ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 127

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
15 maggio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 del Consiglio, del 14 maggio 2008, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

1

 

 

Regolamento (CE) n. 421/2008 della Commissione, del 14 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento (CE) n. 422/2008 della Commissione, del 14 maggio 2008, recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 5 maggio al 9 maggio 2008 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

9

 

*

Regolamento (CE) n. 423/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (Versione codificata)

13

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

Commissione

 

 

2008/367/CE

 

*

Decisione n. 2/2007 del comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 15 dicembre 2007, che sostituisce l’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

58

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2008/368/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

78

 

*

Posizione comune 2008/369/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2005/440/PESC

84

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

15.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 420/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2008

che adegua a decorrere dal 1o luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 63, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’Italia, sulla base della normativa nazionale adottata nel dicembre 2007, ha comunicato i nuovi dati relativi all’incremento retroattivo delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali della sua amministrazione centrale con effetto al 1o febbraio 2007, data che rientra nel periodo di riferimento 1o luglio 2006-1o luglio 2007; pertanto Eurostat ha modificato l’indicatore specifico per il periodo di riferimento.

(2)

Poiché tali dati non erano disponibili quando la Commissione ha presentato la proposta relativa al periodo di riferimento 1o luglio 2006-1o luglio 2007, il regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 del Consiglio adottato sulla base di tale proposta non teneva in considerazione l’effettivo incremento delle retribuzioni nel pubblico impiego in Italia.

(3)

Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell’esame supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1o luglio 2007, all’articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2007

Scatti

Gradi

1

2

3

4

5

16

15 824,35

16 489,31

17 182,21

 

 

15

13 986,08

14 573,79

15 186,20

15 608,71

15 824,35

14

12 361,36

12 880,80

13 422,07

13 795,49

13 986,08

13

10 925,38

11 384,48

11 862,87

12 192,91

12 361,36

12

9 656,21

10 061,97

10 484,79

10 776,50

10 925,38

11

8 534,47

8 893,10

9 266,80

9 524,62

9 656,21

10

7 543,05

7 860,02

8 190,31

8 418,17

8 534,47

9

6 666,80

6 946,94

7 238,86

7 440,26

7 543,05

8

5 892,33

6 139,94

6 397,95

6 575,95

6 666,80

7

5 207,84

5 426,68

5 654,72

5 812,04

5 892,33

6

4 602,86

4 796,28

4 997,82

5 136,87

5 207,84

5

4 068,16

4 239,11

4 417,24

4 540,14

4 602,86

4

3 595,57

3 746,66

3 904,10

4 012,72

4 068,16

3

3 177,89

3 311,43

3 450,58

3 546,58

3 595,57

2

2 808,72

2 926,75

3 049,73

3 134,58

3 177,89

1

2 482,44

2 586,76

2 695,45

2 770,45

2 808,72

Articolo 2

Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, paragrafi 2 e 3, dello statuto è fissato a 852,74 EUR e a 1 136,98 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 3

Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 159,49 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 348,50 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 236,46 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 85,14 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 472,70 EUR.

Articolo 4

Con effetto dal 1o gennaio 2008, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

 

0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km

 

0,3545 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000 km

 

0,5908 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000 km

 

0,3545 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000 km

 

0,1181 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000 km

 

0,0569 EUR/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000 km

 

0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

177,22 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

354,41 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 5

Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

36,63 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

29,53 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 6

Con effetto dal 1o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 042,85 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

620,08 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 7

Con effetto dal 1o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 250,67 EUR, il limite superiore a 2 501,35 EUR e la riduzione forfettaria a 1 136,98 EUR.

Articolo 8

Con effetto dal 1o luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2007

 

Scatti

Categorie

Gruppi

1

2

3

4

A

I

6 374,10

7 163,65

7 953,20

8 742,75

II

4 626,21

5 077,00

5 527,79

5 978,58

III

3 887,62

4 060,79

4 233,96

4 407,13

B

IV

3 734,56

4 100,17

4 465,78

4 831,39

V

2 933,43

3 126,80

3 320,17

3 513,54

C

VI

2 789,91

2 954,16

3 118,41

3 282,66

VII

2 497,07

2 582,03

2 666,99

2 751,95

D

VIII

2 256,96

2 389,89

2 522,82

2 655,75

IX

2 173,54

2 203,82

2 234,10

2 264,38

Articolo 9

Con effetto dal 1o luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Gruppi di Funzioni

1.7.2007

Scatti

Gradi

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 455,05

5 568,49

5 684,30

5 802,51

5 923,17

6 046,35

6 172,09

17

4 821,32

4 921,58

5 023,93

5 128,40

5 235,05

5 343,92

5 455,05

16

4 261,20

4 349,82

4 440,28

4 532,62

4 626,88

4 723,10

4 821,32

15

3 766,16

3 844,48

3 924,43

4 006,04

4 089,35

4 174,39

4 261,20

14

3 328,63

3 397,85

3 468,51

3 540,64

3 614,28

3 689,44

3 766,16

13

2 941,93

3 003,11

3 065,56

3 129,31

3 194,39

3 260,82

3 328,63

III

12

3 766,10

3 844,42

3 924,36

4 005,97

4 089,27

4 174,31

4 261,11

11

3 328,60

3 397,82

3 468,48

3 540,60

3 614,23

3 689,38

3 766,10

10

2 941,92

3 003,10

3 065,55

3 129,30

3 194,37

3 260,80

3 328,60

9

2 600,17

2 654,24

2 709,43

2 765,77

2 823,29

2 881,99

2 941,92

8

2 298,11

2 345,90

2 394,68

2 444,48

2 495,31

2 547,20

2 600,17

II

7

2 600,10

2 654,18

2 709,39

2 765,74

2 823,27

2 881,99

2 941,93

6

2 297,99

2 345,79

2 394,58

2 444,38

2 495,22

2 547,12

2 600,10

5

2 030,98

2 073,23

2 116,35

2 160,37

2 205,30

2 251,17

2 297,99

4

1 795,00

1 832,33

1 870,45

1 909,35

1 949,06

1 989,60

2 030,98

I

3

2 211,30

2 257,19

2 304,04

2 351,86

2 400,67

2 450,49

2 501,35

2

1 954,88

1 995,46

2 036,87

2 079,14

2 122,29

2 166,34

2 211,30

1

1 728,20

1 764,07

1 800,68

1 838,05

1 876,20

1 915,14

1 954,88

Articolo 10

Con effetto dal 1o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

784,40 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

465,05 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 11

Con effetto dal 1o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 938,01 EUR, il limite superiore a 1 876,01 EUR e la riduzione forfettaria a 852,74 EUR.

Articolo 12

Con effetto dal 1o luglio 2007, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (2) sono fissate a 357,45 EUR, 539,51 EUR, 589,88 EUR e 804,20 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1o luglio 2007, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (3) si applica il coefficiente 5,159819.

Articolo 14

Con effetto dal 1o luglio 2007, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2007

Scatti

Gradi

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 824,35

16 489,31

17 182,21

17 182,21

17 182,21

17 182,21

 

 

15

13 986,08

14 573,79

15 186,20

15 608,71

15 824,35

16 489,31

 

 

14

12 361,36

12 880,80

13 422,07

13 795,49

13 986,08

14 573,79

15 186,20

15 824,35

13

10 925,38

11 384,48

11 862,87

12 192,91

12 361,36

 

 

 

12

9 656,21

10 061,97

10 484,79

10 776,50

10 925,38

11 384,48

11 862,87

12 361,36

11

8 534,47

8 893,10

9 266,80

9 524,62

9 656,21

10 061,97

10 484,79

10 925,38

10

7 543,05

7 860,02

8 190,31

8 418,17

8 534,47

8 893,10

9 266,80

9 656,21

9

6 666,80

6 946,94

7 238,86

7 440,26

7 543,05

 

 

 

8

5 892,33

6 139,94

6 397,95

6 575,95

6 666,80

6 946,94

7 238,86

7 543,05

7

5 207,84

5 426,68

5 654,72

5 812,04

5 892,33

6 139,94

6 397,95

6 666,80

6

4 602,86

4 796,28

4 997,82

5 136,87

5 207,84

5 426,68

5 654,72

5 892,33

5

4 068,16

4 239,11

4 417,24

4 540,14

4 602,86

4 796,28

4 997,82

5 207,84

4

3 595,57

3 746,66

3 904,10

4 012,72

4 068,16

4 239,11

4 417,24

4 602,86

3

3 177,89

3 311,43

3 450,58

3 546,58

3 595,57

3 746,66

3 904,10

4 068,16

2

2 808,72

2 926,75

3 049,73

3 134,58

3 177,89

3 311,43

3 450,58

3 595,57

1

2 482,44

2 586,76

2 695,45

2 770,45

2 808,72

 

 

 

Articolo 15

Con effetto al 1o luglio 2007, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2007-31.12.2007

320,54 EUR

1.1.2008-31.12.2008

334,51 EUR

Articolo 16

Con effetto al 1o luglio 2007, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2007-31.8.2007

51,07 EUR

1.9.2007-31.8.2008

68,10 EUR

Articolo 17

Con effetto dal 1o luglio 2007, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore prima del 1o maggio 2004 è fissato a:

123,31 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

189,06 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 1).

(2)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007.

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007.


15.5.2008   

IT

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L 127/7


REGOLAMENTO (CE) N. 421/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

50,7

TN

111,0

TR

105,3

ZZ

89,0

0707 00 05

EG

167,2

JO

196,3

MK

40,9

TR

163,9

ZZ

142,1

0709 90 70

TR

124,2

ZZ

124,2

0805 10 20

EG

44,5

IL

59,9

MA

50,9

TN

52,0

TR

55,2

US

49,8

ZZ

52,1

0805 50 10

AR

151,8

MK

58,7

TR

147,5

US

129,7

ZA

131,1

ZZ

123,8

0808 10 80

AR

93,2

BR

80,4

CA

95,7

CL

91,0

CN

87,7

MK

65,0

NZ

109,3

US

116,4

UY

76,3

ZA

79,5

ZZ

89,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


15.5.2008   

IT

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L 127/9


REGOLAMENTO (CE) N. 422/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2008

recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 5 maggio al 9 maggio 2008 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel periodo dal 5 maggio al 9 maggio 2008, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4337 (2008-2009).

(2)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 5 maggio al 9 maggio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

(3)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5.5.2008-9.5.2008

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Raggiunto

09.4333

Costa d’Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5.5.2008-9.5.2008

Limite

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d’Avorio

 

09.4334

Repubblica del Congo

 

09.4335

Figi

 

09.4336

Guyana

 

09.4337

India

100

Raggiunto

09.4338

Giamaica

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagascar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurizio

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

 

09.4347

Tanzania

 

09.4348

Trinidad e Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5.5.2008-9.5.2008

Limite

09.4315

India

100

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5.5.2008-9.5.2008

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5.5.2008-9.5.2008

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Tipo

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5.5.2008-9.5.2008

Limite

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

 


Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 5.5.2008-9.5.2008

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

100

 


15.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/13


REGOLAMENTO (CE) N. 423/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2008

che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare gli articoli 46 e 80,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il capo I del titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 e diversi allegati dello stesso regolamento fissano regole generali relative alle pratiche e ai trattamenti enologici e rimandano per il resto a modalità d'applicazione che saranno adottate dalla Commissione.

(3)

Nell'interesse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni preposte all'applicazione della normativa comunitaria, è opportuno fare in modo che tutte queste regole siano consolidate in un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

(4)

Il codice comunitario così definito deve comprendere soltanto le modalità d'applicazione espressamente indicate dal Consiglio nel regolamento (CE) n. 1493/1999. Per il resto, le regole che scaturiscono dagli articoli 28 e successivi del trattato dovrebbero bastare a consentire la libera circolazione dei prodotti del settore vitivinicolo per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici.

(5)

Occorre precisare che il presente codice lascia impregiudicate le disposizioni particolari stabilite in altri settori. Tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa sui prodotti alimentari.

(6)

A norma dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere utilizzati nella Comunità per l'elaborazione dei prodotti di cui al suddetto articolo 42, paragrafo 5, uve appartenenti a varietà diverse da quelle che figurano nella classificazione compilata conformemente all'articolo 19, come varietà di uve da vino nonché i prodotti che ne derivano. È opportuno compilare gli elenchi delle varietà alle quali si applicano tali deroghe.

(7)

In applicazione dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno compilare gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) per i quali sono ammesse specifiche norme di elaborazione. Per una più agevole identificazione dei prodotti e per facilitare gli scambi intracomunitari, è opportuno fare riferimento alla designazione dei prodotti stabilita dalla normativa comunitaria o, se necessario, nazionale.

(8)

In applicazione dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre fissare i limiti per l'utilizzazione di alcune sostanze nonché le condizioni di uso di talune di esse.

(9)

Da sperimentazioni effettuate da due Stati membri sull'utilizzazione del lisozima nella vinificazione risulta confermato che l'aggiunta di detta sostanza presenta un interesse significativo ai fini della stabilizzazione dei vini e consente di ottenere vini di qualità con tenori ridotti di anidride solforosa. È dunque opportuno consentire il suo impiego e stabilire dosi limite di utilizzazione corrispondenti alle necessità tecnologiche dimostrate dalle sperimentazioni.

(10)

L'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio (4), nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 3307/85 (5), prevedeva, con effetto al 1o settembre 1986, una diminuzione di 15 mg per litro dei tenori massimi di anidride solforosa totale dei vini diversi dai vini spumanti, dai vini liquorosi e da alcuni vini di qualità. Per evitare che tale modifica delle norme di produzione provochi difficoltà nello smercio dei vini, è stato permesso che, dopo tale data, siano offerte al consumo umano diretto vini originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, prodotti anteriormente a tale data e, per il periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data predetta, vini originari di paesi terzi e del Portogallo, qualora il loro tenore totale di anidride solforosa sia conforme alle disposizioni comunitarie e, se del caso, alle disposizioni spagnole in vigore prima del 1o settembre 1986. È necessario prorogare tale misura perché tali vini possono ancora trovarsi in scorta di magazzino.

(11)

Gli articoli 12 e 16 del regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 (6) prevedevano, con decorrenza dal 1o settembre 1986, una diminuzione di 15 milligrammi per litro dei tenori massimi di anidride solforosa totale dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, nonché dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate. Per quanto concerne i vini spumanti originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, l'articolo 22, primo comma, del regolamento (CEE) n. 358/79 prevedeva la possibilità di smerciare tali prodotti sino all'esaurimento delle scorte, se sono stati elaborati in conformità delle disposizioni dello stesso regolamento nella sua versione applicabile anteriormente al 1o settembre 1986. È opportuno altresì prevedere disposizioni transitorie per quanto concerne i vini spumanti importati, nonché i vini spumanti originari della Spagna e del Portogallo elaborati anteriormente al 1o settembre 1986, per evitare difficoltà nello smercio di tali prodotti. È necessario permettere che tali prodotti siano offerti al consumo per un periodo transitorio dopo tale data, quando il loro tenore di anidride solforosa totale è conforme alle disposizioni comunitarie in vigore anteriormente al 1o settembre 1986.

(12)

L'allegato V, sezione B, punto 1), del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha stabilito il tenore massimo di acidità volatile dei vini. Possono essere previste deroghe per taluni v.q.p.r.d. e taluni vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica o in virtù di un titolo alcolometrico uguale o superiore al 13 %. Taluni vini originari della Germania, della Spagna, della Francia, dell'Italia, dell'Austria e del Regno Unito, appartenenti a queste categorie, presentano di norma, a causa di metodi particolari di elaborazione, nonché del loro titolo alcolometrico elevato, un tenore di acidità volatile superiore a quello previsto dal summenzionato allegato V. Affinché i vini in questione possano continuare a essere elaborati secondo i metodi tradizionali, grazie ai quali possono acquisire le proprietà che li caratterizzano, è opportuno derogare all'allegato V, sezione B, punto 1) summenzionato.

(13)

A norma dell'allegato V, sezione D, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre stabilire le regioni viticole nelle quali l'aggiunta di saccarosio veniva tradizionalmente praticata a norma della legislazione vigente l'8 maggio 1970.

(14)

Nel Lussemburgo le ridotte dimensioni delle aree su cui è praticata la viticoltura permettono alle competenti autorità di procedere al controllo analitico sistematico di tutte le partite di prodotti vinificati. Fintantoché sussisteranno tali condizioni non è indispensabile la dichiarazione dell'intenzione di procedere all'arricchimento.

(15)

L'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che ciascuna delle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione deve formare oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di zucchero o di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato detenuti dalle persone fisiche o giuridiche che procedono a dette operazioni. Tali dichiarazioni hanno lo scopo di consentire un controllo delle operazioni in questione. È pertanto necessario che le dichiarazioni siano indirizzate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio avrà luogo l'operazione, che siano redatte con la massima precisione possibile e giungano all'autorità competente entro i termini più adeguati ai fini del controllo da parte di quest'ultima, quando si tratta di un aumento del titolo alcolometrico. Per l'acidificazione e la disacidificazione è sufficiente un controllo a posteriori. Per tale motivo e ai fini di uno snellimento amministrativo è opportuno ammettere che le dichiarazioni siano fatte, salvo la prima della campagna, mediante l'aggiornamento di registri regolarmente controllati dall'autorità competente.

