ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 260

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
30 settembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio, del 25 settembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

1

 

 

Regolamento (CE) n. 955/2008 della Commissione, del 29 settembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

*

Regolamento (CE) n. 956/2008 della Commissione, del 29 settembre 2008, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

8

 

*

Regolamento (CE) n. 957/2008 della Commissione, del 29 settembre 2008, recante deroga per il periodo contingentale 2008/2009 al regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

12

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ( 1 )

13

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2008/761/PESC del Consiglio, del 29 settembre 2008, che proroga la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

60

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

30.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/1


REGOLAMENTO (CE) N. 954/2008 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 682/2007 (2) («il regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni preparati o conserve di granturco dolce in granella, originari della Thailandia («il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC ex 2001 90 30 e ex 2005 80 00. A causa del numero elevato di parti che hanno cooperato, è stato costituito, al momento dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure, un campione di produttori esportatori tailandesi.

(2)

Alle società inserite nel campione sono stati attribuiti i tassi di dazio individuale stabiliti nel corso dell’inchiesta. È stato applicato a tutte le altre società un dazio a livello nazionale del 12,9 %, calcolato sulla base del margine di dumping medio ponderato delle parti che componevano il campione.

B.   INCHIESTA IN CORSO

(3)

Il 30 agosto 2007, dopo l’imposizione di misure definitive sulle importazioni di granturco dolce originarie della Thailandia, Kuiburi Fruit Canning Co. Limited («Kuiburi» o «la società»), un produttore esportatore che non era stato inserito nel campione ma che aveva rinviato alla Commissione un questionario debitamente riempito e aveva chiesto un esame individuale, ha presentato un ricorso al tribunale di primo grado. In tale ricorso, la società sosteneva che le sarebbe dovuto essere garantito un esame individuale.

(4)

Fatta salva la posizione che le istituzioni comunitarie prenderanno qualora sia portata avanti la causa dal ricorrente, la Commissione ha deciso di sua iniziativa di avviare una riapertura parziale dell’inchiesta antidumping (3). La riapertura verteva unicamente sull’esame del dumping per quanto riguardava la società Kuiburi.

(5)

La Commissione ha informato ufficialmente il ricorrente, i rappresentanti del paese esportatore e l’industria comunitaria in merito alla parziale riapertura dell’inchiesta. È stata data alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di essere ascoltate.

(6)

La Commissione ha cercato di verificare tutte le informazioni fornite da Kuiburi che erano ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping; una visita di verifica è stata effettuata nei locali della società.

(7)

Come indicato nel regolamento definitivo, l’inchiesta relativa al dumping ha coperto il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 («il periodo di inchiesta» o «PI»).

C.   RISULTATI

1.   Dumping

(8)

La metodologia utilizzata per il calcolo del dumping è stata la stessa applicata per le società inserite nel campione, come descritto nei considerando da 21 a 36 del regolamento (CE) n. 1888/2006 della Commissione (4) (il «regolamento provvisorio»), e come è stato confermato nel regolamento definitivo.

(9)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha in primo luogo stabilito se le vendite interne totali del prodotto simile erano rappresentative rispetto al totale delle esportazioni della società verso la Comunità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento di base, le vendite interne del prodotto simile sono considerate rappresentative se il volume delle vendite interne della società supera il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione verso la Comunità.

(10)

Si è stabilito che il prodotto simile non era venduto sul mercato interno. È stato quindi necessario costruire il valore normale sulla base di quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Il valore normale è stato costruito aggiungendo al costo di fabbricazione di ogni tipo esportato nella Comunità, ove necessario con un adeguamento, un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita, e un margine di utile. Come nell’inchiesta originale, si è deciso di non definire l’entità di tali spese e di tale margine di utile sulla base di quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base, dal momento che soltanto una società inserita nel campione aveva realizzato vendite rappresentative del prodotto analogo sul mercato interno. Le spese generali, amministrative e di vendita, e il margine di utile sono stati determinati in conformità con quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), dal momento che Kuiburi aveva vendite rappresentative, secondo le ordinarie procedure commerciali, della stessa categoria generale di prodotti.

(11)

Si è rilevato che i costi di fabbricazione e le spese generali e amministrative e di vendita erano stati sottostimati e sono stati corretti prima di essere utilizzati nella costruzione del valore normale.

(12)

A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni alla base dei risultati di questo procedimento, Kuiburi ha sostenuto che, per costruire un valore normale, le entità delle spese e del margine di utile devono essere definite sulla base di quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base. La società ha sostenuto che non era possibile basarsi sull’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), dal momento che le vendite interne di altri prodotti (i) comprendevano prodotti non in scatola e (ii) in ogni caso non erano rappresentative. Per quanto riguarda la prima argomentazione, la definizione del prodotto interessato non comprende un tipo specifico di contenitore e pertanto non si limita ai prodotti in scatola. Analogamente, gli stessi presupposti si applicano alla stessa categoria di prodotti. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, va osservato che la soglia del 5 % di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base serve a definire la rappresentatività delle vendite interne del prodotto simile (rispetto alle vendite nella Comunità del prodotto interessato). Per l’applicazione dei requisiti dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), non occorre che le vendite della stessa categoria generale di prodotti superino la soglia del 5 %. In ogni caso i dati relativi alle vendite della stessa categoria generale di prodotti, rispetto alle vendite del prodotto interessato nella Comunità, sono molto significativi, e quindi rappresentativi. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni della società non possono essere accettate e si conferma che l’entità delle spese e del margine di utile viene definita sulla base di quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b) del regolamento di base.

(13)

La Kuiburi ha dichiarato inoltre che, se l’entità delle spese e del margine di utile viene definita sulla base di quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b) del regolamento di base, occorre disporre un adeguamento dello stadio commerciale per quanto riguarda l’utile relativo alla costruzione del valore normale, dal momento che si vendono, sul mercato dell’UE, prodotti con il marchio del rivenditore e sul mercato interno un misto di prodotti con marchio proprio e con il marchio del rivenditore. A questo proposito è importante osservare che Kuiburi ha imputato le spese delle vendite in base al fatturato. Pertanto l’entità delle spese e del margine di utile è uguale allo stesso livello combinato delle vendite di tutti i tipi di prodotto in tutti i mercati e l’entità relativa degli utili rispecchia soltanto una leggera variazione delle spese. Non si può quindi stabilire che i dati indicati rispecchino differenze a livello dello stadio commerciale. Non viene pertanto concesso alcun adeguamento dello stadio commerciale per quanto riguarda gli utili e l’argomentazione della Kuiburi è respinta.

(14)

Tutte le vendite della società sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti nella Comunità. Per queste vendite, i prezzi all’esportazione sono stati calcolati conformemente all’articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, vale a dire sulla base dei prezzi effettivamente pagati o da pagare da parte di clienti indipendenti nella Comunità.

(15)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato su una base franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo, si è tenuto conto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, dei vari fattori che influenzano la comparabilità dei prezzi. Sono stati effettuati adeguamenti, ove opportuno, per tenere conto delle differenze dei costi di trasporto, dei costi di manutenzione, delle commissioni e dei costi del credito.

(16)

Le spese generali, amministrative e di vendita utilizzate per costruire il valore normale secondo la metodologia sopra esposta, comprendevano i costi delle commissioni. Pertanto, anche se non ne era stata fatta richiesta, è stato effettuato un adeguamento ex officio al valore normale secondo quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), per ridurre le spese generali, amministrative e di vendita dell’importo dei costi sostenuti per le commissioni.

(17)

Il margine di dumping è stato stabilito sulla base di un confronto tra il valore normale medio ponderato e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base.

(18)

Il confronto ha mostrato l’esistenza di un dumping. Per la società, il margine di dumping medio ponderato, espresso come percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è pari al 14,3 %.

2.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(19)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, il livello della misura antidumping definitiva dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping, senza eccedere il margine di dumping constatato. Il calcolo del prezzo non pregiudizievole è stato descritto nei considerando da 120 a 122 del regolamento provvisorio.

(20)

La maggiorazione di prezzo necessaria è stata determinata confrontando, per ciascun tipo di prodotto, il prezzo all’importazione medio ponderato, utilizzato per stabilire la sottoquotazione, e il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. La differenza risultante da tale confronto è stata quindi espressa quale percentuale del valore totale cif frontiera comunitaria.

(21)

Il confronto del prezzo sopra indicato ha evidenziato un margine di eliminazione del pregiudizio pari al 17,5 %.

D.   MODIFICA DELL’ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI TASSI DI DAZIO INDIVIDUALI

(22)

Tenuto conto dei risultati dell’inchiesta, si è ritenuto che fosse opportuno imporre un dazio antidumping definitivo sulle esportazioni del prodotto in esame da parte della società a livello del margine di dumping constatato; tuttavia, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, tale dazio non può eccedere il margine di pregiudizio a livello nazionale stabilito per Kuiburi e indicato al considerando 21.

(23)

Di conseguenza, il dazio antidumping applicabile al prezzo cif frontiera comunitaria è del 14,3 %. Pertanto, ai sensi del considerando 57 del regolamento (CE) n. 682/2007, è opportuno che il dazio imposto alle società che non hanno collaborato all’inchiesta sia determinato a livello del dazio più elevato da imporre alle società che hanno cooperato all’inchiesta; tale dazio è fissato al 14,3 %. Tuttavia, dal momento che la riapertura dell’inchiesta non aveva lo scopo di comprendere la Kuiburi nel campione, ma di procedere ad un esame particolare della società sulla base delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, non sarebbe opportuno ricalcolare il dazio per i produttori che figura nell’allegato I.

(24)

La società Kuiburi e l’industria comunitaria sono state informate dei risultati dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 682/2007 è sostituito dal seguente:

«2.   Il tasso del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stabilito come segue per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle seguenti società:

Società

Dazio antidumping ( %)

Codice addizionale TARIC

Karn Corn Co., Ltd., 68 Moo 7 Tambol Saentor,

Thamaka, Kanchanaburi 71130, Thailandia

3,1

A789

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd., 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailandia

14,3

A890

Malee Sampran Public Co., Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailandia

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd., 52 Thaniya Plaza, 21st. Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thailandia

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd., 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai,

Thailandia 50120

11,1

A792

Fabbricanti elencati nell’allegato I

12,9

A793

Tutte le altre società

14,3

A999»

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (CE) n. 682/2007 è stato sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta di cui all’articolo 1, paragrafo 2 (al codice addizionale TARIC A793):

Nome

Indirizzo

Agro-on (Thailandia) Co., Ltd.

50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret,

Monthaburi 11120, Thailandia

B.N.H. Canning Co., Ltd.

425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai,

Klongsan, Bangkok 10600, Thailandia

Boonsith Enterprise Co., Ltd.

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd.,

Chomthong, Bangkok 10150, Thailandia

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd.,

Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailandia

Great Oriental Food Products Co., Ltd.

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2,

Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailandia

Lampang Food Products Co., Ltd.

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua,

Wattana, Bangkok 10110, Thailandia

O.V. International Import-Export Co., Ltd.

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn,

Bangkok 10500, Thailandia

Pan Inter Foods Co., Ltd.

400 Sunphavuth Rd., Bangna,

Bangkok 10260, Thailandia

Siam Food Products Public Co., Ltd.

3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl.,

Klong Toey, Bangkok, 10110, Thailandia

Viriyah Food Processing Co., Ltd.

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd.,

Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailandia

Vita Food Factory (1989) Ltd.

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad,

Bangkok 10700, Thailandia»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14.

(3)  GU C 7 del 12.1.2008, pag. 21.

(4)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 68.


30.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/6


REGOLAMENTO (CE) N. 955/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

30,0

TR

95,0

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

156,8

TR

88,7

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

69,9

EG

71,4

TR

110,6

UY

80,9

ZA

84,6

ZZ

83,5

0806 10 10

TR

122,8

US

159,1

ZZ

141,0

0808 10 80

CL

107,8

CN

71,3

NZ

106,0

US

115,6

ZA

91,6

ZZ

98,5

0808 20 50

CN

74,0

TR

137,4

ZA

92,5

ZZ

101,3

0809 30

TR

132,4

US

170,9

ZZ

151,7

0809 40 05

IL

102,9

TR

78,6

XS

53,9

ZZ

78,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


30.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/8


REGOLAMENTO (CE) N. 956/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2008

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 23, primo comma, e l'articolo 23 bis, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento prevede però una deroga a tale divieto che permette l'utilizzazione, a certe condizioni, di proteine prodotte a partire dai pesci nell'alimentazione dei giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti. Queste condizioni comprendono una valutazione scientifica del fabbisogno alimentare dei giovani ruminanti e una valutazione degli aspetti di controllo di tale deroga.

(3)

La parte II dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 specifica le deroghe al divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento e le condizioni particolari relative all'applicazione di tali deroghe.

(4)

Il 24 gennaio 2007 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere sulla valutazione dei rischi per la salute derivanti dalla somministrazione ai ruminanti di farine di pesce in relazione al rischio di TSE. Il parere conclude che il rischio di TSE nei pesci, sia per alimentazione diretta che per amplificazione dell'infettività, è remoto. Il parere indica inoltre che se esiste un rischio di TSE legato alle farine di pesce, tale rischio potrebbe derivare dal fatto che i pesci sono stati nutriti con mangimi contaminati o che le farine di pesce sono state contaminate da farine di carne e ossa.

(5)

Il 19 marzo 2008 è stata ultimata una relazione della direzione generale Salute e tutela dei consumatori, cui hanno contribuito vari esperti scientifici. Detta relazione giunge alla conclusione che le farine di pesce costituiscono una fonte proteica altamente digeribile, di digeribilità inferiore a quella del latte ma superiore a quella della maggior parte delle proteine di origine vegetale, e con un buon profilo aminoacidico rispetto alle fonti proteiche vegetali utilizzate nei prodotti sostitutivi del latte, e che la loro somministrazione ai giovani ruminanti potrebbe essere autorizzata.

(6)

Tenuto conto della condizione relativa alla valutazione degli aspetti di controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 999/2001, il rischio potenziale derivante dalla somministrazione a giovani ruminanti di farine di pesce è controbilanciato dalle norme rigorose di trasformazione vigenti per la produzione di farine di pesce e dai controlli effettuati su ogni partita di farine di pesce importata prima della sua immissione in libera pratica nella Comunità.

