ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 241

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
10 settembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 876/2008 della Commissione, del 9 settembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 877/2008 della Commissione, del 9 settembre 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese

3

 

*

Regolamento (CE) n. 878/2008 della Commissione, del 9 settembre 2008, recante apertura di una gara permanente relativa alla rivendita per uso industriale di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese

8

 

*

Regolamento (CE) n. 879/2008 della Commissione, del 9 settembre 2008, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese per la campagna di commercializzazione 2008/09

13

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/721/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE ( 1 )

21

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

10.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/1


REGOLAMENTO (CE) N. 876/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

21,6

ZZ

21,6

0707 00 05

JO

156,8

MK

64,6

TR

106,2

ZZ

109,2

0709 90 70

TR

94,6

ZZ

94,6

0805 50 10

AR

65,2

UY

65,0

ZA

70,3

ZZ

66,8

0806 10 10

IL

235,4

TR

105,1

US

158,2

ZZ

166,2

0808 10 80

BR

55,2

CL

105,3

CN

72,7

NZ

102,9

US

98,9

ZA

80,5

ZZ

85,9

0808 20 50

CN

65,0

TR

138,0

ZA

100,3

ZZ

101,1

0809 30

TR

129,0

US

182,4

XS

61,2

ZZ

124,2

0809 40 05

IL

121,1

MK

22,0

TR

76,3

XS

64,2

ZZ

70,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


10.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/3


REGOLAMENTO (CE) N. 877/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2008

relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d’intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che la Commissione abbia adottato una decisione in tal senso.

(2)

Tale decisione è stata adottata con regolamento (CE) n. 1059/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese (3). Ai sensi del suddetto regolamento, l’ultimo periodo di presentazione delle offerte va dal 10 al 24 settembre 2008.

(3)

È prevedibile che nella maggior parte degli Stati membri interessati le scorte d’intervento di zucchero continueranno ad esistere anche dopo la scadenza di questa ultima possibilità di presentare offerte. Per continuare a rispondere alle esigenze del mercato è dunque opportuno aprire una nuova gara permanente, affinché le scorte suddette siano rese disponibili sul mercato interno.

(4)

Per consentire il confronto tra i prezzi di offerta di zucchero di diverse qualità, il prezzo dell’offerta deve far riferimento allo zucchero della qualità tipo quale definita nell’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita.

(6)

Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(7)

Il prezzo minimo di vendita si riferisce allo zucchero della qualità tipo. Devono essere adottate disposizioni per adeguare il prezzo di vendita qualora lo zucchero non sia di tale qualità.

(8)

Occorre che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunichino le offerte alla Commissione. Agli offerenti deve essere garantito l’anonimato.

(9)

Per assicurare una buona gestione dei quantitativi di zucchero all’intervento è opportuno prevedere una notifica degli Stati membri in merito ai quantitativi effettivamente venduti.

(10)

Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (4) resta di applicazione per lo zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero d’intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita dello zucchero di intervento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d’intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese di cui all’allegato I mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale massimo di 345 539 tonnellate di zucchero ammesso all’intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno.

I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.

Articolo 2

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1o ottobre 2008 e termina il 15 ottobre 2008 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Per la seconda gara parziale e le gare parziali successive, i periodi di presentazione delle offerte iniziano a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente. Tali periodi terminano alle ore 15 (ora di Bruxelles), dei giorni:

29 ottobre 2008,

12 e 26 novembre 2008,

3 e 17 dicembre 2008,

7 e 28 gennaio 2009,

11 e 25 febbraio 2009,

11 e 25 marzo 2009,

15 e 29 aprile 2009,

13 e 27 maggio 2009,

10 e 24 giugno 2009,

1o e 15 luglio 2009,

5 e 26 agosto 2009,

9 e 23 settembre 2009.

2.   Il prezzo dell’offerta fa riferimento allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo quale definita nell’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   La quantità minima dell’offerta per partita ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006 è di 250 tonnellate, a meno che la quantità disponibile per la partita in questione non sia inferiore a 250 tonnellate. In tal caso si presenta un’offerta per la quantità disponibile.

4.   Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.

L’identità degli offerenti rimane segreta.

Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modulo riportato nell’allegato II.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro il termine stabilito nel primo paragrafo.

Articolo 4

1.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Per lo zucchero d’intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo di vendita effettivo mediante l’applicazione, mutatis mutandis, dell’articolo 32, paragrafo 6, e dell’articolo 33, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 952/2006. In questo contesto, il riferimento, nell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 952/2006, all’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (5) è inteso come un riferimento all’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.

In caso di offerte con lo stesso prezzo per uno Stato membro, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro si procede all’aggiudicazione:

a)

suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; o

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; o

c)

per estrazione a sorte.

4.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo riportato nell’allegato III, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.

Articolo 5

In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 non si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008. Esso scade il 31 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(3)  GU L 242 del 15.9.2007, pag. 3.

(4)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

(5)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1o ottobre 2008.


ALLEGATO I

Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

Stato membro

Organismo di intervento

Quantitativi detenuti dall’organismo di intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno

(t)

Belgio

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

9 360

Repubblica ceca

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 87 14 27

Fax: (420) 222 87 18 75

30 687

Irlanda

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353) 5363437

Fax (353) 9142843

12 000

Italia

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

225 014

Ungheria

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tel.: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

21 650

Slovacchia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 24 15

Fax: (421-2) 53 41 26 65

34 000

Svezia

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

12 762


ALLEGATO II

FORMULARIO

Modulo da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 3

Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 877/2008

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo dell’offerta

EUR/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ecc.

 

 

 


ALLEGATO III

FORMULARIO

Modulo da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 4, paragrafo 4

Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 877/2008

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Quantitativo effettivamente venduto (t)

1

2

 

 


10.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/8


REGOLAMENTO (CE) N. 878/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2008

recante apertura di una gara permanente relativa alla rivendita per uso industriale di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d’intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che la Commissione ha adottato una decisione in tal senso. Poiché vi sono ancora scorte d’intervento, è opportuno prevedere la possibilità di procedere alla vendita per uso industriale dello zucchero detenuto dagli organismi d’intervento.

(2)

Tale decisione è stata adottata con regolamento (CE) n. 1476/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero per uso industriale detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1059/2007 e (CE) n. 1060/2007 (3). Ai sensi del suddetto regolamento, l’ultimo periodo di presentazione delle offerte va dal 10 al 24 settembre 2008.

(3)

È prevedibile che nella maggior parte degli Stati membri interessati le scorte d’intervento di zucchero continueranno ad esistere anche dopo la scadenza di quest’ultima possibilità di presentare offerte. Per rispondere alle persistenti esigenze del mercato, è pertanto opportuno aprire una gara permanente affinché le scorte suddette siano rese disponibili per uso industriale.

