ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 162

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
21 giugno 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 583/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium nei tacchini ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 585/2008 della Commissione, del 19 giugno 2008, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese

9

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, recante modifica della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

11

 

*

Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà ( 1 )

13

 

*

Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (Versione codificata)  ( 1 )

20

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione 586/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein

27

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Parlamento europeo e Consiglio

 

 

2008/469/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2008, concernente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

30

 

 

Commissione

 

 

2008/470/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 maggio 2008, relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea T25) [notificata con il numero C(2008) 1715]  ( 1 )

31

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/471/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 30 maggio 2008, relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: tricloroetilene, benzene e 2-metossi-2-metilbutano (TAME) [notificata con il numero C(2008) 2271]  ( 1 )

34

 

 

2008/472/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 30 maggio 2008, relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: 2,3-epossipropiltrimetilammonio cloruro (EPTAC), (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio cloruro (CHPTAC) ed esaclorociclopentadiene [notificata con il numero C(2008) 2316]  ( 1 )

37

 

 

2008/473/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile [notificata con il numero C(2008) 2274]  ( 1 )

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

21.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/1


REGOLAMENTO (CE) N. 583/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

41,8

MK

34,1

TR

59,0

ZZ

45,0

0707 00 05

JO

151,2

MK

24,1

TR

134,5

ZZ

103,3

0709 90 70

TR

101,1

ZZ

101,1

0805 50 10

AR

109,6

EG

120,2

TR

135,6

US

99,2

ZA

103,7

ZZ

113,7

0808 10 80

AR

169,1

BR

88,0

CL

103,6

CN

91,0

NZ

118,7

US

91,0

UY

58,3

ZA

97,1

ZZ

102,1

0809 10 00

IL

89,8

TR

193,8

US

236,6

ZZ

173,4

0809 20 95

TR

388,7

US

379,0

ZZ

383,9

0809 30 10, 0809 30 90

EG

182,1

US

191,8

ZZ

187,0

0809 40 05

IL

121,3

TR

131,9

ZZ

126,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.6.2008   

IT

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L 162/3


REGOLAMENTO (CE) N. 584/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2008

che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium nei tacchini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, lavorazione e distribuzione, in particolare a livello della produzione primaria, in modo da ridurne la diffusione e il pericolo per la salute pubblica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che sia definito un obiettivo comunitario per la riduzione della diffusione di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nei tacchini a livello della produzione primaria. Tale riduzione è importante tenuto conto dei severi provvedimenti che saranno applicati alla carne fresca proveniente da gruppi infetti di tacchini ai sensi del suddetto regolamento a decorrere dal 12 dicembre 2010. In particolare, la carne fresca di pollame, come la carne di tacchini, non può essere immesso sul mercato per il consumo umano a meno che non soddisfi il seguente criterio: «Assenza di salmonelle in 25 grammi».

(3)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che l’obiettivo comunitario deve comprendere un’espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o la riduzione minima in percentuale del numero di unità epidemiologiche che rimangono positive, il termine massimo entro il quale l’obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell’obiettivo. Va anche compresa eventualmente una definizione dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che, nel definire gli obiettivi comunitari, occorre tener conto dell’esperienza acquisita con l’applicazione delle vigenti misure di controllo nazionali e delle informazioni trasmesse alla Commissione o all’Autorità europea per la sicurezza alimentare in virtù della normativa in vigore, soprattutto nel quadro delle informazioni fornite ai sensi della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (2), in particolare l'articolo 5.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che la Commissione, nel definire un obiettivo comunitario, deve fornire un’analisi dei costi e dei vantaggi che esso prevedibilmente comporta. Tuttavia, in deroga a ciò, l’obiettivo comunitario per i tacchini, riguardante la salmonella enteritidis e la salmonella typhimurium, può essere fissato, per un periodo di transizione, anche senza tale analisi.

(6)

I dati comparabili sulla prevalenza dei sierotipi delle salmonelle nelle gruppi di tacchini negli Stati membri sono stati perciò raccolti ai sensi della decisione 2006/662/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, relativa a un contributo finanziario dalla Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati membri (3).

(7)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che, per un periodo di transizione di 3 anni, l’obiettivo comunitario relativo ai tacchini riguardi solo la salmonella enteritidis e la salmonella typhimurium. In seguito potranno essere presi in considerazione altri sierotipi rilevanti per la salute pubblica.

(8)

Per verificare i progressi verso la realizzazione dell’obiettivo comunitario è necessario prevedere nel presente regolamento un campionamento ripetuto dei gruppi di tacchini.

(9)

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2160/2003 è stata consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) sulla fissazione dell’obiettivo comunitario per i tacchini.

(10)

Il 28 aprile 2008, la Task force dell’AESA per la raccolta di dati sulle zoonosi ha adottato una relazione che analizza l’indagine di riferimento sulla prevalenza di salmonella nei gruppi di tacchini nell’UE, 2006/2007, parte A: Stime sulla prevalenza della salmonella.

(11)

In conformità al regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 (4), vanno presi almeno 2 paia di tamponi da stivale/calza al gruppo campione di polli da carne per la salmonella. Nuovi dati scientifici dimostrano che l’uso combinato di un paio di tamponi da stivale/calza con un campione di polvere dà risultati almeno altrettanto sicuri del campionamento con 2 paia di tamponi da stivale/calza. Tale combinazione può pertanto essere permessa come metodo di campionamento alternativo e il regolamento (CE) n. 646/2007 va modificato di conseguenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo comunitario

1.   L’obiettivo comunitario, di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003, relativo alla riduzione della salmonella enteritidis e della salmonella typhimurium nei tacchini («l’obiettivo comunitario») sarà il seguente:

a)

la percentuale massima dei gruppi di tacchini da ingrasso che risultano positivi alla salmonella enteritidis e alla salmonella typhimurium va ridotta all’1 % o meno, entro il 31 dicembre 2012; e

b)

la percentuale massima dei gruppi di tacchini adulti da riproduzione che risultano positivi alla salmonella enteritidis e alla salmonella typhimurium va ridotta all’1 % o meno, entro il 31 dicembre 2012.

Per gli Stati membri con meno di 100 gruppi di tacchini adulti da riproduzione o da ingrasso, l’obiettivo comunitario è che entro il 31 dicembre 2012 non sia positivo più di 1 gruppo di tacchini di tacchini adulti da riproduzione o da ingrasso.

2.   Il programma di test necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo comunitario è definito nell’allegato.

3.   La Commissione potrà riesaminare l’obiettivo e il programma di test di cui all’allegato in base all’esperienza ottenuta nel 2010, primo anno dei programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 646/2007

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 646/2007 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

1)

alla fine del punto 2:

«In alternativa, l’autorità competente può decidere che sia prelevato un paio di tamponi da stivale, che coprano il 100 % dell’area della stalla purché combinati con un campione di polvere prelevato in vari siti di tutta la stalla da superfici su cui la polvere sia visibile.»

2)

Dopo il secondo paragrafo del punto 3.1:

«È preferibile che il campione di polvere sia analizzato separatamente. Ai fini dell’analisi, l’autorità competente può però decidere di unirlo al paio di tamponi da stivale/calza.»

Articolo 3

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1 e 3, e l’articolo 2 si applicano dal 1o luglio 2008 e l’articolo 1, paragrafo 2, si applica dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(3)  GU L 272 del 3.10.2006, pag. 22.

(4)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.


ALLEGATO

Programma di test necessario per verificare la realizzazione dell’obiettivo comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2

1.   Frequenza e tipologia dei campionamenti

a)

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di tacchini da ingrasso o da allevamento che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2160/2003.

b)

I gruppi di tacchini sono sottoposti a campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare e ad opera dell’autorità competente.

i)

Il campionamento dei gruppi di tacchini da ingrasso o da allevamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare deve avvenire ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e almeno 3 settimane prima che i volatili siano trasferiti al macello. Poiché i risultati sono validi per non più di 6 settimane dal campionamento, è possibile che sia richiesta la ripetizione del campionamento, per lo stesso gruppo.

ii)

Su iniziativa dell’operatore del settore alimentare, il campionamento di gruppi di tacchini d’allevamento può inoltre essere effettuato:

Negli allevamenti dei gruppi: a 1 giorno d’età, a 4 settimane d’età e 2 settimane prima dell’entrata nella fase di deposizione o del trasferimento all’unità di deposizione,

nei gruppi adulti: almeno ogni 3 settimane durante il periodo di deposizione, in azienda o in incubazione.

iii)

Il campionamento ad opera dell’autorità competente va effettuata almeno:

1 volta l’anno, tutti i gruppi, nel 10 % delle aziende con almeno 250 tacchini adulti da riproduzione, tra 30 e 45 settimane d’età, e comunque in tutte le aziende in cui nei 12 mesi precedenti sia stata accertata la salmonella enteritidis o la salmonella typhimurium e in tutte le aziende con tacchini da riproduzione d’elite, bisnonni e nonni; questo campionamento può anche avvenire nell’incubatrice,

su tutti i gruppi nelle aziende, se viene accertata la presenza di salmonella enteritidis o salmonella typhimurium in campioni prelevati dall’incubatrice da operatori del settore alimentare o nel quadro dei controlli ufficiali, per studiare l’origine dell’infezione,

1 volta l’anno, su tutti i gruppi nel 10 % delle aziende con almeno 500 tacchini da ingrasso, e comunque:

su tutti i gruppi dell’azienda, se un gruppo risulta positivo alla salmonella enteritidis o alla salmonella typhimurium nei campioni prelevati dall’operatore del settore alimentare, a meno che la carne dei tacchini nei gruppi non sia destinata a un trattamento termico industriale o a un altro trattamento teso a eliminare la salmonella, e

su tutti i gruppi dell’azienda, se un gruppo risulta positivo alla salmonella enteritidis o alla salmonella typhimurium durante la precedente tornata di campioni prelevati dall’operatore del settore alimentare, e

ogni qualvolta l’autorità competente lo consideri necessario.

