ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 39

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
13 febbraio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (rifusione)

1

 

*

Regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

8

 

*

Regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1925/2006 concernente l’aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti

11

 

*

Regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

14

 

*

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

16

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

13.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 39/1


REGOLAMENTO (CE) N. 106/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario apportare alcune modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (3). A fini di chiarezza si dovrebbe procedere alla rifusione di detto regolamento.

(2)

Le apparecchiature per ufficio rappresentano una quota significativa del consumo totale di energia elettrica. I vari modelli disponibili sul mercato comunitario hanno livelli molto diversi di consumo energetico per funzionalità analoghe e il potenziale di ottimizzazione dell’efficienza energetica è notevole.

(3)

Il miglioramento dell’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio dovrebbe contribuire ad accrescere la competitività della Comunità e la sicurezza del suo approvvigionamento energetico nonché a proteggere l’ambiente e i consumatori.

(4)

È importante promuovere misure volte al corretto funzionamento del mercato interno.

(5)

È auspicabile coordinare le iniziative nazionali in materia di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per ridurre al minimo l’impatto negativo delle misure prese per realizzare tali iniziative sull’industria e sugli scambi.

(6)

Poiché l’obiettivo dell’azione proposta, vale a dire stabilire le norme riguardanti il programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7)

Il protocollo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sottoscritto a Kyoto l’11 dicembre 1997 prevede una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra per la Comunità pari all’8 % al più tardi durante il periodo 2008-2012. Per conseguire tale obiettivo sono necessarie misure più severe al fine di ridurre le emissioni di biossido di carbonio all’interno della Comunità.

(8)

Inoltre, la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica e azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» (4), indicava, quale priorità chiave per l’integrazione dei requisiti ambientali relativi all’energia, la previsione di un’etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia degli elettrodomestici.

(9)

La risoluzione del Consiglio del 7 dicembre 1998 relativa all’efficienza energetica nella Comunità europea (5) propugnava un maggiore uso dell’etichettatura di strumenti e apparecchiature.

(10)

È auspicabile che i requisiti in materia di uso efficiente dell’energia, etichette e metodi di prova siano coordinati, ove opportuno.

(11)

Le apparecchiature per ufficio efficienti sotto il profilo dell’energia sono per la maggior parte acquistabili senza sovrapprezzo o con un sovrapprezzo minimo, che può pertanto in molti casi essere ammortizzato in tempi ragionevoli attraverso il risparmio di energia elettrica. Pertanto, in questo settore gli obiettivi del risparmio energetico e della riduzione dell’emissione di biossido di carbonio possono essere realizzati a basso costo e senza svantaggi per i consumatori o per l’industria.

(12)

Le apparecchiature per ufficio sono oggetto di scambi su scala mondiale. L’accordo del 20 dicembre 2006 tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (6) (di seguito: «l’accordo»), dovrebbe agevolare il commercio internazionale e la protezione dell’ambiente per queste apparecchiature. L’accordo dovrebbe essere attuato nella Comunità.

(13)

L’etichetta relativa ad un uso efficiente dell’energia Energy Star è usata a livello mondiale. Per influenzare i requisiti relativi al programma di etichettatura Energy Star, la Comunità dovrebbe essere associata al programma e all’elaborazione delle necessarie specifiche tecniche. Al momento della definizione di tali specifiche tecniche di concerto con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti («USEPA»), la Commissione dovrebbe mirare a livelli ambiziosi di efficienza energetica, in considerazione della politica e dei traguardi della Comunità in materia di efficienza energetica.

(14)

È necessario un sistema di attuazione efficace per garantire che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio sia applicato correttamente, assicuri condizioni eque di concorrenza per i produttori e protegga i diritti dei consumatori.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo alle apparecchiature per ufficio.

(16)

La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (7), non è lo strumento più adeguato in relazione alle apparecchiature per ufficio. La misura più efficace in termini di costo per promuovere l’efficienza sotto il profilo energetico delle apparecchiature per ufficio è un programma facoltativo di etichettatura.

(17)

Il compito di contribuire all’elaborazione e all’esame delle specifiche tecniche comuni dovrebbe essere assegnato ad un organismo idoneo, l’European Community Energy Star Board, al fine di ottenere un’attuazione efficace e neutrale del programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia. Tale organismo dovrebbe essere composto da rappresentanti nazionali e da rappresentanti delle parti interessate.

(18)

È necessario garantire che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio sia coerente e coordinato con le priorità della politica comunitaria e con altri sistemi comunitari di etichettatura o certificazione di qualità, come quelli istituiti dalla direttiva 92/75/CEE e dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (8).

(19)

Il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia dovrebbe altresì completare le misure adottate nell’ambito della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (9). È pertanto necessario far sì che il programma Energy Star e i sistemi di progettazione ecocompatibile siano coerenti e coordinati.

(20)

È auspicabile coordinare il programma comunitario Energy Star basato sull’accordo e altri sistemi facoltativi di etichettatura relativa ad uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio nell’ambito della Comunità al fine di evitare di confondere i consumatori nonché di creare una potenziale distorsione del mercato.

(21)

È necessario garantire la trasparenza nell’attuazione del programma Energy Star e assicurare la sua coerenza con le norme internazionali pertinenti al fine di agevolare l’accesso e la partecipazione al programma da parte dei produttori e degli esportatori dei paesi extracomunitari.

(22)

Il presente regolamento tiene conto dell’esperienza maturata nel periodo iniziale di attuazione del programma Energy Star nella Comunità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le norme del programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (di seguito «programma Energy Star») secondo quanto definito nell’accordo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai gruppi di prodotti di apparecchiature per ufficio definiti nell’allegato C dell’accordo, fatte salve le relative modifiche a norma dell’articolo XII dell’accordo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«Common Logo» il marchio di cui all’allegato A dell’accordo;

b)

«partecipanti al programma» i fabbricanti, gli assemblatori, gli esportatori, gli importatori, i dettaglianti e le altre persone o gli enti che si impegnano a promuovere determinate apparecchiature per ufficio efficienti sotto il profilo energetico conformi alle specifiche comuni definite nella lettera c) e che hanno scelto di partecipare al programma Energy Star registrandosi presso la Commissione;

c)

«specifiche comuni» i requisiti in materia di efficienza energetica e di prestazioni, compresi i metodi di prova, utilizzati per determinare se le apparecchiature per ufficio posseggano i requisiti di efficienza energetica per il Common Logo.

Articolo 4

Principi generali

1.   Il programma Energy Star è coordinato, se del caso, con altri programmi comunitari di etichettatura o certificazione di qualità nonché con sistemi quali, in particolare, il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, istituito dal regolamento (CEE) n. 880/92, l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, istituita dalla direttiva 92/75/CEE, e le misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.

2.   Il Common Logo può essere utilizzato dai partecipanti al programma sulle singole apparecchiature per ufficio da essi fabbricate e sul materiale per la loro promozione.

3.   La partecipazione al programma Energy Star è facoltativa.

4.   Le apparecchiature per ufficio per le quali l’uso del Common Logo è stato concesso dall’USEPA si presumono, fino a prova contraria, conformi al presente regolamento.

5.   Fatte salve eventuali norme comunitarie in materia di valutazione e apposizione di marchi di conformità e/o altri accordi internazionali conclusi fra la Comunità e paesi terzi riguardo all’accesso al mercato comunitario, i prodotti oggetto del presente regolamento immessi sul mercato comunitario possono essere sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri per accertare il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.

Articolo 5

Registrazione dei partecipanti al programma

1.   Le domande di partecipazione al programma sono presentate alla Commissione.

2.   La decisione che autorizza un richiedente a diventare partecipante al programma è adottata dalla Commissione, dopo aver verificato che il richiedente abbia acconsentito a conformarsi alle direttive per l’uso del Common Logo riportate nell’allegato B dell’accordo. La Commissione pubblica sul sito Internet Energy Star un elenco aggiornato dei partecipanti al programma e lo trasmette periodicamente agli Stati membri.

Articolo 6

Promozione dei criteri di efficienza energetica

Per la durata dell’accordo, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità, nonché le autorità governative centrali ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (10), fatti salvi la legislazione comunitaria e nazionale e i criteri economici, specificano requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi delle specifiche comuni per i contratti pubblici di fornitura di valore pari o superiore alle soglie fissate nell’articolo 7 di detta direttiva.

Articolo 7

Altri sistemi facoltativi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia

1.   Altri sistemi facoltativi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia delle apparecchiature per ufficio esistenti o nuovi negli Stati membri possono coesistere con il programma Energy Star.

2.   La Commissione e gli Stati membri devono provvedere a garantire il coordinamento necessario tra il programma Energy Star e i sistemi nazionali ed altri sistemi di etichettatura nella Comunità o negli Stati membri.

Articolo 8

European Community Energy Star Board

1.   La Commissione istituisce uno European Community Energy Star Board («ECESB»), composto di rappresentanti nazionali di cui all’articolo 9 e di rappresentanti delle parti interessate. L’ECESB esamina l’attuazione del programma Energy Star nella Comunità e fornisce consulenza e assistenza alla Commissione, se del caso, per consentirle di svolgere il suo ruolo di ente gestore, come previsto dall’articolo IV dell’accordo.

2.   La Commissione garantisce che, nei limiti del possibile, nello svolgimento delle proprie attività, l’ECESB osservi, per ogni gruppo di apparecchiature per ufficio, una partecipazione equilibrata di tutte le relative parti interessate al gruppo di prodotti in questione, come i produttori, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi ambientalisti e le organizzazioni dei consumatori.

3.   La Commissione, assistita dall’ECESB, controlla la penetrazione del mercato da parte di prodotti che utilizzano il Common Logo e lo sviluppo dell’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio al fine di una revisione tempestiva delle specifiche comuni.

4.   La Commissione stabilisce il regolamento interno dell’ECESB, tenendo conto del parere dei rappresentanti degli Stati membri in seno all’ECESB.

Articolo 9

Rappresentanti nazionali

Ogni Stato membro designa, a seconda del caso, esperti nazionali in materia di politica energetica, autorità o persone (di seguito «rappresentanti nazionali») incaricati di svolgere i compiti previsti nel presente regolamento. Ove siano designati più rappresentanti nazionali, lo Stato membro determina i rispettivi poteri e le regole di coordinamento ad essi applicabili.

Articolo 10

Piano di lavoro

Nel rispetto dell’obiettivo enunciato nell’articolo 1, la Commissione stabilisce un piano di lavoro. Il piano di lavoro contiene una strategia per lo sviluppo del programma Energy Star che si articolerà nei tre anni successivi:

a)

gli obiettivi relativi ai miglioramenti di efficienza energetica, tenendo presente la necessità di perseguire un elevato livello di protezione dei consumatori e dell’ambiente, nonché la penetrazione nel mercato che il programma Energy Star dovrebbe conseguire a livello comunitario;

b)

un elenco non tassativo delle apparecchiature per ufficio che dovrebbero essere considerate prioritarie per l’inclusione nel programma Energy Star;

c)

iniziative educative e promozionali;

d)

proposte per il coordinamento e la cooperazione tra il programma Energy Star e altri sistemi facoltativi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia negli Stati membri.

La Commissione riesamina il suo piano di lavoro almeno una volta all’anno e lo rende accessibile al pubblico.

Articolo 11

Procedure preparatorie per il riesame dei criteri tecnici

1.   Allo scopo di preparare il riesame delle specifiche comuni e dei gruppi di apparecchiature per ufficio che rientrano nell’allegato C dell’accordo e prima di presentare una bozza di proposta o rispondere all’USEPA secondo le procedure stabilite nell’accordo e nella decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (11), si seguono le procedure indicate nei paragrafi da 2 a 5.

2.   La Commissione può chiedere all’ECESB di formulare una proposta di modifica dell’accordo o delle specifiche comuni di un prodotto. La Commissione può presentare all’ECESB una proposta di modifica delle specifiche comuni di un prodotto o di modifica dell’accordo. L’ECESB può a sua volta presentare alla Commissione una proposta formulata di propria iniziativa.

3.   La Commissione consulta l’ECESB ogniqualvolta riceve una proposta di modifica dell’accordo dall’USEPA.

4.   Nell’esprimere i propri pareri alla Commissione, i membri dell’ECESB tengono conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato nonché delle tecnologie disponibili per ridurre i consumi energetici.

