ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 55

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
28 febbraio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 171/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che mantiene il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio per quanto riguarda l’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

6

 

 

Regolamento (CE) n. 173/2008 della Commissione, del 27 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

21

 

*

Regolamento (CE) n. 174/2008 della Commissione, del 27 febbraio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 994/2007 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

23

 

 

Regolamento (CE) n. 175/2008 della Commissione, del 27 febbraio 2008, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di febbraio 2008

25

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/166/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 novembre 2007 — Aiuto di Stato C 39/06 (ex NN 94/05) — Regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio, attuato dal Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 5398]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

28.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/1


REGOLAMENTO (CE) N. 171/2008 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2008

che mantiene il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio per quanto riguarda l’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure vigenti

(1)

Nel settembre 1993 il Consiglio ha istituito, con regolamento (CEE) n. 2474/93 (2), un dazio antidumping definitivo pari al 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»). Tale dazio è stato aumentato al 48,5 % dall’ultimo riesame, con regolamento (CE) n. 1095/2005 (3) del Consiglio («la misura principale»).

(2)

Nel gennaio 1997, in seguito a un’inchiesta sulla presunta elusione del suddetto dazio antidumping sotto forma di assemblaggio di biciclette nella Comunità utilizzando parti di biciclette cinesi, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 71/97 (4), ha esteso il dazio antidumping sulle biciclette originarie della RPC alle importazioni di parti essenziali di biciclette originarie di tale paese, in conformità dell’articolo 13 del regolamento di base («la misura antielusione»). La misura antielusione prevedeva anche la definizione di un sistema di esenzione per consentire, alle imprese di assemblaggio che non eludono la misura, di importare parti di biciclette cinesi senza dover corrispondere un dazio antidumping; tale sistema consiste nell’esentare dette imprese dalla misura estesa alle parti di biciclette.

(3)

Nel giugno 1997, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 88/97 (5) relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione di cui sopra, gettando così le basi giuridiche per il funzionamento del sistema di esenzione («il sistema di esenzione»).

(4)

A causa delle tre misure sopra indicate, al momento è in vigore un dazio antidumping del 48,5 % sulle biciclette originarie della RPC, e tale dazio è esteso ad alcune parti di biciclette originarie di tale paese, ma le imprese comunitarie di assemblaggio che non praticano elusione possono essere esentate dal pagamento del dazio sulle parti di biciclette.

2.   Motivazione del riesame

(5)

In seguito all’estensione delle misure alle importazioni di alcune parti di biciclette la Commissione ha concesso l’esenzione dalla misura antielusione a un gran numero d’imprese con sede nella Comunità. Essa ha poi ricevuto altre richieste di esenzione, per cui il numero delle parti è aumentato in maniera significativa. Allo stesso tempo non sono emersi indizi di pratiche elusive da parte delle imprese cui era già stata concessa un’esenzione.

(6)

Inoltre, la Commissione ha raccolto sufficienti elementi di prova prima facie per cui se la misura antielusione fosse rimossa non vi sarebbe alcun persistere o reiterazione delle pratiche elusive.

(7)

La misura antielusione inoltre è in vigore da dieci anni e non è mai stata rivista dalla sua introduzione.

(8)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’inizio di un riesame a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, e dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, il 28 novembre 2006 la Commissione ha iniziato il presente riesame della misura antielusione, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6).

3.   Inchiesta

(9)

Obiettivo dell’inchiesta era valutare la necessità di mantenere in vigore la misura antielusione.

3.1.   Periodo d’inchiesta

(10)

L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze rilevanti per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione dell’elusione ha coperto il periodo dal 2003 fino alla fine del PIR («periodo considerato»).

3.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(11)

La Commissione ha annunciato ufficialmente l’inizio del riesame alle imprese di assemblaggio a lei note e alle loro associazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un’audizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

(12)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(13)

In considerazione del numero relativamente elevato di imprese comunitarie di assemblaggio interessate dall’inchiesta di riesame, si è ritenuto opportuno ricorrere al campionamento in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, è stato richiesto alle parti sopra indicate, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base, di manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura dell’inchiesta e di fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(14)

Un largo numero di imprese comunitarie di assemblaggio — 158 — ha debitamente compilato il modulo di campionamento e ha accettato di cooperare durante l’inchiesta. Otto di queste 158 imprese, delle quali si è stabilito che erano rappresentative dell’industria comunitaria per quanto concerne il loro volume di assemblaggio e le loro vendite di biciclette nella Comunità, sono state selezionate per costituire il campione. Le otto imprese comunitarie inserite nel campione rappresentavano quasi un terzo della produzione totale dell’industria comunitaria durante il PIR, mentre le 158 imprese comunitarie rappresentavano quasi la totalità della produzione nella Comunità. Questo campione costituiva il massimo volume rappresentativo di produzione e di vendita di biciclette nella Comunità che potesse essere esaminato adeguatamente nel periodo di tempo disponibile.

(15)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base le parti interessate sono state consultate in merito al campione prescelto e non hanno sollevato obiezioni.

(16)

Pertanto, sono stati inviati dei questionari alle otto imprese comunitarie inserite nel campione, cui queste hanno risposto.

(17)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’analisi e ha effettuato visite di controllo nelle sedi delle seguenti imprese di assemblaggio comunitarie:

Planet’Fun SA, Périgny, Francia,

Decathlon Italia SRL, Milano, Italia,

F.lli Masciaghi SpA, Basiano, Italia,

Denver SRL, Dronero-Cuneo, Italia.

B.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(18)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito dalle parti essenziali di bicicletta:

telai di biciclette verniciati o anodizzati o lucidati e/o verniciato a smalto attualmente classificabili nel codice NC ex 8714 91 10,

forcelle frontali di biciclette verniciate o anodizzate o lucidate e/o verniciate a smalto attualmente classificabili nel codice NC ex 8714 91 30,

deragliatori, attualmente classificabili nel codice NC 8714 99 50,

pedaliere, attualmente classificabili nel codice NC 8714 96 30,

ruota libera-ruote dentate, attualmente classificabili nel codice NC 8714 93 90, presentate insieme in complessi o no,

altri freni, attualmente classificabili nel codice NC 8714 94 30,

leve dei freni, attualmente classificabili nel codice NC 8714 94 90, presentate insieme in complessi o no,

ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni, attualmente classificabili nel codice NC ex 8714 99 90, e

manubri attualmente classificabili nel codice NC 8714 99 10, presentati o no con braccia, freno e/o leva del cambio,

originarie della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). I detti codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

C.   ELUSIONE DELLE MISURE ANTIELUSIONE E CARATTERE DURATURO

1.   Quadro normativo

(19)

Per valutare la necessità di mantenere la misura antielusione, come indicato al considerando 9, il presente riesame ha osservato se vi fosse elusione sotto forma di operazioni di assemblaggio durante il PIR e se tali circostanze fossero durature.

(20)

Più specificamente, si è esaminato se i criteri per l’elusione sotto forma di operazioni di assemblaggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base fossero presenti durante il PIR, e se tali criteri potrebbero permanere nel caso in cui la misura antielusione fosse abolita.

(21)

Per semplicità di riferimento, detti criteri sono elencati qui di seguito:

«a)

le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura; e

b)

il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l’elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione; e

c)

gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi sono elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.»

2.   Esistenza dell’elusione durante il PIR

(22)

Si è esaminato se durante il PIR le imprese di assemblaggio della Comunità abbiano eluso le misure antielusione in vigore.

(23)

Tutte le imprese che hanno collaborato all’inchiesta sono imprese di assemblaggio comunitarie esentate dalla misura antielusione, cioè possono importare e utilizzare parti di biciclette cinesi per assemblarle senza dover corrispondere un dazio antidumping, purché la percentuale di parti cinesi non superi il 60 % del valore totale delle parti delle biciclette assemblate. L’inchiesta ha mostrato che le imprese di assemblaggio comunitarie inserite nel campione rispettavano la norma, dal momento che non si sono rilevati superamenti della soglia del 60 % per quanto riguarda l’uso di parti cinesi.

(24)

Dopo aver valutato le otto imprese di assemblaggio comunitarie inserite nel campione e i 158 moduli di campionamento pervenuti, si è stabilito che la percentuale media di parti cinesi delle otto imprese inserite nel campione era pari al 37 %, quindi ben al di sotto della soglia del 60 %. La percentuale complessiva per le imprese di assemblaggio che hanno collaborato era ancora più bassa e ammontava al 29 % durante il PIR.

(25)

Le percentuali per il 2003, 2004 e 2005 sono indicate nel grafico che segue:

Image

(26)

Poiché non era presente uno dei criteri di elusione, le imprese di assemblaggio non risultavano praticare elusione delle misure in vigore e anzi rispettavano le condizioni della loro esenzione.

(27)

La percentuale di imprese di assemblaggio comunitarie che hanno collaborato è stata molto elevata, vale a dire oltre il 90 % in termini di volume delle biciclette vendute dalle imprese di assemblaggio comunitarie, e non si sono trovate prove per cui la misura principale sarebbe stata elusa da altre imprese di assemblaggio delle biciclette. Pertanto, e in assenza di prove del contrario, si può concludere che non vi è stata elusione della misura principale durante il PIR.

3.   Carattere durevole

(28)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, si è poi esaminato se l’assenza di pratiche elusive avesse carattere duraturo, cioè se fosse probabile o meno che l’elusione avesse luogo in caso di abolizione della misura antielusione.

3.1.   Inizio o sostanziale incremento delle operazioni di assemblaggio

(29)

Si è anzitutto analizzato se in seguito all’abolizione della misura antielusione vi sarebbe un inizio o sostanziale incremento delle operazioni di assemblaggio. Al riguardo, si ricorda che durante l’inchiesta iniziale antielusione si è rilevato che, dopo l’imposizione delle misure principali relative alle biciclette cinesi nel 1993, l’assemblaggio di parti di biciclette cinesi è aumentato sostanzialmente fino al 1997, quando è stata varata la norma antielusione. Vi sono stati mutamenti significativi delle modalità degli scambi: le importazioni di biciclette cinesi sono calate drasticamente, mentre le importazioni di parti cinesi hanno cominciato ad aumentare rapidamente. Quest’esperienza passata indica che vi è un rischio che, se mancasse la misura antielusione, le importazioni di parti cinesi e l’assemblaggio di biciclette con tali parti potrebbero di nuovo aumentare sostanzialmente.

(30)

Inoltre, l’inchiesta ha dimostrato che le parti di biciclette cinesi in genere sono meno care delle parti di biciclette di altra origine. Di conseguenza, se alcune imprese di assemblaggio comunitarie aumentassero l’utilizzo di parti cinesi, probabilmente anche altri comincerebbero a fare lo stesso, per rimanere concorrenziali.

(31)

Per questi motivi, non si può escludere che l’abolizione della misura antielusione porterebbe a un incremento sostanziale delle importazioni di parti cinesi e delle operazioni di assemblaggio.

3.2.   Criterio riguardante la soglia del 60 % per le parti cinesi

(32)

Si è esaminato se la percentuale di parti cinesi utilizzate dalle imprese comunitarie di assemblaggio potrebbe superare il 60 % del valore di tutte le parti utilizzate per l’assemblaggio delle biciclette qualora la misura antielusione fosse abolita.

(33)

Si ricorda che, come indicato al considerando 24, la percentuale complessiva media delle parti cinesi era al 29 % durante il PIR, vale a dire molto al di sotto della soglia del 60 %. La percentuale media per le otto imprese di assemblaggio inserite nel campione era un po’ più alta, ammontando al 37 %.

(34)

L’inchiesta ha rilevato che le ragioni che seguono potrebbero in una certa misura spiegare perché le imprese di assemblaggio comunitarie usassero percentuali di parti cinesi molto inferiori al 60 % consentito dalle norme connesse con la loro esenzione:

anzitutto, ogni modello dei produttori comunitari esentati deve essere in linea con la norma del 60 %, e i modelli di qualità elevata (che usano poche o nessuna parte di origine cinese) abbassano la media,

le costanti fluttuazioni dei prezzi delle parti importate, dei costi di trasporto e dei tassi di cambio e altre ragioni pratiche impongono alle imprese comunitarie di assemblaggio di mantenere un margine di manovra per evitare di perdere il diritto all’esenzione.

