ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 239

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
6 settembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 871/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 872/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X, e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

3

 

*

Regolamento (CE) n. 873/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2007 relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/85/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tiabendazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva ( 1 )

6

 

*

Direttiva 2008/86/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tebuconazolo come principio attivo nell’allegato I della direttiva ( 1 )

9

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/717/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2008, relativa all’aiuto di Stato C 46/07 (ex NN 59/07) cui la Romania ha dato esecuzione a favore dell’azienda Automobile Craiova (ex Daewoo România) [notificata con il numero C(2008) 700]  ( 1 )

12

 

 

2008/718/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 aprile 2008, concernente la misura C 29/07 (ex N 310/06) che l’Ungheria intende adottare nella forma di garanzie del credito all’esportazione a breve termine a favore di PMI con un fatturato all’esportazione limitato [notificata con il numero C(2008) 1332]  ( 1 )

26

 

 

2008/719/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa all’aiuto di Stato C 56/06 (ex NN 77/06) al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland [notificata con il numero C(2008) 1625]  ( 1 )

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 116/2008 della Commissione, del 28 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 35 del 9.2.2008)

55

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 117/2008 della Commissione, del 28 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 35 del 9.2.2008)

56

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

6.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/1


REGOLAMENTO (CE) N. 871/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

20,7

ZZ

20,7

0707 00 05

JO

156,8

MK

64,6

TR

106,2

ZZ

109,2

0709 90 70

TR

95,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

73,6

UY

72,4

ZA

81,4

ZZ

75,8

0806 10 10

IL

235,4

TR

102,2

US

188,9

XS

61,0

ZZ

146,9

0808 10 80

BR

55,2

CL

104,1

CN

111,7

NZ

104,5

US

94,6

ZA

81,6

ZZ

92,0

0808 20 50

CN

60,9

TR

139,7

ZA

93,1

ZZ

97,9

0809 30

TR

138,3

US

166,3

XS

61,2

ZZ

121,9

0809 40 05

IL

137,8

MK

53,9

TR

69,0

XS

53,4

ZZ

78,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


6.9.2008   

IT

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L 239/3


REGOLAMENTO (CE) N. 872/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2008

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X, e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

33/T&Q

Stato membro

Portogallo

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1

Data

4.8.2008


6.9.2008   

IT

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L 239/5


REGOLAMENTO (CE) N. 873/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2007 relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 712/2007 della Commissione (2) ha aperto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. Il termine per la presentazione delle offerte relative all'ultima gara parziale scade il 10 settembre 2008.

(2)

Per assicurare agli allevatori e all'industria mangimistica un approvvigionamento a prezzi competitivi nei primi mesi della campagna 2008/2009, occorre continuare a rendere disponibili sul mercato dei cereali le scorte di intervento detenute dall'organismo di intervento ungherese, il solo che in questo momento dispone ancora di scorte, e precisare i giorni e le date in cui gli operatori potranno presentare offerte, in funzione delle riunioni programmate del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 712/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 712/2007 è aggiunto il seguente comma:

«A partire dal 15 settembre 2008, il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali scade alle ore 13 (ora di Bruxelles) di mercoledì 24 settembre 2008, 15 ottobre 2008, 29 ottobre 2008, 12 novembre 2008, 26 novembre 2008, 3 dicembre 2008 e 17 dicembre 2008.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 7.


DIRETTIVE

6.9.2008   

IT

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L 239/6


DIRETTIVA 2008/85/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2008

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tiabendazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il tiabendazolo.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il tiabendazolo è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

La Spagna è stata designata come Stato membro relatore e il 9 maggio 2006 ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, il 22 febbraio 2008 i risultati dell'esame sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Gli esami effettuati sembrano indicare che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti tiabendazolo rispondono ai requisiti fissati all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È pertanto legittimo iscrivere il tiabendazolo nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti tiabendazolo possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(6)

Sono stati tuttavia individuati rischi inaccettabili connessi al trattamento in situ di legno in ambienti esterni e al legno trattato esposto ad intemperie. Non è pertanto opportuno rilasciare autorizzazioni per tali usi, a meno che non siano stati presentati dati sufficienti a dimostrare la possibilità di utilizzare i prodotti senza rischi inaccettabili per l'ambiente.

(7)

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, ai prodotti contenenti tiabendazolo e utilizzati come preservanti del legno si applichino misure di riduzione del rischio volte a garantire una riduzione dei rischi ad un livello accettabile a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE e del relativo allegato VI. In particolare, occorre adottare misure adeguate per la difesa del suolo e dell'ambiente acquatico, visto che nel corso della valutazione sono emersi rischi inaccettabili per tali matrici, ed è opportuno che i prodotti destinati ad uso industriale e/o professionale siano utilizzati con gli adeguati dispositivi di protezione qualora non sia possibile ridurre con altri mezzi i rischi rilevati per gli utilizzatori industriali/professionali.

(8)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo tiabendazolo, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10)

Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti tiabendazolo, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

La voce «N. 13» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3

(ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)

Scadenza dell'iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«13

Tiabendazolo

2-(tiazol-4-il)benzimidazolo

Numero CE: 205-725-8

Numero CAS: 148-79-8

985 g/kg

1o luglio 2010

30 giugno 2012

30 giugno 2020

8

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni.

 

Alla luce delle ipotesi fatte durante la valutazione del rischio, i prodotti autorizzati per uso industriale e/o professionale, con riguardo ai trattamenti a doppio vuoto e per immersione, devono essere utilizzati con gli adeguati dispositivi di protezione, a meno che la domanda di autorizzazione non dimostri che è possibile ridurre ad un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali/professionali.

 

Visti i rischi evidenziati per il suolo e l'ambiente acquatico, è necessario adottare misure adeguate di riduzione del rischio per la tutela di queste matrici. In particolare, le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione per uso industriale devono indicare che, subito dopo il trattamento, il legno trattato deve essere stoccato in un luogo riparato o su un ripiano duro e impermeabile, per evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e far sì che le eventuali emissioni siano raccolte a fini di riutilizzo o smaltimento.

 

Non devono essere rilasciate autorizzazioni a prodotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni e a legno destinato ad essere esposto ad intemperie, a meno che non siano stati presentati dati sufficienti a dimostrare la conformità all'articolo 5 e all'allegato VI, eventualmente con l'adozione di opportune misure di riduzione dei rischi.»


(1)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


6.9.2008   

IT

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L 239/9


DIRETTIVA 2008/86/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2008

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tebuconazolo come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il tebuconazolo.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il tebuconazolo è stato oggetto di una valutazione in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definiti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

La Danimarca è stata designata come Stato membro relatore e l’11 gennaio 2006 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, il 29 novembre 2007 i risultati del riesame sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Il riesame del tebuconazolo non ha evidenziato questioni ancora aperte o problemi da sottoporre all’attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(6)

Gli esami effettuati sembrano indicare che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti tebuconazolo rispondono ai requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È pertanto legittimo iscrivere il tebuconazolo nell’allegato I, per il tipo di prodotto 8, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti tebuconazolo possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. Sono stati tuttavia individuati rischi inaccettabili connessi al trattamento in situ di legno in ambienti esterni e al legno trattato a costante contatto con l’acqua. Non è pertanto opportuno rilasciare autorizzazioni per tali usi, a meno che non siano stati presentati dati sufficienti a dimostrare la possibilità di utilizzare i prodotti senza rischi inaccettabili per l’ambiente.

(7)

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno esigere che siano previste istruzioni in cui sia specificato che dopo il trattamento il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili per evitare emissioni dirette nel suolo e far sì che le eventuali emissioni siano raccolte a fini di riutilizzo o smaltimento, a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera d), della direttiva 98/8/CE.

(8)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo tebuconazolo, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno preparato un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10)

Dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti tebuconazolo, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3


ALLEGATO

La voce «N. 6» riportata qui di seguito è inserita nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3

(ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai loro principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«6

tebuconazolo

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo

Numero CE: 403-640-2

Numero CAS: 107534-96-3

950 g/kg

1o aprile 2010

31 marzo 2012

31 marzo 2020

8

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni.

 

Visti i rischi evidenziati per il suolo e l’ambiente acquatico, è necessario adottare misure adeguate di riduzione del rischio per la proteione di queste matrici. In particolare, le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti ai quali è stata rilasciata un’autorizzazione per uso industriale devono indicare che, subito dopo il trattamento, il legno trattato deve essere stoccato in un luogo riparato o su un sostegno rigido e impermeabile, per evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e far sì che le eventuali emissioni siano raccolte a fini di riutilizzo o smaltimento.

 

Non devono inoltre essere rilasciate autorizzazioni a prodotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni e a legno a costante contatto con l’acqua, a meno che non siano stati presentati dati sufficienti a dimostrare la conformità all’articolo 5 e all’allegato VI, eventualmente con l’adozione di opportune misure di riduzione dei rischi.»


(1)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

6.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2008

relativa all’aiuto di Stato C 46/07 (ex NN 59/07) cui la Romania ha dato esecuzione a favore dell’azienda Automobile Craiova (ex Daewoo România)

[notificata con il numero C(2008) 700]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/717/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate (1) e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 17 gennaio 2007 la Commissione ha chiesto informazioni in merito a diverse imprese pubbliche rumene, tra cui SC Automobile Craiova SA (di seguito «Automobile Craiova»), ex Daewoo România (2), nel contesto del processo nazionale di privatizzazione. La Romania ha fornito le informazioni con lettera del 15 febbraio 2007. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle date dell’8 marzo 2007 e del 22 maggio 2007, informazioni che la Romania ha provveduto a fornire con lettere, rispettivamente, del 21 marzo 2007 e del 25 maggio e 31 maggio 2007. Il 3 maggio 2007 si è tenuta una riunione con le autorità rumene.

(2)

Con lettera del 5 luglio 2007 la Commissione ha chiesto alle autorità rumene di abolire le condizioni specifiche previste dal contratto di privatizzazione di Automobile Craiova, facendo presente nel contempo che la mancata sospensione di ogni aiuto concesso illegalmente avrebbe portato la Commissione ad adottare una decisione di avviare un procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, e di emettere un’ingiunzione di sospensione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (3).

(3)

Con lettera del 18 luglio 2007 le autorità rumene hanno informato la Commissione che le verrà notificata la privatizzazione di Automobile Craiova. Con lettera del 20 agosto 2007 la Commissione ha ricordato alla Romania che la privatizzazione di Automobile Craiova dovrà essere notificata prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento che le autorità pubbliche possano impegnarsi ad attuare.

(4)

Nel settembre del 2007 la Commissione ha appreso dalla stampa che le autorità rumene avevano firmato in data 12 settembre 2007 un contratto di compravendita con l’unico offerente, la società Ford.

(5)

Con lettera datata 10 ottobre 2007 la Commissione ha informato la Romania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE relativamente alla concessione di un aiuto illegale e di emettere un’ingiunzione di sospensione. La decisione della Commissione di avviare il procedimento e di emettere un’ingiunzione di sospensione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito alla misura di aiuto in questione.

(6)

La Romania ha trasmesso le sue osservazioni con lettera del 24 ottobre 2007. Con lettera del 23 novembre 2007 Ford ha presentato le sue osservazioni, che sono state trasmesse alle autorità rumene in data 30 novembre 2007. Con lettera del 7 dicembre 2007 la Romania ha presentato le proprie osservazioni in merito ai commenti trasmessi da Ford.

(7)

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettere del 12 ottobre 2007, del 17 ottobre 2007, del 19 ottobre 2007, del 14 novembre 2007 e del 14 gennaio 2008. La Romania ha trasmesso dette informazioni complementari con lettere datate 18 ottobre 2007, 24 ottobre 2007, 6 novembre 2007, 12 novembre 2007, 19 novembre 2007, 23 novembre 2007, 7 dicembre 2007, 8 gennaio 2008 e 23 gennaio 2008.

(8)

La Commissione ha tenuto riunioni con le autorità rumene e i rappresentati della Ford nelle date del 5 ottobre 2007, 12 ottobre 2007, 7 novembre 2007, 15 novembre 2007, 17 dicembre 2007 e 24 gennaio 2008.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Impresa interessata

(9)

Automobile Craiova è un’azienda attiva nel settore commerciale dei pezzi di ricambio per automobili, come pure nella produzione di marmitte per auto e di prodotti di falegnameria in PVC. Lo Stato rumeno detiene il 72,4 % delle azioni dell’impresa tramite l’agenzia rumena per le privatizzazioni AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului — «Autorità per il recupero delle attività di Stato»), mentre la rimanente quota azionaria del 27,6 % è detenuta da un fondo privato di investimenti (SIF Oltenia) e da persone fisiche e giuridiche di diritto privato. Le azioni dell’impresa sono quotate alla borsa valori di Bucarest. Nel 2005 Automobile Craiova ha registrato un utile di 83 479 EUR e nel 2006 di 51 125 EUR. Nel 2005 l’azienda ha registrato un fatturato di 2,15 Mio EUR e nel 2006 di 2,14 Mio EUR.

(10)

L’azienda ha una controllata, Daewoo România (di seguito «DWAR»), che è al tempo stesso azionista di maggioranza di Mecatim. L’azienda produttrice di automobili DWAR è stata creata nel 1994 sotto forma di un’impresa comune nella quale lo Stato rumeno deteneva il 49 % e Daewoo Motors South Korea il 51 % delle azioni. Dopo il fallimento di Daewoo Motors, DWAR ha rilevato nel 2006 il 51 % delle sue proprie azioni: tale quota di azioni del 51 % è stata annullata nel novembre del 2007, in conformità della normativa rumena nel settore delle società commerciali, cosicché Automobile Craiova ha acquisito il pieno controllo di DWAR.

(11)

Nel 2007 DWAR contava 3 959 lavoratori assunti. Nel 2006 la società ha prodotto 24 898 automobili, prevalentemente di piccole dimensioni (utilitarie). Nel 2007 era prevista una produzione di circa 19 000 automobili; nel gennaio del 2008 la produzione di automobili è cessata. DWAR fabbrica anche motori per diverse controllate di GM Daewoo. L’azienda di Craiova ha una capacità produttiva annua di 100 000 automobili.

(12)

Nel 2006 DWAR ha registrato perdite per circa 350 Mio EUR; alla data del 30 aprile 2007, inoltre, registrava perdite per circa 3,4 Mio EUR. Nel 2006 i debiti totali dell’azienda ammontavano all’incirca a 88 Mio EUR, di cui 56 Mio EUR verso il bilancio dello Stato e 25 Mio EUR verso i fornitori.

(13)

Sulla base dei rendiconti finanziari, nel 2006 l’azienda possedeva terreni e immobilizzazioni per un valore di 193 Mio EUR, materie prime e altri materiali per un valore di 55 Mio EUR, disponibilità liquida per una somma di 96 Mio EUR nonché crediti e regolarizzazioni per un valore di 108 Mio EUR. In conclusione, sulla base del bilancio consuntivo del 2006, in quello stesso 2006 DWAR deteneva attivi netti per un valore di 419 Mio EUR.

(14)

Mecatim è una controllata di DWAR: quest’ultima possiede il 75 % delle azioni di Mecatim, mentre il 20 % è di proprietà di AVAS e il rimanente 5 % è in mano ad azionisti privati di minoranza. La Mecatim, che ha sede a Timișoara, è attiva prevalentemente nel settore della produzione di pezzi di ricambio e motori per autoveicoli. Tuttavia, l’azienda ha cessato di fabbricare tali prodotti e attualmente commercializza autoveicoli.

(15)

Automobile Craiova è situata in una regione che può beneficiare di aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

2.2.   Processo di privatizzazione

(16)

Il 19 e il 21 maggio 2007 l’agenzia rumena per le privatizzazioni AVAS ha annunciato la vendita della partecipazione del 72 % di sua proprietà in Automobile Craiova. Benché diverse società avessero fatto pervenire in precedenza lettere di interesse non vincolanti, solamente due investitori potenziali, ossia Ford Motor Company (in appresso denominata «Ford») e General Motors (denominati seguito «GM») hanno acquistato il «memorandum informativo» (dossier di informazioni) che consentiva loro di avere accesso alle informazioni e alla documentazione contenute nel «data room» e di presentare, in conclusione, un’offerta definitiva e vincolante.

(17)

Il dossier informativo conteneva determinate condizioni relative in particolare ai livelli minimi di produzione, al livello occupazionale e agli investimenti. In base alla tabella di valutazione, il prezzo offerto rappresentava soltanto il 35 % del punteggio complessivo, mentre gli investimenti totali corrispondevano al 25 %, la realizzazione di un livello di integrazione della produzione del 60 % a quattro anni dall’acquisto rappresentava il 20 % e l’impegno a conseguire un livello di produzione di 200 000 automobili sempre al quarto anno dall’acquisto rappresentava un ulteriore 20 %. Se il livello di integrazione della produzione offerto era inferiore al 60 % e/o se tale livello poteva essere conseguito soltanto dopo più di quattro anni dall’acquisto, all’investitore venivano attribuiti 0 punti per il criterio di valutazione in questione. Lo stesso valeva per il criterio del livello di produzione: se il livello di produzione offerto era inferiore alle 200 000 automobili al quarto anno dall’acquisto e/o se per arrivare a tale livello era necessario un periodo di tempo superiore ai quattro anni, all’investitore venivano assegnati 0 punti.

(18)

Il termine per la presentazione delle offerte definitive era stato fissato al 5 luglio 2007. Essendo l’unica società che aveva presentato un’offerta vincolante, Ford ha vinto la gara d’appalto: inizialmente ha offerto un prezzo di vendita di 55 Mio EUR, ma, dopo ulteriori contrattazioni, lo ha portato a 57 Mio EUR.

(19)

Nella fase negoziale che ha fatto seguito alla procedura di gara d’appalto le parti hanno concordato che Ford, l’acquirente, ottenesse tramite una riorganizzazione la proprietà degli attivi industriali di Automobile Craiova, DWAR e Mecatim, mentre gli attivi non strategici (principalmente beni immobili e riserve di liquidità netta) sarebbero stati scorporati e sarebbero rimasti di proprietà dello Stato. Lo Stato si è inoltre impegnato a fare tutto il possibile per acquisire il rimanente 28 % delle azioni detenuto dagli azionisti privati per poi rivenderlo alla Ford.

(20)

Il contratto di compravendita è stato firmato il 12 settembre 2007.

3.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE E DI EMETTERE L’INGIUNZIONE DI SOSPENSIONE

(21)

Il procedimento di indagine formale è stato avviato perché la Commissione nutriva dei dubbi quanto al fatto che il processo di privatizzazione avesse comportato la concessione di un aiuto di Stato.

(22)

Anzitutto, la Commissione nutriva dei dubbi quanto al fatto che la gara d’appalto si fosse svolta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. Sulla base delle informazioni disponibili all’epoca, tratte prevalentemente da articoli pubblicati sulla stampa, la Commissione aveva motivo di ritenere che taluni investitori potenziali fossero stati posti in situazione di svantaggio nella fase iniziale e scoraggiati dal presentare un’offerta.

(23)

In secondo luogo, la Commissione sospettava che le condizioni legate alla privatizzazione avessero determinato una riduzione del prezzo di vendita, accordando quindi un vantaggio all’azienda che doveva essere privatizzata. In base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale, l’AVAS aveva stabilito quattro condizioni, che avrebbero potuto abbassare il prezzo di vendita e scoraggiare altre parti potenzialmente interessate dal presentare un’offerta. Il prezzo offerto rappresentava soltanto il 35 % del punteggio totale.

(24)

Inoltre, la Commissione si è chiesta se le autorità rumene non abbiano associato alla privatizzazione una garanzia relativa al livello occupazionale. Secondo il dossier informativo, i potenziali offerenti dovevano presentare un piano aziendale che comprendeva l’impegno da parte loro a mantenere il numero esistente di dipendenti. Allo stesso modo, la bozza del contratto di compravendita allegata al dossier informativo prevede l’obbligo per l’acquirente di mantenere il numero esistente di dipendenti per i cinque anni a venire: qualora l’acquirente non rispetti tale obbligo, il contratto di compravendita diviene de jure nullo e privo di effetti, senza necessità di alcuna notifica né di altra formalità. Infine, le autorità rumene hanno informato i potenziali acquirenti già prima di pubblicare l’avviso relativo alla privatizzazione dell’azienda che uno dei principali obiettivi di quest’ultima era mantenere il numero di posti di lavoro esistente.

(25)

Per finire, la Commissione sospettava che la rinegoziazione di determinate condizioni durante la fase negoziale che ha fatto seguito alla gara di appalto avesse eventualmente conferito un vantaggio all’acquirente, la società Ford. In base alle informazioni disponibili all’epoca, sembra che lo Stato rumeno si sia impegnato a farsi carico dei crediti effettivi e potenziali nei confronti di Automobile Craiova, compreso un credito doganale per una somma di 800 Mio EUR. Per di più, Ford e le autorità rumene hanno deciso, nel quadro dei successivi negoziati, una riorganizzazione dell’azienda che prevedeva la separazione dell’attività principale (la produzione di automobili) dagli attivi non strategici, in particolare i beni immobili. A seguito di tale riorganizzazione, Ford verrebbe ad acquisire e a pagare unicamente l’attività industriale dell’azienda, mentre lo Stato conserverebbe la proprietà dei terreni.

(26)

Dal momento che la Romania ha firmato il contratto di privatizzazione malgrado i ripetuti avvertimenti che le sono stati rivolti dalla Commissione, quest’ultima ha emesso nel contempo un’ingiunzione di sospensione.

4.   OSSERVAZIONI DELLA ROMANIA

(27)

In primo luogo, le autorità rumene sottolineano che la gara d’appalto era incondizionata e si è svolta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. Il primo annuncio in merito all’intenzione di privatizzare DWAR, pubblicato il 5 dicembre 2006, come pure l’avviso pubblicato il 9/12 marzo 2007, non elencano nessun criterio di preselezione né di selezione, e ancor meno prevedono condizioni da rispettare da parte degli offerenti. Anche l’avviso relativo alla privatizzazione pubblicato il 18/21 maggio 2007 non stabiliva nessuna condizione obbligatoria, bensì soltanto i criteri per l’assegnazione del punteggio alle diverse offerte. Inoltre, le autorità rumene sostengono che l’incremento del livello occupazionale non era stato scelto come criterio nell’ambito della gara d’appalto. In conclusione, poiché tutti i potenziali offerenti avevano accesso alla totalità delle informazioni disponibili, l’intero processo di privatizzazione si è svolto in modo trasparente: di conseguenza, nessun potenziale offerente è stato scoraggiato dal presentare un’offerta.

(28)

In secondo luogo, le autorità rumene affermano che né il dossier informativo né la bozza del contratto di compravendita imponevano condizioni vincolanti, senza alcuna possibilità di rinegoziarle da parte dei potenziali offerenti. La Romania spiega che inizialmente l’AVAS intendeva privatizzare la DWAR nella sua interezza, ma che poi, nel corso del processo di privatizzazione, ha deciso di dare ai potenziali offerenti la possibilità di presentare offerte unicamente per l’acquisto degli attivi industriali dell’azienda (escludendo quindi i beni immobili). Attira inoltre l’attenzione sul fatto che tutti i potenziali offerenti sapevano, fin dall’inizio, che i beni immobili non erano compresi nell’offerta di privatizzazione, ma che sarebbero invece stati venduti separatamente.

(29)

In terzo luogo, le autorità rumene fanno osservare che i criteri contenuti nel dossier informativo non incidevano in alcun modo sulle offerte degli offerenti, soprattutto perché tutte le parti potenzialmente interessate erano aziende produttrici di automobili. Non solo, ma esse sostengono che i criteri in questione non hanno inciso sul prezzo di acquisto offerto da Ford, in quanto tali criteri erano compatibili con il piano aziendale presentato da quest’ultima società. Secondo la Romania, infatti, il livello di produzione di 200 000 automobili l’anno specificato dall’AVAS nel dossier informativo deve essere conseguito per ragioni economiche: considerate le dimensioni e la capacità dello stabilimento, attrezzato per costruire utilitarie, una produzione annua inferiore alle 200 000 unità non sarebbe redditizia.

(30)

In quarto luogo, la Romania sostiene che quando ha venduto la sua partecipazione in Automobile Craiova ha agito come un qualsiasi operatore economico presente sul mercato. Sostiene che il prezzo che ne ha ricavato corrisponde al valore di mercato e avanza i seguenti argomenti a sostegno di questa affermazione: nel 2006 DWAR ha acquistato il 51 % delle sue azioni dalla sua ex società madre Daewoo Motors Ltd al prezzo di vendita di 50 Mio USD. Il valore del 100 % delle azioni, all’epoca, ammontava pertanto a 78 Mio EUR. Ford ha offerto un prezzo di 57 Mio EUR per una quota del 72,4 % delle azioni di Automobile Craiova, il che corrisponderebbe alla somma di 78 Mio EUR per il 100 % delle azioni. Inoltre, tenuto conto del valore per azione scambiata in borsa, il valore di tutte le azioni di Automobile Craiova alla data del 16 marzo 2007 era pari a circa 59 Mio EUR. Di conseguenza, il prezzo di acquisto di 57 Mio EUR pagato da Ford per il 72 % delle azioni è superiore al prezzo di mercato. Non solo: il processo di ristrutturazione prevede che AVAS conserverà anche la proprietà degli attivi collegati. Infine, in base alla valutazione di DWAR realizzata da un esperto indipendente (KPMG) dopo il fallimento della sua società madre, nel 2004 l’azienda era valutata per una somma compresa tra 18 e 81 Mio USD, a seconda del metodo di valutazione utilizzato.

(31)

In quinto luogo, per quanto riguarda il presunto indennizzo, la Romania ha presentato informazioni dettagliate in merito all’accordo relativo ai debiti contenuto nella legge speciale sulla privatizzazione di Automobile Craiova. La Romania afferma che, conformemente alla normale prassi commerciale, l’AVAS si fa carico soltanto dei debiti non prevedibili e che non possono essere quantificati. Le autorità rumene sottolineano che Automobile Craiova e DWAR non hanno debiti pendenti nei confronti dello Stato, fatta eccezione per quelli risultanti dal normale svolgimento della loro attività commerciale. Inoltre, grazie ai pagamenti per una somma di 10 Mio USD versati nel 2006 alla società madre (5), DWAR non ha più alcun debito pendente nei confronti delle ex controllate Daewoo.

