ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 90

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
2 aprile 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 291/2008 della Commissione, del 1o aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 292/2008 della Commissione, del 1o aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione, del 1o aprile 2008, recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali ivi fissati

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/283/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 novembre 2007, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio e recante modifica della decisione 2003/757/CE [notificata con il numero C(2007) 5416]  ( 1 )

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

2.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/1


REGOLAMENTO (CE) N. 291/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

69,1

MA

43,2

TN

125,1

TR

89,8

ZZ

81,8

0707 00 05

JO

178,8

TR

165,0

ZZ

171,9

0709 90 70

MA

43,9

TR

138,6

ZZ

91,3

0805 10 20

EG

44,4

IL

62,8

MA

53,6

TN

53,6

TR

58,2

ZZ

54,5

0805 50 10

IL

117,7

TR

109,8

ZA

148,3

ZZ

125,3

0808 10 80

AR

88,2

BR

83,7

CA

80,7

CL

91,8

CN

81,3

MK

52,2

US

120,9

UY

63,4

ZA

71,7

ZZ

81,5

0808 20 50

AR

78,1

CL

80,1

CN

53,4

ZA

88,0

ZZ

74,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


2.4.2008   

IT

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L 90/3


REGOLAMENTO (CE) N. 292/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (1), in particolare l’articolo 42, lettere a), b) e j),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (2) stabilisce un limite ai ritiri dal mercato in funzione del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. Al fine di promuovere la distribuzione gratuita come destinazione dei ritiri in questione, è opportuno non includere in tale limite i prodotti destinati alla distribuzione gratuita.

(2)

L’articolo 80, paragrafo 2, terzo comma, stabilisce un margine di errore del 3 % per il calcolo del volume della produzione commercializzata. Poiché questa formulazione può risultare fuorviante, è opportuno far riferimento in detta disposizione ad un margine di superamento del 3 %.

(3)

L’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007, prevede che i programmi operativi approvati prima del 31 dicembre 2007 possano essere modificati per renderli conformi ai requisiti di detto regolamento. Tuttavia tali modifiche richiedono da parte dello Stato membro interessato l’adozione di una strategia nazionale a norma del regolamento in questione e ciò può richiedere un certo tempo nel 2008.

(4)

I ritiri dal mercato in base al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (3) non possono essere realizzati dopo il 31 dicembre 2007, in considerazione delle modifiche apportate al regolamento in questione dal regolamento (CE) n. 1182/2007.

(5)

Inoltre è opportuno prevedere la rapida introduzione nel 2008 delle nuove misure relative alla prevenzione ed alla gestione delle crisi, nei casi in cui ciò sia fattibile dal punto di vista amministrativo e in cui possano essere attuati i controlli necessari, con riguardo segnatamente alle misure concernenti promozione, comunicazione e formazione.

(6)

Per consentire un’agevole transizione tra i regimi stabiliti dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 1182/2007 e la rapida attuazione delle nuove misure relative alla prevenzione ed alla gestione delle crisi nonché per evitare un’inutile interruzione delle misure di ritiro dal mercato, è opportuno consentire agli Stati membri di rendere ammissibili le spese relative a tali misure attuate a decorrere dal 1o gennaio 2008, anche se un’operazione nell’ambito di una misura è stata effettuata prima della modifica del programma operativo in questione destinata a includere tale operazione. Analogamente è opportuno autorizzare gli Stati membri a consentire modifiche delle misure previste dagli attuali programmi, in conformità dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007, al fine di includere le spese attuate a decorrere dal 1o gennaio 2008.

(7)

Per una gestione efficace, l’operazione deve peraltro rispettare le norme previste dal regolamento (CE) n. 1580/2007 ed è quindi necessario modificare la strategia nazionale e il programma operativo al fine di includere la misura di cui trattasi prima che sia presentata una domanda di pagamento per l’aiuto in questione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:

1.

All’articolo 80, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   I ritiri dal mercato non superano il 5 % del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità indicate nell’articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, o secondo qualsiasi altra modalità approvata dagli Stati membri in base all’articolo 81, paragrafo 2.»

2.

All’articolo 80, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni, con un margine annuo di superamento del 3 %.»

3.

All’articolo 152, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Gli Stati membri possono prevedere l’ammissibilità delle spese relative ad una o più delle misure di prevenzione e gestione delle crisi concernenti i ritiri dal mercato, la promozione, la comunicazione e la formazione attuate nel 2008 da un’organizzazione di produttori, anche qualora il programma operativo non sia stato ancora modificato al fine di includere la misura in esame. Affinché tali spese siano ammissibili:

a)

lo Stato membro deve verificare che la strategia nazionale da esso adottata nel 2008 in conformità al presente regolamento includa le misure di cui trattasi;

b)

nel 2008 il programma operativo deve essere modificato in conformità al presente regolamento, al fine di includere le misure di cui trattasi prima che sia introdotta una domanda per il pagamento dell’aiuto in questione; e

c)

le misure e i controlli relativi a tali misure devono essere conformi al presente regolamento.

Gli Stati membri possono prevedere che una modifica a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, concernente una misura inclusa in un programma operativo in vigore si applichi alle spese relative ad operazioni attuate nel 2008 anche prima che la modifica sia apportata, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b), e c).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


2.4.2008   

IT

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L 90/5


REGOLAMENTO (CE) N. 293/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2008

recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali ivi fissati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali nazionali che non possono essere superati dagli aiuti supplementari di cui all’articolo 12 di detto regolamento.

(2)

Il riesame di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha evidenziato che i massimali fissati nell’allegato II non corrispondono più alla situazione strutturale delle aziende. Occorre quindi adattare i massimali applicabili a decorrere dal 2008.

(3)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 deve essere pertanto modificato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all’articolo 12, paragrafo 2

(milioni di EUR)

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgio

4,7

6,4

8,0

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

Danimarca

7,7

10,3

12,9

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Germania

40,4

54,6

68,3

62,7

62,7

62,7

62,7

62,7

Irlanda

15,3

20,5

25,6

24,4

24,4

24,4

24,4

24,4

Grecia

45,4

61,1

76,4

79,0

79,0

77,6

77,6

77,4

Spagna

56,9

77,3

97,0

98,3

98,3

97,8

97,8

97,8

Francia

51,4

68,7

85,9

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

Italia

62,3

84,5

106,4

96,9

97,0

95,6

94,9

94,9

Lussemburgo

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Paesi Bassi

6,8

9,5

12,0

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

Austria

12,4

17,1

21,3

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

Portogallo

10,8

14,6

18,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

Finlandia

8,0

10,9

13,7

12,6

12,6

12,5

12,5

12,5

Svezia

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Regno Unito

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio e recante modifica della decisione 2003/757/CE

[notificata con il numero C(2007) 5416]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/283/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO (2)

(1)

La base giuridica del regime dei centri di coordinamento è il regio decreto n. 187 del 30 dicembre 1982. Con decisioni del 2 maggio 1984 e del 9 marzo 1987, la Commissione aveva autorizzato il regime considerando che non suscitava obiezioni alla luce delle norme del trattato applicabili in materia di aiuti di Stato.

(2)

Così come si era impegnata nell'ambito del Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (in prosieguo «il Codice di condotta»), adottato con risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti del governo degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 1o dicembre 1997 (3), la Commissione ha riesaminato il regime in base alle norme del trattato applicabili in materia di aiuti di Stato e alla sua comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (4).

(3)

L'11 luglio 2001 la Commissione ha proposto al Belgio opportune misure volte a sopprimere gli effetti del regime dei centri di coordinamento, per tutte le imprese interessate, al più tardi entro il 31 dicembre 2005. Il Belgio non ha accettato le misure opportune proposte stimando che era legalmente tenuto a rispettare, fino alla loro scadenza, gli accordi decennali, alcuni dei quali terminavano il 31 dicembre 2005.

(4)

Il 27 febbraio 2002, in assenza di accettazione espressa delle opportune misure proposte, la Commissione ha avviato il procedimento formale di indagine (5) previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (divenuto 88) del trattato CE (6). La Commissione, in tale occasione, ha invitato i terzi interessati a inviarle eventuali osservazioni, in particolare in merito a circostanze che permettano di accertare l'esistenza di un loro legittimo affidamento.

(5)

La Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale con una decisione definitiva negativa, più precisamente la decisione 2003/757/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio (7), notificata al Belgio il 18 febbraio 2003. Trattandosi di un aiuto esistente, la Commissione non ha chiesto il recupero degli aiuti già concessi. Tuttavia, a titolo di misure transitorie, la decisione 2003/757/CE permetteva ai centri di coordinamento di beneficiare dei vantaggi del regime fino alla scadenza della loro autorizzazione in corso, al più tardi fino al 31 dicembre 2010. Il Belgio e l'associazione Forum 187, che raggruppa i centri di coordinamento, hanno presentato ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al fine di ottenere la sospensione e l'annullamento totale o parziale della succitata decisione (cause C-182/03 e T-140/03 diventata C-217/03).

