ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2008/602/CE |
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2008/603/CE |
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2008/604/CE |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
23.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 691/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
32,2 |
MK |
28,0 |
|
TR |
85,4 |
|
ME |
25,6 |
|
XS |
37,5 |
|
ZZ |
41,7 |
|
0707 00 05 |
TR |
115,0 |
ZZ |
115,0 |
|
0709 90 70 |
TR |
98,5 |
ZZ |
98,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
90,6 |
US |
70,6 |
|
UY |
101,5 |
|
ZA |
102,4 |
|
ZZ |
91,3 |
|
0806 10 10 |
CL |
79,7 |
EG |
148,0 |
|
IL |
129,9 |
|
TR |
144,2 |
|
ZZ |
125,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
115,7 |
BR |
94,9 |
|
CL |
100,6 |
|
CN |
74,8 |
|
NZ |
112,6 |
|
US |
101,0 |
|
UY |
80,0 |
|
ZA |
85,0 |
|
ZZ |
95,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
80,0 |
AU |
143,2 |
|
CL |
113,9 |
|
NZ |
110,0 |
|
ZA |
95,7 |
|
ZZ |
108,6 |
|
0809 10 00 |
TR |
170,1 |
ZZ |
170,1 |
|
0809 20 95 |
TR |
401,1 |
US |
437,5 |
|
ZZ |
419,3 |
|
0809 30 |
TR |
164,5 |
ZZ |
164,5 |
|
0809 40 05 |
IL |
154,8 |
XS |
95,0 |
|
ZZ |
124,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
23.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/3 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2008
che stabilisce l’architettura fisica e i requisiti delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali nella fase di sviluppo
[notificata con il numero C(2008) 2693]
(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2008/602/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (1), in particolare l’articolo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2004/512/CE istituisce il VIS come sistema per lo scambio di dati sui visti tra Stati membri e ne conferisce lo sviluppo alla Commissione. |
(2) |
È necessario introdurre disposizioni pratiche fra la Commissione e gli Stati membri, specie per quanto riguarda gli elementi dell’interfaccia nazionale situata nei singoli Stati membri. |
(3) |
In conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2), il Regno Unito non ha partecipato all’adozione della decisione 2004/512/CE che, costituendo uno sviluppo dell’acquis di Schengen, non lo vincola né è ad esso applicabile. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione. |
(4) |
In conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3), l’Irlanda non ha partecipato all’adozione della decisione 2004/512/CE che, costituendo uno sviluppo dell’acquis di Schengen, non la vincola né è ad essa applicabile. L’Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione. |
(5) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il 13 agosto 2004 la Danimarca ha deciso di recepire la decisione 2004/512/CE nel suo diritto interno. La richiamata decisione vincola pertanto la Danimarca ai fini del diritto internazionale. La Danimarca ha quindi l’obbligo di attuare la presente decisione ai sensi del diritto internazionale. |
(6) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), che ricade nell’ambito di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5). |
(7) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6) relativa alla conclusione di quell’accordo a nome della Comunità europea. |
(8) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7). |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (8), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In allegato sono stabiliti l’architettura fisica e i requisiti delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali nella fase di sviluppo.
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.
(2) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(6) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
(7) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
(8) GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1988/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 3).
ALLEGATO
1. Introduzione
Il presente documento descrive i requisiti di rete e l’architettura dell’infrastruttura di comunicazione e dei suoi componenti.
1.1. Acronimi e abbreviazioni
Acronimi e abbreviazioni |
Spiegazione |
BCU |
Backup Central Unit (unità centrale di riserva) |
BLNI |
Backup Local National Interface (interfaccia nazionale locale di riserva) |
CNI |
Central National Interface (interfaccia nazionale centrale) |
CS |
Sistema centrale |
CS-VIS |
Central Visa Information System (sistema centrale d’informazione visti) |
CU |
Unità centrale |
DNS |
Domain Name Server (server di nome di dominio) |
FTP |
File Transport Protocol (protocollo di trasferimento file in Internet) |
HTTP |
Hypertext Transfer Protocol (protocollo per il trasferimento di pagine ipertestuali) |
IP |
Protocollo Internet |
LAN |
Local Area Network (rete locale) |
LNI |
Local National Interface (interfaccia nazionale locale) |
NI-VIS |
Interfaccia nazionale |
NTP |
Network Time Protocol |
SAN |
Storage Area Network |
SDH |
Synchronous Digital Hierarchy (gerarchia digitale sincrona) |
SMTP |
Simple Mail Transfer Protocol (protocollo Internet standard per l’invio di messaggi di posta elettronica) |
SNMP |
Simple Network Management Protocol (protocollo per i servizi di gestione di reti Internet) |
sTESTA |
Rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni, iniziativa del programma IDABC [erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini. Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)] |
TCP |
Transmission Control Protocol |
VIS |
Visa Information System (sistema d’informazione visti) |
VPN |
Virtual Private Network (rete virtuale privata) |
WAN |
Wide Area Network (rete geografica) |
2. Architettura fisica delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali
L’NI-VIS come definito all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2004/512/CE consta:
— |
di un’interfaccia nazionale locale (di seguito «LNI») per ciascuno Stato membro, che connette fisicamente lo Stato membro con la rete di comunicazione sicura e contiene i dispositivi crittografici dedicati al VIS. L’LNI è situato nello Stato membro, |
— |
di un’interfaccia nazionale locale di riserva facoltativa (di seguito «BLNI»), con contenuti e funzioni identici all’LNI. |
La specifica configurazione dell’LNI e del BLNI sarà stabilita e concordata con i singoli Stati membri.
L’LNI e il BLNI sono destinati ai soli usi previsti dalla normativa comunitaria sul VIS.
L’infrastruttura di comunicazione fra il CS-VIS e l’NI-VIS consiste:
— |
nella rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (di seguito «sTESTA»), che è una rete privata virtuale e cifrata (vis.stesta.eu) dedicata ai dati VIS e alla comunicazione tra gli Stati membri ai sensi della normativa comunitaria sul VIS, e tra gli Stati membri e l’autorità responsabile della gestione operativa del CS-VIS. |
3. Servizi di rete
Nelle sezioni 3, 5 e 7, ogni qualvolta si citi una tecnologia o un protocollo, si intendono accettabili le tecnologie o i protocolli equivalenti. La messa in opera della rete terrà conto del livello di preparazione degli Stati membri.
3.1. Architettura di rete
L’architettura del VIS si avvale di servizi centralizzati accessibili dai diversi Stati membri. Per ragioni di resilienza, i servizi centralizzati sono duplicati in due sedi distinte: Strasburgo, Francia, e Sankt Johann im Pongau, Austria, dove si trovano rispettivamente l’unità centrale principale (CU) e l’unità centrale di riserva (BCU), conformemente alla decisione 2006/752/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che stabilisce le ubicazioni del sistema di informazione visti durante la fase di sviluppo (2).
Le unità centrali — principale e di riserva — dovranno essere accessibili dai diversi Stati membri tramite punti d’accesso alla rete — un LNI e un BLNI — che interconnettano il rispettivo sistema nazionale al CS-VIS.
La connessione fra il CS-VIS principale e il CS-VIS di riserva dovrà essere aperta a nuove architetture e tecnologie future e permettere la sincronizzazione continua fra il CU e il BCU.
3.2. Larghezza di banda
La larghezza di banda necessaria per l’LNI e il BLNI facoltativo può variare da uno Stato membro all’altro.
L’infrastruttura di comunicazione dovrà assicurare larghezze di banda di connessione al sito adattate al volume di traffico previsto. La rete dovrà offrire e garantire velocità minime di caricamento e scaricamento sufficienti per ciascuna connessione e supportare la dimensione di banda totale dei punti di accesso alla rete.
3.3. Protocolli supportati
L’infrastruttura di comunicazione dovrà essere in grado di supportare i protocolli di rete usati dal CS-VIS, in particolare HTTP, FTP, NTP, SMTP, SNMP e DNS, protocolli di tunneling, protocolli di replicazione SAN e i protocolli proprietari di connessione Java-to-Java di BEA WebLogic su IP.
3.4. Specifiche tecniche
3.4.1. Indirizzi IP
L’infrastruttura di comunicazione dovrà disporre di una gamma di indirizzi IP riservati utilizzabili esclusivamente dentro la rete. All’interno di questa gamma IP riservata, il CS-VIS userà una serie dedicata di indirizzi IP che non saranno utilizzati altrove.
3.4.2. Supporto per IPv6
Le reti locali di molti siti useranno IPv4, altre IPv6. I punti d’accesso alla rete dovranno quindi poter fungere da gateway IPv4/IPv6. Sarà necessario un coordinamento con gli Stati membri che muovono verso IPv6, per garantire una transizione graduale.
3.4.3. Flusso sostenuto
Fintanto che il CU o il BCU hanno un tasso di carico inferiore a 90 %, un dato Stato membro dovrà essere in grado di mantenere di continuo il 100 % della sua quantità di banda.
3.4.4. Altre specifiche
Per supportare il CS-VIS, l’infrastruttura di comunicazione dovrà soddisfare una serie di specifiche tecniche minime.
|
Il ritardo di transito (ore piene comprese) dovrà essere inferiore o pari a 150 ms per il 95 % dei pacchetti, e inferiore a 200 ms per il 100 % dei pacchetti. |
|
La probabilità di perdita (ore piene comprese) dovrà essere inferiore o pari a 10-4 per il 95 % dei pacchetti, e inferiore a 10-3 per il 100 % dei pacchetti. |
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Le specifiche tecniche citate si applicano a ciascun punto di accesso separatamente. |
|
La connessione fra CU e BCU dovrà avere tempi di attraversamento andata-ritorno (round trip delay) inferiori o pari a 60 ms. |
3.5. Resilienza
L’infrastruttura di comunicazione dovrà garantire un’elevata disponibilità, specie dei seguenti costituenti:
— |
dorsale di rete, |
— |
dispositivi di istradamento (router), |
— |
punti di presenza (POP), |
— |
connessioni del local loop (compresi i cavi fisicamente ridondanti), |
— |
dispositivi di sicurezza (crittografici, firewall, ecc.), |
— |
tutti i servizi generici (DNS, ecc.), |
— |
LNI e BLNI facoltativo. |
Saranno previsti meccanismi di failover, da coordinare se necessario con il livello «applicazioni» per garantire la massima disponibilità del VIS come insieme.