(35)

Resta però molto difficile determinare se gli argomenti sopra esposti siano sufficienti a spiegare il notevole divario tra la percentuale attuale di parti di biciclette cinesi utilizzate dalle imprese di assemblaggio comunitarie e il limite del 60 % consentito dalle norme relative all’elusione e al sistema di esenzione.

(36)

Inoltre, alcune imprese di assemblaggio comunitarie hanno dichiarato di avere importato meno del 60 % delle parti di biciclette cinesi per rispettare gli obblighi che ricadono su di loro in ragione delle esenzioni di cui beneficiano.

(37)

In effetti, come già indicato al considerando 30, le parti di biciclette cinesi in generale sono meno care di quelle di altra origine e per questo le imprese di assemblaggio comunitarie potrebbero cominciare a utilizzarne un maggior numero per tenere il passo con la concorrenza.

(38)

Pertanto, il quadro non è chiarissimo: da una parte, visto il notevole divario tra la percentuale effettiva e quella autorizzata di parti cinesi utilizzate, il rischio che le imprese di assemblaggio delle biciclette superino la soglia del 60 % a breve termine non sembra così netto.

(39)

D’altra parte, a medio termine, le imprese di assemblaggio delle biciclette cinesi avrebbero ancora un forte incentivo a importare più del limite del 60 % consentito e potrebbero quindi ricominciare a eludere la misura principale esportando verso la Comunità le cosiddette parti preassemblate o completamente staccate, vale a dire biciclette quasi complete in contenitori separati. Ciò riporterebbe in campo l’elusione che era tipica degli anni ‘90 prima che fosse introdotta la misura antielusione, e porterebbe a un netto superamento della soglia del 60 %.

(40)

A conti fatti, poiché l’incentivo a importare più della soglia consentita del 60 % è piuttosto forte, ne consegue che vi è un certo rischio che il limite del 60 % sarebbe superato in caso di abolizione delle misure.

(41)

Per quanto riguarda la regola del valore aggiunto del 25 %, che rappresenta un’eccezione al criterio relativo alla soglia del 60 %, si è rilevato che il valore medio aggiunto dalle imprese comunitarie di assemblaggio — in base alle 158 risposte ai moduli di campionamento — era del 20 % durante il RIP. Per quanto concerne le otto imprese incluse nel campione, il loro valore aggiunto medio era del 22 % nello stesso periodo. Dato il basso livello della produzione di parti nella Comunità, questo valore aggiunto molto probabilmente non supererebbe la soglia del 25 % qualora la percentuale di parti cinesi superasse la soglia del 60 %. È quindi improbabile che le imprese di assemblaggio comunitarie apporterebbero un valore aggiunto superiore al 25 %.

3.3.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi di vendita o quantità e dumping

(42)

Andava anche esaminato se gli effetti riparatori del dazio antidumping sarebbero indeboliti e se il dumping riaffiorerebbe qualora venisse abolita la misura antielusione. Tuttavia, nelle attuali condizioni di mercato, in cui vi sono sia la misura antielusione sia il sistema di esenzione correlato, è risultato impossibile effettuare un’analisi verosimile per stabilire se i dazi verrebbero indeboliti in termini di prezzi di vendita e se vi sarebbe dumping, perché il calcolo dei prezzi comunitari avrebbe dovuto basarsi su una situazione di assemblaggio delle biciclette a partire unicamente da parti cinesi. Nella realtà però le biciclette comunitarie assemblate durante il PIR erano composte da parti di diversa origine, comprese la Comunità, la RPC e altri paesi terzi.

(43)

Va peraltro ricordato che, durante l’inchiesta conclusasi con l’adozione della misura antielusione nel 1997, si è dimostrato che l’effetto riparatore del dazio sulle biciclette cinesi era indebolito in termini di prezzi di vendita, e che vi era un dumping. In assenza di prezzi comparabili durante il PIR, rimangono valide le conclusioni della precedente inchiesta in merito all’indebolimento e al dumping, esposte ai considerando da 19 a 24 della misura antielusione.

D.   CONCLUSIONI

(44)

Il riesame ha mostrato che al momento non risulta essere in corso alcuna elusione. Esso ha però anche rilevato che il rischio di un ritorno dell’elusione non può essere completamente escluso. In base all’analisi di cui sopra, sembra esistere un rischio, per quanto limitato, che a medio termine l’attuale assenza di elusione non durerebbe qualora la misura antielusione fosse abolita, poiché le imprese comunitarie potrebbero aumentare in modo sostanziale le proprie operazioni di assemblaggio utilizzando un numero di parti di biciclette cinesi superiore alla soglia del 60 %, con conseguente indebolimento degli effetti riparatori del dazio antidumping sulle biciclette cinesi.

(45)

Pertanto, la misura antielusione dovrebbe essere mantenuta, per garantire che la misura principale, cioè il dazio antidumping sulle biciclette, resti efficace e non sia compromessa dall’elusione sotto forma di operazioni di assemblaggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 è mantenuta e il riesame relativo a tali importazioni è concluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

(3)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.

(4)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(5)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(6)  GU C 289 del 28.11.2006, pag. 15.


28.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/6


REGOLAMENTO (CE) N. 172/2008 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (CE) n. 994/2007 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio («FeSi»), attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originarie della Repubblica popolare cinese (RPC), dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia.

1.2.   Fase successiva del procedimento

(2)

A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha proseguito la raccolta e la verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(3)

La Commissione ha continuato l’inchiesta relativamente agli aspetti connessi all’interesse della Comunità e ha effettuato un’analisi dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da alcuni utilizzatori della Comunità dopo l’istituzione delle misure antidumping provvisorie.

(4)

Al considerando (166) del regolamento provvisorio la Commissione si era impegnata a esaminare ulteriormente gli effetti delle misure provvisorie sulla situazione degli utilizzatori prima di prendere una decisione definitiva.

(5)

A tal fine la Commissione ha contattato direttamente e attraverso le associazioni di categoria circa 500 fonderie ubicate nella Comunità alle quali ha inviato un questionario, dato che questa categoria di industria utilizzatrice non aveva dimostrato alcun particolare interesse per il presente procedimento prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Ulteriori informazioni sono state richieste anche a tutti i produttori di acciaio che avevano collaborato nella fase provvisoria in modo da consentire alla Commissione di esaminare i possibili effetti delle misure provvisorie sulla loro attività.

(6)

Hanno risposto al questionario solo sette fonderie e otto produttori di acciaio hanno fatto pervenire ulteriori informazioni. Tutte e sette le fonderie e tre degli otto produttori di acciaio hanno fornito le informazioni necessarie ai fini di un esame approfondito degli effetti delle misure provvisorie sulla loro situazione economica.

(7)

Data la complessità della struttura nella quale operava — nel periodo oggetto dell’inchiesta — il produttore esportatore cinese cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM), sono state richieste ulteriori informazioni al fine di pervenire a conclusioni definitive. Inoltre, come enunciato al considerando (49) del regolamento provvisorio, dato che questo produttore esportatore cinese acquistava elettricità da un fornitore collegato, le sue spese per l’energia connesse alla produzione di FeSi sono state ulteriormente esaminate.

(8)

Alla luce di quanto precede sono state effettuate tre ulteriori visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Erdos, Ordos, Mongolia interna, fornitore di energia elettrica nella RPC,

Trompetter Guss, Chemnitz, Germania, utilizzatore (fonderia) nella Comunità,

Arcelor Mittal, Genk, Belgio, utilizzatore (produttore di acciaio) nella Comunità.

(9)

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni sono state, se del caso, modificate di conseguenza.

(10)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni.

(11)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(12)

Come enunciato nei considerando (15) e (16) del regolamento provvisorio, vari esportatori hanno sostenuto che le scorie, contenenti spesso notevolmente meno del 45 % di silicio, cioè il FeSi di bassa purezza, dovessero essere escluse dall’ambito dell’inchiesta in quanto prive di una sufficiente affinità quanto alle caratteristiche fisiche essenziali e ai principali impieghi. La Commissione si era impegnata a chiarire ulteriormente la questione, in merito alla quale varie parti interessate hanno fatto pervenire nuove osservazioni successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie.

(13)

A tale proposito va in primo luogo rilevato che il prodotto oggetto della presente inchiesta è il ferrosilicio contenente almeno il 4 % di ferro e più dell’8 % e meno del 96 % di silicio. Dall’inchiesta è emerso anche che le scorie con un tenore di silicio inferiore al 45 % possono essere impiegate dall’industria siderurgica sotto forma di mattonelle agglomerate come avviene per il FeSi con un tenore d silicio superiore al 45 %. Si può pertanto concludere che le scorie presentano le stesse caratteristiche fisiche di base degli altri tipi di FeSi con un più elevato tenore di silicio e sono con essi intercambiabili. Alla luce di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando (16) del regolamento provvisorio, secondo cui il FeSi di bassa purezza va considerato alla stregua del prodotto in esame.

(14)

Un importatore indipendente ha sostenuto che la polvere di ferrosilicio atomizzata con un tenore di silicio del 15 % e del 45 % dovesse essere esclusa dalla definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. Tuttavia non è giustificato escludere la polvere di ferrosilicio atomizzata dalla presente inchiesta, soprattutto se si considera che il FeSi con un tenore di silicio del 15 % e del 45 % rientra nella definizione del prodotto in esame. Va aggiunto che l’importatore interessato, dopo essere stato sentito, non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno della sua tesi, nonostante una richiesta in tal senso della Commissione. La richiesta è stata pertanto respinta.

2.2.   Prodotto simile

(15)

In assenza di osservazioni relative al prodotto simile, si conferma il considerando (17) del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(16)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha ribadito le sue osservazioni, enunciate al considerando (26) del regolamento provvisorio, in merito alla modifica della durata di vita utile stimata dei suoi beni attivi. Detto produttore esportatore non ha però presentato elementi nuovi, rispetto a quelli avanzati nelle fasi precedenti dell’inchiesta, a sostegno della sua tesi della non correttezza delle conclusioni provvisorie sul TEM, di cui al considerando (23) del regolamento provvisorio.

(17)

In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da (18) a (26) del regolamento provvisorio.

3.2.   Trattamento individuale (TI)

(18)

In assenza di osservazioni in merito al TI, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (27) a (31) del regolamento provvisorio.

3.3.   Valore normale

3.3.1.   Paese di riferimento

(19)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha sostenuto che la Norvegia non sia un paese di riferimento appropriato a causa dei costi elevati dell’energia elettrica che non sarebbero rappresentativi a livello mondiale per il settore interessato e a causa delle differenze di accesso alle materie prime rispetto ai produttori cinesi. Il produttore esportatore cinese ha altresì affermato che i produttori norvegesi vendono soprattutto sui mercati di esportazione in quanto la maggior parte dei consumi nazionali è per uso proprio (uso captive), e che durante il periodo dell’inchiesta i produttori norvegesi si erano concentrati soprattutto sul FeSi di qualità speciale mentre i produttori esportatori cinesi avevano prodotto solo FeSi di qualità standard. Per questo il produttore esportatore ha richiesto che venissero apportati adeguamenti al valore normale norvegese.

(20)

Pur essendo innegabile che i produttori norvegesi vendono notevoli quantitativi sui mercati di esportazione, la Norvegia va considerato un paese di riferimento appropriato date le condizioni di concorrenza e le dimensioni del mercato interno, come si legge al considerando (35) del regolamento provvisorio.

(21)

Per quanto riguarda le altre argomentazioni della società, è emerso che l’incidenza dell’elettricità sui costi di produzione era notevolmente maggiore per i produttori cinesi che per le società norvegesi. Inoltre l’esportatore cinese non ha presentato alcun elemento di prova che dimostrasse che il costo dell’energia elettrica fosse più elevato in Norvegia o che la presunta difficoltà di accesso alla materia prima avesse un impatto sul valore normale in Norvegia. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.

(22)

È però emersa una differenza sotto il profilo della purezza tra i tipi di FeSi venduti dai produttori norvegesi in Norvegia e quelli esportati dalla RPC nella Comunità. Un adeguamento è stato quindi ritenuto giustificato, secondo quanto indicato al considerando (25).

(23)

In assenza di altre osservazioni relative al paese di riferimento, si confermano i considerando da (32) a (36) del regolamento provvisorio.

3.3.2.   Metodo adottato per la determinazione del valore normale

(24)

In assenza di osservazioni relative al metodo adottato per la determinazione del valore normale, si confermano i considerando da (37) a (47) del regolamento provvisorio.

