ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 81

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
20 marzo 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 261/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento (CE) n. 262/2008 della Commissione, del 19 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

21

 

 

Regolamento (CE) n. 263/2008 della Commissione, del 19 marzo 2008, recante decisione di non concedere restituzioni all’esportazione per il burro nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

23

 

 

Regolamento (CE) n. 264/2008 della Commissione, del 19 marzo 2008, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

24

 

 

Regolamento (CE) n. 265/2008 della Commissione, del 19 marzo 2008, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

26

 

 

Regolamento (CE) n. 266/2008 della Commissione, del 19 marzo 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

28

 

 

Regolamento (CE) n. 267/2008 della Commissione, del 19 marzo 2008, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

30

 

 

Regolamento (CE) n. 268/2008 della Commissione, del 19 marzo 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

32

 

*

Regolamento (CE) n. 269/2008 della Commissione, del 19 marzo 2008, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

35

 

 

Regolamento (CE) n. 270/2008 della Commissione, del 19 marzo 2008, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

37

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/48/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 1 )

38

 

*

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

40

 

*

Direttiva 2008/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

42

 

*

Direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

45

 

*

Direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nonché la direttiva 92/42/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/57/CE e 2000/55/CE, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

48

 

*

Direttiva 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

51

 

*

Direttiva 2008/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 1 )

53

 

*

Direttiva 2008/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

57

 

*

Direttiva 2008/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

60

 

*

Direttiva 2008/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

62

 

*

Direttiva 2008/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

65

 

*

Direttiva 2008/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

67

 

*

Direttiva 2008/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

69

 

*

Direttiva 2008/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 1 )

71

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/260/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 marzo 2008, che concede a talune parti interessate un'esenzione dall'estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto in vigore e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti interessate a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2008) 1044]

73

 

 

IV   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 388/06/COL, del 13 dicembre 2006, che modifica per la sessantunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

81

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/1


REGOLAMENTO (CE) N. 261/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione e sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 20 novembre 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante le importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese (RPC) presentata a norma dell’articolo 5 del regolamento di base dalla Federazione ANIMA/COMPO («il denunciante») a nome di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione comunitaria complessiva di determinati compressori.

(2)

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping e del pregiudizio notevole che ne è derivato, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Il 21 dicembre 2006 il procedimento è stato avviato mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

2.   Misure provvisorie

(4)

Data la necessità di esaminare ulteriormente alcuni aspetti dell’inchiesta, si è deciso di proseguire l’inchiesta senza istituire misure provvisorie.

3.   Parti interessate dal procedimento

(5)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati, i rappresentanti della RPC, i produttori comunitari denuncianti e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i limiti di tempo indicati nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(6)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Quattordici produttori esportatori, compresi gruppi di società collegate, hanno chiesto che fosse loro applicato il TEM, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, o il TI qualora l’inchiesta stabilisse che non soddisfano le condizioni per fruire del TEM. Un produttore esportatore ha chiesto soltanto il TI.

(7)

Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori della RPC, di importatori e di produttori della Comunità, la Commissione ha indicato nell’avviso di apertura che si sarebbe potuto ricorrere al metodo del campionamento per determinare il dumping e il pregiudizio, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

(8)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC, gli importatori comunitari e i produttori comunitari sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (1o ottobre 2005-30 settembre 2006).

(9)

Per quanto riguarda i produttori comunitari, la Commissione, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, ha scelto un campione sulla base del maggior volume rappresentativo di esportazioni di determinati compressori nella Comunità sul quale l’inchiesta poteva ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile. Sulla base dalle informazioni comunicate dai produttori esportatori, la Commissione ha scelto le sei società o gruppi di società collegate (di seguito «le società costituenti il campione») con il maggior volume di esportazioni verso la Comunità. In termini di volume delle esportazioni, le sei società costituenti il campione rappresentavano il 93 % del totale delle esportazioni di determinati compressori dalla RPC verso la Comunità nel corso del periodo dell’inchiesta. Le parti interessate sono state consultate come disposto dall’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni.

(10)

Per quanto concerne i produttori comunitari, dato che soltanto tre gruppi di società hanno collaborato all’inchiesta, il campionamento è stato ritenuto non necessario.

(11)

Per quanto riguarda gli importatori, poiché soltanto uno di essi ha collaborato all’inchiesta, non si è ritenuto necessario ricorrere al campionamento.

(12)

Questionari sono stati inviati a tutte le società incluse nel campione e a tutte le altre parti notoriamente interessate. Risposte complete sono state ricevute da sei produttori esportatori della RPC, da tre produttori della Comunità e da un importatore. Un produttore della Comunità ha risposto soltanto al questionario di campionamento. Nessuna risposta al questionario è stata ricevuta da altre parti interessate.

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori comunitari

ABAC Aria Compressa SpA del gruppo ABAC, Torino (Italia),

FIAC SpA del gruppo FIAC, Bologna (Italia),

FINI SpA, Zola Predosa — Bologna (Italia);

b)

Produttori esportatori nella RPC

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd. del gruppo ABAC, Shanghai («Nu Air»),

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling («Xinlei»),

Hongyou/Taizhou Group: (1) Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling («Hongyou»); (2) Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling («Taizhou»),

Wealth Group: (1) Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai («Shanghai Wealth»);(2) Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong («Wealth Nantong»),

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou («Anlu»),

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd. del gruppo FIAC, Jiangmen («FIAC»);

c)

Società collegate nella RPC

Wealth Shanghai Import-Export Co. Ltd., Shanghai («Wealth Import Export»),

FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd. del gruppo FIAC («FIAC Hong Kong»);

d)

Importatore indipendente nella Comunità

Hans Einhell AG, Landau (Germania).

(14)

Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori che avrebbero potuto non ottenere il TEM e per determinare tale valore sulla base dei dati di un paese di riferimento, in questo caso il Brasile, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede delle seguenti società:

e)

Produttori in Brasile

FIAC Compressores de ar do Brasil Ltda. del gruppo FIAC, Araquara,

Schulz S/A, Joinville, Santa Catarina, Brasile.

4.   Periodo dell’inchiesta

(15)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(16)

Il prodotto in esame è costituito da compressori alternativi, di portata non superiore a 2 metri cubi (m3) al minuto, originari della RPC («compressori» o «prodotto in esame») dichiarati di norma ai codici NC ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 ed ex 8414 80 51.

(17)

Un compressore è costituito generalmente da una pompa azionata da un motore elettrico o direttamente o tramite un meccanismo a cinghia. Nella maggior parte dei casi, l’aria pressurizzata è pompata in un serbatoio, da cui esce passando per un regolatore di pressione e un tubo flessibile di gomma. I compressori, in particolare quelli più grandi, possono essere muniti di ruote per essere più mobili. Possono essere venduti soli o essere accompagnati da accessori per la polverizzazione, la pulizia o il gonfiaggio di pneumatici e altri oggetti.

(18)

L’avviso di apertura di questo procedimento citava anche le pompe per compressori alternativi. Dall’inchiesta è risultato che dette pompe sono uno (ma non il solo) dei componenti essenziali dei compressori in esame (secondo il modello, rappresentano tra il 25 % e il 35 % del costo totale del prodotto finale) e possono essere vendute separatamente o montate su altri compressori non oggetto di questa inchiesta. Inoltre, è risultato dall’inchiesta che queste pompe non presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche dei compressori completi e non sono utilizzate per gli stessi scopi. Il compressore completo contiene anche altri componenti essenziali (il serbatoio, il motore). I circuiti di distribuzione e la percezione della clientela non sono gli stessi, a seconda che si tratti di una pompa o di un compressore completo. Pertanto, si conclude che, in questo caso, le pompe per compressori alternativi non devono essere considerate come il prodotto in esame.

(19)

Il prodotto in esame è utilizzato per azionare strumenti pneumatici o per polverizzare, pulire o gonfiare pneumatici ed altri oggetti. L’inchiesta ha mostrato che, malgrado le differenze nelle dimensioni, nei materiali e nei procedimenti di fabbricazione, i vari tipi di prodotti in esame condividono tutti le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e servono in generale per gli stessi usi. Sono quindi considerati come un solo prodotto ai fini del presente procedimento.

2.   Prodotto simile

(20)

L’inchiesta ha dimostrato che i compressori fabbricati e venduti dall’industria comunitaria nella Comunità, quelli fabbricati e venduti sul mercato interno nella RPC e in Brasile, paese di riferimento, e quelli fabbricati nella RPC e venduti alla Comunità presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e lo stesso utilizzo di base.

(21)

Tutti questi compressori sono quindi considerati prodotti simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Dati generali

(22)

Quattordici società o gruppi di società, rappresentanti il 100 % delle esportazioni del prodotto in esame nella CE, si sono manifestate. Il grado di cooperazione è stato quindi elevato. Tredici società o gruppi di società hanno chiesto il TEM, una società ha chiesto soltanto il TI. Come si è detto al considerando 9, sei società sono state selezionate per costituire il campione sulla base del loro volume di esportazioni.

2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(23)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori di cui sia accertata la conformità ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(24)

Per comodità di riferimento, tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:

1)

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali; il costo dei principali fattori di produzione riflette nel complesso i valori di mercato;

2)

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali e d’applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia di fallimenti e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5)

il cambio delle valute viene effettuato ai tassi di mercato.

(25)

Cinque società o gruppi di società di produttori esportatori cinesi compresi nel campione hanno inizialmente chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno risposto nei termini prescritti al questionario per i produttori esportatori. Tutti questi gruppi comprendevano sia produttori del prodotto in esame, sia società collegate ai produttori e operanti nella vendita del prodotto in esame. È prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfa le condizioni per ottenere il TEM. Hanno chiesto il TEM i seguenti gruppi:

Nu Air,

Xinlei,

Hongyou/Taizhou,

Shanghai Wealth/Wealth Nantong,

FIAC.

(26)

Per i suddetti produttori esportatori inclusi nel campione e che hanno collaborato, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato presso le sedi di tali società, quando lo ha ritenuto necessario, tutte le informazioni contenute nella domanda.

(27)

Dall’inchiesta è risultato che il TEM non poteva essere concesso a tre dei cinque produttori esportatori cinesi suddetti che lo avevano chiesto, perché queste società o questi gruppi di società non rispondevano al secondo dei criteri enunciati al considerando 24. Inoltre, uno dei gruppi di società non rispondeva neppure al terzo criterio.

(28)

Due società o gruppi di società (FIAC e Nu Air) rispondevano a tutti i criteri di cui al considerando 24 e hanno ottenuto il TEM.

(29)

Una società (Taizhou) che fa parte del gruppo di società Hongyou/Taizhou e un’altra società (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) non hanno potuto dimostrare di rispondere al secondo dei criteri di cui al considerando 24, perché le loro pratiche e norme contabili non sono risultate conformi alle norme contabili internazionali. Il gruppo di società Hongyou/Taizhou e la società Wealth Shanghai/Nantong Wealth non hanno quindi potuto fruire del TEM.

(30)

Una società (Xinlei) non è stata in grado di dimostrare la sua rispondenza al secondo criterio di cui al considerando 24, dato che le sue pratiche e norme contabili non erano conformi alle norme contabili internazionali. Inoltre, questa società non ha potuto dimostrare pienamente il pagamento per i suoi diritti d’utilizzo del suolo. Non rispondeva quindi neppure al terzo dei criteri di cui al considerando 24. Di conseguenza, non ha potuto ottenere il TEM.

(31)

Un importatore indipendente ha sollevato un’obiezione contro la concessione del TEM a Nu Air, adducendo l’esistenza di alcune incoerenze nei conti revisionati del 2004 e 2005. Nu Air ha tuttavia potuto dimostrare l’assenza di incoerenze e chiarire i punti sollevati da questo importatore. L’obiezione è stata quindi respinta.

(32)

Lo stesso importatore ha obiettato alla concessione del TEM a FIAC, sostenendo che questa società aveva negoziato nel 2002 un accordo preliminare con le autorità regionali che gli avrebbe permesso di utilizzare gratuitamente un appezzamento di terreno per un periodo massimo di tre anni, in attesa del completamento delle formalità di esproprio. Questo accordo è però scaduto senza che FIAC ne abbia mai fatto uso o abbia acquisito un diritto di proprietà del terreno. D’altra parte, FIAC ha potuto dimostrare di aver sempre pagato un affitto per i locali utilizzati nel quadro delle sue attività. L’argomento è stato quindi respinto.

(33)

Una società (Hongyou) del gruppo di società Hongyou/Taizhou ha obiettato che il TEM non dovrebbe esserle rifiutato a causa di problemi che riguardano un’altra società (Taizhou). Secondo il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), le società Hongyou e Taizhou devono però essere considerate parti collegate. Poiché non è stato possibile concedere il TEM a Taizhou, non si è potuto concederlo neppure a Hongyou.

(34)

Risulta da quanto precede che tre delle cinque società o gruppi di società cinesi inclusi nel campione che avevano chiesto il TEM non hanno potuto dimostrare di rispondere a tutti i criteri enunciati all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(35)

Si è ritenuto pertanto che il TEM dovesse essere concesso a due società (FIAC e Nu Air) e rifiutato a tre altre società o gruppi di società. Il comitato consultivo è stato consultato e non ha mosso obiezioni alle conclusioni dei servizi della Commissione.

3.   Trattamento individuale («TI»)

(36)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, tranne nei casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

(37)

Tutti i produttori esportatori che hanno chiesto il TEM hanno anche chiesto di fruire del TI qualora fosse loro rifiutato il TEM. Una società (Anlu) ha chiesto solo il TI.

