ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/188/CE |
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2008/189/CE |
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2008/190/CE |
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2008/191/CE |
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2008/192/CE |
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2008/193/CE |
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2008/194/CE |
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2008/195/CE |
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2008/196/CE |
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2008/197/CE |
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2008/198/CE |
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2008/199/CE |
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Commissione |
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2008/200/CE |
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2008/201/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 199/2008 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2008
che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3), prevede che il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito «CSTEP») proceda a valutazioni regolari della gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici. |
(2) |
Il codice di condotta per la pesca responsabile dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e l’accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori sottolineano l’esigenza di promuovere i lavori di ricerca e raccolta dei dati al fine di migliorare le conoscenze scientifiche nel settore. |
(3) |
In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca (di seguito «PCP») in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive nelle acque non comunitarie, la Comunità deve partecipare agli sforzi intrapresi per conservare le risorse ittiche, in particolare conformemente alle disposizioni adottate nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca o dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca. |
(4) |
Il 23 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’istituzione di un piano d’azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell’ambiente nella PCP, che contiene principi orientativi, misure di gestione e un programma di lavoro per procedere verso una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi. |
(5) |
Il 13 ottobre 2003 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Migliorare i pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria della pesca», che descrive le esigenze della Comunità in materia di pareri scientifici, predispone i meccanismi per la prestazione di consulenze, identifica i settori che richiedono un rafforzamento del sistema e suggerisce possibili soluzioni a breve, medio e lungo termine. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca (4), deve essere riesaminato per tenere in debito conto una strategia di gestione della pesca basata sulla flotta, la necessità di elaborare una strategia basata sugli ecosistemi, la necessità di migliorare la qualità, l’esaustività e l’accesso ai dati in materia di pesca, la necessità di un sostegno più efficace per la fornitura di pareri scientifici nonché per promuovere la cooperazione fra gli Stati membri. |
(7) |
I regolamenti attualmente in vigore nel settore della raccolta e della gestione dei dati sulla pesca contengono disposizioni relative alla raccolta e alla gestione dei dati concernenti i pescherecci, le loro attività e catture e il controllo dei prezzi di cui si dovrebbe tener conto nel presente regolamento al fine di razionalizzare la raccolta e l’uso di tali dati a livello di PCP ed evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. I regolamenti attualmente in vigore sono i seguenti: regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (5), regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell’acquicoltura da parte degli Stati membri (6), regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell’ambito dei programmi d’orientamento pluriennali (7), regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (8), regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (9) , regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (10), regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (11), regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (12), regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca (13), regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (14), regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (15), e regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (16). |
(8) |
I dati raccolti a fini di valutazione scientifica dovrebbero includere informazioni sulle flotte e sulle loro attività, dati biologici relativi alle catture, inclusi i rigetti in mare, i risultati degli studi sugli stock ittici e sull’impatto ambientale che potrebbero avere le attività di pesca sull’ecosistema marino. Essi dovrebbero inoltre comprendere dati relativi alla formazione dei prezzi e altri dati che consentano di valutare la situazione economica delle imprese alieutiche, dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione dei prodotti della pesca, nonché l’andamento della situazione occupazionale in questi settori. |
(9) |
Al fine di proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e di garantirne uno sfruttamento sostenibile, dovrebbe essere attuata progressivamente una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi. A tal fine, è necessario raccogliere dati per valutare gli effetti delle attività di pesca sull’ecosistema marino. |
(10) |
I programmi comunitari per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati alieutici dovrebbero essere attuati sotto la responsabilità diretta degli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero pertanto redigere programmi nazionali conformi al programma comunitario. |
(11) |
È necessario che gli Stati membri collaborino fra loro nonché con i paesi terzi e coordinino i propri programmi nazionali per quanto concerne la raccolta dei dati relativi a una stessa regione marina e alle regioni che includono le acque interne considerate. |
(12) |
Si dovrebbero stabilire a livello comunitario le priorità e le procedure di raccolta e trattamento dei dati all’interno della Comunità, per garantire la coerenza complessiva del dispositivo e ottimizzare il rapporto costo/efficacia, definendo un quadro regionale pluriennale stabile. |
(13) |
I dati previsti dal presente regolamento dovrebbero essere inseriti in banche dati informatizzate nazionali per essere accessibili alla Commissione e poter essere trasmessi agli utilizzatori finali. Nell’interesse della comunità scientifica, è opportuno che i dati che non consentono un’identificazione personale siano messi a disposizione di ogni parte interessata alla loro analisi. |
(14) |
La gestione delle risorse alieutiche richiede il trattamento di dati dettagliati per far fronte a questioni specifiche. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati necessari all’analisi scientifica e garantire che dispongono della capacità tecnica per farlo. Se necessario, i dati dettagliati possono essere aggregati, prima della loro trasmissione, al livello di aggregazione previsto nella richiesta quale definito dagli utilizzatori finali. |
(15) |
Gli obblighi in materia di accesso ai dati di cui al presente regolamento lasciano impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (17), nonché in virtù del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (18). |
(16) |
La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (19), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (20). |
(17) |
La realizzazione dei programmi nazionali per la raccolta e la gestione dei dati alieutici richiede spese considerevoli. I benefici di tali programmi possono essere percepiti solo su scala comunitaria. Si dovrebbe pertanto prevedere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (21). |
(18) |
Qualora la Commissione constati che le spese in questione sono connesse a irregolarità, si dovrebbe prevedere una rettifica finanziaria conformemente all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006. |
(19) |
La corretta esecuzione dei programmi nazionali, e in particolare il rispetto dei termini, il controllo della qualità, la convalida e la trasmissione dei dati raccolti, riveste una particolare importanza. Per tale motivo, si dovrebbe subordinare il contributo finanziario della Comunità al rispetto dei termini pertinenti, a un controllo di qualità, al rispetto di norme di qualità convenute e alla fornitura di dati. Si dovrebbe pertanto introdurre un sistema di sanzioni finanziarie applicabili in caso d’inosservanza delle suddette condizioni. |
(20) |
Al fine di migliorare l’affidabilità dei pareri scientifici necessari per condurre la PCP, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero operare in coordinamento e in collaborazione nell’ambito degli organismi scientifici internazionali competenti. |
(21) |
Occorre considerare prioritaria la necessità di garantire la presenza degli esperti scientifici competenti nell’ambito del gruppo di esperti responsabili della valutazione scientifica indispensabile per condurre la PCP. |
(22) |
Si dovrebbe consultare la comunità scientifica e informare quanti operano nel settore della pesca e in altri gruppi d’interesse per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni sulla raccolta dei dati. Gli organismi pertinenti presso cui ottenere i pareri necessari sono lo CSTEP, istituito con decisione 2005/629/CE della Commissione (22), il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura, istituito con decisione 1999/478/CE della Commissione (23), e i consigli consultivi regionali istituiti con decisione 2004/585/CE del Consiglio (24). |
(23) |
Il comitato di gestione dovrebbe garantire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare la corretta attuazione del presente regolamento. Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (25). |
(24) |
Tenuto conto dell’esperienza acquisita e delle nuove necessità, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1543/2000 e sostituirlo con il presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni circa:
a) |
la raccolta e la gestione, nell’ambito di programmi pluriennali, di dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici relativi al settore della pesca; |
b) |
l’utilizzo, nel quadro della politica comune della pesca (di seguito «PCP»), dei dati relativi al settore della pesca a scopo di analisi scientifica. |
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre disposizioni intese al miglioramento dei pareri scientifici necessari per l’attuazione della PCP.
3. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE, dal regolamento (CE) n. 45/2001, dalla direttiva 2003/4/CE e dal regolamento (CE) n. 1367/2006.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«settore della pesca»: le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all’acquacoltura e all’industria di trasformazione dei prodotti della pesca; |
b) |
«acquacoltura»: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la produzione degli organismi in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta; |
c) |
«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche vive per fini ricreativi o sportivi; |
d) |
«regioni marine»: le zone geografiche indicate nell’allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle organizzazioni regionali per la pesca; |
e) |
«dati primari»: i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni; |
f) |
«metadati»: i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti; |
g) |
«dati dettagliati»: i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche; |
h) |
«dati aggregati»: i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari; |
i) |
«utilizzatori finali»: gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca; |
j) |
«campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca»: la raccolta di dati biologici, tecnici e socioeconomici sulla base di tipi di pesca regionale e segmenti della flotta concordati; |
k) |
«peschereccio comunitario»: un peschereccio ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
CAPO II
RACCOLTA, GESTIONE ED USO DEI DATI NEL QUADRO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI
SEZIONE 1
Programma comunitario e programmi nazionali
Articolo 3
Programma comunitario
1. Un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici concernenti:
a) |
la pesca commerciale praticata da pescherecci comunitari:
|
b) |
la pesca ricreativa praticata nelle acque comunitarie, compresa la pesca ricreativa di anguilla e salmone nelle acque interne; |
c) |
le attività di acquacoltura relative a specie marine, compresi anguille e salmoni, svolte negli Stati membri e nelle acque comunitarie; |
d) |
le industrie di trasformazione dei prodotti della pesca; |
è definito secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
2. Il programma comunitario è stabilito per periodi di tre anni. Il primo periodo riguarda gli anni 2009 e 2010.
Articolo 4
Programmi nazionali
1. Fatti salvi gli obblighi attuali in materia di raccolta dei dati in applicazione del diritto comunitario, gli Stati membri raccolgono dati primari di tipo biologico, tecnico, ambientale e socioeconomico nel quadro di un programma nazionale pluriennale (di seguito «programma nazionale») redatto conformemente al programma comunitario.
