ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 172

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
2 luglio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 624/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all’adesione

1

 

 

Regolamento (CE) n. 625/2008 della Commissione, del 1o luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

7

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1o luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen ( 1 )

9

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) ( 1 )

15

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/495/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 maggio 2008, relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON810) [notificata con il numero C(2008) 1718]  ( 1 )

25

 

 

2008/496/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 1o luglio 2008, relativa alla nomina di membri del comitato per i medicinali orfani ( 1 )

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

2.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/1


REGOLAMENTO (CE) N. 624/2008 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all’adesione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2007 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

(2)

I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE) n. 453/2007 (2) possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3)

Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4)

Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o luglio 2007 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5)

Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all’interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l’eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del presente regolamento sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2007, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono a quelli in vigore alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1.   Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2.   Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2007 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 1).

(2)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 22.


ALLEGATO

Sedi di servizio

Coefficienti correttori luglio 2007 (1)

Afghanistan (2)

0

Albania

80,2

Algeria

88,7

Angola

130

Arabia Saudita

84,6

Argentina

57,1

Armenia

123,5

Australia

112,2

Azerbaigian (2)

0

Bangladesh

48,2

Barbados

129,7

Benin

91,9

Bielorussia (2)

0

Bolivia

48

Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)

0

Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

78,7

Botswana

56,4

Brasile

93,2

Bulgaria

81,7

Burkina-Faso

90,7

Burundi (2)

0

Cambogia

69,8

Camerun

101,9

Canada

93

Capo Verde

80,9

Ciad

129,4

Cile

71,5

Cina

77,4

Cisgiordania e Gaza

92,1

Colombia

82,1

Congo (Brazzaville)

130,2

Corea del Sud

113,9

Costa d’Avorio

100,2

Costa Rica

73,7

Croazia

106,8

Cuba

86,1

Ecuador

64,8

Egitto

49,6

El Salvador

76,1

Eritrea

51,3

Etiopia

88,3

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

71,7

Figi

73,5

Filippine

64,4

Gabon

123

Gambia

60,5

Georgia

96,6

Ghana

69,7

Giamaica

90,5

Giappone (Naka)

101

Giappone (Tokyo)

106,5

Gibuti

94,3

Giordania

77,7

Guatemala

78,6

Guinea

73,3

Guinea-Bissau

100,7

Guyana

62,1

Haiti

118,8

Honduras

69,7

Hong Kong

94,8

India

52,9

Indonesia (Banda Aceh)

53,9

Indonesia (Giacarta)

81,1

Iraq

0

Isole Salomone

94,8

Israele

109,5

Kazakstan (Almaty)

125,4

Kazakstan (Astana)

71,6

Kenia

81,9

Kirghizistan

88,3

Kosovo

 

Laos

74,2

Lesotho

62

Libano

86

Liberia (2)

0

Madagascar

86,6

Malawi

71,8

Malaysia

74,4

Mali

85

Marocco

89,5

Mauritania

65,3

Maurizio

69,5

Messico

74,4

Micronesia (2)

0

Montenegro

69,7

Mozambico

77,7

Namibia

72,5

Nepal

82,5

Nicaragua

57

Niger

85

Nigeria

86,1

Norvegia

132

Nuova Caledonia

135,3

Nuova Zelanda

109,6

Pakistan

50,7

Panama

61

Papua Nuova Guinea

74,3

Paraguay

82,2

Perù

77,5

Repubblica centrafricana

119,1

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)

129,5

Repubblica moldova

59,6

Repubblica dominicana

69,3

Romania

73,9

Ruanda

91,7

Russia

122,6

Samoa (2)

0

Senegal

87,7

Serbia

66,1

Sierra Leone

75,4

Singapore

102,5

Siria

69,4

Somalia (2)

0

Sri Lanka

53,2

Stati Uniti (New York)

102,8

Stati Uniti (Washington)

97,8

Sudafrica

60,2

Sudan

56,2

Sudan meridionale

0

Suriname

49,4

Svizzera (Berna)

109,7

Svizzera (Ginevra)

109,8

Swaziland

57

Tagikistan

66,9

Taiwan

83,7

Tanzania

61,9

Thailandia

67,7

Timor orientale

66,5

Togo

89,4

Tonga (2)

0

Trinidad e Tobago

68,3

Tunisia

71,5

Turchia

83,8

Ucraina

108,2

Uganda

77,1

Uruguay

69,8

Uzbekistan (2)

0

Vanuatu

122,6

Venezuela

65,2

Vietnam

51,5

Yemen

77,3

Zambia

64,8

Zimbabwe (2)

0


(1)  Bruxelles = 100 %

(2)  Non disponibile


2.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/7


REGOLAMENTO (CE) N. 625/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

39,1

MK

32,3

TR

76,3

ZZ

49,2

0707 00 05

JO

156,8

MK

11,6

TR

47,5

ZZ

72,0

0709 90 70

TR

99,1

ZZ

99,1

0805 50 10

AR

94,2

IL

116,0

US

72,2

ZA

107,5

ZZ

97,5

0808 10 80

AR

80,8

BR

91,3

CL

94,5

CN

89,1

NZ

117,1

US

105,8

UY

88,5

ZA

90,9

ZZ

94,8

0809 10 00

TR

192,2

ZZ

192,2

0809 20 95

TR

343,5

US

354,9

ZZ

349,2

0809 30

CL

244,7

ZZ

244,7

0809 40 05

IL

162,8

ZZ

162,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

2.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/9


DIRETTIVA 2008/69/CE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione fissano le modalità d’attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell’allegato della presente direttiva.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1095/2007 è stato inserito nel regolamento (CE) n. 1490/2002 il nuovo articolo 11, lettera b), che, senza chiedere il parere scientifico dettagliato dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), consente di includere nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive per le quali esista la ragionevole certezza che non avranno alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee o altre conseguenze inaccettabili sull’ambiente.

(3)

La Commissione ha esaminato, ai sensi dell’articolo 11, lettera a), del regolamento (CE) n. 1490/2002, gli effetti sulla salute umana e animale, sulle acque sotterranee e sull’ambiente per una serie di usi proposti dai notificatori, delle sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva e ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1490/2002.

