ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 24

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
29 gennaio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 75/2008 del Consiglio, del 28 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi ( 1 )

1

 

 

Regolamento (CE) n. 76/2008 della Commissione, del 28 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

*

Regolamento (CE) n. 77/2008 della Commissione, del 28 gennaio 2008, recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008

6

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Versione codificata) ( 1 )

8

 

*

Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (Versione codificata) ( 1 )

30

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia

39

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/79/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

42

 

*

Dichiarazione

44

 

 

Commissione

 

 

2008/80/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria su taluni gas fluorurati ad effetto serra [notificata con il numero C(2007) 6646]  ( 1 )

45

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

51

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Montenegro riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

51

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

51

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

51

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

52

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina riguardante la riammissione delle persone

52

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania

52

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina di facilitazione del rilascio dei visti

52

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro

52

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

53

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

53

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova di facilitazione del rilascio dei visti

53

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

53

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2008/81/PESC del Consiglio, del 28 gennaio 2008, che modifica la posizione comune 98/409/PESC relativa alla Sierra Leone

54

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/1


REGOLAMENTO (CE) N. 75/2008 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 (1) contiene disposizioni volte a garantire il rilascio o la compilazione corretti di prove dell'origine in relazione alle esportazioni di prodotti dalla Comunità nel contesto delle sue relazioni commerciali preferenziali con taluni paesi terzi.

(2)

Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1207/2001 dovrebbero essere modificati per garantire l'indicazione corretta dell'origine dei materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare prodotti originari.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 è modificato come segue:

1)

L'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento.

2)

L'allegato IV è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Le dichiarazioni del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1617/2006 (GU L 300 del 31.10.2006, pag. 5).


ALLEGATO I

«ALLEGATO III

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Image


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Image


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/4


REGOLAMENTO (CE) N. 76/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

154,9

MA

47,4

TN

132,6

TR

87,1

ZZ

105,5

0707 00 05

EG

190,8

JO

178,8

TR

119,1

ZZ

162,9

0709 90 70

MA

78,2

TR

150,9

ZZ

114,6

0709 90 80

EG

121,8

ZZ

121,8

0805 10 20

EG

46,2

IL

49,2

MA

71,2

TN

59,9

TR

77,4

ZZ

60,8

0805 20 10

MA

104,0

TR

104,0

ZZ

104,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,1

IL

71,4

MA

152,6

PK

48,1

TR

86,0

US

60,1

ZZ

83,7

0805 50 10

EG

74,2

IL

120,2

TR

123,9

ZZ

106,1

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

85,1

MK

37,5

US

109,9

ZA

60,7

ZZ

73,0

0808 20 50

CL

59,3

CN

42,8

TR

159,1

US

110,7

ZA

107,0

ZZ

95,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/6


REGOLAMENTO (CE) N. 77/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2008

recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2) prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India nonché dell'articolo 12, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 950/2006, la Commissione ha stabilito, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2007/2008 per ciascun paese esportatore.

(3)

Il regolamento (CE) n. 505/2007 della Commissione (3) ha determinato in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008.

(4)

Occorre pertanto stabilire i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2007/2008 in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 950/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2007/2008 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

(3)  GU L 119 del 9.5.2007, pag. 22.


ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008, espressi in equivalente zucchero bianco:

(in tonnellate)

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India

Obblighi di consegna 2007/2008

Barbados

32 864,83

Belize

53 741,88

Congo

10 186,10

Costa d'Avorio

10 123,12

Figi

162 656,25

Guyana

170 203,57

India

9 999,83

Giamaica

132 129,06

Kenya

5 017,07

Madagascar

9 905,00

Malawi

19 898,32

Maurizio

476 789,70

Mozambico

5 965,92

Saint Christopher e Nevis

0,00

Suriname

0,00

Swaziland

117 368,72

Tanzania

9 672,60

Trinidad e Tobago

47 513,60

Uganda

0,00

Zambia

8 179,91

Zimbabwe

37 660,14

Totale

1 319 875,62


DIRETTIVE

29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/8


DIRETTIVA 2008/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell’articolo 174 del trattato, mirano in particolare a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione.

(3)

Il quinto programma d’azione per l’ambiente, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella risoluzione del 1o febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile (5), assegnava priorità alla riduzione integrata dell’inquinamento quale elemento importante per raggiungere un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura, dall’altro.

(4)

L’attuazione di un approccio integrato per ridurre l’inquinamento richiede un’azione a livello comunitario per modificare e completare l’attuale normativa comunitaria in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dovuto a impianti industriali.

(5)

La direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (6), ha introdotto una disciplina generale che impone un’autorizzazione prima che un impianto industriale entri in funzione o sia sottoposto a modifiche sostanziali, in grado di provocare inquinamento atmosferico.

(6)

La direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità (7), prevede un obbligo di autorizzazione per lo scarico di dette sostanze.

(7)

Nonostante l’esistenza di normative comunitarie sulla lotta contro l’inquinamento atmosferico e la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell’acqua, non esiste finora un’analoga normativa comunitaria per prevenire o ridurre al minimo le emissioni nel suolo.

(8)

Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo possono favorire il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso.

(9)

Un approccio integrato della riduzione dell’inquinamento serve a prevenire, ovunque sia possibile, le emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo, tenendo conto della gestione dei rifiuti e, quanto meno, a ridurle al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

(10)

La presente direttiva dovrebbe stabilire un quadro generale per la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento. Essa dovrebbe prevedere le misure necessarie per porre in essere una prevenzione e una riduzione integrate dell’inquinamento tese a raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Questo approccio integrato della riduzione dell’inquinamento dovrebbe favorire l’applicazione del principio dello sviluppo sostenibile.

(11)

Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (8). Qualora informazioni o conclusioni ottenute a norma di quest’ultima direttiva vadano prese in considerazione per concedere un’autorizzazione, la presente direttiva non dovrebbe ostare all’applicazione della direttiva 85/337/CEE.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per garantire che un gestore di attività industriali contemplate dalla presente direttiva rispetti i principi generali di alcuni obblighi fondamentali. A tal fine è sufficiente che le autorità competenti tengano conto di tali principi generali quando definiscono le condizioni di autorizzazione.

(13)

Le disposizioni adottate a norma della presente direttiva in alcuni casi devono essere applicate agli impianti esistenti dopo il 30 ottobre 2007 ed in altri a decorrere dal 30 ottobre 1999.

(14)

Per affrontare i problemi dell’inquinamento in modo più diretto ed efficace, un gestore dovrebbe tener conto dei parametri ambientali. Tali parametri dovrebbero essere comunicati all’autorità o alle autorità competenti affinché possano verificare, prima di rilasciare un’autorizzazione, che tutte le idonee misure di prevenzione o di riduzione dell’inquinamento siano state previste. Procedure di applicazione divergenti possono determinare livelli diversi di protezione ambientale e di consapevolezza da parte del pubblico. Per questo le domande di autorizzazione a norma della presente direttiva dovrebbero includere un numero minimo di dati.

(15)

Un efficace coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione tra le autorità competenti dovrebbe consentire di raggiungere il massimo livello possibile di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

(16)

La o le autorità competenti dovrebbero rilasciare o modificare un’autorizzazione soltanto se sono state previste misure globali di protezione ambientale relative all’aria, all’acqua e al suolo.

(17)

L’autorizzazione dovrebbe comprendere tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di autorizzazione, onde raggiungere un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Ferma restando la procedura di autorizzazione, tali misure possono anche essere oggetto di norme generali vincolanti.

(18)

Valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti dovrebbero basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l’uso di una tecnica o di una tecnologia specifica, tenendo invece presenti le caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali. Comunque le condizioni di autorizzazione dovrebbero prevedere disposizioni volte a ridurre al minimo l’inquinamento a largo raggio o transfrontaliero e garantire un livello elevato di tutela complessiva dell’ambiente.

(19)

Spetta agli Stati membri determinare come si potrà tener conto delle eventuali caratteristiche tecniche dei singoli impianti, della loro posizione geografica e delle condizioni ambientali locali.

(20)

Qualora una norma di qualità ambientale imponga requisiti più severi di quelli che si possono soddisfare grazie alle migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione dovrebbe stabilire condizioni supplementari, a prescindere da eventuali disposizioni aggiuntive imposte dalle norme di qualità ambientale.

(21)

Le migliori tecniche disponibili evolvono col tempo, soprattutto in funzione del progresso tecnico ed è quindi opportuno che le autorità competenti seguano tali sviluppi e si tengano aggiornate.

(22)

Una modifica apportata a un impianto può essere fonte di inquinamento. È opportuno stabilire che tutte le modifiche che potrebbero avere ripercussioni sull’ambiente vadano notificate all’autorità o alle autorità competenti. Le modifiche sostanziali dell’impianto dovrebbero essere soggette a una procedura di autorizzazione preventiva a norma della presente direttiva.

(23)

Le condizioni dell’autorizzazione dovrebbero essere riesaminate periodicamente e, se necessario, aggiornate. In talune circostanze al riesame è opportuno procedere in qualunque caso.

(24)

Una partecipazione effettiva del pubblico al processo decisionale dovrebbe, da un lato, consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall’altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l’adesione alle decisioni adottate. In particolare, il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni sul funzionamento degli impianti ed ai loro potenziali effetti sull’ambiente e, prima di qualsiasi decisione, alle informazioni relative alle domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali e alle autorizzazioni stesse ed ai relativi aggiornamenti e dati di controllo.

(25)

La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e in particolare di organizzazioni non governative di difesa dell’ambiente, dovrebbe pertanto essere incentivata, promuovendo l’educazione ambientale del pubblico.

(26)

Il 25 giugno 1998 la Comunità ha sottoscritto la convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»). Fra gli obiettivi della convenzione Århus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.