(38)

Delle quattro società o gruppi di società inclusi nel campione a cui non è stato possibile concedere il TEM (Xinlei, Hongyou/Taizhou, Wealth Shanghai/Nantong Wealth) o non lo hanno chiesto (Anlu), tre (Xinlei, Anlu e Wealth Shanghai/Nantong Wealth) rispondevano a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5 e hanno potuto fruire del TI.

(39)

La società Taizhou non è stata in grado di dimostrare che rispondeva a tutte le condizioni richieste per fruire di un trattamento individuale secondo l’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. I gravi problemi posti dal sistema contabile della società hanno reso impossibile verificare se il criterio di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base, secondo il quale i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati e le condizioni di vendita devono essere determinati liberamente, era soddisfatto.

(40)

La richiesta di TI della società Taizhou è stata quindi respinta.

4.   Valore normale

4.1.   Società o gruppi di società cui è stato possibile concedere il TEM

(41)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha inizialmente stabilito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno ottenuto il TEM, se le loro vendite sul mercato interno del prodotto in esame a clienti indipendenti fossero rappresentative, cioè se il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle loro vendite all’esportazione del prodotto in esame nella Comunità. Poiché le due società o gruppi di società avevano vendite pressoché inesistenti sul mercato interno, è stato considerato che il prodotto non era venduto in quantità sufficientemente rappresentative per fornire una base adeguata ai fini della determinazione del valore normale.

(42)

Poiché non è stato possibile stabilire il valore normale sulla base delle vendite sul mercato interno, si è dovuto applicare un altro metodo. A questo scopo, la Commissione ha utilizzato un valore normale costruito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione del prodotto in esame sostenuti dalle società o dai gruppi di società. Ai fini della costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, il costo di produzione è maggiorato di un congruo importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti. Le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti non hanno potuto essere stabiliti secondo il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6, primo comma del regolamento di base, in quanto nessuna delle società o nessuno dei gruppi di società realizzavano vendite interne rappresentative. Non hanno potuto essere stabiliti sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), perché non c’erano altre società a cui potesse essere concesso il TEM. Le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti non hanno potuto essere stabiliti sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), perché nessuna delle società e nessuno dei gruppi di società realizzavano vendite rappresentative, nel corso di normali operazioni commerciali, della stessa categoria generale di prodotti. Le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati di conseguenza determinati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), («qualunque altro metodo appropriato») sulla base degli importi corrispondenti registrati dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato. Le informazioni disponibili al pubblico hanno mostrato che tale margine di profitto non superava i profitti realizzati da altri produttori noti della stessa categoria generale di prodotti (macchine elettriche) nella RPC durante il PI.

4.2.   Società o gruppi di società cui non è stato possibile concedere il TEM

(43)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(44)

L’avviso di apertura del procedimento proponeva il Brasile come paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. Le parti interessate sono state invitate ad esprimersi in proposito. Nessuna delle parti interessate si è dichiarata contraria alla proposta.

(45)

Esistono in Brasile quattro produttori conosciuti, che fabbricano circa 220 000 compressori all’anno e le cui importazioni ammontano a circa 30 000 unità. La Commissione ha chiesto la collaborazione di tutti i produttori conosciuti in Brasile.

(46)

Due produttori brasiliani hanno collaborato all’inchiesta. Uno dei due è collegato a un produttore comunitario, il gruppo FIAC. L’inchiesta ha rivelato che questo produttore praticava prezzi generalmente elevati, in ragione soprattutto del fatto che fabbricava un volume ridotto di compressori sofisticati destinati a usi medici, non direttamente comparabili con il prodotto in esame. Tenuto conto delle caratteristiche molto diverse dal prodotto e del mercato, sarebbe difficile effettuare gli adeguamenti necessari per utilizzare questi dati ai fini della determinazione del valore normale dei compressori di fabbricazione cinese. Il secondo produttore brasiliano che ha collaborato fabbricava alcuni modelli di compressori comparabili a quelli esportati nella Comunità dai produttori esportatori cinesi. Pertanto, i prezzi praticati sul mercato brasiliano per i modelli analoghi di questo produttore brasiliano venduti nel corso di normali operazioni commerciali sono stati utilizzati come base per stabilire il valore normale nel caso dei produttori esportatori che non hanno ottenuto il TEM.

5.   Prezzo all’esportazione

(47)

I produttori esportatori esportavano nella Comunità direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società commerciali indipendenti situate nella Comunità e al di fuori di essa.

5.1.   Società o gruppi di società cui è stato possibile concedere il TEM o il TI

(48)

Per le esportazioni verso la Comunità effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità o tramite società commerciali indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(49)

Per le esportazioni verso la Comunità effettuate tramite società commerciali collegate aventi sede nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. Per le vendite realizzate tramite società collegate stabilite fuori della Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità.

5.2.   Società o gruppi di società cui non è stato possibile concedere né il TEM né il TI

(50)

Per le due società esportatrici cinesi incluse nel campione cui non è stato concesso né il TEM né il TI (gruppo Taizhou/Hongyou), i dati relativi alle loro vendite all’esportazione non hanno, per le ragioni indicate al considerando 29, potuto essere utilizzati per stabilire margini di dumping individuali. Un margine di dumping è stato quindi calcolato secondo il metodo descritto al considerando 55.

6.   Confronto

(51)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(52)

Su questa base, per i produttori esportatori cinesi che hanno potuto ottenere il TEM o il TI sono stati effettuati, in casi necessari e giustificati, adeguamenti per le differenze relative allo stadio commerciale, ai costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, ai costi accessori, d’imballaggio, del credito e del servizio d’assistenza (garanzie). Per le altre società è stato operato un adeguamento medio basato sugli adeguamenti anzidetti.

(53)

Per quanto riguarda le vendite effettuate attraverso società collegate aventi sede al di fuori della Comunità, è stato applicato un adeguamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, nei casi in cui è stato dimostrato che queste società esercitavano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera su commissione. Questo adeguamento è stato basato sulle spese generali, amministrative e di vendita delle società commerciali e sui dati relativi ai profitti ottenuti presso un commerciante indipendente della Comunità.

7.   Margini di dumping

(54)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling and Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai e Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Società non comprese nel campione che hanno collaborato (elencate nell’allegato)

51,6 %

Tutte le altre società

77,6 %

(55)

Per le due società incluse nel campione che non hanno ottenuto né il TEM né il TI il margine di dumping è stato calcolato come media ponderata dei margini stabiliti per le tre società o gruppi di società che hanno ottenuto il TI ma non il TEM.

(56)

Per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, il margine di dumping è stato calcolato come media ponderata dei margini stabiliti per tutte le società del campione.

(57)

Tenuto conto del grado di collaborazione elevato (100 %) indicato al considerando 22, un margine di dumping medio applicabile su scala nazionale è stato fissato al livello più elevato applicabile alle società incluse nel campione.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria

(58)

In base alla definizione di industria comunitaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base, all’inizio dell’inchiesta è stata considerata la possibilità di includere nella definizione di produzione comunitaria la produzione dei seguenti fabbricanti comunitari:

quattro fabbricanti comunitari denunzianti: CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC SpA e FINI SpA,

un altro produttore comunitario che ha pienamente collaborato all’inchiesta e ha sostenuto il procedimento: ABAC Aria Compressa SpA del gruppo ABAC. Si segnala che nel 2007 il gruppo ABAC ha venduto questa società ad un’altra società,

sei altri produttori comunitari indicati nella denuncia. Queste società hanno ricevuto un questionario di campionamento, ma una sola di esse ha espresso, entro il termine indicato nell’avviso di apertura, l’intenzione di collaborare ulteriormente al procedimento. Questo produttore ha però cessato la collaborazione poco tempo dopo e non ha fornito risposte complete al questionario,

venti altri produttori indicati nella denuncia, che assemblano il prodotto simile utilizzando parti fabbricate dai suddetti produttori comunitari e/o importate da paesi terzi. In quantità molto limitate il prodotto simile è fabbricato anche dal settore dei compressori per uso industriale. Questionari sono stati inviati a tutti questi fabbricanti, ma nessuno ha risposto.

(59)

Due dei produttori denuncianti hanno cessato di collaborare poco dopo l’apertura del procedimento e non hanno risposto al questionario di campionamento.

(60)

L’inchiesta ha dimostrato che, parallelamente alla loro fabbricazione comunitaria, le tre società (o gruppi di società) che hanno collaborato hanno anche importato quantità crescenti del prodotto in esame per rivenderle sul mercato comunitario. Come risulta dall’inchiesta, tutti i produttori che hanno collaborato hanno deciso di delocalizzare parzialmente la loro produzione, almeno per la parte più esposta all’aumento delle importazioni in dumping dalla RPC. Le importazioni realizzate dalle società (o dai gruppi di società) che hanno collaborato provenivano principalmente dalle rispettive società collegate o controllate stabilite nella RPC.

(61)

È stato quindi esaminato se, nonostante tali volumi di importazioni, il centro d’interesse di queste società fosse ancora nella Comunità.

(62)

Quanto al volume delle importazioni realizzate dai fabbricanti comunitari che hanno collaborato, si è stabilito che due di queste società (o gruppi di società), le società A e B, importavano quantità crescenti, ma relativamente modeste del prodotto in esame (nel corso del periodo considerato, il volume delle rivendite del prodotto in esame originario della RPC è rimasto inferiore al volume delle rispettive vendite nette della produzione propria di queste società). Inoltre, queste società hanno mantenuto le loro sedi centrali e le loro attività di ricerca e sviluppo all’interno della Comunità. Si conclude quindi che il centro d’interesse delle società A e B è sempre situato nella Comunità e che queste due società, nonostante le loro importazioni dalla RPC, devono essere considerate come facenti parte della produzione comunitaria.

(63)

Quanto all’altro gruppo di società che ha collaborato (società C), si è accertato che la proporzione del prodotto importato venduto sul mercato comunitario non solo era notevolmente aumentata nel periodo considerato, ma, a partire dal 2005, superava anche i volumi del prodotto simile fabbricato e venduto nella Comunità. Nel corso del periodo dell’inchiesta, il volume delle rivendite del prodotto in esame originario della RPC ha costituito la parte principale del volume totale delle vendite della società C sul mercato comunitario.

(64)

È stato valutato se, nonostante la loro notevole entità, i volumi importati potessero essere considerati come complementari rispetto alla gamma di prodotti o di natura temporanea. È risultato che le importazioni della società C non potevano essere considerate come complementari, ma erano basate su una decisione strategica di delocalizzare la produzione nella RPC, per ridurre il costo di produzione e sostenere la concorrenza delle altre importazioni cinesi. Si è accertato che nel periodo dell’inchiesta molti modelli prodotti nella RPC erano anche prodotti in Italia da un’altra società che fa parte dello stesso gruppo. I compressori prodotti nella RPC erano quindi in concorrenza diretta con quelli prodotti dallo stesso gruppo in Italia. In base a quanto precede e tenuto conto dell’importanza della rivendita di prodotti importati nelle vendite totali della società C, non è stato possibile concludere che il centro d’interesse della società C, per quanto riguarda la fabbricazione del prodotto in esame, era sempre situato nella Comunità. È stato ritenuto probabile che la società C continuerà o anche aumenterà le sue importazioni del prodotto simile dal paese interessato per rivenderle sul mercato comunitario, il che implica che tale società debba essere considerata un importatore piuttosto che un produttore comunitario.

(65)

Pertanto, si conclude che la società C non deve essere inclusa nella definizione della produzione comunitaria.

(66)

In conclusione, la produzione comunitaria di determinati compressori, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base, è stata definita come la produzione totale di tutte le società di cui al considerando 58, esclusa la produzione della società C. In mancanza di collaborazione da parte di un certo numero di produttori e di assemblatori della Comunità, la produzione è stata stimata in base alle informazioni raccolte durante l’inchiesta e ai dati contenuti nella denuncia.

2.   Industria comunitaria

(67)

Il procedimento è stato aperto in seguito alla denuncia sporta dalla federazione italiana ANIMA, in rappresentanza di quattro società che fabbricano compressori e di un produttore che sostiene la denuncia (come precisato al considerando 58). Nonostante la mancanza di collaborazione da parte di due delle società denuncianti e l’esclusione di un fabbricante comunitario dalla definizione della produzione comunitaria, si è constatato che gli altri due produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta rappresentavano una quota maggioritaria, in questo caso pari al 50 % circa, della produzione comunitaria totale. I due produttori che hanno collaborato sono quindi considerati costituire l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 e dall’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

(68)

Gli altri produttori indicati nella denuncia e specificati al considerando 58, ad eccezione della società esclusa dalla definizione della produzione comunitaria, sono qui di seguito designati come «gli altri produttori comunitari». Nessuno di essi si è opposto alla denuncia.

3.   Consumo comunitario

(69)

Il consumo comunitario è stato calcolato tenendo conto del volume delle vendite della produzione propria della società C e dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, dei dati sul volume di importazioni nel mercato comunitario forniti da Eurostat e, per quanto riguarda gli altri produttori comunitari, delle informazioni figuranti nella denuncia.

(70)

Nel periodo considerato il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile si è ridotto del 6 %, raggiungendo circa 3 066 000 unità durante il PI. Più precisamente, il consumo comunitario è diminuito del 7 % nel 2004, per poi aumentare leggermente di un punto percentuale nel 2005 e stabilizzarsi a questo livello nel corso del PI. Il calo del consumo comunitario può essere attribuito alla contrazione delle vendite dei produttori della Comunità e alla diminuzione delle importazioni da altri paesi terzi (in particolare Stati Uniti e Giappone).

