ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 115

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
29 aprile 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

1

 

 

Regolamento (CE) n. 381/2008 della Commissione, del 28 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

8

 

*

Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (rifusione)

10

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/336/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2008, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

32

 

 

Commissione

 

 

2008/337/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 aprile 2008, che modifica la decisione 2006/968/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina [notificata con il numero C(2008) 1571]  ( 1 )

33

 

 

2008/338/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 aprile 2008, che modifica l'allegato I della decisione 2004/438/CE per quanto riguarda il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo provenienti dall'Australia nonché il latte e i prodotti a base di latte provenienti dalla Serbia e che aggiorna l’iscrizione della Svizzera in tale allegato [notificata con il numero C(2008) 1587]  ( 1 )

35

 

 

2008/339/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica [notificata con il numero C(2008) 1577]  ( 1 )

39

 

 

2008/340/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 aprile 2008, recante modifica della decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo [notificata con il numero C(2008) 1580]

41

 

 

2008/341/CE

 

*

Decisione della commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi [notificata con il numero C(2008) 1588]  ( 1 )

44

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Avviso concernente l’entrata in vigore del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

47

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica dell’informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina relativo ai dazi all’esportazione (GU L 112 del 24.4.2008)

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

29.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/1


REGOLAMENTO (CE) N. 380/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo, (1)

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce alla Commissione il diritto d’iniziativa in vista dell’adozione di misure volte all’armonizzazione della politica in materia di immigrazione.

(2)

È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e risponda a elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Il modello uniforme deve essere tale da poter essere utilizzato da tutti gli Stati membri.

(3)

L’inserimento di identificatori biometrici costituisce una tappa importante verso l’utilizzazione di nuovi elementi che consentano di creare un legame più sicuro tra il permesso di soggiorno e il suo titolare, fornendo in tal modo un notevole contributo alla protezione del permesso di soggiorno contro l’uso fraudolento. È opportuno tener conto delle specifiche tecniche definite nella parte terza del documento n. 9303 dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) relativo ai documenti ufficiali a lettura ottica in formato 1 e 2.

(4)

Inoltre, l’ampia maggioranza degli Stati membri applica il principio «una persona — un documento» che rafforza ancor più la sicurezza. Si dovrebbe vagliare se rendere obbligatorio detto principio.

(5)

Il Consiglio europeo, nella riunione di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, ha rilevato che occorre un approccio coerente dell’UE per quanto riguarda identificatori biometrici o dati biometrici, che porterebbe a soluzioni armonizzate per i documenti di cittadini di paesi terzi, i passaporti dei cittadini dell’UE e i sistemi d’informazione.

(6)

Il ricorso a nuove tecnologie come l’amministrazione in linea (e-government) e la firma digitale per l’accesso ai servizi telematici andrebbe agevolato offrendo agli Stati membri la possibilità di usare a tal fine il supporto di memorizzazione utilizzato per l’inserimento di identificatori biometrici o un ulteriore supporto di memorizzazione da inserire a tal fine nei permessi di soggiorno.

(7)

Il presente regolamento ha il solo obiettivo di stabilire gli elementi di sicurezza e gli identificatori biometrici che gli Stati membri devono utilizzare in un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

(8)

Il presente regolamento fissa esclusivamente le specifiche non segrete. Tali specifiche devono essere completate da ulteriori specifiche che possono rimanere segrete al fine di prevenire la contraffazione e la falsificazione e che non possono contenere dati personali o riferimenti a dati personali. Il potere di adottare tali specifiche complementari dovrebbe essere conferito alla Commissione, che dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (2).

(9)

Con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del modello uniforme per i permessi di soggiorno si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3). Occorre garantire che sul modello uniforme per i permessi di soggiorno non siano memorizzate informazioni diverse da quelle previste nel regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (4), nel relativo allegato o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio.

(10)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l’obiettivo fondamentale costituito dall’introduzione di identificatori biometrici in formato interoperativo, è necessario e opportuno fissare norme per tutti gli Stati membri che attuino la convenzione di Schengen. Conformemente all’articolo 5, terzo comma del trattato il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

(11)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non prende parte all’adozione del presente regolamento e non è pertanto da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento sviluppa l’acquis di Schengen a norma delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento, se intende attuarlo nel suo diritto interno.

(12)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) nei settori di cui all’articolo 1, punto C della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(13)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 29 dicembre 2003, che intende partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(14)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera del 19 dicembre 2003, l’intenzione di prendere parte all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(15)

Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito contemplato nell’articolo 1, punto C della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«I permessi di soggiorno per cittadini di paesi terzi sono rilasciati come documenti separati nel formato ID 1 o ID 2.»;

b)

il paragrafo 2, lettera a), è modificato come segue:

i)

il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

Permessi rilasciati in attesa dell’esame di una domanda d’asilo, una domanda di permesso di soggiorno o una domanda di proroga dello stesso.»;

ii)

è inserito il punto seguente:

«ii bis)

Permessi rilasciati in circostanze eccezionali per la proroga del soggiorno autorizzato di durata massima di un mese.»;

2)

nell’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

prescrizioni tecniche relative al supporto di memorizzazione degli elementi biometrici e alla loro sicurezza, compresa la prevenzione dell’accesso non autorizzato;

e)

requisiti di qualità e norme comuni relative all’immagine del volto e alle immagini delle impronte digitali;

f)

un elenco completo degli elementi di sicurezza nazionali complementari che gli Stati membri potrebbero aggiungere a norma della lettera h) dell’allegato.»;

3)

nell’articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, è possibile decidere che le prescrizioni di cui all’articolo 2 sono segrete e non pubblicabili. In tal caso, esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.»;

4)

nell’articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il permesso di soggiorno o il supporto di memorizzazione dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 4 bis non contiene informazioni predisposte per la lettura ottica diverse da quelle previste nel presente regolamento o nel relativo allegato, o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio dallo Stato di rilascio conformemente alla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono inoltre memorizzare dati per servizi telematici come l’amministrazione in linea e il commercio elettronico, nonché ulteriori disposizioni sul permesso di soggiorno in un microprocessore di cui al punto 16 dell’allegato. Tuttavia, tutti i dati nazionali devono essere ovviamente distinti dai dati biometrici di cui all’articolo 4 bis.

Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei permessi di soggiorno possono essere usati solo al fine di verificare:

a)

l’autenticità del documento;

b)

l’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legislazione nazionale richiede la presentazione del permesso di soggiorno.»;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Il modello uniforme per i permessi di soggiorno comprende un supporto di memorizzazione contenente l’immagine del volto e le immagini delle due impronte digitali del titolare, entrambe in formato interoperativo. I dati sono protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente per garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati.

«Articolo 4 ter

Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri rilevano identificatori biometrici comprendenti l’immagine del volto e due impronte digitali di cittadini di paesi terzi.

La procedura è stabilita conformemente alla prassi nazionale dello Stato membro interessato e nel rispetto delle norme di garanzia previste dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:

una fotografia, fornita dal richiedente o scattata al momento della domanda, e

due impronte digitali prese a dita «piatte», rilevate digitalmente.

Le prescrizioni tecniche del rilevamento di identificatori biometrici sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e le norme ICAO, e le prescrizioni tecniche per i passaporti rilasciati dagli Stati membri ai loro cittadini, a norma del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (8).

Il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio a partire dall’età di sei anni.

Le persone per cui il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile sono esentate dall’obbligo di rilevamento.»