(27)

Lo sviluppo e lo scambio di informazioni a livello comunitario sulle migliori tecniche disponibili dovrebbe contribuire a correggere i divari nella Comunità in fatto di consapevolezza tecnologica, nonché a propagare su scala mondiale i valori limite stabiliti e le tecniche applicate nella Comunità, oltre a offrire agli Stati membri un aiuto nell’efficace attuazione della presente direttiva.

(28)

A scadenze regolari è opportuno redigere relazioni sull’attuazione e sull’efficacia della presente direttiva.

(29)

La presente direttiva riguarda gli impianti aventi un grande potenziale inquinante e, quindi, anche di inquinamento transfrontaliero. È opportuno procedere a consultazioni transfrontaliere ove le domande di autorizzazione riguardino nuovi impianti o modifiche sostanziali a impianti che possano avere forti ripercussioni ambientali negative. Le domande relative a progetti o modifiche sostanziali del genere dovrebbero essere accessibili al pubblico dello Stato membro che può subirne l’impatto.

(30)

A livello comunitario risulta necessario intervenire per fissare valori limite di emissione per talune categorie di impianti e di sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero definire questi valori limite di emissione a norma del trattato.

(31)

Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro.

(32)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

La presente direttiva ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato I. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e altre disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«sostanze», gli elementi chimici e i loro composti, escluse le sostanze radioattive ai sensi della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (9), e gli organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (10), e della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (11);

2)

«inquinamento», l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

3)

«impianto», l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto, in grado di influire sulle emissioni e sull’inquinamento;

4)

«impianto esistente»: un impianto che al 30 ottobre 1999, nell’ambito della legislazione vigente anteriormente a tale data, era in funzione o era autorizzato o che abbia costituito oggetto, a giudizio dell’autorità competente, di una richiesta di autorizzazione completa, purché sia poi entrato in funzione non oltre il 30 ottobre 2000;

5)

«emissione», lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo;

6)

«valori limite di emissione», la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all’allegato III. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, escludendo dalla loro determinazione ogni eventuale diluizione. Per quanto concerne gli scarichi indiretti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, purché essa garantisca un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo complesso e non porti a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatte salve le disposizioni della direttiva 2006/11/CE e delle direttive adottate per la sua applicazione;

7)

«norma di qualità ambientale», la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, conformemente alla legislazione comunitaria;

8)

«autorità competente», la o le autorità o gli organismi cui spetta, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva;

9)

«autorizzazione», la parte o la totalità di una o più decisioni scritte, che autorizzano l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un’autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

10)

«modifica dell’impianto», una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull’ambiente;

11)

«modifica sostanziale», una modifica dell’impianto che, secondo l’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l’ambiente; ai fini della presente definizione, le modifiche o gli ampliamenti dell’impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé modificano i parametri caratteristici dell’impianto di una entità almeno pari agli eventuali valori di soglia stabiliti nell’allegato I;

12)

«migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e i relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Si intendono per:

a)

«tecniche», sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

b)

«tecniche disponibili», le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro in questione, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

c)

«migliori», le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tener conto in particolare degli elementi di cui all’allegato IV;

13)

«gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso;

14)

«pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

15)

«pubblico interessato», il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o all’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la difesa dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

Articolo 3

Principi generali sottesi agli obblighi fondamentali del gestore

1.   Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché le autorità competenti garantiscano che l’impianto sia gestito in modo che:

a)

siano adottate le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando segnatamente le migliori tecniche disponibili;

b)

non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi;

c)

sia evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (12); in caso contrario, questi vengono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, vengono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente;

d)

l’energia sia utilizzata in modo efficace;

e)

siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f)

si provveda onde evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso venga ripristinato in maniera soddisfacente.

2.   L’osservanza del presente articolo è sufficientemente soddisfatta se gli Stati membri fanno in modo che le competenti autorità tengano conto dei principi generali di cui al paragrafo 1 nel definire le condizioni dell’autorizzazione.

Articolo 4

Autorizzazione di nuovi impianti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun nuovo impianto funzioni senza autorizzazione, a norma della presente direttiva, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (13).

Articolo 5

Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all’articolo 14, lettere a) e b) ed all’articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 11 e 12, dell’articolo 14, lettera c), dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, degli articoli 17 e 18, e dell’articolo 19, paragrafo 2, agli impianti esistenti a decorrere dal 30 ottobre 1999.

Articolo 6

Domanda di autorizzazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione presentata all’autorità competente precisi:

a)

l’impianto e le sue attività;

b)

le materie prime e secondarie, le altre sostanze e l’energia usate o prodotte dall’impianto;

c)

le fonti di emissione dell’impianto;

d)

lo stato del sito su cui l’impianto sorge;

e)

il tipo e l’entità delle emissioni prevedibili dell’impianto in ogni settore ambientale, identificando gli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;

f)

la tecnologia prevista e le altre tecniche per prevenire le emissioni dall’impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

g)

ove necessario, le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto;

h)

le altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore a norma dell’articolo 3;

i)

le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;

j)

in forma sommaria, le eventuali principali alternative prese in esame dal richiedente.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a j).

2.   I dati forniti a norma della direttiva 85/337/CEE, i rapporti di sicurezza elaborati a norma della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (14), nonché altre informazioni conformi a qualunque altra normativa, qualora soddisfino uno dei requisiti di cui al presente articolo, possono essere inclusi nella domanda di autorizzazione o essere a essa acclusi.

Articolo 7

Approccio integrato del rilascio dell’autorizzazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione ove siano coinvolte più autorità competenti, onde garantire un approccio effettivo integrato da parte di tutte le autorità competenti per questa procedura.

Articolo 8

Decisioni

Fatti salvi altri requisiti prescritti da disposizioni nazionali o comunitarie, l’autorità competente rilascia un’autorizzazione contenente condizioni che garantiscano la conformità dell’impianto ai requisiti previsti dalla presente direttiva oppure nega l’autorizzazione in caso di non conformità.

Ogni autorizzazione concessa o modificata deve specificare le modalità per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo di cui alla presente direttiva.

Articolo 9

Condizioni dell’autorizzazione

1.   Gli Stati membri si accertano che l’autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 3 e 10, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso, attraverso una protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

2.   In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, cui si applichi l’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni ottenute o le conclusioni raggiunte in base agli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’autorizzazione.

3.   L’autorizzazione deve stabilire valori limite per le sostanze inquinanti, in particolare per quelle elencate nell’allegato III, che l’impianto rischia di emettere in quantità significativa, tenendo conto della loro natura e della possibilità che l’inquinamento venga trasferito da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria, suolo). Se necessario, l’autorizzazione contiene disposizioni per garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché per gestire i rifiuti prodotti dall’impianto. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o con misure tecniche equivalenti.

Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato I, i valori limite di emissione fissati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (15), in relazione a un’attività esercitata in un impianto del genere, l’autorizzazione stabilisce valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo ove ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

Per le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riferimento alle unità di combustione o ad altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

Se necessario, le autorità competenti modificano l’autorizzazione nei modi opportuni.

I commi terzo, quarto e quinto non si applicano agli impianti temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

4.   Fatto salvo l’articolo 10, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento su grande distanza o transfrontaliero e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

5.   L’autorizzazione stabilisce gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione.

Per gli impianti di cui all’allegato I, punto 6.6, le misure previste nel presente paragrafo possono tener conto dei costi e benefici.

6.   L’autorizzazione stabilisce le misure relative a condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Qualora sussistano rischi per l’ambiente, sono altresì tenuti nella debita considerazione l’avvio, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l’arresto definitivo dell’impianto.

L’autorizzazione può parimenti stabilire deroghe temporanee ai requisiti di cui al paragrafo 4, ove un piano di ammodernamento approvato dall’autorità competente garantisca il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto permette di ridurre l’inquinamento.

7.   L’autorizzazione può stabilire altre condizioni specifiche ai fini della presente direttiva, giudicate opportune dallo Stato membro o dall’autorità competente.

8.   Fatto salvo l’obbligo di rispettare le disposizioni della presente direttiva nella procedura di autorizzazione, gli Stati membri possono stabilire determinati requisiti per talune categorie di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti anziché sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato e un corrispondente livello elevato di protezione complessiva dell’ambiente.

Articolo 10

Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione prescrive misure supplementari particolari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Articolo 11

Sviluppi nelle migliori tecniche disponibili

Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente si tenga aggiornata o sia informata sugli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili.

Articolo 12

Modifica degli impianti da parte degli operatori

1.   Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché il gestore comunichi all’autorità competente qualsiasi progetto di modifica dell’impianto. Ove necessario, l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione o le relative condizioni.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché nessuna modifica sostanziale di un impianto, progettata dal gestore, avvenga senza un’autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell’autorità competente devono riferirsi alle parti dell’impianto e agli aspetti di cui all’articolo 6 che possono essere oggetto della modifica. Mutatis mutandis si applicano le pertinenti disposizioni dell’articolo 3, degli articoli da 6 a 10 e dell’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 13

Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell’autorità competente

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, se necessario, le condizioni dell’autorizzazione.

2.   Al riesame si procede in ogni caso quando:

a)

l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite d’emissione stabiliti dall’autorizzazione o l’inserimento di valori limite nuovi;

b)

le migliori tecniche disponibili hanno registrato sostanziali cambiamenti che consentono di ridurre notevolmente le emissioni senza imporre costi eccessivi;

c)

la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;

d)

nuove disposizioni legislative comunitarie o dello Stato membro lo esigono.

