ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 31

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
5 febbraio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 99/2008 della Commissione, del 4 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 100/2008 della Commissione, del 4 febbraio 2008, recante modifica, per quanto riguarda le collezioni di campioni e talune formalità relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

3

 

*

Regolamento (CE) n. 101/2008 della Commissione, del 4 febbraio 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

15

 

*

Regolamento (CE) n. 102/2008 della Commissione, del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette — Prosciutto di Parma (DOP)

29

 

*

Regolamento (CE) n. 103/2008 della Commissione, del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette — Mozzarella di Bufala Campana (DOP)

31

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/93/CE

 

*

Decisione n. 1/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 15 gennaio 2008, recante attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto, del 27 febbraio 2001, relativo all'istituzione di un quadro per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento

32

 

 

Commissione

 

 

2008/94/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2008, che aggiorna l’allegato A della Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco

34

 

 

2008/95/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2008, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica [notificata con il numero C(2008) 286]

39

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

5.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/1


REGOLAMENTO (CE) N. 99/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

134,0

JO

84,0

MA

42,6

SN

192,7

TN

115,9

TR

104,9

ZZ

112,4

0707 00 05

JO

202,1

MA

52,1

TR

107,2

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

64,9

TR

114,2

ZA

79,4

ZZ

86,2

0709 90 80

EG

191,8

ZZ

191,8

0805 10 20

EG

49,6

IL

60,3

MA

57,6

TN

52,9

TR

69,7

ZA

22,3

ZZ

52,1

0805 20 10

IL

107,2

MA

106,0

TR

101,8

ZZ

105,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,5

EG

57,6

IL

75,3

JM

97,0

MA

136,4

PK

46,3

TR

71,5

US

60,6

ZZ

78,7

0805 50 10

EG

95,2

IL

120,5

MA

117,2

TR

118,0

ZZ

112,7

0808 10 80

CA

103,4

CL

60,8

CN

85,4

MK

39,4

US

114,2

ZZ

80,6

0808 20 50

CL

59,3

CN

64,4

US

104,2

ZA

103,5

ZZ

82,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.2.2008   

IT

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L 31/3


REGOLAMENTO (CE) N. 100/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2008

recante modifica, per quanto riguarda le collezioni di campioni e talune formalità relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, punti 1 i) e iii), punto 2 e punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di attuare alcune risoluzioni adottate alla tredicesima e alla quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti CITES, dovrebbero essere aggiunte altre disposizioni al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2).

(2)

Le risoluzioni CITES Conf. 9.7 (Rev. CoP13) in materia di transito e trasbordo e Conf. 12.3 (Rev. CoP13) relativa alle licenze e ai certificati fissano procedure speciali al fine di facilitare il movimento transfrontaliero delle collezioni di campioni coperte dai carnet ATA quali definiti nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). Al fine di garantire agli operatori economici della Comunità condizioni analoghe a quelle delle altre parti CITES per quanto riguarda il movimento delle collezioni di campioni di cui trattasi, è necessario provvedere all'inclusione delle citate procedure nella legislazione comunitaria.

(3)

La risoluzione CITES Conf. 12.3 (Rev. CoP13) sulle licenze e i certificati autorizza il rilascio a titolo retroattivo delle licenze relative a effetti personali e oggetti domestici, se l'organo di gestione è convinto che si è trattato di un errore in buona fede e non di un tentativo di frode, e chiede alle parti di riferire in merito a tali licenze nelle relazioni biennali al segretariato. È opportuno adottare disposizioni in tal senso allo scopo di garantire un'adeguata flessibilità e di ridurre gli oneri burocratici che gravano sulle importazioni di effetti personali e oggetti domestici.

(4)

La risoluzione CITES Conf. 13.6 relativa all'attuazione dell'articolo VII, paragrafo 2, della convenzione relativa agli esemplari «pre-convenzione» fornisce una definizione degli «esemplari pre-convenzione» e fissa le date da prendere in considerazione per stabilire se un esemplare possa essere considerato «pre-convenzione». A fini di chiarezza le disposizioni di cui trattasi dovrebbero essere attuate nella legislazione comunitaria.

(5)

La risoluzione CITES Conf. 13.7 (Rev. CoP14) relativa al controllo del commercio di effetti personali e oggetti domestici indica un elenco di specie per le quali, entro un certo quantitativo, non è richiesto nessun documento di importazione o esportazione di esemplari considerati effetti personali e oggetti domestici. L'elenco include, per le tridacne giganti e i cavallucci marini nonché per un quantitativo ridotto di caviale, alcune deroghe che dovrebbero essere attuate.

(6)

La risoluzione CITES Conf. 12.7 (Rev. CoP14) relativa alla conservazione e al commercio di storioni e pesci spatola fissa alle parti condizioni specifiche per consentire le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di caviale. Al fine di ridurre le frodi le disposizioni di cui trattasi dovrebbero essere attuate nella legislazione comunitaria.

(7)

Nella quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti CITES sono stati aggiornati i riferimenti per la nomenclatura standard da utilizzare per indicare i nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati ed è stato risistemato l'elenco delle specie animali negli allegati CITES in modo da presentare in ordine alfabetico gli ordini, le famiglie e i generi. Occorre quindi tenere conto di queste modifiche negli allegati VIII e X del regolamento (CE) n. 865/2006.

(8)

La Conferenza delle Parti della CITES ha adottato un formato per la presentazione delle relazioni biennali previste dall'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b), della convenzione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto inviare le relazioni biennali conformemente al formato richiesto, per quanto riguarda le informazioni richieste ai sensi della convenzione, e conformemente a un formato supplementare per quanto riguarda le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97 e del regolamento (CE) n. 865/2006.

(9)

L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CE) n. 865/2006 dimostra che le disposizioni dello stesso relative ai certificati per operazioni commerciali specifiche dovrebbero essere modificate per garantire una maggiore flessibilità nell'uso di detti certificati e per consentirne l'uso in Stati membri diversi da quello di rilascio.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 865/2006.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è modificato come segue:

1.

L'articolo 1 è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

“data di acquisizione” è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente o, qualora tale data non sia conosciuta o non possa essere dimostrata, qualsiasi data successiva e dimostrabile in cui l'esemplare è stato posseduto per la prima volta da una persona;»

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)

“certificato per operazioni commerciali specifiche” è quello rilasciato ai sensi dell'articolo 48 e valido soltanto per una o più operazioni specifiche;»

c)

sono aggiunti i seguenti punti 9 e 10:

«9)

“collezione di campioni” è una collezione di campioni morti, legalmente acquisita nonché parti o prodotti da esse derivati che sono trasportati oltre confine a fini di presentazione;

10)

“esemplare pre-convenzione” è un esemplare acquisito prima che la specie interessata fosse inclusa per la prima volta nelle appendici della convenzione.»

2.

All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.»

3.

All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I formulari vengono compilati con caratteri dattilografici.

Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale, ai certificati di collezione di campioni e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.»

4.

È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Contenuto specifico delle licenze, dei certificati e delle domande relativi a specie vegetali

Nel caso di specie vegetali che non possono più beneficiare di una deroga dalle disposizioni della convenzione o del regolamento (CE) n. 338/97 in conformità alle “note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D” di cui all'allegato dello stesso regolamento, ai sensi del quale sono state legalmente esportate e importate, il paese da indicare nella casella 15 dei moduli di cui agli allegati I e III, nella casella 4 dei moduli di cui all'allegato II e nella casella 10 dei moduli di cui all'allegato V del presente regolamento può essere il paese in cui le specie hanno smesso di beneficiare della deroga.

In questi casi la casella riservata alla voce “annotazioni particolari” nella licenza o nel certificato deve riportare la dicitura “Importati legalmente in deroga alle disposizioni della CITES”, specificando a quale deroga si fa riferimento.»

5.

All'articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Le licenze e i certificati rilasciati da paesi terzi con codice di origine “O” sono accettati esclusivamente se sono relativi a esemplari pre-convenzione conformi alla pertinente definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 10, e riportano la data di acquisizione degli esemplari o una dichiarazione attestante che gli esemplari sono stati acquisiti anteriormente a una data specifica.»

6.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Spedizione di esemplari

Fatti salvi gli articoli 31, 38 e 44 ter, per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico, viene rilasciata una distinta licenza di importazione o notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.»

7.

L'articolo 10 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale e dei certificati di collezione di campioni»;

b)

al paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) proveniente da stock ittici condivisi soggetti a contingenti di esportazione e coperto da una licenza di esportazione, le licenze di importazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno dell'anno contingentale in cui il caviale è stato raccolto e lavorato o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 12 mesi di cui al primo comma.

Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) coperto da un certificato di riesportazione le licenze di importazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno del periodo di 18 mesi dalla data di rilascio della licenza di esportazione originaria pertinente o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 12 mesi di cui al primo comma.»;

c)

al paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) proveniente da stock ittici condivisi soggetti a quote di esportazione, le licenze di esportazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno dell'anno contingentale in cui il caviale è stato raccolto e lavorato o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 6 mesi di cui al primo comma.

Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) i certificati di riesportazione di cui al primo comma sono validi solo fino all'ultimo giorno del periodo di 18 mesi dalla data di rilascio della licenza di esportazione originaria pertinente o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 6 mesi di cui al primo comma.»;

d)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2, secondo comma, l'anno contingentale è quello deciso dalla Conferenza delle Parti alla convenzione.»;

e)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   La validità dei certificati di collezione di campioni rilasciati a norma dell'articolo 44 bis non può superare i sei mesi. La data di scadenza di un certificato di collezione di campioni non può essere successiva a quella del carnet ATA che lo correda.»;

f)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Scaduto il periodo di validità, le licenze e i certificati di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis si considerano nulli e privi di qualsiasi valore giuridico.»;

g)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale o dei certificati di collezione di campioni scaduti, non utilizzati o non più validi.»

8.

L'articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunta la lettera e) che segue:

«e)

se non sono più soddisfatte le condizioni particolari specificate nella casella 20.»;

b)

al paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Un certificato per operazioni commerciali specifiche rilasciato allo scopo di consentire diverse operazioni è valido esclusivamente sul territorio dello Stato membro di rilascio. I certificati per operazioni commerciali specifiche destinati all'utilizzo in uno Stato membro diverso da quello di rilascio sono rilasciati soltanto per una operazione e la loro validità è limitata a tale operazione. Nella casella 20 deve essere indicato se il certificato è valido per una o più operazioni e lo o gli Stati membri sul cui territorio esso è valido.»;

c)

il secondo comma del paragrafo 4 è sostituito dal nuovo paragrafo 5:

«5.   I documenti che cessano di essere validi ai sensi del presente articolo sono immediatamente restituiti all'organo di gestione che li ha rilasciati il quale, se del caso, può rilasciare un certificato che tenga conto delle necessarie modifiche ai sensi dell'articolo 51.»

9.

L'articolo 15 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è inserito il seguente comma:

«Nel caso di esemplari importati o riesportati come effetti personali o oggetti domestici, ai quali si applicano le disposizioni di cui al capo XIV, o di animali vivi detenuti per finalità personali, legalmente acquisiti e detenuti per scopi personali e non commerciali, la deroga di cui al paragrafo 1 si applica anche quando l'organo di gestione competente dello Stato membro, previa consultazione con le autorità competenti, ha accertato che è stato commesso un errore in buona fede, che non vi è stato un tentativo di frode e che l'importazione o la riesportazione degli esemplari di cui trattasi è conforme al regolamento (CE) n. 338/97, alla convenzione e alla pertinente legislazione di un paese terzo.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis   Nel caso di esemplari per i quali è rilasciata una licenza di importazione in conformità al paragrafo 2, secondo comma, le attività commerciali, quali definite all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, sono vietate per sei mesi a decorrere dalla data di rilascio della licenza e, nel corso di tale periodo, non sono ammesse deroghe per esemplari delle specie di cui all'allegato A, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3 del citato regolamento.

Nel caso delle licenze di importazione rilasciate conformemente al paragrafo 2, secondo comma per esemplari delle specie di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 e per esemplari delle specie di cui all'allegato A, cui si fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) dello stesso regolamento, la dicitura “in deroga agli articoli 8, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 338/97, le attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sono vietate per almeno sei mesi a decorrere dalla data di rilascio di dette licenze” viene riportata nella casella 23.»

10.

È inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione

Gli Stati membri respingono le domande relative a licenze di importazione di caviale e carni di specie di storione (Acipenseriformes spp.) provenienti da stock ittici condivisi, a meno che non siano stati stabiliti dei contingenti di esportazione per le specie in questione, secondo la procedura approvata dalla Conferenza delle Parti alla convenzione.»

11.

È inserito il seguente articolo 26 bis:

«Articolo 26 bis

Rigetto delle domande di licenze di esportazione

Gli Stati membri respingono le domande di licenze di esportazione per il caviale e le carni di specie di storione (Acipenseriformes spp.) provenienti da stock ittici condivisi, a meno che non siano stati stabiliti dei contingenti di esportazione per le specie in questione, secondo la procedura approvata dalla conferenza delle parti alla convenzione.»

12.

All'articolo 31, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari a fini commerciali.»

13.

All'articolo 36, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

“Il presente certificato è una copia conforme all'originale”, oppure “Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx”.»

14.

All'articolo 44, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:

“Il presente certificato è una copia conforme all'originale”, oppure “Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx”.»

15.

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente capo VIII bis:

«CAPO VIII bis

CERTIFICATI DI COLLEZIONE DI CAMPIONI

Articolo 44 bis

Rilascio

Gli Stati membri possono rilasciare certificati di collezione di campioni purché la collezione in questione sia coperta da un carnet ATA valido e comprenda esemplari, parti o prodotti derivati di specie elencate negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97.

Ai fini del primo comma gli esemplari, le parti o i prodotti derivati di specie elencate nell'allegato A devono essere conformi al capo XIII del presente regolamento.

Articolo 44 ter

Uso

Se una collezione di campioni coperta dal pertinente certificato di collezione di campioni è corredata del relativo carnet ATA, un certificato rilasciato conformemente all'articolo 44 bis può essere usato come:

1)

licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;

2)

licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, se il paese di destinazione riconosce e consente l'uso dei carnet ATA;

3)

certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari a fini commerciali.

Articolo 44 quater

Organo di gestione emittente

1.   Quando la collezione di campioni ha origine nella Comunità, l'autorità competente per il rilascio del relativo certificato è l'organo di gestione dello Stato membro nel quale ha origine la collezione di campioni.

2.   Quando la collezione di campioni ha origine in un paese terzo, l'autorità competente per il rilascio del relativo certificato è l'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un certificato equivalente rilasciato dal paese terzo.

Articolo 44 quinquies

Requisiti

1.   Una collezione di campioni coperta dal relativo certificato deve essere reimportata nella Comunità prima della data di scadenza del certificato.

2.   Gli esemplari per i quali è stato rilasciato un certificato di collezione di campioni non possono essere venduti o trasferiti mentre si trovano fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato il certificato.

3.   Un certificato di collezione di campioni non è trasferibile. Se gli esemplari per i quali è stato rilasciato un certificato di collezione di campioni sono trafugati distrutti o smarriti, devono essere immediatamente informate l'autorità che ha rilasciato il certificato e l'autorità di gestione del paese in cui tale fatto si è verificato.

4.   Un certificato di collezione di campioni deve indicare che il documento è per “altro: collezione di campioni” e deve riportare nella casella 23 il numero del carnet ATA di cui è corredato.

Nella casella 23 o in un allegato ad hoc al certificato deve essere riportata la seguente dicitura:

“Per collezione di campioni corredata del carnet ATA n.: xxx

Il certificato riguarda una collezione di campioni e non è valido se non è corredato di un carnet ATA valido. Il presente certificato non è trasferibile. Gli esemplari per i quali è stato rilasciato il presente certificato non possono essere venduti o trasferiti mentre si trovano fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato il certificato. Il presente certificato può essere utilizzato per l'esportazione/riesportazione (indicare il paese di esportazione/riesportazione) via (indicare i paesi da visitare) a fini di presentazione e reimportazione in (indicare il paese di esportazione/riesportazione).”

5.   Nel caso di certificati di collezione di campioni rilasciati a norma dell'articolo 44 quater, paragrafo 2, non si applicano i paragrafi 1 e 4 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura:

“Il certificato non è valido se non è corredato di un documento originale CITES rilasciato da un paese terzo conformemente alle disposizioni emanate dalla Conferenza delle Parti della convenzione.”

Articolo 44 sexies

Domande

1.   Il richiedente di un certificato di collezione di campioni compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e da 7 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 3, 4 e da 7 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Le voci di cui alle caselle 1 e 3 devono essere identiche. L'elenco dei paesi visitati deve essere riportato nella casella 23.

Gli Stati membri, tuttavia, possono disporre che venga compilato un solo formulario di domanda.

2.   Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso di cui all'articolo 44 quater, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3.   Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 44 septies

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare

1.   Nel caso di un certificato di collezione di campioni rilasciato a norma dell'articolo 44 quater, paragrafo 1, il titolare o il suo rappresentante autorizzato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato (formulario n. 1) e una copia dello stesso, e, se del caso, la copia per il titolare (formulario n. 2) e la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3), come pure l'originale del carnet ATA in corso di validità all'ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

L'ufficio doganale, dopo avere esaminato il carnet ATA sulla base delle norme doganali di cui al regolamento (CE) n. 2454/93 e, se necessario, aver riportato il numero del carnet ATA sull'originale e sulla copia del certificato di collezione di campioni, restituisce i documenti originali al titolare o al suo rappresentante autorizzato, vista la copia del certificato di collezione di campioni e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.

Tuttavia, al momento della prima esportazione dalla Comunità, l'ufficio doganale, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale del certificato di collezione di campioni (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al titolare o al suo rappresentante autorizzato e inoltra la copia per restituzione all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) a norma dell'articolo 45.

2.   Nel caso di un certificato di collezione di campioni rilasciato a norma dell'articolo 44 quater, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato o il suo rappresentante autorizzato deve inoltre presentare, a fini di verifica, l'originale del certificato rilasciato dal paese terzo.

