ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 59

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
4 marzo 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 195/2008 del Consiglio, del 3 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

1

 

 

Regolamento (CE) n. 196/2008 della Commissione, del 3 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

*

Regolamento (CE) n. 197/2008 della Commissione, del 3 marzo 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queijo Serra da Estrela (DOP)]

8

 

*

Regolamento (CE) n. 198/2008 della Commissione, del 3 marzo 2008, recante novantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

10

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/180/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2008, concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba d’Egitto

12

 

 

2008/181/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2008, concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

14

 

 

2008/182/Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2008, recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione

15

 

 

2008/183/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2008, recante nomina di un supplente italiano del Comitato delle regioni

17

 

 

2008/184/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 febbraio 2008, relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee

18

 

 

Commissione

 

 

2008/185/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia [notificata con il numero C(2008) 669] (Versione codificata) ( 1 )

19

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2008/186/PESC del Consiglio, del 3 marzo 2008, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq

31

 

*

Posizione comune 2008/187/PESC del Consiglio, del 3 marzo 2008, concernente misure restrittive nei confronti del governo illegale di Anjouan nell'Unione delle Comore

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/1


REGOLAMENTO (CE) N. 195/2008 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/186/PESC del Consiglio del 3 marzo 2008 che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1483 (2003), gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio (2) stabiliscono regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq. Il regime specifico riguardante i pagamenti è tuttora in vigore, mentre quello per l'immunità si è applicato al 31 dicembre 2007.

(2)

A norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1790 (2007) e della posizione comune 2008/186/PESC, tali regimi specifici devono entrambi applicarsi fino al 31 dicembre 2008. Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003.

(3)

Occorre inoltre allineare il regolamento (CE) n. 1210/2003 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti, la responsabilità in caso di infrazioni e la sfera di competenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:

1)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, quali elencati nell'allegato I, a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in particolare nei paragrafi 20 e 21.».

2)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.».

3)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 4, le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il fatto di soddisfare il credito non violi il regolamento (CEE) n. 3541/92; e

d)

il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell'articolo 4 vengono resi disponibili esclusivamente per il trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto presso la Banca centrale irachena, alle condizioni stabilite nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.».

4)

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, l'elusione dell'articolo 4 o la promozione delle operazioni di cui agli articoli 2 e 3.

2.   Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti.».

5)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V, nello Stato membro in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti;

b)

collaborare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.».

6)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento e le indicano nei siti web elencati nell'allegato V o mediante gli stessi.

2.   Gli Stati membri comunicano le proprie autorità competenti alla Commissione entro il 15 marzo 2008 e la informano di ogni eventuale successivo cambiamento.».

7)

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e

e)

a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.».

8)

All'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli articoli da 2 a 10 si applicano fino al 31 dicembre 2008.».

9)

L'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODOBNIK


(1)  Cfr. la pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO V

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 e indirizzo per le comunicazioni alla Commissione europea

A.   Siti web per informazioni sulle autorità competenti

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPAGNA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Indirizzo per le comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A.2. Gestione delle crisi e Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Tel. (32-2) 295 5585

Fax (32-2) 299 0873.»


4.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/6


REGOLAMENTO (CE) N. 196/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

69,6

MA

51,6

TN

120,5

TR

143,2

ZZ

96,2

0707 00 05

EG

244,4

JO

190,5

MA

114,7

TR

168,8

ZZ

179,6

0709 90 70

MA

82,8

TR

160,7

ZZ

121,8

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

EG

44,7

IL

54,4

MA

56,2

TN

50,5

TR

89,7

ZZ

59,1

0805 50 10

IL

109,4

SY

56,4

TR

124,9

ZZ

96,9

0808 10 80

AR

102,3

CA

53,7

CN

97,0

MK

42,4

US

109,6

UY

89,9

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

82,0

CL

63,2

CN

80,3

US

123,2

ZA

102,3

ZZ

90,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


4.3.2008   

IT

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L 59/8


REGOLAMENTO (CE) N. 197/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2008

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queijo Serra da Estrela (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Queijo Serra da Estrela», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento (3). Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54).

(3)  GU C 127 dell'8.6.2007, pag. 10.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.3.