Articolo 14

Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore:

a)

rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell’autorizzazione;

b)

trasmetta regolarmente all’autorità competente i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto, dando tempestiva comunicazione di inconvenienti o incidenti che comportino ripercussioni significative sull’ambiente;

c)

fornisca ai rappresentanti dell’autorità competente tutta l’assistenza necessaria per effettuare qualsiasi ispezione dell’impianto, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all’assolvimento dei loro compiti, a norma della presente direttiva.

Articolo 15

Accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alle procedure relative:

a)

al rilascio di un’autorizzazione per nuovi impianti;

b)

al rilascio di un’autorizzazione per modifiche sostanziali;

c)

all’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a).

Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell’allegato V.

2.   I risultati del controllo sugli scarichi, richiesti dalle condizioni dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 e in possesso dell’autorità competente, devono essere messi a disposizione anche del pubblico.

3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano nel rispetto delle restrizioni previste nell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (16).

4.   Non appena una decisione sia stata adottata, l’autorità competente informa il pubblico in base a procedure idonee e mette a disposizione del medesimo le informazioni seguenti:

a)

il contenuto della decisione, compresa una copia dell’autorizzazione e delle eventuali condizioni, nonché degli aggiornamenti successivi;

b)

previo esame delle preoccupazioni e dei pareri espressi dal pubblico interessato, i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico.

Articolo 16

Accesso alla giustizia

1.   Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell’ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva, qualora essi:

a)

vantino un interesse sufficiente; o

b)

facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2.   Gli Stati membri stabiliscono in quale fase sia possibile contestare le decisioni, gli atti o le omissioni.

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell’ambiente, che soddisfi i requisiti stabiliti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

4.   Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e lasciano impregiudicato l’obbligo di esaurire le procedure di ricorso amministrativo prima di adire la giurisdizione, ove tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

Queste procedure devono essere eque, tempestive e non eccessivamente onerose.

5.   Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 17

Scambio di informazioni

1.   Ai fini di uno scambio di informazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasmettere ogni tre anni alla Commissione, per la prima volta entro il 30 aprile 2001, i dati rappresentativi disponibili sui valori limite, per categorie di attività elencate nell’allegato I, precisando, se del caso, le migliori tecniche disponibili dalle quali essi sono stati desunti, in conformità segnatamente dell’articolo 9. Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure previste dal paragrafo 3 del presente articolo.

2.   La Commissione organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e sui relativi sviluppi.

Ogni tre anni la Commissione pubblica i risultati degli scambi di informazioni.

3.   Ogni tre anni e per la prima volta per il periodo dal 30 ottobre 1999 al 30 ottobre 2002 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (17). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è presentata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull’applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

La Commissione presenta la relazione comunitaria al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte.

4.   Gli Stati membri istituiscono o designano la o le autorità preposte allo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e ne informano la Commissione.

Articolo 18

Effetti transfrontalieri

1.   Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto può sortire effetti alquanto negativi sull’ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 12, paragrafo 2, comunica all’altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell’allegato V, nel momento stesso in cui le mette a disposizione dei propri cittadini. Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento.

2.   Gli Stati membri provvedono, nel quadro dei loro rapporti bilaterali, affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le richieste di autorizzazione siano accessibili anche ai cittadini dello Stato membro che potrebbe subire delle ripercussioni per un periodo di tempo adeguato, atto a consentire una presa di posizione prima della decisione dell’autorità competente.

3.   Gli esiti delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere presi in considerazione dall’autorità competente nel momento in cui decide sulla richiesta.

4.   L’autorità competente informa ogni Stato membro consultato, ai sensi del paragrafo 1, in merito alla decisione adottata riguardo alla richiesta e gli trasmette le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili nei modi opportuni al pubblico interessato sul proprio territorio.

Articolo 19

Valori limite di emissione comunitari

1.   Ove sia stata riscontrata la necessità di un’azione comunitaria, segnatamente sulla scorta dello scambio di informazioni di cui all’articolo 17, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, stabiliscono, secondo le procedure previste dal trattato, valori limite di emissione per:

a)

le categorie di impianti di cui all’allegato I, fatta eccezione per le discariche di cui ai punti 5.1 e 5.4 di tale allegato; e

b)

le sostanze inquinanti di cui all’allegato III.

2.   In mancanza di valori limite di emissione comunitari, definiti in applicazione della presente direttiva, agli impianti di cui all’allegato I si applicano i pertinenti valori limite di emissione minimi fissati nelle direttive elencate nell’allegato II e in altre regolamentazioni comunitarie.

3.   Fatti salvi i requisiti stabiliti dalla presente direttiva, le prescrizioni tecniche applicabili alle discariche di cui ai punti 5.1 e 5.4 dell’allegato I sono state fissate nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (18).

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1.   Fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 2001/80/CE, le disposizioni della direttiva 84/360/CEE e le disposizioni degli articoli 4 e 5, dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/11/CE, nonché le pertinenti disposizioni relative al regime di autorizzazioni contenute nelle direttive elencate nell’allegato II si applicano agli impianti esistenti interessati dalle attività di cui all’allegato I sino a quando le autorità competenti non abbiano adottato le misure necessarie di cui all’articolo 5 della presente direttiva.

2.   Le pertinenti disposizioni relative al regime di autorizzazioni contenute nelle direttive elencate nell’allegato II non si applicano, per le attività elencate nell’allegato I, agli impianti che sono impianti non esistenti ai sensi dell’articolo 2, punto 4.

3.   La direttiva 84/360/CEE è abrogata con decorrenza 30 ottobre 2007.

Su proposta della Commissione e per quanto necessario, il Consiglio o il Parlamento europeo e il Consiglio modificano le pertinenti disposizioni delle direttive elencate nell’allegato II, per adeguarle alle prescrizioni della presente direttiva, entro il 30 ottobre 2007.

Articolo 21

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Abrogazione

La direttiva 96/61/CE, modificata dagli atti di cui all’allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato VII.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 97 del 28.4.2007, pag. 12.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

(3)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato VI, parte A.

(5)  GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

(6)  GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

(7)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.

(8)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(9)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(10)  GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/174/CE della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 20).

(11)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(12)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(13)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

(14)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(15)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

(16)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(17)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(18)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1

1.   Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.

2.   I valori di soglia qui di seguito riportati in genere si riferiscono alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività rientranti in una medesima voce nello stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

1.   Attività energetiche

1.1.   Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione superiore a 50 MW.

1.2.   Raffinerie di petrolio e raffinerie di gas.

1.3.   Cokerie.

1.4.   Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

2.   Produzione e trasformazione dei metalli

2.1.   Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.

2.2.   Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora.

2.3.   Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a)

laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;

b)

forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e con una potenza calorifica superiore a 20 MW;

c)

applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora.

2.4.   Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

2.5.   Impianti:

a)

destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b)

di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

2.6.   Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.

3.   Industria dei prodotti minerali

3.1.   Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno e impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

3.2.   Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto.

3.3.   Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno.

3.4.   Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.5.   Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno oppure con una capacità di forno superiore a 4 m3 e una densità di carico per forno superiore a 300 kg/m3.

4.   Industria chimica

Nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1.   Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a)

idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

b)

idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche;

c)

idrocarburi solforati;

d)

idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

e)

idrocarburi fosforosi;

f)

idrocarburi alogenati;

g)

composti organometallici;

h)

materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

i)

gomme sintetiche;

j)

sostanze coloranti e pigmenti;

k)

tensioattivi e agenti di superficie.

4.2.   Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a)

gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

b)

acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

c)

basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d)

sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;

e)

metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3.   Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4.   Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5.   Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6.   Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5.   Gestione dei rifiuti

Fatto salvo l’articolo 11 della direttiva 2006/12/CE o l’articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1):

5.1.   Impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 2006/12/CE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati (2), con una capacità superiore a 10 tonnellate al giorno.

5.2.   Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative), con una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora.

5.3.   Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva 2006/12/CE, punti D 8 e D 9, con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4.   Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, escluse le discariche per i rifiuti inerti.

6.   Altre attività

6.1.   Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a)

di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b)

di carta e cartoni con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

6.2.   Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3.   Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

a)

Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b)

trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:

materie prime annuali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno,

materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c)

trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

6.5.   Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

6.6.   Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a)

40 000 posti pollame;

b)

2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o

c)

750 posti scrofe.

6.7.   Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno.

6.8.   Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.


(1)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).


ALLEGATO II

ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 19, PARAGRAFI 2 E 3, E ALL’ARTICOLO 20

1.

Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto

2.

Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini

3.

Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio

4.

Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell’8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini

5.

Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano

6.

Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della direttiva 76/464/CEE

7.

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti

8.

Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di carbonio

9.

Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione

10.

Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità

11.

Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti

12.

Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati

13.

Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi

14.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti


ALLEGATO III

ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI È OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Aria

1.

Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo

2.

Ossidi di azoto e altri composti dell’azoto

3.

Monossido di carbonio

4.

Composti organici volatili

5.

Metalli e relativi composti

6.

Polveri

7.

Amianto (particelle in sospensione e fibre)

8.

Cloro e suoi composti

9.

Fluoro e suoi composti

10.

Arsenico e suoi composti

11.

Cianuri

12.

Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell’atmosfera

13.

Poli-cloro-dibenzo-diossina (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF)

Acqua

1.

Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell’ambiente idrico

2.

Composti organofosforici

3.

Composti organici dello stagno

4.

Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso

5.

Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili

6.

Cianuri

7.

Metalli e loro composti

8.

Arsenico e suoi composti

9.

Biocidi e prodotti fitofarmaceutici

10.

Materie in sospensione

11.

Sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare)

12.

Sostanze che esercitano un’influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO)


ALLEGATO IV

Considerazioni da tener presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito nell’articolo 2, punto 12, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un’azione e del principio di precauzione e prevenzione

1.

Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti

2.

Impiego di sostanze meno pericolose

3.

Sviluppo di tecniche per il recupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti

4.

Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale

5.

