ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 255

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
23 settembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 929/2008 della Commissione, del 22 settembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 930/2008 della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

3

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ( 1 )

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/750/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2008, recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio

28

 

 

Commissione

 

 

2008/751/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 settembre 2008, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Madagascar con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno [notificata con il numero C(2008) 5097]

31

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

23.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/1


REGOLAMENTO (CE) N. 929/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

31,4

TR

70,5

ZZ

51,0

0707 00 05

EG

162,5

TR

95,1

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

94,1

ZZ

94,1

0805 50 10

AR

65,9

UY

52,7

ZA

97,3

ZZ

72,0

0806 10 10

TR

101,5

US

132,8

ZZ

117,2

0808 10 80

BR

56,2

CL

76,6

CN

64,7

NZ

118,3

US

99,8

ZA

79,8

ZZ

82,6

0808 20 50

AR

68,9

CN

75,9

TR

139,0

ZA

89,5

ZZ

93,3

0809 30

TR

138,4

US

160,5

ZZ

149,5

0809 40 05

IL

131,9

TR

65,7

XS

58,0

ZZ

85,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


23.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/3


REGOLAMENTO (CE) N. 930/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 870/2008 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

(4)  GU L 238 del 5.9.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 23 settembre 2008

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

23,49

4,56

1701 11 90 (1)

23,49

9,79

1701 12 10 (1)

23,49

4,37

1701 12 90 (1)

23,49

9,36

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


DIRETTIVE

23.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/5


DIRETTIVA 2008/87/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2008

che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l’adozione della direttiva nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.

(2)

È opportuno assicurare che il certificato comunitario delle navi e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

(3)

Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, le modifiche alla direttiva 2006/87/CE devono essere attuate quanto prima.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati V e VI della direttiva 2006/87/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 30 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.


ALLEGATO I

L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato come segue.

1)

L’indice è modificato come segue:

a)

il titolo dell’articolo 2.18 è sostituito dal titolo seguente:

«Articolo 2.18 — Numero unico europeo di identificazione delle navi»;

b)

il titolo dell’articolo 6.09 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6.09 — Collaudo e ispezioni periodiche»;

c)

è inserito il seguente articolo 10.03 quater:

«Articolo 10.03 quater — Sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti».

2)

All’articolo 2.07, paragrafo 1, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero unico europeo di identificazione delle navi».

3)

L’articolo 2.17 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

«Aggiornano di conseguenza il registro di cui al paragrafo 1.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.

Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15 così come gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva, le autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l’accesso al registro in modalità di sola lettura conformemente al modello di cui all’allegato VI.»

4)

L’articolo 2.18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2.18

Numero unico europeo di identificazione delle navi

1.

Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), in appresso denominato “numero europeo di identificazione”, è costituito da otto cifre arabe conformemente all’appendice III.

2.

L’autorità competente che ha rilasciato il certificato comunitario appone su quest’ultimo il numero europeo di identificazione. Se l’imbarcazione non possiede un numero europeo di identificazione al momento del rilascio del certificato comunitario, il numero è attribuito all’imbarcazione dall’autorità competente dello Stato membro in cui essa è stata immatricolata o in cui si trova il porto di armamento.

Per le imbarcazioni di paesi in cui l’attribuzione di un numero europeo di identificazione non è possibile, il numero europeo di identificazione da apporre sul certificato comunitario è attribuito dall’autorità competente che rilascia il certificato comunitario.

3.

Un solo numero unico europeo di identificazione può essere attribuito a un’imbarcazione. Il numero europeo di identificazione delle navi è rilasciato solamente una volta e rimane invariato per l’intera vita dell’imbarcazione.

4.

Il proprietario dell’imbarcazione, o il suo rappresentante, richiede alle autorità competenti l’attribuzione del numero europeo di identificazione. Egli provvede inoltre ad apporre sull’imbarcazione il numero europeo di identificazione che risulta dal certificato comunitario.

5.

Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità competenti responsabili dell’attribuzione dei numeri europei di identificazione delle navi. La Commissione tiene un registro delle autorità competenti in questione e delle autorità competenti notificate da paesi terzi e lo mette a disposizione degli Stati membri. Su richiesta, il registro è messo a disposizione delle autorità competenti di paesi terzi.

6.

In conformità del paragrafo 5, ciascuna autorità competente adotta tutte le misure necessarie per informare le altre autorità competenti elencate nel registro tenuto ai sensi del paragrafo 5 in merito a ogni numero europeo di identificazione delle navi che attribuisce e ai dati di identificazione dell’imbarcazione di cui all’appendice IV. Questi dati possono essere messi a disposizione di altri Stati membri, degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, di paesi terzi sulla base di accordi amministrativi per attuare misure amministrative destinate a mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione così come per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15, l’articolo 2.18, paragrafo 3, e gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva.»

5)

All’articolo 2.19, paragrafo 2, secondo comma, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero europeo di identificazione delle navi».

6)

L’articolo 6.02, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.

Se il mezzo di governo è provvisto di dispositivo di azionamento a motore, deve essere presente un secondo dispositivo di azionamento autonomo o un dispositivo di azionamento manuale ausiliario. In caso di guasto o anomalia del dispositivo di azionamento del timone, il secondo dispositivo di azionamento autonomo o il dispositivo di azionamento manuale deve entrare in funzione entro 5 secondi.»

7)

L’articolo 6.03 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6.03

Dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo

1.

Al dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo non è possibile collegare alcun’altra utenza.

2.

I serbatoi idraulici sono dotati di un dispositivo di allarme che controlla l’abbassamento del livello dell’olio al di sotto del livello più basso in grado di garantire un funzionamento sicuro.

3.

Le dimensioni, la progettazione e la disposizione delle condutture sono tali da impedire danni meccanici o da incendio.

4.

I tubi flessibili:

a)

sono ammessi solo quando il loro impiego è indispensabile per l’ammortizzamento delle vibrazioni o per la libertà di movimento dei componenti;

b)

devono essere progettati per una pressione pari almeno alla pressione massima di esercizio;

c)

devono essere sostituiti almeno ogni otto anni.

5.