(16)

L'allegato V, sezione F, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha stabilito alcune norme per la dolcificazione dei vini. Tale disposizione riguarda in particolare i vini da tavola. In virtù dell'allegato VI, sezione G, punto 2 di detto regolamento essa si applica ai v.q.p.r.d..

(17)

La dolcificazione non deve determinare un arricchimento supplementare rispetto ai limiti stabiliti nell'allegato V, sezione C, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Per tener conto di tale necessità, l'allegato V, sezione F, punto 1, di detto regolamento ha previsto disposizioni particolari. Si rendono inoltre indispensabili misure di controllo, in particolare per garantire l'osservanza delle disposizioni in causa.

(18)

Specie per rendere più efficaci i controlli, è opportuno che la dolcificazione venga praticata soltanto alla produzione o in fase il più possibile vicina alla produzione. È pertanto necessario limitare la dolcificazione alle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso.

(19)

È necessario che l'organismo di controllo sia avvertito dell'imminenza dell'operazione. A tal fine è opportuno prevedere che chiunque intenda procedere alla dolcificazione ne informi l'organismo di controllo mediante dichiarazione scritta. Uno snellimento della procedura può tuttavia essere ammesso nel caso in cui la dolcificazione sia praticata da un'impresa correntemente o in modo continuativo.

(20)

La dichiarazione ha lo scopo di consentire un controllo dell'operazione in causa. È pertanto necessario che le dichiarazioni siano indirizzate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio avrà luogo l'operazione, che siano redatte con la massima precisione possibile e giungano all'autorità competente prima dell'operazione.

(21)

Ai fini dell'efficacia del controllo è indispensabile una dichiarazione delle quantità di mosti di uve o di mosti di uve concentrati detenute dall'interessato prima della dolcificazione. Tale dichiarazione ha tuttavia valore soltanto se combinata con l'obbligo di tenere registri delle entrate e delle uscite dei prodotti utilizzati per l'operazione.

(22)

Per evitare l'impiego del saccarosio nella dolcificazione dei vini liquorosi, occorre permettere, oltre all'impiego del mosto di uve concentrato, l'impiego del mosto di uve concentrato rettificato.

(23)

Il taglio è una pratica enologica corrente e, tenuto conto degli effetti che può avere, è necessario disciplinarne l'uso, segnatamente per evitare qualsiasi abuso.

(24)

Per i vini o mosti provenienti dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, l'indicazione della provenienza geografica o della varietà di vite è di grande importanza per il loro valore commerciale. Occorre pertanto considerare come tagli anche la mescolanza di vini o mosti d'uva provenienti da una stessa zona, ma, all'interno di questa, da diverse unità geografiche, nonché la mescolanza di vini o mosti d'uva provenienti da diverse varietà di vite o da diverse annate di raccolta, sempreché la designazione del prodotto ottenuto comporti indicazioni in proposito.

(25)

Occorre quindi permettere agli Stati membri di autorizzare, a fini d'esperimento e per un periodo determinato, il ricorso a talune pratiche o a taluni trattamenti enologici non previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

(26)

L'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prescrive l'adozione dei metodi d'analisi per individuare la composizione dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento e le regole per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate.

(27)

L'allegato VI, sezione J, punto 1, del regolamento (CE) n. 1494/1999 prevede un esame analitico che deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici dei v.q.p.r.d. in questione fra quelli elencati al punto 3 della summenzionata sezione.

(28)

Il controllo delle indicazioni figuranti nei documenti relativi ai prodotti in oggetto rende necessaria l'adozione di metodi d'analisi uniformi che permettano di ottenere dati precisi e comparabili. Tali metodi devono pertanto essere obbligatori per ogni transazione commerciale e ogni operazione di controllo. Tuttavia, date le necessità di controllo e le limitate possibilità del commercio, è opportuno continuare ad ammettere, per un periodo limitato, un certo numero di procedimenti usuali che consentano una determinazione rapida e sufficientemente sicura degli elementi ricercati.

(29)

Il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione stabilisce i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (7). Data la validità dei metodi ivi descritti, è opportuno mantenere in vigore il suddetto regolamento, tranne per quanto riguarda i metodi usuali, che in futuro non saranno più descritti.

(30)

Il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Fatte salve le disposizioni generali relative all'insieme dei prodotti alimentari, la normativa comunitaria in materia di pratiche e di trattamenti enologici è costituita dal capo I del titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dagli allegati dello stesso regolamento, nonché dal presente codice.

Il presente codice riguarda le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relative in particolare ai prodotti destinati a entrare nel processo di vinificazione (titolo I), nonché alle pratiche e ai trattamenti enologici autorizzati nella Comunità (titoli II e III).

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE UVE E TALUNI MOSTI DI UVE

Articolo 2

Utilizzazione di uve appartenenti a talune varietà

1.   È vietata la vinificazione di uve provenienti da varietà classificate unicamente come uve da tavola.

2.   In deroga all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere utilizzate nella Comunità per l'elaborazione dei prodotti ivi indicati le uve appartenenti alle varietà che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Utilizzazione di taluni prodotti non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale per la produzione di vini spumanti, vini spumanti gassificati o vini frizzanti gassificati

Le annate nelle quali, a motivo delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, possono essere utilizzati i prodotti delle zone viticole A e B non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in oggetto, alle condizioni stabilite all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per la produzione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati o di vini frizzanti gassificati, sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Utilizzazione di mosti di uve provenienti da talune varietà di viti per la produzione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico e deroghe a tale utilizzazione

1.   L'elenco delle varietà di viti che producono mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che devono essere utilizzati per la costituzione della partita destinata alla preparazione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico, conformemente all'allegato V, sezione I, punto 3, lettera a), e all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, figura all'allegato III, sezione A, del presente regolamento.

2.   Le deroghe di cui all'allegato V, sezione I, punto 3, lettera a), e all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, relative alle varietà di viti e ai prodotti che costituiscono la partita sono stabilite all'allegato III, sezione B, del presente regolamento.

TITOLO II

PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI

CAPO I

Limiti e condizioni relative all'utilizzazione di talune sostanze autorizzate a fini enologici

Articolo 5

Limiti per l'utilizzazione di talune sostanze

Le sostanze autorizzate a fini enologici indicate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere utilizzate soltanto entro i limiti indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Requisiti di purezza e identità delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche

I requisiti di purezza e identità delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono quelli stabiliti dalla direttiva 96/77/CE della Commissione (8). All'occorrenza, tali requisiti di purezza sono integrati da prescrizioni specifiche previste dal presente regolamento.

Articolo 7

Tartrato di calcio

Il tartrato di calcio, il cui impiego è previsto all'allegato IV, punto 3, lettera v) del regolamento (CE) n. 1493/1999 per favorire la precipitazione del tartaro, può essere usato unicamente se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 8

Acido tartarico

1.   L'impiego di acido tartarico per la disacidificazione, previsto all'allegato IV, punto 1, lettera m), e all'allegato IV, paragrafo 3, lettera l), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è ammesso unicamente per i prodotti:

a)

provenienti da varietà di vite Elbling e Riesling; e

b)

ottenuti da uve raccolte nelle seguenti regioni viticole della parte settentrionale della zona viticola A:

Ahr,

Rheingau,

Mittelrhein,

Mosel,

Nahe,

Rheinhessen,

Pfalz,

Moselle luxembourgeoise.

2.   L'acido tartarico il cui impiego è previsto al punto 1, lettere l) e m) e al punto 3, lettere k) e l) dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, detto anche acido L-tartarico, deve essere di origine agricola, estratto segnatamente da prodotti vitivinicoli. Esso deve anche essere conforme ai requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE.

Articolo 9

Resina di pino di Aleppo

1.   L'uso di resina di pino di Aleppo, previsto all'allegato IV, punto 1, lettera n) del regolamento (CE) n. 1493/1999, è consentito solo per ottenere un vino da tavola «retsina». Tale pratica enologica è ammessa unicamente:

a)

nel territorio geografico della Grecia;

b)

su mosti di uve ottenuti da uve per le quali le varietà, la zona di produzione e la zona di vinificazione sono state stabilite dalle disposizioni elleniche vigenti il 31 dicembre 1980;

c)

mediante aggiunta di una quantità di resina uguale o inferiore a 1 000 grammi per ettolitro di prodotto utilizzato, prima della fermentazione o, qualora il titolo alcolometrico volumico effettivo non sia superiore a un terzo del titolo alcolometrico volumico totale, durante la fermentazione.

2.   Qualora la Grecia intenda modificare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), essa ne dà preventivamente comunicazione alla Commissione. In mancanza di risposta da parte della Commissione nei due mesi successivi a tale comunicazione, la Grecia può procedere a dette modifiche.

Articolo 10

Betaglucanasi

La betaglucanasi, il cui impiego è previsto all'allegato IV, punto 1, lettera j) e punto 3, lettera m), del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere usata unicamente se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 11

Batteri lattici

I batteri lattici il cui impiego è previsto all'allegato IV, punto 1, lettera q) e punto 3, lettera z) del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere impiegati soltanto se rispondenti alle disposizioni di cui all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 12

Lisozima

Il lisozima, la cui utilizzazione è prevista all'allegato IV, punto 1, lettera r) e al punto 3, lettera z ter), del regolamento (CE) n. 1493/1999 può essere utilizzato solo se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 13

Resine scambiatrici di ioni

Le resine scambiatrici di ioni di cui è permesso l'impiego conformemente all'allegato IV, punto 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono copolimeri dello stirene o del divinilbenzene, contenenti gruppi acido solfonico o ammonio. Esse devono essere conformi alle norme del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) nonché alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in applicazione di quest’ultimo. All'atto del controllo con il metodo di analisi descritto all’ allegato IX del presente regolamento, esse non devono cedere, in ciascuno dei solventi menzionati, più di 1 mg/l di sostanze organiche. La loro rigenerazione dev'essere effettuata utilizzando sostanze ammesse per l'elaborazione degli alimenti.

Il loro impiego è consentito soltanto sotto il controllo di un enologo o di un tecnico e in impianti riconosciuti dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio dette resine vengono utilizzate. Tali autorità stabiliscono le funzioni e la responsabilità che incombono agli enologi e ai tecnici riconosciuti.

Articolo 14

Ferrocianuro di potassio

L'utilizzazione di ferrocianuro di potassio, previsto all'allegato IV, punto 3, lettera p), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è autorizzata unicamente se questo trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le cui condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

Dopo il trattamento al ferrocianuro di potassio, il vino deve contenere tracce di ferro.

Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione del prodotto di cui al presente articolo sono quelle adottate dagli Stati membri.

Articolo 15

Fitato di calcio

L'utilizzazione di fitato di calcio, previsto all'allegato IV, punto 3, lettera p), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è autorizzata unicamente se questo trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le cui condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

Dopo il trattamento il vino deve contenere tracce di ferro.

Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione del prodotto di cui al primo comma sono quelle adottate dagli Stati membri.

Articolo 16

Acido DL-tartarico

L'utilizzazione di acido DL-tartarico, previsto all'allegato IV, punto 3, lettera s), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è autorizzata unicamente se questo trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le cui condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione del prodotto di cui al presente articolo sono quelle adottate dagli Stati membri.

Articolo 17

Dimetildicarbonato

L’aggiunta di dimetildicarbonato, prevista nell’allegato IV, punto 3, lettera z quater), del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere effettuata unicamente entro i limiti indicati nell’allegato IV del presente regolamento e se rispondente alle disposizioni di cui all’allegato X del presente regolamento.

Articolo 18

Trattamento per elettrodialisi

Il trattamento per elettrodialisi, il cui impiego per garantire la stabilizzazione tartarica del vino è previsto all'allegato IV, punto 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere usato unicamente se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato XI del presente regolamento.

Articolo 19

Ureasi

L'ureasi, il cui impiego per diminuire il tasso di urea nei vini è previsto all'allegato IV, punto 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere usata unicamente se rispondente alle disposizioni e ai requisiti di purezza di cui all'allegato XII del presente regolamento.

Articolo 20

Apporto di ossigeno

L'apporto di ossigeno, previsto all'allegato IV, punto 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999 deve essere effettuato con ossigeno gassoso puro.

Articolo 21

Versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata

Il versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di «aszú» pressata, previsto all’allegato IV, punto 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è effettuato in conformità delle disposizioni della normativa ungherese in vigore il 1o maggio 2004 come segue:

a)

il «Tokaji fordítás» è preparato versando mosto o vino sulla pasta di «aszú» pressata;

b)

il «Tokaji máslás» è preparato versando mosto o vino sulle fecce di «szamorodni» o di «aszú».

Articolo 22

Uso di pezzi di legno di quercia

L’uso di pezzi di legno di quercia previsto dall’allegato IV, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è possibile unicamente se soddisfa le prescrizioni che figurano nell’allegato XIII del presente regolamento.

CAPO II

Limiti e condizioni particolari

Articolo 23

Tenore di anidride solforosa

1.   Le modifiche degli elenchi di vini di cui all'allegato V, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 figurano nell'allegato XIV del presente regolamento.

2.   Possono essere offerti al consumo umano diretto fino all'esaurimento delle scorte:

i vini originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, prodotti anteriormente al 1o settembre 1986, diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi, e

i vini originari di paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1o settembre 1987, diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi,

il cui tenore di anidride solforosa totale non superi, al momento dell'immissione al consumo umano diretto:

a)

175 mg/l per i vini rossi;

b)

225mg/l per i vini bianchi e rosati;

c)

in deroga alle lettere a) e b) per quanto riguarda i vini aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, uguale o superiore a 5 g/l, 225 mg/l per i vini rossi e 275 mg/l per i vini bianchi e rosati.

Possono essere inoltre offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione verso paesi terzi, sino all'esaurimento delle scorte:

i vini originari della Spagna prodotti anteriormente al 1o settembre 1986 e aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni spagnole in vigore prima di tale data,

i vini originari del Portogallo prodotti anteriormente al 1o gennaio 1991 e aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data.

3.   Possono essere offerti al consumo umano diretto sino all'esaurimento delle scorte i vini spumanti originari dei paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1o settembre 1987 il cui tenore di anidride solforosa totale non superi, secondo i casi:

250 mg/l per i vini spumanti,

200 mg/l per i vini spumanti di qualità.

Possono essere inoltre offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione verso paesi terzi, sino all'esaurimento delle scorte:

i vini originari della Spagna elaborati anteriormente al 1o settembre 1986 e aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni spagnole in vigore prima di tale data,

i vini originari del Portogallo elaborati anteriormente al 1o gennaio 1991 e aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data.

4.   L'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono consentire a motivo delle condizioni climatiche, per alcuni vini prodotti in determinate zone viticole del loro territorio, che i tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 milligrammi per litro di cui alla sezione A dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999 siano aumentati di non oltre 40 milligrammi per litro figura all'allegato XV del presente regolamento.

Articolo 24

Tenore di acidità volatile

I vini ammessi a beneficiare di deroghe per quanto riguarda il tenore massimo di acidità volatile in conformità dell'allegato V, sezione B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono elencati nell'allegato XVI del presente regolamento.

Articolo 25

Utilizzazione di solfato di calcio per alcuni vini liquorosi

Le deroghe relative all'impiego di solfato di calcio di cui all'allegato V, sezione J, punto 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono riguardare unicamente i vini spagnoli seguenti:

a)

il «vino generoso», definito all'allegato VI, sezione L, punto 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999;

b)

il «vino generoso de licor», definito all'allegato VI, sezione J, punto 11, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

TITOLO III

PRATICHE ENOLOGICHE

CAPO I

Arricchimento

Articolo 26

Autorizzazione dell'impiego del saccarosio

Le regioni viticole nelle quali l'impiego di saccarosio è autorizzato in applicazione dell'allegato V, sezione D, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono le seguenti:

a)

zona viticola A;

b)

zona viticola B;

c)

zone viticole C, salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo e nei dipartimenti francesi:

Aix-en-Provence,

Nîmes,

Montpellier,

Toulouse,

Agen,

Pau,

Bordeaux,

Bastia.

Tuttavia, l'arricchimento per zuccheraggio a secco può essere autorizzato, a titolo straordinario, dalle autorità nazionali nel dipartimento francese di cui alla lettera c). La Francia comunica senza indugio tali autorizzazioni alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 27

Arricchimento in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli

Gli anni nei quali l'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui all'allegato V, sezione C, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2 di detto regolamento a motivo di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli, conformemente al punto C 4) del medesimo allegato, sono indicati, con la menzione delle zone viticole, delle regioni geografiche e delle varietà interessate, se del caso, nell'allegato XVII del presente regolamento.

