ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 206

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
2 agosto 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 769/2008 della Commissione, del 1o agosto 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 770/2008 della Commissione, del 1o agosto 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CEE del Consiglio

3

 

*

Regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1o agosto 2008, recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ( 1 )

5

 

 

Regolamento (CE) n. 772/2008 della Commissione, del 1o agosto 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

14

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

 

2008/634/CE

 

*

Decisione adottata di comune accordo dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 18 giugno 2008, relativa alla fissazione della sede dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

16

 

 

Commissione

 

 

2008/635/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione [notificata con il numero C(2008) 3625]  ( 1 )

17

 

 

2008/636/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 luglio 2008, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di ovuli ed embrioni della specie suina [notificata con il numero C(2008) 3671]  ( 1 )

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 717/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, relativo all’instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (GU L 198 del 26.7.2008)

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/1


REGOLAMENTO (CE) N. 769/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

26,5

ZZ

42,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

78,5

US

95,7

UY

67,2

ZA

88,2

ZZ

82,4

0806 10 10

CL

43,1

EG

141,1

IL

145,6

MK

76,7

TR

156,0

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

88,5

BR

103,0

CL

107,1

CN

88,5

NZ

114,8

US

101,0

ZA

92,9

ZZ

99,4

0808 20 50

AR

70,7

CL

64,8

NZ

152,7

TR

153,4

ZA

97,1

ZZ

107,7

0809 20 95

CA

285,7

TR

423,0

US

394,8

ZZ

367,8

0809 30

TR

154,2

US

191,9

ZZ

173,1

0809 40 05

BA

70,3

IL

119,0

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

90,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/3


REGOLAMENTO (CE) N. 770/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CEE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42, punto 8 bis,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2) stabilisce all’articolo 24 le modalità relative alla partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione di malattie degli animali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (3) si applica ai contributi finanziari della Comunità destinati agli Stati membri per quanto riguarda le spese ammissibili relative a talune misure di eradicazione delle malattie degli animali.

(3)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4) fissa nuove misure di lotta contro tale malattia, anche nel caso di virus a bassa patogenicità.

(4)

La decisione 90/424/CEE, modificata dalla decisione 2006/53/CE (5), prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità agli Stati membri per talune misure di eradicazione destinate a combattere l’influenza aviaria. L’articolo 3 bis della suddetta decisione subordina il contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione dell’influenza aviaria alla condizione che le misure minime di lotta previste dalla direttiva 2005/94/CE siano state applicate.

(5)

Occorre pertanto aggiornare il testo del regolamento (CE) n. 349/2005 per tener conto di tale modifica.

(6)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 prevede che il contributo finanziario della Comunità sia versato sulla base di una domanda di rimborso accompagnata da una relazione finanziaria che comprenda la parte «indennizzo adeguato» e la parte «costi operativi». Come già avviene per la presentazione della parte «indennizzo adeguato», è necessario unire la presentazione della parte «costi operativi» della suddetta relazione finanziaria alla notifica della decisione specifica riguardante la messa a disposizione del contributo finanziario.

(7)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 349/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento si applica alle partecipazioni finanziarie della Comunità di cui beneficiano gli Stati membri per le spese ammissibili previste dagli articoli da 3 a 5 del presente regolamento relativamente ai provvedimenti di eradicazione delle malattie, e nelle situazioni contemplate:

a)

dall’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3 bis, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, escluse le malattie che colpiscono gli equidi;

b)

dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 11, paragrafo 1, della stessa decisione.»;

2)

all’articolo 2, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“spese necessarie”: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, all’articolo 3 bis, paragrafo 3, secondo trattino, all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE di cui si siano dimostrati la natura e il rapporto diretto con le spese ammissibili di cui all’articolo 3 del presente regolamento;»

3)

all’articolo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

l’indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti a procedere all’abbattimento obbligatorio di loro animali, ovvero alla distruzione obbligatoria delle uova, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, primo trattino, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione 90/424/CEE;

b)

le spese operative pagate e connesse ai provvedimenti obbligatori di abbattimento e di distruzione degli animali e di prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali e alla pulizia e alla disinfezione o, all’occorrenza, alla distruzione degli impianti contaminati, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, secondo trattino, dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE;»

4)

all’articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La parte “costi operativi” della relazione finanziaria di cui al paragrafo 1, punto a), è presentata sotto forma di file informativo a norma dell’allegato IV entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione specifica riguardante la messa a disposizione del contributo finanziario.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12

(4)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(5)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.


2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/5


REGOLAMENTO (CE) N. 771/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2008

recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 93, paragrafo 4 e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 conferisce all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «l'agenzia», il potere di adottare decisioni individuali riguardanti la registrazione e la valutazione delle sostanze chimiche e istituisce una commissione di ricorso che ha il compito di decidere in merito ai ricorsi avverso le decisioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(2)

Poiché il regolamento (CE) n. 1907/2006 si limita a definire alcune norme di base relative alle procedure di ricorso, è necessario stabilire norme di attuazione riguardanti l'organizzazione della commissione di ricorso e la procedura applicabile ai ricorsi proposti dinanzi alla stessa.

(3)

Per assicurare una valutazione equilibrata dei ricorsi, sia dal punto di vista giuridico sia da quello tecnico, è necessario che ogni ricorso sia sottoposto all'esame di membri della commissione di ricorso aventi formazione giuridica e tecnica, come disposto dal regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (2).

