ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 197

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
25 luglio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 705/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 243/2008 che istituisce misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di Anjouan nell’Unione delle Comore

1

 

 

Regolamento (CE) n. 706/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

2

 

*

Regolamento (CE) n. 707/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

4

 

*

Regolamento (CE) n. 708/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni alle quali è possibile esentare taluni animali appartenenti a specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio ( 1 )

18

 

*

Regolamento (CE) n. 709/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco

23

 

*

Regolamento (CE) n. 710/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2008/2009

28

 

 

Regolamento (CE) n. 711/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

30

 

 

Regolamento (CE) n. 712/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

32

 

 

Regolamento (CE) n. 713/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

34

 

 

Regolamento (CE) n. 714/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

35

 

*

Regolamento (CE) n. 715/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ( 1 )

36

 

 

Regolamento (CE) n. 716/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

52

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/75/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva ( 1 )

54

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/610/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 luglio 2008, che modifica la decisione 2008/155/CE relativamente ad alcuni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Canada e negli Stati Uniti [notificata con il numero C(2008) 3748]  ( 1 )

57

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2008/611/PESC del Consiglio, del 24 luglio 2008, che abroga la posizione comune 2008/187/PESC concernente misure restrittive nei confronti del governo illegale di Anjouan nell’Unione delle Comore

59

 

*

Azione comune 2008/612/PESC del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per l’Afghanistan

60

 

*

Decisione 2008/613/PESC del Consiglio, del 24 luglio 2008, che attua la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

63

 

*

Decisione 2008/614/PESC del Consiglio, del 24 luglio 2008, che attua la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/1


REGOLAMENTO (CE) N. 705/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 243/2008 che istituisce misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di Anjouan nell’Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/611/PESC del Consiglio del 24 luglio 2008, che abroga la posizione comune 2008/187/PESC concernente misure restrittive nei confronti del governo illegale di Anjouan nell’Unione delle Comore (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Esaminata la richiesta di sostegno del presidente della commissione dell'Unione africana, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/187/PESC (2) concernente misure restrittive nei confronti del governo illegale di Anjouan e di determinate persone ad esse associate. Le misure restrittive di cui alla suddetta posizione comune comprendono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti alle persone in questione, attuato nella Comunità mediante il regolamento (CE) n. 243/2008 del Consiglio (3).

(2)

In seguito all'intervento militare del 25 marzo 2008 e al ripristino dell'autorità del governo dell'Unione delle Comore nell'isola di Anjouan, la posizione comune 2008/611/PESC prevede l’abrogazione delle misure restrittive istituite dalla posizione comune 2008/187/PESC.

(3)

È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 243/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 243/2008 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)  Cfr. pag. 59 della presente Gazetta ufficiale.

(2)  GU L 59 del 4.3.2008, pag. 32.

(3)  GU L 75 del 18.3.2008, pag. 53.


25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/2


REGOLAMENTO (CE) N. 706/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

27,8

TR

83,4

ME

25,6

XS

23,3

ZZ

40,0

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

86,1

US

66,3

UY

58,4

ZA

104,4

ZZ

78,8

0806 10 10

CL

57,4

EG

135,0

IL

145,6

TR

138,6

ZZ

119,2

0808 10 80

AR

95,0

BR

109,6

CL

104,9

CN

73,1

NZ

115,4

US

98,6

UY

80,0

ZA

84,8

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

70,9

CL

94,7

NZ

97,1

ZA

90,0

ZZ

88,2

0809 10 00

TR

170,4

US

186,2

ZZ

178,3

0809 20 95

TR

407,8

US

314,8

ZZ

361,3

0809 30

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

117,6

XS

82,7

ZZ

100,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/4


REGOLAMENTO (CE) N. 707/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

È possibile che lo zucchero bianco prodotto da una determinata impresa nel corso di una determinata campagna venga ulteriormente trasformato in zucchero bianco sottoposto a condizioni specifiche. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (3), la produzione di zucchero corrisponde alla quantità totale di zucchero bianco prodotta da una determinata impresa nel corso di una campagna di commercializzazione. Per evitare un doppio conteggio, occorre escludere da tale produzione lo zucchero bianco risultante da un’ulteriore trasformazione dello zucchero bianco.

(2)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 952/2006 indica due metodi per determinare il tenore di zucchero degli sciroppi a seconda che essi siano o meno da considerare prodotti intermedi. Poiché uno di questi metodi è ormai superato, è opportuno semplificare la normativa menzionando unicamente l'altro metodo, basato sul tenore di zucchero estraibile. Tuttavia, nel caso specifico degli sciroppi prodotti a partire da zucchero invertito, occorre far riferimento al metodo della cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC), che risulta l’unico tecnicamente possibile. Infine, per tener conto del progresso tecnico, è opportuno menzionare solo il metodo refrattometrico quale metodo per la determinazione del tenore di materia secca. Le modifiche devono essere applicate a partire dal 1o ottobre 2008 al fine di garantire il rispetto delle legittime aspettative dei produttori.

(3)

L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 952/2006 definisce la produzione delle imprese ai fini dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nel caso specifico di un’impresa che produce per conto di un’altra. Tale produzione esternalizzata è considerata come produzione del committente se ricorrono determinate condizioni, incluso il caso in cui la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote. Questa condizione è stata adattata tenendo conto del ritiro preventivo deciso per la campagna di commercializzazione 2006/2007 in modo da essere applicabile alla somma delle soglie di ritiro preventivo del trasformatore e del committente anziché alla somma delle loro quote. Il regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 (4), ha introdotto una soglia di ritiro preventivo per la campagna di commercializzazione 2007/2008. Il regolamento (CE) n. 1260/2007 del Consiglio (5), che ha modificato il regolamento (CE) n. 318/2006, dispone fra l'altro che la Commissione decida ogni anno in merito a una possibile soglia di ritiro preventivo. Occorre pertanto modificare la condizione per l’esternalizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 952/2006 in modo da renderla applicabile alla somma delle soglie di ritiro preventivo del trasformatore e del committente anziché alla somma delle loro quote.

(4)

Per garantire controlli efficienti è necessario disporre un'assistenza reciproca tra Stati membri.

(5)

Le importazioni preferenziali di zucchero dai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nonché dai paesi meno sviluppati, nella Comunità andranno aumentando progressivamente dal 1o ottobre 2009. Secondo le previsioni, entro il 2012 tali importazioni copriranno oltre il 25 % del consumo di zucchero nella Comunità. Il sistema di rilevazione dei prezzi dovrà quindi segnalare i prezzi e i quantitativi di zucchero greggio e di zucchero bianco importati in provenienza dai suddetti paesi, attualmente registrati nella banca dati dell’Istituto statistico delle Comunità europee.

(6)

La comunicazione dei prezzi dello zucchero per il sistema di rilevazione dei prezzi ha luogo nell’ambito di un sistema tradizionale, con comunicazioni trimestrali da parte degli operatori accreditati alla Commissione. È stato di recente elaborato un sistema di comunicazione definitivo e informatizzato. Tale sistema consentirà una comunicazione mensile dei prezzi dagli operatori accreditati allo Stato membro, seguita da una comunicazione dei prezzi nazionali medi dagli Stati membri alla Commissione. Le disposizioni per il sistema definitivo devono sostituire quelle per il sistema transitorio.

(7)

A partire dal 1o ottobre 2008, il regolamento (CE) n. 1234/2007 sostituirà il regolamento (CE) n. 318/2006. Anziché trasferire nel regolamento unico OCM l’allegato II del regolamento (CE) n. 318/2006, relativo alle condizioni di acquisto delle barbabietole, l’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la Commissione fissi tali norme mediante modalità di applicazione. Le norme attualmente contenute nell'allegato II del regolamento (CE) n. 318/2006 devono essere pertanto aggiunte al regolamento (CE) n. 952/2006.

(8)

Le scorte comunitarie al termine di ciascuna campagna sono importanti per valutare la situazione del mercato dello zucchero in previsione di possibili decisioni relative alla gestione del mercato, in particolare i ritiri. In alcuni stabilimenti, la trasformazione dello zucchero per la nuova campagna commerciale ha inizio in estate e la nuova produzione aumenta le giacenze mensili dei fabbricanti di zucchero. Al fine di conoscere con esattezza l'entità delle scorte comunitarie al termine della campagna di commercializzazione, è necessario che i fabbricanti di zucchero accreditati e gli Stati membri comunichino per i mesi di luglio, agosto e settembre la parte delle rispettive giacenze derivante dalla produzione della campagna di commercializzazione successiva.

(9)

L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede la possibilità di concedere un aiuto per l'ammasso privato di zucchero bianco alle imprese a cui è stata assegnata una quota di zucchero, sulla base dell’evoluzione del mercato quale emerge dai prezzi registrati. Al fine di applicare il regime di aiuti in modo rapido e mirato occorre che al regolamento (CE) n. 952/2006 vengano aggiunte norme dettagliate relative all’applicazione del regime di ammasso privato per la campagna 2007/2008.

(10)

L’aiuto all’ammasso privato di zucchero bianco deve essere determinato nell’ambito di una procedura di gara al fine di garantire un uso quanto più possibile efficiente delle risorse disponibili nonché di accrescere la trasparenza e la concorrenza fra i fabbricanti.

(11)

Il periodo di ammasso obbligatorio scade il 31 ottobre 2008. Il termine massimo per la presentazione delle offerte deve essere dunque il 31 luglio 2008, onde evitare la concessione di aiuti per un periodo di ammasso inferiore a tre mesi, durata ritenuta insufficiente per poter incidere sui prezzi di mercato.

(12)

Deve essere aperta una procedura di gara quando i prezzi medi comunitari per lo zucchero bianco risultano inferiori al prezzo di riferimento e sembrano destinati a mantenersi a tale livello. È opportuno determinare una soglia dei prezzi di mercato al di sotto della quale si consideri necessario un aiuto all'ammasso privato. La soglia per il prezzo medio comunitario deve essere fissata all’85 % del prezzo di riferimento.

(13)

Il processo di ristrutturazione del settore dello zucchero nella Comunità ha creato una differenziazione regionale, con regioni a produzione eccedentaria (dovuta alla produzione locale o ad importazioni) e regioni deficitarie. Nelle regioni eccedentarie è prevista una tendenza al ribasso dei prezzi a livello dei produttori poiché l'offerta locale supera la domanda locale. Nelle regioni deficitarie si prevedono invece prezzi più stabili a livello dei produttori a causa della scarsità dell'offerta locale rispetto alla domanda locale. Il prezzo medio comunitario non rispecchierà totalmente il calo dei prezzi in alcuni Stati membri. È dunque necessario disporre che l’avvio della procedura di gara interessi esclusivamente gli Stati membri in cui i prezzi medi nazionali scendono al di sotto dell’80 % del prezzo di riferimento.

(14)

Occorre specificare i requisiti per lo zucchero bianco ammissibile all’aiuto all’ammasso privato.

(15)

Le offerte devono contenere tutti i dati necessari alla loro valutazione e occorre prevedere un sistema di comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

(16)

Sulla base delle offerte ricevute è possibile fissare un massimale di aiuto. Possono tuttavia sorgere situazioni in cui nessuna delle offerte ricevute risulti accettabile.

(17)

Devono essere specificate le informazioni necessarie per stipulare il contratto di ammasso, nonché le date di inizio e fine del periodo di ammasso contrattuale e gli obblighi contrattuali del fabbricante di zucchero.

(18)

È opportuno che una cauzione permetta di garantire che i quantitativi offerti ed eventualmente accettati siano immagazzinati conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Occorre pertanto adottare disposizioni per lo svincolo e l’incameramento della cauzione costituita a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6).

(19)

In base all'andamento della situazione di mercato per la campagna in corso e alle previsioni per la campagna successiva, la Commissione può concedere alle parti contraenti la possibilità di disporre dello zucchero oggetto dei contratti prima del termine del periodo di ammasso contrattuale.

(20)

Al fine di garantire la corretta gestione del regime occorre precisare le condizioni in cui sia possibile concedere un pagamento anticipato, l’adeguamento dell’aiuto nei casi in cui il quantitativo contrattuale non venga pienamente rispettato, i controlli di conformità per verificare il diritto all’aiuto, le possibili sanzioni e le informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione.

(21)

L’attribuzione del quantitativo massimo di 600 000 tonnellate per gli acquisti all’intervento di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 deve essere adattata per la campagna di commercializzazione 2007/2008 al fine di tener conto dei cambiamenti di quota per Stato membro nonché dell’adesione della Bulgaria e della Romania.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero e del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 952/2006 è modificato come segue:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda in particolare la determinazione della produzione, l'accreditamento delle imprese produttrici di zucchero e delle raffinerie, il regime dei prezzi e delle quote, le condizioni di acquisto e di vendita di zucchero all'intervento e l’ammasso privato per la campagna di commercializzazione 2007/2008.»;

2)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

«a)

le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero bianco, da zucchero greggio o da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero bianco;

b)

le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero bianco, da zucchero greggio, da sciroppi o da zucchero spazzato di recupero che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui è stato fabbricato lo zucchero bianco;»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

le quantità di zucchero bianco o greggio trasformato in zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione considerata nell'impresa che le ha prodotte;»;

b)

al paragrafo 3, il testo delle lettere d) ed e) è sostituito dal seguente:

«d)

per gli sciroppi, in funzione del loro tenore di zucchero estraibile determinato in conformità delle disposizioni dei paragrafi 5 e 6;

e)

per gli sciroppi prodotti a partire da zucchero invertito, in funzione del loro tenore di zucchero determinato per cromatografia liquida ad alta risoluzione.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La percentuale di purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore totale di zuccheri per il tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per 100. Il tenore di sostanze secche è determinato secondo il metodo rifrattometrico.»;

d)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«6.   Il tenore di zucchero estraibile è calcolato sottraendo dal grado di polarizzazione dello sciroppo il prodotto della moltiplicazione del coefficiente 1,70 per la differenza tra il tenore di sostanze secche e il grado di polarizzazione dello sciroppo medesimo.

Tuttavia, il tenore di zucchero estraibile può essere determinato, per l'insieme di una campagna, in base al rendimento reale degli sciroppi.»;

3)

all’articolo 6, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote; oppure

i)

per la campagna di commercializzazione 2006/2007, alla somma dei rispettivi limiti fissati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione (7);

ii)

per la campagna di commercializzazione 2007/2008, alla somma dei rispettivi limiti fissati in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione (8);

iii)

a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009, alla somma dei rispettivi limiti fissati in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 o, ove applicabile, dell’articolo 19 bis, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

4)

all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire l'efficacia dei controlli e permettere di verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati che si scambiano.»;

5)

dopo l’articolo 14 è inserito il seguente articolo 14 bis:

«Articolo 14 bis

Informazioni complementari

Oltre ai prezzi rilevati a livello comunitario a norma dell’articolo 14 del presente regolamento, la Commissione informa altresì il comitato di gestione per lo zucchero circa i prezzi e i quantitativi di zucchero greggio e di zucchero bianco importati in provenienza dai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico nel quadro dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (9), nonché dai paesi meno sviluppati elencati nell’allegato I, colonna D, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio (10), sulla base delle dichiarazioni in dogana e dei dati registrati nella banca dati dell’Istituto statistico delle Comunità europee.

6)

dopo l’articolo 15 è inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Disposizioni finali per la trasmissione dei dati sui prezzi

Prima del 15 di ogni mese, ciascuna impresa soggetta all’obbligo di cui all’articolo 13 comunica i dati stabiliti a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, allo Stato membro che ha concesso l’accreditamento. La prima comunicazione allo Stato membro viene trasmessa anteriormente al 15 agosto 2008 e riguarda i dati stabiliti nei mesi di maggio e giugno 2008.

Entro la fine di ogni mese, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le medie dei prezzi rilevate a livello nazionale, nonché il totale dei quantitativi corrispondenti e le deviazioni standard. Le medie e le deviazioni standard vengono ponderate in base ai quantitativi comunicati dalle imprese ai sensi del precedente paragrafo.

È garantita la necessaria riservatezza dei dati ricevuti, trattati e conservati dagli Stati membri e dalla Commissione.

Su semplice richiesta allo Stato membro, la Commissione può avere accesso ai dati individuali trasmessi da operatori accreditati conformemente all’articolo 13, paragrafo 1.

Gli altri operatori del settore dello zucchero, in particolare gli acquirenti, possono comunicare alla Commissione il prezzo medio dello zucchero, determinato ai sensi dell'articolo 13. Gli operatori indicano il proprio nome, la ragione sociale e l’indirizzo.»;

7)

dopo l’articolo 16 è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Condizioni di acquisto delle barbabietole

Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato II del presente regolamento.»;

8)

all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Anteriormente al giorno 20 di ogni mese, le imprese produttrici di zucchero o le raffinerie accreditate comunicano, all'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la raffinazione, il totale dei quantitativi di zucchero o di sciroppi, espressi in zucchero bianco, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d):

a)

di loro proprietà od oggetto di una nota di pegno; e

b)

giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine del mese precedente.