 

2003

2004

2005

PI

Consumo UE (unità)

3 270 283

3 053 846

3 075 358

3 065 898

Indice

100

93

94

94

4.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume

(71)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità è fortemente aumentato tra il 2003 e il PI. Nel corso del periodo considerato è aumentato del 182 % e ha superato 1 600 000 unità. In particolare, le importazioni dal paese interessato sono aumentate del 66 % tra il 2003 e il 2004, di un ulteriore 110 % nel 2005 e di 6 punti percentuali nel PI.

b)   Quota di mercato

(72)

La quota di mercato detenuta dagli esportatori del paese interessato è aumentata di oltre 35 punti percentuali durante il periodo considerato e ha raggiunto nel PI il 53 %. Gli esportatori cinesi hanno aumentato la loro quota di mercato di 13 punti percentuali tra il 2003 e il 2004, poi di altri 20 punti percentuali nel 2005. Nel corso del PI la quota di mercato degli esportatori del paese interessato è lievemente aumentata di un altro punto percentuale.

 

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni dalla RPC (unità)

574 795

953 001

1 586 614

1 622 702

Indice

100

166

276

282

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC

17,6 %

31,2 %

51,6 %

52,9 %

c)   Prezzi

i)   Andamento dei prezzi

(73)

I prezzi delle importazioni del prodotto in esame che figurano nella tabella seguente sono basati sui dati comunicati dagli esportatori che hanno collaborato e verificati nel corso dell’inchiesta. Durante il periodo considerato si è avuto un aumento globale del prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC, che è cresciuto del 6 % tra il 2003 e il PI. Questa tendenza all’aumento dei prezzi riflette probabilmente l’evoluzione della gamma dei prodotti proposti, dato che i fabbricanti cinesi iniziano gradualmente a produrre ed esportare compressori più perfezionati e più costosi.

 

2003

2004

2005

PI

Prezzo delle importazioni dalla RPC (EUR/unità)

35,15

34,61

35,70

37,27

Indice

100

98

102

106

ii)   Sottoquotazione dei prezzi

(74)

Sono stati messi a confronto i prezzi medi di modelli comparabili del prodotto in esame applicati dai produttori esportatori e dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. A tal fine, i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria, al netto di riduzioni e imposte, applicati ad acquirenti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi cif franco frontiera comunitaria applicati dai produttori esportatori della RPC, opportunamente adeguati per tener conto dei costi relativi alle operazioni di scarico e di sdoganamento. Dato che l’industria comunitaria vende di norma la sua produzione comunitaria direttamente a dettaglianti, mentre le merci cinesi sono vendute tramite importatori e/o commercianti collegati o indipendenti, è stato operato un adeguamento del prezzo all’importazione, se necessario, affinché il confronto fosse effettuato in relazione allo stesso stadio commerciale. Dal confronto è risultato che durante il PI il prodotto in esame è stato venduto nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell’industria comunitaria in misura compresa, secondo l’esportatore, tra il 22 % e il 43 %.

5.   Situazione dell’industria comunitaria

(75)

Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, la Commissione ha proceduto ad una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influenzano la situazione dell’industria comunitaria.

(76)

Poiché l’industria comunitaria è rappresentata solo da due produttori, i dati che la riguardano sono stati indicizzati e/o presentati in fasce di valori per salvaguardarne il carattere riservato, in conformità dell’articolo 19 del regolamento di base. Si ricorda che i dati presentati di seguito si riferiscono soltanto al prodotto simile fabbricato nella Comunità dall’industria comunitaria e non tengono quindi conto né delle pompe vendute separatamente né dei compressori fabbricati nella RPC dalle società collegate all’industria comunitaria e poi rivenduti nella Comunità.

a)   Produzione

(77)

La produzione dell’industria comunitaria è notevolmente diminuita tra il 2003 e il PI. In particolare, è scesa del 16 % nel 2004, di altri 23 punti percentuali nel 2005 e di altri 7 punti percentuali nel PI, periodo nel quale la produzione dell’industria comunitaria si è situata tra le 300 000 e le 400 000 unità.

 

2003

2004

2005

PI

Produzione (unità)

Dati riservati

Indice

100

84

61

54

b)   Capacità e tassi di utilizzo delle capacità

(78)

La capacità produttiva è aumentata del 3 % tra il 2003 e il 2004, di altri 9 punti percentuali nel 2005, rimanendo poi allo stesso livello nel PI. L’aumento della capacità di produzione nel 2005 può essere attribuito all’investimento realizzato da un solo produttore comunitario in una linea di produzione addizionale per compressori destinati ad un settore superiore del mercato. In tale periodo la capacità di produzione dell’industria comunitaria ha oscillato tra le 600 000 e le 800 000 unità.

(79)

Il tasso di utilizzazione delle capacità di produzione dell’industria comunitaria è sceso costantemente durante il periodo considerato e nel PI è stato inferiore alla metà del livello del 2003. Questa evoluzione riflette una caduta dei livelli di produzione. Durante il PI il tasso di utilizzo delle capacità dell’industria comunitaria ha oscillato tra il 40 % e il 50 %.

 

2003

2004

2005

PI

Capacità di produzione (unità)

Dati riservati

Indice

100

103

112

112

Utilizzazione delle capacità

Dati riservati

Indice

100

81

54

48

c)   Scorte

(80)

Il livello delle scorte finali dell’industria comunitaria è aumentato del 37 % nel 2004 e di altri 45 punti percentuali nel 2005, per poi diminuire di 138 punti percentuali nel PI. In tale periodo le scorte dell’industria comunitaria hanno oscillato tra le 10 000 e le 20 000 unità. Dato che la produzione del prodotto simile nella Comunità avviene principalmente su ordinazione, il livello delle scorte non è considerato un indicatore di pregiudizio utile per questo prodotto.

 

2003

2004

2005

PI

Scorte finali (unità)

Dati riservati

Indice

100

137

182

44

d)   Volume delle vendite

(81)

Le vendite della produzione propria dell’industria comunitaria sul mercato comunitario sono costantemente diminuite nel corso del periodo considerato. In particolare, sono scese del 19 % nel 2004, di altri 24 punti percentuali nel 2005 e di altri 9 punti percentuali nel PI. In tale periodo il volume delle vendite dell’industria comunitaria è stato compreso tra le 200 000 e le 300 000 unità.

 

2003

2004

2005

PI

Volume delle vendite CE (unità)

Dati riservati

Indice

100

81

57

48

e)   Quota di mercato

(82)

La quota di mercato dell’industria comunitaria è diminuita costantemente nel corso del periodo considerato. In particolare, l’indice che riflette l’evoluzione della quota di mercato dell’industria comunitaria è sceso del 13 % nel 2004, di altri 27 punti percentuali nel 2005 e ancora di 9 punti percentuale durante il PI, nel corso del quale la quota di mercato dell’industria comunitaria si situava tra il 5 % e il 10 %.

 

2003

2004

2005

PI

Quota di mercato dell’industria comunitaria

Dati riservati

Indice

100

87

60

51

f)   Crescita

(83)

Tra il 2003 e il PI, mentre il consumo comunitario è diminuito del 6 %, il volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità ha registrato un calo molto più pronunciato, pari al 52 %. Nel periodo considerato la quota di mercato dell’industria comunitaria si è ridotta di quasi la metà, mentre le importazioni in dumping hanno incrementato di oltre 35 punti percentuali la quota di mercato, raggiungendo il 53 %. Si è quindi concluso che non vi è stata alcuna crescita di cui l’industria comunitaria potrebbe aver beneficiato.

g)   Occupazione

(84)

Il livello dell’occupazione nell’industria comunitaria è diminuito costantemente nel corso del periodo considerato. È sceso del 10 % nel 2004, di altri 16 punti percentuali nel 2005 e ancora di 5 punti percentuale durante il PI, nel corso del quale il numero di posti di lavoro che, nell’industria comunitaria, erano destinati alla produzione e alla vendita del prodotto simile si situava tra 150 e 200.

 

2003

2004

2005

PI

Occupazione

Dati riservati

Indice

100

90

74

69

h)   Produttività

(85)

La produttività della forza lavoro dell’industria comunitaria, calcolata come produzione (in unità) annua per addetto, è diminuita del 7 % nel 2004, di altri 10 punti percentuali nel 2005 e ancora di 5 punti percentuali nel PI. Nel corso di quest’ultimo la produttività dell’industria comunitaria è stata compresa tra 1 500 e 2 000 unità per addetto. La diminuzione costante della produttività riflette il calo della produzione che, nel corso del periodo considerato, è stato un po’ più rapido di quello dell’occupazione corrispondente.

 

2003

2004

2005

PI

Produttività (unità per addetto)

Dati riservati

Indice

100

93

83

78

i)   Costo del lavoro

(86)

Il costo medio del lavoro per addetto è aumentato dell’8 % tra il 2003 e il 2004, quindi si è stabilizzato a questo livello nel 2005, per poi diminuire leggermente, di un punto percentuale, durante il PI. L’aumento del 2004 è stato dovuto, in particolare, a un aumento salariale negoziato da uno dei produttori dell’industria comunitaria a seguito di un conflitto con i sindacati. Inoltre, questo aumento negoziato dei salari è stato preceduto da uno sciopero nel 2003 e le conseguenti ore non retribuite hanno determinato una riduzione relativa del costo annuo del lavoro rispetto agli anni successivi.

 

2003

2004

2005

PI

Costo del lavoro annuo per addetto (EUR)

Dati riservati

Indice

100

108

108

107

j)   Fattori che incidono sui prezzi comunitari

(87)

I prezzi unitari per le vendite ai clienti indipendenti della produzione propria dell’industria comunitaria sono aumentati del 20 % tra il 2003 e il PI. In particolare, il prezzo di vendita medio è aumentato del 9 % nel 2004 e di altri 13 punti percentuali nel 2005, prima di scendere leggermente, di 2 punti percentuali, durante il PI. Nel corso di quest’ultimo, il prezzo unitario medio era compreso tra 100 e 150 EUR.

 

2003

2004

2005

IP

Prezzo unitario sul mercato comunitario. (EUR)

Dati riservati

Indice

100

109

122

120

(88)

L’aumento del prezzo unitario medio riflette il riorientamento parziale e progressivo della produzione dell’industria comunitaria verso il settore superiore del mercato, cioè verso modelli del prodotto simile di migliore qualità, più efficienti, di maggiore capacità e quindi di costo più elevato e venduti a prezzi più elevati.

(89)

Dato il volume e il livello di sottoquotazione dei prezzi, queste importazioni sono state certamente un fattore che ha influenzato i prezzi.

k)   Redditività e utile sul capitale investito

(90)

Nel corso del periodo considerato la redditività delle vendite della produzione propria dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, espressa in percentuale delle vendite nette, è rimasta negativa, pur facendo registrare un miglioramento. La redditività negativa è migliorata nel 2004 e ancora nel 2005, anno in cui il livello delle perdite è stato relativamente più basso, e si è deteriorata solo lievemente durante il PI. Nel corso di quest’ultimo, la redditività dell’industria comunitaria si situava tra – 3 % e – 10 %.

 

2003

2004

2005

IP

Redditività delle vendite CE (% delle vendite nette)

Dati riservati

Indice

– 100

–93

–28

–32

Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)

Dati riservati

Indice

– 100

–85

–19

–20

(91)

L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito l’andamento della redditività, rimanendo negativo in tutto il periodo considerato. È migliorato nel 2004 e nel 2005, per poi deteriorarsi leggermente durante il PI. Nel corso di quest’ultimo, l’utile sul capitale investito era compreso tra – 30 e – 15 %.

l)   Flusso di cassa

(92)

Il flusso di cassa netto per le attività operative è rimasto negativo nel corso del periodo considerato, ma è nettamente migliorato ed è stato solo lievemente negativo durante il PI, situandosi tra – 100 000 e 0 EUR.

 

2003

2004

2005

PI

Flusso di cassa (EUR)

Dati riservati

Indice

– 100

–67

–9

–1

m)   Investimenti e capacità di ottenere capitali

(93)

Gli investimenti annuali dell’industria comunitaria nella fabbricazione del prodotto simile sono aumentati del 72 % nel 2004 e di altri 75 punti percentuale nel 2005, per poi diminuire lievemente, di 7 punti percentuali, durante il PI. Gli investimenti netti nel corso del PI, tuttavia, sono stati relativamente bassi e si sono situati tra 1 300 000 e 2 300 000 EUR. L’aumento può essere attribuito a un investimento realizzato da uno dei produttori comunitari per affittare un nuovo fabbricato al fine di centralizzare e modernizzare il processo di produzione, e ad alcuni investimenti dell’industria comunitaria nella manutenzione e nel rinnovo di attrezzature esistenti, ma anche nell’acquisto di nuove attrezzature e moduli, per accrescere la competitività del suo prodotto nei confronti delle importazioni in dumping dalla Cina.

 

2003

2004

2005

PI

Investimenti netti (EUR)

Dati riservati

Indice

100

172

247

240

(94)

Nessun elemento di prova indicate una diminuzione o un aumento della capacità di ottenere capitali nel corso del periodo considerato è stato comunicato alla Commissione.

n)   Entità del margine di dumping

(95)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’effetto sull’industria comunitaria dell’entità dei margini di dumping effettivi non può considerarsi trascurabile.

o)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(96)

In assenza di informazioni sull’esistenza di eventuali pratiche di dumping precedenti la situazione esaminata dal presente procedimento, il fattore è considerato irrilevante.

6.   Conclusione sul pregiudizio

(97)

Tra il 2003 e il PI il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della RPC ha registrato un forte aumento, pari al 182 %, e la loro quota sul mercato comunitario è aumentata di oltre 35 punti percentuali. Nel periodo considerato i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping sono stati notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Inoltre, durante il PI i prezzi delle importazioni dalla RPC sono stati notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Su una base media ponderata, la sottoquotazione nel PI è stata compresa tra il 22 % e il 43 %.