(4)

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002, la Commissione ha sottoposto relazioni di riesame provvisorie sulle sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva all’esame del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Gli Stati membri e la Commissione hanno riesaminato le relazioni in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, dando loro, in data 14 marzo 2008, la forma definitiva di relazione di riesame della Commissione. Ai sensi dell’articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 1490/2002 la Commissione deve chiedere all’AESA di esprimere entro e non oltre il 31 dicembre 2010 il suo punto di vista sulle relazioni di riesame provvisorie.

(5)

Dai vari esami effettuati è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva soddisfano, in genere, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli usi descritti e analizzati nella relazione di riesame della Commissione. È dunque opportuno includere nell’allegato I di tale direttiva le sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva, per garantire che tutti gli Stati membri autorizzino secondo le norme di tale direttiva i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive.

(6)

Prima di iscrivere una sostanza attiva nell’allegato I, è opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove disposizioni derivanti dall’iscrizione.

(7)

Fatti salvi gli obblighi fissati dalla direttiva 91/414/CEE derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi a partire dall’iscrizione perché possano rivedere le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all’allegato e soddisfare quanto disposto dalla direttiva 91/414/CEE, in particolare all’articolo 13, e le pertinenti condizioni, di cui all’allegato I. Gli Stati membri modificano, sostituiscono o revocano, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo (cfr. allegato III), relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate in seno al regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (4) ha dimostrato che, nell’interpretare gli obblighi dei titolari di autorizzazioni vigenti, possono emergere difficoltà riguardo all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Ciò non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l’allegato I.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Se necessario, entro il 30 giugno 2009, gli Stati membri modificano o revocano in conformità alla direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono, come sostanze attive, le sostanze attive di cui all’allegato.

Entro tale data, essi in particolare verificano che le sostanze attive dell’allegato, escluse quelle identificate nella parte B dell’iscrizione di tale sostanza attiva, soddisfino le condizioni dell’allegato I della suddetta direttiva e verificano anche che il titolare dell’autorizzazione disponga, in conformità delle condizioni dell’articolo 13 della direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell’allegato II della stessa, o possa accedervi.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri devono riesaminare, in conformità ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, in base a un fascicolo che soddisfi i requisiti dell’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione all’allegato I di tale direttiva riguardante le sostanze attive iscritte in allegato, ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze attive iscritte in allegato, come sostanza attiva unica o come una tra più sostanze, tutte iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro e non oltre il 31 dicembre 2008. In base a tale esame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri dovranno:

a)

se un prodotto contiene, come unica sostanza attiva, una delle sostanze attive di cui all’allegato: modificare o, se necessario, revocare l’autorizzazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013; oppure

b)

se un prodotto contiene, come una tra più sostanze attive, una sostanza attiva iscritta all’allegato: modificare o, se necessario, revocare l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2013 o entro la data fissata per tale modifica o revoca dalla rispettiva direttiva, o direttive, in base alla/e quale/i la/le sostanza/e è/sono stata/e iscritta/e nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2007 (GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19).

(4)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2008 (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 25).


ALLEGATO

Le voci che seguono vanno aggiunte alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«177

Clofentezina

n. CAS 74115-24-5

n. CIPAC 418

3,6-bis(2-clorofenil)-1,2,4,5-tetrazina

≥ 980 g/kg (materia secca)

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come acaricida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla clofentezina, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

178

Dicamba

n. CAS 1918-00-9

n. CIPAC 85

3,6-dicloro-2-acido metossibenzoico

≥ 850 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul dicamba, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

179

Difenoconazolo

n. CAS 119446-68-3

n. CIPAC 687

3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-2-il]fenil 4-clorofenil etere

≥ 940 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul difenoconazolo, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue:

protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni di uso devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

180

Diflubenzurone

n. CAS 35367-38-5

n. CIPAC 339

1-(4-clorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil) urea

≥ 950 g/kg Impurità max. di 4-cloroanilina: 0,03 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul diflubenzurone, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue:

protezione degli organismi acquatici;

protezione degli organismi terrestri;

protezione degli artropodi non bersaglio, api comprese.

Le condizioni di uso devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

181

Imazaquin

n. CAS 81335-37-7

n. CIPAC 699

2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-il]chinolin-3-acido carbossilico

≥ 960 g/kg (miscela racemica)

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’imazaquin, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

182

Lenacil

n. CAS 2164-08-1

n. CIPAC 163

3-cicloesil-1,5,6,7-tetraidrociclopentapirimidina-2,4(3H)-dione

≥ 975 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul lenacil, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

183

Ossadiazone

n. CAS 19666-30-9

CIPAC 213

5-tert-butil-3-(2,4-dicloro-5-isoproposifenil)-1,3,4-ossadiazool-2(3H)-one

≥ 940 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’ossadiazone, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

184

Picloram

n. CAS 1918-02-1

n. CIPAC 174

4-ammino-3,5,6-tricloropiridin-2-acido carbossilico

≥ 920 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul picloram, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

185

Piriprossifen

n. CAS 95737-68-1

n. CIPAC 715

4-fenossifenil (RS)-2-(2-piridilosi)propil etere

≥ 970 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul piriprossifen, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue:

protezione degli artropodi non bersaglio, api comprese.

Le condizioni di uso devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nelle relative relazioni di riesame.»


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

2.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/15


DECISIONE N. 626/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 2008

sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Come confermato dal Consiglio nelle conclusioni del 3 dicembre 2004, l’uso razionale e coerente dello spettro radio è essenziale per lo sviluppo dei servizi di comunicazione elettronica e contribuisce a stimolare la crescita, la competitività e l’occupazione; occorre agevolare l’accesso allo spettro per aumentare l’efficacia, incoraggiare l’innovazione ed offrire maggiore flessibilità agli utenti e una scelta più ampia ai consumatori, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale.

