ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 332

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
18 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1490/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l’adesione di tali Stati alla convenzione ( 1 )

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1491/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1492/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari per alcuni prodotti originari del Cile

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ( 1 )

25

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive ( 1 )

27

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/839/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione fra la Comunità europea e l’Ucraina

46

Accordo di riammissione tra la Comunità europea e l’Ucraina

48

 

 

2007/840/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l’Ucraina

66

Accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

68

 

 

Commissione

 

 

2007/841/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 settembre 2007, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/E-2/39.141 — Fiat) [notificata con il numero C(2007) 4274]

77

 

 

2007/842/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2007, recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto [notificata con il numero C(2007) 5898]

80

 

 

2007/843/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 dicembre 2007, relativa all’approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all’importazione di pollame e uova da cova [notificata con il numero C(2007) 6094]  ( 1 )

81

 

 

2007/844/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania [notificata con il numero C(2007) 6702]  ( 1 )

101

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi

103

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15 del 20.1.2007)

106

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1490/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2007

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l’adesione di tali Stati alla convenzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio (3) prescrive gli obblighi cui gli Stati membri devono adempiere nel ratificare la convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o nell’aderirvi.

(2)

La convenzione relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime istituisce un quadro normativo internazionale per questo tipo di conferenze, in particolare introducendo norme sull’accesso alle quote di traffico da parte degli armatori stabiliti nel territorio degli Stati parti contraenti della convenzione, che favorisce i reciproci scambi commerciali.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006 (4), ha abrogato il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (5), il quale prevedeva, tra l’altro, un’esenzione per le conferenze marittime dal divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

(4)

Al termine del periodo transitorio previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1419/2006, ai servizi regolari di trasporto marittimo si applicherà il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e, di conseguenza, non saranno più autorizzate conferenze marittime per gli scambi commerciali da o verso i porti degli Stati membri.

(5)

Gli Stati membri si troveranno pertanto nell’impossibilità di adempiere agli obblighi ad essi imposti dalla convenzione relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime. A decorrere da tale data gli Stati membri non saranno più in grado di ratificare o approvare tale convenzione, né di aderirvi. Il regolamento (CEE) n. 954/79 diverrà quindi inapplicabile e dovrebbe essere abrogato con effetto dal termine del periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 1419/2006, vale a dire il 18 ottobre 2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 954/79 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 dicembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 62.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 novembre 2007.

(3)  GU L 121 del 17.5.1979, pag. 1.

(4)  GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1.

(5)  GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).


18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1491/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

168,9

MA

95,7

TN

157,6

TR

100,0

ZZ

130,6

0707 00 05

JO

237,0

MA

47,6

TR

95,0

ZZ

126,5

0709 90 70

MA

58,1

TR

104,7

ZZ

81,4

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

19,6

TR

91,1

ZA

38,1

ZW

14,0

ZZ

40,7

0805 20 10

MA

75,7

ZZ

75,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,9

TR

73,3

ZZ

51,8

0805 50 10

EG

81,3

IL

82,7

MA

119,9

TR

97,3

ZZ

95,3

0808 10 80

CA

86,7

CN

107,4

MK

32,8

US

88,4

ZZ

78,8

0808 20 50

CN

51,5

US

122,8

ZZ

87,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1492/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio con riguardo ai contingenti tariffari per alcuni prodotti originari del Cile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 312/2003 reca attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie previste dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (2).

(2)

Con la decisione 2005/106/CE (3), il Consiglio ha approvato un protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (4), (di seguito «il protocollo»). Il protocollo include nuove concessioni tariffarie della Comunità, alcune delle quali sono limitate da contingenti tariffari.

(3)

Il regolamento (CE) n. 305/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari applicabili a determinati prodotti originari del Cile, ha dato attuazione a tali nuove concessioni.

(4)

In forza del protocollo, a decorrere dal 1o gennaio 2005 i volumi dei nuovi contingenti tariffari devono essere aumentati ogni anno del 5 % del quantitativo iniziale. Per motivi di chiarezza, occorre stabilire i volumi dei contingenti tariffari complessivamente disponibili per i prodotti di cui trattasi nel 2005, in seguito all'applicazione dell'aumento per tale anno.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 312/2003.

(6)

Poiché i volumi dei contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono applicabili dal 1o gennaio 2005, il presente regolamento si applica a decorrere dalla stessa data ed entra in vigore con effetto immediato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 312/2003 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   A decorrere dal 1o gennaio 2005, il volume annuale del contingente tariffario che corrisponde, nell'allegato, al numero d'ordine 09.1941 è aumentato ogni anno del 5 % del quantitativo iniziale.»;

2)

l'allegato è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 305/2005 della Commissione (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 6).

(2)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

(3)  GU L 38 del 10.2.2005, pag. 1.

(4)  GU L 38 del 10.2.2005, pag. 3.


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 312/2003 la tabella è modificata come segue:

1)

nella linea del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1925, il volume del contingente tariffario annuale nella quarta colonna è sostituito dal seguente:

«581,50 tonnellate (1)

2)

nella linea del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1929, il volume del contingente tariffario annuale nella quarta colonna è sostituito dal seguente:

«42 275 tonnellate (2)

3)

nella linea del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1941, il volume del contingente tariffario annuale nella quarta colonna è sostituito dal seguente:

«1 050 tonnellate (3)


(1)  Questo volume del contingente annuale si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Esso è in seguito aumentato ogni anno, la prima volta nel 2006 per l'anno in questione, di 26,50 tonnellate (5 % del volume iniziale di 530 tonnellate).»;

(2)  Questo volume del contingente annuale si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Esso è in seguito aumentato ogni anno, la prima volta nel 2006 per l'anno in questione, di 1 925 tonnellate (5 % del volume iniziale di 38 500 tonnellate).»;

(3)  Questo volume del contingente annuale si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Esso è in seguito aumentato ogni anno, la prima volta nel 2006 per l'anno in questione, di 50 tonnellate (5 % del volume iniziale di 1 000 tonnellate).»


18.12.2007   

IT

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L 332/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1493/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2007

che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le informazioni che gli importatori e i produttori sono tenuti a trasmettere devono contenere stime dei quantitativi di gas fluorurati ad effetto serra che presumibilmente utilizzeranno nelle principali applicazioni, comprese le quantità che dovrebbero essere impiegate come materie prime (feedstock) per fornire alla Commissione e agli Stati membri informazioni supplementari al fine di acquisire dati sulle emissioni per i settori interessati.

(2)

I produttori acquistano da e vendono ad altri produttori i gas fluorurati ad effetto serra per ragioni commerciali; in tal caso solo il produttore che acquista il gas può comunicare i quantitativi delle sostanze che prevede di utilizzare nelle applicazioni principali.

(3)

Le parti interessate sono state consultate sul formato della relazione e si è tenuto conto dell’esperienza che hanno acquisito con le attività di relazione previste dal regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2).

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il formato della relazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).


ALLEGATO

MODULO DA COMPILARE DA PARTE DEI PRODUTTORI, IMPORTATORI ED ESPORTATORI DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

PARTE 1

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PARTE 2

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PARTE 3

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PARTE 4

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PARTE 5

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PARTE 6

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PARTE 7

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18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1494/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2007

che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 842/2006 è stata valutata l’opportunità di includere ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell’ambiente nelle etichette dei prodotti e delle apparecchiature di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(2)

I requisiti di etichettatura tengono conto dei sistemi di etichettatura utilizzati attualmente nella Comunità per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, compresi i sistemi di etichettatura stabiliti da norme di settore.

(3)

Per esigenze di chiarezza, è opportuno fissare la formulazione esatta delle informazioni da indicare sulle etichette. Gli Stati membri devono potere decidere in merito all’utilizzazione della loro lingua sulle etichette.

(4)

Ulteriori informazioni che segnalano se i prodotti e le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono stati isolati con schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra devono essere incluse nell’etichetta in modo da facilitare il potenziale recupero dei gas dalle schiume.

(5)

Nei casi in cui i gas fluorurati ad effetto serra sono aggiunti al prodotto o all’apparecchiatura al di fuori degli impianti di fabbricazione, l’etichetta deve indicare il quantitativo totale di gas fluorurati ad effetto serra contenuto nel prodotto o nell’apparecchiatura.

(6)

Occorre che l’etichetta venga concepita in modo da essere chiaramente leggibile e da rimanere saldamente attaccata al prodotto o all’apparecchiatura per tutto il periodo in cui il prodotto o l’apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra.

(7)

Occorre che l’etichetta venga apposta in modo da essere visibile ai tecnici incaricati dell’installazione e della manutenzione.

(8)

Per i prodotti e le apparecchiature di condizionamento d’aria e le pompe di calore, l’etichetta deve essere posizionata in maniera da tener conto del profilo tecnico del prodotto o dell’apparecchiatura.

(9)

La possibilità di includere nelle etichette ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell’ambiente costringe i fabbricanti a procedere ai necessari adeguamenti delle etichette; occorre pertanto prevedere un adeguato periodo di tempo per l’entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la forma delle etichette da utilizzare e i requisiti di etichettatura ulteriori applicabili ai tipi di prodotti e di apparecchiature di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.

Articolo 2

Requisiti di etichettatura

1.   I prodotti e le apparecchiature che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono contrassegnati da un’etichetta contenente le informazioni seguenti:

a)

la menzione «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto»;

b)

le abbreviazioni delle denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra contenuti o destinati a essere contenuti nell’apparecchiatura conformemente alla nomenclatura accettata dall’industria per l’apparecchiatura o la sostanza;

c)

il quantitativo di gas fluorurati ad effetto serra, espresso in chilogrammi;

d)

la menzione «ermeticamente sigillato», se applicabile.

2.   Oltre ai requisiti in materia di etichettatura di cui al paragrafo 1, i prodotti e le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore isolati con schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra, prima della loro immissione sul mercato, vengono contrassegnati con un’etichetta contenente la menzione «Schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra».

3.   Quando i gas fluorurati ad effetto serra possono essere aggiunti al di fuori dell’impianto di fabbricazione e il quantitativo totale non è definito dal fabbricante, l’etichetta riporta il quantitativo caricato nell’impianto di fabbricazione e prevede uno spazio per l’indicazione del quantitativo aggiunto al di fuori dell’impianto di fabbricazione e per il quantitativo totale di gas fluorurati ad effetto serra.

4.   Per quanto riguarda i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono subordinare l’immissione sul mercato sul loro territorio dei prodotti e delle apparecchiature che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento all’utilizzo delle loro lingue ufficiali.

Articolo 3

Forma dell’etichetta

1.   Le informazioni di cui all’articolo 2 sono indicate sull’etichetta che viene apposta sui prodotti e sulle apparecchiature che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   Le informazioni risaltano chiaramente sullo sfondo dell’etichetta ed hanno una dimensione ed una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili.

Quando le informazioni imposte dal presente regolamento sono aggiunte su un’etichetta già apposta sul prodotto o sull’apparecchiatura, le dimensioni dei caratteri non sono inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull’etichetta.

3.   Tutta l’etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all’apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o l’apparecchiatura contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 4

Posizione dell’etichetta

1.   Oltre che nei punti indicati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006, le etichette possono anche essere collocate sui marchi o sulle etichette di informazione del prodotto esistenti o accanto ad essi, o accanto ai punti di accesso per la manutenzione.

2.   Per i prodotti e le apparecchiature di condizionamento dell’aria e per le pompe di calore costituiti da unità interne ed esterne distinte collegate dal tubo del refrigerante, le informazioni dell’etichetta sono collocate sulla parte dell’apparecchiatura inizialmente caricata con il refrigerante.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).


DIRETTIVE

18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/27


DIRETTIVA 2007/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2007

che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/552/CEE del Consiglio (4) coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell’impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d’attività, in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell’informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi in Europa, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica.

(2)

Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all’esercizio di attività televisive sono già coordinate dalla direttiva 89/552/CEE, mentre le norme applicabili ad attività quali la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta presentano alcune divergenze che potrebbero ostacolare la libera circolazione di tali servizi all’interno della Comunità europea e provocare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(3)

I servizi di media audiovisivi sono nel contempo servizi culturali ed economici. L’importanza crescente che rivestono per le società, la democrazia — soprattutto a garanzia della libertà d’informazione, della diversità delle opinioni e del pluralismo dei mezzi di informazione —, dell’istruzione e della cultura giustifica l’applicazione di norme specifiche a tali servizi.

(4)

L’articolo 151, paragrafo 4, del trattato stabilisce che la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge in virtù di altre disposizioni del trattato stesso, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

(5)

Nelle risoluzioni del 1o dicembre 2005 (5) e del 4 aprile 2006 (6) sul round di Doha e sulla conferenza ministeriale dell’OMC, il Parlamento europeo ha chiesto che fossero esclusi dalla liberalizzazione, nel quadro dei negoziati sul GATS, i servizi pubblici essenziali, quali i servizi audiovisivi. Nella risoluzione del 27 aprile 2006 (7) il Parlamento europeo ha appoggiato la convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in cui si afferma in particolare che «le attività, i beni e i servizi culturali, portatori d’identità, di valori e di significati, hanno una duplice natura, economica e culturale, per cui non devono essere trattati come dotati esclusivamente di valore commerciale». La decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (8), ha approvato la convenzione dell’Unesco a nome della Comunità. La convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 2007. La presente direttiva rispetta i principi di detta convenzione.

(6)

I servizi di media audiovisivi tradizionali — come la televisione — e gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta offrono importanti possibilità occupazionali nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. Per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di media audiovisivi e abbassare le barriere d’accesso, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del mercato interno, come la libera concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell’importanza di avere condizioni di concorrenza omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi.

(7)

Il quadro giuridico che disciplina gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d’incertezza giuridica e da creare disparità di condizioni. È pertanto necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell’informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari). I principi fondamentali della direttiva 89/552/CEE, vale a dire il principio del paese di origine e norme minime comuni, hanno dimostrato la loro validità e dovrebbero essere quindi conservati.

(8)

Il 15 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale ha sottolineato che la politica di regolamentazione in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all’informazione, il pluralismo dei media, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve incrementare la consapevolezza e l’alfabetizzazione mediatica del pubblico.

