ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 109

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
19 aprile 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 348/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 349/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008, concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o giugno al 31 agosto 2008

3

 

 

Regolamento (CE) n. 350/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

5

 

*

Regolamento (CE) n. 351/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari ( 1 )

7

 

*

Regolamento (CE) n. 352/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege diverse dalle ciliege acide

9

 

*

Regolamento (CE) n. 353/2008 della Commissione, del 18 aprile 2008, che fissa le norme d’attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

11

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari ( 1 )

17

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/318/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2008, che autorizza l’Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

27

 

 

2008/319/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica la decisione 2000/265/CE relativa a un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, SISNET

30

 

 

Commissione

 

 

2008/320/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 marzo 2008, che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [notificata con il numero C(2008) 1053]

32

 

 

2008/321/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'8 aprile 2008, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) [notificata con il numero C(2008) 1283]

35

 

 

2008/322/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 aprile 2008, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2008) 1442]  ( 1 )

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/1


REGOLAMENTO (CE) N. 348/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

59,2

TN

144,8

TR

116,5

ZZ

106,8

0707 00 05

JO

178,8

MK

86,2

TR

147,2

ZZ

137,4

0709 90 70

MA

97,2

TR

120,4

ZZ

108,8

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

54,0

IL

51,8

MA

54,2

TN

57,6

TR

59,6

US

44,5

ZZ

53,6

0805 50 10

AR

117,4

IL

126,5

TR

128,4

ZA

141,8

ZZ

128,5

0808 10 80

AR

92,3

BR

89,7

CA

79,6

CL

102,4

CN

94,6

MK

65,6

NZ

119,1

TR

69,6

US

114,4

UY

77,2

ZA

67,0

ZZ

88,3

0808 20 50

AR

92,6

AU

80,7

CL

112,4

CN

54,7

ZA

101,3

ZZ

88,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.4.2008   

IT

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L 109/3


REGOLAMENTO (CE) N. 349/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2008

concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o giugno al 31 agosto 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di aprile 2008, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall’Argentina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il 15 aprile 2008 ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di aprile 2008 e trasmesse alla Commissione entro il 15 aprile 2008 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.


ALLEGATO

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

X

Nuovi importatori

09.4099

X

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

29,451058 %

Nuovi importatori

09.4100

0,466621 %

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

100 %

Nuovi importatori

09.4102

80,635479 %

«X»

:

per questa origine non sono previsti contingenti per il sottoperiodo in questione.


19.4.2008   

IT

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L 109/5


REGOLAMENTO (CE) N. 350/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 316/2008 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

(3)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

(4)  GU L 94 del 5.4.2008, pag. 6.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 19 aprile 2008

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

23,17

14,19

1701 99 10 (2)

23,17

9,13

1701 99 90 (2)

23,17

9,13

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


19.4.2008   

IT

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L 109/7


REGOLAMENTO (CE) N. 351/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/36/CE introduce un approccio armonizzato in merito all'effettiva applicazione delle norme internazionali di sicurezza all'interno della Comunità attraverso l'armonizzazione delle regole e delle procedure che disciplinano le ispezioni a terra degli aeromobili dei paesi terzi, che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di effettuare, seguendo una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non rispettino le norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla rilevazione e alla scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate.

(2)

Per ottimizzare l'uso delle limitate risorse a loro disposizione, è opportuno che le autorità di ispezione competenti di ciascuno Stato membro effettuino le ispezioni a terra in via prioritaria su quelle categorie di operatori e aeromobili che hanno maggiori probabilità di presentare carenze in materia di sicurezza.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«definizione delle priorità per le ispezioni a terra», il fatto che uno Stato membro presti una particolare attenzione a una percentuale adeguata del numero totale di ispezioni a terra effettuate annualmente, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del presente regolamento;

2)

«soggetto», un operatore e/o tutti gli operatori di un determinato Stato e/o un tipo di aeromobili e/o uno specifico aeromobile.

Articolo 2

Criteri di definizione delle priorità

Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/36/CE, gli Stati membri danno la priorità alle ispezioni a terra dei seguenti soggetti che atterrano presso uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo:

1)

soggetti che costituiscono una minaccia potenziale per la sicurezza sulla base delle analisi effettuate periodicamente dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA);

2)

i soggetti individuati sulla base di un parere espresso dal comitato per la sicurezza aerea nell'ambito dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che indica la necessità di accertare ulteriormente l'effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza attraverso ispezioni a terra sistematiche su detti soggetti. Sono compresi i soggetti che sono stati rimossi dall'elenco dei vettori aerei oggetto di un divieto operativo sul territorio della Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005 («l'elenco comunitario»);

3)

i soggetti individuati sulla base delle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri o dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005;

4)

gli aeromobili gestiti nella Comunità dagli operatori che figurano nell'allegato B dell'elenco comunitario;

5)

gli aeromobili gestiti da altri operatori certificati nello stesso Stato di un qualsiasi operatore che figura simultaneamente nell'elenco comunitario.

Articolo 3

Comunicazioni

1.   L'Agenzia europea per la sicurezza aerea comunica per via elettronica agli Stati membri, almeno ogni quattro mesi, un elenco dei soggetti di cui all'articolo 2.

2.   L'AESA controlla la procedura di definizione delle priorità e fornisce agli Stati membri, in collaborazione con gli organismi internazionali competenti nel campo dell'aviazione, le informazioni necessarie per permettere loro di seguire i progressi realizzati nella Comunità per quanto attiene la priorità data alle ispezioni sui soggetti di cui all'articolo 2, compresi i dati statistici pertinenti in materia di traffico aereo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2111/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

(2)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

(3)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.


19.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/9


REGOLAMENTO (CE) N. 352/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege diverse dalle ciliege acide

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 4, e l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege diverse dalle ciliege acide.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre — 31 maggio

325 606

78.0020

1o giugno — 30 settembre

25 103

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio — 31 ottobre

70 873

78.0075

1o novembre — 30 aprile

46 491

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre — 30 giugno

19 799

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio — 31 dicembre

117 360

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre — 31 maggio

454 253

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre — fine febbraio

606 155

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

1o novembre — fine febbraio

104 626

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno — 31 dicembre

326 861

78.0160

1o gennaio — 31 maggio

53 842

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio — 20 novembre

70 731

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio — 31 agosto

886 383

78.0180

1o settembre — 31 dicembre

81 237

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio — 30 aprile

241 637

78.0235

1o luglio — 31 dicembre

35 748

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno — 31 luglio

14 163

78.0265

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

21 maggio — 10 agosto

151 059

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno — 30 settembre

11 980

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno — 30 settembre

5 806»


19.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/11


REGOLAMENTO (CE) N. 353/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2008

che fissa le norme d’attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 regola l’uso delle indicazioni sulle etichette, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari.

(2)

Le richieste di autorizzazione delle indicazioni sulla salute devono dimostrare in modo adeguato e sufficiente che esse sono fondate e scientificamente corroborate, tenendo conto di tutti i dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova.

(3)

In conformità all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è necessario fissare le norme cui devono rispondere le indicazioni presentate ai sensi di tale regolamento nonché le norme per preparare e presentare le domande stesse.

(4)

Le norme d’attuazione faranno sì che la domanda sia compilata in un modo da definire e classificare i dati scientifici e da permettere all’Autorità europea per la sicurezza alimentare di valutare le domande.

(5)

Le norme d’attuazione sono innanzitutto una guida generale e, a seconda del tipo di indicazione, la natura e l’estensione degli studi necessari a valutarne la scientificità possono variare.

(6)

Le domande per le indicazioni sulla salute terranno conto dei requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e soprattutto dei principi e delle condizioni generali di cui agli articoli 3 e 5 del medesimo. Per ogni indicazione sulla salute va redatta una domanda separata che caratterizzi il tipo di indicazione.