I cilindri, le pompe e i motori idraulici e i motori elettrici devono essere controllati almeno ogni otto anni da parte di un’impresa specializzata e, se necessario, riparati.»

8)

L’articolo 6.07, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Al posto di pilotaggio è presente almeno un allarme ottico e acustico per segnalare quanto segue:»;

b)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

livello dell’olio dei serbatoi idraulici al di sotto del livello più basso in conformità dell’articolo 6.03, paragrafo 2, e calo della pressione di esercizio del sistema idraulico;».

9)

L’articolo 6.09 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6.09

Collaudo e ispezioni periodiche

1.

La conformità dell’apparato di governo installato è controllata da una commissione di ispezione. A tal fine, la commissione di ispezione può richiedere i seguenti documenti:

a)

descrizione dell’apparato di governo;

b)

monografie e informazioni relative ai dispositivi di azionamento dell’apparato di governo e ai comandi di governo;

c)

dati relativi al mezzo di governo;

d)

schema dell’impianto elettrico;

e)

descrizione del regolatore della velocità di accostata;

f)

istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’apparato di governo.

2.

Il funzionamento dell’intero apparato di governo è verificato mediante una prova di navigazione. Per quanto concerne i regolatori della velocità d’accostata, occorre verificare la possibilità di mantenere con certezza una determinata rotta con sbandamenti in sicurezza.

3.

Gli apparati di governo a motore sono ispezionati da un esperto:

a)

prima della loro messa in servizio;

b)

dopo un guasto;

c)

dopo qualsiasi modifica o riparazione;

d)

a scadenze regolari almeno ogni tre anni.

4)

L’ispezione deve comprendere almeno:

a)

il controllo della conformità con i disegni approvati e, in occasione di ispezioni periodiche, il controllo di eventuali modifiche apportate all’apparato di governo;

b)

un test funzionale dell’apparato di governo in relazione a tutte le possibilità operative;

c)

un controllo visivo e un controllo della tenuta stagna dei componenti idraulici, in particolare valvole, tubazioni, tubi flessibili, cilindri idraulici, pompe idrauliche e filtri idraulici;

d)

un controllo visivo dei componenti elettrici, in particolare dei relè, dei motori elettrici e dei dispositivi di sicurezza;

e)

la verifica dei dispositivi ottici e acustici di controllo.

5.

È rilasciato un certificato di ispezione, firmato dall’ispettore e recante la data dell’ispezione.»

10)

L’articolo 7.02 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per il timoniere, la zona di non visibilità a prua della nave scarica, con metà dei rifornimenti, ma senza zavorra, non supera due lunghezze di nave o 250 m, a seconda di quale sia minore, rispetto alla superficie dell’acqua.»;

b)

al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per evitare i riverberi, le finestre anteriori del ponte sono antiriflesso o installate in modo da eliminare efficacemente i riverberi. Questo requisito è considerato soddisfatto se le finestre sono inclinate rispetto alla verticale di un angolo esterno non inferiore a 10° e non superiore a 25°.»

11)

L’articolo 8.05, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

«7.

Le tubature per la distribuzione di combustibile sono provviste, direttamente all’uscita dei serbatoi, di una valvola a chiusura rapida manovrabile dal ponte, anche quando i locali interessati sono chiusi.

Se il dispositivo di chiusura è installato in modo da non essere visibile, il coperchio o la copertura non devono poter essere chiusi a chiave.

Il dispositivo di chiusura è contrassegnato in rosso. Se è installato in modo da non essere visibile, deve essere contrassegnato con il simbolo della valvola a chiusura rapida conforme alla figura 9 dell’appendice I, di almeno 10 cm di lato.

Il primo comma non si applica ai serbatoi montati direttamente sul motore.»

12)

All’articolo 9.15, paragrafo 9, è aggiunta la seguente frase:

«Il numero di raccordi di cavi deve essere limitato al minimo.»

13)

L’articolo 10.03 bis è modificato come segue:

a)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.

L’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»;

b)

il paragrafo 10 è soppresso.

14)

L’articolo 10.03 ter è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno).»;

b)

al paragrafo 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli ugelli di uscita sono dimensionati e montati in modo da garantire la distribuzione uniforme dell’estinguente. In particolare, l’estinguente deve essere efficace anche sotto le tavole del pavimento.»;

c)

al paragrafo 5, lettera e), la sottolettera cc) è sostituita dalla seguente:

«cc)

alle azioni che l’equipaggio deve compiere quando il sistema antincendio è attivato e quando accede al locale protetto dopo l’attivazione del sistema o l’erogazione, in particolare per quanto riguarda la possibile presenza di sostanze pericolose;»

d)

al paragrafo 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

l’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»;

e)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   FK-5-1-12 — sistemi antincendio

Oltre ai requisiti dei paragrafi da 1 a 9, i sistemi antincendio che utilizzano FK-5-1-12 quale agente estinguente soddisfano i seguenti requisiti:

a)

se vi sono vari locali da proteggere di volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio proprio;

b)

ciascun serbatoio di FK-5-1-12 installato nel locale da proteggere è provvisto di una valvola di sovrapressione. Tale valvola garantisce, senza pericolo, la diffusione del contenuto del serbatoio nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema antincendio non è stato attivato;

c)

ciascun serbatoio è provvisto di un dispositivo per il controllo della pressione del gas;

d)

il livello di riempimento dei serbatoi non supera 1,00 kg/l. Per il volume specifico di FK-5-1-12 non pressurizzato si assume il valore di 0,0719 m3/kg;

e)

il volume di FK-5-1-12 per il locale da proteggere è almeno pari al 5,5 % del volume lordo del locale. L’erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 10 secondi;

f)

i serbatoi di FK-5-1-12 sono dotati di un dispositivo di controllo della pressione che attiva un segnale acustico e ottico di allarme nella timoneria in caso di perdita non autorizzata di propellente. Se non è prevista la timoneria, il suddetto segnale di allarme è attivato all’esterno del locale da proteggere;

g)

dopo l’erogazione, la concentrazione nel locale da proteggere non supera il 10,0 %.»

