ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 248

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
17 settembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 897/2008 della Commissione, del 16 settembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 898/2008 della Commissione, del 16 settembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 896/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2008

3

 

*

Regolamento (CE) n. 899/2008 della Commissione, del 15 settembre 2008, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera del Regno Unito

6

 

*

Regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione, del 16 settembre 2008, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regime d’importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Versione codificata)

8

 

*

Regolamento (CE) n. 901/2008 della Commissione, del 16 settembre 2008, recante sospensione dei dazi all'importazione su alcuni quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2008/2009

18

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/734/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa all’aiuto di Stato C 57/07 (ex N 843/06) che la Repubblica slovacca intende concedere a favore di Alas Slovakia, s.r.o. [notificata con il numero C(2008) 2254]  ( 1 )

19

 

 

2008/735/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 settembre 2008, relativa alla nomina di un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea dei medicinali

25

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

26

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

17.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/1


REGOLAMENTO (CE) N. 897/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

28,9

TR

68,0

ZZ

48,5

0707 00 05

EG

162,5

MK

43,3

TR

95,0

ZZ

100,3

0709 90 70

TR

90,1

ZZ

90,1

0805 50 10

AR

69,5

TR

104,3

UY

47,5

ZA

88,3

ZZ

77,4

0806 10 10

IL

248,7

TR

101,8

US

110,9

ZZ

153,8

0808 10 80

AR

92,1

AU

195,4

BR

74,2

CL

109,7

CN

78,4

NZ

107,1

US

100,5

ZA

80,5

ZZ

104,7

0808 20 50

AR

76,1

CN

90,5

TR

139,0

ZA

89,8

ZZ

98,9

0809 30

TR

142,7

US

150,3

ZZ

146,5

0809 40 05

IL

122,2

TR

82,5

XS

62,1

ZZ

88,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


17.9.2008   

IT

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L 248/3


REGOLAMENTO (CE) N. 898/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 896/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 896/2008 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 896/2008.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 896/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 896/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 247 del 16.9.2008, pag. 20.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 17 settembre 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00 (2)

di media qualità

0,00 (2)

di bassa qualità

0,00 (2)

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00 (2)

1002 00 00

SEGALA

4,57 (2)

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

9,56 (2)


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 608/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.

(3)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15 settembre 2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

223,83

152,19

Prezzo FOB USA

305,61

295,61

275,61

124,55

Premio sul Golfo

13,93

Premio sui Grandi laghi

4,68

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

32,68 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

27,91 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


17.9.2008   

IT

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L 248/6


REGOLAMENTO (CE) N. 899/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2008

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

36/T&Q

Stato membro

GBR

Stock

COD/1N2AB.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Acque norvegesi delle zone I e II

Data

14.8.2008


17.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/8


REGOLAMENTO (CE) N. 900/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2008

che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regime d’importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80 che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (2), è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Onde garantire un trattamento uniforme all’importazione nella Comunità di merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (4), è importante tener conto dell’evoluzione scientifica e tecnica dei metodi di analisi.

(3)

Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce i metodi di analisi comunitari necessari per l’applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 (per quanto riguarda le importazioni) e del regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione (5), o in assenza di tali metodi, le operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare.

Articolo 2

Conformemente alle definizioni contenute nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1460/96, relative al tenore in amido/glucosio e al tenore in saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio, e per l’applicazione degli allegati II e III del regolamento medesimo, il tenore di amido/glucosio e di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è determinato mediante le formule, le procedure e i metodi seguenti.

1)

Tenore di amido/glucosio:

(espresso in amido puro allo stato secco, sul prodotto tal quale)

a)

(Z – F) × 0,9

quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure

b)

(Z – G) × 0,9

quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio,

dove:

Z

=

tenore di glucosio determinato col metodo enzimatico indicato nell’allegato I;

F

=

tenore di fruttosio determinato mediante la cromatografia di alta precisione in fase liquida (di seguito HPLC);

G

=

tenore di glucosio determinato mediante HPLC.

Nel caso di cui alla lettera a), ove sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o vengano messi in evidenza quantitativi di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) è detratto dal tenore di glucosio Z prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo.

2)

Tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio:

(espresso in saccarosio, sul prodotto tal quale)

a)

S + (2F) × 0,95

quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure

b)

S + (G + F) × 0,95

quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio,

dove:

S

=

tenore di saccarosio determinato mediante HPLC;

F

=

tenore di fruttosio determinato mediante HPLC;

G

=

tenore di glucosio determinato mediante HPLC.

Ove sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o vengano messi in evidenza quantitativi di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) è detratto dal tenore di glucosio G prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo.

3)

Tenore in materie grasse del latte

a)

Fatte salve le disposizioni della lettera b), il tenore in peso di materia grassa del latte della merce tal quale è determinato mediante estrazione con etere di petrolio, previa idrolisi con acido cloridrico.

b)

Quando, nella composizione della merce, sono dichiarate anche materie grasse diverse da quelle del latte, si applica la procedura seguente:

il tenore percentuale in peso, di materia grassa (totale) della merce tal quale è determinato come indicato alla lettera a),

per la determinazione delle materie grasse provenienti dal latte si utilizza un metodo che impiega l’estrazione con etere di petrolio, preceduta da idrolisi con acido cloridrico e seguita da cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici degli acidi grassi. Ove la presenza di materia grassa proveniente dal latte sia messa in evidenza, la sua percentuale viene calcolata moltiplicando la percentuale di butirrato di metile per 25 e il valore così ottenuto è moltiplicato per il tenore totale in peso, espresso in percentuale, di materia grassa della merce tal quale divisa per cento.

4)

Tenore in proteine del latte

a)

Fatte salve le disposizioni della lettera b), il tenore di proteine del latte della merce tal quale è calcolato moltiplicando il tenore percentuale d’azoto (determinato con il metodo Kjeldahl) per il fattore 6,38.

b)

Quando, nella composizione della merce, sono dichiarati componenti contenenti anche proteine diverse dalle proteine del latte:

il tenore di azoto totale (percentuale in peso) è determinato con il metodo Kjeldahl,

il tenore di proteine del latte è calcolato come indicato alla lettera a) sottraendo dal tenore di azoto totale (percentuale in peso) il tenore di azoto corrispondente alle proteine diverse da quelle del latte.

Articolo 3

Per l’applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1460/96 sono impiegati i metodi e/o le procedure seguenti.

1)

Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 59, da 0403 10 91 a 0403 10 99, da 0403 90 71 a 0403 90 79 e da 0403 90 91 a 0403 90 99, la determinazione del tenore in peso delle materie grasse provenienti dal latte è effettuata secondo il metodo descritto all’articolo 2, punto 3, del presente regolamento.

2)

Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 1704 10 11 a 1704 10 99 e da 1905 20 10 a 1905 20 90, la determinazione del saccarosio, ivi compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, è effettuata secondo un metodo HPLC; per zucchero invertito calcolato in saccarosio si intende la somma aritmetica di fruttosio e glucosio in parti uguali per 0,95.

3)

Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 1806 10 10 a 1806 10 90, la determinazione del saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è effettuata secondo le formule, i metodi e le procedure di cui all’articolo 2, punto 2, del presente regolamento.

4)

Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 3505 20 10 a 3505 20 90, la determinazione di amido o fecola, di destrine o di altri amidi o fecole modificate è effettuata secondo il metodo figurante all’allegato II del presente regolamento.

5)

Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 3809 10 10 a 3809 10 90, la determinazione di materie amilacee è effettuata secondo il metodo indicato nell’allegato II del presente regolamento.