(32)

In sesto luogo, le autorità rumene spiegano l’origine del credito doganale per una somma di 800 Mio EUR. A norma della legge 71/1994 sull’attrazione di investitori stranieri, le imprese rumene erano esentate dai dazi doganali e dall’imposta sul reddito se soddisfacevano le seguenti quattro condizioni: capitale estero sottoscritto minimo per un importo di 50 Mio USD; almeno il 50 % della produzione viene esportato; un livello di integrazione della produzione pari ad almeno il 60 %; infine, il capitale sociale non deve diminuire nei 14 anni successivi alla data della sottoscrizione straniera facendo scendere la partecipazione dell’investitore straniero al disotto dei 50 Mio USD.

(33)

L’autorità doganale locale ha calcolato il livello di integrazione della produzione dell’azienda nel 2005 e ha concluso che non era stata raggiunta la soglia minima del 60 %; ha quindi sollecitato il rimborso dell’importo dell’esenzione fiscale, che ammontava a 800 Mio EUR. DWAR ha presentato ricorso contro questa decisione dinanzi all’Autorità doganale nazionale. Dal momento che il tribunale di primo grado ha confermato la decisione relativa al rimborso, DWAR ha presentato un nuovo ricorso. Con sentenza del 27 giugno 2007, l’organo giurisdizionale di appello ha annullato l’ordine di rimborso.

(34)

In conclusione, le autorità rumene sottolineano che DWAR non ha beneficiato di nessuna remissione del debito.

(35)

In settimo luogo, le autorità rumene affermano che il mantenimento del livello occupazionale esistente non ha rappresentato una condizione del processo di privatizzazione, in quanto non è mai stato un criterio di assegnazione di punteggio. Allo stesso modo, la bozza del contratto di compravendita allegata al dossier informativo aveva soltanto valore indicativo, in modo tale che gli offerenti potenziali potessero comprendere che le singole disposizioni del contratto potevano formare oggetto di negoziazioni bilaterali. I potenziali offerenti che non avevano intenzione di mantenere il livello occupazionale esistente, quindi, potevano in ogni caso presentare una loro offerta con un diverso piano aziendale.

(36)

Per finire, per quel che riguarda i successivi negoziati relativi alle altre disposizioni contrattuali, la Romania sostiene che tali negoziati facevano parte del normale processo di contrattazione precedente la stipula definitiva del contratto di compravendita.

5.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(37)

Con lettera del 23 novembre 2007, la società Ford è intervenuta in qualità di parte interessate nel procedimento avviato dalla Commissione.

(38)

In primo luogo, Ford sostiene che il processo di privatizzazione si è svolto in modo aperto, trasparente, non discriminatorio e senza alcuna condizione. Tutta la corrispondenza intercorsa tra Ford e AVAS nell’ambito di tale processo è stata resa pubblica nel «data room».

(39)

In secondo luogo, i criteri di assegnazione non costituivano condizioni obbligatorie, tali da poter scoraggiare potenziali offerenti: al contrario, Ford ha dichiarato di aver interpretato tali criteri come negoziabili. Non solo, ma i criteri di valutazione non hanno influito in alcun modo sull’offerta di Ford, dato che i requisiti del piano aziendale presentato dalla società superavano di gran lunga quelli stabiliti nel dossier informativo.

(40)

In terzo luogo, il prezzo di acquisto corrisposto da Ford alla AVAS rappresenta il valore di mercato delle azioni oggetto della gara d’appalto. Ford ha dichiarato che era intenzionata a pagare un prezzo di acquisto massimo di 100 Mio USD (= 71,4 Mio EUR) per il 100 % delle azioni dell’azienda, il che corrisponderebbe a un prezzo di 51,7 Mio EUR per il 72,4 % delle azioni (6). Ford non aveva intenzione di offrire un prezzo più alto, anche in assenza dei criteri di assegnazione del punteggio. Inizialmente la società aveva offerto un prezzo di acquisto di 55 Mio EUR, ma, dopo ulteriori negoziati con le autorità rumene, lo ha portato a 57 Mio EUR. Per di più, essendo Ford l’unico offerente, la sua offerta rappresenta il valore di mercato.

(41)

Per finire, Ford afferma che gli indennizzi inclusi nel contratto di compravendita corrispondevano a una normale prassi commerciale nel caso di acquisto di imprese: essi erano pertanto conformi alla situazione di mercato e non hanno determinato un prezzo di vendita inferiore rispetto all’offerta più alta che si sarebbe potuta ottenere. Ford pone l’accento sul fatto che questi indennizzi sono esclusivamente relativi ai rischi che non rientrano nel normale svolgimento dell’attività commerciale e che un nuovo investitore non è in grado di valutare all’atto dell’acquisizione di un’impresa. La società si è fatta carico di tutti i debiti e le passività dell’azienda Automobile Craiova, inclusa DWAR, che sono sorti nel quadro dello svolgimento della normale attività commerciale e che sono stati quantificati e resi pubblici nel «data room». Ford, tuttavia, non era disposta ad assumersi i rischi potenziali che non poteva valutare né quantificare in base a un’adeguata verifica preliminare («due diligence»).

6.   VALUTAZIONE

6.1.   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(42)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal medesimo trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

6.1.1.   Risorse statali e concessione di un vantaggio

(43)

Le condizioni previste dal contratto di privatizzazione sono state stabilite dall’agenzia pubblica rumena per le privatizzazioni (AVAS). Associando al contratto condizioni simili, che avrebbero potuto determinare una riduzione del prezzo di vendita, così come viene dimostrato più avanti, lo Stato rumeno ha accettato di non ottenere il prezzo più alto possibile. Il prezzo inferiore di vendita per la partecipazione azionaria del 72,4 % è stato quindi pagato mediante mancate entrate dello Stato: la misura, pertanto, implica delle risorse statali.

(44)

La Commissione inoltre osserva che le azioni dell’agenzia pubblica rumena per le privatizzazioni, AVAS, sono imputabili allo Stato — il che non è contestato dalle autorità rumene.

(45)

Non è possibile ritenere che una determinata misura costituisca un aiuto qualora essa non conferisca un vantaggio (7). La Commissione deve quindi stabilire se la misura in questione conferisca o no un vantaggio.

(46)

Un’impresa beneficia di un vantaggio qualora ottenga dallo Stato qualcosa di positivo che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. A tale scopo, occorre verificare in primo luogo se lo Stato ha agito in qualità di operatore economico presente sul mercato o se invece ha agito in quanto autorità statale che ha venduto un’impresa in condizioni non corrispondenti alle condizioni normali di mercato.

(47)

A norma dell’articolo 86, paragrafo 1, del trattato CE, le imprese pubbliche formano oggetto di norme sugli aiuti di Stato. L’articolo 295 del medesimo trattato CE stabilisce la neutralità delle norme comunitarie per quanto riguarda la proprietà pubblica e privata.

(48)

Conformemente alla giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali comunitari (8) nonché alle norme e alla prassi elaborate dalla Commissione per il settore degli aiuti di Stato nel contesto delle privatizzazioni (9), quando uno Stato membro possiede o vende imprese, oppure compra o vende azioni di imprese, non viene a configurarsi alcun vantaggio qualora il comportamento di detto Stato membro sia conforme a quello che avrebbe un investitore che operi in un’economia di mercato.

(49)

Di conseguenza, quando la privatizzazione viene realizzata mediante vendita di azioni alla borsa valori, si presume generalmente che sia avvenuta a condizioni di mercato e che non comporti un aiuto di Stato. Quando invece viene realizzata mediante vendita commerciale, si può presupporre che non comporti un aiuto di Stato qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: anzitutto, l’impresa viene venduta mediante gara d’appalto svolta in condizioni di concorrenza, aperta a tutti gli offerenti, trasparente e non discriminatoria; in secondo luogo, alla privatizzazione non sono associate condizioni non abitualmente praticate nel caso di transazioni comparabili tra privati e tali da poter diminuire il prezzo di vendita; in terzo luogo, l’impresa viene venduta all’offerente che presenta l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo finanziario; e in quarto luogo, gli offerenti devono disporre di tempo e informazioni sufficienti per compiere una valutazione adeguata degli attivi per i quali presentano l’offerta (10). In altri casi, le vendite commerciali devono essere esaminate per stabilire se comportino un eventuale aiuto e, quindi, devono essere notificate.

(50)

In simili casi, stabilire se una transazione relativa a beni dello Stato comporti un aiuto significa in generale valutare se un operatore economico sul mercato posto in situazione analoga si sarebbe comportato nello stesso modo, cioè avrebbe venduto l’impresa allo stesso prezzo. Nell’applicare il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, le considerazioni di natura non economica, ad esempio, motivazioni legate alla politica industriale, considerazioni riguardanti il livello occupazionale o obiettivi di sviluppo regionale, che non sarebbero accettabili per un operatore economico sul mercato, non possono essere ritenute validi motivi per accettare un prezzo più basso, ma, al contrario, sono indicative dell’esistenza di un aiuto. La Commissione ha illustrato a più riprese tale principio (11), che è stato inoltre confermato dalla giurisprudenza costante della Corte (12).

(51)

Di conseguenza, qualora non sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni summenzionate, la Commissione ritiene che la privatizzazione debba essere esaminata per stabilire se comporti un aiuto di Stato e, quindi, debba essere notificata (13). L’osservanza dei requisiti illustrati sopra, quindi, garantirebbe allo Stato il prezzo migliore per le proprie azioni, ossia il prezzo di mercato, e, di conseguenza, non sarebbe implicato nessun aiuto di Stato.

(52)

Con l’imposizione di determinate condizioni all’acquirente nell’ambito della privatizzazione lo Stato può far diminuire il prezzo di vendita, rinunciando così ad entrate supplementari. Allo stesso modo, determinate condizioni possono scoraggiare i potenziali investitori interessati dal presentare un’offerta, cosicché le condizioni di concorrenza in cui si svolge la gara d’appalto vengono distorte e, quindi, persino l’offerta migliore presentata sotto il profilo finanziario non rappresenta necessariamente il valore di mercato reale (14).

(53)

Imponendo simili condizioni e, di conseguenza, accettando di non ottenere il prezzo migliore per le azioni o gli attivi di sua proprietà, lo Stato non agisce come farebbe un operatore economico sul mercato: quest’ultimo, infatti, cercherebbe di ricavare il prezzo più elevato possibile, mentre invece lo Stato sceglie di vendere l’azienda a un prezzo inferiore al valore di mercato. Un operatore economico sul mercato non avrebbe un interesse economico a imporre condizioni comparabili (in particolare il mantenimento del livello occupazionale, condizioni che vanno a vantaggio della regione geografica in questione o che garantiscono un determinato livello di investimenti), ma venderebbe invece l’impresa al miglior offerente, il quale sarebbe in seguito libero di decidere del futuro dell’impresa rilevata o degli attivi acquisiti (15).

(54)

Questo non significa che tutte le condizioni previste da una procedura di privatizzazione comportino automaticamente la presenza di elementi di aiuto di Stato. Anzitutto, non rappresentano un problema quelle condizioni che si ritrovano abitualmente anche nelle transazioni concluse tra privati: determinati indennizzi standard, la prova della solvibilità dell’offerente o la conformità alla legislazione nazionale in materia di rapporti di lavoro. Inoltre, le condizioni che non sembrano essere abitualmente imposte nel caso di transazioni tra privati comportano la presenza di un aiuto di Stato soltanto nella misura in cui possono ridurre il prezzo di vendita e possono conferire un vantaggio. Il fatto che queste condizioni non comportino un aiuto di Stato deve essere dimostrato separatamente per ciascuna fattispecie (16).

(55)

Nel caso di specie, la gara d’appalto organizzata dalle autorità rumene aveva principalmente lo scopo di ottenere un determinato livello di produzione e un determinato numero di posti di lavoro a Craiova. Le autorità rumene non hanno presentato alcun elemento di prova che dimostri che le condizioni in questione sono state imposte per motivi di cui anche un operatore economico sul mercato avrebbe tenuto conto.

(56)

Nell’ambito della privatizzazione di Automobile Craiova l’agenzia rumena per le privatizzazioni ha stabilito quattro condizioni, sotto forma di criteri di assegnazione, per selezionare l’aggiudicatario: il prezzo di acquisto offerto rappresentava il 35 % del punteggio complessivo, mentre gli investimenti totali corrispondevano al 25 %, la realizzazione di un livello di integrazione della produzione del 60 % a quattro anni dall’acquisto rappresentava il 20 % e l’impegno a conseguire un livello di produzione di 200 000 automobili sempre al quarto anno dall’acquisto rappresentava un ulteriore 20 %. Qualora il potenziale investitore non avesse rispettato le ultime due condizioni, alla sua offerta sarebbero stati attribuiti 0 punti per i criteri di valutazione in questione. Di conseguenza, era praticamente impossibile che un potenziale investitore, il quale si fosse prefisso una diversa destinazione industriale dell’impianto di produzione di automobili, potesse aggiudicarsi l’appalto unicamente grazie a un prezzo di vendita più alto senza soddisfare i requisiti relativi ai livelli di produzione e di integrazione della produzione (nell’ipotesi che il livello di investimenti fosse lo stesso).

(57)

Nell’ipotesi che un investitore concorrente avesse potuto proporre un livello di investimenti analogo ma non fosse stato in grado di soddisfare il requisito del livello di produzione, per aggiudicarsi l’appalto tale offerente concorrente avrebbe dovuto offrire un prezzo pari al 230 % del prezzo offerto da Ford (17). In termini più concreti: per superare l’offerta di Ford, che era di 57 Mio EUR, un potenziale investitore avrebbe dovuto offrire un prezzo di vendita di oltre 133 Mio EUR (cioè superiore di 76 Mio EUR rispetto a quello di Ford) in modo da compensare il mancato rispetto della condizione relativa al livello di produzione. Sia Ford che i suoi potenziali concorrenti devono aver tenuto conto di questi fattori, i quali hanno quindi influito tanto sulla loro decisione di presentare un’offerta quanto sul prezzo offerto.

(58)

La Commissione osserva che, sebbene l’annuncio formale della privatizzazione di Automobile Craiova non contenesse alcun riferimento a condizioni, dato che le condizioni esatte sono state precisate soltanto nel successivo «memorandum informativo», l’obiettivo globale delle autorità rumene per quanto riguardava il mantenimento di un determinato livello occupazionale e di produzione di automobili nel sito in questione era però di pubblico dominio. Secondo la Commissione, vi sono indicazioni che taluni investitori potenziali, che avrebbero potuto prendere in considerazione una diversa strategia industriale, sono stati scoraggiati dal manifestare un concreto interesse verso l’impresa fin da questa fase iniziale.

(59)

Occorre sottolineare in questo contesto che il livello di produzione di 200 000 automobili l’anno corrisponde al doppio della capacità attuale, la quale, oltretutto, oggi è notevolmente sottoutilizzata. Il livello di produzione da conseguire è specificato in modo dettagliato e, quindi, comporterà sicuramente un incremento significativo della presenza sul mercato. La Commissione ritiene che tale situazione sia paragonabile a quella in cui il comportamento economico di una società è influenzato da misure statali che riducono i costi normalmente sostenuti da un’impresa oppure da sovvenzioni dirette.

(60)

Per quanto riguarda la distinzione, cui fanno riferimento le autorità rumene, tra le condizioni e il modello di assegnazione del punteggio, la Commissione non ritiene pertinente tale argomento: assegnare dei punti per i livelli di produzione e di integrazione equivale, di fatto, alle condizioni effettivamente associate al processo di privatizzazione, condizioni che, secondo la Commissione, hanno fatto diminuire il prezzo di vendita. La Commissione non può accettare l’argomento secondo cui il prezzo di vendita ottenuto riflette il valore di mercato dell’impresa. Non solo, ma se anche così fosse, essa dispone di indicazioni che gli investitori potenziali, investitori che proponevano una diversa strategia di produzione o un’attività industriale differente e che non erano disposti a produrre 200 000 automobili l’anno né a realizzare un livello di integrazione del 60 %, sono stati scoraggiati in partenza dal presentare un’offerta e, quindi, la loro posizione concorrenziale nell’ambito della gara d’appalto ne è risultata indubbiamente indebolita. Queste sembrano essere le circostanze in cui le autorità rumene hanno scelto il modello di assegnazione del punteggio descritto in precedenza. In effetti, un offerente che proponeva una diversa strategia industriale ha deciso, alla fine, di non presentare un’offerta, pure avendo partecipato alla fase precedente della procedura di gara d’appalto.

(61)

Per quanto riguarda la possibilità di negoziare le condizioni associate, la Commissione non può accettare l’argomento avanzato dalle autorità rumene secondo il quale la negoziabilità delle condizioni era nota a tutti i potenziali investitori e poteva essere facilmente dedotta dai documenti di gara. È vero che AVAS, in risposta alle domande rivoltele da Ford, ha confermato che la bozza del contratto di compravendita aveva soltanto valore indicativo, doveva cioè essere considerata un punto di partenza per ulteriori negoziati. Quest’affermazione, tuttavia, si riferisce soltanto ai negoziati contrattuali inerenti a una vendita di azioni mediante contrattazioni basate su offerte definitive, migliorate e irrevocabili e non conferma, in generale, che fosse effettivamente possibile condurre ulteriori negoziati in merito alle condizioni obbligatorie previste dall’avviso pubblico, in particolare per quanto riguardava gli elementi della tabella di valutazione. La Romania non ha fornito alcuna prova a sostegno del fatto che i criteri della tabella di valutazione potessero essere considerati negoziabili. In effetti, se tali criteri fossero stati veramente negoziabili, il modello di assegnazione del punteggio avrebbe perso qualsiasi concreta rilevanza.

(62)

La Commissione non concorda con l’argomentazione avanzata dalle autorità rumene secondo cui l’AVAS aveva confermato che era possibile assumere una diversa posizione nel corso dei negoziati. Questa risposta dell’AVAS, infatti, si riferisce esclusivamente all’interrogativo di Ford in merito al requisito che prevedeva che l’acquirente rinunciasse al diritto di sollecitare protezione e un risarcimento da parte dello Stato qualora gli attivi di Automobile Craiova fossero rivendicati con successo da terzi: la Commissione ritiene che da tale dichiarazione non sia possibile dedurre che in generale tutte le condizioni erano negoziabili.

(63)

La Commissione non può considerare validi i calcoli presentati dalle autorità rumene, volti a dimostrare che il prezzo pagato da Ford rappresenterebbe il valore di mercato dell’impresa Automobile Craiova. Anzitutto, il prezzo di vendita corrisposto da Ford per il 72 % delle azioni di Automobile Craiova, incluse DWAR e Mecatim, non può essere paragonato al prezzo pagato da DWAR nel 2006 per il 51 % delle sue proprie azioni. Inoltre, si deve tener conto anche del contesto economico generale del periodo in cui è stata realizzata quest’ultima vendita: quando la società Daewoo Motors, che aveva dichiarato fallimento, ha accettato di vendere il 51 % delle sue azioni nel 2006, DWAR doveva far fronte a debiti consistenti (il credito doganale ancora non rimborsato, i debiti verso altre controllate di Daewoo ecc.).

(64)

In secondo luogo, non è accettabile paragonare il prezzo di vendita e il valore quotato in borsa delle azioni di Automobile Craiova, pari a circa 50 Mio EUR, in quanto un simile ragionamento non tiene conto del fatto che, quando si rileva una partecipazione di maggioranza, il valore delle azioni è notevolmente più alto della somma dei prezzi corrisposti per le singole azioni. Non solo, ma dato che soltanto una quota molto esigua delle azioni è effettivamente disponibile sul mercato, è possibile che il prezzo quotato in borsa non rifletta il valore reale dell’azienda.

(65)

Alla luce di quanto illustrato sopra, la Commissione non può far altro che concludere che le condizioni associate alla privatizzazione di Automobile Craiova hanno determinato la riduzione del prezzo di vendita dell’azienda e hanno scoraggiato altri offerenti potenziali dal presentare le loro offerte. Di conseguenza, lo Stato ha rinunciato a entrate derivanti dalla privatizzazione.

(66)

Tenuto conto delle osservazioni suesposte, la Commissione conclude che, nella fattispecie, si configura un vantaggio economico conferito mediante l’impiego di risorse statali all’attività economica oggetto della privatizzazione.

(67)

All’apertura del procedimento a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione nutriva dei dubbi quanto al fatto che la gara d’appalto si fosse svolta in modo trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguardava le pari opportunità di accesso di tutte le potenziali parti interessate alle informazioni relative all’azienda da privatizzare, i criteri di assegnazione del punteggio e la possibilità di negoziare determinate disposizioni contrattuali con l’agenzia rumena per le privatizzazioni (AVAS). In base alle informazioni disponibili all’epoca, si sono svolte delle discussioni preliminari tra le autorità rumene e alcuni produttori di autovetture prima che venisse pubblicato l’annuncio ufficiale della privatizzazione.

(68)

Le autorità rumene affermano che tutti i potenziali investitori hanno avuto accesso in egual misura alle informazioni e che nessuno di essi ha potuto beneficiare di condizioni di favore; sostengono inoltre che i contatti preliminari avviati dal governo con le parti potenzialmente interessate non hanno influito sulla strategia né sulla procedura di privatizzazione.

(69)

In base alle informazioni fornite dalle autorità rumene, la Commissione osserva che queste ultime hanno condotto discussioni preliminari informali con diversi investitori potenziali, tutte incentrate su tematiche simili riguardanti l’impresa che doveva essere privatizzata: l’acquisizione del pieno controllo degli attivi industriali, i debiti e le passività dell’azienda nonché una procedura di privatizzazione in tempi rapidi. Si suppone che lo Stato avvii questo tipo di discussioni nella sua qualità di venditore, allo scopo di ottenere una serie di informazioni preliminari quali la domanda del mercato, il prezzo minimo di vendita ecc. La Commissione concorda sul fatto che può ritenersi usuale che il governo avvii simili consultazioni e contatti preliminari con i potenziali investitori prima di pubblicare l’annuncio della privatizzazione, purché la finalità o l’esito di queste discussioni non consista nel definire le condizioni da associare alla gara d’appalto.

(70)

Dopo la pubblicazione dell’annuncio di privatizzazione solo due offerenti potenziali, Ford e GM, hanno acquistato il «dossier informativo» che ha consentito loro di avere accesso alle informazioni e alla documentazione contenute nel «data room» e di presentare, in conclusione, un’offerta definitiva e vincolante. È vero che, dopo la pubblicazione dell’annuncio di privatizzazione, le due società hanno potuto consultare nel «data room» tutta la corrispondenza intercorsa tra AVAS, da un lato, e le stesse Ford e GM, dall’altro. Di conseguenza, la Commissione conclude che, in questa fase del processo di privatizzazione, i due investitori potenziali hanno potuto accedere in egual misura alle informazioni disponibili.

(71)

Per concludere, alla luce delle informazioni fornite dalle autorità rumene, i dubbi della Commissione quanto al fatto che la gara d’appalto per la privatizzazione di Automobile Craiova sia stata aperta, trasparente e non discriminatoria sono stati fugati.

(72)

All’apertura del procedimento a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha espresso dei dubbi quanto al fatto che, nel quadro del processo di privatizzazione, AVAS potesse esonerare l’impresa dal pagamento di taluni debiti (in particolare un credito doganale per una somma di 800 Mio EUR) e potesse inoltre offrire una garanzia riguardo al pagamento dei debiti nei confronti delle altre ex controllate di Daewoo.

(73)

In merito al credito doganale, le autorità rumene hanno fornito elementi probanti che dimostrano che il credito in questione è stato dichiarato non giustificato da un organo giurisdizionale nazionale, in quanto deriva da un’interpretazione e un’applicazione erronee della legislazione nazionale. Tale credito doganale è stato quindi cancellato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti non soltanto all’applicazione integrale delle disposizioni del diritto comunitario relative agli aiuti di Stato, ma possono inoltre rifiutare di applicare, se necessario, qualsiasi disposizione di diritto nazionale che sia in contrasto con le disposizioni del diritto comunitario (18). La Commissione, dopo aver esaminato le motivazioni della sentenza che ha stabilito la cancellazione del credito doganale, ha concluso che tale cancellazione non ha comportato la concessione di un nuovo aiuto.

(74)

Per quanto riguarda le passività correnti risultanti dal normale svolgimento dell’attività commerciale, le autorità rumene hanno sostenuto che non saranno rilevate da AVAS, bensì pagate da DWAR.

(75)

Per quanto riguarda la garanzia offerta da AVAS per le sopravvenienze passive, le autorità rumene hanno spiegato che la garanzia statale si applica esclusivamente ai crediti non noti connessi all’attività svolta da DWAR in passato, quelli cioè che nessun nuovo investitore avrebbe potuto valutare e quantificare in base a un’adeguata verifica preliminare («due diligence»). Non solo, ma le autorità affermano che il farsi carico di queste passività corrisponde a una normale prassi commerciale nell’ambito di abituali negoziati contrattuali.

(76)

In conclusione, sono stati fugati i dubbi, espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, circa una possibile esenzione dal rimborso dei debiti.

(77)

All’apertura del procedimento a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione sospettava che AVAS avesse potuto modificare, durante la fase negoziale, le condizioni stabilite per la gara d’appalto in modo tale da favorire il piano industriale di Ford. Le autorità rumene dimostrano che le modifiche apportate ad altre disposizioni contrattuali nel corso della fase negoziale rientrano nelle normali prassi commerciali e, inoltre, erano autorizzate nel quadro della strategia di privatizzazione adottata per l’impresa in questione (si tratta cioè di negoziati basati su offerte definitive, migliorate e irrevocabili). La Romania sottolinea inoltre che l’offerta presentata da Ford prevedeva l’acquisizione di un’unità di produzione (attualmente DWAR); in cambio, Ford offriva un pacchetto comprendente il prezzo di vendita di 57 Mio EUR più gli attivi non strategici che sarebbero rimasti di proprietà dello Stato.

