ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 303

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
21 novembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1351/2007 della Commissione, del 20 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione, del 16 novembre 2007, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1353/2007 della Commissione, del 20 novembre 2007, che modifica, per quanto riguarda monensina, lasalocid e tilvalosina, l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ( 1 )

6

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/745/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2007, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell’atto finale

9

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007

11

Atto finale

20

 

 

Commissione

 

 

2007/746/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 novembre 2007, che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 5533]  ( 1 )

24

 

 

2007/747/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 novembre 2007, relativa al riconoscimento delle procedure di certificazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e recante abrogazione della decisione 97/264/CE [notificata con il numero C(2007) 5291]  ( 1 )

37

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/748/PESC, del 19 novembre 2007, che modifica l'azione comune 2007/87/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

38

 

*

Azione comune 2007/749/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1351/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

125,5

MA

52,8

MK

46,0

TR

82,2

ZZ

76,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,2

TR

92,7

ZZ

114,7

0709 90 70

MA

56,4

TR

104,3

ZZ

80,4

0709 90 80

EG

336,4

ZZ

336,4

0805 20 10

MA

71,3

ZZ

71,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

55,3

IL

70,2

TR

75,1

UY

83,0

ZZ

70,9

0805 50 10

AR

71,4

TR

98,4

ZA

54,7

ZZ

74,8

0808 10 80

AR

91,9

BR

82,0

CA

88,9

CL

86,0

CN

86,3

MK

30,6

US

105,7

ZA

81,3

ZZ

81,6

0808 20 50

AR

49,0

CN

62,6

TR

105,2

ZZ

72,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1352/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2007

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

viso il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (2) è stato aggiornato dal regolamento (CE) n. 702/2007 per tener conto delle conclusioni del gruppo di esperti chimici. Gli adeguamenti introdotti nel regolamento (CEE) n. 2568/91 hanno riguardato segnatamente la determinazione del tenore di 2-gliceril monopalmitato, che costituisce un metodo più preciso per la rivelazione degli oli esterificati, e la riduzione del valore limite per lo stigmastadiene negli oli d'oliva vergini, che permette di procedere ad una migliore separazione degli oli d'oliva vergini da quelli raffinati.

(2)

Di conseguenza, occorre adeguare anche la nota complementare n. 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata concernente gli oli d'oliva.

(3)

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(4)

La modifica apportata al regolamento (CEE) n. 2568/91 nel 2007 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008. Per motivi di coerenza, anche il presente regolamento deve essere applicabile a partire da tale data.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 702/2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 11).


ALLEGATO

Nell'allegato I, capitolo 15, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è modificata come segue:

1)

la nota complementare 2.B.1 è modificata come segue:

a)

il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

uno dei seguenti tenori in cere:

i)

tenore in cere non superiore a 300 mg/kg; o

ii)

tenore in cere compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg, a condizione che:

gli alcoli alifatici totali siano pari o inferiori a 350 mg/kg, o

la percentuale di eritrodiolo e uvaolo sia pari o inferiore al 3,5 %;»

b)

il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

una delle due seguenti caratteristiche:

i)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

ii)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,1 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;»

2)

la nota complementare 2.B.2 è modificata come segue:

a)

il testo della lettera ij) è sostituito dal seguente:

«ij)

una delle seguenti caratteristiche:

i)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

ii)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,0 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;»

b)

il testo della lettera l) è sostituito dal seguente:

«l)

tenore in stigmastadieni non superiore a 0,10 mg/kg;»

3)

nella nota complementare 2.C il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

«f)

una delle due seguenti caratteristiche:

i)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

ii)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,0 % se l'acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;»

4)

nella nota complementare 2.D il testo delle lettere da a) a d) è sostituito da quello delle seguenti lettere da a) a e):

«a)

uno dei seguenti tenori in cere:

i)

tenore in cere superiore a 350 mg/kg; o

ii)

tenore in cere compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg, a condizione che:

gli alcoli alifatici totali siano pari o inferiori a 350 mg/kg, o

la percentuale di eritrodiolo e uvaolo sia pari o inferiore al 3,5 %;

b)

tenore in eritrodiolo e uvaolo superiore a 4,5 %;

c)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,4 %;

d)

somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore allo 0,10 %;

e)

una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.»;

5)

nella nota complementare 2.E il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Gli oli di questa sottovoce devono presentare un tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,4 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.»


21.11.2007   

IT

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L 303/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1353/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2007

che modifica, per quanto riguarda monensina, lasalocid e tilvalosina, l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 2,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda per determinare i limiti massimi di residui per la monensina, un antibiotico del gruppo degli ionofori. Sulla base della raccomandazione del comitato per i medicinali veterinari tale sostanza va inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini (in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte).

