ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 337

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
21 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 1530/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2007, sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1531/2007 del Consiglio, del 10 dicembre 2007, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan

2

 

*

Regolamento (CE) n. 1532/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 3491/90 relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1533/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici

21

 

 

Regolamento (CE) n. 1534/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

33

 

*

Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli

35

 

*

Regolamento (CE) n. 1536/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, che avvia un riesame concernenti nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

42

 

*

Regolamento (CE) n. 1537/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alla concessione dell’indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all’industria di trasformazione dal 1o gennaio al 31 marzo 2007

46

 

*

Regolamento (CE) n. 1538/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso

49

 

*

Regolamento (CE) n. 1539/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2007/2008

50

 

*

Regolamento (CE) n. 1540/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2007/2008

52

 

*

Regolamento (CE) n. 1541/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione di zucchero nei paesi terzi, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

54

 

*

Regolamento (CE) n. 1542/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

56

 

*

Regolamento (CE) n. 1543/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere

62

 

*

Regolamento (CE) n. 1544/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

64

 

*

Regolamento (CE) n. 1545/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante fissazione del quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell'India destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008

67

 

*

Regolamento (CE) n. 1546/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato

68

 

*

Regolamento (CE) n. 1547/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, che fissa un periodo transitorio per depennare la Repubblica di Capo Verde dall’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, come previsto dal regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

70

 

*

Regolamento (CE) n. 1548/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

71

 

*

Regolamento (CE) n. 1549/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

75

 

*

Regolamento (CE) n. 1550/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

79

 

 

Regolamento (CE) n. 1551/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

85

 

 

Regolamento (CE) n. 1552/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

87

 

 

Regolamento (CE) n. 1553/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

89

 

 

Regolamento (CE) n. 1554/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

90

 

 

Regolamento (CE) n. 1555/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

91

 

 

Regolamento (CE) n. 1556/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

94

 

 

Regolamento (CE) n. 1557/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

98

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/76/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per comprendere il fludioxonil, il clomazone e il prosulfocarb tra le sostanze attive ( 1 )

100

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/858/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativa alla nomina del presidente della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali e del suo supplente

105

 

 

2007/859/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca

106

Protocollo recante modifica dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca

108

 

 

2007/860/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un’assistenza macrofinanziaria al Libano

111

 

 

2007/861/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

113

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

114

 

 

Commissione

 

 

2007/862/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la decisione 2006/805/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Ungheria e in Slovacchia [notificata con il numero C(2007) 6158]  ( 1 )

119

 

 

2007/863/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2007, che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all’Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2007) 6281]

122

 

 

2007/864/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti del settore delle carni in Polonia [notificata con il numero C(2007) 6490]  ( 1 )

127

 

 

2007/865/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica l'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti del settore delle carni in Polonia [notificata con il numero C(2007) 6494]  ( 1 )

129

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/1


DECISIONE N. 1530/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2007

sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di euro.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio definisce le modalità per mobilizzare gli stanziamenti del fondo.

(4)

La Germania e la Francia hanno presentato richieste di mobilizzazione del fondo in relazione a due catastrofi causate, rispettivamente, da una violenta tempesta e da un ciclone tropicale,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2007, una somma pari a 172 195 985 EUR di stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 24 ottobre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


REGOLAMENTI

21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/2


REGOLAMENTO (CE) N. 1531/2007 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2007

sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan, dall’altra (1) stabilisce che gli scambi di determinati prodotti di acciaio siano disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.

(2)

L’accordo bilaterale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakstan sul commercio di determinati prodotti di acciaio (2) concluso il 19 luglio 2005 è scaduto il 31 dicembre 2006. Nel 2007 il commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e il Kazakstan è stato regolato da misure autonome istituite con regolamento (CE) n. 1870/2006 del Consiglio (3).

(3)

Entrambe le parti intendono concludere un nuovo accordo per il 2008 e gli anni successivi.

(4)

In attesa della firma e dell’entrata in vigore del nuovo accordo, occorre stabilire i limiti quantitativi per il 2008.

(5)

Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2007 sono rimaste in gran parte immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2008 allo stesso livello del 2007.

(6)

Vanno adottate disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all’interno della Comunità in modo tale da agevolare l’applicazione del nuovo accordo.

(7)

Occorre garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e l’instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(8)

I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati sui limiti fissati per i prodotti in questione.

(9)

L’efficace attuazione del presente regolamento richiede l’introduzione di un obbligo di ottenere una licenza d’importazione della Comunità per l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione.

(10)

Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che sono ancora disponibili quantitativi adeguati nell’ambito del limite quantitativo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati all’allegato I e originari della Repubblica del Kazakstan.

2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato all’allegato I.

3.   La classificazione dei prodotti di cui all’allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4).

4.   L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 è determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

Articolo 2

1.   L’importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari della Repubblica del Kazakstan è soggetta ai limiti quantitativi indicati all’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I originari della Repubblica del Kazakstan è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura all’allegato II, e di una licenza d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 4.

2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti di cui all’allegato IV rilasciano licenze d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantità disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3.   Le importazioni autorizzate sono imputate sul limite quantitativo corrispondente di cui all’allegato V. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1.   I limiti quantitativi di cui all’allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato all’allegato V.

Articolo 4

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d’importazione le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato IV notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenze d’importazione, corredate dalle licenze d’esportazione originali, da esse ricevute. In risposta, la Commissione conferma se i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente in ogni caso il paese esportatore, il codice dei prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d’esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3.   Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l’intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti.

4.   Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d’importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5.   Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6.   Le licenze d’importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente agli articoli da 12 a 16.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d’esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan della revoca o dell’annullamento di una licenza d’esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo corrispondente di cui all’allegato V.

Articolo 5

1.   Quando la Commissione ha indicazioni del fatto che alcuni prodotti elencati all’allegato I originari della Repubblica del Kazakstan sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.

2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Repubblica del Kazakstan di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere operati.

3.   Se la Comunità e la Repubblica del Kazakstan non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un’elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica del Kazakstan.

Articolo 6

1.   Una licenza d’esportazione (emessa dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan) è necessaria per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2.   L’originale della licenza d’esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio della licenza d’importazione di cui all’articolo 12.

Articolo 7

1.   La licenza d’esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura all’allegato II e attesta, tra l’altro, che il quantitativo dei prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2.   Ciascuna licenza d’esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati all’allegato I.

Articolo 8

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati all’allegato V e spedite a norma dell’articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 9

1.   La licenza d’esportazione di cui all’articolo 6 può comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. La licenza d’esportazione e le relative copie e il certificato d’origine e le sue copie sono redatti in inglese.

2.   Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3.   Le licenze d’esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’importazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

5.   Ogni licenza d’esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6.   Detto numero di serie è composto dai seguenti elementi:

due lettere che identificano il paese esportatore:

KZ

=

Repubblica del Kazakstan,

due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE

=

Belgio

BG

=

Bulgaria

CZ

=

Repubblica ceca

DK

=

Danimarca

DE

=

Germania

EE

=

Estonia

GR

=

Grecia

ES

=

Spagna

FR

=

Francia

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

CY

=

Cipro

LV

=

Lettonia

LT

=

Lituania

LU

=

Lussemburgo

HU

=

Ungheria

MT

=

Malta

NL

=

Paesi Bassi

AT

=

Austria

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

RO

=

Romania

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia

FI

=

Finlandia

SE

=

Svezia

GB

=

Regno Unito,

un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio «4» per il 2004,

un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore,

un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 10

La licenza d’esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferisce. In tal caso, essa dovrà recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 11

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d’esportazione, l’esportatore può rivolgersi all’autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d’esportazione in suo possesso.

I duplicati delle licenze rilasciati in questo modo devono recare la dicitura «duplicate» e la data della licenza originale.

Articolo 12

1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d’importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza d’esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza d’esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2.   Le licenze d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3.   Le licenze d’importazione sono redatte utilizzando il modulo che figura all’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4.   La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di licenza d’importazione contiene:

a)

il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore;

b)

il nome e l’indirizzo completo dell’importatore;

c)

la denominazione esatta delle merci e il/i codice/i TARIC;

d)

il paese di origine delle merci;

e)

il paese di provenienza;

f)

il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g)

il peso netto per ogni voce TARIC;

h)

il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC;

i)

se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

j)

se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto;

k)

la data e il numero della licenza d’esportazione;

l)

qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

m)

la data e la firma dell’importatore.

5.   Gli importatori non sono obbligati a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da una licenza.

Articolo 13

La validità delle licenze d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d’esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze d’esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan in base alle quali sono state rilasciate le licenze d’importazione.

Articolo 14

Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 15

1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze d’esportazione rilasciate dalla Repubblica del Kazakstan per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari della Repubblica del Kazakstan non coperti da licenze d’esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11.

Articolo 16

1.   I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d’importazione di cui all’articolo 12 sono conformi al modello di licenza d’importazione che figura all’allegato III.

2.   I moduli delle licenze d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l’autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.   I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm; l’interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione.

5.   Al momento del rilascio, le licenze d’importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4.

6.   Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7.   Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8.   Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall’organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.

9.   Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità amministrative competenti all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10.   Le licenze d’importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11.   In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

(2)  GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 64.

(3)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).


ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Lamiera pesante

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Altri prodotti laminati piatti

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEITEN

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

ул. «Славянска» № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax:

(359-2) 980 47 10

(359-2) 988 36 54

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: + 372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: + 353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: + 34-91 349 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: + 370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+ 351) 218 81 39 90

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel.: (40-21) 315 00 81,

Fax: (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 56

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi + 358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax.: + 358-20-492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax + (44-1642) 36 42 69


ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(in tonnellate)

Prodotti

Anno 2008

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

87 125

SA2. Lamiera pesante

0

SA3. Altri prodotti laminati piatti

117 875


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1532/2007 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 3491/90 relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (1) prevede le riduzioni dei prelievi all’importazione applicabili alle importazioni di riso originario di tale paese. Dette riduzioni corrispondevano, da un lato, ad importi fissati in ECU e, dall’altro, all’importo di protezione dell’industria di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2).

(2)

Da quando tale dispositivo è stato adottato, sono state apportate numerose modifiche alle normative orizzontali applicabili in materia, che tuttavia non hanno comportato la modifica del regolamento (CEE) n. 3491/90. Gli elementi di calcolo di cui all’articolo 1 del suddetto regolamento per i dazi applicabili alle importazioni devono essere applicati tenendo conto delle normative orizzontali interessate, il che può dare adito ad interpretazioni divergenti.

(3)

Più particolarmente, i prelievi variabili all’importazione sono stati convertiti in dazi doganali a decorrere dal 1o luglio 1995, in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell’agricoltura per l’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (3).

(4)

La nozione di «importo di protezione dell’industria» è stata soppressa a decorrere dal 1o luglio 2006 dal regolamento (CE) n. 797/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1785/2003 per quanto riguarda il regime di importazione del riso (4).

(5)

Il meccanismo di «switch-over», introdotto nel 1984 nel sistema agromonetario comunitario per evitare un’evoluzione dei tassi di cambio agricoli in linea con i tassi monetari, è stato abolito il 1o febbraio 1995 dal regolamento (CE) n. 150/95 del Consiglio, del 23 gennaio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all’unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (5). Quando il regolamento (CEE) n. 3813/92 è stato abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 1999, dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (6), i prezzi e gli importi previsti dalla politica agricola comune (PAC), espressi in ECU, hanno contemporaneamente subito un aumento in seguito all’applicazione di un coefficiente correttore pari a 1,207509, in modo da neutralizzare il ritorno ad un livello realistico dei tassi di conversione in valuta nazionale adoperati nell’ambito della PAC. Agli importi di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90 è stato quindi attribuito lo stesso coefficiente pari a 1,207509 a decorrere dal 1o febbraio 1995.

(6)

È quindi opportuno adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3491/90 onde stabilire chiaramente quali siano gli elementi di cui tenere conto ai fini del calcolo dei dazi all’importazione applicabili al riso originario del Bangladesh importato nel contesto del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3491/90 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per le importazioni originarie del Bangladesh e limitatamente ai quantitativi indicati all’articolo 2, il dazio all’importazione di riso di cui ai codici NC 1006 10 (escluso il codice 1006 10 10), 1006 20 e 1006 30 è pari:

per il risone di cui al codice NC 1006 10, escluso il codice NC 1006 10 10, ai dazi doganali stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR,

per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (7), diminuito del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR,

per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30, al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 11 quater del regolamento (CE) n. 1785/2003, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50 % e di un importo fisso di 6,52 EUR.

2)

l’articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

al primo comma il termine «prelievo» è sostituito da «dazio all’importazione»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«La conversione dei quantitativi riferentisi a fasi di lavorazione del riso diverse dalla fase del riso semigreggio si attua applicando i tassi di conversione di cui all’articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (4)»;

3)

la nota a piè di pagina 4 è modificata come segue:

«(4)

GU 204 del 24.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 (GU L 202 del 27.7.1988, pag. 41).»;

4)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1785/2003.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1.

(2)  GU L 166 del 25.6.1976, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 3072/95 (GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18).

(3)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 (GU L 184 del 27.6.1998, pag. 1).

(4)  GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1.

(5)  GU L 22 del 31.1.1995, pag. 1.

(6)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(7)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006.»;


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1533/2007 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (2), in particolare l’articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 (3) stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

(2)

Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha deciso di prorogare al secondo semestre del 2007 le raccomandazioni relative a un divieto di pesca del pesce specchio atlantico nella zona di regolamentazione NEAFC. È opportuno che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario.

(3)

Le condizioni applicabili alla pesca in determinate zone devono essere chiarite al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. È pertanto necessario apportare una modifica.

(4)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 (4) stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(5)

In esito alle consultazioni fra la Comunità e l’Islanda del 28 marzo 2007 è stato raggiunto un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi, da prelevare prima del 30 aprile 2007 dal contingente assegnato alla Comunità nell’ambito dell’accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, nonché sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva islandese, da prelevare fra luglio e dicembre. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(6)

Le condizioni applicabili alla pesca in determinate zone per un certo numero di TAC devono essere chiarite al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. È pertanto necessario apportare una modifica.

(7)

Per quanto riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (5), dovrebbe essere chiarito lo status scientifico di determinati stock.

(8)

A norma del regolamento (CE) n. 847/96, ogniqualvolta più del 75 % di un TAC precauzionale sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell’anno di applicazione, lo Stato membro cui sia stato assegnato un contingente dello stock per il quale è stato fissato il TAC in questione può chiedere un aumento del TAC. Una siffatta richiesta da parte dei Paesi Bassi è stata ritenuta fondata in relazione al TAC per il rombo chiodato e per il rombo liscio nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e dovrebbe essere attuata.

(9)

In esito alle consultazioni scritte fra la Comunità e le Isole Færøer è stato raggiunto un accordo sull’accesso agli stock di aringhe nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(10)

Conformemente al protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Groenlandia (6), nel 2007 un quantitativo supplementare di ippoglosso nero è stato accordato alla Comunità nella zona ad est della Groenlandia. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(11)

Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato raccomandazioni sulle misure di conservazione e di gestione da attuare nella zona di regolamentazione NEAFC nel 2007 per gli stock di scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II. È opportuno che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario.

(12)

Si dovrebbero chiarire le condizioni applicabili alle navi sostituite o ritirate con riguardo all’assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca, in quanto i riferimenti relativi ad alcune navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca non sono corretti.

(13)

Si dovrebbe chiarire le modalità della deroga dai requisiti di notifica del sistema hail prevista negli allegati IIA, IIB e IIC del regolamento (CE) n. 41/2007 per le navi dotate di sistemi di controllo satellitare per quanto riguarda le comunicazioni sullo sforzo di pesca.

(14)

È opportuno correggere il titolo dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 al fine di garantirne la coerenza con il campo di applicazione del suddetto allegato.

(15)

Si dovrebbero modificare l’indicazione della lunghezza degli attrezzi fissi da 2,5 chilometri a 5 miglia nautiche per assicurare che la sicurezza delle operazioni di manipolazione delle reti non sia compromessa, tenuto conto delle norme previste in materia di marcatura e identificazione degli attrezzi da pesca fissi dal regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1 ° marzo 2005, che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare (7), e di talune norme specifiche relative all’uso delle reti da imbrocco.

(16)

È di conseguenza opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 2015/2006

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 41/2007

Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Limiti di accesso

1.   Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

2.   Le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

 

Zona sud-occidentale

1.

63° 12′ N e 23° 05′ O attraverso 62° 00′ N e 26° 00′ O;

2.

62° 58′ N e 22° 25′ O;

3.

63° 06′ N e 21° 30′ O;

4.

63° 03′ N e 21° 00′ W di lì 180° 00′ S;

 

Zona sud-orientale

1.

63° 14′ N e 10° 40′ O;

2.

63° 14′ N e 11° 23′ O;

3.

63° 35′ N e 12° 21′ O;

4.

64° 00′ N e 12° 30′ O;

5.

63° 53′ N e 13° 30′ O,

6.

63° 36′ N e 14° 30′ O,

7.

63° 10′ N e 17° 00′ O di lì 180° 00′ S.»;

2)

gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC e III del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 441/2007 della Commissione (GUL L 104 del 21.4.2007, pag. 28).

(3)  Regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26).

(4)  Regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

(5)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(6)  GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

(7)  GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1805/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 12).


ALLEGATO I

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata come segue.

1)

La voce relativa alla specie granatiere nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della zona IIIbcd è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

IIIa e acque comunitarie di IIIbcd

Anno

2007

2008

Danimarca

1 002

946

Germania

6

5 (1)

Svezia

52

49

CE

1 060

1 000

 

2)

La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nella zona CIEM VI (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

VI (acque comunitarie)

Anno

2007

2008

Spagna

6

4

Francia

33

22

Irlanda

6

4

Regno Unito

6

4

CE

51

34»

 

3)

La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nella zona CIEM VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

IIIa and Community waters of IIIbcd

Anno

2007

2008

Spagna

1

1

Francia

147

98

Irlanda

43

29

Regno Unito

1

1

Altri (2)

1

1

CE

193

130

 

4)

La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

Acque comunitarie delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV

Anno

2007

2008

Spagna

4

3

Francia

23

15

Irlanda

6

4

Portogallo

7

5

Regno Unito

4

3

CE

44

30»

 


(1)  Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»


ALLEGATO II

Gli allegati del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati come segue.