(6)

Con ordinanza del 26 giugno 2003 (8), il Presidente della Corte ha sospeso l'esecuzione della decisione 2003/757/CE «nella misura in cui essa (proibiva) al regno del Belgio di rinnovare le autorizzazioni dei centri di coordinamento operativi alla data di notifica della decisione», precisando inoltre che «[gli] effetti degli eventuali rinnovi fatti in base a [questa] ordinanza non [potrebbero] andare al di là del giorno della pronuncia della decisione nell'azione principale».

(7)

Su richiesta del Belgio, la decisione 2003/531/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, relativa alla concessione da parte del governo belga di un aiuto per taluni centri di coordinamento stabiliti in Belgio (9) ha considerato, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato «compatibile con il mercato comune l'aiuto che il Belgio intende accordare sino al 31 dicembre 2005 alle imprese che alla data del 31 dicembre 2000 beneficiavano di un'autorizzazione quale centro di coordinamento ai sensi del regio decreto n. 187 del 30 dicembre 1982 che scade tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005». L'aiuto in questione consisteva nel mantenere gli effetti del regime dei centri di coordinamento a favore delle imprese succitate. La Commissione ha impugnato la decisione 2003/531/CE dinnanzi la Corte (causa C-399/03).

(8)

Il 16 luglio 2003 la Commissione ha reagito alla decisione 2003/531/CE mediante comunicato stampa, precisando che: «il ragionamento sviluppato nell'ordinanza e i termini stessi impiegati lasciano intendere che gli aiuti concessi su tale base sono definitivamente acquisiti dai centri anche se la Corte dovesse ulteriormente respingere, nel merito, il ricorso del Belgio» (IP/03/1032).

(9)

Con sentenza del 22 giugno 2006 (10), la Corte ha annullato la decisione della Commissione «nella parte in cui essa non prevede misure transitorie per i centri di coordinamento con domanda di rinnovo dell'autorizzazione pendente alla data di notifica della decisione impugnata, o con autorizzazione in scadenza contemporaneamente o poco dopo la notifica di tale decisione». Lo stesso giorno la Corte ha del pari annullato la decisione 2003/531/CE (11).

(10)

Con lettera del 4 luglio 2006 (12), la Commissione ha chiesto alle autorità belghe informazioni al fine di determinare il seguito da dare alla sentenza della Corte del 22 giugno 2006 nelle cause C-182/03 e C-217/03. Tali informazioni riguardavano il modo in cui il Belgio aveva dato esecuzione alla decisione 2003/757/CE quale in parte sospesa dall'ordinanza del 26 giugno 2003. Allo Stato belga veniva accordata una proroga di 20 giorni lavorativi — ossia, in linea di massima, fino al 2 agosto 2006 — in modo che potesse fornire le informazioni richieste.

(11)

Il 23 agosto 2006, non avendo ricevuto risposta, la Commissione ha inviato una lettera di sollecito (13) alle autorità belghe. Allo Stato belga era concessa una nuova proroga di 10 giorni lavorativi — ossia, in linea di massima, fino al 7 settembre 2006 — in modo che potesse fornire le informazioni richieste.

(12)

Il 13 settembre 2006 è stato inviato al Belgio un messaggio informale di posta elettronica comprendente copia delle due lettere succitate. Con lettera del 14 settembre 2006, che citava il suddetto messaggio di posta elettronica e le lettere ivi allegate, il Belgio ha indicato di non avere mai ricevuto tali lettere. Con lettera del 29 settembre 2006, la Commissione ha invitato il Belgio a trasmetterle le informazioni inizialmente chieste il 4 luglio e ad informarla dettagliatamente delle sue intenzioni concernenti i centri di coordinamento. Al medesimo tempo veniva proposta una riunione tecnica. Poiché il Belgio, nella risposta del 12 ottobre 2006, non aveva fornito alcuna informazione richiesta, la Commissione, con lettera del 10 novembre 2006, ha nuovamente ribadito l'importanza delle informazioni domandate ed ha insistito presso le autorità belghe in modo che fornissero le risposte auspicate al più tardi entro il 22 novembre 2006. Neppure l'ultima lettera del Belgio, in data 17 novembre 2006, ha fornito alcuna risposta sul merito.

(13)

Il 16 gennaio 2007 il Belgio ha trasmesso le informazioni richieste dalla Commissione e ha fornito chiarimenti complementari con lettere dell' 8 e del 16 febbraio 2007. Inoltre, il 5 e il 15 febbraio nonché il 5 marzo 2007 si sono svolte tre riunioni tra la Commissione e il Belgio.

(14)

Con lettera del 21 marzo 2007 la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di estendere il procedimento avviato il 27 febbraio 2002 in relazione all'aiuto in questione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

(15)

La decisione della Commissione di estendere il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (14). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure transitorie adeguate che, secondo la sentenza della Corte, avrebbe dovuto prevedere.

(16)

Al riguardo la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di Forum 187 (15) e di tre centri di coordinamento, osservazioni che ha trasmesso alle autorità belghe fornendo loro la possibilità di commentarle. La Commissione ha ricevuto commenti con lettere del 19 e 30 luglio 2007.

II.   DESCRIZIONE DEL REGIME

(17)

La principale base giuridica del regime dei centri di coordinamento è il regio decreto n. 187 del 30 dicembre 1982. Un centro di coordinamento è un'impresa che fa parte di un gruppo multinazionale e fornisce determinati servizi a carattere ausiliario (finanziamento, gestione di tesoreria, ricerca e sviluppo, ecc.) a beneficio esclusivo di altre imprese dello stesso gruppo. Dal 1983, in virtù di un regime speciale approvato dalla Commissione, tali imprese beneficiano in Belgio di una base imponibile sensibilmente ridotta per quanto concerne l'imposta delle società nonché di esenzioni varie (dalla tassa di registrazione per i conferimenti, dall'imposta immobiliare nonché dall'imposta mobiliare). Il beneficio del regime in questione era accordato previo ottenimento di un'autorizzazione decennale in cui si constatava che il centro di coordinamento rispettava le condizioni fissate dal regio decreto n. 187. L'autorizzazione era rinnovabile allo scadere dei 10 anni alle stesse condizioni (16).

(18)

Il 27 dicembre 2006 il Belgio ha adottato una legge (17) che permetteva di prorogare fino al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione di tutti i centri di coordinamento che lo chiedessero, eventualmente con effetto retroattivo. Oltre ai centri le cui autorizzazioni sono state rinnovate tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005, tale possibilità di proroga sarebbe peraltro accessibile ai centri la cui autorizzazione scade tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2010 nonché a un numero imprecisato di centri la cui autorizzazione sarebbe scaduta al più tardi al 31 dicembre 2005 ma che, a tutt'oggi, non avrebbero ancora presentato domanda di rinnovo. Tale legge non è stata notificata alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ma la sua entrata in vigore è stata sospesa e subordinata alla conferma della Commissione quanto all'assenza di obiezioni da parte sua.

(19)

Sui 243 centri di coordinamento attivi nel 2002, 173 continuavano ad esserlo nel 2007. Tra questi, 27 hanno un'autorizzazione valida fino al 31 dicembre 2010, conformemente alla decisione 2003/757/CE. L'autorizzazione degli altri 136 scade prima del 31 dicembre 2010, ragione per cui sono interessati dalla possibilità di proroga offerta dalla legge. Un numero indeterminato di centri, che nel frattempo hanno cessato ogni attività, potrebbe, a quanto pare, beneficiare del pari della proroga prevista dalla legge del 27 dicembre 2006.

III.   OGGETTO DELL'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(20)

In seguito all'ordinanza del 26 giugno 2003 che sospende gli effetti del divieto di rinnovo delle autorizzazioni dei centri di coordinamento giunte a scadenza, il Belgio aveva la possibilità di rinnovare tali autorizzazioni. Gli effetti di tali rinnovi non potevano tuttavia oltrepassare la data della sentenza sul merito. La sentenza della Corte è stata pronunciata il 22 giugno 2006.