Progressi in campo tecnico ed evoluzione delle conoscenze in campo scientifico

6.

Natura, effetti e volume delle emissioni in questione

7.

Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti

8.

Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile

9.

Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua usata nel processo e efficienza energetica

10.

Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l’impatto globale sull’ambiente delle emissioni e dei rischi

11.

Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l’ambiente

12.

Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, o da organizzazioni internazionali


ALLEGATO V

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI

1.

Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a)

la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, compresa la descrizione degli elementi di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

b)

eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell’articolo 18;

c)

informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d)

la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;

e)

le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;

f)

l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità in base alle quali esse sono rese disponibili;

g)

le modalità precise della partecipazione e della consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a)

conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 1;

b)

conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 che sono pertinenti ai fini della decisione di cui all’articolo 8 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 1.

3.

Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all’autorità competente prima che sia adottata una decisione.

4.

Gli esiti delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato vanno tenuti nella dovuta considerazione al momento della decisione.

5.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente allegato.


ALLEGATO VI

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive (di cui all’articolo 22)

Direttiva 96/61/EC del Consiglio

(GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

 

Direttiva 2003/35/EC del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

limitatamente all’articolo 4 e all’allegato II

Direttiva 2003/87/EC del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

limitatamente all’articolo 26

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

limitatamente al punto 61 dell’allegato III

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

limitatamente all’articolo 21, paragrafo 2


PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all’articolo 22)

Direttiva

Termine di attuazione

96/61/CE

30 ottobre 1999

2003/35/CE

25 giugno 2005

2003/87/CE

31 dicembre 2003


ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 96/61/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, alinea

Articolo 2, alinea

Articolo 2, punti da 1 a 9

Articolo 2, punti da 1 a 9

Articolo 2, punto 10, lettera a)

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 10, lettera b)

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 11, primo comma, alinea

Articolo 2, punto 12, primo comma, alinea

Articolo 2, punto 11, primo comma, primo trattino

Articolo 2, punto 12, primo comma, lettera a)

Articolo 2, punto 11, primo comma, secondo trattino

Articolo 2, punto 12, primo comma, lettera b)

Articolo 2, punto 11, primo comma, terzo trattino

Articolo 2, punto 12, primo comma, lettera c)

Articolo 2, punto 11, secondo comma

Articolo 2, punto 12, secondo comma

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 15

Articolo 3, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 1, alinea

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, trattini dal primo al decimo

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a j)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articoli da 7 a 12

Articoli da 7 a 12

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2, alinea

Articolo 13, paragrafo 2, alinea

Articolo 13, paragrafo 2, trattini dal primo al quarto

Articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a d)

Articolo 14, alinea

Articolo 14, alinea

Articolo 14, trattini dal primo al terzo

Articolo 14, lettere da a) a c)

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, trattini dal primo al terzo

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c)

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 15 bis, primo comma, alinea e chiusa

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 15 bis, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 15 bis, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 15 bis, terzo comma, prima e seconda frase

Articolo 16, paragrafo 3, primo comma

Articolo 15 bis, terzo comma, terza frase

Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15 bis, quarto comma

Articolo 16, paragrafo 4, primo comma

Articolo 15 bis, quinto comma

Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 15 bis, sesto comma

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18, paragrafo 1, alinea e chiusa

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1, primo e secondo trattino

Articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 3, primo comma

Articolo 20, paragrafo 3, primo comma

Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/30


DIRETTIVA 2008/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 74/347/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), è stata modificata più volte in modo sostanziale (4). Per motivi di razionalità e chiarezza detta direttiva dovrebbe essere codificata.

(2)

La direttiva 74/347/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5). Essa stabilisce le prescrizioni tecniche relative alla concezione e alla costruzione dei trattori agricoli o forestali per quanto concerne il campo di visibilità e i tergicristalli. Dette prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per consentire l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.

(3)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive, di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2.   La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un trattore per motivi concernenti i tergicristalli se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato I.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti i tergicristalli se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato I.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 74/347/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2008.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 35.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

(3)  GU L 191 del 15.7.1974, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24).

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).


ALLEGATO I

CAMPO DI VISIBILITÀ

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

1.   Definizioni

1.1.   Campo di visibilità

Per «campo di visibilità» s'intendono tutte le direzioni in avanti e di lato, in cui il conducente del trattore è in grado di vedere.

1.2.   Punto di riferimento

Per «punto di riferimento» s'intende la posizione stabilita per convenzione, degli occhi del conducente del trattore considerati come un unico punto. Detto punto di riferimento si colloca sul piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore che passa per il centro del sedile, a 700 mm sulla verticale al di sopra della linea d'intersezione di questo piano con la superficie del sedile e a 270 mm dal piano verticale tangente al limite anteriore del sedile e perpendicolare al piano mediano longitudinale del trattore, in direzione del sostegno del bacino (figura 1). Il punto di riferimento così determinato vale per il sedile vuoto, nella posizione di regolazione media indicata dal costruttore del trattore.

1.3.   Emiciclo di visibilità

Per «emiciclo di visibilità» s'intende il semicerchio descritto da un raggio di 12 m attorno al punto individuato dalla proiezione verticale sul piano stradale del punto di riferimento in modo che l'arco, visto nel senso della direzione di marcia, si trovi anteriormente al trattore e che il diametro delimitante l'emiciclo formi un angolo retto con l'asse longitudinale del trattore (figura 2).

1.4.   Effetto di schermo

Per «effetto di schermo» s'intendono le corde dei settori dell'emiciclo di visibilità che vengono occultate da elementi costruttivi, quali i montanti del tetto, i tubi per l'aspirazione dell'aria e lo scarico dei gas e la cornice del parabrezza.

1.5.   Settore di visibilità

Per «settore di visibilità» s'intende la parte del campo di visibilità delimitata:

1.5.1.

verso l'alto,

da un piano orizzontale passante per il punto di riferimento;

1.5.2.

sul piano stradale,

dalla zona esterna all'emiciclo di visibilità adiacente al settore dell'emiciclo di visibilità, la cui corda della lunghezza di 9,5 m è perpendicolare al piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore passante per il centro del sedile del conducente e che è diviso in due da questo piano.

1.6.   Raggio d'azione dei tergicristalli

Per «raggio d'azione dei tergicristalli» s'intende il settore della superficie esterna del parabrezza sulla quale agiscono i tergicristalli.

2.   Prescrizioni

2.1.   Generalità

Il trattore deve essere costruito ed equipaggiato in modo da garantire al conducente, nella circolazione stradale e nell'attività agricola o forestale, un campo di visibilità sufficiente nelle normali condizioni di circolazione stradale e di lavoro agricolo e forestale. Il campo di visibilità è ritenuto sufficiente quando il conducente può vedere, per quanto possibile, una parte di ciascuna ruota anteriore e quando sono soddisfatte le prescrizioni che seguono.

2.2.   Controllo del campo di visibilità

2.2.1.   Procedimento di delimitazione dell'effetto di schermo

2.2.1.1.   Il trattore va collocato su un piano orizzontale, come indicato nella figura 2. Collocare su un supporto che passa per il punto di riferimento due sorgenti luminose puntiformi (ad esempio: 2 × 150 W, 12 V) simmetriche rispetto a detto punto di riferimento e distanti 65 mm fra di loro. Il supporto deve poter ruotare, nel suo punto centrale, attorno a un asse verticale che passa per il punto di riferimento. Nella misurazione dell'effetto di schermo, esso deve essere orientato in modo che la linea la quale collega le sorgenti luminose sia perpendicolare alla linea che collega il punto di riferimento con l'elemento costruttivo che ostruisce la vista.

Le sovrapposizioni delle zone scure (nuclei d'ombra) prodotte dall'elemento costruttivo che ostruisce la vista sull'emiciclo di visibilità in occasione dell'accensione contemporanea o alternata delle due sorgenti luminose vanno misurate come effetti di schermo, a norma del punto 1.4 (figura 3).

2.2.1.2.   L'effetto di schermo non deve avere un'estensione superiore a 700 mm.

2.2.1.3.   L'effetto di schermo derivante da elementi costruttivi vicini, larghi oltre 80 mm, deve essere tale da lasciare tra i centri di due effetti di schermo una distanza di almeno 2 200 mm, misurata come corda dell'emiciclo di visibilità.

2.2.1.4.   Lungo tutto l'emiciclo di visibilità non si devono avere più di sei effetti di schermo. Nel settore di visibilità di cui al punto 1.5 non ne possono entrare più di due.

2.2.1.5.   Al di fuori del settore di visibilità, qualora gli elementi costruttivi che lo provocano non possano essere sagomati o applicati in altro modo, può essere ammesso un effetto di schermo fino a 1 500 mm. Su ciascuna parte dell'emiciclo di visibilità esterna al settore di visibilità, possono sussistere complessivamente due effetti di schermo dei quali uno non sia superiore a 700 mm e l'altro a 1 500 mm oppure nessuno dei due sia superiore a 1 200 mm.

2.2.1.6.   Le limitazioni della visibilità dovute alla presenza di retrovisori di modello autorizzato non sono prese in considerazione quando per motivi di fabbricazione non è possibile ovviare a tale inconveniente.

2.2.2.   Calcolo matematico degli effetti di schermo nella visione binoculare

2.2.2.1.   L'ammissibilità di singoli effetti di schermo può venire calcolata matematicamente invece di procedere secondo il punto 2.2.1. Per quanto riguarda la dimensione, la ripartizione e il numero degli effetti di schermo valgono le norme di cui ai punti da 2.2.1.2 a 2.2.1.6.