(7)

Dati e documenti prodotti ai sensi del presente regolamento non pregiudicano altre informazioni che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’Autorità) può eventualmente chiedere, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(8)

Richiestane dalla Commissione, l’Autorità ha emesso un parere d’orientamento tecnico e scientifico per preparare e presentare le domande relative a indicazioni sulla salute (2). Le domande vanno redatte secondo gli orientamenti dell’Autorità e le norme di attuazione, in modo che le domande ad essa sottoposte siano armonizzate.

(9)

Per beneficiare della protezione dei dati, garantita dall’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1924/2006, le richieste di protezione di eventuali dati oggetto di proprietà industriale vanno motivate; i relativi dati saranno elencati in una parte della domanda apposita e separata.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme d’attuazione per i seguenti tipi di domande:

a)

domande di autorizzazione, presentate ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006; e

b)

domande per l’inclusione di una indicazione sulla salute nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3, presentate ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Campo di applicazione

Una domanda può riguardare solo la relazione tra un nutriente (o altra sostanza, o alimento o categoria di alimenti) e un unico effetto indicato.

Articolo 3

Specificazione del tipo di indicazione sulla salute

La domanda preciserà quale tipo di indicazione sulla salute sia interessato fra quelli elencati agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 4

Dati oggetto di proprietà industriale

Le informazioni da considerare oggetto di proprietà industriale e quanto lo documenti e lo giustifichi, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1924/2006, vanno allegate separatamente alla domanda.

Articolo 5

Studi scientifici

Studi e altro materiale di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettere c) ed e), del regolamento (CE) n. 1924/2006, devono:

a)

consistere soprattutto in studi sull’uomo e, nel caso di indicazioni che si riferiscano allo sviluppo e alla salute dei bambini, in studi pediatrici;

b)

presentarsi in piani di studio gerarchicamente organizzati per riflettere la forza relativa delle prove che possono risultare dai diversi tipi di studi.

Articolo 6

Condizioni d’uso

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1924/2006, oltre a proporre il testo dell’indicazione sulla salute, le condizioni d’uso comprenderanno:

a)

i beneficiari dell’indicazione sulla salute progettata;

b)

la quantità di nutriente o altra sostanza, alimento o categoria di alimenti, e le modalità con cui devev essere assunto per ottenere i benefici indicati;

c)

un’eventuale dichiarazione rivolta a persone che dovrebbero evitare l’uso del nutriente o altra sostanza, o alimento o categoria di alimenti, cui miri l’indicazione sulla salute;

d)

un’avvertenza sul nutriente o altra sostanza, o alimento o categoria di alimenti, che esso sarà probabilmente rischioso per la salute se consumato in misura eccessiva;

e)

ogni altra limitazione dell’uso e istruzioni per la preparazione e/o l’uso.

Articolo 7

Norme tecniche

La domanda va preparata e presentata ai sensi delle norme tecniche di cui all’allegato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 109/2008 (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 14).

(2)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178623592471.htm


ALLEGATO

Norme tecniche per preparare e presentare la domanda delle indicazioni sulla salute

INTRODUZIONE

1.

Il presente allegato si applica alle indicazioni sulla salute riguardanti il consumo di una categoria di alimenti, un alimento o i suoi costituenti (come un nutriente, un’altra sostanza, o una combinazione di nutrienti/altre sostanze), nel prosieguo denominato l’alimento.

2.

Se il richiedente omette alcuni dei dati richiesti ai sensi del presente allegato, perché suppone che esulino dalla domanda in questione, dovrà motivare nella domanda l’omissione di tali dati.

3.

Il termine «domanda» designa d’ora in poi un fascicolo autonomo completo contenente le informazioni e i dati scientifici presentati per l’autorizzazione dell’indicazione sulla salute in questione.

4.

Va preparata una domanda per ogni singola indicazione sulla salute; ciò significa che può essere oggetto della domanda solo una relazione tra un alimento e un singolo effetto sostenuto. Il richiedente tuttavia può proporre nella stessa domanda più formulazioni di un alimento per corroborare l’indicazione sulla salute, purché le prove scientifiche siano valide per tutte le formulazioni proposte di un alimento con la stessa indicazione sulla salute.

5.

La domanda dichiarerà se l’indicazione sulla salute interessata, o una simile, sia stata valutata scientificamente da un'autorità nazionale competente di uno Stato membro o di un paese terzo. In caso affermativo, fornire una copia della valutazione scientifica.

6.

Si considerano pertinenti tutti i dati scientifici desunti da studi effettuati o no sull’uomo, pubblicati o no, legati alla giustificazione dell’indicazione sulla salute oggetto della domanda, che abbiano affrontato il rapporto tra alimento ed effetto sostenuto e siano, o no, favorevoli a tale rapporto. Una rassegna completa identificherà gli studi pertinenti sull’uomo già pubblicati.

7.

Essa escluderà riassunti di riviste specializzate e articoli pubblicati su giornali, riviste, bollettini o dispense non rivisti da esperti. Non si citeranno neppure libri o capitoli di libri destinati a consumatori o al grande pubblico.

PRINCIPI GENERALI PER LA FONDATEZZA SCIENTIFICA

1.

La domanda conterrà tutti i dati scientifici pertinenti all’indicazione sulla salute, pubblicati e non, ad essa favorevoli e contrari, nonché una rassegna completa dei dati desunti da studi sull’uomo, che dimostrino che essa è confortata da tutti i dati scientifici e dall’analisi delle prove. Per giustificare un’indicazione sulla salute, sono necessari dati desunti da studi sull’uomo che affrontino il rapporto tra consumo dell’alimento ed effetto sostenuto.

2.

La domanda conterrà una rassegna completa dei dati desunti da studi sull’uomo che affrontino il rapporto specifico tra l’alimento e l’effetto sostenuto. La rassegna, e l’identificazione dei dati ritenuti pertinenti all’indicazione sulla salute, devono essere sistematiche e trasparenti per dimostrare che la domanda tiene conto in modo equilibrato di tutte le prove disponibili.

3.

La giustificazione delle indicazioni sulla salute terrà conto di tutti i dati scientifici disponibili e, ponderando gli elementi di prova, dimostrerà in che misura:

a)

l’effetto sostenuto dell’alimento sia benefico per la salute dell’uomo;

b)

si stabilisca nell’uomo un rapporto di causa/effetto tra consumo dell’alimento ed effetto sostenuto (come: forza, coerenza, specificità, curva di risposta, plausibilità biologica di tale rapporto);

c)

la quantità dell’alimento e il modello di consumo, necessari a ottenere l’effetto sostenuto, possano ragionevolmente essere parte di una dieta equilibrata;

d)

il/i gruppo/i di studio specifico, in cui è stata ottenuta la prova, sia rappresentativo dei beneficiari cui è destinata l’indicazione.

CARATTERISTICHE DELL’ALIMENTO

Riguardo al costituente dell’alimento, all’alimento stesso o alla categoria di alimenti oggetto dell’indicazione sulla salute, vanno fornite le seguenti informazioni.

1.

Per il costituente di un alimento:

a)

la fonte e le caratteristiche (1), come proprietà fisiche e chimiche, composizione; nonché

b)

eventualmente, i suoi costituenti microbiologici.

2.

Per un alimento o una categoria di alimenti:

a)

descrizione dell’alimento o della categoria di alimenti, con la caratterizzazione della sua matrice e la composizione complessiva, contenuto nutritivo compreso;

b)

fonte e caratteristiche dell’alimento o della categoria di alimenti e, in particolare, contenuto/i di costituente ad essa relativo.

3.