2. Il programma nazionale include, in particolare, i seguenti elementi previsti nella sezione 2:
a) |
programmi di campionamento pluriennali; |
b) |
un regime di controllo in mare della pesca commerciale e ricreativa, ove necessario; |
c) |
un regime per campagne di ricerca a mare; |
d) |
un regime per la gestione e l’uso dei dati a fini di analisi scientifiche. |
3. I programmi nazionali includono le procedure ed i metodi da utilizzare per la raccolta e l’analisi dei dati nonché per la stima della loro accuratezza e precisione.
4. Gli Stati membri sottopongono i propri programmi nazionali alla Commissione per approvazione. I programmi sono trasmessi per via elettronica entro la data, nel formato ed all’indirizzo che la Commissione stabilirà secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
5. I primi programmi nazionali includono le attività per gli anni 2009 e 2010.
Articolo 5
Coordinamento e cooperazione
1. Gli Stati membri coordinano i propri programmi nazionali con quelli degli altri Stati membri nella stessa regione marina e si prodigano per coordinare il proprio operato con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque nella stessa regione marina. A tale scopo la Commissione può organizzare riunioni di coordinamento regionale al fine di assistere gli Stati membri nel coordinamento dei rispettivi programmi nazionali e nell’attuazione della raccolta, della gestione e dell’uso dei dati in una stessa regione.
2. Per tener conto di eventuali raccomandazioni formulate a livello regionale in sede di riunioni di coordinamento regionale, gli Stati membri presentano, se del caso, le modifiche da apportare ai propri programmi nazionali nel corso del periodo di programmazione. Tali modifiche sono inviate alla Commissione almeno due mesi prima dell’anno di attuazione.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Articolo 6
Valutazione e approvazione dei programmi nazionali
1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta:
a) |
la conformità dei programmi nazionali e di ogni modifica ivi apportata agli articoli 4 e 5; nonché |
b) |
la rilevanza scientifica dei dati che saranno contemplati nei programmi nazionali per le finalità stabilite dall’articolo 1, paragrafo 1, e la qualità dei metodi e delle procedure proposti. |
2. Se la valutazione dello CSTEP di cui al paragrafo 1 indica che un programma nazionale non è conforme agli articoli 4 e 5 o non garantisce l’interesse scientifico dei dati o la qualità dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e propone le modifiche da apportare al programma. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un programma nazionale riveduto.
3. La Commissione approva i programmi nazionali ed ogni modifica apportata conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, sulla base della valutazione dello CSTEP e della valutazione dei costi effettuata dai propri servizi.
Articolo 7
Valutazione e approvazione dei risultati dei programmi nazionali
1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sulla realizzazione dei rispettivi programmi nazionali. I programmi sono trasmessi entro la data, nel formato ed all’indirizzo che la Commissione stabilirà secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
2. Lo CSTEP valuta:
a) |
l’esecuzione dei programmi nazionali approvati dalla Commissione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3; e |
b) |
la qualità dei dati raccolti dagli Stati membri. |
3. La Commissione valuta l’attuazione dei programmi nazionali tenendo conto:
a) |
della valutazione dello CSTEP; |
b) |
della consultazione delle organizzazioni regionali per la pesca pertinenti di cui la Comunità è parte contraente od osservatore, nonché degli organismi scientifici internazionali competenti; e |
c) |
della valutazione dei costi effettuata dai suoi servizi. |
Articolo 8
Aiuto finanziario comunitario
1. L’aiuto finanziario comunitario ai programmi nazionali è attuato conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 861/2006.
2. I dati di base di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 861/2006 riguardano esclusivamente le parti dei programmi nazionali degli Stati membri che attuano il programma comunitario.
3. L’aiuto finanziario comunitario per i programmi nazionali è concesso solo a condizione che le norme del presente regolamento siano pienamente rispettate.
4. Dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può sospendere e/o recuperare l’aiuto finanziario comunitario nei casi seguenti:
a) |
la valutazione di cui all’articolo 7 indica che l’esecuzione di un programma nazionale non è conforme al presente regolamento; o |
b) |
la consultazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), indica che i dati non sono stati forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 20, paragrafo 1; o |
c) |
il controllo della qualità dei dati e il trattamento dei dati non sono stati ottenuti conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 17. |
5. Fatto salvo il paragrafo 3, dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può anche ridurre l’aiuto finanziario comunitario nelle seguenti circostanze:
a) |
se un programma nazionale non è stato presentato alla Commissione entro la data stabilita conformemente all’articolo 4, paragrafo 4; |
b) |
se una relazione non è stata presentata alla Commissione entro la data stabilita conformemente all’articolo 7, paragrafo 1; |
c) |
se un utilizzatore finale ha presentato una richiesta ufficiale di dati e i dati in questione non gli sono stati forniti conformemente all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, o il controllo della qualità e il trattamento di questi dati non erano in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 17. |
6. La riduzione dell’aiuto finanziario comunitario di cui ai paragrafi 4 e 5 è proporzionata al grado di non conformità. La riduzione dell’aiuto finanziario comunitario di cui al paragrafo 5 si applica progressivamente nel tempo e non è superiore al 25 % del costo annuale totale del programma nazionale.
7. Le modalità di applicazione della riduzione di cui al paragrafo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
SEZIONE 2
Requisiti relativi al processo di raccolta dei dati
Articolo 9
Programmi di campionamento
1. Gli Stati membri istituiscono programmi di campionamento nazionali pluriennali.
2. I programmi di campionamento nazionali pluriennali comprendono, in particolare:
a) |
un piano di campionamento dei dati biologici sulla scorta del campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca, comprendente se del caso la pesca ricreativa; |
b) |
un piano di campionamento dei dati relativi agli ecosistemi che consenta di valutare l’incidenza del settore della pesca sull’ecosistema marino e che contribuisca al controllo dello stato dell’ecosistema marino; |
c) |
un piano di campionamento dei dati socioeconomici che consenta di valutare la situazione economica del settore della pesca, di analizzarne i risultati nel tempo e di effettuare un’analisi d’impatto delle misure applicate o proposte. |
3. Nella misura del possibile, i protocolli e i metodi utilizzati per la definizione del programma di campionamento nazionale sono forniti dagli Stati membri e sono:
a) |
stabili nel tempo; |
b) |
normalizzati nell’ambito delle regioni; |
c) |
conformi ai requisiti qualitativi fissati dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e dai competenti organismi scientifici internazionali. |
4. L’accuratezza e la precisione dei dati raccolti formano oggetto di una valutazione sistematica, se del caso.
Articolo 10
Accesso ai siti di campionamento
Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i responsabili del campionamento designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del programma nazionale abbiano accesso:
a) |
a tutti i punti di sbarco, inclusi ove del caso i punti di trasbordo e di trasferimento verso l’acquacoltura; |
b) |
ai registri navali e commerciali tenuti da organismi pubblici relativi alla raccolta di dati economici; |
c) |
ai dati economici delle imprese commerciali collegate alla pesca. |
Articolo 11
Controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa
1. Ove necessario ai fini della raccolta di dati nell’ambito dei programmi nazionali, gli Stati membri elaborano e attuano il controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa.
2. I compiti del controllo in mare sono determinati dagli Stati membri.
3. I comandanti dei pescherecci comunitari accolgono a bordo i responsabili del campionamento che operano ai sensi del regime di controllo in mare, designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del programma nazionale, e collaborano con essi affinché possano svolgere le proprie mansioni nel corso della loro permanenza a bordo.
4. I comandanti dei pescherecci comunitari possono rifiutare di accogliere i responsabili del campionamento che operano ai sensi del regime di controllo in mare solo per motivi evidenti di spazio insufficiente a bordo o per ragioni di sicurezza in conformità della legislazione nazionale. In tal caso, i dati sono raccolti mediante un programma di autocampionamento svolto dall’equipaggio del peschereccio comunitario ed elaborato e controllato dall’organismo responsabile dell’attuazione programma nazionale.
Articolo 12
Campagne di ricerca a mare
1. Gli Stati membri svolgono campagne di ricerca a mare per valutare l’abbondanza e la distribuzione degli stock, indipendentemente dai dati provenienti dalla pesca commerciale, e per valutare l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente.
2. L’elenco delle campagne di ricerca a mare ammesse a beneficiare dell’aiuto finanziario comunitario è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
CAPO III
PROCESSO DI GESTIONE DEI DATI
Articolo 13
Conservazione dei dati
Gli Stati membri:
a) |
provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano conservati in condizioni di sicurezza in banche dati informatiche e adottano tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato di tali dati; |
b) |
provvedono affinché i metadati relativi ai dati socioeconomici primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano conservati in modo sicuro in banche dati informatiche; |
c) |
adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata. |
Articolo 14
Controllo della qualità dei dati e convalida
1. Gli Stati membri sono responsabili della qualità e della completezza dei dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali, nonché dei dati dettagliati e aggregati da questi ottenuti che sono trasmessi agli utilizzatori finali.