(2)

Nella risoluzione del 14 febbraio 2007 intitolata «Verso una politica europea in materia di spettro radio» (3), il Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza delle comunicazioni per le regioni rurali e meno sviluppate, per le quali la diffusione della banda larga, le comunicazioni mobili a bassa frequenza e le nuove tecnologie senza fili potrebbero offrire soluzioni efficienti per giungere ad una copertura universale dei 27 Stati membri, in un’ottica di sviluppo sostenibile di tutte le zone. Il Parlamento europeo ha altresì rilevato che i sistemi vigenti negli Stati membri per l’attribuzione e l’utilizzazione dello spettro presentano considerevoli divergenze e che queste ultime costituiscono gravi ostacoli alla realizzazione di un mercato interno correttamente funzionante.

(3)

Nella comunicazione del 26 aprile 2007 relativa ad una politica spaziale europea, la Commissione ha altresì fissato l’obiettivo di facilitare l’introduzione di servizi di comunicazioni via satellite innovativi, compresa l’aggregazione della domanda nelle aree isolate e rurali, sottolineando la necessità di rilasciare licenze per i servizi via satellite e lo spettro radio a livello paneuropeo.

(4)

La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (4) mira ad incoraggiare un uso efficace e a garantire una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione, rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti e servizi rilevanti, garantendo che non vi sia alcuna discriminazione e incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l’interoperabilità dei servizi paneuropei.

(5)

L’introduzione di nuovi sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) contribuirebbe allo sviluppo del mercato interno e rafforzerebbe la concorrenza, migliorando la disponibilità di servizi paneuropei e la possibilità di connessioni punto-a-punto e incentivando la realizzazione di investimenti efficienti. Gli MSS rappresentano una piattaforma alternativa innovativa per vari tipi di servizi di telecomunicazione e radiodiffusione/multicasting paneuropei, come l’accesso Internet/Intranet ad alta velocità, l’accesso mobile a contenuti multimediali, la protezione civile e i soccorsi in caso di calamità, indipendentemente dal luogo in cui si trovano gli utenti finali. In particolare, gli MSS possono migliorare la copertura delle zone rurali della Comunità, colmando in tal modo il divario digitale ascrivibile a ragioni geografiche, rafforzando la diversità culturale e il pluralismo dei media e contribuendo nel contempo alla competitività del settore europeo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata. La direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (5), si dovrebbe applicare, ove opportuno, ai servizi di media audiovisivi trasmessi con l’ausilio di sistemi MSS.

(6)

Le comunicazioni via satellite, per loro stessa natura, attraversano le frontiere nazionali e in quanto tali si prestano ad una regolamentazione internazionale o regionale in aggiunta a quella nazionale. I servizi paneuropei via satellite costituiscono un elemento importante del mercato interno e potrebbero contribuire sostanzialmente al conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea, come l’estensione della copertura geografica della banda larga, in linea con l’iniziativa i2010 (6). Nei prossimi anni emergeranno nuove applicazioni dei sistemi mobili via satellite.

(7)

La decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (7), prevede che gli Stati membri mettano queste bande di frequenza a disposizione dei sistemi che forniscono MSS nella Comunità a decorrere dal 1o luglio 2007.

(8)

La gestione tecnica dello spettro radio, disciplinata dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (8), in generale, e dalla decisione 2007/98/CE, in particolare, non riguarda le procedure per l’assegnazione dello spettro e per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze.

(9)

Ad eccezione dell’articolo 8 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (9), gli operatori di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite sono selezionati ed autorizzati a livello nazionale nell’ambito del quadro normativo comunitario esistente per le comunicazioni elettroniche.

(10)

I regolamenti dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) prevedono procedure di coordinamento delle radiofrequenze satellitari come strumento per la gestione di interferenze dannose, ma non disciplinano né la selezione né l’autorizzazione degli operatori.

(11)

Per evitare che gli Stati membri prendano decisioni che potrebbero comportare una frammentazione del mercato interno e nuocere agli obiettivi fissati all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, si dovrebbero armonizzare in via eccezionale i criteri di selezione degli operatori dei sistemi mobili via satellite in modo che il processo di selezione permetta di mettere a disposizione gli MSS in tutta l’Unione europea. Gli investimenti iniziali rilevanti e gli elevati rischi tecnologici e finanziari connessi allo sviluppo di sistemi mobili via satellite richiedono la realizzazione di economie di scala per tali sistemi, sotto forma di ampia copertura geografica paneuropea, in modo che tali sistemi restino economicamente redditizi.

(12)

Inoltre, affinché il lancio di MSS abbia successo, è indispensabile coordinare l’attività di regolamentazione degli Stati membri. Le differenze tra le procedure nazionali di selezione potrebbero causare una frammentazione del mercato interno dovuta alle divergenze nell’applicazione dei criteri di selezione, compresa la ponderazione dei criteri, o nel calendario delle procedure di selezione. Ne risulterebbe una pluralità di richiedenti scelti in contraddizione con la natura paneuropea degli MSS. La selezione, da parte degli Stati membri, di operatori di sistemi mobili via satellite diversi potrebbe determinare situazioni complesse in termini di interferenze dannose o persino significare che un operatore selezionato non possa fornire un servizio paneuropeo via satellite se, ad esempio, gli vengono assegnate radiofrequenze diverse in diversi Stati membri. Di conseguenza, l’armonizzazione dei criteri di selezione dovrebbe essere completata dalla creazione di un meccanismo comune di selezione che porterebbe ad un risultato coordinato per tutti gli Stati membri.

(13)

Dato che l’autorizzazione degli operatori di sistemi mobili via satellite selezionati comporta il rispetto di condizioni, con la conseguente necessità di tenere conto dell’ampia gamma di disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni elettroniche, le questioni inerenti all’autorizzazione dovrebbero essere trattate dalle autorità competenti degli Stati membri. Tuttavia, per garantire la coerenza degli approcci adottati dai vari Stati membri in materia di autorizzazione, si dovrebbero stabilire, a livello comunitario, disposizioni sull’assegnazione sincronizzata dello spettro e condizioni di autorizzazione armonizzate, fatte salve le specifiche condizioni nazionali compatibili con il diritto comunitario.