(4)

Secondo quanto dispone l'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1907/2006, la commissione di ricorso è composta dal presidente e da altri due membri, ciascuno dei quali ha un supplente. È opportuno che il presidente garantisca la qualità e la coerenza delle decisioni della commissione di ricorso.

(5)

Per facilitare lo svolgimento dei ricorsi, occorre che per ogni controversia sia designato un relatore, di cui vanno definiti i compiti.

(6)

Per poter esercitare le sue funzioni agevolmente ed efficacemente, la commissione di ricorso deve essere dotata di una cancelleria.

(7)

Per le stesse ragioni, la commissione di ricorso deve poter stabilire le modalità del proprio funzionamento e il proprio regolamento interno.

(8)

Il consiglio d'amministrazione dell'agenzia può, a norma dell'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nominare membri supplementari della commissione di ricorso, affinché questa possa adottare le proprie decisioni finali in tempi ragionevoli. Di conseguenza, la commissione di ricorso deve avere la facoltà di stabilire criteri per l'attribuzione dell'esame dei ricorsi ai suoi vari membri.

(9)

All'atto di ricorso deve essere allegata, pena l'irricevibilità dello stesso, la prova del pagamento della tariffa prevista per i ricorsi dal regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (3).

(10)

Se necessario e sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione valuti l'efficacia delle disposizioni dello stesso e della loro attuazione pratica, e se del caso modifichi tali disposizioni.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Organizzazione della Commissione di ricorso

Parte 1

La commissione di ricorso

Articolo 1

Composizione

1.   Su ogni ricorso decidono tre membri della commissione di ricorso dell'agenzia, qui di seguito denominata «la commissione di ricorso».

Almeno uno di essi possiede un'adeguata formazione giuridica e almeno un altro un'adeguata formazione tecnica, conformemente al regolamento (CE) n. 1238/2007.

2.   Il presidente della commissione di ricorso, o uno dei suoi supplenti, presiede all'esame di tutti i ricorsi.

3.   Il presidente assicura la qualità e la coerenza delle decisioni adottate dalla commissione di ricorso.

Articolo 2

Esclusione dei membri

Qualora si applichi la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il membro della Commissione di ricorso interessato, prima che sia adottata una decisione, è invitato a presentare osservazioni sulle ragioni di ricusazione sollevate ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

In attesa della decisione di cui all'articolo 90, paragrafo 7, dello stesso regolamento, il procedimento è sospeso.

Articolo 3

Sostituzione dei membri

1.   Il membro escluso a norma dell'articolo 90, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è sostituito dalla commissione di ricorso con un membro supplente.

2.   Il membro che ne faccia richiesta è sostituito dal presidente con un membro supplente in caso di congedo, malattia, impegni improrogabili od ogni altro motivo che gli impedisca di partecipare al procedimento. I criteri in base ai quali è scelto il membro supplente sono definiti con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Se un membro non è in grado di chiedere d'essere sostituito, il presidente può provvedervi di propria iniziativa.

Il presidente può respingere la richiesta di sostituzione soltanto con decisione motivata.

Ove sia impedito a partecipare al procedimento, il presidente provvede a designare il proprio supplente. Se non è in grado di provvedervi, il supplente è designato dal più anziano di servizio dei membri che decidono sul ricorso o, in caso di pari anzianità di servizio, da quello più anziano per età.

3.   Se un membro è sostituito prima dello svolgimento dell'udienza, il procedimento non è sospeso e la sostituzione non rende invalidi gli atti del procedimento già compiuti.

Se la sostituzione interviene dopo lo svolgimento dell'udienza, quest'ultima deve essere ripetuta salvo accordo contrario delle parti, del membro supplente e degli altri due membri che decidono sul ricorso.

4.   In caso di sostituzione, il membro supplente è vincolato da qualsiasi decisione interlocutoria già adottata.

5.   L'assenza di un membro successiva all'adozione della decisione finale da parte della commissione di ricorso non impedisce a quest'ultima di compiere i rimanenti atti del procedimento.

Se il presidente non è in grado di sottoscrivere la decisione o di compiere i rimanenti atti del procedimento, vi provvede a nome del presidente il più anziano di servizio dei membri che decidono sul ricorso o, se questi hanno la stessa anzianità di servizio nella commissione di ricorso, da quello più anziano per età.

Articolo 4

Relatore

1.   Il presidente nomina relatore uno degli altri membri che decidono sul ricorso o assume egli stesso tale funzione, tenendo conto della necessità di distribuire equamente il carico di lavoro tra tutti i membri.

2.   Il relatore svolge l'esame preliminare del ricorso.

3.   La commissione di ricorso può, su proposta del relatore, adottare ogni provvedimento procedurale di cui all'articolo 15.

L'esecuzione di tali provvedimenti può essere affidata al relatore.

4.   Il relatore redige un progetto di decisione.

Parte 2

La cancelleria

Articolo 5

Cancelleria e cancelliere

1.   È istituita in seno all'agenzia una cancelleria presso la commissione di ricorso. La cancelleria è diretta dalla persona nominata come cancelliere a norma del paragrafo 5.

2.   La cancelleria ha il compito di ricevere, trasmettere e conservare i documenti e di prestare ogni altro servizio previsto dal presente regolamento.

3.   La cancelleria tiene un registro dei ricorsi, nel quale sono annotati gli estremi di tutti gli atti di ricorso e dei relativi documenti.

4.   Il personale della cancelleria, compreso il cancelliere, non partecipa a procedimenti dell'agenzia relativi a decisioni avverso le quali può essere proposto ricorso ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

5.   La commissione di ricorso è assistita, nello svolgimento dei suoi compiti, da un cancelliere nominato dal direttore esecutivo su proposta del presidente.