2. Gli Stati membri garantiscono che:
a) |
i dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano debitamente verificati mediante adeguate procedure di controllo della qualità; |
b) |
i dati dettagliati e aggregati ottenuti dai dati primari raccolti nell’ambito dei programmi nazionali siano convalidati prima della loro trasmissione agli utilizzatori finali; |
c) |
le procedure di garanzia della qualità applicate ai dati primari, dettagliati e aggregati di cui alle lettere a) e b) siano elaborate conformemente alle procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per la pesca e dallo CSTEP. |
CAPO IV
UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI NELL’AMBITO DELLA PCP
Articolo 15
Dati interessati
1. Il presente capo si applica a tutti i dati raccolti:
a) |
in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 788/96, (CE) n. 2091/98, (CE) n. 104/2000, (CE) n. 2347/2002, (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 2244/2003, (CE) n. 26/2004, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 1966/2006 e (CE) n. 1100/2007; |
b) |
in applicazione del presente regolamento:
|
2. Gli Stati membri evitano duplicazioni nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 1.
Articolo 16
Accesso ai dati primari e loro trasmissione
1. Ai fini della verifica dell’esistenza dei dati primari raccolti in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, diversi dai dati socioeconomici, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’articolo 13, lettera a).
2. Ai fini della verifica dei dati socioeconomici raccolti in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’articolo 13, lettera b).
3. Gli Stati membri concludono accordi con la Commissione per garantirle l’accesso efficace e libero alle loro banche dati informatiche nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalle altre norme comunitarie.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito delle campagne di ricerca a mare siano trasmessi alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici appropriati nell’ambito delle organizzazioni regionali per la pesca conformemente agli obblighi internazionali della Comunità e degli Stati membri.
Articolo 17
Elaborazione dei dati primari
1. Gli Stati membri trasformano i dati primari in serie di dati dettagliati o aggregati conformemente:
a) |
alle norme internazionali pertinenti, ove esistenti; |
b) |
ai protocolli firmati a livello regionale o internazionale, ove esistenti. |
2. Gli Stati membri forniscono agli utilizzatori finali e alla Commissione, se necessario, una descrizione dei metodi applicati per il trattamento dei dati richiesti e le proprietà statistiche dei metodi stessi.
Articolo 18
Presentazione dei dati dettagliati e aggregati
1. Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori finali dati dettagliati e aggregati a sostegno dell’analisi scientifica:
a) |
perché servano da base alla formulazione di pareri sulla gestione della pesca, anche ai consigli consultivi regionali; |
b) |
ai fini di un dibattito pubblico e di una partecipazione delle parti interessate all’elaborazione delle politiche; |
c) |
in vista della pubblicazione nel settore scientifico. |
2. Se necessario, per garantire l’anonimato gli Stati membri possono rifiutare di fornire dati relativi all’attività dei pescherecci sulla base delle informazioni ottenute dal controllo via satellite agli utilizzatori finali ai fini di cui al paragrafo 1, lettera b).
Articolo 19
Trasmissione dei dati dettagliati e aggregati
Gli Stati membri trasmettono i dati dettagliati e aggregati in un formato elettronico che ne garantisca la protezione.
Articolo 20
Procedura di trasmissione dei dati dettagliati e aggregati
1. Gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti dati dettagliati e aggregati da inviare su base regolare siano trasmessi tempestivamente alle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e ai competenti organismi scientifici internazionali, conformemente agli obblighi internazionali della Comunità e degli Stati membri.
2. Laddove i dati dettagliati e aggregati siano chiesti a fini di analisi scientifica specifica, gli Stati membri provvedono a che essi siano comunicati agli utilizzatori finali:
a) |
al fine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta; |
b) |
al fine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), entro due mesi dal ricevimento della relativa richiesta. |
3. Laddove i dati dettagliati e aggregati siano chiesti a fini di pubblicazione nel settore scientifico di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri:
a) |
possono, per proteggere gli interessi professionali degli addetti alla raccolta dei dati, rifiutarne la trasmissione agli utilizzatori finali per un periodo di tre anni successivo alla data in cui sono stati raccolti. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali e la Commissione in merito a tali decisioni. In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare una proroga del suddetto periodo; |
b) |
qualora sia già scaduto il termine di tre anni, assicurano che i dati siano comunicati agli utilizzatori finali entro due mesi dal ricevimento della relativa richiesta. |
4. Gli Stati membri possono rifiutare di trasmettere i pertinenti dati dettagliati e aggregati unicamente:
a) |
se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche e/o giuridiche; in tal caso per rispondere alle esigenze dell’utilizzatore finale lo Stato membro può proporre soluzioni alternative che garantiscano l’anonimato degli interessati; |
b) |
nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 3; |
c) |
se gli stessi dati sono già disponibili in altra forma o formato facilmente accessibile per gli utilizzatori finali. |
5. Nei casi in cui i dati richiesti da utilizzatori finali diversi dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e dai competenti organismi scientifici internazionali differiscano da quelli già comunicati a dette organizzazioni e a detti organismi, gli Stati membri possono fatturare ai suddetti utilizzatori finali le spese reali di estrazione dei dati e, se del caso, le spese di aggregazione dei dati prima della trasmissione.
Articolo 21
Riesame del rifiuto di fornire i dati
1. Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), l’utilizzatore finale può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto. Qualora ritenga che il rifiuto non sia debitamente giustificato, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all’utilizzatore finale entro un mese.
2. Se lo Stato membro non trasmette i dati in questione entro il termine di cui al paragrafo 1, si applica l’articolo 8, paragrafi 5 e 6.
Articolo 22
Obblighi degli utilizzatori finali
1. Gli utilizzatori finali sono tenuti a:
a) |
utilizzare i dati unicamente per i fini indicati nella loro domanda conformemente all’articolo 18; |
b) |
indicare chiaramente le fonti dei dati; |
c) |
essere responsabili dell’uso corretto e appropriato dei dati in relazione all’etica scientifica; |
d) |
informare la Commissione e gli Stati membri interessati in merito ad ogni presunto problema relativo ai dati; |
e) |
fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni relative ai risultati dell’uso dei dati; |
f) |
non inoltrare a terzi i dati richiesti senza l’assenso dello Stato membro interessato; |
g) |
non vendere i dati a terzi. |
2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori finali.
3. Quando un utilizzatore finale non assolve uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può autorizzare lo Stato membro interessato a limitare l’accesso ai dati di tale utilizzatore finale o a negarglielo.
CAPO V
SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA
Articolo 23
Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali
Gli Stati membri provvedono affinché i propri esperti nazionali partecipino alle riunioni pertinenti delle organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.
Articolo 24
Coordinamento e cooperazione
1. Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano al fine di migliorare ulteriormente l’attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei programmi di lavoro e i metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.
2. Tale coordinamento e tale collaborazione non ostacolano un dibattito scientifico aperto e sono volti a promuovere la formulazione di un parere scientifico imparziale.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Misure di attuazione
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Articolo 26
Controllo
La Commissione, in associazione con lo CSTEP, controlla l’andamento dei programmi nazionali nell’ambito del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002 (di seguito «comitato»).
Articolo 27
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
Articolo 28
Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 1543/2000 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2009. Tuttavia, le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai programmi nazionali approvati precedentemente al 31 dicembre 2008.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(1) Parere del 13 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 10 del 15.1.2008, pag. 53.
(3) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(4) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.
(5) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).
(6) GU L 108 dell’1.5.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 266 dell’1.10.1998, pag. 36.
(8) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).
(9) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).
(10) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.
(11) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.
(12) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 26).
(13) GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12; rettifica nella GU L 185 del 24.5.2004, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 809/2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 1).
(14) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1.
(15) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 3.
(16) GU L 248, del 22.9.2007, pag. 17.
(17) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(18) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
(19) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(20) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1
(21) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(22) GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18.
(23) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70. Decisione modificata dalla decisione 2004/864/CE (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 91).
(24) GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2007/409/CE (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68).
(25) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
ALLEGATO
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 1543/2000 |
Regolamento (CE) n. 199/2008 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articoli 3, 4, 5 |
Articolo 4 |
Articolo 15 |
Articolo 5 |
Articoli 3, 25 |
Articolo 6 |
Articoli 4, 8 |
Articolo 7 |
Articoli 13, 18 |
Articolo 8 |
Articoli 25, 26 |
Articolo 9 |
Articolo 27 |
Articolo 10 |
Articolo 26 |
Articolo 11 |
Articolo 29 |
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 200/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 4 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
69,6 |
MA |
51,8 |
|
TN |
120,5 |
|
TR |
143,2 |
|
ZZ |
96,3 |
|
0707 00 05 |
EG |
244,4 |
JO |
190,5 |
|
MA |
114,7 |
|
TR |
198,4 |
|
ZZ |
187,0 |
|
0709 90 70 |
MA |
92,7 |
TR |
167,2 |
|
ZZ |
130,0 |
|
0805 10 20 |
EG |
45,4 |
IL |
53,4 |
|
MA |
51,9 |
|
TN |
50,1 |
|
TR |
97,1 |
|
ZZ |
59,6 |
|
0805 50 10 |
EG |
95,9 |
IL |
110,0 |
|
SY |
56,4 |
|
TR |
123,4 |
|
ZZ |
96,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
97,3 |
CA |
77,9 |
|
CN |
92,3 |
|
MK |
42,4 |
|
US |
107,6 |
|
UY |
89,9 |
|
ZZ |
84,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
80,9 |
CL |
67,2 |
|
CN |
51,9 |
|
US |
123,2 |
|
ZA |
103,0 |
|
ZZ |
85,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 201/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2008
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 137/2008 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).