3.3.3.   Determinazione del valore normale

A.   REPUBBLICA POPOLARE CINESE

(25)

Secondo un produttore esportatore cinese che non ha ottenuto il TEM, il valore normale non sarebbe stato determinato correttamente in quanto il calcolo non aveva tenuto conto delle differenze esistenti tra i vari tipi del prodotto in esame venduti in Norvegia e il prodotto simile esportato dalla RPC. Una volta esaminata questa contestazione, si è ritenuto opportuno ricalcolare il valore normale in modo da tener conto delle differenze, sotto il profilo delle caratteristiche fisiche, tra i tipi di prodotto venduti sul mercato interno norvegese e quelli esportati dalla RPC nella Comunità. Il valore normale è stato calcolato in base alla tipologia del prodotto, con adeguamenti in funzione delle impurità di titanio e del tenore di FeSi nel caso di tipi di prodotti privi di corrispondenza diretta.

(26)

L’unico produttore esportatore cinese cui è stato concesso il TEM appartiene a un gruppo cinese molto grande che comprende quasi cento società collegate operanti in vari settori industriali. Data la complessità della struttura del gruppo e visto il processo di fusione che ha interessato le società coinvolte nella produzione e nella vendita di FeSi, sono stati nuovamente richiesti ed esaminati dati aggiornati del gruppo. Il considerando (49) del regolamento provvisorio prevedeva altresì un ulteriore esame dei costi connessi alla produzione e alla vendita dell’energia elettrica.

(27)

Dall’ulteriore inchiesta è emerso che il prezzo di acquisto dell’elettricità da un fornitore collegato, indicato dal produttore esportatore, non poteva essere accettato in quanto tale prezzo non consentiva di coprire tutti i costi sostenuti nella produzione di energia elettrica. Sono state inoltre adeguate le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») del produttore esportatore in modo da tener conto dei costi finanziari complessivi connessi alla fabbricazione del prodotto in esame. Dall’inchiesta è in effetti emerso che alcuni di questi costi erano sostenuti da parti collegate e non erano stati presi in considerazione nel calcolo del valore normale provvisorio.

(28)

Una volta effettuati i suddetti adeguamenti dei costi a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, si è constatata la non remuneratività dei prezzi di vendita sul mercato interno relativamente a tutti i tipi del prodotto in esame esportati nella Comunità. Si è dovuto pertanto costruire il valore normale relativo alla società partendo dai costi di fabbricazione della società cui sono state aggiunte somme relative alle SGAV adeguate secondo quanto in precedenza enunciato. Per quanto riguarda i profitti, in assenza di transazioni remunerative della società ed essendo impossibile utilizzare i profitti realizzati da altri produttori esportatori cinesi per la stessa categoria generale di prodotti, è stato applicato un margine di profitto del 5 % per la costruzione del valore normale conformemente al disposto dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Questo margine è coerente con quello utilizzato ai fini della costruzione del valore normale relativo al produttore esportatore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di cui al considerando (45) del regolamento provvisorio. Non sono stati presentati dati che indichino che questo profitto superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori nelle vendite sul mercato cinese di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

B.   EGITTO

(29)

Successivamente all’istituzione delle misure provvisorie, uno dei produttori esportatori egiziani ha sostenuto che nel determinare il valore normale sulla base del valore costruito si dovesse utilizzare un margine di profitto più basso in linea con quello utilizzato per il produttore esportatore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(30)

Va detto che i valori normali costruiti sono stati stabiliti secondo il metodo di cui ai considerando da (43) a (45) del regolamento provvisorio. Il margine di profitto impiegato riflette la situazione del mercato egiziano ed è stato applicato conformemente a quanto prescrive l’alinea dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Il margine applicato è stato pertanto stabilito sulla base delle vendite remunerative del prodotto simile effettivamente realizzate dal produttore esportatore durante il PI sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Il regolamento di base non prevede la sostituzione di questo margine di profitto con un altro margine secondo quanto indicato dalla società interessata. Questa argomentazione è stata di conseguenza respinta.

C.   KAZAKSTAN

(31)

In assenza di osservazioni relative alla determinazione del valore normale per il Kazakstan, si conferma il considerando (51) del regolamento provvisorio.

D.   EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

(32)

In assenza di osservazioni relative alla determinazione del valore normale per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si conferma il considerando (52) del regolamento provvisorio.

E.   RUSSIA

(33)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore russo ha affermato che i tassi di cambio applicati nel calcolo del valore normale non corrispondevano alla data effettiva delle vendite. Dalle verifiche svolte è emersa la fondatezza dell’obiezione e il calcolo è stato modificato di conseguenza.

(34)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore russo ha contestato l’adeguamento apportato ai suoi costi per l’energia sostenendo che i prezzi dell’energia stabiliti dalle autorità russe non sono obbligatori, ma indicativi. A dimostrazione di ciò la società ha dichiarato di aver corrisposto un prezzo superiore a quello raccomandato, sostenendo anche che il suo fornitore di energia elettrica realizzava profitti. La società ha affermato inoltre che il suo fornitore di energia elettrica, essendo uno dei pochi fornitori indipendenti della Russia a non far parte della struttura russa United Electricity System, non è quindi coinvolto nelle pratiche di sovvenzioni incrociate evidenziate nella relazione OCSE citata nel regolamento provvisorio.

(35)

Date le argomentazioni circostanziate prodotte dalla società in merito all’elettricità, si ritiene che nel calcolo definitivo del valore normale della società non sia opportuno procedere a un adeguamento per il prezzo dell’energia.

3.4.   Prezzo all’esportazione

A.    REPUBBLICA POPOLARE CINESE

(36)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha fatto notare che nel calcolo del suo prezzo all’esportazione era stato applicato il tasso di cambio vigente tra l’RMB e l’euro alla fine del PI con una sopravvalutazione del tasso di cambio. La società ha proposto di utilizzare, invece, il tasso di cambio medio nel PI. Esaminata questa contestazione si è ritenuto opportuno impiegare, nel calcolo definitivo, il tasso di cambio medio del mese nel quale erano state in effetti realizzate le vendite.

(37)

In assenza di altre osservazioni relative ai prezzi cinesi all’esportazione, si confermano i considerando (55) e (56) del regolamento provvisorio.

B.    EGITTO

(38)

Successivamente all’istituzione delle misure provvisorie un produttore esportatore egiziano ha sostenuto che vi fossero alcuni errori nei tassi di cambio applicati alle operazioni di esportazione nella Comunità e anche nella determinazione della media ponderata del valore netto delle esportazioni per alcuni tipi del prodotto in esame. Queste obiezioni sono risultate giustificate e i prezzi all’esportazioni sono stati rivisti di conseguenza.

C.    KAZAKSTAN

(39)

In assenza di osservazioni relative ai prezzi all’esportazione per il Kazakstan, si conferma il considerando (58) del regolamento provvisorio.

D.    EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

(40)

In assenza di osservazioni relative ai prezzi all’esportazione per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si conferma il considerando (59) del regolamento provvisorio.

E.    RUSSIA

(41)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore russo ha obiettato che il margine di profitto del suo importatore collegato nella Comunità, utilizzato ai fini della costruzione del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base era sopravvalutato. Si ricorda che il profitto impiegato nella fase provvisoria del procedimento ai fini della costruzione del prezzo all’esportazione era quello dell’importatore collegato cui si è fatto riferimento. Secondo una prassi istituzionale consolidata, sarebbe opportuno basarsi sul margine di profitto di importatori indipendenti. È stato quindi necessario rettificare il margine di profitto utilizzato nella fase provvisoria del procedimento. Questa modifica ha determinato come effetto un lieve aumento del profitto utilizzato, contrariamente all’obiezione della società secondo cui il margine di profitto sarebbe stato sopravvalutato.

(42)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, un altro produttore esportatore russo ha sostenuto che non fosse corretto il calcolo provvisorio del suo prezzo all’esportazione in quanto per determinare il prezzo franco fabbrica erano stati sottratti, dal prezzo applicato al primo acquirente indipendente, le SGAV e il profitto della sua società commerciale collegata con sede nelle Isole Vergini britanniche. La società ha affermato che la società commerciale costituisce in effetti la divisione vendite del fabbricante. Entrambe le società sono soggette allo stesso controllo comune ed espletano compiti complementari che di norma sarebbero di competenza di un’unica struttura di gestione. È stato inoltre fatto osservare che la società commerciale non tratta altri prodotti. Per questo la società ha sostenuto che fossero eccessive le detrazioni applicate nella determinazione del prezzo franco fabbrica. A questo proposito è emerso che la società commerciale ha emesso fatture ad acquirenti nella Comunità e ne ha ricevuto i pagamenti. Va altresì segnalato che un ricarico era applicato alle vendite effettuate dall’operatore commerciale collegato. Dalla contabilità finanziaria dell’operatore commerciale è emerso che esso sosteneva spese generali, amministrative e di vendita. La società non ha dimostrato che tali costi non fossero sostenuti, tra l’altro, per vendere il prodotto in esame nella Comunità. Per questi motivi la tesi della società è stata respinta. Analogamente a quanto enunciato nel considerando precedente in merito all’adeguamento del margine di profitto utilizzato nella costruzione del prezzo all’esportazione dell’altro produttore esportatore russo, è stato necessario rettificare il margine di profitto impiegato nella fase provvisoria del procedimento. Questa modifica ha determinato una modesta riduzione del profitto impiegato.

3.5.   Confronto

3.5.1.   Oneri all’importazione

(43)

Dopo l’istituzione delle misure provvisorie uno dei produttori esportatori egiziani ha obiettato che doveva essergli concesso un adeguamento per il pagamento dei dazi doganali sulle materie prime importate impiegate nella fabbricazione del prodotto in esame venduto sul mercato interno.

(44)

A tale proposito è opportuno ricordare che a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all’importazione o alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo nel paese esportatore e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nella Comunità.

(45)

Per quanto riguarda una materia prima impiegata nella fabbricazione del prodotto in esame venduto sul mercato interno, la richiesta di adeguamento corrispondente agli oneri doganali è stata accolta in quanto è stata dimostrata l’adeguatezza dei dazi doganali corrisposti sulla materia prima importata e incorporata nel prodotto in esame venduto in Egitto. Per quanto concerne invece altre due materie prime importate, la richiesta di adeguamento è stata respinta, in quanto dall’inchiesta è emerso che durante il PI tutte le relative importazioni erano state impiegate per le esportazioni del prodotto in esame. La società non ha dimostrato di aver corrisposto nel corso del PI dazi all’importazione non successivamente rimborsati e quindi gravanti sul prodotto simile destinato al mercato interno.

3.5.2.   Stadio commerciale

(46)

Uno dei produttori esportatori egiziani ha richiesto un adeguamento relativo allo stadio commerciale adducendo una presunta differenza tra le vendite sul mercato interno e sul mercato di esportazione. La società ha affermato che tutte le vendite sul mercato interno avevano riguardato utilizzatori finali, mentre le vendite nella Comunità erano state effettuate a distributori. La società ha prodotto informazioni sostenendo la necessità di uno specifico adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base.

(47)

A questo proposito va rilevato che una richiesta di adeguamento per lo stadio commerciale può, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base, essere presa in considerazione solo laddove siano dimostrate costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi dei diversi stadi commerciali sul mercato interno.

(48)

Nel caso in esame, dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie si è avuta conferma che tutte le vendite sul mercato interno in Egitto erano destinate a utilizzatori finali. Non è stato possibile quantificare una differenza relativa allo stadio commerciale tra le vendite sul mercato nazionale e quelle all’esportazione, non esistendo sul mercato interno egiziano i corrispondenti stadi commerciali diversi.

(49)

Per quanto riguarda le vendite all’esportazione effettuate dalla società nella Comunità, l’analisi delle osservazioni prodotte dalla medesima dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie conferma che tutte le vendite sono state effettuate a distributori. Secondo quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base, si è valutato se esistessero i presupposti per uno specifico adeguamento dello stadio commerciale, come invocato dall’azienda sulla base dei dati da essa forniti.