5.   La Commissione tiene in particolare considerazione l’obiettivo di mirare a specifiche comuni ambiziose, conformemente all’articolo I, paragrafo 3, dell’accordo, allo scopo di ridurre i consumi energetici, tenendo debitamente conto delle tecnologie disponibili e dei costi relativi. In particolare, prima di esprimere il proprio parere su nuove specifiche comuni, l’ECESB prende in considerazione i risultati più recenti degli studi di progettazione ecocompatibile.

Articolo 12

Sorveglianza del mercato e controllo degli abusi

1.   Il Common Logo è utilizzato soltanto per i prodotti oggetto dell’accordo e secondo le direttive per l’uso del Common Logo riportate nell’allegato B dell’accordo.

2.   È vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o fuorviante, così come l’uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il Common Logo.

3.   La Commissione assicura l’uso corretto del Common Logo intraprendendo o coordinando le azioni di cui all’articolo IX, paragrafi 2, 3 e 4, dell’accordo. Gli Stati membri intraprendono le opportune azioni per garantire nel proprio territorio l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ne informano la Commissione. Gli Stati membri possono fornire a quest’ultima, per l’avvio dell’azione, prove di inosservanza da parte dei partecipanti al programma.

Articolo 13

Valutazione

Un anno prima della scadenza dell’accordo, la Commissione elabora e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale esamina l’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio commercializzate nella Comunità e valuta l’efficacia del programma Energy Star. La relazione include dati qualitativi e quantitativi, nonché dati sui vantaggi derivati dal programma Energy Star, in particolare sui risparmi energetici e sui benefici ambientali in termini di riduzioni delle emissioni di biossido di carbonio.

Articolo 14

Revisione

Prima che le parti dell’accordo procedano alla discussione sul suo rinnovo ai sensi dell’articolo XIV, paragrafo 2, dello stesso, la Commissione valuta il programma Energy Star alla luce dell’esperienza acquisita durante la sua attuazione.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2422/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza in allegato.

Articolo 16

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 97.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

(3)  GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

(4)  GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

(5)  GU C 394 del 17.12.1998, pag. 1.

(6)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 26.

(7)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 99 dell’11.4.1992, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1).

(9)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(10)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 34).

(11)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 24.


ALLEGATO

Regolamento (CE) n. 2422/2001

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1, ultima frase

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10, primo comma, alinea

Articolo 10, primo comma, alinea

Articolo 10, primo comma, primo trattino

Articolo 10, primo comma, lettera a)

Articolo 10, primo comma, secondo trattino

Articolo 10, primo comma, lettera b)

Articolo 10, primo comma, terzo trattino

Articolo 10, primo comma, lettera c)

Articolo 10, primo comma, quarto trattino

Articolo 10, primo comma, lettera d)

Articolo 10, secondo comma, prima frase

Articolo 10, secondo comma

Articolo 11, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, punto 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, punto 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, punto 3, prima frase

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 11, punto 3, seconda frase

Articolo 11, paragrafo 5, prima frase

Articolo 11, paragrafo 5, ultima frase

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14, primo comma

Articolo 14

Articolo 14, secondo comma

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Allegato


13.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 39/8


REGOLAMENTO (CE) N. 107/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che la procedura di regolamentazione stabilita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), debba essere applicata per l’adozione delle misure di esecuzione concernenti tale regolamento.

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione delle misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali dell’atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

La Commissione ha il potere di adottare misure comunitarie relative all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità di alcuni alimenti, di fissare deroghe ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006, di creare e aggiornare i profili nutrizionali e le condizioni ed esenzioni in base a cui possono essere usati, di stabilire e/o modificare elenchi di indicazioni nutrizionali e sulla salute e di modificare la lista degli alimenti per i quali le indicazioni sono o limitate o proibite. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di detto regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(4)

Quando si applicano misure di protezione dei dati, l’autorizzazione limitata all’uso da parte di un operatore individuale non dovrebbe impedire ad altri richiedenti di fare domanda di autorizzazione per utilizzare la stessa indicazione.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1924/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di alimenti non preconfezionati (compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l’articolo 7 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano. Possono continuare ad applicarsi le disposizioni nazionali finché non siano adottate misure comunitarie intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per i descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, una deroga al paragrafo 3, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, su richiesta degli operatori del settore alimentare interessati. La richiesta è inoltrata all’autorità nazionale competente di uno Stato membro, la quale la trasmette senza indugio alla Commissione. La Commissione adotta e pubblica le condizioni in base alle quali gli operatori del settore alimentare dovranno effettuare tali richieste, onde garantirne un trattamento celere ed entro tempi ragionevoli.»;

2)

all’articolo 3, secondo comma, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d)

affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti, possono essere adottate, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, deroghe e le relative condizioni di applicazione, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, in considerazione della situazione particolare esistente negli Stati membri;»;

3)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 19 gennaio 2009 la Commissione stabilisce i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, nonché le condizioni concernenti l’uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti in relazione ai profili nutrizionali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.»;

ii)

il sesto comma è sostituito dal seguente:

«I profili nutrizionali e le loro condizioni di uso, intesi a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono aggiornati per tener conto degli sviluppi scientifici in materia secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, e previa consultazione delle parti interessate, in particolare degli operatori del settore alimentare e delle associazioni dei consumatori.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le misure che determinano gli alimenti o le categorie di alimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3, per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate, ed intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, e alla luce di prove scientifiche.»;

4)

l’articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Le modifiche dell’allegato sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, e, se del caso, previa consultazione dell’Autorità. Ove opportuno, la Commissione coinvolge le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori, per valutare la percezione e la comprensione delle indicazioni in questione.»;

5)

l’articolo 13 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Previa consultazione dell’Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, un elenco comunitario, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualsiasi modifica apportata all’elenco di cui al paragrafo 3, basata su prove scientifiche generalmente accettate e intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, previa consultazione dell’Autorità, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro.»;

6)

l’articolo 17, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La decisione definitiva sulla domanda, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Tuttavia, quando su domanda del richiedente per la protezione di dati protetti da proprietà industriale la Commissione propone di limitare l’uso dell’indicazione in favore del richiedente:

a)

una decisione sull’autorizzazione dell’indicazione è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2. In tal caso, l’autorizzazione, se concessa, scade dopo cinque anni;

b)

prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l’indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite dal presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, per l’autorizzazione dell’indicazione senza restrizioni per l’uso, da decidersi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.»;

7)

l’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora l’Autorità esprima un parere sfavorevole circa l’inclusione dell’indicazione nell’elenco di cui al paragrafo 4, una decisione in merito alla domanda, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Tuttavia, quando su domanda del richiedente per la tutela di dati protetti da proprietà industriale la Commissione propone di limitare l’uso dell’indicazione in favore del richiedente:

a)

una decisione sull’autorizzazione dell’indicazione è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2. In tal caso, l’autorizzazione, se concessa, scade dopo cinque anni;

b)

prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l’indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, per l’autorizzazione dell’indicazione senza restrizioni dell’uso, da decidersi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.»;

8)

all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2)

il fatto che la Commissione abbia autorizzato l’indicazione sulla salute in base ai dati protetti da proprietà industriale e limitandone l’uso;

3)

nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, e all’articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, il fatto che l’indicazione sulla salute sia autorizzata per un periodo limitato;»;

9)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

10)

l’articolo 28 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4, lettera b), primo comma, è sostituito dal seguente:

«b)

la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, una decisione relativa all’impiego di dette indicazioni e intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 6, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii)

previa consultazione dell’Autorità, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, una decisione relativa alle indicazioni sulla salute così autorizzate e intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H-G PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 325 del 30.12.2006, pag. 37.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

(3)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


13.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 39/11


REGOLAMENTO (CE) N. 108/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1925/2006 concernente l’aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che la procedura di regolamentazione stabilita nella decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), debba essere applicata per l’adozione delle misure di esecuzione concernenti tale regolamento.

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto una procedura di regolamentazione con controllo da utilizzare per l’adozione delle misure di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali dell’atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o aggiungendo all’atto nuovi elementi non essenziali.

(3)

In particolare, la Commissione ha il potere di adottare modifiche degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1925/2006, di stabilire ulteriori alimenti cui non possono essere aggiunti particolari minerali o vitamine, di adottare decisioni volte a definire e/o modificare gli elenchi di altre sostanze autorizzate, vietate o limitate, di definire le condizioni in base alle quali possono essere utilizzati vitamine e minerali, come i criteri di purezza, le quantità massime, le quantità minime e altre restrizioni o divieti all’aggiunta di vitamine e minerali negli alimenti, di stabilire deroghe a talune disposizioni di detto regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di detto regolamento, e/o a integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(4)

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, ai fini della soppressione di taluni minerali o vitamine figuranti negli allegati e dell’inserimento e della modifica di alcune altre sostanze nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1925/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1925/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, tenendo conto del parere dell’Autorità.

Per imperativi motivi d’urgenza, la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’articolo 14, paragrafo 4, per la soppressione di una vitamina o un minerale dagli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Prima di procedere a tali modifiche, la Commissione consulta le parti interessate, in particolare l’industria alimentare e le associazioni di consumatori.»;

2)

nell’articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure che determinano gli altri alimenti o categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, alla luce di prove scientifiche e considerando il valore nutrizionale.»;

3)

l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Le misure che determinano i criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell’allegato II, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, tranne quando si applicano a norma del paragrafo 2 del presente articolo.»;

4)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Quando una vitamina o un minerale sono aggiunti agli alimenti, la quantità totale della vitamina o del minerale presente, per qualunque scopo, nell’alimento venduto non supera le quantità massime. Le misure che stabiliscono tali quantità e volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3. La Commissione può presentare a tal fine un progetto di misure concernenti le quantità massime entro il 19 gennaio 2009. Per i prodotti concentrati e disidratati, le quantità massime fissate sono quelle presenti negli alimenti preparati per il consumo in base alle istruzioni fornite dal produttore.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Eventuali condizioni che limitino o vietino l’aggiunta di una vitamina o un minerale specifico ad un alimento o ad una categoria di alimenti, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L’aggiunta di una vitamina o di un minerale ad un alimento ha come risultato la presenza della vitamina o del minerale in questione nell’alimento almeno in quantità significativa, definita in conformità dell’allegato della direttiva 90/496/CEE. Le misure che stabiliscono le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, in deroga alle quantità significative sopra menzionate, per specifici alimenti o categorie di alimenti e volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento.»;

5)

l’articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare idonee quantità di sostanze nutritive. Ove opportuno, una deroga riguardante una specifica sostanza, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

6)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Di propria iniziativa o sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione può adottare una decisione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento dopo che, in ogni singolo caso, l’Autorità ha valutato le informazioni disponibili e secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, al fine di includere, se necessario, la sostanza o l’ingrediente di cui all’allegato III. In particolare:

a)

qualora siano individuati effetti nocivi per la salute, la sostanza e/o l’ingrediente contenente la sostanza sono:

i)

inseriti nell’allegato III, parte A, e la loro aggiunta agli alimenti e la loro utilizzazione nella produzione di alimenti sono vietate; oppure

ii)

inseriti nell’allegato III, parte B, e la loro aggiunta agli alimenti o la loro utilizzazione nella produzione di alimenti sono consentite solo alle condizioni ivi specificate;

b)

qualora sia individuata la possibilità di effetti nocivi per la salute ma l’incertezza scientifica persista, la sostanza è inserita nell’allegato III, parte C.

Per imperativi motivi d’urgenza, la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’articolo 14, paragrafo 4, al fine di includere la sostanza o l’ingrediente nell’allegato III, parte A o B.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Entro quattro anni dalla data in cui una sostanza è stata inserita negli elenchi dell’allegato III, parte C, è adottata una decisione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, e tenendo in considerazione il parere dell’Autorità sugli eventuali fascicoli presentati a fini di valutazione, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, in base alla quale si consente l’utilizzazione generalizzata di una sostanza inserita nell’allegato III, parte C, oppure si inserisce tale sostanza nell’allegato III, parte A o B, a seconda del caso.

Per imperativi motivi d’urgenza, la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’articolo 14, paragrafo 4, al fine di includere la sostanza o l’ingrediente nell’allegato III, parte A o B.»;

(7)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dall’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 325 del 30.12.2006, pag. 40.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

(3)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


13.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 39/14


REGOLAMENTO (CE) N. 109/2008 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce norme per l’impiego di indicazioni nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari.

(2)

Le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che non siano conformi ai requisiti generali e specifici stabiliti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e non siano incluse in elenchi comunitari di indicazioni sulla salute autorizzate. Tali elenchi di indicazioni sulla salute devono ancora essere compilati secondo procedure specificate in tale regolamento. Pertanto il 1o luglio 2007, data di applicazione di tale regolamento, tali elenchi non erano in vigore.