Tali quantitativi sono ripartiti in:

a)

zucchero prodotto dall’impresa, indicando le quantità di quota, fuori quota, riportate o ritirate a norma dell’articolo 14 o dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006. Alla fine dei mesi di luglio, agosto e settembre, nell’indicazione dei quantitativi di zucchero di quota devono essere inoltre specificati i quantitativi provenienti dalla produzione di zucchero a titolo della campagna di commercializzazione successiva;

b)

altri zuccheri.»,

9)

l'articolo 23 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;

b)

al primo e al secondo comma del paragrafo 4, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;

10)

dopo l’articolo 57 è inserito il seguente capo VI bis:

«CAPO VI bis

AMMASSO PRIVATO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2007/2008

Articolo 57 bis

Procedura di gara

Al fine di determinare gli aiuti da concedere per l’esecuzione dei contratti di ammasso privato dello zucchero bianco, la Commissione può indire, conformemente alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, gare di durata limitata mediante regolamento della Commissione (di seguito: “regolamento concernente l’avvio della procedura di gara”).

Articolo 57 ter

Avvio della procedura di gara

1.   Il regolamento concernente l’avvio della procedura di gara può essere adottato fino al 31 luglio 2008.

2.   L’avvio della procedura di gara può essere deciso per lo zucchero immagazzinato o da immagazzinare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il prezzo medio comunitario per lo zucchero bianco registrato nell’ambito del sistema di rilevazione/comunicazione dei prezzi è inferiore all'85 % del prezzo di riferimento; e

b)

si prevede che i prezzi medi rilevati per lo zucchero bianco si mantengano a quel livello o scendano al di sotto, sulla base della situazione di mercato, tenuto conto degli effetti previsti del meccanismo di gestione del mercato e in particolare dei ritiri.

3.   L’avvio della procedura di gara può essere limitato allo zucchero immagazzinato o che deve essere immagazzinato da fabbricanti di zucchero accreditati in un determinato Stato membro quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il prezzo medio comunitario per lo zucchero bianco registrato nel sistema di comunicazione dei prezzi è inferiore al prezzo di riferimento; e

b)

nello Stato membro interessato, il prezzo medio per lo zucchero bianco registrato nell’ambito del sistema di comunicazione dei prezzi è inferiore all'80 % del prezzo di riferimento.

4.   Il regolamento concernente l’avvio della procedura di gara contiene le seguenti informazioni:

a)

il periodo di durata della gara (“periodo della gara”) ed i diversi sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte;

b)

il termine di apertura e di scadenza per la presentazione delle offerte;

c)

qualora si applichi il paragrafo 3, gli Stati membri in cui lo zucchero è o sarà immagazzinato;

d)

eventualmente, il quantitativo complessivo oggetto della procedura di gara, se possibile ripartito per Stato membro qualora si applichi il paragrafo 3;

e)

il periodo dell’ammasso, conformemente all’articolo 57 undecies;

f)

il quantitativo minimo per ciascuna offerta;

g)

l’importo della cauzione per unità;

h)

l’organismo competente degli Stati membri cui devono essere inviate le offerte.

5.   La gara di durata limitata può essere chiusa prima del termine secondo la procedura prevista all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 57 quater

Requisiti dello zucchero

Lo zucchero per il quale è presentata un’offerta deve essere:

a)

zucchero bianco sotto forma di cristalli, alla rinfusa e/o in grandi sacchi (800 kg o più) e/o in sacchi da 50 kg;

b)

prodotto nell’ambito di una quota nel corso della campagna di commercializzazione per la quale è presentata l’offerta, ad esclusione dello zucchero bianco ritirato, riportato o conferito all’intervento pubblico;

c)

di qualità sana, leale e mercantile, scorrevole e con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,06 %.

Articolo 57 quinquies

Presentazione delle offerte

1.   Le offerte vengono presentate da fabbricanti di zucchero accreditati di cui alla lettera a) dell'articolo 7, paragrafo 1, stabiliti e registrati nella Comunità ai fini dell’IVA.

2.   Ciascuna offerta è presentata all’organismo competente dello Stato membro in cui avrà luogo l’ammasso dello zucchero. Qualora la procedura di gara sia aperta limitatamente ad uno o alcuni Stati membri ai sensi dell’articolo 57 ter, paragrafo 3, le offerte vengono presentate unicamente in questi Stati membri.

3.   Le offerte possono essere presentate per via elettronica, utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi. Gli organismi competenti dello Stato membro possono esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). In tutti gli altri casi, gli organismi competenti esigono una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione della Commissione 2004/563/CE, Euratom (12), e alle pertinenti modalità d’applicazione.

4.   Un’offerta è valida quando soddisfa le seguenti condizioni:

a)

reca un riferimento al regolamento concernente l’avvio della procedura di gara e la data di scadenza del sottoperiodo per la presentazione delle offerte;

b)

reca i dati identificativi dell’offerente: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA;

c)

indica il quantitativo oggetto dell’offerta;

d)

indica l’importo di aiuto offerto per giorno e per tonnellata, in euro e centesimi di euro;

e)

l’offerente ha costituito una cauzione prima della fine del sottoperiodo per la presentazione delle offerte, in conformità al disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85, titolo III, e ne ha fornito la prova entro lo stesso periodo;

f)

non prevede condizioni introdotte dall’offerente diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nel regolamento concernente l’avvio della procedura di gara;

g)

è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata.

5.   Dopo la presentazione, le offerte non possono essere ritirate o modificate.

6.   Si presume che il fabbricante di zucchero accreditato che presenta un’offerta sia a conoscenza delle disposizioni applicabili nell’ambito della procedura di gara e che le abbia accettate.

Articolo 57 sexies

Spoglio delle offerte

1.   Gli organismi competenti degli Stati membri esaminano le offerte sulla base degli elementi indicati all’articolo 57 quinquies, paragrafo 4, e decidono in merito alla loro validità.

2.   Le persone abilitate a ricevere le offerte e a procedere al loro spoglio sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.

3.   Qualora un’offerta non risulti valida, gli organismi competenti degli Stati membri ne informano l’offerente interessato.

Articolo 57 septies

Comunicazione delle offerte alla Commissione

1.   Gli organismi competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide.

2.   La comunicazione non riporta i dati menzionati nell’articolo 57 quinquies, paragrafo 4, lettera b).

3.   La comunicazione avviene per via elettronica, utilizzando il metodo indicato agli Stati membri dalla Commissione ed entro il periodo specificamente previsto dal regolamento della Commissione concernente l’avvio della procedura di gara.

La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

4.   Le comunicazioni negative devono essere trasmesse dagli Stati membri alla Commissione entro il termine indicato al paragrafo 3.

Articolo 57 octies

Decisione sulla base delle offerte

1.   Sulla base delle offerte notificate conformemente all’articolo 57 septies, paragrafo 3, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, decide:

a)

di non fissare un massimale di aiuto; oppure

b)

di fissare un massimale di aiuto.

2.   Se sono presentate offerte al livello del massimale, nei casi in cui si applichi l’articolo 57 ter, paragrafo 4, lettera d), la Commissione fissa un coefficiente applicabile all’aggiudicazione dei quantitativi oggetto della gara.

In deroga all’articolo 57 quinquies, paragrafo 5, l’offerente cui si applica tale coefficiente può decidere di ritirare l'offerta.

3.   La decisione concernente l’aiuto all’ammasso privato è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 57 nonies

Decisioni individuali sulle offerte

1.   Se è stato fissato un massimale dell’aiuto a norma dell’articolo 57 octies, paragrafo 1, lettera b), gli organismi competenti degli Stati membri accettano le offerte notificate a norma dell’articolo 57 septies di importo pari o inferiore al massimale, fatto salvo l’articolo 57 octies, paragrafo 2. Tutte le altre offerte sono respinte.

2.   Se non è stato fissato un massimale, tutte le offerte sono respinte.

3.   Gli organismi competenti degli Stati membri adottano le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 previa pubblicazione della decisione della Commissione concernente l’aiuto di cui all’articolo 57 octies, paragrafo 1, e notificano agli offerenti l’esito della loro partecipazione entro un termine di tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione.

4.   I diritti e gli obblighi dell’aggiudicatario non sono trasferibili.

Articolo 57 decies

Informazioni sul sito di magazzinaggio

Entro un termine di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della notifica da parte dello Stato membro, l’aggiudicatario trasmette all’organismo competente dello Stato membro:

a)

l’indirizzo del sito o dei siti di magazzinaggio e, per ciascun sito, l’ubicazione precisa dei silos o delle partite con i corrispondenti quantitativi;

b)

una delle seguenti informazioni:

i)

una conferma del fatto che i quantitativi oggetto dell’offerta si trovano già sul sito di magazzinaggio, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 57 duodecies, lettera c), o

ii)

la data di ingresso in magazzino di ciascuna delle partite che non sono ancora sul posto e il periodo necessario per trasferire in magazzino il quantitativo contrattuale conformemente alle condizioni di cui all’articolo 57 duodecies, lettera c). L’aggiudicatario indica per ciascuna partita in entrata nel sito di magazzinaggio il quantitativo e l’ubicazione precisa.

Articolo 57 undecies

Specifica dei contratti e periodo di ammasso

1.   Successivamente alla completa trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 57 decies, l’organismo competente dello Stato membro notifica all’aggiudicatario che tutte le informazioni sono state fornite e che a partire da quel momento il contratto si considera concluso.

2.   Il contratto include le disposizioni di cui al presente capo, quelle di cui al regolamento concernente l’avvio della procedura di gara e quelle contenute nell’offerta, nonché le informazioni di cui all’articolo 57 decies.

3.   La data di conclusione del contratto è quella in cui l’organismo competente dello Stato membro notifica la parte contraente conformemente al paragrafo 1.

4.   Con riguardo allo zucchero già immagazzinato, il periodo di ammasso contrattuale decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto. Nel caso dello zucchero non ancora immagazzinato, il periodo di ammasso contrattuale decorre dal giorno successivo alla data in cui l’intero quantitativo contrattuale è stato immagazzinato.

5.   Fatto salvo l’articolo 57 quaterdecies, l’ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale è il 31 ottobre 2008.

Articolo 57 duodecies

Obblighi delle parti contraenti

Il contratto impone al contraente almeno i seguenti obblighi:

a)

immagazzinare e tenere immagazzinato il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento dei requisiti dello zucchero di cui all'articolo 57 quater, non sostituendo i prodotti immagazzinati né trasferendoli in un altro sito di magazzinaggio; tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, l'organismo competente può autorizzare lo spostamento dei prodotti immagazzinati;

b)

conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell’entrata nel sito di magazzinaggio;

c)

fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente e singolarmente identificabili. Ciascuna unità immagazzinata individualmente deve essere contrassegnata in modo che il numero di contratto, il prodotto e il peso siano chiaramente indicati;

d)

consentire all'organismo competente di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Articolo 57 terdecies

Cauzioni

1.   La cauzione costituita conformemente all’articolo 57 quinquies, paragrafo 4, lettera e), ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, consente in particolare di garantire:

a)

che l’offerta non sarà ritirata;

b)

che le informazioni di cui all’articolo 57 decies saranno trasmesse ai fini della conclusione del contratto;

c)

che il quantitativo contrattuale sarà conservato in magazzino durante il periodo di ammasso alle condizioni di cui all’articolo 57 duodecies.

2.   Le cauzioni vengono immediatamente svincolate in caso di offerte non valide, non accettate o ritirate conformemente all'articolo 57 octies, paragrafo 2.

3.   Le cauzioni vengono svincolate con riguardo ai quantitativi per i quali gli obblighi sono stati soddisfatti in conformità dell’articolo 57 sexdecies, paragrafo 2.

Articolo 57 quaterdecies

Abbreviazione della durata di validità dei contratti

Sulla base dell’evoluzione del mercato dello zucchero la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, autorizzare il contraente a disporre dello zucchero sotto contratto prima dello scadere del termine del periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 57 quindecies

Pagamento anticipato

Dopo sessanta giorni di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all'importo dell'anticipo, maggiorato del 10 %. In tal caso, la cauzione di cui all’articolo 57 terdecies viene svincolata.

L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di tre mesi. La cauzione di cui al primo comma è svincolata non appena è versato il saldo dell'aiuto.

Articolo 57 sexdecies

Pagamento dell’aiuto

1.   L’aiuto o, qualora sia stato concesso un anticipo ai sensi dell’articolo 57 quindecies, il saldo dell’aiuto viene versato dietro presentazione di una domanda di pagamento e solo qualora gli obblighi del contratto siano stati rispettati. Il versamento dell’aiuto, o del saldo dell'aiuto, viene effettuato successivamente al controllo finale e nei 120 giorni successivi alla data di presentazione di una domanda di pagamento.

2.   Si considerano soddisfatti i requisiti relativi al quantitativo contrattuale solo quando tale quantitativo sia stato verificato secondo quanto disposto all’articolo 57 septdecies, paragrafo 5. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che i suddetti requisiti siano considerati soddisfatti sulla base di un margine di tolleranza non superiore all’1 % del quantitativo contrattuale.

Se il quantitativo effettivamente immagazzinato nel corso del periodo di ammasso risulta inferiore al quantitativo contrattuale, tenuto conto di un possibile margine di tolleranza, ma non inferiore all'80 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto per il quantitativo effettivamente immagazzinato viene ridotto della metà.

Se il quantitativo effettivamente immagazzinato durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore all’80 % del quantitativo contrattuale, non è versato nessun aiuto.

Articolo 57 septdecies

Controllo

1.   Entro il trentesimo giorno successivo alla conclusione del contratto l'organismo competente dello Stato membro effettua un controllo iniziale e in particolare:

a)

identifica il silos o le partite di ammasso;

b)

verifica il peso dei prodotti immagazzinati sulla base dei documenti di pesatura in entrata, delle scorte e della contabilità, effettuando ove possibile un controllo fisico mediante pesatura di un campione. Il campione interessato deve essere rappresentativo e corrispondere almeno al 5 % del quantitativo totale;

c)

preleva un campione rappresentativo del quantitativo contrattuale che verrà analizzato il più rapidamente possibile per garantire che lo zucchero corrisponda ai requisiti previsti all’articolo 57 quater.

2.   Qualora l’analisi riveli che lo zucchero in questione non corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 57 quater, l’intero quantitativo oggetto del contratto è rifiutato e la cauzione di cui all’articolo 57 quinquies, paragrafo 4, lettera e), è incamerata.

3.   Per motivi debitamente giustificati dallo Stato membro, il termine di cui al primo comma del paragrafo 1 può essere prorogato di quindici giorni.

4.   L’organismo responsabile del controllo:

a)

sigilla, al momento del controllo iniziale, tutti i prodotti facenti parte di uno stesso contratto, di una stessa partita di ammasso o di un quantitativo inferiore;

b)

effettua un controllo senza preavviso per accertare la presenza del quantitativo contrattuale nel sito di magazzinaggio. Il controllo viene svolto sulla base delle scorte e della contabilità, effettuando ove possibile un controllo fisico mediante pesatura di un campione. Il campione interessato deve essere rappresentativo e corrispondere almeno al 5 % del quantitativo totale.

5.   Nel corso dell’ultimo mese del periodo di magazzinaggio, l’organismo responsabile dei controlli svolge una verifica finale per accertare la presenza del quantitativo contrattuale nel sito di magazzinaggio effettuando un controllo senza preavviso conformemente al paragrafo 4, lettera b).

6.   In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di un medesimo contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, determinato dall'organismo preposto al controllo.

Articolo 57 octodecies

Relazioni sui controlli

I controlli eseguiti in forza dell’articolo 57 septdecies sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a)

la data e l’ora di inizio del controllo;

b)

la sua durata;

c)

le operazioni effettuate, fornendo in particolare dati e riferimenti relativi ai documenti e prodotti esaminati;

d)

i risultati e le conclusioni.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

Articolo 57 novodecies

Sanzioni

1.   Se si constata che un documento presentato da un offerente per l’attribuzione dei diritti derivanti dal presente capo contiene informazioni inesatte e se dette informazioni sono essenziali per l’attribuzione dei diritti, l’organismo competente dello Stato membro esclude l’offerente dalla partecipazione alla procedura di gara per la concessione di un aiuto all’ammasso privato di zucchero per un periodo di un anno a partire dalla data in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l’irregolarità.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente apporta all’organismo competente prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui alla frase introduttiva del paragrafo 1 non è dovuta a negligenza grave da parte sua oppure è dovuta a forza maggiore o ad un errore palese.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1. La Commissione tiene dette informazioni a disposizione degli altri Stati membri.