(9)

La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico (9), ha ribadito che l’adempimento della missione delle emissioni di servizio pubblico impone che questo continui a beneficiare del progresso tecnologico. La coesistenza di fornitori privati e pubblici di servizi di media audiovisivi è una caratteristica distintiva del mercato europeo dei media audiovisivi.

(10)

Al fine di promuovere la crescita e l’occupazione nei settori della società dell’informazione e dei media, la Commissione ha adottato l’iniziativa «i2010: Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione». Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare la produzione di contenuti europei, lo sviluppo dell’economia digitale e l’adozione delle TIC, nel contesto della convergenza dei servizi legati alla società dell’informazione e dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati ai media, attraverso l’ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l’industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell’informazione e dei servizi legati ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva «Televisione senza frontiere» nel 2005 per trasformarla in una direttiva sui servizi di media audiovisivi. In linea di principio, l’obiettivo dell’iniziativa i2010 sarà conseguito consentendo alle industrie di crescere con la sola regolamentazione necessaria e consentendo alle piccole imprese in fase di avvio, che creano la ricchezza e i posti di lavoro del futuro, di prosperare, innovarsi e creare occupazione in un libero mercato.

(11)

Il 4 settembre 2003 (10), il 22 aprile 2004 (11) e il 6 settembre 2005 (12) il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni in cui si chiedeva che la direttiva 89/552/CEE venisse adattata in modo da riflettere i cambiamenti strutturali e gli sviluppi tecnologici, pur rispettando pienamente i suoi principi fondamentali, che conservavano tutta la loro validità. Inoltre, si sosteneva in linea di principio la strategia generale che consisteva nel definire norme essenziali per tutti i servizi di media audiovisivi e norme supplementari per i servizi di radiodiffusione televisiva.

(12)

La presente direttiva rafforza il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (13), in particolare l’articolo 11. A questo riguardo, la presente direttiva non dovrebbe impedire in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

(13)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti dall’applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (14). Di conseguenza progetti di misure nazionali applicabili ai servizi di media audiovisivi a richiesta di carattere più rigoroso o più particolareggiato di quelle derivanti dal semplice recepimento della presente direttiva dovrebbero essere soggetti agli obblighi procedurali stabiliti ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE.

(14)

La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (15), conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, non pregiudica le misure adottate al livello comunitario o nazionale per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.

(15)

Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per alcun tipo di servizi di media audiovisivi.

(16)

Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Il suo ambito di applicazione dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato, inglobando quindi tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse.

(17)

La caratteristica dei servizi di media audiovisivi a richiesta è di essere comparabili ai servizi televisivi, vale a dire che essi sono in concorrenza per il medesimo pubblico delle trasmissioni televisive e, date la natura e le modalità di accesso al servizio, l’utente sarebbe ragionevolmente portato ad attendersi una tutela normativa nell’ambito della presente direttiva. In considerazione di ciò e al fine di impedire disparità riguardo alla libera circolazione e alla concorrenza, la nozione di programma dovrebbe essere interpretata in maniera dinamica per tener conto degli sviluppi della radiodiffusione televisiva.

(18)

Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere i mezzi di comunicazione di massa in quanto mezzi d’informazione, d’intrattenimento e di istruzione destinati al grande pubblico e includere le comunicazioni audiovisive commerciali, ma dovrebbe escludere ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Tale definizione dovrebbe escludere tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. Per tali motivi, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i giochi d’azzardo con posta in denaro, comprese le lotterie, le scommesse e altre forme di servizi di giochi d’azzardo, nonché i giochi in linea e i motori di ricerca, ma non le trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo o di fortuna.

(19)

Ai fini della presente direttiva, la definizione di fornitore di servizi di media dovrebbe escludere le persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.

(20)

La radiodiffusione televisiva attualmente comprende, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta (live streaming), la trasmissione televisiva su Internet (webcasting) e il video quasi su domanda (near-video-on-demand), mentre il video su domanda (video-on-demand), ad esempio, è un servizio di media audiovisivi a richiesta. In generale, per i servizi di radiodiffusione televisiva o i programmi televisivi che sono distribuiti anche come servizi di media audiovisivi a richiesta dallo stesso fornitore di servizi di media, le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero considerarsi soddisfatte con il rispetto dei requisiti applicabili alla radiodiffusione televisiva, vale a dire alla trasmissione lineare. Tuttavia, quando diversi tipi di servizi sono offerti in parallelo, ma consistono in servizi chiaramente distinti, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a ciascuno dei servizi interessati.

(21)

L’ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe comprendere le versioni elettroniche di quotidiani e riviste.

(22)

Ai fini della presente direttiva, il termine «audiovisivo» dovrebbe riferirsi a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, includendo pertanto i film muti, ma non le trasmissioni audio né i servizi radiofonici. Sebbene lo scopo principale di un servizio di media audiovisivo sia la fornitura di programmi, la definizione di tale servizio dovrebbe includere anche i contenuti testuali che accompagnano tali programmi, quali i servizi di sottotitolazione e le guide elettroniche ai programmi. I servizi testuali autonomi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che non dovrebbe incidere sulla libertà degli Stati membri di disciplinare tali servizi a livello nazionale conformemente al trattato.

(23)

La nozione di responsabilità editoriale è essenziale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. Al momento di adottare le misure di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono specificare ulteriormente gli aspetti della definizione di responsabilità editoriale, in particolare la nozione di «controllo effettivo». La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (16).

(24)

Nel contesto della radiodiffusione televisiva la nozione di visione simultanea dovrebbe comprendere anche la visione semi-simultanea a causa delle variazioni nel breve lasso di tempo che intercorre tra la trasmissione e la ricezione della trasmissione per motivi tecnici inerenti al processo di trasmissione.

(25)

Tutte le caratteristiche di un servizio di media audiovisivo enunciate nella sua definizione e spiegate ai considerando da 16 a 23 dovrebbero essere presenti contemporaneamente.

(26)

La presente direttiva dovrebbe introdurre, in aggiunta alla definizione di pubblicità televisiva e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive, che tuttavia non dovrebbe comprendere gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

(27)

Il principio del paese di origine dovrebbe rimanere alla base della presente direttiva, in quanto è fondamentale per la creazione di un mercato interno. Tale principio dovrebbe, pertanto, essere applicato a tutti i servizi di media audiovisivi al fine di garantire ai fornitori di servizi di media la certezza giuridica necessaria all’attuazione di nuovi modelli commerciali e alla diffusione di tali servizi. Esso è altresì fondamentale per assicurare la libera circolazione dell’informazione e dei programmi audiovisivi nel mercato interno.

(28)

Al fine di promuovere un’industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il pluralismo dei media in tutta l’Unione europea, solo uno Stato membro dovrebbe avere giurisdizione su un fornitore di servizi di media audiovisivi e il pluralismo dell’informazione dovrebbe essere un principio fondamentale dell’Unione europea.

(29)

A causa del progresso tecnologico, con particolare riferimento ai programmi digitali via satellite, dovrebbero essere adeguati i criteri secondari per garantire una regolamentazione adeguata e una sua attuazione efficace nonché per lasciare agli operatori un reale potere di decisione in merito al contenuto di un servizio di media audiovisivi.

(30)

Dato che riguarda i servizi offerti al grande pubblico nell’Unione europea, la presente direttiva dovrebbe applicarsi esclusivamente ai servizi di media audiovisivi che possono essere ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico. La definizione del termine «apparecchiature comuni destinate al pubblico» dovrebbe essere lasciata alle autorità nazionali competenti.

(31)

Gli articoli da 43 a 48 del trattato sanciscono il diritto fondamentale della libertà di stabilimento. Di conseguenza, i fornitori di servizi di media dovrebbero in generale rimanere liberi di scegliere lo Stato membro in cui stabilirsi. La Corte di giustizia, da parte sua, ha sottolineato che «il trattato non vieta ad un’impresa di esercitare la libera prestazione di servizi qualora non offra servizi nello Stato membro nel quale è stabilita» (17).

(32)

Gli Stati membri dovrebbero poter applicare ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione norme più dettagliate o severe nei settori coordinati dalla presente direttiva, assicurandosi che tali norme siano conformi ai principi generali del diritto comunitario. Al fine di far fronte a situazioni in cui un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al territorio di un altro Stato membro, l’obbligo per gli Stati membri di cooperare tra di loro e, nei casi di elusione, la codificazione della giurisprudenza della Corte di giustizia (18), unita ad una procedura più efficiente, costituirebbero una soluzione adeguata che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri senza rimettere in questione la corretta applicazione del principio del paese di origine. La nozione di «norme di interesse pubblico generale» è stata elaborata dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato ed include, tra l’altro, norme sulla tutela dei consumatori, la protezione dei minori e la politica culturale. Lo Stato membro che richiede la cooperazione dovrebbe garantire che le specifiche norme nazionali in questione siano oggettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate.

(33)

Nel valutare, caso per caso, se una trasmissione di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro sia in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio, uno Stato membro può fare riferimento a indicatori quali l’origine della pubblicità televisiva e/o delle entrate degli abbonamenti, la lingua principale del servizio o l’esistenza di programmi o comunicazioni commerciali destinati specificamente al pubblico nello Stato membro in cui sono ricevuti.

(34)

A norma della presente direttiva, ferma restando l’applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitino la libertà di circolazione della radiodiffusione televisiva, ma solo nel rispetto delle condizioni e della procedura definite nella presente direttiva. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, tuttavia, ogni limitazione della libertà di prestazione dei servizi, come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo (19).

(35)

Per quanto concerne i servizi di media audiovisivi a richiesta, le restrizioni alla loro libera fornitura dovrebbero essere possibili solo conformemente a condizioni e procedure che riprendano quelle già stabilite dall’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2000/31/CE.

(36)

Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Una migliore regolamentazione per la crescita e l’occupazione nell’Unione europea», la Commissione ha sottolineato che è necessaria un’analisi attenta dell’approccio normativo appropriato, in particolare al fine di determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure se debbano essere prese in considerazione soluzioni alternative come la coregolamentazione o l’autoregolamentazione. Inoltre, l’esperienza insegna che entrambi gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti sono più efficaci se adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi.

In tal modo, l’autoregolamentazione costituisce un’iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni di adottare fra di loro e per se stessi orientamenti comuni. Gli Stati membri, nel rispetto delle loro diverse tradizioni giuridiche, dovrebbero riconoscere il ruolo che può svolgere un’efficace autoregolamentazione a complemento dei meccanismi legislativi e giudiziari e/o amministrativi in vigore, come pure il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Tuttavia, se l’autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore nazionale.

La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un collegamento giuridico tra l’autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri. La coregolamentazione dovrebbe consentire l’intervento statale qualora i suoi obiettivi non siano conseguiti. Fatti salvi gli obblighi formali degli Stati membri in materia di recepimento, la presente direttiva incoraggia il ricorso alla coregolamentazione e all’autoregolamentazione. Ciò non dovrebbe né obbligare gli Stati membri ad istituire regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione, né a ostacolare o a mettere a repentaglio le iniziative di coregolamentazione o autoregolamentazione che siano già in corso negli Stati membri e si stiano dimostrando efficaci.

(37)

L’alfabetizzazione mediatica si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai consumatori di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Le persone in possesso di un’alfabetizzazione mediatica sono in grado di operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti e dei servizi e avvalersi dell’intera gamma di possibilità offerte dalle nuove tecnologie delle comunicazioni e sono maggiormente in grado di proteggere se stessi e le loro famiglie contro i contenuti nocivi o offensivi. Si dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società e seguirne attentamente i progressi.

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea (20), contiene già una serie di misure possibili per promuovere l’alfabetizzazione mediatica quali, ad esempio, la formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, l’istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, con sessioni aperte ai genitori, o l’organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet.

(38)

I diritti di trasmissione televisiva di eventi di grande interesse pubblico possono essere acquistati dalle emittenti in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell’Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall’articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(39)

Al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell’Unione europea, i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d’informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi. Tali condizioni dovrebbero essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell’evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. Un’emittente televisiva dovrebbe poter esercitare questo diritto tramite un intermediario che agisce, caso per caso, specificatamente per suo conto. Tali brevi estratti potrebbero essere utilizzati per trasmissioni all’interno dell’UE attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, e non dovrebbero superare i novanta secondi.

Il diritto di accesso a brevi estratti dovrebbe applicarsi su base transfrontaliera solo se necessario. Pertanto, un’emittente dovrebbe dapprima richiedere l’accesso a un’emittente stabilita nello stesso Stato membro che abbia i diritti esclusivi per l’evento di grande interesse pubblico.

La nozione di programmi d’informazione generale non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento.

Il principio del paese d’origine dovrebbe applicarsi sia all’accesso che alla trasmissione dei brevi estratti. In un contesto transfrontaliero, ciò significa che le diverse legislazioni dovrebbero essere applicate consecutivamente. In primo luogo, per l’accesso ai brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’emittente che fornisce il segnale iniziale (ossia che dà l’accesso). Solitamente si tratta dello Stato membro nel quale ha luogo l’evento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito un sistema equivalente di accesso all’evento, dovrebbe applicarsi in ogni caso la legislazione di tale Stato membro. In secondo luogo, per la trasmissione dei brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’emittente che trasmette i brevi estratti.

(40)

Le prescrizioni della presente direttiva sull’accesso agli eventi di grande interesse pubblico ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca dovrebbero lasciare impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (21), e le pertinenti convenzioni internazionali in materia di diritto d’autore e diritti connessi. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l’accesso agli eventi di grande interesse pubblico concedendo l’accesso al segnale dell’emittente televisiva conformemente alla presente direttiva. Essi possono tuttavia scegliere altri metodi equivalenti conformemente alla presente direttiva. Tali metodi comprendono, tra l’altro, la concessione dell’accesso al luogo di svolgimento di tali eventi prima di concedere l’accesso al segnale. Alle emittenti non dovrebbe essere impedito di concludere contratti più particolareggiati.

(41)

Si dovrebbe garantire che la prassi seguita dai fornitori di servizi di media di fornire i loro notiziari televisivi in diretta come servizi a richiesta dopo la trasmissione in diretta continui ad essere possibile senza che sia necessario adattare il singolo programma sopprimendo i brevi estratti. Tale possibilità dovrebbe essere limitata alla fornitura a richiesta dell’identico programma televisivo trasmesso dal medesimo fornitore di servizi di media, per cui non può essere utilizzata per creare nuovi modelli d’attività a richiesta basati su brevi estratti.