(3)

Per tale ragione il regolamento (CE) n. 1924/2006 prevede misure transitorie per le indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

(4)

Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia non erano necessarie misure transitorie. In forza del divieto di indicazioni che facciano riferimento alla capacità di prevenire, curare o guarire una malattia, stabilito dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4), e dell’introduzione della nuova categoria delle indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia ad opera del regolamento (CE) n. 1924/2006, sul mercato comunitario non sarebbero dovuti essere presenti prodotti recanti indicazioni del genere.

(5)

La categoria delle indicazioni riguardanti lo sviluppo e la salute dei bambini è stata introdotta in una fase molto tardiva della procedura di adozione del regolamento (CE) n. 1924/2006, senza prevedere misure transitorie. Tuttavia, prodotti recanti indicazioni di questo tipo sono già presenti sul mercato comunitario.

(6)

Per evitare perturbazioni del mercato, è perciò opportuno applicare alle indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini le stesse misure transitorie previste per le altre indicazioni sulla salute.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1924/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 14, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/CE, le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego:

a)

indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia;

b)

indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.»;

2)

la frase introduttiva dell’articolo 28, paragrafo 6, è sostituita dalla seguente:

«Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del 26 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 gennaio 2008.

(3)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3.

(4)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11).


13.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 39/16


REGOLAMENTO (CE) N. 110/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (3) e il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d’applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (4) hanno disciplinato efficacemente il settore delle bevande spiritose. Alla luce dell’esperienza recente è tuttavia necessario chiarire le regole che si applicano alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche di talune bevande spiritose, tenendo conto dei metodi di produzione tradizionali. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1576/89 e sostituirlo.

(2)

Le bevande spiritose sono importanti per i consumatori, i produttori e per il settore agricolo della Comunità. Le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. In questo modo dovrebbe essere salvaguardata la rinomanza conquistata dalle bevande spiritose comunitarie sul mercato comunitario e mondiale, in quanto si continuerà a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e dell’aumento della domanda di protezione e informazione dei consumatori. È opportuno tenere conto anche delle innovazioni tecnologiche nelle categorie in cui tali innovazioni servono a migliorare la qualità, senza pregiudicare il carattere tradizionale della bevanda spiritosa interessata.

(3)

La produzione di bevande spiritose costituisce uno sbocco importante per i prodotti agricoli comunitari. Questo stretto legame con il settore agricolo dovrebbe essere evidenziato dal quadro normativo.

(4)

Per assicurare un’impostazione più sistematica nella relativa normativa, è opportuno che il presente regolamento stabilisca chiaramente precisi criteri per la produzione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura delle bevande spiritose, nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

(5)

Nell’interesse dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le bevande spiritose commercializzate nella Comunità, siano esse prodotte nella Comunità o in paesi terzi. Per garantire l’esportazione di bevande spiritose di qualità elevata e per mantenere e migliorare la rinomanza delle bevande spiritose comunitarie sul mercato mondiale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alle bevande prodotte nella Comunità e destinate all’esportazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche all’uso dell’alcole etilico e/o di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di prodotti alimentari. In casi eccezionali, qualora richiesto dalla legge del paese terzo importatore, il presente regolamento dovrebbe permettere di concedere una deroga alle disposizioni degli allegati I e II dello stesso conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo.

(6)

In linea generale, è opportuno che il presente regolamento continui a essere incentrato sulle definizioni delle bevande spiritose che andrebbero classificate in categorie. Tali definizioni dovrebbero continuare a rispettare i metodi di qualità tradizionali, ma dovrebbero essere integrate o aggiornate nei casi in cui le definizioni precedenti fossero inesistenti, insufficienti o suscettibili di miglioramento alla luce degli sviluppi tecnologici.

(7)

Per tener conto delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda le materie prime utilizzate per la produzione della vodka specialmente negli Stati membri produttori tradizionali della vodka, si dovrebbe provvedere a fornire adeguate informazioni sulle materie prime utilizzate qualora la vodka sia fabbricata con materie prime di origine agricola diverse dai cereali e/o dalle patate.

(8)

Inoltre, l’alcole etilico usato per la produzione delle bevande spiritose e delle altre bevande alcoliche dovrebbe essere esclusivamente di origine agricola, in modo da soddisfare le aspettative dei consumatori e rispettare i metodi tradizionali. Ciò dovrebbe garantire inoltre uno sbocco per i prodotti agricoli di base.

(9)

Date l’importanza e la complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno stabilire misure specifiche in materia di designazione e presentazione delle bevande spiritose che vadano al di là delle norme orizzontali istituite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (5). Tali misure specifiche dovrebbero altresì impedire l’usurpazione del termine «bevanda spiritosa» e delle denominazioni delle bevande spiritose per prodotti che non soddisfano le definizioni di cui al presente regolamento.

(10)

Benché sia importante assicurare che in generale il periodo di invecchiamento o l’età si riferisca soltanto al più giovane dei componenti alcolici, il presente regolamento dovrebbe tuttavia prevedere una deroga per tener conto dei processi di invecchiamento tradizionali disciplinati dagli Stati membri.

(11)

Conformemente al trattato, nell’applicare una politica per la qualità e per salvaguardare un livello qualitativo elevato e la varietà delle bevande spiritose, occorre dare agli Stati membri la possibilità di adottare norme più severe di quelle stabilite dal presente regolamento in relazione alla produzione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose prodotte sul proprio territorio.

(12)

La direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (6) si applica alle bevande spiritose. Nel presente regolamento è pertanto necessario inserire soltanto norme che non siano già contenute in tale direttiva.

(13)

È importante tenere adeguatamente conto delle disposizioni dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (qui di seguito «l’accordo TRIPS»), in particolare degli articoli 22 e 23, e dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che costituisce parte integrante dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio (7).

(14)

Poiché il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (8) non si applica alle bevande spiritose, è opportuno stabilire nel presente regolamento le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. È opportuno procedere alla registrazione delle indicazioni geografiche, identificando le bevande spiritose come originarie del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura non discriminatoria in materia di registrazione, osservanza, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell’UE e dei paesi terzi conformemente all’accordo TRIPS, riconoscendo lo status particolare delle indicazioni geografiche stabilite.

(16)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(17)

In particolare, la Commissione ha il potere di: concedere una deroga a talune parti del presente regolamento qualora richiesto dalla legge del paese terzo importatore; fissare valori massimi di edulcorazione per arrotondare il sapore; concedere una deroga alle disposizioni che precisano un periodo di invecchiamento o un’età; adottare decisioni sulle domande di registrazione, di cancellazione e di soppressione di indicazioni geografiche, nonché sulla modifica della scheda tecnica; modificare l’elenco delle definizioni e dei requisiti tecnici, le definizioni delle bevande spiritose classificate in categorie e l’elenco delle indicazioni geografiche registrate; derogare, infine, alla procedura che disciplina la registrazione delle indicazioni geografiche e la modifica della scheda tecnica. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche sopprimendo taluni di tali elementi o integrando il presente regolamento con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(18)

La transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1576/89 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Le misure necessarie ai fini di tale transizione e le misure richieste per la soluzione dei problemi pratici specifici per il settore delle bevande spiritose dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE.

(19)

Onde facilitare la transizione dalla normativa prevista dal regolamento (CEE) n. 1576/89, la produzione di bevande spiritose a norma di tale regolamento dovrebbe essere permessa nel primo anno di applicazione del presente regolamento; dovrebbe anche essere prevista la commercializzazione delle scorte esistenti fino ad esaurimento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONE E CATEGORIE DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

2.   Il presente regolamento si applica a tutte le bevande spiritose commercializzate nella Comunità, siano esse prodotte nella Comunità o in paesi terzi, nonché a quelle prodotte nella Comunità e destinate all’esportazione. Il presente regolamento si applica anche all’uso dell’alcole etilico e/o di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di prodotti alimentari.

3.   In casi eccezionali, qualora richiesto dalla legge del paese terzo importatore, può essere concessa una deroga alle disposizioni degli allegati I e II conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 2

Definizione di bevanda spiritosa

1.   Ai fini del presente regolamento, per «bevanda spiritosa» si intende la bevanda alcolica:

a)

destinata al consumo umano;

b)

avente caratteristiche organolettiche particolari;

c)

avente un titolo alcolometrico minimo del 15 %;

d)

prodotta:

i)

o direttamente:

mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente, e/o

mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del presente regolamento, e/o

mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati nell’allegato I, punto 3, e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcole etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del presente regolamento;

ii)

o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o più:

altre bevande spiritose, e/o

alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o

altre bevande alcoliche, e/o

bevande.

2.   Non sono tuttavia considerate bevande spiritose le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207.

3.   Il titolo alcolometrico minimo di cui al paragrafo 1, lettera c), lascia impregiudicata la definizione per il prodotto nella categoria 41 di cui all’allegato II.

4.   Ai fini del presente regolamento, definizioni e requisiti tecnici sono fissati nell’allegato I.

Articolo 3

Origine dell’alcole etilico

1.   Per la produzione delle bevande spiritose e di tutti i loro componenti è utilizzato esclusivamente alcole etilico di origine agricola, ai sensi dell’allegato I del trattato.

2.   L’alcole etilico utilizzato nella produzione di bevande spiritose è conforme alla definizione di cui all’allegato I, punto 1, del presente regolamento.

3.   L’alcole etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande spiritose è esclusivamente di origine agricola.

4.   Le bevande alcoliche non contengono alcole di origine sintetica, né altro alcole di origine non agricola ai sensi dell’allegato I del trattato.

Articolo 4

Categorie di bevande spiritose

Le bevande spiritose sono classificate in categorie secondo le definizioni di cui all’allegato II.

Articolo 5

Norme generali riguardanti le categorie di bevande spiritose

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie numerate da 1 a 14 nell’allegato II, le bevande spiritose ivi definite:

a)

sono prodotte mediante fermentazione alcolica e distillazione esclusivamente di materie prime previste dalla relativa definizione della bevanda spiritosa in questione;

b)

non comportano aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

c)

non possono essere addizionate di sostanze aromatizzanti;

d)

contengono caramello aggiunto solo come colorante;

e)

possono essere edulcorate esclusivamente per arrotondare il sapore finale del prodotto, secondo l’allegato I, punto 3. Il valore massimo dei prodotti usati per arrotondare il sapore elencati nell’allegato I, punto 3, lettere da a) ad f), è deciso in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3. La normativa specifica degli Stati membri va rispettata.

2.   Fatte salve le disposizioni specifiche relative a ciascuna delle categorie numerate da 15 a 46 nell’allegato II, le bevande spiritose ivi definite:

a)

possono essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola elencata nell’allegato I del trattato;

b)

comportano aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5 del presente regolamento;

c)

possono contenere sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali o identiche a quelle naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE;

d)

possono contenere coloranti quali definiti all’allegato I, punto 10) del presente regolamento;

e)

possono essere edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di un prodotto, secondo l’allegato I, punto 3 del presente regolamento e nel rispetto della normativa specifica degli Stati membri.

3.   Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all’allegato II, le altre bevande spiritose che non soddisfano i requisiti delle categorie da 1 a 46:

a)

possono essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola elencata nell’allegato I del trattato e/o da qualsiasi prodotto idoneo all’alimentazione umana;

b)

comportano aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5 del presente regolamento;

c)

possono contenere uno o più aromi quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 88/388/CEE;

d)

possono contenere coloranti quali definiti all’allegato I, punto 10 del presente regolamento;

e)

possono essere edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di un prodotto, in conformità dell’allegato I, punto 3 del presente regolamento.

Articolo 6

Normativa degli Stati membri

1.   Nell’applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e in particolare per le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III o per l’adozione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle previste nell’allegato II in materia di produzione, designazione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la normativa comunitaria.

2.   Gli Stati membri non vietano e non limitano l’importazione, vendita o consumo di bevande spiritose conformi al presente regolamento.

CAPO II

DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Articolo 7

Definizioni

Ai fini del presente regolamento i termini «designazione», «presentazione» ed «etichettatura» sono definiti nell’allegato I, punti 14, 15 e 16.

Articolo 8

Denominazione di vendita

In conformità dell’articolo 5 della direttiva 2000/13/CE, la denominazione di vendita di una bevanda spiritosa è soggetta alle disposizioni del presente capo.

Articolo 9

Norme specifiche per le denominazioni di vendita

1.   Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti dei prodotti definiti nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II recano nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura la denominazione di vendita ivi prevista per i rispettivi prodotti.