1)

L’allegato IA è modificato come segue:

a)

La voce relativa alla specie molva nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId

LIN/03

Belgio

8 (1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

62

Germania

8 (1)

Svezia

24

Regno Unito

8 (1)

CE

109

b)

La voce relativa alla specie scampo nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId

NEP/3A/BCD

Danimarca

3 800

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

11 (2)

Svezia

1 359

CE

5 170

TAC

5 170

c)

La voce relativa alla specie scampo nella zona CIEM VII è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

VII

NEP/07

Spagna

1 509

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

6 116

Irlanda

9 277

Regno Unito

8 251

CE

25 153

TAC

25 153»

d)

La voce relativa alla specie scampo nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

NEP/8ABDE

Spagna

259

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

4 061

CE

4 320

TAC

4 320»

e)

La voce relativa alle specie rombo chiodato e rombo liscio nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Rombo chiodato e Rombo liscio

Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

Zona

:

acque CE di IIa e IV

T/B/2AC4-C

Belgio

386

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

825

Germania

211

Francia

99

Paesi Bassi

2 923

Svezia

6

Regno Unito

813

CE

5 263

TAC

5 263»

f)

La voce relativa alla specie sogliola nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

IIIa e acque CE di IIIb, IIIc e IIId

SOL/3A/BCD

Danimarca

755

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

44 (3)

Paesi Bassi

73 (3)

Svezia

28

CE

900

TAC

900

g)

La voce relativa alla specie spinarolo/gattuccio nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona

:

IIIa; acque CE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

DGS/135X14

CE

2 828 (4)

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

2 828

h)

La voce relativa alla specie busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIIa; acque CE delle zone IIa e IV

NOP/2A3A4

Danimarca

0

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0 (5)

Paesi Bassi

0 (5)

CE

0

Norvegia

1 000 (6)  (7)

TAC

Non pertinente

2)

L’allegato IB è modificato come segue:

a)

La voce relativa alla specie aringa nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

acque CE e acque internazionali delle zone I e II

HER/1/2

Belgio

30

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

28 550

Germania

5 000

Spagna

94

Francia

1 232

Irlanda

7 391

Paesi Bassi

10 217

Polonia

1 445

Portogallo

94

Finlandia

442

Svezia

10 580

Regno Unito

18 253

CE

83 328

Norvegia

74 995 (8)

Isole Færøer

10 834 (8)

TAC

1 280 000


Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:


 

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

Belgio

30 (9)

Danimarca

28 550 (9)

Germania

5 000 (9)

Spagna

94 (9)

Francia

1 232 (9)

Irlanda

7 391 (9)

Paesi Bassi

10 217 (9)

Polonia

1 445 (9)

Portogallo

94 (9)

Finlandia

442 (9)

Svezia

10 580 (9)

Regno Unito

18 253 (9)


 

Acque delle Isole Færøer delle zone II e Vb a nord di 62° N

(HER/*25B-F)

Belgio

3

Danimarca

3 712

Germania

650

Spagna

12

Francia

159

Irlanda

960

Paesi Bassi

1 329

Polonia

187

Portogallo

12

Finlandia

56

Svezia

1 374

Regno Unito

2 374

b)

La voce relativa alla specie capelin nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Capelin

Mallotus villosus

Zona

:

V e XIV (acque della Groenlandia)

CAP/514GRN

Tutti gli Stati membri

0

 

CE

28 490 (10)  (11)

TAC

Non pertinente

c)

La voce relativa alla specie ippoglosso nero nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

V e XIV (acque della Groenlandia)

GHL/514GRN

Germania

6 718

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

353

CE

7 946 (12)

TAC

Non pertinente

d)

La voce seguente relativa alla specie scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II è inserita dopo la voce relativa allo scorfano nelle acque norvegesi delle zone I e II:

«Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

acque internazionali delle zone CIEM I e II

RED/1/2INT

CE

Non pertinente (13)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

15 500 (14)

e)

La voce relativa alla specie scorfano nelle acque dell’Islanda della zona CIEM Va è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

Va (acque islandesi)

RED/05A-IS

Belgio

100 (15)  (16)

 

Germania

1 690 (15)  (16)

Francia

50 (15)  (16)

Regno Unito

1 160 (15)  (16)

CE

3 000 (15)  (16)

TAC

Non pertinente

3)

L’allegato IIA è modificato come segue.

a)

Il punto 10.1 è sostituito dal seguente:

«10.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca dopo il 1o gennaio 2002. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati.

Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»

b)

Il punto 22 è sostituito dal seguente:

«22.   Comunicazioni sullo sforzo di pesca

In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (17), le navi dotate di sistemi di controllo dei pescherecci in conformità degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.

4)

L’allegato IIB è modificato come segue:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

b)

Il punto 9.1 è sostituito dal seguente:

«9.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»

c)

Il punto 17 è sostituito dal seguente:

«17.   Comunicazioni sullo sforzo di pesca

Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.»

5)

L’allegato IIC è modificato come segue:

a)

Il punto 9.1 è sostituito dal seguente:

«9.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»

b)

Il punto 16 è sostituito dal seguente:

«16.   Comunicazioni sullo sforzo di pesca

Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.»

6)

Al punto 9.4 dell’allegato III, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 24 ore; oppure».


(1)  Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

(2)  Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

(3)  Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

(4)  Solo la Danimarca e la Svezia possono pescare nelle acque norvegesi della zona CIEM IIIa.»

(5)  Da pescare solamente nelle zone CIEM IIa, IIIa e IV (acque CE).

(6)  Contingente da prelevare nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.

(7)  Esclusivamente come catture accessorie.»

(8)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia e alle Isole Færøer (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque CE a nord di 62° N.

(9)  Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 74 995 tonnellate.»

(10)  Di cui 28 490 t assegnate all’Islanda.

(11)  Da pescare entro il 30 aprile 2007.»

(12)  Di cui 800 tonnellate assegnate alla Norvegia e 75 tonnellate assegnate alla Isole Færøer.»

(13)  Le attività di pesca sono limitate alle navi che hanno praticato precedentemente la pesca allo scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC.

(14)  Può essere prelevato nel periodo dal 1o settembre al 15 novembre 2007. Il TAC comprende tutte le catture accessorie.»

(15)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(16)  Da pescare tra luglio e dicembre.»

(17)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1534/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,4

TN

148,3

TR

130,3

ZZ

141,8

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

84,8

ZZ

126,3

0709 90 70

MA

88,7

TR

97,5

ZZ

93,1

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

42,8

MA

76,3

TR

81,0

ZA

35,0

ZW

28,6

ZZ

52,7

0805 20 10

MA

75,5

ZZ

75,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

30,2

IL

66,8

TR

73,2

ZZ

56,7

0805 50 10

EG

49,3

MA

121,9

TR

106,8

ZZ

92,7

0808 10 80

CA

86,7

CN

90,5

MK

29,7

US

79,6

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

110,3

ZZ

75,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1535/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 dà alla Commissione la facoltà di fissare, mediante regolamento, un limite al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(2)

La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre esposto la propria politica in relazione al massimale de minimis, al di sotto del quale l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato può considerarsi inapplicabile, inizialmente nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis  (3) e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (4), sostituito dal 1o gennaio 2007 dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (5). In considerazione delle norme specifiche applicabili al settore dell’agricoltura e del rischio che, in tale settore, le sovvenzioni di importo anche poco elevato possiedano i requisiti di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, il regolamento (CE) n. 69/2001 aveva escluso il settore dell’agricoltura dal proprio campo d’applicazione. Il regolamento (CE) n. 1998/2006 ha escluso il settore della produzione primaria di prodotti agricoli dal proprio campo di applicazione.

(3)

L’esperienza acquisita nel corso degli anni ha dimostrato tuttavia che anche le sovvenzioni di modesto ammontare concesse al settore dell’agricoltura possono non soddisfare, quando ricorrono alcune condizioni, i requisiti di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato: per questo motivo la Commissione ha dettato norme che consentono l’erogazione di aiuti di piccola entità al settore agricolo nel regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura (6). Il citato regolamento, in forza del quale l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi alla stessa impresa non si considera integrare gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato se non supera i 3 000 EUR per beneficiario e per triennio, né un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari allo 0,3 % della produzione agricola annua, contempla sia la produzione primaria che le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

(4)

In ragione delle analogie esistenti tra le attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e le attività industriali, dall’altro, le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono state inserite nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, che disciplina gli aiuti de minimis per le attività industriali. Tali attività sono state di conseguenza escluse dal campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1860/2004. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1860/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento applicabile esclusivamente al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

(5)

L’esperienza acquisita dalla Commissione ha dimostrato che il massimale di aiuto di 3 000 EUR per beneficiario e per triennio può essere innalzato a 7 500 EUR e che il massimale dello 0,3 % di produzione annua del settore agricolo può essere portato allo 0,75 % senza che gli scambi commerciali tra gli Stati membri ne risentano, senza che la concorrenza sia falsata o rischi di essere falsata e senza che gli aiuti concessi entro questi limiti ricadano nel divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, nel rispetto di determinate condizioni. L’innalzamento del massimale consentirà, tra l’altro, di alleggerire il lavoro delle amministrazioni. Gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti. Le misure di aiuto che superano il massimale di 7 500 EUR non possono essere frazionate per poter rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.

(6)

Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti all’esportazione né agli aiuti che favoriscono l’utilizzazione di prodotti nazionali a scapito dei prodotti importati. In particolare, sono esclusi dal suo campo di applicazione gli aiuti all’istituzione e al finanziamento di una rete di distribuzione in altri paesi. Gli aiuti diretti a coprire le spese di partecipazione a fiere commerciali e le spese per studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o per il lancio di un prodotto esistente su un nuovo mercato non costituiscono, di norma, aiuti all’esportazione.

(7)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, se la Comunità ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato settore agricolo, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi misura tale da derogarvi o da portarvi pregiudizio (7). Il presente regolamento non deve pertanto applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati.

(8)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale de minimis, è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare questo calcolo è opportuno convertire in equivalente sovvenzione lorda l’importo degli aiuti erogati in forme diverse dalle sovvenzioni in denaro. Per calcolare l’equivalente sovvenzione di determinati tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni in denaro o degli aiuti erogabili in più quote è necessario usare i tassi di interesse di mercato vigenti al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

(9)

Sempre nell’ottica della trasparenza, della parità di trattamento e della corretta applicazione del massimale de minimis, il presente regolamento deve applicarsi unicamente agli aiuti de minimis trasparenti. Per «aiuti trasparenti» si intendono gli aiuti per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l’equivalente sovvenzione lorda senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere effettuato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni in denaro, i contributi in conto interesse e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati sono da considerarsi aiuti de minimis trasparenti se l’equivalente sovvenzione lorda è calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono da considerarsi aiuti de minimis trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico per beneficiario non sia inferiore al massimale de minimis. Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (8) non sono da considerarsi aiuti de minimis trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui si tratta non preveda apporti di capitali di importo non superiore al massimale de minimis per beneficiario.

(10)

È necessario garantire la certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutarne in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento deve pertanto prevedere un massimale specifico per le garanzie basato sull’importo garantito del prestito individuale sotteso a tale garanzia. È opportuno calcolare tale massimale specifico in base ad una valutazione dell’importo dell’aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore di imprese economicamente sane. Tale massimale specifico non deve pertanto applicarsi né agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell’ambito di un regime di garanzia, né alle garanzie su operazioni sottese che non costituiscono un prestito, come ad esempio le garanzie sulle operazioni consistenti nel conferimento di capitale proprio. Il massimale specifico deve essere fissato in base alla considerazione che, tenendo conto di un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13 %, corrispondente allo scenario peggiore per i regimi delle garanzie nella Comunità, l’equivalente sovvenzione lorda di una garanzia pari a 56 250 EUR corrisponde al massimale de minimis di 7 500 EUR. È necessario che questo massimale specifico si applichi solo alle garanzie fino all’80 % del prestito sotteso. Per stabilire, nell’ambito del presente regolamento, l’equivalente sovvenzione lorda contenuta nella garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia approvata dalla Commissione, previa notifica, in virtù di una propria normativa nel settore degli aiuti di Stato, purché la metodologia approvata riguardi esplicitamente il tipo di garanzie e il tipo di transazioni sottese di cui si tratta.

(11)

Il presente regolamento non deve applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (9), dati i problemi legati alla determinazione dell’equivalente sovvenzione lorda degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

(12)

Conformemente ai principi che disciplinano gli aiuti di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l’aiuto de minimis deve considerarsi concesso nel momento in cui all’impresa è riconosciuto il diritto di percepire gli aiuti in virtù della normativa nazionale applicabile.

(13)

Per evitare che siano eluse le norme sulle intensità massime di aiuto previste dai vari strumenti comunitari, gli aiuti de minimis non devono essere cumulabili ad aiuti statali relativi alle stesse spese ammissibili ove le tale cumulo porti a superare l’intensità dell’aiuto fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla pertinente normativa comunitaria.

(14)

Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non sia considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, con riferimento ad una base giuridica diversa dal presente regolamento, ad esempio nel caso dei conferimenti di capitale o di garanzie, in quanto la misura in questione risulta conforme al principio dell’investitore privato operante nelle condizioni normali di un’economia di mercato.

(15)

La Commissione ha il dovere di vigilare sull’osservanza della normativa in materia di aiuti di Stato verificando, in particolare, che gli aiuti concessi secondo la norma de minimis siano conformi alle condizioni applicabili. In forza del dovere di collaborazione di cui all’articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito della Commissione istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma de minimis non ecceda nel triennio il massimale di 7 500 EUR per beneficiario, né il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione agricola. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente alla norma de minimis, gli Stati membri devono informare l’impresa interessata dell’importo dell’aiuto concesso e della sua natura de minimis, facendo riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro deve farsi rilasciare dall’impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti de minimis che ha percepito nell’esercizio fiscale in corso e nei due esercizi precedenti e controllare accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporti il superamento dei massimali applicabili. In alternativa, il rispetto dei massimali può essere garantito per mezzo di un registro centrale. Nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest’ultimo può esso stesso redigere un elenco dei beneficiari ed esigere dagli Stati membri che informino i beneficiari degli aiuti de minimis che hanno percepito.

(16)

Il regolamento (CE) n. 1860/2004 doveva scadere inizialmente il 31 dicembre 2008. Poiché è necessario che il presente regolamento entri in vigore prima di tale data, è opportuno chiarire le condizioni della sua applicabilità agli aiuti concessi alle imprese del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli a norma del regolamento (CE) n. 1860/2004.

(17)

Alla luce dell’esperienza maturata dalla Commissione e tenuto conto, in particolare, della frequenza con la quale è necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Qualora esso giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adattamento di sei mesi per i regimi di aiuti de minimis da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ad eccezione:

a)

degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

b)

degli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;

c)

degli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

d)

degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli»: le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

2)

«prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (10).

Articolo 3

Aiuti de minimis

1.   Gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 si considerano aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

2.   L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non supera 7 500 EUR nell’arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

Se per una misura di aiuto l’importo complessivo dell’aiuto concesso supera il massimale di cui al primo comma, tale importo complessivo non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per la frazione che non supera detto massimale. In questo caso, tale misura d’aiuto non può beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, né al momento della concessione dell’aiuto, né in un momento successivo.

3.   L’importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi per Stato membro alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli nel corso di tre esercizi fiscali non supera il valore massimo stabilito nell’allegato.

4.   I massimali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono espressi come sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo delle imposte o di qualsiasi altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto da prendere in considerazione è l’equivalente sovvenzione lorda.

5.   Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’equivalente sovvenzione lorda è il tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

6.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti, di qualsiasi tipo, riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

a)

gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lorda è calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della loro concessione;

b)

gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico di capitale non sia inferiore al massimale de minimis;

c)

gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio non preveda un apporto di capitale ad ogni impresa beneficiaria non superiore al massimale de minimis;

d)

gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono considerati aiuti de minimis trasparenti se la parte «garanzia» del prestito sotteso non supera 56 250 EUR per impresa. Se la parte «garanzia» del prestito sotteso rappresenta solo una frazione di questo massimale, si ritiene che l’equivalente sovvenzione lorda della garanzia corrisponda alla stessa frazione del massimale di cui al paragrafo 2. La garanzia non può superare l’80 % del prestito sotteso.

Anche i regimi di garanzia sono considerati regimi di aiuto trasparenti se ricorrono le seguenti condizioni:

i)

prima dell’attuazione del regime, la metodologia per calcolare l’equivalente sovvenzione lorda contenuto nella garanzia ai fini dell’applicazione del presente regolamento è stata approvata dalla Commissione nell’ambito di una propria normativa nel settore degli aiuti di Stato;

ii)

la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese a cui si applica il presente regolamento.

7.   Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

Articolo 4

Controllo

1.   Se intende concedere un aiuto de minimis ad un’impresa, lo Stato membro informa l’impresa stessa per iscritto dell’importo potenziale dell’aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lorda) e del fatto che configura un aiuto de minimis, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se nell’ambito di un regime è concesso un aiuto de minimis a più imprese che ricevono importi di aiuto diversi, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere quest’obbligo comunicando alle imprese un importo fisso corrispondente all’importo massimo di aiuto erogabile nel quadro del regime. In tal caso, per determinare se è rispettato il massimale stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, si usa l’importo fisso. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre all’impresa interessata di dichiarare, per iscritto o in forma elettronica, ogni altro aiuto de minimis che ha percepito durante l’esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti.

Lo Stato membro richiede a ciascuna impresa beneficiaria di dichiarare che l’importo dell’aiuto che ha percepito non supera il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2. In caso di superamento del massimale, lo Stato membro provvede a che la misura di aiuto che ha determinato il superamento sia notificata alla Commissione oppure che l’importo dell’aiuto sia recuperato presso il beneficiario.

2.   Lo Stato membro può erogare un nuovo aiuto de minimis soltanto dopo essersi accertato che l’importo complessivo degli aiuti de minimis percepiti dall’impresa durante i due esercizi fiscali precedenti e l’esercizio in corso non supera i massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3.

3.   Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis che contiene informazioni complete su ogni aiuto de minimis contemplato dal presente regolamento ed erogato da una propria autorità nazionale, la condizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica purché il registro copra un periodo di almeno tre anni.

