ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 320

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
6 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1429/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1431/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d’olive de Nyons (DOP)]

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la marcatura e il trasporto di sottoprodotti di origine animale ( 1 )

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1433/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1434/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull’apertura di un’inchiesta relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano leggermente modificati o no e che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e attraverso l’importazione di alcuni tipi leggermente modificati di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni

23

 

*

Regolamento (CE) n. 1435/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante riapertura della pesca dell’aringa nel Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, per le navi battenti bandiera tedesca

27

 

*

Regolamento (CE) n. 1436/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante divieto di pesca degli scorfani nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali della zona CIEM V nonché nelle acque internazionali delle zone CIEM XII e XIV per le navi battenti bandiera estone

29

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

 

2007/792/CE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 26 novembre 2007, recante modifica della decisione 2005/446/CE che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9o Fondo europeo di sviluppo (FES)

31

 

 

Commissione

 

 

2007/793/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 novembre 2007, sulla nomina dei membri del gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori istituito dalla decisione 2007/602/CE

33

 

 

2007/794/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 novembre 2007, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE [notificata con il numero C(2007) 5751]  ( 1 )

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

6.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1429/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

114,0

MA

61,5

SY

68,2

TR

100,8

ZZ

86,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

99,6

ZZ

116,1

0709 90 70

MA

58,5

TR

122,0

ZZ

90,3

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 10 20

AR

20,7

AU

15,0

BR

12,7

SZ

41,9

TR

60,4

ZA

41,5

ZW

17,0

ZZ

29,9

0805 20 10

MA

67,3

ZZ

67,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

21,2

IL

66,8

TR

77,8

UY

95,3

ZZ

64,5

0805 50 10

EG

95,3

TR

112,1

ZA

62,3

ZZ

89,9

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

69,1

MK

31,5

US

80,6

ZA

95,7

ZZ

76,8

0808 20 50

AR

71,0

CN

47,9

TR

145,7

ZZ

88,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


6.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1430/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l’articolo 11, lettera c), punto ii), e l’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Germania, Lussemburgo, Austria e Italia hanno presentato richieste motivate di modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE. I Paesi Bassi hanno presentato una richiesta motivata di modifica dell’allegato III della direttiva 2005/36/CE.

(2)

La Germania ha chiesto di aggiungere il termine «sanitario(a)» («Gesundheit») alla denominazione di infermiere(a) puericultore(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»). La legge del 16 luglio 2003 relativa alle cure infermieristiche, entrata in vigore il 1o gennaio 2004, ha infatti modificato il contenuto di tale formazione e ne ha modificato la denominazione in «infermiere(a) puericultore(trice) e sanitario(a)» [«Gesundheits- und Kinderkrenkanpfleger(in)»]. La struttura e le condizioni di accesso alla formazione restano immutate.

(3)

La Germania ha chiesto che venga soppressa dall’allegato II la professione di «infermiere(a) psichiatrico(a)» [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»], poiché questa formazione completa quella di infermiere responsabile dell’assistenza generale e rientra pertanto nella definizione del diploma.

(4)

La Germania ha chiesto di aggiungere la professione di «infermiere(a) geriatrico(a)» («Altenpflegerin und Altenpfleger»), che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE, quale risulta dalla legge sulle cure geriatriche del 17 novembre 2000 e dal regolamento relativo alla formazione e agli esami per la professione di infermiere(a) geriatrico(a) del 26 novembre 2002.

(5)

Infine la Germania ha chiesto di fondere le professioni di «ortopedico bendaggi» («Bandagist») e di «meccanico ortopedico» («Orthopädiemechaniker») in quella di «tecnico ortopedico» («Orthopädietechniker») conformemente al codice dell’artigianato [Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)].

(6)

Il Lussemburgo ha chiesto di sostituire le denominazioni di «infermiere puericultore» («infirmier puériculteur») con «infermiere in pediatria» («infirmier en pédiatrie»), di «infermiere anestesista» («infirmier anesthésiste») con «infermiere in anestesia e rianimazione» («infirmier en anesthésie et réanimation») e di «massaggiatore diplomato» («masseur diplômé») con «massaggiatore» («masseur»), a seguito della legge modificata del 26 marzo 1992 sull’esercizio e la rivalorizzazione di talune professioni sanitarie. Le modalità della formazione sono invariate.

(7)

L’Austria ha chiesto di precisare la descrizione della formazione applicabile alle professioni di infermieri psichiatrici e di infermieri pediatrici di cui alla legge sulle cure infermieristiche (BGBI I no 108/1997).

(8)

L’Italia ha chiesto di sopprimere dall’allegato II le professioni di «geometra» e «perito agrario» in quanto sono oggetto di una formazione rientrante nella definizione del diploma che figura all’articolo 55 del decreto presidenziale 5 giugno 2001, n. 328 e all’allegato I del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 227.

(9)

La Germania, il Lussemburgo e l’Austria hanno chiesto di inserire nell’allegato II tutta una serie di formazioni che danno luogo all’acquisizione del titolo di mastro artigiano («Meister»/«Maître»). Tali formazioni derivano principalmente dalle legislazioni seguenti: per la Germania: il codice dell’artigianato [Gesetz zur Ordnung des Handwerks — Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)]; per il Lussemburgo: la legge del 28 dicembre 1988 [la loi du 28 décembre 1988 (JO du 28 décembre 1988 A No. 72)] e il regolamento granducale del 4 febbraio 2005 [le règlement Grand-ducal du 4 février 2005 (JO du 10 mars 2005 A — No. 29)]; per l’Austria: il codice della legislazione industriale e del lavoro [Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)]. Esse soddisfano i requisiti di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE.

(10)

I Paesi Bassi hanno chiesto di modificare nell’allegato III la descrizione delle formazioni regolamentate per tenere conto delle modifiche introdotte dalla legge sull’istruzione e l’insegnamento professionale (legge WEB del 1996). Tali formazioni soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2005/36/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).


ALLEGATO

Gli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE sono modificati come segue.

I.

L’allegato II è modificato come segue:

1)

il punto 1 è modificato come segue:

a)

alla voce «in Germania»,

i)

il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

infermiere(a) puericultore(trice) e sanitario(a) [“Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)”],»;

ii)

è soppresso il quattordicesimo trattino;

iii)

è aggiunto il trattino seguente:

«—

infermiere(a) geriatrico(a) (“Altenpflegerin und Altenpfleger”),»;

b)

alla voce «in Lussemburgo», il quinto, sesto e settimo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«—

infermiere(a) in pediatria [“infirmier(ère) en pédiatrie”],

infermiere(a) in anestesia e rianimazione [“infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation”],

massaggiatore (“masseur”),»;

c)

alla voce «in Austria»:

i)

dopo il primo trattino relativo alla formazione di base specifica in puericultura («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»), è aggiunto il testo seguente:

«ciclo di studi e formazione che ha una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui almeno dieci di insegnamento scolastico generale e tre di insegnamento professionale in un istituto di formazione per infermieri, sanzionati dal superamento di un esame per l’ottenimento del diploma»;

ii)

dopo il secondo trattino relativo alla formazione di base specifica in assistenza psichiatrica («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»), è aggiunto il testo seguente:

«ciclo di studi e di formazione che ha una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui almeno dieci di insegnamento scolastico generale e tre di insegnamento professionale in un istituto di formazione per infermieri, sanzionati dal superamento di un esame per l’ottenimento del diploma»;

2)

al punto 2, la voce «in Germania» è modificata come segue:

i)

il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

tecnico ortopedico (“Orthopädietechniker”),»;

ii)

il quinto trattino è soppresso;

3)

dopo il punto 2 è inserito il testo seguente:

«2 bis.