(50)

Si è ritenuto però che i dati prodotti dalla società non fornissero una base idonea per la quantificazione di uno specifico adeguamento. Dato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base stabilisce che «l’importo dell’adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza», si è ritenuto che la possibilità di dimostrare una differenza dei prezzi praticati sul mercato comunitario per le vendite a vari tipi di acquirenti potesse essere considerata una base opportuna per la quantificazione del valore di mercato della differenza, sempre a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base. Sono stati a questo proposito esaminati i dati forniti da varie parti interessate nella Comunità in merito alle loro vendite a vari tipi di acquirenti. Si sono constatate differenze di prezzo sul mercato comunitario nelle vendite effettuate dall’industria comunitaria ai diversi tipi di acquirenti (in questo caso sono stati esaminati i prezzi di vendita applicati agli utilizzatori finali e ai distributori). Si è ritenuto di dover quindi procedere a uno specifico adeguamento del valore normale del produttore esportatore egiziano di entità equivalente alla suddetta differenza dei prezzi.

(51)

Successivamente alla divulgazione dei fatti e considerazioni definitivi sulla base dei quali si intendeva raccomandare l’istituzione delle misure definitive, un esportatore russo ha sostenuto che la mancata concessione del livello richiesto di adeguamento per lo stadio commerciale costituiva una discriminazione nei suoi confronti in quanto ad uno degli esportatori egiziani era stato concesso un adeguamento di questo tipo. La richiesta di adeguamento da parte dell’esportatore russo non è risultata giustificata. Dalla verifica dei dati forniti dalla società non è emersa alcuna costante differenza di prezzo per quanto concerne i prezzi delle vendite di FeSi effettuate sul mercato russo ai diversi stadi commerciali. Non era pertanto giustificato alcun adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base.

(52)

Escluso l’adeguamento di cui al precedente considerando (50), si confermano quindi i considerando da (61) a (63) del regolamento provvisorio.

3.6.   Margini di dumping

3.6.1.   Metodo generale

(53)

Gli ulteriori approfondimenti dopo la fase provvisoria del procedimento hanno dimostrato che il livello di collaborazione della Russia non era stato valutato correttamente. In effetti, la collaborazione, scorrettamente stimata al 32 % [cfr. considerando (76) del regolamento provvisorio], è stata in realtà del 100 % circa. È quindi opportuno fissare il margine di dumping residuo al livello della società con il margine di dumping più elevato (invece di avvalersi del metodo impiegato nella fase provvisoria del procedimento, che consiste nella media ponderata dei margini di dumping per il tipo di prodotto più rappresentativo avente il margine di dumping più elevato).

(54)

In assenza di altre osservazioni sul metodo generale di calcolo dei margini di dumping, sono confermati i considerando da (64) a (68) del regolamento provvisorio [eccetto la modifica precedentemente enunciata al considerando (46)].

3.6.2.   Margini di dumping

A.   REPUBBLICA POPOLARE CINESE

(55)

Per le società cui è stato concesso il TEM o il TI, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame esportato verso la Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(56)

Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd 15,6 %,

Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co. Ltd 29,0 %.

(57)

Il metodo per la determinazione del margine di dumping nazionale è stato descritto nel considerando (71) del regolamento provvisorio. Alla luce delle soprarichiamate modifiche apportate ai valori normali e ai prezzi all’esportazione cinesi, anche il margine di dumping nazionale è stato adeguato ed ora è opportuno fissarlo al 55,6 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

B.   EGITTO

(58)

Dopo l’istituzione delle misure provvisorie una delle società egiziane ha contestato il metodo di calcolo del dazio antidumping senza fornire alcuna ulteriore precisazione. In risposta a questa contestazione va osservato che la società non ha prodotto elementi che corroborassero le sue osservazioni. L’obiezione è stata quindi respinta.

(59)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

The Egyptian Ferroalloys Company, Il Cairo 15,4 %,

Egyptian Chemical Industries KIMA, Il Cairo 24,8 %,

tutte le altre società 24,8 %.

C.   KAZAKSTAN

(60)

In assenza di collaborazione, è stato determinato solo un margine di dumping nazionale. Il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è fissato al 37,1 %.

D.   EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

(61)

Il produttore esportatore che ha collaborato è il solo produttore noto di FeSi dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce 5,4 %,

tutte le altre società 5,4 %.

E.   RUSSIA

(62)

I due produttori esportatori russi che hanno collaborato sono i soli produttori noti di FeSi della Russia. I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e Kutznetsk Ferroalloy Works), Chelyabinsk e Novokuznetsk 22,7 %,

ICT Group of Companies (Bratsk Ferroalloy Plant, TD North West Ferro Alloy Company e Bakersfield Marketing Ltd), Bratsk e San Pietroburgo 17,8 %,

tutte le altre società 22,7 %.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell’industria comunitaria

(63)

Secondo quanto sostenuto da alcune parti interessate, il pregiudizio non dovrebbe essere valutato su base aggregata, ma società per società visto il presunto andamento divergente del pregiudizio tra i vari produttori comunitari.

(64)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base l’esame del pregiudizio comprende una valutazione di tutti i fattori pertinenti che incidono sulla situazione dell’industria comunitaria. Secondo la definizione di cui all’articolo 4 del regolamento di base, per «industria comunitaria» si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Alla luce di ciò appare evidente che l’accertamento del pregiudizio va effettuato al livello dell’industria comunitaria presa nel suo insieme e non in rapporto alla situazione di ciascun produttore comunitario preso singolarmente.

(65)

Stante quanto precede, le obiezioni sono state respinte e si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (78) a (80) del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo nella Comunità

(66)

Secondo quanto sostenuto da una parte interessata, la Commissione non avrebbe fornito nel regolamento provvisorio dati essenziali ai fini dell’analisi del pregiudizio, quali una disaggregazione su base mensile della domanda di FeSi e l’andamento dei prezzi sul mercato dell’UE, compreso l’andamento dei prezzi e dei costi dell’industria comunitaria.

(67)

Il regolamento di base non impone ai produttori comunitari né alle altre parti interessate di fornire i dati mensili relativi al periodo in esame. Si ritiene che ciò sarebbe indebitamente gravoso per tutte le parti interessate e secondo una prassi comune i dati per l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio vengono richiesti su base annuale. Va aggiunto che la parte non ha presentato elementi di prova che dimostrassero la necessità, nel caso in esame, di un’analisi mensile ai fini della valutazione del pregiudizio. In realtà le tabelle di cui ai considerando (81), (85), (96) e (97) del regolamento provvisorio riflettono adeguatamente il consumo comunitario, i prezzi sul mercato comunitario, i profitti e di conseguenza l’andamento dei costi per l’industria comunitaria nel periodo in esame. Questa obiezione è stata quindi respinta.

4.3.   Importazioni nella Comunità dai paesi interessati

(68)

Una parte interessata ha sostenuto che ai fini della valutazione del pregiudizio le importazioni dalla Russia non dovessero essere considerate cumulativamente a quelle provenienti dalla RPC, in quanto apparentemente non soggette a condizioni di concorrenza simili sul mercato comunitario. Ha in particolare sostenuto quanto segue: i) la maggior parte dei produttori esportatori cinesi opera in condizioni che non corrispondono a quelle di un’economia di mercato; ii) le società russe effettuano le vendite tramite società collegate, mentre i produttori esportatori cinesi vendono direttamente ad acquirenti indipendenti; iii) i margini di dumping e di sottoquotazione (undercutting) delle società cinesi sono notevolmente più elevati di quelli delle società russe; e iv) cresce la penetrazione del mercato comunitario da parte dei produttori esportatori cinesi, il cui tasso di penetrazione è stato del 50 % più elevato di quello dei produttori esportatori russi nel corso dei primi sei mesi del 2006.

(69)

La prima obiezione, secondo la quale la maggior parte dei produttori esportatori cinesi opera in condizioni che non corrispondono a quelle di un’economia di mercato, non costituisce uno dei motivi — previsti dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base — per una valutazione non cumulativa. Il fatto che il prodotto in esame venga o non venga prodotto in condizioni di economia di mercato sul mercato interno non incide quindi sulla decisione in merito al cumulo delle importazioni.

(70)

Per quanto attiene alla seconda obiezione relativa alla presunta differenza dei canali di vendita, va osservato che, nonostante il ricorso da parte dei produttori esportatori russi ad operatori commerciali collegati, i prodotti simili importati sia dalla RPC sia dalla Russia vengono venduti allo stesso tipo di acquirente finale nella Comunità, ovvero utilizzatori e distributori.

(71)

In merito alla terza obiezione, ovvero ai margini di dumping e di sottoquotazione, si rileva che per entrambi i paesi i margini di dumping sono stati stabiliti a un livello superiore a quello minimo, secondo quanto prescritto dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base e che per entrambi i paesi è stata riscontrata una sottoquotazione.

(72)

Per quanto concerne l’oggetto dell’ultima obiezione, il volume delle importazioni dalla Russia (e dalla RPC) non è stato trascurabile, come prescrive l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, avendo esse raggiunto una quota di mercato pari rispettivamente al 18 % e al 21 % durante il PI.

(73)

Per tutti questi motivi non è giustificata una valutazione non cumulativa delle importazioni dalla Russia e la richiesta è respinta.

(74)

Un’altra parte interessata ha affermato che la Commissione non avrebbe esaminato le condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati dai paesi interessati, e ha fatto presente che gli effetti delle importazioni egiziane oggetto di dumping sulla situazione dell’industria comunitaria avrebbero dovuto essere valutate separatamente.

(75)

Come si legge nei considerando (83) e (89) del regolamento provvisorio, sono state analizzate le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati sotto il profilo della somiglianza del prodotto e dell’analogia del comportamento degli esportatori (ovvero rilevanza del volume delle importazioni, andamento e livello del prezzo delle importazioni e sottoquotazione rispetto ai prezzi dell’industria comunitaria, nonché analogia dei canali di vendita). Si è così verificato che erano soddisfatte le condizioni che giustificano la valutazione cumulativa delle importazioni originarie dei paesi interessati. Alla luce di ciò si è respinta questa obiezione e si conferma il considerando (84) del regolamento provvisorio.

(76)

Un produttore esportatore egiziano ha sostenuto anche che il volume ridotto delle sue esportazioni nel PI non aveva arrecato pregiudizio all’industria comunitaria e che di conseguenza la sua situazione dovesse essere oggetto di una valutazione a sé stante. Va a questo proposito segnalato che a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base l’effetto delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria è valutato cumulativamente tra l’altro se il volume delle importazioni da ciascun paese oggetto dell’inchiesta non è trascurabile. Le importazioni dall’Egitto, avendo esse raggiunto una quota di mercato del 3,7 % durante il PI, non sono state trascurabili ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Questa tesi è stata quindi respinta.

(77)

In mancanza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da (82) a (89) del regolamento provvisorio.

4.4.   Sottoquotazione del prezzo

(78)

Una parte interessata ha richiesto una riduzione compresa tra il 3 e il 5 % dei margini di sottoquotazione indicati nel regolamento provvisorio che tenesse conto del FeSi «di provenienza locale», dato che i produttori di acciaio nella Comunità sembrerebbero pronti a pagare un sovrapprezzo per il prodotto di provenienza locale (comunitaria) in funzione dell’affidabilità, della qualità e della tempestività dell’approvvigionamento.

(79)

Il considerando (38) e i considerando da (87) a (89) del regolamento provvisorio spiegano su quali basi siano stati confrontati i prezzi praticati dall’industria comunitaria e quelli praticati dagli esportatori interessati. Il confronto ha tenuto conto delle diverse qualità del prodotto in esame di cui al considerando (13) del regolamento provvisorio. Inoltre, per quanto riguarda l’affidabilità e la tempestività dell’approvvigionamento, l’inchiesta non ha rivelato il pagamento di alcun sovrapprezzo e neppure che questo potenziale vantaggio competitivo fosse inglobato nel prezzo applicato dall’industria comunitaria ai produttori di acciaio. La parte interessata non ha, infine, fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua richiesta, che è stata pertanto respinta.

4.5.   Situazione dell’industria comunitaria

(80)

Alcune parti interessate hanno contestato il metodo di calcolo della capacità produttiva dell’industria comunitaria impiegato nel considerando (93) del regolamento provvisorio, proponendo in particolare l’applicazione di un dato della capacità che tenesse conto delle interruzioni dell’energia elettrica e di quelle per manutenzione invece di impiegare la «capacità nominale teorica» di cui al regolamento provvisorio.

(81)

Dall’inchiesta è emerso che la manutenzione o l’interruzione dell’energia elettrica hanno determinato arresti temporanei degli impianti dell’industria comunitaria, che tra l’altro non si sono verificati regolarmente nel corso del periodo in esame. È opportuno segnalare che anche se la capacità produttiva fosse adeguata secondo quanto proposto dalle parti interessate il suo andamento e la sua utilizzazione resterebbero invariati. Rimarrebbero immutate anche le conclusioni cui si è pervenuti circa la sussistenza del pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria. È stata quindi respinta la richiesta di applicazione di una diversa definizione della capacità produttiva.