Il presidente ha facoltà di dare istruzioni al cancelliere su questioni attinenti all'esercizio delle funzioni della commissione di ricorso.

6.   Il cancelliere verifica l'osservanza dei termini e delle altre formalità relative alla presentazione dei ricorsi.

7.   Le istruzioni generali destinate al cancelliere sono adottate con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

CAPO II

Procedura

Articolo 6

Atto di ricorso

1.   L'atto di ricorso contiene:

a)

il nome e l'indirizzo del ricorrente;

b)

se il ricorrente si fa rappresentare, il nome e l'indirizzo professionale del suo rappresentante;

c)

l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere a) e b);

d)

gli estremi della decisione impugnata e le conclusioni del ricorrente;

e)

i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto addotti;

f)

se del caso, la natura delle prove dedotte e l'esposizione dei fatti suffragati da tali prove;

g)

se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nell'atto di ricorso, devono essere considerate riservate;

h)

una dichiarazione da cui risulti se il ricorrente consente che le notificazioni destinate ad esso o, se del caso, al suo rappresentante siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

2.   L'atto di ricorso è accompagnato dalla prova del pagamento della tariffa di ricorso di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 340/2008.

L'atto di ricorso è altresì corredato, se il ricorrente è una persona giuridica, dell'atto o degli atti costituivi, di un estratto recente del registro delle società, imprese o associazioni o di qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica.

3.   Se l'atto di ricorso non è conforme al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 2, il cancelliere fissa il termine entro il quale esso può essere regolarizzato dal ricorrente. Il cancelliere può assegnare tale termine una sola volta.

Durante il corso del termine di regolarizzazione, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sospeso.

4.   Se constata un'irregolarità che rende irricevibile il ricorso, il cancelliere invia senza indugio un parere motivato al presidente.

Quando assegna un termine a norma del paragrafo 3, il cancelliere invia il parere motivato dopo la relativa scadenza sempre che l'irregolarità non sia stata corretta.

5.   Il cancelliere notifica senza indugio l'atto di ricorso all'agenzia.

6.   Sul sito Internet dell'agenzia è pubblicato un avviso indicante la data di registrazione dell'atto di ricorso, il nome e l'indirizzo delle parti, l'oggetto della controversia, le conclusioni del ricorrente e un sommario dei motivi e dei principali argomenti addotti.

Il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente in applicazione del paragrafo 1, lettera g), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nell'avviso non sia pubblicata alcuna informazione considerata riservata. Le modalità pratiche della pubblicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 7

Memoria difensiva

1.   Nei due mesi che seguono la notificazione dell'atto di ricorso, l'agenzia presenta una memoria difensiva.

Il presidente può, in circostanze eccezionali, prorogare tale termine su domanda motivata dell'agenzia.

2.   La memoria difensiva contiene:

a)

se l'agenzia si fa rappresentare, il nome, il cognome e l'indirizzo professionale del suo rappresentante;

b)

i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto addotti;

c)

se del caso, la natura delle prove dedotte e un'esposizione dei fatti suffragati da tali prove;

d)

se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella memoria difensiva, devono considerarsi riservate;

e)

una dichiarazione da cui risulti se l'agenzia consente che le notificazioni destinate ad essa o, se del caso, al suo rappresentante, siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

3.   Se l'agenzia, benché regolarmente citata, non presenta una memoria difensiva, il procedimento prosegue in assenza di tale memoria.

Articolo 8

Intervento

1.   Chiunque dimostri di avere interesse all'esito della controversia promossa dinanzi alla commissione di ricorso può intervenire nel procedimento.

2.   La domanda d'intervento, in cui devono essere esposte le circostanze comprovanti il diritto di intervenire, è presentata entro due settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

3.   L'intervento si limita ad aderire od opporsi alle conclusioni di una delle parti.

4.   La domanda d'intervento contiene:

a)

il nome, il cognome e l'indirizzo dell'interveniente;

b)

se l'interveniente si fa rappresentare, il nome, il cognome e il domicilio del rappresentante;

c)

l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere a) e b);

d)

le conclusioni dell'interveniente in adesione od opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti;

e)

i motivi e gli argomenti in fatto e in diritto;

f)

se del caso, la natura delle prove dedotte;

g)

se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella domanda d'intervento, devono essere considerate riservate;

h)

una dichiarazione da cui risulti se l'interveniente consente che le notificazioni destinate ad esso o, se del caso, al suo rappresentante, siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

5.   La commissione di ricorso decide se accogliere o respingere la domanda d'intervento.

6.   Ogni interveniente sostiene le proprie spese.

Articolo 9

Rappresentanza

Se una parte o un interveniente ha nominato un rappresentante, questi deve produrre la procura che gli è stata conferita.

Articolo 10

Deposito degli atti procedurali

1.   Tutti gli atti procedurali sono datati e firmati.

2.   Ai fini del calcolo dei termini, gli atti procedurali si considerano depositati soltanto nel momento in cui sono ricevuti dalla cancelleria.

3.   Le parti e gli intervenienti trasmettono gli atti alla cancelleria mediante consegna diretta o spedizione postale. La commissione di ricorso può autorizzare una parte o un interveniente a depositare atti mediante fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.