(42)

I servizi di media audiovisivi a richiesta si differenziano dalle emissioni televisive per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l’utente può esercitare nonché in relazione all’impatto che hanno sulla società (22). Tale situazione giustifica l’imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi di media audiovisivi a richiesta, che dovrebbero rispettare solamente le norme di base della presente direttiva.

(43)

Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, in particolare l’influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma le proprie opinioni, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È importante, quindi, che gli Stati membri assicurino che gli utenti abbiano in ogni momento un accesso facile e diretto alle informazioni sul fornitore di servizi di media. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentano di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto comunitario.

(44)

La presenza di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi continua a costituire una fonte di preoccupazione per i legislatori, l’industria dei media e i genitori. Si affronteranno altresì nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. È dunque necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

(45)

Le misure adottate per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana dovrebbero essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Lo scopo di tali misure, quali l’uso di numeri di identificazione personale (codici PIN), sistemi di filtraggio o di identificazione, dovrebbe quindi essere di garantire un adeguato livello di tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi di media audiovisivi a richiesta.

La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica già riconosceva l’importanza di sistemi di filtraggio e di identificazione e prevedeva una serie di azioni possibili a beneficio dei minori, quali la sistematica messa a disposizione degli utenti, all’atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso, di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo o la predisposizione di sistemi di filtraggio automatico per l’accesso a servizi specificamente destinati ai bambini.

(46)

I servizi di media soggetti alla giurisdizione degli Stati membri dovrebbero essere in ogni caso soggetti al divieto di diffusione della pornografia infantile conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (23).

(47)

Nessuna delle disposizioni introdotte dalla presente direttiva sulla tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana richiede necessariamente che le misure adottate per tutelare tali interessi siano attuate mediante una verifica preventiva dei servizi di media audiovisivi da parte di organismi pubblici.

(48)

I servizi di media audiovisivi a richiesta sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, le emissioni televisive. Di conseguenza dovrebbero favorire, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, contribuendo così attivamente a promuovere la diversità culturale. Tale sostegno alle opere europee potrebbe ad esempio consistere in contributi finanziari apportati da tali servizi alla produzione e all’acquisizione di diritti su opere europee, in una quota minima di opere europee nei cataloghi dei «video a richiesta» oppure nell’attraente presentazione di opere europee nelle guide elettroniche ai programmi. È importante riesaminare periodicamente l’applicazione delle disposizioni relative alla promozione delle opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all’acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi e del consumo effettivo di opere europee proposte da tali servizi.

(49)

Nel definire la nozione di «produttori indipendenti dalle emittenti» di cui all’articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.

(50)

Nell’applicare le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organismi di radiodiffusione televisiva ad includere una percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

(51)

È importante fare in modo che le opere cinematografiche siano trasmesse nei termini temporali concordati tra i titolari dei diritti e i fornitori di servizi di media.

(52)

La disponibilità di servizi di media audiovisivi a richiesta amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare giustificato né opportuno imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi di media audiovisivi a richiesta. Tutte le comunicazioni commerciali audiovisive dovrebbero, tuttavia, rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a chiari obiettivi d’interesse generale.

(53)

Il diritto di rettifica è uno strumento giuridico idoneo per la radiodiffusione televisiva e potrebbe essere applicato anche nell’ambito dei servizi in linea. La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica prevede già orientamenti adeguati per l’attuazione di misure nella legislazione o nella prassi nazionale per assicurare in misura sufficiente il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea.

(54)

Come è stato riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione interpretativa relativa a determinati aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere» (24) riguardanti la pubblicità, l’elaborazione di nuove tecniche pubblicitarie e di pratiche di commercializzazione innovative ha creato nuove ed efficaci opportunità per le comunicazioni commerciali audiovisive nei servizi di radiodiffusione tradizionali, che potenzialmente permettono a tali servizi di competere meglio e a parità di condizioni con le innovazioni nei servizi a richiesta.

(55)

L’evoluzione commerciale e tecnologica conferisce agli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi una scelta più ampia e maggiori responsabilità nell’uso che ne fanno. Al fine di restare proporzionata agli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione dovrebbe prevedere un certo grado di flessibilità in relazione alle emissioni televisive. Il principio di separazione dovrebbe essere limitato alla pubblicità televisiva e alle televendite, l’inserimento di prodotti dovrebbe essere consentito in determinate circostanze, a meno che uno Stato membro non decida altrimenti, e dovrebbero essere abolire alcune restrizioni quantitative. Tuttavia, l’inserimento di prodotti, se occulto, dovrebbe essere proibito. Il principio di separazione non dovrebbe ostacolare l’utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

(56)

In aggiunta alle pratiche oggetto dalla presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (25), si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, dato che la direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (26), che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell’informazione e nella radiodiffusione sonora, si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi, la relazione tra la direttiva 2003/33/CE e la direttiva 89/552/CEE dovrebbe rimanere invariata dopo l’entrata in vigore della presente direttiva. L’articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (27), che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali, si applica, come previsto al paragrafo 5 di tale articolo, fatto salvo quanto disposto all’articolo 14 della direttiva 89/552/CEE. La relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 89/552/CEE dovrebbe restare invariata dopo l’entrata in vigore della presente direttiva. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (28).

(57)

Date le maggiori possibilità per gli spettatori di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie quali i videoregistratori digitali personali ed all’aumento della scelta di canali, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. La presente direttiva, pur senza prevedere un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, dovrebbe lasciare alle emittenti televisive la facoltà di scegliere quando inserirla là dove ciò non pregiudichi indebitamente l’integrità dei programmi.

(58)

La presente direttiva mira a salvaguardare il carattere specifico della televisione europea, in cui la pubblicità è preferibilmente inserita tra un programma e l’altro, e limita, pertanto, le interruzioni autorizzate delle opere cinematografiche e dei film prodotti per la televisione, nonché le interruzioni di determinate categorie di programmi che necessitano ancora di una protezione particolare.

(59)

La limitazione che esisteva della quantità di pubblicità televisiva giornaliera era in larga misura teorica. Il limite orario è più importante in quanto si applica anche nelle ore di maggiore ascolto. Il limite quotidiano dovrebbe pertanto essere abolito, mentre dovrebbe essere mantenuto il limite orario per spot di televendita e pubblicità televisiva. Data la maggiore possibilità di scelta a disposizione dei telespettatori, non appaiono più giustificate le limitazioni di tempo imposte ai canali di televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il limite del 20 % per gli spot televisivi pubblicitari e di televendita per ora d’orologio. La nozione di spot televisivo pubblicitario dovrebbe essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell’articolo 1, lettera i), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva, della durata massima di dodici minuti.

(60)

La presente direttiva vieta le comunicazioni commerciali audiovisive occulte a causa dei loro effetti negativi sui consumatori. Il divieto di comunicazione commerciale audiovisiva occulta non dovrebbe applicarsi all’inserimento legittimo di prodotti ai sensi della presente direttiva, se il telespettatore è adeguatamente informato dell’esistenza dell’inserimento di prodotti. Ciò può essere fatto segnalando che l’inserimento dei prodotti ha luogo in un dato programma, ad esempio mediante un logo neutro.

(61)

L’inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Al fine di garantire un trattamento omogeneo e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti accolta dalla presente direttiva dovrebbe coprire ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’includere o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un loro marchio così che appaia in una trasmissione televisiva, dietro pagamento o altro compenso. La fornitura di beni o servizi a titolo gratuito, quali aiuti alla produzione o premi, dovrebbe essere considerata come inserimento di prodotti solo se i beni o servizi interessati hanno un valore significativo. L’inserimento di prodotti dovrebbe essere soggetto alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla comunicazione commerciale audiovisiva. L’elemento decisivo che distingue la sponsorizzazione dall’inserimento di prodotti è il fatto che nell’inserimento di prodotti il riferimento a un prodotto è integrato nello svolgimento di un programma, motivo per cui la definizione di cui all’articolo 1, lettera m), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva contiene la locuzione «all’interno di». Nelle sponsorizzazioni, invece, i riferimenti possono avvenire durante un programma, ma non fanno parte dell’intreccio.

(62)

In linea di principio l’inserimento di prodotti dovrebbe essere proibito. È tuttavia appropriato prevedere deroghe per alcuni tipi di programmi, sulla base di un elenco positivo. Uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di dissociarsi, totalmente o parzialmente, da tali deroghe, consentendo ad esempio l’inserimento di prodotti soltanto in programmi che non siano stati prodotti esclusivamente al suo interno.

(63)

Inoltre, la sponsorizzazione e l’inserimento di prodotti dovrebbero essere vietati quando influenzino il contenuto dei programmi in modo tale da incidere sulla responsabilità e sull’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media. Così avviene nel caso dell’inserimento di temi.

(64)

Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e ad essere integrati nella vita sociale e culturale della Comunità è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. I mezzi per ottenere tale accessibilità dovrebbero comprendere, tra gli altri, il linguaggio dei segni, la sottotitolazione, l’audiodescrizione e la navigazione tra menu di facile comprensione.

(65)

Conformemente agli obblighi imposti dal trattato agli Stati membri, questi sono responsabili dell’attuazione e dell’applicazione efficace della presente direttiva. Essi sono liberi di scegliere gli strumenti appropriati in funzione delle loro rispettive tradizioni giuridiche e delle strutture istituite, segnatamente la forma dei loro competenti organismi di regolamentazione indipendenti, per poter svolgere il proprio lavoro, nell’attuazione della presente direttiva, in modo imparziale e trasparente. Più precisamente, gli strumenti scelti dagli Stati membri dovrebbero contribuire alla promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione.

(66)

Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra i competenti organismi di regolamentazione degli Stati membri e la Commissione. Del pari, una stretta collaborazione tra gli Stati membri e tra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri è particolarmente importante per l’impatto che le emittenti televisive stabilite in uno Stato membro potrebbero avere su un altro Stato membro. Qualora nel diritto nazionale siano previste procedure di autorizzazione e sia interessato più di uno Stato membro, è auspicabile che tra i rispettivi organismi abbiano luogo contatti prima del rilascio di tali autorizzazioni. La collaborazione in questione dovrebbe riguardare tutti i settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla presente direttiva, in particolare dagli articoli 2, 2 bis e 3.

(67)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la creazione di un’area senza frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, assicurando al contempo un elevato livello di protezione di obiettivi di interesse generale, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana, nonché la promozione dei diritti delle persone con disabilità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(68)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (29), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/552/CEE è modificata come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

“servizio di media audiovisivo”

un servizio, quale definito agli articoli 49 e 50 del trattato, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE. Per siffatto servizio di media audiovisivi si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente articolo o un servizio di media audiovisivi a richiesta come definito alla lettera g) del presente articolo,

e/o

una comunicazione commerciale audiovisiva;

b)

“programma”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono programmi, ad esempio, i lungometraggi, le manifestazioni sportive, le commedie di situazione (sitcom), i documentari, i programmi per bambini e le fiction originali;

c)

“responsabilità editoriale”, l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti;

d)

“fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

e)

“radiodiffusione televisiva” o “trasmissione televisiva” (vale a dire un servizio di media audiovisivi lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

f)

“emittente”, un fornitore di servizi di media di radiodiffusioni televisive;

g)

“servizio di media audiovisivi a richiesta” (vale a dire un servizio di media audiovisivi non lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

h)

“comunicazione commerciale audiovisiva”, immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l’altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti;

i)

“pubblicità televisiva”, ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

j)

“comunicazione commerciale audiovisiva occulta”, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;

k)

“sponsorizzazione”, ogni contributo di un’impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

l)

“televendita”, le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

m)

“inserimento di prodotti”, ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all’interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;

n)

i)

“opere europee”:

le opere originarie di Stati membri,

le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d’Europa, rispondenti ai requisiti del punto ii),

le opere co-prodotte nell’ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra la Comunità e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi,

le disposizioni del secondo e terzo trattino si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

ii)

le opere di cui al primo e secondo trattino del punto i) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui al primo e secondo trattino del punto i) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati,

la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati,

il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

iii)

le opere che non sono opere europee ai sensi del punto i) ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori comunitari nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.»;

3)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell’ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.

2.   Ai fini della presente direttiva i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro sono:

a)

quelli stabiliti in tale Stato membro conformemente al paragrafo 3; o

b)

quelli ai quali si applica il paragrafo 4.

3.   Ai fini della presente direttiva un fornitore di servizi di media si considera stabilito in uno Stato membro nei casi seguenti:

a)

il fornitore di servizi di media ha la sua sede principale in tale Stato membro e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese sul suo territorio;

b)

se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo opera in ciascuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno dei due Stati membri opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nel primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell’ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l’economia di tale Stato membro;

c)

se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in tale Stato membro purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo operi in quello Stato membro.

4.   I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei casi seguenti:

a)

se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in detto Stato membro;

b)

anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in detto Stato membro, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro.

5.   Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro spetti la giurisdizione conformemente ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro competente è quello in cui il fornitore di servizi di media è stabilito ai sensi degli articoli da 43 a 48 del trattato.

6.   La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati ad essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico.»;

4)

l’articolo 2 bis è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.»;

b)

nel paragrafo 2 la frase introduttiva e la lettera a) sono così sostituite:

«2.   Riguardo alla radiodiffusione televisiva, gli Stati membri possono, a titolo provvisorio, derogare al paragrafo 1 se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l’articolo 22, paragrafo 1 o 2, e/o l’articolo 3 ter;»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Riguardo ai servizi di media audiovisivi a richiesta, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 1 per quanto concerne un determinato servizio, in presenza delle seguenti condizioni:

a)

i provvedimenti sono:

i)

necessari per una delle seguenti ragioni:

ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l’incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui,

tutela della sanità pubblica,

pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale,

tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii)

relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii)

proporzionati a tali obiettivi;

b)

prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un’indagine penale, lo Stato membro ha:

chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati,

notificato alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

5.   In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti sono allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell’urgenza.

6.   Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario. Nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottarli o di porvi fine con urgenza.»;

5)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario.