(98)

Alcuni indicatori hanno conosciuto un’evoluzione positiva tra il 2003 e il PI. Il prezzo di vendita unitario medio, le capacità di produzione e gli investimenti sono aumentati rispettivamente del 20 %, 12 % e 140 %. Tuttavia, come si è segnalato ai considerando 78, 88 e 93, ragioni particolari permettono di spiegare questo andamento. Inoltre, come indicato al considerando 90, per tutto il periodo considerato la redditività ha presentato segni di ripresa e le perdite si sono ridotte in particolare tra il 2003 e il PI. Va tuttavia ricordato che la redditività è rimasta negativa e che il livello delle perdite durante il PI non può essere considerato trascurabile.

(99)

Nel periodo considerato si è constatato un netto deterioramento della situazione dell’industria comunitaria. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo tra il 2003 e il PI: il volume della produzione è sceso del 46 %, l’utilizzo delle capacità di produzione si è ridotto di oltre la metà, le vendite dell’industria comunitaria sono diminuite del 52 % e la quota di mercato corrispondente di circa la metà, l’occupazione è scesa del 31 % e la produttività del 22 %.

(100)

In considerazione di quanto precede, si conclude che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(101)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato all’industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria comunitaria, per garantire che l’eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.

2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(102)

Il notevole incremento, pari al 182 %, del volume delle importazioni oggetto di dumping registratosi tra il 2003 e il PI e della corrispondente quota di mercato comunitario, di 35 punti percentuali, e la sottoquotazione accertata, compresa nel PI tra il 22 % e il 43 %, hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell’industria comunitaria, come indicato al considerando 99. Inoltre, i prezzi di dumping, in media, sono stati notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria per tutto il periodo considerato. Si considera che le importazioni in dumping abbiano esercitato una pressione al ribasso sui prezzi, impedendo all’industria comunitaria di aumentare i suoi prezzi di vendita a un livello che avrebbe consentito di realizzare un profitto, e che abbiano avuto una notevole incidenza negativa sulla situazione dell’industria comunitaria. Inoltre, sembra che l’industria comunitaria abbia perso una parte significativa della sua quota di mercato per effetto dell’aumentato volume delle importazioni in dumping. La diminuzione dei volumi di vendita ha determinato un aumento relativo dei costi fissi dell’industria comunitaria, che ha anche avuto un’incidenza negativa sulla situazione finanziaria. Pertanto, esiste un nesso di causalità evidente tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.

3.   Effetti di altri fattori

(103)

Come risulta dalla tabella che segue, il volume delle vendite all’esportazione è diminuito del 33 % nel corso del periodo considerato, un calo tuttavia meno netto di quello subito dalle vendite della CE, di cui al considerando 81. Durante il PI le vendite all’esportazione sono state comprese tra 100 000 a 150 000 unità. Il prezzo unitario medio delle vendite all’esportazione si è mantenuto stabile tra il 2003 e il PI e si è situato tra 100 e 150 EUR.

 

2003

2004

2005

PI

Vendite all’esportazione (unità)

Dati riservati

Indice

100

89

74

77

Prezzo unitario all’esportazione (EUR)

Dati riservati

Indice

100

100

102

100

(104)

Tenuto conto della stabilità dei prezzi sui mercati d’esportazione e della diminuzione relativamente più limitata dei volumi di esportazioni, si considera che, anche se le attività di esportazione potrebbero avere contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria, questo non è avvenuto in misura tale da rompere il nesso di causalità.

(105)

Una delle parti interessate ha sostenuto che l’aumento dei costi di produzione dell’industria comunitaria non poteva essere dovuto al solo aumento del prezzo delle materie prime (in particolare per le parti metalliche) ma aveva anche altre cause, alludendo a un pregiudizio autoinflitto. Va notato che questa parte non ha specificato quali cause permetterebbero di parlare di un pregiudizio autoinflitto.

(106)

L’inchiesta ha mostrato che i costi di produzione unitari dell’industria comunitaria sono aumentati dell’8 % circa tra il 2003 e il PI. Questo aumento poteva essere attribuito in parte al netto aumento dei prezzi delle materie prime. L’inchiesta ha messo in evidenza che una parte dell’aumento dei costi è stato dovuto al deterioramento della struttura dei costi e, in particolare, ai costi fissi unitari, che sono aumentati a causa della sensibile diminuzione del numero di unità prodotte. Tuttavia, la parte maggiore dell’aumento deve essere attribuita al forte aumento dei prezzi dei componenti utilizzati per la produzione di modelli che si situano nel settore superiore del mercato.

(107)

L’aumento del costo di produzione unitario medio, tuttavia, è stato più che compensato dall’aumento del prezzo di vendita unitario medio (cfr. considerando 87), che si è tradotto in un miglioramento della redditività (sebbene ancora negativa), come indicato al considerando 90. Si considera quindi che l’aumento dei costi di produzione non abbia contribuito al pregiudizio subito dai produttori comunitari.

(108)

Secondo i dati Eurostat, il volume delle importazioni nella Comunità del prodotto simile originario del resto del mondo (cioè esclusa la Cina) è sceso del 33 % nel 2004 e di altri 7 punti percentuali nel 2005, per poi risalire leggermente, di 9 punti percentuali, nel PI. Il calo complessivo tra il 2003 e il PI è del 31 %. La quota di mercato corrispondente detenuta dalle importazioni dal resto del mondo è diminuita dal 35 % nel 2003 al 26 % nel corso del PI.

(109)

Non si è potuto disporre di alcuna informazione dettagliata sui prezzi delle importazioni dal resto del mondo. Poiché i dati di Eurostat non tengono conto della composizione del prodotto, non hanno potuto essere utilizzati per un confronto significativo con i prezzi dell’industria comunitaria. Dall’inchiesta non è emersa alcuna indicazione di una sottoquotazione dei prezzi delle importazioni dal resto del mondo rispetto ai prezzi comunitari.

(110)

Tenuto conto della diminuzione del volume e della quota di mercato, nonché dell’assenza di qualsiasi prova contraria, si conclude che le importazioni dal resto del mondo non hanno causato un pregiudizio notevole, se un pregiudizio hanno causato, all’industria comunitaria.

 

2003

2004

2005

PI

Importazioni dal resto del mondo (unità)

1 164 228

780 921

699 129

807 893

Indice

100

67

60

69

Quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo

35,6 %

25,6 %

22,7 %

26,4 %

(111)

Come indicato al considerando 65, un produttore della Comunità è stato escluso dalla definizione della produzione comunitaria. Inoltre, alcuni produttori e assemblatori non hanno collaborato al procedimento (cfr. considerando 58). Sulla base delle informazioni ottenute nel corso dell’inchiesta dai produttori che hanno collaborato e di quelle contenute nella denuncia, si stima che il volume delle vendite di questi altri produttori della Comunità sul mercato della CE sia stato dell’ordine di un milione di unità nel 2003 e che sia fortemente diminuito nel corso del periodo considerato, scendendo a circa 400 000 unità durante il PI. Inoltre la quota di mercato corrispondente è diminuita nel corso di tutto il periodo considerato, passando dal 31 % nel 2003 al 13 % nel PI. Questi produttori non hanno quindi incrementato il volume di vendite né la quota di mercato a spese dell’industria comunitaria. Analogamente all’industria comunitaria, al contrario, hanno perso una parte consistente delle loro vendite e della loro quota di mercato in conseguenza delle importazioni in dumping dalla Cina.

(112)

Considerati gli elementi di cui sopra e in assenza di informazioni che li contraddicano, si conclude che gli altri produttori comunitari non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

 

2003

2004

2005

PI

Vendite nella CE degli altri produttori della Comunità (stima in unità)

1 039 780

919 375

510 659

399 891

Indice

100

88

49

38

Quota di mercato degli altri produttori della Comunità

31,4 %

29,7 %

16,4 %

12,9 %

(113)

Come si è visto al considerando 70, il consumo è diminuito di circa 200 000 unità o del 6 % nel corso del periodo considerato. Va tuttavia notato che, in questo stesso periodo, il calo delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità è stato molto più netto, in termini assoluti (le vendite sono scese da 250 000 a 300 000 unità) e relativi (le vendite sono diminuite del 52 %). Nello stesso tempo, mentre l’industria comunitaria perdeva circa la metà della sua quota di mercato (cfr. considerando 82), la quota di mercato dei compressori cinesi aumentava di 35 punti percentuali (cfr. considerando 71). Si conclude quindi che la diminuzione del consumo non ha causato il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

4.   Conclusione in merito al nesso di causalità

(114)

La coincidenza tra il forte aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, il corrispondente aumento delle quote di mercato e la sottoquotazione dei prezzi constatata da una parte, e il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria dall’altra, permette di concludere che le importazioni oggetto di dumping sono state la causa del notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(115)

L’inchiesta ha rivelato che le esportazioni dell’industria comunitaria potrebbero aver contribuito in misura limitata al pregiudizio subito, ma non in misura tale da rompere il nesso di causalità. Altri fattori conosciuti sono stati analizzati, ma si è constatato che non avevano contribuito al pregiudizio subito. L’aumento del costo unitario di produzione dell’industria comunitaria è risultato più che compensato dall’aumento simultaneo del prezzo di vendita e si è quindi ritenuto che non potesse aver contribuito al pregiudizio subito. Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, data la diminuzione dei loro volumi e della loro quota di mercato e tenuto conto dell’impossibilità di un confronto corretto dei loro prezzi con i prezzi comunitari, si è concluso che non erano la causa del pregiudizio. Per quanto riguarda la concorrenza degli altri produttori della Comunità, considerando il calo dei loro volumi di vendite e le quote di mercato perse in conseguenza delle importazioni in dumping, si è stabilito che le attività di questi altri produttori non hanno contribuito al pregiudizio subito. Quanto alla diminuzione del consumo, dato che è stata inferiore al calo delle vendite nella Comunità dei produttori comunitari e ha coinciso con il forte aumento delle importazioni in dumping dalla Cina, si è concluso che, di per sé, non ha causato il pregiudizio.

(116)

In base all’analisi che precede, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che hanno influito sulla situazione dell’industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude che le importazioni dalla RPC hanno causato un notevole pregiudizio all’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(117)

Il Consiglio e la Commissione hanno valutato se vi fossero validi motivi per concludere che, in questo caso particolare, non sarebbe nell’interesse della Comunità adottare misure. A tal fine, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, il Consiglio e la Commissione hanno esaminato i probabili effetti delle misure su tutte le parti interessate. I servizi della Commissione hanno in un primo tempo comunicato un’informazione finale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, prima frase del regolamento di base, in cui l’orientamento era di non istituire misure. A seguito di questa informazione, alcuni operatori, in particolare due produttori comunitari che hanno collaborato, hanno sottoposto alcuni argomenti che hanno portato al riesame della questione. I principali di essi saranno discussi qui di seguito.

1.   Interesse dei produttori della Comunità che hanno collaborato

(118)

Ferma restando la definizione dell’industria comunitaria (cfr. considerando 67), occorre tenere presente che, come si è detto al considerando 60, tutti i gruppi di società della Comunità che hanno collaborato hanno creato impianti di produzione in Cina e hanno importato quantità crescenti del prodotto in esame per venderlo sul mercato comunitario. Come indicato al considerando 58, uno dei gruppi di società ha venduto il suo impianto di produzione nella Comunità a un’altra società nel 2007, cioè dopo il PI. Dato che si tratta di un’evoluzione successiva al PI e che il gruppo in questione, nel corso del periodo considerato, fabbricava il prodotto simile nella Comunità, i suoi interessi sono esaminati sotto questo titolo e il gruppo è considerato un produttore della Comunità.

(119)

L’inchiesta ha dimostrato che, qualora non fossero istituite misure, l’industria comunitaria continuerebbe probabilmente a subire un pregiudizio. Si avrebbe infatti un ulteriore deterioramento della situazione dell’industria comunitaria e una nuova diminuzione della sua quota di mercato.

(120)

D’altra parte, se fossero istituite misure, potrebbe risultarne un aumento dei prezzi e/o dei volumi di vendite (e della quota di mercato) che, a sua volta, darebbe all’industria comunitaria la possibilità di migliorare la sua situazione finanziaria ed economica.

(121)

Per quanto riguarda l’evoluzione possibile della quota di mercato dell’industria comunitaria qualora fossero istituite misure, va notato che tutti i produttori che hanno collaborato hanno affermato, nel corso del procedimento, che tali misure avrebbero per effetto di invertire l’attuale processo di delocalizzazione e ritrasferire (almeno in parte) la produzione nella Comunità.

(122)

A tale proposito, l’analisi dei dati dettagliati comunicati da due produttori della Comunità che hanno collaborato e dalle loro filiali stabilite nella RPC ha dimostrato chiaramente che, nella particolare situazione economica in cui si è trovata la RPC negli ultimi anni, esistevano notevoli differenze di costi a favore della fabbricazione nella RPC, anziché nella Comunità, del prodotto in esame destinato al mercato comunitario. Queste differenze e il dumping praticato dagli esportatori cinesi sul mercato comunitario potrebbero avere indotto tutti i produttori della Comunità che hanno collaborato a delocalizzare (in parte) la loro produzione.

(123)

È stato perciò considerato se l’istituzione di dazi antidumping che, nel caso degli esportatori collegati ai produttori menzionati al considerando 122, sono relativamente bassi, modificherebbe i principali parametri economici che hanno condotto al processo di delocalizzazione, almeno per quanto riguarda due dei produttori che hanno collaborato. È stato stabilito che il costo totale dei compressori venduti nella Comunità e fabbricati nella RPC (comprendente, tra l’altro, i costi di fabbricazione, le spese di vendita, le spese amministrative e altre spese generali, il trasporto marittimo, il dazio convenzionale e un eventuale dazio antidumping) sarebbe dello stesso ordine di grandezza, benché leggermente inferiore, del costo totale dei compressori simili fabbricati e venduti nella Comunità.