(21)

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione si aspettava che il Belgio si accontentasse di prorogare l'autorizzazione dei centri di coordinamento fino alla fine del 2005, come deciso nell'ambito del Codice di condotta e come chiesto dal Belgio a più riprese. La Commissione ne ha chiesto la conferma al Belgio con lettera del 4 luglio 2006. Il Belgio ha confermato di aver limitato al 31 dicembre 2005 i rinnovi accordati in base all'ordinanza del 26 giugno 2003, salvo per quattro centri la cui autorizzazione è stata prorogata senza durata definita. Il Belgio ha anche informato la Commissione che, in base alla sua interpretazione della sentenza della Corte, intendeva prorogare le autorizzazioni di tutti i centri di coordinamento fino alla fine del 2010 nonché adottare nel dicembre 2006 una legge volta a permettere questa proroga generale al di là del 2005, eventualmente con effetto retroattivo.

(22)

Il 21 marzo 2007, in mancanza di un accordo sull'interpretazione data alla sentenza della Corte, la Commissione ha stimato di dover estendere il procedimento di indagine formale per rendere nota la sua interpretazione della sentenza e per rendere pubblici gli elementi sui quali stimava doversi basare per fissare il «nuovo» periodo transitorio chiesto dalla Corte. La Commissione ha anche espresso sia sull'interpretazione della sentenza della Corte quale presentata dalle autorità belghe che sulla loro intenzione di rinnovare l'autorizzazione di tutti i centri di coordinamento fino al 2010.

IV.   OSSERVAZIONI DEL BELGIO E DEI TERZI INTERESSATI

(23)

In seguito all'estensione del procedimento, sono state formulate osservazioni dal Belgio, da Forum 187 nonché da tre centri di coordinamento le cui autorizzazioni, che scadevano il 31 dicembre 2003 oppure il 31 dicembre 2004 sono state rinnovate fino al 31 dicembre 2005. Da tali osservazioni si evince che il Belgio e i centri di coordinamento difendono la concessione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010 per le seguenti ragioni:

la sentenza della Corte deve essere interpretata nel senso che il principio generale di uguaglianza, invocato dalla Corte, implica che tutti i centri di coordinamento devono beneficiare del periodo transitorio più lungo concesso a un centro di coordinamento, ossia fino al 31 dicembre 2010. Altrimenti, la Commissione creerebbe nuove disparità e nuove distorsioni di concorrenza tra centri di coordinamento, alcuni dei quali continuerebbero a beneficiare del regime mentre altri cessano di beneficiarne prima del 2010.

L'uguaglianza di trattamento implica altresì che i centri di coordinamento belgi ottengano lo stesso periodo transitorio già accordato dalla Commissione nelle sue decisioni relative ad altri regimi fiscali. Sono citati in particolare i seguenti regimi: holding dette del 1929 in Lussemburgo (18); «imprese esentate» di Gibilterra (19); zona franca di Madera (20).

La Commissione non può stabilire la data di notifica della decisione 2003/757/CE quale punto di decorrenza del «nuovo» periodo transitorio che si propone di fissare. Secondo talune parti interessate, il nuovo periodo transitorio dovrebbe iniziare il 30 ottobre 2003, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione 2003/757/CE oppure, al più presto, il 22 giugno 2006, data della sentenza della Corte. Il Belgio ritiene che, per tradizione, le misure transitorie sono fissate per il futuro e non per il passato. Il punto di decorrenza del nuovo periodo transitorio dovrebbe dunque essere la data di notifica della nuova decisione definitiva (vale a dire la presente decisione). È a decorrere da tale data che dovrebbe essere concesso a tutti i centri di coordinamento un periodo adeguato (di almeno due anni) per adattarsi al nuovo regime.

In seguito alla sospensione e all'annullamento parziale della decisione 2003/757/CE e all'annullamento della decisione 2003/531/CE, le imprese si aspettavano di nuovo legittimamente che il regime fosse prorogato fino alla fine del 2010. Il Belgio invoca altresì il costo connesso al licenziamento dei dipendenti dei centri di coordinamento, che giustificherebbe il rinvio dell'inizio del periodo transitorio alla data della presente decisione.

Gli elementi esposti dalla Commissione nella sua decisione di estendere il procedimento per difendere la sua proposta di periodo transitorio fino a fine 2005 o addirittura fine 2006 non sono pertinenti. In particolare i rinnovi accordati dal Belgio ai centri di coordinamento, la cui autorizzazione è scaduta tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005, sono stati limitati al 31 dicembre 2005 a titolo temporaneo e per misura di prudenza in attesa della sentenza della Corte.

Considerato che la sentenza della Corte è stata pronunciata il 22 giugno 2006, la Commissione non ha agito rapidamente per far adottare nuove misure transitorie. Ciò giustifica peraltro la concessione di un periodo transitorio a tutti i centri di coordinamento a decorrere dalla data di notifica della presente decisione che fissa dette misure transitorie.

(24)

Il Belgio ritiene che la legge del 27 dicembre 2006 costituisca la semplice esecuzione della sentenza della Corte e non un nuovo regime di aiuti, bensì la proroga del regime esistente. Uno dei centri di coordinamento ritiene peraltro che la sua domanda di proroga, presentata dopo la sentenza della Corte ma prima dell'adozione della legge, si basi su un diritto di rinnovo riconosciuto dalla sentenza e non dalla legge.

V.   VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

(25)

Gli argomenti addotti dal Belgio e dai centri di coordinamento tendono a dimostrare che la Commissione deve autorizzare tutti i centri di coordinamento a beneficiare del regime fino al 31 dicembre 2010, o in virtù dell'applicazione del periodo di uguaglianza invocato dalla Corte che imporrebbe la concessione, a tutti i centri, del periodo transitorio più lungo accordato (ossia fino al 31 dicembre 2010) oppure in virtù dell'applicazione del principio di legittimo affidamento che imporrebbe alla Commissione di fissare un'altra data diversa dal 18 febbraio 2003, ossia la data della sentenza, oppure quella della presente decisione, come punto di decorrenza del periodo transitorio adeguato richiesto dalla Corte. Né il Belgio né le imprese interessate hanno sviluppato argomenti volti a dimostrare che il periodo transitorio adeguato, definito dalla Corte come il periodo necessario ai centri di coordinamento per adattarsi al cambiamento di regime, dovrebbe estendersi dal 18 febbraio 2003 al 31 dicembre 2010, ossia durare più di 7 anni e 10 mesi. Per le ragioni illustrate nella presente parte, la Commissione ritiene che il punto di decorrenza del periodo transitorio debba essere il 18 febbraio 2003 e che debba trattarsi di una durata ragionevole. Sulla base degli elementi in suo possesso, la Commissione ritiene inoltre che detto periodo transitorio adeguato sia terminato il 31 dicembre 2005.

1.   Limiti dell'annullamento pronunciato dalla Corte

(26)

La sentenza della Corte dichiara che la decisione 2003/757/CE è annullata «nella parte in cui essa non prevede misure transitorie per i centri di coordinamento con domanda di rinnovo dell'autorizzazione pendente alla data di notifica della decisione impugnata, o con autorizzazione in scadenza contemporaneamente o poco dopo la notifica di tale decisione». Al punto 163 della sentenza, la Corte precisa che «l'espressione “poco dopo” deve essere intesa come riferita a una data talmente ravvicinata a quella della notifica della decisione impugnata da far sì che i centri di coordinamento interessati non disponessero del tempo necessario per adeguarsi al cambiamento di disciplina in questione».

(27)

Innanzitutto, è importante osservare che la Corte conferma la fondatezza della decisione 2003/757/CE laddove definisce il regime dei centri di coordinamento come regime di aiuti incompatibile con il mercato comune. Tale definizione è stata contestata dinanzi la Corte da Forum 187 ma non dal Belgio. Essa non forma oggetto della sospensione né dell'annullamento parziale della suddetta decisione. Il regime dei centri di coordinamento è quindi incompatibile a decorrere dalla data della notifica di detta decisione.

(28)

In secondo luogo, la Commissione interpreta la sentenza della Corte nel senso che l'annullamento pronunciato si basa sulla constatazione che la decisione 2003/757/CE privava talune imprese delle misure transitorie adeguate che avrebbero dovute essere loro accordate per permettere che si adattassero al cambiamento di regime fiscale.

(29)

La Corte critica infatti il divieto con effetto immediato di rinnovare, anche temporaneamente, delle autorizzazioni dei centri di coordinamento in quanto pregiudica il legittimo affidamento di taluni centri «la cui domanda di rinnovo dell'autorizzazione era pendente alla data di notifica della decisione impugnata o con autorizzazione in scadenza contemporaneamente o poco dopo la notifica di tale decisione». Secondo la Corte questi centri potevano vantare un legittimo affidamento a beneficiare di un periodo transitorio adeguato per adattarsi al cambiamento di regime e, se necessario, a beneficiare di detto periodo transitorio al fine di ottenere una proroga temporanea di autorizzazione.