Articolo 44 octies

Sostituzione

Soltanto l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di collezione di campioni smarriti, trafugati o distrutti.

Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:

“Il presente certificato è una copia conforme all'originale”, oppure “Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx”.»

16.

All'articolo 57, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4, per introdurre o reintrodurre nella Comunità le seguenti voci dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione:

a)

caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) fino a un quantitativo massimo di 125 grammi per persona in contenitori contrassegnati individualmente conformemente all'articolo 66, paragrafo 6;

b)

“bastoni della pioggia” di Cactaceae spp. fino a un massimo di tre per persona;

c)

esemplari morti lavorati di Crocodylia spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino a un massimo di quattro per persona;

d)

conchiglie Strombus gigas fino a un massimo di tre per persona;

e)

Hippocampus spp. fino a un massimo di quattro esemplari morti per persona;

f)

conchiglie di Tridacnidae spp. fino a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre kg, dove per esemplare si intende una conchiglia intera o due metà corrispondenti.»

17.

All'articolo 58, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3, per l'esportazione o la riesportazione delle voci di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettere da a) a f), non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione.»

18.

All'articolo 66, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente testo:

«6.   Gli esemplari di cui agli articoli 64 e 65 sono marcati in conformità al metodo approvato o raccomandato dalla Conferenza delle Parti della convenzione per gli esemplari interessati e, in particolare, i contenitori di caviale di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 64, paragrafo 2, nonché all'articolo 65, paragrafo 3, sono contrassegnati individualmente da etichette non riutilizzabili, da apporre su ciascun contenitore primario. Se il contenitore primario non è sigillato con un'etichetta non riutilizzabile, il caviale è confezionato in modo tale che sia possibile accertare visivamente qualsiasi eventuale apertura del contenitore.

7.   Sono autorizzati a lavorare e a confezionare o riconfezionare il caviale per l'esportazione, la riesportazione o il commercio intracomunitario solo gli impianti di lavorazione e di (ri)confezionamento riconosciuti dall'organo di gestione di uno Stato membro.

Gli impianti autorizzati di lavorazione e di (ri)confezionamento sono tenuti a riportare su opportuni registri i quantitativi di caviale importati, esportati, riesportati, prodotti in situ o immagazzinati. Detti registri devono essere disponibili per poter essere controllati dall'organo di gestione nello Stato membro interessato.

L'organo di gestione attribuisce a ciascun impianto di lavorazione o di (ri)confezionamento un codice di registrazione distintivo.

L'elenco degli impianti autorizzati ai sensi del presente paragrafo e le modifiche ad esso apportate sono trasmessi al segretariato della convenzione e alla Commissione.

Ai fini del presente paragrafo gli impianti di lavorazione comprendono gli impianti di acquacoltura per la produzione di caviale.»

19.

L'articolo 69 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

casi in cui le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono stati rilasciati a titolo retroattivo a norma dell'articolo 15 del regolamento.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Le informazioni di cui al paragrafo 5 sono presentate in formato elettronico e conformemente al formato richiesto per le relazioni biennali, pubblicato dal segretariato della convenzione e modificato dalla Commissione, entro il 15 giugno di ogni biennio e fanno riferimento al periodo di due anni che ha termine il 31 dicembre dell'anno precedente.»

20.

All'articolo 71, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 71

Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione a seguito dell'adozione di restrizioni.»

21.

L'allegato VIII è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

22.

L'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

(2)  GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO I

«ALLEGATO VIII

Opere di riferimento per l'indicazione dei nomi delle specie nelle licenze e nei certificati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4

FAUNA

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Terza edizione, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [Per tutti i mammiferi, ad esclusione del riconoscimento dei seguenti nomi per le forme selvatiche delle specie (di preferenza rispetto ai nomi delle forme domestiche): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion e ad eccezione delle specie di seguito indicate]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Seconda edizione. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [Per Loxodonta africana e Ovis vignei]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [Per la nomenclatura dell'ordine e delle famiglie di uccelli]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Terza edizione rivista e ampliata. 1039 pp., Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003), http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES website) [Per tutte le specie di uccelli — eccetto che per i taxa di seguito indicati]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [Per Psittacus intermedia e Trichoglossus haematodus]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [Per Calumma vatosoa & Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [Per Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [Per Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [Per Varanidae]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) preparato per il comitato CITES per la nomenclatura (Documento NC2006 Doc. 8, disponibile sul sito web della CITES). [Per Cordylus]

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [Per Cyclura lewisi]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Per Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [Per Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [Per Eunectes beniensis]

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (disponibile sul sito web della CITES) [Per Testudines per i nomi della specie e della famiglia — ad eccezione dei generi Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata, per i quali si continuano ad utilizzare tali nomi]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma: 1-229 — Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [Per il genere Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [Per Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, ed elevazione al livello di specie di Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. [Per Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [Per Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [Per Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [Per Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B. D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C, Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [Per Iguanidae]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [Per Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [Per Furcifer nicosiai]

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [Per Python breitensteini & Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [for Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer — ad esclusione del riconoscimento di Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis come specie valide]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [Per Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [Per Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [Per Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists' League, Washington, DC. [Per Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae — ad eccezione dei generi Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura per i quali si continuano ad utilizzare tali nomi e del riconoscimento di Epicrates maurus come specie valida]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [Per Phelsuma malamakibo]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [Per la delimitazione delle famiglie nell'ambito dei Sauria]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [Per Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [Per Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [Per Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (ristampa). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [Per i nomi dell'ordine Testudines, Crocodylia & Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [Per il genere Uromastyx]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [Per Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana]

d)   Amphibia

Brown, J. L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. [Per Dendrobates uakarii]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D. R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) versione 3.0 del 7 aprile 2006 (disponibile sul sito web della CITES) [Per Amphibia]

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [Per tutti i pesci]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. [Per Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [Per Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. [Per Hippocampus]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. [Per Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (seconda edizione disponibile su CD-ROM). [Per Hippocampus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [Per gli scorpioni del genere Pandinus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), the World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Versione 6.5 del 7 aprile 2006 (disponibile sul sito web della CITES) [Per Theraphosidae]

g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [Per le farfalle «birdwing» dei generi Ornithoptera, Trogonoptera e Troides]

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (ristampato con correzioni nel 1998) [Per i nomi generici di tutte le piante elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla Conferenza delle Parti].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [Per i sinonimi generici non citati in The Plant-Book, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla Conferenza delle Parti come indicato nei paragrafi successivi].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie delle Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi di specie Cyclamen (Primulaceae), Galanthus e Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, seconda edizione (1999, redatta da D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie delle Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, seconda edizione (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie Dionaea, Nepenthes e Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, redatta dalla Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Svizzera,in collaborazione con i Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti [Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. Organo di gestione CITES della Svizzera, Berna, Svizzera] (disponibile sul sito web della CITES) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie Aloe e Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie Taxus.

CITES Orchid Checklist, (redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione e Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), seconda edizione (S. Carter and U. Eggli, 2003, pubblicata dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie di euphorbie succulente.

Dicksonia species of the Americas (2003, redatta dal Giardino botanico di Bonn e dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): — Medicinal Plant Conservation 12: #-#. (disponibile sul sito web della CITES) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES Website) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005 e relativi aggiornamenti) pubblicata dall'UNEP-WCMC può essere utilizzata come sintesi non ufficiale dei nomi scientifici adottati dalla Conferenza delle Parti per le specie animali che figurano negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e come sintesi informale delle informazioni contenute nei riferimenti standard adottati per la nomenclatura.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO X

SPECIE ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 62, PUNTO 1

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis»


5.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/15


REGOLAMENTO (CE) N. 101/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2008

recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.

(2)

Le modifiche proposte derivano da decisioni prese dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità incaricate di garantire che la legislazione in materia di sicurezza sociale sia applicata conformemente al diritto comunitario.

(3)

L'allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, conformemente alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del medesimo regolamento.

(4)

È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 7 e gli allegati 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2008.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2007 della Commissione (GU L 82 del 23.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Gli allegati da 1 a 7 e gli allegati 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue:

1.

Nell'allegato 1, la rubrica «S. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente:

«S.   AUSTRIA

1.

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Ministro federale degli Affari sociali e della tutela dei consumatori), Vienna.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Ministro federale dell'Economia e del lavoro), Vienna.

3.

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Ministro federale della Sanità, della famiglia e della gioventù), Vienna.

4.

Per quanto riguarda i regimi speciali dei pubblici dipendenti: Bundeskanzler (Cancelliere federale), Vienna, o il governo del Land interessato».

2.

L'allegato 2 è così modificato:

a)

Alla rubrica «R. PAESI BASSI», il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.

