ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2008/428/CE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
10.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 511/2008 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
36,3 |
MK |
49,7 |
|
TR |
75,1 |
|
ZZ |
53,7 |
|
0707 00 05 |
MK |
23,0 |
TR |
77,5 |
|
ZZ |
50,3 |
|
0709 90 70 |
TR |
104,4 |
ZZ |
104,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
129,1 |
EG |
150,8 |
|
TR |
129,5 |
|
US |
176,3 |
|
ZA |
129,8 |
|
ZZ |
143,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
97,2 |
BR |
85,8 |
|
CL |
88,6 |
|
CN |
88,1 |
|
MK |
50,7 |
|
NZ |
110,0 |
|
US |
123,1 |
|
UY |
127,6 |
|
ZA |
88,4 |
|
ZZ |
95,5 |
|
0809 10 00 |
TR |
219,4 |
US |
317,3 |
|
ZZ |
268,4 |
|
0809 20 95 |
TR |
559,9 |
US |
382,7 |
|
ZZ |
471,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
10.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 512/2008 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2008
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 462/2008 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).
(3) GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.
(4) GU L 139 del 29.5.2008, pag. 3.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 10 giugno 2008
(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
18,26 |
7,17 |
1701 11 90 (1) |
18,26 |
13,16 |
1701 12 10 (1) |
18,26 |
6,98 |
1701 12 90 (1) |
18,26 |
12,65 |
1701 91 00 (2) |
21,75 |
15,18 |
1701 99 10 (2) |
21,75 |
9,84 |
1701 99 90 (2) |
21,75 |
9,84 |
1702 90 95 (3) |
0,22 |
0,42 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
10.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 513/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2008
relativo al divieto di pesca dell'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9. Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
07/T&Q |
Stato membro |
PRT |
Stock |
HAD/1N2AB |
Specie |
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
Zona |
Acque norvegesi delle zone I e II |
Data |
14.5.2008 |
10.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 514/2008 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e dei regolamenti (CE) n. 1439/95, (CE) n. 245/2001, (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 1580/2007 e (CE) n. 382/2008 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1119/79
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 59, paragrafo 3, e l’articolo 62, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare l'articolo 134 e l'articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 1o luglio 2008 il regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicherà ai settori principali dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, come previsto dall'articolo 204 dello stesso. La Commissione deve pertanto adottare le misure necessarie per modificare o abrogare i regolamenti settoriali interessati, al fine di garantirne una corretta applicazione a decorrere dalla suddetta data. |
(2) |
L'articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che, fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti a norma dello stesso regolamento, la Commissione possa subordinare le importazioni di uno o più dei prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati agricoli alla presentazione di un titolo di importazione. A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, i titoli di importazione sono necessari, da un lato, per la gestione del regime di importazione del riso semigreggio e del riso lavorato, al fine di tener conto dei quantitativi da importare, e, dall'altro, per la gestione del regime relativo alle importazioni preferenziali di zucchero. |
(3) |
Per quanto riguarda le esportazioni, l'articolo 167 del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che le restituzioni all'esportazione per i prodotti elencati all'articolo 162, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono concesse solo su presentazione di un titolo di esportazione. A norma dell'articolo 161 di detto regolamento, la Commissione può subordinare le esportazioni di uno o più prodotti alla presentazione di un titolo di esportazione. |
(4) |
Ai fini della gestione delle importazioni e delle esportazioni alla Commissione è stata conferita la facoltà di determinare i prodotti la cui importazione e/o esportazione saranno subordinate alla presentazione di un titolo. Nel valutare le esigenze di un regime di titoli la Commissione deve tener conto degli idonei strumenti di gestione dei mercati e, in particolare, di monitoraggio delle importazioni. |
(5) |
Questa situazione offre l'opportunità di esaminare in modo approfondito le norme vigenti nei diversi settori di mercato e di riconsiderare le pratiche attuali in materia di rilascio dei titoli a fini di semplificazione e di riduzione dell'onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori. Per motivi di chiarezza occorre che le norme siano inserite nel regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3). |
(6) |
Un regime di titoli costituisce il meccanismo adeguato per gestire i contingenti tariffari di importazione e di esportazione con un metodo diverso dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo il principio «primo arrivato, primo servito», considerato il volume limitato di cui trattasi e il numero enorme di domande. |
(7) |
Un regime di titoli è ritenuto il meccanismo più idoneo per il monitoraggio di alcuni prodotti agricoli importati a condizioni preferenziali, se si considerano il notevole vantaggio offerto dall'aliquota ridotta del dazio applicabile e l'esigenza imperativa di prevedere l'andamento dei mercati. |
(8) |
Tenuto conto delle innumerevoli modalità di applicazione e disposizioni tecniche attuate nei diversi settori di mercato per gestire le esportazioni che beneficiano di restituzione, si ritiene più opportuno, nella fase attuale, mantenere tali disposizioni nei regolamenti settoriali. |
(9) |
Nel settore dei cereali i titoli di importazione e di esportazione devono essere considerati un indicatore dell'andamento a medio termine e dell'evoluzione prevedibile del mercato. Essi rappresentano uno strumento essenziale per effettuare un bilancio del mercato, da utilizzare per valutare le condizioni di rivendita delle scorte di intervento sul mercato interno o per le esportazioni oppure per esaminare la necessità di applicare una tassa all'esportazione. A tale riguardo l'importazione deve essere subordinata alla presentazione di un titolo per la spelta, il grano tenero e il frumento segalato, l'orzo, il granturco, il sorgo, il frumento duro, le farine di grano tenero e di spelta e la manioca, mentre l'esportazione deve essere subordinata alla presentazione di un titolo per la spelta, il frumento tenero e il frumento segalato, l'orzo, il granturco, il frumento duro, la segala, l'avena e le farine di grano tenero e di spelta, considerata la loro importanza dominante sui flussi di scambi e sul mercato interno. |
(10) |
Nel settore del riso le informazioni sulle importazioni e le esportazioni prevedibili fornite dai titoli costituiscono la base per la sorveglianza del mercato, data in particolare l'importante posizione occupata dal riso nel consumo interno. Dette informazioni sono utilizzate anche per controllare il rispetto delle linee tariffarie per prodotti simili. I titoli rilasciati devono inoltre essere presi in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione del riso semigreggio e del riso lavorato, a norma degli articoli 137 e 139 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per questi motivi è necessario che sia richiesto un titolo di importazione per il riso semigreggio, il riso lavorato e il riso semilavorato e per le rotture di riso, mentre un titolo di esportazione deve essere richiesto per il riso semigreggio, lavorato e semilavorato. |
