ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 333

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
19 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1495/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1496/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ( 1 )

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1498/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, relativo alle modalità specifiche di rilascio dei titoli di importazione per lo zucchero e le miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1499/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, recante pubblicazione, per il 2008, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1500/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, riguardante l’autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Ronozima) come additivo per mangimi ( 1 )

54

 

*

Regolamento (CE) n. 1501/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) come additivo per mangimi ( 1 )

57

 

 

Regolamento (CE) n. 1502/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 812/2007 per le carni suine

60

 

 

Regolamento (CE) n. 1503/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 979/2007 per le carni suine

61

 

 

Regolamento (CE) n. 1504/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 806/2007 per le carni suine

62

 

 

Regolamento (CE) n. 1505/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per le carni di pollame

64

 

 

Regolamento (CE) n. 1506/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti nel settore delle uova e per le ovoalbumine

66

 

 

Regolamento (CE) n. 1507/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame

68

 

 

Regolamento (CE) n. 1508/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce in quale misura possano essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per il contingente aperto per l’anno 2008 per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera, previsto dal regolamento (CE) n. 2172/2005

69

 

 

Regolamento (CE) n. 1509/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

70

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/846/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2007, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione [notificata con il numero C(2007) 5882] (Versione codificata) ( 1 )

72

 

 

2007/847/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2007, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia [notificata con il numero C(2007) 5897]

78

 

 

2007/848/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus gallus [notificata con il numero C(2007) 6100]  ( 1 )

83

 

 

2007/849/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2007, recante approvazione delle modifiche del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus presentato dalla Finlandia [notificata con il numero C(2007) 6097]

85

 

 

Banca centrale europea

 

 

2007/850/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 22 novembre 2007, che modifica la decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (BCE/2007/15)

86

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1495/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

96,3

TN

157,6

TR

122,8

ZZ

125,6

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

83,9

ZZ

126,0

0709 90 70

MA

68,1

TR

81,5

ZZ

74,8

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

24,3

MA

76,3

TR

78,8

ZA

40,6

ZW

19,3

ZZ

47,9

0805 20 10

MA

74,1

ZZ

74,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,8

TR

74,8

ZZ

52,3

0805 50 10

EG

49,3

MA

119,9

TR

103,7

ZZ

91,0

0808 10 80

CA

86,7

CN

106,6

MK

30,0

US

83,2

ZZ

76,6

0808 20 50

AR

71,1

CN

68,6

US

121,4

ZZ

87,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1496/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La frase introduttiva dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (2) contiene un preciso riferimento alla formulazione testuale dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (3).

(2)

L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1001/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli nell’ambito del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli.

(3)

A fini di chiarezza occorre modificare le parole introduttive dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, per tenere conto di tale sviluppo.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 deve essere dunque modificato.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Per le merci di cui all’allegato II del presente regolamento e in deroga all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999, l’importo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), di tale articolo è applicabile indipendentemente dal paese o dal territorio di destinazione delle merci esportate:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

(3)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9).


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Nei sistemi di protezione antincendio composti di vari contenitori interconnessi installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, la carica di gas fluorurati ad effetto serra deve essere calcolata sulla base della carica totale dei contenitori in modo da assicurare che la frequenza dei controlli corrisponda alla carica effettiva dei gas fluorurati ad effetto serra.

(2)

Conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, il registro del sistema di protezione antincendio deve contenere determinate informazioni. Per garantire l’applicazione effettiva del regolamento (CE) n. 842/2006, occorre prevedere l’inserimento di ulteriori informazioni nel registro del sistema.

(3)

Le informazioni relative alla carica di gas fluorurati ad effetto serra devono essere inserite nel registro del sistema. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra non è nota, l’operatore del sistema di protezione antincendio deve assicurare che la carica venga determinata da personale certificato in modo da facilitare il controllo delle perdite.

(4)

Prima di effettuare il controllo delle perdite il personale certificato deve esaminare attentamente le informazioni contenute nel registro del sistema per individuare eventuali problemi precedenti e consultare le relazioni precedenti.

(5)

Per assicurare un controllo efficace delle perdite, i controlli devono concentrarsi sulle parti del sistema di protezione antincendio in cui è più probabile che si verifichino perdite.

(6)

In caso di presunzione di perdita, occorre effettuare un controllo per individuare la perdita e ripararla.

(7)

L’installazione difettosa di nuovi sistemi presenta rischi significativi di perdite. Occorre, pertanto, che i sistemi di nuova installazione vengano controllati immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l’assenza di perdite.

(8)

Per garantire la riparazione effettiva del sistema, il controllo di verifica previsto dal regolamento (CE) n. 842/2006 deve concentrarsi sulle parti del sistema dove sono state individuate le perdite e sulle parti adiacenti.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite nei sistemi fissi in funzione e temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, di seguito «sistemi di protezione antincendio».

Il presente regolamento si applica ai sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 2

Registro del sistema

1.   L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito «il registro del sistema».

2.   La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio è indicata nel registro del sistema.

3.   Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato.

Articolo 3

Controllo del registro del sistema

1.   Prima di effettuare il controllo delle perdite, il personale certificato controlla il registro del sistema.

2.   Speciale attenzione viene prestata alle informazioni riguardanti eventuali problemi ricorrenti o aspetti problematici.

Articolo 4

Controlli visivi e manuali

1.   Per individuare danni e segni di perdite, il personale certificato effettua il controllo visivo dei dispositivi di comando, dei contenitori, dei componenti e dei collegamenti sotto pressione.

2.   Ogni presunzione di perdita di gas fluorurati ad effetto serra dal sistema di protezione antincendio viene verificata dal personale certificato.

3.   Costituisce presunzione di perdita una o più delle seguenti situazioni:

a)

un sistema fisso di rilevazione delle perdite segnala una perdita;

b)

un contenitore segnala una perdita di pressione, regolata secondo la temperatura, di più del 10 %;

c)

un contenitore segnala una perdita della quantità di estinguente di più del 5 %;

d)

altri segni indicano una perdita della carica.

4.   I manometri e i dispositivi di monitoraggio del peso sono controllati una volta ogni 12 mesi per assicurare il loro corretto funzionamento.

Articolo 5

Riparazione delle perdite

1.   L’operatore assicura che la riparazione o la sostituzione vengano eseguite da personale certificato ad effettuare tali specifiche attività.

2.   L’operatore assicura che prima della ricarica venga effettuata una prova di tenuta.

Articolo 6

Controllo di verifica

Il personale certificato, quando effettua il controllo di verifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 842/2006, si concentra sulle parti in cui sono state individuate e riparate le perdite nonché sulle parti adiacenti nei casi in cui sia stata esercitata una pressione durante la riparazione.

Articolo 7

Requisiti per i sistemi di nuova installazione

I sistemi di nuova installazione sono controllati immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l’assenza di perdite.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 899/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 24).


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1498/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

relativo alle modalità specifiche di rilascio dei titoli di importazione per lo zucchero e le miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (1), in particolare l’allegato III, articolo 6, paragrafo 4, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù della decisione 2001/822/CE, il cumulo dell’origine ACP/PTOM o CE/PTOM è ammesso per i quantitativi stabiliti nella suddetta decisione per quanto riguarda i prodotti del capitolo NC 17 e dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90.

(2)

Il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli di importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOMP (2), fissa modalità specifiche di rilascio dei titoli di importazione per tali prodotti onde permettere i controlli necessari all’importazione dei quantitativi previsti nella decisione 2001/822/CE.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità del richiedente, nonché al rilascio dei titoli. Detto regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. Occorre applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006, fatte salve le condizioni supplementari previste dal presente regolamento.

(4)

È quindi opportuno applicare al regolamento (CE) n. 192/2002 le norme stabilite dal regolamento sopra citato. Occorre tuttavia adeguare alcune norme per tenere conto delle caratteristiche specifiche del commercio oggetto del regolamento (CE) n. 192/2002. A fini di chiarezza e di razionalizzazione è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 192/2002 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(5)

È inoltre opportuno applicare il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento.

(6)

Al fine di assicurare una gestione ordinata, di evitare speculazioni e di consentire controlli efficaci, occorre precisare le modalità specifiche per la presentazione delle domande di titoli e i documenti che gli interessati devono esibire. È opportuno applicare al riguardo i principi del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(7)

Occorre precisare le caratteristiche specifiche del formulario per la domanda di titolo di importazione per i prodotti di cui trattasi e, per garantire una gestione rigorosa di tali importazioni, prevedere la non trasferibilità dei diritti derivanti dai titoli.

(8)

Occorre altresì stabilire le norme relative ai termini di presentazione delle domande di titoli e di rilascio dei titoli da parte delle autorità competenti degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006 si applicano all’importazione a dazio zero dei prodotti del capitolo NC 17 e dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 di origine PTOM mediante il cumulo con zucchero d’origine ACP e/o CE, salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento.

2.   I titoli di importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento recano il numero d’ordine 09.4652.

Articolo 2

La nozione di «prodotti originari» ai fini dell’applicazione del presente regolamento nonché i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono quelli definiti nell’allegato III della decisione 2001/822/CE.

Articolo 3

1.   La domanda di titolo di importazione ha ad oggetto un quantitativo pari ad almeno 25 tonnellate.

2.   La domanda di titolo di importazione è corredata dei seguenti documenti:

a)

il titolo di esportazione rilasciato dalle autorità dei PTOM in base al modello di formulario figurante nell’allegato I, rilasciato dagli organismi competenti per il rilascio dei titoli EUR 1;

b)

la prova che il richiedente ha costituito una cauzione il cui importo ammonta a 12 EUR per 100 kg.

Articolo 4

Nella domanda di titolo e nel titolo di importazione figurano le seguenti diciture:

a)

nella casella 7 è indicato il PTOM di provenienza ed è contrassegnata con una crocetta la dicitura «sì»;

b)

nella casella 8 è indicato il PTOM d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la dicitura «sì»;

c)

nella casella 20 del titolo è riportata una delle diciture di cui all’allegato II.

Articolo 5

In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dal titolo di importazione non sono trasferibili.

Articolo 6

1.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.

Un richiedente non può presentare più di una domanda di titolo per mese di presentazione delle domande. Se, nel corso di un determinato mese, un richiedente presenta più di una domanda, tutte le domande da lui presentate nel corso del mese in questione sono irricevibili e le cauzioni costituite al momento della presentazione sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.

2.   Le comunicazioni relative alle domande di titolo sono effettuate entro il 12 del mese di presentazione delle domande e ripartite per codice NC a otto cifre e per PTOM d’origine.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri a decorrere dal 25 e, al più tardi, il 30 del mese di presentazione delle domande.

Articolo 7

I titoli di importazione sono validi a decorrere dal giorno del loro rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 192/2002 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(3)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36).