4.   Se uno Stato membro concede un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell’UE attraverso il Fondo europeo per gli investimenti, il disposto del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo può non applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a)

il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a fornirgli, un elenco dei beneficiari dell’aiuto e dell’equivalente sovvenzione lorda percepita da ognuno di loro; il Fondo europeo per gli investimenti trasmette tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b)

lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali dell’aiuto entro tre mesi dal loro ricevimento;

c)

lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario di dichiarare che gli aiuti de minimis che ha percepito non superano complessivamente il massimale de minimis. In caso di superamento del massimale, lo Stato membro provvede a che la misura di aiuto che ha determinato il superamento sia notificata alla Commissione oppure che l’importo dell’aiuto sia recuperato presso il beneficiario.

5.   Gli Stati membri raccolgono e registrano tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Le informazioni di cui al primo comma sono conservate:

a)

per gli aiuti de minimis individuali, per dieci anni decorrenti dalla data di concessione dell’aiuto;

b)

per i regimi di aiuti de minimis, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale in forza del regime.

6.   Su richiesta scritta della Commissione gli Stati membri trasmettono entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti de minimis erogati a una determinata impresa nonché all’intero settore agricolo nazionale.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1860/2004 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente al 1o gennaio 2008 alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, purché gli aiuti soddisfino le condizioni previste dagli articoli da 1 a 4, fatto salvo il requisito del riferimento esplicito al presente regolamento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi applicabili.

2.   Gli aiuti de minimis concessi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 applicabili al settore della produzione dei prodotti agricoli fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si considerano non corrispondere a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non essere pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3.   Al termine del periodo di validità del presente regolamento gli aiuti de minimis che soddisfano i requisiti da esso prescritti possono continuare ad essere attuati alle condizioni previste dal presente regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi.

Articolo 7

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU C 151 del 5.7.2007, pag. 16.

(3)  GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

(4)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(5)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(6)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 875/2007 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

(7)  Sentenza del 19 settembre 2002 nella causa C-113/00, Spagna/Commissione, Racc. 2002 p. I7601, punto 73.

(8)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(9)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(10)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.


ALLEGATO

Importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all’articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro

(EUR)

BE

51 532 500

BG

23 115 000

CZ

26 257 500

DK

59 445 000

DE

297 840 000

EE

3 502 500

IE

40 282 500

EL

75 382 500

ES

274 672 500

FR

438 337 500

IT

320 505 000

CY

4 327 500

LV

5 550 000

LT

11 572 500

LU

1 777 500

HU

44 497 500

MT

870 000

NL

165 322 500

AT

40 350 000

PL

119 542 500

PT

47 782 500

RO

98 685 000

SL

8 167 500

SK

11 962 500

FI

26 752 500

SE

30 217 500

UK

152 842 500


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1536/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che avvia un riesame concernenti «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito: «il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   RICHIESTA DI RIESAME

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame concernenti «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd. (di seguito: «il richiedente»), produttore esportatore della Repubblica popolare cinese (di seguito: «il paese interessato»).

B.   PRODOTTO

(2)

I prodotti oggetto del riesame sono i mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese (di seguito: «il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020). Questi codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

C.   MISURE IN VIGORE

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio (2), a norma del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a dazi antidumping definitivi del 39,9 %, fatta eccezione per talune società espressamente indicate, soggette ad aliquote individuali del dazio.

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4)

Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base; dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, vale a dire durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (di seguito: «il periodo dell'inchiesta iniziale»), e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(5)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E.   PROCEDURA

(6)

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della richiesta di riesame ed è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni.

(7)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame concernenti nuovi esportatori, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare se il richiedente operi in condizioni di economia di mercato, quali definite dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o, in alternativa, se il richiedente soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, in tal caso, stabilire il margine di dumping individuale del richiedente, nonché, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

(8)

Se si dovesse accertare che il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale, potrebbe essere opportuno modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame e di imprese non menzionate individualmente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005.

a)

Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente.

b)

Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

La Commissione può inoltre provvedere all’audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

È importante notare che al rispetto del termine stabilito nel presente regolamento per manifestarsi è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

c)

Status di società operante in condizioni d'economia di mercato

Qualora il richiedente dimostri, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, occorre presentare una richiesta debitamente motivata entro il termine previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese appositi moduli per inoltrare la richiesta.

d)

Selezione del paese a economia di mercato

Qualora il richiedente non ottenga lo status di società operante in condizioni d'economia di mercato, ma soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese verrà utilizzato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, come per l'inchiesta che ha portato all'imposizione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese, la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d’America. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

Qualora il richiedente ottenga altresì lo status di società operante in condizioni d'economia di mercato, la Commissione può all’occorrenza avvalersi anche di conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio al fine di sostituire eventuali elementi di costo o di prezzo indispensabili per fissare il valore normale, che risultino inattendibili o non reperibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare gli Stati uniti d'America anche a tale scopo.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(9)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Contemporaneamente tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda i richiedenti, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare degli eventuali dazi che il richiedente dovrà corrispondere in futuro.

G.   TERMINI

(10)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,

le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all'adeguatezza degli Stati Uniti d'America che, qualora al richiedente non venga riconosciuto lo status di società operante in condizioni d'economia di mercato, sono stati scelti come paese a economia di mercato allo scopo di determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese,

il richiedente deve presentare una richiesta debitamente motivata per ottenere lo status di società operante in condizioni d’economia di mercato.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(11)

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

(12)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l’esito dell’inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che si sarebbero potute raggiungere se la parte avesse collaborato.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(13)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

J.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(14)

Si fa presente inoltre che è possibile richiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, laddove le parti interessate ritengano di avere difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/od orale. Per ulteriori informazioni, anche sui dati di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, onde stabilire se, e in quale misura, le importazioni di mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020) originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati e venduti dalla Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A 853) debbono essere soggette al dazio anti-dumping istituito dal regolamento (CE) n. 1659/2005.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1659/2005 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali degli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Affinché durante l'inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate sono tenute a manifestarsi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto ed inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento, nonché eventuali altre informazioni, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione.

Entro lo stesso termine di 40 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2.   Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d’America come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento delle società operanti in condizioni d’economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura Diffusione limitata (4) e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, vanno corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax: (32 2) 295 65 05

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  Ciò significa che il documento è destinato unicamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1537/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativo alla concessione dell’indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all’industria di trasformazione dal 1o gennaio al 31 marzo 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’indennità compensativa di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 può essere concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all’industria di trasformazione durante il trimestre civile per il quale sono stati rilevati i prezzi, quando il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario nel corso di tale trimestre e il prezzo all’importazione, se del caso maggiorato della tassa compensativa, si collocano simultaneamente ad un livello inferiore all’87 % del prezzo comunitario alla produzione del prodotto considerato.

(2)

Dall’analisi della situazione del mercato comunitario risulta che, per quanto riguarda il tonno alalunga (Thunnus alalunga), tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2007 sia il prezzo di vendita medio sul mercato nel corso di tale trimestre, sia il prezzo all’importazione di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 erano inferiori all’87 % del prezzo comunitario alla produzione in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 1969/2006 del Consiglio (2).

(3)

Il diritto all’indennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2183/2001 della Commissione, del 9 novembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne la concessione dell’indennità compensativa per i tonni destinati all’industria della trasformazione (3).

(4)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, l’importo dell’indennità non può in alcun caso superare la differenza fra il limite d’intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto di cui trattasi sul mercato comunitario o un importo forfettario pari al 12 % di detto limite.

(5)

I quantitativi che possono beneficiare dell’indennità compensativa non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000.

(6)

I quantitativi di tonno alalunga (Thunnus alalunga) venduti e consegnati durante il trimestre considerato all’industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità sono stati superiori a quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle tre precedenti campagne di pesca. Poiché detti quantitativi oltrepassano i limiti di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre limitare per questi prodotti il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell’indennità.

(7)

In applicazione dei limiti di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, per il calcolo dell’importo dell’indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 2004, 2005 e 2006.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’indennità compensativa di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007, per i tonni alalunga (Thunnus alalunga).

L’importo massimo dell’indennità ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato a 5 EUR/t.

Articolo 2

1.   Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell’indennità è pari a 34,320 tonnellate di tonno alalunga (Thunnus alalunga).

2.   Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2005.

(2)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 293 del 10.11.2001, pag. 11.


ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell’indennità compensativa per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, sulla base delle percentuali d’indennità.

(in tonnellate)

Tonno alalunga (Thunnus alalunga)

Quantitativi ammessi a beneficiare dell’indennità al 100 %

(articolo 27, paragrafo 4, primo trattino)

Quantitativi ammessi a beneficiare dell’indennità al 50 %

(articolo 27, paragrafo 4, secondo trattino)

Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell’indennità

(articolo 27, paragrafo 4, primo e secondo trattino)

OPAGAC

11,940

0

11,940

OPTUC

0

0

0

OP 42

0

0

0

ORTHONGEL

0,271

22,109

22,380

APASA

0

0

0

MADERA

0

0

0

Comunità — Totale

12,211

22,109

34,320


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/49


REGOLAMENTO (CE) N. 1538/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l’articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione (3), limita all’anno contingentale in corso la validità dei titoli di esportazione rilasciati da taluni paesi terzi ai fini della presentazione di domande di titoli d’importazione.

(2)

La suddetta disposizione costituisce un onere amministrativo per le autorità comunitarie, benché la questione della validità dei titoli considerati e il loro controllo spetti principalmente alle autorità dei paesi di esportazione. Il suo mantenimento come condizione di ammissibilità delle domande di titolo d’importazione non risulta né giustificata né necessaria e occorre pertanto sopprimerla.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 327/98.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/98, il terzo comma è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/50


REGOLAMENTO (CE) N. 1539/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica.

(2)

Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006, il periodo medio d’invecchiamento del whisky scozzese nel 2006 era di sei anni.

(3)

Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

(4)

L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2007/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch whisky, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).


ALLEGATO

Coefficienti applicabili nel Regno Unito

Periodo di applicazione

Coefficiente applicabile

all’orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto («malt whisky»)

ai cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali («grain whisky»)

Dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008

0,445

0,526


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/52


REGOLAMENTO (CE) N. 1540/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica.

(2)

Sulla base delle informazioni fornite dall’Irlanda in merito al periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, il periodo medio d’invecchiamento del whiskey irlandese nel 2006 era di cinque anni.

(3)

Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

(4)

L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo dei coefficienti per il periodo 2007/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati in Irlanda per la fabbricazione di Irish whiskey, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).


ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda

Periodo di applicazione

Coefficiente applicabile

all’orzo utilizzato nella fabbricazione di Irish whiskey, categoria B (1)

ai cereali utilizzati nella fabbricazione di Irish whiskey, categoria A

Dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008

0,706

1,782


(1)  Compreso l’orzo trasformato in malto.


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/54


REGOLAMENTO (CE) N. 1541/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione di zucchero nei paesi terzi, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che le restituzioni all'esportazione dei prodotti del settore dello zucchero possano essere differenziate secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.

(2)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede tale differenziazione mediante esclusione di talune destinazioni.

(3)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato ai requisiti supplementari di cui agli articoli 15 e 16 del medesimo regolamento.

(4)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, i prodotti devono essere stati importati come tali nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione.

(5)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 elenca i vari documenti che possono costituire la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo nel caso in cui il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione. A norma del paragrafo 4 del suddetto articolo la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova di cui al medesimo articolo si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

(6)

Nel settore dello zucchero le operazioni di esportazione formano generalmente oggetto di contratti fob stipulati sul mercato a termine di Londra. Pertanto, gli acquirenti assumono allo stadio fob tutti gli obblighi contrattuali, compreso quello relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali, senza essere direttamente i beneficiari della restituzione alla quale dà diritto tale prova. L'ottenimento di detta prova per la totalità dei quantitativi esportati può comportare considerevoli difficoltà amministrative in taluni paesi, ritardando ed ostacolando sensibilmente il pagamento della restituzione per l'insieme dei quantitativi effettivamente esportati.

(7)

Per limitarne le conseguenze sull'equilibrio del mercato dello zucchero, il regolamento (CE) n. 436/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 (4), prevede fino al 31 dicembre 2007 l'applicazione di norme più flessibili sulla prova dell'espletamento delle formalità doganali.

(8)

Dal momento che permangono le difficoltà d'ordine amministrativo all'origine di tale deroga, e le relative conseguenze sul mercato, è opportuno che anche per il 2008 sia previsto l'impiego di prove di destinazione alternative.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le esportazioni effettuate in conformità dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, il prodotto è considerato importato in un paese terzo su presentazione dei tre documenti seguenti:

a)

copia del documento di trasporto;

b)

attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta in conformità degli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l'attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

c)

documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi, oppure la prova del pagamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 3).

(3)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9).

(4)  GU L 104 del 21.4.2007, pag. 14.


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1542/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 prevede la possibilità di adottare modalità di applicazione per quanto riguarda la creazione delle strutture tecnico-amministrative necessarie per garantire l’efficacia delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione, conformemente a quanto disposto al paragrafo 3 del medesimo articolo.

(2)

Al fine di garantire un’equa concorrenza, è opportuno introdurre procedure armonizzate per lo sbarco e la pesatura delle catture di aringhe, sgombri e sugarelli.

(3)

Procedure di sbarco e di pesatura sono state definite nel periodo 2002-2005 in stretta cooperazione tra la Comunità, la Norvegia e le Isole Færøer e integrate nella normativa comunitaria nella fase di elaborazione quali misure tecniche e di controllo transitorie previste dal regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2).

(4)

Per consentire un controllo e un’ispezione adeguati degli sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli da parte dei pescherecci comunitari, è opportuno che gli sbarchi siano autorizzati unicamente nei porti designati della Comunità o dei paesi terzi che applicano un sistema simile a quello della Comunità per lo sbarco e la pesatura delle specie considerate.

(5)

Al fine di migliorare la precisione delle informazioni registrate nel giornale di bordo è necessario prevedere alcune deroghe al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (3). A fini di chiarezza, è opportuno specificare che alcune prescrizioni del presente regolamento si applicano in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4).

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli sbarchi effettuati nella Comunità da pescherecci comunitari e dei paesi terzi, o effettuati da pescherecci comunitari nei paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe (clupea harengus), sgombri (scomber scombrus) e sugarelli (trachurus spp.) o di una combinazione di tali specie, catturate:

a)

per quanto riguarda le aringhe, nelle zone CIEM (5) I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII;

b)

per quanto riguarda sgombri e sugarelli, nelle zone CIEM IIa, IIIa, IV, VI e VII.

Articolo 2

Porti designati

1.   È vietato effettuare sbarchi di aringhe, sgombri o sugarelli al di fuori dei porti designati dagli Stati membri o dai paesi terzi che hanno stipulato accordi con la Comunità in relazione agli sbarchi di tali specie.

2.   Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione l’elenco dei porti designati per lo sbarco di aringhe, sgombri o sugarelli. Esso comunica inoltre alla Commissione le procedure di ispezione e di sorveglianza applicabili in tali porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di ciascuna delle specie suddette per ogni sbarco.

3.   Ciascuno Stato membro interessato notifica alla Commissione, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche dell’elenco dei porti e delle procedure di ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2.

4.   La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri interessati le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nonché l’elenco dei porti designati dai paesi terzi.

5.   La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano nei rispettivi siti Internet l’elenco dei porti designati e le relative modifiche.

CAPO II

SBARCHI NELLA COMUNITÀ

Articolo 3

Ingresso nel porto

1.   Il comandante di un peschereccio o il suo raccomandatario comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco interessato:

a)

il porto in cui intende entrare, il nome e il numero di registrazione della nave;

b)

l’ora di arrivo prevista nel porto suddetto;

c)

i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

d)

la zona in cui sono state effettuate le catture, quale definita all’articolo 10, lettera d).

2.   Gli Stati membri possono stabilire un termine di notifica più breve di quello previsto al paragrafo 1. In tal caso essi ne informano la Commissione 15 giorni prima dell’entrata in vigore. La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano tale informazione nei rispettivi siti Internet.

Articolo 4

Sbarco

Le autorità competenti dello Stato membro interessato esigono che non sia dato inizio alle operazioni di sbarco prima che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione. In caso di interruzione, la ripresa delle operazioni di sbarco è subordinata a una nuova autorizzazione.

Articolo 5

Giornale di bordo

1.   In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di un peschereccio presenta immediatamente, all’arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo all’autorità competente presso il porto di sbarco.

2.   I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato lo sbarco.

3.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, registrata nel giornale di bordo ed espressa in kg, è pari al 10 %.

Articolo 6

Pesatura del pesce fresco

1.   Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati con sistemi autorizzati dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

2.   Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.

Articolo 7

Pesatura del pesce fresco dopo il trasporto

1.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire la pesatura del pesce fresco dopo il trasporto dal porto di sbarco, purché il pesce non sia stato pesato allo sbarco e sia destinato a una località situata sul territorio dello Stato membro e distante non più di 100 chilometri dal porto di sbarco.

2.   La pesatura del pesce fresco dopo il trasporto in conformità del paragrafo 1 può essere autorizzata unicamente se:

a)

l’autocisterna in cui è trasportato il pesce è accompagnata da un ispettore dal porto di sbarco fino al luogo in cui il pesce è pesato; oppure

b)

le autorità competenti del luogo di sbarco autorizzano il trasporto del pesce.

3.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 2, lettera b), è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

immediatamente prima che l’autocisterna lasci il porto di sbarco, l’acquirente o un suo rappresentante fornisce alle autorità competenti una dichiarazione scritta indicante le specie di pesce e il nome della nave da cui è stato effettuato lo sbarco, il numero unico di identificazione dell’autocisterna e informazioni sul luogo di destinazione in cui sarà pesato il pesce; la dichiarazione deve precisare la data e l’ora nonché l’ora prevista di arrivo a destinazione dell’autocisterna;

b)

una copia della dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere conservata dal conducente durante il trasporto del pesce e trasmessa al consegnatario del pesce nel luogo di destinazione.

Articolo 8

Sistemi pubblici di pesatura del pesce fresco

In caso di ricorso a una pesa pubblica, la parte che effettua la pesatura rilascia all’acquirente una bolla indicante la data e l’ora della pesatura e il numero di identificazione dell’autocisterna. Una copia della bolla di pesatura deve essere acclusa alla nota di vendita o alla dichiarazione di assunzione in carico.

