ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 324

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
10 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1392/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda la trasmissione di dati di contabilità nazionale ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

79

 

*

Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 ( 2 )

121

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

10.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1392/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda la trasmissione di dati di contabilità nazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (3) contiene il quadro di riferimento delle norme, delle definizioni, delle nomenclature e delle regole contabili comuni per l’elaborazione dei conti degli Stati membri, al fine di rispondere alle esigenze statistiche della Comunità nell’intento di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri. Il Sistema europeo dei conti del 1995, istituito da tale regolamento, è noto come «SEC 95».

(2)

Ai fini dell’attuazione della politica monetaria all’interno dell’unione economica e monetaria (UEM) e del conseguimento di un effettivo coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini dell’attuazione delle politiche strutturali e macroeconomiche, è necessaria un’ampia serie di dati di contabilità nazionale comparabili, pertinenti e tempestivi.

(3)

L’allegato B del regolamento (CE) n. 2223/96 contiene una serie di tavole di dati di contabilità nazionale da trasmettere entro determinate scadenze per soddisfare le esigenze della Comunità. I seguenti regolamenti sanciscono inoltre la trasmissione alla Commissione di una serie di dati supplementari: regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all’attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica (4), regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (5), regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche (6), regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all’elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (7), e regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (8). Il presente regolamento non riguarda i dati inclusi in detti regolamenti, ma, complessivamente, tutte le tavole e i dati previsti nei sei regolamenti di cui al presente considerando costituiscono il programma completo di trasmissione dei dati di contabilità nazionale.

(4)

Il programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale dovrebbe essere aggiornato per tener conto dell’evoluzione delle esigenze degli utenti, delle nuove priorità delle politiche e dello sviluppo di nuove attività economiche nell’ambito dell’Unione europea.

(5)

Il programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale dovrebbe tener conto delle fondamentali modifiche politiche e statistiche intervenute in taluni Stati membri durante i periodi di riferimento del programma.

(6)

La relazione del 25 maggio 2004 del comitato economico e finanziario sulle esigenze informative nell’ambito dell’UEM, approvata dal Consiglio il 2 giugno 2004, ha messo in evidenza la necessità di modificare il programma di trasmissione in modo tale da rispondere alle esigenze del piano d’azione dell’UEM e della strategia di Lisbona.

(7)

Una base statistica solida per l’analisi della spesa pubblica è fondamentale per una riforma economica che sia in linea con la strategia di Lisbona e la trasmissione di dati concernenti la sanità, l’istruzione e la protezione sociale sarebbe utile a tal fine. La trasmissione di tali dati dovrebbe diventare obbligatoria dopo una fase di trasmissione su base volontaria.

(8)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, cioè la creazione di criteri statistici comuni che consentano la produzione di dati armonizzati dei conti nazionali, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico (CPS) e del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2223/96 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole che figurano all’allegato B entro i termini specificati per ogni tavola, fatte salve le deroghe ivi previste.»

Articolo 2

L’allegato B del regolamento (CE) n. 2223/96 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 13 novembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  GU C 55 del 7.3.2006, pag. 61.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 ottobre 2007.

(3)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(4)  GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4.

(5)  GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.

(6)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1.

(7)  GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1.

(8)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO B

PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DEI DATI DI CONTABILITÀ NAZIONALE

Riepilogo delle tavole

Numero delle tavole

Contenuto delle tavole

Scadenza t + mesi (giorni ove specificato)

Prima trasmissione

Periodo considerato (1)

1

Principali aggregati, annuale

70 giorni

2007

dal 1990 in poi

2008

1980-1989

1

Principali aggregati, trimestrale

70 giorni

2007

dal 1990Q1 in poi

 

 

2

Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche, annuale

3/9

2007

dal 1995 in poi

3

Tavole per branca di attività economica

9/21

2007

dal 1990 in poi

2008

1980-1989

5

Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione

9

2007

dal 1990 in poi

2008

1980-1989

6

Conti finanziari per settore (operazioni)

9

2007

dal 1995 in poi

7

Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie

9

2007

dal 1995 in poi

8

Conti non finanziari per settore, annuale

9

2007

dal 1995 in poi

9

Analisi delle entrate fiscali e contributive per settore ricevente

9

2007

dal 1995 in poi

10

Tavole per branca di attività economica e per area geografica, NUTS II

24

2007

dal 1995 in poi

11

Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione

12

2007

dal 1995 in poi

12

Tavole per branca di attività economica e per area geografica, NUTS III

24

2007

dal 1995 in poi

13

Conti delle famiglie per area geografica, NUTS II

24

2007

dal 1995 in poi

15

Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi di acquisto, A60 × P60

36

2007

dal 2000 in poi

16

Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 × P60

36

2007

dal 2000 in poi

17

Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale

36

2008

dal 2000 in poi

18

Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale

36

2008

dal 2000 in poi

19

Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base P60 × P60, quinquennale

36

2008

dal 2000 in poi

20

Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per attività, A17 × AN_F6, annuale

24

2007

dal 2000 in poi

22

Classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per branca di attività economica e per attività, A17 × AN_F6, annuale

24

2007

dal 1995 in poi

26

Conti patrimoniali per attività non finanziarie

24

2007

dal 1995 in poi

t = periodo di riferimento (anno o trimestre).


Tavola 1 —   Principali aggregati — esercizio trimestrale (2) e annuale

Codice

Elenco delle variabili

Disaggregazione (3)

Prezzi correnti

Valori concatenati e prezzi dell’anno precedente

Valore aggiunto e prodotto interno lordo

B.1g

1.

Valore aggiunto lordo ai prezzi base

A6

x

x

D.21

2.

a)

Imposte sui prodotti (4)

 

x

x

D.31

 

b)

Contributi ai prodotti (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato

 

x

x

Prodotto interno lordo dal lato della spesa

P.3

4.

Totale della spesa per consumi finali

 

x

x

P.3

5.

a)

Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno)

Durata (5)

x

x

P.3

 

b)

Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto nazionale)

 

x

x

P.3

6.

Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

 

x

x

P.3

7.

Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche

 

x

x

P.31

 

a)

Spesa per consumi individuali

 

x

x

P.32

 

b)

Spesa per consumi collettivi

 

x

x

P.4

8.

Consumi finali effettivi delle famiglie

 

x

x

P.41

 

a)

Consumi effettivi individuali

 

x

x

P.5

9.

Investimenti lordi

 

x

x

P.51

 

a)

Investimenti fissi lordi

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Variazione delle scorte

 

x

x (7)

P.53

 

c)

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore

 

x

x (7)

P.6

10.

Esportazioni di beni (fob) e servizi

 

x

x

P.61

 

a)

Beni

 

x

x

P.62

 

b)

Servizi

 

x

x

 

 

Paesi membri dell’UE e istituzioni dell’UE (8)

 

x

x

 

 

Paesi membri dell’UE (8)

 

x

x

 

 

Membri dell’UEM (8)

 

x

x

 

 

Istituzioni dell’UE (8)  (9)

 

x

x

 

 

Paesi terzi e organizzazioni internazionali (8)

 

x

x

P.7

11.

Importazioni di beni (fob) e servizi

 

x

x

P.71

 

a)

Beni

 

x

x

P.72

 

b)

Servizi

 

x

x

 

 

Paesi membri dell’UE e istituzioni dell’UE (8)

 

x

x

 

 

Paesi membri dell’UE (8)

 

x

x

 

 

Membri dell’UEM (8)

 

x

x

 

 

Istituzioni dell’UE (8)  (9)

 

x

x

 

 

Paesi terzi e organizzazioni internazionali (8)

 

x

x

B.11

12.

Saldo degli scambi di beni e servizi con il resto del mondo

 

x

x

Reddito, risparmio e accreditamento

B.2g + B.3g

13.

Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo

 

x

 

D.2

14.

Imposte sulla produzione e sulle importazioni

 

x

 

D.3

15.

Contributi alla produzione e alle importazioni

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Redditi primari in entrata dal resto del mondo

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Redditi primari in uscita verso il resto del mondo

 

x

(x)

B.5*g

17.

Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

 

x

(x)

K.1

18.

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

 

x

x

B.5*n

19.

Reddito nazionale netto ai prezzi di mercato

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Trasferimenti correnti in entrata dal resto del mondo

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

b)

Trasferimenti correnti in uscita verso il resto del mondo

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Reddito disponibile netto

 

x

(x)

B.6g

 

b)

Reddito disponibile lordo

 

x

(x)

D.8

22.

Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

 

x

(x)

B.8n

23.

Risparmio nazionale netto

 

x

 

D.9

24.

a)

Trasferimenti in conto capitale in entrata dal resto del mondo

 

x

 

D.9

 

b)

Trasferimenti in conto capitale in uscita verso il resto del mondo

 

x

 

K.2

25.

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte

 

x

 

B.9

26.

Accreditamento o indebitamento del paese

 

x

 

Popolazione, occupazione, redditi da lavoro dipendente

 

27.

Dati sulla popolazione e sull’occupazione

 

 

 

 

 

a)

Popolazione totale (in migliaia di persone)

 

 

 

 

 

b)

Disoccupati (in migliaia di persone) (9)

 

 

 

 

 

c)

Occupazione nelle unità di produzione residenti (in migliaia di occupati, migliaia di ore lavorate e migliaia di posizioni lavorative (9)) e occupati residenti (in migliaia di persone)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

Lavoratori indipendenti

A6  (10)

 

 

 

 

e)

Lavoratori dipendenti

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Redditi da lavoro dipendente: lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti e lavoratori dipendenti residenti

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Retribuzioni lorde

A6  (10)

x

 

(x) In termini reali.

A6 Livello di dettaglio A6 della NACE incluso “di cui: attività manifatturiere”. Ricostruzione per le “attività manifatturiere” a partire dal 1990.


Tavola 2 —   Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche

Codice

Operazione

Settori e sottosettori (11)  (12)

P.1

Produzione

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita e per proprio uso finale

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Altra diversa produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, altro

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, produzione di beni e servizi per proprio uso finale e pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Consumi intermedi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Valore aggiunto lordo

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Valore aggiunto netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Redditi da lavoro dipendente, in uscita

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Altre imposte sulla produzione, da versare

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Altri contributi alla produzione, in entrata

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Risultato netto di gestione

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Imposte sulla produzione e sulle importazioni, in entrata

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Redditi da capitale, in entrata (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Contributi, in uscita

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Redditi da capitale, in uscita (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

di cui: al sottosettore Amministrazioni centrali, in uscita (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

di cui: al sottosettore Amministrazioni di Stati federati, in uscita (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

di cui: al sottosettore Amministrazioni locali, in uscita (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.1314

di cui: al sottosettore Enti di previdenza e assistenza sociale, in uscita (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D.41

Interessi, da corrispondere

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Altri redditi da capitale, in uscita

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Saldo netto dei redditi primari

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc., in entrata

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Contributi sociali, in entrata

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Contributi sociali effettivi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Contributi sociali figurativi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Altri trasferimenti correnti, in entrata (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc., da versare

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura, in uscita

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Trasferimenti sociali in natura connessi alla spesa per prodotti forniti alle famiglie tramite i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, in uscita

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura e trasferimenti sociali in natura connessi alla spesa per prodotti forniti alle famiglie tramite i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, in uscita

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Altri trasferimenti correnti, in uscita (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

di cui: al sottosettore Amministrazioni centrali, in uscita (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

di cui: al sottosettore Amministrazioni di Stati federati, in uscita (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

di cui: al sottosettore Amministrazioni locali, in uscita (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

di cui: al sottosettore Enti di previdenza e assistenza sociale, in uscita (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Reddito disponibile netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Spesa per consumi finali

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Spesa per consumi individuali

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Spesa per consumi collettivi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Risparmio lordo

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Risparmio netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Trasferimenti in conto capitale, in entrata (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Imposte in conto capitale

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Contributi agli investimenti e altri trasferimenti in conto capitale, in entrata

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Trasferimenti in conto capitale, in uscita (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

di cui: al sottosettore Amministrazioni centrali, in uscita (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

di cui: al sottosettore Amministrazioni di Stati federati, in uscita (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

di cui: da effettuare al sottosettore Amministrazioni locali, in uscita (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

di cui: da effettuare al sottosettore Enti di previdenza e assistenza sociale, in uscita (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Investimenti lordi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Investimenti fissi lordi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.2

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Investimenti lordi e acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Accreditamento (+)/indebitamento (-)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Totale delle spese

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Totale delle entrate

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Trasferimenti in conto capitale dalle amministrazioni pubbliche ai settori pertinenti, rappresentanti le imposte e i contributi sociali accertati, ma la cui riscossione è improbabile (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Interessi inclusi i flussi inerenti a swap e forward rate agreement

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Accreditamento (+)/indebitamento (-) nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tavola 3 —   Tavole per branca di attività economica

Codice

Elenco delle variabili

Disaggregazione (14)  (15)

Prezzi correnti

Valori concatenati e prezzi dell’anno precedente

Produzione

P.1

1.

Produzione ai prezzi base per branca di attività economica

A31/A60

x

 

P.2

2.

Consumi intermedi ai prezzi di acquisto per branca di attività economica

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Valore aggiunto lordo ai prezzi base per branca di attività economica

A31/A60

x

x

K.1

4.

Ammortamenti (consumo di capitale fisso) per branca di attività economica

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Risultato netto di gestione e reddito misto netto

A31/A60

x

 

D.29-D.39

6.

Altre imposte sulla produzione al netto degli altri contributi alla produzione

A31/A60

x

 

Investimenti

P.5

5.

Investimenti lordi per branca di attività economica (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Investimenti fissi lordi per branca di attività economica

A31/A60

x

x

 

 

Disaggregazione del capitale fisso AN_F6

 

x

x

 

 

di cui: abitazioni e fabbricati non residenziali e altre opere

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore per branca di attività economica (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

di cui: variazione delle scorte (18)

 

x

x (17)

P.53

 

di cui: acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (18)

 

x

x (17)

Occupati e redditi da lavoro dipendente

 

6.

Occupati per branca di attività economica

(in migliaia di persone, migliaia di ore lavorate (19) e migliaia di posizioni lavorative (18))

A31/A60

 

 

 

 

a)

lavoratori indipendenti per branca di attività economica

A31/A60

 

 

 

 

b)

lavoratori dipendenti per branca di attività economica

A31/A60

 

 

 

 

di cui: nel settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) (20)

 

 

 

 

 

di cui: negli altri settori (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Redditi da lavoro dipendente per branca di attività economica

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

retribuzioni lorde per branca di attività economica

A31/A60

x

 

AN_F6

:

Disaggregazione del capitale fisso:

AN.1111

Abitazioni

AN.1112

Fabbricati non residenziali e altre opere

AN.11131

Mezzi di trasporto

AN.11132

Altri impianti e macchinari

di cui:

AN.111321 Macchine per ufficio e hardware

AN.111322

Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

AN.1114

Coltivazioni e allevamenti

AN.112

Beni immateriali prodotti

di cui:

AN.1122 Software


Tavola 5 —   Spesa per consumi finali delle famiglie

Codice

Elenco delle variabili

Disaggregazione

Prezzi correnti

Valori concatenati e prezzi dell’anno precedente

P.3

1.

Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione

Gruppi COICOP

x

x

P.3

2.

Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti

 

x

x

P.33

3.

Spesa per consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti

 

x

x

P.34

4.

Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie non residenti

 

x

x

P.3

5.

Spesa per consumi finali sul territorio economico e all’estero delle famiglie residenti

 

x

x


Tavola 6 —   Conti finanziari per settore

(operazioni, altre variazioni di volume e conto della rivalutazione delle attività e delle passività — consolidati e non consolidati — e informazioni di contropartita  (21))

 

Totale economia

Società non finanziarie

Società finanziarie compresi tutti i sottosettori (23)

Amministrazioni pubbliche compresi tutti i sottosettori (24)

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (25)

Resto del mondo compresi tutti i sottosettori (26)

Operazioni/variazioni di volume (22)/rivalutazione degli strumenti finanziari (22)

SEC

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Attività finanziarie

F.A

x

x

x

x

x

x

Oro monetario e diritti speciali di prelievo (DSP)

F.1

x

x

x

x

x

x

Oro monetario

F.11

x

x

x

x

x

x

DSP

F.12

x

x

x

x

x

x

Biglietti, monete e depositi

F.2

x

x

x

x

x

x

Biglietti e monete

F.21

x

x

x

x

x

x

Depositi trasferibili

F.22

x

x

x

x

x

x

Altri depositi

F.29

x

x

x

x

x

x

Titoli diversi dalle azioni

F.3

x

x

x

x

x

x

Titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

F.33

x

x

x

x

x

x

Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

F.331

x

x

x

x

x

x

Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

F.332

x

x

x

x

x

x

Strumenti finanziari derivati

F.34

x

x

x

x

x

x

Prestiti

F.4

x

x

x

x

x

x

Prestiti a breve termine

F.41

x

x

x

x

x

x

Prestiti a lungo termine

F.42

x

x

x

x

x

x

Azioni e altre partecipazioni

F.5

x

x

x

x

x

x

Azioni e altre partecipazioni, escluse le quote dei fondi comuni di investimento

F.51

x

x

x

x

x

x

Azioni quotate

F.511

x

x

x

x

x

x

Azioni non quotate

F.512

x

x

x

x

x

x

Altre partecipazioni

F.513

x

x

x

x

x

x

Quote dei fondi comuni di investimento

F.52

x

x

x

x

x

x

Riserve tecniche di assicurazione

F.6

x

x

x

x

x

x

Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione

F.61

x

x

x

x

x

x

Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione sulla vita

F.611

x

x

x

x

x

x

Diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

F.612

x

x

x

x

x

x

Riserve premi e riserve sinistri

F.62

x

x

x

x

x

x

Altri conti attivi

F.7

x

x

x

x

x

x

Crediti commerciali e anticipazioni

F.71

x

x

x

x

x

x

Altri

F.79

x

x

x

x

x

x

Passività

F.L

x

x

x

x

x

x

Biglietti, monete e depositi

F.2

x

x

x

x

x

x

Biglietti e monete

F.21

x

x

x

x

x

x

Depositi trasferibili

F.22

x

x

x

x

x

x

Altri depositi

F.29

x

x

x

x

x

x

Titoli diversi dalle azioni

F.3

x

x

x

x

x

x

Titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

F.33

x

x

x

x

x

x

Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

F.331

x

x

x

x

x

x

Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

F.332

x

x

x

x

x

x

Strumenti finanziari derivati

F.34

x

x

x

x

x

x

Prestiti

F.4

x

x

x

x

x

x

Prestiti a breve termine

F.41

x

x

x

x

x

x

Prestiti a lungo termine

F.42

x

x

x

x

x

x

Azioni e altre partecipazioni

F.5

x

x

x

x

x

x

Azioni e altre partecipazioni, escluse le quote dei fondi comuni di investimento

F.51

x

x

x

x

x

x

Azioni quotate

F.511

x

x

x

x

x

x

Azioni non quotate

F.512

x

x

x

x

x

x

Altre partecipazioni

F.513

x

x

x

x

x

x

Quote dei fondi comuni di investimento

F.52

x

x

x

x

x

x

Riserve tecniche di assicurazione

F.6

x

x

x

x

x

x

Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione

F.61

x

x

x

x

x

x

Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione sulla vita

F.611

x

x

x

x

x

x

Diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

F.612

x

x

x

x

x

x

Riserve premi e riserve sinistri

F.62

x

x

x

x

x

x

Altri conti passivi

F.7

x

x

x

x

x

x

Crediti commerciali e anticipazioni

F.71

x

x

x

x

x

x

Altri

F.79

x

x

x

x

x

x

Acquisizione netta di attività finanziarie (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Incremento netto delle passività (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Operazioni finanziarie nette (27)

 

x

x

x

x

x

x

Discrepanza statistica (27)

 

x

x

x

x

x

x

Accreditamento (+)/indebitamento (-) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


Tavola 7 -   Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie

(stock di strumenti finanziari — consolidati e non consolidati — e informazioni di contropartita (28))

 

 

Totale economia

Società non finanziarie

Società finanziarie compresi tutti i sottosettori (29)

Amministrazioni pubbliche compresi tutti i sottosettori (30)

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (31)

Resto del mondo compresi tutti i sottosettori (32)

Stock di strumenti finanziari

SEC

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Attività finanziarie

AF.A

x

x

x

x

x

x

Oro monetario e diritti speciali di prelievo (DSP)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Oro monetario

AF.11

x

x

x

x

x

x

DSP

AF.12

x

x

x

x

x

x

Biglietti, monete e depositi

AF.2

x

x

x

x

x

x

Biglietti e monete

AF.21

x

x

x

x

x

x

Depositi trasferibili

AF.22

x

x

x

x

x

x

Altri depositi

AF.29

x

x

x

x

x

x

Titoli diversi dalle azioni

AF.3

x

x

x

x

x

x

Titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

AF.33

x

x

x

x

x

x

Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

AF.331

x

x

x

x

x

x

Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

AF.332

x

x

x

x

x

x

Strumenti finanziari derivati

AF.34

x

x

x

x

x

x

Prestiti

AF.4

x

x

x

x

x

x

Prestiti a breve termine

AF.41

x

x

x

x

x

x

Prestiti a lungo termine

AF.42

x

x

x

x

x

x

Azioni e altre partecipazioni

AF.5

x

x

x

x

x

x

Azioni e altre partecipazioni, escluse le quote dei fondi comuni di investimento

AF.51

x

x

x

x

x

x

Azioni quotate

AF.511

x

x

x

x

x

x

Azioni non quotate

AF.512

x

x

x

x

x

x

Altre partecipazioni

AF.513

x

x

x

x

x

x

Quote dei fondi comuni di investimento

AF.52

x

x

x

x

x

x

Riserve tecniche di assicurazione

AF.6

x

x

x

x

x

x

Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione

AF.61

x

x

x

x

x

x

Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione sulla vita

AF.611

x

x

x

x

x

x

Diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

AF.612

x

x

x

x

x

x

Riserve premi e riserve sinistri

AF.62

x

x

x

x

x

x

Altri conti attivi

AF.7

x

x

x

x

x

x

Crediti commerciali e anticipazioni

AF.71

x

x

x

x

x

x

Altri

AF.79

x

x

x

x

x

x

Passività

AF.L

x

x

x

x

x

x

Biglietti, monete e depositi

AF.2

x

x

x

x

x

x

Biglietti e monete

AF.21

x

x

x

x

x

x

Depositi trasferibili

AF.22

x

x

x

x

x

x

Altri depositi

AF.29

x

x

x

x

x

x

Titoli diversi dalle azioni

AF.3

x

x

x

x

x

x

Titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

AF.33

x

x

x

x

x

x

Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

AF.331

x

x

x

x

x

x

Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

AF.332

x

x

x

x

x

x

Strumenti finanziari derivati

AF.34

x

x

x

x

x

x

Prestiti

AF.4

x

x

x

x

x

x

Prestiti a breve termine

AF.41

x

x

x

x

x

x

Prestiti a lungo termine

AF.42

x

x

x

x

x

x

Azioni e altre partecipazioni

AF.5

x

x

x

x

x

x

Azioni e altre partecipazioni, escluse le quote dei fondi comuni di investimento

AF.51

x

x

x

x

x

x

Azioni quotate

AF.511

x

x

x

x

x

x

Azioni non quotate

AF.512

x

x

x

x

x

x

Altre partecipazioni

AF.513

x

x

x

x

x

x

Quote dei fondi comuni di investimento

AF.52

x

x

x

x

x

x

Riserve tecniche di assicurazione

AF.6

x

x

x

x

x

x

Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione

AF.61

x

x

x

x

x

x

Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione sulla vita

AF.611

x

x

x

x

x

x

Diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

AF.612

x

x

x

x

x

x

Riserve premi e riserve sinistri

AF.62

x

x

x

x

x

x

Altri conti passivi

AF.7

x

x

x

x

x

x

Crediti commerciali e anticipazioni

AF.71

x

x

x

x

x

x

Altri

AF.79

x

x

x

x

x

x

Attività finanziarie (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Passività (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Attività finanziarie nette (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Tavola 8 —   Conti non finanziari per settore

Codice

Operazioni e saldi contabili

Settori

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Totale economia

Società non finanziarie

Società finanziarie

Amministrazioni pubbliche

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Famiglie

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Non ripartiti per settore

Resto del mondo

Unione europea

Paesi membri dell’UE

Membri dell’UEM

Paesi non membri dell’UEM

Istituzioni dell’UE

Paesi terzi e organizzazioni internazionali

I   Conto della produzione/Conto del resto del mondo dei beni e dei servizi

Risorse

P.1

Produzione

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Produzione di beni e servizi per proprio uso finale