4. Monitoraggio
Per agevolare il monitoraggio, gli strumenti di monitoring dell’infrastruttura di comunicazione dovranno potersi integrare nelle funzionalità di monitoring per la gestione operativa del CS-VIS.
5. Servizi generici
L’infrastruttura di comunicazione dovrà offrire i seguenti servizi generici facoltativi: DNS, mail relay e NTP.
6. Disponibilità
La disponibilità dei punti di connessione fino alla LAN dell’infrastruttura di comunicazione dovrà essere del 99,99 % su un periodo continuo di 28 giorni.
7. Servizi di sicurezza
7.1. Criptazione della rete
Sull’infrastruttura di comunicazione non circolerà nessuna informazione non criptata inerente al VIS.
Per mantenere un alto livello di sicurezza, l’infrastruttura di comunicazione permetterà la gestione dei certificati o delle chiavi usate dalla soluzione crittografica. Dovrà essere possibile gestire e monitorare a distanza i dispositivi crittografici.
Saranno utilizzati i più avanzati algoritmi simmetrici [3-DES (128 bit) o superiore] e algoritmi asimmetrici [RSA (modulo di 1 024 bit) o superiore].
7.2. Altri requisiti di sicurezza
Oltre ai punti di accesso al VIS (LNI e BLNI), l’infrastruttura di comunicazione dovrà proteggere i servizi generici facoltativi. Ove disponibili, tali servizi dovranno comportare misure di protezione comparabili a quelle del CS-VIS. Inoltre, i dispositivi dei servizi generici e le relative misure di protezione dovranno essere tenuti costantemente sotto controllo.
Per mantenere un alto livello di sicurezza, l’infrastruttura di comunicazione dovrà permettere che tutti i principali incidenti di sicurezza siano riferiti immediatamente. A intervalli regolari, ad esempio una volta al mese e su base puntuale, saranno presentati rapporti su tutti gli incidenti di sicurezza.
8. Helpdesk e stuttura di assistenza
Sarà previsto un servizio di helpdesk in grado di interagire con il CS-VIS.
9. Interazione con altri sistemi
L’infrastruttura di comunicazione dovrà fare in modo che non si verifichino sulla rete perdite di dati verso altri sistemi o altre reti.
23.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2008
recante deroga temporanea alle norme sull’origine stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione di Maurizio riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno
[notificata con il numero C(2008) 3568]
(2008/603/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 21 febbraio 2008 Maurizio ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme sull’origine stabilite nello stesso allegato, per un periodo di cinque anni. Il 10 marzo 2008 Maurizio ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. La richiesta riguarda un quantitativo totale annuo di 5 000 tonnellate di conserve di tonno e 2 000 tonnellate di filetti di tonno della voce SA 1604. La richiesta è motivata dal fatto che le catture e l’offerta di tonno originario sono diminuite nell’Oceano Indiano sudoccidentale. |
(2) |
Secondo le informazioni trasmesse da Maurizio, le catture di tonno sono state eccezionalmente scarse tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008, anche in confronto alle normali variazioni stagionali. A causa di questa situazione anomala, Maurizio si trova momentaneamente nell’impossibilità di rispettare le norme sull’origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007. |
(3) |
Tenendo conto delle importazioni di cui trattasi, la deroga temporanea alle norme sull’origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non reca grave pregiudizio all’industria comunitaria che deve considerarsi consolidata, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata. |
(4) |
La concessione della deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata. |
(5) |
Maurizio beneficerà di pieno diritto della deroga alle norme sull’origine per le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604 in forza dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (accordo interinale di partenariato ESA-UE), al momento dell’entrata in vigore o dell’applicazione provvisoria di detto accordo. |
(6) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme sull’origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE, che dovrebbe entrare in vigore o essere applicato provvisoriamente nel 2008. Pertanto, la deroga non deve essere concessa per il periodo richiesto di cinque anni, bensì per il periodo da gennaio a dicembre 2008. |
(7) |
A norma dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato ESA-UE, la deroga di pieno diritto alle norme sull’origine è limitata ad un contingente annuo di 8 000 tonnellate di conserve di tonno e 2 000 tonnellate di filetti di tonno per i paesi che hanno siglato l’accordo ESA-UE, (Comore, Maurizio, Madagascar, Seicelle e Zimbabwe). È da prevedere che altri paesi della regione ESA, in particolare Madagascar e Seicelle, richiedano a loro volta deroghe temporanee a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007. Non è opportuno concedere deroghe a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 che superino il contingente annuo assegnato alla regione ESA nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE. Pertanto la deroga non deve essere concessa per i quantitativi richiesti bensì concessa per un quantitativo di 3 000 tonnellate di conserve di tonno e un quantitativo di 600 tonnellate di filetti di tonno. |
(8) |
Di conseguenza, deve essere concessa a Maurizio una deroga per un anno per 3 000 tonnellate di conserve di tonno e 600 tonnellate di filetti di tonno. |
(9) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità mauriziane, le autorità doganali della Comunità e la Commissione, tali regole devono essere applicate altresì ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dalla presente decisione. |
(10) |
Per consentire un controllo più efficace del modo in cui viene applicata la deroga, le autorità mauriziane devono comunicare periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione rilasciati. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da materie non originarie, sono considerati originari di Maurizio alle condizioni specificate negli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione.
Articolo 2
La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati in allegato, dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità da Maurizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.
Articolo 3
I quantitativi indicati nell’allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
Le autorità doganali di Maurizio adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.
A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati per tali prodotti recano un riferimento alla presente decisione. Ogni tre mesi le autorità competenti di Maurizio trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.
Articolo 5
Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:
«Derogation — Decision C(2008) 3568».
Articolo 6
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Essa si applica finché le norme sull’origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano sostituite da quelle allegate ad un accordo concluso con Maurizio — al momento dell’applicazione provvisoria dell’accordo stesso o della sua entrata in vigore, secondo che l’una o l’altra intervenga per prima — e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2008.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).
ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo |
Quantità |
09.1668 |
1604 14 11, 1604 14 18, 1604 20 70 |
Conserve di tonno (1) |
dall’1.1.2008 al 31.12.2008 |
3 000 tonnellate |
09.1669 |
1604 14 16 |
Filetti di tonno |
dall’1.1.2008 al 31.12.2008 |
600 tonnellate |
(1) In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604.
23.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2008
relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani
(2008/604/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2007/675/CE della Commissione, del 17 ottobre 2007, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il gruppo consta di 21 membri. |
(2) |
I membri del gruppo sono nominati da specialisti con competenza e esperienza nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani, specie nella sua dimensione di sfruttamento della manodopera. |
(3) |
I membri del gruppo provenienti dalle amministrazioni degli Stati membri (massimo 11) sono nominati dalla Commissione su proposta degli Stati membri. |
(4) |
I membri del gruppo provenienti dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo (massimo 5), dalle parti sociali e associazioni di datori di lavoro attive a livello europeo (massimo 4), oppure con esperienza di attività di ricerca accademica (massimo 2) sono nominati dalla Commissione fra coloro che hanno risposto all’invito a candidarsi. |
(5) |
La Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature ai fini della compilazione di un elenco di candidati per la costituzione del gruppo d’esperti (2) il 19 gennaio 2008. |
(6) |
La Commissione ha selezionato le domande ricevute in base ai criteri elencati nell'invito a presentare candidature, in particolare al punto 2. |
(7) |
È opportuno includere nel gruppo di esperti quattro membri in più fra i rappresentanti delle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo per compensare lo scarso numero di candidature presentate dalle parti sociali e associazioni di datori di lavoro attive a livello europeo, onde assicurare una rappresentanza tematica e geografica equilibrata e raggiungere il numero complessivo di 21 membri inizialmente previsto. |
(8) |
Un membro del gruppo è stato nominato da Europol, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/675/CE è così modificata:
L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) |
dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo con comprovata esperienza e competenza nel campo della tratta degli esseri umani (massimo 9 membri)». |
Articolo 2
La Commissione nomina i seguenti membri del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani:
1) |
membri nominati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della decisione 2007/675/CE della Commissione:
|
2) |
membri nominati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della decisione 2007/675/CE della Commissione, modificata dalla presente decisione:
|
3) |
membri nominati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) della decisione 2007/675/CE della Commissione:
|
Articolo 3
La Commissione prende atto della nomina di Steve HARVEY di Europol a membro del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) e paragrafo 3 della decisione 2007/675/CE della Commissione.
Articolo 4
I membri del gruppo di esperti sono nominati a titolo personale per un periodo di tre anni rinnovabile.
Articolo 5
Al termine della procedura di selezione, i candidati ritenuti idonei a fare parte del gruppo di esperti, ma non nominati, sono iscritti, con il loro consenso, in un elenco di riserva.
Articolo 6
I nomi dei membri nominati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 7
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2008.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 277 del 20.10.2007, pag. 29.
(2) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 27.
ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
23.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/14 |
Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati in base all'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343/, disponibile all'indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Regolamento n. 34 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio
Addendum 33: Regolamento n. 34
Revisione 1
comprendente l’intero testo valido fino alla:
Supplemento 2 alla serie di emendamenti 02 — Data di entrata in vigore: 11 giugno 2007
INDICE
REGOLAMENTO
1. |
Campo di applicazione |
2. |
Domanda di omologazione |
3. |
Omologazione |
4. |
Definizioni |
5. |
Requisiti dei serbatoi di combustibile liquido |
6. |
Prova dei serbatoi di combustibile liquido |
7. |
Definizioni |
8. |
Requisiti dell’installazione di un serbatoio omologato di combustibile liquido |
9. |
Prove sul veicolo |
10. |
Modifiche del tipo di veicolo |
11. |
Conformità della produzione |
12. |
Sanzioni per non conformità della produzione |
13. |
Disposizioni transitorie |
14. |
Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi |
ALLEGATI
Allegato I — |
Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o il ritiro dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il serbatoio del combustibile liquido e la prevenzione dei rischi di incendio in caso di urto frontale/laterale/posteriore ai sensi del regolamento n. 34. |
Allegato II — |
Esempi di marchi di omologazione |
Allegato III — |
Prova di urto frontale contro un ostacolo fisso |
Allegato IV — |
Procedura di prova di urto posteriore |
Allegato V — |
Prova dei serbatoi di combustibile in materiale plastico |
Appendice 1 — |
Prova di resistenza al fuoco |
Appendice 2 — |
Dimensioni e dati dei mattoni refrattari |
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica:
1.1. |
PARTE I: all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O (1) per quanto riguarda il/i serbatoio/i del combustibile liquido. |
1.2. |
PARTE II: su richiesta del costruttore, all’omologazione dei veicoli delle categorie M1, N e O, omologati ai sensi della parte I del presente regolamento e muniti di serbatoio/i per combustibile liquido, riguardo alla prevenzione dei rischi di incendio in caso di urto frontale/laterale/posteriore. |
1.3. |
A richiesta del costruttore, i veicoli diversi da quelli menzionati al precedente paragrafo 1.2 possono essere omologati ai sensi del presente regolamento. |
2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
2.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo ai sensi di una parte del presente regolamento va presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente accreditato.
2.2. Essa sarà corredata dei documenti e delle indicazioni che seguono, in triplice copia:
2.2.1. |
descrizione dettagliata del tipo di veicolo rispetto a quanto specificato al paragrafo 4.2 e/o 7.2. Precisare numeri e/o simboli che identificano il tipo di motore e il tipo di veicolo; |
2.2.2. |
uno o più disegni che illustrino le caratteristiche del serbatoio di combustibile e precisino il materiale di cui è fatto; |
2.2.3. |
schema dell’intero sistema di alimentazione, indicante l’ubicazione sul veicolo di ciascuna componente; e |
2.2.4. |
per l’omologazione ai sensi della parte II del presente regolamento, schema dell’impianto elettrico che ne indichi l’ubicazione e la fissazione al veicolo. |
2.3. Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va presentato:
2.3.1. |
un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o le componenti del veicolo che il servizio tecnico ritenga necessarie per le prove di omologazione; |
2.3.2. |
se un veicolo ha un serbatoio in materiale plastico, sette serbatoi supplementari, con i relativi accessori; |
2.3.3. |
se un veicolo ha un serbatoio in un altro materiale: due serbatoi supplementari, con i relativi accessori. |
3. OMOLOGAZIONE
3.1. Se il veicolo, da omologare ai sensi del presente regolamento, soddisfa i requisiti della parte I e/o II che seguono, a quel tipo di veicolo va rilasciata l’omologazione.
3.2. A ogni tipo omologato si assegna un numero di omologazione in cui le prime due cifre sono formate dal numero della più recente serie di emendamenti inseriti nel regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. Una parte contraente può però assegnare lo stesso numero di omologazione a più tipi di veicolo di cui ai paragrafi 4.2 e/o 7.2 se i tipi sono varianti dello stesso modello di base e se ogni tipo, provato separatamente, soddisfa i requisiti del presente regolamento.
3.3. L’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento, o il suo rifiuto, va comunicata alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento con una scheda conforme al modello dell’allegato I al presente regolamento e con disegni, indicanti gli aspetti di cui ai precedenti paragrafi 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 (forniti dal richiedente per l’omologazione), di formato non superiore ad A4 (mm 210 × 297) o piegati in tale formato e in scala appropriata.
3.4. Ai veicoli conformi al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, si appone, in modo visibile e in un posto facilmente accessibile precisato dalla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale consistente:
3.4.1. |
in un cerchio che racchiude la lettera «E» seguita dal numero che contraddistingue il paese che ha assegnato l’omologazione (2); |
3.4.2. |
nel numero del presente regolamento, seguito da «RI», se il veicolo è omologato ai sensi della parte I del regolamento o da «RII» se il veicolo è omologato ai sensi delle parti I e II del regolamento, da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 3.4.1. |
3.5. Se nel paese che ha rilasciato l’omologazione ai sensi del presente regolamento il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi di altri regolamenti allegati all’Accordo, il simbolo di cui al paragrafo 3.4.1 non va ripetuto; i numeri supplementari (di omologazione e i simboli di tutti i regolamenti nel cui ambito è stata rilasciata l’omologazione nel paese che l’ha rilasciata ai sensi del presente regolamento) andranno allora incolonnati verticalmente a destra del simbolo di cui al paragrafo 3.4.1.
3.6. Il marchio di omologazione sarà chiaramente leggibile e indelebile.
3.7. Il marchio di omologazione va posto nei pressi della targhetta con i dati del veicolo affissa dal costruttore o su di essa.
3.8. L’allegato II al presente regolamento fornisce esempi di schemi del marchio di omologazione.
PARTE I — OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO RIGUARDO AI SERBATOI DI COMBUSTIBILE
4. DEFINIZIONI
Ai fini di questa parte del regolamento:
4.1. |
«omologazione di un veicolo» significa l’omologazione di un tipo di veicolo riguardo ai serbatoi di combustibile liquido; |
4.2. |
«tipo di veicolo» indica veicoli che non differiscono tra loro per aspetti essenziali come:
|
4.3. |
«abitacolo» indica lo spazio destinato agli occupanti compreso tra tetto, pavimento, pareti laterali, porte, finestrini, cruscotto e parete posteriore o schienale d’appoggio del sedile posteriore; |
4.4. |
«serbatoio» significa il/i serbatoio/i destinato/i a contenere il combustibile liquido di cui al paragrafo 4.6 usato soprattutto per la propulsione del veicolo, esclusi gli accessori (condotto di riempimento, se elemento a sé, imboccatura, tappo, indicatore di livello, collegamenti al motore o sistemi di compensazione della pressione interna, ecc.; |
4.5. |
«capacità del serbatoio di combustibile» significa la capacità del serbatoio di combustibile precisata dal costruttore; e |
4.6. |
«combustibile liquido» significa un combustibile, liquido alle normali condizioni di temperatura e di pressione. |
5. REQUISITI DEI SERBATOI DI COMBUSTIBILE LIQUIDO
5.1. I serbatoi devono essere fatti in modo da resistere alla corrosione.
5.2. I serbatoi, muniti di tutti gli accessori di cui sono di solito dotati, devono superare le prove di tenuta effettuate ai sensi del paragrafo 6.1 a una pressione interna relativa pari al doppio della sovrappressione di esercizio e comunque non inferiore a una sovrappressione di 0,3 bar.
I serbatoi per autoveicoli di materia plastica soddisfano questo requisito se superano la prova di cui all’allegato V, paragrafo 2.
5.3. Ogni sovrappressione o qualsiasi pressione superiore alla pressione di esercizio deve essere automaticamente compensata da appositi dispositivi (sfiatatoi, valvole di sicurezza, ecc.).
5.4. Gli sfiatatoi vanno progettati in modo da evitare ogni rischio di incendio. In particolare, il combustibile che fuoriesca durante il rifornimento non deve entrare in contatto con il sistema di scarico ma va incanalato verso il suolo.
5.5. Il/i serbatoio/i non deve/devono essere collocato/i all’interno dell’abitacolo o di un vano che ne sia parte integrante, né formarne una superficie (pavimento, pareti, paratie).
5.6. Un pannello separerà l’abitacolo dal/i serbatoio/i. Sue eventuali aperture (per esempio, per il passaggio di cavi) saranno fatte in modo che il combustibile, in normali condizioni d’uso, non possa fluire dal/i serbatoio/i all’abitacolo o al vano che ne è parte integrante.
5.7. Ogni serbatoio va fissato solidamente e posizionato in modo che, in normali condizioni d’uso, il combustibile fuoriuscito da una falla dal serbatoio o dai suoi accessori sia evacuato verso il suolo e non verso l’abitacolo.
5.8. L’imboccatura del serbatoio non deve trovarsi nell’abitacolo, nel portabagagli o nel vano motore.
5.9. Il combustibile non deve fuoriuscire dal tappo del serbatoio o dai dispositivi che compensano la sovrappressione in condizioni prevedibili di uso del veicolo. In caso di capovolgimento, è tollerabile un gocciolamento non superiore a 30 g/min.; questo requisito va verificato durante la prova di cui al paragrafo 6.2.
5.9.1. Il bocchettone di riempimento deve essere fissato al condotto di riempimento.
5.9.1.1. Il requisito del paragrafo 5.9.1 sarà soddisfatto se viene impedita un’eccessiva fuoriuscita di carburante vaporizzato e il suo traboccamento dovuto all’assenza del bocchettone.
Tale risultato è ottenibile con:
5.9.1.1.1. |
un bocchettone non separabile dall’imboccatura del serbatoio, che si apra e si chiuda automaticamente, |
5.9.1.1.2. |
un progetto caratterizzato da dispositivi che evitino l’eccessiva fuoriuscita di carburante vaporizzato e il suo traboccamento in assenza del tappo del serbatoio, |
5.9.1.1.3. |
ogni altro dispositivo che abbia lo stesso effetto. Esempi (elenco non esaustivo): un tappo del serbatoio trattenuto da una staffa o una catenella o la cui serratura funzioni con la chiave di accensione del veicolo. In tal caso, la si potrà estrarre dal tappo solo se esso sia chiuso. Ma un tappo del serbatoio legato o incatenato non è di per sé sufficiente per i veicoli diversi da quelli delle categorie M1 e N1. |
5.9.2. La guarnizione tra il tappo e il tubo di riempimento va applicata in modo da risultare stabile e sicura. Il tappo chiuso deve aderire perfettamente alla guarnizione e al tubo di riempimento.
