ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 27

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
31 gennaio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 84/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 85/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine (Versione codificata)

3

 

*

Regolamento (CE) n. 86/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ( 1 )

8

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Versione codificata) ( 1 )

12

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/84/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2008, che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

17

 

 

2008/85/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2008, recante nomina di due supplenti spagnoli del Comitato delle regioni

20

 

 

Commissione

 

 

2008/86/CE

 

*

Decisione n. 1/2008 del comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 15 gennaio 2008, relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/1


REGOLAMENTO (CE) N. 84/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

138,6

MA

40,0

SN

192,7

TN

129,8

TR

92,3

ZZ

118,7

0707 00 05

EG

190,8

JO

202,1

MA

50,4

TR

111,7

ZZ

138,8

0709 90 70

MA

68,0

TR

155,5

ZA

79,4

ZZ

101,0

0709 90 80

EG

355,3

ZZ

355,3

0805 10 20

EG

48,1

IL

61,1

MA

60,9

TN

56,1

TR

69,5

ZA

22,3

ZZ

53,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

83,8

TR

95,7

ZZ

95,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

85,9

IL

69,7

JM

103,1

MA

154,5

PK

46,3

TR

75,6

US

60,1

ZZ

85,0

0805 50 10

EG

74,2

IL

126,6

MA

90,6

TR

118,9

ZZ

102,6

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

83,0

MK

39,9

US

112,7

ZZ

76,1

0808 20 50

CL

59,3

CN

57,3

TR

159,1

US

96,5

ZA

91,9

ZZ

92,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


31.1.2008   

IT XM

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/3


REGOLAMENTO (CE) N. 85/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2008

che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

È opportuno attenersi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 6/2008 della Commissione, del 4 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine (4). È opportuno adeguare o completare tali disposizioni.

(3)

È opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre nei casi in cui la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata.

(4)

Data la situazione prevedibile del mercato, è necessario configurare periodi flessibili d'ammasso da tre a sette mesi.

(5)

È opportuno stabilire un quantitativo minimo di ammasso a garanzia della serietà delle offerte. Occorre stabilire il quantitativo minimo per ciascun ritiro.

(6)

Per garantire il rispetto degli obblighi connessi all'ammasso privato, deve essere costituita una cauzione.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 6/2008.

Articolo 2

1.   Le domande d'aiuto all'ammasso privato devono essere presentate agli organismi d'intervento elencati nell'allegato I.

2.   Nell'ambito di una procedura di gara il periodo dell'ammasso contrattuale su cui verte la gara è di tre mesi. Tuttavia, l'ammassatore può scegliere il periodo effettivo di ammasso. Detto periodo non può essere inferiore a tre mesi né superiore a sette mesi. In caso di periodi di ammasso superiori a tre mesi, l'aiuto viene maggiorato, su base giornaliera, di 1,45 EUR/t al giorno.

Articolo 3

Il quantitativo minimo per contratto è di quattro tonnellate, espresso in carne non disossata.

Articolo 4

Il quantitativo minimo per ritiro è fissato a 4 t, espresso in peso del prodotto, per magazzino e per contraente. Tuttavia, se il quantitativo che rimane in magazzino è inferiore a detto quantitativo, è consentita un'ulteriore operazione di ritiro del quantitativo rimanente o di parte di esso.

Se tali condizioni per il ritiro non sono rispettate:

l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2008, e

è incamerato il 15 % della cauzione di cui all'articolo 5 relativamente al quantitativo ritirato.

Articolo 5

L'importo della cauzione ammonta a 145 EUR/t.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3447/90 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CE) n. 2529/2001 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 333 del 30.11.1990, pag. 46. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 (GU L 10 del 13.1.1996, pag. 6).

(3)  Cfr. allegato II.

(4)  GU L 3 del 5.1.2008, pag. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Адреси на интервенционните агенции — Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli organismi d’intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Indirizzi ta’ l-aġenziji ta’ intervent — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresele agențiilor de intervenție — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

БЪЛГАРИЯ

Държавен фонд „Земеделие“

Разплащателна агенция

1618 София,

ул. Цар Борис III № 136

тел. (+ 359-2) 818 72 02

факс (+ 359-2) 818 72 67

ČESKA REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 14 60

Fax: (420) 222 87 16 80

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 37 56

Fax (49-228) 68 45-34 44/37 91

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372 737 1200

Faks: +372 737 1201

ÉIRE/IRELAND

Department of Agriculture and Food/An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 91634 00

Fax (353-53) 91428 42

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (+30) 210 228 41 80

Φαξ (+30) 210 228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

93555 Montreuil-Sous-Bois Cedex

Tél. (33) 173 30 30 00

Fax (33) 173 30 30 48 ou 173 30 30 49

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (+357) 22 55 77 77

Φαξ (+357) 22 55 77 55

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LIETUVA

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d’économie rurale, section «Cheptel et viande»

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

Fax (352) 49 16 19

MAGYARORSZÁG

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22–24.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Tel.: (36-1) 219 45 17

Fax: (36-1) 219 62 59

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valletta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Faks: (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 14 624

POLSKA

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

tel. +48 22 661 71 09

faks +48 22 661 77 56

PORTUGAL

IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, IP

Rua Castilho, n.o 45-51

P-1269-164 Lisboa

Tel.: (351) 213 846 000

Fax: (351) 213 846 170

ROMÂNIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

București

Bld. Carol I, nr. 17, sector 2

Tel./Fax 0040 21 30 54 867

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Tel.: (+ 421-2) 59 26 63 97

Fax: (+ 421-2) 52 96 50 33

SUOMI/FINLAND

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Markkinatukiosasto/Marknadsstödsavdelningen

