ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 60

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
5 marzo 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca

1

 

 

Regolamento (CE) n. 200/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

13

 

 

Regolamento (CE) n. 201/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

15

 

*

Regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e ai nomi dei gruppi di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ( 1 )

17

 

*

Regolamento (CE) n. 203/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la gamitromicina ( 1 )

18

 

 

Regolamento (CE) n. 204/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili al riso semilavorato o lavorato a decorrere dal 5 marzo 2008

21

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/188/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

22

 

 

2008/189/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

23

 

 

2008/190/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

24

 

 

2008/191/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

25

 

 

2008/192/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

26

 

 

2008/193/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

27

 

 

2008/194/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

28

 

 

2008/195/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

29

 

 

2008/196/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

30

 

 

2008/197/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

31

 

 

2008/198/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

32

 

 

2008/199/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2008, relativa alla conclusione di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

33

 

 

Commissione

 

 

2008/200/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2008, che chiude la procedura d’esame relativa alle pratiche commerciali applicate dall’Argentina alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento

34

 

 

2008/201/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2008, che designa l’agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell’esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1042/2006 e modifica la decisione 2007/166/CE che adotta l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari della pesca

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

5.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/1


REGOLAMENTO (CE) N. 199/2008 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2008

che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3), prevede che il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito «CSTEP») proceda a valutazioni regolari della gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici.

(2)

Il codice di condotta per la pesca responsabile dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e l’accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori sottolineano l’esigenza di promuovere i lavori di ricerca e raccolta dei dati al fine di migliorare le conoscenze scientifiche nel settore.

(3)

In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca (di seguito «PCP») in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive nelle acque non comunitarie, la Comunità deve partecipare agli sforzi intrapresi per conservare le risorse ittiche, in particolare conformemente alle disposizioni adottate nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca o dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca.

(4)

Il 23 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’istituzione di un piano d’azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell’ambiente nella PCP, che contiene principi orientativi, misure di gestione e un programma di lavoro per procedere verso una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi.

(5)

Il 13 ottobre 2003 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Migliorare i pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria della pesca», che descrive le esigenze della Comunità in materia di pareri scientifici, predispone i meccanismi per la prestazione di consulenze, identifica i settori che richiedono un rafforzamento del sistema e suggerisce possibili soluzioni a breve, medio e lungo termine.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca (4), deve essere riesaminato per tenere in debito conto una strategia di gestione della pesca basata sulla flotta, la necessità di elaborare una strategia basata sugli ecosistemi, la necessità di migliorare la qualità, l’esaustività e l’accesso ai dati in materia di pesca, la necessità di un sostegno più efficace per la fornitura di pareri scientifici nonché per promuovere la cooperazione fra gli Stati membri.

(7)

I regolamenti attualmente in vigore nel settore della raccolta e della gestione dei dati sulla pesca contengono disposizioni relative alla raccolta e alla gestione dei dati concernenti i pescherecci, le loro attività e catture e il controllo dei prezzi di cui si dovrebbe tener conto nel presente regolamento al fine di razionalizzare la raccolta e l’uso di tali dati a livello di PCP ed evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. I regolamenti attualmente in vigore sono i seguenti: regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (5), regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell’acquicoltura da parte degli Stati membri (6), regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell’ambito dei programmi d’orientamento pluriennali (7), regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (8), regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (9) , regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (10), regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (11), regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (12), regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca (13), regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (14), regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (15), e regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (16).

(8)

I dati raccolti a fini di valutazione scientifica dovrebbero includere informazioni sulle flotte e sulle loro attività, dati biologici relativi alle catture, inclusi i rigetti in mare, i risultati degli studi sugli stock ittici e sull’impatto ambientale che potrebbero avere le attività di pesca sull’ecosistema marino. Essi dovrebbero inoltre comprendere dati relativi alla formazione dei prezzi e altri dati che consentano di valutare la situazione economica delle imprese alieutiche, dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione dei prodotti della pesca, nonché l’andamento della situazione occupazionale in questi settori.

(9)

Al fine di proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e di garantirne uno sfruttamento sostenibile, dovrebbe essere attuata progressivamente una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi. A tal fine, è necessario raccogliere dati per valutare gli effetti delle attività di pesca sull’ecosistema marino.

(10)

I programmi comunitari per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati alieutici dovrebbero essere attuati sotto la responsabilità diretta degli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero pertanto redigere programmi nazionali conformi al programma comunitario.

(11)

È necessario che gli Stati membri collaborino fra loro nonché con i paesi terzi e coordinino i propri programmi nazionali per quanto concerne la raccolta dei dati relativi a una stessa regione marina e alle regioni che includono le acque interne considerate.

(12)

Si dovrebbero stabilire a livello comunitario le priorità e le procedure di raccolta e trattamento dei dati all’interno della Comunità, per garantire la coerenza complessiva del dispositivo e ottimizzare il rapporto costo/efficacia, definendo un quadro regionale pluriennale stabile.

(13)

I dati previsti dal presente regolamento dovrebbero essere inseriti in banche dati informatizzate nazionali per essere accessibili alla Commissione e poter essere trasmessi agli utilizzatori finali. Nell’interesse della comunità scientifica, è opportuno che i dati che non consentono un’identificazione personale siano messi a disposizione di ogni parte interessata alla loro analisi.

(14)

La gestione delle risorse alieutiche richiede il trattamento di dati dettagliati per far fronte a questioni specifiche. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati necessari all’analisi scientifica e garantire che dispongono della capacità tecnica per farlo. Se necessario, i dati dettagliati possono essere aggregati, prima della loro trasmissione, al livello di aggregazione previsto nella richiesta quale definito dagli utilizzatori finali.

(15)

Gli obblighi in materia di accesso ai dati di cui al presente regolamento lasciano impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (17), nonché in virtù del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (18).

(16)

La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (19), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (20).

(17)

La realizzazione dei programmi nazionali per la raccolta e la gestione dei dati alieutici richiede spese considerevoli. I benefici di tali programmi possono essere percepiti solo su scala comunitaria. Si dovrebbe pertanto prevedere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (21).

(18)

Qualora la Commissione constati che le spese in questione sono connesse a irregolarità, si dovrebbe prevedere una rettifica finanziaria conformemente all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.

(19)

La corretta esecuzione dei programmi nazionali, e in particolare il rispetto dei termini, il controllo della qualità, la convalida e la trasmissione dei dati raccolti, riveste una particolare importanza. Per tale motivo, si dovrebbe subordinare il contributo finanziario della Comunità al rispetto dei termini pertinenti, a un controllo di qualità, al rispetto di norme di qualità convenute e alla fornitura di dati. Si dovrebbe pertanto introdurre un sistema di sanzioni finanziarie applicabili in caso d’inosservanza delle suddette condizioni.

(20)

Al fine di migliorare l’affidabilità dei pareri scientifici necessari per condurre la PCP, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero operare in coordinamento e in collaborazione nell’ambito degli organismi scientifici internazionali competenti.

(21)

Occorre considerare prioritaria la necessità di garantire la presenza degli esperti scientifici competenti nell’ambito del gruppo di esperti responsabili della valutazione scientifica indispensabile per condurre la PCP.

(22)

Si dovrebbe consultare la comunità scientifica e informare quanti operano nel settore della pesca e in altri gruppi d’interesse per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni sulla raccolta dei dati. Gli organismi pertinenti presso cui ottenere i pareri necessari sono lo CSTEP, istituito con decisione 2005/629/CE della Commissione (22), il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura, istituito con decisione 1999/478/CE della Commissione (23), e i consigli consultivi regionali istituiti con decisione 2004/585/CE del Consiglio (24).

(23)

Il comitato di gestione dovrebbe garantire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare la corretta attuazione del presente regolamento. Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (25).

(24)

Tenuto conto dell’esperienza acquisita e delle nuove necessità, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1543/2000 e sostituirlo con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce disposizioni circa:

a)

la raccolta e la gestione, nell’ambito di programmi pluriennali, di dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici relativi al settore della pesca;

b)

l’utilizzo, nel quadro della politica comune della pesca (di seguito «PCP»), dei dati relativi al settore della pesca a scopo di analisi scientifica.

2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre disposizioni intese al miglioramento dei pareri scientifici necessari per l’attuazione della PCP.

3.   Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE, dal regolamento (CE) n. 45/2001, dalla direttiva 2003/4/CE e dal regolamento (CE) n. 1367/2006.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«settore della pesca»: le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all’acquacoltura e all’industria di trasformazione dei prodotti della pesca;

b)

«acquacoltura»: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la produzione degli organismi in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

c)

«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche vive per fini ricreativi o sportivi;

d)

«regioni marine»: le zone geografiche indicate nell’allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle organizzazioni regionali per la pesca;

e)

«dati primari»: i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni;

f)

«metadati»: i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti;

g)

«dati dettagliati»: i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;

h)

«dati aggregati»: i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari;

i)

«utilizzatori finali»: gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

j)

«campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca»: la raccolta di dati biologici, tecnici e socioeconomici sulla base di tipi di pesca regionale e segmenti della flotta concordati;

k)

«peschereccio comunitario»: un peschereccio ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002.