5.10. I serbatoi vanno montati in modo da essere protetti dalle conseguenze di collisioni (frontali, laterali o posteriori) del veicolo; nelle vicinanze del serbatoio non devono trovarsi parti sporgenti, spigoli taglienti, ecc.
5.11. Il serbatoio di combustibile e i suoi accessori vanno progettati e installati sui veicoli in modo da evitare qualsiasi rischio di incendio dovuto a elettricità statica. Se necessario, provvedere alla dissipazione di quest’ultima. Il costruttore segnala al servizio tecnico il/i provvedimento/i preso/i per soddisfare questi requisiti.
5.12. Il/i serbatoio/i del combustibile deve/ono essere di materiale metallico resistente al fuoco. Se fatto/i di materiale plastico andranno soddisfatti i requisiti dell’allegato V.
6. PROVE DEI SERBATOI DI COMBUSTIBILE LIQUIDO
6.1. Prova idraulica
Il serbatoio va sottoposto a una prova idraulica di pressione interna, effettuata su un serbatoio isolato, munito di tutti i suoi accessori, completamente colmo di liquido ininfiammabile (p. es. acqua). Interrotta ogni comunicazione con l’esterno, si aumenterà gradualmente la pressione, attraverso il condotto di alimentazione del motore, fino a una pressione interna relativa pari al doppio di quella normale di esercizio e pari comunque a una sovrappressione non inferiore a 0,3 bar, che va mantenuta per un minuto. In questo lasso di tempo, l’involucro del serbatoio non deve incrinarsi o aprirsi; può però deformarsi in modo permanente.
6.2. Prova di capovolgimento
6.2.1. Si fissa il serbatoio e tutti i suoi accessori a un impianto di prova in un modo che corrisponda all’installazione sul veicolo cui il serbatoio è destinato: requisito che si applica anche ai sistemi di compensazione della sovrappressione interna.
6.2.2. L’impianto di prova ruoterà intorno a un asse parallelo all’asse longitudinale del veicolo.
6.2.3. La prova sarà effettuata con un serbatoio riempito, prima al 90 % e poi al 30 % della sua capacità, di liquido ininfiammabile di densità e viscosità prossima a quella del combustibile normalmente usato (si può accettare l’acqua).
6.2.4. Rispetto alla posizione di installazione, il serbatoio va rovesciato di 90° in senso orario e mantenuto in tale posizione per almeno 5 minuti. Esso va poi rovesciato ulteriormente di 90° nella stessa direzione e mantenuto in tale posizione, del tutto capovolto, per almeno altri 5 minuti. Riportare infine il serbatoio in posizione normale. Eliminare il liquido di prova non rifluito dallo sfiato nel serbatoio e ripristinarne eventualmente il livello originale. Rovesciare poi il serbatoio di 90° in senso antiorario e lasciarlo per almeno 5 minuti in tale posizione.
Rovesciare ulteriormente il serbatoio di 90° nella stessa direzione. In tale posizione completamente capovolta, esso va mantenuto per almeno 5 minuti. Riportarlo poi alla sua posizione normale.
Ogni ulteriore rovesciamento di 90° deve avvenire a intervalli tra 1 e 3 minuti.
PARTE II — OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO RIGUARDO ALLA PREVENZIONE DI RISCHI DI INCENDIO IN CASO DI URTO
7. DEFINIZIONI
Ai fini di questa parte del regolamento:
7.1. |
«omologazione di un veicolo» significa l’omologazione di un tipo di veicolo riguardo la prevenzione di rischi di incendio; |
7.2. |
«tipo di veicolo» indica veicoli che non differiscono tra loro per aspetti essenziali come:
|
7.3. |
«piano trasversale» indica il piano trasversale verticale, perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo; |
7.4. |
«massa del veicolo scarico» indica la massa del veicolo in ordine di marcia, senza occupanti e scarico ma completo di combustibile, refrigerante, lubrificanti, attrezzi e ruota di scorta (se offerta in normale dotazione dal costruttore del veicolo); |
8. REQUISITI DELL’INSTALLAZIONE DI UN SERBATOIO OMOLOGATO DI COMBUSTIBILE LIQUIDO
8.1. Installazione del serbatoio
8.1.1. I serbatoi di combustibile liquido vanno omologati ai sensi della parte I del presente regolamento.
8.1.2. Le componenti dell’impianto di alimentazione vanno integrate nel telaio o nella carrozzeria per proteggerle adeguatamente da contatti con eventuali ostacoli del terreno. Tale protezione non è richiesta se gli elementi sottostanti il veicolo distano dal terreno più della parte di telaio o di carrozzeria davanti a essi.
8.1.3. Le condutture e tutte le altre componenti dell’impianto di alimentazione saranno montate sul veicolo in modo che siano il più protette possibile. Eventuali torsioni, flessioni e vibrazioni del telaio o del gruppo propulsore, non sottoporranno le componenti dell’impianto di alimentazione ad attriti, pressioni o altre sollecitazioni anormali.
8.1.4. I raccordi tra condutture pieghevoli o flessibili e parti rigide di componenti dell’impianto di alimentazione vanno progettati e costruiti in modo da mantenere una tenuta perfetta nelle diverse condizioni d’uso del veicolo, nonostante torsioni, flessioni e vibrazioni del telaio o del gruppo propulsore del veicolo.
8.1.5. Se l’imboccatura del serbatoio è collocata su un lato del veicolo, il suo tappo, chiuso, non deve sporgere rispetto alle superfici adiacenti della carrozzeria.
8.2. Impianto elettrico
8.2.1. I cavi elettrici non alloggiati in componenti cave vanno applicati al telaio del veicolo, alle pareti o ai pannelli divisori vicino ai quali essi scorrono. I punti in cui essi attraversano pareti o pannelli divisori saranno protetti in modo tale da evitare l’interruzione dell’isolamento.
8.2.2. L’impianto elettrico va progettato, costruito e montato in modo che le sue componenti possano resistere ai fenomeni di corrosione cui sono esposte.
9. PROVE SUL VEICOLO
Nella prova di urto frontale contro un ostacolo fisso effettuata secondo la procedura di cui all’allegato III del presente regolamento, in quella di urto laterale eseguita ai sensi della procedura dell’allegato IV del regolamento n. 95, serie di emendamenti 01 e in quella di urto posteriore effettuata con la procedura di cui all’allegato IV,
9.1. |
durante l’urto, sarà tollerata solo una leggera perdita di liquido dall’impianto di alimentazione; |
9.2. |
se dopo l’urto si verifica una perdita continua dall’impianto di alimentazione, essa non dovrà superare i 30 g/min.; se il liquido che fuoriesce dall’impianto di alimentazione si mescola con liquidi di altri sistemi, e se è difficile separare e individuare i vari liquidi, la perdita continua sarà calcolata come somma di tutti i liquidi raccolti; |
9.3. |
non dovrà verificarsi alcun incendio alimentato dal combustibile. |
9.4. |
Durante e dopo gli urti descritti al precedente paragrafo 9, la batteria resterà ancorata al suo dispositivo di fissaggio. |
9.5. |
Su richiesta del costruttore, la prova di urto frontale descritta all’allegato III del presente regolamento può essere sostituita dalla procedura di cui all’allegato III del regolamento n. 94 serie di emendamenti 01. |
10. MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO
10.1. Ogni modifica del tipo di veicolo va notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo. In seguito, tale servizio può:
10.1.1. |
ritenere che le modifiche apportate non avranno probabilmente apprezzabili effetti negativi e comunque che il veicolo rispetti ancora i requisiti; oppure |
10.1.2. |
richiedere un ulteriore verbale di prova da parte del servizio tecnico che effettua le prove. |
10.2. A prescindere da quanto disposto dal precedente paragrafo 10.1, non si considererà una modifica del tipo di veicolo una variante del veicolo la cui massa a vuoto non differisca più di ±20 % da quella del veicolo omologato.
10.3. Una notifica di conferma o rifiuto dell’omologazione, con l’elenco delle modifiche, sarà inviata secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 3.3 alle Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento.
11. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
Le procedure per verificare la conformità della produzione si atterranno a quelle dell’Accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), con i seguenti requisiti:
11.1. |
ogni veicolo munito del marchio di omologazione ai sensi del presente regolamento sarà conforme al tipo di veicolo omologato e soddisferà i requisiti della parte I e/o II che precedono; |
11.2. |
per verificare la conformità prescritta al precedente paragrafo 11.1, verrà effettuato un numero sufficiente di controlli casuali sui veicoli prodotti in serie, muniti del marchio di omologazione richiesto dal presente regolamento; |
11.3. |
in genere, la conformità del veicolo con il tipo omologato sarà verificata in base alla descrizione risultante nella scheda di omologazione e relativi allegati. Se necessario, il veicolo sarà sottoposto ai controlli di cui al precedente paragrafo 6. |
12. SANZIONI PER NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
12.1. L’omologazione per un tipo di veicolo rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere ritirata se il requisito di cui al precedente paragrafo 11.1 cessa di essere soddisfatto o se il veicolo non supera i controlli prescritti al precedente paragrafo 9.
12.2. Se una Parte dell’accordo che applica il presente regolamento ritira l’omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre Parti all’accordo che applicano il presente regolamento inviando loro copia della scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati I o II al presente regolamento.
13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
13.1. Dopo la data ufficiale di entrata in vigore della serie di emendamenti 02, nessuna Parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare un’omologazione ECE ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di emendamenti 02.
13.2. Dopo i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di emendamenti 02, le Parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno un’omologazione ECE solo se il tipo di veicolo da omologare rispetta i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di emendamenti 02.
13.3. Dopo i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di emendamenti 02 al presente regolamento, nessuna Parte contraente che applica il presente regolamento rifiuterà l’omologazione nazionale per tipo di un tipo di veicolo omologato secondo la precedente serie di emendamenti al presente regolamento.