(3)

La sostanza lasalocid rientra attualmente nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il pollame (in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene) e nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il pollame le cui uova sono destinate al consumo umano, in attesa della convalida del metodo di analisi. Tali studi sono stati completati e un metodo analitico convalidato dal comitato permanente per i medicinali veterinari. La sostanza lasalocid è un antibiotico del gruppo degli ionofori con proprietà anticoccidiche e andrebbe di conseguenza inclusa nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90, al nuovo punto 1.2.16, per il pollame le cui uova sono destinate al consumo umano, mentre andrebbe cancellata la voce lasalocid al punto 2.4.4 dell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(4)

La sostanza acetilisovaleriltilosina, un antibiotico del gruppo dei macrolidi rientra attualmente nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i suini e il pollame. Una modifica alla denominazione comune internazionale (DCI) di tale sostanza attiva è stata comunicata all’Agenzia europea per i medicinali. La denominazione della sostanza acetilisovaleriltilosina andrebbe sostituita dalla nuova DCI tilvalosina.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(6)

Prima di applicare il presente regolamento occorre concedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche, eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari interessati rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), in modo da tener conto delle disposizioni del presente regolamento.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1323/2007 della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 11).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue.

1)

Al punto 1.2.4 la voce «acetilisovaleriltilosina» è sostituita dalla seguente:

1.2.4.   Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Tilvalosina

Somma di tilvalosina e 3-O-acetiltilosina

Suini

50 μg/kg

Muscolo

50 μg/kg

Grasso (1)

50 μg/kg

Fegato

50 μg/kg

Rene

Pollame (2)

50 μg/kg

Grasso (3)

50 μg/kg

Fegato

2)

È aggiunto il seguente punto 1.2.16:

1.2.16.   Ionofori

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Monensina

Monensina A

Bovini

2 μg/kg

Muscolo

10 μg/kg

Grasso

30 μg/kg

Fegato

2 μg/kg

Rene

2 μg/kg

Latte

Lasalocid

Lasalocid A

Pollame

20 μg/kg

Muscolo

100 μg/kg

Grasso (4)

100 μg/kg

Fegato

50 μg/kg

Rene

150 μg/kg

Uova

3)

Al punto 2.4.4 la voce «lasalocid» è cancellata.


(1)  Per i suini questo LMR si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”.

(2)  Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.

(3)  Per il pollame questo LMR si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”.»

(4)  Per il pollame questo LMR si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2007

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell’atto finale

(2007/745/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150, paragrafo 4 e l'articolo 157, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (1), in particolare l’articolo 8, dispone che il programma sia aperto alla partecipazione di paesi parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera diversi dai paesi EFTA membri dell’accordo SEE e dei paesi candidati all’adesione all’Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari, secondo condizioni da convenire mediante accordi tra le parti interessate.

(2)

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea un accordo che consenta alla Confederazione svizzera di partecipare al programma comunitario MEDIA 2007, nonché l’atto finale relativo a detto accordo.

(3)

I negoziati si sono conclusi il 2 luglio 2007 con la sigla di un progetto di accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (di seguito «l’accordo»), nonché dell’atto finale.

(4)

L’articolo 13 dell’accordo prevede che l’accordo venga applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o settembre 2007.

(5)

È opportuno firmare l’accordo e l’atto finale, con riserva della conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (di seguito «l’accordo»), nonché dell’atto finale, è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione.

I testi dell’accordo e dell’atto finale sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo e l’atto finale, a nome della Comunità europea, con riserva della conclusione.

Articolo 3

L’accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o settembre 2007.

Articolo 4

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall’articolo 8 dell’accordo.

Articolo 5

L’accordo è legato ai sette accordi con la Confederazione svizzera firmati il 21 giugno 1999 e conclusi con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (2), del 4 aprile 2002.

L’accordo non può essere prorogato o rinegoziato, conformemente all’articolo 12, qualora sia stato posto termine agli accordi di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PINHO


(1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito «la Svizzera»,

dall'altra,

di seguito «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che la Comunità ha istituito, conformemente alla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (1) (di seguito «decisione che istituisce il programma MEDIA 2007»), un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo;

CONSIDERANDO che l'articolo 8 della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007 prevede, a determinate condizioni, la partecipazione di paesi terzi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, diversi dagli Stati EFTA membri dell'accordo SEE e dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari e di procedure specifiche da concordare tra le parti interessate;

CONSIDERANDO che in base alla disposizione citata l'apertura del programma a tali paesi terzi è subordinata a un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario pertinente;

CONSIDERANDO che la Svizzera ha partecipato ai programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione, scaduti il 31 dicembre 2006;

CONSIDERANDO che la Svizzera si è impegnata a integrare il quadro legislativo nazionale al fine di assicurare il livello richiesto di compatibilità con l'acquis comunitario; considerando, pertanto, che alla data di entrata in vigore del presente accordo la Svizzera soddisfa le condizioni di partecipazione fissate dall'articolo 8 della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007;

CONSIDERANDO, in particolare, che una cooperazione tra la Comunità e la Svizzera intesa a perseguire gli obiettivi fissati per il programma MEDIA 2007 nel contesto di attività di cooperazione transnazionale che coinvolgano la Comunità e la Svizzera è tale da arricchire l'impatto delle singole azioni avviate nel quadro del suddetto programma e da migliorare i livelli di professionalità delle risorse umane nella Comunità e in Svizzera;

CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno un interesse comune allo sviluppo dell'industria europea dei programmi audiovisivi, nel quadro di una cooperazione più ampia;

CONSIDERANDO che le parti contraenti si attendono di conseguenza di ottenere un reciproco beneficio dalla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

L'obiettivo della cooperazione tra la Comunità e la Svizzera, istituita dal presente accordo, consiste nella partecipazione della Svizzera a tutte le azioni del programma MEDIA 2007. Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, tale partecipazione avviene nel rispetto degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e delle scadenze stabiliti dalla direttiva che istituisce il programma MEDIA 2007.