(124)

Inoltre, queste due società hanno confermato che, qualora misure riducessero il livello delle sottoquotazione dei prezzi causata dai prodotti cinesi importati in dumping, sarebbero in grado di aumentare e/o riprendere la loro produzione nella Comunità utilizzando le capacità esistenti.

(125)

Non si può dunque escludere, come sostenuto da due dei produttori che hanno collaborato nei loro commenti alle informazioni comunicate, che tali produttori potrebbero utilizzare le notevoli riserve di capacità di cui dispongono in Europa. Questo sembra possibile, dal momento che le misure proposte avrebbero per effetto di pareggiare il costo delle merci offerte sul mercato comunitario prodotte nella RPC e nella Comunità. Di conseguenza, non si può escludere che tali produttori aumenterebbero la loro produzione nella Comunità per effetto dell’istituzione di misure. Infine, non si può escludere che, se dazi sulle esportazioni dei loro produttori collegati nella RPC riducessero la differenza dei costi delle merci offerte sul mercato comunitario prodotte nella RPC e nella Comunità, tali produttori preferirebbero non concentrare tutta la loro produzione al di fuori della Comunità, per specializzare la produzione di certi modelli in certi luoghi o diversificare il rischio.

(126)

Per quanto riguarda il terzo produttore che ha collaborato, la sua società collegata stabilita nella RPC non è stata inclusa nel campione utilizzato per calcolare i margini di dumping e, qualora fossero adottate misure, sarebbe quindi soggetta, in via di principio, al dazio medio del 51,6 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Poiché questa società cinese non è stata inclusa nel campione, la Commissione non dispone di alcuna informazione verificata sui suoi costi di produzione. Non si può di conseguenza escludere che, in questo caso, il costo totale dei compressori venduti nella Comunità e fabbricati nella RPC (comprendente, tra l’altro, i costi di fabbricazione, le spese di vendita, le spese amministrative e altre spese generali, il trasporto marittimo, il dazio convenzionale e l’eventuale dazio antidumping) sia superiore al costo totale dei compressori simili fabbricati e venduti nella Comunità.

(127)

A seguito della divulgazione delle informazioni, l’associazione italiana dei produttori di compressori che ha presentato la denuncia (ANIMA) ha sottolineato la necessità di misure antidumping per dar modo ai produttori di continuare a produrre nella Comunità e permetterne la sopravvivenza economica, e ha precisato che anche nel caso in cui i fornitori cinesi collegati di alcuni produttori europei fossero soggetti a dazi antidumping relativamente elevati rimarrebbe favorevole all’istituzione di misure.

(128)

Sono stati valutati i vantaggi che l’industria comunitaria potrebbe trarre dall’adozione di misure. È stato osservato che non istituire misure porterebbe a un ulteriore deterioramento della situazione dell’industria comunitaria e a un’ulteriore diminuzione della sua quota di mercato, il che avrebbe probabilmente come conseguenza la perdita di numerosi posti di lavoro e degli investimenti fatti per creare una capacità di produzione nella Comunità. Anche di questi elementi, benché difficilmente quantificabili, va tenuto conto nella valutazione complessiva dell’interesse della Comunità. D’altra parte, non si può escludere che l’istituzione di misure antidumping possa determinare un incremento della produzione nella Comunità, eventualmente accompagnato da un ritrasferimento della produzione nella Comunità. Questo potrebbe portare a un aumento dell’occupazione e avere ripercussioni anche sull’industria a monte, che fornisce prodotti semilavorati ai produttori comunitari di compressori.

2.   Interesse degli altri produttori comunitari

(129)

Questi produttori non hanno cooperato all’inchiesta. La loro quota di mercato è simile a quella detenuta dall’industria comunitaria. A causa dell’assenza di cooperazione e del fatto che la maggior parte di questi produttori non ha preso una posizione chiara sul procedimento, la Commissione non dispone di alcuna indicazione che permetta di determinare quale sarebbe l’interesse di questi produttori. A seguito della divulgazione delle conclusioni, un produttore che non ha collaborato e due produttori denuncianti che non hanno ulteriormente cooperato al procedimento (cfr. considerando 59), nonché l’associazione italiana di fabbricanti di compressori (ANIMA), hanno ribadito gli argomenti menzionati al considerando 127 e hanno espressamente dichiarato di essere favorevoli all’istituzione di misure.

3.   Interesse degli importatori (indipendenti), dei consumatori e degli altri operatori economici della Comunità

(130)

Durante il PI il solo importatore indipendente che ha collaborato ha importato circa il 20 % del volume totale delle importazioni comunitarie del prodotto in esame originarie della RPC. In mancanza di qualsiasi altra cooperazione e tenuto conto di detta percentuale, questo importatore è considerato rappresentativo della situazione degli importatori indipendenti. Questa parte che ha collaborato si è dichiarata contraria all’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di questo particolare prodotto proveniente dalla RPC. Nel corso del PI le attività di rivendita del prodotto in esame hanno rappresentato tra il 2 % e l’8 % del fatturato totale della società di questo importatore. Da 30 a 70 persone sono direttamente addette all’acquisto, al commercio e alla rivendita del prodotto in esame.

(131)

Un invito a cooperare è stato rivolto anche alle associazioni di consumatori e a tutti i dettaglianti, distributori, commercianti e/o altri operatori economici conosciuti che intervengono nella catena di distribuzione nella Comunità. Non è stata però ottenuta alcuna cooperazione. Dato che un solo importatore indipendente ha collaborato in questo procedimento e che nessun altro operatore economico della Comunità né alcuna associazione di consumatori vi ha partecipato, è stato ritenuto opportuno analizzare l’incidenza generale e globale di eventuali misure su tutte queste parti. La conclusione generale è stata che eventuali misure potrebbero avere effetti negativi sulla situazione dei consumatori e degli operatori economici che intervengono nella catena di distribuzione nella Comunità.

4.   Conclusione sull’interesse della Comunità

(132)

Per le ragioni indicate nei considerando 125 e 126, in questo caso specifico non si può escludere che i produttori comunitari che hanno collaborato potrebbero trarre vantaggio dalle misure e ricuperare parte della produzione perduta a causa del dumping pregiudizievole, utilizzando la loro riserva di capacità.

(133)

È ammesso che l’istituzione di misure potrebbe avere un effetto negativo per i consumatori e tutti gli operatori economici della catena di distribuzione nella Comunità. È però anche chiaro che se la produzione nella Comunità aumenta (e quindi probabilmente aumentano gli occupati in questo comparto nella Comunità) le misure apportano un certo beneficio alla Comunità.

(134)

L’articolo 21 del regolamento di base fa riferimento alla necessità di prendere in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva, ma questa particolare disposizione deve essere situata nel quadro generale dell’interesse della Comunità, come definito nel suddetto articolo. Vanno pertanto esaminati gli effetti dell’istituzione o meno di misure su tutte le parti interessate.

(135)

In conclusione, tenuto conto dei margini elevati di dumping e di pregiudizio, si considera che, in questo particolare caso, sulla base delle informazioni fornite non vi siano prove sufficienti per affermare che l’eventuale imposizione di misure sarebbe manifestamente sproporzionata e contraria agli interessi della Comunità.

(136)

Qualora la situazione esistente prima dell’adozione delle misure (in particolare la quota di mercato del 53 % delle importazioni dalla PRC e la quota di mercato relativamente modesta dei produttori comunitari che hanno collaborato) persistesse nonostante l’istituzione di dazi, il costo dell’eventuale dazio sostenuto dai consumatori e dagli operatori economici della Comunità (importatori, commercianti e dettaglianti) potrebbe essere considerato, nel lungo periodo, superiore al beneficio per l’industria comunitaria. Pertanto, le misure adottate avranno una validità di due anni e i produttori comunitari, in particolare, saranno tenuti a comunicare certe informazioni.

G.   MISURE DEFINITIVE

(137)

Il livello delle misure antidumping deve essere sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria dalle importazioni in dumping, senza eccedere i margini di dumping accertati. Per calcolare l’ammontare del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, è stato considerato che le misure devono permettere all’industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente realizzare in condizioni normali di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping. Dato che l’industria comunitaria non ha realizzato profitti, per quanto riguarda il prodotto simile, durante tutto il periodo considerato, si è ritenuto che un margine di profitto del 5 %, realizzato da questa industria su altri prodotti della stessa categoria fabbricati e venduti durante il PI, corrisponda al livello appropriato che l’industria comunitaria potrebbe ottenere anche sul prodotto simile in assenza di dumping pregiudizievole.

(138)

La maggiorazione del prezzo necessario è stata perciò determinata sulla base di un confronto, per tipo di prodotto, del prezzo all’importazione medio ponderato, stabilito per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, con il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto mediante un adeguamento del prezzo di vendita dell’industria comunitaria per tener conto del margine di profitto di cui sopra. La differenza risultante da questo confronto è stata poi espressa come percentuale del valore totale cif all’importazione.

(139)

Dal suddetto confronto dei prezzi è risultato che i margini di pregiudizio calcolati sono compresi tra il 61,3 % e il 160,8 % e per tutte le società sono superiori ai rispettivi margini di dumping. Sulla base di quanto precede e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, si considera che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping sulle importazioni di determinati compressori originari della RPC.

(140)

Pertanto, le aliquote del dazio antidumping sono così stabilite:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling e Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai e Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Società che hanno collaborato non incluse nel campione (elencate nell’allegato)

51,6 %

Tutte le altre società

77,6 %

(141)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze dell’inchiesta e rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società in questione. Di conseguenza, tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC e fabbricati da queste società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota del dazio applicabile a livello nazionale.

(142)

Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione, collegate ad esempio a mutamenti della ragione sociale o delle entità di produzione o di vendita. Se del caso, il regolamento sarà modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano delle aliquote individuali del dazio.

(143)

Le misure sono istituite per compensare gli effetti pregiudizievoli del dumping subiti dai produttori comunitari. Qualora vi fosse inizialmente uno squilibrio tra il possibile beneficio per i produttori comunitari e il costo per i consumatori e gli altri operatori economici comunitari, esso potrebbe essere corretto da un aumento e/o da una ripresa della produzione nella Comunità. Tuttavia, come si è già osservato, data la rilevanza dell’onere costituito dagli eventuali dazi e considerando che l’ipotesi contemplata di un aumento della produzione nella Comunità potrebbe anche non avverarsi, si ritiene prudente, in tali circostanze eccezionali, limitare la durata delle misure a un periodo di soli due anni.

(144)

Questo periodo dovrebbe essere sufficiente per permettere ai produttori comunitari di aumentare e/o riprendere la loro produzione in Europa, senza nuocere in modo significativo alla situazione dei consumatori e degli altri operatori economici della Comunità. Si considera che un periodo di due anni sarà il più adatto per valutare se l’istituzione di misure ha avuto l’effetto di accrescere la produzione europea e quindi di compensare gli effetti negativi per gli importatori e i consumatori.

(145)

Si considera inoltre opportuno seguire attentamente l’evoluzione della situazione del mercato comunitario a seguito dell’istituzione delle misure, in modo da poter procedere sollecitamente a un riesame delle stesse nel caso in cui dovesse risultare che i dazi non ottengono l’effetto voluto, ossia non permettono di mantenere in vita i produttori esistenti a breve termine e di migliorarne la situazione economica e finanziaria a medio termine.

(146)

A questo scopo i produttori comunitari saranno invitati dalla Commissione a riferirle periodicamente sull’evoluzione di alcuni indicatori economici e finanziari essenziali. Anche gli importatori e altri operatori interessati potranno essere invitati a farlo o potranno fornire tali informazione di loro iniziativa. Sulla base di questi dati la Commissione procederà a una valutazione periodica della situazione delle importazioni e della produzione comunitaria, in modo da poter reagire rapidamente in caso di necessità.

(147)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate. Tutte le parti hanno ricevuto risposte dettagliate alle loro osservazioni.

(148)

Per garantire la parità di trattamento tra eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato all’inchiesta ma che non sono state incluse nel campione (elencate nell’allegato del presente regolamento), si ritiene opportuno prevedere che il dazio medio ponderato imposto nei confronti di dette società venga applicato anche ai nuovi esportatori, i quali avrebbero altrimenti diritto a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compressori alternativi (escluse le pompe per compressori alternativi) di portata non superiore a 2 metri cubi (m3) al minuto, rientranti nei codici NC ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 ed ex 8414 80 51 (codici TARIC 8414401010, 8414802219, 8414802299, 8414802811, 8414802891, 8414805119 e 8414805199) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling e Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai e Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

A863

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

A865

Società che hanno collaborato non incluse nel campione (elencate nell’allegato)

51,6 %

A866

Tutte le altre società

77,6 %

A999

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4.   Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta») non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui al paragrafo 1,

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento,

ha effettivamente esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità,

opera in condizioni di economia di mercato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, o in alternativa soddisfa le condizioni per avere un dazio individuale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione soggette al dazio medio ponderato del 51,6 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile fino al 21 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 314 del 21.12.2006, pag. 2.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE

Codice addizionale TARIC A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co., Ltd.

Taishan

Lacme Dafeng Machinery Co., Ltd.

Dafeng

Qingdao D&D Electro Mechanical Technologies Co., Ltd. e Qingdao D&D International Co., Ltd.

Qingdao

Shanghai Liba Machine Co., Ltd.