(7)

Inoltre, per garantire che le farine di pesce siano utilizzate solo per l'alimentazione di giovani ruminanti, il loro uso deve essere limitato alla produzione di sostituti del latte distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione di giovani ruminanti come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale prima dello svezzamento. Regole di applicazione rigorose devono essere imposte anche per quanto riguarda la produzione, l'imballaggio, l'etichettatura e il trasporto dei sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati a tali animali.

(8)

Per chiarezza e coerenza, devono essere stabilite le stesse norme relative all'etichettatura del documento di accompagnamento dei mangimi contenenti farine di pesce destinati ad animali diversi dai ruminanti.

(9)

L’allegato IV, parte III, punto E.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, vieta l'esportazione verso paesi terzi di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine animali trasformate.

(10)

Tuttavia, è attualmente autorizzata nella Comunità l'utilizzazione di tali proteine per la produzione di alimenti per animali di compagnia. Per garantire la coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno autorizzare le esportazioni verso i paesi terzi di alimenti trasformati per animali di compagnia, compresi quelli in scatola, contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/201 è così modificato:

1)

La parte II è così modificata:

a)

al punto A è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

alla somministrazione agli animali di allevamento ruminanti non svezzati di farine di pesce, alle condizioni di cui al punto BA.»;

b)

Il punto B è così modificato:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la documentazione commerciale di accompagnamento delle partite di mangimi contenenti farine di pesce e ogni imballaggio contenente tali partite recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti”».

ii)

è aggiunto il seguente punto BA:

BA   le condizioni seguenti si applicano all'uso delle farine di pesce di cui al punto A, lettera e), e dei mangimi contenenti farine di pesce nell'alimentazione di animali di allevamento ruminanti non svezzati:

a)

le farine di pesce sono prodotte in impianti di trasformazione destinati esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da pesci;

b)

prima dell’immissione in libera pratica nella Comunità ogni partita di farina di pesce importata è analizzata al microscopio, conformemente alla direttiva 2003/126/CE della Commissione;

c)

l'uso di farine di pesce per giovani animali di allevamento ruminanti è autorizzato solo per la produzione di sostituti del latte, distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione di ruminanti non svezzati come complemento o in sostituzione del latte postcolostrale prima dello svezzamento;

d)

i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati a giovani animali di allevamento ruminanti sono prodotti in stabilimenti che non producono altri mangimi per ruminanti e che sono a ciò autorizzati dall'autorità competente.

In deroga alla lettera d), la produzione di altri mangimi per ruminanti in stabilimenti che producono anche sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati a giovani animali di allevamento ruminanti può essere autorizzata dall'autorità competente a condizione che:

i)

gli altri mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dai sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce;

ii)

gli altri mangimi destinati ai ruminanti siano prodotti in impianti fisicamente separati dagli impianti nei quali sono prodotti i sostituti del latte contenenti farine di pesce;

iii)

registri contenenti particolari sugli acquisti e l'utilizzo di farine di pesce e le vendite di sostituti del latte contenenti farine di pesce siano tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni; e

iv)

controlli regolari siano effettuati sugli altri mangimi destinati ai ruminanti per escludere la presenza di proteine proibite, incluse le farine di pesce. I risultati sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni;

e)

la documentazione commerciale di accompagnamento dei sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali di allevamento ruminanti e ogni imballaggio che contenga tali prodotti recano chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da somministrare esclusivamente a ruminanti non svezzati”;

f)

i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati a giovani animali di allevamento ruminanti, se sfusi, sono trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso altri mangimi per ruminanti. Se è successivamente utilizzato per il trasporto di altri mangimi destinati a ruminanti, il veicolo è sottoposto ad accurata pulizia conformemente a una procedura approvata dall'autorità competente, per evitare la contaminazione incrociata;

g)

nelle aziende zootecniche che detengono ruminanti sono adottate misure per impedire che sostituti del latte contenenti farine di pesce siano somministrati a ruminanti diversi da quelli cui si applica la deroga di cui al punto A, lettera e), della parte II dell'allegato IV. L'autorità competente stabilisce l'elenco delle aziende zootecniche in cui sono utilizzati sostituti del latte contenenti farine di pesce mediante un sistema di notifica preventiva da parte delle aziende o altro sistema che assicuri il rispetto della presente disposizione.»;

2)

nella parte III, il punto E.1 è sostituito dal seguente:

E.1   È vietata l'esportazione verso paesi terzi di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine animali trasformate. Il divieto non si applica agli alimenti trasformati per animali di compagnia, compresi quelli in scatola, che contengono proteine animali trasformate derivate da ruminanti e che sono stati sottoposti a un trattamento e sono etichettati in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.»


30.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/12


REGOLAMENTO (CE) N. 957/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2008

recante deroga per il periodo contingentale 2008/2009 al regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (2), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il Brasile ha pubblicato il 5 agosto 2008 una direttiva (3) relativa alle modalità di attribuzione dei certificati di origine a decorrere dal 1o ottobre 2008.

(2)

Tenuto conto dell’incertezza circa le condizioni di rilascio dei certificati d’origine per i prodotti originari del Brasile è opportuno in questa fase rinviare, con riguardo alle importazioni di tale origine, il periodo di presentazione delle domande per il sottoperiodo di importazione compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2009, che in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (4) è fissato ai primi sette giorni del mese di ottobre 2008.

(3)

Per il periodo contingentale 2008/2009 occorre pertanto derogare, per tale origine, alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007.

(4)

Tenuto conto del fatto che il periodo di presentazione delle domande per il prossimo sottoperiodo doveva iniziare il 1o ottobre 2008, è indispensabile che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla suddetta data.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007, per il sottoperiodo contingentale che inizia il 1o gennaio 2009 la domanda di titolo per i prodotti dei gruppi 1, 4 e 7 può essere presentata solo nel corso dei primi sette giorni del mese di novembre 2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10.

(3)  Portaria no 16, de 1o Agosto de 2008, Diário Oficial da União, 5.8.2008.

(4)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.


DIRETTIVE

30.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/13


DIRETTIVA 2008/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2008

relativa al trasporto interno di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne comporta un considerevole rischio di incidenti. È pertanto opportuno adottare misure atte ad assicurare che tale tipo di trasporto sia effettuato nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.

(2)

Norme uniformi applicabili al trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia sono state introdotte, rispettivamente, con la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (3) e con la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (4).

(3)

Al fine di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose, è opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un’unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.

(4)

La maggioranza degli Stati membri è parte contraente dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada («ADR»), soggetta al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e, ove pertinente, parte dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).

(5)

L’ADR, il RID e l’ADN stabiliscono norme uniformi di sicurezza in materia di trasporti internazionali di merci pericolose. È opportuno che tali norme siano estese anche al trasporto nazionale, in modo da armonizzare in tutta la Comunità le condizioni di trasporto delle merci pericolose e garantire il funzionamento del mercato comune dei trasporti.

(6)

La presente direttiva non dovrebbe essere applicata al trasporto di merci pericolose in alcune circostanze eccezionali connesse alla natura dei veicoli o delle navi utilizzate o al carattere locale del trasporto.

(7)

Le disposizioni della presente direttiva non si dovrebbero applicare al trasporto di merci pericolose effettuato sotto la responsabilità diretta e fisica o sotto la supervisione delle forze armate. Il trasporto di merci pericolose effettuato da fornitori commerciali per conto delle forze armate dovrebbe tuttavia rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che gli obblighi contrattuali non siano esercitati sotto la responsabilità diretta e fisica o sotto la supervisione delle forze armate.

(8)

Uno Stato membro privo di sistema ferroviario e che non intenda crearne uno nell’immediato sarebbe soggetto a un obbligo sproporzionato e inutile se dovesse recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva relative al trasporto ferroviario. Tale Stato membro dovrebbe pertanto essere esentato dall’obbligo di recepire e attuare la presente direttiva relativamente al trasporto ferroviario fintantoché non disporrà di un sistema ferroviario.

(9)

Ciascuno Stato membro deve mantenere il diritto di esonerare il trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne dall’applicazione della presente direttiva se le vie navigabili del suo territorio non sono collegate, mediante altre vie navigabili, a quelle di altri Stati membri, o se non sono utilizzate per il trasporto di merci pericolose.

(10)

Fatti salvi il diritto comunitario e le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, punto 1.9, dell’allegato II, capo II.1, punto 1, e dell’allegato III, capo III.1, punto 1.9, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, ai fini della sicurezza del trasporto, di mantenere o introdurre disposizioni in settori non contemplati dalla presente direttiva. Queste disposizioni dovrebbero essere specifiche e chiaramente definite.

(11)

Ciascuno Stato membro dovrebbe conservare il diritto di regolamentare o proibire il trasporto di merci pericolose nel proprio territorio, per motivi diversi dalla sicurezza, come i motivi di sicurezza nazionale o di protezione ambientale.

(12)

I mezzi di trasporto immatricolati in paesi terzi devono essere autorizzati a effettuare trasporti internazionali di merci pericolose sul territorio degli Stati membri a condizione che rispettino le pertinenti disposizioni dell’ADR, del RID o dell’ADN e della presente direttiva.

(13)

È opportuno che ciascuno Stato membro abbia facoltà di applicare norme più rigorose alle operazioni di trasporto nazionale effettuate mediante mezzi di trasporto immatricolati o messi in circolazione sul suo territorio.

(14)

L’armonizzazione delle condizioni applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose non dovrebbe impedire di tenere conto di circostanze nazionali particolari. La presente direttiva dovrebbe pertanto consentire agli Stati membri di accordare alcune deroghe a condizioni determinate. Tali deroghe dovrebbero figurare nella presente direttiva nella sezione «Deroghe nazionali».

(15)

Per far fronte a situazioni insolite ed eccezionali, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di rilasciare autorizzazioni individuali che consentano il trasporto di merci pericolose nel loro territorio, che altrimenti sarebbe vietato dalla presente direttiva.

(16)

In considerazione del livello d’investimento richiesto in questo settore, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere temporaneamente alcune specifiche disposizioni nazionali applicabili ai requisiti per la costruzione dei mezzi o delle attrezzature di trasporto e al trasporto attraverso il tunnel della Manica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter mantenere ed elaborare disposizioni per il trasporto di merci pericolose per ferrovia tra gli Stati membri e gli Stati che sono parti contraenti dell’Organizzazione per la cooperazione ferroviaria («OSJD») in attesa dell’armonizzazione delle norme dell’allegato II dell’accordo relativo al traffico internazionale di merci per ferrovia («SMGS») con le disposizioni dell’allegato II, capo II.1, della presente direttiva e quindi con quelle del RID. Entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrebbe valutare le conseguenze di queste disposizioni e, se necessario, presentare le proposte del caso. Queste disposizioni dovrebbero figurare nella presente direttiva nella sezione «Disposizioni transitorie aggiuntive».

(17)

È necessario che gli allegati della presente direttiva siano adattati rapidamente al progresso scientifico e tecnico, compreso lo sviluppo di nuove tecnologie per il rilevamento e la localizzazione delle merci, in particolare per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte nell’ADR, nel RID e nell’ADN. Le modifiche apportate all’ADR, al RID e all’ADN e i corrispondenti adattamenti degli allegati dovrebbero entrare in vigore simultaneamente. La Commissione dovrebbe fornire un supporto finanziario, se del caso, agli Stati membri per le traduzioni dell’ADR, del RID e dell’ADN e delle relative modifiche nelle lingue ufficiali degli stessi.

(18)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(19)

In particolare, la Commissione ha il potere di adattare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(20)

La Commissione dovrebbe inoltre poter rivedere gli elenchi delle deroghe nazionali e decidere l’applicazione e l’attuazione di provvedimenti di emergenza in caso di un incidente o un sinistro.

(21)

Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell’adozione degli adattamenti degli allegati al progresso scientifico e tecnico.

(22)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire l’applicazione uniforme di norme di sicurezza armonizzate in tutta la Comunità e un livello di sicurezza elevato nelle operazioni di trasporto nazionale e internazionale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l’impegno assunto dalla Comunità e dai suoi Stati membri, conformemente agli obiettivi fissati nella conferenza UNCED di Rio de Janeiro nel giugno del 1992, di adoperarsi per armonizzare i sistemi di classificazione delle sostanze pericolose.

(24)

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la legislazione comunitaria che disciplina le condizioni di sicurezza inerenti al trasporto degli agenti biologici e dei microrganismi geneticamente modificati, di cui alla direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (6), alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (7), e alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (8).

(25)

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e alla tutela dell’ambiente. Esse lasciano impregiudicate in particolare la direttiva quadro sulla salute e la sicurezza sul lavoro, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (9), e le direttive che ne derivano.

(26)

La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (10), dispone che le navi munite di un certificato rilasciato a titolo del regolamento per il trasporto di sostanze pericolose sul Reno (ADN-R) possono trasportare sostanze pericolose in tutto il territorio della Comunità alle condizioni previste in tale certificato. Conseguentemente all’adozione della presente direttiva, sarà necessario sopprimere tale disposizione dalla direttiva 2006/87/CE.

(27)

Agli Stati membri dovrebbe essere accordato un periodo transitorio della durata massima di due anni per l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva in relazione alle vie navigabili interne, in modo da dare tempo sufficiente per l’adeguamento delle disposizioni nazionali, per la creazione del quadro giuridico e per la formazione del personale. Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio generale di cinque anni per tutti i certificati relativi alle navi e al personale rilasciati prima o durante il periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva in relazione alle vie navigabili interne, a meno che sul certificato non sia indicato un periodo di validità più breve.

(28)

Le direttive 94/55/CE e 96/49/CE dovrebbero pertanto essere abrogate. Per ragioni di chiarezza e di razionalità, è necessario abrogare altresì la direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (11), la direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (12), la decisione 2005/263/CE della Commissione, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada (13), e la decisione 2005/180/CE della Commissione, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia (14).