Prestazioni familiari:

Algemene Kinderbijslagwet (Legge generale sugli assegni per figli a carico):

a)

quando il beneficiario risiede nei Paesi Bassi:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali) nella cui circoscrizione ha la residenza;

b)

quando il beneficiario risiede fuori dei Paesi Bassi, ma il suo datore di lavoro risiede o è stabilito nei Paesi Bassi:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali) nella cui circoscrizione il datore di lavoro risiede o è stabilito;

c)

negli altri casi:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

Wet Kinderopvang (legge sull'assistenza all'infanzia):

Belastingsdienst/Toeslagen (Ufficio delle imposte/Prestazioni)».

b)

La rubrica «T. POLONIA» è così modificata:

i)

Le lettere a), b), c) e d) del punto 2 sono sostituite dal testo seguente:

«a)

per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati alle lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Spagna, Italia, Grecia, Cipro o Malta;

b)

periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o a Malta;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia o Svizzera;

b)

periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia o Svizzera;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio della Germania;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Ufficio I di Varsavia — Ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito;

b)

per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui alle lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Varsavia — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia;

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Tomaszów Mazowiecki — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Spagna, Italia o Portogallo;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Italia o Portogallo;

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Częstochowa — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera;

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria o Romania;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria o Romania;

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Poznań — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro;

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Ostrów Wielkopolski — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio della Germania;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

c)

per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:

i)

nel caso della pensione d’invalidità, se l’ultimo periodo è stato quello del servizio prestato in quanto militare, agente del servizio di controspionaggio militare o agente dei servizi segreti militari,

ii)

nel caso della pensione di vecchiaia, se il periodo di servizio di cui alle lettere da c) a e), corrisponde in totale ad almeno: 10 anni per coloro che hanno lasciato il servizio prima del 1o gennaio 1983, oppure 15 anni per coloro che hanno lasciato il servizio dopo il 31 dicembre 1982;

iii)

nel caso della pensione di reversibilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), punto i) o ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia);

d)

per gli operatori di polizia, i funzionari dell'Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), i funzionari dell'Ufficio centrale anticorruzione, le guardie di frontiera, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco:

i)

nel caso della pensione d’invalidità, se l'ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio presso una delle formazioni sopraelencate;

ii)

nel caso della pensione di vecchiaia, se il periodo di servizio di cui alle lettere da c) ad e) corrisponde in totale ad almeno: 10 anni per coloro che hanno lasciato il servizio prima del 1o aprile 1983, oppure 15 anni per coloro che hanno lasciato il servizio dopo il 31 marzo 1983;

iii)

nel caso della pensione di reversibilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d), punto i) o ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell’amministrazione di Varsavia)»;

ii)

il punto 3, lettera b), punto ii) è sostituito dal seguente testo:

«ii)

invalidità o decesso della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

per le persone che esercitavano un’attività dipendente o autonoma (ad eccezione degli agricoltori autonomi) alla data di materializzazione del rischio e per i laureati disoccupati che effettuano una formazione o un tirocinio alla data di materializzazione del rischio:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera a),

per le persone che esercitavano l'attività di agricoltore autonomo alla data di materializzazione del rischio:

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati al punto 2, lettera b),

per i militari di carriera e il personale di cui al punto 2, lettera c), se il rischio si materializza durante un periodo di servizio militare o di servizio in una delle formazioni di cui al punto 2, lettera c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio delle pensioni militari di Varsavia),

per il personale di cui al punto 2, lettera d), se il rischio si materializza durante un periodo di servizio in una delle formazioni elencate al punto 2, lettera d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia),

per il personale penitenziario, se il rischio si materializza durante il periodo di servizio:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia),

per i giudici e i pubblici ministeri: i servizi specializzati del ministero della Giustizia»;

iii)

il punto 4, lettera g) è sostituito dal testo seguente:

«g)

per i pensionati:

che hanno il diritto di beneficiare del regime di previdenza sociale dei lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera a),

che hanno il diritto di beneficiare del regime di previdenza sociale degli agricoltori:

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati al punto 2, lettera b),

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico dei militari di carriera o del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia),

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia),

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale penitenziario:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia),

che sono ex giudici e pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia».

3.

L'allegato 3 è così modificato:

a)

Alla rubrica «R. PAESI BASSI», il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.   Assegni familiari

a)

Algemene Kinderbijslagwet (Legge generale sugli assegni per figli a carico):

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali) nella cui circoscrizione il membro della famiglia ha la residenza;

b)

Wet Kinderopvang (legge sull'assistenza all'infanzia):

Belastingsdienst/Toeslagen (Ufficio delle imposte/ Prestazioni)».

b)

La rubrica «T. POLONIA» è così modificata:

i)

Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni)

a)

per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati ai punti c), d) ed e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o a Malta;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia o Svizzera;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Ufficio I di Varsavia — Ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito;

b)

per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non sono state militari di carriera o funzionari di cui alle lettere c ), d), e):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Varsavia — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia;

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Tomaszów Mazowiecki — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Italia o Portogallo;

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Częstochowa — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera;

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria o Romania;

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Poznań — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro;

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Ostrów Wielkopolski — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

c)

per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari nel caso di periodi di servizio compiuti nell'ambito della legislazione polacca e di periodi d'assicurazione compiuti nell'ambito di una legislazione estera:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera c);

d)

per gli operatori di polizia, i funzionari dell'Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), i funzionari dell'Ufficio centrale anticorruzione, le guardie di frontiera, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel caso di periodi di servizio compiuti nell'ambito della legislazione polacca e di periodi d'assicurazione compiuti nell'ambito di una legislazione estera:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell’amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera d);

e)

per il personale penitenziario, nel caso di periodi di servizio compiuti nell'ambito della legislazione polacca e di periodi d'assicurazione compiuti nell'ambito di una legislazione estera:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia) se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);

f)

per i giudici e i pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia;

g)

per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione all'estero:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione nell'ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o a Malta;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione nell'ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia o Slovenia;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Ufficio I di Varsavia — Ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito».

ii)

Il punto 3, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b)

Prestazioni in denaro:

i)

malattia:

uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora dell'assicurato,

sedi regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale degli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora dell'assicurato;

ii)

invalidità o decesso della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma (ad eccezione degli agricoltori autonomi):

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera a),

per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo:

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati al punto 2, lettera b),

per i militari di carriera e il personale di cui al punto 2, lettera c), nel caso di periodi di servizio militare compiuto in Polonia, se l'ultimo periodo è stato quello di servizio militare o di servizio in una delle formazioni di cui al punto 2, lettera c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio delle pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), terzo trattino:

per il personale di cui al punto 2, lettera d), nel caso di periodi di servizio in Polonia, se l'ultimo periodo è stato quello di servizio in una delle formazioni di cui al punto 2, lettera d), e di periodi d'assicurazione all'estero:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quarto trattino,

per il personale penitenziario, nel caso di periodi di servizio in Polonia, se l'ultimo periodo è stato quello di detto servizio e di periodi d'assicurazione all'estero:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quinto trattino,

per i giudici e i pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia,

per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione nell'ambito di una legislazione estera:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera g)».

iii)

Il punto 4, lettera g), è sostituito dal testo seguente:

«g)

per i pensionati:

che hanno il diritto di beneficiare del regime di previdenza sociale dei lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera a),

che hanno il diritto di beneficiare del regime di previdenza sociale degli agricoltori:

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati al punto 2, lettera b);

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico dei militari di carriera o del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia),

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia),

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale penitenziario:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia);

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico per i giudici e i pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia,

per le persone che percepiscono esclusivamente pensioni estere:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera g)».

4.

L'allegato 4 è così modificato:

Alla rubrica «S. AUSTRIA», il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Prestazioni familiari

a)

Prestazioni familiari ad eccezione del Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, (Ministero federale della salute, della famiglia e della gioventù), Vienna;

b)

Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale della Bassa Austria) — centro competente per il Kinderbetreuungsgeld».

5.

L'allegato 5 è così modificato:

a)

La rubrica «13. BELGIO — LUSSEMBURGO» è sostituita dal testo seguente:

«13.   BELGIO — LUSSEMBURGO

a)

b)

c)

L'accordo del 28 gennaio 1961 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale.

d)

e)

L'accordo del 16 aprile 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per controllo amministrativo ed esami medici, prevista dall'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

f)

…»

b)

La rubrica «BULGARIA — SLOVACCHIA» è sostituita dal testo seguente:

«48.   BULGARIA — SLOVACCHIA

Nulla».

c)

La rubrica «89. DANIMARCA — PAESI BASSI» è sostituita dal testo seguente:

«89.   DANIMARCA — PAESI BASSI

a)

Accordo del 12 dicembre 2006 riguardante il rimborso delle spese per prestazioni in natura a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

b)

Scambio di lettere del 30 marzo e 25 aprile 1979 relativo all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento e delle spese per controllo amministrativo e sanitario)».

d)

La rubrica «113. GERMANIA — POLONIA» è sostituita dal testo seguente:

«113.   GERMANIA — POLONIA

a)

Accordo dell'11 gennaio 1977 relativo all'applicazione della Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle pensioni di vecchiaia e le prestazioni di infortunio sul lavoro.

b)

c)

L'articolo 26 dell'accordo del 24 ottobre 1996 sulla rinuncia ai rimborsi delle spese relative a visite mediche, ricoveri in osservazione e viaggi di medici e assicurati per quanto riguarda le prestazioni in denaro in caso di malattia e maternità».

6.

L'allegato 6 è così modificato:

a)

La rubrica «B. BULGARIA» è sostituita dal testo seguente:

«B.   BULGARIA

1.