CAPO II

RACCOLTA, GESTIONE ED USO DEI DATI NEL QUADRO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI

SEZIONE 1

Programma comunitario e programmi nazionali

Articolo 3

Programma comunitario

1.   Un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici concernenti:

a)

la pesca commerciale praticata da pescherecci comunitari:

i)

nelle acque comunitarie, compresa la pesca commerciale di anguilla e salmone nelle acque interne;

ii)

al di fuori delle acque comunitarie;

b)

la pesca ricreativa praticata nelle acque comunitarie, compresa la pesca ricreativa di anguilla e salmone nelle acque interne;

c)

le attività di acquacoltura relative a specie marine, compresi anguille e salmoni, svolte negli Stati membri e nelle acque comunitarie;

d)

le industrie di trasformazione dei prodotti della pesca;

è definito secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

2.   Il programma comunitario è stabilito per periodi di tre anni. Il primo periodo riguarda gli anni 2009 e 2010.

Articolo 4

Programmi nazionali

1.   Fatti salvi gli obblighi attuali in materia di raccolta dei dati in applicazione del diritto comunitario, gli Stati membri raccolgono dati primari di tipo biologico, tecnico, ambientale e socioeconomico nel quadro di un programma nazionale pluriennale (di seguito «programma nazionale») redatto conformemente al programma comunitario.

2.   Il programma nazionale include, in particolare, i seguenti elementi previsti nella sezione 2:

a)

programmi di campionamento pluriennali;

b)

un regime di controllo in mare della pesca commerciale e ricreativa, ove necessario;

c)

un regime per campagne di ricerca a mare;

d)

un regime per la gestione e l’uso dei dati a fini di analisi scientifiche.

3.   I programmi nazionali includono le procedure ed i metodi da utilizzare per la raccolta e l’analisi dei dati nonché per la stima della loro accuratezza e precisione.

4.   Gli Stati membri sottopongono i propri programmi nazionali alla Commissione per approvazione. I programmi sono trasmessi per via elettronica entro la data, nel formato ed all’indirizzo che la Commissione stabilirà secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

5.   I primi programmi nazionali includono le attività per gli anni 2009 e 2010.

Articolo 5

Coordinamento e cooperazione

1.   Gli Stati membri coordinano i propri programmi nazionali con quelli degli altri Stati membri nella stessa regione marina e si prodigano per coordinare il proprio operato con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque nella stessa regione marina. A tale scopo la Commissione può organizzare riunioni di coordinamento regionale al fine di assistere gli Stati membri nel coordinamento dei rispettivi programmi nazionali e nell’attuazione della raccolta, della gestione e dell’uso dei dati in una stessa regione.

2.   Per tener conto di eventuali raccomandazioni formulate a livello regionale in sede di riunioni di coordinamento regionale, gli Stati membri presentano, se del caso, le modifiche da apportare ai propri programmi nazionali nel corso del periodo di programmazione. Tali modifiche sono inviate alla Commissione almeno due mesi prima dell’anno di attuazione.

3.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 6

Valutazione e approvazione dei programmi nazionali

1.   Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta:

a)

la conformità dei programmi nazionali e di ogni modifica ivi apportata agli articoli 4 e 5; nonché

b)

la rilevanza scientifica dei dati che saranno contemplati nei programmi nazionali per le finalità stabilite dall’articolo 1, paragrafo 1, e la qualità dei metodi e delle procedure proposti.

2.   Se la valutazione dello CSTEP di cui al paragrafo 1 indica che un programma nazionale non è conforme agli articoli 4 e 5 o non garantisce l’interesse scientifico dei dati o la qualità dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e propone le modifiche da apportare al programma. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un programma nazionale riveduto.

3.   La Commissione approva i programmi nazionali ed ogni modifica apportata conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, sulla base della valutazione dello CSTEP e della valutazione dei costi effettuata dai propri servizi.

Articolo 7

Valutazione e approvazione dei risultati dei programmi nazionali

1.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sulla realizzazione dei rispettivi programmi nazionali. I programmi sono trasmessi entro la data, nel formato ed all’indirizzo che la Commissione stabilirà secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

2.   Lo CSTEP valuta:

a)

l’esecuzione dei programmi nazionali approvati dalla Commissione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3; e

b)

la qualità dei dati raccolti dagli Stati membri.

3.   La Commissione valuta l’attuazione dei programmi nazionali tenendo conto:

a)

della valutazione dello CSTEP;

b)

della consultazione delle organizzazioni regionali per la pesca pertinenti di cui la Comunità è parte contraente od osservatore, nonché degli organismi scientifici internazionali competenti; e

c)

della valutazione dei costi effettuata dai suoi servizi.

Articolo 8

Aiuto finanziario comunitario

1.   L’aiuto finanziario comunitario ai programmi nazionali è attuato conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 861/2006.

2.   I dati di base di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 861/2006 riguardano esclusivamente le parti dei programmi nazionali degli Stati membri che attuano il programma comunitario.

3.   L’aiuto finanziario comunitario per i programmi nazionali è concesso solo a condizione che le norme del presente regolamento siano pienamente rispettate.

4.   Dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può sospendere e/o recuperare l’aiuto finanziario comunitario nei casi seguenti:

a)

la valutazione di cui all’articolo 7 indica che l’esecuzione di un programma nazionale non è conforme al presente regolamento; o

b)

la consultazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), indica che i dati non sono stati forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 20, paragrafo 1; o

c)

il controllo della qualità dei dati e il trattamento dei dati non sono stati ottenuti conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 17.

5.   Fatto salvo il paragrafo 3, dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può anche ridurre l’aiuto finanziario comunitario nelle seguenti circostanze:

a)

se un programma nazionale non è stato presentato alla Commissione entro la data stabilita conformemente all’articolo 4, paragrafo 4;

b)

se una relazione non è stata presentata alla Commissione entro la data stabilita conformemente all’articolo 7, paragrafo 1;

c)

se un utilizzatore finale ha presentato una richiesta ufficiale di dati e i dati in questione non gli sono stati forniti conformemente all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, o il controllo della qualità e il trattamento di questi dati non erano in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 17.

6.   La riduzione dell’aiuto finanziario comunitario di cui ai paragrafi 4 e 5 è proporzionata al grado di non conformità. La riduzione dell’aiuto finanziario comunitario di cui al paragrafo 5 si applica progressivamente nel tempo e non è superiore al 25 % del costo annuale totale del programma nazionale.

7.   Le modalità di applicazione della riduzione di cui al paragrafo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

SEZIONE 2

Requisiti relativi al processo di raccolta dei dati

Articolo 9

Programmi di campionamento

1.   Gli Stati membri istituiscono programmi di campionamento nazionali pluriennali.

2.   I programmi di campionamento nazionali pluriennali comprendono, in particolare:

a)

un piano di campionamento dei dati biologici sulla scorta del campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca, comprendente se del caso la pesca ricreativa;

b)

un piano di campionamento dei dati relativi agli ecosistemi che consenta di valutare l’incidenza del settore della pesca sull’ecosistema marino e che contribuisca al controllo dello stato dell’ecosistema marino;

c)

un piano di campionamento dei dati socioeconomici che consenta di valutare la situazione economica del settore della pesca, di analizzarne i risultati nel tempo e di effettuare un’analisi d’impatto delle misure applicate o proposte.

3.   Nella misura del possibile, i protocolli e i metodi utilizzati per la definizione del programma di campionamento nazionale sono forniti dagli Stati membri e sono:

a)

stabili nel tempo;

b)

normalizzati nell’ambito delle regioni;

c)

conformi ai requisiti qualitativi fissati dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e dai competenti organismi scientifici internazionali.

4.   L’accuratezza e la precisione dei dati raccolti formano oggetto di una valutazione sistematica, se del caso.

Articolo 10

Accesso ai siti di campionamento

Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i responsabili del campionamento designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del programma nazionale abbiano accesso:

a)

a tutti i punti di sbarco, inclusi ove del caso i punti di trasbordo e di trasferimento verso l’acquacoltura;

b)

ai registri navali e commerciali tenuti da organismi pubblici relativi alla raccolta di dati economici;

c)

ai dati economici delle imprese commerciali collegate alla pesca.

Articolo 11

Controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa

1.   Ove necessario ai fini della raccolta di dati nell’ambito dei programmi nazionali, gli Stati membri elaborano e attuano il controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa.

2.   I compiti del controllo in mare sono determinati dagli Stati membri.

3.   I comandanti dei pescherecci comunitari accolgono a bordo i responsabili del campionamento che operano ai sensi del regime di controllo in mare, designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del programma nazionale, e collaborano con essi affinché possano svolgere le proprie mansioni nel corso della loro permanenza a bordo.