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per scopi diversi da quelli contemplati nel presente regolamento, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso di soggiorno di cui all’articolo 1 e che lo scopo sia indicato con chiarezza sulla carta.»;

7)

nell’articolo 9, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La memorizzazione dell’immagine del volto come principale identificatore biometrico è attuata entro due anni e la memorizzazione delle immagini delle due impronte digitali è attuata entro tre anni dall’adozione delle relative specifiche tecniche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e).

Tuttavia, l’attuazione del presente regolamento lascia impregiudicata la validità dei permessi di soggiorno già rilasciati, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.

Per un periodo transitorio di due anni dall’adozione delle specifiche tecniche per l’immagine del volto di cui al terzo comma del presente articolo, il permesso di soggiorno può continuare ad essere rilasciato sotto forma di autoadesivo.»;

8)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. MATE


(1)  Parere del 20 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(8)  GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.»;


ALLEGATO I

L’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è modificato come segue:

1)

la lettera a) è modificata come segue:

1)

il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il permesso di soggiorno comprendente identificatori biometrici sarà prodotto come documento separato nel formato ID 1 o ID 2. Utilizzerà le prescrizioni tecniche stabilite nei documenti ICAO sui visti a lettura ottica (documento 9303, parte 2) o sui documenti di viaggio a lettura ottica (carte) (documento 9303, parte 3). Il permesso di soggiorno sotto forma di autoadesivo può essere rilasciato soltanto per due anni dall’adozione delle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 9, terzo comma. Esso contiene le seguenti sezioni:»;

2)

nella voce 2 l’ultima parte della frase «preceduto da una lettera di identificazione» è soppressa;

3)

la seconda frase del punto 6.4 è così formulata:

«Per i familiari di un cittadino dell’Unione europea che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione, il permesso di soggiorno deve contenere la dicitura “familiare”. Per i beneficiari ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1), gli Stati membri possono inserire la dicitura “beneficiario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE”.

4)

è inserita la voce seguente:

«8 bis.

La denominazione del documento di cui al punto 1 può essere ripetuta anche in basso alla carta in altre due lingue. I campi elencati nei punti da 2 a 8 dovrebbero essere riportati nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di rilascio. Lo Stato membro di rilascio può aggiungere un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea, nella stessa riga o nella riga sottostante, per un massimo di due lingue.»;

5)

la voce 11 è così formulata:

«11.

In questa zona figura un testo stampato sulla stampa di fondo che identifica lo Stato membro di rilascio. Il testo non può danneggiare i dispositivi tecnici della zona per la lettura ottica.»;

6)

sono aggiunte le voci seguenti:

«16.

Come supporto di memorizzazione è utilizzato un microprocessore RF, conformemente all’articolo 4 bis. Gli Stati membri possono memorizzare dati in questo microprocessore o inserire nel permesso di soggiorno un’interfaccia duale o un microprocessore a contatto separato che sono inseriti sul retro della carta conformemente alla normativa ISO, sono destinati ad usi nazionali e non devono in nessun modo interferire con il microprocessore RF.

17.

Il simbolo ICAO per un documento di viaggio a lettura ottica con microprocessore senza contatto (e-MRTD).»;

2)

è aggiunta la lettera seguente:

h)   Gli Stati membri possono aggiungere anche elementi di sicurezza nazionali complementari a condizione che questi ultimi siano inclusi nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del presente regolamento e che siano conformi all’aspetto armonizzato del modello in appresso e non sia ridotta l’efficacia degli elementi di sicurezza uniformi.»;

3)

sono inseriti i seguenti modelli:

«Permesso di soggiorno per cittadini di paesi terzi comprendente identificatori biometrici nel formato ID 1

Image

Permesso di soggiorno comprendente identificatori biometrici nel formato ID 2.

Image

Image».


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.»;


ALLEGATO II

Dichiarazione da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’atto della pubblicazione del regolamento

«Articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

Il Consiglio invita la Commissione ad esaminare come introdurre nel modo più appropriato e proporzionato gli elementi di sicurezza armonizzati dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e ii bis).»


29.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/8


REGOLAMENTO (CE) N. 381/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

71,4

MA

62,2

TN

111,3

TR

129,4

ZZ

93,6

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

127,1

ZZ

139,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

132,3

ZZ

97,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,1

MA

53,0

TN

54,7

TR

55,8

US

44,3

ZZ

53,1

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,6

MK

118,8

TR

133,3

US

115,8

ZA

136,3

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

87,6

BR

82,3

CA

84,7

CL

92,3

CN

94,0

MK

65,0

NZ

113,7

US

116,6

UY

62,9

ZA

87,0

ZZ

88,6

0808 20 50

AR

91,8

AU

88,5

CL

95,9

CN

44,0

NZ

201,7

ZA

89,6

ZZ

101,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


29.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/10


REGOLAMENTO (CE) N. 382/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2008

che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

(rifusione)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2, l’articolo 33, paragrafo 12, e l’articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (2), ha subito diverse e sostanziali modifiche (3). Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999, l’importazione nella Comunità di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione. Dall’esperienza acquisita è emersa la necessità di seguire attentamente l’evoluzione prevedibile degli scambi di tutti i prodotti del settore delle carni bovine di particolare importanza per l’equilibrio di questo mercato estremamente sensibile. Allo scopo di una migliore gestione del mercato, occorre pertanto prevedere anche la presentazione di titoli di importazione per i prodotti di cui ai numeri di codice NC da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69.

(3)

È necessario seguire le importazioni nella Comunità di giovani bovini e, in particolare, di vitelli. Occorre subordinare il rilascio dei titoli d’importazione all’indicazione dei paesi di provenienza di detti animali.

(4)

Conformemente all’ articolo 6, paragrafo 4, della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (4), l’originale del certificato veterinario deve scortare gli animali della specie bovina fino al posto d’ispezione frontaliero.

(5)

Nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC) sono previsti numeri d’ordine che consentono di identificare i contingenti tariffari di importazione, i relativi prodotti contemplati e, in taluni casi, la loro origine. Occorre disporre che gli Stati membri indichino detti numeri nei titoli d’importazione o nei loro estratti e li utilizzino nelle comunicazioni alla Commissione.

(6)

La competente autorità nazionale che rilascia i titoli d’importazione non sempre è a conoscenza del paese d’origine dei quantitativi importati nel quadro dei contingenti tariffari aperti per più paesi terzi e dei quantitativi importati ai dazi della tariffa doganale comune. Occorre stabilire che l’indicazione del paese d’origine, nel caso di tali contingenti tariffari e nel caso delle importazioni non preferenziali, è un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (5), nonché esigere di conseguenza l’iscrizione, per i contingenti in questione e per le importazioni non preferenziali, del paese d’origine nella colonna 31 del titolo d’importazione o del suo estratto.

(7)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999, l’esportazione di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all’esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d’esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Occorre quindi stabilire le modalità d’applicazione specifiche di tale regime, e definire in particolare le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle stesse e sui titoli, completando in tal modo il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli (6).

(8)

L’articolo 33, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1254/1999, prevede che il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell’articolo 300 del trattato in merito al volume delle esportazioni sia garantito dai titoli di esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli nonché per la durata della validità dei titoli.

(9)

È inoltre opportuno disporre che le decisioni in merito alle domande di titoli di esportazione siano comunicate solo dopo un periodo di riflessione. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili alle domande pendenti. È opportuno stabilire, nell’interesse dell’operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione di un coefficiente di accettazione.

(10)

È opportuno consentire, per le domande riguardanti quantitativi pari o inferiori a 25 tonnellate e su richiesta dell’operatore, il rilascio immediato dei titoli di esportazione. Al fine di evitare che tale facoltà conduca all’elusione del meccanismo succitato, occorre limitare la durata della validità di detti titoli.