Mastri artigiani (“Meister”/“Maître”) (formazione scolastica e professionale che dà luogo all’acquisizione del titolo di mastro artigiano) nelle seguenti professioni:

 

in Germania:

operaio dell’industria metallurgica (“Metallbauer”),

meccanico in strumenti di chirurgia (“Chirurgiemechaniker”),

carrozziere e costruttore di veicoli (“Karosserie- und Fahrzeugbauer”),

meccanico automobilistico (“Kraftfahrzeugtechniker”),

meccanico di biciclette e motocicli (“Zweiradmechaniker”),

operaio nel settore degli impianti frigoriferi (“Kälteanlagenbauer”),

tecnico informatico (“Informationstechniker”),

meccanico agricolo (“Landmaschinenmechaniker”),

armiere (“Büchsenmacher”),

lamierista (“Klempner”),

installatore-fumista (“Installateur und Heizungsbauer”,)

elettrotecnico (“Elektrotechniker”),

costruttore di macchinari elettrici (“Elektromaschinenbauer”),

operaio navale (“Boots- und Schiffbauer”),

muratore e operaio addetto alle casseforme (“Maurer und Betonbauer”),

costruttore e installatore di stufe e impianti di riscaldamento ad aria calda (“Ofen- und Luftheizungsbauer”),

carpentiere (“Zimmerer”),

conciatetti (“Dachdecker”),

costruttore di strade (“Straßenbauer”),

specialista in isolamento termico e acustico (“Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer”),

scavatore di pozzi (“Brunnenbauer”),

scalpellino e scultore in pietra (“Steinmetz und Steinbildhauer”),

stuccatore (“Stuckateur”),

pittore e laccatore (“Maler und Lackierer”),

ponteggiatore (“Gerüstbauer”),

spazzacamino (“Schornsteinfeger”),

meccanico di precisione (“Feinwerkmechaniker”),

falegname (“Tischler”),

cordaio (“Seiler”),

panettiere (“Bäcker”),

pasticciere (“Konditor”),

macellaio (“Fleischer”),

parrucchiere (“Frisör”),

vetraio (“Glaser”),

soffiatore del vetro e costruttore di apparecchi in vetro (“Glasbläser und Glasapparatebauer”),

vulcanizzatore e riparatore di pneumatici (“Vulkaniseur und Reifenmechaniker”);

 

in Lussemburgo:

panettiere-pasticciere (“boulanger-pâtissier”),

pasticciere-cioccolatiere-confettiere-gelataio (“pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier”),

macellaio-salumiere (“boucher-charcutier”),

macellaio-salumiere equino (“boucher-charcutier-chevalin”),

rosticciere/fornitore di cibi pronti (“traiteur”),

mugnaio (“meunier”),

sarto couturier (“tailleur-couturier”),

modista cappellaio (“modiste-chapelier”),

pellicciaio (“fourreur”),

stivalaio-calzolaio (“bottier-cordonnier”),

orologiaio (“horloger”),

gioielliere-orefice (“bijoutier-orfèvre”),

parrucchiere (“coiffeur”),

estetista (“esthéticien”),

meccanico in meccanica generale (“mécanicien en mécanique générale”),

installatore di ascensori, montacarichi, scale mobili e materiale di manutenzione (“installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention”),

armaiolo (“armurier”),

fabbro (“forgeron”),

meccanico di macchine e di materiali industriali e della costruzione (“mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction”),

meccanico elettronico di auto e di moto (“mécanicien-électronicien d'autos et de motos”),

costruttore riparatore di carrozzerie (“constructeur réparateur de carosseries”),

riparatore-pittore di veicoli automotori (“débosseleur-peintre de véhicules automoteurs”),

bobinatore (“bobineur”),

tecnico elettronico di installazioni e apparecchi audiovisivi (“électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels”),

costruttore riparatore di reti di teledistribuzione (“constructeur réparateur de réseaux de télédistribution”),

tecnico elettronico in burotica e informatica (“électronicien en bureautique et en informatique”),

meccanico di macchine e materiali agricoli e viticoli (“mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles”),

calderaio (“chaudronnier”),

galvanostegista (“galvaniseur”),

esperto in automobili (“expert en automobiles”),

imprenditore di costruzione (“entrepreneur de construction”),

imprenditore di rete viaria e di pavimentazione (“entrepreneur de voirie et de pavage”),

specialista di rivestimenti (“confectionneur de chapes”),

imprenditore di isolamenti termici, acustici e a tenuta stagna (“entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité”),

installatore di riscaldamento-sanitari (“installateur de chauffage-sanitaire”),

installatore frigorista (“installateur frigoriste”),

elettricista (“électricien”),

installatore di insegne luminose (“installateur d'enseignes lumineuses”),

tecnico elettronico in comunicazione e informatica (“électronicien en communication et en informatique”),

installatore di sistemi di allarme e di sicurezza (“installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité”),

falegname ebanista (“menuisier-ébéniste”),

parchettista (“parqueteur”),

posatore di elementi prefabbricati (“poseur d'éléments préfabriqués”),

costruttore-posatore di imposte, gelosie, tettoie e tapparelle (“fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store”),

imprenditore di costruzioni metalliche (“entrepreneur de constructions métalliques”),

costruttore di forni (“constructeur de fours”),

conciatetti-lattoniere (“couvreur-ferblantier”),

carpentiere (“charpentier”),

marmista-scalpellino (“marbrier-tailleur de pierres”),

piastrellista (“carreleur”),

stuccatore di soffitti-operaio specialista in facciate (“plafonneur-façadier”),

pittore-decoratore (“peintre-décorateur”),

vetraio-specchiaio (“vitrier-miroitier”),

tappezziere-decoratore (“tapissier-décorateur”),

costruttore-posatore di caminetti e di stufe in maiolica (“constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence”),

tipografo (“imprimeur”),

operatore di media (“opérateur média”),

serigrafo (‘sérigraphe’),

rilegatore (“relieur”),

meccanico di materiale medico-chirurgico (“mécanicien de matériel médico-chirurgical”),

istruttore di guida (“instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs”),

costruttore-posatore di rivestimenti e coperture metalliche (“fabricant poseur de bardages et toitures métalliques”),

fotografo (“photographe”),

costruttore-riparatore di strumenti musicali (“fabricant réparateur d'instruments de musique”),

istruttore di nuoto (“instructeur de natation”);

