ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2008/489/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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2008/490/PESC |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
28.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 615/2008 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1405/2006 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (2) stabilisce l’ambito di applicazione del regolamento e reca la definizione di isole minori. Dall’esperienza maturata con l’applicazione di detto regolamento appare necessario adattarne l’ambito di applicazione. |
(2) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1405/2006 prevede un regime specifico di approvvigionamento inteso ad ovviare alle difficoltà connesse alla particolare situazione geografica di alcune isole dell’Egeo, che comporta spese di trasporto supplementari per l’approvvigionamento in prodotti essenziali per il consumo umano o destinati alla trasformazione o ad essere utilizzati in quanto fattori di produzione agricoli. I suddetti prodotti essenziali sono elencati nell’allegato I del trattato. È quindi opportuno modificare l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1405/2006 per includervi un riferimento all’allegato I del trattato e limitarne così l’ambito di applicazione esclusivamente ai prodotti che figurano in tale allegato. |
(3) |
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1405/2006 stabilisce la procedura per l’adozione delle modalità di esecuzione delle disposizioni previste nel suo capo II. Una disposizione simile è prevista dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1405/2006 con riguardo alle modalità di esecuzione dell’intero regolamento: per questo motivo occorre sopprimere l’articolo 6. |
(4) |
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1405/2006 istituisce misure a favore delle produzioni agricole locali in generale e ha quindi un ambito di applicazione più ampio dell’articolo 3. È quindi opportuno modificare l’articolo 7 di detto regolamento per includervi un riferimento alla parte terza, titolo II, del trattato, in modo che siano contemplati i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. |
(5) |
L’articolo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1405/2006 fa riferimento, tra le misure da includere nel programma di sostegno, alle disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative. Le disposizioni nazionali relative ai controlli e alle sanzioni amministrative non possono tuttavia essere soggette ad approvazione nell’ambito del programma comunitario di sostegno a favore delle isole minori del Mare Egeo. A norma dell’articolo 16 di detto regolamento le misure nazionali possono infatti soltanto essere comunicate alla Commissione. È quindi opportuno modificare la lettera e) dell’articolo 9 del menzionato regolamento per escludere le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative dal programma che le autorità competenti della Grecia sono tenute a presentare. |
(6) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1405/2006. |
(7) |
Nella maggior parte dei casi le misure di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 costituiscono pagamenti diretti e, in quanto tali, dovrebbero figurare nel regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (3). In virtù dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1405/2006, la riga corrispondente alle isole del Mar Egeo è stata soppressa, per errore, dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003. Occorre pertanto rettificare detto allegato I, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1405/2006 è modificato come segue:
1) |
nell’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore dell’agricoltura intese ad ovviare alle difficoltà dovute alla lontananza e all’insularità delle isole minori del Mar Egeo, in appresso le “isole minori”»; |
2) |
nell’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato (“i prodotti agricoli”), essenziali nelle isole minori per il consumo umano o per la fabbricazione di altri prodotti o l’utilizzo in quanto fattori di produzione agricoli.»; |
3) |
l’articolo 6 è soppresso; |
4) |
nell’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il programma di sostegno contiene le misure necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali nelle isole minori nell’ambito della parte terza, titolo II, del trattato.»; |
5) |
nell’articolo 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, dopo la riga POSEI è inserita la riga seguente:
«Isole del Mar Egeo |
Capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 (4) |
Pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, versati nel quadro delle misure contenute nei programmi |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC
(1) Parere espresso il 5 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).
(4) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 3.»
28.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 616/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
37,7 |
MK |
32,3 |
|
TR |
52,6 |
|
ZZ |
40,9 |
|
0707 00 05 |
JO |
156,8 |
MK |
22,9 |
|
TR |
104,0 |
|
ZZ |
94,6 |
|
0709 90 70 |
JO |
216,7 |
TR |
96,9 |
|
ZZ |
156,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
93,1 |
IL |
116,0 |
|
TR |
135,6 |
|
US |
83,6 |
|
ZA |
113,7 |
|
ZZ |
108,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
85,5 |
BR |
86,4 |
|
CL |
99,8 |
|
CN |
86,1 |
|
NZ |
117,8 |
|
US |
105,3 |
|
UY |
88,5 |
|
ZA |
88,5 |
|
ZZ |
94,7 |
|
0809 10 00 |
IL |
121,6 |
TR |
197,2 |
|
ZZ |
159,4 |
|
0809 20 95 |
TR |
409,7 |
US |
373,7 |
|
ZZ |
391,7 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
CL |
244,7 |
IL |
144,8 |
|
US |
245,1 |
|
ZZ |
211,5 |
|
0809 40 05 |
IL |
157,5 |
ZZ |
157,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
28.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 617/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2008
recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A decorrere dal 1o luglio 2008, il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (2), è abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 non riprende alcune disposizioni ed obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 2782/75. |
(3) |
È pertanto opportuno adottare alcune disposizioni ed obblighi nell’ambito di un regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, per consentire la continuità e l’efficace funzionamento dell’organizzazione comune di mercato, con particolare riguardo alle norme di commercializzazione. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce i requisiti fondamentali che le uova da cova ed i pulcini di volatili da cortile devono soddisfare per poter essere commercializzati nella Comunità. Per motivi di chiarezza, è opportuno definire nuove modalità di applicazione concernenti tali requisiti. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione (3), che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75, e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 ha stabilito alcune norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile. Per l’attuazione di tali norme è necessario stabilire disposizioni di applicazione intese, tra l’altro, ad evitare che uova ritirate dalle incubatrici possano essere commercializzate senza alcun marchio distintivo particolare, a stabilire le diciture da apporre sulle uova e sugli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini nonché a prevedere le necessarie comunicazioni. |
(6) |
È opportuno attribuire ad ogni stabilimento un numero di registrazione distintivo, basato su un codice stabilito in ciascuno Stato membro al fine di poter determinare il settore di attività dello stabilimento. |
(7) |
È inoltre opportuno mantenere il sistema di raccolta dei dati relativi al commercio intracomunitario ed alla produzione di pulcini e di uova da cova, con il rigore necessario per consentire l’elaborazione di previsioni di produzione a breve termine. Spetta a ciascuno Stato membro prevedere le sanzioni applicabili ai contravventori. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
1) |
uova da cova: le uova di volatili da cortile dei codici 0407 00 11 e 0407 00 19 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate in conformità del presente regolamento, prodotte nella Comunità o importate da paesi terzi; |
2) |
pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, dei codici 0105 11 e 0105 19 della nomenclatura combinata, prodotti nella Comunità o importati da paesi terzi, delle seguenti categorie:
|
3) |
stabilimento: lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività:
|
4) |
capacità: il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa. |
Articolo 2
Registrazione degli stabilimenti
1. Ogni stabilimento che ne fa richiesta è registrato dall’organismo competente designato dallo Stato membro e riceve un numero distintivo.