Articolo 57 vicies

Comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di zucchero in relazione ai quali sono state accettate offerte conformemente all’articolo 57 nonies, paragrafo 1, e

a)

con riguardo ai quali non è stato successivamente concluso alcun contratto; o

b)

con riguardo ai quali sono stati in seguito conclusi contratti che hanno tuttavia dovuto essere annullati per inosservanza degli obblighi contrattuali;

c)

che sono svincolati dagli obblighi contrattuali a seguito di una decisione della Commissione conformemente all’articolo 57 quaterdecies.

Le notifiche di cui al primo comma specificano il sottoperiodo della procedura di gara interessata e vengono trasmesse quanto prima e non oltre il decimo giorno del mese successivo al mese in questione.

La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

11)

l’allegato diventa allegato I ed è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;

12)

il testo dell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 2, lettere da b) a d), e i punti 7 e 12 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 del Consiglio (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(3)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 551/2007 (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 7).

(4)  GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1263/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 15).

(5)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1.

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(7)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11.

(8)  GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20.»;

(9)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(10)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.»;

(11)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(12)  GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9.»;


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Quantità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, per Stato membro, per la campagna di commercializzazione 2007/2008

(tonnellate)

Stato membro

Quantità

Belgio

31 615

Bulgaria

170

Repubblica ceca

13 346

Danimarca

16 213

Germania

130 985

Grecia

5 687

Spagna

31 790

Francia (metropolitana)

130 447

Francia (dipartimenti d’oltremare)

17 208

Italia

27 012

Lituania

4 013

Ungheria

10 699

Paesi Bassi

33 376

Austria

14 541

Polonia

63 513

Portogallo (continentale)

537

Portogallo (Azzorre)

357

Romania

3 912

Slovacchia

5 278

Finlandia

3 225

Svezia

12 306

Regno Unito

43 769»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Condizioni di acquisto delle barbabietole di cui all’articolo 16 bis

PUNTO I

Ai fini del presente allegato per “parti contraenti” si intendono:

a)

l'impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata “il fabbricante”;

b)

il venditore di barbabietole, in appresso denominato “il venditore”.

PUNTO II

1.

Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole di quota.

2.

Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.

PUNTO III

1.

Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui all'articolo 50, paragrafo 3, lettera a) e, se del caso, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per i quantitativi di cui all'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole di quota di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

2.

Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.

La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.

3.

Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per la fornitura di barbabietole come previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), tutte le sue forniture, convertite a norma del paragrafo 2 del presente punto, sono considerate forniture ai sensi di detto articolo 50, paragrafo 3, lettera a), sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura.

4.

Il fabbricante che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di fornitura prima della semina a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, è tenuto a ripartire il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 50, paragrafo 3, lettera a).

Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO IV

1.

Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.

2.

Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle in vigore durante la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi interprofessionali possono derogare a tali disposizioni.

PUNTO V

1.

Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole.

2.

Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

3.

Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta siano a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna saccarifera precedente.

4.

Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di carico e di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi.

PUNTO VI

1.

Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.

2.

Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO VII

1.

Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.

2.

Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.

PUNTO VIII

Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata in uno dei modi seguenti:

a)

insieme dal fabbricante e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;

b)

dal fabbricante, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;

c)

dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore assume a proprio carico le spese di controllo.

PUNTO IX

1.

Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sotto indicati per il fabbricante, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:

a)

la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;

b)

la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;

c)

la restituzione al venditore, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso il fabbricante può esigere dal venditore il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione;

d)

il pagamento al venditore di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.

Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è destinata a subire trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al primo comma.

2.

Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

PUNTO X

1.

I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.

2.

I termini di cui al paragrafo 1 corrispondono a quelli in vigore durante la campagna precedente. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO XI

Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.

PUNTO XII

1.

L'accordo interprofessionale di cui all'allegato III, parte II, punto 11, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede una clausola di arbitraggio.

2.

Quando un accordo interprofessionale comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.

3.

Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare:

a)

norme relative alla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota;

b)

norme relative alla ripartizione di cui al punto III, paragrafo 4;

c)

la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 2;

d)

disposizioni attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;

e)

un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;

f)

la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;

g)

il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive;

h)

indicazioni riguardanti:

i)

la parte delle polpe di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera b),

ii)

le spese di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera c),

iii)

la compensazione di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera d);

i)

il ritiro delle polpe da parte del venditore;

j)

fatto salvo l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, norme concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell'eventuale differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero.

PUNTO XIII

In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.

Tali norme possono inoltre dare ai venditori che conferiscono tradizionalmente barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura diversi da quelli di cui beneficerebbero se appartenessero a detta cooperativa.»


25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/18


REGOLAMENTO (CE) N. 708/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni alle quali è possibile esentare taluni animali appartenenti a specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), e in particolare l’articolo 9, parafrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l’articolo 19, 3o comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 (2) della Commissione fissa le norme relative alla lotta, al controllo, alla vigilanza e alla limitazione dei movimenti degli animali sensibili alla febbre catarrale, all’interno delle zone soggette a restrizione e da esse provenienti. Esso stabilisce anche le condizioni per l’esenzione dal divieto d’uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE, e che si applica ai movimenti degli animali ricettivi, al loro sperma, ovuli ed embrioni.

(2)

Secondo nuovi dati scientifici raccolti da vari Stati membri sulla patogenesi del virus della febbre catarrale, è probabile che la trasmissione transplacentare del virus della febbre catarrale avvenga almeno per il sierotipo 8. Vanno pertanto mantenute le misure precauzionali adottate per impedire l’eventuale diffusione di tale malattia da parte di femmine gravide o di taluni animali appena nati, previste dal regolamento (CE) n.1266/2007, quale modificato dal regolamento (CE) n. 384/2008 della Commissione (3).

(3)

Animali che, prima dell’inseminazione artificiale o dell’accoppiamento, erano immuni alla febbre catarrale, perché vaccinati con un vaccino vivo modificato o uno inattivato, si ritiene non comportino rischi significativi riguardo a tale malattia purché tra la vaccinazione e l’inseminazione, o l’accoppiamento, sia trascorso tempo sufficiente. Il regolamento (CE) n. 1266/2007, quale modificato dal regolamento (CE) n. 384/2008, tratta solo animali vaccinati con vaccini inattivati.

(4)

Poiché informazioni scientifiche preliminari recentemente raccolte negano che esista un rischio supplementare connesso alle femmine gravide, vaccinate almeno 60 giorni prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento con vaccini vivi modificati, dovrebbe essere possibile esentare dal divieto d’uscita tutti gli animali vaccinati e immunizzati con vaccini vivi, inattivati o modificati, se tra la vaccinazione e l’inseminazione o l’accoppiamento è trascorso un lasso di tempo sufficiente.

(5)

Gli animali che non soddisfano tutti i requisiti necessari, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, per essere spostati da un’azienda in una zona soggetta a restrizioni a un’altra al di fuori di una tale zona, ma che vanno esportati verso un paese terzo non comportano rischi supplementari per lo stato di salute della Comunità, poiché non sono destinati a un’azienda comunitaria. Di conseguenza, i requisiti del loro spostamento verso il punto d’uscita, definito dalla decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi (4), non devono essere più severi di quelli applicati agli animali inviati ai macelli in conformità all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1266/2007. Pertanto, se tali animali sono accompagnati da un certificato ai sensi della decisione 93/444/CEE della Commissione, non va richiesta alcuna ulteriore certificazione relativa alle condizioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007. Va dunque cancellato il riferimento alla decisione 93/444/CEE nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007.

(6)

Se, per la lunghezza del trasporto degli animali verso un macello o il punto d’uscita e in ottemperanza alle norme per il benessere degli animali, è previsto un periodo di riposo, sarà possibile applicare le deroghe per i movimenti di tali animali solo se il periodo di riposo ha luogo in un punto di controllo sito nella stessa zona soggetta a restrizioni dell’azienda d’origine, perché solo in tal caso non esistono rischi supplementari connessi all’interruzione del trasporto diretto verso i posti di controllo.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 va perciò modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:

(1)

L’articolo 8 viene così modificato:

a)

al paragrafo 4, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b)

gli animali siano trasportati

sotto controllo veterinario al macello di destinazione, dove saranno macellati entro 24 ore dall’arrivo e

direttamente, a meno che il periodo di riposo di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 (5) non abbia luogo in un punto di controllo situato nella stessa zona soggetta a restrizioni.

b)

viene inserito il seguente paragrafo 5a:

«5a.   I movimenti di animali, non certificati ai sensi del paragrafo 1., da un’azienda di una zona soggetta a restrizioni, direttamente verso il punto d’uscita, come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della decisione 93/444/CEE, per essere esportati verso un paese terzo, sono esentati dal divieto di uscita, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 10, paragrafo 1) della direttiva 2000/75/CE, purché:

a)

nell’azienda d’origine non sia stato registrato alcun caso di febbre catarrale almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione;

b)

gli animali siano trasportati al punto d’uscita

sotto controllo ufficiale e

direttamente, a meno che il periodo di riposo di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un punto di controllo situato nella stessa zona soggetta a restrizioni.»

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per gli animali, il loro sperma, ovuli ed embrioni di cui ai paragrafi 1., 4. e 5a. del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

“… (Sperma, ovuli ed embrioni di animali, indicare la dicitura appropriata) conformi a … [articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b); o articolo 8, paragrafo 4; o articolo 8, paragrafo 5a., indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007”.»

(2)

L’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7o giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2008 (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 22).

(3)  GU L 116 del 30.4.2008, pag. 3.

(4)  GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.

(5)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1


ALLEGATO

«A.   Animali

Gli animali devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori Culicoidi durante il trasporto verso il luogo di destinazione.

Dev’essere inoltre rispettata almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7:

1.   gli animali devono essere stati tenuti, fino alla spedizione nel periodo stagionalmente libero da vettori definito ai sensi dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale almeno 60 giorni prima della data del movimento e devono essere stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE — “Manuale UIE degli animali terrestri”), con risultati negativi, risalente a non più di 7 giorni dalla data del movimento.

Tale test di identificazione dell’agente non è però necessario per gli Stati membri o le regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all’applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore a 3 anni, giustificano la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori ai sensi dell’allegato V.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Lo/gli animale/i è/sono stato/i tenuto/i, dalla nascita o almeno per 60 giorni fino alla spedizione, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, iniziato il … (inserire la data) ed è/sono stato/i, eventualmente, sottoposto/i (indicare, se del caso) a una prova di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, su campioni risalenti a non più di 7 giorni dalla data del movimento, in conformità all’allegato III, parte A, punto 1) del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

2.   gli animali devono essere stati protetti, fino alla spedizione, da attacchi dei vettori almeno per i 60 giorni precedenti la data della spedizione.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Animale/i conforme/i all’allegato III, parte A, punto 2) del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

3.   gli animali devono essere tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, definito ai sensi dell’allegato V, o devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 28 giorni e devono essere stati sottoposti durante tale periodo a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare anticorpi del gruppo virale della malattia, con risultati negativi, effettuato almeno 28 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Animale/i conforme/i all’allegato III, parte A, punto 3) del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

4.   gli animali devono essere stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito ai sensi dell’allegato V, o essere stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 14 giorni ed essere stati sottoposti durante tale periodo a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Animale/i conforme/i all’allegato III, parte A, punto 4) del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

5.   gli animali devono provenire da una mandria vaccinata secondo un programma di vaccinazione adottato dall’autorità competente e devono essere stati vaccinati contro il o i sierotipi presenti o potenzialmente presenti in un’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante, devono essere ancora nel periodo d’immunità garantito dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione e soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

(a)

essere stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;

(b)

essere stati vaccinati con un vaccino inattivato comunque prima del numero di giorni necessario per l’inizio della protezione immunitaria indicata dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione ed essere stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione immunitaria definita dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione;

(c)

essere stati precedentemente vaccinati e rivaccinati con un vaccino inattivato nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione;

(d)

essere stati tenuti, durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito ai sensi dell’allegato V in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale, fin dalla nascita o almeno per i 60 giorni precedenti la data di vaccinazione ed essere stati vaccinati con un vaccino inattivato comunque prima del numero di giorni necessario per l’inizio della protezione immunitaria definita dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Animale/i vaccinato/i contro i sierotipi della febbre catarrale … (inserire il/i sierotipo/i) con … (nome del vaccino) con un vaccino vivo inattivato/modificato (indicare quale dei due) conformemente all’allegato III, parte A, punto 5) del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

6.   gli animali non devono mai essere stati vaccinati contro la febbre catarrale ed essere sempre stati tenuti in un’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante in cui non era/è presente o potenzialmente presente più di un sierotipo e:

(a)

essere stati sottoposti a 2 test sierologici secondo il Manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo del virus della febbre catarrale, con risultati positivi; il primo test va effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento; il secondo, va effettuato su campioni prelevati non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento; o

(b)

essere stati sottoposti a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo del virus della febbre catarrale, con risultati positivi; il test va effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali vanno sottoposti anche a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Animale/i sottoposto/i a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri teso a individuare gli anticorpi contro il sierotipo del virus della febbre catarrale … (indicare il sierotipo) conformemente all’allegato III, parte A, punto 6), del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

7.   gli animali non devono mai essere stati vaccinati contro il virus della febbre catarrale ed essere stati sottoposti con risultati positivi a 2 test sierologici adeguati secondo il Manuale UIE degli animali terrestri per individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale, presenti o potenzialmente presenti, nell’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante, e

(a)

il primo test doveva essere stato effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento; il secondo, doveva essere stato effettuato su campioni prelevati non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento; o

(b)

il test sierologico specifico del sierotipo doveva essere stato effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali dovevano essere sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

“Animale/i sottoposto/i a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri teso a individuare gli anticorpi contro tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale … (indicare i sierotipi) presenti o potenzialmente presenti, in conformità all’allegato III, parte A, punto 7), del regolamento (CE) n. 1266/2007.”

Per le femmine gravide, almeno una delle condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 va soddisfatta prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento oppure va soddisfatta la condizione di cui al punto 3 e il test sarà effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data di movimento.

Se gli animali sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andranno aggiunte a seconda dei casi una delle seguenti formulazioni supplementari:

 

“Femmina/e non gravida/e”, oppure

 

“Femmina/e che può/possono essere gravida/e e soddisfa/no la/le condizione/i … (di cui ai punti 5, 6 e 7 prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento, o di cui al punto 3; indicare la menzione corretta)”.»


25.7.2008   

IT

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L 197/23


REGOLAMENTO (CE) N. 709/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 127 e 179, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 201, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) prevede l’abrogazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (2) a decorrere dal 1o luglio 2008.

(2)

Alcune disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2077/92 non sono state inserite nel regolamento (CE) n. 1234/2007. Al fine di garantire il corretto funzionamento del settore del tabacco e per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca tali disposizioni nonché le attuali modalità di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 86/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (3).

(3)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 86/93.

(4)

Le organizzazioni interprofessionali, costituite per iniziativa di singoli operatori o associazioni, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali interessate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione nel settore del tabacco, possono contribuire a una migliore percezione della situazione del mercato, facilitando un’evoluzione dei comportamenti economici al fine di migliorare la conoscenza e l’organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. Alcune delle loro attività possono contribuire a creare un migliore equilibrio del mercato e conseguentemente a realizzare gli obiettivi previsti all’articolo 33 del trattato. È opportuno definire le azioni in cui si può concretizzare tale contributo delle organizzazioni interprofessionali.

(5)

In tale prospettiva è opportuno concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni che diano prova della loro rappresentatività a livello regionale, interregionale o comunitario e realizzino attività atte a conseguire i suddetti obiettivi. Detto riconoscimento deve emanare dagli Stati membri o dalla Commissione, in funzione dell’ambito d’attività dell’associazione commerciale.

(6)

Per rafforzare talune attività delle organizzazioni interprofessionali che presentano particolare interesse sotto il profilo dell’attuale regolamentazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco, è opportuno prevedere la possibilità di estendere, a determinate condizioni, all’insieme dei produttori e delle associazioni non aderenti di una o più regioni le regole adottate per i propri membri dalle organizzazioni interprofessionali. È inoltre opportuno porre a carico dei non aderenti la totalità o parte dei contributi destinati a coprire le spese non amministrative sostenute per l’esecuzione di dette attività. Tale procedura deve essere attuata secondo modalità atte a garantire i diritti dei gruppi socio-economici interessati e segnatamente a tutelare gli interessi dei consumatori.

(7)

Altre attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare un interesse economico o tecnico generale per il settore del tabacco e come tali risultare vantaggiose per l’insieme degli operatori dei comparti interessati, anche se non aderiscono all’organizzazione. In tal caso è giustificato porre a carico dei non aderenti i contributi destinati a coprire le spese diverse da quelle amministrative che risultano direttamente dall’esecuzione delle attività in oggetto.

