ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 312

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
30 novembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1405/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1406/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, che apre un riesame nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1407/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Třeboňský kapr (IGP)]

16

 

*

Regolamento (CE) n. 1408/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante divieto di pesca della passera di mare nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona IIa per le navi battenti bandiera belga

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1409/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, recante divieto di pesca degli scorfani nella zona CIEM V b (acque delle isole Færøer) per i pescherecci battenti bandiera francese

19

 

 

Regolamento (CE) n. 1410/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine

21

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell’allegato I della direttiva ( 1 )

23

 

*

Direttiva 2007/70/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell’allegato I A della direttiva ( 1 )

26

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/773/Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2007, relativa a una proroga di un anno del programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica

29

 

 

2007/774/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 ottobre 2007, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

32

Protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

33

 

 

Commissione

 

 

2007/775/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 novembre 2007, che abroga la decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Ungheria, dell’India, della Repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell’Ucraina

44

 

 

2007/776/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 novembre 2007, che modifica la direttiva 92/34/CEE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione da paesi terzi dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti [notificata con il numero C(2007) 5693]

48

 

 

2007/777/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE [notificata con il numero C(2007) 5777]  ( 1 )

49

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/778/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2007, che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

68

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1404/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2007

che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (3), in particolare l’articolo 5 e l’articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(3)

Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca è opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca.

(6)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate conformemente alla pertinente legislazione comunitaria e, in particolare, al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (4), al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (6), al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (7), al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (8), al regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (9), al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (10), nonché al regolamento (CE) n. 1098/2007.

(8)

Conformemente alla dichiarazione della Commissione resa alla riunione del Consiglio dell’11 e 12 giugno 2007, è opportuno tener conto degli sforzi compiuti negli ultimi anni dagli Stati membri per adeguare le capacità delle flotte nel Mar Baltico senza pregiudicare l’obiettivo globale del regime di sforzo contemplato dal regolamento (CE) n. 1098/2007.

(9)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno che nel 2008 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock e gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2008 e le condizioni ad esse associate cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») e alle navi battenti bandiera dei paesi terzi, e registrate in tali paesi, operanti nel Mar Baltico.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

b)

«Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;

c)

«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d)

«contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo;

e)

«giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura contenuta nell’allegato I non pregiudica:

a)

gli scambi effettuati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2.   Ai fini del riporto dei contingenti al 2009, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si può applicare, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

1.   È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura solo se:

a)

le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b)

nel caso di specie diverse dall’aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sono state sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

2.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3.   In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato ad uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

4.   In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato ad uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.

Articolo 8

Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato III.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, secondo quanto previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(4)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(6)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).

(7)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(8)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

(9)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

(10)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 809/2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

Limitazioni degli sbarchi e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Platichthys flesus

FLE

Passera pianuzza

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

6 245

 

Germania

24 579

 

Finlandia

3

 

Polonia

5 797

 

Svezia

7 926

 

CE

44 550

 

TAC

44 550

TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

71 344

 

Svezia

15 676

 

CE

87 020

 

TAC

87 020

TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

3 358

 

Germania

890

 

Estonia

17 148

 

Finlandia

33 472

 

Lettonia

4 232

 

Lituania

4 456

 

Polonia

38 027

 

Svezia

51 047

 

CE

152 630

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisione 28.1

HER/03D.RG

Estonia

16 668

 

Lettonia

19 426

 

CE

36 094

 

TAC

36 094

TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 25-32 (acque CE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

8 905

 

Germania

3 542

 

Estonia

868

 

Finlandia

681

 

Lettonia

3 311

 

Lituania

2 181

 

Polonia

10 255

 

Svezia

9 022

 

CE

38 765

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

8 390

 

Germania

4 102

 

Estonia

186

 

Finlandia

165

 

Lettonia

694

 

Lituania

450

 

Polonia

2 245

 

Svezia

2 989

 

CE

19 221

 

TAC

19 221

TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

IIIbcd (acque CE)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 293

 

Germania

255

 

Polonia

480

 

Svezia

173

 

CE

3 201

 

TAC

3 201

TAC precauzionale.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

IIIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

75 511  (1)

 

Germania

8 401  (1)

 

Estonia

7 674  (1)

 

Finlandia

94 157  (1)

 

Lettonia

48 028  (1)

 

Lithuania

5 646  (1)

 

Polonia

22 907  (1)

 

Svezia

102 068  (1)

 

CE

364 392  (1)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

Sottodivisione 32

SAL/3D32.

Estonia

1 581  (2)

 

Finlandia

13 838  (2)

 

CE

15 419  (2)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

IIIbcd (acque CE)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

44 833

 

Germania

28 403

 

Estonia

52 060

 

Finlandia

23 469

 

Lettonia

62 877

 

Lithuania

22 745

 

Polonia

133 435

 

Svezia

86 670

 

CE

454 492

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)  Numero di individui.

(2)  Numero di individui.


ALLEGATO II

1.   Limitazioni dello sforzo di pesca

1.1.

Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» sia autorizzata per un numero massimo di:

a)

223 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22-24, ad eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e

b)

178 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25-27 e 28.2, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

1.2.

Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1.1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1.1 non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone.

1.3.

La Commissione può assegnare agli Stati membri fino a quattro giorni aggiuntivi di assenza dal porto sulla base di arresti definitivi delle attività di pesca praticate con uno degli attrezzi indicati all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1098/2007, intervenuti nelle zone interessate dal 1o gennaio 2005, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (1).

1.4.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 1.3 presentano alla Commissione entro il 30 gennaio 2008 una richiesta in tal senso, allegando informazioni dettagliate relative agli arresti definitivi delle attività di pesca in questione. Sulla base di tale richiesta la Commissione può modificare il numero di giorni di assenza dal porto stabilito al punto 1.1 per lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).


ALLEGATO III

MISURE TECNICHE TRANSITORIE

1.   Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1.1.

È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie

Zona geografica

Periodo

Passera pianuzza (Platichthys flesus)

Sottodivisioni 26-28 e 29, a sud di 59°30′N

Sottodivisione 32

dal 15 febbraio al 15 maggio

dal 15 febbraio al 31 maggio

Rombo chiodato (Psetta maxima)

Sottodivisioni 25-26 e 28, a sud di 56°50′N

dal 1o giugno al 31 luglio

2.   In deroga al punto 1, nell’ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al suddetto punto.


30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1405/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

114,0

MA

71,3

TR

84,2

ZZ

89,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

85,6

ZZ

111,2

0709 90 70

MA

44,1

TR

98,9

ZZ

71,5

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 20 10

MA

64,9

ZZ

64,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

63,1

HR

26,3

IL

67,3

TR

102,5

UY

82,5

ZZ

68,3

0805 50 10

AR

72,2

EG

78,5

TR

108,6

ZA

59,3

ZZ

79,7

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

86,0

CN

72,1

MK

27,8

US

97,1

ZA

78,3

ZZ

76,6

0808 20 50

AR

48,8

CN

46,0

TR

145,7

US

109,4

ZZ

87,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1406/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

che apre un riesame «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   RICHIESTA DI RIESAME

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Fuyang Genebest Chemical Industry Co. Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).

B.   PRODOTTO

(2)

Il prodotto oggetto del riesame è l’acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificabile nel codice NC 2918 12 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

C.   MISURE IN VIGORE

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio (2), in forza del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 34,9 %, fatta eccezione per talune società espressamente indicate, soggette ad aliquote individuali del dazio.