Articolo 28

Arricchimento della partita dei vini spumanti

Conformemente all'allegato V, sezione H, punto 4 e sezione I, punto 5, nonché all'allegato VI, sezione K, punto 11, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ogni Stato membro può autorizzare l'arricchimento della partita (cuvée) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, purché:

a)

nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito;

b)

detti componenti provengano esclusivamente da uve raccolte nel suo territorio;

c)

l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;

d)

non siano superati i seguenti limiti:

i)

3,5 % vol, per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola A, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia almeno pari a 5 % vol,

ii)

2,5 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola B, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia almeno pari a 6 % vol,

iii)

2 % vol. per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalle zone viticole C I a), C I b), C II o C III, purché i titoli alcolometrici volumici naturali di ciascuno dei componenti siano almeno pari rispettivamente a 7,5 % vol, 8 % vol, 8,5 % vol o 9 % vol,

e)

il metodo utilizzato sia l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato.

I limiti di cui al primo comma, lettera d) non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 alle partite destinate alla preparazione di vini spumanti di cui all'allegato I, punto 15, del regolamento suddetto.

Articolo 29

Disposizioni amministrative relative all'arricchimento

1.   La dichiarazione di cui all'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativa alle operazioni destinate ad aumentare il titolo alcolometrico, viene redatta dalle persone fisiche o giuridiche che procedono a tali operazioni nel rispetto dei termini e delle opportune condizioni di controllo stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio ha luogo l'operazione.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta per iscritto e deve contenere le indicazioni seguenti:

a)

nome, cognome e indirizzo del dichiarante;

b)

luogo nel quale sarà effettuata l'operazione;

c)

data e ora di inizio dell'operazione;

d)

designazione del prodotto sottoposto all'operazione;

e)

procedimento utilizzato per tale operazione con indicazione della natura del prodotto che sarà a tal fine utilizzato.

3.   Gli Stati membri possono ammettere che venga inviata all'autorità competente una dichiarazione preventiva valida per più operazioni o per un determinato periodo. Tale dichiarazione è ammessa solo se il dichiarante tiene un registro nel quale sono iscritte tutte le operazioni di arricchimento, come stabilito al paragrafo 6, nonché le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità sulla base delle quali il dichiarante che, per un caso di forza maggiore, sia impossibilitato a procedere all'operazione di cui sopra al momento previsto nella sua dichiarazione, presenta all'autorità competente una nuova dichiarazione che permetta di effettuare i necessari controlli.

Essi comunicano tali disposizioni per iscritto alla Commissione.

5.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria per il Lussemburgo.

6.   L'iscrizione nei registri delle indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni di aumento del titolo alcolometrico si effettua immediatamente dopo la fine dell'operazione stessa, a norma delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Qualora la dichiarazione preventiva concernente più operazioni non contenga la data e l'ora di inizio delle operazioni, occorre inoltre effettuare una iscrizione nel registro prima dell'inizio di ciascuna operazione.

CAPO II

Acidificazione e disacidificazione

Articolo 30

Disposizioni amministrative relative all'acidificazione e alla disacidificazione

1.   Per quanto riguarda l'acidificazione e la disacidificazione, la dichiarazione di cui all'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 viene presentata dagli operatori al più tardi il secondo giorno successivo a quello in cui l'operazione viene effettuata per la prima volta nel corso di una data campagna. Essa è valida per tutte le operazioni della campagna.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta per iscritto e deve contenere le indicazioni seguenti:

a)

nome, cognome e indirizzo del dichiarante;

b)

natura dell'operazione;

c)

luogo in cui si svolge l'operazione.

3.   L'iscrizione nei registri delle indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni di acidificazione o disacidificazione si effettua a norma delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

CAPO III

Norme comuni alle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione

Articolo 31

Acidificazione e arricchimento di uno stesso prodotto

I casi nei quali l'acidificazione e l'arricchimento di uno stesso prodotto ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono autorizzati, conformemente all'allegato V, sezione E, punto 7, dello stesso regolamento, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e figurano nell'allegato XVIII del presente regolamento.

Articolo 32

Condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione e di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino

Le operazioni di cui all'allegato V, sezione G, punto 1 del regolamento 1493/1999 devono essere effettuate in una sola volta. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che alcune operazioni possano essere realizzate in più volte, se questa pratica assicura una migliore vinificazione dei prodotti. In tal caso, i limiti stabiliti all'allegato V del regolamento 1493/1999 si applicano all'operazione nel suo insieme.

Articolo 33

Deroga alle date fissate per le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione

In deroga alle date fissate nell'allegato V, sezione G, punto 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione possono essere effettuate anteriormente alle date che figurano nell'allegato XIX del presente regolamento.

CAPO IV

Dolcificazione

Articolo 34

Norme tecniche relative alla dolcificazione

La dolcificazione dei vini da tavola e quella dei v.q.p.r.d. sono autorizzate soltanto nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso.

Articolo 35

Disposizione amministrative relative alla dolcificazione

1.   Le persone fisiche o giuridiche che procedono alla dolcificazione indirizzano una dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio avrà luogo l'operazione.

2.   Le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto. Le dichiarazioni devono pervenire all'organismo competente almeno 48 ore prima del giorno previsto per l'operazione.

Tuttavia, quando un'impresa effettui correntemente o in modo continuativo operazioni di dolcificazione, gli Stati membri possono accettare che venga indirizzata all'autorità competente una dichiarazione valida per più operazioni o per un determinato periodo. Tale dichiarazione è ammessa solo se l'impresa tiene un registro nel quale sono iscritte tutte le operazioni di dolcificazione e le indicazioni di cui al paragrafo 3.

3.   Le dichiarazioni devono recare le indicazioni seguenti:

a)

per quanto riguarda la dolcificazione effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato V, sezione F, punto 1, lettera a), e dell'allegato VI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999:

i)

il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del vino da tavola o del v.q.p.r.d. in causa,

ii)

il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del mosto di uve di cui è prevista l'aggiunta,

iii)

i titoli alcolometrici totale ed effettivo che il vino da tavola o il v.q.p.r.d. presenterà dopo la dolcificazione;

b)

per quanto riguarda la dolcificazione effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato V, sezione F, punto 1, lettera b), e dell'allegato VI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999:

i)

il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del vino da tavola o del v.q.p.r.d. in causa,

ii)

il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del mosto di uve o il volume e la densità del mosto di uve concentrato di cui è prevista l'aggiunta, secondo i casi,

iii)

i titoli alcolometrici totale ed effettivo che il vino da tavola o il v.q.p.r.d. presenterà dopo la dolcificazione.

4.   Le persone di cui al paragrafo 1 tengono registri delle entrate e delle uscite nei quali sono indicate le quantità di mosti di uve o di mosti di uve concentrati che detengono per effettuare la dolcificazione.

Articolo 36

Dolcificazione di taluni vini importati

La dolcificazione dei vini importati di cui all'allegato V, sezione F, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è soggetta alle condizioni previste agli articoli 34 e 35 del presente regolamento.

Articolo 37

Norme specifiche relative alla dolcificazione dei vini liquorosi

1.   La dolcificazione alle condizioni stabilite nell'allegato V, sezione J, punto 6, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzata per il «vino generoso de licor», quale definito all'allegato VI, sezione L, punto 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2.   La dolcificazione alle condizioni stabilite nell'allegato V, sezione J, punto 6, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzata per il v.l.q.p.r.d. «Madeira».

CAPO V

Taglio

Articolo 38

Definizione

1.   Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, per taglio si intende: la miscelazione di vini o di mosti provenienti

a)

da diversi Stati;

b)

da diverse zone viticole della Comunità ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999 o da diverse zone di produzione di un paese terzo;

c)

dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, ma da diverse unità geografiche, da diverse varietà di viti o da diverse annate di raccolta, sempreché nella designazione del prodotto ottenuto siano riportate le indicazioni relative a tali unità geografiche, varietà o annate; o

d)

da diverse categorie di vino o di mosto.

2.   Per diverse categorie di vino o di mosto si intendono:

a)

il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino;

b)

il vino da tavola, il v.q.p.r.d., nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.

3.   Non si considera come taglio:

a)

l'aggiunta al prodotto in causa di mosto d'uva concentrato o di mosto d'uva concentrato rettificato avente per effetto l'aumento del titolo alcolometrico naturale;

b)

la dolcificazione:

i)

di un vino da tavola,

ii)

di un v.q.p.r.d., se il prodotto edulcorante è ottenuto nella regione determinata di cui porta il nome o consiste di mosto d'uva concentrato rettificato;

c)

la produzione di un v.q.p.r.d. secondo le pratiche tradizionali di cui all'allegato VI, sezione D, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 39

Modalità generali relative al taglio

1.   Sono vietati la miscelazione e il taglio dei prodotti seguenti, se uno dei componenti non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999 o alle disposizioni del presente regolamento:

a)

vini da tavola, tra loro; o

b)

vini atti a diventare vino da tavola, tra loro o con vini da tavola; o

c)

v.q.p.r.d., tra loro.

2.   La miscelazione di uve fresche, di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vini nuovi ancora in fermentazione, qualora uno dei prodotti suddetti non soddisfi alle caratteristiche previste per permettere di ottenere un vino atto a produrre vino da tavola o un vino da tavola, con prodotti da cui si possa ottenere questi stessi vini o con vino da tavola, non può fornire un vino atto a diventare vino da tavola o un vino da tavola.

3.   In caso di taglio e fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi seguenti, sono vini da tavola soltanto i prodotti ottenuti con il taglio di vini da tavola tra loro e di vini da tavola con vini atti a produrre vini da tavola, purché questi ultimi abbiano un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 17 %.

4.   Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola con:

a)

un vino da tavola può diventare un vino da tavola soltanto se l'operazione in questione ha luogo nella zona viticola nella quale è stato prodotto il vino atto a diventare un vino da tavola;

b)

un altro vino atto a diventare un vino da tavola può diventare un vino da tavola soltanto se:

i)

il secondo vino atto a diventare un vino da tavola è ottenuto nella stessa zona, e

ii)

se l'operazione ha luogo nella stessa zona viticola.

5.   È vietato il taglio di un mosto di uve o di un vino da tavola che è stato oggetto della pratica enologica di cui all'allegato IV, punto 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1493/1999 con un mosto di uve o con un vino che non è stato oggetto di tale pratica enologica.

CAPO VI

Aggiunta di altri prodotti

Articolo 40

Aggiunta di distillato ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d.

Le caratteristiche dei distillati di vino o di uve secche che, in applicazione dell'allegato V, sezione J, punto 2, lettera a), sub i), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere addizionati ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d., sono fissate all'allegato XX del presente regolamento.

Articolo 41

Aggiunta di altri prodotti e utilizzazione di mosti di uve nell'elaborazione di alcuni v.l.q.p.r.d.

1.   L'elenco dei v.l.q.p.r.d. per la cui elaborazione sono utilizzati il mosto di uve o la miscela di questo prodotto con il vino, conformemente all'allegato V, sezione J, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 figura nell'allegato XXI, sezione A, del presente regolamento.

2.   L'elenco dei v.l.q.p.r.d. ai quali possono essere aggiunti i prodotti di cui all'allegato V, sezione J, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 figura nell'allegato XXI, sezione B, del presente regolamento.

Articolo 42

Aggiunta di alcole ai vini frizzanti

In applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'aggiunta di alcole ai vini frizzanti non può determinare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale dei vini frizzanti di oltre 0,5 % vol. L'aggiunta di alcole può effettuarsi unicamente sotto forma di sciroppo di dosaggio e purché si tratti di un metodo ammesso dalla normativa vigente nello Stato membro produttore e tale normativa sia stata comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri.

CAPO VII

Talune condizioni relative all'invecchiamento

Articolo 43

Invecchiamento di taluni vini liquorosi

L'invecchiamento alle condizioni stabilite nell'allegato V, sezione J, punto 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzato per il v.l.q.p.r.d. «Madeira».

TITOLO IV

UTILIZZAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI NUOVE PRATICHE ENOLOGICHE

Articolo 44

Norme generali

1.   Ai fini dell'utilizzazione in via sperimentale delle pratiche e dei trattamenti enologici di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1493/1999, ogni Stato membro può autorizzare, per un periodo massimo di tre anni, talune pratiche o taluni trattamenti enologici non previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dal presente regolamento, a condizione che:

a)

le pratiche e i trattamenti enologici in causa siano conformi alle condizioni fissate all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999;

b)

i quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti non superino un volume massimo pari a 50 000 hl all'anno e per esperimento;

c)

i prodotti ottenuti non siano spediti fuori dello Stato membro nel cui territorio è stato effettuato l'esperimento;

d)

all'inizio dell'esperimento lo Stato membro interessato informi la Commissione e gli altri Stati membri sulle condizioni di ciascuna autorizzazione.

Un esperimento consiste nell'operazione o nelle operazioni realizzate nell'ambito di un progetto di ricerca predeterminato e caratterizzato da un protocollo sperimentale unico.

2.   Prima dello scadere del periodo previsto al paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una comunicazione concernente l'esperimento autorizzato. La Commissione informa gli altri Stati membri del risultato di tale esperimento. Lo Stato membro interessato può all'occorrenza, in funzione di tale risultato, presentare alla Commissione una domanda intesa ad autorizzare la prosecuzione del suddetto esperimento, eventualmente su un volume più importante di quello del primo esperimento, per un nuovo periodo massimo di tre anni. A sostegno della domanda, lo Stato membro presenta un apposito fascicolo.

3.   La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, prende una decisione in merito alla domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo; essa può nel contempo decidere che l'esperimento possa essere proseguito in altri Stati membri nelle stesse condizioni.

4.   Dopo aver raccolto tutte le informazioni relative all'esperimento in questione, la Commissione può, se del caso, presentare al Consiglio, al termine del periodo di cui al paragrafo 1 o di quello di cui al paragrafo 2, una proposta volta a consentire definitivamente la pratica enologica o il trattamento enologico oggetto di detto esperimento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Vini prodotti anteriormente al 1o agosto 2000

I vini prodotti anteriormente al 1o agosto 2000 possono essere offerti e consegnati per il consumo umano diretto, purché siano conformi alle norme comunitarie o nazionali in vigore prima di tale data.

Articolo 46

Condizioni di distillazione, circolazione e destinazione dei prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 1493/1999 o al presente regolamento

1.   I prodotti che, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto, sono distrutti. Tuttavia gli Stati membri possono consentire l'impiego di taluni prodotti, di cui determinano le caratteristiche, in una distilleria, in una fabbrica di aceto o a fini industriali.

2.   Tali prodotti non possono essere detenuti da un produttore o un commerciante senza un motivo legittimo e possono circolare unicamente a destinazione di una distilleria, di una fabbrica di aceto, di un impianto che li utilizza per usi o per prodotti industriali o di un impianto di eliminazione.

3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di far procedere all'aggiunta di denaturanti o indicatori ai vini di cui al paragrafo 1, onde meglio identificarli. Possono inoltre vietare per motivi giustificati gli impieghi previsti al paragrafo 1 e far procedere all'eliminazione dei prodotti.

Articolo 47

Metodi comunitari di analisi applicabili

Il regolamento (CEE) n. 2676/90 si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 48

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato XXIII.

Articolo 49

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 8).

(3)  Cfr. allegato XXII.

(4)  GU L 54 del 5.3.1979, pag. 1.

(5)  GU L 367 del 31.12.1985, pag. 39.

(6)  GU L 54 del 5.3.1979, pag. 130.

(7)  GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1293/2005 (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 12).

(8)  GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1.

(9)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.


ALLEGATO I

Elenco delle varietà di viti le cui uve possono essere utilizzate, in deroga alla norma di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per l'elaborazione dei prodotti ivi indicati

(Articolo 2 del presente regolamento)

(p.m.)


ALLEGATO II

Annate nelle quali i prodotti delle zone viticole A e B non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato dal regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere utilizzati per la produzione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati o di vini frizzanti gassificati

(Articolo 3 del presente regolamento)

(p.m.)


ALLEGATO III

A.   Elenco delle varietà di vite le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico

(Articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento)

 

Aleatico N

 

Ασύρτικο (Assyrtiko)

 

Bourboulenc B

 

Brachetto N

 

Clairette B

 

Colombard B

 

Csaba gyöngye B

 

Cserszegi fűszeres B

 

Freisa N

 

Gamay N

 

Gewürztraminer Rs

 

Girò N

 

Γλυκερίθρα (Glykerythra)

 

Huxelrebe

 

Irsai Olivér B

 

Macabeu B

 

Tutte le malvasie

 

Mauzac blanc e rosé

 

Monica N

 

Μοσχοφίλερο (Moschofilero)

 

Müller-Thurgau B

 

Tutti i moscati

 

Nektár

 

Pálava B

 

Parellada B

 

Perle B

 

Piquepoul B

 

Poulsard

 

Prosecco

 

Ροδίτης (Roditis)

 

Scheurebe

 

Torbato

 

Zefír B

B.   Deroghe di cui all'allegato V, sezione I, punto 3, lettera a), e all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, relative alla costituzione della partita di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico

(Articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento)

In deroga all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), un v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico può essere ottenuto utilizzando, nella costituzione della partita, vini ottenuti da uve della varietà di vite «Prosecco» raccolte nelle regioni determinate di denominazione d'origine Conegliano-Valdobbiadene e Montello e Colli Asolani.