4.   I comandanti dei pescherecci comunitari possono rifiutare di accogliere i responsabili del campionamento che operano ai sensi del regime di controllo in mare solo per motivi evidenti di spazio insufficiente a bordo o per ragioni di sicurezza in conformità della legislazione nazionale. In tal caso, i dati sono raccolti mediante un programma di autocampionamento svolto dall’equipaggio del peschereccio comunitario ed elaborato e controllato dall’organismo responsabile dell’attuazione programma nazionale.

Articolo 12

Campagne di ricerca a mare

1.   Gli Stati membri svolgono campagne di ricerca a mare per valutare l’abbondanza e la distribuzione degli stock, indipendentemente dai dati provenienti dalla pesca commerciale, e per valutare l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente.

2.   L’elenco delle campagne di ricerca a mare ammesse a beneficiare dell’aiuto finanziario comunitario è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

CAPO III

PROCESSO DI GESTIONE DEI DATI

Articolo 13

Conservazione dei dati

Gli Stati membri:

a)

provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano conservati in condizioni di sicurezza in banche dati informatiche e adottano tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato di tali dati;

b)

provvedono affinché i metadati relativi ai dati socioeconomici primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano conservati in modo sicuro in banche dati informatiche;

c)

adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

Articolo 14

Controllo della qualità dei dati e convalida

1.   Gli Stati membri sono responsabili della qualità e della completezza dei dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali, nonché dei dati dettagliati e aggregati da questi ottenuti che sono trasmessi agli utilizzatori finali.

2.   Gli Stati membri garantiscono che:

a)

i dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano debitamente verificati mediante adeguate procedure di controllo della qualità;

b)

i dati dettagliati e aggregati ottenuti dai dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano convalidati prima della loro trasmissione agli utilizzatori finali;

c)

le procedure di garanzia della qualità applicate ai dati primari, dettagliati e aggregati di cui alle lettere a) e b) siano elaborate conformemente alle procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per la pesca e dallo CSTEP.

CAPO IV

UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI NELL’AMBITO DELLA PCP

Articolo 15

Dati interessati

1.   Il presente capo si applica a tutti i dati raccolti:

a)

in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 788/96, (CE) n. 2091/98, (CE) n. 104/2000, (CE) n. 2347/2002, (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 2244/2003, (CE) n. 26/2004, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 1966/2006 e (CE) n. 1100/2007;

b)

in applicazione del presente regolamento:

i)

i dati relativi all’attività dei pescherecci sulla base delle informazioni ottenute dal controllo via satellite e da altri sistemi di controllo nel formato richiesto;

ii)

i dati che consentono una stima affidabile del volume totale delle catture per stock da parte di determinati tipi di pesca regionali e segmenti della flotta, per zona geografica e per periodo di tempo, compresi i rigetti in mare e, se del caso, i dati relativi alle catture della pesca ricreativa;

iii)

tutti i dati biologici necessari per valutare lo stato degli stock sfruttati;

iv)

i dati relativi agli ecosistemi necessari per valutare l’impatto delle attività di pesca sull’ecosistema marino;

v)

i dati socioeconomici del settore della pesca.

2.   Gli Stati membri evitano duplicazioni nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Accesso ai dati primari e loro trasmissione

1.   Ai fini della verifica dell’esistenza dei dati primari raccolti in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, diversi dai dati socioeconomici, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’articolo 13, lettera a).

2.   Ai fini della verifica dei dati socioeconomici raccolti in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’articolo 13, lettera b).

3.   Gli Stati membri concludono accordi con la Commissione per garantirle l’accesso efficace e libero alle loro banche dati informatiche nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalle altre norme comunitarie.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito delle campagne di ricerca a mare siano trasmessi alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici appropriati nell’ambito delle organizzazioni regionali per la pesca conformemente agli obblighi internazionali della Comunità e degli Stati membri.

Articolo 17

Elaborazione dei dati primari

1.   Gli Stati membri trasformano i dati primari in serie di dati dettagliati o aggregati conformemente:

a)

alle norme internazionali pertinenti, ove esistenti;

b)

ai protocolli firmati a livello regionale o internazionale, ove esistenti.

2.   Gli Stati membri forniscono agli utilizzatori finali e alla Commissione, se necessario, una descrizione dei metodi applicati per il trattamento dei dati richiesti e le proprietà statistiche dei metodi stessi.

Articolo 18

Presentazione dei dati dettagliati e aggregati

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori finali dati dettagliati e aggregati a sostegno dell’analisi scientifica:

a)

perché servano da base alla formulazione di pareri sulla gestione della pesca, anche ai consigli consultivi regionali;

b)

ai fini di un dibattito pubblico e di una partecipazione delle parti interessate all’elaborazione delle politiche;

c)

in vista della pubblicazione nel settore scientifico.

2.   Se necessario, per garantire l’anonimato gli Stati membri possono rifiutare di fornire dati relativi all’attività dei pescherecci sulla base delle informazioni ottenute dal controllo via satellite agli utilizzatori finali ai fini di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 19

Trasmissione dei dati dettagliati e aggregati

Gli Stati membri trasmettono i dati dettagliati e aggregati in un formato elettronico che ne garantisca la protezione.

Articolo 20

Procedura di trasmissione dei dati dettagliati e aggregati

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti dati dettagliati e aggregati da inviare su base regolare siano trasmessi tempestivamente alle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e ai competenti organismi scientifici internazionali, conformemente agli obblighi internazionali della Comunità e degli Stati membri.

2.   Laddove i dati dettagliati e aggregati siano chiesti a fini di analisi scientifica specifica, gli Stati membri provvedono a che essi siano comunicati agli utilizzatori finali:

a)

al fine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta;

b)

al fine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), entro due mesi dal ricevimento della relativa richiesta.

3.   Laddove i dati dettagliati e aggregati siano chiesti a fini di pubblicazione nel settore scientifico di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri:

a)

possono, per proteggere gli interessi professionali degli addetti alla raccolta dei dati, rifiutarne la trasmissione agli utilizzatori finali per un periodo di tre anni successivo alla data in cui sono stati raccolti. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali e la Commissione in merito a tali decisioni. In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare una proroga del suddetto periodo;

b)

qualora sia già scaduto il termine di tre anni, assicurano che i dati siano comunicati agli utilizzatori finali entro due mesi dal ricevimento della relativa richiesta.

4.   Gli Stati membri possono rifiutare di trasmettere i pertinenti dati dettagliati e aggregati unicamente:

a)

se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche e/o giuridiche; in tal caso per rispondere alle esigenze dell’utilizzatore finale lo Stato membro può proporre soluzioni alternative che garantiscano l’anonimato degli interessati;

b)

nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 3;

c)

se gli stessi dati sono già disponibili in altra forma o formato facilmente accessibile per gli utilizzatori finali.

5.   Nei casi in cui i dati richiesti da utilizzatori finali diversi dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e dai competenti organismi scientifici internazionali differiscano da quelli già comunicati a dette organizzazioni e a detti organismi, gli Stati membri possono fatturare ai suddetti utilizzatori finali le spese reali di estrazione dei dati e, se del caso, le spese di aggregazione dei dati prima della trasmissione.

Articolo 21

Riesame del rifiuto di fornire i dati

1.   Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), l’utilizzatore finale può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto. Qualora ritenga che il rifiuto non sia debitamente giustificato, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all’utilizzatore finale entro un mese.

2.   Se lo Stato membro non trasmette i dati in questione entro il termine di cui al paragrafo 1, si applica l’articolo 8, paragrafi 5 e 6.

Articolo 22

Obblighi degli utilizzatori finali

1.   Gli utilizzatori finali sono tenuti a:

a)

utilizzare i dati unicamente per i fini indicati nella loro domanda conformemente all’articolo 18;

b)

indicare chiaramente le fonti dei dati;

c)

essere responsabili dell’uso corretto e appropriato dei dati in relazione all’etica scientifica;

d)

informare la Commissione e gli Stati membri interessati in merito ad ogni presunto problema relativo ai dati;

e)

fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni relative ai risultati dell’uso dei dati;

f)

non inoltrare a terzi i dati richiesti senza l’assenso dello Stato membro interessato;

g)

non vendere i dati a terzi.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori finali.

3.   Quando un utilizzatore finale non assolve uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può autorizzare lo Stato membro interessato a limitare l’accesso ai dati di tale utilizzatore finale o a negarglielo.

CAPO V

SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA

Articolo 23

Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali

Gli Stati membri provvedono affinché i propri esperti nazionali partecipino alle riunioni pertinenti delle organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.

Articolo 24

Coordinamento e cooperazione

1.   Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano al fine di migliorare ulteriormente l’attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei programmi di lavoro e i metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.

2.   Tale coordinamento e tale collaborazione non ostacolano un dibattito scientifico aperto e sono volti a promuovere la formulazione di un parere scientifico imparziale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Misure di attuazione

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 26

Controllo

La Commissione, in associazione con lo CSTEP, controlla l’andamento dei programmi nazionali nell’ambito del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002 (di seguito «comitato»).