Rapporti con Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito: pagamento diretto.

2.

Rapporti con la Germania: pagamento tramite organismi di collegamento».

b)

La rubrica «T. POLONIA» è sostituita dal testo seguente:

«T.   POLONIA

Pagamento diretto».

7.

L'allegato 7 è così modificato:

La rubrica «B. BULGARIA» è sostituita dal testo seguente:

«B.   BULGARIA

Българска Народна Банка (Banca nazionale bulgara), София»

8.

L'allegato 9 è così modificato:

La rubrica «B. BULGARIA» è sostituita dal testo seguente:

«B.   BULGARIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura erogate in base alla legge sull'assicurazione sanitaria, alla legge sulla sanità e alla legge sull'integrazione delle persone con disabilità».

9.

L'allegato 10 è così modificato:

a)

La rubrica «B. BULGARIA» è sostituita dal testo seguente:

«B.   BULGARIA

1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 e dell'articolo 17 del regolamento:

Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate), София.

2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate), София.

3.

Ai fini dell'applicazione:

a)

degli articoli 8 e 38, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Министерство на здравеопазването (Ministero della sanità), София,

Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicurazione malattia), София;

Национален осигурителен институт (Istituto nazionale di previdenza sociale), София;

b)

degli articoli 10 ter, 11, paragrafo 1, 11 bis, paragrafo 1, 12 bis, 13, paragrafo 3, 14, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 109 del regolamento di applicazione:

Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate), София.

4.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 70, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 81, 82, paragrafo 2 e 110 del regolamento di applicazione:

Национален осигурителен институт (Istituto nazionale di previdenza sociale), София.

5.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Агенция за социално подпомагане (Agenzia per l'assistenza sociale), София.

6.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 102, paragrafo 2 e 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Министерство на здравеопазването (Ministero della Sanità), София,

Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicurazione malattia), София.»

b)

Alla rubrica «E. GERMANIA», il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

Ai fini dell'applicazione:

dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14 ter, paragrafo 1, del regolamento e, nel caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 11 del regolamento d’applicazione,

dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14 ter, paragrafo 2, del regolamento e, nel caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 11 bis del regolamento d’applicazione,

dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4 e dell’articolo 14 quater, lettera a), del regolamento e, in caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 12 bis del regolamento d’applicazione:

i)

persone iscritte all’assicurazione malattia:

l’istituzione alla quale sono iscritte per questa assicurazione, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli;

ii)

persone non iscritte all’assicurazione malattia e non coperte da un regime pensionistico di un’associazione di categoria:

l’istituzione competente d’assicurazione, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli;

iii)

persone non iscritte all'assicurazione malattia ma coperte da un regime pensionistico di un'associazione di categoria:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Consorzio di regimi pensionistici di associazioni di categoria), Colonia, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli.»

c)

Nella rubrica «S. AUSTRIA», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Per l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera b), 14 bis, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Ministro federale degli affari sociali e della protezione dei consumatori) d'intesa con il Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Ministro federale della sanità, della famiglia e della gioventù), d'intesa con l'amministrazione pubblica competente per quanto concerne i regimi speciali del pubblico impiego e con l'ente pensionistico di appartenenza per i regimi degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe)».

d)

La rubrica «T. POLONIA» è così modificata:

i)

Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a)

per le persone che hanno esercitato recentemente un'attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati all'allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera a);

b)

per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera b);

c)

per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera c);

d)

per gli operatori di polizia, i funzionari dell'Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), i funzionari dell'Ufficio centrale anticorruzione, le guardie di frontiera, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera d);

e)

per il personale penitenziario:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);

f)

per i giudici e i pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia.

g)

per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione all'estero:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera g)».

ii)

Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Prestazioni a lungo termine:

i)

per le persone che hanno esercitato recentemente un'attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii) e), punti i) e ii):

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera a);

ii)

per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera b);

iii)

per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera c);

iv)

per il personale di cui al punto 5, lettera d):

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera d);

v)

per il personale penitenziario:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);

vi)

per i giudici e i pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia;

vii)

per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione all'estero:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera g).»

iii)

Il punto 10 è sostituito dal testo seguente:

«10.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

a)

ai fini dell'applicazione dell'articolo 77 del regolamento:

Centro regionale per la politica sociale con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora per le persone aventi diritto alle prestazioni;

b)

ai fini dell'applicazione dell'articolo 78 del regolamento:

i)

per le persone che hanno esercitato recentemente un'attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii) e), punti i) e ii:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera a);

ii)

per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera b);

iii)

per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:

(Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera c);

iv)

per il personale di cui al punto 5, lettera d):

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera d);

v)

per il personale penitenziario:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);

vi)

per gli ex giudici e pubblici ministeri:

servizi specializzati del ministero della Giustizia».


5.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/29


REGOLAMENTO (CE) N. 102/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2008

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette — Prosciutto di Parma (DOP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Prosciutto di Parma», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2005 (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 14).

(3)  GU C 86 del 20.4.2007, pag. 7.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

ITALIA

Prosciutto di Parma (DOP)


5.2.2008   

IT

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L 31/31


REGOLAMENTO (CE) N. 103/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2008

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette — Mozzarella di Bufala Campana (DOP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2005 (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 14).

(3)  GU C 90 del 25.4.2007, pag. 5.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.

Formaggi

ITALIA

Mozzarella di Bufala Campana (DOP)


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

5.2.2008   

IT

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L 31/32


DECISIONE N. 1/2008 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del 15 gennaio 2008

recante attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto, del 27 febbraio 2001, relativo all'istituzione di un quadro per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento

(2008/93/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

vista la decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico, in particolare l'articolo 9, e visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (di seguito l'«accordo globale»), in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

(1)

In linea di massima, entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione n. 2/2001, il Consiglio congiunto deve adottare le disposizioni necessarie per negoziare accordi di reciproco riconoscimento.

(2)

La formulazione di raccomandazioni da parte di organismi professionali delle parti potrebbe favorire e facilitare la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento. È opportuno che le parti valutino la coerenza di tali raccomandazioni con l'accordo globale e con le decisioni adottate dal Consiglio congiunto istituito da tale accordo. Al termine di tale valutazione le autorità competenti delle parti potranno avviare i negoziati.

(3)

La valutazione delle raccomandazioni degli organismi professionali è assicurata dal comitato congiunto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'accordo globale,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Le parti incoraggiano gli organismi professionali rappresentativi competenti nei rispettivi territori a trasmettere le raccomandazioni sul reciproco riconoscimento del comitato congiunto per consentire ai prestatori di servizi di soddisfare, integralmente o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, licenze, prestazioni e certificazione dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali.

2.   Il comitato congiunto esamina la raccomandazione pervenuta di cui al paragrafo 1, al fine di accertarne la conformità all'accordo globale e alle decisioni adottate dal Consiglio congiunto istituito da tale accordo.

3.   Qualora, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, una raccomandazione di cui al paragrafo 1, sia giudicata conforme all'accordo globale e alle decisioni del Consiglio congiunto e qualora le autorità competenti ritengano che esista un sufficiente livello di corrispondenza tra le normative pertinenti delle parti, queste concludono, tramite tali autorità competenti, un accordo che preveda il reciproco riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre norme, in vista dell'attuazione di tale raccomandazione.

4.   Gli accordi di cui al paragrafo 3 sono conclusi, entro un termine concordato, tramite una decisione del Consiglio congiunto che riguardi, ad esempio, i seguenti aspetti:

a)

equivalenza delle qualifiche, anche a livello dell'istruzione, dell'esperienza e degli esami;

b)

equivalenza delle norme di condotta e delle norme etico-professionali;

c)

sviluppo professionale e formazione continua per garantire l'equivalenza;

d)

conoscenza del paese, per quanto riguarda questioni quali le disposizioni legislative, le disposizioni regolamentari, la lingua, la geografia o il clima locali;

e)

equivalenza delle norme in materia di protezione del consumatore, ad esempio l'assicurazione di responsabilità professionale;

f)

trattamento specifico di licenze provvisorie di breve durata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è adottata dal Consiglio congiunto.

Fatto a Bruxelles, addì 15 gennaio 2008.

Per il Consiglio congiunto

La presidente

P. ESPINOSA CANTELLANO


Commissione

5.2.2008   

IT

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L 31/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2008

che aggiorna l’allegato A della Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco

(2008/94/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la Convenzione monetaria del 24 dicembre 2001 tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco (di seguito la «Convenzione monetaria») prevede che il Principato di Monaco applichi le disposizioni adottate dalla Francia per attuare taluni atti comunitari relativi all’attività degli enti creditizi, alla vigilanza prudenziale sugli stessi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. Gli atti in questione sono riportati nell’allegato A della Convenzione. Detto allegato è stato aggiornato da ultimo dalla decisione 2006/558/CE della Commissione (2). Poiché diversi atti riportati nell’allegato A sono stati modificati, occorre inserire nel suddetto allegato i relativi atti di modifica. Nell’allegato A devono essere inoltre inseriti alcuni nuovi atti comunitari che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria.