(11)

Ai fini di una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno prevedere una deroga alle norme relative alla tolleranza di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000.

(12)

È necessario che il presente regolamento preveda disposizioni relative al regime speciale di assistenza all’esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione, del 7 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo (7), e al regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione, del 25 ottobre 1996, che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione nel settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Canada e che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 (8).

(13)

Per poter gestire il regime la Commissione deve poter disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull’utilizzazione di quelli rilasciati. Ai fini di una maggiore efficacia amministrativa, è opportuno utilizzare un unico modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

MATERIA DISCIPLINATA

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

CAPO II

TITOLI D’IMPORTAZIONE

Articolo 2

1.   L’importazione nella Comunità di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999, nonché di prodotti di cui ai numeri di codice NC da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69 è subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione.

2.   Per l’importazione dei prodotti di cui ai codici NC da 0102 90 05 a 0102 90 49, ad eccezione dei contingenti d’importazione degli animali vivi della specie bovina disciplinati dai rispettivi regolamenti recanti modalità di applicazione, la domanda di titolo d’importazione e il titolo recano:

a)

nella casella 7, l’indicazione del paese di provenienza;

b)

nella casella 8, l’indicazione del paese d’origine, che corrisponde al paese d’esportazione ai sensi della parte 2 dell’allegato I (Modelli di certificati veterinari) della decisione 79/542/CEE. Il titolo obbliga a importare da tale paese;

c)

nella casella 20, le diciture seguenti: «Il paese d’origine che figura nella casella 8 corrisponde al paese d’esportazione menzionato nell’originale o nella copia del certificato veterinario».

3.   L’immissione in libera pratica degli animali di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione dell’originale o della copia del certificato veterinario, copia certificata conforme dall’ufficio d’ispezione frontaliero comunitario, ed alla condizione che il paese emittente corrisponda a quello indicato nella casella 8 del titolo d’importazione.

Articolo 3

Il periodo di validità del titolo d’importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 4

La cauzione relativa ai titoli di importazione è di:

a)

5 EUR per capo, per gli animali vivi;

b)

12 EUR/100 kg in peso netto, per gli altri prodotti.

Articolo 5

1.   Fatte salve altre disposizioni specifiche, i titoli d’importazione sono richiesti per i prodotti corrispondenti a uno dei codici NC oppure uno dei gruppi di codici NC corrispondenti ad uno stesso trattino dell’elenco di cui all’allegato I.

2.   Le indicazioni che compaiono nella domanda sono riportate nel titolo d’importazione.

3.   Nel caso di importazioni soggette a regime preferenziale l’organismo che rilascia il titolo d’importazione indica nella casella 20 del titolo d’importazione o dei suoi estratti il numero d’ordine del contingente che compare nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC).

Articolo 6

1.   Entro il decimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, per i quali il mese precedente sono stati rilasciati titoli d’importazione a fini di importazioni fuori contingente.

2.   Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, per i quali i titoli d’importazione rilasciati nel periodo compreso fra il 1o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso non sono stati utilizzati a fini di importazioni fuori contingente.

3.   Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, ripartiti per mese di importazione e per paese d’origine, che sono stati realmente immessi in libera pratica nel periodo compreso fra il 1o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso a fini di importazioni fuori contingente.

Tuttavia, a decorrere dal 1o luglio 2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (9), i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a decorrere dal 1o luglio 2009 a fini di importazioni fuori contingente.

Articolo 7

Le comunicazioni di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, sono effettuate come indicato negli allegati II, III e IV utilizzando le categorie di prodotti elencate nell’allegato V.

Articolo 8

1.   All’imputazione del titolo o del suo estratto, il paese d’origine deve figurare nella colonna 31 del titolo di importazione o del suo estratto, oltre alle informazioni già previste dal regolamento (CE) n. 1291/2000.

2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

CAPO III

TITOLI D’ESPORTAZIONE

Articolo 9

Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, l’esportazione di prodotti nel settore delle carni bovine per i quali è chiesta una restituzione all’esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, in conformità delle disposizioni degli articoli da 10 a 16 del presente regolamento.

Articolo 10

1.   Per le esportazioni di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all’esportazione, subordinate al rilascio di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, il periodo di validità dei titoli, calcolato a partire dalla data di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, è fissato a:

a)

cinque mesi, più la frazione del mese in corso, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 e a settantacinque giorni per i prodotti di cui ai codici NC 0102 90 e ex 1602;

b)

sessanta giorni per gli altri prodotti.

2.   Per i titoli d’esportazione di prodotti del settore delle carni bovine rilasciati conformemente alla procedura di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità scade al termine del:

a)

quinto mese, dal mese di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10;

b)

quarto mese, dal mese di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, per gli altri prodotti.

3.   In deroga all’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il termine di ventun giorni è sostituito con novanta giorni per i prodotti di cui al codice NC 0102 10.

4.   Nelle domande di rilascio dei titoli e nei titoli stessi sono indicati, nella casella 15, la designazione del prodotto, nella casella 16, il numero di codice a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione e, nella casella 7, il paese di destinazione.

5.   Le categorie di prodotti di cui all’articolo 14, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sono indicate nell’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 11

La cauzione relativa ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è di:

a)

26 EUR per capo per gli animali vivi;

b)

15 EUR/100 kg per i prodotti di cui al codice 0201 30 00 9100 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione;

c)

9 EUR/100 kg, peso netto, per gli altri prodotti.

Articolo 12

1.   Le domande di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, possono essere presentate presso le autorità competenti dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana.

I titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna delle misure particolari di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo.

Tuttavia, i titoli richiesti in virtù dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono rilasciati immediatamente.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, la Commissione può fissare secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, un giorno diverso dal mercoledì per il rilascio dei titoli di esportazione, qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

2.   Qualora il rilascio dei titoli d’esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all’articolo 33, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1254/1999, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

a)

fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

b)

respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione;

c)

sospendere la presentazione di domande di titoli d’esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Le misure di cui al primo comma possono essere adottate o differenziate secondo le categorie di prodotti e secondo la destinazione o il gruppo di destinazioni.

3.   Le misure di cui al paragrafo 2 possono anche essere adottate qualora le domande di titoli d’esportazione riguardino quantitativi che superano o potrebbero superare i quantitativi smaltiti normalmente per una destinazione o un gruppo di destinazioni e il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di perturbazioni degli scambi in questione o del mercato comunitario.

4.   Qualora le domande siano state respinte o i rispettivi quantitativi siano stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

5.   In deroga al paragrafo 1, se viene fissata una percentuale unica di accettazione inferiore al 90 %, il titolo è rilasciato entro l’undicesimo giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione di detta percentuale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro i dieci giorni lavorativi successivi a tale giorno di pubblicazione, l’operatore può:

a)

ritirare la sua domanda di rilascio di titolo; in tal caso la cauzione viene immediatamente svincolata; oppure

b)

chiedere il rilascio immediato del titolo; in tal caso l’organismo competente rilascia senza indugio il titolo richiesto, ma comunque non prima del quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della relativa domanda.

6.   In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli riguardanti un quantitativo non superiore a 25 tonnellate di prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 non sono soggette al termine di cinque giorni. In tal caso, in deroga all’articolo 10 del presente regolamento, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano nella casella 20 almeno una delle diciture elencate nell’allegato VII, parte A, del presente regolamento.