(3) GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.
(4) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 7.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 5 marzo 2008
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
25,86 |
3,53 |
1701 11 90 (1) |
25,86 |
8,60 |
1701 12 10 (1) |
25,86 |
3,39 |
1701 12 90 (1) |
25,86 |
8,17 |
1701 91 00 (2) |
24,93 |
12,96 |
1701 99 10 (2) |
24,93 |
8,25 |
1701 99 90 (2) |
24,93 |
8,25 |
1702 90 95 (3) |
0,25 |
0,40 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 202/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e ai nomi dei gruppi di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), e in particolare l’articolo 28, paragrafo 4,
vista la richiesta presentata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 12 settembre 2007,
considerando quanto segue:
(1) |
Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti è un elemento essenziale della sicurezza della catena alimentare e della tutela dei consumatori. |
(2) |
Dalla sua istituzione, tale gruppo di esperti ha di fatto ricevuto quasi il 50 % di tutti i mandati inviati all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA). Nonostante il gruppo adotti ogni anno numerosissimi pareri scientifici, esso incontra difficoltà a gestire il proprio carico di lavoro. |
(3) |
Si prevede che, in futuro, con l’adozione di nuova legislazione verticale nel campo delle vitamine e dei minerali aggiunti agli alimenti e agli additivi alimentari, agli aromatizzanti e agli enzimi alimentari, il gruppo di esperti riceverà un numero di mandati ancora maggiore. |
(4) |
È dunque necessario sostituire tale gruppo di esperti con 2 nuovi gruppi denominati rispettivamente «Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti» e «Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici». |
(5) |
La suddivisione delle responsabilità tra i due nuovi gruppi di esperti dovrà garantire che l’attività di consulenza di ciascuno di essi corrisponda al rispettivo campo di competenza e contribuisca a una più equilibrata distribuzione del lavoro. Le procedure seguite dal comitato scientifico e dai gruppi di esperti scientifici dell’AESA devono garantire un coordinamento flessibile e metodi armonizzati. |
(6) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 178/2002. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, il primo comma è modificato come segue:
1) |
la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
|
2) |
viene aggiunta la seguente lettera j):
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 203/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2008
che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la gamitromicina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90. |
(2) |
L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda per determinare i limiti massimi di residui (di seguito «LMR») per la gamitromicina, un antibiotico del gruppo dei macrolidi. Nel suo primo parere, il comitato per i medicinali veterinari (di seguito «CMV») ha fissato una dose giornaliera ammissibile totale (di seguito «DGA») di 370 μg/persona come base per il calcolo dei LMR. Tale dose è basata sulla DGA microbiologica. I LMR per i reni e per il fegato sono stati fissati rispettivamente a 100 e a 200 μg/kg. Il richiedente ha presentato ricorso contro il primo parere, non condividendo la DGA microbiologica ed i LMR fissati dal CMP per i reni e per il fegato. Egli ha richiesto di modificare la DGA totale portandola a 600 μg/persona, valore corrispondente alla DGA tossicologica. Inoltre, qualora la DGA totale non venga portata a 600 μg/persona, egli ha chiesto al CMP di valutare una riduzione dei LMR per i reni e per il fegato. Dopo avere esaminato il ricorso, il CMV, nel suo parere definitivo, ha espresso parere favorevole alla modifica della DGA microbiologica, portando così la DGA totale per la gamitromicina a 600 μg/persona. Il CMV ha deciso che dovranno essere fissati limiti massimi provvisori per la gamitromicina. Si ritiene quindi opportuno inserire detta sostanza nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini per grasso, fegato e reni, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. I limiti massimi provvisori di residui scadranno il 1o luglio 2009. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90. |
(4) |
Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche, eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni per l'immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 5 maggio 2008.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 61/2008 (GU L 22 del 25.1.2008, pag. 8).
(2) GU L 311 del 28. 11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
La seguente sostanza è inserita nell’allegato III, punto 1.2.2. (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori):
1. Anti-infectious agents
1.2. Antibiotics
1.2.2. Macrolidi
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni |
«Gamitromicina |
Gamitromicina |
Bovini |
20 μg/kg |
Grasso |
I limiti massimi di residui provvisori scadono il 1o luglio 2009. Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano» |
200 μg/kg |
Fegato |
||||
100 μg/kg |
Rene |
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 204/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2008
recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili al riso semilavorato o lavorato a decorrere dal 5 marzo 2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 11 quater,
considerando quanto segue:
(1) |
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 per un quantitativo di 192 418 tonnellate per il periodo dal 1o settembre 2007 al 29 febbraio 2008. Il dazio all’importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 deve quindi essere modificato. |
(2) |
Dal momento che il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio all’importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è di 175 EUR per tonnellata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1) a partire dal 1o settembre 2008.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
5.3.2008 |
IT |
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L 60/22 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti relativi ai servizi aerei
(2008/188/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003. |
(3) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/695/CE del Consiglio (2). |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 286 del 17.10.2006, pag. 19.
5.3.2008 |
IT |
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L 60/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2008/189/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Georgia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003. |
(3) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità conformemente alla decisione 2006/357/CE (2). |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) Parere del 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 23.
5.3.2008 |
IT |
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L 60/24 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su taluni aspetti relativi ai servizi aerei
(2008/190/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica moldova su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003. |
(3) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/345/CE del Consiglio (2). |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 126 del 13.5.2006, pag. 23.
5.3.2008 |
IT |
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L 60/25 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su taluni aspetti relativi ai servizi aerei
(2008/191/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Libano su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003. |
(3) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/543/CE del Consiglio (2). |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) Parere del 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 215 del 5.8.2006, pag. 15.
5.3.2008 |
IT |
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L 60/26 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2008/192/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con una decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica orientale dell’Uruguay su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003. |
(3) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2006/848/CE del Consiglio (2). |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 330 del 28.11.2006, pag. 18.
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/27 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2008/193/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003. |
(3) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2006/370/CE (2). |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) Parere del 27 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 136 del 24.5.2006, pag. 31.
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei
(2008/194/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003. |
(3) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/592/CE del Consiglio (2). |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 1 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 243 del 6.9.2006, pag. 21.
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2008/195/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2007/470/CE del Consiglio (1). |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo. |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 179 del 7.7.2007, pag. 38.
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/30 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2008/196/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Malaysia su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2007/210/CE del Consiglio (1). |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 94 del 4.4.2007, pag. 26.
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/31 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2008/197/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con i paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea conformemente alla decisione 2007/323/CE del Consiglio (1). |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 30.
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/32 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2008/198/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea conformemente alla decisione 2006/550/CE (1). |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 16.
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/33 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2008
relativa alla conclusione di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
(2008/199/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
visto l’atto di adesione del 2005, e in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 26 novembre 2007. |
(2) |
È opportuno approvare il suddetto protocollo, |
DECIDE:
Articolo unico
Il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (1), è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. MATE
(1) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 33.