(11) |
Quanto al settore dello zucchero, il monitoraggio del mercato riveste grande importanza ed è necessaria una conoscenza precisa delle esportazioni. È pertanto opportuno che le esportazioni di zucchero siano controllate e subordinate alla presentazione di titoli. Per quanto riguarda le importazioni, il requisito del titolo deve invece essere limitato alle importazioni che beneficiano di dazi all'importazione preferenziali, fatte salve le importazioni soggette a contingenti tariffari. |
(12) |
Affinché l'organizzazione comune del mercato della canapa destinata alla produzione di fibre non sia perturbata da coltivazioni illecite, occorre prevedere un controllo delle importazioni di canapa e di sementi di canapa, in modo da garantire che i prodotti in questione offrano determinate garanzie per quanto riguarda il tenore in tetraidrocannabinolo. È pertanto opportuno prevedere il rilascio di titoli per tali importazioni. |
(13) |
Nel settore degli ortofrutticoli occorre che le informazioni ricavate dai titoli di importazione siano utilizzate per controllare il rispetto delle linee tariffarie per prodotti simili, quali gli agli secchi o congelati, o per gestire i contingenti tariffari. |
(14) |
I produttori di mele comunitari si sono recentemente trovati in una situazione difficile, dovuta tra l’altro ad un sensibile aumento delle importazioni di mele da alcuni paesi dell’emisfero australe. Occorre pertanto migliorare il controllo delle importazioni di mele. Lo strumento idoneo a questo scopo è costituito da un meccanismo basato sul rilascio di titoli di importazione, come previsto dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli (4). Per quanto riguarda le banane, sono richiesti titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo ai titoli nell’ambito del regime d’importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune (5). Per dare un quadro completo dei prodotti soggetti a titoli, occorre inserire le disposizioni pertinenti nel regolamento (CE) n. 376/2008. |
(15) |
Per i prodotti lattiero-caseari le informazioni sulle importazioni prevedibili a dazio ridotto fornite dai titoli sono importanti per la sorveglianza del mercato. Per le carni bovine occorre prevedere un regime di licenze per determinati prodotti al fine di monitorare il volume degli scambi con i paesi terzi relativamente alle importazioni a dazio ridotto. |
(16) |
Occorre che le importazioni di alcole etilico di origine agricola siano subordinate alla presentazione di titoli, vista la necessità di sorvegliare il mercato di questo settore sensibile. |
(17) |
Per offrire un quadro d'insieme chiaro e completo degli obblighi in materia di titoli per gli scambi di prodotti agricoli è necessario che nel regolamento (CE) n. 376/2008 sia fissato un elenco delle importazioni e delle esportazioni soggette alle disposizioni pertinenti. |
(18) |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 376/2008, occorre fissare le quantità massime di prodotti per le quali non occorre presentare alcun titolo di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata, a condizione che l'importazione o l'esportazione non abbia luogo nel quadro di un regime preferenziale. È necessario modificare l'elenco dei prodotti di cui trattasi alla luce dei cambiamenti apportati agli obblighi in materia di titoli. |
(19) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 376/2008 e i seguenti regolamenti:
|
(20) |
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1119/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore delle sementi (17). |
(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 376/2008 è così modificato:
1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Fatte salve alcune deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, in particolare per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (18) e alle relative modalità di applicazione, il presente regolamento stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, in appresso denominati “titoli”, previsti nella parte III, capi II e III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (19) e nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (20) o istituiti dal presente regolamento. 2. Occorre presentare un titolo per i seguenti prodotti:
3. Per i prodotti indicati al paragrafo 2, lettera a), punto i), 2, lettera a), punto iii) e 2, lettera b), punto i), si applicano l'importo della cauzione e il periodo di validità specificati nell'allegato II. Per i prodotti indicati al paragrafo 2, lettera a), punto ii), 2, lettera b), punto ii) e 2, lettera b), punto iii), si applicano modalità di applicazione specifiche relative al periodo di validità e all'importo della cauzione stabilite nella normativa comunitaria pertinente. 4. Ai fini del regime dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata di cui al paragrafo 1, quando una restituzione è stata fissata per prodotti non compresi nell'allegato II, parte II, e un operatore non presenta domanda di restituzione, esso non è tenuto a presentare un titolo per l'esportazione dei prodotti interessati. |
2) |
All'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente: «8. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, il periodo di validità dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata è fissato per ciascun prodotto nell'allegato II.» |
3) |
All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, l'importo della cauzione applicabile ai titoli rilasciati per le importazioni e le esportazioni è fissato nell'allegato II. Un importo supplementare è applicabile in caso di fissazione di una tassa all'esportazione. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione sufficiente presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda.» |
4) |
L'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Carni ovine e caprine
Il regolamento (CE) n. 1439/95 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata attuato dal regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (22) per i prodotti elencati nell'allegato I, parte XVIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (23). 2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (24). |
2) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. I prodotti per i quali va presentato un titolo sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. 2. Il titolo II del presente regolamento si applica alle importazioni di qualsiasi prodotto elencato nell'allegato I, parte XVIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (25) importato nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CE) n. 2454/93 (26). |
3) |
Gli articoli 4, 5 e 6 sono soppressi. |
Articolo 3
Lino e canapa
Il regolamento (CE) n. 245/2001 è modificato come segue:
All'articolo 17 bis il paragrafo 1 è completato dal seguente comma:
«Per i prodotti elencati nell'allegato II, parte I, sezioni D, F e L, del regolamento (CE) n. 376/2008 (27) il periodo di validità del titolo di importazione è fissato nelle sezioni suddette.