(2)

La direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (3), riguarda l’attività degli enti creditizi e la vigilanza sugli stessi e modifica la direttiva 86/635/CEE del Consiglio (4), che figura già nell’allegato A. Essa rientra quindi nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e deve quindi essere inclusa nell’allegato A.

(3)

La direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (5), riguarda l’attività degli enti creditizi e la vigilanza sugli stessi. Essa quindi rientra nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e deve essere parimenti inclusa nell’allegato A. La direttiva 2006/49/CE abroga inoltre la direttiva 93/6/CEE del Consiglio (6), modificata fra l’altro dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che deve quindi essere tolta dall’allegato A.

(4)

La direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (9), è stata abrogata dalla direttiva 2004/39/CE, modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e deve quindi essere tolta dall’allegato A.

(5)

La direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (11), riguarda l’attività degli enti creditizi e la vigilanza sugli stessi e modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19/CE (12) e 2002/87/CE (13), che figurano già nell’allegato A. Essa rientra quindi nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e deve essere parimenti inserita nell’allegato A.

(6)

La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (14) riguarda l’attività degli enti creditizi e la vigilanza sugli stessi. Essa rientra quindi nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e deve essere inserita nell’allegato A, ad eccezione dei titoli III e IV. La direttiva 2006/48/CE abroga la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), modificata fra l’altro dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/28/CE (16), 2002/87/CE e 2004/39/CE, che deve quindi essere tolta dall’allegato A. Inoltre la direttiva 2006/48/CE, in quanto modifica la direttiva 2002/87/CE, che figura nell’allegato A, deve essere inserita in detto allegato A.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (17) e la direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (18), riguardano l’attività degli enti creditizi e la vigilanza sugli stessi e completano la direttiva 2004/39/CE, modificata dalla direttiva 2006/31/CE, che figura già nell’allegato A. Essi rientrano quindi nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e devono essere parimenti inseriti nell’allegato A.

(8)

La direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (19) riguarda l’attività e il controllo degli enti creditizi. Essa rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e deve quindi essere inserita nell’allegato A.

(9)

L’allegato A della Convenzione monetaria deve quindi essere modificato di conseguenza. A fini di maggiore chiarezza, l’allegato A deve essere interamente sostituito.

(10)

Nella riunione del 13 settembre 2007, la Commissione ha informato il comitato misto della necessità di aggiornare l’allegato A della Convenzione monetaria. Il comitato misto ha preso atto della posizione della Commissione,

DECIDE:

Articolo unico

L’allegato A della Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 142 del 31.5.2002, pag. 59.

(2)  GU L 219 del 10.8.2006, pag. 23.

(3)  GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1.

(4)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(5)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(6)  GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 1.

(7)  GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1.

(8)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 27.

(10)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60.

(11)  GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.

(12)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

(13)  GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1.

(14)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(15)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

(16)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37.

(17)  GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

(18)  GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

(19)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.


ALLEGATO

1.   86/635/CEE

Direttiva del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari: per le disposizioni applicabili agli enti creditizi

(GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1)

modificata da:

 

2001/65/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

(GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28)

 

2003/51/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE del Consiglio, relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

(GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16)

 

2006/46/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

(GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1)

2.   89/117/CEE

Direttiva del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro

(GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40)

3.   2006/49/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)

(GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201)

4.   94/19/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

(GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5)

modificata da:

 

2005/1/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

(GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9)

5.   98/26/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

(GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45)

6.   2006/48/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione): ad eccezione dei titoli III e IV

(GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1)

7.   2001/24/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

(GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15)

8.   2002/47/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria

(GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43)

9.   2002/87/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1)

modificata da:

 

2005/1/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

(GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9)

 

2006/48/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)

(GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1)

10.   2004/39/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio: per le disposizioni che si applicano agli enti creditizi, ad eccezione degli articoli 15, da 31 a 33, e del titolo III.

(GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

modificata da:

 

2006/31/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze

(GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60)

e da integrare con:

 

(CE) n. 1287/2006

Regolamento della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

(GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1)

 

2006/73/CE

Direttiva della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

(GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26)

11.   2000/46/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica

(GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39)


5.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2008

che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica

[notificata con il numero C(2008) 286]

(2008/95/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La regione biogeografica macaronesica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, è composta dagli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera (Portogallo) e delle Canarie (Spagna), situati nell’Oceano Atlantico, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 25 aprile 2005 dal comitato istituito ai sensi dell’articolo 20 della direttiva (di seguito «comitato Habitat»).

(2)

È necessario, nell’ambito del processo avviato nel 1995, fare ulteriori passi avanti nell’istituzione effettiva della rete Natura 2000, elemento determinante per la tutela della biodiversità nella Comunità.

(3)

Un elenco iniziale di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica ai sensi della direttiva 92/43/CEE è stato adottato con la decisione 2002/11/CE della Commissione (2). Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4 e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri interessati designano i siti inclusi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica come zone speciali di conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in materia di conservazione e le misure di conservazione necessarie.

(4)

L’elenco dei siti di importanza comunitaria viene rivisto nel quadro dell’adeguamento dinamico della rete Natura 2000. L’aggiornamento dell’elenco iniziale è pertanto necessario.

(5)

Da una parte, l’aggiornamento dell’elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica è necessario per includervi i siti proposti dagli Stati membri a partire dal 2000 come siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli obblighi imposti dall’articolo 4, paragrafo 4 e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE sono applicabili il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall’adozione del primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica.

(6)

D’altra parte, l’aggiornamento dell’elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica è necessario per tener conto di eventuali modifiche delle informazioni relative ai siti trasmesse dagli Stati membri a seguito dell’adozione dell’elenco comunitario. In tal senso, il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica costituisce una versione consolidata dell’elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica. Occorre tuttavia sottolineare che gli obblighi imposti dall’articolo 4, paragrafo 4 e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE sono applicabili il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall’adozione dell’elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica.

(7)

Per la regione biogeografica macaronesica il Portogallo e la Spagna hanno trasmesso alla Commissione, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria, ai sensi dell’articolo 1 della predetta direttiva, tra novembre 1997 e settembre 2006.

(8)

Gli elenchi dei siti proposti erano corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000 (3).

(9)

Le informazioni comprendono la mappa del sito nella più recente versione esistente, trasmessa dallo Stato membro interessato, la denominazione, l’ubicazione e l’estensione del sito nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 92/43/CEE.

(10)

Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo di ciascun Stato membro interessato, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un primo elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica.

(11)

Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.

(12)

Tuttavia, alcuni Stati membri non hanno proposto sufficienti siti per soddisfare gli obblighi fissati dalla direttiva 92/43/CEE per taluni tipi di habitat e per talune specie. Di conseguenza, la rete non si può considerare completa per tali specie e tipi di habitat. Tuttavia, tenuto conto del ritardo nel ricevere le informazioni e nel raggiungere un accordo con gli Stati membri, la Commissione ritiene che occorra adottare un primo elenco aggiornato dei siti, che dovrà essere rivisto conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(13)

Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE che si trovano sia nelle acque marine territoriali che nelle acque marine sotto la giurisdizione nazionale al di là delle acque territoriali continuano ad essere incomplete, non si può stabilire se la rete sia completa o incompleta. Occorre rivedere l’elenco, se necessario, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(14)

Per motivi di chiarezza e di trasparenza la direttiva 2002/11/CE deve essere sostituita.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Habitat»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma della direttiva 92/43/CEE figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2002/11/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

(2)  GU L 5 del 9.1.2002, pag. 16.

(3)  GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.


ALLEGATO

Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità nazionali competenti conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A

:

codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;

B

:

denominazione del SIC;

C

:

* = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;

D

:

superficie del SIC in ettari (ha) o lunghezza in km;

E

:

coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni riportate nell’elenco che segue si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati da Spagna e Portogallo.

A

B

C

D

E

Codice SIC

Denominazione del SIC

*

Superficie del SIC

(ha)

Lunghezza del SIC

(km)

Coordinate geografiche del SIC

 

 

 

 

 

Longitudine

Latitudine

ES0000041

Ojeda, Inagua y Pajonales

*

3 527,6

 

W 15 41

N 27 56

ES0000043

Caldera de Taburiente

*

4 354,7

 

W 17 52

N 28 43

ES0000044

Garajonay

*

3 785,4

 

W 17 15

N 28 7

ES0000096

Pozo Negro

*

9 096

 

W 13 58

N 28 16

ES0000102

Garoé

*

1 124

 

W 17 56

N 27 47

ES0000108

Los Órganos

*

149,7

 

W 17 16

N 28 13

ES0000111

Tamadaba

*

7 448,7

 

W 15 43

N 28 1

ES0000112

Juncalillo del Sur

 

186,3

 

W 15 28

N 27 47

ES0000113

Macizo de Tauro

*

1 244,1

 

W 15 41

N 27 54

ES0000141

Parque Nacional de Timanfaya

 

5 180,7

 

W 13 46

N 29 0

ES7010002

Barranco Oscuro

*

33,4

 

W 15 35

N 28 3

ES7010003

El Brezal

*

109,1

 

W 15 36

N 28 6

ES7010004

Azuaje

*

456,3

 

W 15 34

N 28 5

ES7010005

Los Tilos de Moya

*

89

 