Commissione
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/34 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2008
che chiude la procedura d’esame relativa alle pratiche commerciali applicate dall’Argentina alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento
(2008/200/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), e in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
A. CONTESTO DELLA PROCEDURA
(1) |
L’11 ottobre 1999, Euratex (European Apparel and Textile Organisation) ha presentato una denuncia ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (di seguito «il regolamento») per conto dei suoi membri che esportano verso l’Argentina o desiderano farlo. |
(2) |
La società denunziante sosteneva che le vendite comunitarie di prodotti tessili e dell’abbigliamento in Argentina erano rese difficili da una serie di ostacoli agli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento («qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto ad agire»). I presunti ostacoli agli scambi erano:
|
(3) |
Il denunciante lamentava inoltre che tali pratiche comportano effetti negativi sugli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento. |
(4) |
Dopo aver sentito il Comitato consultivo istituito dal regolamento, la Commissione ha deciso che esistevano prove sufficienti tali da giustificare l’avvio di una procedura d’esame per la valutazione degli elementi di fatto e di diritto in questione. Pertanto, in data 27 novembre 1999 (2) è stata aperta una procedura d’esame. |
B. RISULTATI DELLA PROCEDURA DI ESAME
(5) |
Secondo le conclusioni cui è giunta l’inchiesta nel 2000, gli onerosi requisiti relativi al certificato d’origine configuravano una violazione degli articoli VIII, paragrafo 3 e X del GATT 1994, nonché dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo OMC sui tessili e sull’abbigliamento e contravvenivano alle raccomandazioni dell’articolo VIII, paragrafo 1, lettera c), del GATT del 1994. I requisiti di etichettatura costituivano una violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e contravvenivano alle raccomandazioni dell’articolo VIII, paragrafo 1, lettera c), del GATT del 1994. I requisiti relativi alla dichiarazione di composizione del prodotto costituivano una violazione dell’articolo 2, dell’accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze di importazione. Per quanto riguarda la procedura di controllo dei valori doganali, la Commissione non ha potuto esprimere una posizione definitiva a causa della recente introduzione di una nuova regolamentazione in proposito. Relativamente all’ispezione preimbarco, non è stata riscontrata alcuna violazione degli obblighi previsti dall’accordo OMC, ma non è stata ritenuta conforme allo scopo e allo spirito dell’accordo. Per finire, non sono state riscontrate violazioni delle norme OMC per quanto riguarda il diritto statistico, e la questione dell’aliquota IVA discriminante era già stata risolta nel contesto di un’altra procedura TBR relativa all’importazione di cuoio rifinito in Argentina (3). |
(6) |
L’inchiesta ha anche concluso che le misure esaminate avevano cumulativamente causato o minacciato di causare effetti negativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento. |
C. SVILUPPI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL’INCHISTA
(7) |
In seguito all’inchiesta sono state condotte nel corso degli anni discussioni con le autorità argentine allo scopo di raggiungere una soluzione amichevole per eliminare o risolvere in modo graduale i suddetti ostacoli al commercio. |
(8) |
Per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana, la situazione è migliorata negli ultimi anni. C’è maggiore trasparenza e i fabbricanti e gli esportatori europei possono partecipare alla determinazione dei valori indicativi. L’ispezione prima dell’imbarco è stata eliminata e la richiesta di una dichiarazione della composizione del prodotto non sembra creare problemi per gli esportatori. |
(9) |
Per quanto riguarda il certificato di origine, sono stati fatti notevoli passi in avanti con l’adozione dell’Instruccion General No 9/2002 de la Direccion General de Aduanas l’8 febbraio 2002. Sino a qualche tempo fa il principale ostacolo al commercio restava la richiesta all’industria europea, in caso di triangolazione commerciale, di fornire alle autorità argentine non solo il certificato d’origine ma anche la fattura tra il produttore delle merci originarie di un paese terzo e l’esportatore nel paese di spedizione, sollevando in tal modo il problema della confidenzialità relativa alla transazione originale. Con l’adozione della Nota External No 3/07 della Administracion Federal de Ingresos Publicos (Subdireccion general tecnico legal aduanera), l’Argentina ha effettivamente abrogato la richiesta relativa alla copia della fattura originale, che è ora sostituita da un certificato emesso dall’autorità competente del paese di spedizione, ad esempio una Camera di Commercio, e quindi autenticata nel paese di spedizione dal consolato argentino. |
(10) |
Per quanto riguarda le norme sull’etichettatura collegate all’utilizzo obbligatorio di bolli fiscali, le autorità argentine hanno fornito informazioni secondo cui i costi relativi a tale requisito, comparati al valore della spedizione, sono molto ridotti. Sembrerebbe quindi che i possibili effetti negativi causati da questo ostacolo agli scambi non abbiano e non possano avere un impatto concreto sull’economia della Comunità o di una regione della Comunità, o sul suo settore tessile. |
D. CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONE
(11) |
Sulla base della suddetta analisi si ritiene che la procedura di esame abbia portato ad una situazione soddisfacente per quanto riguarda gli ostacoli al commercio denunciati da Euratex, o che, nel caso dell’obbligo dei bolli fiscali, la misura non sembra avere di per sé un impatto concreto sulle regioni che producono prodotti tessili nella Comunità europea. La procedura di esame deve quindi essere chiusa ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento. |
(12) |
Il Comitato consultivo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione, |
DECIDE:
Articolo unico
È chiusa la procedura d’esame concernente le misure imposte dall’Argentina relativamente alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2008.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).
(2) GU C 340 del 27.11.1999, pag. 70.
(3) GU L 295 del 4.11.1998, pag. 46.
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2008
che designa l’agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell’esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1042/2006 e modifica la decisione 2007/166/CE che adotta l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari della pesca
(2008/201/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), e in particolare l’articolo 28, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, recante modalità di applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 4,
viste le designazioni degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari notificate dagli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006 danno facoltà alla Commissione di designare un organismo per i fini definiti nei medesimi articoli. |
(2) |
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’agenzia comunitaria di controllo della pesca e che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca (3), nell’ambito del suo mandato l’agenzia deve tra l’altro assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione. |
(3) |
L’agenzia comunitaria di controllo della pesca deve quindi essere designata quale organismo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006. |