(29)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (15), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

Non si applica al trasporto di merci pericolose:

a)

mediante veicoli, vagoni o navi che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime;

b)

mediante navi d’altura su vie navigabili marittime che fanno parte delle vie navigabili interne;

c)

mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure

d)

effettuato interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

2.   L’allegato II, capo II.1, non si applica agli Stati membri che non hanno un sistema ferroviario, fino a che tale sistema non esista sul loro territorio.

3.   Entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’allegato III, capo III.1 per uno dei seguenti motivi:

a)

non dispongono di vie navigabili interne;

b)

le vie navigabili nazionali non sono collegate, mediante vie d’acqua, alle vie navigabili di altri Stati membri; oppure

c)

le merci pericolose non vengono trasportate sulle vie navigabili interne.

Qualora decida di non applicare le disposizioni dell’allegato III, capo III.1, lo Stato membro notifica la decisione alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

4.   Gli Stati membri possono stabilire specifici requisiti di sicurezza per il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose nel territorio per quanto concerne:

a)

il trasporto di merci pericolose effettuato mediante veicoli, vagoni o navi della navigazione interna non contemplati dalla presente direttiva;

b)

se giustificato, l’utilizzazione di rotte prescritte, compresa l’utilizzazione di modalità di trasporto prescritte;

c)

norme speciali per il trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri.

La Commissione è informata di queste disposizioni e ne informa a sua volta gli altri Stati membri.

5.   Gli Stati membri possono disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, il trasporto di merci pericolose sul loro territorio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«ADR»: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche;

2)

«RID»: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e sue successive modifiche;

3)

«ADN»: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modifiche;

4)

«veicolo»: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili e i trattori agricoli e forestali, purché non viaggino a una velocità superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose;

5)

«vagone»: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed è utilizzato per il trasporto di merci;

6)

«nave»: qualsiasi nave atta alla navigazione marittima o alla navigazione interna.

Articolo 3

Disposizioni generali

1.   Fatto salvo l’articolo 6, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto nell’allegato I, capo I.1, nell’allegato II, capo II.1, e nell’allegato III, capo III.1.

2.   Fatte salve le norme generali relative all’accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite nell’allegato I, capo I.1, nell’allegato II, capo II.1, e nell’allegato III, capo III.1.

Articolo 4

Paesi terzi

Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, del RID o dell’ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell’allegato.

Articolo 5

Limitazioni per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto

1.   Gli Stati membri possono applicare, per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, norme più rigorose in materia di trasporto nazionale di merci pericolose, a eccezione delle prescrizioni di costruzione, effettuato da mezzi di trasporto come veicoli, vagoni e navi della navigazione interna, immatricolati o ammessi a circolare nel loro territorio.

2.   Se, a seguito di un incidente avvenuto nel suo territorio, uno Stato membro ritiene che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto e se è necessario intervenire con urgenza, esso notifica alla Commissione i provvedimenti che intende adottare e sono in fase di progettazione.

Agendo secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, la Commissione decide se autorizzare l’attuazione di tali misure e la durata dell’autorizzazione.

Articolo 6

Deroghe

1.   Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di lingue diverse da quelle contemplate nell’allegato per le operazioni di trasporto limitate ai loro territori.

2.

a)

A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare alle disposizioni di cui all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto nei loro territori di piccole quantità di talune merci pericolose, a eccezione delle materie a media o alta radioattività, sempre che le condizioni di tale trasporto non siano più rigorose di quelle stabilite nei citati allegati;

b)

a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio destinate:

i)

al trasporto locale su brevi distanze; o

ii)

al trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite.

La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni prescritte alle lettere a) e b) e decide, secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, se autorizzare la deroga e aggiungerla all’elenco delle deroghe nazionali dell’allegato I, capo I.3, dell’allegato II, capo II.3 o dell’allegato III, capo III.3.

3.   Il periodo di validità delle deroghe previste al paragrafo 2 è fissato per un termine non superiore a sei anni a decorrere dalla data dell’autorizzazione, termine che sarà stabilito nella decisione sull’autorizzazione. Per quanto riguarda le esistenti deroghe di cui all’allegato I, capo I.3, all’allegato II, capo II.3 e all’allegato III, capo III.3, si considera come data di autorizzazione di tali deroghe il 30 giugno 2009. Se non indicato altrimenti in una deroga, esse saranno valide per un periodo di sei anni.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

4.   Se uno Stato membro chiede la proroga di un’autorizzazione di deroga, la Commissione riesamina la deroga che è oggetto della domanda.

Se non è stata adottata alcuna modifica dell’allegato I, capo I.1, dell’allegato II, capo II.1, o dell’allegato III, capo III.1 concernente le materie oggetto della deroga, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, proroga l’autorizzazione per un ulteriore periodo non superiore a sei anni a partire dalla data dell’autorizzazione, periodo che sarà stabilito nella decisione di autorizzazione.

Se non è stata adottata alcuna modifica dell’allegato I, capo I.1, dell’allegato II, capo II.1 e dell’allegato III, capo III.1 concernente le materie oggetto della deroga, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, può:

a)

dichiarare che la deroga è obsoleta e sopprimerla dall’allegato in cui figura;

b)

ridurre la portata dell’autorizzazione e modificare di conseguenza l’allegato in cui figura;

c)

prorogare l’autorizzazione per un ulteriore periodo non superiore a sei anni dalla data dell’autorizzazione, periodo che sarà stabilito nella decisione sull’autorizzazione.

5.   Ciascuno Stato membro ha diritto, in via eccezionale e a condizione che non venga compromessa la sicurezza, di rilasciare autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul suo territorio che sono proibite dalla presente direttiva o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, a condizione che dette operazioni siano chiaramente definite e limitate nel tempo.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri possono mantenere, sul loro territorio, le disposizioni elencate nell’allegato I, capo I.2, nell’allegato II, capo II.2 e nell’allegato III, capo III.2.

Gli Stati membri che mantengono tali disposizioni ne informano la Commissione. A sua volta, la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

2.   Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire di non applicare le disposizioni dell’allegato III, capo III.1, fino al 30 giugno 2011 al più tardi. In questo caso gli Stati membri interessati continuano ad applicare le disposizioni delle direttive 96/35/CE e 2000/18/CE per quanto riguarda le vie navigabili interne, applicabili fino al 30 giugno 2009.

Articolo 8

Adattamenti

1.   Le modifiche necessarie per adattare gli allegati al progresso scientifico e tecnico, compreso lo sviluppo di nuove tecnologie per il rilevamento e la localizzazione delle merci, nei settori disciplinati dalla presente direttiva, specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all’ADR, al RID e all’ADN, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

2.   La Commissione fornisce ove opportuno sostegno finanziario agli Stati membri per la traduzione dell’ADR, del RID e dell’ADN e delle relative modifiche nelle rispettive lingue ufficiali.

Articolo 9

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato per il trasporto di merci pericolose.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I periodi di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a un mese, un mese e due mesi.

Articolo 10

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Modifica

L’articolo 6 della direttiva 2006/87/CE è soppresso.

Articolo 12

Abrogazioni

1.   Le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE saranno abrogate il 30 giugno 2009.

I certificati rilasciati conformemente alle disposizioni delle direttive abrogate restano validi fino alle loro date di scadenza.

2.   Le decisioni 2005/263/CE e 2005/180/CE sono abrogate.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 44.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 (GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 148), posizione comune del Consiglio del 7 aprile 2008 (GU C 117 E del 14.5.2008, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

(4)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 1.

(7)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(8)  GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

(9)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(10)  GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

(11)  GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10.

(12)  GU L 118 del 19.5.2000, pag. 41.

(13)  GU L 85 del 2.4.2005, pag. 58.

(14)  GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 41.

(15)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

TRASPORTO SU STRADA

I.1.   ADR

Allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2009, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro» come opportuno.

I.2.   Disposizioni transitorie aggiuntive

1.

Gli Stati membri possono mantenere le deroghe adottate sulla base dell’articolo 4 della direttiva 94/55/CE fino al 31 dicembre 2010, o fino a che sia stato modificato l’allegato I, capo I.1, per conformarsi alle raccomandazioni dell’ONU per il trasporto di merci pericolose di cui al citato articolo se tale modifica è effettuata anteriormente a questa data.

2.

Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l’utilizzo di cisterne e veicoli costruiti anteriormente al 1o gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva, ma sono stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempre che le cisterne e i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

Le cisterne e i veicoli costruiti a decorrere dal 1o gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni della direttiva 94/55/CE, in vigore alla data della loro costruzione, possono continuare a essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale.

3.

Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente al di sotto dei –20 °C possono imporre norme più rigorose in materia di temperatura di uso dei materiali utilizzati per imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature destinate al trasporto nazionale di merci pericolose su strada effettuato sul loro territorio, fino a che le disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate per le varie zone climatiche non siano inserite nell’allegato I, capo I.1, della presente direttiva.

4.

Gli Stati membri possono mantenere in vigore, sul loro territorio, disposizioni nazionali diverse da quelle stabilite nella presente direttiva in materia di temperatura di riferimento per il trasporto sul loro territorio di gas liquidi o di miscele di gas liquidi, fino a quando le disposizioni relative alle temperature di riferimento per determinate zone climatiche siano inserite nelle norme europee e se ne faccia riferimento nell’allegato I, capo I.1, della presente direttiva.

5.

Per le operazioni di trasporto effettuate da veicoli immatricolati nel loro territorio, ciascuno Stato membro può mantenere le disposizioni della propria legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l’apposizione di un codice di azione d’urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, prescritto dall’allegato I, capo I.1, della presente direttiva.

6.

Gli Stati membri possono mantenere le restrizioni nazionali al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al 31 dicembre 1996.

I.3.   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva, per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Identificativo della deroga: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = strada

a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a)/b)i)/b)ii)

MS = sigla dello Stato membro

nn = numero di ordine

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della presente direttiva

BE Belgio

RO-a-BE-1

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.1.3.6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: il paragrafo 1.1.3.6 limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che possono essere trasportati in un normale veicolo.

Contenuto della normativa nazionale: gli operatori dei depositi lontani dai luoghi di approvvigionamento devono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli e alle condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: articolo n. 111 dell’Arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-BE-2

Oggetto: Trasporto di contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.6.

Contenuto della normativa nazionale: indicazione nella bolla di accompagnamento: «Contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi».

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: deroga 6-97.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

Osservazioni: Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 21 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-BE-3

Oggetto: Adozione della deroga RO-a-UK-4.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

DE Germania

RO-a-DE-1

Oggetto: Imballaggio e carico misti di parti di automobili con classificazione 1.4G assieme ad alcune merci pericolose (n4).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 4.1.10 e 7.5.2.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: Disposizioni sull’imballaggio e sul carico misti.

Contenuto della normativa nazionale: le merci UN 0431 e UN 0503 possono essere trasportate unitamente a talune merci pericolose (prodotti relativi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, fissate nell’esenzione. Tali quantità non possono essere superiori a 1 000 unità (cfr. punto 1.1.3.6.4).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Osservazioni: L’esenzione è necessaria per permettere una rapida consegna delle componenti per auto riguardanti la sicurezza a seconda della domanda locale. A motivo dell’ampia gamma dei prodotti, l’immagazzinamento di tali prodotti presso i meccanici locali non è frequente.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-DE-2

Oggetto: Esenzione dall’obbligo di avere un documento di trasporto e una dichiarazione del trasportatore per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6 (n1).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne la classe 7: non è necessario alcun documento di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate nel punto 1.1.3.6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: le informazioni fornite dall’etichettatura e dalle indicazioni poste sull’imballaggio sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, dal momento che un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-DE-3

Oggetto: Trasporto di standard di misurazione e pompe per carburanti (vuote, non pulite).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: disposizioni applicabili ai numeri ONU 1202, 1203 e 1223.

Contenuto dell’allegato della direttiva: imballaggio, marcatura, documenti, istruzioni di trasporto e di movimentazione, istruzioni all’indirizzo del personale viaggiante.

Contenuto della normativa nazionale: specifica delle normative applicabili e delle disposizioni secondarie ai fini dell’applicazione della deroga fino a 1 000 litri: comparabile a imballaggi vuoti, non puliti; conformità a taluni regolamenti per le cisterne; trasporto esclusivamente vuote, non pulite.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Osservazioni: lista n. 7, 38, 38a.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-DE-5

Oggetto: Autorizzazione all’imballaggio combinato.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti in classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: numero di lista: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

DK Danimarca

RO-a-DK-1

Oggetto: Trasporto su strada di imballaggi contenenti rifiuti o residui di sostanze pericolose provenienti da abitazioni e da talune imprese ai fini dello smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. della presente direttiva: punti 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 e 8.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva:

Principi della classificazione. disposizioni relative all’imballaggio misto. Disposizioni applicabili alla marcatura e all’etichettatura. Obbligo di documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi interni contenenti rifiuti o residui di sostanze chimiche provenienti da abitazioni o determinate imprese possono essere imballati assieme in determinati imballaggi esterni approvati dalle Nazioni Unite. Il contenuto di ciascun imballaggio interno non deve superare 5 kg o 5 litri. Le deroghe riguardano la classificazione, l’etichettatura e la marcatura, la documentazione e la formazione professionale.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni: non è possibile effettuare una classificazione accurata né applicare tutte le disposizioni ADR al momento della raccolta di rifiuti o di quantitativi residui di sostanze chimiche provenienti da abitazioni o talune imprese ai fini di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-DK-2

Oggetto: Trasporto su strada di imballaggi contenenti sostanze esplosive e imballaggi contenenti detonatori sul medesimo autoveicolo.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.5.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio misto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle norme ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Osservazioni: esiste l’esigenza pratica di poter caricare sostanze esplosive e detonatori nel medesimo autoveicolo quando queste merci sono trasportate dal deposito al luogo di lavoro e nuovamente al deposito.