Le norme disciplinanti l'uso dei mezzi tecnici di comunicazione, ivi compresa la sottoscrizione elettronica, sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 11

Ricevibilità dei ricorsi

1.   Il ricorso può essere dichiarato irricevibile per una delle seguenti ragioni:

a)

l'atto di ricorso non è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a d), e paragrafo 2, e all'articolo 9 del presente regolamento;

b)

il termine per la presentazione del ricorso di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è scaduto;

c)

il ricorso non ha per oggetto una decisione di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

d)

il ricorrente non è destinatario della decisione impugnata e non è in grado di dimostrare che la decisione impugnata riveste per lui un interesse diretto e individuale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   Se il presidente non si pronuncia sulla ricevibilità del ricorso entro il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il ricorso è deferito alla commissione di ricorso per l'esame del merito e della ricevibilità. La pronuncia sulla ricevibilità forma parte della decisione finale.

Articolo 12

Esame dei ricorsi

1.   Le parti non possono presentare nuove prove dopo il primo scambio di memorie scritte, a meno che la commissione di ricorso non consideri debitamente giustificato il ritardo nella presentazione delle prove.

2.   Non possono essere addotti nuovi motivi dopo il primo scambio di memorie scritte, a meno che la commissione di ricorso non consideri tali motivi basati su nuovi elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento.

3.   Se del caso, la commissione di ricorso invita le parti a presentare osservazioni sulle notificazioni da essa effettuate o sulle comunicazioni dell'altra parte o degli intervenienti.

La commissione di ricorso fissa il termine per la presentazione di tali osservazioni.

4.   La commissione di ricorso comunica alle parti la chiusura della fase scritta del procedimento.

Articolo 13

Udienze

1.   La commissione di ricorso tiene udienza quando lo ritiene necessario o quando una delle parti ne fa richiesta.

La richiesta è presentata entro due settimane dalla comunicazione alla parte della chiusura della fase scritta del procedimento. Tale termine può essere prorogato dal presidente.

2.   La citazione a comparire è notificata alle parti dal cancelliere.

3.   Se una parte regolarmente citata non compare all'udienza, il procedimento può proseguire in sua assenza.

4.   Le udienze della commissione di ricorso sono pubbliche, a meno che essa decida diversamente per gravi motivi, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti.

5.   Le udienze sono aperte e condotte dal presidente, che ne garantisce il corretto svolgimento.

Il presidente e gli altri membri possono interrogare le parti o i loro rappresentanti.

6.   Il cancelliere redige il verbale dell'udienza.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere e costituisce atto pubblico.

Prima della sottoscrizione del verbale, i testimoni e gli esperti sono invitati a verificare e confermare la parte del verbale che riporta la loro deposizione.

7.   L'udienza può svolgersi in videoconferenza o mediante qualsiasi altra tecnologia di comunicazione se i mezzi tecnici sono disponibili.

Articolo 14

Regime linguistico

1.   La lingua in cui è redatto l' atto di ricorso costituisce la lingua procedurale.

Se il ricorrente è il destinatario della decisione impugnata, l'atto di ricorso è depositato nella lingua in cui è redatta la decisione o in una delle lingue ufficiali della Comunità usata nella comunicazione che ha dato origine alla decisione e in particolare nelle informazioni fornite a norma dell'articolo 10, lettere da a) a i), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   La lingua procedurale è usata nella fase scritta e nella fase orale del procedimento, nei verbali e nelle decisioni della commissione di ricorso.

Ogni documento redatto in una lingua diversa dalla lingua procedurale è accompagnato da una traduzione nella lingua procedurale.

Nel caso di documenti lunghi, le traduzioni possono essere limitate ad estratti. Tuttavia la commissione di ricorso può in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, richiedere una traduzione più ampia o integrale.

3.   Su richiesta di una delle parti e dopo aver sentito l'altra parte, la commissione di ricorso può autorizzare l'uso di una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla lingua procedurale per l'intero procedimento o per parte di esso.

4.   La commissione di ricorso può autorizzare l'interveniente, su sua richiesta e dopo aver sentito l'altra parte, a usare una lingua ufficiale delle Comunità diversa dalla lingua procedurale.

5.   La commissione di ricorso può autorizzare il testimone o l'esperto, il quale dichiari di non poter esprimersi adeguatamente nella lingua procedurale, a usare un'altra lingua ufficiale della Comunità.

6.   Quando la commissione di ricorso autorizza l'uso di una lingua diversa dalla lingua procedurale, la cancelleria provvede alla traduzione o all'interpretazione.

Articolo 15

Provvedimenti procedurali

1.   La commissione di ricorso può adottare provvedimenti procedurali in qualsiasi momento del procedimento.

2.   I provvedimenti procedurali hanno in particolare lo scopo di:

a)

garantire il corretto svolgimento del procedimento e agevolare l'acquisizione delle prove;

b)

determinare i punti sui quali le parti devono presentare ulteriori argomenti;

c)

chiarire le conclusioni, i motivi e gli argomenti delle parti e i punti su cui queste controvertono.

3.   I provvedimenti procedurali possono in particolare consistere nel:

a)

porre quesiti alle parti;

b)

invitare le parti a pronunciarsi per iscritto od oralmente su determinati aspetti della controversia;

c)

chiedere informazioni alle parti o a terzi;

d)

chiedere la produzione di documenti relativi alla controversia;

e)

convocare le parti o i loro rappresentanti a riunioni;

f)

richiamare l'attenzione sui punti che rivestono un'importanza particolare o su quelli che non appaiono più controversi;

g)

formulare osservazioni che possono aiutare a concentrare il procedimento sui punti essenziali.

Articolo 16

Prove

1.   Nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso, i mezzi di acquisizione delle prove comprendono:

a)

la richiesta di informazioni;

b)

la produzione di documenti e oggetti;

c)

l'audizione di parti o di testimoni;

d)

il parere di esperti.