Shanghai

Taizhou Sanhe Machinery Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Dazhong Air Compressors Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co., Ltd.

Wenling

Quanzhou Yida Machine Equipment Co., Ltd.

Quanzhou


20.3.2008   

IT

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L 81/21


REGOLAMENTO (CE) N. 262/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

62,5

MA

57,1

TN

134,4

TR

96,5

ZZ

87,6

0707 00 05

JO

202,1

MA

90,4

TR

156,2

ZZ

149,6

0709 90 70

MA

74,1

TR

127,0

ZZ

100,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

46,0

IL

55,1

MA

53,7

TN

56,7

TR

46,1

ZA

43,3

ZZ

50,2

0805 50 10

IL

106,6

SY

109,7

TR

131,9

ZA

147,5

ZZ

123,9

0808 10 80

AR

98,4

BR

86,4

CA

98,7

CL

103,2

CN

83,2

MK

44,4

US

97,3

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

85,4

0808 20 50

AR

76,0

CL

72,8

CN

88,9

ZA

104,8

ZZ

85,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


20.3.2008   

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L 81/23


REGOLAMENTO (CE) N. 263/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2008

recante decisione di non concedere restituzioni all’esportazione per il burro nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all’invito, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che ha termine il 18 marzo 2008.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 18 marzo 2008, non viene concessa alcuna restituzione all’esportazione per i prodotti e le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CEE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1543/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 62).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).


20.3.2008   

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L 81/24


REGOLAMENTO (CE) N. 264/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2008

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, è necessario che siano fissate restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 20 marzo 2008

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

55,0

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


20.3.2008   

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L 81/26


REGOLAMENTO (CE) N. 265/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2008

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3) nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati dal regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (4).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e nel regolamento (CE) n. 1028/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

(4)  GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 20 marzo 2008

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 unità

2,32

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 unità

1,16

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

31,50

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

8,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.


20.3.2008   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/28


REGOLAMENTO (CE) N. 266/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2008

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2711/75 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2007 (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 3).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 20 marzo 2008 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

20,00

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

50,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

25,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

25,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

31,50

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

8,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/30


REGOLAMENTO (CE) N. 267/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2008

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 161/2008 (GU L 48 del 22.2.2008, pag. 29).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 marzo 2008 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

108,3

0

02

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

120,1

0

01

111,1

2

02

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

230,1

21

01

261,8

12

02

297,4

1

03

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

116,1

8

01

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

181,1

0

01

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

370,2

0

01

400,6

0

03

0408 11 80

Tuorli essiccati

457,1

0

02

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

439,1

0

02

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

223,8

19

01

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

560,1

0

02


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Argentina

03

Cile.»


20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/32


REGOLAMENTO (CE) N. 268/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2008

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2007 (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 3).

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1546/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 68).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 20 marzo 2008 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

0,00

0,00

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/35


REGOLAMENTO (CE) N. 269/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2008

recante divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1533/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 21).


ALLEGATO

N.

01/DSS

Stato membro

ESP

Stock

BLI/67-

Specie

Molva azzurra (Molva dypterygia)

Zona

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI e VII

Data

4.2.2008


20.3.2008   

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L 81/37


REGOLAMENTO (CE) N. 270/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2008

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

(3)

In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 19 marzo 2008, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 30 aprile 2008, per la zona di destinazione 1) Africa, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 16 al 18 marzo 2008 e sospendere per questa zona fino al 1 maggio 2008 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 18 marzo 2008 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 64,57 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa.

2.   Fino al 1 maggio 2008, sono sospesi per la zona di destinazione 1) Africa il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 19 marzo 2008, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 20 marzo 2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1211/2007 (GU L 274 del 18.10.2007, pag. 5).

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


DIRETTIVE

20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/38


DIRETTIVA 2008/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2006/48/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare la prima e la terza frase dell’articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire adattamenti tecnici e misure di esecuzione onde tener conto, tra le altre cose, degli sviluppi tecnici sopravvenuti sui mercati finanziari e assicurare un’applicazione uniforme della direttiva 2006/48/CE. Si tratta, nello specifico, di misure intese a chiarire le definizioni, a modificare la portata delle esenzioni e ad approfondire o completare il disposto di detta direttiva mediante adattamenti tecnici relativi alla determinazione dei fondi propri e all’organizzazione, al calcolo e alla valutazione dei rischi e delle esposizioni. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/48/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

La direttiva 2006/48/CE prevede un limite di durata per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l’esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione di cui alla direttiva 2006/48/CE che contempla un limite di durata.

(6)

La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati nonché di garantire sia l’efficienza sia la responsabilità democratica.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/48/CE.

(8)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2006/48/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

1.

l’articolo 150 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, l’alinea è sostituito dal seguente:

«1.   Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell’articolo 62, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 151, paragrafo 2, gli adattamenti tecnici intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

nell’alinea, le parole «secondo la procedura di cui all’articolo 151, paragrafo 2» sono soppresse;

ii)

è inserito il seguente comma:

«Le misure di cui alle lettere a), b), c) e f), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 151, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere d) ed e) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 151, paragrafo 2 bis.»;

c)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

2.

l’articolo 151 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 8 della stessa.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/40


DIRETTIVA 2008/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completandolo con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all’esecuzione della direttiva 2002/87/CE che chiariscano gli aspetti tecnici di alcune definizioni stabilite in tale direttiva, specialmente per consentire di tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali e per garantire l’applicazione uniforme di tale direttiva all’interno della Comunità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/87/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

La direttiva 2002/87/CE prevede un limite di durata per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione sulla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l’esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio si sono inoltre impegnati ad accertare che siano adottate al più presto possibile proposte intese ad abrogare le disposizioni degli atti in questione che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, le disposizioni che prevedono tale limite di durata nella direttiva 2002/87/CE dovrebbero essere abrogate.

(6)

La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati nonché di garantire sia l’efficienza che la responsabilità democratica.

(7)

È pertanto opportuno modificare opportunamente la direttiva 2002/87/CE.

(8)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2002/87/CE con la presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano attuate dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2002/87/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 20, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

le parole «, in conformità della procedura stabilita all’articolo 21, paragrafo 2,» sono abrogate;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 21 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una motivazione dettagliata. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(4)  GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


20.3.2008   

IT

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L 81/42


DIRETTIVA 2008/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE (6), affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all’attuazione della direttiva 2003/6/CE onde tenere conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari e garantire l’applicazione uniforme della direttiva medesima. Tali misure sono intese ad adeguare le definizioni, ad approfondire o completare le disposizioni di tale direttiva con modalità tecniche per la divulgazione di informazioni privilegiate e di registri di persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, per la segnalazione alle autorità competenti di operazioni sospette o svolte da persone che esercitano responsabilità di direzione e per la corretta presentazione delle ricerche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/6/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

La direttiva 2003/6/CE prevede un limite di durata per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l’esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione di cui alla direttiva 2003/6/CE che contempla un limite di durata.

(6)

La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati, nonché di garantire sia l’efficienza sia la responsabilità democratica.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/6/CE.

(8)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2003/6/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2003/6/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al primo comma, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

“prassi di mercato ammesse”: prassi di cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse dalla competente autorità in conformità delle linee direttrici adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall’articolo 17, paragrafo 2 bis.»;

b)

il secondo comma è così modificato:

i)

le parole «, conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2,» sono soppresse;

ii)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2 bis.»;

2)

l’articolo 6, paragrafo 10, è così modificato:

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Tali disposizioni, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2 bis.»;

3)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

le parole «secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2» sono soppresse;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali disposizioni, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2 bis.»;

4)

all’articolo 16, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, la Commissione adotta misure di attuazione sulle procedure di lavoro per lo scambio di informazioni ed ispezioni transfrontaliere di cui al presente articolo.»;

5)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente.

«3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi pertinenti a tale conclusione. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(4)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/45


DIRETTIVA 2008/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all’attuazione della direttiva 2001/18/CE. Tali misure sono intese ad adeguare alcuni allegati, a stabilire criteri per la notifica e a fissare soglie minime. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/18/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2001/18/CE.

(6)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2001/18/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2001/18/CE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 16, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Sono stabiliti i criteri e gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 nonché gli opportuni requisiti della sintesi del fascicolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate, previa consultazione del comitato scientifico competente, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 30, paragrafo 3. I criteri e gli obblighi di informazione sono tali da garantire la sicurezza per la salute umana e l’ambiente e si basano sui riscontri scientifici esistenti circa tale sicurezza e sull’esperienza dell’emissione di OGM paragonabili.

I requisiti stabiliti nell’articolo 13, paragrafo 2, sono sostituiti da quelli adottati a norma del primo comma e si applica la procedura di cui all’articolo 13, paragrafi 3, 4, 5 e 6, e agli articoli 14 e 15.

3.   Prima dell’avvio della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 30, paragrafo 3, per l’adozione di criteri e requisiti in materia di informazione di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica la proposta. Entro sessanta giorni possono essere presentate osservazioni alla Commissione. La Commissione inoltra tali osservazioni, corredate di un’analisi, al comitato istituito ai sensi dell’articolo 30.»;

2)

nell’articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati può essere fissata una soglia minima sotto la quale tali prodotti non devono essere etichettati a norma del paragrafo 1.

I livelli di soglia sono stabiliti in base al prodotto in questione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 30, paragrafo 3.»;

3)

nell’articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per i prodotti destinati all’elaborazione diretta, il paragrafo 1 non si applica alle tracce di OGM autorizzati in una proporzione non superiore a una soglia dello 0,9 % o inferiore, a condizione che queste tracce siano non intenzionali o tecnicamente inevitabili.

I livelli di soglia a cui si è fatto riferimento nel primo comma possono essere stabiliti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 30, paragrafo 3.»;

4)

nell’articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni comunicate dallo Stato membro è adottata una decisione sulla misura adottata da tale Stato membro secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 30, paragrafo 2. Per il calcolo del termine di sessanta giorni non sono computati i periodi di tempo durante i quali la Commissione è in attesa di ulteriori informazioni eventualmente richieste al notificante oppure è in attesa del parere del comitato scientifico o dei comitati scientifici da essa consultati. Il periodo di tempo durante il quale la Commissione è in attesa del parere del comitato scientifico o dei comitati scientifici consultati non supera i sessanta giorni.

Analogamente, non è computato il tempo impiegato dal Consiglio per deliberare secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 30, paragrafo 2.»;

5)

nell’articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sono stabilite le condizioni per l’attuazione del paragrafo 1, senza creare duplicazioni o incoerenze con le disposizioni in materia di etichettatura stabilite nella legislazione comunitaria in vigore. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 30, paragrafo 3. Così facendo, si dovrebbe tenere conto, se del caso, delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite dagli Stati membri a norma del diritto comunitario.»;

6)

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Adeguamento degli allegati al progresso tecnico

Gli adeguamenti al progresso tecnico delle sezioni C e D dell’allegato II, degli allegati da III a VI e della sezione C dell’allegato VII, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 30, paragrafo 3.»;

7)

nell’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

8)

nell’allegato II, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Nel presente allegato sono illustrati in termini generali l’obiettivo da raggiungere, gli elementi da considerare e i principi generali e la metodologia da adottare per eseguire la valutazione di rischio ambientale (v.r.a.) di cui agli articoli 4 e 13. Possono essere elaborate note tecniche orientative secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, al fine di facilitare l’attuazione e la spiegazione del presente allegato.»;

9)

nell’allegato IV, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il presente allegato descrive in termini generali le informazioni supplementari da fornire in caso di notifica di immissione in commercio e le informazioni sui requisiti in materia di etichettatura concernenti gli OMG in quanto prodotti o contenuti in prodotti da immettere in commercio e gli OGM soggetti a deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, secondo comma. Possono essere elaborate note tecniche orientative, riguardanti tra l’altro le modalità di utilizzazione del prodotto, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, al fine di facilitare l’attuazione e la spiegazione del presente allegato. I requisiti in materia di etichettatura degli organismi soggetti a deroghe a norma dell’articolo 26 sono soddisfatti fornendo raccomandazioni appropriate sull’uso, incluse le restrizioni:»;

10)

nell’allegato VII, il primo e secondo capoverso sono sostituiti dal seguente:

«Il presente allegato descrive in termini generali l’obiettivo da raggiungere e i principi generali da seguire per definire il piano di monitoraggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 3, e all’articolo 20. Possono essere elaborate note tecniche orientative secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, al fine di facilitare l’attuazione e la spiegazione del presente allegato.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/48


DIRETTIVA 2008/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nonché la direttiva 92/42/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/57/CE e 2000/55/CE, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e le tre direttive che ne costituiscono le misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 15 della stessa, vale a dire la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (4), la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico (5), e la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti (6), prevedono che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando lo strumento con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (8) relativa alla decisione 2006/512/CE, secondo la procedura di regolamentazione con controllo applicabile ad atti, già in vigore, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(4)

La dichiarazione in questione indica un elenco di atti che devono essere adeguati urgentemente, tra i quali figura la direttiva 2005/32/CE. L’adeguamento di tale direttiva comporta l’adeguamento delle direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE.

(5)

La Commissione ha il potere di modificare o abrogare le direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE. Tali modifiche o abrogazioni devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(6)

Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di esecuzione che fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, inclusa l’introduzione di misure di esecuzione durante il periodo transitorio, e incluse, se del caso, disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/32/CE completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/32/CE e le direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE.