(82)

In base ai dati e alle considerazioni suesposte, è quindi confermata la conclusione circa il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria, di cui ai considerando da (107) a (110) del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(83)

Secondo quanto sostenuto da alcune parti interessate, la valutazione del nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping non dovrebbe avvenire a livello aggregato, ma società per società visto il presunto carattere divergente dei fattori causali tra i vari produttori comunitari.

(84)

Come già ricordato al considerando (64) in merito al pregiudizio, l’articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento di base non offre la base giuridica per una valutazione del nesso di causalità in rapporto ai singoli produttori comunitari compresi nella definizione dell’industria comunitaria, con la quale si intende — ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di base — il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di tali prodotti.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(85)

Va ricordato che il volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e la loro quota di mercato sono sensibilmente cresciuti nel corso del periodo in esame. Inoltre l’impennata delle importazioni oggetto di dumping ha coinciso esattamente con il peggioramento della situazione economica dell’industria comunitaria, la quale non ha potuto aumentare i suoi prezzi di vendita a un livello sufficiente a coprire integralmente i costi, in quanto nel corso del periodo dell’inchiesta i prezzi delle importazioni oggetto di dumping erano notevolmente più bassi dei suoi.

(86)

In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (112) a (114) del regolamento provvisorio.

5.2.   Fissazione del prezzo del ferrosilicio

(87)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il ferrosilicio è una merce scambiata sul mercato mondiale e che i prezzi di mercato del ferrosilicio sono stati determinati dalla fluttuazione della domanda dell’industria siderurgica e non sono stati basati sui costi.

(88)

Nelle economie di mercato e in condizioni di mercato normali, i prezzi sono in genere determinati dalla domanda e dall’offerta di un determinato prodotto sul mercato. È possibile, però, che un ruolo importante nella fissazione del livello dei prezzi venga svolto da altri fattori, quali la presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. In questo caso l’inchiesta ha rivelato che i meccanismi di fissazione del prezzo del ferrosilicio erano effettivamente influenzati dalla presenza dei notevoli quantitativi di importazioni oggetto di dumping. Pur essendo innegabile che in alcune fasi del periodo in esame la domanda mondiale di FeSi, soprattutto da parte dell’industria siderurgica, abbia inciso sulla fissazione del prezzo, le informazioni disponibili dimostrano che in alcune fasi i prezzi contrattuali del FeSi sono diminuiti nonostante la domanda in crescita.

(89)

Le stesse parti interessate hanno fornito dati relativi all’andamento della produzione comunitaria di acciaio grezzo e inossidabile e dei prezzi a pronti del ferrosilicio nell’UE a partire dal 2002. Le parti interessate hanno concluso, sulla base di questi dati, che è solo la domanda (soprattutto da parte dei produttori di acciaio) ad aver potuto determinare i prezzi del FeSi. L’analisi di questi dati ha però portato alla conferma della conclusione di cui al considerando (88), secondo cui anche a livello comunitario i prezzi del FeSi hanno avuto in alcuni momenti un andamento decrescente nonostante un aumento della domanda da parte dell’industria siderurgica.

(90)

Viene pertanto respinta la tesi secondo cui il basso livello dei prezzi del FeSi sarebbe stato determinato dalla domanda e non già dalle importazioni oggetto di dumping.

5.3.   Competitività dell’industria comunitaria

(91)

Secondo quanto affermato da una parte interessata, il pregiudizio subito dall’industria comunitaria avrebbe dovuto essere imputato unicamente alla presunta scarsa competitività dei produttori comunitari e non alle importazioni oggetto di dumping. La parte interessata ha in particolare citato un documento di lavoro (3), nel quale le materie prime e l’energia vengono indicate quali i principali fattori di competitività dell’industria metallurgica europea.

(92)

Dall’analisi del suddetto documento di lavoro è risultato però che il testo non trae alcuna conclusione circa l’eventuale scarsa competitività dell’industria europea delle ferroleghe. Anzi il documento di lavoro afferma che i produttori di ferroleghe devono far fronte alle crescenti importazioni da paesi terzi, quali la RPC, la Cina, l’Ucraina, il Brasile e il Kazakstan. Questo fenomeno potrebbe nel lungo periodo minacciare la sostenibilità dell’industria europea delle ferroleghe qualora non si garantisca la parità di condizioni con i concorrenti dei paesi terzi (4). Per questi motivi l’obiezione è stata respinta.

(93)

La stessa parte interessata ha sostenuto che la maggior parte dei produttori comunitari operava in perdita già prima che sul mercato comunitario si producesse il dumping pregiudizievole. Di conseguenza non sarebbero le importazioni oggetto di dumping, bensì le fragili strutture di costo ad aver provocato la situazione di debolezza economica dell’industria comunitaria.

(94)

Come dimostra chiaramente il considerando (97) del regolamento provvisorio, l’industria comunitaria produceva profitti nel 2003 con un margine di profitto al lordo delle imposte pari al 2,3 %, salito poi al 2,7 % nel 2004. Tuttavia nel 2005 si è registrata una tendenza al calo della redditività, con perdite pari al 9,2 % del fatturato. Le perdite più consistenti (– 12,9 %) si sono verificate nel corso del PI. Si ricorda, a tale proposito, che parte del 2005 rientra nel PI: di conseguenza va respinta la tesi secondo cui l’industria comunitaria avrebbe operato in perdita già prima che si verificasse il dumping pregiudizievole.

5.4.   Importazioni da altri paesi terzi

(95)

In assenza di nuove osservazioni in merito alle importazioni da altri paesi terzi, si conferma la conclusione di cui al considerando (121) del regolamento provvisorio, secondo cui queste importazioni non avrebbero contribuito in misura rilevante al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

5.5.   Effetti di altri fattori

5.5.1.   Osservazioni delle parti interessate

(96)

Varie parti interessate hanno ribadito le tesi, formulate prima dell’istituzione delle misure provvisorie, secondo cui il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria sarebbe stato provocato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping. Tali affermazioni sono già state debitamente esaminate nel regolamento provvisorio; in particolare quelle relative al presunto pregiudizio notevole che la stessa industria comunitaria si sarebbe autoinflitta sono state analizzate nei considerando da (134) a (136) del regolamento provvisorio, mentre quelle relative alla contrazione della domanda di acciaio sono state esaminate nel considerando (124) del regolamento provvisorio. Benché non siano stati prodotti elementi nuovi a sostegno delle suddette tesi, vengono di seguito forniti ulteriori chiarimenti in merito alle conclusioni principali di cui al regolamento provvisorio.

5.5.1.1.   Aumento dei costi di produzione dell’industria comunitaria

(97)

Varie parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio notevole registrato nel corso del PI sarebbe stato provocato da un forte incremento dei costi, subito dall’industria europea soprattutto per quanto riguarda le materie prime e l’energia elettrica, e dalla riduzione della capacità produttiva di un produttore comunitario.

(98)

Per quanto attiene alla presunta riduzione della capacità produttiva di un produttore comunitario, si rammenta che la capacità è stata adeguata per tener conto di questa specifica situazione, come precisato al considerando (93) del regolamento provvisorio.

(99)

Per quanto concerne l’incremento dei costi, l’industria comunitaria ha affermato che gli incrementi dei costi nel settore delle leghe si verificano di solito a livello mondiale e di conseguenza incidono nella stessa misura sul settore in tutto il mondo. L’analisi dell’andamento dei principali elementi di costo nel periodo in esame dimostra che vi è stato un incremento dei costi (energia elettrica, quarzite e pasta elettrodica). Dall’inchiesta è però emerso che, nonostante questi incrementi siano stati in parte compensati da un aumento dei prezzi di vendita, la presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping non ha consentito all’industria comunitaria di traslare interamente sui prezzi di vendita l’effetto di questi aumenti di costo. Sono pertanto confermati i considerando da (131) a (140) del regolamento provvisorio.

(100)

Varie parti interessate hanno sostenuto che un particolare produttore comunitario avrebbe avuto problemi con il suo fornitore di energia elettrica, con conseguente riduzione dei quantitativi prodotti nel 2005 e nel 2006: a loro avviso questo spiegava appieno la riduzione dei volumi di produzione e di vendita dell’industria comunitaria e la perdita di redditività.

(101)

Come già enunciato al considerando (84), la causa del pregiudizio subito va esaminata facendo riferimento al complesso dell’industria comunitaria. Tuttavia, pur ammettendo a titolo puramente teorico di poter escludere — ai fini della valutazione del pregiudizio — i dati relativi a questo produttore, l’andamento osservato per il resto dell’industria comunitaria resterebbe profondamente negativo e continuerebbe a indicare un pregiudizio notevole. Questa tesi è stata quindi respinta.

5.5.2.   Conclusioni sul nesso di causalità

(102)

Alla luce dell’analisi che precede, nella quale gli effetti prodotti da tutti gli altri fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria sono stati debitamente distinti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conferma che questi altri fattori non sono di per sé sufficienti a invalidare la conclusione secondo cui il notevole pregiudizio accertato debba essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

(103)

Si conclude pertanto che le importazioni di FeSi oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(104)

In assenza di altre osservazioni a tale riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (137) a (140) del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

6.1.   Interesse dell’industria comunitaria e degli altri produttori comunitari

(105)

Secondo quanto sostenuto da alcune parti interessate, dalla fine del PI si è registrata una ripresa del mercato del FeSi e sembrerebbe che i prezzi abbiano raggiunto livelli record. L’industria comunitaria potrebbe quindi riprendere la produzione e aumentare la propria redditività senza che occorra istituire alcuna misura antidumping. È stato inoltre affermato che gli unici a trarre vantaggio dall’istituzione delle misure antidumping sarebbero i produttori esportatori ubicati in paesi terzi non interessati da tali misure, e non già l’industria comunitaria.

(106)

In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, ai fini della formulazione delle conclusioni le informazioni relative a un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione. Comunque, se da un lato i dati disponibili indicano un effettivo andamento crescente dei prezzi del FeSi nei mesi successivi al PI, i prezzi dei principali fattori di costo del FeSi sono anch’essi aumentati nel corso dello stesso periodo. Non si può quindi concludere che l’industria comunitaria abbia conosciuto una tale ripresa da rendere ingiustificata l’imposizione di misure. Questa argomentazione è stata quindi respinta.

(107)

Per quanto riguarda l’obiezione secondo cui gli unici a trarre vantaggio dall’istituzione delle misure antidumping sarebbero in effetti i produttori esportatori ubicati in paesi terzi non interessati da tali misure, e non già l’industria comunitaria, va ricordato che l’obiettivo delle misure antidumping è quello di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato comunitario. In tal modo le importazioni originarie dei paesi interessati non si vedranno precluso l’ingresso sul mercato comunitario nel quale prevarrà una concorrenza effettiva a vantaggio di tutti gli operatori e allo stesso tempo l’industria comunitaria beneficerà del ripristino di una concorrenza effettiva sul mercato comunitario. Si respinge pertanto l’argomentazione addotta in quanto ritenuta infondata.

(108)

In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (143) a (149) del regolamento provvisorio.

6.2.   Interesse dei fornitori di materie prime

(109)

In assenza di osservazioni formulate dai fornitori successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da (150) a (152) del regolamento provvisorio.

6.3.   Interesse degli importatori

(110)

Una parte interessata che importa FeSi dalla RPC e approvvigiona principalmente fonderie ha sostenuto che l’istituzione di misure antidumping avrà gravi ripercussioni negative sul settore delle fonderie con conseguente chiusura di imprese del settore e perdita di posti di lavoro sul mercato comunitario.

(111)

Come si legge però nel considerando (115), l’ulteriore inchiesta condotta dopo l’istituzione delle misure provvisorie ha dimostrato, nonostante la collaborazione molto scarsa delle fonderie, che è improbabile un notevole effetto negativo delle misure sulle fonderie. Questa tesi è stata quindi respinta.

(112)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (153) a (158) del regolamento provvisorio.