2.2.2.2.   Per la visione binoculare, con una distanza fra gli occhi di 65 mm, l'effetto di schermo, espresso in millimetri, è ottenuto con la formula:

Formula

dove:

a

è la distanza in millimetri fra l'elemento che impedisce la visibilità e il punto di riferimento, misurata sul raggio visivo che congiunge il punto di riferimento, il centro dell'elemento e il perimetro dell'emiciclo di visibilità, e

b

è la larghezza in millimetri dell'elemento che impedisce la visibilità, misurata sulla linea orizzontale, perpendicolarmente al raggio visivo.

2.3.   Le procedure di controllo di cui al punto 2.2 possono essere sostituite da altre procedure quando ne venga dimostrata l'equivalenza.

2.4.   Area trasparente del parabrezza

Per determinare l'effetto di schermo nel settore della visibilità, l'effetto di schermo dovuto alla cornice del parabrezza e a qualsiasi altro ostacolo può, a norma del punto 2.2.1.4, essere considerato come un solo effetto di schermo, a condizione che la distanza tra i punti più esterni di effetto di schermo non superi 700 mm.

2.5.   Tergicristalli

2.5.1.   Se sul trattore è montato un parabrezza, questo deve essere munito di uno o più tergicristalli azionati da un motorino. Il loro campo d'azione deve consentire una visibilità netta verso l'avanti corrispondente a una corda di almeno 8 m di lunghezza tracciata sull'emiciclo di visibilità all'interno del settore di visibilità.

2.5.2.   La velocità di funzionamento dei tergicristalli deve essere di almeno 20 cicli al minuto.

Image

Image

Image


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modifiche successive (di cui all'articolo 6)

Direttiva 74/347/CEE del Consiglio

(GU L 191 del 15.7.1974, pag. 5)

 

Direttiva 79/1073/CEE della Commissione

(GU L 331 del 27.12.1979, pag. 20)

 

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio

(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

limitatamente ai riferimenti alla direttiva 74/347/CEE, nell'articolo 1, paragrafo 1

Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

limitatamente ai riferimenti alla direttiva 74/347/CEE, nell'articolo 1, primo trattino


PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale (di cui all'articolo 6)

Direttiva

Data di attuazione

Data di applicazione

74/347/CEE

2 gennaio 1976 (1)

 

79/1073/CEE

30 aprile 1980

 

82/890/CEE

22 giugno 1984

 

97/54/CE

22 settembre 1998

23 settembre 1998


(1)  In conformità all'articolo 3 bis, inserito dall'articolo 1, punto 2), della direttiva 79/1073/CEE:

«1.   Con decorrenza dal 1o maggio 1980 gli Stati membri non possono

rifiutare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione nazionale,

vietare la prima messa in circolazione dei trattori,

se il campo di visibilità di questo tipo di trattore o di questi trattori è conforme alle prescrizioni della presente direttiva adducendo motivi concernenti il campo di visibilità dei trattori.

2.   Con decorrenza dal 1o ottobre 1980 gli Stati membri:

non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva,

possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di trattore il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3.   Con decorrenza dal 1o gennaio 1983 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei trattori il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.»


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 74/347/CEE

Presente direttiva

Articoli da 1 a 3

Articoli da 1 a 3

Articolo 3 bis

Nota (*) a piè di tabella dell'allegato II

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5

Articoli 6 e 7

Articolo 6

Articolo 8

Allegato

Allegato I

Allegato, punti da 1 a 2.3

Allegato I, punti da 1 a 2.3

Allegato, punto 2.4

Allegato, punto 2.5

Allegato I, punto 2.4

Allegato, punto 2.6

Allegato I, punto 2.5

Allegato, figure 1, 2 e 3

Allegato I, figure 1, 2 e 3

Allegato II

Allegato III


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/39


MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA CORTE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 223, sesto comma,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139, sesto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di pronuncia pregiudiziale che possono essere sottoposte alla Corte di giustizia nei settori rientranti nel titolo VI del Trattato sull'Unione europea o del titolo IV della terza parte del Trattato che istituisce la Comunità europea, aventi ad oggetto il mantenimento e lo sviluppo di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, richiedono, in alcuni casi, una soluzione rapida da parte della Corte a causa dell'urgenza con cui va decisa la causa dinanzi al giudice nazionale;

(2)

Il normale procedimento pregiudiziale, come disciplinato dall'articolo 23 dello Statuto della Corte e dalle disposizioni del regolamento di procedura, non consente alla Corte di statuire sulle questioni che le sono sottoposte con la celerità richiesta nei casi sopra menzionati. Il procedimento accelerato previsto all'articolo 104 bis del regolamento di procedura per le domande di pronuncia pregiudiziale comporta le stesse fasi del normale procedimento pregiudiziale e la sua applicazione è possibile solo in via eccezionale, dal momento che l'accelerazione è principalmente ottenuta dando la precedenza, nel corso di tutte le fasi del procedimento, alla domanda pregiudiziale interessata rispetto a tutte le altre cause pendenti;

(3)

La rapida trattazione di un numero non trascurabile di domande di pronuncia pregiudiziale è possibile solo introducendo un procedimento pregiudiziale d'urgenza che limiti e semplifichi le fasi del procedimento pregiudiziale.

con l’approvazione del Consiglio data il 20 dicembre 2007,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), come modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, con rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24), l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107), il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), il 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51) e il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44) è modificato come segue:

1.

L'articolo 9 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«§1   La Corte costituisce nel suo ambito più sezioni di cinque e di tre giudici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto e decide dell'assegnazione ad esse dei giudici.

La Corte designa la sezione o le sezioni di cinque giudici che, per un periodo di un anno, sono incaricate delle cause di cui all’articolo 104 ter.

L'assegnazione dei giudici alle sezioni e la designazione della sezione o delle sezioni incaricate delle cause di cui all’articolo 104 ter sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea».

b)

Al paragrafo 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«Per le cause di cui all'articolo 104 ter, il giudice relatore è scelto tra i giudici della sezione designata conformemente al paragrafo 1, su proposta del presidente di tale sezione. Qualora la sezione decida di non sottoporre la causa al procedimento d'urgenza, il presidente della Corte può riattribuire la causa a un giudice relatore assegnato a un’altra sezione.

Il presidente della Corte adotta le disposizioni necessarie in caso di assenza o d'impedimento di un giudice relatore».

2)

Dopo l'articolo 104 bis è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 104 ter

§1   Un rinvio pregiudiziale che sollevi una o più questioni relative ai settori previsti dal titolo VI del Trattato sull’Unione o dal titolo IV della parte terza del Trattato CE, su domanda del giudice nazionale o, in via eccezionale, d'ufficio, può essere sottoposto a un procedimento d'urgenza che deroga alle disposizioni del presente regolamento.

La domanda del giudice nazionale deve esporre le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e giustificano l'applicazione di tale procedimento derogatorio, ed indica, per quanto possibile, la soluzione che tale giudice propone alle questioni pregiudiziali.

Se il giudice nazionale non ha presentato alcuna domanda diretta all’adozione del procedimento d'urgenza, il presidente della Corte, qualora l'applicazione di tale procedimento sembri, prima facie, imporsi, può chiedere alla sezione di seguito indicata di verificare la necessità di sottoporre il rinvio al detto procedimento.

La decisione di sottoporre un rinvio al procedimento d'urgenza è adottata dalla sezione designata, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale. La composizione della sezione è determinata conformemente all'articolo 11 quater il giorno dell'assegnazione della causa al giudice relatore qualora l'applicazione del procedimento d'urgenza sia richiesta dal giudice nazionale o, se l'applicazione di tale procedimento è esaminata su domanda del presidente della Corte, il giorno in cui tale domanda è presentata.

§2   Qualora il giudice nazionale abbia chiesto l'applicazione del procedimento d'urgenza o qualora il presidente abbia chiesto alla sezione designata di esaminare la necessità di sottoporre il rinvio a tale procedimento, il rinvio pregiudiziale ai sensi del paragrafo precedente è immediatamente notificato a cura del cancelliere alle parti in causa dinanzi al giudice nazionale, allo Stato membro a cui appartiene quest’ultimo nonché alle istituzioni di cui all'articolo 23, primo comma, dello Statuto alle condizioni previste da tale disposizione.

La decisione di sottoporre o di non sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d'urgenza è immediatamente notificata al giudice nazionale nonché alle parti, allo Stato membro e alle istituzioni di cui al comma precedente. La decisione di sottoporre il rinvio al procedimento d'urgenza fissa il termine entro il quale questi ultimi possono depositare memorie o osservazioni scritte. La decisione può precisare i punti di diritto sui quali devono vertere tali memorie o osservazioni scritte e può fissare la lunghezza massima di tali scritti.

Non appena avvenuta la notifica di cui al primo comma, il rinvio pregiudiziale è inoltre comunicato agli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto diversi dai destinatari della notifica, e la decisione di sottoporre o di non sottoporre il rinvio al procedimento d'urgenza è comunicata ai medesimi non appena avvenuta la notifica di cui al secondo comma.

Le parti e gli altri interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto sono informati non appena possibile della data prevedibile dell'udienza.

Qualora il rinvio non sia sottoposto al procedimento d'urgenza, il procedimento prosegue conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 dello Statuto e alle disposizioni applicabili del presente regolamento.

§3   Il rinvio pregiudiziale sottoposto a procedimento d'urgenza nonché le memorie o le osservazioni scritte depositate sono notificati agli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto diversi dalle parti e dagli interessati di cui al primo comma del paragrafo precedente. Il rinvio pregiudiziale è accompagnato da una traduzione, se del caso da un sunto, alle condizioni fissate dall'articolo 104, paragrafo 1.

Le memorie o le osservazioni scritte depositate vengono, inoltre, notificate alle parti e agli altri interessati di cui al primo comma del paragrafo precedente.

La data dell'udienza è comunicata alle parti e agli altri interessati con le notifiche previste ai commi precedenti.

