ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 32

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
6 febbraio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 104/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/96/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa alla concessione di una deroga richiesta dal Belgio per la Vallonia a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2007) 6643]

21

 

 

2008/97/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi bovina (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e brucellosi bovina, nonché ad alcune regioni amministrative della Polonia della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2008) 324]  ( 1 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

6.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/1


REGOLAMENTO (CE) N. 104/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

143,2

JO

84,0

MA

41,7

SN

192,7

TN

111,3

TR

92,2

ZZ

110,9

0707 00 05

EG

201,7

JO

202,1

MA

52,1

TR

112,7

ZZ

142,2

0709 90 70

MA

56,6

TR

125,0

ZA

79,4

ZZ

87,0

0709 90 80

EG

191,8

ZZ

191,8

0805 10 20

EG

45,6

IL

58,4

MA

64,2

TN

51,4

TR

70,3

ZZ

58,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

102,6

TR

101,8

ZZ

103,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,5

EG

62,2

IL

74,7

JM

97,0

MA

134,9

PK

46,3

TR

76,1

US

60,6

ZZ

79,5

0805 50 10

EG

63,7

IL

120,5

MA

81,7

TR

113,4

ZZ

94,8

0808 10 80

CA

87,1

CN

75,1

MK

39,9

US

113,1

ZZ

78,8

0808 20 50

CN

49,0

US

111,5

ZA

96,5

ZZ

85,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


6.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/3


REGOLAMENTO (CE) N. 105/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 10 e 40,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte. Il regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3) ha modificato le disposizioni relative all’intervento e all’ammasso privato del burro e della crema di latte. In seguito a tali modifiche e alla luce dell’esperienza occorre modificare e, ove occorra, semplificare le modalità d’applicazione delle misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2771/1999 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce i criteri in base ai quali gli organismi di intervento acquistano il burro ad un prezzo fisso oppure nell’ambito di una procedura di gara e le condizioni alle quali gli acquisti devono essere sospesi. È opportuno adottare le modalità pratiche relative alla procedura di acquisto di intervento. Per garantire la conformità delle caratteristiche qualitative e delle condizioni di presentazione del burro al momento di presentazione dell’offerta e dopo l’entrata del burro in magazzino, è opportuno esigere che il venditore presenti, insieme all’offerta, un impegno scritto. L’offerta deve inoltre essere corredata di una cauzione a garanzia della sua irrevocabilità e della consegna del burro della qualità richiesta entro termini da stabilirsi.

(3)

Per poter essere acquistato all’intervento il burro deve essere conforme ai requisiti stabiliti all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1255/1999 e rispondere a caratteristiche qualitative e di presentazione che è necessario definire. Occorre inoltre precisare i metodi di analisi e le modalità relative al controllo della qualità, nonché disporre, ove la situazione lo esiga, l’esecuzione di controlli sulla radioattività del burro, i cui livelli massimi devono essere fissati, se del caso, dalla normativa comunitaria. Appare tuttavia opportuno dare agli Stati membri la facoltà di autorizzare un sistema di autocontrollo, a determinate condizioni.

(4)

Per garantire il corretto funzionamento del regime di intervento, occorre precisare le condizioni relative al riconoscimento delle imprese di produzione e al controllo della loro osservanza. Per l’efficienza del regime è altresì opportuno prevedere le misure da adottare in caso d’inosservanza di tali condizioni. Poiché il burro può essere acquistato all’intervento da un organismo competente di uno Stato membro diverso da quello di fabbricazione, è necessario prevedere, in tali circostanze, le modalità secondo cui l’organismo competente acquirente può verificare il rispetto delle caratteristiche qualitative e di presentazione previste.

(5)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti di intervento sono effettuati mediante gara. La Commissione può decidere di sospendere gli acquisti di intervento non appena le offerte all’intervento raggiungono un determinato quantitativo. Per mettere la Commissione in condizione di prendere questa decisione, occorre adottare disposizioni che le consentano di seguire l’andamento dei quantitativi di burro offerto all’intervento pubblico.

(6)

Non appena raggiunti i quantitativi stabiliti, la Commissione può decidere anche di proseguire gli acquisti nell’ambito di una procedura di gara permanente. Occorre adottare le pertinenti modalità di applicazione. Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati della Comunità è necessario che il bando di gara sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre definire i dati da indicare nell’offerta, in particolare la quantità minima, i termini di presentazione e il prezzo massimo d’acquisto.

(7)

È necessario che la qualità del burro e le condizioni alle quali è subordinato l’acquisto possano essere accertate mediante controlli da effettuarsi nelle varie fasi dell’ammasso. L’inosservanza di tali condizioni non deve comportare oneri supplementari a carico del bilancio comunitario: è pertanto opportuno imporre all’operatore l’obbligo di ritirare il burro non conforme, ponendo a suo carico le relative spese di ammasso.

(8)

Occorre precisare gli obblighi degli Stati membri ai fini della corretta gestione delle quantità immagazzinate, fissando la distanza dal luogo del deposito e le spese da sborsare oltre tale distanza, garantendo in particolare l’accesso alle scorte e l’identificazione delle partite, nonché l’obbligo della copertura assicurativa dei rischi a carico del burro in giacenza. Per garantire l’uniformità dei controlli e della loro frequenza, occorre inoltre precisare la natura e il numero delle ispezioni che le autorità nazionali sono tenute ad effettuare presso gli ammassatori.

(9)

La corretta gestione delle quantità giacenti all’intervento richiede che si proceda alla rivendita del burro non appena si presentino possibilità di smercio. Per migliorare la gestione dei quantitativi ed evitare di destabilizzare il mercato è necessario fissare il prezzo di vendita nell’ambito di una procedura di gara. Occorre a tal fine stabilire le condizioni di vendita, che comprendono il deposito di una cauzione, con particolare riferimento ai termini di pagamento. È opportuno che i concorrenti abbiano la possibilità di distinguere, nell’offerta, tra burro di crema dolce e burro di crema acida; è altresì opportuno che il prezzo di vendita fissato possa variare in funzione dell’ubicazione del burro posto in vendita.

(10)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concessi aiuti per l’ammasso privato di burro. Per l’efficace controllo di tale regime di aiuto è necessario prevedere un contratto ed un capitolato d’oneri, che precisino le condizioni dell’ammasso. Nella stessa ottica, sono necessarie disposizioni dettagliate in merito alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del citato regolamento. Per agevolare il controllo della presenza in deposito del burro oggetto di un contratto di ammasso privato, è opportuno disporre che lo svincolo dall’ammasso si effettui per partite intere, tranne nei casi in cui lo Stato membro autorizzi lo svincolo di una quantità inferiore.