In tutti i casi:

a)

eventualmente, la variabilità da lotto a lotto;

b)

i metodi analitici applicati;

c)

eventualmente, un riassunto degli studi riguardanti: condizioni di produzione, variabilità da lotto a lotto, procedure analitiche, risultati e conclusioni degli studi di stabilità e condizioni e durata dello stoccaggio e della conservazione;

d)

eventualmente, dati e prove che il costituente oggetto dell’indicazione sulla salute esiste in una forma che ne permette l’uso da parte del corpo umano;

e)

se per produrre l’effetto sostenuto non è necessario un assorbimento (fitosteroli, fibre, batteri dell’acido lattico), dati e prove che il costituente raggiunge il sito desiderato;

f)

tutti i dati disponibili su fattori che possono influire sull’assorbimento o sull’uso, nel corpo, del costituente oggetto dell’indicazione sulla salute.

ORGANIZZAZIONE DEI DATI SCIENTIFICI PERTINENTI

1.

I dati scientifici identificati vanno organizzati nel seguente ordine: dati sull’uomo, seguiti eventualmente da dati non desunti dall’uomo.

2.

I dati sull’uomo vanno classificati secondo una gerarchia di piani di studio nel seguente ordine:

a)

studi di interventi sull’uomo, studi randomizzati controllati, altri studi randomizzati (non controllati), controllati (non randomizzati), altri studi di interventi;

b)

studi di osservazione sull’uomo, studi di coorte, studi di controllo su casi, studi trasversali, altri studi di osservazione (relazioni su casi);

c)

altri studi sull’uomo che trattino i meccanismi grazie ai quali l’alimento può essere responsabile dell’effetto sostenuto, compresi gli studi di biodisponibilità.

3.

I dati non desunti dall’uomo consisteranno in:

a)

dati desunti da animali, compresi quelli riguardanti assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione dei prodotti alimentari, studi sui meccanismi e d’altro tipo;

b)

dati ex vivo o in vitro, basati su campioni biologici umani o animali, riguardanti i meccanismi d'azione con cui l’alimento può essere responsabili dell’effetto sostenuto e altri studi non effettuati sull’uomo.

RIASSUNTO DEI DATI SCIENTIFICI PERTINENTI

Oltre al riassunto della domanda di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (CE) n. 1924/2006, i richiedenti forniranno un riassunto dei dati scientifici pertinenti, che conterranno le seguenti informazioni:

1)

il riassunto dei dati pertinenti desunti da studi sull’uomo, indicanti in che misura il rapporto tra l’alimento e l’effetto sostenuto è dimostrato dalla totalità dei dati sull’uomo;

2)

il riassunto dei dati pertinenti desunti da studi non effettuati sull’uomo, indicanti il modo e la misura in cui gli studi pertinenti non effettuati sull’uomo possono contribuire a dimostrare il rapporto tra alimento e effetto sostenuto nell’uomo;

3)

le conclusioni complessive, che tengano conto di tutti i dati, sia favorevoli che sfavorevoli, e dopo aver ponderato gli elementi di prova. Le conclusioni complessive devono chiaramente stabilire in che misura:

a)

l’effetto sostenuto dell’alimento sia benefico per la salute dell’uomo;

b)

si stabilisca nell’uomo un rapporto di causa/effetto tra consumo dell’alimento ed effetto sostenuto (come: forza, coerenza, specificità, curva di risposta, plausibilità biologica di tale rapporto);

c)

la quantità dell’alimento e il modello di consumo, necessari a ottenere l’effetto sostenuto, possano ragionevolmente essere parte di una dieta equilibrata;

d)

il/i gruppo/i di studio specifico, in cui è stata ottenuta la prova, sia rappresentativo dei beneficiari cui è destinata l’indicazione.

STRUTTURA DELLA DOMANDA

Le domande vanno strutturate come segue. Se il richiedente lo motiva adeguatamente alcune parti possono essere omesse.

Parte 1 —   Dati tecnici e amministrativi

1.1.

Indice

1.2.

Modulo per la presentazione della domanda

1.3.

Informazioni generali

1.4.

Descrizione dell’indicazione sulla salute

1.5.

Riassunto della domanda

1.6.

Riferimenti

Parte 2 —   Caratteristiche dell’alimento/del costituente

2.1.

Costituente dell’alimento

2.2.

Tipo o categoria dell’alimento

2.3.

Riferimenti

Parte 3 —   Riassunto complessivo dei dati scientifici pertinenti

3.1.

Riassunto tabellare di tutti gli studi pertinenti identificati

3.2.

Riassunto tabellare dei dati desunti da studi pertinenti sull’uomo

3.3.

Riassunto scritto dei dati desunti da studi pertinenti sull’uomo

3.4.

Riassunto scritto dei dati desunti da studi pertinenti non effettuati sull’uomo

3.5.

Conclusioni generali

Parte 4 —   Corpus dei dati scientifici pertinenti identificati

4.1.

Identificazione dei dati scientifici pertinenti

4.2.

Dati pertinenti identificati

Parte 5 —   Allegati della domanda

5.1.

Glossario e abbreviazioni

5.2.

Copie/estratti di dati pertinenti pubblicati

5.3.

Relazioni complete su studi pertinenti non pubblicati

5.4.

Altro


(1)  Si possono eventualmente citare caratteristiche riconosciute a livello internazionale.


DIRETTIVE

19.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/17


DIRETTIVA 2008/49/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

recante modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/36/CE adotta un approccio armonizzato per l’applicazione efficace delle norme internazionali di sicurezza all’interno della Comunità armonizzando le norme e le procedure applicabili alle ispezioni a terra di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di effettuare, seguendo una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che atterrano in uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla rilevazione e allo scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate.

(2)

In precedenza, gli obblighi comunitari che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 2004/36/CE potevano essere assolti in gran parte attraverso la partecipazione volontaria degli Stati membri al programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) avviato nel 1996 dalla Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC) e la cui gestione era affidata alle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA).

(3)

Dal 1o gennaio 2007 il programma SAFA è diventato di competenza esclusiva della Comunità ed è ora gestito dalla Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), conformemente al regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (2).

(4)

È opportuno che il programma SAFA sia completato con misure appropriate volte a garantire norme comuni per l'esecuzione delle ispezioni a terra, sotto forma, ad esempio, di un manuale per le ispezioni a terra.

(5)

L’allegato II della direttiva 2004/36/CE contiene solo criteri estremamente generali, dato che al momento della sua adozione la JAA pubblicava e aggiornava periodicamente le procedure e gli orientamenti tecnici dettagliati, che poi venivano attuati su base volontaria dagli Stati che partecipano al programma SAFA.

(6)

Tenuto conto del trasferimento del programma SAFA alla Comunità e della sempre maggiore importanza attribuita dalla Commissione ai risultati delle ispezioni a terra condotte nell'ambito di tale programma al momento di stabilire quali vettori inserire nell'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto istituito a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE, si ritiene necessario specificare gli elementi fondamentali del manuale per lo svolgimento delle ispezioni a terra.

(7)

Gli elementi fondamentali del manuale costituiscono le norme essenziali per l’efficace effettuazione delle ispezioni a terra ed è pertanto opportuno che siano integrati, nel più breve tempo possibile, nell'allegato II della direttiva 2004/36/CE che stabilisce la procedura per l’esecuzione delle ispezioni a terra, in particolare a seguito del trasferimento del programma SAFA tra le competenze esclusive della Comunità.

(8)

L’AESA ha presentato una proposta di modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE conformemente a quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/36/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2004/36/CE

L'allegato II della direttiva 2004/36/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Materiale esplicativo

Quando elabora il materiale esplicativo di cui all’allegato della presente direttiva che gli Stati membri devono attuare, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea stabilisce una procedura trasparente per la consultazione degli Stati membri, in base alle competenze disponibili presso le autorità aeronautiche degli Stati membri e coinvolgendo, se necessario, esperti riconosciuti provenienti dalle parti interessate. A tal fine, l’AESA può istituire un gruppo di lavoro.

Articolo 3

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76. Direttiva modificata dal Regolamento (CE) n. 2111/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

(2)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16.