ALLEGATO IV

Limiti per l’utilizzazione di talune sostanze

(Articolo 5 del presente regolamento)

I limiti massimi per l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, alle condizioni ivi indicate, sono i seguenti:

Sostanze

Utilizzazione per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, il mosto d’uve concentrato e il vino nuovo ancora in fermentazione

Utilizzazione per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi e i v.q.p.r.d.

Preparati di scorze di lieviti

40 g/hl

40 g/hl

Anidride carbonica

 

tenore massimo del vino trattato: 2 g/l

Acido L-ascorbico

250 mg/l

250 mg/l; il tenore massimo del vino trattato non deve essere superiore a 250 mg/l

Acido citrico

 

tenore massimo del vino trattato: 1 g/l

Acido metatartarico

 

100 mg/l

Solfato di rame

 

1 g/hl a condizione che il prodotto trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 mg/l

Carboni per uso enologico

100 g di prodotto secco per hl

100 g di prodotto secco per hl

Sali nutritivi: fosfato di ammonio o solfato di ammonio

1 g/l (espresso in sale) (1)

0,3 g/l (espresso in sale), per l’elaborazione dei vini spumanti

Solfito di ammonio o bisolfito di ammonio

0,2 g/l (espresso in sale) (2)

 

Fattori di crescita: tiamina sotto forma di cloridrato di tiamina

0,6 mg/l (espresso in tiamina)

0,6 mg/l (espresso in tiamina), per l’elaborazione dei vini spumanti

Polivinilpolipirrolidone

80 g/hl

80 g/hl

Tartrato di calcio

 

200 g/hl

Fitato di calcio

 

8 g/hl

Lisozima

500 mg/l (3)

500 mg/l (4)

Dimetildicarbonato

 

200 mg/l; residui non rilevabili nel vino immesso sul mercato


(1)  Questi prodotti possono essere utilizzati anche congiuntamente nel limite complessivo di 1 g/l, fermo restando il limite di 0,2 g/l summenzionato.

(2)  Questi prodotti possono essere utilizzati anche congiuntamente nel limite complessivo di 1 g/l, fermo restando il limite di 0,2 g/l summenzionato.

(3)  Quando l’aggiunta è effettuata nel mosto e nel vino, il quantitativo cumulativo non può superare il limite di 500 mg/l.

(4)  Quando l’aggiunta è effettuata nel mosto e nel vino, il quantitativo cumulativo non può superare il limite di 500 mg/l.


ALLEGATO V

Prescrizioni per il tartrato di calcio

(Articolo 7 del presente regolamento)

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il tartrato di calcio è aggiunto al vino come coadiuvante tecnologico per favorire la precipitazione del tartaro e contribuire alla stabilizzazione tartarica del vino, diminuendone la concentrazione finale di tartrato acido di potassio e di tartrato di calcio.

PRESCRIZIONI

La dose massima è fissata nell'allegato IV del presente regolamento.

All'aggiunta di tartrato di calcio seguono le operazioni di agitamento e raffreddamento del vino e la separazione per processi fisici dei cristalli formati.


ALLEGATO VI

Prescrizioni per la betaglucanasi

(Articolo 10 del presente regolamento)

1.   Codifica internazionale delle betaglucanasi: E.C. 3-2-1-58

2.   Beta-glucanoidrolasi (che degrada il glucano della Botrytis cinerea)

3.   Origine: Tricoderma harzianum

4.   Campo d'applicazione: degradazione dei betaglucani presenti nei vini, in particolare quelli provenienti dalle uve colpite da Botrytis

5.   Dose massima d'impiego: 3 g della preparazione enzimatica contenente 25 % di materia organica in sospensione (TOS) per ettolitro

6.   Parametri di purezza chimica e microbiologica:

Perdita per essiccazione

inferiore al 10 %

Metalli pesanti

meno di 30 ppm

Pb:

meno di 10 ppm

As:

meno di 3 ppm

Coliformi totali:

Assenti

Escherichia coli

assente in un campione di 25 g

Salmonella spp:

assente in un campione di 25 g

Germi aerobi totali:

inferiori a 5 × 104 germi/g


ALLEGATO VII

Batteri lattici

(Articolo 11 del presente regolamento)

DISPOSIZIONI

I batteri lattici il cui impiego è previsto dall'allegato IV, punto 1, lettera q), e punto 3, lettera z), del regolamento (CE) n. 1493/1999 devono appartenere ai generi Lenconostoc, Lactobacillus e/o Pediococcus. Essi devono trasformare l'acido malico del mosto o del vino in acido lattico e non alterare il gusto. Essi devono essere stati isolati dalle uve, dai mosti, dai vini o da prodotti elaborati partendo da uva. Il nome del genere e della specie nonché il riferimento del ceppo devono essere indicati sull'etichetta, così come l'origine e il selezionatore del ceppo.

Le manipolazioni genetiche di batteri lattici devono essere oggetto di un'autorizzazione preventiva.

FORMA

Essi vengono utilizzati sotto forma liquida o congelata, oppure sotto forma di polvere ottenuta mediante liofilizzazione, in coltura pura o associata.

BATTERI IMMOBILIZZATI

Il supporto di una preparazione di batteri lattici immobilizzati deve essere inerte ed essere ammesso per il suo impiego nell'elaborazione del vino.

CONTROLLI

Chimico:

stesse esigenze, in materia di sostanze ricercate, che nelle altre preparazioni enologiche, in particolare metalli pesanti.

Microbiologico:

il tenore di batteri lattici rivivificabili deve essere superiore o pari a 108/g oppure 107/ml;

il tenore di batteri lattici di una specie diversa del (o dei) ceppo(i) indicato(i) deve essere inferiore allo 0,01% dei batteri lattici totali rivivificabili;

il tenore di batteri aerobici deve essere inferiore a 103 per grammo di polvere o per millilitro;

il tenore in lieviti totale deve essere inferiore a 103 per grammo di polvere o per millilitro;

il tenore di muffe deve essere inferiore a 103 per grammo di polvere o per millilitro.

ADDITIVI

Gli additivi usati nella preparazione della coltura di batteri lattici o per la loro riattivazione devono essere sostanze idonee a essere usate nei prodotti alimentari ed essere indicati sull'etichetta.

DATA DI PRODUZIONE

La data di uscita dall'azienda produttrice deve essere indicata sull'etichetta.

IMPIEGO

Il modo di impiego o il metodo di riattivazione deve essere indicato dal fabbricante.

CONSERVAZIONE

Le condizioni di conservazione devono figurare chiaramente sull'etichetta.

METODI D'ANALISI

Batteri lattici: mezzo A (1), B (2), oppure C (3) con il metodo di impiego del ceppo indicato dal produttore.

Batteri aerobici: mezzo Bacto-Agar.

Lieviti: mezzo Malt-Wickerham.

Muffe: mezzo Malt-Wickerham oppure Czapeck.

Mezzo A

Estratto di lievito

5 g

Estratto di carne

10 g

Peptone tripsico

15 g

Acetato di Na

5 g

Citrato NH4

2 g

Tween 80

1 g

Mn SO4

0,050 g

Mg SO4

0,200 g

Glucosio

20 g

Acqua, q.b.a.

1 000 ml

pH

5,4


Mezzo B

Succo di pomodoro

250 ml

Estratto di lievito Difco

5 g

Peptone

5 g

Acido L-malico

3 g

Tween 80

1 goccia

Mn SO4

0,050 g

Mg SO4

0,200 g

Acqua, q.b.a.

1 000 ml

pH

4,8


Mezzo C

Glucosio

5 g

Triptone Difco

2 g

Peptone Difco

5 g

Estratto di fegato

1 g

Tween 80

0,05 g

Succo di pomodoro diluito 4,2 volte filtrato su Whatman n. 1

1 000 ml

pH

5,5


ALLEGATO VIII

Prescrizioni per il lisozima

(Articolo 12 del presente regolamento)

CAMPO D'APPLICAZIONE

Il lisozima può essere aggiunto al mosto di uve, al mosto parzialmente fermentato e al vino al fine di controllore la crescita e l'attività dei batteri responsabili della fermentazione malolattica in detti prodotti.

PRESCRIZIONI

La dose massima di utilizzazione è stabilita all'allegato IV del presente regolamento.

Il prodotto utilizzato deve essere conforme ai requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE


ALLEGATO IX

Determinazione della cessione di sostanze organiche da parte delle resine scambiatrici di ioni

(Articolo 13 del presente regolamento)

1.   FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo serve a determinare la quantità di sostanze organiche ceduta dalle resine scambiatrici di ioni.

2.   DEFINIZIONE

Quantità di sostanze organiche cedute dalle resine scambiatrici di ioni = quantità di sostanze organiche determinata col metodo descritto.

3.   PRINCIPIO

Passaggio di solventi da estrazione attraverso le resine opportunamente preparate; determinazione gravimetrica della quantità di sostanze organiche estratta.

4.   REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

Solventi per l'estrazione.

4.1.   Acqua distillata o deionizzata di purezza equivalente.

4.2.   Etanolo al 15% v/v: mescolare 15 volumi di etanolo assoluto con 85 volumi d'acqua (punto 4.1).

4.3.   Acido acetico al 5% m/m: mescolare 5 parti in peso di acido acetico glaciale con 95 parti in peso di acqua (punto 4.1).

5.   APPARECCHIATURA

5.1.   Colonne per cromatografia a scambio ionico.

5.2.   Cilindri graduati della capacità di 2 l.

5.3.   Capsule da evaporazione, capaci di resistere in muffola alle temperature di 850 °C.

5.4.   Stufa di essiccazione, termostatata a 105 ± 2 °C.

5.5.   Muffola, termostatata a 850 ± 25 °C.

5.6.   Bilancia analitica (precisione 0,1 mg).

5.7.   Evaporatore a piastra calda o a radiazioni IR.

6.   MODO DI OPERARE

6.1.   In tre diverse colonne per cromatografia a scambio ionico (punto 5.1), introdurre 50 ml della resina scambiatrice di ioni da esaminare, previamente lavata e trattata conformemente alle indicazioni del fabbricante in vista dell'impiego a contatto con alimenti.

6.2.   Per le resine anioniche, attraverso le colonne preparate (punto 6.1), far passare separatamente i tre solventi per l'estrazione (punti 4.1, 4.2 e 4.3), alla portata di 350-450 ml/ora. In ciascun caso, buttar via il primo litro di eluato e raccogliere i due litri successivi nei cilindri graduati (punto 5.2). Per le resine cationiche, attraverso le colonne preparate, far passare soltanto i due solventi per l'estrazione indicati ai punti 4.1 e 4.2.

6.3.   Evaporare i tre eluati su evaporatore a piastra calda o IR (punto 5.7) in tre diverse capsule di evaporazione (punto 5.3), previamente pulite e pesate (m0). Porre le capsule nella stufa (punto 5.4) ed essiccare fino a peso costante (m1).

6.4.   Dopo aver preso nota del peso costante m1 (punto 6.3), porre le capsule nella muffola (punto 5.5) e calcinare fino a peso costante (m2).

6.5.   Calcolare la quantità di sostanza organica estratta (punto 7.1). Se il risultato supera 1 mg/l, effettuare una prova in bianco sui reattivi e calcolare nuovamente il contenuto di sostanza organica estratto.

La prova in bianco deve essere effettuata ripetendo quanto indicato ai punti 6.3 e 6.4, impiegando per l'estrazione 2 l di solvente; siano m3 ed m4 i pesi rispettivamente ottenuti.

7.   ESPRESSIONE DEI RISULTATI

7.1.   Formula e calcolo dei risultati.

 

La sostanza organica estratta dalle resine scambiatrici di ioni, espressa in mg/l, è data dalla formula:

500 (m1 - m2)

dove m1 e m2 sono espressi in grammi.

 

La sostanza organica ceduta dalle resine scambiatrici di ioni, corretta per le eventuali impurezze dei solventi ed espressa in mg/l, è data dalla formula:

500 (m1 - m2 - m3 + m4)

dove m1, m2, m3 e m4 sono espressi in grammi.

7.2.   La differenza dei risultati fra due determinazioni parallele, effettuate sullo stesso campione, non deve superare 0,2 mg/l.


ALLEGATO X

Prescrizioni per il dimetildicarbonato

(Articolo 17 del presente regolamento)

CAMPO D’APPLICAZIONE

Il dimetildicarbonato può essere aggiunto al vino con il seguente fine: garantire la stabilizzazione microbiologica del vino in bottiglia contenente zuccheri fermentescibili.

PRESCRIZIONI

L’aggiunta deve essere effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento, definito come il riempimento, a fini commerciali, con il prodotto interessato di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri,

l’aggiunta deve essere effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento, possono essere sottoposti a tale trattamento soltanto i vini aventi un tenore di zucchero pari o superiore a 5 g/l,

la dose massima di utilizzazione è stabilita nell’allegato IV del presente regolamento e la presenza del prodotto non deve essere rilevabile nel vino immesso sul mercato,

il prodotto utilizzato deve rispettare i requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE,

il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.


ALLEGATO XI

Prescrizioni riguardanti il trattamento per elettrodialisi

(Articolo 18 del presente regolamento)

Con il trattamento in oggetto si intende ottenere la stabilizzazione tartarica del vino riguardo il tartrato acido di potassio e il tartrato di calcio (e altri sali di calcio) per estrazione di ioni in sovrasaturazione nel vino sotto l'azione di un campo elettrico mediante membrane permeabili ai soli anioni o ai soli cationi.

1.   PRESCRIZIONI PER LE MEMBRANE

1.1.   Le membrane sono disposte alternatamente in un sistema di tipo «filtro-pressa», o altro sistema idoneo, che determina i compartimenti di trattamento (vino) e di concentrazione (acqua di scarto).

1.2.   Le membrane selettive di cationi devono essere adatte all'estrazione soltanto di cationi, in particolare dei cationi K+ e Ca++.

1.3.   Le membrane selettive di anioni devono essere adatte all'estrazione soltanto di anioni, in particolare degli anioni tartrati.

1.4.   Le membrane non devono comportare alterazioni eccessive della composizione fisico-chimica e delle caratteristiche organolettiche del vino. Esse devono soddisfare alle seguenti condizioni:

le membrane devono essere fabbricate, secondo le buone pratiche in materia, a partire da sostanze ammesse per la fabbricazione di materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari inclusi nell'allegato II della direttiva 2002/72/CE della Commissione (1);

l'utilizzatore dell'impianto di elettrodialisi dovrà dimostrare che le membrane in uso sono quelle rispondenti alle caratteristiche precedentemente indicate e che gli interventi di sostituzione sono stati realizzati da personale specializzato;

le membrane non devono liberare alcuna sostanza in quantità tale da comportare un pericolo per la salute umana o da alterare il gusto o l'odore dei prodotti alimentari e devono soddisfare ai criteri previsti dalla direttiva 2002/72/CE;

durante l'utilizzazione delle membrane non devono verificarsi interazioni tra i costituenti delle stesse e quelli del vino tali da comportare la formazione, nel prodotto trattato, di nuovi composti con possibili conseguenze tossicologiche.

La stabilità delle membrane da elettrodialisi nuove verrà esaminata su un simulatore che riproduca la composizione fisico-chimica del vino, per lo studio dell'eventuale migrazione di certe sostanze liberate da membrane da elettrodialisi.

Il metodo di sperimentazione raccomandato è il seguente:

Il simulatore è costituito da una soluzione idroalcolica, tamponata al pH e alla conducibilità del vino, della seguente composizione:

etanolo assoluto: 11 l;

tartrato acido di potassio: 380 g;

cloruro di potassio: 60 g;

acido solforico concentrato: 5 ml;

acqua distillata: q.b.a. 100 l.

Questa soluzione viene utilizzata per le prove di migrazione in circuito chiuso, su di un impilamento da elettrodialisi sotto tensione (1 volt/cella), in ragione di 50 l/m2 di membrane anioniche e cationiche, sino a demineralizzare la soluzione del 50 %. Il circuito effluente viene innescato mediante una soluzione di cloruro di potassio di 5 g/l. Le sostanze migranti vengono ricercate nel simulatore e nell'effluente di elettrodialisi.

Le molecole organiche costituenti la membrana e che possono migrare nella soluzione trattata devono essere dosate. Per ognuno di questi costituenti verrà operato un dosaggio particolare da parte di un laboratorio riconosciuto. Il tenore nel simulatore dovrà essere globalmente, per l'insieme dei composti dosati, minore di 50 μg/l.

Di norma, nel caso di queste membrane devono essere d'applicazione le regole generali di controllo dei materiali a contatto con gli alimenti.

2.   PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE MEMBRANE

La coppia di membrane applicabili al trattamento di stabilizzazione tartarica del vino per elettrodialisi è stabilita in modo tale che:

la diminuzione del pH del vino non sia superiore a 0,3 unità pH;

la diminuzione dell'acidità volatile sia inferiore a 0,12 g/l (2 meq. espressa in acido acetico);

il trattamento per elettrodialisi non alteri i costituenti non ionici del vino, in particolare i polifenoli e i polisaccaridi;

la diffusione di piccole molecole (ad es., etanolo) sia ridotta e non comporti una diminuzione del titolo alcolometrico del vino superiore a 0,1 % vol;

la conservazione e la pulitura di queste membrane dovranno essere effettuate secondo le tecniche ammesse, con sostanze di cui è autorizzata l'utilizzazione per la preparazione degli alimenti;

le membrane siano contrassegnate per poter verificare l'alternanza nell'impilamento;

il materiale utilizzato sarà pilotato mediante un sistema di controllo-comando che tenga conto dell'instabilità propria di ciascun vino, in modo da eliminare soltanto la sovrasaturazione di tartrato acido di potassio e di sali di calcio;

il trattamento sarà effettuato sotto la responsabilità di un esperto enologo o di un tecnico qualificato.

