ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 314

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
1 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1411/2007 della Commissione, del 30 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1412/2007 della Commissione, del 30 novembre 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2007

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1413/2007 della Commissione, del 30 novembre 2007, che fissa il coefficiente di riduzione applicabile alla superficie per agricoltore per la quale è chiesto l’aiuto alle colture energetiche per il 2007

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1414/2007 della Commissione, del 30 novembre 2007, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM del Kattegat (a sud della zona III a) per le navi battenti bandiera tedesca

7

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/779/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) ( 1 )

9

 

 

2007/780/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2007, che modifica la decisione 2003/17/CE relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi ( 1 )

20

 

 

Commissione

 

 

2007/781/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 agosto 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.4523 — Travelport/Worldspan) [notificata con il numero C(2007) 3938]  ( 1 )

21

 

 

2007/782/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2007, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi [notificata con il numero C(2007) 5776]

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

1.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1411/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

114,0

MA

70,5

TR

86,7

ZZ

90,4

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

103,2

ZZ

117,1

0709 90 70

MA

46,7

TR

127,3

ZZ

87,0

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 20 10

MA

67,0

ZZ

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,9

HR

26,3

IL

67,2

TR

90,4

UY

82,5

ZZ

65,9

0805 50 10

AR

72,2

EG

79,1

TR

107,4

ZA

59,3

ZZ

79,5

0808 10 80

AR

87,7

CA

108,3

CL

86,0

CN

87,6

MK

30,6

US

95,5

ZA

95,7

ZZ

84,5

0808 20 50

AR

49,2

CN

59,7

TR

145,7

US

109,4

ZZ

91,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


1.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1412/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o dicembre 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CEE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

16.11.2007-29.11.2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

234,78

102,09

Prezzo FOB USA

408,20

398,20

378,20

154,00

Premio sul Golfo

19,26

Premio sui Grandi laghi

15,42

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

54,40 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

47,16 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


1.12.2007   

IT

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L 314/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1413/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2007

che fissa il coefficiente di riduzione applicabile alla superficie per agricoltore per la quale è chiesto l’aiuto alle colture energetiche per il 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa una superficie massima garantita di 2 000 000 ha per la quale può essere concesso l’aiuto alle colture energetiche istituito dall’articolo 88 del medesimo regolamento. Ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, se la superficie per la quale è chiesto l’aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l’anno in questione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (2), il coefficiente di riduzione deve essere fissato prima di concedere i pagamenti agli agricoltori e al massimo entro il 31 gennaio dell’anno successivo, sulla base dei dati comunicati conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

(3)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1973/2004, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i dati sulla superficie totale per la quale è stato fissato per il 2007 l’aiuto alle colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Sulla base di queste comunicazioni, è stato stabilito che la superficie totale per il 2007 era di 2 843 450 ha.

(4)

Poiché il totale di 2 843 450 ha sopra indicato è superiore alla superficie massima garantita di 2 000 000 ha ammissibile all’aiuto, occorre fissare il coefficiente di riduzione da applicare alla superficie per agricoltore per la quale è chiesto l’aiuto per il 2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coefficiente di riduzione da applicare alla superficie per agricoltore in relazione alla quale l’aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è chiesto per il 2007 è fissato a 0,70337.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

(2)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2007 (GU L 222 del 28.8.2007, pag. 10).


1.12.2007   

IT

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L 314/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1414/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2007

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM del Kattegat (a sud della zona III a) per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

75

Stato membro

Germania

Stock

COD/03AS.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Kattegat

Data

13.11.2007


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

1.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/779/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario apportare alcune modifiche sostanziali alla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (3) (in prosieguo il «meccanismo»), al fine di rendere più coerente ed efficace la risposta dell’Unione europea alle emergenze. È opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione della decisione.

(2)

Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo della frequenza e della gravità di catastrofi di origine naturale antropica con conseguenti perdite di vite umane e di beni, compreso il patrimonio culturale, distruzione delle infrastrutture economiche e sociali e danni ambientali.

(3)

L’attività esplicata dalla Comunità in attuazione della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio dell’8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell’assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche (4), ha contribuito a proteggere le persone, l’ambiente e i beni. La Convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite del 17 marzo 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, approvata dalla Comunità con decisione 98/685/CE del Consiglio (5), ha contribuito a migliorare la prevenzione e la gestione dei disastri industriali.

(4)

Obiettivo generale del meccanismo è fornire, su richiesta, supporto nel caso di emergenze gravi e contribuire a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso attivati dagli Stati membri e dalla Comunità, tenendo conto delle specifiche esigenze delle regioni isolate, ultraperiferiche, insulari o altre della Comunità. Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento del numero di paesi che hanno chiesto l’intervento del meccanismo di soccorso della protezione civile. Il meccanismo dovrebbe essere rafforzato affinché la solidarietà europea si traduca in modo più visibile e tangibile e sia sviluppata una capacità di risposta rapida a livello europeo fondata sui nuclei di protezione civile degli Stati membri, come chiesto dal Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 e dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 13 gennaio 2005 sulla catastrofe provocata dallo tsunami.

(5)

Il meccanismo terrebbe debitamente conto della pertinente normativa della Comunità europea e degli impegni internazionali da questa assunti. La presente decisione dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati membri derivanti da trattati bilaterali o multilaterali in relazione agli aspetti contemplati dalla decisione stessa.

(6)

Il meccanismo dovrebbe agevolare la risposta della protezione civile a fronte di tutti i tipi di emergenze gravi che si producono all’interno e all’esterno della Comunità, comprese le catastrofi naturali e di origine antropica, gli atti di terrorismo e gli incidenti tecnologici, radiologici e ambientali, compreso l’inquinamento marino dovuto a cause accidentali. L’intervento della protezione civile può essere richiesto in tutti questi tipi di emergenze, a complemento delle capacità di reazione proprie del paese colpito.

(7)

La prevenzione riveste grande importanza per la protezione contro le catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali e in questo contesto dovranno essere esaminate ulteriori azioni. Contribuendo all’ulteriore sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido, la Comunità dovrebbe aiutare gli Stati membri a rendere minimi i tempi di reazione nel far fronte alle catastrofi e nell’informare i cittadini UE dei pericoli. È opportuno che tali sistemi tengano conto delle fonti d’informazione esistenti e si fondino su di esse.

(8)

Devono essere prese misure preparatorie a livello comunitario e degli Stati membri per far sì che in caso di emergenza le squadre di intervento addette ai soccorsi siano mobilitate tempestivamente e coordinate con la necessaria flessibilità e per garantire, tramite un programma di formazione, un’effettiva capacità di risposta e complementarità delle squadre di valutazione e/o coordinamento, delle squadre di intervento e di altre risorse, se del caso.

(9)

Altre misure preparatorie consistono nel mettere in comune le informazioni relative alle risorse mediche necessarie e promuovere l’uso delle nuove tecnologie. Tali informazioni riguardano le risorse mediche che gli Stati membri potrebbero rendere disponibili su base volontaria per la protezione della sanità pubblica in seguito ad una richiesta di intervento nell’ambito del meccanismo. Conformemente all’articolo 296 del trattato che istituisce la Comunità europea, nessuno Stato membro dev’essere tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.

(10)

Si dovrebbe prendere in considerazione l’istituzione di ulteriori nuclei di intervento nel settore della protezione civile, composti da risorse provenienti da uno o più Stati membri e volti ad essere pienamente interconnessi, come contributo al potenziamento di una capacità di reazione rapida della protezione civile. I nuclei sono organizzati al livello degli Stati membri e soggetti alla loro direzione e comando.

(11)

In caso di emergenza grave o imminente nella Comunità, che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri o che possa dar luogo ad una richiesta di soccorso da parte di uno o più Stati membri, è necessario che l’emergenza venga notificata, ove opportuno, tramite un sistema comune di comunicazione e informazione dotato della necessaria affidabilità.

(12)

Il meccanismo dovrebbe consentire di mobilitare gli interventi di soccorso e agevolarne il coordinamento, in modo da contribuire a garantire una migliore protezione in primo luogo delle persone, ma anche dell’ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, limitando il numero dei morti e dei feriti, i danni materiali, economici ed ecologici e rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà. È opportuno che la cooperazione rafforzata nel settore degli interventi della protezione civile poggi su una struttura comunitaria di protezione civile composta da un centro di monitoraggio e di informazione e un sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze gestito dalla Commissione, nonché da punti di contatto negli Stati membri. Tale struttura costituirebbe l’ambito preposto alla raccolta di informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze, alla diffusione di tali informazioni a tutti gli Stati membri e allo scambio degli insegnamenti tratti dagli interventi effettuati.

(13)

I punti di contatto negli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire informazioni sulla disponibilità dei mezzi di soccorso della protezione civile richiesti dal paese colpito dall’emergenza, comprese le informazioni sulla disponibilità di mezzi e capacità militari.

(14)

È necessario rafforzare la disponibilità di idonei mezzi di trasporto al fine di potenziare lo sviluppo di una capacità di risposta rapida a livello comunitario. La Comunità dovrebbe sostenere e integrare gli sforzi degli Stati membri agevolando la messa in comune delle risorse disponibili nel settore dei trasporti negli Stati membri e contribuendo se necessario al finanziamento di mezzi di trasporto supplementari.

(15)

Per quanto riguarda gli interventi di soccorso della protezione civile al di fuori della Comunità, il meccanismo dovrebbe agevolare e sostenere le azioni intraprese dalla Comunità e dagli Stati membri. Gli interventi di soccorso al di fuori della Comunità possono essere condotti autonomamente o come contributo a un’operazione guidata da un’organizzazione internazionale, nel qual caso la Comunità dovrebbe sviluppare le sue relazioni con le pertinenti organizzazioni internazionali.

(16)

Le Nazioni Unite, ove presenti, svolgono un ruolo di coordinamento generale degli interventi di emergenza nei paesi terzi. È opportuno che i soccorsi forniti dalla protezione civile nell’ambito del meccanismo siano coordinati con le Nazioni Unite e altri soggetti internazionali per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili ed evitare inutili duplicazioni di interventi. Un migliore coordinamento dei soccorsi di protezione civile tramite il meccanismo costituisce una condizione indispensabile per sostenere lo sforzo di coordinamento generale e assicurare un ampio contributo europeo alle operazioni internazionali di soccorso. Nelle emergenze gravi, nelle quali i soccorsi sono forniti nell’ambito sia del meccanismo sia del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (6), la Commissione dovrebbe assicurare l’efficacia, la coerenza e la complementarità della risposta della Comunità nel suo insieme.

(17)

Il meccanismo comunitario potrebbe anche costituire uno strumento inteso ad agevolare e supportare la gestione delle crisi in conformità della dichiarazione comune resa dal Consiglio e dalla Commissione il 29 settembre 2003 sull’uso del meccanismo comunitario di protezione civile nella gestione delle crisi di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea. La presente decisione non pregiudica le competenze ed il ruolo della presidenza nella gestione delle crisi ai sensi di detto titolo.

(18)

Il meccanismo potrebbe inoltre essere utilizzato per sostenere l’assistenza consolare a cittadini dell’UE in gravi situazioni di emergenza in paesi terzi riguardo ad attività di protezione civile, se ciò è richiesto dalle autorità consolari degli Stati membri.

(19)

Allorché il ricorso a mezzi e capacità militari è considerato appropriato, la cooperazione con le forze militari seguirà le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti perché siano messi a disposizione del meccanismo i mezzi e le capacità militari per la protezione delle popolazioni civili.