(14)

Gli MSS possono in genere raggiungere aree geografiche che non sono ben coperte da altri servizi di comunicazione elettronica, in particolare le zone rurali. La selezione e l’autorizzazione coordinate di nuovi sistemi che forniscono MSS potrebbero quindi svolgere un ruolo importante per colmare il divario digitale migliorando l’accessibilità, la rapidità e la qualità dei servizi di comunicazione elettronica in tali zone, contribuendo così alla coesione sociale. Pertanto, la zona di copertura degli MSS proposti (area di servizio) e i tempi necessari per fornire MSS in tutti gli Stati membri sono caratteristiche importanti di cui si dovrebbe tenere debitamente conto nel corso della procedura di selezione.

(15)

Tenuto conto dei termini relativamente lunghi e della complessità delle fasi di sviluppo tecnico inerenti al lancio di MSS, si dovrebbero valutare i progressi nello sviluppo tecnico e commerciale dei sistemi mobili via satellite nell’ambito della procedura di selezione.

(16)

Il coordinamento delle radiofrequenze satellitari è essenziale per un’efficace fornitura di MSS negli Stati membri e dovrebbe essere pertanto preso in considerazione, nel corso della procedura di selezione, in sede di valutazione della credibilità dei richiedenti e della sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.

(17)

La procedura di selezione comparativa dovrebbe mirare a mettere in servizio la banda di frequenze 2 GHz senza ritardi indebiti, tenendo allo stesso tempo conto del diritto dei richiedenti di parteciparvi in condizioni eque e non discriminatorie.

(18)

I componenti terrestri complementari costituiscono parte integrante di un sistema mobile via satellite e sono utilizzati tipicamente per migliorare la disponibilità dei servizi offerti via satellite nelle zone in cui può non essere possibile mantenere una linea ottica continua con il satellite a causa di ostruzioni dell’orizzonte dovute agli edifici e al profilo del terreno. Conformemente alla decisione 2007/98/CE i componenti terrestri complementari utilizzano le stesse bande di frequenza degli MSS (da 1 980 a 2 010 MHz e da 2 170 a 2 200 MHz). L’autorizzazione di questi componenti terrestri complementari sarà quindi subordinata principalmente a condizioni inerenti a circostanze locali. Essi dovrebbero pertanto essere selezionati e autorizzati a livello nazionale, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto comunitario. Ciò non dovrebbe pregiudicare le specifiche richieste fatte dalle autorità nazionali competenti ai richiedenti selezionati di fornire informazioni tecniche che indichino in che modo determinati componenti terrestri complementari migliorerebbero la disponibilità degli MSS proposti nelle aree geografiche in cui le comunicazioni con una o più stazioni spaziali non possono essere garantite con la qualità necessaria, purché tali informazioni tecniche non siano già state fornite in conformità del titolo II.

(19)

La quantità limitata di spettro radio disponibile implica che anche il numero di imprese che possono essere selezionate e autorizzate è inevitabilmente limitato. Tuttavia, se il processo di selezione porta alla conclusione che non c’è scarsità di spettro radio, tutti i candidati ammissibili dovrebbero essere selezionati. La quantità limitata di spettro radio disponibile può significare che la fusione di un operatore che fornisce MSS con un altro o l’acquisizione di un operatore da parte di un altro potrebbe ridurre considerevolmente la concorrenza e sarebbe pertanto oggetto di un controllo ai sensi del diritto della concorrenza.

(20)

I diritti d’uso delle radiofrequenze specifiche dovrebbero essere accordati ai richiedenti selezionati il più rapidamente possibile dopo la selezione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/20/CE.

(21)

Le decisioni relative al ritiro delle autorizzazioni concesse in relazione agli MSS o ai componenti terrestri complementari per inosservanza degli obblighi dovrebbero essere applicate a livello nazionale.

(22)

Anche se il controllo dell’uso dello spettro radio da parte degli operatori di sistemi mobili via satellite selezionati e autorizzati e le eventuali misure necessarie per garantire il rispetto della normativa sono di competenza nazionale, la Commissione dovrebbe mantenere la possibilità di definire le modalità di una procedura coordinata di controllo e/o di una procedura volta a garantire il rispetto della normativa. All’occorrenza, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sollevare questioni di applicazione relative al rispetto, da parte degli operatori, delle condizioni comuni di autorizzazione, in particolare dei requisiti in materia di copertura.

(23)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10). Le decisioni relative alla selezione dei richiedenti dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione in considerazione dell’importanza della procedura comunitaria per ogni ulteriore procedura di autorizzazione nazionale.

(24)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire le modalità relative all’applicazione coordinata delle misure necessarie per garantire il rispetto della normativa. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(25)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire la creazione di un quadro comune per la selezione e l’autorizzazione degli operatori di sistemi mobili via satellite, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

OBIETTIVO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1.   La presente decisione ha la finalità di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite (MSS) nella Comunità e di garantire la copertura graduale in tutti gli Stati membri.

La presente decisione crea una procedura comunitaria per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze 2 GHz conformemente alla decisione 2007/98/CE, che comprende lo spettro radio da 1 980 a 2 010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 170 a 2 200 MHz per le comunicazioni spazio-terra. Essa stabilisce altresì le disposizioni relative all’autorizzazione coordinata, da parte degli Stati membri, degli operatori selezionati per utilizzare lo spettro radio assegnato all’interno di tale banda per la gestione dei sistemi mobili via satellite.

2.   Gli operatori di sistemi mobili via satellite sono selezionati secondo una procedura comunitaria conformemente al titolo II.

3.   Gli operatori di sistemi mobili via satellite selezionati sono autorizzati dagli Stati membri conformemente al titolo III.

4.   Gli operatori di componenti terrestri complementari dei sistemi mobili via satellite sono autorizzati dagli Stati membri conformemente al titolo III.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE.

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«sistemi mobili via satellite»: le reti di comunicazioni elettroniche e le risorse correlate che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e uno o più componenti terrestri complementari utilizzati presso postazioni fisse. I sistemi di questo tipo comprendono almeno una stazione spaziale;

b)

«componenti terrestri complementari» di sistemi mobili via satellite: stazioni di terra utilizzate presso postazioni fisse per migliorare la disponibilità di MSS nelle aree geografiche coperte dall’impronta del satellite o dei satelliti del sistema in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali.