15)

È inserito il seguente articolo 10.03 quater:

«Articolo 10.03 quater

Sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti

I sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti sono autorizzati esclusivamente sulla base di raccomandazioni del comitato.»

16)

Al paragrafo 2 dell’articolo 10.05, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.

A bordo delle imbarcazioni, per ogni persona regolarmente a bordo deve essere previsto un giubbotto di salvataggio a gonfiaggio automatico situato in una posizione facilmente raggiungibile e conforme alle norme europee EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 o EN ISO 12402-4:2006.»

17)

All’articolo 14.13 la frase seguente è inserita dopo la seconda frase:

«Inoltre, per le navi da passeggeri l’esperto verifica se è disponibile un certificato di ispezione valido che attesti la corretta installazione del sistema di allarme per il gas di cui all’articolo 15.15, paragrafo 9, o la sua ispezione.»

18)

L’articolo 15.03 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

«I dati relativi alla nave presi in considerazione per il calcolo della stabilità sono determinati con una prova di sbandamento.»;

b)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

al terzo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Inoltre, il requisito di cui al paragrafo 3, lettera d), deve essere dimostrato per la condizione di carico seguente:»;

ii)

l’ultimo comma è soppresso;

c)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

il massimo braccio raddrizzante (hmax) si registra a un angolo di sbandamento φmax ≥ (φmom + 3°) e non è inferiore a 0,20 m. Tuttavia, nel caso in cui φf < φmax, il braccio raddrizzante all’angolo di allagamento φf non è inferiore a 0,20 m;

b)

l’angolo di allagamento φf non è inferiore a (φmom + 3°);

c)

a seconda della posizione di φf e φmax, l’area A sotto la curva del braccio raddrizzante raggiunge almeno i valori seguenti:

Caso

 

 

A

1

φmax ≤ 15° o φf ≤ 15°

 

0,05 m·rad al minore degli angoli φmax o φf

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,035+0,001 · (30-φmax) m·rad fino all’angolo φmax

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,035+0,001 · (30-φf) m·rad fino all’angolo φf

4

φmax ≥ 30° e φf ≥ 30°

 

0,035 m·rad fino all’angolo φ = 30°

dove:

hmax

è il massimo braccio

φ

è l’angolo di sbandamento

φf

è l’angolo di allagamento, ossia l’angolo di sbandamento, in cui le aperture nello scafo, nella sovrastruttura o tuga che non possono essere chiuse in modo da essere a chiusura stagna, sono sommerse

φmom

è l’angolo di sbandamento massimo di cui alla lettera e)

φmax

è l’angolo di sbandamento in cui si registra il massimo braccio raddrizzante

A

è l’area sotto la curva dei bracci raddrizzanti.»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

in entrambi i casi seguenti l’angolo di sbandamento φmom non eccede 12°:

aa)

nell’applicazione del momento di sbandamento dovuto ai passeggeri e al vento in conformità dei paragrafi 4 e 5;

bb)

nell’applicazione del momento di sbandamento dovuto ai passeggeri e alla virata in conformità dei paragrafi 4 e 6.»;

d)

al paragrafo 4, la spiegazione «ni = 4 per le zone ponte libere e le zone ponte con componenti d’arredamento mobili; per le zone ponte con componenti d’arredamento fissi per seduta come panche, ni è calcolato considerando un’area di seduta per persona pari a 0,45 m (larghezza) e 0,75 m (profondità)» è sostituita dal testo seguente:

«ni

=

3,75 per le zone ponte libere e le zone ponte con componenti d’arredamento mobili;

per le zone ponte con componenti d’arredamento fissi per seduta come panche, ni è calcolato considerando un’area di seduta per persona pari a 0,50 m (larghezza) e 0,75 m (profondità)»;

e)

il paragrafo 9 è modificato come segue:

i)

la tabella sotto la frase introduttiva del secondo comma è sostituita dalla tabella seguente:

 

«compartimentazione 1

compartimentazione 1

Dimensione del danno laterale

longitudinale l [m]

0,10 · LWL, tuttavia non inferiore a 4,00 m

0,05 · LWL, tuttavia non inferiore a 2,25 m

trasversale b [m]

B/5

0,59

verticale h [m]

dal fondo della nave alla cima senza delimitazione

Dimensione del danno del fondo

longitudinale l [m]

0,10 · LWL, tuttavia non inferiore a 4,00 m

0,05 · LWL, tuttavia non inferiore a 2,25 m

trasversale b [m]

B/5

verticale h [m]

0,59; tubatura installata conformemente all’articolo 15.02, paragrafo 13, lettera c), è considerata intatta»

ii)

alla lettera d) è soppresso l’ultimo comma;

f)

al paragrafo 10 è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

il calcolo dell’effetto di superficie libera in tutte le fasi intermedie di allagamento si basa sulla superficie lorda dei compartimenti danneggiati.»;

g)

il paragrafo 11 è modificato come segue:

i)

nella frase introduttiva le parole «dovuto alle persone» sono soppresse;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

oltre la posizione di equilibrio la parte positiva della curva del braccio raddrizzante mostra un valore del braccio raddrizzante di GZR ≥ 0,02 m con un’area A ≥ 0,0025 m·rad. Questi valori minimi per la stabilità sono soddisfatti fino all’immersione della prima apertura non protetta o in ogni caso prima del raggiungimento di un angolo di sbandamento φm di 25°.