È prevista la possibilità di ritirare il numero distintivo agli stabilimenti che non si conformano alle disposizioni del presente regolamento.
2. Qualsiasi richiesta di registrazione proveniente da uno degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 è inviata all’organismo competente dello Stato membro sul cui territorio è situato lo stabilimento. Detto organismo attribuisce allo stabilimento registrato un numero distintivo, formato da uno dei codici di cui all’allegato I e da una cifra identificativa attribuita in modo da poter determinare il settore di attività dello stabilimento.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica del codice prescelto per l’attribuzione dei numeri distintivi che permettono di determinare il settore di attività dello stabilimento.
Articolo 3
Stampigliatura delle uova da cova e dei relativi imballaggi
1. Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono stampigliate individualmente.
2. Lo stabilimento di produzione procede alla stampigliatura individuale delle uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini, imprimendo il proprio numero distintivo sulle uova. Le lettere e le cifre, stampigliate utilizzando inchiostro nero indelebile, sono alte almeno 2 millimetri e larghe almeno 1 millimetro.
3. Gli Stati membri possono prevedere una deroga per autorizzare la stampigliatura di uova da cova secondo modalità diverse da quelle stabilite nel paragrafo 2, a condizione che la stampigliatura sia apposta con colore nero indelebile, sia chiaramente visibile e copra una superficie di almeno 10 millimetri quadrati. Questa stampigliatura deve essere effettuata prima di mettere le uova nell’incubatrice, in uno stabilimento di produzione o in un centro di incubazione. Lo Stato membro che si avvale di questa facoltà ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, ai quali comunica le disposizioni all’uopo stabilite.
4. Le uova da cova sono trasportate all’interno di imballaggi perfettamente puliti, contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, provenienti da un solo stabilimento e recanti una delle indicazioni che figurano nell’allegato II.
5. Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni paesi terzi importatori, sulle uova da cova destinate all’esportazione e sui relativi imballaggi possono figurare indicazioni diverse da quelle prescritte nel presente regolamento, purché non diano adito a confusione con queste ultime e con quelle previste nell’articolo 121, lettera d) del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dai relativi regolamenti di applicazione.
6. Gli imballaggi o gli altri recipienti di qualsiasi genere in cui queste uova sono trasportate recano il numero distintivo dello stabilimento di produzione.
7. Soltanto le uova da cova stampigliate a norma del presente articolo possono essere trasportate o commercializzate tra gli Stati membri.
8. Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate soltanto se recano, in caratteri alti almeno 3 millimetri, il nome del paese d’origine e la dicitura stampigliata «à couver», «broedei», «rugeaeg», «Bruteier», «προς εκκόλαψιν», «para incubar», «hatching», «cova», «para incubação», «haudottavaksi», «för kläckning», «líhnutí», «haue», «inkubācija», «perinimas», «keltetésre», «tifqis», «do wylęgu», «valjenje», «liahnutie», «за люпене», «incubare». Gli imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, di uno stesso paese d’origine e di uno stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:
a) |
le indicazioni che compaiono sulle uova; |
b) |
la specie di pollame da cui provengono le uova; |
c) |
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore. |
Articolo 4
Stampigliatura degli imballaggi che contengono i pulcini
1. I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria di pollame.
2. Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso centro di incubazione e recano almeno l’indicazione del numero distintivo di detto centro.
3. I pulcini provenienti da paesi terzi possono essere importati solo se sono suddivisi come indicato nel paragrafo 1. Le scatole devono contenere esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:
a) |
il nome del paese d’origine; |
b) |
la specie di pollame cui appartengono i pulcini; |
c) |
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore. |
Le iscrizioni che devono figurare sugli imballaggi sono apposte con inchiostro nero indelebile, in caratteri alti almeno 20 millimetri e larghi almeno 10 millimetri, con tratti aventi uno spessore di 1 millimetro.
Articolo 5
Documenti di accompagnamento
1. Per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini, è compilato un documento d’accompagnamento che contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) |
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello stabilimento nonché il suo numero distintivo; |
b) |
il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie, la categoria e il tipo di pollame; |
c) |
la data di spedizione; |
d) |
il nome e l’indirizzo del destinatario. |
2. Per le partite di uova da cova e di pulcini importate da paesi terzi, il numero distintivo dello stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d’origine.
Articolo 6
Registrazioni
Ogni centro di incubazione registra, per specie, per categoria (selezione, riproduzione o utilizzazione) e per tipo (carne, produzione di uova o uso misto):
a) |
la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe a incubare, nonché il numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova; |
b) |
la data della schiusa e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati a essere effettivamente utilizzati; |
c) |
il numero di uova covate ritirate dall’incubatrice e l’identità dell’acquirente. |
Articolo 7
Utilizzazione delle uova ritirate dall’incubatrice
Le uova covate ritirate dall’incubatrice devono essere utilizzate a fini diversi dal consumo umano. Esse possono essere utilizzate come uova industriali ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera h), del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (4).
Articolo 8
Comunicazioni
1. Ogni centro di incubazione comunica con periodicità mensile all’organismo competente dello Stato membro il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio destinati a essere effettivamente utilizzati.