Articolo 27

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 28

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 1543/2000 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2009. Tuttavia, le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai programmi nazionali approvati precedentemente al 31 dicembre 2008.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  Parere del 13 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 10 del 15.1.2008, pag. 53.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(4)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

(5)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(6)  GU L 108 dell’1.5.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 266 dell’1.10.1998, pag. 36.

(8)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).

(9)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).

(10)  GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

(11)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(12)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 26).

(13)  GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12; rettifica nella GU L 185 del 24.5.2004, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 809/2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 1).

(14)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1.

(15)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 3.

(16)  GU L 248, del 22.9.2007, pag. 17.

(17)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(18)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

(19)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(20)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1

(21)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(22)  GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18.

(23)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70. Decisione modificata dalla decisione 2004/864/CE (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 91).

(24)  GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2007/409/CE (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68).

(25)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1543/2000

Regolamento (CE) n. 199/2008

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articoli 3, 4, 5

Articolo 4

Articolo 15

Articolo 5

Articoli 3, 25

Articolo 6

Articoli 4, 8

Articolo 7

Articoli 13, 18

Articolo 8

Articoli 25, 26

Articolo 9

Articolo 27

Articolo 10

Articolo 26

Articolo 11

Articolo 29


5.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/13


REGOLAMENTO (CE) N. 200/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

69,6

MA

51,8

TN

120,5

TR

143,2

ZZ

96,3

0707 00 05

EG

244,4

JO

190,5

MA

114,7

TR

198,4

ZZ

187,0

0709 90 70

MA

92,7

TR

167,2

ZZ

130,0

0805 10 20

EG

45,4

IL

53,4

MA

51,9

TN

50,1

TR

97,1

ZZ

59,6

0805 50 10

EG

95,9

IL

110,0

SY

56,4

TR

123,4

ZZ

96,4

0808 10 80

AR

97,3

CA

77,9

CN

92,3

MK

42,4

US

107,6

UY

89,9

ZZ

84,6

0808 20 50

AR

80,9

CL

67,2

CN

51,9

US

123,2

ZA

103,0

ZZ

85,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/15


REGOLAMENTO (CE) N. 201/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 137/2008 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

(3)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

(4)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 5 marzo 2008

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

25,86

3,53

1701 11 90 (1)

25,86

8,60

1701 12 10 (1)

25,86

3,39

1701 12 90 (1)

25,86

8,17

1701 91 00 (2)

24,93

12,96

1701 99 10 (2)

24,93

8,25

1701 99 90 (2)

24,93

8,25

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


5.3.2008   

IT

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L 60/17


REGOLAMENTO (CE) N. 202/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e ai nomi dei gruppi di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), e in particolare l’articolo 28, paragrafo 4,

vista la richiesta presentata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 12 settembre 2007,

considerando quanto segue:

(1)

Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti è un elemento essenziale della sicurezza della catena alimentare e della tutela dei consumatori.

(2)

Dalla sua istituzione, tale gruppo di esperti ha di fatto ricevuto quasi il 50 % di tutti i mandati inviati all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA). Nonostante il gruppo adotti ogni anno numerosissimi pareri scientifici, esso incontra difficoltà a gestire il proprio carico di lavoro.

(3)

Si prevede che, in futuro, con l’adozione di nuova legislazione verticale nel campo delle vitamine e dei minerali aggiunti agli alimenti e agli additivi alimentari, agli aromatizzanti e agli enzimi alimentari, il gruppo di esperti riceverà un numero di mandati ancora maggiore.

(4)

È dunque necessario sostituire tale gruppo di esperti con 2 nuovi gruppi denominati rispettivamente «Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti» e «Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici».

(5)

La suddivisione delle responsabilità tra i due nuovi gruppi di esperti dovrà garantire che l’attività di consulenza di ciascuno di essi corrisponda al rispettivo campo di competenza e contribuisca a una più equilibrata distribuzione del lavoro. Le procedure seguite dal comitato scientifico e dai gruppi di esperti scientifici dell’AESA devono garantire un coordinamento flessibile e metodi armonizzati.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 178/2002.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, il primo comma è modificato come segue:

1)

la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a)

il Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti;»

2)

viene aggiunta la seguente lettera j):

«j)

il Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).


5.3.2008   

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L 60/18


REGOLAMENTO (CE) N. 203/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2008

che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la gamitromicina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda per determinare i limiti massimi di residui (di seguito «LMR») per la gamitromicina, un antibiotico del gruppo dei macrolidi. Nel suo primo parere, il comitato per i medicinali veterinari (di seguito «CMV») ha fissato una dose giornaliera ammissibile totale (di seguito «DGA») di 370 μg/persona come base per il calcolo dei LMR. Tale dose è basata sulla DGA microbiologica. I LMR per i reni e per il fegato sono stati fissati rispettivamente a 100 e a 200 μg/kg. Il richiedente ha presentato ricorso contro il primo parere, non condividendo la DGA microbiologica ed i LMR fissati dal CMP per i reni e per il fegato. Egli ha richiesto di modificare la DGA totale portandola a 600 μg/persona, valore corrispondente alla DGA tossicologica. Inoltre, qualora la DGA totale non venga portata a 600 μg/persona, egli ha chiesto al CMP di valutare una riduzione dei LMR per i reni e per il fegato. Dopo avere esaminato il ricorso, il CMV, nel suo parere definitivo, ha espresso parere favorevole alla modifica della DGA microbiologica, portando così la DGA totale per la gamitromicina a 600 μg/persona. Il CMV ha deciso che dovranno essere fissati limiti massimi provvisori per la gamitromicina. Si ritiene quindi opportuno inserire detta sostanza nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini per grasso, fegato e reni, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. I limiti massimi provvisori di residui scadranno il 1o luglio 2009.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(4)

Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche, eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni per l'immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 5 maggio 2008.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 61/2008 (GU L 22 del 25.1.2008, pag. 8).

(2)  GU L 311 del 28. 11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita nell’allegato III, punto 1.2.2. (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori):

1.   Anti-infectious agents

1.2.   Antibiotics

1.2.2.   Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni

«Gamitromicina

Gamitromicina

Bovini

20 μg/kg

Grasso

I limiti massimi di residui provvisori scadono il 1o luglio 2009.

Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»

200 μg/kg

Fegato

100 μg/kg

Rene


5.3.2008   

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L 60/21


REGOLAMENTO (CE) N. 204/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2008

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili al riso semilavorato o lavorato a decorrere dal 5 marzo 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 11 quater,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 per un quantitativo di 192 418 tonnellate per il periodo dal 1o settembre 2007 al 29 febbraio 2008. Il dazio all’importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 deve quindi essere modificato.

(2)

Dal momento che il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all’importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è di 175 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1) a partire dal 1o settembre 2008.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

5.3.2008   

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L 60/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/188/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/695/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 286 del 17.10.2006, pag. 19.


5.3.2008   

IT

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L 60/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/189/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Georgia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità conformemente alla decisione 2006/357/CE (2).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere del 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 23.


5.3.2008   

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L 60/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/190/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica moldova su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/345/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 126 del 13.5.2006, pag. 23.


5.3.2008   

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L 60/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/191/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Libano su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/543/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere del 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 215 del 5.8.2006, pag. 15.


5.3.2008   

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L 60/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/192/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con una decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica orientale dell’Uruguay su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2006/848/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 330 del 28.11.2006, pag. 18.


5.3.2008   

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L 60/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/193/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2006/370/CE (2).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere del 27 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 136 del 24.5.2006, pag. 31.


5.3.2008   

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L 60/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/194/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/592/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 1 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 243 del 6.9.2006, pag. 21.


5.3.2008   

IT

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L 60/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/195/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2007/470/CE del Consiglio (1).

(4)

È opportuno approvare l’accordo.

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 179 del 7.7.2007, pag. 38.


5.3.2008   

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L 60/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/196/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Malaysia su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2007/210/CE del Consiglio (1).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 94 del 4.4.2007, pag. 26.


5.3.2008   

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L 60/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/197/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con i paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea conformemente alla decisione 2007/323/CE del Consiglio (1).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 30.


5.3.2008   

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L 60/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/198/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea conformemente alla decisione 2006/550/CE (1).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 16.


5.3.2008   

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L 60/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2008

relativa alla conclusione di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2008/199/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l’atto di adesione del 2005, e in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 26 novembre 2007.

(2)

È opportuno approvare il suddetto protocollo,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (1), è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. MATE


(1)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 33.


Commissione

5.3.2008   

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L 60/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2008

che chiude la procedura d’esame relativa alle pratiche commerciali applicate dall’Argentina alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento

(2008/200/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), e in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A.   CONTESTO DELLA PROCEDURA

(1)

L’11 ottobre 1999, Euratex (European Apparel and Textile Organisation) ha presentato una denuncia ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (di seguito «il regolamento») per conto dei suoi membri che esportano verso l’Argentina o desiderano farlo.