Articolo 4
Prodotti lattiero-caseari
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (28). Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento, fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (29). |
2) |
Nell'articolo 3 sono soppressi i paragrafi 1 e 3. |
3) |
All’articolo 24 sono aggiunti i seguenti commi: «3. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione di 10 euro per 100 chilogrammi netti di prodotto presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda. 4. Il titolo è valido a decorrere dalla data effettiva del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del terzo mese successivo a tale data.» |
Articolo 5
Cereali e riso
Il regolamento (CE) n. 1342/2003 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata attuato dal regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (30) per i prodotti elencati nell'allegato I, parti I e II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (31). 2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1301/2006 (32) e (CE) n. 1454/2007 (33). |
2) |
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione è definito come segue:
2. In deroga al paragrafo 1, i titoli di esportazione per i prodotti di cui all'allegato II, parte II, sezione A, del regolamento (CE) n. 376/2008 per i quali non sono state stabilite né una restituzione né una fissazione anticipata della restituzione sono validi sessanta giorni dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento. 3. In deroga al paragrafo 1, la validità dei titoli di esportazione per i quali è stata fissata una restituzione per i prodotti dei codici NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 e 2106 90 scade entro:
4. In deroga al paragrafo 1, su richiesta dell'operatore, la validità dei titoli di esportazione per i quali è stata fissata una restituzione per i prodotti dei codici NC 1107 10 19, 1107 10 99 e 1107 20 00 scade entro:
5. I titoli rilasciati in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4 riportano, nella casella 22, una delle diciture elencate nell'allegato X. 6. Qualora sia previsto un particolare periodo di validità dei titoli d'importazione per le importazioni originarie e in provenienza da determinati paesi terzi, la richiesta di titolo ed il titolo riportano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di provenienza e d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tali paesi. 7. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 4 del presente articolo non sono trasferibili. |
3) |
L'articolo 7 è soppresso. |
4) |
L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. I titoli di esportazione dei prodotti per i quali è stata fissata una restituzione o una tassa sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non sia stata adottata dalla Commissione alcuna azione specifica ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/1995 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1518/1995 della Commissione (35) e a condizione che il quantitativo oggetto delle domande di titoli sia stato comunicato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. Il primo comma non si applica ai titoli rilasciati nell'ambito di gare né ai titoli rilasciati per un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (36), di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 376/2008. Detti titoli di esportazione sono rilasciati il primo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione dell'offerta. 2. I titoli di esportazione dei prodotti per i quali non è stata fissata una restituzione o una tassa sono rilasciati il giorno di presentazione della domanda. |
5) |
L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. La Commissione può decidere:
La sospensione di cui al primo comma, lettera c), può essere prolungata in conformità alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti o respinti, la cauzione del titolo viene immediatamente svincolata per i quantitativi non concessi. 3. L’interessato può revocare la domanda di titolo entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale di accettazione di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora detta percentuale sia inferiore all’80 % del quantitativo richiesto. Gli Stati membri svincolano in tal caso la cauzione. 4. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 non si applicano alle esportazioni effettuate in esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per la realizzazione di altre azioni comunitarie di forniture alimentari gratuite.» |
6) |
L'articolo 11 è soppresso. |
7) |
L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Il tasso della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, da costituire ai sensi del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (37):
|
8) |
Gli allegati I, II, III, XII e XIII sono soppressi. |
9) |
L'allegato X è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 6
Alcole etilico di origine agricola
Il regolamento (CE) n. 2336/2003 è modificato come segue:
1) |
All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (38). Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (39) sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008. |
2) |
Gli articoli 6 e 8 sono soppressi. |
Articolo 7
Olio d'oliva
Il regolamento (CE) n. 1345/2005 è modificato come segue:
1) |
All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I prodotti dei codici NC 0709 90 39, 0711 20 90 e 2306 90 19 per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (40). Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento. |
2) |
L'articolo 3 è soppresso. |
Articolo 8
Banane
Il regolamento (CE) n. 2014/2005 è modificato come segue:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1. Le importazioni di banane del codice NC 0803 00 19 al tasso del dazio della tariffa doganale comune per le quali va presentato un titolo di importazione sono indicate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (41). Il titolo è rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.
2. Le domande di titolo d’importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro.
3. Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (42) sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008.
Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stato rilasciato.
4. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro il termine suddetto o se è realizzata solo parzialmente.
5. In deroga all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008, la prova dell’utilizzazione del titolo d’importazione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento è presentata entro 30 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo di validità del titolo, salvo casi di forza maggiore.
Articolo 9
Zucchero
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è modificato come segue:
1) |
All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I prodotti per i quali va presentato un titolo di esportazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (43). Il periodo di validità del titolo di esportazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte II, del suddetto regolamento e si applicano a tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento. |
2) |
All'articolo 8, i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi. |
3) |
L'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione. Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento e si applicano a tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.» |
4) |
All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se una domanda di titolo, per i prodotti ai quali si applica il disposto del paragrafo 1, primo comma, riguarda un quantitativo non superiore a 10 t, l’interessato non può presentare più di una domanda lo stesso giorno e presso la medesima autorità e non può utilizzare a fini di esportazione più di un titolo rilasciato per un quantitativo non superiore a 10 t.» |
5) |
All’articolo 12, il paragrafo 1 è soppresso. |
Articolo 10
Olio di oliva della Tunisia
Il regolamento (CE) n. 1918/2006 è modificato come segue:
All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il titolo di importazione è valido 60 giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 (44), e la cauzione ammonta a 15 euro per 100 kg di peso netto.
Articolo 11
Agli
Il regolamento (CE) n. 341/2007 è modificato come segue:
1) |
All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (45). Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento. |
2) |
All’articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso. |
3) |
L'articolo 13 è così modificato:
|
4) |
L'allegato II è soppresso. |
Articolo 12
Riso
Il regolamento (CE) n. 1002/2007 è modificato come segue:
All'articolo 3, il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«Tuttavia l’importo della cauzione per i prodotti dei codici NC 1006 20 e 1006 30 non può essere inferiore a quello indicato all’articolo 12, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1342/2003.»
Articolo 13
Mele
L'articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 è così modificato:
1) |
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le importazioni di mele del codice NC 0808 10 80 per le quali va presentato un titolo di importazione sono indicate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (46). |
2) |
Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. All’atto della presentazione della domanda gli importatori costituiscono una cauzione in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a garanzia dell’impegno di importare il prodotto durante il periodo di validità del titolo di importazione. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata o se è effettuata solo parzialmente entro il periodo di validità del titolo di importazione. Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento(CE) n. 376/2008.» |
3) |
Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.» |
Articolo 14
Carni bovine
Il regolamento (CE) n. 382/2008 è modificato come segue:
1) |
All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (47). Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento. |
2) |
Gli articoli 3 e 4 sono soppressi. |
3) |
All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso di importazioni soggette a un contingente tariffario di importazione, si applicano le disposizioni seguenti:
|
Articolo 15
Disposizione transitoria
1. Il presente regolamento lascia invariati il periodo di validità e l'importo della cauzione relativi ai titoli applicabili nell'ambito di periodi contingentali che non sono giunti al termine alla data di applicazione del presente regolamento, stabilita all'articolo 17.