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

Manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra — Elementi fondamentali

1.   ISTRUZIONI GENERALI

1.1.   Le ispezioni a terra nell’ambito del programma SAFA sono effettuate da ispettori in possesso delle conoscenze necessarie nel settore oggetto dell’ispezione, che coprono imperativamente gli aspetti tecnici, operativi e di navigabilità qualora siano sottoposte a verifica tutte le voci dell'elenco di controllo. Quando un’ispezione a terra è effettuata da due o più ispettori, i principali elementi dell'ispezione, vale a dire l'ispezione visiva all’esterno dell'aeromobile, l'ispezione nella cabina di pilotaggio e l’ispezione della cabina passeggeri e/o del compartimento di carico, possono essere distribuiti tra gli ispettori.

1.2.   Prima di iniziare la parte dell'ispezione a terra che si svolge a bordo dell’aeromobile gli ispettori devono presentarsi e qualificarsi al comandante dell’aeromobile o, in sua assenza, a un membro dell'equipaggio di condotta o al più alto rappresentante dell'esercente. Quando non è possibile informare un rappresentante dell'esercente o quando a bordo o nei pressi dell'aeromobile non è presente alcun rappresentante, il principio generale è quello di non effettuare un’ispezione a terra nell’ambito del programma SAFA. In circostanze particolari si potrà decidere di procedere a un’ispezione a terra nell’ambito del programma SAFA, ma tale ispezione si limiterà ad un controllo visivo dell'esterno dell'aeromobile.

1.3.   L’ispezione deve essere quanto più completa possibile, nei limiti del tempo e delle risorse disponibili. È pertanto possibile tralasciare alcune voci di ispezione se si dispone di tempo o di risorse limitati. In funzione del tempo e delle risorse disponibili per un’ispezione a terra SAFA, occorre scegliere le voci che saranno sottoposte a ispezione, in conformità con gli obiettivi del programma SAFA comunitario.

1.4.   Un’ispezione a terra non deve comportare un ritardo irragionevole nella partenza dell’aeromobile sottoposto a ispezione. I motivi ammissibili per un ritardo possono essere, tra gli altri, dubbi circa la corretta preparazione del volo, la navigabilità dell’aeromobile, o ogni altro problema direttamente legato alla sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti.

2.   QUALIFICHE DEGLI ISPETTORI

2.1.   Gli Stati membri fanno sì che, a partire dal 1o gennaio 2009, tutte le ispezioni a terra effettuate sul loro territorio nell’ambito del programma SAFA siano condotte da ispettori qualificati.

2.2.   Gli Stati membri fanno sì che gli ispettori soddisfino i criteri in materia di qualifiche definiti in seguito.

2.3.   Criteri in materia di qualifiche

2.3.1.   Criteri di ammissibilità

Come requisito di base per essere ammessi alla qualifica di ispettori SAFA, gli Stati membri si assicurano che i candidati possiedano la formazione aeronautica e/o le conoscenze pratiche pertinenti nel/nei loro settore/i d'ispezione, ossia:

a)

esercizio degli aeromobili;

b)

licenze del personale;

c)

navigabilità degli aeromobili;

d)

merci pericolose.

2.3.2.   Prescrizioni in materia di addestramento

Prima di ottenere la qualifica i candidati devono aver completato con successo una formazione comprendente:

un corso di teoria in aula impartito da un organismo di addestramento SAFA come definito al punto 2.4,

una formazione pratica impartita da un organismo di addestramento SAFA come definito al punto 2.4 oppure da un ispettore esperto nominato da uno Stato membro, come stabilito al punto 2.5, che agisce indipendentemente da qualsiasi organismo di addestramento SAFA,

una formazione sul luogo di lavoro impartita nel corso di una serie di ispezioni da un ispettore esperto nominato da uno Stato membro, come stabilito al punto 2.5.

2.3.3.   Prescrizioni per il mantenimento della validità della qualifica

Gli Stati membri fanno sì che gli ispettori, una volta ottenuta la qualifica, ne mantengano la validità:

a)

seguendo una formazione periodica che comprende corsi di teoria in aula impartiti da un organismo di addestramento SAFA come definito al punto 2.4;

b)

effettuando un numero minimo di ispezioni a terra nel corso di ogni periodo di 12 mesi dall'ultima formazione SAFA seguita, salvo il caso in cui l'ispettore sia anche qualificato come ispettore delle operazioni di volo o della navigabilità presso l’autorità aeronautica nazionale di uno Stato membro ed effettui regolarmente ispezioni sugli aeromobili di esercenti nazionali.

2.3.4.   Materiale esplicativo

L’AESA elabora e pubblica entro il 30 settembre 2008, materiale esplicativo dettagliato destinato ad assistere gli Stati membri nell'attuazione dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3.

2.4.   Organismo di addestramento SAFA

2.4.1.   Un organismo di addestramento SAFA può fare parte dell'autorità competente dello Stato membro oppure essere un organismo terzo.

Un organismo terzo può:

essere parte dell’autorità competente di un altro Stato membro,

essere indipendente.

2.4.2.   Gli Stati membri fanno sì che i corsi di formazione di cui ai punti 2.3.2 e 2.3.3, lettera a), impartiti dalla loro autorità nazionale siano quantomeno conformi ai programmi pertinenti stabiliti e pubblicati dall’AESA.

2.4.3.   Gli Stati membri che ricorrono a un organismo terzo per la formazione SAFA istituiscono un sistema di valutazione di tale organismo. Il sistema deve essere semplice, trasparente e proporzionato e tenere conto del materiale esplicativo pertinente elaborato e pubblicato dall’AESA. Tale sistema può tenere conto delle valutazioni effettuate da altri Stati membri.

2.4.4.   È possibile ricorrere a un organismo di addestramento terzo esclusivamente se la valutazione attesta che la formazione sarà impartita conformemente ai programmi pertinenti stabiliti e pubblicati dall’AESA.

2.4.5.   Gli Stati membri fanno sì che i programmi di formazione delle loro autorità competenti e/o i loro sistemi di valutazione degli organismi di addestramento terzi siano modificati in base alle eventuali raccomandazioni formulate al termine dei controlli di normalizzazione effettuati dall’AESA conformemente ai metodi di lavoro previsti dal regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (1).

2.4.6.   Uno Stato membro può chiedere all’AESA di valutare l'organismo di addestramento e di emettere un parere sul quale lo Stato membro potrà basare la sua valutazione.

2.4.7.   L’AESA elabora e pubblica entro il 30 settembre 2008 materiale esplicativo dettagliato destinato ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente punto.

2.5.   Ispettori esperti

2.5.1.   Uno Stato membro può nominare ispettori esperti, a condizione che essi soddisfino le prescrizioni pertinenti in materia di qualifiche stabilite dallo stesso Stato membro.

2.5.2.   Gli Stati membri fanno sì che i criteri di cui al punto 2.5.1 contengano almeno le prescrizioni che seguono. La persona designata:

è stata un ispettore SAFA qualificato nel corso dei 3 anni precedenti la nomina,

ha effettuato un minimo di 36 ispezioni SAFA nel corso dei 3 anni precedenti la nomina.

2.5.3.   Gli Stati membri fanno sì che la formazione pratica e/o sul luogo di lavoro impartita dagli ispettori esperti sia basata su programmi adeguati elaborati e pubblicati dall’AESA.

2.5.4.   Gli Stati membri possono inoltre incaricare i loro ispettori esperti di impartire una formazione pratica e/o sul luogo di lavoro a cittadini di altri Stati membri.

L’AESA elabora e pubblica entro il 30 settembre 2008 materiale esplicativo dettagliato destinato ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente punto.

2.6.   Disposizioni transitorie

2.6.1.   Gli ispettori SAFA che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al punto 2.3.1, nonché i criteri relativi all’esperienza recente di cui al punto 2.3.3, lettera b), alla data stabilita dall’articolo 3 della direttiva 2008/49/CE della Commissione sono considerati atti a svolgere la funzione di ispettore conformemente alle prescrizioni fissate nel presente capo.