Un campionamento effettuato dall’autorità competente può sostituire un campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare.

2.   Protocollo di campionamento

2.1.   Campionamento nell’incubatrice

Il campionamento all’incubatrice avverrà conformemente a quanto disposto al punto 2.2.1 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1003/2005 (1).

2.2.   Campionamento in azienda

2.2.1   Tacchini da riproduzione

I campioni saranno prelevati conformemente a quanto disposto al punto 2.2.2 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1003/2005.

2.2.2   Tacchini da ingrasso

Vanno prelevati almeno 2 paia di tamponi da stivale/calza. Per i tacchini in allevamenti di tipo all’aperto, i campioni vanno prelevati solo all’interno della stalla. Tutti i tamponi da stivale/calza vanno raggruppati in un unico campione.

Nei gruppi con meno di 100 tacchini, nei quali non sia possibile ricorrere a tamponi da stivale/calza a causa dell’inaccessibilità delle stalle, questi possono essere sostituiti da campioni prelevati a mano, applicando i tamponi da stivale o da calza a guanti e strofinandoli sulle superfici contaminate con feci fresche oppure, se ciò non sia fattibile, facendo ricorso ad altre tecniche di campionamento.

Prima di indossarli, inumidire la superficie dei tamponi da stivale/calza con diluente a massimo recupero (maximum recovery diluents — MRD: 0,8 % cloruro di sodio, 0,1 % peptone in acqua deionizzata sterile) o acqua sterile o qualsiasi altro diluente omologato dal laboratorio nazionale di riferimento di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2160/2003. L’uso dell’acqua dell’azienda agricola contenente sostanze antimicrobiche o altri disinfettanti, è vietato. È raccomandato inumidire i tamponi da stivale versando il liquido all’interno prima di indossarli. Alternativamente, prima dell’utilizzazione, i tamponi da stivale o da calza possono essere trattati in autoclave con diluente, negli appositi contenitori. I diluenti si possono applicare anche dopo che gli stivali sono stati indossati utilizzando uno spray o vaporizzatore.

Va garantito che tutte le sezioni del capannone siano rappresentate in modo proporzionale nel campione. Ogni paio deve coprire circa il 50 % dell’area della stalla.

In alternativa, l’autorità competente può decidere che sia prelevato un paio di tamponi da stivale, che coprano il 100 % dell’area della stalla purché combinati con un campione di polvere, prelevato in vari siti di tutta la stalla da superfici su cui la polvere sia visibile.

Dopo il campionamento i tamponi da stivale/calza vanno rimossi attentamente per non staccare il materiale aderitovi. I tamponi da stivale possono essere rivoltati per conservare il materiale e vanno inseriti in un sacco o contenitore appositamente etichettato.

L’autorità competente deve controllare la formazione degli operatori del settore alimentare in modo da garantire la corretta applicazione del protocollo di campionamento.

Per i campionamenti effettuati dall’autorità competente in caso di sospetto di infezione da salmonella nel gruppo di una determinata azienda, e in tutti i casi ritenuti opportuni, l’autorità competente si accerterà, eventualmente con ulteriori prove, che i risultati dei test per la salmonella nei gruppi dei tacchini non siano influenzati dall’uso di antimicrobici.

Se non viene rilevata la presenza di salmonella enteritidis e salmonella typhimurium, ma si riscontrano invece antimicrobici o effetti dell’inibizione della crescita batterica, il gruppo di tacchini va considerato infetto ai fini dell’obiettivo comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   Esame dei campioni

3.1.   Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni vanno inviati, entro 24 ore dalla raccolta, per posta celere o corriere espresso ai laboratori di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2160/2003. Se non viene inviato entro 24 ore, essi vanno conservati sotto refrigerazione. Al laboratorio, i campioni vanno tenuti refrigerati fino all’esame, che inizierà entro 48 ore dal ricevimento ed entro 96 ore dal campionamento.

Le 2 paia di tamponi da stivale/calza saranno aperti con ogni cura per evitare di staccare il materiale fecale aderente, riuniti e posti in una soluzione acquosa con tampone di peptone (buffered peptone water — BPW) di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente. I tamponi da stivale/calza saranno immersi completamente nella BPW, aggiungendo BPW, se necessario.

È preferibile che il campione di polvere sia analizzato separatamente. Ai fini dell’analisi, l’autorità competente può però decidere di unirlo al paio di tamponi da stivale/calza.

Il campione viene agitato in modo da essere saturato interamente, quindi la coltura viene continuata tramite il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

Altri campioni (ad esempio da incubatrici) saranno preparati conformemente alle disposizioni di cui al punto 2.2.2 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1003/2005.

Se si decide di ricorrere alle norme ISO sulla preparazione delle feci per la rilevazione della salmonella, queste sostituiscono le disposizioni di cui sopra per la preparazione del campione.

3.2.   Metodo di rilevazione

Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per la Salmonella, con sede a Bilthoven, Paesi Bassi.

Tale metodo è descritto nell’allegato D della norma ISO 6579 (2002): «Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». Deve essere usata la versione più recente dell’allegato D.

In questo metodo si usa un mezzo semisolido (mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis, MSRV) come mezzo di arricchimento selettivo unico.

3.3.   Sierotipizzazione

Deve essere sierotipizzato almeno un isolato di ciascun campione positivo, sulla base del metodo Kaufmann-White.

3.4.   Metodi alternativi

Riguardo ai campioni prelevati su iniziativa dell’operatore del settore alimentare si possono usare i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 (2) anziché quelli di preparazione dei campioni, di rilevazione e di sierotipizzazione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Stoccaggio dei ceppi

I laboratori fanno sì che almeno un ceppo isolato di salmonella spp., per stalla e per anno, possa essere raccolto dall’autorità competente e stoccato per una futura possibile tipizzazione dei fagi o per un test di suscettibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità del ceppo per un minimo di 2 anni.

4.   Risultati e relazioni

4.1.   Individuazione della salmonella enteritidis e/o della salmonella typhimurium

Il laboratorio riferirà immediatamente all’autorità competente ogni qualvolta avrà individuato la salmonella enteritidis e/o la salmonella typhimurium, fornendo i riferimenti dell’azienda e del gruppo.

4.2.   Calcolo della diffusione per la verifica dell’obiettivo comunitario

Ai fini della verifica della realizzazione dell’obiettivo comunitario, un gruppo di tacchini è considerato positivo se in esso venga rilevata, in qualsiasi occasione, la presenza di salmonella enteritidis e/o salmonella typhimurium (esclusi i ceppi del vaccino).

I gruppi di tacchini risultati positivi sono contati una volta sola per ciclo, indipendentemente dal numero delle operazioni di campionamento e prova, e vengono riportati solo nell’anno del primo esito positivo del campionamento.

La prevalenza sarà calcolata separatamente per i gruppi dei tacchini da ingrasso e per i gruppi dei tacchini adulti da riproduzione.

4.3.   Relazioni annuali

La relazione annuale deve comprendere:

a)

il numero totale dei gruppi di tacchini da ingrasso o di tacchini adulti da riproduzione sottoposti a campionamento da parte dell’autorità competente o dell’operatore del settore alimentare;

b)

il numero totale dei gruppi di tacchini da ingrasso o di tacchini adulti da riproduzione infettati da salmonella enteritidis o da salmonella typhimurium;

c)

tutti i sierotipi di salmonella isolati (compresi quelli diversi dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium) e il numero di gruppi infettati per sierotipo;

d)

le spiegazioni dei risultati, in particolare per quanto riguarda i casi eccezionali.

I risultati e ogni altra informazione pertinente devono essere riferiti nell’ambito della relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi di cui all’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2003/99/CE (3).