2. Le cauzioni depositate per il rilascio di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) |
la validità dei titoli non è scaduta alla data indicata al paragrafo 1; |
b) |
i titoli non sono più richiesti per i prodotti di cui trattasi a decorrere dalla data indicata al paragrafo 1; |
c) |
i titoli sono stati utilizzati sono parzialmente o non sono stati utilizzati alla data indicata al paragrafo 1. |
Articolo 16
Disposizione finale
Il regolamento (CEE) n. 1119/79 è abrogato.
Articolo 17
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia esso si applica:
a) |
dal 1o luglio 2008 per quanto riguarda i settori dei cereali, del lino e della canapa, dell'olio d'oliva, degli ortofrutticoli freschi o trasformati, delle sementi, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine, delle carni suine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle uova, delle carni di pollame, dell'alcole etilico di origine agricola e gli altri settori, ad eccezione di quelli vitivinicolo, del riso, dello zucchero; |
b) |
dal 1o agosto 2008 per quanto riguarda il settore vitivinicolo; |
c) |
dal 1o settembre 2008 per quanto riguarda il settore del riso; |
d) |
dal 1o ottobre 2008 per quanto riguarda il settore dello zucchero. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 248/2007 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 6).
(3) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
(4) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 292/2008 (GU L 90 del 2.4.2008, pag. 3).
(5) GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3.
(6) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3).
(7) GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
(8) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1565/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 37).
(9) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).
(10) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19.
(11) GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13.
(12) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).
(13) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.
(14) GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.
(15) GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15.
(16) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.
(17) GU L 139 del 7.6.1979, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3886/86 (GU L 361 del 20.12.1986, pag. 18).
(18) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
(19) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(20) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(21) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.»
(22) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
(23) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(24) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»
(25) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(26) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.»
(27) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»
(28) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
(29) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»
(30) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
(31) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(32) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(33) GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.»
(34) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»
(35) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.
(36) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.»
(37) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»
(38) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
(39) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»
(40) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»
(41) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
(42) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»
(43) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»
(44) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»
(45) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»
(46) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»
(47) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
PARTE I
OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE IMPORTAZIONI
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), e massimali applicabili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d)
[prodotti elencati nell'ordine degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1234/2007]
A. Cereali [allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (1) |
||
0714 esclusa la sottovoce 0714 20 10 |
Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago |
1 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
5 000 kg |
||
0714 20 10 |
Patate dolci destinate al consumo umano |
1 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
500 kg |
||
1001 10 |
Frumento duro, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
1 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
5 000 kg |
||
1001 90 99 |
Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinati alla semina, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
1 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
5 000 kg |
||
1003 00 |
Orzo |
1 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
5 000 kg |
||
1005 90 00 |
Granturco non destinato alla semina |
1 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
5 000 kg |
||
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina |
1 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
5 000 kg |
||
1101 00 15 |
Farine di frumento (grano) tenero e di spelta |
1 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
1 000 kg |
||
2303 10 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili |
1 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
1 000 kg |
||
2303 30 00 |
Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli |
1 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
1 000 kg |
||
ex 2308 00 40 |
Residui di polpe di agrumi |
1 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
1 000 kg |
||
2309 90 20 |
Prodotti di cui alla nota complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata |
1 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
1 000 kg |
||
|
B. Riso [allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (2) |
||
1006 20 |
Riso semigreggio, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
30 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
1 000 kg |
||
1006 30 |
Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
30 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
1 000 kg |
||
1006 40 00 |
Rotture di riso, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
1 EUR/t |
fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
1 000 kg |
||
|
C. Zucchero [allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (3) |
||
1701 |
Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari |
secondo le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e (CE) n. 1100/2006 |
secondo le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e (CE) n. 1100/2006 |
(—) |
||
|
D. Sementi [allegato I, parte V, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (4) |
||
ex 1207 99 15 |
Semi di varietà di canapa destinati alla semina |
fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri |
(—) |
|||
|
E. Olio di oliva e olive da tavola [allegato I, parte VII, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (6) |
||
0709 90 39 |
Olive, fresche, destinate alla produzione di olio |
100 EUR/t |
60 giorni dalla data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
100 kg |
||
0711 20 90 |
Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate, destinate alla produzione di olio, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
100 EUR/t |
60 giorni dalla data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
100 kg |
||
2306 90 19 |
Panelli e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 % |
100 EUR/t |
60 giorni dalla data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 |
100 kg |
||
|
F. Lino e canapa [allegato I, parte VIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (7) |
||
5302 10 00 |
Canapa, greggia o preparata |
fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri |
(—) |
|||
|
G. Ortofrutticoli [allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (9) |
||
0703 20 00 |
Aglio, fresco o refrigerato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
50 EUR/t |
3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
ex 0703 90 00 |
Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
50 EUR/t |
3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
0808 10 80 |
Mele, altre |
15 EUR/t |
3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
|
H. Ortofrutticoli trasformati [allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (10) |
||
ex 0710 80 95 |
Aglio (11) e Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
50 EUR/t |
3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
ex 0710 90 00 |
Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (11) e/o Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
50 EUR/t |
3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
ex 0711 90 80 |
Aglio (11) e Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
50 EUR/t |
3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
ex 0711 90 90 |
Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (11) e/o Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
50 EUR/t |
3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
ex 0712 90 90 |
Agli secchi (11) e Allium ampeloprasum e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio (11) e/o Allium ampeloprasum, interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) |
50 EUR/t |
3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
|
I. Banane [allegato I, parte XI, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (12) |