2.6.2.   Fatte salve le disposizioni del punto 2.3.3, lettera a), gli ispettori ritenuti qualificati conformemente al punto 2.6.1 devono seguire una formazione continua impartita gradualmente da un organismo di addestramento SAFA prima del 1o luglio 2010, e successivamente alle condizioni stabilite al punto 2.3.3, lettera a).

3.   NORME

3.1.   Le norme ICAO e le European Regional Supplementary Procedures (procedure supplementari regionali per l’Europa) dell’ICAO costituiscono le condizioni di riferimento sulla base delle quali si procede all’ispezione degli aeromobili e degli esercenti nell’ambito del programma SAFA comunitario. Inoltre, in occasione dell'ispezione delle condizioni tecniche di un aeromobile, si verifica la sua conformità alle norme prescritte del produttore.

4.   PROCEDURE DI ISPEZIONE

Voci dell’elenco di controllo

4.1.   Le voci da sottoporre a ispezione sono selezionate tra quelle riportate nell’elenco di controllo della relazione sull’ispezione a terra nell’ambito del programma SAFA, che contiene 54 voci in totale (si veda l’appendice 1).

4.2.   L’ispezione e le eventuali risultanze devono essere riportate nella relazione sull’ispezione a terra nell’ambito del programma SAFA, al termine dell’ispezione stessa.

Orientamenti dettagliati per il programma SAFA

4.3.   Ad ogni voce da sottoporre a ispezione riportata nell’elenco di controllo della relazione sull’ispezione a terra nell’ambito del programma SAFA è associata una descrizione dettagliata che specifica la finalità e il metodo dell’ispezione. Si fa inoltre riferimento alle prescrizioni pertinenti contenute negli allegati dell’ICAO. Tali orientamenti sono elaborati e pubblicati dall’AESA come materiale esplicativo dettagliato e modificati, se del caso, per adattarli alle norme in materia più recenti.

Inserimento delle relazioni nella base dati centralizzata del programma SAFA

4.4.   La relazione sull’ispezione è inserita nella base dati centralizzata del programma SAFA nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, al più tardi 15 giorni dopo la data dell'ispezione, anche nel caso questa non abbia dato luogo ad alcuna risultanza.

5.   CATEGORIE DELLE RISULTANZE

5.1.   Per ogni voce d’ispezione sono definite come risultanze tre categorie di possibili deviazioni dalle norme pertinenti stabilite al punto 3.1. Le risultanze sono suddivise nelle seguenti categorie:

categoria 1: una risultanza avente una scarsa influenza sulla sicurezza,

categoria 2: una risultanza avente una significativa influenza sulla sicurezza,

categoria 3: una risultanza avente una grande influenza sulla sicurezza.

5.2.   Le istruzioni sulla suddivisione in categorie delle risultanze sono elaborate e pubblicate dall’AESA come materiale esplicativo dettagliato e modificate, se del caso, per adattarle al progresso tecnico e scientifico nel settore.

6.   AZIONI DI FOLLOW-UP DA ADOTTARE

6.1.   Fatto salvo il disposto del punto 1.2, al termine dell’ispezione SAFA deve essere compilato un attestato d'ispezione comprendente almeno gli elementi indicati nell’appendice 2 e ne deve essere consegnata una copia al comandante dell'aeromobile o, in sua assenza, ad un membro dell'equipaggio di condotta o al più alto rappresentante dell'esercente presente a bordo o nei pressi dell'aeromobile. La persona che riceve l’attestato di ispezione deve firmare una ricevuta che viene conservata dall’ispettore. L’eventuale rifiuto di firmare la ricevuta è annotato nel documento. Istruzioni dettagliate pertinenti saranno elaborate e pubblicate dall’AESA come materiale esplicativo dettagliato.

6.2.   Sulla base della suddivisione delle risultanze in categorie sono state definite alcune azioni di follow-up da adottare. Le relazioni tra la categoria delle risultanze e il seguito da dare sono presentate nella classe di azioni e saranno sviluppate e pubblicate dall’AESA sotto forma di materiale esplicativo dettagliato.

6.3.   Azione di classe 1: questa azione consiste nel fornire informazioni circa i risultati dell’ispezione a terra SAFA al comandante dell’aeromobile o, in sua assenza, a un altro membro dell'equipaggio di condotta o al più alto rappresentante dell'esercente presente. Tale azione consiste nel comunicare oralmente le informazioni e nella consegna dell’attestato di ispezione. Un’azione di classe 1 è adottata dopo ogni ispezione, indipendentemente dal fatto che siano o non siano emerse risultanze.

6.4.   Azione di classe 2: Tale azione consiste:

1)

in una comunicazione scritta con l’esercente interessato contenente anche la richiesta di fornire prova delle azioni correttive adottate;

2)

in una comunicazione scritta con lo Stato responsabile (Stato dell'esercente e/o d'immatricolazione) contenente i risultati delle ispezioni effettuate sugli aeromobili operati sotto il controllo di tale Stato in materia di sicurezza. La comunicazione contiene, se necessario, una richiesta di conferma che le azioni correttive di cui al punto 1 hanno dato i risultati attesi.

Gli Stati membri trasmettano all’AESA una relazione mensile sullo stato delle azioni che essi hanno adottato in seguito alle ispezioni a terra.

Un’azione di classe 2 è adottata dopo ogni ispezione che ha dato luogo a risultanze di categoria 2 o 3.

Istruzioni dettagliate pertinenti saranno elaborate e pubblicate dall’AESA come materiale esplicativo dettagliato.

6.5.   Azione di classe 3: un’azione di classe 3 è adottata dopo ogni ispezione che ha dato luogo a una risultanza di categoria 3. Vista l’importanza delle risultanze di categoria 3 in relazione alla loro potenziale influenza sulla sicurezza dell’aeromobile e dei suoi occupanti, si distinguono le seguenti sottoclassi:

1)

classe 3a — Limitazione delle operazioni di volo dell’aeromobile: l'autorità competente che effettua l’ispezione a terra conclude che, in seguito alle carenze rilevate nel corso dell’ispezione, l’aeromobile può decollare soltanto osservando alcune limitazioni;

2)

classe 3b — Azioni correttive prima del volo: l'ispezione a terra mette in evidenza carenze che impongono di adottare una o più azioni correttive prima del volo previsto;

3)

classe 3c — Immobilizzazione a terra dell’aeromobile da parte dell’autorità aeronautica nazionale che effettua l’ispezione: un aeromobile è immobilizzato a terra quando, in seguito alle risultanze di categoria 3 (gravi), l’autorità competente che effettua l'ispezione a terra non è certa che l’esercente dell'aeromobile adotterà le misure correttive che si impongono prima del decollo, e ciò comporta un pericolo immediato per la sicurezza dell’aeromobile e dei suoi occupanti. In tali casi, l'autorità aeronautica nazionale che effettua l'ispezione a terra immobilizza l'aeromobile fino all'eliminazione del pericolo ed informa immediatamente le autorità competenti dell'esercente interessato e dello Stato d’immatricolazione dell’aeromobile in questione.

Le azioni adottate a norma dei punti 2 e 3 possono includere un volo di posizionamento senza carico pagante fino alla base di manutenzione;

4)

classe 3d — Divieto operativo immediato: uno Stato membro può reagire ad un pericolo manifesto ed immediato imponendo un divieto operativo conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile.

Appendice 1

Relazione di ispezione a terra SAFA

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Appendice 2:

Modulo dell’attestato di ispezione

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»

(1)  GU L 129 del 17.5.2006, pag. 10.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

19.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2008

che autorizza l’Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2008/318/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Mediante l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con l’allegato II della stessa, l’Italia è stata autorizzata ad applicare in talune «zone geografiche particolarmente svantaggiate» aliquote ridotte di accisa sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento. Tale deroga era applicabile sino al 31 dicembre 2006.