Articolo 9

Sistemi privati di pesatura del pesce fresco

1.   In caso di ricorso a sistemi privati di pesatura, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2.   Il sistema di pesatura deve essere approvato, calibrato e sigillato dalle autorità competenti.

3.   La parte che effettua la pesatura deve tenere, per ogni sistema di pesatura, un registro rilegato e numerato in ogni pagina («registro di pesatura») indicante:

a)

il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato;

b)

il numero di identificazione delle autocisterne nei casi in cui il pesce sia stato trasportato dal porto di sbarco prima della pesatura in conformità dell’articolo 7. Il carico di ogni autocisterna deve essere pesato e registrato separatamente;

c)

le specie di pesce;

d)

il peso di ciascuno sbarco;

e)

la data e l’ora dell’inizio e della fine della pesatura.

4.   Se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest’ultimo deve essere provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. La lettura del contatore all’inizio della pesatura e il totale cumulato devono essere riportati nel registro di pesatura. Qualsiasi utilizzo del sistema deve essere indicato nel registro di pesatura.

Articolo 10

Etichettatura del pesce congelato

Le navi sono autorizzate a sbarcare unicamente pesce congelato identificato mediante un’etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L’etichetta o il timbro, che vanno apposti su ogni cassa o blocco di pesce congelato, recano le seguenti indicazioni:

a)

nome o numero di registrazione della nave che ha catturato il pesce;

b)

specie;

c)

data di produzione;

d)

zona in cui è stata effettuata la cattura, con riferimento alla sottozona e alla divisione o sottodivisione in cui vigono limiti di cattura ai sensi della normativa comunitaria.

Articolo 11

Pesatura del pesce congelato

1.   Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce congelato devono assicurarsi che i quantitativi sbarcati siano pesati prima che il pesce sia trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. Il peso del pesce congelato sbarcato in casse è determinato per ogni specie moltiplicando il numero totale di casse per un peso netto medio per cassa calcolato secondo il metodo descritto nell’allegato.

2.   La parte che effettua la pesatura deve tenere, per ogni sbarco, un registro indicante:

a)

il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato;

b)

le specie ittiche sbarcate;

c)

le dimensioni della partita e del campione di pallet, per specie, in conformità del punto 1 dell’allegato;

d)

il peso di ciascun pallet facente parte del campione e il peso medio dei pallet;

e)

il numero di casse per ogni pallet del campione;

f)

la tara per cassa, se diversa dalla tara specificata al punto 4 dell’allegato;

g)

il peso medio di un pallet vuoto in conformità del punto 3, lettera b), dell’allegato;

h)

il peso medio per cassa e per specie.

3.   I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

Articolo 12

Conservazione dei documenti di pesatura

Il registro di pesatura e i registri di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 2, e le copie delle dichiarazioni scritte di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), devono essere conservati per sei anni.

Articolo 13

Nota di vendita e dichiarazione di assunzione in carico

Oltre a rispettare le disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il trasformatore, il destinatario o l’acquirente di tutto il pesce sbarcato deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta ma comunque non oltre 48 ore dopo il completamento della pesatura, una copia della nota di vendita o della dichiarazione di assunzione in carico.

Articolo 14

Accesso da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti devono avere pieno accesso, in qualsiasi momento, al sistema di pesatura, al registro di pesatura, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui il pesce è trasformato e conservato.

Articolo 15

Controlli incrociati

Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi incrociati su tutti gli sbarchi. Detti controlli hanno per oggetto:

1)

i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e i quantitativi registrati nel giornale di bordo della nave;

2)

i quantitativi per specie registrati nel giornale di bordo della nave e i quantitativi indicati nella dichiarazione di sbarco;

3)

i quantitativi per specie indicati nella dichiarazione di sbarco e i quantitativi indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita;

4)

la zona di cattura indicata nel giornale di bordo della nave e i dati VSM relativi alla nave in questione.

Articolo 16

Ispezione completa

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che almeno il 15 % dei quantitativi di pesce sbarcato e almeno il 10 % degli sbarchi di pesce siano oggetto di un’ispezione completa. Tale ispezione è effettuata in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Il controllo della pesatura delle catture di una nave è effettuato in base alla specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture deve essere controllata la pesatura dell’intero carico. Per gli sbarchi di pesce congelato si procederà al conteggio di tutte le casse e al controllo del calcolo del peso netto medio effettuato secondo il metodo descritto in allegato.

3.   Oltre a quelli indicati all’articolo 15, devono essere sottoposti a controllo incrociato i dati seguenti:

a)

i quantitativi per specie indicati nel registro di pesatura e quelli indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella distinta di vendita;

b)

le dichiarazioni scritte ricevute dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e le dichiarazioni scritte in possesso del consegnatario del pesce ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b);

c)

i numeri di identificazione delle autocisterne riportati nel registro di pesatura in conformità dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), e i numeri figuranti nelle dichiarazioni scritte di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a).

4.   Una volta concluse le operazioni di sbarco occorre verificare che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave.

Articolo 17

Documentazione delle attività di ispezione

Tutte le attività di ispezione previste all’articolo 16 devono essere documentate. La relativa documentazione deve essere conservata per sei anni.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

(3)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(4)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(5)  Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare quale definito nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale [GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5)].


ALLEGATO

Metodo di calcolo del peso netto medio delle casse o dei blocchi di pesce congelato

1.

Il peso medio per cassa è calcolato per ogni specie utilizzando il piano di campionamento illustrato nella tabella che segue. Il campione di pallet è selezionato in modo casuale.

Piano di campionamento

Dimensioni della partita

(numero di casse)

Dimensione del campione

(numero di pallet × 52 casse)

5 000 o meno

3

5 001-10 000

4

10 001-15 000

5

15 001-20 000

6

20 001-30 000

7

30 001-50 000

8

Più di 50 000

9

2.

Si pesa ciascun pallet di casse del campione. Il peso lordo medio per pallet e per specie è ottenuto dividendo il peso lordo totale di tutti i pallet del campione per il numero totale di pallet del medesimo.

3.

Il peso netto per cassa e per specie è ottenuto deducendo dal peso lordo medio del pallet di cui al punto 2 gli elementi di seguito indicati:

a)

la tara media per cassa, corrispondente al peso del ghiaccio e dell’imballaggio di cartone, plastica o altro materiale, moltiplicata per il numero di casse del pallet;

b)

il peso medio di nove pallet vuoti simili a quelli utilizzati nello sbarco.

Il peso netto per pallet e per specie così ottenuto è diviso per il numero di casse del pallet.

4.

La tara per cassa di cui al punto 3, lettera a), è di 1,5 kg. Gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare una tara per cassa differente, purché sottopongano all’approvazione della Commissione il loro metodo di campionamento e le sue eventuali modifiche.


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/62


REGOLAMENTO (CE) N. 1543/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione (2) e l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione (3) indicono una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione di determinati prodotti lattiero-caseari verso tutte le destinazioni, eccetto alcuni paesi terzi e territori.

(2)

Per evitare errori di interpretazione circa lo stato giuridico di tali destinazioni occorre distinguere fra paesi terzi e territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità.

(3)

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004 e l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004 stabiliscono il periodo di gara per i titoli di restituzione all’esportazione, rispettivamente, per il burro e il latte scremato in polvere. Considerata la situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il regolamento (CE) n. 1119/2007 della Commissione, del 27 settembre 2007, recante deroga al regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e al regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere (4), ha previsto un unico periodo di gara al mese nell’ultimo trimestre del 2007.

(4)

Dato che la situazione del mercato resterà probabilmente invariata e al fine di evitare procedure e oneri amministrativi inutili, è opportuno adottare definitivamente questa frequenza su base permanente a decorrere da gennaio 2008.

(5)

È pertanto necessario modificare i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 581/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I prodotti di cui al primo comma sono destinati all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto i paesi e territori seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d’America;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì del mese con le seguenti eccezioni:

a)

in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì;

b)

in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì.

Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.

Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:

a)

in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì;

b)

in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì.

Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 582/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (5), in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto i paesi e territori seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d’America;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

2)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì del mese con le seguenti eccezioni:

a)

in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì;

b)

in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì.

Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.

Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:

a)

in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì;

b)

in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì.

Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007 (GU L 76 del 16.3.2007, pag. 16).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007.

(4)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 23.

(5)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.»;


21.12.2007   

IT

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L 337/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1544/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, fissa l’importo dell’aiuto per il latte distribuito agli allievi delle scuole, a prescindere dal tenore di materia grassa, e prevede l’adeguamento del livello di aiuto per altri prodotti ammissibili.

(2)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione (2).

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è modificato come segue:

1)

L’articolo 3 sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri possono versare l’aiuto per i prodotti ammissibili il cui elenco figura nell’allegato I.

2.   Per i dipartimenti francesi d’oltremare il latte al cacao o aromatizzato di cui all’allegato può essere latte ricostituito.

3.   Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di un massimo di 5 mg di fluoro per chilogrammo di prodotti della categoria I dell’allegato.

4.   L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

2)

All’articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II.»

3)

All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per i prodotti delle categorie da II a VI dell’allegato I, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze:

a)

100 kg di prodotti della categoria II sono equiparati a 300 kg di latte;

b)

100 kg di prodotti della categoria III sono equiparati a 765 kg di latte;

c)

100 kg di prodotti della categoria IV sono equiparati a 850 kg di latte;

d)

100 kg di prodotti della categoria V sono equiparati a 935 kg di latte;

e)

100 kg di prodotti della categoria VI sono equiparati a 750 kg di latte.»;

4)

Gli allegati I e II sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 31).

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI SOVVENZIONABILI

Categoria I

a)

Latte trattato termicamente;

b)

Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a);

c)

Iogurt o piimä/filmjölk o piimä/fil a base di latte di cui alla lettera a).

Categoria II

Formaggi freschi e formaggi fusi, non aromatizzati (1), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40 %

Categoria III

Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 %

Categoria IV

Formaggio “Grana Padano”

Categoria V

Formaggio “Parmigiano Reggiano”

Categoria VI

“Formaggio Halloumi”

ALLEGATO II

Importo dell’aiuto

a)

18,15 EUR per 100 kg di prodotti della categoria I;

b)

54,45 EUR per 100 kg di prodotti della categoria II;

c)

138,85 EUR per 100 kg di prodotti della categoria III;

d)

154,28 EUR per 100 kg di prodotti della categoria IV;

e)

169,70 EUR per 100 kg di prodotti della categoria V;

f)

136,13 EUR per 100 kg di prodotti della categoria VI.

»

(1)  Ai fini della presente categoria, per formaggi non aromatizzati si intende i formaggi ottenuti esclusivamente a base di latte, con l’eventuale aggiunta di sostanze necessarie alla loro preparazione, a condizione che tali sostanze non sostituiscano in tutto o in parte alcuno dei componenti del latte.


21.12.2007   

IT

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L 337/67


REGOLAMENTO (CE) N. 1545/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

recante fissazione del quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell'India destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che l'applicazione di dazi all'importazione su un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati elencati nell'allegato VI dello stesso regolamento sia sospesa in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 per consentire l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie.

(2)

A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), il quantitativo complementare deve essere determinato in base ad un bilancio comunitario previsionale di approvvigionamento in zucchero greggio. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008 il bilancio suddetto evidenzia la necessità di importare un quantitativo complementare di zucchero greggio che permetta di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie.

(3)

Per garantire alle raffinerie comunitarie un approvvigionamento sufficiente di zucchero greggio che soddisfi il loro fabbisogno tradizionale, il quantitativo complementare deve essere ripartito tra i paesi terzi interessati in modo da garantire una consegna completa. Per l'India si considera opportuno mantenere un quantitativo iniziale di 10 000 tonnellate. Per quanto riguarda il fabbisogno restante, occorre fissare un quantitativo complessivo per gli Stati ACP, che si sono collettivamente impegnati ad attuare tra di loro le procedure per la ripartizione dei quantitativi al fine di garantire l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008, il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio del codice NC 1701 11 10, destinato alla raffinazione, di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006, ammonta a:

a)

70 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell'India;

b)

10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell'India.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/68


REGOLAMENTO (CE) N. 1546/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quando segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio ha modificato le disposizioni del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda l’ammasso privato di burro e crema, abolendo in particolare il riferimento alle norme di qualità nazionali come criterio di ammissibilità al beneficio dell’aiuto all’ammasso privato di burro.

(2)

A seguito di tali nuove disposizioni è opportuno armonizzare i criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto per lo smercio di crema di latte, burro e burro concentrato definiti nel regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione (2). Occorre in particolare sopprimere i riferimenti alle norme di qualità nazionali e, ove necessario, sostituirli con i criteri di ammissibilità del regolamento (CE) n. 1255/1999. È necessario adattare di conseguenza le pertinenti disposizioni in materia di controlli.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1898/2005.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata rispondente ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;»

2)

all’articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nel caso in cui l’aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema o l’incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali o, eventualmente, nei prodotti intermedi avvengano in uno Stato membro che non è quello di fabbricazione, il burro o la crema sono accompagnati da un certificato rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di fabbricazione che attesti:

a)

per il burro, che sia stato prodotto sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che il burro sia prodotto direttamente ed esclusivamente a partire da crema o latte ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

b)

per la crema, che sia stata prodotta sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che la crema sia stata ottenuta direttamente ed esclusivamente a partire da latte di vacca prodotto nella Comunità ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

3.   Quando lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli sulla natura e la composizione del burro di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, il certificato indicato al paragrafo 2 del presente articolo riporta anche i risultati di tali controlli e conferma che il prodotto di cui trattasi è effettivamente burro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio deve essere sigillato con un’etichetta numerata dell’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il relativo numero deve essere indicato nel certificato succitato.»;

3)

all’articolo 72, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;»

4)

all’articolo 74, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per il burro di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto fissato al paragrafo 1 del presente articolo è moltiplicato per 0,9756.»;

5)

all’articolo 81, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti, in modo chiaramente leggibile e in caratteri indelebili, il marchio di identificazione previsto all’articolo 72, lettera b), ed una o più delle diciture elencate nell’allegato XVI, punto 1.»;

6)

l’articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Articolo 82

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie di controllo per accertare l’osservanza delle disposizioni del presente capitolo. In particolare, i controlli dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino del fornitore sono effettuati a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (3).

Inoltre, l’ammissibilità del burro è verificata analizzando campioni prelevati casualmente al fine di garantire la conformità all’articolo 72, lettera b), punto i), del presente regolamento e l’assenza di materie grasse non provenienti dal latte.

I controlli formano oggetto di una relazione di ispezione in cui sono indicate la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate.

2.   Se il burro è prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è acquistato da un beneficiario, il pagamento dell’aiuto è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di fabbricazione.

Il certificato conferma che il burro in questione è stato prodotto in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che il burro sia prodotto a partire da crema o latte ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Quando lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli sulla natura e la composizione del burro di cui all’articolo 72, lettera b), del presente regolamento, il certificato indicato al primo comma del presente paragrafo riporta anche i risultati di tali controlli e conferma che il prodotto di cui trattasi è effettivamente burro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio è sigillato con un’etichetta numerata dell’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il relativo numero deve essere indicato nel certificato succitato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

L’articolo 1, paragrafi da 3 a 6, si applica a tutte le consegne di burro effettuate sulla base del buono di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1898/2005, valido per il mese di gennaio 2008 e per i mesi successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2007 (GU L 25 dell’1.2.2007, pag. 6).

(3)  GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18


21.12.2007   

IT

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L 337/70


REGOLAMENTO (CE) N. 1547/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che fissa un periodo transitorio per depennare la Repubblica di Capo Verde dall’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, come previsto dal regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica di Capo Verde (di seguito «Capo Verde») è compresa nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati nell’ambito del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate.

(2)

L’articolo 12, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 980/2005 stabilisce il depennamento di un paese dal regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati se tale paese è escluso dalle Nazioni Unite dall’elenco dei paesi meno sviluppati. Detto articolo prevede anche la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.

(3)

Capo Verde è stato escluso dalle Nazioni Unite dall’elenco dei paesi meno sviluppati a partire dal 1o gennaio 2008 (2).

(4)

Capo Verde dovrebbe quindi poter continuare, sino alla fine del 2010, a beneficiare delle preferenze concesse nell’ambito del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 1o gennaio 2011, la Repubblica di Capo Verde è depennata dall’elenco dei beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 606/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 4).

(2)  Risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU A/Res/59/210 del 20 dicembre 2004.


21.12.2007   

IT

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L 337/71


REGOLAMENTO (CE) N. 1548/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 145, lettere d bis) e d quinquies),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 definisce le norme relative al sostegno accoppiato per gli ortofrutticoli. Il titolo IV, capitoli 10 octies e 10 nonies, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e un pagamento transitorio per i frutti rossi. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione relative all'erogazione di questi aiuti.

(2)

L'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 autorizza i nuovi Stati membri ad integrare i pagamenti diretti comunitari con pagamenti complementari. Alcuni pagamenti diretti sono stati interamente o parzialmente inclusi nel regime di pagamento unico in tutti gli Stati membri, esclusi i nuovi Stati membri che applicano ancora il regime di pagamento unico per superficie. Tenuto conto di questa evoluzione nell'attuazione del regime di pagamento unico, l'esperienza relativa ai pagamenti diretti nazionali complementari mostra che i nuovi Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'applicazione delle norme previste nell'articolo 143 quater del regolamento sopra citato. Ai fini di una maggiore chiarezza occorre pertanto precisare il significato di alcuni termini impiegati nell'articolo 143 quater, paragrafi 2 e 7, del suddetto regolamento.

(3)

L'allegato VIII, sezione I, punto E, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania prevede la possibilità di concedere un sostegno agli agricoltori ammessi a beneficiare di pagamenti diretti nazionali complementari in Bulgaria e in Romania nel quadro della misura di sviluppo rurale supplementare temporanea. È opportuno che, in caso di partecipazione comunitaria, a tali pagamenti diretti nazionali complementari si applichi il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2), recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale disposizione deve essere applicata a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(4)

L'articolo 110 duovicies, paragrafo 3, e l'articolo 110 tervicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, subordinano la concessione degli aiuti di cui ai medesimi articoli alla stipula di contratti di trasformazione. A tal fine è opportuno disporre che per le materie prime agricole in questione venga stipulato un contratto tra un primo trasformatore accreditato, da una parte, e un produttore o un'organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenti o, nel caso dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi, un collettore accreditato che rappresenti il produttore.