(78)

In fase di negoziato AVAS e Ford hanno concordato un processo di ristrutturazione aziendale che è stato anche definito e illustrato nel contratto di compravendita. In base a questo piano di ristrutturazione Automobile Craiova e Mecatim proseguiranno la loro attività nel quadro di DWAR: gli attivi principali (gli attivi industriali) delle tre aziende rimarranno di proprietà di DWAR, mentre i rimanenti attivi non strategici (principalmente beni immobili) verranno scorporati per costituire una nuova azienda, la Newco. Anche le riserve di liquidità netta di cui dispone DWAR diventeranno di proprietà di Newco. Non solo: l’AVAS si è impegnata a fare tutto il possibile per rilevare le rimanenti azioni della nuova impresa DWAR (attivi principali) detenuto dagli azionisti di minoranza per poi rivenderle alla Ford.

(79)

In conclusione, gli argomenti avanzati dalle autorità rumene hanno fugato i dubbi espressi dalla Commissione per quanto riguarda la fase negoziale.

6.1.2.   Selettività

(80)

La misura è selettiva in quanto favorisce soltanto Automobile Craiova, compresa l’azienda produttrice di automobili DWAR.

6.1.3.   Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra Stati membri

(81)

Automobile Craiova è un’azienda produttrice di automobili e pezzi di ricambio e DWAR è un’azienda produttrice di automobili: tali prodotti vengono commercializzati su larga scala in tutto il territorio dell’Unione europea. Di conseguenza, la misura in questione minaccia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.1.4.   Conclusioni

(82)

Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione conclude che l’aver stabilito le condizioni in esame comporta l’esistenza di un aiuto di Stato, in quanto dette condizioni determinano la riduzione del prezzo di vendita della partecipazione azionaria del 72,4 % in Automobile Craiova e conferiscono un vantaggio all’entità economica privatizzata. La presente decisione si applica esclusivamente alla vendita di detta partecipazione del 72,4 % da parte di AVAS alla società Ford e non si pronuncia in via preliminare in merito a una futura valutazione di un’eventuale vendita del rimanente 27,6 % delle azioni.

(83)

La Commissione osserva che la summenzionata entità economica beneficia del vantaggio conferito e rappresenta il beneficiario dell’aiuto di Stato.

6.2.   Calcolo dell’entità dell’aiuto

(84)

Il valore dell’aiuto di Stato concesso è pari alla differenza tra il valore di mercato dell’impresa (il prezzo più alto possibile che AVAS avrebbe ottenuto per la partecipazione del 72,4 % in Automobile Craiova se non avesse associato alla vendita le condizioni summenzionate) e il prezzo effettivamente ricevuto. Di tale differenza si è fatto carico lo Stato.

(85)

Ovviamente è difficile valutare quale prezzo si sarebbe ottenuto in una gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata. La soluzione migliore consisterebbe nell’annullare il risultato della gara d’appalto e nell’organizzare una nuova procedura di privatizzazione, senza imporre alcuna condizione e garantendo, perciò, che non venga concesso nessun aiuto di Stato. Questa soluzione è stata prospettata alle autorità rumene, ma non è stata accolta.

(86)

Per poter valutare l’elemento di aiuto accordato all’attività economica privatizzata, elemento risultante dalla privatizzazione, occorre stimare il valore di mercato dell’impresa. A seguito delle discussioni con le autorità rumene e con Ford, e tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, la Commissione ritiene opportuno, nella fattispecie, basare l’analisi del valore di mercato sul valore d’inventario dell’impresa venduta.

(87)

Nell’esaminare il valore contabile dell’impresa al momento della gara d’appalto, si constata che secondo il bilancio patrimoniale alla data del 31 marzo 2007 (ossia i dati più recenti che i potenziali offerenti hanno potuto consultare per decidere la loro offerta), il valore totale degli attivi dell’impresa, detratti i debiti totali, era pari a – 465 Mio EUR. Tale valore non comprende i beni immobili che Ford, alla fine, non ha acquistato. Per di più, come si è spiegato in precedenza, nel contratto di compravendita le due parti hanno stabilito che alla vendita dovesse far seguito un processo di ristrutturazione aziendale. In primo luogo, Ford non avrebbe acquistato gli attivi non strategici dotati di valore dell’impresa, che sarebbero stati scorporati e sarebbero rimasti di proprietà di AVAS. In secondo luogo, AVAS avrebbe conservato anche le riserve di liquidità netta per un importo di 310 Mio RON (circa 92 Mio EUR) insieme alle corrispondenti passività dell’impresa (si stimava che le liquidità fossero sufficienti per far fronte alle passività). Per finire, il bilancio patrimoniale del marzo 2007 prevedeva degli accantonamenti per l’eventuale rimborso del credito doganale (descritto ai considerando 25 e 73), il quale riduceva notevolmente il valore d’inventario dell’impresa; in seguito alla sentenza di cui sopra il credito è stato cancellato e l’accantonamento ha potuto essere svincolato.

(88)

Oltre a questi elementi, le autorità rumene hanno presentato argomenti a favore di alcune modifiche dei valori del bilancio patrimoniale, in modo da riflettere adeguatamente il valore reale degli attivi. In particolare, si è provveduto ad adeguare opportunamente il valore di terreni ed edifici, macchinari ed attrezzature, di altri beni materiali e delle scorte, in modo da rifletterne il valore reale di mercato.

(89)

Se si prendono in considerazione tutti questi fattori, ossia se si detraggono le riserve di liquidità netta, non si tiene conto delle passività e degli accantonamenti per il credito doganale e si applicano infine gli adeguamenti menzionati, il valore d’inventario dell’intera impresa DWAR (100 %) risulta pari a 115 923 000 EUR, il che significa che il valore d’inventario della partecipazione del 72,4 % in DWAR ammonta a 83 928 000 EUR.

(90)

La differenza tra il valore d’inventario dell’impresa, così come è stato determinato, e il prezzo effettivamente pagato da Ford (57 Mio EUR) è pari a 26 928 000 EUR. In conclusione, quindi, l’importo dell’aiuto di Stato è di 26 928 000 EUR.

6.3.   Classificazione della misura statale come aiuto illegale

(91)

A norma dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, con «aiuto illegale» si intende un nuovo aiuto attuato in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(92)

Le autorità rumene non hanno notificato la misura prima di darle esecuzione e le hanno dato esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Di conseguenza, la misura costituisce un aiuto illegale.

6.4.   Compatibilità dell’aiuto illegale

(93)

Dal momento che si è stabilito che la misura statale costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, è necessario verificare se la misura possa essere compatibile con il mercato comune.

(94)

Le deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non si applicano al caso di specie in quanto la misura di aiuto non ha carattere sociale né è concessa ai singoli consumatori. Inoltre, la misura non è destinata a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali né è concessa all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania.

(95)

Non si applicano neppure le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), del trattato CE, previste per gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, come pure per gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(96)

Restano da esaminare le deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE e dai pertinenti orientamenti comunitari.

(97)

La Commissione non dispone di informazioni secondo le quali l’aiuto possa essere considerato compatibile con il trattato CE sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà («orientamenti») (19).

(98)

Conformemente a detti orientamenti, l’impresa che riceve un aiuto alla ristrutturazione deve trovarsi in difficoltà, ossia non deve essere in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Se è vero che nel 2006 DWAR ha registrato perdite per circa 350 Mio EUR e debiti per una somma di 88 Mio EUR, l’impresa disponeva comunque di attivi per un valore di 419 Mio EUR (principalmente beni immobili). Per di più, a seguito della privatizzazione e della vendita a Ford, DWAR entrerebbe a far parte di un gruppo di imprese più grande ai sensi degli orientamenti, gruppo che molto probabilmente le potrebbe accordare un sostegno finanziario per superare le sue difficoltà. In conclusione, DWAR non può essere considerata un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti.

(99)

Inoltre, la concessione di un aiuto alla ristrutturazione è subordinata all’esistenza di un piano di ristrutturazione di solida concezione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, che deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Le autorità rumene non hanno presentato un tale piano di ristrutturazione.

(100)

Occorre inoltre evitare indebite distorsioni della concorrenza. Queste ultime si presentano in generale sotto forma di una limitazione della presenza dell’impresa sul mercato o sui mercati in cui opera alla fine del periodo di ristrutturazione (misure compensative). Per quanto riguarda Automobile Craiova, le condizioni associate al processo di privatizzazione garantiscono un incremento significativo della capacità e, quindi, una presenza accresciuta sul mercato rilevante.

(101)

Nonostante i dubbi manifestati dalla Commissione all’apertura del procedimento di indagine formale, la Romania non ha dimostrato che le condizioni di cui sopra siano state soddisfatte. La Commissione conclude pertanto che le condizioni previste dagli Orientamenti non sono state soddisfatte.

(102)

La Commissione osserva che Automobile Craiova è situata in una regione assistita a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, cioè in una regione che può beneficiare di aiuti a finalità regionale. Tuttavia, le autorità rumene non hanno fornito nessuna informazione che dimostri che siano state rispettate le condizioni previste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per la concessione di aiuti a finalità regionale.

(103)

La Commissione osserva che effettivamente le condizioni associate all’accordo di privatizzazione si riferivano agli investimenti programmati e al mantenimento del livello occupazionale, obiettivi che potrebbero essere paragonati a quelli di un aiuto a finalità regionale. Tuttavia, si osserva anche che il prezzo ridotto ottenuto da Ford non era subordinato al rispetto delle norme stabilite dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, come ad esempio il mantenimento del progetto nella regione per un periodo di tempo determinato, la verifica dei costi ammissibili o le regole in materia di cumulo degli aiuti, trasparenza e controllo.

(104)

Inoltre, la Commissione osserva che la Romania ha notificato, a parte, un aiuto a finalità regionale (20), che sarà valutato nel merito con una nuova decisione.

(105)

Inoltre, la Commissione osserva che la misura di aiuto non è compatibile ai sensi di altri orientamenti o quadri di riferimento comunitari. In ogni caso, le autorità rumene non hanno fatto riferimento a nessuna disposizione di questo tipo.

(106)

Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione conclude che l’aiuto è incompatibile con il mercato comune.

7.   RECUPERO

(107)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario.

(108)

Solo l’aiuto incompatibile può essere recuperato. La Commissione ha stabilito che un aiuto per un importo di 26 928 000 EUR è stato concesso illegalmente. Tale aiuto non è compatibile a norma di nessuna disposizione comunitaria in materia di aiuti di Stato e, pertanto, deve essere recuperato.

(109)

La Commissione conclude che il beneficiario dell’aiuto di Stato è l’entità economica che è stata privatizzata, ossia i principali attivi industriali detenuti da Automobile Craiova e DWAR o da qualsiasi altra entità che succeda ad esse. La Commissione osserva che, conformemente ai termini del contratto di compravendita, in seguito al processo di ristrutturazione dell’impresa tale entità economica sarà proprietaria soltanto degli attivi industriali principali, che hanno beneficiato delle condizioni associate al processo di privatizzazione, e non degli attivi non strategici.

(110)

Considerate le clausole sospensive specifiche previste nel contratto di compravendita, come pure l’ingiunzione di sospensione emessa dalla Commissione, ad oggi non è stata data ancora esecuzione al contratto di compravendita concluso tra AVAS e Ford. Di conseguenza, la Commissione conclude che l’aiuto non è stato messo a disposizione del beneficiario e, quindi, non è necessario pagare interessi sul rimborso.

(111)

La Commissione constata che le riserve di liquidità netta di Automobile Craiova e DWAR (nonché altri attivi non strategici) non rientrano nella transazione tra AVAS e Ford e, perciò, non sono state rilevate da quest’ultima società. Per questo motivo la Commissione, nel calcolare il valore d’inventario dell’impresa allo scopo di quantificare l’importo dell’aiuto, non ha tenuto conto di dette riserve di liquidità netta. In conclusione, in seguito alla presente decisione, l’aiuto non sarà rimborsato attingendo a tali riserve di liquidità netta. Pertanto, la Commissione chiede di essere tenuta al corrente del processo di ristrutturazione dell’impresa e chiede, in particolare, che le vengano forniti elementi di prova circa il livello delle riserve di liquidità netta alla data del contratto di compravendita e alla data del rimborso, come pure di essere informata in merito a qualsiasi differenza risultante nel livello delle riserve tra queste due date,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Romania ha dato esecuzione nell’ambito del processo di privatizzazione di Automobile Craiova per un importo di 26 928 000 EUR è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.   La Romania adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, che è stato concesso illegalmente al beneficiario stesso.

2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (21).

4.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   La Romania garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Romania trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l’importo totale che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

documenti attestanti che al beneficiario è stato intimato di rimborsare l’aiuto;

d)

documenti attestanti che l’aiuto è stato rimborsato;

e)

documenti attestanti che l’aiuto non è stato rimborsato attingendo agli attivi industriali non strategici che si prevede vengano trasferiti alla nuova impresa, di recente creazione, di proprietà di AVAS e di azionisti di minoranza (principalmente riserve di liquidità netta e beni immobili), ossia agli attivi non strategici quali vengono definiti nel contratto di compravendita;

f)

una descrizione dettagliata dell’attuazione del processo di ristrutturazione dell’impresa così come viene definito nel contratto di compravendita.

2.   La Romania tiene regolarmente informata la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell’aiuto e degli interessi percepiti sulla somma da recuperare già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 248 del 23.10.2007, pag. 25.

(2)  Errore: si legga: «e la sua controllata Daewoo România».

(3)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  Nel 2006 DWAR ha acquistato il 51 % delle azioni di Daewoo Motors Ltd a un prezzo di vendita di 50 Mio USD, al quale bisogna aggiungere un pagamento di regolarizzazione per un importo di 10 Mio USD per tutte le passività pendenti nei confronti di altre controllate Daewoo.

(6)  Sulla base del tasso di cambio 1 EUR = 1,4 USD.

(7)  Cfr. sentenza nella causa T-471/93, Tiercé Ladbroke/Commissione, punti 54 e 56-63.

(8)  Cfr. ad esempio: sentenze nelle cause T-296/97, Alitalia/Commissione, T-228/99 e T-233/99, WestLB/Commissione; T-366/00, Scott SA/Commissione, C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione; T-358/94, Air France/Commissione.

(9)  XXIII Relazione sulla politica di concorrenza, 1993, pag. 255. Lo stesso complesso di norme si applica anche al contesto specifico dell’industria dell’aviazione negli «orientamenti comunitari in materia di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione» (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5), ove si precisa che: «Non si configura aiuto, […], se, all’atto della privatizzazione, sono soddisfatte le seguenti condizioni: — la vendita è realizzata mediante procedura di offerta pubblica incondizionata […]. D’altra parte, i seguenti tipi di vendita ricadono nell’obbligo della notifica preventiva di cui all’articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, in quanto esiste la presunzione che comportino un aiuto: […] — tutte le vendite realizzate in condizioni che non sarebbero accettabili nel caso di una transazione tra operatori economici nel quadro dell’economia di mercato.»

(10)  XXIII relazione sulla politica di concorrenza (1993), punto 402 e seguenti. Cfr. anche il punto 248 della XXI relazione sulla politica di concorrenza (1991): «In generale, quando le partecipazioni sono vendute al miglior offerente mediante procedura di offerta pubblica aperta e incondizionata, non si configura aiuto di Stato, mentre se sono vendute ad altre condizioni possono essere presenti elementi di aiuto.»

(11)  Cfr. ad esempio, la decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, relativa a TASQ SA, nella quale viene precisato che «Le autorità francesi hanno inoltre dimostrato che l’offerta era stata trasparente e incondizionata […]. In particolare, i documenti presentati alla Commissione dimostrano che la vendita di TASQ non è stata subordinata ad alcuna condizione particolare di mantenimento di posti di lavoro, di localizzazione o di prosecuzione dell’attività.» Quanto sopra ha quindi consentito alla Commissione di concludere che la privatizzazione in questione non ha comportato alcun aiuto.

(12)  Cfr. ad esempio, le sentenze nelle cause T-228/99 e T-233/99, WestLB/Commissione; T-366/00, Scott SA/Commissione, C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione; T-358/94, Air France/Commissione. Nella sentenza pronunciata nella causa T-296/97, Alitalia/Commissione, la Corte afferma: «Occorre sottolineare, a questo proposito, che il comportamento di un investitore privato in economia di mercato è guidato da prospettive di redditività. Orbene, l’acquisizione di partecipazioni da parte del personale dipendente è stata ispirata da motivi occupazionali e quindi, soprattutto, da motivi di vitalità e di sopravvivenza della ricorrente piuttosto che da prospettive di redditività.»

(13)  Cfr. la XXIII relazione sulla politica di concorrenza, 1993, pag. 255.

(14)  In parecchie decisioni della Commissione l’assenza di condizioni, nella fattispecie il carattere incondizionato della gara d’appalto, ha rappresentato un argomento decisivo che ha permesso alla Commissione di concludere che le procedure di privatizzazione non hanno comportato un aiuto di Stato. Cfr. ad esempio: decisione della Commissione del 15 febbraio 2000, Dessauer Geräteindustrie GmbH (GU L 1 del 4.1.2001, pag. 10); decisione della Commissione del 13 dicembre 2000, SKET Walwerkstechnik GmbH (GU L 301 del 17.11.2001, pag. 37); decisione della Commissione del 30 gennaio 2002, Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH (GU L 314 del 18.11.2002, pag. 62), nella quale la Commissione spiega: «Per escludere qualsiasi elemento di aiuto nell’operazione, BvS doveva chiedere un prezzo corrispondente al valore di mercato dell’impresa. La Commissione verifica quindi se la procedura di vendita era idonea alla fissazione del prezzo di mercato. […] il prezzo di vendita corrisponde al prezzo di mercato, quando la vendita avviene attraverso una procedura di gara aperta e non vincolata ad altre condizioni e gli attivi vanno al maggior offerente o all’unica offerta.»

(15)  Cfr. ad esempio la decisione 97/81/CE della Commissione, del 30 luglio 1996, relativa alla società Head Tyrolia Mares, nella quale la Commissione afferma: «Un investitore che agisca secondo la logica del mercato non si preoccupa, nelle sue decisioni di vendita, di garantire un determinato livello occupazionale, a meno che non vi siano chiari motivi economici per farlo. Non assoggettato alla suddetta condizione un potenziale acquirente disporrebbe di una maggiore libertà d’azione imprenditoriale. Il valore di HTM ne sarebbe risultato aumentato e si sarebbe potuto ottenere per la sua vendita un prezzo superiore ovvero AT avrebbe avuto bisogno di minori sovvenzioni.»; e la decisione 2000/628/CE della Commissione, dell’11 aprile 2000, riguardante gli aiuti concessi dall’Italia alla Centrale del Latte di Roma, in cui la Commissione illustra i criteri in base ai quali la privatizzazione di una società pubblica non comporta aiuti di Stato (cfr. i considerando 32 e segg., in particolare il considerando 36): «La Commissione ritiene anzi che il valore di mercato dell’azienda sarebbe stato il prezzo che l’investitore privato avrebbe pagato in assenza di tutte le condizioni di vendita, in particolare quelle relative alla salvaguardia di un certo livello occupazionale e all’approvvigionamento in materie prime presso i produttori locali.»

(16)  Un’analisi di questo tipo è stata svolta, ad esempio, nella decisione della Commissione del 20 giugno 2001 relativa a GSG, e ha permesso di giungere alla conclusione che, pur in presenza di alcune condizioni non abituali, non si è configurato alcun aiuto di Stato, dal momento che si è constatato che tali condizioni non rendevano possibile una riduzione del prezzo di vendita.

(17)  Nei calcoli di cui sopra la Commissione parte dal presupposto che sia possibile non tener conto dell’impatto della condizione relativa al livello di integrazione della produzione. Come legittimamente segnalato da Ford, e in conformità con la prassi della Commissione, tale requisito viola le norme sul mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione delle merci. Pertanto, Ford si è impegnata a conseguire un livello di integrazione del 60 % entro quattro anni dalla privatizzazione «purché tale condizione sia compatibile con la legislazione comunitaria». Dato che Ford ha messo l’accento su questo aspetto nella corrispondenza scambiata con AVAS, corrispondenza cui GM ha avuto accesso, si presuppone che anche quest’ultima società abbia compreso che il requisito in questione poteva essere accettato a determinate condizioni, senza nessuna conseguenza pratica sulla sua offerta. Nonostante ciò, qualora il prezzo offerto avesse dovuto compensare anche il mancato rispetto del criterio in questione, il differenziale di prezzo sarebbe stato persino maggiore di quello indicato sopra.

(18)  Cfr. ad esempio, la sentenza nella causa C-119/05, Italia/Lucchini.

(19)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(20)  Aiuto di Stato n. 767/07, grande progetto di investimento — Romania — Ford Craiova.

(21)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni in merito all’attuazione della decisione C 46/07 della Commissione (ex NN 59/07), attuata dalla Romania, Automobile Craiova

Informazioni relative agli importi dell’aiuto ricevuto, da recuperare o già recuperati

Identità del beneficiario

Importo totale dell’aiuto ricevuto (1)

Importo totale dell’aiuto da recuperare (1)

(Capitale)

Importo totale già rimborsato (1)

Capitale

Interessi percepiti sulla somma da recuperare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  

(°)

Milioni in valuta nazionale.


6.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

concernente la misura C 29/07 (ex N 310/06) che l’Ungheria intende adottare nella forma di garanzie del credito all’esportazione a breve termine a favore di PMI con un fatturato all’esportazione limitato

[notificata con il numero C(2008) 1332]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/718/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente alle summenzionate disposizioni (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con messaggio di posta elettronica del 17 maggio 2006 le autorità ungheresi hanno notificato la misura summenzionata (di seguito «la misura») ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La notifica è stata integrata dalla lettera del 21 giugno 2006, registrata presso la Commissione il 22 giugno 2006.

(2)

Con lettere del 1o agosto 2006, 30 ottobre 2006 e 30 aprile 2007 la Commissione ha chiesto informazioni addizionali che sono state fornite dall’Ungheria mediante lettere datate 12 settembre 2006, 21 marzo 2007 e 30 maggio 2007, registrate presso la Commissione nei giorni medesimi.

(3)

Con lettera del 18 luglio 2007 (di seguito «decisione di avvio del procedimento»), la Commissione ha informato l’Ungheria di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a detta misura.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere le loro osservazioni in merito alle misure in oggetto.

(5)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi interessati. Le autorità ungheresi hanno presentato le loro osservazioni con lettera datata 21 settembre 2007.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1.   Obiettivo

(6)

L’obiettivo della misura consiste nel fornire garanzie del credito all’esportazione a breve termine per finanziare esportazioni effettuate da PMI (3) con un fatturato annuo all’esportazione non superiore a 2 Mio EUR (di seguito «PMI con un fatturato all’esportazione limitato»). L’Ungheria intende attuare la misura di cui al punto 2.5 della comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (4) (di seguito «comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine» ovvero «comunicazione»).

2.2.   Termini e condizioni della garanzia

(7)

La garanzia relativa al rimborso di un prestito per finanziare esportazioni può essere accordata:

a)

alla PMI nazionale esportatrice con un fatturato all’esportazione limitato al fine di accrescere la sua capacità di contrarre un prestito presso una banca commerciale. In tal caso i rischi possono essere connessi direttamente al venditore (ossia alla PMI esportatrice) e indirettamente all’acquirente;

b)

all’acquirente straniero che acquista beni e servizi da una PMI nazionale con un fatturato all’esportazione limitato, al fine di accrescere la capacità dell’acquirente di contrarre un prestito presso una banca commerciale. In tal caso i rischi sono connessi direttamente all’acquirente. Non si applica nessuna restrizione quanto al paese dell’acquirente, vale a dire che l’acquirente può essere stabilito in uno dei paesi di cui all’allegato alla comunicazione ovvero in un altro paese. Né vi sono restrizioni quanto alle dimensioni dell’acquirente straniero (può trattarsi ad esempio di una grande impresa).

(8)

Le autorità ungheresi dichiarano che in entrambe le fattispecie di cui sopra la garanzia deve finanziare una transazione di esportazione. La durata massima della garanzia è di due anni.

(9)

L’importo della garanzia non può superare il 70 % del valore del contratto di esportazione (ridotto in caso di versamento di anticipo di almeno il 15 %) ovvero il 70 % del relativo prestito.

(10)

Le PMI esportatrici con un fatturato all’esportazione limitato non sono ammesse a godere della garanzia se sottoposte a procedura fallimentare o di liquidazione ovvero a commissariamento. Non sono state presentate informazioni quanto all’esistenza di restrizioni di tal genere applicabili alla garanzie concessa ad acquirenti stranieri.

(11)

Nel caso di garanzie che coprono rischi domestici (vale a dire garanzie per la PMI esportatrice, il costo è legato alla solvibilità della PMI esportatrice e si fonda su un sistema di rating a cinque livelli basato su criteri obiettivi nonché su una valutazione soggettiva conformemente alle pratiche delle banche commerciali.

(12)

Nel caso di garanzie a copertura di rischi esteri (vale a dire la garanzia per l’acquirente straniero), gli acquirenti sono assegnati a categorie di rischio sulla base del loro paese.

(13)

Per quanto concerne il costo per l’assunzione della garanzia le autorità ungheresi hanno specificato che questo sarebbe annualmente dell’ordine di 0,5 %-2,0 %.

(14)

Oltre al costo di cui sopra sarebbe richiesto inoltre il pagamento di un contributo una tantum per i costi di gestione pari allo 0,1 % dell’importo coperto dalla garanzia.

(15)

Le autorità ungheresi sostengono che le entrate provenienti dai costi copriranno i costi di gestione del sistema e le richieste di attivazione delle garanzie. I costi sono soggetti a riesame trimestrale.