(2)

Con lettera del 17 ottobre 2006 le autorità italiane hanno chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare nelle stesse zone geografiche aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento. L’Italia desidera continuare, dopo il 31 dicembre 2006, la pratica nazionale istituita nell’ambito della suddetta deroga. L’autorizzazione è chiesta per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.

(3)

L’Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Nel 1999 essa ha aumentato il livello generale delle accise nell’ambito di una riforma del proprio sistema fiscale. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l’Italia ha nello stesso tempo introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti di alcune zone geografiche.

(4)

La differenziazione delle aliquote mira a porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione italiana riducendo i costi di riscaldamento eccessivamente elevati. Per individuare le zone ammissibili l’Italia ha seguito criteri oggettivi, basati sulle condizioni climatiche della zona interessata e sull’accesso alla rete di distribuzione del gas naturale. Quest’ultimo criterio riflette il grado di scelta fra combustibili di cui dispone la popolazione della zona interessata.

(5)

La riduzione fiscale è pertanto applicabile nelle zone geografiche (comuni) che soddisfano i seguenti criteri alternativi: i) i comuni che rientrano nella zona climatica F definita nel D.P.R. n. 412 del 1993 (2), ossia i comuni con più di 3 000«gradi giorno»; ii) i comuni che rientrano nella zona E definita nel D.P.R. n. 412 del 1993, ossia i comuni con un numero di «gradi giorno» compreso fra 2 100 e 3 000 (3); iii) la Sardegna e le piccole isole (tutte le isole italiane ad eccezione della Sicilia). Poiché lo sviluppo della rete di distribuzione del gas naturale ridurrebbe considerevolmente i costi di riscaldamento supplementari e, in particolare, amplierebbe le possibilità di scelta di combustibile per i consumatori, la riduzione non si applicherà più nei comuni appartenenti alla seconda e alla terza zona menzionate una volta che la rete di distribuzione del gas naturale sia ultimata nel comune interessato.

(6)

I comuni in questione sono accomunati dai costi di riscaldamento supplementari rispetto al resto dell’Italia. Nelle zone climatiche E ed F la riduzione fiscale è pari, in media, all’11-12 % del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento. A causa delle condizioni climatiche, i costi di riscaldamento sono superiori del 90 % nella zona E e del 170 % nella zona F rispetto alla media nazionale. Nelle isole i costi supplementari rispetto al continente sono dovuti alle peculiarità geografiche delle stesse, all’approvvigionamento limitato di carburante e ai costi di trasporto aggiuntivi e, di conseguenza, ai prezzi del combustibile più alti rispetto al continente.

(7)

La riduzione fiscale rimane in ogni caso inferiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti dalla popolazione interessata, per cui in questo caso non si produce una compensazione eccessiva. Le autorità italiane hanno in particolare sostenuto che la riduzione fiscale non è superiore ai costi supplementari sostenuti nelle zone E ed F a causa del clima più rigido. Inoltre, per quanto riguarda le isole, le autorità hanno affermato che la riduzione fiscale non fa scendere il prezzo dei combustibili considerati al di sotto di quello praticato sul continente per lo stesso prodotto.

(8)

L’aliquota di tassazione ridotta rimane, sia per il gasolio che per il GPL, superiore ai livelli minimi comunitari fissati nella direttiva 2003/96/CE.

(9)

La misura considerata si applica soltanto al riscaldamento di locali (sia di privati che di imprese). Essa non si applica ad altri tipi di uso commerciale dei suddetti prodotti.

(10)

È stato accertato che la misura non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica comunitaria in materia di ambiente, energia e trasporti.

(11)

È pertanto opportuno autorizzare l’Italia, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ad applicare fino al 31 dicembre 2012 un’aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati, indicate nell’allegato della presente decisione.

(12)

Occorre assicurare che l’Italia possa applicare la riduzione specifica di cui alla presente decisione senza soluzione di continuità rispetto alla situazione esistente in virtù dell’articolo 18 della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con l’allegato II della stessa, anteriormente al 1o gennaio 2007. È pertanto necessario concedere l’autorizzazione chiesta con effetto da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Italia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati, specificate nell’allegato.

Al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non deve essere superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate.

L’aliquota ridotta è conforme agli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 della stessa.

Articolo 2

I consumi dei comuni situati nelle zone di cui al punto 2 o al punto 3 dell’allegato della presente decisione possono beneficiare della misura soltanto fino a quando il comune interessato non sia servito da una rete di distribuzione del gas naturale.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2012.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŽERJAV


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(2)  Il decreto suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). Tale classificazione è basata sul numero di «gradi giorno», che rappresenta, per il periodo convenzionale di riscaldamento, la somma delle differenze tra la temperatura media esterna giornaliera e la temperatura ottimale di 20 °C. Quanto più elevato è il numero attribuito a un comune, tanto più bassa è la temperatura media esterna nel periodo di riscaldamento.

(3)  Le altre zone climatiche sono definite in termini di numero di «gradi giorno» come segue: zona A (non superiore a 600), zona B (maggiore di 600 e non superiore a 900), zona C (maggiore di 900 e non superiore a 1 400) e zona D (maggiore di 1 400 e non superiore a 2 100).


ALLEGATO

Zone geografiche interessate dalla decisione:

comuni che rientrano nella zona climatica F definita nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

comuni che rientrano nella zona climatica E definita nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

comuni della Sardegna e delle piccole isole (tutte le isole italiane ad eccezione della Sicilia).


19.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

che modifica la decisione 2000/265/CE relativa a un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET»

(2008/319/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con la decisione 1999/870/CE (1) e la decisione 2007/149/CE (2), ad agire, nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen all'interno dell'Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen (SISNET), nonché a gestire tali contratti in attesa della migrazione verso un'infrastruttura di comunicazione a carico della Comunità europea.

(2)

Gli obblighi finanziari derivanti da detti contratti sono a carico di un bilancio specifico (di seguito «bilancio SISNET») che finanzia l'infrastruttura di comunicazione di cui alle suddette decisioni del Consiglio.

(3)

La Confederazione svizzera parteciperà alle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'informazione Schengen alla data che sarà stabilita dal Consiglio in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3).

(4)

A partire da quella data la Confederazione svizzera dovrebbe partecipare al bilancio SISNET,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2000/265/CE del Consiglio (4) è modificata come segue:

1)

l'articolo 25, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Le entrate del bilancio sono costituite dai contributi finanziari dovuti dagli Stati membri seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Ungheria, nonché Islanda, Norvegia e Svizzera.»;

2)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Gli Stati di cui all'articolo 25 mettono a disposizione del Segretario Generale aggiunto i loro contributi finanziari.

La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri di cui all'articolo 25, da un lato, e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, dall'altro, è stabilita annualmente in base alla quota che ciascuno Stato membro interessato e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera detengono nel totale dei prodotti interni lordi (PIL) dell'anno precedente di tutti gli Stati di cui all'articolo 25. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri interessati è stabilita annualmente, previa detrazione dei contributi dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, a seconda della parte di risorsa IVA di ciascuno di detti Stati membri sul totale delle risorse IVA delle Comunità europee, fissata nell'ultima rettifica del bilancio dell'Unione avvenuta nell'esercizio precedente.

L’Irlanda e il Regno Unito non sostengono i costi aggiuntivi derivanti dall’estensione dell’infrastruttura di comunicazione a Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia.»;

3)

all'articolo 28 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   In deroga al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 49, alla Svizzera è ingiunto di versare il contributo iniziale entro il 1o luglio 2008.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41.

(2)  GU L 66 del 6.3.2007, pag. 19.

(3)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(4)  GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/155/CE (GU L 68 dell'8.3.2007, pag. 5).