(30)

La sentenza della Corte impone dunque alla Commissione di autorizzare il rinnovo delle autorizzazioni nella misura in cui tali autorizzazioni — temporanee — sono necessarie per rispettare il diritto dei centri di coordinamento a un periodo transitorio adeguato. La Commissione constata quindi che la Corte non annulla tutti gli effetti del divieto di rinnovo, anche temporaneo, delle autorizzazioni, come richiesto dal Belgio e da Forum 187 nei loro ricorsi e come proposto nelle conclusioni dell'avvocato generale. Tale divieto produce quindi i suoi effetti, salvo nella misura in cui il rinnovo delle autorizzazioni sia necessario per conformarsi alla sentenza nel merito.

(31)

Come rilevato nelle osservazioni pervenute, la Corte critica altresì il fatto che siano stati accordati periodi transitori diversi alle imprese — varianti da qualche mese a numerosi anni — in quanto ciò viola il principio generale di uguaglianza di trattamento. La Corte suggerisce quindi che la Commissione avrebbe dovuto fissare, per tutte le imprese interessate, un periodo transitorio unico e adeguato, ossia un periodo che permettesse loro di adattarsi al cambiamento di regime.

(32)

La Commissione ha quindi commesso un errore riconoscendo ai centri di coordinamento un legittimo affidamento basato sulla durata (10 anni) delle autorizzazioni e ha accordato un periodo transitorio troppo breve (ossia inferiore al periodo transitorio adeguato) a taluni centri e un periodo transitorio troppo lungo (ossia superiore al periodo transitorio adeguato) ad altri.

(33)

La Corte formula tuttavia il suo dispositivo in modo da limitare l'annullamento all'assenza di periodo transitorio adeguato per talune imprese «la cui domanda di rinnovo dell'autorizzazione era pendente alla data di notifica della decisione impugnata, o con autorizzazione in scadenza contemporaneamente o poco dopo la notifica di tale decisione». La Corte inoltre precisa ulteriormente, al punto 163 della sentenza, che cosa si debba intendere per l'espressione «poco dopo».

(34)

La sentenza della Corte non impone dunque alla Commissione di ripristinare un'uguaglianza di trattamento perfetta per tutti i centri di coordinamento, bensì di compensare gli effetti di tale disparità di trattamento per talune imprese che avrebbero sofferto dell'assenza di un periodo transitorio adeguato. L'uguaglianza di trattamento in questo caso implica di fare in modo che tutte le imprese beneficino di un periodo transitorio che permetta loro di adattarsi al regime. La sentenza non annulla la definizione del periodo transitorio per le imprese che abbiano ottenuto un periodo transitorio superiore al periodo transitorio adeguato per adattarsi al cambiamento di regime e la Commissione non può quindi accorciarlo per ripristinare l'uguaglianza di trattamento.

(35)

La Commissione constata tuttavia che la Corte si astiene dal precisare la durata delle misure transitorie adeguate né precisa il numero di imprese private di siffatte misure adeguate e quindi interessate dall'annullamento. In particolare, la sentenza non dice che il periodo transitorio adeguato invocato è quello che termina alla data del 31 dicembre 2010 né obbliga la Commissione, come pretende il Belgio, in applicazione del mero principio di uguaglianza di trattamento, ad allineare il periodo transitorio di tutte le imprese sul periodo transitorio più lungo accordato con la decisione 2003/757/CE — ossia il 31 dicembre 2010. La Corte sembra anzi suggerire che un periodo identico per tutti i centri di coordinamento, destinato unicamente a permettere loro di adattarsi al cambiamento di regime, sarebbe stato appropriato e che ne sono state private soltanto quelle imprese la cui autorizzazione terminava a breve scadenza.

(36)

La Commissione ritiene quindi che il periodo transitorio previsto nella decisione 2003/757/CE debba essere riformato unicamente nella misura dell'annullamento pronunciato dalla Corte. Del pari, essa ritiene che il periodo transitorio adeguato invocato dalla Corte debba essere determinato sulla base di elementi che ne comprovino il carattere adeguato, ossia non soltanto il suo carattere sufficiente ma anche il suo carattere necessario. La decisione di estendere il procedimento tendeva a permettere al Belgio e ai terzi interessati

di esprimersi sulla pertinenza degli elementi che erano già in possesso della Commissione e che sembravano indicare il 31 dicembre 2005 come fine del periodo transitorio adeguato;

di invocare altri elementi idonei a comprovare che il periodo transitorio adeguato dovrebbe essere prorogato oltre il 31 dicembre 2005, eventualmente fino al 31 dicembre 2010 o qualsiasi altra data.

(37)

Nella parte seguente della presente decisione, la Commissione si sforza di dimostrare che il periodo transitorio adeguato invocato dalla Corte avrebbe dovuto iniziare il 18 febbraio 2003 e terminare il 31 dicembre 2005 per tutti i centri di coordinamento e non il 31 dicembre 2010. La Commissione esamina quindi le situazioni in cui ritiene che un legittimo affidamento da essa stessa suscitato la obblighi a permettere a taluni centri di coordinamento di beneficiare del regime oltre il 31 dicembre 2005.

2.   Punto di decorrenza del periodo transitorio adeguato

(38)

Le osservazioni del Belgio e dei terzi interessati suggeriscono che il punto di decorrenza del periodo transitorio che la Commissione deve determinare in seguito alla sentenza della Corte non può essere la data di notifica della decisione 2003/757/CE. Sono proposte varie date, in particolare la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della suddetta decisione e la data di notifica della presente decisione.

(39)

La Commissione ritiene invece che il periodo transitorio adeguato invocato dalla Corte debba essere calcolato a partire dalla data di notifica della decisione 2003/757/CE, ossia a partire dal 18 febbraio 2003.

(40)

Innanzitutto, il 22 giugno 2006, gli effetti dell'ordinanza del 26 giugno 2003 sono stati sostituiti dagli effetti della sentenza della Corte sul merito e ciò, con effetto retroattivo alla data di notifica della decisione 2003/757/CE. La sentenza della Corte tiene conto della situazione dei centri di coordinamento alla data di notifica di detta decisione. Non vi è quindi motivo per ritenere che la Corte esiga un periodo transitorio il cui punto di decorrenza sarebbe diverso dalla data di notifica della decisione contestata.

(41)

In secondo luogo, il dispositivo della sentenza della Corte si riferisce esplicitamente a tale data, in quanto la decisione è annullata «nella parte in cui essa non prevede misure transitorie per i centri di coordinamento con domanda di rinnovo dell'autorizzazione pendente alla data di notifica della decisione impugnata, o con autorizzazione in scadenza contemporaneamente o poco dopo la notifica di tale decisione» (sottolineature aggiunte).

(42)

Inoltre, la Commissione ritiene che il legittimo affidamento, vantato dai centri di coordinamento sulla base di decisioni e posizioni anteriori della Commissione, nel presente fascicolo sia stato interrotto al più tardi alla data di notifica della decisione 2003/757/CE. Infatti, in tale decisione, la Commissione qualifica il regime dei centri di coordinamento come aiuto incompatibile con il mercato comune e ne chiede la modifica o la soppressione. Tale qualificazione non ha formato oggetto di sospensione ed è stata confermata dalla Corte nella sentenza del 22 giugno 2006. Essa produce quindi effetti a decorrere dalla data di notifica della decisione 2003/757/CE al Belgio. Detta decisione inoltre è stata accompagnata da un comunicato stampa della Commissione e ha beneficiato di un'ampia copertura nella stampa. La Commissione ritiene quindi di poter considerare la data di notifica della decisione 2003/757/CE come data ultima di rottura del legittimo affidamento vantato dai centri di coordinamento circa la compatibilità del regime con il mercato comune, e quindi come data di inizio delle misure transitorie giustificate da detto legittimo affidamento pregresso. A causa della rottura del legittimo affidamento a partire dalla notifica della decisione 2003/757/CE, la Commissione ritiene che il rinvio dell'inizio del periodo transitorio ad una data ulteriore non si giustifichi, nemmeno fino alla data di pubblicazione della suddetta decisione nella Gazzetta ufficiale. Infatti, l'associazione Forum 187, che rappresenta e agisce per conto dei centri di coordinamento e, secondo le sue proprie dichiarazioni, riconosciuta a tale titolo dal Belgio, ha presentato ricorso circostanziato dinnanzi la Corte, a fine aprile 2003, contro la decisione 2003/757/CE — quindi prima della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale — il che dimostra che i centri di coordinamento, per il tramite dell'associazione incaricata di difenderli, sono venuti a conoscenza del contenuto di detta decisione, in particolare della qualificazione di aiuto incompatibile con il mercato comune e dell'obbligo imposto al Belgio di modificare o di sopprimere il regime in questione.