(4)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita.

(5)

Per consentire il confronto tra i prezzi di offerta di zucchero di diverse qualità, il prezzo dell’offerta deve fare riferimento allo zucchero della qualità tipo quale definita nell’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(6)

Occorre che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunichino le offerte alla Commissione. Agli offerenti deve essere garantito l’anonimato.

(7)

Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(8)

Il prezzo minimo di vendita si riferisce allo zucchero della qualità tipo. È necessario prevedere disposizioni sull’adeguamento del prezzo di vendita qualora lo zucchero non sia di detta qualità.

(9)

Nei quantitativi disponibili per uno Stato membro, da aggiudicare a norma del presente regolamento, va tenuto conto dei quantitativi aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 877/2008 della Commissione, del 9 settembre 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese (4).

(10)

Per garantire la corretta gestione dei quantitativi di zucchero all’intervento, occorre prevedere la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione dei quantitativi effettivamente venduti.

(11)

Ai quantitativi assegnati nell’ambito del presente regolamento si applicano le disposizioni relative ai registri dei trasformatori, ai controlli ed alle sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (5).

(12)

Per assicurare l’utilizzazione dei quantitativi aggiudicati a norma del presente regolamento come zucchero industriale, occorre prevedere per gli offerenti sanzioni finanziarie che risultino dissuasive, al fine di evitare il rischio che tali quantitativi vengano impiegati per altri scopi.

(13)

Ai sensi dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (6) resta di applicazione per lo zucchero ammesso all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Tuttavia, per la rivendita di zucchero d’intervento questa distinzione è superflua e la sua attuazione comporterebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita di zucchero d’intervento di cui al presente regolamento.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese che figurano nell’allegato I mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo massimo di 345 539 tonnellate complessive di zucchero per uso industriale ammesso all’intervento e disponibile per la vendita per uso industriale.

I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.

Articolo 2

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1o ottobre 2008 e termina il 15 ottobre 2008 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Per la seconda gara parziale e le gare successive, i periodi di presentazione delle offerte iniziano a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente. Detti periodi terminano alle ore 15 (ora di Bruxelles) dei giorni:

29 ottobre 2008,

12 e 26 novembre 2008,

3 e 17 dicembre 2008,

7 e 28 gennaio 2009,

11 and 25 febbraio 2009,

11 e 25 marzo 2009,

15 e 29 aprile 2009,

13 e 27 maggio 2009,

10 e 24 giugno 2009,

1 e 15 luglio 2009,

5 e 26 agosto 2009,

9 e 23 settembre 2009.

2.   Il prezzo dell’offerta fa riferimento allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo quale definita nell’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   La quantità minima dell’offerta per partita, a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è di 100 tonnellate, a meno che il quantitativo disponibile per la partita in questione non sia inferiore a 100 tonnellate. In tal caso l’offerta deve vertere sul quantitativo disponibile.

4.   Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I del presente regolamento.

5.   Le offerte possono essere presentate unicamente da trasformatori ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006.

Articolo 3

Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.

L’identità degli offerenti rimane segreta.

Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 4

1.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Per lo zucchero d’intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo di vendita effettivo mediante l’applicazione, mutatis mutandis, dell’articolo 32, paragrafo 6, e dell’articolo 33, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 952/2006. In tale contesto, il riferimento, nell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 952/2006, all’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (7) si intende come riferimento all’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito del regolamento (CE) n. 877/2008.

Se l’aggiudicazione al prezzo minimo di vendita stabilito a norma del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per lo Stato membro interessato, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.

Se in uno Stato membro l’aggiudicazione a tutti gli offerenti che hanno indicato lo stesso prezzo di vendita comporta il superamento del quantitativo disponibile per tale Stato membro, detto quantitativo è aggiudicato nel seguente modo:

a)

suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure

c)

per estrazione a sorte.

4.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo che figura nell’allegato III, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.

Articolo 5

1.   Gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 si applicano, mutatis mutandis, ai trasformatori per quanto riguarda i quantitativi di zucchero aggiudicati nell’ambito del presente regolamento.

2.   Su richiesta dell’aggiudicatario, l’autorità competente dello Stato membro che ha accordato il riconoscimento al trasformatore, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006, può permettere che un quantitativo, in equivalente zucchero bianco, dello zucchero di quota sia utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 al posto dello stesso quantitativo, in equivalente zucchero bianco, dello zucchero d’intervento aggiudicato. Le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano il coordinamento dei controlli e la verifica a posteriori di tale operazione.

Articolo 6

1.   Ciascun aggiudicatario deve dimostrare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti delle Stato membro in questione, che i quantitativi aggiudicati con gara parziale sono stati utilizzati allo scopo di fabbricare i prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 e in conformità del riconoscimento di cui all’articolo 5 dello stesso. La prova comprende segnatamente l’inserimento nei registri dei quantitativi di prodotti di cui trattasi, effettuato in modo informatizzato nel corso o al termine del processo di fabbricazione.

2.   Il trasformatore che alla fine del quinto mese successivo a quello dell’aggiudicazione non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1, paga per ogni giorno di ritardo un importo di 5 EUR per tonnellata del quantitativo di cui trattasi.

3.   Se alla fine del settimo mese successivo quello dell’aggiudicazione il trasformatore non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 il quantitativo di cui trattasi è considerato dichiarato in eccesso.

Articolo 7

In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 non si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, di zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008. Esso scade il 31 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(3)  GU L 329 del 14.12.2007, pag. 17.

(4)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(6)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

(7)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. A decorrere dal 1o ottobre 2008, il regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007.


ALLEGATO I

Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

Stato membro

Organismo di intervento

Quantitativi detenuti dall’organismo di intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno

(t)

Belgio

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

9 360

Repubblica ceca

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 87 14 27

Fax: (420) 222 87 18 75

30 687

Irlanda

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353) 5363437

Fax (353) 9142843

12 000

Italia

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

225 014

Ungheria

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tel.: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

21 650

Slovacchia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 24 15

Fax: (421-2) 53 41 26 65

34 000

Svezia

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

12 762


ALLEGATO II

FORMULARIO

Modulo da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 3

Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 878/2008

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo dell’offerta

EUR/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ecc.

 

 

 


ALLEGATO III

FORMULARIO

Modulo da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 4, paragrafo 4

Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 878/2008

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Quantitativo effettivamente venduto (t)

1

2

 

 


10.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/13


REGOLAMENTO (CE) N. 879/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2008

recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese per la campagna di commercializzazione 2008/09

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita dello zucchero soltanto dopo che la Commissione ha adottato una decisione in tal senso.