2. Agli stabilimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono richiesti, se necessario, dati relativi al patrimonio di pollame da selezione e da moltiplicazione, secondo le modalità e in base alle condizioni adottate con la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Gli Stati membri trasmettono ogni mese alla Commissione, subito dopo il ricevimento e lo spoglio dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, un prospetto riepilogativo elaborato in base ai suddetti dati per il mese precedente.
Il prospetto riepilogativo presentato dallo Stato membro indica inoltre il numero dei pulcini importati ed esportati nello stesso mese, ripartiti per specie, tipo e categoria di pollame.
4. Il modello di prospetto riepilogativo di cui al paragrafo 3 è riportato nell’allegato III. Il prospetto è trasmesso dagli Stati membri alla Commissione per ciascun mese dell’anno civile, entro quattro settimane dalla fine del mese considerato.
5. Gli Stati membri possono utilizzare il modello di prospetto riepilogativo (parte I) riportato nell’allegato III per raccogliere presso i centri di incubazione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. Gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento di cui all’articolo 5 sia compilato per i pulcini in diversi esemplari. In tal caso, un esemplare di questo documento è inviato all’organismo competente di cui all’articolo 9 in occasione dell’importazione, dell’esportazione nonché degli scambi intracomunitari.
7. Gli Stati membri che fanno ricorso alla procedura di cui al paragrafo 6, ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.
Articolo 9
Organismi di controllo
Il controllo dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dagli organismi designati da ciascuno Stato membro. L’elenco di questi organismi è trasmesso agli altri Stati membri ed alla Commissione almeno un mese prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Ogni modifica di tale elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione al più tardi entro un mese dalla data della modifica.
Articolo 10
Sanzioni
Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per sanzionare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti relativi alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile.
Articolo 11
Relazioni
Entro il 30 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un prospetto statistico che riporta la struttura e l’attività dei centri di incubazione, elaborato in base al modello che figura nell’allegato IV.
Articolo 12
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 1868/77 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2008.
I riferimenti al regolamento abrogato ed al regolamento (CEE) n. 2782/75 s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all’allegato V.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(3) GU L 209 del 17.8.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).
(4) GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6.
ALLEGATO I
Codici di cui all’articolo 2, paragrafo 2
BE |
per il Belgio |
BG |
per la Bulgaria |
CZ |
pour la Repubblica ceca |
DK |
per la Danimarca |
DE |
per la Repubblica federale di Germania |
EE |
per l’Estonia |
IE |
per l’Irlanda |
EL |
per la Grecia |
ES |
per la Spagna |
FR |
per la Francia |
IT |
per l’Italia |
CY |
per Cipro |
LV |
per la Lettonia |
LT |
per la Lituania |
LU |
per il Lussemburgo |
HU |
per l’Ungheria |
MT |
per Malta |
NL |
per i Paesi Bassi |
AT |
per l’Austria |
PL |
per la Polonia |
PT |
per il Portogallo |
RO |
per la Romania |
SI |
per la Slovenia |
SK |
per la Slovacchia |
FI |
per la Finlandia |
SE |
per la Svezia |
UK |
per il Regno Unito |
ALLEGATO II
Indicazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4
— |
: |
in bulgaro |
: |
яйца за люпене |
— |
: |
in spagnolo |
: |
huevos para incubar |
— |
: |
in ceco |
: |
násadová vejce |
— |
: |
in danese |
: |
Rugeæg |
— |
: |
in tedesco |
: |
Bruteier |
— |
: |
in estone |
: |
Haudemunad |
— |
: |
in greco |
: |
αυγά προς εκκόλαψιν |
— |
: |
in inglese |
: |
eggs for hatching |
— |
: |
in francese |
: |
œufs à couver |
— |
: |
in italiano |
: |
uova da cova |
— |
: |
in lettone |
: |
inkubējamas olas |
— |
: |
in lituano |
: |
kiaušiniai perinimui |
— |
: |
in ungherese |
: |
Keltetőtojás |
— |
: |
in maltese |
: |
bajd tat-tifqis |
— |
: |
in olandese |
: |
Broedeieren |
— |
: |
in polacco |
: |
jaja wylęgowe |
— |
: |
in portoghese |
: |
ovos para incubação |
— |
: |
in rumeno |
: |
ouă puse la incubat |
— |
: |
in slovacco |
: |
násadové vajcia |
— |
: |
in sloveno |
: |
valilna jajca |
— |
: |
in finlandese |
: |
munia haudottavaksi |
— |
: |
in svedese |
: |
Kläckägg |
ALLEGATO III
PROSPETTO MENSILE RELATIVO ALLA PRODUZIONE ED ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE UOVA DA COVA E DEI PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE
PARTE I
Paese: |
Anno: |
1 000 pezzi |
Designazione |
Gennaio |
Febbraio |
Marzo |
Aprile |
Maggio |
Giugno |
Luglio |
Agosto |
Settembre |
Ottobre |
Novembre |
Dicembre |
|||||
|
Galletti, galline e polli |
Nonni e genitori |
da uova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Utilizzazione |
da uova |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||||
Nonni e genitori |
da carne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Utilizzazione |
da carne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
misto |
|
|
|
|
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|
|||||
Anatre |
Utilizzazione |
|
|
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|||
Oche |
|
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|
||||
Tacchini |
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|
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||||
Faraone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Galletti, galline e polli |
Nonne e madri |
da uova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Femmine destinate alla produzione di uova |
da uova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Nonne e madri |
da carne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Maschi e femmine destinati all’ingrasso |
da carne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
misto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Anatre |
Maschi e femmine destinati all’ingrasso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Oche |
|
|
|
|
|
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|
|
|
||||
Tacchini |
|
|
|
|
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|
|
|
||||
Faraone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Galletti, galline e polli |
Galletti da messaggio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMMERCIO CON L’ESTERO DI PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE
PARTE II
Paese: |
Anno: |
1 000 pezzi |
Commercio intracomunitario |
Gennaio |
Febbraio |
Marzo |
Aprile |
Maggio |
Giugno |
Luglio |
Agosto |
Settembre |
Ottobre |
Novembre |
Dicembre |
|||
IMPORTAZIONI |
Galletti, galline e polli |
Pulcini: nonne e madri |
da uova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pulcini: destinazione |
da uova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Pulcini: nonne e madri |
da carne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Pulcini: destinazione |
da carne |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||
mista |
|
|