(8)

Ai fini della corretta applicazione del regime è necessaria una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. È opportuno che a quest’ultima sia affidato un potere permanente di controllo, in particolare in merito al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali operanti a livello regionale o interregionale e agli accordi e alle pratiche concordate adottati da tali organizzazioni.

(9)

Per informazione degli Stati membri e delle altre parti interessate, è opportuno prevedere, almeno una volta all’anno, la pubblicazione dell’elenco delle organizzazioni riconosciute nel corso dell’anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato durante lo stesso periodo, nonché delle norme che hanno formato oggetto di un’estensione, specificandone il campo d’applicazione.

(10)

Per poter essere sufficientemente rappresentativa della regione in cui opera, un’organizzazione interprofessionale deve raggruppare almeno un terzo dei quantitativi prodotti, trasformati o acquistati dai membri di ciascuno dei comparti in causa. Analogamente, per evitare squilibri fra le regioni, tale livello di rappresentatività deve essere raggiunto in tutte le regioni in cui essa esercita la sua attività.

(11)

È opportuno precisare che l’attività del commercio di tabacco comprende, oltre a quella svolta dai commercianti di tabacco, anche l’acquisto da parte di consumatori finali di tabacco in colli.

(12)

Nei casi in cui la Commissione è responsabile del riconoscimento di un’organizzazione interprofessionale, è opportuno precisare le informazioni che detta organizzazione deve trasmettere alla Commissione.

(13)

La revoca del riconoscimento deve, di norma, avere effetto dal momento in cui vengono meno i requisiti del medesimo.

(14)

È opportuno precisare che la rappresentatività minima delle organizzazioni interprofessionali operanti su scala interregionale deve corrispondere a quella richiesta alle organizzazioni interprofessionali regionali.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d’applicazione

Il presente regolamento definisce le condizioni per il riconoscimento e l’esercizio dell’attività delle organizzazioni interprofessionali che operano nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato per i prodotti del tabacco di cui all’allegato I, parte XIV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Riconoscimento

Il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali conferisce alle medesime l’autorizzazione a svolgere le attività di cui all’articolo 123, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Riconoscimento da parte degli Stati membri

1.   Gli Stati membri riconoscono, su domanda, le organizzazioni interprofessionali stabilite nel loro territorio che:

a)

esercitano la loro attività a livello regionale o interregionale nel loro territorio;

b)

perseguono gli obiettivi indicati all’articolo 123, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 attraverso l’esercizio di attività volte a:

i)

contribuire a un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato del tabacco in foglia o del tabacco in colli;

ii)

elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

iii)

migliorare la conoscenza e la trasparenza del mercato;

iv)

accrescere la valorizzazione del prodotto, in particolare mediante azioni di marketing e la ricerca di nuovi utilizzi che non compromettano la salute pubblica;

v)

orientare il settore verso prodotti più atti a rispondere alle esigenze di mercato e ai requisiti in materia di salute pubblica;

vi)

condurre ricerche su metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari e a garantire la qualità del prodotto e la conservazione del suolo;

vii)

sviluppare metodi e strumenti per migliorare la qualità del prodotto nelle fasi di produzione e trasformazione;

viii)

utilizzare sementi certificate e controllare la qualità dei prodotti;

c)

non si occupano, come tali, della produzione, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti di cui all’articolo 1;

d)

rappresentano una parte significativa dei produttori e/o degli operatori commerciali in rapporto all’ambito d’attività e ai comparti interessati. L’organizzazione interprofessionale che abbia un ambito di attività interregionale deve dimostrare la propria rappresentatività in ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle regioni in cui è presente.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera d), un’organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa su scala regionale quando copre almeno un terzo dei quantitativi prodotti, trasformati o acquistati dai membri di ciascuno dei comparti che la compongono, i quali operano nella produzione, nella prima trasformazione o nel commercio del tabacco o dei gruppi di varietà di tabacco oggetto delle attività dell’organizzazione interprofessionale.

Se esercita la sua attività a livello interregionale o comunitario, l’organizzazione deve rispondere ai requisiti di rappresentatività indicati al primo comma in ciascuna delle regioni considerate.

3.   Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le informazioni atte a dimostrare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento dell’organizzazione interprofessionale stabilite all’articolo 123 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sulla base delle quali sarà riconosciuta l’organizzazione interprofessionale.

La Commissione può opporsi al riconoscimento entro 60 giorni dalla notifica dello Stato membro.

4.   Gli Stati membri revocano il riconoscimento:

a)

se le condizioni previste dal presente articolo non sono più soddisfatte;

b)

se l’organizzazione interprofessionale rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 177, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c)

se l’organizzazione interprofessionale viene meno all’obbligo di notifica di cui all’articolo 177, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

5.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le decisioni di revoca del riconoscimento.

Articolo 4

Riconoscimento da parte della Commissione

1.   La Commissione riconosce, su domanda, le organizzazioni interprofessionali che:

a)

esercitano la loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri o su scala comunitaria;

b)

sono state costituite secondo la legislazione di uno Stato membro;

c)

soddisfano le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

2.   Le organizzazioni interprofessionali che esercitano la loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri o su scala comunitaria presentano alla Commissione una domanda di riconoscimento corredata dei documenti comprovanti:

a)

il rispetto dei criteri di cui all’articolo 123 del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b)

il loro ambito di attività e la conformità del medesimo all’articolo 3, paragrafo 1;

c)

l’ambito geografico in cui svolgono la loro attività;

d)

che sono state costituite secondo la legislazione di uno Stato membro;

e)

che rispondono ai requisiti di rappresentatività di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

3.   La Commissione notifica le domande di riconoscimento agli Stati membri sul cui territorio l’organizzazione interprofessionale è stabilita ed esercita la sua attività. Gli Stati membri possono presentare le loro osservazioni sul riconoscimento entro due mesi dalla notifica.

4.   La Commissione decide in merito al riconoscimento entro quattro mesi a decorrere dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni necessarie indicate al paragrafo 2.

5.   La Commissione revoca il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 1 per i motivi elencati all’articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 5

Revoca del riconoscimento

La revoca del riconoscimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, o dell’articolo 4, paragrafo 5, prende effetto dal momento in cui le condizioni per il riconoscimento cessano di essere soddisfatte.

Articolo 6

Pubblicazione delle organizzazioni interprofessionali riconosciute

Almeno una volta all’anno o in funzione delle necessità, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, i nomi delle organizzazioni interprofessionali riconosciute. La pubblicazione specifica il settore economico o la zona in cui operano tali organizzazioni, nonché le attività che esse svolgono in conformità dell’articolo 123, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Anche le revoche di riconoscimento vengono pubblicate almeno una volta all’anno.

Articolo 7

Estensione di determinate norme ai non aderenti

L’approvazione, da parte della Commissione, dell’estensione degli accordi e delle pratiche concordate esistenti, secondo il disposto dell’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è soggetta alla procedura prevista all’articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 8

Procedura per l’estensione di determinate norme ai non aderenti

1.   Nel caso di accordi e di pratiche concordate esistenti adottati da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri, questi provvedono a pubblicare, per informazione dei gruppi socio-economici interessati, gli accordi e le pratiche concordate che prevedono di estendere a singoli operatori o associazioni non aderenti di una regione o di un insieme di regioni, in conformità dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

I gruppi socio-economici interessati presentano le loro osservazioni all’autorità competente dello Stato membro entro due mesi dalla data della pubblicazione.

2.   Allo scadere del periodo di due mesi e prima di adottare una decisione, gli Stati membri notificano alla Commissione le regole che intendono rendere obbligatorie unitamente a tutte le informazioni utili, in particolare ai fini della valutazione dell’estensione prevista, indicando se le regole considerate costituiscono «regole tecniche» ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La notifica contiene tutte le osservazioni trasmesse dai gruppi socio-economici interessati ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, nonché una valutazione della domanda di estensione.

3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, le regole di cui è richiesta l’estensione da parte di organizzazioni interprofessionali riconosciute dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4. Gli Stati membri e i gruppi socio-economici interessati presentano le loro osservazioni entro due mesi dalla data della pubblicazione.

4.   Se le regole di cui è richiesta l’estensione costituiscono «regole tecniche» ai sensi della direttiva 98/34/CE, la notifica delle medesime alla Commissione in conformità dell’articolo 8 di tale direttiva è effettuata contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, se sussistono le condizioni per la formulazione di un parere circostanziato ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 98/34/CE, la Commissione rifiuta l’approvazione delle regole di cui è richiesta l’estensione.

5.   La Commissione decide in merito alla domanda di estensione delle regole entro tre mesi dalla notifica dello Stato membro di cui al paragrafo 2. In caso di applicazione del paragrafo 3, la Commissione adotta una decisione entro cinque mesi dalla pubblicazione delle regole nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

La Commissione adotta una decisione negativa se constata che l’estensione:

a)

avrebbe l’effetto di impedire, ridurre o falsare la concorrenza in una parte sostanziale del mercato comune;

b)

comprometterebbe la libertà degli scambi; o

c)

pregiudicherebbe gli obiettivi della politica agricola comune o quelli di altre normative comunitarie.

6.   Le regole la cui applicazione è stata estesa sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 9

Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti

1.   Se, in applicazione dell’articolo 8, determinate regole sono rese obbligatorie per i non aderenti a un’organizzazione interprofessionale, lo Stato membro interessato o la Commissione, secondo il caso, possono decidere che i singoli operatori o le associazioni non aderenti versino all’organizzazione la totalità o parte della quota associativa pagata dagli aderenti. Tale contributo non deve essere destinato a coprire le spese amministrative connesse all’applicazione degli accordi o delle pratiche concordate.

2.   Ogni provvedimento degli Stati membri o della Commissione avente ad oggetto l’istituzione di un contributo a carico di singoli operatori o di associazioni non aderenti a un’organizzazione interprofessionale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. Detto provvedimento acquista efficacia due mesi dopo la data di pubblicazione.

3.   Se un’organizzazione interprofessionale chiede che singoli operatori o associazioni non aderenti versino, in applicazione del presente articolo o dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la totalità o parte della quota associativa pagata dagli aderenti, essa comunica allo Stato membro o alla Commissione, secondo il caso, l’importo del contributo da versare. A tal fine, lo Stato membro o la Commissione possono eseguire i controlli ritenuti necessari presso l’organizzazione interprofessionale considerata.

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 86/93 è abrogato.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 80. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  GU L 12 del 20.1.1993, pag. 13.

(4)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


25.7.2008   

IT

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L 197/28


REGOLAMENTO (CE) N. 710/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43,

considerando quanto segue:

(1)

Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui agli articoli 17 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro.

(2)

È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all’inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (2).

(3)

Sulla base dei risultati del censimento del mese di dicembre 2007, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2008/2009 e abrogare il regolamento (CE) n. 846/2007 della Commissione (3).

(4)

Poiché la campagna di commercializzazione 2008/2009 inizia il 1o luglio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 17 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 846/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 187 del 19.7.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2008/2009

Articoli 17 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007

Belgio

3,9 %

Bulgaria

0,6 %

Repubblica ceca

1,7 %

Danimarca

8,2 %

Germania

16,9 %

Estonia

0,2 %

Grecia

0,6 %

Spagna

16,3 %

Francia

9,4 %

Irlanda

1,0 %

Italia

5,8 %

Cipro

0,3 %

Lettonia

0,3 %

Lituania

0,6 %

Lussemburgo

0,05 %

Ungheria

2,4 %

Malta

0,05 %

Paesi Bassi

7,3 %

Austria

2,0 %

Polonia

11,0 %

Portogallo

1,5 %

Romania

4,1 %

Slovenia

0,3 %

Slovacchia

0,6 %

Finlandia

0,9 %

Svezia

1,1 %

Regno Unito

2,9 %


25.7.2008   

IT

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L 197/30


REGOLAMENTO (CE) N. 711/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere del 25 luglio 2008

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2056

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2056

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


(1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


25.7.2008   

IT

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L 197/32


REGOLAMENTO (CE) N. 712/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere del 25 luglio 2008

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

20,56

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

20,56

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2056

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

20,56

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2056

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2056

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2056 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

20,56

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2056

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


(1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


25.7.2008   

IT

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L 197/34


REGOLAMENTO (CE) N. 713/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 24 luglio 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 24 luglio 2008, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 30,558 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).


25.7.2008   

IT

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L 197/35


REGOLAMENTO (CE) N. 714/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 23 luglio 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 23 luglio 2008, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 393,97 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).


25.7.2008   

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L 197/36


REGOLAMENTO (CE) N. 715/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 (2).

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 (3), uno Stato membro ha chiesto di aggiornare l'elenco comunitario.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.

(4)

La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.

(5)

La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati, entro 10 giorni lavorativi, dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (4).

(6)

La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

(8)

Come prevede il considerando 41 del regolamento n. 331/2008 della Commissione e facendo seguito all'invito del vettore Mahan Air, un gruppo di esperti europei ha effettuato una missione conoscitiva nella Repubblica islamica dell'Iran, dal 16 al 20 giugno 2008, allo scopo di verificare l'attuazione da parte del vettore delle azioni correttive dirette a porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza precedentemente individuate. La relazione indica che sono stati compiuti importanti progressi da parte del vettore dopo la sua inclusione nell'elenco comunitario e ha confermato che sono state completate le azioni correttive necessarie per porre rimedio a tutte le carenze in materia di sicurezza che hanno portato al divieto.

(9)

La relazione indica inoltre che alcune altre carenze potrebbero ancora incidere sul mantenimento dell'aeronavigabilità di parti della flotta del vettore in questione, con l'esclusione dei due aeromobili del tipo Airbus A-310 immatricolati in Francia (F-OJHH e F-OJHI). Una serie di misure in fase di applicazione, come l'introduzione di un nuovo software e la nomina di un nuovo engineering manager e di un nuovo quality manager, sono dirette ad impedire che tali anomalie possano ripetersi in futuro. La Commissione ha inoltre preso atto dell'intenzione del vettore di utilizzare per i voli verso la Comunità solo i due aeromobili immatricolati in Francia.

(10)

Sulla base dei criteri comuni si ritiene che la compagnia Mahan Air abbia adottato tutte le misure necessarie per soddisfare le pertinenti norme di sicurezza e che pertanto possa essere ritirata dall'elenco di cui all'allegato A. La Commissione continuerà a seguire da vicino l'attività del vettore. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili del vettore in questione a norma del regolamento Regolamento (CE) n. 351/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari (5).

(11)

Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico di alcuni vettori aerei certificati nella Repubblica del Gabon. L'ICAO nel 2007 ha effettuato una verifica nell'ambito del programma Universal Safety Oversight Audit riscontrando un numero rilevante di gravi carenze per quanto riguarda la capacità delle autorità dell'aviazione civile della Repubblica del Gabon di esercitare le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza. Più del 93% delle norme ICAO non erano rispettate al momento della verifica in questione.

(12)

Si riscontrano gravi, ripetute e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico di vettori aerei certificati nella Repubblica del Gabon e che operano nella Comunità. Tali carenze sono state individuate dalle autorità competenti francesi, nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA (6).

(13)

Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione che in data 4 aprile 2008, in considerazione dei risultati della relazione di controllo dell'ICAO, ha negato l'autorizzazione a operare a Gabon Airlines Cargo, tenendo conto dei criteri comuni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005. Inoltre, in considerazione dei dubbi sollevati dall'ICAO in merito alla capacità della Repubblica del Gabon di esercitare una adeguata sorveglianza in materia di sicurezza sui vettori titolari di licenze rilasciate dalle autorità gabonesi, il Regno Unito ha presentato alla Commissione, il 7 aprile 2008, una richiesta di aggiornare l'elenco comunitario, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e dell'articolo 6, del regolamento (CE) n. 473/2006, allo scopo di imporre un divieto operativo su tutti i vettori certificati dalle autorità competenti della Repubblica del Gabon.

(14)

La Commissione, visti i risultati dell'ispezione dell'ICAO e la richiesta del Regno Unito, ha consultato le autorità competenti del Gabon in merito alle iniziative da esse intraprese per porre rimedio alle carenze osservate dall'ICAO e dagli Stati membri. Le suddette autorità hanno reagito prontamente a queste preoccupazioni, impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le norme ICAO applicabili e ad assicurarne il rispetto quanto prima possibile. Inoltre, le autorità competenti del Gabon hanno fornito alla Commissione le prove dell'adozione, nel maggio 2008, di un nuovo codice dell'aviazione civile, dell'elaborazione di regolamenti operativi specifici per l'aeronavigabilità e le attività di volo e l'hanno informata che era stata presa la decisione di istituire un'agenzia indipendente per l'aviazione civile (ANAC), decisione che deve essere promulgata nel luglio 2008. Queste importanti iniziative, che sono state prese in modo rapido ed efficace dalla Repubblica del Gabon, prevedono un sistema dell'aviazione civile completamente nuovo che potrebbe essere realizzato entro dicembre 2008. Le autorità competenti del Gabon hanno inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea di aver stipulato un contratto con l'ICAO, della durata di dodici mesi a partire dal luglio 2008, inteso a fornire assistenza al Gabon nello sviluppo del suo nuovo sistema di sorveglianza dell'aviazione civile.