Articolo 13

1.   Il quantitativo esportato conformemente al margine di tolleranza previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, non dà diritto al pagamento della restituzione se l’esportazione di cui trattasi è effettuata sulla base di un titolo di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento e il titolo stesso reca, nella casella 22, la dicitura:

«Restituzione valida per … tonnellate (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)».

2.   Le disposizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (10) non si applicano alle restituzioni speciali all’esportazione concesse per i prodotti di cui ai codici NC 0201 30 00 9100 e 0201 30 00 9120 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (11), qualora tali prodotti siano stati sottoposti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (12).

Articolo 14

1.   Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle esportazioni effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006.

2.   La domanda di rilascio di titolo d’esportazione di prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2006 può essere presentata soltanto in uno Stato membro in cui siano soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dal paese importatore.

3.   Nella domanda di rilascio di titolo d’esportazione e nella casella 7 del titolo stesso riservata al paese di destinazione è indicata la sigla «USA». Il titolo vincola ad esportare dallo Stato membro emittente verso tale destinazione.

4.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i quantitativi esportati non possono essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella 19 di quest’ultimo è indicata la cifra «0».

5.   Nella casella 22 del titolo è riportata una delle diciture elencate nell’allegato VII, parte B.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande;

b)

entro la fine del mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti.

7.   Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.

8.   I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda. Non è rilasciato alcun titolo per le domande che non sono state trasmesse alla Commissione.

9.   In deroga all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento, la validità del titolo d’esportazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno del rilascio.

10.   Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti conformemente al disposto del paragrafo 7, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

11.   Oltre al soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1291/2000, lo svincolo della cauzione relativa al titolo d’esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto in questione è giunto a destinazione, conformemente all’articolo 35, paragrafo 5, del suddetto regolamento.

Articolo 15

1.   Le disposizioni del presente articolo si applicano alle esportazioni verso il Canada ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96.

2.   La domanda di rilascio di titolo di esportazione di prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96 può essere presentata soltanto in uno Stato membro in cui siano soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dalle autorità canadesi.

3.   Nella domanda di rilascio di titolo d’esportazione e nella casella 7 del titolo stesso, riservata al paese di destinazione, è indicata la sigla «Canada». Il titolo vincola ad esportare dallo Stato membro emittente verso tale destinazione.

4.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i quantitativi esportati non possono essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella 19 di quest’ultimo è indicata la cifra «0».

5.   Nella casella 22 del titolo è riportata una delle diciture elencate nell’allegato VII, parte C.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande;

b)

entro la fine del mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti.

7.   Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.

8.   I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda. Non è rilasciato alcun titolo per le domande che non sono state trasmesse alla Commissione.

9.   In deroga all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento, la validità del titolo d’esportazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno del rilascio.

10.   Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti conformemente al disposto del paragrafo 7, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

11.   Oltre al soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1291/2000, lo svincolo della cauzione relativa al titolo d’esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto in questione è giunto a destinazione, conformemente all’articolo 35, paragrafo 5, del suddetto regolamento.

Articolo 16

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

ogni venerdì a partire dalle ore 13.00:

i)

le domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di domande di titoli;

ii)

le domande di titoli di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di domande di titoli;

iii)

i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o il mancato rilascio di titoli;

iv)

i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli facendo seguito a domande di titoli di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando la data di presentazione della domanda e il paese di destinazione;

v)

i quantitativi per i quali nel corso della settimana in corso sono state ritirate le domande di titoli di esportazione, nel caso di cui all’articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento;

b)

entro il 15 di ogni mese per il mese precedente:

i)

le domande di titoli di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000;

ii)

i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli a norma dell’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento e che non sono stati utilizzati.

2.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati:

a)

il quantitativo, in peso, del prodotto per ogni categoria di cui all’articolo 10, paragrafo 5;

b)

il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la destinazione.

Inoltre, nella comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), è precisato l’importo della restituzione, per categoria.

3.   Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle negative, vanno effettuate secondo il modello che figura nell’allegato VIII.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Il regolamento (CE) n. 1445/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato X.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5).

(2)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5).

(3)  Cfr. allegato IX.

(4)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2008/61/CE (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 33).

(5)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 12.12.2006, pag. 52).

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36).

(7)  GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 7.

(8)  GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96 (GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13).

(9)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(10)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(11)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(12)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.


ALLEGATO I

Elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 a 0102 90 49

0102 90 51 a 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


ALLEGATO II

Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati)

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 382/2008

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione

Dal: … al: ….

Codice(i) del prodotto (1)

Quantitativo

(peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V.


ALLEGATO III

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati)

Stato membro: …

Applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 382/2008

Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

Dal: … al: ….

Codice(i) del prodotto (1)

Quantitativi non utilizzati

(peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)

 

 


(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V.


ALLEGATO IV

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 382/2008

Quantitativi di prodotti (in chilogrammi o numero di capi) immessi in libera pratica:

Categoria del prodotto elencata nell’allegato V: …

Paese di origine

Mese

Paese A

Paese B

Paese …

Paese Z

Mese 1

 

 

 

 

Mese 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mese 11

 

 

 

 

Mese 12

 

 

 

 

Totale 12 mesi

 

 

 

 


ALLEGATO V

Categorie di prodotti di cui all’articolo 7

Categoria di prodotto

Codice NC

110

0102 90 05

120

0102 90 21 e 0102 90 29

130

0102 90 41 e 0102 90 49

140

0102 90 51 e 0102 90 79

210

0201 10 00 e 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 e 0206 10 95

310

0202 10 e 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 e 0210 99 90

510

1602 50 10 e 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


ALLEGATO VI

Elenco delle categorie di prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 5

Categoria

Codice dei prodotti

011

0102 10 10 9140 e 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 e 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 e 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 e 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 e 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 e 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 e 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 e 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 e 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 e 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 e 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 e 1602 50 95 9325


ALLEGATO VII

PARTE A

Diciture di cui all’articolo 12, paragrafo 6

:

in bulgaro

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

in spagnolo

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

in ceco

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

in danese

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

in tedesco

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

in estone

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

in greco

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

in inglese

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

in francese

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

in italiano

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

in lettone

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

in lituano

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

in ungherese

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

in maltese

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

in olandese

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

in polacco

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

in portoghese

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

in rumeno

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

in slovacco

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

in sloveno

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

in finlandese

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

in svedese

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

PARTE B

Diciture di cui all’articolo 14, paragrafo 5

:

in bulgaro

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

in spagnolo

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

in ceco

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

in danese

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

in tedesco

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

in estone

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

in greco

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

in inglese

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

in francese

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

in italiano

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

in lettone

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

in lituano

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

in ungherese

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

in maltese

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

in olandese

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

in polacco

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

in portoghese

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

in rumeno

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

in slovacco

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

in sloveno

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

in finlandese

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

in svedese

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

PARTE C

Diciture di cui all’articolo 15, paragrafo 5

:

In bulgaro

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

in spagnolo

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

in ceco

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

in danese

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

in tedesco

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

in estone

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

in greco

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

in inglese

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

in francese

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

in italiano

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

in lettone

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

in lituano

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

in ungherese

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

in maltese

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

in olandese

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

in polacco

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

in portoghese

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

in rumeno

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

in slovacco

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

in sloveno

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

in finlandese

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

in svedese

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


ALLEGATO VIII

Applicazione del regolamento (CE) n. 382/2008

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — Settore delle carni bovine

Comunicazioni relative ai titoli di esportazione — carni bovine

Mittente:

Data:

Stato membro:

Responsabile da contattare:

Tel.:

Fax:

Destinatario

:

DG AGRI/D/2

Fax: (32 2) 292 17 22

E-mail: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Parte A —   Comunicazioni del venerdì

Periodo dal … al …

1)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto i):

Categoria

Quantitativi richiesti

Destinazione (1)

 

 

 

2)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

Categoria

Quantitativi richiesti

Destinazione (2)

 

 

 

3)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii):

Categoria

Quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli

Data di presentazione della domanda

Destinazione (3)

 

 

 

 

4)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iv):

Categoria

Quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli

Data di presentazione della domanda

Destinazione (4)

 

 

 

 

5)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto v):

Categoria

Quantitativi richiesti

Destinazione (5)

 

 

 

Parte B —   Comunicazioni mensili

1)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i):

Categoria

Quantitativi richiesti

Destinazione (6)

 

 

 

2)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto ii):

Categoria

Quantitativi non utilizzati

Destinazione (7)

Importo della restituzione

 

 

 

 


(1)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

(2)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

(3)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

(4)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

(5)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

(6)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

(7)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.