ALLEGATO I

Modello di titolo di esportazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Image


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 4, lettera c):

:

in bulgaro

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

in spagnolo

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

in ceco

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

in danese

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

in tedesco

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

in estone

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

in greco

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

in inglese

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

in francese

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

in italiano

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

in lettone

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

in lituano

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

in ungherese

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

in maltese

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

in neerlandese

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

in polacco

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

in portoghese

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

in rumeno

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

in slovacco

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

in sloveno

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

in finlandese

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

in svedese

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1499/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

recante pubblicazione, per il 2008, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), nonché gli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (2), in particolare l'articolo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno pubblicare la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008, quale risulta dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli.

(2)

Occorre prendere in considerazione le modifiche della nomenclatura combinata applicabili a decorrere dal 2007 per il latte, le preparazioni di carne e zucchero, introdotte dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione (3), e adattare di conseguenza la nomenclatura per le restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

1)

l'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(2)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

(3)  GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

NOMENCLATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

1.   Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

 

1001 10 00

– Frumento (grano) duro:

 

– – destinato alla semina

1001 10 00 9200

– – altri

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– altri:

 

– – altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

1001 90 91

– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – altri

1001 90 99 9000

1002 00 00

Segala

1002 00 00 9000

1003 00

Orzo:

 

1003 00 10

– destinato alla semina

1003 00 10 9000

1003 00 90

– altro

1003 00 90 9000

1004 00 00

Avena:

 

– destinata alla semina

1004 00 00 9200

– altro

1004 00 00 9400

1005

Granturco:

 

ex 1005 10

– destinato alla semina:

 

1005 10 90

– – altro

1005 10 90 9000

1005 90 00

– altro

1005 90 00 9000

1007 00

Sorgo da granella:

 

1007 00 90

– altro

1007 00 90 9000

ex 1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

 

1008 20 00

– Miglio

1008 20 00 9000

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

– di frumento (grano):

 

1101 00 11

– – di frumento (grano) duro

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

– – – avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – avente tenore in ceneri da 601 a 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – avente tenore in ceneri da 901 a 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – avente tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – avente tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – avente tenore in ceneri superiore a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– di frumento segalato

1101 00 90 9000

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

1102 10 00

– Farina di segala:

 

– – avente tenore in ceneri da 0 a 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – avente tenore in ceneri superiore a 1 400 e inferiore o uguale a 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – avente tenore in ceneri superiore a 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

– semole e semolini:

 

1103 11

– – di frumento (grano):

 

1103 11 10

– – – di frumento (grano) duro:

 

– – – – avente tenore in ceneri da 0 a 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso

1103 11 10 9200

– – – – – altri

1103 11 10 9400

– – – – aventi tenore in ceneri superiore a 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

– – – – avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – avente tenore in ceneri superiore a 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Riso e rotture di riso

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1006

Riso:

 

1006 20

– Riso semigreggio (riso “cargo” o riso “bruno”):

 

– – surriscaldato (parboiled):

 

1006 20 11

– – – a grani tondi

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – a grani medi

1006 20 13 9000

– – – grani lunghi:

 

1006 20 15

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 17 9000

– – altro:

 

1006 20 92

– – – a grani tondi

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – a grani medi

1006 20 94 9000

– – – a grani lunghi:

 

1006 20 96

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:

 

– – Riso semilavorato:

 

– – – surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 21

– – – – a grani tondi

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – a grani medi

1006 30 23 9000

– – – – a grani lunghi:

 

1006 30 25

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 27 9000

– – – altro:

 

1006 30 42

– – – – a grani tondi

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – a grani medi

1006 30 44 9000

– – – – a grani lunghi:

 

1006 30 46

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 48 9000

– – Riso lavorato:

 

– – – surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 61

– – – – a grani tondi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – – altri

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – a grani medi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – – altri

1006 30 63 9900

– – – – a grani lunghi:

 

1006 30 65

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – – altri

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – – altri

1006 30 67 9900

– – – altro:

 

1006 30 92

– – – – a grani tondi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – – altri

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – a grani medi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – – altri

1006 30 94 9900

– – – – a grani lunghi:

 

1006 30 96

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – – altri

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – – altri

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Rotture di riso

1006 40 00 9000


3.   Prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

ex 1102 20

– Farina di granturco:

 

ex 1102 20 10

– – avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – – il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (2)

1102 20 10 9200

– – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % ma inferiore o uguale a 1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – altra:

 

– – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % ma inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– altre:

 

1102 90 10

– – di orzo:

 

– – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1102 90 10 9100

– – – altri

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – di avena:

 

– – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva

1102 90 30 9100

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

– Semole e semolini:

 

ex 1103 13

– – di granturco:

 

ex 1103 13 10

– – – avente tenore di materie grasse non superiore a 1,5 % in peso:

 

– – – – il cui tenore di materie grasse è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9100

– – – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 0,9 % in peso ma non superiore a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore a 0,8 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9300

– – – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % in peso ma non superiore a 1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – altri:

 

– – – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % in peso ma non superiore a 1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – di altri cereali:

 

1103 19 10

– – – di segala

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – di orzo:

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – di avena:

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Agglomerati in forma di pellets:

 

1103 20 20

– – di orzo

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – di frumento (grano)

1103 20 60 9000

ex 1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

– Cereali schiacciati o in fiocchi:

 

ex 1104 12

– – di avena:

 

ex 1104 12 90

– – – Fiocchi:

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1104 12 90 9100

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è superiore a 0,1 %, ma inferiore o uguale a 1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – di altri cereali:

 

1104 19 10

– – – de froment (blé) di frumento (grano)

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – di granturco:

 

– – – – Fiocchi:

 

– – – – – il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso (3)

1104 19 50 9110

– – – – – il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (3)

1104 19 50 9130

– – – di orzo:

 

ex 1104 19 69

– – – – Fiocchi:

 

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1104 19 69 9100

– altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

 

ex 1104 22

– – di avena:

 

ex 1104 22 20

– – – mondati (decorticati o pilati):

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – mondati e tagliati o spezzati (detti “Grütze” o “grutten”):

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – di granturco:

 

ex 1104 23 10

– – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:

 

– – – – il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti “Grütze” o “grutten”), che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore o uguale a 1,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (detti “Grütze” o “grutten”), che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – di altri cereali:

 

– – – di orzo:

 

ex 1104 29 01

– – – – mondati (decorticati o pilati):

 

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – mondati e tagliati o spezzati (detti “Grütze” o “grutten”):

 

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – perlati:

 

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco):

 

– – – – – – prima categoria, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 05 9100

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco):

 

– – – – – – seconda categoria, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 05 9300

– – – altri:

 

– – – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:

 

ex 1104 29 11

– – – – – de di frumento (grano), non tagliati o spezzati che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 11 9000

– – – – soltanto spezzati:

 

1104 29 51

– – – – – di frumento (grano)

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – di segala

1104 29 55 9000

1104 30

– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

1104 30 10

– – di frumento (grano)

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – altri

1104 30 90 9000

1107

Malto, anche torrefatto:

 

1107 10

– non torrefatto:

 

– – di frumento (grano):

 

1107 10 11

– – – presentato in forma di farina

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – altro

1107 10 19 9000

– – altro:

 

1107 10 91

– – – presentato in forma di farina

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – altro

1107 10 99 9000

1107 20 00

– torrefatto

1107 20 00 9000

ex 1108

Amidi e fecole; inulina:

 

– Amidi e fecole (4):

 

ex 1108 11 00

– – Amido di frumento (grano):

 

– – – avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 11 00 9200

– – – avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Amido di granturco:

 

– – – avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 12 00 9200

– – – – avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Fecola di patate:

 

– – – avente un tenore di materia secca pari o superiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 13 00 9200

– – – avente un tenore di materia secca non inferiore a 77 % ma inferiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Altri amidi e fecole:

 

ex 1108 19 10

– – – Amido di riso:

 

– – – – avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 19 10 9200

– – – – avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco:

 

– allo stato secco, il cui tenore in proteine calcolato sulla materia secca è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 30

– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

 

– – altri:

 

1702 30 50

– – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – altri (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 40 90

– – altri (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 50

– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina:

 

– – – Maltodestrina, in forma solida bianca anche agglomerata

1702 90 50 9100

– – – altri (6)

1702 90 50 9900

– – Zuccheri e melassi, caramellati:

 

– – – altri:

 

1702 90 75

– – – – in polvere, anche agglomerati

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – altri

1702 90 79 9000

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

– altre:

 

– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

– – – altri:

 

2106 90 55

– – – – di glucosio o di maltodestrina (6)

2106 90 55 9000


4.   Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (7):

 

ex 2309 10

– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

 

– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

– – – contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

– – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %:

2309 10 13 9000

– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % (8):

 

2309 10 31

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 33 9000

– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % (8):

 

2309 10 51

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– altri:

 

– – altri, comprese le premiscele:

 

– – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50, 1702 30 90 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

– – – – contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

– – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 % (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 33 9000

– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % (8):

 

2309 90 41

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 43 9000

– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % (8):

 

2309 90 51

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 53 9000


5.   Carni bovine

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0102

Animali vivi della specie bovina:

 

ex 0102 10

– riproduttori di razza pura:

 

ex 0102 10 10

– – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

– – – di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – – sino all'età di 30 mesi

0102 10 10 9140

– – – – altre

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Vacche:

 

– – – di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – – sino all'età di 30 mesi

0102 10 30 9140

– – – – altre

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – altri:

 

– – – di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– altri:

 

– – delle specie domestiche:

 

– – – di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – da macello:

 

– – – – – di peso superiore a 220 kg

0102 90 41 9100

– – – di peso superiore a 300 kg:

 

– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

0102 90 51

– – – – – destinate alla macellazione

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – altre

0102 90 59 9000

– – – – Vacche:

 

0102 90 61

– – – – – destinate alla macellazione

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – altre

0102 90 69 9000

– – – – altri:

 

0102 90 71

– – – – – destinati alla macellazione

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – altri

0102 90 79 9000

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

0201 10 00

– in carcasse o mezzene:

 

– – la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole:

 

– – – di bovini adulti maschi (10)

0201 10 00 9110

– – – altri

0201 10 00 9120

– – altre:

 

– – – di bovini adulti maschi (10)

0201 10 00 9130

– – – altri

0201 10 00 9140

0201 20

– altri pezzi non disossati:

 

0201 20 20

– – quarti detti “compensati”:

 

– – – di bovini maschi adulti (10)

0201 20 20 9110

– – – altri

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – busti e quarti anteriori:

 

– – – di bovini maschi adulti (10)

0201 20 30 9110

– – – altri

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – selle e quarti posteriori:

 

– – – su un massimo di otto costole o otto paia di costole:

 

– – – – di bovini maschi adulti (10)

0201 20 50 9110

– – – – altri

0201 20 50 9120

– – – con più di otto costole o otto paia di costole:

 

– – – – di bovini adulti maschi (10)

0201 20 50 9130

– – – – altri

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – altri:

 

– – – il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0201 20 90 9700

0201 30 00

– disossate:

 

– – pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (12) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2051/96 (13)

0201 30 00 9050

– – pezzi disossati, inclusa la carne macinata con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 78 % (15)

0201 30 00 9060

– – altri con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 55 % (6), ogni pezzo avvolto in un involucro separatamente (15):