(2)

Tale decisione è stata adottata con regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese (3). Ai sensi del suddetto regolamento, l’ultimo periodo di presentazione delle offerte va dall’11 al 24 settembre 2008.

(3)

È prevedibile che nella maggior parte degli Stati membri interessati le scorte d’intervento di zucchero continueranno ad esistere anche dopo la scadenza di questa ultima possibilità di presentare offerte. Per rispondere alle persistenti esigenze del mercato, è pertanto opportuno aprire un’altra gara permanente affinché le scorte suddette siano rese disponibili per l’esportazione.

(4)

Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso paesi terzi che concedono ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all’importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Allo scopo di impedire eventuali abusi connessi alla reimportazione o reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che sono stati oggetto di un’esportazione, lo zucchero reso disponibile nell’ambito della suindicata gara permanente non deve essere esportato verso le destinazioni di cui trattasi.

(5)

Per la campagna di commercializzazione 2008/09 non sono stati previsti in bilancio stanziamenti per le restituzioni all’esportazione nel settore dello zucchero. Pertanto è necessario derogare alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 952/2006, che sono state previste per una situazione in cui vi è pagamento di restituzioni all’esportazione.

(6)

Per consentire il confronto tra i prezzi offerti per lo zucchero di diverse qualità, il prezzo dell’offerta deve far riferimento allo zucchero della qualità tipo quale definita nell’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(7)

Gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunicano le offerte alla Commissione. Agli offerenti deve essere garantito l’anonimato.

(8)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita.

(9)

Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(10)

Il prezzo minimo di vendita si riferisce allo zucchero della qualità tipo. Occorre prevedere disposizioni sull’adeguamento del prezzo di vendita qualora lo zucchero non sia di detta qualità.

(11)

I quantitativi disponibili per uno Stato membro, che possono essere aggiudicati quando la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita, devono tener conto dei quantitativi aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 877/2008 della Commissione, del 9 settembre 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese (4) e del regolamento (CE) n. 878/2008 della Commissione, del 9 settembre 2008, recante apertura di una gara permanente relativa alla rivendita per uso industriale di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese (5).

(12)

Per lo stesso motivo indicato al precedente considerando 5, sui titoli di esportazione rilasciati in conformità dell’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 952/2006 non può figurare la restituzione all’esportazione.

(13)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno stabilire il periodo di validità dei titoli di esportazione.

(14)

Al fine di garantire l’esportazione dei quantitativi aggiudicati a norma del presente regolamento, la cauzione da costituire all’atto della presentazione della domanda di titolo di esportazione deve essere fissata a un livello dissuasivo, per evitare il rischio che tali quantitativi vengano impiegati per altri scopi.

(15)

Per assicurare la corretta gestione dei quantitativi di zucchero d’intervento occorre prevedere che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi effettivamente venduti ed esportati.

(16)

A norma dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (6) resta di applicazione per lo zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero d’intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita di zucchero d’intervento di cui al presente regolamento.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese che figurano nell’allegato I mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo complessivo di 345 539 tonnellate di zucchero destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, l’Albania, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l’isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.

La procedura di gara determina il prezzo di vendita.

Articolo 2

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1o ottobre 2008 e termina il 15 ottobre 2008 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente. Tale periodo termina alle ore 15 (ora di Bruxelles) dei giorni:

29 ottobre 2008,

12 e 26 novembre 2008,

3 e 17 dicembre 2008,

7 e 28 gennaio 2009,

11 e 25 febbraio 2009,

11 e 25 marzo 2009,

15 e 29 aprile 2009,

13 e 27 maggio 2009,

10 e 24 giugno 2009,

1 e 15 luglio 2009,

5 e 26 agosto 2009,

9 e 23 settembre 2009.

2.   Scopo della gara è determinare il prezzo minimo che gli offerenti sono disposti a pagare per lo zucchero di cui all’articolo 1. Poiché tale zucchero non beneficia di restituzioni all’esportazione, nel prezzo in questione non si tiene conto di alcuna restituzione all’esportazione, in deroga all’articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006.

3.   Il prezzo di offerta si riferisce a zucchero bianco e a zucchero greggio della qualità tipo, quale definita nell’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

4.   La quantità minima dell’offerta per partita, a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è di 250 tonnellate, a meno che il quantitativo disponibile per la partita in questione sia inferiore a 250 tonnellate. In tal caso l’offerta deve vertere sul quantitativo disponibile.

5.   Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I del presente regolamento.

6.   Le offerte includono una dichiarazione con cui l’offerente si impegna a chiedere un titolo di esportazione per il quantitativo di zucchero che gli sarà eventualmente assegnato.

Articolo 3

Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.

L’identità degli offerenti rimane segreta.

Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modulo riportato nell’allegato II.

Qualora non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro il termine indicato al primo comma.

Articolo 4

1.   In conformità della procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Per lo zucchero d’intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo di vendita effettivo applicando, mutatis mutandis, rispettivamente l’articolo 32, paragrafo 6, e l’articolo 33, del regolamento (CE) n. 952/2006. In tale contesto, il riferimento, nell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 952/2006, all’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (7) si intende come riferimento all’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 877/2008 e (CE) n. 878/2008.

Qualora un’aggiudicazione al prezzo minimo di vendita fissato a norma del paragrafo 1 comporti il superamento del quantitativo diminuito disponibile per una partita, l’aggiudicazione è limitata al quantitativo diminuito disponibile.

Qualora per uno Stato membro le aggiudicazioni a tutti gli offerenti che offrono lo stesso prezzo di vendita per una data partita comportino il superamento del quantitativo diminuito disponibile per tale partita, il quantitativo diminuito disponibile è così aggiudicato:

a)

suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure

c)

per estrazione a sorte.

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 952/2006, sul titolo di esportazione rilasciato non figura una restituzione all’esportazione.

2.   Le domande di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato III.

3.   La domanda di titolo di importazione è corredata della prova che il richiedente ha costituito una cauzione di importo pari a 400 EUR per tonnellata del quantitativo aggiudicato.

4.   I titoli di esportazione rilasciati nell’ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

5.   Su richiesta dell’aggiudicatario, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stato rilasciato il titolo di esportazione può autorizzare l’esportazione di un quantitativo di zucchero di quota, in equivalente zucchero bianco, al posto dello stesso quantitativo, in equivalente zucchero bianco, di zucchero d’intervento aggiudicato. Le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano il coordinamento dei controlli e la verifica a posteriori di tale operazione.

6.   La cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (8) per il quantitativo per il quale il richiedente ha rispettato, ai sensi dell’articolo 30, lettera b), e dell’articolo 31, lettera b), punto i), di detto regolamento, l’obbligo di esportazione previsto dai titoli rilasciati in conformità del paragrafo 4 e per il quale sono presentati i tre seguenti documenti:

a)

una copia del documento di trasporto;

b)

un attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta in conformità degli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (9), che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l’attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

c)

un documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all’esportazione di cui trattasi è stato accreditato sul conto dell’esportatore, aperto presso di loro, oppure la prova del pagamento.