(20)

Il ricorso ai mezzi e alle capacità militari dovrebbe inoltre essere coerente con i principi dei pertinenti orientamenti delle Nazioni Unite.

(21)

Dovrebbero essere previste la partecipazione di paesi candidati e la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni internazionali e regionali.

(22)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(23)

L’obiettivo della presente decisione vale a dire agevolare una cooperazione rafforzata tra la Comunità europea e gli Stati membri negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenza grave o imminente, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’intervento, tenuto conto dei benefici risultanti dall’attivazione del meccanismo in termini di riduzione delle perdite di vite umane e dei danni, essere realizzato meglio a livello comunitario.

Nel caso in cui una grave emergenza trascenda le capacità di reazione dello Stato membro colpito, questo dovrebbe potersi rivolgere al meccanismo per integrare le proprie risorse in materia di protezione civile. La Comunità può dunque intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea; la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica non prevedono, ai fini dell’adozione della presente decisione, altri poteri di azione se non quelli di cui, rispettivamente, all’articolo 308 e all’articolo 203,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1

1.   È istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata tra la Comunità europea e gli Stati membri negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenza grave o imminente (in prosieguo «il meccanismo»).

2.   La protezione fornita dal meccanismo concerne in primo luogo le persone ma anche l’ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali o di origine antropica, atti di terrorismo e catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali compreso l’inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all’interno o all’esterno della Comunità, tenendo anche conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche, insulari o altre della Comunità.

Il meccanismo non ha effetti sugli obblighi derivanti dalla pertinente normativa della Comunità europea o della Comunità europea dell’energia atomica o degli accordi internazionali esistenti.

Articolo 2

Il meccanismo comprende una serie di elementi ed azioni, in particolare:

1)

l’individuazione delle squadre di intervento nonché di altri tipi di supporto disponibili negli Stati membri per gli interventi di soccorso in caso di emergenza;

2)

l’elaborazione e l’attuazione di un programma di formazione per le squadre di intervento e altri tipi di supporto e per gli esperti delle squadre incaricate della valutazione e/o del coordinamento (in prosieguo «le squadre di valutazione e/o coordinamento»);

3)

workshop, seminari e progetti pilota sugli aspetti salienti degli interventi;

4)

la costituzione e l’invio di squadre di valutazione e/o coordinamento;

5)

la creazione e la gestione di un centro di informazione e monitoraggio (MIC), accessibile e capace di reagire immediatamente 24 ore su 24 e a disposizione degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo;

6)

la creazione e la gestione di un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) in grado di comunicare e di scambiare informazioni tra il MIC e i punti di contatto degli Stati membri;

7)

un contributo allo sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido per le catastrofi che possono colpire il territorio degli Stati membri, al fine di permettere agli Stati membri e alla Comunità di rispondere rapidamente, nonché alla creazione di detti sistemi tramite studi e valutazioni sulla loro necessità e fattibilità e tramite azioni intese a promuoverne l’interconnessione e la connessione con il MIC e il CECIS. Tali sistemi tengono conto e si basano sulle fonti di informazione, di monitoraggio e di rilevamento esistenti;

8)

sostegno agli Stati membri per ottenere l’accesso alle risorse di attrezzature e di trasporto mediante:

a)

fornitura e scambio di informazioni sulle risorse di attrezzature e di trasporto che possono essere rese disponibili dagli Stati membri, per agevolare la messa in comune di tali risorse;

b)

assistenza agli Stati membri per individuare le risorse di trasporto, agevolando l’accesso a tali risorse, che possono essere rese disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale;

c)

assistenza agli Stati membri per individuare le attrezzature che possono essere rese disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale;

9)

integrazione del trasporto fornito dagli Stati membri mettendo a disposizione risorse di trasporto supplementari, necessarie per garantire una risposta rapida alle emergenze gravi;

10)

sostegno all’assistenza consolare ai cittadini dell’UE in situazioni di emergenza grave in paesi terzi, nel quadro di attività di protezione civile, ove le autorità consolari degli Stati membri ne facciano richiesta;

11)

altre azioni di supporto e le azioni complementari necessarie nell’ambito del meccanismo come indicato all’articolo 4 della decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (8).

Articolo 3

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1)

«emergenza grave», qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, l’ambiente o i beni e che possa dar luogo a una richiesta di assistenza nell’ambito del meccanismo;

2)

«risposta», qualsiasi misura adottata in forza del meccanismo durante o dopo un’emergenza grave per affrontarne le conseguenze immediate;

3)

«preparazione», stato di prontezza e capacità dei mezzi umani e materiali di garantire una risposta rapida ed efficace a un’emergenza risultanti da un’azione adottata in anticipo;

4)

«allarme rapido», fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che consenta di agire per evitare o ridurre i rischi e la preparazione di una risposta efficace;

5)

«nucleo», insieme autosufficiente e autonomo di capacità degli Stati membri predefinito in base ai compiti e alle necessità o squadra mobile operativa degli Stati membri costituita da una combinazione di risorse umane e materiali, che si può descrivere in termini di capacità di intervento o di compiti che è in grado di svolgere.

CAPO II

Preparazione

Articolo 4

1.   Gli Stati membri identificano preventivamente, nell’ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, le squadre di intervento o i nuclei che possono rendersi disponibili a tal fine o che potrebbero essere costituite con brevissimo preavviso ed essere inviate, in genere entro le 12 ore successive alla richiesta di aiuto. Tengono conto del fatto che la composizione delle squadre o dei nuclei dovrà dipendere dalla natura dell’emergenza grave e dalle sue particolari necessità.

2.   Gli Stati membri selezionano gli esperti che possono essere mobilitati sul luogo dell’emergenza per far parte di una squadra di valutazione e/o coordinamento.

3.   Gli Stati membri lavorano su base volontaria alla costituzione di nuclei, in particolare per soddisfare le necessità prioritarie di intervento o di supporto nell’ambito del meccanismo, che:

a)

siano composti dalle risorse provenienti da uno o più Stati partecipanti al meccanismo;

b)

siano in grado di svolgere compiti nelle aree di risposta;

c)

siano in grado di eseguire i loro compiti secondo orientamenti internazionali riconosciuti e possano pertanto:

i)

essere inviati in tempi molto brevi in seguito ad una richiesta di soccorso;

ii)

operare in modo autonomo ed autosufficiente per un periodo di tempo determinato ove le circostanze in loco lo richiedano;

d)

siano interoperabili con altri nuclei;

e)

siano stati formati e addestrati per soddisfare le esigenze di interoperabilità di cui alle lettere a) e d);

f)

siano posti sotto l’autorità di una persona responsabile del loro funzionamento;

g)

siano in grado di fornire assistenza ad altri organi dell’UE e/o altre organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite.

4.   Gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di fornire, a seconda delle necessità, anche altri tipi di supporto, che potrebbero essere messi a disposizione da parte dei servizi competenti, come personale specializzato e attrezzature speciali che consentano di affrontare un particolare tipo di emergenza, e di fare ricorso alle risorse che possono essere messe a disposizione da parte di organizzazioni non governative e altri soggetti attivi nel settore.

5.   Gli Stati membri che lo desiderino possono, salvo adeguati vincoli di sicurezza, fornire informazioni sui mezzi e le capacità militari pertinenti che potrebbero essere utilizzati come ultima risorsa nel quadro dei soccorsi della protezione civile prestati attraverso il meccanismo, come il supporto sul piano dei trasporti, logistico o medico.

6.   Gli Stati membri forniscono le pertinenti informazioni generali sulle squadre, sugli esperti, sui nuclei e altri tipi di supporto di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo nei sei mesi successivi all’adozione della presente decisione e aggiornano prontamente tali informazioni ove necessario, nonché sulle risorse mediche di cui all’articolo 5, punto 6.

7.   Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, ove ne facciano richiesta, prendono le misure ad assicurare il tempestivo trasporto dei soccorsi della protezione civile che essi offrono.

8.   Gli Stati membri designano i punti di contatto e ne informano la Commissione.

Articolo 5

La Commissione svolge i seguenti compiti:

1)

istituisce e gestisce il MIC;

2)

istituisce e gestisce il CECIS;

3)

contribuisce allo sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido per i disastri di cui all’articolo 2, punto 7;

4)

predispone i mezzi necessari per mobilitare e inviare, il più rapidamente possibile, piccole squadre di esperti incaricate:

a)

di valutare i bisogni in materia di protezione civile dello Stato che chiede assistenza a fronte degli aiuti disponibili da parte degli Stati membri e del meccanismo;

b)

di agevolare, ove necessario, il coordinamento delle operazioni di soccorso della protezione civile in loco e provvedere, ove opportuno e necessario, ai collegamenti con le competenti autorità del paese che ha chiesto aiuto;

5)

istituisce un programma di formazione volto a rafforzare il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile garantendo la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento e i nuclei di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o, se del caso, degli altri tipi di supporto di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e migliorando la competenza degli esperti di cui all’articolo 4, paragrafo 2. Il programma comprende corsi ed esercitazioni comuni e un sistema di scambi in base al quale singoli componenti delle squadre possono essere distaccati presso altri Stati membri;

6)

raccoglie e mette in comune, in caso di emergenza grave, le informazioni sulle capacità degli Stati membri di produrre sieri e vaccini o altre risorse mediche necessarie nonché sulle riserve disponibili per gli interventi di soccorso;

7)

istituisce un programma basato sull’esperienza acquisita in seguito agli interventi effettuati nel quadro del meccanismo e provvede alla diffusione di tale esperienza tramite il sistema di informazione;

8)

promuove e incoraggia l’introduzione e l’uso di nuove tecnologie nel contesto del meccanismo;

9)

adotta le misure di cui all’articolo 2, punti 8 e 9;

10)

pone in essere la capacità di fornire sostegno logistico di base agli esperti in materia di valutazione e di coordinamento;

11)

intraprende tutte le altre misure complementari e di sostegno necessarie nell’ambito del meccanismo di cui all’articolo 4 della decisione 2007/162/CE, Euratom.

CAPO III

Risposta

Articolo 6

1.   Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi un’emergenza grave che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri, lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia alla Commissione e agli Stati membri che rischiano di essere interessati dall’emergenza.

Il primo comma non trova applicazione laddove all’obbligo di notificazione sia già stato dato adempimento conformemente alla pertinente normativa della Comunità europea o della Comunità europea dell’energia atomica o di accordi internazionali esistenti.

2.   In caso di grave emergenza all’interno della Comunità o di imminente minaccia di tale eventualità che possono comportare una richiesta di assistenza da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata l’emergenza ne dà immediatamente notizia alla Commissione, ove si preveda un’eventuale richiesta di aiuto tramite il MIC, in modo che la Commissione possa, ove necessario, informare gli altri Stati membri e attivare i servizi competenti.

3.   Le notificazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, ove opportuno, mediante il CECIS.

Articolo 7

1.   Quando nella Comunità si verifica una grave situazione di emergenza, uno Stato membro può chiedere aiuto tramite il MIC o rivolgersi direttamente agli altri Stati membri. La richiesta deve essere quanto più specifica possibile.

2.   In caso di richiesta di aiuto tramite il MIC la Commissione, appena ricevuta la richiesta, a seconda delle circostanze e senza indugio:

a)

inoltra la richiesta ai punti di contatto degli altri Stati membri;

b)

agevola la mobilitazione di squadre, di esperti, di nuclei d’intervento e di altri mezzi di soccorso;

c)

raccoglie informazioni ufficialmente controllate in merito all’emergenza e le comunica agli altri Stati membri.