(11)

Per garantire una corretta gestione del regime di ammasso privato è opportuno fissare annualmente l’importo dell’aiuto. In funzione della situazione del mercato si possono modificare le date di entrata in magazzino e le date alle quali gli ammassatori possono svincolare i prodotti dall’ammasso, i periodi di ammasso e gli importi di aiuto.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D’APPLICAZIONE

Articolo 1

1.   Il presente regolamento reca le modalità d’applicazione delle seguenti misure di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari previste dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1255/1999:

a)

ammasso pubblico:

i)

acquisto di burro all’intervento:

a prezzo fisso,

nell’ambito di una procedura di gara;

ii)

vendite di burro;

b)

aiuto all’ammasso privato di burro.

2.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento l’Unione economica belgo-lussemburghese è considerata un solo Stato membro.

3.   Ai fini del presente regolamento per «organismo competente» si intende l’organismo pagatore, o se del caso, l’organismo delegato da un organismo pagatore a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (4).

CAPO II

AMMASSO PUBBLICO

SEZIONE 1

Condizioni di acquisto del burro all’intervento

Articolo 2

L’organismo competente acquista esclusivamente burro conforme ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e all’articolo 3 del presente regolamento, offerto all’intervento nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto di ogni anno.

Articolo 3

1.   L’organismo competente controlla la qualità del burro secondo i metodi di analisi descritti nell’allegato I e su campioni prelevati secondo le modalità di cui all’allegato II. Gli Stati membri possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.

2.   I livelli di radioattività del burro non superano i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa comunitaria.

Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del burro si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e il contenuto delle misure di controllo sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

3.   Il burro deve essere stato fabbricato nel corso dei 23 giorni precedenti il giorno di ricevimento dell’offerta di vendita da parte dell’organismo competente.

4.   La quantità minima del burro oggetto dell’offerta è di 10 tonnellate. Gli Stati membri possono disporre che l’offerta riguardi solo tonnellate intere.

5.   Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno 25 kg.

6.   Gli imballaggi del burro sono nuovi, di materiali resistenti, pensati in modo da proteggere il burro per tutta la durata delle operazioni di trasporto, di entrata all’ammasso e di svincolo dall’ammasso. Essi recano almeno le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:

a)

il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di fabbricazione;

c)

la data di entrata all’ammasso;

d)

il numero della partita di fabbricazione e del collo; il numero del collo può essere sostituito da un numero di paletta indicato sulla paletta stessa;

e)

la dicitura «burro di crema dolce» se vi corrisponde il pH della fase acquosa del burro.

Gli Stati membri possono prevedere che l’obbligo di indicazione della data di entrata all’ammasso sugli imballaggi non si applichi se il responsabile del magazzino si impegna a tenere un registro nel quale vengono registrate, il giorno dell’entrata all’ammasso, le indicazioni di cui al primo comma.

Articolo 4

1.   Le imprese di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 possono ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:

a)

se sono riconosciute a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dispongono degli idonei impianti tecnici;

b)

se si impegnano a tenere registri aggiornati nei modi previsti dall’organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano il fornitore, l’origine delle materie prime, i quantitativi di burro fabbricati, il confezionamento, l’identificazione e la data di uscita di ogni partita di produzione destinata all’intervento pubblico;

c)

se accettano di sottoporre la produzione di burro ad una particolare ispezione ufficiale;

d)

se si impegnano a comunicare all’organismo competente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l’intenzione di fabbricare burro per l’intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

2.   Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di fabbricazione di burro destinato all’intervento dalle imprese interessate.

I controlli sono almeno i seguenti:

a)

un controllo ogni 28 giorni di fabbricazione di burro destinato all’intervento e almeno un controllo all’anno, in particolare per esaminare i dati di cui al paragrafo 1, lettera b);

b)

un controllo all’anno per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento di cui al paragrafo 1.

3.   Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatti i prerequisiti di cui al paragrafo 1, lettera a). Su domanda dell’impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

Salvo in caso di forza maggiore, qualora si accerti che un’impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell’irregolarità.

La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l’irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la sua gravità è minima sotto il profilo dell’incidenza sull’efficacia dei controlli di cui al paragrafo 2.

4.   I controlli eseguiti in forza dei paragrafi 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a)

la data del controllo;

b)

la durata dei controlli;

c)

le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall’agente responsabile.

Articolo 5

1.   L’acquisto del burro offerto all’intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di produzione.

Il certificato è presentato all’organismo competente dello Stato membro acquirente nel termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dell’offerta e contiene le indicazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 6, lettere a), b) e d), e del presente regolamento, nonché la conferma che si tratta di burro prodotto in un’impresa riconosciuta nella Comunità, direttamente ed esclusivamente a partire da crema, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999, pastorizzata.

2.   Qualora lo Stato membro di produzione abbia eseguito i controlli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento è sigillato con un’etichetta numerata rilasciata dall’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell’etichetta.

SEZIONE 2

Procedura di acquisto di burro all’intervento a prezzo fisso

Articolo 6

Si procede all’acquisto di intervento di burro al 90 % del prezzo di intervento, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, in conformità alle disposizioni della presente sezione.

Articolo 7

1.   I venditori presentano un’offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure la inviano con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

2.   L’offerta reca:

a)

il nome e l’indirizzo del venditore;

b)

il quantitativo offerto;

c)

il nome e il numero di riconoscimento dell’impresa riconosciuta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

d)

le date di fabbricazione del burro; e

e)

il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

3.   L’offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

a)

se riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell’articolo 3, paragrafo 4;

b)

se è corredata dell’impegno scritto del venditore di rispettare il disposto dell’articolo 11, paragrafo 2;

c)

se è addotta la prova che il venditore ha costituito una cauzione di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell’offerta, al più tardi il giorno di ricevimento dell’offerta.

4.   L’impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all’organismo competente, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte del venditore o da parte dell’organismo competente, alle seguenti condizioni:

a)

che il venditore precisi nell’offerta iniziale che intende avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo;

b)

che le offerte successive facciano riferimento alle disposizioni del presente paragrafo e alla data dell’offerta iniziale.

5.   L’organismo competente registra il giorno di ricevimento dell’offerta, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

6.   L’offerta non può essere ritirata dopo essere stata ricevuta dall’organismo competente.

Articolo 8

L’irrevocabilità dell’offerta, la consegna del burro al magazzino frigorifero designato dall’organismo competente entro i termini fissati all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento e il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente regolamento costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6).

Articolo 9

1.   Dopo aver verificato l’offerta, l’organismo competente rilascia, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’offerta, un buono di consegna datato e numerato in cui sono indicati i seguenti dati:

a)

il quantitativo da consegnare;

b)

il termine per la consegna del burro;

c)

il magazzino frigorifero al quale il burro deve essere consegnato.

2.   Il venditore provvede alla consegna del burro presso la banchina del magazzino frigorifero entro 21 giorni dalla data di ricevimento dell’offerta. La consegna può essere frazionata.

Le eventuali spese di scarico sulla banchina del magazzino frigorifero sono a carico del venditore.

3.   La cauzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena il venditore abbia consegnato tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito e sia stata accertata la conformità ai requisiti di cui all’articolo 2.