Le norme di attuazione riguardanti l'acquisizione delle prove sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

2.   La commissione di ricorso, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un esperto deponga oralmente, convoca dinanzi a sé la persona interessata.

3.   Le parti sono informate dell'audizione dei testimoni e degli esperti dinanzi alla commissione di ricorso. Esse hanno facoltà di presenziare all'audizione e di porre quesiti al testimone o all'esperto.

Le parti possono ricusare l'esperto o il testimone per incompetenza nella materia oggetto del ricorso. Sulla ricusazione decide la commissione di ricorso.

4.   Prima di deporre, l'esperto o il testimone è tenuto a dichiarare qualsiasi eventuale interesse personale nella controversia e a indicare se ha assunto in precedenza la rappresentanza di una delle parti o se ha partecipato all'adozione della decisione impugnata.

In mancanza della dichiarazione spontanea dell'esperto o del testimone, le parti possono sollevare la questione dinanzi alla commissione di ricorso.

5.   Il testimone o l' esperto possono essere ricusati entro il termine di due settimane a decorrere dalla notificazione alle parti della citazione del primo o della nomina del secondo. La parte motiva la ricusazione e indica la natura delle prove dedotte a sostegno di essa.

6.   La deposizione dei testimoni e degli esperti è riportata nel verbale.

Articolo 17

Spese relative all'acquisizione delle prove

1.   I testimoni e gli esperti che sono convocati dalla commissione di ricorso e compaiono dinanzi ad essa hanno diritto al rimborso delle spese di trasferimento e di soggiorno.

I testimoni che sono convocati dalla commissione di ricorso e compaiono dinanzi ad essa hanno diritto al risarcimento del mancato guadagno.

Gli esperti che non fanno parte del personale dell'agenzia hanno diritto a un corrispettivo per le prestazioni fornite.

2.   Gli importi dovuti sono versati ai testimoni dopo la deposizione e agli esperti dopo l'espletamento dell'incarico. Può tuttavia essere versato un anticipo.

3.   Il consiglio d'amministrazione dell'agenzia definisce le modalità di calcolo degli importi dovuti e degli anticipi da versare.

4.   Sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e d'intesa con il consiglio d'amministrazione, le norme di attuazione riguardanti:

a)

l'imputazione delle spese relative all'acquisizione delle prove;

b)

le modalità di versamento degli importi dovuti a testimoni ed esperti a titolo di rimborso, risarcimento o corrispettivo.

5.   Le norme di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate tenendo conto, se del caso, di norme analoghe vigenti in altri settori del diritto comunitario.

Articolo 18

Competenza

Se la commissione di ricorso deferisce il caso all'organo competente dell'agenzia ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, quest'ultimo è vincolato dalla motivazione della decisione della commissione di ricorso, a meno che non siano mutate le circostanze.

Articolo 19

Deliberazione

1.   Solo i tre membri della commissione che decidono sul ricorso partecipano alla deliberazione. Le deliberazioni sono e devono rimanere segrete.

2.   Nel corso della deliberazione, ogni membro della commissione di ricorso esprime il proprio parere motivandolo.

Il relatore esprime il proprio parere per primo e il presidente, se non è altresì il relatore, per ultimo.

Articolo 20

Votazione

Le votazioni, ove necessarie, si svolgono nell'ordine di cui all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia il presidente, se è altresì il relatore, vota per ultimo.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Non è ammessa l'astensione.

Articolo 21

Decisione

1.   La decisione contiene le informazioni seguenti:

a)

un'indicazione da cui risulti che la decisione è adottata dalla commissione di ricorso;

b)

la data della decisione;

c)

il nome dei membri della commissione di ricorso che hanno partecipato al procedimento;

d)

il nome delle parti, degli intervenienti, e dei loro rappresentanti nel procedimento;

e)

le conclusioni delle parti;

f)

un riassunto dei fatti;

g)

la motivazione della decisione;

h)

il dispositivo della decisione della commissione di ricorso comprendente, se del caso, l'imputazione delle spese relative all'acquisizione delle prove e la decisione sul rimborso delle tariffe riscosse a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008.

2.   Il presidente e il cancelliere sottoscrivono la decisione; la sottoscrizione può essere effettuata in forma elettronica.

L'originale della decisione è depositato preso la cancelleria.

3.   La decisione è notificata alle parti a norma dell'articolo 22.

4.   La decisione è accompagnata dall'avviso dell'impugnabilità della decisione a norma dell'articolo 230 del trattato e dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tale avviso reca altresì l'indicazione dei termini d'impugnativa.

L'omissione di tale avviso non costituisce motivo di invalidità della decisione.

5.   Le decisioni finali della commissione di ricorso sono adeguatamente pubblicate nella loro integralità, a meno che il presidente non decida diversamente su richiesta motivata di una delle parti.

Articolo 22

Notificazione degli atti

Il cancelliere provvede a notificare alle parti e agli intervenienti le decisioni e le comunicazioni della commissione di ricorso.

La notificazione è effettuata in uno dei modi seguenti:

1)

spedizione postale raccomandata con avviso di ricevimento;

2)

consegna diretta della copia contro ricevuta;

3)

ogni mezzo tecnico di comunicazione a disposizione della commissione di ricorso, al cui uso la parte o il suo rappresentante abbia acconsentito.