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4)

Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base; dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, vale a dire durante il periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 («periodo dell’inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(5)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

E.   PROCEDIMENTO

(6)

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

(7)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame «nuovi esportatori», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare se il richiedente operi in condizioni di economia di mercato, quali definite dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o, in alternativa, se il richiedente soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, in tal caso, il margine di dumping individuale del richiedente, nonché, qualora venissero accertate pratiche di dumping, l’ammontare del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

(8)

Se si dovesse accertare che il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale, potrebbe essere necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da parte delle imprese non menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 130/2006.

a)

Questionari

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b)

Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

Si richiama l’attenzione sul fatto che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini previsti dal presente regolamento.

c)

Status di economia di mercato

Qualora il richiedente dimostri, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, deve essere presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese i moduli per la richiesta.

d)

Selezione del paese a economia di mercato

Qualora il richiedente non ottenga il trattamento di impresa operante in un’economia di mercato, ma soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese sarà fatto riferimento, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, la Commissione intende nuovamente far riferimento all’Argentina, come nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all’opportunità di questa scelta entro il termine indicato all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

Inoltre, nel caso in cui il richiedente ottenga il trattamento di impresa operante in un’economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire i dati sui costi o sui prezzi cinesi, necessari per fissare il valore normale, che risultassero inattendibili e qualora dati attendibili non fossero disponibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare l’Argentina anche a tale scopo.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(9)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Contemporaneamente, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l’accertamento dell’esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, i dazi antidumping possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di apertura del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare l’ammontare degli eventuali dazi che il richiedente dovrà corrispondere in futuro.

G.   TERMINI

(10)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

a)

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta;

b)

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione;

c)

le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all’appropriatezza della scelta dell’Argentina come paese a economia di mercato in riferimento al quale determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, nel caso in cui al richiedente non sia concesso il trattamento di impresa operante in un’economia di mercato;

d)

il richiedente deve presentare la richiesta, debitamente motivata, di trattamento di impresa operante in un’economia di mercato.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(11)

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente l’inchiesta, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se in un’inchiesta una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che potrebbero essere state raggiunte se avesse collaborato.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(12)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

J.   CONSIGLIERE AUDITORE

(13)

Se le parti interessate ritengono di avere difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, se necessario offrendo la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda questioni quali l’accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/od orale. Per ulteriori informazioni, anche su come prendere contatto, si consultino le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperto un riesame del regolamento (CE) n. 130/2006 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di acido tartarico di cui al codice NC 2918 12 00 originario della Repubblica popolare cinese, prodotto e venduto per l’esportazione nella Comunità da Fuyang Genebest Chemical Industry Co. Ltd (codice addizionale TARIC A851).

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali degli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1. La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Affinché durante l’inchiesta si possa tener conto delle loro osservazioni, le parti interessate sono tenute a manifestarsi alla Commissione, a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a inviare le risposte al questionario di cui al considerando 10, lettera a), nonché eventuali altre informazioni, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione. Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

2.   Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all’opportunità della scelta dell’Argentina come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento di impresa operante in un’economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, trasmesse dalle parti interessate in forma riservata sono contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, sono corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Třeboňský kapr (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Repubblica ceca per la registrazione della denominazione «Třeboňský kapr» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 66 del 22.3.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.7

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

REPUBBLICA CECA

Třeboňský kapr (IGP)


30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1408/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

recante divieto di pesca della passera di mare nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona IIa per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

77

Stato membro

Belgio

Stock

PLE/2AC4.

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

IV; acque comunitarie della zona IIa

Data

15.11.2007


30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1409/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

recante divieto di pesca degli scorfani nella zona CIEM V b (acque delle isole Færøer) per i pescherecci battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

76

Stato membro

Francia

Stock

RED/05B-F.

Specie

Scorfani (Sebastes spp.)

Zona

Acque delle isole Færøer Vb

Data

13.11.2007


30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1410/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1 del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

(3)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la restituzione per i prodotti indicati all’articolo 1 del medesimo regolamento può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

(3)  GU L 139, del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 30 novembre 2007

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0203 11 10 9000

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 21 10 9000

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 12 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 12 19 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 13 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 55 9110

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 22 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 22 19 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 13 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 55 9110

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 15 9100

A00

EUR/100 kg

19,40

0203 19 55 9310

A00

EUR/100 kg

19,40

0203 29 15 9100

A00

EUR/100 kg

19,40

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.


DIRETTIVE

30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/23


DIRETTIVA 2007/69/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il difetialone.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il difetialone è stato oggetto di una valutazione in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definiti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

L’11 ottobre 2005 la Norvegia è stata designata come relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell’articolo 10, paragrafi 5 e 7, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 21 giugno 2007, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(5)

L’esame del difetialone non ha evidenziato questioni ancora aperte da sottoporre all’attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(6)

Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti difetialone non presentano rischi per l’uomo, salvo nel caso di incidenti fortuiti in cui sono coinvolti bambini. È stato rilevato un rischio per gli animali non bersaglio e per l’ambiente. Tuttavia al momento il difetialone è considerato una sostanza essenziale per motivi di salute pubblica e di igiene. È quindi opportuno iscrivere il difetialone nell’allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi contenenti difetialone possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(7)

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è necessario esigere che ai prodotti contenenti difetialone utilizzati come rodenticidi si applichino misure di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. È opportuno che tali misure siano intese a limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per l’uomo e per gli animali non bersaglio nonché gli effetti a lungo termine della sostanza sull’ambiente.

(8)

A causa dei rischi rilevati e delle sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, è opportuno che il difetialone sia iscritto nell’allegato I solo per cinque anni e che prima di reiscriverlo nell’allegato I sia sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE.

(9)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo difetialone, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(10)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(11)

Dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti difetialone, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).

(2)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).


ALLEGATO

La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 4», è inserita nell’allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (*)

«4

Difetialone

3-[3-(4′-bromo[1,1′bifenil]-4-il)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil]-4-idrossi-2H-1-benzotiopiran-2-one

Numero CE: non applicabile (n.a.)

Numero CAS: 104653-34-1

976  g/kg

1o novembre 2009

31 ottobre 2011

31 ottobre 2014

14

Per le sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, questo principio attivo prima di essere reiscritto nel presente allegato deve essere sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE.

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:

1)

la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve eccedere lo 0,0025 % p/p e sono autorizzate solo esche pre-preparate;

2)

i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;

3)

i prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante;

4)

l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l’altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, stabilendo»


(*)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/26


DIRETTIVA 2007/70/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell’allegato I A della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il biossido di carbonio.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il biossido di carbonio è stato oggetto di una valutazione in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definiti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

Il 15 maggio 2006 la Francia è stata designata come relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 10, paragrafi 5 e 7, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 21 giugno 2007, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(5)

L’esame del biossido di carbonio non ha evidenziato questioni ancora aperte da sottoporre all’attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(6)

Dai vari esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi contenenti biossido di carbonio possono presentare solo bassi rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente e soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di valutazione. È quindi opportuno iscrivere il biossido di carbonio nell’allegato I A, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni o le registrazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti biossido di carbonio possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(7)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo biossido di carbonio, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(8)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I A, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ai nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(9)

Dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni o delle registrazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti biossido di carbonio, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I A della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).

(2)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).