Il burro non conforme ai requisiti di cui all’articolo 2 è respinto e la cauzione è incamerata in proporzione al quantitativo respinto.

4.   Salvo forza maggiore, se il venditore non effettua la consegna entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), è incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l’acquisto dei quantitativi non ancora consegnati viene risolto.

5.   Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all’organismo competente il giorno in cui l’intero quantitativo di burro oggetto dell’offerta entra nel deposito designato dal medesimo organismo, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.

6.   I diritti e gli obblighi derivanti dalla vendita non sono trasferibili.

Articolo 10

1.   Entro un termine che decorre dal quarantacinquesimo giorno successivo al giorno di presa in consegna del burro e scade il sessantacinquesimo giorno successivo a tale data, l’organismo pagatore paga al venditore i quantitativi di burro presi in consegna risultato conforme ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

2.   Ai fini del presente articolo, il giorno della presa in consegna è il giorno di entrata del burro nel magazzino frigorifero designato dall’organismo competente, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 11

1.   Il burro è sottoposto a un periodo probativo di magazzinaggio. Detto periodo è fissato a 30 giorni a decorrere dal giorno della presa in consegna.

2.   Se dal controllo compiuto all’entrata nel magazzino designato dall’organismo competente risulta che il burro non soddisfa i requisiti degli articoli 2 e 3, oppure se alla fine del periodo probativo di magazzinaggio la qualità organolettica minima del burro risulta inferiore a quella fissata nell’allegato I, il venditore si impegna, con la sua offerta, a quanto segue:

a)

a riprendere il burro di cui trattasi; e

b)

a pagare le spese di magazzinaggio del burro di cui trattasi a partire dal giorno della presa in consegna sino alla data di uscita.

Le spese di magazzinaggio da pagare sono determinate in base agli importi forfettari delle spese di entrata, uscita e magazzinaggio fissati a norma dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (7).

Articolo 12

1.   Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, l’organismo competente comunica alla Commissione i quantitativi di burro che nella settimana precedente sono stati oggetto di un’offerta di vendita conformemente all’articolo 7.

2.   Non appena si constati che in un dato anno le offerte si avvicinano a 18 000 t, la Commissione comunica agli Stati membri a partire da quale data sono tenuti a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1 quotidianamente entro le ore 12 (ora di Bruxelles) con riferimento ai quantitativi di burro offerti il giorno precedente.

Non appena si constati che in un dato anno le offerte superano il quantitativo di 30 000 t, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti di intervento possono essere sospesi secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

In caso di sospensione degli acquisti di intervento a norma del secondo comma del presente paragrafo, non sono accettate nuove offerte a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della decisione di sospensione degli acquisti.

SEZIONE 3

Procedura di acquisto all’intervento di burro mediante gara

Articolo 13

1.   Se la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, di avviare l’acquisto di intervento di burro nell’ambito di una procedura di gara permanente, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento, si applicano l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 e gli articoli 4, 5, 9, 10 e 11 del presente regolamento, salvo disposizione contraria prevista nella presente sezione.

2.   Si procede alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni terzo martedì del mese. Nel mese di agosto tuttavia il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del quarto martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

Articolo 14

1.   Gli interessati partecipano alla gara presentando all’organismo competente di uno Stato membro un’offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviando l’offerta con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

2.   L’offerta reca:

a)

il nome e l’indirizzo dell’offerente;

b)

il quantitativo offerto;

c)

il prezzo offerto per 100 kg di burro, al netto delle tasse interne, franco banchina del magazzino frigorifero, espresso in euro con due decimali;

d)

il nome e il numero di riconoscimento dell’impresa riconosciuta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

e)

le date di fabbricazione del burro; e

f)

il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

3.   Un’offerta è valida soltanto se:

a)

riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell’articolo 3, paragrafo 4;

b)

il burro è stato prodotto nei 31 giorni precedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

c)

è corredata dell’impegno scritto dell’offerente di rispettare il disposto dell’articolo 11, paragrafo 2;

d)

è addotta la prova che l’offerente ha costituito una cauzione di gara di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell’offerta, entro il termine previsto all’articolo 13, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte, per la gara di cui trattasi.

4.   L’impegno di cui al paragrafo 3, lettera c), trasmesso inizialmente all’organismo competente, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte dell’offerente o da parte dell’organismo competente, alle seguenti condizioni:

a)

che l’offerente precisi nell’offerta iniziale di voler avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo;

b)

che le offerte successive facciano riferimento alle disposizioni del presente paragrafo e alla data dell’offerta iniziale.

5.   L’organismo competente registra il giorno di ricevimento dell’offerta, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

6.   L’offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 13, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte relative alla gara di cui trattasi.

Articolo 15

L’irrevocabilità dell’offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la consegna del burro al magazzino frigorifero designato dall’organismo competente entro i termini fissati all’articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento e il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente regolamento costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 16

1.   Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 13, paragrafo 3, l’organismo competente comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

Se non sono presentate offerte l’organismo competente ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

2.   Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto in funzione dei prezzi di intervento in vigore, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Si può decidere di non dare seguito alla gara.

Articolo 17

L’offerta è respinta se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all’articolo 16, paragrafo 2, valido per la gara di cui trattasi.

Articolo 18

1.   Ogni offerente è immediatamente informato dall’organismo competente dell’esito della sua partecipazione alla gara.

La cauzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera d), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

2.   L’organismo competente rilascia immediatamente all’aggiudicatario un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

a)

il quantitativo da consegnare;

b)

il termine per la consegna del burro;

c)

il magazzino frigorifero al quale il burro deve essere consegnato.

3.   Entro 21 giorni dal giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte l’aggiudicatario provvede alla consegna del burro presso la banchina del magazzino frigorifero. La consegna può essere frazionata.

Le eventuali spese di scarico sulla banchina del magazzino frigorifero sono a carico dell’aggiudicatario.

4.   La cauzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera d), è svincolata non appena l’aggiudicatario abbia consegnato tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito e sia stata accertata la conformità ai requisiti di cui all’articolo 2.

Il burro non conforme ai requisiti di cui all’articolo 2 è respinto e la cauzione è incamerata in proporzione al quantitativo respinto.

5.   Salvo forza maggiore, se l’aggiudicatario non consegna il burro entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera d), è incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l’acquisto dei quantitativi non ancora consegnati viene risolto.

6.   Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all’organismo competente il giorno in cui l’intero quantitativo di burro indicato nel buono di consegna entra nel magazzino designato dall’organismo competente, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.

SEZIONE 4

Entrata all’ammasso e svincolo dall’ammasso

Articolo 19

1.   Gli Stati membri adottano norme tecniche per i magazzini frigoriferi, che prevedono in particolare una temperatura di magazzinaggio pari o inferiore a –15 °C, e prendono ogni altra misura necessaria per garantire la corretta conservazione del burro. I rischi relativi al magazzinaggio sono coperti da un’assicurazione che può assumere la forma di un’obbligazione contrattuale degli ammassatori oppure di un’assicurazione globale contratta dall’organismo competente; lo Stato membro può anche essere il proprio assicuratore.