(5)

Per garantire che le materie prime che beneficiano dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi siano effettivamente trasformate, è necessario predisporre un sistema di accreditamento dei primi trasformatori e dei collettori. Gli operatori accreditati sarebbero tenuti a rispettare determinati requisiti minimi e sarebbero passibili di sanzioni in caso di inadempimento dei propri obblighi, secondo precise disposizioni emanate dalle autorità competenti a livello nazionale.

(6)

Per poter gestire in modo adeguato la dotazione finanziaria relativa ai pagamenti transitori per gli ortofrutticoli, è opportuno che gli Stati membri fissino all'inizio dell'anno un importo di aiuto indicativo per ettaro e, prima dell'inizio del periodo fissato per i pagamenti, un importo di aiuto definitivo per ettaro.

(7)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (3).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:

1)

nell'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera t):

«t)

pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al titolo IV, capitoli 10 octies e 10 nonies, del suddetto regolamento.»;

2)

nell'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), e), h), i), j), m), p) e t) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,3 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Nel caso di Malta, i pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), e), h), i), j), m), p) e t) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Nel caso della Grecia, i pagamenti transitori per gli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, lettera t), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Nel caso della Bulgaria, della Lettonia, dell'Ungheria e della Polonia, il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all'articolo 1, lettera t), è concesso, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

3)

nell'articolo 2, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il pagamento diretto di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), h), j) e t) è concesso soltanto per le superfici che siano state interamente seminate o piantate e sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.»;

4)

nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), è aggiunto il seguente punto v):

«v)

l'importo totale dell'aiuto versato nel caso dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al titolo IV, capitoli 10 octies e 10 nonies, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

5)

l'articolo seguente è inserito dopo l'articolo 139:

«Articolo 139 bis

Condizioni di ammissibilità

1.   Ai fini dell'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, per “corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004” di cui al paragrafo 2, quarto comma, del suddetto articolo si intende ogni pagamento diretto che figura nell'allegato I di tale regolamento, concesso nel corso dell'anno di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari, le cui condizioni di ammissibilità sono simili a quelle del pagamento diretto nazionale complementare interessato.

2.   In applicazione dell'articolo 143 quater, paragrafo 7, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione tiene conto in particolare delle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 5, del suddetto regolamento e delle condizioni di ammissibilità relative al pagamento diretto corrispondente applicabile agli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.»;

6)

nell'articolo 140, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il regolamento (CE) n. 796/2004 si applica ai pagamenti diretti nazionali complementari cofinanziati a norma dell'articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999 o, nel caso della Bulgaria e della Romania, a norma dell'allegato VIII, sezione I, punto E, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.»;

7)

Il seguente capitolo 17 quinquies è inserito dopo il capitolo 17 quater:

«CAPITOLO 17 quinquies

PAGAMENTI TRANSITORI PER GLI ORTOFRUTTICOLI E PAGAMENTO TRANSITORIO PER I FRUTTI ROSSI

Articolo 171 quinquies

Definizioni

Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:

a)

per “richiedente” si intende l'agricoltore che coltiva le superfici di cui agli articoli 110 unvicies e 110 tervicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 al fine di ottenere l'aiuto di cui ai suddetti articoli;

b)

per “aiuto” si intende il pagamento transitorio per gli ortofrutticoli previsto nell'articolo 110 unvicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 o il pagamento transitorio per i frutti rossi previsto nell'articolo 110 tervicies del medesimo regolamento;

c)

per “primo trasformatore” si intende l'utilizzatore di una materia prima agricola di cui agli articoli 110 unvicies e 110 tervicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 che effettua la prima trasformazione di tale materia prima al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (4);

d)

per “collettore” si intende qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi della lettera a) e che acquista per proprio conto almeno uno dei prodotti di cui rispettivamente nell'articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma, o nell'articolo 110 tervicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

e)

per “organizzazione di produttori riconosciuta” si intende qualsiasi soggetto giuridico o parte chiaramente definita di un soggetto giuridico conforme ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 (5) e riconosciuta dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4 del suddetto regolamento, nonché le associazioni di produttori riconosciute in applicazione dell'articolo 7 del medesimo regolamento.

Articolo 171 quinquies bis

Contratto

1.   Fatto salvo il ricorso, da parte degli Stati membri, alla possibilità prevista nell'articolo 110 duovicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il contratto di trasformazione di cui all'articolo 110 duovicies, paragrafo 3, e nell'articolo 110 tervicies, paragrafo 2, del suddetto regolamento è concluso tra un primo trasformatore accreditato ai sensi dell'articolo 171 quinquies ter, da una parte, e un produttore o un'organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenti o un collettore accreditato ai sensi dell'articolo 171 quinquies ter, dall'altra.

Qualora l'organizzazione di produttori riconosciuta agisca altresì in qualità di primo trasformatore accreditato, il contratto può assumere la forma di un impegno di conferimento.

2.   Il contratto o l'impegno di conferimento specifica almeno i seguenti elementi:

a)

il nome, il cognome e l'indirizzo delle parti contraenti del contratto o dell'impegno di conferimento;

b)

le specie interessate e la superficie occupata da ciascuna specie;

c)

ove del caso, un impegno del richiedente di consegnare al primo trasformatore la quantità totale raccolta o i quantitativi minimi definiti dagli Stati membri.

Qualora il contratto venga concluso tra un primo trasformatore accreditato e un'organizzazione di produttori riconosciuta o un collettore accreditato che rappresenta il richiedente, il contratto menziona altresì il nome, il cognome e l'indirizzo, di cui alla lettera a), dei richiedenti interessati, nonché le specie e la superficie occupata, di cui alla lettera b), di ciascuno dei richiedenti interessati.

Articolo 171 quinquies ter

Accreditamento dei primi trasformatori e dei collettori

1.   Ai fini del presente capitolo, gli Stati membri istituiscono un sistema di accreditamento dei primi trasformatori e dei collettori stabiliti sul loro territorio. Essi definiscono in particolare le condizioni di accreditamento che consentano di garantire almeno:

a)

che i primi trasformatori e i collettori accreditati dispongono delle capacità amministrative per gestire i contratti di cui all'articolo 171 quinquies bis;

b)

che i primi trasformatori accreditati dispongono di capacità di produzione sufficienti.

2.   Gli Stati membri definiscono una procedura per il controllo degli accreditamenti.

Gli accreditamenti conferiti a norma del regolamento (CE) n. 2201/96 e del regolamento (CE) n. 2202/96 restano in vigore nel quadro dell'applicazione del presente capitolo.

3.   Se un collettore o un primo trasformatore accreditato risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capitolo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se un collettore o primo trasformatore accreditato non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall'autorità competente in virtù del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri comminano opportune sanzioni. L'importo delle sanzioni è calcolato in funzione della gravità dell'infrazione.

4.   Gli Stati membri pubblicano un elenco dei collettori e dei primi trasformatori accreditati almeno due mesi prima della data fissata conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, o all'articolo 13, paragrafo 13 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 171 quinquies quater

Livello dell'aiuto nell'ambito dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli

1.   Conformemente all'articolo 110 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano e pubblicano, anteriormente al 15 marzo dell'anno per cui è chiesto l'aiuto, l'importo indicativo dell'aiuto per ettaro.

2.   Conformemente all'articolo 110 duovicies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano l'importo definitivo dell'aiuto per ettaro sulla base della superficie determinata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 972/2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 3).

(3)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2007 (GU L 222 del 28.8.2007, pag. 10).

(4)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(5)  GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/75


REGOLAMENTO (CE) N. 1549/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità e il regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) (2) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame, in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) offre ai trasformatori, a determinate condizioni, la possibilità di richiedere titoli di importazione.

(2)

Le carni di pollame salate del codice NC 0210 99 39 non sono contemplate dal regolamento (CEE) n. 2777/75. Occorre quindi consentire agli operatori che importano tradizionalmente questo prodotto di beneficiare del contingente specifico per le carni di pollame salate.

(3)

Tra le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 616/2007 figura in particolare quella secondo cui la trasformazione deve essere stata effettuata a partire da carni di pollame dei codici NC 0207 o 0210 e dare come risultato preparazioni di pollame dei codici NC 1602 contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75.

(4)

Poiché il regolamento (CEE) n. 2777/75 non include le preparazioni omogeneizzate del codice NC 1602 10 ed alcuni operatori specializzati in questo tipo di trasformazione hanno dimostrato il proprio interesse ad una partecipazione ai contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007, occorre prevedere che questi prodotti siano inclusi nella trasformazione, limitatamente, tuttavia, ai prodotti omogeneizzati che non contengono carni diverse da quelle di pollame.

(5)

L’esperienza mostra che le quantità disponibili per i gruppi 6 e 8 non sono utilizzate. Una delle ragioni di questa sottoutilizzazione consiste nel fatto che la quantità minima che un operatore è in grado di chiedere, fissata dal regolamento a 100 tonnellate, è eccessiva in quanto si tratta spesso di mercati di «nicchia».

(6)

È quindi opportuno ridurre la quantità minima che ciascun operatore è in grado di chiedere per questi gruppi specifici.

(7)

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri agli operatori con oltre due mesi di anticipo rispetto all’inizio del sottoperiodo o del periodo interessato e, quindi, del loro periodo di validità. Il lasso di tempo che intercorre tra il rilascio dei titoli e il momento in cui gli operatori possono utilizzare detti titoli per le importazioni è particolarmente lungo.

(8)

Per evitare che alcuni di questi titoli siano adoperati per le importazioni prima dell’inizio del loro periodo di validità, è necessario esigere la registrazione obbligatoria dell’inizio del periodo di validità sui titoli di importazione.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 616/2007.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 616/2007 è modificato come segue.

1)

L’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 o di carni di pollame salate del codice NC 0210 99 39.»

2)

L’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«2.   In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e al paragrafo 1 del presente articolo, all’atto della presentazione della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingentale, il richiedente può altresì fornire la prova di avere trasformato, in ciascuno dei due periodi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 1 000 tonnellate di pollame di cui ai codici NC 0207 o 0210 in preparazioni di pollame dei codici 1602 contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75 o in preparazioni omogeneizzate del codice NC 1602 10 00 non contenenti carni diverse da quelle di pollame.»

3)

L’articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Per i gruppi 3, 6 e 8 il quantitativo minimo su cui deve vertere la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.»

4)

L’allegato II, parte B, è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10.

(3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.


ALLEGATO

«B.

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 7, secondo comma:

In bulgaro

:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007

В действие от …

In spagnolo

:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007

Válida desde el …

In ceco

:

Snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007

Platné ode dne

In danese

:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007

Gyldig fra den …

In tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007

Gültig ab dem

In estone

:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007

Kehtib alates

In greco

:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007

Ισχύει από …

In inglese

:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007

valid from …

In francese

:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007

Valable à partir du

In italiano

:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007

Valido a decorrere dal

In lettone

:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007

Piemērojams no

In lituano

:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007

Galioja nuo

In ungherese

:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés

Érvényesség kezdete

In maltese

:

Tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007

Valida mid-data

In neerlandese

:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007

Geldig vanaf

In polacco

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007

Ważne od dnia […] r.

In portoghese

:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007

Válida a partir de

In rumeno

:

reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007

Valabil de la

In slovacco

:

Zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007

Platné od ...

In sloveno

:

Skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007

Velja od

In finlandese

:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus

Voimassa alkaen

In svedese

:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007

Giltig fr.o.m. …»


21.12.2007   

IT

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L 337/79


REGOLAMENTO (CE) N. 1550/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c), d bis), l), m), n) e p),

considerando quanto segue:

(1)

Nella relazione al Consiglio (2) sull’applicazione della condizionalità, la Commissione ha identificato una serie di miglioramenti auspicabili in termini di efficienza e/o di semplificazione delle norme che disciplinano tale applicazione. Al fine di rendere operativi tali miglioramenti è necessario modificare in vari punti il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3).

(2)

L’articolo 143 ter ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede un pagamento separato per gli ortofrutticoli negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ivi previsto all’articolo 143 ter. Per le sue caratteristiche intrinseche, questo pagamento non è legato alla superficie agricola, ragion per cui le disposizioni relative alla domanda unica di cui al regolamento (CE) n. 796/2004 non si applicano al regime in questione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la definizione dei regimi di aiuto alla superficie e prevedere una procedura appropriata per la presentazione delle domande.

(3)

Le disposizioni previste al capitolo 10 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 con riguardo al pagamento per lo zucchero sono divenute obsolete e devono essere soppresse.

(4)

Occorre fissare, per la Bulgaria e la Romania, la data di determinazione della proporzione di pascolo permanente che deve essere mantenuto a livello dello Stato membro. Occorre altresì determinare il termine ultimo per la comunicazione alla Commissione delle informazioni relative a tale proporzione.

(5)

A seguito dell’introduzione del pagamento transitorio per gli ortofrutticoli previsto al capitolo 10 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del pagamento transitorio per i frutti rossi previsto al capitolo 10 nonies dello stesso regolamento, occorre modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 per quanto concerne la procedura di presentazione delle domande.

(6)

A seguito dell’introduzione del regime di pagamento unico e del disaccoppiamento dei pagamenti per superficie, non è più necessario che i controlli in loco relativi a questi pagamenti siano sistematicamente effettuati senza preavviso. Occorre inoltre precisare in quali circostanze debbano essere effettuati senza preavviso i controlli in loco relativi alla condizionalità, in modo da evitare in particolare la dissimulazione di infrazioni o irregolarità.

(7)

L’esperienza ha mostrato che occorre dar prova di maggiore flessibilità quanto al modo in cui viene raggiunto il tasso minimo di controlli di condizionalità. Lo Stato membro deve avere la possibilità di raggiungere il tasso minimo non solo a livello dell’autorità di controllo competente, ma anche a livello dell’organismo pagatore, a livello di un atto o di una norma determinati o anche a livello di un insieme di atti o di norme. Inoltre, qualora un campione debba essere esteso al di là del tasso minimo di controlli a seguito della constatazione di un gran numero di infrazioni, tale estensione deve riguardare gli atti o le norme in questione e non l’insieme della zona soggetta al criterio di condizionalità. Occorre pertanto modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004.

(8)

L’esperienza ha inoltre mostrato che la selezione di campioni ai fini dei controlli in loco può essere migliorata consentendo che essa venga effettuata non più esclusivamente a livello dell’autorità di controllo competente, ma anche a livello dell’organismo pagatore oppure per atto e per norma.

(9)

L’esistenza di tassi di controllo diversi nei testi legislativi specifici relativi al controllo della condizionalità complica il lavoro degli Stati membri in materia di organizzazione dei controlli. Occorre pertanto introdurre un tasso di controllo unico per i controlli in loco legati alla condizionalità. Nondimeno, le eventuali infrazioni constatate nel corso di controlli in loco effettuati in virtù della normativa settoriale devono essere menzionate nella relazione di controllo e successivamente verificate nell’ambito della condizionalità.

(10)

È possibile migliorare il campionamento ai fini dei controlli in loco connessi alla condizionalità consentendo che nell’ambito dell’analisi dei rischi venga tenuto conto della partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché ai sistemi di certificazione pertinenti. Nel tener conto di tale partecipazione occorre tuttavia dimostrare che gli agricoltori che partecipano a tali sistemi presentano meno rischi di quelli che non vi partecipano.

(11)

Per far sì che la selezione del campione ai fini dei controlli in loco connessi alla condizionalità comporti un elemento di rappresentatività, è necessario che una parte del suddetto campione sia selezionata su base aleatoria. Nel caso in cui suddetti controlli vengano intensificati, è opportuno che possa essere aumentata anche la percentuale di agricoltori selezionati in modo casuale per tali controlli.

(12)

Per consentire di iniziare i controlli in loco connessi alla condizionalità quanto prima possibile nel corso dell’anno, prima ancora che siano disponibili tutte le informazioni contenute nei moduli delle domande, è opportuno che si possa effettuare una selezione parziale del campione di controllo basandosi sulle informazioni già disponibili.

(13)

I controlli in loco connessi alla condizionalità richiedono in generale più ispezioni nella stessa azienda. Al fine di ridurre l’onere costituito dai controlli sia per gli agricoltori che per le amministrazioni, queste ultime possono limitarsi a una sola ispezione. Occorre precisare il momento in cui tale ispezione deve essere effettuata. Parallelamente, occorre che gli Stati membri provvedano affinché un controllo effettivo e rappresentativo dei requisiti e delle norme ancora da verificare venga effettuato nel corso dello stesso anno.

(14)

Con riguardo ai controlli in loco relativi ai criteri di ammissibilità, la formula consistente nel limitare le ispezioni effettive a un campione della zona da controllare si è rivelata efficace. È dunque opportuno estendere ove possibile questa possibilità ai controlli in loco connessi alla condizionalità. Tuttavia, qualora il controllo del suddetto campione riveli infrazioni, il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate deve essere esteso. Questo principio deve essere altresì applicato laddove la legislazione applicabile all’atto o alla norma in questione preveda questo tipo di controllo.

(15)

Al fine di semplificare i controlli in loco e sfruttare al meglio le capacità di controllo esistenti, è opportuno prevedere, quando l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche tramite controllo in loco, la sostituzione dei controlli nell’azienda con controlli amministrativi o controlli a livello delle imprese.

(16)

È inoltre necessario che gli Stati membri abbiano la possibilità di utilizzare, ai fini dei controlli in loco, indicatori oggettivi specifici di taluni requisiti o talune norme. Tali indicatori devono tuttavia avere un legame diretto con i requisiti o le norme che rappresentano e includere tutti gli elementi oggetto del controllo.

(17)

L’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004 prevede la possibilità di applicare, in caso di constatazione di un dato caso di infrazione, una riduzione a titolo dell’anno civile di presentazione della domanda. Ovviamente, il controllo in loco deve essere effettuato nel corso dell’anno di presentazione della domanda. Questo punto deve essere chiarito nel quadro del regolamento (CE) n. 796/2004.

(18)

Gli agricoltori devono essere informati in merito ad ogni possibile infrazione identificata a seguito di un controllo in loco. È opportuno fissare un termine entro il quale l’agricoltore deve ricevere questa informazione, senza tuttavia che il superamento di tale termine possa esimere l’agricoltore interessato dalle conseguenze dell’infrazione identificata.