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

Malminkatu/Malmgatan 16

PL/PB 256

FI-00101 Helsinki/Helsingfors

Suomi/Finland

Puhelin/Tel. +358 20 772 007

Faksi/Fax +358 20 7725 506

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione

(GU L 333 del 30.11.1990, pag. 46)

 

Regolamento (CEE) n. 273/91 della Commissione

(GU L 28 del 2.2.1991, pag. 28)

 

Regolamento (CEE) n. 1258/91 della Commissione

(GU L 120 del 15.5.1991, pag. 15)

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CE) n. 879/95 della Commissione

(GU L 91 del 22.4.1995, pag. 2)

 

Regolamento (CE) n. 40/96 della Commissione

(GU L 10 del 13.1.1996, pag. 6)

limitatamente all’articolo 2, paragrafo 2


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 3447/90

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3 bis

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/8


REGOLAMENTO (CE) N. 86/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione.

(2)

L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.

(3)

La Repubblica ceca, la Germania e la Spagna hanno riesaminato i rispettivi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

(3)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1278/2007 (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 20).


ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco degli impianti e delle stazioni riconosciuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1

Codice ISO del paese

Denominazione del paese

Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena

AT

AUSTRIA

AT OP Q1

AT

AUSTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIO

BE VQ 1003

BE

BELGIO

BE VQ 1010

BE

BELGIO

BE VQ 1011

BE

BELGIO

BE VQ 1012

BE

BELGIO

BE VQ 1013

BE

BELGIO

BE VQ 1016

BE

BELGIO

BE VQ 1017

BE

BELGIO

BE VQ 3001

BE

BELGIO

BE VQ 3008

BE

BELGIO

BE VQ 3014

BE

BELGIO

BE VQ 3015

BE

BELGIO

BE VQ 4009

BE

BELGIO

BE VQ 4017

BE

BELGIO

BE VQ 7015

CY

CIPRO

CB 0011

CY

CIPRO

CB 0012

CY

CIPRO

CB 0061

CY

CIPRO

CB 0013

CY

CIPRO

CB 0031

CZ

REPUBBLICA CECA

21750016

CZ

REPUBBLICA CECA

21750027

CZ

REPUBBLICA CECA

61750009

DE

GERMANIA

BB-1

DE

GERMANIA

BW-1

DE

GERMANIA

BY-1

DE

GERMANIA

BY-2

DE

GERMANIA

BY-3

DE

GERMANIA

BY-4

DE

GERMANIA

HE-1

DE

GERMANIA

HE-2

DE

GERMANIA

NI-1

DE

GERMANIA

NI-2

DE

GERMANIA

NI-3

DE

GERMANIA

NW-1

DE

GERMANIA

NW-2

DE

GERMANIA

NW-3

DE

GERMANIA

NW-4

DE

GERMANIA

NW-5

DE

GERMANIA

NW-6

DE

GERMANIA

NW-7

DE

GERMANIA

NW-8

DE

GERMANIA

RP-1

DE

GERMANIA

SN-1

DE

GERMANIA

SN-2

DE

GERMANIA

TH-1

DE

GERMANIA

TH-2

ES

SPAGNA

ES/01/02/05

ES

SPAGNA

ES/05/02/12

ES

SPAGNA

ES/05/03/13

ES

SPAGNA

ES/09/02/10

ES

SPAGNA

ES/17/02/07

ES

SPAGNA

ES/04/03/11

ES

SPAGNA

ES/04/03/14

ES

SPAGNA

ES/09/03/15

ES

SPAGNA

ES/09/06/18

ES

SPAGNA

ES/10/07/20

FR

FRANCIA

38.193.01

GR

GRECIA

GR.1

GR

GRECIA

GR.2

HU

UNGHERIA

HU12MK001

IE

IRLANDA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

233BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

006FR601

IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I – 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

PAESI BASSI

NL-13000

NL

PAESI BASSI

NL-13001

NL

PAESI BASSI

NL-13002

NL

PAESI BASSI

NL-13003

NL

PAESI BASSI

NL-13004

NL

PAESI BASSI

NL-13005

NL

PAESI BASSI

NL-13006

NL

PAESI BASSI

NL-13007

NL

PAESI BASSI

NL-13008

NL

PAESI BASSI

NL-13009

NL

PAESI BASSI

NL-13010

PL

POLONIA

14084501

PT

PORTOGALLO

05.01/CQA

PT

PORTOGALLO

01.02/CQA

UK

REGNO UNITO

21/07/01

UK

REGNO UNITO

21/07/02»


DIRETTIVE

31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/12


DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2008

relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati a essere utilizzati nei prodotti alimentari (2), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio (3) è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Per garantire un'informazione adeguata del consumatore si rende necessario prevedere, per determinati prodotti alimentari, indicazioni obbligatorie complementari a quelle previste dall'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE.

(3)

In particolare, alcuni gas d'imballaggio impiegati per il confezionamento di taluni prodotti alimentari non dovrebbero essere considerati quali ingredienti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE e non dovrebbero di conseguenza figurare nell'elenco degli ingredienti sull'etichetta.

(4)

Tuttavia il consumatore deve essere informato dell'impiego di tali gas per consentirgli di capire la ragione della più lunga durata di conservazione del prodotto che acquista rispetto a prodotti analoghi confezionati in modo diverso.

(5)

Per garantire un'informazione adeguata del consumatore è necessario rendere obbligatoria, sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono edulcoranti, un'indicazione che faccia risaltare tale caratteristica.

(6)

È opportuno, inoltre, predisporre avvertenze sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono certe categorie di edulcoranti.