4.4.   Informazioni supplementari

Su richiesta dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), vanno messe a disposizione le seguenti informazioni minime per ogni gruppo di tacchini analizzato a livello nazionale o dall’AESA:

a)

il campione prelevato dall’autorità competente o dall’operatore del settore alimentare;

b)

il riferimento dell’azienda agricola, che rimane unico nel tempo;

c)

il riferimento della stalla, che rimane unico nel tempo;

d)

il mese di campionamento.


(1)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica nella (GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.


21.6.2008   

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L 162/9


REGOLAMENTO (CE) N. 585/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2008

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

10/T&Q

Stato membro

SWE

Stock

COD/03AS.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Kattegat

Data

19.5.2008


DIRETTIVE

21.6.2008   

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L 162/11


DIRETTIVA 2008/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

recante modifica della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 95/50/CE del Consiglio (3) prevede l’adozione di certe misure conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato che sono già in vigore, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati della direttiva 95/50/CE al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 95/50/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 95/50/CE.

(6)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 95/50/CE con la presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

Gli articoli 9 bis e 9 ter della direttiva 95/50/CE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 9 bis

La Commissione adegua gli allegati al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 94/55/CE. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9 ter, paragrafo 2.

Articolo 9 ter

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 94/55/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto a Strasburgo, addì 17 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 44 del 16.2.2008, pag. 52.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2008.

(3)  GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/112/CE della Commissione (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


21.6.2008   

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L 162/13


DIRETTIVA 2008/62/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2008

recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 20, paragrafo 2 e l'articolo 21,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (4), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (5), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1 e l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (6), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Le problematiche connesse alla biodiversità e alla preservazione delle risorse fitogenetiche hanno assunto un'importanza crescente in questi ultimi anni, come dimostrano diversi sviluppi intervenuti a livello sia internazionale sia comunitario. Basti citare la decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (7), la decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (8), il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (9), e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (10). Per tener conto di tali questioni occorre stabilire condizioni specifiche nel quadro della legislazione comunitaria che disciplina la commercializzazione delle sementi di piante agricole, vale a dire le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.

(2)

Al fine di garantire la conservazione in situ e l'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche, gli ecotipi e le varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica («varietà da conservare») vanno coltivate e commercializzate anche se non conformi alle condizioni generali in materia di ammissione di varietà e di commercializzazione delle sementi e dei tuberi di patata da semina. A tal fine è necessario prevedere deroghe per quanto riguarda sia l'inserimento di varietà da conservare nei cataloghi nazionali delle varietà di specie di piante agricole, che la produzione e la commercializzazione delle sementi e dei tuberi di patata delle stesse.

(3)

Tali deroghe devono concernere le condizioni essenziali per l'ammissione di una varietà e le norme procedurali stabilite dalla direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (11).

(4)

Agli Stati membri va in particolare concesso di adottare disposizioni interne proprie in tema di distinguibilità, stabilità e omogeneità. Per quanto riguarda in particolare i primi due aspetti tali disposizioni devono basarsi quanto meno sulle caratteristiche enunciate nel questionario tecnico che il richiedente deve compilare all'atto della domanda di ammissione di una varietà, come previsto agli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE. Qualora l'omogeneità sia stabilita sulla base dell'accertamento dei fuori tipo, le disposizioni dovranno fondarsi su norme definite.

(5)

Occorre prevedere l'obbligo di rispettare determinate procedure affinché una varietà possa essere accettata senza bisogno di sottoporla ad una esame ufficiale. Per quanto riguarda la denominazione, è inoltre necessario prevedere deroghe agli obblighi definiti dalla direttiva 2002/53/CE e dal regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (12).

(6)

Per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di sementi e tuberi di patata da semina di varietà da conservare, occorre prevedere una deroga all'obbligo di certificazione ufficiale.

(7)

Al fine di garantire che la commercializzazione di sementi e tuberi di patata da semina di varietà da conservare avvenga nell'ottica della conservazione delle risorse fitogenetiche vanno stabilite restrizioni, in particolare in merito alla regione di origine. Onde contribuire alla conservazione in situ e all'utilizzo sostenibile di tali varietà, gli Stati membri dovranno poter approvare ulteriori regioni nelle quali possano essere commercializzate sementi che superino le quantità necessarie per garantire la conservazione della varietà interessata nella regione di origine, a condizione che tali regioni supplementari siano comparabili quanto ad habitat naturali e semi-naturali. Allo scopo di preservare il legame con la regione d'origine, la disposizione non si applica nel caso in cui uno Stato membro abbia approvato ulteriori regioni di produzione.

(8)

Occorre fissare quantità massime per la commercializzazione di ciascuna varietà da conservare nell'ambito della stessa specie e un quantitativo totale per l'insieme delle stesse. Per fa sì che siano rispettati tali quantitativi, è opportuno che gli Stati membri impongano ai produttori l'obbligo di comunicare le quantità di varietà da conservare che essi intendono produrre, nonché assegnare loro determinate quote.

(9)

Occorre garantire la tracciabilità delle sementi e dei tuberi di patata da semina imponendo norme adeguate in materia di chiusura e etichettatura.

(10)

Per provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla presente direttiva, occorre monitorare le coltivazioni di sementi, analizzare le sementi ed effettuare controlli ufficiali a posteriori. I fornitori devono comunicare agli Stati membri e questi, a loro volta, alla Commissione le quantità di sementi delle varietà da conservare immesse in commercio.

(11)

Dopo tre anni la Commissione deve vagliare l'efficacia delle misure stabilite nella presente direttiva, segnatamente le disposizioni relative alle restrizioni quantitative.

(12)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce deroghe applicabili alle specie agricole contemplate dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, in merito alla conservazione in situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

a)

ai fini dell'inclusione nei cataloghi nazionali delle varietà di specie di piante agricole, conformemente alla direttiva 2002/53/CE, di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica;

b)

ai fini della commercializzazione di sementi e di tuberi di patata da semina di tali ecotipi e varietà.

2.   Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, si applicano le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«conservazione in-situ», la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b)

«erosione genetica», perdita nel tempo della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;

c)

«ecotipi», un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;

d)

«sementi», sementi e tuberi di patata da semina, salvo esplicita esclusione di questi ultimi.

CAPO II

AMMISSIONE DELLE VARIETÀ DA CONSERVARE

Articolo 3

Varietà da conservare

Gli Stati membri possono ammettere l'iscrizione nei cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole gli ecotipi e le varietà indigene alle quali si riferisce l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ferme restando le condizioni di cui agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varietà figurano nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole come «varietà da conservare».

Articolo 4

Condizioni essenziali

1.   Per essere ammesse in quanto varietà da conservare un ecotipo o una varietà di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

2.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2003/90/CE gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità delle varietà da conservare.

In questo caso gli Stati membri provvedono a che si applichino a fini di distinguibilità e di stabilità quanto meno i caratteri contemplati:

a)

nei questionari tecnici associati ai protocolli di prova dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) elencate nell'allegato I della direttiva 2003/90/CE, applicabili alle specie in questione, o

b)

nei questionari tecnici delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) elencate nell'allegato II della medesima direttiva, applicabili a tali specie.

Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/90/CE.

Se tuttavia il livello di omogeneità è stabilito sulla base di fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione non inferiore al 90 %.

Articolo 5

Norme procedurali

In deroga al disposto della prima frase dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE non è richiesto alcun esame ufficiale se le informazioni seguenti sono sufficienti per decidere l'ammissione delle varietà da conservare:

a)

la descrizione della varietà da conservare e la sua denominazione;

b)

i risultati di esami non ufficiali;

c)

le conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come sono notificate dal richiedente agli Stati membri interessati;

d)

altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Articolo 6

Inammissibilità di ecotipi e varietà

Una varietà da conservare non è ammessa nei cataloghi nazionali delle varietà se:

a)

figura già nel catalogo comune delle comune delle varietà di specie di piante agricole, ma non come «varietà da conservare», o è stata soppressa dal catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da due anni a partire dalla scadenza del periodo concesso conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 2002/53/CE; oppure

b)

è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (13) o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, o sia stata introdotta una domanda in tal senso.

Articolo 7

Denominazione

1.   Per quanto riguarda le denominazioni delle varietà da conservare conosciute prima del 25 maggio 2000, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al regolamento (CE) n. 930/2000, salvo che nei casi in cui tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

2.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2002/53/CE gli Stati membri possono accettare più denominazioni per una varietà se si tratta di denominazioni tradizionalmente note.

Articolo 8

Regione di origine

1.   Quando uno Stato membro accetta una varietà da conservare, esso determina la regione (o le regioni) in cui si coltiva per tradizione tale varietà e alle cui condizioni essa sia naturalmente adattata (di seguito: «regione di origine»). Esso tiene conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Se la regione d'origine è situata in più Stati membri, essa è determinata di comune accordo dagli Stati interessati.

2.   Lo Stato membro o gli Stati membri che procedono all'identificazione della regione di origine notificano alla Commissione la regione identificata.