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|
|
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|||
Anatre |
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|
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|
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|
|
Oche |
|
|
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|
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|
|
|
|
Tacchini |
Pulcini: destinazione |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
Faraone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESPORTAZIONI |
Galletti, galline e polli |
Pulcini: nonne e madri |
da uova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pulcini: destinazione |
da uova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Pulcini: nonne e madri |
da carne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Pulcini: destinazione |
da carne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
mista |
|
|
|
|
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|
|||
Anatre |
|
|
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|
|
Oche |
|
|
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|
|
|
|
|
Tacchini |
Pulcini: destinazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faraone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Importazioni da …. ed esportazioni verso i paesi terzi |
Gennaio |
Febbraio |
Marzo |
Aprile |
Maggio |
Giugno |
Luglio |
Agosto |
Settembre |
Ottobre |
Novembre |
Dicembre |
|||
IMPORTAZIONI |
Galletti, galline e polli |
Pulcini: nonne e madri |
da uova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pulcini: destinazione |
da uova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Pulcini: nonne e madri |
da carne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Pulcini: destinazione |
da carne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
mista |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|||
Anatre |
|
|
|
|
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|
|
|
|
Oche |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
Tacchini |
Pulcini: destinazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faraone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESPORTAZIONI |
Galletti, galline e polli |
Pulcini: nonne e madri |
da uova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pulcini: destinazione |
da uova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Pulcini: nonne e madri |
da carne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Pulcini: destinazione |
da carne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
mista |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||
Anatre |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
Oche |
|
|
|
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|
Tacchini |
Pulcini: destinazione |
|
|
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Faraone |
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
Destinatari |
: |
|
ALLEGATO IV
STRUTTURA E UTILIZZAZIONE DEI CENTRI DI INCUBAZIONE
ALLEGATO V
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 2782/75 |
Regolamento (CEE) n. 1868/77 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
— |
Articolo 1 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1 |
— |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2, e allegato I |
— |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
Articolo 3, paragrafo 1 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 3, paragrafo 3 |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 6 |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 4, e allegato II |
Articolo 5, paragrafo 3 |
— |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 3, paragrafo 8 |
— |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 7 |
Articolo 11 |
— |
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 12 |
— |
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
— |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 13 |
— |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
— |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
— |
Articolo 8, paragrafo 3 |
— |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
— |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
— |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 6 |
— |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 7 |
Articolo 16 |
— |
Articolo 9 |
— |
Articolo 5 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 6 |
Articolo 11 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 12, primo comma |
— |
Articolo 8 |
Articolo 13 |
— |
Allegato I |
Allegato III |
— |
Allegato II |
Allegato IV |
28.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 618/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2008
recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare nell'ambito del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 31,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
(2) |
Detti quantitativi sono fissati, per il periodo di consegna 2007/2008, dal regolamento (CE) n. 77/2008 della Commissione, del 28 gennaio 2008, recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008 (3). |
(3) |
L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo ACP contiene disposizioni da applicare in caso di mancata consegna del quantitativo convenuto da parte di uno Stato ACP. |
(4) |
Le competenti autorità di Barbados, del Congo, del Kenia, del Madagascar e di Trinidad e Tobago hanno informato la Commissione che non saranno in grado di consegnare la totalità del quantitativo convenuto e che non desiderano beneficiare di un periodo di consegna supplementare. |
(5) |
Previa consultazione degli Stati ACP interessati, occorre pertanto procedere ad una riassegnazione del quantitativo non consegnato per consentirne la fornitura durante il periodo di consegna 2007/2008. |
(6) |
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 77/2008 e adeguare i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2007/2008, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/2006. |
(7) |
L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 prevede che il paragrafo 1 del medesimo articolo non si applichi a un quantitativo riassegnato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 o paragrafo 2, del protocollo ACP. Il quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento deve essere pertanto importato prima del 30 giugno 2008. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la decisione di riassegnazione è stata presa tardivamente e tenuto conto altresì del tempo concesso per la presentazione delle domande di titoli di importazione, sarà impossibile rispettare tale termine. Occorre pertanto che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006 si applichi anche al quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti del codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2007/2008 e per i rispettivi paesi esportatori, sono adeguati come indicato nell'allegato.
Articolo 2
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, l'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica al quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento e importato dopo il 30 giugno 2008.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 77/2008 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).
(3) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 6.