2.   Gli organismi competenti esigono che la consegna presso la banchina del magazzino frigorifero, l’immagazzinamento e la conservazione del burro siano eseguiti su palette, in modo da costituire partite facilmente identificabili ed agevolmente accessibili.

3.   L’organismo competente incaricato del controllo procede a controlli, senza preavviso, della presenza del burro in magazzino in conformità all’allegato I del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (8).

Articolo 20

1.   L’organismo competente sceglie il magazzino frigorifero disponibile più vicino al luogo in cui il burro è immagazzinato.

La distanza massima di cui all’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissata a 350 chilometri.

Tuttavia, l’organismo competente può scegliere un altro magazzino situato ad una distanza non superiore a quella definita al secondo comma, purché ciò non comporti spese di magazzinaggio supplementari.

Oltre tale distanza, l’organismo competente può scegliere un altro magazzino se tale scelta comporti spese minori, tenendo conto delle spese di magazzinaggio e di trasporto. In tal caso l’organismo competente ne dà immediata comunicazione alla Commissione.

2.   Se l’organismo competente acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è immagazzinato il burro offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 non si tiene conto della distanza tra il magazzino del venditore e la frontiera dello Stato membro in cui ha sede l’organismo acquirente.

3.   Oltre la distanza massima di cui al paragrafo 1, le spese supplementari di trasporto a carico dell’organismo pagatore sono fissate a 0,065 EUR per tonnellata al chilometro. Le spese supplementari sono a carico dell’organismo pagatore solo se la temperatura del burro all’arrivo al magazzino non è superiore a 6 °C.

Articolo 21

All’uscita del burro dall’ammasso, l’organismo competente, in caso di consegna franco magazzino frigorifero, mette a disposizione il burro sulla banchina del magazzino, posto su palette ed eventualmente caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell’organismo pagatore e le eventuali spese di fissaggio e di scaricamento delle palette sono a carico dell’acquirente del burro.

SEZIONE 5

Procedura di vendita di burro mediante gara

Articolo 22

1.   La vendita del burro si effettua nell’ambito di una procedura di gara permanente.

2.   La vendita riguarda il burro entrato all’ammasso anteriormente al 1o giugno 2007.

3.   Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

4.   L’organismo competente redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

Per i quantitativi di burro che detiene, l’organismo competente indica inoltre:

a)

l’ubicazione dei magazzini frigoriferi nei quali è immagazzinato il burro destinato alla vendita;

b)

i quantitativi messi in vendita in ciascun magazzino frigorifero e, se del caso, la quantità di burro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, lettera e).

5.   L’organismo competente tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 4. Tale organismo pubblica regolarmente elenchi aggiornati, nei modi specificati nel bando di gara permanente.

6.   L’organismo competente prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di:

a)

esaminare a loro spese, prima di presentare un’offerta, campioni prelevati dal burro messo in vendita;

b)

verificare i risultati delle analisi di cui all’allegato I in merito al tenore di grasso, di acqua e di materie secche non grasse.

Articolo 23

1.   Durante il periodo di validità della gara permanente, l’organismo competente procede a gare parziali.

2.   Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni terzo martedì del mese. Nel mese di agosto tuttavia il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del quarto martedì e in dicembre alle ore 11 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

Articolo 24

1.   Gli interessati partecipano alla gara parziale presentando l’offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviandola con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

L’offerta è presentata all’organismo competente che detiene il burro.

2.   L’offerta reca:

a)

il nome e l’indirizzo dell’offerente;

b)

il quantitativo richiesto;

c)

il prezzo, espresso in euro, offerto per 100 kg, al netto delle tasse interne, franco banchina del magazzino frigorifero;

d)

se del caso, il magazzino frigorifero nel quale è immagazzinato il burro ed eventualmente un magazzino frigorifero alternativo;

e)

se del caso, l’indicazione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, lettera e), del tipo di burro oggetto dell’offerta.

3.   L’offerta è valida soltanto se:

a)

riguarda un quantitativo di almeno 5 tonnellate oppure, qualora il quantitativo disponibile in un magazzino frigorifero sia inferiore a 5 tonnellate, il quantitativo effettivamente disponibile;

b)

è fornita la prova che l’offerente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l’offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all’articolo 23, paragrafo 2, una cauzione di gara di 70 EUR/t per la gara parziale di cui trattasi.

4.   L’offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 25

Ai fini della cauzione di gara di cui all’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, l’irrevocabilità dell’offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento e il pagamento del prezzo entro il termine stabilito dall’articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 26

1.   Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 23, paragrafo 2, l’organismo competente comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti e il quantitativo di burro offerto.

Se non sono presentate offerte, l’organismo competente ne informa la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile burro per la vendita.

2.   Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, è fissato un prezzo minimo di vendita del burro, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda dell’ubicazione dei quantitativi di burro posto in vendita.

Si può decidere di non procedere all’aggiudicazione.

Articolo 27

L’offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo stabilito.

Articolo 28

1.   L’organismo competente aggiudica il burro in funzione della sua data di entrata all’ammasso, cominciando dal prodotto del quantitativo totale immagazzinato da più tempo, ovvero dal quantitativo di burro di crema dolce o di burro di crema acida immagazzinato da più tempo disponibile nel magazzino frigorifero designato dall’offerente.

2.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 27, l’aggiudicatario è l’offerente che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

3.   Qualora con l’accettazione di un’offerta si superi il quantitativo di burro disponibile in un determinato magazzino frigorifero, all’offerente è attribuito soltanto il quantitativo disponibile.

Tuttavia, l’organismo competente può designare, d’intesa con l’offerente, altri magazzini frigoriferi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell’offerta.

4.   Qualora con l’accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per il burro di un determinato magazzino frigorifero si superi il quantitativo disponibile, l’aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle relative offerte.

Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l’attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio.

5.   Se dopo l’accettazione di tutte le offerte accolte il quantitativo rimanente nei magazzini è inferiore a 5 000 kg, l’organismo competente offre tale quantitativo residuo agli aggiudicatari cominciando da quello che aveva presentato l’offerta più elevata. All’aggiudicatario è offerta la possibilità di acquistare il quantitativo residuo allo stesso prezzo del quantitativo aggiudicatogli.

Articolo 29

I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 30

1.   Ogni concorrente è immediatamente informato dall’organismo competente dell’esito della sua partecipazione alla gara.

La cauzione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

2.   Prima di ritirare il burro e nel termine di cui all’articolo 31, paragrafo 2, l’aggiudicatario versa all’organismo competente, per ogni quantitativo che intende ritirare, l’importo corrispondente alla propria offerta.