3.   Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di soccorso decide in tempi rapidi se è in condizione di prestare il soccorso richiesto e ne informa lo Stato membro richiedente o tramite il MIC o direttamente precisando la portata e le condizioni del soccorso che può prestare. Se uno Stato membro trasmette le informazioni direttamente allo Stato membro richiedente, provvede a informarne anche il MIC. Il MIC tiene informati gli Stati membri.

4.   La direzione degli interventi di soccorso è di competenza dello Stato membro che chiede aiuto. Le autorità dello Stato membro richiedente indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre o ai nuclei di intervento. I particolari dell’esecuzione di tali compiti sono lasciati al responsabile designato dallo Stato membro che presta assistenza.

5.   Qualora lo Stato membro richiedente chiede alle squadre di intervento di dirigere le operazioni di intervento per suo conto, le squadre mobilitate dagli Stati membri e dalla Comunità si sforzano di coordinare le loro operazioni.

6.   Qualora le squadre di valutazione e/o coordinamento siano inviate, esse facilitano il coordinamento fra le squadre di intervento e provvedono al collegamento con le autorità competenti dello Stato membro richiedente.

Articolo 8

1.   In caso di grave emergenza all’esterno della Comunità, l’articolo 7 può, su richiesta, essere applicato anche per gli interventi di soccorso della protezione civile all’esterno della Comunità.

Tali interventi possono essere effettuati sotto forma di interventi di soccorso autonomi oppure come contributo a un’operazione guidata da un’organizzazione internazionale.

L’ambito di applicazione dei dispositivi di coordinamento di cui al presente articolo include solo l’assistenza inoltrata mediante il meccanismo.

Le misure adottate ai sensi del presente articolo non pregiudicano le misure adottate ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea.

2.   Nei casi in cui è prestata l’assistenza della protezione civile di cui al paragrafo 1 in risposta ad una richiesta trasmessa tramite il MIC, lo Stato membro che assume la presidenza del Consiglio dell’Unione europea (in prosieguo «la presidenza») assicura il coordinamento globale degli interventi di soccorso della protezione civile, nel rispetto del ruolo di coordinamento operativo della Commissione di cui al paragrafo 4.

3.   Per quanto riguarda il coordinamento politico e strategico la presidenza, in particolare:

a)

valuta l’idoneità dell’eventuale utilizzo del meccanismo quale strumento inteso ad agevolare e supportare la gestione delle crisi;

b)

ove lo ritenga necessario, stabilisce relazioni con il paese terzo interessato a livello politico e si tiene in collegamento con tale paese in tutte le fasi dell’emergenza relativamente al quadro politico e strategico globale dell’intervento di soccorso.

Ove opportuno, la presidenza può chiedere ad un altro Stato membro di assumere, in tutto o in parte, la responsabilità del coordinamento politico e strategico o chiedere alla Commissione di sostenere tale coordinamento.

4.   Il coordinamento operativo è assicurato dalla Commissione in stretta cooperazione con la Presidenza nel quadro del coordinamento politico e strategico di cui al paragrafo 3. Il coordinamento operativo consiste, a seconda dei casi, nelle seguenti attività:

a)

mantenere un dialogo continuo con i punti di contatto degli Stati membri al fine di assicurare un contributo efficace e coerente della protezione civile europea alle operazioni internazionali di soccorso attraverso il meccanismo, in particolare:

i)

informando senza indugio gli Stati membri delle richieste di soccorso complete;

ii)

inviando in loco squadre di valutazione o coordinamento per effettuare una valutazione della situazione e delle necessità e/o agevolare il coordinamento operativo in loco dei soccorsi inoltrati mediante il meccanismo;

iii)

effettuando valutazioni delle necessità in cooperazione con le squadre di valutazione e/o coordinamento ed altri soggetti, ivi compresi altri servizi dell’UE;

iv)

condividendo le valutazioni e le analisi pertinenti con tutti i soggetti interessati;

v)

fornendo una panoramica dei soccorsi offerti dagli Stati membri e altre fonti;

vi)

fornendo consulenza sul tipo di soccorsi necessari al fine di assicurare che l’assistenza della protezione civile fornita sia coerente con le valutazioni delle necessità;

vii)

aiutando a superare eventuali difficoltà pratiche nella fornitura dei soccorsi in settori quali transito e dogane;

b)

mantenere contatti con il paese terzo colpito su dettagli tecnici quali le necessità precise in materia di soccorsi, l’accettazione di offerte e le modalità pratiche per il ricevimento e la distribuzione degli aiuti a livello locale;

c)

mantenere contatti o cooperare con l’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (UNOCHA), se presente, e con gli altri soggetti pertinenti che contribuiscono alle operazioni internazionali di soccorso al fine di ottimizzare le sinergie, cercare le complementarità ed evitare duplicazioni e carenze;

d)

mantenere contatti con tutti i soggetti interessati, in particolare nella fase finale dell’intervento di soccorso a titolo del meccanismo, al fine di facilitare un ordinato passaggio delle consegne.

5.   Ove appropriato la Commissione può, caso per caso, espletare compiti operativi supplementari con l’accordo della presidenza.

6.   La Commissione, in stretta cooperazione con la presidenza, può designare le squadre di valutazione e/o coordinamento di cui al paragrafo 4, lettera a), punto ii). Le squadre sono costituite da esperti e da un caposquadra forniti dagli Stati membri caso per caso. La Commissione seleziona gli esperti e il caposquadra in base a qualifiche ed esperienza, tra cui il livello di formazione intrapreso sul meccanismo, esperienze precedenti in missioni svoltesi nel quadro del meccanismo e altre gestioni di soccorso internazionali. La selezione si basa anche su altri criteri, tra cui la conoscenza delle lingue, in modo da assicurare che la squadra nel suo complesso disponga delle conoscenze necessarie per la situazione specifica.

Il MIC mantiene uno stretto contatto con le squadre di valutazione e/o coordinamento e fornisce loro sostegno e orientamenti.

7.   La presidenza e la Commissione assicurano una stretta cooperazione e mantengono un dialogo costante in tutte le fasi dell’emergenza riguardo all’intervento.

Il coordinamento operativo è del tutto integrato con il coordinamento generale fornito dall’UNOCHA, quando presente, e rispetta il ruolo direttivo di quest’ultimo.

Il coordinamento mediante il meccanismo non incide su contatti bilaterali tra gli Stati membri partecipanti e il paese colpito, né sulla cooperazione tra gli Stati membri e le Nazioni Unite. Questi contatti bilaterali possono anche essere usati per contribuire al coordinamento mediante il meccanismo.

Si ricercano sinergie e complementarità con altri strumenti dell’Unione o della Comunità. In particolare la Commissione assicura complementarità e coerenza delle azioni a titolo del meccanismo e delle azioni finanziate dal regolamento (CE) n. 1257/96.

Nel caso di un’emergenza di grande entità al di fuori della Comunità, l’eventuale ricorso a mezzi e capacità militari disponibili a sostegno della protezione civile dovrebbe essere conforme ai principi delle pertinenti linee guida delle Nazioni Unite.

8.   Il ruolo di coordinamento della presidenza e della Commissione di cui al presente articolo non pregiudica competenze e responsabilità degli Stati membri riguardo alle rispettive squadre, ai rispettivi nuclei e altri tipi di supporto, mezzi e capacità militari compresi. In particolare il coordinamento della presidenza e della Commissione non implica che si impartiscano ordini alle squadre degli Stati membri, ai loro nuclei e altri tipi di supporto, i quali sono dispiegati su base volontaria in conformità del coordinamento a livello di quartier generale e del coordinamento in loco.

9.   Per permettere il coordinamento di cui ai punti 8 e 9 e assicurare un ampio contributo alle operazioni internazionali di soccorso:

a)

tutti gli Stati membri che prestano soccorsi in materia di protezione civile nelle circostanze indicate nel paragrafo 1 in risposta a una richiesta trasmessa tramite il MIC tengono pienamente al corrente quest’ultimo delle loro attività; e

b)

le squadre e i nuclei degli Stati membri in loco che partecipano all’intervento tramite il meccanismo si concertano con le squadre di coordinamento e/o valutazione in loco del MIC.

Articolo 9

La Commissione può sostenere e integrare i soccorsi della protezione civile prestati dagli Stati membri nell’ambito del meccanismo, adottando le misure di cui all’articolo 2, punti 8 e 9.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 10

Il meccanismo è aperto alla partecipazione dei paesi candidati.

Altri paesi terzi, organizzazioni internazionali o regionali possono cooperare alle attività svolte nell’ambito del meccanismo ove esistano fra tali paesi terzi od organizzazioni e la Comunità accordi che lo consentono.

Articolo 11

Ai fini dell’applicazione della presente decisione, gli Stati membri designano le autorità competenti e ne danno comunicazione alla Commissione.

Articolo 12

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, regole di attuazione, segnatamente per quanto concerne:

1)

le risorse disponibili per gli interventi di soccorso, di cui all’articolo 4;

2)

il MIC, di cui all’articolo 2, punto 5;

3)

il CECIS, di cui all’articolo 2, punto 6;

4)

le squadre di valutazione e/o coordinamento, di cui all’articolo 2, punto 4, compresi i criteri di selezione degli esperti;

5)

il programma di formazione, di cui all’articolo 2, punto 2;

6)

i nuclei di cui all’articolo 4, paragrafo 3;

7)

i sistemi di rilevamento e allarme rapido, di cui all’articolo 2, punto 7;

8)

l’informazione sulle risorse mediche, di cui all’articolo 5, punto 6;

9)

gli interventi all’interno della Comunità, di cui all’articolo 7, e gli interventi al di fuori della Comunità, di cui all’articolo 8.

Articolo 13

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 13 della decisione 2007/162/CE, Euratom.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 14

La Commissione valuta l’applicazione della presente decisione ogni tre anni a decorrere dalla data della sua notificazione e presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio le conclusioni cui giunge nella valutazione.

Le conclusioni sono corredate, ove opportuno, di proposte volte a modificare la presente decisione.

Articolo 15

La decisione 2001/792/CE, Euratom è abrogata.

Ogni riferimento alla decisione abrogata s’intende come riferimento alla presente decisione e va interpretato in base alla tabella di corrispondenza allegata.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 24 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 195 del 18.8.2006, pag. 40.

(3)  GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(4)  GU C 198 del 27.7.1991, pag. 1.

(5)  GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1.

(6)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.