Con la modifica della legislazione danese sul trasporto di merci pericolose, le autorità di tale paese autorizzeranno questo genere di trasporto alle condizioni seguenti:

1.

non sono trasportati oltre 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;

2.

non sono trasportati oltre 200 detonatori del gruppo B;

3.

i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballati separatamente in imballaggi con certificazione UN ai sensi della direttiva 2000/61/CE, che modifica la direttiva 94/55/CE;

4.

la distanza tra l’imballaggio contenente i detonatori e quello contenente le sostanze esplosive deve essere di almeno 1 metro; tale distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. I colli contenenti sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo tale da poterli estrarre rapidamente dall’autoveicolo;

5.

tutte le altre norme riguardanti il trasporto di sostanze pericolose su strada devono essere rispettate.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

FI Finlandia

RO-a-FI-1

Oggetto: Il trasporto di determinate quantità di merci pericolose con pullman privati e materiali radioattivi a bassa radioattività in piccole quantità per fini medici e di ricerca.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 4.1, 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio, documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose in determinate quantità a norma del punto 1.1.3.6, di massa netta massima non superiore a 200 kg, con autoveicoli e pullman privati è consentito senza documenti di trasporto e in deroga alle prescrizioni relative all’imballaggio. Quando trasporta materiali radioattivi a bassa radioattività in piccole quantità per fini medici e di ricerca, non è necessario che il veicolo sia contrassegnato e attrezzato in conformità dell’ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003, 312/2005).

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-FI-2

Oggetto: Descrizione di cisterne vuote nei documenti di trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali applicabili a contenitori vuoti e non puliti, veicoli, container, cisterne, veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli («MEGC»).

Contenuto della normativa nazionale: nel caso di autocisterne vuote, non pulite che hanno trasportato due o più sostanze classificate con numeri UN 1202, 1203 e 1223, la descrizione nei documenti di trasporto può essere integrata con la frase «ultimo carico» oltre al nome del prodotto con punto di infiammabilità minore; «autocisterna vuota, 3, ultimo carico: UN 1203 Motor spirit, II».

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-FI-3

Oggetto: Etichettatura e marcatura di unità di trasporto per esplosivi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.3.2.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni sulla marcatura generale con segnalazione arancione.

Contenuto della normativa nazionale: Le unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massimo 1 000 kg netti) destinati alle cave e siti di lavoro possono essere contrassegnati con un cartello di modello n. 1 posto sul lato anteriore e sul lato posteriore.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002, 313/2003).

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

FR Francia

RO-a-FR-1

Oggetto: Trasporto di apparecchi radiografici portatili a raggi gamma (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva:

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di apparecchi radiografici a raggi gamma da parte degli utilizzatori in appositi veicoli è esente, ma soggetto a norme specifiche.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — articolo 28.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-FR-2

Oggetto: Trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie comportanti un rischio di infezione e simili e di parti anatomiche di cui alla disposizione UN 3291 con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dagli obblighi dell’ADR per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie comportanti rischi di infezione e simili e di parti anatomiche di cui alla disposizione UN 3291 con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — articolo 12.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-FR-3

Oggetto: Trasporto di sostanze pericolose in veicoli destinati al trasporto pubblico di passeggeri (18)

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e di sostanze pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: trasporto di sostanze pericolose autorizzate in mezzi di trasporto pubblici come bagaglio a mano: sono applicabili solamente le disposizioni relative all’imballaggio, ai contrassegni e all’etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2. e 3.4.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — articolo 21.

Osservazioni: il bagaglio a mano può contenere esclusivamente merci pericolose per uso proprio professionale o personale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-FR-4

Oggetto: Trasporto per conto proprio di piccole quantità di materiali pericolosi (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto per conto proprio di piccole quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di possesso di un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — articolo 23-2.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

IE Irlanda

RO-a-IE-1

Oggetto: Esenzione dal criterio 5.4.0 dell’ADR in relazione al documento di trasporto per il trasporto di pesticidi di classe 3 ADR, elencati al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C), e classe 6.1 ADR, elencati al punto 2.2.61.3 come pesticidi T6, liquidi (p. i. ≥ 23 °C), quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto dei pesticidi di classe 3 ADR e di quelli del capitolo 6.1, quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Osservazioni: obbligo oneroso e non necessario ai fini del trasporto locale e della consegna dei citati pesticidi.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-IE-2

Oggetto: Esenzione da alcune disposizioni ADR in relazione all’imballaggio, ai contrassegni e all’etichettatura ai fini del trasporto di piccole quantità (inferiori ai limiti posti al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 ADR, con il rispettivo numero di identificazione della sostanza UN 0092, UN 0093, UN 0403 o UN 0404, fino alla più vicina caserma militare ai fini di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 e 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: smaltimento di oggetti pirotecnici scaduti.

Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni ADR relative all’imballaggio, ai contrassegni e all’etichettatura ai fini del trasporto di oggetti pirotecnici scaduti con rispettivo numero UN 0092, UN 0093, UN 0403 o UN 0404 fino alla più vicina caserma militare non trovano applicazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni ADR generali sull’imballaggio e siano incluse nel documento di trasporto informazioni supplementari. Tale esenzione si applica soltanto al trasporto locale, fino alla più vicina caserma militare, di piccole quantità dei citati oggetti pirotecnici scaduti, ai fini di uno smaltimento in condizioni di sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di dispositivi illuminanti marittimi «scaduti», praticato in particolar modo dai possessori di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, fino alla caserma militare più vicina ai fini dello smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato difficoltà, soprattutto in relazione agli obblighi di imballaggio. La deroga si applica alle piccole quantità (inferiori a quelle stabilite nel punto 1.1.3.6) e al trasporto locale.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-IE-3

Oggetto: Esenzione dagli obblighi di cui ai punti 6.7 e 6.8 in relazione al trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote per scopi di pulizia, riparazione, collaudo o demolizione.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 6.7 e 6.8.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obblighi relativi alla progettazione, costruzione, ispezione e collaudo di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dagli obblighi di cui ai capitoli 6.7 e 6.8 ADR in relazione al trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote per scopi di pulizia, riparazione, collaudo o demolizione; a condizione che: a) tutte le tubature collegate alla cisterna che poteva essere ragionevolmente praticabile rimuovere siano state rimosse; b) sia inserita nella cisterna una adeguata valvola per la fuoriuscita di pressione, che deve rimanere funzionante durante il trasporto; e c) senza pregiudizio della precedente condizione b), tutte le aperture nella cisterna e nelle tubature raccordatevi siano state chiuse ermeticamente per prevenire fuoriuscite di sostanze pericolose, nella misura ragionevolmente praticabile.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Osservazioni: le cisterne in questione sono utilizzate per l’immagazzinamento di sostanze in locali fissi e non per il trasporto di merci. Conterrebbero quantità molto limitate di merci pericolose durante la fase di trasporto (delle cisterne) verso vari siti ai fini di pulizia, riparazione, ecc. Precedentemente a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-IE-4

Oggetto: Esenzione dagli obblighi di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e allegato B dell’ADR, in relazione al trasporto di bombole di gas utilizzati come addizionanti (per bevande) quando sono trasportate assieme alle bevande (alle quali devono essere addizionati).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punti 5.3, 5.4, 7 e allegato B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i contrassegni da esibire sui veicoli, la documentazione di trasporto e le disposizioni concernenti le attrezzature e le operazioni di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dagli obblighi di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e allegato B dell’ADR, in relazione al trasporto di bombole di gas utilizzati come addizionanti (per bevande) quando tali bombole sono trasportate sullo stesso veicolo che trasporta le bevande (alle quali i gas in questione devono essere addizionati).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Osservazioni: La principale attività consiste nella distribuzione di pacchi di bevande, che non sono sostanze contemplate dall’ADR, assieme a piccole quantità di bombolette contenenti i rispettivi gas addizionanti.

Precedentemente a norma dell’articolo 6, paragrafo 10 della direttiva 94/55/CE.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-IE-5

Oggetto: Esenzione, ai fini del trasporto nazionale su territorio dell’Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione e al collaudo di contenitori, e dalle relative disposizioni d’uso contenute nei punti 6.2 e 4.1 dell’ADR e applicabili a bombole e fusti a pressione per gas di classe 2, che sono stati sottoposti a un trasporto multimodale, incluso il trasporto marittimo, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano stati costruiti, collaudati e utilizzati in conformità del codice IMDG; ii) dette bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti in Irlanda, ma siano stati resi nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) dette bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale in piccole quantità.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo, all’utilizzo di bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR, e alla costruzione e collaudo di tali bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR.

Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni di cui ai punti 4.1 e 6.2 non trovano applicazione alle bombole e ai fusti a pressione per gas di classe 2, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti e collaudati conformemente al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione siano utilizzati conformemente al codice IMDG; iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti al mittente tramite un trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo, tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti agli utenti finali con un unico viaggio, effettuato nell’arco di una giornata, dal destinatario del trasporto multimodale compreso il trasporto marittimo; iv) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti agli utenti finali con un unico viaggio, effettuato nell’arco di una giornata, dal destinatario del trasporto multimodale di cui al punto iii); v) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti nello Stato e siano stati resi nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale di cui al punto iii); e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale sul territorio dello Stato in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Osservazioni: i gas contenuti in tali bombole e i fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati dal di fuori dell’area ADR. Una volta utilizzati, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere resi al paese di origine, per essere riempiti nuovamente con gas espressamente specificati, e non devono essere riempiti nuovamente in Irlanda né in alcuna altra parte dell’area ADR. Sebbene non siano conformi alle disposizioni ADR, essi sono conformi al codice IMDG e riconosciuti tali. Il trasporto multimodale, che ha origine al di fuori dell’area ADR, deve terminare nei locali dell’importatore, dai quali le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti agli utilizzatori finali a livello locale, sul territorio dell’Irlanda, e in piccole quantità. Detto trasporto sul territorio irlandese deve essere effettuato nel rispetto del modificato articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

LT Lituania

RO-a-LT-1

Oggetto: Adozione della deroga RO-a-UK-6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 «Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania).

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

UK Regno Unito

RO-a-UK-1

Oggetto: Trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali orologi, rivelatori di fumo, rose di bussole (E1).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: gran parte delle prescrizioni dell’ADR.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall’applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo. (un dispositivo luminoso destinato a essere indossato da un individuo; in un veicolo o veicolo di trasporto su rotaie non oltre 500 rivelatori di fumo per uso domestico con un’attività individuale che non supera i 40 kBq; o in un veicolo o veicolo di trasporto su rotaie non oltre cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con un’attività individuale che non supera i 10 GBq).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Osservazioni: Questa deroga rappresenta una misura a breve termine: non sarà più necessaria quando l’ADR verrà modificato in maniera coerente con le norme dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica («AIEA»).

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-2

Oggetto: Esenzione dall’obbligo di avere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (non della classe 7) come specificato al punto 1.1.3.6 (E2).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzione da taluni obblighi per determinate quantità per unità di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è necessario per quantità limitate, tranne quando tali quantità fanno parte di un carico più ampio.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Osservazioni: tale esenzione è adatta al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato se è coinvolta la distribuzione locale.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-3

Oggetto: Esenzione dagli obblighi relativi all’attrezzatura antincendio per i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.1.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obblighi relativi ai veicoli che trasportano attrezzatura antincendio.

Contenuto della normativa nazionale: elimina l’obbligo di un estintore a bordo se il trasporto riguarda esclusivamente i colli esentati (n. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911).

Prevede obblighi meno severi nel caso in cui sia trasportato un numero ristretto di colli.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Osservazioni: nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non è attinente al trasporto dei materiali n. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, che possono spesso essere trasportati in veicoli di piccole dimensioni.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-4

Oggetto: Distribuzione a dettaglianti o utenti di merci nel loro imballaggio interno (a esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale al dettagliante/utente e dal dettagliante all’utente finale (N1).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non dovranno recare il marchio RID/ADR o ONU né essere contrassegnati in altro modo qualora contengano merci previste nella Schedule 3 della normativa succitata.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Osservazioni: le disposizioni dell’ADR sono inadeguate per le fasi finali del trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utente o dal dettagliante all’utente finale. Scopo di questa deroga è permettere che le merci destinate alla vendita al dettaglio siano trasportate senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un’operazione di distribuzione.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-5

Oggetto: Differenziazione della «quantità totale massima per unità di trasporto» per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1.6.3 (N10).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Osservazioni: permettere limiti quantitativi diversi per il carico misto delle merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno «20» per il trasporto di merci della categoria 1 e «2» per quelli della categoria 2.

In precedenza, deroga ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10 della direttiva 94/55/CE.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-6

Oggetto: Aumento della massa netta massima autorizzata di articoli esplosivi nei veicoli EX/II (N13)

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.5.5.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Contenuto della normativa nazionale: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Osservazioni: la normativa del Regno Unito consente una massa netta massima pari a 5 000 kg per i veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J.

Numerosi articoli della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J trasportati sul territorio europeo sono di grandi dimensioni o comunque voluminosi e hanno una lunghezza superiore a 2,5 m. Si tratta essenzialmente di articoli esplosivi per uso militare. Le limitazione sulla costruzione di veicoli EX/III (che devono essere per legge veicoli chiusi) rendono il carico e lo scarico di detti articoli molto complesso. Per alcuni articoli è necessaria un’attrezzatura speciale per il carico e lo scarico all’inizio e al termine del trasporto. Nella pratica, tale attrezzatura esiste di rado. Esistono pochi veicoli EX/III in uso nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso per il settore richiedere la costruzione di nuovi veicoli di tale tipo per il trasporto di questo genere di esplosivi.

Nel Regno Unito, gli esplosivi militari devono essere trasportati principalmente da imprese di trasporto commerciali, le quali non possono avvalersi delle esenzioni previste per i veicoli militari della direttiva quadro. Per superare tale problema, il Regno Unito ha sempre consentito il trasporto di tali articoli per un massimo di 5 000 kg sui veicoli EX/II. L’attuale limite non è sempre sufficiente perché un articolo può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo.

Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni ’50) riguardanti gli esplosivi detonanti di peso superiori a 5 000 kg, i quali sono stati provocati da uno pneumatico incendiatosi e un surriscaldamento del sistema di scappamento che ha scatenato un incendio nei teloni di copertura del carico. Entrambi gli incendi sarebbero potuti avvenire anche con un carico minore. Non vi sono state vittime.