Articolo 6

1.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo che figura nell’allegato IV, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.

2.   Entro la fine di ogni mese per il mese precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero corrispondenti ai titoli di esportazione rinviati alle autorità competenti e i quantitativi corrispondenti di zucchero esportato, tenendo conto delle tolleranze di cui all’articolo 7, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 376/2008.

Articolo 7

In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 non si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008. Esso scade il 31 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(3)  GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8.

(4)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

(7)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. A decorrere dal 1o ottobre 2008, il regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

(8)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(9)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.


ALLEGATO I

Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

Stato membro

Organismo di intervento

Quantitativi detenuti dall’organismo di intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno

(t)

Belgio

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

9 360

Repubblica ceca

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 87 14 27

Fax: (420) 222 87 18 75

30 687

Irlanda

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353) 5363437

Fax (353) 9142843

12 000

Italia

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

225 014

Ungheria

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tel.: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

21 650

Slovacchia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 24 15

Fax: (421-2) 53 41 26 65

34 000

Svezia

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

12 762


ALLEGATO II

FORMULARIO

Modulo da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 3

Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 879/2008

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo dell’offerta

EUR/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ecc.

 

 

 


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 2:

in bulgaro

:

Износ в съответствие с Регламент (EО) № 879/2008

in spagnolo

:

Exportado de conformidad con el Reglamento (CE) no 879/2008

in ceco

:

Vyvezeno v souladu s nařízením (ES) č. 879/2008

in danese

:

Eksporteret i henhold til forordning (EF) nr. 879/2008

in tedesco

:

Ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 879/2008

in estone

:

Eksporditud vastavalt määrusele (EÜ) nr 879/2008

in greco

:

Εξάγεται κατ’εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 879/2008

in inglese

:

Exported pursuant to Regulation (EC) No 879/2008

in francese

:

Exporté conformément aux dispositions du règlement (CE) no 879/2008

in italiano

:

Esportato a norma del regolamento (CE) n. 879/2008

in lettone

:

Eksportēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 879/2008

in lituano

:

Eksportuota pagal Reglamentą (EB) Nr. 879/2008

in ungherese

:

A 879/2008/EK bizottsági rendelet szerint exportálva

in maltese

:

Esportat skont ir-Regolament (KE) Nru 879/2008

in olandese

:

Uitgevoerd in het kader van Verordening (EG) nr. 879/2008

in polacco

:

Wywiezione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 879/2008

in portoghese

:

Exportado em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 879/2008

in rumeno

:

Exportat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 879/2008

in slovacco

:

Vyvezené podľa nariadenia (ES) č. 879/2008

in sloveno

:

Izvoženo v skladu z Uredbo (ES) št. 879/2008

in finlandese

:

Viety asetuksen (EY) N:o 879/2008 mukaisesti

in svedese

:

Exporterat i enlighet med förordning (EG) nr 879/2008


ALLEGATO IV

FORMULARIO

Modulo da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 6, paragrafo 1

Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 879/2008

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Quantitativo effettivamente venduto (t)

1

2

 

 


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

10.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2008

che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/721/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 152 e 153,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2004/210/CE della Commissione (1), modificata dalla decisione 2007/263/CE della Commissione (2), sono stati istituiti tre comitati scientifici: il comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC), il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA) e il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI).

(2)

Poiché alcuni incarichi del CSRSA sono stati attribuiti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituita con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è necessario riesaminare i settori di competenza di tale comitato.

(3)

L’esperienza accumulata durante l’attività dei tre comitati scientifici fa prendere atto della necessità di apportare modifiche e miglioramenti alla struttura e alle procedure di lavoro dei comitati.

(4)

Il mandato dei membri dei tre comitati scientifici istituiti con la decisione 2004/210/CE è stato prorogato con la decisione 2007/708/CE della Commissione (4) e scade il 31 dicembre 2008. I membri di detti comitati restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.

(5)

Pertanto, per motivi di chiarezza, è necessario sostituire la decisione 2004/210/CE con una nuova decisione.

(6)

Pareri scientifici solidi e tempestivi sono il presupposto fondamentale per le proposte, le decisioni e la politica della Commissione in tema di sicurezza dei consumatori, di sanità pubblica e di ambiente. A questo riguardo è necessaria una struttura consultiva flessibile, in modo che sia garantito un più facile accesso a competenze scientifiche altamente qualificate in un ampio ventaglio di settori.

(7)

I pareri scientifici formulati su questioni relative alla sicurezza dei consumatori, alla sanità pubblica e all’ambiente devono basarsi sui principi di eccellenza, indipendenza e imparzialità, nonché di trasparenza, quali sono esposti nella comunicazione della Commissione sulla raccolta e l’utilizzazione dei pareri degli esperti da parte della Commissione: principi ed orientamenti — «Una migliore base di conoscenze per delle politiche migliori» (5), e vanno organizzati conformemente ai principi delle pratiche ottimali di valutazione del rischio.

(8)

È indispensabile che i comitati scientifici utilizzino nel modo migliore le competenze scientifiche presenti nell’UE e al di fuori dei suoi confini se necessario per una questione specifica. A questo scopo occorre istituire un pool di consulenti scientifici che assicuri un’adeguata copertura dei settori di competenza dei comitati.

(9)

La riorganizzazione della struttura consultiva deve assicurare una maggiore flessibilità onde consentirle di fornire pareri alla Commissione su questioni che rientrano in settori di competenza definiti, nonché su materie e rischi sanitari emergenti e recentemente individuati che non rientrano nel campo di competenza di altri organismi di valutazione dei rischi della Comunità e deve essere in grado di garantire una consulenza rapida quando necessario, di assicurare la piena trasparenza e un elevato livello di coerenza e di collaborazione con altri organismi comunitari e con le competenti organizzazioni scientifiche.

(10)

La necessità di una consulenza scientifica indipendente sia in settori in cui la Comunità è già attiva sia in settori nuovi che rientrano nella competenza dei comitati scientifici continuerà probabilmente ad aumentare. La struttura di consulenza scientifica sulla valutazione dei rischi va pertanto rafforzata sotto il profilo sia della sua composizione, sia di una maggiore efficacia delle sue procedure di lavoro.

(11)

Sono stati istituiti diversi organismi comunitari con il compito, tra l’altro, di valutare i rischi in vari settori. È necessario garantire la coerenza e promuovere il coordinamento tra i comitati scientifici e tali organismi. I comitati scientifici devono accrescere la loro efficacia anche attraverso appropriati scambi di informazioni e di competenze nonché tramite la collaborazione con altri organismi scientifici e organizzazioni a livello nazionale e internazionale.