 

– – – ottenuti da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di otto costole e otto paia di costole, taglio diritto e taglio del tipo pistola (11)

0201 30 00 9100

– – – ottenuti da busti e quarti anteriori di bovini maschi adulti, taglio diritto o taglio del tipo pistola (11)

0201 30 00 9120

– – altri

0201 30 00 9140

ex 0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

 

0202 10 00

– in carcasse o mezzene:

 

– – la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole

0202 10 00 9100

– – altre

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– altri pezzi non disossati:

 

0202 20 10

– – Quarti detti “compensati”

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Busti e quarti anteriori

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Selle e quarti posteriori:

 

– – – su un massimo di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9100

– – – su più di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – altri:

 

– – – il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0202 20 90 9100

0202 30

– disossate:

 

0202 30 90

– – altre:

 

– – – pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d'America alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (12) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2051/96 (13)

0202 30 90 9100

– – – altri, incluse le carni macinate, aventi tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più (15)

0202 30 90 9200

– – – altri

0202 30 90 9900

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

0206 10

– della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

– – altre:

 

0206 10 95

– – – Pezzi detti onglets e hampes

0206 10 95 9000

– della specie bovina, congelate:

 

0206 29

– – altre:

 

– – – altre:

 

0206 29 91

– – – – Pezzi detti onglets e hampes

0206 29 91 9000

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

ex 0210 20

– Carni della specie bovina:

 

ex 0210 20 90

– – disossate:

 

– – – salate e secche

0210 20 90 9100

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

ex 1602 50

– della specie bovina:

 

– – altre:

 

ex 1602 50 31

– – – “corned beef” in recipienti ermeticamente chiusi; non contenenti carni diverse da quelle di animali della specie bovina::

 

– – – – con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (16) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

– – – – – 90 % o più:

 

– – – – – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % o più ma meno di 90 %:

 

– – – – – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – altre, in recipienti ermeticamente chiusi:

 

– – – – contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

– – – – – con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (16) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

– – – – – – 90 % o più:

 

– – – – – – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % o più ma meno di 90 %:

 

– – – – – – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325

NB: In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21) non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti dai paesi terzi e riesportati verso di essi.


6.   Carni suine

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0103

Animali vivi della specie suina:

 

– altri:

 

ex 0103 91

– – di peso inferiore a 50 kg:

 

0103 91 10

– – – delle specie domestiche

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – di peso uguale o superiore a 50 kg:

 

– – – delle specie domestiche:

 

0103 92 19

– – – – altri

0103 92 19 9000

ex 0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

– fresche o refrigerate:

 

ex 0203 11

– – in carcasse o mezzene:

 

0203 11 10

– – – di animali della specie suina domestica (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

– – – di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 12 11

– – – – Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Spalle e loro pezzi (29):

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – altre:

 

– – – di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 19 11

– – – – Parti anteriori e loro pezzi (30):

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Lombate e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 19 15 9100

– – – – altre:

 

ex 0203 19 55

– – – – – disossate:

 

– – – – – – prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate e loro pezzi (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – pancette e loro pezzi con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 % (17)  (27)

0203 19 55 9310

– congelate:

 

ex 0203 21

– – in carcasse o mezzene:

 

0203 21 10

– – – di animali della specie suina domestica (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

– – – di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 22 11

– – – – Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Spalle e loro pezzi (29):

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – altre:

 

– – – di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 29 11

– – – – Parti anteriori e loro pezzi (30):

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Lombate e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 29 15 9100

– – – – altre:

 

ex 0203 29 55

– – – – – disossate:

 

– – – – – – prosciutti, parti anteriori, spalle e loro pezzi (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

– Carni della specie suina:

 

ex 0210 11

– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

– – – della specie suina domestica:

 

– – – – salati o in salamoia:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 11 9100

– – – – secchi o affumicati:

 

ex 0210 11 31

– – – – – Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – – “Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele” (18):

 

– – – – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 31 9110

– – – – – – altri:

 

– – – – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

– – – della specie suina domestica:

 

ex 0210 12 11

– – – – salate o in salamoia:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – secche o affumicate:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – altre:

 

– – – della specie suina domestica:

 

– – – – salate o in salamoia:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Lombate e loro pezzi:

 

– – – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – altre:

 

– – – – – – disossate:

 

– – – – – – – Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Pancette e loro pezzi, scotennate (17):

 

– – – – – – – – con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 %

0210 19 50 9310

– – – – secche o affumicate:

 

– – – – – altre:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – disossate:

 

– – – – – – – “Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele”, e loro pezzi (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

– altri (24):

 

1601 00 91

– – Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti (20)  (22):

 

– – – non contenenti carne o frattaglie di pollame

1601 00 91 9120

– – – altri

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – altri (19)  (22):

 

– – – non contenenti carne o frattaglie di pollame

1601 00 99 9110

– – – altri

1601 00 99 9190

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

– della specie suina:

 

ex 1602 41

– – Prosciutti e loro pezzi:

 

ex 1602 41 10

– – – della specie suina domestica (23):

 

– – – – cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso (24)  (25):

 

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Spalle e loro pezzi:

 

ex 1602 42 10

– – – della specie suina domestica (23):

 

– – – – cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso (24)  (25):

 

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – altre, compresi i miscugli:

 

– – – della specie suina domestica:

 

– – – – contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:

 

ex 1602 49 19

– – – – – altre (23)  (26):

 

– – – – – – cotte, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso (24)  (25):

 

– – – – – – – non contenenti carni o frattaglie di pollame:

 

– – – – – – – – contenenti un prodotto composto da pezzi chiaramente riconoscibili di carne muscolare le cui dimensioni non consentono di stabilire se provengono da prosciutti, spalle, lombate o collari, assieme a piccole particelle di grasso visibile e piccole quantità di depositi di gelatina

1602 49 19 9130


7.   Carni di volatili

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

– di peso inferiore o uguale a 185 g:

 

0105 11

– – Galli e galline:

 

– – – Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:

 

0105 11 11

– – – – razze ovaiole

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – altri

0105 11 19 9000

– – – altri:

 

0105 11 91

– – – – razze ovaiole

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – altri

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Tacchini e tacchine

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – altri:

 

0105 19 20

– – – Oche

0105 19 20 9000

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

 

– di galli e galline:

 

ex 0207 12

– – interi, congelati:

 

ex 0207 12 10

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 70 %”:

 

– – – – galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – altri

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 65 %” o altrimenti presentati:

 

– – – – “polli 65 %”:

 

– – – – – galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – altri

0207 12 90 9190

– – – – galli e galline presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio in composizione irregolare:

 

– – – – – galli e galline nei quali la punta dello sterno, il femore e la tibia sono completamente ossificati

 

– – – – – altri

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Pezzi e frattaglie, congelati:

 

– – – Pezzi:

 

– – – – non disossati:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Metà o quarti:

 

– – – – – – di galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – – altri

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Cosce e loro pezzi:

 

– – – – – – di galli e galline il cui femore e tibia sono completamente ossificati

 

– – – – – – altri

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – altri:

 

– – – – – – Metà o quarti, senza codrioni:

 

– – – – – – – di galli e galline, con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – – – altri

0207 14 70 9190

– – – – – – Parti comprendenti una coscia intera o un pezzo di coscia e un pezzo di dorso di peso non superiore a 25 % del peso totale:

 

– – – – – – – di galli e galline il cui femore è completamente ossificato

 

– – – – – – – altri

0207 14 70 9290

– di tacchini o di tacchine:

 

0207 25

– – interi, congelati:

 

0207 25 10

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “tacchini 80 %”

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – presentati pennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “tacchini 73 %” o altrimenti presentati

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Pezzi e frattaglie, congelati:

 

– – – Pezzi:

 

ex 0207 27 10

– – – – disossati:

 

– – – – – Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente

 

– – – – – altri:

 

– – – – – – altri, esclusi codrioni

0207 27 10 9990

– – – – non disossati:

 

– – – – – Cosce e loro pezzi:

 

0207 27 60

– – – – – – Fusi (coscette) e loro pezzi

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – altri

0207 27 70 9000


8.   Uova

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

– di volatili da cortile:

 

– – da cova (35):

 

0407 00 11

– – – di tacchine o di oche

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – altri

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – altri

0407 00 30 9000

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– Tuorli:

 

ex 0408 11

– – essiccati:

 

ex 0408 11 80

– – – altri:

 

– – – – atti ad uso alimentare

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – altri:

 

– – – altri:

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

– – – – – atti ad uso alimentare

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – altri, compresi congelati:

 

– – – – – atti ad uso alimentare

0408 19 89 9100

– altri:

 

ex 0408 91

– – essiccati:

 

ex 0408 91 80

– – – altri:

 

– – – – atti ad uso alimentare

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – altri:

 

ex 0408 99 80

– – – altri:

 

– – – – atti ad uso alimentare

0408 99 80 9100

9.   Latte e prodotti lattiero-caseari

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (50):

 

0401 10

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:

 

0401 10 10

– – en in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – altri

0401 10 90 9000

0401 20

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

 

– – inferiore o uguale a 3 %:

 

0401 20 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 2 litri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

0401 20 11 9100

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – altri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

0401 20 19 9100

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

0401 20 19 9500

– – superiore a 3 %:

 

0401 20 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – altri

0401 20 99 9000

0401 30

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:

 

– – inferiore o uguale a 21 %:

 

0401 30 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %

0401 30 11 9400

– – – – – superiore a 17 %

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – altri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %

0401 30 19 9700

– – superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

0401 30 31

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 35 %

0401 30 31 9100

– – – – – superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0401 30 31 9400

– – – – – superiore a 39 %

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – altri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 35 %

0401 30 39 9100

– – – – – superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0401 30 39 9400

– – – – – superiore a 39 %

0401 30 39 9700

– – superiore a 45 %:

 

0401 30 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 68 %

0401 30 91 9100

– – – – – superiore a 68 %

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – altri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 68 %

0401 30 99 9100

– – – – – superiore a 68 %

0401 30 99 9500

0402

Latte e crema di latte, concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (43):

 

ex 0402 10

– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % (46):

 

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (48):

 

0402 10 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – altri

0402 10 19 9000

– – altri (49):

 

0402 10 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – altri

0402 10 99 9000

– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % (46):

 

ex 0402 21

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (48):

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

0402 21 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0402 21 11 9200

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – – superiore a 25 %

0402 21 11 9900

– – – – altri:

 

0402 21 17

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 %

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 17 %

0402 21 19 9300

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 21 19 9500

– – – – – – superiore a 25 %

0402 21 19 9900

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

0402 21 91

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 28 %

0402 21 91 9100

– – – – – – superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0402 21 91 9200

– – – – – – superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 %

0402 21 91 9350

– – – – – – superiore a 45 %

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – altri:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 28 %

0402 21 99 9100

– – – – – – superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0402 21 99 9200