 

in Austria:

capomastro per quanto concerne i lavori da eseguire (“Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten”),

panettiere (“Bäcker”),

fontaniere (“Brunnenmeister”),

conciatetti (“Dachdecker”),

elettrotecnico (“Elektrotechniker”),

macellaio (“Fleischer”),

parrucchiere e parruccaio (stilista) [“Friseur und Perückenmacher (Stylist)”],

tecnica delle installazioni sanitarie e di gas (“Gas- und Sanitärtechnik”),

vetraio (“Glaser”),

posatore di rivestimenti in vetro e lucidatore di vetro piatto (“Glasbeleger und Flachglasschleifer”),

soffiatore del vetro e produttore di strumenti in vetro (“Glasbläser und Glasapparatebauer”),

lucidatore e profilatore di vetro soffiato (attività artigianali collegate) [“Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)”],

stufaio (“Hafner”),

tecnico di riscaldamento (“Heizungstechnik”),

tecnico di ventilazione (attività artigianali collegate) [“Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)”],

tecnica della refrigerazione e del condizionamento dell’aria (“Kälte- und Klimatechnik”),

elettronica della comunicazione (“Kommunikationselektronik”),

pasticciere, compresi i produttori di panpepato, frutta candita, gelati e cioccolato [“Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung”],

tecnico automobilistico (“Kraftfahrzeugtechnik”),

carrozziere, compreso lamierista e pittore di carrozzeria (attività artigianali collegate) [“Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)”],

trasformazione di materie plastiche (“Kunststoffverarbeitung”),

pittore e imbianchino (“Maler und Anstreicher”),

laccatore (“Lackierer”),

doratore e stuccatore (“Vergolder und Staffierer”),

produzione di targhe e insegne (attività artigianali collegate) [“Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)”],

meccatronico nel settore della costruzione di macchine elettriche e dell’automazione (“Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung”),

meccatronico in elettronica (“Mechatroniker f. Elektronik”),

burotica e sistemi informatici (“Büro- und EDV-Systemtechnik”),

meccatronico in tecniche delle macchine e tecniche di fabbricazione (“Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik”),

meccatronico in attrezzature mediche (attività artigianali collegate) [“Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)”],

tecnica delle superfici (“Oberflächentechnik”),

design dei metalli (attività artigianali collegate) [“Metalldesign (verbundenes Handwerk)”],

fabbro specializzato in serrature (“Schlosser”),

fabbro (“Schmied”),

tecnico delle macchine agricole (“Landmaschinentechnik”),

stagnaio (“Spengler”),

calderaio (attività artigianali collegate) [“Kupferschmied (verbundenes Handwerk)”],

mastro marmista, compresa la produzione di pietre artificiali e di terrazzo (“Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher”),

stuccatore e intonacatore (“Stukkateur und Trockenausbauer”),

falegname (“Tischler”),

modellista (“Modellbauer”),

bottaio (“Binder”),

tornitore (“Drechsler”),

costruttore di barche (“Bootsbauer”),

scultore (attività artigianali collegate) [“Bildhauer (verbundenes Handwerk)”],

vulcanizzatore (“Vulkaniseur”),

armaiolo (compreso il commercio delle armi) [“Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels”],

isolamento termico, acustico e antincendio (“Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer”),

mastro carpentiere per quanto concerne i lavori da eseguire (“Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten”),

ciclo di studi e di formazione che ha una durata totale di almeno tredici anni, di cui almeno tre di formazione in un quadro strutturato, in parte acquisita nell’impresa e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, sancita da un esame nonché una formazione teorica e pratica di mastro artigiano di almeno un anno. Il superamento dell’esame di mastro artigiano conferisce il diritto di esercitare la professione in qualità di lavoratore autonomo, di formare apprendisti e di fregiarsi del titolo di mastro (“Meister/Maître”).»;

4)

al punto 4, «Settore tecnico», la voce «in Italia» è soppressa.

II.

L’allegato III è modificato come segue:

il contenuto della voce «nei Paesi Bassi»è sostituito dal testo seguente:

«i corsi di formazione regolamentati che corrispondono al livello di qualifica 3 o 4 del registro centrale nazionale delle formazioni professionali istituito dalla legge sull’istruzione e l’insegnamento professionale o corsi di formazione più vecchi il cui livello è assimilato a questi livelli di qualifica.

I livelli 3 e 4 della struttura di qualifica corrispondono alle descrizioni seguenti:

livello 3: responsabilità dell’applicazione e della combinazione di procedure standardizzate. Combinazione o concezione di procedure in funzione delle attività di organizzazione o di preparazione del lavoro. Attitudine a giustificare queste attività presso i colleghi (senza legame gerarchico). Responsabilità gerarchica del controllo e dell’accompagnamento dell’applicazione tramite altre procedure standardizzate o automatizzate di routine. Si tratta per lo più di competenze e conoscenze professionali,

livello 4: responsabilità dell’esecuzione dei compiti assegnati, nonché della combinazione o concezione di nuove procedure. Attitudine a giustificare queste attività presso i colleghi (senza legame gerarchico). Responsabilità gerarchica esplicita per quanto riguarda la pianificazione e/o l’amministrazione e/o l’organizzazione e/o lo sviluppo dell’insieme del ciclo di produzione. Si tratta di competenze e conoscenze specializzate e/o non inerenti alla professione.

I due livelli corrispondono a cicli di studi regolamentati di una durata totale di almeno 15 anni che presuppongono il completamento di otto anni di insegnamento di base seguiti da quattro anni di insegnamento professionale preparatorio medio (“VMBO”), ai quali si aggiungono almeno tre anni di formazione di livello 3 o 4 in un istituto di insegnamento medio professionale (MBO), sanzionata da un esame. [La durata della formazione professionale media può essere ridotta da tre a due anni se l’interessato dispone di una qualifica che dà accesso all’università (14 anni di formazione preliminare) o all’insegnamento professionale superiore (13 anni di formazione preliminare)].

Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato;».


6.12.2007   

IT

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L 320/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1431/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d’olive de Nyons (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Huile d’olive de Nyons», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54).

(3)  GU C 73 del 30.3.2007, pag. 4.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

FRANCIA

Huile d’olive de Nyons (DOP)


6.12.2007   

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L 320/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1432/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la marcatura e il trasporto di sottoprodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1 e l'allegato VI, capitolo I, punto 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce requisiti sanitari specifici relativi ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(2)

Gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispongono che i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'articolo 7 dello stesso regolamento.

(3)

L'articolo 7 e l'allegato II fissano i requisiti applicabili all'identificazione, alla raccolta e al trasporto delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati. Al fine di migliorare il controllo e la rintracciabilità, è opportuno che per gli scambi di tali sottoprodotti e prodotti trasformati sia impiegato un codice colore standardizzato da applicare a imballaggi, contenitori e veicoli. I colori vanno scelti in modo da garantire che vengano facilmente distinti, anche da persone affette da un'alterazione della percezione dei colori.

(4)

Per motivi di chiarezza è opportuno aggiungere una definizione di «codice colore» alle definizioni specifiche di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(5)

Gli Stati membri devono avere la possibilità di istituire sistemi o di definire norme supplementari riguardanti il codice colore impiegato per imballaggi, contenitori e veicoli destinati al trasporto delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati all'interno del loro territorio. Tali sistemi o norme non devono essere in contraddizione con il codice colore standardizzato utilizzato per gli scambi commerciali.

(6)

Gli Stati membri devono altresì avere la possibilità di prescrivere la marcatura dei sottoprodotti di origine animale provenienti dal loro territorio e destinati a rimanervi, oltre alla marcatura dei materiali specifici a rischio di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (2). Tale marcatura non deve tuttavia creare ostacoli agli scambi e alle esportazioni verso paesi terzi.

(7)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme relative al modello di documento commerciale che deve accompagnare i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati durante il trasporto. Al fine di migliorare l'identificazione e la rintracciabilità dei sottoprodotti di origine animale è opportuno definire norme supplementari riguardanti tali documenti.

(8)

Gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispongono che alcuni sottoprodotti di origine animale trasformati vengano contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, dello stesso regolamento.