(4) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1042/2006, una volta stabilito l’elenco iniziale degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione modifica l’elenco entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base delle modifiche notificate degli Stati membri. |
(5) |
Occorre pertanto modificare l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari adottato con decisione 2007/166/CE della Commissione (4). |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
DECIDE:
Articolo 1
L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca è l’organismo designato per:
a) |
ricevere decisioni sulle autorizzazioni in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1042/2006; |
b) |
operare come punto di contatto in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006; |
c) |
richiedere e ricevere relazioni in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1042/2006; |
d) |
pubblicare l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari e le relative modifiche in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006; |
e) |
rilasciare documenti di identificazione in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1042/2006; |
f) |
richiedere e ricevere relazioni in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006. |
Articolo 2
L’allegato della decisione 2007/166/CE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 14.
(3) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.
(4) GU L 76 del 16.3.2007, pag. 22.
ALLEGATO
Paese |
Ispettori |
Navi di ispezione |
Aeromobili di ispezione |
Altri mezzi di ispezione |
Belgio |
Casier, Maarten De Vleeschouwer, Guy Devogel, Geert Lieben, Richard |
BNS STERN BNS VALCKE BNS ALBATROS DAB ZEEHOND |
OO-MMM |
|
Bulgaria |
Angelov Kamenov, Vladimir Apostolov Kumurdgiev, Kiril Dobrinov Tanev, Stanimir |
NAFA 1 NAFA 2 NAFA 22 |
|
|
Cipro |
Avgousti, Antonis Karagiannis, Christos Kyriakou, Kyriakos Michail, Michalis Nikolaou, Nikolas Papadopoulos, Andreas Sophokleous, Maria |
AMMOCHOSTOS GORGO ALKYON AMFITRITI |
|
5 veicoli |
Danimarca |
Akselsen, Ole Andersen, Bent Andersen, Jesper Sandager Andersen, Lars Ole Andersen, Mogens Andersen, Niels Andersen, Peter Bunk Anderson, Jacob Aufeldt, Lasse Otto Backe, René Barrit, Jørgen Beck, Bjarne Baagø Bendtsen, Finn Jørgen Bendtsen, Lars Bernholm, Kristian Birkenborg, Pernille Brølling, Eigil Toft Baadsgård, Jørgen Carl, Morten Christoffersen, Flemming Christensen, Frantz Christensen, Jesper Just Christensen, Peter Christensen, Thomas Damsgaard, Kristen Degn, Jesper Dølling, Robert Ebert, Thomas Elnef, Frank Godt Eriksen, Lars Bonde Fick, Carsten Frederiksen, Torben Broe Grønkjær, Ole Gaarde, Børge Handrup, Jacob Hansen, Bruno Ellekær Hansen, Gunnar Hansen, Jan Duval Hansen, Martin Hansen, Ole Heldager, Peter Hestbek, Flemming Høi, Jesper Højrup, Torben Jaeger, Michael Wassermann Jensen, Anders Christer Jensen, Anker Mark Jensen, Hanne Juul Jensen, Jimmy Langelund Jensen, Jonas Krøyer Jensen, Jørgen Uth Jensen, Lars Henrik Jensen, Lone Jensen, Poul Erik Jensen, René Sandholt Jensen, Tommy Johansen, Allan Juul, Axel Juul, Torben Jørgensen, Kristian Jørgensen, Ole Holmberg Karlsen, Jesper Knudsen, Malene Knudsen, Niels Knudsen, Ole Kokholm, Peder Kristensen, Henrik Kristensen, Jeanne Marie Kristensen, Peter Holmgaard Lange, Rune Kjærgaard Larsen, Michael Larsen, Peter Hjort Larsen, Tim Bonde Lundbæk, Tommy Madsen, Jens Erik Madsen, Johnny Mogensen, Erik Motzfeldt, Dan Høegh Møller, Gert Nielsen, Christian Nielsen, Dan Randum Nielsen, Gunner Nielsen, Hans Henrik Nielsen, Henrik Früsthück Nielsen, Jeppe Nielsen, Kim Tage Nielsen, Niels Kristian Nielsen, Steen Nielsen, Søren Nielsen, Trine Fris Nørgaard, Max Pedersen, Kenneth Pedersen, Kurt Benny Pedersen, Preben Toft Petersen, Jimmy Porsmose, Tommy Poulsen, Bue Poulsen, John Rasmussen, Tim Risager, Preben Rømer, Kim Schou, Kasper Schultz, Flemming Seibæk, Helge Siegumfeldt, Jeanette Simonsen, Morten Skrivergaard, Lennart Skaaning, Per Sørensen, Willy Thomsen, Bjarne Thomsen, Klaus Thorsen, Michael Trab, Jens Ole Vistrup, Annette Klarlund Wille, Claus Wind, Bernt Paul Aasted, Lars Jerne |
VESTKYSTEN NORDSØEN HAVØRNEN HAVTERNEN |
|
|
Estonia |
Grigorjev, Mait Grosmann, Meit Kekkonen, Janno Kutsar, Andres Kõue, Gunnar Lasn, Margus Niinemaa, Endel Ulla, Indrek Varblane, Viljar Vipp, Heino |
Kati Kõu Maru Pikker Torm Valvas Vapper |
Enstrom 480B MI-8 L-410 |
Kulkuri 34: AMA 220 Kulkuri 34: AMA 906 Kulkuri 34: AMA 518 |
Finlandia |
Heikkinen, Pertti Hiltunen, Jouni Komulainen, Unto Koivisto, Kare Koskenala, Timo Koskinen, Aki Lähde, Jukka Linder, Jukka Nikiforow, Mikael Malin, Mikko Sundqvist, Lars Suominen, Ari Suominen, Paavo Ulenius, Niklas Ylönen, Camilla |
Merikarhu Tursas Uisko |
Dornier OH-MVN Dornier OH-MVH |
|
Francia |
Baron, Philippe Bigot, Jean-Paul Bon, Philippe Chang Pi Hin, Emilien Chapel, Vincent Christ, Hervé Crochard, Thierry Fortier, Eric Hudela, Emmanuel Isore, Pascal Jeany, Maxime Le Cousin, Jean-Luc Richard, Jean-François Sanson, Fabien Villenave, Patrick |
VCSM Escaut VCSM Yser VCSM Scarpe VCSM Esteron PCG Géranium PATRA Glaive PSP Flamant PSP Pluvier PSP Cormoran VCSM Aber Vrach VCSM Penfeld VCSM Elorn VCSM Sèvre VCSM Vertonne VCSM Trieux VCSM Charente VCSM Adour PATRA Epée PSP Sterne P400 La Gracieuse VCSM Odet VCSM Tech VCSM Maury VCSM Huveaune VCSM Argens VCSM Vésubie VCSM Hérault VCSM Gravona PSP Arago PSP Grebe Bâtiment ALFAN KAN AN AVEL THEMIS IRIS |
2 Dauphins (servizio pubblico) Nord 262 Falcon 50 Marine Alouette III Lynx Panther 3 Reims-Aviation F 406 |
|
Germania |
Abs, Volker Ackermann, Michael Appelmans, Jürgen Arndt, Oliver Baumann, Jörg Bembenek, Jörg Bergmann, Udo Bieder, Mathias Bigalski, Hans-Georg Birkholz, Rüdiger Bloch, Ralf Bösherz, Andreas Brunnlieb, Jürgen Carstensen, Lutz Cassens, Enno Christiansen, Dirk Cordes, Reiner Dörbrandt, Stefan Drenkhan, Michael Ehlers, Klaus Engelbrecht, Sascha Erdmann, Christian Franke, Hermann Franz, Martin Garbe, Robert Hänse, Dirk Hansen, Hagen Heidkamp, Max Heisler, Lars Herda, Heinrich Hickmann, Michael Homeister, Alfred Hoyer, Oliver Jens, Bernd Kaczenski, Bernhard Kersten, Mickel Kind, Karl-Heinz Knutzen, Stefan Kollath, Mark Köhn, Thorsten Krüger, Martin Linke, Hans-Herbert Lührs, Carsten Mücher, Martin Nöckel, Steffen Oltmann, Jens Pauls, Werner Perkuhn, Martin Raabe, Karsten Ramm, Jörg Reimers, André Rutz, Dietmar Sauerwein, Dirk Schmidt, Harald Schröder, Lasse Schuler, Claas Skrey, Erich Slabik, Peter Springer, Gunnar Sturm, Jochen Sween, Gorm Thieme, Stefan Thomas, Raik Tiedemann, Harald Vierk, Matthias Welz, Oliver Welz, Henning Welz-Juhl, Hans-Joachim Wichert, Peter Wolken, Hans |
SYLT HELGOLAND EIDER GLÜCKSSBURG FALSHÖFT FEHMARN GREIF BREMERHAVEN EMDEN HAMBURG HIDDENSEE KNIEPSAND MEERKATZE PRIWALL RÜGEN SCHL.HOLSTEIN SEEADLER SEEFALKE GRAUBUTT STEINBUTT GOLDBUTT |
|
|
Grecia |
Παπαλεονάρδος Δημοσθένης Γασπαράτος Σωκράτης Ξυπνητού Βασιλική Κανδυλιώτης Νικόλαος Κουζίλου Σταυρούλα Αργυρακοπούλου Αικατερίνη Αδαμοπούλου Γεωργία Ηλιάδης Νικόλαος Τοπάλογλου Κωνσταντίνος Ακριβός Δημήτριος Καλογήρου Νικόλαος Αργυρίου Γεωργία Γαλανούλη Ιωάννα Παπακωνσταντίνου Νικόλαος Μπουλακάκης Ευάγγελος Βυργιώτης Νικόλαος Πασσαδής Νικόλαος Χαμαλίδης Βασίλειος Γιαννούσης Βασίλειος Ουζούνογλου Ραλλού Σλανκίδης Βασίλειος Κιλέτση Στυλιανή Βαρθής Νικόλαος Γανωτής Κωνσταντίνος Βελισσαρόπουλος Ευάγγελος Καπετανάκης Δημήτριος Δεσποτάκη Σοφία Τριαντάφυλλος Χρήστος Δόντσιος Ευστράτιος Μπραουδάκης Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος Ευστάθιος Βασιλοπούλου Διονυσία Τσάμης Χρήστος Ζακυνθινός Κωνσταντίνος Καπλάνης Γεώργιος Χασανίδης Γεώργιος Γαλούζης Γεώργιος Λαΐνης Δημήτριος Τσάρκος Παναγιώτης Βουρλέτσης Σωτήριος Κουλαξίδης Βασίλειος Πέτρου Ευθύμιος Βελισσαρόπουλος Αλέξανδρος |