(12)

Le prassi di lavoro dei comitati scientifici devono essere migliorate includendo, oltre alle attività interne, l’organizzazione di workshop e incontri scientifici e l’istituzione di reti.

(13)

Pur salvaguardando una piena indipendenza è importante garantire l’apertura e la trasparenza dei lavori dei comitati scientifici attraverso l’istituzione di appropriate procedure di dialogo con le parti interessate.

(14)

L’apertura e la trasparenza perseguite nell’attuazione della presente decisione devono essere assicurate nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nella legislazione comunitaria per quanto riguarda la protezione dei dati personali e l’accesso del pubblico ai documenti, compresa la tutela della riservatezza commerciale,

DECIDE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Struttura consultiva e settori di competenza

1.   È istituita una struttura consultiva sulla valutazione dei rischi scientifici nei settori della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente. Tale struttura comprende:

a)

il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (di seguito «CSSC»);

b)

il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (di seguito «CSRSA»);

c)

il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (di seguito «CSRSERI»);

d)

un pool di consulenti scientifici sulla valutazione dei rischi (di seguito «il pool»), con il compito di fornire supporto alle attività dei comitati scientifici conformemente alle pertinenti prescrizioni della presente decisione.

2.   I settori di competenza della struttura consultiva sono stabiliti nell’allegato I, fatte salve le competenze conferite dalla legislazione comunitaria ad altri organismi comunitari incaricati della valutazione dei rischi, quali in particolare l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’Agenzia europea per i medicinali, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche e il Centro europeo per il controllo delle malattie.

Articolo 2

Missione

1.   La Commissione si rivolge ai comitati scientifici per ottenere un parere scientifico nei casi previsti dal diritto comunitario.

2.   La Commissione può richiedere il parere dei comitati anche riguardo a questioni:

a)

che presentano un particolare interesse per la sicurezza dei consumatori, per la sanità pubblica e per l’ambiente; e

b)

che esulano dal mandato di altri organismi comunitari.

3.   In casi urgenti la Commissione può anche chiedere ai comitati scientifici di fornire pareri rapidi sullo stato delle conoscenze scientifiche in merito a rischi specifici.

4.   La Commissione può invitare un comitato scientifico a individuare bisogni di ricerca e a valutare i risultati della ricerca con riferimento a tematiche che rientrano nei suoi settori di competenza.

5.   Su richiesta della Commissione, o di propria iniziativa e d’intesa con la Commissione, i comitati scientifici possono decidere di organizzare workshop tematici finalizzati ad analizzare dati e conoscenze scientifiche su particolari rischi o su questioni generali in tema di valutazione dei rischi. Su richiesta della Commissione, redigono relazioni, prese di posizione o conclusioni sulla base dei risultati di tali workshop.

All’occorrenza, a questi workshop possono partecipare, oltre ai membri dei comitati, consulenti scientifici del pool ed esperti esterni, compresi gli esperti di organismi comunitari, nazionali o internazionali che svolgono funzioni analoghe.

I workshop sono organizzati dal segretariato dei comitati scientifici. Tale segretariato definisce e assicura, all’occorrenza, la diffusione delle relazioni, delle prese di posizione o delle conclusioni di detti workshop.

6.   La Commissione può invitare i comitati scientifici a partecipare a reti tematiche insieme con altri organismi comunitari o altre organizzazioni scientifiche, allo scopo di monitorare e di contribuire allo sviluppo delle conoscenze scientifiche sui rischi nei settori di competenza definiti nell’allegato I.

7.   I comitati scientifici, mediante l’adozione e la trasmissione alla Commissione di promemoria o prese di posizione, attirano l’attenzione di questa su problemi specifici o emergenti che rientrano nelle loro competenze e che, a loro avviso, possono comportare un rischio reale o potenziale per la sicurezza dei consumatori, per la sanità pubblica o per l’ambiente. La Commissione può decidere di pubblicare tali promemoria e documenti e definisce i provvedimenti da adottare, fra cui, all’occorrenza, una richiesta di parere scientifico in materia.

CAPO 2

COSTITUZIONE DEI COMITATI SCIENTIFICI E DEL POOL

Articolo 3

Nomina dei membri dei comitati scientifici

1.   Il CSSC, il CSRSA e il CSRSERI sono composti ciascuno da non più di 17 membri e possono associare, di propria iniziativa, fino a 5 consulenti scientifici del pool per collaborare alle attività del comitato su questioni o discipline specifiche.

2.   I membri dei comitati scientifici sono nominati dalla Commissione sulla base delle loro competenze e assicurando una distribuzione geografica tale da riflettere la molteplicità di problemi scientifici e la pluralità di strategie, in particolare in Europa. La Commissione determina il numero di membri di ogni comitato in funzione delle esigenze.

I membri di ciascun comitato scientifico sono esperti in uno o più settori di competenza del comitato stesso e, insieme, coprono il più ampio ventaglio possibile di discipline.

3.   La Commissione nomina i membri dei comitati scientifici a partire da un elenco di candidati idonei compilato dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito Internet della Commissione di un invito a manifestare interesse.

4.   Nessun membro di un comitato scientifico può essere nominato in più di uno dei comitati di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

Istituzione del pool

1.   Il pool è costituito da consulenti scientifici che sono esperti in uno o più dei settori di competenza definiti nell’allegato I o in materie correlate e che, insieme, coprono il più ampio ventaglio possibile di discipline.

2.   La Commissione nomina i consulenti scientifici del pool a partire da un elenco di candidati idonei compilato dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito Internet della Commissione di un invito a manifestare interesse.

3.   Il numero di consulenti scientifici del pool può essere deciso in qualunque momento dalla Commissione sulla base delle sue esigenze di consulenza scientifica.

Articolo 5

Mandato

1.   Il mandato dei membri dei comitati scientifici dura tre anni e i membri non possono far parte dello stesso comitato per più di tre mandati consecutivi. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.

Allo scopo di continuare ad assicurare la disponibilità delle competenze, la Commissione può, in casi eccezionali, prorogare il mandato dei membri di un comitato scientifico per un periodo non superiore a 18 mesi.

Al completamento di tre mandati consecutivi in seno a un comitato scientifico un membro può essere nominato membro di un altro comitato scientifico.

2.   Qualora un membro non sia in possesso dei requisiti di partecipazione che saranno fissati nel regolamento interno di cui all’articolo 12 o intenda dimettersi, la Commissione può porre termine al suo mandato e nominare un sostituto tra i membri del pool.

3.   I consulenti scientifici del pool sono nominati per un periodo di cinque anni e la loro nomina può essere rinnovata.