6)

Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC 1901 90 11 e 1901 90 19, la distinzione tra i due codici è fatta in base alla determinazione dell’estratto secco che avviene per essiccamento alla temperatura di 103 ± 2 °C fino a peso costante.

7)

Per la classificazione di prodotti nei codici NC 1902 19 10 e 1902 19 90, la presenza di farine e di semole di grano tenero nelle paste alimentari va ricercata secondo il metodo indicato nell’allegato III del presente regolamento.

8)

La proporzione di mannitolo e di D-glucitolo (sorbitolo), contenuta nelle merci rientranti nei codici NC da 2905 44 11 a 2905 44 99 e da 3824 60 11 a 3824 60 99, è determinata secondo un metodo basato sulla cromatografia di alta precisione in fase liquida (HPLC).

Articolo 4

1.   Viene redatto un bollettino di analisi.

2.   Il bollettino di analisi indica tra l’altro:

tutti i dati relativi all’identificazione del campione,

il metodo comunitario impiegato e gli estremi esatti dell’atto normativo in cui figura; oppure, se del caso, il riferimento a un metodo particolareggiato che precisi la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare, conforme al presente regolamento,

gli elementi che possono avere influito sui risultati,

i risultati dell’analisi espressi in funzione del metodo impiegato e delle esigenze dei servizi doganali o di gestione che hanno richiesto l’analisi.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 4154/87 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato V.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 392 del 31.12.1987, pag. 19.

(3)  Cfr. allegato IV.

(4)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(5)  GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18.


ALLEGATO I

Determinazione del tenore in peso di amido e dei suoi prodotti di degradazione compreso il glucosio

1.   OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

a)

Il metodo permette di determinare il tenore in peso di amido e dei suoi prodotti di degradazione compreso il glucosio («amido»).

b)

Il tenore in peso di «amido» di cui alla lettera a) è uguale al valore E, come calcolato al punto 6, lettera a), del presente allegato.

2.   PRINCIPIO

Il campione viene disgregato con idrossido di sodio e l’«amido» viene scisso in unità di glucosio, con amiloglucosidasi. Il dosaggio del glucosio viene effettuato per via enzimatica.

3.   REATTIVI

(Utilizzare acqua bidistillata)

3.1.   Soluzione di idrossido di sodio 0,5 N (0,5 moli/l).

3.2.   Acido acetico (glaciale) al 96 % come minimo.

3.3.   Soluzione di amiloglucosidasi:

immediatamente prima dell’impiego, sciogliere circa 10 mg di amiloglucosidasi (EC 3.2.1.3) (60 U/mg) in 1 ml d’acqua (1).

3.4.   Tampone trietanolamina:

sciogliere 14,0 g di cloridrato di trietanolamina [cloruro di tris(2-idrossietil)ammonio] e 0,25 g di solfato di magnesio (MgSO47H2O) in 80 ml d’acqua, aggiungervi circa 5 ml di soluzione di idrossido di sodio 5 N (5 moli/l) e aggiustare il pH a 7,6 con una soluzione di idrossido di sodio 1 N (1 mole/l).

Portare a 100 ml con acqua. Questo tampone si conserva per almeno 4 settimane a 4 °C.

3.5.   Soluzione di NADP (nicotinammine-adenina-dinucleotide fosfato, sale disodico):

sciogliere 60 mg di NADP in 6 ml di acqua. Questa soluzione si conserva per almeno 4 settimane a 4 °C.

3.6.   Soluzione di ATP (adenosina-5′-trifosfato, sale disodico):

sciogliere 300 mg di ATP 3H2O e 300 mg di idrogenocarbonato di sodio (NaHCO3) in 6 ml di acqua. Questa soluzione si conserva per almeno 4 settimane a 4 °C.

3.7.   Sospensione di HK/G6P-DH [esochinasi (EC 227.1.1) e glucosio-6-fosfato deidrogenasi (EC 1.1.1.49)]:

mettere in sospensione 280 U di HK e 140 U di G6P-DH in 1 ml di soluzione di solfato di ammonio (C = 3,2 moli/l). Tale sospensione si conserva almeno un anno a 4 °C.

4.   APPARECCHIATURA

4.1.   Agitatore magnetico con bagnomaria a 60 °C.

4.2.   Barrette magnetiche.

4.3.   Spettrofotometro UV, munito di una vaschetta di 1 cm.

4.4.   Pipette per l’analisi enzimatica.

5.   PROCEDIMENTO

5.1.   Disgregazione mediante idrossido di sodio e idrolisi enzimatica dell’«amido»

5.1.1.

In base al tenore presunto di «amido», scegliere le pesate come appresso indicato (il tenore in «amido» non deve superare 0,4 g per pesata):

Tenore in «amido» presunto del prodotto in g/100 g

Pesata approssimativa (in g)

(p)

Volume del pallone tarato (in ml)

Fattore di diluizione fino al litro

(f)

> 70

0,35-0,4

500

2

20-70

max. 0,5

500

2

5-20

max. 1

250

4

< 5

max. 2

200

5

5.1.2.

Pesare il campione con precisione di 0,1 mg.

5.1.3.

Aggiungere 50 ml di soluzione di idrossido di sodio 0,5 N (punto 3.1) e mantenere la temperatura di 60 °C continuando ad agitare per 30 minuti nel bagnomaria (punto 4.1) con l’agitatore magnetico.

5.1.4.

Aggiustare il pH su 4,6-4,8 con qualche ml di acido acetico concentrato (punto 3.2).

5.1.5.

Collocare il pallone nel bagnomaria con l’agitatore magnetico a 60 °C (punto 4.1), aggiungere 1,0 ml di soluzione dell’enzima (punto 3.3) e lasciare agire per 30 minuti, sotto agitazione.

5.1.6.

Dopo raffreddamento trasferire quantitativamente nel pallone tarato (punto 5.1.1) e portare a segno con acqua.

5.1.7.

Se necessario, filtrare attraverso un filtro a pieghe (cfr. osservazione n. 1).

5.2.   Dosaggio del glucosio

5.2.1.

La soluzione da analizzare deve contenere 100-1 000 mg di glucosio per litro, a cui corrisponde un ΔΕ340 tra 0,1-1,0.

Tale soluzione, diluita in una proporzione di 1 + 30 con acqua non deve presentare a 340 nm un’assorbanza superiore a 0,4 (misurata rispetto all’aria).

5.2.2.

Portare il tampone a temperatura ambiente (20 °C) (punto 3.4).

5.2.3.

La temperatura dei reattivi e del campione deve essere di 20-25 °C.

5.2.4.

Misurare l’assorbanza a 340 nm rispetto all’aria (senza vaschetta nel cammino ottico di riferimento).

5.2.5.

Esecuzione secondo lo schema di prelevamento seguente:

Introdurre nelle vaschette

Bianco

(ml)

Campione

(ml)

Tampone (reattivo 3.4)

1,00

1,00

NADP (reattivo 3.5)

0,10

0,10

ATP (reattivo 3.6)

0,10

0,10

Soluzione di saggio (5.1.6 o 7)

0,10

Acqua bidistillata

2,00

1,90

Mescolare, dopo circa 3 minuti misurare l’assorbanza delle soluzioni (E1).

Avviare la reazione aggiungendo:

HK/G6P-DH (reattivo 3.7)

0,02

0,02

Mescolare, attendere la fine della reazione (circa 15 minuti) e misurare l’assorbanza delle soluzioni (E2). Tener conto di eventuali reazioni di deriva.