Articolo 23

Termini

1.   Ogni termine fissato in seno o in base al regolamento (CE) n. 1907/2006 o al presente regolamento ai fini dei procedimenti di ricorso è calcolato secondo le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2.   Se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato con decorrenza dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica l'evento o si compie l'atto non è incluso nel termine.

3.   Il termine espresso in settimane, mesi o anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno ha lo stesso nome ovvero lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto dal quale il termine stesso decorre.

Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, la scadenza avviene con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese.

4.   Quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si computano dapprima i mesi interi e poi i giorni.

5.   I termini comprendono i giorni festivi ufficiali dell'agenzia, i sabati e le domeniche.

6.   Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del giorno lavorativo successivo.

Articolo 24

Proroga e superamento dei termini

1.   Ogni termine fissato a norma del presente regolamento può essere prorogato da chi lo ha stabilito.

2.   Il superamento del termine non pregiudica i diritti della parte se questa può dimostrare alla commissione di ricorso che è dovuto a circostanze imprevedibili o a forza maggiore.

Articolo 25

Sospensione del procedimento

Dopo aver sentito le parti, la commissione di ricorso può sospendere il procedimento di ricorso di propria iniziativa o su richiesta di una parte.

Se una delle parti si oppone, la decisione di sospensione deve essere motivata.

Articolo 26

Rettifiche

Dopo aver sentito le parti, la commissione di ricorso può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti presentata entro un mese dalla notificazione della decisione, rettificare gli errori materiali, gli errori di calcolo e gli errori manifesti contenuti nella decisione.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 27

Disposizioni di applicazione

1.   Le norme procedurali aggiuntive necessarie per l'efficace svolgimento dei ricorsi e per la buona organizzazione dei lavori della commissione di ricorso, in particolare le norme per l'attribuzione dei ricorsi ai membri della stessa, sono stabilite con la procedura di cui al paragrafo 3.

2.   Le istruzioni pratiche destinate alle parti e agli intervenienti e le istruzioni relative alla preparazione e allo svolgimento delle udienze della commissione di ricorso nonché al deposito e alla notificazione delle memorie od osservazioni scritte sono stabilite con la procedura di cui al paragrafo 3.

3.   Il presidente e gli altri due membri nominati a norma dell'articolo 89, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1907/2006 adottano le norme e i provvedimenti previsti dal presente regolamento a maggioranza dei voti.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

(2)  GU L 280 del 24.10.2007, pag. 10.

(3)  GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6.


2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/14


REGOLAMENTO (CE) N. 772/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 757/2008 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).

(3)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

(4)  GU L 205 del 1.8.2008, pag. 16.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 2 agosto 2008

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/16


DECISIONE ADOTTATA DI COMUNE ACCORDO DAI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 18 giugno 2008

relativa alla fissazione della sede dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

(2008/634/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

visto l’articolo 289 del trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia è stato creato con il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (1).

(2)

Occorre fissare la sede di tale Istituto,

DECIDONO:

Articolo 1

L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha sede a Budapest.

Articolo 2

La presente decisione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica a decorrere dalla data di applicazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

A presidente

M. KUCLER DOLINAR


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.


Commissione

2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2008

relativo alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione

[notificata con il numero C(2008) 3625]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/635/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), e in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino e l'articolo 19, in limine e lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce i requisiti di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità, di animali, di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche che essa indica. Comprende inoltre l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi che sono in grado di fornire garanzie equivalenti a quelle previste al capitolo II, in provenienza dai quali gli Stati membri possono importare sperma, ovuli e embrioni delle specie ovina e caprina.

(2)

La direttiva 92/65/CEE comprende anche un elenco dei centri di raccolta di sperma e di embrioni situati in paesi terzi per i quali questi ultimi sono in grado di fornire le garanzie stabilite all'articolo 11.

(3)

Tuttavia, per quanto riguarda i centri di raccolta di ovuli e embrioni delle specie ovina e caprina, la coerenza della legislazione comunitaria e la nomenclatura internazionale rendono più opportuna l'utilizzazione in questo caso dell'espressione «gruppi di raccolta di embrioni» invece di «centri di raccolta».

(4)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce che lo sperma, gli ovuli, gli embrioni delle specie ovina e caprina destinati all'importazione nella Comunità debbano essere accompagnati da certificati sanitari, i cui modelli devono essere stabiliti in conformità con tale direttiva.

(5)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce inoltre la determinazione di garanzie o requisiti specifici di polizia sanitaria equivalenti a quelli previsti da tale direttiva per le importazioni nella Comunità di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina.

(6)

La decisione 94/63/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina (2) stabilisce che gli Stati membri debbano autorizzare le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina provenienti dai paesi terzi che figurano nell'elenco stabilito dall'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), dai quali sono autorizzate le importazioni di animali vivi delle specie ovina e caprina.

(7)

La decisione 94/63/CE è stata ora abrogata dalla decisione 2008/636/CE della Commissione (4).

(8)

Di conseguenza, è opportuno che la presente decisione stabilisca l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina.

(9)

È opportuno inoltre che la presente decisione stabilisca l'elenco dei centri e dei gruppi di raccolta di embrioni dai quali gli Stati membri autorizzano importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina originari di paesi terzi.

(10)

L'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE stabilisce la procedura di modifica dell'elenco dei centri di raccolta di sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina. Gli elenchi modificati devono essere pubblicati sul sito web della Commissione (5).

(11)

A fini di coerenza della legislazione comunitaria, il modello di certificato sanitario relativo alle importazioni di sperma delle specie ovina e caprina, stabilito dalla presente decisione, prende in considerazione le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari di ovini e di caprini di allevamento e le procedure specifiche di analisi di questi animali, stabilite dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (6).