Articolo 2

Compatibilità dei quadri normativi

Per essere in grado di soddisfare le condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione che istituisce il programma MEDIA 2007 alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera attuerà i provvedimenti indicati nell'allegato I, intesi a integrare il quadro normativo svizzero in modo da garantire il livello richiesto di compatibilità con l'acquis comunitario.

Articolo 3

Ammissibilità

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo:

1)

le organizzazioni e i cittadini della Svizzera partecipano a ciascuna delle azioni alle stesse condizioni applicabili alle organizzazioni e ai cittadini degli Stati membri della Comunità;

2)

l'ammissibilità delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini della Svizzera è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007;

3)

al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, tutti i progetti e tutte le attività che richiedono un partenariato europeo, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità, devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità. Gli altri progetti e le altre azioni devono presentare una chiara dimensione europea e comunitaria.

Articolo 4

Procedure

1.   Ai fini della presentazione, della valutazione e della selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini della Svizzera si applicano le stesse condizioni e modalità applicabili alle istituzioni, alle organizzazioni e ai cittadini degli Stati membri della Comunità che ne hanno diritto.

2.   La Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») può prendere in considerazione esperti svizzeri quando, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007, nomina esperti indipendenti che la assistano nella valutazione dei progetti.

3.   La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni da presentare e in tutti gli altri aspetti amministrativi del programma, sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 5

Strutture nazionali

1.   La Svizzera si dota delle opportune strutture e procedure interne e adotta tutte le altre misure necessarie per coordinare e organizzare l'attuazione del programma MEDIA 2007 a livello nazionale, nell'osservanza delle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007. La Svizzera si impegna segnatamente a istituire un MEDIA Desk in collaborazione con la Commissione.

2.   L'importo massimo del sostegno finanziario che può essere concesso tramite il programma per le attività del MEDIA Desk non supera il 50 % del bilancio totale delle attività.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

A copertura dei costi derivanti dalla partecipazione al programma MEDIA 2007, la Svizzera versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea secondo le condizioni e le modalità di cui all'allegato II.

Articolo 7

Controllo finanziario

Le norme riguardanti il controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri al programma MEDIA 2007 sono precisate nell'allegato III.

Articolo 8

Comitato misto

1.   È istituito un comitato misto.

2.   Il comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti della Svizzera. Esso delibera di comune accordo.

3.   Il comitato misto è responsabile della gestione e della corretta attuazione del presente accordo.

4.   Su richiesta di una di esse, le parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano, in seno al comitato misto, sulle attività contemplate dal presente accordo e sui relativi aspetti finanziari.

5.   Per discutere del buon funzionamento del presente accordo, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti. Esso stabilisce il proprio regolamento interno e può istituire gruppi di lavoro per assisterlo nei suoi compiti.

6.   In caso di divergenze sull'interpretazione o sull'attuazione del presente accordo, le parti contraenti possono rivolgersi al comitato misto, che può comporre la controversia. Le parti forniscono al comitato misto tutti gli elementi di informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di giungere a una soluzione accettabile. A tal fine il comitato misto esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento del presente accordo.

7.   Il comitato misto esamina periodicamente gli allegati del presente accordo. Su proposta di una delle due parti contraenti il comitato misto può decidere di modificare tali allegati.

Articolo 9

Monitoraggio, valutazione e relazioni

Fatte salve le competenze della Comunità in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma a norma delle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007, la partecipazione della Svizzera al programma MEDIA 2007 è oggetto di un monitoraggio continuo e congiunto da parte della Comunità e della Svizzera. Per assistere la Comunità nella redazione delle relazioni sull'esperienza acquisita nell'attuazione del programma MEDIA 2007, la Svizzera le trasmette un contributo scritto che descrive i provvedimenti nazionali adottati al riguardo dalla Svizzera. Essa partecipa ad ogni altra attività specifica proposta a tal fine dalla Comunità.

Articolo 10

Allegati

Gli allegati I, II e III costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 11

Campo di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

Articolo 12

Durata e denuncia

1.   Il presente accordo è concluso per la durata del programma MEDIA 2007.

2.   Qualora la Comunità adotti un nuovo programma pluriennale di sostegno al settore audiovisivo europeo, il presente accordo potrà essere rinnovato o rinegoziato a condizioni stabilite di comune accordo.