(9)

A norma dell'allegato VI, capitolo I, del regolamento (CE) n. 1774/2002 i prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1 o 2, ad eccezione dei prodotti liquidi destinati a un impianto di produzione di biogas o a un impianto di compostaggio, devono essere contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, tramite un sistema approvato dall'autorità competente. Sinora, data la mancanza di dati scientifici relativi alla marcatura, non sono state definite norme dettagliate a tale riguardo.

(10)

Il 17 ottobre 2006 il centro comune di ricerca della Commissione ha pubblicato uno studio di attuazione inteso a valutare l'adeguatezza del trieptanoato di glicerina quale marcatore dei sottoprodotti di origine animale nei sistemi di lavorazione degli scarti. Sulla base di tale relazione vanno definiti requisiti dettagliati per la marcatura dei sottoprodotti di origine animale trasformati.

(11)

Tali requisiti non devono pregiudicare la marcatura dei prodotti trasformati utilizzati in concimi organici e fertilizzanti, al fine di rispettare l'obbligo di non applicarli direttamente a superfici accessibili agli animali da allevamento a norma del regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento (3).

(12)

È opportuno prevedere alcune deroghe all'obbligo di contrassegnare i prodotti trasformati con trieptanoato di glicerina, in particolare per quanto riguarda i prodotti trasportati ai fini di utilizzo o di eliminazione con un metodo conforme al regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell'allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (4).

(13)

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 vanno pertanto modificati di conseguenza.

(14)

Per concedere agli Stati membri e all'industria il tempo per adattarsi alle nuove norme prescritte dal presente regolamento, è opportuno che tali norme si applichino dal 1o luglio 2008.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 8).

(3)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.

(4)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2006 (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 4).


ALLEGATO

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

1)

nell'allegato I è aggiunto il seguente punto:

«65.

“codice colore”: impiego sistematico dei colori conformemente all'allegato II, capitolo I, al fine di presentare le informazioni di cui al presente regolamento sulla superficie, o su parte della superficie, di un imballaggio, un contenitore o un veicolo, o su un'etichetta o un simbolo ad essi applicati.»;

2)

l'allegato II è modificato come segue:

a)

il capitolo I è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO I

Identificazione

1.

Vanno adottate tutte le misure necessarie per garantire che:

a)

i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano identificabili e restino separati e identificabili per tutta la durata delle operazioni di raccolta e trasporto;

b)

i prodotti trasformati siano identificabili e restino separati e identificabili durante il trasporto;

c)

le sostanze marcanti che consentono l'identificazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti trasformati di una categoria specifica siano utilizzate solo per la categoria per la quale il loro impiego è prescritto a norma del presente regolamento o stabilito conformemente al punto 4; e

d)

i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati siano spediti da uno Stato membro a un altro in imballaggi, contenitori o veicoli che recano in modo ben visibile e indelebile, almeno per il periodo del trasporto, il seguente codice colore:

i)

per i materiali di categoria 1 il colore nero;

ii)

per i materiali di categoria 2 (diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente), il colore giallo;

iii)

per i materiali di categoria 3 il colore verde, con un'elevata percentuale di blu, per garantire che si distingua chiaramente dagli altri colori.

2.

Durante il trasporto l'etichetta applicata all'imballaggio, al contenitore o al veicolo deve:

a)

indicare chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati ottenuti i prodotti trasformati; e

b)

recare quanto segue:

i)

in caso di materiali di categoria 3, la dicitura “Non destinato al consumo umano”;

ii)

in caso di materiali di categoria 2 (diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente) e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura “Non destinato al consumo animale”; tuttavia, quando i materiali di categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indica invece “Per l'alimentazione di …” con il nome della specie animale alla cui alimentazione sono destinati i materiali;

iii)

in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura “Destinato esclusivamente all'eliminazione”;

iv)

in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura “Stallatico”.

3.

Gli Stati membri possono istituire sistemi o stabilire norme riguardanti il codice colore impiegato per imballaggi, contenitori o veicoli destinati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati provenienti dal loro territorio e destinati a rimanervi, purché tali sistemi o norme non contraddicano il codice colore di cui al punto 1, lettera d).

4.

Fatto salvo l'allegato V, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri possono istituire sistemi o definire norme in merito alla marcatura dei sottoprodotti di origine animale provenienti dal loro territorio e destinati a rimanervi purché tali sistemi e tali norme non contraddicano i requisiti relativi alla marcatura dei prodotti trasformati stabiliti nell'allegato VI, capitolo I, del presente regolamento.

5.

In deroga ai punti 3 e 4 gli Stati membri possono applicare i sistemi e le norme menzionati in tali punti per i sottoprodotti di origine animale provenienti dal loro territorio ma non destanti a rimanervi se lo Stato membro o il paese terzo di destinazione ha dato il proprio accordo.»;

b)

nel capitolo X, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati da un documento commerciale conforme al modello figurante nel presente capitolo. Tuttavia, per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati all'interno del loro territorio gli Stati membri possono prescrivere:

a)

l'impiego di un documento commerciale diverso, su supporto cartaceo o elettronico, purché tale documento rispetti i requisiti di cui al capitolo III, punto 2;

b)

che nel documento commerciale la quantità dei materiali di cui al capitolo III, punto 2, lettera c), sia espressa in peso;

c)

che il destinatario invii una copia del documento commerciale al produttore, affinché questi la conservi conformemente al capitolo V come prova di arrivo della partita.»;

3)

l'allegato VI è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

il capitolo I è modificato come segue:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

ii)

nella parte C sono aggiunti i seguenti punti:

«10.

Negli impianti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 13 i prodotti trasformati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), sono contrassegnati in modo permanente:

a)

ove tecnicamente possibile mediante una sostanza odorante; nonché

b)

con trieptanoato di glicerina (GHT) in modo che:

i)

il GHT sia addizionato ai prodotti trasformati sottoposti in precedenza a un trattamento termico sterilizzante a una temperatura di almeno 80° nella parte più interna che li preservi da successive ricontaminazioni; e

ii)

tutti i prodotti trasformati contengano in modo omogeneo in tutta la massa una concentrazione minima di 250 mg di GHT per chilo di grasso.

11.

Gli operatori degli impianti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 13 devono disporre di un sistema di costante controllo e registrazione dei parametri atti a dimostrare all'autorità competente che nei prodotti trasformati di cui al punto 10 è raggiunta la concentrazione omogenea minima di GHT prescritta conformemente al punto 10, lettera b).

Il sistema di controllo e di registrazione permette inoltre di determinare, mediante il prelevamento di campioni a intervalli regolari, il contenuto di GHT intatto come trigliceride in un estratto di GHT lavato con etere di petrolio 40-70.

12.

L'autorità competente effettua una verifica del funzionamento del sistema di controllo e registrazione di cui al punto 11 al fine di accertare il rispetto del presente regolamento e, laddove necessario, può richiedere l'analisi di campioni supplementari conformemente al metodo di cui al secondo comma del punto 11.

13.

La marcatura mediante GHT non è prescritta per i prodotti trasformati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), ove tali prodotti:

a)

siano trasportati dall'impianto di trasformazione mediante un sistema di convoglio chiuso, qualora tale sistema sia stato autorizzato dall'autorità competente ai fini:

i)

di incenerimento o coincenerimento diretto immediato; ovvero

ii)

di un impiego immediato secondo un metodo approvato per i sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2 a norma degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 92/2005; oppure

b)

siano destinati all'impiego a fini scientifici o di ricerca autorizzato dall'autorità competente.»