Se la reazione non è terminata dopo 15 minuti, leggere l’assorbanza a intervalli di 5 minuti fino a che il suo aumento non resti costante per 5 minuti ed estrapolare l’assorbanza al momento dell’aggiunta della sospensione di cui al punto 3.7 (cfr. osservazione n. 2).

5.2.6.

Per il campione di riferimento (bianco) e per quello in analisi (campione), calcolare la differenza di assorbanza E2-E1. Sottrarre la differenza di assorbanza del riferimento (bianco) da quella del campione (= ΔΕ):

ΔΕ = ΔΕcampione – ΔΕbianco

Da questa differenza si ottiene il tenore in glucosio della soluzione del campione:

tenore in glucosio in g/l della soluzione del campione

Gl = [(3,22 × 180,16)/(6,3 × 1 × 0,1 × 1 000)] × ΔΕ340 = 0,921 × ΔΕ340

[3,22 = volume della soluzione; 1 = tragitto della luce nella cella (cm); 0,1 = volume della soluzione del campione (ml); il peso molecolare del glucosio è 180,16 g/moli].

5.2.7.

Se la misura dell’assorbanza non è possibile a 340 nm, la misura può essere fatta alla lunghezza d’onda di 365 nm o 334 nm. La cifra 6,3 della formula Gl di cui sopra deve essere sostituita con 3,5 o 6,18 rispettivamente.

6.   CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

a)

Tenore in «amido» E in g/100 g:

E = [(100 × 0,9 × (Gl))/(p × f)]

b)

Tenore in «glucosio» Z in g/100 g:

Z = [(100 × Gl)/(p × f)]

in cui:

Gl

=

Glucosio in g/1 (5.2.6);

f

=

fattore di diluzione (5.1.1);

p

=

pesata del campione, in g;

0,9

=

fattore di conversione del glucosio in amido.

Osservazione:

1.

Qualora si constati che la soluzione non può essere filtrata come indicato nel punto 5.1.7, il chimico prenderà le misure necessarie.

2.

Qualora si sia constatata una inibizione degli enzimi, è consigliabile usare il metodo delle «aggiunte dosate» utilizzando amido puro per ricavare un fattore di correzione.


(1)  U è l’unità internazionale dell’attività enzimatica.


ALLEGATO II

Determinazione del tenore in amidi, fecole, destrine e altri amidi modificati, contenuti nelle merci dei codici NC da 3505 20 10 A 3505 20 90 e in sostanze amidacee contenute nelle merci dei codici NC da 3809 10 10 a 3809 10 90

I.   PRINCIPIO

L’amido, per idrolisi acida, è trasformato in zuccheri riduttori che sono dosati volumetricamente mediante il liquido di Fehling.

II.   APPARECCHIATURA E REATTIVI

1.

Pallone di circa 250 ml

2.

Pallone tarato di 200 ml

3.

Buretta di 25 ml

4.

Acido cloridrico di densità 1,19, p.a.

5.

Soluzione di potassa caustica

6.

Carbone decolorante

7.

Liquido di Fehling

8.

Soluzione di blu di metilene all’1 %.

III.   PROCEDIMENTO

In un pallone di circa 250 ml introdurre un campione corrispondente a una quantità d’amido di circa 1 grammo. Aggiungere 100 ml di acqua distillata e 2 ml di acido cloridrico. Portare a ebollizione a riflusso per 3 ore.

Travasare il contenuto del pallone nonché il prodotto della sciacquatura in un pallone tarato di 200 ml, aggiungendovi la soluzione di potassa caustica fino a ottenere una reazione leggermente acida. Completare il volume fino a 200 ml mediante acqua distillata e filtrare il tutto su un po’ di carbone decolorante.

Successivamente versare la soluzione in una buretta e ridurre 10 ml di liquido di Fehling secondo il metodo seguente.

In un pallone a fondo piatto di circa 250 ml versare 10 ml di liquido di Fehling (5 ml di soluzione A e 5 ml di soluzione B). Agitare fino a ottenere una soluzione limpida, poi aggiungere 40 ml di acqua distillata e una piccola quantità di quarzo o di pietra pomice.

Collocare il pallone su una piastra di amianto di forma quadrata recante al centro un’apertura circolare del diametro di circa 6 cm e posta a sua volta su un reticolo metallico. Riscaldare il pallone in modo che il liquido entri in ebollizione dopo 2 minuti circa.

Mediante una buretta aggiungere, a più riprese, al liquido in ebollizione, quantitativi di soluzione zuccherina finché il colore azzurro del liquido di Fehling diventi appena percettibile; aggiungere poi come indicatore 2 o 3 gocce di soluzione di blu di metilene. Completare la titolazione aggiungendo goccia a goccia un nuovo quantitativo della soluzione zuccherina fino alla scomparsa del colore azzurro dell’indicatore.

Per maggior precisione, ripetere la titolazione nelle stesse condizioni, aggiungendo però in una sola volta quasi tutta la soluzione zuccherina necessaria alla riduzione del liquido di Fehling. In questa seconda titolazione, la riduzione del liquido di Fehling deve avvenire perciò entro 3 minuti. Continuare l’ebollizione per 2 minuti esatti. Completare la titolazione aggiungendo il reagente goccia a goccia durante il terzo minuto fino alla scomparsa del colore azzurro dell’indicatore.

La percentuale in peso d’amido del campione è espressa dalla seguente formula:

amido % = [(T × 200 × 100)/(n × p)] × 0,95

in cui:

T

:

rappresenta la quantità in grammi di destrosio anidro corrispondente a 10 ml di liquido di Fehling (5 ml di soluzione A + 5 ml di soluzione B). Questo titolo è di 0,04945 g di destrosio anidro quando la soluzione A contiene 17,636 g di rame per litro;

n

:

rappresenta il numero di ml della soluzione zuccherina impiegata per la titolazione;

p

:

rappresenta il peso del campione;

0,95

:

rappresenta l’indice di conversione del destrosio anidro in amido.

IV.   PREPARAZIONE DEL LIQUIDO DI FEHLING

Soluzione A

:

sciogliere, in un pallone tarato, mediante acqua distillata, 69,278 g di solfato di rame cristallizzato puro per analisi (CuSO4 5H2O) esente da ferro, e portare la soluzione al volume di 1 litro mediante acqua distillata. Il titolo esatto di questa soluzione dovrà essere verificato mediante determinazione quantitativa del rame.

Soluzione B

:

sciogliere, in un pallone tarato, mediante acqua distillata, 100 g di idrossido di sodio e 346 g di bitartrato di sodio e di potassio (sale di Seignette) e portare la soluzione al volume di 1 litro mediante acqua distillata.

Le due soluzioni A e B devono essere mescolate in volume uguale immediatamente prima di essere impiegate. Seguendo il procedimento di cui al punto III, 10 ml di liquido di Fehling (5 ml di soluzione A e 5 ml di soluzione B) risultano completamente ridotti da 0,04945 g di destrosio anidro.


ALLEGATO III

Metodi di accertamento della presenza di farina o di semolino di grano tenero nelle paste alimentari

(Secondo il metodo Young e Gilles, modificato da Bernaerts e Gruner)

I.   PRINCIPIO

Si prepara un estratto del campione delle paste alimentari da analizzare utilizzando un solvente non polare.

Questo estratto è sottoposto all’esame cromatografico su strato sottile di gel di silice in modo da separare gli steroli presenti in differenti frazioni sotto forma di bande.

A seconda del numero di bande intense rivelate è possibile determinare se il prodotto esaminato è fabbricato esclusivamente con grano duro o con grano tenero oppure con una miscela di questi due prodotti. È ugualmente possibile determinare se a queste materie prime sono state aggiunte delle uova.