13.4. Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di emendamenti 02 al presente regolamento, le Parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare l’immatricolazione iniziale nazionale (prima messa in circolazione) del veicolo che non rispetta i requisiti della serie di emendamenti 02 al presente regolamento.
14. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le Parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicheranno al segretariato delle Nazioni Unite nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e cui vanno inviate le schede che attestano l’avvenuto rilascio, rifiuto o ritiro di un’omologazione in altri paesi.
(1) Definite all’allegato VII della Risoluzione di consolidamento sulla costruzione degli autoveicoli (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).
(2) 1: Germania, 2: Francia, 3: Italia, 4: Paesi Bassi, 5: Svezia, 6: Belgio, 7: Ungheria, 8: Repubblica ceca, 9: Spagna, 10: Serbia e Montenegro, 11: Regno Unito, 12:Austria, 13: Lussemburgo, 14: Svizzera, 15 (libero), 16: Norvegia, 17: Finlandia, 18: Danimarca, 19: Romania, 20: Polonia, 21: Portogallo, 22: Federazione russa, 23: Grecia, 24: Irlanda, 25: Croazia, 26: Slovenia, 27: Slovacchia, 28: Bielorussia, 29: Estonia, 30 (libero), 31: Bosnia-Erzegovina, 32: Lettonia, 33 (libero), 34: Bulgaria, 35 (libero), 36: Lituania, 37: Turchia, 38 (libero), 39:Azerbaijan, 40: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (libero), 42: Comunità europea (le approvazioni sono rilasciate dai suoi Stati membri usando il loro rispettivo simbolo ECE), 43: Giappone, 44 (liberi), 45: Australia, 46: Ucraina, 47: Sudafrica e 48: Nuova Zelanda. I numeri successivi saranno assegnati ad altri paesi nell’ordine cronologico in cui ratificano o aderiscono all’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate o utilizzate sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti contraenti dell’accordo.
ALLEGATO I
COMUNICAZIONE
[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
ALLEGATO II
ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
MODELLO A
(v. paragrafo 3.4 del presente regolamento)
L’apposizione a un veicolo del marchio di omologazione sopra illustrato indica che il tipo di veicolo interessato è stato omologato con il n. 021234 nei Paesi Bassi (E4) ai sensi della parte I del regolamento n. 34. Le prime due cifre (02) del numero di omologazione indicano che essa è stata rilasciata ai sensi del regolamento n. 34 modificato dalla serie di emendamenti 02.
MODELLO B
(v. paragrafo 3.5 del presente regolamento)
L’apposizione a un veicolo del marchio di omologazione sopra illustrato indica che il tipo di veicolo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 34. parti I e II, e del regolamento 33 (1). I numeri di omologazione indicano che, alla data del rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 34 comprendeva la serie di emendamenti 02 ed il regolamento n. 33 era ancora nella sua forma originale.
(1) Il secondo numero è dato solo a titolo di esempio.
ALLEGATO III
Prova di urto frontale contro un ostacolo fisso
1. FINALITÀ E CAMPO D’APPLICAZIONE
Scopo di questa prova è simulare le condizioni di urto frontale contro un ostacolo fisso o contro un altro veicolo che proceda in senso inverso.
2. INSTALLAZIONI, PROCEDURE E STRUMENTI DI MISURA
2.1. Luogo della prova
Il luogo in cui avviene la prova dovrà poter contenere la pista di lancio del veicolo, l’ostacolo e le attrezzature tecniche necessarie alla prova. Per almeno 5 m prima dell’ostacolo, l’ultima parte della pista dev’essere orizzontale, piana e liscia.
2.2. Ostacolo
L’ostacolo fisso consiste in un blocco di cemento armato largo almeno 3 m e alto almeno 1,5 m nella parte anteriore. Lo spessore va calcolato in modo che il peso del blocco sia di almeno 70 t. La parte anteriore sarà verticale, perpendicolare all’asse della pista di accelerazione e rivestita di pannelli in compensato spessi 2 cm in buone condizioni. L’ostacolo va ancorato al terreno o su di esso appoggiato ed eventualmente fissato con dispositivi d’arresto supplementari per limitarne lo spostamento. Si può anche usare un ostacolo con caratteristiche diverse, ma che dia risultati almeno altrettanto conclusivi.
2.3. Propulsione del veicolo
Al momento dell’urto, il veicolo non deve più essere soggetto all’azione da alcun dispositivo addizionale di guida o propulsione. Esso deve raggiungere l’ostacolo su un asse perpendicolare a quello del fronte d’urto; il disassamento laterale massimo tollerato tra la linea mediana verticale della parte anteriore del veicolo e la linea mediana verticale del fronte d’urto è ±30 cm.
2.4. Stato del veicolo
2.4.1. Il veicolo in prova sarà munito delle componenti e accessori normalmente inclusi nel suo peso a vuoto in ordine di marcia o potrà soddisfare tale condizione riguardo a componenti e accessori che influiscono sui rischi di incendio.
2.4.2. Se il veicolo è spinto da mezzi esterni, l’impianto di alimentazione va riempito, al 90 % almeno della sua capacità, di combustibile o di liquido non infiammabile di densità e viscosità prossime a quelle del combustibile normalmente usato. Tutti gli altri sistemi (serbatoi del liquido dei freni, radiatore, ecc.) possono restare vuoti.
2.4.3. Se il veicolo è spinto dal proprio motore, il suo serbatoio va riempito almeno al 90 %. Tutti gli altri serbatoi contenenti liquidi possono essere riempiti del tutto.
2.4.4. A richiesta del costruttore, il servizio tecnico che effettua le prove può permettere che lo stesso veicolo usato per prove imposte da altri regolamenti (anche quelle che possono danneggiare il telaio) sia usato anche per prove imposte dal presente regolamento.
2.5. Velocità al momento dell’urto
La velocità al momento dell’urto dev’essere compresa tra 48,3 km/h e 53,1 km/h. Ma, se al momento dell’urto, la velocità è maggiore e il veicolo soddisfa i requisiti prescritti, la prova sarà considerata soddisfacente.
2.6. Strumenti di misura
La precisione dello strumento che registra la velocità di cui al precedente paragrafo 2.5 ammette una tolleranza dell’1 %.
3. METODI DI PROVA EQUIVALENTI
3.1. Sono consentiti metodi di prova equivalenti se i requisiti del presente regolamento sono osservati o oggettivamente dalla prova sostitutiva o mediante calcoli a partire dai risultati della prova sostitutiva.
3.2. Se si usa un metodo diverso da quello descritto nel precedente paragrafo 2 ne va dimostrata l’equivalenza.
ALLEGATO IV
Procedura di prova per urto posteriore
1. FINALITÀ E CAMPO D’APPLICAZIONE
1.1. |
Scopo della prova è simulare le condizioni d’urto posteriore causato dal sopraggiungere di un altro veicolo. |
2. INSTALLAZIONI, PROCEDURE E STRUMENTI DI MISURA
2.1. Luogo della prova
Il luogo in cui avviene la prova conterrà il sistema di propulsione del dispositivo d’urto, permetterà lo spostamento del veicolo colpito e accoglierà l’attrezzatura di prova. La zona in cui avviene l’urto e lo spostamento del veicolo sarà orizzontale, piana e liscia e avere un coefficiente d’attrito non inferiore a 0,5.
2.2. Dispositivo d’urto
2.2.1. |
Il dispositivo d’urto sarà di acciaio e di struttura rigida. |
2.2.2. |
La superficie d’urto sarà piatta, larga non meno di 2 500 mm e alta non meno di 800 mm, con bordi arrotondati a un raggio di curvatura tra 40 e 50 mm e rivestita di compensato spesso 20 mm. |
2.2.3. |
Al momento dell’urto vanno soddisfatte le seguenti condizioni:
|
2.3. Propulsione del dispositivo d’urto
Il dispositivo d’urto può essere fissato a un carrello (barriera mobile) o far parte di un pendolo.
2.4. Norme particolari applicabili nel caso in cui si usi una barriera mobile
2.4.1. |
Se il dispositivo d’urto è fissato a un carrello (barriera mobile) con un supporto, questo deve essere rigido e non deformarsi per l’impatto; il carrello, al momento dell’urto, potrà muoversi liberamente e non sarà più soggetto all’azione del propulsore. |
2.4.2. |
La velocità dell’urto sarà compresa tra 35 e 38 km/h. |
2.4.3. |
Il peso totale (massa) del carrello e del dispositivo d’urto sarà di 1 100 ± 20 kg |
2.5. Norme particolari applicabili nel caso in cui si usi un pendolo
2.5.1. |
La distanza tra il centro della superficie d’impatto e l’asse di rotazione del pendolo non sarà inferiore a 5 m. |
2.5.2. |
Il dispositivo d’urto sarà liberamente sospeso a braccia rigide cui andrà saldamente fissato. Il pendolo così costituito sarà sostanzialmente indeformabile all’impatto. |
2.5.3. |
Nel pendolo sarà incorporato un meccanismo d’arresto per impedire urti secondari da parte del dispositivo d’urto sul veicolo di prova. |
2.5.4. |
Al momento dell’urto la velocità del centro di percussione del pendolo dovrà essere compresa tra 35 e 38 km/h. |
2.5.5. |
la massa ridotta «mr» al centro di percussione del pendolo è definita, in funzione della massa totale «m», della distanza «a» (1) tra il centro di percussione e l’asse di rotazione e della distanza «l» tra il centro di gravità e l’asse di rotazione, dalla seguente equazione: mr = m (1/a) |
2.5.6. |
La massa ridotta mr sarà 1 100 ± 20 kg |
2.6. Norme generali relative alla massa e alla velocità del dispositivo d’urto
Se la prova viene effettuata a una velocità d’urto superiore a quella prescritta ai paragrafi 2.4.2 e 2.5.4 e/o con una massa maggiore di quella prescritta ai paragrafi 2.4.3 e 2.5.6, e il veicolo ha rispettato i requisiti prescritti, la prova sarà ritenuta soddisfacente.