3.   Salvo forza maggiore, se l’aggiudicatario non ha rispettato la condizione di cui al paragrafo 2, oltre all’incameramento della cauzione di gara di cui all’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), la vendita è annullata per i quantitativi di cui trattasi.

Articolo 31

1.   Ricevuto il versamento dell’importo di cui all’articolo 30, paragrafo 2, l’organismo competente rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

a)

il quantitativo per il quale è stato versato il corrispondente importo;

b)

il magazzino frigorifero nel quale è immagazzinato il burro;

c)

il termine ultimo per il ritiro del burro.

2.   Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’aggiudicatario prende in consegna il burro che gli è stato aggiudicato. Il ritiro può essere frazionato in quantitativi parziali non inferiori a 5 tonnellate. Tuttavia, se in un magazzino frigorifero rimane un quantitativo inferiore a 5 t, può essere ritirato tale quantitativo residuo.

Salvo forza maggiore, se il burro non è ritirato entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio è a carico dell’aggiudicatario a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine. Inoltre, il magazzinaggio avviene a suo rischio.

3.   La cauzione costituita conformemente all’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), è svincolata immediatamente per i quantitativi ritirati entro il termine di cui al paragrafo 2, primo comma.

Nel caso di forza maggiore di cui al paragrafo 2, secondo comma, l’organismo competente prende i provvedimenti che ritiene necessari in relazione alle circostanze addotte.

CAPO III

AMMASSO PRIVATO DEL BURRO

SEZIONE 1

Contratto e condizioni di ammasso

Articolo 32

Ai fini del presente capo si intende per:

«partita all’ammasso», un quantitativo del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, proveniente dallo stesso stabilimento ed entrato all’ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino,

«giorno di inizio dell’ammasso contrattuale», il giorno successivo a quello dell’entrata all’ammasso.

Articolo 33

I contratti di ammasso privato riguardano esclusivamente burro di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Il burro deve essere stato prodotto nei 28 giorni precedenti la data di inizio dell’ammasso contrattuale in un’impresa riconosciuta conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Il suo livello di radioattività non può superare i livelli massimi ammessi, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 34

L’organismo competente dello Stato membro sul cui territorio è immagazzinato il burro conclude i contratti di ammasso privato di cui all’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 con persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate «contraenti».

Articolo 35

1.   Il contratto di ammasso è stipulato in forma scritta per una o più partite all’ammasso e contiene in particolare i seguenti dati:

a)

il quantitativo di burro oggetto del contratto;

b)

l’importo dell’aiuto;

c)

i termini fissati per l’esecuzione del contratto, salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

d)

l’identificazione dei magazzini frigoriferi.

2.   Le misure di controllo, in particolare quelle previste all’articolo 40 del presente regolamento, nonché le indicazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, formano oggetto di un capitolato d’oneri stabilito dall’organismo competente dello Stato membro di ammasso. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.

3.   Il capitolato d’oneri prevede che sull’imballaggio del burro figurino almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

a)

il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di fabbricazione;

c)

la data di entrata all’ammasso;

d)

il numero della partita di fabbricazione;

e)

la dicitura «salato», se si tratta di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

f)

il peso netto.

Gli Stati membri possono prevedere che l’obbligo di indicazione della data di entrata all’ammasso sugli imballaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell’entrata all’ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al primo comma.

Articolo 36

1.   Le operazioni di entrata all’ammasso possono aver luogo soltanto tra il 1o marzo e il 15 agosto di ogni anno. Le operazioni di uscita dall’ammasso possono aver luogo soltanto a partire dal 16 agosto dell’anno di ammasso. L’ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell’uscita dall’ammasso o al più tardi l’ultimo giorno di febbraio successivo all’entrata in magazzino.

2.   Lo svincolo dall’ammasso si effettua per partite intere oppure, previa autorizzazione dell’organismo competente, per quantità inferiori. Tuttavia, nel caso di cui all’articolo 40, paragrafo 2, lettera a), possono essere svincolati dall’ammasso soltanto quantitativi sigillati.

Articolo 37

1.   La domanda di conclusione di un contratto con l’organismo competente può vertere soltanto su partite di burro per le quali le operazioni di entrata all’ammasso sono terminate.

Le domande devono pervenire all’organismo competente entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla data di entrata nel magazzino frigorifero. L’organismo competente registra la data di ricezione della domanda.

Se la domanda perviene all’organismo competente entro e non oltre dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del suddetto termine, il contratto di ammasso può essere concluso, ma l’importo dell’aiuto è ridotto del 30 %.

2.   I contratti di ammasso sono conclusi nei 30 giorni successivi alla data di registrazione della domanda fatta salva, se del caso, la successiva conferma dell’ammissibilità del burro ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma. In caso di mancata conferma dell’ammissibilità del burro il contratto è considerato nullo e non avvenuto.

Articolo 38

1.   Se il burro è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, la conclusione del contratto di ammasso di cui all’articolo 34 è subordinata alla presentazione di un certificato.

Il certificato contiene le indicazioni precisate all’articolo 35, paragrafo 3, lettere a), b) e d), e la conferma che si tratta di burro prodotto da un’impresa riconosciuta, soggetta ai controlli intesi a verificare che il burro sia prodotto a partire da crema o latte ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Il certificato è rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di produzione entro 50 giorni dalla data di entrata del burro all’ammasso.

Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, i contratti di ammasso sono conclusi nei 60 giorni successivi alla data di registrazione della domanda fatta salva, se del caso, la successiva conferma dell’ammissibilità del burro ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma. In caso di mancata conferma dell’ammissibilità del burro il contratto è considerato nullo e non avvenuto.

2.   Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui all’articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento sulla natura e sulla composizione del burro, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio è sigillato con un’etichetta numerata dell’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell’etichetta.

SEZIONE 2

Controlli

Articolo 39

1.   Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell’aiuto.

2.   Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del magazzino frigorifero, tiene a disposizione dell’organismo competente tutti i documenti che consentono di accertare, per il burro conferito all’ammasso privato, i seguenti dati:

a)

il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di fabbricazione;

c)

la data di entrata all’ammasso;

d)

il numero della partita all’ammasso;

e)

la presenza in magazzino e l’indirizzo del magazzino frigorifero;

f)

la data di uscita dall’ammasso.

3.   Il contraente, o eventualmente il responsabile del magazzino frigorifero, tiene a disposizione nel magazzino stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto, contenente i seguenti dati:

a)

il numero della partita di burro conferito all’ammasso privato;

b)

le date di entrata e di uscita dall’ammasso;

c)

il quantitativo di burro per partita all’ammasso;

d)

l’ubicazione del burro nel magazzino frigorifero.

4.   Il burro immagazzinato deve essere facilmente accessibile e facilmente identificabile per partita e per contratto.

Articolo 40

1.   L’organismo competente esegue controlli alla data o dopo la data di entrata del burro nel magazzino frigorifero ed entro 28 giorni dalla data di registrazione della domanda di conclusione di un contratto ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1.