||
0803 00 19 |
Banane, fresche, importate all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune |
15 EUR/t |
fino alla fine del mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
|
J. Carni bovine [allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (13) |
||
da 0102 90 05 a 0102 90 79 |
Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari |
5 EUR per capo |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
0201 e 0202 |
Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari |
12 EUR per 100 kg di peso netto |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
0206 10 95 e 0206 29 91 |
Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari |
12 EUR per 100 kg di peso netto |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
1602 50 10, 1602 50 31 e 1602 50 95 |
Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari |
12 EUR per 100 kg di peso netto |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
1602 90 61 e 1602 90 69 |
Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari |
12 EUR per 100 kg di peso netto |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
|
K. Latte e prodotti lattiero-caseari [allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (14) |
||
ex Capitoli 4, 17, 21 e 23 |
Latte e prodotti lattiero-caseari, importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari, ad eccezione dei formaggi e latticini (codice NC 0406) originari della Svizzera, importati senza titolo, come segue: |
|
|
|
||
0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
10 EUR/100 kg |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
0402 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
10 EUR/100 kg |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao |
10 EUR/100 kg |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
0404 |
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |
10 EUR/100 kg |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
ex 0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % |
10 EUR/100 kg |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
0406 |
Formaggi e latticini, ad eccezione dei formaggi e latticini originari della Svizzera, importati senza titolo |
10 EUR/100 kg |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
1702 19 00 |
Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno del 99 % di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca |
10 EUR/100 kg |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
2106 90 51 |
Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato |
10 EUR/100 kg |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
ex 2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1234/2007, direttamente o in virtù del regolamento (CE) n. 1667/2006, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica la parte I di tale regolamento |
10 EUR/100 kg |
fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
(—) |
||
|
L. Altri prodotti [allegato I, parte XXI, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (15) |
||
1207 99 91 |
Semi di canapa non destinati alla semina |
fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri |
(—) |
|||
|
M. Alcole etilico di origine agricola [allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (17) |
||
ex 2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato |
1 EUR per ettolitro |
fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
100 hl |
||
ex 2207 20 00 |
Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato |
1 EUR per ettolitro |
fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
100 hl |
||
ex 2208 90 91 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato |
1 EUR per ettolitro |
fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
100 hl |
||
ex 2208 90 99 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato |
1 EUR per ettolitro |
fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
100 hl |
||
|
PARTE II
OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE ESPORTAZIONI SENZA RESTITUZIONE E PER I PRODOTTI PER I QUALI NON È STATA FISSATA UNA TASSA ALL'ESPORTAZIONE IL GIORNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e massimali applicabili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d)
[prodotti elencati nell'ordine degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1234/2007]
A. Cereali [allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007] (18)
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (19) |
||
1001 10 |
Frumento duro |
3 EUR/t |
fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
5 000 kg |
||
1001 90 99 |
Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina |
3 EUR/t |
fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
5 000 kg |
||
1002 00 00 |
Segala |
3 EUR/t |
fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
5 000 kg |
||
1003 00 |
Orzo |
3 EUR/t |
fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
5 000 kg |
||
1004 00 |
Avena |
3 EUR/t |
fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
5 000 kg |
||
1005 90 00 |
Granturco non destinato alla semina |
3 EUR/t |
fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
5 000 kg |
||
1101 00 15 |
Farine di frumento (grano) tenero e di spelta |
3 EUR/t |
fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
500 kg |
||
|
B. Riso [allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (20) |
||
1006 20 |
Riso semigreggio (bruno) |
3 EUR/t |
fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
500 kg |
||
1006 30 |
Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato |
3 EUR/t |
fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 |
500 kg |
||
|
C. Zucchero [allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1234/2007]
Codice NC |
Designazione |
Importo della cauzione |
Periodo di validità |
Quantità nette (21) |
||||
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
11 EUR/100 kg |
|
2 000 kg |
||||
1702 60 95 1702 90 95 |
Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio e il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio |
4,2 EUR/100 kg |
|
2 000 kg |
||||
2106 90 59 |
Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina |
4,2 EUR/100 kg |
|
2 000 kg |
||||
|
PARTE III
MASSIMALI DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE CON RESTITUZIONE
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo di esportazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d)
Designazione e codici NC |
Quantità netta (23) |
||
A. CEREALI: |
|||
Per ogni prodotto elencato nell'allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, |
5 000 kg |
||
ad eccezione delle voci: |
|||
|
(—) |
||
|
500 kg |
||
B. RISO: |
|||
Per ogni prodotto elencato nell'allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio |
500 kg |
||
C. ZUCCHERO: |
|||
Per ogni prodotto elencato nell'allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio |
2 000 kg |
||
D. LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI: |
|||
Per ogni prodotto elencato nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio |
150 kg |
||
E. CARNI BOVINE: |
|||
Per gli animali vivi elencati nell'allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio |
Un capo |
||
Per le carni di cui all'allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio |
200 kg |
||
G. CARNI SUINE: |
|||
0203 1601 1602 |
250 kg |
||
0210 |
150 kg |
||
H. CARNI DI POLLAME: |
|||
0105 11 11 9000 0105 11 19 9000 0105 11 91 9000 0105 11 99 9000 |
4 000 pulcini |
||
0105 12 00 9000 0105 19 20 9000 |
2 000 pulcini |
||
0207 |
250 kg |
||
I. UOVA: |
|||
0407 00 11 9000 |
2 000 uova |
||
0407 00 19 9000 |
4 000 uova |
||
0407 00 30 9000 |
400 kg |
||
0408 11 80 9100 0408 91 80 9100 |
100 kg |
||
0408 19 81 9100 0408 19 89 9100 0408 99 80 9100 |
250 kg |
||
|
(1) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(2) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(3) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(4) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
(5) Non è richiesta una cauzione. Cfr. le altre condizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(6) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(7) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
(8) Non è richiesta una cauzione. Cfr. le altre condizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(9) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(10) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
(11) Comprende anche prodotti nei quali il termine “aglio” è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini “aglio monobulbo”, “aglio elefante”, “aglio a spicchio unico” o “aglio cipollino cinese”.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(12) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(13) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(14) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(15) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
(16) Non è richiesta una cauzione. Cfr. le altre condizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(17) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(18) Salvo disposizione diversar del regolamento (CE) n. 1342/2003.
(19) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è stata fissata una tassa all'esportazione.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(20) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è stata fissata una tassa all'esportazione.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(21) Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è applicabile una tassa all'esportazione.
(22) Per quantità non superiori a 10 t l’interessato non può utilizzare più di uno di tali titoli per una stessa esportazione.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. |
(23) Questi limiti non si applicano alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è stata fissata una tassa all'esportazione.