Image

19)

L’articolo 15.06 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, lettera a), è aggiunta la seguente frase:

«i locali, ad eccezione delle cabine, e i gruppi di locali che hanno una sola uscita, hanno almeno una uscita di emergenza;»

b)

al paragrafo 8, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«la superficie totale delle zone di raccolta (AS) corrisponde almeno al seguente valore:»

20)

L’articolo 15.09 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui all’articolo 10.05, paragrafo 1, tutte le sezioni del ponte destinate ai passeggeri e non costituite da spazi chiusi sono attrezzate su ambo i lati della nave con salvagenti galleggianti ad una distanza non superiore a 20 m. I salvagenti galleggianti sono considerati adatti se sono conformi:

alla norma europea EN 14144:2003, o

alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), capitolo III, regola 7.1, e al Codice internazionale relativo agli strumenti di salvataggio (LSA), paragrafo 2.1.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui al paragrafo 1, devono essere predisposti mezzi di salvataggio pronti all’uso per tutto il personale di bordo ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2. Per il personale di bordo che non assicura le funzioni previste dal piano di sicurezza sono consentiti salvagenti non gonfiabili o salvagenti gonfiabili semiautomatici secondo le norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»;

c)

il paragrafo 4 è modificato come segue:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«In aggiunta ai mezzi di salvataggio di cui ai paragrafi 1 e 2, mezzi di salvataggio individuali ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2, sono disponibili per il 100 % del numero massimo autorizzato di passeggeri. Sono autorizzati anche i giubbotti di salvataggio non gonfiabili o a gonfiamento semiautomatico ai sensi delle norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»;

ii)

il secondo comma è soppresso.

21)

L’ultima frase dell’articolo 15.10, paragrafo 6, è sostituita dalla seguente:

«L’impianto elettrico di emergenza è installato o al di sopra della linea limite o quanto più possibile lontano dalle altre fonti di energia ai sensi dell’articolo 9.02, paragrafo 1, per assicurare che, in caso di inondamento in conformità dell’articolo 15.03, paragrafo 9, non sia inondato contemporaneamente a queste fonti di energia.»

22)

L’articolo 15.11 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

alla lettera d), il punto aa) è sostituito dal seguente:

«aa)

allegato I, parte 3, del codice delle procedure per le prove antincendio; e»;

ii)

è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

la commissione di ispezione può richiedere, conformemente al codice delle procedure per le prove antincendio, una prova su una paratia divisoria campione per assicurarsi che sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2 concernenti la resistività e l’aumento della temperatura.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le paratie divisorie

a)

Le paratie divisorie fra i locali sono progettate secondo le seguenti tabelle.

aa)

Tabella relativa alle paratie divisorie tra locali in cui non sono installati impianti pressurizzati a sprinkler a norma dell’articolo 10.03 bis

Locali

Centri di comando

Vani scale

Punti di riunione

Sale di ritrovo

Sale macchine

Cucine

Magazzini

Centri di comando

A0

A0/B15 (1)

A30

A60

A60

A60

Vani scale

 

A0

A30

A60

A60

A60

Punti di riunione

 

 

A30/B15 (2)

A60

A60

A60

Sale di ritrovo

 

 

 

—/B15 (3)

A60

A60

A60

Sale macchine

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Cucine

 

 

 

 

 

A0

A60/B15 (5)

Magazzini

 

 

 

 

 

 

bb)

Tabella relativa alle paratie divisorie tra locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler a norma dell’articolo 10.03 bis

Locali

Centri di comando

Vani scale

Punti di riunione

Sale di ritrovo

Sale macchine

Cucine

Magazzini

Centri di comando

A0

A0/B15 (6)

A0

A60

A30

A30

Vani scale

 

A0

A0

A60

A30

A0

Punti di riunione

 

 

A30/B15 (7)

A60

A30

A30

Sale di ritrovo

 

 

 

—/B0 (8)

A60

A30

A0

Sale macchine

 

 

 

 

A60/A0 (9)

A60

A60

Cucine

 

 

 

 

 

B15

Magazzini

 

 

 

 

 

 

b)

Le paratie divisorie di tipo A sono paratie, pareti e ponti che soddisfano i seguenti requisiti:

aa)

sono costruiti in acciaio o in altro materiale equivalente;

bb)

sono adeguatamente rinforzati;

cc)

sono coibentati con materiale non combustibile autorizzato in modo che la temperatura media sul lato non esposto al fuoco aumenti di non oltre 140 °C rispetto alla temperatura iniziale e che in nessun punto, ivi comprese le distanze in corrispondenza dei giunti, si verifichi un aumento della temperatura di oltre 180 °C rispetto alla temperatura iniziale nell’arco di tempo corrispondente sottoelencato:

 

tipo A60 — 60 minuti

 

tipo A30 — 30 minuti

 

tipo A0 — 0 minuti;

dd)

sono costruiti in modo da impedire il propagarsi del fumo e delle fiamme fino al termine della prova standard del fuoco avente la durata di un’ora.

c)

Le paratie divisorie di tipo B sono paratie, pareti, ponti, soffittature o rivestimenti che soddisfano i seguenti requisiti:

aa)

sono costruiti in materiale non combustibile autorizzato. Inoltre tutti i materiali usati per la costruzione e l’assemblaggio sono non combustibili, eccetto il rivestimento, che è almeno ad infiammabilità ritardata;

bb)

hanno un grado di coibentazione tale che la temperatura media sul lato non esposto al fuoco aumenti di non oltre 140 °C rispetto alla temperatura iniziale e che in nessun punto, ivi comprese le distanze in corrispondenza dei giunti, si verifichi un aumento della temperatura di oltre 225 °C rispetto alla temperatura iniziale nell’arco di tempo corrispondente sottoelencato:

 

tipo B15 — 15 minuti

 

tipo B0 — 0 minuti;

cc)

sono costruiti in modo da impedire il propagarsi delle fiamme fino al termine della prima mezz’ora della prova standard del fuoco.»

23)

L’articolo 15.15 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le navi da passeggeri autorizzate a trasportare al massimo 50 passeggeri e con una lunghezza al galleggiamento LWL non superiore a 25 m forniscono le prove di una stabilità sufficiente in condizioni di avaria ai sensi dell’articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13, o, in alternativa, dimostrano di essere conformi ai seguenti criteri dopo l’allagamento simmetrico:»;

b)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’immersione della nave non supera la linea di limite; e»;

c)

al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La commissione di ispezione può derogare all’applicazione dell’articolo 10.04 per le navi da passeggeri di lunghezza LWL non superiore a 25 m, destinate a trasportare al massimo 250 passeggeri, a condizione che siano provviste di una piattaforma accessibile da entrambe le navate della nave e posta direttamente al di sopra della linea di galleggiamento, per consentire il salvataggio di persone a mare.»;

d)

al paragrafo 10, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le seguenti disposizioni non si applicano alle navi da passeggeri di lunghezza LWL non superiore a 25 m:».