(2)

La società denunziante sosteneva che le vendite comunitarie di prodotti tessili e dell’abbigliamento in Argentina erano rese difficili da una serie di ostacoli agli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento («qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto ad agire»). I presunti ostacoli agli scambi erano:

a)

ispezioni prima dell’imbarco e valori doganali minimi;

b)

eccessivi requisiti relativi ai certificati d’origine;

c)

richiesta di presentazione di una dichiarazione di composizione del prodotto;

d)

disposizioni in materia di etichettatura eccessivamente onerose;

e)

diritto statistico e aliquota IVA discriminatoria.

(3)

Il denunciante lamentava inoltre che tali pratiche comportano effetti negativi sugli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

(4)

Dopo aver sentito il Comitato consultivo istituito dal regolamento, la Commissione ha deciso che esistevano prove sufficienti tali da giustificare l’avvio di una procedura d’esame per la valutazione degli elementi di fatto e di diritto in questione. Pertanto, in data 27 novembre 1999 (2) è stata aperta una procedura d’esame.

B.   RISULTATI DELLA PROCEDURA DI ESAME

(5)

Secondo le conclusioni cui è giunta l’inchiesta nel 2000, gli onerosi requisiti relativi al certificato d’origine configuravano una violazione degli articoli VIII, paragrafo 3 e X del GATT 1994, nonché dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo OMC sui tessili e sull’abbigliamento e contravvenivano alle raccomandazioni dell’articolo VIII, paragrafo 1, lettera c), del GATT del 1994. I requisiti di etichettatura costituivano una violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e contravvenivano alle raccomandazioni dell’articolo VIII, paragrafo 1, lettera c), del GATT del 1994. I requisiti relativi alla dichiarazione di composizione del prodotto costituivano una violazione dell’articolo 2, dell’accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze di importazione. Per quanto riguarda la procedura di controllo dei valori doganali, la Commissione non ha potuto esprimere una posizione definitiva a causa della recente introduzione di una nuova regolamentazione in proposito. Relativamente all’ispezione preimbarco, non è stata riscontrata alcuna violazione degli obblighi previsti dall’accordo OMC, ma non è stata ritenuta conforme allo scopo e allo spirito dell’accordo. Per finire, non sono state riscontrate violazioni delle norme OMC per quanto riguarda il diritto statistico, e la questione dell’aliquota IVA discriminante era già stata risolta nel contesto di un’altra procedura TBR relativa all’importazione di cuoio rifinito in Argentina (3).

(6)

L’inchiesta ha anche concluso che le misure esaminate avevano cumulativamente causato o minacciato di causare effetti negativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

C.   SVILUPPI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL’INCHISTA

(7)

In seguito all’inchiesta sono state condotte nel corso degli anni discussioni con le autorità argentine allo scopo di raggiungere una soluzione amichevole per eliminare o risolvere in modo graduale i suddetti ostacoli al commercio.

(8)

Per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana, la situazione è migliorata negli ultimi anni. C’è maggiore trasparenza e i fabbricanti e gli esportatori europei possono partecipare alla determinazione dei valori indicativi. L’ispezione prima dell’imbarco è stata eliminata e la richiesta di una dichiarazione della composizione del prodotto non sembra creare problemi per gli esportatori.

(9)

Per quanto riguarda il certificato di origine, sono stati fatti notevoli passi in avanti con l’adozione dell’Instruccion General No 9/2002 de la Direccion General de Aduanas l’8 febbraio 2002. Sino a qualche tempo fa il principale ostacolo al commercio restava la richiesta all’industria europea, in caso di triangolazione commerciale, di fornire alle autorità argentine non solo il certificato d’origine ma anche la fattura tra il produttore delle merci originarie di un paese terzo e l’esportatore nel paese di spedizione, sollevando in tal modo il problema della confidenzialità relativa alla transazione originale. Con l’adozione della Nota External No 3/07 della Administracion Federal de Ingresos Publicos (Subdireccion general tecnico legal aduanera), l’Argentina ha effettivamente abrogato la richiesta relativa alla copia della fattura originale, che è ora sostituita da un certificato emesso dall’autorità competente del paese di spedizione, ad esempio una Camera di Commercio, e quindi autenticata nel paese di spedizione dal consolato argentino.

(10)

Per quanto riguarda le norme sull’etichettatura collegate all’utilizzo obbligatorio di bolli fiscali, le autorità argentine hanno fornito informazioni secondo cui i costi relativi a tale requisito, comparati al valore della spedizione, sono molto ridotti. Sembrerebbe quindi che i possibili effetti negativi causati da questo ostacolo agli scambi non abbiano e non possano avere un impatto concreto sull’economia della Comunità o di una regione della Comunità, o sul suo settore tessile.

D.   CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONE

(11)

Sulla base della suddetta analisi si ritiene che la procedura di esame abbia portato ad una situazione soddisfacente per quanto riguarda gli ostacoli al commercio denunciati da Euratex, o che, nel caso dell’obbligo dei bolli fiscali, la misura non sembra avere di per sé un impatto concreto sulle regioni che producono prodotti tessili nella Comunità europea. La procedura di esame deve quindi essere chiusa ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento.

(12)

Il Comitato consultivo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione,

DECIDE:

Articolo unico

È chiusa la procedura d’esame concernente le misure imposte dall’Argentina relativamente alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

(2)  GU C 340 del 27.11.1999, pag. 70.

(3)  GU L 295 del 4.11.1998, pag. 46.


5.3.2008   

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L 60/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

che designa l’agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell’esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1042/2006 e modifica la decisione 2007/166/CE che adotta l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari della pesca

(2008/201/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), e in particolare l’articolo 28, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, recante modalità di applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 4,

viste le designazioni degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari notificate dagli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006 danno facoltà alla Commissione di designare un organismo per i fini definiti nei medesimi articoli.

(2)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’agenzia comunitaria di controllo della pesca e che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca (3), nell’ambito del suo mandato l’agenzia deve tra l’altro assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione.

(3)

L’agenzia comunitaria di controllo della pesca deve quindi essere designata quale organismo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006.

(4)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1042/2006, una volta stabilito l’elenco iniziale degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione modifica l’elenco entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base delle modifiche notificate degli Stati membri.

(5)

Occorre pertanto modificare l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari adottato con decisione 2007/166/CE della Commissione (4).

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

DECIDE:

Articolo 1

L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca è l’organismo designato per:

a)

ricevere decisioni sulle autorizzazioni in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1042/2006;

b)

operare come punto di contatto in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006;

c)

richiedere e ricevere relazioni in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1042/2006;

d)

pubblicare l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari e le relative modifiche in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006;

e)

rilasciare documenti di identificazione in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1042/2006;

f)

richiedere e ricevere relazioni in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006.

Articolo 2

L’allegato della decisione 2007/166/CE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 14.

(3)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(4)  GU L 76 del 16.3.2007, pag. 22.


ALLEGATO

Paese

Ispettori

Navi di ispezione

Aeromobili di ispezione

Altri mezzi di ispezione

Belgio

Casier, Maarten

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

BNS STERN

BNS VALCKE

BNS ALBATROS

DAB ZEEHOND

OO-MMM

 

Bulgaria

Angelov Kamenov, Vladimir

Apostolov Kumurdgiev, Kiril

Dobrinov Tanev, Stanimir

NAFA 1

NAFA 2

NAFA 22

 

 

Cipro

Avgousti, Antonis

Karagiannis, Christos

Kyriakou, Kyriakos

Michail, Michalis

Nikolaou, Nikolas

Papadopoulos, Andreas

Sophokleous, Maria

AMMOCHOSTOS

GORGO

ALKYON

AMFITRITI

 

5 veicoli

Danimarca

Akselsen, Ole

Andersen, Bent

Andersen, Jesper Sandager

Andersen, Lars Ole

Andersen, Mogens

Andersen, Niels

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob

Aufeldt, Lasse Otto

Backe, René

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Finn Jørgen

Bendtsen, Lars

Bernholm, Kristian

Birkenborg, Pernille

Brølling, Eigil Toft

Baadsgård, Jørgen

Carl, Morten

Christoffersen, Flemming

Christensen, Frantz

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter

Christensen, Thomas

Damsgaard, Kristen

Degn, Jesper

Dølling, Robert

Ebert, Thomas

Elnef, Frank Godt

Eriksen, Lars Bonde

Fick, Carsten

Frederiksen, Torben Broe

Grønkjær, Ole

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar

Hansen, Jan Duval

Hansen, Martin

Hansen, Ole

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høi, Jesper

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anders Christer

Jensen, Anker Mark

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørgen Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone

Jensen, Poul Erik

Jensen, René Sandholt

Jensen, Tommy

Johansen, Allan

Juul, Axel

Juul, Torben

Jørgensen, Kristian

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels

Knudsen, Ole

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Lange, Rune Kjærgaard

Larsen, Michael

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lundbæk, Tommy

Madsen, Jens Erik

Madsen, Johnny

Mogensen, Erik

Motzfeldt, Dan Høegh

Møller, Gert

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Gunner

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik Früsthück

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Kim Tage

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max

Pedersen, Kenneth

Pedersen, Kurt Benny

Pedersen, Preben Toft

Petersen, Jimmy

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, John

Rasmussen, Tim

Risager, Preben

Rømer, Kim

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Seibæk, Helge

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Willy

Thomsen, Bjarne

Thomsen, Klaus

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Aasted, Lars Jerne

VESTKYSTEN

NORDSØEN

HAVØRNEN

HAVTERNEN

 

