ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 264

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
3 ottobre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

1

 

 

Regolamento (CE) n. 968/2008 della Commissione, del 2 ottobre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 969/2008 della Commissione, del 2 ottobre 2008, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/773/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2008, circa il contributo finanziario dalla Comunità per il 2008 relativo a un progetto pilota nel campo dei professionisti del settore medico-sanitario

7

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

3.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/1


REGOLAMENTO (CE) N. 967/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1) ha introdotto norme relative alle indicazioni obbligatorie che devono figurare sui prodotti biologici; tali norme includono, a decorrere dal 1o gennaio 2009, l’apposizione del logo comunitario sugli alimenti preconfezionati in conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2)

È emerso che il logo comunitario attualmente utilizzato conformemente all’allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2), si presta a confusione con altri loghi attualmente utilizzati per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3), nonché con il logo per le specialità tradizionali garantite definito dal regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (4).

(3)

Ai fini di una corretta comprensione da parte dei consumatori è importante garantire un’etichettatura informativa comprendente un logo comunitario distintivo e attraente, che simboleggi la produzione biologica e identifichi chiaramente i prodotti. La concezione e la diffusione presso il pubblico del suddetto logo comunitario richiedono un certo lasso di tempo.

(4)

Per evitare di imporre agli operatori inutili oneri finanziari e organizzativi, l’uso obbligatorio del logo comunitario deve essere rimandato per il tempo necessario alla creazione di un nuovo logo comunitario. La presente decisione non impedisce agli operatori di utilizzare, a titolo facoltativo, il logo attuale quale definito all’allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 834/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, l’articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(3)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.


3.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/3


REGOLAMENTO (CE) N. 968/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

91,4

MK

39,4

TR

88,1

ZZ

73,0

0707 00 05

JO

156,8

TR

74,9

ZZ

115,9

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

79,0

BR

51,8

EG

71,4

TR

92,0

UY

95,7

ZA

71,1

ZZ

76,8

0806 10 10

TR

87,7

US

162,4

ZZ

125,1

0808 10 80

CL

127,5

CN

93,4

CR

67,4

NZ

109,1

US

92,2

ZA

92,6

ZZ

97,0

0808 20 50

CN

69,9

TR

137,5

ZA

92,0

ZZ

99,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


3.10.2008   

IT

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L 264/5


REGOLAMENTO (CE) N. 969/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2008

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 3 ottobre 2008

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

25,77

3,56

1701 11 90 (1)

25,77

8,65

1701 12 10 (1)

25,77

3,42

1701 12 90 (1)

25,77

8,22

1701 91 00 (2)

26,72

11,87

1701 99 10 (2)

26,72

7,35

1701 99 90 (2)

26,72

7,35

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

3.10.2008   

IT

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L 264/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2008

circa il contributo finanziario dalla Comunità per il 2008 relativo a un progetto pilota nel campo dei professionisti del settore medico-sanitario

(2008/773/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 75,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 90,

vista la direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (3), e successive modifiche,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4),

considerando quanto segue:

(1)

Il bilancio generale dell'Unione europea per l’anno finanziario 2008 contiene la linea di bilancio 04 04 11 — Progetto pilota: «Nuova situazione occupazionale nel settore sanitario: Prassi eccellenti per migliorare la formazione professionale e le qualifiche degli operatori sanitari e la loro retribuzione».

(2)

L'articolo 49, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario prevede che gli stanziamenti relativi ai progetti pilota di natura sperimentale, destinati a provare la fattibilità e l'utilità di un'azione, possono essere eseguiti senza atto di base, a condizione che le azioni alle quali i finanziamenti sono destinati rientrino nelle competenze della Comunità o dell'Unione e i pertinenti stanziamenti d'impegno siano iscritti in bilancio solo per due esercizi finanziari successivi:

(3)

Conformemente all'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e all'articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, l'impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali di un'azione che implica una spesa a carico del bilancio.

(4)

Quest'azione sosterrà il libro verde della Commissione europea sul personale sanitario degli Stati membri dell'UE in programmazione per il secondo semestre del 2008,

DECIDE:

Articolo unico

Il progetto pilota di cui all'allegato è approvato e sarà finanziato tramite la linea di bilancio 04 04 11 del bilancio delle Comunità europee per il 2008 fino a un importo massimo di 1 000 000 EUR.

