolo svolto da tali altri livelli, le relazioni con il ramo aziendale da cedere e le risorse (personale, attivi, risorse finanziarie ecc.) destinate alla funzione di cui trattasi.

5.5.   Descrivere dettagliatamente i collegamenti esistenti (in qualsiasi direzione) tra il ramo aziendale da cedere e le altre imprese controllate dalle parti notificanti, in particolare quelli derivanti da:

fornitura, produzione, distribuzione, fornitura di servizi o altri contratti;

attivi materiali o immateriali comuni;

personale comune o distaccato;

sistemi informatici o altri sistemi comuni; e

clienti comuni.

5.6.   Descrivere in via generale tutti gli attivi materiali e immateriali rilevanti utilizzati dal ramo aziendale da cedere e/o a questo appartenenti, compresi in ogni caso i diritti di proprietà intellettuale e i marchi.

5.7.   Presentare un organigramma, recante il numero di dipendenti che svolge attualmente ciascuna delle funzioni del ramo aziendale da cedere, nonché un elenco dei dipendenti indispensabili per gestire il ramo aziendale stesso, descrivendo le rispettive funzioni.

5.8.   Descrivere i clienti del ramo aziendale da cedere, fornendo un elenco di clienti, una descrizione delle corrispondenti registrazioni e il fatturato totale del ramo aziendale da cedere per a ciascun cliente (in EUR e in percentuale del fatturato totale del ramo aziendale stesso).

5.9.   Fornire i dati finanziari del ramo aziendale da cedere, compresi il fatturato e l'EBITDA ottenuti nell'ultimo biennio e la previsione per il biennio prossimo.

5.10.   Specificare e descrivere tutti i cambiamenti, verificatisi nell'ultimo biennio, nell'organizzazione del ramo aziendale da cedere o nei collegamenti con altre imprese controllate dalle parti notificanti.

5.11.   Specificare e descrivere tutti i cambiamenti, previsti nel prossimo biennio, nell'organizzazione del ramo aziendale da cedere o nei collegamenti con altre imprese controllate dalle parti notificanti.

Informazioni generali sull'attività da cedere come descritta negli impegni

5.12.   Descrivere tutti i settori nei quali il ramo aziendale da cedere, come descritto negli impegni proposti, differisce per la sua natura e il suo ambito operativo dal ramo aziendale stesso com'è attualmente gestito.

Acquisizione da parte di un acquirente idoneo

5.13.   Illustrare le ragioni per le quali si ritiene che il ramo aziendale verrà acquisito da un acquirente idoneo entro l'arco di tempo previsto negli impegni proposti.»


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(2)  Cfr. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE, nonché il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito: “l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte”). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Dal 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.»;

(3)  Cfr. l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.»;

(4)  Cfr. l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.»

(5)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(6)  Cfr. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE, nonché il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito: “l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte”). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Dal 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.»;

(7)  Cfr. l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.»;

(8)  Cfr. l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.»

(9)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(10)  Cfr. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE, nonché il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito: “l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte”). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Al 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.»;

(11)  Cfr. in particolare l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 dell'accordo SEE e l'articolo 17, paragrafo 2, del capitolo XIII del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.»;


22.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1034/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri devono recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze. Tuttavia l’articolo 32, paragrafo 6, e l’articolo 33, paragrafo 7, di detto regolamento autorizzano gli Stati membri a non portare avanti il procedimento di recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare. Per assicurare un’applicazione efficace e corretta di tali disposizioni, è opportuno stabilire una soglia al di sotto della quale gli Stati membri non sono tenuti a procedere al recupero. È opportuno fissare tale soglia a 100 EUR, al netto degli interessi, dato che i casi di recupero concernenti somme inferiori a tale importo costituiscono una percentuale significativamente inferiore allo 0,1 % dell’importo complessivo dei pagamenti indebitamente versati oggetto di una comunicazione degli Stati membri alla Commissione, a norma dell’articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (2). La fissazione di tale soglia non osta all’applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni suindicate nei casi, debitamente giustificati, concernenti importi superiori a 100 EUR.

(2)

La norma de minimis prevista dal presente regolamento non si applica alle riduzioni ed alle esclusioni imposte dagli Stati membri ai beneficiari nell’ambito della condizionalità in base all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), in quanto l’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento prevede un regime specifico che consente di non applicare le riduzioni o le esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR.

(3)

L’obbligo per gli Stati membri di recuperare gli importi indebitamente versati superiori a 100 EUR può essere soddisfatto in diversi modi. Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, un modo efficace e poco oneroso per procedere in tal senso è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, quando il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. È quindi opportuno rendere obbligatoria l’applicazione di tale modalità da parte degli Stati membri.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 885/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 885/2006 è inserito il seguente capo 1 bis:

«CAPO 1 bis

RECUPERO DEI DEBITI

Articolo 5 bis

Norma de minimis

Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 6, lettera a), e all’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono considerate soddisfatte se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario relativamente ad un singolo pagamento per un regime di aiuti non supera, al netto degli interessi, i 100 EUR.

Articolo 5 ter

Modalità di recupero

Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1


22.10.2008   

IT

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L 279/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2008

recante divieto di pesca della molva nella zona IIIa e nelle acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

44/T&Q

Stato membro

SWE

Stock

LIN/03.

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId

Data

8.9.2008


22.10.2008   

IT

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L 279/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1036/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2008

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIIa per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

47/T&Q

Stato membro

IRL

Stock

COD/07A.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

VIIa

Data

22.4.2008


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

22.10.2008   

IT

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L 279/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2008

recante nomina di un membro austriaco del Comitato economico e sociale europeo

(2008/808/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2006/524/CE, Euratom (1),

vista la proposta presentata dal governo austriaco,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo si è reso vacante a seguito delle dimissioni di Eva BELABED,

DECIDE:

Articolo 1

Christoph LECHNER, Leitender Sekretär und Abteilungsleiter für Verfassungsrecht und Allgemeine und Internationale Sozialpolitik der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-L. BORLOO


(1)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30.


22.10.2008   

IT

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L 279/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.