 

Estonia

Grigorjev, Mait

Grosmann, Meit

Kekkonen, Janno

Kutsar, Andres

Kõue, Gunnar

Lasn, Margus

Niinemaa, Endel

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Vipp, Heino

Kati

Kõu

Maru

Pikker

Torm

Valvas

Vapper

Enstrom 480B

MI-8

L-410

Kulkuri 34: AMA 220

Kulkuri 34: AMA 906

Kulkuri 34: AMA 518

Finlandia

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Koskenala, Timo

Koskinen, Aki

Lähde, Jukka

Linder, Jukka

Nikiforow, Mikael

Malin, Mikko

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Ulenius, Niklas

Ylönen, Camilla

Merikarhu

Tursas

Uisko

Dornier OH-MVN

Dornier OH-MVH

 

Francia

Baron, Philippe

Bigot, Jean-Paul

Bon, Philippe

Chang Pi Hin, Emilien

Chapel, Vincent

Christ, Hervé

Crochard, Thierry

Fortier, Eric

Hudela, Emmanuel

Isore, Pascal

Jeany, Maxime

Le Cousin, Jean-Luc

Richard, Jean-François

Sanson, Fabien

Villenave, Patrick

VCSM Escaut

VCSM Yser

VCSM Scarpe

VCSM Esteron

PCG Géranium

PATRA Glaive

PSP Flamant

PSP Pluvier

PSP Cormoran

VCSM Aber Vrach

VCSM Penfeld

VCSM Elorn

VCSM Sèvre

VCSM Vertonne

VCSM Trieux

VCSM Charente

VCSM Adour

PATRA Epée

PSP Sterne

P400 La Gracieuse

VCSM Odet

VCSM Tech

VCSM Maury

VCSM Huveaune

VCSM Argens

VCSM Vésubie

VCSM Hérault

VCSM Gravona

PSP Arago

PSP Grebe

Bâtiment ALFAN KAN AN AVEL

THEMIS

IRIS

2 Dauphins (servizio pubblico)

Nord 262

Falcon 50 Marine

Alouette III

Lynx

Panther

3 Reims-Aviation

F 406

 

Germania

Abs, Volker

Ackermann, Michael

Appelmans, Jürgen

Arndt, Oliver

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bieder, Mathias

Bigalski, Hans-Georg

Birkholz, Rüdiger

Bloch, Ralf

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Carstensen, Lutz

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Cordes, Reiner

Dörbrandt, Stefan

Drenkhan, Michael

Ehlers, Klaus

Engelbrecht, Sascha

Erdmann, Christian

Franke, Hermann

Franz, Martin

Garbe, Robert

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Jens, Bernd

Kaczenski, Bernhard

Kersten, Mickel

Kind, Karl-Heinz

Knutzen, Stefan

Kollath, Mark

Köhn, Thorsten

Krüger, Martin

Linke, Hans-Herbert

Lührs, Carsten

Mücher, Martin

Nöckel, Steffen

Oltmann, Jens

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Raabe, Karsten

Ramm, Jörg

Reimers, André

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schröder, Lasse

Schuler, Claas

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vierk, Matthias

Welz, Oliver

Welz, Henning

Welz-Juhl, Hans-Joachim

Wichert, Peter

Wolken, Hans

SYLT

HELGOLAND

EIDER

GLÜCKSSBURG

FALSHÖFT

FEHMARN

GREIF

BREMERHAVEN

EMDEN

HAMBURG

HIDDENSEE

KNIEPSAND

MEERKATZE

PRIWALL

RÜGEN

SCHL.HOLSTEIN

SEEADLER

SEEFALKE

GRAUBUTT

STEINBUTT

GOLDBUTT

 

 

Grecia

Παπαλεονάρδος Δημοσθένης

Γασπαράτος Σωκράτης

Ξυπνητού Βασιλική

Κανδυλιώτης Νικόλαος

Κουζίλου Σταυρούλα

Αργυρακοπούλου Αικατερίνη

Αδαμοπούλου Γεωργία

Ηλιάδης Νικόλαος

Τοπάλογλου Κωνσταντίνος

Ακριβός Δημήτριος

Καλογήρου Νικόλαος

Αργυρίου Γεωργία

Γαλανούλη Ιωάννα

Παπακωνσταντίνου Νικόλαος

Μπουλακάκης Ευάγγελος

Βυργιώτης Νικόλαος

Πασσαδής Νικόλαος

Χαμαλίδης Βασίλειος

Γιαννούσης Βασίλειος

Ουζούνογλου Ραλλού

Σλανκίδης Βασίλειος

Κιλέτση Στυλιανή

Βαρθής Νικόλαος

Γανωτής Κωνσταντίνος

Βελισσαρόπουλος Ευάγγελος

Καπετανάκης Δημήτριος

Δεσποτάκη Σοφία

Τριαντάφυλλος Χρήστος

Δόντσιος Ευστράτιος

Μπραουδάκης Γεώργιος

Αλεξανδρόπουλος Ευστάθιος

Βασιλοπούλου Διονυσία

Τσάμης Χρήστος

Ζακυνθινός Κωνσταντίνος

Καπλάνης Γεώργιος

Χασανίδης Γεώργιος

Γαλούζης Γεώργιος

Λαΐνης Δημήτριος

Τσάρκος Παναγιώτης

Βουρλέτσης Σωτήριος

Κουλαξίδης Βασίλειος

Πέτρου Ευθύμιος

Βελισσαρόπουλος Αλέξανδρος

ΛΣ 060

ΛΣ 139

ΛΣ 169

ΛΣ 172

AC 23

AC 3

 