(15)

Nel periodo di transizione, prima che l'ANAC sia pienamente operativo e i vettori siano ricertificati nell'ambito del nuovo quadro legislativo e istituzionale, la Repubblica del Gabon ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea che è stata presa una serie di misure: il ritiro del certificato di operatore aereo («COA») a Gabon Airlines Cargo il 13 giugno 2008; l'imposizione di limitazioni alle attività dei vettori aerei gabonesi che volano nella Comunità allo scopo di vietare loro l'utilizzo di aeromobili immatricolati fuori dalla Repubblica del Gabon; l'introduzione dell'obbligo di effettuare ispezioni pre-volo su tutti gli aeromobili in partenza dagli aeroporti del Gabon verso la Comunità, lasciando a terra quelli in condizioni non soddisfacenti fino a quando non sia stato posto rimedio alle carenze riscontrate in materia di sicurezza.

(16)

Da un riesame effettuato dalla Commissione della situazione dei COA dei vettori Solenta Aviation Gabon, Sky Gabon, Nouvelle Air Affaires Gabon, SCD Aviation, Nationale et Régionale Transport, Air Services SA, Air Tourist (Allegiance) emergono preoccupazioni per quanto riguarda le specifiche operative. In particolare, l'area di esercizio permette di operare in tutto il mondo, anche se le autorità competenti del Gabon dichiarano che le attività di volo si limitano al Gabon e/o alla sottoregione. Inoltre, sembra che per queste attività siano applicate solo le norme per il volo a vista (VFR), che non sarebbero sufficienti per operare in condizioni di sicurezza in Europa. Le autorità competenti del Gabon hanno dichiarato che intendono chiarire rapidamente la situazione. La Commissione ritiene che, in attesa che la situazione in materia di sicurezza della Repubblica del Gabon sia riesaminata nella prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea e dopo la ricertificazione di questi vettori in conformità alle norme ICAO, detti vettori devono essere soggetti a un divieto operativo e pertanto devono essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A sulla base dei criteri comuni.

(17)

Tenendo conto dei risultati delle ispezioni a terra effettuate negli aeroporti comunitari nell'ambito del programma SAFA, nonché dell'impegno delle competenti autorità del Gabon di stipulare contratti con ispettori esterni incaricati di effettuare ispezioni a terra sistematiche prima della partenza di voli internazionali verso la Comunità e della decisione del governo del Gabon di vietare tali voli qualora dovessero emergere carenze in materia di sicurezza, la Commissione ritiene che le attività all'interno della Comunità dei due rimanenti vettori aerei, Gabon Airlines e Afrijet, debbano essere autorizzate, a condizione che esse siano strettamente limitate al livello attuale con gli aeromobili attualmente utilizzati. Sulla base dei criteri comuni essi devono quindi essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato B.

(18)

La Commissione continuerà a monitorare da vicino le attività di questi due vettori. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili dei vettori in questione a norma del regolamento (CE) n. 351/2008. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, intende verificare l'effettiva attuazione delle misure annunciate attraverso una visita in loco da effettuare a tempo debito.

(19)

Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione informazioni indicanti il rilascio di un certificato di operatore aereo ai vettori Valor Air e Artik Avia. Considerato che le suddette autorità non si sono dimostrate in grado di esercitare un'adeguata sorveglianza in materia di sicurezza sui vettori da esse certificati, i due vettori in questione devono essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A.

(20)

Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione la prova di aver proceduto al ritiro del certificato di operatore aereo dei vettori Botir Avia, Intal Avia e Air Central Asia. Poiché i vettori in questione hanno conseguentemente cessato le attività, devono essere ritirati dall'elenco di cui all'allegato A.

(21)

Come prevede il considerando 24 del regolamento (CE) n. 331/2008, le autorità competenti della Repubblica di Cuba, il 19 giugno 2008, hanno informato la Commissione che un dispositivo E-GPWS è stato installato sull'aeromobile del tipo Ilyushin IL-62 con marche di immatricolazione CU-T1284 e CU-T1280 del vettore Cubana de Aviación. L'aeromobile del tipo IL-62 con marca di immatricolazione CU-T1283 è stato ritirato dal servizio in quanto aveva raggiunto il limite di durata. Inoltre, le autorità competenti della Repubblica di Cuba hanno informato la Commissione di aver verificato che il vettore in questione ha posto efficacemente rimedio a tutte le carenze in materia di sicurezza precedentemente riscontrate.

(22)

La Commissione ha esaminato queste informazioni e ritiene che le misure siano atte a porre rimedio a tutte le carenze in materia di sicurezza individuate in precedenza sull'aeromobile operato da Cubana de Aviación nella Comunità. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili del vettore in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 351/2008.

(23)

Sono state riscontrate comprovate inottemperanze agli standard specifici di sicurezza stabiliti dalla Convenzione di Chicago da parte del vettore Iran National Airlines («Iran Air») nelle sue attività nella Comunità. Tali carenze sono state individuate dalle autorità competenti di Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e Svizzera, nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA (7).

(24)

Il vettore ha presentato una serie di azioni correttive che sono state proposte alle competenti autorità dei suddetti Stati membri, nonché un piano di azioni correttive diretto a porre rimedio in modo sistematico alle carenze esistenti riguardo a vari aspetti che rientrano nella responsabilità del vettore. In seguito all'invito del vettore e delle autorità competenti della Repubblica islamica dell'Iran, un gruppo di esperti europei ha effettuato una missione conoscitiva in tale paese, dal 16 al 20 giugno 2008, per verificare l'attuazione da parte del vettore in questione delle diverse misure correttive. Nella relazione si segnala che il vettore ha organizzato, nell'ambito del dipartimento «qualità», un reparto con il compito di monitorare e correggere le carenze individuate in materia di sicurezza e analizzarne le cause in modo da impedirne il ripetersi.

(25)

Sulla base dei criteri comuni si conclude che la compagnia Iran Air sta costantemente adottando tutte le misure necessarie per correggere in modo soddisfacente le carenze in materia di sicurezza precedentemente individuate, nel rispetto delle pertinenti norme di sicurezza. Pertanto, non è necessario per il momento intraprendere ulteriori azioni. La Commissione continuerà a seguire da vicino le attività del vettore. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili del vettore in questione a norma del regolamento (CE) n. 351/2008.

(26)

È stata dimostrata la non ottemperanza agli standard specifici di sicurezza stabiliti dalla Convenzione di Chicago da parte del vettore Yemenia — Yemen Airways quando opera nella Comunità. Tali carenze sono state individuate dalle autorità competenti di Francia, Germania e Italia, nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA (8).

(27)

Yemenia ha concluso un contratto con il costruttore aeronautico Airbus che prevede la fornitura di esperti tecnici e di controllori per l'addestramento del personale (piloti e tecnici) e per monitorare l'attività del vettore in due settori specifici: manutenzione e engineering e esercizio degli aeromobili. Il vettore è stato sottoposto a una serie di verifiche da parte di Airbus in questi due settori nel novembre e dicembre 2007, al termine delle quali sono state presentate alcune azioni correttive dirette a migliorare la sicurezza e affrontare in modo sistematico le carenze in materia di sicurezza individuate nel corso delle ispezioni a terra. Il 26 maggio 2008 è stato presentato un piano di azioni correttive.

(28)

La Commissione ritiene che il piano di azioni correttive non risponda in modo soddisfacente a tutti i problemi individuati in materia di sicurezza. Mentre il vettore ha dimostrato di disporre di una struttura e di un'organizzazione efficienti e in grado di conformarsi complessivamente ad una politica di sicurezza, restano tuttavia alcune questioni ancora aperte. Nel settore dell'esercizio, in particolare per quanto riguarda l'addestramento a terra e in volo, non è stato adeguatamente dimostrato se e in che modo le azioni correttive verranno attuate, in quanto non sono disponibili informazioni sulle qualifiche e l'esperienza necessarie del personale incaricato. Nel settore della manutenzione e dell'engineering, il piano d'azione contiene molti punti aperti come ETOPS, Engineering, documentazione tecnica, che sono presupposti essenziali per un'attività di volo sicura o per il corretto funzionamento della manutenzione. Non è possibile effettuare una valutazione approfondita del piano d'azione in questo settore a causa delle risposte incomplete fornite dal vettore. In data 12 e 25 giugno 2008 è stato inviato alla Commissione un supplemento di documentazione. Tale documentazione contiene un piano di azione correttivo riveduto che fa seguito ad ulteriori contatti con Airbus. Il 7 luglio 2008 è stata presentata alla Commissione la documentazione giustificativa per il piano di azione correttivo riveduto.

(29)

Affinché la Commissione e gli Stati membri possano completare la valutazione della documentazione giustificativa dettagliata presentata da Yemenia, la Commissione intende chiedere alla compagnia ulteriori chiarimenti in merito alla revisione del piano di azione correttivo tenendo conto dei contatti fra il vettore e Airbus.

(30)

La Commissione riconosce gli sforzi messi in atto da Yemenia per porre rimedio alle carenze riscontrate in materia di sicurezza. Inoltre, va detto che le ultime ispezioni a terra effettuate nella Comunità non hanno individuato gravi carenze. La Commissione, tuttavia, ritiene che le azioni correttive presentate da Yemenia debbano essere pienamente attuate e monitorate da vicino e che gli Stati membri debbano verificare sistematicamente l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili del vettore in questione a norma del regolamento (CE) n. 351/2008.

(31)

Pertanto, per il momento, la Commissione ritiene che il vettore in questione non debba essere inserito nell'elenco di cui all'allegato A. Una volta completato l'esame del piano di azione correttivo riveduto e della documentazione giustificativa, la Commissione deciderà le misure appropriate da adottare.

(32)

Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico di tutti i vettori aerei certificati in Cambogia. Il suddetto Stato, nel novembre e dicembre 2007, è stato sottoposto ad una verifica dell'ICAO, che ha constatato numerose inosservanze delle norme internazionali. Inoltre l'ICAO ha segnalato a tutte le parti contraenti l'esistenza di gravi problemi per quanto riguarda la capacità delle autorità dell'aviazione civile della Cambogia di esercitare le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza.

(33)

Le autorità competenti della Cambogia non hanno dimostrato sufficiente capacità di applicare e far rispettare le norme di sicurezza dell'ICAO. In particolare, la Cambogia ha rilasciato nove certificati di operatore aereo («COA») senza aver istituito un sistema per la certificazione dei propri operatori aerei. Il personale tecnico e operativo del Segretariato di Stato dell'Aviazione civile («SSCA») non partecipa alle procedure di autorizzazione dei candidati. Lo SSCA non è in grado di garantire che i titolari di COA rispettino le disposizioni dell'allegato 6 dell'ICAO e i requisiti nazionali applicabili. Inoltre, non è stato possibile accertare con sicurezza l'attuale status di aeronavigabilità degli aeromobili immatricolati in Cambogia.

(34)

La Commissione ha consultato le autorità competenti cambogiane in merito alle iniziative da esse intraprese per porre rimedio alle carenze osservate dall'ICAO. Lo SSCA ha dimostrato il proprio impegno a migliorare la situazione e ha iniziato una serie di importanti azioni correttive, fra le quali l'istituzione di un registro aeronautico, la radiazione di una parte rilevante della flotta, la sospensione di quattro dei nove COA, nonché la pubblicazione di una serie di regolamenti che diventeranno pienamente vincolanti nel novembre 2008. La Commissione considera incoraggianti queste prime azioni correttive e ritiene che i problemi in materia di sicurezza individuati dall'ICAO possano essere affrontati una volta che siano state completate tutte le azioni correttive.

(35)

La Commissione sollecita lo SSCA ad adottare azioni decisive per quanto riguarda le carenze in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la completa ricertificazione degli operatori attualmente titolari di licenze rilasciate in Cambogia, per arrivare ad una piena conformità con le norme ICAO. A questo fine, lo SSCA trasmetterà, prima della prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea nel novembre 2008, tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione di azioni correttive dirette a porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza riscontrate dall'ICAO. Qualora ciò non avvenga la Commissione sarà costretta a decidere l'inclusione di tutti i vettori titolari di licenze rilasciate in Cambogia nell'elenco di cui all'allegato A.

(36)

Le autorità competenti della Sierra Leone hanno informato la Commissione di aver adottato le misure necessarie per procedere alla radiazione di tutti gli aeromobili immatricolati in Sierra Leone e hanno chiesto che tutti i vettori aerei titolari di licenza rilasciata in Sierra Leone siano ritirati dall'allegato A. Inoltre hanno informato la Commissione che il vettore Bellview Airlines (SL) non è più titolare di COA e che quindi deve essere ritirato dall'elenco dell'allegato A.

(37)

La Commissione ritiene che il ritiro dall'allegato A di tutti i vettori titolari di licenze della Sierra Leone non sia giustificata, in quanto non vi sono prove che tali vettori abbiano cessato di operare. Questi vettori, pertanto, devono continuare ad essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A.

(38)

Per quanto riguarda lo schema di piano d'azione correttivo inviato dalle autorità competenti della Sierra Leone all'ICAO, la Commissione non ha ricevuto la prova (documentazione pertinente) che esso ponga rimedio alle carenze relative alla sorveglianza in materia di sicurezza e alle norme e pratiche raccomandate nell'ambito dell'aviazione civile nei termini fissati per la messa in conformità.

(39)

Il 16 maggio la Commissione ha ricevuto un aggiornamento sullo stato di avanzamento del piano di azione correttivo da parte delle autorità competenti dell'Indonesia. Le relative prove documentali, ricevute dalla Commissione il 16 giugno 2008, dimostrano che le autorità nazionali non sono in grado, in questa fase, di garantire la sorveglianza dei vettori che esse certificano, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza delle attività di volo.

(40)

Il 2 giugno 2008 la Commissione ha inoltre ricevuto dalle competenti autorità indonesiane informazioni relative alla programmazione e attuazione delle attività di sorveglianza per i vettori Garuda Indonesia, Ekpres Transportasi Antar Benua, Airfast Indonesia e Mandala Airlines. Le relative prove documentali, ricevute dalla Commissione il 16 giugno 2008, dimostrano che la sorveglianza effettuata sulle attività di volo dei vettori summenzionati è insufficiente.

(41)

Il 10 luglio 2008 le autorità competenti dell'Indonesia hanno fatto delle dichiarazioni al comitato per la sicurezza aerea circa le azioni correttive dirette a risolvere le carenze in materia di sicurezza riscontrate dall'ICAO. Tali dichiarazioni si sono basate sulla documentazione a sostegno relativa all'attuazione del piano di azione correttivo presentato dall'Indonesia il 1o luglio 2008. Le autorità competenti dell'Indonesia hanno compiuto sforzi considerevoli per correggere la situazione in materia di sicurezza del loro paese: è in corso di attuazione una serie di vaste azioni correttive, che dovrebbero essere completate nei prossimi mesi. Dette autorità hanno inoltre confermato che l'ICAO non ha ancora acconsentito a chiudere nessuno dei casi sollevati nel corso delle verifiche effettuate nel novembre 2000, nell'aprile 2004 e nel febbraio 2007.

(42)

Il 7 maggio 2008 il vettore Garuda Indonesia ha presentato il complemento di informazioni richiesto dalla Commissione, nel corso dell'audizione del vettore da parte del comitato per la sicurezza aerea avvenuta il 3 aprile 2008, in merito alle azioni correttive da esso intraprese per quanto riguarda i sistemi di controllo interni e l'installazione di E-GPWS (impianto avvisatore di prossimità del terreno) sulla flotta di B-737. Dall'analisi della documentazione sembrerebbe che Garuda Indonesia abbia completato le azioni necessarie per conformarsi alle norme ICAO. Permangono tuttavia delle preoccupazioni per quanto riguarda le attività di volo dopo i due incidenti simili avvenuti il 9 e il 28 maggio 2008.

(43)

Sulla base dei criteri comuni, e in considerazione del fatto che, a tutt'oggi, l'ICAO non ha acconsentito a chiudere nessuno dei casi sollevati durante le sue verifiche, la Commissione ritiene che, per il momento, le autorità competenti dell'Indonesia non siano state in grado di dimostrare di aver esercitato le loro responsabilità in materia di regolamentazione e sorveglianza in conformità alle norme dell'ICAO per quanto riguarda i vettori da esse certificati. Di conseguenza, nessun vettore indonesiano per il momento può essere ritirato dall'elenco della Comunità.