(8)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2005/32/CE e alle direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE con la presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Non è necessario, pertanto, adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2005/32/CE

La direttiva 2005/32/CE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Linee guida che coprano le specificità delle PMI attive nel settore produttivo interessato possono accompagnare una misura di attuazione. Se necessario, e conformemente al paragrafo 1, può essere prodotto ulteriore materiale specializzato da parte della Commissione per facilitare l’attuazione della presente direttiva da parte delle PMI.»;

2)

l’articolo 15 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora un prodotto che consuma energia risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2, esso è coperto da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione a norma del paragrafo 3, lettera b). Tali misure di esecuzione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Se del caso, una misura di esecuzione che stabilisca requisiti per la progettazione ecocompatibile comprende disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 16, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

nella formulazione introduttiva le parole «secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2» sono soppresse;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 19, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

Articolo 2

Modifica della direttiva 92/42/CEE

All’articolo 10 bis della direttiva 92/42/CEE, il testo «conformemente all’articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2005/32/CE» è sostituito dal testo «conformemente all’articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2005/32/CE».

Articolo 3

Modifica della direttiva 96/57/CE

All’articolo 9 bis della direttiva 96/57/CE, il testo «conformemente all’articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2005/32/CE» è sostituito dal testo «conformemente all’articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2005/32/CE».

Articolo 4

Modifica della direttiva 2000/55/CE

All’articolo 9 bis della direttiva 2000/55/CE, il testo «conformemente all’articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2005/32/CE» è sostituito dal testo «conformemente all’articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2005/32/CE».

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo dell’11 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(4)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/32/CE.

(5)  GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/32/CE.

(6)  GU L 279 dell’1.11.2000, pag. 33. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/32/CE.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/51


DIRETTIVA 2008/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare alcune disposizioni e allegati, di adottare provvedimenti, principi e orientamenti, nonché di definire le condizioni specifiche di applicazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/83/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2001/83/CE.

(6)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2001/83/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2001/83/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se nuove conoscenze scientifiche lo giustificano, la Commissione può adeguare le disposizioni di cui al primo comma, terzo trattino. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 121, paragrafo 2 bis.»;

2)

all’articolo 35, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta tali provvedimenti sotto forma di regolamento di esecuzione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 121, paragrafo 2 bis.»;

3)

all’articolo 46, lettera f), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente lettera è ugualmente applicabile a taluni eccipienti, il cui elenco e le cui condizioni specifiche di applicazione sono stabiliti da una direttiva adottata dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 121, paragrafo 2 bis.»;

4)

all’articolo 46 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione ha il potere di modificare il paragrafo 1 per adattarlo ai progressi scientifici e tecnici. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 121, paragrafo 2 bis.»;

5)

all’articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I principi e gli orientamenti delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali di cui all’articolo 46, lettera f), sono adottati sotto forma di direttiva. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 121, paragrafo 2 bis.»;

6)

all’articolo 104, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   La Commissione può modificare il paragrafo 6 alla luce dell’esperienza acquisita nel quadro della sua applicazione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 121, paragrafo 2 bis.»;

7)

all’articolo 107, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La decisione sulle misure definitive riguardanti il prodotto è adottata secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 121, paragrafo 3.»;

8)

l’articolo 108 è sostituito dal seguente:

«Articolo 108

La Commissione adotta tutte le modifiche che possono essere necessarie all’aggiornamento delle disposizioni di cui agli articoli da 101 a 107 per tenere conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 121, paragrafo 2 bis.»;

9)

l’articolo 120 è sostituito dal seguente:

«Articolo 120

La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare l’allegato I ai progressi scientifici e tecnici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 121, paragrafo 2 bis.»;

10)

l’articolo 121 è modificato come segue:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il regolamento interno del comitato permanente è reso pubblico.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1394/2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


20.3.2008   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/53


DIRETTIVA 2008/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2006/43/CE, in particolare al fine di assicurare la fiducia nella funzione di revisione e l'applicazione uniforme dei requisiti in materia di deontologia professionale, sistemi di controllo della qualità, indipendenza e obiettività, di adeguare l'elenco delle materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche dei revisori, di adottare principi di revisione internazionali e uno schema comune di relazioni di revisione per i conti annuali o consolidati, e di definire i casi eccezionali di trasferimento diretto di documenti a paesi terzi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/43/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

La direttiva 2006/43/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione di cui alla direttiva 2006/43/CE che contempla un limite di durata.

(6)

La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati nonché di garantire sia l'efficienza che la responsabilità democratica.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/43/CE.

(8)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2006/43/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2006/43/CE è così modificata:

1)

All'articolo 8, il paragrafo 3 è così modificato:

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

2)

All'articolo 21, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

3)

All'articolo 22, il paragrafo 4 è così modificato:

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

4)

L'articolo 26 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le parole «secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono sostituite dalle parole «secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse ;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

5)

All'articolo 28, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

6)

L'articolo 29, paragrafo 2, è così modificato :

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

7)

All'articolo 36, il paragrafo 7 è così modificato :

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

8)

All'articolo 45, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 5, lettera d), del presente articolo, l'equivalenza cui in esso si fa riferimento è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 5, lettera d), del presente articolo fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione.

In tale contesto, la Commissione può adottare misure intese a definire criteri di equivalenza generali, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26, che sono applicabili a tutti i paesi terzi e che sono utilizzati dagli Stati membri in sede di valutazione dell'equivalenza a livello nazionale. I criteri non possono andare oltre le disposizioni di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

9)

All'articolo 46, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo, l'equivalenza cui in esso si fa riferimento è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo o basarsi sulle valutazioni effettuate da altri Stati membri fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione. Se la Commissione decide che il requisito di equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è stato rispettato, essa può permettere ai revisori e agli enti di revisione contabile interessati di continuare le loro attività di revisione conformemente ai requisiti dello Stato membro in questione per un periodo transitorio adeguato.

In tale contesto, la Commissione può adottare misure intese a definire criteri di equivalenza generali, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 32, che sono applicabili a tutti i paesi terzi e che sono utilizzati dagli Stati membri in sede di valutazione dell'equivalenza a livello nazionale. I criteri non possono andare oltre le disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 32. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

10)

L'articolo 47 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 1, lettera c), l'adeguatezza delle condizioni cui in esso si fa riferimento è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

Tale valutazione di adeguatezza è basata sui requisiti di cui all'articolo 36 o su risultati funzionali essenzialmente equivalenti. Le misure adottate in tale contesto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità competenti completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

b)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

ii)

è aggiunta la frase seguente:

«Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

11)

L'articolo 48 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l'idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/57


DIRETTIVA 2008/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire criteri comuni in materia di ricerca e sviluppo, di adeguare gli allegati e di adottare il programma di riesame. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 98/8/CE, anche completando tale direttiva con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(6)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 98/8/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 98/8/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 10, paragrafo 5, è modificato come segue:

a)

il terzo comma del punto i) è sostituito dal seguente:

«La valutazione è comunicata secondo l’articolo 11, paragrafo 2, per l’adozione di una decisione da parte della Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 27. Tale decisione, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.»;

b)

il punto 5) del punto ii) è sostituito dal seguente:

«5)

i fascicoli completi dei dati relativi alla valutazione che sono utilizzati o sono stati utilizzati per l’iscrizione nell’allegato I, IA o IB sono messi a disposizione del comitato di cui all’articolo 28, paragrafo 1.»;

2)

l’articolo 11, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Al momento in cui riceve la valutazione, la Commissione, secondo l’articolo 27, prepara senza indebito ritardo una proposta di decisione da adottare non oltre 12 mesi dal ricevimento della valutazione di cui al paragrafo 2. Tale decisione, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.»;

3)

l’articolo 16, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In seguito all’adozione della presente direttiva, la Commissione avvia un programma di lavoro decennale ai fini dell’esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data di cui all’articolo 34, paragrafo 1, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli definiti nell’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d). La preparazione e l’attuazione del programma, compresa la definizione delle priorità per la valutazione dei vari principi attivi e uno scadenzario, sono fissate con regolamenti. Tali regolamenti, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. Non oltre due anni prima del completamento del programma di lavoro la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati raggiunti dal programma.

Nel corso del suddetto periodo decennale e a decorrere dalla data di cui all’articolo 34, paragrafo 1, si può decidere se e a quali condizioni un principio attivo può essere incluso negli allegati I, IA o IB o che, nei casi in cui i requisiti di cui all’articolo 10 non siano soddisfatti o le informazioni e i dati richiesti non siano stati presentati entro il termine prescritto, tale principio attivo non sia incluso nell’allegato I, IA o IB. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.»;

4)

l’articolo 17, paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Sono adottati criteri comuni per l’applicazione del presente articolo, in particolare i quantitativi massimi di principi attivi o di biocidi che possono essere dispersi nel quadro degli esperimenti e i dati minimi da fornire per consentire una valutazione a norma del paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.»;

5)

l’articolo 27, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Al termine del suddetto periodo la Commissione prepara un progetto di decisione secondo la pertinente procedura di cui all’articolo 28, paragrafi 2 o 4, sulla base di tutti i seguenti elementi:

a)

documenti presentati dallo Stato membro che ha valutato i fascicoli;

b)

eventuali pareri da parte di comitati scientifici consultivi;

c)

osservazioni di altri Stati membri e dei richiedenti; e

d)

eventuali altre informazioni pertinenti.»;

6)

l’articolo 28 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è assistita da un comitato permanente sui biocidi.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

7)

l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Adeguamento al progresso tecnico

Sono adottate le misure necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA e IVB o le descrizioni dei tipi di prodotti di cui all’allegato V nonché per specificare le informazioni richieste per ognuno di tali tipi di prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/16/CE della Commissione (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 48).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/60


DIRETTIVA 2008/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire specifiche tecniche e metodi uniformi nonché di adeguare alcuni allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/60/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Poiché la Commissione, con decisione 2005/646/CE (6), ha istituito un registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione di cui all’allegato V, sezione 1.4.1, della direttiva 2000/60/CE, è opportuno sopprimere il riferimento ai termini già scaduti.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/60/CE.

(7)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2000/60/CE dalla presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2000/60/CE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Sono adottate specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Adeguamenti tecnici della direttiva

1.   Gli allegati I e III e l’allegato V, sezione 1.3.6, possono essere adeguati all’evoluzione scientifica e tecnica tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’articolo 13. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.

Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti relativi all’attuazione degli allegati II e V secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

2.   Ai fini dell’invio e dell’elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, i formati tecnici necessari ai fini del paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

4)

all’allegato V, la sezione 1.4.1 è modificata come segue:

a)

il punto vii) è sostituito dal seguente:

«vii)

La Commissione compila una bozza di registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione. Il registro definitivo dei siti è compilato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»;

b)

il punto ix) è sostituito dal seguente:

«ix)

i risultati dell’operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri a norma dei punti da i) a viii) e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3, e pubblicati entro sei mesi dal completamento dell’operazione di intercalibrazione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo dell’11 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(6)  Decisione 2005/646/CE della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa all’istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE (GU L 243 del 19.9.2005, pag. 1).


20.3.2008   

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L 81/62


DIRETTIVA 2008/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati, nonché di stabilire alcune prescrizioni tecniche e norme di controllo. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/53/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Dal momento che la Commissione ha stabilito le norme di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2000/53/CE mediante le decisioni 2002/151/CE (6), 2005/293/CE (7) e 2003/138/CE (8), è opportuno sopprimere i riferimenti alle scadenze rispettivamente del 21 ottobre 2001, del 21 ottobre 2002 e del 21 ottobre 2001.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE.

(7)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2000/53/CE dalla presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2000/53/CE è così modificata:

1)

all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:

a)

la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«L’allegato II è periodicamente oggetto di modifiche o aggiunte per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di:»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui ai punti da i) a iv), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le loro autorità competenti riconoscano reciprocamente ed accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri a norma del paragrafo 3.

A tal fine vengono fissati i requisiti minimi per il certificato di rottamazione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 6, è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   L’allegato I è modificato per tener conto del progresso tecnico e scientifico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 7, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sono stabilite le modalità dettagliate necessarie per controllare l’osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi enunciati nel primo comma. Nel proporre dette modalità, la Commissione tiene conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la disponibilità di dati e la questione delle esportazioni ed importazioni di veicoli fuori uso. Tali modalità dettagliate, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sono stabilite le norme di cui al paragrafo 1. Nel proporre dette norme, la Commissione tiene conto dei lavori in corso in questo settore in seno agli organismi internazionali interessati, partecipando, se del caso, ai lavori. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»;

6)

all’articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«I formati relativi alle banche dati sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»;

7)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo dell’11 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/673/CE del Consiglio (GU L 254 del 30.9.2005, pag. 69).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(6)  Decisione 2002/151/CE della Commissione, del 19 febbraio 2002, relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 94).

(7)  Decisione 2005/293/CE della Commissione, del 1o aprile 2005, che istituisce le modalità di controllo dell’osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 30).

(8)  Decisione 2003/138/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 58).


20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/65


DIRETTIVA 2008/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati e di adottare norme per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/96/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Dal momento che la Commissione ha stabilito le modalità di applicazione menzionate all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/96/CE con decisione 2005/369/CE (6), è opportuno sopprimere il riferimento alla scadenza del 13 agosto 2004.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/96/CE.

(7)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2002/96/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2002/96/CE è così modificata:

1)

all'articolo 6, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'allegato II può essere modificato al fine di introdurvi altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

2)

all'articolo 7, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sono stabilite le modalità dettagliate necessarie per controllare l'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2, comprese le specifiche per i materiali. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

3)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Sono adottate le modifiche necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico l'articolo 7, paragrafo 3, l'allegato I B (in particolare per inserirvi eventualmente gli apparecchi di illuminazione delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i prodotti fotovoltaici, per esempio i pannelli solari), l'allegato II (in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il trattamento dei RAEE) e gli allegati III e IV. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.»;

4)

all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

5)

nell'allegato II, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Deliberando secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(6)  Decisione 2005/369/CE della Commissione, del 3 maggio 2005, che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE (GU L 119 dell'11.5.2005, pag. 13).