(7)

Inoltre si rivela necessaria un'etichettatura che fornisca ai consumatori chiare indicazioni riguardo alla presenza di acido glicirrizico o del suo sale di ammonio nei prodotti dolciari e nelle bevande. In caso di elevato tenore di tali sostanze nei prodotti in questione, i consumatori, e in particolare quelli affetti da ipertensione, devono essere dissuasi da un consumo eccessivo. Per facilitare la comprensione di tali informazioni da parte dei consumatori, è preferibile utilizzare la dicitura generalmente diffusa di «liquirizia».

(8)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(9)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Salvo il disposto dell'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura dei prodotti alimentari di cui all'allegato I della presente direttiva deve contenere le indicazioni obbligatorie supplementari, precisate nel medesimo.

Articolo 2

La direttiva 94/54/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11).

(2)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).

(3)  GU L 300 del 23.11.1994, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/77/CE (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 76).

(4)  Cfr. allegato II, parte A.


ALLEGATO I

Elenco dei prodotti alimentari sulla cui etichetta devono comparire una o più indicazioni obbligatorie supplementari

Tipo o categoria di prodotti alimentari

Indicazione

Prodotti alimentari la cui durata è stata prolungata grazie a gas d'imballaggio autorizzati ai sensi della direttiva 89/107/CEE del Consiglio (1)

«confezionato in atmosfera protettiva»

I prodotti alimentari che contengono edulcorante/i nella forma autorizzata dalla direttiva 94/35/CE

«con edulcorante/i»

Tale indicazione segue la denominazione di vendita di cui all'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE

I prodotti alimentari che contengono sia zucchero/i aggiunto/i sia uno o più edulcoranti nella forma autorizzata dalla direttiva 94/35/CE

«con zucchero/i e edulcorante/i»

Tale indicazione segue la denominazione di vendita di cui all'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE

Prodotti alimentari contenenti aspartame

«contengono una fonte di fenilalanina»

Prodotti alimentari nei quali sono stati incorporati polioli per un tenore superiore al 10 %

«un consumo eccessivo può provocare effetti lassativi»

Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l

La dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto

Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg

All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto

Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol (2).

All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto


(1)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

(2)  Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 2)

Direttiva 94/54/CE della Commissione

(GU L 300 del 23.11.1994, pag. 14)

Direttiva 96/21/CE del Consiglio

(GU L 88 del 5.4.1996, pag. 5)

Direttiva 2004/77/CE della Commissione

(GU L 162 del 30.4.2004, pag. 76)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all’articolo 2)

Direttiva

Termine di attuazione

94/54/CE

30 giugno 1995 (1)

96/21/CE

30 giugno 1996 (2)

2004/77/CE

20 maggio 2005 (3)


(1)  Conformemente all’articolo 2, primo comma della direttiva 94/54/CE:

«Se necessario gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative regolamentari e amministrative prima del 30 giugno 1995 in modo da:

consentire, entro il 1o luglio 1995, il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva,

vietare, dal 1o gennaio 1997, il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva. I prodotti immessi nel mercato o etichettati prima di questa data e non conformi alla presente direttiva possono tuttavia essere posti in commercio sino a esaurimento delle scorte.»

(2)  Conformemente all’articolo 2, primo comma della direttiva 96/21/CE:

«Ove necessario, gli Stati membri modificano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 1o luglio 1996 in modo da:

autorizzare la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva non oltre il 1o luglio 1996,

vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 1o luglio 1997. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere venduti fino a esaurimento delle scorte.»

(3)  Conformemente all’articolo 2 della direttiva 2004/77/CE:

«1.   Gli Stati membri autorizzano il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2005.

2.   Gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2006.

I prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati prima di questa data possono tuttavia essere immessi in commercio sino a esaurimento delle scorte.»


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 94/54/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2008

che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(I testi in lingua tedesca e polacca sono i soli facenti fede)

(2008/84/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettere protocollate presso il segretariato generale della Commissione il 22 ottobre 2007 e il 27 luglio 2007, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia hanno chiesto di essere autorizzate ad applicare misure fiscali speciali per la costruzione e la manutenzione di alcuni ponti di confine tra i due paesi.

(2)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 24 ottobre 2007, della richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica di Polonia. Con lettera del 25 ottobre 2007, la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica di Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.

(3)

Scopo della misura speciale è far sì che, per quanto attiene alla cessione di beni o alla prestazione di servizi e agli acquisti intracomunitari di beni per la costruzione e la manutenzione dei ponti di confine, detti ponti e, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione siano considerati come interamente situati sul territorio di uno degli Stati membri, in conformità con un accordo concluso tra i due Stati membri sulla suddivisione della responsabilità per la costruzione o la manutenzione di detti ponti di confine.

(4)

In assenza di una misura speciale, per ciascuna fornitura di beni o prestazione di servizi o acquisto intracomunitario di beni occorrerebbe accertare se il luogo dell’imposizione sia la Repubblica federale di Germania o la Repubblica di Polonia. Le opere eseguite su un ponte di confine sul territorio tedesco sarebbero soggette all’imposta sul valore aggiunto tedesca, mentre quelle eseguite sul territorio polacco sarebbero soggette all’imposta sul valore aggiunto polacca.

(5)

La deroga è quindi intesa a semplificare la procedura per l’applicazione dell’imposta sulla costruzione e sulla manutenzione dei ponti in oggetto.