Per verificare l’ammissibilità all’aiuto del burro immagazzinato, si esegue un controllo su un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei quantitativi entrati all’ammasso, per accertare la conformità di tutte le partite all’ammasso con i dati indicati nella domanda di conclusione del contratto, in particolare per quanto riguarda il peso, l’identificazione, la natura e la composizione del burro.

2.   L’organismo competente procede:

a)

al momento del controllo di cui al paragrafo 1, a sigillare il burro per contratto, per partita all’ammasso o per quantitativo inferiore; oppure

b)

a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza del burro nel magazzino frigorifero. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto di una misura di aiuto all’ammasso privato.

3.   Al termine del periodo di ammasso contrattuale, l’organismo competente verifica il peso e l’identificazione del burro, mediante un controllo a campione. Tuttavia, se il burro resta in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell’uscita dall’ammasso.

Ai fini del controllo di cui al primo comma, il contraente informa l’organismo competente, indicando le partite di ammasso interessate, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi:

a)

prima della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale; oppure

b)

prima dell’inizio delle operazioni di svincolo dall’ammasso, se il burro esce dal magazzino prima della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

4.   I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a)

la data dei controlli;

b)

la durata dei controlli;

c)

le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall’ispettore responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del magazzino frigorifero, ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

5.   Se si riscontrano irregolarità sul 5 % almeno dei quantitativi di burro controllati, il controllo è esteso ad un campione più ampio, da stabilirsi a cura dell’organismo competente.

Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.

SEZIONE 3

Aiuto all’ammasso

Articolo 41

1.   L’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 può essere concesso esclusivamente per un periodo di ammasso contrattuale compreso tra 90 e 210 giorni.

Se il contraente non rispetta il periodo di cui all’articolo 40, paragrafo 3, l’aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisce la prova, ritenuta soddisfacente dall’organismo competente, che il burro è rimasto all’ammasso alle condizioni contrattuali.

2.   Salvo il disposto dell’articolo 43 del presente regolamento, la Commissione stabilisce ogni anno, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento per i contratti di ammasso privato che iniziano nel corso dell’anno considerato.

3.   L’aiuto è versato su richiesta del contraente, al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro centoventi giorni dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all’articolo 40, paragrafo 3, e siano state rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell’aiuto.

Tuttavia, se è in corso un’indagine amministrativa avente ad oggetto il diritto all’aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che sia stato riconosciuto detto diritto.

4.   Dopo 60 giorni di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell’aiuto, previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all’importo dell’anticipo maggiorato del 10 %. L’anticipo è calcolato in base ad un periodo di ammasso di 90 giorni. La cauzione è svincolata immediatamente dopo il versamento del saldo dell’aiuto di cui al paragrafo 3.

Articolo 42

Se i controlli eseguiti durante l’ammasso o all’uscita dall’ammasso rilevano la presenza di burro non idoneo, l’aiuto non può essere versato per i rispettivi quantitativi. Il quantitativo rimanente della partita all’ammasso che rimane ammissibile all’aiuto non può essere inferiore ad una tonnellata. La stessa regola si applica in caso di svincolo parziale di una partita per tale motivo prima del 16 agosto dell’anno di entrata in magazzino o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso.

Articolo 43

Se la situazione del mercato lo richiede, la Commissione può modificare nel corso dell’anno, per i contratti non ancora conclusi, l’importo dell’aiuto, i periodi delle operazioni di entrata e di uscita dall’ammasso e la durata massima dell’ammasso.

CAPO IV

ABROGAZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44

Il regolamento (CE) n. 2771/1999 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti di ammasso privato conclusi anteriormente al 1o gennaio 2008.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 2771/1999 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell’allegato III.

Articolo 45

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1171/2007 (GU L 261 del 6.10.2007, pag. 11).

(3)  GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(7)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

(8)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.


ALLEGATO I

Requisiti di composizione, caratteristiche di qualità e metodi di analisi

Il burro è un’emulsione solida, sostanzialmente del tipo «acqua in olio», che presenta le seguenti caratteristiche di composizione e di qualità:

Parametri

Tenore, caratteristiche di qualità

Materie grasse

82 % min

Acqua

16 % max

Materie secche non grasse

2 % max

Acidi grassi liberi

Max 1,2 mmol/100 g di materie grasse

Indice di perossido

Max 0,3 mequiv di ossigeno/1 000 g di materie grasse

Coliformi

Non rilevabili in 1 g

Grassi diversi da quelli del latte

Non rilevabili mediante analisi dei trigliceridi

Rivelatori (1)

steroli

Non rilevabili, β-sitosterolo ≤ 40 mg/kg

vanillina

Non rilevabile

estere etilico dell’acido carotenico

≤ 6 mg/kg

trigliceridi dell’acido enantico

Non rilevabili

Altri rivelatori (1)  (2)

Non rilevabili

Caratteristiche organolettiche

Almeno 4 punti su 5 per quanto riguarda l’aspetto, il gusto e la consistenza

Dispersione idrica

Almeno 4 punti

I metodi di riferimento da applicare sono quelli fissati dal regolamento (CE) n. 213/2001 (GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1).


(1)  Rivelatori approvati a norma del regolamento (CE) n. 1898/2005 (GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1). Non si eseguono controlli nei periodi di sospensione delle gare previsti dal regolamento (CE) n. 1039/2007 (GU L 238 dell’11.9.2007, pag. 28).

(2)  Metodi approvati dall’organismo competente.


ALLEGATO II

Campionamento per l’analisi chimica e microbiologica e per la valutazione organolettica

1.   Analisi chimica e microbiologica

Quantità di burro

(kg)

Numero minimo di campioni da prelevare

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 ogni 25 000 kg o frazione di tale quantitativo

Il campionamento per l’analisi microbiologica deve essere eseguito in condizioni asettiche.

Possono essere combinati fino a 5 campioni da 100 g in modo da ottenere un unico campione che viene analizzato dopo accurata miscelazione.

I campioni devono essere prelevati casualmente, da punti differenti del lotto offerto, prima o al momento dell’ingresso nel magazzino frigorifero designato dall’organismo competente.

Preparazione del campione composito di burro (analisi chimica):

a)

utilizzando un campionatore per burro pulito e asciutto o uno strumento simile adatto, estrarre una carota di burro da almeno 30 g e introdurla in un portacampioni. Il campione composito può poi essere sigillato e inviato al laboratorio per l’analisi;

b)

al laboratorio, il campione composito è riscaldato a 30 °C nel contenitore originario non aperto, e viene frequentemente scosso fino ad ottenimento di un’emulsione fluida omogenea, esente da particelle non rammollite. Il contenitore va riempito in misura compresa tra metà e due terzi della capienza.

Per ciascun produttore che offre burro all’intervento, analizzare due campioni all’anno per determinare i grassi estranei e un campione per determinare i rivelatori.