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Importazioni di beni e servizi

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Importazioni di beni

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Importazioni di servizi

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

Importazioni di SIFIM

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 — D.31

Imposte al netto dei contributi ai prodotti

x

 

x

 

R1

Totale delle risorse

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impieghi

P.2

Consumi intermedi

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Esportazioni di beni e servizi

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Esportazioni di beni

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Esportazioni di servizi

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

Esportazioni di SIFIM

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Prodotto interno lordo/Valore aggiunto lordo

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Saldo degli scambi di beni e servizi con il resto del mondo

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Totale degli impieghi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Prodotto interno netto/Valore aggiunto netto

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1   Conto della generazione dei redditi primari

Risorse

B.1g

Prodotto interno lordo/Valore aggiunto lordo

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Contributi, ricevuti

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Contributi ai prodotti

x

 

x

 

D.39

Altri contributi alla produzione

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Totale delle risorse

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Impieghi

D.1

Redditi da lavoro dipendente

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Imposte sulla produzione e sulle importazioni, versate

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Imposte sui prodotti

x

 

x

 

D.29

Altre imposte sulla produzione

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Risultato lordo di gestione più reddito misto lordo

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Reddito misto lordo

x

 

x

x

 

U211

Totale degli impieghi

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2   Conto dell’attribuzione dei redditi primari

Risorse

B.2g_B.3g

Risultato lordo di gestione più reddito misto lordo

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Reddito misto lordo

x

 

x

x

 

D.1

Redditi da lavoro dipendente

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Retribuzioni lorde

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Contributi sociali a carico dei datori di lavoro

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Imposte sulla produzione e sulle importazioni, percepite

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Imposte sui prodotti

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Imposte e dazi sulle importazioni, esclusa IVA

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Imposte sui prodotti, escluse le imposte sulle importazioni e sul valore aggiunto

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Altre imposte sulla produzione

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Redditi da capitale

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Interessi (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Utili distribuiti dalle società

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Utili reinvestiti di investimenti diretti all’estero

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Redditi da capitale attribuiti agli assicurati

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Totale delle risorse

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Totale degli interessi (inclusi SIFIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Impieghi

D.3

Contributi, erogati

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Contributi ai prodotti

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Altri contributi alla produzione

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Redditi da capitale

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Interessi (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Utili distribuiti dalle società

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Utili reinvestiti di investimenti diretti all’estero

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Redditi da capitale attribuiti agli assicurati

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Reddito nazionale lordo/Saldo dei redditi primari, lordo

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Totale degli impieghi

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Totale degli interessi (inclusi SIFIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2   Conto della distribuzione secondaria del reddito

Risorse

B.5g

Reddito nazionale lordo/Saldo dei redditi primari, lordo

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Imposte sul reddito

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Altre imposte correnti

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Contributi e prestazioni sociali

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Contributi sociali

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Contributi sociali effettivi

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Contributi sociali figurativi

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Trasferimenti sociali in natura

x

 

x

x

 

D.7

Altri trasferimenti correnti

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Premi netti di assicurazione contro i danni

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Indennizzi di assicurazione contro i danni

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Aiuti internazionali correnti

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Trasferimenti correnti diversi (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Quarta risorsa propria basata sull’RNL

 

x

 

x

 

R22

Totale delle risorse

x

x

x

x

x

x

x

 

Impieghi

D.5

Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Imposte sul reddito

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Altre imposte correnti

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Contributi e prestazioni sociali

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Contributi sociali

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Contributi sociali effettivi

x

 

x

x

 

D.612

Contributi sociali figurativi

x

 

x

x

 

D.62

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Trasferimenti sociali in natura

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Altri trasferimenti correnti

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Premi netti di assicurazione contro i danni

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Indennizzi di assicurazione contro i danni

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Aiuti internazionali correnti

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Trasferimenti correnti diversi (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Quarta risorsa propria basata sull’RNL

x

 

x

 

B.7g

Reddito disponibile corretto

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Totale degli impieghi

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(meno) Trasferimenti sociali in natura

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Reddito disponibile lordo

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1   Conto di utilizzazione del reddito disponibile

Risorse

B.6g

Reddito disponibile lordo

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Totale delle risorse

x

x

x

x

x

x

x

 

Impieghi

P.3

Spesa per consumi finali

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Spesa per consumi individuali

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Spesa per consumi collettivi

x

 

x

 

D.8

Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Risparmio lordo

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Totale degli impieghi

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1   Conto delle variazioni del patrimonio netto dovute al risparmio e ai trasferimenti in conto capitale

Variazioni del patrimonio netto

B.8g

Risparmio lordo

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Trasferimenti in conto capitale

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Imposte in conto capitale

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Contributi agli investimenti (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92 da S212 a S13

Contributi agli investimenti dalle istituzioni dell’UE alle amministrazioni pubbliche

x

 

x

 

D.99

Altri trasferimenti in conto capitale (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Totale delle variazioni del patrimonio netto

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Variazioni delle attività

D.9

Trasferimenti in conto capitale

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Imposte in conto capitale

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Contributi agli investimenti (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92 da S212 a S13

Contributi agli investimenti dalle istituzioni dell’UE alle amministrazioni pubbliche

 

x

x

 

x

 

D.99

Altri trasferimenti in conto capitale (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Variazioni del patrimonio netto dovute al risparmio e ai trasferimenti in conto capitale

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Totale delle variazioni delle attività

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2   Conto delle acquisizioni di attività non finanziarie

Variazioni del patrimonio netto

B.10.1

Variazioni del patrimonio netto dovute al risparmio e ai trasferimenti in conto capitale

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Totale delle variazioni del patrimonio netto

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Variazioni delle attività

P.5

Investimenti lordi

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

-

Investimenti fissi lordi

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

-

Variazione delle scorte

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

-

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Accreditamento (+)/indebitamento (-)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Totale delle variazioni delle attività

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Discrepanza con l’accreditamento/indebitamento dei conti finanziari

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= caselle non pertinenti

x

= richieste

 

= su base volontaria


Tavola 9 —   Analisi delle entrate fiscali e contributive per sotto-settore ricevente per tipo di imposta o di contributo sociale (37)

Codice

Operazione

D.2

Imposte sulla produzione e sulle importazioni

D.21

Imposte sui prodotti

D.211

Imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari

D.212

Imposte e dazi sulle importazioni, esclusa IVA

D.2121

Dazi sulle importazioni

D.2122

Imposte sulle importazioni, esclusi i dazi sulle importazioni e l’IVA

D.2122a

Prelievi sui prodotti agricoli importati

D.2122b

Importi compensativi monetari prelevati all’importazione

D.2122c

Imposte di fabbricazione

D.2122d

Imposte generali sulle vendite

D.2122e

Imposte su servizi specifici

D.2122f

Utili realizzati dai monopoli di importazione

D.214

Imposte sui prodotti, escluse le imposte sulle importazioni e sul valore aggiunto

D.214a

Imposte di fabbricazione e imposte sui consumi

D.214b

Imposte di bollo

D.214c

Imposte sulle operazioni finanziarie e di capitale

D.214d

Imposte sull’immatricolazione degli autoveicoli

D.214e

Diritti su spettacoli e trattenimenti

D.214f

Imposte su concorsi a premi e scommesse

D.214g

Imposte sulle assicurazioni

D.214h

Altre imposte o tasse su servizi specifici

D.214i

Imposte generali sulle vendite o sugli affari

D.214j

Utili dei monopoli fiscali

D.214k

Diritti sulle esportazioni e importi compensativi monetari prelevati all’esportazione

D.214l

Altre imposte sui prodotti n.c.a.

D.29

Altre imposte sulla produzione

D.29a

Imposte su terreni, fabbricati o altre opere

D.29b

Imposte sull’utilizzo di capitale fisso

D.29c

Imposte sulla massa salariale totale e sui ruoli paga

D.29d

Imposte su operazioni internazionali

D.29e

Licenze professionali e per l’esercizio di attività

D.29f

Imposte sull’inquinamento

D.29g

Sottocompensazione dell’IVA (regime forfetario)

D.29h

Altre imposte sulla produzione n.c.a.

D.5

Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

D.51

Imposte sul reddito

D.51a + D.51c1

Imposte sul reddito delle persone fisiche o delle famiglie incluse le imposte sui guadagni in conto capitale

D.51a

Imposte sul reddito delle persone fisiche o delle famiglie escluse le imposte sui guadagni in conto capitale (38)

D.51c1

Imposte sui guadagni in conto capitale delle persone fisiche o delle famiglie (38)

D.51b + D.51c2

Imposte sul reddito o sugli utili delle società incluse le imposte sui guadagni in conto capitale

D.51b

Imposte sul reddito o sugli utili delle società escluse le imposte sui guadagni in conto capitale (38)

D.51c2

Imposte sui guadagni in conto capitale delle società (38)

D.51c3

Altre imposte sui guadagni in conto capitale (38)

D.51C

Imposte sui guadagni in conto capitale

D.51D

Imposte su vincite derivanti da concorsi a premi o da scommesse

D.51E

Altre imposte sul reddito n.c.a.

D.59

Altre imposte correnti

D.59a

Imposte correnti sul capitale

D.59b

Imposte di capitazione

D.59c

Imposte sulle spese

D.59d

Esborsi sostenuti dalle famiglie per ottenere il rilascio di licenze

D.59e

Imposte su operazioni internazionali

D.59f

Altre imposte correnti n.c.a.

D.91

Imposte in conto capitale

D.91a

Imposte sui trasferimenti in conto capitale

D.91b

Imposte straordinarie sul patrimonio

D.91c

Altre imposte in conto capitale n.c.a.

D.2 + D.5 + D.91

Totale del gettito fiscale

D.611

Contributi sociali effettivi

D.6111

Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro

D.61111

Contributi sociali effettivi obbligatori a carico dei datori di lavoro

D.61112

Contributi sociali effettivi volontari a carico dei datori di lavoro

D.6112

Contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti

D.61121

Contributi sociali obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti

D.61122

Contributi sociali volontari a carico dei lavoratori dipendenti

D.6113

Contributi sociali a carico dei lavoratori indipendenti e delle persone non occupate

D.61131

Contributi sociali obbligatori a carico dei lavoratori indipendenti e delle persone non occupate

D.61132

Contributi sociali volontari a carico dei lavoratori indipendenti e delle persone non occupate

D.612

Contributi sociali figurativi

D.995

Trasferimenti in conto capitale dalle amministrazioni pubbliche ai settori pertinenti, rappresentanti le imposte e i contributi sociali accertati, ma la cui riscossione è improbabile (39)

D.99521

Imposte sui prodotti accertate, ma la cui riscossione è improbabile (39)

D.99529

Altre imposte sulla produzione accertate, ma la cui riscossione è improbabile (39)

D.99551

Imposte sul reddito accertate, ma la cui riscossione è improbabile (39)

D.99559

Altre imposte correnti accertate, ma la cui riscossione è improbabile (39)

D.9956111

Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro accertati, ma la cui riscossione è improbabile (39)

D.9956112

Contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti accertati, ma la cui riscossione è improbabile (39)

D.9956113

Contributi sociali a carico dei lavoratori indipendenti e delle persone non occupate accertati, ma la cui riscossione è improbabile (39)

D.99591

Imposte in conto capitale accertate, ma la cui riscossione è improbabile (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Totale del gettito fiscale e del gettito dei contributi sociali al netto degli importi accertati, ma la cui riscossione è improbabile

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Totale del gettito fiscale e del gettito dei contributi sociali (inclusi i contributi sociali figurativi) al netto degli importi accertati, ma la cui riscossione è improbabile

Inoltre saranno forniti tutti i dettagli della classificazione nazionale di imposte e contributi sociali, con gli importi corrispondenti e i codici SEC95.


Tavola 10 —   Tavola per branca di attività economica e per area geografica (NUTS II), prezzi correnti

Codice

Elenco delle variabili

Disaggregazione

D.1

1.

Redditi da lavoro dipendente

A6

P.51

2.

Investimenti fissi lordi

A6

 

3.

Occupati in migliaia di ore lavorate

 

ETO

 

Totale

A6

EEM

 

Lavoratori dipendenti

A6


Tavola 11 —   Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione

Codice

Elenco delle variabili

Funzione

Disaggregazione per sottosettori (40)

P.5 + K.2

Investimenti lordi + Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Investimenti lordi

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

di cui: investimenti fissi lordi (41)

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG

S.13

K.2

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Redditi da lavoro dipendente

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Contributi

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Redditi da capitale (42)

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni centrali (S.1311) (41)  (42)

Divisioni COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni di Stati federati (S.1312) (41)  (42)

Divisioni COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni locali (S.1313) (41)  (42)

Divisioni COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.1314

di cui: da corrispondere al sottosettore Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) (41)  (42)

Divisioni COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura e trasferimenti sociali in natura connessi alla spesa per prodotti forniti alle famiglie tramite i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, da erogare

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Consumi intermedi + Altre imposte sulla produzione + Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. + Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Consumi intermedi

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Altre imposte sulla produzione + Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. + Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Altri trasferimenti correnti (42)

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

di cui: da effettuare al sottosettore Amministrazioni centrali (S.1311) (41)  (42)

Divisioni COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

di cui: da effettuare al sottosettore Amministrazioni di Stati federati (S.1312) (41)  (42)

Divisioni COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

di cui: da effettuare al sottosettore Amministrazioni locali (S.1313) (41)  (42)

Divisioni COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.1314

di cui: da effettuare al sottosettore Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) (41)  (42)

Divisioni COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Trasferimenti in conto capitale (42)

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

di cui: contributi agli investimenti (41)

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG

S.13

D.9_S.1311

di cui: da effettuare al sottosettore Amministrazioni centrali (S.1311) (41)  (42)

Divisioni COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

di cui: da effettuare al sottosettore Amministrazioni di Stati federati (S.1312) (41)  (42)

Divisioni COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

di cui: da effettuare al sottosettore Amministrazioni locali (S.1313) (41)  (42)

Divisioni COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

di cui: da effettuare al sottosettore Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) (41)  (42)

Divisioni COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Totale delle spese

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Spesa per consumi finali

Divisioni COFOG

Gruppi COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tavola 12 —   Tavole per branca di attività economica e per area geografica (NUTS III)

Codice

Elenco delle variabili

Disaggregazione

B1.g

1.

Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti)

A6

 

2.

Occupati (in migliaia di persone)

 

ETO

 

Totale

A6

EEM

 

Lavoratori dipendenti

A6

Tavola 13 —   Conti delle famiglie per area geografica (NUTS II)

Conto dell’attribuzione dei redditi primari delle famiglie (S.14)

Codice

Impieghi

Codice

Risorse

D.4

1.

Redditi da capitale

B.2/B.3

3.

Risultato di gestione/reddito misto

B.5n

2.

Saldo dei redditi primari, netto

D.1

4.

Redditi da lavoro dipendente

 

 

 

D.4

5.

Redditi da capitale


Conto della distribuzione secondaria del reddito delle famiglie (S.14)

Codice

Impieghi

Codice

Risorse

D.5

6.

Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

B.5

10.

Saldo dei redditi primari, netto

D.61

7.

Contributi sociali

D.62

11.

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura

D.7

8.

Altri trasferimenti correnti

D.7

12.

Altri trasferimenti correnti

B.6n

9.

Reddito disponibile netto

 

 

 

Tavola 15 —   Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi d’acquisto (prezzi correnti e prezzi dell’anno precedente)

n = 60, m = 60

 

Branche di attività economica (NACE A60)

1 2 3 4 … n

Σ (1)

Importazioni cif

Totale delle risorse ai prezzi base

Margini commerciali e di trasporto

Imposte al netto dei contributi ai prodotti

Totale delle risorse ai prezzi di acquisto

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Prodotti (CPA)

m

(1)

Produzione per prodotto e per branca di attività economica ai prezzi base

 

a)

intra UE cif (43)  (44)

b)

dai membri dell’UEM cif (43)

c)

dai paesi non membri dell’UEM cif (43)

d)

extra UE cif (43)  (44)

e)

Totale

 

 

 

 

Σ (1)

 

Totale della produzione per branca di attività economica

 

 

 

 

 

 

Poste di rettifica:

(2)

 

 

 

 

 

 

 

rettifiche cif/fob sulle importazioni

acquisti diretti all’estero da parte di residenti

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale, di cui:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

produzione di beni e servizi destinabili alla vendita

produzione di beni e servizi per proprio uso finale

 

 

 

 

altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita


Tavola 16 —   Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto (prezzi correnti e prezzi dell’anno precedente)

n = 60, m = 60

 

Branche di attività economica (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Impieghi finali

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1)+ Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Prodotti

(CPA)

n

(1)

Consumi intermedi ai prezzi di acquisto per prodotto e per branca di attività economica

 

Impieghi finali ai prezzi di acquisto:

Spesa per consumi finali:

a)

delle famiglie

b)

delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

c)

delle amministrazioni pubbliche

d)

totale

Investimenti lordi:

e)

investimenti fissi lordi

f)

variazione delle scorte

g)

acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (45)

Esportazioni fob (46):

h)

intra UE (45)

verso membri dell’UEM (45)

verso paesi non membri dell’UEM (45)

i)

extra UE (45)

j)

totale

 

 

Σ (1)

(2)

Totale dei consumi intermedi per branca di attività economica

 

Totale degli impieghi finali per tipo

 

Totale degli impieghi

Poste di rettifica:

(3)

 

 

 

 

 

rettifiche cif/fob sulle esportazioni

 

esclusivamente esportazioni

esclusivamente esportazioni

acquisti diretti all’estero da parte di residenti

 

esclusivamente spese per consumi finali delle famiglie

esclusivamente spese per consumi finali delle famiglie

acquisti sul territorio nazionale da parte di non residenti

 

esclusivamente spese per consumi finali delle famiglie ed esportazioni

esclusivamente spese per consumi finali delle famiglie ed esportazioni

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Redditi da lavoro dipendente (47)

Retribuzioni lorde (47)

Altre imposte nette sulla produzione (47)

Ammortamenti (consumo di capitale fisso) (47)

Risultato netto di gestione (47)

Risultato lordo di gestione (47)

Reddito misto lordo (45)  (47),

5)

 

 

 

 

 

Valore aggiunto ai prezzi base

(6)

 

 

 

 

 

Totale della produzione ai prezzi base

(7)

 

 

 

 

 

Informazioni aggiuntive:

Investimenti fissi (45)  (47)

Stock di capitale fisso (45)  (47)

Input di lavoro (in migliaia di persone) (45)

(8)

 

 

 

 

 


Tavola 17 -   Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base (prodotto per prodotto (48))

(prezzi correnti)

n = 60

 

Prodotti

1 2 3 … n

Σ (1)

Impieghi finali

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) +Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Prodotti

n

(1)

Consumi intermedi ai prezzi base (prodotto per prodotto)

 

Impieghi finali ai prezzi di base:

Spesa per consumi finali:

a)

delle famiglie

b)

delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

c)

delle amministrazioni pubbliche

d)

totale

Investimenti lordi:

e)

investimenti fissi lordi

f)

variazione delle scorte

g)

variazione degli oggetti di valore (49)

Esportazioni fob (50)

h)

intra UE (49)

verso membri dell’UEM (49)

verso paesi non membri dell’UEM (49)

i)

extra UE (49)

j)

totale

 

 

Σ (1)

(2)

Totale dei consumi intermedi di produzione interna ai prezzi di base per prodotto

 

Impieghi finali di produzione interna ai prezzi base

 

Totale degli impieghi ai prezzi base

Imposte al netto dei contributi ai prodotti

(3)

Imposte nette sui prodotti per prodotto

 

Imposte nette sui prodotti per tipo di impiego finale

 

Totale delle imposte nette sulla produzione

Σ (1) + (3)

(4)

Totale dei consumi intermedi ai prezzi di acquisto per prodotto

 

Totale degli impieghi finali per tipo ai prezzi di acquisto

 

Totale degli impieghi ai prezzi di acquisto

Redditi da lavoro dipendente

Retribuzioni lorde

Altre imposte nette sulla produzione

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

Risultato netto di gestione

Risultato lordo di gestione

Reddito misto lordo (49)

(5)

 

 

 

 

 

Valore aggiunto ai prezzi base

(6)

 

 

 

 

 

Risultato totale ai prezzi base

(7)

 

 

 

 

 

Importazioni intra UE (49)  (50)

importazioni da membri dell’UEM (49)

importazioni da paesi non membri dell’UEM (49)

Importazioni extra UE (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

Σ (8)

(9)

Importazioni cif per prodotto

 

 

 

 

Totale delle risorse ai prezzi base

(10)

Risorse ai prezzi base per prodotto

 

 

 

 


Tavola 18 -   Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base (prodotto per prodotto (51))

(prezzi correnti)

n = 60

 

Prodotti

1 2 3 … n

Σ (1)

Impieghi finali

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Prodotti

n

(1)

Per la produzione interna: consumi intermedi ai prezzi base (prodotto per prodotto)

 

Impieghi finali ai prezzi di base:

Spesa per consumi finali:

a)

delle famiglie

b)

delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

c)

delle amministrazioni pubbliche

d)

totale

Investimenti lordi:

e)

investimenti fissi lordi

f)

variazione delle scorte

g)

variazione degli oggetti di valore (52)

Esportazioni fob (53):

h)

intra UE (52)

verso membri dell’UEM (52)

verso paesi non membri dell’UEM (52)

i)

extra UE (52)

j)

totale

 

 

Σ (1)

(2)

Totale dei consumi intermedi di prodotti di produzione interna ai prezzi di base per prodotto

 

Impieghi finali di prodotti di produzione interna ai prezzi di base

 

Totale della produzione interna ai prezzi di base

Impieghi dei prodotti importati

(3)

Totale dei consumi intermedi di prodotti importati per prodotto, cif

 

Impieghi finali di prodotti importati, cif

 

Totale delle importazioni

Imposte al netto dei contributi ai prodotti

(4)

Imposte nette sui prodotti per consumi intermedi per prodotto

 

Imposte nette sui prodotti per tipo di impiego finale

 

Totale delle imposte nette sui prodotti

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Totale dei consumi intermedi ai prezzi di acquisto per prodotto

 

Totale degli impieghi finali per tipo ai prezzi di acquisto

 

Totale degli impieghi ai prezzi di acquisto

Redditi da lavoro dipendente

Retribuzioni lorde

Altre imposte nette sulla produzione

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

Risultato netto di gestione

Reddito misto lordo (52)

Risultato lordo di gestione

(6)

 

 

 

 

 

Valore aggiunto ai prezzi base

(7)

 

 

 

 

 

Totale della produzione ai prezzi base

(8)

 

 

 

 

 


Tavola 19 -   Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base (prodotto per prodotto (54)) cif

(prezzi correnti)

n = 60

 

Prodotti

1 2 3 … n

Σ (1)

Impieghi finali

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Prodotti

n

(1)

Per le importazioni: consumi intermedi ai prezzi base (prodotto per prodotto)

 

Impieghi finali ai prezzi di base cif:

Spesa per consumi finali:

a)

delle famiglie

b)

delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

c)

delle amministrazioni pubbliche

d)

totale

Investimenti lordi:

e)

investimenti fissi lordi

f)

variazione delle scorte

g)

variazione degli oggetti di valore (55)

Esportazioni fob (56):

h)

intra UE (55)

verso membri dell’UEM (55)

verso paesi non membri dell’UEM (55)

i)

extra UE (55)

j)

totale

 

 

Σ (1)

(2)

Totale dei consumi intermedi di prodotti importati ai prezzi base per prodotto

 

Impieghi finali di prodotti importati ai prezzi base

 

Totale delle importazioni


Tavola 20 —   Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per attività

Codice

Elenco delle variabili

Disaggregazione Branche di attività economica (57)

Disaggregazione Attività

Unità

AN.11g

1. Capitale fisso lordo

A17/A31/A60

AN_F6

Costi di sostituzione correnti

Costi di sostituzione costanti

AN.11n

2. Capitale fisso netto

A17/A31/A60

AN_F6

Costi di sostituzione correnti

Costi di sostituzione costanti


Tavola 22 -   Classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per branca di attività economica e per attività

Codice

Elenco delle variabili

Disaggregazione Branche di attività economica (58)

Disaggregazione Attività

Unità

P.51

1.

Investimenti fissi lordi

A17/A31/A60

AN_F6

Prezzi correnti

Valori concatenati e prezzi dell’anno precedente


Tavola 26 -   Conti patrimoniali per attività non finanziarie

Codice

Elenco delle variabili (59)

Disaggregazione

Settori

AN.1

1.