(6)

La deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono autorizzate, alle condizioni fissate dagli articoli 2 e 3, ad applicare misure derogatorie alla direttiva 2006/112/CE con riguardo alla costruzione e alla successiva manutenzione di un ponte di confine sull’Oder (Odra) e di un ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) e alla manutenzione di due ponti di confine esistenti sull’Oder (Odra) e di nove ponti di confine esistenti sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), tutti situati in parte sul territorio della Repubblica federale di Germania e in parte sul territorio della Repubblica di Polonia. Un elenco dettagliato dei ponti in questione figura nell’allegato della presente decisione. La presente autorizzazione si applica anche a tutti gli altri ponti che rientrano nell’ambito dell’accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia relativo alla competenza per la costruzione e la manutenzione di ponti di confine tramite scambio di note diplomatiche.

Articolo 2

In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica federale di Germania e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica federale di Germania, nonché, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica di Polonia, come territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

Articolo 3

In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica di Polonia e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica di Polonia, e, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica federale di Germania, come territorio della Repubblica di Polonia per quanto concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/75/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 13).


ALLEGATO

I ponti di cui all’articolo 1 sono quelli di seguito indicati.

1.

La Repubblica federale di Germania è responsabile della costruzione del seguente ponte di confine:

a)

il ponte di confine sull’Oder (Odra) tra Francoforte (Oder) e Kunowice al punto 580,640.

2.

La Repubblica di Polonia è responsabile della costruzione del seguente ponte di confine:

a)

il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Horka e Węgliniec al punto 130,470.

3.

La Repubblica federale di Germania è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:

a)

il ponte di confine sull’Oder (Odra) tra Neurüdnitz e Siekierki al punto 653,903;

b)

il ponte di confine sull’Oder (Odra) tra Küstrin Kietz e Küstrin Kostrzyn al punto 615,102;

c)

il ponte di confine sull’Oder (Odra) tra Francoforte (Oder) e Kunowice al punto 580,640;

d)

il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Hagenwerder e Ręczyn al punto 169,611;

e)

il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Hirschfelde e Trzciniec Zgorzelecki al punto 186,281.

4.

La Repubblica di Polonia è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:

a)

il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Guben e Gubin al punto 13,375;

b)

il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Guben e Gubinek al punto 17,625;

c)

il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Forst e Tuplice al punto 51,935;

d)

il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Bad Muskau e Łęknica al punto 80,530;

e)

il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Horka e Węgliniec al punto 130,470;

f)

il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Görlitz e Zgorzelec al punto 153,885;

g)

il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Krzewina Zgorzelecka e Trzciniec Zgorzelecki al punto 184,220;

h)

il ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) tra Krzewina Zgorzelecka e Trzciniec Zgorzelecki al punto 184,780.


31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

recante nomina di due supplenti spagnoli del Comitato delle regioni

(2008/85/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. MUÑOA GANUZA e del sig. MORALES FEBLES,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010:

il sig. Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI, Secretario General de Acción Exterior, Comunidad Autónoma del País Vasco,

e

il sig. Julio César FERNÁNDEZ MATO, Secretario General de Relaciones Exteriores, Comunidad Autónoma de Galicia.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


Commissione

31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/21


DECISIONE N. 1/2008 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 15 gennaio 2008

relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4

(2008/86/CE)

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L'Accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L'allegato 4 mira ad agevolare gli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. Occorre che l'allegato 4 sia integrato da una serie di appendici, come indicato nella dichiarazione comune sull'applicazione dell'allegato 4 dell'Accordo acclusa a quest'ultimo (ad eccezione dell'appendice 5, adottata al momento della conclusione dell'Accordo).

(3)

Le appendici dell'allegato 4 sono state rispettivamente sostituite dalla decisione n. 1/2004 del comitato misto per l'agricoltura, allegata alla decisione 2004/278/CE della Commissione (1), e dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto per l'agricoltura (2).

(4)

Dall'entrata in vigore delle suddette decisioni la normativa fitosanitaria delle Parti in settori che incidono sull'Accordo è stata modificata.

(5)

Dato l'allargamento della Comunità e viste le modifiche apportate all'elenco delle autorità responsabili del rilascio del passaporto fitosanitario, occorre integrare tale elenco.

(6)

È pertanto opportuno modificare nuovamente le appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 4 per tenere conto dei diversi cambiamenti intervenuti,

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici da 1 a 4 dell'allegato 4 dell'Accordo sono sostituite dai testi allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o febbraio 2008.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2008.

Per il comitato misto per l'agricoltura

Il presidente e capo della delegazione comunitaria

Paul van GELDORP

Il capo della delegazione svizzera

Krisztina BENDE

Il segretario del comitato misto per l'agricoltura

Hans-Christian BEAUMOND


(1)  GU L 87 del 25.3.2004, pag. 31.

(2)  GU L 78 del 24.3.2005, pag. 50.


APPENDICE 1

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRI OGGETTI

A.   Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle parti, in relazione ai quali le parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le parti riconoscono il passaporto fitosanitario

1.   VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI

1.1.   Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., eccetto Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2.   Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all'impollinazione

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.   Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum e relativi ibridi

1.4.   Vegetali, esclusi i frutti

Vitis L.

1.5.   Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a)

ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

nonché

b)

corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1)

Codice NC

Designazione delle merci

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex 4401 30 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404 20 00

Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

2.   VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI PROVENIENTI DA OPERATORI AUTORIZZATI A PRODURRE PER LA VENDITA AI PROFESSIONISTI DELLA PRODUZIONE VEGETALE, ESCLUSI I VEGETALI, I PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI PREPARATI E PRONTI PER LA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE, E PER I QUALI È GARANTITO CHE LA PRODUZIONE È NETTAMENTE SEPARATA DA QUELLA DI ALTRI PRODOTTI

2.1.   Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle Gramineae, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2.   Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3

2.3.   Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.   Sementi e bulbi destinati all'impianto

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.   Vegetali da impianto

Allium porrum L.