(16)

Le autorità ungheresi hanno anche indicato che una copertura in forma di garanzia per i tipi di rischi in questione non è disponibile sul mercato ungherese. A riprova di ciò l’Ungheria ha presentato dichiarazioni di due banche commerciali ungheresi aventi addentellati internazionali nelle quali si afferma che l’erogazione di garanzie per finanziare le attività di esportazione di PMI con un fatturato all’esportazione limitato non comporta distorsione delle attività delle banche commerciali ed accresce la loro disponibilità ad assumersi il rischio. L’Ungheria ha inoltre presentato dichiarazioni di due grandi assicuratori internazionali sui crediti all’esportazione e di una società nazionale di assicurazione per rischi su crediti a conferma dell’esistenza di questa lacuna di mercato e in cui si dichiara che dette società non sono attive in questo segmento di mercato.

2.3.   Organismo di attuazione

(17)

La garanzia è concessa dalla Banca ungherese Export-Import (di seguito «Eximbank»), un ente di credito all’esportazione di proprietà esclusivamente statale.

(18)

Eximbank beneficia di un sostegno statale nella forma di una garanzia a copertura di qualsiasi obbligazione derivante dall’attuazione della misura.

2.4.   Base giuridica

(19)

La misura è basata sull’articolo 6, paragrafo, 1, lettera b), della legge XLII del 1994 relativa alla Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság e alla Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság nonché sull’articolo 1, paragrafo 2, e sull’articolo 11/A, paragrafo 13, del decreto governativo 85/1998 (V.6.).

2.5.   Bilancio

(20)

L’importo totale della copertura della garanzia assicurata da Eximbank nel biennio della misura è pari a 15 Mrd HUF (60 Mio EUR).

2.6.   Durata

(21)

La durata della misura è limitata al biennio successivo all’approvazione da parte della Commissione.

2.7.   Motivazioni per avviare il procedimento di indagine formale

(22)

Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione considerava che la misura desse adito a dubbi poiché la garanzia all’esportazione fornita da Eximbank e l’assicurazione sui crediti all’esportazione coperta dalla Commissione appaiono differire sotto diversi aspetti, in particolare:

a)

sono coperti diversi tipi di rischio. Mentre l’assicurazione sul credito all’esportazione copre rischi inerenti all’acquirente (vale a dire il rischio che l’acquirente non paghi il fornitore), la garanzia che Eximbank concederebbe a una PMI esportatrice con un fatturato all’esportazione limitato copre i rischi di mancato rimborso di un prestito da parte dell’esportatore stesso, il che si traduce nei fatti in un aiuto alle attività di esportazione delle PMI con un fatturato all’esportazione limitato, aiuto non connesso esclusivamente ai rischi dell’acquirente. La garanzia di Eximbank può essere accordata anche all’acquirente (e cioè anche a grandi imprese) a copertura dei rischi connessi all’acquirente. Questi rischi però riguardano il mancato rimborso di un prestito commerciale da parte dell’acquirente, mentre l’assicurazione sul credito all’esportazione copre i rischi di mancato pagamento da parte dell’acquirente estero dei beni e servizi acquistati. Ne consegue che la garanzia accordata all’acquirente estero accresce la sua capacità di accedere a prestiti a condizioni più favorevoli, mentre l’assicurazione sul credito all’esportazione non ha un simile effetto;

b)

in Ungheria le basi giuridiche delle due attività in questione sono ben definite e diverse: una garanzia è un servizio finanziario che può essere erogato unicamente da istituzioni finanziarie mentre l’attività assicurativa può essere espletata unicamente da un assicuratore operante ai sensi della legge sulle assicurazioni. Ciò può spiegare le dichiarazioni presentate dagli assicuratori sui crediti all’esportazione in cui affermano di non operare nel segmento delle garanzie per i crediti all’esportazione (infatti, a termini di legge, non possono farlo). Le dichiarazioni presentate da due banche ungheresi sono anch’esse ambigue poiché la garanzia di Eximbank diminuirebbe i rischi che tali istituti dovrebbero sostenere in sua assenza, ragion per cui essi appaiono avvantaggiati da tale misura.

(23)

Nella misura in cui la comunicazione non è applicabile, la misura potrebbe essere considerata alla stregua di un aiuto di Stato direttamente collegato all’esportazione (nella Comunità e fuori di essa), fatto incompatibile con il mercato comune. La Commissione ha già fermamente condannato gli aiuti alle esportazioni nell’ambito del commercio intracomunitario, ma anche un sostegno all’esportazione fuori della Comunità può avere ripercussioni sulla concorrenza nella Comunità.

(24)

Inoltre, anche se le garanzie offerte dall’assicurazione sul credito all’esportazione e da Eximbank fossero equivalenti e la comunicazione fosse applicabile, rimarrebbero comunque alcuni elementi di dubbio. Dopo che la misura N 488/06 — «assicurazione per il credito all’esportazione a favore di PMI con un fatturato all’esportazione limitato» è stata approvata dalla Commissione il 22 gennaio 2007 per un periodo di due anni, MEHIB (l’altra agenzia di stato ungherese preposta al credito all’esportazione) fornisce già un’assicurazione a breve termine per il credito all’esportazione relativa ai rischi sostenuti dalle PMI con un fatturato all’esportazione limitato, ragion per cui tale copertura è già disponibile sul mercato. Inoltre, se si consentisse a due organismi di credito all’esportazione, sostenuti dallo Stato, di fornire servizi e di crearsi una clientela in questo segmento si potrebbe scoraggiare l’entrata sul mercato di altri operatori potenziali.

3.   OSSERVAZIONI DELL’UNGHERIA

(25)

Non sono pervenute osservazioni di terzi in merito alla decisione della Commissione di avviare il procedimento. Le osservazioni presentate dalle autorità ungheresi possono essere così sintetizzate:

a)

l’Ungheria concorda che, mentre un’assicurazione copre sempre i rischi collegati all’acquirente, la garanzia che verrebbe offerta da Eximbank a una PMI esportatrice con un fatturato all’esportazione limitato copre i rischi relativi al mancato rimborso di un prestito da parte dell’esportatore stesso. L’Ungheria ritiene pertanto che anche in tal caso i rischi siano primariamente associati all’acquirente, poiché il rimborso del prestito acceso dalla PMI esportatrice dipende essenzialmente dal pagamento dei beni acquistati da parte dell’acquirente;

b)

l’Ungheria ammette che i rischi coperti da un’assicurazione sul credito all’esportazione e quelli coperti dalla garanzia di Eximbank concessa all’acquirente straniero sono diversi. L’Ungheria rinvia però alle prassi bancarie che valutano le garanzie in modo più favorevole di un’assicurazione a garanzia su un prestito poiché gli assicuratori spesso rifiutano di pagare attribuendo al caso il carattere di controversia commerciale;

c)

l’Ungheria sottolinea di aver fornito le dichiarazioni degli assicuratori che la Commissione aveva già accolto in relazione alla misura N 488/2006. L’Ungheria ammette inoltre che la garanzia fornita da Eximbank ridurrebbe i rischi che le banche commerciali si troverebbero a sostenere in sua assenza, ed è per questo che le banche hanno fornito le loro dichiarazioni in qualità di parti interessate;

d)

l’Ungheria indica che il sistema non verrebbe applicato parallelamente al già esistente sistema di assicurazione sui crediti all’esportazione N 488/06 in relazione alla stessa transazione. L’Ungheria ribadisce inoltre che un unico organismo di credito all’esportazione non può coprire tutte le PMI con un fatturato all’esportazione limitato e che ciò potrebbe portare ad una selezione pregiudizievole tra di esse. L’Ungheria ribadisce inoltre che il sistema di garanzia di Eximbank consentirebbe alle banche commerciali di accumulare esperienza quanto ai rischi in oggetto e di porre le basi per la creazione, nell’arco di 2-3 anni, di un mercato di garanzie commerciali sul credito all’esportazione;

e)

l’Ungheria sostiene che le regole relative ai crediti all’esportazione a medio e a lungo termine (5) si applicano del pari all’assicurazione, alle garanzie e al rifinanziamento del credito all’esportazione. Per tale motivo non è opportuno interpretare la comunicazione che stabilisce le regole relative all’assicurazione sui crediti all’esportazione a breve termine come se coprisse soltanto l’assicurazione e escludesse altre transazioni a breve termine, poiché ciò costituirebbe una discriminazione a danno degli istituti che erogano garanzie commerciali sui crediti all’esportazione.

4.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(26)

La notifica concerne soltanto una parte delle attività pubbliche di Eximbank, segnatamente il sistema di garanzia per i contratti d’esportazione. Per tale motivo la valutazione di questo sistema di garanzia non pregiudica un’eventuale posizione della Commissione quanto alla relazione generale sussistente tra lo Stato e Eximbank e a qualsiasi altro prodotto di Eximbank.

4.1.   Applicabilità della comunicazione sui crediti all’esportazione a breve termine

(27)

Gli argomenti addotti dalle autorità ungheresi (sintetizzati al precedente considerando 25) non fugano i dubbi iniziali della Commissione. In particolare:

a)

la decisione di avvio del procedimento afferma che, a differenza dell’assicurazione sui crediti all’esportazione, le garanzie di Eximbank concesse alle PMI esportatrici con un fatturato all’esportazione limitato non sono esclusivamente collegate ai rischi dell’acquirente. Tale differenza appare confermata dalle autorità ungheresi poiché, stando alle stesse, il rischio di non rimborso di un prestito da parte di una PMI esportatrice è collegato all’acquirente non in via esclusiva, bensì soltanto in via primaria;

b)

la decisione di avvio del procedimento indica anche che i rischi coperti dalla garanzia di Eximbank fornita all’acquirente straniero e i rischi coperti dall’assicurazione sui crediti all’esportazione sono diversi. Gli argomenti addotti dall’Ungheria non refutano questo punto;

c)

la decisione di avvio del procedimento afferma che le dichiarazioni presentate da assicuratori commerciali a conferma del fatto che essi non operano in questo specifico segmento del mercato delle garanzie sono irrilevanti, poiché, per legge, essi non sono autorizzati a concedere garanzie. Nel caso N 488/06 le stesse dichiarazioni erano pertinenti poiché tale misura riguardava l’assicurazione sui crediti all’esportazione a breve termine;

d)

la decisione di avvio del procedimento menziona inoltre il fatto che anche se i due strumenti (garanzia e assicurazione) non venissero applicati alla stessa transazione, una seconda misura darebbe ulteriori vantaggi alle PMI ungheresi esportatrici con un fatturato all’esportazione limitato. Ciò appare confermato poiché le autorità ungheresi hanno indicato che le banche commerciali sono in genere maggiormente disposte ad accettare una garanzia quale malleveria accessoria, il che implica che la disponibilità di simili garanzie comporta vantaggi aggiuntivi per le PMI;

e)

per quanto concerne le regole relative ai crediti all’esportazione a medio e lungo termine cui fa riferimento l’Ungheria, queste disposizioni si basano su disposizioni del trattato relative al commercio estero (articolo 132 del trattato). Come ha confermato la Corte di giustizia, esse non possono quindi precludere l’applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui al trattato CE (6). Inoltre la comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine ha il fine dichiarato di eliminare le distorsioni della concorrenza dovute agli aiuti di Stato nel settore dell’assicurazione sul credito all’esportazione laddove vi sia concorrenza tra assicuratori sul credito all’esportazione del settore pubblico e di quello privato, vale a dire quindi che la comunicazione interessa soltanto l’assicurazione e solo ad essa si applica.

(28)

Le osservazioni delle autorità ungheresi confermano l’interpretazione contenuta nella decisione di avvio del procedimento quanto al fatto che la garanzia da concedersi ad opera di Eximbank differisce sotto importanti aspetti dall’assicurazione sul credito all’esportazione. Per tale motivo la misura non può essere valutata alla luce della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.

4.2.   Sussistenza di un aiuto di Stato

(29)

Poiché la misura non può essere valutata alla luce della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine si deve stabilire se essa possa essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (7).

(30)

Affinché una misura rientri nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE si devono soddisfare tutti e quattro i seguenti criteri:

la misura deve comportare l’uso di risorse statali,

la misura deve conferire un vantaggio selettivo al beneficiario,

la misura deve incidere sugli scambi tra Stati membri,

la misura deve minacciare di falsare la concorrenza.

(31)

La misura è imputabile allo Stato poiché è attuata da un ente di credito all’esportazione di proprietà esclusivamente statale, costituito con i fondi dello Stato e che conduce transazioni a norma di regolamenti dello Stato nonché gode di una controgaranzia statale per i tipi di rischio in questione.

(32)

Il costo per l’assunzione delle garanzie è fissato sulla base di un sistema di tariffe commisurate all’entità del rischio che, di norma, dovrebbe comportare tariffe maggiori per i clienti a più alto rischio. Si noti in proposito che il sistema di tariffazione in base al rischio tiene conto di un’ampia gamma di fattori per quanto concerne i rischi domestici, ma si basa su un unico criterio (il paese dell’acquirente) per quanto riguarda i rischi esteri.

(33)

Le autorità ungheresi sostengono che i costi da far pagare sono in linea con le tariffe di mercato imposte dagli assicuratori commerciali internazionali o dagli erogatori di garanzie per questo tipo di rischio. L’Ungheria non ha però dimostrato (ad esempio esibendo dati indipendenti o uno studio indipendente) che i costi risultanti dalla valutazione del rischio siano di fatto in linea con i livelli di mercato.

(34)

L’affermazione che i costi per l’assunzione della garanzia coprano i costi di gestione del sistema e le attivazioni della garanzia va vista quale aspetto positivo. Resta il fatto però che questa affermazione dell’Ungheria non è stata corroborata da dati.

(35)

Le autorità ungheresi affermano inoltre che sul mercato ungherese non vi è nessuna copertura a mo’ di garanzia per i tipi di rischi in questione. Per tale motivo la misura in oggetto conferisce un vantaggio economico anche tramite l’erogazione di una copertura in forma di garanzia che altrimenti non sarebbe disponibile sul mercato.

(36)

Le autorità ungheresi non hanno formulato osservazioni su tali aspetti. La Commissione ritiene pertanto che la misura conferisca un vantaggio economico ai beneficiari.

(37)

La misura è selettiva poiché riguarda soltanto le transazioni di esportazione effettuate da PMI con un fatturato all’esportazione limitato e anche poiché la legge finanziaria annuale fissa un limite complessivo all’ammontare della garanzia concessa da Eximbank e avallata dallo Stato.

(38)

La misura ha un effetto potenziale sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri poiché è direttamente legata a transazioni di esportazione di PMI con un fatturato all’esportazione limitato. Non sono inoltre escluse le esportazioni intracomunitarie.

(39)

Di conseguenza la misura va considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

4.3.   Compatibilità della misura

(40)

Un aiuto di Stato può essere dichiarato compatibile con il mercato comune se rientra in una delle eccezioni previste dal trattato CE. L’articolo 87, paragrafo 2, prevede casi di esenzione automatica dal divieto generale degli aiuti di Stato; è chiaro però che nella fattispecie non si applica nessuna di queste esenzioni.

(41)

L’articolo 87, paragrafo 3, specifica quattro tipi di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune. L’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), tratta degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni svantaggiate. Si noti in proposito che, nella fattispecie, le condizioni della garanzia non sono modulate a seconda del livello di arretratezza della regione in cui la PMI esportatrice opera. Il sistema copre in effetti l’intero territorio dell’Ungheria mentre, in forza della vigente carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (8), soltanto parte dell’Ungheria è ammessa a beneficiare di aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a). La misura non soddisfa nemmeno altre condizioni contenute negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (9). Di conseguenza questa esenzione non si applica al caso in specie.

(42)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), stabilisce che gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Questa disposizione non è applicabile nel caso presente. Né vi si applica l’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), riguardante gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(43)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), stabilisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune ragioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha sviluppato diversi orientamenti e comunicazioni in cui delinea come intende attuare tale articolo. Poiché nessuno di questi si applica al presente caso, gli eventuali aiuti di Stato legati alla misura in oggetto vanno esaminati direttamente alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(44)

In tale contesto si noti che un sistema di assicurazione sulle esportazioni che vada a vantaggio delle transazioni di esportazione delle PMI con un fatturato all’esportazione limitato esiste già ed è stato approvato dalla Commissione (10) conformemente alle disposizioni della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. La Commissione ritiene che l’Ungheria non abbia dimostrato la necessità di uno strumento ulteriore a vantaggio delle transazioni di esportazione delle PMI con un fatturato all’esportazione limitato.

(45)

Si rammenta inoltre che la Commissione, in linea di principio, ha rigorosamente condannato gli aiuti all’esportazione negli scambi intracomunitari, poiché le sovvenzioni all’esportazione incidono direttamente sulla concorrenza nel mercato tra fornitori di beni e servizi potenzialmente rivali. Essendo strettamente e indissolubilmente legato alla soggiacente transazione commerciale, questo aiuto all’esportazione è suscettibile di incidere negativamente e in misura considerevole sulle condizioni commerciali. Nelle sue precedenti decisioni (11) la Commissione ha indicato chiaramente che le garanzie offerte a prezzi inferiori a quelli di mercato nel contesto di contratti di esportazione all’interno della Comunità costituiscono un aiuto all’esportazione incompatibile con il mercato comune. Si considera inoltre che il sostegno degli Stati membri alle loro esportazioni al di fuori della Comunità possa incidere anch’esso sulla concorrenza all’interno della Comunità.

5.   CONCLUSIONI

(46)

Per i motivi enunciati sopra la Commissione conclude che la misura comporta un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Poiché essa non favorisce lo sviluppo di talune attività economiche o di talune aree economiche senza alterare le condizioni degli scambi in una misura contraria all’interesse comune, la misura non può essere giustificata a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e non è quindi compatibile con il mercato comune. Poiché la misura non è stata attuata non sussiste la necessità di recupero degli aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato che l’Ungheria prevede di attuare sotto forma di garanzia sui crediti all’esportazione a breve termine a vantaggio delle PMI con un fatturato all’esportazione limitato è incompatibile con il mercato comune.

Di conseguenza a questo aiuto non può essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione l’Ungheria informa la Commissione delle misure adottate per adeguarvisi.

Articolo 3

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 234 del 6.10.2007, pag. 18.

(2)  Idem.

(3)  Quali definite nella legge ungherese XXXIV del 2004. Questa definizione delle PMI è in linea con i criteri pertinenti di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(4)  GU C 281 del 17.9.1997.

(5)  Direttiva 98/29/CE del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all’armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all’esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine.

(6)  Causa C-142/87, Belgio contro Commissione («Tubemeuse»), punto 32, Raccolta 1990, pag. I-959.

(7)  La Commissione fa presente che il sistema non rientra neanche nella «comunicazione sulle garanzie» (GU C 71 dell’11.3.2000). Il punto 1.2 della comunicazione sulle garanzie afferma che detta comunicazione non si applica alle garanzie concesse sui crediti all’esportazione. Poiché la misura in oggetto prevede garanzie in caso di mancato rimborso di prestiti accesi per finanziare una transazione di esportazione, la Commissione ritiene che la comunicazione sulle garanzie non sia applicabile.

(8)  N 487/06 — Lettera della Commissione del 13.9.2006, GU C 256 del 24.10.2006, pag. 7.

(9)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(10)  Aiuto di Stato N 488/06.

(11)  Decisione della Commissione, del 17 maggio 1982, concernente la concessione da parte della Francia di sovvenzioni in conto interessi per crediti destinati al finanziamento di esportazioni francesi in Grecia dopo l’adesione di detto paese alla Comunità economica europea (GU L 159 del 10.6.1982, pag. 44); decisione della Commissione, del 27 giugno 1984, concernente l’intenzione del governo francese di concedere una copertura speciale contro i rischi di cambio a favore di esportatori francesi che hanno presentato offerte per la costruzione di una centrale elettrica in Grecia (GU L 230 del 28.8.1984, pag. 25).


6.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

relativa all’aiuto di Stato C 56/06 (ex NN 77/06) al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland

[notificata con il numero C(2008) 1625]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/719/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 1, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo,e in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 4 aprile 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia da un consorzio di investitori ucraini e austriaci (di seguito «consorzio») (2) per presunta violazione da parte dell’Austria delle norme sugli aiuti di Stato nel processo di privatizzazione di Hypo Bank Burgenland AG (di seguito «BB»). In particolare la gara d’appalto, che secondo il denunciante sarebbe stata non equa, non trasparente e discriminatoria nei suoi confronti non si sarebbe conclusa con la vendita di BB al migliore offerente (il consorzio), bensì alla società di assicurazione austriaca Grazer Wechselseitige Versicherung in solido con GW Beteiligungserwerbs- und verwaltungs (di seguito «GRAWE»).

(2)

In data 12 aprile 2006 è stata inviata una prima richiesta di informazioni all’Austria. Il 25 aprile 2006 l’Austria ha richiesto una proroga del termine, parzialmente concessa con lettera del 28 aprile 2006. L’Austria ha replicato con due lettere, rispettivamente datate 15 maggio 2006 e 1o giugno 2006. Il 27 giugno 2006 si è tenuto un incontro con le autorità austriache. Il 17 luglio 2006 è stata inviata una seconda richiesta di informazioni, cui ha fatto seguito la risposta completa il 18 settembre 2006.

(3)

Nel frattempo, con e-mail e con lettere del 21 aprile 2006 e del 2 giugno 2006, alla Commissione sono pervenute ulteriori informazioni dal consorzio.

(4)

Con lettera del 21 dicembre 2006, la Commissione ha informato l’Austria della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura di aiuto.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale (di seguito «decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (3). La Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla misura in questione.

(6)

Alla Commissione sono, quindi, pervenute le osservazioni delle parti interessate. La parte ungherese ha presentato alcune informazioni entro i termini stabiliti e altre oltre i termini, senza fornire ragioni specifiche. Le osservazioni pervenute entro i termini sono state spedite il 22, il 26 e il 27 febbraio 2007 e il 9 marzo 2007. Ulteriori informazioni provenienti da tale parte interessata sono state ricevute dopo la scadenza, in data 19 e 28 marzo 2007.

(7)

Anche l’offerente GRAWE, presunto beneficiario dell’aiuto di Stato, ha inviato le proprie osservazioni. Tali osservazioni sono state spedite il 9 marzo 2007, insieme con una richiesta di proroga che è stata concessa. GRAWE ha successivamente presentato ulteriori osservazioni con lettera del 19 aprile 2007; in data 26 aprile 2007 alla Commissione è pervenuto un fascicolo completo, corredato di allegati. Dopo l’incontro con la Commissione dell’8 gennaio 2008, GRAWE ha presentato ulteriori osservazioni in data 5 febbraio 2008.

(8)

L’Austria ha presentato le proprie osservazioni dopo l’apertura del procedimento di indagine formale in data 1o marzo 2007, dopo la concessione di una proroga.

(9)

Tutte le osservazioni pervenute entro i termini (parte ungherese) o nel periodo di proroga (GRAWE) sono state inoltrate all’Austria, cui è stata data l’opportunità di commentarle. Le osservazioni dell’Austria sono pervenute con lettera del 5 giugno 2007. In data successiva, precisamente l’8 febbraio 2008, la Commissione ha inviato tutte le restanti informazioni pervenute oltre il termine da parte di GRAWE o della parte terza ungherese all’Austria per le proprie osservazioni.

(10)

Si sono, inoltre, tenuti una serie di incontri alla presenza di Austria, GRAWE e autorità ucraine. L’ultima riunione con l’Austria si è svolta il 1o aprile 2008. L’Austria ha fatto, inoltre, pervenire ulteriori osservazioni tramite e-mail nelle seguenti date: 14 dicembre 2007, 23 gennaio, 25 febbraio, 5 marzo e 9 aprile 2008.

(11)

In data 22 marzo 2007, il denunciante, che non aveva presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento di indagine formale, ha aggiornato la Commissione sullo stato di avanzamento di uno dei suoi procedimenti aperti in Austria (decisione della suprema corte regionale «Oberlandesgericht») del 5 febbraio 2007 e successivi ricorsi del denunciante alla corte suprema «Oersted Gerichtshof» dell’Austria). Il denunciante ha presentato una serie di azioni presso i tribunali austriaci, che ad oggi hanno avuto sempre esito negativo.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

1.   Il consorzio (il denunciante)

(12)

Il denunciante è un consorzio austro-ucraino che, al momento della vendita di BB, era composto da due società per azioni ucraine, Ukrpodshipnik e Ilyich, e da due società austriache, SLAV AG e SLAV Finanzbeteiligung GmbH, quest’ultima fondata allo scopo specifico di acquistare BB. Ukrpodshipnik e Ilyich sono grandi gruppi ucraini, con quasi 100 000 dipendenti e con un fatturato annuo totale di circa 4 Mrd USD in vari settori: siderurgico, cantieristico, condutture, metallurgico e produzione di energia. Il gruppo Ukropodshipnik è attivo anche nei mercati finanziari tramite la Commercial Bank Active Bank Ltd (di seguito «Active Bank») che dal 2002 opera in Ucraina con licenza bancaria piena. SLAV AG è stata fondata a Vienna nel 1992 come filiale della Ukrpodshipnik corporation ed opera come società commerciale. Le azioni della società sono quotate alla borsa di Vienna. Il fatto che dopo la vendita ci sia stata una riorganizzazione dei membri costituenti il consorzio, in seguito alla quale la SLAV AG è il nuovo proprietario delle società con sede in Ucraina è irrilevante ai fini della valutazione del presente procedimento.

(13)

Il consorzio, con l’acquisto di BB, aveva due grandi obiettivi strategici. In primo luogo il consorzio, già attivo sul mercato finanziario ucraino, mirava ad uno sviluppo di questo segmento economico. In secondo luogo, esportando nel mondo la parte maggiore del suo prodotto, BB avrebbe avuto accesso ai mercati internazionali e sostenuto l’espansione internazionale del consorzio. Il piano economico di BB redatto dal consorzio rifletteva tali obiettivi strategici e avrebbe, quindi, modificato l’assetto regionale di BB.