II.   APPARECCHIATURA E REATTIVI

1.

Omogeneizzatore o frantoio che permette di ottenere un macinato in grado di passare attraverso uno staccio normalizzato a maglie di 0,200 mm.

2.

Staccio normalizzato a maglie di 0,200 mm.

3.

Evaporatore a pressione ridotta con bagnomaria.

4.

Lastra di vetro, foglio di alluminio o altro supporto appropriato di 20 cm × 20 cm, ricoperti da uno strato sottile di gel di silice. Se si procede da sé alla preparazione dello strato sottile, utilizzare gel di silice mescolato con circa il 13 % di gesso e applicarne sulla lastra di vetro uno strato di 0,25 mm con un’adeguata apparecchiatura, seguendo le istruzioni dei fabbricanti.

5.

Micropipetta atta a misurare 20 microlitri.

6.

Vaschetta con coperchio adatta allo sviluppo dei cromatogrammi.

7.

Nebulizzatore.

8.

Etere di petrolio con punto di ebollizione compreso fra 40 e 60 °C ridistillato prima dell’uso.

9.

Etere etilico anidro per analisi.

10.

Tetracloruro di carbonio per cromatografia ridistillato prima dell’uso.

11.

Acido fosfomolibdico per analisi.

12.

Alcole etilico a 94°.

III.   PROCEDIMENTO

Macinare una ventina di grammi del campione da analizzare in modo che passino interamente attraverso lo staccio. Introdurre la presa di campione macinata in una beuta erlenmeyer e ricoprire con 150 ml di etere di petrolio. Lasciare i due prodotti fino al giorno successivo, a temperatura ambiente. Agitare di tanto in tanto.

Filtrare poi con imbuto di Büchner provvisto di strato cooperante di filtrazione o su filtro a pieghe. Travasare a poco a poco la soluzione limpida ottenuta in un pallone da 100 ml. Evaporare il solvente a pressione ridotta scaldando il pallone a bagnomaria alla temperatura di 40-50 °C. Dopo evaporazione del solvente continuare il riscaldamento per 10 minuti a pressione ridotta.

Dopo raffreddamento del pallone determinare il peso dell’estratto. Diluire l’estratto nell’etere etilico in ragione di un ml di etere etilico per 60 milligrammi di estratto.

Attivare gli strati sottili portandoli a 130 °C in 3 ore. Lasciar raffreddare in un essiccatoio contenente gel di silice. Le lastre non utilizzate immediatamente sono conservate nello stesso essiccatoio.

Applicare su di uno strato, preferibilmente attivato di recente, 20 microlitri della soluzione limpida sotto forma di striscia di larghezza costante e della lunghezza di 3 cm, costituita da minute gocce poste l’una accanto all’altra. Lasciare evaporare il solvente.

Sviluppare il cromatogramma a temperatura ambiente con il tetracloruro di carbonio, utilizzando una vaschetta cromatografica ricoperta sulle pareti da carta da filtro imbevuta di solvente. Dopo circa un’ora il solvente raggiunge il livello di 18 cm. Togliere la lastra e lasciar evaporare il solvente all’aria. Sviluppare una seconda volta il cromatogramma in modo da separare meglio le bande. Lasciar evaporare nuovamente il solvente all’aria.

Vaporizzare il sottile strato di gel di silice con una soluzione al 20 % di acido fosfomolibdico in alcole etilico. Il colore dello strato deve essere giallo uniforme. Rivelare le bande esponendo per 5 minuti la lastra vaporizzata alla temperatura di 110 °C.

IV.   INTERPRETAZIONE DEL CROMATOGRAMMA

Se il cromatogramma presenta una sola banda principale intensa con un Rf di circa 0,4-0,5, il grano utilizzato per la fabbricazione della pasta alimentare è il grano duro. Se, invece, appaiono due bande principali di pari intensità, la materia prima utilizzata è il grano tenero. Le miscele di grano duro e di grano tenero sono valutate stimando l’intensità relativa delle due bande.

Se si constata la presenza di tre bande (due bande all’altezza di quella principale del grano tenero, più una banda intermedia), si ha aggiunta di uova alla pasta. In tale caso, se la banda superiore è meno intensa di quella intermedia, la materia prima utilizzata è il grano duro. Invece, se la banda superiore è più intensa di quella intermedia, la materia prima utilizzata è il grano tenero.


ALLEGATO IV

Regolamento abrogato e relativa modificazione

Regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione

(GU L 392 del 31.12.1987, pag. 19).

Regolamento (CE) n. 203/98 della Commissione

(GU L 21 del 28.1.1998, pag. 6).


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 4154/87

Presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Allegati I, II e III

Allegati I, II e III

Allegato IV

Allegato V


17.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/18


REGOLAMENTO (CE) N. 901/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2008

recante sospensione dei dazi all'importazione su alcuni quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 142, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all'importazione per determinati quantitativi di zucchero al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2)

Gli articoli da 30 a 30 quinquies del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2) stabiliscono le modalità di applicazione per l'importazione dello zucchero industriale di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale, è interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi all'importazione di zucchero destinato alla fabbricazione dei suddetti prodotti per la campagna di commercializzazione 2008/2009, per un quantitativo corrispondente alla metà del suo fabbisogno di zucchero industriale.

(4)

Occorre pertanto fissare i quantitativi di zucchero di importazione industriale per la campagna 2008/2009.

(5)

Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2008/2009, i dazi all'importazione sono totalmente sospesi per un quantitativo di 400 000 tonnellate di zucchero industriale di cui al codice NC 1701 e recante il numero d'ordine 09.4390, in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 950/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

17.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2008

relativa all’aiuto di Stato C 57/07 (ex N 843/06) che la Repubblica slovacca intende concedere a favore di Alas Slovakia, s.r.o.

[notificata con il numero C(2008) 2254]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/734/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti a presentare osservazioni in conformità delle summenzionate disposizioni (1) e tenuto conto delle loro osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 15 dicembre 2006, protocollata dalla Commissione il 18 dicembre 2006 (A/40324), le autorità slovacche hanno comunicato la loro intenzione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di concedere aiuti regionali agli investimenti individuali sotto forma di esenzione d’imposta per gli investimenti compiuti da Alas Slovakia s.r.o. in nove località diverse (2).

(2)

Sono state inviate richieste di informazioni il 13 febbraio 2007 (D/50598), l’8 maggio 2007 (D/51936), il 25 luglio 2007 (D/53139) e il 12 ottobre 2007 (D/54058). Le autorità slovacche hanno inviato informazioni aggiuntive con lettere del 12 marzo 2007 (A/32162), 4 giugno 2007 (A/34580), 13 agosto 2007 (A/36769) e 31 ottobre 2007 (A/39017).

(3)

Con lettera dell’11 dicembre 2007 (di seguito «la decisione di avvio») la Commissione comunicava alla Slovacchia la propria decisione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE relativamente alla misura in esame.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.

(5)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione né dalle parti interessate né dalla Repubblica slovacca.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   Obiettivo della misura

(6)

L’obiettivo dell’aiuto è promuovere lo sviluppo regionale delle regioni di Nitra (4), Trnava (5) e Trenčín (6), tutte situate nella Slovacchia occidentale. Al momento della notifica, la Slovacchia occidentale era una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE; in virtù della carta degli aiuti regionali della Repubblica slovacca per il periodo 2004-2006 (7), l’intensità massima dell’aiuto è pari al 50 % dell’ESN.

(7)

Il progetto proposto costituisce una misura di aiuto individuale, notificata dalle autorità slovacche; ciò significa che l’aiuto non è concesso nell’ambito di un regime di aiuti esistente ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, che fissa norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (8).