W 15 35

N 28 5

ES7010006

Los Marteles

*

2 803,7

 

W 15 32

N 27 57

ES7010007

Las Dunas de Maspalomas

*

360

 

W 15 35

N 27 44

ES7010008

Güigüí

*

2 897,7

 

W 15 48

N 27 57

ES7010010

Pilancones

*

5 781,6

 

W 15 38

N 27 51

ES7010011

Amagro

*

487,6

 

W 15 40

N 28 7

ES7010012

Bandama

 

592,9

 

W 15 26

N 28 1

ES7010014

Cueva de Lobos

*

7 027,5

 

W 14 15

N 28 18

ES7010016

Área marina de La Isleta

*

8 562

 

W 15 27

N 28 10

ES7010017

Franja marina de Mogán

*

29 993

 

W 15 33

N 27 45

ES7010018

Riscos de Tirajana

*

749,6

 

W 15 34

N 27 57

ES7010019

Roque de Nublo

*

446,4

 

W 15 36

N 27 57

ES7010020

Sebadales de La Graciosa

 

1 192

 

W 13 30

N 29 13

ES7010021

Sebadales de Guasimeta

 

1 276

 

W 13 35

N 28 55

ES7010022

Sebadales de Corralejo

*

1 946,6

 

W 13 49

N 28 42

ES7010023

Malpaís de la Arena

 

849,8

 

W 13 55

N 28 38

ES7010024

Vega de Río Palmas

*

365,7

 

W 14 3

N 28 24

ES7010025

Fataga

*

2 725,9

 

W 15 34

N 27 54

ES7010027

Jinámar

*

30,7

 

W 15 25

N 28 2

ES7010028

Tufia

*

51,3

 

W 15 22

N 27 57

ES7010031

Islote de Lobos

*

452,7

 

W 13 49

N 28 44

ES7010032

Corralejo

*

2 689,3

 

W 13 51

N 28 40

ES7010033

Jandía

*

14 972,5

 

W 14 21

N 28 5

ES7010034

Montaña Cardón

*

1 233,6

 

W 14 9

N 28 15

ES7010035

Playa de Sotavento de Jandía

*

5 461,1

 

W 14 12

N 28 9

ES7010036

Punta del Mármol

*

29,9

 

W 15 36

N 28 8

ES7010037

Bahía del Confital

 

634,2

 

W 15 27

N 28 8

ES7010038

Barranco de La Virgen

*

559,4

 

W 15 35

N 28 2

ES7010039

El Nublo II

*

13 956

 

W 15 40

N 27 57

ES7010040

Hoya del Gamonal

*

627,3

 

W 15 34

N 27 58

ES7010041

Barranco de Guayadeque

*

709,4

 

W 15 27

N 27 55

ES7010042

La Playa del Matorral

*

95,58

 

W 14 19

N 28 2

ES7010044

Los Islotes

 

151,2

 

W 13 31

N 29 17

ES7010045

Archipiélago Chinijo

*

8 865,3

 

W 13 34

N 29 6

ES7010046

Los Volcanes

 

9 986,1

 

W 13 44

N 29 2

ES7010047

La Corona

*

2 602,4

 

W 13 26

N 29 10

ES7010048

Bahía de Gando

*

477,7

 

W 15 22

N 27 55

ES7010049

Arinaga

*

92,4

 

W 15 23

N 27 51

ES7010052

Punta de la Sal

*

136

 

W 15 23

N 27 52

ES7010053

Playa del Cabrón

 

956,2

 

W 15 23

N 27 51

ES7010054

Los Jameos

 

234,7

 

W 13 25

N 29 9

ES7010055

Amurga

*

5 341,2

 

W 15 32

N 27 50

ES7010056

Sebadales de Playa del Inglés

*

2 721,5

 

W 15 33

N 27 45

ES7010062

Betancuria

*

3 328,8

 

W 14 21

N 28 5

ES7010063

Nublo

*

7 107,5

 

W 15 45

N 27 53

ES7010064

Ancones-Sice

 

223,3

 

W 14 4

N 28 19

ES7010065

Malpaís del Cuchillo

 

55,4

 

W 13 40

N 29 5

ES7010066

Costa de Sardina del Norte

 

1 426,5

 

W 15 42

N 28 8

ES7011001

Los Risquetes

 

9,1

 

W 13 39

N 29 6

ES7011002

Cagafrecho

 

633,1

 

W 13 40

N 28 55

ES7011003

Pino Santo

 

1 564,8

 

W 15 28

N 28 3

ES7011004

Macizo de Tauro II

 

5 117,6

 

W 15 41

N 27 49

ES7011005

Sebadales de Güigüí

*

7 219,74

 

W 15 52

N 27 57

ES7020001

Mencáfete

*

454,6

 

W 18 4

N 27 43

ES7020002

Roques de Salmor

 

3,5

 

W 17 59

N 27 49

ES7020003

Tibataje

*

592,7

 

W 18 0

N 27 46

ES7020004

Risco de Las Playas

*

966,9

 

W 17 57

N 27 42

ES7020006

Timijiraque

*

375,1

 

W 17 55

N 27 46

ES7020008

Pinar de Garafía

*

1 027,5

 

W 17 52

N 28 46

ES7020009

Guelguén

*

1 062,4

 

W 17 52

N 28 49

ES7020010

Las Nieves

*

5 114,6

 

W 17 49

N 28 44

ES7020011

Cumbre Vieja

*

7 522,1

 

W 17 50

N 28 35

ES7020012

Montaña de Azufre

 

75,8

 

W 17 46

N 28 33

ES7020014

Risco de la Concepción

*

65,7

 

W 17 46

N 28 40

ES7020015

Costa de Hiscaguán

 

249,9

 

W 17 57

N 28 48

ES7020016

Barranco del Jorado

 

98,2

 

W 17 57

N 28 42

ES7020017

Franja marina Teno-Rasca

*

69 500

 

W 16 53

N 28 16

ES7020018

Tubo volcánico de Todoque

 

1,7

 

W 17 53

N 28 36

ES7020020

Tablado

*

223,6

 

W 17 52

N 28 48

ES7020021

Barranco de las Angustias

*

1 699

 

W 17 54

N 28 41

ES7020022

Tamanca

*

2 073,1

 

W 17 52

N 28 34

ES7020024

Juan Mayor

*

28,3

 

W 17 46

N 28 41

ES7020025

Barranco del Agua

*

74,2

 

W 17 44

N 28 43

ES7020026

La Caldereta

*

18

 

W 18 0

N 27 44

ES7020028

Benchijigua

*

483,2

 

W 17 13

N 28 6

ES7020029

Puntallana

*

285,7

 

W 17 6

N 28 7

ES7020030

Majona

*

1 975,7

 

W 17 9

N 28 8

ES7020032

Roque Cano

*

57,1

 

W 17 15

N 28 10

ES7020033

Roque Blanco

*

29,8

 

W 17 14

N 28 9

ES7020034

La Fortaleza

*

53,1

 

W 17 16

N 28 5

ES7020035

Barranco del Cabrito

*

1 160,4

 

W 17 9

N 28 4

ES7020037

Lomo del Carretón

*

248,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020039

Orone

*

1 706,6

 

W 17 15

N 28 5

ES7020041

Charco del Conde

 

9,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020042

Charco de Cieno

*

5,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020043

Parque Nacional del Teide

*

18 993,1

 

W 16 37

N 28 14

ES7020044

Ijuana

*

901,8

 

W 16 8

N 28 33

ES7020045

Pijaral

*

295,7

 

W 16 10

N 28 33

ES7020046

Los Roques de Anaga

*

9,8

 

W 16 9

N 28 35

ES7020047

Pinoleris

*

178,4

 

W 16 29

N 28 22

ES7020048

Malpaís de Güímar

*

286

 

W 16 22

N 28 18

ES7020049

Montaña Roja

*

163,96

 

W 16 32

N 28 1

ES7020050

Malpaís de la Rasca

 

312,7

 

W 16 41

N 28 0

ES7020051

Barranco del Infierno

*

1 824,1

 

W 16 42

N 28 7

ES7020052

Chinyero

*

2 380

 

W 16 47

N 28 17

ES7020053

Las Palomas

*

582,7

 

W 16 27

N 28 23

ES7020054

Corona Forestal

*

41 067,7

 

W 16 37

N 28 10

ES7020055

Barranco de Fasnia y Güímar

*

151,1

 

W 16 27

N 28 15

ES7020056

Montaña Centinela

 

130,7

 

W 16 27

N 28 9

ES7020057

Mar de Las Calmas

*

9 898,4

 

W 18 3

N 27 38

ES7020058

Montañas de Ifara y Los Riscos

 

284,9

 

W 16 32

N 28 4

ES7020061

Roque de Jama

*

92,5

 

W 16 38

N 28 5

ES7020064

Los Sables

*

3,1

 

W 17 55

N 28 48

ES7020065

Montaña de Tejina

*

167,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020066

Roque de Garachico

 

3,04

 

W 16 45

N 28 22

ES7020068

La Rambla de Castro

*

45

 

W 16 35

N 28 23

ES7020069

Las Lagunetas

*

3 568,3

 