6.4.   Interesse degli utilizzatori

(113)

Come precisato nei considerando da (3) a (5), si è proceduto a un ulteriore esame del possibile effetto delle misure provvisorie sulla situazione delle industrie utilizzatrici, in particolare quella delle fonderie e dei produttori di acciaio. Nonostante l’invio di oltre 500 questionari alle parti interessate, la loro collaborazione è tuttavia stata molto scarsa, come si legge al considerando (5).

(114)

L’ulteriore analisi si è concentrata sui due principali gruppi di utilizzatori, ovvero i produttori di acciaio e le fonderie. Dalle nuove informazioni ricevute è venuta la conferma che per i produttori di acciaio il FeSi rappresenta in media lo 0,7 % dei costi di produzione. Per le fonderie questa percentuale è risultata essere più elevata (1,4 % dei costi di produzione).

(115)

Pertanto, tenuto anche conto del fatto che l’aliquota media del dazio definitivo è del 23,4 %, l’impatto delle misure sull’industria dell’acciaio e sulle fonderie non dovrebbe essere importante, visto che — al massimo — la sua incidenza sui risultati finanziari di questi due settori sarà rispettivamente dello 0,16 % e dello 0,33 %. Questo scenario più sfavorevole dovrebbe essere valutato alla luce degli effetti positivi che l’eliminazione della distorsione degli scambi avrà sul mercato comunitario nel suo complesso. Va aggiunto che se nell’analisi si tiene conto del fatto che le importazioni dai paesi interessati rappresentano il 50 % circa del consumo comunitario l’effetto delle misure sui risultati finanziari delle industrie utilizzatrici risulta in realtà notevolmente più contenuto.

(116)

È quindi confermato il considerando (166) del regolamento provvisorio.

6.5.   Precedenti procedimenti

(117)

Varie parti interessate hanno affermato che nel 2001 le istituzioni hanno deciso di lasciar scadere le misure antidumping precedentemente imposte, non avendo esse prodotto l’effetto riparatore atteso sull’industria comunitaria, come emerge dal considerando (129) della decisione 2001/230/CE della Commissione, del 21 febbraio 2001, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell’Ucraina e del Venezuela (5).

(118)

Lasciando da parte osservazioni in merito alla fondatezza di questa affermazione, va rilevato che a norma del regolamento di base le decisioni sono assunte sulla base dei dati raccolti e analizzati durante l’inchiesta corrispondente e non sulla base di inchieste precedenti. La tesi addotta da queste parti interessate non è pertinente ai fini del caso in esame ed è quindi respinta.

6.6.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(119)

Alla luce dei risultati dell’ulteriore inchiesta sugli aspetti connessi all’interesse della Comunità nel caso in esame, si confermano i risultati e le conclusioni di cui ai considerando da (141) a (168) del regolamento provvisorio.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(120)

Diverse parti interessate hanno contestato la conclusione provvisoria secondo cui il 5 % sarebbe il margine di profitto che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un’azienda di questo tipo operante nel settore in condizioni normali di concorrenza.

(121)

Secondo quanto sostenuto da una parte interessata, il margine di profitto dell’industria comunitaria impiegato ai fini della determinazione del livello necessario ad eliminare il pregiudizio dovrebbe essere fissato al livello del profitto realizzato dall’industria comunitaria nel 2003, ovvero al livello del 2,3 % e comunque a un livello non superiore a quello del 2004, anno di eccezionale prosperità per il settore delle leghe.

(122)

La determinazione del livello necessario ad eliminare il pregiudizio deve essere fondata su una valutazione relativa al livello del margine di profitto che l’industria comunitaria può ragionevolmente confidare di realizzare sulle vendite del prodotto simile sul mercato comunitario in assenza delle importazioni oggetto di dumping. Il margine di profitto realizzato all’inizio del periodo oggetto di una determinata inchiesta può essere considerato equivalente al margine di profitto realizzato in assenza di importazioni oggetto di dumping. Va tuttavia ricordato che nel corso dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la quale ha determinato la revoca delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakstan, della Russia, dell’Ucraina e del Venezuela, i profitti dell’industria comunitaria in assenza di importazioni oggetto di dumping raggiungevano fino all’11,2 %, vedi considerando (105) della decisione della Commissione del 21 febbraio 2001. Di conseguenza il profitto di riferimento del 5 %, utilizzato nella presente inchiesta secondo quanto chiarito nel considerando (171) del regolamento provvisorio, rappresenta un’impostazione piuttosto prudente. Per questi motivi l’obiezione è stata respinta.

(123)

In assenza di altre osservazioni relative al livello necessario ad eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da (169) a (171) del regolamento provvisorio.

7.2.   Forma e livello dei dazi

(124)

Alla luce di quanto precede e in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato.

(125)

Alla luce delle osservazioni fatte pervenire da alcune parti interessate successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e alla luce delle revisioni esposte nel presente regolamento, alcuni margini sono stati modificati.

(126)

Le aliquote dei dazi definitivi sono così stabilite, in via definitiva:

Paese

Società

Livello necessario a eliminare il pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota del dazio antidumping

Repubblica popolare cinese

Erdos Xijin Kuang Co. Ltd., Qipanjing Industry Park

21,4 %

15,6 %

15,6 %

Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co. Ltd., Xicha Village

31,4 %

29,0 %

29,0 %

Tutte le altre società

31,2 %

55,6 %

31,2 %

Russia

Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, Chelyabinsk e Kuznetsk Ferroalloy Works, Novokuznetsk

31,3 %

22,7 %

22,7 %

Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk

18,8 %

17,8 %

17,8 %

Tutte le altre società

31,3 %

22,7 %

22,7 %

Egitto

The Egyptian Ferroalloys Company, Il Cairo

27,1 %

15,4 %

15,4 %

Egyptian Chemical Industries KIMA, Il Cairo

18,0 %

24,8 %

18,0 %

Tutte le altre società

18,0 %

24,8 %

18,0 %

Kazakstan

Tutte le società

33,9 %

37,1 %

33,9 %

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Tutte le società

19,0 %

5,4 %

5,4 %

(127)

Alcune parti interessate hanno proposto di stabilire un prezzo minimo all’importazione invece dell’istituzione di un dazio ad valorem. La fissazione di un prezzo minimo all’importazione non è stata però ritenuta opportuna in questo caso. È stato rilevato che le importazioni riguardano una vasta gamma di tipi diversi di FeSi che hanno prezzi molto diversi tra loro. Inoltre a tutti gli esportatori che hanno collaborato sono imposti livelli di dazio diversi (alcuni basati sui margini di dumping ed altri sui margini di pregiudizio), circostanza questa che richiede tutta una serie di prezzi minimi all’importazione diversi tra loro. La fissazione di un prezzo minimo all’importazione rappresenterebbe nella fattispecie una misura estremamente inefficiente. La proposta è stata pertanto respinta.

(128)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento, applicabili a titolo individuale ad alcune società, sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta con riferimento alle società interessate. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione o denominazione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(129)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (6), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegati ad esempio. al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

7.3.   Impegni

(130)

L’impegno offerto dal produttore esportatore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia è stato accettato nella fase provvisoria del procedimento mediante il regolamento provvisorio. Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore dell’Egitto, due produttori della Russia che hanno collaborato e un esportatore cinese hanno offerto impegni relativi ai prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(131)

Va rilevato che dall’istituzione delle misure provvisorie il prodotto in esame e il prodotto simile sono caratterizzati da prezzi notevolmente variabili e si ritiene pertanto che il FeSi non sia più adatto a impegni su prezzi fissi. Per superare questo problema è stata considerata la possibilità di indicizzare il prezzo minimo all’importazione al prezzo del principale fattore di costo. Si è tuttavia concluso che la variabilità dei prezzi sul mercato non può essere attribuita semplicemente all’aumento del prezzo del principale fattore di costo e quindi non è possibile indicizzare il prezzo minimo all’importazione al prezzo del principale fattore di costo. Stante quanto precede, si è concluso che gli impegni offerti dagli esportatori non possono essere accettati.

(132)

La Commissione, nel valutare se potessero essere accettati i quattro impegni offerti dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, ha esaminato anche se — nelle mutate circostanze caratterizzate dalla variabilità dei prezzi — fosse realizzabile l’impegno offerto dal produttore esportatore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ed accettato nella fase provvisoria del procedimento. Data l’elevata variabilità del prezzo cui si è fatto riferimento, il prezzo minimo all’importazione di cui all’impegno non è più sufficiente ad eliminare l’effetto pregiudizievole del dumping accertato in sede di inchiesta. I prezzi sono in realtà saliti notevolmente nei mesi successivi all’accettazione dell’impegno. Data l’impossibilità di indicizzare il prezzo minimo all’importazione, si è concluso che l’impegno nella sua forma attuale, ovvero prezzi minimi fissi, non è più realizzabile. È quindi opportuno revocare l’accettazione dell’impegno offerto dal produttore esportatore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. A questo proposito la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno mediante il regolamento (CE) n. 174/2008 della Commissione (7).

7.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori e monitoraggio speciale

(133)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.

(134)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si ritiene necessaria l’adozione, in questo caso, di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure speciali, applicabili unicamente alle società per le quali è istituita un’aliquota di dazio individuale, comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(135)

Si ricorda che un eventuale notevole aumento del volume delle esportazioni delle società soggette ad aliquote di dazio individuali inferiori, successivo all’istituzione delle misure antidumping, potrebbe essere considerato una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote di dazio individuali e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90 originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Paese

Società

Aliquota del dazio antidumping

(%)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd., Qipanjing Industry Park

15,6

A829

Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Village

29,0

A830

Tutte le altre società

31,2

A999

Egitto

The Egyptian Ferroalloys Company, Il Cairo

15,4

A831

Tutte le altre società

18,0

A999

Kazakstan

Tutte le società

33,9

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Tutte le società

5,4

Russia

Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk

17,8

A835

Tutte le altre società

22,7

A999

3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 994/2007 della Commissione sulle importazioni di ferrosilicio classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90 originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 223 del 29.8.2007, pag. 1.

(3)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Analysis of economic indicators of the EU metals industry: the impact of raw materials and energy supply on competitiveness (Analisi degli indicatori economici dell’industria metallurgica europea: impatto dell’offerta di materie prime e di energia sulla competitività). Bruxelles, 2 agosto 2006, SEC(2006) 1069.

(4)  Ibid., pag. 88.

(5)  GU L 84 del 23.3.2001, pag. 36.

(6)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio J-79 4/23, B-1049 Bruxelles.

(7)  Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile della società, redatta secondo lo schema seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3:

1.

nominativo e qualifica del responsabile della società che ha rilasciato la fattura commerciale;

2.

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che [il quantitativo] di ferrosilicio venduto per l’esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome della società e sede sociale] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma»


28.2.2008   

IT

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L 55/21


REGOLAMENTO (CE) N. 173/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

69,6

MA

47,6

TN

129,8

TR

92,1

ZZ

84,8

0707 00 05

JO

190,5

MA

64,7

TR

203,0

ZZ

152,7

0709 90 70

MA

90,3

TR

142,6

ZZ

116,5

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

43,5

IL

52,7

MA

49,3

TN

47,3

TR

73,3

ZA

57,8

ZZ

56,2

0805 20 10

IL

116,5

MA

113,8

ZZ

115,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

84,3

MA

152,0

PK

48,1

TR

73,3

ZZ

89,4

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

90,4

TR

114,7

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

78,6

0808 10 80

AR

102,3

CA

86,4

CL

63,5

CN

76,6

MK

42,4

US

108,6

UY

89,9

ZA

106,7

ZZ

84,6

0808 20 50

AR

89,9

CL

76,0

CN

113,3

US

123,2

ZA

97,7

ZZ

100,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


28.2.2008   

IT

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L 55/23


REGOLAMENTO (CE) N. 174/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 994/2007 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 novembre 2006, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di ferrosilicio («FeSi») originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 994/2007 (3) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di FeSi, attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia. Le misure applicabili a queste importazioni consistono in un dazio ad valorem, fuorché per un produttore esportatore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, da cui è stato accettato un impegno nel regolamento sopramenzionato.

(3)

Nell'ambito della verifica della praticità dell'impegno sui prezzi è stato constatato che dopo l'imposizione delle misure provvisorie e l'accettazione dell'impegno, i prezzi del FeSi hanno continuato a fluttuare. In generale è stata riscontrata una considerevole instabilità dei prezzi del FeSi. A causa di questa instabilità, è stato concluso che, considerati i risultati dell'indagine, i prezzi minimi all'importazione fissi dell'impegno non costituiscono più una misura valida.