Articolo 9

Selezione conservatrice

Gli Stati membri garantiscono che la selezione conservatrice di una varietà da conservare avvenga obbligatoriamente nella sua regione d'origine.

CAPO III

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI

Articolo 10

Certificazione

1.   In deroga agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 66/401/CEE, all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 66/402/CEE, all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/54/CE, all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/56/CE e all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/57/CE, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che le sementi di una varietà da conservare possano venir commercializzate se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo ben definite modalità nell'ambito della selezione volta a conservare la varietà.

3.   Le sementi, salvo quelle di Oryza sativa, soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle sementi certificate stabilite dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

Le sementi di Oryza sativa soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle «sementi certificate di seconda riproduzione» stabilite dalla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

Le sementi presentano un grado sufficiente di purezza varietale.

4.   Per quanto riguarda i tuberi di patata da semina gli Stati membri possono disporre che non si applichi l'articolo 10 della direttiva 2002/56/CE relativo al calibro.

Articolo 11

Regione di produzione delle sementi

1.   Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere prodotte esclusivamente nella regione d'origine.

Se in tale regione risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3 a motivo di un problema specifico connesso all'ambiente, gli Stati membri possono autorizzare la produzione di sementi in altre regioni, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri. Le sementi prodotte in queste altre regioni tuttavia possono essere utilizzate unicamente nelle regioni d'origine.

2.   Gli Stati membri segnalano alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni supplementari nelle quali essi hanno l'intenzione di autorizzare la produzione di sementi nei termini del paragrafo 1.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione la Commissione e gli altri Stati membri possono chiedere che la questione sia sottoposta all'esame del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. È adottata, se del caso, una decisione in conformità all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 66/401/CEE, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 66/402/CEE, all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 2 e all'articolo 21 della direttiva 2002/53/CE, all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/54/CE, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/56/CE, nonché all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/57/CE, che stabilisca eventuali restrizioni o condizioni applicabili alla designazione di tali regioni.

Nell'ipotesi in cui né la Commissione, né gli altri Stati membri presentino richieste in tal senso a norma delle disposizioni anzidette lo Stato membro in questione può autorizzare la produzione di sementi nelle regioni indicate alla Commissione.

Articolo 12

Analisi delle sementi

1.   Gli Stati membri vigilano a che siano realizzate analisi per appurare che le sementi di varietà da conservare soddisfino le prescrizioni in tema di certificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Tali analisi vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato

2.   Ai fini delle analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri garantiscono che i campioni siano prelevati da lotti omogenei. Essi garantiscono l'applicazione delle norme relative al peso del lotto e al peso del campione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 66/401/CEE e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 66/402/CEE, nonché all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2002/54/CE e all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2002/57/CE.

Articolo 13

Condizioni di commercializzazione

1.   Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

a)

siano state prodotte nella loro regione di origine o in una delle regioni di cui all'articolo 11;

b)

siano commercializzate nella loro regione di origine.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), uno Stato membro può approvare ulteriori regioni sul proprio territorio ai fini della commercializzazione di sementi di una varietà da conservare, a condizione che tali regioni siano comparabili alla regione d'origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione.

Gli Stati membri, qualora approvino tali regioni supplementari, garantiscono che il quantitativo di sementi, necessario alla produzione della quantità minima di sementi di cui all'articolo 14, sia riservato alla conservazione della varietà nella sua regione di origine.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'approvazione di tali regioni supplementari.

3.   Uno Stato membro che approvi ulteriori regioni ai fini della produzione di sementi in conformità all'articolo 11, non si avvale della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 14

Restrizioni quantitative

Ogni Stato membro fa sì che, per ciascuna varietà da conservare, la quantità di sementi commercializzata non superi lo 0,5 % della quantità di sementi della stessa specie utilizzata in tale Stato membro nel corso di un periodo vegetativo o la quantità necessaria per seminare 100 ha laddove questa risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus tale percentuale non supera lo 0,3 % o la quantità necessaria per seminare 100 ha, se quest'ultima quantità risulta superiore.

La quantità totale di sementi di varietà da conservare commercializzata in ogni Stato membro non supera tuttavia il 10 % delle sementi della specie in questione, utilizzate annualmente sul suo territorio. Se la percentuale corrisponde ad una quantità inferiore a quella necessaria a seminare 100 ha, la quantità massima di sementi della specie in questione, utilizzata annualmente nello Stato membro, può essere aumentata fino a raggiungere la quantità necessaria a seminare 100 ha.

Articolo 15

Applicazione di restrizioni quantitative

1.   Gli Stati membri provvedono a che i produttori comunichino loro, prima che inizi la stagione di produzione, la superficie e l'ubicazione della zona di produzione delle sementi.

2.   Se, in base alle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 1, sussiste la possibilità che siano superate le quantità fissate all'articolo 14, gli Stati membri assegnano a ciascun produttore una quota che egli può commercializzare durante la stagione di produzione di cui trattasi.

Articolo 16

Controllo delle colture di sementi

Gli Stati membri provvedono, per mezzo di controlli ufficiali, a che le colture di sementi di una varietà da conservare soddisfino le disposizioni della presente direttiva, prestando particolare attenzione alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità.

Articolo 17

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1.   Gli Stati membri garantiscono che le sementi delle varietà da conservare possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi opportunamente sigillati.

2.   Gli imballaggi e i contenitori di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta del fornitore, sull'imballaggio o sul contenitore.

3.   Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo.

Articolo 18

Etichettatura

Gli Stati membri vigilano a che gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varietà da conservare siano muniti di un'etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro comprendente le seguenti informazioni:

a)

la dicitura «norme CE»;

b)

il nome e l'indirizzo del responsabile dell'etichettatura o il suo numero di identificazione;

c)

l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …» (anno) oppure, ad eccezione dei tuberi di patata da semina, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinazione, nei seguenti termini: «campione prelevato …» (anno);

d)

la specie;

e)

la denominazione della varietà da conservare;

f)

l'indicazione «varietà da conservare»;

g)

la regione di origine;

h)

se la regione di produzione delle sementi è diversa dalla regione di origine, l'indicazione della regione di produzione delle sementi;

i)

il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione dell'etichetta;

j)

il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi di patata da semina, il numero dichiarato di semi;

k)

in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale, salvo che per i tuberi di patate da semina.

Articolo 19

Controlli ufficiali a posteriori

Gli Stati membri garantiscono che le sementi vengano sottoposte a controllo ufficiale a posteriori mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 20

Relazioni

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori operanti sul loro territorio comunichino, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati.

Su richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati sul loro territorio.

Articolo 21

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

Gli Stati membri segnalano alla Commissione le organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 5, lettera d), dell'articolo 8, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 22

Valutazione

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione valuta l'attuazione degli articoli 4, 13, paragrafo 2, 14 e 15.

Articolo 23

Recepimento

1.   Gli Stati membri pongono in vigore entro il 30 giugno 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/72/CE della Commissione (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 37).

(2)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/55/CE della Commissione (GU L 159 del 13.6.2006, pag. 13).

(3)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

(5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/908/CE della Commissione (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 37).

(6)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

(7)  GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

(8)  GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1.

(9)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18.

(10)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

(11)  GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/48/CE (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 29).

(12)  GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2007 (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 3).

(13)  GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.


21.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/20


DIRETTIVA 2008/63/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2008

relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (1), è stata modificata in modo sostanziale (2). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

In tutti gli Stati membri le telecomunicazioni erano oggetto in tutto o in parte del monopolio detenuto dallo Stato e in genere da questo delegato, mediante concessione di diritti speciali o esclusivi a uno o più organismi incaricati della realizzazione e dell'esercizio della rete, nonché la fornitura dei servizi ad essa afferenti. Tali diritti spesso riguardavano non solo la fornitura di servizi di uso della rete, ma anche la messa a disposizione per gli utenti di apparecchiature terminali allacciabili alla rete. Nel corso degli ultimi decenni il settore delle telecomunicazioni ha registrato un'evoluzione considerevole per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della rete e in particolare per quanto riguarda l'apparecchiatura terminale.

(3)

L'evoluzione delle tecniche e dell'economia ha indotto gli Stati a rivedere il sistema dei diritti speciali o esclusivi nel settore delle telecomunicazioni; in particolare la rapida moltiplicazione dei vari tipi di apparecchiature terminali e la molteplice utilizzazione dei medesimi richiedono che gli utenti possano effettuare una libera scelta tra i medesimi per beneficiare integralmente dei progressi tecnologici nel settore.