– – – – – – superiore a 29 % e inferiore o uguale a 41 %

0402 21 99 9300

– – – – – – superiore a 41 % e inferiore o uguale a 45 %

0402 21 99 9400

– – – – – – superiore a 45 % e inferiore o uguale a 59 %

0402 21 99 9500

– – – – – – superiore a 59 % e inferiore o uguale a 69 %

0402 21 99 9600

– – – – – – superiore a 69 % e inferiore o uguale a 79 %

0402 21 99 9700

– – – – – – superiore a 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – altri (49):

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – altri:

 

0402 29 15

– – – – – en in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0402 29 15 9200

– – – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 29 15 9300

– – – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 29 15 9500

– – – – – – – superiore a 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – altri:

 

– – – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 29 19 9300

– – – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 29 19 9500

– – – – – – – superiore a 25 %

0402 29 19 9900

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

0402 29 91

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – altri:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 41 %

0402 29 99 9100

– – – – – – superiore a 41 %

0402 29 99 9500

– altri:

 

0402 91

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (48):

 

0402 91 10

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:

 

– – – – aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 %

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % e inferiore o uguale a 10 %:

 

– – – – aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 91 30 9300

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

 

0402 91 99

– – – – altri

0402 91 99 9000

0402 99

– – altri (49):

 

0402 99 10

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:

 

– – – – aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %

0402 99 10 9350

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

0402 99 31

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %:

 

– – – – – – aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 99 31 9150

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %

0402 99 31 9300

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – altri:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %, aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 99 39 9150

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

ex 0403 90

– altri:

 

– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o cacao:

 

– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide (43)  (47):

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (36):

 

0403 90 11

– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0403 90 13 9200

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0403 90 13 9300

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0403 90 13 9500

– – – – – – superiore a 25 %

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – superiore a 27 %

0403 90 19 9000

– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (39):

 

0403 90 33

– – – – – superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 25 %

0403 90 33 9400

– – – – – – superiore a 25 %

0403 90 33 9900

– – – altri:

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (36):

 

0403 90 51

– – – – – inferiore o uguale a 3 %:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – superiore a 6 %:

 

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 21 %

0403 90 59 9170

– – – – – – superiore a 21 % e inferiore o uguale a 35 %

0403 90 59 9310

– – – – – – superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0403 90 59 9340

– – – – – – superiore a 39 % e inferiore o uguale a 45 %

0403 90 59 9370

– – – – – – superiore a 45 %

0403 90 59 9510

ex 0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:

 

0404 90

– altri:

 

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (36):

 

ex 0404 90 21

– – – inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – – – in polvere o granuli, aventi tenore d'acqua inferiore o uguale a 5 % e tenore di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa:

 

– – – – – uguale o superiore a 29 % e inferiore a 34 %

0404 90 21 9120

– – – – – uguale o superiore a 34 %

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % (43):

 

– – – – in polvere o in granuli:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0404 90 23 9120

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0404 90 23 9130

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0404 90 23 9140

– – – – – – superiore a 25 %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – superiore a 27 % (43):

 

– – – – in polvere o granuli, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 28 %

0404 90 29 9110

– – – – – superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0404 90 29 9115

– – – – – superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 %

0404 90 29 9125

– – – – – superiore a 45 %

0404 90 29 9140

– – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – – – in polvere o in granuli

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – in polvere o in granuli:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0404 90 83 9110

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0404 90 83 9130

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0404 90 83 9150

– – – – – – superiore a 25 %

0404 90 83 9170

– – – – altri, diversi da quelli in polvere o in granuli:

 

– – – – – aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %

0404 90 83 9936

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

0405 10

– Burro:

 

– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:

 

– – – Burro naturale:

 

0405 10 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 11 9500

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – altro:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 19 9500

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Burro ricombinato:

 

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 30 9100

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9300

– – – – altro:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Burro di siero di latte:

 

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9300

– – – – altro:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 50 9500

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – altro

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Paste da spalmare lattiere:

 

0405 20 90

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ma inferiore a 80 %:

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – superiore a 75 % ed inferiore a 78 %

0405 20 90 9500

– – – – uguale o superiore a 78 %

0405 20 90 9700

0405 90

– altre:

 

0405 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – altre

0405 90 90 9000


Codice NC

Designazione delle merci

Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto

Codice del prodotto

Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto

(%)

Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca

(%)

ex 0406

Formaggi e latticini (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:

 

 

 

– – – formaggi di siero di latte diversi dalla Ricotta salata

 

 

0406 10 20 9100

– – – altri:

 

 

 

– – – – aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

– – – – – Ricotta salata:

 

 

 

– – – – – – fabbricata esclusivamente con latte di pecora

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – altri

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – altri:

 

 

 

– – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – inferiore a 5 %

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa:

 

 

 

– – – – – – – – superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – superiore a 62 %

 

 

0406 10 20 9660

– – – – aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore a 72 %:

 

 

 

– – – – – Formaggi di crema fresca aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 83 % ed un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 %

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – uguale o superiore a 69 %

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – altri

 

 

0406 10 20 9870

– – – – altri

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – altri:

 

 

 

– – – Formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 20 90 9100

– – – altri:

 

 

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, con un tenore di lattosio inferiore a 5 %, in peso, ed un tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – – uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – uguale o superiore a 95 %

5

30

0406 20 90 9919

– – – – altri

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:

 

 

 

– – altri:

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – inferiore o uguale a 48 %:

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – inferiore a 20 %

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – uguale o superiore a 20 %

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – inferiore a 20 %

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – uguale o superiore a 40 %

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – superiore a 48 %:

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – inferiore a 55 %

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – uguale o superiore a 55 %

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – altri

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– altri formaggi:

 

 

 

– – altri:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – fabbricati esclusivamente con latte di pecora o con latte di pecora e di capra:

 

 

 

– – – – – avente tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale a 72 %

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra

38

40

0406 90 35 9190

– – – – altri

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – altri:

 

 

 

– – – – altri:

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

– – – – – – inferiore o uguale a 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana padano, Parmigiano reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – fabbricato esclusivamente con latte di pecora

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – altri

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – altri:

 

 

 

– – – – – – – – Formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – altri

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 45 % ed inferiore a 55 %:

 

 

 

– – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 56 %

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 56 %

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 55 %

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore a 48 %

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % ed inferiore a 55 %

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – altri:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – aventi tenore, in peso, d'acqua uguale o inferiore a 40 %

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – aventi tenore, in peso, d'acqua superiore a 40 % e uguale o inferiore a 45 %

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – altri

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – superiore a 47 % ed uguale o inferiore a 52 %:

 

 

 

– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – – inferiore a 5 %

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 39 %

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – superiore a 52 % ed uguale o inferiore a 62 %:

 

 

 

– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manovri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – – inferiore a 5 %

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 40 %

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazábal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manovri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – altri

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – superiore a 62 % ed uguale e inferiore a 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – altri:

 

 

 

– – – – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – – – uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 19 %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – uguale o superiore a 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Zucchero bianco e zucchero greggio come tali

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1701

Zuccheri di canna e di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:

 

– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:

 

ex 1701 11

– – di canna:

 

ex 1701 11 90

– – – altri:

 

– – – – Zuccheri canditi

1701 11 90 9100

– – – – altri zuccheri greggi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – di barbabietola:

 

ex 1701 12 90

– – – altri:

 

– – – – Zuccheri canditi

1701 12 90 9100

– – – – altri zuccheri greggi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 12 90 9910

– altri:

 

1701 91 00

– – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – altri:

 

1701 99 10

– – – Zuccheri bianchi:

 

– – – – Zuccheri canditi

1701 99 10 9100

– – – – altri:

 

– – – – – di un quantitativo totale non superiore a 10 t

1701 99 10 9910

– – – – – altri

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – altri:

 

– – – – addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti

1701 99 90 9100


11.   Sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 40

– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

ex 1702 40 10

– – Isoglucosio:

 

– – – contenente, in peso, allo stato secco, il 41% o più di fruttosio

1702 40 10 9100

1702 60

– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 60 10

– – Isoglucosio

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – altri

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 30

– – Isoglucosio

1702 90 30 9000

– – Zuccheri e melassi, caramellati:

 

1702 90 71

– – – contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – altri:

 

– – – Zuccheri e melassi, caramellati

1702 90 95 9100

– – – altri, escluso sorbosio

1702 90 95 9900

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

– altre:

 

– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

2106 90 30

– – – di isoglucosio

2106 90 30 9000

– – – altri:

 

2106 90 59

– – – – altri

2106 90 59 9000


12.   Vini

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– Succhi di uva (compresi i mosti di uva):

 

2009 69

– – altri:

 

– – – di un valore Brix superiore a 67:

 

2009 69 11

– – – – di valore inferiore o uguale a 22 euro per 100 kg di peso netto:

 

– – – – – Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2009 69 11 9100

2009 69 19

– – – – altri:

 

– – – – – Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2009 69 19 9100

– – – di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:

 

– – – – di valore superiore a 18 euro per 100 kg di peso netto:

 

2009 69 51

– – – – – concentrati:

 

– – – – – – Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2009 69 51 9100

– – – – di valore uguale o inferiore a 18 euro per 100 kg di peso netto:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

 

2009 69 71

– – – – – – concentrati:

 

– – – – – – – Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2009 69 71 9100

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:

 

– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole:

 

2204 21

– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l:

 

– – – altri:

 

– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:

 

– – – – – altri:

 

2204 21 79

– – – – – – Vini bianchi:

 

– – – – – – – Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 21 79 9100

– – – – – – – Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51))aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 21 79 9200

– – – – – – – altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 21 79 9910

2204 21 80

– – – – – – altri:

 

– – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 21 80 9100

– – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 21 80 9200

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:

 

– – – – – altri:

 

2204 21 84

– – – – – – Vini bianchi:

 

– – – – – – – Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 21 84 9100

2204 21 85

– – – – – – altri:

 

– – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 21 85 9100

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:

 

2204 21 94

– – – – – altri:

 

– – – – – – Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 6 (NC)

2204 21 94 9100

– – – – – – altri:

 

– – – – – – – Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 21 94 9910

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

 

2204 21 98

– – – – – altri:

 

– – – – – – Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 6 (NC)

2204 21 98 9100

– – – – – – altri:

 

– – – – – – – Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1493/1999 (51)

2204 21 98 9910

2204 29

– – altri:

 

– – – altri:

 

– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:

 

– – – – – altri:

 

– – – – – – Vini bianchi:

 

2204 29 62

– – – – – – – Sicilia:

 

– – – – – – – – Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 62 9100

– – – – – – – – Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 62 9200

– – – – – – – – altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 29 62 9910

2204 29 64

– – – – – – – Veneto:

 

– – – – – – – – Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 64 9100

– – – – – – – – Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 64 9200

– – – – – – – – altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 29 64 9910

2204 29 65

– – – – – – – altri:

 

– – – – – – – – Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 65 9100

– – – – – – – – Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 65 9200

– – – – – – – – altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 29 65 9910

– – – – – – altri:

 

2204 29 71

– – – – – – – Puglia:

 

– – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 71 9100

– – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 71 9200

2204 29 72

– – – – – – – Sicilia:

 

– – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 72 9100

– – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 72 9200

2204 29 75

– – – – – – – altri:

 

– – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 75 9100

– – – – – – – – Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 75 9200

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:

 

– – – – – altri:

 

2204 29 83

– – – – – – Vini bianchi:

 

– – – – – – – Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 29 83 9100

2204 29 84

– – – – – – altri:

 

– – – – – – – Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 29 84 9100

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol

 

2204 29 94

– – – – – altri:

 

– – – – – – Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 6 (NC)

2204 29 94 9100

– – – – – – altri:

 

– – – – – – – Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 29 94 9910

– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

 

2204 29 98

– – – – – altri:

 

– – – – – – Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 6 (NC)

2204 29 98 9100

– – – – – – altri:

 

– – – – – – – Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 29 98 9910

2204 30

– altri mosti di uva:

 

– – altri:

 

– – – con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:

 

2204 30 92

– – – – concentrati:

 

– – – – – Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 30 92 9100

2204 30 94

– – – – altri:

 

– – – – – Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 30 94 9100

– – – altri:

 

2204 30 96

– – – – concentrati:

 

– – – – – Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 30 96 9100

2204 30 98

– – – – altri:

 

– – – – – Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (51)

2204 30 98 9100


(1)  GU L 149 del 29.6.1968, pag. 46.