3.   Sia la Comunità sia la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte. L'accordo cessa di essere in vigore 12 mesi dopo la data della notifica. I progetti e le attività in corso al momento del deposito della notifica continuano e sono portati a termine alle condizioni stabilite dal presente accordo. Le parti contraenti disciplinano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione a titolo provvisorio

II presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle rispettive procedure interne. Esso è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o settembre 2007.

Articolo 14

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на единадесети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el once de octubre de dos mil siete.

V Bruselu dne jedenáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles, den ellevte oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am elften Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the eleventh day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le onze octobre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì undici ottobre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada vienpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de elfde oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em onze de Outubro de dois mil e sete.

Încħeiat la Bruxelles, unsprezece octombrie două mii șapte.

V Bruseli jedenásteho októbra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne enajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den elfte oktober tjugohundrasju.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

a Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Image


(1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

ALLEGATO I

Articolo 1

Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive

1.   La Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità, determinata conformemente alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (1) (di seguito «direttiva televisione senza frontiere») secondo le modalità seguenti:

la Svizzera conserva il diritto di

a)

sospendere la ritrasmissione dei programmi di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui agli articoli 22 e 22 bis della direttiva «televisione senza frontiere»;

b)

prendere provvedimenti nei confronti di un'emittente televisiva che, pur avendo stabilito la propria sede nel territorio di uno Stato membro della Comunità, dirige in tutto o in parte la propria attività verso il territorio svizzero laddove la scelta di stabilirsi in tale Stato membro sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata applicata ove essa si fosse stabilita sul territorio della Svizzera. Queste condizioni sono interpretate alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i provvedimenti sono adottati previo scambio di opinioni nell'ambito del comitato misto istituito dal presente accordo.

Articolo 2

Eventi di particolare rilevanza per la società

1.   La Svizzera assicura che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non esercitino diritti esclusivi su eventi che figurano nell'elenco degli eventi che uno Stato membro della Comunità giudica di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire gli eventi, conformemente all'articolo 3 bis della direttiva «televisione senza frontiere».

2.   Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 bis della direttiva «televisione senza frontiere», la Svizzera notifica alla Commissione le misure adottate o che intende adottare in materia.

Articolo 3

Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee

Ai fini dell'attuazione delle misure relative alla promozione e alla distribuzione delle opere europee, si applica la definizione di opera europea di cui all'articolo 6 della direttiva «televisione senza frontiere».

Articolo 4

Disposizioni transitorie

L'articolo 1 del presente allegato si applica a partire dal 30 novembre 2009.

Prima del 30 novembre 2009, restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1 dell'allegato II dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione (2).


(1)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(2)  GU L 90 del 28.3.2006, pag. 22.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SVIZZERA AL PROGRAMMA MEDIA 2007

1.

Il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma MEDIA 2007 è il seguente (in euro):

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4 205 000

5 805 677

5 921 591

6 039 823

6 160 419

6 283 427

6 408 897

2.

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2), si applicano, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.

3.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione in relazione all'attuazione del programma sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per gli esperti degli Stati membri della Comunità.

4.

A patire dall'applicazione provvisoria del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi per un importo pari al suo contributo al bilancio del programma, in conformità al presente accordo. Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione denominato in euro.

5.

La Svizzera è tenuta a versare il contributo entro il 1o aprile, se la richiesta dei fondi è inviata dalla Commissione entro il 1o marzo, oppure entro trenta giorni dalla richiesta di fondi, se la Commissione la invia più tardi. Eventuali ritardi nel pagamento del contributo darà luogo a un pagamento di interessi, da parte della Svizzera, sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 3,5 punti percentuali.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

ALLEGATO III

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI AL PROGRAMMA MEDIA 2007

Articolo 1

Comunicazione diretta

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera e con i loro subfornitori. Questi soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l'obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dal presente accordo e dai contratti conclusi per la loro applicazione.

Articolo 2

Audit

1.   In osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e delle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione riguardanti partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono contenere disposizioni che consentano ai funzionari della Commissione o ad altre persone da essa debitamente incaricate di effettuare in qualsiasi momento audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le sedi dei partecipanti e dei loro subfornitori.

2.   I funzionari della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare efficacemente a termine il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.

3.   La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono essere effettuati dopo la scadenza del programma o del presente accordo conformemente alle disposizioni previste dai contratti in questione.

5.   Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli sul posto

1.   Nel quadro del presente accordo, la Commissione (e l'OLAF) è autorizzata ad effettuare sul territorio svizzero controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (1).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità svizzere possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma MEDIA 2007 si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità alla normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso di un controllo o di una verifica sul posto. In ogni caso la Commissione è tenuta a informare la predetta autorità dei risultati di questi controlli e verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta attuazione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.

2.   Le autorità competenti svizzere comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi informazione di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce il presente accordo.

Articolo 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (2).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni della Commissione prese a norma del programma MEDIA 2007 nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa quanto prima la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma il titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(2)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 10).


ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA

riuniti a Bruxelles, addì undici ottobre duemilasette per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma MEDIA 2007, hanno adottato le seguenti dichiarazioni comuni, accluse al presente atto finale:

Dichiarazione comune delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo di interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva.