ALLEGATO IX

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione

(GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35).

 

Regolamento (CE) n. 2351/95 della Commissione

(GU L 239 del 7.10.1995, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 2856/95 della Commissione

(GU L 299 del 12.12.1995, pag. 10)

 

Regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione

(GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18)

unicamente l’articolo 6

Regolamento (CE) n. 2333/96 della Commissione

(GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13)

unicamente l’articolo 2

Regolamento (CE) n. 135/97 della Commissione

(GU L 24 del 25.1.1997, pag. 14)

 

Regolamento (CE) n. 266/97 della Commissione

(GU L 45 del 15.2.1997, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 1496/97 della Commissione

(GU L 202 del 30.7.1997, pag. 36)

 

Regolamento (CE) n. 1572/97 della Commissione

(GU L 211 del 5.8.1997, pag. 39)

 

Regolamento (CE) n. 2284/97 della Commissione

(GU L 314 del 18.11.1997, pag. 17)

 

Regolamento (CE) n. 2469/97 della Commissione

(GU L 341 del 12.12.1997, pag. 8)

unicamente l’articolo 3 e l’allegato IV

Regolamento (CE) n. 2616/97 della Commissione

(GU L 353 del 24.12.1997, pag. 8)

 

Regolamento (CE) n. 260/98 della Commissione

(GU L 25 del 31.1.1998, pag. 42)

unicamente l’articolo 1 e gli allegati I, II A e II B

Regolamento (CE) n. 759/98 della Commissione

(GU L 105 del 4.4.1998, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 2365/98 della Commissione

(GU L 293 del 31.10.1998, pag. 49)

 

Regolamento (CE) n. 2648/98 della Commissione

(GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39)

 

Regolamento (CE) n. 1000/2000 della Commissione

(GU L 114 del 13.5.2000, pag. 10)

unicamente l’articolo 3, paragrafo 2, e l’allegato IV

Regolamento (CE) n. 1659/2000 della Commissione

(GU L 192 del 28.7.2000, pag. 19)

 

Regolamento (CE) n. 24/2001 della Commissione

(GU L 3 del 6.1.2001, pag. 9)

 

Regolamento (CE) n. 2492/2001 della Commissione

(GU L 337 del 20.12.2001, pag. 18)

 

Regolamento (CE) n. 118/2003 della Commissione

(GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3)

unicamente l’articolo 4, paragrafo 2, e l’allegato III

Regolamento (CE) n. 852/2003 della Commissione

(GU L 123 del 17.5.2003, pag. 9)

 

Regolamento (CE) n. 360/2004 della Commissione

(GU L 63 del 28.2.2004, pag. 13)

 

Regolamento (CE) n. 1118/2004 della Commissione

(GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10)

unicamente l’articolo 1

Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione

(GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11)

unicamente l’articolo 6

Regolamento (CE) n. 1749/2006 della Commissione

(GU L 330 del 28.11.2006, pag. 5)

 

Regolamento (CE) n. 1965/2006 della Commissione

(GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27)

unicamente l’articolo 1

Regolamento (CE) n. 586/2007 della Commissione

(GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5)

 


ALLEGATO X

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1445/95

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, frase introduttiva

Articolo 4, frase introduttiva

Articolo 4, primo trattino

Articolo 4, lettera a)

Articolo, secondo trattino

Articolo 4, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 6 (nuovo)

Articolo 6 bis

Articolo 7 (nuovo)

Articolo 6 ter, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 6 ter, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 6 quater

Articolo 6 quinquies

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 10, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 11

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2 bis

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 12, paragrafo 5, frase introduttiva

Articolo 10, paragrafo 4, primo trattino

Articolo 12, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 4, secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12, paragrafi da 1 a 5

Articolo 14, paragrafi da 1 a 5

Articolo 12, paragrafo 7, frase introduttiva

Articolo 14, paragrafo 6, frase introduttiva

Articolo 12, paragrafo 7, primo trattino

Articolo 14, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 7, secondo trattino

Articolo 14, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 8

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 12, paragrafo 9

Articolo 14, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafo 10

Articolo 14, paragrafo 9

Articolo 12, paragrafo 11

Articolo 14, paragrafo 10

Articolo 12, paragrafo 12

Articolo 14, paragrafo 11

Articolo 12 bis, paragrafi da 1 a 5

Articolo 15, paragrafi da 1 a 5

Articolo 12 bis, paragrafo 7, frase introduttiva

Articolo 15, paragrafo 6, frase introduttiva

Articolo 12 bis, paragrafo 7, primo trattino

Articolo 15, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 12 bis, paragrafo 7, secondo trattino

Articolo 15, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 12 bis, paragrafi da 8 a 12

Articolo 15, paragrafi da 7 a 12

Articolo 13

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17 (nuovo)

Articolo 15

Articolo 18

Allegato I

Allegato I

Allegato II A

Allegato II (nuovo) e allegato V (nuovo)

Allegato III (nuovo)

Allegato II B

Allegato IV (nuovo)

Allegato III

Allegato VI

Allegato III A

Allegato VII, parte A

Allegato III B

Allegato VII, parte B

Allegato III C

Allegato VII, parte C

Allegato IV

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato X


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

29.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(2008/336/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),

viste le nomine presentate dai governi SPAGNOLO e dei PAESI BASSI,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 18 settembre 2006 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2006 al 17 settembre 2009.

(2)

Due posti di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi si sono resi vacanti in seguito alle dimissioni della sig.ra Pilar GÓMEZ MUÑOS e del Sig. Marcel NOLLEN,

(3)

I due membri del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi dovrebbero essere nominati per la restante durata del mandato in corso, che si concluderà il 17 settembre 2009,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2009:

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

 

SPAGNA: Sig.ra María José GARIJO EQUIZA

 

PAESI BASSI: sig. Peter van IJSSELMUIDEN

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1).

(2)  GU C 240 del 5.10.2006, pag. 1.


Commissione

29.4.2008   

IT

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L 115/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2008

che modifica la decisione 2006/968/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina

[notificata con il numero C(2008) 1571]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/337/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1) e in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina in conformità a tale regolamento. A norma del regolamento (CE) n. 21/2004 il primo mezzo di identificazione per tali animali è costituito dai marchi auricolari. Il secondo mezzo di identificazione comprende l'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina.

(2)

La decisione 2006/968/CE (2) della Commissione contiene orientamenti e procedure per l'omologazione degli identificatori e dei lettori per l'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina a norma del regolamento (CE) n. 21/2004. Tale decisione prevede requisiti minimi relativi a determinate prove di conformità e di funzionamento per l'approvazione di tali identificatori e lettori. Tali prove devono essere svolte da laboratori di prova appositamente designati, che operano, sono valutati e accreditati conformemente a determinate norme europee.