§4   La sezione, in casi di estrema urgenza, può decidere di omettere la fase scritta del procedimento di cui al paragrafo 2, secondo comma, di questo articolo.

§5   La sezione designata statuisce, sentito l'avvocato generale.

Essa può decidere di riunirsi in collegio di 3 giudici. In tal caso, essa è composta dal presidente della sezione designata, dal giudice relatore e dal primo o, se del caso, dai primi due giudici designati in base all’elenco di cui all’articolo 11 quater, paragrafo 2, al momento della determinazione della composizione della sezione designata, conformemente al paragrafo 1, quarto comma, di questo articolo.

Essa può anche decidere di rinviare la causa alla Corte ai fini della sua assegnazione a un collegio giudicante più ampio. Il procedimento d'urgenza prosegue dinanzi al nuovo collegio, se del caso dopo la riapertura della fase orale del procedimento.

§6   Gli atti processuali previsti dal presente articolo si considerano depositati con la trasmissione alla cancelleria, mediante telecopiatrice o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui disponga la Corte, di una copia dell'originale firmato nonché degli atti e documenti invocati a sostegno, con l’indice di cui all’articolo 37, paragrafo 4. L'originale dell'atto e gli allegati citati sopra sono trasmessi alla cancelleria della Corte.

Le notifiche e le comunicazioni previste dal presente articolo possono essere effettuate trasmettendo una copia del documento mediante telecopiatrice o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispongano la Corte e il destinatario».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue indicate all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Lussemburgo, 15 gennaio 2008.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/42


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

(2008/79/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 245, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 160, secondo comma,

vista la domanda della Corte di giustizia dell’11 luglio 2007,

visto il parere della Commissione del 20 novembre 2007,

visto il parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007,

considerando quanto segue:

Occorre prevedere la possibilità di derogare ad alcune disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte relative al procedimento nell’ambito dell’introduzione di un procedimento pregiudiziale d’urgenza per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e occorre, per completezza, considerare altresì, nella disposizione che autorizza tali deroghe, il procedimento accelerato previsto dal regolamento di procedura della Corte,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è modificato come segue:

«Articolo 23 bis

Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d’urgenza.

Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all’articolo 23 e, in deroga all’articolo 20, quarto comma, la mancanza di conclusioni dell’avvocato generale.

Il procedimento d’urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui all’articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l’omissione della fase scritta del procedimento.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/44


DICHIARAZIONE

Il Consiglio invita la Corte a fornire, nella nota informativa sull’introduzione dei procedimenti pregiudiziali ad opera dei giudici nazionali, le indicazioni utili per tali giudici per quanto riguarda i casi in cui va chiesta l’attuazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza, segnatamente a motivo dei termini brevi imposti dalla legislazione nazionale o dalla normativa comunitaria, ovvero di implicazioni gravi per l’interessato. Il Consiglio invita la Corte ad applicare il procedimento pregiudiziale d’urgenza nelle situazioni di privazione della libertà.

Il Consiglio prende atto dell’intenzione della Corte di provvedere, tenendo comunque conto del grado di urgenza della causa, affinché gli Stati membri dispongano, per formulare eventuali osservazioni per iscritto, nonché per preparare le loro difese orali, del tempo e delle traduzioni necessarie ad assicurare una partecipazione effettiva ed utile al procedimento. Il Consiglio invita la Corte a far sì che i termini al riguardo non siano in linea di principio inferiori a 10 giorni lavorativi e ad adattare la fase orale del procedimento ai bisogni del procedimento d’urgenza. Il Consiglio rileva che il procedimento pregiudiziale d’urgenza dovrebbe essere chiuso entro tre mesi.

Il Consiglio prende atto, infine, del fatto che la Corte intende assicurare, come per qualsiasi altro procedimento promosso dinanzi ad essa, la trasparenza nell’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza, e le chiede di presentare, al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore di tale procedimento, una relazione, i cui dati saranno oggetto di un aggiornamento annuale, sull’attuazione del medesimo e, segnatamente, sulla prassi da essa seguita per decidere se avviare o meno il procedimento d’urgenza.


Commissione

29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria su taluni gas fluorurati ad effetto serra

[notificata con il numero C(2007) 6646]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/80/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

I.   FATTI E PROCEDIMENTO

(1)

Il 29 giugno 2007, la Repubblica d’Austria ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, alcune disposizioni nazionali adottate nel 2002 [BGBl. II n. 447/2002 — Ordinanza n. 447 del ministero federale dell’agricoltura, delle foreste, dell’ambiente e della gestione delle acque sui divieti e le restrizioni per gli idrocarburi parzialmente fluorurati e totalmente fluorurati e per l’esafluoruro di zolfo (ordinanza HFC-PFC-SF6), pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale il 10 dicembre 2002], modificate successivamente dall’ordinanza pubblicata nella BGB1. II n. 139/2007 del 21 giugno 2007.

(2)

Nella sua lettera il governo austriaco esprime l’intenzione della Repubblica d’Austria di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 2012 disposizioni nazionali più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 842/2006.

1.   NORMATIVA COMUNITARIA

1.1.   ARTICOLO 95, PARAGRAFI 4, 5 E 6, DEL TRATTATO CE

(3)

L’articolo 95, paragrafo 4, del trattato prevede che «allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.»

(4)

L’articolo 95, paragrafo 5, del trattato prevede che «[…] fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell’introduzione delle stesse.»

(5)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, la Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

1.2.   REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006

(6)

Il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra è volto a prevenire e contenere le emissioni di taluni gas fluorurati (HFC, PFC e SF6) contemplati dal protocollo di Kyoto.

(7)

Esso prevede inoltre un numero limitato di divieti di uso e di immissione in commercio quando esistono a livello comunitario alternative economicamente vantaggiose e quando non è possibile migliorare il contenimento e il recupero.

(8)

Il regolamento ha una doppia base giuridica: l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE per tutte le disposizioni e l’articolo 95 del trattato CE per le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9, che hanno implicazioni in materia di libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico CE.

(9)

L’articolo 9 del regolamento disciplina l’immissione in commercio e più precisamente vieta l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati contemplati dal regolamento, o il cui funzionamento dipende da tali gas. Al paragrafo 3, lettera a), esso stabilisce che gli Stati membri che hanno adottato entro il 31 dicembre 2005 disposizioni nazionali più rigorose di quelle individuate nel medesimo articolo, e che ricadono nel campo di applicazione del regolamento, possono mantenere in vigore dette disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b), del medesimo articolo, dette misure devono essere notificate alla Commissione, unitamente alla relativa giustificazione, e devono essere compatibili con il trattato.

(10)

Il regolamento si applica a decorrere dal 4 luglio 2007, ad eccezione dell’articolo 9 e dell’allegato II, che si applicano a decorrere dal 4 luglio 2006.

2.   LE DISPOSIZIONI NAZIONALI NOTIFICATE

(11)

Le disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria sono state introdotte con l’ordinanza n. 447/2002 del 10 dicembre 2002, modificata dall’ordinanza n. 139/2007 del 21 giugno 2007.

(12)

L’ordinanza n. 447/2002 (di seguito «l’ordinanza») riguarda i gas a effetto serra classificati nell’ambito del protocollo di Kyoto, la maggior parte dei quali presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale [idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6)], ed è volta a rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell’Austria.

(13)

L’ordinanza vieta l’immissione in commercio e l’uso dei gas a effetto serra sopramenzionati, nonché il loro utilizzo in determinati prodotti, unità e attrezzature, a meno che non siano utilizzati a fini di ricerca, sviluppo o analisi. Le disposizioni dettagliate in materia di divieti e condizioni di autorizzazione figurano ai paragrafi da 4 a 17 dell’ordinanza.

(14)

Le modifiche apportate nel 2007 riflettono la decisione della Corte costituzionale austriaca di annullare (con decisioni del 9 giugno 2005 e del 1o dicembre 2005, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale federale il 9 agosto 2005 e il 24 febbraio 2006) il valore limite di 3 000 fissato per il potenziale di riscaldamento globale per gli HFC di cui all'articolo 12, paragrafo 2, terzo rigo, dell’ordinanza n. 447/2002 e la clausola di eccezione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, terzo rigo, lettera a), della stessa ordinanza, in quanto non conformi alla legge.

(15)

Le modifiche apportate nel 2007 hanno introdotto inoltre un’attenuazione delle restrizioni riguardanti il settore della refrigerazione e della climatizzazione, al fine di allinearle alle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006. L’ordinanza modificata non si applica più alle apparecchiature di refrigerazione e climatizzazione mobili. Per quanto riguarda gli apparecchi fissi, i divieti riguardano esclusivamente le piccole unità inseribili (plug in) il cui carico di refrigerazione è inferiore o pari a 150 g e alle apparecchiature autonome il cui carico di refrigerazione è pari a 20 kg o superiore. Per altre applicazioni sono stati definiti dei parametri tecnici volti ad assicurare che i refrigeranti non vengano utilizzati in misura maggiore rispetto a quanto ritenuto necessario in base allo stato dell’arte. Inoltre sono state apportate delle modifiche al regime applicabile agli aerosol contenenti HFC e all’utilizzo di SF6 al fine di garantirne la conformità alla legislazione comunitaria.

(16)

Con lettera datata 1o agosto 2007 la Commissione ha informato il governo austriaco di avere ricevuto la notifica e ha comunicato che il periodo di sei mesi previsto per il suo esame a norma dell’articolo 95, paragrafo 6 del trattato, decorreva dal 30 giugno 2007, il giorno successivo al ricevimento della notifica.

(17)

Con lettera datata 12 ottobre 2007 la Commissione ha informato della notifica gli altri Stati membri, concedendo loro 30 giorni di tempo per inviare eventuali osservazioni. La Commissione ha inoltre pubblicato un avviso riguardante la notifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) per informare gli interessati delle disposizioni nazionali dell’Austria, nonché delle motivazioni presentate.

