ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 13

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
16 gennaio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 26/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 07141091, 07141099, 07149011 e 07149019 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (Versione codificata)

3

 

 

Regolamento (CE) n. 28/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2008

15

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/49/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) [notificata con il numero C(2007) 6306]  ( 1 )

18

 

 

2008/50/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla convenzione di Aarhus con riguardo alle richieste di riesame interno degli atti amministrativi

24

 

 

2008/51/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa all’assegnazione al Belgio di un numero aggiuntivo di giorni in mare nelle zone CIEM IIa (acque CE), IV e VIId [notificata con il numero C(2007) 6541]

27

 

 

2008/52/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici [notificata con il numero C(2007) 6554]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

16.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/1


REGOLAMENTO (CE) N. 26/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

142,5

MA

51,6

TN

129,8

TR

106,9

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

187,5

MA

61,3

TR

104,9

ZZ

117,9

0709 90 70

MA

95,0

TR

128,6

ZZ

111,8

0709 90 80

EG

158,5

ZZ

158,5

0805 10 20

EG

52,6

IL

49,6

MA

65,6

TN

53,8

TR

83,3

ZA

52,9

ZZ

59,6

0805 20 10

MA

109,7

TR

101,8

ZZ

105,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,7

IL

106,1

JM

110,1

PK

42,8

TR

80,2

ZZ

79,8

0805 50 10

EG

86,2

IL

139,9

TR

120,5

ZA

54,7

ZZ

100,3

0808 10 80

CA

96,2

CN

80,7

MK

37,5

TR

118,1

US

111,8

ZA

59,7

ZZ

84,0

0808 20 50

CN

79,0

US

109,2

ZZ

94,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.1.2008   

IT

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L 13/3


REGOLAMENTO (CE) N. 27/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2008

recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2449/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

La Comunità si è impegnata, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Organizzazione mondiale del commercio, ad aprire contingenti tariffari annuali per i prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese (Cina), delle altre parti contraenti dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) esclusa la Thailandia, e di alcuni paesi terzi non membri dell’OMC. Nel quadro di tali contingenti il dazio doganale è limitato al 6 % ad valorem; tali contingenti devono essere aperti per un periodo pluriennale e gestiti dalla Commissione.

(3)

È necessario mantenere un sistema di gestione che garantisca che soltanto i prodotti originari dell’Indonesia e della Cina possano essere importati a titolo dei contingenti attribuiti a tali paesi; pertanto il rilascio di un titolo d’importazione deve continuare a essere subordinato alla presentazione di titoli d’esportazione, emessi dalle autorità dei due paesi in questione conformemente a modelli comunicati alla Commissione. Per quanto riguarda i prodotti originari del Vietnam, secondo una pratica applicata da molti anni, la domanda di titolo d’importazione è subordinata, fra le altre disposizioni, alla presentazione di un attestato rilasciato su iniziativa del paese esportatore.

(4)

Poiché le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti di cui sopra sono tradizionalmente gestite sulla base di un anno civile, è opportuno mantenere in vigore tale sistema.

(5)

L’importazione dei prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 è subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione le cui modalità comuni d’applicazione sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4). Il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (5), ha stabilito modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso.

(6)

Per la gestione di tali contingenti, è opportuno mantenere in vigore le modalità complementari abituali, soprattutto in materia di presentazione delle domande, di rilascio dei titoli e di controllo delle importazioni effettive.

(7)

È opportuno, in particolare, accertarsi dell’origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d’importazione alla presentazione di certificati di origine emessi dai paesi interessati; tuttavia, non è richiesto un certificato d’origine per i prodotti originari della Cina.

(8)

Ai fini di una gestione corretta dei regimi in causa, la domanda di titolo d’importazione non può riguardare un quantitativo superiore a quello riportato sul documento attestante le operazioni di carico e l’effettivo trasporto marittimo verso la Comunità. In certi casi occorre anche stabilire un quantitativo massimo per domanda, e disporre che la domanda non possa in alcun caso riguardare un quantitativo superiore a quello per il quale sono state presentate le prove di cui sopra.

(9)

Nel caso in cui risulti che i quantitativi effettivamente scaricati sono leggermente superiori ai quantitativi indicati nei titoli d’importazione, è opportuno adottare le misure necessarie affinché i quantitativi in eccesso siano messi in libera pratica, purché il paese di origine dei prodotti sia in grado di provvedere alla gestione amministrativa delle formalità previste a tale scopo; si ritiene che l’Indonesia e la Cina siano effettivamente in grado di poter beneficiare di detta tolleranza.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CONTINGENTI

Articolo 1

Dal 1o gennaio 1997 sono aperti i seguenti contingenti tariffari annui per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, con un dazio doganale del 6 % ad valorem:

a)

un contingente di 825 000 tonnellate per i prodotti in questione originari dell’Indonesia;

b)

un contingente di 350 000 tonnellate per i prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese (Cina);

c)

un contingente di 145 590 tonnellate per i prodotti in questione originari degli altri paesi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), esclusa la Thailandia;

d)

un contingente di 32 000 tonnellate per i prodotti in questione originari di altri paesi non membri dell’OMC, di cui 2 000 tonnellate sono riservate all’importazione di prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ai 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi.