2.   Le bevande spiritose che rispondono alla definizione di cui all’articolo 2 ma che non soddisfano i requisiti per l’inclusione nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II recano nella loro designazione, presentazione ed etichettatura la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, tale denominazione di vendita non può essere sostituita né modificata.

3.   La bevanda spiritosa che risponda alla definizione di più di una categoria di bevanda spiritosa di cui all’allegato II può essere venduta con una o più delle denominazioni elencate nell’allegato II per quelle categorie.

4.   Fatti salvi il paragrafo 9 del presente articolo e l’articolo 10, paragrafo 1, le denominazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzate per designare o presentare in alcun modo bevande diverse dalle bevande spiritose le cui denominazioni sono elencate nell’allegato II e registrate nell’allegato III.

5.   Le denominazioni di vendita possono essere completate o sostituite da una delle indicazioni geografiche registrate nell’allegato III conformemente al capo III oppure completate, in conformità delle disposizioni nazionali, da un’altra indicazione geografica, purché ciò non induca in errore i consumatori.

6.   Le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III possono essere completate soltanto:

a)

da termini già in uso il 20 febbraio 2008 per le indicazioni geografiche stabilite ai sensi dell’articolo 20; o

b)

conformemente alla pertinente scheda tecnica prevista all’articolo 17, paragrafo 1.

7.   Le bevande alcoliche che non rientrano in una delle definizioni elencate alle categorie da 1 a 46 dell’allegato II non sono designate, presentate o etichettate associando a una delle denominazioni di vendita previste dal presente regolamento e/o alle indicazioni geografiche registrate nell’allegato III espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «stile», «marca», «gusto» o altri termini simili.

8.   La denominazione di vendita di una bevanda spiritosa non può essere sostituita da marche, da marchi o da nomi di fantasia.

9.   Le denominazioni di cui alle categorie da 1 a 46 dell’allegato II possono essere inserite in un elenco di ingredienti per prodotti alimentari purché tale elenco sia in conformità con la direttiva 2000/13/CE.

Articolo 10

Norme specifiche per l’uso delle denominazioni di vendita e delle indicazioni geografiche

1.   Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è vietato l’uso di uno dei termini elencati nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II o di un’indicazione geografica registrata nell’allegato III in un termine composto, o l’allusione a un siffatto termine o indicazione nella presentazione di un alimento, tranne se l’alcole proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa (dalle bevande spiritose) cui è fatto riferimento.

2.   L’uso di un termine composto di cui al paragrafo 1 è altresì vietato qualora una bevanda spiritosa sia stata diluita in modo da ridurre il titolo alcolometrico al di sotto del titolo alcolometrico minimo specificato nella definizione di detta bevanda spiritosa.

3.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento lascia impregiudicata la possibilità di usare i termini «amaro» o «bitter» per prodotti da esso non contemplati.

4.   In deroga al paragrafo 1, per tenere conto dei metodi di produzione stabiliti, i termini composti di cui all’allegato II, categoria 32, lettera d), possono essere utilizzati nella presentazione dei liquori prodotti nella Comunità alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 11

Designazione, presentazione ed etichettatura delle miscele

1.   Se ad una bevanda spiritosa elencata tra le categorie da 1 a 14 dell'allegato II è stato aggiunto alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito, tale bevanda spiritosa reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Essa non può recare in nessuna forma una denominazione riservata, nelle categorie da 1 a 14.

2.   Quando una bevanda spiritosa delle categorie da 1 a 46 dell’allegato II è miscelata con:

a)

una o più bevande spiritose; e/o

b)

uno o più distillati di origine agricola

essa reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Tale denominazione di vendita è riportata sull’etichetta in maniera ben visibile e chiaramente leggibile e non può essere sostituita né modificata.

3.   Il paragrafo 2 non si applica alla designazione, alla presentazione o all’etichettatura delle miscele di cui al medesimo paragrafo se rispondenti a una delle definizioni di cui alle categorie da 1 a 46 dell’allegato II.

4.   Fermo restando il disposto della direttiva 2000/13/CE, nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura delle bevande spiritose ottenute dalle miscele di cui al paragrafo 2 del presente articolo è ammesso l’uso di uno o più dei termini elencati nell’allegato II solo se tali termini non fanno parte della denominazione di vendita, ma sono esclusivamente elencati nello stesso campo visivo dell’elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, sotto la dicitura «bevanda spiritosa miscelata».

Per la dicitura «bevanda spiritosa miscelata» si utilizzano caratteri uniformi, dello stesso tipo e dello stesso colore dei caratteri della denominazione di vendita. Le dimensioni dei caratteri non possono superare la metà di quelle dei caratteri della denominazione di vendita.

5.   Nell’etichettatura e nella presentazione delle miscele di cui al paragrafo 2 alle quali si applica il requisito di elencare gli ingredienti alcolici ai sensi del paragrafo 4, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico è espressa in percentuale secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.

Articolo 12

Disposizioni specifiche relative alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose

1.   Se la designazione, la presentazione o l’etichettatura di una bevanda spiritosa reca l’indicazione della materia prima impiegata per produrre l’alcole etilico di origine agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato è menzionato secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

2.   La designazione, la presentazione o l’etichettatura di una bevanda spiritosa può essere completata dal termine «assemblaggio» o «assemblato» solo se la bevanda spiritosa è stata sottoposta ad assemblaggio, come definito dall’allegato I, punto 7.

3.   Salvo deroga adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa può essere precisato un periodo di invecchiamento o un’età soltanto se si riferisce al più giovane dei componenti alcolici e purché la bevanda spiritosa sia stata invecchiata sotto controllo fiscale o sotto un controllo che offra garanzie equivalenti.

Articolo 13

Divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo

Le bevande spiritose non possono essere detenute per la vendita o immesse in commercio in recipienti con dispositivi di chiusura rivestiti di capsule o involucri a base di piombo.

Articolo 14

Lingua utilizzata nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose

1.   Le indicazioni previste dal presente regolamento sono riportate in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea in modo che il consumatore finale possa capirle facilmente, tranne nel caso in cui il consumatore sia informato con altri mezzi.

2.   I termini in corsivo dell’allegato II e le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III non sono tradotti sull’etichetta né nella presentazione della bevanda spiritosa.

3.   Per le bevande spiritose originarie di paesi terzi è ammesso l’uso di una lingua ufficiale del paese terzo in cui è stata prodotta la bevanda spiritosa, a condizione che le indicazioni previste dal presente regolamento figurino anche in una lingua ufficiale dell’Unione europea, affinché il consumatore finale possa capirle facilmente.

4.   Fermo restando il disposto del paragrafo 2, per le bevande spiritose prodotte nella Comunità destinate all’esportazione le indicazioni previste dal presente regolamento possono figurare anche in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell’Unione europea.

CAPO III

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 15

Indicazioni geografiche

1.   Ai fini del presente regolamento, per «indicazione geografica» si intende un’indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.

2.   Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono registrate nell’allegato III.

3.   Le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III non possono diventare generiche.

Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate nell’allegato III.

Per «denominazione divenuta generica» si intende il nome di una bevanda spiritosa che, pur collegato al luogo o alla regione in cui il prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato la denominazione comune di una bevanda spiritosa nella Comunità.

4.   Le bevande spiritose recanti un’indicazione geografica registrata nell’allegato III sono conformi a tutti i requisiti della scheda tecnica di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

Articolo 16

Protezione delle indicazioni geografiche

Fatto salvo l’articolo 10, le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III sono protette da:

a)

qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa registrata con tale indicazione geografica o nella misura in cui l’uso di tale indicazione consenta di sfruttare indebitamente la rinomanza dell’indicazione geografica registrata;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l’indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «stile», «marca», «gusto» o altri termini simili;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole in relazione alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura del medesimo, tale da indurre in errore sull’origine;

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Articolo 17

Registrazione delle indicazioni geografiche

1.   Le domande di registrazione di un’indicazione geografica nell’allegato III sono presentate alla Commissione in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea o accompagnate da una traduzione in una di tali lingue. Tali domande sono debitamente motivate e corredate di una scheda tecnica che illustra i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare.

2.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all’interno della Comunità, la domanda di cui al paragrafo 1 è presentata dallo Stato membro d’origine della bevanda spiritosa.

3.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all’interno di un paese terzo, la domanda di cui al paragrafo 1 è inviata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del paese terzo interessato e contiene la prova che la denominazione in questione è protetta nel suo paese d’origine.

4.   La scheda tecnica di cui al paragrafo 1 comprende almeno i principali requisiti seguenti:

a)

la denominazione e la categoria della bevanda spiritosa compresa l’indicazione geografica;

b)

una descrizione della bevanda spiritosa, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto nonché le caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene;

c)

la definizione della zona geografica interessata;

d)

una descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti;

e)

gli elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica;

f)

le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali;

g)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

h)

eventuali aggiunte all’indicazione geografica e/o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla pertinente scheda tecnica.

5.   La Commissione verifica entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 la conformità della domanda stessa al presente regolamento.

6.   Se la Commissione conclude che la domanda di cui al paragrafo 1 è conforme al presente regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica di cui al paragrafo 4 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

7.   Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della scheda tecnica, qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un interesse legittimo può opporsi alla registrazione dell’indicazione geografica nell’allegato III se ritiene che non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal presente regolamento. L’opposizione, che deve essere debitamente motivata, è presentata alla Commissione in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea o corredata di una traduzione in una di tali lingue.

8.   La Commissione adotta la decisione di registrare l’indicazione geografica nell’allegato III secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, tenendo conto delle eventuali opposizioni sollevate in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 18

Cancellazione di un’indicazione geografica

Se l’osservanza dei requisiti della scheda tecnica non è più assicurata, la Commissione adotta una decisione che cancella la registrazione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 19

Indicazioni geografiche omonime

La registrazione di un’indicazione geografica omonima conforme al presente regolamento tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare:

una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, anche se testualmente esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui è originaria la bevanda spiritosa in questione,

l’impiego di un’indicazione geografica omonima registrata è autorizzato esclusivamente in presenza di condizioni pratiche tali da garantire che la denominazione omonima registrata successivamente sia ben differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

Articolo 20

Indicazioni geografiche stabilite

1.   Per ogni indicazione geografica registrata nell’allegato III il 20 febbraio 2008, gli Stati membri presentano alla Commissione una scheda tecnica di cui all’articolo 17, paragrafo 1 entro il 20 febbraio 2015.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tale scheda tecnica sia accessibile al pubblico.

3.   Qualora non le sia stata presentata alcuna scheda tecnica entro il 20 febbraio 2015, la Commissione sopprime l’indicazione geografica nell’allegato III conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 21

Modifica della scheda tecnica

La procedura di cui all’articolo 17 si applica mutatis mutandis qualora dovesse essere modificata la scheda tecnica di cui all’articolo 17, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1.

Articolo 22

Verifica del rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica

1.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all’interno della Comunità, la verifica del rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica è effettuata anteriormente all’immissione del prodotto sul mercato da:

una o più delle autorità competenti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, e/o

uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (10) che opera come organismo di certificazione dei prodotti.

A prescindere dalla legislazione nazionale, i costi di tale verifica del rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo.

2.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all’interno di un paese terzo, la verifica del rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica è effettuata anteriormente all’immissione del prodotto sul mercato da:

una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo, e/o

uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

3.   Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse.

4.   Qualora le autorità o gli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 abbiano deciso di verificare il rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 23

Relazione tra marchi e indicazioni geografiche

1.   La registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione geografica registrata nell’allegato III è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all’articolo 16.

2.   Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 16, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione dell’indicazione geografica nel paese d’origine, o precedentemente al 1o gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di un’indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (11) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario (12).

3.   Un’indicazione geografica non è registrata se, alla luce della rinomanza e notorietà di un marchio e della durata del suo uso nella Comunità, la registrazione può indurre in errore il consumatore circa la vera identità del prodotto.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

Controllo e protezione delle bevande spiritose

1.   Gli Stati membri provvedono al controllo delle bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e designano in particolare l’autorità competente o le autorità responsabili dei controlli riguardo agli obblighi stabiliti dal presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento.

3.   La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, assicura l’applicazione uniforme del presente regolamento e, se necessario, adotta misure secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 25

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le bevande spiritose.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 26

Modifica degli allegati

Gli allegati sono modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 27

Misure di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 28

Disposizioni transitorie e altre disposizioni specifiche

1.   Secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, sono apportate, ove opportuno, modifiche al presente regolamento intese a:

a)

agevolare entro il 20 febbraio 2011 la transizione dal regime previsto nel regolamento (CEE) n. 1576/89 al regime istituito dal presente regolamento;

b)

derogare agli articoli 17 e 22 in casi debitamente giustificati;

c)

stabilire un simbolo comunitario per le indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose.