Tale trattamento deve essere oggetto di un'iscrizione sul registro di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.


(1)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.


ALLEGATO XII

Prescrizioni per l'ureasi

(Articolo 19 del presente regolamento)

1)   Codificazione internazionale dell'ureasi: EC n. 3-5-1-5, CAS n. 9002-13-5.

2)   Principio attivo: ureasi (attiva in ambiente acido) che determina la scissione dell'urea in ammoniaca e biossido di carbonio. L'attività dichiarata è di almeno 5 unità/mg, dove 1 unità è rappresentata dalla quantità di enzima liberata da una 1 μmole di NH3 al minuto, alla temperatura di 37 °C, a partire da una concentrazione di urea di 5 g/l (pH 4).

3)   Origine: Lactobacillus fermentum.

4)   Campo di applicazione: catabolismo dell'urea presente nei vini destinati a un invecchiamento prolungato, qualora la concentrazione iniziale di urea sia superiore a 1 mg/l.

5)   Dose massima di impiego: 75 mg della preparazione enzimatica per litro di vino trattato, senza superare le 375 unità di ureasi per litro di vino. Al termine del trattamento occorre eliminare l'attività enzimatica residua mediante filtrazione del vino (diametro dei pori inferiore a 1 μm).

6)   Parametri di purezza chimica e microbiologica:

Perdita per essiccazione

inferiore al 10 %

Metalli pesanti

meno di 30 ppm

Pb

meno di 10 ppm

As

meno di 2 ppm

Coliformi totali:

Assenti

Salmonella spp

assente in un campione di 25g

Germi aerobi totali

inferiori a 5 × 104 germi/g

L'ureasi ammessa per il trattamento del vino deve essere prodotta in condizioni analoghe a quelle dell'ureasi che ha formato oggetto del parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 10 dicembre 1998.


ALLEGATO XIII

Prescrizioni per l’utilizzazione di pezzi di legno di quercia

(Articolo 22 del presente regolamento)

OGGETTO, ORIGINE E CAMPO D’APPLICAZIONE

I pezzi di legno di quercia sono utilizzati per l’elaborazione dei vini e per trasmettere al vino alcuni costituenti provenienti dal legno di quercia.

I pezzi di legno debbono provenire esclusivamente dalle specie di Quercus.

Essi sono lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, ma non devono aver subito combustione neanche in superficie e non devono essere carbonacei né friabili al tatto. Non devono aver subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento. Non devono essere addizionati con prodotti destinati ad aumentare il loro potere aromatizzante naturale o i loro composti fenolici estraibili.

ETICHETTATURA DEL PRODOTTO

L’etichetta deve indicare l’origine della o delle specie botaniche di quercia e l’intensità dell’eventuale riscaldamento, le condizioni di conservazione e le prescrizioni di sicurezza.

DIMENSIONI

Le dimensioni delle particelle di legno debbono essere tali che almeno il 95 % in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie di 2 mm (vale a dire 9 mesh).

PUREZZA

I pezzi di legno di quercia non devono liberare sostanze in concentrazioni tali da comportare eventuali rischi per la salute.

Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.


ALLEGATO XIV

Deroghe per il tenore di anidride solforosa

(Articolo 23, paragrafo 1 del presente regolamento)

A complemento dell'allegato V, sezione A, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il tenore massimo di anidride solforosa, per quanto riguarda i vini aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, non inferiore a 5 g/l, è portato a:

a)

300 mg/l per:

i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Gaillac»;

i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine «Alto Adige» e «Trentino», designati da una o da entrambe le diciture seguenti: «passito» o «vendemmia tardiva»;

i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine: «Colli orientali del Friuli — Picolit»;

i v.q.p.r.d. «Moscato di Pantelleria naturale» e «Moscato di Pantelleria»;

i seguenti vini da tavola con indicazione geografica, se il titolo alcolometrico volumico totale è superiore a 15 % vol e il tenore di zuccheri residui è superiore a 45 g/l:

Vin de pays de Franche-Comté,

Vin de pays des coteaux de l'Auxois,

Vin de pays de Saône-et-Loire,

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche,

Vin de pays des collines rhodaniennes,

Vin de pays du comté Tolosan,

Vin de pays des côtes de Gascogne,

Vin de pays du Gers,

Vin de pays du Lot,

Vin de pays des côtes du Tarn,

Vin de pays de la Corrèze,

Vin de pays de l'Ile de Beauté,

Vin de pays d'Oc,

Vin de pays des côtes de Thau,

Vin de pays des coteaux de Murviel,

Vin de pays du Jardin de la France,

Vin de pays Portes de Méditerranée,

Vin de pays des comtés rhodaniens,

Vins de pays des côtes de Thongue,

Vins de pays de la Côte Vermeille;

i v.q.p.r.d. che recano la designazione «pozdní sběr»;

i v.q.p.r.d. che recano la designazione «neskorý zber»;

b)

400 mg/l per:

i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine controllata «Alsace», «Alsace grand cru» seguite dalla menzione «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles», Anjou-Coteaux de la Loire, Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon, Coteaux du Layon seguite dal nome del comune di origine, Coteaux du Layon seguita dal nome «Chaume», Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh e Saussignac,

i vini dolci di uve stramature e i vini dolci di uve parzialmente appassite originari della Grecia il cui tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, è uguale o superiore a 45 g/l, aventi diritto alle denominazioni d'origine Samo (Σάμος), Rodi (Ρόδος), Patrasso (Πάτρα), Rio di Patrasso (Ρίο Πατρών), Cefalonia (Κεφαλονία), Lemno (Λήμνος), Sitia (Σητεία), Santorini (Σαντορίνη), Nemea (Νεμέα), Dafnes (Δαφνές),

i v.q.p.r.d. che recano le designazioni «výběr z bobulí», «výběr z cibéb», «ledové víno» e «slámové víno»,

i v.q.p.r.d. che recano le designazioni «bobuľový výber», «hrozienkový výber» e «ľadový výber»,

i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine «Albana di Romagna» che recano la menzione «passito»,

i v.q.p.r.d. lussemburghesi che recano le menzioni «vendanges tardives», «vin de glace» o «vin de paille»;

c)

350 mg/l per:

i v.q.p.r.d. che recano la designazione «výběr z hroznů»,

i v.q.p.r.d. che recano la designazione «výber z hrozna».

A complemento dell'allegato V, sezione A, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il tenore massimo di anidride solforosa è portato a 400 mg/l per i vini bianchi originari del Canada aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, non inferiore a 5 g/l e aventi diritto alla designazione «Icewine».


ALLEGATO XV

Aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche

(Articolo 23, paragrafo 4 del presente regolamento)

 

Anno

Stato membro

Zona(e) viticola(e)

Vini interessati

1.

2000

Germania

Tutte le zone viticole del territorio tedesco

Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell’anno 2000

2.

2006

Germania

Le zone viticole delle zone regioni Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania Palatinato

Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell’anno 2006

3.

2006

Francia

Le zone viticole dei dipartimenti del Basso Reno e dell’Alto Reno

Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell’anno 2006


ALLEGATO XVI

Tenore di acidità volatile

(Articolo 24 del presente regolamento)

In deroga all'allegato V, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il tenore massimo di acidità volatile è fissato:

a)

per i vini tedeschi:

 

a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le designazioni «Eiswein» o «Beerenauslese»;

 

a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le designazioni «Trockenbeerenauslese»;

b)

per i vini francesi:

 

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

Barsac,

Cadillac,

Cérons,

Loupiac,

Monbazillac,

Sainte-Croix-du-Mont,

Sauternes,

Anjou-Coteaux de la Loire,

Bonnezeaux,

Coteaux de l’Aubance,

Coteaux du Layon,

Coteaux du Layon, seguito dal nome del comune d'origine,

Coteaux du Layon, seguito dal nome Chaume,

Quarts de Chaume,

Coteaux de Saumur,

Jurançon,

Pacherenc du Vic Bilh,

Alsace e Alsace grand cru, designati e presentati con la dicitura «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles»,

Arbois, seguito dalla dicitura «vin de paille»,

Côtes du Jura, seguito dalla dicitura «vin de paille»,

L'Etoile, seguito dalla dicitura «vin de paille»,

Hermitage, seguito dalla dicitura «vin de paille»,

Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon,

Graves supérieurs,

Saussignac;

 

per i seguenti vini da tavola con indicazione geografica, se il titolo alcolometrico volumico totale è superiore a 15 % vol. e il tenore di zuccheri residui è superiore a 45 g/l:

Vin de pays de Franche-Comté,

Vin de pays des coteaux de l’Auxois,

Vin de pays de Saône-et-Loire,

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

Vin de pays des collines rhodaniennes,

Vin de pays du comté Tolosan,

Vin de pays des côtes de Gascogne,

Vin de pays du Gers,

Vin de pays du Lot,

Vin de pays des côtes du Tarn,

Vin de pays de la Corrèze,

Vin de pays de l’Ile de Beauté,

Vin de pays d’Oc,

Vin de pays des côtes de Thau,

Vin de pays des coteaux de Murviel,

Vin de pays du Jardin de la France, ad eccezione dei vini prodotti nella zona che ha diritto alla denominazione di origine controllata e nelle zone in cui è coltivata la varietà Chenin, nei dipartimenti Maine-et-Loire e Indre-et-Loire,

Vin de pays Portes de Méditerranée,

Vin de pays des comtés rhodaniens,

Vin de pays des côtes de Thongue,

Vin de pays de la Côte Vermeille;

 

per i seguenti v.l.q.p.r.d., designati e presentati con la dicitura «vin doux naturel»:

Banyuls,

Banyuls rancio,

Banyuls grand cru,

Banyuls grand cru rancio,

Frontignan,

Grand Roussillon,

Grand Roussillon rancio,

Maury,

Maury rancio,

Muscat de Beaumes-de-Venise,

Muscat de Frontignan,

Muscat de Lunel,

Muscat de Mireval,

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois,

Rasteau,

Rasteau rancio,

Rivesaltes,

Rivesaltes rancio,

Vin de Frontigan,

Muscat du Cap Corse;

c)

per i vini italiani:

i)

a 25 milliequivalenti per litro per:

i v.l.q.p.r.d. «Marsala»,

i v.q.p.r.d. «Moscato di Pantelleria naturale», «Moscato di Pantelleria» e «Malvasia delle Lipari»,

i v.q.p.r.d. «Colli orientali del Friuli» accompagnati dall’indicazione «Picolit»,

i v.q.p.r.d. e i v.l.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere una o più delle seguenti designazioni: «vin santo», «passito», «liquoroso» e «vendemmia tardiva», eccetto i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine «Alto Adige» e recanti una o più delle designazioni «passito» e «vendemmia tardiva»,

i vini da tavola con indicazione geografica che soddisfano i requisiti per ottenere una o più delle seguenti designazioni: «vin santo», «passito», «liquoroso» e «vendemmia tardiva»,

i vini da tavola ottenuti dalla varietà «Vernaccia di Oristano B» raccolta in Sardegna, che soddisfano i requisiti per ottenere la designazione «Vernaccia di Sardegna»;

ii)

a 40 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine «Alto Adige» e recanti una o più delle designazioni «passito» e «vendemmia tardiva»;

d)

per i vini austriaci:

a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni «Beerenauslese» e «Eiswein», ad eccezione dei vini della vendemmia 2003 che recano la menzione «Eiswein»,

a 40 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni «Ausbruch», «Trockenbeerenauslese» e «Strohwein» e per quelli della vendemmia 2003 che recano la menzione «Eiswein»;

e)

per i vini originari del Regno Unito:

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. designati e presentati con le menzioni «botrytis» o altre menzioni equivalenti, «noble late harvested» o «special late harvested» o «noble harvest», e che soddisfano i requisiti per ottenere tali designazioni;

f)

per i vini originari della Spagna:

i)

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la designazione «vendimia tardía»;

ii)

a 35 milliequivalenti per litro per:

i v.q.p.r.d. ottenuti da uve stramature aventi diritto alla denominazione di origine «Ribeiro»,

i v.l.q.p.r.d. recanti la designazione «generoso» o «generoso de licor» e aventi diritto alle denominazioni di origine «Condado de Huelva», «Jerez-Xerez-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «Málaga» e «Montilla- Moriles»;

g)

per i vini originari del Canada:

a 35 milliequivalenti per litro per i vini che recano la designazione «Icewine»;

h)

per i vini ungheresi:

 

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

Tokaji máslás,

Tokaji fordítás,

aszúbor,

töppedt szőlőből készült bor,

Tokaji szamorodni,

késői szüretelésű bor,

válogatott szüretelésű bor;

 

a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

Tokaji aszú,

Tokaji aszúeszencia,

Tokaji eszencia;

i)

per i vini cechi:

 

a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che recano le designazioni «výběr z bobulí» e «ledové víno»,

 

a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che recano le designazioni «slámové víno» e «výběr z cibéb»;

j)

per i vini greci:

a 30 milliequivalenti per litro per i seguenti v.q.p.r.d. il cui titolo alcolometrico volumico totale è pari o superiore a 13 % vol, e il tenore di zuccheri residui è almeno pari a 45 g/l:

Samos (Σάμος),

Rhodes (Ρόδος),

Patras (Πάτρα),

Rio Patron (Ρίο Πατρών),

Cephalonie (Κεφαλονιά),

Limnos (Λήμνος),

Sitia (Σητεία),

Santorini (Σαντορίνη),

Nemea (Νεμέα),

Daphnes (Δαφνές);

k)

per i vini ciprioti:

a 25 milliequivalenti per litro per i v.l.q.p.r.d. «Κουμανδαρία» (Commandaria);

l)

per i vini slovacchi:

 

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

tokajské samorodné;

 

a 35 milliequivalenti per litro per:

tokajský výber;

m)

per i vini sloveni:

 

a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

vrhunsko vino ZGP – jagodni izbor,

vrhunsko vino ZGP – ledeno vino;

 

a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

vrhunsko vino ZGP – suhi jagodni izbor;

n)

per i vini lussemburghesi:

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. lussemburghesi che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione «vendanges tardives»,

a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. lussemburghesi che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni «vin de paille» e «vin de glace».

o)

per i vini romeni:

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione «DOC-CT»,

a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione «DOC-CIB».


ALLEGATO XVII

Arricchimento in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli

(Articolo 27 del presente regolamento)

 

Anno

Zona viticola

Regione geografica

Varietà (ove del caso)

1.

2000

A

Inghilterra, Galles

Auxerrois, Chardonnay, Ehrenfelser, Faber, Huxelrebe, Kerner, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling, Schonburger, Scheurebe, Seyval Blanc e Wurzer.


ALLEGATO XVIII

Casi nei quali sono autorizzati l'acidificazione e l'arricchimento di uno stesso prodotto

(Articolo 31 del presente regolamento)

(p.m.)


ALLEGATO XIX

Date prima delle quali, a motivo delle condizioni meteorologiche eccezionali, possono essere effettuate le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione

(Articolo 33 del presente regolamento)

(p.m.)


ALLEGATO XX

Caratteristiche dei distillati di vino o di uve secche che possono essere addizionati ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d.

(Articolo 40 del presente regolamento)

1.

Caratteristiche organolettiche

nessun gusto percepibile estraneo alla materia prima

2.   

Titolo alcolometrico volumico

minimo

52 % vol

massimo

86 % vol

3.

Quantitativo totale di sostanze volatili, diverse dagli alcoli etilico e metilico

uguale o superiore a 125 g/hl d'alcole a 100 % vol

4.

Tenore massimo di alcole metilico

< 200 g/hl d'alcole a 100 % vol


ALLEGATO XXI

Elenco dei v.l.q.p.r.d. per la cui elaborazione si applicano norme particolari

A.   ELENCO DEI V.L.Q.P.R.D. PER LA CUI ELABORAZIONE SONO UTILIZZATI IL MOSTO DI UVE O LA MISCELA DI QUESTO PRODOTTO CON IL VINO

(Articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento)

GRECIA

Σάμος (Samo), Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rio di Patrasso), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi), Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemno), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso).

SPAGNA

v.l.q.p.r.d.

Designazione dei prodotti stabilita dalla normativa comunitaria o nazionale

Alicante

Moscatel de Alicante

Vino dulce

Cariñena

Vino dulce

Jerez-Xérès-Sherry

Pedro Ximénez

Moscatel

Montilla-Moriles

Pedro Ximénez

Priorato

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

Valencia

Moscatel de Valencia

Vino dulce

ITALIA

Cannonau di Sardegna, Girò di Cagliari, Malvasia di Boso, Malvasia di Cagliari, Marsala, Monica di Cagliari, Moscato di Cagliari, Moscato di Sorso-Sennori, Moscato di Trani, Nasco di Cagliari, Oltrepò pavese moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

B.   ELENCO DEI V.L.Q.P.R.D. OTTENUTI CON L'AGGIUNTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO V, SEZIONE J, PUNTO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999

(Articolo 41, paragrafo 2, del presente regolamento)

1.   Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di alcole di vino o di uve secche avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 95 % vol e inferiore o uguale a 96 % vol

[Allegato V, sezione J, punto 2, lettera b), ii, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

GRECIA

Σάμος (Samo), Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rio di Patrasso), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi), Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemno), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia).