I contingenti di cui alle lettere a), b) e c), primo comma, recano rispettivamente i numeri d’ordine 09.4009, 09.4010 e 09.4011.

Per il contingente di cui alla lettera d), primo comma, i numeri d’ordine 09.4021 e 09.4012 sono attribuiti rispettivamente alla parte del contingente riservata all’importazione di prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano (2 000 tonnellate) e all’altra parte non riservata (30 000 tonnellate).

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1291/2000, il regolamento (CE) n. 1342/2003 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (6).

Articolo 2

Per l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui all’articolo 1, le domande di titolo d’importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro, e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 3

1.   La domanda di titoli d’importazione è ricevibile:

a)

se è accompagnata dall’originale di un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese in questione che attesti l’origine della merce, conformemente al modello di cui all’allegato I. Tale certificato non è tuttavia necessario per l’importazione dei prodotti originari della Cina, di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b);

b)

se è accompagnata dalla prova, costituita da una copia della polizza di carico, che la merce è stata caricata nel paese terzo d’origine e trasportata nella Comunità dalla nave menzionata nella domanda e, nel caso che il paese terzo non abbia accesso diretto al mare, se è altresì corredata di un documento di trasporto internazionale che certifica che le merci sono state trasportate dal paese di origine al porto d’imbarco;

c)

per i prodotti originari dell’Indonesia e della Cina, se è accompagnata rispettivamente dai titoli d’esportazione di cui al capo II, rilasciati dalle autorità di tali paesi e debitamente compilati, conformemente ai modelli di cui agli allegati II e III. L’originale di questi titoli viene conservato dall’organismo che emette il titolo d’importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d’importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d’esportazione, l’organismo emittente riporta sull’originale il quantitativo per il quale quest’ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l’originale all’interessato. Ai fini del rilascio del titolo d’importazione, vengono presi in considerazione soltanto i quantitativi indicati rispettivamente nella casella 7 del titolo d’esportazione indonesiano e nella casella 9 del titolo d’esportazione cinese;

d)

se verte su un quantitativo non superiore a quello indicato nei documenti di cui alle lettere a), b) e c).

2.   Le domande di titoli d’importazione presentate al fine dell’immissione in libera pratica dei prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano, di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, non possono vertere su un quantitativo superiore a 150 tonnellate per ciascun interessato che agisca per proprio conto.

CAPO II

TITOLI D’ESPORTAZIONE

Articolo 4

1.   I titoli d’esportazione emessi dalle autorità dell’Indonesia e della Cina sono stampati in lingua inglese.

2.   L’originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest’ultimo caso devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.

3.   Ogni titolo d’esportazione reca un numero di serie prestampato, nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell’originale.

Articolo 5

1.   I titoli d’esportazione sono validi per 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio del titolo è computata nel periodo di validità del titolo.

I titoli sono validi soltanto se debitamente compilati e vistati, in conformità delle istruzioni in essi contenute. I quantitativi devono essere indicati in cifre e in lettere.

2.   I titoli d’esportazione si considerano debitamente vistati se indicano la data del rilascio nonché se recano il timbro degli organismi emittenti e la firma delle persone abilitate a firmarli.

CAPO III

TITOLI D’IMPORTAZIONE

Articolo 6

La domanda di titolo d’importazione e il titolo rilasciato recano:

a)

nella casella 8, l’indicazione del paese terzo di cui è originario il prodotto in causa;

il titolo obbliga a importare da tale paese;

b)

nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato IV;

c)

nella casella 20, il nome della nave su cui la merce è o è stata trasportata nella Comunità, nonché il numero del certificato d’origine presentato e, per i prodotti originari dell’Indonesia o della Cina, il numero e la data d’esportazione del titolo rispettivamente indonesiano o cinese.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa al titolo d’importazione è di 20 EUR/t.

Tuttavia, per i prodotti originari della Cina l’importo della cauzione è di 5 EUR/t.

2.   Qualora, in seguito all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale il titolo stesso è stato richiesto, la frazione di cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata.

3.   Le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applicano.

Articolo 8

1.   Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro ogni settimana da lunedì a mercoledì fino alle ore 13.

Tuttavia, all’inizio dell’anno le domande sono presentate per la prima volta il primo giorno lavorativo del mese di gennaio.

2.   Qualora, in seguito all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale il titolo stesso è stato richiesto, la frazione di cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il giorno successivo al giorno di presentazione della domanda ed entro le ore 13.00 del giovedì successivo al termine per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, primo comma, le seguenti informazioni:

a)

i quantitativi totali, sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti;

b)

il numero del certificato d’origine presentato e il quantitativo globale che figura sull’originale del documento o su un estratto;

c)

i riferimenti dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane o cinesi e i quantitativi corrispondenti, nonché il nome della nave.