Commissione

19.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2008

che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

[notificata con il numero C(2008) 1053]

(I testi in lingua polacca e spagnola sono i soli facenti fede)

(2008/320/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera d), e l'articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vietano, a partire dal 31 dicembre 2004, la produzione, l'importazione e l'immissione sul mercato di bromuro di metile per tutti gli usi fatta eccezione, tra l'altro (2), per gli usi critici, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), e ai criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti del protocollo di Montreal, nonché agli altri criteri pertinenti convenuti dalle parti. Le esenzioni per usi critici vanno intese come deroghe limitate e di breve durata per consentire l'adozione di alternative.

(2)

La decisione IX/6 stabilisce che il bromuro di metile deve essere qualificato come «critico» solo quando il richiedente stabilisce che la mancata disponibilità di bromuro di metile per un uso specifico potrebbe produrre una significativa distorsione del mercato e che non esistono alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, né sostituti a disposizione degli utilizzatori che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e siano idonei alle coltivazioni e alle circostanze designate. È necessario che la produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici siano consentiti eventualmente soltanto quando siano state prese tutte le misure tecniche ed economiche praticabili per ridurre al minimo gli usi critici e le relative emissioni di tale sostanza. È inoltre opportuno che il richiedente dimostri che è in atto uno sforzo adeguato per valutare e immettere sul mercato, con le necessarie autorizzazioni nazionali, sostanze alternative e sostituti e che sono stati avviati programmi di ricerca per sviluppare e utilizzare tali alternative e sostituti.

(3)

Alla Commissione sono pervenute sei proposte di usi critici di bromuro di metile da parte di due Stati membri, Polonia (12 995 kg) e Spagna (232 151 kg), per 245 146 kg complessivamente.

(4)

Per determinare i quantitativi di bromuro di metile ammissibili per usi critici nel 2008 la Commissione ha applicato i criteri di cui alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (CE) n. 2037/2000. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che, da quando gli Stati membri hanno compilato le proposte di uso critico, nella Comunità siano disponibili alternative più adeguate e utilizzate sempre più frequentemente in molti dei paesi firmatari del protocollo di Montreal. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che nel 2008 possono essere usati 212 671 kg di bromuro di metile per soddisfare le necessità di usi critici in ciascuno degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di un quantitativo pari all'1,1 % del consumo di bromuro di metile registrato nella Comunità europea nel 1991, indicante che più del 98,9 % del bromuro di metile è stato sostituito da sostanze alternative. Le categorie degli usi critici sono conformi a quelle definite nella tabella A della decisione XIX/9 della diciannovesima riunione delle parti del protocollo di Montreal (3).

(5)

L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), stabilisce che incombe alla Commissione determinare anche quali utilizzatori possano avvalersi della deroga sugli usi critici. Poiché l'articolo 17, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri definiscono le qualifiche minime per il personale chiamato a utilizzare il bromuro di metile e che l'unico uso di tale sostanza è la fumigazione, la Commissione ha stabilito che i fumigatori che utilizzano bromuro di metile sono gli unici utilizzatori proposti dallo Stato membro e autorizzati dalla Commissione ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici. I fumigatori hanno le qualifiche necessarie per applicarlo in condizioni di sicurezza. Gli Stati membri hanno istituito procedure per l'identificazione dei fumigatori presenti nel loro territorio autorizzati ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici.

(6)

La decisione IX/6 stabilisce che la produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici devono essere consentiti solo se il bromuro di metile non è disponibile nelle scorte esistenti di tale sostanza, immagazzinata o riciclata. L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), sancisce che la produzione e l'importazione di bromuro di metile sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di bromuro di metile riciclato o rigenerato. Conformemente alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), la Commissione ha determinato che erano disponibili per usi critici scorte pari a 6 296,744 kg di bromuro di metile.

(7)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto ii), fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, dopo il 31 dicembre 2005, sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori. L'articolo 4, paragrafo 4, prevede che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, non si applichino all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze controllate se queste servono a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori muniti di licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Pertanto, dopo il 31 dicembre 2007, oltre ai produttori e agli importatori, anche i fumigatori registrati dalla Commissione nel 2008 sarebbero autorizzati ad immettere bromuro di metile sul mercato e ad utilizzarlo per usi critici. Un fumigatore ricorre normalmente ad un importatore per l'importazione e la fornitura di bromuro di metile. I fumigatori registrati per usi critici dalla Commissione nel 2007 sarebbero autorizzati a riportare al 2008 eventuali quantitativi residui di bromuro di metile non utilizzati nel 2007 (di seguito «scorte»). La Commissione europea ha istituito procedure di autorizzazione per detrarre dette scorte di bromuro di metile prima che quantitativi aggiuntivi di bromuro di metile siano importati o prodotti al fine di soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori muniti di licenza per il 2008.

(8)

Poiché gli usi critici del bromuro di metile si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008 e allo scopo di garantire che le imprese e gli operatori interessati possano beneficiare del sistema di autorizzazione, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere da tale data.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica di Polonia sono autorizzati a utilizzare in totale 212 671 kg di bromuro di metile per usi critici dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008, negli specifici quantitativi e categorie d'uso di cui agli allegati 1 e 2.

Articolo 2

Le scorte dichiarate disponibili per usi critici dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro sono detratte dai quantitativi che possono essere importati o prodotti per soddisfare le richieste per usi critici in ciascuno Stato membro.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2008 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2008.

Articolo 4

Il Regno di Spagna e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

(2)  Gli altri usi comprendono le applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto, l’utilizzazione come materia prima e l’impiego per scopi di laboratorio e di analisi.

(3)  UNEP/OzL.Pro.19/7: Relazione alla 19a riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, tenutasi a Montreal dal 17 al 21 settembre 2007; http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/index.shtml


ALLEGATO 1

REGNO DI SPAGNA

Categorie di usi critici ammesse

Kg

Stoloni di fragole (coltivati in zone di elevata altitudine)

200 000

Fiori recisi (solo ricerca)

25

Fragole e peperoni (solo ricerca)

151

Totale

200 176

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 6 288,12 kg.


ALLEGATO II

REPUBBLICA DI POLONIA

Categorie di usi critici ammesse

Kg

Stoloni di fragole

11 995

Chicchi di caffè

500

Totale

12 495

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 8,624 kg.


19.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2008

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

[notificata con il numero C(2008) 1283]

(I testi in lingua ceca, danese, francese, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2008/321/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 31,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicare agli Stati membri i risultati di dette verifiche, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In certi casi si sono avvalsi di tale possibilità e la relazione redatta a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(3)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole eseguite in conformità alle norme comunitarie.

(4)

In base alle verifiche effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale requisito e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia», e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»).

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti imputabili al FEAOG, sezione «garanzia», e al FEAGA. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la Commissione ha comunicato agli Stati membri in una relazione di sintesi la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 15 dicembre 2007 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell'allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», o del FEAGA, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Voce di bilancio 6701

SM

Misura

EF

Motivo della rettifica

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

AT

Audit finanziario — Superamento

2004

Superamento dei massimali finanziari

Puntuale

 

EUR

–61 104,20

0,00

–61 104,20

TOTALE AT

–61 104,20

0,00

–61 104,20

CZ

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

Puntuale

 

CZK

– 358 046,95

0,00

– 358 046,95

TOTALE CZ

– 358 046,95

0,00

– 358 046,95

DE

SR Garanzia — Misure di accompagnamento

2003

Superamento dei massimali

Puntuale

 

EUR

–4 256 495,00

0,00

–4 256 495,00

DE

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2006

Pagamenti tardivi

Puntuale

 

EUR

–80 851,39

–80 851,39

0,00

TOTALE DE

–4 337 346,39

–80 851,39

–4 256 495,00

DK

Latte in polvere per la produzione di caseina

2002

Mancato rispetto della totalità dei requisiti relativi al processo di produzione

Puntuale

 

DKK

–8 915,00

0,00

–8 915,00

DK

Latte in polvere per la produzione di caseina

2003

Mancato rispetto della totalità dei requisiti relativi al processo di produzione

Puntuale

 