CAPO 3

FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA CONSULTIVA

Articolo 6

Ricorso all’assistenza del pool

1.   Ciascun comitato scientifico può decidere di far intervenire nella formulazione di un parere scientifico fino a un massimo di cinque consulenti scientifici del pool. Tali membri associati partecipano alle attività e alle delibere sull’argomento in questione, con le stesse funzioni, responsabilità e diritti dei membri di detto comitato.

2.   Ciascun comitato scientifico può decidere inoltre di invitare a intervenire nella formulazione di un parere scientifico altri consulenti scientifici del pool. Questi consulenti partecipano alle attività inerenti all’argomento considerato, ma le loro funzioni e loro responsabilità sono limitate alla formulazione del parere.

3.   I comitati scientifici possono anche invitare i consulenti scientifici del pool ad assisterli nel fornire pareri rapidi, richiesti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, o a partecipare ai workshop tematici di cui all’articolo 2, paragrafo 5.

4.   I consulenti scientifici del pool possono essere invitati dalla Commissione a partecipare a riunioni scientifiche o a fornire ai servizi della Commissione informazioni ad hoc su questioni specifiche.

Articolo 7

Gruppi di lavoro

1.   I comitati scientifici possono creare gruppi di lavoro specifici con il compito di formulare e redigere i loro pareri scientifici. Tali gruppi di lavoro sono istituiti soprattutto qualora occorra ricorrere a esperti esterni su un argomento particolare.

2.   D’intesa con la Commissione, i comitati scientifici possono invitare a collaborare alle loro attività membri associati, altri consulenti scientifici del pool, esperti esterni specializzati, nonché esperti di altri organismi comunitari che si ritiene possiedano le idonee competenze e conoscenze scientifiche.

3.   I gruppi di lavoro sono presieduti da un membro del comitato scientifico che li convoca, riferiscono a tale comitato e possono nominare un relatore tra i partecipanti. Per questioni particolarmente complesse di natura pluridisciplinare può essere nominato più di un relatore.

4.   Qualora una questione interessi più di un comitato scientifico, viene istituito un gruppo di lavoro congiunto comprendente membri dei comitati interessati, nonché, all’occorrenza, membri associati, consulenti scientifici del pool ed esperti esterni.

Articolo 8

Partecipazione di tirocinanti

D’intesa con la Commissione e conformemente al regolamento interno di cui all’articolo 12, i comitati scientifici possono far partecipare alle proprie riunioni tirocinanti allo scopo di contribuire allo sviluppo di capacità nel settore della valutazione dei rischi.

Articolo 9

Disposizioni speciali

1.   La Commissione può chiedere a un comitato scientifico l’adozione di un parere scientifico entro un determinato termine.

2.   La Commissione può chiedere l’adozione di un parere congiunto su questioni che non rientrano nei settori di competenza di un unico comitato scientifico o che devono essere valutate da più di un comitato. Un parere congiunto, a seguito della richiesta di un parere da parte della Commissione, può anche essere adottato dai comitati scientifici su iniziativa del gruppo di coordinamento dei comitati di cui all’articolo 11.

3.   Nella richiesta di un parere scientifico la Commissione può definire le consultazioni, le audizioni o la collaborazione con altri organismi scientifici che essa giudichi necessarie per la stesura di tale parere. Consultazioni e audizioni possono anche essere decise da un comitato, d’intesa con la Commissione, se ritenute necessarie per completare un parere.

4.   Un comitato scientifico può richiedere alle parti interessate informazioni aggiuntive necessarie a completare un parere scientifico. Un comitato scientifico può fissare un termine per la presentazione delle informazioni richieste. In tal caso il comitato scientifico può decidere di sospendere i propri lavori riguardo al parere scientifico in questione. Se le informazioni richieste non vengono trasmesse entro tale termine, il comitato in questione può adottare il proprio parere sulla base delle informazioni disponibili.

Articolo 10

Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti

1.   Ogni comitato scientifico elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. L’elezione avviene a maggioranza semplice dei membri del comitato. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni ed è rinnovabile.

2.   La procedura di elezione del presidente e dei vicepresidenti dei comitati scientifici è specificata nel regolamento interno di cui all’articolo 12.

Articolo 11

Coordinamento dei comitati scientifici

Un gruppo di coordinamento dei comitati, composto dai presidenti e dai vicepresidenti dei comitati scientifici, assicura il coordinamento dei tre comitati scientifici conformemente al regolamento interno di cui all’articolo 12.

Articolo 12

Regolamento interno

1.   Su proposta della Commissione e d’intesa con questa, i comitati scientifici adottano un regolamento interno comune.

2.   Il regolamento interno è inteso a garantire che i comitati scientifici esercitino le loro funzioni osservando i principi di eccellenza, indipendenza e trasparenza, pur tenendo conto delle richieste legittime di tutela della riservatezza commerciale nonché dei principi di valutazione dei rischi che la Commissione può fissare alla luce dell’esperienza acquisita e in considerazione della sua politica in questo settore.

3.   Il regolamento interno riguarda in particolare gli aspetti elencati nell’allegato II.

Articolo 13

Norme di voto

1.   I comitati scientifici adottano pareri, pareri rapidi, promemoria e/o prese di posizione a maggioranza del numero complessivo di membri del comitato interessato unitamente al numero di membri associati.

2.   Ogni comitato scientifico delibera a maggioranza dei suoi membri su tutte le altre materie.

3.   I membri di un comitato che si sono dimessi o il cui mandato è scaduto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 14

Pareri divergenti, coordinamento e collaborazione con altri organismi comunitari, nazionali o internazionali

1.   I comitati scientifici assistono la Commissione e contribuiscono all’individuazione precoce:

a)

delle esigenze e delle possibilità di coordinamento dei lavori e di collaborazione;

b)

delle divergenze potenziali o effettive nei pareri scientifici con altri pertinenti organismi comunitari, nazionali o internazionali che svolgono funzioni analoghe, su questioni di valutazione dei rischi generali o specifiche.

Essi assistono la Commissione nell’evitare, risolvere o chiarire pareri divergenti e nell’avviare e nel mantenere rapporti di collaborazione con tali organismi.

2.   La Commissione può assumere l’iniziativa di chiedere l’avvio e provvedere all’organizzazione di attività comuni dei comitati scientifici con organismi comunitari, nazionali o internazionali che svolgono funzioni analoghe. In particolare può chiedere ai comitati scientifici di redigere pareri congiunti con altri organismi comunitari, previo accordo di tali organismi.