Dichiarazione comune delle parti contraenti sull'adeguamento dell'accordo alla nuova direttiva comunitaria.

Essi hanno inoltre preso atto delle seguenti dichiarazioni, accluse al presente atto finale:

 

Dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione della Svizzera ai comitati.

 

Dichiarazione del Consiglio sull'allegato I dell'accordo.

Съставено в Брюксел на единадесети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el once de octubre de dos mil siete.

V Bruselu dne jedenáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles, den ellevte oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am elften Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the eleventh day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le onze octobre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì undici ottobre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada vienpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de elfde oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em onze de Outubro de dois mil e sete.

Încħeiat la Bruxelles, unsprezece octombrie două mii șapte.

V Bruseli jedenásteho októbra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne enajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den elfte oktober tjugohundrasju.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

a Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

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DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULLO SVILUPPO DI UN DIALOGO DI INTERESSE RECIPROCO RELATIVO ALLA POLITICA AUDIOVISIVA

Le due parti dichiarano che, al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo e di rafforzare lo spirito di cooperazione in questioni relative alla politica audiovisiva, è di interesse reciproco sviluppare un dialogo su questi temi. Le due parti dichiarano che tale dialogo avrà luogo sia nell’ambito del comitato misto istituito a norma dell’accordo, sia in altre sedi, ove si dimostri opportuno e necessario. Le due parti dichiarano che in questo spirito i rappresentanti della Svizzera potranno essere invitati a riunioni organizzate a margine delle riunioni del «comitato di contatto» istituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (1).


(1)  GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULL’ADEGUAMENTO DELL’ACCORDO ALLA NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA

Le parti dichiarano che quando verrà adottata una nuova direttiva sulla base della proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio [COM(2005) 646 definitivo], il comitato misto deciderà sull’aggiornamento del riferimento nell’articolo 1 dell’allegato I della direttiva 89/552/CEE, come modificata, con il riferimento alla nuova direttiva summenzionata.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA NEI COMITATI

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino, in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti del programma MEDIA. Al momento del voto, tali comitati e gruppi di esperti si riuniscono senza i rappresentanti della Svizzera.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL’ALLEGATO I DELL’ACCORDO

Ai fini del corretto funzionamento dell’accordo,

i)

parallelamente all’impegno assunto dalla Svizzera in merito alla libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive, le emittenti televisive soggette alla giurisdizione della Svizzera riceveranno lo stesso trattamento riservato dalla Svizzera alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità, come previsto nell’articolo 1 dell’allegato I.

ii)

parallelamente all’impegno assunto dalla Svizzera di facilitare l’applicazione delle disposizioni relative a misure adottate dagli Stati membri per assicurare la trasmissione di eventi di particolare rilevanza per la società, alle misure adottate o previste dalla Svizzera in materia viene riservato lo stesso trattamento accordato alle misure degli Stati membri previste nell’articolo 3 bis della direttiva «televisione senza frontiere».


Commissione

21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2007

che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 5533]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/746/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3), in particolare l'articolo 60, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica in Gran Bretagna, è stata adottata la decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (4), allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio.

(2)

La decisione 2007/554/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione dalle aree ad alto e basso rischio della Gran Bretagna elencate rispettivamente negli allegati I e II della medesima decisione («aree soggette a restrizioni») di prodotti ritenuti sicuri che siano stati fabbricati — prima che il Regno Unito varasse le restrizioni — da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni oppure che siano stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

(3)

Mediante la decisione 2007/554/CE modificata dalla decisione 2007/664/CE la Commissione ha dettato norme per la spedizione di determinate categorie di carni da alcune aree elencate nell'allegato III della decisione 2007/554/CE così modificata, nelle quali non sia stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per almeno 90 giorni prima della macellazione e che rispettino determinate condizioni specifiche.

(4)

In base all'evoluzione della situazione zoosanitaria nel Regno Unito la decisione 2007/554/CE è stata modificata mediante la decisione 2007/709/CE e l'allegato III è stato sostituito in modo da ampliare l'area a partire dalla quale sono consentite le esportazioni di carni fresche, e l'applicazione della decisione è stata prorogata fino al 15 dicembre 2007.

(5)

Il Regno Unito ha ora definito un'area a rischio di afta epizootica di circa 150 km intorno al primo focolaio, la quale è oggetto di una sorveglianza intensificata per verificare l'assenza dell'infezione da virus dell'afta epizootica in detto Stato membro. Essa non comprende alcune aree attualmente elencate nell'allegato III della decisione 2007/554/CE. A seguito dell'avvenuta regionalizzazione, è opportuno elencare l'area del raggio di 150 km come area ad alto rischio nell'allegato I della citata decisione, definendo come diverse da «Gran Bretagna» le aree di cui all'allegato II.