Vi sono prove empiriche che indicano l’improbabilità che gli articoli esplosivi debitamente imballati possano esplodere in seguito a un impatto, dovuto per esempio a una collisione con un altro veicolo. Le prove raccolte nei rapporti militari e attraverso dati empirici sui test d’impatto dei missili dimostrano che per la deflagrazione delle cartucce è necessaria una velocità d’impatto superiore a quella causata da un test di caduta da un’altezza di 12 metri.

Le attuali norme di sicurezza permangono inalterate.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-7

Oggetto: Esenzione dagli obblighi di supervisione per piccole quantità di talune merci della classe 1 (N12).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.4 e 8.5 S1(6).

Contenuto dell’allegato della direttiva: obblighi di supervisione per i veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: prevede strutture di sicurezza per il parcheggio e la supervisione di tali veicoli, senza l’obbligo di supervisione costante di determinati carichi della classe 1 come previsto dall’ADR, punto 8.5 S1(6).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Osservazioni: gli obblighi dell’ADR in materia di supervisione del carico non sono sempre ottemperabili in un contesto nazionale.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-8

Oggetto: Riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto sia privo di rischi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Osservazioni: il Regno Unito desidera consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che «siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati».

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre.

1.

Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero UN 1942. La quantità di UN 1942 ammessa al trasporto viene limitata in quanto considerata alla stregua di un esplosivo di cui al punto 1.1D

2.

Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (a eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi.

3.

Gli esplosivi di cui al punto 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.

4.

Gli articoli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-9

Oggetto: Alternativa all’esposizione di targhe arancioni per le piccole partite di materiale radioattivo in autoveicoli di dimensioni ridotte.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.3.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di esporre le targhe arancioni sugli autoveicoli di dimensioni ridotte che trasportano materiale radioattivo.

Contenuto della normativa nazionale: permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue:

1.

Gli autoveicoli devono:

a)

recare le indicazioni previste dalle disposizioni applicabili di cui al punto 5.3.2. dell’ADR; oppure

b)

nel caso di autoveicoli di peso inferiore a 3 500 kg che trasportano meno di dieci colli contenenti materiale fissile o non fissile (non radioattivo) e in cui il totale degli indici di trasporto di tali colli non sia superiore a 3, tali autoveicoli possono alternativamente recare un avviso conforme ai requisiti di cui al paragrafo 2.

2.

Ai fini del paragrafo 1, l’avviso da esporre in un autoveicolo durante il trasporto di materiale radioattivo deve essere conforme a quanto segue:

a)

la superficie deve essere di almeno 12 cm. La dicitura deve essere leggibile, in grassetto e di colore nero, in rilievo o impressa. Le maiuscole del termine «RADIOATTIVO» devono misurare almeno 12 mm di altezza, mentre tutte le altre maiuscole almeno 5 mm;

b)

non deve essere infiammabile, nella misura in cui la dicitura deve rimanere leggibile anche dopo essere stata esposta a un incendio dell’autoveicolo;

c)

deve essere fissato all’interno del veicolo in posizione chiaramente visibile al conducente, senza ostruirne la visuale, ed esposto solamente quando l’autoveicolo trasporta materiale radioattivo;

d)

deve essere nella forma concordata e riportare il nome, l’indirizzo e il recapito telefonico per i casi di emergenza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Osservazioni: la deroga è necessaria per la movimentazione limitata di piccoli quantitativi di materiale radioattivo, essenzialmente monodosi di materiale radioattivo per i pazienti fra strutture ospedaliere a livello locale, in cui sono utilizzati autoveicoli di piccole dimensioni e non risulta semplice esporre il cartello arancione. L’esperienza ha dimostrato che, per questi veicoli, apporre i cartelli arancioni è problematico e sono difficili da mantenere in posizione nelle normali condizioni di trasporto. Gli autoveicoli saranno contrassegnati da cartelli che indicano il contenuto conformemente all’ADR, punto 5.3.1.5.2 (e normalmente 5.3.1.7.4) e specificano il pericolo. Inoltre, sarà apposto in posizione chiaramente visibile un cartello non infiammabile recante importanti informazioni utili nei casi di emergenza. In pratica, rispetto agli obblighi di cui all’ADR, punto 5.3.2, saranno disponibili maggiori informazioni in merito alla sicurezza.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della presente direttiva

BE Belgio

RO-bi-BE-1

Oggetto: Trasporto nelle immediate prossimità di zone industriali, compreso il trasporto su strada pubblica.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: allegati A e B.

Contenuto della normativa nazionale: le deroghe riguardano la documentazione, l’etichettatura, la marcatura dei colli e il certificato del conducente.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: deroghe 2-89, 4-97 e 2-2000

Osservazioni: le merci pericolose sono trasferite tra siti industriali.

Deroga 2-89: attraversamento di strada principale (prodotti chimici imballati),

deroga 4-97: distanza di 2 km (lingotti di ghisa a una temperatura di 600 °C).

deroga 2-2000: distanza approssimativa di 500 m [Intermediate Bulk Container, («IBC»), PG II, III, classi 3, 5.1, 6.1, 8 e 9].

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-BE-2

Oggetto: Movimentazione di cisterne non intese come attrezzatura per il trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.1.3.2 (f).

Contenuto della normativa nazionale: autorizza la movimentazione di cisterne fisse nominalmente vuote per scopi di pulizia o riparazione.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: esenzioni 6-82, 2-85.

Osservazioni: deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 7 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-BE-3

Oggetto: Formazione di conducenti dei veicoli.

Trasporto locale delle merci UN 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne (in Belgio, entro un raggio di 75 km dal sito della sede legale).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva:

Struttura della formazione:

1.

formazione «Colli»;

2.

formazione «Cisterne»;

3.

formazione speciale classe 1;

4.

formazione speciale classe 7;

Contenuto della normativa nazionale: Definizioni — certificato — rilascio — duplicati — validità e proroga — organizzazione di corsi ed esami — deroghe — sanzioni — disposizioni finali.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: da specificare in normative di imminente adozione.

Osservazioni: la proposta è di offrire un corso iniziale seguito da un esame limitato al trasporto delle merci UN 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne entro un raggio di 75 km dal sito dell’ufficio legale (la durata della formazione deve rispettare gli obblighi previsti dall’ADR); dopo 5 anni, il conduttore deve seguire un corso di aggiornamento e superare un esame; il certificato comproverà l’abilitazione al «trasporto nazionale di merci UN 1202, 1203 e 1223 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2008/68/CE».

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-BE-4

Oggetto: Trasporto di merci pericolose in cisterne per l’eliminazione mediante incinerazione.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 3.2.

Contenuto della normativa nazionale: grazie a una deroga alla tabella di cui al punto 3.2, si consente l’utilizzo di una cisterna recante codice L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, n.a.s. a determinate condizioni.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: deroga 01-2002.

Osservazioni: questa normativa può essere applicata solamente per il trasporto di merci pericolose su breve distanza.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-BE-5

Oggetto: Trasporto di rifiuti verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.2, 5.4, 6.1 (vecchio regolamento: A5, 2X14, 2X12).

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni concernenti gli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: anziché classificare i rifiuti in base all’ADR, essa li suddivide in varie categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie, ecc.) per evitare pericolose reazioni all’interno di una stessa categoria. Le prescrizioni per la costruzione degli imballaggi sono meno restrittive.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Osservazioni: la normativa può essere applicata per il trasporto di piccole quantità di rifiuti fino agli impianti di smaltimento.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-BE-6

Oggetto: Adozione della deroga RO-bi-SE-5.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-BE-7

Oggetto: Adozione della deroga RO-bi-SE-6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-BE-8

Oggetto: Adozione della deroga RO-bi-UK-2.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

DE Germania

RO-bi-DE-1

Oggetto: Soppressione di talune diciture nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne le classi 1 (eccetto la 1.4S), 5.2 e 7.

Indicazione non necessaria nel documento di trasporto:

a)

per quanto riguarda il destinatario nel caso della distribuzione locale (a eccezione del pieno carico e del trasporto in determinati itinerari);

b)

per quanto riguarda il numero e il tipo dei colli, qualora il punto 1.1.3.6 non sia applicato e il veicolo sia conforme al disposto degli allegati A e B;

c)

per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell’ultimo carico.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: l’applicazione di tutte le disposizioni non è fattibile per il tipo di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10 della direttiva 94/55/CE).

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-DE-2

Oggetto: Trasporto alla rinfusa di materie della classe 9 contaminate con PCB.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto alla rinfusa.

Contenuto della normativa nazionale: autorizzazione al trasporto alla rinfusa in veicoli con casse mobili o contenitori sigillati impermeabili ai liquidi o alla polvere.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Osservazioni: la deroga n. 11 è consentita fino al 31.12.2004; dal 2005 trovano applicazione le stesse disposizioni contenute nell’ADR e RID.

Cfr. anche accordo multilaterale M137.

Numero di lista: 4*.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-DE-3

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punti da 1 a 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: i rifiuti devono essere imballati con un imballaggio interno (al momento della raccolta) e suddivisi in specifiche categorie di rifiuti (per evitare pericolose reazioni all’interno di un gruppo); utilizzo di speciali istruzioni scritte relative alle categorie di rifiuti e come lettera di spedizione; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: numero di lista: 6*.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

DK Danimarca

RO-bi-DK-1

Oggetto: UN 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo del documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto degli oli minerali della classe 3, delle merci UN 1202, 1203 e 1223 e dei gas della classe 2 in relazione alla distribuzione (beni da consegnare a uno o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni analoghe) se le istruzioni scritte, oltre alle informazioni richieste dall’ADR, contengono i dati relativi al numero UN, al nome e alla classe.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: la ragione che giustifica una siffatta deroga nazionale è lo sviluppo di strumenti elettronici che consentono, per esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso costante, di trasmettere ai veicoli informazioni sulla clientela. Dato che tali informazioni non sono disponibili prima dell’operazione di trasporto e che sono inviate al veicolo durante il tragitto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell’inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate.

Attualmente esiste una deroga per la Danimarca per una disposizione analoga in virtù dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

EL Grecia

RO-bi-EL-1

Oggetto: Deroga agli obblighi di sicurezza per le cisterne fisse (autocisterne) immatricolate prima del 31.12.2001 per il trasporto locale di piccoli quantitativi di alcune categorie di merci pericolose.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: requisiti di costruzione, equipaggiamento, approvazione del tipo, ispezioni e collaudi e segnaletica di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili e container cisterna e corpi cisterna intercambiabili e contenitori, cisterne metalliche e veicoli batteria e contenitori per MEGC.

Contenuto della normativa nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (autocisterne), le cisterne amovibili e i container cisterna la cui prima immatricolazione è stata effettuata nel paese tra l’1.1.1985 e il 31.12.2001 possono essere utilizzati fino al 31.12.2010. Questa disposizione transitoria riguarda gli autoveicoli per il trasporto dei materiali pericolosi seguenti (UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Questa modalità di trasporto è prevista per piccoli quantitativi o come trasporto locale per autoveicoli immatricolati durante il periodo succitato. La disposizione di transizione sarà applicata per le autocisterne adattate conformemente a:

1.

i punti dell’ADR relativi alle ispezioni e ai collaudi, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5. (ADR 1999: 211 151, 211 152, 211 153, 211 154);

2.

spessore minimo della cisterna esterna di 3 mm per cisterne con capacità delle cisterne compartimentate fino a 3 500 litri e di almeno 4 mm di acciaio temperato per cisterne con compartimenti di capacità fino a 6 000 litri, indipendentemente dal tipo o dallo spessore delle separazioni;

3.

se il materiale utilizzato è l’alluminio o un altro metallo, le cisterne devono rispettare gli obblighi relativi allo spessore e altre specifiche tecniche che derivano dai disegni tecnici approvati dall’autorità locale del paese in cui erano precedentemente immatricolate. In assenza di disegni tecnici, le cisterne devono soddisfare gli obblighi di cui al punto 6.8.2.1.17 (211 127);

4.

le cisterne devono rispettare i requisiti di cui ai seguenti marginali: punti 211 128, 6.8.2.1.28 (211 129), punto 6.8.2.2, commi 6.8.2.2.1 e 6.8.2.2.2 (211 130, 211 131).

Più precisamente, delle autocisterne di massa inferiore a 4 t, impiegate esclusivamente per il trasporto locale di gasolio (UN 1202), immatricolate per la prima volta prima del 31.12.2002, se lo spessore della cisterna esterna è inferiore a 3 mm, è autorizzato l’utilizzo solo se trasformate in conformità al marginale 211 127, paragrafo 5, lettera b), 4 (6.8.2.1.20).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. [Requisiti di costruzione, equipaggiamento, ispezioni e collaudi di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili in circolazione per alcune categorie di merci pericolose].

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-EL-2

Oggetto: Deroga relativa ai requisiti costruttivi per i veicoli di base, riguardante gli autoveicoli intesi per il trasporto locale di merci pericolose immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: requisiti relativi alla costruzione di veicoli di base.

Contenuto della normativa nazionale: la deroga è applicabile ai veicoli intesi per il trasporto locale di merci pericolose (categorie UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

I veicoli summenzionati devono soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 9 (punti da 9.2.1 a 9.2.6) dell’allegato B della direttiva 94/55/CE con i seguenti adattamenti.

Devono essere rispettati i requisiti di cui al punto 9.2.3.2 solo se il veicolo è dotato dal fabbricante di un sistema ABS e se è stato applicato un sistema frenante elettronico (EBS) secondo la definizione del punto 9.2.3.3.1, ma non necessariamente i punti 9.2.3.3.2 e 9.2.3.3.3.

L’energia elettrica al tachigrafo deve essere erogata tramite una barriera di sicurezza collegata direttamente alla batteria (marginale 220 514) e l’attrezzatura elettrica del meccanismo per sollevare un asse di un carrello deve essere installata dove è stato inizialmente installato dal fabbricante del veicolo e deve essere protetto da un carter (marginale 220 517).

Autocisterne specifiche del volume massimo inferiore a 4 t intese per il trasporto locale di gasolio per il riscaldamento (UN 1202) devono soddisfare i requisiti di cui ai punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 e 9.2.4.5, ma non necessariamente gli altri.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων. (Requisiti tecnici di veicoli già in uso, intesi per il trasporto locale di talune categorie di merci pericolose).