2.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, sono adottate, ove opportuno, disposizioni intese a risolvere problemi pratici specifici, ad esempio rendendo obbligatoria in alcuni casi l’indicazione del luogo di produzione sull’etichetta per evitare che i consumatori siano indotti in errore e mantenere e sviluppare metodi comunitari di riferimento per l’analisi delle bevande spiritose.

3.   Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono continuare ad essere prodotte conformemente al regolamento (CEE) n. 1576/89 fino al 20 maggio 2009. Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento, ma che sono state prodotte conformemente al regolamento (CEE) n. 1576/89 prima del 20 febbraio 2008 o fino al 20 maggio 2009 possono continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 29

Abrogazione

1.   Il regolamento (CEE) n. 1576/89 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2.   I regolamenti (CEE) n. 2009/92 (13), (CE) n. 1267/94 (14) e (CE) n. 2870/2000 (15) della Commissione continuano ad essere applicabili.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 12.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

(3)  GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2005.

(4)  GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9).

(5)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11).

(6)  GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(8)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(10)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

(11)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione del Consiglio 92/10/CEE (GU L 6 dell’11.1.1992, pag. 35).

(12)  GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 14).

(13)  Regolamento (CEE) n. 2009/92 della Commissione, del 20 luglio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell’alcole etilico di origine agricola utilizzato per l’elaborazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli (GU L 203 del 21.7.1992, pag. 10).

(14)  Regolamento (CE) n. 1267/94 della Commissione, del 1o giugno 1994, recante applicazione degli accordi tra l’Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose (GU L 138 del 2.6.1994, pag. 7). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1434/97 (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 56).

(15)  Regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d’analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2091/2002 (GU L 322 del 27.11.2002, pag. 11).


ALLEGATO I

DEFINIZIONI E REQUISITI TECNICI

Le definizioni e i requisiti tecnici di cui all’articolo 2, paragrafo 4, e all’articolo 7 sono i seguenti:

1)

Alcole etilico di origine agricola

L’alcole etilico di origine agricola possiede le proprietà seguenti:

a)

caratteristiche organolettiche: assenza di gusti rintracciabili estranei alla materia prima;

b)

titolo alcolometrico volumico minimo: 96,0 % vol.;

c)

valori massimi dell’impurezza:

i)

acidità totale espressa in grammi di acido acetico per ettolitro di alcole a 100 % vol.: 1,5;

ii)

esteri espressi in grammi di acetato di etile per ettolitro di alcole a 100 % vol.: 1,3;

iii)

aldeidi espresse in grammi di acetaldeide per ettolitro di alcole a 100 % vol.: 0,5;

iv)

alcoli superiori espressi in grammi di 2-metil-1-propanolo per ettolitro di alcole a 100 % vol.: 0,5;

v)

metanolo espresso in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.: 30;

vi)

estratto secco espresso in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.: 1,5;

vii)

basi azotate volatili espresse in grammi di azoto per ettolitro di alcole a 100 % vol.: 0,1;

viii)

furfurolo: non rintracciabile.

2)

Distillato di origine agricola

Il liquido alcolico ottenuto mediante distillazione, previa fermentazione alcolica, di un prodotto o prodotti agricoli figuranti nell’allegato I del trattato e che non presenta le caratteristiche dell’alcole etilico né quelle di una bevanda spiritosa, ma che ha conservato un aroma e un gusto provenienti dalla materia prima utilizzata (dalle materie prime utilizzate).

Quando sia fatto riferimento alla materia prima utilizzata, il distillato deve essere ottenuto esclusivamente a partire da detta materia prima.

3)

Edulcorazione

L’operazione che consiste nell’impiegare, per l’elaborazione delle bevande spiritose, uno o più dei seguenti prodotti:

a)

zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito, quali definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana (1);

b)

mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve concentrato, mosto di uve fresche;

c)

zucchero bruciato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici;

d)

miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele (2);

e)

sciroppo di carruba;

f)

qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.

4)

Miscela

L’operazione che consiste nel combinare due o più bevande diverse per farne una nuova bevanda.

5)

Aggiunta di alcole

Aggiunta di alcole etilico di origine agricola e/o di distillati di origine agricola a una bevanda spiritosa.

6)

Aggiunta di acqua

Per l’elaborazione delle bevande spiritose è autorizzata l’aggiunta di acqua purché di qualità conforme alle direttive 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia delle legislazioni degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (3) e 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (4) e purché tale aggiunta non alteri la natura del prodotto.

Tale acqua può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita.

7)

Assemblaggio

L’operazione che consiste nel combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria, che differiscono tra loro solo per sfumature di composizione dovute a uno o più dei seguenti fattori:

a)

metodo di elaborazione;

b)

apparecchiature di distillazione impiegate;

c)

periodo di maturazione o di invecchiamento;

d)

zona geografica di produzione.

La bevanda spiritosa ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell’assemblaggio.

8)

Maturazione o invecchiamento

L’operazione che consiste nel lasciare sviluppare naturalmente in recipienti adatti alcune reazioni, che procurano alla bevanda spiritosa qualità organolettiche che non possedeva in precedenza.

9)

Aromatizzazione

L’operazione che consiste nell’impiegare, per l’elaborazione di una bevanda spiritosa, uno o più aromi, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 88/388/CEE.

10)

Colorazione

L’operazione che consiste nell’impiegare, per l’elaborazione di una bevanda spiritosa, uno o più coloranti, quali definiti dalla direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (5).

11)

Titolo alcolometrico volumico

Il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto considerato, alla temperatura di 20 oC, e il volume totale del prodotto alla stessa temperatura.

12)

Tenore di sostanze volatili

La quantità di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dal metanolo contenute in una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione, presenti unicamente in seguito alla distillazione o alla ridistillazione delle materie prime utilizzate.

13)

Luogo di fabbricazione

La località o la zona dove ha avuto luogo la fase del processo di produzione del prodotto finito che ha conferito alla bevanda spiritosa il suo carattere e le sue qualità definitive essenziali.

14)

Designazione

I termini utilizzati nell’etichettatura, nella presentazione e nell’imballaggio, sui documenti che scortano il trasporto di una bevanda, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e nella sua pubblicità.

15)

Presentazione

I termini utilizzati sull’etichettatura e sull’imballaggio nonché nella pubblicità e nella promozione delle vendite, in immagini o simili, nonché sui recipienti, compresi la bottiglia e il dispositivo di chiusura.

16)

Etichettatura

Il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano una bevanda spiritosa, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo della bottiglia.

17)

Imballaggio

Gli involucri protettivi quali carta, rivestimenti di ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto e/o la vendita di uno o più recipienti.


(1)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

(2)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(3)  GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(4)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(5)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ALLEGATO II

BEVANDE SPIRITOSE

Categorie di bevande spiritose

1.   Rum

a)

Il rum è:

i)

la bevanda spiritosa ottenuta mediante fermentazione alcolica e distillazione di melasse o sciroppi provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, e distillata a meno di 96 % vol., cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo percettibile le caratteristiche organolettiche specifiche del rum; oppure

ii)

la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di succo di canna da zucchero che presenta le caratteristiche aromatiche cui i rum devono il loro carattere specifico e avente un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 100 % vol. Questa bevanda spiritosa può essere commercializzata con la parola «agricolo» che qualifica la denominazione di vendita «rum» accompagnata da una delle indicazioni geografiche dei dipartimenti francesi d’oltremare e della regione autonoma di Madera registrate nell’allegato III;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del rum è di 37,5 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5), diluito o non diluito;

d)

il rum non è aromatizzato;

e)

il rum può contenere caramello aggiunto solo come colorante;

f)

il termine «traditionnel» può completare una delle indicazioni geografiche di cui all’allegato III, categoria 1, per il rum ottenuto mediante distillazione a meno di 90 % vol., previa fermentazione alcolica di prodotti alcoligeni originari esclusivamente del luogo di produzione considerato. Tale rum deve avere un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 100 % vol. e non può essere edulcorato. L’uso del termine «traditionnel» non osta all’impiego dei termini «ottenuto dalla fabbricazione dello zucchero» o «agricolo», che possono essere aggiunti alla denominazione di vendita «rum» e alle indicazioni geografiche.

Questa disposizione lascia impregiudicato l’impiego del termine «traditionnel» per i prodotti da essa non contemplati, in base alle norme specifiche che li disciplinano.

2.   Whisky o whiskey

a)

Il whisky o whiskey è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente:

i)

mediante distillazione di un mosto di cereali maltati con o senza chicchi interi di altri cereali, che è stato

saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali,

fermentato per azione di lieviti;

ii)

con una o più distillazioni a meno di 94,8 % vol., cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime utilizzate;

iii)

mediante invecchiamento del distillato finale per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 l.

Il distillato finale, al quale possono essere aggiunti soltanto acqua e caramello semplice (per la colorazione), conserva il colore, l’aroma e il gusto derivanti dal processo di elaborazione di cui ai punti i), ii) e iii);

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del whisky o whiskey è di 40 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

il whisky o whiskey non può essere edulcorato né aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello semplice usato come colorante.

3.   Acquavite di cereali

a)

L’acquavite di cereali è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate;

b)

ad eccezione del «Korn», il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di cereali è di 35 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

l’acquavite di cereali non è aromatizzata;

e)

l’acquavite di cereali può contenere caramello aggiunto solo come colorante;

f)

per poter recare la denominazione di vendita «brandy di cereali», l’acquavite di cereali deve essere ottenuta mediante distillazione a meno di 95 % vol. di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi che presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate;

4.   Acquavite di vino

a)

L’acquavite di vino è la bevanda spiritosa:

i)

ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino o di vino alcolizzato a meno di 86 % vol. o dalla ridistillazione di un distillato di vino a meno di 86 % vol.;

ii)

con un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iii)

con un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di vino è di 37,5 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

l’acquavite di vino non è aromatizzata. Ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali;

e)

l’acquavite di vino può contenere caramello aggiunto solo come colorante;

f)

se sottoposta a invecchiamento, l’acquavite di vino può continuare ad essere commercializzata come «acquavite di vino» purché il periodo di invecchiamento sia uguale o superiore a quello stabilito per la bevanda spiritosa della categoria 5 del presente allegato.

5.   Brandy o Weinbrand

a)

Il brandy o Weinbrand è la bevanda spiritosa:

i)

ottenuta da acquaviti di vino, con aggiunta o meno di distillato di vino distillato a meno di 94,8 % vol., a condizione che tale distillato non superi il limite massimo di 50 % del tenore alcolico del prodotto finito;

ii)

invecchiata in recipienti di quercia per almeno un anno o per almeno sei mesi se la capacità dei recipienti di quercia è inferiore a 1 000 l;

iii)

con un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol., provenienti esclusivamente dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime utilizzate;

iv)

con un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del brandy o Weinbrand è di 36 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

il brandy o Weinbrand non è aromatizzato. Ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali;

e)

il brandy o Weinbrand può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

6.   Acquavite di vinaccia o marc

a)

L’acquavite di vinaccia o marc è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua;

ii)

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

iii)

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

iv)

la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 % vol.;

v)

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

vi)

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di vinaccia o marc è di 37,5 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

l’acquavite di vinaccia o marc non è aromatizzata. Ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali;

e)

l’acquavite di vinaccia o marc può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

7.   Acquavite di residui di frutta

a)

L’acquavite di residui di frutta è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86 % vol. di residui di frutta, ad eccezione delle vinacce;

ii)

ha un tenore minimo di sostanze volatili di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iii)

ha un tenore massimo di metanolo di 1 500 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iv)

ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso dell’acquavite di residui di frutta con nocciolo;

v)

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica di cui al punto i);

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di residui di frutta è di 37,5 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

l’acquavite di residui di frutta non è aromatizzata;

e)

l’acquavite di residui di frutta può contenere caramello aggiunto solo come colorante;

f)

la denominazione di vendita è «acquavite di residui di» seguita dal nome del frutto utilizzato. In caso di utilizzazione di residui di vari tipi di frutta, la denominazione di vendita è «acquavite di residui di frutta».

