ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 185

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
12 luglio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

1

 

*

Regolamento (CE) n. 662/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

35

 

 

Regolamento (CE) n. 663/2008 della Commissione, dell’11 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/70/CE della Commissione, dell’11 luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tritosulfuron come sostanza attiva ( 1 )

40

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/577/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 luglio 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

12.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/1


REGOLAMENTO (CE) N. 661/2008 DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2022/95 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, originario della Russia. In seguito ad un’ulteriore inchiesta che ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con il regolamento (CE) n. 663/98 (3). In seguito alla presentazione di una domanda di riesame delle misure in previsione della scadenza, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e di una domanda di riesame intermedio, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 658/2002 (4) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, originario della Russia. Infine, la definizione del prodotto è stata oggetto di un riesame intermedio e, con il regolamento (CE) n. 945/2005 (5), è stato istituito un dazio antidumping definitivo per un importo compreso tra 41,42 EUR e 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di concimi solidi originari della Russia con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso («NA»), di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 e ex 3105 90 91.

(2)

Il 19 aprile 2007, il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 442/2007 (6), misure antidumping definitive sulle importazioni di NA originario dell’Ucraina.

2.   Domanda di riesame

2.1.   Riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di NA originario della Russia, acquistato presso il produttore, la società Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», appartenente al gruppo di società Eurochem

(3)

Il 30 agosto 2005, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («riesame intermedio»). La domanda, limitata alla questione del dumping, è stata presentata da Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem» («Eurochem»), un produttore esportatore di NA della Russia.

(4)

Il richiedente ha addotto e fornito elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le circostanze sono cambiate e, in particolare, che un raffronto del valore normale basato sui propri dati con i prezzi all’esportazione del prodotto in esame, venduto per l’esportazione verso la Comunità, ridurrebbe il dumping ad un livello notevolmente inferiore al livello che è alla base delle misure esistenti. Pertanto, per compensare il dumping non sarebbe più necessario mantenere le misure al livello attuale, basato sul margine di pregiudizio determinato in precedenza.

(5)

Sentito il Comitato consultivo e accertata l’esistenza di elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha avviato tale riesame il 30 novembre 2005 (7).

2.2.   Riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di NA originario della Russia

(6)

In data 17 gennaio 2007, in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (8), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza.

(7)

La domanda è stata presentata dall’EFMA (European Fertilizer Manufacturers Association) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di NA.

(8)

La domanda di riesame in previsione della scadenza era motivata dal fatto che la scadenza delle misure porterebbe verosimilmente alla continuazione o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria. Una delle parti ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto avviare d’ufficio un riesame intermedio riguardante il dumping e, al tempo stesso, il pregiudizio, al fine di tener conto dei cambiamenti intervenuti in seguito all’allargamento dell’UE nel 2004 e nel 2007. La Commissione, tramite vari avvisi (9) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ha invitato le parti interessate a sollecitare l’apertura di riesami intermedi, fornendo elementi di prova a dimostrazione del fatto che dette misure sarebbero state sostanzialmente diverse se le informazioni su cui si basavano avessero tenuto conto dell’adesione dei nuovi Stati membri. La Commissione non ha ricevuto né domande né elementi di prova documentati in tal senso. A tale riguardo va fatto presente che, in mancanza di tali elementi di prova, l’allargamento non costituisce di per sé un motivo sufficiente per dare inizio ad un riesame. La richiesta è stata quindi respinta.

(9)

Sentito il Comitato consultivo e accertata l’esistenza di elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato tale riesame il 14 aprile 2007 (10).

3.   Parti interessate dalle inchieste

(10)

L’inchiesta ai fini del riesame intermedio si limita alla questione del dumping per quanto riguarda Eurochem. La Commissione ha ufficialmente avvisato il produttore esportatore, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari dell’inizio del riesame intermedio parziale.

(11)

Per quanto riguarda l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha ufficialmente informato i produttori esportatori, i rappresentanti del paese esportatore, gli importatori, i produttori comunitari, gli utilizzatori e il richiedente (EFMA) dell’apertura di tale riesame.

3.1.   Campionamento dei produttori comunitari

(12)

Dato il numero elevato di produttori comunitari (23) e di importatori nella Comunità, si è ritenuto opportuno, nel quadro del riesame in previsione della scadenza, valutare se fosse il caso ricorrere al campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, è stato chiesto ai produttori e importatori comunitari, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, di manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura dell’inchiesta e di fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(13)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate e dato che quattordici produttori comunitari si sono dichiarati disposti a collaborare, si è deciso che occorreva procedere al campionamento per i produttori comunitari.

3.2.   Campionamento degli importatori comunitari

(14)

Soltanto un importatore ha risposto all’avviso d’apertura del procedimento e si è dichiarato inizialmente disposto a collaborare. Tuttavia, alla fine questo importatore non ha fornito nessuna delle informazioni richieste in quanto non importa più nitrato di ammonio dalla Russia dal 2005.

4.   Questionari e verifica

(15)

Per il riesame intermedio, è stato inviato un questionario a Eurochem, che ha collaborato rispondendo alle domande.

(16)

Per il riesame in previsione della scadenza sono stati inviati questionari a tutti i produttori esportatori noti nei paesi interessati, agli importatori collegati, ai produttori comunitari costituenti il campione, agli utilizzatori e al richiedente.

(17)

Per quanto riguarda il riesame in previsione della scadenza sono pervenute risposte da:

(18)

tre produttori/distributori russi. Si tratta delle seguenti società: Eurochem, Acron («Acron»), e JSC Minudiobreniya («Minudiobreniya)»;

(19)

quattro produttori comunitari costituenti il campione:

Grande Paroisse Société Anonyme (Parigi, Francia),

Terra Nitrogen Limited (Stockton-on-Tees, Regno Unito),

Yara (Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito),

Zakłady Azotowe Puławy (Polonia).

(20)

Dei 55 potenziali importatori di nitrato di ammonio nella Comunità che sono stati contattati, soltanto tre hanno risposto affermando di non aver importato il prodotto in esame durante il periodo considerato.

(21)

Alla Commissione sono pervenute osservazioni scritte dal Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell’Unione europea (COPA)/Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (Cogeca), dalla National Farmers’ Union of England and Wales e dalla Federazione degli agricoltori svedesi.

(22)

Nell’ambito delle due inchieste è stata data alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti nei due avvisi di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(23)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’analisi e ha effettuato visite di controllo nelle sedi delle seguenti imprese:

a)

produttori esportatori in Russia:

 

Eurochem e le sue due società collegate (11):

OJSC Azot («AK Azot»), Novomoskovsk, Russia, e

OJSC Nevinnomyssky Azot («Nevinka Azot»), Nevinnomyssk, Russia;

 

Acron e le sue tre società collegate:

Open Joint Stock Company (OJSC) Dorogobuzh,

JSC Kubanagranova,

ZAO Rostagranova;

 

Minudiobreniya;

b)

produttori comunitari costituenti il campione:

Grande Paroisse Société Anonyme (Parigi, Francia),

Terra Nitrogen Limited (Stockton-on-Tees, Regno Unito),

Yara Société Anonyme (uffici visitati a Bruxelles, Belgio; a Parigi, Francia e a Sluiskil, Paesi Bassi),

Zakłady Azotowe Puławy (Polonia);

c)

importatore collegato:

Eurochem GmbH — Zug (Svizzera);

d)

importatori indipendenti nella Comunità.

Non sono state effettuate visite di verifica, dal momento che nessun importatore di NA dal paese interessato ha risposto al questionario.

5.   Periodi considerati dalle inchieste di riesame

(24)

L’inchiesta nel quadro del riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, relativa alle importazioni effettuate da Eurochem, ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 («periodo d’inchiesta del riesame intermedio» o «PIRI»).

(25)

Il periodo d’inchiesta nel quadro del riesame in previsione della scadenza ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007 («periodo d’inchiesta del riesame in previsione della scadenza» o «PIRPS»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del PIRPS («periodo considerato»).

6.   Divulgazione di informazioni e opportunità di formulare osservazioni

(26)

Le parti interessate sono state tutte informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende raccomandare la modifica delle misure antidumping imposte alla società Eurochem e il mantenimento di un dazio antidumping definitivo sul NA originario della Russia. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. Le osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(27)

Il prodotto oggetto di questi riesami corrisponde a quello definito nel regolamento (CE) n. 945/2005, costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, originari della Russia, di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 e ex 3105 90 91.

2.   Prodotto simile

(28)

Come nelle precedenti inchieste, si è constatato che il NA prodotto e venduto sul mercato interno russo e il NA esportato dalla Russia nella Comunità presentano sostanzialmente le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Di conseguenza, ai fini delle presenti inchieste, essi sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(29)

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e tecniche, il nitrato di ammonio prodotto dall’industria comunitaria è un prodotto simile al nitrato di ammonio esportato dalla Russia nella Comunità.

C.   RIESAME INTERMEDIO PARZIALE: DUMPING

1.   Considerazioni generali

(30)

Dal momento che tutti i prodotti venduti da Eurochem nella Comunità durante il PIRI erano prodotti esclusivamente da un unico produttore collegato, la NAK Azot, l’analisi, per quanto concerne il valore normale e il prezzo all’esportazione, riguarda unicamente i dati di questo produttore. Il margine di dumping e il dazio risultanti, se del caso, da applicare alle importazioni prodotte dalla NAK Azot debbono essere applicati altresì all’impresa collegata, la Nevinka Azot.

2.   Valore normale

(31)

Soltanto un tipo di prodotto è stato esportato verso la Comunità; pertanto il valore normale è stato stabilito in relazione a questo tipo di prodotto. Si è esaminato se erano state realizzate vendite sufficienti nel corso delle normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. I prezzi di vendita sul mercato interno per ciascuna transazione sono stati raffrontati al costo totale di produzione.

(32)

In merito occorre notare che i costi energetici, ad esempio elettricità e gas, rappresentano una percentuale notevole dei costi di fabbricazione e una percentuale significativa dei costi di produzione complessivi. Per determinare se le vendite sono state effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali, si è anche esaminato se i costi connessi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame trovassero un ragionevole riscontro nei registri contabili delle parti interessate.

(33)

Dall’inchiesta non è emerso alcun elemento a riprova del fatto che i costi dell’elettricità non fossero presi ragionevolmente in considerazione in tali documenti. In questo contesto va sottolineato, inoltre, che le tariffe dell’elettricità pagate da Eurochem durante il PIRI erano conformi ai prezzi del mercato internazionale se raffrontati a quelli di altri paesi, ad esempio Canada e Norvegia. D’altro canto, lo stesso non poteva dirsi per i prezzi del gas.

(34)

Quanto alle forniture di gas, in realtà, in base a dati pubblicati da fonti specializzate nei mercati dell’energia, riconosciute a livello internazionale, si è potuto stabilire che il prezzo pagato da Eurochem equivaleva a circa un quinto del prezzo all’esportazione del gas naturale proveniente dalla Russia. Inoltre, tutti i dati disponibili indicano che i prezzi del gas nel mercato interno russo sono prezzi regolamentati, nettamente inferiori ai prezzi di mercato pagati per il gas naturale, ad esempio negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone e nell’UE. Questi quattro mercati rappresentano il 46 % del consumo mondiale di gas e i prezzi interni prevalenti sembrano riflettere adeguatamente i costi. Tali mercati del gas possono quindi essere considerati rappresentativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Dalle informazioni disponibili sembra, inoltre, che i prezzi di vendita del gas russo sul mercato interno non coprono nemmeno i costi del fornitore di gas, la Gazprom.

(35)

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto che i prezzi del gas pagati dalla NAK Azot durante il periodo dell’inchiesta non potevano essere utilizzati per determinare il costo di produzione del prodotto in esame conformemente alla frase introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Di conseguenza, secondo il disposto dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato necessario adeguare i costi, nella fattispecie i costi delle forniture di gas della NAK Azot, per tener conto dei costi connessi alla produzione e alla vendita del prodotto simile durante il PIRI. Dato che il presente riesame si limita al livello di dumping praticato da Eurochem, non è stato possibile, per mancanza dei necessari dati, procedere ad un adeguamento sulla base dei prezzi esenti da distorsione pagati da altri produttori o esportatori in Russia. In tali circostanze, si è ritenuto opportuno basare l’adeguamento, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, sulle informazioni relative ad altri mercati rappresentativi. In questo caso il prezzo adeguato è stato calcolato in funzione del prezzo medio del gas russo venduto all’esportazione al confine germano-ceco, al netto delle spese di trasporto («il prezzo adeguato di Waidhaus»).

