ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 316

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
4 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1415/2007 della Commissione, del 3 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1416/2007 della Commissione, del 3 dicembre 2007, recante fissazione della data limite di presentazione delle domande di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1417/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti ( 1 )

6

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/783/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 marzo 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.3975 — Cargill/Degusta) [notificata con il numero C(2006) 1034]  ( 1 )

53

 

 

2007/784/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 luglio 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.4504 — SFR/Télé 2 France) [notificata con il numero C(2007) 3443]  ( 1 )

57

 

 

2007/785/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente al Regno Unito, alla Romania e alla Polonia [notificata con il numero C(2007) 6109]  ( 1 )

62

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1415/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

114,0

MA

68,2

SY

68,2

TR

100,9

ZZ

87,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

102,2

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

51,0

TR

118,5

ZZ

84,8

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 20 10

MA

70,1

ZZ

70,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,5

HR

52,3

IL

66,3

TR

73,3

UY

82,5

ZZ

67,4

0805 50 10

EG

79,1

TR

104,8

ZA

104,9

ZZ

96,3

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

76,4

MK

30,6

US

83,1

ZA

95,7

ZZ

78,1

0808 20 50

AR

49,2

CN

42,4

TR

145,7

US

109,4

ZZ

86,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


4.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1416/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2007

recante fissazione della data limite di presentazione delle domande di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Gli aiuti all’ammasso privato concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 1267/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle condizioni particolari per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine (2), hanno avuto effetti favorevoli sul mercato suino ed è prevedibile una stabilizzazione temporanea dei prezzi delle carni suine. Occorre quindi porre termine agli aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine.

(2)

Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data limite di presentazione delle domande di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine è fissata al 4 dicembre 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 53.


4.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1417/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Assortimento per la decorazione delle unghie, costituito da:

 

48 unghie finte

 

un tubetto di colla

 

una lima da unghie

 

un bastoncino per manicure e

 

adesivi decorativi

Le unghie finte sono di plastica preformata e sono disponibili in diverse misure.

L’assortimento è condizionato per la vendita al minuto.

3926 90 97

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.

Gli articoli, nella forma presentata, costituiscono un assortimento condizionato ai sensi della regola generale di interpretazione 3 b).

L’assortimento non è costituito da prodotti per manicure della sottovoce 3304 30 00, in quanto comporta l’aggiunta di unghie finte sulle unghie naturali e non include preparazioni per manicure destinate unicamente a curare ed abbellire le mani e le unghie naturali [note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304, B)].

L’assortimento è composto da diversi articoli e deve essere classificato alla sottovoce 3926 90 97 in base alla materia plastica delle unghie artificiali, che conferisce all’assortimento il suo carattere essenziale.

2.

Unghie finte preformate in plastica.

Esse sono destinate ad essere applicate sulle unghie naturali, utilizzando una soluzione acrilica che ne assicura la saldatura.

Le punte delle unghie sono presentate in confezioni da 50 pezzi, della stessa misura.

3926 90 97

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.

Questi articoli non sono considerati prodotti da manicure della sottovoce 3304 30 00, in quanto comportano l’aggiunta di unghie finte sulle unghie naturali e non costituiscono preparazioni per manicure destinate unicamente a curare ed abbellire le mani e le unghie naturali [note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304, B)].

Essi debbono essere pertanto classificati come altri lavori di materie plastiche nella sottovoce 3926 90 97 in base alla materia costitutiva.

3.

Soluzione adesiva composta da:

 

cianoacrilato di etile

 

silice

 

poli(metacrilato di metile)

 

calissareni

 

idrochinone

 

trigliceridi.

La soluzione è destinata a far aderire le unghie finte preformate in plastica alle unghie naturali. Essa indurisce lentamente per permettere la rifinitura delle unghie finte.

La soluzione è confezionata in tubetti dosatori per un’applicazione facile e precisa. Il peso netto non supera 1 kg.

3506 10 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3506 e 3506 10 00.

Il prodotto non è considerato una preparazione per manicure o pedicure della voce 3304.

Il prodotto può essere utilizzato come colla o adesivo secondo la formulazione della voce 3506.


4.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1418/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione ha inviato una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell’OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, chiedendo conferma scritta che i rifiuti di cui all’allegato III o III A del suddetto regolamento, la cui esportazione non sia vietata a norma dell’articolo 36, possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese e un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

(2)

In tali richieste a ciascun paese è stato chiesto di indicare quali delle opzioni seguenti avesse scelto in relazione a detti rifiuti: il divieto, una procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive oppure nessun controllo.