Osservazioni: il numero di tali veicoli è modesto se paragonato con il numero totale dei veicoli già immatricolati che siano, inoltre, adibiti esclusivamente al trasporto locale. La forma della deroga richiesta, la grandezza del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportate non sollevano problemi sotto il profilo della sicurezza viaria.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

ES Spagna

RO-bi-ES-1

Oggetto: Attrezzatura speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 6.8.2.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: per evitare qualsiasi perdita del contenuto nell’eventualità di danni alle strutture esterne (tubature, dispositivi laterali di chiusura), la valvola interna di chiusura e la relativa sede devono essere protette contro la possibilità di essere sradicate in caso di forte sollecitazione esterna o essere progettate in modo tale da resistere a tali stress. I dispositivi di riempimento e di scarico (compresi le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci protettivi devono essere protetti contro aperture non intenzionali.

Contenuto della normativa nazionale: le cisterne utilizzate in agricoltura per la distribuzione e l’applicazione di ammoniaca anidra che sono entrate in funzione anteriormente al 1o gennaio 1992 possono essere attrezzate con dispositivi di sicurezza esterna, anziché interna, a condizione che offrano protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Osservazioni: anteriormente al 1o gennaio 1992, un tipo di cisterna dotata di dispositivi di sicurezza esterna era utilizzata soltanto in agricoltura per applicazioni di ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in uso. Tali cisterne circolano raramente a pieno carico sulle strade, mentre sono utilizzate esclusivamente per i fertilizzanti nelle aziende agricole di estese dimensioni.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

FI Finlandia

RO-bi-FI-1

Oggetto: Modifica delle informazioni contenute nel documento di trasporto per le sostanze esplosive.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.2.1 (a).

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1.

Contenuto della normativa nazionale: nel documento di trasporto è consentito utilizzare il numero dei detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivo) al posto della massa effettiva netta delle sostanze esplosive.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Osservazioni: tale informazione è ritenuta sufficiente ai fini del trasporto sul territorio nazionale. La deroga è applicata principalmente per le piccole quantità trasportate localmente ai fini dell’impiego di esplosivi nel settore minerario.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 31.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

FR Francia

RO-bi-FR-1

Oggetto: Utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per i tragitti brevi successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: le informazioni devono apparire nel documento utilizzato come documento di trasporto per le merci pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: ll documento marittimo è utilizzato come documento di trasporto entro un raggio di 15 km.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — articolo 23-4.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-FR-2

Oggetto: Trasporto di articoli di classe 1 unitamente a materiale pericoloso incluso in altre classi (91).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.5.2.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di caricamento congiunto di colli con diverse etichette relative alla sicurezza.

Contenuto della normativa nazionale: possibilità di trasportare congiuntamente detonatori semplici o assemblati e merci non comprese nella classe 1, a determinate condizioni e su una distanza massima di 200 km in Francia.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — articolo 26.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-FR-3

Oggetto: Trasporto di cisterne fisse di GPL (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto delle cisterne fisse di GPL è soggetto alla normativa specifica. Applicabile solo per brevi distanze.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — articolo 30.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-FR-4

Oggetto: Condizioni specifiche relative alla formazione dei conduttori e all’approvazione dei veicoli utilizzati per il trasporto agricolo (brevi distanze).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 6.8.3.2, 8.2.1 e 8.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: attrezzatura relativa alle cisterne e formazione dei conducenti.

Contenuto della normativa nazionale:

Disposizioni specifiche in merito all’approvazione dei veicoli.

Formazione speciale dei conducenti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — articolo 29-2. Allegato D4.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

IE Irlanda

RO-bi-IE-1

Oggetto: Deroga dall’obbligo di cui al punto 5.4.1.1.1 di indicare: i) il nome e l’indirizzo dei destinatari; ii) il numero e la descrizione dei colli; e iii) la quantità totale di merci pericolose nel documento di trasporto, quando siano trasportati ai consumatori finali kerosene, combustibile diesel o GPL recanti numero identificativo della sostanza UN 1223, 1202 e 1965.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: nel caso del trasporto ai consumatori finali di kerosene, combustibile diesel o GPL recanti numero identificativo della sostanza UN 1223, UN 1202 and UN 1965, come specificato nell’appendice B.5 dell’allegato B ADR, non è necessario includere nel documento di trasporto il nome e l’indirizzo del destinatario, il numero e la descrizione dei colli, contenitori o recipienti per il trasporto alla rinfusa, né la quantità totale di merci trasportate.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(2) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Osservazioni: quando viene consegnato il gasolio per riscaldamento a uso domestico ai consumatori finali, è pratica comune «rimboccare» la cisterna di deposito dei clienti; conseguentemente la quantità consegnata non è conosciuta con precisione e nemmeno il numero di clienti che saranno serviti (in un unico viaggio) è conosciuto al momento in cui la cisterna a pieno carico inizia le consegne. In caso di consegne di bombole di GPL per consumo domestico, è pratica comune sostituire le bombole vuote con bombole piene; pertanto il numero dei clienti e la quantità di merce ricevuta sono sconosciuti all’inizio dell’operazione di trasporto.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-IE-2

Oggetto: Deroga volta a consentire che il documento di trasporto, obbligatorio come indicato al punto 5.4.1.1.1, sia quello utilizzato per l’ultimo carico in caso di trasporto di cisterne vuote non pulite.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell’ultimo carico.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(3) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Osservazioni: in particolar modo nel caso di consegne di benzina o di gasolio alle stazioni di servizio, l’autocisterna rientra direttamente al deposito (per essere riempita in vista delle ulteriori consegne) immediatamente dopo aver consegnato la merce all’ultimo cliente.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-IE-3

Oggetto: Deroga atta a consentire il carico e lo scarico di merci pericolose, soggette alla disposizione speciale CV1 di cui al punto 7.5.11 o S1 di cui al punto 8.5, in un luogo pubblico senza autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.5 e 8.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni aggiuntive concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione.

Contenuto della normativa nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in luogo pubblico può avvenire senza autorizzazione speciale da parte delle autorità competenti, in deroga agli obblighi di cui al punto 7.5.11. o 8.5.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Osservazioni: per il trasporto nazionale all’interno del territorio statale, la disposizione rappresenta un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-IE-4

Oggetto: Deroga atta a consentire il trasporto con cisterne di matrici di emulsioni esplosive, recanti numero identificativo UN 3375.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 4.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: utilizzo di cisterne, ecc.

Contenuto della normativa nazionale: permette il trasporto di matrici di emulsioni esplosive, con numero identificativo UN 3375, con cisterne.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(6) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Osservazioni: la matrice, benché classificata come solida, non è in polvere né in forma granulare.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-IE-5

Oggetto: Deroga dall’obbligo di «carichi misti» di cui al punto 7.5.2.1 per gli articoli del gruppo di compatibilità B e le sostanze e articoli di compatibilità D sullo stesso veicolo con merci pericolose, in cisterne, di classi 3, 5.1 e 8.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione.

Contenuto della normativa nazionale: imballaggi contenenti articoli del gruppo di compatibilità B dell’ADR classe 1 e di imballaggi contenenti sostanze e articoli di compatibilità D dell’ADR classe 1 possono essere trasportati sullo stesso veicolo con merci pericolose, in cisterne, di classi 3, 5.1 o 8 a condizione che: a) i detti imballaggi di classe 1 siano trasportati in contenitori/compartimenti separati di progetto approvato e nel rispetto delle condizioni richieste, dalle autorità competenti; e b) dette sostanze di classe 3, 5.1 o 8 siano trasportate in recipienti conformi ai requisiti imposti dall’autorità competente sotto il profilo di progetto, costruzione, collaudo, verifica, funzionamento e utilizzo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(7) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Osservazioni: autorizzare, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, il carico di articoli e sostanze di classe 1 gruppo di compatibilità B e D sullo stesso veicolo con merci pericolose, in cisterne, di classe 3, 5.1 e 8 (c.d. «autopompe»).

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-IE-6

Oggetto: Deroga dall’obbligo di cui al punto 4.3.4.2.2, secondo il quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento che non sono collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 4.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: utilizzo di autocisterne.

Contenuto della normativa nazionale: le bobine di tubi flessibili (comprese le relative tubature fisse) collegate alle autocisterne utilizzate per la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi con numero identificativo UN 1202, UN 1223, UN 1011 e UN 1978 non sono soggette all’obbligo di essere vuote durante il trasporto su strada a condizione che siano adottate misure adeguate per prevenire la perdita di contenuto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Osservazioni: le tubature flessibili fissate ad autocisterne per consegne ai consumatori finali devono rimanere piene in qualsiasi momento anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è del tipo «sistema di misura a umido» secondo il quale il tubo della cisterna deve essere pieno e il contatore azionato, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-IE-7

Oggetto: Deroga dagli obblighi di cui ai punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell’ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzanti con un tenore in nitrato d’ammonio UN 2067 dai porti ai destinatari.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11.

Contenuto dell’allegato della direttiva: l’obbligo di un documento di trasporto distinto, indicante la quantità totale esatta e i dettagli del carico, per ciascun viaggio di trasporto e l’obbligo di ripulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio.

Contenuto della normativa nazionale: deroga proposta per permettere le modifiche agli obblighi dell’ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo;

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Osservazioni: le disposizioni dell’ADR prevedono: a) un documento di trasporto distinto, indicante la massa totale delle merci pericolose per ciascun carico; e b) la disposizione speciale CV24 relativa alla pulizia del veicolo per ciascun carico trasportato dal porto all’indirizzo del destinatario durante lo scarico di una nave che trasporta merci alla rinfusa. Giacché il trasporto avviene a livello locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, che implica molteplici carichi per trasporto (nella stessa giornata o nelle giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi all’obbligo di cui alla disposizione speciale CV24.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

LT Lituania

RO-bi-LT-1

Oggetto: Adozione della deroga RO-bi-EL-1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 «Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania).

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-LT-2

Oggetto: Adozione della deroga RO-bi-EL-2.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 «Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella repubblica di Lituania).

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

NL Paesi Bassi

RO-bi-NL-1

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.1.3.6; 3.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3; 7.5.4; 7.5.7; 8.1.2.1, lettere a) e b); 8.1.5, lettera c); 8.3.6.

Contenuto dell’allegato della direttiva:

1.1.3.6: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

3.3: disposizioni speciali applicabili a sostanze o a oggetti specifici.

4.1.4: elenco con istruzioni di imballaggio; 4.1.6: obblighi speciali riguardanti l’imballaggio per le merci di classe 2.

4.1.8: obblighi speciali riguardanti l’imballaggio per le sostanze infettive; 4.1.10: obblighi speciali per gli imballaggi collettivi.

5.2.2: etichettatura degli imballaggi destinati al trasporto; 5.4.0: le merci trasportate nel quadro del programma ADR devono essere accompagnate dalla documentazione prevista in questo capitolo, se applicabile, sempre che non sia stata concessa un’esenzione in virtù dei punti da 1.1.3.1 a 1.1.3.5; 5.4.1: il documento di transito per le merci pericolose con le relative informazioni; 5.4.3: istruzioni scritte.

7.5.4: precauzioni riguardanti cibo, altri articoli di consumo e mangimi animali; 7.5.7: movimentazione e sistemazione del carico.

8.1.2.1: oltre alla documentazione richiesta dalla legge, devono essere a bordo dell’unità di trasporto i seguenti documenti: a) i documenti di transito di cui al punto 5.4.1 riguardanti tutte le merci pericolose trasportate e, se applicabile, il certificato di carico del container previsto dal punto 5.4.2; b) le istruzioni scritte fornite al punto 5.4.3 relative a tutte le merci pericolose trasportate; 8.1.5: tutte le unità di trasporto che trasportano merci pericolose devono essere provviste di: c) l’attrezzatura necessaria a permettere l’attuazione delle misure speciali suppletive indicate nelle istruzioni scritte di cui al punto 5.4.3.

8.3.6: lasciare il motore acceso durante le operazioni di carico e scarico.

Le seguenti disposizioni dell’ADR non sono applicabili:

a)

1.1.3.6;

b)

3.3;

c)

4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

d)

5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

e)

7.5.4; 7.5.7;

f)

8.1.2.1. lettere a) e b); 8.1.5. lettera c); 8.3.6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Osservazioni: il programma è stato elaborato in modo da consentire ai privati di consegnare «piccoli rifiuti chimici» presso un sito unico. È applicabile a sostanze residue come i rifiuti di operazioni di tintura, per esempio. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, comprendente, tra l’altro, il ricorso a elementi di trasporto speciali e la collocazione di cartelli che vietano di fumare in posizione chiaramente visibile al pubblico.

Date le quantità limitate offerte e la natura specialistica dell’imballaggio, a questo articolo non è applicabile una serie di punti dell’ADR. Il programma prevede altre regole supplementari.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-NL-2

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.1.3.6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale:

Tanto il certificato di competenza professionale del conducente quanto la nota di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), si trovano a bordo del veicolo. Il conducente del veicolo possiede la qualifica per il «trasporto di rifiuti pericolosi» rilasciata dal CCV (organismo di certificazione dei conducenti).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Osservazioni: vista l’enorme varietà dei rifiuti domestici in questione, l’operatore del trasporto deve possedere un certificato di competenza professionale, nonostante le quantità irrisorie di rifiuti depositate. Un’ulteriore condizione prevede che l’operatore abbia ottenuto la qualifica per il trasporto dei rifiuti pericolosi.

Uno dei motivi è di impedire che l’operatore imballi assieme, per esempio, acidi e basi e che sappia come agire in caso di incidente.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-NL-3

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 1.1.3.6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale:

Sono presenti a bordo del veicolo: b) istruzioni scritte e informazioni redatte ai sensi dell’allegato dell’atto che istituisce il programma.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Osservazioni: dato che il programma esclude l’esenzione dal punto 1.1.3.6 dell’ADR, anche i piccoli quantitativi devono essere accompagnati da istruzioni scritte. Ciò è stato ritenuto necessario per via della varietà di rifiuti pericolosi depositati e per il fatto che chi li deposita (privati) non è familiare con il grado di pericolo che rappresentano.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-NL-4

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale:

1.