3.   Qualora sia stata individuata una divergenza sostanziale su questioni scientifiche e l’organismo in questione sia un organismo comunitario, il comitato scientifico interessato, su richiesta della Commissione, collabora con detto organismo allo scopo di risolvere la divergenza o di presentare alla Commissione un documento comune che chiarisca le questioni scientifiche controverse e che individui le incertezze nei dati. Tale documento è reso pubblico.

CAPO 4

PRINCIPI

Articolo 15

Indipendenza

1.   I membri dei comitati scientifici, i membri associati, gli altri consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni sono nominati a titolo personale. Essi non possono delegare le proprie responsabilità a nessun’altra persona.

2.   I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro si impegnano ad agire in piena indipendenza da condizionamenti esterni.

A tal fine essi sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire a tutela dell’interesse pubblico, nonché una dichiarazione di interessi specificante l’assenza o l’esistenza di interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli alla loro indipendenza.

Tali dichiarazioni sono rese per iscritto. I membri dei comitati scientifici e i consulenti scientifici del pool presentano dichiarazioni annue.

3.   I membri dei comitati scientifici, i membri associati e gli altri consulenti scientifici nonché gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro dichiarano ad ogni riunione ogni eventuale interesse specifico che potrebbe essere ritenuto pregiudizievole alla loro indipendenza in relazione ai punti all’ordine del giorno.

Articolo 16

Trasparenza

1.   Le attività dei comitati scientifici sono condotte con un elevato grado di trasparenza. La Commissione in particolare mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet senza indugio:

a)

le richieste di parere trasmesse ai comitati scientifici;

b)

gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni dei comitati scientifici, del gruppo di coordinamento dei comitati e dei gruppi di lavoro;

c)

i pareri scientifici e i pareri rapidi adottati dai comitati scientifici, compresi i pareri di minoranza e i nominativi dei partecipanti ai gruppi di lavoro che hanno contribuito alla formulazione del parere in questione; i pareri di minoranza sono attribuiti ai membri o ai consulenti interessati;

d)

il regolamento interno comune dei comitati scientifici;

e)

i nominativi dei membri dei comitati scientifici nonché dei consulenti scientifici del pool, insieme a un breve curriculum vitae di ogni membro e consulente;

f)

le dichiarazioni di interessi dei membri dei comitati scientifici, dei consulenti scientifici del pool e degli esperti esterni che hanno partecipato a un gruppo di lavoro.

2.   Le norme sulla trasparenza di cui al paragrafo 1 si applicano conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6) e del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7), con riguardo in particolare alla riservatezza commerciale.

Articolo 17

Riservatezza

I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici, gli esperti esterni e i tirocinanti non divulgano le informazioni acquisite nell’ambito delle attività dei comitati scientifici, dei workshop tematici o dei gruppi di lavoro o delle altre attività connesse all’applicazione della presente decisione, allorché sono stati avvertiti che si tratta di informazioni riservate.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Segretariato dei comitati scientifici della Commissione

1.   I comitati scientifici e i loro gruppi di lavoro, il gruppo di coordinamento dei comitati nonché le altre riunioni, workshop o iniziative in relazione all’applicazione della presente decisione sono convocati dalla Commissione.

2.   La Commissione provvede alle funzioni di segreteria scientifica e amministrativa dei comitati scientifici e dei loro gruppi di lavoro nonché a tutte le altre attività inerenti all’applicazione della presente decisione.

3.   Il segretariato è incaricato di fornire il supporto scientifico e amministrativo necessario ad agevolare l’efficace funzionamento dei comitati scientifici, di verificare il rispetto del regolamento interno, segnatamente in relazione alle prescrizioni in tema di eccellenza, indipendenza e trasparenza, di garantire la comunicazione sulle attività dei comitati e un dialogo appropriato con le parti interessate, inclusa in particolare l’organizzazione di audizioni sulle attività dei comitati, e la pubblicazione dei pareri e di altri documenti pubblici. Inoltre il segretariato fornisce assistenza ai comitati e organizza ed esegue un controllo di qualità sui pareri, come stabilito nel regolamento interno, con riferimento alla completezza, alla coerenza, alla chiarezza e alla corrispondenza alle richieste e alle norme editoriali.

4.   Il segretariato garantisce il coordinamento scientifico e tecnico delle attività dei comitati scientifici e, all’occorrenza, il coordinamento delle loro attività con quelle di altri organismi comunitari, nazionali e internazionali, nonché l’applicazione della procedura di dialogo con le parti interessate definita nel regolamento interno e la comunicazione sulle attività dei comitati.

Articolo 19

Rimborsi e indennità

I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la partecipazione alle riunioni dei comitati, ai workshop tematici, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione e per i servizi prestati in qualità di relatori per una questione specifica, come stabilito nell’allegato III.

Le spese di viaggio e di soggiorno sono rimborsate dalla Commissione.

Articolo 20

Sostituzione dei comitati scientifici

I comitati scientifici istituiti in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione sostituiscono i comitati scientifici istituiti con la decisione 2004/210/CE secondo le seguenti modalità:

a)

il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori sostituisce il comitato scientifico dei prodotti di consumo;

b)

il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali sostituisce il comitato scientifico avente la stessa denominazione;

c)

il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati sostituisce il comitato scientifico avente la stessa denominazione.

Articolo 21

Abrogazioni

1.   La decisione 2004/210/CE è abrogata.

I tre comitati istituiti con detta decisione restano tuttavia in funzione fino all’entrata in carica dei comitati scientifici istituiti con la presente decisione.

2.   I riferimenti alla decisione abrogata s’intendono fatti alla presente decisione; i riferimenti a comitati istituiti con la decisione abrogata s’intendono fatti ai comitati istituiti con la presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

(2)  GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 14.

(3)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

(4)  GU L 287 dell’1.11.2007, pag. 25.

(5)  COM(2002) 713 def. dell’11 dicembre 2002.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO I

SETTORI DI COMPETENZA

1)   Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori

Formula pareri su questioni riguardanti qualunque tipo di rischio sanitario e di sicurezza (segnatamente rischi chimici, biologici, meccanici e altri rischi fisici) dei prodotti di consumo non alimentari (ad esempio: prodotti cosmetici e loro ingredienti, giocattoli, tessuti, capi di abbigliamento, prodotti per l’igiene personale e per la casa quali detergenti, ecc.) e dei servizi (ad esempio: tatuaggi, abbronzatura artificiale, ecc.).

2)   Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali

Formula pareri su rischi sanitari e ambientali in relazione alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali e altri fattori fisici e biologici o alle mutevoli condizioni fisiche che possono esercitare un impatto negativo sulla salute e sull’ambiente, con riguardo ad esempio alla qualità dell’aria, alle acque, ai rifiuti e ai suoli, nonché sulla valutazione ambientale del ciclo di vita. Affronta inoltre questioni sanitarie e di sicurezza connesse alla tossicità e all’ecotossicità dei biocidi.