6.12.2007   

IT

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L 320/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1433/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 dispone che l'alcole preso in consegna dagli organismi d'intervento venga smerciato mediante vendita all'asta o mediante procedura di gara.

(2)

Le gare per la vendita di alcole sono le uniche vendite di prodotti detenuti dagli organismi d'intervento nel settore agricolo per le quali la Commissione gestisce l'apertura di ogni gara e la relativa decisione. A fini di semplificazione della normativa e di armonizzazione delle misure di gestione dei mercati agricoli nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati, occorre istituire anche per la vendita di alcole un sistema basato su una gara permanente indetta dalla Commissione e su gare parziali indette dagli Stati membri.

(3)

Al fine di garantire che le informazioni relative alle gare parziali negli Stati membri siano accessibili ad ogni impresa riconosciuta dalla Comunità, occorre disporre che dette informazioni siano pubblicate per via elettronica.

(4)

Per evitare che tutto l'alcole delle scorte sia venduto in una sola volta o a una sola impresa, occorre limitare il quantitativo massimo che può essere posto in vendita in ciascuna gara parziale.

(5)

Per garantire uno smaltimento regolare e ottimale dell'alcole tenendo conto del rallentamento dell'attività che si verifica nel periodo estivo e sotto Natale, occorre stabilire una data di scadenza per le gare parziali una volta al mese, tranne in luglio e in dicembre.

(6)

Occorre stabilire con precisione le tappe e le caratteristiche della gara parziale.

(7)

L'esperienza recente ha dimostrato che i piani degli impianti in cui l'alcole è trasformato in alcole assoluto non sono documenti indispensabili ai fini della concessione del riconoscimento alle imprese ammesse a partecipare alle vendite di alcole da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. Occorre pertanto eliminare tale voce dall'elenco dei documenti da fornire ai fini del riconoscimento.

(8)

Per tutelare gli interessi delle imprese offerenti nel corso dell'intera procedura di gara parziale, occorre stabilire disposizioni intese a limitare gli spostamenti dell'alcole posto in vendita tra la pubblicazione del bando di gara parziale e il ritiro dell'alcole medesimo da parte dell'impresa aggiudicataria.

(9)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

1)

nel titolo III, il capo IV è modificato come segue:

a)

nella sottosezione III, gli articoli 92, 93 e 94 quinquies sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 92

Gara permanente

1.   È indetta una gara permanente relativa all'alcole da utilizzare esclusivamente sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità.

2.   A tal fine è pubblicato un bando di gara permanente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 92 bis

Gare parziali

1.   Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento procede a gare parziali. A tal fine l'organismo d'intervento pubblica un bando di gara e ne garantisce un'adeguata pubblicità, in particolare mediante affissione nella propria sede e pubblicazione sul suo sito web o sul sito web del ministero competente.

2.   Nel bando di gara sono indicati in particolare il termine e il luogo di presentazione delle offerte. Ogni gara parziale verte su un quantitativo massimo di 100 000 ettolitri.

3.   Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese alle ore 13 (ora di Bruxelles). In luglio e in dicembre non sono presentate offerte.

4.   La prima gara parziale si svolge nel mese successivo a quello di pubblicazione del bando di gara permanente.

5.   Ogni Stato membro le cui scorte di alcole vinico comunitario siano pari o superiori a 100 000 ettolitri è tenuto a indire una gara parziale ai sensi del presente articolo.

Articolo 93

Bando di gara parziale

Per i quantitativi di alcole che detiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 2, l'organismo d'intervento indica:

a)

le modalità specifiche della gara nonché l'ubicazione dei depositi nei quali è immagazzinato l'alcole destinato alla vendita;

b)

il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, oggetto della gara parziale;

c)

le partite;

d)

le condizioni di pagamento;

e)

le modalità per ottenere i campioni;

f)

l'importo della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 94, paragrafo 1, primo comma, e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 94 quater, paragrafo 3.

Articolo 93 bis

Riconoscimento delle imprese

1.   L'alcole è aggiudicato a imprese stabilite nella Comunità e deve essere utilizzato per gli scopi previsti all'articolo 92.

2.   Ai fini dell'aggiudicazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono il riconoscimento a imprese che ritengono ammissibili e che hanno presentato una domanda corredata della seguente documentazione:

a)

una dichiarazione dell'impresa di essere in grado di utilizzare almeno 50 000 ettolitri di alcole all'anno;

b)

la sede amministrativa dell'impresa;

c)

il nome e l'indirizzo degli impianti in cui l'alcole è trasformato in alcole assoluto, con indicazione della loro capacità di trasformazione annua;

d)

una copia dell'autorizzazione, rilasciata dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, per l'esercizio degli impianti suddetti;

e)

l'impegno dell'impresa a garantire che l'acquirente finale dell'alcole utilizzi quest'ultimo esclusivamente come bioetanolo, per la produzione di carburante nella Comunità.

3.   Il riconoscimento rilasciato in uno Stato membro è valido per tutta la Comunità.

4.   Sono considerate riconosciute ai fini del presente regolamento le imprese riconosciute al 9 dicembre 2007.

5.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualsiasi nuovo riconoscimento o revoca del riconoscimento, indicando la data esatta della decisione.

6.   La Commissione mette immediatamente a disposizione degli Stati membri dopo ogni modifica l'elenco aggiornato delle imprese riconosciute.

Articolo 93 ter

Disposizioni relative all'alcole

L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie affinché l'alcole delle cisterne poste in vendita non possa più subire alcuno spostamento fino al rilascio di un apposito buono di ritiro, tranne in caso di sostituzione decisa dall'organismo d'intervento per motivi logistici a condizioni da stabilire chiaramente nel bando di gara parziale.

Articolo 93 quater

Presentazione delle offerte

1.   Le imprese riconosciute alla data di pubblicazione del bando di gara parziale e interessate partecipano alla gara parziale consegnando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento che detiene l'alcole dietro rilascio di una ricevuta oppure inviandola all'organismo d'intervento con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta dietro rilascio di una ricevuta.

2.   L'offerente non può presentare più di un'offerta per ciascuna partita. Qualora egli presenti più offerte per partita, nessuna di queste è ammissibile.

Articolo 94

Disposizioni relative alle offerte

1.   Per poter essere ammessa, nel momento in cui è presentata l'offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento interessato detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol.

A tal fine, gli organismi d'intervento interessati rilasciano immediatamente agli offerenti un attestato di avvenuto deposito della cauzione di partecipazione per i quantitativi di pertinenza di ciascun organismo d'intervento.

2.   Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la costituzione della cauzione di buona esecuzione e il pagamento del prezzo rappresentano esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 94 bis

Comunicazioni relative alle offerte

1.   Il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 3, gli organismi d'intervento comunicano alla Commissione le partite e i prezzi proposti dagli offerenti nonché il quantitativo di alcole che compone ciascuna partita. Gli organismi d'intervento indicano inoltre le offerte rifiutate ed, eventualmente, i motivi di tale rifiuto.

2.   Gli organismi d'intervento trasmettono tali informazioni ai servizi della Commissione sotto forma di elenco anonimo.

3.   Se non vengono presentate offerte gli organismi d'intervento ne informano la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 94 ter

Seguito dato alle offerte

1.   In base alle offerte presentate la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, decide se dare o non dare seguito alle offerte.