TITOLO II

PROCEDURA DI SELEZIONE

Articolo 3

Procedura di selezione comparativa

1.   Per la selezione degli operatori di sistemi mobili via satellite, la Commissione organizza una procedura di selezione comparativa. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

2.   Ai richiedenti è offerta la possibilità di partecipare in condizioni eque e non discriminatorie alla procedura di selezione comparativa, che è trasparente.

L’invito a presentare domande è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   L’accesso ai documenti connessi alla procedura di selezione comparativa, comprese le domande, è accordato in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (11).

4.   Per l’esame e/o la valutazione delle domande, la Commissione può chiedere la consulenza e l’assistenza di esperti esterni. Tali esperti sono scelti in funzione della loro esperienza e del loro grado elevato di indipendenza e di imparzialità.

Articolo 4

Ammissibilità delle domande

1.   Si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti:

a)

i richiedenti devono essere stabiliti nella Comunità;

b)

le domande devono precisare la quantità di spettro radio richiesto, che non può superare i 15 MHz per le comunicazioni terra-spazio e i 15 MHz per le comunicazioni spazio-terra in relazione a ciascun richiedente e includere le dichiarazioni e i giustificativi riguardanti lo spettro radio richiesto, le tappe necessarie e i criteri di selezione;

c)

nelle domande il richiedente deve impegnarsi a che:

i)

il sistema mobile via satellite proposto copra un’area di servizio pari almeno al 60 % della superficie terrestre aggregata degli Stati membri, a partire dal momento in cui comincia la fornitura di MSS;

ii)

l’MSS sia disponibile in tutti gli Stati membri e almeno al 50 % della popolazione e su almeno il 60 % della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro nel momento definito dal richiedente, ma in ogni caso non oltre sette anni dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione adottata in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3.

2.   Le domande sono presentate alla Commissione. La Commissione può chiedere ai richiedenti di fornire informazioni supplementari in relazione al rispetto dei requisiti di ammissibilità entro un termine determinato compreso tra cinque e venti giorni lavorativi. Se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine prescritto, la domanda è considerata inammissibile.

3.   La Commissione decide sull’ammissibilità delle domande. Qualsiasi decisione della Commissione di inammissibilità delle domande è motivata ed è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

4.   La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata giudicata ammissibile e pubblica l’elenco dei richiedenti ammissibili.

Articolo 5

Prima fase di selezione

1.   Entro quaranta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ammissibili, la Commissione valuta se i richiedenti abbiano dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale. Tale valutazione si basa sul completamento soddisfacente delle tappe da 1 a 5 elencate nell’allegato. Nel corso della prima fase di selezione sono prese in considerazione la credibilità dei richiedenti e la sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.

2.   Se la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non supera la quantità di spettro radio disponibile, come definito ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, la Commissione stabilisce, con decisione motivata e secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, che tutti i richiedenti ammissibili sono selezionati e identifica le frequenze che ogni richiedente selezionato è autorizzato a utilizzare, in ogni Stato membro, conformemente al titolo III.

3.   La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata giudicata ammissibile per la seconda fase di selezione o se sono stati selezionati conformemente al paragrafo 2. La Commissione pubblica l’elenco dei richiedenti ammissibili o selezionati. Entro trenta giorni lavorativi da tale pubblicazione, i richiedenti ammissibili che non intendano continuare a partecipare alla procedura di selezione e i richiedenti selezionati che non intendano utilizzare le radiofrequenze ne informano la Commissione per iscritto.

Articolo 6

Seconda fase di selezione

1.   Se la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti nella prima fase di selezione supera la quantità di spettro radio disponibile, come definito all’articolo 1, paragrafo 1, la Commissione seleziona i richiedenti ammissibili valutando in quale misura i sistemi mobili via satellite proposti dai richiedenti ammissibili rispondano ai seguenti criteri ponderati di selezione:

a)

vantaggi concorrenziali e per i consumatori offerti (ponderazione del 20 %), criterio che comprende i due sottocriteri seguenti:

i)

il numero di utenti finali e la gamma degli MSS da fornire alla data d’inizio della fornitura continua di MSS commerciali;

ii)

la data d’inizio della fornitura continua di MSS commerciali;

b)

efficienza dello spettro (ponderazione del 20 %), criterio che comprende i due sottocriteri seguenti:

i)

la quantità complessiva di spettro richiesto;

ii)

la capacità di flusso di dati aggregati;

c)

copertura geografica di tutta l’Unione europea (ponderazione del 40 %), criterio che comprende i tre sottocriteri seguenti:

i)

il numero di Stati membri nei quali almeno il 50 % della popolazione si trova all’interno dell’area di servizio alla data d’inizio della fornitura continua di MSS commerciali;

ii)

il grado di copertura geografica, sulla base dell’area di servizio del territorio terrestre aggregato degli Stati membri alla data d’inizio della fornitura continua di MSS commerciali;

iii)

la data fissata dal richiedente perché l’MSS via satellite sia disponibile in tutti gli Stati membri almeno per il 50 % della popolazione e in almeno il 60 % della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro;

d)

grado di realizzazione degli obiettivi di interesse generale non inclusi nei criteri di cui alle lettere da a) a c) (ponderazione del 20 %), sulla base dei tre sottocriteri seguenti, cui è attribuita uguale ponderazione:

i)

la prestazione di servizi d’interesse pubblico che contribuiscono alla protezione della salute o della sicurezza dei cittadini in generale o di gruppi specifici di cittadini;

ii)

l’integrità e la sicurezza dei servizi;

iii)

la gamma dei servizi forniti ai consumatori nelle zone rurali o isolate.

2.   Le misure di esecuzione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3. Nel corso della seconda fase di selezione si tiene conto della credibilità dei richiedenti e della sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.