(43)

Infine, la Commissione constata che nessun centro di coordinamento in pratica ha sofferto del divieto del rinnovo delle autorizzazioni e che tutti, in virtù della decisione 2003/757/CE oppure in virtù dell'ordinanza del 26 giugno 2003, hanno potuto approfittare fin dal 18 febbraio 2003 di un periodo transitorio che ha permesso loro di adattarsi al cambiamento di regime imposto dalla Commissione. L'ordinanza del 26 giugno 2003 fa anche esplicito riferimento alla data di notifica della decisione 2003/757/CE sospendendo gli effetti della decisione «nella misura in cui questa vieta al regno del Belgio di rinnovare le autorizzazioni dei centri di coordinamento in corso alla data di notifica di detta decisione» (sottolineatura aggiunta). Tale sospensione ha quindi permesso il rinnovo delle autorizzazioni in corso al 17 febbraio 2003 e la proroga degli effetti del regime fino al 22 giugno 2006 al più tardi, data della sentenza sul merito. Inoltre, fin dal 16 luglio 2003, la Commissione ha confermato che non avrebbe chiesto il rimborso degli aiuti accordati sulla base dell'ordinanza del 26 giugno 2003, dando quindi ai centri di coordinamento l'assicurazione del godimento effettivo e definitivo del periodo transitorio derivante dagli effetti della sospensione ordinata.

(44)

La Commissione ritiene peraltro di non poter accogliere favorevolmente gli argomenti addotti dal Belgio e dai centri di coordinamento per chiedere il rinvio ad una data ulteriore dell'inizio del periodo transitorio adeguato. Infatti, la Corte ha confermato la qualificazione di aiuto incompatibile con il mercato comune alla data del 17 febbraio 2003. Il legittimo affidamento suscitato dalle decisioni della Commissione del 1984 e 1987 che autorizzavano il regime è quindi terminato al più tardi nel febbraio 2003. Se la data della sentenza della Corte e il suo contenuto erano sconosciuti ai centri di coordinamento, tale incertezza non risulta dagli atti della Commissione. Il procedimento giudiziario non era quindi atto a suscitare un legittimo affidamento, da opporre alla Commissione, secondo il quale il regime dei centri di coordinamento sarebbe compatibile con il mercato comune. Essa deriva dalla presentazione di ricorsi che — in quanto tali — non hanno effetto sospensivo. La durata del procedimento giudiziario non può quindi giustificare la proroga del periodo transitorio — effettivamente accordata ai centri di coordinamento fin dal 18 febbraio 2003 — rinviando in misura equivalente la data di inizio del periodo transitorio.

3.   Data della fine del periodo transitorio adeguato

(45)

Per determinare il contenuto delle misure transitorie adeguate e la durata precisa del periodo transitorio adeguato, la Commissione si è basata sulle informazioni disponibili quali risultano dagli impegni presi, dalle domande formulate e dalle dichiarazioni fatte dal Belgio o dalle imprese interessate prima o poco dopo l'adozione della decisione 2003/757/CE. La Commissione ritiene infatti che dette informazioni siano le più atte ad illustrare non solo la posizione del Belgio, ma anche quella delle imprese interessate alla data del 17 febbraio 2003. L'assenza di reazioni a taluni atti ufficiali — e impugnabili — delle autorità nazionali o alla decisione 2003/757/CE è stata anch'essa interpretata come segno dell'adesione delle imprese interessate.

(46)

Innanzitutto, il Belgio si è impegnato, nell'ambito dei lavori del gruppo di monitoraggio del Codice di condotta, a sopprimere gli effetti del regime dei centri di coordinamento al più tardi il 31 dicembre 2005. Tale impegno figura nelle conclusioni del Consiglio del 26 e 27 novembre 2000 (21).

(47)

Queste conclusioni sono state rese pubbliche mediante comunicato stampa (22) e, su tale base, il 20 dicembre 2000, il ministro delle Finanze belga ha dichiarato alla Camera dei rappresentanti che «i centri di coordinamento autorizzati per la prima volta al 31.12.2000 […] potranno continuare a beneficiare del regime fino al 31 dicembre 2005, o in base all'autorizzazione iniziale, oppure in base al rinnovo dell'autorizzazione […]» (23).

(48)

In una lettera del 6 marzo 2003 inviata alla Commissione, in cui sono citate le conclusioni del Consiglio e la comunicazione del ministro delle Finanze, il Belgio stimava che «In tali condizioni, il Belgio ha assunto impegni, i cui effetti terminano il 31 dicembre 2005, nei confronti dei suoi centri di coordinamento». Il Belgio ha anche sviluppato tale argomento dinnanzi la Corte (punti 141 e 142 della sentenza). Benché non sia stato accolto dalla Corte come elemento determinante un legittimo affidamento rispetto alla Commissione, l'impegno politico del Belgio verso i suoi centri di coordinamento sembra, per contro, pertinente per valutare il periodo transitorio che il Belgio giudicava adeguato per questi ultimi.

(49)

In secondo luogo, in questa stessa lettera del 6 marzo 2003, il Belgio reagiva come segue in merito al termine ragionevole quale definito dalla Commissione nella decisione 2003/757/CE. A ragione, la Commissione ha accordato un termine ragionevole ai centri di coordinamento. La decisione di permettere l'applicazione completa della durata di autorizzazione in corso si basa, salvo per i centri di coordinamento la cui domanda in corso scade nei mesi che seguono la decisione della Commissione e, più specificamente prima della fine del 2005, in quanto detti centri non avranno il tempo di adattarsi alla fine precoce del regime dei centri di coordinamento. In tal caso, il termine ragionevole è insufficiente. Il Belgio invitava inoltre la Commissione a riformare la decisione 2003/757/CE e a prevedere, per i centri la cui autorizzazione in corso scade prima della fine del 2005, la possibilità di ottenerne il rinnovo, in base al regime esistente, fino alla fine del 2005. La Commissione ne trae quindi nuovamente la conclusione che il Belgio pensava che non fosse stato accordato un termine ragionevole ai centri di coordinamento la cui autorizzazione scadeva prima del 31 dicembre 2005 e che la concessione di un termine ragionevole per detti centri di coordinamento implicasse la proroga fino al 31 dicembre 2005.

(50)

In terzo luogo, il 20 marzo e il 26 maggio 2003, il Belgio ha notificato alla Commissione «l'intenzione di mantenere il regime dei centri di coordinamento, per quanto riguarda i centri di coordinamento esistenti al 31 dicembre 2000 e la cui autorizzazione scade tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005 fino a quest'ultima data». Il Belgio ha inoltre chiesto al Consiglio di adottare, in base all'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, una decisione che autorizzi tale proroga. Questa decisione, ossia la decisione 2003/531/CE, è stata adottata dal Consiglio il 16 luglio 2003. Il considerando 10 di detta decisione recita: «Il nuovo aiuto previsto è temporaneo. Esso […] consentirà ai destinatari di continuare le proprie attività in Belgio almeno durante il periodo necessario a questo paese per attuare altre misure a favore dei centri di coordinamento stabiliti nel suo territorio o ad agevolare la riorganizzazione degli investimenti dei gruppi internazionali in causa, evitando la fine improvvisa di contratti in corso». La domanda del Belgio e la decisione 2003/531/CE hanno formato oggetto di vari articoli di stampa. La Commissione ha reagito a questa decisione mediante il comunicato stampa rilasciato il 16 luglio 2003. Né Forum 187 né nessun altro dei centri di coordinamento interessati ha attaccato detta decisione né contestato la limitazione della proroga al 31 dicembre 2005.

(51)

In quarto luogo, la Corte riassume la richiesta di Forum 187 come segue: «Forum 187 […] chiede l'annullamento della decisione della Commissione per la parte nella quale non prevede misure transitorie adeguate per i centri la cui autorizzazione scade tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2004» e «i centri la cui autorizzazione scadeva nel corso degli anni 2003 e 2004 avevano bisogno di un periodo di transizione di due anni per riorganizzarsi, ed eventualmente lasciare il Belgio» (24). La Commissione constata che, tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005, sono trascorsi 34 mesi.

(52)

In quinto luogo, come lo autorizzava l'ordinanza del 26 giugno 2003, il Belgio ha rinnovato le autorizzazioni dei centri di coordinamento che scadevano tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005. Ad eccezione di quattro centri di coordinamento, tali autorizzazioni sono tutte state rinnovate fino al 31 dicembre 2005. Né il Belgio né le imprese interessate hanno presentato ricorso contro tale limitazione esplicita della durata delle autorizzazioni. Del pari, sembra che nessuna delle imprese interessate abbia presentato — né prima del 31 dicembre 2005, né prima del 22 giugno 2006 — domanda di proroga di autorizzazione per un nuovo periodo.