(2)  Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in materie grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU L 15 del 18.1.1984, pag. 28).

(3)  La procedura da seguire per la determinazione del tenore in materie grasse è la seguente:

il campione deve essere macinato in maniera tale che il 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 micron e il 100% possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 micron,

il metodo utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE.

(4)  Il tenore di materia secca degli amidi e delle fecole è determinato ricorrendo al metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU L 178 del 5.7.1984, pag. 22). La purezza dell'amido e della fecola nella materia secca è determinata mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE della Commissione (GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6).

(5)  La restituzione all'esportazione da versare per gli amidi e le fecole è aggiustata applicando la seguente formula:

1.

fecola di patate: ((tenore effettivo % di materia secca)/80) × restituzione all'esportazione;

2.

per tutti gli altri amidi: ((tenore effettivo % di materia secca)/87) × restituzione all'esportazione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, il richiedente indica il tenore di materia secca del prodotto nella dichiarazione all'uopo prevista.

(6)  La restituzione all'esportazione è versata per i prodotti che hanno un tenore di materia secca pari almeno a 78 %. La restituzione all'esportazione per i prodotti aventi un tenore di materia secca inferiore a 78 % è adeguata secondo la formula seguente:

((tenore effettivo di materia secca)/78) × restituzione all'esportazione.

Il tenore di materia secca è determinato con il metodo 2 descritto nell'allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione (GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24), o con qualsiasi altro metodo di analisi idoneo che offra almeno le stesse garanzie.

(7)  Vedi il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51).

(8)  Ai fini della restituzione vengono presi in considerazione solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli. Con l'espressione prodotti cerealicoli si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione), ad esclusione della sottovoce 1104 30, e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali. Non è concessa alcuna restituzione per i cereali nei quali non è possibile stabilire chiaramente mediante analisi l'origine dell'amido.

(9)  La restituzione sarà pagata solamente per prodotti aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %.

(10)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 dell'21.11.2006, pag. 11).

(11)  La restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 11713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(12)  GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.

(13)  GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18.

(14)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.

(15)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(16)  Determinazione del tenore in collageno:

Viene considerato come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev'essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

(17)  I prodotti e i loro pezzi possono essere classificati in questa sottovoce solo se le dimensioni e le caratteristiche del tessuto muscolare coerente permettono di determinare la loro provenienza dai tagli primari citati. L'espressione “loro pezzi” si riferisce ai prodotti aventi un peso netto unitario di almeno 100 g oppure ai prodotti tagliati in fette uniformi ove si può chiaramente riconoscere la provenienza dallo stesso taglio primario, confezionati nello stesso imballaggio ed aventi un peso netto complessivo di almeno 100 g.

(18)  Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.

(19)  La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(20)  Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.

(21)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 2333/97 (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 25).

(22)  Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 1601, la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o di ogni origine, contenuti in tali preparazioni.

(23)  La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.

(24)  La concessione delle restituzioni è subordinata all'osservanza delle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 19). Al momento dell'ottemperamento delle formalità doganali d'esportazione, l'esportatore dichiara per iscritto che i prodotti in causa rispondono a queste condizioni.

(25)  Il tenore di carne e di grasso è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CE) n. 2004/2002 della Commissione (GU L 308 dell'9.11.2002, pag. 22).

(26)  Il tenore di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e il grasso di qualsiasi natura o origine, è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione (GU L 29 del 31.1.1989, pag. 11).

(27)  Non è ammessa la congelazione dei prodotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (CE) n. 800/1999.

(28)  Le carcasse o le mezzene possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(29)  Le spalle possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(30)  Le parti anteriori possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(31)  La parte della “gola, parte della spalla”, la parte della gola chiamata “guancia bassa” o la parte della gola comprendente insieme la “guancia bassa” e la parte della “gola parte della spalla”, se presentate da sole, non beneficiano della restituzione.

(32)  La carne senz'osso appartenente al collare, presentata da sola, non beneficia della restituzione.

(33)  Qualora la classificazione dei prodotti come prosciutti o pezzi di prosciutti della voce 1602 41 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 42 10 9110 o, se del caso, per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

(34)  Qualora la classificazione dei prodotti come spalle o pezzi di spalle della voce 1602 42 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999.

(35)  Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee, e sulle quali vengono stampati il numero distintivo dell'azienda produttrice e/o altre menzioni previste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

(36)  Se un prodotto appartenente a questo codice contiene siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati e/o il permeato e/o i prodotti di cui al codice NC 3504 e/o i derivati dal siero di latte aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Se un prodotto appartenente a questo codice è costituito da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se sono state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:

il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito,

e, in particolare,

il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(37)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 2287/2000 della Commissione (GU L 260 del 14.10.2000, pag. 22).

(38)  Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati aggiunti in precedenza o al momento della fabbricazione, non viene concessa alcuna restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati.

(39)  L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a)

l'importo per 100 kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati e/o dal permeato e/o dai prodotti di cui al codice NC 3504 e/o dai derivati dal siero di latte aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto;

b)

un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:

 

il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito,

e, in particolare,

 

il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

Se la parte lattica del prodotto è costituita da permeato, non viene concessa alcuna restituzione

(40)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 707/98 della Commissione (GU L 98 del 31.3.1998, pag. 11).

(41)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 823/96 della Commissione (GU L 111 del 4.5.1996, pag. 9).

(42)  

a)

La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concessa sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

b)

La pellicola di plastica, la paraffina, la cenere e la cera utilizzate come materiali di confezionamento non sono comprese nel peso netto del prodotto ai fini della restituzione.

c)

Se il formaggio è presentato in una pellicola di plastica e se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola di plastica, l’importo della restituzione è ridotto dello 0,5 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato in pellicola di plastica e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola.

d)

Se il formaggio è presentato con un rivestimento di paraffina o cenere e se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere, l’importo della restituzione è ridotto del 2 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato con un rivestimento di paraffina o cenere e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere.

e)

Se il formaggio è presentato con un rivestimento di cera, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali l’interessato deve indicare nella dichiarazione il peso netto del formaggio, non inclusivo del peso della cera.

(43)  Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore a 34 %, non viene concessa alcuna restituzione. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore a 5 %, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo d'acqua.

(44)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 2287/2000 della Commissione (GU L 260 del 14.10.2000, pag. 22).

(45)  

a)

Se il prodotto contiene ingredienti non lattici, diversi da spezie o erbe aromatiche, quali in particolare prosciutto, noci, gamberetti, salmone, olive, uve secche, l’importo della restituzione è ridotto del 10 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali ingredienti non lattici.

b)

Se il prodotto contiene spezie o erbe aromatiche, quali in particolare senape, basilico, aglio, origano, l’importo della restituzione è ridotto dell’1 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali spezie o erbe aromatiche.

c)

Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte (escluso il burro di siero di latte di cui al codice NC 0405 10 50) e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 aggiunti non è presa in considerazione per il calcolo dell’importo della restituzione.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o di derivati dal siero di latte (specificando, se del caso, il tenore di burro di siero di latte) e/o di lattosio e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

d)

I prodotti in questione possono contenere modeste quantità aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione, come sale, presame o muffa.

(46)  La restituzione per il latte condensato congelato è pari a quella applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e 0402 99.

(47)  Le restituzioni per i prodotti congelati dei codici NC da 0403 90 11 a 0403 90 39 sono pari a quelle applicabile rispettivamente ai prodotti dei codici NC da 0403 90 51 a 0403 90 69.

(48)  I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(49)  L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a)

l'importo per kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione;

b)

un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, di saccarosio e se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(50)  I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso è preso in considerazione per il calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno prodotti e, in caso affermativo, specificare il tenore massimo di tali aggiunte.

(51)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

CODICE DELLE DESTINAZIONI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

A00

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità)

A01

Altre destinazioni

A02

Tutte le destinazioni ad esclusione degli Stati Uniti d'America

A03

Tutte le destinazioni ad esclusione della Svizzera

A04

Tutti i paesi terzi

A05

Altri paesi terzi

A10

Paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio)

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera.

A11

Paesi ACP (paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari della convenzione di Lomé)

Angola, Antigua e Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo verde, Repubblica centraficana, Comore (ad esclusione di Mayotte), Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Costa d'Avorio, Gibuti, Dominica, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Giamaica, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio, Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua-Nuova Guinea, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Christopher (Saint-Kitts) e Nevis, Saint-Vincent e le isole Grenadine, Saint Lucia, Isole Salomon, Samoa occidentali, Sao Tomé e Príncipe, Senegal, Seicelle, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Ciad, Togo, Tonga, Trinità e Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

A12

Paesi o territori del bacino Mediterraneo

Ceuta e Melilla, Gibilterra, Turchia, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania.

A13

Paesi dell'OPEP (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio)

Algeria, Libia, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati arabi uniti, Indonesia.

A14

Paesi dell'ANASE (Associazione delle nazioni dell'Asia Sud-orientale)

Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine.

A15

Paesi dell'America Latina

Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Repubblica dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A16

Paesi dell'AASCR (Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale)

Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

Paesi del SEE (Spazio economico europeo) diversi dall'Unione europea

Islanda, Norvegia, Liechtenstein.

A18

Paesi PECO (paesi dell'Europa centrale e orientale)

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

A19

Paesi del NAFTA (Accordo di libero scambio nordamericano)

Stati Uniti d'America, Canada, Messico.

A20

Paesi del Mercosur (Mercato comune dell'America del Sud)

Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A21

Paesi PNI (paesi di nuova industrializzazione dell'Asia)

Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong.

A22

Paesi EDA (Economie dinamiche asiatiche)

Thailandia, Malaysia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong.

A23

Paesi APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico)

Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Cile, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong-Kong, Australia, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda.