24)

All’articolo 16.06, paragrafo 2, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero unico europeo di identificazione delle navi».

25)

L’articolo 21.02 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, lettera g), dopo il riferimento all’«articolo 10.03 ter» è inserito il riferimento seguente:

«, articolo 10.03 quater»

b)

al paragrafo 2, lettera d), il riferimento all’«articolo 10.07» è sostituito dal seguente:

«articolo 10.05».

26)

La tabella di cui all’articolo 24.02, paragrafo 2, è modificata come segue:

a)

la seguente voce relativa all’articolo 6.02, paragrafo 1, è inserita dopo la voce relativa all’articolo 6.01, paragrafo 7:

«6.02, paragrafo 1

Presenza di serbatoi idraulici separati

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020

Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020»

b)

la voce relativa all’articolo 6.02, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 2

Attivazione del dispositivo di azionamento ausiliario mediante un’operazione unica

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

c)

la voce relativa all’articolo 6.03, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«6.03, paragrafo 1

Collegamento dei dispositivi di azionamento idraulici del mezzo di governo ad altre utenze

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020»

d)

la voce relativa all’articolo 6.03, paragrafo 2, è soppressa;

e)

la voce relativa all’articolo 6.07, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

«6.07, paragrafo 2, lettera a)

Allarme di livello dei serbatoi idraulici e allarme di pressione di servizio

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

f)

la seguente voce relativa all’articolo 7.02, paragrafo 2, è inserita dopo la voce relativa all’articolo 6.08, paragrafo 1:

«7.02, paragrafo 2

Visuale ostruita davanti alla nave per due lunghezze di nave se inferiore a 250 m

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2049»

g)

la voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 7, primo comma

Valvola a chiusura rapida sul serbatoio azionata dal ponte, anche quando i locali in questione sono chiusi

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

h)

la voce relativa all’articolo 15.01, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

«e)

Divieto di impianti a gas liquefatto ai sensi del capitolo 14

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045. La disposizione transitoria si applica solo se i sistemi di allarme sono installati conformemente all’articolo 15.15, paragrafo 9»

i)

la seguente voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 6, lettera c), è inserita dopo la voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 6, lettera b):

«c)

Divieto di vie di sfuggita attraverso le sale macchine

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2007

Divieto di vie di sfuggita attraverso le cucine

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

j)

la voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 7

Adeguato sistema di guida di sicurezza

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

k)

la voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 16, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 16

Sistemi di acqua potabile a norma dell’articolo 12.05

N.S.T., al più tardi il 31.12.2006»

l)

la voce relativa all’articolo 15.07 è sostituita dalla seguente:

«15.07

Requisiti del sistema di propulsione

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

m)

la voce relativa all’articolo 15.09, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 4

Mezzi di salvataggio

Per le navi da passeggeri equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 5, anteriormente all’1.1.2006, tali mezzi sono considerati un’alternativa ai mezzi di salvataggio individuali.

Per le navi da passeggeri equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 6, anteriormente all’1.1.2006, tali mezzi sono considerati un’alternativa ai mezzi di salvataggio individuali fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

n)

la voce relativa all’articolo 15.10, paragrafo 3, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 3

Idonea illuminazione di sicurezza

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

o)

la voce relativa all’articolo 15.10, paragrafo 6, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 6, prima frase

Paratie a norma dell’articolo 15.11, paragrafo 2

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

seconda e terza frase

Installazione di cavi

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

quarta frase

Impianto elettrico di emergenza al di sopra della linea limite

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

p)

la voce relativa all’articolo 15.12, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«15.12, paragrafo 1, lettera c)

Estintori portabili nelle cucine

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario»

q)

la voce relativa all’articolo 15.12, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 2, lettera a)

Seconda pompa antincendio

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

r)

la voce relativa all’articolo 15.12, paragrafo 3, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 3, lettere b) e c)

Pressione e lunghezza del getto d’acqua

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010»

s)

la voce relativa all’articolo 15.12, paragrafo 9, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 9

Sistema antincendio nelle sale macchine

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015»

27)

Nella tabella di cui all’articolo 24.03, paragrafo 1, la voce relativa all’articolo 15.05 è sostituita dalla seguente:

«15.05

Numero di passeggeri

Rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045»

28)

La tabella di cui all’articolo 24.06, paragrafo 5, è modificata come segue:

a)

la seguente voce è inserita dopo la voce relativa al capo 3:

«CAPO 6

6.02, paragrafo 1

Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020

1.4.2007

Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020

1.4.2007

6.03, paragrafo 1

Collegamento dei dispositivi di azionamento idraulici del mezzo di governo ad altre utenze

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020

1.4.2007

6.07, paragrafo 2, lettera a)

Allarme di livello dei serbatoi idraulici e allarme di pressione di servizio

N.S.T., al più tardi alla data di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

1.4.2007

CAPO 7

7.02, paragrafo 2

Visuale ostruita davanti alla nave per due lunghezze di nave se inferiore a 250 m

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2049

30.12.2008»

b)

la seguente voce relativa all’articolo 8.05, paragrafo 7, prima frase, è inserita dopo la voce relativa all’articolo 8.03, paragrafo 3:

«8.05, paragrafo 7, prima frase

Valvola a chiusura rapida sul serbatoio azionata dal ponte, anche quando i locali in questione sono chiusi

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

1.4.2008»

c)

la voce relativa all’articolo 15.01, paragrafo 2, lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e)

Divieto di impianti a gas liquefatto ai sensi del capitolo 14

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045. La disposizione transitoria si applica solo se i sistemi di allarme sono installati conformemente all’articolo 15.15, paragrafo 9

1.1.2006»

d)

la voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 6, lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c)

Divieto di vie di sfuggita attraverso le sale macchine

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2007

1.1.2006»

Divieto di vie di sfuggita attraverso le cucine

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015.

e)

la voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 7

Adeguato sistema di guida di sicurezza

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015.