(12)

Le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità di animali delle specie ovina e caprina destinati all'allevamento sono stabilite nella decisione 79/542/CEE. È opportuno che il modello di certificato sanitario relativo alle importazioni di sperma delle specie ovina e caprina, stabilito dalla presente decisione, prenda in considerazione tali requisiti.

(13)

Alcune malattie infettive degli animali delle specie ovina e caprina possono trasmettersi mediante lo sperma. Per individuare tali malattie devono pertanto essere effettuati esami zoosanitari specifici, sia prima della raccolta dello sperma sia nel corso di essa, conformemente a programmi di esami predisposti in funzione degli spostamenti dei donatori. È opportuno che questi esami e programmi di controllo siano conformi alle norme internazionali e menzionati nel modello di certificato sanitario relativo alle importazioni di sperma delle specie ovina e caprina stabilito dalla presente decisione.

(14)

È inoltre opportuno tenere conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (7) e del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 (8).

(15)

L'allegato D, capitoli III e IV, della direttiva 92/65/CEE stabilisce le condizioni sanitarie applicabili alla raccolta, alla lavorazione, all'immagazzinamento e al trasporto di ovuli e di embrioni e le condizioni sanitarie applicabili alle femmine donatrici. È tuttavia necessario che la presente decisione preveda garanzie supplementari, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza veterinaria ufficiale dei gruppi di raccolta di embrioni.

(16)

Per esigenze di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno stabilire nella presente decisione un elenco di paesi terzi e di centri riconosciuti di raccolta dello sperma dai quali gli Stati membri autorizzano importazioni nella Comunità di sperma delle specie ovina e caprina, un elenco dei paesi terzi e di gruppi riconosciuti di raccolta di embrioni dai quali gli Stati membri autorizzano importazioni nella Comunità di ovuli e di embrioni di queste specie, e i requisiti di certificazione relativi a tali importazioni al fine di raccogliere l'insieme di tutti i requisiti in un unico atto.

(17)

Nell'applicazione della presente decisione, è opportuno tenere conto dei requisiti di certificazione previsti dall'allegato 11, appendice 2, capitolo IX(B), punto 7, lettera b), dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (9), approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativo alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (10). Pertanto, per le spedizioni di sperma, ovuli o embrioni delle specie ovina e caprina dalla Svizzera alla Comunità, si applicano i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina (11), adottati in conformità con tale decisione.

(18)

Nell'applicazione della presente decisione, è opportuno tenere conto dei requisiti specifici di certificazione e dei modelli di attestati sanitari che possono essere stabiliti in conformità con l'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (12), approvato dalla decisione 1999/201/CE del Consiglio (13).

(19)

Nell'applicazione della presente decisione, è inoltre opportuno tenere conto dei requisiti specifici di certificazione e dei modelli di attestati sanitari che possono essere stabiliti in conformità con l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (14), approvato dalla decisione 97/132/CE del Consiglio (15).

(20)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Importazioni di sperma

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma delle specie ovina e caprina, raccolte in un paese terzo e in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, elencati nell'allegato I, e conformi ai requisiti di polizia sanitaria previsti dal modello di certificato sanitario dell'allegato II.

Articolo 2

Importazioni di ovuli ed embrioni

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina, raccolti in un paese terzo e da un gruppo riconosciuto di raccolta di embrioni, elencati nell'allegato III e conformi ai requisiti di polizia sanitaria stabiliti nel modello di certificato sanitario dell'allegato IV.

Articolo 3

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2008.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 del 1.5.2007, pag. 17).

(2)  GU L 28 del 2.2.1994, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/211/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

(3)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/61/CE (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 33).

(4)  Cfr. pag. 32 della presente Gazzetta Ufficiale.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(7)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 571/2008 della Commissione (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 4).

(8)  GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.

(9)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(10)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(11)  GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30. Decisione modificata dalla decisione 2005/43/CE (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 34).

(12)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

(13)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

(14)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

(15)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4. Decisione modificata dalla decisione 1999/837/CE (GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi e dei centri riconosciuti di raccolta dello sperma dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma delle specie ovina e caprina

Codice ISO

Nome del paese terzo

Numero di riconoscimento del centro

Denominazione del centro

Indirizzo del centro

Data di riconoscimento del centro

Osservazioni

Descrizione del territorio

(se del caso)

Ulteriori garanzie

AU

Australia

 

 

 

 

 

Le ulteriori garanzie relative agli esami stabilite ai punti II.4.8 e II.4.9 del certificato dell'allegato II sono obbligatorie.

CA

Canada

 

 

 

 

Territorio descritto nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (così come da ultimo modificata).

L'ulteriore garanzia per quanto riguarda gli esami stabilita al punto II.4.8 del certificato dell'allegato II è obbligatoria.

CH

Svizzera

 

 

 

 

 

 

CL

Cile

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

 

 

 

 

 

HR

Croazia

 

 

 

 

 

 

IS

Islanda

 

 

 

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Stati Uniti

 

 

 

 

 

L'ulteriore garanzia per quanto riguarda gli esami stabilita al punto II.4.8 del certificato dell'allegato II è obbligatoria.

(a)

I certificati sanitari sono presentati dal paese esportatore, sulla base del modello che figura nell'allegato II. Essi devono contenere, nell'ordine numerato che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore, secondo quanto indicato nell'allegato I.

Ove richiesto dallo Stato membro di destinazione, i requisiti supplementari di certificazione devono essere inseriti anche nell'originale del certificato sanitario.