Attività prodotte

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11

2.

Capitale fisso

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.111

3.

Beni materiali prodotti

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1111

4.

Abitazioni

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1112

5.

Fabbricati non residenziali e altre opere

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11121

6.

Fabbricati non residenziali

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11122

7.

Altre opere

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1113

8.

Impianti e macchinari

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1114

9.

Coltivazioni e allevamenti

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.112

10.

Beni immateriali prodotti

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1121

11.

Prospezioni minerarie

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1122

12.

Software

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1123

13.

Originali di opere artistiche, letterarie o di intrattenimento

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1129

14.

Altri beni immateriali prodotti

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.12

15.

Scorte

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.13

16.

Oggetti di valore

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.2

17.

Attività non prodotte

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.21

18.

Beni materiali non prodotti

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.211

19.

Terreni

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.212

20.

Giacimenti

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.213 + AN.214

21.

Risorse biologiche non coltivate e risorse idriche

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.22

22.

Beni immateriali non prodotti

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

DEROGHE PER STATO MEMBRO

1.   BELGIO

1.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Tutte le variabili/voci: valori concatenati e prezzi dell’anno precedente — trimestrale

Anni 1990-1994: prima trasmissione nel 2008

1990-1994

2008

1

Tutte le variabili/voci: valori concatenati e prezzi dell’anno precedente — annuali

Anni 1980-1994: prima trasmissione nel 2008

1980-1994

2008

3

Tutte le variabili/voci: valori concatenati e prezzi dell’anno precedente

Anni 1980-1994: prima trasmissione nel 2008

1980-1994

2008

3

Disaggregazione industriale A60

Anni 1990-1994: da non trasmettere

1990-1994

Da non trasmettere

5

Tutte le variabili/voci: valori concatenati e prezzi dell’anno precedente

Anni 1980-1994: prima trasmissione nel 2008

1980-1994

2008

5

Gruppi e divisioni COICOP

Anni 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

Da non trasmettere

1.2.   Deroghe per singola variabile/voce nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Investimenti fissi lordi: disaggregazione AN_F6

Prima trasmissione nel 2015

1990-2014

2015

1

Ore lavorate per lavoratori indipendenti — trimestrale

Anni 2000-2006: prima trasmissione nel 2008

2000-2006

2008

Anni 1990-1999: da non trasmettere

1990-1999

Da non trasmettere

1

Consumo finale delle famiglie: disaggregazione per durata — trimestrale

Anni 1995-2007: prima trasmissione 2008

1995-2007

2008

Anni 1990-1994: da non trasmettere

1990-1994

Da non trasmettere

3

P.1, P.2, K.1, B.2n + B.3n, D.29-D.39, D.11: disaggregazione A31

Anni 1980-1994: prima trasmissione 2008

1980-1994

2008

3

Investimenti: disaggregazione A31

Anni 1980-1994: prima trasmissione nel 2008

1980-1994

2008

3

Lavoratori dipendenti e indipendenti: disaggregazione A31 — ore lavorate

Anni 1990-1994: da non trasmettere

1990-1994

Da non trasmettere

6, 7

Flussi e stock di strumenti derivati (F.34, A.F.34)

Prima trasmissione nel 2015

1995-2014

2015

10

Investimenti fissi lordi: disaggregazione regionale di P.51 per industrie L-P

Prima trasmissione nel 2008

1995-2006

2008

10

Occupazione totale: ore lavorate

Anni 2000-2008: prima trasmissione 2010

2000-2008

2010

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

20

Capitale fisso: disaggregazione AN_F6

Prima trasmissione nel 2015

2000-2013

2015

2.   BULGARIA

2.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

Tutte le tavole

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1995: da non trasmettere

Antecedente al 1995

Da non trasmettere

1

Tutte le variabili/voci destagionalizzate e corrette per giorni lavorativi

Anni 1995-1997: da non trasmettere

1995-1997

Da non trasmettere

Anni 1998-2007: prima trasmissione nel 2008

1998-2007

2008

2

Tutte le variabili/voci

Anni 1999-2001: prima trasmissione nel 2008

1999-2001

2008

Anno 1998: prima trasmissione nel 2009

1998

2009

Anni 1995-1997: prima trasmissione nel 2010

1995-1997

2010

3

Tutte le variabili/voci

Anni 1995-1997: da non trasmettere

1995-1997

Da non trasmettere

5

Tutte le variabili/voci — Prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Anni 1995-1997: prima trasmissione nel 2010

1995-1997

2010

6

Tutte le variabili/voci

Anni 1995-2000: da non trasmettere

1995-2000

Da non trasmettere

Anno 2005: trasmissione T + 21 mesi

2005

 

Anni 2006-2009: trasmissione T + 13 mesi

2006-2009

 

Prima trasmissione T + 9 mesi nel 2011

 

2011

7

Tutte le variabili/voci

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

Anno 2005: trasmissione T + 21 mesi

2005

 

Anni 2006-2009: trasmissione T + 13 mesi

2006-2009

 

Prima trasmissione T + 9 mesi nel 2011

 

2011

8

Tutte le variabili/voci

Anni 2002-2005: prima trasmissione nel 2007

2002-2005

2007

Anni 1999-2001: prima trasmissione nel 2008

1999-2001

2008

Anni 1998: prima trasmissione nel 2009

1998

2009

Anni 1995-1997: prima trasmissione nel 2010

1995-1997

2010

Anno 2006, 2007: trasmissione T + 20 mesi

 

 

Anno 2008, 2009: trasmissione T + 12 mesi

 

 

Prima trasmissione T + 9 mesi nel 2011

 

2011

9

Tutte le variabili/voci

Anno 1999: prima trasmissione nel 2008

1999

2008

Anno 1998: prima trasmissione nel 2009

1998

2009

Anni 1995-1997: prima trasmissione nel 2010

1995-1997

2010

10

Tutte le variabili

Anno 1995: prima trasmissione nel 2009

1995

2009

11

Tutte le variabili

Anni 2003: prima trasmissione nel 2007

2003

2007

Anni 2000-2002: prima trasmissione nel 2008

2000-2002

2008

Anni 1998-1999: prima trasmissione nel 2010

1998-1999

2010

Anni 1995-1997: da non trasmettere

1995-1997

Da non trasmettere

12

Tutte le variabili

Anno 1995: prima trasmissione nel 2009

1995

2009

13

Tutte le variabili

Anno 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

Anno 2000-2005: prima trasmissione nel 2008

2000-2005

2008

Anno 2005-2006: trasmissione T + 36 mesi

2005-2006

 

Prima trasmissione T + 24 mesi nel 2009

 

2009

15, 16

Tutte le variabili: prezzi correnti

Anni 2000-2004: prima trasmissione nel 2008

2000-2004

2008

Anni 2005-2006: prima trasmissione nel 2009

2005-2006

2009

15, 16

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente

Anno 2000: da non trasmettere

2000

Da non trasmettere

Anni 2001-2007: prima trasmissione nel 2010

2001-2007

2010

17, 18

Tutte le variabili

Anno 2005: prima trasmissione nel 2009

2005

2009

19

Tutte le variabili

Anno 2005: prima trasmissione nel 2009

2005

2009

20

Tutte le variabili

Anni 2000-2002: da non trasmettere

2000-2002

Da non trasmettere

Anni 2003-2009: prima trasmissione nel 2012

2003-2009

2012

22

Tutte le variabili

Anno 2005: prima trasmissione nel 2008

2005

2008

Anni 2000-2004: prima trasmissione nel 2010

2000-2004

2010

Anni 1998-1999: prima trasmissione nel 2011

1998-1999

2011

Anni 1995-1997: da non trasmettere

1995-1997

Da non trasmettere

26

Tutte le variabili

Anni 1995-2002: da non trasmettere

1995-2002

Da non trasmettere

Anni 2003-2009: prima trasmissione nel 2012

2003-2009

2012

2.2.   Deroghe per singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

1

Investimenti fissi lordi: disaggregazione AN_F6

Anni 2000-2009: prima trasmissione nel 2010

2000-2009

2010

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2012

1995-1999

2012

1

Spesa per consumi finali delle famiglie (P.3): disaggregazione per durata — trimestrale

Anni 2001-2007: prima trasmissione nel 2008

2001-2007

2008

Anni 1995-2000: prima trasmissione nel 2010

1995-2000

2010

1

Spesa per consumi finali delle famiglie (P.3): disaggregazione per durata — annuale

Anni 2001-2007: prima trasmissione nel 2008

2001-2007

2008

Anni 1995-2000: prima trasmissione nel 2010

1995-2000

2010

1

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (P.53)

Anni 1995-2008: da non trasmettere

1995-2008

Da non trasmettere

Prima trasmissione nel 2010

2009

2010

1

Esportazioni (P.6) e importazioni (P.7): disaggregazione geografica per servizi

Anni 2005-2006: prima trasmissione nel 2008

2005-2006

2008

1

Consumo di capitale fisso (K.1) — Prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Anni 1995-2008: prima trasmissione nel 2009

1995-2008

2009

1

Dati sulla popolazione e sull’occupazione

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

1

Redditi da lavoro dipendente: lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti e lavoratori dipendenti residenti (D.1)

Retribuzioni lorde (D.11)

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

1

Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione (D.8) — trimestrale

Anni 1995-2010: da non trasmettere

1995-2010

Da non trasmettere

Prima trasmissione nel 2012

2011

2012

1

Assegnazione SIFIM a tutti i conti — trimestrale

Anni 1995-2001: prima trasmissione nel 2011

1995-2001

2011

1

Assegnazione SIFIM a tutti i conti — annuale

Anni 1995-2001: prima trasmissione nel 2011

1995-2001

2011

2

Pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.131)

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2009

2000-2008

2009

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2011

1995-1999

2011

3

Risultato netto di gestione e reddito misto netto: disaggregazione per branca di attività economica

Anni 1998-1999: prima trasmissione nel 2009

1998-1999

2009

3

Altre imposte sulla produzione al netto degli altri contributi alla produzione (D.29-D.39): disaggregazione per branca di attività economica

Anni 2000-2001: prima trasmissione nel 2008

2000-2001

2008

Anni 1998-1999: prima trasmissione nel 2009

1998-1999

2009

3

Consumo di capitale fisso (K.1): disaggregazione per branca di attività economica — Prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Anni 1998-2008: prima trasmissione nel 2009

1998-2008

2009

3

Investimenti lordi: disaggregazione per branca di attività economica (P.5)

Anni 2005-2009: prima trasmissione nel 2010

2005-2009

2010

Anni 2000-2004: prima trasmissione nel 2012

2000-2004

2012

Investimenti fissi lordi: disaggregazione per branca di attività economica (P.51)

Anni 1998-1999: prima trasmissione nel 2013

1998-1999

2013

3

Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (P.52 + P.53): disaggregazione per branca di attività economica

Anni 2005-2009: prima trasmissione nel 2010

2005-2009

2010

Anni 2000-2004: prima trasmissione nel 2012

2000-2004

2012

Anni 1998-1999: prima trasmissione nel 2013

1998-1999

2013

3

Occupati per branca di attività economica — disaggregazione A17

Anni 1998-1999; prima trasmissione nel 2008

1998-1999

2008

Occupati per branca di attività economica — disaggregazione A60

Anni 2000-2006: prima trasmissione nel 2009

2000-2006

2009

3

Redditi da lavoro dipendente: disaggregazione per branca di attività economica (D.1)

Anni 1998-1999: prima trasmissione nel 2009

1998-1999

2009

Retribuzioni lorde: disaggregazione per branca di attività economica (D.11)

 

 

 

5

Narcotici (CP023)

Prima trasmissione nel 2016

2015

2016

Prostituzione (CP122)

Anni 1995-2014: da non trasmettere

1995-2014

Da non trasmettere

6

Variabili:

 

 

 

F.34 Strumenti finanziari derivati: settori S.11, S.123, S.124, S.125, S.13, S.15, S.2

Anni 2001-2007: da non trasmettere

2001-2007

Da non trasmettere

F.34 Strumenti finanziari derivati: settori S.121 e S.122

Anni 2001-2003: da non trasmettere

2001-2003

Da non trasmettere

F.52 Quote dei fondi comuni di investimento

Anni 2001-2007: da non trasmettere

2001-2007

Da non trasmettere

7

Variabili:

 

 

 

AF.34 Strumenti finanziari derivati: settori S.11, S.123, S.124, S.125, S.13, S.15, S.2

Anni 2000-2006: da non trasmettere

2000-2006

Da non trasmettere

AF.34 Strumenti finanziari derivati: settori S.121 e S.122

Anni 2000-2002: da non trasmettere

2000-2002

Da non trasmettere

AF.52 Quote dei fondi comuni di investimento

Anni 2000-2006: da non trasmettere

2000-2006

Da non trasmettere

8

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (P.53)

Anni 1995-2008: da non trasmettere

1995-2008

Da non trasmettere

Prima trasmissione nel 2010

2009

2010

8

Contributi agli investimenti

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

9

Variabili:

 

 

 

D.29F Imposte sull’inquinamento

Ricostruzione 1995-1999 da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

D.214F Imposte su concorsi a premi e scommesse

Ricostruzione 1995-1998 da non trasmettere

1995-1998

Da non trasmettere

10

Investimenti fissi lordi (P.51)

Anni 2005-2006: prima trasmissione nel 2009

2005-2006

2009

Anni 2000-2004: prima trasmissione nel 2011

2000-2004

2011

Anni 1998-1999: prima trasmissione nel 2012

1998-1999

2012

Anni 1995-1997: da non trasmettere

1995-1997

Da non trasmettere

3.   REPUBBLICA CECA

3.1.   Deroghe per tavola

T

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

Tutte le tavole interessate

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1995: da non trasmettere

Antecedente al 1995

Da non trasmettere

6, 7

Tutte le variabili — consolidate

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

6, 7

Tutte le variabili — non consolidate

Anno 2006: prima trasmissione nel 2008

2006

2008

11

Tutte le variabili

Anni 1995-2001: prima trasmissione nel 2008

1995-2001

2008

3.2.   Deroghe per singola variabile/voce nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

8

Settore S.2: disaggregazione geografica

Anni 2002-2003: prima trasmissione nel 2008

2002-2003

2008

3

Variazione delle scorte (P.52): valori concatenati e prezzi dell’anno precedente

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

4.   DANIMARCA

4.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

8

Tutte le variabili

Anni 2006-2007: trasmissione al t + 12

2006-2007

 

13

Settore delle famiglie

S.14 + S.15 da comunicare

1995 in poi

 

4.2.   Deroghe per singola variabile/voce nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Ripartizione tra imposte (D.21) e contributi (D.31) ai prodotti: valori concatenati e prezzi dell’anno precedente — annuale

Anni 1990-2009: prima trasmissione nel 2010

1990-2009

2010

Anni 1980-1989: da non trasmettere

1980-1989

Da non trasmettere

2

Variabili:

Prima trasmissione nel 2015

2014

2015

Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita e per proprio uso finale (P.11 + P.12)

Altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita(P.13)

Pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.131)

Anni 1995-2013: da non trasmettere

1995-2013

Da non trasmettere

5

Narcotici (023) e Prostituzione (122)

Anni 1980-2013: prima trasmissione nel 2014

1980-2013

2014

5

Ripartizione di Istruzione (100) in istruzione pre-elementare ed istruzione elementare (101), istruzione secondaria (102), Istruzione post-secondaria non terziaria (103), Istruzione terziaria (104)

Prima trasmissione nel 2015

2014

2015

Anni 1980-2013: da non trasmettere

1980-2013

Da non trasmettere

6, 7

Variabili:

F.11 Oro monetario

F.12 Diritti speciali di prelievo (DSP)

F.21 Biglietti e monete

F.22 Depositi trasferibili

F.29 Altri depositi

F.33 Titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

F.331 Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

F.332 Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati

F.34 Strumenti finanziari derivati

F.41 Prestiti a breve termine

F.42 Prestiti a lungo termine

F.51 Azioni e altre partecipazioni, escluse le quote dei fondi comuni di investimento

F.511 Azioni quotate

F.512 Azioni non quotate

F.513 Altre partecipazioni

F.52 Quote dei fondi comuni di investimento

F.611 Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione sulla vita

F.612 Diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

F.71 Crediti commerciali e anticipazioni

F.79 Altri

Anni 2004-2007: prima trasmissione nel 2008

2004 in poi

2008

Anni 1995-2003: da non trasmettere

1995-2003

Da non trasmettere

8

Ripartizione tra imposte e dazi sulle importazioni, esclusa IVA (D.212) e imposte sui prodotti, escluse le imposte sulle importazioni e sul valore aggiunto (D.214)

Prima trasmissione nel 2015

2014

2015

Ripartizione della produzione (P.1) per settori S.13 amministrazioni pubbliche e S.1 totale economia

Anni 1995-2013 da non trasmettere

1995-2013

Da non trasmettere

9

Ripartizione tra imposte e dazi sulle importazioni, esclusa IVA (D.212) e imposte sui prodotti, escluse le imposte sulle importazioni e sul valore aggiunto (D.214)

Prima trasmissione nel 2015

2014

2015

Imposte sulle importazioni, esclusa IVA (D2122) per amministrazioni pubbliche (S13) e sottosettori.

Imposte di fabbricazione (D.2122C)

Anni 1995-2013: da non trasmettere

1995-2014

Da non trasmettere

15

Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita

Prima trasmissione nel 2015

2014

2015

Altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita

Anni 1995-2013: da non trasmettere

1995-2013

Da non trasmettere

5.   GERMANIA

5.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

Tutte le tavole interessate

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1991: ex territorio della Repubblica Federale di Germania prima dell’unificazione

Antecedente al 1991

 

3

Disaggregazione A17

Trasmissione a T + 9 mesi

1980 in poi

 

Disaggregazione A31

Trasmissione a T + 21 mesi

5.2.   Deroghe per singola variabile/voce nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

AN_F6 disaggregazione degli investimenti fissi lordi (P.51) in AN11131 Impianti dei trasporti e AN11132 Altri impianti e macchinari

Trasmissione nell’agosto dell’anno t + 1

1991 in poi

Da non trasmettere

Anno 1990: da non trasmettere

1990

2

Disaggregazione di altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.13) in P.131 e P.132

Anni 1995 in poi: da non trasmettere

1995 in poi

Da non trasmettere

3

Investimenti lordi (P.5), variazione delle scorte e acquisizioni nette di oggetti di valore (somma di P.52 + P.53): disaggregazioni

Da non trasmettere

1980 in poi

Da non trasmettere

3

Investimenti lordi (P.51): disaggregazione

Disaggregazione per branca di attività economica solo per “nuovo capitale fisso”

1980 in poi

 

3

Occupazione: disaggregazione A31 — ore lavorate

Ricostruzione antecedente al 2002 da non trasmettere

1980-2001

Da non trasmettere

3

Dipendenti per settore “Amministrazioni pubbliche”, persone

Trasmissione a T + 12 mesi

1980 in poi

 

6

F.511 Azioni quotate

F.512 Azioni non quotate

F.71 Crediti commerciali e anticipazioni

F.79 Altro

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

7

AF.511 Azioni quotate

AF.512 Azioni non quotate

AF.71 Crediti commerciali e anticipazioni

AF.79 Altro

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

9

Tutte le variabili: disaggregazione per lettera

Da non trasmettere

 

Da non trasmettere

10

Occupazione in ore lavorate in NUTS II

Anni 1995-2003: da non trasmettere

1995-2003

Da non trasmettere

10

Redditi da lavoro dipendente (D.1)

Anno 1995: da non trasmettere

1995

Da non trasmettere

10

Investimenti fissi lordi

Anni 1995-2001: da non trasmettere

Disaggregazione per branca di attività economica solo per “nuovo capitale fisso”

1995-2001

Da non trasmettere

12

Valore aggiunto (B.1g): disaggregazione per branca di attività economica; Occupazione: disaggregazione A6

Anno 1995: disaggregazione A3 soltanto

1995

 

13

Settore delle famiglie

S.14 + S.15 da comunicare

 

 

20, 22

Disaggregazione AN_F6

Da non trasmettere; trasmessa invece disaggregazione AN_F6

 

Da non trasmettere

6.   ESTONIA

6.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/rubrica

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

Tutte le tavole interessate

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1995: da non trasmettere

Antecedente al 1995

Da non trasmettere

3

Tutte le variabili eccetto occupazione (persone)

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

5

Tutte le variabili: disaggregazione per obiettivo

Anni 1995-1996: da non trasmettere

1995-1996

Da non trasmettere

12

Tutte le variabili

Anno 1995: da non trasmettere

1995

Da non trasmettere

15, 16

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente

Anno 2000: da non trasmettere

2000

Da non trasmettere

Anni 2001-2006: prima trasmissione nel 2009

2001-2006

2009

22

Tutte le variabili

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

26

Tutte le variabili

Prima trasmissione nel 2008

2000-2006

2008

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

6.2.   Deroghe per singola variabile/voce nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Occupazione: ore lavorate

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

1

Spesa per consumi finali delle famiglie (P.3): disaggregazione per durata — trimestrale

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

1

Spesa per consumi finali delle famiglie (P.3): disaggregazione per durata — annuale

Anni 1995-1997: da non trasmettere

1995-1997

Da non trasmettere

1

Esportazioni (P.6) e importazioni (P.7): disaggregazione geografica

Anni 1995-2002: da non trasmettere

1995-2002

Da non trasmettere

8

Settore S.2: disaggregazione geografica

Anno 2002: da non trasmettere

2002

Da non trasmettere

10

Occupazione: ore lavorate

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

7.   GRECIA

7.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Tutte le variabili — trimestrale

Anni 1990-1994: prima trasmissione nel 2008

1990-1994

2008

1

Tutte le variabili — annuale

Anni 1988-1994: prima trasmissione nel 2008

1988-1994

2008

1

Tutte le variabili (eccetto voci 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27 totale) — annuale

Anni 1980-1987: da non trasmettere

1980-1987

Da non trasmettere

3

Tutte le variabili

Anni 1988-1994: prima trasmissione nel 2008

1988-1994

2008

Anni 1980-1987: da non trasmettere

1980-1987

Da non trasmettere

5

Tutte le variabili

Anni 1988-1994: prima trasmissione nel 2008

1988-1994

2008

Anni 1980-1987: da non trasmettere

1980-1987

Da non trasmettere

15, 16

Tutte le variabili

Anni 2000-2005: prima trasmissione nel 2008

2000-2005

2008

17, 18, 19

Tutte le variabili

Anni 2000 e 2005: prima trasmissione nel 2008

2000 e 2005

2008

7.2.   Deroghe per singola variabile/voce nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Reddito, risparmio e accreditamento 16-26 — trimestrale

Prima trasmissione a T + 70 giorni nel 2008

1995 in poi

2008

Anni 1990-1994: prima trasmissione nel 2011

1990-1994

2011

1

Reddito, risparmio e accreditamento 16-25 — annuale

Anni 1988-1994: prima trasmissione nel 2010

1988-1994

2010

1

Popolazione, residenti occupati — trimestrale

Anni 1990-1994: prima trasmissione nel 2008

1990-1994

2008

1

Popolazione, residenti occupati — annuale

Anni 1988-1994: prima trasmissione nel 2008

1988-1994

2008

1

Occupazione- trimestrale

Anni 1990-1994: prima trasmissione nel 2011

1990-1994

2011

1

Occupazione — annuale

Anni 1988-1994: prima trasmissione nel 2010

1988-1994

2010

1

Spesa per consumi delle famiglie: disaggregazione per durata — trimestrale

Anni 1990-1999: da non trasmettere

1990-1999

Da non trasmettere

1

Spesa per consumi delle famiglie: disaggregazione per durata — annuale

Anni 1980-1989: da non trasmettere

1980-1989

Da non trasmettere

1

Esportazioni (P.6) e importazioni (P.7): disaggregazione geografica: trimestrale

Anni 1990-1994: da non trasmettere

1990-1994

Da non trasmettere

1

Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche — trimestrale

Anni 1990-1993: da non trasmettere

1990-1993

Da non trasmettere

1

Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche — annuale

Anni 1988-1993: da non trasmettere

1988-1993

Da non trasmettere

1

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore

Anno 2014: prima trasmissione nel 2015

2014

2015

Anni 1990-2013: da non trasmettere

1990-2013

Da non trasmettere

1

Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione — trimestrale

Prima trasmissione nel 2015

2014

2015

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte — trimestrale

Anni 1990-2013: da non trasmettere

1990

Da non trasmettere

1

Rettifica per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione — annuale

Prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

ricostruzione 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

Da non trasmettere

1

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte — annuale

Prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

ricostruzione 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

Da non trasmettere

3

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore

Prima trasmissione nel 2015

2014

2015

Anni 1980-2013: da non trasmettere

1980-2013

Da non trasmettere

8

Settore S.2 disaggregazione geografica

Anni 1999-2007: prima trasmissione nel 2008

1999-2007

2008

26

Abitazioni (AN.1111)