ALLEGATO

La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 1», è inserita nell’allegato I A della direttiva 98/8/CE

«N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3

(ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche

1

Biossido di carbonio

Biossido di carbonio

Numero CE: 204-696-9

Numero CAS: 124-38-9

990 ml/l

1o novembre 2009

31 ottobre 2011

31 ottobre 2019

14

Da utilizzare solo in bombolette di gas pronte per l’uso associate ad una trappola.

NB: Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2007

relativa a una proroga di un anno del programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica

(2007/773/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato scientifico e tecnico istituito,

visto il parere del consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca (CCR),

considerando quanto segue:

(1)

Lo sviluppo della medicina nucleare nell’Unione europea contribuisce all’obiettivo di garantire la protezione della salute umana e richiede un maggiore uso di reattori per la sperimentazione a scopi medici.

(2)

Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato una decisione relativa all’adozione di un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica (1). Il programma è stato adottato per un periodo di tre anni, fino al 1o gennaio 2007.

(3)

Nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca, il programma di ricerca supplementare che riguarda il reattore ad alto flusso di Petten (HFR) è uno dei principali mezzi disponibili nell’Unione per contribuire a sostenere e testare metodologie diagnostiche e terapeutiche nel settore medico, sviluppare materiale scientifico e risolvere i problemi nel settore dell’energia nucleare.

(4)

L’HFR è in condizione di funzionare almeno fino al 2015 e nel febbraio 2005 al reattore è stata concessa una nuova licenza di esercizio. Il programma di ricerca supplementare dovrebbe quindi essere prorogato di un altro anno per fruire delle attrezzature tecniche disponibili. La proroga dovrebbe avere effetto retroattivo in modo da estendersi alle attività in corso del programma a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(5)

I contributi finanziari per la proroga del programma supplementare saranno versati dai Paesi Bassi e dalla Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma supplementare relativo all’esercizio dell’HFR, di seguito denominato «il programma», i cui obiettivi sono definiti nell’allegato I, è prorogato per un periodo di un anno, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 2

Il contributo finanziario ritenuto necessario per l’esecuzione del prolungamento del programma ammonta a 8 500 000 EUR. La ripartizione dei contributi è riportata nell’allegato II.

Articolo 3

La Commissione è responsabile dell’attuazione del programma, ricorrendo, a tal fine, ai servizi del CCR. Il consiglio di amministrazione del CCR è tenuto informato sull’attuazione del programma.

Articolo 4

La Commissione presenta, prima del 15 giugno 2008, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  Decisione 2004/185/Euratom del Consiglio del 19 febbraio 2004 (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 25).


ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI DEL PROGRAMMA

Il programma ha i seguenti obiettivi principali.

1)

Il funzionamento sicuro ed affidabile del reattore ad alto flusso di Petten (l’HFR); questa attività comporta il funzionamento normale dell’impianto per più di 250 giorni l’anno e la gestione del ciclo del combustibile nell’ambito dei relativi controlli di sicurezza e di qualità.

2)

L’uso razionale dell’HFR sarà sviluppato in un’ampia gamma di discipline; i principali temi di ricerca e sviluppo che comportano l’uso dell’HFR comprendono: il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti, la sanità, compresi lo sviluppo di isotopi medici per rispondere ai quesiti della ricerca medica e la sperimentazione di tecniche terapeutiche, la fusione, la ricerca di base e la formazione nonché la gestione dei residui nucleari, compresa la possibilità di sviluppare combustibili nucleari tramite l’eliminazione del plutonio per uso militare.


ALLEGATO II

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 2

I contributi al programma saranno versati dai Paesi Bassi e dalla Francia.

La ripartizione dei contributi è la seguente:

Paesi Bassi

:

8 200 000 EUR

Francia

:

300 000 EUR

Totale

:

8 500 000 EUR


30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 2007

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2007/774/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l’atto di adesione della Bulgaria del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 ottobre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con la Repubblica araba d’Egitto finalizzati ad adottare l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e l’Egitto, dall’altra (1), per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(2)

I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3)

Il testo del protocollo negoziato con l’Egitto prevede, all’articolo 9, paragrafo 2, l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4)

È opportuno firmare il protocollo dell’accordo euromediterraneo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e applicarlo in via provvisoria,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2).

Articolo 2

Il protocollo si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2007, con riserva della conclusione in una data successiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

(2)  Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.


PROTOCOLLO

dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati «gli Stati membri CE», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ARABA D’EGITTO, in appresso denominata «l’Egitto»

dall’altra,

CONSIDERANDO che l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, in appresso denominato «l’accordo euromediterraneo», è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2004;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e il relativo atto sono stati firmati a Lussemburgo il 25 aprile 2005 e sono entrati in vigore il 1o gennaio 2007;

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione, l’adesione delle nuove parti dell’accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo di questo stesso accordo;

CONSIDERANDO che si sono svolte consultazioni ai sensi dell’articolo 21 dell’accordo euromediterraneo per garantire che si tenesse conto dei mutui interessi della Comunità e dell’Egitto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano parti dell’accordo euromediterraneo e prendono rispettivamente atto e adottano, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, i testi dell’accordo nonché le dichiarazioni comuni, le dichiarazioni e gli scambi di lettere.

CAPITOLO 1

MODIFICHE AL TESTO DELL’ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 2

Prodotti agricoli

Il protocollo 1 è modificato come indicato nell’allegato del presente protocollo.

Articolo 3

Norme di origine

Il protocollo 4 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 3, paragrafo 1, e nell’articolo 4, paragrafo 1, il riferimento ai nuovi Stati membri è soppresso;

2)

l’allegato IV bis è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV bis

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Versione italiana

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione araba

Image»

3)

l’allegato IV ter è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV ter

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione francese

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione italiana

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že, okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione arabe

Image

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).».

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 4

Prova dell’origine e cooperazione amministrativa

1.   Le prove dell’origine debitamente rilasciate dall’Egitto o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:

a)

l’acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell’accordo UE-Egitto o nel sistema comunitario delle preferenze generalizzate;

b)

la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione;

c)

la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l’importazione in Egitto o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell’adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra l’Egitto e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell’origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione.

2.   L’Egitto e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a)

una simile disposizione figuri anche nell’accordo concluso prima della data dell’adesione tra l’Egitto e la Comunità; e

b)

l’esportatore autorizzato applichi le norme di origine in vigore nel quadro di detto accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’accordo.

3.   Le richieste di verifica a posteriori delle prove dell’origine rilasciate a norma degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere presentate dalle autorità doganali competenti dell’Egitto o dei nuovi Stati membri e sono accettate da dette autorità per i tre anni successivi al rilascio della prova dell’origine in questione.

Articolo 5

Merci in transito

1.   Le disposizioni dell’accordo si applicano alle merci esportate dall’Egitto verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso l’Egitto, che sono conformi alle disposizioni del protocollo [4] e che alla data dell’adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Egitto o nel nuovo Stato membro in questione.

2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell’adesione, una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 6

La Repubblica araba d’Egitto s’impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.

Articolo 7

Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo euromediterraneo.

L’allegato del presente protocollo costituisce parte integrante dello stesso.

Articolo 8

1.   La Comunità, il Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri, e la Repubblica araba d’Egitto procedono all’approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 9

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

2.   Il presente protocollo si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l’aumento del volume del contingente tariffario per le arance indicato nell’allegato del presente protocollo si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Articolo 10

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 11

I testi dell’accordo euromediterraneo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l’atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue bulgara e rumena (1), tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého šestého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-six novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit sestajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Novembro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, la douăzecișișase noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne šestindvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte november tjugohundrasju.