8.   Acquavite di uve secche o raisin brandy

a)

L’acquavite di uve secche o raisin brandy è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione del prodotto risultante dalla fermentazione alcolica dell’estratto di uve secche dei vitigni «nero di Corinto» o «moscato di Alessandria», distillato a meno di 94,5 % vol., cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto provenienti dalla materia prima utilizzata;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di uve secche o raisin brandy è di 37,5 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

l’acquavite di uve secche o raisin brandy non è aromatizzata;

e)

l’acquavite di uve secche o raisin brandy può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

9.   Acquavite di frutta

a)

l’acquavite di frutta è una bevanda spiritosa:

i)

ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo o di un mosto di tale frutto, bacche o ortaggi, con o senza nocciolo;

ii)

distillata a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti da materie prime distillate;

iii)

con un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iv)

con un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso delle acquaviti di frutta con nocciolo;

b)

l’acquavite di frutta ha un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.

Per le seguenti acquaviti di frutta è tuttavia consentito un tenore massimo di metanolo di:

i)

1 200 g/hl di alcole a 100 % vol. per le acquaviti ottenute dai frutti seguenti:

prugne (Prunus domestica L.),

prugne mirabelle (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),

mele (Malus domestica Borkh.),

pere (Pyrus communis L.) eccetto le pere Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»),

lamponi (Rubus idaeus L.),

more (Rubus fruticosus auct. aggr.),

albicocche (Prunus armeniaca L.),

pesche (Prunus persica L. Batsch);

ii)

1 350 g/hl di alcole a 100 % vol per le acquaviti ottenute dai frutti o dalle bacche seguenti:

pere Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»),

ribes rossi (Ribes rubrum L.),

ribes neri (Ribes nigrum L.),

sorbe (Sorbus aucuparia L.),

bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),

mele cotogne (Cydonia oblonga Mill.),

bacche di ginepro (Juniperus communis L. e/o Juniperus oxicedrus L.);

c)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di frutta è di 37,5 % vol.;

d)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

e)

l’acquavite di frutta non è aromatizzata;

f)

la denominazione di vendita dell’acquavite di frutta è «acquavite di» seguita dal nome del frutto, della bacca o dell’ortaggio: acquavite di ciliegie o kirsch, acquavite di prugne o slivovice, di mirabelle, di pesche, di mele, di pere, di albicocche, di fichi, di agrumi, di uva o di qualsiasi altro frutto.

Può essere utilizzata anche la denominazione wasser preceduta dal nome del frutto.

Il nome del frutto può sostituire la denominazione «acquavite di» seguita dal nome del frutto soltanto nel caso dei frutti o dalle bacche seguenti:

prugne mirabelle (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

prugne (Prunus domestica L.),

prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),

corbezzole (Arbutus unedo L.),

mele «Golden Delicious».

Se vi fosse il rischio per il consumatore finale di non capire facilmente una di tali denominazioni di vendita, l’etichettatura conterrà il termine «acquavite», eventualmente completato da una spiegazione;

g)

la denominazione Williams è riservata all’acquavite di pere ottenuta unicamente da pere della varietà Williams;

h)

qualora siano distillati insieme due o più tipi di frutti, bacche o ortaggi, il prodotto è venduto con la denominazione «acquavite di frutta» o, se del caso, «acquavite di ortaggi». Detta denominazione può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, bacca o ortaggio secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

10.   Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

a)

L’acquavite di sidro di mele e l’acquavite di sidro di pere sono bevande spiritose:

i)

ottenute esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol., di sidro di mele e di sidro di pere, cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dai frutti;

ii)

con un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iii)

con un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di sidro di mele e di sidro di pere è di 37,5 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

l’acquavite di sidro di mele o di sidro di pere non è aromatizzata;

e)

l’acquavite di sidro di mele o di sidro di pere può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

11.   Acquavite di miele

a)

L’acquavite di miele è una bevanda spiritosa:

i)

ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione della soluzione di miele;

ii)

distillata a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione presenti le caratteristiche organolettiche provenienti dalla materia prima utilizzata;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di miele è di 35 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

l’acquavite di miele non è aromatizzata;

e)

l’acquavite di miele può contenere caramello aggiunto solo come colorante;

f)

l’acquavite di miele può essere edulcorata soltanto con miele.

12.   Hefebrand o acquavite di fecce

a)

L’Hefebrand o acquavite di fecce è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol. di fecce di vino o di fecce di frutti fermentati;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell’Hefebrand o acquavite di fecce è di 38 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

l’Hefebrand o acquavite di fecce non è aromatizzata;

e)

l’Hefebrand o acquavite di fecce può contenere caramello aggiunto solo come colorante;

f)

la denominazione di vendita dell’Hefebrand o acquavite di fecce è completata dal nome della materia prima utilizzata.

13.   Bierbrand o eau-de-vie de bière

a)

La Bierbrand o eau-de-vie de bière è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione diretta a pressione normale di birra fresca e ha un titolo alcolometrico volumico inferiore a 86 % vol., cosicché il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo della Bierbrand o eau-de-vie de bière è di 38 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

la Bierbrand o eau-de-vie de bière non è aromatizzata;

e)

la Bierbrand o eau-de-vie de bière può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

14.   Topinambur o acquavite di elianto

a)

Il topinambur o acquavite di elianto è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86 % vol. di tuberi di topinambur (Helianthus tuberosus L.).;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del topinambur o acquavite di elianto è di 38 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

il topinambur o acquavite di elianto non è aromatizzato;

e)

il topinambur o acquavite di elianto può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

15.   Vodka

a)

La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta da alcole etilico di origine agricola, ricavato per fermentazione, in presenza di lieviti, di:

i)

patate e/o cereali; o

ii)

altre materie prime agricole,

per distillazione e/o rettificazione onde attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime impiegate e dei sottoprodotti della fermentazione.

Tale procedimento può essere seguito da ridistillazione e/o da un trattamento con coadiuvanti tecnologici adatti, come il carbone attivo, onde conferire al prodotto caratteristiche organolettiche particolari.

I valori massimi dell’impurezza per l’alcole etilico di origine agricola sono conformi a quelli stabiliti nell’allegato I, ad eccezione del contenuto di metanolo che non supera 10 g/hl di alcole a 100 % vol.;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka è di 37,5 % vol.;

c)

gli unici aromi che possono essere aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali presenti nel distillato ottenuto dalle materie prime fermentate. Possono essere inoltre conferite al prodotto caratteristiche organolettiche particolari, ma non un gusto predominante;

d)

la descrizione, la presentazione o l’etichettatura della vodka non prodotta esclusivamente dalle materie prime di cui alla lettera a), punto i) recano la menzione «distillata da …», accompagnata dal nome delle materie prime utilizzate per produrre l’alcole etilico di origine agricola. L’etichettatura è conforme all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.

16.   Acquavite di (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione

a)

L’acquavite (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione è la bevanda spiritosa:

i)

ottenuta mediante macerazione di frutti o bacche elencati al punto ii), parzialmente fermentati o non fermentati, addizionata eventualmente di un massimo di 20 litri di alcole etilico di origine agricola o acquavite e/o distillato proveniente dallo stesso frutto per 100 kg di frutta o bacche fermentate, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.;

ii)

ottenuta dai frutti o dalle bacche seguenti:

more (Rubus fruticosus auct. aggr.),

fragole (Fragaria spp.),

mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),

lamponi (Rubus idaeus L.),

ribes (Ribes rubrum L.),

prugnole (Prunus spinosa L.),

frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.),

sorbe (Sorbus domestica L.),

bacche di agrifoglio (Ilex cassine L.),

frutti del sorbo selvatico [Sorbus torminalis (L.) Crantz]

bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),

rosa canina (Rosa canina L.),

ribes neri (Ribes nigrum L.),

banane (Musa spp.),

frutti della passione (Passiflora edulis Sims),

frutti della spondias dorata (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),

frutti della spondias rossa (Spondias mombin L.);

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e distillazione è di 37,5 % vol.;

c)

l’acquavite di (con il nome del frutto), ottenuta dalla macerazione e distillazione, non è aromatizzata;

d)

per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione dell’acquavite (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e distillazione, la dicitura «ottenuta dalla macerazione e distillazione» deve figurare nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore e campo visivo identici a quelli utilizzati per la dicitura «acquavite di (con il nome del frutto)» e sulle bottiglie essa deve essere indicata sull’etichetta anteriore.

17.   Geist (con il nome del frutto o della materia prima impiegata)

a)

Il Geist (con il nome del frutto o della materia prima impiegata) è la bevanda spiritosa ottenuta mediante macerazione di frutti e di bacche non fermentati elencati nella categoria 16, lettera a), punto ii), del presente allegato o di ortaggi, noci o altre materie vegetali quali erbe o petali di rosa, in alcole etilico di origine agricola, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata) è di 37,5 % vol.;

c)

il Geist (con il nome del frutto o della materia prima impiegata) non è aromatizzato.

18.   Genziana

a)

La genziana è la bevanda spiritosa proveniente da un distillato di genziana ottenuto da radici di genziana fermentate, con o senza aggiunta di alcole etilico di origine agricola;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo della genziana è di 37,5 % vol.;

c)

la genziana non è aromatizzata.

19.   Bevanda spiritosa al ginepro

a)

Le bevande spiritose al ginepro sono bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola e/o acquavite di cereali e/o distillato di cereali con bacche di ginepro (Juniperus communis L. e/o Juniperus oxicedris L.);

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose al ginepro è di 30 % vol.;

c)

possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva, e/o piante aromatiche o parti di esse, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene attenuate;

d)

le bevande spiritose al ginepro possono recare le denominazioni di vendita Wacholder o genebra.

20.   Gin

a)

Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola avente le caratteristiche organolettiche appropriate;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del gin è di 37,5 % vol.;

c)

nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva, ma il gusto di ginepro deve essere predominante.

21.   Gin distillato

a)

Il gin distillato è:

i)

la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta esclusivamente mediante ridistillazione di alcole etilico di origine agricola di qualità adeguata, avente le caratteristiche organolettiche appropriate e con un titolo alcolometrico iniziale di almeno 96 % vol., utilizzando i tradizionali alambicchi da gin, in presenza di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di altri prodotti vegetali naturali, a condizione che il gusto di ginepro sia predominante; oppure

ii)

la miscela del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l’aromatizzazione del gin distillato possono essere impiegate anche sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali e/o preparazioni aromatiche come indicato alla categoria 20, lettera c);

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del gin distillato è di 37,5 % vol.;

c)

il gin ottenuto unicamente aggiungendo essenze o aromi all’alcole etilico di origine agricola non è gin distillato.

22.   London gin

a)

Il London gin è un tipo di gin distillato:

i)

ottenuto esclusivamente da alcole etilico di origine agricola, con un tenore massimo di metanolo di 5 g/hl di alcole al 100 % vol., il cui aroma è dovuto esclusivamente alla ridistillazione di alcole etilico in alambicchi tradizionali, in presenza di tutti i materiali vegetali naturali impiegati;

ii)

avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 70 % vol.;

iii)

qualora sia aggiunto altro alcole etilico di origine agricola, esso deve essere conforme alle caratteristiche di cui all’allegato I, punto 1), ma con un tenore massimo di metanolo non superiore a 5 g/hl di alcole al 100 % vol;

iv)

non contenente edulcoranti in quantità superiore a 0,1 g/l di prodotto finale o coloranti aggiunti;

v)

non contenente alcun altro ingrediente aggiunto diverso dall’acqua;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del London gin è di 37,5 % vol.;

c)

il termine London gin può essere completato dal termine «dry».

23.   Bevande spiritose al carvi

a)

Le bevande spiritose al carvi sono bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con carvi (Carum carvi L.);

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose al carvi è di 30 % vol.;

c)

possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva, ma il gusto di carvi deve essere predominante.

24.   Akvavit o aquavit

a)

L’akvavit o aquavit è la bevanda spiritosa al carvi e/o semi di aneto ottenuta mediante aromatizzazione con un distillato di erbe o di spezie;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell’akvavit o aquavit è di 37,5 % vol.;

c)

possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) della direttiva 88/388/CEE, e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della medesima direttiva, ma il gusto di queste bevande deve provenire in gran parte da distillati di semi di carvi (Carum carvi L.) e/o di semi di aneto (Anethum graveolens L.), mentre è vietata l’aggiunta di oli essenziali;

d)

le sostanze amare non possono dominare nettamente il gusto; il tenore di estratto secco non può superare 1,5 g/100 ml.