ΛΣ 060 ΛΣ 139 ΛΣ 169 ΛΣ 172 |
AC 23 AC 3 |
|
Irlanda |
Allan, Damian Allen, Patrick Allison, James Anderson, Kareen Anglim, Bobby Armstrong, Stuart Barber, Kevin Barrett, Brendan Barrett, Elizabeth Barry, Dave Bolger, Derek Boyle, Jimmy Boyle, Ronan Brandon, JJ Brannigan, Steve Brett, Martin Brophy, Paul Brunicardi, Michael Buckley, David Bugler, Andrew Burke, Pat Burke, Stephen Butler, D Butler, John Butler, Patricia Byrne, Kenneth Cahalane, Donnchadh Campbell, Stephen Carey, Ronan Carr, Kieran Casey, Anthony Chandler, Frank Chute, Killian Claffey, Seamus Clancy, Martin Cleary, Aidan Cloake, Niall Coffey, Kevin Cogan, Jerry Coleman, Tommy Collins, Damien Connery, Paul Connolly, Matt Corish, Cormac Corrigan, Kieran Cosgrove, Kenneth Cosgrove, Thomas Cotter, Colm Cotter, Jamie Coughlan, Susan Counihan, Martin Craven, Cormac Cronin, James Cronin, Martin Crowley, Brian Cummins, Paul Cummins, William Curran, Siobhan Daly, JJ Daly, Joe Daly, Mick Dempsey, Brian Dicker, Philip Doherty, Anita Doherty, John Doherty, Pat Donaldson, Stuart Downes, Eamon Downing, Erica Downing, John Downing, Maurice Doyle, Cronan Duane, Paul Ducker, Nigel Duffy, John Falvey, John Fanning, Grace Farrell, Brian Fennel, Siobhan Ferguson, Kevin Finegan, Ultan Fitzgerald, Brian Fitzgerald, Brian Fitzgerald, Richard Fitzpatrick, Gerard Flannery, Kevin Fleming, David Fleming, Owen Flynn, Alan Foley, Brendan Foran, Bryan Fowler, Patrick Fulton, Grant Gallagher, Dominick Gallagher, Neil Gallagher, Orlaith Gallagher, Patrick Geraghty, Tony Gernon, Ross Gleeson, Marie Gormanly, Breda Goss, Frank Goulding, Donal Graepel, Hugo Grant, Willie Greenwood, Mark Grogan, Suzanne Hamilton, Alan Hamilton, Greg Hamilton, Ken Hamilton, Martin Hanley, Richard Hannon, Gary Harding, James Harkin, Paddy Harrington, Michael Harty, Paddy Hayes, Joseph Hederman, John Heffernan, Bernard Hegarty, Paul Henson, Maria Hevers, Brian Hewson, Kevin Hickey, Adrian Hickey, Mick Hobbins, Tom Holland, Ken Hollingsworth, Edward Humphries, Daniel Kavanagh, Douglas Kearney, Brendan Kearney, John Keeley, Dave Keirse, Gavin Kelly, Dominic Kelly, Paul Kenneally, Jonathan Kennedy, Tom Kennelly, Mick Keogh, Mark Kerr, Charlie Kinsella, Gordon Kirwan, Conor Kirwan, Darragh Laide, Cathal Leahy, Alan Linehan, Sean Lowry, Tommy Lynch frahill, Gavin Lynch, Darren Lynch, Gerard Lynch, Grainne Lynch, Robbie MacGabhann, Declan Mackey, John Madden, Brendan Madine, Stephen Maloney, Nessa Manning, Neil Matthews, Brian Mc Carthy, Gavin Mc Carthy, Jerome Mc Carthy, Robert Mc Carthy, Tadgh Mc Connell, Clodagh Mc Cormack, Damien Mc Court, Colm Mc Garry, John Mc Ginn, Aodh Mc Grath, Martin Mc Groarty, John Mc Groarty, Mark Mc Keown, Amelia Mc Loughlin, Ronan Mc Nulty, Pat Mc Philbin, Dwain McGroary, Peter McLoughlin, Gerard McLoughlin, John McNamara, Kenneth McUmphraigh, Caoimhin Mellett, Mark Minehane, John Minehane, Ken Mooney, Caroline Moore, Connor Moore, Stephen Morrison, Joe Motyer, Brian Mulcahy, John Mulcahy, Liam Mulcahy, Steven Mullane, Paul Mullery, Alan Mullowney, Owen Mundy, Brendan Murphy, Brian Murphy, Claire Murphy, Enda Murphy, John Murran, Sean Murray, Paul Nalty, Christopher Navy, John Newstead, Sean Nolan, Brian O Brien, Paul O Connor, Dermot O Donovan, Michael O Driscoll, Olan O Leary, Stephen O Mahony, David O Sullivan, Cormac O’Beirnes, Derek O’Brien, Ken O’Brien, Paul O’Brien, Roberta O’Brien, Tom O’Callaghan, Donal O’Connell, James O’Connell, Paul O’Connor, Frank O’Donnell, Francis O’Donnell, Garvan O’Donnell, Pearse O’Donnell, Seamus O’Donoghue, Niamh O’Donovan, Diarmuid O’Dowd, Brendan O’Driscoll, Mark O’Flynn, Danny O’Halloran, Barry O’Keeffe, Olan O’Leary, Brian O’Leary, David O’Mahony, Denis O’Neachtain, Aonghus O’Neill, Donal O’Neill, Shane O’Regan, Alan O’Regan, Tony O’Shea, Cliona O’Shea, Jack O’Sullivan, Aileen Patterson, Adrienne Pentony, Declan Peyronnet, Arnaud Plante, Tom Plunkett, Thomas Power, Cathal Power, Declan Power, Gillian Prendergast, Kevin Price, Pat Pyne, Alan Quigley, Declan Quinn, Mikey Reddin, Tony Rice, Kieran Ridge, Patrick Robinson, James Rogers, Kevin Russell, Mark Ryan, EP Rynne, Cormac Scalici, Fabio Scanlon, Patrick Scannell, Ken Shalloo, Jim Shields, Brian Smyth, Eoin Stack, Stephen Sweeney, Brian Tarrant, Martin Tigh, Declan Timon, Eric Tortoise, Chas Touhy, Tom Tubridy, Fergal Tully, Hugh Turley, Mark Turnbull, Michael Twomey, Peter Twomey, Tom Tyrell, Wayne VallSenties, Virginia Van Raesfealt, Mark Verling, Ronan Vivash, Nigel Wall, Danny Wallace, Eugene Walsh, Dave Walsh, Larry Walsh, Richard Walsh, Steve Ward, Paul Ward, Terry Weldon, James Whelan, Mark Whelan, Paul Whelehan, Jason White, William Wickham, Larry Wilmot, Emmet Wilson, Tony Woodward, Ciaran |
LE EMER LE AOIFE LE AISLING LE EITHNE LE ORLA LE CIARA LE ROISIN LE NIAMH |
C-252 C-253 |
|
Italia |
Bizzarro, Federico Burlando, Michele S.G. Carta, Sebastiano Folliero, Alessandro Maltese, Franco Maria Morello, Salvatore Petrillo, Agostino Rivalta, Fabio Salce, Paolo |
CP 901 CP 902 CP 903 CP 904 CP 905 CP 906 CP 276 CP 288 CP 2039 CP 2110 CP 2094 CP 2073 CP 273 CP 286 CP 2077 CP 2108 CP 2087 CP 271 CP 284 CP 2104 CP 2046 CP 2099 CP 2074 CP 267 CP 280 CP 2111 CP 2082 CP 2064 CP 265 CP 278 CP 289 CP 2097 CP 2096 CP 2079 CP 268 CP 281 CP 2103 CP 2053 CP 2066 CP 2071 CP 2102 CP 2080 CP 2072 CP 272 CP 285 CP 2098 CP 2081 CP 2086 CP 274 CP 2107 CP 2085 CP 287 CP 2095 CP 277 CP 2084 CP 266 CP 279 CP 2204 CP 2088 CP 2109 CP 2203 CP 269 CP 275 CP 282 CP 290 CP 2201 CP 2205 CP 2093 CP 2092 CP 2202 CP 2105 CP 2106 CP 283 CP 291 CP 2100 CP 270 CP 2101 CP 2091 CP 2075 CP 292 CP 2076 CP 2058 |
MANTA 10-01 MANTA 10-02 ORCA 8-01 ORCA 8-02 ORCA 8-03 ORCA 8-04 ORCA 8-05 ORCA 8-06 ORCA 8-07 ORCA 8-08 ORCA 8-09 ORCA 8-10 ORCA 8-11 ORCA 8-12 KOALA 9-01 KOALA 9-02 KOALA 9-03 KOALA 9-04 KOALA 9-05 KOALA 9-06 KOALA 9-08 |
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Lettonia |
Baruskovs, Vladislavs Brants, Janis Holmstroms, Arturs Kalejs, Rudolfs Klagiss, Felikss Latkovska, Jolanta Leja, Janis Millers, Edgars Naumova, Daina Pincuks, Maksims Pusilds, Aigars Savickis, Helmuts Skrube, Juris Sprogis, Eduards Veinbergs, Miks |
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Piper Seneca PA-34-220T Tiger AG-5B |
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Lituania |
Babčionis, Genadijus Barlovskis, Andrius Jonaitis, Arūnas Labanauskas, Aivaras Lendzbergas, Erlandas Vaitkus, Giedrius Vozgirdas, Eduardas Žartun, Vitalij |
RIB «Brig Falcon 400L» Vakaris Tobis |
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Malta |
Aquilina, Audrey Axiaq, Saviour Camilleri, David Caruana, Frans Cauchi Marco Cremona, Russel Cutajar, Alex Debono, Joseph Farrugia, Charles Grech, James.L. Hamilton, John Mifsud, Daniel Nappa, Jason Sant, Jean Pierre Scerri, Angelino Scicluna, Etienne Tabone, Alan |
P51 P52 P01 P61 |
BN-2B: AS16 BN-2B: AS19 |
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Paese Bassi |
Altorffer, Wim Arst, Christian Bakker, Jan Bastiaan, Robert Beij, Wim Boone, Jan Kees De Boer, Meindert De Kort, Maarten De Mol, Gert Dieke, Richard Duinstra, Jacob Frankhuisen, Gerrit Freke, Hans Groebe, Pat Hematyar Tabatabaie, Fariborz Jeurissen, Maria Karlas, Tonny Kleinen, Tom Koenen, Gerard Kraaijenoord, Jaap Kramer, Willem Krijnen, Hans Kwakman, Jeroen Leenheer, Adrie Meijer, Cor Miedema, Anco Ros, Michel Schekkerman, Cees Schneider, Leendert Schoon, Anneke Tervelde, Lex Van den Berg, Dirk Van der Jeugd, Rob Van der Molen, Ton Van der Veer, Siemen Van Echten, Jeanet Velt, Ernst Vervoort, Hans Weijtmans, Peter Wijbenga, Arjan Wijkhuisen, Eddy Zegel, Gerrit Zevenbergen, Jan Zijlstra, Evelien |