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За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

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За Арабска република Египет

Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba d'Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

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(1)  Le versioni linguistiche bulgara e rumena della convenzione e del protocollo saranno pubblicate successivamente nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

MODIFICHE DEL PROTOCOLLO 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL’EGITTO

1.

Le concessioni indicate nel presente allegato sostituiscono, per i prodotti della sottovoce 0805 10 e della voce 1006, le concessioni attualmente applicate a norma degli articoli dell’accordo di associazione (protocollo 1). Le concessioni attualmente applicate rimangono invariate per tutti i prodotti non indicati nel presente allegato.

Codice NC (*)

Designazione delle merci (**)

a

b

c

d

Riduzione dell’aliquota doganale NPF (1) % o dazio specifico

Contingente tariffario

(tonnellate peso netto)

Riduzione dell’aliquota doganale al di là del contingente tariffario (1) %

Disposizioni specifiche

0805 10

Arance, fresche o secche

100

70 320  (2)

60

Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 5

1006

Riso

25

32 000

 

100

5 605

 

1006 20

Riso semigreggio (bruno)

11 EUR/t

57 600

 

1006 30

Riso semilavorato o lavorato

33 EUR/t

19 600

 

1006 40 00

Rotture di riso

13 EUR/t

5 000

 

2.

I quantitativi indicati al paragrafo 5 del protocollo 1 (34 000 tonnellate) sono sostituiti da «36 300 tonnellate».


(*)  Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1549/2006 (GU L 301 del 31 ottobre 2006, pag. 1).

(**)  Indipendentemente dalle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(1)  La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali ad valorem. Tuttavia, nel caso dei prodotti classificati ai codici 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 e 2302, la concessione si applica anche ai dazi specifici.

(2)  Contingente tariffario applicabile dal 1o luglio al 30 giugno. Di questo volume 36 300 t riguardano le arance dolci, fresche, classificabili al codice NC 0805 10 20, nel periodo dal 1o dicembre al 31 maggio.


Commissione

30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

che abroga la decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Ungheria, dell’India, della Repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell’Ucraina

(2007/775/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   INCHIESTE PRECEDENTI E MISURE ESISTENTI

(1)

Nell’agosto 1999, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie, tra l’altro, del Sudafrica.

(2)

Nel novembre 2005, al termine di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (3), di mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l’altro, del Sudafrica.

(3)

Con la decisione 1999/572/CE del 13 agosto 1999 (4), la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi da parte di una società sudafricana, la Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope (di seguito «Haggie» o «la società»).

(4)

Con la decisione 1999/572/CE, la Commissione ha inoltre accettato impegni sui prezzi da parte delle seguenti società: Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, India; Aceros Camesa SA de CV, Messico; Joint Stock Company Silur, Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 1678/2003 (5) la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno offerto dalla Joint Stock Company Silur dell’Ucraina. Le misure antidumping istituite sui cavi d’acciaio originari del Messico sono scadute il 12 agosto 2004 (6). Con la decisione 2006/38/CE del 22 dicembre 2005, la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno offerto dalla Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd.

(5)

Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario del Sudafrica, fabbricato dalla società, e del tipo di prodotto oggetto dell’impegno (di seguito «il prodotto oggetto dell’impegno») erano esenti dal dazio antidumping definitivo.

(6)

A tale proposito, va osservato che alcuni tipi di cavi in filo d’acciaio attualmente fabbricati dalla Haggie erano esclusi dall’ambito di validità dell’impegno. Tali cavi in filo d’acciaio erano pertanto assoggettati al pagamento del dazio antidumping all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità.

B.   VIOLAZIONI DELL’IMPEGNO

1.   Obblighi della società nel quadro dell’impegno

(7)

In base all’impegno offerto la società è tenuta, tra l’altro, ad esportare nella Comunità europea il prodotto che ne è oggetto a un prezzo superiore a determinati prezzi minimi stabiliti nell’impegno.

(8)

Nel quadro dell’impegno la società aveva inoltre preso atto che l’esenzione dai dazi antidumping determinata dall’impegno era subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di una «fattura corrispondente all’impegno». La società si era inoltre impegnata a non emettere simili fatture per le vendite dei tipi di prodotto in esame non oggetto dell’impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping. La società aveva anche riconosciuto che nelle fatture corrispondenti all’impegno dovevano figurare le informazioni indicate dapprima nell’allegato del regolamento (CE) n. 1796/1999 e successivamente nell’allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005.

(9)

In base alle condizioni dell’impegno, la società è altresì tenuta a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate, sotto forma di relazioni trimestrali, in merito alle sue vendite del prodotto in esame nella Comunità europea. Tali relazioni devono riguardare i prodotti oggetto dell’impegno che beneficiano dell’esenzione dal pagamento del dazio antidumping nonché i tipi di cavi d’acciaio non oggetto dell’impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping se importati nella Comunità europea.

(10)

È evidente che le relazioni sulle vendite di cui sopra, all’atto della presentazione, devono essere complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto e che le transazioni devono essere pienamente conformi alle condizioni dell’impegno.

(11)

Per garantire il rispetto dell’impegno, la società ha altresì accettato di autorizzare visite di verifica nei suoi locali, in modo da permettere di controllare l’accuratezza e la veridicità dei dati trasmessi nelle citate relazioni trimestrali e di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

(12)

Va osservato che il 28 ottobre 2003 la società aveva già ricevuto una lettera di monito dai servizi della Commissione per aver violato l’impegno emettendo fatture corrispondenti allo stesso per prodotti che anziché essere oggetto dell’impegno erano assoggettati alle misure antidumping. Nella lettera di monito si indicava che, date le particolari circostanze in cui si erano verificate le violazioni, non si intendeva revocare l’accettazione dell’impegno, ma veniva sottolineato che in caso di infrazioni successive, sia pure minime, sarebbe stato difficile per la Commissione continuare ad accettare l’impegno della società.

(13)

In questo contesto, è stata effettuata una visita di verifica nei locali della società in Sudafrica dal 5 febbraio 2007 al 6 febbraio 2007. La visita di verifica ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.

2.   Esito della visita di verifica presso la società

(14)

La visita di verifica ha permesso di stabilire che in due occasioni la società aveva emesso fatture corrispondenti all’impegno (fatture n. 935515 e n. 935516) per prodotti che anziché essere oggetto dell’impegno erano assoggettati alle misure antidumping. Queste transazioni avevano pertanto beneficiato illegalmente dell’esenzione dal pagamento del dazio antidumping all’importazione.

(15)

Dalla visita di verifica è emerso che in un’occasione la società non ha adeguato il prezzo unitario di vendita conformemente alle condizioni di pagamento. Il mancato adeguamento in relazione al costo finanziario associato al momento in cui è stato effettuato il pagamento ha determinato un prezzo unitario di vendita inferiore ai prezzi minimi applicabili.

(16)

La visita di verifica ha inoltre permesso di stabilire che in più occasioni la società ha emesso fatture corrispondenti all’impegno non conformi all’allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005 poiché vi ha aggiunto la frase «For sale offshore, not to be sold within the European Union» (Destinato alla vendita all’estero, da non vendere nell’Unione europea).