SPAGNA

Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda.

CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria).

2.   Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 52 % vol e inferiore o uguale a 86 % vol

[Allegato V, sezione J, 2, lettera b), ii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

GRECIA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafnidi Cefalonia), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemea).

FRANCIA

Pineau des Charentes o Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria).

3.   Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di acquavite di uve secche avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 52 % vol e inferiore o uguale a 94,5 % vol

[Allegato V, sezione J, 2, lettera b), ii), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

GRECIA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrassos), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia).

4.   Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve appassite

[Allegato V, sezione J, 2, lettera b), iii), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

SPAGNA

v.l.q.p.r.d.

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione comunitaria o nazionale

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

ITALIA

Aleatico di Gradoli, Girò di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria.

CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria).

5.   Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato

[Allegato V, sezione J, 2, lettera b), iii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

SPAGNA

v.l.q.p.r.d.

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione comunitaria o nazionale

Alicante

 

Condado de Huelva

Vino generoso de licor

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

Navarra

Moscatel

ITALIA

Marsala.

6.   Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve concentrato

[Allegato V, sezione J, 2, lettera b), iii), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

SPAGNA

v.l.q.p.r.d.

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione comunitaria o nazionale

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

ITALIA

Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.


ALLEGATO XXII

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione

(GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 2451/2000

(GU L 282 dell'8.11.2000, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 885/2001

(GU L 128 del 10.5.2001, pag. 54)

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CE) n. 1609/2001

(GU L 212 del 7.8.2001, pag. 9)

 

Regolamento (CE) n. 1655/2001

(GU L 220 del 15.8.2001, pag. 17)

 

Regolamento (CE) n. 2066/2001

(GU L 278 del 23.10.2001, pag. 9)

 

Regolamento (CE) n. 2244/2002

(GU L 341 del 17.12.2002, pag. 27)

 

Regolamento (CE) n. 1410/2003

(GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 9)

 

Punto 6.A.30 dell’allegato II dell’atto d’adesione del 2003

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 346)

 

Regolamento (CE) n. 1427/2004

(GU L 263 del 10.8.2004, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1428/2004

(GU L 263 del 10.8.2004, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 1163/2005

(GU L 188 del 20.7.2005, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 643/2006

(GU L 115 del 28.4.2006, pag. 6)

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 1507/2006

(GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9)

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 2030/2006

(GU L 414 del 30.12.2006, pag. 40)

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CE) n. 388/2007

(GU L 97 del 12.4.2007, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 389/2007

(GU L 97 del 12.4.2007, pag. 5)

 

Regolamento (CE) n. 556/2007

(GU L 132 del 24.5.2007, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1300/2007

(GU L 289 del 7.11.2007, pag. 8)

 


ALLEGATO XXIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1622/2000

Presente regolamento

Articoli da 1 a 7

Articoli da 1 a 7

Articolo 8, primo comma, alinea

Articolo 8, paragrafo 1, alinea

Articolo 8, primo comma, primo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, primo comma, secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, primo comma, alinea

Articolo 9, paragrafo 1, alinea

Articolo 9, primo comma, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, primo comma, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, primo comma, terzo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 9, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articoli 10 e 11

Articoli 10 e 11

Articolo 11 bis

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 15 bis

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 18 bis

Articolo 21

Articolo 18 ter

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 24

Articolo 21

Articolo 25

Articolo 22

Articolo 26

Articolo 23

Articolo 27

Articolo 24, alinea

Articolo 28, primo comma, alinea

Articolo 24, lettera a)

Articolo 28, primo comma, lettera a)

Articolo 24, lettera b)

Articolo 28, primo comma, lettera b)

Articolo 24, lettera c)

Articolo 28, primo comma, lettera c)

Articolo 24, lettera d), alinea

Articolo 28, primo comma, lettera d), alinea

Articolo 24, lettera d), primo trattino

Articolo 28, primo comma, lettera d, i)

Articolo 24, lettera d), secondo trattino

Articolo 28, primo comma, lettera d, ii)

Articolo 24, lettera d), terzo trattino

Articolo 28, primo comma, lettera d, iii)

Articolo 24, lettera d), frase finale

Articolo 28, secondo comma

Articolo 24, lettera e)

Articolo 28, primo comma, lettera e)

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2, alinea

Articolo 29, paragrafo 2, alinea

Articolo 25, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 29, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 25, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 25, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 29, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 25, paragrafo 2, quarto trattino

Articolo 29, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 25, paragrafo 2, quinto trattino

Articolo 29, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 25, paragrafi da 3 a 6

Articolo 29, paragrafi da 3 a 6

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2, alinea

Articolo 30, paragrafo 2, alinea

Articolo 26, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 30, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 26, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 30, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 26, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 30, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 27

Articolo 31

Articolo 28

Articolo 32

Articolo 29

Articolo 33

Articolo 30

Articolo 34

Articolo 31

Articolo 35

Articolo 32

Articolo 36

Articolo 33

Articolo 37

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 2, alinea

Articolo 38, paragrafo 2, alinea

Articolo 34, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 38, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 34, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 38, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 2, frase finale

Articolo 38, paragrafo 2, frase finale

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 1, alinea

Articolo 39, paragrafo 1, alinea

Articolo 35, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 35, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 39, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 35, paragrafo 1, parole finali

Articolo 39, paragrafo 1, alinea

Articolo 35, paragrafi 2 e 3

Articolo 39, paragrafi 2 e 3

Articolo 35, paragrafo 4, alinea

Articolo 39, paragrafo 4, alinea

Articolo 35, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 39, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 35, paragrafo 4, lettera b), alinea

Articolo 39, paragrafo 4, lettera b), alinea

Articolo 35, paragrafo 4, lettera b), primo trattino

Articolo 39, paragrafo 4, lettera b, i)

Articolo 35, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino

Articolo 39, paragrafo 4, lettera b, ii)

Articolo 35, paragrafo 5

Articolo 39, paragrafo 5

Articolo 37

Articolo 40

Articolo 38

Articolo 41

Articolo 39

Articolo 42

Articolo 40

Articolo 43

Articolo 41, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 44, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 41, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 44, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 41, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 44, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 41, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 44, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 41, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino

Articolo 44, paragrafo 1, primo comma, lettera d)

Articolo 41, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 44, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 41, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 44, paragrafi 2, 3, e 4

Articolo 42

Articolo 45

Articolo 43

Articolo 46

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 45

Articolo 49

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

Allegato VI

Allegato VIII

Allegato VII

Allegato VIII bis

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato IX

Allegato IX bis

Allegato X

Allegato X

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XII

Allegato XI bis

Allegato XIII

Allegato XII

Allegato XIV

Allegato XII bis

Allegato XV

Allegato XIII

Allegato XVI

Allegato XIV

Allegato XVII

Allegato XV

Allegato XVIII

Allegato XVI

Allegato XIX

Allegato XVII

Allegato XX

Allegato XVIII

Allegato XXI

Allegato XXII

Allegato XXIII


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Commissione

15.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/58


DECISIONE N. 2/2007 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA, RECANTE MODIFICA DELL’ALLEGATO ALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

del 15 dicembre 2007,

che sostituisce l’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(2008/367/CE)

IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso «l’accordo»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico

L’allegato della presente decisione sostituisce l’allegato all’accordo.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2007.

Per il comitato misto

Il capo della delegazione comunitaria

Daniel CALLEJA CRESPO

Il capo della delegazione svizzera

Raymond CRON


ALLEGATO

Ai fini dell’applicazione del presente accordo:

qualsiasi riferimento agli Stati membri della Comunità europea o requisito di un collegamento con questi ultimi, contenuto negli atti richiamati nel presente allegato, deve intendersi esteso anche alla Svizzera o al requisito di un collegamento con la Svizzera;

fatto salvo l’articolo 15 del presente accordo, con il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, si intende un vettore aereo detentore di autorizzazione di esercizio e avente il proprio centro di attività principale e, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio.

1.   Terzo pacchetto di liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

N. 2407/92

Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei

(Articoli 1-18).

Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, il rinvio all’articolo 226 del trattato CE va inteso come rinvio alle procedure applicabili del presente accordo.

N. 2408/92

Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie

(Articoli 1-10, 12-15).

(Gli allegati saranno modificati al fine di includervi gli aeroporti svizzeri).

(Si applicano le modifiche all’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 1, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati su cui si basa l’Unione europea).

N. 2409/92

Regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci

(Articoli 1-11).

N. 2000/79

Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

N. 93/104

Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, modificata da ultimo da:

Direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000

N. 437/2003

Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta.

N. 1358/2003

Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso.

N. 785/2004

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

N. 91/670

Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’accettazione reciproca delle licenze per l’esercizio di funzioni nel settore dell’aviazione civile

(articoli 1-8).

N. 95/93

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (articoli 1-12), modificato da ultimo da:

Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (articoli 1-2).

N. 96/67

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

(Articoli 1-9, 11-23 e 25)

N. 2027/97

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (articoli 1-8), modificato da ultimo da:

Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002 (articoli 1 e 2).

2.   Regole di concorrenza

Ogni riferimento agli articoli 81 e 82 del trattato, contenuto nei testi di seguito indicati, si intende come riferimento agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

N. 17/62

Regolamento n. 17/62 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato (articolo 8, paragrafo 3), modificato da ultimo da:

regolamento n. 59/62,

regolamento n. 118/63,

regolamento n. 2822/71,

regolamento n. 1216/99,

regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 (articoli 1-13, 15-45).

N. 2988/74

Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza nella Comunità economica europea (articoli 1-7), modificato da ultimo:

regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 (articoli 1-13, 15-45).

N. 3975/87

Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (articoli 1-7, articolo 8, paragrafi 1 e 2, articoli 9-11, articolo 12, paragrafi 1, 2, 4 e 5, articolo 13, paragrafi 1 e 2 e articoli 14-19), modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 1284/91 del Consiglio del 14 maggio 1991 (articolo 1),

regolamento (CE) n. 2410/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 (articolo 1),

regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 (articoli 1-13, 15-45).

N. 3976/87

Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (articoli 1-5 e 7), modificato da ultimo da:

regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio del 24 luglio 1990 (articolo 1),

regolamento (CEE) n. 2411/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 (articolo 1),

regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 (articoli 1-13, 15-45).

N. 1617/93

Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti (articoli 1-7), modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 1523/96 del Consiglio, del 24 luglio 1996 (articoli 1 e 2)

regolamento (CE) n. 1083/1999 della Commissione del 26 maggio 1999

regolamento (CE) n. 1324/2001 della Commissione del 29 giugno 2001

N. 4261/88

Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, ai reclami, alle domande e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio

(articoli 1-14).

N. 80/723

Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (articoli 1-9), modificata da ultimo da:

direttiva 85/413/CEE della Commissione del 24 luglio 1985 (articoli 1-3).

N. 1/2003

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

(articoli 1 13 e 15-45),

nella misura in cui tale regolamento è rilevante ai fini dell’applicazione del presente accordo. L’aggiunta di questo regolamento non ha alcuna incidenza sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo.

N. 773/2004

Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE.

N. 139/2004

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»)

(articoli 1-18, 19, paragrafi 1 e 2, e articoli 20-23).

Con riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

(1)

Con riferimento a una concentrazione, quale definita all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Svizzera, le persone o imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento, possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione.

(2)

La Commissione CE trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo.

(3)

Qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l’autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Con riferimento ai termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

(1)

La Commissione CE trasmette senza indugio all’autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 22, paragrafo 2.

(2)

Il calcolo dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, l’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 ha inizio, per la Confederazione svizzera, a partire dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell’autorità svizzera della concorrenza.

N. 802/2004

Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

(articoli 1-24).

3.   Sicurezza aerea

N. 3922/91

Regolamento (CEE) n. 3922/91, del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativo all’armonizzazione di norme tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (articoli 1, 2 e 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli 5-11 e articolo 13), così modificato:

Regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006,

Regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006.

N. 94/56 CE

Direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile.

(Articoli 1-13)

N. 36/2004

Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari

(articoli 1-9 e 11-14).

N. 768/2006

Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo.

N. 2003/42

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile

(articoli 1-12).

N. 1592/2002

Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso: il «regolamento»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1643/2003 del 22 luglio 2003,

regolamento (CE) n. 1701/2003 del 24 settembre 2003,

regolamento (CE) n. 334/2007 della Commissione del 28 marzo 2007,

regolamento (CE) n. 103/2007 della Commissione, del 2 febbraio 2007, relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all’articolo 53, paragrafo 4,

il comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1592/2002.

L’agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità con le disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2, 4 e 6, dell’articolo 16, paragrafo 4, dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera i), dell’articolo 31, paragrafo 3, dell’articolo 32, paragrafo 5 e dell’articolo 53, paragrafo 4.

Nonostante l’adeguamento orizzontale disposto al primo trattino dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell’articolo 54 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detto articolo non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera.

Nessun elemento del regolamento deve essere interpretato nel senso di trasferire all’AESA il potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi da quelli di aiutarla ad adempiere agli obblighi che ad essa incombono a norma di tali accordi.

Ai fini dell’accordo il testo del regolamento è adattato come segue:

(a)

L’articolo 9 è così modificato:

(i)

Al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

(ii)

al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

(iii)

sono soppresse le lettere b) e c) del paragrafo 2;

(iv)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   La Comunità, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità».

(b)

All’articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

«4.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.»

(c)

All’articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:

«La Svizzera applica all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, riportato nell’allegato A del presente allegato, in conformità con l’appendice dell’allegato A.»

(d)

All’articolo 28 è aggiunto il seguente paragrafo:

«La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, eccetto il diritto di voto»

(e)

All’articolo 48 è aggiunto il seguente paragrafo:

«8.   La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo la formula seguente:

S (0,2/100) + S [1 – (a+b) 0,2/100] c/C

dove:

S

=

è la parte del bilancio dell’Agenzia non coperta dalle tasse e dai corrispettivi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

a

=

il numero di Stati associati

b

=

il numero di Stati membri dell’UE

c

=

il contributo della Svizzera al bilancio dell’ICAO

C

=

il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilancio dell’ ICAO.»

(f)

All’articolo 50 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato B del presente allegato.»

(g)

L’allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione del 24 settembre 2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):

 

A/c — [HB IDJ] — tipo CL600-2B19

 

A/c — [HB-IGM] — tipo Gulfstream G-V-SP

 

A/c — [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] — tipo Gulfstream G-V

 

A/c — [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] — tipo Gulfstream G-IV

 

A/c — [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] — tipo MD 900

N. 736/2006

Regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione.

N. 1702/2003

Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione del 7 marzo 2005,

regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione, dell’8 maggio 2006,

regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007,

regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007.

Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento n. 1702/2003 si intendono adattate come in appresso:

L’articolo 2 è così modificato:

ai paragrafi 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14, la data «28 settembre 2003» è sostituita dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato Comunità/Svizzera per il trasporto aereo che inserisce il regolamento n. 1592/2002 nell’allegato del regolamento.

N. 2042/2003

Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione, dell’8 maggio 2006,

regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007.

N. 104/2004

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

N. 488/2005

Regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

N. 779/2006

Regolamento (CE) n. 779/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 488/2005 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

N. 593/2007

Regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (14.2).

N. 2111/2005

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE.

N. 473/2006

Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Questo regolamento viene applicato finché rimane in vigore nell’UE.

4.   Protezione della navigazione aerea (aviation security)

N. 2320/2002

Regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (articoli 1-8 e 10-13), modificato da ultimo dal:

regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

N. 622/2003

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione, modificato da ultimo dal:

regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione del 15 gennaio 2004,

regolamento (CE) n. 781/2005 del Consiglio, del 24 maggio 2005 (articoli 1-2),

regolamento (CE) n. 857/2005 del Consiglio, del 6 giugno 2005 (articoli 1-2),

regolamento (CE) n. 831/2006 della Commissione del 2 giugno 2006,

regolamento (CE) n. 1448/2006 della Commissione del 29 settembre 2006,

regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione del 4 ottobre 2006,

regolamento (CE) n. 1862/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,

regolamento (CE) n. 65/2006 della Commissione, del 13 gennaio 2006,

regolamento (CE) n. 240/2006 della Commissione, del 10 febbraio 2006,

regolamento (CE) n. 437/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007.

N. 1217/2003

Regolamento (CE) della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell’aviazione civile.

N. 1486/2003

Regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

(articoli 1-13 e 15-18).

N. 1138/2004

Regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti.

5.   Gestione del traffico aereo

N. 549/2004

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del «cielo unico europeo» (il regolamento quadro).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri ad essa concessi ai sensi dell’articolo 6, dell’articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 10, 11 e 12.