(36)

Il costo di produzione comunicato dalla NAK Azot è stato quindi ricalcolato in modo da tener conto degli adeguamenti del prezzo del gas. Sulla base di tale costo di produzione così ricalcolato, la totalità delle vendite del prodotto sul mercato interno, direttamente comparabili con l’unico tipo di prodotto esportato dalla società, è risultata non remunerativa, cioè non eseguita nell’ambito di normali operazioni commerciali. Pertanto, è stato necessario costruire il valore normale, sulla base del costo di fabbricazione del tipo di prodotto esportato verso la Comunità, previo adeguamento del costo del gas, maggiorato di un congruo importo per tener conto delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), nonché del profitto, conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(37)

Non è stato possibile fissare le SGAV, né il profitto sulla base della frase introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, in quanto la NAK Azot non ha effettuato sul mercato interno vendite rappresentative del prodotto in esame nell’ambito di normali operazioni commerciali. L’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base non ha potuto essere applicato, in quanto soltanto un altro produttore era oggetto d’inchiesta (Nevinka Azot). Inoltre, non era applicabile nemmeno l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, perché anche in questo caso si sarebbero dovuti adeguare, per i motivi suindicati, i costi di fabbricazione sostenuti dalla NAK per prodotti appartenenti alla stessa categoria generale di beni per tenere conto del costo del gas. Di conseguenza le SGAV e il profitto sono stati calcolati conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(38)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, le SGAV sono state calcolate sulla base di un metodo appropriato. Il mercato nordamericano ha fatto registrare un volume significativo di vendite sul mercato interno e un livello notevole di concorrenza da parte di società nazionali ed estere. In merito, si è tenuto conto delle informazioni pubblicamente disponibili relative alle principali società del settore dei concimi. Si è riscontrato che i dati corrispondenti relativi ai produttori nordamericani (statunitensi e canadesi) erano i più idonei ai fini dell’inchiesta, data l’ampia disponibilità di informazioni finanziarie pubbliche, esaurienti ed affidabili relative alle società quotate in borsa di tale regione del mondo. Di conseguenza le SGAV e il profitto sono stati calcolati in base alla media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi alle vendite sul mercato interno della stessa categoria generale di prodotti (concimi azotati) di tre produttori nordamericani, che rientrano nel novero delle maggiori società del settore dei concimi azotati. Questi tre produttori sono stati considerati rappresentativi del settore dei concimi azotati (con, in media, più dell’80 % del fatturato della società o del settore di attività); analogamente, le loro SGAV e i loro profitti sono stati ritenuti rappresentativi dello stesso tipo di costi normalmente sostenuti da società operanti in tale segmento di mercato.

(39)

Le SGAV corrispondevano al 6,9 % del fatturato. Il margine di profitto medio è stato calcolato al 9,1 %. Va sottolineato che nessun elemento indicava che la quota di profitto così determinata fosse superiore al profitto realizzato da altri produttori russi sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale sul loro mercato interno.

3.   Prezzo all’esportazione

(40)

Si è constatato che le vendite del prodotto interessato da parte di Eurochem nella Comunità durante il PIRI sono state effettuate nel quadro di un accordo di rappresentanza tra due operatori collegati, uno con sede in Svizzera, Eurochem Trading, e l’altro nelle Isole Vergini britanniche, Cumberland. Quest’ultimo ha cessato l’attività all’inizio del 2005.

(41)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto in esame se venduto per l’esportazione dal paese esportatore alla Comunità.

4.   Confronto

(42)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica e al livello della NAK Azot. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono stati introdotti adeguamenti, al fine di tener debitamente conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Di conseguenza sono stati operati, se del caso e in base a prove verificate, adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, movimentazione, carico e spese accessorie, imballaggio, credito e commissioni. A tale proposito, dato che le vendite all’esportazione sono effettuate tramite i due operatori collegati di cui sopra, e avendo questi ultimi dimostrato di avere funzioni assimilabili a quelle di agenti operanti su commissione, per ciascuno di tali operatori si è proceduto ad adeguare il prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, punto i), del regolamento di base. Dal momento che gli importatori comunitari non hanno collaborato all’inchiesta, l’adeguamento è stato dell’ordine dell’1,5 %, valore corrispondente alla commissione spettante nell’inchiesta iniziale agli agenti indipendenti operanti nel commercio del prodotto in esame.

5.   Margine di dumping

(43)

Il margine di dumping è stato calcolato in base ad un raffronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(44)

Il margine di dumping espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 28,3 %.

6.   Carattere duraturo della nuova situazione

(45)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse essere ritenuto di carattere duraturo.

(46)

In proposito, va osservato che il valore normale nell’inchiesta iniziale è stato fissato in base ai prezzi di vendita remunerativi realizzati nel mercato interno degli Stati Uniti, in quanto all’epoca la Russia non era un paese ad economia di mercato. Nell’ambito dell’attuale inchiesta di riesame, la Russia è considerata un paese ad economia di mercato; il valore normale è stato quindi fissato sulla base del costo di produzione di Eurochem, eventualmente adeguato. Non sono emersi elementi che indicassero che il valore normale determinato nel quadro del presente riesame non potesse essere considerato duraturo.

(47)

Dal confronto, per tipi di prodotti comparabili, tra i valori normali e i prezzi all’esportazione, rilevati nel quadro della presente inchiesta e dell’inchiesta precedente, è emerso che, mentre il valore normale ha registrato un deciso aumento, la media del prezzo all’esportazione è aumentata in misura ancora maggiore, con conseguente riduzione del livello del dumping. Quanto ai prezzi all’esportazione praticati su altri mercati, si è appurato che essi corrispondono in genere ai prezzi delle esportazioni destinate al mercato comunitario. Non sono emersi elementi di prova che indicassero che le vendite all’esportazione non continueranno ad essere effettuate a prezzi di dumping, anche se a un livello inferiore rispetto all’inchiesta iniziale.

(48)

Su tale base, si è concluso che il mutamento delle circostanze rispetto all’inchiesta iniziale relativa al dumping (basata ora sul confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione di Eurochem) potesse essere ragionevolmente ritenuto di carattere duraturo.

(49)

In conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore ad esso, qualora basti un dazio di importo minore a eliminare il pregiudizio arrecato all’industria comunitaria. Dato che le misure attualmente applicabili alla Russia sono state calcolate sulla base del margine di pregiudizio e che il nuovo margine di dumping determinato nel corso della presente inchiesta è inferiore al margine di pregiudizio calcolato in precedenza, occorre adeguare il dazio al livello del margine di dumping riscontrato nella presente inchiesta, ovverosia 28,3 %.

7.   Conclusioni

(50)

Sulla base delle conclusioni tratte sul dumping e sul carattere duraturo delle nuove circostanze, occorre modificare il dazio antidumping individuale applicato alle importazioni del prodotto in esame per quanto riguarda Eurochem in modo tale da tener conto del nuovo margine di dumping riscontrato.

(51)

Dal momento che il livello di dumping riscontrato è inferiore al margine di pregiudizio determinato nella precedente inchiesta, l’aliquota del dazio deve essere pari a tale livello.

(52)

Nell’inchiesta iniziale il dazio era stato istituito sotto forma di un importo specifico per tonnellata; pertanto, nella presente inchiesta esso dovrebbe assumere la stessa forma. Di conseguenza, il dazio ammonta a 32,82 EUR/tonnellata. Conformemente al regolamento (CE) n. 945/2005, il dazio va applicato proporzionalmente al contenuto di NA e di altre sostanze e elementi nutritivi marginali, quando si tratta di concimi composti di nitrato di ammonio con un titolo di azoto superiore al 28 % in peso.

(53)

Benché tale aliquota sia stata calcolata in base ai dati forniti da NAK Azot, come suindicato, essa sarà applicabile a tutte le vendite realizzate da Eurochem, indipendentemente dallo stabilimento collegato che ha fabbricato il prodotto.

D.   RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

D.1.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(54)

Per ragioni di coerenza, in una prima fase si è verificato se il dumping fosse in atto e se fosse possibile che lo scadere delle misure ne favorisse la persistenza.

1.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIRPS

1.1.   Osservazione preliminare

(55)

Come suindicato, hanno collaborato all’inchiesta tre produttori esportatori (Eurochem, Acron e Minudiobreniya).

1.2.   Valore normale

(56)

La Commissione ha valutato se fosse possibile considerare le vendite effettuate sul mercato interno come eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è esaminato il costo di produzione del prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(57)

Il gas è una delle principali materie prime nel processo di fabbricazione del prodotto in esame e rappresenta una parte importante del costo di produzione. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base è stato appurato se i costi legati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame abbiano trovato adeguato riscontro nei documenti contabili delle parti interessate.

(58)

È stato stabilito, sulla base dei dati pubblicati da fonti specializzate nei mercati dell’energia, riconosciute a livello internazionale, che le tariffe pagate dai produttori russi, in virtù di regolamentazioni statali, erano anormalmente bassi. A titolo di esempio, tali tariffe equivalevano ad un quarto circa del prezzo all’esportazione del gas naturale proveniente dalla Russia ed erano anche nettamente inferiori al prezzo del gas pagato dai produttori comunitari.

(59)

Dal momento che i costi del gas non trovavano un ragionevole riscontro nei registri contabili dei produttori che hanno collaborato, è stato necessario adeguarli di conseguenza. In mancanza di prezzi del gas non distorti, sufficientemente rappresentativi del mercato interno russo, si è ritenuto opportuno, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, calcolare l’adeguamento in base alle informazioni relative ad altri mercati rappresentativi. Nella fattispecie, il prezzo adeguato è stato calcolato sulla base del prezzo medio del gas russo all’esportazione al confine germano-ceco, al netto delle spese di trasporto e corretto per tenere conto dei costi di distribuzione locali («il prezzo adeguato di Waidhaus»). Waidhaus, la piazza principale per le vendite di gas russo all’UE, è il mercato più importante per tale prodotto. Di conseguenza, è da ritenersi un mercato rappresentativo.

(60)

Gli esportatori russi hanno espresso diverse obiezioni riguardo al prezzo adeguato di Waidhaus.

(61)

In primo luogo hanno argomentato che ogni adeguamento del prezzo del gas pagato sul mercato interno sarebbe ingiustificato, dato che i loro registri contabili rifletterebbero interamente i costi legati alle attività di produzione e di vendita del prodotto simile nel paese d’origine. A sostegno di tale affermazione, è stato presentato uno studio effettuato da una società di consulenza indipendente, secondo il quale il prezzo del gas pagato dagli esportatori russi rifletterebbe i costi complessivi di produzione e di vendita del gas sostenuti dal fornitore di gas. Va ricordato che, come indicato nello studio stesso, i costi del gas e i costi relativi alla consegna del gas ai produttori russi di NA utilizzati per il confronto sono costi stimati e non costi reali sostenuti durante il PIRPS. Inoltre, è difficile stabilire se i costi così determinati siano stati calcolati a norma del regolamento di base, ossia tenendo conto di tutti i costi di fabbricazione e di tutte le SGAV legate alla produzione e alla vendita del gas. Infine, nel quadro del presente procedimento non è stato possibile verificare le informazioni disponibili sui costi sostenuti dal fornitore di gas; inoltre, da tali informazioni non risulta che i prezzi di vendita del gas russo sul mercato interno coprissero i costi del fornitore di gas, Gazprom, durante tutto il PIRPS.

(62)

Si ritiene comunque che, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base il semplice fatto che il prezzo del gas imposto dal fornitore ai suoi clienti copra i costi non è di per sé un criterio valido per stabilire se i costi di produzione del prodotto simile, registrati nei documenti contabili della società, riflettano adeguatamente i costi legati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Per le ragioni suesposte (pubblicazioni di fonti specializzate nei mercati dell’energia, riconosciute a livello internazionale, e raffronto dei prezzi del gas in Russia con quelli del gas russo all’esportazione) si è ritenuto che non fosse così. In secondo luogo, i produttori russi di NA non hanno preso in considerazione lo scarto significativo tra il prezzo del gas pagato sul mercato interno russo e il prezzo all’esportazione del gas naturale originario della Russia, da un lato, e il prezzo pagato dai produttori comunitari, dall’altro. Non hanno neppure tenuto conto del fatto che il prezzo del gas naturale pagato sul mercato interno russo è regolamentato e che pertanto non può riflettere adeguatamente un prezzo praticato normalmente in mercati esenti da distorsioni. Pertanto, anche se il prezzo del gas pagato da un produttore di NA coprisse il costo unitario di produzione e di vendita del gas, sostenuto dal suo fornitore, tali argomenti sarebbero irrilevanti in quanto il prezzo di mercato del gas non è di per se direttamente legato ai costi di produzione e vendita; inoltre, il prezzo al quale le società russe hanno acquistato il gas durante il PIRPS è tuttora regolamentato dallo Stato e, come suindicato, si mantiene ad un livello nettamente inferiore a quello dei prezzi praticati sui mercati non regolamentati (durante il PIRPS il prezzo del gas in Russia era circa un quarto del suo prezzo all’esportazione). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(63)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che operando un adeguamento del prezzo del gas veniva di fatto applicato un metodo per il calcolo del valore normale non contemplato dal regolamento di base. In questo modo, sostituendo i costi del gas sul mercato interno con i costi calcolati in base al prezzo adeguato di Waidhaus e tenendo conto del fatto che tali costi rappresentano una parte significativa dei costi totali del prodotto simile e, pertanto, anche del valore normale costruito, il valore normale veniva di fatto determinato sulla base di dati provenienti da un mercato terzo «rappresentativo». A tale proposito il richiedente ha asserito che, per i paesi ad economia di mercato, il regolamento di base prevede solo i seguenti metodi per determinare il valore normale: i) in base al prezzo del prodotto simile destinato al mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, ovvero se le vendite non sono effettuate nel corso di normali operazioni commerciali; ii) in base al costo di produzione nel paese d’origine (maggiorato di un congruo importo per le SGAV e per i profitti); oppure iii) in base a prezzi all’esportazione rappresentativi del prodotto simile verso un paese terzo appropriato. Gli esportatori russi hanno concluso che per tale motivo il valore normale non andrebbe calcolato in base ai dati relativi ad un mercato terzo rappresentativo.

(64)

A tale proposito, va innanzitutto ricordato che il valore normale è stato stabilito conformemente alle metodologie indicate all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6 del regolamento di base. Tuttavia, al fine di determinare se le vendite sul mercato interno siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sulla base del prezzo praticato, ovvero se siano risultate remunerative, occorre dapprima stabilire se i costi del produttore di NA costituiscano una base attendibile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Solo dopo aver stabilito i costi in maniera affidabile è possibile determinare il metodo da utilizzare per il calcolo del valore normale. È pertanto scorretto sostenere che determinando costi affidabili a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base sia stato introdotto un nuovo metodo per il calcolo del valore normale. Le argomentazioni dei produttori russi a tale riguardo sono state pertanto respinte.

(65)

Il richiedente ha inoltre affermato che, anche operando un adeguamento del costo del gas naturale sul mercato interno, il prezzo del gas naturale russo a Waidhaus non costituisce una base affidabile per tale adeguamento, poiché si tratta di un prezzo stabilito in base a contratti a lungo termine, la cui formula per il calcolo dei prezzi si basa sui prezzi dei prodotti petroliferi e quindi non dipende dai costi di produzione e di fornitura del gas alla società Eurochem in Russia. Si è precisato inoltre che il prezzo del gas russo a Waidhaus non è affidabile poiché è influenzato da una tariffazione interna eccessivamente elevata e forse non concorrenziale in Germania, che è oggetto di un’inchiesta delle autorità antitrust tedesche.

(66)

In primo luogo va osservato che uno dei criteri principali per la scelta della base per il calcolo dei prezzi del gas è che esso rifletta adeguatamente un prezzo normalmente praticato su mercati esenti da distorsioni. È incontestabile che tale condizione sia soddisfatta nel caso dei prezzi praticati a Waidhaus. In effetti, il volume di gran lunga più importante di gas transita per la piattaforma di Waidhaus, che costituisce pertanto una base appropriata per un adeguamento. Per tale motivo si è ritenuto che Waidhaus fosse un mercato rappresentativo e una base ragionevole per determinare i costi del gas a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In secondo luogo, è irrilevante di per sé che il prezzo sia determinato dai costi nella misura in cui riflette adeguatamente un prezzo normalmente pagabile in mercati esenti da distorsioni. Per quanto riguarda il prezzo del gas importato a Waidhaus, non vi sono indicazioni di interferenze statali nella formazione dei prezzi; pertanto tale condizione è soddisfatta. Infine per quanto riguarda l’argomentazione relativa alla tariffazione interna non concorrenziale del gas in Germania, va osservato che l’inchiesta del Bundeskartellamt è ancora in corso e non sono state tratte conclusioni. Tale inchiesta riguarda inoltre i prezzi ai quali le principali aziende tedesche di distribuzione del gas vendono tale prodotto sul mercato interno tedesco e non il prezzo al quale acquistano il gas importato dalla Russia. Contrariamente a quanto affermato, questi due prezzi non sono necessariamente correlati in quanto l’interesse economico delle aziende di distribuzione del gas e quello dei loro clienti sono del tutto divergenti. Si può quindi ritenere che i distributori cerchino di mantenere il prezzo di rivendita al livello più alto possibile, mentre, nel contempo, è nel loro interesse economico far sì che il prezzo di acquisto resti più basso possibile al fine di massimizzare il margine di profitto. L’argomentazione secondo la quale gli operatori tedeschi non avrebbero alcun interesse a negoziare a basso prezzo il gas russo importato a Waidhaus è una pura supposizione non suffragata dai fatti. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(67)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che, se fosse necessario operare un adeguamento del costo del gas naturale sul mercato interno, tale adeguamento andrebbe calcolato in base ai prezzi non regolamentati disponibili in Russia. In primo luogo, il fatto che la Commissione avrebbe potuto scegliere una base diversa, non rende la scelta di Waidhaus inappropriata. Il criterio principale per la scelta della base da utilizzare per stabilire i prezzi del gas è che tale base rifletta adeguatamente il prezzo normalmente pagabile in mercati esenti da distorsioni. Questa condizione è indiscutibilmente soddisfatta per quanto riguarda i prezzi di Waidhaus. In secondo luogo, il fatto che durante il PIRPS sia stato venduto ad un prezzo non regolamentato sul mercato interno (al di sotto del 2 %) solo un volume modesto di gas e che tale prezzo fosse molto più vicino al prezzo regolamentato praticato sul mercato interno che al prezzo all’esportazione determinato liberamente, indica chiaramente che tali prezzi non regolamentati erano falsati dai prezzi regolamentati prevalenti sul mercato. Non è stato quindi possibile utilizzare i prezzi non regolamentati praticati sul mercato interno.

(68)

Inoltre, il richiedente ha aggiunto che i prezzi del gas naturale sul mercato interno russo regolamentati dallo Stato sono in costante crescita. Di conseguenza, i prezzi del mercato interno non possono essere considerati non concorrenziali o anormalmente bassi. In tale contesto, si è segnalato che il governo russo ha approvato un decreto (12) che istituisce un programma ufficiale che prevede fino al 2011 aumenti multipli dei prezzi del gas imposti agli utilizzatori industriali in Russia.

(69)

Tale argomentazione è priva di fondamento in quanto il criterio corretto per la scelta di un mercato rappresentativo non è che i prezzi siano di per sé remunerativi, quanto piuttosto che riflettano adeguatamente il prezzo normalmente praticato in mercati esenti da distorsioni. Non è così per i prezzi regolamentati dallo Stato, anche se in costante crescita. Tali obiezioni sono state pertanto respinte.

(70)

Il richiedente ha inoltre proposto di utilizzare il prezzo russo all’esportazione verso mercati limitrofi come base alternativa per l’adeguamento, senza però fornire ulteriori informazioni o elementi di prova riguardo a tali mercati. I prezzi all’esportazione del gas russo verso i paesi baltici, per i quali erano disponibili alcune informazioni relative ai prezzi, non sono stati considerati sufficientemente rappresentativi dato il volume relativamente modesto delle esportazioni verso tali paesi. Inoltre, in mancanza di dati necessari riguardanti i costi di trasporto e distribuzione, non è stato comunque possibile calcolare prezzi affidabili per le esportazioni verso i paesi baltici. Non è stato quindi possibile utilizzare tali prezzi come base per l’adeguamento.

(71)

Il richiedente ha sostenuto, in alternativa, che, in caso di ricorso al prezzo all’esportazione a Waidhaus, fosse opportuno dedurre da tale prezzo il dazio all’esportazione russo pagabile per tutte le esportazioni, poiché quest’ultimo non era applicato nel mercato interno.

(72)

Effettivamente il prezzo di mercato a Waidhaus, considerato mercato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, comprende le tasse all’esportazione e non corrisponde al prezzo prima dell’imposizione di tali tasse. Dal punto di vista dell’acquirente è il prezzo da pagare a Waidhaus che conta e, a tale riguardo, è irrilevante sapere quale percentuale di tale prezzo costituisca una tassa all’esportazione e quale sia pagata al fornitore di gas. Quest’ultimo, del resto, cercherà sempre di gonfiare il suo prezzo e quindi di imporre ai suoi clienti il prezzo più elevato che essi sono disposti a pagare. Dato che tale prezzo è sempre nettamente superiore ai costi di produzione, il che consente al fornitore di gas di realizzare enormi profitti, questi fissa il suo prezzo non in funzione dell’importo della tassa all’esportazione, bensì del prezzo che i suoi clienti sono disposti a pagare. Si è pertanto concluso che il prezzo comprendente la tassa all’esportazione e non quello antecedente all’imposizione di tale tassa corrisponde al prezzo determinato da un mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, le argomentazioni a tale riguardo sono state respinte.

(73)

In tale contesto si è inoltre asserito che il margine commerciale del distributore locale non andrebbe aggiunto al prezzo all’esportazione a Waidhaus e che i profitti dei distributori sarebbero già compresi nel prezzo di Waidhaus. A tale proposito si è precisato che in Russia i distributori locali erano società controllate al 100 % dal fornitore di gas e che, pertanto, aggiungere al prezzo i profitti di tali distributori avrebbe comportato un doppio conteggio. Il richiedente ha chiesto, inoltre, di tenere conto del vantaggio comparativo naturale della Russia. Egli ha aggiunto che il gas è abbondantemente disponibile in Russia, ma non nella Comunità; pertanto i prezzi in Russia sono ovviamente più bassi del prezzo del gas esportato, circostanza di cui si sarebbe dovuto tenere conto per il calcolo dell’adeguamento dei prezzi del gas praticati sul mercato interno. Il richiedente ha inoltre sottolineato che durante il PIRPS una parte non ha utilizzato il sistema di condotte a bassa pressione dei distributori locali per trasportare il gas naturale dai principali gasdotti ad alta pressione verso i suoi siti di produzione. Pertanto, gli adeguamenti dei prezzi del gas non devono includere i prezzi del trasporto regionale.

(74)

In primo luogo, si osserva che il margine commerciale dei distributori locali non comprende solo il margine di profitto di tali società, ma anche i costi sostenuti tra l’acquisto e la rivendita del gas naturale.

(75)

In secondo luogo, non è stato più possibile verificare adeguatamente questa argomentazione, poiché il fornitore di gas in Russia e le sue controllate non erano oggetto della presente inchiesta e pertanto non erano disponibili informazioni sufficienti sull’organizzazione e sulla struttura dei costi. Va inoltre osservato che, a tale riguardo, la situazione in Russia, anche a causa degli stretti legami esistenti tra il fornitore di gas e il governo russo, non è sufficientemente trasparente per consentire un adeguato accesso ai necessari elementi di prova.

(76)

Inoltre, gli esportatori russi non sono stati capaci di fornire altre informazioni o elementi di prova indicanti se e in quale misura i costi di distribuzione erano effettivamente inclusi nei prezzi di Waidhaus. Tuttavia, poiché i clienti nel mercato interno acquistavano il gas da fornitori locali, si è dovuto ritenere che essi dovessero pagare i costi di distribuzione locale, almeno per i servizi di vendita, che non sono compresi, in quanto tali, nel prezzo di Waidhaus non adeguato.

(77)

A tale riguardo, va precisato che, anche se gli adeguamenti del prezzo del gas non erano comprensivi dei costi di trasporto, l’incidenza sul calcolo del margine di dumping sarebbe notevole, ma il margine di dumping così calcolato si attesterebbe ad un livello elevato e non cambierebbe le conclusioni tratte dal riesame delle misure in previsione della scadenza. Di conseguenza, l’argomentazione è stata respinta. Tuttavia, se i produttori russi forniranno elementi di prova sufficienti e verificabili per ridurre il margine di dumping, la Commissione potrebbe prendere in considerazione l’apertura di inchieste in tal senso ai fini del riesame intermedio.

(78)

Per quanto riguarda l’argomentazione dei vantaggi comparativi connessi alla disponibilità di gas naturale in Russia, va osservato che il criterio fondamentale per la scelta di Waidhaus come base di calcolo dei prezzi del gas è dato dal fatto che essi riflettono adeguatamente un prezzo normalmente praticato in mercati esenti da distorsioni. In tale contesto le condizioni di mercato vigenti nel mercato interno sono irrilevanti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(79)

Non è stato possibile calcolare le SGAV e gli utili in base al paragrafo introduttivo dell’articolo 2, paragrafo 6, o dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, in quanto nessuno degli esportatori che hanno collaborato ha effettuato vendite rappresentative del prodotto in esame sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali. Non era applicabile nemmeno l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), perché anche le spese sostenute dai produttori esportatori per la fabbricazione dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale di prodotti avrebbero dovuto essere adeguate per quanto riguarda i costi del gas, per i motivi di cui ai considerando (58) e (59). Di conseguenza le SGAV e i profitti sono stati calcolati conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, le SGAV sono state calcolate in base ad un metodo appropriato. Il mercato nordamericano ha fatto registrare un volume significativo di vendite sul mercato interno e un livello notevole di concorrenza da parte di società sia nazionali che straniere. A tale proposito, si è tenuto conto delle informazioni pubblicamente disponibili, relative alle principali società operanti nel settore dei concimi. Si è riscontrato che i dati corrispondenti, relativi ai produttori nordamericani (statunitensi e canadesi), erano i più idonei ai fini dell’inchiesta, data l’ampia disponibilità di informazioni finanziarie pubbliche complete e affidabili relative alle società quotate in borsa in tale regione del mondo. Di conseguenza, le SGAV e i profitti sono stati calcolati in base alla media ponderata delle SGAV e degli utili relativi alle vendite sul mercato interno della stessa categoria generale di prodotti (concimi azotati) di tre produttori nordamericani, che sono tra le principali società nel settore dei concimi azotati. Questi tre produttori sono stati ritenuti rappresentativi del settore dei concimi azotati e i loro importi relativi alle SGAV e agli utili rappresentativi dello stesso tipo di costi in genere sostenuti dalle società operanti con successo nel segmento di mercato in questione. Si rammenta che l’importo delle SGAV e degli utili così stabiliti non ha superato l’importo delle spese e degli utili realizzati dalle società russe che hanno collaborato.

1.3.   Prezzo all’esportazione

(80)

Nei casi in cui il prodotto in esame è stato esportato a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, nella fattispecie in funzione dei prezzi all’esportazione realmente pagati o pagabili.

(81)

Quando le vendite sono avvenute tramite un importatore collegato, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi di rivendita praticati da tali operatori collegati a clienti indipendenti. Per tener conto di tutti le spese, in particolare SGAV, sostenute dall’importatore tra l’importazione e la rivendita, nonché del ragionevole margine di profitto realizzato, sono stati apportati adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

1.4.   Confronto

(82)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati, se del caso e in base a prove verificate, adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, imballaggio, credito e commissioni.

1.5.   Margine di dumping

(83)

Il margine di dumping è stato calcolato sulla base del confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(84)

L’inchiesta ha dimostrato l’esistenza di pratiche di dumping durante il PIRPS. Il confronto tra la media ponderata del prezzo all’esportazione e la media ponderata del valore normale dimostra l’esistenza di un margine di dumping superiore al 74 % nel caso di Eurochem, al 54 % nel caso di Acron e al 92 % in quello di Minudiobreniya.

2.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(85)

Le importazioni provenienti dalla Russia sono diminuite, passando da circa 785 000 tonnellate nel 2003 a circa 155 891 tonnellate nel PIRPS. La loro quota di mercato (circa il 2 %) è tuttora ingente. Il calo è una conseguenza indiretta dell’adesione alla Comunità di 10 nuovi Stati membri nel 2004 e di altri due nel 2007, paesi che importavano nitrato di ammonio dalla Russia senza dazi antidumping prima di allora, tenuto conto del livello attuale dei dazi in vigore.

2.1.   Comportamento in passato

(86)

Si rammenta che gli esportatori russi hanno già tentato in precedenza di incrementare le loro esportazioni verso la Comunità tramite pratiche illegali, in due modi. Nel 1998, in virtù del regolamento (CE) n. 663/98, i dazi sono stati rivisti verso l’alto e fissati al loro livello attuale (47 EUR/tonnellata, ossia 40 % circa dell’attuale prezzo russo all’esportazione), in quanto si è accertato che gli esportatori avevano assorbito i dazi in vigore (vale a dire, abbassavano il prezzo all’esportazione, provocando in tal modo un aumento del margine di dumping).

(87)

Nel giugno 2005, con il regolamento (CE) n. 945/2005, i dazi sono stati estesi ad altri tipi di NA esportati dalla Russia, che, benché fossero stati dichiarati «concimi composti», erano essenzialmente costituiti da nitrato di ammonio. Ciò dimostra che gli esportatori russi cercano sistematicamente di aumentare il volume delle loro esportazioni di NA nella Comunità a prezzi di dumping.

(88)

Occorre notare inoltre che, durante il PIRPS, il 50 % circa delle esportazioni verso la Comunità dei produttori russi che hanno collaborato erano destinate alla Bulgaria e alla Romania (paesi non soggetti ai dazi antidumping fino al 1o gennaio 2007). Il fatto che le esportazioni verso tali paesi prima della loro adesione all’UE fossero oggetto di dumping, lascia presupporre che un’eventuale abolizione delle misure darebbe luogo a pratiche di dumping.

2.2.   Politica tariffaria degli esportatori russi che vendono i loro prodotti a paesi terzi

(89)

L’inchiesta ha dimostrato che gli esportatori russi praticano il dumping nel vendere i loro prodotti sui mercati di paesi terzi. I prezzi all’esportazione verso tali mercati sono quantomeno in linea con i prezzi all’esportazione verso la Comunità.

(90)

Inoltre, le importazioni di NA originario della Russia sono soggette a pesanti misure antidumping in Australia e negli Stati Uniti. Le considerazioni suesposte indicano una propensione strutturale alla pratica del dumping, nonché la probabilità, qualora le misure fossero abrogate, che le esportazioni verso la Comunità sarebbero effettuate a prezzi di dumping.

2.3.   Capacità inutilizzate e loro probabile utilizzo da parte degli esportatori

(91)

Durante il PIRPS, si è stimato che le capacità inutilizzate degli esportatori russi noti fossero dell’ordine di 1,7 — 2,3 milioni di tonnellate. Tale volume corrisponde ad un quarto circa del consumo totale di NA della Comunità. Nel corso dell’inchiesta non è emerso alcun elemento che potrebbe impedire l’attivazione di tali capacità a breve termine. Si è analizzato l’uso probabile di tali capacità inutilizzate.

(92)

Tanto per cominciare, alcuni dei più importanti mercati mondiali d’esportazione di NA sono protetti contro le importazioni russe. In particolare, le importazioni di NA dalla Russia sono soggette a severe misure antidumping in Australia e negli Stati Uniti, nonché a veri e propri divieti in Cina. Pertanto, si è giunti alla conclusione che molto probabilmente tali capacità inutilizzate non sarebbero assorbite da questi mercati.

(93)

Gli esportatori russi hanno asserito che il consumo nei paesi della CSI aumenta ad un ritmo costante dal 2005 e dovrebbe continuare ad aumentare nei prossimi anni, di modo che la produzione russa di NA sarà destinata principalmente a soddisfare appieno tali mercati. Tali affermazioni non hanno trovato conferma in elementi di prova verificabili. Inoltre, esse sono apparse incomplete per il fatto che non hanno tenuto conto dell’esistenza di una produzione di NA in altri paesi della CSI, che potrebbero fare concorrenza alle vendite russe su quei mercati. In ogni caso, secondo le statistiche dell’IFA (13), la presunta evoluzione del consumo nei paesi della CSI non cambierebbe nel breve e medio termine la disponibilità di significative capacità inutilizzate. Infine, tenuto conto del livello dei prezzi esistente nella Comunità, che, secondo i dati forniti dalle società che hanno collaborato, è sostanzialmente più elevato che in Russia e sui mercati della CSI, le società russe dovrebbero essere incentivate ad utilizzare le capacità inutilizzate per le esportazioni verso la Comunità piuttosto che per le vendite sul loro mercato interno o sui mercati della CSI.

(94)

Nessun esportatore russo ha ipotizzato vendite ad altri mercati terzi che assorbirebbero le suddette capacità. L’inchiesta ha peraltro analizzato i mercati di altri paesi terzi sulla base delle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato, riscontrando che, in funzione del loro consumo, delle fonti di NA e dei livelli di prezzo, era improbabile che la loro capacità di assorbimento delle esportazioni russe supplementari verso la Comunità fosse tale da ridurre significativamente le riserve inutilizzate.

(95)

Infine, è stato confermato che la Comunità è il mercato più importante di NA del mondo, che la vicinanza della Russia facilita considerazioni di carattere logistico e che gli esportatori russi hanno sviluppato solidi canali di distribuzione in tale mercato.

(96)

In conclusione, si è constatato che, nel caso di abrogazione delle misure esistenti, gli esportatori russi, ricorrendo alle capacità inutilizzate, potrebbero realizzare una parte sostanziale delle esportazioni supplementari verso la Comunità.

2.4.   Incentivi a riorientare i volumi di vendita verso la Comunità

(97)

Le differenze di prezzo suindicate tra la Comunità e i mercati dei paesi terzi indicano che sarebbe più proficuo per gli esportatori russi riorientare il flusso delle esportazioni dai paesi terzi verso la Comunità. Pertanto, anche questa fonte potrebbe assorbire quantitativi ingenti di esportazioni.

2.5.   Conclusioni

(98)

Si conclude pertanto che, dati i livelli relativi dei prezzi, le capacità inutilizzate e gli incentivi di cui sopra, è probabile che: i) si produca del dumping e ii) aumentino considerevolmente le quantità esportate verso la Comunità, qualora le misure antidumping vigenti fossero abrogate.

D.2.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Definizione di produzione comunitaria e di industria comunitaria

(99)

Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato da ventitre produttori, che costituiscono la produzione comunitaria totale del prodotto simile ai termini dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(100)

Undici produttori comunitari hanno collaborato all’inchiesta:

Achema AB (Jonavos, Lituania),

Zakłady Azotowe Anwil SA (Włocławek, Polonia),

BASF AG (Ludwigshafen, Germania),

DSM Agro BV (Sittard, Paesi Bassi),

Fertiberia SA (Madrid, Spagna),

Grande Paroisse SA (Parigi, Francia),

Kemira Growhow Oyj (sede amministrativa a Helsinki, Finlandia, produzione nel Regno Unito e in Belgio),

Terra Nitrogen Limited (Stockton-on-Tees, Regno Unito),

Yara SA (sede amministrativa a Bruxelles, Belgio e produzione nei Paesi Bassi, in Francia, Germania, Regno Unito e Italia),

Zakłady Azotowe Puławy SA (Puławy, Polonia),

Neochim PLC, (Dimitrovgrad, Bulgaria).

(101)

Dato che questi undici produttori comunitari hanno rappresentato più del 75 % della produzione comunitaria totale durante il PIRPS, si ritiene pertanto che essi rappresentino una parte considerevole della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Di conseguenza, essi costituiscono l’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno denominati in appresso l’«industria comunitaria».

(102)

Come indicato in precedenza, è stato selezionato un campione di quattro società. Tutti i produttori comunitari costituenti il campione hanno collaborato e inviato le risposte al questionario entro i termini previsti. Inoltre, gli altri produttori che hanno collaborato hanno debitamente fornito dati di carattere generale ai fini dell’analisi del pregiudizio.

2.   Situazione del mercato comunitario

2.1.   Consumo sul mercato comunitario

(103)

Il consumo comunitario apparente è stato calcolato in base al volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, al volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario e ai dati Eurostat relativi all’insieme delle importazioni nell’Unione europea. Tenuto conto dell’allargamento dell’Unione europea nel 2004 e nel 2007, a fini di chiarezza e di coerenza dell’analisi, tutti gli indicatori del pregiudizio sono stati definiti sulla base del mercato dell’UE 27 per tutto il periodo considerato.

(104)

Tra il 2003 e il 2006, il consumo comunitario è diminuito del 16 %, ma ha recuperato in parte nel corso del PIRPS. La tendenza è in genere al ribasso, come risulta dalla riduzione globale del 10 % registrata tra il 2003 e il PIRPS.

Tabella 1

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Consumo comunitario totale in tonnellate

8 296 644

7 834 089

7 861 796

6 983 467

7 463 863

Indice del consumo comunitario totale (2003 = 100)

100

94

95

84

90

2.2.   Evoluzione di volumi, quote di mercato e prezzi delle importazioni originarie della Russia

(105)

I volumi, le quote di mercato e i prezzi medi delle importazioni originarie della Russia hanno seguito l’andamento delineato nel seguito. Le tendenze relative a quantità e prezzi sono basate su dati di Eurostat.

Tabella 2

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Volume delle importazioni (in tonnellate)

785 045

616 394

328 972

217 540

155 891

Quota di mercato

9,5 %

7,9 %

4,2 %

3,1 %

2,1 %

Prezzi delle importazioni (EUR/t)

73

99

122

123

124

Indice (prezzi) (2003 = 100)

100

136

167

168

170

(106)

Il volume delle importazioni dalla Russia è diminuito durante il periodo considerato. Anche la loro quota di mercato è diminuita, passando dal 9,5 % nel 2003 al 2,1 % nel PIRPS. Nel periodo considerato i prezzi sono passati da 73 EUR a 124 EUR/tonnellata. Quest’evoluzione riflette la tendenza generale al rialzo riscontrata sul mercato mondiale, ma non l’aumento dei prezzi della materia prima principale: il gas.

(107)

Il raffronto ha mostrato che i prezzi delle importazioni originarie della Russia erano più del 30 % (ossia almeno 60 EUR per tonnellata) inferiori ai prezzi praticati dall’industria comunitaria, senza contare il dazio antidumping in vigore. Anche maggiorando i prezzi all’esportazione praticati dalla Russia del dazio antidumping, la sottoquotazione è ancora dell’ordine del 7 % (o di 13 EUR/tonnellata).

2.3.   Volumi e quote di mercato delle importazioni da altri paesi

(108)

L’evoluzione del volume delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo considerato è rappresentata nella tabella che segue. Le tendenze di volumi e prezzi si basano anche in questo caso su dati di Eurostat.

Tabella 3

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Volume delle importazioni dall’Ucraina (t)

132 091

65 201

76 867

43 270

32 421

Quota di mercato

1,6 %

0,8 %

1,0 %

0,6 %

0,4 %

Prezzo delle importazioni dall’Ucraina (EUR/t)

83

114

123

139

136

Volume delle importazioni dalla Georgia (t)

100 025

132 457

153 844

85 870

121 590

Quota di mercato

1,2 %

1,7 %

2,0 %

1,2 %

1,6 %

Prezzo delle importazioni dalla Georgia (EUR/t)

113

137

164

177

176

Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi (t)

262 909

74 654

65 965

124 451

158 524

Quota di mercato

3,2 %

1,0 %

0,8 %

1,8 %

2,1 %

Prezzo delle importazioni da tutti gli altri paesi (EUR/t) (EUR/tonnellata)

133

152

190

169

164

(109)

Mentre la Georgia ha aumentato il volume delle esportazioni nel periodo compreso tra il 2003 e il PIRPS, l’Ucraina e altri paesi terzi le hanno ridimensionate durante il periodo considerato. Va segnalato che le importazioni dall’Ucraina sono soggette ad un dazio antidumping di importo compreso tra 29,26 EUR e 33,25 EUR per tonnellata, applicato in forza del regolamento (CE) n. 442/2007. A tale riguardo si rileva inoltre che durante il periodo considerato i prezzi delle importazioni dai paesi terzi in genere erano molto più elevati di quelli delle importazioni originarie della Russia.

3.   Situazione economica dell’industria comunitaria

(110)

Stando al disposto dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell’industria comunitaria.

3.1.   Osservazioni preliminari

(111)

Si è riscontrato che alcuni produttori comunitari che hanno collaborato utilizzavano il prodotto simile per altre applicazioni a valle. I prodotti che ne risultano non sono in concorrenza con il prodotto simile.

(112)

Tali trasferimenti vincolati interni della produzione di nitrato di ammonio non rientrano nel mercato libero e non sono quindi in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. Si è pertanto esaminato se e in quale misura l’analisi dovesse tener conto dell’uso cui viene destinata successivamente la produzione comunitaria del prodotto simile. L’inchiesta ha rivelato che l’uso vincolato rappresenta una quota non trascurabile della produzione dell’industria comunitaria (sino al 25 % della produzione totale durante il periodo considerato). Le quantità interessate sono state trascurate o, se del caso, considerate separatamente, come indicato in appresso, ai fini dell’analisi dei diversi indicatori del pregiudizio.

(113)

Secondo la prassi consolidata, quando si fa ricorso al campionamento si analizzano determinati indicatori del pregiudizio (produzione, capacità produttiva, vendite, quota di mercato, crescita, occupazione e produttività) a livello di industria comunitaria («IC» nelle tabelle che seguono), mentre gli indicatori del pregiudizio che si riferiscono al rendimento delle singole società (prezzi, scorte, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale) sono analizzati in base alle informazioni raccolte a livello dei produttori comunitari costituenti il campione («PC» nelle tabelle che seguono).

3.2.   Dati relativi all’industria comunitaria nel suo complesso

a)   Produzione

(114)

La produzione totale dell’industria comunitaria, trasferimenti vincolati inclusi, tra il 2003 e il 2005 si è mantenuta relativamente stabile attestandosi ad un livello di 8,4 milioni di tonnellate circa; nel 2006 è scesa a 7,7 milioni di tonnellate e nel corso del PIRPS è nuovamente aumentata, raggiungendo il precedente livello del 2003. La produzione utilizzata per i trasferimenti vincolati, invece, è diminuita tra il 2003 e il 2006 ed è aumentata nel PIRPS. La crescita osservata nel PIRPS era dovuta principalmente alla ristrutturazione realizzata da una società durante tale periodo allo scopo di sviluppare il proprio consumo interno. La produzione destinata alla vendita, invece, è diminuita del 5 % tra il 2003 e il PIRPS.

Tabella 4

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Produzione IC (t) (trasferimenti vincolati inclusi)

8 395 678

8 228 283

8 407 904

7 648 770

8 444 436

Indice (2003 = 100)

100

98

100

91

101

di cui produzione IC utilizzata per trasferimenti vincolati

1 758 139

1 686 280

1 638 705

1 526 039

2 122 099

Index (2003 = 100)

100

96

93

87

121

di cui produzione IC utilizzata per la vendita

6 637 539

6 542 003

6 769 200

6 122 731

6 322 337

Indice (2003 = 100)

100

99

102

92

95

Fonte: Informazioni fornite da autori di denunzie, risposte al questionario di campionamento e risposte al questionario verificate.

b)   Capacità e tassi di utilizzo degli impianti

(115)

Tra il 2003 ed il 2006 la capacità di produzione ha registrato una tendenza al ribasso. È aumentata durante il PIRPS quando uno dei produttori comunitari ha ristrutturato i suoi impianti destinandoli ad un uso vincolato. Come già riscontrato nell’inchiesta iniziale, l’utilizzo delle capacità per questo tipo di produzione e industria può essere influenzato dalla produzione di altri prodotti che possono essere fabbricati dagli stessi impianti di produzione; come indicatore del pregiudizio è pertanto meno pertinente.

Tabella 5

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Capacità di produzione IC (t)

12 624 286

12 460 988

12 459 886

12 366 776

12 826 621

Utilizzazione degli impianti IC

67 %

66 %

67 %

62 %

66 %

c)   Volume di vendite

(116)

Tra il 2003 e il PIRPS le vendite realizzate dall’industria comunitaria sul mercato interno sono diminuite dell’8 %. Questa flessione coincide con la tendenza generale al calo dei consumi sul mercato comunitario.

Tabella 6

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Volume delle vendite nella Comunità (t)

5 752 934

5 566 383

5 708 591

4 917 321

5 300 075

Indice (2003 = 100)

100

97

99

85

92

d)   Quota di mercato

(117)

Tra il 2003 e il 2005 la quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è aumentata di 3,3 punti percentuali, per calare poi di 1,6 punti durante il PIRPS. Nell’intero periodo si è registrato un aumento dell’1,7 %.

Tabella 7

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Quota di mercato IC

69,3 %

71,1 %

72,6 %

70,4 %

71,0 %

Indice (2003 = 100)

100

102

105

102

102

e)   Crescita

(118)

L’industria comunitaria ha acquisito quote di mercato dato che il calo delle vendite è stato leggermente inferiore a quello dei consumi.

f)   Occupazione

(119)

Tra il 2003 e il PIRPS il livello d’occupazione dell’industria comunitaria ha subito una flessione dell’8 %, più pronunciata quindi di quella della produzione, il che riflette l’interesse dell’industria per un aumento costante della sua produttività e competitività.

Tabella 8

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Occupazione IC relativa al prodotto in esame

2 449

2 403

2 369

2 256

2 262

Indice (2003 = 100)

100

98

97

92

92

g)   Produttività

(120)

Tra il 2003 e il PIRPS la produzione annuale per addetto dell’industria comunitaria è aumentata del 9 %, il che dimostra l’effetto positivo combinato della diminuzione degli addetti e dell’incremento della produzione dell’industria comunitaria.

Tabella 9

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Produttività IC (t per addetto)

3 428

3 425

3 549

3 391

3 734

Indice (2003 = 100)

100

100

104

99

109

h)   Entità del margine di dumping

(121)

Il nitrato di ammonio originario della Russia è stato importato a prezzi soggetti ad un dumping significativo. Il volume delle vendite equivaleva ad una quota di mercato del 2 % circa, che, per prodotti simili ai prodotti di base, come il NA, può avere un notevole impatto sull’industria comunitaria nel suo insieme. Tuttavia, nel caso di specie, le misure sembrano avere neutralizzato in gran parte questo impatto.

3.3.   Dati relativi ai produttori comunitari costituenti il campione

a)   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato interno

(122)

Il prezzo di vendita netto medio dei produttori comunitari costituenti il campione è aumentato sensibilmente tra il 2003 e il PIRPS, riflettendo quindi le condizioni favorevoli esistenti sul mercato internazionale per il NA nello stesso periodo, ma anche le pressioni per un aumento dei prezzi di vendita del prodotto a causa della crescita dei costi di produzione (in particolare del gas).

Tabella 10

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Prezzi unitari PC sul mercato comunitario (EUR/t)

125

139

160

177

178

Indice (2003 = 100)

100

111

129

142

143

Volume di vendita PC ai paesi terzi (t)

287 696

338 001

314 876

324 795

385 287

Index (2003 = 100)

100

117

109

113

134

b)   Scorte

(123)

Tra il 2003 e il PIRPS il livello delle scorte di fine esercizio dei produttori costituenti il campione è più che raddoppiato, il che coinciderebbe con le crescenti difficoltà di vendita in un contesto di contrazione dei consumi.

Tabella 11

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Scorte di fine esercizio PC (t)

136 769

105 162

174 197

281 922

281 656

Indice (2003 = 100)

100

77

127

206

206

c)   Salari

(124)

Tra il 2003 e il PIRPS, la retribuzione media per dipendente è aumentata del 13 %, come indicato nella tabella in appresso. Visto il tasso di inflazione e della contrazione generale degli addetti, tale aumento dei salari è considerato di modesta entità.

Tabella 12

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Costo del lavoro per addetto su base annua PC (in migliaia di EUR)

49,9

50,3

53,3

56,6

56,6

Indice (2003 = 100)

100

101

107

113

113

d)   Investimenti

(125)

Gli investimenti annui nel prodotto simile realizzati dai quattro produttori costituenti il campione hanno registrato un andamento positivo nel periodo considerato (aumento del 121 %), seppur con qualche oscillazione. Tali investimenti hanno riguardato principalmente la modernizzazione delle macchine. Ciò dimostra lo sforzo dell’industria comunitaria per migliorare costantemente produttività e concorrenzialità.

Tabella 13

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Investimenti netti PC (in migliaia di EUR)

20 016

23 142

44 719

38 258

44 305

Indice (2003 = 100)

100

116

223

191

221

e)   Redditività delle vendite e utile sul capitale investito

(126)

In generale, la redditività si è attestata intorno all’8 %. Tale percentuale rappresenta per definizione il tasso da raggiungere in assenza di dumping pregiudizievole, il che dimostra che le misure hanno avuto un esito positivo. Tuttavia, i risultati ottenuti nel 2006 e durante il PIRPS sono stati meno favorevoli, a dimostrazione di una certa fragilità di base al riguardo. L’utile sul capitale investito [Return On Capital Employed (ROCE)], che corrisponde all’utile espresso in percentuale del valore contabile netto degli attivi (dopo il deprezzamento), durante l’intero periodo considerato ha seguito, in linee generali, lo stesso andamento della redditività.

Tabella 14

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Redditività delle vendite PC ad acquirenti indipendenti nella Comunità (in % sul prezzo di vendita netto)

5,8 %

8,9 %

9,6 %

5,0 %

7,2 %

Indice (2003 = 100)

100

152

163

86

123

Utile sul capitale investito PC (espresso in % del valore contabile netto degli investimenti)

11,5 %

21,5 %

25,8 %

13,0 %

19,5 %

Indice (2003 = 100)

100

187

224

113

169

f)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(127)

Dopo aver registrato alcune fluttuazioni ed aver raggiunto un livello particolarmente basso nel 2006, il flusso di cassa è leggermente diminuito (6 %) durante il periodo considerato. Va ricordato che anche la redditività delle vendite nette ha raggiunto il minimo storico nel 2006, recuperando in parte nel corso del PIRPS.

Tabella 15

 

2003

2004

2005

2006

PIRPS

Flusso di cassa PC (in migliaia di EUR)

65 390

77 896

77 326

26 434

61 528

Indice (2003 = 100)

100

119

118

40

94

(128)

L’inchiesta non ha evidenziato alcune difficoltà da parte dei produttori comunitari costituenti il campione ad ottenere capitali. A tale proposito si osserva che molte di queste società fanno parte di grandi gruppi e finanziano le loro attività tramite il gruppo cui appartengono mediante sistemi di accentramento dei fondi (cash pooling) o prestiti intragruppo concessi dalle società madri.

3.4.   Conclusioni relative alla situazione dell’industria comunitaria

(129)

Tra il 2003 e il PIRPS, gli indicatori del pregiudizio sono migliorati, con alcune sfumature. Le quote di mercato sono aumentate, anche se non in maniera significativa, e non a causa delle vendite (che sono diminuite), bensì di un sensibile calo del consumo. I prezzi di vendita unitari sono aumentati, a causa soprattutto degli aumenti dei costi dei fattori di produzione, meno, tuttavia, di quanto ipotizzabile nel contesto generale caratterizzato da elevati prezzi di concimi e fertilizzanti. La produzione, nonostante il calo del consumo, non è diminuita, il che sembra non sia dovuto al miglioramento della posizione dell’industria comunitaria sul mercato, bensì all’incremento dei trasferimenti vincolati, apparentemente in risposta, in quanto meccanismo difensivo, alla flessione della domanda. Anche la redditività è in generale migliorata, ma ha rivelato una certa fragilità nel 2006 e durante il PIRPS.

(130)

Il flusso di cassa ha seguito in parte lo stesso andamento dei margini di utile. I salari hanno registrato un moderato aumento e l’industria comunitaria ha continuato ad investire. La produttività è aumentata, sotto l’effetto degli sforzi dell’industria comunitaria per razionalizzarla e migliorarla grazie ad investimenti.

(131)

La parte ricorrente ha sostenuto peraltro che, nel caso dell’industria dei concimi e fertilizzanti, l’utile sulle vendite non rappresenta un indicatore di pregiudizio appropriato per i profitti e che il rendimento del capitale investito e/o il rendimento degli investimenti sono, qualitativamente, indicatori più pertinenti per questo tipo di valutazione. Si è altresì affermato che, sulla base di questi ultimi indicatori, l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio.

(132)

Date le particolari caratteristiche dell’industria dei concimi (tra l’altro, il fatto che sia ad alta intensità di capitale) e la natura del mercato dei concimi (la volatilità dei prezzi delle materie prime e dei prezzi del prodotto finale), si conviene che l’utile sulle vendite non rappresenta di per sé necessariamente l’indicatore di redditività più significativo e andrebbe pertanto integrato con indicatori quali il rendimento del capitale investito e il rendimento degli investimenti. Tuttavia, la parte ricorrente non ha apportato alcuna prova che, in assenza di importazioni oggetto di dumping, l’industria comunitaria sarebbe stata in grado di raggiungere i necessari livelli di profitto. La parte ricorrente non ha neppure indicato il margine di utile che l’industria comunitaria avrebbe potuto realizzare in assenza di importazioni oggetto di dumping, come stabilito dal Tribunale di primo grado nella sua sentenza nella causa T-210/95 (14). Nel paragrafo 60 di tale sentenza essa conferma infatti che «… il margine di profitto di cui il Consiglio deve tener conto per calcolare il prezzo indicativo atto ad eliminare il pregiudizio di cui trattasi deve essere limitato al margine di profitto che l’industria comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping.» L’argomento è stato quindi respinto. Se il pregiudizio subito è notevolmente diminuito nel corso del periodo considerato, è grazie anche all’esistenza delle misure in vigore. Facendo salire i prezzi di rivendita nella Comunità, le misure hanno impedito un aumento dei volumi d’esportazioni a prezzi molto bassi, permettendo in tal modo all’industria comunitaria di migliorare la sua situazione.

4.   Probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio

4.1.   Considerazioni generali

(133)

A tale proposito sono stati analizzati due parametri principali: i) probabili volumi di esportazioni e prezzi del paese interessato e ii) effetti sull’industria comunitaria di tali volumi di esportazione ipotizzati e prezzi del paese interessato.

4.2.   Probabili volumi di esportazione e prezzi del paese interessato

(134)

I produttori russi dispongono di capacità inutilizzate di un volume accertato pari a circa 2 milioni di tonnellate, il che corrisponde a circa un quarto del mercato comunitario. Questa capacità eccedentaria direttamente disponibile indica che i produttori russi sono in grado di accrescere a breve termine la loro attuale produzione e pertanto anche le loro esportazioni di NA.

(135)

Inoltre, dato che la domanda sul mercato russo è rimasta ferma per molti anni ad un livello relativamente basso, i produttori russi sono fortemente dipendenti dalle esportazioni verso i paesi terzi. Come già detto, tali esportazioni sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli delle esportazioni verso la Comunità.

(136)

Nel contesto di cui sopra, il mercato comunitario risulterebbe interessante in termini di prezzi per i produttori esportatori russi rispetto a tutti gli altri mercati d’esportazione. È pertanto lecito pensare che, in caso di abrogazione delle misure, una parte considerevole dei volumi esportati verso i paesi terzi verrebbe con ogni probabilità ridiretta verso il mercato comunitario La sua relativa vicinanza, rispetto agli altri mercati d’esportazione diversi dai paesi CSI, rafforzerebbe l’attrattività del mercato comunitario e porterebbe ad un riorientamento delle attuali esportazioni dei produttori russi verso i paesi terzi.

(137)

Una delle parti ha asserito che, in un certo senso, il mercato comunitario ha perso attrattiva per i produttori russi. Dopo l’allargamento dell’UE del 2004 e quello del 2007 il mercato comunitario sarebbe rifornito dai produttori comunitari in maggior misura rispetto a prima. Inoltre, secondo tale parte, alcuni Stati membri hanno iniziato ad applicare restrizioni all’uso di NA. Queste argomentazioni sono state respinte. Un utilizzo più limitato di nitrato di ammonio dovrebbe incidere in egual misura su produttori comunitari e produttori russi. È probabile che l’autoapprovvigionamento del mercato comunitario sia aumentato dopo gli allargamenti del 2004 e del 2007 anche perché i nuovi Stati membri hanno cominciato a beneficiare del dazio antidumping esistente. In effetti, le importazioni dalla Russia sono calate tra il 2005 e il PIRPS. Tuttavia, a prescindere dall’autoapprovvigionamento, durante lo stesso periodo i prezzi nella Comunità sono saliti. L’aumento significativo è dovuto essenzialmente al fatto che i costi dei fattori di produzione (in questo caso, del gas) sono aumentati vertiginosamente. L’industria comunitaria è riuscita a sostenere tali aumenti soltanto grazie all’efficacia delle misure antidumping in vigore. Il mercato comunitario, a sua volta, a causa dell’elevato livello dei prezzi, dovrebbe risultare molto attraente per i produttori russi che propongono prezzi molto più bassi, sia sul mercato interno che sui mercati d’esportazione dei paesi terzi.

(138)

Si è sostenuto che i produttori comunitari sarebbero sempre meno esposti all’asserita differenza dei prezzi del gas. Inoltre, i produttori comunitari avrebbero importato durante il periodo considerato quantità sempre più ingenti di ammonio a basso prezzo e, di conseguenza, sarebbero meno dipendenti dal gas. Inoltre, in alcuni casi, i produttori comunitari hanno potuto acquistare gas naturale a condizioni più favorevoli di quelle di Waidhaus. Tali argomentazioni sono infondate. Anche se le importazioni di ammonio sono in crescita, dall’inchiesta non è emerso che tale sostanza fosse impiegata in misura notevolmente maggiore nella produzione di NA. L’ammonio importato è apparentemente destinato ad altri usi. L’inchiesta non ha neppure evidenziato la presenza di condizioni sensibilmente più favorevoli di quelle di Waidhaus. Le differenze di prezzo del gas suesposte continuano ad essere sostanziali, con le rilevanti ripercussioni sui costi (e, quindi, sul livello dei prezzi) dianzi menzionate. Ciò farà sì che in un prossimo futuro il livello dei prezzi nella Comunità sarebbero strutturalmente più interessanti per gli esportatori russi.

(139)

Per aumentare la loro quota di mercato per questo prodotto assimilabile ad un prodotto di base le cui condizioni di prezzo sono un fattore chiave, gli esportatori russi potrebbero essere competitivi in termini di prezzo. Come detto dianzi, alcuni elementi lasciano supporre che gli esportatori russi pratichino prezzi all’esportazione molto bassi. Anche con le misure in atto, i prezzi sono oggetto di una certa sottoquotazione, che aumenterà, tuttavia, soltanto nella probabilità di un calo dei prezzi.

(140)

Inoltre, va sottolineato che i produttori russi (qualora traggano beneficio dalla differenza dei prezzi del gas generata dal doppio sistema di fissazione dei prezzi) possono facilmente esportare nella Comunità a prezzi di dumping molto bassi e al tempo stesso realizzare importanti profitti su queste esportazioni in dumping. Anche questo elemento contribuisce a rafforzare l’attrattiva che il mercato della Comunità esercita nei confronti dei produttori russi, anche a prezzi d’esportazione molto bassi.

(141)

In base a quanto precede, è pertanto probabile che, in caso di abrogazione delle misure, volumi supplementari considerevoli di NA prodotto in Russia verrebbero esportati nella Comunità (sia ricorrendo alle capacità inutilizzate disponibili e/o riorientando i flussi di esportazione esistenti) a prezzi di dumping notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria.

4.3.   Probabile impatto dei volumi d’esportazione ipotizzati sull’industria comunitaria e effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

(142)

Vista la probabilità, come indicato sopra, di un aumento significativo dei volumi d’esportazione dalla Russia verso il mercato comunitario a prezzi di dumping e inferiori a quelli praticati dall’industria comunitaria, quest’ultima dovrebbe ridurre considerevolmente i suoi prezzi di vendita per mantenere i propri clienti. Ciò è ancor più probabile se si considera che il NA è un bene volatile i cui prezzi possono essere notevolmente condizionati da importazioni a prezzi di dumping nettamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Di conseguenza, gli utili diminuirebbero drasticamente.

(143)

Per quanto riguarda le favorevoli condizioni di mercato attestate da alcuni indicatori durante il 2006 e il PIRPS, va segnalato che, in aggiunta alle misure antidumping applicabili, esse sono state determinanti ai fini del mantenimento dei prezzi ad un livello elevato. In effetti, in quel periodo, lo stretto rapporto tra domanda e offerta a livello mondiale, nonché l’aumento dei costi di produzione (ad esempio, del gas) hanno fatto sì che tutti i concimi a base di azoto aumentassero di prezzo. Il nitrato di ammonio, come gli altri concimi azotati, è un prodotto i cui prezzi sono influenzati da numerosi fattori che vanno dalla fluttuazione dei prezzi del gas, che hanno un impatto considerevole sull’offerta in quanto rappresentano l’elemento di costo più importante, alle condizioni meteorologiche, poiché i raccolti e i livelli delle scorte di cereali comportano una maggiore o minore domanda. Per quanto riguarda in particolare il mercato comunitario, nei prossimi anni si prevede una leggera diminuzione della domanda di NA. Di fatto, durante il periodo considerato il consumo totale ha già registrato una leggera tendenza negativa. Dato che i prezzi praticati dai produttori russi erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, il probabile aumento dei volumi importati dalla Russia costringerebbe l’industria comunitaria ad abbassare fortemente i suoi prezzi, e di conseguenza i suoi profitti, oppure a perdere importanti quote di mercato, e quindi entrate, o entrambe le cose. L’efficace processo di ristrutturazione dell’industria comunitaria potrebbe prevedibilmente compensare solo in parte questo probabile calo dei prezzi e l’intero processo di recupero rischierebbe di essere compromesso. L’abrogazione delle misure comporterebbe quindi probabilmente un deterioramento dei risultati globali dell’industria comunitaria.

4.4.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

(144)

Le considerazioni di cui sopra portano a concludere che, in caso di abrogazione delle misure, le esportazioni dal paese interessato sarebbero effettuate verosimilmente in volumi significativi e a prezzi di dumping notevolmente inferiori a quelli praticati dall’industria comunitaria. Ciò accentuerebbe con ogni probabilità la tendenza al ribasso dei prezzi, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell’industria comunitaria. In particolare, questo impedirebbe il recupero finanziario, realizzato in parte durante il periodo considerato, comportando una probabile reiterazione del pregiudizio.

E.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Osservazioni preliminari

(145)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping esistenti sia contraria all’interesse generale della Comunità. L’interesse della Comunità è stato stabilito in base ad una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

(146)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, il cui oggetto è quindi una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping, permette di valutare qualsiasi impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti coinvolte.

(147)

Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse della Comunità.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(148)

L’industria comunitaria ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento relativamente positivo della sua situazione economica osservato durante il periodo considerato. In particolare, l’industria comunitaria ha mantenuto margini di profitto sostenibili in un contesto caratterizzato dall’aumento dei costi di produzione (in particolare del gas) ed ha saputo accrescere la sua quota di mercato durante il periodo considerato.

(149)

È lecito quindi aspettarsi che l’industria comunitaria continuerà a trarre vantaggio dalle misure attualmente in vigore e a recuperare, mantenendo e stabilizzando la propria redditività. Qualora le misure venissero abrogate, è probabile un aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato, con un conseguente pregiudizio per l’industria comunitaria a causa della pressione al ribasso sui prezzi di vendita che metterebbe a rischio la sua situazione finanziaria attualmente positiva.

3.   Interesse degli importatori

(150)

Secondo quanto risulta dal considerando (23), nessun importatore indipendente originario del paese interessato ha collaborato alla presente inchiesta.

(151)

Da quanto constatato nelle precedenti inchieste, l’imposizione di misure non avrebbe ripercussioni significative in quanto, di norma, gli importatori non commerciano solamente nitrato di ammonio, ma anche, in larga misura, altri tipi di concimi. L’abolizione delle misure antidumping su altri tipi di concimi può soltanto confermare quanto precede. In tale contesto, le misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria della Russia, Bielorussia, Croazia, Libia e Ucraina sono state abolite rispettivamente nell’agosto 2007 e nel marzo 2008 (15). L’andamento negativo delle importazioni dal paese interessato durante il periodo considerato porta a concludere che alcuni importatori potrebbero effettivamente aver subito conseguenze negative dall’istituzione delle misure. Tuttavia, in mancanza di collaborazione da parte degli importatori e, quindi, di elementi di prova concreti che consentano di valutare l’importanza di eventuali ripercussioni negative, si è concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano la proroga delle attuali misure antidumping.

(152)

Non sono disponibili informazioni affidabili che indichino che il mantenimento delle misure avrà un impatto negativo significativo sugli importatori o sugli operatori commerciali.

4.   Interesse degli utilizzatori

(153)

Gli utilizzatori del nitrato di ammonio sono gli agricoltori della Comunità. Alcune associazioni di agricoltori hanno presentato osservazioni, denunciando la pressione esercitata sui redditi degli agricoltori dall’aumento dei prezzi dei fertilizzanti durante gli ultimi anni, dal calo dei prezzi di alcuni dei loro prodotti e dall’aumento degli oneri a loro carico conseguente alla regolamentazione in campo ambientale. Queste argomentazioni, tuttavia, non sono state comprovate.

(154)

L’EFMA ha fornito elementi di prova di natura agronomica ed economica, dimostrando che il nitrato di ammonio rappresenta per gli agricoltori una parte minima dei costi di produzione totali. Pertanto, si è constatato che, nel complesso, le misure attualmente in vigore non hanno alcun effetto negativo sostanziale sulla loro situazione economica e che la proroga delle misure non avrebbe un impatto negativo sugli interessi finanziari degli agricoltori.

5.   Conclusioni relative all’interesse della Comunità

(155)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano la proroga delle attuali misure antidumping.

F.   IMPEGNI

(156)

Il 19 dicembre 2006 (16) la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale in seguito alla domanda presentata da OJSC Acron e da OJSC Dorogobuzh, membri della società finanziaria «Acron». I risultati di tale riesame sono stati esposti nel regolamento (CE) n. 236/2008 del Consiglio (17). Nel quadro del riesame intermedio, Acron si è detta interessata ad offrire un impegno sui prezzi, ma non ha presentato un’offerta sufficientemente circostanziata entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, come risulta dai considerando (56) e (57) del suddetto regolamento, il Consiglio ha ritenuto che Acron dovesse essere eccezionalmente autorizzata a compilare la sua offerta d’impegno entro dieci giorni di calendario dall’entrata in vigore di tale regolamento, a causa della complessità di vari aspetti, ovvero (1) le oscillazioni del prezzo del prodotto in esame, che richiederebbero una forma di indicizzazione dei prezzi minimi, anche se il principale fattore di aumento dei costi non spiega in maniera sufficiente tale variabilità, e (2) la particolare situazione commerciale del prodotto in esame. Successivamente alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 236/2008 e entro il termine ivi fissato, Acron ha presentato un impegno sui prezzi accettabile in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(157)

Nel corso del riesame intermedio parziale avviato il 30 novembre 2005 (18), Eurochem ha offerto un impegno sui prezzi accettabile conformemente al disposto dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(158)

Con decisione 2008/577/CE (19) la Commissione ha accettato tali offerte di impegno. Nella decisione sono illustrate in dettaglio le ragioni dell’accettazione di tale impegno. Il Consiglio riconosce che le offerte di impegno eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping e limitano in parte il rischio di elusione.

(159)

Per consentire alla Commissione ed alle autorità doganali di garantire che le società rispettino i loro impegni, al momento della presentazione della domanda d’immissione in libera pratica all’autorità doganale competente, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura d’impegno, ovvero una fattura commerciale che contenga almeno le informazioni e la dichiarazione riprodotta in allegato; ii) al fatto che le merci importate sono prodotte, inviate e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nella Comunità e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura commerciale. Se le precitate condizioni non sono rispettate, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.

(160)

Se, in caso di violazione, la Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, ritira la propria accettazione dell’impegno riferendosi a particolari transazioni e dichiara non conformi le fatture corrispondenti all’impegno, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale.

(161)

Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, può sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale come indicato ai considerando (159) e (160), anche se la Commissione ha accettato un impegno offerto dal fabbricante dal quale essi, direttamente o indirettamente, acquistano.

(162)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione degli impegni.

(163)

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione giudica pertanto accettabili gli impegni proposti da Eurochem e da Acron e ha informato le società interessate dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali è basata l’accettazione.

(164)

In caso di violazione o di revoca degli impegni, o di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito dal Consiglio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, si applica automaticamente, come disposto dall’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base.

G.   DISPOSIZIONI FINALI

(165)

Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali è sembrato opportuno raccomandare il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni provenienti dalla Russia e di modificarne, se necessario, il livello. È stato anche fissato un termine entro il quale le parti possano presentare osservazioni e ricorso in merito a tale comunicazione. Non sono pervenute osservazioni tali da giustificare una modifica delle conclusioni di cui sopra.

1.   Riesame intermedio limitato a Eurochem

(166)

Alla luce delle conclusioni tratte relativamente al dumping e al carattere duraturo del mutamento delle circostanze, occorre modificare il dazio antidumping individuale applicato alle importazioni del prodotto in esame da parte di Eurochem al fine di tener conto del nuovo margine di dumping riscontrato.

(167)

Poiché il livello di dumping riscontrato è inferiore al margine di pregiudizio determinato nell’inchiesta precedente, l’aliquota del dazio deve essere adeguata al livello di dumping riscontrato.

(168)

Dato che nell’inchiesta iniziale il dazio era stato imposto sotto forma di un importo specifico per tonnellata, nel quadro della presente inchiesta dovrà assumere la stessa forma. Di conseguenza, il dazio ammonta a 32,82 EUR/tonnellata. Il dazio va applicato, conformemente al regolamento (CE) n. 945/2005, proporzionalmente al contenuto di nitrato di ammonio e di altre sostanze e elementi nutritivi marginali, quando si tratta di concimi composti di nitrato di ammonio con un titolo di azoto superiore al 28 % in peso.

(169)

Sebbene tale dazio sia basato sui dati della NAK Azot, come affermato nel considerando (30) di cui sopra, esso si applica a tutte le vendite effettuate da Eurochem, indipendentemente dallo stabilimento collegato in cui il prodotto è fabbricato.

2.   Riesame in previsione della scadenza

(170)

Le misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia vanno mantenute in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.   Considerazioni finali

(171)

Dal momento che a due esportatori, nel contesto dei riesami intermedi parziali, è stata data l’opportunità di offrire impegni, sarà prestata particolare attenzione, se del caso, all’apertura di riesami intermedi, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, al fine di esaminare altre offerte d’impegni, qualora la Commissione riceva elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali riesami sono giustificati.

H.   DAZI

(172)

Viste le conclusioni raggiunte riguardo al persistere del dumping, al rischio di reiterazione del pregiudizio e all’interesse della Comunità, è opportuno mantenere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di NA originario della Russia al fine di impedire le reiterazione del pregiudizio causato all’industria comunitaria dalle importazioni in dumping,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 e ex 3105 90 91, originari della Russia e prodotti da Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «EuroChem», è chiuso e l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 658/2002, è sostituito dal seguente:

«2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo è applicata sotto forma del seguente importo fisso:

a)

Per Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company “Eurochem”, membro del gruppo Eurochem, Mosca, Russia, per merci prodotte dalla sua società collegata JSC NAK Azot, Novomoskovsk, Russia,, o dalla sua società collegata JSC Nevinka Azot, Nevinnomyssk, Russia, e vendute da Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità (codice addizionale TARIC A522):

Descrizione del prodotto

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio

(in EUR per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

32,82

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 29 00

10

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 60 00

10

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 90 00

10

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

28,88

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

28,88

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

20

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

30

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

40

29,41

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 59 00

10

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

20

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

30

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

29,41

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 91

30

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 %in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 91

40

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 91

50

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 %in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 91

60

28,88

b)

Per tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999):

Descrizione del prodotto

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio

(in EUR per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

47,07

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 60 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 90 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 90 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

20

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

30

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

40

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

50

41,42

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

41,42

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

41,42

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 %in peso ma inferiore al 6 %in peso

3105 51 00

20

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 %in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 %in peso ma inferiore al 9 %in peso

3105 51 00

30

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 %in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 %in peso ma non superiore al 10,40 %in peso

3105 51 00

40

42,17

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 %in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 %in peso

3105 59 00

10

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 %in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 %in peso ma inferiore al 6 %in peso

3105 59 00

20

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 %in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 %in peso ma inferiore al 9 %in peso

3105 59 00

30

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 %in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 %in peso ma non superiore al 10,40 %in peso

3105 59 00

40

42,17

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 %in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 %in peso

3105 90 91

30

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 %in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 %in peso ma inferiore al 6 %in peso

3105 90 91

40

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 %in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 %in peso ma inferiore al 9 %in peso

3105 90 91

50

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 %in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 %in peso ma non superiore al 12 %in peso

3105 90 91

60

41,42»

Articolo 2

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originari della Russia.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo è applicata sotto forma del seguente importo fisso:

a)

Per Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», membro del gruppo Eurochem, Mosca, Russia, per merci prodotte dalla sua società collegata JSC NAK Azot, Novomoskovsk, Russia, o dalla sua società collegata JSC Nevinka Azot, Nevinnomyssk, Russia, e vendute da Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità (codice addizionale TARIC A522):

Descrizione del prodotto

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio

(in EUR per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

32,82

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 29 00

10

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 60 00

10

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 90 00

10

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

32,82

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

28,88

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

50

28,88

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

30

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

40

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

50

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

60

28,88

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

10

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

20

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

30

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

40

29,41

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

10

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

20

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

29,41

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 91

30

31,84

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 91

40

30,85

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 91

50

29,87

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 91

60

28,88

b)

Per tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999):

Descrizione del prodotto

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio

(in EUR per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

47,07

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 29 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 60 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 90 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

41,42

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

41,42

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

20

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

30

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

40

42,17

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 59 00

10

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

20

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

30

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

42,17

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 91

30

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 91

40

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 91

50

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 91

60

41,42

3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (20), l’importo del dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4.   Nonostante il primo paragrafo, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell’articolo 3.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno proposto impegni accettati dalla Commissione e sono elencate nella decisione 2008/577/CE, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 2, purché:

siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo cliente indipendente nella Comunità, nonché

siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, nonché

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.

2.   All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, oppure

se la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1.

(3)  GU L 93 del 26.3.1998, pag. 1.

(4)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

(5)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.

(6)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 1.

(7)  GU C 300 del 30.11.2005, pag. 8.

(8)  GU C 167 del 19.7.2006, pag. 17.

(9)  GU C 91 del 15.4.2004, pag. 2 e GU C 297 del 7.12.2006, pag. 12.

(10)  GU C 81 del 14.4.2007, pag. 2.

(11)  Unicamente in relazione al riesame intermedio.

(12)  Regolamento n. 333 del governo russo, del 28 maggio 2007.

(13)  International Fertilizer Industry Association (Associazione internazionale dell’industria dei fertilizzanti).

(14)  Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia europea 1999, pagina II-03291.

(15)  GU L 198 del 31.7.2007, pag. 4 e GU L 75 del 18.3.2008, pag. 33.

(16)  GU C 311 del 19.12.2006, pag. 55.

(17)  GU L 75 del 18.3.2008, pag. 1.

(18)  GU C 300 del 30.11.2005, pag. 8.

(19)  Cfr. pag. 43 della presente Gazzetta Ufficiale.

(20)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità di merci soggette all’impegno devono figurare le indicazioni seguenti:

1)

l’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO»;

2)

il nome della società che rilascia la fattura commerciale;

3)

il numero della fattura commerciale;

4)

la data di emissione della fattura commerciale;

5)

il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria;

6)

la descrizione esatta delle merci, comprendente:

il numero di codice del prodotto utilizzato ai fini dell’impegno,

una descrizione chiara delle merci corrispondenti al numero di codice del prodotto in questione,

il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice TARIC,

la quantità (da indicare in tonnellate);

7)

la descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento,

le condizioni di consegna,

sconti e riduzioni complessivi;

8)

il nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società;

9)

il nome del responsabile dell’impresa che ha rilasciato la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2008/577/CE. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte».


12.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/35


REGOLAMENTO (CE) N. 662/2008 DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 8,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Con il regolamento (CE) n. 132/2001, del 22 gennaio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di nitrato d’ammonio originario della Polonia e dell’Ucraina, e chiude il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie della Lituania (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 33,25 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario, fra l’altro, dell’Ucraina. In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato nel gennaio 2006, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 442/2007 (3), ha rinnovato per due anni tali misure, portandole al livello attuale.

(2)

Il 19 dicembre 2006 la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina su richiesta della società per azioni aperta (OJSC) Azot Cherkassy (di seguito «il produttore esportatore»). Le risultanze definitive e le conclusioni del riesame intermedio parziale figurano nel regolamento (CE) n. 237/2008 (5), che ha concluso il riesame senza modificare le misure antidumping in vigore.

B.   IMPEGNO

(3)

Nel corso del riesame intermedio il produttore esportatore si è detto interessato ad offrire un impegno sui prezzi, ma non ha presentato un’offerta adeguatamente circostanziata entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, come indicato ai considerando 46 e 47 del regolamento (CE) n. 237/2008, il Consiglio ha ritenuto che il produttore esportatore vada eccezionalmente autorizzato a completare la sua offerta di impegno entro dieci giorni di calendario dall’entrata in vigore di tale regolamento, a causa della complessità di vari aspetti, ovvero: 1) la volatilità del prezzo del prodotto in esame, che richiederebbe una forma di indicizzazione dei prezzi minimi, anche se il principale fattore di costo non spiega in maniera sufficiente tale volatilità; e 2) la particolare situazione del mercato del prodotto in esame. In seguito alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 237/2008, ed entro il termine stabilito da tale regolamento, il produttore esportatore ha presentato un impegno sui prezzi accettabile a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(4)

Con la decisione 2008/577/CE (6) la Commissione ha accettato tale offerta di impegno. Il Consiglio riconosce che l’offerta d’impegno elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e limita in misura sufficiente il rischio di elusione.

(5)

Per consentire alla Commissione e alle autorità doganali di controllare con efficacia che la società rispetti l’impegno assunto, quando la domanda di immissione in libera pratica viene presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato, ii) al fatto che le merci importate siano prodotte, inviate e fatturate direttamente dal produttore esportatore al primo acquirente indipendente della Comunità, e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura commerciale. Qualora tali condizioni non siano rispettate, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.

(6)

Se la Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, revoca la propria accettazione di un impegno in seguito a una violazione relativa a transazioni particolari e dichiara non conformi le fatture corrispondenti all’impegno, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale.

(7)

Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale, come indicato ai considerando 5 e 6, anche se l’impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla Commissione.

(8)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell’impegno.

(9)

Per le ragioni sopra esposte la Commissione giudica pertanto accettabile l’impegno proposto dal produttore esportatore e ha informato il produttore esportatore interessato dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali è basata l’accettazione.

(10)

In caso di violazione o di revoca dell’impegno, o di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito dal Consiglio in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, si applica automaticamente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 442/2007 è così modificato:

1)

dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 1bis

1.   Nonostante l’articolo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dei paragrafi del presente articolo.

2.   Le importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso originari dell’Ucraina e classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, che sono state dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dal produttore esportatore dal quale la Commissione ha accettato l’impegno e la cui denominazione figura nella decisione 2008/577/CE della Commissione (7), periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, purché:

siano prodotte, inviate e fatturate direttamente dal produttore esportatore al primo acquirente indipendente della Comunità,

siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, e

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura commerciale.

3.   Al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure

quando la Commissione revoca l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

2)

è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità di merci soggette all’impegno devono figurare le indicazioni seguenti:

1)

l’intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO”;

2)

il nome della società che rilascia la fattura commerciale;

3)

il numero della fattura commerciale;

4)

la data di emissione della fattura commerciale;

5)

il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria;

6)

la descrizione esatta delle merci, compresi:

il codice NC del prodotto utilizzato ai fini dell’impegno,

il tenore di azoto (N) del prodotto (in percentuale),

il codice TARIC,

la quantità (da indicare in tonnellate);

7)

la descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento previste,

le condizioni di consegna previste,

gli sconti e le riduzioni complessivi;

8)

il nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società;

9)

il nome del responsabile della società che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto attesta che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci oggetto della presente fattura avviene nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2008/577/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 945/2005 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

(3)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 1.

(4)  GU C 311 del 19.12.2006, pag. 57.

(5)  GU L 75 del 18.3.2008, pag. 8.

(6)  Cfr. pag. 43 della presente Gazzetta Ufficiale.

(7)  GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43.»;


12.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/38


REGOLAMENTO (CE) N. 663/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’11 luglio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

33,6

MK

27,8

TR

75,8

ZZ

45,7

0707 00 05

MK

21,3

TR

102,9

ZZ

62,1

0709 90 70

TR

88,0

ZZ

88,0

0805 50 10

AR

105,1

US

68,3

UY

75,0

ZA

115,8

ZZ

91,1

0808 10 80

AR

100,8

BR

95,9

CL

104,2

CN

84,0

NZ

115,3

US

107,4

UY

44,3

ZA

94,6

ZZ

93,3

0808 20 50

AR

91,8

CL

111,3

CN

113,9

NZ

116,2

ZA

127,8

ZZ

112,2

0809 10 00

TR

177,0

XS

126,3

ZZ

151,7

0809 20 95

TR

366,5

US

305,5

ZZ

336,0

0809 30

TR

175,4

ZZ

175,4

0809 40 05

IL

217,7

ZZ

217,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

12.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/40


DIRETTIVA 2008/70/CE DELLA COMMISSIONE

dell’11 luglio 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tritosulfuron come sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, l’8 giugno 2001 la Germania ha ricevuto dalla società BASF AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva tritosulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/268/CE della Commissione (2) ha confermato la «completezza» del fascicolo, ovvero che esso poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2)

Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della sostanza attiva sopramenzionata sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 5 settembre 2002.

(3)

I progetti di relazione di valutazione sul tritosulfuron sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 20 maggio 2008, sotto forma di un rapporto di riesame della Commissione relativo al tritosulfuron.

(4)

La documentazione e le informazioni sul tritosulfuron sono state sottoposte anche all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), per una consultazione distinta. L’EFSA è stata invitata a redigere un parere scientifico sulla rilevanza tossicologica del TBSA, metabolita del tritosulfuron, presente nel suolo e nelle acque sotterranee, nel contesto della valutazione del rischio per l’uomo. All’EFSA è stato chiesto se, in base ai dati disponibili, il metabolita TBSA presenti un potenziale genotossico o un rischio di riduzione della fertilità e quali siano le implicazioni per i valori di riferimento tossicologici per l’uomo.

(5)

Nel parere dell’11 dicembre 2007 (3) l’EFSA ha concluso che il TBSA non ha dimostrato alcun potenziale clastogenico o altro potenziale genotossico e che esso non ha alcun effetto diretto sulla fertilità e quindi non è necessario alcun aggiustamento del fattore di sicurezza predefinito per un potenziale effetto sulla fertilità. Questo parere è stato preso in considerazione.

(6)

In base ai vari esami effettuati, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione soddisfino in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno iscrivere il tritosulfuron nell’allegato I di detta direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle disposizioni della direttiva.

(7)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per la revisione delle autorizzazioni provvisorie in corso di validità dei prodotti fitosanitari contenenti il tritosulfuron, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni pertinenti figuranti nell’allegato I. Gli Stati membri devono convertire le autorizzazioni provvisorie in corso di validità in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine di cui sopra, è opportuno prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario per ogni impiego previsto, secondo i principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1.   In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 31 maggio 2009 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti il tritosulfuron come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il tritosulfuron, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, della stessa direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il tritosulfuron come unica sostanza attiva o come una sostanza attiva associata ad altre, tutte iscritte entro il 30 novembre 2008 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B dell’iscrizione del tritosulfuron nell’allegato I della medesima direttiva. In base a tale esame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente tritosulfuron come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2010; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente tritosulfuron come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2010 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o dicembre 2008.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).

(2)  GU L 92 del 9.4.2002, pag. 34.

(3)  Parere scientifico del comitato scientifico di esperti sui prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR Panel), su richiesta della Commissione europea, relativo alla rilevanza tossicologica del TBSA, metabolita del tritosulfuron presente nel suolo e nelle acque sotterranee nel contesto della valutazione del rischio per l’uomo. The EFSA Journal (2007) 621, pagg. 1-33.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla fine della tabella sono aggiunte le seguenti righe:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«192

Tritosulfuron

CAS n. 142469-14-5

CIPAC n. 735

1-(4-metossi-6-trifluorometil-1,3,5,-triazin-2-il)-3(2-trifluorometil-benzensolfonil)urea

≥ 960 g/kg

La seguente impurità di fabbricazione presenta rischi tossicologici e non deve superare un determinato livello nel materiale tecnico:

2-amino-4-metossi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazina: < 0,2 g/kg

1o dicembre 2008

30 novembre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’utilizzo come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tritosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue:

la possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche,

la protezione degli organismi acquatici,

la protezione dei piccoli mammiferi.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

12.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2008

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina

(2008/577/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), ed in particolare gli articoli 8 e 9,

previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2022/95 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia («il prodotto in esame»). Poiché un’inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate dal regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio (3). In seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 658/2002 (4) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario della Russia.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 132/2001 (5), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo pari a 33,25 EUR per tonnellata sulle importazioni del prodotto in esame originario dell’Ucraina. In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato nel gennaio 2006 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 442/2007 (6), ha rinnovato queste misure al loro livello attuale per un periodo di due anni.

(3)

Con il regolamento n. 993/2004 (7), il Consiglio ha previsto l’esenzione dai dazi antidumping per le importazioni nei nuovi Stati membri che sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE 10») sotto forma di offerte di impegni speciali («impegni per l’allargamento») ed ha autorizzato la Commissione ad accettare tali impegni per l’allargamento. Su questa base, con il regolamento (CE) n. 1001/2004 (8) la Commissione ha accettato questi tre impegni per l’allargamento offerti dai produttori esportatori russi Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», membro del gruppo «Eurochem», JSC Acron and JSC Dorogobuzh, membri della holding «Acron», e dal produttore esportatore ucraino Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy.

(4)

Con il regolamento (CE) n. 1996/2004 (9) la Commissione ha accettato nuovi impegni dai produttori esportatori di cui sopra fino al 20 maggio 2005.

(5)

Con il regolamento (CE) n. 945/2005 (10), in seguito ad un riesame intermedio la cui portata era limitata alla definizione del prodotto in esame, il Consiglio ha deciso che era necessario chiarire la definizione del prodotto in esame e che le misure in vigore dovevano applicarsi anche al prodotto in esame qualora incorporato in altri concimi, proporzionalmente al loro contenuto di nitrato di ammonio, con altre sostanze e elementi nutritivi marginali.

(6)

Il 30 novembre 2005, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (11), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario della Russia su richiesta di Eurochem.

(7)

Il 19 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (12), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario della Russia su richiesta di Acron.

(8)

Il 19 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (13), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina su richiesta di Cherkassy.

(9)

I risultati e le conclusioni finali del riesame intermedio parziale riguardante Acron e Cherkassy figurano nel regolamento (CE) n. 236/2008 del Consiglio (14), e nel regolamento (CE) n. 237/2008 del Consiglio (15). Nel corso del riesame intermedio, Acron e Cherkassy hanno espresso interesse ad offrire un impegno riguardante i prezzi, ma non hanno presentato un’offerta sufficientemente circostanziata entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base. Tuttavia, come espresso nei due suddetti regolamenti, il Consiglio ha ritenuto che, eccezionalmente, a entrambe le società doveva essere consentito di completare le proprie offerte entro 10 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento, visti i motivi di cui ai considerando 61 e 62 del regolamento (CE) n. 236/2008 e ai considerando 46 e 47 del regolamento (CE) n. 237/2008. Successivamente alla pubblicazione dei suddetti regolamenti ed entro i termini ivi indicati, Acron e Cherkassy hanno presentato impegni di prezzo accettabili a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(10)

I risultati e le conclusioni definitive del riesame intermedio parziale riguardante Eurochem figurano nel regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio (16) che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. Nel corso dell’indagine Eurochem ha offerto un impegno di prezzo accettabile a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(11)

Tali misure sono state mantenute dal regolamento (CE) n. 661/2008 in seguito ad un riesame in previsione della scadenza aperto il 14 aprile 2007 (17).

B.   IMPEGNI

(12)

Nell’ambito dei riesami intermedi parziali i produttori esportatori hanno offerto impegni di prezzo conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Con tali impegni i produttori esportatori hanno offerto di vendere il prodotto in esame almeno ai prezzi che eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre le offerte prevedono l’indicizzazione dei prezzi minimi in base alle quotazioni internazionali pubbliche del prodotto in esame, visto che i prezzi del prodotto in esame variano in modo significativo. I produttori esportatori hanno inoltre offerto di rispettare una certa soglia quantitativa in modo da evitare che le loro importazioni possano influenzare i prezzi in Francia o nel Regno Unito. Tali prezzi servono da base all’indicizzazione. Il livello delle soglie quantitative è fissato a circa il 12 % del consumo comunitario totale del prodotto in esame.

(13)

Inoltre, al fine di ridurre i rischi di violazione del prezzo mediante una compensazione incrociata dei prezzi, i produttori esportatori hanno proposto di non vendere il prodotto coperto dall’impegno agli stessi clienti nella Comunità europea cui vendono altri prodotti, ad eccezione di taluni altri prodotti per i quali i produttori esportatori si impegnano a rispettare regimi di prezzo specifici.

(14)

I produttori esportatori dovranno fornire regolarmente alla Commissione informazioni particolareggiate in merito alle loro esportazioni verso la Comunità, in modo tale che l’impegno possa essere controllato efficacemente dalla Commissione. Va aggiunto che la struttura delle vendite di questi produttori esportatori è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione degli impegni sarebbe limitato.

(15)

Dopo la notifica degli impegni offerti, l’industria comunitaria ha contestato queste offerte d’impegno. L’industria comunitaria ha sostenuto che i prezzi del prodotto in esame erano volatili e che un’indicizzazione dei prezzi minimi all’importazione basata sui prezzi quotati del prodotto in esame non era praticabile in tutte le condizioni di mercato, in particolare in un mercato basato sull’offerta. Quindi l’industria comunitaria ha suggerito di basare l’indicizzazione dei prezzi minimi sui prezzi del gas naturale quotati a Waidhaus. Tuttavia, a questo proposito va ricordato che l’indicizzazione basata sul prezzo del gas naturale non è considerata praticabile in questi casi a causa della scarsa correlazione del prodotto in esame con i prezzi del gas naturale. Per quanto riguarda le osservazioni dell’industria comunitaria sull’impraticabilità dell’attuale forma di indicizzazione in un mercato basato sull’offerta si ricorda che la Commissione si impegna a monitorare gli impegni e qualora riscontri elementi di prova prima facie che essi non siano più praticabili la Commissione, conformemente al considerando 19, prenderà immediatamente provvedimenti per porre rimedio alla situazione.

(16)

L’industria comunitaria ha inoltre affermato che il livello delle soglie quantitative sarebbe troppo elevato e ha richiesto di fissarlo ad un massimo del 4 % del consumo comunitario. Essa sostiene che le imprese sarebbero in grado di influenzare i prezzi nel mercato comunitario con gli importi indicati al considerando 12, rendendo quindi impraticabile l’indicizzazione dei prezzi minimi. In questo contesto si ricorda che la soglia quantitativa è stata stabilita ad un livello considerato: i) sufficiente per limitare il rischio che le imprese influenzino i prezzi sui mercati del Regno Unito e della Francia rendendo impraticabile la formula dell’indicizzazione e ii) sufficientemente alto da consentire nel contempo l’applicazione degli impegni. Inoltre l’industria comunitaria non è riuscita a dimostrare come una quantità superiore al 4 % del consumo comunitario totale possa avere un effetto pregiudizievole sui prezzi.

(17)

L’industria comunitaria ha proposto anche l’introduzione di una «soglia quantitativa progressiva», che prevede l’aumento annuale della soglia quantitativa di ogni produttore esportatore in base al suo rispetto dei termini degli impegni. Tale proposta è stata tuttavia respinta perché il solo scopo delle soglie quantitative è quello di limitare il rischio di influenzare i prezzi sui cui si basa l’indicizzazione del prezzo minimo. Va inoltre ricordato che in caso di violazione dell’impegno, l’accettazione dell’impegno stesso può essere ritirata.

(18)

Inoltre, visto che i produttori esportatori possono vendere altri prodotti contemporaneamente al prodotto coperto dall’impegno agli stessi clienti nella Comunità europea, l’industria comunitaria ha affermato che esiste un rischio elevato di compensazioni incrociate, vale a dire che i prodotti non coperti dall’impegno possono essere venduti a prezzi artificialmente bassi al fine di compensare i prezzi minimi dei prodotti coperti dall’impegno. A questo riguardo va notato che, come indicato al considerando 13, l’impegno comprende clausole specifiche per limitare il rischio di compensazioni incrociate. Quindi si è tenuto adeguatamente conto delle preoccupazioni dell’industria comunitaria.

(19)

Visto quanto precede, gli impegni offerti dai produttori esportatori russi e ucraini sono accettabili.

(20)

Tuttavia, visti gli elementi speciali di questi impegni (in particolare la formula d’indicizzazione), la Commissione valuterà periodicamente la loro praticabilità. Nella valutazione la Commissione terrà conto, tra l’altro, degli elementi seguenti: i prezzi del prodotto in esame nel mercato della Francia e del Regno Unito; il livello del coefficiente della formula d’indicizzazione; i prezzi alla vendita del produttore esportatore dichiarati da quest’ultimo nelle relazioni trimestrali sulle vendite; la redditività dell’industria comunitaria. In particolare, se questa valutazione di praticabilità dimostra che la diminuzione della redditività dell’industria comunitaria è attribuibile agli impegni, la Commissione si impegna a ritirare immediatamente l’accettazione degli impegni conformemente all’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base.

(21)

Al fine di consentire alla Commissione di monitorare il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione alle autorità doganali competenti della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro di tale impegno, l’esenzione dal dazio anti-dumping è subordinata: i) alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 661/2008 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 662/2008 del Consiglio (18); ii) al fatto che le merci importate siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente della Comunità; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura commerciale. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto in esame presentato in dogana, verrà riscossa l’appropriata aliquota del dazio anti-dumping.

(22)

D’altro canto, per garantire il rispetto degli impegni, gli importatori sono stati informati dal regolamento (CE) n. 661/2008 e dal regolamento (CE) n. 662/2008 che il mancato rispetto delle disposizioni di questi regolamenti o il ritiro, da parte della Commissione, dell’accettazione degli impegni possono dare luogo a un debito doganale per le operazioni in questione.

(23)

In caso di violazione o di revoca degli impegni o in caso di ritiro dell’accettazione degli impegni da parte della Commissione, il dazio anti-dumping istituito in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applica automaticamente conformemente all’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

DECIDE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina.

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Russia

Prodotto da OJSC NAK Azot, Novomoskovsk, Russia, o OJSC Nevinnomyssky Azot, Nevinnomyssk, Russia, e venduto direttamente al primo acquirente indipendente nella Comunità o da Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera o via Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», Mosca, Russia e Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera, al primo acquirente indipendente nella Comunità

A522

Russia

JSC Acron, Veliky Novgorod, Russia, e JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Russia, membri della holding «Acron»

A532

Ucraina

Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy, Ucraina

A521

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 663/98 (GU L 93 del 26.3.1998, p. 1).

(3)  GU L 93 del 26.3.1998, pag. 1.

(4)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

(5)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005.

(6)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 1.

(7)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28.

(8)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 13.

(9)  GU L 344 del 20.11.2004, pag. 24.

(10)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.

(11)  GU C 300 del 30.11.2005, pag. 8.

(12)  GU C 311 del 19.12.2006, pag. 55.

(13)  GU C 311 del 19.12.2006, pag. 57.

(14)  GU L 75 del 18.3.2008, pag. 1.

(15)  GU L 75 del 18.3.2008, pag. 8.

(16)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.

(17)  GU C 81 del 14.4.2007, pag. 2.

(18)  Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta Ufficiale.