4.   Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.

5.   I titoli per l’importazione di prodotti originari dell’Indonesia o della Cina, per i quali le domande sono state presentate nel mese di dicembre per l’anno successivo, non sono rilasciati anteriormente al primo giorno lavorativo del mese di gennaio dell’anno in questione.

Articolo 9

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, e in deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione; nella casella 19 del medesimo dev’essere quindi iscritta la cifra 0.

Articolo 10

1.   Per i prodotti originari dell’Indonesia, qualora si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna sono superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d’importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d’importazione in causa, su richiesta dell’importatore, comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante posta elettronica, il numero o i numeri d’esportazione indonesiani, il numero o i numeri dei titoli d’importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità indonesiane che vengano rilasciati nuovi titoli d’esportazione. In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non possono essere immessi in libera pratica fintantoché non siano presentati nuovi titoli d’importazione per detti quantitativi. I nuovi titoli d’importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite dall’articolo 8.

2.   Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, ove si constati che i quantitativi eccedenti sbarcati non superano il 2 % dei quantitativi coperti dai titoli d’importazione rilasciati, corrispondenti ai titoli d’esportazione assegnati alla nave trasportatrice, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell’importatore, l’immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale limitato al 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell’importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio corrispondente all’aliquota integrale e quello effettivamente pagato.

Non appena ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, la Commissione prende contatto con le autorità indonesiane per chiedere che vengano rilasciati nuovi titoli d’esportazione.

La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d’importazione complementare per i quantitativi eccedenti. La domanda di questo titolo non comporta l’obbligo di costituire la cauzione relativa al titolo di cui all’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1291/2000 e all’articolo 7 del presente regolamento. Questo titolo è rilasciato alle condizioni stabilite dall’articolo 8 del presente regolamento, su presentazione di uno o più nuovi titoli d’esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane per i quantitativi eccedenti. Il titolo di importazione complementare reca inoltre, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato V.

La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non viene presentato alcun titolo d’importazione complementare nel termine di 4 mesi, salvo casi di forza maggiore, a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma.

Dopo essere stato imputato e vistato dall’autorità competente, all’atto dello svincolo della cauzione, il titolo d’importazione complementare è rinviato quanto prima all’organismo emittente.

3.   L’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non può avere come conseguenza l’importazione di quantitativi superiori al volume globale del contingente autorizzato per l’anno cui si riferisce. Qualora si constati, all’atto del rilascio di un titolo d’importazione complementare, che il volume globale suddetto è superato, il quantitativo oggetto del titolo complementare viene detratto dal volume globale del contingente autorizzato per l’anno successivo.

Articolo 11

I quantitativi di prodotti ai quali si riferisce ciascun titolo d’importazione rilasciato sono sottratti dal volume globale autorizzato per l’anno di rilascio dei titoli.

I titoli rilasciati a norma del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità per sessanta giorni a decorrere dalla data del loro effettivo rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Tuttavia, i titoli rilasciati per i prodotti originari dell’Indonesia o della Cina sono validi fino all’ultimo giorno di validità del titolo d’esportazione, più 30 giorni.

L’ultimo giorno di validità dei titoli d’importazione non può tuttavia essere posteriore al 31 dicembre dell’anno di rilascio.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 2449/96 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VII.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 333 del 21.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/2006 (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 44).

(3)  Cfr. allegato VI.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(5)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

Diciture di cui all’articolo 6, lettera b)

:

in bulgaro

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem (Регламент (ЕО) № 27/2008),

:

in spagnolo

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 27/2008],

:

in ceco

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 27/2008),

:

in danese

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 27/2008),

:

in tedesco

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 27/2008),

:

in estone

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 27/2008),

:

in greco

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2008],

:

in inglese

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 27/2008),

:

in francese

:

Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 27/2008],

:

in italiano

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 27/2008],

:

in lettone

:

Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 27/2008),

:

in lituano

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 27/2008),

:

in ungherese

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (27/2008/EK rendelet),

:

in maltese

:

Dazji doganali limitati għal 6 % ad valorem (Regolament (KE) Nru 27/2008),

:

in neerlandese

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 27/2008),

:

in polacco

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 27/2008),

:

in portoghese

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 27/2008],

:

in rumeno

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem [Regulamentul (CE) nr. 27/2008],

:

in slovacco

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem [nariadenie (ES) č. 27/2008],

:

in sloveno

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 27/2008),

:

in finlandese

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 27/2008),

:

in svedese

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 27/2008).