2.   Uno Stato membro, nei casi in cui

a)

ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e

b)

ritiene che un’emittente soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio;

può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte del primo Stato membro, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede all’emittente di ottemperare alle norme d’interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa il primo Stato membro entro due mesi sui risultati ottenuti a seguito della richiesta. Entrambi gli Stati membri possono invitare il comitato di contatto istituito ai sensi dell’articolo 23 bis a esaminare il caso.

3.   Il primo Stato membro, qualora ritenga:

a)

che i risultati conseguiti attraverso l’applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e

b)

che l’emittente in questione si sia stabilita nello Stato membro che esercita la giurisdizione per aggirare, nei settori coordinati dalla presente direttiva, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita nel primo Stato membro;

può adottare misure appropriate nei confronti dell’emittente interessata.

Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4.   Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

esso ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale l’emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e

b)

la Commissione ha deciso che dette misure sono compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che adotta tali misure ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate.

5.   La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 4, lettera a). Se la Commissione decide che le misure sono incompatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato si astiene dall’adottarle.

6.   Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell’ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.

7.   Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri e da assicurare un’applicazione efficace delle norme.

8.   La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché quando altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra una disposizione contenuta nella direttiva 2000/31/CE e una disposizione della presente direttiva, prevalgono le disposizioni della presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest’ultima.»;

6)

l’articolo 3 bis è soppresso;

7)

è inserito il capo seguente:

«CAPO II BIS

DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

Articolo 3 bis

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione offrano ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

a)

il nome del fornitore di servizi di media;

b)

l’indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;

c)

gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l’indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;

d)

se del caso, i competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza.

Articolo 3 ter

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità.

Articolo 3 quater

Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva.

Articolo 3 quinquies

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

Articolo 3 sexies

1.   Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

a)

le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

b)

le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;

c)

le comunicazioni commerciali audiovisive:

i)

non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

ii)

non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

iii)

non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

iv)

non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell’ambiente;

d)

è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco;

e)

le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

f)

sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media;

g)

le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

2.   Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

Articolo 3 septies

1.   I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati rispettano le seguenti prescrizioni:

a)

il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b)

non incoraggiano direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c)

i telespettatori sono chiaramente informati dell’esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati sono chiaramente identificati come tali attraverso l’indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all’inizio, durante e/o alla fine dei programmi.

2.   I servizi di media audiovisivi o i programmi non sono sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

3.   La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell’immagine dell’impresa, ma non promuove specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

4.   I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

Articolo 3 octies

1.   È vietato l’inserimento di prodotti.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’inserimento di prodotti è ammissibile, a meno che lo Stato membro decida altrimenti:

nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, o

dove non ci sia pagamento ma soltanto fornitura gratuita di determinati beni o servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all’interno di un programma.

La deroga di cui al primo trattino non si applica ai programmi per bambini.

I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano almeno tutte le seguenti prescrizioni:

a)

il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b)

non incoraggiano direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c)

non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;

d)

i telespettatori sono chiaramente informati dell’esistenza dell’inserimento di prodotti. I programmi che contengono inserimento di prodotti sono adeguatamente identificati all’inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un’interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

In via eccezionale gli Stati membri possono scegliere di disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera d), a condizione che il programma in questione non sia stato prodotto né commissionato dal fornitore di servizi di media stesso o da un’impresa legata al fornitore di servizi di media.

3.   In ogni caso i programmi non contengono inserimento di:

prodotti a base di tabacco o sigarette, né prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco, o

specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

4.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.»;

8)

è inserito il capo seguente:

«CAPO II TER

DISPOSIZIONI APPLICABILI UNICAMENTE AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA

Articolo 3 nonies

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta.

Articolo 3 decies

1.   Gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l’accesso alle stesse. La promozione potrebbe riguardare, fra l’altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all’acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivi a richiesta.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 19 dicembre 2011 e in seguito ogni quattro anni, una relazione sull’attuazione del paragrafo 1.

3.   Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell’obiettivo della diversità culturale.»;

9)

è inserito il capo seguente:

«CAPO II QUATER

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIRITTI ESCLUSIVI E AI BREVI ESTRATTI DI CRONACA NELLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

Articolo 3 undecies

1.   Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del comitato di contatto di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le misure adottate e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati nel contesto della loro legislazione, che le emittenti soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da esse acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi designati da detto Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2 in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale su canali liberamente accessibili, secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1.

Articolo 3 duodecies

1.   Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nella Comunità abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un’emittente soggetta alla loro giurisdizione.

2.   Se un’altra emittente stabilita nello stesso Stato membro dell’emittente richiedente l’accesso ha acquisito diritti esclusivi per l’evento di grande interesse pubblico, l’accesso è richiesto a tale emittente.

3.   Gli Stati membri provvedono a che tale accesso sia garantito consentendo alle emittenti di scegliere liberamente brevi estratti a partire dal segnale dell’emittente di trasmissione, ma con l’obbligo di indicarne almeno la fonte, a meno che ciò sia impossibile per ragioni pratiche.

4.   In alternativa al paragrafo 3, gli Stati membri possono istituire un sistema equivalente che consenta l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo altri metodi.

5.   I brevi estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale e possono essere utilizzati in servizi di media audiovisivi a richiesta soltanto se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media.

6.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri garantiscono, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi ed i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione. Qualora sia previsto un compenso, esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso.»;

10)

nell’articolo 4, paragrafo 1, i termini «ai sensi dell’articolo 6» sono soppressi;

11)

gli articoli 6 e 7 sono soppressi;

12)

il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:

13)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.

2.   Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni.»;

14)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di inserimento di pubblicità televisiva o televendite durante i programmi, restino impregiudicati l’integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del programma, nonché i diritti dei titolari.

2.   La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.»;

15)

gli articoli 12 e 13 sono soppressi;

16)

l’articolo 14, paragrafo 1, è soppresso;

17)

gli articoli 16 e 17 sono soppressi;

18)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1.   La proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d’orologio non deve superare il 20 %.

2.   Il disposto del paragrafo 1 non si applica agli annunci dell’emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.»;

19)

l’articolo 18 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 18 bis

Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti.»;

20)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Le disposizioni della presente direttiva si applicano, per analogia, ai canali televisivi dedicati esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché ai canali televisivi dedicati esclusivamente all’autopromozione. A tali canali non si applicano il capo III, né l’articolo 11, né l’articolo 18.»;

21)

l’articolo 19 bis è soppresso;

22)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Fatto salvo l’articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 18 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico di uno o più altri Stati membri.»;

23)

il titolo del capo V è sostituito dal seguente:

24)

gli articoli 22 bis e 22 ter sono soppressi;

25)

il titolo del capo VI è sostituito dal seguente:

26)

nell’articolo 23 bis, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di media audiovisivi, tenendo conto della politica audiovisiva comunitaria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;»

27)

è inserito il capo seguente:

«CAPO VI TER

COOPERAZIONE TRA ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 23 ter

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 2, 2 bis e 3, segnatamente mediante i loro competenti organismi di regolamentazione indipendenti.»;

28)

gli articoli 25 e 25 bis sono soppressi;

29)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Entro il 19 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all’evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, del grado di competitività del settore e dei livelli di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati membri.

La relazione valuta anche la questione della pubblicità televisiva che accompagna i programmi per bambini o vi è inserita, in particolare se le norme quantitative e qualitative figuranti nella presente direttiva abbiano offerto il richiesto livello di protezione.».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (30), è modificato come segue:

il punto 4 dell’allegato «Direttive coperte dall’articolo 3, lettera a)» è sostituito dal seguente:

«4.

Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (31): articoli da 3 octies a 3 nonies e articoli da 10 a 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 dicembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 dicembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  GU C 318 del 23.12.2006, pag. 202.

(2)  GU C 51 del 6.3.2007, pag. 7.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 15 ottobre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007.

(4)  Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(5)  GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.

(6)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

(7)  GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 104.

(8)  GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15.

(9)  GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1.

(10)  Risoluzione del Parlamento europeo sulla «televisione senza frontiere» (GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 453).

(11)  Risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell’UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2, della carta dei diritti fondamentali) (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026).

(12)  Risoluzione del Parlamento europeo sull’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE («Televisioni senza frontiere»), modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 (GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 117).

(13)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(14)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

(15)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

(16)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(17)  Causa C-56/96, VT4, punto 22; causa C-212/97, Centros contro Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; cfr. anche causa C-11/95, Commissione contro Regno del Belgio, e causa C-14/96, Paul Denuit.

(18)  Causa C-212/97, Centros/Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; causa C-33/74, Van Binsbergen/Bestuur van de Bedrijfsvereniging; causa C-23/93, TV 10 SA/Commissariaat voor de MEDIA, punto 21.

(19)  Causa C-355/98, Commissione/Belgio, Racc. 2000 pag. I-1221, punto 28; causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, pag. I-11, punto 23.

(20)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.

(21)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(22)  Causa C-89/04, Mediakabel.

(23)  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

(24)  GU C 102 del 28.4.2004, pag. 2.

(25)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

(26)  GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16.

(27)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

(28)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3.

(29)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(30)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE.

(31)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(32)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/46


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione fra la Comunità europea e l’Ucraina

(2007/839/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di riammissione con l’Ucraina.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 giugno 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione del Consiglio adottata il 12 giugno 2007.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di riammissione tra la Comunità europea e l’Ucraina è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di riammissione istituito dall’articolo 15 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 15, paragrafo 5 dell’accordo è decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINO


(1)  Parere espresso il 13 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

di riammissione tra la Comunità europea e l’Ucraina

La COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità»,

e

l’UCRAINA,

in appresso denominate «parti contraenti»,

DECISE a intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l’immigrazione irregolare;

PREOCCUPATE per il forte aumento delle attività della criminalità organizzata in relazione al traffico di migranti;

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nei territori dell’Ucraina o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione;

CONSIDERANDO che, in casi appropriati, l’Ucraina e gli Stati membri dell’Unione europea devono fare quanto in loro potere per rinviare nei rispettivi Stati di origine o di stabile residenza i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che siano entrati irregolarmente nei loro territori;

CONSAPEVOLI della necessità di rispettare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, e sottolineando che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi della Comunità, degli Stati membri dell’Unione europea e dell’Ucraina derivanti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 e dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e dagli strumenti internazionali sull’estradizione;

TENENDO CONTO che è interesse comune dell’Ucraina e della Comunità cooperare ai fini della riammissione e della facilitazione degli spostamenti nei reciproci territori;

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell’ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«parti contraenti»: l’Ucraina e la Comunità;

b)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca e la Repubblica d’Irlanda;

c)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro;

d)

«cittadino ucraino»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dell’Ucraina;

e)

«cittadino di paesi terzi»: qualsiasi persona avente una cittadinanza diversa da quella dell’Ucraina o di uno degli Stati membri;

f)

«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

g)

«autorizzazione di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dall’Ucraina o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo, la domanda di status di rifugiato o la domanda di autorizzazione di soggiorno;

h)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dall’Ucraina o da uno Stato membro per consentire l’ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

i)

«Stato richiedente»: lo Stato (Ucraina o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5, oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 11 del presente accordo;

j)

«Stato richiesto»: lo Stato (Ucraina o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 11 del presente accordo;

k)

«autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale dell’Ucraina o di uno degli Stati membri incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente all’articolo 16 dello stesso;

l)

«zona di frontiera»: un’area di 30 chilometri dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e l’Ucraina, ma anche i territori dei porti marittimi, incluse le zone doganali, e degli aeroporti internazionali degli Stati membri e dell’Ucraina.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Stato richiesto riammette nel suo territorio, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato, conformemente all’articolo 6 del presente accordo, che sono cittadini dello Stato richiesto.

Lo stesso vale per coloro che, dopo essere entrati nello Stato richiedente, hanno rinunciato alla cittadinanza dello Stato richiesto senza acquisire la cittadinanza dello Stato richiedente.

2.   Lo Stato richiesto rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata, in quanto necessario e senza indugio, il documento di viaggio con validità pari a almeno 6 mesi, indipendentemente dalla volontà dell’interessato. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato richiesto proroga, entro 14 giorni di calendario, la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove lo Stato richiesto non abbia provveduto a rilasciare, prorogare e, se del caso, rinnovare il documento di viaggio nei 14 giorni di calendario, si presume che abbia accettato il documento scaduto.

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Lo Stato richiesto riammette nel suo territorio, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato, conformemente all’articolo 7 del presente accordo, che quelle persone:

a)

sono entrate irregolarmente nel territorio degli Stati membri direttamente dall’Ucraina, ovvero sono entrate irregolarmente in Ucraina direttamente dal territorio degli Stati membri;

b)

possedevano, al momento dell’ingresso, un’autorizzazione di soggiorno valida rilasciata dallo Stato richiesto;

c)

possedevano, al momento dell’ingresso, un visto valido rilasciato dallo Stato richiesto e sono entrate nel territorio dello Stato richiedente direttamente dal territorio dello Stato richiesto.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato richiesto;

b)

lo Stato richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un’autorizzazione di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:

i)

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un’autorizzazione di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciati dallo Stato richiesto;

ii)

il visto o l’autorizzazione di soggiorno rilasciate dallo Stato richiedente siano stati ottenuti usando documenti falsi o contraffatti;

c)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide non necessita di visto per entrare nel territorio dello Stato richiedente.

3.   Per quanto riguarda gli Stati membri, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1, lettera b) e/o paragrafo 1, lettera c), spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l’autorizzazione di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un’autorizzazione di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1, lettera b) e/o paragrafo 1, lettera c), spetta allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1, lettera b) e/o paragrafo 1, lettera c), incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di quei documenti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l’apolide in questione.

4.   Dopo che lo Stato richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato richiedente rilascia all’interessato un documento di viaggio riconosciuto dallo Stato richiesto: documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento, conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (allegato 7), se lo Stato richiedente è uno Stato membro dell’UE; certificato ucraino di ritorno (allegato 8), se lo Stato richiedente è l’Ucraina.

Articolo 4

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente riammette le persone che lo Stato richiesto ha riammesso qualora sia appurato, entro 3 mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli 2 o 3 del presente accordo.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e lo Stato richiesto trasmette tutte le informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato.