I rifiuti domestici pericolosi devono essere presentati esclusivamente in un imballaggio sigillato ermeticamente adeguato alla sostanza in questione;

a)

per gli oggetti che rientrano nella categoria 6.2: un imballaggio che sia garantito contro eventuali rischi per chiunque lo manipoli;

b)

per i rifiuti domestici pericolosi di origine industriale: una cassa di capacità non superiore a 60 litri, in cui le sostanze siano separate per categoria di pericolo (KGA-box).

2.

Non vi sono rifiuti domestici pericolosi sulla parte esterna dell’imballaggio.

3.

L’imballaggio riporta il nome della sostanza.

4.

Per ciascuna raccolta, sarà accettata una sola cassa ai sensi del punto 1, lettera b).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Osservazioni: questo articolo deriva dall’articolo 3, a norma del quale alcune disposizioni dell’ADR sono dichiarate inapplicabili. Nell’ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1 dell’ADR. Ciò a motivo dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. In alternativa, l’articolo 6 fissa una serie di regole, una delle quali prevede che le sostanze pericolose siano trasportate in contenitori ermetici che blocchino qualsiasi fuga.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-NL-5

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale:

Il veicolo ha un compartimento di carico separato dalla cabina del conducente da una parete solida e spessa oppure, in alternativa, un compartimento di carico che non è parte integrante del veicolo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Osservazioni: in base a questo programma, non è necessario disporre di imballaggi approvati come disposto dal punto 6.1 dell’ADR. Ciò a motivo dei quantitativi ridotti della sostanza pericolosa in questione. Di conseguenza, questo articolo contiene un obbligo aggiuntivo inserito per impedire l’infiltrazione delle esalazioni tossiche nella cabina del conducente.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-NL-6

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale:

Il compartimento di carico di un veicolo chiuso è dotato, nella parte superiore, di un estrattore di aria costantemente acceso e, nella parte inferiore, di aperture.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Osservazioni: in base a questo programma, non è necessario disporre di imballaggi approvati come disposto dal punto 6.1 dell’ADR. Ciò a motivo dei quantitativi ridotti della sostanza pericolosa in questione. Di conseguenza, questo articolo contiene un obbligo aggiuntivo inserito per impedire l’infiltrazione di eventuali esalazioni tossiche nella cabina del conducente.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-NL-7

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale:

1.

Il veicolo è provvisto di unità, le quali, durante il trasporto:

a)

non rischiano di spostarsi accidentalmente; e

b)

sono chiuse ermeticamente con un coperchio che non rischia di aprirsi accidentalmente.

2.

Il punto 1, lettera b), non è applicabile durante il transito ai fini della raccolta o quando il veicolo sia fermo durante il giro di raccolta.

3.

Nel veicolo deve essere ricavata una zona abbastanza libera per selezionare e depositare nelle diverse unità i rifiuti pericolosi domestici.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Osservazioni: in base a questo programma, non è necessario disporre di imballaggi approvati come disposto dal punto 6.1 dell’ADR. Ciò a motivo dei quantitativi ridotti della sostanza pericolosa in questione. Questo articolo è inteso a fornire un’unica garanzia attraverso l’uso di recipienti per stoccare gli imballaggi, garantendo in tal modo un metodo di stoccaggio per ciascuna categoria di merci pericolose.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-NL-8

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale:

1.

I rifiuti domestici pericolosi sono esclusivamente trasportati in appositi recipienti.

2.

Ogni recipiente accoglie sostanze e oggetti di un’unica classe.

3.

Per quanto riguarda gli oggetti e le sostanze della classe 8, esistono contenitori separati per acidi, basi e batterie.

4.

Le bombolette spray sono collocate in scatole di cartone che possono essere chiuse, a condizione che siano trasportate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1.

5.

Eventuali estintori di classe 2 raccolti possono essere collocati nello stesso recipiente delle bombolette spray non imballate in scatole di cartone.

6.

In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, non è necessario il coperchio per il trasporto di batterie, a condizione che siano poste nel recipiente in modo che tutte le aperture delle batterie siano chiuse e rivolte verso l’alto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijke afval 2002.

Osservazioni: questo articolo deriva dall’articolo 3, a norma del quale alcune disposizioni dell’ADR sono dichiarate inapplicabili. Nell’ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1 dell’ADR. L’articolo 14 fissa le disposizioni inerenti i recipienti per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-NL-9

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. della presente direttiva: 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: Disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale:

1.

I recipienti, o scatole destinate al trasporto di bombolette spray, dovrebbero riportare in modo chiaro le seguenti diciture:

a)

per le bombolette spray di classe 2 nelle scatole in cartone, il termine «SPUITBUSSEN» (bombolette spray);

b)

per gli estintori e le bombole spray di classe 2, l’etichetta n. 2.2;

c)

per gli estintori e le bombole spray di classe 3, l’etichetta n. 3;

d)

per i residui di vernici e pitture di classe 4.1, l’etichetta n. 4.1;

e)

per le sostanze nocive di classe 6.1, l’etichetta n. 6.1;

f)

per gli oggetti di classe 6.2, l’etichetta n. 6.2;

g)

per le sostanze caustiche di classe 8, l’etichetta n. 8; e inoltre:

h)

per le sostanze alcaline, il termine «BASEN» (basi);

i)

per le sostanze acide, il termine «ZUREN» (acidi);

j)

per le batterie, il termine «ACCÙS» (batterie).

2.

Le medesime etichette e diciture sono esposte in modo visibile negli spazi chiudibili all’interno del veicolo in cui possono essere collocati i contenitori.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Osservazioni: questo articolo deriva dall’articolo 3, a norma del quale alcune disposizioni dell’ADR sono dichiarate inapplicabili. Nell’ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1 dell’ADR. L’articolo 15 fissa le disposizioni per l’identificazione dei recipienti per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-NL-10

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: Precauzioni riguardanti cibo, altri articoli di consumo e mangimi animali.

Contenuto della normativa nazionale:

1.

Si vieta il trasporto di alimenti per consumo umano e mangimi per animali contemporaneamente ai rifiuti domestici pericolosi.

2.

Il veicolo deve essere in posizione di arresto durante la raccolta.

3.

Quando il veicolo è in movimento o in sosta per la raccolta, deve essere attivata una luce arancione intermittente.

4.

Durante la raccolta in un punto fisso, indicato appositamente, devono essere spenti sia il motore sia, in deroga al punto 3, la luce intermittente.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Osservazioni: il divieto di cui al punto 7.5.4 dell’ADR è esteso a questo caso dal momento che, per via della varietà di sostanze depositate, vi è quasi sempre inclusa una sostanza di classe 6.1.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-NL-11

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 7.5.9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di fumare.

Contenuto della normativa nazionale: i cartelli recanti la dicitura «Non fumare» devono essere esposti in modo chiaro sui lati e sul retro del veicolo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Osservazioni: poiché il regolamento riguarda il deposito di sostanze pericolose da parte di privati, l’articolo 9, paragrafo 4, sancisce l’obbligo di apporre in modo visibile un cartello con la dicitura «Non fumare».

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-NL-12

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.1.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: attrezzature varie.

Tutte le unità di trasporto che trasportano merci pericolose devono essere provviste di:

a)

almeno un ceppo di arresto per veicolo di una misura adatta al peso del veicolo e al diametro delle ruote;

b)

l’attrezzatura necessaria per attuare le misure generali indicate nelle istruzioni relative alla sicurezza di cui al punto 5.4.3, in particolare:

i)

due segnali di avvertimento verticali distinti (per esempio, coni rifrangenti, triangoli o luci intermittenti arancioni indipendenti dall’impianto elettrico del veicolo);

ii)

una giacca o altro abbigliamento di sicurezza di buona qualità (cfr. la norma europea EN 471 a titolo di esempio) per ciascun membro dell’equipaggio;

iii)

una torcia elettrica manuale (cfr. anche il punto 8.3.4) per ciascun membro dell’equipaggio;

iv)

una protezione respiratoria ai sensi del requisito aggiuntivo S7 (cfr. punto 8.5) se questa disposizione aggiuntiva è applicabile conformemente alla colonna 19 della tabella A del punto 3.2;

c)

l’attrezzatura necessaria per attuare le misure speciali aggiuntive indicate nelle istruzioni relative alla sicurezza di cui al punto 5.4.3.

Contenuto della normativa nazionale: ciascun occupante del veicolo deve avere a portata di mano un kit di sicurezza comprendente:

a)

occhiali protettivi completamente chiusi;

b)

una maschera respiratoria protettiva;

c)

una tuta o un grembiule resistenti agli acidi;

d)

guanti di gomma sintetici;

e)

stivali o scarpe resistenti agli acidi; e

f)

una bottiglia di acqua distillata per effettuare bagni oculari.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Osservazioni: data la vasta gamma di sostanze pericolose depositate, sono applicati ulteriori requisiti sull’equipaggiamento obbligatorio di sicurezza rispetto a quanto previsto dal punto 8.1.5 dell’ADR.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

SE Svezia

RO-bi-SE-1

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.,. della presente direttiva: 2, 5.2 e 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l’etichettatura e la marcatura.

Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base all’ADR, essa li suddivide in varie categorie. Ciascuna categoria comprende sostanze che, in base all’ADR, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune).

Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero UN, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-2

Oggetto: Il nome e indirizzo del mittente nel documento di trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: la legislazione nazionale sancisce che il nome e l’indirizzo del mittente non sono necessari se l’imballaggio vuoto e non pulito è reso nell’ambito del sistema di distribuzione.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: nella maggior parte dei casi, gli imballaggi vuoti e non puliti restituiti contengono ancora piccole quantità di merci pericolose.

A questa deroga fanno ricorso essenzialmente le industrie per la restituzione di contenitori di gas vuoti ma non puliti in cambio di contenitori pieni.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-3

Oggetto: Trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della normativa nazionale: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Questa deroga riguarda l’etichettatura e la marcatura di colli, i documenti di trasporto, il certificato di abilitazione degli autisti e il certificato di approvazione ai sensi del punto 9.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali ubicati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e dovrebbe pertanto essere disciplinato dalle disposizioni attinenti. Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-4

Oggetto: Trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della normativa nazionale: possono essere concesse deroghe alla normativa per motivi di sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli incidenti durante le operazioni di scarico, presentazione di prove, ecc.

Le deroghe alla normativa sono concesse solamente se le normali condizioni di trasporto soddisfano i livelli di sicurezza richiesti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: tali deroghe possono essere applicabili solamente dalle autorità che hanno effettuato il sequestro delle merci.

Potrebbe trattarsi del trasporto di merci sequestrate dalla polizia, per esempio esplosivi o beni rubati. Il problema con questo genere di merci risiede nel fatto che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso tali merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità con l’ADR. Ogni anno la polizia effettua diverse centinaia di operazioni di trasporto di questo tipo. Nel caso degli alcolici di contrabbando, il trasporto deve essere effettuato dal luogo del sequestro a un deposito di materiale probatorio e in un secondo tempo a una struttura per la sua distruzione, tra le quali può intercorrere anche una considerevole distanza. Le deroghe consentite sono: a) non è necessario etichettare ogni collo; e b) non è necessario utilizzare i colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere debitamente etichettato. Si deve altresì ottemperare a tutte le restanti disposizioni. Vengono effettuate circa 20 operazioni di trasporto di questo genere ogni anno.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-5

Oggetto: Trasporto di merci pericolose all’interno di una zona portuale o in prossimità di un porto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: devono essere a bordo dell’unità di trasporto i seguenti documenti: ciascuna unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere attrezzata a norma.

Contenuto della normativa nazionale:

Non è necessario che i documenti siano presenti sull’unità di trasporto (ad eccezione del certificato di abilitazione dell’autista).

Non vi è l’obbligo che l’unità di trasporto abbia i documenti di cui al punto 8.1.5.

I trattori non necessitano del certificato di approvazione.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-6

Oggetto: Certificato di formazione ADR per ispettori.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.2.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della normativa nazionale: gli ispettori incaricati del controllo tecnico annuale del veicolo non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al capitolo 8,2 né a essere in possesso del certificato di formazione ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: in certi casi, i veicoli sottoposti al controllo tecnico possono presentare un carico di merce pericolosa, per esempio cisterne vuote e non pulite.

Le disposizioni di cui al capitolo 1.3 e al punto 8.2.3 rimangono di applicazione.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-7

Oggetto: Distribuzione locale di merci UN 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione sarà conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l’indirizzo di più destinatari possono essere registrati su altri documenti.

Contenuto della normativa nazionale: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione nel documento di trasporto conformemente al disposto del punto 5.4.1.1.6 non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra «0». Il nome e il recapito dei destinatari non è necessario in alcun documento presente a bordo del veicolo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-9

Oggetto: Trasporto locale in relazione a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: Transport document; Construction of tanks; Certificate of approval

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto locale relativo a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche può non ottemperare a talune norme:

a)

la dichiarazione di merce pericolosa non è necessaria;

b)

si possono utilizzare cisterne e contenitori non costruiti conformemente al punto 6,8. ma solamente alla legislazione precedentemente in vigore, collocate su strutture mobili per il personale;

c)

le vecchie autocisterne che non soddisfano le disposizioni di cui ai punti 6,7 e 6.8, intese per il trasporto delle sostanze UN 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale, possono ancora essere utilizzate per il trasporto locale e nelle immediate vicinanze di cantieri di opere stradali;

d)

non sono necessari certificati di approvazione per le strutture mobili per il personale e le cisterne, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: una struttura mobile per il personale è una sorta di roulotte con una stanza per il personale, provvista di una cisterna o di un contenitore non approvati per il carburante (diesel) per l’uso di trattori forestali.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-10

Oggetto: Trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 4.1.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4.

Contenuto della normativa nazionale: l’autorità nazionale competente omologa i veicoli adibiti al trasporto in cisterne di esplosivi. Il trasporto in cisterne è permesso solo per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marchiato ed etichettato in conformità ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Soltanto uno dei veicoli di una unità di trasporto può trasportare merci pericolose.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Tillägg S — Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg och den svenska förordningen SÄIFS 1993:4 (Appendice S — Norme specifiche applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose su strada adottate in conformità della legge sul trasporto di merci pericolose e del regolamento svedese SÄIFS 1993:4).