2.7. Stato del veicolo durante la prova
2.7.1. |
Il veicolo in prova sarà munito delle componenti e accessori normalmente inclusi nel suo peso a vuoto in ordine di marcia o potrà soddisfare tale condizione riguardo a componenti e accessori che influiscono sui rischi di incendio. |
2.7.2. |
Il serbatoio di combustibile va riempito, al 90 % almeno della sua capacità, di combustibile o di liquido non infiammabile di densità e viscosità prossime a quelle del combustibile normalmente usato. Tutti gli altri sistemi (serbatoi del liquido dei freni, radiatore, ecc.) possono restare vuoti. |
2.7.3. |
Si può inserire una marcia e tirare i freni. |
2.7.4. |
A richiesta del costruttore, sono permesse le deroghe che seguono:
|
2.8. Strumenti di misura
La precisione degli strumenti che registrano la velocità di cui ai precedenti paragrafi 2.4.2 e 2.5.4 ammettono una tolleranza dell’1 %.
3. METODI DI PROVA EQUIVALENTI
3.1. |
Sono consentiti metodi di prova equivalenti se i requisiti del presente regolamento sono osservati o oggettivamente dalla prova sostitutiva o mediante calcoli a partire dai risultati della prova sostitutiva. |
3.2. |
Se si usa un metodo diverso da quello descritto nel precedente paragrafo 2 ne va dimostrata l’equivalenza. |
(1) La distanza «a»è pari alla lunghezza del pendolo sincrono considerato.
ALLEGATO V
OMOLOGAZIONE DI SERBATOI DI COMBUSTIBILE FATTI DI MATERIA PLASTICA
1. RESISTENZA AGLI URTI
1.1. |
Il serbatoio va completamente riempito con una miscela di glicole e acqua o con un altro liquido che abbia un basso punto di congelazione, che non cambi le proprietà del materiale del serbatoio, che sarà poi sottoposto a una prova di perforazione. |
1.2. |
Durante la prova la temperatura del serbatoio sarà di 233 K ± 2 K (– 40 °C ± 2 °C). |
1.3. |
Per la prova si usa un’attrezzatura di prova d’urto a pendolo. Il corpo urtante sarà d’acciaio, avrà una forma piramidale con lati a triangolo equilatero e base quadrata, con vertice e spigoli arrotondati a un raggio di 3 mm. Il centro di percussione del pendolo coinciderà con il centro di gravità della piramide e disterà 1 m dall’asse di rotazione del pendolo. La massa totale del pendolo sarà di 15 kg. L’energia del pendolo al momento dell’urto non sarà inferiore a 30 Nm e il più vicino possibile a tale valore. |
1.4. |
Le prove vanno effettuate sui punti del serbatoio ritenuti vulnerabili agli urti frontali o posteriori. I punti ritenuti vulnerabili sono quelli più esposti o più deboli per la forma del serbatoio o il modo in cui è installato sul veicolo. I punti scelti dai laboratori vanno indicati nel verbale della prova. |
1.5. |
Durante la prova, il serbatoio sarà trattenuto da raccordi sul/i lato/i opposto/i a quello su cui avviene l’urto. In seguito alla prova non devono verificarsi perdite. |
1.6. |
A scelta del costruttore, le prove d’urto si possono effettuare tutte su un serbatoio o una prova per volta su un serbatoio diverso. |
2. RESISTENZA MECCANICA
Alle condizioni di cui al paragrafo 6.1 del presente regolamento, vanno verificate eventuali perdite e la rigidità della forma del serbatoio. Il serbatoio, e tutti i suoi accessori, vanno montati su un banco di prova – in modo analogo a quello con cui lo sarebbero sul veicolo cui è destinato il serbatoio, sul veicolo stesso o su un supporto costituito da una sezione del veicolo. Su richiesta del costruttore e d’accordo con il servizio tecnico, il serbatoio può essere provato senza usare alcun supporto. Come liquido di prova si usa acqua a 326 K (53 °C), a serbatoio colmo. Il serbatoio va sottoposto a una pressione interna relativa pari al doppio della pressione di esercizio e comunque non inferiore a 30 kPa alla temperatura di 326 K ± 2 K (53 °C ± 2 °C) per 5 ore. Durante la prova, il serbatoio e i suoi accessori non devono incrinarsi o dar luogo a perdite; tuttavia, sono tollerate deformazioni permanenti.
3. PERMEABILITÀ AL COMBUSTIBILE
3.1. |
Il combustibile usato per la prova di permeabilità dev’essere quello di riferimento di cui all’allegato IX del regolamento 83 o un supercarburante commerciale. Se il serbatoio è destinato a essere installato solo su veicoli con motore ad accensione per compressione, lo si riempirà di combustibile diesel. |
3.2. |
Prima della prova, il serbatoio va riempito al 50 % della sua capacità, con combustibile di prova e tenuto, non sigillato, a una temperatura ambientale di 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C) finché la perdita di peso per unità di tempo non divenga costante, ma per non più di 4 settimane (periodo di deposito preliminare). |
3.3. |
Il serbatoio, dopo essere stato svuotato e riempito al 50 % della sua capacità con combustibile di prova, va sigillato ermeticamente e tenuto a una temperatura di 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C). Adeguare la pressione quando il contenuto del serbatoio ha raggiunto la temperatura di prova. Nel successivo periodo di prova di 8 settimane, viene calcolata la perdita di peso dovuta all’evaporazione. È ammissibile una perdita media massima di combustibile di 20 g ogni 24 ore di periodo di prova. |
3.4. |
Se la perdita dovuta a diffusione supera il valore di cui al paragrafo 3.3, la prova ivi descritta va ripetuta, sullo stesso serbatoio, per calcolare la perdita da diffusione alle stesse condizioni ma alla temperatura di 296 K ± 2 K (23 °C ± 2 °C). La perdita così misurata non deve superare i 10 g ogni 24 ore. |
4. RESISTENZA AL COMBUSTIBILE
Dopo la prova di cui al paragrafo 3, il serbatoio deve sempre soddisfare i requisiti descritti nei paragrafi 1 e 2
5. RESISTENZA AL FUOCO
Il serbatoio sarà sottoposto alle prove che seguono.
5.1. |
Il serbatoio, fissato come lo sarebbe sul veicolo, va esposto alle fiamme per 2 minuti senza che da esso si verifichi alcuna perdita di combustibile liquido. |
5.2. |
Vanno effettuate tre prove sui diversi serbatoi riempiti di combustibile, secondo le seguenti modalità:
|
5.3. |
La fiamma cui il serbatoio va esposto va ottenuta bruciando, in un bacino, combustibile commerciale (nel prosieguo denominato «combustibile») per motori ad accensione comandata, in quantità sufficiente da permettere alla fiamma di ardere, in condizioni di combustione libera, per l’intera procedura di prova. |
5.4. |
Affinché anche i lati del serbatoio siano esposti al fuoco, le dimensioni del bacino supereranno la proiezione orizzontale del serbatoio di uno spazio compreso tra 20 e 50 cm. Tra il livello del combustibile all’inizio della prova e i bordi superiori del bacino non intercorrere più di 8 cm. |
5.5. |
Il bacino col combustibile va posto sotto il serbatoio in modo che la distanza, tra livello del combustibile nel bacino e parte inferiore del serbatoio, corrisponda a quella prevista tra il serbatoio del veicolo a vuoto e il fondo stradale (v. paragrafo 7.4). Bacino, banco di prova, o entrambi, devono poter essere liberamente spostati. |
5.6. |
Durante la fase C della prova, il bacino va coperto da una griglia posta a 3 cm ± 1 cm sopra il livello di combustibile. La griglia, costituita da mattoni di refrattario (v. appendice 2) messi uno accanto all’altro senza spazi intermedi, sarà posta sul bacino di combustibile in modo da non ostruire i fori dei mattoni. La sua lunghezza e larghezza sarà di 2-4 cm inferiore alle dimensioni interne del bacino di modo da lasciare uno spazio di ventilazione di 1-2 cm tra essa e le pareti del bacino. |
5.7. |
Se le prove avvengono all’aperto, occorre una protezione dal vento tale che la sua velocità all’altezza del bacino di combustibile non superi i 2,5 km/h. Prima della prova la griglia va riscaldata a 308 K ± 5 K (35 °C ± 5 °C). I mattoni possono essere raffreddati con acqua per garantire condizioni identiche ad ogni prova successiva. |
5.8. |
La prova consisterà in 4 fasi (v. appendice 1).
|
5.9. |
I risultati della prova si riterranno soddisfacenti se dal serbatoio non fuoriesce combustibile liquido. |
6. RESISTENZA ALL’ALTA TEMPERATURA
6.1. |
La configurazione del banco di prova simulerà l’installazione del serbatoio sul veicolo, anche nel funzionamento dello sfiato del serbatoio. |
6.2. |
Il serbatoio pieno al 50 % della sua capacità di acqua a 293 K (20 °C) viene lasciato per 1 ora alla temperatura ambiente di 368 K ± 2 K (95 °C ± 2 °C). |
6.3. |
I risultati della prova si riterranno soddisfacenti se, al termine della prova, il serbatoio non perde né è seriamente deformato. |
7. MARCATURA SUL SERBATOIO DI COMBUSTIBILE
Al serbatoio va apposto il marchio di fabbrica o commerciale; esso sarà indelebile e chiaramente leggibile sul serbatoio, una volta che questo sia installato sul veicolo.