ALLEGATO
Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco
Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India |
Obblighi di consegna 2007/2008 |
Barbados |
27 464,3 |
Belize |
69 615,98 |
Congo |
0,00 |
Costa d'Avorio |
10 123,12 |
Figi |
162 656,25 |
Guyana |
191 368,87 |
India |
9 999,83 |
Giamaica |
148 003,16 |
Kenia |
2 045,07 |
Madagascar |
6 249,50 |
Malawi |
24 367,72 |
Maurizio |
476 789,70 |
Mozambico |
5 965,92 |
Uganda |
0,00 |
Saint Kitts e Nevis |
0,00 |
Suriname |
0,00 |
Swaziland |
126 027,92 |
Tanzania |
9 672,60 |
Trinidad e Tobago |
0,00 |
Zambia |
11 865,01 |
Zimbabwe |
37 660,14 |
TOTALE |
1 319 875,62 |
28.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 619/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2008
relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 164, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta, per taluni prodotti lattiero-caseari, da una restituzione all'esportazione nella misura necessaria a consentire l'esportazione di tali prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione (2) ha stabilito le norme relative alla procedura di gara concernente le restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere di cui al codice ex ex 0402 10 19 9000, il burro naturale in blocchi di cui al codice ex ex 0405 10 19 9700, il butteroil in contenitori di cui al codice ex ex 0405 90 10 9000. Il regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), abroga il regolamento (CE) n. 580/2004 a decorrere dal 1o luglio 2008. |
(3) |
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1454/2007, occorre aprire una gara permanente per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento. Poiché il regolamento (CE) n. 1454/2007 non contiene tutte le norme specifiche per il settore lattiero-caseario finora incluse nel regolamento (CE) n. 580/2004, è opportuno istituire tali norme a decorrere dalla data di abrogazione di detto regolamento. Per motivi di ordine pratico e a fini di chiarezza e di semplificazione, è opportuno stabilire un unico regolamento che includa anche le disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro (4) e del regolamento (CE) n. 582/2004, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere (5). |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (6), si applica alla totalità dei titoli di esportazione e delle restituzioni all'esportazione nel settore lattiero-caseario. I titoli rilasciati nell'ambito della gara aperta ai sensi del presente regolamento si riferiscono a prodotti specifici ed è pertanto opportuno prevedere norme specifiche che derogano alle norme generali sui titoli di esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1282/2006. A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1454/2007, i titoli sono rilasciati dal competente organismo nazionale entro il quinto giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore della decisione della Commissione che fissa una restituzione massima ed il titolo di esportazione è valido a partire dalla data effettiva di rilascio. È pertanto opportuno stabilire un periodo di validità diverso da quello previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006 al fine di garantire lo stesso periodo di validità per tutti i titoli rilasciati. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo d’applicazione
È indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione per i seguenti prodotti lattiero-caseari previsti nell'allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (7), in modo da garantire la parità di accesso di tutte le persone stabilite nella Comunità:
a) |
burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 kg, di cui al codice prodotto ex ex 0405 10 19 9700; |
b) |
butteroil in contenitori di capacità pari o superiore a 20 kg, di cui al codice prodotto ex ex 0405 90 10 9000; |
c) |
latte scremato in polvere in sacchi di almeno 25 kg di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice prodotto ex ex 0402 10 19 9000. |
Articolo 2
Destinazione
I prodotti di cui all'articolo 1 sono destinati all'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto:
a) |
paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Stati Uniti d’America e la Santa Sede (Città del Vaticano); |
b) |
territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; |
c) |
i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra. |
Articolo 3
Disposizioni applicabili
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 (8), (CE) n. 1282/2006 e (CE) n. 1454/2007.
Articolo 4
Presentazione delle offerte
1. Le offerte possono essere presentate soltanto durante i periodi di gara e sono valide unicamente per il periodo di gara nel quale sono presentate.
2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì del mese con le seguenti eccezioni:
a) |
in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì; |
b) |
in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì. |
Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.
Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:
a) |
in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì; |
b) |
in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. |
Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.
3. Ciascun periodo di gara è contraddistinto da un numero d'ordine, a cominciare dal primo periodo previsto.
4. Le offerte sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri che figurano nell'allegato II.
5. Ogni offerta è presentata distintamente, in base alla destinazione, per uno dei codici prodotto di cui all'articolo 1.
6. Oltre a quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1454/2007, l'offerta deve indicare nella casella 16 della domanda di titolo il codice prodotto per la restituzione all'esportazione, preceduto da «ex», di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 5
Quantitativi oggetto della domanda
Per i prodotti di cui all'articolo 1, ogni offerta deve riguardare un quantitativo minimo pari ad almeno 10 tonnellate.
Articolo 6
Cauzioni
La cauzione di gara è pari al 15 % dell’importo massimo più recente della restituzione per lo stesso codice prodotto e la stessa destinazione. L'importo della cauzione di gara non può tuttavia essere inferiore a 5 EUR per 100 kg.
Articolo 7
Comunicazione delle offerte alla Commissione
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1454/2007, gli Stati membri comunicano separatamente alla Commissione, entro tre ore dal termine di ogni periodo di gara quale stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, tutte le offerte valide avvalendosi del formulario riportato nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 8
Titoli di esportazione
1. Non si applica l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006.
2. In deroga all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006, il periodo di validità del titolo di esportazione inizia a partire dalla data effettiva di rilascio e termina alla fine del quarto mese successivo al mese in cui finisce il periodo di gara, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.
Articolo 9
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 581/2004 e il regolamento (CE) n. 582/2004 sono abrogati.
Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.
(4) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1543/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 62).
(5) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1543/2007.
(6) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).
(7) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
(8) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
ALLEGATO I
STATO MEMBRO:
Persona da contattare:
Telefono:
Fax:
E-mail:
A. Burro 82 %
Stato membro:
Concessione di una restituzione per l'esportazione di burro (82 %) del codice prodotto ex ex 0405 10 19 9700 verso taluni paesi terzi [regolamento (CE) n. 619/2008) Numero di gara: …/R/200. Scadenza del periodo di gara:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Offerta n. |
Offerente n. (1) |
Quantitativo (tonnellate) |
Destinazione |
Aliquota della restituzione all'esportazione (EUR/100 kg) (in ordine crescente) |
|
|
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|
|
B. Butteroil
Stato membro:
Concessione di una restituzione per l'esportazione di butteroil del codice prodotto ex ex 0405 90 10 9000 verso taluni paesi terzi [regolamento (CE) n. 619/2008) Numero di gara: …/R/200. Scadenza del periodo di gara:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Offerta n. |
Offerente n. (2) |
Quantitativo (tonnellate) |
Destinazione |
Aliquota della restituzione all'esportazione (EUR/100 kg) (in ordine crescente) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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C. Latte scremato in polvere
Stato membro:
Concessione di una restituzione per l'esportazione di latte scremato in polvere del codice prodotto ex ex 0402 10 19 9000 verso taluni paesi terzi (regolamento (CE) n. 619/2008). Numero di gara: …/R/200. Scadenza del periodo di gara:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Offerta n. |
Offerente n. (3) |
Quantitativo (tonnellate) |
Destinazione |
Aliquota della restituzione all'esportazione (EUR/100 kg) (in ordine crescente) |
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|
(1) A ciascun offerente è attribuito un numero per ogni periodo di gara.
(2) A ciascun offerente è attribuito un numero per ogni periodo di gara.
(3) A ciascun offerente è attribuito un numero per ogni periodo di gara.