(14)

La redditività economica del consorzio non è stata messa in discussione né nelle informazioni a disposizione della Commissione, né nelle osservazioni presentate da terzi in seguito dell’apertura del procedimento. Informazioni negative sulla serietà del consorzio sono pervenute solo in una fase tardiva dell’indagine, quando le autorità austriache hanno evidenziato alla Commissione un caso tedesco in cui l’autorità federale per il controllo dei servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, di seguito «BaFin») aveva interdetto la cessione di quote di una banca tedesca ad un gruppo ucraino non precisato per via di dubbi relativi all’origine non chiara dei fondi, valutazione successivamente confermata da un tribunale amministrativo tedesco (4).

2.   GRAWE (il beneficiario)

(15)

L’acquirente GRAWE è composto da Grazer Wechselseitige Versicherung AG e GW Beteiligungserwerbs- und -verwaltungs-G.m.b.H. GRAWE ed è uno dei maggiori gruppi austriaci per i servizi finanziari, caratterizzato da una posizione ben consolidata. Il gruppo opera nel settore assicurativo, bancario e immobiliare in Austria e in numerosi paesi dell’Europa centrale, con filiali in Slovenia, Croazia, Belgrado, Sarajevo, Banja Luka, Ungheria, Bulgaria, Romania, Ucraina, Repubblica di Moldova e di Podgorica. La maggior parte delle sedi centrali è sita nelle capitali. Grazer Wechselseitige Versicherung AG offre tutti i tipi usuali di polizze assicurative e, inoltre, tra i suoi prodotti ci sono anche servizi finanziari e di leasing. La sede centrale è a Graz, mentre gli uffici centrali si trovano in tutte le principali città austriache. L’incasso annuo di premi del 2006 è stato di 660 Mio EUR e il numero dei contratti assicurativi gestiti è ammontato a 3,3 Mio EUR.

(16)

Nel 2006, Grazer Wechselseitige Versicherung AG deteneva direttamente azioni in due enti del settore bancario e degli investimenti. Il maggiore era una partecipazione al 43,43 % in Hypo Group Alpe Adria, un gruppo finanziario nella regione alpino-adriatica. Hypo gruppo Alpe Adria ha uffici in Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Germania, Ungheria, Italia, Liechtenstein, Repubblica di Macedonia (ex Jugoslavia), Montenegro, Serbia, Slovenia e Ucraina. Il numero dei dipendenti è di oltre 6 500 con oltre 1 milione di clienti; nel 2006 aveva un attivo di oltre 30 Mrd EUR. Nel 1989, GRAWE ha acquisito la Capital Bank, un’istituzione indipendente che negli ultimi anni si è specializzata nel settore bancario privato e di investimento con la gestione di circa 70 fondi di investimento.

(17)

Il piano economico redatto da GRAWE per l’acquisizione di BB non prevedeva modifiche del modello economico di BB per l’integrazione della stessa nelle attività bancarie già in essere del gruppo.

(18)

Nel 2007, GRAWE ha ceduto il 15 % della sua holding a Hypo Group Alpe Adria registrando notevoli profitti. Utilizzando il riporto delle perdite di BB pari a […] (5) Mio EUR (6), GRAWE ha ottenuto risparmi fiscali (7) che ha utilizzato per compensare il prezzo netto di […] Mio EUR (8) pagato per BB.

3.   Hypo Bank Burgenland AG (BB)

(19)

Fino alla sua vendita, Hypo Bank Burgenland AG era una società per azioni di diritto austriaco con sede legale a Eisenstadt, in Austria. Prima della vendita di BB al gruppo assicurativo austriaco GRAWE, a cui si riferisce l’aiuto di Stato in questione, e dopo l’assemblea degli azionisti di marzo 2005, la regione federale del Land Burgenland (di seguito «Land Burgenland») deteneva il 100 % del capitale azionario (9). Il gruppo BB aveva solo una rilevanza regionale, con un valore netto di bilancio di circa 3,3 Mrd EUR nel 2005.

(20)

Prima della cessione, BB operava in forza di una piena licenza bancaria nella regione del Land Burgenland e in Ungheria occidentale, dove controllava al 100 % la filiale Sopron Bank RT. Istituita come banca ipotecaria regionale, il compito di BB era promuovere le operazioni monetarie e creditizie nel Land Burgenland. Tradizionalmente il suo settore era la concessione di prestiti ipotecari e l’emissione di obbligazioni ipotecarie e comunali. Al momento della vendita, la banca operava a tutto campo, offrendo anche tutti gli altri servizi bancari e finanziari.

(21)

Fino alla sua privatizzazione, BB beneficiava ancora della garanzia pubblica denominata Ausfallhaftung (10). A seguito di un accordo tra la Commissione e l’Austria che ha portato alla decisione della Commissione C(2003) 1329 def. (11), in base alla quale la Ausfallhaftung doveva essere annullata entro il 1o aprile 2007. Di norma, tutte le garanzie in essere al 2 aprile 2003 continuano ad essere coperte dalla Ausfallhaftung fino allo loro estinzione. Dopo tale data, la Ausfallhaftung può essere mantenuta dal 2 aprile 2003 al 1o aprile 2007 per le obbligazioni di nuova istituzione qualora non scadano dopo il 30 settembre 2017. Tuttavia la privatizzazione di BB ha avuto come effetto il fatto che il periodo di transizione è terminato in anticipo, alla data di chiusura dell’operazione con GRAWE, quindi il 12 maggio 2006 (12). Le nuove obbligazioni successive a tale data non sono più coperte dalla Ausfallhaftung. Il 31 dicembre 2005, le obbligazioni coperte dalla Ausfallhaftung ammontavano approssimativamente a 3,1 Mrd EUR, esclusa l’emissione delle obbligazioni supplementari descritta nel considerando 44.

(22)

Per via di precedenti perdite, BB doveva riportare perdite fiscali per un valore di circa 376,9 Mio EUR al 31 dicembre 2004. Dal 1o gennaio 2005, la normativa fiscale austriaca permette alle società (appartenenti allo stesso gruppo) di compensare tra loro profitti e perdite. L’entità della compensazione dipende dalla specifica struttura della società.

4.   La ristrutturazione di BB

(23)

Con decisione del 7 maggio 2004 (13) (di seguito «decisione di ristrutturazione»), la Commissione ha approvato l’aiuto per la ristrutturazione di BB per un totale di 360 Mio EUR, consistente in due misure: un accordo di garanzia del 20 giugno 2000 tra il Land Burgenland e BB [171 Mio EUR + 5 % di interessi (14)] e un contratto quadro datato 23 ottobre 2000, che consiste in un atto di rinuncia al ricorso da parte della Bank Austria a BB per complessivi 189 Mio EUR, una clausola di ritorno in bonis tra le due parti del contratto (15) e un accordo di garanzia da parte del Land Burgenland per BB pari ad un totale di 189 Mio EUR (16).

(24)

La decisione di ristrutturazione includeva i seguenti emendamenti retrospettivi all’accordo di garanzia del 20 giugno 2000 e al contratto quadro. L’accordo di garanzia del 20 giugno 2000 è stato emendato in modo tale che l’utile operativo annuale di BB non verrà più utilizzato per ridurre l’importo coperto dalla garanzia fornita dal Land Burgenland e BB potrà richiedere la garanzia solo dopo la chiusura dei conti annuali dell’esercizio 2025. Il Land Burgenland avrà facoltà di estinguere completamente o in parte la garanzia a BB a far data dalla chiusura dei conti annuali per l’esercizio finanziario 2010. Il contratto quadro del 23 ottobre 2000 è stato emendato nel seguente modo: gli utili annuali di BB non saranno più utilizzati per adempiere gli obblighi derivanti dalla clausola di ritorno in bonis nei confronti della Bank Austria AG. Il Land Burgenland adempierà l’obbligo di ritorno in bonis nei confronti della Bank Austria ed erogherà gli importi ancora dovuti ai sensi dell’accordo di garanzia prima della privatizzazione di BB con un pagamento a saldo.

(25)

Gli emendamenti relativi all’utilizzo degli utili annuali per ridurre gli importi garantiti non avrebbero avuto effetto se BB non fosse stata privatizzata. Fino al momento in cui il Land Burgenland era titolare di BB, non venivano modificate le due garanzie, gli utili annuali di BB servivano alla riduzione degli importi garantiti e non veniva modificata la clausola di ritorno in bonis di BB.

(26)

La privatizzazione di BB era un elemento essenziale del piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione. Il Land Burgenland ha considerato la privatizzazione di BB come la migliore garanzia per mantenere a lungo termine la redditività della banca

(27)

A seguito della decisione della Commissione e a partire dal 2003, il Land Burgenland ha fatto due tentativi per vendere e privatizzare BB, entrambi andati falliti. Il terzo tentativo, cioè la misura di aiuto di Stato di seguito descritta, è iniziato con l’annuncio sui media del 18 ottobre 2005.

5.   La privatizzazione di BB

5.1.   Il processo di privatizzazione

(28)

La Commissione rileva che le parti coinvolte nella vendita di BB presentano descrizioni divergenti della procedura di vendita. Tuttavia, per la Commissione i seguenti aspetti della vendita di BB, come definiti nella decisione di avvio del procedimento e integrati nelle osservazioni dell’Austria e di GRAWE, non sono controversi.

(29)

Nel 2005, il Land Burgenland ha avviato un terzo bando di gara per la privatizzazione di BB. La banca internazionale di investimenti HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Düsseldorf, insieme con la HSBC plc, Londra (insieme di seguito «HSBC»), che avevano ricevuto l’incarico di eseguire il processo di privatizzazione, hanno pubblicamente annunciato, a livello nazionale il 18 ottobre 2005, l’intenzione di vendere BB nella Gazzetta ufficiale di Vienna (Amtsblatt zur Wiener Zeitung) e nell’edizione in lingua inglese del Financial Times Europe del 19 ottobre 2005 a livello internazionale, invitando le parti interessate all’acquisto di azioni di BB di presentarsi.

(30)

All’annuncio hanno risposto 24 potenziali offerenti, interni ed esterni all’Unione europea, mentre solo 14 hanno manifestato ufficialmente il loro interesse al bando di gara e sono stati ammessi tramite apposita notifica a passare alla fase successiva della procedura di gara. Nella lettera di invito, si chiedeva ai potenziali offerenti di presentare un’offerta indicativa, non vincolante per l’acquisto della banca prima del 6 dicembre 2005.

(31)

Solo tre dei 14 potenziali offerenti hanno presentato entro i termini un’offerta indicativa il cui ammontare era rispettivamente di 65 Mio EUR, 100 Mio EUR e 140 Mio EUR (17), passando alla seconda fase finalizzata ad arrivare ad un’offerta vincolante, la cui scadenza era il 6 febbraio 2006. Questa seconda fase comprendeva, in particolare, l’obbligo di diligenza (due diligence) da realizzare in uno spazio Internet dal 7 gennaio al 30 gennaio 2006, seguita da una serie di ulteriori presentazioni e incontri. Gli offerenti, durante e dopo il processo di due diligence, avevano anche la possibilità di porre quesiti.

(32)

Il 6 febbraio 2006 due offerenti hanno presentato un’offerta vincolante: GRAWE e il consorzio.

(33)

Le offerte vincolanti sono state successivamente oggetto di trattativa singola con i due offerenti. Le trattative sono terminate il 4 marzo 2006.

(34)

Il 5 marzo 2006, il Land Burgenland ha aggiudicato il contratto a GRAWE nonostante il prezzo di acquisto offerto da GRAWE (100,3 Mio EUR) fosse decisamente inferiore al prezzo offerto dal consorzio (155 Mio EUR). La decisione si è basata su una raccomandazione scritta di HSBC (di seguito «la raccomandazione») del 4 marzo 2006, integrata da spiegazioni verbali fornite ai membri del governo del Land Burgenland nel giorno della decisione. Il governo del Land Burgenland ha formalmente concluso la cessione il 7 marzo 2006. La transazione è stata chiusa il 12 maggio 2006.

(35)

Alla vigilia della chiusura, BB ha emesso obbligazioni per un importo di 700 Mio EUR. Nel 2005 era stata prevista l’emissione di ulteriori obbligazioni prima della privatizzazione per un importo di soli 320 Mio EUR. L’emissione è stata effettuata in conformità alla Ausfallhaftung. La Capital Bank, una controllata di GRAWE, ha sottoscritto 350 Mio EUR su un totale di 700 Mio EUR di obbligazioni.

5.2.   Criteri di selezione contenuti nella lettera di invito al bando

(36)

La lettera di invito al bando di gara riportava i seguenti criteri di valutazione delle offerte, basati sulla decisione del governo del Land Burgenland del 6 settembre 2005:

a)

il prezzo di acquisto e l’affidabilità del pagamento dello stesso;

b)

il mantenimento dell’autonomia di BB;

c)

la prosecuzione delle attività di BB e, contemporaneamente, il fatto di evitare di ricorrere alla Ausfallhaftung;

d)

la disponibilità ad effettuare gli aumenti di capitale necessari;

e)

la sicurezza dell’operazione;

f)

i tempi di realizzazione dell’operazione.

(37)

La lettera di invito al bando stabiliva inoltre che l’azionista di BB, in base alla raccomandazione, avrebbe effettuato una selezione discrezionale degli offerenti che avrebbero potuto partecipare alla seconda fase del processo di cessione.

5.3.   La clausola di garanzia nel contratto con GRAWE

(38)

Il contratto con GRAWE contiene l’assicurazione del Land Burgenland che gli accordi di garanzia, oggetto della decisione di ristrutturazione, e il contratto di vendita non violano le norme sull’aiuto di Stato. Tale garanzia è integrata da una clausola che dà diritto all’acquirente GRAWE di essere rimborsato dal Land Burgenland in caso di recuperi ordinati da un’eventuale decisione negativa della Commissione. Qualora le norme sull’aiuto di Stato vietassero tale adeguamento del prezzo di vendita, l’acquirente avrebbe potuto, in base a tale clausola, rescindere il contratto.

5.4.   La raccomandazione della HSBC

(39)

La raccomandazione mette a confronto l’offerta di GRAWE e quella del consorzio in base ai criteri di selezione sopra indicati. Da tale analisi emerge che il prezzo di acquisto dovrebbe favorire la decisione a vantaggio del consorzio. Tuttavia, in considerazione degli altri criteri, quali affidabilità del pagamento del prezzo di acquisto, prosecuzione delle attività della banca e rinuncia a fare ricorso alla Ausfallhaftung, aumento di capitale e sicurezza dell’operazione, la HSBC raccomanda di effettuare la vendita a GRAWE (cfr. i considerando 27-29 della decisione di avvio del procedimento).

III.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE A NORMA DELL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

(40)

La Commissione ha deciso di avviare l’indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE per le ragioni di seguito esposte.

(41)

In applicazione dei principi stabiliti nella XXIII relazione della Commissione sulla politica di concorrenza (18), la Commissione non ha potuto accertare che la vendita sia avvenuta senza un aiuto di Stato, in quanto il consorzio, pur presentando un’offerta decisamente migliore, non è stato scelto dal Land Burgenland come acquirente di BB. Inoltre ci sono divergenze nella descrizione della procedura di offerta presentata dal denunciante e dall’Austria.

(42)

Per quanto riguarda la procedura del bando di gara, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che fosse trasparente, incondizionata e non discriminatoria. La Commissione si è chiesta, in particolare, se gli offerenti avessero ricevuto lo stesso trattamento durante la procedura del bando di gara e se alcune delle condizioni relative alla vendita, riportate nella lettera di invito al bando di HSBC, potessero essere state previste da un venditore privato.

(43)

La Commissione ha, inoltre manifestato ulteriori perplessità sulla trasparenza della selezione finale, in quanto non veniva specificato il peso dei criteri e nella lista dei criteri mancava quello supplementare del «rifinanziamento di BB dopo la vendita», sottolineato durante le trattative (cfr. per maggiori dettagli i considerando 65-69 della decisione di avvio del procedimento).

(44)

Inoltre, la Commissione non ha potuto escludere la possibilità che GRAWE avesse ricevuto un vantaggio economico per le ragioni qui di seguito riportate.

a)

La differenza di prezzo, che mostra come nella vendita di BB a GRAWE non sia stato pagato il prezzo di mercato;

b)

l’emissione delle ulteriori obbligazioni coperte dalla Ausfallhaftung per un valore pari a 380 Mio EUR, che mancava nel piano economico di BB fornito ai potenziali acquirenti e che sembra non sia stata offerta al consorzio;

c)

la presenza delle suddette condizioni connesse alla vendita che potrebbe aver scoraggiato la presentazione di offerte migliori o di offerte da parte di altri competitori.

(45)

La Commissione ha anche citato l’effetto potenziale del riporto delle perdite fiscali sul valore economico delle offerte. Inoltre, un motivo di ulteriori perplessità era la clausola di garanzia contenuta nel contratto con GRAWE.

(46)

Per quanto riguarda la stipula del contratto relativo al risarcimento per l’estinzione anticipata (Vorfälligkeitsentschädigung) dell’accordo di garanzia del 20 giugno 2000, la Commissione si è chiesta se la decisione di ristrutturazione fosse stata pienamente rispettata dall’Austria.

IV.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE PARTI INTERESSATE

(47)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dal beneficiario GRAWE e da una terza parte ungherese (19). Le osservazioni di GRAWE supportano ed integrano gli argomenti presentati dall’Austria e, pertanto, verranno commentate congiuntamente in seguito.

(48)

La parte ungherese ha presentato una serie di documenti che si riferiscono ad una presunta frode, relativa principalmente alle operazioni di BB in Ungheria, dove è sita la filiale Sopron Bank RT. Si sostiene che per tenere nascosta la frode era necessario vendere BB all’offerente austriaco. La parte ungherese ha fornito numerosi documenti relativi in particolare ad una serie di filiali con sede in Ungheria collegate con BB, quali estratti dei registri al commercio, atti costitutivi delle imprese in questione, verbali delle assemblee annuali o altri dati della società, chiaramente relativi a periodi precedenti alla vendita di BB. La Commissione non ha potuto stabilire connessioni rilevanti tra tali documenti e la procedura di privatizzazione da valutare ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. Pertanto tali osservazioni non sono state prese in considerazione.

V.   OSSERVAZIONI DELL’AUSTRIA E DI GRAWE

(49)

L’Austria, con il pieno appoggio di GRAWE, ha ribadito e sostenuto gli argomenti già presentati prima della decisione da parte della Commissione di aprire il procedimento di indagine formale.

1.   Ammissibilità

(50)

Per motivi procedurali, l’Austria sosteneva che la Commissione non dovesse analizzare il ricorso in questione, dato che il consorzio, non essendo ancora entrato nel mercato bancario europeo, non era un concorrente e pertanto non poteva essere definito «parte interessata» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, che stabilisce le regole per l’applicazione dell’articolo 93 (ora articolo 88) del trattato CE (20). La presunta discriminazione sarebbe stata collegata alla libertà di stabilimento e di libera circolazione di capitale; l’ingresso nel mercato bancario europeo non poteva essere ottenuto tramite il procedimento di aiuto di Stato. La Commissione doveva anche tenere conto del fatto che il consorzio non era attivo a causa della decisione di apertura del procedimento da parte della Commissione e aveva reso noto di non essere ulteriormente interessato all’acquisto della banca.

(51)

La Commissione starebbe andando oltre i propri poteri discrezionali esaminando tale caso. L’Austria ha evidenziato che i tribunali austriaci hanno trattato in modo approfondito il presente caso di aiuto di Stato con l’audizione di numerosi testimoni e con approfondita valutazione dei fatti, concludendo che la procedura di gara era stata condotta in modo aperto, corretto e trasparente. La Commissione avrebbe dovuto avallare tale opinione invece di aprire un procedimento di indagine formale.

2.   Aspetti generali collegati alla procedura di gara e i suoi risultati

(52)

L’Austria ha sottolineato che la procedura del bando di gara era stata aperta, corretta e trasparente, come confermato dai tribunali austriaci che si occupavano del procedimento. La decisione finale non è stata presa prima del 4 marzo 2006. Tutte le parti hanno avuto le stesse opportunità, ricevendo le informazioni necessarie per la loro due diligence, che hanno poi utilizzato in modi differenti.

(53)

Pur sussistendo notevoli riserve verso il consorzio fin dal lancio della procedura di gara, il consorzio non è stato escluso sulla base dell’offerta indicativa, ma è stato mantenuto nella procedura di gara per tutto il tempo possibile. Tale comportamento era conforme a quello di un venditore privato che, in questo modo, tiene alta la concorrenza tra gli offerenti per ottenere il prezzo massimo. Inoltre, l’Austria si aspettava che il consorzio si presentasse con un partner finanziario forte, come aveva annunciato durante le trattative. In tal modo, il consorzio avrebbe potuto cambiare radicalmente la situazione.

(54)

GRAWE ha dichiarato di non aver percepito di essere stata trattata in modo preferenziale durante la procedura di gara, né dal Land Burgenland né dall’autorità austriaca dei mercati finanziari (FMA).

(55)

L’Austria ha sottolineato che la raccomandazione della HSBC era solo una sintesi del processo di privatizzazione e non poteva essere considerata come la sola base per la decisione presa. Obiettivo della raccomandazione era solo quello di fornire un breve riepilogo della procedura e delle offerte. Le conclusioni della raccomandazione sono state integrate da spiegazioni verbali, fornite ai decisori. A questo proposito, l’Austria ha aggiunto una nota redatta da HSBC per assistere il Land Burgenland nella replica alla prima richiesta di informazione della Commissione del 12 aprile 2006, contenente l’ulteriore commento a tali osservazioni. Secondo l’Austria, la raccomandazione non doveva essere considerata come l’opinione di esperti sul valore della banca, cosa, peraltro non richiesta dalla normativa europea. La decisione del 5 marzo 2006 era invece basata sull’esperienza acquisita nel corso del processo di privatizzazione, sulla raccomandazione, sulle valutazioni verbali e sui chiarimenti confidenziali forniti dai rappresentanti di HSBC.

(56)

Una serie di elementi presenti sia nelle comunicazioni dell’Austria che nelle osservazioni di GRAWE riguardano la comparabilità delle offerte fatte dai due offerenti.

(57)

Per quanto attiene il rimborso per l’estinzione anticipata (Vorfälligkeitsentschädigung) dell’accordo di garanzia del 20 giugno 2000, l’Austria ha sostenuto che la Commissione non aveva correttamente interpretato le disposizioni fornite nelle offerte dei due partecipanti finali. Il risarcimento dipendeva dal fatto che il Land Burgenland avrebbe erogato i suoi pagamenti ai sensi dell’accordo di garanzia alcuni anni prima di quanto previsto (21). In questo caso non si trattava di un elemento del prezzo di acquisto, come sembra ritenere la Commissione. Il risarcimento, inoltre, non si riferiva alla precedente decisione di ristrutturazione di BB, ma serviva a ridurre l’aiuto di Stato che all’epoca era stato autorizzato dalla Commissione.

(58)

Per quanto riguarda le clausole di garanzia e i periodi di garanzia indicati nei contratti di vendita con GRAWE e con il consorzio, l’Austria sostiene che si tratti del risultato delle trattative condotte singolarmente con ognuna delle parti. Le differenze concordate per i limiti di responsabilità, per l’importo delle esenzioni e per i periodi di garanzia (due anni per il consorzio e tre anni per GRAWE) non erano discriminanti nei confronti dei due offerenti.

(59)

L’onere annuale di 100 000 EUR per la Ausfallhaftung, da pagare fino al 2017 al Land Burgenland, era previsto solo nella bozza di contratto con il consorzio. A chiarimento, l’Austria ha evidenziato che il contratto con GRAWE non prevedeva l’onere annuale in quanto questo era già incluso nel prezzo di vendita offerto da GRAWE.

(60)

In relazione all’emissione di nuove obbligazioni, l’Austria ha sostenuto che la decisione del consiglio di amministrazione di emettere nuove obbligazioni pari ad un importo di 380 Mio EUR, ad integrazione di una precedente decisione, basata sulle previsioni del piano economico di BB, di emettere obbligazioni per un valore di 320 Mio EUR a settembre 2005, era stata presa indipendentemente dalla imminente privatizzazione e dal futuro titolare di BB. Il Land Burgenland non riteneva necessario citare l’emissione delle obbligazioni nella lettera di invito al bando, in quanto tale elemento non sarebbe stato decisivo per la vendita. Tuttavia, entrambi gli offerenti erano stati informati durante il periodo di due diligence che l’emissione sarebbe stata fatta, indipendentemente dell’identità dell’acquirente. Solo GRAWE aveva inserito tale elemento nella bozza di contratto. L’Austria ha sottolineato che l’emissione di ulteriori 380 Mio EUR di obbligazioni era stata decisa per ottenere i massimi benefici dalle favorevoli condizioni di rifinanziamento previste dalla Ausfallhaftung. Tale aspetto era stato ripetutamente citato nel corso delle trattative con il consorzio. Qualora, infatti, BB fosse stata venduta al consorzio, lo stesso avrebbe tratto vantaggi dalle migliori condizioni di rifinanziamento in misura molto maggiore rispetto all’acquirente GRAWE. L’Austria sosteneva che le condizioni di rifinanziamento di BB, in caso di vendita al consorzio, sarebbero state più onerose in quanto, a differenza di GRAWE, il consorzio non era quotato e aveva la propria sede in Ucraina; per tali ragioni BB avrebbe ottenuto le condizioni migliori di rifinanziamento, ipotizzando al massimo un rating «BB» o «B».

(61)

Per quanto riguarda l’accordo speciale con GRAWE di trasferire prima della chiusura, quattro delle filiali immobiliari di BB di nuovo al Land Burgenland al loro valore contabile di 25 Mio EUR, l’Austria ha rilevato che il revisore di BB ha confermato in data 31 dicembre 2005 che il valore di mercato della proprietà sarebbe stato pari al valore contabile e, pertanto, il trasferimento avrebbe avuto solo un effetto sulla liquidità. Ai fini della comparazione delle due offerte non era necessario prendere in considerazione tale effetto sulla liquidità.