Formaggi

PORTOGALLO

Queijo Serra da Estrela (DOP)


4.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/10


REGOLAMENTO (CE) N. 198/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2008

recante novantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 20 febbraio 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 59/2008 (GU L 22 del 25.1.2008, pag. 4).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce «Gruppo Jihad islamica [alias a) Jama’at al-Jihad, b) Società libica, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Gruppo Jihad islamica dell’Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii]» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Gruppo Jihad islamica (alias (a) Jama’at al-Jihad, (b) Società libica, (c) Kazakh Jama’at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Gruppo Jihad islamica dell’Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami, (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, (k) Unione della Jihad islamica).»

(2)

La voce «Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Abu Thabit, (n) Shaykh Abu Thabit, (o) Shaykh Thabet, (p) Abu Abdur Rahman, (q) Abdur Abu Rahman). Data di nascita: 16.10.1966. Luogo di nascita: ‘Aniza, Arabia Saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban (h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, (n) Abu Thabit, (o) Shaykh Abu Thabit, (p) Shaykh Thabet, (q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman). Data di nascita: 16.10.1966. Luogo di nascita: Oneiza, Arabia Saudita. Passaporto n.: G477835 (rilasciato il 26.6.2006, scade il 3.5.2011). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf.»

(3)

La voce «Abdul Rahim Al-Talhi (alias (a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim, (k) Abu Al Bara’a Al Naji, (l) Shuwayb Junayd). Indirizzo: Buraydah, Arabia Saudita. Data di nascita: 8.12.1961. Luogo di nascita: Al-Taif, Arabia Saudita. Passaporto n.: Passaporto n.: F275043, rilasciato il 29.5.2004 che scade il 5.4.2009. Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdul Rahim Al-Talhi (alias (a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, (k) Abdul Rahim, (l) Abu Al Bara’a Al Naji, (m) Shuwayb Junayd). Indirizzo: Buraydah, Saudi Arabia. Data di nascita: 8.12.1961. Luogo di nascita: Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia. Passaporto n.: F275043 (rilasciato il 29.5.2004, scade il 5.4.2009). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf.»

(4)

La voce «Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Abu Bakr, (j) Abu Abdullah. Data di nascita: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Luogo di nascita: Al-Karawiya, Arabia Saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza nonché nel reclutamento per il gruppo Abu Sayyaf» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, (j) Abu Bakr, (k) Abu Abdullah. Data di nascita: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Luogo di nascita: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudita. Passaporto n.: E864131 (rilasciato il 30.12.2001, scade il 6.11.2006). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza nonché nel reclutamento per il gruppo Abu Sayyaf.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

4.3.2008   

IT

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L 59/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2008

concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba d’Egitto

(2008/180/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba d‘Egitto («l’accordo»).

(2)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo siglato il 4 marzo 2004 è stato firmato il 21 giugno 2005, con un’applicazione provvisoria a decorrere dalla firma dello stesso.

(3)

L’accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività riguardanti l’oggetto dell’accordo, della non discriminazione, dell’efficace protezione della proprietà intellettuale e dell’equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. La partecipazione alle azioni indirette di soggetti giuridici stabiliti in Egitto è soggetta alle modalità e condizioni valide per i soggetti giuridici dei paesi terzi stabilite dalla decisione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell’articolo 167 del trattato, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e della legislazione comunitaria applicabile.

(4)

L’accordo dovrebbe essere concluso in modo che tutte le lingue degli Stati membri facciano fede. Ciò avverrà tramite uno scambio di lettere.

(5)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba d’Egitto (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica di cui all’articolo 7 dell’accordo ed è autorizzato a convenire con la Repubblica araba d’Egitto, mediante uno scambio di lettere, che il testo dell’accordo è autentico in tutte le lingue degli Stati membri, a seguito delle adesioni del 2004 e del 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  Parere del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(3)  GU L 182 del 13.7.2005, pag. 12.


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L 59/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2008

concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

(2008/181/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato con lo Stato di Israele, a nome della Comunità, il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica («l’accordo»).

(2)

Questo accordo è stato firmato il 16 luglio 2007 a Bruxelles, a nome della Comunità, fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva.