(44)

La Commissione si terrà in stretto contatto con l'ICAO al fine di valutare la capacità delle autorità competenti dell'Indonesia di attuare e applicare le norme di sicurezza internazionali. La Commissione intende effettuare una visita in Indonesia prima che vengano introdotte eventuali modifiche delle misure correnti.

(45)

I vettori Airfast Indonesia, Garuda Indonesia e Mandala Airlines hanno chiesto individualmente di presentare le proprie osservazioni orali al comitato per la sicurezza aerea e sono stati successivamente sentiti il 9 e il 10 luglio 2008.

(46)

Le autorità competenti dell'Indonesia hanno fornito alla Commissione la prova della revoca del certificato di operatore aereo al vettore Adam Sky Connection Airlines. Il vettore in questione ha conseguentemente cessato la sua attività e deve essere quindi ritirato dall'elenco di cui all'allegato A.

(47)

Le autorità competenti dell'Indonesia hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato dei vettori aerei titolari di un certificato di operatore aereo. Attualmente, i vettori aerei certificati in Indonesia sono i seguenti: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service (COA 121-008 e 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Cardig Air, Riau Airlines, Trans Wisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (COA 121-018 e 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua, Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Sriwijaya Air, Adam Skyconnection Airlines, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Indonesia Air Transport, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air Transport, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, Asi Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara e Eastindo. È quindi opportuno aggiornare l'elenco comunitario e includere i vettori in questione nell'allegato A.

(48)

Inoltre, le autorità competenti dell'Indonesia hanno informato la Commissione che i COA dei vettori aerei Helizona, Dirgantara Air Service, Kura-Kura Aviation, Asco Nusa Air e Tri MG Intra Airlines sono stati sospesi. Dato che queste misure sono di carattere temporaneo, la Commissione ritiene che il ritiro dall'allegato A non sia giustificato.

(49)

L'U.S. Department of Transportation's Federal Aviation Administration (FAA) ha abbassato il rating di sicurezza della Repubblica delle Filippine nel suo programma IASA, perché la Repubblica delle Filippine non riesce a rispettare le norme internazionali di sicurezza stabilite dall'ICAO. Di conseguenza i vettori della Repubblica delle Filippine possono solo continuare la loro attività ai livelli correnti sotto una rafforzata sorveglianza della FAA. Non è consentito espandere o modificare i servizi verso gli Stati Uniti operati da tali vettori.

(50)

L'ICAO ha comunicato che, nel novembre 2008, condurrà un'ispezione approfondita dell'Ufficio per il trasporto aereo della Repubblica delle Filippine nel quadro dell'Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP).

(51)

La Commissione ha avviato una consultazione con le competenti autorità delle Filippine sollevando la questione della sicurezza delle attività dei vettori titolari di una licenza di tale paese. Le Filippine hanno dichiarato che, nel marzo 2008, è stata adottata una nuova legge concernente l'Autorità per l'aviazione civile e che l'autorità competente è stata trasformata in un'agenzia totalmente indipendente che ha iniziato la sua attività il 7 luglio 2008. Al momento attuale, però, non è stato ancora presentato un dettagliato piano di azione correttivo.

(52)

La Commissione ritiene che la decisione in merito all'eventuale inserimento di tutti i vettori certificati nella Repubblica delle Filippine nell'elenco della Comunità debba essere rinviata fino a quando non saranno noti i risultati della verifica effettuata dall'ICAO. Nel frattempo, la Commissione e gli Stati membri continueranno a monitorare la situazione in materia di sicurezza dei vettori in questione.

(53)

In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 331/2008, la Commissione e alcuni Stati membri, dal 21 al 23 aprile 2008, hanno effettuato l'audizione di 13 vettori russi sottoposti a restrizioni operative in virtù della decisione presa dalle autorità competenti della Federazione russa. La documentazione presentata da questi vettori e le dichiarazioni fatte dalle autorità aventi responsabilità di sorveglianza hanno permesso di chiarire la situazione in materia di sicurezza di questi vettori e la loro conformità alle norme dell'ICAO applicabili per le attività internazionali. Le audizioni hanno inoltre consentito di accertare che diversi aeromobili, in base ai documenti forniti dalle autorità aeronautiche della Federazione russa, non sono attrezzati per compiere voli internazionali secondo le norme ICAO, in quanto mancano, in particolare, dei necessari equipaggiamenti TAWS/E-GPWS. Dette autorità si sono impegnate ad adottare le necessarie misure previste dalla normativa russa, allo scopo di vietare le attività di questi aeromobili in entrata, all'interno o in uscita dallo spazio aereo comunitario nonché dallo spazio aereo dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera e a rivedere di conseguenza il COA e le specifiche operative dei vettori in questione. Un COA riveduto, assieme alle specifiche operative 1 complete, verrà notificato alla Commissione prima dell'inizio di qualsiasi attività da parte di questi aeromobili nello spazio aereo della Comunità. Le autorità competenti della Federazione russa hanno adottato il 25 aprile 2008 una decisione entrata in vigore il 26 aprile 2008.

(54)

Secondo la suddetta decisione, i seguenti aeromobili sono esclusi dalle attività in entrata, all'interno e in uscita dalla Comunità:

a)

Air Company Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007 e RA-85790; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 e RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 e RA-88300; Yak-40K: RA-21505 e RA-98109; Yak-42D: RA-42437; tutti (22) gli elicotteri Kamov Ka-26 (immatricolazione sconosciuta); tutti (49) gli elicotteri Mi-8 (immatricolazione sconosciuta); tutti (11) gli elicotteri Mi-171 (immatricolazione sconosciuta); tutti (8) gli elicotteri Mi-2 (immatricolazione sconosciuta); tutti (1) gli elicotteri EC-120B (immatricolazione sconosciuta).

c)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 e RA-85457.

d)

Krasnoyarsky Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85505 e RA-85529; TU-154M: RA-85672, RA-85678, RA-85682, RA-85683, RA-85694, RA-85759, RA-85801, RA-85817 e RA-85821; Ilyushin IL-86: RA-86121, RA-86122, RA-86137 e RA-86145;

e)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42526, RA-42538 e RA-42541.

f)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; tutti gli TU-134 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli Antonov An-24 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli An-2 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri Mi-2 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri Mi-8 (immatricolazione sconosciuta) (9).

g)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622, RA-85690 e RA-85618.

h)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42347, RA-42374, RA-42433; Yak-40: RA-88287; tutti i Tupolev TU-134A che includono: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 e RA-65973. tutti gli Antonov AN-24RV inclusi: RA-46625 e RA-47818.

i)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 e RA-85508 (10);

j)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85727, RA-85733, RA-85755, RA-85788, RA-85789, RA-85796, RA-85803, RA-85806, RA-85820, RA-85681 e RA-85685; TU-154B: RA-85504, RA-85550, RA-85557; tutti (29) gli TU-134: RA-65005, RA-65024, RA-65033, RA-65055, RA-65127, RA-65143, RA-65148, RA-65560, RA-65565, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65618, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, RA-65916 e RA-65977; tutti (1) gli TU-134B: RA-65716; tutti (4) gli Antonov AN-24B: RA-46267, RA-46388, RA-47289 e RA-47847; tutti (3) gli AN-24 RV: RA-46509, RA-46519 e RA-47800; tutti (10) gli Yakovlev Yak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA88210, RA-88227, RA-88244 e RA-88280; tutti gli elicotteri Mil-26: (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri Mil-10: (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri Mil-8 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri AS-355 (immatricolazione sconosciuta); tutti gli elicotteri BO-105 (immatricolazione sconosciuta).

k)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65093, RA-65109, RA-65113, RA-65553, RA-65555, RA-65759, RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65912, RA-65921, RA-65979 e RA-65994; TU-214: RA-64504, RA-64505; Ilyushin IL-18: RA-75454 e RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87969, RA-87971, RA-87972 e RA-88200.

(55)

Nel caso dei vettori Airlines 400 JSC e Atlant Soyuz non è stato identificato nessuno dei suddetti aeromobili.

(56)

Le autorità competenti della Federazione russa e della Commissione mantengono l'impegno a continuare la loro stretta cooperazione e a scambiare tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza dei rispettivi vettori aerei. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili dei vettori in questione a norma del regolamento (CE) n. 351/2008.

(57)

Come indicato nel considerando 18 del regolamento n. 331/2008, il vettore Ukraine Cargo Airways ha presentato, il 1o aprile 2008, un piano di azione correttivo riveduto, che tiene conto delle modifiche richieste dalle autorità competenti dell'Ucraina in seguito ad una verifica effettuata sulla compagnia. La Commissione ha chiesto l'11 aprile 2008 alle autorità competenti dell'Ucraina di presentare le prove della verifica dell'efficacia dell'esecuzione del piano correttivo di azione riveduto entro il 10 maggio 2008.

(58)

Il 19 giugno 2008 le autorità competenti dell'Ucraina hanno informato la Commissione di non essere in grado di confermare l'esecuzione delle azioni correttive da parte del vettore Ukraine Cargo Airways. Esse hanno inoltre dichiarato di considerare inefficaci alcune delle azioni correttive. Il 27 giugno dette autorità hanno presentato una documentazione giustificativa e hanno informato la Commissione che il vettore aveva compiuto «progressi essenziali nel migliorare le condizioni tecniche della propria flotta, la documentazione, la strategia e le procedure nonché la formazione degli equipaggi» ma che «i vincoli di tempo e altre circostanze, inclusi i ritardi delle organizzazioni di manutenzione, impediscono all'operatore di completare l'insieme dei lavori da effettuare su tutti gli aeromobili e di migliorare la formazione del personale di volo». Le autorità competenti dell'Ucraina hanno confermato la loro disponibilità a continuare la sorveglianza approfondita di Ukraine Cargo Airways e il loro impegno a fornire al comitato per la sicurezza aerea la decisione completa concernente l'efficienza dell'attuazione da parte di Ukraine Cargo Airways del proprio piano di azione correttivo. L'8 luglio le autorità competenti dell'Ucraina hanno presentato alla Commissione la loro decisione di togliere le restrizioni operative su alcuni aeromobili di Ukraine Cargo Airways in seguito alla verifica dell'attuazione da parte del vettore del piano correttivo di azione.

(59)

Secondo le dichiarazioni fatte al comitato per la sicurezza aerea, il 10 luglio 2008, dalle autorità competenti dell'Ucraina e da Ukraine Cargo Airways, i controlli a terra effettuati su 15 aeromobili del vettore hanno rivelato che il piano di azione correttivo è stato attuato solo nel caso di 6 aeromobili che rispettano le norme ICAO, per i quali è stato deciso di togliere le restrizioni precedentemente imposte da queste autorità. Inoltre, secondo dette autorità, gli altri 9 aeromobili non risultano conformi in quanto non sono state prese le misure necessarie ai fini dell'attuazione delle norme ICAO e continuano quindi ad essere soggetti a restrizioni operative in Ucraina.

(60)

La Commissione riconosce che il vettore ha dimostrato la propria volontà di adottare azioni correttive per porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza che affliggono l'intera flotta. Tuttavia, sulla base delle prove documentali concernenti i risultati delle verifiche intraprese finora dalle autorità competenti dell'Ucraina nonché delle dichiarazioni fatte al comitato per la sicurezza aerea da queste autorità, si ritiene che il piano non sia stato pienamente attuato dal vettore in quanto la verifica effettuata dalle competenti autorità dell'Ucraina indica una mancanza di adeguatezza ed efficienza delle azioni correttive attuate finora. In effetti la Commissione continua ad essere preoccupata per il fatto che il vettore è stato in grado di garantire il rispetto delle norme di sicurezza solo per una parte della sua flotta, mentre secondo il piano la compagnia doveva realizzare un sistema di gestione della flotta in grado di garantire che tutte le misure previste sarebbero state applicate senza distinzione a tutti gli aeromobili. Pertanto, sulla base dei criteri comuni, in questa fase il vettore non può essere ritirato dall'elenco di cui all'allegato A.

(61)

Come previsto al considerando 21 del regolamento (CE) n. 331/2008, la Commissione ha invitato l'11 aprile 2008 le competenti autorità dell'Ucraina a presentare entro il 10 maggio 2008 un piano di misure diretto a migliorare l'esercizio della sorveglianza in materia di sicurezza degli operatori posti sotto la loro autorità di regolamentazione e degli aeromobili immatricolati in Ucraina. Nel corso delle consultazioni svoltesi con le autorità competenti dell'Ucraina il 22 maggio 2008, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 473/2006, la Commissione ha rinnovato la sua richiesta di informazioni. Le autorità competenti dell'Ucraina hanno presentato il piano in questione il 31 maggio 2008. Tale piano si concentra sui seguenti aspetti: la legislazione relativa all'elaborazione, all'attuazione e all'applicazione di una regolamentazione e di norme in materia di sicurezza precise, vincolanti e chiaramente identificabili, utilizzate dall'Ucraina per l'autorizzazione e la sorveglianza di organizzazioni, aeromobili e personale; le risorse dell'amministrazione dell'aviazione nazionale, comprese le qualifiche e la formazione del personale, per garantire che il numero, le qualifiche e l'esperienza del personale, inclusa la formazione iniziale e quella ricorrente, siano adeguati per gestire il carico di lavoro che comporta la sorveglianza in materia di sicurezza di operatori, aeromobili e personale in Ucraina; e infine la sorveglianza del mantenimento dell'aeronavigabilità e della manutenzione degli aeromobili, indicando in che modo le autorità competenti dell'Ucraina garantiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili posti sotto la loro responsabilità di regolamentazione e la manutenzione degli stessi secondo programmi autorizzati, periodicamente riveduti.

(62)

Inoltre, le autorità competenti dell'Ucraina hanno presentato le prove di misure legislative che sono applicabili fino all'entrata in vigore del nuovo codice dell'aviazione che riguarderà anche gli aspetti relativi alla sicurezza.

(63)

La Commissione ritiene che il piano di azione presentato contenga iniziative dirette a migliorare e rafforzare l'esercizio della sorveglianza in materia di sicurezza in Ucraina. Tuttavia, l'efficacia di questo piano non può essere valutata in questa fase, in quanto il calendario delle azioni correttive arriva fino al 2011, mentre la maggior parte delle misure che riguardano la sorveglianza del mantenimento della aeronavigabilità e la manutenzione devono essere applicate entro il 2008.

(64)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene necessario monitorare da vicino l'attuazione graduale di questo piano. Le autorità competenti dell'Ucraina sono invitate a presentare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori a intervalli trimestrali. Di conseguenza, la Commissione intende effettuare una visita alla autorità competente dell'Ucraina per verificare l'efficacia dell'attuazione delle iniziative che devono essere realizzate entro il 2008. Inoltre, gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti, rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili di vettori titolari di licenze rilasciate in Ucraina a norma del regolamento (CE) n. 351/2008.

(65)

A tutt'oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non dispone di alcun elemento di prova circa la piena attuazione di adeguate misure correttive da parte degli altri vettori inclusi nell'elenco comunitario aggiornato alla data del 16 aprile 2008, né da parte delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare di tali vettori aerei. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori aerei debbano continuare a restare sottoposti a un divieto operativo (allegato A) o a restrizioni operative (allegato B), a seconda dei casi.

(66)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1)

l'allegato A è sostituito dall'allegato A del presente regolamento;

2)

l'allegato B è sostituito dall'allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/2008 (GU L 102 del 12.4.2008, pag. 3).

(3)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.

(4)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione (GU L 10 del 12.1.2008, pag 1).

(5)  GU L 109 del 19.4.2008, pagg. 7.

(6)  DGAC/F-2007-1595, DGAC/F-2007-1950, DGAC/F-2007-2291, DGAC/F-2008-176, DGAC/F-2008-405, DGAC/F-2008-44.

(7)  ACG-2007-63, ACG-2007-90, ACG-2007-139, ACG-2008-58, ACG-2008-105, DGAC/F-2004-198, DGAC/F-2004-456, DGAC/F-2004-1218, DGAC/F-2005-194, DGAC/F-2005-523, DGAC/F-2005-1333, DGAC/F-2006-197, DGAC/F-2006-404, DGAC/F-2006-531, DGAC/F-2006-767, DGAC/F-2006-1696, DGAC/F-2007-185, DGAC/F-2007-575, DGAC/F-2007-1064, DGAC/F-2007-1802, DGAC/F-2007-2074, DGAC/F-2007-2254, DGAC/F-2007-2471, DGAC/F-2008-303, DGAC/F-2008-732, LBA/D-2004-42, LBA/D-2004-359, LBA/D-2004-780, LBA/D-2005-504, LBA/D-2005-521, LBA/D-2005-593, LBA/D-2006-234, LBA/D-2006-425, LBA/D-2007-463, LBA/D-2007-520, LBA/D-2007-536, LBA/D-2007-724, LBA/D-2008-209, LBA/D-2008-278, LBA/D-2008-441, ENAC-IT-2004-349, ENAC-IT-2005-85, ENAC-IT-2005-168, ENAC-IT-2005-349, ENAC-IT-2006-843, ENAC-IT-2007-387, ENAC-IT-2007-417, ENAC-IT-2007-572, ENAC-IT-2007-637, ENAC-IT-2008-104, CAA-NL-2004-91, CAA-NL-2004-92, CAA-NL-2005-15, CAA-NL-2005-36, CAA-NL-2005-117, CAA-NL-2007-190, CAA-NL-2008-43, SCAA-2005-32, SCAA-2005-57, SCAA-2007-60, CAA-UK-2004-24, CAA-UK-2004-150, CAA-UK-2004-158, CAA-UK-2004-208, CAA-UK-2005-34, CAA-UK-2008-76, CAA-UK-2008-100, FOCA-2005-308, FOCA-2007-494.