ALLEGATO

Tabella di corrispondenza

Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio

Presente decisione

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 1, paragrafo 2, terzo comma

Considerando 4, seconda frase

Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 2, punto 1

Articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 2, punto 2

Articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 2, punto 3

Articolo 1, paragrafo 3, quarto trattino

Articolo 2, punto 4

Articolo 1, paragrafo 3, quinto trattino

Articolo 2, punto 5

Articolo 1, paragrafo 3, sesto trattino

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 10

Articolo 1, paragrafo 3, settimo trattino

Articolo 2, punto 11

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 3, frase introduttiva

Articolo 3, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 3, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 3, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 8, e articolo 11

Articolo 4, frase introduttiva

Articolo 5, frase introduttiva

Articolo 4, lettera a)

Articolo 5, punto 1

Articolo 4, lettera b)

Articolo 5, punto 2

Articolo 5, punto 3

Articolo 4, lettera c)

Articolo 5, punto 4

Articolo 4, lettera d)

Articolo 5, punto 5

Articolo 4, lettera e)

Articolo 5, punto 6

Articolo 4, lettera f)

Articolo 5, punto 7

Articolo 4, lettera g)

Articolo 5, punto 8

Articolo 4, lettera h)

Articolo 5, punto 9

Articolo 5, punto 10

Articolo 5, punto 11

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 6, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 6, secondo comma

Articolo 8, paragrafi da 2 a 9

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10, primo comma

Articolo 10, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 12, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, punto 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 12, punto 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 12, punto 3

Articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 12, punto 4

Articolo 8, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 12, punto 5

Articolo 12, punto 6

Articolo 12, punto 7

Articolo 8, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 12, punto 8

Articolo 8, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 12, punto 9

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 4

 

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 16


1.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2007

che modifica la decisione 2003/17/CE relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/780/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (4), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/17/CE (5), stabilisce che, per un periodo determinato, le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate conformemente alla legislazione comunitaria e che le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte conformemente alla legislazione comunitaria.

(2)

Sembra che tali ispezioni in campo continuino a offrire le stesse garanzie di quelle effettuate dagli Stati membri. È quindi opportuno continuare a considerarle equivalenti.

(3)

Poiché la decisione 2003/17/CE scade il 31 dicembre 2007, il periodo in cui l’equivalenza è riconosciuta a norma di tale decisione va prorogato, ma è auspicabile che la proroga non superi cinque anni.

(4)

La decisione 2003/17/CE va pertanto modificata in tal senso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 6 della decisione 2003/17/CE la data del «31 dicembre 2007» è sostituita da quella del «31 dicembre 2012».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

(2)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/55/CE della Commissione (GU L 159 del 13.6.2006, pag. 13).

(3)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

(5)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


Commissione

1.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2007

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso COMP/M.4523 — Travelport/Worldspan)

[notificata con il numero C(2007) 3938]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/781/CE)

Il 21 agosto 2007 la Commissione ha adottato una decisione su un caso di concentrazione in base al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare all’articolo 8, paragrafo 1. La versione non riservata della decisione integrale, nella lingua facente fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione, figura sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   SINTESI

(1)

Travelport LLC, una controllata di Blackstone Group («Blackstone», USA), gestisce Galileo, un sistema di distribuzione globale («GDS»), e Gulliver’s Travel Associates. Gestisce inoltre una serie di agenzie di viaggi on line e siti web, fra cui ebookers, Orbitz, Cheaptickets, Octopus Travel, HotelClub e RatesToGo.

(2)

Worldspan Technologies Inc. («Worldspan») fornisce servizi di distribuzione viaggi attraverso Worldspan GDS. L’impresa si concentra sulla fornitura di servizi GDS ad agenzie di viaggi on line e, più recentemente, anche tradizionali, principalmente nel settore leisure. Worldspan fornisce inoltre servizi informatici alle compagnie aeree (ad esempio sistemi interni di prenotazione e servizi tecnologici per le operazioni di volo).

(3)

Con questa operazione, basata su un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) («regolamento sulle concentrazioni»), Travelport acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, il controllo dell’insieme di Worldspan tramite acquisto di quote.

(4)

L’indagine di mercato della Commissione ha rivelato che il progetto di concentrazione non solleverà alcun problema tale da ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo.

II.   RELAZIONE

II.1.   Mercato rilevante del prodotto e possibili definizioni alternative del mercato

(5)

In casi precedenti, la Commissione aveva definito un GDS come uno strumento fornito alle agenzie di viaggi per consentire loro di ottenere informazioni ed effettuare prenotazioni in collegamento con fornitori di servizi di viaggi («FSV»), cioè compagnie aeree, alberghi e società di autonoleggio, che, a loro volta, trasmettono dati al GDS sui prodotti che forniscono.

(6)

Il mercato del prodotto interessato da questa operazione è definito nella decisione come il mercato della distribuzione di servizi elettronici di viaggi tramite GDS. Questo mercato ha un doppio carattere, con due categorie distinte di clienti. I fornitori di GDS operano come intermediari, permettendo, da un lato, ai FSV (a monte dei fornitori di GDS) di distribuire il contenuto dei loro viaggi alle agenzie di viaggi e ai clienti finali, e, d’altro lato, alle agenzie di viaggi (a valle dei fornitori di GDS) di accedere al contenuto dei viaggi e di prenotarli per i clienti finali. L’indagine approfondita ha confermato queste caratteristiche del mercato del prodotto.

(7)

La Commissione ha esaminato se — come dichiarato dalla parte notificante — il mercato rilevante del prodotto consista solo dei fornitori di GDS oppure se includa anche tecnologie alternative che permettano di non passare per i fornitori di GDS e di evitare il ricorso a questi ultimi. Queste alternative sono: i) i meta-motori di ricerca; ii) i link diretti; iii) i cosiddetti «nuovi operatori GDS»; e iv) i siti «fornitore.com».

(8)

L’inclusione delle prime tre tecnologie nel mercato del prodotto rilevante è esclusa nella decisione, dato che l’indagine approfondita ha chiaramente mostrato che esse non sono reali sostituti dei GDS, o che la loro presenza e/o il loro impatto nel SEE sono molto limitati. Per determinare se i servizi prestati attraverso «fornitore.com» siano sostituibili ai servizi GDS, facendo così parte dello stesso mercato del prodotto, è stata effettuata una complessa valutazione che copre entrambe le parti del mercato.

(9)

A monte del mercato, «fornitore.com» consente ai FSV di ridurre significativamente i loro costi medi e marginali di distribuzione, risparmiando in definitiva i costi di prenotazione fatturati dal GDS e l’eventuale commissione versata all’agenzia di viaggi che effettua la prenotazione tramite il GDS.

(10)

Le compagnie aeree tradizionali sono così in grado di competere più efficacemente con i vettori low cost, il cui canale principale è «fornitore.com». Un altro elemento incita i FSV a promuovere i siti «fornitore.com»: il raffronto fra i FSV da parte dei clienti finali diventa sempre più difficile poiché devono essere consultati i siti web di ogni operatore. Ciò spiega in parte la recente crescita di «fornitore.com». Stando ai dati IATA, il 25 % in media di tutte le prenotazioni delle 20 maggiori compagnie aeree nel SEE è stato effettuato in modo diretto nel 2005 (a fronte del 20 % nel 2004 e del 16 % nel 2003).

(11)

L’indagine approfondita ha mostrato che la possibilità per i FSV di passare, per le prenotazioni, dal sistema GDS al sistema «fornitore.com» varia considerevolmente in funzione del modello aziendale scelto. Dipende inoltre dalle dimensioni e dal comportamento dei loro clienti finali, che sono in una certa misura legati alla distribuzione dei contenuti di viaggi tramite GDS.

(12)

A valle del mercato, quando le agenzie di viaggi effettuano le prenotazioni tramite GDS, ricevono incentivi considerevoli da parte dei fornitori di GDS e anche eventualmente commissioni versate dai FSV. Queste entrate vengono meno se le prenotazioni si fanno su «fornitore.com». Per compensare questa perdita, le agenzie di viaggi dovrebbero fatturare al cliente finale delle spese di servizio (che a loro volta spingerebbero i clienti finali a prenotare da soli i biglietti tramite «fornitore.com» invece di rivolgersi alle agenzie di viaggi, facendo ancora diminuire le entrate di queste ultime). La Commissione conclude pertanto nella decisione che le agenzie di viaggi sono fortemente incentivate a continuare a usare, per le prenotazioni, il sistema GDS, e non conviene loro sostituirlo con «fornitore.com». L’indagine approfondita della Commissione ha anche confermato che le agenzie di viaggi ritengono l’uso di «fornitore.com» scomodo, e stimano che non abbia quella versatilità, in termini di inventario e comparabilità dei prezzi, offerta invece dai GDS.

(13)

Dato che la sostituzione a monte è solo parziale, e una considerevole quantità di prenotazioni continua a dipendere dai fornitori di GDS, e dato che la sostituzione a valle è molto limitata, la decisione conclude che i siti «fornitore.com» non debbano essere inclusi nel mercato rilevante del prodotto in cui operano i fornitori di GDS.

(14)

La decisione riconosce tuttavia che la rapida crescita dei siti «fornitore.com» incide sulle condizioni di concorrenza sul mercato dei servizi GDS ed esercita pressioni sul comportamento di mercato delle imprese oggetto della concentrazione.

II.2.   Mercati geografici rilevanti

(15)

La decisione conclude che il mercato geografico rilevante a monte abbraccia tutto il SEE. Gli accordi mondiali conclusi fra i FSV e i GDS prevedono generalmente sistemi di prezzi regionali distinti per il SEE, gli USA e altre parti del mondo. Le spese pagate dai FSV per una prenotazione effettuata tramite GDS sono considerevolmente più alte nel SEE che negli USA. Inoltre, il mercato del SEE è disciplinato dal codice di condotta UE, mentre quello degli Stati Uniti è stato deregolamentato nel 2006. Infine, le quote di mercato dei fornitori di GDS variano molto a seconda dell’area e del paese. La Commissione conclude quindi nella decisione che le condizioni di concorrenza nel SEE e negli USA sono sostanzialmente diverse.

(16)

La decisione definisce il mercato a valle come di dimensioni nazionali, poiché le quote di mercato dei fornitori di GDS variano in maniera significativa da uno Stato membro all’altro. Ciò è in linea con precedenti decisioni della Commissione ed è stato confermato dall’indagine di mercato. Quasi tutte le agenzie di viaggi, comprese quelle on line, sono attive, ancora adesso, in un solo paese, ad eccezione di alcune che hanno attività paneuropee (o mondiali). Anche le spese d’abbonamento versate dalle agenzie di viaggi per l’uso del GDS e gli incentivi che ricevono variano considerevolmente tra i paesi del SEE. Inoltre, Amadeus e Galileo hanno stabilito punti di vendita e servizi in quasi tutti gli Stati membri del SEE, per poter offrire un migliore servizio sugli specifici mercati nazionali.

II.3.   Valutazione delle teorie del danno dal punto di vista della concorrenza

II.3.1.   Le teorie del danno

(17)

Nella decisione del 3 maggio 2007 la Commissione ha concluso che la concentrazione notificata sollevava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune e il funzionamento dell’accordo SEE: ha di conseguenza avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

(18)

Nella decisione adottata ai sensi di tale articolo 6, paragrafo 1, lettera c), si affermava che la concentrazione poteva teoricamente portare a effetti sia non coordinati che coordinati. Per quanto riguarda gli effetti non coordinati, la Commissione ha identificato tre teorie del danno che ha considerato, a prima vista, plausibili. Oltre a valutare i rischi degli effetti coordinati, la Commissione ha messo a fuoco l’indagine approfondita sugli effetti non coordinati esaminando se:

i)

la concentrazione permetterebbe alle parti di usare la loro posizione di forza sul mercato a valle, nei confronti delle agenzie di viaggi, per aumentare i prezzi nei confronti degli FSV a monte («effetti verticali incrociati»);

ii)

la concentrazione, eliminando Worldspan come presunto «libero battitore» per i prezzi, porterebbe ad un aumento dei prezzi dopo la concentrazione;

iii)

la concentrazione permetterebbe alle parti di sfruttare il loro potere di mercato post-concentrazione nei confronti delle agenzie di viaggi negli Stati membri in cui Galileo/Worldspan ha grosse quote di mercato.