(4)

L'esistenza di diritti esclusivi ha per effetto di restringere la libera circolazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni sia per quanto riguarda l'importazione e la commercializzazione di tali apparecchiature, comprese le apparecchiature via satellite, in quanto taluni prodotti non vengono commercializzati, sia per quanto concerne l'allacciamento, l'installazione o la manutenzione in quanto, tenendo conto delle caratteristiche del mercato, in particolare della diversità e della natura tecnica dei prodotti, un gestore in regime di monopolio non ha alcun incentivo a fornire detti servizi in relazione a prodotti che non ha commercializzato o importato né ad allineare i propri prezzi sui costi poiché non esiste alcun pericolo di concorrenza da parte di nuovi gestori. Tenendo conto del fatto che nella maggior parte dei mercati delle apparecchiature esiste in genere un'ampia gamma di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, qualsiasi diritto speciale che direttamente o indirettamente limiti il numero di imprese autorizzate ad importare, commercializzare, allacciare, installare e provvedere alla manutenzione di detti apparati, rischia di produrre effetti aventi la stessa natura della concessione di diritti esclusivi. Tali diritti esclusivi essenziali costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative contrarie all'articolo 28 del trattato. Di conseguenza, è necessario abolire tutti i diritti esclusivi che ancora esistono in relazione all'importazione, all'immissione in commercio, all'allacciamento, all'installazione e alla manutenzione delle apparecchiature terminali delle telecomunicazioni per collegamenti via satellite nonché i diritti che hanno effetti della stessa natura ossia tutti i diritti speciali, ad eccezione di quelli costituiti da vantaggi legali o regolamentari per una o più imprese che influiscono esclusivamente sulla capacità delle altre imprese di impegnarsi in una delle attività soprammenzionate nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti.

(5)

L'esercizio di questi diritti speciali o esclusivi relativi alle apparecchiature terminali è tale da sfavorire in pratica le apparecchiature provenienti da altri Stati membri, in particolare impedendo agli utenti di scegliere liberamente le apparecchiature di cui hanno bisogno in funzione del prezzo e della qualità, a prescindere dalla loro provenienza. L'esercizio di questi diritti è quindi incompatibile con l'articolo 31 del trattato in tutti gli Stati membri.

(6)

I servizi afferenti all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali sono uno degli elementi essenziali al momento dell'acquisto o della locazione di tali apparecchiature. Il mantenimento in essere di diritti esclusivi nel settore equivarrebbe al mantenimento dei diritti esclusi di commercializzazione. Occorre dunque sopprimere tali diritti affinché l'abolizione dei diritti esclusivi di importazione e di commercializzazione abbia un effetto reale.

(7)

La manutenzione delle apparecchiature terminali costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 50 del trattato. Pertanto la prestazione di quest'ultimo servizio, il quale è sotto il profilo commerciale indissociabile dalla commercializzazione delle predette apparecchiature terminali, deve essere resa libera in conformità con l’articolo 49 del trattato, in particolare quando il servizio è eseguito da personale qualificato.

(8)

Nel mercato continuano a manifestarsi infrazioni alle regole di concorrenza del trattato. Inoltre lo sviluppo degli scambi ne risulta pregiudicato in misura contraria all'interesse della Comunità. Una maggiore intensità di concorrenza sul mercato delle apparecchiature terminali è subordinata alla trasparenza delle specifiche tecniche che consentono la libera circolazione dei terminali, pur nel rispetto delle esigenze essenziali menzionate nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità (3). La trasparenza comporta necessariamente la pubblicazione delle specifiche tecniche.

(9)

I diritti speciali o esclusivi d’importazione e di commercializzazione delle apparecchiature determinano una situazione contraria allo scopo dell'articolo 3, lettera g), del trattato, a norma del quale è prevista la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno e a fortiori che la concorrenza non sia eliminata. Gli Stati membri sono tenuti in forza dell'articolo 10 del trattato ad astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato, tra cui quelli definiti all'articolo 3, lettera g). Di conseguenza tali diritti esclusivi vanno considerati incompatibili con l'articolo 82 del trattato in correlazione con l'articolo 3 e la concessione o il mantenimento in essere da parte dello Stato dei diritti in questione costituisce una misura vietata ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato.

(10)

Per consentire agli utenti di servirsi delle apparecchiature terminali di loro scelta è necessario conoscere e rendere trasparenti le caratteristiche dell’interfaccia della rete pubblica su cui va allacciata l’apparecchiatura terminale. Quindi gli Stati membri debbono assicurarsi che dette caratteristiche siano pubblicate e che l’interfaccia della rete pubblica sia accessibile all'utente.

(11)

Per poter commercializzare le apparecchiature terminali è necessario che i produttori sappiano a quali specifiche tecniche devono rispondere i loro prodotti. Gli Stati membri devono quindi determinare e pubblicare le specifiche che essi devono notificare in fase di progetto alla Commissione conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (4). Dette specifiche possono essere estese ai prodotti importati dagli altri Stati membri solo nella misura in cui sono necessarie per garantire il rispetto di esigenze essenziali legittime rispetto al diritto comunitario, quali precisate all'articolo 3 della direttiva 1999/5/CE. Comunque gli Stati membri debbono rispettare le disposizioni degli articoli 28 e 30 del trattato per cui lo Stato membro importatore è tenuto ad ammettere sul suo territorio un’apparecchiatura terminale legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Stato membro.

(12)

Per garantire un’applicazione trasparente, obiettiva e non discriminatoria delle specifiche tecniche, il controllo della loro applicazione non può essere affidato ad uno degli operatori concorrenti sul mercato delle apparecchiature terminali, visto l'evidente conflitto di interessi. Occorre pertanto prevedere che gli Stati membri affidino il controllo a un ente indipendente da chi ha in esercizio la rete e da qualsiasi altro concorrente sul mercato in questione.

(13)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati all’allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

1)

«apparecchiature terminali»:

a)

le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l’apparecchiatura è interposta fra il terminale e l’interfaccia della rete pubblica;

b)

le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;

2)

«apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite»: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere («ricetrasmittenti») o unicamente per ricevere («riceventi») segnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio;

3)

«imprese»: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione e/o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazione;

4)

«diritti speciali»: i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica:

a)

limita a due o più il numero di dette imprese, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione; o

b)

designa, non conformandosi ai criteri di cui alla lettera a), numerose imprese concorrenti; o

c)

conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi ai criteri di cui alle lettere a) e b), vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di importare, immettere in commercio, allacciare, installare e/o provvedere alla manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno concesso alle imprese diritti speciali o esclusivi provvedono alla soppressione di tutti i diritti esclusivi nonché dei diritti speciali i quali:

a)

limitano a due o più il numero delle imprese non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o

b)

designano, non conformandosi ai criteri di cui alla lettera a), numerose imprese concorrenti.

Essi comunicano alla Commissione le misure adottate e i progetti presentati a tal fine.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici abbiano il diritto di importare, di commercializzare, di allacciare e di installare le apparecchiature terminali quali definite all'articolo 1 e di provvedere alla loro manutenzione.

Tuttavia essi hanno facoltà

a)

per le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite, di rifiutarne l'allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni o l'installazione quando le apparecchiature non siano conformi alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni, adottate a norma della direttiva 1999/5/CE oppure, in assenza di tali regolamentazioni, quando tali apparecchiature non soddisfano i requisiti essenziali indicati nell'articolo 3 della suddetta direttiva; in assenza di regole tecniche comuni o di condizioni di regolamentazione armonizzate, le norme nazionali devono essere proporzionate ai suddetti requisiti essenziali e devono essere notificate alla Commissione nell'osservanza delle disposizioni della direttiva 98/34/CE;

b)

per le apparecchiature terminali, di rifiutarne l'allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni quando tali apparecchiature non rispondono alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni, adottate a norma della direttiva 1999/5/CE o, in assenza di tali regolamentazioni, non soddisfino i requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 3 di tale direttiva;

c)

di esigere dagli operatori economici un'idonea qualificazione tecnica per l'allacciamento, l'installazione e la manutenzione di apparecchiature terminali, qualificazione accertata in base a criteri oggettivi non discriminatori e resi pubblici.

Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinché le nuove interfacce della rete pubblica siano accessibili all'utenza e le loro caratteristiche materiali siano pubblicate dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono alla formulazione e alla pubblicazione di qualsiasi specifica delle apparecchiature terminali destinate a essere allacciate direttamente o indirettamente alla rete pubblica.

Gli Stati membri notificano alla Commissione dette specifiche in fase di progetto, in conformità della direttiva 98/34/CE.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché il controllo dell’applicazione delle specifiche di cui all’articolo 5 sia svolto da un ente indipendente dalle imprese pubbliche e private che offrono beni o servizi nel settore delle telecomunicazioni.

Articolo 7

Gli Stati membri trasmettono alla fine di ogni anno una relazione che consenta alla Commissione di constatare se le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 6 sono rispettate.

Un modello di relazione figura all'allegato I.

Articolo 8

La direttiva 88/301/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 131 del 27.5.1988, pag. 73. Direttiva modificata dalla direttiva 94/46/CE (GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15).