(3)

L'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3) fa riferimento a tali norme europee riguardo alla designazione dei laboratori ufficiali da parte delle autorità competenti.

(4)

È opportuno modificare il riferimento a tali norme nella decisione 2006/968/CE per tenere conto del carattere specifico dei laboratori di prova ai quali fa riferimento la decisione in questione.

(5)

L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (4), prevede una deroga all'articolo 12, paragrafo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004. In base a tale deroga l'autorità competente può designare, per un periodo provvisorio, un laboratorio di prova non accreditato. A fini di chiarezza è opportuno che la decisione 2006/968/CE faccia riferimento a tale deroga.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/968/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/968/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1560/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 25).

(2)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 41.

(3)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. rettifica pubblicata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85).

(4)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1246/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 21).


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2006/968/CE il capitolo IV è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO IV

Laboratori di prova

1.

L'autorità competente designa laboratori di prova per lo svolgimento delle prove di cui alla presente decisione.

2.

Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004. L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2076/2005 si applica fino al 31 dicembre 2009.

3.

Gli Stati membri elaborano e tengono aggiornati gli elenchi dei laboratori di prova designati dalle autorità competenti e pubblicano tali informazioni su un sito Web, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»


29.4.2008   

IT

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L 115/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2008

che modifica l'allegato I della decisione 2004/438/CE per quanto riguarda il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo provenienti dall'Australia nonché il latte e i prodotti a base di latte provenienti dalla Serbia e che aggiorna l’iscrizione della Svizzera in tale allegato

[notificata con il numero C(2008) 1587]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/338/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo (3), contiene nell’allegato I un elenco di paesi terzi dai quali l’importazione verso la Comunità di latte crudo e di prodotti a base di latte crudo è consentita a determinate condizioni. Inoltre per le partite di latte e i prodotti a base di latte conformi alle norme di polizia sanitaria previste da tale decisione è consentito il transito nella Comunità verso altri paesi terzi.

(2)

L'Australia è inclusa nell'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di latte e di prodotti a base di latte verso la Comunità. Le importazioni di latte e di prodotti a base di latte provenienti dall'Australia sono limitate ai prodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di pastorizzazione o di sterilizzazione. L'Australia ha richiesto l'autorizzazione ad esportare anche latte crudo e prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano.

(3)

I trattamenti previsti dalla decisione 2004/438/CE vengono applicati al latte e ai prodotti a base di latte al fine di tutelate lo status zoosanitario della Comunità. Alla luce dello status zoosanitario dell'Australia, e segnatamente dell'assenza dell'afta epizootica in tale paese dal 1872, quando ne fu individuato l'ultimo focolaio, le importazioni dei prodotti in questione da tale paese terzo dovrebbero essere autorizzate giacché non rappresentano un rischio zoosanitario.

(4)

Occorre pertanto modificare l'iscrizione dell'Australia nella colonna A dell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/438/CE per quanto concerne il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo.

(5)

La Serbia ha richiesto di essere inserita nell'elenco di paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione verso la Comunità di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano, in modo da consentire il transito di tali prodotti nel territorio della Comunità verso la loro destinazione finale in altri paesi terzi.

(6)

La Commissione ha svolto una serie di audit generali dello status zoosanitario in Serbia, dal più recente dei quali, portato a termine nel giugno 2007, è emerso che le autorità competenti sono in grado di fornire sufficienti garanzie del fatto che lo status zoosanitario in tale paese può essere ritenuto soddisfacente.

(7)

Di conseguenza il latte trattato termicamente e i prodotti a base di latte provenienti da tale paese terzo dovrebbero essere autorizzati per quanto riguarda le questioni di polizia sanitaria.

(8)

Un'ulteriore missione mirata a valutare in maniera esaustiva tutti gli aspetti attinenti alla sanità pubblica dovrà essere svolta prima di elencare le imprese autorizzate ad effettuare importazioni verso la Comunità; tuttavia nel frattempo il transito di tali prodotti dovrebbe essere autorizzato.

(9)

È quindi opportuno aggiungere le iscrizioni relative alla Serbia per quanto riguarda il latte trattato termicamente e i prodotti a base di latte e latte crudo destinati al consumo umano nelle colonne B e C dell'elenco di cui all'allegato I.

(10)

È inoltre opportuno aggiornare, nell'allegato in questione, una nota relativa alla Svizzera, per far riferimento all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli.

(11)

L'allegato I della decisione 2004/438/CE va pertanto modificato di conseguenza.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/438/CEE vengono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° magggio 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(3)  (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 70); rettifica pubblicata nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 57. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

“+”

:

il paese è autorizzato

“0”

:

il paese non è autorizzato


Codice ISO del paese terzo

Paese terzo

Colonna A

Colonna B

Colonna C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albania

0

0

+

AN

Antille olandesi

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australia

+

+

+

BR

Brasile

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Bielorussia

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnia-Erzegovina

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Svizzera (1)

+

+

+

CL

Cile

0

+

+

CN

Cina

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algeria

0

0

+

ET

Etiopia

0

0

+

GL

Groenlandia

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Croazia

0

+

+

IL

Israele

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Islanda

+

+

+

KE

Kenia

0

0

+

MA

Marocco

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

MK (2)

Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia

0

+

+

MR

Mauritania

0

0

+

MU

Maurizio

0

0

+

MX

Messico

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nuova Zelanda

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS

Serbia (3)

0

+

+

RU

Russia

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailandia

0

0

+

TN

Tunisia

0

0

+

TR

Turchia

0

0

+

UA

Ucraina

0

0

+

US

Stati Uniti

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sudafrica

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Certificati conformi alla all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (versione più recente) (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Codice provvisorio che lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, che sarà stabilita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

(3)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


29.4.2008   

IT

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L 115/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2008

che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica

[notificata con il numero C(2008) 1577]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/339/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/85/CE indica le misure minime di controllo da applicare in caso di focolaio di afta epizootica, nonché alcune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in materia di afta epizootica.

(2)

Le misure preventive di cui alla direttiva 2003/85/CE comprendono la disposizione in base alla quale gli Stati membri devono garantire che la manipolazione dei virus vivi dell'afta epizootica a scopo di ricerca, diagnosi o produzione di vaccini venga effettuata soltanto in laboratori autorizzati elencati nell'allegato XI della direttiva in questione.

(3)

Nella parte A dell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE sono elencati i laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica a scopo di ricerca e diagnosi.

(4)

La Danimarca ha informato ufficialmente la Commissione in merito ai cambiamenti amministrativi a livello del laboratorio nazionale di riferimento per l'afta epizootica.

(5)

La Lettonia e la Slovenia hanno comunicato ufficialmente alla Commissione che i rispettivi laboratori nazionali di riferimento non sono più da ritenersi conformi alle norme di sicurezza di cui all'articolo 65, paragrafo d) e pertanto non devono figurare sull'elenco nella parte A dell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(6)

I Paesi Bassi hanno comunicato ufficialmente alla Commissione le modifiche relative alla denominazione del laboratorio nazionale di riferimento per l'afta epizootica.

(7)

Per motivi di sicurezza è importante che l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica, che figura nella direttiva 2003/85/CE, sia costantemente aggiornato.

(8)

Conseguentemente occorre sostituire l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica che figura nella parte A dell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE con l'elenco che figura nell'allegato alla presente decisione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte A dell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE è sostituita dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinati della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).