(3)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (2) è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  Parere del 25 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 220 del 25.8.2007, pag. 5.


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L 59/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2008

recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione

(2008/182/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7, quarto comma,

vista la decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (1), che contribuisce al tempo stesso alla realizzazione di una società basata sulla conoscenza basandosi sullo Spazio europeo della ricerca,

vista la decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2 secondo il quale la Commissione è assistita da un comitato consultivo ai fini dell’esecuzione del programma specifico e per le questioni relative alla fusione la composizione di tale comitato e le procedure e modalità operative dettagliate applicabili sono quelle stabilite dalla decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione (3) (di seguito rispettivamente «decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980» e il «CCE-FU»),

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 50,

vista la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, in particolare il paragrafo 14, che prevede un sistema di voti applicabile al CCE-FU,

considerando quanto segue:

(1)

Il CCE-FU esprime i pareri attraverso il sistema di voto ponderato quando, agendo a norma del paragrafo 5, lettera g) della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, «definisce le azioni prioritarie che beneficeranno di sostegno preferenziale».

(2)

Il 21 marzo 2007 il CCE-FU ha raccomandato all’unanimità di aggiornare il sistema di voto ponderato da applicare in seno al comitato di cui al paragrafo 14 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, nel corso dell’esame degli aspetti relativi alla fusione, al fine di includere i diritti di voto spettanti ai nuovi Stati membri a seguito della loro adesione.

(3)

Alla luce di quanto precede, è opportuno modificare di conseguenza la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980,

DECIDE:

Articolo unico

Nel paragrafo 14 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 le ultime due frasi sono sostituite dal testo seguente:

«I pareri relativi al paragrafo 5, lettera g) sono adottati con il seguente sistema di voto ponderato:

Belgio

2

Bulgaria

2

Repubblica ceca

2

Danimarca

2

Germania

5

Estonia

1

Grecia

2

Spagna

3

Francia

5

Irlanda

2

Italia

5

Cipro

1

Lettonia

1

Lituania

2

Lussemburgo

1

Ungheria

2

Malta

1

Paesi Bassi

2

Austria

2

Polonia

3

Portogallo

2

Romania

2

Slovenia

1

Slovacchia

2

Finlandia

2

Svezia

2

Regno Unito

5

Svizzera

2

Totale

64

La maggioranza necessaria per l’adozione di un parere è di 33 voti favorevoli, espressi da almeno quindici delegazioni.»

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 21.

(2)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 139.

(3)  Non pubblicata, ma modificata da ultimo dalla decisione 2005/336/Euratom del Consiglio (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 64).


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L 59/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2008

recante nomina di un supplente italiano del Comitato delle regioni

(2008/183/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Rosario CONDORELLI,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Giovanni SPERANZA, Sindaco del Comune di Lamezia Terme, è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


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L 59/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 febbraio 2008

relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee

(2008/184/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 215, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 128, secondo comma,

considerando quanto segue:

con lettera del 28 febbraio 2008, precisata con lettera del 29 febbraio 2008, il sig. Markos KYPRIANOU ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione con effetto dalle ore 24.00 del 2 marzo 2008. Occorre provvedere alla sua sostituzione per la restante durata del suo mandato,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra Androula VASSILIOU è nominata membro della Commissione per il periodo dal 3 marzo 2008 al 31 ottobre 2009.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 3 marzo 2008.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. COTMAN


Commissione

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L 59/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2008

che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia

[notificata con il numero C(2008) 669]

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/185/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 8, l’articolo 9, paragrafo 2 e l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2001/618/CE della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE (2), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

L’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) è l’organizzazione internazionale incaricata della definizione di norme internazionali in materia di polizia sanitaria applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, in virtù dell’accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie adottato in applicazione del GATT 1994. Tali norme sono pubblicate nel codice zoosanitario internazionale.

(3)

Il capitolo del codice zoosanitario internazionale relativo alla malattia di Aujeszky è stato sottoposto a sostanziali modifiche.

(4)

È opportuno modificare le garanzie supplementari richieste per gli scambi intracomunitari di suini in relazione alla malattia di Aujeszky per assicurarne la coerenza con le norme internazionali applicabili alla suddetta malattia e garantire un maggiore controllo nella Comunità.