(2)  Cfr. allegato II, parte A.

(3)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).


ALLEGATO I

Modello di relazione di cui all'articolo 7

Attuazione delle disposizioni dell'articolo 2

Apparecchiature terminali per i quali la legislazione ha subito modifiche o è in corso di modificazione.

Per apparecchiatura terminale:

data di adozione del provvedimento, o

data di presentazione del progetto, o

data di entrata in vigore del provvedimento.

Attuazione delle disposizioni dell’articolo 3

apparecchiature terminali il cui allacciamento o installazione è soggetto a limitazioni,

qualificazioni tecniche richieste con indicazione della relativa pubblicazione.

Attuazione delle disposizioni dell’articolo 4

indicazione degli estremi di pubblicazione delle caratteristiche,

numero d’interfacce di rete pubblica esistenti,

numero d’interfacce di rete pubblica modificate.

Attuazione delle disposizioni dell’articolo 6

designazione dell'ente (degli enti) indipendente(i).


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e relativa modificazione

(di cui all'articolo 8)

Direttiva 88/301/CEE della Commissione

(GU L 131 del 27.5.1988, pag. 73)

Direttiva 94/46/CE della Commissione

(GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 8)

Direttiva

Termine di attuazione

88/301/CEE

94/46/CE

8 agosto 1995


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 88/301/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, alinea

Articolo 1, alinea

Articolo 1, primo trattino, prima e seconda frase

Articolo 1, punto 1), lettera a)

Articolo 1, primo trattino, ultima frase

Articolo 1, punto 1), lettera b)

Articolo 1, secondo trattino

Articolo 1, punto 3)

Articolo 1, terzo trattino, alinea

Articolo 1, punto 4), alinea

Articolo 1, terzo trattino, primo sottotrattino

Articolo 1, punto 4), lettera a)

Articolo 1, terzo trattino, secondo sottotrattino

Articolo 1, punto 4), lettera b)

Articolo 1, terzo trattino, terzo sottotrattino

Articolo 1, punto 4), lettera c)

Articolo 1, quarto trattino

Articolo 1, punto 2)

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, primo comma

Articolo 3, primo comma

Articolo 3, secondo comma, alinea

Articolo 3, secondo comma, alinea

Articolo 3, secondo comma, primo trattino

Articolo 3, secondo comma, lettera a)

Articolo 3, secondo comma, secondo trattino

Articolo 3, secondo comma, lettera b)

Articolo 3, secondo comma, terzo trattino

Articolo 3, secondo comma, lettera c)

Articolo 4, primo comma

Articolo 4

Articolo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, prima frase

Articolo 5, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 5, secondo comma

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato II

Allegato III


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

21.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/27


DECISIONE 586/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 896/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fissa norme comuni sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein consentendo l’applicazione di un regime semplificato per il controllo alle frontiere esterne dei cittadini di paesi terzi titolari di questi documenti.

(2)

A seguito dell’attuazione in due fasi dell’acquis di Schengen, gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 sono tenuti, da quella data, a rilasciare il visto nazionale ai cittadini di paesi terzi che siano titolari di un documento di soggiorno rilasciato dalla Svizzera o dal Liechtenstein e che siano soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (3). Tale obbligo ha comportato un onere amministrativo supplementare per i loro uffici consolari in Svizzera e nel Liechtenstein.

(3)

Non sembra tuttavia necessario che gli Stati membri assoggettino all’obbligo del visto ai fini del transito questa categoria di persone, in quanto il rischio d’immigrazione illegale che esse rappresentano è scarso.

(4)

Tenuto conto che lo stesso ragionamento si applica alla Bulgaria e alla Romania, il regime semplificato introdotto dalla decisione n. 896/2006/CE dovrebbe essere esteso ad entrambi i paesi.

(5)

Tale modifica della decisione n. 896/2006/CE dovrebbe permettere alla Bulgaria e alla Romania, se decideranno di applicare la decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (4), di riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, elencati nell’allegato della decisione n. 896/2006/CE, come equipollenti ai loro visti di transito nazionali.

(6)

Il riconoscimento dovrebbe essere limitato ai fini del transito nel territorio della Bulgaria e della Romania e non dovrebbe incidere sulla possibilità che questi due Stati membri rilascino visti per soggiorno di breve durata.

(7)

La possibilità per la Bulgaria e la Romania di non applicare la decisione n. 896/2006/CE dovrebbe essere limitata al periodo di transizione, sino alla data che il Consiglio determinerà a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, dell’atto di adesione del 2005.

(8)

È necessario che siano rispettate le condizioni d’ingresso stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (5), ad eccezione della condizione di cui alla lettera b), nella misura in cui la presente decisione stabilisce un regime di equipollenza tra i visti di transito rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania e determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein.

(9)

Poiché l’obiettivo della presente decisione non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, poiché riguarda direttamente l’acquis comunitario in materia di frontiere esterne, e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

Per quanto concerne l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999 (7), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione sviluppa l’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, se intende attuarla nel proprio diritto interno.

(12)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8). Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa all’adozione della decisione, non è vincolato da essa né è soggetto alla sua applicazione.

(13)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen al quale l’Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9). Di conseguenza, l’Irlanda non partecipa all’adozione della decisione, non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione n. 896/2006/CE è aggiunto il comma seguente:

«Se decidono di applicare la decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (10), la Bulgaria e la Romania possono riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno elencati nell’allegato della presente decisione come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito fino alla data che sarà stabilita dal Consiglio, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, dell’atto di adesione del 2005.

Articolo 2

La Bulgaria e la Romania notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la decisione n. 896/2006/CE entro dieci giorni lavorativi dall’entrata in vigore della presente decisione. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da tali Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 17 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 giugno 2008.

(2)  GU L 167 del 20.6.2006, pag. 8.

(3)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23).

(4)  GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30.

(5)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(10)  GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Parlamento europeo e Consiglio

21.6.2008   

IT

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L 162/30


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2008

concernente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2008/469/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell’Unione europea («il Fondo») per mostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo entro il massimale annuo di 1 MRD EUR.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene disposizioni per la mobilizzazione del Fondo.

(4)

La Grecia ha presentato una richiesta di mobilizzazione del Fondo a seguito della catastrofe causata dagli incendi boschivi dell’agosto 2007.

(5)

La Slovenia ha presentato una richiesta di mobilizzazione del Fondo a seguito della catastrofe causata dalle alluvioni del settembre 2007,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2008 il Fondo di solidarietà dell’Unione europea sarà mobilitato per fornire l’importo di 98 023 212 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 5 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


Commissione

21.6.2008   

IT

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L 162/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2008

relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea T25)

[notificata con il numero C(2008) 1715]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/470/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 98/293/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea T25) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), ha autorizzato l’immissione in commercio del prodotto.

(2)

Il 3 agosto 1998 le autorità francesi hanno concesso tale autorizzazione. L’autorizzazione riguarda tutti gli usi del prodotto, in particolare l’importazione, la trasformazione in prodotti alimentari e mangimi e la coltivazione.

(3)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, che ha sostituito la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (3), le procedure relative alle notifiche riguardanti l’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati non completate entro il 17 ottobre 2002 sono disciplinate dalla direttiva 2001/18/CE.

(4)

L’8 maggio 2000 l’Austria ha informato la Commissione di avere deciso di vietare provvisoriamente l’uso e la vendita di Zea mays L., linea T25, per tutti gli usi, motivando tale decisione con riferimento all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 90/220/CEE.

(5)

I prodotti derivati da Zea mays L., linea T25 (amido e tutti i derivati, olio grezzo e raffinato, tutti i prodotti sottoposti a trattamento termico o fermentati ottenuti dallo Zea mays L., linea T25 nonché i mangimi prodotti a partire da Zea mays L., linea T25) sono autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Questi usi non sono soggetti alla clausola di salvaguardia notificata dall’Austria.

(6)

Il 20 luglio 2001 il comitato scientifico delle piante ha concluso che le informazioni trasmesse dall’Austria non costituivano nuove e importanti prove scientifiche non ancora prese in considerazione durante la prima valutazione del fascicolo e tali da giustificare una modifica del parere iniziale espresso dal comitato medesimo sul prodotto.

(7)

Il 9 gennaio, il 9 febbraio e il 17 febbraio 2004 l’Austria ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni a sostegno dei propri provvedimenti nazionali relativi al granturco della linea T25.

(8)

In conformità dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a norma del quale detta Autorità ha sostituito i comitati scientifici competenti.

(9)

In data 8 luglio 2004 l’EFSA ha concluso (7) che le informazioni trasmesse dall’Austria non costituivano nuove prove scientifiche sufficienti a inficiare la valutazione dei rischi ambientali posti dal granturco della linea T25 e tali da giustificare un divieto dell’uso e della vendita del prodotto in Austria.