Anni 1995-2006: prima trasmissione nel 2008

1995-2006

2008

8.   SPAGNA

8.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

3

Tutte le variabili eccetto consumo di capitale fisso (K.1), risultato netto di gestione e reddito misto netto (B.2n + B.3n)

Anni 1990-1994: prima trasmissione nel 2008

1990-1994

2008

Anni 1980-1989: prima trasmissione nel 2009

1980-1989

2009

5

Tutte le variabili

Anni 1980-1994: Prima trasmissione nel 2008

1980-1994

2008

8

Tutte le variabili

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2007

1995-1999

2007

15, 16

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente

Anni 2002-2004: prima trasmissione nel 2008

2002-2004

2008

17, 18, 19

Tutte le variabili

Anno 2005: trasmissione nel 2009

2005

2009

20

Tutte le variabili

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2010

2000-2008

2010

22

Tutte le variabili

Anni 2000-2006: prima trasmissione nel 2008

2000-2006

2008

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2009

1995-1999

2009

26

Tutte le variabili

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2010

2000-2008

2010

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

8.2.   Deroghe per singola variabile/voce nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Reddito, risparmio e accreditamento 16-26 — trimestrale

Anni 1990-1994: prima trasmissione nel 2008

1990-1994

2008

1

Occupazione: disaggregazione A6 — annuale

Anni 1990-1994: prima trasmissione nel 2008

1990-1994

2008

1

Occupazione: disaggregazione A6 —trimestrale

Anni 1990-1994: prima trasmissione nel 2008

1990-1994

2008

1

Importazioni ed esportazioni: disaggregazione geografica — annuale

Trasmissione t + 160

 

 

1

Ripartizione tra imposte e contributi ai prodotti: valori concatenati e prezzi dell’anno precedente — annuale

Anni 1990-1999: prima trasmissione nel 2008

1990-1999

2008

Anni 1980-1989: prima trasmissione nel 2009

1980-1989

2009

1

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (P.53) — trimestrale

Anni 1990-1999: prima trasmissione nel 2008

1990-1999

2008

1

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (P.53) — annuale

Anni 1990-1999: prima trasmissione nel 2008

1990-1999

2008

Anni 1980-1989: prima trasmissione nel 2009

1980-1989

2009

3

Consumo di capitale fisso (K.1), Risultato netto di gestione e reddito misto netto (B.2n + B.3n)

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2008

2000-2007

2008

Anni 1980-1999: da non trasmettere

1980-1999

Da non trasmettere

16

Consumo di capitale fisso (K.1)

Prima trasmissione nel 2008

2000-2005

2008

17, 18

Consumo di capitale fisso (K.1)

Anno 2000: prima trasmissione nel 2008

2000

2008

Anno 2005 prima trasmissione nel 2009

2005

2009

9.   FRANCIA

9.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

3

Tutte le variabili: disaggregazione per branca di attività economica A31, A60

Anni 1980-1998: prima trasmissione nel 2011

1980-1998

2011

20

Tutte le variabili: disaggregazione AN_F6 per branca di attività economica A17

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2011

2000-2008

2011

9.2.   Deroghe per singole variabili/voci nella tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Occupazione: disaggregazione per branca di attività economica, A6 — annuale

Anni 1980-1989: prima trasmissione nel 2011

1980-1989

2011

1

Valore aggiunto lordo (B.1g): disaggregazione A6 — annuale

Anni 1980-1998: prima trasmissione nel 2011

1980-1998

2011

1

Investimenti fissi lordi (P.51): disaggregazione per AN_F6: annuale

Anni 1980-2007: prima trasmissione nel 2008

1980-2007

2008

1

Investimenti fissi lordi (P.51): disaggregazione per AN_F6: trimestrale

Anni 1990-2011: prima trasmissione nel 2011

1990-2011

2011

1

Redditi da lavoro dipendente (D.1), retribuzioni (D.11): disaggregazione A6 — annuale

Anni 1980-1998: prima trasmissione nel 2011

1980-1998

2011

3

Investimenti fissi lordi, di cui abitazioni e fabbricati non residenziali e altre opere

Prima trasmissione nel 2015

2014

2015

Anni 1990-2013: da non trasmettere

1990-2013

Da non trasmettere

5

Disaggregazione istruzione (CP101, CP102, CP103, CP104, CP105)

Prima trasmissione nel 2015

2014

2015

Stupefacenti (CP023)

Prostituzione (CP122)

Anni 1990-2013: da non trasmettere

1980-2013

Da non trasmettere

6

Per tutti i settori: F.3, F.33, F.3331, F.332, F.5, F.51, F.511, F.512, F.513, F.52, F.612 (consolidati)

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

6

Per tutti i settori F.612 (non consolidati)

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

7

Per tutti i settori: AF.3, AF.33, AF.3331, AF.332, AF.5, AF.51, AF.511, AF.512, AF.513, AF.52, AF.612 (consolidato)

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

7

Per tutti i settori AF.612 (non consolidati)

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

8

Sottosettori di S.2: S.211, S.2112, S.212 per variabili: D.1, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8.

Anni 1995-2009: prima trasmissione dei sottosettori S.211, S2112, S212 nel 2011

1995-2009

2011

9

Disaggregazione D.995

Prima trasmissione nel 2015

2014

2015

Anni 1995-2013: da non trasmettere

1980-2013

Da non trasmettere

10.   IRLANDA

10.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Tutte le variabili — trimestrale

Trasmissione a T + 90 giorni

1997-2008Q3

 

Prima trasmissione a T + 70 giorni nel 2009

2008Q4 in poi

2009

Anni 1990-1996: da non trasmettere

1990-1996

Da non trasmettere

1

Tutte le variabili — annuale

Trasmissione a T + 90 giorni

1995-2007

 

Prima trasmissione a T + 70 giorni nel 2009

2008

2009

Anni 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

Da non trasmettere

3

Tutte le variabili: disaggregazione A60

Anni 1990-1999: da non trasmettere

1990-1999

Da non trasmettere

Tutte le variabili: disaggregazione A31

Anni 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

Da non trasmettere

5

Tutte le variabili

Anni 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

Da non trasmettere

6, 7

Tutte le variabili (salvo settore S.13 e sottosettori)

Anni 1995-2001: da non trasmettere

1995-2001

Da non trasmettere

6, 7

Tutte le variabili (settore S.13 e sottosettori)

Anni 1995-1997: da non trasmettere

1995-1997

Da non trasmettere

15, 16

Tutte le variabili

Anno 2004: prima trasmissione nel 2008

2004

2008

Anno 2005: prima trasmissione nel 2009

2005

2009

Anno 2006: prima trasmissione nel 2010

2006

2010

15, 16

Tutte le variabili, prezzi dell’anno precedente

Anni 2000-2012: prima trasmissione nel 2015

2000-2012

2015

17, 18, 19

Tutte le variabili

Anno 2005: prima trasmissione nel 2009

2005

2009

20

Tutte le variabili

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2010

2000-2008

2010

10.2.   Deroghe per singole variabili/voci nella tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Popolazione, occupati, redditi da lavoro dipendente, risultato lordo di gestione e reddito misto lordo

Anni 1990-1997: da non trasmettere

1990-1997

Da non trasmettere

1

Ammortamenti (consumo di capitale fisso) (K.1): prezzi dell’anno precedente e valori concatenati — trimestrale

Anni 1990-1996: da non trasmettere

1990-1996

Da non trasmettere

1

Ammortamenti (consumo di capitale fisso) (K.1): prezzi dell’anno precedente e valori concatenati — annuale

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

Anni 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

Da non trasmettere

1

Occupazione: lavoratori dipendenti e indipendenti, ore lavorate — trimestrale

Anni 1990-1997: da non trasmettere

1990-1997

Da non trasmettere

1

Occupazione: lavoratori dipendenti e indipendenti, ore lavorate — annuale

Anni 1980-1997: da non trasmettere

1980-1997

Da non trasmettere

3

Produzione ai prezzi base (P.1) e consumi intermedi (P.2) ai prezzi di acquisto

Anni 2000-2009: prima trasmissione nel 2010

2000-2009

2010

Anni 1980-1999: da non trasmettere

1980-1999

Da non trasmettere

3

Ammortamenti (consumo di capitale fisso) (K.1): prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

Anni 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

Da non trasmettere

3

Disaggregazione AN_F6 per l’economia totale

Anno 2008: prima trasmissione nel 2009

2008

2009

Anni 1980-2007: da non trasmettere

1980-2007

Da non trasmettere

3

Abitazioni e fabbricati non residenziali e altre opere: disaggregazione A31 e A60

Anno 2008: prima trasmissione nel 2009

2008

2009

Anni 1980-2007: da non trasmettere

1980-2007

Da non trasmettere

3

Occupazione: lavoratori dipendenti e indipendenti, ore lavorate

Anni 1980-1997: da non trasmettere

1980-1997

Da non trasmettere

8

Tutte le variabili (salvo i settori S.13 e S.2)

Anno 2003: prima trasmissione nel 2008

2003

2008

Anni 1995-2001: da non trasmettere

1995-2001

Da non trasmettere

8

Tutte le variabili: settore S.2

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

10

Occupazione: ore lavorate

Anni 1995-1997: da non trasmettere

1995-1997

Da non trasmettere

13

Famiglie

S.14 + S.15 da fornire

 

 

13

Contributi sociali (D.61) e prestazioni sociali (D.62)

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2009

2000-2007

2009

22

Disaggregazione AN_F6: di cui voci (AN111321, AN111322, AN1122)

Anno 2008: prima trasmissione nel 2009

2008

2010

Anni 2000-2007: da non trasmettere

2000-2007

Da non trasmettere

11.   ITALIA

11.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

12

Tutte le variabili

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

15, 16

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente

Anni 2000-2004: prima trasmissione nel 2008

2000-2004

2008

26

Tutte le variabili

Anni 1995-2008: prima trasmissione nel 2010

1995-2008

2010

11.2.   Deroghe per singole variabili/voci nella tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Esportazioni (P.6) e importazioni (P.7) disaggregazione geografica — trimestrale

Trasmissione a T + 160 giorni

 

 

1

Popolazione

Trasmissione a T + 180 giorni

 

 

3

Ammortamenti (consumo di capitale fisso) (K.1): disaggregazione A60

Anni 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

Da non trasmettere

Anni 1995-2014: prima trasmissione nel 2015

1995-2014

2015

5

Disaggregazione istruzione (CP101, CP102, CP103, CP104, CP105)

Anni 1980-1999: da non trasmettere

1980-1999

Da non trasmettere

Stupefacenti (CP023)

Prostituzione (CP122)

Anni 2000-2014: prima trasmissione nel 2015

1995-2014

2015

6, 7

F.511 — Azioni quotate

F.512 — Azioni non quotate

F.513 — Altre partecipazioni

F.611 — Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione sulla vita

F.612 — Diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

10

Occupazione: ore lavorate

Anni 1995-2003: da non trasmettere

1995-2003

Da non trasmettere

Anni 2004-2008: prima trasmissione nel 2010

2004-2008

2010

12.   CIPRO

12.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

Tutte le tavole interessate

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1995: da non trasmettere

Antecedente al 1995

Da non trasmettere

1

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente e valori concatenati — trimestrale

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

6, 7

Tutte le variabili

Anni 1995-2008: prima trasmissione nel 2009

1995-2008

2009

15, 16

Tutte le variabili, prezzi correnti

Anno 2004: trasmissione nel 2008

2004

2008

15,16

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente

Anni 2002-2003: trasmissione nel 2008

2002-2003

2008

Anni 2004-2005: trasmissione nel 2009

2004-2005

2009

Anni 2006-2007: trasmissione nel 2010

2006-2007

2010

17, 18, 19

Tutte le variabili

Anno 2000: trasmissione nel 2009

2000

2009

Anno 2005: trasmissione nel 2011

2005

2011

22

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Anni 1995-2006: prima trasmissione nel 2008

1995-2006

2008

12.2.   Deroghe per singole variabili/voci nella tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Esportazioni (P.61) e importazioni (P.71) di beni, esportazioni (P.62) e importazioni (P.72) di servizi — trimestrale

Anni 1995-2008: prima trasmissione nel 2009

1995-2008

2009

1

Imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2), contributi alla produzione e alle importazioni (D.3) — trimestrale

Anni 1995-2008: prima trasmissione nel 2009

1995-2008

2009

1

Assegnazione dei SIFIM a tutti i conti — trimestrale

Anni 1995-2008: prima trasmissione nel 2009

1995-2008

2008

1

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte (K.2) — trimestrale

Anni 2000-2010: prima trasmissione nel 2011

2000-2010

2011

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

1

Reddito, risparmio e accreditamento: voci 16-26, prezzi correnti — trimestrale

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2009

2000-2008

2009

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2011

1995-1999

2011

1

Reddito, risparmio e accreditamento: voci 16-26, prezzi correnti — annuale

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

1

Reddito, risparmio e accreditamento: voci 16-26, in termini reali — trimestrale

Anni 2000-2010: prima trasmissione nel 2011

2000-2010

2011

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

1

Reddito, risparmio e accreditamento: voci 16-26, in termini reali — annuale

Anni 2000-2009: prima trasmissione nel 2010

2000-2009

2010

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2012

1995-1999

2012

1

Spesa delle famiglie per consumi finali: disaggregazione per durata — prezzi dell’anno precedente e valori concatenati — annuale

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2008

2000-2007

2008

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

1

Spesa delle famiglie per consumi finali: disaggregazione per durata — tutte le variabili — trimestrale

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2009

2000-2008

2009

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

1

Esportazioni (P.6) e importazioni (P.7): disaggregazione geografica — prezzi dell’anno precedente, valori concatenati — annuale

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

1

Esportazioni (P.6) e importazioni (P.7): disaggregazione geografica — prezzi correnti — trimestrale

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2009

2000-2008

2009

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2011

1995-1999

2011

1

Esportazioni (P.6) e importazioni (P.7): disaggregazione geografica — prezzi dell’anno precedente, valori concatenati — trimestrale

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2009

2000-2008

2009

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2011

1995-1999

2011

3

Produzione, tutte le variabili: disaggregazione A31 e A60 — prezzi dell’anno precedente, valori concatenati

Anni 1995-2007 (A31): prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

Anni 1995-2006 (A60): prima trasmissione nel 2008

1995-2006

2008

3

Investimenti lordi, tutte le variabili: disaggregazione A31 e A60 — prezzi dell’anno precedente, valori concatenati

Anni 1995-2007 (A31): prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

3

Occupati e redditi da lavoro dipendente, tutte le variabili: disaggregazione A31 e A60 — persone

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008 (A31)

1995-1999

2008

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2009 (A60)

1995-1999

2009

3

Occupati e redditi da lavoro dipendente, tutte le variabili: disaggregazione A6 — ore lavorare

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

8

II.1.2 Conto dell’attribuzione dei redditi primari

Prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

8

II.2 Conto della distribuzione secondaria del reddito

II.4.1 Conto di utilizzazione del reddito disponibile

III.1.1 Conto delle variazioni del patrimonio netto dovute al risparmio e ai trasferimenti in conto capitale

III.1.2 Conto delle acquisizioni di attività non finanziarie

Prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

13.   LETTONIA

13.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

Tutte le tavole interessate

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1995: da non trasmettere

Antecedente al 1995

Da non trasmettere

1

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente, valori concatenati

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

2

Disaggregazione per sottosettori

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

3

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente, valori concatenati

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

5

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente, valori concatenati

Anni 1998-2007: prima trasmissione a T + 9 giorni nel 2008

1998-2007

2008

Anni 1995-1997: da non trasmettere

1995-1997

Da non trasmettere

6, 7

Tutte le variabili

Anni 1995-2001: prima trasmissione nel 2008

1995-2001

2008

8

Tutte le variabili

Anno 2006: prima trasmissione a T + 14 giorni nel 2008

2006

2008

Anni 2007-2008: prima trasmissione a T + 12 giorni nel 2008

2007-2008

2008

11

Tutte le variabili

Anni 1996-1999: prima trasmissione nel 2008

1996-1999

2008

Anno 1995: da non trasmettere

1995

Da non trasmettere

15, 16

Tutte le variabili: prezzi correnti

Anni 2000-2003: da non trasmettere

2000-2003

Da non trasmettere

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente

Anni 2000-2011: da non trasmettere

2000-2011

Da non trasmettere

Anno 2012: trasmissione nel 2015

2012

2015

17, 18, 19

Tutte le variabili

Anno 2000: da non trasmettere

2000

Da non trasmettere

20

Tutte le variabili

Anno 2006: prima trasmissione nel 2009

2006

2009

Anni 2000-2005: da non trasmettere

2000-2005

Da non trasmettere

22

Tutte le variabili: prezzi correnti

Anni 2000-2006: prima trasmissione nel 2008

2000-2006

2008

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente, valori concatenati

Anni 2000-2006: prima trasmissione nel 2008

2000-2006

2008

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

13.2.   Deroghe per singole variabili/voci nella tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Lato della spesa del prodotto interno lordo: tutte le variabili — prezzi correnti

Anni 1995-2006: trasmissione a T + 90 giorni

1995-2006

 

1

Variabili:

risultato lordo di gestione e reddito misto lordo (B.2g + B.3g)

Imposte (D.2) e contributi (D.3) alla produzione e alle importazioni

Redditi da lavoro dipendente (D.1)

Anni 1995-1997: da non trasmettere

1995-1997

Da non trasmettere

1

Reddito, risparmio e accreditamento: voci 16-26, in termini reali

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2008

2000-2007

2008

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

1

Residenti occupati: persone — trimestrale

Anni 1995-2001: da non trasmettere

1995-2001

Da non trasmettere

1

Occupati nelle unità di produzione residenti — persone e ore lavorate — trimestrale

Anni 1995-2001: da non trasmettere

1995-2001

Da non trasmettere

1

Occupati nelle unità di produzione residenti: ore lavorate — annuale

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

1

Spesa delle famiglie per consumi finali: disaggregazione per durata — prezzi correnti e prezzi dell’anno precedente, valori concatenati

Anni 1998-2007: trasmissione a T + 90 giorni

1998-2007

Da non trasmettere

Anni 1995-1997: da non trasmettere

1995-1997

1

Esportazioni (P.6) e importazioni (P.7): disaggregazione geografica — prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente, valori concatenati

Anni 2000-2007: trasmissione a T + 90 giorni

2000-2007

Da non trasmettere

Ricostruzione antecedente al 2000: da non trasmettere

1995-1999

3

Produzione (p.1); consumi intermedi (P.2); valore aggiunto lordo (B.1G): prezzi correnti

Anni 1995-2007: prima trasmissione a T + 14 giorni nel 2008

1995-2007

2008

3

K.1; B2N + B3N; D29-D39; D1; D2: prezzi correnti

Anni 2001-2007: prima trasmissione nel 2008

2001-2007

2008

Anni 1995-2000: da non trasmettere

1995-2000

Da non trasmettere

3

Ammortamenti (consumo di capitale fisso) (K.1): prezzi dell’anno precedente, valori concatenati

Anni 2005-2009: prima trasmissione nel 2010

2005-2009

2010

Anni 1995-2004: da non trasmettere

1995-2004

Da non trasmettere

3

Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (P.52 + P.53)

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2008

2000-2007

2008

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

3

Occupati per branca di attività economica: disaggregazione A31

Anni 2002-2007: prima trasmissione nel 2008

2002-2007

2008

Anni 1995-2001: da non trasmettere

1995-2001

Da non trasmettere

3

Occupati per branca di attività economica: disaggregazione A60

Anni 2007-2009: prima trasmissione nel 2010

2007-2009

2010

Anni 1995-2006: da non trasmettere

1995-2006

Da non trasmettere

14.   LITUANIA

14.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

Tutte le tavole interessate

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1995: da non trasmettere.

Antecedente al 1995

Da non trasmettere

8

Tutte le variabili

Anni 2006-2008: trasmissione T + 11 mesi

2006-2008

2010

Prima trasmissione T + 9: nel 2010

2009

11

Tutte le variabili

Anni 2000-2001: prima trasmissione nel 2008

2000-2001

2008

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2012

1995-1999

2012

15, 16

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente

Anni 2005-2007: prima trasmissione nel 2010

2005-2007

2010

Anni 2000-2004: prima trasmissione nel 2012

2000-2004

2012

22

Tutte le variabili

Anni 2000-2006: prima trasmissione nel 2008

2000-2006

2008

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2010

1995-1999

2010

22

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Anni 1995-2008: prima trasmissione nel 2010

1995-2008

2010

14.2.   Deroghe per singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Spesa per consumi finali delle famiglie: disaggregazione per durata — prezzi dell’anno precedente e valori concatenati — trimestrale

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

2

Tutte le variabili: disaggregazione per sottosettore del settore S.13

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2010

1995-1999

2010

3

Investimenti fissi lordi (P.51) — prezzi correnti

Anni 1995-2005: prima trasmissione nel 2010

1995-2005

2010

Investimenti fissi lordi (P.51) — prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

3

Variazione delle scorte (P.52) e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore, disaggregazione per branca di attività economica A6 — prezzi correnti

Anni 1995-2006: prima trasmissione nel 2010

1995-2006

2010

Variazione delle scorte (P.52) e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore, disaggregazione per branca di attività economica A6 — prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

3

Occupazione: disaggregazione per branca di attività economica A31 — ore lavorate

Anni 1995-1998: prima trasmissione nel 2009

1995-1998

2009

3

Occupati: disaggregazione per settore

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2009

1995-2007

2009

8

Disaggregazione geografica per settore S.2

Anni 2002-2003: prima trasmissione nel 2008

2002-2003

2008

15.   LUSSEMBURGO

15.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Tutte le variabili — trimestrale

Trasmissione T + 90 giorni

 

 

Anni 1990-1994: da non trasmettere

1990-1994

Da non trasmettere

1

Tutte le variabili — annuale

Trasmissione T + 90 giorni

 

 

Anni 1980-1984: prima trasmissione nel 2010

1980-1984

2010

3

Tutte le variabili

Anni 1980-1984: prima trasmissione nel 2010

1980-1984

2010

5

Tutte le variabili

Anni 1980-1984: da non trasmettere

1980-1984

Da non trasmettere

6, 7

Tutte le variabili

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

15.2.   Deroghe per singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (P.53) — trimestrale

Compreso solo l’oro non monetario

 

 

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

1

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (P.53) — annuale

Compreso solo l’oro non monetario

 

 

Anni 1980-2009: prima trasmissione nel 2010

1980-2009

2010

3

Disaggregazione per branca di attività economica NACE A31

Trasmissione T + 21 mesi

 

 

Anni 1985-2006: prima trasmissione nel 2008

1985-2006

2008

Anni 1980-1984: prima trasmissione nel 2010

1980-1984

2010

Disaggregazione per branca di attività economica NACE A60

Trasmissione T + 33 mesi

 

 

Anni 1985-2005: prima trasmissione nel 2008

1985-2005

2008

Anni 1980-1984: prima trasmissione nel 2010

1980-1984

2010

8

Variabili nei conti II.1.2, II.2, II.4.1, III.1.1, III.1.2 per i settori S.11, S.12 e S.2

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

Variabili nei conti I e II.1 per i settori S.14 e S.15

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

Variabili nei conti II.1.2, II.2, II.4.1, III.1.1, III.1.2 per i settori S.14, e S.15

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

16.   UNGHERIA

16.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

Tutte le tavole interessate

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1995: da non trasmettere.