(17)

Dall’analisi delle fatture corrispondenti all’impegno emesse per il periodo oggetto della visita di verifica è emerso che una transazione non figurava nella relazione trimestrale sulle vendite interessate dall’impegno trasmessa alla Commissione. Si è stabilito inoltre che la società ha dichiarato transazioni di prodotti non destinati all’immissione in libera pratica nella Comunità come se fossero destinati all’immissione in libera pratica nella Comunità. La visita di verifica ha anche permesso di stabilire che varie transazioni dichiarate come vendite di transito si riferivano in realtà a merci immesse in libera pratica nella Comunità. Sono state inoltre rilevate discrepanze fra le relazioni trimestrali sulle vendite oggetto dell’impegno e le fatture corrispondenti.

3.   Motivi per la revoca dell’accettazione dell’impegno

(18)

Il fatto che la società abbia emesso fatture corrispondenti all’impegno per il prodotto in esame non oggetto del medesimo e che tali transazioni abbiano beneficiato dell’esenzione dal pagamento del dazio antidumping concessa solamente ai prodotti oggetto dell’impegno costituisce una violazione dell’impegno.

(19)

La società non ha ottemperato all’obbligo di rispettare i prezzi minimi per tutte le vendite del prodotto oggetto dell’impegno.

(20)

L’emissione di fatture corrispondenti all’impegno non conformi all’allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005 per le vendite del prodotto oggetto del medesimo può essere motivo di confusione per le autorità doganali e non consente loro di controllare efficacemente l’impegno stesso, rendendolo quindi inapplicabile.

(21)

I fatti esposti nel considerando 17 hanno permesso di concludere che le relazioni trimestrali sulle vendite interessate dall’impegno presentate dalla società non erano complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto e che, pertanto, non erano sufficientemente attendibili per essere utilizzate ai fini del controllo dell’impegno. Anche l’inosservanza degli obblighi relativi alle relazioni costituisce una violazione dell’impegno assunto.

4.   Osservazioni scritte e audizioni

a)   Mancata comprensione dell’impegno

(22)

Nelle sue osservazioni scritte la società ha riconosciuto che all’atto di emettere le fatture corrispondenti all’impegno e di redigere le relazioni sull’impegno erano stati commessi degli errori a causa di una mancata comprensione delle disposizioni tecniche dell’impegno, di un’interpretazione scorretta del testo e/o della mancata consultazione dello stesso da parte della società. Nelle osservazioni scritte e nel corso dell’audizione del 26 aprile 2007 è stato inoltre dichiarato che i cambiamenti a livello di direzione e la ristrutturazione dell’organizzazione avevano contribuito alla mancata comprensione dei complessi obblighi derivanti dall’impegno.

(23)

La società ha altresì ammesso di aver ricevuto la lettera di monito dei servizi della Commissione in data 28 ottobre 2003. La società ha tuttavia dichiarato di non aver mai ricevuto una relazione di verifica che, a suo avviso, avrebbe messo in evidenza gli effettivi errori commessi. La società ha affermato che anche il fatto di non essere stata avvertita degli effettivi errori commessi le ha impedito di modificare le proprie pratiche in rapporto all’elaborazione delle relazioni sull’impegno o di migliorare la propria comprensione dello stesso.

(24)

Per rispondere a tali argomentazioni va osservato che il 18 settembre 2003 la società aveva ricevuto una lettera della Commissione in cui venivano indicate in dettaglio le violazioni constatate. Nella lettera di monito del 28 ottobre 2003 non venivano più riprese in dettaglio le violazioni, ma veniva fatto riferimento alla precedente corrispondenza fra la Commissione e la società.

(25)

Va osservato altresì che la società può essersi confusa quando ha menzionato una relazione di verifica. La Commissione non ha effettuato una visita di verifica prima di inviare la lettera di monito del 28 ottobre 2003 poiché le violazioni che hanno portato alla lettera di monito stessa erano state constatate grazie a un’analisi a tavolino delle relazioni sull’impegno. La Commissione ha effettuato una verifica nel maggio 2004, ma poiché quest’ultima non ha comportato alcun provvedimento ulteriore non era necessario inviare alla società una lettera al riguardo.

(26)

Nel corso dell’audizione la società ha inoltre dichiarato di aver rivisto integralmente il suo sistema, dopo la visita di verifica, in base alle osservazioni formulate in loco, allo scopo di effettuare le modifiche necessarie per rispettare gli obblighi dell’impegno.

(27)

Le argomentazioni relative alla mancata comprensione dell’impegno, avanzate dalla società a sua difesa, non modificano la posizione della Commissione, la quale considera che la società non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’impegno. Va osservato inoltre che la società aveva già ricevuto una lettera di monito per aver violato l’impegno in passato e non aveva adottato i provvedimenti necessari per evitare nuove violazioni dello stesso. La mancata comprensione degli obblighi previsti dall’impegno costituisce un grave rischio per un controllo sufficiente ed attendibile dell’impegno.

b)   Proporzionalità

(28)

La società ha ammesso che vi era stata una violazione dei prezzi in un’occasione poiché non aveva effettuato i necessari adeguamenti del prezzo di vendita per un ritardo di pagamento. Tuttavia ha sostenuto che i prezzi di vendita relativi a tutte le altre transazioni rispettavano rigorosamente i prezzi minimi. Essa ha inoltre affermato che il ritardo nel pagamento era dovuto a circostanze impreviste poiché il cliente in questione di norma paga le merci prima che queste gli vengano inviate.

(29)

In relazione alle argomentazioni addotte, è opportuno sottolineare che in forza dell’impegno la società ha convenuto di garantire che i prezzi netti di tutte le vendite rientranti nel campo di applicazione dell’impegno fossero pari o superiori ai prezzi minimi di cui all’impegno medesimo.

(30)

Inoltre, per quanto riguarda la proporzionalità, il regolamento di base non prescrive, né direttamente né indirettamente, che una violazione di un impegno debba riguardare una percentuale minima delle vendite o una percentuale minima del prezzo minimo.

(31)

Tale impostazione è stata inoltre confermata dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado secondo cui qualsiasi violazione di un impegno è sufficiente per consentire di revocare la sua accettazione (7).

(32)

Le tesi addotte dalla società in merito alla proporzionalità non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui si è prodotta una violazione dell’impegno e occorre revocare l’accettazione dello stesso.

c)   Buona fede della società

(33)

La società ha dichiarato che, al momento di presentare le relazioni periodiche alla Commissione, era convinta che queste ultime fossero complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto.

(34)

La società non ha mai cercato di dichiarare informazioni scorrette o di nascondere informazioni richieste.

(35)

Nelle osservazioni scritte e nel corso dell’audizione la società ha inoltre sottolineato di non aver ottenuto alcun beneficio dalle violazioni dell’impegno, tranne in due casi, e che gli errori non erano stati commessi nel quadro di una strategia finalizzata all’elusione.

(36)

Per quanto riguarda i considerando di cui sopra, non si ritiene che la società abbia cercato intenzionalmente di approfittare del mancato rispetto degli obblighi previsti dall’impegno o di ostacolare il controllo. Il ripetersi degli errori rende tuttavia inapplicabile un adeguato controllo dell’impegno.

C.   ABROGRAZIONE DELLA DECISIONE 1999/572/CE

(37)

Alla luce di quanto precede è opportuno revocare l’accettazione dell’impegno e abrogare la decisione 1999/572/CE della Commissione. Si applica pertanto il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1858/2005,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 1999/572/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1674/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1).

(3)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 121/2006 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 1).

(4)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/38/CE (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 54).