(10)

Poiché alla luce di tali circostanze non c’era motivo di ritenere che il prodotto comportasse un rischio per la salute umana o per l’ambiente, il 29 novembre 2004 la Commissione ha sottoposto all’esame del comitato istituito a norma dell’articolo 30 della direttiva 2001/18/CE, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della medesima direttiva, un progetto di decisione che chiedeva all’Austria di abrogare la propria clausola provvisoria di salvaguardia.

(11)

Tale comitato non ha tuttavia formulato alcun parere e, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8), la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

(12)

Il 24 giugno 2005, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ha respinto tale proposta.

(13)

Nella sua dichiarazione, il Consiglio ha affermato di ritenere che «sussistano ancora incertezze in merito alle misure nazionali di salvaguardia nel commercio dell[a] varietà di granturco geneticamente modificato […] T25» e ha invitato la Commissione a «raccogliere ulteriori prove al riguardo e [a] valutare ulteriormente se i provvedimenti adottati [dall’Austria] […] volti a sospender[n]e, come misura cautelativa temporanea, l’immissione in commercio […] siano giustificati e se l’autorizzazione di [tale] organism[o] soddisfi ancora i requisiti in materia di sicurezza di cui alla direttiva 2001/18/CE».

(14)

Nel novembre 2005 la Commissione ha nuovamente consultato l’EFSA per sapere se vi fossero motivi scientifici per ritenere che, mantenendo in commercio il granturco della linea T25 alle condizioni indicate nell’autorizzazione, si sarebbero potuti verificare effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente. In particolare è stato chiesto all’EFSA di tener conto di altri dati scientifici eventualmente emersi successivamente al precedente parere scientifico relativo alla sicurezza di questo OGM.

(15)

Nel suo parere del 29 marzo 2006 (9) l’EFSA ha concluso che non vi è motivo di ritenere che il mantenimento in commercio del granturco della linea T25 possa provocare effetti nocivi per la salute umana o animale o per l’ambiente alle condizioni indicate nell’autorizzazione.

(16)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio nella quale chiedeva all’Austria di abrogare la propria clausola di salvaguardia.

(17)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, il 18 dicembre 2006 il Consiglio «Ambiente» ha espresso parere contrario alla proposta con voto a maggioranza qualificata.

(18)

Nella sua decisione il Consiglio ha fatto riferimento alla valutazione del rischio ambientale di cui alla direttiva 2001/18/CE e ha dichiarato che «nella valutazione dei rischi ambientali […] è necessario tenere conto in modo più sistematico delle diverse strutture agricole e caratteristiche ecologiche regionali dell’Unione europea».

(19)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, la Commissione ha presentato una proposta modificata per tener conto della decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006 che si riferisce unicamente agli aspetti ambientali della clausola di salvaguardia austriaca, ed in particolare alla coltivazione.

(20)

L’Austria ha iniziato le attività di raccolta delle prove scientifiche pertinenti su questi aspetti, che a suo parere giustificano il mantenimento temporaneo della clausola di salvaguardia, con particolare riferimento alle «diverse strutture agricole e caratteristiche ecologiche regionali» citate nel terzo considerando della summenzionata decisione del Consiglio. A norma dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, l’Austria è invitata a fornire alla Commissione tutte le prove scientifiche raccolte e le nuove valutazioni dei rischi eventualmente eseguite, non appena completate, e ad informarne tutti gli altri Stati membri.

(21)

In base alle informazioni presentate dall’Austria e alla valutazione scientifica da essa eseguita, la Commissione interverrà in conformità all’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE su questi aspetti del provvedimento austriaco.

(22)

Gli aspetti legati alla sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi di Zea mays L., linea T25, che rientrano nell’autorizzazione concessa a norma della direttiva 90/220/CEE (comprese l’importazione e la trasformazione), sono gli stessi in tutta Europa e sono stati valutati dall’EFSA, che è giunta alla conclusione che è improbabile che questo prodotto abbia effetti negativi per la salute umana e animale.

(23)

La proposta della Commissione tiene conto solo degli aspetti del divieto austriaco legati ai prodotti alimentari e ai mangimi, con riguardo in particolare al divieto di importazione e di trasformazione dei grani non trasformati come materiale di base per l’ulteriore trasformazione o per l’uso diretto come prodotto alimentare o come mangime.

(24)

In questa situazione è opportuno che l’Austria abroghi le misure di salvaguardia da essa adottate almeno per quanto riguarda l’importazione e la trasformazione di Zea mays L. linea T25 in prodotti alimentari e mangimi.

(25)

Le misure di cui alla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 30 della direttiva 2001/18/CE; la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché allo scadere del termine stabilito nell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione alle stesse, a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, la Commissione deve adottare dette misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I provvedimenti adottati dall’Austria per vietare l’importazione e la trasformazione in prodotti alimentari e in mangimi del granturco geneticamente modificato Zea mays L., linea T25, la cui immissione in commercio è stata autorizzata con decisione 98/293/CE, non sono giustificati dall’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE.

Articolo 2

L’Austria adotta i provvedimenti necessari per mettere fine al divieto di importazione e trasformazione in prodotti alimentari e mangimi di Zea mays L. linea T25 al massimo entro 20 giorni dalla notifica.

Articolo 3

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/27/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 45).

(2)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 30.

(3)  GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE della Commissione (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).

(4)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 64).

(6)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

(7)  «Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the Austrian invoke of Article 23 of Directive 2001/18/EC» (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a seguito di una richiesta della Commissione relativa all’invocazione dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE da parte dell’Austria), The EFSA Journal (2004) n. 78, pagg. 1-13.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(9)  «Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to genetically modified crops (Bt176 maize, MON810 maize, T25 maize, Topas 19/2 oilseed rape and Ms1xRf1 oilseed rape) subject to safeguard clauses invoked according to Article 16 of Directive 90/220/EEC» (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a seguito di una richiesta della Commissione relativa alle colture geneticamente modificate (granturco Bt176, granturco MON810, granturco T25, semi di colza Topas 19/2 e Ms1xRf1) soggette alle clausole di salvaguardia invocate ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 90/220/CEE), The EFSA Journal (2006) n. 338, pagg. 1-15.


RACCOMANDAZIONI

Commissione

21.6.2008   

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L 162/34


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2008

relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: tricloroetilene, benzene e 2-metossi-2-metilbutano (TAME)

[notificata con il numero C(2008) 2271]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/471/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1179/94 (2) e (CE) n. 2364/2000 (3) della Commissione relativi, rispettivamente, al primo e al quarto elenco di sostanze prioritarie di cui al regolamento (CEE) n. 793/93:

tricloroetilene,

benzene,

2-metossi-2-metilbutano (TAME).

(2)

Gli Stati membri relatori, designati a norma dei citati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (4), e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi.

(3)

Il Comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (CSTEE) e il Comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet dei comitati scientifici.

(4)

I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione (5).

(5)

È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze.

(6)

Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell'ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione.

(7)

Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93,

RACCOMANDA:

SEZIONE 1

TRICLOROETILENE

(N. CAS: 79-01-6; n. Einecs: 201-167-4)

Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (1)

1.

Occorre prendere in considerazione un accordo facoltativo con la European Chlorinated Solvents Association, a nome dei produttori europei della sostanza, e i distributori e i consumatori della stessa, onde limitare la vendita della sostanza ai soli compratori che rispettano la Carta per l'uso in sicurezza del tricloroetilene per la pulizia dei metalli. Tale Carta stabilisce che gli utenti possano utilizzare il tricloroetilene per la pulizia dei metalli unicamente in impianti sigillati o chiusi, come definiti nella parte 4 della norma europea EN 12921. Il controllo del rispetto della Carta è affidato a terzi.

SEZIONE 2

BENZENE

(N. CAS: 71-43-2; n. Einecs: 200-753-7)

Misure di riduzione del rischio per l'ambiente (2, 3, 4, 5)

2.

Per eliminare i rischi potenziali per gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali nei siti di produzione e/o trasformazione del benzene, si raccomanda che le autorità competenti degli Stati membri interessati indichino, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al benzene, per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (BAT), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.

3.

Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle BAT per quanto concerne il benzene e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.

4.

Al fine di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), occorre prendere in considerazione il benzene nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle BAT.

5.

Occorre verificare l'esposizione dei microrganismi negli impianti per il trattamento delle acque reflue industriali, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio per i microrganismi e per l'ambiente.

SEZIONE 3

2-METOSSI-2-METILBUTANO (TAME)

(N. CAS: 994-05-8; n. Einecs: 213-611-4)

Misure di riduzione del rischio per l'ambiente (6-11)

6.

La prevenzione di tutte le emissioni di origine antropica nelle acque sotterranee, comprese quelle di TAME, è uno dei principali obiettivi dell'attuale legislazione comunitaria (7). Si raccomanda pertanto di avviare programmi di monitoraggio, ove opportuno, per consentire di rilevare tempestivamente la contaminazione delle acque sotterranee da TAME.