II.3.2.   Effetti verticali incrociati («multi-homing» versus «single-homing»)

(19)

Durante la fase iniziale dell’indagine sono state espresse preoccupazioni secondo le quali Galileo/Worldspan avrebbe potuto far leva sul potere di mercato acquisito, in seguito alla concentrazione, nei confronti delle agenzie di viaggi su una serie di mercati nazionali a valle, per rafforzare il suo potere negoziale in relazione ai FSV operanti sul mercato SEE a monte. Questa possibilità di sfruttare il potere di mercato può essere definita come «effetto verticale incrociato», che può essere descritto come segue.

(20)

Dopo la concentrazione, Galileo/Worldspan otterrebbe grosse quote di mercato, con considerevoli progressioni sul mercato a valle in Irlanda, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Ungheria e Belgio (si veda, in appresso, la sezione sul mercato a valle).

(21)

Se un FSV è particolarmente interessato ad avere un’ampia rete di distribuzione in uno Stato membro in cui l’impresa post-concentrazione ha una vasta rete di agenzie di viaggi, Galileo/Worldspan potrebbe servirsi della propria quota di mercato a valle in tale Stato membro per ottenere concessioni dal FSV al momento della negoziazione di un accordo su scala mondiale. In altre parole, il potere negoziale dell’impresa post-concentrazione nei confronti dei FSV potrebbe sfociare in un potere di mercato più grande di quanto indicherebbe la quota di mercato del [20-30 %] di Galileo/Worldspan nel SEE. Questo potere negoziale potrebbe consentire all’impresa nata dalla concentrazione di aumentare i prezzi unilateralmente dopo tale operazione.

(22)

Il mercato dei servizi di GDS è caratterizzato da una piattaforma che da un lato è «multi-homing», e dall’altra «single-homing». I FSV generalmente usano il «multi-homing», poiché devono distribuire i loro contenuti tramite tutti e quattro i GDS per ottenere la copertura di mercato desiderata: La maggior parte delle agenzie di viaggi usano invece il «single-homing», poiché un solo GDS basta, nella maggior parte dei casi, a fornire loro il contenuto dei FSV di cui hanno bisogno.

(23)

Finché le agenzie di viaggi usano il single-homing, i fornitori di GDS hanno accesso esclusivo alle agenzie di viaggi che appartengono alle loro rispettive reti d’agenzie. Ogni fornitore di GDS ha quindi un certo potere di monopolio verso i FSV che hanno bisogno di mettersi in contatto con le agenzie di viaggi connesse esclusivamente a un solo GDS. Questo potere di monopolio consente al fornitore di GDS di imporre prezzi più alti ai FSV. Queste «rendite monopolistiche» ottenute dai FSV sono utilizzate in larga misura per coprire gli incentivi finanziari concessi alle agenzie di viaggi.

(24)

La Commissione ha constatato tuttavia che la natura delle negoziazioni fra i fornitori di GDS e i clienti, su entrambi i versanti del mercato, è cominciata a cambiare. I FSV e le agenzie di viaggi hanno recentemente rafforzato la loro forza negoziale nei confronti dei fornitori di GDS. Questi cambiamenti nel potere negoziale risultano da: i) un consolidamento fra le agenzie di viaggi; ii) l’introduzione delle prenotazioni dirette tramite «fornitore.com»; e iii) i supplementi imposti dai FSV.

(25)

A parte la minaccia di ritirare contenuti di viaggio attraverso «fornitore.com», i FSV hanno sviluppato uno strumento supplementare per far pressione sui GDS. Applicando, o minacciando di applicare, supplementi alle agenzie di viaggi, i FSV possono influenzare l’uso di uno specifico GDS e fargli perdere volumi di vendita a favore di «fornitore.com» o di un altro GDS.

Impatto della concentrazione

(26)

È improbabile che la riduzione del numero di fornitori di GDS porti ad aumenti di prezzi come conseguenza di «effetti verticali incrociati», e questo per i motivi che seguono.

(27)

Sul versante dei FSV, l’indagine approfondita conferma che questi sono in grado di forzare i fornitori di GDS ad abbassare i prezzi in cambio di contenuti completi, o, alternativamente, per evitare che vengano applicati supplementi alle loro agenzie di viaggi sotto contratto. Le compagnie aeree, in particolare, hanno sviluppato una serie di strumenti negoziali (specialmente, ma non solo, «fornitore.com»), che consentono loro di conservare una parte del loro surplus nelle trattative con i fornitori di GDS. Anche in una situazione in cui vi siano solo tre fornitori di GDS, nessuno di loro potrà aumentare i prezzi, poiché i FSV manterranno un potere negoziale sufficientemente forte basato su: i) la capacità di convogliare le prenotazioni verso i siti «fornitore.com»; ii) i supplementi applicati alle agenzie di viaggi; iii) l’immagine di marca sui mercati nazionali; e iv) la possibilità di sviluppare nuovi strumenti negoziali in futuro. Nella decisione la Commissione conclude quindi che una riduzione del numero di fornitori di GDS da quattro a tre non accresce le probabilità di aumenti unilaterali dei prezzi come conseguenza di «effetti verticali incrociati».

(28)

Questa conclusione vale anche per gli altri FSV, quali le società di autonoleggio e le catene alberghiere.

(29)

Sul versante delle agenzie di viaggi, per esse continuerà ad essere disponibile un numero sufficiente di piattaforme GDS, e i costi di un cambiamento di fornitore GDS non costituiscono un ostacolo insormontabile. Il fatto che i fornitori di GDS debbano creare e mantenere una rete sufficientemente ampia di agenzie di viaggi per generare la domanda da parte dei FSV pone le agenzie di viaggi in una posizione negoziale favorevole nei confronti dei fornitori di GDS, anche dopo l’eliminazione di uno di essi.

(30)

Nella decisione, la Commissione conclude che questi elementi (potere negoziale effettivo dei FSV e sviluppi attuali o possibili di nuovi strumenti negoziali) bastano a contrastare il potenziale effetto pregiudizievole della concentrazione derivante dalla riduzione dei fornitori di GDS da quattro a tre, così come il possibile emergere di effetti verticali incrociati.

II.3.3.   Eliminazione di Worldspan come «libero battitore» per i prezzi

(31)

Una seconda teoria del danno esaminata dalla Commissione riguarda Worldspan come «libero battitore» nel SEE, con un comportamento di riduzione dei prezzi rispetto a quelli praticati dai suoi concorrenti (Galileo, Sabre e Amadeus). In occasione dell’indagine di mercato sono state espresse preoccupazioni in merito al fatto che, in seguito all’eliminazione della concorrenza fra le imprese parti della concentrazione, i prezzi di Worldspan verrebbero aumentati e allineati su quelli praticati da Galileo.

(32)

L’indagine approfondita della Commissione mostra tuttavia che questa teoria del danno non può essere confermata. Per concludere che la concentrazione potrebbe portare a considerevoli aumenti dei prezzi da parte di Worldspan occorrerebbe dimostrare che i prezzi di Worldspan prima della concentrazione sono sensibilmente più bassi di quelli dei suoi concorrenti, in particolare Galileo, e che le parti della concentrazione sarebbero spinte ad aumentare i prezzi di Worldspan dopo la concentrazione e ne avrebbero la capacità.

II.3.3.1.   Worldspan non pratica prezzi più bassi

(33)

La parte notificante ha presentato un raffronto dei tipi più classici di prenotazione delle parti della concentrazione per il 2006: «Active Net Segment» di Galileo e «Full Service» di Worldspan. Ne emerge che il prezzo di listino di Worldspan è in effetti […] del prezzo di listino di Galileo per […] tipi di alternative di prenotazione di «Full Service». Inoltre, se le tariffe di Worldspan per ogni categoria di prenotazione sono calcolate come media di tutte le prenotazioni in funzione del peso relativo di ciascuna delle quattro categorie di tariffazione del livello di funzionalità «Full Service» di Worldspan, il risultato è […] USD, mentre il prezzo dell’«Active Net Segment» di Galileo per il 2006 è di […] USD.

(34)

La Commissione conclude pertanto, nella decisione, che nella maggior parte dei casi Worldspan non è, per i FSV, il GDS a miglior mercato. In genere sul mercato vi è sempre un’alternativa più economica di Worldspan.

II.3.3.2.   Worldspan ha perso quote di mercato

(35)

Un’altra ragione per cui, secondo la parte notificante, Worldspan non può essere considerata un «libero battitore» per i prezzi, è che la presunta politica di prezzi bassi dell’impresa non le ha consentito di espandere in modo aggressivo la sua presenza sul mercato. La parte notificante argomenta che, invece, la quota di mercato di Worldspan nel SEE, il più piccolo GDS nel SEE per più di cinque anni, non ha mostrato alcun segno di crescita.

(36)

L’andamento della quota di mercato di Worldspan fra il 2003 e il 2006 mostra un calo dello [0-5 %] sul mercato a monte (SEE). Per quanto riguarda il mercato a valle, le quote di mercato di Worldspan sono rimaste relativamente stabili, con aumenti/cali annui medi circa dello [0-5 %] o meno, ad eccezione dell’Ungheria, dove fra il 2004 e il 2005 si è registrata una crescita. Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe da un’impresa considerata un presunto «libero battitore», le quote di mercato di Worldspan non mostrano alcun segno generale di crescita.

(37)

Infine, secondo la parte notificante, Worldspan non può essere considerata un «libero battitore» nel SEE, poiché agisce più come un’impresa che si adegua ai prezzi che non come un’impresa che li fissa. La parte notificante si riferisce, fra l’altro, al fatto che altri GDS sono stati primi nel SEE a concludere accordi di full content con cinque delle principali compagnie aeree, cosa confermata dall’indagine approfondita.

II.3.3.3.   Galileo/Worldspan non sono i concorrenti più stretti

(38)

La parte notificante ritiene che il margine lasciato a Worldspan per un aumento dei prezzi dopo la concentrazione viene ulteriormente diminuito dal fatto che Galileo e Worldspan non sono i concorrenti più stretti sul mercato SEE.

(39)

L’indagine approfondita conferma che Galileo è generalmente percepito dai FSV come più forte per i viaggi d’affari, mentre Worldspan risulta più forte per i viaggi nel settore leisure e le agenzie di viaggi on line. A valle, la grande maggioranza delle agenzie di viaggi considerano Amadeus il più stretto concorrente sia di Galileo sia di Worldspan.

II.3.3.4.   Worldspan non ha ragioni per aumentare i prezzi dopo la concentrazione e allinearli su quelli di Galileo

(40)

Il fatto che le parti della concentrazione non siano i concorrenti più stretti riduce le ragioni che possono spingerle ad aumentare i prezzi di Worldspan dopo l’operazione. Inoltre, i margini decrescenti delle parti prima della concentrazione indicano che le possibilità di aumenti dei prezzi dopo l’operazione sono limitate.

(41)

La possibilità di aumenti dei prezzi dopo la concentrazione a monte è ulteriormente ridotta dal fatto che essi causerebbero un potenziale ritiro di contenuti dal GDS di Worldspan da parte dei FSV, o l’imposizione di supplementi, sempre da parte dei FSV, alle agenzie di viaggi che usano Worldspan.

(42)

In sintesi, l’indagine approfondita della Commissione mostra che non vi sono prove sufficienti per concludere che Worldspan pratica prezzi più bassi dei suoi concorrenti e che agirebbe come un «libero battitore». Di conseguenza, la decisione conclude che è improbabile che l’operazione porti ad un aumento dei prezzi di Worldspan.