ALLEGATO II
Autorità degli Stati membri competenti a ricevere le offerte ai sensi del regolamento (CE) n. 1454/2007 e del presente regolamento:
BE |
|
|||||||
BG |
|
|||||||
CZ |
|
|||||||
DK |
|
|||||||
DE |
oder
|
|||||||
EE |
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|||||||
EL |
|
|||||||
ES |
|
|||||||
FR |
|
|||||||
IE |
|
|||||||
IT |
|
|||||||
CY |
|
|||||||
LV |
|
|||||||
LT |
|
|||||||
LU |
|
|||||||
HU |
|
|||||||
MT |
|
|||||||
NL |
|
|||||||
AT |
|
|||||||
PL |
|
|||||||
PT |
|
|||||||
RO |
|
|||||||
SL |
|
|||||||
SK |
|
|||||||
FI |
|
|||||||
SV |
|
|||||||
UK |
|
28.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 620/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2008
recante rettifica del regolamento (CE) n. 386/2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 386/2008 della Commissione (2) ha fissato le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. |
(2) |
Occorre tenere conto delle modifiche della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari introdotte dal regolamento (CE) n. 1499/2007, recante pubblicazione, per il 2008, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (3). Occorre pertanto rettificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 386/2008. Per motivi di chiarezza è opportuno che dette rettifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 386/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 386/2008 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 386/2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). A decorrere dal 1o luglio 2008 il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(2) GU L 116 del 30.4.2008, pag. 17.
(3) GU L 333 del 19.12.2007, pag. 10.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 27 giugno 2008
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||||||||||||||||||||
0401 30 31 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0401 30 31 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0401 30 31 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0401 30 39 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0401 30 39 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0401 30 39 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0401 30 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0401 30 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0401 30 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 10 11 9000 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 10 19 9000 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 10 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 11 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 11 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 11 9900 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 17 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 19 9900 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 91 9200 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 91 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 99 9200 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 99 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 99 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 99 9600 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 21 99 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 29 15 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 29 15 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 29 15 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 29 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 29 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 29 19 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 29 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 29 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 91 10 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 91 30 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 91 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 99 10 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0402 99 31 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0403 90 11 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0403 90 13 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0403 90 13 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0403 90 13 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0403 90 13 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0403 90 33 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0403 90 59 9310 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0403 90 59 9340 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0403 90 59 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0404 90 21 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0404 90 21 9160 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0404 90 23 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0404 90 23 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0404 90 23 9140 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0404 90 23 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0404 90 81 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0404 90 83 9110 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0404 90 83 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0404 90 83 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0404 90 83 9170 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 10 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 10 11 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 10 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 10 19 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 10 30 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 10 30 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 10 30 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 10 50 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 10 50 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 10 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 20 90 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 20 90 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 90 10 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0405 90 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9830 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 32 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
— |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
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0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
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L40 |
EUR/100 kg |
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0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
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L40 |
EUR/100 kg |
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0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
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L40 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||||||||||||||||
Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell'ambito del contingente 2008/2009 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:
|
0,00 EUR/100 kg |
||
|
0,00 EUR/100 kg |
Le destinazioni sono definite come segue:
L20 |
: |
Tutte le destinazioni, tranne:
|
||||||
L04 |
: |
Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia. |
||||||
L40 |
: |
Tutte le destinazioni, tranne:
|
(2) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»
DIRETTIVE
28.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/31 |
DIRETTIVA 2008/64/CE DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2008
che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),
sentiti gli Stati membri interessati,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/29/CE concerne alcune misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Essa prevede altresì che alcune zone siano riconosciute come zone protette. |
(2) |
In base alle informazioni fornite dagli Stati membri si è determinato che soltanto alcuni vegetali destinati alla piantagione di Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. e Solanaceae rischiano di propagare la Heliothis armigera Hübner. Visto che il rischio di propagazione dell'organismo è limitato a tali vegetali, occorre sopprimere tale organismo dall'allegato I della direttiva 2000/29/CE, che impone un divieto generale, e inserirlo invece nell'allegato II della stessa direttiva, che impone un divieto soltanto in relazione ad alcuni vegetali specifici che presentano un rischio. Inoltre, per conformarsi alla denominazione scientifica recentemente riveduta, occorre sostituire il nome Heliothis armigera Hübner con Helicoverpa armigera (Hübner). |
(3) |
Dalle informazioni fornite dagli Stati membri si evince che la presenza di Colletotrichum acutatum Simmonds è estesa all'interno della Comunità. Di conseguenza è necessario che tale organismo non figuri più sull'elenco degli organismi nocivi di cui alla direttiva 2000/29/CE né formi più oggetto di misure di protezione da adottare a norma di tale direttiva. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della direttiva 2000/29/CE. |
(4) |
In base alle informazioni pervenute dal Portogallo, la presenza di Citrus tristeza virus (isolati europei) risulta attualmente insediata a Madeira. Occorre quindi che questa parte del territorio portoghese non sia più riconosciuta come zona protetta per quanto riguarda questo organismo nocivo e che gli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(5) |
In base alle informazioni pervenute dalla Spagna, la presenza di Thaumetopoea pityocampa (Den. e Schiff.) risulta attualmente insediata a Ibiza. Occorre quindi che questa parte del territorio spagnolo non sia più riconosciuta come zona protetta per quanto riguarda questo organismo nocivo e che gli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(6) |
Da informazioni fornite dalla Slovenia, la presenza di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. risulta attualmente insediata nelle regioni Koroška e Notranjska. Tali regioni non devono quindi più essere riconosciute come zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. e gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE vanno modificati di conseguenza. |
(7) |
Da informazioni fornite dall'Italia, la presenza di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. risulta attualmente insediata in alcune parti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Tali parti del territorio italiano non devono quindi più essere riconosciute come zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.). Winsl. et al. e gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE debbono essere modificati di conseguenza. |
(8) |
Dalla legislazione svizzera in materia di protezione dei vegetali risulta che i cantoni di Berna e dei Grisoni non sono più riconosciuti come zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in Svizzera. Occorre quindi sopprimere la deroga in forza della quale sono autorizzate, in base a requisiti particolari, alcune importazioni da tali regioni verso alcune zone protette e modificare di conseguenza la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE. |
(9) |
Occorre modificare di conseguenza gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE. |
(10) |
Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni dal 1o settembre 2008.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).