(53)

In sesto luogo, l'esigenza di misure transitorie adeguate volte a permettere al Belgio di adattare la sua legislazione e ai suoi centri di coordinamento di adeguarsi a un nuovo regime fiscale, è utile rilevare gli elementi seguenti:

il regio decreto del 16 maggio 2003 che modifica in materia di «précompte mobilier» (imposta sui beni societari mobili) il regio decreto di esecuzione del codice delle imposte sui redditi coordinato nel 1992 (AR/CIR92) prevede l'esenzione dal «précompte mobilier» per gli interessi pagati dalle banche intragruppi (tra i quali figurano i centri di coordinamento). È entrato in vigore il 5 giugno 2003.

Il 23 aprile 2003, la Commissione ha approvato il regime fiscale particolare che il Belgio ha adottato alla data del 1o gennaio 2003 (25), applicabile anche ai centri di coordinamento. Essa ha inoltre approvato una parte del nuovo regime dei centri di coordinamento notificato nel maggio 2002. Nella decisione 2005/378/CE dell'8 settembre 2004, concernente il regime di aiuti cui il Belgio intende dare esecuzione a favore dei centri di coordinamento (26), la Commissione ha ritenuto che il nuovo regime, come da modifiche che il Belgio si era impegnato ad apportare, non costituiva aiuto di Stato.

La legge del 22 giugno 2005, che prevede una deduzione fiscale per il capitale a rischio (27), prevede un regime di deduzione d'interessi nozionali che è entrato in vigore il 1o gennaio 2006. Benché non si limiti ai centri di coordinamento, tale regime è stato sviluppato con l'obiettivo espresso di offrire un'alternativa attraente al regime dei centri di coordinamento, in particolare per i centri la cui autorizzazione terminava il 31 dicembre 2005. La misura è stata preannunciata alla fine del 2004 e, all'inizio dell'anno 2005, è stata presentata ai rappresentanti dei centri di coordinamento che sembra l'abbiano accolta favorevolmente (28). La misura è stata inoltre ampiamente riportata dalla stampa.

La legge del 22 giugno 2005 prevede anche la soppressione — generale — della tassa di registro dello 0,5 % per i conferimenti di capitale statutario a decorrere dal 1o gennaio 2006.

(54)

Di conseguenza, al più tardi al 1o gennaio 2006, le imprese interessate che avevano deciso di restare in Belgio fruivano di un regime di sostituzione, che era un regime semplice, senza la necessità di un'importante riorganizzazione (29), e attraente. Sempre su questa base, la data del 31 dicembre 2005 sembra quindi costituire una data ragionevole per la scadenza del periodo transitorio adeguato richiesto dalla Corte nella misura in cui permette a tutti i centri di coordinamento di passare da un regime all'altro senza interruzione. La Commissione constata inoltre che 70 di 243 centri di coordinamento presenti nel 2002 hanno effettivamente cessato le loro attività in Belgio.

4.   Situazione dei centri di coordinamento la cui autorizzazione è stata prorogata tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005

(55)

Per le ragioni già illustrate, la Commissione ritiene che il periodo transitorio adeguato richiesto dalla Corte avrebbe dovuto durare dal 18 febbraio 2003 al 31 dicembre 2005. Per la maggior parte dei centri di coordinamento la cui autorizzazione è stata rinnovata in base all'ordinanza del 26 giugno 2003, la durata del rinnovo è stata limitata dal Belgio al 31 dicembre 2005, il che quindi è conforme al periodo transitorio adeguato definito alle sezioni 2 e 3.

(56)

Tuttavia, per quanto concerne quattro centri di coordinamento la cui autorizzazione è stata rinnovata in base all'ordinanza del 26 giugno 2003, l'autorizzazione è stata rinnovata dal Belgio per una durata indeterminata. Orbene la Commissione constata che l'ordinanza del 26 giugno 2003 limita esplicitamente gli effetti di siffatti rinnovi alla data della sentenza sul merito. Di conseguenza, purché i centri di coordinamento interessati non abbiano rinunciato al regime dei centri di coordinamento optando per l'applicazione del regime degli interessi nozionali ai redditi dell'anno 2006, tali autorizzazioni erano quindi coperte dall'ordinanza suddetta fino al 22 giugno 2006.

(57)

Benché ritenga che il periodo transitorio adeguato sia cessato il 31 dicembre 2005 la Commissione, riconosce tuttavia che il suo comunicato stampa del 16 luglio 2003 avrebbe potuto generare, in capo ai centri di coordinamento interessati, il legittimo affidamento che il rimborso non sarebbe richiesto per gli aiuti di cui hanno effettivamente beneficiato fino alla data della sentenza della Corte sul merito.

(58)

Infine, il regime dei centri di coordinamento è un regime fiscale applicato per esercizio fiscale. Orbene, in un gran numero di casi, l'esercizio fiscale corrisponde all'anno civile. Poiché la sentenza è stata pronunciata a metà dell'anno 2006, la Commissione ritiene che il principio di legittimo affidamento debba applicarsi, per ciascuna impresa interessata, fino alla fine del periodo imponibile ordinario in corso alla data della sentenza.

5.   Situazione dei centri di coordinamento la cui autorizzazione è stata rinnovata prima della notifica della decisione 2003/757/CE

(59)

La decisione 2003/757/CE riconosceva in capo a tutti i centri di coordinamento l'esistenza di un legittimo affidamento basato sulla durata decennale delle autorizzazioni in corso alla data di notifica di detta decisione e definiva il periodo transitorio adeguato su questa stessa base. La Corte ha considerato che nel quadro di un regime diventato permanente, il rinnovo dell'autorizzazione era una semplice formalità amministrativa. I centri di coordinamento potevano quindi legittimamente aspettarsi di beneficiare di un periodo transitorio adeguato e all'avvicinarsi della scadenza della loro autorizzazione, potevano altresì aspettarsi di ottenerne il rinnovo in modo da poter fruire di questo periodo transitorio adeguato.

(60)

Come indicato ai considerando da (31) a (34) la Corte ha altresì giudicato che la concessione di periodi transitori differenti in funzione della data di scadenza delle autorizzazioni determinava una disparità di trattamento. La Commissione ne conclude che avrebbe dovuto prevedere un periodo transitorio — adeguato — unico per tutti i centri di coordinamento.

(61)

Tuttavia, la Corte ha annullato la definizione della misura transitoria contenuta nella decisione 2003/757/CE soltanto nella misura in cui quest'ultima era insufficiente, ossia inferiore al periodo transitorio adeguato, per determinati centri di coordinamento la cui autorizzazione scadeva poco dopo. Come è già stato spiegato, la Commissione ritiene che l'annullamento pronunciato dalla Corte riguardi unicamente i centri di coordinamento la cui autorizzazione è stata rinnovata tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005 e che il periodo transitorio adeguato sia cessato al 31 dicembre 2005.

(62)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la sentenza della Corte non abbia annullato la definizione del periodo transitorio contenuta nella decisione 2003/757/CE per i centri di coordinamento la cui autorizzazione, in corso al 17 febbraio 2003, scadeva il 31 dicembre 2005 o a una data ulteriore. Benché, tenuto conto della sentenza della Corte, la Commissione consideri ormai che il periodo transitorio fissato per detti centri di coordinamento fosse troppo lungo, essa constata che la decisione 2003/757/CE, nella misura in cui prevede un periodo transitorio che cessa, per ciascun centro interessato, alla scadenza dell'autorizzazione in corso alla data di notifica della decisione 2003/757/CE, non è stata annullata e quindi resta di applicazione. Di conseguenza, dal momento che è sempre applicabile, la decisione 2003/757/CE non permette che la Commissione riduca la durata del periodo transitorio quale fissata in detta decisione per i centri di coordinamento interessati.

(63)

Qualsiasi decisione della Commissione volta a stabilire, per tutti i centri di coordinamento, un periodo transitorio identico fino al 31 dicembre 2005 sarebbe peraltro priva di qualsiasi effetto pratico dato il legittimo affidamento generato dalla decisione 2003/757/CE in capo ai centri di coordinamento di cui al considerando (62).

6.   La legge del 27 dicembre 2006

(64)

La Commissione osserva che benché il Belgio non abbia notificato le disposizioni della legge del 27 dicembre 2006 volte a permettere la proroga dell'autorizzazione di tutti i centri di coordinamento fino alla fine del 2010, ne ha tuttavia sospeso l'entrata in vigore in attesa dell'approvazione esplicita del regime da parte della Commissione. Per le ragioni esposte nella presente sezione, la Commissione ritiene di non poter approvare tali disposizioni e invita quindi il Belgio a non applicarle.