Il direttore generale della direzione generale per la Salute e i consumatori è incaricato dell'attuazione della stessa.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(3)  GU L 33 dell’11.2.1980, pag. 1.

(4)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


ALLEGATO

Settore: professionisti del settore medico-sanitario.

Base giuridica: articolo 49, paragrafo 6, lettera a), e articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Progetto pilota nel quadro della linea di bilancio: 04 04 11.

Obiettivi politici: l'autorità di bilancio chiede alla Commissione di impiegare gli stanziamenti disponibili sulla base della linea di bilancio 04 04 11 per istituire iniziative che contribuiscano ad affrontare la nuova situazione occupazionale nel settore sanitario, in particolare relativamente alle qualifiche e alle funzioni professionali ricoperte dal personale sanitario, assistenti sanitari e infermieri con un basso livello di qualificazione. Si tratta in particolare di misure riguardanti:

l'analisi di fattori e politiche che mirano a soddisfare al meglio l'esigenza di misure volte ad aumentare l'offerta e migliorare la qualificazione del personale sanitario sul lungo periodo,

l'incentivo di politiche di scambio e prassi eccellenti per far fronte alle crescenti esigenze in campo sanitario, dovute ai mutamenti demografici,

il finanziamento di iniziative che esaminano gli effetti transfrontalieri sui servizi medico-sanitari,

l'attenzione volta agli effetti dei diversi livelli di retribuzione, che emergono da questo contesto, da studi, riunioni con esperti e campagne d'informazione. La ricerca di una soluzione per il mantenimento del livello assistenziale nei sistemi sanitari nazionali.

I compiti associati al progetto sono in linea con il libro verde previsto dalla Commissione sul personale sanitario degli Stati membri dell'UE, che avvierà un esame approfondito della pianificazione e offerta del personale sanitario, nonché dell'impatto della mobilità di tale forza lavoro fra gli Stati membri e all'interno dell'UE.

Stanziamenti 2008: linea di bilancio 04 04 11, progetto pilota: Nuova situazione occupazionale nel settore sanitario: prassi eccellenti per migliorare la formazione professionale e le qualificazioni degli operatori sanitari e la loro retribuzione. 1 000 000 EUR.

Numero di azioni specifiche previste: 4.

La prima consisterà in un contributo massimo di 100 000 EUR destinato a uno studio su «Healthcare Services, Sectors and Products in Europe Assessment of the Current state, Opportunities, Challenges and Socio-Economic Impact» avviato dalla DG Imprese e industria in collaborazione con la DG Salute e consumatori. L'azione si realizzerà tramite un bando di gara a procedura aperta. La procedura di selezione deve essere portata a termine nel mese di settembre 2008.

La seconda consisterà in una sovvenzione diretta per un ammontare massimo di 400 000 EUR e l'80 % sarà destinato all'osservatorio dell'OMS per l'organizzazione di seminari sullo scambio di prassi eccellenti circa le politiche volte a mantenere o conservare il personale sanitario. Come previsto dall'articolo 168, paragrafo 1, punto f), delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario, la sovvenzione sarà assegnata senza alcun invito a presentare proposte a causa delle caratteristiche specifiche di tale azione e dell'elevato grado di specializzazione dell'OMS.

La terza consisterà in una sovvenzione diretta per un ammontare massimo di 300 000 EUR di cui il 60 % sarà destinato all'OCSE per uno studio destinato a valutare le condizioni di lavoro degli infermieri e le politiche volte a promuovere una gestione più efficiente del personale infermieristico. Come previsto dall'articolo 168, paragrafo 1, punto f), delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario, la sovvenzione sarà assegnata senza alcun invito a presentare proposte a causa delle caratteristiche specifiche di tale azione e dell'elevato grado di specializzazione dell'OMS.

La quarta consisterà nell'organizzazione di un seminario a Bruxelles nel dicembre 2008 per un costo massimo di 200 000 EUR. Il seminario sarà finanziato attraverso i diversi contratti dopo la pubblicazione del libro verde sul personale sanitario degli Stati membri dell'UE per lanciare una campagna d'informazione, stimolare il dibattito e promuovere sovvenzioni miranti a identificare le prassi eccellenti.


3.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.