Appendice 1
Prova di resistenza al fuoco
Figura 1
Fase A: preriscaldamento
Figura 2
Fase B: esposizione diretta alla fiamma
Figura 3
Fase C: esposizione indiretta alla fiamma
Figura 4
Fase D: termine della prova
Appendice 2
Dimensioni e dati tecnici dei mattoni refrattari
RESISTENZA AL FUOCO (Seger-Kegel) |
SK 30 |
TENORE IN AL2O3 |
30-33 percento |
POROSITÀ APERTA (Po) |
20-22 percento di volume. |
DENSITÀ |
1 900-2 000 kg/m3 |
SUPERFICIE EFFETTIVA PERFORATA |
44,18 % |
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
23.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/34 |
DECISIONE 2008/605/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2008
recante attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la posizione comune 2004/161/PESC (1), in particolare l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la posizione comune 2004/161/PESC il Consiglio ha adottato misure intese, in particolare, a impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di persone fisiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe e a congelare i fondi e le risorse economiche appartenenti a membri del governo dello Zimbabwe e a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo ad essi associati, il cui elenco è riportato nell'allegato della posizione comune 2004/161/PESC. |
(2) |
A seguito delle violenze organizzate e commesse dalle autorità dello Zimbabwe durante la campagna per le elezioni presidenziali nel 2008 che hanno finito col trasformare questa votazione in una negazione della democrazia, è opportuno aggiungere talune persone ed entità all'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/161/PESC. Oltre alle loro attività che arrecano grave pregiudizio alla democrazia, al rispetto dei diritti dell'uomo e allo stato di diritto nello Zimbabwe, tali persone ed entità sono associate al regime per le loro funzioni o devono essere considerate associate al regime per la loro partecipazione o il loro incitamento alle violenze organizzate e commesse dalle autorità dello Zimbabwe, |
DECIDE:
Articolo 1
Le persone ed entità riportate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2007/455/PESC (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 89).
ALLEGATO
Persone ed entità di cui all'articolo 1
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Governatore della Banca centrale |
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|
Vicepresidente della Commissione elettorale dello Zimbabwe |
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|
Procuratore generale ad interim |
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Imprenditrice, moglie del Generale Chiwenga, Capo di Stato maggiore della difesa |
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Amministratore delegato delle industrie di difesa dello Zimbabwe e candidato dello ZANU (PF) alle elezioni parlamentari |
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|
Giornalista del giornale ufficiale e filogovernativo «The Herald», ha incitato alla campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
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|
Consigliere capo del governatore della Banca centrale |
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|
Responsabile dell'Ispettorato di intelligence finanziaria della Banca centrale |
||
|
Giornalista del giornale ufficiale e filogovernativo «The Herald», ha incitato alla campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
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|
Capo della federazione di cricket dello Zimbabwe, ha pubblicamente sostenuto la campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
||
|
Presidente dell’associazione mondiale di medicina per il capitolo dello Zimbabwe, ha rifiutato l'assistenza nei confronti delle vittime dell'MDC (opposizione) |
||
|
Provincia metropolitana di Harare, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
||
|
Provincia di Bulawayo, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
||
|
Manicaland e Mutare South, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
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|
Buhera Central, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
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|
Headlands, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
||
|
Mashonaland Central, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
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|
Bindura South, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
||
|
Rushinga, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
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|
Midlands, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
||
|
Matebeleland South, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
||
|
Matebeleland North, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
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|
Provincia di Masvingo, persona direttamente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
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Chiredzi Central, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
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Mwenezi West, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
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|
Mwenezi East, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
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Zaka East, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
||
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Mash West Province, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
||
|
Chinhoyi, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
||
|
Mhondoro Mubaira, persona direttemente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
||
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Mashonaland East, persona direttamente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
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|
Generale di brigata in pensione, persona direttamente coinvolta nella campagna di terrore condotta anteriormente e durante le elezioni |
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Vicepresidente dell’Associazione nazionale dello Zimbabwe dei veterani della guerra di liberazione, responsabile delle milizie dello ZANU (PF) |
||
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«Veterano di guerra» coinvolto in numerosi crimini nel Mashonaland Ovest (Chegutu), responsabile delle milizie dello ZANU (PF) |
||
|
Ispettore di polizia coinvolto nella tortura e detenzione dei partigiani dell'MDC, persona direttamente coinvolta nelle violenze commesse nel marzo 2007 |
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|
Capo aggiunto della polizia, Commissario capo di polizia, basato a Southerton, responsabile della zona di Harare Sud, persona direttamente coinvolta nelle violenze commesse nel marzo 2007 |
||
|
Direttore generale aggiunto della polizia; nipote o «cugino prossimo» africano di Mugabe, collocato in un posto di alto livello per diventare il prossimo direttore generale della polizia, persona direttamente coinvolta nelle violenze commesse nel marzo 2007 |
||
|
Holding finanziaria dello ZANU (PF) [alias Zidco Holdings (PVT) Ltd] PO Box 1275, Harare, Zimbabwe |
||
|
Ramo editoriale dello ZANU (PF) (alias Jongwe printing and publishing co, alias Jongwe printing and publishing company) 14 Austin Road, Coventry road, Workington, Harare, Zimbabwe. PO box 5988, Harare, Zimbabwe |
||
|
appartenente a Didymus Mutasa, Grace Mugabe è altresì implicata 7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe |
||
|
Appartengono per il 100 % al governo dello Zimbabwe. Tra i direttori figurano Leo Mugabe e Solomon Mujuru, 10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Ave, PO Box 6597 Harare, Zimbabwe |
Rettifiche
23.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/37 |
Rettifica della decisione 2008/582/CE della Commissione, dell’8 luglio 2008, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 186 del 15 luglio 2008 )
A pagina 40, aggiungere l'allegato seguente:
«ALLEGATO
Voce di bilancio 6701
SM |
Misura |
EF |
Motivo della rettifica |
Tipo |
% |
Valuta |
Importo |
Detrazioni già effettuate |
Ripercussioni finanziarie |
DE |
Sviluppo rurale Garanzia |
2003 |
Elevato numero di errori amministrativi e formali |
forfettario |
10,00 % |
EUR |
– 867 397,00 |
0,00 |
– 867 397,00 |
DE |
Sviluppo rurale garanzia |
2004 |
Elevato numero di errori amministrativi e formali |
forfettario |
10,00 % |
EUR |
– 922 307,00 |
0,00 |
– 922 307,00 |
DE |
Sviluppo rurale garanzia |
2005 |
Elevato numero di errori amministrativi e formali |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
– 182 680,00 |
0,00 |
– 182 680,00 |
DE |
Sviluppo rurale Garanzia |
2005 |
Elevato numero di errori amministrativi e formali |
forfettario |
10,00 % |
EUR |
– 999 506,00 |
0,00 |
– 999 506,00 |
Totale DE |
–2 971 890,00 |
0,00 |
–2 971 890,00 |
||||||
ES |
Premi per gli animali & seminativi |
|
Rimborso dovuto al parziale annullamento della decisione della Commissione 2004/457/CE in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-266/04 |
|
|
|
823 834,00 |
0,00 |
823 834,00 |
ES |
Premio per i prodotti lattiero-caseari |
2004 |
Superamento dei massimali finanziari |
puntuale |
|
EUR |
–52 361,34 |
0,00 |
–52 361,34 |
ES |
Ortofrutticoli — Frutta a guscio |
2005 |
Pagamenti tardivi per i beneficiari del regime di aiuti |
puntuale |
|
EUR |
–14 397 498,21 |
0,00 |
–14 397 498,21 |
ES |
Ortofrutticoli — Frutta a guscio |
2006 |
Pagamenti tardivi per i beneficiari del regime di aiuti |
puntuale |
|
EUR |
–1 009 945,97 |
0,00 |
–1 009 945,97 |
ES |
Ortrofrutticoli — Ritiri |
2004 |
Inosservanza dei requisiti ambientali |
puntuale |
|
EUR |
– 634 839,09 |
0,00 |
– 634 839,09 |
ES |
Ortofrutticoli — Ritiri |
2005 |
Inosservanza dei requisiti ambientali |
puntuale |
|
EUR |
– 410 503,12 |
0,00 |
– 410 503,12 |
ES |
Ortofrutticoli — Ritiri |
2006 |
Inosservanza dei requisiti ambientali |
puntuale |
|
EUR |
– 546 120,92 |