2.   Valutazione organolettica

Quantità di burro

(kg)

Numero minimo di campioni da prelevare

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 ogni 25 000 kg o frazione di tale quantitativo

I campioni devono essere prelevati casualmente, da punti differenti della quantità offerta, tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo alla presa in consegna e classificati.

Ciascun campione deve essere valutato singolarmente in conformità all’allegato VII del regolamento (CE) n. 213/2001. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.

3.   Linee guida da seguire per i campioni non idonei

a)

Analisi chimica e microbiologica

Nell’analisi di campioni singoli, sono tollerati un campione con un solo difetto ogni 5-10 campioni o, rispettivamente, due campioni con un solo difetto ogni 11-15 campioni. Nel caso di un campione non idoneo, prelevare due nuovi campioni su ciascun lato del campione non idoneo e controllare il parametro fuori norma. Se nessuno dei due campioni è conforme alla specifica, la quantità di burro compresa tra i due campioni originali su ciascun lato del campione non idoneo deve essere respinta ed eliminata dalla quantità offerta.

Quantità da respingere nel caso di nuova inidoneità del campione:

Image

Nell’analisi di campioni compositi, se un campione composito è fuori norma per un parametro, la quantità rappresentata da tale campione composito è respinta ed eliminata dalla quantità offerta. La quantità rappresentata da un campione composito può essere determinata mediante suddivisione della quantità offerta, prima di sottoporre ogni singola parte separatamente ad un campionamento casuale.

b)

Valutazione organolettica

Se un campione non supera la valutazione organolettica, la quantità di burro compresa tra due campioni adiacenti su ciascun lato del campione fuori norma è respinta ed eliminata dalla quantità offerta.

c)

In caso di inidoneità chimica o microbiologica e di inidoneità organolettica, l’intera quantità è respinta.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2771/1999

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5, paragrafi da 1 a 4

Articolo 4, paragrafi da 1 a 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 15 bis

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 17 bis

Articolo 15

Articolo 17 ter

Articolo 16

Articolo 17 quater

Articolo 17

Articolo 17 quinquies

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 24 bis

Articolo 26

Articolo 24 ter

Articolo 27

Articolo 24 quater, paragrafo 1

Articolo 24 quater, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 24 quater, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 24 quater, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 24 quater, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 24 quinquies

Articolo 29

Articolo 24 sexies, paragrafi 1 e 2

Articolo 30, paragrafi 1 e 2

Articolo 24 septies

Articolo 31

Articolo 24 octies

Articolo 25

Articolo 32

Articolo 26

Articolo 34

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 33

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 35

Articolo 29

Articolo 36

Articolo 30

Articolo 37

Articolo 31

Articolo 38

Articolo 32

Articolo 39

Articolo 33

Articolo 40

Articolo 34

Articolo 41

Articolo 35, paragrafo 1, primo comma

Articolo 35, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 42

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 43

Allegato I

Allegato I

Allegato IV

Allegato II

Allegato V


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

6.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativa alla concessione di una deroga richiesta dal Belgio per la Vallonia a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2007) 6643]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2008/96/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

(2)

Il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE in relazione alla regione Vallonia.

(3)

La deroga richiesta riguarda l’intenzione del Belgio di consentire l’applicazione, per ettaro all’anno, di 230 kg di azoto da effluente di allevamento in determinate aziende agricole aventi una superficie prativa superiore al 48 %. L’applicazione di azoto da effluenti di allevamento sulle superfici prative non supererà i 230 kg per ettaro l’anno, mentre sulle colture seminative delle aziende agricole interessate non supererà in ogni caso i 115 kg/ha di azoto per ettaro l’anno.

(4)

Conformemente al disposto dell’articolo 3, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/676/CEE, la designazione delle zone rese vulnerabili dal livello eccessivo di nitrati (di seguito «regioni vulnerabili ai nitrati») nella regione Vallonia interessa circa il 42 % del territorio della regione e il 54 % della superficie agricola utilizzata.

(5)

Si calcola che la deroga interessi circa 500 aziende agricole, ossia il 5,6 % delle aziende situate nelle zone vulnerabili ai nitrati, e il 3 % della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).

(6)

La regione Vallonia ha adottato gli strumenti legislativi di attuazione della direttiva 91/676/CEE, ossia «l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture», applicabile anche alla deroga richiesta.

(7)

Dai dati sulla qualità delle acque presentati risulta che, nel 2005 in Vallonia, la concentrazione media dei nitrati nelle acque di superficie nelle zone vulnerabili ai nitrati era 16,7 mg/L, con una tendenza alla stabilizzazione o alla riduzione nell’84 % delle stazioni di monitoraggio nel periodo dal 2001 al 2005. La concentrazione media di nitrati nelle acque sotterranee registrata nel 2005 è 24,8 mg/L, con tendenza alla stabilizzazione o alla riduzione nel 74 % delle stazioni di monitoraggio nel periodo dal 2001 al 2005.

(8)

Dal 1990 l’apporto medio per ettaro di azoto da effluenti di allevamento è diminuito del 12 % e nel 2004 è stato pari a 101 kg/ha di Superficie Agricola Utilizzata, di cui il 94 % proveniente da effluenti di bestiame erbivoro, il 3 % da effluenti di suini e il 2 % da effluenti di pollame. Dal 1990 l’applicazione media di fertilizzanti chimici azotati e fosfatici è diminuita rispettivamente del 19 % e 49 % e nel 2004 sono stati applicati in media 109 kg/ha di fertilizzanti azotati e 28 kg/ha di fertilizzanti fosfatici.

(9)

Dalla documentazione presentata nel quadro della notifica, risulta che il quantitativo annuale di 230 kg di azoto da effluente agricolo è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e di colture ad elevato assorbimento di azoto.

(10)

Avendo esaminato la domanda presentata, la Commissione ritiene che il quantitativo proposto, ossia 230 kg di azoto da effluente agricolo per ettaro all’anno, non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni.

(11)

L’applicazione della presente decisione dovrebbe ricollegarsi al secondo programma d’azione in vigore nella regione Vallonia per il periodo 2007-2010.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dal Belgio in relazione alla Vallonia, con lettera del 19 ottobre 2006, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«allevamenti bovini»: le aziende aventi più di tre unità bovine adulte e il cui bestiame sia costituito per almeno due terzi da bovini,

b)

«superficie prativa»: una superficie dell’allevamento bovino a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale agli allevamenti bovini, alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Autorizzazione e impegno annuali

1.   Gli agricoltori che intendano beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

3.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora in sede di controllo delle domande di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali constatino l’inosservanza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, ne informano il richiedente. In tale caso, la domanda si considera respinta.

Articolo 5

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno negli allevamenti bovini, compreso quello degli animali allevati in azienda, non deve superare un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro, alle condizioni fissate ai paragrafi da 2 a 8.