(62)

Il consorzio aveva offerto alla stipula del contratto un anticipo di 15 Mio EUR su un conto fiduciario della Active Bank, con sede in Ucraina. Mentre GRAWE doveva versare al momento della stipula l’intero importo del prezzo di vendita.

(63)

L’Austria era dell’opinione che tale clausola, prevista anche nella bozza di contratto con il consorzio (22), fosse un elemento standard in qualsiasi contratto di vendita di questo tipo, in quanto facente parte delle condizioni di vendita ed essendo conforme alla normativa sugli aiuti di Stato. Tale clausola era nell’interesse legittimo dell’acquirente di BB, che non era stato disposto ad offrire un prezzo più elevato e che poteva incorrere nella richiesta di ulteriori pagamenti derivanti da un ordine di riscossione conseguente ad una decisione sull’aiuto di Stato. Inoltre, la Commissione deve considerare che la clausola prevedeva il diritto dell’acquirente di recedere dal contratto, se ritenuta non valida ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

(64)

Secondo GRAWE, i dubbi della Commissione erano non rilevanti in quanto mancava l’ordine di riscossione. GRAWE ha sottolineato che l’acquirente in una gara di appalto ha a disposizione mezzi estremamente limitati per impedire che il comportamento del venditore pubblico sia potenzialmente rilevante ai fini di una eventuale valutazione sull’aiuto di Stato. GRAWE sosteneva che tale clausola fornisse allo Stato ulteriori motivazioni per rispettare la normativa sugli aiuti di Stato ed era quindi nell’interesse della Commissione.

3.   La conformità di mercato del prezzo di vendita pagato da GRAWE

(65)

Secondo l’Austria, la presentazione di tre offerte indicative da parte di tre offerenti, di cui GRAWE era il secondo, dimostrava che la procedura di gara era stata aperta e trasparente ottenendo come risultato il prezzo di mercato. Questo dimostra che l’offerta di GRAWE non era inferiore al valore di mercato di BB.

(66)

L’Austria si riferiva all’esito del secondo tentativo di privatizzazione di BB. Tutte le quattro offerte in quella fase si aggiravano intorno a 85-93 Mio EUR. L’importo di 100,3 Mio EUR versati da GRAWE poteva quindi essere considerato conforme alle condizioni del mercato.

(67)

Secondo la normativa in materia di aiuti di Stato, l’Austria non era obbligata a vendere la banca tramite procedura di gara aperta, ma era libera di scegliere tra procedura aperta e una valutazione da parte di esperti. Inoltre, non sussisteva aiuto di Stato se il prezzo di vendita si manteneva nell’ambito di queste precedenti valutazioni. In tale contesto, la Commissione non aveva tenuto conto che l’Austria aveva già presentato una serie di studi nella prima fase dell’indagine, confermando la sua opinione che il prezzo pagato da GRAWE fosse conforme alle condizioni di mercato.

(68)

L’Austria e GRAWE hanno supportato le loro argomentazioni riferendosi ai seguenti studi e documenti:

a)

valutazione indicativa di BB eseguita da HSBC: tale studio concludeva che se BB fosse stata privatizzata e venduta ad un acquirente con una buona situazione creditizia, il suo valore sarebbe stato nell’ambito di 50-70 Mio EUR a seconda del valore attributo al riporto di perdite fiscali. Il valore del capitale azionario sarebbe stato pari a 33,4 Mio EUR (23);

b)

valutazione del capitale economico d’impresa di BB effettuata da gmc-unitreu Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH, in caso di acquisizione di tutte le azioni del Land Burgenland per preparare la privatizzazione di BB. Partendo da cifre simili a quelle considerate da HSBC, lo studio ha concluso che al 30 giugno 2004, BB valeva da tra 44,4 e 53,9 Mio EUR (24);

c)

la valutazione fatta dallo stesso consorzio che supponeva un capitale economico d’impresa di BB nell’ambito di 50-75 Mio EUR.

(69)

Inoltre, l’Austria sosteneva che gli offerenti avevano presentato il loro prezzo alle condizioni previste dalla procedura di gara di appalto e pertanto entrambe le offerte erano superiori all’effettivo valore di mercato.

(70)

L’Austria ha offerto di incaricare un esperto indipendente di svolgere un ulteriore studio per verificare che sia stato pagato un prezzo in linea con le condizioni di mercato.

4.   Il ruolo della Ausfallhaftung nella vendita di BB

(71)

Durante l’intera l’indagine, l’Austria ha sottolineato più volte, con il supporto di GRAWE, l’importanza della Ausfallhaftung e il conseguente interesse finanziario del Land Burgenland nella vendita di BB. Il criterio di «prosecuzione delle attività di Bank Burgenland ed evitare di fare ricorso Ausfallhaftung» era una delle condizioni che l’Austria ha pubblicato nella procedura di gara e che, quindi, era nota a tutti gli interessati. In tale contesto, l’Austria e GRAWE hanno presentato gli argomenti di seguito riportati.

(72)

La base della Ausfallhaftung è nella legge austriaca. Tuttavia, essendo una società per azioni «AG», BB ha una forma giuridica di diritto privato e la stessa garanzia è un istituto di diritto privato (sezione 1356 del codice civile generale); le condizioni e l’entità della garanzia fornite dal Land Burgenland erano perciò disciplinate dalle norme del diritto privato. Lo Stato aveva agito in qualità di titolare di Bank Burgenland e non nella sua capacità di diritto pubblico. Non accettando questo argomento, la Commissione ignorava la separazione dei poteri, esistente in Austria, tra legislatura (fonte della Ausfallhaftung), ed esecutivo del Land Burgenland, che aveva preso la decisione di vendere BB. Il rapporto tra il Land Burgenland e BB potrebbe essere assimilato alla situazione di una casa madre che fornisce la garanzia per una sua filiale sotto forma di lettera amministrativa. Tale garanzia verrebbe presa in considerazione al momento della vendita di una filiale, come nel caso di qualsiasi rischio fuori bilancio. L’Austria, inoltre, confermava tale opinione facendo riferimento ad una sentenza della corte suprema austriaca del 4 aprile 2006 (25).

(73)

Inoltre, la Commissione e l’Austria avevano concordato l’abolizione della garanzia, considerata come aiuto esistente, dopo un periodo di transizione. Fino al momento della sua abolizione, la Ausfallhaftung sarebbe stata «legalizzata», autorizzando il Land Burgenland a prenderla in considerazione nella vendita di BB. La garanzia non era stata fornita dal Land Burgenland con la prospettiva del processo di privatizzazione e l’Austria non aveva strumenti legali per estinguere la garanzia prima della vendita di BB. Se, in tali circostanze, il rischio connesso con la Ausfallhaftung non poteva essere preso in considerazione, la Commissione avrebbe effettivamente impedito al Land Burgenland di privatizzare BB. Questo avrebbe contraddetto la richiesta di privatizzazione, contenuta nella precedente decisione della Commissione su BB e limitato arbitrariamente la libertà degli Stati membri di privatizzare i loro attivi.

(74)

L’opinione dell’Austria è stata confermata dalla prassi della Commissione e dai tribunali europei. In particolare, la Commissione aveva accettato che le garanzie e il rischio fuori bilancio potessero essere presi in considerazione nella procedura di privatizzazione (26). Nel caso Gröditzer Stahlwerke, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha anche implicitamente riconosciuto che dovesse essere presa in considerazione una garanzia fornita dallo Stato, rilevante ai fini della liquidazione dell’impresa (27). Era, quindi, rilevante il riconoscimento della Ausfallhaftung come aiuto in essere.

(75)

Il rischio del possibile ricorso alla Ausfallhaftung dipendeva dal futuro profilo di rischio della banca e, di conseguenza, dal profilo di rischio del suo proprietario. Il Land Burgenland considerava non accettabile il rischio che il proprietario fosse il consorzio. Il fatto che BB rimanesse sotto la supervisione della FMA non modificava tale prognosi, in quanto la FMA interveniva solo ex post.

(76)

L’Austria ha fornito il calcolo dell’importo concesso dalla Ausfallhaftung e uno scenario di liquidazione. L’Austria ha dichiarato che l’approccio utilizzato nel calcolo era identico a quello presentato alla Commissione nella decisione di ristrutturazione.

(77)

GRAWE ha dichiarato che in questo contesto era errato prevedere uno scenario di liquidazione in quanto il Land Burgenland doveva decidere non della liquidazione di BB, ma quale acquirente scegliere. Lo scenario della liquidazione era previsto per una diversa situazione (decisione sull’aiuto di ristrutturazione). Inoltre, in una situazione di Ausfallhaftung, il Land Burgenland non sarebbe stato in grado di richiedere la liquidazione dell’intero attivo, in quanto tutti creditori avrebbero potuto indirizzare le loro richieste direttamente al Land Burgenland.

(78)

L’Austria ha collegato questo elemento al criterio di «prosecuzione delle attività di BB ed evitare il ricorso alla garanzia», sostenendo che l’annuncio della vendita di BB al consorzio avrebbe provocato l’aumento del rifinanziamento di BB e una significativa uscita di liquidità con la conseguente attivazione della Ausfallhaftung. La liquidità di BB, a seguito della vendita, era stata un fattore cruciale in tale decisione. Il consorzio non aveva, inoltre, escluso la possibilità del ritiro dei depositi da parte dei clienti o la cancellazione delle linee di credito interbancarie, sebbene in misura decisamente inferiore a quella stimata dall’Austria. Mentre il consorzio prevedeva un massimo di 500 Mio EUR di ritiri, l’Austria ha presentato calcoli che quantificavano l’uscita di liquidità netta nella migliore delle ipotesi pari a 750 Mio EUR, nella peggiore a 1,25 Mrd EUR. Il consorzio aveva l’onere di dimostrare che era in grado di assicurare il rifinanziamento, ma non è riuscito in tale compito. Al contrario, ha fornito solo lettere di intenti non vincolanti, rilasciate da diverse banche.

(79)

L’Austria ha inoltre sottolineato che su tale punto avrebbe avuto meno perplessità se il consorzio avesse presentato un partner finanziario forte, come aveva annunciato durante le trattative.

5.   Questioni relative all’autorizzazione della vendita da parte di FMA

(80)

L’Austria ha spiegato che, in base alla sezione 20 della legge bancaria, la FMA poteva eseguire il cosiddetto «fit & proper test» (test di idoneità) dell’acquirente di una banca, solo dopo la sottoscrizione delle parti di un accordo vincolante. La valutazione di più potenziali proprietari non rientra nei poteri della FMA. Per la stessa ragione, non era possibile fornire alla Commissione ex post una tale valutazione richiesta dalla decisione di apertura del procedimento. Di conseguenza, la FMA aveva rifiutato di esaminare i documenti del consorzio e di GRAWE, in quanto entrambi i potenziali acquirenti avevano fornito alla FMA documenti per ottenere il permesso prima della vendita (28). La richiesta fatta alla FMA è stata di procedere alla valutazione di qualsiasi operazione in modo assolutamente obiettivo.

(81)

L’Austria ha, tuttavia, affermato di aver cercato di ottenere una dichiarazione relativa ai due offerenti rimasti. Informalmente, la FMA aveva indicato che per la valutazione di GRAWE, che era ben nota all’autorità, sarebbero state necessarie solo alcune settimane. Al contrario, la valutazione del consorzio coinvolgeva anche altre autorità al di fuori dell’Unione europea per cui ci sarebbero voluti presumibilmente più di tre mesi. In ogni caso, la FMA era tenuta per legge a fornire una risposta entro tre mesi; altrimenti la vendita si sarebbe intesa come autorizzata. Per tale motivo, la vendita al consorzio avrebbe avuto come conseguenza un divieto preliminare di vendita da parte della FMA, che poi una volta effettuata la valutazione avrebbe potuto revocare tale divieto. L’intero processo poteva durare fino ad un anno. Secondo la FMA, il risultato sarebbe stato «completamente incerto».

(82)

In tale contesto, l’Austria ha sottolineato che il Land Burgenland era stato costretto a cedere BB in base alla propria previsione della valutazione definitiva della FMA. In ogni caso, l’Austria riteneva che la FMA non avrebbe mai autorizzato la vendita al consorzio. Di seguito vengono riportate le principali considerazioni su cui si basava la previsione del Land Burgenland.

(83)

Nel 1994 SLAV International Bank AG aveva presentato richiesta di licenza bancaria in Austria. La richiesta era stata rifiutata in data 17 novembre 1997. Uno dei motivi del rifiuto era che il fondo ucraino, a quel tempo proprietario, non applicava i principi contabili internazionali (IAS). Ad esclusione di un piccolo membro del consorzio, la Active Bank Ltd con attività solo in Ucraina, nessuna attività bancaria era stata realizzata fino a quel momento dal gruppo. Nessuno dei membri del consorzio era stato valutato da un’agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale. Di contro, con GRAWE, Bank Burgenland avrebbe acquisito un partner di esperienza nei settori del mercato bancario e capitale valutato con rating «A» e ben noto alla FMA.

(84)

In modo analogo, l’Austria ha fatto riferimento all’esperienza dei due precedenti tentativi falliti di privatizzare BB. Specialmente durante il secondo tentativo, finito senza esiti nell’agosto 2005, aveva partecipato una banca con sede in Lituania con proprietario russo e l’Austria aveva avuto ragioni per credere che la FMA avrebbe vietato tale operazione.

(85)

L’Austria ha evidenziato, inoltre, che per la decisione sarebbe stato necessario altro tempo, in quanto mancava un accordo di collaborazione che costituisse la base per la reciproca cooperazione e lo scambio di informazioni tra FMA e la Ukrainian National Bank.

(86)

Inoltre, per salvaguardare la sua buona reputazione, era nell’interesse di GRAWE intervenire nel caso in cui BB avesse avuto delle difficoltà. La stessa cosa non poteva dirsi per il consorzio. L’Austria ha, altresì, evidenziato che, avendo un proprietario con sede in Ucraina, BB non avrebbe mai ottenuto un rating «A» come GRAWE, ma al massimo un rating compreso tra «BB» e «B», in base al principio che un’impresa non può avere una valutazione superiore a quella del paese dove si trova la sua sede principale.

6.   Ulteriori elementi della previsione del Land Burgenland

(87)

L’Austria ha anche presentato un’osservazione alla HSBC confermando tutte le considerazioni fatte dal Land Burgenland circa la probabilità che la FMA avrebbe autorizzato la transazione e che si potesse fare ricorso alla Ausfallhaftung nel caso di una decisione a favore di GRAWE. La differenza di prezzo era pienamente compensata dal minor rischio derivante dalla vendita a GRAWE.

(88)

Motivo di preoccupazione era fornito, inoltre, dal piano economico del consorzio. Il piano economico era stato presentato in ritardo, il 27 febbraio 2006 e aveva integrato la Active Bank Ltd, con sede in Ucraina. Anzi il consorzio ha messo ciò come condizione all’acquisto di BB. In ogni caso c’erano una serie di elementi in tale piano economico che il Land Burgenland considerava estremamente rischiosi per la stessa esistenza di BB.

(89)

In particolare, solo una minima parte del nuovo capitale impegnato dal consorzio era stata destinata al rafforzamento delle attività regionali di BB (17 Mio EUR su un totale di 85 Mio EUR), il resto veniva invece riservato alla Active Bank con sede in Ucraina. Secondo il piano economico, il futuro centro di gravità delle attività economiche sarebbe stata l’Ucraina invece che il Land Burgenland, con tutte le conseguenze derivanti dai rischi del cambio.

(90)

Il Land Burgenland, inoltre, non comprendeva le modalità di integrazione da parte del consorzio della Active Bank, il cui valore era sovrastimato. Per ragioni di cautela, il Land Burgenland partiva dallo scenario peggiore per BB, in cui il fallimento di Active Bank avrebbe seriamente messo in pericolo e persino portato all’insolvenza BB.

(91)

Partendo da quel piano economico, il Land Burgenland non avrebbe venduto BB anche se il consorzio fosse stato l’unico offerente (29).

(92)

Inoltre, l’Austria era preoccupata dal fatto che la FMA avrebbe avuto bisogno di molto più tempo per valutare la vendita del consorzio. La privatizzazione in tempi brevi di BB si rendeva, però, necessaria per via della decisione relativa alla ristrutturazione di BB. Inoltre, GRAWE aveva presentato la propria offerta con scadenza al 31 marzo 2006. Il Land Burgenland rischiava di rimanere senza acquirenti se la FMA avesse vietato la vendita.

(93)

Il 5 marzo 2008 l’Austria faceva riferimento ad una sentenza di un tribunale tedesco che confermava la decisione di BaFin che vietava la vendita di azioni di una banca tedesca ad un gruppo ucraino. L’Austria, pur non asserendo che il gruppo ucraino coinvolto in questo caso fosse il consorzio, riteneva, in ogni caso, che la sua previsione veniva supportata dalla decisione per la quale erano stati necessari alla BaFin 13 mesi.

(94)

A giudizio dell’Austria, la questione di una vendita in tempi ristretti era strettamente collegata alla necessità di salvaguardare la sicurezza dell’operazione. Il fallimento del terzo tentativo di privatizzazione avrebbe messo in pericolo la sicurezza della banca e avrebbe significato per BB avviare un procedimento di insolvenza con il ricorso alla Ausfallhaftung.

7.   Altri metodi di valutazione del rischio presentati dall’Austria e da GRAWE

(95)

L’Austria ha presentato ulteriori spiegazioni della raccomandazione da parte di HSBC, che segue un approccio basato sugli impegni con garanzia completa. Il lieve aumento della probabilità che la Ausfallhaftung potesse essere attivata in caso di vendita di BB al consorzio, è bastato a compensare la differenza tra le due offerte e a spingere la decisione in favore di GRAWE.

(96)

GRAWE, sostenuto dall’Austria, ha presentato una perizia basata su un modello di prezzi opzionali per spiegare e giustificare la vendita a GRAWE. La perizia degli esperti giunge alla conclusione che, anche supponendo un lieve aumento dell’1,83 % di volatilità dell’attivo a seguito della vendita di BB al consorzio, il rischio derivante per il Land Burgenland in termini di Ausfallhaftung sarebbe aumentato notevolmente. Quindi si riteneva giustificata la decisione di vendere BB a GRAWE.

(97)

In fase avanzata della procedura, il 22 febbraio 2008, L’Austria ha presentato uno studio sulle modalità di valutazione da parte del mercato dei capitali delle garanzie del tipo della Ausfallhaftung. Un’esposizione più dettagliata dell’approccio realizzato da Morgan Stanley, è stata presentata il 9 aprile 2008. L’analisi parte dall’ipotesi che il Land Burgenland potesse ri-assicurarsi sul mercato dei capitali contro il rischio di Ausfallhaftung tramite il derivato creditizio denominato «credit default swap». L’Austria sosteneva che il risultato dell’analisi mostrava che la decisione del Land Burgenland era giustificata. Il costo di tale assicurazione era stimato a 51,3-64,1 Mio EUR in caso di vendita di BB a GRAWE e a 521,6 Mio EUR in caso di vendita di BB al consorzio. Le stime della Morgan Stanley erano inferiori (354 Mio EUR in data 12 maggio 2006), ma sono state comunque considerate a supporto delle conclusioni dell’Austria.

8.   Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune

(98)

L’Austria non ha presentato alcun commento sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune.

(99)

GRAWE sostiene che la misura, se fosse considerata aiuto di Stato, dovrebbe essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La privatizzazione di BB era strettamente legata alla precedente decisione di ristrutturazione, in base alla quale doveva continuare ad operare come banca regionale nel Land Burgenland. Giudicando dal suo piano economico, il consorzio non prevedeva un tale orientamento. Questo, inoltre, avrebbe compromesso la corretta applicazione della decisione di ristrutturazione.

VI.   VALUTAZIONE GIURIDICA DELL’AIUTO

1.   Ammissibilità

(100)

In primo luogo la Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa è tenuta ad esaminare le informazioni sul presunto aiuto di Stato illegale indipendentemente dalla fonte. L’Austria, pertanto, presuppone l’esistenza di un margine discrezionale di cui, in realtà, la Commissione non dispone, essendo obbligata per legge a trattare il ricorso presentato dal consorzio. Il consorzio, essendo l’unico concorrente di GRAWE nella fase finale della procedura del bando per l’acquisizione di BB, è indubbiamente «parte interessata» secondo la definizione dell’articolo 1, lettera h), del regolamento summenzionato. Sviluppi successivi, quali gli interventi sulla stampa in cui si suggeriva che il consorzio avesse abbandonato le sue intenzioni iniziali di comprare la banca, non incidono in alcun modo sull’obbligo della Commissione di proseguire le sue indagini. A questo riguardo, la Commissione desidera evidenziare che il consorzio non ha ritirato la denuncia (30).

(101)

La Commissione evidenzia che le decisioni del tribunale nazionale cui l’Austria fa riferimento non definiscono né limitano la propria competenza a valutare il caso ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. A questo riguardo, la Commissione rileva anche che nessun risultato delle decisioni fornite è basato realmente sulla normativa sugli aiuti di Stato (31).

2.   Esistenza dell’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(102)

Conformemente all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La privatizzazione di BB deve rispettare tutti i criteri di detto articolo per essere qualificata come aiuto di Stato.

2.1.   Aiuti di Stato nel contesto della privatizzazione: il quadro giuridico

(103)

Come stabilito nella decisione di avvio del procedimento, la valutazione della Commissione nel contesto della privatizzazione parte da una serie di principi stabiliti nella XXIIIa relazione sulla politica di concorrenza (di seguito «relazione sulla concorrenza») e relativa prassi (32).

(104)

Uno dei fatti indicati nella relazione che permette alla Commissione di supporre, senza ulteriori analisi, la non sussistenza dell’aiuto di Stato è che l’impresa viene venduta al miglior offerente. Nel presente caso è tuttavia evidente come BB non sia stata venduta al miglior offerente. Tale circostanza è di per sé sufficiente per aprire il procedimento di indagine formale (33).

(105)

Un altro importante elemento di cui tener conto nel contesto della privatizzazione sono le condizioni connesse a tale vendita. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione fa riferimento all’importanza che la relazione sulla concorrenza attribuisce a tale aspetto, quando chiede come condizione per dichiarare la privatizzazione priva di aiuto di Stato, che il bando di gara debba essere aperto a tutti gli interessati, trasparente e non condizionato dall’esecuzione di altri atti come l’acquisizione di beni patrimoniali diversi da quelli del bando per la prosecuzione di determinate attività.

(106)

La Commissione ricordava anche la propria decisione relativa a Stardust Marine, in cui si sottolineava l’importanza del carattere «non discriminatorio del procedimento» (34). In linea con la comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (35) (di seguito «comunicazione sulla vendita di terreni»), la Commissione assume ora la posizione secondo cui le condizioni possono essere imposte in linea di principio, se tutti i potenziali acquirenti debbono e possono rispettare tale obbligo, indipendentemente dalla natura degli affari dell’acquirente (36). In tale contesto, la Commissione notava che i criteri scelti per la vendita della banca potevano implicare condizioni ed essere valutati come tali (per maggiori dettagli cfr. i paragrafi 141-143 di seguito riportati).

(107)

Durante il procedimento di indagine formale, in un primo momento sembrava che l’Austria partisse dall’ipotesi che la comunicazione sulla vendita di terreni potesse applicarsi direttamente alla privatizzazione di un’impresa e in un secondo momento, sembrava che l’Austria ipotizzasse che una potenziale procedura di gara scorretta potesse essere superata tornando alle precedenti valutazioni indipendenti che erano state eseguite nel contesto della privatizzazione di BB. L’Austria ha persino proposto di commissionare un nuovo studio sul valore di mercato di BB.

(108)

La rilevanza specifica delle condizioni relative all’operazione è esaminata ai considerando 141-143. Come osservazione generale sul primo punto, tuttavia, si deve notare che è necessario distinguere tra le regole relative alla privatizzazione e le regole relative a terreni e fabbricati. La relazione sulla concorrenza, pur stabilendo che la procedura tramite bando di gara non è l’unico strumento possibile per le privatizzazioni, parla esplicitamente delle privatizzazioni e fornisce orientamenti sui prerequisiti della procedura per garantire che la privatizzazione non implichi un aiuto di Stato. La Relazione sulla concorrenza non afferma che la valutazione indipendente dell’ente da privatizzare, eseguita prima della vendita, sia sufficiente per stabilire che una vendita ad un determinato prezzo debba essere considerata automaticamente esente da aiuti di Stato. Questo è particolarmente evidente dove sia stato effettivamente eseguito un bando di gara.

(109)

La possibilità di stabilire il prezzo di mercato tramite una valutazione è solo citata nella Comunicazione sulla vendita dei terreni, come strumento di definizione del prezzo in assenza di procedura di gara d’appalto. Anche nel caso della vendita di terreni, dai termini e dalla struttura della Comunicazione sulla vendita di terreni consegue che uno Stato membro non può giustificare la vendita ad una persona diversa dal maggior offerente facendo riferimento alla valutazione. Nel caso di vendita di terreni, come nel caso della privatizzazione, la procedura di gara deve avere come risultato la fissazione del prezzo di mercato.

(110)

Tuttavia la Commissione ritiene che non sia così nel presente caso, anche supponendo che si possa accettare l’opinione dell’Austria sulla applicabilità della comunicazione sulla vendita di terreni. Vero è che la comunicazione sulla vendita di terreni accetta sia il bando di gara aperto sia la valutazione ex ante come strumenti validi per dimostrare l’assenza di aiuto di Stato. Tuttavia, quest’ultimo approccio è a priori ammissibile solo se la valutazione è stata effettuata prima della vendita. Dato che il Land Burgenland ha scelto il bando di gara aperto che ha dato come esito offerte valide per il mercato, sarebbe incoerente accettare valutazioni precedenti e scartare le offerte più elevate come suggerito dall’Austria nel secondo punto riportato nel considerando 107.

(111)

La proposta dell’Austria poteva essere considerata solo se l’esito della gara era invalidato per la mancanza di una procedura di gara aperta, trasparente e non condizionata.