2.2.   Forma e natura dell’aiuto

(8)

La misura notificata deve essere erogata sotto forma di esenzione d’imposta applicata su base annua nel periodo dal 2007 al 2011. L’esenzione annuale non può superare il 50 % dell’imposta sul reddito delle società dovuta da Alas Slovakia s.r.o. L’importo totale dell’esenzione d’imposta non può superare 100 813 444 SKK al valore attuale (9) (circa 2,89 milioni di EUR). Questo aiuto non può essere utilizzato contemporaneamente ad aiuti da altre fonti a copertura delle stesse spese.

(9)

L’aiuto notificato segue precedenti aiuti sotto forma di esenzione d’imposta (ai sensi della sezione 35 bis del testo unico delle imposte sui redditi) concesso dall’Ufficio slovacco per gli aiuti di Stato prima dell’entrata della Repubblica slovacca nell’UE (10).

(10)

Ai sensi della sezione 35 bis del testo unico delle imposte sui redditi, al beneficiario dell’aiuto è concesso un credito di imposta sulle imprese pari al 100 % per un periodo di cinque anni consecutivi; successivamente, il beneficiario può chiedere un ulteriore credito fiscale del 50 % per i cinque anni susseguenti. La notifica in esame riguarda questo secondo quinquennio. L’aiuto notificato riguarda altre spese ammissibili e, in parte, anche altri stabilimenti diversi da quelli interessati dagli aiuti pre-adesione.

2.3.   Base giuridica degli aiuti individuali

(11)

La base giuridica nazionale per gli aiuti è la legge n. 231/1999. sugli aiuti di Stato e successive modificazioni, la legge n. 595/2003 sulle imposte sui redditi e successive modificazioni e la legge n. 366/1999 sulle imposte sui redditi e successive modificazioni, nella versione vigente alla data del 31 dicembre 2003, e in particolare la sezione 52, paragrafo 3, della legge n. 595/2003 sulle imposte sui redditi e successive modificazioni, alle condizioni di cui alla sezione 35 bis della legge n. 366/1999 sulle imposte sui redditi e successive modificazioni, nella versione vigente alla data del 31 dicembre 2003 (11).

2.4.   Beneficiari

(12)

Il beneficiario dell’aiuto, Alas Slovakia s.r.o., è un’impresa di grandi dimensioni che ha rilevato le attività precedentemente svolte dalle ex imprese di Stato «Západoslovenské kameňolomy a štrkopiesky» e «Strmáč Comp. Ltd». Opera nel settore dell’estrazione e della lavorazione dei minerali non esclusivi (ghiaia, pietra) rientranti nella divisione 08, gruppo 08.1, classi 08.11 e 08.12 della classificazione statistica delle attività economiche NACE. È attiva inoltre nell’ambito della produzione e vendita di cemento e miscele di calcestruzzo — divisione 23, gruppo 23.6 della classificazione NACE.

(13)

Dalle informazioni disponibili sul sito web della società si apprende che Alas Slovakia s.r.o. figura tra i principali produttori di gres della Repubblica slovacca. La sua quota del mercato slovacco è di circa il 15 %.

(14)

Il maggiore azionista (67,45 %) di Alas Slovakia s.r.o. è Alas International Baustoffproduktions AG (in prosieguo «Alas International»), con sede a Ohlsdorf (Austria), che appartiene a sua volta alla holding ASAMER. Alas International è stata fondata nel 1998 con il compito di svolgere attività internazionali nel settore degli aggregati e del calcestruzzo.

2.5.   Il progetto di investimento

(15)

Secondo la Slovacchia, l’aiuto riguarda la creazione di tre nuovi stabilimenti (Červeník, Okoč e Prievidza) nonché l’ammodernamento, la razionalizzazione e la diversificazione di sei impianti di produzione preesistenti (Veľký Grob, Veľký Cetín, Komjatice, Kamenec pod Vtáčnikom, Hontianske Trsťany-Hrondín e Nitra). Il progetto riguarderà l’acquisto da terzi di moderne attrezzature tecniche ecocompatibili, nonché la costruzione e il miglioramento di varie postazioni per l’estrazione delle materie prime (pietra e ghiaia, aggregati). A quanto risulta, tutti questi stabilimenti sono completamente indipendenti l’uno dall’altro, non essendoci tra loro collegamenti né di carattere funzionale né economico.

(16)

Per mezzo di questi investimenti la società desidera migliorare la qualità dei propri prodotti e servizi e a garantire l’affidabilità delle forniture delle quantità richieste e della varietà di materiale per le imprese costruttrici che investono. Le spese ammissibili sono stimate in 345 026 285 SKK (circa 9,90 milioni di EUR al valore corrente.

(17)

Come da notifica, i lavori per i progetti oggetto dell’investimento dovevano iniziare nel 2007. Il progetto dovrebbe essere attuato e completato entro il 2011. Per i dettagli cfr. la seguente tabella.

Stabilimento

Tipo di investimento iniziale

Periodo di investimento

Nuovi posti di lavoro

Valore nominale dell’investimento

(in migliaia di SKK)

Veľký Grob

Razionalizzazione Ampliamento di uno stabilimento preesistente

2007, 2008

26 400

Veľký Cetín

Ammodernamento

2007

9 000

Komjatice

Ammodernamento

2008

10 200

Kamenec pod Vtáčnikom

Ammodernamento Diversificazione

2007, 2008

2010, 2011

27

151 000

Hontianske Trsťany — Hrondín

Diversificazione

2008, 2009

20

49 000

Červeník

Costruzione di un nuovo stabilimento

2007, 2009

16

40 000

Okoč

Costruzione di un nuovo stabilimento

2007

14

29 000

Nitra

Diversificazione

2008

14 000

Prievidza

Costruzione di un nuovo stabilimento

2009, 2010

4

51 000

Totale

 

 

81

379 600

III.   MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(18)

Nella sua decisione di avvio del procedimento formale d’indagine per il caso in esame, la Commissione manifestava dubbi riguardo alla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (12) (di seguito «orientamenti sugli aiuti regionali del 1998») per i seguenti motivi.

In primo luogo, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che l’aiuto a finalità regionale agli investimenti iniziali fosse limitato, come stabilito al punto 4.4 dei summenzionati orientamenti, che definisce l’investimento iniziale come un investimento in capitale fisso destinato alla costruzione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento preesistente o all’avvio di un’attività che comporta un cambiamento sostanziale del prodotto o del processo produttivo di uno stabilimento preesistente (mediante razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento). Da questa definizione sono esclusi gli investimenti a fini di sostituzione, i quali devono essere considerati aiuti operativi, permessi solo a specifiche condizioni (cfr. punti 4.15, 4.16 e 4.17 degli orientamenti sugli aiuti regionali del 1998).

È emerso che in almeno tre stabilimenti (Veľký Grob, Veľký Cetín e Kamenec pod Vtáčnikom) il beneficiario sta acquistando lo stesso tipo di macchinario/equipaggiamento che attualmente utilizza e affitta. Appare pertanto lecito dubitare del fatto che l’equipaggiamento acquistato sia di qualità migliore o che la produzione interessata possa aumentare in misura significativa, sebbene il beneficiario abbia sostenuto che il nuovo equipaggiamento sarebbe più moderno di quello che ha attualmente in leasing.

Nello stabilimento di Nitra il beneficiario offrirà ai propri clienti soltanto un servizio «complementare», al fine di «mantenere la quota di mercato, il flusso di cassa e i risultati economici della società» (13). Appare difficile giustificare la concessione di aiuti laddove non siano previste attività aggiuntive.