ALLEGATO
Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:
1) |
nella lettera a) della sezione II della parte A dell'allegato I, il punto 3 è soppresso; |
2) |
l'allegato II è modificato come segue:
|
3) |
la parte B dell'allegato III è modificata come segue:
|
4) |
l'allegato IV è modificato come segue:
|
28.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/36 |
DIRETTIVA 2008/65/CE DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2008
recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (1), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre adeguare l'elenco di codici di cui all'allegato I e all'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE. |
(2) |
È opportuno modificare, alla luce del progresso scientifico e tecnico nel settore, il codice comunitario 78, che limita il diritto di guidare veicoli appartenenti a una determinata categoria di patente ai soli veicoli con cambio automatico. |
(3) |
I requisiti minimi prescritti per i veicoli per l'esame di guida di cui all'allegato II della direttiva 91/439/CEE devono essere resi conformi alla modifica della definizione del codice comunitario 78. |
(4) |
È opportuno rivedere i requisiti minimi prescritti per le prove teoriche e pratiche di cui all'allegato II della direttiva 91/439/CEE per adeguare i requisiti delle prove alle esigenze del traffico quotidiano in relazione all'uso di gallerie, al fine di migliorare il livello di sicurezza stradale di questo particolare elemento dell'infrastruttura stradale. |
(5) |
I termini di cui ai punti 5.2 e 6.2.5 dell'allegato II della direttiva 91/439/CEE sono risultati inadeguati ai fini di una soddisfacente attuazione delle misure necessarie. È opportuno introdurre un termine supplementare. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/439/CEE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la patente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue:
1) |
nell'allegato I, punto 2, nella parte riguardante la pagina 4 della patente di guida, e nell'allegato I bis, punto 2, nella parte riguardante la pagina 2 della patente, nella lettera a), numero 12, la dicitura del codice comunitario 10.02 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
nell'allegato I, punto 2, nella parte riguardante la pagina 4 della patente di guida, e nell'allegato I bis, punto 2, nella parte riguardante la pagina 2 della patente, nella lettera a), numero 12, la dicitura del codice comunitario 78 è sostituita dalla seguente: 78. Limitata a veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A o A1)»; |
3) |
l'allegato II è modificato come segue:
|
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344).
(2) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 36.»
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
28.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2008
riguardante misure provvisorie di protezione contro la diffusione del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) in Portogallo
[notificata con il numero C(2008) 3312]
(2008/489/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità alla decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo (2), il Portogallo sta attuando un piano di eradicazione contro la propagazione del nematode del pino. |
(2) |
Il Portogallo ha approvato un decreto ministeriale (Portaria n. 358/2008 del 12 maggio 2008) che proibisce il movimento di legno e di piante suscettibili al di fuori del Portogallo continentale a meno che il legno non sia stato trattato termicamente e le piante debitamente ispezionate. |
(3) |
Il Portogallo ha presentato alla Commissione la proposta di un piano di sorveglianza, come previsto al 2o comma dell’articolo 4 della decisione 2006/133/CE, per l’intero territorio portoghese. La proposta è stata discussa dal Comitato fitosanitario permanente il 26-27 maggio 2008. La Commissione, basandosi sulle conclusioni del Comitato, non ha tuttavia approvato il progetto a causa dell’insufficiente intensità dei controlli. |
(4) |
In data 5 giugno 2008, il Portogallo, al termine di un’indagine straordinaria effettuata dalle autorità portoghesi oltre all’indagine annuale in una zona del Portogallo finora indenne da nematode del pino (PWN), informava la Commissione della scoperta di nuovi focolai di PWN. |
(5) |
L’ispezione dell’Ufficio alimentare e veterinario (2-6 giugno 2008) rivelava che i dati disponibili non erano sufficienti per confermare l’esistenza in Portogallo di zone esenti da PWN. Inoltre, varie misure comunitarie e nazionali, non erano state attuate integralmente. |
(6) |
Le misure finora adottate sono perciò ritenute insufficienti e tali da non poter più escludere il rischio immediato di propagazione del PWN fuori del Portogallo in seguito a movimenti di legno, corteccia e piante sensibili. Attualmente, inoltre, si deve quanto prima consentire agli Stati membri diversi dal Portogallo di poter controllare in seno al loro territorio movimenti di legno, corteccia e piante sensibili, provenienti da tutte le zone del Portogallo. |
(7) |
In seguito al recente incremento dei focolai di PWN in Portogallo, occorre provvedere quanto prima a salvaguardare il territorio degli altri Stati membri dal PWN e tutelare gli interessi del commercio comunitario con i paesi terzi. Vanno proibiti i movimenti di legno, corteccia e piante sensibili dal Portogallo verso altri Stati membri e i paesi terzi a meno che tali materiali non siano stati adeguatamente trattati e le piante ispezionate. Pertanto, i requisiti dei movimenti di legno, corteccia e piante sensibili in seno al Portogallo, da zone delimitate ad altre non delimitate, o verso altri Stati membri, vanno estesi a tutti i movimenti dal Portogallo agli altri Stati membri e ai paesi terzi. La tracciabilità andrà garantita allegando il passaporto delle piante, o il marchio, a ciascuna unità di una spedizione. Il campo d’applicazione delle attività di controllo svolte dagli Stati membri va ampliato per permettere di controllare i movimenti di legno, corteccia e piante sensibili dal Portogallo verso il loro territorio. |
(8) |
Fino alla riunione del Comitato fitosanitario permanente, vanno adottate misure protettive provvisorie al fine di impedire la diffusione del PWN dal Portogallo ad altri Stati membri e ai paesi terzi. |
(9) |
Le misure previste nella presente decisione saranno riesaminate dal Comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il Portogallo farà sì che le condizioni di cui all’allegato, relative ai movimenti di legno, corteccia e piante sensibili dal suo territorio verso quello di altri Stati membri o paesi terzi, siano soddisfatte.
2. Gli Stati membri di destinazione, diversi dal Portogallo, possono sottoporre a test sulla presenza di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino — PWN) le partite di legno, corteccia e piante sensibili, provenienti dal Portogallo e giunte nel loro territorio.