(3)

Conformemente al primo comma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e prima dell’inizio dell’applicabilità di tale regolamento, la Commissione era tenuta ad adottare un regolamento destinato a tener conto di tutte le risposte ricevute. La Commissione ha regolarmente adottato il regolamento (CE) n. 801/2007 (2). Tuttavia, le risposte e le precisazioni supplementari pervenute da allora aiutano a capire meglio in che termini si debba tener conto delle risposte dei paesi di destinazione.

(4)

La Commissione ha ricevuto una risposta alle richieste scritte da Algeria, Andorra, Argentina, Bangladesh, Benin, Bielorussia, Botswana, Brasile, Cile, Cina, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Costa d’Avorio, Costa Rica, Croazia, Cuba, Egitto, Federazione russa, Filippine, Georgia, Guyana, India, Indonesia, Israele, Kenya, Kirghizistan, Libano, Liechtenstein, Malawi, Malaysia, Mali, Marocco, Moldova, Oman, Pakistan, Paraguay, Perù, Seychelles, Sri Lanka, Sudafrica, Taipei cinese, Thailandia, Tunisia, Vietnam.

(5)

Alcuni paesi non hanno inviato una conferma scritta relativa alla possibilità di esportare verso di essi rifiuti destinati al recupero originari della Comunità. Di conseguenza, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, si deve ritenere che tali paesi abbiano optato per una procedura di notifica e di autorizzazione scritte preventive.

(6)

Alcuni paesi hanno comunicato nelle loro risposte la loro intenzione di seguire procedure di controllo applicabili ai sensi della normativa nazionale che differiscono da quelle previste dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006. Inoltre, conformemente all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1013/2006, l’articolo 18 di detto regolamento va applicato mutatis mutandis a tali spedizioni, salvo nel caso di rifiuti soggetti anche alle procedure di notifica e di autorizzazione preventive.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 801/2007. Per ragioni di chiarezza, dato il numero di modifiche richieste, è opportuno abrogare quest’ultimo regolamento e sostituirlo con il presente. Tuttavia, i rifiuti che nel regolamento (CE) n. 801/2007 sono classificati come non soggetti a controllo nel paese di destinazione, ma per i quali nel presente regolamento sono richieste una notifica e un’autorizzazione preventive, devono continuare ad essere classificati come non soggetti a controllo nel paese di destinazione per un periodo transitorio di 60 giorni dopo l’entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’esportazione di rifiuti destinati al recupero di cui all’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione a norma dell’articolo 36 dello stesso non è vietata, verso determinati paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell’OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, è soggetta alle procedure stabilite in allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 801/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 801/2007 continua ad applicarsi, per un periodo di 60 giorni a decorrere da tale data, ai rifiuti elencati nella colonna c) dell’allegato di detto regolamento, figuranti nelle colonne b) e d) dell’allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 179 del 7.7.2007, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci delle colonne del presente allegato fanno riferimento ai seguenti punti:

a)

divieto;

b)

notifica e autorizzazione scritte preventive secondo le modalità di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006;

c)

nessun controllo nel paese di destinazione;

d)

altre procedure di controllo alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile. Per quanto riguarda i rifiuti figuranti nella colonna c), gli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applicano mutatis mutandis salvo nel caso di rifiuti inclusi anche nella colonna b).

Laddove due codici siano separati da un trattino, va inteso che sono contemplati i due codici e quelli tra essi compresi.

Laddove due codici siano separati da un punto e virgola, va inteso che sono contemplati i due codici in questione.

Algeria

a)

b)

c)

d)

GC030

ex 8908 00:

unicamente se l’armatura può contenere amianto

GC030

ex 8908 00:

eccetto nel caso in cui l’armatura può contenere amianto

 

GC030

ex 8908 00:

eccetto nel caso in cui l’armatura può contenere amianto

GG030

ex 2621:

se nessuna analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto

GG030

ex 2621:

se l’analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto

 

GG030

ex 2621:

se l’analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto

GG040

ex 2621:

se nessuna analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto

GG040

ex 2621:

se l’analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto

 

GG040

ex 2621:

se l’analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto

 

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Andorra

a)

b)

c)

d)

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Argentina

a)

b)

c)

d)

 

B1010

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030-B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070-B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150-B1170

 

 

B1180; B1190

 

 

 

 

B1200-B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250-B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

Alcool polivinilico

Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

Rifiuti contenenti polimeri fluorurati (1)

della voce B3010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3020:

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

altri, includendo ma non limitati a 2) residui non selezionati

della voce B3020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3030; B3035

 

B3030; B3035

 

B3040; B3050

 

 

 

B3060

 

B3060

 

B3065

 

 

della voce B3070:

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell’alimentazione degli animali

della voce B3070:

tutti gli altri rifiuti

 

B3070

 

B3080-B3110

 

 

 

B3120

 

B3120

B3130-B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Bangladesh

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di alluminio

B1020-B2130

 

 

 

della voce B3010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

etilene

stirolo

della voce B3020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3020:

i seguenti rifiuti e residui di carta e cartone:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

B3030-B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Benin

a)

b)

c)

d)

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Bielorussia

a)

b)

c)

d)

 

della voce B1010:

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1020:

rottami di berillio

rottami di tellurio

della voce B1020:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B1030:

unicamente polvere di vanadio

della voce B1030:

tutti i rifiuti eccetto quelli contenenti polvere di vanadio

 

 

della voce B1031:

unicamente polvere di titanio

della voce B1031:

tutti i rifiuti eccetto quelli contenenti polvere di titanio

 

 

 

 

B1040; B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

della voce B1120:

metalli di transizione

della voce B1120:

lantanidi (metalli delle terre rare)

 

 

 

B1130-B1170

 

 

B1180

 

 

 

 

B1190

 

 

B1200-B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

B2020

della voce B2020:

unicamente rifiuti che non contengono sostanze dichiarate dalla Bielorussia

 

 

 

B2030

 

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazione abrasive

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

della voce B2040:

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

zolfo in forma solida

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

cloruri di sodio, calcio e potassio

carborundum (carburo di silicio)

rottami di calcestruzzo

 

 

B2060; B2070

 

 

 

 

B2080; B2090

 

 

B2100; B2110

 

 

della voce B2120:

unicamente soluzioni acide o basiche contenenti sostanze dichiarate dalla Bielorussia

della voce B2120:

tutte le soluzioni eccetto quelle acide o basiche contenenti sostanze dichiarate dalla Bielorussia

 

 

 

 

B2130

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

etilene

stirolo

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

butadiene

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

polimeri acrilici

poliuretano (non contenente CFC)

polimetilacrilato

alcool polivinilico

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

resine acetaliche

polieteri

solfuri di polifenilene

alcani C10-C13 (plastificante)

polisilossano

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (2):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

 

 

B3020

 

 

della voce B3030:

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

della voce B3060:

degras: residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all’acido o degelatinizzati

rifiuti di pesce

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3065

 

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

della voce B3070:

tutti gli altri rifiuti

 

 

B3080-B3100

 

 

 

 

B3110; B3120

 

 

B3130; B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

della voce GB040 7112

2620 30

2620 90:

unicamente scorie di galvanizzazione contenenti rame

 

della voce GB040 7112

2620 30

2620 90

unicamente scorie di metalli preziosi

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

della voce GE020 ex 7001

ex 7019 39:

unicamente rifiuti di fibre di vetro con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell’amianto

 

della voce GE020 ex 7001

ex 7019 39:

tutti i rifiuti eccetto quelli di fibre di vetro con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell’amianto

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Botswana

a)

b)

c)

d)

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 


Brasile

a)

b)

c)

d)

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di nichel

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di cromo

della voce B1010:

rottami di rame

rottami di alluminio

rottami di torio

rottami delle terre rare

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di nichel

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di cromo

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050

 

B1050

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

della voce B1100:

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce B1100:

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco:

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

B1115

 

 

 

 

B1120; B1130

 

B1120; B1130

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

B1150; B1160

B1170-B1190

 

 

 

B1180

 

 

 

 

B1200-B1250

 

B1200-B1250

 

 

B2010; B2020

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

della voce B2030:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

della voce B2040:

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2040:

rifiuti dei rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

 

 

B2060

 

 

B2070-B2110

 

B2070-B2110

B2120; B2130

 

 

 

 

 

B3010; B3020

 

della voce B3030:

indumenti ed altri articoli tessili usurati

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

B3035

 

B3035

B3040

 

 

 

 

 

B3050-B3065

 

 

 

B3060

 

della voce B3070:

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell’alimentazione degli animali

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

 

 

 

B3080; B3090

 

B3100-B3120

 

 

 

 

 

B3130

 

B3140-B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Cile

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050

 

 

 

B1070; B1080

 

 

 

B1115

 

 

 

B1250

 

 

 

B2060

 

 

 