(5)

Devono essere fissati criteri relativi alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sulla malattia di Aujeszky, conformemente all’articolo 8 della direttiva 64/432/CEE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La spedizione di suini destinati all’allevamento o alla produzione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell’allegato I, in provenienza da Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato, deve soddisfare le seguenti condizioni:

1)

la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

2)

un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell’autorità competente; tale programma deve comprendere adeguate misure relative al trasporto e agli spostamenti di suini al fine di prevenire la propagazione della malattia tra aziende di status differente;

3)

per quanto riguarda l’azienda di origine dei suini:

a)

nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky è stata constatata nell’azienda in causa negli ultimi 12 mesi;

b)

nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky è stata constatata negli ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall’azienda di origine dei suini; tuttavia, quest’ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su base regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto il controllo dell’autorità competente e conformemente al programma di eradicazione di cui al punto 2 e tali misure abbiano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all’azienda in causa;

c)

negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky;

d)

i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a un’indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE o ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky; tale indagine deve aver dimostrato l’assenza della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE;

e)

negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoosanitario inferiore riguardo alla malattia di Aujeszky, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito negativo al test per l’individuazione della malattia;

4)

i suini da trasportare:

a)

non sono stati vaccinati;

b)

nei 30 giorni precedenti lo spostamento sono stati isolati in locali approvati dall’autorità competente in modo da impedire ogni rischio di contagio della malattia;

c)

devono aver vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine o in un’azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell’azienda di origine per almeno:

i)

30 giorni, nel caso di suini destinati alla produzione;

ii)

90 giorni, nel caso di suini destinati all’allevamento,

d)

sono stati sottoposti con esito negativo ad almeno due prove sierologiche intese ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky, con un intervallo tra l’una e l’altra di almeno 30 giorni; tuttavia, nel caso di suini di età inferiore a 4 mesi può essere altresì utilizzata la prova sierologica intesa ad accertare la presenza dell’anticorpo ADV-gE; il campionamento per l’ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero di suini sottoposti alla prova nell’unità di isolamento deve essere sufficiente per individuare:

i)

una sieroprevalenza del 2 % con un’affidabilità del 95 % nell’unità di isolamento nel caso di suini destinati alla produzione;

ii)

una sieroprevalenza dello 0,1 % con un’affidabilità del 95 % nell’unità di isolamento nel caso di suini destinati all’allevamento.

Tuttavia, la prima delle due prove non è necessaria qualora:

i)

nel quadro del programma di cui al punto 2 un’indagine sierologica che dimostri l’assenza di anticorpi della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE sia stata effettuata nell’azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;

ii)

i suini da trasportare abbiano vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine;

iii)

non siano stati introdotti nuovi suini nell’azienda di origine durante il periodo di isolamento dei suini da trasportare.

Articolo 2

La spedizione di suini destinati alla macellazione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell’allegato I, in provenienza da altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato, deve soddisfare le seguenti condizioni:

1)

la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

2)

un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine dei suini;

3)

tutti i suini in questione devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione e:

a)

provenire da un’azienda che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 1, punto 3; oppure

b)

essere stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky almeno 15 giorni prima della spedizione e provenire da un’azienda d’origine in cui:

i)

nel quadro del programma di cui al punto 2 le misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia di Aujeszky siano state regolarmente applicate nei 12 mesi precedenti sotto il controllo dell’autorità competente;

ii)

siano rimasti almeno 30 giorni prima della spedizione e dove non sono stati riscontrati sintomi clinici o patologici della malattia al momento della compilazione del certificato sanitario di cui all’articolo 7; oppure

c)

non essere stati vaccinati e provenire da un’azienda in cui:

i)

nel quadro del programma di cui al punto 2, le misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia di Aujeszky siano state regolarmente applicate nei 12 mesi precedenti sotto il controllo dell’autorità competente e nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia sia stata constatata negli ultimi 6 mesi;

ii)

la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky e l’introduzione di suini vaccinati siano state vietate dall’autorità competente, poiché all’azienda sta per essere riconosciuto lo status più elevato in relazione a tale malattia conformemente al programma di cui al punto 2;

iii)

essi abbiano vissuto per almeno 90 giorni prima della spedizione.