(8)  DGAC/F-2005-270, DGAC/F-2005-471, DGAC/F-2005-1054, DGAC/F-2005-1291, DGAC/F-2006-60, DGAC/F-2006-601, DGAC/F-2006-716, DGAC/F-2006-1465, DGAC/F-2006-1760, DGAC/F-2006-2066, DGAC/F-2007-119, DGAC/F-2007-1002, DGAC/F-2007-1332, DGAC/F-2007-2066, DGAC/F-2008-478, DGAC/F-2008-1129, LBA/D-2006-47, LBA/D-2006-103, LBA/D-2006-157, LBA/D-2007-477, ENAC-IT-2005-51, ENAC-IT-2005-218, ENAC-IT-2005-648, ENAC-IT-2006-330, ENAC-IT-2008-126.

(9)  Le autorità competenti della Federazione russa hanno informato la Commissione il 6 giugno 2008 dell'installazione dell'attrezzatura E-GPWS sui seguenti aeromobili del vettore aereo Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B con marche di immatricolazione RA-85603, RA-85604. Esse hanno inoltre presentato le modifiche alle specifiche operative del COA del vettore.

(10)  Le autorità competenti della Federazione russa hanno informato la Commissione il 6 giugno 2008 dell'installazione dell'attrezzatura E-GPWS sui seguenti aeromobili del vettore aereo Ural Airlines: Ilyushin IL-86 con marche di immatricolazione RA-86078, RA-86093, RA-86114 e RA-86120. Esse hanno inoltre presentato le modifiche alle specifiche operative del COA del vettore.


ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell'operatore aereo

AIR KORYO

Sconosciuto

KOR

Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Sconosciuto

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ucraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ucraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ucraina

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo responsabili della sorveglianza regolamentare (RDC), compresi i seguenti:

 

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Repubblica democratica del Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Firma ministeriale (ordinanza 78/205)

LCG

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Guinea equatoriale

CRONOS AIRLINES

Sconosciuto

Sconosciuto

Guinea equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

Sconosciuto

CEL

Guinea equatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinea equatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n. d.

Guinea equatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinea equatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

n. d.

Guinea equatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Indonesia responsabili della sorveglianza regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Indonesia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Sconosciuto

Indonesia

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonesia

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Sconosciuto

Indonesia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Sconosciuto

Indonesia

ATLAS DELTASATYA

135-023

Sconosciuto

Indonesia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Sconosciuto

Indonesia

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Sconosciuto

Indonesia

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Sconosciuto

Indonesia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Sconosciuto

Indonesia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesia

EASTINDO

135-038

Sconosciuto

Indonesia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Sconosciuto

Indonesia

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonesia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesia

HELIZONA

135-003

Sconosciuto

Indonesia

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonesia

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonesia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Sconosciuto

Indonesia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesia

KURA-KURA AVIATION

135-016

Sconosciuto

Indonesia

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonesia

LINUS AIRWAYS

121-029

Sconosciuto

Indonesia

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonesia

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Sconosciuto

Indonesia

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Sconosciuto

Indonesia

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonesia

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonesia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Sconosciuto

Indonesia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesia

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonesia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Sconosciuto

Indonesia

PURA WISATA BARUNA

135-025

Sconosciuto

Indonesia

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonesia

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Indonesia

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Sconosciuto

Indonesia

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Sconosciuto

Indonesia

SMAC

135-015

SMC

Indonesia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesia

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Sconosciuto

Indonesia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Sconosciuto

Indonesia

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonesia

TRAVIRA UTAMA

135-009

Sconosciuto

Indonesia

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesia

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonesia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesia

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonesia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Repubblica del Kirghizistan, compresi i seguenti:

 

Repubblica del Kirghizistan

AIR MANAS

17

MBB

Repubblica del Kirghizistan

ARTIK AVIA

13

ART

Repubblica del Kirghizistan

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Repubblica del Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Repubblica del Kirghizistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Repubblica del Kirghizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Repubblica del Kirghizistan

DAMES

20

DAM

Repubblica del Kirghizistan

EASTOK AVIA

15

Sconosciuto

Repubblica del Kirghizistan

ESEN AIR

2

ESD

Repubblica del Kirghizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Repubblica del Kirghizistan

ITEK AIR

04

IKA

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Repubblica del Kirghizistan

MAX AVIA

33

MAI

Repubblica del Kirghizistan

OHS AVIA

09

OSH

Repubblica del Kirghizistan

S GROUP AVIATION

6

Sconosciuto

Repubblica del Kirghizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Repubblica del Kirghizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Repubblica del Kirghizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Repubblica del Kirghizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Repubblica del Kirghizistan

VALOR AIR

07

Sconosciuto

Repubblica del Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza regolamentare

 

Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Gabon responsabili della sorveglianza regolamentare, con l'eccezione di Gabon Airlines e Afrijet, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Gabon

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Sconosciuto

Repubblica del Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Repubblica del Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Sconosciuto

Repubblica del Gabon

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

0045/MTACCMDH/SGACC/DTA

NVS

Repubblica del Gabon

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Sconosciuto

Repubblica del Gabon

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Repubblica del Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Sconosciuto

Repubblica del Gabon

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza regolamentare, compresi i seguenti:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Sconosciuto

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Sconosciuto

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Sconosciuto

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Sconosciuto

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Sconosciuto

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Sconosciuto

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Swaziland responsabili della sorveglianza regolamentare, compresi i seguenti:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Sconosciuto

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Sconosciuto

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Sconosciuto

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Sconosciuto

Sconosciuto

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Sconosciuto

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Sconosciuto

SZL

Swaziland


(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA

(compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA)

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell'operatore aereo

Tipo di aeromobile

Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione

Stato di immatricolazione

AFRIJET (2)

0027/MTAC/SGACC/DTA

 

Repubblica del Gabon

L'intera flotta, tranne:

2 aeromobili del tipo Falcon 50; 1 aeromobile del tipo Falcon 900;

L'intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Repubblica del Gabon

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

L'intera flotta, tranne:

LET 410 UVP

L'intera flotta, tranne:

D6-CAM (851336)

Comore

GABON AIRLINES (3)

0040/MTAC/SGACC/DTA

GBK

Repubblica del Gabon

L'intera flotta, tranne:

1 aeromobile del tipo Boeing B-767-200

L'intera flotta, tranne: TR-LHP

Repubblica del Gabon


(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(2)  Afrijet è autorizzato ad utilizzare per le sue attuali attività all'interno della Comunità europea solo gli aeromobili specificamente indicati.

(3)  Gabon Airlines è autorizzato ad utilizzare per le sue attuali attività all'interno della Comunità europea solo gli aeromobili specificamente indicati.


25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/52


REGOLAMENTO (CE) N. 716/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 639/2008 (GU L 178 del 5.7.2008 pag. 9).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 luglio 2008 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

20,56

20,56


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(2)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.


DIRETTIVE

25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/54


DIRETTIVA 2008/75/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il biossido di carbonio.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il biossido di carbonio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

La Francia è stata designata come Stato membro relatore e il 15 maggio 2006 ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, a norma dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Nell'ambito del comitato permanente sui biocidi del 21 giugno 2007, i risultati del riesame sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, con la proposta di inserire il biossido di carbonio nell'allegato IA della direttiva 98/8/CE, specificando che deve essere utilizzato solo in bombolette di gas pronte per l'uso associate ad una trappola.

(5)

Un principio attivo inserito nell'allegato IA deve normalmente figurare anche nell'allegato I. L'iscrizione nell'allegato I riguarderebbe gli usi per i quali i prodotti possono soddisfare i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, ma non quelli dei prodotti a basso rischio. È questo il caso di determinati biocidi usati come rodenticidi e contenenti biossido di carbonio. È quindi opportuno iscrivere il biossido di carbonio nell'allegato I per il tipo di prodotto 14, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti biossido di carbonio possano essere rilasciate, modificate o revocate a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(6)

La relazione di valutazione è stata modificata di conseguenza ed è stata riesaminata dal comitato permanente sui biocidi il 29 novembre 2007.

(7)

Il riesame del biossido di carbonio non ha evidenziato questioni ancora aperte o problemi da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(8)

La valutazione a livello comunitario è stata effettuata per un solo utilizzo specifico. Inoltre, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva, alcune informazioni non sono state fornite e non hanno quindi formato oggetto di valutazione. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino i rischi in questione per i comparti e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(9)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo biossido di carbonio, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(10)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(11)

Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti biossido di carbonio, al fine di assicurarne la conformità alla direttiva 98/8/CE.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57).

(2)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

La voce «N. 7» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3

(eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell'iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«7

Biossido di carbonio

Biossido di carbonio

Numero CE: 204-696-9

Numero CAS: 124-38-9

990 ml/l

1o novembre 2009

31 ottobre 2011

31 ottobre 2019

14

Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.

Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati.

L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.»


(1)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

che modifica la decisione 2008/155/CE relativamente ad alcuni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Canada e negli Stati Uniti

[notificata con il numero C(2008) 3748]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/610/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/155/CE della Commissione, del 14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi di raccolta e produzione di embrioni di paesi terzi riconosciuti ai fini dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità (2) dispone che gli Stati membri importino embrioni dai paesi terzi soltanto se sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta e produzione elencati nell’allegato della suddetta decisione.

(2)

Il Canada e gli Stati Uniti d’America hanno chiesto di modificare tale elenco per quanto concerne il loro paese relativamente ad alcuni gruppi di raccolta di embrioni.

(3)

Il Canada e gli Stati Uniti d’America hanno fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e i gruppi di raccolta interessati sono stati ufficialmente riconosciuti dai servizi veterinari di tali paesi ai fini dell’esportazione nella Comunità.

(4)

Occorre pertanto modificare conseguentemente la decisione 2008/155/CE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2008/155/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(2)  GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 2008/449/CE (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 108).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2008/155/CE è modificato come segue.

1)

La riga corrispondente al gruppo di raccolta di embrioni per il Canada n. E 71 è sostituita dalla seguente:

«CA

 

E 71

E 953

E 1364

E 1368

 

Gencor

RR 5

Guelph,

Ontario N1H 6J2

Dr. Ken Christie

Dr. Everett Hall»

2)

La riga corrispondente al gruppo di raccolta di embrioni per il Canada n. E 817 è sostituita dalla seguente:

«CA

 

E 817

 

Hôpital Vétérinaire Ormstown

1430 route 201

Ormstown,

Québec J0S 1K0

Dr. Mario Lefort»

3)

Si inserisce la seguente riga per il Canada:

«CA

 

E 1783

 

Bureau Vétérinaire Ste-Martine

168 Boulevard St-Joseph

Ste-Martine,

Québec J0S 1V0

Dr. Marc Perras»

4)

La riga corrispondente al gruppo di raccolta di embrioni per gli Stati Uniti n. 93MD062 E 1139 è sostituita dalla seguente:

«US

 

93MD062

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Veterinarian

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. John Heizer

Dr. Matthew E. Iager»

5)

La riga corrispondente al gruppo di raccolta di embrioni per gli Stati Uniti n. 93MD063 E 1139 è sostituita dalla seguente:

«US

 

93MD063

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Associates

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. Tom Mercuro»

6)

Si aggiungono le seguenti righe per gli Stati Uniti:

«US

 

 

 

Trans Ova Genetics

9033 Walker RD

Belgrade, MT 59714

Dr. Chris Kolste

US

 

 

 

Greencastle Veterinary Hospital

862 Buchanan Trail East

Greencastle, PA 17225

Dr. Daren Statler

US

 

 

 

Tufts-New England Veterinary Ambulatory Clinic

149 New Sweden RD

Woodstock, CT 06281

Dr. Kevin Lindell»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/59


POSIZIONE COMUNE 2008/611/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

che abroga la posizione comune 2008/187/PESC concernente misure restrittive nei confronti del governo illegale di Anjouan nell’Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 marzo 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/187/PESC concernente misure restrittive nei confronti del governo illegale di Anjouan nell’Unione delle Comore (1), in risposta al rifiuto persistente di quest’ultimo di adoperarsi per la creazione di condizioni favorevoli alla stabilità e alla riconciliazione nelle Comore.

(2)

In seguito al ristabilimento, il 25 marzo 2008, dell’autorità dell’Unione delle Comore nell’isola di Anjouan, è opportuno revocare le misure restrittive istituite dalla posizione comune 2008/187/PESC.

(3)

La posizione comune 2008/187/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2008/187/PESC è abrogata.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)  GU L 59 del 4.3.2008, pag. 32.


25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/60


AZIONE COMUNE 2008/612/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per l’Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/481/PESC (1) che modifica l'azione comune 2008/131/PESC che proroga il mandato del sig. Francesc Vendrell quale rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan fino al 31 agosto 2008.

(2)

Il sig. Francesc VENDRELL ha informato il Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR) di non poter esercitare le funzioni di rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) oltre il 31 agosto 2008.

(3)

L'SG/AR ha raccomandato di nominare il sig. Ettore F. Sequi quale nuovo RSUE per l'Afghanistan fino al 28 febbraio 2009.

(4)

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il sig. Ettore F. Sequi è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l’Afghanistan per il periodo dal 1o settembre 2008 al 28 febbraio 2009.

Articolo 2

Obiettivi generali

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea in Afghanistan. In particolare, l'RSUE:

1)

contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell'accordo con l'Afghanistan nonché delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite;

2)

incoraggia contributi positivi da parte degli attori regionali in Afghanistan e dei paesi limitrofi a favore del processo di pace in Afghanistan, contribuendo in tal modo al consolidamento dello Stato afghano;

3)

sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite, in particolare dal rappresentante speciale del Segretario generale; e

4)

sostiene le attività dell'SG/AR nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione europea, l'RSUE ha il mandato di:

a)

farsi portavoce della posizione dell'Unione europea sul processo politico facendo al tempo stesso appello ai principi fondamentali convenuti tra l'Afghanistan e la comunità internazionale, in particolare nella dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e nell'accordo con l'Afghanistan;

b)

instaurare e mantenere uno stretto contatto con le istituzioni rappresentative afghane, in particolare il governo e il Parlamento, e fornire loro sostegno. Si dovrebbero mantenere contatti anche con altre personalità politiche afghane e altri soggetti pertinenti sia all'interno sia al di fuori del paese;

c)

mantenere uno stretto contatto con le organizzazioni interessate a livello internazionale e regionale, in particolare con i rappresentanti locali delle Nazioni Unite;

d)

mantenersi in stretto contatto con i paesi limitrofi ed altri paesi interessati della regione, di modo che si possa tener conto, nella politica dell'Unione europea, del loro punto di vista sulla situazione in Afghanistan e dello sviluppo della cooperazione tra tali paesi e l'Afghanistan;

e)

informare in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell'accordo con l'Afghanistan, specie nei seguenti settori:

buon governo e creazione di istituzioni basate sullo Stato di diritto,

riforme nel settore della sicurezza, in particolare la creazione di istituzioni giudiziarie e di un esercito e di forze di polizia nazionali,

rispetto dei diritti umani per tutto il popolo afghano, a prescindere da sesso, appartenenza etnica o religione,

rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei diritti delle donne e dei bambini nonché dei principi di diritto internazionale,

promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica e alla società civile,

rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani,

agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei profughi e degli sfollati;

f)

in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, contribuire ad assicurare che l'approccio politico dell'Unione europea si rifletta nella sua azione per lo sviluppo dell'Afghanistan;

g)

partecipare attivamente, congiuntamente alla Commissione, al Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento istituito nell'ambito dell'accordo con l'Afghanistan;

h)

dare consigli sulla partecipazione dell'Unione europea alle conferenze internazionali sull'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell'SG/AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o settembre 2008 al 28 febbraio 2009 è pari a 2 300 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o settembre 2008. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra deve disporre delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa l'SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE interessati. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE che l'ha distaccato e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

In conformità della politica dell'UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione in materia di sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'UE, compreso il personale assunto sul posto, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio attribuiti dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente, oralmente e per iscritto, all'SG/AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'SG/AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» (CAGRE).