(—) |
Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo.» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO X
Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 5
— |
: |
in bulgaro |
: |
специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003 |
— |
: |
in spagnolo |
: |
período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003 |
— |
: |
in ceco |
: |
zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003 |
— |
: |
in danese |
: |
Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003. |
— |
: |
in tedesco |
: |
besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003 |
— |
: |
in estone |
: |
erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6 |
— |
: |
in greco |
: |
Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 |
— |
: |
in inglese |
: |
special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003 |
— |
: |
in francese |
: |
durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003 |
— |
: |
in italiano |
: |
periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003 |
— |
: |
in lettone |
: |
Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš |
— |
: |
in lituano |
: |
specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje |
— |
: |
in ungherese |
: |
az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő |
— |
: |
in maltese |
: |
perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003 |
— |
: |
in olandese |
: |
Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003 |
— |
: |
in polacco |
: |
szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 |
— |
: |
in portoghese |
: |
período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003 |
— |
: |
in rumeno |
: |
perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 |
— |
: |
in slovacco |
: |
osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003 |
— |
: |
in sloveno |
: |
posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003 |
— |
: |
in finlandese |
: |
Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika |
— |
: |
in svedese |
: |
särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003» |
DIRETTIVE
10.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/28 |
DIRETTIVA 2008/55/CE DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2008
sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure
(Versione codificata)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (3), è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
(2) |
Le disposizioni nazionali in materia di recupero rappresentano, per il solo fatto di avere un campo d’applicazione limitato al territorio nazionale, un ostacolo al funzionamento del mercato interno. Questa situazione non permette l’applicazione integrale ed equa delle regolamentazioni comunitarie, specialmente nel settore della politica agricola comune, e facilita l’attuazione di operazioni fraudolente. |
(3) |
È necessario far fronte alla minaccia che incombe sugli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e sul mercato interno, a seguito del moltiplicarsi delle frodi, in modo da garantire meglio la competitività e la neutralità fiscale del mercato interno. |
(4) |
È pertanto necessario emanare norme comuni di reciproca assistenza in materia di recupero. |
(5) |
Tali norme dovrebbero essere applicate per il recupero dei crediti derivanti dalle varie misure facenti parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dei contributi ed altri dazi e dei dazi all’importazione e all’esportazione, dell’imposta sul valore aggiunto, delle accise (tabacchi lavorati, alcole e bevande alcoliche e oli minerali), nonché delle imposte sul reddito e sul capitale e delle imposte sui premi assicurativi. Esse dovrebbero essere applicate anche per il recupero degli interessi, delle penali e delle sanzioni amministrative, con l’esclusione di qualsiasi sanzione di natura penale, e delle spese relative a tali crediti. |
(6) |
L’assistenza reciproca dovrebbe consistere, per l’autorità adita, da un lato, nel fornire all’autorità richiedente le informazioni utili a quest’ultima per il recupero dei crediti sorti nello Stato membro in cui essa ha sede e nel notificare ad un debitore tutti gli atti relativi a tali crediti che emanano da tale Stato membro e, dall’altro, nel procedere, su domanda dell’autorità richiedente, al recupero di crediti sorti nello Stato membro in cui ha sede quest’ultima. |
(7) |
Queste diverse forme di assistenza dovrebbero essere praticate dall’autorità adita nell’osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in tali materie nello Stato membro in cui essa ha sede. |
(8) |
Si dovrebbero determinare le condizioni in cui le domande di assistenza devono essere presentate dall’autorità richiedente e definire limitativamente le circostanze particolari che consentono, nell’uno o nell’altro caso, all’autorità adita di non darvi seguito. |
(9) |
Per consentire un recupero più efficace dei crediti per i quali è stata presentata una domanda di recupero, è opportuno che lo strumento che consente l’esecuzione del credito sia trattato, in linea di massima, come uno strumento dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. |
(10) |
Quand’è indotta a procedere per conto dell’autorità richiedente al recupero di un credito, l’autorità adita, se le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono e d’intesa con l’autorità richiedente, dovrebbe poter concedere al debitore una dilazione di pagamento o un pagamento rateale. Gli interessi eventualmente da riscuotere a motivo della concessione di tali facilitazioni di pagamento dovrebbero essere trasferiti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente. |
(11) |
Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità adita dovrebbe anche poter procedere, nella misura in cui le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentano, all’adozione di misure cautelari per garantire il recupero dei crediti sorti nello Stato membro richiedente. Tali crediti non godono necessariamente dei privilegi derivanti dai crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. |
(12) |
Può accadere che, durante la procedura di recupero nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, il credito o il titolo esecutivo, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, sia contestato dall’interessato. In tal caso occorre prevedere che l’azione di contestazione sia promossa dall’interessato davanti all’istanza competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente e che l’autorità adita sospenda, salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente, la procedura di esecuzione da essa iniziata, finché non intervenga la decisione di questa istanza competente. |
(13) |
Occorre prevedere che i documenti e le informazioni comunicati nell’ambito dell’assistenza reciproca in materia di recupero non possano essere utilizzati per altri fini. |
(14) |
Il ricorso all’assistenza reciproca in materia di recupero non può essere fondato, salvo in casi eccezionali, su vantaggi finanziari o su una cointeressenza alle somme riscosse, ma gli Stati membri dovrebbero essere in condizione di definire le modalità di rimborso, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare. |
(15) |
Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero portare ad una limitazione dell’assistenza reciproca che alcuni Stati membri si concedono in base ad accordi o ad intese bilaterali o multilaterali. |
(16) |
Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5). |
(17) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicate nell’allegato I, parte C, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva fissa le norme che debbono essere contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per garantire il recupero in ogni Stato membro dei crediti di cui all’articolo 2, sorti in un altro Stato membro.
Articolo 2
La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi a quanto segue:
a) |
restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni; |
b) |
contributi ed altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; |
c) |
dazi all’importazione; |
d) |
dazi all’esportazione; |
e) |
imposta sul valore aggiunto; |
f) |
le accise sui seguenti prodotti:
|
g) |
imposte sul reddito e sul capitale; |
h) |
imposte sui premi assicurativi; |
i) |
interessi, penali e sanzioni amministrative, e spese relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con l’esclusione di qualsiasi sanzione di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. |
La presente direttiva si applica altresì ai crediti relativi ad imposte che abbiano natura identica o analoga a quella delle imposte sui premi assicurativi di cui all’articolo 3, punto 6, e che si aggiungano a quest’ultime o vi si sostituiscano. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano alla Commissione le date di entrata in vigore di tali imposte.
Articolo 3
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«autorità richiedente», l’autorità competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo 2; |
2) |
«autorità adita», l’autorità competente di uno Stato membro alla quale è diretta una domanda di assistenza; |
3) |
«dazi all’importazione», i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle importazioni, nonché gli oneri previsti all’importazione nell’ambito della politica agricola comune o di normative specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; |
4) |
«dazi all’esportazione», i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle esportazioni, nonché gli oneri previsti all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune o di normative specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; |
5) |
«imposte sul reddito e sul capitale», le imposte di cui al combinato disposto dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (6); |
6) |
«imposte sui premi assicurativi»,
|
Articolo 4
1. L’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni utili per il recupero del credito.
Al fine di ottenere queste informazioni, l’autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede.
2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome e l’indirizzo della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni e qualsiasi altro dato utile ai fini della sua identificazione al quale l’autorità richiedente ha normalmente accesso, nonché la natura e l’importo del credito al quale la domanda si riferisce.