Articolo 3

I suini destinati all’allevamento negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell’allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:

1)

provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all’allegato I; oppure

2)

provenire:

a)

da Stati membri o regioni di cui all’allegato II; e

b)

da un’azienda conforme ai requisiti di cui all’articolo 1, punto 3; oppure

3)

rispettare le condizioni seguenti:

a)

la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

b)

un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine;

c)

nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky deve essere stata constatata nell’azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;

d)

nei 30 giorni precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall’autorità competente in modo da impedire ogni possibilità di contagio della malattia;

e)

i suini devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica volta a individuare la presenza dell’anticorpo gE; il campionamento per l’ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con un’affidabilità del 95 %;

f)

i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine o in un’azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell’azienda di origine per almeno 90 giorni.

Articolo 4

I suini destinati alla produzione negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell’allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:

1)

provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all’allegato I; oppure

2)

provenire:

a)

da Stati membri o regioni di cui all’allegato II; e

b)

da un’azienda conforme ai requisiti di cui all’articolo 1, punto 3; oppure

3)

rispettare le condizioni seguenti:

a)

la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

b)

un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine;

c)

nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky deve essere stata constatata nell’azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;

d)

un’indagine sierologica per l’individuazione della malattia di Aujeszky, che dimostri la sua assenza e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE, deve essere stata effettuata nell’azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;

e)

i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l’introduzione da un’azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un’indagine sierologica equivalente a quella di cui alla lettera d).

Articolo 5

Le prove sierologiche effettuate per sorvegliare o individuare la malattia di Aujeszky nei suini, conformemente alla presente decisione, devono essere conformi agli standard definiti nell’allegato III.

Articolo 6

Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE, informazioni relative alla presenza della malattia di Aujeszky, inclusi i particolari dei programmi di sorveglianza ed eradicazione applicati negli Stati membri di cui all’allegato II e in altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato ma che applicano programmi di sorveglianza ed eradicazione, devono essere fornite almeno annualmente da ciascuno Stato membro conformemente ai criteri di uniformità definiti nell’allegato IV.

Articolo 7

1.   Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di certificati sanitari, prima di compilare la sezione C del certificato sanitario richiesto dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all’allegato I o II, il veterinario ufficiale accerta:

a)

lo status sanitario dell’azienda e dello Stato membro o della regione di origine dei suini in questione con riguardo alla malattia di Aujeszky;

b)

qualora i suini non provengano da uno Stato membro o da una regione indenni dalla malattia di Aujeszky, lo status dell’azienda e dello Stato membro o delle regioni di destinazione dei suini in questione con riguardo a tale malattia;

c)

la conformità dei suini in questione con le condizioni stabilite dalla presente decisione.

2.   Per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni che figurano all’allegato I o II, la certificazione prevista nel paragrafo 4 della sezione C del certificato sanitario di cui al paragrafo 1 deve essere completata e integrata come segue:

a)

al primo trattino, dopo il termine «malattia», deve essere aggiunto il termine «Aujeszky»;

b)

al secondo trattino deve essere fatto riferimento alla presente decisione; nella stessa riga, il numero dell’articolo della presente decisione che si applica ai suini in questione deve essere citato tra parentesi.

Articolo 8

Gli Stati membri devono provvedere affinché, durante il trasporto o il transito, i suini destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all’allegato I o II non vengano in contatto con suini di status diverso o sconosciuto con riguardo alla malattia di Aujeszky.

Articolo 9

La decisione 2001/618/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

(3)  Cfr. allegato V.


ALLEGATO I

Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione

Codice ISO

Stato membro

Regione

CZ

Repubblica ceca

Tutte le regioni

DK

Danimarca

Tutte le regioni

DE

Germania

Tutte le regioni

FR

Francia

I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cipro

Intero territorio

LU

Lussemburgo

Tutte le regioni

AT

Austria

Intero territorio

SK

Slovacchia

Tutte le regioni

FI

Finlandia

Tutte le regioni

SE

Svezia

Tutte le regioni

UK

Regno Unito

Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles


ALLEGATO II

Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regione

BE

Belgio

Intero territorio

ES

Spagna

Il territorio delle comunità autonome di Galizia, Paese basco, Asturie, Cantabria, Navarra, La Rioja.