(19)

Le attuali disposizioni relative alle riduzioni da applicare in caso di infrazioni ripetute non tengono conto dell’eventuale aumento o diminuzione di queste ultime. Per incoraggiare gli interessati a migliorare la situazione ed evitare di peggiorarla è opportuno tener conto di queste evoluzioni nel calcolo della percentuale da fissare e da moltiplicare per tre in occasione della prima ripetizione.

(20)

In seguito all’inserimento di nuovi regimi di aiuto nel regime dei pagamenti diretti occorre aggiornare i riferimenti ai massimali di cui all’articolo 71 bis del regolamento (CE) n. 796/2004.

(21)

In alcuni casi, i diritti indebitamente assegnati corrispondono ad importi assai ridotti il cui recupero comporta un onere amministrativo considerevole. A fini di semplificazione e per equilibrare l’onere amministrativo e gli importi da recuperare, risulta giustificato limitare le azioni di recupero agli importi superiori a una determinata cifra.

(22)

Le modifiche previste dal presente regolamento riguardano le domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2008.

(23)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 796/2004.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il testo del punto 12) è sostituito dal seguente:

«12)

“regimi di aiuto per superficie”: il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del suddetto regolamento, ad eccezione di quelli di cui ai capitoli 7, 10 septies, 11 e 12 del titolo IV, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del medesimo regolamento e del pagamento distinto per gli ortofrutticoli di cui all’articolo 143 ter ter del medesimo regolamento.»;

b)

il testo del punto 32) è sostituito dal seguente:

«32)

“atto”: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 7 e 8 del citato allegato III formano un unico atto.»;

2)

all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«7.   Per la Bulgaria e la Romania, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

a)

la superficie investita a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2007 conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2007.»;

3)

All’articolo 13, il seguente paragrafo è inserito prima del paragrafo 14:

«13 bis.   Nel caso di una domanda relativa ai pagamenti transitori per gli ortofrutticoli di cui al titolo IV, capitolo 10 octies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o al pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al capitolo 10 nonies dello stesso titolo, la domanda unica deve essere corredata di copia del contratto di trasformazione o dell’impegno di conferimento a norma dell’articolo 171 quinquies bis del regolamento (CE) n. 1973/2004.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che l’informazione di cui al primo comma possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, ma comunque entro il 1o dicembre dell’anno della domanda.»;

4)

Nella parte II, titolo II, l’intestazione del capitolo III bis è sostituita dalla seguente:

 

«AIUTO PER I PRODUTTORI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CANNA DA ZUCCHERO, PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO E PAGAMENTO SEPARATO PER GLI ORTOFRUTTICOLI»;

5)

l’articolo 17 bis è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Requisiti relativi alle domande di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, il pagamento distinto per lo zucchero e il pagamento separato per gli ortofrutticoli»;

b)

al paragrafo 1, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

«Per ottenere l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del suddetto regolamento e il pagamento separato per gli ortofrutticoli di cui all’articolo 143 ter ter del medesimo regolamento, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, in particolare:»;

c)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La domanda relativa all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, al pagamento distinto per lo zucchero o al pagamento separato per gli ortofrutticoli è presentata entro un termine fissato dagli Stati membri e non posteriore al 15 maggio ovvero, nel caso dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania, al 15 giugno.»;

6)

al capitolo I della parte II, titolo III, è aggiunto il seguente articolo 23 bis:

«Articolo 23 bis

1.   I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso deve essere strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale, il preavviso di cui al primo comma non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

2.   Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sono effettuati contemporaneamente.»;

7)

l’articolo 25 è soppresso.

8)

gli articoli 44 e 45 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 44

Percentuale minima di controlli

1.   In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli almeno sull’1 % degli agricoltori che presentano domande di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quali detta autorità di controllo è responsabile.

La percentuale minima di controlli di cui al primo comma può essere raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente o a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o norme. Qualora i controlli non vengano effettuati dagli organismi pagatori conformemente all’articolo 42, la percentuale minima di controlli può essere tuttavia raggiunta a livello di ciascun organismo pagatore.

Ove la legislazione applicabile agli atti e alle norme già preveda percentuali minime di controllo, è applicata la percentuale in questione anziché quella indicata al primo comma. In alternativa, gli Stati membri possono decidere che ogni caso di infrazione individuato in occasione di un controllo in loco effettuato al di fuori del campione di cui al primo comma in applicazione della legislazione applicabile agli atti e alle norme sia comunicato all’autorità di controllo competente per l’atto o le norme in questione e da essa seguito. Si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.

2.   Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di infrazioni a un determinato atto o a una determinata norma, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere per l’atto o la norma in questione nel periodo di controllo successivo.

Articolo 45

Selezione del campione di controllo

1.   Fatti salvi i controlli svolti a seguito di infrazioni portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione di ciascuno dei campioni di aziende da sottoporre a controlli ai sensi dell’articolo 44 si basa, se del caso, su un’analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un’analisi dei rischi pertinente rispetto ai requisiti o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere svolta a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche o, nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese.

L’analisi dei rischi può tener conto di uno degli elementi seguenti, o di entrambi:

a)

la partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

la partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione, se il regime in questione risulta pertinente per i requisiti e le norme considerati.

1 bis.   Per ottenere il fattore di rappresentatività, si seleziona in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma.

Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto dall’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

1 ter.   Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo, sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.

2.   I campioni di agricoltori da controllare conformemente all’articolo 44 vengono selezionati a partire dai campioni di agricoltori già selezionati ai sensi degli articoli 26 e 27 e ai quali si applicano le norme o i requisiti pertinenti.

3.   In deroga al paragrafo 2, i campioni di agricoltori da sottoporre a controllo in applicazione dell’articolo 44 possono essere selezionati nell’ambito della popolazione di agricoltori che presentano domande di pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che sono tenuti a rispettare le norme o i requisiti pertinenti.

In tal caso:

a)

qualora l’analisi dei rischi a livello delle aziende porti a concludere che i non beneficiari di aiuti diretti rappresentano un rischio maggiore degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto, gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto possono essere sostituiti da non beneficiari; in tal caso, comunque, il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli deve raggiungere la percentuale minima di controlli indicata all’articolo 44, paragrafo 1; le ragioni di tali sostituzioni vengono adeguatamente motivate e documentate;

b)

se più efficace, anziché a livello delle aziende agricole l’analisi dei rischi può essere svolta a livello delle imprese, in particolare macelli, commercianti o fornitori; in tal caso, gli agricoltori sottoposti a tali controlli possono rientrare nel calcolo della percentuale di cui all’articolo 44, paragrafo 1.

4.   Si può stabilire di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.»;

9)

L’articolo 47 è modificato come segue:

a)

Al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«In deroga al primo comma, quando la percentuale minima di controlli è raggiunta a livello di ciascun atto o di ciascuna norma o di ciascun gruppo di atti o di norme, secondo quanto previsto all’articolo 44, paragrafo 1, gli agricoltori selezionati vengono sottoposti a controlli di conformità in relazione all’atto o alla norma o al gruppo di atti o norme in questione.

In generale, ciascuno degli agricoltori selezionati per essere sottoposto a un controllo in loco viene controllato in un momento in cui la maggior parte dei requisiti e delle norme per i quali è stato selezionato possono essere controllati. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché tutte le norme e i requisiti siano oggetto nel corso dell’anno di controlli di un livello adeguato.»;

b)

Dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.   La totalità delle superfici agricole dell’azienda è sottoposta, ove del caso, a controlli in loco. Tuttavia, l’effettiva ispezione sul posto nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente almeno alla metà delle parcelle agricole oggetto del requisito o della norma in questione, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda i requisiti e le norme. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di infrazioni, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.

Inoltre, qualora ciò sia previsto dalla legislazione applicabile agli atti o alle norme in questione, la verifica effettiva della conformità alle norme e ai requisiti condotta nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione rappresentativo degli elementi da verificare. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché le verifiche siano effettuate su tutte le norme e i requisiti il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione.»;

c)

Sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   A condizione che lo Stato membro garantisca che l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell’azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o controlli a livello delle imprese, conformemente all’articolo 45, paragrafo 3, secondo comma, lettera b).

4.   Ai fini dell’esecuzione dei controlli in loco, gli Stati membri possono utilizzare indicatori specifici di taluni requisiti e talune norme, purché garantiscano che i controlli delle norme e dei requisiti in tal modo effettuati siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco realizzati senza far ricorso agli indicatori.

Tali indicatori devono avere un legame diretto con i requisiti o le norme che rappresentano, nonché coprire la totalità degli elementi da controllare nell’ambito dei controlli relativi ai requisiti o alle norme in questione.

5.   I controlli in loco relativi al campione di cui all’articolo 44, paragrafo 1, vengono effettuati nel corso dell’anno civile in cui sono state presentate le domande di aiuto.»;

10)

All’articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata entro tre mesi dalla data del controllo in loco.»;

11)

All’articolo 66, paragrafo 4, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all’articolo 67, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità del paragrafo 1 per il primo caso di infrazione deve, per quanto riguarda la ripetizione dell’infrazione, essere moltiplicata per tre. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità del paragrafo 2, l’organismo pagatore deve determinare la percentuale che sarebbe stata applicata al caso di infrazione ripetuta al requisito o alla norma in questione.»;

12)

All’articolo 71 bis, paragrafo 2, lettera d), il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«per i regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 che sono soggetti ad un massimale ai sensi degli articoli 64, paragrafo 2, 70, paragrafo 2, 71, paragrafo 2, 110 septdecies, paragrafo 1, 143 ter, paragrafo 7, 143 ter bis, paragrafo 2, e 143 ter quater dello stesso regolamento, lo Stato membro addiziona gli importi risultanti dall’applicazione delle lettere a), b) e c).»;

13)

All’articolo 73 bis, dopo il paragrafo 2 bis è inserito il seguente paragrafo:

«2 ter.   Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti indebitamente assegnati qualora il totale dell’importo indebitamente concesso all’agricoltore sia pari o inferiore a 50 EUR. Inoltre, qualora il valore totale di cui al paragrafo 2 bis sia pari o inferiore a 50 EUR, gli Stati membri possono decidere di non procedere a un nuovo calcolo.»;

14)

All’articolo 76, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, la Bulgaria e la Romania inviano alla Commissione, al massimo entro il 31 marzo 2008, una comunicazione relativa alla percentuale di superficie investita a pascolo permanente per l’anno di riferimento 2007 ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

(2)  COM(2007) 147 definitivo del 29.3.2007.

(3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 972/2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 3).


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/85


REGOLAMENTO (CE) N. 1551/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 21 dicembre 2007

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,34 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3081

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3081

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


(1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/87


REGOLAMENTO (CE) N. 1552/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 21 dicembre 2007 (2)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,81

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,81

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3081

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,81

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3081

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3081

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3081 (3)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

30,81

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3081

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.


(1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(2)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(3)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


21.12.2007   

IT

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L 337/89


REGOLAMENTO (CE) N. 1553/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 20 dicembre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 20 dicembre 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 35,810 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2007 della Commissione (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 3).


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/90


REGOLAMENTO (CE) N. 1554/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 19 dicembre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 19 dicembre 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 409,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8.


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/91


REGOLAMENTO (CE) N. 1555/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 735/2007 della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o settembre 2008.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/94


REGOLAMENTO (CE) N. 1556/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 dicembre 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– altri (incluso allo stato naturale)

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/98


REGOLAMENTO (CE) N. 1557/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007 pag. 31).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 dicembre 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

30,81

30,81


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(2)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.


DIRETTIVE

21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/100


DIRETTIVA 2007/76/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per comprendere il fludioxonil, il clomazone e il prosulfocarb tra le sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità d’attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e stabiliscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende fludioxonil, clomazone e prosulfocarb.

(2)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dai notificanti. I suddetti regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le pertinenti raccomandazioni, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il fludioxonil e il clomazone, lo Stato membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate, rispettivamente, il 5 aprile 2005 e il 16 marzo 2005. Per il prosulfocarb lo Stato membro relatore era la Svezia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 20 aprile 2005.

(3)

Le relazioni di valutazione relative al fludioxonil, al clomazone e al prosulfocarb sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentate alla Commissione il 27 luglio 2007 sotto forma di relazioni scientifiche dell’EFSA (4). Tali rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 9 ottobre 2007 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul fludioxonil, il clomazone e il prosulfocarb.

(4)

Dalle varie analisi effettuate è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb possono soddisfare, in linea di massima, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È perciò opportuno iscrivere tali sostanze attive nell’allegato I, affinché tutti gli Stati membri possano rilasciare ai sensi della suddetta direttiva le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono.

(5)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove disposizioni derivanti dall’iscrizione.

(6)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, gli Stati membri disporranno di un periodo di 6 mesi a decorrere dall’iscrizione per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb al fine di rispettare i requisiti della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell’allegato I. Gli Stati membri modificheranno, sostituiranno o revocheranno, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, sarà accordato un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo relativo all’allegato III per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, ai sensi dei principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(7)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono emergere difficoltà nell’interpretare gli obblighi dei titolari di autorizzazioni vigenti rispetto all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è perciò necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme ai requisiti dell’allegato II della suddetta direttiva. Tale chiarimento non impone nuovi obblighi agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate per modificare l’allegato I.

(8)

È pertanto opportuno modificare in tal senso la direttiva 91/414/CEE.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Entro il 30 aprile 2009, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dal 1o maggio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Entro il 30 aprile 2009 gli Stati membri modificano o, a seconda, ritirano, ai sensi della direttiva 91/414/CEE, le vigenti autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb come sostanze attive.

Entro tale data, gli Stati membri verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I di tale direttiva relative a fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, escluse quelle della parte B dell’iscrizione di tali sostanze attive, nonché il possesso o la disponibilità, ai sensi delle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme alle condizioni di cui all’articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, come sostanze attive uniche o unite ad altre, tutte iscritte entro e non oltre il 31 ottobre 2008 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, sarà riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, in base a un fascicolo conforme ai requisiti dell’allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I di tale direttiva rispettivamente del fludioxonil, del clomazone e del prosulfocarb. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.

Una volta stabilito ciò, gli Stati membri:

a)

se un prodotto contiene fludioxonil, clomazone o prosulfocarb come sostanze attive uniche modificano o, a seconda, revocano l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2012; o

b)

se un prodotto contiene fludioxonil, clomazone o prosulfocarb, come una tra più sostanze attive, essi modificano o, a seconda, revocano l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2012 o entro la data fissata per tale modifica o revoca dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, a seconda di quale di queste date sia posteriore.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o novembre 2008.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2007 (GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19).

(4)  EFSA Scientific Report (2007) 110, pagg. 1-85, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fludioxonil (adottato il 27 luglio 2007).

EFSA Scientific Report (2007) 109, pagg. 1-73, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clomazone (adottato il 27 luglio 2007), versione del 3 agosto 2007.

EFSA Scientific Report (2007) 111, pagg. 1-81, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfocarb (adottato il 27 luglio 2007).


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«166

Prosulfocarb

n. CAS 52888-80-9

n. CIPAC 539

N,N-dipropiltiocarbammato di S-benzile

970 g/kg

1o novembre 2008

31 ottobre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del prosulfocarb, in particolare delle appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007.

In questa valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione:

alla sicurezza dell’operatore e a garantire che le condizioni d’uso impongano l’impiego di adeguate attrezzature protettive personali,

alla protezione degli organismi acquatici e a garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione del rischio, come le zone cuscinetto,

alla protezione delle piante non bersaglio e a garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione del rischio come una zona delimitata in loco in cui non avviene la diffusione.

167

Fludioxonil

n. CAS 131341-86-1

n. CIPAC 522

4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

950 g/kg

1o novembre 2008

31 ottobre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione; inoltre:

essi presteranno particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque freatiche, dovuto soprattutto alla fotolisi nel suolo dei metaboliti CGA 339833 e CGA 192155, nelle zone vulnerabili,

essi presteranno particolare attenzione alla tutela di pesci e invertebrati acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fludioxonil, in particolare delle appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007.

168

Clomazone

n. CAS 81777-89-1

n. CIPAC 509

2-(2-clorobenzil)-4,4-dimetil-1,2-ossazolidin-3-one

960 g/kg

1o novembre 2008

31 ottobre 2018

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul clomazone, in particolare delle appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007.

In questa valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione:

alla sicurezza dell’operatore e a garantire che le condizioni d’uso impongano l’impiego di adeguate attrezzature protettive personali,

alla protezione delle piante non bersaglio e a garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione del rischio, come le zone cuscinetto.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nelle relative relazioni di riesame.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/105


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

relativa alla nomina del presidente della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali e del suo supplente

(2007/858/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 1,

visti gli elenchi di candidati proposti dalla Commissione il 29 ottobre 2007, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

DECIDE:

Articolo 1

Il signor Paul A.C.E. VAN DER KOOIJ, nato il 13 gennaio 1956, è nominato presidente della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per un periodo di cinque anni.

Il signor Timothy MILLETT, nato il 6 gennaio 1951, è nominato supplente del presidente della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per un periodo di cinque anni.

Il loro mandato prende effetto alla data in cui inizieranno ad esercitare le loro funzioni, data da convenire con il presidente e il consiglio di amministrazione di detto ufficio.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/106


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca

(2007/859/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per garantire la compatibilità tra l’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca (1), di seguito «accordo di cooperazione», e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(2)

L’obiettivo dei negoziati era quello di modificare l’articolo 5 dell’accordo di cooperazione per renderlo conforme alle disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 (gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni) e degli articoli da 55 a 65 del medesimo regolamento (disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali).

(3)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nell’ambito del mandato negoziale conferitole dal Consiglio.

(4)

La Commissione ha raggiunto un accordo sotto forma di verbale concordato con il Regno di Tailandia, che ha un interesse in quanto fornitore dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99.

(5)

Il presente accordo sotto forma di verbale concordato dovrebbe essere approvato con un protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   È approvato a nome della Comunità il protocollo recante modifica dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca, di seguito «protocollo».

2.   Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Nella misura necessaria a consentire la piena applicazione del protocollo a decorrere dal 1o gennaio 2008, la Commissione ne adotta le modalità di applicazione secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.