II.   VALUTAZIONE

1.   VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITÀ

(18)

La notifica è stata esaminata alla luce dell’articolo 95, paragrafi 4 e 5, del trattato CE e in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006.

(19)

L’articolo 95, paragrafo 4, riguarda i casi in cui, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione, lo Stato membro ritiene necessario mantenere in vigore le disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 del trattato o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro.

(20)

Tuttavia, poiché le misure adottate nel 2002 sono state modificate nel 2007, è opportuno valutare se l’articolo 95, paragrafo 5, si applichi alle disposizioni dell’ordinanza modificate dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 842/2006. Dette disposizioni, se avessero alterato la sostanza di quelle in vigore prima dell’atto di armonizzazione, avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione prima dell’adozione e avrebbero dovuto essere fondate su nuove prove scientifiche, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro, insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione.

(21)

L’analisi dell’atto modificativo ha permesso di concludere che le modifiche introdotte nel 2007 erano volte a sopprimere disposizioni (punti 10 e 12 dell’ordinanza di modifica), a ridurne il campo di applicazione ad usi o prodotti più specifici senza aggiungere nuove prescrizioni (punti 1, 3 e 10 dell’ordinanza di modifica) o ad introdurre ulteriori possibilità di deroga alle restrizioni imposte dall’ordinanza del 2002 (punti 6 e 7 dell’ordinanza di modifica). Sono stati inoltre introdotti riferimenti al regolamento (CE) n. 842/2006 e requisiti specifici che tengono in considerazione le misure di armonizzazione (punti 1, 8 e 9 dell’ordinanza di modifica).

(22)

Non sono state individuate misure che abbiano alterato la sostanza delle disposizioni in vigore prima dell’adozione dell’atto di armonizzazione introducendo ulteriori restrizioni. Le modifiche in oggetto, pertanto, non contenevano nuove misure da ritenersi più rigorose delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 842/2006 ma hanno limitato l’impatto delle disposizioni in questione sul mercato interno. È pertanto opportuno applicare l’articolo 95, paragrafo 4, alla valutazione di tutte le disposizioni dell’ordinanza, comprese quelle modificate nel 2007.

(23)

L’ordinanza, tuttavia, contiene disposizioni più rigorose rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006, poiché prevede il divieto di importazione, vendita e uso di prodotti contenenti gas fluorurati dopo il 1o gennaio 2006, nonché il divieto di importazione, vendita e uso di gas fluorurati, nuovi e recuperati, dopo il 1o gennaio 2006, mentre il divieto di immissione in commercio previsto dal regolamento è meno restrittivo, in quanto si applica solo ai prodotti elencati nell’allegato II. Il regolamento, inoltre, impone restrizioni solo all’uso di SF6, mentre la misura austriaca regolamenta anche l’uso di HFC e PFC. L’ordinanza austriaca, nella misura in cui prevede divieti più estesi per l’immissione in commercio e impone maggiori controlli in materia di utilizzo, è più rigorosa della normativa attualmente in vigore a livello comunitario.

(24)

Secondo le autorità austriache tale normativa è necessaria per consentire all’Austria di rispettare, entro il 2012, gli obblighi sottoscritti nell’ambito del protocollo di Kyoto, e cioè la riduzione del 13 % del livello totale delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990, un obiettivo che richiede uno sforzo concertato nella lotta contro ogni fonte di emissioni di gas ad effetto serra.

(25)

La compatibilità è esaminata sulla base dell’articolo 95, paragrafi 4 e 6 del trattato, tenendo in considerazione il regolamento (CE) n. 842/2006. Secondo l’articolo 95, paragrafo 4, la notifica deve precisare le esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro che la giustificano.

(26)

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene che la richiesta avanzata dalla Repubblica d’Austria in merito all’autorizzazione a mantenere le proprie disposizioni nazionali su taluni gas fluorurati ad effetto serra sia ammissibile ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE.

2.   VALUTAZIONE DI MERITO

(27)

In conformità all’articolo 95, paragrafo 4, e all’articolo 95, paragrafo 6, primo comma, del trattato CE, la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono ad uno Stato membro di mantenere in vigore le proprie disposizioni nazionali in deroga ad una misura d’armonizzazione comunitaria. In particolare, le disposizioni nazionali devono essere giustificate dalle esigenze importanti di cui all’articolo 30 del trattato o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, non devono essere uno strumento di discriminazione o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e non devono rappresentare un ostacolo inutile o sproporzionato al funzionamento del mercato interno.

2.1.   L’ONERE DELLA PROVA

(28)

La Commissione, nel valutare se le misure nazionali notificate ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, siano giustificate, deve fondarsi sui motivi addotti dallo Stato membro notificante. Ciò significa che, secondo il trattato CE, spetta allo Stato membro richiedente dimostrare che le misure nazionali di cui chiede il mantenimento sono giustificate.

2.2.   GIUSTIFICAZIONE PER MOTIVI ATTINENTI ALLE ESIGENZE IMPORTANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 30 O RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE O DELL’AMBIENTE DI LAVORO

2.2.1.   Posizione dell’Austria

(29)

Per giustificare il mantenimento delle disposizioni nazionali le autorità austriache fanno riferimento all’impegno della Repubblica d’Austria nell’ambito del protocollo di Kyoto. L’adozione dell’ordinanza ha contribuito al rispetto dell’impegno a ridurre le emissioni, entro il 2012, del 13 % rispetto ai livelli del 1990, il che corrisponde a un’emissione massima di 67 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti.

(30)

L’Austria ha inviato lo studio «Analisi dello stato dell’arte in alcuni settori di applicazione dei gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale», del maggio 2006. Secondo quanto riportato nello studio, nel 2003 i gas fluorurati contemplati dall’ordinanza costituivano oltre il 2 % delle emissioni di gas a effetto serra in Austria e si prevedeva un raddoppio dell’incidenza entro il 2010 circa. L’ordinanza costituiva pertanto parte integrante della strategia climatica nazionale.

(31)

Il governo austriaco ritiene che l’ordinanza abbia lo scopo di proteggere l’ambiente e che sia necessaria e proporzionata alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di gas fluorurati. Secondo il governo austriaco, pertanto, l’ordinanza è compatibile con il trattato.

2.2.2.   Valutazione della posizione dell’Austria

(32)

Dopo avere esaminato le informazioni inviate dall’Austria, la Commissione ritiene che la richiesta di mantenere in vigore misure più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 842/2006, in particolare dopo che tali misure sono state ravvicinate a detto regolamento, può essere ritenuta compatibile con il trattato per le ragioni esposte di seguito.

(33)

L’ordinanza n. 447/2002 è stata oggetto di un procedimento di infrazione avviato dalla Commissione nel 2004, ossia prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 842/2006. Nella lettera di messa in mora inviata all’Austria, la Commissione sottolineava che il divieto di utilizzare HFC nei sistemi di refrigerazione e condizionamento d’aria poteva essere considerato sproporzionato, poiché si tratta di sistemi chiusi nei quali è possibile ridurre al minimo le emissioni di HFC assicurando che il funzionamento, la manutenzione e il riciclaggio si svolgano correttamente.

(34)

Il procedimento si basava sugli articoli 28, 29 e 30 del trattato CE. A seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 842/2006 e alla notifica, da parte dell’Austria, di misure nazionali più rigorose, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, il procedimento di infrazione è stato chiuso.

(35)

Nella lettera di messa in mora la Commissione sosteneva che le misure austriache potevano essere contrarie all’articolo 28 del trattato CE per le seguenti ragioni: in primo luogo, il divieto di utilizzare HFC come agenti raffreddanti e refrigeranti non sembrava necessario e proporzionato rispetto allo scopo di garantire un’adeguata riduzione, tramite mezzi ragionevoli ed efficaci, delle emissioni di gas ad effetto serra per proteggere l’ambiente. In secondo luogo, per quanto riguardava l’uso di HFC come agenti estinguenti, la Commissione riteneva che la soglia GWP (potenziale di riscaldamento della Terra) prevista dall’ordinanza poteva costituire una discriminazione arbitraria rispetto a prodotti provenienti da altri Stati membri.

(36)

Queste preoccupazioni sono state affrontate dall’ordinanza di modifica n. 139/2007. Le modifiche apportate all’ordinanza nel 2007 hanno comportato l’eliminazione o l’attenuazione di alcuni divieti, pertanto le misure notificate non costituiscono un ostacolo al funzionamento del mercato interno, in conformità all’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE.

(37)

Per quanto riguarda l’uso di HFC nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria, il divieto così come rivisto non si applica più alle apparecchiature utilizzate per il raffreddamento dei computer, indipendentemente dalle dimensioni del carico di refrigerazione, alle apparecchiature che contengono tra 150 g e 20 kg di carico, alle apparecchiature autonome con carichi di refrigerazione fino a 20 kg, alle unità compatte con carico di 0,5 kg per kw né agli apparecchi fissi interconnessi di grandi dimensioni con carico di refrigerazione inferiore o pari a 100 kg. Il divieto non si applica quindi alla maggior parte dei sistemi di refrigerazione e condizionamento d’aria. Queste modifiche riflettono le conclusioni dello studio del maggio 2006 inviato alla Commissione. Il divieto relativo all’uso di HFC come agenti estinguenti è stato eliminato in sede di revisione.

2.2.2.1.   Giustificazione ambientale

(38)

Nell’ambito del protocollo di Kyoto, la CE si è impegnata a ridurre le emissioni collettive di gas ad effetto serra degli Stati membri nel periodo 2008-2012 almeno dell’8 % rispetto ai livelli del 1990. Nel corso delle discussioni svoltesi successivamente all’interno della CE, la Repubblica d’Austria si è impegnata a ridurre del 13 % il proprio livello complessivo di emissioni di gas ad effetto serra in tale periodo (3).