Il territorio delle province di León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid e Ávila nella comunità autonoma di Castilla y León.

Il territorio della provincia di Las Palmas nelle isole Canarie

FR

Francia

I seguenti dipartimenti: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord

IT

Italia

La provincia di Bolzano

NL

Paesi Bassi

Intero territorio


ALLEGATO III

Standard relativi alle prove sierologiche per la malattia di Aujeszky — Protocollo relativo alla prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca degli anticorpi del virus della malattia di Aujeszky (virus intero), della glicoproteina B (ADV-gB), della glicoproteina D (ADV-gD) o della glicoproteina E (ADV-gE)

1.

Gli istituti elencati al punto 2, lettera d), valutano le prove e i kit ELISA ADV-gE in base ai criteri di cui al punto 2, lettere a), b) e c). L’autorità competente di ciascuno Stato membro garantisce che saranno registrati unicamente i kit ELISA ADVgE che rispettino questi standard. Gli esami di cui al punto 2, lettere a) e b) devono essere effettuati prima dell’approvazione della prova e successivamente deve essere eseguito su ciascuna partita almeno l’esame di cui al punto 2, lettera c).

2.

Standardizzazione, sensibilità e specificità della prova

a)

La sensibilità della prova deve essere di livello tale da catalogare come positivi i seguenti sieri di riferimento CE:

Siero di riferimento CE ADV 1 alla diluizione 1:8

Siero di riferimento CE ADV-gE A

Siero di riferimento CE ADV-gE B

Siero di riferimento CE ADV-gE C

Siero di riferimento CE ADV-gE D

Siero di riferimento CE ADV-gE E

Siero di riferimento CE ADV-gE F

b)

La specificità della prova deve essere di livello tale da catalogare come negativi i seguenti sieri di riferimento CE:

Siero di riferimento CE ADV-gE G

Siero di riferimento CE ADV-gE H

Siero di riferimento CE ADV-gE J

Siero di riferimento CE ADV-gE K

Siero di riferimento CE ADV-gE L

Siero di riferimento CE ADV-gE M

Siero di riferimento CE ADV-gE N

Siero di riferimento CE ADV-gE O

Siero di riferimento CE ADV-gE P

Siero di riferimento CE ADV-gE Q

c)

Per il controllo della partita, il siero di riferimento CE ADV 1 deve essere catalogato come positivo a una diluizione di 1:8 e uno dei sieri di riferimento CE da ADV-gE G a ADV-gE Q, di cui alla lettera b), deve essere catalogato come negativo.

Per il controllo della partita dei kit ADV-gB e ADV-gD, il siero di riferimento CE ADV 1 deve essere catalogato come positivo a una diluizione di 1:2 e il siero di riferimento CE Q di cui alla lettera b), deve essere catalogato come negativo.

d)

Gli istituti di cui all’elenco seguente saranno inoltre responsabili della verifica della qualità del metodo ELISA in ciascuno Stato membro e in particolare della produzione e standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento comunitari.

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel. +43 (0) 505 55-38112

Fax +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen

Tel. + 49 33979 80-0

Fax + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel. + 372 7 386 100

Fax + 372 7 386 102

E-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel. +34 916 290 300

Fax +34 916 290 598

E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel. +358 20 772 003 (exchange)

Fax +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel. (44-1932) 341111

Fax (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel. +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel. +36 1 460-6300

Fax +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel. +371 7620526

Fax +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel. +48 81 889 30 00

Fax +48 81 886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

Tel (46-18) 67 40 00

Fax (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika


ALLEGATO IV

Criteri relativi alle informazioni da fornire in merito alla presenza della malattia di Aujeszky e ai programmi di sorveglianza ed eradicazione di questa malattia ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

1.

Stato membro: …

2.

Data: …

3.

Periodo: …

4.

Numero di aziende in cui la malattia di Aujeszky è stata individuata per mezzo di indagini cliniche, sierologiche o virologiche: …

5.