3. L’autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:
a) |
che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede; |
b) |
che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; |
c) |
la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico di detto Stato. |
4. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
Articolo 5
1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita provvede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica degli atti corrispondenti nello Stato membro in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e di tutte le decisioni anche di natura giudiziaria, concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.
2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome e l’indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini della sua identificazione al quale l’autorità richiedente ha normalmente accesso, la natura e l’oggetto dell’atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l’indirizzo del debitore e qualsiasi altro dato utile ai fini della sua identificazione al quale l’autorità richiedente ha normalmente accesso nonché il credito cui si riferisce l’atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.
3. L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
Articolo 6
Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede, al recupero dei crediti facenti oggetto di un titolo esecutivo.
A tal fine, ogni credito che sia oggetto di una domanda di recupero è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, salvo che si applichi l’articolo 12.
Articolo 7
1. La domanda di recupero del credito che l’autorità richiedente inoltra all’autorità adita è accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.
2. L’autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:
a) |
se il credito o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro in cui ha sede, fatto salvo il caso di cui all’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma; |
b) |
quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito. |
3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:
a) |
il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona interessata e/o di terzi che detengono beni patrimoniali; |
b) |
il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione dell’autorità richiedente; |
c) |
il titolo esecutivo emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente; |
d) |
il tipo e l’importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi e le eventuali penali, sanzioni amministrative e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede le due autorità; |
e) |
la data di notificazione del titolo all’interessato da parte dell’autorità richiedente e/o dell’autorità adita; |
f) |
la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all’esecuzione secondo il diritto in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente; |
g) |
ogni altra informazione utile. |
La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione dell’autorità richiedente che conferma l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.
4. L’autorità richiedente invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
Articolo 8
Il titolo esecutivo è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione del credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.
In deroga al primo comma, il titolo esecutivo può essere, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che autorizzi l’esecuzione nel territorio di detto Stato membro.
Gli Stati membri si impegnano a ultimare le formalità di omologazione, di riconoscimento, di completamento o di sostituzione del titolo entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il quarto comma. L’espletamento di tali formalità non può essere rifiutato quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. L’autorità adita comunica all’autorità richiedente i motivi che ostano all’osservanza del termine di tre mesi.
Nel caso in cui l’espletamento di una di queste formalità dia luogo a una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo emesso dall’autorità richiedente, si applica l’articolo 12.
Articolo 9
1. Il recupero è effettuato nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. L’autorità adita trasferisce all’autorità richiedente l’intero importo del credito da essa recuperato.
2. L’autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede e previa consultazione dell’autorità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall’autorità adita per tale dilazione di pagamento devono altresì essere trasferiti allo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.
A decorrere dalla data in cui il titolo esecutivo è stato riconosciuto direttamente a norma dell’articolo 8, primo comma, od omologato, riconosciuto, completato o sostituito a norma dell’articolo 8, secondo comma, gli interessi per ritardato pagamento, riscossi ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, sono altresì trasferiti allo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.
Articolo 10
In deroga all’articolo 6, secondo comma, i crediti da recuperare non godono necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.
Articolo 11
L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero.
Articolo 12
1. Se nel corso della procedura di recupero un interessato contesta il credito o il titolo esecutivo, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, egli deve adire l’organo competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, in conformità delle norme di legge vigenti in quest’ultimo. Quest’azione è notificata dall’autorità richiedente all’autorità adita. Essa può, inoltre, essere notificata dall’interessato all’autorità adita.
2. Non appena l’autorità adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, da parte dell’autorità richiedente o da parte dell’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. L’autorità adita, se lo ritiene necessario, e fatto salvo l’articolo 13, può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.
L’autorità richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede, chiedere all’autorità adita di recuperare il credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita in questione consentono una tale azione. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.
3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, l’azione è promossa dinanzi all’organo competente di questo Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.
4. Quando l’organo competente dinanzi al quale è stata promossa l’azione, conformemente al paragrafo 1, è un giudice civile o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole all’autorità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro in cui l’autorità richiedente ha sede, costituisce «titolo esecutivo» ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 ed il recupero del credito viene effettuato sulla base di tale decisione.
Articolo 13
Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione dei provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui ha sede lo consentono.
Per l’attuazione del primo comma si applicano mutatis mutandis l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4, e gli articoli 8, 11, 12 e 14.
Articolo 14
L’autorità adita non è tenuta:
a) |
ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’ordine economico o sociale nello Stato membro in cui essa ha sede, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede la stessa autorità adita consentano una tale azione per crediti nazionali analoghi; |
b) |
ad accordare l’assistenza prevista dagli articoli da 4 a 13, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 4, 5 o 6 si riferisce ai crediti di più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui viene costituito il titolo esecutivo ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, fino alla data della domanda. Tuttavia, qualora i crediti o il titolo siano oggetto di contestazione, il termine decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possano più essere oggetto di contestazione. |
L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza. Il rifiuto motivato è inoltre comunicato alla Commissione.
Articolo 15
1. I problemi concernenti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.
2. Gli atti di recupero effettuati dall’autorità adita in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall’autorità richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest’ultimo Stato.
Articolo 16
I documenti e le informazioni inviati all’autorità adita per l’applicazione della presente direttiva possono da quest’ultima essere comunicati soltanto:
a) |
alla persona cui si fa riferimento nella domanda di assistenza; |
b) |
alle persone ed autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso; |
c) |
alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti. |
Articolo 17
Le domande di assistenza, il titolo esecutivo e gli altri documenti allegati sono corredati da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, salvo la facoltà di quest’ultima di rinunciare alla trasmissione della traduzione.
Articolo 18
1. L’autorità adita recupera dalla persona interessata e trattiene ogni spesa connessa con il recupero, a norma delle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato membro in cui essa ha sede, che si applicano a crediti analoghi.
2. Gli Stati membri rinunciano, da una parte e dall’altra, a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall’assistenza reciproca che si prestano in applicazione della presente direttiva.
3. Qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, dovuta a spese molto elevate o al fatto che l’operazione rientra nell’ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l’autorità richiedente e l’autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
4. Lo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall’autorità richiedente.
Articolo 19
Gli Stati membri si comunicano l’elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere domande di assistenza.