(65)

Alla fine dell'anno 2005, ad accezione delle autorizzazioni dei quattro centri di coordinamento citati alla sezione 4, le autorizzazioni rinnovate in base all'ordinanza del 26 giugno 2003 sono scadute. Apparentemente non è stata prevista alcuna proroga supplementare né da parte del Belgio né da parte dei centri di coordinamento fino alla data della pronuncia della sentenza, il 22 giugno 2006. La nuova base giuridica che permette i rinnovi di tutti i centri di coordinamento fino al 2010 è stata adottata soltanto il 27 dicembre 2006 — ossia un anno dopo la scadenza di dette autorizzazioni Questa legge permette peraltro un'applicazione retroattiva, eventualmente ad imprese che nel frattempo abbiamo cessato di beneficiare del regime dei centri di coordinamento.

(66)

Contrariamente al Belgio, la Commissione ritiene che la legge del 27 dicembre 2006 non sia una semplice attuazione della sentenza del 22 giugno 2006 nell'ambito della misura esistente, bensì costituisca un nuovo regime di aiuti che, se entrasse in vigore senza l'autorizzazione preliminare della Commissione, determinerebbe probabilmente l'applicazione della procedura applicabile agli aiuti illegali.

(67)

Infatti la sentenza del 22 giugno 2006 conferma l'incompatibilità del regime dei centri di coordinamento a decorrere dalla data di notifica della decisione 2003/757/CE. A decorrere al più tardi da tale notifica, il regime ha cessato di essere un regime di aiuti esistenti e i centri di coordinamento sono entrati nel periodo transitorio durante il quale possono continuare a beneficiare del regime ma non possono più vantare, come in precedenza, il legittimo affidamento generato dalle decisioni o comunicazioni della Commissione nel 1984, 1987 e 1990 (30). I ricorsi presentati e la conferma della Corte, soltanto nel giugno 2006, di detta incompatibilità non sono di natura tale da modificare questa constatazione. Infatti i ricorsi non hanno — in quanto tali — alcun effetto sospensivo e l'ordinanza del 26 giugno 2003 non ha sospeso la qualificazione di regime di aiuto incompatibile. Per le stesse ragioni il legittimo affidamento del Belgio circa l'incompatibilità del regime dei centri di coordinamento è cessato al più tardi per effetto della decisione 2003/757/CE e, è con cognizione di causa che il Belgio ha limitato al 31 dicembre 2005 le proroghe di autorizzazione accordate basandosi sull'ordinanza del 26 giugno 2003.

(68)

A fortiori, la Commissione considera che la decisione del Belgio, adottata dopo la sentenza della Corte che conferma definitivamente l'incompatibilità del regime con il mercato comune, di rinnovare su domanda le autorizzazioni di tutti i centri di coordinamento fino alla fine del 2010 non possa rientrare nel quadro della misura esistente né essere coperta da qualsiasi affidamento legittimo generato dalla Commissione. In particolare, il legittimo affidamento riconosciuto in capo ai centri di coordinamento la cui autorizzazione è stata rinnovata in base all'ordinanza del 26 giugno 2003 non potrebbe essere esteso a rinnovi accordati in virtù della legge del 27 dicembre 2006. Infatti, i rinnovi accordati posteriormente alla data della sentenza della Corte sul merito, non sarebbero più coperti dagli effetti dell'ordinanza del 26 giugno 2003 e quindi dal comunicato stampa della Commissione del 16 luglio 2003 non deriverebbe più alcun affidamento legittimo.

(69)

Di conseguenza, qualsiasi proroga del regime di aiuti incompatibile che venisse accordata in futuro, probabilmente dovrebbe essere considerata come un aiuto illegale, che potrebbe formare oggetto di una domanda di recupero.

7.   Raffronto con i periodi transitori definiti in altre decisioni della Commissione

(70)

Come indicato al considerando (23), il Belgio reclama anche l'applicazione del principio di uguaglianza di trattamento rispetto a misure fiscali che, analogamente al regime dei centri di coordinamento, hanno formato oggetto di una decisione a titolo di aiuti di Stato. Sono citati in particolare i regimi delle holding dette del 1929 al Lussemburgo, delle «imprese esentate» di Gibilterra e della zona franca di Madera, nei quali la Commissione ha accordato misure transitorie fino al 2010 e ha persino autorizzato l'applicazione del regime a nuovi aderenti.

(71)

Secondo la Commissione ogni fascicolo è particolare. In ciascuna delle decisioni succitate, le misure transitorie sono state fissate tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascun regime, dei suoi beneficiari e dello Stato membro interessato. La Commissione ritiene di aver fatto altrettanto nel caso dei centri di coordinamento belgi fissando nella decisione 2003/757/CE, per le ragioni precedentemente illustrate, la fine del periodo transitorio al più tardi al 31 dicembre 2010.

(72)

La Commissione constata in particolare che la presente decisione interviene in seguito ad una sentenza della Corte cui deve dare esecuzione. La Commissione non può in alcun caso sostituire all'esecuzione della sentenza la semplice comparazione della durata delle misure transitorie accordate in altri casi.

(73)

Inoltre, senza entrare in una giustificazione circostanziata sul merito, che la Commissione ha compiuto nelle decisioni di cui al considerando (23), la Commissione constata, per quanto riguarda la forma, che talune decisioni sono vecchie, altre molto più recenti, che alcune autorizzano l'entrata di nuovi aderenti, altre no e che alcune erano subordinate a condizioni. Inoltre, si potrebbero del pari utilizzare altri punti di comparazione, che secondo la Commissione sono ugualmente validi. Ad esempio, per quanto concerne il regime olandese di finanziamento delle attività internazionali Concernfinancieringsactiviteiten) al quale è stato posto fine, sempre il 17 febbraio 2003, dalla decisione 2003/515/CE della Commissione (31), le misure transitorie sono state definite nello stesso modo che per i centri di coordinamento, in funzione della scadenza delle autorizzazioni decennali. Analogamente, benché non abbiano formato oggetto di una decisione della Commissione, il Belgio ha posto fine ai regimi speciali dei centri di distribuzione e dei centri di servizi, per tutte le imprese, il 31 dicembre 2005. La circolare amministrativa che prevedeva tale soppressione, pubblicata il 20 settembre 2005, indica che tali regimi sono stati sostituiti dal sistema di decisioni anticipate istituito a partire dal 1o gennaio 2003 (articolo 20 della legge del 24 dicembre 2002).

(74)

Per tali ragioni la Commissione ritiene di non poter accogliere gli argomenti basati su una comparazione con altri fascicoli.

8.   Insicurezza giuridica generata dall'inazione della Commissione

(75)

Il Belgio ritiene che un periodo transitorio più lungo sarebbe giustificato dall'insicurezza giuridica derivante dall'incapacità della Commissione di fissare rapidamente nuove misure transitorie in seguito all'annullamento pronunciato dalla Corte.

(76)

La Commissione ritiene che non le si possa imputare la responsabilità del ritardo constatato.

(77)

In primo luogo né l'interpretazione fornita dal Belgio, né l'intenzione, che ne consegue, di prorogare l'autorizzazione di tutti i centri di coordinamento fino al 31 dicembre 2010 hanno formato oggetto di notifica — quanto meno di nota informativa — presso la Commissione.

(78)

In secondo luogo, la Commissione ha inviato al Belgio il 4 luglio 2006 una lettera per raccogliere le informazioni necessarie all'applicazione della sentenza della Corte e a ottenere conferma dell'esecuzione della decisione 2003/757/CE, tenuto conto degli effetti dell'ordinanza del 26 giugno 2003 e di detta sentenza. In assenza di risposta, il 23 agosto 2006 è stato inviato un primo sollecito. Malgrado ulteriori solleciti, sia formali che informali, e nonostante la concessione di proroghe supplementari, l'informazione richiesta è stata fornita alla Commissione soltanto nel gennaio 2007. Orbene, dalla relazione e dall'articolo 379 della legge del 27 dicembre 2006 risulta che, a partire dal 20 luglio 2006 era stato conferito al Ministro delle finanze il mandato di accettare senza indugio le richieste di rinnovo dei centri di coordinamento.

(79)

Sulla base delle informazioni a sua disposizione fino ad allora [vedasi considerando (21)] la Commissione si aspettava che il Belgio prorogasse l'autorizzazione di tutti i centri di coordinamento fino alla fine del 2005, periodo corrispondente per la Commissione al periodo transitorio adeguato richiesto dalla Corte. Le informazioni fornite dal Belgio nel gennaio 2007 annunciavano invece l'intenzione del Belgio di prorogare l'autorizzazione di tutti i centri di coordinamento fino alla fine del 2010 sulla base di una legge adottata nel dicembre 2006 e non notificata alla Commissione. Questi elementi nuovi hanno giustificato in data 21 marzo 2007 l'adozione della decisione di estendere il procedimento e l'analisi dei nuovi argomenti presentati dal Belgio e dai terzi.