SEZIONE II

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 5

Domanda di riammissione

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio o di una carta d’identità in corso di validità e, nel caso di cittadini di paesi terzi o di apolidi, di un visto o di un’autorizzazione di soggiorno validi dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può procedere al trasferimento senza presentare domanda di riammissione o una comunicazione scritta all’autorità competente dello Stato richiesto.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, se una persona viene fermata nella zona di frontiera dello Stato richiedente entro 48 ore dacché ha attraversato il confine illegalmente (compresi i porti marittimi e gli aeroporti) arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro 2 giorni da quando avviene il fermo (procedura accelerata).

4.   La domanda di riammissione contiene le seguenti informazioni:

a)

tutti i dati disponibili della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data e luogo di nascita, sesso e ultimo luogo di residenza);

b)

elementi di prova riguardanti la cittadinanza e le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi.

5.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

6.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 5 del presente accordo.

Articolo 6

Prove della cittadinanza

1.   La cittadinanza dello Stato richiesto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo può essere:

a)

dimostrata con uno dei documenti elencati nell’allegato 1, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto riconosce la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. Le prove della cittadinanza non possono essere fornite sulla base di documenti falsi o contraffatti;

b)

stabilita in base a uno dei documenti elencati nell’allegato 2, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto riterrà accertata la cittadinanza, a meno che non possa provare il contrario sulla base di verifiche cui partecipino le autorità competenti dello Stato richiedente. La cittadinanza non può essere stabilita sulla base di documenti falsi o contraffatti.

2.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, la rappresentanza diplomatica competente dello Stato richiesto interroga, entro 10 giorni di calendario, la persona da riammettere, onde stabilirne la cittadinanza. Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione.

Articolo 7

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente accordo possono essere:

a)

dimostrate con uno dei documenti elencati nell’allegato 3a del presente accordo. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto riconosce l’ingresso irregolare nel territorio dello Stato richiedente (o degli Stati membri se lo Stato richiesto è l’Ucraina) dal suo territorio;

b)

stabilite in base a uno dei documenti elencati nell’allegato 3b. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto procede a una verifica e dà una risposta entro 20 giorni di calendario. In caso di risposta favorevole o se non è data risposta nel termine prescritto, lo Stato richiesto riconosce l’ingresso irregolare nel territorio dello Stato richiedente (o degli Stati membri se lo Stato richiesto è l’Ucraina) dal suo territorio.

2.   L’illegittimità dell’ingresso nel territorio dello Stato richiedente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente accordo è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato qualora manchino il visto o l’autorizzazione di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce la prova prima facie dell’illegittimità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione debitamente motivata dello Stato richiedente in cui si attesta che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o l’autorizzazione di soggiorno necessari.

3.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera, b) e paragrafo 1, lettera c) del presente accordo possono essere:

a)

dimostrate con uno dei documenti elencati nell’allegato 4a del presente accordo. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto riconosce il soggiorno di quelle persone nel suo territorio senza che siano necessarie ulteriori verifiche;

b)

stabilite in base a uno dei documenti elencati nell’allegato 4b del presente accordo. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto procede a una verifica e dà una risposta entro 20 giorni di calendario. In caso di risposta favorevole o salvo prova contraria o se non è data risposta nel termine prescritto, lo Stato richiesto riconosce il soggiorno di quelle persone nel suo territorio.

4.   Le prove che sussistono le condizioni per riammettere cittadini di paesi terzi e apolidi non possono essere fornite sulla base di documenti falsi o contraffatti.

Articolo 8

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’ingresso, la presenza o il soggiorno.

L’obbligo di riammissione non sussiste nel caso in cui la domanda di ammissione per queste persone venga presentata dopo la scadenza di quel termine. Qualora non sia possibile presentare la domanda in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, a richiesta, fino a 30 giorni di calendario.

2.   Fatta eccezione per i termini di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), lo Stato richiesto risponde alle domande di riammissione senza indugio e in ogni caso entro 14 giorni di calendario dalla data di ricevimento delle stesse. Qualora non sia possibile rispondere in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, a richiesta debitamente motivata, in tutti i casi fino a 30 giorni di calendario.

3.   Nel caso in cui la domanda di riammissione sia presentata ai sensi della procedura accelerata (articolo 5, paragrafo 3), la risposta deve essere data entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda stessa. Se necessario, su istanza debitamente motivata dello Stato richiesto e previa approvazione dello Stato richiedente, il termine di risposta può essere prorogato di un giorno lavorativo.

4.   Se non è data risposta nei termini di cui ai paragrafi 2 e 3, il trasferimento si considera accettato.

5.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato allo Stato richiedente.

6.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito senza indugio secondo le modalità convenute dalle autorità competenti conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del presente accordo. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 9

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di trasferire una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2.   Sono consentiti tutti i mezzi di trasporto, aereo, terrestre o marittimo. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Le scorte, se necessarie, non devono costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente, basta che sia personale autorizzato dell’Ucraina o di uno Stato membro.

SEZIONE III

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 10

Principi

1.   Gli Stati membri e l’Ucraina dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

2.   Lo Stato richiesto autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e l’ammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   Su istanza dello Stato richiesto, il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi è effettuato sotto scorta. Le norme di procedura relative alle operazioni di transito sotto scorta sono oggetto dei protocolli di attuazione conformemente all’articolo 16.

4.   Lo Stato richiesto può opporsi al transito:

a)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide rischia veramente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

b)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve subire azioni o sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito;

c)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

5.   Lo Stato richiesto può revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 4 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 11

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), rotta, altri Stati di transito e eventuale Stato di destinazione finale;

b)

dati dell’interessato (nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4.

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 6 del presente accordo.

2.   Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all’operazione di transito, entro 10 giorni di calendario dal ricevimento della domanda e per iscritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che il transito è stato rifiutato spiegando i motivi di tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE IV

COSTI

Articolo 12

Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, così come le spese di trasporto e di sostentamento sostenute dallo Stato richiesto in relazione alla riammissione di persone in conformità dell’articolo 4 del presente accordo. Resta fermo il diritto delle autorità competenti degli Stati membri e dell’Ucraina di recuperare tali costi dall’interessato o da terzi.

SEZIONE V

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 13

Protezione dei dati

1.   I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell’Ucraina o di uno Stato membro, a seconda dei casi. Per la comunicazione, il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico, le autorità ucraine competenti si attengono alla legislazione nazionale pertinente, e le autorità competenti dello Stato membro si attengono alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e alla legislazione nazionale adottata in conformità della presente direttiva.

2.   Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

i)

gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale e eventuali cittadinanze precedenti);

ii)

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida e altri documenti di identità o di viaggio (numero, periodo di validità, e data, autorità e luogo del rilascio);

iii)

gli scali e gli itinerari;

iv)

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;

f)

sia l’autorità che comunica i dati che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte contraente della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g)

a domanda, l’autorità che riceve i dati informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

i)

l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di quei dati.

Articolo 14

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell’Ucraina derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalle convenzioni internazionali o dagli accordi applicabili di cui sono parti, compresi gli strumenti citati nel preambolo.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VI

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 15

Comitato misto per la riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l’applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l’applicazione del presente accordo e procedere a scambi regolari di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall’Ucraina a norma dell’articolo 16;

b)

preparare proposte e formulare raccomandazioni per la modifica del presente accordo;

c)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell’Ucraina; la Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Protocolli d’attuazione

1.   L’Ucraina e gli Stati membri possono concludere protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti;

b)

i valichi di frontiera per il trasferimento delle persone;

c)

i meccanismi di comunicazione fra le autorità competenti;

d)

le modalità di riammissione ai sensi della procedura accelerata;

e)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

f)

gli altri mezzi e documenti necessari per l’attuazione del presente accordo;

g)

le modalità e le procedure per il recupero dei costi legati all’attuazione dell’articolo 12 del presente accordo.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato di cui all’articolo 15.

3.   L’Ucraina accetta di applicare qualsiasi disposizione afferente al paragrafo 1, lettere d), e), f), o g), di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con altri Stati membri, se questi lo chiedono.

Articolo 17

Relazione con gli accordi bilaterali di riammissione degli Stati membri

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi bilaterali o altri strumenti vincolanti sulla riammissione già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’articolo 16 tra i singoli Stati membri e l’Ucraina, in quanto incompatibili con il presente accordo.

2.   Le disposizioni sulla riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi figuranti negli accordi bilaterali o altri strumenti vincolanti conclusi tra i singoli Stati membri e l’Ucraina continuano ad applicarsi nel periodo di due anni di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio dell’Ucraina e per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 19

Modifiche dell’accordo

Le parti contraenti possono, di comune accordo, modificare e integrare il presente accordo. Le eventuali modifiche e integrazioni sono introdotte con protocolli separati che saranno parte integrante del presente accordo, ed entrano in vigore conformemente alla procedura di cui all’articolo 20 del presente accordo.

Articolo 20

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Gli obblighi di cui all’articolo 3 del presente accordo diventano applicabili solo 2 anni dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Durante tale periodo di 2 anni, saranno applicabili solo agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi con i quali l’Ucraina ha concluso trattati o accordi bilaterali di riammissione. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, durante questi 2 anni continuano ad applicarsi le disposizioni sulla riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi figuranti negli accordi bilaterali o altri strumenti vincolanti conclusi tra i singoli Stati membri e l’Ucraina.

4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

5.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 21

Allegati

Gli allegati da 1 a 8 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì diciotto giugno duemilasette, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

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За Украйиа

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l’Ukraine

Per l’Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Υκραїиу

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ALLEGATO 1

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CITTADINANZA

[Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)]

passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini),

carte d'identità nazionali (anche temporanee e provvisorie),

fogli matricolari e carte d’identità militari,

registri navali, licenze degli skipper e passaporti marittimi,

certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza.

ALLEGATO 2

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CITTADINANZA

[articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]

Fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo,

patenti di guida o loro fotocopia,

certificati di nascita o loro fotocopia,

tessere di servizio di società o loro fotocopia,

dichiarazioni di testimoni,

dichiarazioni scritte dell’interessato e lingua parlata da questi, anche in base ai risultati di un test ufficiale effettuato per stabilirne la cittadinanza. Ai fini del presente allegato, con «test ufficiale» s'intende un test ordinato o effettuato dalle autorità dello Stato richiedente e convalidato dallo Stato richiesto,

altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato.

ALLEGATO 3

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI RIGUARDANTI I CITTADINI DI PAESI TERZI E GLI APOLIDI

(articolo 7, paragrafo 1)

ALLEGATO 3A

dichiarazioni ufficiali rilasciate ai fini della procedura accelerata, in particolare dal personale autorizzato dell’autorità di frontiera che possa attestare il passaggio, da parte dell’interessato, del confine dallo Stato richiesto direttamente nel territorio dello Stato richiedente,

biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato dal territorio dello Stato richiesto direttamente nel territorio dello Stato richiedente (o degli Stati membri se lo Stato richiesto è l’Ucraina),

elenchi di passeggeri di aerei, treni, navi o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato dal territorio dello Stato richiesto direttamente nel territorio dello Stato richiedente (o degli Stati membri se lo Stato richiesto è l’Ucraina).

ALLEGATO 3B

dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera dello Stato richiedente e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato,

documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto,

informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi,

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

ALLEGATO 4

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI RIGUARDANTI I CITTADINI DI PAESI TERZI E GLI APOLIDI

(articolo 7, paragrafo 2)

ALLEGATO 4A

visto e/o autorizzazione di soggiorno in corso di validità rilasciati dallo Stato richiesto,

timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita.

ALLEGATO 4B

Fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 4a.

ALLEGATO 5

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ALLEGATO 6

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ALLEGATO 7

DOCUMENTO DI VIAGGIO STANDARD DELL’UE PER L’ALLONTANAMENTO

(conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994)

ALLEGATO 8

CERTIFICATO UCRAINO DI RITORNO

DICHIARAZIONE DELL’UCRAINA

Con «documento di viaggio» si intende un documento valido per l’espatrio rilasciato dall’Ucraina, da uno degli Stati membri ovvero dallo Stato della cittadinanza o di stabile residenza della persona da riammettere.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Le parti contraenti prendono atto che, a norma della legislazione in materia di cittadinanza dell’Ucraina e degli Stati membri, i cittadini ucraini e dell’Unione europea non possono essere privati della loro cittadinanza senza acquisirne un’altra.

Le parti contraenti convengono di consultarsi in tempo utile qualora questa situazione giuridica dovesse cambiare.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che l’Ucraina e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono le Comunità europee all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che l’Ucraina concluda con l’Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL SOSTEGNO TECNICO E FINANZIARIO

Le parti convengono di attuare il presente accordo basato sui principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra l’Ucraina e l’Unione europea.

A tal fine, la Comunità europea si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere l’Ucraina nell’attuazione del presente accordo, con particolare riguardo allo sviluppo delle capacità. Tale sostegno è fornito a fronte delle priorità globali di intervento a favore dell’Ucraina nell’ambito del finanziamento globale disponibile per l’Ucraina e nel pieno rispetto delle pertinenti norme e procedure di attuazione dell’aiuto esterno della CE.


18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/66


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l’Ucraina

(2007/840/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con l’Ucraina un accordo che facilita il rilascio dei visti.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 giugno 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione del Consiglio adottata il 12 giugno 2007.

(3)

È opportuno approvare l'accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione.

(6)

A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l’Ucraina è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo (2).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINO


(1)  Parere espresso il 13 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito la «Comunità», e

L’UCRAINA,

di seguito le «parti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini ai cittadini ucraini;

DESIDEROSE di disciplinare il regime di spostamenti dei cittadini ucraini e degli Stati membri dell’Unione europea nei reciproci territori;

CONSIDERANDO che dal 1o maggio 2005 sono esenti dall’obbligo di visto i cittadini UE che si recano in Ucraina per un periodo massimo di 90 giorni o che transitano per il territorio ucraino;

RICONOSCENDO che, se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini ucraini, per reciprocità;

VISTO il piano d’azione strategico UE-Ucraina, che prevedeva l’avvio di un dialogo costruttivo sulla facilitazione del visto fra l’UE e l’Ucraina in vista di futuri negoziati su un accordo di facilitazione del visto, considerata l’esigenza di portare avanti i negoziati in corso per un accordo di riammissione CE-Ucraina;

RICONOSCENDO che la facilitazione del visto non deve agevolare l'immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;

RICONOSCENDO nell’introduzione di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini ucraini una prospettiva a lungo termine;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo d’applicazione

1.   Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio di visti ai cittadini ucraini per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

2.   Se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, o determinate categorie di cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini ucraini, per reciprocità.