Barend Biesheuvel |
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Navi e aeromobili operanti sotto bandiera della guardia costiera VCC |
Polonia |
Bartczak, Tomasz Jamioł, Waldemar Jóźwiak, Marek Kozłowski, Piotr Kucharski, Tadeusz Łukasewicz, Paweł Łuczkiewicz, Tomasz Niewiadomski, Piotr Nowak, Włodzimierz Patyk, Konrad Skibior, Sławomir Szumicki, Tomasz Wereszczyński, Leszek Wiliński, Adam |
Nawigator XXI Kontroler-18 Kontroler-21 Kontroler-25 |
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Portogallo |
Albuquerque, José Branco, Francisco Camões, Manuel Canato, Francisco Diogo, João Ferreira, Carlos Figueira, Fernando Fonseca, Álvaro Silva, António Silva, Ma João Teixeira, Alexandre |
NRP AFONSO CERQUEIRA NRP ANTÓNIO ENES NRP BATISTA DE ANDRADE NRP JACINTO CANDIDO NRP JOÃO COUTINHO NRP JOÃO ROBY NRP PEREIRA D’ECA |
C212/100: 16510 C212/100: 16512 C212/100: 16519 C212/300: 17201 C212/300: 17202 EH101: 19607 EH101: 19608 |
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Slovenia |
Smoje, Robert Smoje, Vinko |
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Spagna |
Alcade Gutiérrez, Pedro Águila Paneque, José Luís Amunarriz Emazabel, Sebastián Avedillo Contreras, Buena Ventura Bermúdez Pena, Francisco Boy Carmona, Esther Boy Carmona, Sara Brotons Martínez, Jose J. Camacho Ayo, Alejandro Carro Martínez, Pedro Chamizo Catalán, Carlos Coello de Miguel, Javier Company Balaguer, Míguel Ángel Criado Bará, Bernardo Dávila Rodríguez, Juan Carlos De la Hoz Perles, Míguel Del Hierro Suánces, Javier Díaz Lago, Tomás Durán Abuín, Santiago Feito Fernández, Cesáreo Ferreño Matínez, Jose A. Fole López, Luís Maria Fontán Aldereguía, Maria C. Fontán Aldereguia, Manuel Fontanet Doménech, Felipe García Asensio, Melchor García Cánovas, Francisco García Domínguez, Alfonso Carlos García Gen, Juan Ramón García Simonet, Cristina Garrote Díaz, Enrique Genovés Ferriols, José C. González Fernández, Manuel A. González Merayo, Sergio González Túñez, José Manuel Guijo Rodríguez, Luís Carlos Gutiérrez Tudela, Manuel Heredia Arteaga, Jorge Hernández Betzen, Roberto Hierro Suanzes, Belén del. Hierro Suanzes, Maria del. León Carmona, Ángel Lestón Leal, Juan Manuel Marra-López Porta, Julio Martínez de la Sierra, José Manuel Martínez González, Jesús Martínez Velasco, Carolina Mata Pena, Alberto Mayoral Vázquez, Gonzalo F. Medina García, Esteban Meijueiro Morado, Victor Méndez-Villamil Mata, María Mene Ramos, Ángel Menéndez Fernández, Manuel J. Miranda Almón, Fernando Muiños López, Juan Carlos Nieto Conde, Fernando Ochando Ramos, Ana M. Orgueira Pérez, Ma Vanesa Ortigueira Gil, Adolfo Daniel Pérez González, Virgilio Pérez Quíles, Julián Javier Piñón Lourido, Jesús Prieto Estévez, Laura Puerta Baranda, Raúl Rey Carríl, Camilo José Ríos Cidras, Manuel Rios Cidras, Xose Rodríguez Moreno, Alberto Rodríguez Múñiz, José M. Rodríguez Novoa, Silvia Romero Insúa, Jesús Ruiz Gómez, Sonia Ruiz Valverde, Antonio Saavedra España, Jesús Sáez Puig, Pedro San Claudio Pérez, José Vicente Sánchez Fernández, Manuel Pedro Sánchez Rodríguez, Joaquín Sánchez Sánchez, Esmeralda Santos Maneiro, José Tomás Santos Pinilla, Beatriz Teijeiro Teijeiro, Alberto Tenorio Rodríguez, José Luís Torre González, Miguel A. Torrejón Colón, José María Torres Pérez, José Ángel Tórtola López, José Antonio Tubio Rodríguez, Xosé Vázquez Pérez, Juana Ma Vega García, Francisco M. Vidal Cardalda, José Manuel Villa Martínez, Rafael Andrés Yeregui Velasco, Pablo Zabala Silva, Laura M. |
CHILREU TARIFA ALBORÁN ARNOMENDI RÍO ANDARAX SALEMA RÍO GUADIARO RÍO FRANCOLÍ |
DOÑANA SANCTI PETRI ROCHE ALCOTÁN II ALCOTÁN III ALCOTÁN IV ALCOTÁN V |
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Svezia |
Åberg, Christian Almers, Johan Antonsson, Jan-Eric Axelsson, Bjarne Bengtsson, David Berg, Jonas Birgander, Harald Blomqvist, Anders Braxenholm, Tommy Bühler, Hanna Carlsson, Christian Carlsson, Kent Cederholm, Jan Dahl, Ulrika Davidsson, Stig Dunmark, Mats Ekersved, Roger Elsrud, Tomas Engerberg, Johan Englund, Raymond Eriksson, Örjan Erlandsson, Per Falk, David Fernström, Björn Forsberg, Jeannette Hansén, Klas Hansson, Stig-Lennart Holm, Mats Holmberg, Kjell Holmgren, Douglas Hultemar, Staffan Hultén, Lars Jakobsson, Magnnus Jansson, Bengt Johansson, André Johansson, Ingmar Johansson, Thomas Johnsson, Kristin Johnsson, Per Jönsson, Jan-Erik Karlsson, Daniel Karlsson, Bengt-Åke Larsson, Christoffer Larsson, Jesper Larsson, Mats Lindahl, Håkan Lindén, Roger Lundberg, Lars Löfström, Anders Magnusson, Marianne Månsson, Leif Månsson, Olle Mårtensson, Per Nihlén, Linus Nilsson, Birgitta Nilsson, Jan-Åke Nilsson, Joakim Norrby, Tom Ohlin, Ingemar Olovsson, Bo Olsson, Kenneth Olsson, Lars Olsson, Peter Olsson, Sven Östlihn, Gunnar Persson, André Persson, Göran Persson, Mats Pettersson, Anders Petersson, Christer Petersson, Jan Philipsson, Gunnar Pyk, Staffan Risberg, Patrik Robertsson, Roland Roosberg, Henrik Rosén, Hans-Christer Rube, Ann Rydberg, Håkan Samuelsson, Niklas Sandberg, Rolf Sandblom, Örjan Schütz, Elias Selander, Roy Sjöberg, Ruben Sjövik, Kristina Ström, Jonna Sundberg, Caroline Swahn, Johan Svensson, Lars Tedvik, Arvid Thuresson, Lars-Göran Thälund, Bo Thörncrantz, Olof Thörngren, Jonas Weimenhög, Per Wickbom, Jan Wimmer, Anders Wisjö, Patrik Wrangborn, Thomas |
KBV 020 KBV 048 KBV 050 KBV 051 KBV 103 KBV 181 KBV 201 KBV 202 KBV 283 KBV 286 KBV 288 KBV 301 KBV 303 KBV 307 |
KBV 501 KBV 502 KBV 503 KBV 583 KBV 587 |
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Regno Unito |
Ainsley, Andrew Aitken, Alison Allen, Terry Austin, Simon Bamford, Kylie Banks, Andrew Bayntun, David Bell, Graham John Bell, Lewis Billson, Carol Black, Jo Boden, Michael Browne, Marc Bryan, Paul Burnett, Graeme Carroll, Dave Charman, Colin Clarke, Ian Collins, Tony Cook, David Corner, Nigel Coyle, James Craig, Ian Alexander Cullum, Will Donnelly, Martin Peter Douglas, Sean Draper, Peter Ebdy, James Edwards, Peter Elliott, Philip Feasey, Ian Ferguson, Adam Fletcher, Paul Flint, Toby Ford-Keyte, Graham Gardiner, Kevin Garside, Nick Gooding, Colin Gough, Callum Green, David Duncan Grier, Derek Griffin, Stuart Gristwood, Malcolm Hall, Ryan Hancock, Jeremy Harris, William Hart, Steve Hay, John Henderson, Rod Hepples, Stephen Higgins, Frank Holbrook, Joanna Hutchinson, Nick Irish, Rachel Jamieson, Malcolm John, Barrie Johnson, Paul Johnston, Stephen Johnston, Isobel L’amie, Chris Laycock, Jonathon Paul Lett, Jonathon Lovett, Graham MacCallum, Archie Mackenzie, Alex MacKinnon, Christopher John Mair, Angus Mair, Aaron Marshall, Phil May, Roger McCusker, Simon McDonnell, Alistair McEwan, Colin Mcqueen, Jason Mills, John Alexander Moore, Matt Moslempour, Tahmores Muir, James Munday, David Neave, James Nelson, Paul Newlands, Andy Nicholson, Chris Nick, Mynard Ord, Viv Owen, Gary Page, Tim Parker, Juliette Parr, Jonathan Perry, Andy Poulding, Daniel Putt, David Radford, Angus Reeves, Adam Renfree, Stephen Roberts, Julian Robinson, Neil Rushton, Jame Scorer, Andy Serafino, P Skinner, Amy Slater, Michael Smart, Barrie Snowball, David Sooben, Jez Stevens, Chris Stipetic, John Strang, Nicol Styles, Mario Thain, Marc Todd, Ian Varty, Jason Weighell, David Wellum, Neil Weychan, Paul Whitby, Philip Whyte, Ron Williams, Justin Wilson, Tom Wilson, Al Worsnop, Mark Alexander Wright, Nicholas Yates, Simon Young, Ally Young, Iain |
HMS SEVERN HMS TYNE HMS MERSEY FPV JURA FPV MINNA FPV VIGILANT FPV NORNA FPV HIRTA |
WATCHDOG 64 WATCHDOG 65 WATCHDOG 71 WATCHDOG 72 |
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