DKK

– 157 528,05

0,00

– 157 528,05

DK

Latte in polvere per la produzione di caseina

2004

Mancato rispetto della totalità dei requisiti relativi al processo di produzione

Puntuale

 

DKK

–98 154,15

0,00

–98 154,15

TOTALE DK

– 264 597,20

0,00

– 264 597,20

ES

Certificazione

2004

Debiti non recuperati

Puntuale

 

EUR

–1 882 525,15

0,00

–1 882 525,15

ES

Ortofrutticoli — Banane

2004

Carenze (frequenza e campionamento) nei controlli di qualità di secondo livello

Forfettaria

2,00

EUR

– 948 158,64

0,00

– 948 158,64

ES

Ortofrutticoli — Banane

2005

Carenze (frequenza e campionamento) nei controlli di qualità di secondo livello

Forfettaria

2,00

EUR

–1 394 194,02

0,00

–1 394 194,02

ES

Ortofrutticoli — Banane

2006

Carenze (frequenza e campionamento) nei controlli di qualità di secondo livello

Forfettaria

2,00

EUR

– 406 510,05

0,00

– 406 510,05

ES

Distillazione di vino

2003

Carenze nel controllo del divieto relativo all'impianto di vigneti

Forfettaria

10,00

EUR

–25 824 435,94

0,00

–25 824 435,94

ES

Distillazione di vino

2004

Carenze nel controllo del divieto relativo all'impianto di vigneti

Forfettaria

10,00

EUR

–29 124 759,86

0,00

–29 124 759,86

TOTALE ES

–59 580 583,66

0,00

–59 580 583,66

FR

Ortofrutticoli — Banane

2004

Mancato rispetto di taluni criteri di riconoscimento da parte delle organizzazioni di produttori

Forfettaria

5,00

EUR

– 780,11

 

– 780,11

FR

Ortofrutticoli — Banane

2005

Mancato rispetto di taluni criteri di riconoscimento da parte delle organizzazioni di produttori

Forfettaria

5,00

EUR

–4 958 177,57

0,00

–4 958 177,57

FR

Ortofrutticoli — Banane

2006

Mancato rispetto di taluni criteri di riconoscimento da parte delle organizzazioni di produttori

Forfettaria

5,00

EUR

–2 263 498,77

0,00

–2 263 498,77

FR

Ortofrutticoli — Banane

2007

Mancato rispetto di taluni criteri di riconoscimento da parte delle organizzazioni di produttori

Forfettaria

5,00

EUR

–3 775 871,38

0,00

–3 775 871,38

FR

Ammasso pubblico di zucchero

2005

Dichiarazione di quantitativi non ammissibili

Puntuale

 

EUR

– 535 626,90

0,00

– 535 626,90

FR

Ammasso pubblico di zucchero

2006

Dichiarazione di quantitativi non ammissibili

Puntuale

 

EUR

475 793,12

0,00

475 793,12

FR

Premi per il tabacco

2004

Mancata applicazione di sanzioni

Puntuale

 

EUR

–9 947,35

0,00

–9 947,35

FR

Premi per il tabacco

2005

Mancata applicazione di sanzioni

Puntuale

 

EUR

–38 983,31

0,00

–38 983,31

FR

Premi per il tabacco

2006

Mancata applicazione di sanzioni

Puntuale

 

EUR

–85 816,53

0,00

–85 816,53

TOTALE FR

–11 192 908,80

0,00

–11 192 908,80

IE

Latte in polvere per la produzione di caseina

2003

Carenze nella procedura di campionamento delle partite di fabbricazione

Forfettaria

2,00

EUR

– 209 164,22

0,00

– 209 164,22

IE

Latte in polvere per la produzione di caseina

2004

Carenze nella procedura di campionamento delle partite di fabbricazione

Forfettaria

2,00

EUR

– 423 850,43

0,00

– 423 850,43

IE

Latte in polvere per la produzione di caseina

2005

Carenze nella procedura di campionamento delle partite di fabbricazione

Forfettaria

2,00

EUR

– 131 507,65

0,00

– 131 507,65

TOTALE IE

– 764 522,30

0,00

– 764 522,30

IT

Restituzioni all'esportazione

2003

Mancanza di informazioni relative ai controlli fisici

Forfettaria

5,00

EUR

–30 905,27

0,00

–30 905,27

IT

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2004

Pagamenti tardivi

Puntuale

 

EUR

– 308 289,90

0,00

– 308 289,90

IT

SR Garanzia — Misure di accompagnamento

2003

Controlli amministrativi non esaurienti in violazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 817/2004; controlli in loco insoddisfacenti

Forfettaria

5,00

EUR

– 428 284,00

0,00

– 428 284,00

IT

SR Garanzia — Misure di accompagnamento

2003

Mancato rispetto dei termini per i controlli in loco in violazione dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 445/2002

Forfettaria

5,00

EUR

–2 985 884,00

0,00

–2 985 884,00

IT

SR Garanzia — Misure di accompagnamento

2004

Controlli amministrativi non esaurienti in violazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 817/2004; controlli in loco insoddisfacenti

Forfettaria

5,00

EUR

– 754 180,00

0,00

– 754 180,00

IT

SR Garanzia — Misure di accompagnamento

2004

Mancato rispetto dei termini per i controlli in loco in violazione dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 445/2002

Forfettaria

5,00

EUR

–32 396,00

0,00

–32 396,00

IT

SR Garanzia — Misure di accompagnamento

2005

Mancato rispetto dei termini per i controlli in loco in violazione dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 445/2002

Forfettaria

5,00

EUR

–54 645,00

0,00

–54 645,00

IT

SR Garanzia — Misure di accompagnamento

2006

Mancato rispetto dei termini per i controlli in loco in violazione dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 445/2002

Forfettaria

5,00

EUR

–58 709,00

0,00

–58 709,00

TOTALE IT

–4 653 293,17

0,00

–4 653 293,17

LU

Audit finanziario — Pagamenti tardivi

2006

Pagamenti tardivi

Puntuale

 

EUR

0,00

–14 516,49

14 516,49

LU

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

Puntuale

 

EUR

–1 107 241,81

–1 107 241,81

0,00

LU

SR Garanzia — Misure di accompagnamento

2004

Carenze nei controlli essenziali e complementari

Forfettaria

5,00

EUR

– 484 845,00

0,00

– 484 845,00

LU

SR Garanzia — Misure di accompagnamento

2005

Carenze nei controlli essenziali e complementari

Forfettaria

5,00

EUR

– 479 643,00

0,00

– 479 643,00

TOTALE LU

–2 071 729,81

–1 121 758,30

– 949 971,51

NL

Audit finanziario — Superamento

2005

Superamento dei massimali finanziari

Puntuale

 

EUR

–7 905,99

0,00

–7 905,99

TOTALE NL

–7 905,99

0,00

–7 905,99

PT

Audit finanziario — Superamento

2006

Superamento dei massimali finanziari

Puntuale

 

EUR

– 271 398,38

0,00

– 271 398,38

TOTALE PT

– 271 398,38

0,00

– 271 398,38


19.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2008

che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

[notificata con il numero C(2008) 1442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/322/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/502/CE (2) della Commissione prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

(2)

La decisione 2006/502/CE è stata adottata conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

(3)

La decisione 2006/502/CE è stata modificata dalla decisione 2007/231/CE che ne ha prorogato per la prima volta la validità per un ulteriore anno sino all'11 maggio 2008.

(4)

Alla luce dell'esperienza maturata fino ad oggi e dei progressi realizzati per cercare una soluzione alternativa riguardo alla sicurezza dei bambini in rapporto agli accendini è opportuno prorogare la validità della decisione per ulteriori 12 mesi.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2006/502/CE, all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2009».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2008 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2008.

Per la Commissione

Meglena KUNEVA

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41. Decisione modificata dalla decisione 2007/231/CE (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16).