(112)

A tale riguardo, la Commissione considera che la gara di appalto ha prodotto due offerte valide, sebbene la Commissione non può completamente escludere che il numero di offerte potesse essere maggiore se alla vendita non fossero state applicate determinate condizioni (l’effetto delle condizioni sarà oggetto di discussione approfondita nei considerando 14-143). Rispetto alle valutazioni indipendenti, sono proprio le offerte presentate per l’acquisto di BB che meglio permettono di definire il valore di mercato del progetto di vendita, in quanto le stesse non riflettono solo una valutazione ipotetica, ma un’offerta effettiva.

(113)

Partendo da ciò, qualsiasi precedente valutazione di BB presentata dall’Austria diventa irrilevante per la valutazione del presente caso (37). Inoltre, la valutazione ex post, proposta dall’Austria, non è rilevante in presenza della procedura di gara e delle offerte valide prodotte dalla stessa.

(114)

Alla luce delle condizioni applicate, la Commissione nota che, anche se la società fosse stata venduta al maggior offerente ad un prezzo decisamente più elevato di quello stimato, ci sarebbe stato comunque aiuto di Stato qualora il prezzo pagato dall’investitore privato fosse stato inferiore a quello che si sarebbe avuto in assenza di tali condizioni (38).

(115)

In conclusione, la Commissione deve valutare la privatizzazione di BB ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, senza riferimento alla comunicazione sulla vendita di terreni o alla relazione sulla concorrenza, dato che non sussiste la presunzione di «privo di aiuto».

2.2.   Esistenza dell’aiuto di Stato

(116)

Il Land Burgenland è uno dei nove Stati federali dell’Austria. Le risorse del Burgenland possono essere in linea di principio «concesse da uno Stato membro o tramite risorse statali» in conformità dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(117)

Inoltre, la Commissione evidenziando le attività transfrontaliere e internazionali di GRAWE, indica che qualsiasi vantaggio derivante da risorse statali influenzerebbe la concorrenza del settore bancario e avrebbe un impatto sul commercio intracomunitario (39).

(118)

Tuttavia, la vendita di BB a GRAWE si configura come aiuto di Stato solo se il Land Burgenland non si comportasse da operatore economico del mercato, fornendo un vantaggio selettivo all’acquirente. La situazione sarebbe diversa se il Land Burgenland non agisse come parte venditrice privata e accettasse un prezzo di vendita inferiore al valore di mercato di BB. Nel valutare questa questione, la Commissione applica il test del «venditore privato».

(119)

Nell’applicazione di tale principio, è necessario valutare l’effettiva procedura di gara e le offerte prodotte per stabilire se e in quale misura era stato concesso un vantaggio a GRAWE. Due sono gli elementi che possono dare luogo ad un vantaggio. Primo, vendere la società al secondo miglior offerente e, secondo, l’influenza delle condizioni sul valore della società per tutti gli offerenti.

(120)

Il Land Burgenland aveva ricevuto un’offerta dal consorzio con un valore che era superiore all’offerta di GRAWE, per un importo di 54,7 Mio EUR. Un operatore di mercato può, tuttavia, accettare eccezionalmente un’offerta inferiore se:

a)

primo, sia ovvio che la vendita al miglior offerente non sia realizzabile; e

b)

secondo, sia giustificato considerare fattori diversi dal prezzo. Il fatto che il valore nominale dell’offerta vincitrice non fosse il più alto, non è di per sé una evidenzia irrefutabile che si tratti di aiuto di Stato. Il concetto «offerta migliore» può essere interpretato in modo più ampio, tenendo in considerazione le differenze del rischio fuori bilancio (40).

(121)

Il primo aspetto dipende essenzialmente dal fatto se il Land Burgenland possa fare affidamento sul pagamento del prezzo di acquisto, che è noto come sicurezza dell’operazione (primo elemento) e se si possa prevedere che il consorzio possa ottenere le necessarie autorizzazioni dall’autorità finanziaria del mercato (o da qualsiasi altra autorità nell’operazione) (secondo elemento).

(122)

Il secondo aspetto dipende dalla presenza di altri fattori come le garanzie o i rischi fuori bilancio, che possono essere presi in considerazione dal venditore pubblico, dal Land Burgenland, e che compenserebbero la differenza di prezzo della migliore offerta.

(123)

Riguardo la sicurezza dell’operazione come primo elemento del primo aspetto, la Commissione sottolinea, per ragioni di chiarezza, che questo sia riferito all’abilità del venditore di pagare il prezzo di acquisto e, in questo contesto, niente di più (41). La Commissione concorda con l’Austria che questo sia un elemento cruciale del processo di vendita. Non è possibile che un venditore privato scelga un acquirente se esiste la possibilità realistica che non venga versato il prezzo di acquisto.

(124)

Per tutto il corso della procedura, l’Austria non ha sostenuto che il consorzio non sarebbe stato in grado di pagare il prezzo di acquisto. Alla luce del potere economico delle società del consorzio (descritte nel considerando 12, la Commissione non vede motivi per dubitare della fattibilità del finanziamento dell’acquisto di 155 Mio EUR. Il consorzio ha proposto un anticipo di 15 Mio EUR da versare su conto fiduciario presso la Active Bank con sede in Ucraina per dimostrare la sua capacità di pagare l’importo di 155 Mio EUR.

(125)

È evidente che un venditore del mercato privato non scelga un acquirente che, con tutta probabilità, non ottenga le necessarie autorizzazioni da parte di FMA (o di qualsiasi altra autorità coinvolta nell’operazione). L’Austria sosteneva che la FMA non avrebbe mai autorizzato la vendita di BB al consorzio, neanche nel caso in cui tale offerta fosse stata l’unica. Secondo l’Austria, l’offerta di GRAWE, anche se non fosse stata la maggiore, sarebbe stata in ogni caso l’offerta migliore.

(126)

Da un punto di vista procedurale, la Commissione non mette in discussione che la legge austriaca vietasse alla FMA di eseguire in presenza di più offerenti il test di idoneità ai sensi della sezione 20 della legge in materia bancaria. È un requisito comune nelle procedure di questo tipo che un determinato acquirente debba essere identificato prima di poter conferire l’approvazione. È pertanto coerente che la FMA abbia scartato le richieste di approvazione del consorzio e di GRAWE prima della decisione di vendita. In base alla legge austriaca, la Commissione accetta anche che non fosse possibile una dichiarazione ex post da parte della FMA.

(127)

La Commissione rileva, tuttavia, che la FMA ha fornito informazioni fattuali sulla sua procedura o sulla precedente richiesta di SLAV AG, ma non ha mai autorizzato apertamente l’opinione dell’Austria a tal proposito, ma ha confermato alla Commissione che il risultato della sua indagine era «completamente aperto».

(128)

In tale contesto, la Commissione nota, inoltre, che la FMA ha evitato di fare dichiarazioni generiche, indipendentemente dal caso in oggetto, su elementi che avrebbe considerato cruciali per la sua valutazione, come per esempio l’esistenza del rating dell’acquirente. Non c’è quindi alcun elemento che indichi che questa o qualsiasi altra considerazione avanzata dall’Austria avrebbe influenzato negativamente la sua valutazione, o addirittura portato necessariamente ad un risultato negativo.

(129)

In assenza di tali dichiarazioni dalla FMA o di altre prove, la Commissione non può accettare l’argomento dell’Austria che la FMA avrebbe sicuramente vietato la transazione con il consorzio.

(130)

Inoltre, la durata della procedura necessaria a FMA (meno di tre mesi per GRAWE, ma fino ad anno per il consorzio) non è sufficiente per squalificare il consorzio. L’Austria evidenzia che BB sarebbe stata danneggiata dal prolungarsi dell’incertezza, finendo in difficoltà. Tuttavia, né in principio né in concreto la Commissione può accettare tale argomento. In linea di principio, questo sarebbe considerato come discriminante nei confronti di eventuali offerenti al di fuori dell’Unione europea, forse anche di un altro Stato membro, dato che tale ragionamento potrebbe essere applicato a qualsiasi potenziale acquirente attualmente non noto alla FMA, quindi a qualsiasi impresa non austriaca. Per quanto riguarda il caso in oggetto, la Commissione nota che BB non si trovava in situazione di difficoltà nel periodo della vendita. Le procedure di vendita erano in corso dal 2003, quindi non si spiega la necessità dell’urgenza. In questo contesto, non è neanche accettabile l’argomento che GRAWE aveva stabilito una scadenza per la sua offerta, in quanto questo avrebbe fornito numerose opportunità per rendere discriminanti le procedure del bando.

(131)

Con riferimento alle considerazioni del Land Burgenland circa la previsione della decisione della FMA, la Commissione non può neanche accettare il riferimento fatto dall’Austria ad una precedente richiesta di licenza bancaria avanzata da un predecessore di SLAV AG nel 1994. La Commissione evidenzia la non comparabilità delle due situazioni, anche se il test di idoneità da eseguire in relazione alla vendita di BB è solo uno dei requisiti necessari per richiesta di una licenza bancaria (42). Tuttavia, la struttura proprietaria del primo richiedente era piuttosto diversa e la situazione politica dell’Ucraina è anche notevolmente cambiata da allora. Inoltre, l’unica ragione avanzata dall’Austria per motivare la mancata autorizzazione, e cioè la non applicazione dei principi contabili internazionali (IAS) da parte del fondo proprietario dell’impresa, sembrerebbe essere di natura puramente formale in quanto niente fa pensare che il rispetto dei principi contabili internazionali IAS fosse una questione rilevante per il consorzio di diversa composizione al momento della vendita di BB. Dato che FMA è tenuta per legge a valutare senza pregiudizi ogni nuova richiesta, la Commissione non pensa che la procedura precedente relativa ad una parte diversa avrebbe avuto alcuna influenza sulla vendita al consorzio di BB da parte del Land Burgenland.

(132)

La Commissione rifiuta anche le dichiarazioni non supportate da fatti dell’Austria, formulate per sminuire la credibilità del consorzio come acquirente. La decisione della Commissione deve basarsi sui fatti. Tale punto riguarda, in primo luogo, il riferimento fatto dall’Austria alla seconda procedura di privatizzazione, in cui, secondo l’Austria, la FMA aveva lasciato intendere che la vendita ad una banca con sede in Lituania con proprietario russo non sarebbe stata autorizzata. Non solo questa supposizione non è corroborata dai fatti, ma si riferisce anche ad una parte diversa. In secondo luogo, le autorità austriache, in una fase molto avanzata della procedura, facevano riferimento ad una sentenza di tribunale che confermava una decisione di BaFin che vietava la vendita di azioni di una banca tedesca ad un gruppo ucraino non identificato (43). Tale informazione non sarebbe stata disponibile in quella fase e quindi non può aver dato luogo ad alcuna decisione da parte di FMA. Infine, come già ricordato, la Commissione rileva che FMA è tenuta ad esaminare ogni singolo caso di per sé.

(133)

In base a quanto precedentemente esposto, la Commissione conclude che non ci sono né prove né indicazioni che la FMA avrebbe vietato la vendita al consorzio. Un venditore del mercato privato non avrebbe, quindi, squalificato il consorzio su questa base.

(134)

Come in ogni altro procedimento, la Commissione conferma che possono essere presi in considerazione solo quei fattori che sarebbero interessanti per un investitore economico del mercato (44). Questo esclude i rischi derivanti dagli eventuali obblighi di rimborso per gli aiuti di Stato che non riguardano un investitore economico del mercato (45). Per quanto concerne la privatizzazione di BB, l’elemento decisivo in proposito è l’esistenza della Ausfallhaftung, con cui l’Austria giustifica la vendita a GRAWE.

(135)

La Commissione è dell’opinione che la Ausfallhaftung sia un elemento che non doveva essere considerato dal Land Burgenland. Come affermato nella decisione di avvio del procedimento, prendere in considerazione la Ausfallhaftung avrebbe confuso il ruolo del Land Burgenland nella veste di garante dell’aiuto di Stato e il Land Burgenland nella veste di venditore della banca.

(136)

La Commissione, per prima cosa, rifiuta l’argomento dell’Austria che mette in discussione la classificazione della Ausfallhaftung come aiuto di Stato (in essere). Alla luce della decisione della Commissione C(2003) 1329 def. sull’abolizione della Ausfallhaftung (46), emessa a seguito dell’accordo tra l’Austria e la Commissione e non impugnata dall’Austria di fronte alle Corti europee, tale argomento non è accettabile. L’Austria, in caso di disaccordo a considerare la Ausfallhaftung come aiuto di Stato, come risulta nel corso di questo procedimento, avrebbe avuto la possibilità di portare la questione di fronte alla Corte di giustizia.

(137)

Inoltre, a risposta degli argomenti avanzati dall’Austria per sostenere la legalità dell’aiuto di Stato in essere, si dovrebbe sottolineare che nella misura in questione si tratta pur sempre di un aiuto di Stato erogato da una pubblica autorità. Tutte le decisioni finora adottate dalla Corte stabiliscono chiaramente il principio di base che il ruolo dello Stato come venditore di un’impresa e il ruolo dello Stato e i suoi obblighi come autorità pubblica non dovrebbe essere confuso, quando si effettua il test per gli investitori dell’economia di mercato (47). Non ci sono precedenti a sostegno dell’opinione dell’Austria che un investitore economico del mercato prenderebbe in considerazione una garanzia classificata come aiuto di Stato: per ipotesi, nessun investitore avrebbe emesso una garanzia non conforme ai principi del mercato e la decisione dell’abolizione della Ausfallhaftung conferma che la Ausfallhaftung non era concessa in termini di mercato. La Corte di giustizia ritiene che le garanzie considerate come aiuti di Stato illegali, non potrebbero essere prese in considerazione nel calcolare i costi potenziali della liquidazione (48). Questo, al contrario, non significa che possa essere presa in considerazione una misura di aiuto di Stato esistente. La Commissione non ritiene che la legalità o meno dell’aiuto di Stato sia rilevante. Una misura classificata come aiuto di Stato, non verrebbe mai concessa da un venditore privato che non avrebbe, quindi, preso in considerazione tale misura (49).

(138)

La situazione poteva essere differente se il Land Burgenland, come investitore privato, avesse concesso una garanzia commerciale e non un aiuto di Stato. Tuttavia non è questo il caso.

(139)

L’Austria non ha indicato altri fattori, quali rischi fuori bilancio o garanzie diverse dalla Ausfallhaftung, che avrebbero potuto essere presi in considerazione per la valutazione delle offerte.

(140)

Alla luce di dette constatazioni e considerando che la condizione definita come «prosecuzione delle operazioni di BB e, allo stesso tempo, l’evitare il ricorso alla Ausfallhaftung» è stato uno degli elementi decisivi nella decisione del Land Burgenland di vendere BB a GRAWE, nonostante l’offerta fosse inferiore, la Commissione ritiene che l’Austria non abbia assunto un comportamento da investitore del mercato privato. Il vantaggio economico concesso a GRAWE è almeno pari alla differenza tra l’offerta del consorzio e l’effettivo prezzo di vendita (50).

2.3.   Condizioni connesse con la vendita di BB

(141)

Nonostante la scelta dell’offerta inferiore già dimostri l’esistenza dell’aiuto di Stato, la Commissione era tenuta anche a valutare l’impatto delle condizioni del bando di gara sul prezzo di vendita. Come affermato, la Commissione ha messo in dubbio nella decisione di avvio del procedimento che si trattasse di un bando aperto, trasparente e non discriminante. Inoltre, la Commissione si chiedeva quale fosse l’impatto delle condizioni sui potenziali offerenti, che avrebbero potuto rinunciare a presentare l’offerta, e sul prezzo degli stessi (prezzi potenzialmente inferiori a quelli di un bando di gara non condizionato).

(142)

Sulla base delle informazione raccolte durante il procedimento di indagine, la Commissione ritiene che il consorzio, da un punto di vista esclusivamente procedurale (due diligence, possibilità di incontri, FMA) non sembra essere stato sfavorito dagli esperti di HSBC incaricati di eseguire la procedura del bando. La Commissione considera che tale opinione sia anche confermata dall’indagine eseguita dal tribunale regionale di Eisenstadt come dimostrato dall’ordinanza del 20 maggio 2006 (51).

(143)

La Commissione ha valutato l’impatto delle condizioni sulle offerte. Le condizioni stabilite nella procedura di privatizzazione possono far ritenere che il Land Burgenland non si sia impegnato ad ottenere il prezzo più alto per la banca. La Commissione non ha motivi per considerare che tale circostanza abbia limitato il numero degli offerenti o influenzato il prezzo. Non sono pervenute osservazioni da terzi interessati inizialmente all’acquisto di BB e poi scoraggiati dalle condizioni contenute nella lettera di invito del bando di gara. Il bando era stato anche sufficientemente pubblicizzato. Anche altre condizioni del bando possono essere messe in discussione («limiti di tempo», «intenzione di aumenti di capitale necessari e mantenimento dell’autonomia di BB»), il loro impatto sul valore delle offerte non è evidente. La Commissione, pertanto, non ha riscontrato alcuna prova o indicazione a sostegno dell’ipotesi che una procedura che permettesse la realizzazione dell’intero potenziale di BB avrebbe ottenuto un’offerta più elevata. Il consorzio suggerisce che il livello della propria offerta sia stato ridotto per le condizioni contenute nella lettera di invito al bando di gara. Il consorzio, pur accettando che il prezzo di acquisto e la sicurezza della transazione fossero un criterio valido per qualsiasi venditore, ha rilevato che la condizione della «prosecuzione delle operazioni di BB e, allo stesso tempo, l’evitare il ricorso alla Ausfallhaftung» o «di effettuare i necessari aumenti di capitale» non sarebbe state realizzabili in futuro. Di conseguenza, in questo particolare caso considerando che la procedura di gara ha prodotto due offerte valide (52) e che non è possibile identificare l’impatto delle condizioni sul prezzo di vendita, l’offerta maggiore sembra essere ben rappresentativa del prezzo di mercato (53).

2.4.   Altre considerazioni relative alla «Ausfallhaftung»

(144)

Sebbene la Commissione non possa accettare la posizione dell’Austria sulla rilevanza della Ausfallhaftung nel presente procedimento, ha comunque esaminato gli argomenti forniti dall’Austria su tale ipotesi errata. Tuttavia, la Commissione ritiene che, pur accettando la posizione dell’Austria e pur tenendo conto della Ausfallhaftung, rimane il fatto che l’offerta di GRAWE non può essere l’offerta migliore.

(145)

In caso di liquidazione di BB, si sarebbe valutato il suo attivo e utilizzati gli utili per il rimborso dei creditori. Se gli utili derivanti dalla liquidazione dell’attivo non fossero stati sufficienti per rimborsare i creditori, si sarebbero utilizzati i fondi di BB pari a circa 90 Mio EUR. Le obbligazioni residue sarebbero state ripartite omogeneamente tra i creditori con la conseguente insolvenza. La Ausfallhaftung, come richiesta diretta da parte dei creditori di BB contro il Land Burgenland, obbligherebbe il Burgenland ad intervenire e a compensare completamente i creditori per l’insolvenza degli impegni coperti dalla Ausfallhaftung. La parte di impegni coperti dalla Ausfallhaftung scenderebbe dal 100 % alla chiusura dell’operazione (maggio 2006) a quasi 0 % nel 2017.

(146)

La liquidazione di BB potrebbe essere provocata dalle difficoltà della banca a rifinanziare se stessa nel mercato dei capitali o a rispettare i requisiti normativi, come il rapporto del capitale minimo.

(147)

L’Austria sosteneva che il problema della liquidità si sarebbe presentato non appena il consorzio avrebbe emesso un annuncio per la stampa. Il ritiro netto si sarebbe attestato tra i 500 Mio EUR nell’ipotesi migliore e fino a 1,25 Mrd EUR nella peggiore. Il consorzio non sarebbe stato in grado di fornire nuova liquidità in tale proporzione. Pertanto la vendita di BB al consorzio non era nemmeno da prendere in esame come opzione.

(148)

La Commissione riconosce che l’annuncio della vendita di BB al consorzio da parte del Land Burgenland avrebbe potuto portare al ritiro dei depositi e delle linee interbancarie, ma i calcoli presentati dall’Austria sembrano errati per una serie di motivi. In base ad eventi comparabili, non è realistica l’ipotesi di un ritiro del 50-60 % dei depositi (54). Il ritiro di liquidità per le nuove imprese in una tale situazione di crisi verrebbe limitato dalla BB al minimo richiesto (55). Inoltre, guardando ai calcoli presentati dall’Austria, l’attivo commerciabile non viene liquidato o viene liquidato solo in parte (56) e alcune posizioni di ritiro di liquidità sono incomprensibili (57). La Commissione è dell’opinione che, persino in una situazione di crisi, il previsto ritiro di liquidità poteva essere compensato e limitato da una gestione efficiente e preventiva della liquidità di BB e che il conseguente flusso netto in uscita avrebbe potuto essere tenuto sotto controllo. In questo contesto, la Commissione intende sottolineare che BB e il proprietario avrebbero potuto adottare misure preventive per limitare il ritiro di liquidità e nota che il Land Burgenland si era già impegnato a raccogliere 380 Mio EUR di nuova liquidità per BB emettendo nuove obbligazioni coperte dalla Ausfallhaftung prima della vendita della banca. La Commissione non può convenire con l’argomento presentato dall’Austria secondo cui l’emissione di ulteriori obbligazioni, che fornivano a BB la liquidità aggiuntiva per un importo di 380 Mio EUR, non sarebbe stata un fattore decisivo per gli offerenti della banca, visto che, allo stesso tempo, l’Austria sostiene che la prevista riduzione della liquidità era un motivo per non vendere BB al consorzio. Si potrebbe anche argomentare rispondendo che il Land Burgenland avrebbe potuto risolvere la questione della liquidità, se considerata significativa, emettendo ulteriori obbligazioni per un valore pari alla liquidità mancante, come è stato fatto quando GRAWE ha emesso nuove obbligazioni per 380 Mio EUR.

(149)

Alla luce di quanto esposto, la Commissione presume che l’eventuale insolvenza o liquidazione sarebbe stata più un effetto delle questioni normative che delle riduzione di liquidità a seguito dell’annuncio dell’operazione. L’Austria sostiene che il rischio di insolvenza, in caso di vendita di BB al consorzio, sarebbe sostanzialmente maggiore che nel caso in cui il nuovo titolare fosse GRAWE. GRAWE continuerebbe le attività regionali di BB concentrate sui servizi finanziari per le imprese e le famiglie non modificando l’attuale modello di attività. Secondo il piano economico presentato dal consorzio, il modello economico di BB avrebbe preso una direzione più rischiosa includendo attività come la finanza internazionale. L’eventuale integrazione della Active Bank in BB avrebbe esposto BB a fluttuazioni del tasso di cambio dell’euro contro la divisa ucraina, la cui copertura è molto costosa. L’Austria sosteneva, inoltre, che altri fattori, quali mancanza di esperienza nel settore bancario e basso rating del consorzio, avrebbero notevolmente aumentato il rischio di insolvenza di BB.

(150)

La Commissione riconosce che la previsione dello sviluppo a lungo termine di BB nei due scenari di vendita è solo un’ipotesi. Il Land Burgenland deve accettare al momento della vendita di BB al nuovo proprietario, indipendentemente se questo sia GRAWE o il consorzio, che avrà un’influenza molto limitata sul nuovo orientamento strategico della banca. In questo contesto è importante notare che il futuro modello economico di BB non può essere definito nel contratto di vendita in modo vincolante, ma è responsabilità del nuovo proprietario decidere il nuovo orientamento strategico della banca, compresi gli aumenti di capitali necessari e le future integrazioni di altre società.

(151)

La gestione delle attività dei nuovi proprietari è, comunque, delimitata dalle normative vigenti in materia bancaria. Da un lato, come banca austriaca operante con una licenza bancaria austriaca, BB continua ad essere monitorata dall’autorità di sorveglianza bancaria austriaca e deve quindi rispettare i requisiti di altre banche europee (rapporto del capitale minimo). Dall’altro lato, facendo parte integrante di una rete finanziaria globale, BB deve avere almeno un rating sufficiente per gli investimenti per ottenere il rifinanziamento interbancario. Inoltre, BB deve rispettare anche i requisiti dei fondi delle agenzie di rating. Rischi di maggiore entità devono, perciò, essere accompagnati da una quota adeguata di capitale proprio versato dai titolari.

(152)

La Commissione non può, inoltre, accettare l’argomento dell’Austria che sia indispensabile che il futuro proprietario di BB debba avere una grande esperienza bancaria. La gestione di BB non è infatti il ruolo specifico del proprietario, ma della direzione. In aggiunta, la Commissione non comprende per quale motivo il rating di BB dopo la vendita debba essere identico a quello di GRAWE o dello Stato ucraino, come sostenuto dall’Austria. Da una parte, GRAWE ha affermato di non fornire una garanzia generale (Patronatserklärung) per BB e, quindi, la banca sarà valutata principalmente in base ai risultati conseguiti. D’altra parte BB rimane una banca austriaca con sede in Austria e quindi il presunto rating B dello Stato ucraino, che avrebbe avuto importanza per una banca ubicata in quel paese, è ad un primo esame irrilevante. In questo contesto è anche importante notare che BB continuerà ad essere coperta dalla garanzia Ausfallhaftung.

(153)

Nonostante tutto ciò, non è possibile escludere completamente che BB, indipendentemente dal nuovo proprietario, possa affrontare serie difficoltà in futuro e che l’insolvenza/la liquidazione diventino inevitabili. In tale scenario è importante comprendere che BB è una banca molto piccola (in base al bilancio rappresenta assai meno dell’1 % delle dimensioni delle maggiori banche europee) e che la liquidazione di BB avrebbe un effetto ridotto o persino trascurabile sul sistema bancario austriaco o europeo. La vendita dell’attivo di BB, per un importo pari a circa 3,5 Mrd EUR (crediti, obbligazioni, azioni, strumenti derivati, immobili) sui mercati finanziari globali non determinerebbe un disfunzionamento del mercato e pertanto i mercati, e specialmente i prezzi dell’attivo, rimarrebbero stabili.