(6)

Le modifiche degli elenchi delle aree soggette a restrizioni di cui agli allegati I e II della decisione 2007/554/CE sono necessarie al fine di consentire la spedizione dalle aree di cui all'allegato II dei prodotti di origine animale quali le carni, i prodotti a base di carne, il latte, i prodotti lattiero-caseari e altri prodotti di origine animale, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione per quanto riguarda il divieto di spedizione di animali vivi, loro sperma, ovuli ed embrioni dall'intero territorio della Gran Bretagna, comprese le aree elencate sia nell'allegato I sia nell'allegato II.

(7)

Per ragioni di chiarezza e coerenza è opportuno altresì rettificare alcune lievi omissioni relative agli embrioni all'articolo 6 e precisare la formulazione dell'articolo 7 per quanto concerne i medicinali.

(8)

In data 5 novembre 2007 il Regno Unito, una volta espletata con esito favorevole la sorveglianza clinica e sierologica nella zona di sorveglianza al fine di confermare l'assenza dell'infezione da virus dell'afta epizootica, ha revocato le misure attuate nella zona di sorveglianza istituita intorno ai focolai confermati, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della direttiva 2003/85/CE.

(9)

A norma dell'articolo 60 della direttiva 2003/85/CE uno Stato membro può recuperare la sua precedente qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica solo se sono state completate determinate misure previste dalla direttiva e sono trascorsi almeno tre mesi dall'ultimo focolaio registrato di afta epizootica e l'assenza di infezione è stata confermata secondo quanto stabilito dalla direttiva medesima.

(10)

Allo stesso tempo l'articolo 62 della direttiva consente la modifica delle misure volte al ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica e di mantenere unicamente le restrizioni applicabili ai movimenti degli animali vivi. È opportuno quindi che le disposizioni della decisione 2007/554/CE relative ai movimenti di animali vivi, loro sperma, ovuli ed embrioni continuino ad essere applicate finché non saranno state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60 della direttiva 2003/85/CE.

(11)

Si deve quindi prolungare il periodo di applicazione della decisione 2007/554/CE fino al 31 dicembre 2007, ovvero tre mesi dalla data di completamento delle operazioni preliminari di pulitura e disinfezione successive all'ultimo focolaio registrato in data 30 settembre 2007. Contemporaneamente sono opportune disposizioni che fissino al 15 dicembre 2007, come in precedenza previsto, la scadenza dell'applicazione di alcune restrizioni ai prodotti di origine animale.

(12)

La decisione 2007/554/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/554/CEE è così modificata:

1)

All'articolo 1, sono aggiunti i seguenti paragrafi 8, 9 e 10:

«8.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare il trasporto di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili da aziende situate nelle aree di cui all'allegato II ad aziende o a macelli situati nelle aree di cui all'allegato I.

9.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare il trasporto di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili, direttamente o con transito per un solo centro di raccolta e sotto controllo ufficiale, da aziende situate nelle aree di cui all'allegato I a macelli designati situati nelle aree di cui all'allegato II.

10.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare il trasporto di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili, direttamente e sotto controllo ufficiale, da aziende situate nelle aree di cui all'allegato I in aziende designate situate nelle aree di cui all'allegato II senza entrare in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore, purché:

a)

gli animali non presentino segni clinici di afta epizootica all'atto dell'ispezione immediatamente prima del carico e:

i)

siano stati sottoposti con esito negativo a un test per la determinazione degli anticorpi contro l'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato entro 10 giorni prima della data del trasporto, oppure

ii)

provengano da un'azienda che sia stata sottoposta con esito negativo a un'indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell'afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %, oppure

iii)

provengano da un'azienda situata in un'area elencata nell'allegato III e soddisfino le condizioni seguenti:

gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni, o dalla nascita se di età inferiore ai 90 giorni, in aziende situate all'interno delle aree di cui alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III in cui non si è manifestato alcun focolaio di afta epizootica almeno durante tale periodo;

nei 21 giorni precedenti la data del trasporto gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata al centro di un cerchio del raggio minimo di 10 km in cui almeno nei 30 giorni precedenti la data del carico non si sono manifestati casi di afta epizootica;

nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al secondo trattino nel corso dei 21 giorni precedenti il carico, salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice che soddisfi le condizioni di cui al secondo trattino, nel qual caso il periodo suddetto di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni;

iv)

si tratti di animali vivi della specie suina trasferiti nel quadro di un sistema di selezione a piramide da aziende approvate dall'autorità competente ai fini della presente decisione e situate al centro di un cerchio del raggio minimo di 10 km in cui almeno nei 30 giorni precedenti la data del carico non si sono manifestati casi di afta epizootica.»

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Carni

1.   Ai fini del presente articolo, per “carni” si intendono “carni fresche”, “carni macinate”, “carni separate meccanicamente” e “preparazioni di carni”, come definite all'allegato I, punti 1.10, 1.13, 1.14 e 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.