Antecedente al 1995

Da non trasmettere

1

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente e valori concatenati — trimestrale

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

1

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente e valori concatenati — annuale

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

1

Tutte le variabili: attribuzione SIFIM

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

3

Tutte le variabili: valori concatenati

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

5

Tutte le variabili: valori concatenati

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

8

Tutte le variabili

Trasmissione T + 12 mesi

 

 

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2009

1995-2007

2009

13

Tutte le variabili

Anni 1995-2000: da non trasmettere

1995-2000

Da non trasmettere

22

Tutte le variabili

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

16.2.   Deroghe per singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Valore aggiunto e prodotto interno lordo: disaggregazione A6 — trimestrale

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

1

Ripartizione fra imposte (D.21) e contributi alla produzione (D.31) ai prezzi dell’anno precedente e valori concatenati — annuale

Anni 2000-2009: prima trasmissione nel 2010

2000-2009

2010

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

1

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (P.53) — trimestrale

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

1

Reddito, risparmio e accreditamento: voci 13, 14, 15 e 28 — trimestrale

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

1

Reddito, risparmio e accreditamento: voci da 16 a 26 — trimestrale

Anni 2000-2009: prima trasmissione nel 2010

2000-2009

2010

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

1

Reddito, risparmio e accreditamento: voci da 16 a 26 — annuale

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2008

2000-2007

2008

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

1

Reddito, risparmio e accreditamento: voci da 16 a 26 ad eccezione del consumo di capitale fisso (K1), reddito nazionale netto (B5N), acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte (K2), accreditamento/indebitamento (B9) — annuale

Trasmissione T + 100 giorni

 

 

1

Reddito, risparmio e accreditamento: voci da 16 a 25: in termini reali

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

1

Occupazione

Anno 2008: trasmissione nel 2009

2008

2009

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2010

1995-2007

2010

1

Spesa delle famiglie per consumi finali: disaggregazione per durata — prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

1

Spesa delle famiglie per consumi finali: disaggregazione per durata — attribuzione SIFIM

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

3

Occupazione: disaggregazione per branca di attività economica A60

Anni 1995-2008: prima trasmissione nel 2010

1995-2008

2010

3

Occupazione: ore lavorate e occupati

Anno 2008: prima trasmissione nel 2009

2008

2009

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2010

1995-2007

2010

Occupati per settore

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

10

Occupazione: ore lavorate

Anni 1995-2008: prima trasmissione nel 2010

1995-2008

2010

10

Redditi da lavoro dipendente

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

12

Occupazione: persone

Anni 1995-2008: prima trasmissione nel 2010

1995-2008

2010

17.   MALTA

17.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

Tutte le tavole interessate

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1995: da non trasmettere

Antecedente al 1995

Da non trasmettere

Tutte le tavole interessate

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Ricostruzione antecedente al 2000: da non trasmettere

Antecedente al 2000

Da non trasmettere

1

Tutte le variabili/voci: trimestrale

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

5

Tutte le variabili ai prezzi dell’anno precedente, valori concatenati

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

6, 7

Tutte le variabili, ad eccezione del settore S.13

Anni 2003-2009: prima trasmissione nel 2010

2003-2009

2010

Anni 2000-2002: prima trasmissione nel 2011

2000-2002

2011

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

8

Tutte le variabili

Anni 2000-2007:prima trasmissione nel 2008

2000-2007

2008

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

12

Tutte le variabili

Anni 2000-2005: prima trasmissione nel 2008

2000-2005

2008

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

13

Tutte le variabili

Anni 2000-2006: prima trasmissione nel 2008

2000-2006

2008

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

20

Tutte le variabili — prezzi correnti

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2010

2000-2008

2010

22

Tutte le variabili

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2010

2000-2008

2010

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

26

Tutte le variabili

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2010

2000-2008

2010

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

17. 2.   Deroghe per singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Reddito, risparmio e accreditamento: voci da 16 a 25: in termini reali

Anni 2000-2009: prima trasmissione nel 2010

2000-2009

2010

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

1

Popolazione e occupazione — trimestrale

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2008

2000-2007

2008

1

Popolazione e occupazione — annuale

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

1

Variabili D.5, D.6, D.7, D.8, D.9, K.2 a prezzi correnti — trimestrale

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2009

2000-2007

2009

1

Variabili D.5, D.6, D.7, D.8, D.9, K.2 a prezzi correnti — annuale

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2009

1995-2007

2009

1

Variabili B.1g, D.21, D.31, D.8 ai prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Anni 2000-2009: prima trasmissione nel 2010

2000-2009

2010

3

Variabili B.1g, K.1, P.5 -prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Anni 2000-2009: prima trasmissione nel 2010

2000-2009

2010

8

Variabili D.4, D.5, D.6, D.7, D.8, D.9, P.5, K.2

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2009

1995-2007

2009

18.   PAESI BASSI

18.2.   Deroghe per singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Imposte meno contributi alla produzione (D.21-D.31) — annuale

Anni 1980-1987: da non trasmettere

1980-1987

Da non trasmettere

1

Esportazioni e importazioni di beni e servizi (P.61, P.62, P.71, P.72),

Anni 1980-1986: da non trasmettere

1980-1986

Da non trasmettere

1

Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche (individuali P.31 e collettivi P.32), consumi effettivi individuali (P.41), variazione delle scorte (P.52) e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (P.53), importazioni ed esportazioni di beni e servizi (P.61, P.62, P.71, P.72) ai prezzi dell’anno precedente e valori concatenati — annuale

Anni 1980-1987: da non trasmettere

1980-1987

Da non trasmettere

1

Reddito reale disponibile (tavola 109) in termini reali — trimestrale

Anni 1990-1994: da non trasmettere

1990-1994

Da non trasmettere

1

Popolazione e occupazione (tavola 110) — trimestrale

Anni 1990-1994: da non trasmettere

1990-1994

Da non trasmettere

1

Occupazione per branca di attività economica (tavola 111) — trimestrale

Anni 1990-1994: da non trasmettere

1990-1994

Da non trasmettere

1

Popolazione attiva, disoccupazione, occupazione, lavoratori dipendenti, lavoratori indipendenti — annuale

Anni 1980-1986: da non trasmettere

1980-1986

Da non trasmettere

1

Lavoratori dipendenti e indipendenti nelle unità di produzione residenti: branche di attività economica da J a K e da L a P, persone — annuale

Anni 1980-1986: da non trasmettere

1980-1986

Da non trasmettere

1

Occupazione: ore lavorate

Anni 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

Da non trasmettere

1

Spesa delle famiglie per i consumi: aggregazione per durata (tavola 117) — annuale

Anni 1980-1989: da non trasmettere

1980-1989

Da non trasmettere

1

Esportazioni (P.6) e importazioni (P.7): disaggregazione geografica (tavole 120, 121) — trimestrale

Anni 1995-2000: da non trasmettere

1995-2000

Da non trasmettere

3

Prezzi correnti:

 

 

 

Variabili P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39, D.1, D.11 per le branche di attività economica B, DC_DD, DI, DN

Anni 1980-1986: da non trasmettere

1980-1986

Da non trasmettere

Variabili B.2N + B.3N per le branche di attività economica B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

Anni 1980-1986: da non trasmettere

1980-1986

Da non trasmettere

3

Prezzi dell’anno precedente e valori concatenati:

 

 

 

Variabili B.1G per le branche di attività economica B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

Anni 1980-1987: da non trasmettere

1980-1987

Da non trasmettere

Variabile K.1 per le branche di attività economica B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

Anni 1980-1995: da non trasmettere

1980-1995

Da non trasmettere

3

Prezzi correnti:

 

 

 

Variabili P.5, P.52, P.53 disaggregazione per branca di attività economica

Anni 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

Da non trasmettere

Variabile P.51 per le branche di attività economica B, CA_CB, DC_DD, DI

Anni 1980-1986: da non trasmettere

1980-1986

Da non trasmettere

3

Prezzi dell’anno precedente e valori concatenati:

 

 

 

Variabili P.5, P.52, P.53

Anni 1980-1987: da non trasmettere

1980-1987

Da non trasmettere

Variabili P.5, P.52, P.53 disaggregazione per branca di attività economica

Anni 1988-1995: da non trasmettere

1988-1995

Da non trasmettere

Variabile P.51 per le branche di attività economica B, CA_CB, DC_DD, DI

Anni 1980-1987: da non trasmettere

1980-1987

Da non trasmettere

3

Occupazione, persone: disaggregazione A31

Anni 1980-1986: da non trasmettere

1980-1986

Da non trasmettere

5

Tutte le variabili: disaggregazione COICOP

Anni 1980-1986: da non trasmettere

1980-1986

Da non trasmettere

6, 7

Variabili:

Da non trasmettere per gli anni 1995-2000

1995-2000

 

F71, F79 per i (sotto)settori S1, S11, S12, S121 + 122, S121, S122, S123, S124, S125, S14 + 15, S14, S15, S2

Prima trasmissione dell’anno 2008 per F34 nel 2009

2008

 

F34 per i (sotto)settori S1, S11, S12, S121 + 122, S121, S122, S123, S124, S125, S14 + 15, S14, S15, S2

F 34 da non trasmettere per gli anni 1995-2007

1995-2007

 

19.   AUSTRIA

19.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1, 3, 5, 22

Dati annuali:valori concatenati

Anno 2014: prima trasmissione nel 2015

2014

2015

Anni 1980-2013: da non trasmettere

1980-2013

Da non trasmettere

19.2.   Deroghe per singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Occupazione: ore lavorate — trimestrale

Anni 1990-1994: da non trasmettere

1990-1994

Da non trasmettere

1

Occupazione: ore lavorate — annuale

Anni 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

Da non trasmettere

3

Occupazione: ore lavorate

Anni 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

Da non trasmettere

13

Settore delle famiglie

S.14 + S.15 da fornire

 

 

6, 7

Variabili:

 

 

 

F.511 Azioni quotate

F.512 Azioni non quotate

F.513 Altre partecipazioni

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

10

Occupazione: ore lavorate

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2009

2000-2007

2009

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

20

Variabili AN111321 e AN111322

Anni 2000-2013: prima trasmissione nel 2012

2000-2013

2015

22

Variabili AN111321 e AN111322

Anni 2000-2013: prima trasmissione nel 2015

2000-2013

2015

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

26

Variabile AN1111 Abitazioni

Anni 2000-2010: prima trasmissione nel 2012

2000-2010

2012

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

20.   POLONIA

20.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

Tutte le tavole interessate

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1995: da non trasmettere.

Antecedente al 1995

Da non trasmettere

8

Tutte le variabili/voci

Anni 2006-2007: trasmissione T + 12 mesi

2006-2007

2008

Prima trasmissione T + 9 mesi nel 2009

2008

2009

15, 16

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente

Anni 2000-2006: prima trasmissione nel 2009

2000-2006

2009

20.2.   Deroghe per singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione nel

1

Reddito, risparmio e accreditamento: (voci da 13 a 26): in prezzi correnti e termini reali

Anni 1995-1998: prima trasmissione nel 2010

1995-1998

2010

1

Retribuzioni (D.11) — trimestrale

Anno 2007: prima trasmissione nel 2008

2007

2008

Anni 2001-2006: prima trasmissione nel 2009

2001-2006

2009

Anni 1995-2001: da non trasmettere

1995-2001

Da non trasmettere

1

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte (K.2)

Anno 2010: prima trasmissione nel 2011

2010

2011

Anni 1995-2009: da non trasmettere

1995-2009

Da non trasmettere

1

Occupazione, lavoratori indipendenti e dipendenti: disaggregazione per branca di attività economica A6

Anno 2007: prima trasmissione nel 2008

2007

2008

Anni 2001-2006: prima trasmissione nel 2009

2001-2006

2009

Anni 1995-2000: da non trasmettere

1995-2000

Da non trasmettere

2

Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte (K.2)

Anno 2010: prima trasmissione nel 2011

2010

2011

Anni 1995-2009: da non trasmettere

1995-2009

Da non trasmettere

3

Variazione delle scorte (P.52)

Anni 1995-1998: prima trasmissione nel 2010

1995-1998

2010

3

Occupazione: disagreggazione per branca di attività economica

Dati per l’anno 2007: prima trasmissione nel 2008

2007

2008

Dati per gli anni 2001-2006: prima trasmissione nel 2009

2001-2006

2009

Ricostruzione antecedente al 2001: da non trasmettere

1995-2000

Da non trasmettere

3

Redditi da lavoro dipendente: disaggregazione per branca di attività economica

Dati per l’anno 2007: prima trasmissione nel 2008

2007

2008

Dati per gli anni 2001-2006: prima trasmissione nel 2009

2001-2006

2009

Ricostruzione antecedente al 2001: da non trasmettere

1995-2000

Da non trasmettere

8

Acquisizioni meno cessioni di attività finanziarie non prodotte (K.2)

Anno 2010: prima trasmissione nel 2011

2010

2011

Anni 1995-2009: da non trasmettere

1995-2009

Da non trasmettere

10

Occupazione: ore lavorate

Anno 2008: prima trasmissione nel 2009

2008

2009

Anni 1995-2007: da non trasmettere

1995-2007

Da non trasmettere

11

Tutte le variabili: gruppi COFOG

Anni 1995-2001: da non trasmettere

1995-2001

Da non trasmettere

11

Acquisizioni meno cessioni di attività finanziarie non prodotte (K.2)

Anno 2010: prima trasmissione nel 2011

2010

2011

Anni 1995-2009: da non trasmettere

1995-2009

Da non trasmettere

11

Tutte le variabili: disaggregazione per sottosettore

Anni 1995-2001: prima trasmissione nel 2010

1995-2001

2010

22

Disaggregazione AN_F6

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

21.   PORTOGALLO

21.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

3

Tutte le variabili:

 

 

 

disaggregazioneA60

Trasmissione T + 36 mesi

 

 

Anni 1980-1999: da non trasmettere

1980-1999

da non trasmettere

disaggregazione A31

Anni 1990-2007: prima trasmissione nel 2008

1990-2007

2008

Anni 1980-1989: da non trasmettere

1980-1989

da non trasmettere

5

Tutte le variabili

Trasmissione T + 12 mesi

 

 

Anni 1980-1989: da non trasmettere

1980-1989

da non trasmettere

21.2.   Deroghe per le singole variabili/voci nella tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

1

Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo (B.2g + B.3g), Imposte sulla produzione e sulle importazioni(D.2), Contributi alla produzione e alle importazioni (D.3), Redditi da lavoro dipendente (D.1), Retribuzioni (D.11) — trimestrale

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

Anni 1990-1994: prima trasmissione nel 2010

1990-1994

2010

1

Valore aggiunto lordo (B.1g): “attività manifatturiere” — trimestrale

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

Anni 1990-1994: da non trasmettere

1990-1994

da non trasmettere

1

Investimenti fissi lordi (P.51): disaggregazione AN_F6 — trimestrale

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

1

Popolazione e residenti occupati- trimestrale

Anni 1990-1994: prima trasmissione nel 2010

1990-1994

2010

1

Occupati: disaggregazione per branca di attività economica — persone — trimestrale

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

Anni 1990-1994: prima trasmissione nel 2010

1990-1994

2010

1

Occupati: disaggregazione per branca di attività economica — ore lavorate — trimestrale

Anni 2000-2009: prima trasmissione nel 2010

2000-2009

2010

Anni 1990-1999: da non trasmettere

1990-1999

da non trasmettere

1

Occupati: ore lavorate — annuale

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2008

2000-2007

2008

Anni 1980-1999: da non trasmettere

1980-1999

da non trasmettere

1

Spesa per consumi delle famiglie: disaggregazione per durata — trimestrale

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

Anni 1990-1994: da non trasmettere

1990-1994

da non trasmettere

1

Esportazioni (P.6) e importazioni (P.7): disaggregazione geografica: prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Anno 2007: prima trasmissione nel 2008

2007

2008

3

Investimenti: disaggregazione AN_F6

Trasmissione T + 36 mesi

 

 

Anni 1980-1999: da non trasmettere

1980-1999

da non trasmettere

3

Occupati: ore lavorate

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2008

2000-2007

2008

Anni 1980-1989: da non trasmettere

1980-1989

da non trasmettere

6, 7

Variabili:

F.511 Azioni quotate

F.512 Azioni non quotate

F.513 Altre partecipazioni

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2008

1995-2007

2008

8

Disaggregazione geografica settore S.2

Trasmissione T + 12

1999-2009

 

Anni 1999-2009: prima trasmissione nel 2010

1999-2009

2010

10

Occupati: disaggregazione A6 — ore lavorate

Anni 2000-2006: prima trasmissione nel 2008

2000-2006

2008

20

Edilizia e disaggregazione per abitazioni e fabbricati non residenziali

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2009

2000-2007

2009

22

Edilizia e disaggregazione per abitazioni e fabbricati non residenziali

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2009

1995-2007

2009

22.   ROMANIA

22.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

Tutte le tavole

Tutte le variabili/voci — trimestrale

Ricostruzione antecedente al 1995: da non trasmettere

Antecedente al 1995

Da non trasmettere

Tutte le tavole

Tutte le variabili/voci- annuale

Ricostruzione antecedenti al 1990: da non trasmettere

Antecedente al 1990

Da non trasmettere

1

Tutte le variabili/voci — trimestrale

Anni 1995-1997: prima trasmissione nel 2008

1995-1997

2008

1

Tutte le variabili/voci — annuale

Anni 1995-1997: prima trasmissione nel 2008

1995-1997

2008

2

Tutte le variabili: sottosettori-settori S1311, S1313 e S1314

Anni 1995-2000: prima trasmissione nel 2008

1995-2000

2008

6, 7

Tutte le variabili

Anni 1995-1997: da non trasmettere

1995-1997

Da non trasmettere

6, 7

Tutte le variabili, sottosettori di S.13

Anni 1998-2005: da non trasmettere

1998-2005

Da non trasmettere

10

Tutte le variabili

Anni 1995-1997: prima trasmissione nel 2008

1995-1997

2008

12

Tutte le variabili

Anni 1995-1997: prima trasmissione nel 2008

1995-1997

2008

13

Tutte le variabili

Anni 1995-1997: prima trasmissione nel 2008

1995-1997

2008

15

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente

Anni 2000-2003: prima trasmissione nel 2008

2000-2003

2008

16

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente

Anni 2000-2003: prima trasmissione nel 2008

2000-2003

2008

20

Tutte le variabili

Anni 2000-2004: da non trasmettere

2000-2004

Da non trasmettere

22

Tutte le variabili

Anni 1995-2008: prima trasmissione nel 2010

1995-2008

2010

22.2.   Deroghe per singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

1

Reddito, risparmio e accreditamento (voci da 13 a 26) — trimestrale

Anni 1995-2008: prima trasmissione nel 2010

1995-2008

2010

1

Popolazione, occupati, redditi da lavoro dipendente — trimestrale

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2008

2000-2007

2008

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

Da non trasmettere

1

Popolazione, occupati, redditi da lavoro dipendente — annuale

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2008

2000-2007

2008

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2010

1995-1999

2010

3

Occupati

Anni 2000-2001: prima trasmissione nel 2008

2000-2001

2008

Ricostruzione antecedente al 2000: da non trasmettere

Antecedente al 2000

Da non trasmettere

10

Occupati in migliaia di ore lavorate

Anni 2000-2001: prima trasmissione nel 2008

2000-2001

2008

Ricostruzione antecedente al 2000: da non trasmettere

Antecedente al 2000

Da non trasmettere

12

Occupati in migliaia di persone

Anni 2000-2001: prima trasmissione nel 2008

2000-2001

2008

Ricostruzione antecedente al 2000: da non trasmettere

Antecedente al 2000

Da non trasmettere

23.   SLOVENIA

23.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

Tutte le tavole interessate

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1995: da non trasmettere.

Antecedente al 1995

da non trasmettere

6, 7

Tutte le variabili

Anni 1995-2001: da non trasmettere

1995-2001

da non trasmettere

11

Tutte le variabili

Anni 1995-1998: da non trasmettere

1995-1998

da non trasmettere

15, 16

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente

Anni 2000-2003: da non trasmettere

2000-2003

da non trasmettere

20

Tutte le variabili

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2010

2000-2008

2010

22

Tutte le variabili

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

23.2.   Deroghe per le singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

1

Valore aggiunto lordo (B.1g), prezzi correnti — trimestrale

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

da non trasmettere

1

Occupati, lavoratori dipendenti e lavoratori indipendenti: ore lavorate

Anni 2005-2007: prima trasmissione nel 2008

2005-2007

2008

Anni 2000-2004: prima trasmissione nel 2010

2000-2004

2010

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

da non trasmettere

2

Tulle le variabili: sottosettori S.1311, S.1313 e S.1314

Anni 1995-1998: prima trasmissione nel 2008

1995-1998

2008

3

Investimenti, tutte le variabili: disaggregazione A6/A31/A60

Trasmissione T + 14 mesi

 

 

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

3

Occupati: ore lavorate

Anni 2005-2007: prima trasmissione nel 2008

2005-2007

2008

Anni 2000-2004: prima trasmissione nel 2010

2000-2004

2010

Anni 1995-1999: da non trasmettere

1995-1999

da non trasmettere

8

Tutte le variabili

Trasmissione T + 12 mesi fino al 2010

2006-2009

 

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2010

1995-1999

2010

26

Abitazioni

Prima trasmissione nel 2010

dal 1995 in poi

2010

24.   SLOVACCHIA

24.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

Tutte le tavole interessate

Tutte le variabili/voci

Ricostruzione antecedente al 1995: da non trasmettere.

Antecedente al 1995

da non trasmettere

1, 3, 5, 15, 16, 22

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente e valori concatenati

Anni 1995-1999: prima trasmissione nel 2008

1995-1999

2008

11

Tutte le variabili

Anni 1995-2002: prima trasmissione nel 2008

1995-2002

2008

20

Tutte le variabili

Anni 2000-2004: da non trasmettere

2000-2004

da non trasmettere

22

Tutte le variabili

Anni 1995-2003: da non trasmettere

1995-2003

da non trasmettere

24.2.   Deroghe per le singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

3

Investimenti: disaggregazione AN_F6

Anni 1995-2003: da non trasmettere

1995-2003

da non trasmettere

6, 7

Variabili (operazioni consolidati e non consolidati, conti patrimoniali consolidati e non consolidati):

F.34 Strumenti finanziari derivati

F.51 Azioni e altre partecipazioni, escluse le quote dei fondi comuni di investimento

F.511 Azioni quotate

F.512 Azioni non quotate

F.513 Altre partecipazioni

F.52 Quote dei fondi comuni di investimento

F.611 Diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione sulla vita

F.612 Diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione

Anni 1995-2004: da non trasmettere

1995-2004

da non trasmettere

6, 7

Tutte le variabili per sottosettori

— S.123 Altre istituzioni finanziarie

— S.124 Ausiliari finanziari

Anni 1995-2010: prima trasmissione nel 2011

1995-2010

2011

25.   FINLANDIA

25.2.   Deroghe per le singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

1

Variabili (trimestrale):

 

 

 

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (P.53)

Ricostruzione antecedente al 1995: da non trasmettere.