ALLEGATO V

Diciture di cui all’articolo 10, paragrafo 2, terzo comma

:

in bulgaro

:

Допълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 27/2008,

:

in spagnolo

:

Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 27/2008,

:

in ceco

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 27/2008,

:

in danese

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 27/2008, artikel 10, stk. 2,

:

in tedesco

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 27/2008,

:

in estone

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 27/2008 artikli 10 lõige 2,

:

in greco

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2008,

:

in inglese

:

Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 27/2008,

:

in francese

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 27/2008, article 10, paragraphe 2,

:

in italiano

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 27/2008, articolo 10, paragrafo 2,

:

in lettone

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 27/2008 10. panta 2. punkts,

:

in lituano

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 27/2008 10 straipsnio 2 dalis,

:

in ungherese

:

Kiegészítő engedély, 27/2008/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés,

:

in maltese

:

Liċenzja għal kwantità addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 27/2008,

:

in neerlandese

:

Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 27/2008,

:

in polacco

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 27/2008 art. 10 ust. 2,

:

in portoghese

:

Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 27/2008,

:

in rumeno

:

Licență complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 27/2008,

:

in slovacco

:

Dodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 27/2008,

:

in sloveno

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 27/2008,

:

in finlandese

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 27/2008 10 artiklan 2 kohta,

:

in svedese

:

Kompletterande licens, artikel 10,2 i förordning (EG) nr 27/2008.


ALLEGATO VI

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2449/96 della Commissione

(GU L 333 del 21.12.1996, pag. 14).

 

Regolamento (CE) n. 2780/1999 della Commissione

(GU L 334 del 28.12.1999, pag. 20).

 

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione

(GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

limitatamente all’articolo 8

Regolamento (CE) n. 1884/2006 della Commissione

(GU L 364 del 20.12.2006, pag. 44).

limitatamente all’articolo 2


ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2449/96

Presente regolamento

Articolo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 1, primo comma, paragrafo 1)

Articolo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 1, primo comma, paragrafo 2)

Articolo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 1, primo comma, paragrafo 3)

Articolo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 1, primo comma, paragrafo 4)

Articolo 1, primo comma, lettera d)

Articolo 1, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 1, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

Articolo 10, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

Articolo 10, paragrafo 2, trattini

Articolo 10, paragrafo 2, quarto e quinto comma

Articolo 10, paragrafo 2, quarto e quinto comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII


16.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/15


REGOLAMENTO (CE) N. 28/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2008

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 gennaio 2008, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2007/2008 (3), l’applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2008, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).

(3)  GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00 (3)

di media qualità

0,00 (3)

di bassa qualità

0,00 (3)

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00 (3)

1002 00 00

SEGALA

0,00 (3)

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00 (3)

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00 (3)


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(3)  Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

2.1.2008-14.1.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

278,42

127,62

Prezzo FOB USA

466,64

456,64

436,64

187,87

Premio sul Golfo

32,55

14,25

Premio sui Grandi laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

51,89 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

47,07 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

16.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2007

relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI)

[notificata con il numero C(2007) 6306]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/49/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all’erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2006 i rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato consultivo per il coordinamento nel campo del mercato interno (2) hanno approvato il piano globale di attuazione del sistema di informazione del mercato interno (di seguito «IMI»), e il relativo sviluppo, volto a migliorare la comunicazione tra le amministrazioni degli Stati membri.

(2)

Con la decisione COM/2006/3606, del 14 agosto 2006, sulla terza revisione del programma di lavoro IDABC 2005-2009, la Commissione ha deciso di finanziare e di istituire il sistema di informazione del mercato interno come progetto di interesse comune.

(3)

Con la decisione COM/2007/3514 della Commissione, del 25 luglio 2007, relativa alla quarta revisione del programma di lavoro IDABC, è stato accordato un ulteriore finanziamento a favore del progetto.

(4)

L’IMI mira ad agevolare l’applicazione degli atti legislativi relativi al mercato interno che richiedono lo scambio di informazioni tra le amministrazioni degli Stati membri, in particolare la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (3) e la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4).

(5)

Poiché nell’ambito dell’IMI deve essere garantita la protezione dei dati personali, è necessario completare in tal senso la decisione che ha istituito l’IMI. Dato che i vari compiti e funzioni della Commissione e degli Stati membri nel quadro dell’IMI implicano responsabilità e obblighi diversi in materia di norme sulla protezione dei dati, è necessario definire le funzioni, le responsabilità e i diritti di accesso rispettivi.

(6)

Nel suo parere relativo alla protezione dei dati nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (5), il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE chiede espressamente l’adozione di una decisione della Commissione che fissi i diritti e gli obblighi dei partecipanti all’IMI.

(7)

Lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra gli Stati membri deve avvenire nel rispetto delle norme di protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).

(8)

Per consentire verifiche tra le autorità competenti e tenendo conto delle situazioni in cui una persona interessata desideri promuovere ricorso contro una decisione amministrativa negativa adottata sulla base di uno scambio di informazioni, occorre conservare per sei mesi a decorrere dalla conclusione ufficiale dello scambio di informazioni tutti i dati personali scambiati tra autorità competenti e trattati nell’IMI. Al termine dei sei mesi tutti i dati personali devono essere cancellati. Un periodo di conservazione di sei mesi è giudicato adeguato perché corrisponde alla durata delle procedure amministrative previste dalla normativa comunitaria sulla base della quale le informazioni vengono scambiate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione fissa le funzioni, i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli utenti IMI di cui all’articolo 6 per quanto riguarda gli obblighi di protezione dei dati nel quadro del sistema di informazione del mercato interno (di seguito «IMI»).