2.   Il Regno Unito non spedisce carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.

3.   Le carni di cui non è autorizzata la spedizione dal Regno Unito a norma della presente decisione vengono contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o conformemente alla decisione 2001/304/CE.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:

a)

siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b)

risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i)

essere state ottenute anteriormente al 15 luglio 2007, oppure

ii)

provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della macellazione o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni, e macellati al di fuori delle aree di cui agli allegati I e II oppure provenire, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica (“selvaggina selvatica”), da animali uccisi fuori delle suddette aree; oppure

iii)

essere conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) e al paragrafo 6;

c)

siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica (“selvaggina d'allevamento”), come indicato per le rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell'allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:

i)

gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione, o dalla nascita se di età inferiore ai 90 giorni, in aziende situate all'interno delle aree di cui alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno durante tale periodo;

ii)

nei 21 giorni precedenti la data del trasporto al macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento, prima della data della macellazione presso l'azienda, gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata al centro di una zona del raggio minimo di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 30 giorni precedenti la data di carico;

iii)

nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 giorni precedenti la data del carico o, nel caso della selvaggina d'allevamento, la data della macellazione presso l'azienda, salvo nel caso di animali della specie suina provenienti da un'azienda fornitrice che risponda alle condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni;

l'autorità competente può comunque autorizzare l'introduzione nell'azienda di cui al punto ii) di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica che soddisfino le condizioni di cui ai punti i) e ii) e che:

provengano da un'azienda in cui non sono stati introdotti animali di specie sensibili all'afta epizootica nel corso dei 21 giorni precedenti la data del trasporto all'azienda di cui al punto ii), salvo nel caso di animali della specie suina provenienti da un'azienda fornitrice, nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni, oppure

siano stati sottoposti con esito negativo a un test per la determinazione degli anticorpi contro l'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato entro 10 giorni prima della data del trasporto all'azienda di cui al punto ii), oppure

provengano da un'azienda che sia stata sottoposta con esito negativo a un'indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell'afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %;

iv)

gli animali o, nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda, le carcasse sono stati trasportati sotto controllo ufficiale dall'azienda di cui al punto ii) al macello designato, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico;

v)

gli animali sono stati macellati entro 24 ore dall'arrivo al macello e separatamente da animali delle cui carni non è autorizzata la spedizione dall'area indicata all'allegato I;

d)

se contrassegnate con il segno + alla colonna 8 dell'allegato III, siano ottenute da selvaggina selvatica uccisa in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica per un periodo di almeno 90 giorni prima della data di uccisione e situate a una distanza di almeno 20 km dalle aree non indicate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III;

e)

di cui alle lettere c) e d) soddisfino inoltre le seguenti condizioni:

i)

la loro spedizione è autorizzata dall'autorità veterinaria competente del Regno Unito solo se gli animali di cui alla lettera c), punto iv), sono stati trasportati al macello senza entrare in contatto con aziende situate in aree non indicate nelle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III;

ii)

le carni sono sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell'area di cui all'allegato I;

iii)

durante l'ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso il macello che effettua la spedizione, o nel caso di macellazione presso l'azienda di selvaggina d'allevamento in un'azienda di cui alla lettera c), punto ii), o ancora nel caso della selvaggina selvatica nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non sono emersi segni clinici o post mortem dell'afta epizootica;

iv)

le carni sono rimaste presso il macello, l'azienda o lo stabilimento di cui alla lettera e), punto iii), per almeno 24 ore successivamente all'ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d);

v)

ogni ulteriore preparazione di carni per la spedizione al di fuori dell'area indicata nell'allegato I è sospesa:

nel caso in cui l'afta epizootica sia stata diagnosticata nel macello, nell'azienda o nello stabilimento di cui alla lettera e), punto iii), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti gli animali presenti e l'eliminazione di tutte le carni e di tutti gli animali morti e non siano trascorse almeno 24 ore dall'ultimazione della pulitura e disinfezione complete di tali stabilimenti e aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale e,

nel caso in cui siano macellati nello stesso stabilimento animali sensibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettere c) o d), finché non siano state ultimate sotto il controllo di un veterinario ufficiale la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione del macello, dell'azienda o dello stabilimento;

vi)

le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei macelli, delle aziende e degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione delle lettere c), d) ed e).

5.   Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è verificato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

6.   Il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili allevati fuori delle aree elencate nell'allegato I e trasportati, in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, direttamente e sotto controllo ufficiale senza alcun contatto con aziende situate in aree elencate nell'allegato I in un macello situato nelle aree elencate nell'allegato I per esservi immediatamente macellati, purché tali carni fresche siano conformi alle seguenti condizioni:

a)

queste carni fresche devono recare tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;

b)

il macello

i)

opera sotto rigoroso controllo veterinario;

ii)

sospende ogni ulteriore preparazione di carni per la spedizione al di fuori dell'area indicata nell'allegato I nel caso in cui nello stesso macello siano macellati animali sensibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I, finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

c)

le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori del Regno Unito.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è verificato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

7.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

nello stabilimento di sezionamento sono lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 6. Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detti requisiti sono effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;

b)

queste carni devono recare tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;

c)

lo stabilimento di sezionamento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

d)

le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è verificato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

8.   Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato ufficiale, che reca la seguente dicitura:

“Carni conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito”.»