1990-1994

da non trasmettere

Spesa per consumi individuali finali delle amministrazioni pubbliche (P.31)

da non trasmettere

dal 1990 in poi

da non trasmettere

Spesa per consumi collettivi finali delle amministrazioni pubbliche (P.32)

da non trasmettere

dal 1990 in poi

da non trasmettere

Consumi effettivi individuali (P.41)

da non trasmettere

dal 1990 in poi

da non trasmettere

1

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore — annuale

Anni 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

da non trasmettere

3

Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore per branca di attività economica

Anni 1980-1999: prima trasmissione nel 2009

1980-1999

2009

3

Disaggregazione per macchine per ufficio (AN.111321) e apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni (AN111322)

Anni 1980-1994: da non trasmettere

1980-1994

da non trasmettere

5

Suddivisioni di CP100 Istruzione

Anno 2014: trasmissione nel 2015

2014

2015

Anni 1980-2013: da non trasmettere

1980-2013

da non trasmettere

6, 7

F.41, F.42: Disaggregazione per settori S.11, S.12, S.14, S.15 e S.2

Anni 1995-2004: da non trasmettere

1995-2004

da non trasmettere

20

Macchine per ufficio (AN.111321) e apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni (AN.111322)

Anni 2000-2004: da non trasmettere

2000-2004

da non trasmettere

22

Macchine per ufficio (AN.111321) e apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni (AN.111322)

Anni 1995-2004: da non trasmettere

1995-2004

da non trasmettere

26.   SVEZIA

26.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

3

Tutte le variabili

Trasmissione T + 11

 

 

3

Tutte le variabili

Anni 1980-1992: prima trasmissione nel 2009

1980-1992

2009

3

Disaggregazione A60

Trasmissione T + 23 mesi

 

 

5

Tutte le variabili

Anni 1980-1992: prima trasmissione nel 2009

1980-1992

2009

8

Tutte le variabili

Trasmissione T + 11

 

 

26.2.   Deroghe per le singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

1

Variabili (trimestrale):

Spesa per consumi individuali (P.31)

Spesa per consumi collettivi (P.32)

Consumi finali effettivi delle famiglie (P.4)

Consumi effettivi individuali (P.41)

Anni 1990-2007: prima trasmissione nel 2008

1990-2007

2008

1

Esportazioni (P.6): disaggregazione geografica — trimestrale

Anni 1990-2007: prima trasmissione nel 2008

1990-2007

2008

1

Importazioni (P.7): disaggregazione geografica — trimestrale

Anni 1990-2007: prima trasmissione nel 2008

1990-2007

2008

3

Disaggregazione per settore di attività 50-52

Anni 1980-2003: da non trasmettere

1980-2003

da non trasmettere

13

Famiglie

S.14 + S.15 da fornire

 

 

15, 16

Disaggregazione per settore di attività 50-52

Disaggregazione geografica

Anni 2000-2003: da non trasmettere

2000-2003

da non trasmettere

17, 18, 19

Disaggregazione per settore di attività 50-52

Disaggregazione geografica

Anni 2000: da non trasmettere

2000

da non trasmettere

27.   REGNO UNITO

27.1.   Deroghe per tavola

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

1

Tutte le variabili interessate: disaggregazione A6 — trimestrale

Anni 1990-2008: prima trasmissione nel 2009

1990-2008

2009

1

Tutte le variabili interessate: disaggregazione A6 — annuale

Anni 1980-2008: prima trasmissione nel 2009

1980-2008

2009

15, 16

Tutte le variabili: prezzi dell’anno precedente

Anni 2000-2007: prima trasmissione nel 2009

2000-2007

2009

17, 18, 19

Tutte le variabili

Anni 2000, 2005: prima trasmissione nel 2011

2000, 2005

2011

20

Tutte le variabili

Anni 2000-2008: prima trasmissione nel 2010

2000-2008

2010

22

Tutte le variabili

Anni 1995-2008: prima trasmissione nel 2010

dal 1995 in poi

2010

27.2.   Deroghe per le singole variabili/voci nelle tavole

N. della tavola

Variabile/voce

Deroga

Periodo oggetto di deroga

Prima trasmissione

3

Variabili:

Produzione (P.1)

Consumi intermedi (P.2)

Valore aggiunto lordo (B.1g)

Anni 1980-2008: prima trasmissione nel 2009

1980-2008

2009

6

Tutte le variabili — conti consolidati

Anni 1995-2009: prima trasmissione nel 2010

1995-2009

2010

10

Investimenti fissi lordi, occupati in migliaia di ore lavorate

Anni 1995-2007: prima trasmissione nel 2009

1995-2007

2009

13

Famiglie

S.14 + S.15 da fornire»

 

 


(1)  applicabile all’intera tavola ad eccezione delle voci selezionate (cfr. particolarità della tavola).

(2)  I dati trimestrali devono essere forniti grezzi, destagionalizzati e corretti per il numero dei giorni lavorativi. Il prodotto interno lordo (B.1*g) e il valore aggiunto totale lordo (B.1g) devono anche essere forniti corretti per il numero dei giorni lavorativi. La fornitura di altri aggregati corretti per il numero dei giorni lavorativi è volontaria.

(3)  Se non è indicata alcuna disaggregazione si intende il totale dell’economia.

(4)  Disaggregazione tra imposte e contributi per i conti trimestrali su base volontaria.

(5)  Disaggregazione dei conti annuali per durata: beni durevoli; beni semidurevoli; beni non durevoli; servizi.

Disaggregazione dei conti trimestrali per durata: beni durevoli e altri.

Ricostruzione a partire dal 1990.

(6)  AN_F6: Disaggregazione del capitale fisso:

AN.1111

Abitazioni

AN.1112

Fabbricati non residenziali e altre opere

AN.11131

Mezzi di trasporto

AN.11132

Altri impianti e macchinari

AN.1114

Coltivazioni e allevamenti

AN.112

Beni immateriali prodotti

(7)  Soltanto a prezzi dell’anno precedente.

(8)  I dati (a prezzi correnti e costanti) da fornire per i periodi di riferimento dopo il 2006 devono riflettere le composizioni dell’UE e dell’UEM alla fine del periodo riportato nella presente tavola. Soltanto i membri dell’UEM durante il periodo di riferimento sono tenuti a fornire una disaggregazione dell’UEM — per i non membri la disaggregazione è volontaria.

Ricostruzione (aggregati a prezzi correnti, periodi di riferimento fino al 2006 compreso):

a)

Devono essere fornite da tutti gli Stati membri che nel 2006 erano membri dell’UE ma non membri dell’UEM:

2002-2006: totale/UE 25/istituzioni dell’UE (volontario)/paesi terzi e organizzazioni internazionali.

b)

Devono essere fornite da tutti gli Stati membri che nel 2006 erano membri dell’UEM:

1999-2001: totale/UEM 12

2002-2006: totale/UEM 12/UE 25/istituzioni dell’UE (volontario)/paesi terzi e organizzazioni internazionali

UEM 12 = unione economica e monetaria con 12 Stati membri come all’1.1.2001

Per i paesi che aderiranno in futuro all’UE e all’UEM:

Ogni paese che aderisce all’UE nell’anno t dopo il 2006 deve fornire ricostruzione (a prezzi correnti) a partire dall’anno t-2 sulle transazioni con l’UE (nella composizione precedente l’allargamento UE).

Ogni paese che aderisce all’UEM nell’anno t dopo il 2006 deve fornire ricostruzione (a prezzi correnti) a partire dall’anno t-2 sullle transazioni con l’UEM (nella composizione precedente l’allargamento UEM).

(9)  Su base volontaria.

(10)  A6 unicamente per il totale degli occupati, i lavoratori indipendenti e i lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti.

(11)  Disaggregazione per sottosettori delle amministrazioni pubbliche:

S.13

Amministrazioni pubbliche

S.1311

Amministrazioni centrali

S.1312

Amministrazioni di Stati federati

S.1313

Amministrazioni locali

S.1314

Enti di previdenza e assistenza sociale

(12)  I dati per il settore S.13 corrispondono alla somma dei dati dei sottosettori, fatta eccezione per le voci D.4, D.7 e D.9 (e i relativi dettagli) per le quali occorre procedere a un consolidamento tra i sottosettori (con le informazioni di contropartita).

I dati per i sottosettori S.1312, S.1313 e S.1314 sono trasmessi su base volontaria per la trasmissione t + 3 mesi relativa all’ultimo anno oggetto di invio.

Ricostruzione per i sottosettori S.1311, S.1312, S.1313 e S.1314 e informazioni di contropartita per D.4, D.7 e D.9 a iniziare dal 1995.

(13)  Su base volontaria, ripartizione tra i sottosettori riceventi.

(14)  Se non è indicata alcuna disaggregazione si intende il totale dell’economia.

(15)  

A6/A31

scadenza per la trasmissione t + 9 mesi. Ricostruzione a partire dal 1980.

A60

scadenza per la trasmissione t + 21 mesi. Ricostruzione a partire dal 1990.

(16)  A31/A60 su base volontaria.

(17)  Soltanto ai prezzi dell’anno precedente.

(18)  Su base volontaria.

(19)  Ricostruzione per le ore lavorate:

dal 1990: A31 obbligatoria, A60 volontaria;

anteriormente al 1990: A6 obbligatoria, A31 volontaria.

(20)  Soltanto per il numero delle persone; ricostruzione a partire dal 1995.

(21)  Informazioni di contropartita non consolidate: tavola su base volontaria limitata ai seguenti settori di contropartita:

S.11

Società non finanziarie

S.12

Società finanziarie

S.13

Amministrazioni pubbliche

S.14 + S.15

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

S.2

Resto del mondo

(22)  Variazioni di volume, rivalutazione degli strumenti finanziari: tavole su base volontaria.

(23)  Società finanziarie:

S.12

Società finanziarie — totale

S.121 + S.122

Istituzioni finanziarie monetarie

S.121

Autorità bancarie centrali (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

S.122

Altre istituzioni finanziarie monetarie (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

S.123

Altri intermediari finanziari

S.124

Ausiliari finanziari

S.125

Imprese di assicurazione e fondi pensione

(24)  Disaggregazione per sottosettori delle amministrazioni pubbliche:

S.13

Amministrazioni pubbliche — totale

S.1311

Amministrazioni centrali

S.1312

Amministrazioni di Stati federati

S.1313

Amministrazioni locali

S.1314

Enti di previdenza e assistenza sociale

(25)  Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie:

S.14 + S.15

Famiglie + Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie — totale

S.14

Famiglie (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

S.15

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

(26)  Resto del mondo:

S.2

Resto del mondo — totale

S.21

Unione europea (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

S.2111

Membri dell’UEM (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

S.22

Altri (non UE) (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

(27)  Esclusivamente per le “operazioni su strumenti finanziari”; non pertinente per “variazioni di volume”, “rivalutazione degli strumenti finanziari” e informazioni sul settore di contropartita.

(28)  Informazioni di contropartita non consolidate: tavola su base volontaria limitata ai seguenti settori di contropartita:

S.11

Società non finanziarie

S.12

Società finanziarie

S.13

Amministrazioni pubbliche

S.14 + S.15

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

S.2

Resto del mondo

(29)  Società finanziarie:

S.12

Società finanziarie — totale

S.121 + S.122

Istituzioni finanziarie monetarie

S.121

Autorità bancarie centrali (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

S.122

Altre istituzioni finanziarie monetarie (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

S.123

Altri intermediari finanziari

S.124

Ausiliari finanziari

S.125

Imprese di assicurazione e fondi pensione

(30)  Disaggregazione per sottosettori delle amministrazioni pubbliche:

S.13

Amministrazioni pubbliche — totale

S.1311

Amministrazioni centrali

S.1312

Amministrazioni di Stati federati

S.1313

Amministrazioni locali

S.1314

Enti di previdenza e assistenza sociale

(31)  Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie:

S.14 + S.15

Famiglie + Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie — totale

S.14

Famiglie (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

S.15

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

(32)  Resto del mondo:

S.2

Resto del mondo — totale

S.21

Unione europea (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

S.2111

Membri dell’UEM (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

S.22

Altri (non UE) (Settori e sottosettori istituzionali da fornire su base volontaria)

(33)  Esclusivamente per gli stock di strumenti finanziari; non pertinente per le informazioni sul settore di contropartita.

(34)  Disaggregazione tra settore S.14 e S.15 su base volontaria.

(35)  Gli interessi saranno registrati previo adeguamento per tener conto dei SIFIM.

(36)  Per l’operazione del settore S.13, è richiesto il consolidamento all’interno di ciascun sottosettore e tra tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche: amministrazioni centrali, amministrazioni di Stati federati, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale.

Disaggregazione del settore S.2: i dati da fornire per i periodi di riferimento dopo il 2006 devono riflettere il numero totale di membri dell’UE e dell’UEM alla fine del periodo riportato nella presente tavola. Soltanto i membri dell’UEM durante il periodo di riferimento sono tenuti a fornire una disaggregazione dell’UEM; per i non membri la disaggregazione è volontaria.

La trasmissione di dati per S.212 (istituzioni dell’UE) è volontaria.

Ricostruzione (periodo di riferimento fino al 2006 e compreso tale anno):

a)

Devono essere fornite da tutti gli Stati membri che nel 2006 non erano membri dell’UEM:

2002-2006: totale/UE 25/istituzioni dell’UE (volontario)/paesi terzi e organizzazioni internazionali

b)

Devono essere fornite da tutti gli Stati membri che nel 2006 erano membri dell’UEM:

1999-2001: totale/UEM 12

2002-2006: totale/UEM 12/UE 25/istituzioni dell’UE (volontario)/paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Per paesi che aderiranno in futuro all’UE e all’UEM:

Ogni paese che aderisce all’UE nell’anno t dopo il 2006 deve fornire ricostruzione a partire dall’anno t-2 sulle transazioni con l’UE (nella composizione precedente l’allargamento UE)

Ogni paese che aderisce all’UEM nell’anno t dopo il 2006 deve fornire ricostruzione a partire dall’anno t-2 sulle transazioni con l’UEM (nella composizione precedente l’allargamento UEM)

(37)  Settore e sottosettori:

S.13

Amministrazioni pubbliche. Disaggregazione per sottosettori:

 

S.13

Amministrazioni pubbliche

 

S.1311

Amministrazioni centrali

 

S.1312

Amministrazioni di Stati federati

 

S.1313

Amministrazioni locali

 

S.1314

Enti di previdenza e assistenza sociale

S.212

Istituzioni dell’UE

(38)  Su base volontaria.

(39)  Su base volontaria, ripartizione per sottosettore percettore.

(40)  Disaggregazione per sottosettori:

S.13

Amministrazioni pubbliche

S.1311

Amministrazioni centrali

S.1312

Amministrazioni di Stati federati

S.1313

Amministrazioni locali

S.1314

Enti di previdenza e assistenza sociale

(41)  Su base volontaria.

(42)  Per i dati dei sottosettori è richiesto il consolidamento all’interno di ciascun sottosettore ma non tra i sottosettori. I dati per il settore S.13 corrispondono alla somma dei dati dei sottosettori, fatta eccezione per le voci D.4, D.7 e D.9 (e relative sottorubriche) per le quali occorre procedere a un consolidamento tra i sottosettori.

(43)  Su base volontaria.

(44)  Disaggregazione delle importazioni: — UE/UEM/paesi non membri dell’UEM/extra UE. Composizione dell’UE e dell’UEM come alla fine del periodo riportato nella presente tavola.

(45)  Su base volontaria.

(46)  Disaggregazione delle esportazioni: — UE/UEM/paesi non membri dell’UEM/extra UE. Composizione dell’UE e dell’UEM come alla fine del periodo riportato nella presente tavola.

(47)  Esclusivamente a prezzi correnti.

(48)  Branca di attività economica per branca di attività economica a condizione che tale matrice costituisca una buona approssimazione di quella prodotto per prodotto.

(49)  Su base volontaria.

(50)  Disaggregazione delle esportazioni/importazioni: UE/UEM/paesi non membri dell’UEM/extra UE. Composizione dell’UE e dell’UEM come alla fine del periodo riportato nella presente tavola.

(51)  Branca di attività economica per branca di attività economica a condizione che tale matrice costituisca una buona approssimazione di quella prodotto per prodotto.

(52)  Su base volontaria.

(53)  Disaggregazione delle esportazioni/importazioni: UE/UEM/Stati membri non membri dell’UEM/extra UE. Composizione dell’UE e dell’UEM come alla fine del periodo riportato nella presente tavola.

(54)  Branca di attività economica per branca di attività economica a condizione che tale matrice costituisca una buona approssimazione di quella prodotto per prodotto.

(55)  Su base volontaria.

(56)  Disaggregazione delle esportazioni: UE/UEM/Stati membri non membri dell’UEM/extra UE. Composizione dell’UE e dell’UEM come alla fine del periodo riportato nella presente tavola.

(57)  A17: dati obbligatori

A31/A60: dati su base volontaria

(58)  A31/A60: dati su base volontaria

(59)  Su base volontaria: tutte le voci ad eccezione di AN.1111 — Abitazioni

Unità: costi di sostituzione correnti


10.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/79


REGOLAMENTO (CE) N. 1393/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea si è prefissa l’obiettivo di conservare e di sviluppare al suo interno uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, la Comunità adotta, tra l’altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno.

(2)

Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(3)

Con un atto del 26 maggio 1997 (3) il Consiglio ha stabilito la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, raccomandandone agli Stati membri l’adozione secondo le rispettive norme costituzionali. Tale convenzione non è entrata in vigore. È opportuno salvaguardare la continuità dei risultati conseguiti nell’ambito dei negoziati per la conclusione della convenzione.

(4)

Il 29 maggio 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (4). Il contenuto di tale regolamento si basa sostanzialmente sulla convenzione.

(5)

Il 1o ottobre 2004 la Commissione ha adottato una relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000. La relazione giunge alla conclusione che l’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000, sin dalla sua entrata in vigore nel 2001, ha nel complesso migliorato e accelerato la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti fra gli Stati membri, ma che l’applicazione di alcune sue disposizioni non è pienamente soddisfacente.

(6)

L’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. Gli Stati membri possono indicare che intendono designare un unico organo mittente o ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni per un periodo di cinque anni. La designazione può tuttavia essere rinnovata ogni cinque anni.

(7)

La rapidità della trasmissione giustifica l’uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. La sicurezza della trasmissione postula che l’atto da trasmettere sia accompagnato da un modulo standard, da compilarsi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un’altra lingua ammessa dallo Stato richiesto.

(8)

È opportuno che il presente regolamento non si applichi alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.

(9)

È opportuno che la notificazione o la comunicazione sia effettuata nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla data in cui la domanda perviene all’organo ricevente.

(10)

Per garantire l’efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali.

(11)

Per agevolare la trasmissione e la notificazione o la comunicazione degli atti fra gli Stati membri, è opportuno usare i moduli standard contenuti negli allegati del presente regolamento.

(12)

Con apposito modulo standard, l’organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto che può rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario abbia esercitato la facoltà di rifiuto. Le norme sul rifiuto dovrebbero applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali e alle notificazioni e comunicazioni dirette. È opportuno prevedere la possibilità di ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell’atto stesso.

(13)

La rapidità della trasmissione giustifica che la notificazione o la comunicazione avvenga nei giorni consecutivi alla ricezione dell’atto. Tuttavia, nei casi in cui non fosse possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro il termine di un mese, l’organo ricevente dovrebbe informare l’organo mittente. La scadenza di tale termine non implica che la domanda sia rispedita all’organo mittente, purché risulti possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un termine ragionevole.

(14)

L’organo ricevente dovrebbe continuare a prendere tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto anche quando non sia stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro il termine di un mese, ad esempio perché il convenuto è stato assente da casa per vacanze o dalla sede di lavoro per motivi professionali. Comunque, per evitare che l’organo ricevente sia obbligato senza limiti di tempo a prendere le necessarie misure per notificare o comunicare l’atto, l’organo mittente dovrebbe essere in grado di indicare nel modulo standard un termine, scaduto il quale la notificazione o la comunicazione non è più richiesta.

(15)

A causa delle differenze esistenti fra le norme di procedura dei singoli Stati membri, il fatto rilevante per la determinazione della data della notificazione o della comunicazione può variare da uno Stato membro all’altro. Tenuto conto di tale situazione e delle difficoltà che possono eventualmente sorgere, occorre che il presente regolamento preveda un sistema in cui la data della notificazione o della comunicazione è fissata dalla legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente dovrebbe essere quella fissata dalla legge dello Stato membro in questione. Tale sistema di duplice data esiste solo in un numero limitato di Stati membri. È opportuno che gli Stati membri che lo applicano ne informino la Commissione, la quale dovrebbe pubblicare tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e renderla disponibile nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio (5).

(16)

Per agevolare l’accesso alla giustizia, le spese derivanti dal ricorso ad un ufficiale giudiziario o alla persona competente in virtù della legge dello Stato membro richiesto dovrebbero corrispondere a un diritto forfettario unico, il cui importo sia fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. L’obbligo di un diritto forfettario unico non dovrebbe precludere la possibilità per gli Stati membri di fissare diritti diversi a seconda del tipo di notificazione o di comunicazione, purché siano rispettati i principi sopra enunciati.

(17)

Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di notificare o comunicare atti alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

(18)

Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario dovrebbe poter notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.

(19)

È opportuno che la Commissione predisponga un manuale contenente informazioni utili alla corretta applicazione del presente regolamento, da rendere disponibile nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per garantire informazioni aggiornate e complete, specie per quanto riguarda i dati per contattare gli organi riceventi e mittenti.

(20)

Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (6).

(21)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(22)

In particolare, la Commissione ha il potere di aggiornare i moduli standard che figurano negli allegati o di introdurvi modifiche tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare o sopprimere elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(23)

Il presente regolamento prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso campo d’applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (8) e sulla convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965 (9), nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare la trasmissione degli atti, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni.

(24)

È opportuno che i dati trasmessi in forza del presente regolamento godano di un regime di tutela adeguato. Tale materia rientra nel campo d’applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (10), e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (11).

(25)

Entro il 1o giugno 2011, e successivamente ogni cinque anni, è opportuno che la Commissione esamini l’applicazione del presente regolamento e proponga le modifiche eventualmente necessarie.

(26)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Affinché lo strumento sia di più facile accesso e lettura, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1348/2000.

(28)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(29)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).

2.   Il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto.

3.   Ai fini del presente regolamento per «Stato membro» si intende ogni Stato membro eccetto la Danimarca.

Articolo 2

Organi mittenti e riceventi

1.   Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati «organi mittenti», competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

2.   Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati «organi riceventi», competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

3.   Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

4.   Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;

b)

la rispettiva competenza territoriale;

c)

i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;

d)

le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche di tali informazioni.

Articolo 3

Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale incaricata:

a)

di fornire informazioni agli organi mittenti;

b)

di ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;

c)

di trasmettere in casi eccezionali, su richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

CAPO II

ATTI GIUDIZIARI

Sezione 1

Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari

Articolo 4

Trasmissione degli atti

1.   Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell’articolo 2.

2.   La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili.

3.   L’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell’allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

4.   Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

5.   L’organo mittente, quando desidera che gli venga restituito un esemplare dell’atto corredato del certificato di cui all’articolo 10, trasmette l’atto da notificare o da comunicare in due esemplari.

Articolo 5

Traduzione dell’atto

1.   Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8.

2.   Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatta salva un’eventuale decisione successiva del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa.

Articolo 6

Ricezione dell’atto da parte dell’organo ricevente

1.   Alla ricezione dell’atto l’organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all’organo mittente, usando il modulo standard che figura nell’allegato I.

2.   Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l’organo ricevente si mette in contatto il più rapidamente possibile con l’organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

3.   Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all’organo mittente non appena ricevuti, unitamente all’avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell’allegato I.

4.   L’organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all’organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e ne informa l’organo mittente usando il modulo standard che figura nell’allegato I. L’organo ricevente territorialmente competente informa l’organo mittente del ricevimento dell’atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 7

Notificazione o comunicazione dell’atto

1.   L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro.

2.   L’organo ricevente prende tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente:

a)

ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato contenuto nel modulo standard che figura nell’allegato I, compilato secondo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 2; e

b)

continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, salvo diversa indicazione dell’organo mittente, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole.

Articolo 8

Rifiuto di ricevere l’atto

1.   L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a)

una lingua compresa dal destinatario;

oppure

b)

la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

2.   Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato di cui all’articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

3.   Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previsti alla sezione 2.

5.   Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’articolo 13, o l’autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’articolo 14, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto.

Articolo 9

Data della notificazione o della comunicazione

1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell’articolo 7, è quella in cui l’atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.

2.   Se tuttavia, a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

Articolo 10

Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

1.   Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell’atto sono state espletate, è inoltrato all’organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all’allegato I. Ove si applichi l’articolo 4, paragrafo 5, il certificato è corredato di una copia dell’atto notificato o comunicato.

2.   Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un’altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

Articolo 11

Spese di notificazione o di comunicazione

1.   La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.

2.   Il richiedente è tuttavia tenuto a pagare o rimborsare le spese derivanti:

a)

dall’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto;

b)

dal ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione.

Le spese derivanti dall’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge dello Stato membro richiesto corrispondono a un diritto forfettario unico, il cui importo è fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo del diritto forfettario unico.

Sezione 2

Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari

Articolo 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di ricorrere alla via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi e alle autorità di un altro Stato membro designati a norma degli articoli 2 o 3.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

1.   Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.

2.   Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, di opporsi all’uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d’origine.

Articolo 14

Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Articolo 15

Notificazione o comunicazione diretta

Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.

CAPO III

ATTI EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 16

Trasmissione

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, a norma delle disposizioni del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Misure d’applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento inerenti all’aggiornamento o alla modifica tecnica dei moduli standard di cui agli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 18

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 19

Mancata comparizione del convenuto

1.   Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:

a)

che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure

b)

che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento,

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

2.   Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, che i propri giudici, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:

a)

l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;

b)

dalla data di trasmissione dell’atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie;

c)

non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in caso d’urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.

4.   Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

a)

il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e

b)

i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

5.   Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

Articolo 20

Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri

1.   Per le materie rientranti nel suo campo di applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare l’articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e la convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965.

2.   Il presente regolamento non osta a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti.

3.   Gli Stati membri inviano alla Commissione:

a)

copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e

b)

qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

Articolo 21

Gratuito patrocinio

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni, dell’articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell’articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1o marzo 1954, e dell’articolo 13 della convenzione volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980.

Articolo 22

Tutela delle informazioni trasmesse

1.   Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dall’organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.

2.   Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legge dello Stato membro richiesto.