0,00 |
– 546 120,92 |
ES |
Premi nel settore delle carni bovine |
2003 |
Carenze nei controlli in loco |
forfettario |
2,00 % |
EUR |
– 373 751,67 |
0,00 |
– 373 751,67 |
ES |
Premi nel settore delle carni bovine |
2004 |
Carenze nei controlli in loco |
forfettario |
2,00 % |
EUR |
– 361 340,41 |
0,00 |
– 361 340,41 |
ES |
Premi nel settore delle carni bovine |
2005 |
Carenze nei controlli in loco |
forfettario |
2,00 % |
EUR |
– 354 082,79 |
0,00 |
– 354 082,79 |
ES |
Premi nel settore delle carni bovine |
2006 |
Carenze nei controlli in loco |
forfettario |
2,00 % |
EUR |
– 150,72 |
0,00 |
– 150,72 |
Totale ES |
–17 316 760,25 |
0,00 |
–17 316 760,25 |
||||||
FR |
Latte in polvere per la produzione di caseina |
2003 |
Mancanza di conformità con il processo di fabbricazione |
forfettario |
2,00 % |
EUR |
–1 069 944,66 |
0,00 |
–1 069 944,66 |
FR |
Latte in polvere per la produzione di caseina |
2004 |
Mancanza di conformità con il processo di fabbricazione |
forfettario |
2,00 % |
EUR |
–1 988 080,56 |
0,00 |
–1 988 080,56 |
FR |
Latte in polvere per la produzione di caseina |
2005 |
Mancanza di conformità con il processo di fabbricazione |
forfettario |
2,00 % |
EUR |
– 490 222,38 |
0,00 |
– 490 222,38 |
FR |
Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento (superficie) |
2003 |
Lacune nei controlli essenziali — incompletezza delle relazioni di controllo sulle buone pratiche agricole |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
–3 242 982,00 |
0,00 |
–3 242 982,00 |
FR |
Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento (superficie) |
2004 |
Lacune nei controlli essenziali — incompletezza delle relazioni di controllo sulle buone pratiche agricole |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
– 432 112,00 |
0,00 |
– 432 112,00 |
FR |
Sviluppo rurale Garanzia — Misure di accompagnamento (superficie) |
2005 |
Lacune nei controlli essenziali — incompletezza delle relazioni di controllo sulle buone pratiche agricole |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
–68 795,00 |
0,00 |
–68 795,00 |
Totale FR |
–7 292 136,60 |
0,00 |
–7 292 136,60 |
||||||
GB |
Seminativi |
2004 |
Inadeguata programmazione delle visite rapide in loco, imprecisione nella determinazione della superficie ammissibile al pagamento |
forfettario |
5,00 % |
GBP |
–39 302 426,21 |
0,00 |
–39 302 426,21 |
GB |
Seminativi |
2005 |
Inadeguata programmazione delle visite rapide in loco, imprecisione nella determinazione della superficie ammissibile al pagamento |
forfettario |
5,00 % |
GBP |
–15 577 901,94 |
0,00 |
–15 577 901,94 |
GB |
Premi nel settore delle carni bovine |
2003 |
Inclusione di terreni comunali nel calcolo della superficie foraggera in base ai regimi di aiuti per gli animali |
puntuale |
|
GBP |
–5 924,49 |
0,00 |
–5 924,49 |
GB |
Premi nel settore delle carni bovine |
2004 |
Inclusione di terreni comunali nel calcolo della superficie foraggera in base ai regimi di aiuti per gli animali |
puntuale |
|
GBP |
–24 360,32 |
0,00 |
–24 360,32 |
GB |
Premi nel settore delle carni ovine |
2003 |
Inclusione di terreni comunali nel calcolo della superficie foraggera in base ai regimi di aiuti per gli animali |
puntuale |
|
GBP |
–14 109,69 |
0,00 |
–14 109,69 |
GB |
Premi nel settore delle carni ovine |
2004 |
Inclusione di terreni comunali nel calcolo della superficie foraggera in base ai regimi di aiuti per gli animali |
puntuale |
|
GBP |
–13 785,20 |
0,00 |
–13 785,20 |
Totale GB |
–54 938 507,85 |
0,00 |
–54 938 507,85 |
||||||
GR |
Frutta a guscio |
2005 |
SIPA-SIG non pienamente operativo, controlli in loco insufficienti |
forfettario |
2,00 % |
EUR |
–71 794,60 |
0,00 |
–71 794,60 |
GR |
Pagamenti diretti |
2005 |
SIPA-SIG non pienamente operativo, controlli in loco insufficienti |
forfettario |
10,00 % |
EUR |
–2 833 706,98 |
0,00 |
–2 833 706,98 |
GR |
Pagamenti diretti |
2005 |
SIPA-SIG non pienamente operativo, controlli in loco insufficienti |
forfettario |
15,00 % |
EUR |
–32 073 291,47 |
0,00 |
–32 073 291,47 |
GR |
Pagamenti diretti |
2005 |
SIPA-SIG non pienamente operativo, controlli in loco insufficienti |
forfettario |
10,00 % |
EUR |
–28 846 753,54 |
0,00 |
–28 846 753,54 |
GR |
Frutta a guscio |
2006 |
SIPA-GIS non pienamente operativo, controlli in loco insufficienti |
forfettario |
2,00 % |
EUR |
–86 496,35 |
0,00 |
–86 496,35 |
GR |
Pagamenti diretti |
2006 |
SIPA-SIG non pienamente operativo, controlli in loco insufficienti |
forfettario |
10,00 % |
EUR |
–34 745 488,98 |
0,00 |
–34 745 488,98 |
GR |
Pagamenti diretti |
2006 |
SIPA-SIG non pienamente operativo, controlli in loco insufficienti |
forfettario |
15,00 % |
EUR |
–29 056 988,80 |
0,00 |
–29 056 988,80 |
Totale GR |
– 127 714 520,73 |
0,00 |
– 127 714 520,73 |
||||||
IT |
Seminativi |
2004 |
Lacune nella procedura di controllo basata su immagini degli anni precedenti |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
–27 847 155,97 |
0,00 |
–27 847 155,97 |
IT |
Seminativi |
2004 |
Lacune nell'interpretazione di ortofoto |
forfettario |
2,00 % |
EUR |
–27 434 620,36 |
0,00 |
–27 434 620,36 |
IT |
Seminativi |
2005 |
Lacune nella procedura di controllo basata su immagini degli anni precedenti |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
–21 206 744,69 |
0,00 |
–21 206 744,69 |
IT |
Seminativi |
2005 |
Lacune nell'interpretazione di ortofoto |
forfettario |
2,00 % |
EUR |
–33 645 298,99 |
0,00 |
–33 645 298,99 |
IT |
Aiuti per superficie |
2006 |
Lacune nella procedura di controllo basata su immagini degli anni precedenti |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
–7 433 776,26 |
0,00 |
–7 433 776,26 |
IT |
Aiuti per superficie |
2006 |
Lacune nell'interpretazione di ortofoto |
forfettario |
2,00 % |
EUR |
–27 590 205,43 |
0,00 |
–27 590 205,43 |
IT |
Restituzioni all'esportazione |
2001 |
Attuazione inadeguata di controlli essenziali |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
–67 271,33 |
0,00 |
–67 271,33 |
IT |
Restituzioni all'esportazione |
2002 |
Attuazione inadeguata di controlli essenziali |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
– 361 362,50 |
0,00 |
– 361 362,50 |
IT |
Restituzioni all'esportazione |
2003 |
Attuazione inadeguata di controlli essenziali |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
–79 763,99 |
0,00 |
–79 763,99 |
IT |
Ortofrutticoli — Trasformazione degli agrumi |
2004 |
Attuazione parziale o assenza di controlli essenziali, prove dell'esistenza di frodi nel regime di trasformazione degli agrumi |
forfettario |
25,00 % |
EUR |
–14 993 038,39 |
0,00 |
–14 993 038,39 |
IT |
Ortofrutticoli — Trasformazione degli agrumi |
2005 |
Attuazione parziale o assenza di controlli essenziali, prove dell'esistenza di frodi nel regime di trasformazione degli agrumi |
forfettario |
25,00 % |
EUR |
– 355 653,75 |
0,00 |
– 355 653,75 |
IT |
Ortofrutticoli — fondi di esercizio |
2005 |
Spese non ammissibili in un programma operativo |
puntuale |
|
EUR |
–13 200,00 |
0,00 |
–13 200,00 |
IT |
Quote latte |
2003 |
Controlli lacunosi su consegne e vendite dirette |
forfettario |
2,00 % |
EUR |
–5 001 671,00 |
0,00 |
–5 001 671,00 |
IT |
Quote latte |
2003 |
Controlli lacunosi su consegne e vendite dirette |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
–8 675 150,00 |
0,00 |
–8 675 150,00 |
Totale IT |
– 174 704 912,66 |
0,00 |
– 174 704 912,66 |
||||||
NL |
Latte in polvere per la produzione di caseina |
2003 |
Lacune nelle nella procedura di controllo — controlli non effettuati con la frequenza richiesta; procedura di campionamento non obiettiva |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
–3 451 612,54 |
0,00 |
–3 451 612,54 |
NL |
Latte in polvere per la produzione di caseina |
2004 |
Lacune nella procedura di controllo — controlli non effettuati con la frequenza richiesta; procedura di campionamento non obiettiva |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
–3 672 868,18 |
0,00 |
–3 672 868,18 |
NL |
Latte in polvere per la produzione di caseina |
2005 |
Lacune nella procedura di controllo — controlli non effettuati con la frequenza richiesta; procedura di campionamento non obiettiva |
forfettario |
5,00 % |
EUR |
– 192 151,14 |
0,00 |
– 192 151,14 |
Totale NL |
–7 316 631,86 |
0,00 |
–7 316 631,86 |
||||||
PL |
Aiuti per superficie |
2005 |
Lacune nei controlli essenziali — qualità di controllo insufficiente o inadeguata |
forfettario |
5,00 % |
PLN |
–10 950 597,00 |
0,00 |
–10 950 597,00 |
Totale PL |
–10 950 597,00 |
0,00 |
–10 950 597,00 |
||||||
SE |
Premi nel settore delle carni ovine |
2003 |
Pagamento di aiuti agli allevatori in possesso di meno di 10 diritti |
puntuale |
|
SEK |
– 251 958,00 |
0,00 |
– 251 958,00 |
SE |
Premi nel settore delle carni ovine |
2003 |
Lacune per quanto riguarda i controlli in loco |
forfettario |
2,00 % |
SEK |
– 813 863,38 |
0,00 |
– 813 863,38 |
SE |
Premi nel settore delle carni ovine |
2004 |
Pagamento di aiuti agli allevatori in possesso di meno di 10 diritti |
puntuale |
|
SEK |
– 491 987,00 |
0,00 |
– 491 987,00 |
SE |
Premi nel settore delle carni ovine |
2004 |
Lacune per quanto riguarda i controlli in loco |
forfettario |
2,00 % |
SEK |
– 791 216,00 |
0,00 |
– 791 216,00 |
SE |
Premi nel settore delle carni ovine |
2005 |
Pagamento di aiuti agli allevatori in possesso di meno di 10 diritti |
puntuale |
|
SEK |
– 661 305,00 |
0,00 |
– 661 305,00 |
SE |
Premi nel settore delle carni ovine |
2005 |
Lacune per quanto riguarda i controlli in loco |
forfettario |
2,00 % |
SEK |
– 788 339,00 |
0,00 |
– 788 339,00 |
SE |
Premi nel settore delle carni ovine |
2006 |
Lacune per quanto riguarda i controlli in loco |
forfettario |
2,00 % |
SEK |
– 454,86 |
0,00 |
– 454,86 |
Totale SE |
–3 799 123,24 |
0,00 |
–3 799 123,24» |
23.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/42 |
Rettifica dell’informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165 del 26 giugno 2008 )
A pagina 10, secondo comma:
anziché:
«L'accordo è pertanto entrato in vigore il 29 aprile 2008 […]»,
leggi:
«L'accordo è pertanto entrato in vigore il 30 aprile 2008 […]».