Informazioni relative alle vaccinazioni contro la malattia, alle indagini sierologiche e alla classificazione delle aziende (completare la tabella seguente):

Regione

Numero di aziende suinicole

Numero di aziende suinicole oggetto d un programma per la malattia di Aujesky (1)

Numero di aziende suinicole non contaminate dalla malattia di Aujesky

(con vaccinazione) (2)

Numero di aziende suinicole indenni dalla malattia di Aujeszky

(senza vaccinazione) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

6.

Ulteriori informazioni sul controllo sierologico nei centri di inseminazione artificiale, a fini di esportazione, nel quadro di altri programmi di sorveglianza, ecc.: …


(1)  Programma sotto il controllo dell’autorità competente.

(2)  Aziende suinicole in cui le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky sono state effettuate con esito negativo conformemente a un programma ufficiale e in cui è stata praticata la vaccinazione nei 12 mesi precedenti.

(3)  Aziende suinicole conformi ai requisiti di cui all’articolo I, punto 3.


ALLEGATO V

DECISIONE ABROGATA ED ELENCO DELLE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Decisione 2001/618/CE della Commissione

(GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48)

 

Decisione 2001/746/CE della Commissione

(GU L 278 del 23.10.2001, pag. 41)

limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1

Decisione 2001/905/CE della Commissione

(GU L 335 del 19.12.2001, pag. 22).

limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 2

Decisione 2002/270/CE della Commissione

(GU L 93 del 10.4.2002, pag. 7)

limitatamente all’articolo 3

Decisione 2003/130/CE della Commissione

(GU L 52 del 27.2.2003, pag. 9)

 

Decisione 2003/575/CE della Commissione

(GU L 196 del 2.8.2003, pag. 41)

 

Decisione 2004/320/CE della Commissione

(GU L 102 del 7.4.2004, pag. 75)

limitatamente all’articolo 2 e all’allegato II

Decisione 2005/768/CE della Commissione

(GU L 290 del 4.11.2005, pag. 27)

 

Decisione 2006/911/CE della Commissione

(GU L 346 del 9.12.2006, pag. 41)

limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1 e al punto 12 dell’allegato

Decisione 2007/603/CE della Commissione

(GU L 236 dell’8.9.2007, pag. 7)

 

Decisione 2007/729/CE della Commissione

(GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26)

limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1 e al punto 10 dell’allegato


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Decisione 2001/618/CE

Presente decisione

Articolo 1, lettera a) e b)

Articolo 1, punti 1 e 2

Articolo 1, lettera c), dal primo al quinto trattino

Articolo 1, punto 3, lettere da a) a e)

Articolo 1, lettera d), dal primo al quarto trattino

Articolo 1, punto 4, lettere da a) a d)

Articolo 2, lettere a) e b)

Articolo 2, punti 1 e 2

Articolo 2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino

Articolo 2, punto 2, lettere da a) a c)

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, punto 1

Articolo 3, lettera b), primo e secondo trattino

Articolo 3, punto 2, lettere a) e b)

Articolo 3, lettera c), dal primo al sesto trattino

Articolo 3, punto 3, lettere da a) a f)

Articolo 4, lettera a)

Articolo 4, punto 1

Articolo 4, lettera b), primo e secondo trattino

Articolo 4, punto 2, lettere a) e b)

Articolo 4, lettera c), dal primo al quinto trattino

Articolo 4, punto 3, lettere da a) a e)

Articoli da 5 a 8

Articoli da 5 a 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Allegati da I a IV

Allegati da I a IV

Allegato V

Allegato VI


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

4.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/31


POSIZIONE COMUNE 2008/186/PESC DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2008

che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

In data 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (1) in attuazione della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

In data 18 dicembre 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1790 (2007) con la quale ha deciso, fra l'altro, che i regimi specifici relativi ai proventi delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq, di cui alla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla risoluzione 1546 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, devono applicarsi fino al 31 dicembre 2008.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2003/495/PESC.

(4)

È necessaria un'azione della Comunità per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2003/495/PESC è modificata come segue:

1)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.».

2)

All'articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I privilegi e le immunità di cui ai paragrafi 1, 2 lettera a) e 2 lettera b) non si applicano riguardo alle sentenze passate in giudicato derivanti da obblighi contrattuali assunti dall'Iraq successivamente al 30 giugno 2004.».