3.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull’uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.

4.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 23

Comunicazione e pubblicazione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 e 19. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un documento deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, eccetto gli indirizzi e altri estremi degli organi riceventi e mittenti e delle autorità centrali, e la rispettiva competenza territoriale.

3.   La Commissione elabora e aggiorna a intervalli regolari un manuale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, da rendere disponibile elettronicamente, specie attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 24

Riesame

Entro il 1o giugno 2011, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all’efficacia degli organi designati a norma dell’articolo 2 e all’applicazione pratica dell’articolo 3, lettera c), e dell’articolo 9. Tale relazione è eventualmente corredata di proposte intese ad adeguare il presente regolamento all’evolversi dei sistemi di notificazione.

Articolo 25

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 1348/2000 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1348/2000 si intendono fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza di cui all’allegato III.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 13 novembre 2008, ad eccezione dell’articolo 23 che si applica dal 13 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 13 novembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  GU C 88 dell’11.4.2006, pag. 7.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 69), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 2007 (GU C 193 E del 21.8.2007, pag. 13) e posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007.

(3)  GU C 261 del 27.8.1997, pag. 1. Lo stesso giorno in cui è stata stilata la convenzione, il Consiglio ha preso atto della relazione esplicativa sulla convenzione, che figura a pag. 26 della Gazzetta ufficiale summenzionata.

(4)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

(5)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

(6)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  Convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32; versione consolidata nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1).

(9)  Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 sulla notifica di atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale.

(10)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(11)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CE) n. 1348/2000

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, prima frase

Articolo 7, paragrafo 2, prima frase

Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase (frase introduttiva), e articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2, terza frase

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafi da 3 a 5

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17, frase introduttiva

Articolo 17

Articolo 17, lettere da a) a c)

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1, prima frase

Articolo 23, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 26

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


10.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/121


REGOLAMENTO (CE) N. 1394/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

I recenti progressi scientifici nel campo della biotecnologia cellulare e molecolare hanno comportato lo sviluppo di terapie avanzate, quali la terapia genica, la terapia cellulare somatica e l’ingegneria tessutale. Questo settore emergente della biomedicina offre nuove opportunità per il trattamento di malattie o disfunzioni del corpo umano.

(2)

I prodotti per terapie avanzate, ove siano presentati come atti a trattare o a prevenire malattie negli esseri umani o possano essere utilizzati o somministrati ad esseri umani al fine di ristabilire, correggere o modificare funzioni fisiologiche con un’azione principalmente farmacologica, immunologica o metabolica, rappresentano medicinali biologici ai sensi dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (3), in combinato disposto con l’articolo 1, punto 2, della stessa. Di conseguenza, lo scopo principale delle norme relative alla loro produzione, distribuzione ed utilizzazione deve essere quello di tutelare la salute pubblica.

(3)

Per motivi di chiarezza, i prodotti terapeutici complessi richiedono precise definizioni giuridiche. Nell’allegato I della direttiva 2001/83/CE figurano le definizioni dei medicinali di terapia genica e di terapia cellulare somatica, mentre rimane da fissare la definizione giuridica dei prodotti di ingegneria tessutale. Nel caso in cui i prodotti si basino su cellule o tessuti vitali, l’azione farmacologica, immunologica o metabolica dovrebbe essere considerata quale modo principale d’azione. Dovrebbe essere anche chiarito che i prodotti che non rispettano la definizione di medicinale, quali i prodotti fatti esclusivamente di materiali non vitali che agiscono principalmente con un meccanismo fisico, non possono per definizione rappresentare medicinali per terapie avanzate.

(4)

Conformemente alla direttiva 2001/83/CE e alle direttive sui dispositivi medici, la base per decidere quale disciplina normativa sia applicabile a combinazioni di medicinali e dispositivi medici è il modo principale d’azione del prodotto combinato. Tuttavia, la complessità dei medicinali combinati per terapie avanzate contenenti cellule o tessuti vitali richiede un approccio specifico. Per questi prodotti, qualunque sia il ruolo del dispositivo medico, l’azione farmacologica, immunologica o metabolica di tali cellule o tessuti dovrebbe essere considerata il modo principale d’azione del prodotto di combinazione. Detti prodotti combinati dovrebbero essere sempre disciplinati nel quadro del presente regolamento.

(5)

A motivo della novità, della complessità e della specificità tecnica dei medicinali per terapie avanzate, per garantire la libera circolazione di tali prodotti nella Comunità nonché l’efficace funzionamento del mercato interno nel settore della biotecnologia occorre elaborare norme su misura e armonizzate.

(6)

Il presente regolamento è una lex specialis, che introduce disposizioni aggiuntive rispetto a quanto stabilito nella direttiva 2001/83/CE. Ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere la disciplina dei medicinali per terapie avanzate che sono destinati ad essere immessi in commercio negli Stati membri, preparati industrialmente o nella cui fabbricazione intervenga un processo industriale, conformemente all’ambito di applicazione generale della legislazione comunitaria in materia farmaceutica di cui al titolo II della direttiva 2001/83/CE. Dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva conformemente a specifici requisiti di qualità e utilizzati in un ospedale all’interno dello stesso Stato membro, sotto l’esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato a un determinato paziente, assicurando al tempo stesso che non siano violate le pertinenti norme comunitarie relative alla qualità e alla sicurezza.

(7)

La regolamentazione dei medicinali per terapie avanzate a livello comunitario non dovrebbe interferire con le decisioni adottate dagli Stati membri circa l’opportunità di autorizzare questo o quel tipo di cellule umane, ad esempio cellule staminali embrionali o cellule animali. Non dovrebbe inoltre incidere sull’applicazione della legislazione nazionale che proibisce o limita la vendita, la fornitura o l’utilizzazione di medicinali contenenti, consistenti in o derivati da tali cellule.

(8)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi figuranti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e tiene inoltre conto della convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti e della dignità umani nei confronti dell’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti umani e biomedicina.

(9)

Tutti gli altri moderni medicinali biotecnologici attualmente regolamentati a livello comunitario sono già soggetti ad una procedura centralizzata di autorizzazione, che prevede un’unica valutazione scientifica della qualità, della sicurezza e dell’efficacia del prodotto, effettuata conformemente alle norme più elevate da parte dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali, istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario (4) (di seguito «l’Agenzia»). Onde far fronte alla penuria di competenze nella Comunità, garantire un elevato livello di valutazione scientifica di tali medicinali nella Comunità, conservare la fiducia dei pazienti e dei professionisti medici nella valutazione e facilitare l’accesso al mercato comunitario di tali tecnologie innovative, detta procedura dovrebbe essere obbligatoria anche per i medicinali per terapie avanzate.

(10)

La valutazione di medicinali per terapie avanzate richiede spesso competenze molto specifiche, che esulano dal settore farmaceutico tradizionale e riguardano aree confinanti con altri settori, quali la biotecnologia o i dispositivi medici. Per tale motivo è opportuno istituire, in seno all’Agenzia, un comitato per le terapie avanzate, che dovrebbe essere incaricato di elaborare un progetto di parere sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia di ciascun medicinale per terapia avanzata da sottoporre all’approvazione definitiva del comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia. Inoltre, il comitato per le terapie avanzate dovrebbe essere consultato per la valutazione di qualsiasi altro medicinale che richieda una consulenza specifica rientrante nella sua sfera di competenza.

(11)

Il comitato per le terapie avanzate dovrebbe riunire tutte le migliori conoscenze nel campo dei medicinali per terapie avanzate nella Comunità. La composizione del comitato per terapie avanzate dovrebbe garantire un’adeguata copertura dei settori scientifici connessi con le terapie avanzate, inclusi terapia genica, terapia cellulare, ingegneria tessutale, dispositivi medici, farmacovigilanza ed etica. Anche le associazioni di pazienti e i medici con un’esperienza scientifica nel settore dei medicinali per terapie avanzate dovrebbero essere rappresentati.

(12)

Per garantire la coerenza scientifica e l’efficacia del sistema, l’Agenzia dovrebbe provvedere al coordinamento tra il comitato per le terapie avanzate e gli altri suoi comitati, gruppi consultivi e gruppi di lavoro, in particolare il comitato per i medicinali per uso umano, il comitato per i medicinali orfani e il gruppo di lavoro per la consulenza scientifica.

(13)

I medicinali per terapie avanzate dovrebbero essere soggetti agli stessi principi normativi degli altri tipi di medicinali biotecnologici. Tuttavia, le prescrizioni tecniche, in particolare il tipo e la quantità di dati di qualità, nonché di dati preclinici e clinici necessari per dimostrare la qualità, la sicurezza e l’efficacia del prodotto, possono essere altamente specifiche. Mentre tali prescrizioni figurano già nell’allegato I della direttiva 2001/83/CE per i medicinali di terapia genica e di terapia cellulare somatica, per i prodotti di ingegneria tessutale devono essere ancora fissate. A tal fine occorre una procedura caratterizzata da una flessibilità sufficiente in modo da tener conto facilmente della rapida evoluzione della scienza e della tecnologia.

(14)

La direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e tessuti umani. Il presente regolamento non dovrebbe derogare ai principi fondamentali fissati nella direttiva 2004/23/CE, ma integrarli con prescrizioni supplementari, se del caso. Ove i medicinali per terapie avanzate contengano cellule o tessuti umani, la direttiva 2004/23/CE dovrebbe applicarsi unicamente per quanto riguarda la donazione, l’approvvigionamento e il controllo, in quanto gli altri aspetti sono contemplati dal presente regolamento.

(15)

Per quanto riguarda la donazione di cellule o tessuti umani, dovrebbero essere rispettati principi quali l’anonimato del donatore e del ricevente, l’altruismo del donatore e la solidarietà fra donatore e ricevente. In via di principio, le cellule o i tessuti umani contenuti nei medicinali per terapie avanzate dovrebbero provenire da donazioni volontarie e gratuite. Gli Stati membri dovrebbero essere sollecitati ad adottare tutte le misure necessarie per incoraggiare un forte contributo del settore pubblico e del settore non lucrativo per quanto concerne l’approvvigionamento di cellule o tessuti umani, in quanto le donazioni volontarie e gratuite di cellule e tessuti possono contribuire a garantire elevati livelli di sicurezza per le cellule e i tessuti e, di conseguenza, di tutela della salute umana.

(16)

Le prove cliniche per medicinali per terapie avanzate dovrebbero essere svolte conformemente ai principi fondamentali e alle prescrizioni etiche di cui alla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (6). Tuttavia, la direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (7), dovrebbe essere adeguata fissando norme concepite appositamente al fine di tener pienamente conto delle caratteristiche tecniche specifiche dei medicinali per terapie avanzate.

(17)

La fabbricazione di medicinali per terapie avanzate dovrebbe essere conforme ai principi delle buone prassi di fabbricazione fissati nella direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell’8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione (8), e adattata, se del caso, per rispecchiare la natura specifica di tali prodotti. Occorrerebbe inoltre elaborare linee guida specifiche per i medicinali per terapie avanzate, in modo da rispecchiare in modo adeguato la natura particolare del loro processo di fabbricazione.

(18)

I medicinali per terapie avanzate possono includere dispositivi medici o dispositivi medici impiantabili attivi. Tali dispositivi dovrebbero soddisfare i requisiti essenziali di cui, rispettivamente, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (9), e alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (10), al fine di garantire un adeguato livello di qualità e di sicurezza. Nella valutazione dei medicinali combinati per terapie avanzate effettuata a norma del presente regolamento, l’Agenzia dovrebbe riconoscere i risultati della valutazione della parte costituita da dispositivi medici o da dispositivi medici impiantabili attivi effettuata da un organismo notificato conformemente alle direttive di cui sopra.

(19)

Le disposizioni della direttiva 2001/83/CE in materia di riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e foglio illustrativo dovrebbero essere adeguate alle specificità tecniche dei medicinali per terapie avanzate elaborando norme specifiche su tali prodotti. Tali norme dovrebbero rispettare pienamente il diritto del paziente di conoscere l’origine delle cellule o dei tessuti utilizzati nella preparazione dei medicinali per terapie avanzate, pur nel rispetto dell’anonimato del donatore.

(20)

Il controllo dell’efficacia e delle reazioni avverse costituisce un aspetto fondamentale della regolamentazione dei medicinali per terapie avanzate. Il richiedente dovrebbe quindi specificare, nella sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, se siano previste misure per garantire tale controllo, precisando, in caso affermativo, di quali misure si tratta. Ove giustificato da motivi di salute pubblica, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dovrebbe essere inoltre tenuto a istituire un sistema adeguato di gestione del rischio per far fronte ai rischi collegati ai medicinali per terapie avanzate.

(21)

L’applicazione del presente regolamento richiede la definizione di linee guida che devono essere elaborate dall’Agenzia o dalla Commissione. Si dovrebbe procedere a una consultazione aperta con tutte le parti interessate, in particolare le autorità degli Stati membri e l’industria, al fine di consentire una condivisione delle limitate competenze specialistiche in questo settore e di garantire la proporzionalità. Le linee guida sulla buona pratica clinica e sulle buone prassi di fabbricazione dovrebbero essere definite il più rapidamente possibile, preferibilmente durante il primo anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e prima della sua data d’applicazione.

(22)

Un sistema che consenta una completa tracciabilità del paziente, del prodotto e dei suoi materiali di partenza è essenziale per controllare la sicurezza dei medicinali per terapie avanzate. L’istituzione e la gestione di tale sistema dovrebbero avvenire in modo da garantire la coerenza e la compatibilità con i requisiti di tracciabilità previsti dalla direttiva 2004/23/CE, per quanto riguarda le cellule e i tessuti umani e dalla direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti (11). Il sistema di tracciabilità dovrebbe altresì rispettare le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (12).

(23)

Dato che in questo settore la scienza è in rapida evoluzione, le imprese che sviluppano medicinali per terapie avanzate dovrebbero avere la possibilità di chiedere pareri scientifici all’Agenzia, anche per quanto riguarda le attività successive all’autorizzazione. A titolo di incentivo, nel caso delle piccole e medie imprese sarebbe opportuno mantenere al minimo i diritti spettanti per tali consulenze scientifiche, riducendoli anche per gli altri richiedenti.

(24)

L’Agenzia dovrebbe essere autorizzata a formulare raccomandazioni scientifiche riguardo alla conformità di un determinato prodotto a base di geni, di cellule o di tessuti ai criteri scientifici che definiscono i medicinali per terapie avanzate in modo da affrontare, il più presto possibile, questioni al confine con altri settori, quali quello cosmetico o dei dispositivi medici, che potrebbero sorgere con l’evolversi della scienza. Date le competenze specialistiche uniche di cui dispone, il comitato per le terapie avanzate dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nel fornire consulenza in materia.

(25)

Gli studi necessari per dimostrare la qualità e la sicurezza non clinica dei medicinali per terapie avanzate sono spesso svolti da piccole e medie imprese. Al fine di stimolare l’effettuazione di tali studi, si dovrebbe istituire un sistema di valutazione e di certificazione dei dati risultanti da parte dell’Agenzia, indipendentemente da qualsiasi domanda di autorizzazione all’immissione in commercio. Anche se la certificazione non sarebbe giuridicamente vincolante, il sistema dovrebbe altresì mirare ad agevolare la valutazione di qualsiasi successiva domanda di autorizzazione di prove cliniche o di autorizzazione all’immissione in commercio basata sugli stessi dati.

(26)

Al fine di tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare qualsiasi modifica necessaria in merito alle prescrizioni tecniche applicabili alle domande di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali per terapie avanzate, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, all’etichettatura e al foglio illustrativo. La Commissione dovrebbe garantire che siano messe senza indugio a disposizione delle parti interessate informazioni rilevanti sulle misure previste.

(27)

Occorre prevedere disposizioni riguardo all’elaborazione di una relazione sull’attuazione del presente regolamento alla luce dell’esperienza acquisita, con particolare attenzione ai vari tipi di medicinali per terapie avanzate autorizzati.

(28)

Si è tenuto conto dei pareri del comitato scientifico dei medicinali e dei dispositivi medici, per quanto riguarda l’ingegneria dei tessuti, e del gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie, nonché dell’esperienza internazionale acquisita in questo settore.

(29)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (13).

(30)

In particolare, la Commissione ha il potere di adottare modifiche agli allegati da I a IV del presente regolamento e all’allegato I della direttiva 2001/83/CE. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e della direttiva 2001/83/CE, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Tali misure sono essenziali per il corretto funzionamento dell’intero quadro regolamentare ed è pertanto opportuno che siano adottate quanto prima.

(31)

Di conseguenza occorre modificare la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le norme specifiche riguardanti l’autorizzazione, la supervisione e la farmacovigilanza dei medicinali per terapie avanzate.

Articolo 2

Definizioni

1.   Oltre alle definizioni di cui all’articolo 1 della direttiva 2001/83/CE e all’articolo 3, lettere da a) a l) e da o) a q), della direttiva 2004/23/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni.

a)

Per «medicinale per terapia avanzata» si intende uno qualsiasi dei seguenti medicinali ad uso umano:

medicinali di terapia genica, quali definiti nella parte IV dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE,

medicinali di terapia cellulare somatica, quali definiti nella parte IV dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE,

prodotti di ingegneria tessutale quali definiti al punto b).

b)

Per «prodotto di ingegneria tessutale» si intende un prodotto che:

contiene o consiste di cellule o tessuti prodotti dall’ingegneria cellulare o tessutale, e

è presentato come avente proprietà atte a rigenerare, riparare o sostituire un tessuto umano oppure viene utilizzato o somministrato ad esseri umani a tal fine.

Un prodotto di ingegneria tessutale può contenere cellule o tessuti di origine umana o animale, o entrambe. Le cellule o i tessuti possono essere vitali o non vitali. Il prodotto può anche contenere sostanze supplementari, quali prodotti cellulari, biomolecole, biomateriali, sostanze chimiche, supporti o matrici.

Sono esclusi dalla presente definizione i prodotti che contengono o consistono esclusivamente di cellule e/o tessuti umani o animali non vitali, che non contengono cellule o tessuti vitali e che non agiscono principalmente con azione farmacologica, immunologica, o metabolica.

c)

Cellule o tessuti sono considerati «di ingegneria tessutale» se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

le cellule o i tessuti sono stati sottoposti ad una rilevante manipolazione così da ottenere caratteristiche biologiche, funzioni fisiologiche e proprietà strutturali pertinenti alle finalità di rigenerazione, riparazione o sostituzione. Non si considerano come manipolazioni rilevanti, in particolare, le manipolazioni elencate all’allegato I,

le cellule o i tessuti non sono destinati ad essere utilizzati per la stessa/le stesse funzioni essenziali nel beneficiario e nel donatore.

d)

Per «medicinali per terapie avanzate combinate» si intendono medicinali per terapie avanzate che soddisfano le seguenti condizioni:

devono contenere, come parte integrante del prodotto, uno o più dispositivi medici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE o uno o più dispositivi medici impiantabili attivi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE, e

la loro parte cellulare o tessutale deve contenere cellule o tessuti vitali, o

la loro parte cellulare o tessutale che contiene cellule o tessuti non vitali deve essere capace di agire sul corpo umano con un’azione che possa considerarsi primaria rispetto a quella dei dispositivi in questione.

2.   Qualora un prodotto contenga cellule o tessuti vitali, l’azione farmacologica, immunologica o metabolica di tali cellule o tessuti è considerata come modo principale d’azione del prodotto.

3.   Un medicinale per terapia avanzata contenente cellule o tessuti sia autologhi (provenienti dal paziente stesso) sia allogenici (provenienti da un altro essere umano) è considerato destinato ad uso allogenico.

4.   Un prodotto che rientri eventualmente nella definizione di prodotto dell’ingegneria tessutale e in quella di medicinale di terapia cellulare somatica è considerato quale prodotto di ingegneria tessutale.

5.   Un prodotto che rientri eventualmente nella definizione di:

medicinale di terapia cellulare somatica o di prodotto di ingegneria tessutale, e

medicinale di terapia genica,

è considerato un medicinale di terapia genica.

CAPO 2

PRESCRIZIONI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Articolo 3

Donazione, approvvigionamento e controlli

Ove il medicinale per terapia avanzata contenga cellule o tessuti umani, la donazione, l’approvvigionamento e i controlli di tali cellule o tessuti si svolgono conformemente alla direttiva 2004/23/CE.

Articolo 4

Prove cliniche

1.   Ai prodotti di ingegneria tessutale si applicano le norme di cui all’articolo 6, paragrafo 7, e all’articolo 9, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2001/20/CE per quanto riguarda i medicinali di terapia genica e di terapia cellulare somatica.

2.   Previa consultazione dell’Agenzia, la Commissione elabora linee guida dettagliate sulla buona pratica clinica propria dei medicinali per terapie avanzate.

Articolo 5

Buone prassi di fabbricazione

Previa consultazione dell’Agenzia, la Commissione elabora linee guida consone ai principi delle buone prassi di fabbricazione e proprie dei medicinali per terapie avanzate.

Articolo 6

Aspetti specifici dei dispositivi medici

1.   Un dispositivo medico che formi parte di un medicinale per terapia avanzata combinata soddisfa i requisiti essenziali di cui all’allegato I della direttiva 93/42/CEE.

2.   Un dispositivo medico impiantabile attivo che formi parte di un medicinale per terapia avanzata combinata soddisfa i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 della direttiva 90/385/CEE.

Articolo 7

Prescrizioni specifiche per i medicinali per terapie avanzate contenenti dispositivi

Oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004, le domande di autorizzazione per medicinali per terapie avanzate contenenti dispositivi medici, biomateriali, supporti o matrici sono corredate di una descrizione delle caratteristiche fisiche e dell’azione esplicata dal prodotto e di una descrizione dei metodi di progettazione del prodotto, conformemente all’allegato I della direttiva 2001/83/CE.

CAPO 3

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Articolo 8

Procedura di valutazione

1.   Il comitato per i medicinali per uso umano consulta il comitato per le terapie avanzate circa le valutazioni scientifiche di medicinali per terapie avanzate necessarie per formulare i pareri scientifici di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 726/2004. Il comitato per le terapie avanzate viene altresì consultato in caso di riesame del parere a titolo dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004.

2.   Nell’elaborare un progetto di parere da sottoporre all’approvazione definitiva del comitato per i medicinali per uso umano, il comitato per le terapie avanzate si sforza di pervenire ad un consenso scientifico. Ove non risulti possibile raggiungere tale consenso, il comitato per le terapie avanzate adotta la posizione della maggioranza dei suoi membri. Il progetto di parere riporta le posizioni dissenzienti e le relative motivazioni.

3.   Il progetto di parere formulato dal comitato per le terapie avanzate a titolo del paragrafo 1 viene trasmesso tempestivamente al presidente del comitato per i medicinali per uso umano, in modo da rispettare i termini di cui all’articolo 6, paragrafo 3, o all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004.

4.   Ove il parere scientifico su un medicinale per terapia avanzata formulato dal comitato per i medicinali per uso umano ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 non sia conforme al progetto di parere del comitato per le terapie avanzate, il comitato per i medicinali per uso umano allega al suo parere una spiegazione particolareggiata dei motivi scientifici che hanno comportato le divergenze.

5.   L’Agenzia fissa procedure specifiche per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 4.

Articolo 9

Medicinali combinati per terapie avanzate

1.   In caso di medicinali combinati per terapie avanzate, l’Agenzia effettua la valutazione finale del prodotto nel suo complesso.

2.   La domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale combinato per terapia avanzata comprende le prove della sua conformità con i requisiti essenziali di cui all’articolo 6.

3.   La domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale combinato per terapia avanzata comprende, se disponibili, i risultati della valutazione della parte costituita dal dispositivo medico o dal dispositivo medico impiantabile attivo effettuata da un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE o alla direttiva 90/385/CEE.

L’Agenzia riconosce i risultati di tale valutazione nella propria valutazione del medicinale in questione.

L’Agenzia può eventualmente chiedere all’organismo notificato interessato di trasmettere qualsiasi informazione relativa ai risultati della sua valutazione. L’organismo notificato trasmette le informazioni entro un mese.

Se la domanda non comprende i risultati della valutazione, l’Agenzia può chiedere a un organismo notificato, individuato d’intesa con il richiedente, un parere sulla conformità della parte «dispositivo» con l’allegato I della direttiva 93/42/CEE o con l’allegato 1 della direttiva 90/385/CEE, a meno che il comitato per le terapie avanzate, consigliato dai suoi esperti in materia di dispositivi medici, decida che non è necessario coinvolgere un organismo notificato.