2.6.   Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. e G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.   Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle due parti hanno effetti equivalenti e i quali possono essere scambiati tra le parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera a della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano

1.   FATTI SALVI I VEGATALI DI CUI ALLA LETTERA C DELLA PRESENTE APPENDICE, TUTTI I VEGETALI DESTINATI ALL'IMPIANTO ESCLUSE LE SEMENTI

2.   SEMENTI

2.1.   Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay

Cruciferae

Gramineae eccetto quelle di Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2.   Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle parti

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.   Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.   PARTI DI VEGETALI, ESCLUSI FRUTTI E SEMENTI

Acer saccharum Marsh., originario degli USA e del Canada

Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)

Aster spp. originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Camellia sp.

Conifere (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Gypsophila L.

Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Ocimum L. (ortaggi a foglia)

Orchidaceae (fiori recisi)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Planch.

Rosa L., originaria di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Viburnum spp.

4.   FRUTTA

Annona L., originaria di paesi extraeuropei

Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei

Diospyros L., originario di paesi extraeuropei

Malus Mill., originario di paesi extraeuropei

Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei

Momordica L.

Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

Psidium L., originario di paesi extraeuropei

Pyrus L., originario di paesi extraeuropei

Ribes L., originario di paesi extraeuropei

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei

Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei

5.   TUBERI NON DESTINATI ALL'IMPIANTO

Solanum tuberosum L.

6.   LEGNO CHE HA CONSERVATO IN TUTTO O IN PARTE LA SUPERFICIE ROTONDA NATURALE, CON O SENZA CORTECCIA, O RIDOTTO IN LAMELLE, TRUCCIOLI, SEGATURA, AVANZI O CASCAMI DI LEGNO:

a)

ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell'una o dell'altra Parte:

Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;

Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell'Armenia;

Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;

conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazakstan, Russia e Turchia;

nonché

b)

corrispondente a una delle seguenti descrizioni figuranti nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Codice NC

Designazione delle merci

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

4401 30 10

Segatura

ex 4401 30 90

Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 20

Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4403 91

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4416 00 00

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno

c)

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori;

legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.

7.   TERRA E MEZZO DI COLTURA

a)

Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;

b)

terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:

Turchia,

Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,

paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8.   CORTECCIA, SEPARATA DEL TRONCO, DI:

conifere (Coniferales) originarie di paesi non europei.

9.   CEREALI ORIGINARI DELL'AFGHANISTAN, DELL'INDIA, DELL'IRAN, DELL'IRAK, DEL MESSICO, DEL NEPAL, DEL PAKISTAN, DEL SUDAFRICA E DEGLI STATI UNITI DEI SEGUENTI GENERI

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.   Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

1.   VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PROVENIENTI DALLA SVIZZERA CHE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN CERTIFICATO FITOSANITARIO ALL'ATTO DELL'IMPORTAZIONE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ

1.1.   Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

Palmae, eccetto le Phoenix spp. originarie di Algeria e Marocco

1.2.   Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Phoenix spp.

1.3.   Sementi

Oryza spp.

1.4.   Frutta

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

2.   VEGETALI E PRODOTTI VEGATALI PROVENIENTI DA UNO STATO MEMBRO DELLA VEGETALI COMUNITÀ CHE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN CERTIFICATO FITOSANITARIO ALL'ATTO DELL'IMPORTAZIONE IN SVIZZERA

3.   VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PROVENIENTI DALLA SVIZZERA DI CUI È VIETATA L'IMPORTAZIONE IN UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ

3.1.   Vegetali, esclusi frutti e sementi

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Phoenix spp. originario di Algeria e Marocco

Poncirus Raf. e relativi ibridi

4.   VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PROVENIENTI DA UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ DI CUI È VIETATA L'IMPORTAZIONE IN SVIZZERA

4.1.   Vegetali

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).


APPENDICE 2

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata

Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato

Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano

Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/17/CE della Commissione

Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America

Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada

Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa

Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/56/CE della Commissione

Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario

Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997

Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., modificata da ultimo dalla direttiva 2006/63/CE della Commissione

Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE

Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., modificata da ultimo dalla decisione 2004/426/CE

Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea, modificata da ultimo dalla decisione 2005/775/CE

Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 2006/915/CE

Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte, modificata da ultimo dalla decisione 2006/564/CE

Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto, modificata da ultimo dalla decisione 2006/749/CE

Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino

Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio

Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 2006/750/CE della Commissione

Decisione 2005/649/CE della Commissione, del 13 settembre 2005, che modifica la decisione 2003/63/CE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie di determinate province di Cuba

Decisione 2005/850/CE della Commissione, del 25 novembre 2005, che modifica la decisione 2003/61/CE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme originari di alcune province del Canada

Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)

Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata)

Decisione 2006/916/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 16 maggio 2007 (RO 2007 2369)

Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RO 2002 1098)

Ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RO 2004 1599).


APPENDICE 3

AUTORITÀ RESPONSABILI DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI FITOSANITARI

Comunità europea

B

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Administration du Contrôle

Direction production primaire

Secteur végétal

W.T.C. III, 24e étage

Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bestuur van de Controle

Directie Primaire Productie

Plantaardige sector

W.T.C. III, 24 ste verdieping

Simon Bolivarlaan, 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

BG

Regional Service for Plant Protection — Sofia

1330 Krasna poliana quarter,

Nikola Mushanov Blvd № 120

Tel.

(359) 2 822 33 62

(359) 2 828 62 41

Fax (359) 2 822 33 74

Regional Service for Plant Protection — Blagoevgrad

2700 sub quarter «Gramada»

Tel.