2.   Quando dà seguito alle offerte, la Commissione accetta l'offerta più conveniente per partita e fissa il prezzo di vendita di ciascuna partita. Qualora per una data partita siano state presentate più offerte a tale prezzo, l'organismo d'intervento aggiudica il quantitativo di cui trattasi ripartendolo tra gli offerenti interessati, con il loro accordo, oppure mediante sorteggio.

3.   La Commissione notifica le decisioni adottate a norma del presente articolo agli Stati membri e agli organismi d'intervento detentori di alcole ai quali sono state presentate offerte.

4.   La Commissione pubblica i risultati della gara in forma semplificata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 94 quater

Dichiarazione di aggiudicazione

1.   L'organismo d'intervento informa immediatamente gli offerenti, per iscritto e con ricevuta di ritorno, circa l'esito dell'offerta.

2.   Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento rilascia a ciascun aggiudicatario una dichiarazione di aggiudicazione attestante che l'offerta è stata accolta.

3.   Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ciascun aggiudicatario fornisce la prova di aver costituito, presso l'organismo d'intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione di 40 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol, destinata a garantire l'utilizzazione di tutto l'alcole aggiudicato ai fini previsti all'articolo 92.

Articolo 94 quater bis

Comunicazione alla Commissione

Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della decisione di cui all'articolo 94 ter, paragrafo 3, l'organismo d'intervento comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'offerente corrispondente a ciascuna delle offerte presentate.

Articolo 94 quinquies

Ritiro dell'alcole

1.   L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario concordano un calendario previsionale per lo scaglionamento dei ritiri.

2.   L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento del corrispondente quantitativo. Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100 % vol.

Il buono di ritiro è rilasciato per un quantitativo minimo di 1 500 ettolitri, ad eccezione dell'ultimo ritiro in ogni Stato membro.

Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato. Il termine per il ritiro non può superare gli otto giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di rilascio del buono di ritiro. Tuttavia, ove il buono di ritiro verta su un quantitativo superiore a 25 000 ettolitri, il termine può essere superiore a otto giorni, ma non superiore a quindici giorni.

3.   La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di ritiro è trasferita alla data indicata nel buono stesso, la quale non può essere posteriore alla data di validità del buono, e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino in tale data. Da questo momento l'acquirente si assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per l'alcole non ritirato.

4.   Il ritiro materiale dell'alcole deve essere portato a termine entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui all'articolo 94 quater, paragrafo 1.

5.   L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

Articolo 94 sexies

Svincolo della cauzione di partecipazione

La cauzione di cui all'articolo 94, paragrafo 1, è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.»;

b)

nella sottosezione IV, gli articoli 95 e 96 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 95

Disposizioni relative alle vendite pubbliche di alcole

1.   Ai fini della redazione dei regolamenti di apertura di vendita pubblica dell'alcole, la Commissione invia agli Stati membri interessati una richiesta di informazioni concernenti:

a)

il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, che può essere messo in vendita;

b)

il tipo di alcole in questione;

c)

la qualità degli alcoli, precisando un limite massimo e minimo per le caratteristiche di cui all'articolo 96, paragrafo 4, lettera d), punti i) e ii).

Entro dodici giorni dal ricevimento di questa richiesta, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'ubicazione e i riferimenti precisi delle diverse cisterne di alcole che possiedono le caratteristiche qualitative richieste per un quantitativo globale pari almeno al quantitativo di alcole di cui al primo comma, lettera a).

2.   Una volta effettuata la comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 1, secondo comma, l'alcole delle cisterne in questione non può più essere spostato sino al rilascio di un apposito buono di ritiro.

L'alcole delle cisterne che non figurano nei relativi bandi di vendita pubblica o che non sono designate nella decisione della Commissione di cui agli articoli da 83 a 93 non è più soggetto a tale divieto.

L'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 1 può essere sostituito con un alcole dello stesso tipo dagli organismi d'intervento che lo detengono, oppure mescolato con altri alcoli consegnati all'organismo d'intervento fino al rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per ragioni logistiche. Gli organismi d'intervento degli Stati membri informano la Commissione della sostituzione dell'alcole.

Articolo 96

Condizioni relative alle partite

1.   L'alcole è smerciato in partite.

2.   Una partita è costituita da un quantitativo di alcole di qualità sufficientemente omogenea, che può essere ripartito in più cisterne e in più luoghi.

3.   Ad ogni partita è assegnato un numero. Nella numerazione delle partite le cifre sono precedute dalle lettere “CE”.

4.   Ciascuna partita è oggetto di una descrizione. Tale descrizione indica come minimo:

a)

l'ubicazione della partita, compreso il riferimento che consente di identificare la cisterna o le cisterne in cui è contenuto l'alcole e la quantità di alcole contenuta in ciascuna cisterna;

b)

il quantitativo totale espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol. Questo quantitativo, non superiore a 50 000 ettolitri, è calcolato con un'approssimazione dell'1 %;

c)

il titolo alcolometrico minimo, espresso in % vol, per ogni cisterna;

d)

se possibile, la qualità della partita, precisando un limite inferiore e un limite superiore dei valori seguenti:

i)

l'acidità, espressa in grammi di acido acetico per ettolitro di alcole a 100 % vol;

ii)

il tenore di metanolo, in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol;

e)

il riferimento alla misura d'intervento che è all'origine della produzione di alcole, con l'indicazione dell'articolo pertinente del regolamento (CE) n. 1493/1999.»;

2)

all'articolo 101, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo il paragrafo 1, se l'alcole è smerciato per uso esclusivo nel settore dei carburanti nei paesi terzi, i controlli destinati ad accertarne l'effettivo utilizzo sono realizzati fino al momento in cui esso viene miscelato con un denaturante nel paese di destinazione.

Per lo smaltimento dell'alcole da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità i controlli sono realizzati fino al momento del ricevimento dell'alcole da parte di un'impresa riconosciuta ai sensi dell'articolo 93 bis.

Nei casi previsti al primo e al secondo comma, l'alcole deve rimanere sotto la sorveglianza di un organismo ufficiale che ne garantisca l'utilizzo nel settore dei carburanti, in applicazione di uno speciale regime fiscale che impone tale utilizzo finale.»;

3)

l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

«Articolo 102

Ricorso ad una società di sorveglianza

Il bando di gara parziale di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, può prevedere il ricorso ai servizi di una società di sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara e in particolare della destinazione e/o dell'utilizzazione finale dell'alcole. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario, così come quelle sostenute per le analisi e i controlli effettuati in applicazione dell'articolo 99 del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2007 (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 9).


6.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1434/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

sull’apertura di un’inchiesta relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano leggermente modificati o no e che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e attraverso l’importazione di alcuni tipi leggermente modificati di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.

(2)

La richiesta è stata presentata il 22 ottobre 2007 dalla Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, produttore comunitario di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto interessato dall’eventuale elusione è costituito da alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli, originari della Repubblica popolare cinese, normalmente dichiarati ai codici NC ex 8305 10 00 («il prodotto in esame»). Ai fini del presente regolamento, alcuni dei meccanismi ad anelli per la legatura di fogli sono costituiti da 2 lamine rettangolari, o da fili, d’acciaio su cui sono fissati almeno 4 semianelli in filo d’acciaio, tenuti insieme da una lamina d’acciaio esterna. Si possono aprire premendo sui semianelli o azionando un dispositivo d’acciaio a scatto, fissato al meccanismo.