Articolo 2

Clausola generale

1.   Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini ucraini solo se gli stessi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2.   Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale dell’Ucraina o degli Stati membri o dal diritto comunitario.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito;

b)

«cittadino dell’Unione europea»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito nella lettera a);

c)

«cittadino ucraino» qualsiasi persona avente la cittadinanza dell’Ucraina;

d)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:

l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri,

l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

e)

«persona regolarmente soggiornante»: qualsiasi cittadino ucraino autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1.   Per le seguenti categorie di cittadini ucraini, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

a)

per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

una lettera emessa da un’autorità ucraina attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

b)

per gli imprenditori e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:

una richiesta scritta della persona giuridica o della società ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri;

c)

per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina:

una richiesta scritta dell’associazione nazionale dei trasportatori ucraini relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

d)

per il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri:

una richiesta scritta della società ferroviaria competente dell’Ucraina, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

e)

per i giornalisti:

un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;

f)

per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;

g)

per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

h)

per i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali e comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

i)

per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città;

j)

per i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta della persona ospitante;

k)

per familiari in visita a cimiteri:

un documento ufficiale attestante il decesso e il sussistere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

l)

per coloro che visitano cimiteri militari o civili:

un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

m)

per le persone in visita per ragioni mediche:

un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche.

2.   La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:

a)

per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e nome dei minorenni che la accompagnano;

b)

per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;

c)

per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta,

se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3.   Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.

Articolo 5

Rilascio di visti per più ingressi

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:

a)

membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;

b)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

c)

coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori (anche tutori) in visita a cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;

d)

imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

e)

giornalisti.

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:

a)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina;

b)

personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

c)

persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

d)

partecipanti a eventi sportivi e persone che li accompagnano a titolo professionale;

e)

partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini ucraini ammontano a 35 euro. Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2.   Se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini UE, i diritti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 euro ovvero all’importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

3.   Le parti applicano diritti pari a 70 euro per il trattamento dei visti, qualora il richiedente presenti la domanda e documenti giustificativi nei tre giorni precedenti la data prevista per la partenza. Tale disposizione non si applica ai casi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettere b), c), e) f), j) e k) e all’articolo 7, paragrafo 3. Per le categorie di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettere a), d), g), h), i), e da l) a n), i diritti applicabili nei casi urgenti sono gli stessi previsti nell’articolo 6, paragrafo 1.

4.   Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a)

i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — di cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

b)

i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

c)

i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;

d)

gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione;

e)

i disabili ed eventuali accompagnatori;

f)

le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

g)

i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e gli accompagnatori;

h)

i partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

i)

i partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate;

j)

i giornalisti;

k)

i pensionati;

l)

gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina;

m)

il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

n)

i minori di anni 18 e i figli a carico di età inferiore a 21 anni.

Articolo 7

Termini per il trattamento delle domande di visto

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.   In singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.   In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell'Unione europea e ucraini che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio ucraino o degli Stati membri possono uscire da quel territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o dell’Ucraina, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini ucraini non possano uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1.   I cittadini ucraini titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini ucraini possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.   Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (di seguito «comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e dell’Ucraina. La Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

2.   Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

controlla l’applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Relazione del presente accordo con gli accordi vigenti fra gli Stati membri e l’Ucraina

Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e l’Ucraina, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.

Articolo 14

Clausole finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di quelle procedure.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e l’Ucraina, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.

4.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a Lussemburgo, addì diciotto giugno duemilasette, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ucraina e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

Image

Image

За Укрaйнa

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

3а Уκраїну

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PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Questi Stati membri possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL RILASCIO DI VISTI DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA PER VISITA AI CIMITERI MILITARI O CIVILI

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in linea di principio rilasciano, a quanti desiderino recarsi in visita a cimiteri militari o civili, visti per soggiorni di breve durata validi per un periodo massimo di 14 giorni.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Regno di Danimarca.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e dell’Ucraina concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata sul modello dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e dell’Ucraina concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

È di conseguenza auspicabile che le autorità dell’Islanda, della Norvegia e dell’Ucraina concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata sul modello dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI RIFIUTARE IL VISTO

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Commissione europea ricorda che il 19 luglio 2006 è stata adottata la proposta legislativa di rifusione dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, che tratta della motivazione del rifiuto del visto e delle possibilità di presentare ricorso.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL’ACCESSO DEI RICHIEDENTI IL VISTO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E RELATIVA ARMONIZZAZIONE, E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Comunità europea ricorda che il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa di rifusione dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, che tratta delle condizioni di accesso dei richiedenti il visto alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri.

Riguardo alle informazioni da fornire ai richiedenti il visto, la Comunità europea ritiene opportuno adottare misure appropriate per:

in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni per presentare domanda di visto e sulla loro validità,

stabilire i requisiti minimi affinché i richiedenti ucraini ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su Internet, ecc.).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri forniscono informazioni, caso per caso, sulle possibilità contemplate dall’acquis di Schengen per agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve periodo.

PROGETTO DI DICHIARAZIONE POLITICA SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

DICHIARAZIONE DELL’UNGHERIA, DELLA POLONIA, DELLA ROMANIA E DELLA SLOVACCHIA

La Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, nonché la Romania dalla data della sua adesione all’Unione europea, dichiarano l’intenzione di avviare negoziati per accordi bilaterali con l’Ucraina diretti ad attuare il regime di traffico frontaliero locale istituito con regolamento (CE) del 5 ottobre 2006 che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica la convenzione Schengen.


Commissione

18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/77


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/E-2/39.141 — Fiat)

[notificata con il numero C(2007) 4274]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/841/CE)

(1)

L’impresa Fiat Auto SpA (di seguito «Fiat») è destinataria della presente decisione, adottata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1) e relativa alla fornitura di informazioni tecniche per la riparazione di autoveicoli a marchio Fiat, ALFA Romeo e Lancia.

(2)

Le informazioni tecniche consistono in dati, procedimenti ed istruzioni necessari per verificare, riparare e sostituire parti difettose/rotte/usate di un autoveicolo o a riparare guasti dei sistemi degli autoveicoli. Le informazioni tecniche comprendono le seguenti sette categorie principali:

parametri di base (documentazione di tutti i valori e punti di riferimento dei valori misurabili relativi al veicolo, quali regolazione della coppia, misurazioni del rilascio dei freni, pressione idraulica e pneumatica),

diagrammi e descrizioni di fasi di operazioni di riparazione e di manutenzione (manuali d’uso e manutenzione, documenti tecnici quali programmi di lavoro, descrizioni degli strumenti utilizzati per effettuare una determinata riparazione e diagrammi quali schemi del sistema elettrico o idraulico),

test e diagnosi (compresi codici diagnostici indicanti anomalie/possibili interventi correttivi, software ed altre informazioni necessarie per diagnosticare anomalie dei veicoli); molte, ma non tutte, queste informazioni sono contenute in strumenti elettronici specialistici,

codici, software ed altre informazioni necessarie per riprogrammare, ricalibrare o riinizializzare le unità elettroniche di controllo («ECU») montate su un veicolo. Tale categoria è connessa alla precedente, in quanto spesso gli stessi strumenti elettronici sono utilizzati per diagnosticare l’anomalia e successivamente procedere agli adeguamenti necessari medianti le ECU,

informazioni sui pezzi di ricambio, compresi i cataloghi dei pezzi di ricambio con codici e descrizioni, e metodi d’identificazione del veicolo (ossia dati relativi ad un veicolo specifico che permettono ad un riparatore di identificare i singoli codici per le parti installate durante l’assemblaggio del veicolo e per identificare i codici corrispondenti per pezzi di ricambio originali compatibili per il veicolo specifico),

informazioni speciali (avvisi di ritiro dei prodotti e notifica di anomalie frequenti),

materiale per la formazione.

(3)

Nel dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento a tale riguardo ed ha trasmesso a Fiat una valutazione preliminare, secondo la quale gli accordi Fiat con i propri partner per i servizi post-vendita suscitavano riserve in merito alla loro compatibilità con le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE.

(4)

Secondo la valutazione preliminare della Commissione, sembrava che Fiat non avesse rivelato determinate categorie di informazioni tecniche per le riparazioni dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (2). Inoltre, al momento in cui la Commissione ha avviato la propria indagine, Fiat non aveva ancora realizzato un sistema efficace per consentire ai riparatori indipendenti di avere accesso in modo disaggregato alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni. Malgrado Fiat abbia migliorato l’accessibilità delle sue informazioni tecniche nel corso dell’indagine della Commissione, in particolare realizzando a tale scopo nel giugno 2005 un sito web (in appresso «il sito web TI»), le informazioni messe a disposizione dei riparatori indipendenti sembravano essere ancora incomplete.

(5)

La valutazione preliminare ha constatato che i mercati rilevanti interessati dalla pratica in questione erano il mercato della fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione per le autovetture ed il mercato per la fornitura di informazioni tecniche ai riparatori. Le reti Fiat autorizzate avevano quote di mercato molto elevate sul primo di tali mercati, mentre sul secondo Fiat era l’unico fornitore in grado di offrire tutte le informazioni tecniche necessarie ai riparatori dei suoi autoveicoli.

(6)

In sostanza gli accordi di Fiat sulla manutenzione e la distribuzione di pezzi di ricambio prevedono che i membri delle sue reti autorizzate eseguano una serie completa di servizi di riparazione specifici per il marchio e fungano da grossisti di pezzi di ricambio. La Commissione nutre preoccupazioni in merito al fatto che gli effetti negativi di tali accordi potrebbero essere inaspriti dal fatto che Fiat non ha concesso un adeguato accesso alle informazioni tecniche ai riparatori indipendenti, escludendo in tal modo le imprese che intendano e possano offrire servizi di riparazione secondo un modello di attività diverso.

(7)

La conclusione preliminare della Commissione era che le misure adottate da Fiat per la fornitura delle sue informazioni tecniche ai riparatori indipendenti non corrispondevano alle loro esigenze né per quanto riguarda la portata delle informazioni disponibili né per quanto riguarda la loro accessibilità e che una tale pratica, combinata a pratiche simili seguite da altri costruttori automobilistici, avrebbe potuto contribuire ad un peggioramento della posizione di mercato dei riparatori indipendenti. Ciò potrebbe a sua volta aver causato un considerevole danno per i consumatori in termini di riduzione significativa della scelta dei pezzi di ricambio, prezzi più elevati per i servizi di riparazione, riduzione della scelta delle officine di riparazione, potenziali problemi di sicurezza e mancanza di accesso alle officine di riparazione innovative.

(8)

Inoltre, il fatto che Fiat non sembra aver concesso ai riparatori indipendenti un accesso adeguato alle informazioni tecniche potrebbe impedire ai suoi accordi con i partner per i servizi post-vendita di beneficiare dell’esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1400/2002 poiché, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento, l’esenzione non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l’accesso a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e strumenti, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione di detti autoveicoli. Come chiarito nel considerando 26 del regolamento, le condizioni di accesso non devono discriminare tra gli operatori autorizzati e quelli indipendenti.

(9)

La Commissione è infine giunta alla conclusione preliminare che, in mancanza dell’accesso alle informazioni tecniche per le riparazioni, era poco probabile che gli accordi tra Fiat e i suoi riparatori autorizzati potessero beneficiare delle disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

(10)

Il 22 gennaio 2007 Fiat ha proposto alla Commissione una serie di impegni per ovviare alle riserve in materia di concorrenza contenute nella valutazione preliminare.

(11)

In base a tali impegni, il principio che determina la portata delle informazioni da fornire è quello della non discriminazione tra i riparatori indipendenti e quelli autorizzati. In questo contesto, Fiat garantirà che tutte le informazioni tecniche, gli strumenti, le apparecchiature, il software e la formazione richiesti per la riparazione e la manutenzione dei suoi autoveicoli che vengono forniti ai riparatori autorizzati e/o agli importatori indipendenti in qualsiasi Stato membro dell’UE da parte o per conto di Fiat siano resi disponibili anche ai riparatori indipendenti.

(12)

Negli impegni è specificato che le «informazioni tecniche» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 comprendono tutte le informazioni fornite ai riparatori autorizzati per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli Fiat, ALFA Romeo e Lancia. Tale nozione include, a titolo di esempio, software specifici, i codici di errore ed altri parametri, ivi compresi gli aggiornamenti, necessari per interventi sulle unità elettroniche di controllo (ECU) implicanti l’introduzione e/o il ripristino delle impostazioni raccomandate da Fiat, i metodi d’identificazione dei veicoli, i cataloghi dei pezzi di ricambio, le soluzioni derivanti dall’esperienza pratica e relative a problemi che in genere riguardano un dato modello o una data partita, gli avvisi di ritiro dei prodotti nonché altri avvisi che indicano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese nella rete dei riparatori autorizzati.

(13)

L’accesso agli strumenti comprende l’accesso alla diagnostica elettronica e ad altri strumenti di riparazione, assieme al relativo software, compresi aggiornamenti periodici e servizi di post-vendita per tali strumenti.

(14)

Gli impegni vincoleranno Fiat e le sue imprese collegate ma non saranno direttamente obbligatori per gli importatori indipendenti di veicoli a marchio Fiat. Negli Stati membri nei quali Fiat distribuisce veicoli Fiat, ALFA Romeo e/o Lancia tramite importatori indipendenti, Fiat ha pertanto convenuto di compiere tutti gli sforzi possibili per obbligare contrattualmente tali imprese a fornire a Fiat qualsiasi informazione tecnica o qualsiasi versione linguistica delle informazioni tecniche che essi abbiano fornito a riparatori autorizzati nello Stato membro interessato. Fiat si è impegnata a mettere subito sul sito web TI tali informazioni tecniche o versioni linguistiche.