B2130

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3060; B3065

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 


Cina

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di molibdeno

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di titanio

della voce B1020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1020:

metalli di transizione, se contenenti > 10 % V2O5

B1030

 

 

 

della voce B1031:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1031:

tungsteno, titanio, tantalio

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

della voce B1100:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1100:

zinco commerciale solido

 

 

 

B1115

della voce B1120:

lantanidi (metalli delle terre rare)

 

 

della voce B1120:

tutti gli altri rifiuti

B1130-B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici) eccetto i rottami di carburo di tungsteno (WC) tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici) unicamente rottami di carburo di tungsteno (WC)

B2040-B2130

 

 

 

della voce B3010:

i seguenti rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione:

resine ureiche

resine melanine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti di polimeri e copolimeri non alogenati

i seguenti rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione:

resine formofenoliche

poliammidi

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (3):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

 

 

B3020

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3030:

i seguenti cascami di cotone:

cascami di filatura (inclusi i cascami di fili)

altri

i seguenti cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte:

fibre sintetiche

fibre artificiali

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3060:

rifiuti di ossa o di corna grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all’acido o degelatinizzati

B3065-B4030

 

 

 

della voce GB040 7112

2620 30

2620 90:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce GB040 7112

2620 30

2620 90:

unicamente scorie derivanti dalla lavorazione del rame

 

 

 

GC010

della voce GC020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce GC020:

unicamente cascami di fili metallici, rottami di motori

 

 

 

GC030

:

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Cina (Hong Kong)

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

rottami di tantalio

 

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1020

B1030-B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060-B1090

 

 

 

della voce B1100:

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

 

 

della voce B1100

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1115

della voce B1120:

lantanidi (metalli delle terre rare)

 

 

della voce B1120:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1130

B1140-B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210; B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250-B2060

B2070; B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100-B2130

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

resine acetaliche

polieteri

alcani C10-C13 (plastificato)

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (4):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

etilene

stirolo

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

butadiene

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

solfuri di polifenilene

polimeri acrilici

poliuretano (non contenente CFC)

polisilossano

polimetilacrilato

alcool polivinilico

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

B3020; B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Cina (Macao)

a)

b)

c)

d)

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Costa d’Avorio

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1250

 

 

 

della voce B3030:

indumenti ed altri articoli tessili usurati

 

 

 

B3140

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Costa Rica

a)

b)

c)

d)

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Croazia

a)

b)

c)

d)

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Cuba

a)

b)

c)

d)

 

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 


Egitto

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

rottami di cromo

 

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050-B1070

 

 

B1080-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

 

B1220; B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B2060-B2080

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100-B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

 

della voce B3020:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in

altri

2. residui non selezionati

della voce B3020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3030-B3110

 

 

B3120

 

 

 

 

B3130-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Federazione russa

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B2120

 

B1010-B2120

B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

B3010-B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

B3050-B3070

 

B3050-B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110-B3130

 

B3110-B3130

B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

GC050

GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

 

GE020

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Filippine

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

rottami di cobalto

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B1020:

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

della voce B1020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1030-B1115

 

 

della voce B1120:

cobalto, lantanio

della voce B1120:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1130-B1150

 

 

B1160; B1170

 

 

 

 

B1180-B1220

 

 

B1230; B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

della voce B2030:

fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070-B3010

 

 

 

 

B3020-B3050

 

 

B3060-B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3140

 

 

B4010; B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Georgia

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010; B1020

 

 

B1030

 

 

B1031-B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

 

B1120-B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060; B3065

 

 

B3070; B3080

 

 

 

 

B3090-B3110

 

 

B3120-B4010

 

 

 

 

 

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Guyana

a)

b)

c)

d)

 

 

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


India

a)

b)

c)

d)

 

 

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di magnesio

 

 

B1020

 

 

della voce B3010:

tutti gli altri rifiuti

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

tereftalato di polietilene

 

 

 

B3020

 

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3030:

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 


Indonesia

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

della voce B2030:

fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

B2040:

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

B2060-B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

della voce B3030:

indumenti ed altri articoli tessili usurati

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

 

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Israele

a)

b)

c)

d)

 

 

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Kenya

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040-B1080

 

 

B1090

 

 

 

della voce B1100:

schiumature e scorie di zinco:

Hscorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce B1110:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

 

 

della voce B1120:

tutti gli altri rifiuti

della voce B1120:

manganese

ferro

zinco

 

 

B1130-B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

 

della voce B3030:

stoppe e cascami (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili, diversi da quelli selezionati

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

 