Articolo 2

Qualità dei dati

Le autorità competenti degli Stati membri scambiano e trattano i dati personali unicamente ai fini previsti dagli atti comunitari pertinenti di cui all’allegato (di seguito «atti comunitari pertinenti»), in base ai quali lo scambio di informazioni viene effettuato.

Le richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti di uno Stato membro a quelle di un altro Stato membro e le relative risposte si basano sulle domande e sui campi di dati multilingue definiti e formulati ai fini dell’IMI dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Responsabili del trattamento

Le competenze dei responsabili del trattamento ai sensi dall’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE e dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 sono esercitate congiuntamente dai partecipanti IMI di cui all’articolo 6, conformemente alle rispettive competenze nell’ambito dell’IMI.

I responsabili del trattamento provvedono affinché la persona interessata possa esercitare effettivamente i suoi diritti di informazione, di accesso, di rettifica e di opposizione conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati. I partecipanti IMI forniscono dichiarazioni di riservatezza in forma adeguata.

Articolo 4

Conservazione dei dati personali delle persone interessate oggetto dello scambio di informazioni

Tutti i dati personali delle persone interessate oggetto dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e trattate nell’IMI sono cancellati sei mesi dopo la conclusione ufficiale dello scambio di informazioni, o prima, se un’autorità competente ne fa espressamente richiesta alla Commissione.

In caso di richiesta in tal senso, la Commissione vi dà seguito entro 10 giorni lavorativi, previo accordo delle altre autorità competenti interessate.

Articolo 5

Conservazione dei dati personali degli utenti IMI

I dati personali degli utenti IMI, di cui all’articolo 6, sono conservati nell’IMI fintanto che gli interessati restano utenti IMI e sono cancellati dall’autorità competente quando cessano di essere utenti.

I dati personali di cui al primo comma comprendono il nome completo, l’indirizzo di posta elettronica professionale e i numeri di telefono e di telefax professionali degli utenti IMI.

CAPO 2

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL’IMI

Articolo 6

Partecipanti e utenti IMI

1.   I «partecipanti IMI» sono:

a)

le autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell’articolo 7;

b)

i coordinatori ai sensi dell’articolo 8;

c)

la Commissione.

2.   Solo le persone fisiche che lavorano sotto il controllo di un’autorità competente o di un coordinatore, di seguito denominate «utenti IMI», possono utilizzare l’IMI ai sensi dell’articolo 9.

Articolo 7

Autorità competenti

Le autorità competenti assicurano lo scambio delle informazioni richieste nell’ambito dell’IMI, ai fini definiti nell’atto comunitario pertinente sulla base del quale le informazioni vengono scambiate.

Articolo 8

Coordinatori IMI

1.   Ogni Stato membro designa un coordinatore nazionale IMI per assicurare l’attuazione dell’IMI a livello nazionale.

Inoltre, in funzione della sua struttura amministrativa interna, ogni Stato membro può designare uno o più coordinatori delegati IMI con compiti di coordinamento in un determinato settore legislativo, una suddivisione amministrativa o una regione geografica.

2.   La Commissione registra nell’IMI i coordinatori nazionali IMI e accorda loro l’accesso all’IMI.

3.   Se uno Stato membro designa un coordinatore delegato IMI conformemente al paragrafo 1, il coordinatore nazionale IMI lo registra nell’IMI e gli accorda il relativo accesso.

4.   I coordinatori registrano le autorità competenti che chiedono l’accesso all’IMI o ne autenticano la registrazione e vigilano sul funzionamento efficiente del sistema. Essi accordano alle autorità competenti l’accesso ai settori legislativi di loro competenza.

5.   Tutti i coordinatori possono agire in qualità di autorità competenti. In tal caso, il coordinatore dispone degli stessi diritti di accesso di un’autorità competente.

Articolo 9

Profili degli utenti IMI

1.   Gli utenti IMI possono avere uno o più profili tra quelli indicati di seguito: gestore della richiesta, assegnatore, supervisore del rinvio e gestore locale di dati.

2.   A ogni utente IMI viene attribuito un insieme definito di diritti di accesso legati al rispettivo profilo di utente ai sensi dell’articolo 12.

3.   Tutti gli utenti IMI possono effettuare ricerche su una specifica autorità competente.

4.   Gli utenti IMI designati come gestori delle richieste possono partecipare allo scambio di informazioni per conto della rispettiva autorità competente.

5.   Gli utenti IMI designati come assegnatori di un’autorità competente possono assegnare una richiesta di informazioni ad uno o più gestori delle richieste nell’ambito della propria autorità.

Gli utenti IMI designati come assegnatori di un coordinatore possono assegnare una richiesta di informazioni ad uno o più supervisori del rinvio nell’ambito della propria autorità.