Irlanda

Allan, Damian

Allen, Patrick

Allison, James

Anderson, Kareen

Anglim, Bobby

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barrett, Brendan

Barrett, Elizabeth

Barry, Dave

Bolger, Derek

Boyle, Jimmy

Boyle, Ronan

Brandon, JJ

Brannigan, Steve

Brett, Martin

Brophy, Paul

Brunicardi, Michael

Buckley, David

Bugler, Andrew

Burke, Pat

Burke, Stephen

Butler, D

Butler, John

Butler, Patricia

Byrne, Kenneth

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Stephen

Carey, Ronan

Carr, Kieran

Casey, Anthony

Chandler, Frank

Chute, Killian

Claffey, Seamus

Clancy, Martin

Cleary, Aidan

Cloake, Niall

Coffey, Kevin

Cogan, Jerry

Coleman, Tommy

Collins, Damien

Connery, Paul

Connolly, Matt

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrove, Kenneth

Cosgrove, Thomas

Cotter, Colm

Cotter, Jamie

Coughlan, Susan

Counihan, Martin

Craven, Cormac

Cronin, James

Cronin, Martin

Crowley, Brian

Cummins, Paul

Cummins, William

Curran, Siobhan

Daly, JJ

Daly, Joe

Daly, Mick

Dempsey, Brian

Dicker, Philip

Doherty, Anita

Doherty, John

Doherty, Pat

Donaldson, Stuart

Downes, Eamon

Downing, Erica

Downing, John

Downing, Maurice

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Duffy, John

Falvey, John

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Fennel, Siobhan

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian

Fitzgerald, Brian

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Flannery, Kevin

Fleming, David

Fleming, Owen

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foran, Bryan

Fowler, Patrick

Fulton, Grant

Gallagher, Dominick

Gallagher, Neil

Gallagher, Orlaith

Gallagher, Patrick

Geraghty, Tony

Gernon, Ross

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Goss, Frank

Goulding, Donal

Graepel, Hugo

Grant, Willie

Greenwood, Mark

Grogan, Suzanne

Hamilton, Alan

Hamilton, Greg

Hamilton, Ken

Hamilton, Martin

Hanley, Richard

Hannon, Gary

Harding, James

Harkin, Paddy

Harrington, Michael

Harty, Paddy

Hayes, Joseph

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarty, Paul

Henson, Maria

Hevers, Brian

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Hickey, Mick

Hobbins, Tom

Holland, Ken

Hollingsworth, Edward

Humphries, Daniel

Kavanagh, Douglas

Kearney, Brendan

Kearney, John

Keeley, Dave

Keirse, Gavin

Kelly, Dominic

Kelly, Paul

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Tom

Kennelly, Mick

Keogh, Mark

Kerr, Charlie

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Kirwan, Darragh

Laide, Cathal

Leahy, Alan

Linehan, Sean

Lowry, Tommy

Lynch frahill, Gavin

Lynch, Darren

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robbie

MacGabhann, Declan

Mackey, John

Madden, Brendan

Madine, Stephen

Maloney, Nessa

Manning, Neil

Matthews, Brian

Mc Carthy, Gavin

Mc Carthy, Jerome

Mc Carthy, Robert

Mc Carthy, Tadgh

Mc Connell, Clodagh

Mc Cormack, Damien

Mc Court, Colm

Mc Garry, John

Mc Ginn, Aodh

Mc Grath, Martin

Mc Groarty, John

Mc Groarty, Mark

Mc Keown, Amelia

Mc Loughlin, Ronan

Mc Nulty, Pat

Mc Philbin, Dwain

McGroary, Peter

McLoughlin, Gerard

McLoughlin, John

McNamara, Kenneth

McUmphraigh, Caoimhin

Mellett, Mark

Minehane, John

Minehane, Ken

Mooney, Caroline

Moore, Connor

Moore, Stephen

Morrison, Joe

Motyer, Brian

Mulcahy, John

Mulcahy, Liam

Mulcahy, Steven

Mullane, Paul

Mullery, Alan

Mullowney, Owen

Mundy, Brendan

Murphy, Brian

Murphy, Claire

Murphy, Enda

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Navy, John

Newstead, Sean

Nolan, Brian

O Brien, Paul

O Connor, Dermot

O Donovan, Michael

O Driscoll, Olan

O Leary, Stephen

O Mahony, David

O Sullivan, Cormac

O’Beirnes, Derek

O’Brien, Ken

O’Brien, Paul

O’Brien, Roberta

O’Brien, Tom

O’Callaghan, Donal

O’Connell, James

O’Connell, Paul

O’Connor, Frank

O’Donnell, Francis

O’Donnell, Garvan

O’Donnell, Pearse

O’Donnell, Seamus

O’Donoghue, Niamh

O’Donovan, Diarmuid

O’Dowd, Brendan

O’Driscoll, Mark

O’Flynn, Danny

O’Halloran, Barry

O’Keeffe, Olan

O’Leary, Brian

O’Leary, David

O’Mahony, Denis

O’Neachtain, Aonghus

O’Neill, Donal

O’Neill, Shane

O’Regan, Alan

O’Regan, Tony

O’Shea, Cliona

O’Shea, Jack

O’Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Pentony, Declan

Peyronnet, Arnaud

Plante, Tom

Plunkett, Thomas

Power, Cathal

Power, Declan

Power, Gillian

Prendergast, Kevin

Price, Pat

Pyne, Alan

Quigley, Declan

Quinn, Mikey

Reddin, Tony

Rice, Kieran

Ridge, Patrick

Robinson, James

Rogers, Kevin

Russell, Mark

Ryan, EP

Rynne, Cormac

Scalici, Fabio

Scanlon, Patrick

Scannell, Ken

Shalloo, Jim

Shields, Brian

Smyth, Eoin

Stack, Stephen

Sweeney, Brian

Tarrant, Martin

Tigh, Declan

Timon, Eric

Tortoise, Chas

Touhy, Tom

Tubridy, Fergal

Tully, Hugh

Turley, Mark

Turnbull, Michael

Twomey, Peter

Twomey, Tom

Tyrell, Wayne

VallSenties, Virginia

Van Raesfealt, Mark

Verling, Ronan

Vivash, Nigel

Wall, Danny

Wallace, Eugene

Walsh, Dave

Walsh, Larry

Walsh, Richard

Walsh, Steve

Ward, Paul

Ward, Terry

Weldon, James

Whelan, Mark

Whelan, Paul

Whelehan, Jason

White, William

Wickham, Larry

Wilmot, Emmet

Wilson, Tony

Woodward, Ciaran

LE EMER

LE AOIFE

LE AISLING

LE EITHNE

LE ORLA

LE CIARA

LE ROISIN

LE NIAMH

C-252

C-253

 

Italia

Bizzarro, Federico

Burlando, Michele S.G.

Carta, Sebastiano

Folliero, Alessandro

Maltese, Franco Maria

Morello, Salvatore

Petrillo, Agostino

Rivalta, Fabio

Salce, Paolo

CP 901

CP 902

CP 903

CP 904

CP 905

CP 906

CP 276

CP 288

CP 2039

CP 2110

CP 2094

CP 2073

CP 273

CP 286

CP 2077

CP 2108

CP 2087

CP 271

CP 284

CP 2104

CP 2046

CP 2099

CP 2074

CP 267

CP 280

CP 2111

CP 2082

CP 2064

CP 265

CP 278

CP 289

CP 2097

CP 2096

CP 2079

CP 268

CP 281

CP 2103

CP 2053

CP 2066

CP 2071

CP 2102

CP 2080

CP 2072

CP 272

CP 285

CP 2098

CP 2081

CP 2086

CP 274

CP 2107

CP 2085

CP 287

CP 2095

CP 277

CP 2084

CP 266

CP 279

CP 2204

CP 2088

CP 2109

CP 2203

CP 269

CP 275

CP 282

CP 290

CP 2201

CP 2205

CP 2093

CP 2092

CP 2202

CP 2105

CP 2106

CP 283

CP 291

CP 2100

CP 270

CP 2101

CP 2091

CP 2075

CP 292

CP 2076

CP 2058

MANTA 10-01

MANTA 10-02

ORCA 8-01

ORCA 8-02

ORCA 8-03

ORCA 8-04

ORCA 8-05

ORCA 8-06

ORCA 8-07

ORCA 8-08

ORCA 8-09

ORCA 8-10

ORCA 8-11

ORCA 8-12

KOALA 9-01

KOALA 9-02

KOALA 9-03

KOALA 9-04

KOALA 9-05

KOALA 9-06

KOALA 9-08

 

Lettonia

Baruskovs, Vladislavs

Brants, Janis

Holmstroms, Arturs

Kalejs, Rudolfs

Klagiss, Felikss

Latkovska, Jolanta

Leja, Janis

Millers, Edgars

Naumova, Daina

Pincuks, Maksims

Pusilds, Aigars

Savickis, Helmuts

Skrube, Juris

Sprogis, Eduards

Veinbergs, Miks

 

Piper Seneca PA-34-220T

Tiger AG-5B

 

Lituania

Babčionis, Genadijus

Barlovskis, Andrius

Jonaitis, Arūnas

Labanauskas, Aivaras

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Vozgirdas, Eduardas

Žartun, Vitalij

RIB «Brig Falcon 400L»

Vakaris

Tobis

 

 

Malta

Aquilina, Audrey

Axiaq, Saviour

Camilleri, David

Caruana, Frans

Cauchi Marco

Cremona, Russel

Cutajar, Alex

Debono, Joseph

Farrugia, Charles

Grech, James.L.

Hamilton, John

Mifsud, Daniel

Nappa, Jason

Sant, Jean Pierre

Scerri, Angelino

Scicluna, Etienne

Tabone, Alan

P51

P52

P01

P61

BN-2B: AS16

BN-2B: AS19

 

Paese Bassi

Altorffer, Wim

Arst, Christian

Bakker, Jan

Bastiaan, Robert

Beij, Wim

Boone, Jan Kees

De Boer, Meindert

De Kort, Maarten

De Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Frankhuisen, Gerrit

Freke, Hans

Groebe, Pat

Hematyar Tabatabaie, Fariborz

Jeurissen, Maria

Karlas, Tonny

Kleinen, Tom

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Miedema, Anco

Ros, Michel

Schekkerman, Cees

Schneider, Leendert

Schoon, Anneke

Tervelde, Lex

Van den Berg, Dirk

Van der Jeugd, Rob

Van der Molen, Ton

Van der Veer, Siemen

Van Echten, Jeanet

Velt, Ernst

Vervoort, Hans

Weijtmans, Peter

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Zijlstra, Evelien

Barend Biesheuvel

 

Navi e aeromobili operanti sotto bandiera della guardia costiera VCC

Polonia

Bartczak, Tomasz

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Łukasewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Patyk, Konrad

Skibior, Sławomir

Szumicki, Tomasz

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Nawigator XXI

Kontroler-18

Kontroler-21

Kontroler-25

 

 

Portogallo

Albuquerque, José

Branco, Francisco

Camões, Manuel

Canato, Francisco

Diogo, João

Ferreira, Carlos

Figueira, Fernando

Fonseca, Álvaro

Silva, António

Silva, Ma João

Teixeira, Alexandre

NRP AFONSO

CERQUEIRA

NRP ANTÓNIO

ENES

NRP BATISTA DE ANDRADE

NRP JACINTO CANDIDO

NRP JOÃO COUTINHO

NRP JOÃO ROBY

NRP PEREIRA D’ECA

C212/100: 16510

C212/100: 16512

C212/100: 16519

C212/300: 17201

C212/300: 17202

EH101: 19607

EH101: 19608

 

Slovenia

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

 

 

 

Spagna

Alcade Gutiérrez, Pedro

Águila Paneque, José Luís

Amunarriz Emazabel, Sebastián

Avedillo Contreras, Buena Ventura

Bermúdez Pena, Francisco

Boy Carmona, Esther

Boy Carmona, Sara

Brotons Martínez, Jose J.