ALLEGATO

«PARTE A

Laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica

Stato membro in cui si trova il laboratorio

Laboratorio

Stati membri che ricorrono ai servizi del laboratorio

Codice ISO

Nome

AT

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Austria

BE

Belgio

VeterinarBelgio y and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgio

Lussemburgo

BG

Bulgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgaria

CZ

Repubblica ceca

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Repubblica ceca

DE

Germania

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Germania

Slovacchia

DK

Danimarca

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Danimarca

Finlandia

Svezia

EL

Grecia

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Grecia

ES

Spagna

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Spagna

FR

Francia

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Francia

HU

Ungheria

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Ungheria

IT

Italia

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Italia

Cipro

LT

Lituania

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Lituania

NL

Paesi Bassi

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Paesi Bassi

PL

Polonia

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Polonia

RO

Romania

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Romania

UK

Regno Unito

Institute for Animal Health, Pirbright

Regno Unito

Estonia

Finlandia

Irlanda

Lettonia

Malta

Slovenia

Svezia»


29.4.2008   

IT

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L 115/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2008

recante modifica della decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

[notificata con il numero C(2008) 1580]

(2008/340/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità con la decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo (2), il Portogallo ha preso misure contro la propagazione del nematode del pino.

(2)

Il Portogallo ha inviato alla Commissione una relazione sull’applicazione di tali misure nel 2007 la quale indica che il nematode del pino non si è diffuso al di là delle zone delimitate ma continua ad essere presente in tali zone.

(3)

L’attuazione da parte del Portogallo delle misure nel 2007 è stata valutata dal Comitato fitosanitario permanente durante la sua riunione del 26 e 27 novembre 2007 e la conclusione è stata che l’obiettivo della riduzione del livello di infezione nelle zone delimitate, fissato dalla decisione 2006/133/CE, non era stato realizzato completamente.

(4)

È quindi necessario che il Portogallo continui ad attuare le misure di lotta mediante un piano di eradicazione fino al 31 marzo 2012, ovvero per una durata che dovrebbe permettere di raggiungere un progresso significativo nella lotta contro il nematode del pino.

(5)

Per aumentare l’efficacia di tali misure in caso di focolai isolati nella zona cuscinetto della zona delimitata, è necessario istituire una «zona focale» all’interno della zona cuscinetto in cui le piante sensibili sono rimosse. Intorno alla zona focale è necessario istituire una zona in cui le piante sensibili siano esaminate regolarmente («zona di sicurezza»).

(6)

Le prescrizioni relative alla circolazione del legno sensibile sotto forma di materiale da imballaggio originario della zona delimitata devono essere conformi alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 della FAO, orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali.

(7)

La decisione 2006/133/CE va quindi modificata di conseguenza.

(8)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/133/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il Portogallo provvede affinché fino al 31 marzo 2012 siano rispettate le condizioni previste nell’allegato della presente decisione riguardo al legname, alle cortecce e alle piante sensibili che devono essere trasportati all’interno o da regioni delimitate del Portogallo, definite in conformità dell’articolo 5, verso altre zone del territorio portoghese o verso altri Stati membri.

Il Portogallo attua fino al 31 marzo 2012 un piano di eradicazione per lottare contro la diffusione del nematode del pino, finalizzato alla sua eradicazione. Il piano comprende misure specifiche sulla gestione, nell’ambito della zona delimitata, delle specie vegetali notoriamente molto sensibili al nematode del pino nelle condizioni portoghesi. Il piano è esaminato ogni anno entro il 31 dicembre.»;

2)

nell’articolo 4, secondo comma, le parole «rispettivamente entro il 15 dicembre 2006 e il 15 dicembre 2007» sono sostituite dalle parole «ogni anno entro il 15 dicembre»;

3)

l’allegato della decisione 2006/133/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

(2)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2006/133/CE è modificato come segue:

1)

il punto 1, lettera e), è sostituito dal seguente:

«e)

il legname sensibile in forma di casse, cassette, gabbie, fusti ed imballaggi simili, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, siano essi utilizzati o meno per il trasporto di oggetti vari, è sottoposto a una delle misure approvate specificate nell’allegato I alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 della FAO, orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Esso è provvisto di una marcatura indicante dove e da chi il trattamento è stato eseguito o è accompagnato dal passaporto delle piante attestante le operazioni compiute.»;

2)

il punto 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

le piante sensibili sono sottoposte al seguente trattamento:

i)

le piante sensibili coltivate in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, nessun sintomo di nematode del pino è stato osservato a partire dall’ultimo ciclo vegetativo completo, e risultate indenni dal nematode del pino nel corso di ispezioni ufficiali, sono accompagnate dal passaporto delle piante di cui sopra al momento di lasciare il luogo di produzione;

ii)

le piante sensibili coltivate in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, sono stati osservati sintomi di nematode del pino a partire dall’ultimo ciclo vegetativo completo, o risultate infestate dal nematode del pino, non lasciano il luogo di produzione e sono distrutte mediante incenerimento;

iii)

le piante sensibili coltivate in luoghi, come foreste, giardini pubblici o privati, riconosciute infestate dal nematode del pino o che presentano sintomi di malattia o situate in zone protette:

se identificate nel periodo compreso tra il 1o novembre e il 1oaprile sono abbattute entro questo stesso periodo,

se identificate nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, sono abbattute immediatamente, e

sono sottoposte ad analisi per accertare la presenza del nematode del pino in tutti i casi in cui tali piante sensibili sono ubicate nella parte delle zone delimitate definita come zona cuscinetto ai sensi dell’articolo 5. Se la presenza del nematode del pino è confermata le piante infestate e tutte le piante sensibili situate nel raggio di almeno 50 m intorno alle piante infestate, ed in ogni caso entro un raggio comprendente almeno dieci piante sensibili, sono distrutte (zona focale). Tutte le piante sensibili che si trovano nel raggio di almeno 50 m intorno alla zona focale sono sottoposte a controlli ufficiali ogni due mesi per un periodo di almeno un anno dopo che le piante infestate sono state rimosse (zona di sicurezza). Se un altro caso di presenza di nematode del pino è confermato nelle vicinanze durante lo stesso periodo, la zona delimitata è modificata in conformità con quanto previsto nell’articolo 5, paragrafo 1;»

3)

la frase introduttiva del punto 2, lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e)

il legname sensibile in forma di cascami prodotti al momento dell’abbattimento, è bruciato in luoghi adeguati sotto controllo ufficiale oppure ridotto in schegge di spessore e lunghezza inferiori a 3 cm e lasciato sul posto:»;

4)

il punto 2, lettera g), è sostituito dal seguente:

«g)

il legname sensibile in forma di casse, cassette o fusti per imballaggio, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale è sottoposto a una delle misure approvate specificate nell’allegato I della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 della FAO, orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali.»


29.4.2008   

IT

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L 115/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2008

che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi

[notificata con il numero C(2008) 1588]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/341/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi. In base a tale decisione deve essere adottato un provvedimento finanziario della Comunità per il rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi figuranti nell'allegato della stessa decisione.

(2)

La decisione 90/424/CEE dispone che entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentino alla Commissione i programmi annuali o pluriennali previsti per l'anno successivo, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

(3)

L'articolo 24, paragrafo 2 di tale decisione indica alcuni elementi che devono essere contenuti nei programmi presentati dagli Stati membri, quali una descrizione della situazione epidemiologica della malattia, la zona in cui il programma sarà applicato, l'obiettivo e la durata prevista del programma, le misure da applicare e i costi e benefici del programma.