6.   Gli utenti IMI di un coordinatore possono essere designati come supervisori del rinvio.

Essi possono autorizzare l’invio di richieste o di risposte da parte di un’autorità competente, qualora una tale procedura di approvazione sia resa obbligatoria dal coordinatore, e possono manifestare il loro accordo o disaccordo quando un’autorità competente richiedente non è soddisfatta della risposta ricevuta.

7.   Gli utenti IMI designati come gestori locali di dati possono svolgere le funzioni seguenti:

a)

aggiornamento dei dati personali degli utenti IMI della propria autorità;

b)

registrazione di nuovi utenti della propria autorità;

c)

modifica del profilo degli utenti della propria autorità.

Articolo 10

Commissione

1.   La Commissione assicura la disponibilità e la manutenzione delle infrastrutture IT sulle quali l’IMI sarà ospitato. Mette a disposizione un sistema multilingue operante in tutte le lingue ufficiali e fornisce assistenza agli Stati membri nell’uso dell’IMI mediante un help desk centrale.

2.   La Commissione mette pubblicamente a disposizione le domande e i campi di dati di cui all’articolo 2, secondo comma.

3.   La Commissione può partecipare allo scambio di informazioni soltanto in casi specifici in cui l’atto comunitario pertinente prevede lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 3, la Commissione dispone degli stessi diritti di accesso di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 12.

CAPO 3

DIRITTI DI ACCESSO AI DATI PERSONALI

Articolo 11

Persona interessata

Ai fini del presente capo, per «persona interessata» si intende unicamente la persona interessata oggetto di uno scambio di informazioni specifico e non include gli utenti IMI.

Articolo 12

Diritti di accesso degli utenti IMI

1.   Nel quadro di uno scambio di informazioni, i gestori della richiesta di un’autorità competente hanno accesso unicamente ai dati personali riguardanti:

a)

altri gestori della richiesta della stessa autorità competente partecipanti allo scambio di informazioni;

b)

il gestore della richiesta dell’altra autorità competente partecipante allo scambio di informazioni;

c)

i supervisori del rinvio dei coordinatori che si occupano dello scambio di informazioni;

d)

le persone interessate oggetto dello scambio di informazioni. I gestori della richiesta dell’autorità competente consultata hanno accesso ai dati personali delle persone interessate soltanto dopo che la richiesta è stata accettata dalla loro autorità competente.

2.   Gli assegnatori di un’autorità competente hanno accesso unicamente ai dati personali riguardanti:

a)

tutti i gestori delle richieste della stessa autorità competente;

b)

il gestore della richiesta dell’altra autorità competente partecipante allo scambio di informazioni;

c)

i supervisori del rinvio dei coordinatori che si occupano dello scambio di informazioni.

Essi non hanno accesso ai dati personali delle persone interessate.

3.   Gli assegnatori di un coordinatore hanno accesso unicamente ai dati personali riguardanti:

a)

tutti i supervisori del rinvio dello stesso coordinatore;

b)

i gestori delle richieste delle autorità competenti partecipanti allo scambio di informazioni;

c)

il supervisore del rinvio dell’altro coordinatore che si occupa dello scambio di informazioni.

Essi non hanno accesso ai dati personali delle persone interessate.

4.   I supervisori del rinvio hanno accesso unicamente ai dati personali riguardanti:

a)

i supervisori del rinvio dei coordinatori partecipanti allo scambio di informazioni;

b)

i gestori delle richieste delle autorità competenti partecipanti allo scambio di informazioni.

Essi non hanno accesso ai dati personali delle persone interessate.

5.   I gestori locali di dati di un’autorità competente hanno accesso unicamente ai dati personali di tutti gli utenti IMI della stessa autorità competente.

Essi non hanno accesso ai dati personali delle persone interessate.

6.   I gestori locali di dati di un coordinatore hanno accesso unicamente ai dati personali riguardanti:

a)

tutti gli utenti IMI dello stesso coordinatore;

b)

tutti i gestori locali di dati delle autorità competenti e dei coordinatori di cui essi sono il coordinatore.

Essi non hanno accesso ai dati personali delle persone interessate.

7.   I gestori locali di dati della Commissione hanno accesso unicamente ai dati personali riguardanti:

a)

tutti gli altri gestori locali della Commissione;

b)

tutti i gestori locali di dati dei coordinatori nazionali IMI.

I gestori locali di dati della Commissione possono cancellare i dati personali delle persone interessate ai sensi dell’articolo 4, ma non possono consultarli.

CAPO 4

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 144 del 30.4.2004 rettifica nella GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

(2)  Istituito con la decisione 93/72/CEE della Commissione (GU L 26 del 3.2.1993, pag. 18).

(3)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(4)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3).

(5)  Parere 01911/07/EN, WP 140.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

Atti comunitari pertinenti di cui all’articolo 2

Gli atti comunitari pertinenti di cui all’articolo 2, primo comma, sono:

1.

direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1);

2.

direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (2).


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

(2)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.