In secondo luogo, la misura in questione rappresenta un aiuto individuale a favore di una società attiva in uno specifico settore dell’estrazione di materie prime. La misura va pertanto considerata come un intervento selettivo con un impatto notevole sulle altre società operanti nello stesso settore. Ai sensi del punto 2 dei summenzionati orientamenti, un aiuto individuale ad hoc concesso a una singola impresa o circoscritto a un settore di attività può avere un pesante impatto sulla concorrenza nel mercato interessato, ed è probabile che i suoi effetti sullo sviluppo regionale siano abbastanza limitati. Aiuti di questo tipo sono previsti di norma nell’ambito di specifiche politiche industriali a favore di un determinato settore e non sono conformi allo spirito della politica degli aiuti a finalità regionale in quanto tale, la quale deve restare neutrale rispetto alla distribuzione delle risorse produttive tra i diversi settori economici e le diverse attività. In conclusione, negli orientamenti sugli aiuti regionali del 1998, gli aiuti individuali sono valutati negativamente, a meno che non si possa dimostrare che il contributo regionale degli aiuti è prevalente rispetto alla distorsione della concorrenza e agli effetti sul commercio. In questo caso, la Commissione nutre dubbi sul fatto che il modesto contributo allo sviluppo regionale possa giustificare l’importo relativamente elevato dell’aiuto per posto di lavoro creato.

Dalle informazioni fornite risulta che verrebbero creati soltanto 81 nuovi posti di lavoro diretti, mentre i circa 57 posti di lavoro diretti creati dal beneficiario in passato sarebbero mantenuti grazie agli investimenti finanziati con l’aiuto in oggetto. I nuovi posti di lavoro riguarderebbero soltanto cinque dei nove stabilimenti interessati dal progetto (cfr. tabella precedente). La Commissione ha osservato che 34 degli 81 nuovi posti di lavoro sarebbero creati nei tre stabilimenti nuovi previsti (14). Pertanto, la Commissione non ha ritenuto giustificato l’importo relativamente elevato dell’aiuto per ciascun nuovo posto di lavoro diretto, in particolare trattandosi di un settore dove il livello salariale è basso (l’aiuto per ciascun nuovo posto di lavoro diretto corrisponderebbe a circa sette annualità di salario).

Per quanto riguarda il numero dei posti di lavoro indiretti, con lettera del 17 febbraio 2007 le autorità slovacche avevano inizialmente annunciato la creazione di 100 posti di lavoro indiretti. Successivamente, nella seconda lettera, datata 4 giugno 2007 e contenente informazioni aggiuntive, citavano le statistiche della European Aggregates Association per sostenere che il numero dei posti indiretti sarebbe stato di 414-690 unità. Secondo il succitato studio, nel settore in cui l’impresa svolge la propria attività, vengono creati circa 3-5 posti per ciascun nuovo posto di lavoro. Nell’informativa trasmessa in data 13 agosto 2007 le autorità slovacche citavano infine i risultati di un’indagine messi a disposizione di Alas dall’università di Leoben (Austria), secondo i quali nel settore della lavorazione delle materie prime a ciascun nuovo posto di lavoro diretto corrispondono 30-40 posti indiretti (15). La Commissione nutriva dubbi sul fatto che questa affermazione di carattere generale riguardo al settore dell’estrazione di minerali potesse valere anche per il settore dei materiali da costruzione.

Inoltre, l’aiuto è concesso ad attività dell’industria estrattiva la cui localizzazione dipende non dalla concessione di aiuti bensì dalla disponibilità di minerali; per questo motivo, tali attività risentono in minor misura degli svantaggi regionali che solitamente ostacolano lo sviluppo di una regione. Si può quindi presumere che sarebbe possibile sfruttare le risorse anche senza l’aiuto. Inoltre, dato che nella maggior parte dei suoi stabilimenti Alas operava già sulla base di licenze a lungo termine, appariva dubbia l’effettiva efficacia in termini di incentivi dell’aiuto regionale aggiuntivo.

In terzo luogo, il contributo probabilmente limitato allo sviluppo regionale va considerato anche in rapporto agli effetti sul commercio e alla distorsione della concorrenza che l’aiuto comporta. Secondo le autorità slovacche, anche tali effetti dovrebbero essere limitati. Il raggio di vendita dei prodotti è limitato (circa 50 km su strada e 150 km su ferrovia), a causa del valore relativamente modesto dei prodotti rispetto ai costi di trasporto. Le autorità slovacche hanno segnalato che un solo stabilimento (Hontianske Trsťany — Hrondín) sarebbe in grado di esportare una parte della produzione (fino a 50 000 tonnellate di pietra da costruzione, per un valore annuo di 9 milioni SKK) in Ungheria, mentre tre altri stabilimenti (Veľký Cetín, Okoč e Komjatice) si troveranno a competere con i prodotti importati dall’Ungheria. Alas Slovakia s.r.o. ritiene che la sua attività non entrerà in concorrenza con quella di altre imprese che lavorano nel settore dell’estrazione e della lavorazione di minerali in Austria o nella Repubblica ceca. Tale affermazione, però, è risultata essere in contraddizione con le informazioni contenute nella domanda di concessione della prima parte dell’aiuto, presentata alle autorità slovacche il 16 aprile 2003, nella quale erano nominate società di questi due paesi come potenziali concorrenti.

Tenendo conto dell’ubicazione degli stabilimenti, la Commissione si è chiesta in quale misura verrebbe distorto il commercio con altri Stati membri (ad esempio con l’Austria o la Repubblica ceca).

Infine, come esposto nella nota della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini della legge europea sulla concorrenza (16), in determinati casi, anche se le forniture di un dato stabilimento sono limitate a una specifica area circostante lo stabilimento stesso, l’ubicazione degli stabilimenti può essere tale da far sì che le aree circostanti ciascuno di essi si sovrappongono in maniera significativa. In tali circostanze, è possibile che la determinazione del prezzo dei prodotti interessati sia influenzata da un effetto di sostituzione a catena, con conseguenze su un mercato geografico più ampio.

Per questi motivi, la Commissione dubitava del fatto che il previsto contributo dell’aiuto allo sviluppo regionale potesse essere tale da compensare i suoi effetti negativi sul commercio.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA SLOVACCA E DELLE PARTI INTERESSATE

(19)

Né dalla Repubblica slovacca né dalle parti interessate sono giunte osservazioni, cosicché i dubbi insorti all’avvio dell’indagine formale non sono stati dissipati.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

V.1.   Legittimità della misura

(20)

Avendo notificato la misura di aiuto con una clausola che ne prevede la sospensione in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione, le autorità slovacche hanno soddisfatto i requisiti procedurali di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

V.2.   Carattere di aiuto di Stato della misura

(21)

La Commissione ritiene che la misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE per i motivi illustrati a seguire e già segnalati nella decisione di avvio.

V.2.1.   Presenza di risorse statali

(22)

La misura comporta il coinvolgimento di risorse statali poiché prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul reddito delle società.

V.2.2.   Vantaggi economici

(23)

La misura solleva Alas Slovakia s.r.o. dai costi che avrebbe dovuto sostenere in condizioni normali di mercato; pertanto la misura procurerà ad Alas Slovakia s.r.o. un vantaggio rispetto alle altre imprese.

V.2.3.   Presenza di selettività

(24)

La misura è selettiva poiché è destinata a una sola impresa.