II.3.4.   Considerevoli quote delle parti sul mercato a valle

(43)

Per quanto riguarda il mercato a valle, l’operazione porterebbe a quote di mercato elevate (più del 40 %) in sei Stati membri, con incrementi significativi. In questi sei Stati membri le quote di mercato nel 2006 vanno dal [40-50 %] al [70-80 %].

Stato membro

Galileo

Worldspan

Quota di mercato congiunta

Belgio

[20-30]

[10-20]

[40-50]

Ungheria

[20-30]

[20-30]

[50-60]

Irlanda

[50-60]

[10-20]

[70-80]

Italia

[40-50]

[0-10]

[40-50]

Paesi Bassi

[30-40]

[20-30]

[50-60]

Regno Unito

[40-50]

[10-20]

[50-60]

(44)

L’entità delle quote di mercato congiunte in questi sei Stati membri potrebbe potenzialmente permettere alle parti di agire indipendentemente dai loro concorrenti e dai loro clienti dopo la concentrazione, e di sfruttare le loro relazioni commerciali con le agenzie di viaggi.

(45)

Tuttavia, l’indagine approfondita mostra che la concentrazione non permetterà alle parti di esercitare alcun potere di mercato sulle agenzie di viaggi nei mercati nazionali in cui l’operazione darà luogo a quote di mercato congiunte elevate.

II.3.4.1.   Tendenza al ribasso della quota di mercato di Galileo

(46)

La parte notificante afferma che Galileo ha perso quote di mercato significative in ogni Stato membro in cui tradizionalmente aveva una presenza importante per i suoi legami storici con i vettori nazionali.

(47)

La diminuzione delle quote di mercato di Galileo dimostrerebbe, secondo la parte notificante, che la quota di mercato di Galileo superiore alla media non rispecchia un potere di mercato. È poco probabile che l’operazione rovesci il trend decrescente delle quote di mercato di Galileo, visto specialmente il ruolo marginale di Worldspan a livello del SEE e la sua comprovata incapacità di migliorare la sua posizione sul mercato del SEE nel corso degli anni.

(48)

L’andamento delle quote di mercato di Galileo e il ruolo marginale svolto da Worldspan a livello del SEE sono stati confermati dall’indagine approfondita.

(49)

Le agenzie di viaggi sono in generale beneficiari netti, poiché gli incentivi finanziari che ricevono dai GDS sono superiori agli importi ad essi versati come abbonamenti. Gli incentivi sono considerevolmente aumentati negli ultimi cinque anni, anche negli Stati membri in cui le parti hanno grosse quote di mercato (più del 40 %). L’indagine approfondita ha mostrato che nel periodo 2003/2006 le entrate delle agenzie di viaggi sono in generale aumentate, e che l’evoluzione dei loro margini lordi è positiva.

(50)

Questa evoluzione mostra l’importanza che rivestono le agenzie di viaggi per i GDS e rispecchia il punto di vista di coloro che hanno preso parte all’indagine approfondita, ossia che la concorrenza fra i GDS sul mercato a valle è forte.

II.3.4.2.   Costi di cambiamento del fornitore

(51)

Una ragione in più per cui è improbabile che l’operazione sfoci in aumenti di prezzi sul mercato a valle è legata al fatto che, come confermato dall’indagine approfondita, i costi di cambiamento del fornitore non costituiscono un ostacolo insormontabile.

(52)

Benché sia difficile quantificare questi costi, sia in termini di tempo e formazione necessari, sia in termini finanziari, dall’indagine approfondita possono essere tratte alcune conclusioni. Le piccole agenzie di viaggi hanno bisogno di una o più settimane per passare da un GDS ad un altro; la formazione necessaria non è particolarmente lunga e pesante e questi cambiamenti non hanno alcuna incidenza negativa sulla produttività. Le grosse agenzie stimano invece che il tempo necessario per cambiare fornitore sia di 12 mesi circa, con un costo finanziario considerevole (più di 1 milione di EUR). Anche le necessità di formazione sono superiori. In casi particolari (ad esempio a causa degli aspetti tecnici del cambiamento), il costo finanziario e il tempo necessario possono essere ancora superiori.

(53)

L’indagine approfondita ha confermato che questi costi esistono, ma ha anche mostrato che non hanno impedito grossi cambiamenti di fornitore in passato. Nel periodo dal 2003 al 2006 diverse agenzie di viaggi sono passate da Galileo ad Amadeus. In questo periodo Worldspan ha inoltre perso due dei suoi maggiori clienti, […] e […].

(54)

Anche se esistono costi di cambiamento di fornitore, sembra improbabile che l’operazione porti a problemi di concorrenza a causa delle elevate quote congiunte delle parti sul mercato a valle. Ciò è dovuto: i) all’evoluzione negativa delle quote di mercato congiunte delle parti; ii) all’intensa concorrenza fra GDS, anche sui mercati nazionali in cui hanno quote elevate a valle, come dimostrato dall’aumento, nel tempo, degli incentivi pagati alle agenzie di viaggi in tali mercati nazionali; e iii) all’atteggiamento in generale positivo delle agenzie di viaggi verso la concentrazione, basato sulla convinzione che essa creerà una forte alternativa ad Amadeus.

(55)

La Commissione conclude quindi, nella decisione, che è improbabile che la concentrazione produca effetti non coordinati sui mercati a valle.

II.3.5.   Effetti coordinati

56)

L’indagine approfondita ha poi esaminato la possibilità di effetti coordinati sia a monte che a valle del mercato dei GDS.

II.3.5.1.   A monte

Accordo su condizioni di coordinamento

(57)

In generale, più l’ambiente economico è semplice e stabile, più è facile per le imprese mettersi d’accordo su condizioni di coordinamento. Nel contesto in oggetto la domanda instabile, la forte crescita interna di alcune imprese sul mercato o il frequente ingresso di nuove imprese può indicare che la situazione non è abbastanza stabile per rendere probabile un coordinamento.

(58)

Benché negli ultimi cinque anni non abbia avuto luogo nessun ingresso significativo sul mercato dei GDS, l’andamento della quota di mercato in tale periodo conferma che l’ambiente economico in cui concorrono i GDS nel SEE ha subito un notevole cambiamento.

(59)

Inoltre, la crescita dei siti «fornitore.com» nel corso degli ultimi cinque anni dovrebbe essere presa in considerazione come un fattore destabilizzante nella ricerca di un accordo su condizioni di coordinamento nel mercato dei GDS. L’indagine di mercato ha anche confermato che la maggior parte delle compagnie aeree prevedono un’ulteriore crescita delle loro vendite dirette attraverso «fornitore.com». Per le società di autonoleggio e gli alberghi la distribuzione di contenuti di viaggio tramite i GDS rappresenta una parte relativamente piccola delle prenotazioni.

(60)

Anche se le circostanze di cui sopra non escludono totalmente la possibilità di raggiungere delle condizioni di coordinamento fra i tre GDS restanti sul mercato a valle, la Commissione conclude nella decisione che queste circostanze renderebbero un tale coordinamento più difficile e quindi improbabile.

Controllo delle deviazioni da un comportamento coordinato

(61)

Solo una minaccia credibile di ritorsioni rapide ed efficaci trattiene le imprese dal deviare dalle modalità di coordinamento. Ciò richiede che i mercati siano abbastanza trasparenti da consentire alle imprese di controllare in misura sufficiente eventuali comportamenti di questo tipo.

(62)

Benché i servizi offerti da un GDS siano piuttosto omogenei, la struttura dei prezzi e i prodotti proposti da tutti i GDS sono complessi. Attualmente, nel SEE, i GDS applicano parallelamente diversi tipi di accordi, ad esempio i participating carrier agreements e gli accordi di full content, a volte completati da accordi «opt-in». Le differenze e la varietà sia delle strutture dei prezzi che dell’offerta di prodotti in questi accordi rendono impraticabile un coordinamento continuato. La trasparenza che resta sul mercato si vede poi anche ridotta dal fatto che i GDS regolarmente modificano l’offerta dei prodotti e le strutture dei prezzi.

(63)

Benché dall’indagine di mercato sembri che i contratti fra i GDS e le società di autonoleggio e gli alberghi siano meno complessi nella loro struttura, essi non presentano comunque il livello di trasparenza necessario per rendere possibile un coordinamento.

(64)

Alcuni partecipanti all’indagine di mercato hanno indicato l’esistenza delle clausole cosiddette «della nazione più favorita» nei loro accordi con i GDS. Il ricorso a queste clausole potrebbe accrescere la trasparenza dei prezzi. L’indagine di mercato ha confermato tuttavia che, nella maggior parte dei casi, le clausole della nazione più favorita riguardano l’obbligo, per i FSV, di fornire parità di contenuti ai GDS, e rispecchiano quindi semplicemente gli obblighi contenuti nel codice di condotta.

(65)

Date le caratteristiche dei mercati rilevanti, e in particolare il limitato grado di trasparenza, la Commissione ritiene, nella decisione, che sarebbe difficile, per i tre GDS rimanenti, controllare efficacemente le deviazioni da un comportamento coordinato.

Meccanismi di dissuasione

(66)

Perché il coordinamento possa durare occorre che le conseguenze di una deviazione siano abbastanza gravi da persuadere le imprese che è nel loro interesse aderire alle condizioni fissate.

(67)

Una ritorsione immediata consistente nella riduzione, da parte dei GDS del coordinamento, dei costi fatturati ai FSV sarebbe inefficace, poiché non spingerebbe i FSV a cambiare fornitore dato che essi hanno bisogno dei servizi offerti da tutti e quattro i GDS.

(68)

Una misura di ritorsione più realistica sarebbe quella di offrire, alle agenzie di viaggi che si avvalgono dei servizi di un GDS che non rispetta le condizioni fissate, incentivi superiori o pagamenti forfettari diretti per provocare un cambiamento di fornitore. Anche se misure di questo tipo sarebbero possibili si tratterebbe di una strategia costosa, poiché gli incentivi offerti alle agenzie di viaggi devono essere abbastanza consistenti da spingerle a passare a un altro GDS.

(69)

La Commissione conclude nella decisione che misure di ritorsione consistenti in aumenti degli incentivi alle agenzie di viaggi non possono quindi, in sé, essere escluse.

Reazioni delle altre imprese

(70)

Perché sia possibile attuare un coordinamento, è necessario che le azioni delle imprese che non vi partecipano e dei potenziali concorrenti non compromettano gli esiti previsti.

(71)

Nel caso in oggetto, sembra che sul mercato esistano grosse pressioni concorrenziali che destabilizzerebbero qualsiasi tentativo di coordinamento. Queste pressioni deriverebbero in particolare dalla possibilità, per i FSV, di ritirare contenuti e di renderli disponibili solo tramite un canale di distribuzione diretto come un sito «fornitore.com». Inoltre, un coordinamento che porti ad un aumento dei prezzi potrebbe spingere i FSV del SEE a investire di più nello sviluppo di alternative ai GDS, come i nuovi operatori GDS e i link diretti.

(72)

Date le circostanze sopra descritte, e il fatto che i criteri che devono ricorrere per dimostrare gli effetti coordinati sono cumulativi, è improbabile che la concentrazione porti a effetti coordinati sul mercato UE della fornitura di servizi GDS ai FSV.

II.3.5.2.   A valle

Accordo su condizioni di coordinamento

(73)

Il problema del coordinamento potrebbe sorgere in linea di principio anche sul mercato a valle, che è quello delle relazioni fra i GDS e le agenzie di viaggi. I mercati a valle del SEE presentano differenze significative, a seconda dei paesi, nelle quote di mercato fra i quattro GDS.