(4)

Per risolvere questo problema è stata presa in considerazione la possibilità di indicizzare i prezzi minimi all'importazione al prezzo del principale fattore di costo. È stato constatato tuttavia che l'instabilità dei prezzi sul mercato non va attribuita solo all'aumento del prezzo del principale fattore di costo e perciò non è possibile indicizzare i prezzi minimi all'importazione. È stato quindi concluso che l'impegno non è più adeguato nella sua forma attuale, vale a dire con i prezzi minimi fissi, e che un'indicizzazione dei prezzi non risolverebbe il problema posto dal carattere fisso del prezzo minimo. Pertanto il FeSi non è più considerato adatto per un impegno a prezzo fisso [vedasi anche i considerando (131) e (132) del regolamento n. 172/2008 (4)] e occorre revocare l'accettazione dell'impegno offerto dall'impresa interessata.

(5)

L'impresa interessata è stata informata delle conclusioni della Commissione ed è stata invitata a presentare osservazioni.

(6)

L'impresa ha sostenuto che i motivi addotti dalla Commissione per la revoca dell'impegno sono in contraddizione con l'analisi dell'interesse della Comunità comunicata dalla Commissione stessa all'impresa, secondo cui «se da un lato i dati disponibili indicano un effettivo andamento crescente dei prezzi del FeSi nei mesi successivi al PI, i prezzi dei principali fattori di costo del FeSi sono anch'essi aumentati nel corso dello stesso periodo».

(7)

A tale riguardo va notato che detta affermazione, confermata nel considerando (106) del regolamento (CE) n. 172/2008, non stabilisce una correlazione tra l'evoluzione del prezzo del FeSi e i fattori di costo, ma era intesa a spiegare la situazione economica dell'industria comunitaria. Infatti, secondo la prassi consolidata della Commissione riguardo all'indicizzazione dei prezzi minimi all'importazione, questi possono essere indicizzati solo nei casi in cui il prezzo del prodotto oggetto dell'impegno varia secondo il fattore principale. In questo caso particolare non si è riscontrata una forte correlazione tra il costo del fattore principale (l'elettricità) e l'aumento del prezzo del FeSi. Anche se fosse risultata una correlazione tra i prezzi del FeSi e il suo fattore principale, vista la divergenza dei prezzi dell'elettricità sui diversi mercati, non esiste una fonte d'informazione sui prezzi dell'elettricità adeguata come base per indicizzare un prezzo minimo all'importazione, contrariamente ai prezzi di altre merci come il petrolio. Inoltre, anche altre materie prime come il coke e la quarzite costituiscono componenti importanti ma variabili del costo di produzione del FeSi. Quindi, se i prezzi minimi all'importazione fossero indicizzati al prezzo di ciascuno di questi fattori, dovrebbero essere stabilite complesse formule di indicizzazione che renderebbero estremamente complessa la determinazione dei parametri di indicizzazione e la realizzazione degli impegni. È stato perciò concluso che non è possibile indicizzare i prezzi minimi all'importazione al prezzo del principale fattore di costo e pertanto la richiesta dell'impresa è stata respinta.

(8)

L'impresa ha inoltre affermato che è contrario alla prassi della Commissione cambiare il livello o la forma della misura stabilita provvisoriamente e/o proposta in fase definitiva in base a dati relativi a un periodo successivo al PI. In conformità alle clausole dell'impegno, all'impresa è stato comunicato che la Commissione può revocare l'accettazione dell'impegno in qualsiasi fase della sua attuazione in seguito al cambiamento delle circostanze esistenti al momento dell'accettazione dell'impegno oppure perché il controllo e l'applicazione dell'impegno non risultano pratici e non si trova una soluzione accettabile per la Commissione. Di conseguenza, quest'affermazione è stata respinta.

(9)

L'impresa ha anche affermato che nella valutazione dell'efficacia dell'impegno la Commissione è giunta a una conclusione errata, in parte perché ha utilizzato dati non verificati successivi al PI. A tale riguardo va notato che la Commissione ha seguito la sua prassi abituale utilizzando per la sua analisi soprattutto dati di Eurostat e la relazione periodica sull'impegno presentata dall'impresa. Di conseguenza, quest'affermazione è stata respinta.

(10)

Pertanto, in conformità all'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento di base e alle clausole pertinenti dell'impegno che autorizzano la Commissione a revocare unilateralmente l'accettazione dell'impegno, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno offerto da Silmak Dooel Export Import, Jegunovce.

(11)

Con il regolamento (CE) n. 172/2008, il Consiglio ha istituito, parallelamente al regolamento in vigore, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originarie, tra l'altro, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, applicabile alle importazioni di questi prodotti del produttore esportatore interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno offerto da Silmak Dooel Export Import, Jegunovce nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie, tra l'altro, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/2007 della Commissione è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 291 del 30.11.2006, pag. 34.

(3)  GU L 223 del 29.8.2007, pag. 1.

(4)  Cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.


28.2.2008   

IT

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L 55/25


REGOLAMENTO (CE) N. 175/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2008

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di febbraio 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (2), in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento nonché in conformità del regolamento (CE) n. 60/2008 della Commissione (3) che istituisce un apposito sottoperiodo, nel febbraio 2008, per il contingente tariffario d’importazione di riso lavorato o semilavorato originario degli Stati Uniti d’America.

(2)

Il sottoperiodo del mese di febbraio è il secondo sottoperiodo del 2008 per il contingente recante il numero d'ordine 09.4127, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4127, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di febbraio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(4)

Occorre pertanto fissare, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4127, il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo totale disponibile nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4127 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, per il sottoperiodo contingentale successivo, è stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o settembre 2008.

(2)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 49).

(3)  GU L 22 del 25.1.2008, pag. 6.


ALLEGATO

Quantitativo da attribuire per il sottoperiodo del mese di febbraio 2008 e quantitativo disponibile per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di febbraio 2008

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di aprile 2008

(in kg)

Stati Uniti d'America

09.4127

 (1)

12 365 684


(1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

28.2.2008   

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L 55/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

Aiuto di Stato C 39/06 (ex NN 94/05) — Regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio, attuato dal Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 5398]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/166/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 14,

dopo aver chiesto agli interessati di presentare le proprie osservazioni in conformità agli articoli di cui sopra (2),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 15 giugno 2004, la Commissione è stata informata da un cittadino del Regno Unito in merito ad un aiuto illegale concesso dallo Shetland Islands Council (Consiglio delle Isole Shetland), organo pubblico del Regno Unito nelle isole Shetland. Con lettere in data 24 agosto 2004, 4 febbraio 2005, 11 maggio 2005 e 16 dicembre 2005, la Commissione ha chiesto al Regno Unito informazioni in merito al suddetto aiuto. Il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni con lettere del 10 dicembre 2004, 6 aprile 2005, 8 settembre 2005 e 31 gennaio 2006.

(2)

Con lettera del 13 settembre 2006, la Commissione ha comunicato al Regno Unito la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto. Il Regno Unito ha trasmesso le proprie osservazioni in merito all’aiuto con lettera del 16 ottobre 2006.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 30 novembre 2006 (3). La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere osservazioni in merito alle misure in oggetto. Non è pervenuta alcuna osservazione.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA

(4)

Lo Shetland Islands Council ha effettuato trasferimenti finanziari a favore del settore della pesca nell’ambito di due misure generali di aiuto denominate «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» e «Aid to the Fish Farming Industry», che consistevano in vari tipi di regimi di aiuto in vigore dagli anni Settanta. Uno di questi regimi era il cosiddetto «Regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio» («il regime»). Nell’ambito di tale regime, in vigore dal 1982 al 14 gennaio 2005, potevano essere concesse sovvenzioni sotto forma di contributi, di importo pari al contributo finanziario del beneficiario, per l’acquisto di una parte di proprietà di un peschereccio nuovo o esistente. L’aiuto veniva concesso solo a persone fisiche di età superiore a 18 anni non ancora comproprietarie di un peschereccio.

(5)

L’aiuto ammontava al 50 % del costo di acquisizione della quota, fino ad un massimo di 7 500 GBP nel caso di un peschereccio esistente e di 15 000 GBP nel caso di un peschereccio nuovo. Il rimanente 50 % poteva essere finanziato solo attraverso il contributo dei beneficiari, proveniente dai loro risparmi o da prestiti familiari. L’importo dell’aiuto non poteva mai superare il 25 % del valore del peschereccio.

(6)

L’aiuto era subordinato alla condizione che per i cinque anni successivi la nave fosse utilizzata esclusivamente per la pesca e che il beneficiario mantenesse la propria parte di proprietà della nave per un periodo di cinque anni dal ricevimento dell’aiuto.

(7)

La Commissione nutriva seri dubbi sul fatto che l’aiuto, erogato nell’ambito del regime a favore di persone fisiche che acquisivano per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio usato, fosse compatibile con i requisiti di cui al punto 2.2.3.3 delle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, rispettivamente del 1994, del 1997 e del 2001 (4). In particolare, essa nutriva dei dubbi sulla legittimità del regime per quanto riguarda il rispetto della condizione che limitava la concessione dell'aiuto a pescherecci che non avessero rispettivamente più di dieci (5) o vent’anni (6) di età e che potessero essere utilizzati per almeno altri dieci anni. Inoltre, la Commissione aveva dei dubbi sulla compatibilità del livello di aiuto del regime, pari al 25 % del costo effettivo di acquisizione del peschereccio, che non risultava conforme ai requisiti delle linee direttrici del 2001, applicabili ai regimi di aiuto esistenti a decorrere dal 1o luglio 2001, secondo cui il livello di aiuto non doveva essere superiore al 20 % (7).

Per quanto riguarda l’aiuto concesso per l’acquisto di parti di proprietà di pescherecci nuovi la Commissione osservava che il regime non sembrava tenere conto del livello di riferimento relativo alle dimensioni della flotta peschereccia, né dei requisiti in materia di igiene e sicurezza o dell’obbligo di iscrizione della nave nel registro navale, a norma degli articoli 6, 7, 9 e 10 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (8), modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del 20 dicembre 2002 (9). Inoltre, il regime non sembrava contenere disposizioni relative ai requisiti addizionali previsti dal regolamento (CE) n. 2792/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002.

III.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

(8)

Nella sua risposta del 16 ottobre 2006, il Regno Unito ha fornito ulteriori informazioni in merito all’aiuto concesso nell’ambito del regime in oggetto. Esso ha osservato che l’importo totale dell’aiuto concesso nell’ambito del regime ammontava a 581 750 GBP e non a 8 000 000 GBP, come riferito dalla Commissione nella propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Il Regno Unito osservava inoltre che dopo il 1o luglio 2001 non sono stati concessi aiuti per pescherecci nuovi e che, pertanto, la questione della non compatibilità del regime dopo tale data non era più rilevante.

(9)

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per l’acquisto di parti di proprietà di pescherecci esistenti, il Regno Unito ha confermato che il regime non prevedeva condizioni relativa all’età del peschereccio, né una disposizione che prescrivesse che le navi potessero essere utilizzate per almeno altri dieci anni. Il Regno Unito, tuttavia, ha fatto osservare che secondo il regime la sovvenzione doveva avere durata quinquennale, il che costituiva un impegno implicito ad utilizzare la nave per l’attività di pesca per un periodo di tempo almeno equivalente.

(10)

Il Regno Unito ha trasmesso un elenco di tutti i 78 aiuti individuali, ognuno per un importo di 7 500 GBP, concessi fra il 25 aprile 1996 e il 15 luglio 2003, per l’acquisto di parti di proprietà di un peschereccio usato, specificando il nome del beneficiario e il nome e l’età della nave. Il tasso di aiuto variava fra lo 0,12 % e il 25 %. Dopo il 1o gennaio 2001, il tasso di aiuto non ha mai superato il 3,75 %.

(11)

Il Regno Unito ha osservato che 36 di questi 78 aiuti potevano sembrare non conformi, ma che 28 di essi sono stati o stavano per essere recuperati in seguito a perdita, sequestro, vendita o disarmo del peschereccio in questione. Nel caso di due degli otto aiuti residui non si era proceduto al recupero in quanto la perdita era avvenuta dopo che era terminato il periodo di sovvenzione quinquennale. Secondo il Regno Unito restavano dunque solo sei aiuti potenzialmente non conformi, relativi a pescherecci tuttora in esercizio o ad altri pescherecci ai quali era stato trasferito il beneficio della sovvenzione in questione.