(5)  GU L 238 del 25.9.2003, pag. 13.

(6)  GU C 203 dell’11.8.2004, pag. 4.

(7)  A questo proposito cfr. la causa T-51/96, Miwon Co. Ltd/Consiglio, punto 52, Raccolta 2000, pag. II-1841, e la causa T-340/99, Arne Mathisen AS/Consiglio, punto 80, Raccolta 2002, pag. II-2905.


30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

che modifica la direttiva 92/34/CEE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione da paesi terzi dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

[notificata con il numero C(2007) 5693]

(2007/776/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE, la Commissione deve decidere se i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto prodotti in un paese terzo, i quali presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni di tale direttiva.

(2)

Tuttavia, le informazioni di cui dispone attualmente la Commissione sulle condizioni esistenti nei paesi terzi non sono ancora sufficienti a permetterle l’adozione di siffatte decisioni nei confronti di nessuno di tali paesi.

(3)

Onde evitare l’interruzione del flusso di scambi, occorre autorizzare gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto da paesi terzi a continuare ad applicare condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti comunitari simili, secondo quanto disposto nell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/34/CEE. È quindi opportuno prorogare oltre il 31 dicembre 2007 il periodo di applicazione della deroga di cui alla direttiva 92/34/CEE per tali importazioni.

(4)

La direttiva 92/34/CEE va modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/34/CEE, la data «31 dicembre 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2010».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/54/CE (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 16).


30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE

[notificata con il numero C(2007) 5777]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/777/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, primo pargrafo, punto 1) dell'articolo 8, l'articolo 8, paragrafo 4), l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (3) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione per l'importazione nella Comunità di partite di determinati prodotti a base di carne, come pure gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di tali prodotti.

(2)

La decisione 2005/432/CE, modificata dalla decisione 2006/801/CE (4) della Commissione, tiene conto delle condizioni sanitarie e delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (5), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6) e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale (7).

(3)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 contiene definizioni a parte per i prodotti a base di carne e per stomaci, vesciche e intestini trattati.

(4)

I trattamenti specifici previsti per ogni paese terzo dalla decisione 2005/432/CE sono fissati in base ai trattamenti di cui alla direttiva 2002/99/CE al fine di eliminare il potenziale rischio presentato, per la salute degli animali, dalle carni fresche utilizzate nella preparazione di prodotti a base di carne. Dal punto di vista della sanità animale, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati presentano lo stesso rischio dei prodotti a base di carne. Essi debbono quindi essere sottoposti agli stessi trattamenti specifici previsti nella decisione 2005/432/CE ed essere in seguito soggetti alla certificazione veterinaria armonizzata per la loro importazione nella Comunità.

(5)

Le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di budella nell'UE sono fissate dalla decisione 2003/779/CE (8). Di conseguenza, i prodotti contemplati dalla decisione 2003/779/CE devono essere esclusi dalla definizione dei prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui alla presente decisione.

(6)

La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (9), contiene un elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità in base ai loro piani approvati di sorveglianza dei residui.

(7)

La direttiva 97/78/CE (10) del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, stabilisce (ai fini dell’importazione e del transito di prodotti di origine animale nella Comunità) norme relative ai controlli veterinari sui prodotti animali introdotti nella Comunità dai paesi terzi, compresi alcuni requisiti di certificazione.

(8)

Data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell’anno, è necessario stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso la Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.

(9)

La decisione 2001/881/CE (11) della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, specifica i posti d’ispezione frontalieri autorizzati a controllare il transito nella Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.

(10)

L'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (12), stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni carni fresche di taluni animali. Nell'allegato II di tale decisione l'Islanda figura come paese autorizzato ad esportare le carni fresche di taluni animali. Occorre quindi autorizzare l'importazione dall'Islanda, senza trattamenti specifici, di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati.

(11)

Nell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (13) figurano le misure sanitarie e zootecniche applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali. I trattamenti applicabili ai prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Confederazione svizzera devono essere conformi all'accordo in questione. Di conseguenza, non è necessario indicare tali trattamenti nell'allegato alla presente decisione.

(12)

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (14) è stato modificato dal regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007, che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 (15) e dal regolamento (CE) n. 1275/2007 (16) che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Occorre prevedere nel certificato nuove prescrizioni in merito alla qualifica sanitaria relativa alla BSE dei paesi terzi per l'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carne e di intestini trattati.

(13)

La decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (17) suddivide i paesi o le regioni in tre gruppi: rischio di BSE trascurabile, rischio di BSE controllato e rischio di BSE indeterminato. Nel certificato occorre fare riferimento a questo elenco.

(14)

A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, la decisione 2005/432/CE della Commissione va abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nella Comunità, di partite di:

a)

prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché

b)

stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dello stesso allegato, che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della presente decisione.

Le norme sono accompagnate dagli elenchi di paesi terzi in provenienza dei quali le importazioni sono autorizzate, nonché dai modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e dalle norme relative all'origine e ai trattamenti richiesti per tali importazioni.

2.   La presente decisione lascia impregiudicate le decisioni 2004/432/CE e 2003/779/CE.

Articolo 2

Condizioni riguardanti le specie e gli animali

Gli Stati membri garantiscono che sono importate nella Comunità soltanto le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:

a)

pollame: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;

b)

animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi;

c)

conigli e lepri e selvaggina d’allevamento, di cui al punto 1.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

d)

selvaggina selvatica, di cui al punto 1.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

Condizioni di polizia veterinaria relative all'origine e al trattamento di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

Gli Stati membri autorizzano le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che:

a)

soddisfano le condizioni riguardanti l'origine e il trattamento di cui all'allegato I, punti 1 e 2, nonché

b)

sono originari dei paesi terzi e di parti di paesi terzi seguenti:

i)

paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 1, lettera b);

ii)

paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).

Articolo 4

Condizioni di polizia sanitaria relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati destinati ad essere importati nella Comunità e certificati sanitari e di polizia sanitaria

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni fresche, definite al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e che soddisfino i requisiti comunitari di polizia sanitaria;

b)

vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati che soddisfino i requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III;

c)

le partite in questione siano accompagnate dal certificato, debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.

Articolo 5

Partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati in transito o in deposito nella Comunità

Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, introdotte nella Comunità e destinate a un paese terzo, immediatamente dopo il transito o dopo il deposito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità, rispettino i seguenti requisiti:

a)

provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso, di cui all'elenco dell'allegato II e sono state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell'importazione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati delle specie in esso contemplate;

b)

soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate, indicate nei modelli di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all’allegato III;

c)

sono accompagnate da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all’allegato IV, debitamente firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo interessato;

d)

la loro ammissione al transito o al deposito, a seconda dei casi, è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

Articolo 6

Deroga per alcune destinazioni in Russia

1.   In deroga all’articolo 5, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri comunitari riconosciuti indicati nell’allegato della decisione 2001/881/CE, di partite di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità il veterinario ufficiale dell’autorità competente sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;

b)

i documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, recano il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale dell’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità;

c)

devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d)

l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

2.   Gli Stati membri non autorizzano operazioni di scarico o di deposito nella Comunità, secondo quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 4, o dall’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra.

3.   Gli Stati membri vegliano affinché l'autorità competente effettui regolarmente controlli per accertare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti a base di carne, o di stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia o diretti in Russia dalla Comunità corrispondano al numero e ai quantitativi introdotti nella Comunità.