V.2.4.   Distorsione della concorrenza e del commercio

(25)

Infine, posto che la produzione interessata dal progetto sarà oggetto di scambi commerciali, ci saranno ripercussioni sul commercio tra Stati membri. Inoltre, il vantaggio concesso ad Alas Slovakia s.r.o. e alla sua produzione distorce o è tale da distorcere la concorrenza.

V.3.   Compatibilità

(26)

Nella misura in cui la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, è necessario valutarne la compatibilità alla luce delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE. Le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, riguardanti gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non trovano applicazione nel caso in esame. La misura non può essere considerata un importante progetto di interesse comune europeo né un aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia slovacca, come previsto dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE. La misura, inoltre, non può essere assimilata neppure alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, che autorizza la concessione di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, sempre che gli aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Allo stesso modo, la misura non mira a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, come previsto dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE.

(27)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE autorizza la concessione di aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o vi sia una grave forma di sottoccupazione. Le regioni di Nitra, Trnava e Trenčín (Slovacchia occidentale) soddisfano le condizioni per rientrare in questa deroga.

(28)

Nella decisione di avvio del procedimento formale d’indagine la Commissione esponeva le ragioni (riprese in sintesi nella sezione III della presente decisione) per le quali dubitava dell’applicabilità alla misura in esame della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. In mancanza di osservazioni sia da parte della Repubblica slovacca che da terze parti, la Commissione può ritenere confermati i propri dubbi.

VI.   CONCLUSIONE

(29)

La Commissione ritiene che la misura notificata dalla Repubblica slovacca, così come illustrata nei precedenti considerando 6-10, non sia compatibile con il mercato comune in virtù di nessuna delle deroghe previste dal trattato CE e che debba pertanto essere vietata. Secondo le autorità slovacche, l’aiuto non è stato ancora concesso e, dunque, non vi è necessità di recuperarlo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’esenzione d’imposta notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

L’aiuto di Stato che la Repubblica slovacca intende concedere a favore di Alas Slovakia s.r.o. per un importo massimo di 100 813 444 SKK (circa 2,89 milioni di EUR) non è compatibile con il mercato comune.

Per questo motivo, l’aiuto non può essere concesso.

Articolo 2

La Repubblica slovacca informerà la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione stessa.

Articolo 3

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 30 del 2.2.2008, pag. 13.

(2)  Con lettera del 13 febbraio 2006 la Commissione richiedeva alle autorità slovacche di trasmettere nove notifiche diverse, al fine di poter valutare la compatibilità di ciascuno dei nove progetti sulla base dei loro meriti individuali. Nella loro risposta del 12 marzo 2007 le autorità slovacche spiegavano alla Commissione che Alas Slovakia s.r.o. è un soggetto fiscale unico con obbligo fiscale unico, pur disponendo di diversi stabilimenti. La normativa slovacca in materia non permette ai contribuenti di calcolare la base imponibile e l’imposta sulle società separatamente per ciascuna unità organizzativa. Le autorità slovacche ritengono pertanto che non sia possibile calcolare l’ammontare degli aiuti ricevuti da ciascuno stabilimento.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Nei comuni di: Nitra, Komjatice, Veľký Cetín, Hontianske Trsťany-Hrondín.

(5)  Nei comuni di: Červeník, Veľký Grob, Okoč.

(6)  Nei comuni di: Kamenec pod Vtáčnikom, Prievidza.

(7)  Aiuto di Stato SK 72/03 — Repubblica slovacca — «Carta degli aiuti regionali della Repubblica slovacca».

(8)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(9)  Espresso in base al valore del 2007 e calcolato a un tasso di riferimento del 5,62 %, applicabile alla data della notifica.

(10)  Con notifica n. 1108/2003 del 25 agosto 2003 dell’Ufficio slovacco per gli aiuti di Stato, è stata approvata la concessione di aiuti di Stato a favore di Alas Slovakia s.r.o. (2003-2012) ai sensi della sezione 35 bis della legge n. 472/2002 e successive modificazioni, nonché della legge n. 366/1999, per un importo massimo di 87 145 485 SKK. Nell’ambito della procedura transitoria, questo aiuto di Stato (SK 53/03) è stato considerato come «aiuto esistente».

(11)  Legge n. 231/1999 Coll. sugli aiuti di Stato e successive modificazioni, legge n. 595/2003 Coll. sulle imposte sui redditi e successive modificazioni e legge n. 366/1999 Coll. sulle imposte sui redditi e successive modificazioni, nella versione vigente al 31 dicembre 2003, in particolare la sezione 52, paragrafo 3, della legge n. 595/2003 Coll. sulle imposte sue redditi e successive modificazioni, alle condizioni di cui alla sezione 35 bis della legge n. 366/1999 Coll. sulle imposte sui redditi nella versione vigente al 31 dicembre 2003.

(12)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(13)  Lettera del ministro slovacco delle Finanze del 31 maggio 2007 (ref. MF/8790/2007-832).

(14)  Al riguardo va sottolinerato che 16 degli 81 nuovi posti di lavoro sarebbero creati nell’insediamento di Červeník, al quale non è stato ancora concesso il permesso per l’estrazione.

(15)  «Uno studio socio-economico relativo al settore dei prodotti finali ottenuti da minerali rivela che il numero di posti di lavoro creati nel settore della trasformazione dei minerali è superiore di 30-40 volte al numero di posti di lavoro nel settore minerario» (citazione a pag. 31 dello studio intitolato «Analisi delle politiche di pianificazione nel settore minerario in Europa», commissionato dalla DG Imprese e industria).

(16)  GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.


17.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2008

relativa alla nomina di un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea dei medicinali

(2008/735/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l’articolo 65,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 726/2004 il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (di seguito «l’Agenzia») comprende due rappresentanti della Commissione.

(2)

In seguito a una ridistribuzione di funzioni nell’ambito della Commissione occorre nominare un nuovo membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia appartenente alla direzione generale Salute e consumatori e un supplente che lo sostituisca in caso di assenza e voti in sua vece,

DECIDE:

Articolo 1

Il rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni:

a)

consigliere principale con interesse specifico per la salute pubblica che presta consulenza al direttore generale della direzione generale Salute e consumatori in merito alla strategia sulla salute e assiste il direttore della direzione Sanità pubblica e valutazione dei rischi.

Il rappresentante supplente è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni:

b)

capo dell’unità Strategia sanitaria e sistemi sanitari che comprende il compito di definire e formulare le politiche e gli interventi nel campo della sanità pubblica, inclusi i prodotti farmaceutici, e di dirigere le attività dell’unità sulla base del programma di lavoro della direzione generale Salute e consumatori e/o della direzione Sanità pubblica e valutazione dei rischi.

Articolo 2

La presente decisione si applica alle persone che occupano, anche temporaneamente, le posizioni di cui all’articolo 1 alla data di adozione della presente decisione, o ai loro successori in tali posizioni.

Articolo 3

Il direttore generale della direzione generale Salute e consumatori comunica al presidente del consiglio di amministrazione e al direttore dell’Agenzia i nominativi delle persone che occupano le posizioni di cui all’articolo 1 ed eventuali modifiche.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

17.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/26


AZIONE COMUNE 2008/736/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2008

sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o settembre 2008 il Consiglio europeo ha espresso seria preoccupazione per il conflitto aperto esploso in Georgia e ha dichiarato che l'Unione europea (UE) è pronta ad impegnarsi per sostenere tutte le iniziative volte ad una soluzione pacifica e duratura del conflitto.