Camacho Ayo, Alejandro

Carro Martínez, Pedro

Chamizo Catalán, Carlos

Coello de Miguel, Javier

Company Balaguer, Míguel Ángel

Criado Bará, Bernardo

Dávila Rodríguez, Juan Carlos

De la Hoz Perles, Míguel

Del Hierro Suánces, Javier

Díaz Lago, Tomás

Durán Abuín, Santiago

Feito Fernández, Cesáreo

Ferreño Matínez, Jose A.

Fole López, Luís Maria

Fontán Aldereguía, Maria C.

Fontán Aldereguia, Manuel

Fontanet Doménech, Felipe

García Asensio, Melchor

García Cánovas, Francisco

García Domínguez, Alfonso Carlos

García Gen, Juan Ramón

García Simonet, Cristina

Garrote Díaz, Enrique

Genovés Ferriols, José C.

González Fernández, Manuel A.

González Merayo, Sergio

González Túñez, José Manuel

Guijo Rodríguez, Luís Carlos

Gutiérrez Tudela, Manuel

Heredia Arteaga, Jorge

Hernández Betzen, Roberto

Hierro Suanzes, Belén del.

Hierro Suanzes, Maria del.

León Carmona, Ángel

Lestón Leal, Juan Manuel

Marra-López Porta, Julio

Martínez de la Sierra, José Manuel

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mata Pena, Alberto

Mayoral Vázquez, Gonzalo F.

Medina García, Esteban

Meijueiro Morado, Victor

Méndez-Villamil Mata, María

Mene Ramos, Ángel

Menéndez Fernández, Manuel J.

Miranda Almón, Fernando

Muiños López, Juan Carlos

Nieto Conde, Fernando

Ochando Ramos, Ana M.

Orgueira Pérez, Ma Vanesa

Ortigueira Gil, Adolfo Daniel

Pérez González, Virgilio

Pérez Quíles, Julián Javier

Piñón Lourido, Jesús

Prieto Estévez, Laura

Puerta Baranda, Raúl

Rey Carríl, Camilo José

Ríos Cidras, Manuel

Rios Cidras, Xose

Rodríguez Moreno, Alberto

Rodríguez Múñiz, José M.

Rodríguez Novoa, Silvia

Romero Insúa, Jesús

Ruiz Gómez, Sonia

Ruiz Valverde, Antonio

Saavedra España, Jesús

Sáez Puig, Pedro

San Claudio Pérez, José Vicente

Sánchez Fernández, Manuel Pedro

Sánchez Rodríguez, Joaquín

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santos Maneiro, José Tomás

Santos Pinilla, Beatriz

Teijeiro Teijeiro, Alberto

Tenorio Rodríguez, José Luís

Torre González, Miguel A.

Torrejón Colón, José María

Torres Pérez, José Ángel

Tórtola López, José Antonio

Tubio Rodríguez, Xosé

Vázquez Pérez, Juana Ma

Vega García, Francisco M.

Vidal Cardalda, José Manuel

Villa Martínez, Rafael Andrés

Yeregui Velasco, Pablo

Zabala Silva, Laura M.

CHILREU

TARIFA

ALBORÁN

ARNOMENDI

RÍO ANDARAX

SALEMA

RÍO GUADIARO

RÍO FRANCOLÍ

DOÑANA

SANCTI PETRI

ROCHE

ALCOTÁN II

ALCOTÁN III

ALCOTÁN IV

ALCOTÁN V

 

Svezia

Åberg, Christian

Almers, Johan

Antonsson, Jan-Eric

Axelsson, Bjarne

Bengtsson, David

Berg, Jonas

Birgander, Harald

Blomqvist, Anders

Braxenholm, Tommy

Bühler, Hanna

Carlsson, Christian

Carlsson, Kent

Cederholm, Jan

Dahl, Ulrika

Davidsson, Stig

Dunmark, Mats

Ekersved, Roger

Elsrud, Tomas

Engerberg, Johan

Englund, Raymond

Eriksson, Örjan

Erlandsson, Per

Falk, David

Fernström, Björn

Forsberg, Jeannette

Hansén, Klas

Hansson, Stig-Lennart

Holm, Mats

Holmberg, Kjell

Holmgren, Douglas

Hultemar, Staffan

Hultén, Lars

Jakobsson, Magnnus

Jansson, Bengt

Johansson, André

Johansson, Ingmar

Johansson, Thomas

Johnsson, Kristin

Johnsson, Per

Jönsson, Jan-Erik

Karlsson, Daniel

Karlsson, Bengt-Åke

Larsson, Christoffer

Larsson, Jesper

Larsson, Mats

Lindahl, Håkan

Lindén, Roger

Lundberg, Lars

Löfström, Anders

Magnusson, Marianne

Månsson, Leif

Månsson, Olle

Mårtensson, Per

Nihlén, Linus

Nilsson, Birgitta

Nilsson, Jan-Åke

Nilsson, Joakim

Norrby, Tom

Ohlin, Ingemar

Olovsson, Bo

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Olsson, Peter

Olsson, Sven

Östlihn, Gunnar

Persson, André

Persson, Göran

Persson, Mats

Pettersson, Anders

Petersson, Christer

Petersson, Jan

Philipsson, Gunnar

Pyk, Staffan

Risberg, Patrik

Robertsson, Roland

Roosberg, Henrik

Rosén, Hans-Christer

Rube, Ann

Rydberg, Håkan

Samuelsson, Niklas

Sandberg, Rolf

Sandblom, Örjan

Schütz, Elias

Selander, Roy

Sjöberg, Ruben

Sjövik, Kristina

Ström, Jonna

Sundberg, Caroline

Swahn, Johan

Svensson, Lars

Tedvik, Arvid

Thuresson, Lars-Göran

Thälund, Bo

Thörncrantz, Olof

Thörngren, Jonas

Weimenhög, Per

Wickbom, Jan

Wimmer, Anders

Wisjö, Patrik

Wrangborn, Thomas

KBV 020

KBV 048

KBV 050

KBV 051

KBV 103

KBV 181

KBV 201

KBV 202

KBV 283

KBV 286

KBV 288

KBV 301

KBV 303

KBV 307

KBV 501

KBV 502

KBV 503

KBV 583

KBV 587

 

Regno Unito

Ainsley, Andrew

Aitken, Alison

Allen, Terry

Austin, Simon

Bamford, Kylie

Banks, Andrew

Bayntun, David

Bell, Graham John

Bell, Lewis

Billson, Carol

Black, Jo

Boden, Michael

Browne, Marc

Bryan, Paul

Burnett, Graeme

Carroll, Dave

Charman, Colin

Clarke, Ian

Collins, Tony

Cook, David

Corner, Nigel

Coyle, James

Craig, Ian Alexander

Cullum, Will

Donnelly, Martin Peter

Douglas, Sean

Draper, Peter

Ebdy, James

Edwards, Peter

Elliott, Philip

Feasey, Ian

Ferguson, Adam

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Ford-Keyte, Graham

Gardiner, Kevin

Garside, Nick

Gooding, Colin

Gough, Callum

Green, David Duncan

Grier, Derek

Griffin, Stuart

Gristwood, Malcolm

Hall, Ryan

Hancock, Jeremy

Harris, William

Hart, Steve

Hay, John

Henderson, Rod

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Holbrook, Joanna

Hutchinson, Nick

Irish, Rachel

Jamieson, Malcolm

John, Barrie

Johnson, Paul

Johnston, Stephen

Johnston, Isobel

L’amie, Chris

Laycock, Jonathon Paul

Lett, Jonathon

Lovett, Graham

MacCallum, Archie

Mackenzie, Alex

MacKinnon, Christopher John

Mair, Angus

Mair, Aaron

Marshall, Phil

May, Roger

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McEwan, Colin

Mcqueen, Jason

Mills, John Alexander

Moore, Matt

Moslempour, Tahmores

Muir, James

Munday, David

Neave, James

Nelson, Paul

Newlands, Andy

Nicholson, Chris

Nick, Mynard

Ord, Viv

Owen, Gary

Page, Tim

Parker, Juliette

Parr, Jonathan

Perry, Andy

Poulding, Daniel

Putt, David

Radford, Angus

Reeves, Adam

Renfree, Stephen

Roberts, Julian

Robinson, Neil

Rushton, Jame

Scorer, Andy

Serafino, P

Skinner, Amy

Slater, Michael

Smart, Barrie

Snowball, David

Sooben, Jez

Stevens, Chris

Stipetic, John

Strang, Nicol

Styles, Mario

Thain, Marc

Todd, Ian

Varty, Jason

Weighell, David

Wellum, Neil

Weychan, Paul

Whitby, Philip

Whyte, Ron

Williams, Justin

Wilson, Tom

Wilson, Al

Worsnop, Mark Alexander

Wright, Nicholas

Yates, Simon

Young, Ally

Young, Iain

HMS SEVERN

HMS TYNE

HMS MERSEY

FPV JURA

FPV MINNA

FPV VIGILANT

FPV NORNA

FPV HIRTA

WATCHDOG 64

WATCHDOG 65

WATCHDOG 71

WATCHDOG 72