Nonostante l’adeguamento orizzontale disposto al primo trattino dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell’articolo 5 del regolamento n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detto articolo non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera.

comitato istituito dal regolamento (CE) n. 549/2004 (comitato del cielo unico).

N. 550/2004

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri ad essa concessi ai sensi dell’articolo 16, modificato come segue.

Le disposizioni del regolamento, ai fini dell’accordo, sono modificate come segue:

(a)

L’articolo 3 è così modificato:

Al paragrafo 2, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «e la Svizzera».

(b)

L’articolo 7 è così modificato:

Al paragrafo 1 e al paragrafo 6, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «e la Svizzera».

(c)

L’articolo 8 è così modificato:

Al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «e la Svizzera».

(d)

L’articolo 10 è così modificato:

Al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «e la Svizzera».

(e)

All’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.

N. 551/2004

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’organizzazione e all’uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri ad essa concessi ai sensi dell’articolo 2, dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 10.

N. 552/2004

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità»).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 4, dell’articolo 7 e dell’articolo 10, paragrafo 3.

Le disposizioni del regolamento, ai fini dell’accordo, sono modificate come segue:

(a)

L’articolo 5 è così modificato:

Al paragrafo 2, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera».

(b)

L’articolo 7 è così modificato:

Al paragrafo 4, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera».

(c)

L’allegato III è così modificato:

Alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera».

N. 2096/2005

Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (Testo rilevante ai fini del SEE).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri ad essa concessi ai sensi dell’articolo 9.

N. 2150/2005

Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo.

N. 2006/23

Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

N. 730/2006

Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell’11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista.

N. 1033/2006

Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo.

N. 1032/2006

Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo.

N. 1794/2006

Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea.

N. 219/2007

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR).

N. 633/2007

Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo.

6.   Ambiente e rumore

N. 2002/30

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità

(articoli 1-12 e 14-18).

(Si applicano le modifiche all’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati alla base dell’Unione europea).

N. 80/51

Direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (articoli 1-9), modificata da ultimo dalla:

direttiva 83/206/CEE.

N. 89/629

Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione

(articoli 1-8).

N. 92/14

Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell’utilizzazione degli aerei disciplinati dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

(articoli 1-11).

7.   Tutela dei consumatori

N. 90/314

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

(articoli 1-10).

N. 93/13

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

(articoli 1-11).

N. 2299/89

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 24 luglio 1989, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (articoli 1-22), modificato da ultimo dal:

Regolamento (CEE) n. 3089/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993,

Regolamento n. 323/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999.

N. 261/2004

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

(articoli 1-18)

8.   Varie

N. 2003/96

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

(articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e articolo 14, paragrafo 2).

Allegati:

A:

Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

B:

Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dalla Comunità sui partecipanti svizzeri alle attività dell’AESA.

C:

Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati comunitari.


(1)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

ALLEGATO A

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato.

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL’UNIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 1

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5

La Comunità europea del carbone e dell’acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 6

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Articolo 7

1.   I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2.   Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all’entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

(a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea,

(b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso:

(a)

sul territorio nazionale, beneficiano delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,

(b)

non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITA EUROPEE

Articolo 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed agenti delle Comunità

(a)

godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall’altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

(b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

(c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

(d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

(e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti delle Comunità.

Articolo 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dell’articolo 12, dell’articolo 13, secondo comma, e dell’articolo 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 17

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli agenti delle Comunità esclusivamente nell’interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 21

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalla varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalla varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all’Istituto monetario europeo. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

APPENDICE

MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN SVIZZERA DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1.   Estensione dell’applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (di seguito: «il protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.   Esenzione dell’Agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta svizzera sul valore aggiunto (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità all’articolo 3, secondo comma, del protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.   Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell’Agenzia

Con riferimento all’articolo 13, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli agenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dalla Comunità e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti della Comunità, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 (2) del Consiglio e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.


(1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1749/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 13).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (statuto dei funzionari (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).

ALLEGATO B

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI AD ATTIVITÀ DELL’ACCORDO SULL’AVIAZIONE EUROPEA

Articolo 1

Comunicazione diretta

L’Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nella presente decisione, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Controlli

1.   In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, sul regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri atti normativi menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie per portare a termine efficacemente il loro compito, comprese quelle in formato elettronico. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente decisione.

3.   La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo trascorsi cinque anni dalla scadenza della presente decisione o ai termini dei contratti o delle convenzioni stipulati e delle decisioni adottate in materia.

5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli in loco

1.   Nel quadro dell’accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata ad effettuare sul territorio svizzero controlli e verifiche in loco, in conformità al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

2.   I controlli e le verifiche in loco sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti dello Stato membro interessato possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

3.   Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche in loco sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica in loco, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità alla normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica in loco.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare l’autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.

2.   Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione e l’Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l’esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (4).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione nell’ambito di applicazione della presente decisione che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA AI COMITATI

Il Consiglio dell’Unione europea accetta che la dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati allegati all’atto finale dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo contenga il trattino supplementare seguente:

«—

comitato istituito dal regolamento (CE) n. 549/2004 (comitato del cielo unico).»

Il Consiglio dell’Unione europea accetta che la dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati, allegata all’atto finale dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, firmata il 21 giugno 1999 e adottata dal Consiglio il 4 aprile 2002, contenga il trattino supplementare seguente:

«—

il comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1592/2002».


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

15.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/78


AZIONE COMUNE 2008/368/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2008

a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere attuate sia nell’UE sia nei paesi terzi.

(2)

L’UE sta attivamente attuando detta strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, fornendo assistenza tecnica e conoscenze specialistiche agli Stati che necessitano di un’ampia gamma di misure di non proliferazione e promuovendo il ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1540 (2004) («UNSCR 1540»), primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. L’UNSCR 1540 ha stabilito obblighi vincolanti per tutti gli Stati al fine di impedire e dissuadere gli attori non statali dall’ottenere l’accesso a tali armi e materiali connessi. Essa ha altresì invitato gli Stati a presentare una relazione al comitato del Consiglio di Sicurezza istituito dall’UNSCR 1540 («il comitato 1540») sulle misure che hanno adottato o intendono adottare ai fini dell’attuazione della stessa UNSCR 1540.

(4)

Il 27 aprile 2006 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1673 (2006), ha stabilito che il comitato deve intensificare gli sforzi volti a promuovere l’attuazione integrale dell’UNSCR 1540 attraverso programmi di lavoro che prevedano attività di mobilitazione, assistenza, dialogo e cooperazione. Ha inoltre invitato il comitato 1540 ad esaminare con gli Stati e con le organizzazioni internazionali, regionali e subregionali la possibilità di mettere in comune le esperienze acquisite e gli insegnamenti tratti, nonché di mettere a disposizione programmi che potrebbero agevolare l’attuazione dell’UNSCR 1540.

(5)

La relazione del comitato 1540 dell’aprile 2006 ha raccomandato di estendere ed intensificare le attività di mobilitazione a livello regionale e subregionale al fine di fornire agli Stati, in modo strutturato, orientamenti per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’UNSCR 1540, tenuto conto del fatto che all’epoca sessantadue Stati dovevano ancora presentare la prima relazione nazionale e che cinquantacinque Stati, che l’avevano già presentata, dovevano ancora trasmettere le informazioni e i chiarimenti supplementari richiesti dal comitato 1540.

(6)

Il 12 giugno 2006 l’Unione europea ha adottato l’azione comune 2006/419/PESC del Consiglio (1), a sostegno dell’attuazione dell’UNSCR 1540 e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tale azione comune è aveva un intento di sensibilizzazione alle esigenze collegate all’UNSCR 1540 e di contributo al rafforzamento delle capacità amministrative nazionali dei paesi terzi ai fini dell’elaborazione delle relazioni nazionali sull’attuazione dell’UNSCR 1540.

(7)

L’attuazione dell’azione comune 2006/419/PESC del Consiglio ha condotto all’organizzazione di cinque seminari regionali in Africa, Medio Oriente, America latina, Caraibi e l’Asia-Pacifico. Tali attività hanno contribuito sensibilmente a diminuire il numero degli Stati che non hanno presentato le relazioni e di quelli che non hanno fornito le informazioni supplementari richieste dal comitato 1540 in seguito alla loro presentazione di relazioni incomplete.

(8)

Il comitato 1540 ha messo in evidenza nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del dicembre 2007 che il fulcro dell’attività pratica dei lavori del comitato dovrebbe spostarsi dalle relazioni nazionali all’attuazione di tutti gli aspetti dell’UNSCR 1540. In tale contesto una mobilitazione su misura e un’assistenza rispondente alle condizioni regionali e ad altre specificità potrebbero aiutare gli Stati ad affrontare le sfide dell’attuazione dell’UNSCR 1540. Nel programma di lavoro il comitato 1540 ha altresì stabilito che i piani nazionali o le tabelle di marcia per l’attuazione potrebbero essere utili agli Stati come strumenti di pianificazione e che è opportuno promuovere ulteriormente tale concetto. I paesi interessati dovrebbero altresì ricevere più assistenza nell’elaborare i rispettivi piani d’azione nazionali.

(9)

L’ufficio per il disarmo nel segretariato delle Nazioni Unite, che è preposto a fornire assistenza materiale e logistica al comitato 1540 e ai suoi esperti, dovrebbe essere incaricato dell’attuazione tecnica dei progetti da realizzare a norma della presente azione comune.

(10)

La presente azione comune dovrebbe essere attuata conformemente all’accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa concluso dalla Commissione europea con le Nazioni Unite riguardo alla gestione dei contributi finanziari del’Unione europea ai programmi o ai progetti gestiti dall’ONU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Conformemente alla strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa il cui obiettivo è promuovere il ruolo del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e potenziare le sue conoscenze specialistiche nell’affrontare la sfida della proliferazione, l’UE sostiene ulteriormente l’attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1540 (2004) («UNSCR 1540»).

2.   I progetti a sostegno dell’UNSCR 1540, corrispondenti alle misure della strategia dell’UE, consisteranno in una serie di seminari tematici in diverse subregioni bersaglio.

L’obiettivo dei seminari sarà duplice:

rafforzare negli stati bersaglio la capacità dei funzionari incaricati della gestione di tutte le fasi della procedura di controllo delle esportazioni, in modo che possano effettivamente attuare l’UNSCR 1540,

permettere ai funzionari degli Stati bersaglio che partecipano ai progetti di individuare chiaramente lacune ed esigenze tenendo conto delle varie prospettive (di governo e d’impresa) in modo da poter formulare domande di assistenza efficaci.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   La presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR), è responsabile dell’attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.

2.   L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 è affidata al segretariato delle Nazioni Unite (ufficio per il disarmo) («il Segretariato UNODA»). Esso assolve questo compito sotto il controllo dell’SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine, l’SG/AR conclude gli accordi necessari con il segretariato UNODA.

3.   La presidenza, l’SG/AR e la Commissione si informano reciprocamente a intervalli regolari in merito all’attuazione della presente azione comune, secondo le rispettive competenze.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 475 000 EUR, a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell’Unione europea.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con il segretariato UNODA. L’accordo di finanziamento prevede che il segretariato UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’UE corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3, prima possibile dopo l’entrata in vigore della presente azione comune. Informa il Consiglio di eventuali difficoltà in detto processo e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall’SG/AR, riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente azione comune sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dal segretariato UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione è pienamente associata e riferisce sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente azione comune.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa scade ventiquattro mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3 o tre mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK


(1)  GU L 165 del 17.6.2006, pag. 30.


ALLEGATO

Sostegno dell’UE all’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

1.   Contesto

Nella relazione dell’aprile 2006 il comitato 1540 aveva concluso che sessantadue Stati dovevano ancora presentare la prima relazione nazionale e cinquantacinque Stati, pur avendovi provveduto, dovevano ancora trasmettere le informazioni ed i chiarimenti supplementari. Poiché detti Stati erano concentrati in tre aree geografiche (Africa, Caraibi e Pacifico meridionale) e poiché le lacune nelle relazioni nazionali presentavano determinate peculiarità regionali, il comitato 1540 aveva proposto che le attività volte ad aiutare gli Stati ad adempiere gli obblighi di attuazione dell’UNSCR 1540 dovessero essere concentrate sulle regioni ed i settori in cui sono state individuate esigenze specifiche.

In considerazione di quanto sopra, il sostegno dell’UE alle attività del comitato 1540 nel periodo 2004-2007 è stato duplice:

L’UE ha intrapreso iniziative presso i paesi terzi intese ad incoraggiare la presentazione di relazioni nazionali ai sensi dell’UNSCR 1540,

il 12 giugno 2006 l’UE ha adottato l’azione comune 2006/419/PESC che fornisce sostegno finanziario a cinque attività di mobilitazione mirate a cinque diverse regioni di paesi in via di sviluppo. Tali attività, in forma di seminari, sono volte a sensibilizzare i rispettivi paesi agli obblighi previsti dall’UNSCR 1540 e a contribuire a rafforzare le capacità amministrative nazionali degli Stati terzi nell’elaborazione delle relazioni nazionali sull’attuazione della suddetta risoluzione.

Secondo l’ultima comunicazione del presidente del comitato 1540 al Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 17 dicembre 2007, sono stati compiuti notevoli progressi riguardo agli obblighi di relazione degli Stati membri dell’ONU, ma sono necessari ulteriori sforzi nella fase successiva per conseguire la piena attuazione di tutti gli elementi della risoluzione. In particolare, nel marzo 2008 centoquarantaquattro Stati avevano già presentato le prime relazioni e novantanove Stati avevano già trasmesso le informazioni supplementari richieste. Di conseguenza, dai lavori tematici sulle attività di mobilitazione svolti in sede di comitato 1540 nell’ottobre 2007 è emersa la necessità di un approccio graduale e si è raccomandato che in futuro tali attività si concentrino meno sulla questione delle relazioni e più sull’assistenza agli Stati per le questioni inerenti l’attuazione.

Nella comunicazione del dicembre 2007 si sottolinea inoltre la necessità che il fulcro dell’attività pratica del comitato 1540 si sposti dalle relazioni all’attuazione di tutti gli aspetti dell’UNSCR 1540. In tale contesto una mobilitazione su misura e un’assistenza rispondente alle condizioni regionali e ad altre specificità potrebbero aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide dell’attuazione Come stabilito nel programma di lavoro del comitato, i piani nazionali o le tabelle di marcia dell’attuazione possono essere utili agli Stati come strumenti di pianificazione: un concetto che occorre promuovere ulteriormente. I paesi interessati dovrebbero ricevere più assistenza nell’elaborare i rispettivi piani d’azione nazionali. Occorre inoltre aumentare la capacità degli Stati membri di formulare domande di assistenza efficaci.

2.   Descrizione dei progetti

I progetti a sostegno dell’attuazione dell’UNSCR 1540 consisteranno in sei seminari volti ad aumentare la capacità dei funzionari incaricati di gestire la gestione delle procedure di controllo delle esportazioni in sei subregioni (Africa, America centrale, Mercosur, Medio oriente e regioni del Golfo, Isole del Pacifico e Sud-est asiatico) in modo da consentire loro di affrontare concretamente l’attuazione dell’UNSCR 1540. I seminari proposti saranno strutturati specificamente per i funzionari addetti alle frontiere, alle dogane e alla regolamentazione e tratteranno i principali elementi della procedura di controllo delle esportazioni, comprese, tra l’altro, le normative applicabili (aspetti nazionali e internazionali inclusi), i controlli normativi (comprese le disposizioni in materia di licenze, la verifica del destinatario finale e i programmi di sensibilizzazione) e l’esecuzione (identificazione delle merci, valutazione dei rischi e metodi di rilevazione inclusi).

Durante il seminario, gli Stati saranno stimolati a conferire e condividere le esperienze acquisite sulle questioni pratiche relative all’attuazione. Gli Stati avranno occasione di confrontare le rispettive procedure di controllo delle esportazioni, identificando in tal modo le prassi che potrebbero beneficiare dell’esperienza altrui. Laddove sia necessaria assistenza per consentire agli Stati di applicare le prassi più efficaci, si possono predisporre programmi d’assistenza.

Le attività proposte dovrebbero rendere i suddetti funzionari in grado di individuare chiaramente lacune ed esigenze tenendo conto delle varie prospettive (di governo e d’impresa) in modo da poter formulare domande di assistenza efficaci in materia di formazione, materiale e altri settori d’attività. Le richieste saranno trasmesse al comitato 1540 — che le inoltra agli Stati — o direttamente agli Stati nonché a organizzazioni internazionali, regionali e non governative. I seminari, oltre ad avvalersi degli esperti del comitato 1540, dovranno poter ricorrere anche a conoscenze specialistiche disponibili a livello internazionale. I paesi donatori e le organizzazioni internazionali intergovernative potranno pertanto fornire competenze consolidate o note mettendo i propri esperti a disposizione per la durata del seminario.