(15)

Ai sensi del considerando 26 del regolamento (CE) n. 1400/2002, Fiat non è obbligata a fornire ai riparatori indipendenti informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli e/o di ricalibrare (3) dispositivi elettronici o manomettere i dispositivi che limitano le prestazioni degli autoveicoli. Come avviene per qualsiasi deroga accordata a norma del diritto UE, il considerando 26 deve essere interpretato in modo restrittivo. Negli impegni si sottolinea che, qualora dovesse invocare tale eccezione come motivo per non comunicare qualsiasi informazione tecnica ai riparatori indipendenti, Fiat si è impegnata a garantire che le informazioni non comunicate saranno limitate a quanto necessario per assicurare la protezione di cui al considerando 26, e che la mancanza delle informazioni in questione non impedirà ai riparatori indipendenti di effettuare operazioni diverse da quelle elencate al considerando 26, compresi lavori su dispositivi come ECU per la gestione del motore, airbag, pretensionatori per le cinture di sicurezza o elementi della chiusura centralizzata.

(16)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 prevede che le informazioni tecniche debbano essere rese disponibili in modo proporzionato alle esigenze dei riparatori indipendenti. Questo implica sia la fornitura delle informazioni in modo disaggregato sia una fissazione di prezzi che tengano conto della misura in cui i riparatori indipendenti utilizzano dette informazioni.

(17)

In linea con tale principio, gli impegni specificano che Fiat metterà sul sito web TI tutte le informazioni tecniche relative ai modelli lanciati sul mercato dopo il 1996 e garantirà che tutte le informazioni tecniche aggiornate si trovino costantemente sul sito web TI o eventuali sostituti di tale sito. Inoltre, Fiat garantirà sempre che il sito web possa essere di facile reperibilità e fornirà un livello equivalente di prestazioni ai metodi impiegati per la fornitura delle informazioni tecniche ai membri delle sue reti autorizzate. Quando Fiat o altra impresa che agisca per conto di Fiat mette a disposizione dei riparatori autorizzati un’informazione tecnica in una particolare lingua dell’UE, Fiat garantirà che tale versione linguistica sia messa subito sul sito web TI.

(18)

Le seguenti tre categorie di informazioni tecniche non sono ancora sul sito web TI, ma Fiat si è impegnata a pubblicarle su detto sito entro il 31 dicembre 2007:

traduzione nelle lingue nazionali di informazioni tecniche attualmente non in possesso di Fiat, ma che devono essere fornite dai suoi importatori indipendenti negli Stati membri dell’UE interessati,

avvisi che individuano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese all’interno della rete di riparatori autorizzati,

identificazione dei centri di mediazione di cui al punto 21.

(19)

Gli impegni specificano che la struttura delle tariffe di accesso per il sito Fiat sarà basata sul costo di un abbonamento annuale all’intero pacchetto di CD-ROM che Fiat fornisce ai propri riparatori autorizzati, ossia 3 356 EUR, più 65 EUR per il catalogo dei pezzi di ricambio ed un abbonamento mensile supplementare di 134 EUR per aggiornamenti. Tuttavia, per rispettare i requisiti di proporzionalità previsti dal regolamento, Fiat si impegna a fornire una suddivisione proporzionata in fasce mensili, giornaliere e orarie ad un prezzo, per ciascun marchio, di 3 EUR all’ora, 22 EUR al giorno e 350 EUR al mese. Fiat conviene di mantenere questa struttura di tariffe di accesso e di non aumentarne i livelli al di sopra del tasso d’inflazione medio all’interno dell’UE per tutto il periodo di validità degli impegni.

(20)

Gli impegni di Fiat non pregiudicano le disposizioni, attuali o future, previste dal diritto comunitario o nazionale, che potrebbero estendere la portata delle informazioni tecniche che Fiat deve fornire agli operatori indipendenti e/o precisare modalità più favorevoli per la fornitura di tali informazioni.

(21)

Su richiesta di un riparatore o di un’associazione indipendente di tali riparatori, Fiat si è impegnata ad accettare un meccanismo di mediazione per comporre le controversie relative alla fornitura di informazioni tecniche. La mediazione avrà luogo nello Stato membro in cui si trova la sede della parte richiedente secondo le norme di un centro di mediazione locale riconosciuto. La mediazione non pregiudicherà il diritto di ricorrere al competente tribunale nazionale.

(22)

Nell’ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione. Gli impegni saranno vincolanti fino al 31 maggio 2010.

(23)

Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole il 9 luglio 2007.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

(2)  GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 30.

(3)  Ossia di modificare le impostazioni originali di una ECU in un modo non raccomandato da Fiat.


18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/80


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2007

recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto

[notificata con il numero C(2007) 5898]

(2007/842/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione della Commissione 2004/4/CE (2) di norma è vietato importare nella Comunità tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto. Per la campagna d’importazione 2006/2007 tuttavia è stato consentito l’ingresso nella Comunità di tali tuberi provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» purché fossero rispettate condizioni specifiche.

(2)

Nel corso della campagna d’importazione 2006/2007 si è registrata un’intercettazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

(3)

L’Egitto ha reagito in modo soddisfacente a tale intercettazione. La zona corrispondente è stata eliminata dall’elenco delle «zone indenni da organismi nocivi» per la campagna d’importazione 2007/2008.

(4)

Alla luce delle informazioni fornite dall’Egitto la Commissione ha potuto stabilire che l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto non comporta un rischio di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith purché siano rispettate determinate condizioni.

(5)

È quindi opportuno consentire l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto per la campagna d’importazione 2007/2008.

(6)

La decisione 2004/4/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/4/CE è così modificata:

1)

nell’articolo 2, paragrafo 1 le date «2006/2007» sono sostituite da «2007/2008»;

2)

nell’articolo 4 la data «31 agosto 2007» è sostituita da «31 agosto 2008»;

3)

nell’articolo 7 la data «30 settembre 2007» è sostituita da «30 settembre 2008»;

4)

l’allegato è così modificato:

a)

al punto 1, lettera b), numero iii) la data «2006/2007» è sostituita da «2007/2008»;

b)

al secondo trattino del punto 1, lettera b), numero iii) la data «1o gennaio 2007» è sostituita da «1o gennaio 2008»;

c)

al punto 1, lettera b), numero xii) la data «1o gennaio 2007» è sostituita da «1o gennaio 2008»;

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

(2)  GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/749/CE (GU L 302 dell’1.11.2006, pag. 47).


18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/81


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2007

relativa all’approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all’importazione di pollame e uova da cova

[notificata con il numero C(2007) 6094]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/843/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CE) n. 2160/2003 presenti negli alimenti contiene norme relative al controllo della Salmonella in differenti popolazioni di pollame. Le norme sono applicabili negli Stati membri a partire dai termini di cui all’allegato I di tale regolamento, e in particolare 18 mesi dopo la fissazione di un obiettivo per la riduzione della prevalenza della Salmonella.

(2)

Un obiettivo di riduzione di questo tipo è applicabile ai gruppi di riproduzione di Gallus gallus a decorrere dal 1o luglio 2005, a norma del regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione (4), alle galline ovaiole a decorrere dal 1o agosto 2006, a norma del regolamento (CE) n. 1168/2006 , e ai polli da carne a decorrere dal 1o luglio 2007, a norma del regolamento (CE) n. 646/2007 (5).

(3)

Il Canada, Israele, la Tunisia e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione i propri programmi di controllo per la Salmonella nel pollame da riproduzione di Gallus gallus, nelle uova da cova dello stesso nonché nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento. Giacché si è ritenuto che tali programmi fornissero garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003, essi dovrebbero essere approvati.

(4)

La decisione 2006/696/CE della Commissione del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE (6), regolamenta le importazioni verso la Comunità e il transito attraverso di essa di pollame riproduttore e da reddito, di uova da cova nonché di pulcini di un giorno e istituisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e le uova da cova pertinenti.

(5)

In virtù del regolamento (CE) n. 2160/2003, l’ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria, per le relative specie o categorie, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati da tale regolamento, sono subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un equivalente dei programmi nazionali di controllo della Salmonella che devono essere definiti dagli Stati membri ed alla sua approvazione da parte della Commissione.

(6)

In conseguenza all’approvazione dei programmi, il Canada, Israele, la Tunisia e gli Stati Uniti dovrebbero rimanere inseriti nell’elenco di cui alla decisione 2006/696/CE di paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare pollame da riproduzione di Gallus gallus, uova da cova dello stesso nonché pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento.

(7)

Determinati altri paesi terzi attualmente non elencati nella decisione 2006/696/CE non hanno ancora presentato alla Commissione alcun programma di controllo della Salmonella. Giacché le norme relative al pollame da riproduzione di Gallus gallus, alle uova da cova dello stesso nonché ai pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento sono già applicabili nella Comunità, le importazioni da paesi terzi di tale pollame e di tali uova non dovrebbero più essere autorizzate. L’elenco di paesi terzi o di parti del loro territorio di cui all’allegato I, prima parte della decisione 2006/696/CE dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(8)

Al fine di assicurare garanzie equivalenti alle norme applicate all’interno della Comunità, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare pollame riproduttore e da reddito di Gallus gallus, uova da cova dello stesso nonché pulcini di un giorno di Gallus gallus, dovrebbero certificare l’applicazione del programma di controllo per la Salmonella all’allevamento di origine, e che tale allevamento è stato sottoposto a prove riguardo alla presenza di sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica non appena le norme siano applicabili alle diverse popolazioni di pollame nella Comunità.

(9)

Inoltre, in virtù del regolamento (CE) n. 2160/2003, dal 1o gennaio 2007 nella Comunità i branchi di Gallus gallus non possono essere usati ai fini della riproduzione e le loro uova non possono essere utilizzate come uova da cova se sono infettati con Salmonella enteritidis e/o con Salmonella typhimurium. Di conseguenza l’importazione nella Comunità di pollame da riproduzione, pulcini di un giorno destinati all’allevamento e di uova da cova può essere autorizzata solo se i branchi di origine sono stati sottoposti a prove e sono risultati esenti da Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della Salmonella nel pollame (7), contiene disposizioni sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini nell’ambito dei programmi nazionali di controllo approvati dalla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 2160/2003.

(11)

I paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare pollame riproduttore e da reddito di Gallus gallus, uova da cova nonché pulcini di un giorno di Gallus gallus, dovrebbero certificare che le norme specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate non appena le norme siano applicabili alle diverse popolazioni di pollame nella Comunità. Se sono stati utilizzati antimicrobici su pulcini di un giorno per scopi diversi dal controllo della Salmonella, tale fatto va indicato sul certificato, dal momento che può influenzare le analisi effettuate per rilevare la Salmonella al momento dell’importazione.

(12)

I modelli dei certificati veterinari della decisione 2006/696/CE per l’importazione di pollame riproduttore e da reddito, uova da cova nonché pulcini di un giorno dovrebbero essere modificati di conseguenza. Per evitare che quando le norme sulle importazioni di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 diventeranno applicabili al pollame da reddito e ai pulcini di un giorno diversi da quelli da riproduzione si debbano modificare nuovamente i modelli dei certificati veterinari, tali modelli dovrebbero essere modificati anche per le importazioni di tali animali, indicando chiaramente quando tali modifiche saranno applicabili alle diverse popolazioni.

(13)

La Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 2007. A decorrere da tale data le norme sul commercio intracomunitario di cui alla decisione 2006/696/CE sono applicabili a tali nuovi Stati membri. Di conseguenza la Bulgaria e la Romania dovrebbero essere cancellate dall’elenco di paesi terzi da cui agli Stati membri sono autorizzati a importare di cui agli allegati I e II, parte 1 della decisione 2006/696/CE.

(14)

Per evitare perturbazioni negli scambi, l’uso dei certificati veterinari rilasciati ai sensi della decisione 2006/696/CE, nella versione attuale, dovrebbe essere consentito per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

(15)

Tuttavia, per evitare che quando le norme sulle importazioni di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 diventeranno applicabili alle galline ovaiole e ai polli da carne di Gallus gallus si debbano modificare nuovamente i modelli dei certificati veterinari, tali modelli dovrebbero essere modificati anche per le importazioni di tali animali, indicando chiaramente quando tali modifiche saranno applicabili alle diverse popolazioni. Il termine di applicazione di tali modifiche dovrebbe dunque essere ritardato di conseguenza.

(16)

La decisione 2006/696/CE và pertanto modificata di conseguenza.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi di controllo presentati dal Canada, da Israele, dalla Tunisia e dagli Stati Uniti in conformità all’articolo 10 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003 sono approvati per quanto riguarda la Salmonella nei branchi di galline da riproduzione.

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione 2006/696/CE sono modificati conformemente all’allegato di cui alla presente decisione.

Articolo 3

Le partite di pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti, di pulcini di un giorno diversi dai ratiti e di uova da cova di pollame diverso dai ratiti per cui sono stati rilasciati certificati veterinari in conformità con la decisione 2006/696/CE, nella versione in vigore prima della data di applicazione della presente decisione, possono essere importate nella Comunità per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di data di attuazione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 febbraio 2008.

Tuttavia i punti II.2.5 del modello di certificato per pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e II.2.4 del modello di certificato per pulcini di un giorno diversi dai ratiti, di cui all’allegato I della decisione 2006/696/CE modificata dalla presente decisione, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009 se il pollame riproduttore o i pulcini di un giorno sono destinati solo alla produzione di carne.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1168/2006 (GU L 211 dell’1.8.2006, pag. 4).

(5)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.

(6)  GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1237/2007.

(7)  GU L 212 del 2.8.2006, pag. 3.