25.   Bevande spiritose all’anice

a)

Le bevande spiritose all’anice sono bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con estratti naturali di anice stellato (Illicium verum Hook f.), di anice verde (Pimpinella anisum L.), di finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o di qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale, usando uno dei seguenti procedimenti o una loro combinazione:

i)

macerazione e/o distillazione;

ii)

ridistillazione dell’alcole in presenza dei semi o di altre parti delle piante suddette;

iii)

aggiunta di estratti naturali distillati di piante aromatizzate all’anice;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose all’anice è di 15 %;

c)

nell’elaborazione delle bevande spiritose all’anice possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE;

d)

possono essere impiegati come complemento altri estratti vegetali naturali o semi aromatici, ma il gusto di anice deve essere predominante.

26.   Pastis

a)

Il pastis è la bevanda spiritosa aromatizzata all’anice che contiene anche estratti naturali della radice di liquirizia (Glycyrrhiza spp.), il che comporta la presenza di sostanze coloranti dette «calconi», nonché la presenza di acido glicirrizico, i cui tenori minimo e massimo devono essere rispettivamente di 0,05 e 0,5 g/l;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis è di 40 % vol.;

c)

nell’elaborazione del pastis possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE;

d)

il pastis presenta un tenore di zuccheri inferiore a 100 g/l, espresso in zucchero invertito, e un tenore minimo e massimo di anetolo pari rispettivamente a 1,5 e 2 g/l.

27.   Pastis de Marseille

a)

Il pastis de Marseille è un pastis con un tenore di anetolo di 2 g/l;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis de Marseille è di 45 % vol.;

c)

nell’elaborazione del pastis de Marseille possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.

28.   Anis

a)

L’anis è la bevanda spiritosa aromatizzata all’anice il cui aroma caratteristico proviene esclusivamente dall’anice verde (Pimpinella anisum L.) e/o dall’anice stellato (Illicium verum Hook f.) e/o dal finocchio (Foeniculum vulgare Mill.);

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell’anis è di 35 % vol.;

c)

nell’elaborazione dell’anis possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.

29.   Anis distillato

a)

L’anis distillato è un anis che contiene alcole distillato in presenza dei semi di cui alla categoria 28, lettera a) e, in caso di indicazione geografica, semi di lentisco e altri semi, piante e frutti aromatici, sempreché la proporzione minima dell’alcole distillato sia pari al 20 % del titolo alcolometrico dell’anis distillato;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell’anis distillato è di 35 % vol.;

c)

nell’elaborazione dell’anis distillato possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.

30.   Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

a)

Le bevande spiritose di gusto amaro o bitter sono bevande spiritose dal gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose di gusto amaro o bitter è di 15 % vol.;

c)

le bevande spiritose di gusto amaro o bitter possono essere commercializzate anche con la dicitura «amaro» o «bitter» associata o meno a un altro termine.

31.   Vodka aromatizzata

a)

La vodka aromatizzata è vodka cui è stato conferito un gusto predominante diverso da quello delle materie prime;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka aromatizzata è di 37,5 % vol.;

c)

la vodka aromatizzata può essere edulcorata, assemblata, aromatizzata, maturata o colorata;

d)

la vodka aromatizzata può essere venduta anche con la denominazione formata da qualsiasi aroma predominante insieme al termine «vodka».

32.   Liquore

a)

Il liquore è la bevanda spiritosa:

i)

avente un tenore minimo di zuccheri, espresso in zucchero invertito, di:

70 g/l per i liquori di ciliegia il cui alcole etilico è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie,

80 g/l per i liquori di genziana o liquori simili prodotti utilizzando esclusivamente la genziana o piante simili come sostanza aromatizzante,

100 g/l in tutti gli altri casi;

ii)

ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcorati ed addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari quali panna, latte o altri prodotti lattiero-caseari, frutta, vino e vino aromatizzato quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (1);

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore è di 15 % vol.;

c)

nell’elaborazione del liquore possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE e sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali, quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della medesima direttiva.

Tuttavia le sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii), di tale direttiva non possono essere impiegate nell’elaborazione dei seguenti liquori:

i)

liquori di frutta:

ribes neri,

ciliegie,

lamponi,

more di gelso,

mirtilli,

agrumi,

frutti del rovo camemoro (lamponi di Lapponia),

more artiche,

mirtilli rossi,

uva di monte,

bacche di olivello spinoso,

ananassi;

ii)

liquori di piante:

menta,

genziana,

anice,

genepì,

vulneraria;

d)

per tenere conto dei metodi di produzione stabiliti, nella presentazione dei liquori prodotti nella Comunità per i quali sia impiegato alcole etilico di origine agricola possono essere utilizzati i seguenti termini composti:

prune brandy,

orange brandy,

apricot brandy,

cherry brandy,

solbaerrom, denominato anche rum di ribes neri.

Per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione di tali liquori, il termine composto deve essere indicato sull’etichetta sulla stessa riga, in caratteri di tipo, dimensione e colore uniformi e il termine «liquore» deve figurarvi immediatamente accanto in caratteri di dimensioni non inferiori a quelle del termine composto. Inoltre, se l’alcole di questi liquori non proviene dalla bevanda spiritosa indicata, nell’etichettatura deve figurare l’origine dell’alcole utilizzato, nello stesso campo visivo del termine composto e del termine «liquore». Tale riferimento è espresso con l’indicazione del tipo di alcole agricolo utilizzato oppure con l’indicazione «alcole agricolo» preceduta dai termini «fabbricato a partire da …» o «elaborato con …» o «a base di …».

33.   Crema di (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata)

a)

La bevanda spiritosa denominata crema di (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), esclusi i prodotti lattiero-caseari, è un liquore avente un tenore minimo di zuccheri di 250 g/l espresso in zucchero invertito;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo della crema di (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata) è di 15 % vol.;

c)

a questa bevanda spiritosa si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d)

la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».

34.   Crème de cassis

a)

La crème de cassis è un liquore di ribes neri avente un tenore minimo di zuccheri di 400 g/l espresso in zucchero invertito;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo della crème de cassis è di 15 % vol.;

c)

alla crème de cassis si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d)

la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».

35.   Guignolet

a)

Il guignolet è il liquore ottenuto dalla macerazione delle ciliegie in alcole etilico di origine agricola;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del guignolet è di 15 % vol.;

c)

al guignolet si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d)

la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».

36.   Punch au rhum

a)

Il punch au rhum è il liquore il cui tenore alcolico proviene esclusivamente dall’impiego di rum;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del punch au rhum è di 15 % vol.;

c)

al punch au rhum si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d)

la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».

37.   Sloe Gin

a)

lo sloe gin è il liquore ottenuto dalla macerazione di prugnole nel gin, con eventuale aggiunta di succo di prugnole;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dello sloe gin è di 25 % vol.;

c)

nell’elaborazione dello sloe gin possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE;

d)

la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».

38.   Sambuca

a)

La sambuca è il liquore incolore aromatizzato all’anice:

i)

contenente distillati di anice verde (Pimpinella anisum L.), di anice stellato (Illicium verum L.) o di altre erbe aromatiche;

ii)

avente un tenore di zuccheri non inferiore a 350 g/l, espresso in zucchero invertito;

iii)

avente un tenore di anetolo naturale non inferiore a 1 g/l e non superiore a 2 g/l;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo della sambuca è di 38 % vol.;

c)

alla sambuca si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d)

la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».

39.   Maraschino, marrasquino o maraskino

a)

Il maraschino, marrasquino o maraskino è il liquore incolore che viene aromatizzato principalmente da un distillato di marasche o del prodotto della macerazione di ciliegie o di parte di tale frutto in alcole di origine agricola, avente un tenore di zuccheri non inferiore a 250 g/l, espresso in zucchero invertito;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del maraschino, marrasquino o maraskino è di 24 % vol.;

c)

al maraschino, marrasquino o maraskino si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d)

la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».

40.   Nocino

a)

Il nocino è il liquore che viene aromatizzato principalmente dalla macerazione e/o dalla distillazione di noci verdi intere (Juglans regia L.), avente un tenore di zuccheri non inferiore a 100 g/l, espresso in zucchero invertito;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del nocino è di 30 % vol.;

c)

al nocino si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d)

la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».

41.   Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat

a)

Il liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato e/o acquavite, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o miele è di 150 g/l espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d’uovo puro è di 140 g/l di prodotto finito;

b)

in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è di 14 % vol.;

c)

nell’elaborazione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali o identiche a quelle naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.

42.   Liquore all’uovo

a)

Il liquore all’uovo è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato e/o acquavite, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o miele è di 150 g/l espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d’uovo è di 70 g/l di prodotto finito;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore all’uovo è di 15 % vol.;

c)

nell’elaborazione del liquore all’uovo possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.

43.   Mistrà

a)

Il mistrà è la bevanda spiritosa incolore aromatizzata con anice o con anetolo naturale:

i)

avente un tenore di anetolo non inferiore a 1 g/l e non superiore a 2 g/l;

ii)

eventualmente addizionata di un distillato di erbe aromatiche;

iii)

non contenente zuccheri aggiunti.

b)

il titolo alcolometrico volumico del mistrà è compreso tra un minimo di 40 % e un massimo di 47 % vol.;

c)

nell’elaborazione del mistrà possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.

44.   Väkevä glögi o spritglögg

a)

Il Väkevä glögi o spritglögg è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con aromi naturali, o identici a quelli naturali, di chiodi di garofano e/o di cannella, usando uno dei seguenti procedimenti: macerazione e/o distillazione, ridistillazione dell’alcole in presenza di parti delle piante suddette, aggiunta di aroma naturale o identico a quello naturale di chiodi di garofano o di cannella o una combinazione di tali procedimenti;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del Väkevä glögi o spritglögg è di 15 %;

c)

possono essere impiegati anche altri estratti aromatici vegetali naturali o identici a quelli naturali in conformità della direttiva 88/388/CEE, ma l’aroma delle spezie menzionate deve essere predominante;

d)

il contenuto di vino o di prodotti vitivinicoli non può superare il 50 % di prodotto finito.

45.   Berenburg o Beerenburg

a)

Il Berenburg o Beerenburg è la bevanda spiritosa:

i)

ottenuta da alcole etilico di origine agricola;

ii)

ottenuta mediante macerazione di frutti o di piante o di parti di frutti o di piante;

iii)

contenente come aroma specifico un distillato di radici di genziana (Gentiana lutea L.), di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di foglie di alloro (Laurus nobilis L.);

iv)

il cui colore può variare dal marrone chiaro al marrone scuro;

v)

eventualmente edulcorata fino a un massimo di 20 g/l, espresso in zucchero invertito;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del Berenburg o Beerenburg è di 30 % vol.;

c)

nell’elaborazione del Berenburg o Beerenburg possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE.

46.   Nettare di miele o di idromele

a)

Il nettare di miele o di idromele è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione della miscela di soluzione di miele fermentata e distillato di miele e/o alcole etilico di origine agricola, che contiene almeno il 30 % vol. di soluzione di miele fermentata;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo del nettare di miele o di idromele è di 22 %;

c)

nell’elaborazione del nettare di miele o di idromele possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE, purché il gusto di miele sia predominante;

d)

il nettare di miele o di idromele può essere edulcorato solo con miele.

Altre bevande spiritose

1.

Il Rum-Verschnitt è prodotto in Germania ed è ottenuto miscelando rum e alcole, in modo che una proporzione minima del 5 % dell’alcole contenuto nel prodotto finito provenga dal rum. Il titolo alcolometrico volumico minimo del Rum-Verschnitt è di 37,5 %. Per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione del prodotto denominato Rum-Verschnitt, il termine Verschnitt deve figurare nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per il termine «Rum», sulla stessa riga di tale termine, e sulle bottiglie deve figurare sull’etichetta frontale. In caso di vendita al di fuori del mercato tedesco, la composizione alcolica del prodotto deve essere indicata sull’etichetta.

2.

La slivovice prodotta nella Repubblica ceca è ottenuta aggiungendo al distillato di prugne, prima dell’ultima distillazione, una proporzione massima di 30 % vol. di alcole etilico di origine agricola. Tale prodotto deve essere designato come bevanda spiritosa e può altresì recare la denominazione slivovice nello stesso campo visivo sull’etichetta frontale. Se la slivovice prodotta nella Repubblica ceca è commercializzata nella Comunità, la sua composizione alcolica deve essere indicata sull’etichetta. Questa disposizione non pregiudica l’uso della denominazione slivovice per le acquaviti di frutta in conformità della categoria 9.


(1)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal trattato di adesione del 2005.


ALLEGATO III

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Categoria di prodotto

Indicazione geografica

Paese d’origine (l’origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)

1.