3)

All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2008.».

Articolo 2

L'articolo 2 della posizione comune 2004/553/PESC è abrogato.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODOBNIK


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2004/553/PESC (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 32).


4.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/32


POSIZIONE COMUNE 2008/187/PESC DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2008

concernente misure restrittive nei confronti del governo illegale di Anjouan nell'Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 25 ottobre 2007 indirizzata al Segretario generale/Alto Rappresentante, il presidente della commissione dell'Unione africana (UA) ha chiesto il sostegno dell'Unione europea e degli Stati membri per le sanzioni che il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana ha deciso il 10 ottobre 2007 di imporre nei confronti delle autorità illegali di Anjouan nell'Unione delle Comore, in seguito alle elezioni presidenziali svoltesi in questo paese in condizioni insoddisfacenti.

(2)

L'Unione europea dovrebbe sostenere la decisione dell'UA di attuare sanzioni nei confronti del governo illegale di Anjouan e delle persone ad esso associate in risposta al rifiuto persistente di adoperarsi alla creazione di condizioni favorevoli per la stabilità e la riconciliazione nelle Comore e al fine di indurre le autorità illegali di Anjouan ad accettare che si tengano nuove elezioni che dovrebbero essere credibili e trasparenti e svolgersi in modo corretto.

(3)

È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio dei membri del governo illegale di Anjouan nell'Unione delle Comore (in appresso «Anjouan») e delle persone ad essi associate, elencati nell'allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto ad Anjouan.

7.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da singoli membri del governo illegale di Anjouan, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi ad essi associati di cui all'elenco dell'allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 3

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco riportato nell'allegato, ove necessario in funzione dell'evoluzione politica ad Anjouan.

Articolo 4

La presente posizione comune si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, abrogata, rinnovata o modificata tenuto conto dell'evoluzione politica ad Anjouan.

Articolo 5

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data della sua adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODOBNIK


ALLEGATO

Elenco dei membri del governo illegale di Anjouan e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad essi associati di cui agli articoli 1 e 2

Nome

Mohamed Bacar

Sesso

M

Funzione

Autoproclamatosi Presidente

Titolo

Colonnello

Luogo di nascita

Barakani

Data di nascita

5.5.1962

Numero del passaporto

01AB01951/06/160, data di rilascio: 1.12.2006

Nome

Jaffar Salim

Sesso

M

Funzione

«Ministro dell'interno»

Luogo di nascita

Mutsamudu

Data di nascita

26.6.1962

Numero del passaporto

06BB50485/20 950, data di rilascio: 1.2.2007

Nome

Mohamed Abdou Madi

Sesso

M

Funzione

«Ministro della cooperazione»

Luogo di nascita

Mjamaoué

Data di nascita

1956

Numero del passaporto

05BB39478, data di rilascio: 1.8.2006

Nome

Ali Mchindra

Sesso

M

Funzione

«Ministro dell'istruzione»

Luogo di nascita

Cuvette

Data di nascita

20.11.1958

Numero del passaporto

03819, data di rilascio: 3.7.2004

Nome

Houmadi Souf

Sesso

M

Funzione

«Ministro della funzione pubblica»

Luogo di nascita

Sima

Data di nascita

1963

Numero del passaporto

51427, date of issuedata di rilascio: 4.3.2007

Nome

Rehema Boinali

Sesso

M

Funzione

«Ministro dell'energia»

Luogo di nascita

 

Data di nascita

1967

Numero del passaporto

540355, data di rilascio: 7.4.2007

Nome

Dhoihirou Halidi

Sesso

M

Titolo

Capo di Gabinetto

Funzione

Alto funzionario strettamente collegato al governo illegale di Anjouan

Luogo di nascita

Bambao Msanga

Data di nascita

8.3.1965

Numero del passaporto

64528, data di rilascio: 19.9.2007

Nome

Abdou Bacar

Sesso

M

Titolo

Tenente colonnello

Funzione

Militare di alto rango attivo nel sostegno al governo illegale di Anjouan

Luogo di nascita

Barakani

Data di nascita

2.5.1954

Numero del passaporto

54621, data di rilascio: 23.4.2007