ALLEGATO

(1)

L’allegato I della decisione 2006/696/CE è così modificato:

a)

La parte 1 è sostituita dal testo seguente:

«Parte 1

Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (1)

Paese

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

Garanzie complementari

1

2

3

4

5

6

AR — Argentina

AR-0

 

SPF

 

 

AU — Australia

AU-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

A

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

BR — Brasile

BR-0

 

SPF

 

 

BR-1

Stati di Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

A

BR-2

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

BPR, DOR, HER, SRA

 

 

BW — Botswana

BW-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

CA — Canada

CA-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

CH — Svizzera

CH-0

 

 (2)

 

 

CL — Cile

CL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

 

A

HR — Croazia

HR-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

 

A

GL — Groenlandia

GL-0

 

SPF

 

 

IL — Israele

IL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

IS — Islanda

IS-0

 

SPF

 

 

MG — Madagascar

MG-0

 

SPF

 

 

MX — Messico

MX-0

 

SPF

 

 

NA — Namibia

NA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

 

A

PM —

Saint Pierre e Miquelon

PM-0

 

SPF

 

 

TH — Thailandia

TH-0

 

SPF

 

 

TN — Tunisia

TN-0

 

DOR, BPR, BPP, HER, SPF

IV

 

TR — Turchia

TR-0

 

SPF

 

 

US — Stati Uniti

US-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

UY — Uruguay

UY-0

 

SPF

 

 

ZA — Sudafrica

ZA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

b)

La parte 2 è così modificata:

i)

Alla sottovoce «Garanzie complementari (GC)» è aggiunto il testo seguente:

«“IV”

Garanzie pertinenti per pollame da riproduzione di Gallus gallus, per pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento e per uova da cova di Gallus gallus, conformi alle norme UE sul controllo della Salmonella, sono state fornite e verranno certificate in conformità rispettivamente con il modello BPP, DOC e HEP.»

ii)

Alla sottovoce «Garanzie complementari (GC)» è aggiunto il testo seguente:

Condizioni specifiche

«“A”

Divieto di importazione nella Comunità di pollame da riproduzione di Gallus gallus, pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento e uova da cova di Gallus gallus, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della Salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.»

iii)

il modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP) è sostituito dal modello seguente:

«Modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP)

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iv)

il modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (DOC) è sostituito dal modello seguente:

«Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)

Image

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v)

il modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (HEP) è sostituito dal modello seguente:

«Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)

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2)

Le menzioni relative alla Bulgaria e alla Romania sono cancellate dall’Allegato II, parte 1 della decisione 2006/696/CE.


(1)  Fatte salve specifiche prescrizioni in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(2)  Certificati conformi all’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132


18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/101


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania

[notificata con il numero C(2007) 6702]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/844/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (3) stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione di tale malattia, compresa l’istituzione di aree A e B nel caso sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio della malattia.

(2)

La Germania ha comunicato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un allevamento avicolo rurale sul suo territorio e ha adottato le misure appropriate di cui alla decisione 2006/415/CE, compresa l’istituzione delle aree A e B previste dall’articolo 4 di detta decisione.

(3)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Germania ed ha appurato che la delimitazione delle aree A e B istituite dall’autorità competente di quel paese si trovano a una distanza sufficiente dalla sede effettiva del focolaio. È quindi possibile confermare le aree A e B della Germania e determinare la durata di tale regionalizzazione.

(4)

La decisione 2006/415/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione vanno riesaminate nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); versione rettificata (GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/816/CE (GU L 326 del 12.12.2007, pag. 32).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2006/415/CE è così modificato:

1.

Alla parte A è aggiunto il seguente testo:

«Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Denominazione

DE

GERMANIA

 

La zona di 10 km istituita attorno al focolaio nel comune di Großwoltersdorf comprendente la totalità o parti dei comuni di:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008»

2.

Alla parte B è aggiunto il seguente testo:

«Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Denominazione

DE

GERMANIA

 

Comuni di:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/103


DECISIONE 2007/845/GAI DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica d’Austria e della Repubblica di Finlandia,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico che costituisce un incentivo a commettere ulteriori reati per conseguire sempre maggiori profitti. Di conseguenza i servizi incaricati dell’applicazione della legge dovrebbero avere le conoscenze necessarie per compiere indagini e analisi sulle tracce finanziarie delle attività criminali. Per combattere efficacemente la criminalità organizzata, le informazioni che possono condurre al reperimento e al sequestro dei proventi di reato e altri beni appartenenti ai criminali devono essere scambiate rapidamente tra gli Stati membri dell’Unione europea.

(2)

Il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2003/577/GAI, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (2), e la decisione quadro 2005/212/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (3) che tratta alcuni aspetti della cooperazione giudiziaria in materia penale nel settore del blocco o sequestro e della confisca di proventi, strumenti e altri beni connessi con reati.

(3)

È necessaria una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri incaricate del reperimento di proventi illeciti e altri beni passibili di confisca e è opportuno prevedere disposizioni che permettano una comunicazione diretta tra tali autorità.

(4)

A tal fine gli Stati membri dovrebbero disporre di uffici nazionali per il recupero dei beni che siano competenti in questi settori e dovrebbero assicurare che tali uffici possano scambiarsi informazioni rapidamente.

(5)

La rete interagenzie Camden per il recupero dei beni (CARIN), istituita all’Aia il 22-23 settembre 2004 da Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito, rappresenta già una rete globale di operatori e esperti con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza reciproca dei metodi e delle tecniche utilizzati nel settore dell’identificazione, del congelamento, del sequestro e della confisca transfrontalieri dei proventi di reato e altri beni connessi. La presente decisione dovrebbe completare la CARIN fornendo la base giuridica per lo scambio di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni di tutti gli Stati membri.

(6)

Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Il programma dell’Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni», la Commissione ha altresì raccomandato di rafforzare gli strumenti per affrontare gli aspetti finanziari della criminalità organizzata, promuovendo tra l’altro la creazione di unità di informazione sui proventi del crimine negli Stati membri.

(7)

La cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e tra detti uffici e altre autorità incaricate di facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato si svolge in base alle procedure e ai termini previsti dalla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (4), compresi i motivi di rifiuto ivi contenuti.

(8)

La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le modalità di cooperazione definite dalla decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, (5) nonché le vigenti modalità di cooperazione tra forze di polizia,

DECIDE:

Articolo 1

Uffici per il recupero dei beni

1.   Ciascuno Stato membro istituisce o designa un ufficio nazionale per il recupero dei beni incaricato di facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato e altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro, ovvero confisca, emanato dall’autorità giudiziaria competente nel corso di un procedimento penale o, per quanto possibile nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato, di un procedimento civile.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro può, in conformità del proprio diritto nazionale, istituire o designare due uffici per il recupero dei beni. Qualora uno Stato membro disponga di più di due autorità incaricate di facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato, esso designa come punti di contatto al massimo due dei suoi uffici per il recupero dei beni.

3.   Gli Stati membri indicano le autorità che costituiscono un ufficio nazionale per il recupero dei beni ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri notificano tale informazione e qualsiasi modifica successiva al segretariato generale del Consiglio per iscritto. Ciò non osta a che altre autorità, incaricate di facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato, scambino informazioni ai sensi degli articoli 3 e 4 con un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro.

Articolo 2

Cooperazione tra uffici per il recupero dei beni

1.   Gli Stati membri assicurano che i loro uffici per il recupero dei beni cooperino l’un l’altro ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, scambiandosi informazioni e migliori pratiche, sia su richiesta che spontaneamente.

2.   Gli Stati membri assicurano che questa cooperazione non sia ostacolata dallo statuto degli uffici per il recupero dei beni secondo la normativa nazionale, sia che tali Uffici facciano parte di un’autorità amministrativa, di un’autorità incaricata dell’applicazione della legge o di un’autorità giudiziaria.

Articolo 3

Scambio di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni su richiesta

1.   Un ufficio per il recupero dei beni di uno Stato membro o un’altra autorità in uno Stato membro incaricata di facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato può presentare una richiesta di informazioni presso un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. A tale scopo l’ufficio o l’unità si avvale della decisione quadro 2006/960/GAI e delle norme adottate in applicazione della stessa.

2.   Nel completare il formulario previsto dalla decisione quadro 2006/960/GAI l’ufficio per il recupero dei beni richiedente specifica l’oggetto e i motivi della richiesta nonché la natura del procedimento. Esso fornisce indicazioni quanto più esatte possibile sui beni oggetto dei provvedimenti o ricercati (conti bancari, beni immobili, automobili, panfili e altri beni di valore) e/o sulle persone fisiche o giuridiche che si presume siano implicate (ad esempio nomi, indirizzi, data e luogo di nascita, data di iscrizione nel registro, azionisti, sedi).

Articolo 4

Scambio spontaneo di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni

1.   Gli uffici per il recupero dei beni o altre autorità incaricate di facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato possono, entro i limiti imposti dal diritto nazionale applicabile e senza bisogno di apposita richiesta, scambiare informazioni che ritengono necessarie per l’esecuzione dei compiti di un altro ufficio per il recupero dei beni in conformità delle finalità enunciate all’articolo 1, paragrafo 1.

2.   Allo scambio di informazioni di cui al presente articolo si applica, per analogia, l’articolo 3.

Articolo 5

Protezione dei dati

1.   Ciascuno Stato membro assicura che le norme in materia di protezione dei dati siano applicate anche nell’ambito della procedura sullo scambio di informazioni di cui alla presente decisione.

2.   L’uso delle informazioni scambiate direttamente o bilateralmente ai sensi della presente decisione è soggetto alle disposizioni in materia di protezione dei dati dello Stato membro ricevente allorquando alle informazioni si applicano le stesse norme in materia di protezione dei dati che sarebbero applicate se fossero state raccolte in detto Stato membro. I dati personali trattati nell’ambito dell’applicazione della presente decisione sono protetti conformemente alla convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e, per gli Stati membri che lo hanno ratificato, al protocollo addizionale dell’8 novembre 2001 a tale convenzione, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri. Nel trattare i dati personali ottenuti ai sensi della presente decisione, le autorità incaricate dell’applicazione della legge dovrebbero altresì tener conto dei principi della raccomandazione n. R(87) 15 del Consiglio d’Europa che disciplina l’uso dei dati di carattere personale nel settore della polizia.

Articolo 6

Scambio delle migliori pratiche

Gli Stati membri assicurano che gli uffici per il recupero dei beni procedano allo scambio delle migliori pratiche sui modi per migliorare l’efficacia degli sforzi degli Stati membri diretti a identificare e reperire proventi di reato e altri beni connessi con reati che possano essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro o confisca da parte dell’autorità giudiziaria competente.

Articolo 7

Relazione con le modalità di cooperazione esistenti

La presente decisione lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dagli strumenti dell’Unione europea sull’assistenza giudiziaria reciproca o sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, dagli accordi o intese bilaterali o multilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di assistenza giudiziaria reciproca e della decisione 2000/642/GAI e della decisione quadro 2006/960/GAI.

Articolo 8

Osservanza

1.   Gli Stati membri assicurano che saranno in grado di cooperare pienamente, in conformità delle disposizioni della presente decisione, entro il 18 dicembre 2008. Nel contempo gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di legislazione nazionale che consente loro di osservare gli obblighi derivanti dalla presente decisione.

2.   Se gli Stati membri non hanno ancora attuato la decisione quadro 2006/960/GAI, i riferimenti a tale decisione quadro nella presente decisione si intendono fatti agli strumenti applicabili in materia di cooperazione di polizia tra gli Stati membri.

3.   Il Consiglio valuta l’osservanza della presente decisione da parte degli Stati membri entro il 18 dicembre 2010, in base a una relazione presentata dalla Commissione,

Articolo 9

Applicazione

La presente decisione prende effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  Parere del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

(3)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

(4)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

(5)  GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4.


Rettifiche

18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/106


Rettifica del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 15 del 20 gennaio 2007 )

A pagina 18, capo VIII, titolo:

anziché:

«… NAVI DI PAESI TERZI NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC»,

leggi:

«… NAVI DI PAESI TERZI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE NEAFC».

A pagina 18, articolo 49:

anziché:

«… navi di paesi terzi nella zona di regolamentazione NEAFC…»,

leggi:

«… navi di paesi terzi nella zona della convenzione NEAFC…».

A pagina 19, articolo 54, paragrafo 2:

anziché:

«… nella zona di regolamentazione NEAFC»,

leggi:

«… nella zona della convenzione NEAFC».

A pagina 26, articolo 75, tabella, titolo della terza colonna:

anziché:

«Catture totali (mt)»,

leggi:

«Catture totali (t)».

A pagina 48, allegato IA, specie: Lepidorombi Lepidorhombus spp.:

anziché:

«Zona: VIIIc, IX e X; COPACE 31.1.1 (acque CE)»,

leggi:

«Zona: VIIIc, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)».

A pagina 51, allegato IA, specie: Rana pescatrice Lophiidae, seconda tabella:

anziché:

«Zona: VIIIc, IX e X; COPACE 31.1.1 (acque CE)»,

leggi:

«Zona: VIIIc, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)».

A pagina 57, allegato IA, specie: Merlano Merlangius merlangus:

anziché:

«Zona: IX e X; COPACE 31.1.1 (acque CE)»,

leggi:

«Zona: IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)».

A pagina 85, allegato IA, specie: Spratto Sprattus sprattus, seconda tabella (zone VIId e VIIe):

anziché:

«CE

6 144

TAC

6 144»,

leggi:

«CE

6 145

TAC

6 145».

A pagina 98, allegato IB, specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens, ultima tabella (zona Vb):

anziché:

«Francia

1 630»,

leggi:

«Francia

1 632».

A pagina 103, allegato IB, specie: Scorfani Sebastes spp.:

anziché:

«Germania

2 083»,

leggi:

«Germania

2 084».

A pagina 121, allegato IIA, punto 8.1, lettera b):

anziché:

«più del 70 % di astice»,

leggi:

«più del 70 % di scampo».

A pagina 125, allegato IIA, punto 13, tabella I, colonna «Denominazione», voce a.v:

anziché:

«Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione > 120 mm»,

leggi:

«Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm».

A pagina 126, allegato IIA, punto 13, tabella I, voce c.iii:

anziché:

«c.iii 8.1.(f) Reti da imbrocco e reti da posta»,

leggi:

«c.iv 8.1.(f) Reti da imbrocco e reti da posta».

A pagina 156, allegato III, parte A, punto 8.2, lettera b), punto ii):

anziché:

«ii)

siano costruite secondo le caratteristiche tecniche indicate in allegato»,

leggi:

«ii)

siano costruite secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002».

A pagina 157, allegato III, parte A, punto 9.8, lettera b):

anziché:

«b)

i segni sulle boe o i dati VMS indicano che il proprietario si è trovato ad una distanza inferiore a 100 miglia nautiche dall'attrezzo per più di 120 ore»,

leggi:

«b)

i segni sulle boe o i dati VMS indicano che il proprietario non si è trovato ad una distanza inferiore a 100 miglia nautiche dall'attrezzo per più di 120 ore;».