1.1.2006»

f)

la voce relativa all’articolo 15.06, paragrafo 16, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 16

Sistemi di acqua potabile a norma dell’articolo 12.05

N.S.T., al più tardi il 31.12.2006

1.1.2006»

g)

la voce relativa all’articolo 15.07 è sostituita dalla seguente:

«15.07

Requisiti del sistema di propulsione

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

1.1.2006»

h)

la voce relativa all’articolo 15.09, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 4

Mezzi di salvataggio

Per le navi da passeggeri equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 5, anteriormente all’1.1.2006, tali mezzi sono considerati un’alternativa ai mezzi di salvataggio individuali.

Per le navi da passeggeri equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 6, anteriormente all’1.1.2006, tali mezzi sono considerati un’alternativa ai mezzi di salvataggio individuali fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

1.1.2006»

i)

la voce relativa all’articolo 15.10, paragrafo 3, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 3

Idonea illuminazione di sicurezza

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

1.1.2006»

j)

la voce relativa all’articolo 15.10, paragrafo 6, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 6, prima frase

Paratie a norma dell’articolo 15.11, paragrafo 2

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

1.1.2006

seconda e terza frase

Installazione di cavi

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

1.1.2006

quarta frase

Impianto elettrico di emergenza al di sopra della linea limite

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015

1.1.2006»

k)

la voce relativa all’articolo 15.12, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«15.12, paragrafo 1, lettera c)

Estintori portabili nelle cucine

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

1.1.2006»

l)

la voce relativa all’articolo 15.12, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 2, lettera a)

Seconda pompa antincendio

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

1.1.2006»

m)

la voce seguente:

«paragrafo 9

Sistema antincendio nelle sale macchine

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010

1.1.2006

15.12, paragrafo 9

Sistema antincendio nelle sale macchine costruito in acciaio o avente proprietà equivalenti

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045. Il periodo transitorio non si applica alle navi da passeggeri la cui chiglia è stata impostata dopo il 31.12.1995, il cui scafo è costruito in legno, alluminio o plastica e la cui sala macchine non è costruita con materiali conformi all’articolo 3.04, paragrafi 3 e 4

1.1.2006»

è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 9

Sistema antincendio nelle sale macchine

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2015. La disposizione transitoria non si applica alle navi da passeggeri la cui chiglia è stata impostata dopo il 31.12.1995, il cui scafo è costruito in legno, alluminio o plastica e la cui sala macchine non è costruita con materiali conformi all’articolo 3.04, paragrafi 3 e 4

1.1.2006»

29)

La tabella di cui all’articolo 24 bis.02, paragrafo 2, è modificata come segue:

a)

la seguente voce relativa all’articolo 6.02, paragrafo 1, è inserita dopo la voce relativa all’articolo 6.01, paragrafo 7:

«6.02, paragrafo 1

Presenza di serbatoi idraulici separati

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026

Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026

Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026»

b)

la voce relativa all’articolo 6.02, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

«paragrafo 2

Attivazione del dispositivo di azionamento ausiliario mediante una singola azione

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026»

c)

la voce relativa all’articolo 6.03, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«6.03, paragrafo 1

Collegamento dei dispositivi di azionamento idraulici del mezzo di governo ad altre utenze

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026»

d)

la voce relativa all’articolo 6.03, paragrafo 2, è soppressa;

e)

la voce relativa all’articolo 6.07, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

«6.07, paragrafo 2, lettera a)

Allarme di livello dei serbatoi idraulici e allarme di pressione di servizio

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026»

f)

la voce relativa all’articolo 7.02, paragrafi da 2 a 7, è sostituita dalla seguente:

«7.02, paragrafi da 2 a 6

Visuale libera dalla timoneria fatta eccezione per i seguenti paragrafi

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2049»

30)

La seguente figura 9 è inserita nell’appendice I:

«Figura 9

Valvola a chiusura rapida sul serbatoio

Image

Colore: marrone/bianco»

31)

Sono aggiunte le seguenti appendici III e IV:

«

Appendice III

Modello del numero unico europeo di identificazione delle navi

A

A

A

x

x

x

x

x

[Codice dell’autorità competente che attribuisce il numero unico europeo di identificazione delle navi]

[Numero di serie]

Nel modello, “AAA” rappresenta il codice a tre cifre dell’autorità competente che attribuisce il numero unico europeo di identificazione delle navi, conformemente ai codici riportati di seguito:

001-019

Francia

020-039

Paesi Bassi

040-059

Germania

060-069

Belgio

070-079

Svizzera

080-099

riservato per navi di paesi che non sono parti firmatarie della Convenzione di Mannheim e per le quali è stato rilasciato un certificato di conformità con il regolamento di ispezione delle navi del Reno anteriormente all’1.4.2007

100-119

Norvegia

120-139

Danimarca

140-159

Regno Unito

160-169

Islanda

170-179

Irlanda

180-189

Portogallo

190-199

(riservato)

200-219

Lussemburgo

220-239

Finlandia

240-259

Polonia

260-269

Estonia

270-279

Lituania

280-289

Lettonia

290-299

(riservato)

300-309

Austria

310-319

Liechtenstein

320-329

Repubblica ceca

330-339

Slovacchia

340-349

(riservato)

350-359

Croazia

360-369

Serbia

370-379

Bosnia-Erzegovina

380-399

Ungheria

400-419

Federazione russa

420-439

Ucraina

440-449

Bielorussia

450-459

Repubblica moldova

460-469

Romania

470-479

Bulgaria

480-489

Georgia

490-499

(riservato)

500-519

Turchia

520-539

Grecia

540-549

Cipro

550-559

Albania

560-569

Ex repubblica iugoslava di Macedonia

570-579

Slovenia

580-589

Montenegro

590-599

(riservato)

600-619

Italia

620-639

Spagna

640-649

Andorra

650-659

Malta

660-669

Monaco

670-679

San Marino

680-699

(riservato)

700-719

Svezia

720-739

Canada

740-759

Stati Uniti d’America

760-769

Israele

770-799

(riservato)

800-809

Azerbaigian

810-819

Kazakstan

820-829

Kirghizistan

830-839

Tagikistan

840-849

Turkmenistan

850-859

Uzbekistan

860-869

Iran

870-999

(riservato)

“xxxxx” rappresenta il numero seriale a cinque cifre attribuito dall’autorità competente.