3.   Entro ottanta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ammissibili prescelti nella prima fase di selezione, la Commissione adotta, sulla base della relazione del comitato di esperti esterni, se del caso, e secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, una decisione relativa alla selezione dei richiedenti. La decisione identifica i richiedenti selezionati classificati in funzione del soddisfacimento dei criteri di selezione, i motivi su cui la decisione è basata e le frequenze che ciascuno di loro dev’essere autorizzato a utilizzare, in ogni Stato membro, conformemente al titolo III.

4.   La Commissione pubblica le decisioni adottate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro un mese dall’adozione.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE

Articolo 7

Autorizzazione dei richiedenti selezionati

1.   Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all’area di servizio per i quali si sono impegnati, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3, e il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. Gli Stati membri informano i richiedenti selezionati di tali diritti.

2.   I diritti di cui al paragrafo 1 sono soggetti alle condizioni comuni seguenti:

a)

i richiedenti selezionati devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di MSS;

b)

i richiedenti selezionati devono rispettare le tappe da 6 a 9 di cui all’allegato entro 24 mesi dalla data di adozione della decisione di selezione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3;

c)

i richiedenti selezionati devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande e nel corso della procedura di selezione comparativa, indipendentemente dal fatto che la quantità complessiva di spettro radio richiesta superi il quantitativo disponibile;

d)

i richiedenti selezionati devono presentare alle autorità competenti di tutti gli Stati membri una relazione annuale che precisa lo stato di avanzamento del loro sistema mobile via satellite proposto;

e)

i diritti di uso e le autorizzazioni che risultano necessari devono essere concessi per una durata di diciotto anni dalla data di adozione della decisione di selezione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri possono concedere diritti di uso dello spettro di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per il periodo e nella misura in cui restino al di fuori dell’area di servizio per cui si sono impegnati i richiedenti selezionati a norma della presente decisione, conformemente alla decisione 2007/98/CE.

4.   Gli Stati membri possono imporre obblighi oggettivamente giustificati, non discriminatori, proporzionati e trasparenti per assicurare le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità in caso di grandi catastrofi, in conformità con il diritto comunitario, compresa la direttiva 2002/20/CE.

Articolo 8

Componenti terrestri complementari

1.   Gli Stati membri, in conformità con il diritto nazionale e comunitario, assicurano che le loro autorità competenti concedano ai richiedenti selezionati conformemente al titolo II e autorizzati ad utilizzare lo spettro conformemente all’articolo 7 le autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite sul loro territorio.

2.   Gli Stati membri non selezionano o autorizzano operatori di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite prima che la procedura di selezione di cui al titolo II sia completata con una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3. Ciò non pregiudica l’utilizzo della banda di frequenza 2 GHz con sistemi diversi da quelli che forniscono MSS in conformità della decisione 2007/98/CE.

3.   Qualsiasi autorizzazione nazionale rilasciata per la gestione di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite nella banda di frequenze 2 GHz è soggetta alle condizioni comuni seguenti:

a)

gli operatori devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite;

b)

i componenti terrestri complementari devono costituire parte integrante di un sistema mobile via satellite e devono essere controllati dal meccanismo satellitare di gestione delle risorse e delle reti; devono utilizzare la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di frequenza utilizzate dai componenti satellitari correlati e non devono aumentare le esigenze in materia di spettro del sistema mobile via satellite correlato;

c)

il funzionamento autonomo dei componenti terrestri complementari, in caso di guasto del componente satellitare del sistema mobile via satellite correlato, non deve protrarsi oltre diciotto mesi;

d)

i diritti di uso e le autorizzazioni devono essere concessi per un periodo che non può protrarsi oltre la scadenza dell’autorizzazione del sistema mobile via satellite associato.

Articolo 9

Controllo e rispetto della normativa

1.   Gli operatori selezionati sono responsabili del rispetto di tutte le condizioni annesse alle loro autorizzazioni e del pagamento di tutti gli oneri e delle spese di autorizzazione e/o di uso applicabili imposti dalla legislazione degli Stati membri.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le norme intese a garantire il rispetto della legge, comprese le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, siano conformi al diritto comunitario, in particolare all’articolo 10 della direttiva 2002/20/CE. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri garantiscono il controllo del rispetto di tali condizioni comuni e adottano opportune misure per trattare i casi di inosservanza. Gli Stati membri comunicano i risultati di questo controllo alla Commissione annualmente, nel caso in cui non siano state rispettate delle condizioni comuni e nel caso in cui siano state prese misure per farle rispettare.

La Commissione, con l’assistenza del comitato per le comunicazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, può esaminare qualsiasi presunta specifica violazione delle condizioni comuni. Quando uno Stato membro informa la Commissione di un caso particolare di inosservanza, la Commissione esamina la presunta violazione con l’assistenza del comitato per le comunicazioni.

3.   Le misure che definiscono le modalità adeguate per un’applicazione coordinata delle norme volte a far rispettare la normativa di cui al paragrafo 2, comprese le norme relative alla sospensione o al ritiro coordinato delle autorizzazioni per inosservanza delle condizioni comuni previste all’articolo 7, paragrafo 2, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22 della direttiva 2002/21/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a un mese.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

La presidente

M. KUCLER DOLINAR


(1)  GU C 44 del 16.2.2008, pag. 50.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.

(3)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 364.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

(5)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

(6)  Comunicazione della Commissione del 1o giugno 2005 intitolata «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione».

(7)  GU L 43 del 15.2.2007, pag. 32.

(8)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(9)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(11)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO

TAPPE

1.   Presentazione di una domanda di coordinamento presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che l’amministrazione responsabile della documentazione UIT di un sistema mobile via satellite che sarà utilizzato per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri ha presentato le pertinenti informazioni previste nell’appendice 4 delle norme radio dell’UIT.

2.   Fabbricazione del satellite

Il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per la fabbricazione dei satelliti necessari per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve identificare le tappe di costruzione che portano al completamento della fabbricazione dei satelliti necessari alla fornitura di MSS commerciali. Il documento deve essere firmato dal richiedente e dal fabbricante di satelliti.