(74)

La concorrenza fra i GDS sul mercato a valle è forte e non mostra segni di comportamenti coordinati. Negli ultimi […] anni Galileo e Worldspan hanno perso […] quote di mercato a vantaggio di Amadeus. L’indagine di mercato conferma inoltre che la concorrenza fra i GDS per i contratti con le agenzie di viaggi è attualmente intensa, un fatto che si rispecchia nell’aumento degli incentivi pagati dai GDS alle agenzie di viaggi negli ultimi cinque anni.

(75)

Quanto sopra esposto sembra indicare che le posizioni delle imprese parti della concentrazione nella maggior parte dei mercati a valle sono relativamente instabili, una circostanza che complicherebbe il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di un coordinamento.

Controllo delle deviazioni da un comportamento coordinato

(76)

Le modalità e le condizioni dei contratti delle agenzie di viaggi generalmente non sono trasparenti, poiché sono negoziati singolarmente fra le agenzie e i GDS. I GDS non hanno alcun modo di conoscere le complesse modalità e condizioni offerte dai concorrenti. Vi può essere una certa trasparenza sui prezzi come risultato di un possibile scambio di informazioni fra le agenzie e i GDS nel contesto delle trattative contrattuali, ma questa trasparenza è limitata dal fatto che la maggior parte dei contratti sono negoziati individualmente. Pertanto, le possibilità di controllare efficacemente un comportamento coordinato sembrano molto ridotte, poiché ciò richiederebbe un controllo del livello del contenuto, delle funzionalità, dei servizi, dell’assistenza finanziaria, dei premi e di altre modalità e condizioni che ogni GDS offre alle singole agenzie di viaggi.

(77)

Dato il limitato grado di trasparenza sul mercato a valle, la Commissione conclude nella decisione che sarebbe difficile, per i tre GDS restanti, controllare deviazioni da un comportamento coordinato.

Meccanismi di dissuasione

(78)

I meccanismi di dissuasione che possono essere applicati sono essenzialmente uguali a quelli esaminati a proposito del mercato a monte.

Reazioni delle altre imprese

(79)

In caso di comportamento coordinato, le agenzie di viaggi non hanno molte alternative facilmente disponibili. Il ricorso a «fornitore.com» è oneroso e le altre alternative ai GDS non sono attualmente abbastanza sviluppate da costituire delle possibilità adeguate.

(80)

Dato che i criteri che devono ricorrere per dimostrare gli effetti coordinati sono cumulativi, la Commissione conclude nella decisione che anche sul mercato a valle è improbabile che la concentrazione dia luogo a effetti coordinati.

III.   CONCLUSIONI

(81)

La Commissione conclude nella decisione che la concentrazione proposta non solleverà alcun problema tale da ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo. La Commissione intende pertanto dichiarare la concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2007

recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi

[notificata con il numero C(2007) 5776]

(2007/782/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

(2)

Inoltre, l'articolo 24, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE dispone l'introduzione di una misura finanziaria della Comunità al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi figuranti nella decisione in questione.

(3)

La decisione 2006/965/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario (2) ha sostituito l'articolo 24 di quest'ultima con una nuova disposizione. A titolo transitorio, la decisione 2006/965/CE prevede che i programmi riguardanti la leucosi bovina enzootica e la malattia di Aujeszky possano essere finanziati fino al 31 dicembre 2010.

(4)

La decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3) dispone che, per essere approvati a titolo dell'azione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare i criteri indicati negli allegati della decisione 90/638/CEE.

(5)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4) dispone l’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(6)

La direttiva 2005/94/CE (5) del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l'altro, in base ad una valutazione dei rischi eseguita su base regolare, ad arricchire le conoscenze sulle minacce rappresentate dai volatili selvatici per quanto riguarda qualsiasi virus dell'influenza di origine aviaria negli uccelli. Occorre di conseguenza approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento.

(7)

Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione delle zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

(8)

Alcuni Stati membri hanno anche presentato alla Commissione programmi pluriennali relativi all'eradicazione, alla lotta e alla sorveglianza delle malattie animali, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità. L'impegno di spesa per i programmi pluriennali è adottato conformemente all'articolo 76, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6). Per i programmi pluriennali il primo impegno di bilancio è adottato dopo la loro approvazione. Ciascun impegno successivo è effettuato dalla Commissione in base alla decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all'articolo 24, paragrafo 5 della decisione 90/424/CEE.

(9)

La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma annuale e pluriennale presentato dagli Stati membri. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 90/638/CEE.

(10)

Data l'importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell'applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE e sull'influenza aviaria, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario della Comunità per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(11)

Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari e di una maggiore trasparenza occorre inoltre fissare gli importi massimi da rimborsare, se del caso, agli Stati membri per i test e gli indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa dell'abbattimento degli animali.

(12)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(13)

La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione. In particolare, è opportuno richiedere relazioni tecniche intermedie più frequenti, in modo da valutare l'efficacia nell'attuazione dei programmi approvati.

(14)

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario della Comunità vanno espresse in euro. In base al regolamento (CE) n. 1290/2005 il tasso di conversione delle spese in valute diverse dall’euro sarà quello fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

PROGRAMMI ANNUALI

Articolo 1

Brucellosi bovina

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

a)

1 200 000 EUR per l'Irlanda;

b)

4 400 000 EUR per la Spagna;

c)

2 100 000 EUR per l'Italia;

d)

153 000 EUR per Cipro;

e)

1 900 000 EUR per il Portogallo;

f)

1 200 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test del rosa bengala

:

0,2 EUR per test;

b)

:

test SAT

:

0,2 EUR per test;

c)

:

test di fissazione del complemento

:

0,4 EUR per test;

d)

:

test ELISA

:

1 EUR per test.

Articolo 2

Tubercolosi bovina

1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Estonia, Spagna, Italia, Polonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di tubercolinizzazione, degli esami di laboratorio e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

24 000 EUR per l'Estonia;

b)

6 100 000 EUR per la Spagna;

c)

2 700 000 EUR per l’Italia;

d)

1 100 000 EUR per la Polonia;

e)

347 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

tubercolinizzazione

:

1 EUR per test;

b)

:

test del gamma interferone

:

5 EUR per test.

Articolo 3

Brucellosi ovi-caprina

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Spagna, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'acquisto di vaccini, il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

5 600 000 EUR per la Spagna;

b)

2 800 000 EUR per l'Italia;

c)

93 000 EUR per Cipro;

d)

1 100 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test del rosa bengala

:

0,2 EUR per test;

b)

:

test di fissazione del complemento

:

0,4 EUR per test.

Articolo 4

Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Romania e Slovenia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche, sino ad un importo massimo di:

a)

377 000 EUR per il Belgio;

b)

5 400 EUR per la Bulgaria;

c)

3 100 000 EUR per la Germania;

d)

100 000 EUR per la Grecia;

e)

4 100 000 EUR per la Spagna;

f)

351 000 EUR per la Francia;

g)

1 300 000 EUR per l'Italia;

h)

70 000 EUR per il Lussemburgo;

i)

527 000 EUR per i Paesi Bassi;

j)

245 000 EUR per l'Austria;

k)

1 004 000 EUR per il Portogallo;

l)

43 000 EUR per la Romania;

m)

61 000 EUR per la Slovenia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di EUR 2,5 per un test ELISA.

Articolo 5

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione di Gallus gallus

1.   I programmi di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione di Gallus gallus presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

a)

550 000 EUR per il Belgio;

b)

10 000 EUR per la Bulgaria;

c)

200 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

75 000 EUR per la Danimarca;

e)

600 000 EUR per la Germania;

f)

120 000 EUR per l’Irlanda;

g)

150 000 EUR per la Grecia;

h)

800 000 EUR per la Spagna;

i)

500 000 EUR per la Francia;

j)

470 000 EUR per l’Italia;

k)

45 000 EUR per Cipro;

l)

60 000 EUR per la Lettonia;

m)

400 000 EUR per l'Ungheria;

n)

1 300 000 EUR per i Paesi Bassi;

o)

50 000 EUR per l'Austria;

p)

2 000 000 EUR per la Polonia;

q)

600 000 EUR per il Portogallo;

r)

400 000 EUR per la Romania;

s)

275 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test batteriologico (coltura)

:

5,0 EUR per test;

b)

:

acquisto di una dose di vaccino

:

0,05 EUR per dose;

c)

:

sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp.

:

20,0 EUR per test.

Articolo 6

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in esemplari ovaioli di Gallus gallus

1.   I programmi di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in esemplari ovaioli di Gallus gallus presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

a)

750 000 EUR per il Belgio;

b)

20 000 EUR per la Bulgaria;

c)

1 000 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

2 000 000 EUR per la Germania;

e)

20 000 EUR per l’Estonia;

f)

500 000 EUR per la Grecia;

g)

3 500 000 EUR per la Spagna;

h)

2 500 000 EUR per la Francia;

i)

1 000 000 EUR per l’Italia;

j)

80 000 EUR per Cipro;

k)

300 000 EUR per la Lettonia;

l)

10 000 EUR per il Lussemburgo;

m)

2 000 000 EUR per l'Ungheria;

n)

2 000 000 EUR per i Paesi Bassi;

o)

1 000 000 EUR per l’Austria;

p)

2 000 000 EUR per la Polonia;

q)

1 000 000 EUR per il Portogallo;

r)

500 000 EUR per la Romania;

s)

1 000 000 EUR per la Slovacchia;

t)

80 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test batteriologico (coltura)

:

5,0 EUR per test;

b)

:

acquisto di una dose di vaccino

:

0,05 EUR per dose.

c)

:

sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp.

:

20,0 EUR per test.

Articolo 7

Peste suina classica e peste suina africana

1.   I programmi per il controllo e la sorveglianza:

a)

della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;

b)

della peste suina classica e della peste suina africana presentati dall’Italia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Romania e Slovacchia, al 50 % delle spese sostenute per l'acquisto e la distribuzione di vaccini e di esche per la vaccinazione dei cinghiali, sino ad un importo massimo di:

a)

400 000 EUR per la Bulgaria;

b)

1 000 000 EUR per la Germania;

c)

650 000 EUR per la Francia;

d)

100 000 EUR per l'Italia;

e)

15 000 EUR per il Lussemburgo;

f)

2 500 000 EUR per la Romania;

g)

40 000 EUR per la Slovenia;

h)

525 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di 2,5 EUR per un test ELISA.

Articolo 8

Malattia vescicolare dei suini

1.   Il programma di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentata dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di 300 000 EUR.

Articolo 9

Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

1.   I programmi di eradicazione dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il costo degli esami di laboratorio, oltre ad un importo forfettario per il campionamento dei volatili selvatici, sino ad un importo massimo di:

a)

127 000 EUR per il Belgio;

b)

76 000 EUR per la Bulgaria;

c)

65 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

202 000 EUR per la Danimarca;

e)

580 000 EUR per la Germania;

f)

8 000 EUR per l’Estonia;

g)

58 000 EUR per l’Irlanda;

h)

72 000 EUR per la Grecia;

i)

306 000 EUR per la Spagna;

j)

155 000 EUR per la Francia;

k)

380 000 EUR per l’Italia;

l)

15 000 EUR per Cipro;

m)

33 000 EUR per la Lettonia;

n)

43 000 EUR per la Lituania;

o)

12 000 EUR per il Lussemburgo;

p)

184 000 EUR per l'Ungheria;

q)

444 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

55 000 EUR per l’Austria;

s)

81 000 EUR per la Polonia;

t)

165 000 EUR per il Portogallo;

u)

465 000 EUR per la Romania;

v)

43 000 EUR per la Slovenia;

w)

50 000 EUR per la Slovacchia;

x)

35 000 EUR per la Finlandia;

y)

290 000 EUR per la Svezia;

z)

400 000 EUR per il Regno Unito.