(39)

L’ordinanza rientra in una strategia più ampia messa in atto dall’Austria per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dal protocollo di Kyoto e il conseguente accordo sulla ripartizione degli oneri adottato a livello comunitario.

(40)

La strategia comprende tutte le fonti di emissione di gas ad effetto serra incluse nel protocollo di Kyoto. Le misure relative ai gas fluorurati rientrano perciò nello sforzo globale volto a soddisfare tali obblighi. Si prevede che in assenza di una maggiore regolamentazione le emissioni dei gas fluorurati raddoppieranno entro il 2010, a fronte dell’uso crescente dei sistemi di refrigerazione e anche in conseguenza della progressiva eliminazione degli HCFC dal settore della refrigerazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (4).

(41)

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene che la giustificazione ambientale fornita dalla Repubblica d’Austria, ossia la riduzione e la prevenzione delle emissioni di gas fluorurati, sia ragionevole e valida.

2.2.2.2.   Pertinenza e proporzionalità dell’ordinanza austriaca in relazione all’obiettivo di ottenere una maggiore riduzione di gas fluorurati ad effetto serra

(42)

Al fine di ridurre ulteriormente e prevenire le emissioni di gas fluorurati, l’Austria ha deciso nel 2002 di optare per divieti selettivi relativi all’immissione in commercio di nuove apparecchiature. La decisione era basata su ricerche sull’esistenza e sulla disponibilità di alternative prive di gas fluorurati. Le misure sono successivamente state riviste nel 2006 per includere nuove prove e nuovi sviluppi scientifici e tecnologici e per far fronte alle preoccupazioni espresse dalla Commissione in merito alla loro proporzionalità.

(43)

Si ricorda inoltre che l’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 842/2006, consente di mantenere in vigore le disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012; considerando altresì che la notifica della Repubblica d’Austria faceva riferimento a tale articolo del regolamento, ne consegue che l’ordinanza si applica per un periodo limitato.

(44)

L’ordinanza prevede la concessione di esenzioni laddove risulti che non sono disponibili alternative all’uso di HFC nelle schiume e nei prodotti contenenti schiume. Ulteriori esenzioni sono state estese all’uso di HFC in aerosol a fini ludico-decorativi destinati all’esportazione.

(45)

Pur rilevando che l’ordinanza ha alcune implicazioni sulla libera circolazione delle merci all’interno della Comunità europea, la Commissione, dopo l’analisi sopra riportata, ha concluso che l’ordinanza è giustificata da un punto di vista ambientale e che tiene conto delle implicazioni dei divieti previsti sul mercato interno, in particolare perché si basa su un’analisi dell’esistenza e della disponibilità di alternative nelle specifiche circostanze presenti in Austria, supportata dalla possibilità di concedere esenzioni individuali.

2.3.   ASSENZA DI DISCRIMINAZIONI ARBITRARIE E RESTRIZIONI DISSIMULATE NEL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI

(46)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.

(47)

È opportuno ricordare che una domanda ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE deve essere valutata alla luce delle condizioni stabilite anche nel paragrafo 6 dello stesso articolo. Se una di queste condizioni non è rispettata, la domanda deve essere respinta senza che sia necessario esaminare le altre condizioni.

(48)

Le norme nazionali notificate sono generali e si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti importati. Una volta che le norme relative all’uso degli HFC sono state rese conformi al regolamento (CE) n. 842/2006, non vi sono prove che le disposizioni nazionali notificate possano essere usate come strumento di discriminazione arbitraria tra operatori economici nella Comunità.

(49)

Con riferimento ai limiti di acquisto da altri Stati del SEE, compresi gli Stati membri dell’Unione europea, resta inteso che tali disposizioni sono volte ad assicurare, nell’ambito di applicazione delle misure, il pari trattamento dell’insieme delle sostanze o dei prodotti indipendentemente dalla loro origine (prodotti sul territorio nazionale, importati o acquistati sul mercato interno). Le merci importate dall’esterno del territorio del SEE sono soggette alle disposizioni relative all’immissione in commercio. Lo stesso vale per le merci acquistate da uno Stato del SEE che non è membro dell’UE; in questo caso le misure si basano su due diversi elementi della disposizione, in quanto la transazione rappresenta allo stesso tempo un’immissione in commercio e un acquisto da uno Stato del SEE. Tuttavia è necessario che ciò non comporti un trattamento discriminatorio delle merci in questione.

(50)

L’obiettivo dell’ordinanza è la protezione dell’ambiente e non vi sono indicazioni che l’ordinanza, nelle sue intenzioni o nell’attuazione, dia luogo a discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate al commercio.

(51)

La Commissione ritiene che non esistano prove che le norme nazionali notificate dalle autorità austriache costituiscono un ostacolo al funzionamento del mercato interno sproporzionato all’obiettivo perseguito.

III.   CONCLUSIONE

(52)

Alla luce delle considerazioni esposte, la Commissione ritiene che la richiesta della Repubblica d’Austria, inviata il 29 giugno 2007, di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 2012 la legislazione nazionale, più rigorosa rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto riguarda l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas, è ammissibile.

(53)

La Commissione ritiene inoltre che le norme nazionali adottate nel 2002, come modificate nel 2007:

soddisfino esigenze relative alla protezione dell’ambiente,

tengano conto dell’esistenza e della disponibilità tecnica ed economica di alternative rispetto alle applicazioni vietate in Austria e che il loro impatto economico sarà presumibilmente limitato,

non siano un mezzo di discriminazione arbitraria,

non costituiscano una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri, e

siano pertanto compatibili con il trattato.

La Commissione ritiene pertanto che possano essere mantenute in vigore.

Va tuttavia rilevato che le esenzioni previste nel paragrafo 8, punto 2, dell’ordinanza non possono essere concesse dopo il 4 luglio 2008 per le schiume monocomponenti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’allegato II del regolamento (CE) n. 842/2006, a meno che ciò non sia necessario per rispettare norme di sicurezza nazionali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali relative a taluni gas fluorurati ad effetto serra che la Repubblica d’Austria ha notificato alla Commissione con lettera del 29 giugno 2007 e che sono più rigorose del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto riguarda l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas. La Repubblica d’Austria è autorizzata a mantenerle in vigore fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 2

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU C 245 del 19.10.2007, pag. 4.

(3)  Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

(4)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 899/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 24).


ACCORDI

Consiglio

29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/51


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno è entrato in vigore il 1o gennaio 2008, essendo stata espletata, in data 20 novembre 2007, la procedura prevista all’articolo 22 dell’accordo.


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/51


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Montenegro riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Montenegro riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno è entrato in vigore il 1o gennaio 2008, essendo stata espletata, in data 14 novembre 2007, la procedura prevista all’articolo 22 dell’accordo.


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/51


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno è entrato in vigore il 1o gennaio 2008, essendo stata espletata, in data 12 novembre 2007, la procedura prevista all'articolo 22 dell'accordo.


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/51


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

L'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno è entrato in vigore il 1o gennaio 2008, essendo stata espletata, in data 29 novembre 2007, la procedura prevista all'articolo 22 dell'accordo.


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/52


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

L’accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno è entrato in vigore il 1o gennaio 2008, essendo stata espletata, in data 30 novembre 2007, la procedura prevista all’articolo 22 dell’accordo.


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/52


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina riguardante la riammissione delle persone

L’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina riguardante la riammissione delle persone entrerà in vigore il 1o gennaio 2008, essendo stata espletata, in data 30 novembre 2007, la procedura prevista all’articolo 22 dell’accordo.


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/52


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania è entrato in vigore il 1o gennaio 2008, essendo stata espletata, in data 13 novembre 2007, la procedura prevista all’articolo 14 dell’accordo.


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/52


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina di facilitazione del rilascio dei visti

L’accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina di facilitazione del rilascio dei visti è entrato in vigore il 1o gennaio 2008, essendo stata espletata, in data 30 novembre 2007, la procedura prevista all’articolo 14 dell’accordo.


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/52


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro è entrato in vigore il 1o gennaio 2008, essendo stata espletata, in data 14 novembre 2007, la procedura prevista all’articolo 14 dell’accordo.


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/53


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia è entrato in vigore il 1o gennaio 2008, essendo stata espletata, in data 30 novembre 2007, la procedura prevista all’articolo 14 dell’accordo.


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/53


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia è entrato in vigore il 1o gennaio 2008, essendo stata espletata, in data 12 novembre 2007, la procedura prevista all’articolo 14 dell’accordo.


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/53


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova di facilitazione del rilascio dei visti

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova di facilitazione del rilascio dei visti entrerà in vigore il 1o gennaio 2008, essendo stata espletata, in data 20 novembre 2007, la procedura prevista all’articolo 15 dell’accordo.


29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/53


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

L’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti entrerà in vigore il 1o gennaio 2008, essendo stata espletata, in data 30 novembre 2007, la procedura prevista all’articolo 14 dell’accordo.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/54


POSIZIONE COMUNE 2008/81/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

che modifica la posizione comune 98/409/PESC relativa alla Sierra Leone

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato la posizione comune 98/409/PESC relativa alla Sierra Leone (1) al fine di attuare le misure imposte dalla risoluzione 1171 (1998) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1793(2007) che contempla una deroga alle misure imposte dal punto 5 della risoluzione 1171 (1998). La posizione comune 98/409/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Nell’articolo 4 della posizione comune 98/409/PESC è inserito il terzo comma seguente:

«La misura di cui al primo comma non si applica al viaggio di un testimone di cui è necessaria la presenza in giudizio dinanzi al tribunale speciale per la Sierra Leone.»

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 187 dell’1.7.1998, pag. 1.