3.   Contratto di lancio del satellite

Il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per il lancio del numero minimo di satelliti necessario per offrire la fornitura continua di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve segnalare le date ed i servizi di lancio nonché i termini e le condizioni contrattuali relativi alla garanzia. Il documento deve essere firmato dall’operatore del sistema mobile via satellite e dalla compagnia che lancia il satellite.

4.   Stazioni terrestri gateway

Il richiedente deve dimostrare chiaramente l’esistenza di un accordo vincolante per la costruzione e l’installazione di stazioni terrestri gateway che verranno utilizzate per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri.

5.   Completamento della fase di concezione e sviluppo

La fase di concezione e sviluppo è la fase del processo di realizzazione del vettore spaziale nella quale termina la fase di concezione e sviluppo e inizia la fase della fabbricazione.

Il richiedente deve dimostrare chiaramente il completamento, entro ottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, della fase di concezione e sviluppo conformemente alle tappe di costruzione indicate nell’accordo sulla fabbricazione del satellite. Il pertinente documento deve essere firmato dal fabbricante di satelliti e deve indicare la data del completamento della fase di concezione e sviluppo.

6.   Abbinamento dei moduli

L’abbinamento dei moduli è la fase del processo di realizzazione del vettore spaziale nella quale il Modulo di comunicazione (CM) è integrato nel Modulo di servizio (SM).

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che l’esame del carattere operativo dell’abbinamento dei moduli SM/CM si è svolto conformemente alle tappe di costruzione indicate nell’accordo sulla fabbricazione del satellite. Il documento pertinente deve essere firmato dal richiedente e dal fabbricante di satelliti e deve indicare la data di completamento dell’abbinamento dei moduli.

7.   Lancio dei satelliti

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che si è realizzato con successo il lancio e lo spiegamento in orbita del numero di satelliti necessari per la fornitura continua di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri.

8.   Coordinamento delle frequenze

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che il coordinamento delle frequenze del sistema è soddisfacente conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme radio UIT. Tuttavia, un sistema che dimostri di rispettare le tappe da 1 a 7 non è obbligato a dimostrare, in tale fase, che ha realizzato con successo il coordinamento delle frequenze con i sistemi mobili via satellite che non sono interamente e ragionevolmente conformi alle tappe da 1 a 7.

9.   Fornitura di MSS sui territori degli Stati membri

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che fornisce effettivamente MSS commerciali su base permanente nel territorio degli Stati membri utilizzando il numero di satelliti identificati precedentemente nel quadro della tappa 3 per coprire l’area geografica che nella sua richiesta si è impegnato a coprire entro la data d’inizio della fornitura di MSS.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2008

relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON810)

[notificata con il numero C(2008) 1718]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/495/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, primo comma,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 98/294/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), ha autorizzato l'immissione in commercio del prodotto.

(2)

Il 3 agosto 1998 le autorità francesi hanno concesso tale autorizzazione. L'autorizzazione riguarda tutti gli usi del prodotto, in particolare l'importazione, la trasformazione in prodotti alimentari e mangimi e la coltivazione.

(3)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, che ha sostituito la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (3), le procedure relative alle notifiche riguardanti l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati non completate entro il 17 ottobre 2002 sono disciplinate dalla direttiva 2001/18/CE.

(4)

Il 2 giugno 1999 l'Austria ha informato la Commissione di avere deciso di vietare provvisoriamente l'uso e la vendita di Zea mays L., linea MON810, per tutti gli usi, motivando tale decisione con riferimento all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 90/220/CEE.

(5)

I prodotti ottenuti da Zea mays L. linea MON810 (prodotti alimentari e relativi ingredienti ottenuti da farina di granturco, glutine di granturco, semola di granturco, amido di granturco, glucosio di granturco e olio di granturco prodotti a partire da Zea mays L. linea MON810) sono autorizzati a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 258/97 (4) e (CE) n. 1829/2003 (5). Questi usi non sono soggetti alla clausola di salvaguardia notificata dall'Austria.

(6)

Il 24 settembre 1999 il comitato scientifico delle piante ha concluso che le informazioni trasmesse dall'Austria non costituivano nuove e importanti prove scientifiche non ancora prese in considerazione durante la prima valutazione del fascicolo e tali da giustificare una modifica del parere iniziale espresso dal comitato medesimo sul prodotto.

(7)

Il 9 gennaio, il 9 febbraio e il 17 febbraio 2004 l'Austria ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni a sostegno dei propri provvedimenti nazionali relativi al granturco della linea MON810.

(8)

In conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a norma del quale detta Autorità ha sostituito i comitati scientifici competenti.

(9)

In data 8 luglio 2004 l'EFSA ha concluso (7) che le informazioni trasmesse dall'Austria non costituivano nuove prove scientifiche sufficienti a inficiare la valutazione dei rischi ambientali posti dal granturco della linea MON810 e tali da giustificare un divieto dell'uso e della vendita del prodotto in Austria.

(10)

Poiché alla luce di tali circostanze non c'era motivo di ritenere che il prodotto comportasse un rischio per la salute umana o per l'ambiente, il 29 novembre 2004 la Commissione ha sottoposto all'esame del comitato istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della medesima direttiva, un progetto di decisione che chiedeva all'Austria di abrogare la propria clausola provvisoria di salvaguardia.

(11)

Tale comitato non ha tuttavia formulato alcun parere e, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8), la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

(12)

Il 24 giugno 2005, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ha respinto tale proposta.

(13)

Nella sua dichiarazione, il Consiglio ha affermato di ritenere che «sussistano ancora incertezze in merito alle misure nazionali di salvaguardia nel commercio dell[a] varietà di granturco geneticamente modificato (…) MON 810» e ha invitato la Commissione a «raccogliere ulteriori prove al riguardo e [a] valutare ulteriormente se i provvedimenti adottati [dall'Austria] (…) volti a sospender[n]e, come misura cautelativa temporanea, l'immissione in commercio (…) siano giustificati e se l'autorizzazione di [tale] organism[o] soddisfi ancora i requisiti in materia di sicurezza di cui alla direttiva 2001/18/CE».