3. La presente decisione non pregiudica la decisione 2006/133/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169, del 29.6.2007, pag. 51).
(2) GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/378/CE (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 22).
ALLEGATO
In caso di movimenti dal Portogallo verso altri Stati membri e paesi terzi, di:
(a) |
piante sensibili: quest’ultime saranno accompagnate da un «passaporto delle piante» redatto e rilasciato ai sensi della direttiva 92/105/CEE (1) della Commissione dopo che:
|
(b) |
legname e cortecce isolate sensibili, escluso il legno in forma di:
compreso tuttavia quello che non ha mantenuto la sua superficie rotonda naturale: tali tipi di legno e di cortecce isolate saranno accompagnati dal passaporto delle piante (v. sopra), dopo aver subito un trattamento termico adeguato tale da far raggiungere una temperatura minima all’interno del legno di 56°C per 30 minuti al fine di garantire l’assenza di PWN vivi; |
(c) |
legno sensibile in forma di trucioli, pezzetti, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere: tale legno sarà accompagnato dal passaporto delle piante (v. sopra) dopo aver subito un’adeguata fumigazione al fine di garantire l’assenza di PWN vivi; |
(d) |
legno sensibile, sotto forma di paglioli sciolti, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha mantenuto la sua superficie rotonda naturale, nonché sotto forma di casse, scatole, cassette o fusti da imballaggio e simili, palette, palette a cassa o altre palette e piattaforme da carico, usate effettivamente o no nel trasporto di oggetti di tutti i tipi: tale legname sarà oggetto di una delle misure approvate tra quelle di cui all’allegato I della Norma internazionale FAO, n. 15, per le misure fitosanitarie su Gli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Tale legname esibirà un marchio che permetta di identificare dove e da chi sia stato effettuato il trattamento o sarà accompagnato dal passaporto delle piante (v. sopra) che attesti le misure effettuate. |
Il Portogallo garantisce che il passaporto delle piante (v. sopra) o il marchio conforme alla Norma internazionale FAO, n. 15, per le misure fitosanitarie sia allegato a ogni unità di legno, corteccia e pianta sensibile che venga spostata.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
28.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/41 |
DECISIONE EUSEC/2/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 24 giugno 2008
relativa alla nomina del capo della missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)
(2008/490/PESC)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,
vista l’azione comune 2007/406/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2007, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (1), in particolare l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o marzo 2008 Michel SIDO è stato nominato capo della missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo («EUSEC RD Congo»). |
(2) |
Il 23 giugno 2008 Michel SIDO ha presentato le proprie dimissioni da capomissione. |
(3) |
Il Segretario Generale/Alto Rappresentante ha proposto la nomina di Jean-Paul MICHEL a nuovo capo della missione EUSEC RD Congo, |
DECIDE:
Articolo 1
Jean-Paul MICHEL è nominato capo della missione EUSEC RD Congo.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1o luglio 2008.
Fatto a Bruxelles, addì 24 giugno 2008.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
M. IPAVIC
(1) GU L 151 del 13.6.2007, pag. 52.
28.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/42 |
AZIONE COMUNE 2008/491/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2008
che modifica e proroga l'azione comune 2007/406/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 2 maggio 2005 l'Unione europea conduce una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (EUSEC RD Congo). Il mandato attuale della missione è definito dall'azione comune 2007/406/PESC (1) e scade il 30 giugno 2008. |
(2) |
È opportuno prorogare il mandato della missione per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o luglio 2008. |
(3) |
Il sostegno apportato dall'Unione europea alle autorità congolesi per la riforma del settore della sicurezza nell'RDC potrebbe ormai soffermarsi anche sulla fissazione delle modalità di organizzazione della futura forza di reazione rapida definita dal governo dell'RDC nel quadro del piano direttore complessivo della riforma dell'esercito. Particolare enfasi dovrebbe essere posta sulla funzione «risorse umane». |
(4) |
Le dichiarazioni di impegno firmate a Goma il 23 gennaio 2008 tra il governo dell'RDC e gruppi armati che operano nel Nord e Sud Kivu hanno avviato un processo di pacificazione delle due province. Questo processo gode del sostegno della comunità internazionale, compresa l'Unione europea attraverso il rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per la regione dei Grandi laghi in Africa. La missione EUSEC RD Congo dovrebbe contribuire agli sforzi profusi dall'RSUE nell'ambito dei lavori svolti per attuare le dichiarazioni di impegno per il Nord e Sud Kivu. |
(5) |
Dovrebbe essere previsto un nuovo importo di riferimento finanziario a copertura delle spese connesse alla missione per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009. |
(6) |
L'attuale situazione della sicurezza nell'RDC potrebbe deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e della sicurezza internazionale e regionale. Un persistente impegno dell'UE a livello di azione politica e di risorse contribuirà a radicare ulteriormente la stabilità nella regione. |
(7) |
L'azione comune 2007/406/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'azione comune 2007/406/PESC è modificata come segue:
1) |
All'articolo 2, le lettere da a) a e) sono sostituite dalle seguenti:
|
2) |
All'articolo 3, lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
|
3) |
All'articolo 3, lettera c), secondo trattino, le parole «compreso un gruppo mobile» sono sostituite dalle parole «compresi gruppi mobili». |
4) |
L'articolo 5 è così modificato:
|
5) |
All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 è pari a 9 700 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 è pari a 8 450 000 EUR.». |
6) |
L'articolo 15 è soppresso. |
7) |
All'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 30 giugno 2009.». |
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2008.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 26 giugno 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 151 del 13.6.2007, pag. 52.
Rettifiche
28.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/44 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1529/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione, per gli anni 2008 e 2009, dei contingenti d’importazione di riso originario degli Stati ACP che fanno parte della regione CARIFORUM e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 31 dicembre 2007 )
Pagina 156, articolo 2, paragrafo 2, seconda frase:
anziché:
«Per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il quantitativo richiesto non può tuttavia superare 3 333 tonnellate.»,
leggi:
«Per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il quantitativo richiesto per ogni sottoperiodo non può tuttavia superare 3 333 tonnellate.»