(2)

Il Consiglio europeo ha rammentato che una soluzione pacifica e duratura del conflitto in Georgia deve essere basata sul pieno rispetto dei principi d'indipendenza, sovranità e integrità territoriale riconosciuti dal diritto internazionale, dall'atto finale della conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

L'accordo in sei punti ottenuto il 12 agosto 2008 sulla base degli sforzi di mediazione dell'UE, integrato dall'accordo sulla sua attuazione raggiunto l'8 settembre 2008, resta la base del processo di stabilizzazione.

(4)

Il 1o settembre 2008 il Consiglio europeo ha ricordato inoltre che la nomina del rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per il Caucaso meridionale nel dicembre 2003 ha segnato un altro passo avanti nell'approfondimento delle relazioni con la Georgia e gli altri due paesi della regione (Armenia e Azerbaigian). Il Consiglio europeo ha deciso di nominare anche un RSUE per la crisi georgiana.

(5)

Il 2 settembre 2008 una missione esplorativa è stata dispiegata in Georgia ed ha avviato i lavori per raccogliere le informazioni pertinenti e preparare un'eventuale missione civile nell'ambito della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD). Questa dovrebbe tener pienamente conto dei mandati delle attuali presenze dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e delle Nazioni Unite in Georgia ed operare in modo complementare con essi.

(6)

Il 3 settembre 2008 il Consiglio ha approvato una misura preparatoria in vista dell'eventuale futura missione PESD in Georgia.

(7)

Con lettera dell'11 settembre 2008 il governo della Georgia ha invitato l'UE a dispiegare una missione civile PESD in Georgia.

(8)

La partecipazione di Stati terzi alla missione dovrebbe essere conforme agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

(9)

La struttura di comando e controllo della missione dovrà lasciare impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.

(10)

Per tale missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del segretariato generale del Consiglio.

(11)

La missione PESD sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) fissati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea (UE) istituisce una missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, di seguito denominata «EUMM Georgia». Lo schieramento dell'EUMM Georgia avviene per fasi: lo spiegamento inizia a settembre 2008 e la fase operativa non oltre il 1o ottobre 2008.

2.   L'EUMM Georgia opera conformemente al mandato della missione di cui all'articolo 2 e svolge i compiti previsti all'articolo 3.

Articolo 2

Mandato della missione

1.   L'EUMM Georgia effettua una vigilanza civile sulle azioni delle parti, anche per quanto riguarda il pieno rispetto dell'accordo in sei punti e delle successive misure di attuazione attraverso la Georgia, operando in stretto coordinamento con i partner, in particolare le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e coerentemente con le altre attività dell'UE, al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia.

2.   Gli obiettivi specifici della missione sono i seguenti:

a)

contribuire alla stabilità a lungo termine attraverso la Georgia e la regione circostante;

b)

a breve termine, la stabilizzazione della situazione con un rischio ridotto di ripresa delle ostilità, nel pieno rispetto dell'accordo in sei punti e delle successive misure di attuazione.

Articolo 3

Compiti della missione

Ai fini della missione, l'EUMM Georgia svolgerà i seguenti compiti:

1)

stabilizzazione:

vigilare, analizzare e riferire sulla situazione riguardante il processo di stabilizzazione, concentrandosi in particolare sul pieno rispetto dell'accordo in sei punti, compreso il ritiro delle truppe, sulla libertà di movimento, sulle azioni di boicottaggio e sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario;

2)

normalizzazione:

vigilare, analizzare e riferire sulla situazione riguardante il processo di normalizzazione della governance civile, concentrandosi sullo Stato di diritto, su strutture efficaci di applicazione della legge e su un ordine pubblico adeguato. La missione vigilerà altresì sulla sicurezza dei collegamenti di trasporto, sulle infrastrutture e sui servizi energetici e sugli aspetti politici e di sicurezza inerenti al ritorno degli sfollati interni e dei profughi;

3)

rafforzamento della fiducia:

contribuire a ridurre le tensioni attraverso l'instaurazione di collegamenti, l'agevolazione dei contatti tra le parti e altre misure miranti a rafforzare la fiducia;

4)

contribuire ad informare la politica europea e contribuire all'impegno futuro dell'UE.

Articolo 4

Struttura della missione

1.   L'EUMM Georgia è strutturata come segue:

a)

comando: il comando è costituito dall'ufficio del capomissione e dal personale del comando, che svolgono tutte le necessarie funzioni di comando e controllo e di sostegno alla missione. Il comando è ubicato a Tbilisi;

b)

antenne sul campo: le antenne distribuite sul campo su base geografica svolgono compiti di vigilanza ed assolvono le necessarie funzioni di sostegno alla missione;

c)

componente di sostegno: la componente di sostegno è ubicata presso il segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

2.   Come capacità iniziale necessaria all'attuazione, sono istituite nell'ambito dell'EUMM Georgia squadre di vigilanza con elementi preequipaggiati forniti dagli Stati membri.

3.   Detti elementi sono circostanziati dalle ulteriori disposizioni particolareggiate del piano operativo (OPLAN).

Articolo 5

Comandante civile dell'operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell'EUMM Georgia.

2.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUMM Georgia.

3.   Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o dell'istituzione dell'UE interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità.

5.   Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

6.   Se necessario, il comandante civile dell'operazione e il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) si consultano.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell'EUMM Georgia a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana e secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.

4.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione e a tal fine firma un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

6.   Il capomissione rappresenta l'EUMM Georgia nella zona delle operazioni e assicura l'adeguata visibilità della stessa.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento, se opportuno, con altri attori dell'UE sul terreno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE.

8.   Il capomissione redige l'OPLAN della missione per sottoporlo all'approvazione del Consiglio. Il capomissione è assistito in questo compito dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 7

Personale

1.   L'EUMM Georgia è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

2.   La missione assume personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

3.   Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'UE per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalle norme di sicurezza del Consiglio (1).

Articolo 8

Status della missione e del personale

1.   Lo status della missione e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare l'accordo in questione a nome di quest'ultima.

2.   Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente distaccato.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

Articolo 9

Catena di comando

1.   L'EUMM Georgia dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUMM Georgia.

3.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, è il comandante dell'EUMM Georgia a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EUMM Georgia a livello di teatro e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'SG/AR, e di modificare il concetto operativo (CONOPS) e l'OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell'operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 11

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Georgia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri dell'UE.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali accordi a nome di quest'ultima. Se l'UE e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

Articolo 12

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUMM Georgia a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con il servizio di sicurezza del Consiglio.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità dei requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell'UE per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative in virtù del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza del Consiglio.

4.   Il personale dell'EUMM Georgia è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio.

Articolo 13

Capacità di vigilanza

Per l'EUMM Georgia è attivata la capacità di vigilanza.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è di 31 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite secondo le regole e le procedure comunitarie applicabili al bilancio generale dell'UE. Con l'approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri dell'UE, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all'EUMM Georgia. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini degli Stati terzi.

3.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre.

5.   Le spese connesse alla missione sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 15

Coordinamento

1.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione della Commissione ai fini della coerenza dell'azione dell'UE a sostegno della Georgia.

2.   Il capomissione si coordina strettamente con la presidenza dell'UE in loco e altri capimissione dell'UE.

3.   Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nel paese, in particolare le Nazioni Unite e l'OSCE.

Articolo 16

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L'SG/AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» che sono prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l'SG/AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo le procedure appropriate alla cooperazione dello Stato ospitante con l'UE.

4.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (2).

Articolo 17

Valutazione della missione

Sei mesi dopo l'inizio della missione, il CPS riceve una valutazione della missione sulla base di una relazione redatta dal capomissione e dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 18

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione e ha durata di 12 mesi.

Articolo 19

Pubblicazione

1.   La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Anche le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).

(2)  Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47).


17.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.