3.   L'importo delle spese da rimborsare agli Stati membri per l'effettuazione delle prove previste dai programmi non deve superare il seguente massimale:

a)

:

test ELISA

:

1 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione su gel di agar

:

1,2 EUR per test;

c)

:

test HI per H5/H7

:

12 EUR per test;

d)

:

test di isolamento dei virus

:

30 EUR per test;

e)

:

test di reazione a catena della polimerasi (PRC)

:

15 EUR per test;

f)

:

campionamento dei volatili selvatici

:

20 EUR per volatile.

Articolo 10

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

1 950 000 EUR per il Belgio;

b)

850 000 EUR per la Bulgaria;

c)

950 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

1 600 000 EUR per la Danimarca;

e)

9 500 000 EUR per la Germania;

f)

250 000 EUR per l’Estonia;

g)

5 000 000 EUR per l’Irlanda;

h)

950 000 EUR per la Grecia;

i)

4 700 000 EUR per la Spagna;

j)

14 750 000 EUR per la Francia;

k)

3 050 000 EUR per l’Italia;

l)

250 000 EUR per Cipro;

m)

300 000 EUR per la Lettonia;

n)

550 000 EUR per la Lituania;

o)

150 000 EUR per il Lussemburgo;

p)

700 000 EUR per l'Ungheria;

q)

37 000 EUR per Malta;

r)

3 150 000 EUR per i Paesi Bassi;

s)

1 250 000 EUR per l’Austria;

t)

3 250 000 EUR per la Polonia;

u)

1 250 000 EUR per il Portogallo;

v)

7 500 EUR per la Romania;

w)

200 000 EUR per la Slovenia;

x)

750 000 EUR per la Slovacchia;

y)

650 000 EUR per la Finlandia;

z)

1 150 000 EUR per la Svezia;

za)

5 300 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di:

a)

5 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

c)

EUR 50 per test, per i test effettuati sui cervidi di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

d)

175 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) sub (i) del regolamento (CE) n. 999/2001.

Articolo 11

Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

1.   I programmi di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 500 EUR per animale di:

a)

50 000 EUR per il Belgio;

b)

50 000 EUR per la Bulgaria;

c)

150 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

50 000 EUR per la Danimarca;

e)

145 000 EUR per la Germania;

f)

50 000 EUR per l’Estonia;

g)

430 000 EUR per l’Irlanda;

h)

50 000 EUR per la Grecia;

i)

500 000 EUR per la Spagna;

j)

100 000 EUR per la Francia;

k)

150 000 EUR per l’Italia;

l)

50 000 EUR per il Lussemburgo;

m)

50 000 EUR per i Paesi Bassi;

n)

50 000 EUR per l’Austria;

o)

100 000 EUR per la Polonia;

p)

232 000 EUR per il Portogallo;

q)

10 000 EUR per la Slovenia;

r)

125 000 EUR per la Slovacchia;

s)

25 000 EUR per la Finlandia;

t)

176 000 EUR per il Regno Unito.

Articolo 12

Scrapie

1.   Il programmi di eradicazione della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 100 EUR per animale; per l'analisi dei campioni a fini di genotipizzazione il contributo è fissato al 50 % dei costi, fino a un importo massimo di 10 EUR per test di genotipizzazione e a un importo totale di:

a)

66 000 EUR per il Belgio;

b)

26 000 EUR per la Bulgaria;

c)

88 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

204 000 EUR per la Danimarca;

e)

1 000 000 EUR per la Germania;

f)

12 100 EUR per l'Estonia;

g)

550 000 EUR per l'Irlanda;

h)

700 000 EUR per la Grecia;

i)

3 800 000 EUR per la Spagna;

j)

3 000 000 EUR per la Francia;

k)

1 500 000 EUR per l'Italia;

l)

1 100 000 EUR per Cipro;

m)

1 100 EUR per la Lettonia;

n)

3 000 EUR per la Lituania;

o)

27 000 EUR per il Lussemburgo;

p)

343 000 EUR per l'Ungheria;

q)

258 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

26 000 EUR per l'Austria;

s)

35 000 EUR per il Portogallo;

t)

881 000 EUR per la Romania;

u)

61 000 EUR per la Slovenia;

v)

302 000 EUR per la Slovacchia;

w)

201 000 EUR per la Finlandia;

x)

4 000 000 EUR per il Regno Unito.

Articolo 13

Rabbia

1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

700 000 EUR per la Bulgaria;

b)

700 000 EUR per la Lituania;

c)

1 500 000 EUR per l'Ungheria;

d)

290 000 EUR per l'Austria;

e)

3 900 000 EUR per la Polonia;

f)

2 500 000 EUR per la Romania;

g)

575 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

8 EUR per test;

b)

:

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

:

8 EUR per test.

Articolo 14

Leucosi enzootica bovina

1.   Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato da Estonia, Lituania e Polonia Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

15 000 EUR per l'Estonia;

b)

200 000 EUR per la Lituania;

c)

800 000 EUR per la Polonia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

0,5 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione in gel di agar

:

0,5 EUR per test.

Articolo 15

Malattia di Aujeszky

1.   I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Spagna, Ungheria e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

2.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per il costo degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di:

a)

450 000 EUR per la Spagna;

b)

60 000 EUR per l'Ungheria;

c)

5 000 000 EUR per la Polonia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di 1 EUR per un test ELISA.

CAPITOLO II

PROGRAMMI PLURIENNALI

Articolo 16

Rabbia

1.   Il programmi di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Finlandia sono approvati per il periodo dal:

a)

1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la Repubblica ceca e la Germania;

b)

1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 per la Lettonia e la Finlandia;

c)

1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 per l'Estonia;

d)

1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 per la Slovenia.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare allo Stato membro interessato per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

8 EUR per test;

b)

:

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

:

8 EUR per test.

4.   Per tutto il periodo di esecuzione dei programmi pluriennali il contributo non può superare gli importi seguenti:

a)

1 000 000 EUR per la Repubblica ceca;

b)

800 000 EUR per la Germania;

c)

4 750 000 EUR per l'Estonia;

d)

3 700 000 EUR per la Lettonia;

e)

1 750 000 EUR per la Slovenia;

f)

300 000 EUR per la Finlandia.

5.   Gli importi da impegnare a titolo del 2008 ammontano a:

a)

500 000 EUR per la Repubblica ceca;

b)

475 000 EUR per la Germania;

c)

1 000 000 EUR per l'Estonia;

d)

1 200 000 EUR per la Lettonia;

e)

350 000 EUR per la Slovenia;

f)

100 000 EUR per la Finlandia.

6.   Gli importi da impegnare a titolo degli esercizi successivi sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2008. Nella tabella seguente figurano gli importi in euro (a titolo indicativo):

Stato membro

2009

2010

2011

2012

Repubblica ceca

500 000

 

 

 

Germania

325 000

 

 

 

Lettonia

1 250 000

1 250 000

 

 

Finlandia

100 000

100 000

 

 

Estonia

1 250 000

1 250 000

1 250 000

 

Slovenia

350 000

350 000

350 000

350 000

Articolo 17

Malattia di Aujeszky

1.   Il programma pluriennale di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per il costo degli esami di laboratorio.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare al Belgio per il programma di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di 1 EUR per un test ELISA.

4.   Per tutto il periodo di esecuzione da parte del Belgio del programma pluriennale di cui al paragrafo 1 il contributo non può superare 720 000 EUR.

5.   L'i importo da impegnare a titolo del 2008 ammonta a 360 000 EUR.

6.   L'importo da impegnare a titolo dell'esercizio successivo viene deciso a seguito dell'esecuzione del programma nel 2008. A titolo indicato, l'importo potrebbe ammontare a 360 000 EUR.

Articolo 18

Leucosi enzootica bovina

1.   I programmi pluriennali di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Italia, Lettonia, Lituania e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

0,5 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione in gel di agar

:

0,5 EUR per test.

4.   Per tutto il periodo di esecuzione dei programmi pluriennali il contributo non può superare gli importi seguenti:

a)

2 000 000 EUR per l'Italia;

b)

170 000 EUR per la Lettonia;

c)

1 000 000 EUR per il Portogallo.

5.   Gli importi da impegnare a titolo del 2008 ammontano a:

a)

400 000 EUR per l'Italia;

b)

60 000 EUR per la Lettonia;

c)

300 000 EUR per il Portogallo.

6.   Gli importi da impegnare a titolo degli esercizi successivi sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2008. Nella tabella seguente figurano gli importi in euro (a titolo indicativo):

Stato membro

2009

2010

2011

2012

Italia

800 000

800 000

 

 

Lettonia

55 000

55 000

 

 

Portogallo

350 000

350 000

 

 

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 19

1.   Per i programmi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 14 e 18 le spese di indennizzo rimborsabili ai proprietari per le perdite dovute all’abbattimento degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di capi abbattuti nello Stato membro, segnatamente:

a)

:

per i bovini, sino a un massimo di

:

375 EUR per animale;

b)

:

per gli ovini e i caprini, sino a un massimo di

:

50 EUR per animale;

c)

:

per esemplare da riproduzione di Gallus gallus, sino a un massimo di

:

3,5 EUR per volatile;

d)

:

per esemplare ovaiolo di Gallus gallus, sino a un massimo di

:

1,5 EUR per volatile.

3.   L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun capo non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.

Articolo 20

1.   Le spese sostenute dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

2.   Se la spesa di uno Stato membro avviene in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro la convertirà in euro applicando il tasso di cambio fissato dalla Banca Centrale Europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.

Articolo 21

1.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli 1-18 viene concesso, a condizione che gli Stati membri:

a)

attuino i programmi conformemente alle disposizioni applicabili della legislazione comunitaria, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

b)

fissino al 1o gennaio 2008, al più tardi, l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione dei programmi di cui agli articoli 1-18.

c)

trasmettano alla Commissione, entro il 1o giugno 2008, le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi di cui agli articoli 1-18, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 7, lettera a) della decisione 90/424/CEE;

d)

per i programmi di cui all'articolo 9 forniscano alla Commissione, mediante l'apposito sistema informatico on-line, una relazione trimestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti nel quadro della sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici, entro quattro settimane dalla fine del mese di riferimento della relazione in questione;

e)

per i programmi di cui agli articoli 10-12 forniscano alla Commissione una relazione mensile sui risultati del programma di sorveglianza delle TSE, entro quattro settimane dalla fine del mese di riferimento della relazione in questione;

f)

per i programmi di cui agli articoli 1-18 forniscano alla Commissione, entro il 30 aprile 2009, conformemente all'articolo 24, paragrafo 7, lettera b) della decisione 90/424/CEE, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, corredata dei documenti giustificativi dei costi sostenuti dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo 1o gennaio 2008-31 dicembre 2008;

g)

attuino in modo efficace i programmi di cui agli articoli 1-18;

h)

per i programmi di cui agli articoli 1-18, non presentino altre richieste di contributi comunitari per tali misure, né lo abbiano fatto in precedenza.

2.   Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 22

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22.

(3)  GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 12.

(7)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.