CAPO 4

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

Articolo 10

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

In deroga all’articolo 11 della direttiva 2001/83/CE, il riassunto delle caratteristiche del prodotto per i medicinali per terapie avanzate contiene le informazioni figuranti nell’allegato II del presente regolamento, nell’ordine ivi indicato.

Articolo 11

Etichettatura dell’imballaggio esterno/del confezionamento primario

In deroga all’articolo 54 e all’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, i particolari di cui all’allegato III del presente regolamento figurano sull’imballaggio esterno dei medicinali per terapie avanzate o, qualora non vi sia imballaggio esterno, sul confezionamento primario.

Articolo 12

Confezionamento primario speciale

Oltre ai particolari di cui all’articolo 55, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/83/CE, i confezionamenti primari per i medicinali per terapie avanzate contengono i particolari seguenti:

a)

i codici unici della donazione e del prodotto, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/23/CE;

b)

in caso di medicinali per terapie avanzate per uso autologo, l’identificazione unica del paziente e la dicitura «Unicamente per uso autologo».

Articolo 13

Foglio illustrativo

1.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, il foglio illustrativo per un medicinale per terapia avanzata è redatto in conformità del riassunto delle caratteristiche del prodotto e include le informazioni di cui all’allegato IV del presente regolamento, nell’ordine ivi indicato.

2.   Il foglio illustrativo deve rispecchiare i risultati delle consultazioni con i gruppi destinatari di pazienti in modo da garantire leggibilità, chiarezza e facilità di utilizzazione.

CAPO 5

PRESCRIZIONI SUCCESSIVE ALL’AUTORIZZAZIONE

Articolo 14

Controllo dell’efficacia e delle reazioni avverse e gestione del rischio successivamente all’autorizzazione

1.   Oltre ai requisiti di farmacovigilanza di cui agli articoli da 21 a 29 del regolamento (CE) n. 726/2004, nella domanda di autorizzazione all’immissione in commercio il richiedente descrive nei dettagli le misure previste per garantire il controllo dell’efficacia dei medicinali per terapie avanzate e delle reazioni avverse.

2.   In particolari casi problematici, su parere dell’Agenzia la Commissione chiede che, come parte dell’autorizzazione all’immissione in commercio, venga attuato un sistema di gestione del rischio destinato ad identificare, caratterizzare, prevenire o minimizzare i rischi connessi ai medicinali per terapie avanzate, inclusa una valutazione dell’efficienza del sistema, oppure che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio svolga studi specifici successivamente all’immissione in commercio da sottoporre all’Agenzia per riesame.

Inoltre, l’Agenzia può chiedere la trasmissione di relazioni supplementari circa la valutazione dell’efficienza del sistema di gestione del rischio e i risultati degli studi effettuati.

La valutazione dell’efficienza del sistema di gestione del rischio e i risultati degli studi effettuati sono inclusi nelle relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004.

3.   L’Agenzia informa immediatamente la Commissione circa il non rispetto, da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, delle prescrizioni di cui al paragrafo 2.

4.   L’Agenzia elabora linee guida dettagliate sull’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3.

5.   Qualora si verifichino gravi eventi avversi o gravi reazioni avverse in relazione a un medicinale combinato per terapia avanzata, l’Agenzia ne informa le rispettive autorità nazionali competenti responsabili dell’applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 2004/23/CE.

Articolo 15

Tracciabilità

1.   Il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per terapia avanzata istituisce e gestisce un sistema che garantisca la tracciabilità del prodotto individuale, dei materiali di partenza e delle materie prime, incluse tutte le sostanze che entrano in contatto con le cellule o i tessuti, attraverso l’origine, la fabbricazione, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto e la consegna all’ospedale, all’istituto o all’ambulatorio privato in cui il prodotto è utilizzato.

2.   L’ospedale, l’istituto o l’ambulatorio privato in cui il prodotto di terapia avanzata è utilizzato istituisce e gestisce un sistema per la tracciabilità del paziente e del prodotto. Tale sistema contiene particolari sufficienti a consentire il collegamento di ogni prodotto al paziente che l’ha ricevuto e viceversa.

3.   Ove un medicinale per terapia avanzata contenga cellule o tessuti umani, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, al pari dell’ospedale, dell’istituto o dell’ambulatorio privato in cui il prodotto viene utilizzato, garantisce che il sistema di tracciabilità allestito conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia complementare e compatibile con le prescrizioni di cui agli articoli 8 e 14 della direttiva 2004/23/CE relativamente a cellule e tessuti umani diversi dalle cellule ematiche e agli articoli 14 e 24 della direttiva 2002/98/CE relativamente alle cellule ematiche di origine umana.

4.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio conserva i dati di cui al paragrafo 1 per un minimo di 30 anni dopo la data di scadenza del prodotto oppure per un periodo più lungo ove richiesto dalla Commissione come condizione per l’autorizzazione all’immissione in commercio.

5.   In caso di fallimento o di liquidazione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e ove l’autorizzazione all’immissione in commercio non sia trasferita ad un’altra persona giuridica, i dati di cui al paragrafo 1 sono trasferiti all’Agenzia.

6.   In caso di sospensione, revoca o ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio permane soggetto agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

7.   La Commissione elabora linee guida dettagliate quanto all’applicazione dei paragrafi da 1 a 6, in particolare circa il tipo e la quantità di dati di cui al paragrafo 1.

CAPO 6

INCENTIVI

Articolo 16

Consulenza scientifica

1.   Il richiedente o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può chiedere all’Agenzia consulenza in materia di progettazione e di attuazione della farmacovigilanza e del sistema di gestione del rischio di cui all’articolo 14.

2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (14), è applicato uno sconto, del 90 % per le piccole e medie imprese e del 65 % per gli altri richiedenti, sui diritti per consulenze scientifiche spettanti all’Agenzia per ogni consulenza in materia di prodotti medicinali per terapie avanzate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004.

Articolo 17

Raccomandazione scientifica circa la classificazione delle terapie avanzate

1.   Il richiedente che sviluppi un prodotto basato su geni, cellule o tessuti può chiedere una raccomandazione scientifica dell’Agenzia al fine di determinare se il prodotto in questione rientri, a livello scientifico, nella definizione di medicinale per terapia avanzata. Dopo aver consultato la Commissione, l’Agenzia fornisce tale raccomandazione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.   Previa eliminazione di tutte le informazioni di natura commerciale riservata, l’Agenzia pubblica sintesi delle raccomandazioni fornite conformemente al paragrafo 1.

Articolo 18

Certificazione dei dati della qualità e dei dati non clinici

Le piccole e medie imprese che sviluppino un medicinale per terapia avanzata possono trasmettere all’Agenzia, per valutazione scientifica e certificazione, tutti i pertinenti dati di qualità e, se disponibili, i dati non clinici richiesti in conformità dell’allegato I, moduli 3 e 4, della direttiva 2001/83/CE.

La Commissione fissa prescrizioni per la valutazione e la certificazione di tali dati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 19

Riduzione dei diritti relativi all’autorizzazione all’immissione in commercio

1.   In deroga al regolamento (CE) n. 297/95, i diritti relativi all’autorizzazione all’immissione in commercio sono ridotti del 50 % se il richiedente è un ospedale o una piccola o media impresa e può dimostrare che il medicinale per terapia avanzata in questione riveste nella Comunità un particolare interesse per la salute pubblica.

2.   Il paragrafo 1 si applica altresì ai diritti relativi alle attività svolte dall’Agenzia successivamente all’autorizzazione nel corso del primo anno successivo alla concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per terapie avanzate.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano durante i periodi transitori di cui all’articolo 29.

CAPO 7

COMITATO PER TERAPIE AVANZATE

Articolo 20

Comitato per le terapie avanzate

1.   In seno all’Agenzia è istituito un comitato per le terapie avanzate.

2.   Fatte salve disposizioni contrarie nel presente regolamento, al comitato per le terapie avanzate si applica il regolamento (CE) n. 726/2004.

3.   Il direttore esecutivo dell’Agenzia è responsabile dell’adeguato coordinamento tra il comitato per le terapie avanzate e gli altri comitati dell’Agenzia, in particolare il comitato per i medicinali per uso umano e il comitato per i medicinali orfani, i relativi gruppi di lavoro e altri gruppi scientifici consultivi.

Articolo 21

Composizione del comitato per le terapie avanzate

1.   Il comitato per le terapie avanzate si compone dei seguenti membri:

a)

cinque membri o cinque membri cooptati del comitato per i medicinali per uso umano provenienti da cinque Stati membri, con supplenti proposti dal loro rispettivo Stato membro o, nel caso di membri cooptati del comitato per i medicinali per uso umano, indicati da quest’ultimo sulla base del parere del corrispondente membro cooptato. Tali cinque membri con i relativi supplenti sono designati dal comitato per i medicinali per uso umano;

b)

un membro e un supplente designati da ogni Stato membro la cui competente autorità nazionale non sia rappresentata tra i membri e i supplenti designati dal comitato per i medicinali per uso umano;

c)

due membri e due supplenti designati dalla Commissione, a seguito di richiesta pubblica di manifestazione di interesse e previa consultazione del Parlamento europeo, in rappresentanza della professione medica;

d)

due membri e due supplenti designati dalla Commissione, a seguito di richiesta pubblica di manifestazione di interesse e previa consultazione del Parlamento europeo, in rappresentanza delle associazioni di pazienti.

I supplenti rappresentano e votano per conto dei membri in loro assenza.

2.   Tutti i membri del comitato per le terapie avanzate vengono scelti in base alle loro qualifiche o esperienze scientifiche in materia di medicinali per terapie avanzate. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), sotto il coordinamento del direttore esecutivo dell’Agenzia gli Stati membri cooperano affinché la composizione finale del comitato per le terapie avanzate rappresenti adeguatamente e in modo equilibrato i settori scientifici interessati dalle terapie avanzate, inclusi dispositivi medici, ingegneria tessutale, terapia genica, terapia cellulare, biotecnologia, chirurgia, farmacovigilanza, gestione del rischio ed etica.

Almeno due membri e due supplenti del comitato per le terapie avanzate possiedono competenze scientifiche in materia di dispositivi medici.

3.   I membri del comitato per le terapie avanzate vengono designati per un periodo rinnovabile di tre anni. Alle riunioni del comitato per le terapie avanzate possono essere accompagnati da esperti.

4.   Il comitato per le terapie avanzate elegge il proprio presidente tra i suoi membri per un mandato di tre anni, rinnovabile una sola volta.

5.   L’Agenzia rende pubblici i nominativi e le qualifiche scientifiche di tutti i membri, in particolare sul proprio sito Internet.

Articolo 22

Conflitti di interesse

Oltre ai requisiti stabiliti all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004, i membri del comitato per le terapie avanzate e i loro supplenti non hanno, nel settore della biotecnologia e dei dispositivi medici, interessi finanziari o di altro genere che potrebbero pregiudicare la loro imparzialità. Eventuali interessi indiretti connessi con tali settori sono dichiarati nel registro di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004.

Articolo 23

Compiti del comitato per le terapie avanzate

Il comitato per le terapie avanzate ha i seguenti compiti:

a)

formulare un progetto di parere su qualità, sicurezza ed efficacia di un medicinale per terapia avanzata da sottoporre all’approvazione finale del comitato per i medicinali per uso umano e fornire consulenza a quest’ultimo circa qualsiasi dato derivante dallo sviluppo di tale medicinale;

b)

fornire consulenza, a norma dell’articolo 17, ai fini di stabilire se un prodotto rientri nella definizione di medicinale per terapia avanzata;

c)

su richiesta del comitato per i medicinali per uso umano, fornire consulenza su qualsiasi medicinale che eventualmente richieda, per la valutazione della sua qualità, sicurezza o efficacia, competenze in uno dei settori scientifici di cui all’articolo 21, paragrafo 2;

d)

fornire consulenza su ogni aspetto connesso ai medicinali per terapie avanzate su richiesta del direttore esecutivo dell’Agenzia o della Commissione;

e)

fornire assistenza sul piano scientifico per l’elaborazione di qualsiasi documento connesso al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;

f)

su richiesta della Commissione, fornire competenza scientifica e consulenza su qualsiasi iniziativa comunitaria connessa allo sviluppo di terapie e medicinali innovativi che richieda competenze in uno dei settori scientifici di cui all’articolo 21, paragrafo 2;

g)

contribuire alle procedure di consulenza scientifica di cui all’articolo 16 del presente regolamento e all’articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004.

CAPO 8

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 24

Adeguamento degli allegati

Previa consultazione dell’Agenzia e secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 3, la Commissione modifica gli allegati da I a IV al fine di adeguarli all’evoluzione scientifica e tecnica.

Articolo 25

Relazione e revisione

Entro il 30 dicembre 2012 la Commissione pubblica una relazione generale sull’applicazione del presente regolamento, con informazioni approfondite circa i vari tipi di medicinali per terapie avanzate autorizzati nel quadro del presente regolamento.

In tale relazione la Commissione valuta le ripercussioni del progresso tecnico sull’applicazione del presente regolamento. Essa riesamina altresì l’ambito di applicazione del presente regolamento, incluso in particolare il quadro normativo per i medicinali per terapie avanzate combinate.

Articolo 26

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali per uso umano istituito a titolo dell’articolo 121, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 27

Modifiche al regolamento (CE) n. 726/2004

Il regolamento (CE) n. 726/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2001/83/CE, l’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata ai sensi del presente regolamento è valida in tutta la Comunità.»;

2)

l’articolo 56 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera:

«d bis)

dal comitato per le terapie avanzate;»;

b)

al paragrafo 2, primo comma, prima frase, i termini «paragrafo 1, lettere da a) a d)» sono sostituiti da «paragrafo 1, lettere da a) a d bis)»;

3)

l’allegato è modificato come segue:

a)

è aggiunto il seguente punto:

«1 bis.

Medicinali per terapie avanzate, quali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate (15).

b)

al punto 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Dopo il 20 maggio 2008 la Commissione, sentita l'Agenzia, può presentare proposte appropriate intese a modificare il presente punto, sulle quali il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in conformità del trattato.»

Articolo 28

Modifiche alla direttiva 2001/83/CE

La direttiva 2001/83/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1 è inserito il seguente punto:

«4 bis)

Medicinale per terapia avanzata:

un prodotto quale definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate (16).

2)

all’articolo 3 è aggiunto il seguente punto:

«7)

qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità, e utilizzato in un ospedale all’interno dello stesso Stato membro, sotto l’esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente.

La fabbricazione di questi prodotti è autorizzata dall’autorità competente dello Stato membro. Gli Stati membri provvedono affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui al presente paragrafo, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta l’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (17).

3)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   La presente direttiva e tutti i regolamenti ivi menzionati non ostano all’applicazione delle legislazioni nazionali che vietano o limitano l’uso di tipi specifici di cellule umane o animali nonché la vendita, la fornitura o l’uso di medicinali che contengono, consistono o derivano da tali cellule per motivi non contemplati dalla legislazione comunitaria sopra indicata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle legislazioni nazionali in questione. La Commissione raccoglie queste informazioni in un registro accessibile al pubblico.»;

4)

all’articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un’autorizzazione all’immissione in commercio delle autorità competenti di detto Stato membro rilasciata a norma della presente direttiva oppure senza un’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007.»

Articolo 29

Periodo transitorio

1.   I medicinali per terapie avanzate, diversi dai prodotti di ingegneria tessutale, che erano già legalmente sul mercato comunitario conformemente alla legislazione nazionale o comunitaria il 30 dicembre 2008 si conformano a detto regolamento entro 30 dicembre 2011.

2.   I prodotti di ingegneria tessutale che erano già legalmente sul mercato comunitario conformemente alla legislazione nazionale o comunitaria il 30 dicembre 2008 si conformano a detto regolamento entro 30 dicembre 2012.

3.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 297/95, all’Agenzia non spettano diritti per quanto riguarda le domande presentate per l’autorizzazione di medicinali per terapie avanzate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile dal 30 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 13 novembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  GU C 309 del 16.12.2006, pag. 15.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 ottobre 2007.

(3)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1901/2006.

(5)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.

(6)  GU L 121 dell’1.5.2001, pag. 34. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1901/2006.

(7)  GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13.

(8)  GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22.

(9)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).

(10)  GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE.

(11)  GU L 33 dell’8.2.2003, pag. 30.

(12)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(13)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(14)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1905/2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 1).

(15)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.»;

(16)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.»;

(17)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1901/2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).»;


ALLEGATO I

Manipolazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino

taglio,

macinazione,

sagomatura,

centrifugazione,

immersione in soluzioni antibiotiche o antimicrobiche,

sterilizzazione,

irradiazione,

separazione, concentrazione o purificazione cellulare,

filtrazione,

liofilizzazione,

congelamento,

crioconservazione,

vetrificazione.


ALLEGATO II

Riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all’articolo 10

1.   Denominazione del medicinale.

Composizione del prodotto:

2.1.   descrizione generale del prodotto, se del caso con illustrazioni e immagini esplicative;

2.2.   composizione qualitativa e quantitativa in sostanze attive e in altre componenti del prodotto, la cui conoscenza è necessaria per una buona utilizzazione, somministrazione o impianto del prodotto. Se il prodotto contiene cellule o tessuti, è fornita una descrizione particolareggiata di tali cellule o tessuti e della loro origine specifica, compresa la specie animale in caso di origine non umana.

Per l’elenco degli eccipienti, cfr. punto 6.1.

3.   Forma farmaceutica.

Informazioni cliniche:

4.1.   indicazioni terapeutiche;

4.2.   posologia e istruzioni particolareggiate per l’uso, l’applicazione, l’impianto o la somministrazione ad adulti e, se del caso, a bambini o ad altre categorie particolari della popolazione, eventualmente con illustrazioni e immagini esplicative;

4.3.   controindicazioni;

4.4.   avvertenze speciali e precauzioni per l’uso, incluse precauzioni speciali per le persone che manipolano detti medicinali e che li somministrano o impiantano ai pazienti, nonché eventuali precauzioni che devono essere prese dal paziente;

4.5.   interazione con altri medicinali ed altre forme di interazione;

4.6.   uso in caso di gravidanza e di allattamento;

4.7.   effetti sulla capacità di guidare e sull’uso di macchine;

4.8.   effetti collaterali indesiderati;

4.9.   sovradosaggio (sintomi, interventi d’urgenza).

Proprietà farmacologiche:

5.1.   proprietà farmacodinamiche;

5.2.   proprietà farmacocinetiche;

5.3.   dati preclinici di sicurezza.

Particolari sulla qualità:

6.1.   elenco degli eccipienti, compresi i sistemi di conservazione;

6.2.   incompatibilità;

6.3.   data di scadenza, all’occorrenza dopo la ricostituzione del medicinale o dopo che il confezionamento primario è stato aperto per la prima volta;

6.4.   precauzioni speciali per la conservazione;

6.5.   natura e contenuto del contenitore e di attrezzature speciali per l’uso, la somministrazione o l’impianto, se necessario con illustrazioni e immagini esplicative;

6.6.   precauzioni e istruzioni particolari per la manipolazione e l’eliminazione di un medicinale per terapia avanzata o di residui derivanti da tale prodotto, se del caso, e con illustrazioni e immagini esplicative, se necessario.

7.   Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

8.   Numero(i) dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

9.   Data della prima autorizzazione o del rinnovo dell’autorizzazione.

10.   Data della revisione del testo.


ALLEGATO III

Etichettatura dell’imballaggio esterno/del confezionamento primario di cui all’articolo 11

a)

Denominazione del medicinale e, se del caso, pazienti destinatari: bambini, ragazzi o adulti; da includere la denominazione comune internazionale (INN: International Non-proprietary Name) o, se questa non esiste, la denominazione comune.

b)

Descrizione della/delle sostanza/e attiva/e espressa/e in qualità e in quantità e, se il prodotto contiene cellule o tessuti, dicitura «Il prodotto contiene cellule di origine umana/animale [a seconda del caso]» assieme ad una breve descrizione di tali cellule o tessuti e della loro origine specifica, inclusa la specie animale in caso di origine non umana.

c)

Forma farmaceutica e, se del caso, il contenuto in base al peso, volume o numero di dosi del prodotto.

d)

Elenco degli eccipienti, compresi i sistemi di conservazione.

e)

Metodo di utilizzazione, applicazione, somministrazione o impianto e, se necessario, via di somministrazione. Se del caso, fare figurare uno spazio per la descrizione della dose prescritta.

f)

Avvertenza speciale che prescriva di tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

g)

Avvertenza speciale per il medicinale, se necessaria.

h)

Data di scadenza in linguaggio corrente (mese/anno e, se necessario, giorno).

i)

Precauzioni particolari di conservazione da prendere, se necessario.

j)

Se del caso, particolari precauzioni per lo smaltimento di medicinali inutilizzati o di residui derivanti da tali medicinali, nonché indicazione di eventuali sistemi adeguati di raccolta esistenti.

k)

Nominativo e indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e, se del caso, nominativo del rappresentante designato dal titolare a rappresentarlo.

l)

Numero(i) dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

m)

Numero del lotto di fabbricazione e codici unici della donazione e del prodotto di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/23/CE.

n)

Per medicinali per terapia avanzata ad uso autologo, identificatore unico del paziente e dicitura «Solo per uso autologo».


ALLEGATO IV

Foglio illustrativo di cui all’articolo 13

a)

Per l’identificazione del medicinale per terapia avanzata:

i)

denominazione del medicinale per terapia avanzata e, se del caso, indicazione dei pazienti destinatari: bambini, ragazzi o adulti. Deve figurare la denominazione comune;

ii)

categoria terapeutica o tipo di attività redatti in termini facilmente comprensibili dal paziente;

iii)

ove il prodotto contenga cellule o tessuti, descrizione di tali cellule o tessuti e loro origine specifica, inclusa la specie animale in caso di origine non umana;

iv)

ove il prodotto contenga dispositivi medici o dispositivi medici attivi impiantabili, descrizione di tali dispositivi e della loro origine specifica;

b)

indicazioni terapeutiche;

c)

elenco di informazioni necessarie prima di assumere o utilizzare il medicinale, tra cui:

i)

controindicazioni;

ii)

opportune precauzioni d’uso;

iii)

forme di interazione con altri medicinali e altre forme di interazione (ad esempio, alcool, tabacco, alimenti) potenzialmente in grado di influenzare l’azione del medicinale;

iv)

avvertenze particolari;

v)

se del caso, possibili effetti sulla capacità di guidare e sull’uso di macchine;

vi)

eccipienti, la cui conoscenza sia rilevante per l’uso sicuro ed efficace del medicinale e che rientrano nelle linee guida dettagliate pubblicate a norma dell’articolo 65 della direttiva 2001/83/CE.

L’elenco deve altresì tener conto della situazione particolare di determinate categorie di utenti (tra cui bambini, donne incinte o che allattano, anziani, pazienti con quadri clinici specifici);

d)

istruzioni necessarie e consuete per un uso corretto; in particolare:

i)

posologia;

ii)

modo di utilizzazione, applicazione, somministrazione o impianto e, se necessario, via di somministrazione;

e, se del caso, in relazione alla natura del prodotto:

iii)

frequenza della somministrazione, precisando, se necessario, il momento in cui il medicinale può o deve venir somministrato;

iv)

durata del trattamento, se deve essere limitata;

v)

modalità d’intervento in caso di sovradosaggio (ad esempio sintomi, interventi d’urgenza);

vi)

informazione circa la condotta da seguire nel caso in cui sia stata omessa la somministrazione di una o più dosi;

vii)

specifica raccomandazione di consultare il medico o il farmacista, a seconda dei casi, per qualsiasi chiarimento sull’utilizzazione del prodotto;

e)

descrizione degli effetti indesiderati che si possono verificare nel corso dell’uso normale del medicinale, con indicazione all’occorrenza delle contromisure da prendere; il paziente dev’essere espressamente invitato a comunicare al suo medico o al suo farmacista qualsiasi effetto collaterale indesiderato non descritto nel foglio illustrativo;

f)

riferimento alla data di scadenza che figura sull’imballaggio con:

i)

avvertenza contro l’utilizzo del prodotto dopo tale data;

ii)

all’occorrenza, precauzioni speciali per la conservazione del medicinale;

iii)

se necessario, avvertenza relativa a particolari segni visibili di deterioramento;

iv)

completa composizione qualitativa e quantitativa;

v)

nominativo e indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e, se del caso, nominativo dei suoi rappresentanti designati negli Stati membri;

vi)

nome e indirizzo del fabbricante;

g)

data in cui il foglio illustrativo è stato rivisto l’ultima volta.