Osservazioni: la deroga si applica soltanto al trasporto nazionale e quando l’operazione di trasporto è essenzialmente di tipo locale. Il regolamento in questione era in vigore in Svezia prima dell’adesione all’Unione europea.

Esistono soltanto due imprese che effettuano il trasporto di esplosivi con cisterne. Nell’immediato futuro, si attuerà la transizione verso le emulsioni.

Deroga precedente n. 84.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-11

Oggetto: Patente di guida.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obblighi relativi alla formazione dei conducenti di veicoli.

Contenuto della normativa nazionale: la formazione dei conducenti non è necessaria in relazione ai veicoli di cui al punto 8.2.1.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: trasporto locale.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-12

Oggetto: Trasporto dei fuochi d’artificio n. ONU 0335.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegato B, punto 7.2.4, V2 (1).

Contenuto dell’allegato della direttiva: norme per l’uso di veicoli EX/II e EX/III.

Contenuto della normativa nazionale: nel caso di trasporto di fuochi d’artificio n. ONU 0335, la norma speciale V2 (1) del punto 7.2.4 si applica esclusivamente ad un contenuto esplosivo netto superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che i fuochi d’artificio siano stati assegnati alla categoria n. ONU 0335 conformemente alla tabella di classificazione per i fuochi d’artificio di cui alla sezione 2.1.3.5.5 della quattordicesima versione riesaminata delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.

L’assegnazione avviene con l’accordo delle autorità competenti. Viene effettuata una verifica dell’assegnazione sull’unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: il trasporto di fuochi d’artificio è limitato a due brevi periodi dell’anno, cioè il periodo delle festività di Capodanno e il periodo di fine aprile/inizio maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può avvenire senza gravi difficoltà per mezzo dell’attuale dotazione di veicoli con omologazione EX, ma la distribuzione dei fuochi d’artificio dai depositi ai punti di vendita e il trasporto degli articoli resi ai depositi è limitata a causa della scarsità di questo tipo di veicoli. I vettori non sono interessati all’omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. Ciò mette a rischio la sussistenza degli speditori dei fuochi d’artificio perché non riescono a immettere sul mercato i loro prodotti.

Per usufruire di tale deroga, è necessario che la classificazione dei fuochi d’artificio sia stata fatta sulla base dell’elenco di cui alle raccomandazioni ONU, così da disporre della classificazione più aggiornata.

Una deroga di tipo simile è prevista per i fuochi d’artificio n. ONU 0336 nella norma speciale 651, punto 3.3.1 dell’ADR 2005.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

UK Regno Unito

RO-bi-UK-1

Oggetto: Attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della normativa nazionale: non applicazione della normativa relativa alle merci pericolose al trasporto tra siti privati separati da una strada. Per la classe 7 questa deroga non si applica alle disposizioni del Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Osservazioni: questa situazione può verificarsi facilmente quando le merci sono trasferite tra due locali privati situati su entrambi i lati di una strada. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel normale senso del termine, per cui non dovrebbe essere applicabile nessuna delle disposizioni della normativa specifica.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-UK-2

Oggetto: Esenzione dal divieto di apertura, da parte dell’autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose nella catena di distribuzione a livello locale compresa tra il deposito di distribuzione locale al dettagliante o all’utente finale o dal dettagliante all’utente finale (tranne per la classe 7) (N11).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: 8.3.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di apertura, da parte dell’autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: il divieto di apertura dei colli è limitato dalla clausola «Unless authorised to do so by the operator of the vehicle» (salvo autorizzazione da parte dell’operatore del veicolo).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Osservazioni: se intesa letteralmente, la formulazione del divieto di cui all’allegato può creare seri problemi per la distribuzione al dettaglio.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-UK-3

Oggetto: Disposizioni di trasporto alternative per fusti di legno contenenti il n. ONU 3065 del gruppo di imballaggio III.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punti 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni di imballaggio e di etichettatura.

Contenuto della normativa nazionale: autorizzazione al trasporto di bevande alcoliche con tenore volumetrico superiore a 24 % ma inferiore a 70 % (gruppo di imballaggio III) in fusti di legno non certificati ONU senza etichette di segnalazione di pericolo, soggette a norme più rigorose relative al caricamento e al veicolo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Osservazioni: si tratta di un prodotto di elevato valore soggetto ad accisa statale che deve essere trasferito dalla distilleria al magazzino doganale tramite veicoli sigillati e sicuri sui quali sono apposti i sigilli governativi. L’attenuazione delle norme applicabili all’imballaggio e all’etichettatura è presa in considerazione nelle prescrizioni supplementari volte a garantire la sicurezza.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.


ALLEGATO II

TRASPORTO PER FERROVIA

II.1.   RID

Allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1o gennaio 2009.

II.2.   Disposizioni transitorie aggiuntive

1.

Gli Stati membri possono mantenere le deroghe adottate sulla base dell’articolo 4 della direttiva 96/49/CE fino al 31 dicembre 2010, o fino a che sia stato modificato l’allegato II, capo II.1, per conformarsi alle raccomandazioni dell’ONU per il trasporto di merci pericolose di cui al citato articolo se tale modifica è effettuata anteriormente a questa data.

2.

Uno Stato membro può autorizzare, sul suo territorio, l’utilizzo di vagoni e vagoni-cisterna con scartamento di 1 520/1 524 mm, costruiti prima del 1o luglio 2005 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti in conformità dell’allegato II dell’SMGS ovvero secondo le prescrizioni nazionali di tale Stato membro in vigore al 30 giugno 2005, purché tali vagoni siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

3.

Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l’utilizzo di cisterne e vagoni costruiti anteriormente al 1o gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempre che le cisterne e i vagoni in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

Le cisterne e i vagoni costruiti dal 1o gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni della direttiva 96/49/CE, in vigore alla data della loro costruzione, possono continuare a essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale.

4.

Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente al di sotto dei – 20 °C possono imporre norme più rigorose in materia di temperatura di utilizzazione dei materiali utilizzati per imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature destinati al trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia effettuato sul loro territorio, fino a che le disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate per le varie zone climatiche non saranno inserite nell’allegato II, capo II.1, della presente direttiva.

5.

Gli Stati membri possono mantenere in vigore, sul loro territorio, disposizioni nazionali diverse da quelle stabilite nella presente direttiva in materia di temperatura di riferimento per il trasporto sul loro territorio di gas liquidi o di miscele di gas liquidi, fino a quando le disposizioni relative alle temperature di riferimento per determinate zone climatiche siano inserite nelle norme europee e se ne faccia riferimento nell’allegato II, capo II.1, della presente direttiva.

6.

Gli Stati membri possono mantenere in vigore, per operazioni di trasporto effettuate con vagoni registrati nel loro territorio, disposizioni della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l’apposizione di un codice di azione d’urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, di cui all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva.

7.

Per i trasporti attraverso il tunnel sotto la Manica, Francia e Regno Unito possono imporre disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva.

8.

Uno Stato membro può mantenere in vigore e elaborare disposizioni relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, applicabili sul suo territorio e a parti contraenti dell’OSJD. Gli Stati membri interessati devono garantire il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dall’allegato II, capo II.1, mediante l’adozione di misure e obbligazioni appropriate.

La Commissione sarà informata di tali disposizioni e ne informerà a sua volta gli altri Stati membri.

Entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente direttiva la Commissione valuterà le conseguenze delle disposizioni di cui al comma precedente. La Commissione, se necessario, presenterà proposte adeguate, corredate di una relazione.

9.

Gli Stati membri possono mantenere in vigore le restrizioni nazionali relative al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al 31 dicembre 1996.

II.3.   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva, per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Identificativo della deroga: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = ferrovia

a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a)/b)i)/b)ii)

MS = Sigla dello Stato membro

nn = numero di ordine

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva

DE Germania

RA-a-DE-2

Oggetto: Autorizzazione all’imballaggio combinato.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 4.1.10.4 MP2

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti in classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: numero di lista: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

FR Francia

RA-a-FR-1

Oggetto: Trasporto di bagaglio registrato nei treni passeggeri.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 7.7.

Contenuto dell’allegato della direttiva: materiali e oggetti RID non trasportabili nel bagaglio.

Contenuto della normativa nazionale: i materiali e gli oggetti RID trasportabili come colli espressi possono essere trasportati come bagaglio nei treni passeggeri.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — articolo 18.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RA-a-FR-2

Oggetto: Colli di materiali pericolosi trasportati nei treni passeggeri.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 7.7.

Contenuto dell’allegato della direttiva: materiali e oggetti RID non trasportabili come bagaglio a mano.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto come bagaglio a mano di colli di materiali pericolosi per uso personale o professionale dei passeggeri è autorizzato a determinate condizioni: si applicano soltanto le disposizioni relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura dei colli di cui ai capitoli 4.1, 5.2 e 3.4.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — articolo 19.

Osservazioni: alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RA-a-FR-3

Oggetto: Trasporto di materiali pericolosi per le esigenze del vettore ferroviario.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni relative ai materiali pericolosi da indicare nella lettera di vettura.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di dichiarazione del carico.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — articolo 20.2.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RA-a-FR-4

Oggetto: Esenzione dall’etichettatura di determinati vagoni postali.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

Contenuto della normativa nazionale: sono soggetti all’obbligo di etichettatura solo i vagoni postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (a eccezione di 1, 6.2 o 7).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — articolo 21.1.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RA-a-FR-5

Oggetto: Esenzione dall’etichettatura di determinati vagoni adibiti al trasporto di container di dimensioni ridotte.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.3.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

Contenuto della normativa nazionale: se le etichette apposte sui container in questione sono chiaramente visibili, i vagoni non sono soggetti all’obbligo di etichettatura.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — articolo 21.2.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RA-a-FR-6

Oggetto: Esenzione dall’etichettatura di vagoni adibiti al trasporto di veicoli stradali carichi di colli.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

Contenuto della normativa nazionale: se sui veicoli stradali sono apposte etichette indicanti i colli che essi contengono, i vagoni non sono soggetti all’obbligo di etichettatura.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — articolo 21.3.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

SE Svezia

RA-a-SE-1

Oggetto: Non è necessario apporre etichette sui vagoni ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare apposite etichette.

Contenuto della normativa nazionale: non è necessario apporre etichette sui vagoni ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: il RID prevede limiti quantitativi alle merci definibili «per consegna espressa»: si tratta perciò di piccole quantità.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

UK Regno Unito

RA-a-UK-1

Oggetto: Trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali orologi, rivelatori di fumo, rose di bussole.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: gran parte delle prescrizioni del RID.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall’applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Osservazioni: questa deroga rappresenta una misura a breve termine: non sarà più necessaria quando il RID verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RA-a-UK-2

Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto sia privo di rischi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Osservazioni: il Regno Unito desidera consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che «siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati»

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre.

1.

Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero UN 1942. La quantità di UN 1942 ammessa al trasporto viene limitata in quanto considerata alla stregua di un esplosivo di cui al punto 1.1D.

2.

Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (a eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi.

3.

Gli esplosivi di cui al punto 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.

4.

Gli articoli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RA-a-UK-3

Oggetto: Differenziazione della «quantità totale massima per unità di trasporto» per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 1.1.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Osservazioni: permettere diversi limiti quantitativi e fattori di moltiplicazione per il carico misto delle merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno «20» per il trasporto di merci della categoria 1 e «2» per quelli della categoria 2.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RA-a-UK-4

Oggetto: Adozione della deroga RA-a-FR-6.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.3.1.3.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: riduzione dell’obbligo di etichettatura per i vagoni merci trainati per ferrovia.

Contenuto della normativa nazionale: l’obbligo di etichettatura non si applica qualora la segnalazione del veicolo sia chiaramente visibile.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Osservazioni: si tratta di una norma nazionale del Regno Unito già esistente.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della presente direttiva.

DE Germania

RA-bi-DE-1

Oggetto: Trasporto alla rinfusa di materie della classe 9 contaminate con PCB.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 7.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto alla rinfusa.

Contenuto della normativa nazionale: autorizzazione al trasporto alla rinfusa in veicoli con casse mobili o contenitori sigillati impermeabili ai liquidi o alla polvere.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Osservazioni: la deroga n. 11 è consentita fino al 31.12.2004; dal 2005, trovano applicazione le stesse disposizioni contenute nell’ADR e nel RID.

Cfr. anche accordo multilaterale M137.

Numero di lista: 4*.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

RA-bi-DE-2

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: punti da 1 a 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: i rifiuti devono essere imballati con un imballaggio interno (al momento della raccolta) e suddivisi in specifiche categorie di rifiuti (per evitare pericolose reazioni all’interno di un gruppo); utilizzo di speciali istruzioni scritte relative alle categorie di rifiuti e come lettera di spedizione; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: Numero di lista: 6*.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.

SE Svezia

RA-bi-SE-1

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 2, 5.2 e 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l’etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base al RID, essa li suddivide in varie categorie; ogni categoria comprende sostanze che, in base al RID, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune). Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero UN, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

Termine di scadenza: 30 giugno 2015.


ALLEGATO III

TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE

III.1.   ADN

I regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1o luglio 2009, cosi come l’articolo 3, lettere f) e h), l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali «parte contraente» è sostituito con «Stato membro», come opportuno.

III.2.   Disposizioni transitorie aggiuntive

1.

Gli Stati membri possono mantenere restrizioni al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al 30 giugno 2009.

2.

I certificati di cui all’allegato III, capo III.1 (punto 8.1), rilasciati prima o durante il periodo transitorio di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono validi fino al 30 giugno 2016, salvo indicazione sul certificato stesso di un periodo di validità più breve.

III.3.   Deroghe nazionali


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

30.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/60


POSIZIONE COMUNE 2008/761/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2008

che proroga la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/694/PESC (1) per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a tutte le persone che sono state incriminate dall’ICTY per crimini di guerra, ma che non si trovano sotto la custodia dell’ICTY.

(2)

La posizione comune 2004/694/PESC si applica fino al 10 ottobre 2008.

(3)

Il Consiglio ritiene necessario prorogare la posizione comune 2004/694/PESC per un ulteriore periodo di dodici mesi.

(4)

Le misure di attuazione della Comunità figurano nel regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/694/PESC è prorogata fino al 10 ottobre 2009.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

(2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.


30.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.