A24

Paesi CSI (Comunità degli Stati indipendenti)

Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

A25

Paesi dell'OCSE extra UE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)

Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Corea del Sud, Giappone, Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

A26

Paesi o territori europei diversi dall'Unione europea

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Turchia, Albania, Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

A27

Africa (A28) (A29)

Paesi o territori dell'Africa del Nord, altri paesi dell'Africa.

A28

Paesi o territori dell'Africa del Nord

Ceuta e Melilla, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto.

A29

Altri paesi dell'Africa

Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, Sao Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Madagascar, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sudafrica, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho.

A30

America (A31) (A32) (A33)

America del Nord, America centrale e Antille, America del Sud.

A31

America del Nord

Stati Uniti d'America, Canada, Groenlandia, Saint-Pierre e Miquelon.

A32

America centrale e Antille

Messico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Haiti, Bahama, Isole Turks e Caicos, Repubblica dominicana, Isole Vergini americane, Antigua e Barbuda, Dominica, Isole Cayman, Giamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Isole Vergini britanniche, Barbados, Montserrat, Trinità e Tobago, Grenada, Aruba, Antille olandesi.

A33

America del Sud

Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Isole Falkland.

A34

Asia (A35) (A36)

Vicino e Medio Oriente, altri paesi dell'Asia.

A35

Vicino e Medio Oriente

Georgia, Armenia, Azerbaigian, Libano, Siria, Irak, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen.

A36

Altri paesi dell'Asia

Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Mongolia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong-Kong, Macao.

A37

Oceania e regioni polari (A38) (A39)

Australia e Nuova Zelanda, altri paesi dell'Oceania e regioni polari.

A38

Australia e Nuova Zelanda

Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

A39

Altri paesi dell'Oceania e regioni polari

Papua-Nuova Guinea, Nauru, Isole Salomon, Tuvalu, Nuova Caledonia e dipendenze, Oceania americana, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Pitcairn, Figi, Vanuatu, Tonga, Samoa occidentali, Marianne settentrionali, Polinesia francese, Stati federali di Micronesia (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Isole Marshall, Palau, regioni polari.

A40

Paesi o territori PTOM

Polinesia francese, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Terre australi e antartiche, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, Antille olandesi, Aruba, Groenlandia, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Sandwich del Sud e dipendenze, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'Antartico britannico, Territorio britannico dell'Oceano indiano.

A96

Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, Isola di Helgoland.

A97

Approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità

Destinazioni di cui agli articoli 36, 44 e 45 del regolamento (CE) n. 800/1999 (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).»


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/54


REGOLAMENTO (CE) N. 1500/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

riguardante l’autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Ronozima) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

L’applicazione riguarda un nuovo impiego del preparato di 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Ronozima) prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 14223), come additivo del mangime per anatre, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego del preparato di 6-fitasi prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 14223) era stato autorizzato, a tempo indeterminato, per polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, lattonzoli, suini da ingrasso e scrofe dal regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione (2) ed era stato autorizzato provvisoriamente per i salmonidi dal regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione (3).

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per le anatre. Secondo il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») del 10 luglio 2007, la 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 14223) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (4). Essa ha inoltre concluso che il preparato non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 per questa nuova categoria di animali. Secondo tale parere, il preparato ha un’azione efficace sulla digeribilità dei mangimi. Essa ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3.

(3)  GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18).

(4)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) concernente la sicurezza e l’efficacia del preparato enzimatico Ronozima P5000 (CT) e Ronozima P20000 (L) (6-fitasi) per l’impiego come additivo nei mangimi per anatre ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato il 10 luglio 2007, The EFSA Journal (2007) 519, pagg. 1-8.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a1614(i)

DSM Nutritional Products Ltd

6-fitasi EC 3.1.3.26

[bio-mangine fitasi CT 2X/Ronozima P5000 (CT) e bio-mangime fitasi L 4X/Ronozima P20000 (L)]

 

Composizione dell’additivo:

preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 14223) con un’attività minima di:

confettato: 5 000 FYT (1)/g

forma liquida: 20 000 FYT/ml

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 14223)

 

Metodo analitico (2)

Metodo colorimetrico fondato sulla reazione del vanadomolibdato sul fosfato inorganico prodotto dall’azione della 6-fitasi su un substrato di fitato (fitato di sodio) a un pH 5,5 e a 37 °C.

Anatra

250

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:

500-1 000 FYT/kg

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato con fitina.

8.1.2018


(1)  1 FYT è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico, al minuto, a partire da fitato di sodio, con pH 5,5 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/57


REGOLAMENTO (CE) N. 1501/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce motivi e procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti nell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda un nuovo impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X) come additivo nei mangimi per anatre, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’uso di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione (2), a tempo indeterminato per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione (3), a tempo indeterminato per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione (4) e per 10 anni per i lattonzoli svezzati dal regolamento (CE) n. 497/2007 della Commissione (5).

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per le anatre. Secondo il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l’Autorità»), del 10 luglio 2007, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (6). Essa ha inoltre concluso che il preparato non presenta alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 per questa nuova categoria di animali. Secondo tale parere, il preparato ha un’azione efficace sulla digeribilità dei mangimi. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali, presentata dal Laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego del preparato di cui all’allegato del presente regolamento.

(7)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.

(3)  GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6.

(4)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 184/2007 (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 1).

(5)  GU L 117 del 5.5.2007, pag. 11.

(6)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi concernente la sicurezza e l’efficacia del preparato enzimatico Safizym X (endo-1,4-beta-xilanasi) per l’impiego come additivo nei mangimi per anatre in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato il 10 luglio 2007, The EFSA Journal (2007) 520, pagg. 1-8.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a1613

Société Industrielle Lesaffre

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

 

Composizione dell’additivo:

preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) con un’attività minima di:

 

in polvere: 70 000 IFP (1)/g

 

forma liquida: 7 000 IFP/ml

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W)

 

Metodo analitico (2):

Prova degli zuccheri riduttori per l’endo-1,4-beta-xilanasi mediante reazione colorimetrica del reagente acido dinitrosalicilico sulla resa in zuccheri riduttori

Anatra

700 IFP

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo: 2 800 IFP.

3.

Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento.

8.1.2018


(1)  1 IFP è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di avena, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/60


REGOLAMENTO (CE) N. 1502/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 812/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 812/2007 della Commissione, dell’11 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d’America (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 812/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4170 ai sensi del regolamento (CE) n. 812/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008, sono pari a 1 843 025 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 182 del 12.7.2007, pag. 7.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/61


REGOLAMENTO (CE) N. 1503/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 979/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 979/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario nel settore delle carni suine originarie del Canada (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 979/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4204 ai sensi del regolamento (CE) n. 979/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008, sono pari a 3 468 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 217 del 22.08.2007, pag. 12. Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/62


REGOLAMENTO (CE) N. 1504/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 806/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 806/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 806/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 806/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 181 dell'11.7.2007, pag. 3.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

G2

09.4038

 (2)

7 045 625

G3

09.4039

 (2)

2 813 000

G4

09.4071

 (1)

2 251 500

G5

09.4072

 (1)

4 620 750

G6

09.4073

 (1)

11 300 250

G7

09.4074

 (2)

3 562 706


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1505/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni di pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008, sono fissati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.1.2008-31.3.2008

(in %)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo 1.4.2008-30.6.2008

(in kg)

P1

09.4067

10,539639

P2

09.4068

86,019628

P3

09.4069

1,512868

P4

09.4070

 (1)

74 120


(1)  Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/66


REGOLAMENTO (CE) N. 1506/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti nel settore delle uova e per le ovoalbumine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine (4), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle uova e di ovoalbumine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008, sono fissati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(3)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(4)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

E1

09.4015

 (1)

107 825 000

E2

09.4401

25,000042

E3

09.4402

 (2)

6 811 495


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/68


REGOLAMENTO (CE) N. 1507/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 536/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4169, ai sensi del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008, ammontano a 12 498 750 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/69


REGOLAMENTO (CE) N. 1508/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

che stabilisce in quale misura possano essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per il contingente aperto per l’anno 2008 per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera, previsto dal regolamento (CE) n. 2172/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2172/2005 ha fissato a 4 600 capi il quantitativo del contingente tariffario annuale a dazio zero per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti di importazione ai sensi dell’articolo 3 del suddetto regolamento.

(2)

I quantitativi per i quali sono stati chiesti diritti di importazione permettono di soddisfare integralmente le domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti di importazione presentata a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2172/2005, per il periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008, è soddisfatta fino a concorrenza del 100 % dei diritti di importazione richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26).


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/70


REGOLAMENTO (CE) N. 1509/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1457/2007 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(3)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

(4)  GU L 325 del 11.12.2007, pag. 81.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 19 dicembre 2007

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

21,30

15,50

1701 99 10 (2)

21,30

10,06

1701 99 90 (2)

21,30

10,06

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/72


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2007

che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione

[notificata con il numero C(2007) 5882]

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/846/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 6,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (4), in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (5), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (6), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 6,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (7), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2001/106/CE della Commissione, del 24 gennaio 2001, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione (8), è stata modificata a più riprese (9). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

Gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri di raccolta riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.

(3)

Gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici delle specie bovina e suina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.

(4)

Gli scambi intracomunitari di embrioni e ovuli di bovini sono autorizzati se sono stati raccolti, trattati e conservati da gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui operano.

(5)

Ogni Stato membro deve inviare alla Commissione e agli altri Stati membri gli elenchi dei centri di raccolta degli animali, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti nel suo territorio.

(6)

È necessario armonizzare il modello di tali elenchi e le modalità di trasmissione degli stessi in modo da consentire un agevole accesso a elenchi aggiornati in tutta la Comunità.

(7)

È opportuno usare tale modello armonizzato riguardo agli impianti o ai centri di quarantena riconosciuti per i volatili importati diversi dal pollame.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli elenchi delle unità riportate nell’allegato I sono trasmessi alla Commissione in formato Word o Excel al seguente indirizzo: Inforvet@ec.europa.eu

Gli elenchi sono redatti rispettando i formati modello che figurano nell’allegato II.

La Commissione notifica agli Stati membri, nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, ogni modifica di formato o cambiamento di destinazione.

Articolo 2

La decisione 2001/106/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

(3)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(5)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(6)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(7)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17).

(8)  GU L 39 del 9.2.2001, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/252/CE (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 45).

(9)  Cfr. allegato III.


ALLEGATO I

1.

Centri di raccolta autorizzati conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 90/426/CEE e all’articolo 8 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/68/CEE.

2.

Centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma riconosciuti conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e centri di magazzinaggio dello sperma riconosciuti conformemente all’articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 90/429/CEE.

3.

Gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/556/CEE.

4.

Impianti o centri di quarantena riconosciuti per i volatili conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino, della direttiva 92/65/CEE e del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (1).


(1)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.


ALLEGATO II

Ogni elenco è preceduto da una delle seguenti intestazioni, che comprendono il numero dell’elenco, la definizione delle unità di cui trattasi, il codice ISO dello Stato membro e la data di compilazione dell’elenco (giorno/mese/anno). Le unità sono elencate secondo il numero progressivo di riconoscimento o di registrazione rispettando i formati modello che figurano nel presente allegato.