W 16 24

N 28 25

ES7020070

Barranco de Erques

*

262,7

 

W 16 47

N 28 9

ES7020071

Montaña de la Centinela

*

15

 

W 17 46

N 28 32

ES7020072

Montaña de la Breña

*

26,1

 

W 17 47

N 28 37

ES7020073

Los Acantilados de la Culata

*

440,9

 

W 16 45

N 28 21

ES7020074

Los Campeches, Tigaiga y Ruiz

*

543,5

 

W 16 36

N 28 21

ES7020075

La Resbala

*

590,6

 

W 16 28

N 28 22

ES7020076

Riscos de Bajamar

*

26

 

W 17 46

N 28 40

ES7020077

Acantilado de la Hondura

 

32,5

 

W 16 25

N 28 11

ES7020078

Tabaibal del Porís

 

47,5

 

W 16 25

N 28 10

ES7020081

Interián

*

100,2

 

W 16 47

N 28 21

ES7020082

Barranco de Ruiz

*

95,3

 

W 16 37

N 28 22

ES7020084

Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe

*

5 561,7

 

W 17 57

N 28 46

ES7020085

El Paso y Santa Cruz de La Palma

*

1 390,5

 

W 17 51

N 28 40

ES7020086

Santa Cruz de La Palma

*

216

 

W 17 49

N 28 41

ES7020087

Breña Alta

*

60,8

 

W 17 49

N 28 37

ES7020088

Sabinar de Puntallana

*

14,1

 

W 17 44

N 28 44

ES7020089

Sabinar de La Galga

*

81

 

W 17 46

N 28 46

ES7020090

Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid

*

483,1

 

W 17 54

N 28 49

ES7020091

Monteverde de Gallegos-Franceses

*

1 408,6

 

W 17 50

N 28 49

ES7020092

Monteverde de Lomo Grande

*

494,9

 

W 17 48

N 28 47

ES7020093

Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua

*

1 939,1

 

W 17 47

N 28 44

ES7020094

Monteverde de Breña Alta

*

823,2

 

W 17 48

N 28 40

ES7020095

Anaga

*

10 340,6

 

W 16 13

N 28 32

ES7020096

Teno

*

6 119,7

 

W 16 51

N 28 18

ES7020097

Teselinde-Cabecera de Vallehermoso

*

2 340,9

 

W 17 17

N 28 11

ES7020098

Montaña del Cepo

*

1 162

 

W 17 12

N 28 11

ES7020099

Frontera

*

8 807,4

 

W 18 7

N 27 45

ES7020100

Cueva del Viento

*

137,7

 

W 16 41

N 28 20

ES7020101

Laderas de Enchereda

*

682,6

 

W 17 11

N 28 8

ES7020102

Barranco de Charco Hondo

*

392,4

 

W 17 15

N 28 3

ES7020103

Barranco de Argaga

*

187,1

 

W 17 18

N 28 5

ES7020104

Valle Alto de Valle Gran Rey

*

706,8

 

W 17 18

N 28 6

ES7020105

Barranco del Águila

*

164,4

 

W 17 7

N 28 8

ES7020106

Cabecera Barranco de Aguajilva

*

140,3

 

W 17 17

N 28 7

ES7020107

Cuenca de Benchijigua-Guarimiar

*

1 341,4

 

W 17 13

N 28 3

ES7020108

Taguluche

*

139,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020109

Barrancos del Cedro y Liria

*

584,18

 

W 17 11

N 28 9

ES7020110

Barranco de Niágara

*

38,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020111

Barranco de Orchilla

*

18,4

 

W 16 36

N 28 6

ES7020112

Barranco de las Hiedras-El Cedro

*

166,4

 

W 16 29

N 28 11

ES7020113

Acantilado costero de Los Perros

*

65,9

 

W 16 41

N 28 23

ES7020114

Riscos de Lara

*

103,4

 

W 16 49

N 28 15

ES7020115

Laderas de Chío

*

197,1

 

W 16 47

N 28 15

ES7020116

Sebadales del sur de Tenerife

*

2 692,9

 

W 16 35

N 28 1

ES7020117

Cueva marina de San Juan

 

0,7

 

W 16 49

N 28 10

ES7020118

Barranco de Icor

*

36,5

 

W 16 27

N 28 12

ES7020119

Lomo de Las Eras

 

1,7

 

W 16 25

N 28 11

ES7020120

Sebadal de San Andrés

 

582,7

 

W 16 12

N 28 29

ES7020121

Barranco Madre del Agua

*

9,8

 

W 16 29

N 28 12

ES7020122

Franja marina de Fuencaliente

*

7 055,2

 

W 17 53

N 28 32

ES7020123

Franja marina Santiago-Valle Gran Rey

*

13 139

 

W 17 18

N 28 2

ES7020124

Costa de Garafía

 

3 475,3

 

W 17 52

N 28 51

ES7020125

Costa de los Órganos

 

1 164

 

W 17 17

N 28 13

ES7020126

Costa de San Juan de la Rambla

 

1 602,9

 

W 16 37

N 28 25

ES7020127

Risco de la Mérica

*

38,3

 

W 17 20

N 28 6

ES7020128

Sebadales de Antequera

 

272,62

 

W 16 7

N 28 31

ES7020129

Piña de mar de Granadilla

 

0,93

 

W 16 30

N 28 4

PTCOR0001

Costa e Caldeirão — Ilha do Corvo

*

964,02

 

W 31 6

N 39 42

PTDES0001

Ilhas Desertas

*

11 301,62

 

W 16 29

N 32 30

PTFAI0004

Caldeira e Capelinhos — Ilha do Faial

*

2 023,05

 

W 28 45

N 38 35

PTFAI0005

Monte da Guia — Ilha do Faial

*

362,85

 

W 28 37

N 38 31

PTFAI0006

Ponta do Varadouro — Ilha do Faial

*

19,66

 

W 28 47

N 38 34

PTFAI0007

Morro de Castelo Branco — Ilha do Faial

*

131,52

 

W 28 45

N 38 31

PTFLO0002

Zona Central — Morro Alto — Ilha das Flores

*

2 924,68

 

W 31 13

N 39 27

PTFLO0003

Costa Nordeste — Ilha das Flores

*

1 215,28

 

W 31 10

N 39 30

PTGRA0015

Ilhéu de Baixo — Restinga Ilha Graciosa

*

248,65

 

W 27 57

N 39 0

PTGRA0016

Ponta Branca — Ilha Graciosa

*

74,81

 

W 28 2

N 39 1

PTJOR0013

Ponta dos Rosais — Ilha de S. Jorge

*

303,8

 

W 28 18

N 38 45

PTJOR0014

Costa NE e Ponta do Topo — Ilha de S. Jorge

*

3 956,41

 

W 27 51

N 38 35

PTMAD0001

Laurisilva da Madeira

*

13 354,86

 

W 17 3

N 32 46

PTMAD0002

Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira

*

8 212,22

 

W 16 55

N 32 43

PTMAD0003

Ponta de S. Lourenço

*

2 043,12

 

W 16 41

N 32 44

PTMAD0004

Ilhéu da Viúva

*

1 822,47

 

W 16 51

N 32 48

PTMAD0005

Achadas da Cruz

 

205,82

 

W 17 12

N 32 50

PTMAD0006

Moledos — Madalena do Mar

 

18,12

 

W 17 8

N 32 42

PTMAD0007

Pináculo

*

33,81

 

W 16 52

N 32 39

PTMIG0019

Lagoa do Fogo — Ilha de S. Miguel

*

1 360,42

 

W 25 28

N 37 46

PTMIG0020

Caloura-Ponta da Galera — Ilha de S. Miguel

*

204,2

 

W 25 30

N 37 42

PTMIG0021

Banco D. João de Castro (Canal Terceira — S. Miguel)

*

1 643

 

W 26 36

N 38 13

PTPIC0008

Baixa do Sul (Canal do Faial)

*

54,68

 

W 28 35

N 38 30

PTPIC0009

Montanha do Pico, Prainha e Caveiro — Ilha do Pico

*

8 572

 

W 28 17

N 38 28

PTPIC0010

Ponta da Ilha — Ilha do Pico

*

394,96

 

W 28 2

N 38 25

PTPIC0011

Lajes do Pico — Ilha do Pico

*

142,15

 

W 28 15

N 38 23

PTPIC0012

Ilhéus da Madalena — Ilha do Pico

*

146,4

 

W 28 32

N 38 32

PTPOR0001

Ilhéus do Porto Santo

*

232,2

 

W 16 23

N 33 0

PTPOR0002

Pico Branco — Porto Santo

 

142,72

 

W 16 17

N 33 5

PTSEL0001

Ilhas Selvagens

*

5 752

 

W 15 51

N 30 5

PTSMA0022

Ponta do Castelo — Ilha de Sta. Maria

*

320,49

 

W 25 2

N 36 55

PTSMA0023

Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel — Sta. Maria)

*

3 542

 

W 25 45

N 37 15

PTTER0017

Serra Santa Bárbara e Pico Alto — Ilha da Terceira

*

4 760,25

 

W 27 17

N 38 44

PTTER0018

Costa das Quatro Ribeiras — Ilha da Terceira

*

274,39

 

W 27 12

N 38 48