(4)

I prodotti in esame sono alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli, leggermente modificati, provenienti dalla Repubblica popolare cinese, normalmente dichiarati ai codici NC ex 8305 10 00 (classificati, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento al codice TARIC 8305100090), e alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli, leggermente modificati e non, spediti dalla Tailandia, normalmente dichiarati ai codici NCex 8305 10 00 (classificati, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ai codici TARIC 8305100019, 8305100029 e 8305100090) («i prodotti sotto inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio (2) estese alle importazioni dello stesso prodotto, spedite dal Vietnam (3) e dalla Repubblica democratica popolare del Laos (4).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse per mezzo di una lieve modifica del prodotto in esame per farlo rientrare in codici doganali normalmente non soggetti a tali misure, come il codice NC ex 8305 10 00 (prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, codice TARIC 8305100090), e che la modifica non cambia le caratteristiche essenziali del prodotto in esame. Esempi di tali lievi modifiche sono i meccanismi ad anelli per la legatura di fogli muniti di più di 2 lamine rettangolari, o fili, d’acciaio e/o con lamine smussate, oppure altri con 2 lamine d’acciaio i cui bordi siano stati tagliati e/o dotati di rientranze che fanno loro perdere la forma rettangolare. La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, vengono eluse mediante il trasbordo attraverso la Tailandia del prodotto in esame, con o senza le lievi modifiche sopradescritte.

(7)

Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

dalla domanda risulta che, in seguito all’introduzione di misure sul prodotto interessato, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Tailandia nella Comunità ha subito notevoli cambiamenti senza che, a parte il dazio, ciò fosse sufficientemente motivato o giustificato,

tale cambiamento nella configurazione degli scambi sembra dovuto alla lieve modifica del prodotto in esame e dal trasbordo attraverso la Tailandia di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, modificati o no,

la domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito dall’inchiesta che ha portato alle misure in vigore,

infine, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto in esame sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto,

se, l’inchiesta giungesse a individuare pratiche di elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quelle summenzionate, essa potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(8)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano leggermente modificati o no o che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e le importazioni di alcuni tipi leggermente modificati di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.

a)

Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Tailandia, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle associazioni di importatori nella Comunità che hanno collaborato all’inchiesta che ha portato alle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Tailandia. Eventualmente, potranno essere chieste informazioni anche all’industria comunitaria.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro e non oltre il termine di cui all’articolo 3 del presente regolamento, per stabilire se esse figurano nella domanda e chiedere un questionario entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

Le autorità della Repubblica popolare cinese e della Tailandia saranno informate dell’apertura dell’inchiesta.

b)

Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione, inoltre, può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c)

Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce una forma di elusione.

Poiché l’eventuale elusione si verifica all’esterno della Comunità, possono essere concesse esenzioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(9)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta vanno sottoposte a registrazione per consentire, in caso di conferma dell’elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite.

G.   TERMINI

(10)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte, rispondere ai questionari o dare ogni altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta,

i produttori nella Repubblica popolare cinese e della Tailandia possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

Si noti che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali di cui al regolamento di base dipende dal fatto che l’interessato si manifesti entro i termini fissati dall’articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(11)

Se una parte interessata trattiene, o non comunica entro i termini stabiliti, le informazioni necessarie od ostacola gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, si potrà giungere, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, a conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

(12)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e le conclusioni si basano perciò, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

I.   TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

(13)

Si sottolinea che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

J.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(14)

Si fa inoltre presente che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, esse possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Trade. Il consigliere-auditore funge da interfaccia tra parti interessate e servizi della Commissione mediando, se necessario, su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento come, in particolare, l’accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/od orale. Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, consultare le pagine del sito Internet della DG Trade (http://ec.europa.eu/trade) ad esso dedicate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, viene aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli (costituiti da 2 lamine rettangolari, o da fili, d’acciaio su cui sono fissati almeno 4 semianelli in filo d’acciaio, tenuti insieme da una lamina d’acciaio esterna e apribili premendo sui semianelli o azionando un dispositivo d’acciaio a scatto, fissato al meccanismo), dichiarati al codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC precedente 8305100012, 8305100022 e 8305100032), spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano leggermente modificati o no e che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e di alcuni tipi leggermente modificati di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli, dichiarati al codice NC 8305 10 00 (TARIC 8305100032 e 8305100039) originari della Repubblica popolare cinese, stiano eludendo le misure imposte dal regolamento (CE) n. 2074/2004.

Articolo 2

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 e dell’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali a prendere le opportune disposizioni per registrare i) tutti i tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli diversi da quelli di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2074/2004, dichiarati al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100032 e 8305100039), originari della Repubblica popolare cinese e ii) tutti i tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli dichiarati al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100012, 8305100022 e 8305100032) spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no.

La registrazione scade 9 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultano aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro considerazioni scritte e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   I produttori della Repubblica popolare cinese e della Tailandia che desiderino chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.

4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

5.   Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizioni o questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e indicare nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, come le informazioni chieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax: (32–2) 295 65 05.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.

(3)  Regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 33/2006 del Consiglio (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno e che sarà protetto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


6.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

recante riapertura della pesca dell’aringa nel Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

Il 19 aprile 2007 la Germania ha comunicato alla Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca dell’aringa nelle acque della zona CIEM III d del Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, a decorrere dal 20 aprile 2007.

(3)

Il 16 maggio 2007 la Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 546/2007 (4) relativo al divieto di pesca dell’aringa nelle acque della zona CIEM III d del Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, per le navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania, con effetto a decorrere dalla stessa data.

(4)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità tedesche, all’interno del contingente tedesco per il Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, è ancora disponibile un quantitativo di aringa. È quindi opportuno autorizzare la pesca dell’aringa nelle acque suddette per le navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania.

(5)

È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 19 novembre 2007, affinché il quantitativo di aringa di cui trattasi possa essere pescato prima della fine del corrente anno.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 546/2007 della Commissione con effetto a decorrere dal 19 novembre 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 546/2007 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

(4)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 23.


ALLEGATO

N.

83 - Riapertura

Stato membro

Germania

Stock

HER/3D-R31.

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

Data

19.11.2007


6.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1436/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

recante divieto di pesca degli scorfani nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali della zona CIEM V nonché nelle acque internazionali delle zone CIEM XII e XIV per le navi battenti bandiera estone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

82

Stato membro

Estonia

Stock

RED/51214.

Specie

Scorfani (Sebastes spp.)

Zona

Acque comunitarie e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

Data

12.11.2007


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

6.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/31


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 26 novembre 2007

recante modifica della decisione 2005/446/CE che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9o Fondo europeo di sviluppo (FES)

(2007/792/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (3), in particolare l’articolo 33 bis,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato ACP-CE (4) (di seguito «accordo interno sul 9o FES»), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (5) (di seguito «accordo interno sul 10o FES»),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005 (6), fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9o Fondo europeo di sviluppo (di seguito «FES») gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito «BEI») e le entrate provenienti dagli interessi su tali stanziamenti non saranno più impegnati.

(2)

Al punto 4 dell’allegato I ter  (7) (Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013) dell’accordo di partenariato ACP-CE viene introdotta un’eccezione alla regola generale per quanto riguarda le rimanenze e gli importi disimpegnati in data successiva al 31 dicembre 2007 ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9o FES, nonché per le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti, esclusi i relativi contributi in conto interessi.