Articolo 4

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esecuzione delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 219 del 28.7.1982, pag. 53.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


PROTOCOLLO

recante modifica dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA,

dall’altra,

AVENDO SVOLTO negoziati su richiesta della Comunità europea allo scopo di modificare l’articolo 5 dell’accordo di cooperazione in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca, in appresso denominato «l’accordo di cooperazione», per renderlo conforme alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 e da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione;

AFFERMANDO la propria volontà di mantenere in vigore l’accordo di cooperazione;

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Álvaro MENDONÇA E MOURA,

Ambasciatore, Rappresentante permanente della Repubblica portoghese

IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA:

Pisan MANAWAPAT,

Ambasciatore, Capo della Missione della Tailandia presso le Comunità europee

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L’articolo 5 dell’accordo di cooperazione è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Il contingente doganale relativo al quantitativo delle esportazioni pattuito sarà gestito dalla Comunità in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica (principio “primo arrivato, primo servito”).

Da parte sua, la Tailandia si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per rilasciare certificati di origine da utilizzare per le importazioni di manioca nella Comunità.

Ove necessario, le autorità competenti di entrambe le parti si scambieranno le informazioni necessarie per monitorare e facilitare l’esecuzione del presente accordo.»

Articolo 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo di cooperazione.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dal Regno di Tailandia secondo le rispettive procedure.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на тридесет и първи октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de octubre de dos mil siete.

V Bruselu dne třicátého prvního řijna dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am einundreißigsten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μια Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the thirty-first day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le trente et un octobre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì trentuno ottobre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada trīsdesmit pirmajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október harmincegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wiehed u tletin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de eenendertigste oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzydziestego pierwszego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em trinta e um de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, la treizeci și unu octombrie două mii șapte.

V Bruseli tridsiateho prvého októbra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne enaintridesetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den trettioförsta oktober tjugohundrasju.

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

За Кралство Тайланд

Por el Reino de Tailandia

Za Thajské královstvi

På Kongeriget Thailands vegne

Für das Königreich Thailand

Tai Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Ταϊλάνδης

For the Kingdom of Thailand

Pour le Royaume de Thaïlande

Per il Regno di Tailandia

Taizemes Karalistes vārdā

Tailando Karalystės vardu

a Thaiföldi Királyság részéről

Għar-Renju tat-Tajlandja

Voor het Koninkrijk Thailand

W imieniu Królestwa Tajlandii

Pelo Reino da Tailândia

Pentru Regatul Thailandei

Za Thajské královstvo

Za Kraljevino Tajsko

Thaimaan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Thailands vägnar

Image

Image


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/111


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2007

relativa alla concessione di un’assistenza macrofinanziaria al Libano

(2007/860/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 gennaio 2007 le autorità del Libano hanno adottato un programma di riforme socioeconomiche di ampia portata, che comprende simultaneamente misure fiscali, strutturali e sociali, stabilendo le priorità d’azione a medio termine del governo.

(2)

Il Libano, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, hanno firmato un accordo di associazione (1), entrato in vigore il 1o aprile 2006.

(3)

Le autorità del Libano si sono impegnate a conseguire la stabilizzazione economica e a realizzare riforme strutturali, con il sostegno del Fondo monetario internazionale (FMI), tramite un programma nel quadro dell’accordo di emergenza postbellica (EPCA) approvato il 9 aprile 2007.

(4)

Le relazioni tra il Libano e l’Unione europea stanno evolvendo nell’ambito della politica europea di vicinato, intesa ad approfondire l’integrazione economica. L’UE e il Libano hanno approvato un piano d’azione elaborato nell’ambito della politica europea di vicinato, individuando le priorità a medio termine per quanto riguarda le relazioni tra l’UE e il Libano e le relative politiche.

(5)

Il Libano ha necessità finanziarie ingenti, che derivano dall’aumento dei vincoli finanziari nel settore pubblico, in particolare dal livello elevato del debito pubblico, aggravato dal conflitto militare di luglio e agosto del 2006 e dal previsto deterioramento della bilancia dei pagamenti nel 2007.

(6)

Le autorità libanesi si sono rivolte alle istituzioni finanziarie internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali per ottenere assistenza finanziaria a condizioni agevolate. Nonostante l’assistenza finanziaria ottenuta dall’FMI e dalla Banca mondiale, manca ancora un volume ingente di fondi che servono per alleviare la bilancia dei pagamenti, le finanze pubbliche e il debito pubblico, e per sostenere gli obiettivi politici perseguiti dalle autorità tramite le riforme.

(7)

Il Libano è uno dei paesi più indebitati del mondo, alle prese con un onere debitorio gravoso. In queste circostanze, si dovrebbe accordare al Libano un’assistenza comunitaria in forma combinata di sovvenzione e di prestito, quale misura atta ad aiutare il paese beneficiario in questo frangente critico.

(8)

Per assicurare una protezione efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all’assistenza finanziaria in oggetto, è necessario che il Libano adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza in oggetto, che la Commissione esegua tutti i controlli del caso e che la Corte dei conti provveda alle verifiche contabili.

(9)

L’erogazione dell’assistenza finanziaria comunitaria lascia impregiudicati i poteri dell’autorità di bilancio.

(10)

Questa assistenza dovrebbe essere gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La Comunità accorda al Libano un’assistenza finanziaria di un importo massimo di 80 milioni di EUR, a sostegno dell’impegno interno di ricostruzione postbellica e di una ripresa economica sostenibile, in modo da alleviare i vincoli finanziari che gravano sull’attuazione del programma economico del governo.

Dato l’alto livello di indebitamento del Libano, l’assistenza finanziaria comunitaria consiste di 50 milioni di EUR di prestito e fino a 30 milioni di EUR di sovvenzione.

2.   L’assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e il Libano.

3.   L’assistenza finanziaria della Comunità copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui la presente decisione ha effetto. Tuttavia, se le circostanze lo rendono necessario, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità di un anno al massimo.

Articolo 2

1.   Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità del Libano le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l’assistenza finanziaria della Comunità, che verranno stabilite in un memorandum d’intesa e in accordi di sovvenzione e prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi e le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.   Nel corso dell’esecuzione dell’assistenza finanziaria comunitaria, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni del Libano che sono pertinenti ai fini di tale assistenza finanziaria.

3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche del Libano siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza finanziaria della Comunità e che siano rispettate in maniera soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziarie concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con le istituzioni di Bretton Woods e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria comunitaria a favore del Libano al massimo in tre rate.

2.   L’esborso di ogni rata viene effettuato subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall’FMI.

3.   Inoltre, la seconda e la terza rata sono erogate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall’FMI e del piano d’azione UE-Libano nell’ambito della politica europea di vicinato e delle altre misure eventualmente concordate con la Commissione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e non prima di un trimestre dall’erogazione della rata precedente.

4.   I fondi sono versati alla Banque du Liban esclusivamente a copertura delle necessità finanziarie del paese.

Articolo 4

L’assistenza finanziaria della Comunità è messa in atto conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), e alle sue disposizioni di esecuzione. In particolare, il memorandum di intesa e gli accordi di sovvenzione e prestito con le autorità libanesi prevedono l’adozione da parte del Libano di misure appropriate per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che influisca negativamente sull’assistenza in oggetto. Prevedono anche controlli da parte della Commissione, incluso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, con il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, e verifiche contabili da parte della Corte dei conti, eseguite in loco se appropriato.

Articolo 5

Entro il 31 agosto di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio del Libano, e la decisione della Commissione di erogare le rate dell’assistenza finanziaria.

Articolo 6

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/113


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2007

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

(2007/861/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere che proroga di un anno l’attuale accordo e relativi protocolli sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, con alcuni adattamenti dei limiti quantitativi.

(2)

L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere applicato in via provvisoria a partire dal 1o gennaio 2008, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l’applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia.

(3)

L’accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere firmato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Ferma restando la reciprocità, l’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2008, in attesa della sua conclusione formale.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

1.   Qualora la Repubblica di Bielorussia non rispetti il punto 4, del paragrafo 2, dell’accordo in forma di scambio di lettere, i contingenti per il 2008 saranno ridotti ai livelli applicabili per il 2007.

2.   La decisione di attuare le disposizioni del paragrafo 1, viene presa conformemente alle procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1217/2007 della Commissione (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 16).


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

Signor Ambasciatore,

1.   Mi pregio fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006 (di seguito «l’accordo»).

2.   Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2007, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

L’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo è sostituito dal seguente testo:

«Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2008».

2.2.

L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, dall’appendice 2 della presente lettera.

2.4.

I dazi doganali che si applicheranno nel 2008 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell’abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003 all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2007 precisati nello scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006.

3.   Le parti contraenti convengono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

4.   Qualora la Repubblica di Bielorussia diventi membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le regole dell’OMC si applicheranno a partire dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all’OMC.

5.   La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Appendice 1

«ALLEGATO II

Bielorussia

Categoria

Unità

Contingente dal 1o gennaio 2008

Gruppo IA

1

Tonnellate

1 586

2

Tonnellate

7 307

3

Tonnellate

242

Gruppo IB

4

M pezzi

1 839

5

M pezzi

1 105

6

M pezzi

1 705

7

M pezzi

1 377

8

M pezzi

1 160

Gruppo IIA

9

Tonnellate

363

20

Tonnellate

329

22

Tonnellate

524

23

Tonnellate

255

39

Tonnellate

241

Gruppo IIB

12

M paia

5 959

13

M pezzi

2 651

15

M pezzi

1 726

16

M pezzi

186

21

M pezzi

930

24

M pezzi

844

26/27

M pezzi

1 117

29

M pezzi

468

73

M pezzi

329

83

Tonnellate

184

Gruppo IIIA

33

Tonnellate

387

36

Tonnellate

1 312

37

Tonnellate

463

50

Tonnellate

207

Gruppo IIIB

67

Tonnellate

359

74

M pezzi

377

90

Tonnellate

208

Gruppo IV

115

Tonnellate

322

117

Tonnellate

2 543

118

Tonnellate

471

M pezzi: migliaia di pezzi»

Appendice 2

«ALLEGATO DEL PROTOCOLLO C

Categoria

Unità

A partire dal 1o gennaio 2008

4

1 000 pezzi

6 190

5

1 000 pezzi

8 628

6

1 000 pezzi

11 508

7

1 000 pezzi

8 638

8

1 000 pezzi

2 941

12

1 000 pezzi

5 815

13

1 000 pezzi

911

15

1 000 pezzi

5 044

16

1 000 pezzi

1 027

21

1 000 pezzi

3 356

24

1 000 pezzi

864

26/27

1 000 pezzi

4 206

29

1 000 pezzi

1 705

73

1 000 pezzi

6 535

83

tonnellate

868

74

1 000 pezzi

1 140»

Signor Ambasciatore,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ….. così redatta:

«Signor Ambasciatore,

1.   Mi pregio fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006 (di seguito “l’accordo”).

2.   Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2007, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

L’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo è sostituito dal seguente testo:

“Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2008”.

2.2.

L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, dall’appendice 2 della presente lettera.

2.4.

I dazi doganali che si applicheranno nel 2008 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell’abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003 all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2007 precisati nello scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006.

3.   Le parti contraenti convengono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

4.   Qualora la Repubblica di Bielorussia diventi membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le regole dell’OMC si applicheranno a partire dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all’OMC.

5.   La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.»

Mi pregio confermarLe l’accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di Bielorussia


Commissione

21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/119


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che modifica la decisione 2006/805/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Ungheria e in Slovacchia

[notificata con il numero C(2007) 6158]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/862/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva delle realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di peste suina classica in alcuni Stati membri. Detta decisione dispone misure di protezione contro questa malattia in tali Stati membri.

(2)

La Slovacchia ha informato la Commissione dei recenti sviluppi di tale malattia nei suini selvatici e della sua presenza nel distretto di Nové Zámky, che confina con i distretti Komárno e Levice in Slovacchia e con la contea di Pest in Ungheria. In base alle informazioni epidemiologiche disponibili occorre pertanto modificare l’elenco delle zone in Slovacchia e Ungheria in cui le misure di controllo relative alla peste suina classica vanno applicate per includere parti di tali distretti.

(3)

In Slovacchia la situazione sanitaria è migliorata in modo significativo nei distretti veterinari e alimentari di Trenčín (distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), di Prievidza (distretti di Prievidza e Partizánske) e di Púchov (solo il distretto di Ilava). Le misure adottate per tali zone a norma della decisione 2006/805/CE dovrebbero pertanto cessare di essere applicabili.

(4)

Ai fini della trasparenza della normativa comunitaria, l’elenco degli Stati membri o delle regioni figurante nell’allegato della decisione 2006/805/CE va sostituito con il testo dell’allegato della presente decisione.

(5)

La decisione 2006/805/CE deve dunque essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/805/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(3)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/631/CE (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 45).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Germania

A.   Renania-Palatinato

a)

nella circoscrizione (Kreis) di Ahrweiler: i comuni di Adenau e Altenahr;

b)

nella circoscrizione di Daun: i comuni di Obere Kyll e Hillesheim; nel comune di Daun, le località di Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler e Kirchweiler; nel comune di Kelberg le località di Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath e Welcherath; nel comune di Gerolstein le località di Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm e Rockeskyll e la città di Gerolstein;

c)

nella circoscrizione di Bitburg-Prüm: nel comune di Prüm, le località di Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim e Weinsheim.

B.   Renania settentrionale — Vestfalia

a)

nella circoscrizione di Euskirchen: le città di Bad Münstereifel, Mechernich e Schleiden, le località di Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim e Wißkirchen (nella città di Euskirchen) e i comuni di Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall e Nettersheim;

b)

nella circoscrizione di Rhein-Sieg: le città di Meckenheim e Rheinbach, il comune di Wachtberg, le località di Witterschlick, Volmershofen e Heidgen (nel comune di Alfter) e le località di Buschhoven, Morenhoven, Miel e Odendorf (nel comune di Swisttal);

c)

città di Aachen: a sud delle autostrade A4, A544 e della strada federale B1;

d)

città di Bonn: a sud della strada federale 56 e dell’autostrada A 565 (Bonn-Endenich a Bonn-Poppelsdorf) e a sud ovest della strada federale 9;

e)

nella circoscrizione di Aachen: le città di Monschau e Stolberg e i comuni di Simmerath e Roetgen;

f)

nella circoscrizione di Düren: le città di Heimbach e Nideggen, i comuni di Hürtgenwald e Langerwehe.

2.   Francia

Il territorio dei dipartimenti Bas-Rhin e Moselle ad ovest del Reno e del canale Reno-Marna, a nord dell’autostrada A 4, ad est del fiume Sarre e a sud del confine con la Germania e i comuni di Holtzheim, Lingolsheim e Eckbolsheim.

PARTE II

1.   Ungheria

Il territorio della contea di Nógrád e il territorio della contea di Pest situato a nord e ad est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, ad ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell’autostrada E 71.

2.   Slovacchia

Il territorio dei distretti veterinari e alimentari di Žiar nad Hronom (distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Lučenec (distretti di Lučenec e Poltár), Veľký Krtíš (distretto di Veľký Krtíš), Komárno (territorio situato ad est dell’autostrada 64, a nord del confine con l’Ungheria e ad ovest del distretto di Nové Zámky), Nové Zámky (territorio situato ad est del distretto di Komárno e ad est dell’autostrada 64, a sud dell’autostrada 75 e a nord del confine con l’Ungheria) e Levice [territorio situato ad est del distretto di Nové Zámky e ad est dell’autostrada 66 (E77), a sud dell’autostrada 75, a nord del confine con l’Ungheria e ad ovest del distretto di Veľký Krtíš].

PARTE III

1.   Bulgaria:

L’intero territorio.»


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/122


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2007

che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all’Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2007) 6281]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/863/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello di cui alla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in modo da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

(2)

Il 10 agosto 2007, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE con riguardo all’Irlanda del Nord.

(3)

La deroga richiesta concerne l’intenzione del Regno Unito di consentire l’applicazione in Irlanda del Nord di 250 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro all’anno in aziende agricole. La deroga interessa potenzialmente 732 aziende agricole dell’Irlanda del Nord, ossia il 2,7 % delle aziende agricole, il 4 % della superficie agricola utilizzata (SAU) e il 5 % delle unità di bovino adulto (UBA).

(4)

Gli strumenti legislativi di attuazione della direttiva 91/676/CEE, ossia i regolamenti relativi al programma d’azione per i nitrati [Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 (Regulations 2006 No 489)], sono stati adottati e sono applicabili anche alla deroga richiesta.

(5)

Con i regolamenti relativi al fosforo usato in agricoltura [Phosphorus (Use in Agriculture) Regulations (Northern Ireland)] del 2006, sono state previste misure che disciplinano l’applicazione di concimi a base di fosfati sui terreni, al fine di prevenire l’inquinamento idrico. Tali regolamenti consentono l’applicazione di fertilizzanti chimici soltanto nei casi in cui si dimostra che l’apporto non supera il fabbisogno della coltura e richiedono, tra l’altro, la valutazione della fertilità del suolo tramite analisi chimiche.

(6)

Dai dati trasmessi in merito alla qualità delle acque, risulta che i corpi idrici nell’Irlanda del Nord hanno come caratteristica comune una bassa concentrazione di nitrati. Nel 2005, la concentrazione media di nitrati nelle acque sotterranee era inferiore a 20 mg/l nel 71 % dei siti di monitoraggio e concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l sono state rilevate soltanto nel 7 % dei punti di campionamento. Dai dati relativi alla qualità delle acque dei fiumi risulta che nel 2005 la concentrazione media di nitrati era inferiore a 20 mg/l nel 99 % dei punti di campionamento ed in nessuna stazione di monitoraggio venivano superati i 50 mg/l di nitrati. In tutti i grandi laghi la concentrazione media di nitrati risultava inferiore a 10 mg/l.

(7)

In base alla terza relazione sull’attuazione della direttiva «nitrati», nel periodo 1999-2003 il 72 % dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee mostrava una tendenza alla stabilizzazione o alla diminuzione delle concentrazioni di nitrati e, nello stesso periodo, la concentrazione di nitrati nelle acque di superficie è risultata stabile o in diminuzione nell’87 % delle stazioni di monitoraggio per le acque di superficie.

(8)

Conformemente al disposto dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, i Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 si applicano a tutto il territorio dell’Irlanda del Nord.