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della presidenza e della Commissione e con quelle dell'RSUE per l'Asia centrale. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.

2.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL Afghanistan). Se necessario, l'RSUE e il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altre iniziative dell’Unione europea nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione un'ampia relazione sull'esecuzione del mandato entro la metà di novembre del 2008. Tale relazione funge da base per la valutazione del mandato dei competenti gruppi di lavoro e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)  GU L 163 del 24.6.2008, pag. 51.

(2)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).


25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/63


DECISIONE 2008/613/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

che attua la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/694/PESC (1), in particolare l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della posizione comune 2004/694/PESC, il Consiglio ha adottato misure per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche elencate nell'allegato della stessa incriminate dall'ICTY.

(2)

A seguito del trasferimento del sig. Stojan ZUPLJANIN, posto sotto la custodia dell'ICTY il 21 giugno 2008, il suo nome dovrebbe essere cancellato dall'elenco.

(3)

È necessario pertanto adattare di conseguenza l'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato della posizione comune 2004/694/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune modificata dalla decisione 2007/449/PESC (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 75) e prorogata dalla posizione comune 2007/635/PESC (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 30).


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

 

persona

ragione

1.

Nome: HADZIC Goran (uomo)

Data di nascita: 7.9.1958

Luogo di nascita: Vinkovci, Croazia

Cittadinanza: serba

accusato dall'ICTY e tuttora latitante

imputazione: 4 giugno 2004

procedimento n. IT-04-75

2.

Nome: KARADZIC Radovan (uomo)

Data di nascita: 19.6.1945

Luogo di nascita: Petnijca, comune di Savnik, Montenegro

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

accusato dall'ICTY e tuttora latitante

imputazione iniziale: 25 luglio 1995; seconda imputazione: 16 novembre 1995; imputazione modificata: 31 maggio 2000

procedimento n. IT-95-5/18

3.

Nome: MLADIC Ratko (uomo)

Data di nascita: 12.3.1948

Luogo di nascita: Bozanovici, comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

accusato dall'ICTY e tuttora latitante

imputazione iniziale: 25 luglio 1995; seconda imputazione: 16 novembre 1995; imputazione modificata: 8 novembre 2002

procedimento n. IT-95-5/18


25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/65


DECISIONE 2008/614/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

che attua la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/293/PESC (1), in particolare l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la posizione comune 2004/293/PESC il Consiglio ha adottato misure per impedire l'ingresso o il transito, nel territorio degli Stati membri, di persone coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati di cui sono stati incriminati dal tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) o che agiscono comunque in una maniera che possa ostacolare l'ICTY nell'efficace attuazione del suo mandato.

(2)

A seguito del trasferimento del sig. Stojan ZUPLJANIN, posto sotto la custodia dell'ICTY, talune persone di cui all'articolo 1 della posizione comune 2004/293/PESC collegate con il sig. ZUPLJANIN dovrebbero essere cancellate dall'elenco.

(3)

L'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/293/CFSP dovrebbe essere modificato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/293/PESC è sostituito da quello che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 65. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2008/223/PESC (GU L 70 del 14.3.2008, pag. 22).


ALLEGATO

1.   BILBIJA, Milorad

Figlio di: Svetko BILBIJA

Data e luogo di nascita: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnia-Erzegovina

Passaporto Numero: 3715730

Carta d'identità numero: 03GCD9986

Numero d'identificazione personale: 1308956163305

Pseudonimi:

Indirizzo: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

2.   BJELICA, Milovan

Data e luogo di nascita: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 0000148 rilasciato il 26.7.1998 a Srpsko Sarajevo (annullato)

Carta d'identità numero: 03ETA0150

Numero d'identificazione personale: 1910958130007

Pseudonimi: Cicko

Indirizzo: Società CENTREK a Pale, Bosnia-Erzegovina

3.   ECIM (EĆIM), Ljuban

Data e luogo di nascita: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 0144290 rilasciato il 21.11.1998, Banja Luka (annullato)

Carta d'identità numero: 03GCE3530

Numero d'identificazione personale: 0601964100083

Pseudonimi:

Indirizzo: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

4.   HADZIC (HADŽIĆ), Goranka

Figlia di: Branko e Milena HADZIC (HADŽIĆ)

Data e luogo di nascita: 18 giugno 1962, comune di Vinkovci, Croazia

Passaporto numero:

Carta d'identità numero: 1806962308218 (JMBG), , carta d'identità numero 569934/03

Pseudonimi:

Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con PIFWC: sorella di Goran HADZIC (HADŽIĆ)

5.   HADZIC (HADŽIĆ), Ivana

Figlia di: Goran e Živka HADZIC (HADŽIĆ)

Data e luogo di nascita: 25 febbraio 1983, Vukovar, Croazia

Passaporto numero:

Carta d'identità numero:

Pseudonimi:

Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con PIFWC: figlia d Goran HADZIC (HADŽIĆ)

6.   HADZIC (HADŽIĆ), Srecko (Srećko)

Figlio di: Goran e Živka HADZIC (HADŽIĆ)

Data e luogo di nascita: 8 ottobre 1987, Vukovar, Croazia

Passaporto numero:

Carta d'identità numero:

Pseudonimi:

Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con PIFWC: figlio di Goran HADZIC (HADŽIĆ)

7.   HADZIC (HADŽIĆ), Zivka (Živka)

Figlia di: Branislav NUDIC (NUDIĆ)

Data e luogo di nascita: 9 giugno 1957, Vinkovci, Croazia

Passaporto numero:

Carta d'identità numero:

Pseudonimi:

Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con PIFWC: moglie di Goran HADZIC (HADŽIĆ)

8.   JOVICIC (JOVIČIĆ), Predrag

Figlio di: Desmir JOVICIC (JOVIČIĆ)

Data e luogo di nascita: 1.3.1963, Pale, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 4363551

Carta d'identità numero: 03DYA0852

Numero d'identificazione personale: 0103963173133

Pseudonimi:

Indirizzo: Milana Simovica 23, Pale, Bosnia-Erzegovina

9.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Aleksandar

Data e luogo di nascita: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 0036395 (scaduto il 12.10.1998)

Carta d'identità numero:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi: Sasa

Indirizzo:

10.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Ljiljana (cognome da nubile: ZELEN)

Figlia di: Vojo e Anka

Data e luogo di nascita: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero:

Carta d'identità numero:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

11.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Luka

Figlio di: Vuko e Jovanka KARADZIC (KARADŽIĆ)

Data e luogo di nascita: 31 luglio 1951, comune di Savnik, Montenegro

Passaporto numero:

Carta d'identità numero:

Pseudonimi:

Indirizzo: Dubrovacka n. 14, Belgrado, Serbia, e Janka Vukotica n. 24, Rastoci, comune di Niksic, Montenegro

Rapporto con PIFWC: fratello di Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ)

12.   KARADZIC-JOVICEVIC (KARADŽIĆ-JOVIČEVIĆ), Sonja

Figlia di: Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ) e Ljiljana ZELEN-KARADZIC (ZELEN-KARADŽIĆ)

Data e luogo di nascita: 22 maggio 1967, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero:

Carta d'identità numero: 2205967175003 (JMBG); carta d'identità numero 04DYB0041

Pseudonimi: Seki

Indirizzo: Dobroslava Jevdjevica n. 9, Pale, Bosnia-Erzegovina

Rapporto con PIFWC: figlia di Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ)

13.   KESEROVIC (KESEROVIĆ), Dragomir

Figlio di: Slavko

Data e luogo di nascita: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 4191306

Carta d'identità numero: 04GCH5156

Numero d'identificazione personale: 0806957100028

Pseudonimi:

Indirizzo:

14.   KIJAC, Dragan

Data e luogo di nascita: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero:

Carta d'identità numero:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

15.   KOJIC (KOJIĆ), Radomir

Figlio di: Milanko e Zlatana

Data e luogo di nascita: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 4742002, rilasciato nel 2002 a Sarajevo (scadenza: 2007)

Carta d'identità numero: 03DYA1935, rilasciato nel 7.7.2003 a Sarajevo

Numero d'identificazione personale: 2311950173133

Pseudonimi: Mineur o Ratko

Indirizzo: 115 Trifka Grabeza, Pale, o Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnia-Erzegovina

16.   KOVAC (KOVAČ), Tomislav

Figlio di: Vaso

Data e luogo di nascita: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero:

Carta d'identità numero:

Numero d'identificazione personale: 0412959171315

Pseudonimi: Tomo

Indirizzo: Bijela, Montenegro; e Pale, Bosnia-Erzegovina

17.   KUJUNDZIC (KUJUNDŽIĆ), Predrag

Figlio di: Vasilija

Data e luogo di nascita: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero:

Carta d'identità numero: 03GFB1318

Numero d'identificazione personale: 3001961120044

Pseudonimi: Predo

Indirizzo: Doboj, Bosnia-Erzegovina

18.   LUKOVIC (LUKOVIĆ), Milorad Ulemek

Data e luogo di nascita: 15.5.1968, Belgrado, Serbia

Passaporto numero:

Carta d'identità numero:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi: Legija [identità falsificata come IVANIC, Zeljko (IVANIĆ, Željko)]

Indirizzo: in carcere (carcere distrettuale di Belgrado, Bacvanska 14, Belgrado)

19.   MALIS (MALIŠ), Milomir

Figlio di: Dejan Malis (Mališ)

Data e luogo di nascita: 3.8.1966, Bjelice

Passaporto numero:

Carta d'identità numero:

Numero d'identificazione personale: 0308966131572

Pseudonimi:

Indirizzo: Vojvode Putnika, Foca, Bosnia-Erzegovina

20.   MANDIC (MANDIĆ), Momcilo (Momčilo)

Data e luogo di nascita: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 0121391, rilasciato il 12.5.1999 a Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (annullato)

Carta d'identità numero:

Numero d'identificazione personale: 0105954171511

Pseudonimi: Momo

Indirizzo: in carcere

21.   MARIC (MARIĆ), Milorad

Figlio di: Vinko Maric (Marić)

Data e luogo di nascita: 9.9.1957, Visoko, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 4587936

Carta d'identità numero: 04GKB5268

Numero d'identificazione personale: 0909957171778

Pseudonimi:

Indirizzo: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina

22.   MICEVIC (MIČEVIĆ), Jelenko

Figlio di: Luka e Desanka [cognome da nubile: Simic (Simić)]

Data e luogo di nascita: 8.8.1947, Borci vicino Konjic, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 4166874

Carta d'identità numero: 03BIA3452

Numero d'identificazione personale: 0808947710266

Pseudonimi: Filaret

Indirizzo: Monastero di Milesevo, Serbia

23.   MLADIC (MLADIĆ), Biljana [cognome da nubile: STOJCEVSKA (STOJČEVSKA)]

Figlia di: Strahilo STOJCEVSKI (STOJČEVSKI) e Svetlinka STOJCEVSKA (STOJČEVSKA)

Data e luogo di nascita: 30 maggio 1972, Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Passaporto numero:

Carta d'identità numero: 3005972455086 (JMBG)

Pseudonimi:

Indirizzo: iscritta a Blagoja Parovica 117a, Belgrado, ma risiede Vidikovacki venac 83, Belgrado, Serbia

Rapporto con PIFWC: nuora di Ratko MLADIC (MLADIĆ)

24.   MLADIC (MLADIĆ), Bosiljka [cognome da nubile: JEGDIC (JEGDIĆ)]

Figlia di: Petar JEGDIC (JEGDIĆ)

Data e luogo di nascita: 20 luglio 1947, Okrugljaca, comune di Virovitica, , Croazia

Carta d'identità numero: 2007947455100 (JMBG)

Carta d'identità individuale numero: T77619 rilasciato il 31 maggio 1992 da SUP, Belgrado

Indirizzo: Blagoja Parovica 117a, Belgrado, Serbia

Rapporto con PIFWC: moglie di Ratko MLADIC (MLADIĆ)

25.   MLADIC (MLADIĆ), Darko

Figlio di: Ratko e Bosiljka MLADIC (MLADIĆ)

Data e luogo di nascita: 19 agosto 1969, Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Passaporto numero: passaporto SCG # 003220335, rilasciato il 26 febbraio 2002

Carta d'identità numero: 1908969450106 (JMBG); carta d'identità individuale B112059, rilasciato l'8 aprile 1994 da SUP, Belgrado.

Pseudonimi:

Indirizzo: Vidikovacki venac 83, Belgrado, Serbia

Rapporto con PIFWC: Figlio di: Ratko MLADIC (MLADIĆ)

26.   NINKOVIC (NINKOVIĆ), Milan

Figlio di: Simo

Data e luogo di nascita: 15.6.1943, Doboj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 3944452

Carta d'identità numero: 04GFE3783

Numero d'identificazione personale: 1506943120018

Pseudonimi:

Indirizzo:

27.   OSTOJIC (OSTOJIĆ), Velibor

Figlio di: Jozo

Data e luogo di nascita: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero:

Carta d'identità numero:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

28.   OSTOJIC (OSTOJIĆ), Zoran

Figlio di: Mico OSTOJIC (OSTOJIĆ)

Data e luogo di nascita: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero:

Carta d'identità numero: 04BSF6085

Numero d'identificazione personale: 2903961172656

Pseudonimi:

Indirizzo: Malta 25, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

29.   PAVLOVIC (PAVLOVIĆ), Petko

Figlio di: Milovan PAVLOVIC (PAVLOVIĆ)

Data e luogo di nascita: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 4588517

Carta d'identità numero: 03GKA9274

Numero d'identificazione personale: 0606957183137

Pseudonimi:

Indirizzo: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina

30.   POPOVIC (POPOVIĆ), Cedomir (Čedomir)

Figlio di: Radomir POPOVIC (POPOVIĆ)

Data e luogo di nascita: 24.3.1950, Petrovici

Passaporto numero:

Carta d'identità numero: 04FAA3580

Numero d'identificazione personale: 2403950151018

Pseudonimi:

Indirizzo: Crnogorska 36, Bileca, Bosnia-Erzegovina

31.   PUHALO, Branislav

Figlio di: Djuro

Data e luogo di nascita: 30.8.1963, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero:

Carta d'identità numero:

Numero d'identificazione personale: 3008963171929

Pseudonimi:

Indirizzo:

32.   RADOVIC (RADOVIĆ), Nade

Figlio di: Milorad RADOVIC (RADOVIĆ)

Data e luogo di nascita: 26.1.1951, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: ex 0123256 (annullato)

Carta d'identità numero: 03GJA2918

Numero d'identificazione personale: 2601951131548

Pseudonimi:

Indirizzo: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnia-Erzegovina

33.   RATIC (RATIĆ), Branko

Data e luogo di nascita: 26.11.1957, Mihaljevci Slavonska Pozega, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 0442022, rilasciato il 17.9.1999 a Banja Luka

Carta d'identità numero: 03GCA8959

Numero d'identificazione personale: 2611957173132

Pseudonimi:

Indirizzo: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

34.   ROGULJIC (ROGULJIĆ), Slavko

Data e luogo di nascita: 15.5.1952, Srpska Crnja Hetin, Serbia

Passaporti non validi numero 3747158, rilasciato il 12.4.2002 a Banja Luka, scaduto il 12.4.2007 e numero 0020222, rilasciato il 25.8.1988 a Banja Luka, scaduto il 25.8.2003

Carta d'identità numero: 04EFA1053

Numero d'identificazione personale: 1505952103022

Pseudonimi:

Indirizzo: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnia-Erzegovina

35.   SAROVIC (ŠAROVIĆ), Mirko

Data e luogo di nascita: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 4363471 rilasciato a Istocno Sarajevo, scade l'8 ottobre 2008

Carta d'identità numero: 04PEA4585

Numero d'identificazione personale: 1609956172657

Pseudonimi:

Indirizzo: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

36.   SKOCAJIC (SKOČAJIĆ), Mrksa (Mrkša)

Figlio di: Dejan SKOCAJIC (SKOČAJIĆ)

Data e luogo di nascita: 5.8.1953, Blagaj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto numero: 3681597

Carta d'identità numero: 04GDB9950

Numero d'identificazione personale: 0508953150038

Pseudonimi:

Indirizzo: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnia-Erzegovina

37.   VRACAR (VRAČAR), Milenko

Data e luogo di nascita: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia-Erzegovina

Passaporti non validi numero 3865548, rilasciato il 29.8.2002 a Banja Luka, scaduto il 29.8.2007 e numero 0280280, rilasciato il 4.12.1999 a Banja Luka, scaduto il 4.12.2004, e numero 0062130, rilasciato il 16.9.1998 a Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Carta d'identità numero: 03GCE6934

Numero d'identificazione personale: 1505956160012

Pseudonimi:

Indirizzo: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

38.   ZOGOVIC (ZOGOVIĆ), Milan

Figlio di: Jovan

Data e luogo di nascita: 7.10.1939, Dobrusa

Passaporto numero:

Carta d'identità numero:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo: