ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
|
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
||
|
* |
||
|
* |
Regolamento (CE) n. 629/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ( 1 ) |
|
|
|
||
|
|
||
|
* |
|
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
Commissione |
|
|
|
2008/541/CE |
|
|
* |
||
|
|
2008/542/CE |
|
|
* |
||
|
|
2008/543/CE |
|
|
* |
Decisione della Commissione, del 18 giugno 2008, che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità [notificata con il numero C(2008) 2701] ( 1 ) |
|
|
|
2008/544/CE |
|
|
* |
|
|
III Atti adottati a norma del trattato UE |
|
|
|
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
|
|
|
2008/545/PESC |
|
|
* |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
3.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 627/2008 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 2 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
39,3 |
MK |
32,3 |
|
TR |
64,3 |
|
ZZ |
45,3 |
|
0707 00 05 |
MK |
11,6 |
TR |
61,7 |
|
ZZ |
36,7 |
|
0709 90 70 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
110,0 |
IL |
116,0 |
|
US |
72,2 |
|
ZA |
102,1 |
|
ZZ |
100,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
88,5 |
BR |
92,7 |
|
CL |
96,9 |
|
CN |
93,8 |
|
NZ |
116,8 |
|
US |
88,6 |
|
UY |
55,2 |
|
ZA |
90,8 |
|
ZZ |
90,4 |
|
0808 20 50 |
AR |
93,6 |
CL |
98,4 |
|
CN |
96,2 |
|
ZA |
116,9 |
|
ZZ |
101,3 |
|
0809 10 00 |
TR |
204,7 |
ZZ |
204,7 |
|
0809 20 95 |
TR |
357,8 |
US |
354,9 |
|
ZZ |
356,4 |
|
0809 30 |
CL |
244,7 |
TR |
197,2 |
|
ZZ |
221,0 |
|
0809 40 05 |
IL |
154,7 |
ZZ |
154,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
3.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 628/2008 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 16, lettera g),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (2) sono stabilite le caratteristiche dei simboli comunitari che possono essere apposti sull’etichetta o sull’imballaggio dei prodotti il cui nome è stato registrato come indicazione geografica protetta o denominazione di origine protetta. |
(2) |
I simboli comunitari hanno contribuito a valorizzare le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette e hanno permesso ai consumatori di identificare determinanti prodotti le cui caratteristiche sono legate all’origine. |
(3) |
Attualmente i simboli relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette presentano caratteristiche comuni per quanto attiene alla forma, al colore e al disegno che li compongono: l’unico elemento che permette di distinguerli è la legenda figurante all’interno dei simboli. |
(4) |
In base all’esperienza maturata dalla loro adozione ad oggi e per incoraggiare l’uso di tali indicazioni appare opportuno agevolare, agli occhi del consumatore, la distinzione tra denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. A questo scopo è indicato ricorrere all’uso di colori diversi per i simboli relativi a queste due indicazioni. |
(5) |
Per evitare che la modifica del colore dei simboli comunitari crei un pregiudizio economico per i produttori e gli operatori interessati, occorre prevedere un periodo transitorio nel corso del quale potranno essere utilizzati i simboli comunitari conformi alle disposizioni applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, gli imballaggi o le etichette su cui figurano simboli comunitari conformi all’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 quale applicabile anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino al 1o maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006, il testo dei punti 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:
«1. SIMBOLI COMUNITARI A COLORI O IN BIANCO E NERO
Per la riproduzione a colori possono essere utilizzati colori diretti (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati infra.
Simbolo comunitario di “Denominazione di origine protetta” in pantone
|
Simbolo comunitario di “Indicazione geografica protetta” in pantone
|
Simboli comunitari in quadricromia
Simbolo comunitario di “Denominazione di origine protetta” in quadricromia
|
Simbolo comunitario di “Indicazione geografica protetta” in quadricromia
|
Simboli comunitari in bianco e nero
2. SIMBOLI COMUNITARI IN NEGATIVO
Se il colore di fondo del condizionamento o dell’etichetta è scuro, i simboli possono essere riprodotti in negativo, usando il colore di fondo del condizionamento o dell’etichetta.
3. CONTRASTO CON I COLORI DI FONDO
Se si utilizza un simbolo a colori su un fondo colorato che ne riduce la visibilità, utilizzare un cerchio delimitante esterno intorno al simbolo per migliorare il contrasto con i colori di fondo.
Simbolo comunitario di “Denominazione di origine protetta”
|
Simbolo comunitario di “Indicazione geografica protetta”
|
3.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 629/2008 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, tra cui metalli quali il piombo, il cadmio e il mercurio. |
(2) |
È essenziale, nell'interesse della tutela della salute pubblica, mantenere il tenore di contaminanti a livelli tali da non suscitare preoccupazioni per la salute. I tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio devono essere sicuri e tanto bassi quanto è ragionevolmente possibile, tenuto conto delle buone prassi di fabbricazione e di agricoltura/pesca. |
(3) |
Sulla base di nuove informazioni, le buone prassi di agricoltura e di pesca non consentono di mantenere i tenori di piombo, cadmio e mercurio di alcune specie acquatiche e di alcuni funghi a un livello tanto basso quanto è richiesto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006. È pertanto opportuno modificare i tenori massimi fissati per tali contaminanti, mantenendo al tempo stesso un elevato livello di protezione della salute dei consumatori. |
(4) |
Elevate concentrazioni di piombo, cadmio e mercurio sono state rilevate in alcuni integratori alimentari, così come definiti all'articolo 2 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (3) e notificate per mezzo del sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari (RASFF). È stato dimostrato che questi integratori alimentari possono contribuire in modo significativo all'esposizione al piombo, al cadmio e al mercurio degli esseri umani. Al fine di proteggere la salute pubblica, è pertanto opportuno fissare i tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio negli integratori alimentari. Questi tenori massimi devono essere sicuri e tanto bassi quanto ragionevolmente possibile, tenuto conto delle buone prassi di fabbricazione. |
(5) |
Le alghe marine fissano naturalmente il cadmio. Gli integratori alimentari composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate o da prodotti derivati da alghe marine possono di conseguenza presentare tenori di cadmio più elevati di altri integratori alimentari. Per tenerne conto, è opportuno fissare un tenore massimo di cadmio più elevato per gli integratori alimentari composti esclusivamente o principalmente da alghe marine. |
(6) |
Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare devono disporre di tempo per adeguarsi ai nuovi tenori massimi fissati per gli integratori alimentari. L'applicazione dei tenori massimi degli integratori alimentari deve essere pertanto differita. |
(7) |
Una modifica della nota 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è necessaria per precisare che il tenore massimo fissato per la frutta non si applica alle noci. |
(8) |
Nuove raccomandazioni in materia di controllo sono state introdotte dalla raccomandazione 2007/196/CE della Commissione, del 28 marzo 2007 sul monitoraggio della presenza di furano negli alimenti (4) e dalla raccomandazione 2007/331/CE della Commissione, del 3 maggio 2007, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti (5). È quindi opportuno completare le disposizioni sulla vigilanza e sulle relazioni del regolamento (CE) n. 1881/2006 facendo riferimento a queste nuove raccomandazioni. L'operazione di controllo relativa agli idrocarburi aromatici policiclici prevista dalla raccomandazione 2005/108/CE della Commissione (6) è stata completata. Di conseguenza, il riferimento a tale raccomandazione può essere soppresso. |
(9) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006. |
(10) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
1) |
nell'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i risultati relativi alle flatossine, alle diossine, ai PCB diossina-simili e ai PCB non diossina-simili, conformemente alle disposizioni della decisione 2006/504/CE della Commissione (7) e della raccomandazione 2006/794/CE della Commissione (8). Gli Stati membri sono tenuti a comunicare all'EFSA i risultati relativi all'acrilammide e al furano, conformemente alle disposizioni delle raccomandazioni della Commissione 2007/196/CE (9) e 2007/331/CE (10). |
2) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I tenori massimi fissati ai punti 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 e 3.3.3 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009. Essi non si applicano ai prodotti legalmente commercializzati prima di tale data. Spetta all'operatore del settore alimentare provare in quale data i prodotti sono stati commercializzati.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 364, 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14).
(3) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/37/CE della Commissione (GU L 94 dell’1.4.2006, pag. 32).
(4) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 56.
(5) GU L 123 del 12.5.2007, pag. 33.
(6) GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 43.
(7) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.
(8) GU L 322 del 22.11.2006, pag. 24.
(9) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 56.
(10) GU L 123 del 12.5.2007, pag. 33.»;
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
1) |
nella rubrica 3.1 (piombo), il punto 3.1.11 è sostituito dal punto seguente e viene aggiunto un nuovo punto 3.1.18:
|
2) |
la rubrica 3.2 (cadmio) è sostituita dal testo seguente:
|
3) |
nella rubrica 3.3 (mercurio), il punto 3.3.2 è sostituito dal punto seguente e viene aggiunto un nuovo 3.3.3:
|
4) |
nella nota (1) a piè di pagina è aggiunta la seguente frase: «Le noci non sono coperte dal tenore massimo fissato per la frutta.» |
5) |
La nota (8) a piè di pagina è sostituita dalla seguente:
|
(1) Il tenore massimo si applica agli integratori alimentari nella forma in cui vengono messi in vendita.»;
(2) Il tenore massimo si applica agli integratori alimentari nella forma in cui vengono messi in vendita.»;
(3) Il tenore massimo si applica agli integratori alimentari nella forma in cui vengono messi in vendita.»;
3.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 630/2008 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2008
recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 23 al 27 giugno 2008 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel periodo dal 23 al 27 giugno 2008, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4351 (2007-2008). |
(2) |
La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 23 al 27 giugno 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).
(3) GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 23.6.2008-27.6.2008 |
Limite |
09.4331 |
Barbados |
100 |
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
09.4333 |
Costa d’Avorio |
100 |
|
09.4334 |
Repubblica del Congo |
— |
|
09.4335 |
Figi |
100 |
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
09.4337 |
India |
0 |
Raggiunto |
09.4338 |
Giamaica |
100 |
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
09.4342 |
Maurizio |
100 |
|
09.4343 |
Mozambico |
0 |
Raggiunto |
09.4344 |
Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
09.4347 |
Tanzania |
100 |
|
09.4348 |
Trinidad e Tobago |
— |
|
09.4349 |
Uganda |
— |
|
09.4350 |
Zambia |
100 |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
Raggiunto |
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 23.6.2008-27.6.2008 |
Limite |
09.4331 |
Barbados |
100 |
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
09.4333 |
Costa d’Avorio |
100 |
|
09.4334 |
Repubblica del Congo |
100 |
|
09.4335 |
Figi |
100 |
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
09.4337 |
India |
0 |
Raggiunto |
09.4338 |
Giamaica |
100 |
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
09.4342 |
Maurizio |
100 |
|
09.4343 |
Mozambico |
100 |
|
09.4344 |
Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
09.4347 |
Tanzania |
100 |
|
09.4348 |
Trinidad e Tobago |
100 |
|
09.4349 |
Uganda |
— |
|
09.4350 |
Zambia |
100 |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
|
Zucchero complementare
Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 23.6.2008-27.6.2008 |
Limite |
09.4315 |
India |
100 |
|
09.4316 |
Paesi firmatari del protocollo ACP |
100 |
|
Zucchero concessioni CXL
Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 23.6.2008-27.6.2008 |
Limite |
09.4317 |
Australia |
0 |
Raggiunto |
09.4318 |
Brasile |
0 |
Raggiunto |
09.4319 |
Cuba |
0 |
Raggiunto |
09.4320 |
Altri paesi terzi |
0 |
Raggiunto |
Zucchero Balcani
Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 23.6.2008-27.6.2008 |
Limite |
09.4324 |
Albania |
100 |
|
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
0 |
Raggiunto |
09.4326 |
Serbia, Montenegro e Kosovo |
100 |
|
09.4327 |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
100 |
|
09.4328 |
Croazia |
100 |
|
Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Numero d’ordine |
Tipo |
% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 23.6.2008-27.6.2008 |
Limite |
09.4380 |
Eccezionale |
— |
|
09.4390 |
Industriale |
— |
|
Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006
Campagna 2007/2008
Numero d’ordine |
Paese |
% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 23.6.2008-27.6.2008 |
Limite |
09.4365 |
Bulgaria |
0 |
Raggiunto |
09.4366 |
Romania |
0 |
Raggiunto |
3.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 631/2008 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2008
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 573/2008 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).
(3) GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.
(4) GU L 161 del 20.6.2008, pag. 11.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 3 luglio 2008
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
23,17 |
4,71 |
1701 11 90 (1) |
23,17 |
9,95 |
1701 12 10 (1) |
23,17 |
4,52 |
1701 12 90 (1) |
23,17 |
9,52 |
1701 91 00 (2) |
23,80 |
13,75 |
1701 99 10 (2) |
23,80 |
8,81 |
1701 99 90 (2) |
23,80 |
8,81 |
1702 90 95 (3) |
0,24 |
0,40 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
3.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 632/2008 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, lettera h), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (2) prevede un regime di designazione di talune indicazioni facoltative per gli oli d’oliva. Conformemente all’articolo 5, lettera c), di detto regolamento, le indicazioni delle caratteristiche organolettiche degli oli d’oliva vergini possono figurare sull’etichetta solo se basate sui risultati di un metodo d’analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti (3). |
(2) |
Nel novembre 2007 sono stati conclusi i lavori, avviati dal Consiglio oleicolo internazionale (COI), relativi alla ricerca di nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli d’oliva vergini. È in corso l’adeguamento della regolamentazione comunitaria al metodo riveduto del COI. Sarebbe tuttavia prematuro applicare le disposizioni dell’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 fin dalla data in cui avrà formalmente inizio la campagna di commercializzazione 2008/2009 e cioè dal 1o luglio 2008. |
(3) |
È perciò necessario rinviare l’applicabilità dell’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 a una data successiva, il 30 novembre 2008, che coincida con la data in cui avrà inizio il condizionamento degli oli prodotti nella campagna di commercializzazione 2008/2009. |
(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1019/2002. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L’articolo 5, lettera c), si applica a decorrere dal 30 novembre 2008.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2006 (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 20).
(3) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 11).
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
3.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 aprile 2008
che modifica la decisione 2001/781/CE che istituisce un manuale degli organi riceventi e un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati, in applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale
[notificata con il numero C(2008) 1259]
(2008/541/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (1), in particolare l'articolo 17, lettera a),
sentito il comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1348/2000,
considerando quanto segue:
(1) |
Per attuare il regolamento (CE) n. 1348/2000 è stato necessario elaborare e pubblicare un manuale contenente le informazioni relative agli organi riceventi designati ai sensi dell'articolo 2 del medesimo. Tale manuale figura nell'allegato I della decisione 2001/781/CE della Commissione, del 25 settembre 2001, che istituisce un manuale degli organi riceventi e un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati, in applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (2). |
(2) |
A seguito di alcune modifiche delle informazioni comunicate alla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1348/2000, è necessario modificare il manuale. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2001/781/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Il manuale contenente le informazioni relative agli organi riceventi figurante nell'allegato I della decisione 2001/781/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2008.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.
(2) GU L 298 del 15.11.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/500/CE (GU L 185 del 17.7.2007, pag. 24).
ALLEGATO
Nel manuale contenente le informazioni relative agli organi riceventi, dopo la sezione concernente il Regno Unito sono aggiunte le seguenti sezioni:
«REPUBBLICA CECA
I. |
Organi riceventi: tribunali distrettuali. Le coordinate figurano nel manuale degli organi riceventi consultabile sul sito Internet dell'atlante giudiziario europeo in materia civile: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/ |
II. |
Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti:
|
III. |
Il modulo può essere compilato in ceco, slovacco, inglese o tedesco. |
DANIMARCA
I. |
L'organo ricevente è il ministero della Giustizia.
Il ministero della Giustizia è l'organo ricevente competente per tutto il paese. |
II. |
Gli atti possono essere trasmessi tramite servizio postale, fax o e-mail, a condizione che il documento ricevuto riproduca integralmente l'atto notificato o comunicato e che tutti gli elementi dell'atto siano chiaramente leggibili. |
III. |
La Danimarca accetta che il modulo allegato al regolamento sia compilato in danese, inglese o francese. |
ESTONIA
I. |
Organi riceventi: l'organo competente a ricevere gli atti giudiziari è il ministero della Giustizia.
|
II. |
Mezzi a disposizione per la comunicazione:
|
III. |
Oltre all'estone è accettato l'inglese. |
CIPRO
I. |
Organo ricevente: ministero della Giustizia e dell'Ordine pubblico.
|
II. |
Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: servizio postale, fax, e-mail. |
III. |
Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard: greco e inglese. |
LETTONIA
I. |
Organo ricevente: il ministero della Giustizia è l'organo ricevente competente per tutto il paese.
ministero della Giustizia della Repubblica di Lettonia. |
II. |
Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: gli atti possono essere trasmessi tramite servizio postale, fax o e-mail. Le domande di notificazione o comunicazione di un atto e i certificati di notificazione o comunicazione possono essere trasmessi via fax o e-mail, purché inviati anche tramite servizio postale. |
III. |
Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard: oltre al lettone, la Lettonia accetta i moduli standard compilati in inglese. |
LITUANIA
I. |
Organi riceventi: gli organi riceventi sono i tribunali di primo grado. Le coordinate figurano nel manuale degli organi riceventi consultabile sul sito Internet dell'atlante giudiziario europeo in materia civile: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/ |
II. |
Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: la notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali può essere effettuata tramite servizio postale o fax. |
III. |
Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard (cfr. articolo 4): oltre al lituano, la Lituania accetta i moduli standard compilati in francese o inglese. |
UNGHERIA
I. |
Organi riceventi A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, il ministero della Giustizia è designato quale organo ricevente per un periodo di cinque anni. Tutte le domande vanno trasmesse al ministero della Giustizia, dipartimento di diritto internazionale privato.
|
II. |
Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: servizio postale, fax, e-mail. |
III. |
Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard (cfr. articolo 4): ungherese, tedesco, inglese, francese. |
MALTA
I. |
Organi riceventi:
|
II. |
Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: gli originali degli atti vanno trasmessi tramite servizio postale. Gli atti possono essere anticipati via fax/e-mail. |
III. |
Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard: inglese |
POLONIA
I. |
Receiving agencies are District Courts — Gli organi riceventi sono i tribunali distrettuali — Sądy Rejonowe. Le coordinate figurano nel manuale degli organi riceventi consultabile sul sito Internet dell'atlante giudiziario europeo in materia civile: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/ |
II. |
Gli atti possono essere ricevuti solo tramite servizio postale. |
III. |
Il modulo standard può essere compilato in polacco, inglese o tedesco. |
ROMANIA
I. |
L'organo rumeno competente a ricevere le domande di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali provenienti da Stati membri dell'Unione europea è il tribunale del distretto in cui risiede il destinatario o in cui è situata la sede professionale. Le coordinate figurano nel manuale degli organi riceventi consultabile sul sito Internet dell'atlante giudiziario europeo in materia civile: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/ |
II. |
Oltre al rumeno, la Romania accetta i moduli standard compilati in inglese o francese. |
SLOVENIA
I. |
Gli organi riceventi sono i tribunali distrettuali. Le coordinate figurano nel manuale degli organi riceventi consultabile sul sito Internet dell'atlante giudiziario europeo in materia civile: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/ |
II. |
Gli originali degli atti possono essere trasmessi unicamente tramite servizio postale. |
III. |
I moduli standard possono essere compilati in sloveno o inglese. |
SLOVACCHIA
I. |
Gli organi riceventi sono i tribunali distrettuali (“Okresný súd”), la cui competenza territoriale è specificata nell'atlante giudiziario europeo in materia civile. Le coordinate figurano nel manuale degli organi riceventi consultabile sul sito Internet dell'atlante giudiziario europeo in materia civile: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/ |
II. |
Lingua che può essere usata per la compilazione del modulo standard (cfr. articolo 4): slovacco.» |
3.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2008
che istituisce un gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti
(2008/542/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La comunicazione della Commissione «Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo» (1), adottata nel novembre 2007, era corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione sui servizi finanziari al dettaglio (2), che sottolineava l'importanza della disponibilità di dati sul credito, e dell'accesso agli stessi, per favorire un mercato concorrenziale dei servizi finanziari al dettaglio. Esso preannunciava inoltre l'istituzione di un gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti. |
(2) |
Il libro bianco sull'integrazione dei mercati europei del credito ipotecario (3) sottolineava la necessità di esigere dagli erogatori di mutui e dagli intermediari una valutazione adeguata, condotta con tutti i mezzi più opportuni, della solvibilità dei clienti prima della concessione di mutui ipotecari. Sempre il libro bianco concludeva che gli erogatori di mutui ipotecari non devono essere discriminati in caso di accesso ai registri dei crediti in altri Stati membri e che i dati sui crediti devono circolare liberamente, pur nel pieno rispetto delle norme comunitarie relative alla protezione dei dati. |
(3) |
La Commissione desidera individuare tutti gli ostacoli legislativi, regolamentari, amministrativi e d'altro genere che rendono difficile l'accesso ai dati sul credito, e lo scambio degli stessi, ed essere consigliata su come ovviare a tali ostacoli, garantendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(4) |
Il gruppo di esperti dovrebbe essere composto di persone competenti nel settore dei dati sul credito. |
(5) |
È importante garantire che i membri del gruppo forniscano una consulenza qualificata e obiettiva. |
(6) |
È necessario che i dati personali relativi ai membri del gruppo siano trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4). |
DECIDE:
Articolo 1
La Commissione istituisce il gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti, di seguito «il gruppo».
Articolo 2
Compiti
Il gruppo ha i seguenti compiti:
— |
individuare tutti gli ostacoli legislativi, regolamentari, amministrativi e di altro genere che rendono difficile l'accesso ai dati sul credito e lo scambio degli stessi; in particolare il gruppo è chiamato a analizzare le possibili conseguenze della coesistenza di metodologie diverse nell'organizzazione e funzionamento dei registri del credito nella Comunità e a individuarne le conseguenze sul piano economico. Il gruppo è inoltre chiamato a analizzare la situazione esistente dal punto di vista della protezione dei consumatori (compresa la protezione dei dati), |
— |
presentare proposte su come superare gli ostacoli individuati. Al tal fine il gruppo ha il compito di individuare le soluzioni che garantiscano la massima circolazione dei dati e, al contempo, un livello elevato di protezione dei consumatori. |
Articolo 3
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è composto da un massimo di 20 membri.
2. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione fra gli esperti con competenza nel settore interessato dal mandato del gruppo, a seguito di un invito a manifestare interesse, sulla base di proposte di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
— |
associazioni europee o nazionali, rappresentanti gli interessi dei clienti o del settore dei servizi finanziari, |
— |
istituti pubblici o privati di raccolta di dati sul credito o istituti di trattamento dei dati con sede negli Stati membri, |
— |
rappresentanti delle autorità per la protezione dei dati degli Stati membri, |
— |
persone aventi una formazione accademica o competenze riconosciute nell'ambito dei dati sul credito, compresa la protezione dei dati. |
3. I soggetti di cui al paragrafo 2 formulano per iscritto il proprio interesse a far parte del gruppo.
4. La Commissione valuta l'ammissibilità dei singoli esperti sulla base dei seguenti criteri:
— |
conoscenze o competenze dimostrabili nel settore interessato dal mandato del gruppo, |
— |
esperienze o competenze pratiche di recente acquisizione, |
— |
conoscenza di una lingua di uso comune in ambito finanziario a un livello che consenta all'esperto di partecipare alle discussioni e alla redazione di relazioni in tale lingua. |
Le manifestazioni di interesse sono corredate della documentazione attestante che l'esperto proposto soddisfa le condizioni di cui sopra.
5. Nella selezione degli esperti la Commissione tiene conto della necessità di rappresentare tutte le parti interessate. Come indicato nel libro bianco sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010, la Commissione ritiene estremamente importante che gli utenti siano adeguatamente rappresentati. La Commissione inoltre vuole garantire un’ampia rappresentanza geografica e una composizione equilibrata dal punto di vista dei sessi, sempre sulla base alle candidature ricevute.
6. I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di supplenti.
7. Si applicano le seguenti disposizioni:
— |
i membri proposti dalle associazioni europee o nazionali, rappresentanti gli interessi dei clienti o del settore dei servizi finanziari, o dagli istituti di raccolta o di trattamento dei dati sul credito, sono nominati come rappresentanti delle parti interessate, |
— |
i membri proposti dalle autorità per la protezione dei dati degli Stati membri sono nominati come rappresentanti delle rispettive autorità, |
— |
i membri con formazione accademica o competenze riconosciute nel settore sono nominati a titolo personale, |
— |
il mandato dei membri del gruppo ha inizio con la prima riunione del gruppo e termina con la pubblicazione di una relazione, comunque entro il 1o maggio 2009; i membri del gruppo restano in funzione fino a quando sono sostituiti o fino al termine del loro mandato, |
— |
i membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che diano le dimissioni o che non rispettino le condizioni fissate nel presente paragrafo o nell'articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea, possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato, |
— |
i nominativi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione europea (5) e sul sito Internet della direzione generale Mercato interno e servizi. I nominativi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, |
— |
i membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza o l’esistenza di interessi che ne potrebbero compromettere l’obiettività. |
Articolo 4
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Di concerto con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; i sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato.
3. Il rappresentante della Commissione può invitare esperti e osservatori con conoscenze specifiche a partecipare ai lavori del gruppo e dei gruppi di lavoro.
4. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate se la Commissione segnala che vertono su questioni riservate.
5. Il gruppo e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione, nella forma e secondo i tempi stabiliti dalla Commissione. Il segretariato del gruppo è assicurato dalla Commissione. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati al settore in oggetto.
6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (6).
7. La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
Articolo 5
Spese di riunione
1. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri nell’ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima (7). Gli esperti non sono retribuiti per i servizi prestati.
2. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) COM(2007) 724 def.
(2) SEC(2007) 1520.
(3) COM(2007) 807.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(5) http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/
(6) SEC(2005) 1004, allegato III.
(7) Decisione C(2007) 5858 della Commissione, del 5 dicembre 2007.
3.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2008
che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità
[notificata con il numero C(2008) 2701]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/543/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l’articolo 63, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. Essa dispone che vengano stabilite norme specifiche imposte dalla situazione epidemiologica ad integrazione delle misure minime di lotta previste da tale direttiva. |
(2) |
La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (4), stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione di tale malattia, compresa l’istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio della malattia. Tali aree figurano nell’allegato della decisione 2006/415/CE e attualmente comprendono parti della Germania e della Polonia. Detta decisione si applica fino al 30 giugno 2008. |
(3) |
Poiché persiste il rischio di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in seno alla Comunità, le misure stabilite dalla decisione 2006/415/CE devono essere mantenute, in modo da poter essere utilizzate nei casi in cui tale virus venga individuato nel pollame, integrando in tal modo le misure della direttiva 2005/94/CE. |
(4) |
Data l’attuale situazione epidemiologica dell’influenza aviaria nella Comunità, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione 2006/415/CE fino al 30 giugno 2009. |
(5) |
La Germania e la Polonia hanno comunicato alla Commissione che, a seguito della situazione sanitaria favorevole sul loro territorio, non vengono più applicate le misure di protezione per quanto riguarda i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1. Non sono quindi più necessarie le misure fissate in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2006/415/CE per le aree A e B in tali Stati membri. |
(6) |
La decisione 2006/415/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/415/CE è modificata come segue:
1) |
nell’articolo 12 la data «30 giugno 2008» è sostituita da «30 giugno 2009»; |
2) |
nelle parti A e B dell’allegato sono eliminate le voci relative alla Germania e alla Polonia. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(4) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/70/CE (GU L 18 del 23.1.2008, pag. 25).
3.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2008
che modifica la decisione 2004/858/CE per trasformare la denominazione «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» in «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori»
(2008/544/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica (di seguito «PHEA») è stata istituita con decisione 2004/858/CE della Commissione (2) per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica (di seguito «il programma di sanità pubblica 2003-2008») adottata con decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La decisione 2004/858/CE prevede che la PHEA svolga le sue funzioni sino al 31 dicembre 2010 ai fini dell’esecuzione degli appalti e delle sovvenzioni sottoscritti nel quadro del programma di sanità pubblica 2003-2008. |
(2) |
La decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (4) (di seguito «il secondo programma di sanità pubblica 2008-2013») è entrata in vigore il 21 novembre 2007. Il secondo programma di sanità pubblica è destinato a proseguire l’azione comunitaria in materia di sanità pubblica per mettere a punto tre vasti obiettivi: migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini; promuovere la salute per conseguire prosperità e solidarietà; generare e diffondere conoscenze in materia sanitaria. |
(3) |
Il programma di azione comunitaria in materia di politica dei consumatori per gli anni 2007-2013, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 18 dicembre 2006 (5) (di seguito «il programma consumatori per gli anni 2007-2013»), stabilisce il quadro generale per il finanziamento delle azioni comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2007-2013. Il programma integra, appoggia e controlla le politiche degli Stati membri e contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e alla difesa dei loro interessi economici e giuridici; il programma contribuisce inoltre alla promozione del diritto dei consumatori all’informazione, all’educazione e ad organizzarsi per salvaguardare i loro interessi. |
(4) |
L’articolo 51 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6), consente alla Commissione di organizzare corsi di formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri e per partecipanti di paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo. I corsi di formazione riguardano la legislazione in materia di mangimi e alimenti e le norme sulla salute e sul benessere degli animali. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (7), fornisce la base giuridica per la formazione nel settore fitosanitario affinché le attività di formazione organizzate dalla Commissione costituiscano una strategia di formazione comunitaria globale in materia di normative sugli alimenti, sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, nonché di norme fitosanitarie (di seguito «misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2000/29/CE»). |
(5) |
Un’analisi costi/benefici realizzata da consulenti esterni dimostra che continuare ad affidare i compiti di esecuzione del programma relativi al secondo programma di sanità pubblica 2008-2013 alla PHEA rappresenterebbe l’opzione più efficace sotto il profilo dei costi. |
(6) |
L’analisi costi/benefici dimostra anche che i compiti di esecuzione del programma relativi al programma consumatori per gli anni 2007-2013 nonché alle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare contemplate dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2000/29/CE potrebbero essere svolti con maggior efficacia dalla PHEA esistente, garantendo la gestione globale da parte della Commissione di tali programmi e misure della Comunità. |
(7) |
Per tener conto di questi compiti aggiuntivi, occorre trasformare la PHEA in Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori. |
(8) |
La decisione 2004/858/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2004/858/CE è modificata come segue:
1) |
nell’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’agenzia è denominata “Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori”»; |
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Durata L’Agenzia adempie ai propri compiti dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2015.»; |
3) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Obiettivi e compiti 1. L’Agenzia è responsabile della realizzazione dei seguenti compiti per la gestione del secondo programma di sanità pubblica 2008-2013 adottato dalla decisione 1350/2007/CE, del programma consumatori per gli anni 2007-2013 adottato con decisione 1926/2006/CE e delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2000/29/CE:
2. L’Agenzia gestisce anche tutte le fasi del ciclo di vita delle misure di esecuzione delegatele nell’ambito del programma di azione comunitaria in materia di sanità pubblica 2003-2008, adottato con decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 3. La decisione di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti affidati all’Agenzia. Essa è trasmessa, a titolo di informazione, al comitato previsto dall’articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003.»; |
4) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Sovvenzioni L’Agenzia riceve sovvenzioni iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee dalla dotazione finanziaria del secondo programma in materia di sanità pubblica 2008-2013 adottato con decisione 1350/2007/CE, del programma consumatori per gli anni 2007-2013, adottato con decisione 1926/2006/CE, e delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2000/29/CE.» |
Articolo 2
Qualsiasi riferimento all’«Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» deve essere interpretato come riferimento all’«Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori».
Fatto a Bruxelles, 20 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(2) GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.
(3) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
(4) GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.
(5) Decisione 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).
(6) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85).
(7) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
3.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/30 |
DECISIONE EUPT/1/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 6 giugno 2008
che modifica la decisione EUPT/2/2007 relativa alla nomina del capo del gruppo di pianificazione dell’Unione europea (EUPT Kosovo)
(2008/545/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,
vista l’azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa all’istituzione di un gruppo di pianificazione dell’UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell’UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo (1), in particolare l’articolo 6,
vista l’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione EUPT/2/2007 (3), il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha deciso di nominare il sig. Roy REEVE capo del gruppo di pianificazione dell’UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell’UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo, con effetto al 1o gennaio 2008. |
(2) |
L’articolo 6 dell’azione comune 2006/304/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25 del trattato, compresa la decisione di nominare, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, un capo del gruppo di pianificazione dell’UE (EUPT Kosovo), |
DECIDE:
Articolo unico
L’articolo 2, secondo comma, della decisione del Comitato politico e di sicurezza EUPT/2/2007 è soppresso.
Fatto a Bruxelles, addì 6 giugno 2008.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
M. IPAVIC
(1) GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19. Azione comune modificata da ultimo dall’azione comune 2008/228/PESC (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 78).
(2) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.
(3) GU L 346 del 29.12.2007, pag. 29.
Rettifiche
3.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/31 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi (testo rilevante ai fini del SEE)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158 del 18 giugno 2008 )
A pagina 16, nell’allegato, in tabella, nella seconda colonna «Nome del titolare dell’autorizzazione», terza riga:
anziché:
«AB Enzyme GmbH»,
leggi:
«AB Enzymes GmbH».