B3035-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Kirghizistan

a)

b)

c)

d)

 

 

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Libano

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

rottami di cromo

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

B1010

B1020-B1090

 

 

B1020-B1090

della voce B1100:

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120-B1140

 

 

B1120-B1140

 

B1150-B2030

 

B1150-B2030

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

B2040

B2060-B2130

 

 

B2060-B2130

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

alcool polivinilico

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (5):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

etilene

stirolo

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

butadiene

resine acetaliche

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

polieteri

solfuri di polifenilene

polimeri acrilici

alcani C10-C13 (plastificante)

poliuretano (non contenente CFC)

polisilossano

polimetilacrilato

 

B3010:

 

B3020-B3130

 

B3020-B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Liechtenstein

a)

b)

c)

d)

 

 

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Malawi

a)

b)

c)

d)

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Malaysia

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

rottami di nichel

rottami di zinco

rottami di tungsteno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

della voce B1010:

rottami di molibdeno

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di torio

della voce B1010

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di alluminio

rottami di stagno

 

B1020-B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120-B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220-B1240

 

 

 

 

 

B1250-B2030

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110-B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020-B3035

 

B3040

 

 

 

 

della voce B3050:

avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in ceppi, mattonelle, pellet o forme simili

della voce B3050:

rifiuti di sughero, frantumato, granulato, o macinato

 

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alle voci 2302 20 100/900)

rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all’acido o degelatinizzati

gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao

altri rifiuti dell’industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alle voci 2302 20 100/900)

altri rifiuti dell’industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

 

B3065-B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Mali

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

della voce B1010:

rottami di cromo

 

 

 

B1020

 

 

B1030-B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

 

B1090-B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140-B2030

 

 

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

zolfo in forma solida

 

 

 

B2060

 

 

B2070-B2100

 

 

 

 

B2110; B2120

 

 

B2130-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Morocco

a)

b)

c)

d)

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di titanio

rottami di manganese

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

della voce B1020:

rottami di antimonio

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

rottami di tellurio

 

della voce B1020:

rottami di berillio

rottami di cadmio

rottami di selenio

 

B1030-B1200

 

 

 

 

 

B1210

 

B1220-B1250

 

 

 

 

 

B2010-B2020

 

della voce B2030:

fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

 

B2040-B2130

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati

stirolo

butadiene

resine acetaliche

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

polieteri

solfuri di polifenilene

polimeri acrilici

alcani C10-C13 (plastificante)

polisilossano

polimetilacrilato

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (6):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

della voce B3010

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

etilene

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

poliuretano (non contenente CFC)

alcool polivinilico

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

B3020-B3050

 

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3060:

gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao

 

 

 

B3065

 

B3070-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Moldova

a)

b)

c)

d)

della voce B3020:

tutti gli altri rifiuti

della voce B3020:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio: giornali, riviste e stampe analoghe)

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Oman

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Pakistan

a)

b)

c)

d)

della voce B3060

fecce di vino

 

 

 

B3140

 

 

 

della voce GN010 ex 0502 00:

rifiuti di setole di maiale o di cinghiale

 

 

 

 

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Paraguay

a)

b)

c)

d)

 

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 


Perù

a)

b)

c)

d)

 

della voce B3030:

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

 

della voce B3030:

cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

stoppe e cascami di lino

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte

indumenti ed altri articoli tessili usurati

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

 

della voce B3060:

degras: residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all’acido o degelatinizzati

 

della voce B3060:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3065:

rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica [di rischio] di cui all’allegato III

 

della voce B3065:

rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica [di rischio] di cui all’allegato III

 

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006


Seychelles

a)

b)

c)

d)

 

GF010

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 


Sri Lanka

a)

b)

c)

d)

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 


Sudafrica

a)

b)

c)

d)

 

tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 


Taipei cinese

a)

b)

c)

d)

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di germanio

 

B1020-B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050-B1090

 

 

 

della voce B1100:

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

 

B1115; B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140-B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010-B2030

 

 

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

B2060-B2130

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

poliuretano (non contenente CFC)

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

della voce B3010:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B3020

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040; B3050

 

B3060-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Thailandia

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010

 

 

B1020; B1030

 

 

 

 

B1031

 

 

B1040-B1090

 

 

 

della voce B1100:

tutti gli altri rifiuti

della voce B1100:

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

 

B1115-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B2060; B2070

 

 

B2080; B2090

 

 

 

 

B2100

 

 

B2110-B2130

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti di polimeri e copolimeri non alogenati

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (7):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)