Articolo 7

Disposizione transitoria

Le partite per le quali i certificati veterinari sono stati rilasciati prima del 1o maggio 2008 in conformità dei modelli di cui alla decisione 2005/432/CE sono accettati per le importazioni nella Comunità fino al 1o giugno 2008.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2005/432/CE è abrogata.

Articolo 9

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 26.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

(8)  GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38. Decisione modificata dalla decisione 2004/414/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 56).

(9)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/362/CE (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 18).

(10)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(11)  GU L 326 dell'11.12.2006, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/276/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 34).

(12)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(13)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(14)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).

(15)  GU L 164 del 26.6.2007, pag. 7.

(16)  GU L 284 del 30.10.2007, pag. 8.

(17)  GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.


ALLEGATO I

1.

I prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'articolo 3, lettera b), sub i) della presente decisione devono:

a)

contenere carni che soddisfano le condizioni di importazione nella Comunità come carni fresche di cui al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché

b)

essere ottenuti da una o più specie o da uno o più animali che hanno subito un trattamento non specifico conformemente all'allegato II, punto A, parte 4 della presente decisione.

2.

I prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'articolo 3, lettera b), sub ii) soddisfano le condizioni dei seguenti punti a), b) o c):

a)

i prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

i)

contenere carne e/o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, con indicazione della specie o dell'animale di cui trattasi, nonché

ii)

essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per le carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nell'allegato II, parte 4;

b)

i prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

i)

contenere (come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3) carni fresche, semilavorate o trasformate di più specie o animali miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui all'allegato II, parte 4, nonché

ii)

essere stati sottoposti al trattamento finale di cui sub i) che deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le carni delle specie o degli animali interessati, come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3;

c)

i prodotti finali a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

i)

essere preparati mediante miscelazione di carni trattate o di stomaci, vesciche e intestini trattati di una o più specie o di uno o più animali, nonché

ii)

essere stati sottoposti al trattamento finale di cui sub i) che deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le specie o gli animali interessati, come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3 per ciascun ingrediente carneo del prodotto a base di carne e degli stomaci, delle vesciche e degli intestini trattati.

3.

I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano le condizioni minime accettabili, ai fini di polizia sanitaria, di trasformazione dei prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati delle specie o degli animali pertinenti provenienti dai paesi terzi o dalle parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II.

Peraltro, ove a titolo della decisione 79/542/CEE l'importazione di frattaglie non sia autorizzata a motivo di norme restrittive di polizia sanitaria, le frattaglie in questione possono essere importate come prodotto a base di carne oppure come stomaco, vescica o intestino trattati od essere utilizzate in un prodotto a base di carne, a condizione che sia stato eseguito il trattamento di cui all'allegato II, parte 2 o che siano soddisfatte le condizioni comunitarie di polizia sanitaria.

Inoltre, uno stabilimento di un paese figurante nell'allegato II può essere autorizzato a produrre prodotti a base di carne o stomaci, vesciche e intestini trattati che abbiano subito i trattamenti B, C o D di cui all'allegato II, parte 4, anche se lo stabilimento è situato in un paese terzo o in una parte di paese terzo da cui non sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità, purché siano soddisfatte le condizioni comunitarie di polizia sanitaria.


ALLEGATO II

PARTE 1

Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3

Paese

Territorio

Descrizione del territorio

Codice ISO

Versione

Argentina

AR

01/2004

Tutto il paese

AR-1

01/2004

Tutto il paese a eccezione delle province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

AR-2

01/2004

Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

Brasile

BR

01/2004

Tutto il paese

BR-1

01/2005

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Parti dello stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá);

stato del Paraná;

stato di São Paulo;

parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

stato di Espíritu Santo;

stato del Rio Grande do Sul;

stato di Santa Catarina;

stato di Goiás;

parte dello stato del Mato Grosso, comprendente:

unità regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço); unità regionale di Caceres (escluso il comune di Caceres); unità regionale di Lucas do Rio Verde; unità regionale di Rondonopolis (escluso il comune di Itiquiora); unità regionale di Barra do Garça e unità regionale di Barra do Burgres.

BR-3

01/2005

Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

Malesia

MY

01/2004

Tutto il paese

MY-1

01/2004

Unicamente la Malesia peninsulare (occidentale)

Namibia

NA

01/2005

Tutto il paese

NA-1

01/2005

Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est

Sud Africa

ZA

01/2005

Tutto il paese

ZA-1

01/2005

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal.

PARTE 2

Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui autorizzate le importazioni nell'UE di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati (cfr. la parte 4 del presente allegato per l'interpretazione dei codici utilizzati nella tabella)

Codice ISO

Paese d'origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento

(esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento

(suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame

2.

Selvaggina da penna di allevamento

(esclusi i ratiti)

Ratiti di allevamento

Conigli domestici e leporidi di allevamento

Artiodattili selvatici

(esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici

(conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri

(esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australia

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrain

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasile

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brasile BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bielorussia

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Svizzera (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Cile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Cina

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopia

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenlandia

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Croazia

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israele

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

India

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islanda

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corea del Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marocco

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Montenegro

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (**)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurizio

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Messico

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malesia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malesia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nuova Zelanda

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Serbia (***)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Russia

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapore

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Regno dello Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thailandia

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisia

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turchia

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ucraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Stati Uniti

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Sudafrica (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

PARTE 3

Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata l'importazione nell'UE di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati

Codice ISO

Paese d'origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamen-to

(esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamen-to

(suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame

2.

Selvaggina da penna di allevamen-to

Ratiti

Conigli domestici e leporidi di alleva-mento

Artiodattili selvatici

(esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici

(conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri

(esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina — AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibia

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibia NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

ZA

Sud Africa

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Sud Africa ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

 

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

PARTE 4

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3

TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

Trattamento generico

A

=

Nessuna temperatura minima specificata o nessun trattamento di altro tipo fissato a fini sanitari per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini. Ciononostante la carne di tali prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili alle esportazioni di carni fresche verso la Comunità.

Trattamenti specifici - enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

B

=

Trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.

C

=

Durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa.

D

=

Durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:

Aw non superiore a 0,93,

pH non superiore a 6,0.

E

=

Per le carni essiccate (biltong) o prodotti assimilati, un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:

Aw non superiore a 0,93,

pH non superiore a 6,0.

F

=

Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.


(1)  Cfr. la parte III del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne essiccati (biltong) e pastorizzati

(2)  Per prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati preparati da carni fresche di animali macellati dopo il 1o marzo 2002.

(*)  Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

(**)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

(***)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

XXX

Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati i prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini contenenti carni di questa specie.


ALLEGATO III

Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a taluni prodotti a base di carne e a stomaci, veschiche e intestini trattati provenienti da paesi terzi e destinati all'Unione europea

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ALLEGATO IV

(Transito e/o deposito)

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III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/68


AZIONE COMUNE 2007/778/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2007

che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/304/PESC (1).

(2)

Il 16 ottobre 2007 il comitato politico e di sicurezza (in seguito denominato «CPS») ha convenuto di prorogare il mandato dell'EUPT Kosovo per quattro mesi dalla scadenza dell'attuale mandato il 30 novembre 2007 fino al 31 marzo 2008.

(3)

La capacità civile di pianificazione e condotta nell'ambito del segretariato del Consiglio e l'EUPT Kosovo continueranno la preparazione tecnica della futura missione PESD in Kosovo, incluso per la costituzione informale e indicativa della forza, per la partecipazione di Stati terzi e per l'approvvigionamento.