Fatte salve le competenze dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e di altre agenzie di valutazione dei rischi europee, può anche essere invitato dalla Commissione a esaminare, segnatamente in collaborazione con altre agenzie europee, in particolare l’ECHA, questioni connesse all’esame della tossicità e dell’ecotossicità di composti chimici, biochimici e biologici il cui uso può avere effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente. Il comitato esaminerà inoltre questioni connesse all’aspetto metodologico della valutazione dei rischi sanitari e ambientali delle sostanze chimiche, incluse le loro miscele, in funzione della necessità di fornire pareri solidi e coerenti sui suoi settori di competenza nonché al fine di dare un contributo in materia, in stretta collaborazione con altre agenzie europee.

3)   Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati

Formula pareri su questioni riguardanti rischi sanitari e ambientali emergenti o recentemente identificati e su tematiche ampie, complesse o pluridisciplinari che richiedono una valutazione globale dei rischi per la sicurezza dei consumatori o per la sanità pubblica e questioni connesse non trattate da altri organismi comunitari di valutazione dei rischi.

Tra gli esempi di potenziali ambiti di attività figurano i rischi potenziali associati all’interazione dei fattori di rischio, gli effetti sinergici, gli effetti cumulativi, la resistenza antimicrobica, le nuove tecnologie come le nanotecnologie, i dispositivi medici compresi quelli che utilizzano sostanze di origine animale e/o umana, l’ingegneria dei tessuti, gli emoderivati, la riduzione della fertilità, i tumori degli organi endocrini, i rischi di natura fisica quali il rumore e i campi elettromagnetici (derivanti da telefoni cellulari, trasmettitori e ambienti domestici controllati elettronicamente) e le metodologie per la valutazione di nuovi rischi. Può anche essere invitato a esaminare i rischi connessi ai determinanti sanitari e alle malattie non trasmissibili.


ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO

Il regolamento interno comune che i comitati scientifici sono tenuti a adottare conformemente all’articolo 12 riguarda in particolare i seguenti aspetti:

1)   Coordinamento dei comitati scientifici

a)

la designazione del comitato scientifico responsabile per pareri scientifici che non rientrano nel settore di competenza di un unico comitato scientifico o che devono essere valutati da più di un comitato;

b)

l’adozione di pareri congiunti, pareri rapidi, promemoria e/o prese di posizione;

c)

le procedure intese a garantire il coordinamento dei comitati scientifici, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all’armonizzazione della valutazione del rischio e il funzionamento del gruppo di coordinamento dei comitati;

2)   Procedure di decisione in seno ai comitati

a)

l’elezione del presidente e dei vicepresidenti dei comitati scientifici;

b)

le procedure per l’adozione di pareri:

in condizioni normali,

secondo la procedura scritta in condizioni normali, e

secondo una procedura scritta accelerata qualora l’urgenza della questione renda necessaria una procedura di questo tipo;

c)

la procedura per la fornitura di pareri rapidi quando richiesti dalla Commissione conformemente all’articolo 2, paragrafo 3; tale procedura deve garantire la qualità e l’opportuno avallo dei pareri da parte del comitato;

d)

l’adozione di promemoria e di prese di posizione per attirare l’attenzione della Commissione su problemi specifici o emergenti;

3)   Organizzazione delle attività scientifiche

a)

la costituzione e l’organizzazione dei gruppi di lavoro dei comitati scientifici, inclusi i gruppi di lavoro congiunti;

b)

l’associazione di consulenti scientifici del pool alle attività dei comitati e la partecipazione di esperti esterni;

c)

la nomina di relatori e la descrizione dei loro compiti con riguardo all’elaborazione di progetti di pareri per i comitati scientifici;

d)

il formato e il contenuto dei pareri scientifici e le procedure volte a garantirne e migliorarne la coerenza, nonché le norme editoriali;

e)

l’organizzazione di — e la partecipazione a — riunioni, workshop tematici e reti;

f)

l’associazione di tirocinanti;

4)   Obblighi dei membri del comitato, dei consulenti associati e degli altri consulenti scientifici del pool, degli esperti esterni e dei tirocinanti

a)

i criteri di partecipazione e le condizioni alle quali cessa il mandato di membro del comitato;

b)

l’applicazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui all’articolo 17;

c)

le responsabilità e gli obblighi dei membri, dei consulenti associati, degli altri consulenti scientifici del pool e degli esperti esterni in relazione ai contatti con gli autori di petizioni, i gruppi di interesse speciale e le altre parti interessate;

d)

le condizioni alle quali un membro di un comitato, un consulente associato, un altro consulente scientifico o un esperto esterno sono esclusi dalle delibere e/o dal voto su un tema particolare in seno al comitato o a un gruppo di lavoro allorché esistono ragionevoli dubbi sulla sua indipendenza, e la relativa procedura;

5)   Relazioni con terzi

a)

le procedure per individuare, risolvere o chiarire pareri divergenti con organismi comunitari, nazionali e internazionali che svolgono funzioni analoghe, compresi lo scambio di informazioni e l’organizzazione di riunioni congiunte;

b)

la rappresentanza di un comitato scientifico nelle attività esterne, in particolare in relazione ad altri organismi comunitari o internazionali che svolgono funzioni analoghe;

c)

l’organizzazione della procedura di dialogo con le parti interessate, in particolare l’organizzazione di audizioni con l’industria o con altri gruppi di interesse speciale o altri interessati;

d)

la pubblicazione di pareri scientifici e altri documenti.


ALLEGATO III

INDENNITÀ

I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la loro partecipazione alle attività dei comitati scientifici, secondo le seguenti modalità.

 

Per la partecipazione alle riunioni:

300 EUR per la partecipazione per un giorno intero o 150 EUR per la partecipazione per la sola mattinata o il solo pomeriggio a una riunione di un comitato scientifico o di un gruppo di lavoro oppure a una riunione esterna attinente ai lavori di un comitato scientifico.

 

Per l’esercizio del mandato di relatore in merito a una questione che richiede non meno di un giorno per la preparazione di un progetto di parere e previo accordo scritto della Commissione:

300 EUR.

Se pienamente giustificato e in funzione delle disponibilità di bilancio, tale somma può essere aumentata a 600 EUR per questioni che comportano un carico di lavoro particolarmente oneroso.

La Commissione valuterà regolarmente la necessità di un adeguamento di tali indennità alla luce degli indici dei prezzi, dell’importo delle indennità corrisposte agli esperti in altri organismi europei e dell’esperienza acquisita con riguardo al carico di lavoro dei membri, dei membri associati, degli altri consulenti scientifici e degli esperti esterni. La prima valutazione si terrà nel 2009.


10.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.