(359) 73 831 568

(359) 73 831 569

Fax (359) 73 831 569

Regional Service for Plant Protection — Burgas

8000 «Komlushka nizina» Str.

Тel. (359) 56 842 238

Fax (359) 56 842 238

Regional Service for Plant Protection — Varna

9000 «Sofroni Vrachanski» Str. № 23

Тel. (359) 52 60 10 86

Fax (359) 52 60 10 86

Regional Service for Plant Protection — Veliko Tarnovo

5000 «Мagistralna» Str. № 30

Тel./Fax (359) 62 643 543

Regional Service for Plant Protection — Vidin

3700 «Тargovska» Str. № 12

Тel./Fax (359) 94 600 459

Regional Service for Plant Protection — Vratza

3000 «Kethudov» Str. № 2

Tel. (359) 92 624 037

Fax (359) 92 624 365

Regional Service for Plant Protection — Dobrich

9300 «Kliment Ohridski» Str. № 27

Тel./Fax (359) 58 603 221

Regional Service for Plant Protection — Kustendil

2500 «Demokracia» Str. № 1, flour. 4

Тel./Fax (359) 78 50 375

Regional Service for Plant Protection — Pleven

5800 «Vasil Levsky» Str. № 1, flour 13

Тel./Fax (359) 64 800 164

Regional Service for Plant Protection — Plovdiv

4000 «Brezovsko shose» Str.

Тel./Fax (359) 32 954 133

Regional Service for Plant Protection — Russe

7005 «Ivan Vedar» Str. № 12

Тel./Fax (359) 82 845 486

Regional Service for Plant Protection — Stara Zagora

6000 «Raina Kandeva» Str. № 63

Tel. (359) 42 605 388

Fax (359) 42 605 29

Regional Service for Plant Protection — Haskovo

6300 «Plovdivska» Str. № 6

Тel./Fax (359) 38 624 895

CZ

State Phytosanitary Administration

Tesnov 17

CZ-11705, Praha 1

Tel. (420) 233 022 240

Fax (420) 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel. (45) 45 26 36 00

Fax (45) 45 26 36 13

D

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Außenstelle Stuttgart

Reinsburgstraße 107

70197 Stuttgart

 

Regierungspräsidium Stuttgart

— Pflanzenschutzdienst —

D-Stuttgart

 

Regierungspräsidium Karlsruhe

— Pflanzenschutzdienst —

D-Karlsruhe

 

Regierungspräsidium Freiburg

— Pflanzenschutzdienst —

D-Freiburg

 

Regierungspräsidium Tübingen

— Pflanzenschutzdienst —

D-Tübingen

BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

D-Freising

BERLIN

Pflanzenschutzamt Berlin

Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle

D-Berlin

BRANDENBURG

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Frankfurt (Oder)

BREMEN

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Pflanzengesundheitskontrolle

D-Bremen und Bremerhaven

HAMBURG

Universität Hamburg

Pflanzenschutzamt

Amtliche Pflanzenbeschau

D-Hamburg

HESSEN

Regierungspräsidium Gießen

Pflanzenschutzdienst Hessen

D-Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Rostock

NIEDERSACHSEN

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Pflanzenschutzamt

D-Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

D-Bonn

 

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

D-Münster

RHEINLAND-PFALZ

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Koblenz

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Neustadt a.d. Weinstraße

 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Rebenanerkennung und Pflanzengesundheit bei Vitis L.

D-Bad-Kreuznach

SAARLAND

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Pflanzenschutzdienst

D-Lebach

SACHSEN

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Pflanzliche Erzeugung

D-Dresden

SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau,

Dezernat Pflanzenschutz

D-Bernburg

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Amt für ländliche Räume Kiel

Abteilung Pflanzenschutz

D-Kiel

 

Amt für ländliche Räume Lübeck

Abteilung Pflanzenschutz

D-Lübeck

 

Amt für ländliche Räume Husum

Abteilung Pflanzenschutz

D-Husum

THÜRINGEN

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena

Referat Pflanzenschutz

D-Erfurt-Kühnhausen

EE

Plant Health Department

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE-75501 Saku, Harju m/k

Tel. (372) 6712641

Fax (372) 6712604

EL

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

EL-176 71 Athens

Tel. (30) 210 928 72 33/(30) 210 921 05 51

Fax (30) 210 921 20 90

E

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

C Alfonso XII no 62

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 347 82 43

Fax (34) 91 347 82 48

1.

ANDALUCÍA

Dirección General de la Producción Agraria

c/ Tabladilla, s/n

E-41013 Sevilla

Tel. (34-95) 503 22 79

Fax (34-95) 503 25 00

2.

ARAGÓN

Dirección General de Alimentación

Po María Agustín, 36

E-50004-Zaragoza

Tel. (34-976) 71 46 36

Fax (34-976) 71 46 77

3.

ASTURIAS

Dirección General de Agroalimentación

c/ Coronel Aranda, 2 — Sector Izqdo. —

E-33005 Oviedo — Asturias

Tel. (34-985) 10 56 37

Fax (34-985) 10 55 17

4.

BALEARES

Dirección General de Agricultura

c/ Foners, 10

E-07006 Palma de Mallorca — Baleares

Tel. (34-971) 17 61 05

Fax (34-971) 17 61 56

5.

CANTABRIA

Dirección General de Desarrollo Rural

c/ Gutiérrez Solana, s/n

E-39011 Santander

Tel. (34-942) 20 78 39

Fax (34-942) 20 78 03

6.

CASTILLA Y LEÓN

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid

Tel. (34-983) 41 90 02-04

Fax (34-983) 41 92 38

7.

CASTILLA LA MANCHA

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Pintor Matías Moreno, 4

E-45002 Toledo

Tel. (34-925) 26 67 11

Fax (34-925) 26 68 97

8.