20.3.2008   

IT

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L 81/67


DIRETTIVA 2008/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione di controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/95/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/CE.

(6)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2002/95/CE dalla presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2002/95/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 5, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«1.   Le modifiche necessarie ad adeguare l’allegato al progresso tecnico e scientifico sono adottate ai fini seguenti:»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (6).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo dell’11 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/692/CE della Commissione (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 50).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(6)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).»


20.3.2008   

IT

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L 81/69


DIRETTIVA 2008/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/49/CEE (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo alcuni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie per l’esecuzione delle direttive 73/239/CEE (6), 88/357/CEE (7) e 92/49/CEE, per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore assicurativo o nei mercati finanziari e per garantire un’applicazione uniforme di tali direttive. Più specificamente, tali misure sono intese a estendere l’elenco delle forme giuridiche, a modificare l’elenco dei rami assicurativi o adattare la terminologia utilizzata in tale elenco, a precisare gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, a modificare l’importo minimo del fondo di garanzia, a modificare l’elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche e le regole di dispersione degli investimenti, a modificare le disposizioni volte a temperare le regole della congruenza ed a precisare le definizioni. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali delle direttive 73/239/CEE, 88/357/CEE e 92/49/CEE, anche completandole con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 92/49/CEE.

(6)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 92/49/CEE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

All’articolo 51 della direttiva 92/49/CEE, l’alinea è sostituito dal seguente:

«Le seguenti modifiche tecniche, dirette a modificare elementi non essenziali delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE nonché della presente direttiva, integrandoli, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 2 della direttiva 91/675/CEE».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(6)  Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/101/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).

(7)  Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14).


20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/71


DIRETTIVA 2008/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione delle misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE (5), affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all’attuazione della direttiva 2005/68/CE onde tener conto degli sviluppi tecnici nel settore assicurativo o nei mercati finanziari e per garantire l’applicazione uniforme della direttiva medesima. Si tratta, nello specifico, di misure intese ad estendere l’elenco delle forme giuridiche, a precisare o adeguare gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, ad aumentare i premi o i contributi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, a modificare il fondo minimo di garanzia e a precisare le definizioni. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/68/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/68/CE.

(6)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2005/68/CE dalla presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2005/68/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 55 è modificato nel modo seguente:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

2)

all’articolo 56, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le seguenti misure di esecuzione, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 55, paragrafo 2:».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/73


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

che concede a talune parti interessate un'esenzione dall'estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto in vigore e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti interessate a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2008) 1044]

(2008/260/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (2) («regolamento di estensione») che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3) sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (4) («regolamento di esenzione») relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esenzione, diverse imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell'articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese («dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale una serie di elenchi di imprese di assemblaggio di biciclette (5) per i quali è stato sospeso il pagamento del dazio antidumping esteso relativamente alle loro importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

(2)

Dopo l'ultima pubblicazione dell'elenco delle parti oggetto di esame (6), è stato selezionato un periodo di esame. A causa dell'adesione della Bulgaria e della Romania è stato deciso di fissare un periodo di esame dal 1o gennaio 2006 al 30 giugno 2007, in modo che potessero essere analizzate nello stesso procedimento anche le domande di esenzione presentate da imprese di assemblaggio di biciclette bulgare e romene. A tutte le parti oggetto di esame è stato inviato un questionario in cui venivano richieste informazioni sulle operazioni di assemblaggio effettuate durante il rispettivo periodo di esame.

A.   DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE

A.1.   Domande di esenzione ammissibili

(3)

La Commissione ha ricevuto dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all'ammissibilità delle domande. Queste parti hanno ricevuto la loro sospensione dopo tale data. Le informazioni fornite sono state esaminate e verificate, all'occorrenza, nelle sedi delle parti interessate. Alla luce di queste informazioni, la Commissione ha giudicato ammissibili, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le domande di esenzione presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 1.

Tabella 1

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10,

3770-059 Oliveira do Bairro

Portogallo

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd., 5500 Lovech

Bulgaria

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede

Belgio

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street, 3400 Montana

Bulgaria

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Romania

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italia

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro

Portogallo

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finlandia

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, 787 01 Šumperk

Repubblica ceca

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10, 76185 Karlsruhe

Germania

A794

Koga BV.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Paesi Bassi

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgio

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgaria

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé, 58000 Nevers

Francia

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str., 4000 Plovdiv

Bulgaria

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgio

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11, 42489 Wülfrath

Germania

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgaria

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Svezia

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Germania

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Germania

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120,

1612 Sofia

Bulgaria

A814

(4)

Le circostanze accertate dalla Commissione dimostrano che, per ventidue di queste operazioni di assemblaggio di biciclette realizzate dai richiedenti, il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate, e che tali operazioni non rientrano quindi nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

Per questo motivo e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella precedente dovranno essere esentate dal dazio antidumping esteso.

(6)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, l'esenzione dal dazio antidumping esteso delle parti interessate elencate nella tabella 1 è valida a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di esenzione. Inoltre, la loro obbligazione doganale per quel che riguarda il dazio antidumping esteso va considerata nulla a decorrere dalla stessa data.

(7)

Va notato che la seguente parte interessata figurante nell'elenco della tabella 1 ha comunicato ai servizi della Commissione un cambiamento della sua sede legale avvenuto durante il periodo di esame:

Leader-96 Ltd. ha trasferito la sua sede legale da 3 Mostova Str., 4002 Plovdiv, Bulgaria, a 19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv, Bulgaria.

(8)

La Commissione ha accertato che questo cambiamento di indirizzo della sede legale non ha avuto un'incidenza sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le disposizioni del regolamento di esenzione e pertanto ritiene che tale cambiamento non incida sull'esenzione dal dazio antidumping esteso.

A.2.   Domande di esenzione non ammissibili e ritiri

(9)

Anche le parti interessate elencate nella tabella 2 qui di seguito hanno presentato domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso.

Tabella 2

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Regno Unito

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italia

A731

ROG Kolesa d.d. (formerly ELAN Bikes d.d)

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovenia

A538

(10)

Due parti hanno ritirato la domanda di esenzione, informandone la Commissione.

(11)

Un'altra parte è andata in fallimento e di conseguenza ha cessato le attività di assemblaggio.

(12)

Poiché le parti interessate elencate nella tabella 2 non hanno soddisfatto i criteri per l'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere le loro domande di esenzione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del medesimo regolamento. Occorre pertanto revocare la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione e riscuotere tale dazio dalla data di ricezione delle domande delle suddette parti interessate.

B.   DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI NON ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE

B.1.   Domande di esenzione non ammissibili

(13)

Anche le parti interessate elencate nella tabella 3 hanno presentato domanda di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso:

Tabella 3

Nome

Indirizzo

Paese

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80,

68535 Edingen-Neckarhausen

Germania

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgio

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Repubblica ceca

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgio

(14)

Per quanto concerne tali parti interessate, va osservato che le loro domande non hanno soddisfatto i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di esenzione, poiché tutti questi richiedenti utilizzano per la produzione o l'assemblaggio di biciclette parti essenziali di biciclette in quantitativi inferiori alle 300 unità per tipo su base mensile.

(15)

Queste parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Due di esse non hanno presentato osservazioni e le altre due hanno ritirato la loro domanda. Pertanto, a tali parti non è stata concessa la sospensione.

B.2.   Domande di esenzione ammissibili per le quali dovrebbe essere concessa la sospensione

(16)

Si informano le parti interessate che sono state ricevute altre domande di esenzione, a norma dell'articolo 3 del regolamento di esenzione, dalle parti elencate nella tabella 4. La sospensione del pagamento del dazio esteso, in seguito a queste domande, si applica a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore»:

Tabella 4

Nome

Indirizzo

Paese

Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Ungheria

Articolo 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Germania

Articolo 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Polonia

Articolo 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Germania

Articolo 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Repubblica ceca

Articolo 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Polonia

Articolo 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Germania

Articolo 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Germania

Articolo 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italia

Articolo 5

22.1.2008

A533

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti interessate elencate nella tabella 1 sono esentate dall'estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 e modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005.

L'esenzione si applica, per ciascuna parte interessata, a partire dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 1

Elenco delle parti a cui è stata concessa l’esenzione

Nome

Indirizzo

Paese

Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portogallo

Articolo 7

12.12.2005

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd.,

5500 Lovech

Bulgaria

Articolo 7

1.1.2007

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,

8830 Hooglede

Belgio

Articolo 7

19.1.2006

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street,

3400 Montana

Bulgaria

Articolo 7

1.1.2007

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Romania

Articolo 7

1.1.2007

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italia

Articolo 7

31.1.2007

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594

Poutena-Vilarinho do Bairro

Portogallo

Articolo 7

9.8.2006

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finlandia

Articolo 7

29.1.2007

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,

787 01 Šumperk

Repubblica ceca

Articolo 7

20.7.2006

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10,

76185 Karlsruhe

Germania

Articolo 7

6.11.2006

A794

Koga BV.

Tinweg 9,

8445 PD Heerenveen

Paesi Bassi

Articolo 7

19.6.2006

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgio

Articolo 7

21.3.2007

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgaria

Articolo 7

1.1.2007

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé,

58000 Nevers

Francia

Articolo 7

14.9.2006

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str.,

4000 Plovdiv

Bulgaria

Articolo 7

1.1.2007

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25,

9230 Wetteren

Belgio

Articolo 7

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11,

42489 Wülfrath

Germania

Articolo 7

21.8.2006

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgaria

Articolo 7

1.1.2007

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Svezia

Articolo 7

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35,

22115 Hamburg

Germania

Articolo 7

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Germania

Articolo 7

10.5.2006

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia

Bulgaria

Articolo 7

1.1.2007

A814

Articolo 2

Le domande di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 2 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione sono respinte.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 2

Parti interessate per le quali la sospensione è revocata

Nome

Indirizzo

Paese

Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Regno Unito

Articolo 5

13.12.2006

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italia

Articolo 5

13.12.2005

A731

ROG Kolesa d.d.

(former ELAN Bikes, d.d.)

Letališka 29,

1000 Ljubljana

Slovenia

Articolo 5

1.5.2004

A538

Articolo 3

Le parti elencate nella seguente tabella 3 costituiscono l'elenco aggiornato delle parti oggetto di esame, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio esteso, in seguito a queste domande, è stata applicata a partire dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore» della tabella 3.

Tabella 3

Elenco delle parti oggetto di esame

Nome

Indirizzo

Paese

Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Ungheria

Articolo 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Germania

Articolo 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Polonia

Articolo 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Germania

Articolo 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Repubblica ceca

Articolo 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62,

03-185 Warszawa

Polonia

Articolo 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Germania

Articolo 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Germania

Articolo 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italia

Articolo 5

22.1.2008

A533

Articolo 4

Le domande di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella tabella 4 sono respinte.

Tabella 4

Elenco delle parti le cui domande di esenzione sono state respinte

Nome

Indirizzo

Paese

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80, 68535 Edingen-Neckarhausen

Germania

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgio

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Repubblica ceca

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgio

Articolo 5

Gli Stati membri e le parti interessate elencate negli articoli 1, 2, 3 e 4 sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(3)  GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1. Regolamento mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

(4)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(5)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5.

(6)  GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5.


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/81


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 388/06/COL

del 13 dicembre 2006

che modifica per la sessantunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

L'AUTORITA' DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il Protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 24, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il Protocollo 3, Parte I, articolo 1,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il compito di applicare le disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi e adotta orientamenti nei settori definiti dall'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte esplicitamente lo prevedano ovvero quando l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (3) adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA (4),

CONSIDERANDO che il 22 novembre 2006 la Commissione europea ha adottato una nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione che sarà pubblicata in versione ufficiale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla fine del dicembre 2006,

CONSIDERANDO che questa nuova disciplina è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che è necessario garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che, conformemente al punto II delle «DISPOSIZIONI GENERALI», parte finale dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA, previa consultazione della Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea,

CONSIDERANDO che non appena sarà disponibile la versione definitiva della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione l'Autorità di vigilanza EFTA sarà in grado di adottare i corrispondenti orientamenti,

CONSIDERANDO che il vigente capitolo 14 scadrà il 31 dicembre 2006,

CONSIDERANDO che è pertanto necessario prorogare l'attuale capitolo 14 fino all'adozione dei nuovi orientamenti comunitari concernenti gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA,

VISTO il parere della Commissione europea,

RICORDANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato in merito gli Stati EFTA tramite lettera in data 13 novembre 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

La validità del capitolo 14 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo è prorogata fino all'adozione di nuovi orientamenti comunitari concernenti gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA. Il testo del paragrafo 2 della sezione 14.9 del capitolo 14 degli orientamenti comunitari concernenti gli aiuti di Stato è sostituito dal seguente nuovo testo:

«I presenti orientamenti sono prorogati fino all'adozione, da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA, di nuovi orientamenti comunitari corrispondenti alla nuova disciplina in materia di aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione adottati dalla Commissione europea il 22 novembre 2006.»

2.

Gli Stati EFTA sono informati tramite lettera con allegata copia della presente decisione.

3.

La Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa.

4.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA,

Bjørn T. GRYDELAND

Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominato «accordo SEE».

(2)  In appresso denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte».

(3)  In appresso denominate «Orientamenti in materia di aiuti di Stato».

(4)  Inizialmente pubblicato nella GU L 231 del 3.9.1994, e nel supplemento SEE n. 32 recante la stessa data, e modificate da ultimo con decisione del 29 novembre 2006.