Appendice IV

Dati per l’identificazione di una nave

A.   Tutte le navi

1.

Numero unico europeo di identificazione delle navi in conformità dell’articolo 2.18 del presente allegato (allegato V, parte 1, riquadro 3 del modello, e allegato VI, quinta colonna)

2.

Nome dell’imbarcazione/della nave (allegato V, parte 1, riquadro 1 del modello, e allegato VI, quarta colonna)

3.

Tipo di imbarcazione come da definizione di cui all’articolo 1.01, punti da 1 a 28, del presente allegato (allegato V, parte 1, riquadro 2 del modello)

4.

Lunghezza fuori tutto come da definizione di cui all’articolo 1.01, punto 70, del presente allegato (allegato V, parte 1, riquadro 17a)

5.

Larghezza fuori tutto come da definizione di cui all’articolo 1.01, punto 73, del presente allegato (allegato V, parte 1, riquadro 18a)

6.

Immersione come da definizione di cui all’articolo 1.01, punto 76, del presente allegato (allegato V, parte 1, riquadro 19)

7.

Fonte dei dati (= certificato comunitario)

8.

Portata lorda (allegato V, parte 1, riquadro 21, e allegato VI, undicesima colonna) per le navi per trasporto merci

9.

Volume di immersione come da definizione di cui all’articolo 1.01, punto 60, del presente allegato (allegato V, parte 1, riquadro 21, e allegato VI, undicesima colonna) per navi diverse da quelle adibite a trasporto merci

10.

Operatore (proprietario o suo rappresentante, allegato II, capo 2)

11.

Autorità che rilascia il certificato (allegato V, parte 1, e allegato VI)

12.

Numero del certificato comunitario di navigazione interna (allegato V, parte 1, e allegato VI, prima colonna del modello)

13.

Data di scadenza (allegato V, parte 1, riquadro 11 del modello, e allegato VI, diciassettesima colonna del modello)

14.

Creatore della raccolta di dati

B.   Se disponibile

1.

Numero nazionale

2.

Tipo di imbarcazione in conformità della specifica tecnica per l’identificazione elettronica delle navi nella navigazione interna

3.

Scafo singolo o doppio in conformità dell’ADN/ADNR

4.

Altezza come da definizione di cui all’articolo 1.01, punto 75

5.

Stazza lorda (per navi marittime)

6.

Numero IMO (per navi marittime)

7.

Segnale di chiamata (per navi marittime)

8.

Numero MMSI

9.

Codice ATIS

10.

Tipo, numero, autorità responsabile del rilascio e data di scadenza di altri certificati

»

(1)  Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.

(2)  Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.

(3)  Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.

(4)  Le paratie divisorie fra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.

(5)  B15 è sufficiente per le paratie divisorie fra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall’altro.

(6)  Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.

(7)  Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.

(8)  Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.

(9)  Le paratie divisorie fra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.


ALLEGATO II

1)

L’allegato V della direttiva 2006/87/CE è modificato come segue:

a)

nella parte I, riquadro 3 del modello, il termine «Numero ufficiale» è sostituito da «Numero unico europeo di identificazione delle navi»;

b)

nella parte II, riquadro 3 del modello, il termine «Numero ufficiale» è sostituito da «Numero unico europeo di identificazione delle navi»;

c)

nella parte III, riquadro 3 del modello, il termine «Numero ufficiale» è sostituito da «Numero unico europeo di identificazione delle navi».

2)

Nell’allegato VI della direttiva 2006/87/CE, nella quinta colonna, il titolo «Numero ufficiale» è sostituito dal titolo «Numero unico europeo di identificazione delle navi».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

23.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2008

recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio

(2008/750/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio,

vista la decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all’attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini del protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, la Commissione gestisce il patrimonio della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

(2)

Conformemente all’articolo 2 della decisione 2003/77/CE (3), la Commissione ha rivalutato il funzionamento e l’efficacia degli orientamenti finanziari.

(3)

L’esperienza acquisita nel corso dei primi cinque anni di applicazione degli orientamenti finanziari e le evoluzioni nelle pratiche dei mercati finanziari fanno apparire la necessità di adattare tali orientamenti.

(4)

Gli orientamenti dovrebbero riflettere le pratiche e le definizioni standard dei mercati per quanto riguarda, tra l’altro, i concetti di maturità utilizzati, i titoli equivalenti in caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto e i rating applicabili.

(5)

Fatti salvi i requisiti di rating, alcuni soggetti pubblici dovrebbero essere assimilati a Stati membri o ad altri emittenti sovrani ai fini dell’applicazione dei massimali di investimento.

(6)

Gli orientamenti dovrebbero tenere conto dei cambiamenti intervenuti nelle norme contabili della Commissione.

(7)

Ai fini di una maggiore efficienza e per ridurre i costi amministrativi, la frequenza delle relazioni dovrebbe essere adattata.

(8)

La decisione 2003/77/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2003/77/CE è modificato come segue.

1)

Il punto 3 è modificato come segue:

a)

la lettera a), punto iii), è sostituta dalla seguente:

«iii)

obbligazioni a tasso fisso e variabile, con una maturità residua oppure, nel caso di valori assistiti da voci dell’attivo, con una maturità residua prevista non superiore a dieci anni e sei mesi dalla data di pagamento, emessi da una delle categorie di emittenti autorizzati;»

b)

la lettera b), punto i), è sostituita dalla seguente:

«i)

le operazione di vendita con patto di riacquisto, purché le controparti siano autorizzate ad effettuare tali operazioni e purché la Commissione rimanga in grado di riacquistare i titoli che possa aver venduto alla scadenza contrattuale. Titoli equivalenti sono titoli: i) emessi dallo stesso emittente; ii) che fanno parte della medesima emissione; e iii) di tipo, valore nominale, descrizione ed importo identici ai titoli prestati, tranne se soggetti ad operazioni societarie o ridenominazione;»

2)

il punto 4 è modificato come segue:

a)

la lettera a), punti da i) a iii), è sostituita dalla seguente:

«a)