CATALUÑA

Dirección General de Agricultura, Ganadería e Innovación

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Tel. (34-93) 304 67 00

Fax (34-93) 304 67 60

9.

EXTREMADURA

Dirección General de Explotaciones Agrarias

Avda. de Portugal, s/n

E-06800 Mérida (Badajoz)

Tel. (34-924) 00 23 47

Fax (34-924) 00 21 23

10.

GALICIA

Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Edificio Administrativo — Plaza San Cayetano, s/n

E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña

Tel. (34-981) 54 47 77

Fax (34-981) 54 57 35

11.

LA RIOJA

Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja

Avda. de la Paz, 8-10

E-26071 Logroño — La Rioja

Tel. (34-941) 29 16 00

Fax (34-941) 29 16 02

12.

MADRID

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

Ronda de Atocha, 17

E-28012 Madrid

Tel. (34-91) 580 19 29

Fax (34-91) 580 19 53

13.

MURCIA

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria

Plaza Juan XXIII, s/n

E-30071 Murcia

Tel. (34-968) 36 27 18-19

Fax (34-968) 36 27 25

14.

NAVARRA

Dirección General de Agricultura y Ganadería

c/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona — Navarra

Tel. (34-848) 42 66 32

Fax (34-848) 42 67 10

15.

PAÍS VASCO

Dirección de Agricultura y Ganadería

c/ Donostia — San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava

Tel. (34-945) 01 96 36

Fax (34-945) 01 99 89

16.

VALENCIA

Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria

c/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Tel. (34-96) 342 48 36

Fax (34-96) 342 48 43

F

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Direction Générale de l’Alimentation

Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux

251, Rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Tel. (33-1) 49558153

Fax (33-1) 49555949

IRL

Department of Agriculture and Food

Horticulture and Plant Health Division

Maynooth Business Campus

IRL-Maynooth Co. Kildare

Tel. (353-1) 5053354

Fax (353-1) 5053564

I

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel. (39-06) 46656098

Fax (39-06) 4814628

CY

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Tel. (357) 22 4085 19/(357) 22 4086 39

Fax (357) 22 7814 25/(357) 22 4086 45

LV

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Lielvardes 36/38

LV-1006 Riga

Tel. (371) 6 755 0925/(371) 6 755 0928

Fax (371) 6 755 0927

LT

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Kalvariju str. 62

LT-09304 Vilnius

Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50

Fax (370-5) 275 21 28

L

Ministère de l’Agriculture

A.S.T.A./Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch — BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel. (352) 457172 218

Fax (352) 457172 340

HU

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection,

Soil Conservation and Agri-environment

H-1118 Budapest, Budaőrsi út 141-145.

Tel. (36-1) 309-1037

Fax (36-1) 246-2942

Directorate of Plant Production and Horticulture

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Tel. (36-1) 336-9115

Fax (36-1) 336-9094

MT

Ministry for Rural Affairs & The Environment,

Rural Affairs and Paying Agency Division

Plant Health Department,

Surveillance and Inspectorate Unit,

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street,

Lija LJA 1915

Malta.

Tel. (356 23) 39 72 23/23 39 72 22

Fax (356 21) 41 16 93

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15 — Postbus 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel. (31-317) 496911

Fax (31-317) 421701

AT

BURGENLAND

Burgenländische Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Esterhazystraße 15

A-7001 Eisenstadt

Tel. (43) 2682 702/651

Fax (43 2682 702/691

KÄRNTEN

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 11

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Mießtaler Straße 1

A-9021 Klagenfurt

Tel. (43) 50 536/31111

Fax (43 50 536/31100

NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Wiener Straße 64

A-3100 St. Pölten

Tel. (43) 2742 259/2600

Fax (43 2742 259/2209

OBERÖSTERREICH

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Auf der Gugl 3

A-4021 Linz

Tel. (43) 50 6902/1412

Fax (43 50 6902/1427

SALZBURG

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Schwarzstraße 19

A-5024 Salzburg

Tel. (43) 662 870571/241

Fax (43 662 870571/295

STEIERMARK

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark

Fachabteilung 10 B

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Ragnitzstraße 193

A-8047 Graz

Tel. (43) 316 877/6630

Fax (43) 316 877/6643

TIROL

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung III c

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Meinhardstraße 8

A-6010 Innsbruck

Tel. (43) 512 508/2549

Fax (43) 512 508/2545

VORARLBERG

Landwirtschaftskammer für Vorarlberg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Montfortstraße 9

A-6900 Bregenz

Tel. (43) 5574 400/230

Fax (43) 5574 400/602

WIEN

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 42

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Johannesgasse 35

A-1030 Wien

Tel. (43) 1 911 25 55 12

Fax (43) 1 911 25 55 42

PL

The State Plant Health and Seed Inspection Service

(Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

30, Wspólna Street

PL-00-930 Warsaw

Tel. (48) 22 623 24 04

Fax (48) 22 623 23 04

P

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Direcção de Serviços de Fitossanidade e Materiais de Multiplicação de Plantas

Edificio 1 — Tapada da Ajuda

P-1349-018 Lisboa

Tel. (351) 21 361 32 74

Fax (351) 21 361 32 77

RO

Autorità centrale:

MADR — Ministry of Agriculture and Rural Development

National Phytosanitary Agency

Elena Leaota

Tel. (40 21) 3072386/686

Fax (40 21) 3072485

Posti d'ispezione frontalieri (PIF)