(9)

Il numero dei capi di bestiame e l’uso di fertilizzanti chimici sono diminuiti nell’ultimo decennio. Il numero di bovini, suini e ovini è diminuito rispettivamente del 2 %, 36 % e 22 % nel periodo 1995-2005. L’impiego di fertilizzanti chimici azotati è diminuito del 41 % nel periodo 1995-2005 e nel 2005 il tasso di applicazione è stato di 89 kg di azoto per ha, l’uso di fertilizzanti fosfatici è calato del 49 % nello stesso periodo e nel 2005 l’uso medio fosforo è risultato di 7 kg/ha. L’eccesso di azoto a livello nazionale è sceso da 159 kg/ha nel 1995 a 124 kg/ha nel 2005.

(10)

A causa dell’elevato livello di precipitazioni e della prevalenza di suoli con scarso drenaggio, in Irlanda del Nord il 93 % dei terreni agricoli è utilizzato per colture prative e di questi una buona parte presenta un ottimo potenziale a tal fine. Poiché il drenaggio è ostacolato, il potenziale di denitrificazione della maggior parte dei terreni in Irlanda del Nord è relativamente elevato, riducendo così la concentrazione di nitrati nel suolo e, di conseguenza, i quantitativi di nitrati che possono essere liscivati.

(11)

In Irlanda del Nord il 70 % dei terreni è utilizzato per l’agricoltura estensiva ed il 45 % dei terreni agricoli è coltivato nell’ambito di regimi agroambientali.

(12)

Il clima dell’Irlanda del Nord, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell’arco dell’anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, di durata variabile da 270 giorni all’anno nella regione costiera orientale a circa 260 giorni all’anno nelle regioni centrali, in cui i terreni sono attivamente gestiti e sfruttati.

(13)

Dai documenti giustificativi trasmessi con la notifica, risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro, proposto per le aziende agricole prative è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e colture ad elevato assorbimento di azoto.

(14)

La Commissione, dopo aver valutato la richiesta, ritiene che il proposto quantitativo di effluente (250 kg/ha) non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, sempreché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni.

(15)

La presente decisione deve essere applicata unitamente al Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006, in vigore in Irlanda del Nord nel periodo 2007-2010.

(16)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La deroga concernente l’Irlanda del Nord, chiesta dal Regno Unito con lettera del 10 agosto 2007, intesa a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti d’allevamento superiore a quello previsto all’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE, è concessa alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«azienda agricola a superficie prativa»: un’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato;

b)

«bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

c)

«superficie prativa»: una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole a superficie prativa alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Autorizzazione e impegno annuali

1.   Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

3.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Le autorità nazionali informano il richiedente quando dal controllo delle domande previsto al paragrafo 1, risulta che non sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 5 e 6. In tale caso, la domanda si considera respinta.

Articolo 5

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non deve superare un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8.

2.   L’apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo.

3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile presso l’azienda ogni anno entro il 1o marzo.

Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:

a)

numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;

b)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda;

c)

la rotazione delle colture e la superficie di ciascuna coltura, inclusa una mappa indicativa dell’ubicazione dei campi;

d)

fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;

e)

quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

f)

risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell’azoto e del fosforo;

g)

applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ogni appezzamento (porzione di superficie aziendale uniforme sotto il profilo colturale e pedologico);

h)

applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

4.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione delle acque reflue e degli apporti di fosforo, da presentare alle autorità competenti riguardo ad ogni anno civile.

5.   L’azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

6.   Tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale effettuano — almeno una volta ogni quattro anni — analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo, per ogni area dell’azienda omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

7.   È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

8.   Le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale garantiscono che la percentuale di fosforo, calcolata in base alla metodologia stabilita dalle autorità competenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della presente decisione, non superi un quantitativo di fosforo in eccesso pari a 10 kg/ha annuo.

Articolo 6

Gestione dei terreni

Una quota pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita alla praticoltura. Gli allevatori che beneficiano di una deroga sono tenuti a rispettare le disposizioni seguenti:

a)

le superfici prative temporanee sono arate in primavera;

b)

su tutti i tipi di suolo, l’aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto;

c)

nell’avvicendamento colturale non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissano l’azoto atmosferico. Questo divieto non vale tuttavia per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e per le colture intercalari di cereali o di piselli.

Articolo 7

Altre misure

1.   L’applicazione della presente deroga non pregiudica l’attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative comunitarie in materia ambientale.

2.   Le autorità competenti elaborano e presentano alla Commissione la procedura dettagliata per calcolare il bilancio del fosforo nelle aziende agricole a cui si applica la deroga, tenendo presente l’apporto di fosfato da mangimi concentrati, foraggio e fertilizzanti nonché il quantitativo nei prodotti all’uscita (animali vivi, carni ed altri prodotti animali), nel foraggio e nelle colture.

Articolo 8

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti elaborano e aggiornano ogni anno mappe che riportano la quota delle aziende agricole a superficie prativa, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di una deroga individuale in ciascuna contea. Tali mappe sono trasmesse ogni anno alla Commissione, la prima volta entro il 1o maggio 2008.

2.   Il monitoraggio delle aziende agricole interessate dal programma di azione e dalla deroga è condotto a livello di azienda agricola e nell’ambito di distretti agricoli di monitoraggio. I distretti di monitoraggio di riferimento devono essere rappresentativi con riguardo ai vari tipi di suolo, all’intensità della coltura e alle pratiche di fertilizzazione.

3.   Dalle indagini e dalle analisi dei nutrienti sono ricavati dati sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole delle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo per i terreni su cui ogni anno sono applicati fino a 250 kg/ha di azoto da effluente di allevamento.

4.   Attraverso il monitoraggio delle acque sotterranee a bassa profondità, dell’acqua contenuta nel suolo, delle acque di drenaggio e dei corsi d’acqua nelle aziende agricole comprese nei siti di monitoraggio dei distretti agricoli, si ricavano dati sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

5.   Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei laghi più vulnerabili.

6.   Prima della scadenza del periodo di deroga, verrà condotto uno studio al fine di acquisire informazioni scientifiche particolareggiate sui sistemi intensivi di praticoltura, al fine di migliorare la gestione dei nutrienti agricoli. Tale studio verterà in particolare sulle perdite di nutrienti, tra cui la lisciviazione dei nitrati, le perdite di denitrificazione e le perdite di fosfati nei sistemi intensivi di produzione lattiero-casearia in zone rappresentative.

Articolo 9

Controlli

1.   Le competenti autorità nazionali effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, al fine di accertare il rispetto del limite annuale per ettaro di 250 kg di azoto da effluente di bestiame erbivoro e dei limiti massimi di applicazione di azoto e fosforo, nonché delle restrizioni sull’utilizzo dei terreni.

2.   Occorre predisporre un programma di ispezioni sul posto basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito di controlli casuali a carattere generale della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5 e 6, riguardano almeno il 3 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga individuale.

Articolo 10

Relazioni

1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sintetica sull’evoluzione della qualità delle acque e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità seguite per valutare il rispetto delle condizioni cui è subordinata la deroga, attraverso controlli a livello di aziende agricole e delle aziende risultate non conformi in esito ai controlli amministrativi ed alle ispezioni in loco.

La prima relazione è trasmessa entro il mese di novembre 2008 ed in seguito ogni anno entro il mese di giugno.

2.   I risultati così ottenuti sono presi in esame dalla Commissione nel quadro di un’eventuale nuova richiesta di deroga.

Articolo 11

Applicazione

La presente decisione si applica nel contesto del Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 (Regulations 2006 No. 489) del 1o dicembre 2006. Essa scade il 31 dicembre 2010.

Articolo 12

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/127


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti del settore delle carni in Polonia

[notificata con il numero C(2007) 6490]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/864/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Alla Polonia sono stati concessi periodi transitori per alcuni stabilimenti elencati nell’allegato XII, appendice B (1) dell’atto di adesione del 2003. La possibilità di concedere periodi transitori per taluni stabilimenti del settore delle carni in Polonia cessa il 31 dicembre 2007.

(2)

L’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6), 2005/854/CE (7), 2006/14/CE (8), 2006/196/CE (9), 2006/404/CE (10), 2006/555/CE (11), 2006/935/CE (12), 2007/202/CE (13), 2007/443/CE (14) e 2007/555/CE (15).

(3)

Secondo una dichiarazione ufficiale dell’autorità polacca competente, alcuni stabilimenti che operano nel settore delle carni hanno completato il processo di ammodernamento e risultano ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Alcuni di essi hanno cessato le attività per le quali avevano ottenuto un periodo transitorio. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in regime di transizione.

(4)

Di conseguenza giova pertanto modificare l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti elencati nell’allegato della presente decisione sono cancellati dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU C 227 E del 23.9.2003, pag. 1392.

(2)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 62; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 39.

(3)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 60; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 31.

(4)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 78; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 44.

(5)  GU L 86 del 5.4.2005, pag. 13.

(6)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 96.

(7)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 17.

(8)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 66.

(9)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 80.

(10)  GU L 156 del 9.6.2006, pag. 16.

(11)  GU L 218 del 9.8.2006, pag.17.

(12)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 105.

(13)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 86.

(14)  GU L 166 del 28.6.2007, pag. 24.

(15)  GU L 212 del 14.8.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti da cancellare dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003

Elenco di stabilimenti in regime transitorio che operano nel settore delle carni rosse

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński


Elenco di stabilimenti che operano nel settore delle carni bianche

109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.


Elenco di stabilimenti a bassa capacità che operano nel settore delle carni rosse

116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna

ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,

ul. Polna 1, 76-200 Słupsk


21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/129


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica l'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti del settore delle carni in Polonia

[notificata con il numero C(2007) 6494]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/865/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Alla Polonia sono stati concessi periodi transitori per alcuni stabilimenti elencati nell'allegato XII, appendice B (1), dell'atto di adesione del 2003. La possibilità di concedere periodi transitori per taluni stabilimenti del settore delle carni in Polonia cessa il 31 dicembre 2007.

(2)

L'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003 è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6), 2005/854/CE (7), 2006/14/CE (8), 2006/196/CE (9), 2006/404/CE (10), 2006/555/CE (11), 2006/935/CE (12), 2007/202/CE (13), 2007/443/CE (14), 2007/555/CE (15) e 2007/864/CE (16).

(3)

Secondo una dichiarazione ufficiale dell'autorità polacca competente, alcuni stabilimenti che operano nel settore delle carni hanno completato il processo di ammodernamento e risultano ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Alcuni di essi hanno inoltre cessato le attività per le quali avevano ottenuto un periodo transitorio. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti in regime di transizione.

(4)

Di conseguenza giova pertanto modificare l'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti elencati nell'allegato della presente decisione sono cancellati dall'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU C 227 E del 23.9.2003, pag. 1392.

(2)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 52; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 39.

(3)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 58; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 31.

(4)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 74; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 44.

(5)  GU L 86 del 5.4.2005, pag. 13.

(6)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 96.

(7)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 17.

(8)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 66.

(9)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 80.

(10)  GU L 156 del 9.6.2006, pag. 16.

(11)  GU L 218 del 9.8.2006, pag. 17.

(12)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 105.

(13)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 86.

(14)  GU L 166 del 28.6.2007, pag. 24.

(15)  GU L 212 del 14.8.2007, pag. 3.

(16)  Vedi pagina 127 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti da cancellare dall'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003

Elenco di stabilimenti in regime di transitorio che operano nel settore delle carni rosse

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

1

02120206

Zakład Mięsny Sp. jawna D.M. Niebieszczańscy

3

02240301

P.P.H. „HE-MA” Przetwórnia Mięsa

5

06080204

„SŁOMKA” Sp. j. Andrzej Słomka, Waldemar Słomka

6

06080201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Bożena i Kazimierz Wójcik

7

06080301

„GIZET” Sp. j. I. Galińska, B. Galińska

8

06020207

PPH „MISA – W” Andrzej Wasąg

10

06070201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „MAX” Sp. j.

12

06180210

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. j. Wrębiak, Witkowski

13

06200203

„Agrozam” Sp. z o.o.

14

06090202

PHU Kowalczykowski Stanisław

15

08040204

Biuro Handlowe „AMBERMAX” Sp. z o.o.

16

08060203

Zakład Masarniczy Stanisław Przewoźny

17

08070201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „WARTA”

18

08080201

Zakłady Mięsne „TARGED” Sp. z o.o.

19

08090202

Przedsiębiorstwo „DEREKS” Sp. z o.o.

20

08100101

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Rolvex” Sp. z o.o.

21

08100204

Zakład Masarniczy „Czernicki i syn” Jarosław Czernicki

22

10060308

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

23

10060215

ZMS „ŚCIBIORÓW”

24

10610307

PPU „JUMAR”

25

10030303

Zakład Wędliniarski Władysław Gabrysiak

26

10020202

Zakład Przetw. Mięsn. „KONIAREK”

27

10610311

Zakłady Mięsne „Wędzonka”

29

12030203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego s.j.

30

12050304

F.P.H.U. „ANGELA” s.j.

31

12060329

„BOREX-BECON” s.j.

32

12060203

Firma „ADOZ”

33

12100304

Firma Produkcyjno-Handlowa Maria i Zbigniew Szubryt Zakład Masarski Biczyce Dolne

35

12120323

Zakład Przetwórstwa Mięsa, Sp. z o.o., Z. Pr. Chr. „BASO”

36

12180204

„Adam Bąk – Wieprz” Sp. z o.o.

37

12180205

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo J. Tomczyk

38

12180307

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Maciej Szlagor

39

12150304

Zakłady Mięsne „MIŚKOWIEC” s.j.

40

12190104

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Skup i Sprzedaż Ćwierci, Jacek Śliwa

41

12190205

P.P.H.U. „RACHOŃ” s.c.

42

14160205

Zakłady Mięsne „Mazowsze”

43

14160201

Przetwórstwo Mięsne „KOSPOL”

44

14300204

Zakład Masarski „Zbyszko”

45

14190204

Zakład Masarski „Danko”

47

14050201

Zakład Produkcyjno-Handlowy Przetwórstwo Mięsne Zbigniew Pniewski

49

14310306

P.P.H. Hetman A. J. Lucińscy Zakład Masarski

50

14340302

Zakład Masarski Radzymin s.c.

51

14340310

Zakład Masarski „Mareta” Sp. J. T.A. Kłobuk E.W. Kacprzak

55

14250327

Zakład Przetwórstwa Flaków

56

14250104

Zakład Masarski „Sadełko” – Czapla – Świniarski Sp. J.

57

14250201

P.P.H.U. „Nasz Produkt” Z. P. CHR.

58

14250202

Masarnia ELMAS

59

16010101

PPHU „PORKPOL”

61

18070301

Zakład Masarski KON-BIT

62

18110302

Firma Produkcyjno-Handlowa Andrzej Kurek

63

18160204

Zakłady Mięsne „Dworak”

64

20040202

Zakład Przemysłu Mięsnego „Europa” S. i Z. Zielińscy Sp. J.

65

22040301

Masarnia Alicja Andrzej Majer

66

22040306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Labuda

69

24020203

Rzeźnictwo i Handel Stanisław Kapecki

70

24020308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Bozek

71

24020328

Przetwórstwo Mięsne Emil Droń

72

24610311

„OAZA” Sp. z o.o.

73

24040204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „UNILANG”

75

24040304

PPHU „Zakłady Mięsne Lubliniec” E.R.J Drążek

76

24070209

Zakłady Mięsne „JANDAR” Sp. z o.o.

77

24120104

Marian Procek – Ubój, Skup i Sprzedaż

78

24160302

„NELPOL” s.c.

79

24170303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Błachut”

80

26040101

Ubojnia Bydła i Trzody – Ludwik Andrzej Stąpór

81

26040307

Wyrób i Sprzedaż Artykułów Mięsnych – S. Woźniak

82

26040316

PPHU „KORREKT” Wytwórnia Wędlin

83

26090201

FHPU „Tarkowski”

85

26610303

Przetwórnia Mięsa – Antonii Kamiński

86

28010202

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego s.c. Helena Rapa — Marek Jasiński

87

28010201

Zakłady Mięsne Pek-Bart Sp. z o.o.

88

28090201

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsa i Wędlin, Krzysztof Brzeziński

89

30070203

PPH „POLSKIE MIĘSO”, Krążyński s.j.

90

30120307

ZPM „Janex”

91

30180202

STEK-POL Przetwórstwo Mięsa Kazimierz i Jacek Stempniewicz

92

30180304

Firma Produkcyjno Handlowa Paweł Łuczak

93

30200101

Ubój Zwierząt Ptak, Michalak s.j.

95

30240202

„KARWEX” s.c. Zakład Masarski

96

30240205

Zakład Masarski s.c. Psarskie

97

30260202

Rzeźnictwo Wędliniarstwo S.c. Urszula i Wiesław Ciachowscy

99

30270308

Zakład Mięsny MAS POL, Tomasz Jacaszek

100

32070201

„Rol-Banc” Sp. z o.o.

101

32140207

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo

102

32160202

„Fermapol” Sp. z o.o. Rzeźnia w Smardzku


Elenco di stabilimenti in regime transitorio che operano nel settore delle carni bianche

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

103

02190623

„Mirjan” Sp. z o.o. M.J. Olendzcy

104

08030601

PPHU „W-D” Sp. z o.o.

105

08040501

„STUDRÓB” Sp. z o.o.

106

12030620

Hurtownia Drobiu „KOKO” Jolanta Kozyra

107

12180502

Z.M. „BRADO-2” S.A.

108

12180503

„KO – BO” S.c. Bartosz Kot, Stanisław Wnęcek

110

26040501

PPH „KIELDRÓB” S.c.

111

26100401

„KULJASZ” S.j. J.W.Sz. Kuliński

112

30090401

Ubojnia Drobiu – Marcin Frątczak

114

32140502

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo


Elenco di stabilimenti che operano nel settore delle carni rosse in regime transitorio a bassa capacità

N.

Nome dello stabilimento

115

„Nordis”; Chłodnie Polskie Sp. z o.o. Dział Produkcji Mrożonek ul. Zimna 1(a), 65-707 Zielona Góra


Elenco di stabilimenti in regime transitorio a bassa capacità che operano nel settore delle carni miste

N.

Nome dello stabilimento

117

„Rudopal” Sp. z o.o. Rudniki 109, 64-330 Opalenica


Elenco di depositi frigoriferi in regime transitorio

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Data di messa in piena conformità

118

26611101

Przedsiębiorstwo

Przemysłu Chłodniczego

Chłodnia Kielce P.P.

31.12.2007

119

30611101

PPCh „Calfrost”

31.12.2007