I.   Centri di raccolta

a)

Elenco dei centri di raccolta riconosciuti per gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina (direttiva 64/432/CEE), equina (direttiva 90/426/CEE), ovina e caprina (direttiva 91/68/CEE)

… (codice ISO dello Stato membro)

…/…/… (data della versione)

Codice ISO

Numero di riconoscimento

Nome del centro di raccolta

Indirizzo del centro di raccolta

Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail

Specie

b)

Elenco dei centri di raccolta riconosciuti per gli scambi intracomunitari di animali delle specie suina (direttiva 64/432/CEE)

… (codice ISO dello Stato membro)

…/…/… (data della versione)

Codice ISO

Numero di riconoscimento

Nome del centro di raccolta dello sperma

Indirizzo del centro di raccolta dello sperma

Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail

II.   Centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma

a)

Elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie bovina (direttiva 88/407/CEE)

… (codice ISO dello Stato membro)

…/…/… (data della versione)

Codice ISO

Numero di riconoscimento

Nome del centro di raccolta dello sperma

Indirizzo del centro di raccolta dello sperma

Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e mail

b)

Elenco dei centri di magazzinaggio dello sperma riconosciuti per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie bovina (direttiva 88/407/CEE)

… (codice ISO dello Stato membro)

…/…/… (data della versione)

Codice ISO

Numero di riconoscimento

Nome del centro di magazzinaggio dello sperma

Indirizzo del centro di magazzinaggio dello sperma

Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail

c)

Elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie suina (direttiva 90/429/CEE)

… (codice ISO dello Stato membro)

…/…/… (data della versione)

Codice ISO

Numero di riconoscimento

Nome del centro di raccolta dello sperma

Indirizzo del centro di raccolta dello sperma

Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail

III.   Gruppi di raccolta degli embrioni

Elenco dei gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti per gli scambi intracomunitari di embrioni e ovuli di animali domestici della specie bovina (direttiva 89/556/CEE)

… (codice ISO dello Stato membro)

…/…/… (data della versione)

Codice ISO

Numero di riconoscimento

Nome del veterinario/dei veterinari del gruppo

(ET o ET/IVF) (1) Indirizzo del veterinario/dei veterinari del gruppo

Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e mail

IV.   Impianti o centri di quarantena per i volatili

Elenco di impianti o centri di quarantena riconosciuti per l’importazione di volatili diversi dal pollame (direttiva 92/65/CEE)

… (codice ISO dello Stato membro)

…/…/… (data della versione)

Codice ISO del paese

Denominazione del paese

Numero di riconoscimento dell' impianto o della stazione di quarentena


(1)  ET designa il gruppo di raccolta degli embrioni, ET/IVF il gruppo di produzione degli embrioni.


ALLEGATO III

Decisione abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

Decisione 2001/106/CE della Commissione

(GU L 39 del 9.2.2001, pag. 39)

 

Decisione 2002/279/CE della Commissione

(GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17)

Limitatamente all’articolo 2

Decisione 2004/252/CE della Commissione

(GU L 79 del 17.3.2004, pag. 45)

 


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 2001/106/CE

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/78


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2007

che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

[notificata con il numero C(2007) 5897]

(2007/847/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie di paesi terzi non devono essere introdotte, in linea di principio, nella Comunità.

(2)

La Slovenia ha richiesto una deroga per consentire l’importazione di piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, dalla Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia per un periodo limitato al tempo necessario per permettere la moltiplicazione delle piante in vivai specializzati della Comunità prima di riesportarle in Croazia o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(3)

La Commissione ritiene che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali purché le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rispettino le condizioni specifiche previste nella presente decisione.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati, per un periodo di tempo limitato, a consentire l’introduzione nel loro territorio di tali piante nel rispetto di condizioni specifiche.

(5)

L’autorizzazione dovrebbe essere revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche di cui alla presente decisione non sono sufficienti per impedire l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi o nel caso in cui esse non siano state rispettate.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, per quanto concerne l’allegato III, parte A, punto 15, della medesima direttiva, gli Stati membri sono autorizzati a consentire l’introduzione nel loro territorio di piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, destinate ad essere innestate nella Comunità e originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (di seguito indicate come «le piante»).

Per beneficiare di tale deroga le piante, oltre a riunire i requisiti di cui agli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, rispettano le condizioni previste nell’allegato alla presente decisione.

Per beneficiare di tale deroga, le piante sono introdotte nella Comunità nei seguenti periodi compresi:

a)

tra il 1o gennaio 2008 e il 30 aprile 2008;

b)

tra il 1o gennaio 2009 e il 30 aprile 2009;

c)

tra il 1o gennaio 2010 e il 30 aprile 2010.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 1 forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri:

a)

i dati relativi ai quantitativi di piante importate in applicazione della presente decisione; nonché

b)

un rapporto tecnico dettagliato delle ispezioni ufficiali di cui al punto 6 dell’allegato.

Tali dati e rapporto sono forniti, per quanto riguarda le piante importate nel periodo di cui all’articolo 1, punto a), entro il 15 novembre 2008, per quanto riguarda le piante importate nel periodo di cui all’articolo 1, punto b), entro il 15 novembre 2009, e per quanto riguarda le piante importate nel periodo di cui all’articolo 1, punto c), entro il 15 novembre 2010.

2.   Lo Stato membro in cui le piante vengono innestate dopo che sono state introdotte nel suo territorio fornisce inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri un rapporto tecnico dettagliato sulle ispezioni ufficiali e sugli esami di cui al punto 8, lettera b), dell’allegato.

Tale rapporto tecnico è fornito, per quanto riguarda le piante importate nel periodo di cui all’articolo 1, punto a), entro il 15 novembre 2008, per quanto riguarda le piante importate nel periodo di cui all’articolo 1, punto b), entro il 15 novembre 2009, e per quanto riguarda le piante importate nel periodo di cui all’articolo 1, punto c), entro il 15 novembre 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le partite introdotte nel loro territorio in applicazione della presente decisione che non sono risultate conformi alla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).


ALLEGATO

CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE PIANTE DI VITIS L., AD ECCEZIONE DEI FRUTTI, ORIGINARIE DELLA CROAZIA O DELLA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DEROGA DI CUI ALL’ARTICOLO 1

1.

Le piante consistono in materiale di moltiplicazione sotto forma di gemme dormienti delle seguenti varietà: Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvasija dubrovačka, Malvazija (syn. Malvazija istarska bijela), Maraština, Muškat momjanski (syn. Muškat istarski), Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavac veliki, Plavka (syn. Plavina), Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Vugava o Žlahtina, qualora si tratti di varietà introdotte dalla Croazia, o Aleksandriski muškat, Alikant buse, Belan, Belo zimsko, Beogradska bessemena, Demir kapija, Grenaš crn, Kadarka, Krainski bojadiser, Kratošija, Moldavija, Ohridsko crno, Plavec mal, Plovdina, Prokupec, R’kaciteli, Semijon, Smederevka, Stanušina, Sultanina, Temjanika, Teran, Vranec, Župljanka o Žilavka, qualora si tratti di varietà introdotte dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia; le gemme sono:

a)

destinate ad essere innestate nella Comunità, nelle aziende di cui al punto 7, su portinnesti prodotti nella Comunità;

b)

raccolte in vivai di portinnesti ufficialmente registrati in Croazia o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Gli elenchi dei vivai registrati sono messi a disposizione degli Stati membri che si avvalgono della deroga e della Commissione, entro il 31 dicembre dell’anno antecedente all’introduzione delle piante nella Comunità. Detti elenchi comprendono il nome della varietà, il numero di file piantate di questa varietà, il numero di piante per fila in ciascun vivaio, nella misura in cui sono ritenute idonee per essere inviate alla Comunità nel 2008, nel 2009 o nel 2010, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione;

c)

adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l’identificazione del vivaio registrato e della varietà.

2.

Le piante sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Croazia o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, sulla base dell’esame previsto dalla medesima direttiva, al fine di accertare, in particolare, che siano indenni dai seguenti organismi nocivi:

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

 

Grapevine Flavescence dorée

 

Xylella fastidiosa (Well e Raju)

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco)

 

Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro)

 

Blueberry leaf mottle virus

 

Peach rosette mosaic virus

Il certificato include, al punto «Dichiarazione supplementare», l’indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti nella decisione 2007/847/CE».

3.

L’organismo fitosanitario ufficiale della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia garantisce l’identità e l’integrità delle piante dal momento della raccolta di cui al punto 1, lettera b), fino all’esportazione nella Comunità.

4.

Le piante sono introdotte attraverso punti di entrata designati ai fini della presente deroga dallo Stato membro nel cui territorio sono situati.

Gli Stati membri notificano con sufficiente anticipo alla Commissione, e comunicano su richiesta agli altri Stati membri, i punti di entrata nonché il nome e l’indirizzo dell’organismo ufficiale di cui alla direttiva 2000/29/CE responsabile di ciascun punto d’entrata.

Qualora l’introduzione delle piante nel territorio comunitario abbia luogo in uno Stato membro diverso da quello che si avvale dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 (di seguito indicata come «l’autorizzazione»), gli organismi ufficiali dello Stato membro d’introduzione informano gli organismi ufficiali dello Stato membro che si avvale dell’autorizzazione e collaborano con essi affinché siano rispettate le disposizioni della presente decisione.

5.

Prima dell’introduzione nella Comunità, l’importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui ai punti da 1 a 4; l’importatore notifica con sufficiente anticipo i dati relativi ad ogni introduzione agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d’introduzione, il quale li trasmette senza indugio alla Commissione indicando:

a)

il tipo di materiale;

b)

la varietà e il quantitativo;

c)

la data dichiarata d’introduzione e la conferma del punto di entrata;

d)

il nome, l’indirizzo e l’ubicazione delle aziende di cui al punto 7 dove verranno innestate e conservate le gemme.

Non appena ne è a conoscenza, l’importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili ogni eventuale cambiamento dei dati di cui sopra.

Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente alla Commissione tali dati e le eventuali modifiche.

Almeno due settimane prima della data d’introduzione, l’importatore notifica all’organismo ufficiale responsabile i dati delle aziende, di cui al punto 7, presso le quali le piante saranno innestate.

6.

Le ispezioni, compresi eventuali esami, di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e in conformità con quanto disposto dalla presente decisione, sono effettuate dagli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che ricorre a tale deroga e, se del caso, in collaborazione con gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui saranno conservate le piante.

Nel corso di tali ispezioni gli Stati membri verificano e, se del caso, ricercano l’eventuale presenza degli organismi nocivi indicati al punto 2. Il rinvenimento di tali organismi è immediatamente comunicato alla Commissione. Vengono allora adottati opportuni provvedimenti per distruggere gli organismi nocivi e, se del caso, le piante interessate.

7.

Le piante sono innestate soltanto in aziende ufficialmente registrate e riconosciute ai fini della presente autorizzazione.

La persona che intende innestare le piante notifica anticipatamente agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono ubicate le aziende il nome e l’indirizzo del proprietario delle stesse.