(154)

L’Austria ha presentato un possibile scenario in caso di liquidazione, in cui si ipotizza che la liquidazione dell’attivo avvenga nel 2006 e che il prezzo ottenibile dall’attivo dipenda dal suo rischio ponderato. Gli adeguamenti fatti sono dell’ordine del 2 % per 0 % di credito ponderato al rischio (RWA) e fino al 20 % per 100 % di credito ponderato al rischio. La liquidazione comprende adeguamenti di 90 Mio EUR per la liquidazione delle voci fuori bilancio. Dopo la deduzione dei fondi propri, si prevede che la Ausfallhaftung e, pertanto, il Land Burgenland dovrebbero intervenire con circa 270 Mio EUR nell’ipotesi di una liquidazione.

(155)

La Commissione concorda con la metodologia generale dello scenario di liquidazione presentata dall’Austria per ottenere una prima stima delle perdite potenziali previste in caso di insolvenza di BB. La Commissione è, tuttavia, dell’opinione che l’adeguamento dell’attivo sia troppo elevato (10-20 % di adeguamento sui crediti ipotecari, che possono essere convertiti in titoli e venduti in pacchetti) e non comprende gli adeguamenti fuori bilancio. Inoltre, l’Austria ipotizzava la probabilità al 100 % che la liquidazione avvenisse nel 2006 e pertanto teneva conto del valore nominale dell’attivo. Tale scenario non appare tuttavia realistico.

(156)

Riferendo queste osservazioni allo scenario di liquidazione, la Commissione concludeva che ogni punto percentuale di probabilità di ricorrere in futuro alla Ausfallhaftung, poteva corrispondere per il Land Burgenland al massimo ad 1 milione di EUR. Pertanto, per compensare la differenza di prezzo dell’offerta del consorzio, doveva essere ipotizzata una probabilità che il nuovo proprietario di BB incorresse nell’insolvenza superiore di oltre il 50 % rispetto a quella di GRAWE. La Commissione non vede motivi a supporto di tale ipotesi e conclude sostenendo che l’offerta di GRAWE non sarebbe, in ogni caso, stata la migliore, anche se il Land Burgenland avesse considerato la Ausfallhaftung un fattore di valutazione.

(157)

L’Austria e GRAWE hanno presentato anche altri metodi di valutazione dei possibili rischi connessi ai due offerenti (58). La Commissione considera che il metodo generale, applicato allo scenario di liquidazione, sia quello che meglio tenga conto delle condizioni specifiche in caso di liquidazione, e perciò non solo è il più appropriato ma è il più trasparente e adeguato per stimare il rischio derivante dalla Ausfallhaftung. Gli altri metodi presentati dall’Austria non sono rilevanti e, inoltre, non sono chiari oppure risultano basati su ipotesi improprie o non applicabili alle specifiche condizioni del caso.

2.5.   La clausola di garanzia relativa all’aiuto di Stato nel contratto con GRAWE

(158)

Il contratto di vendita tra il Land Burgenland e GRAWE contiene una clausola di garanzia che stabilisce che il Land Burgenland è tenuto a risarcire a GRAWE l’importo determinato dalla Commissione in un’eventuale decisione di recupero (oltre a tutti i relativi costi procedurali dell’acquirente). Sebbene l’acquirente mantenga la facoltà di rescindere il contratto in caso di adeguamento illegale del prezzo di acquisto, questo elemento del contratto di acquisto deve essere evidenziato nella decisione. In primo luogo, tale clausola di garanzia, negoziata dopo la procedura di gara, modifica le condizioni della vendita per l’acquirente e avrebbe potuto indurre GRAWE a presentare un’offerta superiore; ma l’aspetto più importante è che una tale clausola di garanzia appare come un modo per aggirare la decisione eventualmente adottata dalla Commissione. Questo contrasta fortemente con l’obbligo degli Stati membri di attuare le decisioni della Commissione e di cooperare con la stessa. Pertanto, l’applicazione di tale clausola si configurerebbe come un nuovo aiuto di Stato per GRAWE.

2.6.   Conclusione definitiva sull’esistenza dell’aiuto di Stato

(159)

In conclusione, la vendita di BB a GRAWE costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

3.   Compatibilità con il mercato comune

(160)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione indicava che, sulla scorta delle informazioni disponibili, non appariva applicabile nessuna delle ragioni per dichiarare l’aiuto compatibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafi 2 o 3.

(161)

L’Austria si è impegnata a dimostrare che la misura non costituisce un aiuto di Stato. Gli unici argomenti della possibile compatibilità dell’aiuto con il mercato comune sono stati presentati dal beneficiario. A giudizio di GRAWE, la precedente decisione sull’aiuto per la ristrutturazione di BB, prevedeva che BB, dopo la privatizzazione (requisito essenziale per dichiarare l’aiuto compatibile con il mercato comune), dovesse mantenere il suo orientamento regionale. Solo il piano economico di GRAWE soddisfaceva tale requisito.

(162)

La Commissione rileva che la decisione di ristrutturazione non fornisce alcun supporto a tale argomento. A prescindere dalle misure operative, funzionali e finanziarie offerte dall’Austria e approvate dalla Commissione, la privatizzazione è un ulteriore elemento per garantire la redditività a lungo termine della banca. La precedente decisione prende in esame gli effetti di un’ipotetica liquidazione di BB, e in tale contesto la Commissione ammette che «i servizi finanziari di base potrebbero risultare scarsamente disponibili in determinate regioni rurali del Land Burgenland» (59). Tuttavia, questa affermazione non implica una condizione di questo tipo nel processo di privatizzazione, che non viene citata in nessun altro luogo.

(163)

Sulla base di quanto precedentemente esposto, sono confermate le conclusioni originarie della Commissione. L’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune.

4.   Piena efficacia della decisione 2005/691/CE della Commissione sulla ristrutturazione di Bank Burgenland

(164)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione metteva in dubbio l’ammissibilità dell’estinzione anticipata dell’accordo di garanzia del 20 giugno 2000, approvato nella decisione della Commissione del 7 maggio 2004, in quanto tale operazione poteva essere in conflitto con la decisione relativa alla ristrutturazione di BB. Tuttavia, dopo ulteriore esame, la Commissione ritiene che l’operazione sia conforme a detta decisione.

5.   Recupero

(165)

Dal momento che la misura è stata attuata senza precedente notifica alla Commissione ed è incompatibile con la normativa in materia di aiuti di Stato, l’Austria dev’essere invitata a recuperare l’aiuto dal beneficiario.

(166)

L’importo da recuperare deve essere tale da eliminare l’aiuto stesso. In base alle conclusioni della sezione VI, punti 2.2 e 2.3, l’aiuto in oggetto ammonta in questo caso alla differenza tra l’offerta del consorzio e l’effettivo prezzo di vendita.

(167)

In base a tale approccio, il calcolo della differenza non è, tuttavia, pari al valore nominale delle due offerte, che ammonterebbe a 54,7 Mio EUR. Al fine di rendere le due offerte completamente comparabili, è necessario effettuare degli adeguamenti basati sui diversi accordi contrattuali con GRAWE e con il consorzio. Entrambe le offerte comprendevano una serie di condizioni accessorie da quantificare e comparare con le condizioni dell’offerta migliore. La Commissione considera pertanto che, ai fini del recupero dell’importo dell’aiuto, detta differenza tra le due offerte debba essere calcolata dall’Austria nel modo seguente.

(168)

Per quanto attiene il risarcimento relativo all’estinzione anticipata dell’accordo di garanzia del 20 giugno 2000, il rimborso di 15 Mio EUR effettuato dal Land Burgenland al consorzio è maggiore di 2,1 Mio ERU rispetto al rimborso di 12,9 Mio EUR a GRAWE. Quindi, per compensare la differenza tra l’offerta del consorzio e l’effettivo prezzo di vendita deve essere fatta una correzione di 2,1 Mio EUR.

(169)

La quantificazione dell’impatto delle differenze dei vari accordi sui limiti delle obbligazioni, sugli importi delle esenzioni e sul periodo di garanzia è una questione complessa. L’Austria sostiene che, in generale, l’approccio concordato con GRAWE e con il consorzio era bilanciato e non conferiva un vantaggio apprezzabile ad uno degli offerenti. La Commissione concorda con l’Austria che l’impatto degli accordi di garanzia sulla differenza di prezzo è limitato ma, in ogni caso, considera necessario effettuare una quantificazione. In base alle informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di stabilire se i diversi accordi di garanzia conferiscano un vantaggio a uno dei due singoli offerenti e, pertanto, l’Austria deve fornire un riepilogo comparativo di tutti gli accordi di garanzia. Inoltre, l’Austria dovrà quantificare l’impatto finanziario di tali accordi sul prezzo di acquisto proposto da entrambi gli offerenti.

(170)

La provvigione annuale di 100 000 EUR, che il consorzio deve corrispondere per la prosecuzione della garanzia Ausfallhaftung fino al 2017, costituisce una fonte ulteriore di entrate per il Land Burgenland e, pertanto, è necessario effettuare una correzione delle differenze tra l’offerta del consorzio e l’effettivo prezzo di vendita per un importo pari al valore attuale delle provvigioni pagate fino al 2017.

(171)

L’emissione di nuovi titoli aggiuntivi per un importo pari a 380 Mio EUR ai sensi della garanzia pubblica non veniva menzionata né nella lettera della procedura di gara né nella bozza di contratto con GRAWE. La Commissione è dell’opinione che un tale accordo rivestisse un’importanza notevole nel processo di vendita e, quindi, dovesse essere incluso nella bozza di contratto con il consorzio. Inoltre, il consorzio confermava di non avere tenuto conto nell’offerta dell’emissione di ulteriori obbligazioni. Pertanto, la Commissione è dell’opinione che la differenza tra l’offerta del consorzio e l’effettivo prezzo di vendita debba essere corretta verso l’alto, a causa del vantaggio concesso a GRAWE derivante dal rifinanziamento pari a ulteriori 380 Mio EUR. La base per il calcolo è il tasso di interesse pagato da BB per le ulteriori obbligazioni pari a 380 Mio EUR, comparato con i costi di rifinanziamento di BB dopo la chiusura.

(172)

La Commissione non ha ricevuto alcuna informazione che le permetta di valutare definitivamente se il trasferimento di quattro filiali immobiliari di BB al Land Burgenland, prima della stipula al loro valore contabile di 25 Mio EUR, rappresenti un vantaggio tale da rendere necessaria la correzione della differenza tra l’offerta del consorzio e l’effettivo prezzo di vendita. La correzione sarebbe necessaria se il valore di mercato della proprietà fosse inferiore o superiore al suo valore contabile. L’Austria deve fornire una valutazione da parte di un esperto indipendente, nominato da un ente indipendente, sul valore di mercato delle quattro filiali immobiliari di BB. Questa valutazione deve tenere conto delle rendite ottenibili sul mercato.

(173)

La Commissione è dell’opinione che non è, invece, necessaria una correzione per gli l’interessi dell’anticipo di 15 Mio EUR, versati dal consorzio su un conto fiduciario della Active Bank con sede in Ucraina per il periodo che va dalla sottoscrizione del contratto e la chiusura, in quanto tali interessi sono accreditati allo stesso consorzio.

(174)

Per quanto attiene la questione del riporto di perdite fiscali, sollevata nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione, dopo la valutazione, ritiene che non ne debba essere tenuto conto ai fini della quantificazione dell’importo dell’aiuto. In ogni caso la Commissione ritiene che il potenziale beneficio a terzi del riporto di perdite fiscali debba essere considerato nella valutazione di BB (approccio del miglior proprietario).

VII.   CONCLUSIONE

(175)

La Commissione ritiene che l’Austria abbia arbitrariamente concesso un aiuto di Stato a GRAWE in relazione alla privatizzazione di BB, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. L’aiuto non è compatibile con il mercato comune. L’intero importo dell’aiuto di Stato deve essere quantificato dall’Austria, calcolando la differenza tra le due offerte finali presentate nell’ambito della gara di appalto, con le correzioni precedentemente esposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato illegalmente concesso dall’Austria, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, a favore di GRAWE è incompatibile con il mercato comune. L’aiuto corrisponde alla differenza tra le due offerte finali, presentate nell’ambito della procedura di gara di appalto, con le correzioni stabilite in base ai parametri di cui ai considerando 167-174 della presente decisione.

Articolo 2

1.   L’Austria procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   L’Austria assicura l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Austria trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che dev’essere recuperato presso il beneficiario, calcolato in base ai parametri stabiliti nella presente decisione, insieme ad una spiegazione dettagliata del metodo usato per calcolare tale importo e la valutazione della proprietà da parte di un esperto indipendente;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   L’Austria tiene informata la Commissione circa i progressi delle misure nazionali prese per attuare la presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 e, su richiesta della Commissione, fornisce immediatamente informazioni sulle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 28 dell’8.2.2007, pag. 8.

(2)  Per la descrizione dettagliata cfr. sotto.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Cfr. comunicazione per la stampa n. 7/2008 del 22 febbraio 2008 del tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, fornite dall’Austria (www.vg-frankfurt.justiz.hessen.de).

(5)  Segreto commerciale.

(6)  Riporto delle perdite al 31 dicembre 2004.

(7)  In Austria l’imposta sulle imprese è del 25 %.

(8)  Quattro società immobiliari con valore nominale di […] Mio EUR sono state trasferite direttamente al Land prima della chiusura ad un prezzo di […] Mio EUR.

(9)  All’assemblea degli azionisti del marzo 2005 è stata decisa la fusione del flottante delle azioni e di compensare gli azionisti del flottante che detengono il 6,79 % del capitale azionario.

(10)  La Ausfallhaftung (garanzia delle obbligazioni) è una garanzia per le istituzioni di credito pubblico, che nel mese di aprile 2003, copriva circa 27 casse di risparmio e sette Landeshypothekenbanken (banche ipotecarie pubbliche) Tale garanzia costituisce un obbligo di garanzia per cui in caso di insolvenza o di liquidazione di un’istituzione di credito, il garante (lo Stato, la regione o il comune) è obbligata ad intervenire. I creditori della banca hanno maturato diritti nei confronti del garante, che, in ogni caso, deve intervenire solo se l’attivo della banca è sufficiente per soddisfare i creditori. La Ausfallhaftung non è soggetta né a limiti di tempo né di importo. BB non paga alcun corrispettivo per la garanzia.

(11)  GU C 175 del 24.7.2003, pag. 8. L’Austria ha accettato le misure appropriate suggerite dalla decisione con lettera del 15 maggio 2003, registrata alla data di ricezione 21 maggio 2003.

(12)  Ai sensi della sezione 4, paragrafo 7 della legge sulla banca ipotecaria pubblica del Burgenland, il periodo transitorio per le obbligazioni coperte dalla Ausfallhaftung cessa di esistere per tutte le nuove obbligazioni pubbliche se la Bank Burgenland (o la maggioranza delle sue azioni) viene ceduta prima del termine del periodo transitorio concordato con la Commissione.

(13)  Decisione 2005/691/CE della Commissione sull’aiuto di Stato C 44/03 (ex NN 158/01) cui l’Austria intende dare esecuzione a favore di Bank Burgenland AG (GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 8).

(14)  L’accordo di garanzia riguarda gli impegni di prestito del gruppo HOWE. Per coprire l’importo della garanzia sono utilizzati i profitti operativi annuali di BB. Di conseguenza l’importo della garanzia sarà ridotto per un importo pari agli utili annuali di BB, qualora tali utili non siano necessari per distribuire i dividendi preferenziali. BB potrà fare ricorso alla garanzia fornita dal Burgenland solo alla chiusura annuale dei conti per l’esercizio finanziario 2010.

(15)  La rinuncia al ricorso è in cambio della clausola di ritorno in bonis fruttifera da parte di BB e prevede il rimborso integrale dell’importo della richiesta di Bank Austria, più gli interessi in sette rate a partire dal 30 giugno 2004. Da tale data, BB doveva rimborsare l’importo della rinuncia al ricorso più gli interessi maturati a quella data. Il rimborso della clausola di ritorno in bonis è basata sugli utili annuali di BB.

(16)  Qualora BB non sia in grado di soddisfare la clausola di ritorno in bonis, Burgenland ha assunto verso la Bank Austria AG una garanzia a copertura irrevocabile che vale per il periodo 2004-2010 e secondo il Burgenland deve coprire qualsiasi deficit nei confronti di Bank Austria AG. Ai sensi del contratto, sia la BB che Burgenland hanno facoltà di adempiere la clausola di ritorno in bonis nei confronti della Bank Austria AG oltre la scadenza.

(17)  Un quarto offerente ha presentato un’offerta indicativa di 115,5 Mio EUR, ma oltre la scadenza e incompleta. L’offerta non è stata pertanto presa in ulteriore considerazione.

(18)  Commissione europea, XXIIIa relazione sulla politica di concorrenza 1993, paragrafi 402 e segg.

(19)  Le informazioni fattuali fornite dal denunciante non sono oggetto del presente documento.

(20)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(21)  Come precedentemente citato, ai sensi dell’accordo di garanzia del 20 giugno 2000, il Burgenland aveva facoltà di estinguere completamente o in parte la garanzia a BB a far data dalla chiusura dei conti annuali dell’esercizio 2010.

(22)  Tuttavia, la garanzia nella bozza di contratto con il consorzio non comprendeva l’assicurazione che il contratto di vendita stesso fosse privo di misure di aiuto.

(23)  HSBC ha preso in considerazione solo il riporto da perdite fiscali che BB avrebbe potuto effettivamente utilizzare in base alle proprie attività. In questo ambito, HSBC ha ritenuto che la buona valutazione dell’acquirente si sarebbe applicata più o meno automaticamente a BB (il cosiddetto «trasferimento di solvibilità» — «Bonitätstransfer»). In complesso, HSBC ha valutato BB in base a tre scenari, compreso un ulteriore scenario basato sul mantenimento della proprietà di BB da parte del Burgenland, senza privatizzazione e uno scenario basato su un futuro proprietario senza solvibilità/rating (come il consorzio).

(24)  È stato inoltre preso in considerazione il riporto da perdite fiscali di 5,6 Mio EUR

(25)  Sentenza della suprema corte austriaca del 4 aprile 2006, 1 Ob251/05a, fornita anche da GRAWE, in cui si sosteneva che la Ausfallhaftung era connessa in modo inseparabile con il ruolo di azionista del Burgenland.

(26)  Decisione della Commissione, dell’8 settembre 1999, concernente gli aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine (GU L 206 del 15.8.2000, pag. 6), considerando 82; decisione della Commissione, dell’11 aprile 2000, riguardante gli aiuti concessi dall’Italia alla Centrale del Latte di Roma (GU L 265 del 19.10.2000, pag. 15), condiderando 91.

(27)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2003 nel procedimento C-334/99 Gröditzer Stahlwerke, punti 136 e segg., Raccolta 2003, pag. I-1139.

(28)  FMA aveva ricevuto dal consorzio la lettera del 6 dicembre 2005 e da GRAWE la lettera del 10 gennaio 2006. Entrambe le parti erano state informate di conseguenza che FMA non poteva elaborare tali lettere in quel periodo.

(29)  Austria e GRAWE evidenziavano questo punto in particolare, con riferimento a simili constatazioni fatte dal tribunale regionale di Eisenstadt.

(30)  Considerazioni connesse alla libertà di stabilimento, citata dall’Austria, non rientrano nel contesto della procedura sull’aiuto di Stato. Si veda il punto 314 della sentenza del tribunale di prima istanza del 12 febbraio 2008 nel procedimento T-289/03 BUPA, la cui relazione non è ancora disponibile, per informazioni consultare il sito www.curia.europa.eu

(31)  Cfr. ad esempio, la decisione del tribunale regionale di Eisenstadt, 27 Cg 90/06 p-40, del 20 maggio 2006, specialmente pag. 28 e la decisione della suprema corte regionale di Vienna, 2 R 150/06b, del 5 febbraio 2007, specialmente pag. 15, che chiariscono che non è necessario adottare una posizione sull’esistenza dell’aiuto di Stato.

(32)  Cfr. Commissione europea, XXIIIa relazione sulla politica di concorrenza 1993, paragrafi 402 e segg.; cfr. anche i paragrafi 61 e segg. della decisione di avvio.

(33)  Cfr relazione sulla concorrenza, paragrafi 402 e segg.

(34)  Decisione della Commissione 2000/513/CE, dell’8 settembre 1999, concernente gli aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine (GU L 206 del 15.8.2000, pag. 6), considerando 7. Il conseguente annullamento della decisione da parte della Corte di giustizia non si riferisce a questo punto.

(35)  GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

(36)  Cfr. sezione II, paragrafo 1, lettera c) della comunicazione.

(37)  Questo si applica specialmente alla valutazione di HSBC nella raccomandazione al Burgenland, alla valutazione del capitale aziendale proprio di BB definito da gmc-unitreu nell’ambito della ristrutturazione precedente ai tentativi di privatizzazione e dalla stessa valutazione del valore del capitale di BB effettuata dal consorzio in un contestare (che non ha alcuna conseguenza in quanto il consorzio è libero di prendere in considerazione il valore di ulteriori fattori, specifici solo per il consorzio).

(38)  Decisione 2000/628/CE della Commissione, dell’11 aprile 2000, riguardante gli aiuti concessi dall’Italia alla Centrale del Latte di Roma (GU L 265 del 19.10.2000, pag. 15), considerando 82.

(39)  Cfr. anche la decisione della Commissione, del 27 giugno 2007, nel procedimento C-50/2006 BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 125.

(40)  Decisione della Commissione, dell’8 settembre 1999, concernente gli aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine (GU L 206 del 15.8.2000, pag. 6) considerando 78.

(41)  L’Austria usa il termine «sicurezza dell’operazione» anche per spiegare che un esame prolungato da parte della FMA doveva essere evitato in quanto l’incertezza prolungata avrebbe messo a rischio la redditività di BB.

(42)  Entrambe le situazioni sono coperte dalla sezione 20 della legge bancaria o parti di quest’ultima.

(43)  La Commissione rilevava che la comunicazione stampa rilasciata dall’Austria per sostanziare questa informazione non cita l’identità del gruppo ucraino. Si potrebbe trattare di un gruppo completamente diverso dal consorzio.

(44)  Sentenza della Corte di giustizia nei procedimenti congiunti C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna cfr. Commissione (Hytasa), punto 22, Raccolta 1994, pag. I-4103.

(45)  Cfr. il procedimento C-334/99 Gröditzer Stahlwerke, punti 134 e segg.

(46)  GU C 175 del 24.7.2003, pag. 8; per dettagli, Cfr. sopra.

(47)  Cfr. ad esempio, una sentenza della Corte di giustizia nel procedimento C-334/99 Gröditzer Stahlwerke, punto 134.

(48)  Cfr. ad esempio, il procedimento C-334/99 Gröditzer Stahlwerke, punto 138.

(49)  Si può fare anche riferimento alla sentenza del Tribunale di prima istanza nel procedimento C-11/95 BP Chemicals, punti 170-171, 179-180 e 198, Raccolta 1998, pag. II-3235. Secondo tale ordinanza, se lo Stato concede un aiuto e interviene subito dopo nella società affermando che il secondo intervento è conforme con il principio dell’investitore di mercato (MEIP), la Commissione deve ancora valutare il secondo intervento alla luce del MEIP, prendendo in considerazione gli effetti della prima misura di aiuto. Se l’aiuto può avere ripercussioni sul seguente intervento dello Stato, è quindi coerente presumere che l’esistenza dell’aiuto di Stato possa influenzare il comportamento di Burgenland nella vendita di BB.

(50)  La sezione VI.5 esamina in quale misura il prezzo debba essere corretto per essere comparabile.

(51)  Tribunale regionale di Eisenstadt, 20 maggio 2006, 27 Cg 90/06 pag. 40.

(52)  L’Austria ha anche rimarcato che nel procedimento Craiova, la Commissione ha trascurato la procedura del bando e ha usato il valore patrimoniale netto per via delle condizioni collegate con il bando. Ha argomentato che, la Commissione in modo analogo avrebbe dovuto accettare la perizia. A tal proposito si considera che entrambi i casi non sono comparabili poiché nel procedimento Craiova le condizioni erano tali che il bando di gara (con solo un’offerta) non poteva essere usato per determinare il prezzo di mercato, mentre in questo caso c’erano due offerte concorrenziali che erano sufficientemente rappresentative del prezzo di mercato.

(53)  Cfr. inoltre, la decisione della Commissione, dell’8 settembre 1999, concernente gli aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine (GU L 206 del 15.8.2000, pag. 6), considerando 82, in cui è stato adottato un simile approccio. Questa particolare questione non è stata sollevata nel seguente annullamento della decisione da parte della Corte di giustizia.

(54)  Anche nel procedimento BAWAG, in cui la banca veniva messa a confronto con una banca operante dopo una frode bancaria, i ritiri di depositi erano limitati a 20-30 %.

(55)  La previsione della liquidità ipotizza 300 Mio EUR per l’acquisizione di nuove azioni/titoli e di linee interbancarie.

(56)  In una situazione di necessità di liquidità, BB venderebbe azioni e altri titoli commerciali, che possono essere facilmente alienate senza perdite per generare liquidità libera.

(57)  Si ipotizza che l’effetto della cancellazione di swap con mutuo accordo put sia negativo e pari all’importo del valore nominale degli swap.

(58)  Valutazione di HSBC, approccio scientifico basato sulla finanza, approccio orientato al mercato per valutare i diversi rischi connessi alle due offerte.

(59)  Cfr. considerando 80 della decisione relativa alla ristrutturazione.


Rettifiche

6.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/55


Rettifica del regolamento (CE) n. 116/2008 della Commissione, del 28 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35 del 9 febbraio 2008 )

A pagina 54, voce I.9B.004:

anziché:

«beni specificati in 9A005, I.9A.002»,

leggi:

«beni specificati in I.9A.002».


6.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/56


Rettifica del regolamento (CE) n. 117/2008 della Commissione, del 28 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35 del 9 febbraio 2008 )

A pagina 121, voce I.9B.004:

anziché:

«beni specificati in 9A005, I.9A.002»,

leggi:

«beni specificati in I.9A.002».


6.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.