(4)

La decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie degli animali (2), ha stabilito alcuni criteri che i programmi di eradicazione e sorveglianza devono rispettare per essere approvati a norma della decisione 90/424/CEE. La decisione 90/638/CEE è abrogata dalla decisione 2006/965/CE dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(5)

Per i programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE devono essere definiti nuovi criteri per adeguarli al progresso tecnico e scientifico e per tenere conto dell'esperienza nell'attuazione dei programmi nel quadro della decisione 90/638/CEE. I nuovi criteri comunitari devono garantire che le azioni previste in questi programmi siano efficaci e consentano un'eradicazione, una lotta e una sorveglianza più rapidi in relazione alle malattie e alle zoonosi in questione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere approvati nel quadro dell'azione finanziaria della Comunità di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, i programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono rispettare almeno i criteri fissati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

(2)  GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).


ALLEGATO

Criteri per i programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza

1)   Scopo del programma

a)

Scopo del programma di sorveglianza è esaminare una popolazione o subpopolazione animale e il suo ambiente (compreso il serbatoio selvatico e i vettori) per individuare i cambiamenti nella manifestazione e nello sviluppo dell'infezione di una delle malattie degli animali o zoonosi figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE («Malattie degli animali e zoonosi»).

b)

Scopo del programma di lotta è ridurre o mantenere la prevalenza di una delle malattie degli animali o zoonosi figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE a un livello sanitario accettabile.

c)

Scopo del programma di eradicazione è l'estinzione biologica di una delle malattie degli animali o zoonosi figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE. Il programma di eradicazione ha lo scopo finale di ottenere la qualifica del territorio come «indenne» o «ufficialmente indenne» secondo la normativa comunitaria, nei casi in cui esista questa possibilità.

d)

Lo scopo di un programma di lotta, sorveglianza o eradicazione relativo a una malattia degli animali o zoonosi è conforme alle politiche comunitarie.

2)   Delimitazione geografica del programma

Il programma si applica a tutto il territorio o, in casi debitamente giustificati in base a criteri epidemiologici, a una parte ben definita del territorio di uno o più Stati membri o, nel caso di malattie che colpiscono anche animali selvatici, di paesi terzi.

3)   Durata del programma

La durata del programma è fissata in anni e corrisponde al periodo di tempo minimo stimato necessario per raggiungere lo scopo del programma. La durata è limitata al periodo entro cui tale scopo può essere ragionevolmente raggiunto.

4)   Obiettivi del programma

a)

Gli obiettivi del programma sono stabiliti in modo da poter essere raggiunti entro la sua scadenza. Se il programma ha una durata superiore a un anno, sono stabiliti obiettivi intermedi, almeno annuali.

b)

Per gli obiettivi sono scelti gli indicatori più appropriati, come l'incidenza, la prevalenza (se possibile), la classificazione sanitaria degli animali bersaglio e unità epidemiologiche (p.es. greggi, mandrie, aziende, zone). Se necessario, è fornita una definizione.

5)   Misure del programma

a)

La presenza presunta o confermata di una malattia degli animali o zoonosi è soggetta ad obbligo di dichiarazione.

b)

Le misure del programma sono dirette alla popolazione animale colpita dalla malattia degli animali o zoonosi e/o alle specie serbatoio o ai vettori pertinenti.

c)

Tutti gli animali a cui è diretto il programma, fuorché il pollame, gli animali acquatici, i lagomorfi e gli animali selvatici, sono identificati e tutte le unità epidemiologiche (p.es. greggi, mandrie, aziende) sono registrate. I movimenti di questi animali sono controllati e registrati.

d)

Le misure del programma sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili in materia e sono conformi alla normativa comunitaria. Nel caso di programmi concernenti malattie degli animali d'acquacoltura e finanziati dal Fondo europeo per la pesca (1), l'autorità di gestione provvede a che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e gli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti europea a norma dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1198/2006.

e)

Le misure scelte per il programma sono le più efficaci per raggiungere il suo obiettivo entro il termine fissato e comprendono almeno:

norme sui movimenti degli animali che possono essere colpiti o contaminati dalla malattia o zoonosi;

misure da adottare nel caso di un risultato positivo constatato nei controlli effettuati secondo le disposizioni del programma; esse comprendono tutte le precauzioni necessarie a garantire una lotta o un'eradicazione rapide della malattia in funzione dei dati epidemiologici e dei metodi di prevenzione pertinenti;

norme sulla classificazione delle mandrie o dei greggi, se del caso.

f)

Gli esami di laboratorio utilizzati nel programma sono quelli previsti dalla normativa comunitaria per la malattia degli animali o zoonosi in questione; se la normativa comunitaria non prevede esami, quelli effettuati sono standardizzati e convalidati in base a norme internazionali generalmente accettate. I laboratori partecipanti ai programmi di sorveglianza o eradicazione finanziati dalla Comunità devono essere in grado di fornire risultati la cui qualità sia accettabile per il laboratorio comunitario di riferimento (LCR) pertinente. I laboratori che non hanno superato le prove comparative (ring-test) del LCR o, se del caso, le prove comparative nazionali, possono partecipare ai programmi di eradicazione finanziati dalla Comunità solo dopo che controlli specifici hanno dimostrato che sono in grado di fornire risultati del livello qualitativo richiesto.

g)

I vaccini utilizzati nel programma sono conformi alle norme europee per quanto riguarda la sicurezza, la non trasmissibilità, l'irreversibilità dell'attenuazione e le proprietà immunogeniche; sono oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), a meno che si applichino le condizioni di cui all'articolo 8 di tale direttiva.

6)   Gestione del programma

a)

Il programma è posto sotto il controllo dell'autorità veterinaria centrale. Nel programma sono definite chiaramente le competenze e le responsabilità di ciascun servizio veterinario e di ciascuna parte interessata per l'attuazione delle misure ed è stabilita una chiara struttura gerarchica.

b)

Risorse (finanziarie, personale, attrezzature) sufficienti sono garantite per tutta la durata del programma.

c)

Lo stato di avanzamento del programma è periodicamente:

i)

controllato e valutato in relazione all'efficacia delle misure;

ii)

comunicato alla Commissione.

7)   Costi e benefici del programma

a)

Il programma apporta un beneficio alla Comunità e alle parti interessate negli Stati membri.

b)

Gli strumenti e le misure scelti sono utilizzati nel modo più efficace in rapporto al costo.

c)

I beni e i servizi utilizzati ai fini del programma sono acquistati o forniti in conformità alle norme comunitarie sugli appalti pubblici.

d)

I costi del programma sono quelli sostenuti dagli Stati membri per la sua realizzazione e possono essere oggetto di un controllo contabile.

e)

Un indennizzo adeguato è previsto per i proprietari degli animali che devono essere abbattuti nel quadro del programma e per i prodotti che devono essere distrutti, se necessario.

f)

Il beneficiario registra le spese sostenute, presentate alla Commissione, nel suo sistema di contabilità e conserva tutti i documenti originali per sette anni dalla data di presentazione, ai fini di un controllo finanziario in conformità agli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (3) del Consiglio.


(1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(3)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.


ACCORDI

Consiglio

29.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/47


Avviso concernente l’entrata in vigore del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

In seguito al deposito di tutti gli strumenti di ratifica e ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione, firmato a Lussemburgo il 23 aprile 2007 (1), entrerà in vigore il 1o maggio 2008.


(1)  GU L 119 del 9.5.2007, pag. 32.

GU L 200 dell’1.8.2007, pag. 44.


Rettifiche

29.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/48


Rettifica dell’informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina relativo ai dazi all’esportazione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 112 del 24 aprile 2008 )

La pubblicazione dell’informazione è annullata.