ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 85

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
27 marzo 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

1

 

*

Regolamento (CE) n. 275/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

3

 

 

Regolamento (CE) n. 276/2008 della Commissione, del 26 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Parlamento europeo e Consiglio

 

 

2008/267/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

7

 

 

Consiglio

 

 

2008/268/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2008, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Suomen Pankki

8

 

 

Commissione

 

 

2008/269/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 marzo 2008, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire i dipartimenti di Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord, Francia, nell’elenco di regioni indenni dalla malattia di Aujeszky [notificata con il numero C(2008) 1072]  ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

27.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/1


REGOLAMENTO (CE) N. 274/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Le merci importate in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (TDC) conformemente al regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (1) non avranno verosimilmente ripercussioni negative significative sull’industria comunitaria date le restrizioni in materia di quantitativi o valori importati, di uso e/o di controlli doganali successivi all’importazione. Occorre pertanto escludere le importazioni di merci che beneficiano della franchigia doganale dall’applicazione delle misure di difesa commerciale imposte in virtù dell’articolo 133 del trattato.

(2)

Le importazioni di effetti e oggetti mobili destinati all’arredamento di una residenza secondaria sono soggette alle stesse restrizioni e agli stessi controlli delle medesime merci importate da persone fisiche che trasferiscono il loro luogo di residenza normale da un paese terzo. Nonostante creino lo stesso onere amministrativo per gli importatori e per le amministrazioni doganali degli Stati membri, le importazioni del primo tipo non beneficiano dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), a differenza di quelle del secondo. Inoltre, i vantaggi economici di una franchigia doganale per le importazioni di effetti e oggetti mobili destinati all’arredamento di una residenza secondaria sono modesti in confronto ai costi supplementari dei controlli. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni relative alla franchigia doganale per tali merci.

(3)

Il valore limite di 22 ECU stabilito all’articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 non è stato aumentato dal 1991, mentre i dazi doganali nello stesso periodo sono stati notevolmente ridotti o addirittura aboliti. È opportuno di conseguenza aumentare il valore limite per le spedizioni di valore trascurabile.

(4)

Per garantire che le importazioni di merci esenti da IVA contenute nei bagagli personali dei viaggiatori non vengano assoggettate a dazi doganali, occorre modificare le disposizioni relative a tali importazioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 918/83 per tener conto della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise di merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (2). È pertanto opportuno concedere una franchigia doganale ove la normativa nazionale in materia di IVA, attuata in conformità della direttiva 2007/74/CE, preveda un’esenzione dall’IVA. A tale riguardo è necessario assicurare che le stesse disposizioni in materia di franchigia doganale siano applicate nei territori elencati all’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3).

(5)

Il regolamento (CEE) n. 918/83 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è così modificato:

(1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento determina i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell’articolo 133 del trattato al momento dell’immissione in libera pratica di merci nel territorio doganale della Comunità o della loro esportazione dal medesimo.»;

(2)

nel capitolo I, il titolo IV è soppresso;

(3)

all’articolo 27, il valore di 22 ECU è sostituito da 150 EUR;

(4)

l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, purché tali importazioni siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma di disposizioni del diritto nazionale adottate in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (4).

Le merci importate nei territori elencati all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (5) sono soggette alle stesse disposizioni in materia di franchigia doganale delle merci importate in qualsiasi altra parte del territorio dello Stato membro interessato.

(5)

gli articoli da 46 a 49 sono soppressi;

(6)

all’articolo 127 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Le merci che possono essere importate in regime di franchigia doganale in conformità del presente regolamento non sono soggette neanche a restrizioni quantitative applicate in virtù di misure adottate sulla base dell’articolo 133 del trattato.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.

(3)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

(4)  GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.

(5)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).»;


27.3.2008   

IT

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L 85/3


REGOLAMENTO (CE) N. 275/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il titolo II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), prevede l’applicazione di un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem alle merci contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore totale di dette merci non superi, per spedizione o per viaggiatore, 350 EUR.

(2)

Il dazio forfettario del 3,5 % ad valorem e il massimale di 350 EUR sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 866/97 del Consiglio, del 12 maggio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica (2). Da allora queste disposizioni non sono più state modificate.

(3)

Dal 1997 le aliquote del dazio doganale per le merci normalmente importate dai viaggiatori nei loro bagagli personali o contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato sono state ridotte di circa il 20 %. È pertanto appropriato ridurre l’aliquota forfettaria di un punto percentuale, portandola al 2,5 %. È opportuno che tale aliquota sia applicata solo alle merci importate per le quali la tariffa doganale comune non reca la menzione «esenzione».

(4)

Considerato l’andamento dell’inflazione all’interno e all’esterno della Comunità per i prodotti importati normalmente in questi casi e visto il numero crescente di viaggiatori e di spedizioni private, è opportuno aumentare il massimale a 700 EUR al fine di facilitare lo sdoganamento in tali casi.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte prima, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

1)

il punto D.1 è sostituito dal seguente:

«1.

Un dazio forfettario del 2,5 % ad valorem è applicabile alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all’importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR.