16.1.2008   

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L 13/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla convenzione di Aarhus con riguardo alle richieste di riesame interno degli atti amministrativi

(2008/50/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1367/2006 prevede l’applicazione della convenzione di Aarhus alle istituzioni e agli organi comunitari.

(2)

Il titolo IV del regolamento (CE) n. 1367/2006 prevede disposizioni relative al riesame interno di atti e omissioni di natura amministrativa. Per la loro attuazione è necessario definire norme dettagliate riguardo al contenuto ed alle modalità di presentazione delle richieste.

(3)

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 stabilisce i criteri in base ai quali le organizzazioni non governative sono legittimate a livello comunitario per la formulazione di una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 di detto regolamento. L’applicazione trasparente e coerente di tali criteri richiede l’adozione di norme dettagliate concernenti le prove da allegare alle richieste, il calcolo dei termini per le risposte e la collaborazione tra le istituzioni e gli organi comunitari.

(4)

Per garantire un’applicazione coerente dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006, la presente decisione si applica a decorrere dal 28 giugno 2007,

DECIDE:

CAPO I

Articolo 1

Contenuto di una richiesta di riesame interno

Qualsiasi organizzazione non governativa che presenta una richiesta di riesame interno di un atto o di una omissione di natura amministrativa, come previsto all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, deve:

1)

precisare l’atto o la presunta omissione di natura amministrativa di cui chiede il riesame e le norme di diritto ambientale che ritiene disattese;

2)

indicare le motivazioni della richiesta;

3)

trasmettere le informazioni e la documentazione su cui sono basate tali motivazioni;

4)

indicare il nome ed i dati necessari per contattare la persona autorizzata a rappresentarla di fronte a terzi ai fini della presentazione della richiesta di riesame interno nel caso in questione;

5)

provare di essere legittimata a presentare la richiesta in conformità dell’articolo 3.

Articolo 2

Presentazione delle richieste

Le richieste di riesame interno di un atto amministrativo o riguardanti un’omissione di natura amministrativa sono inviate per posta, fax o posta elettronica alla persona/alle persone o al servizio/ai servizi all’uopo designati dall’istituzione o dall’organo comunitario competente.

I dati necessari per contattare la persona/le persone o il servizio/i servizi in questione sono resi pubblici utilizzando tutti i mezzi opportuni.

CAPO II

Articolo 3

Criteri di legittimazione di organizzazioni non governative per le richieste di riesame interno

1.   Qualsiasi organizzazione non governativa che presenta una richiesta di riesame interno di un atto o di una omissione di natura amministrativa a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, deve provare la propria conformità ai criteri stabiliti all’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, trasmettendo i documenti elencati nell’allegato alla presente decisione.

Qualora non possa presentare uno di tali documenti per motivi che non le sono imputabili, l’organizzazione non governativa può fornire la prova necessaria utilizzando qualsiasi altro documento equivalente.

2.   Qualora dai documenti di cui ai punti 1, 2 o 3 dell’allegato non risulti in modo chiaro che l’oggetto della richiesta di riesame interno rientra nei sui obiettivi e nelle sue attività, l’organizzazione non governativa può presentare qualsiasi altro documento che provi il rispetto di tale criterio.

3.   Qualora dai documenti di cui ai punti 1, 2, o 3 dell’allegato non risulti in modo chiaro che l’organizzazione non governativa è indipendente e senza scopi di lucro, è necessaria una dichiarazione in tal senso firmata dalla persona all’uopo designata nell’ambito di detta organizzazione.

Articolo 4

Valutazione della legittimazione di un’organizzazione non governativa a chiedere un riesame interno

1.   L’istituzione o l’organo comunitario interessato accerta che l’organizzazione non governativa soddisfi i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, procedendo alla valutazione delle informazioni trasmesse in conformità degli articoli 1 e 3 della presente decisione.

2.   Se tali informazioni non consentono di accertare che l’organizzazione non governativa soddisfa i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, l’istituzione o l’organo comunitario in questione chiede all’organizzazione di inviare ulteriori documenti e informazioni entro un periodo di tempo ragionevole all’uopo stabilito. Durante tale periodo, i termini di cui all’articolo 10 del regolamento sono sospesi.

3.   L’istituzione o l’organo comunitario interessato può eventualmente consultare le autorità nazionali del paese di registrazione o di origine dell’organizzazione non governativa, al fine di verificare e valutare le informazioni da questa trasmesse.

Articolo 5

Cooperazione amministrativa

Le istituzioni e gli organi comunitari collaborano al fine di garantire l’applicazione trasparente e coerente della presente decisione.

Essi prevedono uno scambio di informazioni sulle organizzazioni non governative legittimate a presentare richieste di riesame interno.

Articolo 6

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 28 giugno 2007.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Elenco dei documenti da trasmettere a norma dell’articolo 3, paragrafo 1

1.

Statuto o regolamento interno dell’organizzazione non governativa, oppure qualsiasi altro documento avente la medesima finalità, in base alla prassi nazionale, per i paesi in cui la legislazione non stabilisce o prevede l’adozione di uno statuto o di un regolamento interno da parte di un’organizzazione non governativa.