(3)

Lo stesso punto stabilisce inoltre che si potranno ancora impegnare fondi dopo il 31 dicembre 2007 per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per sostenere i costi di progetti in corso fino all’entrata in vigore del 10o FES.

(4)

L’entrata in vigore del 10o FES può essere rinviata a una data successiva al 1o gennaio 2008.

(5)

Occorre armonizzare le disposizioni della decisione 2005/446/CE e del punto 4 dell’allegato I ter dell’accordo di partenariato ACP-CE.

(6)

Per causa di forza maggiore, la definizione dei progetti e dei programmi finanziati con le dotazioni finanziarie disponibili a titolo del 9o FES dopo la decisione C(2007) 3856 della Commissione, del 16 agosto 2007, relativa alla riassegnazione delle dotazioni in seguito alla revisione intermedia è stata rinviata di sei mesi nei paesi e territori d’oltremare (di seguito «PTOM») francesi della regione del Pacifico ai quali si applica la parte quarta del trattato,

DECIDONO:

Articolo unico

Gli articoli 1 e 2 della decisione 2005/446/CE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

1.   La data oltre la quale i fondi del 9o FES gestiti dalla Commissione non saranno più impegnati è fissata al 31 dicembre 2007, fatta eccezione per le rimanenze e gli importi disimpegnati ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9o FES e per le rimanenze delle dotazioni del 9o FES destinate a finanziare le iniziative previste dai documenti unici di programmazione dei PTOM francesi della regione del Pacifico. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista.

2.   Le rimanenze e gli importi disimpegnati dopo il 31 dicembre 2007 ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9o FES sono trasferiti al 10o FES e vengono assegnati al rispettivo programma indicativo degli Stati ACP e PTOM interessati. La data oltre la quale i fondi del 9o FES gestiti dalla Commissione destinati a finanziare le iniziative previste dai documenti unici di programmazione dei PTOM francesi della regione del Pacifico non saranno più impegnati è fissata al 30 giugno 2008.

3.   Se l’entrata in vigore del 10o FES avrà luogo dopo il 31 dicembre 2007, le rimanenze del 9o FES o dei FES anteriori e gli importi disimpegnati di progetti a titolo di detti FES potranno essere impegnati nel periodo tra il 31 dicembre 2007 e l’entrata in vigore del 10o FES, nel qual caso saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per sostenere i costi di progetti in corso fino all’entrata in vigore del 10o FES.

4.   Conformemente all’articolo 9 dell’accordo interno sul 9o FES, le entrate provenienti dagli interessi sugli stanziamenti del FES sono utilizzate per coprire i costi connessi alla gestione delle risorse del 9o FES fino all’entrata in vigore del 10o FES, mentre dopo tale data sono riservate per le spese di sostegno associate al FES, come previsto dall’articolo 6 dell’accordo interno sul 10o FES.

Articolo 2

1.   La data oltre la quale i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) non saranno più impegnati è fissata al 31 dicembre 2007 o alla data di entrata in vigore del 10o FES, qualora quest’ultima sia successiva. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista.

2.   Le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti gestiti dalla BEI, esclusi i relativi contributi in conto interessi, sono trasferiti al 10o FES e rimangono assegnati al Fondo investimenti.»

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2007.

A nome dei governi degli Stati membri

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.

(3)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

(4)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(5)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(6)  GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.

(7)  Allegato I ter contenuto nell’allegato della decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).


Commissione

6.12.2007   

IT

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L 320/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

sulla nomina dei membri del gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori istituito dalla decisione 2007/602/CE

(2007/793/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2007/602/CE della Commissione, del 5 settembre 2007, che istituisce il gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della tutela dei consumatori (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/602/CE ha istituito, con effetto dal 10 ottobre 2007, un gruppo di dialogo delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori, che ha il compito di consigliare la Commissione in merito alle migliori prassi in materia di consultazione e anche di aiutarla a meglio adeguare alle esigenze delle parti interessate i processi che fanno intervenire queste ultime nei suddetti settori.

(2)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2007/602/CE, i membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nei settori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione e che hanno risposto all’invito a manifestare interesse.

(3)

Il 12 giugno 2007 è stato pubblicato un invito a manifestare interesse, venuto a scadenza il 27 luglio 2007. Sono pervenute circa 127 candidature.

(4)

Tra queste ultime sono state selezionate le candidature di diciannove specialisti. Il gruppo così costituito garantisce una rappresentanza equilibrata delle parti interessate attive nei vari settori di azione di competenza della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori. Le nomine sono effettuate sulla base dei più alti livelli di competenza, di una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, di una distribuzione geografica il più ampia possibile nell’ambito della Comunità, nonché di un equilibrio tra uomini e donne.

(5)

Con un’ulteriore decisione la Commissione designerà i membri che verranno nominati per un mandato di quattro anni e i membri che verranno nominati per un mandato di due anni conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2007/602/CE,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione nomina membri del gruppo di dialogo delle parti interessate le seguenti persone:

 

BAX Willemien

 

BERTELETTI KEMP Florence

 

CZIMBALMOS Ágnes

 

DAVCHEVA Yanka

 

DI PUPPO Roshan

 

FEDERSPIEL Benedicte

 

FELLER Roxane

 

GALLANI Barbara

 

GOUVEIA Rodrigo

 

JONNAERT Erik

 

KETTLITZ Beate

 

KNABE Agnese

 

MACCHIA BANGSGAARD Flaminia

 

PELLEGRINO Patrice

 

ORTEGA PECINA David Miguel

 

RAWLING Ruth

 

ROSS Melody

 

SHEPPARD Philip

 

TIDDENS-ENGWIRDA Lisette.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 29 novembre 2007.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 234 del 6.9.2007, pag. 13.


6.12.2007   

IT

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L 320/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE

[notificata con il numero C(2007) 5751]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/794/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2003 fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE.

(2)

Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto inclusi nell’elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione oppure lo Stato membro relatore designato per la valutazione non ha ricevuto il fascicolo entro i termini indicati negli allegati V e VIII del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(3)

La Commissione ne ha quindi informato gli Stati membri, a norma dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2032/2003. Le informazioni al riguardo sono state pubblicizzate anche per via elettronica il 14 giugno 2006.

(4)

Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni alcune imprese si sono dimostrate interessate ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(5)

Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell’allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 30 aprile 2008.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).


ALLEGATO

PRINCIPI ATTIVI E TIPI DI PRODOTTI PER I QUALI IL NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI FASCICOLI È IL 30 APRILE 2008

Denominazione

Numero CE

Numero CAS

Tipo di prodotto

Linalolo

201-134-4

78-70-6

19

Geraniolo

203-377-1

106-24-1

18

Geraniolo

203-377-1

106-24-1

19

Propoxur

204-043-8

114-26-1

18

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

18

Biossido di carbonio

204-696-9

124-38-9

19

Antranilato di metile

205-132-4

134-20-3

19

Diazinon

206-373-8

333-41-5

18

Ott-1-en-3-olo

222-226-0

3391-86-4

19

Piretrine e piretroidi

232-319-8

8003-34-7

19

Tiofosfato di S-[(6-cloro-2-ossoossazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metile] e O,O-dimetile/Azametifos

252-626-0

35575-96-3

18

5,5-dimetilperidropirimidin-2-one-α-(4-trifluorometilstiril)-α-(4-trifluorometil)cinnamilidenidrazone/Idrametilnon

405-090-9

67485-29-4

18