Sono escluse dall’applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione “esenzione” e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell’articolo 31 o nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (3).

2)

nel punto D.3 i termini «negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83» sono sostituiti dai termini «negli articoli da 29 a 31 e nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83.»;

3)

nel punto D.4 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR»;

4)

nel punto D.5 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

(2)  GU L 124 del 16.5.1997, pag. 1.

(3)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.»;


27.3.2008   

IT

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L 85/5


REGOLAMENTO (CE) N. 276/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

56,9

MA

46,9

TN

123,3

TR

109,9

ZZ

84,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,9

MK

99,4

TR

141,9

ZZ

126,9

0709 90 70

MA

55,7

TR

107,4

ZZ

81,6

0805 10 20

EG

45,0

IL

54,1

MA

54,6

TN

53,7

TR

56,9

ZZ

52,9

0805 50 10

IL

106,7

TR

119,8

ZA

133,3

ZZ

119,9

0808 10 80

AR

102,6

BR

82,4

CA

103,7

CL

94,2

CN

79,3

MK

39,9

US

115,3

UY

55,2

ZA

62,3

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

78,8

CL

76,9

CN

63,2

ZA

93,7

ZZ

78,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Parlamento europeo e Consiglio

27.3.2008   

IT

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L 85/7


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2008/267/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 Mrd EUR.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio definisce le modalità per mobilizzare gli stanziamenti del Fondo.

(4)

Il Regno Unito ha presentato una richiesta di mobilizzazione del Fondo in relazione ad una catastrofe causata dalle inondazioni del giugno e del luglio 2007,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2008, una somma pari a 162 387 985 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


Consiglio

27.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Suomen Pankki

(2008/268/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2008/1 della Banca centrale europea, del 28 gennaio 2008, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni di Suomen Pankki (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema è verificata da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Dato che il mandato dell’attuale revisore esterno della Suomen Pankki terminerà dopo l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2007, risulta necessario nominare un nuovo revisore esterno a partire dall’esercizio finanziario 2008.

(3)

Suomen Pankki ha selezionato KPMG Oy Ab quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che la società di revisione KPMG Oy Ab sia nominata revisore esterno della Suomen Pankki per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

(5)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 11, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal testo seguente:

«11.   La società di revisione KPMG Oy Ab è accettata come revisore esterno della Suomen Pankki per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.».

Articolo 2

La presente decisione è comunicata alla BCE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU C 29 dell’1.2.2008, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/883/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 20).


Commissione

27.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2008

che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire i dipartimenti di Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord, Francia, nell’elenco di regioni indenni dalla malattia di Aujeszky

[notificata con il numero C(2008) 1072]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/269/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili al commercio intracomunitario di determinati animali. L’articolo 9 della direttiva prevede la presentazione alla Commissione, per approvazione, di programmi nazionali obbligatori per alcune malattie contagiose, inclusa la malattia di Aujeszky. Inoltre, l’articolo 10 della direttiva in questione prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione la documentazione relativa alla situazione di queste malattie nel loro territorio.

(2)

La decisione 2001/618/CE della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE (2) contiene, nell’allegato I, un elenco di Stati membri o relative regioni esenti dalla malattia di Aujeszky e in cui la vaccinazione è vietata. L’allegato II della decisione 2001/618/CE contiene un elenco di Stati membri o relative regioni in cui sono in atto programmi di controllo per questa malattia.

(3)

Da molti anni è in corso in Francia un programma per l’eradicazione della malattia di Aujeszky e i dipartimenti di Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord figurano nell’elenco delle regioni in cui sono in atto programmi di controllo approvati della malattia di Aujeszky.

(4)

La Francia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa che attesta la qualifica di indenne dalla malattia di Aujeszky per i dipartimenti di Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord e che dimostra che la malattia è stata eradicata da tali dipartimenti.

(5)

La Commissione ha esaminato la documentazione presentata dalla Francia e l’ha trovata conforme all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. È opportuno quindi inserire tali dipartimenti nell’elenco dell’allegato I della decisione 2001/618/CE.

(6)

La decisione 2001/618/CE va quindi modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dal testo in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione

Codice ISO

Stato membro

Regioni

CZ

Repubblica ceca

Tutte le regioni

DK

Danimarca

Tutte le regioni

DE

Germania

Tutte le regioni

FR

Francia

I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cipro

L’intero territorio

LU

Lussemburgo

Tutte le regioni

AT

Austria

L’intero territorio

SK

Slovacchia

Tutte le regioni

FI

Finlandia

Tutte le regioni

SE

Svezia

Tutte le regioni

UK

Regno Unito

Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles

ALLEGATO II

Stati membri o relative regioni in cui sono in atto programmi di controllo approvati della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regioni

BE

Belgio

L’intero territorio

ES

Spagna

Il territorio delle comunità autonome di Galizia, Paese basco, Asturie, Cantabria, Navarra, La Rioja.

Il territorio delle province di León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid e Ávila nella Comunità autonoma di Castilla y León.

Il territorio della provincia di Las Palmas nelle isole Canarie

IT

Italia

La provincia di Bolzano

NL

Paesi Bassi

L’intero territorio

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