ALBIȚA

Tel. (40) 235 482731

Fax (40) 235 482731

IAȘI

Tel. (40) 232 234336

Fax (40) 232 234336

DORNEȘTI-SIRET

Tel. (40) 230 280434

Fax (40) 230 280434

BUCUREȘTI

Tel. (40) 21 2041557

Fax (40) 21 2041557

HALMEU

Tel. (40) 261 773024

Fax (40) 261 773024

TIMIȘOARA

(40) 256 204987

(40) 256 204987

GALATI

(40) 236 470630

(40) 236 470630

CONSTANȚA

(40) 241 601943

(40) 241 601943

Unità fitosanitarie di contea

ALBA

(40) 258 831543

(40) 258 812166

ARAD

(40) 257 270108

(40) 257 276105

ARGEȘ

(40) 248 401922

(40) 248 223899

BACĂU

(40) 234 513019

(40) 234 211001

BIHOR

(40) 259 243405

(40) 259 415710

BISTRIȚA NĂSĂUD

(40) 263 231673

(40) 263 231281

BOTOȘANI

(40) 231 511278

(40) 231 517475

BRAȘOV

(40) 268 441728

(40) 268 441728

BRĂILA

(40) 239 611140

(40) 239 611140

BUZĂU

(40) 238 710073

(40) 238 710074

CARAȘ SEVERIN

(40) 255 517222

(40) 255 514795

CĂLĂRAȘI

(40) 242 319065

(40) 242 319065

CLUJ

(40) 264 443473

(40) 264 443434

COVASNA

(40) 267 351703

(40) 267 306041

CONSTANȚA

(40) 241 559353

(40) 241 692983

DÂMBOVIȚA

(40) 245 221026

(40) 245 221026

DOLJ

(40) 251 426911

(40) 251 427579

GALAȚI

(40) 236 479411

(40) 236 479405

GIURGIU

(40) 246 216819

(40) 246 214310

GORJ

(40) 253 226036

(40) 253 226106

HARGHITA

(40) 266 371435

(40) 266 371435

HUNEDOARA

(40) 254 215241

(40) 254 216147

IALOMIȚA

(40) 243 206236

(40) 243 206237

IAȘI

(40) 232 278009

(40) 232 278062

ILFOV

(40) 21 4913174

(40) 21 4913248

MARAMUREȘ

(40) 262 223420

(40) 262 223419

MEHEDINȚI

(40) 252 316752

(40) 252 316752

MUREȘ

(40) 265 252616

(40) 265 253298

NEAMȚ

(40) 233 227889

(40) 233 221397

OLT

(40) 249 416078

(40) 249 415360

PRAHOVA

(40) 244 591332

(40) 244 513464

SATU MARE

(40) 261 715005

(40) 261 711049

SĂLAJ

(40) 260 614413

(40) 260 620491

SIBIU

(40) 269 223719

(40) 269 223309

SUCEAVA

(40) 230 531677

(40) 230 524419

TELEORMAN

(40) 247 312281

(40) 247 326684

TIMIȘOARA

(40) 256 217029

(40) 256 217029

TULCEA

(40) 240 524980

(40) 240 524691

VASLUI

(40) 235 311242

(40) 235 311505

VÂLCEA

(40) 250 741322

(40) 250 748421

VRANCEA

(40) 237 222596

(40) 237 239074

BUCUREȘTI

(40) 21 4131912

(40) 21 4135340

SI

 

Autorità centrale:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 3094 379

Fax (386) 1 3094 335

 

Materiale di moltiplicazione certificato:

Agricultural institute of Slovenia

Hacquetova 17

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 280 5262

Fax (386) 1 280 5255

 

Piante di luppolo:

Institute of hop research of Slovenia

Zalskega tabora 2

SI-3310 Žalec

Tel. (386) 3 712 1600

Fax (386) 3 712 1620

 

Vegetali e prodotti vegetali importati:

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food

Phytosanitary Inspection

Parmova 33

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 434 5700

Fax (386) 1 434 5717

SK

Department of Plant Protection

Central Control and Testing Institute of Agriculture

Hanulova 9/A

SK-84429 Bratislava 42

Tel. (421) 2 6920 4476

Fax (421) 2 6446 2084

FIN

Finnish Food Safety Authority (Evira)

Plant Protection Unit

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

Te1. (358 20) 77 2003

Fax (358 20) 77 25034

SE

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 155000

Fax (46) 36 122522

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House, King’s Pool

1-2 Peasholme Green

UK-York YO I 7PX

Te1. (44-1904) 455161

Fax (44-1904) 455163

Scottish Executive (SE)

Pentland House

47 Robb's Loan

Edinburgh

EH14 1TY

United Kingdom

National Assembly for Wales

Animal and Plant Health Division

Welsh Assembly Government

Crown Buildings

Cathays Park

UK-Cardiff CF10 3NQ

Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)

Dundonald House

Upper Newtonards Road

UK-Belfast BT4 3SB

Department of Agriculture and Fisheries

P.O. Box 327

Howard Davis Farm

Trinity

UK-Jersey JE4 8UF

Chief Executive Officer

Committee for Horticulture

Raymond Falla House, PO Box 459

Longue Rue (Burnt Lane)

St. Martin’s

UK-Guernsey GY1 6AF

Ministry of Agriculture

Knockaloe Peel

UK-Isle of Man IM5 3AJ

Forestry Commission

231 Corstorphine Road

UK-Edinburgh EH12 7AT

SWITZERLAND

Office fédéral de l’agriculture

Service phytosanitaire fédéral

CH-3003 Berne

Tel. (41) 31 3222550

Fax (44) 31 3222634


APPENDICE 4

ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE PRESCRIZIONI SPECIALI

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate:

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/36/CE della Commissione

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 16 maggio 2007 (RO 2007 2369)