La presente nuova azione comune si basa, rafforzandoli, sugli sforzi forniti nell’azione comune precedente 2006/419/PESC che verteva soprattutto sulla sensibilizzazione e sugli obblighi di relazione. L’azione comune fornisce una dimensione chiaramente operativa e subregionale ai progetti grazie al coinvolgimento di circa tre funzionari pubblici (a livello di esperti/operatori) per ogni Stato partecipante ai seminari, per la durata di tre o quattro giorni.

L’individuazione precisa di lacune ed esigenze, resa più agevole dai seminari finanziati dalla presente azione comune, sarà particolarmente utile all’Unione europea soprattutto per la selezione dei paesi che potrebbero fruire dei progetti di sviluppo di capacità finanziati dal nuovo strumento di stabilità. Contribuirà inoltre a definire esattamente i campi in cui sono più necessarie ulteriori azioni. I partecipanti ai seminari saranno stimolati a presentare richieste di assistenza specifiche. L’UE individuerà la portata dell’assistenza tenuto conto delle intenzioni di altri donatori potenziali e assicurerà la massima sinergia con altri strumenti finanziari dell’UE (ad esempio complementarità con la presente azioni comune delle azioni a titolo dello strumento di stabilità nel settore del controllo all’esportazione in paesi terzi).

Risultati dei progetti:

Migliore comprensione dei partecipanti in materia di sforzi a livello nazionale, regionale e internazionale per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori,

maggiore chiarezza nelle vigenti misure di attuazione ed esecuzione e aumento delle iniziative in corso o in progetto intese alla piena applicazione dell’UNSCR 1540,

rafforzamento delle tecniche di valutazione dei rischi, di rilevazione e di esame,

migliore interazione reciproca e condivisione d’informazioni tra le autorità di controllo delle esportazioni e di esecuzione a livello nazionale e regionale,

maggiore comprensione della movimentazione dei carichi e dei metodi impiegati per aggirare le procedure di controllo delle esportazioni,

maggiore comprensione del carattere «a duplice uso» di determinate merci e migliore capacità di individuare le merci a duplice uso collegate alle armi di distruzione di massa e ai relativi vettori,

maggiore collaborazione tra i funzionari responsabili della regolamentazione e dell’esecuzione e le imprese;

risultati del seminario per i partecipanti:

a)

produrre potenziali piani d’azione nazionali;

b)

sviluppare domande di assistenza per dar seguito in futuro a settori più specifichi nel seminario, e, ove opportuno, aumentare la collaborazione con organizzazioni intergovernative e organizzazione subregionali nell’offerta di tale assistenza, e

c)

relazione sull’andamento del seminario.

3.   Durata

La durata totale del progetto è stimata a ventiquattro mesi.

4.   Beneficiari e partecipanti

Gli Stati partecipanti sono stati scelti secondo vari criteri. Attraverso l’esame di modelli di paesi sull’attuazione dell’UNSCR 1540 si sono identificati gli Stati che possono richiedere assistenza in settori quali la valutazione dei rischi, controlli alle frontiere e ai trasbordi, individuazione delle merci, tecniche di rilevazione.

Nel proporre agli Stati di seguito indicati la partecipazione ai progetti, si è tenuto conto anche della diversità dei rispettivi livelli di attuazione e capacità. Le analogie nelle questioni regionali, quali il trasbordo, forniscono un filo conduttore e consentono di identificare e sviluppare sinergie tra Stati.

Inoltre gli Stati selezionati hanno partecipato alle attività di mobilità precedentemente intraprese nelle subregioni pertinenti.

Gli Stati saranno tenuti a nominare funzionari a livello di attuazione, che conoscano bene le procedure di controllo delle esportazioni e alle frontiere. Tali funzionari comprenderanno rappresentanti dei seguenti settori governativi:

autorità di regolamentazione, e

esecuzione alle frontiere (tra cui autorità doganali e di polizia, con particolare riguardo alle procedure intergovernative e interagenzie).

Se opportuno, saranno invitate altre agenzie il cui ruolo risulta centrale nella procedura di controllo delle esportazioni in seguito ad una decisione della presidenza dell’UE, assistita dall’SG/AR.

Si valuterà inoltre la possibilità di invitare le organizzazioni intergovernative e regionali pertinenti a partecipare al seminario.

Occorre sottolineare che alcuni Stati partecipanti possono ritrovarsi ad affrontare, loro malgrado, rischi di proliferazione di armi di distruzione di massa a causa della loro posizione geografica o situazione politica o dei loro piani nazionali in materia d’energia. Molti di essi hanno già avviato un dialogo costruttivo con l’UE in materia, anche attraverso la negoziazione e la firma di accordi bilaterali che contengono clausole sulla non proliferazione di tali armi. L’organizzazione di questa serie di seminari rappresenta pertanto una grande occasione per l’UE di tener fede agli impegni assunti in forza di queste clausole e di dimostrare l’importanza che annette all’assistenza prestata ai paesi in via di sviluppo anche attraverso strumenti multilaterali.

Gli Stati selezionati a partecipare al seminario comprendono:

1.

Progetto relativo all’Africa

Ghana, Kenya, Marocco, Nigeria, Uganda, Sudafrica, Repubblica del Congo, Egitto, Libia e Tanzania.

2.

Progetto relativo all’America centrale

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua e Panama.

3.

Progetto relativo agli Stati del Mercosur

Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù.

4.

Progetto relativo al Medio Oriente e alle regioni del Golfo

Bahrein, Iraq, Giordania, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti.

5.

Progetto relativo agli Stati delle isole del Pacifico

Figi, Isole Marshall, Micronesia (Stati federati di), Nauru, Palau, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Timor Est, Tuvalu, Vanuatu.

6.

Progetto relativo agli Stati del sud-est asiatico

Cambogia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam.

5.   Ente incaricato dell’attuazione del progetto

La presidenza, assistita dall’SG/AR, è responsabile dell’esecuzione della presente azione comune. La presidenza confida l’esecuzione tecnica al segretariato delle Nazioni Unite (UNODA). Il segretariato delle Nazioni Unite (UNODA) firmerà accordi di supporto delle nazioni ospitanti con gli Stati che saranno individuati come tali. Lo Stato ospitante prenderà parte all’attuazione dei progetti, finanziati con la presente azione comune. L’appalto di merci, opere o servizi da parte del segretariato delle Nazioni Unite (UNODA) negli Stati ospitanti a titolo della presente azione comune sarà effettuato secondo le norme e le procedure applicabili delle Nazioni Unite, come indicato nell’accordo di finanziamento con il segretariato delle Nazioni Unite (UNODA) (articolo 3, paragrafo 3 della presente azione comune).


15.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/84


POSIZIONE COMUNE 2008/369/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2008

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2005/440/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1596 (2005) [«UNSCR 1596 (2005)»] il 18 aprile 2005, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/440/PESC, del 13 giugno 2005, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1).

(2)

Il 31 marzo 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1807 (2008) [«UNSCR 1807 (2008)»] che prevede nuove deroghe alle misure restrittive concernenti l’embargo sulle armi, il congelamento dei beni e il divieto di viaggio, elenca i criteri per la designazione, da parte del comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1533 (2004)»], delle persone ed entità oggetto di congelamento di beni e di divieto di viaggio, e che proroga le misure sino al 31 dicembre 2008.

(3)

A fini di chiarezza, le misure imposte dalla posizione comune 2005/440/PESC e quelle da imporre conformemente all’UNSCR 1807 (2008) dovrebbero essere integrate in un unico strumento giuridico.

(4)

La posizione comune 2005/440/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata.

(5)

Per l’attuazione di talune misure è necessaria un’azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della Repubblica democratica del Congo di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio.

2.   Sono altresì vietati:

a)

la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso ovvero per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC.

Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) o ad uso di quest’ultima;

b)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella RDC da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

c)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo o alla fornitura di assistenza tecnica e formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali.

2.   La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e qualsiasi materiale connesso o la fornitura di servizi o di assistenza e formazione tecnica di cui al paragrafo 1 sono soggetti all’autorizzazione preliminare delle competenti autorità degli Stati membri.

3.   Gli Stati membri inviano al comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSCR 1533 (2004) («comitato delle sanzioni») previa notifica delle spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinati alla RDC o la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data della fornitura e dell’itinerario delle spedizioni.

4.   Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1 caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dal codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’uso fraudolento di autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 2 e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.

Articolo 3

Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:

persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1;

capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall’estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile;

persone attive nella RDC che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati.

L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all’articolo 3.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni:

a)

stabilisce in anticipo e caso per caso che tale ingresso o transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

b)

giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, vale a dire la pace e la riconciliazione nazionale nella RDC e la stabilità nella regione;

c)

autorizza in anticipo e caso per caso il transito di persone che ritornano nel territorio del loro Stato di cittadinanza o che partecipano agli sforzi volti ad assicurare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell’allegato.

2.   Nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità alle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi o attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 3, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

4.   Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro quattro giorni lavorativi da tale notifica.

5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.

Articolo 6

Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e lo modifica come stabilito dal comitato delle sanzioni.

Articolo 7

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 8

La presente posizione comune è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata come deciso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 9

La posizione comune 2005/440/PESC è abrogata.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK


(1)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2008/179/PESC (GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 37).


ALLEGATO

a)   Elenco delle persone di cui agli articoli 3, 4 e 5

 

Cognome

Nome

Pseudonimi

Sesso

Titolo, funzione

Indirizzo

(via, numero civico, codice postale, città, paese)

Data di nascita

Luogo di nascita

(città, paese)

Numero di passaporto o carta d’identità

(inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio)

Cittadinanza

Data della designazione

Altre informazioni

1.

BWAMBALE

Frank Kakolele

Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale

M

 

 

 

 

 

 

1.11.2005

Ex leader dell’RDC-ML, che esercita un’influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell’RCD-ML, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi.

2.

KAKWAVU BUKANDE

Jérôme

Jérôme Kakwavu

M

 

 

 

 

 

congolese

1.11.2005

Noto come «Comandante Jérôme». Ex presidente dell’UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l’Uganda e la Repubblica democratica del Congo (RDC), che rappresentano le principali vie di transito dei flussi d’armi. Come presidente delle FAPC, esercita un’influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d’armi e, di conseguenza, in violazione dell’embargo sulle armi. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC.

3.

KATANGA

Germain

 

M

 

 

 

 

 

congolese

1.11.2005

Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell’FRPI in violazioni dei diritti umani. Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 18 ottobre 2007 Capo dell’FRPI. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Coinvolto in trasferimenti d’armi in violazione dell’embargo sulle armi.

4.

KAMBALE

Kisoni

Dr Kisoni, Kidubai, Kambale KISONI

M

 

 

24.5.1961

Mulashe, RDC

C0323172

congolese

29.3.2007

Commercia in oro, è proprietario della Butembo Airlines e della Congocom Trading House a Butembo. Deceduto il 5 luglio 2007 a Butembo, RDC. Kisoni ha partecipato al finanziamento di milizie mediante il commercio di oro (acquisto dall’FNI e vendita a Uganda Commercial Impex (UCI Ltd) e al contrabbando alla frontiera RDC/Uganda. Il sostegno fornito da Kisoni a un gruppo armato illegale (FNI) attraverso rapporti commerciali personali con NJABU [persona che è già stata oggetto di sanzioni in virtù della risoluzione 1596 (2005)] costituisce una violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005).

5.

LUBANGA

Thomas

 

M

 

 

 

Ituri

 

congolese

1.11.2005

In stato di arresto a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell’UPC/L in violazioni dei diritti umani. Presidente dell’UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi.

6.

MANDRO

Khawa Panga

Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim, Mandro Panga Kahwa, Yves Khawa Panga Mandro

M

 

 

20.8.1973

Bunia

 

congolese

1.11.2005

Noto come «Capo Kahwa», «Kawa». Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. Detenuto a Bunia dall’aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell’Ituri.

7.

MPAMO

Iruta Douglas

Mpano, Douglas Iruta Mpamo

M

 

Bld Kanyamuhanga 52, Goma

28.12.1965/29.12.1965

Bashali, Masisi/Goma, RDC

(ex-Zaire)

 

congolese

1.11.2005

Stabilito a Goma. Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, a quanto pare, per consentire la violazione dell’embargo sulle armi.

8.

MUDACUMURA

Sylvestre

 

M

 

 

 

 

 

ruandese

1.11.2005

Noto come «Radja», «Mupenzi Bernard», «Maggiore Generale Mupenzi». Comandante in campo delle FDLR, che esercita un’influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi.

9.

MURWANASHY-AKA

Dr Ignace

Ignace

M

 

 

14.5.1963

Butera (Ruanda)/Ngoma, Butare (Ruanda)

 

ruandese

1.11.2005

Residente in Germania. Presidente delle FDLR, esercita un’influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi.

10.

MUSONI

Straton

IO Musoni

M

 

 

6.4.1961

(forse 4.6.1961)

Mugambazi, Kigali, Ruanda

 

Passaporto ruandese scaduto il 10.9.2004

29.3.2007

Residente a Neuffen, Germania. Primo vicepresidente delle Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) in Europa. Come capo del gruppo armato straniero FDLR che opera nella RDC, Musoni impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005).

11.

MUTEBUTSI

Jules

Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi

M

 

 

 

Kivu meridionale

 

congolese

(Kivu meri-dionale)

1.11.2005

Attualmente detenuto in Ruanda. Noto come «Colonnello Mutebutsi». Ex vicecomandante militare regionale delle FARDC della decima regione militare nell’aprile 2004, destituito per indisciplina, si è unito ad altri elementi ribelli dell’ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell’embargo sulle armi.

12.

NGUDJOLO

Matthieu Cui

Cui Ngudjolo

M

 

 

 

 

 

 

1.11.2005

«Colonnello» o «Generale». capo di Stato maggiore dell’FNI ed ex capo di Stato maggiore dell’FRPI, che esercita un’influenza sulle politiche dell’FRPI e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell’FRPI, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell’embargo sulle armi. Arrestato dalla MONUC a Bunia nell’ottobre 2003.

13.

NJABU

Floribert Ngabu

Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu

M

 

 

 

 

 

 

1.11.2005

Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell’FNI in violazioni dei diritti umani. Presidente dell’FNI, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi.

14.

NKUNDA

Laurent

Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware, Laurant Nkunda Batware

M

 

 

6.2.1967/2.2.1967

Kivu settentrionale/Rutshuru

 

congolese

1.11.2005

Attualmente latitante. Avvistato in Ruanda e a Goma. Noto come «Generale Nkunda». Ex generale dell’RCD-G. Si è unito ad altri elementi ribelli dell’ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell’embargo sulle armi.

Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998.

15.

NYAKUNI

James

 

M

 

 

 

 

 

ugandese

1.11.2005

Collaborazione in traffici con il comandante Jérôme, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell’embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.

16.

OZIA MAZIO

Dieudonné

Ozia Mazio

M

 

 

6.6.1949

Ariwara, RDC

 

congolese

1.11.2005

Noto come «Omari», «Sig. Omari». Presidente della FEC nel territorio di Aru. Piani di finanziamento con il comandante Jérôme e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione del comandante Jérôme e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell’embargo sulle armi, anche attraverso l’assistenza a gruppi armati e una milizia di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003).

17.

TAGANDA

Bosco

Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda

M

 

 

 

 

 

congolese

1.11.2005

Noto come «Terminator», «Maggiore». Comandante militare dell’UPC/L, che esercita un’influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell’UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. Nominato Generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC.


b)   Elenco delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5

 

Denominazione

Pseudonimi

Indirizzo

(via, numero civico, codice postale, città, paese)

Luogo di iscrizione

(città, paese)

Data di iscrizione

Numero di iscrizione

Sede principale

Data della designazione

Altre informazioni

18.

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

 

Butembo, RDC

 

 

 

29.3.2007

Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Kambale Kisoni usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi del FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

19.

CONGOCOM TRADING HOUSE

 

 

Butembo, RDC

(tel. +253 (0) 99 983 784

 

 

 

29.3.2007

Impresa addetta al commercio di oro a Butembo. CONGOCOM è di proprietà di Kambale Kisoni. Kisoni acquista quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dal FNI. Gli introiti del FNI provengono soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

20.

COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL), GREAT LAKES BUSINESS

 

CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma RDC (CAGL ha un altro ufficio a Gisenyi, Ruanda); GLBC, PO Box 315, Goma, RDC (GLBC ha un altro ufficio a Gisenyi, Ruanda);

 

 

 

 

29.3.2007

CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è gia stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005).

21.

MACHANGA

 

Kampala, Uganda

 

 

 

 

29.3.2007

Società esportatrice di esportazione di oro a Kampala (Direttore sig. Rajua). MACHANGA acquistava oro tramite un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

22.

TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

TPD

Goma, Kivu settentrionale

 

 

 

 

1.11.2005

Implicata in violazioni dell’embargo sulle armi, fornendo assistenza all’RCD-G, soprattutto fornendo camion adibiti al trasporto di armi e truppe, e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all’inizio del 2005.

23.

UGANDA COMMERCIAL IMPEC (UCI) LTD

 

Kajoka Street,

Kisemente Kampala, Uganda

(tel. +256 41 533 578/9);

indirizzo alternativo: PO Box 22709, Kampala, Uganda

 

 

 

 

29.3.2007

Società esportatrice di oro a Kampala. UCI acquistava oro tramite un rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)