Rum

 

 

 

Rhum de la Martinique

Francia

 

Rhum de la Guadeloupe

Francia

 

Rhum de la Réunion

Francia

 

Rhum de la Guyane

Francia

 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Francia

 

Rhum des Antilles françaises

Francia

 

Rhum des départements français d’outre-mer

Francia

 

Ron de Málaga

Spagna

 

Ron de Granada

Spagna

 

Rum da Madeira

Portogallo

2.

Whisky/Whiskey

 

 

 

Scotch Whisky

Regno Unito (Scozia)

 

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky  (1)

Irlanda

 

Whisky español

Spagna

 

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Francia

 

Whisky alsacien/Whisky d’Alsace

Francia

3.

Acquavite di cereali

 

 

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Korn/Kornbrand

Germania, Austria, Belgio (Comunità di lingua tedesca)

 

Münsterländer Korn/Kornbrand

Germania

 

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Germania

 

Bergischer Korn/Kornbrand

Germania

 

Emsländer Korn/Kornbrand

Germania

 

Haselünner Korn/Kornbrand

Germania

 

Hasetaler Korn/Kornbrand

Germania

 

Samanė

Lituania

4.

Acquavite di vino

 

 

 

Eau-de-vie de Cognac

Francia

 

Eau-de-vie des Charentes

Francia

 

Eau-de-vie de Jura

Francia

 

Cognac

Francia

 

(La denominazione «Cognac» può essere completata dai termini seguenti:

 

 

Fine

Francia

 

Grande Fine Champagne

Francia

 

Grande Champagne

Francia

 

Petite Fine Champagne

Francia

 

Petite Champagne

Francia

 

Fine Champagne

Francia

 

Borderies

Francia

 

Fins Bois

Francia

 

Bons Bois)

Francia

 

Fine Bordeaux

Francia

 

Fine de Bourgogne

Francia

 

Armagnac

Francia

 

Bas-Armagnac

Francia

 

Haut-Armagnac

Francia

 

Armagnac-Ténarèze

Francia

 

Blanche Armagnac

Francia

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

Francia

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Francia

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Francia

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Francia

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Francia

 

Aguardente de Vinho Douro

Portogallo

 

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portogallo

 

Aguardente de Vinho Alentejo

Portogallo

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portogallo

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portogallo

 

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portogallo

 

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Bulgaria

 

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Bulgaria

 

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Bulgaria

 

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Bulgaria

 

Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya from Russe

Bulgaria

 

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

Bulgaria

 

Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya from Dobrudja

Bulgaria

 

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

Bulgaria

 

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo

Bulgaria

 

Vinars Târnave

Romania

 

Vinars Vaslui

Romania

 

Vinars Murfatlar

Romania

 

Vinars Vrancea

Romania

 

Vinars Segarcea

Romania

5.

Brandy/Weinbrand

 

 

 

Brandy de Jerez

Spagna

 

Brandy del Penedés

Spagna

 

Brandy italiano

Italia

 

Brandy Αττικής/Brandy dell’Attica

Grecia

 

Brandy Πελοποννήσου/Brandy del Peloponneso

Grecia

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy della Grecia centrale

Grecia

 

Deutscher Weinbrand

Germania

 

Wachauer Weinbrand

Austria

 

Weinbrand Dürnstein

Austria

 

Pfälzer Weinbrand

Germania

 

Karpatské brandy špeciál

Slovacchia

 

Brandy français/Brandy de France

Francia

6.

Acquavite di vinaccia

 

 

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Francia

 

Marc d’Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

Francia

 

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Francia

 

Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Francia

 

Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Francia

 

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Francia

 

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Francia

 

Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Francia

 

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Francia

 

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Francia

 

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Francia

 

Marc d’Alsace Gewürztraminer

Francia

 

Marc de Lorraine

Francia

 

Marc d’Auvergne

Francia

 

Marc du Jura

Francia

 

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portogallo

 

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portogallo

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portogallo

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portogallo

 

Orujo de Galicia

Spagna

 

Grappa

Italia

 

Grappa di Barolo

Italia

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Italia

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Italia

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Italia

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Italia

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Italia

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

Italia

 

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Italia

 

Grappa di Marsala

Italia

 

Τσικουδιά/Tsikoudia

Grecia

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta

Grecia

 

Τσίπουρο/Tsipouro

Grecia

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro di Macedonia

Grecia

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro di Tessaglia

Grecia

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tyrnavos

Grecia

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Cipro

 

Törkölypálinka

Ungheria

9.

Acquavite di frutta

 

 

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Germania

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Germania

 

Schwarzwälder Williamsbirne

Germania

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Germania

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

Germania

 

Fränkisches Kirschwasser

Germania

 

Fränkischer Obstler

Germania

 

Mirabelle de Lorraine

Francia

 

Kirsch d’Alsace

Francia

 

Quetsch d’Alsace

Francia

 

Framboise d’Alsace

Francia

 

Mirabelle d’Alsace

Francia

 

Kirsch de Fougerolles

Francia

 

Williams d’Orléans

Francia

 

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

Italia

 

Williams friulano/Williams del Friuli

Italia

 

Sliwovitz del Veneto

Italia

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Italia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Italia

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Italia

 

Williams trentino/Williams del Trentino

Italia

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Italia

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Italia

 

Medronho do Algarve

Portogallo

 

Medronho do Buçaco

Portogallo

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Italia

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Italia

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Italia

 

Aguardente de pêra da Lousã

Portogallo

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Wachauer Marillenbrand

Austria

 

Szatmári Szilvapálinka

Ungheria

 

Kecskeméti Barackpálinka

Ungheria

 

Békési Szilvapálinka

Ungheria

 

Szabolcsi Almapálinka

Ungheria

 

Gönci Barackpálinka

Ungheria

 

Pálinka

Ungheria

Austria (per acquaviti di albicocca prodotte solo nei Länder: Austria Inferiore, Burgenland, Stiria/Vienna)

 

Bošácka slivovica

Slovacchia

 

Brinjevec

Slovenia

 

Dolenjski sadjevec

Slovenia

 

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

Bulgaria

 

Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Silistra

Bulgaria

 

Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Tervel

Bulgaria

 

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

Bulgaria

 

Pălincă

Romania

 

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Romania

 

Ţuică de Valea Milcovului

Romania

 

Ţuică de Buzău

Romania

 

Ţuică de Argeş

Romania

 

Ţuică de Zalău

Romania

 

Ţuică Ardelenească de Bistriţa

Romania

 

Horincă de Maramureş

Romania

 

Horincă de Cămârzana

Romania

 

Horincă de Seini

Romania

 

Horincă de Chioar

Romania

 

Horincă de Lăpuş

Romania

 

Turţ de Oaş

Romania

 

Turţ de Maramureş

Romania

10.

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

 

 

 

Calvados

Francia

 

Calvados Pays d’Auge

Francia

 

Calvados Domfrontais

Francia

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Francia

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Francia

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Francia

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Francia

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

Francia

 

Aguardiente de sidra de Asturias

Spagna

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

Francia

15.

Vodka

 

 

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Svezia

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Finlandia

 

Polska Wódka/Polish Vodka

Polonia

 

Laugarício vodka

Slovacchia

 

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

Lituania

 

vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Polonia

 

Latvijas Dzidrais

Lettonia

 

Rīgas Degvīns

Lettonia

 

Estonian vodka

Estonia

17.

Geist

 

 

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Germania

18.

Genziana

 

 

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Germania

 

Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige

Italia

 

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Italia

19.

Bevande spiritose al ginepro

 

 

 

Genièvre/Jenever/Genever

Belgio, Paesi Bassi, Francia (dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62), Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)

 

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)]

 

Jonge jenever, jonge genever

Belgio, Paesi Bassi

 

Oude jenever, oude genever

Belgio, Paesi Bassi

 

Hasseltse jenever/Hasselt

Belgio (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

 

Balegemse jenever

Belgio (Balegem)

 

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Belgio (Fiandra orientale)

 

Peket-Pékêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie

Belgio (Vallonia)

 

Genièvre Flandres Artois

Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)]

 

Ostfriesischer Korngenever

Germania

 

Steinhäger

Germania

 

Plymouth Gin

Regno Unito

 

Gin de Mahón

Spagna

 

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Lituania

 

Spišská borovička

Slovacchia

 

Slovenská borovička Juniperus

Slovacchia

 

Slovenská borovička

Slovacchia

 

Inovecká borovička

Slovacchia

 

Liptovská borovička

Slovacchia

24.

Akvavit/aquavit

 

 

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Danimarca

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Svezia

25.

Bevande spiritose all’anice

 

 

 

Anís español

Spagna

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Spagna

 

Hierbas de Mallorca

Spagna

 

Hierbas Ibicencas

Spagna

 

Évora anisada

Portogallo

 

Cazalla

Spagna

 

Chinchón

Spagna

 

Ojén

Spagna

 

Rute

Spagna

 

Janeževec

Slovenia

29.

Anis distillato

 

 

 

Ouzo/Ούζο

Cipro, Grecia

 

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo di Mitilene

Grecia

 

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo di Plomari

Grecia

 

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo di Kalamata

Grecia

 

Ούζο Θράκης/Ouzo della Tracia

Grecia

 

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo della Macedonia

Grecia

30.

Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

 

 

 

Demänovka bylinná horká

Slovacchia

 

Rheinberger Kräuter

Germania

 

Trejos devynerios

Lituania

 

Slovenska travarica

Slovenia

32.

Liquore

 

 

 

Berliner Kümmel

Germania

 

Hamburger Kümmel

Germania

 

Münchener Kümmel

Germania

 

Chiemseer Klosterlikör

Germania

 

Bayerischer Kräuterlikör

Germania

 

Irish Cream

Irlanda

 

Palo de Mallorca

Spagna

 

Ginjinha portuguesa

Portogallo

 

Licor de Singeverga

Portogallo

 

Mirto di Sardegna

Italia

 

Liquore di limone di Sorrento

Italia

 

Liquore di limone della Costa d’Amalfi

Italia

 

Genepì del Piemonte

Italia

 

Genepì della Valle d’Aosta

Italia

 

Benediktbeurer Klosterlikör

Germania

 

Ettaler Klosterlikör

Germania

 

Ratafia de Champagne

Francia

 

Ratafia catalana

Spagna

 

Anis português

Portogallo

 

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör//

Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Finlandia

 

Grossglockner Alpenbitter

Austria

 

Mariazeller Magenlikör

Austria

 

Mariazeller Jagasaftl

Austria

 

Puchheimer Bitter

Austria

 

Steinfelder Magenbitter

Austria

 

Wachauer Marillenlikör

Austria

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Austria

 

Hüttentee

Germania

 

Allažu Ķimelis

Lettonia

 

Čepkelių

Lituania

 

Demänovka Bylinný Likér

Slovacchia

 

Polish Cherry

Polonia

 

Karlovarská Hořká

Repubblica ceca

 

Pelinkovec

Slovenia

 

Blutwurz

Germania

 

Cantueso Alicantino

Spagna

 

Licor café de Galicia

Spagna

 

Licor de hierbas de Galicia

Spagna

 

Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi

Francia, Italia

 

Μαστίχα Χίου/Masticha di Chio

Grecia

 

Κίτρο Νάξου/Kitro di Nasso

Grecia

 

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat di Corfù

Grecia

 

Τεντούρα/Tentoura

Grecia

 

Poncha da Madeira

Portogallo

34.

Crème de cassis

 

 

 

Cassis de Bourgogne

Francia

 

Cassis de Dijon

Francia

 

Cassis de Saintonge

Francia

 

Cassis du Dauphiné

Francia

 

Cassis de Beaufort

Lussemburgo

40.

Nocino

 

 

 

Nocino di Modena

Italia

 

Orehovec

Slovenia

Altre bevande spiritose

 

Pommeau de Bretagne

Francia

 

Pommeau du Maine

Francia

 

Pommeau de Normandie

Francia

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

Svezia

 

Pacharán navarro

Spagna

 

Pacharán

Spagna

 

Inländerrum

Austria

 

Bärwurz

Germania

 

Aguardiente de hierbas de Galicia

Spagna

 

Aperitivo Café de Alcoy

Spagna

 

Herbero de la Sierra de Mariola

Spagna

 

Königsberger Bärenfang

Germania

 

Ostpreußischer Bärenfang

Germania

 

Ronmiel

Spagna

 

Ronmiel de Canarias

Spagna

 

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)], Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)

 

Domači rum

Slovenia

 

Irish Poteen/Irish Poitín

Irlanda

 

Trauktinė

Lituania

 

Trauktinė Palanga

Lituania

 

Trauktinė Dainava

Lituania


(1)  L’indicazione geografica Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky abbraccia il whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del Nord.