2.   Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno sulle superfici prative non deve superare un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro. Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno sulle altre superfici agricole non deve superare un quantitativo corrispondente a 115 kg di azoto per ettaro.

3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile ogni anno presso l’azienda entro il 31 marzo.

Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati:

a)

numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti agricoli;

b)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda;

c)

rotazione delle colture, superficie prative e di ogni coltura, nonché una mappa schematica dell’ubicazione dei singoli appezzamenti;

d)

fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;

e)

quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

f)

applicazione di azoto e di fosforo su ogni appezzamento;

g)

applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

4.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, da presentare ogni anno civile alle autorità competenti.

5.   L’azienda agricola che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

6.   Tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale effettuano — almeno una volta ogni quattro anni — delle analisi del contenuto di fosforo nel suolo, per ogni area omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

7.   In ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale ogni anno si effettuano rilevazioni della concentrazioni di nitrati. Il numero di campioni analizzati annualmente per ogni azienda agricola non può essere inferiore a cinque.

8.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

Articolo 6

Pianificazione dei terreni

1.   Negli allevamenti di bovini, una quota non inferiore al 48 % della superficie cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita a praticoltura.

2.   Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

a)

le superfici prative temporanee sono arate in primavera;

b)

le superfici prative non possono comprendere leguminose o altre colture che fissino l’azoto atmosferico; questo divieto non vale per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 %.

Articolo 7

Altre misure

1.   L’applicazione della presente deroga non deve pregiudicare l’attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative comunitarie in materia ambientale.

2.   A ogni agricoltore che beneficia di una deroga individuale è accordata un’assistenza tecnica attraverso un servizio di consulenza, che provvede alla valutazione dei risultati delle analisi pedologiche, dei piani e dei registri di fertilizzazione. I risultati della valutazione sono trasmessi alle autorità competenti incaricate della verifica del rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti compilano, e aggiornano ogni anno, delle mappe in cui sono riportate: la quota delle aziende agricole, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di deroga individuale in ciascuna zona agricola. Tali mappe sono trasmesse alla Commissione entro la fine di ogni anno, a decorrere dal 2007.

2.   È istituita e mantenuta una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque.

3.   Le indagini e le analisi dei nutrienti forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo nei terreni, a cui ogni anno sono applicati fino a 230 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro.

4.   Sono istituiti dei siti di monitoraggio per avere indicazioni sulla concentrazione di azoto nelle acque contenute nel suolo e sulle relative perdite di azoto dalla zona radicale alle acque sotterranee, nonché delle perdite per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale.

Articolo 9

Relazioni

1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sintetica sull’evoluzione della qualità delle acque, sulla valutazione dei residui di nitrati nel suolo in autunno nelle aziende agricole che beneficiano di una deroga e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità di valutazione dell’adempimento alle condizioni cui è subordinata la deroga, attraverso controlli a livello delle aziende agricole, nonché delle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e ispezioni in loco. Tale relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione entro giugno, a decorrere dal 2008.

2.   I risultati così ottenuti sono presi in considerazione dalla Commissione nel quadro di un’eventuale nuova richiesta di deroga.

Articolo 10

Validità

La presente decisione si applica nel contesto del programma d’azione 2007-2010 relativo alla regione Vallonia «Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture» e scade il 31 dicembre 2010.

Articolo 11

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


6.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2008

che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi bovina (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e brucellosi bovina, nonché ad alcune regioni amministrative della Polonia della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

[notificata con il numero C(2008) 324]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/97/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte I, punto 4, l’allegato A, parte II, punto 7 e l’allegato D, capitolo I, punto E,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, parte II,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), riporta l’elenco degli Stati membri e delle regioni riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.

(2)

L’Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Latina e Roma della regione Lazio e per la regione Veneto sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’allegato A, capitolo I, sezione II, punto 1.b) della direttiva 91/68/CEE. La regione e le province summenzionate dovrebbero pertanto essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis).

(3)

A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.

(4)

Gli elenchi delle regioni degli Stati membri riconosciute indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4).

(5)

L’Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per la provincia di Vercelli della regione Piemonte e per le province di Pisa e Pistoia della regione Toscana sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tali province italiane possano essere dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi.

(6)

L’Italia ha presentato inoltre alla Commissione documenti comprovanti che per la provincia di Brindisi della regione Puglia e per la regione Toscana sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tali province e tale regione italiane possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi.

(7)

In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, occorre dichiarare le province e la regione italiane in questione ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi e brucellosi per quanto concerne gli allevamenti bovini.

(8)

La Polonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per alcuni powiaty (distretti) sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché dette aree della Polonia vengano dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(9)

In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Polonia, occorre dichiarare tali distretti dello Stato membro ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(10)

Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE vanno modificate di conseguenza.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 93/52/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(3)  GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/399/CE (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 11).

(4)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/559/CE (GU L 212 del 14.8.2007, pag. 20).


ALLEGATO I

Nell’allegato II della decisione 93/52/CEE, il secondo paragrafo riguardante l’Italia è sostituito dal seguente:

«In Italia:

regione Abruzzo: provincia di Pescara,

regione Friuli-Venezia Giulia,

regione Lazio: province di Latina e Roma,

regione Liguria: provincia di Savona,

regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese,

regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino,

regione Molise: provincia di Isernia,

regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli,

regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari,

regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento,

regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena,

regione Umbria: province di Perugia e Terni,

regione Veneto.»


ALLEGATO II

Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1)

Nell’allegato I, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

In Italia:

regione Abruzzo: provincia di Pescara,

regione Emilia-Romagna,

regione Friuli-Venezia Giulia,

regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio,

regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,

regione Piemonte: province di Novara, Verbania e Vercelli,

regione Toscana: province di Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia e Siena,

regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento,

regione Veneto: province di Belluno e Padova.»

2)

Nell’allegato II, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

In Italia:

regione Abruzzo: provincia di Pescara,

regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,

regione Friuli-Venezia Giulia,

regione Lazio: provincia di Rieti,

regione Liguria: province di Imperia e Savona,

regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese,

regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,

regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania e Vercelli,

regione Puglia: provincia di Brindisi,

regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari,

regione Toscana,

regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento,

regione Umbria: province di Perugia e Terni,

regione Veneto.»

3)

Nell’allegato III, il testo del secondo paragrafo del capitolo 2 riguardante la Polonia è sostituito dal seguente:

«In Polonia:

Voivodato Dolnośląskie

Powiaty

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Voivodato Lubelskie

Powiaty

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Voivodato Łódzkie

Powiaty

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Zduńskowolski, Zgierski.

Voivodato Małopolskie

Powiaty

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Tarnowski, Tarnów, Wielicki.

Voivodato Opolskie

Powiaty

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Voivodato Podkarpackie

Powiaty

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Voivodato Śląskie

Powiaty

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Voivodato Świętokrzyskie

Powiaty

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Voivodato Wielkopolskie

Powiaty

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.»