(b)

L'originale di ciascun certificato dev'essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, dev'essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

(c)

Il certificato dev'essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

(d)

Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto I.28 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante del certificato originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

(e)

Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.

(f)

L'originale del certificato dev'essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita ai fini dell'esportazione nella Comunità. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati i criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

Il colore della firma dev'essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

(g)

L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero UE.

(h)

La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

(i)

Lo sperma e gli ovuli/embrioni non devono essere trasportati nello stesso container insieme ad altro sperma e ad altri ovuli/embrioni che non sono destinati alla Comunità europea o hanno uno stato sanitario inferiore.

(j)

Durante il trasporto verso la Comunità europea, il container deve rimanere chiuso e i sigilli devono rimanere intatti.

(k)

Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a. dev'essere attribuito dall'autorità competente.


ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario per l'importazione di sperma delle specie ovina e caprina

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ALLEGATO III

Elenco dei paesi terzi e dei gruppi riconosciuti di raccolta degli embrioni dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina

Codice ISO

Nome del paese terzo

Numero di riconoscimento del gruppo

Denominazione del gruppo

Indirizzo del gruppo

Data di riconoscimento del gruppo

Osservazioni

Descrizione del territorio

(se del caso)

Ulteriori garanzie

AU

Australia

 

 

 

 

 

Le ulteriori garanzie relative agli esami stabilite ai punti II.5.1 e II.5.2 del certificato dell'allegato IV sono obbligatorie.

CA

Canada

 

 

 

 

Territorio descritto nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE

L'ulteriore garanzia per quanto riguarda gli esami stabilita al punto II.5.2 del certificato dell'allegato IV è obbligatoria.

CH

Svizzera

 

 

 

 

 

 

CL

Cile

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

 

 

 

 

 

HR

Croazia

 

 

 

 

 

 

IS

Islanda

 

 

 

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Stati Uniti

 

 

 

 

 

L'ulteriore garanzia per quanto riguarda gli esami stabilita al punto II.5.2 del certificato dell'allegato IV è obbligatoria.

(a)

I certificati sanitari sono presentati dal paese esportatore, sulla base del modello che figura nell'allegato IV. Essi devono contenere, nell'ordine numerato che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore, secondo quanto indicato nell'allegato III.

Ove richiesto dallo Stato membro di destinazione, i requisiti supplementari di certificazione devono essere inseriti anche nell'originale del certificato sanitario.

(b)

L'originale di ciascun certificato dev'essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorranno più pagine, dev'essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

(c)

Il certificato dev'essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

(d)

Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto I.28 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante del certificato originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

(e)

Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.

(f)

L'originale del certificato dev'essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita ai fini dell'esportazione nella Comunità. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati i criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

Il colore della firma dev'essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

(g)

L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero UE.

(h)

La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

(i)

Gli ovuli/embrioni e lo sperma non devono essere trasportati nello stesso container insieme ad altri ovuli/embrioni e sperma che non sono destinati alla Comunità europea o hanno uno stato sanitario inferiore.

(j)

Durante il trasporto verso la Comunità europea, il container deve rimanere chiuso e i sigilli devono rimanere intatti.

(k)

Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a. dev'essere attribuito dall'autorità competente.


ALLEGATO IV

Modello di certificato sanitario per l'importazione di ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina

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2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2008

che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di ovuli ed embrioni della specie suina

[notificata con il numero C(2008) 3671]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/636/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, frase introduttiva e lettera a), e l’articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti alle condizioni di polizia sanitaria di cui agli atti comunitari specifici ivi citati. Essa prevede anche l’istituzione di un elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi in grado di fornire garanzie equivalenti a quelle ivi indicate e dai quali gli Stati membri possono importare sperma, ovuli ed embrioni della specie suina.

(2)

La parte III dell’allegato della decisione 94/63/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l’elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina (2) istituisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie suina e di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di sperma suino in conformità della decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina (3).

(3)

La decisione 94/63/CE è stata modificata diverse volte per tener conto dei nuovi sviluppi scientifici e tecnici. Al momento, essa si applica a sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina e agli ovuli ed embrioni della specie suina.

(4)

La Commissione intende definire in un atto separato le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni nella Comunità di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina, compreso l’elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di questi prodotti.

(5)

La decisione 2002/613/CE istituisce un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma suino. Tale elenco è stato redatto in base alla qualifica zoosanitaria dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di suini vivi. Poiché non vi sono prove scientifiche a suggerire che, rispetto alle principali malattie contagiose esotiche, i rischi derivanti dalla qualifica sanitaria dell’animale donatore maschio o femmina possano essere mitigati dal trattamento dell’embrione, è adeguato e in linea con considerazioni di coerenza della legislazione comunitaria fare riferimento a tale elenco nella presente decisione al momento di redigere un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie suina.

(6)

A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare la decisione 94/63/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie suina dai paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di sperma suino in conformità dell’articolo 1 della decisione 2002/613/CE.

Articolo 2

La decisione 94/63/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17).

(2)  GU L 28 del 2.2.1994, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/211/CE (GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1).

(3)  GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/14/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 28).


Rettifiche

2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/34


Rettifica del regolamento (CE) n. 717/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, relativo all’instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 198 del 26 luglio 2008 )

In prima di copertina, nel sommario, a pagina 1, nel titolo, e a pagina 6, nella formula finale:

anziché:

«17 luglio 2008»,

leggi:

«15 luglio 2008».