(4)

Da una valutazione del rischio operativo al momento dell'avvio di una possibile futura missione PESD è emerso che per far si che la missione sia equipaggiata in linea con il processo previsto di costituzione della forza e in tempo per il giorno del trasferimento dell'autorità, è necessario prevedere in anticipo un cospicuo approvvigionamento di materiale per la missione.

(5)

L'approvvigionamento anticipato di materiale comporta notevoli rischi finanziari.

(6)

L'approvvigionamento anticipato di materiale prescinde e fa salva qualsiasi decisione politica successiva sull'eventuale schieramento della missione.

(7)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi. Tali orientamenti prevedono in particolare che un comandante dell'operazione civile debba esercitare il comando e il controllo a livello strategico per la pianificazione e la condotta di tutte le operazioni civili di gestione delle crisi sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale del segretario generale/alto rappresentante per la PESC (in seguito denominato «SG/AR»). Detti orientamenti prevedono inoltre che il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) istituita nell'ambito del segretariato del Consiglio funga, in ogni operazione civile di gestione delle crisi, da comandante dell'operazione civile.

(8)

La summenzionata struttura di comando e controllo lascia impregiudicate le responsabilità contrattuali del capo dell'EUPT Kosovo nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'EUPT Kosovo.

(9)

Per l'EUPT Kosovo dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del segretariato del Consiglio.

(10)

L'azione comune 2006/304/PESC dovrebbe essere prorogata e modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2006/304/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 2, punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Identificare le esigenze di una possibile operazione futura dell'UE di gestione delle crisi per quanto riguarda i mezzi necessari di supporto, compreso tutto il materiale, i servizi e le strutture, ed elaborare i relativi parametri o le specifiche tecniche. Proporre misure per acquisire il materiale, i servizi e le strutture necessari, tenendo conto della possibilità di prelevare attrezzature, strutture e materiale adeguati da fonti disponibili, compresa l'UNMIK, qualora ciò risulti opportuno, praticabile e vantaggioso sotto il profilo dei costi. Avviare procedure di gare d'appalto e provvedere all'aggiudicazione degli appalti per consentire la fornitura tempestiva del materiale, dei servizi e delle strutture onde assicurare che la missione sia adeguatamente equipaggiata per il giorno del trasferimento dell'autorità, procedendo in due fasi. La prima fase decorre dall'adozione della presente azione comune e prevede l'approvvigionamento, in particolare, di veicoli, apparecchiature informatiche, apparecchiature per le comunicazioni, strutture (dotazione di materiale e sistemazione), apparecchiature di sicurezza e uniformi fino a concorrenza del 75 % della dotazione di bilancio per le spese per investimenti in beni capitali. La seconda fase, riguardante le restanti esigenze in materia di approvvigionamento della missione, inizia una volta che il Consiglio abbia convenuto di porre in essere un'operazione dell'UE di gestione delle crisi.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Comandante dell'operazione civile

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EUPT Kosovo.

2.   Il comandante dell'operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPT Kosovo.

3.   Il comandante dell'operazione civile assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, impartendo tra l'altro le necessarie istruzioni a livello strategico al capo dell'EUPT Kosovo.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell'operazione civile dell'UE il controllo operativo (OPCON) del personale, squadre e unità rispettivi.

5.   Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione europea sia correttamente assolto.»;

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Capo dell'EUPT Kosovo e personale

1.   Il capo dell'EUPT Kosovo assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUPT Kosovo a livello di teatro.

2.   Il capo dell'EUPT Kosovo esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell'operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell'EUPT Kosovo.

3.   Il capo dell'EUPT Kosovo impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EUPT Kosovo, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell'EUPT Kosovo a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante dell'operazione civile.

4.   Il capo dell'EUPT Kosovo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EUPT Kosovo e a tal fine firma un contratto con la Commissione.

5.   Il capo dell'EUPT Kosovo è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

6.   Il capo dell'EUPT Kosovo rappresenta l'EUPT Kosovo nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità dell'EUPT Kosovo.

7.   Il capo dell'EUPT Kosovo assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell'UE.

8.   L'EUPT Kosovo è formato principalmente da personale civile distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dal Kosovo e le indennità diverse da quelle giornaliere.

9.   L'EUPT Kosovo può altresì assumere personale internazionale e personale locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

10.   Tutto il personale assolve i suoi compiti operando nel solo interesse dell'EUPT Kosovo. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (in seguito denominate “norme di sicurezza del Consiglio”) (2).»;

4)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Catena di comando

1.   L'EUPT Kosovo ha una catena di comando unificata.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPT Kosovo.

3.   Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, è il comandante dell'EUPT Kosovo a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capo dell'EUPT Kosovo e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico. Dopo l'istituzione dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo e prima dell'avvio della relativa fase operativa, il comandante dell'operazione civile impartisce istruzioni al capo dell'EUPT Kosovo tramite il capo dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest'ultimo sia stato nominato.

4.   Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

5.   Il capo dell'EUPT Kosovo esercita il comando e il controllo dell'EUPT Kosovo a livello di teatro e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile. Dopo l'istituzione dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo e prima dell'avvio della relativa fase operativa, il capo dell'EUPT Kosovo opera sotto la guida del capo dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest'ultimo sia stato nominato.

6.   Il capo dell'EUPT Kosovo riferisce al comandante dell'operazione civile. Dopo l'istituzione dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo e prima dell'avvio della relativa fase operativa, il capo dell'EUPT Kosovo riferisce al comandante dell'operazione civile tramite il capo dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest'ultimo sia stato nominato.

7.   Una volta che il CPS avrà raggiunto un accordo di principio sulla nomina del capo dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi, il capo dell'EUPT Kosovo assicurerà i collegamenti e il coordinamento appropriati.»;

5)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPT Kosovo. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capo dell'EUPT Kosovo. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e lo scioglimento dell'EUPT Kosovo restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità rapporti del comandante dell'operazione civile e del capo dell'EUPT Kosovo sulle questioni di loro competenza.»;

6)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Sicurezza

1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capo dell'EUPT Kosovo e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPT Kosovo a norma degli articoli 3 bis e 5, in coordinamento con il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio (in seguito denominato “servizio di sicurezza del SGC”).

2.   Il capo dell'EUPT Kosovo è responsabile della sicurezza dell'EUPT Kosovo e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUPT Kosovo, in linea con la politica dell'Unione Europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea e relativi documenti giustificativi.

3.   L'EUPT Kosovo ha un proprio responsabile della sicurezza che riferisce al capo dell'EUPT Kosovo.

4.   Il personale dell'EUPT è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima dell'entrata in servizio.»;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l'EUPT Kosovo.»;

8)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Clausola di riesame

Entro il 31 gennaio 2008 il Consiglio valuta se il mandato dell'EUPT Kosovo debba essere prorogato oltre il 31 marzo 2008, tenuto conto della necessità di una fluida transizione a una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo.»;

9)

l'articolo 15, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Essa scade il 31 marzo 2008.».

Articolo 2

L'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma dell'azione comune 2006/304/PESC è aumentato di 22 000 000 EUR fino a complessivi 76 500 000 EUR per coprire la spesa connessa al mandato dell'EUPT Kosovo per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2007 e il 31 marzo 2008.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINO


(1)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2007/520/PESC (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 28).

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).