7.

Si raccomanda inoltre di applicare su vasta scala le migliori tecniche disponibili per la costruzione e il funzionamento di impianti sotterranei di stoccaggio e distribuzione di benzina presso le stazioni di servizio. A questo proposito, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di imporre disposizioni obbligatorie, in particolare per tutte le stazioni di servizio in zone di ravvenamento delle acque sotterranee.

8.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/CE del Consiglio, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al TAME, per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (BAT), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.

9.

Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle BAT per quanto concerne il TAME e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.

10.

Occorre verificare le emissioni locali della sostanza nelle acque di superficie, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

11.

Si ritiene che le misure di riduzione dei rischi consigliate per la protezione delle acque sotterranee siano sufficienti per proteggere anche le persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente.

SEZIONE 4

DESTINATARI

12.

Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3.

(3)  GU L 273 del 26.10.2000, pag. 5.

(4)  GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

(5)  GU C 157 del 21.6.2008, pag. 1.

(6)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(7)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).


21.6.2008   

IT

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L 162/37


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2008

relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: 2,3-epossipropiltrimetilammonio cloruro (EPTAC), (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio cloruro (CHPTAC) ed esaclorociclopentadiene

[notificata con il numero C(2008) 2316]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/472/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 143/97 (2) e (CE) n. 2364/2000 (3) della Commissione relativi, rispettivamente, al terzo e al quarto elenco di sostanze prioritarie di cui al regolamento (CEE) n. 793/93:

2,3-epossipropiltrimetilammonio cloruro (EPTAC),

(3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio cloruro (CHPTAC),

esaclorociclopentadiene.

(2)

Gli Stati membri relatori, designati ai sensi dei citati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per le persone e per l'ambiente conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (4), e hanno proposto una strategia per limitare i rischi.

(3)

Il Comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) è stato consultato e ha formulato dei pareri sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet del comitato scientifico.

(4)

I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione (5).

(5)

È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze. La presente raccomandazione non contiene indicazioni relative a sostanze non espressamente elencate.

(6)

Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell'ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione.

(7)

Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93,

RACCOMANDA:

SEZIONE 1

2,3-EPOSSIPROPILTRIMETILAMMONIO CLORURO (EPTAC)

(N. CAS: 3033-77-0; n. Einecs: 221-221-0)

Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (1) e per l'ambiente (2)

1.

I datori di lavoro che fanno uso di EPTAC nei processi produttivi e come agente per la cationizzazione dell'amido dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE del Consiglio (6) (direttiva Agenti chimici).

2.

Occorre verificare le emissioni locali di EPTAC nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

SEZIONE 2

(3-CLORO-2-IDROSSIPROPIL)TRIMETILAMMONIO CLORURO (CHPTAC)

(N. CAS: 3327-22-8; n. Einecs: 222-048-3)

Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (3) e per l'ambiente (4)

3.

I datori di lavoro che fanno uso di CHPTAC come agente per la cationizzazione dell'amido dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE.

4.

Occorre verificare le emissioni locali di CHPTAC nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

SEZIONE 3

DESTINATARI

5.

Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/93 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.

(3)  GU L 273 del 26.10.2000, pag. 5.

(4)  GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

(5)  GU C 157 del 21.6.2008, pag. 10.

(6)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).


21.6.2008   

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L 162/39


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2008

relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile

[notificata con il numero C(2008) 2274]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/473/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1) prevede un’armonizzazione minima dei requisiti inerenti alla revisione legale dei conti. In base all’articolo 31 di tale direttiva la Commissione è tenuta a presentare una relazione sull’impatto che la vigente normativa nazionale in materia di responsabilità nel contesto dello svolgimento di revisioni legali dei conti esercita sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni di assicurazione per i revisori legali e le imprese di revisione contabile, e a formulare raccomandazioni se lo considera appropriato.

(2)

Il buon funzionamento dei mercati dei capitali presuppone una capacità di revisione sostenibile ed un mercato concorrenziale dei servizi di revisione, nel quale vi sia un numero sufficiente di imprese di revisione contabile che siano in grado e disposte a svolgere la revisione legale dei conti di società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro. La volatilità crescente della capitalizzazione di mercato delle società ha tuttavia determinato rischi di responsabilità molto più elevati, mentre l’accesso alla copertura assicurativa dei rischi connessi alle revisioni è diventato sempre più limitato.

(3)

Poiché la responsabilità in solido illimitata può scoraggiare le imprese e le reti di revisione dall’entrare nel mercato internazionale della revisione dei conti di società quotate nella Comunità, vi sono scarse prospettive che emergano nuove reti di revisione in grado di effettuare la revisione legale dei conti di tali società.

(4)

Di conseguenza si dovrebbe limitare la responsabilità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, compresi i revisori di gruppi, che effettuano la revisione legale dei conti di società quotate. La limitazione della responsabilità non è tuttavia giustificata nei casi di violazione intenzionale dei doveri professionali da parte del revisore e non dovrebbe applicarsi in tali casi. Né tale limitazione dovrebbe pregiudicare il diritto di una parte lesa di essere adeguatamente risarcita.

(5)

Considerate le differenze considerevoli tra i sistemi di responsabilità civile degli Stati membri, sarebbe opportuno in questa fase che ciascuno Stato membro possa scegliere il metodo di limitazione che meglio si adatta al suo sistema di responsabilità civile.

(6)

Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero poter fissare nel loro diritto nazionale un massimale per la responsabilità dei revisori. In alternativa gli Stati membri dovrebbero poter stabilire nel loro diritto nazionale un sistema di responsabilità proporzionale, in base al quale i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano responsabili solo nella misura in cui contribuiscono ai danni causati, senza essere responsabili in solido con altre parti. Negli Stati membri in cui le richieste di risarcimento nei confronti di revisori legali possono essere avanzate solo dalla società oggetto della revisione e non da singoli azionisti o da terzi, lo Stato membro dovrebbe inoltre essere in grado di consentire alla società, ai suoi azionisti e al revisore di determinare la limitazione della responsabilità del revisore, purché siano previste tutele adeguate per coloro che investono nella società oggetto della revisione,

RACCOMANDA:

Oggetto

1.

La presente raccomandazione riguarda la responsabilità civile dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti annuali o consolidati di società che sono registrate in uno Stato membro e i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro.

Limitazione della responsabilità

2.

La responsabilità civile dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile dovuta ad una violazione dei loro doveri professionali dovrebbe essere limitata, salvo nei casi di violazione intenzionale dei doveri da parte del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile.

3.

La limitazione della responsabilità dovrebbe applicarsi nei confronti della società oggetto della revisione e di terzi che abbiano il diritto di avanzare una richiesta di risarcimento in base al diritto nazionale.

4.

La limitazione della responsabilità civile non dovrebbe impedire alle parti lese di essere adeguatamente risarcite.

Metodi per la limitazione della responsabilità

5.

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per limitare la responsabilità. A tal fine si raccomanda di utilizzare in particolare uno o più dei metodi seguenti:

a)

fissazione di un importo finanziario massimo o di una formula che consenta il calcolo di tale importo;

b)

fissazione di una serie di principi che prevedano che un revisore legale dei conti o un’impresa di revisione contabile non sia responsabile per le perdite subite da chi richiede il risarcimento al di là del proprio contributo effettivo e pertanto non sia responsabile in solido con altri autori di illeciti;

c)

adozione di una disposizione che consenta alla società i cui conti devono essere controllati e al revisore legale o alla società di revisione contabile di stabilire una limitazione della responsabilità in un accordo.

6.

Quando la responsabilità è limitata tramite un accordo come previsto nel punto 5, lettera c), gli Stati membri dovrebbero garantire che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’accordo è passibile di ricorso giurisdizionale;

b)

per quanto riguarda la società da controllare, la limitazione è decisa collettivamente dai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di cui all’articolo 50 ter della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (2), o, nel caso della revisione dei conti di un gruppo, all’articolo 36 bis della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (3) e tale decisione è approvata dagli azionisti della società da controllare;

c)

la limitazione ed eventuali sue modifiche sono pubblicate nell’allegato del bilancio della società oggetto della revisione.

7.

Prima di adottare le misure che danno attuazione ad uno qualsiasi dei metodi di cui al punto 5, lettere a), b) o c), o a qualsiasi altro metodo di limitazione della responsabilità conforme ai punti 2, 3 e 4, uno Stato membro dovrebbe tenere conto degli effetti sui mercati finanziari e per gli investitori e sulle condizioni di accesso al mercato della revisione legale dei conti di società quotate, nonché dell’impatto sulla qualità della revisione, sull’assicurabilità dei rischi e sulle società da controllare.

Seguito

8.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione delle azioni intraprese per dare seguito alla presente raccomandazione entro il 5 giugno 2010.

Destinatari

9.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/30/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 53).

(2)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

(3)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).