(14)

Nel novembre 2005 la Commissione ha nuovamente consultato l'EFSA per sapere se vi fossero motivi scientifici per ritenere che, mantenendo in commercio il granturco della linea MON810 alle condizioni indicate nell'autorizzazione, si sarebbero potuti verificare effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente. In particolare è stato chiesto all'EFSA di tener conto di altri dati scientifici eventualmente emersi successivamente al precedente parere scientifico relativo alla sicurezza di questo OGM.

(15)

Nel suo parere del 29 marzo 2006 (9) l'EFSA ha concluso che non vi è motivo di ritenere che il mantenimento in commercio del granturco della linea MON810 possa provocare effetti nocivi per la salute umana o animale o per l'ambiente alle condizioni indicate nell'autorizzazione.

(16)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio nella quale chiedeva all'Austria di abrogare la propria clausola di salvaguardia.

(17)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, il 18 dicembre 2006 il Consiglio «Ambiente» ha espresso parere contrario alla proposta con voto a maggioranza qualificata.

(18)

Nella sua decisione il Consiglio ha fatto riferimento alla valutazione del rischio ambientale di cui alla direttiva 2001/18/CE e ha dichiarato che «nella valutazione dei rischi ambientali […] è necessario tenere conto in modo più sistematico delle diverse strutture agricole e caratteristiche ecologiche regionali dell'Unione europea».

(19)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, la Commissione ha presentato una proposta modificata per tener conto della decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006 che si riferisce unicamente agli aspetti ambientali della clausola di salvaguardia austriaca ed in particolare alla coltivazione.

(20)

L'Austria ha iniziato le attività di raccolta di prove scientifiche pertinenti su questi aspetti, che a suo parere giustificano il mantenimento temporaneo della clausola di salvaguardia, con particolare riferimento alle «diverse strutture agricole e caratteristiche ecologiche regionali» citate nel terzo considerando della summenzionata decisione del Consiglio. A norma dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, l'Austria è invitata a fornire alla Commissione tutte le prove scientifiche raccolte e le nuove valutazioni dei rischi eventualmente eseguite, non appena completate, e ad informarne tutti gli altri Stati membri.

(21)

In base alle informazioni presentate dall'Austria e alla valutazione scientifica da essa eseguita, la Commissione interverrà in conformità dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE su questi aspetti del provvedimento austriaco.

(22)

Gli aspetti legati alla sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi di Zea mays L., linea MON810, che rientrano nell'autorizzazione concessa a norma della direttiva 90/220/CEE (comprese l'importazione e la trasformazione), sono gli stessi in tutta Europa e sono stati valutati dall'EFSA, che è giunta alla conclusione che è improbabile che questo prodotto abbia effetti negativi per la salute umana e animale.

(23)

La proposta della Commissione tiene conto solo degli aspetti del divieto austriaco legati ai prodotti alimentari e ai mangimi, con riguardo in particolare al divieto di importazione e di trasformazione dei grani non trasformati come materiale di base per l'ulteriore trasformazione o per l'uso diretto come prodotto alimentare o come mangime.

(24)

In questa situazione è opportuno che l'Austria abroghi le misure di salvaguardia da essa adottate almeno per quanto riguarda l'importazione e la trasformazione di Zea mays L. linea MON810 in prodotti alimentari e mangimi.

(25)

Le misure di cui alla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE; la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché allo scadere del termine stabilito nell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione alle stesse, a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, la Commissione deve adottare dette misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I provvedimenti adottati dall'Austria per vietare l'importazione e la trasformazione in prodotti alimentari e in mangimi del granturco geneticamente modificato Zea mays L., linea MON810, la cui immissione in commercio è stata autorizzata con decisione 98/294/CE, non sono giustificati dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE.

Articolo 2

L'Austria adotta i provvedimenti necessari per mettere fine al divieto di importazione e trasformazione in prodotti alimentari e mangimi di Zea mays L. linea MON810 al massimo entro 20 giorni dalla notifica.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/27/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 45).

(2)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 32.

(3)  GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

(4)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 298/2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 64).

(6)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

(7)  «Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the Austrian invoke of Article 23 of Directive 2001/18/EC» (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a seguito di una richiesta della Commissione relativa all'invocazione dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE da parte dell'Austria), The EFSA Journal (2004) n. 78, pagg. 1-13.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(9)  «Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to genetically modified crops (Bt176 maize, MON810 maize, T25 maize, Topas 19/2 oilseed rape and Ms1xRf1 oilseed rape) subject to safeguard clauses invoked according to Article 16 of Directive 90/220/EEC» (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a seguito di una richiesta della Commissione relativa alle colture geneticamente modificate (granturco Bt176, granturco MON810, granturco T25, semi di colza Topas 19/2 e Ms1xRf1) soggette alle clausole di salvaguardia invocate ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 90/220/CEE), The EFSA Journal (2006) n. 338, pagg. 1-15.


2.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2008

relativa alla nomina di membri del comitato per i medicinali orfani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/496/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

vista la raccomandazione dell'Agenzia europea dei medicinali del 19 dicembre 2007,

considerando quanto segue:

(1)

Tre membri del comitato per i medicinali orfani (di seguito «il comitato») sono stati nominati con decisione 2006/286/CE della Commissione, del 12 aprile 2006 (2), su raccomandazione dell'Agenzia europea dei medicinali per un mandato della durata di tre anni, decorrenti dal 16 aprile 2006.

(2)

Il mandato di due di questi membri si è concluso rispettivamente nel dicembre 2006 (prof. Gianmartino Benzi) e nell'agosto 2007 (dott.ssa Julia Dunne). È quindi necessario nominare due nuovi membri del comitato.

(3)

L’Agenzia europea dei medicinali ha raccomandato la nomina di due persone.

(4)

I membri del comitato sono nominati per un periodo di tre anni decorrenti dal 2 luglio 2008,

DECIDE:

Articolo unico

Su raccomandazione dell’Agenzia europea dei medicinali, le persone di seguito designate sono nominate membri del comitato per un periodo di 3 anni, decorrenti dal 2 luglio 2008:

 

dott. János BORVENDÉG,

 

sig. Bruno SEPODES.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

(2)  GU L 104 del 13.4.2006, pag. 54.