(12)

Infine, il Regno Unito ha sostenuto che, anche nel caso in cui la Commissione dovesse adottare una decisione negativa, non dovrebbe essere imposto il recupero degli aiuti erogati fino al 3 giugno 2003, in quanto ciò sarebbe contrario al principio della tutela delle legittime aspettative. A questo riguardo, il Regno Unito ha fatto riferimento alla decisione 2003/612/CE della Commissione, del 3 giugno 2003, relativa ai prestiti per l'acquisto di contingenti di pesca nelle Isole Shetland (Regno Unito) (10), e alla decisione 2006/226/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa a investimenti dello Shetland Leasing e della Property Developments Ltd nelle Isole Shetland (Regno Unito) (11), nelle quali si afferma che, fino al 3 giugno 2003, il Consiglio delle Isole Shetland ha legittimamente considerato i fondi utilizzati per i suddetti aiuti come fondi privati e non pubblici.

IV.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(13)

È necessario stabilire anzitutto se la misura possa essere considerata un aiuto di Stato e in caso affermativo, se essa sia compatibile con il mercato comune.

(14)

L’aiuto è stato erogato ad un numero limitato di imprese del settore della pesca ed è pertanto di natura selettiva. L’aiuto è stato erogato dallo Shetland Islands Council mediante risorse statali ed è andato a beneficio di imprese dirette concorrenti di altre imprese operanti nel settore della pesca, sia all’interno del Regno Unito che in altri Stati membri. Pertanto, l’aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza e si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE.

(15)

Secondo il Regno Unito, i due regimi generali di aiuto, di cui al considerando 4, sono stati applicati prima dell’adesione del Regno Unito alla Comunità economica europea. Tuttavia, la Commissione osserva che secondo le informazioni trasmesse, il regime di aiuti in oggetto (First time shareholders scheme) è stato applicato solo nel 1982. In ogni caso, non essendo stata presentata una documentazione scritta, il Regno Unito non è stato in grado di fornire la prova che tale regime di aiuti esistesse già prima dell’adesione del Regno Unito alla Comunità. Inoltre, il Regno Unito ha confermato che i regimi di aiuto sono stati modificati nel corso degli anni e che tali modifiche non sono mai state notificate alla Commissione, come invece prescrive l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (ex articolo 93, paragrafo 3). Di conseguenza, l’aiuto deve essere considerato un nuovo aiuto.

(16)

Il regolamento (CE) n. 659/1999 non stabilisce un termine per l’esame degli «aiuti illegali», secondo la definizione dell’articolo 1, lettera f), vale a dire aiuti erogati prima che la Commissione sia in grado di giungere ad una conclusione in merito alla loro compatibilità con il mercato comune. Tuttavia, a norma dell’articolo 15 dello stesso regolamento, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero dell’aiuto sono soggetti ad un termine («periodo limite») di dieci anni; tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui l’aiuto illegale è stato concesso al beneficiario ed è interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che non sia necessario in questo caso esaminare gli aiuti che rientrano nel suddetto periodo limite, vale a dire gli aiuti erogati più di dieci anni prima di qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione in proposito.

(17)

La Commissione ritiene che, in questo caso, il termine sia stato interrotto dalla sua richiesta di informazioni inviata al Regno Unito il 24 agosto 2004. Di conseguenza, il termine si applica agli aiuti concessi ai beneficiari fino al 24 agosto 1994. Pertanto, la Commissione ha limitato la propria valutazione agli aiuti erogati fra il 24 agosto 1994 e il gennaio 2005.

(18)

Gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune solo se rientrano in una delle deroghe previste dal trattato CE. Gli aiuti di Stato nel settore della pesca sono considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi alle disposizioni degli Orientamenti per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura. A norma del secondo paragrafo del punto 5.3 degli Orientamenti del 2004 «gli “aiuti illegali” ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto di Stato». Ciò è conforme anche alle regole generali stabilite nella comunicazione della Commissione sulla determinazione delle norme applicabili per la valutazione degli aiuti di Stato illegali (12). L’aiuto deve essere pertanto esaminato sulla base della sua compatibilità con le Linee direttrici del 1994, del 1997 e del 2001.

(19)

Per quanto riguarda l’aiuto concesso per l’acquisto di parti di proprietà di un peschereccio nuovo, nella sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha osservato che gli aiuti concessi fino al 1o luglio 2001 potevano essere considerati compatibili con il mercato comune. Dopo tale data, tuttavia, le condizioni del regime di aiuti non sembravano essere più compatibili con le condizioni applicabili e quindi la Commissione nutriva seri dubbi sulla compatibilità degli aiuti erogati dopo tale data.

(20)

Dalle informazioni fornite dal Regno Unito, si può stabilire che non sono più stati concessi aiuti dopo il 1o luglio 2001 per l’acquisto di parti di proprietà di pescherecci nuovi e che dal 14 gennaio 2005 tale regime di aiuti non è più in vigore.

(21)

Secondo il punto 2.2.3.3 delle Linee direttrici del 1994, 1997 e 2001, l’aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune solo quando la nave può essere utilizzata per la pesca per almeno altri 10 anni. Inoltre, secondo le Linee direttrici del 1994 e del 1997, la nave deve avere almeno 10 anni e, secondo le Linee direttrici del 2001, almeno 20 anni.

(22)

Il regime di aiuti non prevedeva condizioni relative all’età delle navi e il Regno Unito ha confermato che non sussistevano altre condizioni o azioni che avrebbero potuto assicurare la compatibilità con questo requisito. Inoltre, il regime non prevedeva che le navi potessero essere utilizzate per almeno altri 10 anni. Ciò rende il regime chiaramente incompatibile con le Linee direttrici del 1994, del 1997 e del 2001.

(23)

Tale incompatibilità non poteva essere eliminata dall'obbligo previsto dal regime di mantenere la parte di proprietà della nave per almeno altri cinque anni e di utilizzare la nave per l’attività di pesca durante questi anni. Questa disposizione serviva solo a garantire che le navi fossero operative per i primi cinque anni, cioè solo per la metà del periodo richiesto dalle Linee direttrici.

(24)

Pertanto, si ritiene che l’aiuto concesso nell’ambito del regime per l’acquisto di parti di proprietà di un peschereccio usato sia incompatibile con il mercato comune.

(25)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario.

(26)

Il Regno Unito ha eccepito che la Commissione non deve chiedere il recupero dell’aiuto quando ciò sarebbe contrario al principio della tutela delle aspettative legittime e afferma che tale principio si applicherebbe nel caso di specie.

(27)

I fondi utilizzati per il finanziamento del regime sono gli stessi fondi utilizzati per gli aiuti oggetto delle decisioni negative prese dalla Commissione nelle decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE, menzionate al considerando 12 della presente decisione. Nei casi suddetti, la Commissione ha ritenuto che i fondi dovessero essere considerati risorse statali ai fini dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Al tempo stesso, la Commissione ha riconosciuto che nelle circostanze specifiche dei casi in questione, sono state create, da parte delle autorità delle Shetland e degli organi interessati, aspettative legittime riguardo alla natura privata dei fondi in questione, dovute al concorrere di diversi elementi, il che rendeva impossibile il recupero dell’aiuto di Stato incompatibile.

(28)

La Commissione ritiene, tuttavia, che in questo caso gli elementi presi in considerazione nelle decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE non possano applicarsi con le stesse modalità e che non si siano create delle aspettative legittime. La Commissione osserva, in particolare, che le azioni e le dichiarazioni delle autorità del Regno Unito dimostrano chiaramente che, al momento della concessione degli aiuti, le autorità responsabili erano convinte che il regime fosse di fatto un regime di aiuti di Stato e che ad esso si applicassero le norme sugli aiuti di Stato.

(29)

La Commissione giunge a tale conclusione osservando che, a differenza degli aiuti oggetto delle decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE, il regime in questione è stato istituito come un normale regime di aiuti e riguarda sovvenzioni dirette a pescatori, concesse direttamente dallo Shetland Islands Council. Inoltre, le circostanze specifiche di questo caso indicano chiaramente che il Regno Unito considerava applicabili le norme sugli aiuti di Stato, in quanto le spese relative a questo regime sono sempre state incluse nelle relazioni annuali sugli aiuti di Stato del Regno Unito trasmesse alla Commissione in ottemperanza agli obblighi comunitari. Infatti, rispondendo alle domande poste dalla Commissione, le autorità del Regno Unito nella lettera del 10 dicembre 2004 hanno dichiarato che: «per molti anni i pagamenti sostenuti nell’ambito dei regimi di aiuto sono stati inclusi nell’Annual State Aid Inventory e comunicati ogni anno alla Commissione, come d’obbligo,» e nella lettera del 6 aprile 2005, che: «le autorità, per molti anni, hanno agito in buona fede e nella convinzione che i regimi di aiuto fossero conformi agli orientamenti sugli aiuti di Stato».

(30)

Per quanto riguarda tali affermazioni e le circostanze del caso, la Commissione ritiene quindi che imporre il recupero dell’aiuto non possa essere considerato in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Pertanto, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 la Commissione ritiene che il Regno Unito debba adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario del regime (indipendentemente dalle azioni già intraprese), fatti salvi i casi che ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 875/2007, del 24 luglio 2007, sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dei prodotti della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 1860/2004 (13).

(31)

A questo riguardo, va osservato che, in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, allo scopo di assicurare che venga ripristinata una effettiva concorrenza, il recupero deve includere gli interessi. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (14). Il Regno Unito deve quindi fare in modo che anche le azioni di recupero già intraprese o ancora in corso siano conformi a questa condizione e che, qualora gli interessi non siano stati inclusi nel recupero, vengano prese le necessarie misure per recuperare presso i beneficiari anche l’importo degli interessi dovuti.

(32)

La Commissione chiederà al Regno Unito di rinviarle il questionario allegato relativo alla situazione attuale della procedura di recupero e di redigere un elenco dei beneficiari ai quali si riferisce il recupero.

V.   CONCLUSIONI

(33)

Alla luce della valutazione effettuata nella sezione IV, la Commissione ritiene che il Regno Unito, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, abbia concesso illegalmente un aiuto nell’ambito del regime in questione.

(34)

La Commissione ritiene che tale misura di aiuto non sia compatibile con il mercato comune per quanto riguarda gli aiuti concessi per il regime a favore dell’acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di pescherecci usati.

(35)

Dato che, dopo il 1o luglio 2001, non sono stati concessi aiuti per l'acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di pescherecci nuovi, tutti gli aiuti di questo tipo concessi nell'ambito del regime sono considerati compatibili con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’aiuto di Stato che il Regno Unito ha attuato sulla base del regime di acquisizione per la prima volta di parti di proprietà («il regime») è compatibile con il mercato comune per quanto riguarda gli aiuti concessi per l’acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di un peschereccio nuovo.

2.   L’aiuto di Stato che il Regno Unito ha attuato sulla base del regime è incompatibile con il mercato comune per quanto riguarda gli aiuti concessi per l’acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di un peschereccio usato.

Articolo 2

Gli aiuti individuali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione non costituiscono un aiuto se soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007.

Articolo 3

1.   Il Regno Unito procede al recupero presso i beneficiari degli aiuti erogati nell’ambito del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi da quelli di cui all’articolo 2.

2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

4.   Il Regno Unito annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto, nell’ambito del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1.   Il recupero degli aiuti concessi nell’ambito del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è immediato ed effettivo.

2.   Il Regno Unito assicura l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

(a)

l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti di cui all'articolo 1 della presente decisione, che non soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007, e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di essi;

(b)

l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;

(c)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; nonché

(d)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di restituire l'aiuto ricevuto.

2.   Il Regno Unito informa la Commissione in merito allo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti erogati nel quadro del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.

Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 6

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 291 del 30.11.2006, pag. 5.

(3)  GU C 291 del 30.11.2006, pag. 5.

(4)  GU C 260 del 17.9.1994, pag. 3. GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12 e GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

(5)  Linee direttrici del 1994 e del 1997.

(6)  Linee direttrici del 2001.

(7)  Punto 2.2.3.3, lettera c), delle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura del 2001.

(8)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1421/2004 (GU L 260 del 6.8.2004, pag. 1).

(9)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49.

(10)  GU L 211 del 21.8.2003, pag. 63.

(11)  GU L 81 del 18.3.2006, pag. 36.

(12)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(13)  GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6.

(14)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006).