Gli investimenti sono limitati agli importi seguenti:

i)

per le obbligazioni emesse o garantite da Stati membri o da istituzioni dell’Unione, 250 milioni di EUR per Stato membro o per istituzione; le obbligazioni emesse o garantite da autorità regionali o locali o da enti pubblici o istituti di proprietà o controllati dallo Stato possono essere inclusi nei limiti del rispettivo Stato membro, sempre che abbiano una posizione creditizia non inferiore a “AA” o equivalente;

ii)

per obbligazioni emesse o garantite da altri mutuatari sovrani, le loro autorità regionali o locali o da enti o istituti di proprietà o controllati dallo Stato, o mutuatari sovranazionali, con una posizione creditizia non inferiore a “AA” o equivalente, 100 milioni di EUR per ciascun emittente o garante;

iii)

per depositi e/o strumenti di debito monetari, comprese le obbligazioni, di un istituto di credito autorizzato, il più basso dei due valori rappresentati da 100 milioni di EUR per istituto di credito oppure dal 5 % dei fondi propri dell’istituto in questione;»

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Le somme investite in ogni singolo prestito obbligazionario, entro i limiti di cui alla lettera a), non possono essere superiori al 20 % dell’importo totale di tale emissione al momento dell’acquisto.»;

c)

alla lettera d) è aggiunto il comma seguente:

«Quando si accorge della riduzione del rating di un titolo al di sotto dei requisiti minimi di rating, la Commissione si adopera per sostituire gli investimenti corrispondenti.»;

d)

è aggiunta la lettera seguente:

«e)

Qualora il rating di un’obbligazione sia superiore al rating dell’emittente o l’emittente non disponga di rating, si applica il rating dell’obbligazione.»;

3)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.   CONTABILITÀ

La gestione dei fondi è contabilizzata nei conti annuali per la CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, nel patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Tale contabilità è basata su e presentata in conformità delle norme contabili CE, adottate dal contabile della Commissione, tenendo in considerazione la specifica natura della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. I conti saranno approvati dalla Commissione ed esaminati dalla Corte dei conti. La Commissione si avvale di imprese esterne per l’effettuazione di una revisione annuale di tali conti.»;

4)

al punto 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni sei mesi viene elaborata e inviata agli Stati membri una relazione dettagliata sulle operazioni di gestione effettuate conformemente a questi orientamenti.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22.

(2)  Parere dell’11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 29 del 5.2.2003, pag. 25.


Commissione

23.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2008

recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Madagascar con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno

[notificata con il numero C(2008) 5097]

(2008/751/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire accordi di partenariato economico (1), e in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 maggio 2008 il Madagascar ha chiesto, in conformità dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme di origine stabilite nello stesso allegato, per un periodo di sei mesi. La richiesta riguarda un quantitativo totale di 2 000 tonnellate di conserve di tonno e 500 tonnellate di filetti di tonno della voce SA 1604. La richiesta è motivata dal fatto che le catture e l’offerta di tonno originario sono diminuite nell’Oceano Indiano.

(2)

Secondo le informazioni trasmesse dal Madagascar, le catture di tonno originario sono state eccezionalmente scarse nei primi quattro mesi del 2008, anche in confronto alle normali variazioni stagionali, e hanno provocato una diminuzione della produzione di conserve di tonno. A causa di questa situazione anomala, il Madagascar si trova momentaneamente nell’impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007.

(3)

Al fine di garantire che il Madagascar possa continuare ad esportare nella Comunità europea anche dopo la scadenza dell’accordo di partenariato ACP-CE (2), occorre concedere una nuova deroga.

(4)

Per garantire una transizione corretta dall’accordo di partenariato ACP-CE all’accordo interinale di partenariato ESA (Stati dell’Africa orientale e australe)-UE, è opportuno concedere una nuova deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2008.

(5)

Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un’industria comunitaria affermata, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata.

(6)

La concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1528/2007, appare pertanto giustificata.

(7)

Il Madagascar beneficerà di una deroga automatica alle norme di origine per le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604 in virtù dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (accordo interinale di partenariato ESA-UE), al momento dell’entrata in vigore o dell’applicazione provvisoria di detto accordo.

(8)

In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE, che dovrebbe entrare in vigore o essere applicato provvisoriamente nel 2008. La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2008, come richiesto dal Madagascar, a meno che l’accordo interinale di partenariato ESA-UE entri in vigore o si applichi in via provvisoria prima di tale data.

(9)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato ESA-UE, la deroga automatica alle norme di origine è limitata a un contingente annuo di 8 000 tonnellate di conserve di tonno e 2 000 tonnellate di filetti di tonno per i paesi che hanno siglato l’accordo interinale di partenariato economico ESA-UE (Comore, Maurizio, Madagascar, Seicelle e Zimbabwe). Maurizio e le Seicelle hanno già presentato una richiesta di deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007. Non è opportuno concedere deroghe a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, che superino il contingente annuo assegnato alla regione ESA nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE.

(10)

Di conseguenza, occorre concedere al Madagascar una deroga per un anno per 2 000 tonnellate di conserve di tonno e 500 tonnellate di filetti di tonno.

(11)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità del Madagascar, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino in quanto compatibili ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dalla presente decisione.

(12)

Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità del Madagascar comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenute da materie non originarie, sono considerate originarie del Madagascar alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati in allegato, dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità dal Madagascar nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

I quantitativi indicati in allegato alla presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali del Madagascar adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle autorità in relazione ai prodotti di cui trattasi recano un riferimento alla presente decisione.

Ogni tre mesi le autorità competenti del Madagascar trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

La casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione reca la seguente dicitura:

«Derogation — Decision 2008/751/EC».

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsiasi accordo concluso con il Madagascar, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o della sua entrata in vigore, secondo che l’una o l’altra intervenga per prima, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

MADAGASCAR

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantità

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Conserve di tonno (1)

Dall’1.1.2008 al 31.12.2008

2 000 tonnellate

09.1646

1604 14 16

Filetti di tonno

Dall’1.1.2008 al 31.12.2008

500 tonnellate


(1)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604.


23.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.