Qualora il luogo d’innesto sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale dell’autorizzazione, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale dell’autorizzazione comunicano agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante verranno innestate il nome e l’indirizzo delle aziende in cui verrà effettuato tale innesto. Suddette informazioni sono trasmesse al momento in cui perviene la notifica preventiva dell’importatore di cui all’ultimo paragrafo del punto 5.

8.

Presso le aziende di cui al punto 7:

a)

le piante che sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2 possono essere utilizzate per essere innestate su portinnesti d’origine comunitaria. Le piante innestate sono successivamente conservate in condizioni adeguate in un substrato di coltura adatto senza tuttavia essere piantate o coltivate in campi. Le piante innestate restano nelle aziende per non più di diciotto mesi prima di essere esportate verso una destinazione al di fuori della Comunità secondo quanto previsto al punto 9;

b)

nel periodo successivo all’innesto, le piante sono sottoposte a ispezioni visive condotte in momenti appropriati dai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante sono innestate, per accertare l’assenza di organismi nocivi o di sintomi causati da tali organismi; nel caso in cui durante l’ispezione visiva si riscontrino segni o sintomi, si eseguono i dovuti esami per individuare gli organismi nocivi che li hanno provocati;

c)

le piante innestate che nel corso delle ispezioni o degli esami di cui alle precedenti lettere a) e b) non sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2 o che non sono oggetto di misure di quarantena sono immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili summenzionati.

9.

Le piante ottenute da innesti ben riusciti utilizzando le gemme di cui al punto 1 sono messe in circolazione unicamente quali piante innestate destinate all’esportazione in Croazia o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale dell’autorizzazione si accertano che le eventuali piante non esportate siano ufficialmente distrutte. Va tenuto un registro con l’indicazione del numero di piante il cui innesto è riuscito, delle piante ufficialmente distrutte e delle piante successivamente riesportate in Croazia o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Dette informazioni sono rese disponibili alla Commissione.


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/83


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2007

recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus gallus

[notificata con il numero C(2007) 6100]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/848/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci per individuare e controllare la salmonella ed altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il rischio che essi comportano per la salute pubblica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005 (2), ha stabilito un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica negli allevamenti di galline ovaiole Gallus gallus, a livello di produzione primaria.

(3)

Al fine di raggiungere l’obiettivo comunitario, gli Stati membri devono mettere in atto programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di ovaiole Gallus gallus e sottoporli al parere della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003.

(4)

Alcuni Stati membri hanno presentato i loro programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di ovaiole della specie Gallus gallus.

(5)

Tali programmi sono stati ritenuti conformi alla normativa veterinaria comunitaria e in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003.

(6)

I programmi nazionali di controllo devono pertanto essere approvati.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di ovaiole della specie Gallus gallus presentati dagli Stati membri elencati nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

(2)  GU L 211 dell’1.8.2006, pag. 4.


ALLEGATO

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Repubblica ceca

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Regno Unito

Ungheria


19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/85


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2007

recante approvazione delle modifiche del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus presentato dalla Finlandia

[notificata con il numero C(2007) 6097]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2007/849/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus presentato dalla Finlandia è stato approvato con la decisione della Commissione 2006/759/CE, dell’8 novembre 2006, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus  (2).

(2)

La Finlandia ha presentato per approvazione alcune modifiche del programma nazionale.

(3)

Le modifiche proposte prendono in considerazione l’evoluzione della situazione in Finlandia. Esse sono conformi alla normativa veterinaria europea e, in particolare, ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003.

(4)

Si ritiene pertanto opportuno approvare le modifiche del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus presentate dalla Finlandia.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Sono approvate le modifiche presentate dalla Finlandia relative al programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus, conformemente alla decisione 2006/759/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

(2)  GU L 311 del 10.11.2006, pag. 46.


Banca centrale europea

19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/86


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 novembre 2007

che modifica la decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002

(BCE/2007/15)

(2007/850/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto SEBC»), e in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32 dello statuto del SEBC stabilisce norme generali per la distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro. Le norme generali stabilite nell’articolo 32 dello statuto SEBC si applicano anche al reddito monetario che risulta dalla cancellazione delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione.

(2)

L’articolo 32.5 dello statuto SEBC specifica che la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE. Ai sensi dell’articolo 32.7 dello statuto SEBC, il consiglio direttivo è competente ad adottare tutte le altre misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 32. Ciò include la competenza a prendere in considerazione altri fattori nel decidere sulla ripartizione del reddito risultante dalla cancellazione delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione. In tale contesto, i principi di parità di trattamento e correttezza richiedono che si tenga conto del periodo di tempo durante il quale le banconote in euro ritirate erano state emesse. Lo schema di distribuzione per questo specifico reddito deve riflettere pertanto sia la quota pertinente nel capitale della BCE e la lunghezza della fase di emissione.

(3)

Il ritiro delle banconote in euro necessita di essere regolato da decisioni separate da adottarsi ai sensi dell’articolo 5 della decisione BCE/2003/4, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (1).

(4)

La presente decisione fa salve le responsabilità delle autorità emittenti, ai sensi della decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all’emissione delle banconote in euro (2).

(5)

L’articolo 14, paragrafo 2, dell’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (3) stabilisce che il sistema TARGET2 sostituisca l’attuale sistema TARGET. Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro migreranno a TARGET2 secondo un programma specificato nell’articolo 13 dell’indirizzo BCE/2007/2. Inoltre, talune BCN degli Stati membri che non hanno adottato l’euro saranno connesse a TARGET2 in virtù di un accordo separato con la BCE e le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro. È quindi necessario aggiornare i riferimenti a «TARGET» nella decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (4).

(6)

Sono altresì necessarie alcune ulteriori modifiche della decisione BCE/2001/16 relativamente alla misurazione del reddito monetario e al trattamento delle banconote in euro predistribuite,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione BCE/2001/16 è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è modificato come segue:

le seguenti definizioni sono inserite dopo la definizione di «tasso di cambio giornaliero di riferimento»:

«n)

per “banconote in euro ritirate” si intende qualunque tipo o serie di banconote in euro che sia stata ritirata dalla circolazione per decisione del consiglio direttivo adottata ai sensi dell’articolo 5 della decisione BCE/2003/4;

o)

per “schema di emissione” si intende lo schema di capitale sottoscritto, in media, durante la fase di emissione di un tipo o serie di banconote in euro ritirate;

p)

per “fase di emissione”, in relazione a un tipo o serie di banconote in euro, si intende il periodo che ha inizio il giorno in cui la prima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell’aggregato del passivo e che termina il giorno in cui l’ultima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell’aggregato del passivo;

q)

per “cancellare” si intende eliminare le banconote in euro ritirate dalla voce di bilancio “banconote in circolazione”.»;

2)

l’articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Laddove il valore degli attivi accantonabili di una BCN ecceda o non corrisponda al valore del proprio aggregato del passivo, la differenza è compensata applicando il tasso di riferimento al valore della differenza.»;

3)

Il seguente articolo 5 bis è inserito dopo l’articolo 5:

«Articolo 5 bis

Calcolo e distribuzione del reddito che risulta dalla cancellazione di banconote in euro

1.   Le banconote in euro ritirate rimangono parte dell’aggregato del passivo fino a che non vengano scambiate o cancellate, a seconda di cosa avvenga per primo.

2.   Il consiglio direttivo può decidere di cancellare le banconote in euro ritirate, nel qual caso specifica la data di cancellazione e la somma totale dell’accantonamento da effettuarsi per le banconote in euro ritirate in attesa di essere scambiate.

3.   Le banconote in euro ritirate sono cancellate come segue:

a)

alla data di cancellazione, le voci di bilancio “banconote in circolazione” della BCE e delle BCN sono ridotte della somma totale delle banconote in euro ritirate ancora in circolazione. A tal fine, le reali somme di banconote in euro ritirate che erano state messe in circolazione sono adattate sulla base delle loro somme pro rata, calcolate secondo lo schema di emissione, e le differenze sono compensate tra la BCE e le BCN;

b)

l’ammontare adattato di banconote in euro ritirate è cancellato dalla voce di bilancio “banconote in circolazione” e spostato sul conto dei profitti e delle perdite delle BCN;

c)

ciascuna NCB prevede accantonamenti per le banconote in euro ritirate in attesa di essere scambiate. L’accantonamento è equivalente alla quota della BCN pertinente nella somma complessiva dell’accantonamento calcolato sulla base dello schema di emissione.

4.   Le banconote in euro ritirate che sono scambiate dopo la data di cancellazione sono registrate nei libri contabili della BCN che le ha accettate. L’afflusso di banconote in euro ritirate è ridistribuito tra le BCN almeno una volta all’anno applicando lo stesso schema di emissione e le differenze sono compensate tra loro. Ciascuna BCN compensa la somma pro rata rispetto al proprio accantonamento o, nel caso in cui l’afflusso ecceda l’accantonamento, registra una spesa corrispondente nel proprio conto dei profitti e delle perdite.

5.   Il consiglio direttivo rivede la somma complessiva dell’accantonamento su base annuale.»;

4)

l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I della presente decisione;

5)

l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato II della presente decisione;

6)

tutti i riferimenti contenuti nella decisione BCE/2001/16 a «TARGET» sono da intendersi come riferimenti a «TARGET2» una volta che la BCN pertinente sia migrata a TARGET2.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 novembre 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16.

(2)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione BCE/2006/25 (GU L 24 del 31.1.2007, pag. 13).

(3)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.

(4)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55. Decisione modificata da ultimo dalla decisione BCE/2006/7 (GU L 148 del 2.6.2006, pag. 56).


ALLEGATO I

L’allegato I della decisione BCE/2001/16 è modificato come segue:

il sottoparagrafo seguente è inserito alla fine del paragrafo 1 nella parte A:

«Qualora la data della sostituzione del contante cada in un giorno di chiusura di TARGET/TARGET2, il passivo di una nuova BCN dell’Eurosistema che risulti dalle banconote in euro che sono state predistribuite ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro (1) e che sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante, formano parte dell’aggregato del passivo (come parte dei conti corrispondenti sotto la voce del passivo 10.4 dello SPA) fino a che il passivo non diventi parte delle passività interne all’Eurosistema risultanti dalle operazioni TARGET/TARGET2.


(1)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39


ALLEGATO II

L’allegato II della decisione BCE/2001/16 è modificato come segue:

il paragrafo seguente è inserito alla fine della parte A, dopo il paragrafo che termina con «al 31 dicembre 2002»:

«6)

crediti che risultano dalle banconote in euro che sono state predistribuite ai sensei dell’indirizzo BCE/2006/9 e che sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante (parte della voce dell’attivo 4.1 dello SPA fino alla data della sostituzione del contante e di seguito parte dei conti corrispondenti sotto la voce dell’attivo 9.5 dello SPA), ma solo fino a che tali crediti formino parte dei crediti interni all’Eurosistema che risulta dalle operazioni TARGET/TARGET2.»