Articolo 20
1. La Commissione è assistita dal comitato di recupero (in seguito denominato «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 21
Il comitato può esaminare ogni problema relativo all’applicazione della presente direttiva sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo che su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Articolo 22
Le modalità d’applicazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, degli articoli 7, 8, 9, 11, dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 14, dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, la determinazione dei mezzi con i quali possono essere effettuate le comunicazioni tra le autorità, nonché le modalità relative alla conversione e al trasferimento delle somme recuperate e alla determinazione dell’importo minimo del credito che può dar luogo a una domanda di assistenza sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2.
Articolo 23
La presente direttiva non osta all’applicazione dell’assistenza reciproca più ampia che alcuni Stati membri si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o di convenzioni, anche nel settore della notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari.
Articolo 24
Ogni Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti adottati per l’applicazione della presente direttiva.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Ogni Stato membro informa la Commissione del numero di domande di informazioni, notificazioni e recupero inviate e ricevute ogni anno, dell’importo dei crediti e degli importi recuperati.
La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione di queste disposizioni e sui risultati ottenuti.
Articolo 25
La direttiva 76/308/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato I, parti A e B, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all’allegato I, parte C.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato II.
Articolo 26
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 27
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) Parere del 19 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 93 del 27.4. 2007, pag. 15.
(3) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003. Il titolo originale della direttiva è «Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali». Esso è stato modificato dalla direttiva 79/1071/CEE (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 10), dalla direttiva 92/12/CEE (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1) e dalla direttiva 2001/44/CE (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17).
(4) Cfr. allegato I, parti A e B.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(6) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).
ALLEGATO I
PARTE A
Direttiva abrogata e sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 25)
Direttiva 76/308/CEE |
|
Direttiva 79/1071/CE |
|
Direttiva 92/12/CEE |
unicamente l’articolo 30 bis |
Direttiva 92/108/CEE |
unicamente l’articolo 1, punto 9) |
Direttiva 2001/44/CE |
|
PARTE B
Atti modificativi non abrogati
atto di adesione del 1979
atto di adesione del 1985
atto di adesione del 1994
atto di adesione del 2003
PARTE C
Termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 25)
Direttiva |
Termine di attuazione |
76/308/CEE |
1o gennaio 1978 |
79/1071/CEE |
1o gennaio 1981 |
92/12/CEE |
1o gennaio 1993 (1) |
92/108/CEE |
31 dicembre 1992 |
2001/44/CE |
30 giugno 2002 |
(1) Per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 3, il Regno di Danimarca è autorizzato a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta disposizione entro il 1o gennaio 1993.
ALLEGATO II
Tabella di concordanza
Direttiva 76/308/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, frase introduttiva, lettere da a) a e) |
Articolo 2, primo comma, lettere da a) a e) |
Articolo 2, frase introduttiva, lettera f), primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 2, primo comma, lettera f), punti i), ii) e iii) |
Articolo 2, frase introduttiva, lettere da g) a i) |
Articolo 2, primo comma, lettere da g) a i) |
Articolo 3, primo comma, dal primo al quinto trattino |
Articolo 3, primo comma, punti da 1) a 5) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera a) |
Articolo 3, punto 6), lettera l) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera b) |
Articolo 3, punto 6), lettera a) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera c) |
Articolo 3, punto 6), lettera c) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera d) |
Articolo 3, punto 6), lettera b) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera e) |
Articolo 3, punto 6), lettera e) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera f) |
Articolo 3, punto 6), lettera d) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera g) |
Articolo 3, punto 6), lettera f) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera h) |
Articolo 3, punto 6), lettera o) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera i) |
Articolo 3, punto 6), lettera h) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera j) |
Articolo 3, punto 6), lettera g) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera k) |
Articolo 3, punto 6), lettera i) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera l) |
Articolo 3, punto 6), lettera k) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera m) |
Articolo 3, punto 6), lettera m) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera n) |
— |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera o) |
Articolo 3, punto 6), lettera p) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera p) |
Articolo 3, punto 6), lettera j) |
Articolo 3, sesto trattino, primo comma, lettera q) |
Articolo 3, punto 6), lettera n) |
Articolo 3, sesto trattino, secondo comma |
Articolo 2, secondo comma |
Articoli 4 e 5 |
Articoli 4 e 5 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6), primo comma |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6), secondo comma |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma |
Articolo 8, secondo, terzo e quarto comma |
Articoli da 9 a 19 |
Articoli da 9 a 19 |
Articolo 20, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 20, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
— |
Articoli 21, 22 e 23 |
Articoli 21, 22 e 23 |
Articolo 24 |
— |
Articolo 25, primo comma, prima e seconda frase |
Articolo 24, primo e secondo comma |
Articolo 25, secondo comma, prima e seconda frase |
Articolo 24, secondo e terzo comma |
Articolo 26 |
Articolo 27 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
10.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/39 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2008
che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dal Regno Unito nel 2005 nel contesto delle misure di emergenza per combattere la malattia di Newcastle
[notificata con il numero C(2008) 2411]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2008/428/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Alcuni focolai della malattia di Newcastle sono comparsi nel Regno Unito nel 2005. L’insorgere di tale malattia ha costituito un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. |
(2) |
Al fine di prevenire la propagazione della malattia e contribuire ad eradicarla nel tempo più breve possibile, occorre che la Comunità partecipi con un contributo alle spese idonee a finanziamento sostenute dallo Stato membro nell’ambito dei provvedimenti urgenti di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE. |
(3) |
Con decisione 2006/602/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all’eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito nel 2005 (2) è stato accordato un contributo finanziario pari al 50 % delle spese che possono beneficiare del finanziamento comunitario per l’attuazione degli interventi di lotta contro tale malattia. |
(4) |
A norma di tale decisione, il contributo finanziario della Comunità va concesso a fronte della richiesta presentata dal Regno Unito l’11 giugno 2007 e sulla base dei documenti giustificativi previsti all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3). |
(5) |
Alla luce di quanto sopra, occorre fissare l’importo totale del contributo finanziario comunitario alle spese idonee sostenute per le misure di eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito nel 2005. |
(6) |
L’esito dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente alla normativa veterinaria comunitaria e le condizioni di concessione di un contributo finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come idonea la totalità delle spese dichiarate. |
(7) |
Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese idonee e le conclusioni finali sono stati comunicati al Regno Unito per lettera in data 21 dicembre 2007. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’importo totale del concorso finanziario della Comunità per le spese sostenute per misure di eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito nel 2005 è fissato, in conformità alla decisione 2006/602/CE, a 75 958,12 EUR.
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 246 dell’8.9.2006, pag. 7.
(3) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.