2.

Relazioni annuali di attività dell’organizzazione non governativa negli ultimi due anni.

3.

Per le organizzazioni non governative stabilite in paesi che prevedono come condizione da soddisfare per conseguire la personalità giuridica l’applicazione di tale procedura, copia dell’atto di registrazione ufficiale da parte delle autorità nazionali (registro pubblico, pubblicazione ufficiale o qualsiasi altro documento pertinente).

4.

Eventualmente, la documentazione da cui risulta che un’istituzione o un organo comunitario ha riconosciuto la legittimazione dell’organizzazione non governativa a presentare richieste di riesame interno.


16.1.2008   

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L 13/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativa all’assegnazione al Belgio di un numero aggiuntivo di giorni in mare nelle zone CIEM IIa (acque CE), IV e VIId

[notificata con il numero C(2007) 6541]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(2008/51/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 10 dell’allegato IIA,

vista la richiesta presentata dal Belgio,

considerando quanto segue:

(1)

Il punto 8 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 specifica il numero massimo di giorni in cui una nave comunitaria di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che detiene a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo (ad eccezione delle sfogliare) aventi maglie di dimensione pari o superiore a 70 mm, oppure reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, ad eccezione dei tramagli, può trovarsi nello Skagerrak, nelle zone CIEM IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

(2)

Il punto 10 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 consente alla Commissione di assegnare, su richiesta degli Stati membri, un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo i suddetti attrezzi, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute dopo il 1o gennaio 2002.

(3)

Il 29 giugno 2007 e il 2 ottobre 2007 il Belgio ha trasmesso dati che mostrano la cessazione dell’attività, a partire dal 1o gennaio 2002, di navi che nel 2001 avevano esercitato rispettivamente il 2,15 % dello sforzo di pesca messo in atto da navi belghe presenti nella zona geografica e aventi a bordo reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (ad eccezione dei tramagli) e il 41,96 % dello sforzo di pesca messo in atto da navi belghe presenti nella zona geografica e aventi a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo (ad eccezione delle sfogliare) con maglie di dimensione pari o superiore a 70 mm.

(4)

Tenuto conto dei dati presentati, è necessario assegnare al Belgio, durante il periodo di applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 41/2007, ossia dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, nella corrispondente zona geografica (nella sua totalità o in parte di essa), 3 giorni aggiuntivi in mare per le navi aventi a bordo reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (ad eccezione dei tramagli), 86 giorni aggiuntivi in mare per le navi aventi a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo (ad eccezione delle sfogliare) con maglie di dimensione pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm, 88 giorni aggiuntivi in mare per le navi aventi a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo (ad eccezione delle sfogliare) con maglie di dimensione pari o superiore a 90 mm e inferiore a 100 mm, e 40 giorni aggiuntivi in mare per le navi aventi a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo (ad eccezione delle sfogliare) con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo gli attrezzi da pesca di cui ai punti 4.1.c.i, 4.1.c.ii, 4.1.c.iii e 4.1.c.iv dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nello Skagerrak e nelle zone CIEM IIa (acque CE), IV e VIId, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 3 giorni in mare.

2.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1.a.ii dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IIa (acque CE) e IV, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 86 giorni in mare.

3.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1.a.iii dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IIa (acque CE), IV e VIId, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 88 giorni in mare.

4.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo gli attrezzi da pesca di cui ai punti 4.1.a.iv e 4.1.a.v dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IIa (acque CE), IV e VIId, e nello Skagerrak, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 40 giorni in mare.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


16.1.2008   

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L 13/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

[notificata con il numero C(2007) 6554]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/52/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici (2), nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

(2)

Con la decisione 2004/452/CE la Commissione (3) ha compilato un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.

(3)

La Rady School of Management dell'University of California, San Diego, Stati Uniti d'America, è da considerarsi un ente che soddisfa le condizioni prescritte ed è quindi opportuno inserirla nell'elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 831/2002.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 7).

(3)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1, rettificata dalla GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/678/CE (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 22).


ALLEGATO

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ENTI I CUI RICERCATORI POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI RISERVATI PER FINI SCIENTIFICI

Banca centrale europea

Banca centrale spagnola

Banca centrale italiana

University of Cornell, Stato di New York, Stati Uniti d'America

Department of Political Science, Baruch College, The City University of New York, Stato di New York, Stati Uniti d'America

Banca centrale tedesca

Unità Analisi occupazionale, direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione europea

Università di Tel Aviv (Israele)

Banca mondiale

Center of Health and Wellbeing (CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, New Jersey, Stati Uniti d'America

The University of Chicago (UofC), Illinois, Stati Uniti d'America

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

Family and Labour Studies Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unità Econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), Direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Unità Supporto allo Spazio europeo della ricerca (SERA), Direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Canada Research Chair, School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada

University of Illinois di Chicago (UIC), Chicago, USA

Rady School of Management dell'University of California, San Diego, USA»