(80)

Le risposte agli interrogativi posti dalla Commissione il 4 luglio 2006 sono state fornite dal Belgio il 16 gennaio 2007.

VI.   CONCLUSIONI

(81)

In primo luogo, la Commissione deve modificare la decisione 2003/757/CE nella misura in cui è stata annullata dalla sentenza della Corte del 22 giugno 2006.

(82)

La sentenza della Corte del 22 giugno 2006 pronunciata nelle cause riunite C-182/03 e C-217/03 annulla la decisione 2003/757/CE «nella parte in cui essa non prevede misure transitorie per i centri di coordinamento con domanda di rinnovo dell'autorizzazione pendente alla data di notifica della decisione impugnata, o con autorizzazione in scadenza contemporaneamente o poco dopo la notifica di tale decisione».

(83)

In seguito a tale sentenza, il dispositivo della decisione 2003/757/CE deve essere modificato in modo da:

prevedere misure transitorie particolari per i centri di coordinamento la cui domanda di rinnovo era pendente alla data di notifica della suddetta decisione o la cui autorizzazione scadeva in concomitanza o poco dopo la notifica della medesima, ossia fra il 18 febbraio 2003 e i 31 dicembre 2005;

autorizzare, nell'ambito di dette misure transitorie particolari, i centri di coordinamento interessati a beneficiare del regime di aiuti di Stato incompatibile fino al 31 dicembre 2005.

autorizzare, a tal fine, il rinnovo temporaneo delle autorizzazioni dei centri di coordinamento interessati, ove sia necessario per permettere loro di beneficiare del regime fino al 31 dicembre 2005 al più tardi. Il divieto di rinnovo per gli altri deve essere mantenuto.

(84)

La decisione non deve essere modificata ulteriormente. In particolare, la Commissione non rimette in discussione i periodi transitori accordati dalla decisione 2003/757/CE, nella misura in cui permette a taluni centri di coordinamento di beneficiare del regime incompatibile fino alla scadenza della loro autorizzazione in corso e al più tardi fino al 31 dicembre 2010. Questo aspetto della decisione non è stato annullato dalla Corte e quindi è sempre applicabile.

(85)

In secondo luogo, la Commissione deve altresì riconoscere che il suo comunicato stampa del 16 luglio 2003 ha potuto generare, in capo ai quattro centri di coordinamento la cui autorizzazione è stata rinnovata in base all'ordinanza del 26 giugno 2003 e per una durata indeterminata, il legittimo affidamento che potevano beneficiare del regime incompatibile fino alla data della sentenza della Corte sul merito. Tale sentenza è stata pronunciata il 22 giugno 2006 e tenuto conto del carattere fiscale della misura, il beneficio del legittimo affidamento deve essere esteso per permettere a questi centri di coordinamento di fruire del regime incompatibile fino alla fine del periodo imponibile ordinario in corso alla data della sentenza.

(86)

In terzo luogo, la Commissione deve invitare il Belgio a rinunciare a porre in vigore le disposizioni della legge del 27 dicembre 2006 volte a prorogare l'autorizzazione di tutti i centri di coordinamento fino al 31 dicembre 2010, dato che dette disposizioni sono incompatibili con il mercato comune.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2003/757/CE è aggiunto il seguente testo:

«i centri di coordinamento, la cui domanda di rinnovo dell'autorizzazione era pendente alla data di notifica della presente decisione o la cui autorizzazione scade contemporaneamente o poco dopo detta notifica, ossia fra la data di detta notifica e il 31 dicembre 2005, possono continuare a beneficiare del regime dei centri di coordinamento fino al 31 dicembre 2005. Il rinnovo dell'autorizzazione di detti centri di coordinamento è autorizzato al più tardi fino al 31 dicembre 2005.»

Articolo 2

I quattro centri di coordinamento stabiliti in Belgio, la cui autorizzazione è stata rinnovata per una durata indeterminata in base all'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 giugno 2003 che ha pronunciato il rinvio dell'esecuzione della decisione 2003/757/CE, possono beneficiare del regime dei centri di coordinamento fino alla fine del periodo imponibile ordinario in corso al 22 giugno 2006.

Articolo 3

La legge del 27 dicembre 2006 è incompatibile con il mercato comune nella misura in cui le sue disposizioni tendono a prorogare, mediante nuove decisioni di rinnovo di autorizzazione, il regime dei centri di coordinamento oltre il 31 dicembre 2005.

La Commissione invita quindi il Belgio a rinunciare a porre in vigore le pertinenti disposizioni della legge del 27 dicembre 2006.

Articolo 4

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 18 febbraio 2003.

Articolo 5

Il Belgio informa la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 6

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 110 del 16.5.2007, pag. 20.

(2)  Per i particolari delle fasi del procedimento anteriore alla data della presente decisione, vedasi la decisione della Commissione del 27 febbraio 2002 che avvia il procedimento e la decisione 2003/757/CE.

(3)  GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2.

(4)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(5)  GU C 147 del 20.6.2002, pag. 2.

(6)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(7)  GU L 282 del 30.10.2003, pag. 25. Versione rettificata (GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 52).

(8)  Cause riunite C-182/03 R e C-217/03 R, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. 2003, pag. I-6887.

(9)  GU L 184 del 23.7.2003, pag. 17.

(10)  Cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. 2006, pag. I-5479.

(11)  Causa C-399/03, Commissione/Consiglio, Racc. 2006, pag. I-5629.

(12)  Registrata con il riferimento D/55614.

(13)  Registrata con il riferimento D/57226.

(14)  Cfr. nota a piè di pagina n. 1.

(15)  Forum 187 è la federazione professionale dei centri di coordinamento, centri di distribuzione, centri di servizio e call centre stabiliti in Belgio.

(16)  Per la descrizione completa del regime cfr. la decisione di avvio del procedimento del 27 febbraio 2002.

(17)  Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

(18)  Decisione 2006/940/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, relativa al regime di aiuto C 3/2006 cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore delle holding 1929 e delle holding miliardarie (GU L 366 del 21.12.2006, pag. 47).

(19)  Regno Unito — aiuto C 53/2001 (ex BB 52/2000) — Gibilterra: Regime delle imprese esentate — invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE (GU C 26 del 30.1.2002, pag. 13).

(20)  Decisione 2003/294/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativa al regime di aiuti finanziari e fiscali cui il Portogallo ha dato esecuzione nella zona franca di Madera, nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000 (GU L 111 del 6.5.2003, pag. 45).

(21)  A tale data, il Belgio non aveva ancora ottenuto l'accordo del Consiglio per prorogare oltre il 31 dicembre 2005 gli effetti delle autorizzazioni (già in corso al 31 dicembre 2000) che scadevano dopo il 31 dicembre 2005.

(22)  Riferimento Consiglio/00/453.

(23)  Cfr. risposta del ministro delle Finanze del 20 dicembre 2000 ad un'interrogazione del sig. Jacques Simonet, n. 5 (doc. Parl., Chambre, Session 2000-2001, COM 343), citata nella lettera PH/chw/1467 del Belgio del 6 marzo 2003.

(24)  Cfr. la sentenza nelle cause C-182/03 e C-217/03, punti 140 e 145; cfr. inoltre ordinanza del 26 giugno 2003, punto 73; ricorso presentato il 28.4.2003, in particolare punti 5 e 6 della domanda concernente l'applicazione di provvedimenti d'urgenza, punto 6 del ricorso per provvedimenti d'urgenza e punti 148-150, 154 e 158.

(25)  Belgio — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 26/03 (ex N 351/02) — Modifica del regime dei centri di coordinamento (GU C 209 del 4.9.2003, pag. 2).

(26)  GU L 125 del 18.5.2005, pag. 10.

(27)  Moniteur Belge del 30 giugno 2005.

(28)  Cfr. la risposta del ministro delle Finanze alle interrogazioni parlamentari orali poste dalla sig.ra Pieters (QP n. 5852 del 15 marzo 2005), dal sig. Devlies (QP n. 5911 del 15 marzo 2005) e dalla sig.ra Anseeuw (QP n. 3-4179 del 20 gennaio 2006).

(29)  L'esenzione dal «précompte mobilier» e dalla tassa di registro per i conferimenti di capitale è stata mantenuta per i centri di coordinamento ed estesa alle altre imprese, la deduzione per interessi nazionali è un'operazione puramente fiscale, quindi semplice da eseguire.

(30)  Risposta del 12 luglio 1990 all'interrogazione scritta n. 1735/90 del sig. G. de VRIES alla Commissione (GU C 63 dell'11.3.1991, pag. 37).

(31)  GU L 180 del 18.7.2003, pag. 52.