3)

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché i prodotti a base di carne:

a)

siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b)

risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i)

essere stati ottenuti da carni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 6, oppure

ii)

abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l'afta epizootica dall'allegato III, parte 1, della direttiva 2002/99/CE.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è verificato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.»

4)

All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:

a)

a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 15 luglio 2007;

b)

allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina, allo sperma congelato della specie suina e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, dalle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE o 92/65/CEE e i quali dal momento della loro introduzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma, dagli ovuli e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1;

c)

allo sperma e agli embrioni congelati ottenuti da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina tenuti almeno durante i 90 giorni precedenti la data della raccolta e durante la raccolta stessa all'interno delle aree elencate nell'allegato II o trasportati in aree elencate nell'allegato II da aree al di fuori di quelle di cui all'allegato I nei 90 giorni precedenti la data della raccolta e che:

i)

siano stati immagazzinati nelle condizioni prescritte per un periodo di almeno 30 giorni prima della spedizione e

ii)

siano stati raccolti da animali donatori che abbiano soggiornato in centri o in aziende:

esenti da afta epizootica almeno nei 90 giorni precedenti e almeno per i 30 giorni seguenti la data della raccolta dello sperma e degli embrioni, e

situati al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km istituito attorno al centro o all'azienda, nel quale cui non vi siano stati casi di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti la data della raccolta.

Prima della spedizione dello sperma o degli embrioni di cui alle lettere a), b) e c), le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e delle équipe autorizzati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.»

5)

All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli:

a)

prodotte nel Regno Unito anteriormente al 15 luglio 2007, oppure

b)

conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, oppure

c)

prodotte al di fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e che dopo l'introduzione nelle aree di cui all'allegato I sono state immagazzinate e trasportate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1, oppure

d)

prodotte da animali macellati in un macello o in uno stabilimento nel caso di selvaggina d'allevamento oppure uccisi nel caso di selvaggina selvatica, ai fini della produzione di carni secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), o dall'articolo 2, paragrafo 6.

Le pelli trattate sono separate da quelle non trattate.»

6)

All'articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ai prodotti di origine animale che:

i)

abbiano subito un trattamento termico

in recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00, oppure

nel corso del quale la temperatura al centro della massa raggiunga almeno i 70 °C, oppure

ii)

siano stati prodotti al di fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e che, dopo l'introduzione nelle aree di cui all'allegato, I siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1, oppure

iii)

siano stati prodotti da animali macellati in un macello o in uno stabilimento nel caso di selvaggina d'allevamento oppure uccisi nel caso di selvaggina selvatica, ai fini della produzione di carni secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), o dall'articolo 2, paragrafo 6 e

siano conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo II, parte A, lettera 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e

siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 2, paragrafo 2;»

7)

All'articolo 8, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione “solo per diagnosi in vitro” oppure “per esclusivo uso di laboratorio” oppure “medicinali” oppure “dispositivi medici”.»

8)

All'articolo 9, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2.   Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare che le partite raggruppate di prodotti di origine animale, ognuno dei quali sia idoneo alla spedizione in conformità alla presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che:»

9)

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2007.

Tuttavia i divieti di spedizione stabiliti agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 e le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 relative a tali divieti come pure le disposizioni dell'articolo 14 si applicano fino al 15 dicembre 2007.»

10)

Gli allegati I, II e III sono sostituiti dall'allegato.

Articolo 2

Attuazione

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(4)  GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/709/CE (GU L 287 dell'1.11.2007, pag. 29).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Le seguenti aree del Regno Unito:

1

2

3

GRUPPO

ADNS

Unità amministrativa

Inghilterra

41

Bracknell Forest

42

Brighton and Hove

49

City of Southampton

56

Luton

57

Medway

59

Milton Keynes

63

Reading

66

Slough

67

Southend-on-Sea

70

Swindon

72

Thurrock

75

West Berkshire

76

Windsor and Maidenhead

77

Wokingham

135

City of Portsmouth

137

Bedfordshire County

138

Buckinghamshire County

139

Cambridgeshire County

145

East Sussex County

146

Essex County

147

Gloucestershire County

148

Hampshire County

149

Hertfordshire County

150

Kent

155

Northamptonshire County

158

Oxfordshire County

163

Surrey

164

Warwickshire County

165

West Sussex County

166

Wiltshire County

168

London

ALLEGATO II

Le seguenti aree del Regno Unito:

1

2

3

GRUPPO

ADNS

Unità amministrativa

Isole della Scozia

131

Shetland Islands

123

Orkney Islands

124

NA H-Eileanan An Iar

Scozia

121

Highland

122

Moray

126

Aberdeenshire

128

Aberdeen City

79

Angus

81

Dundee City

80

Clackmannanshire

90

Perth & Kinross

127

Fife

85

Falkirk

88

Midlothian

96

West Lothian

129

City of Edinburgh

130

East Lothian

92

Scottish Borders

94

Stirling

125

Argyll and Bute

83

East Dunbartonshire

84

East Renfrewshire

86

City of Glasgow

87

Inverclyde

89

North Lanarkshire

91

Renfrewshire

93

South Lanarkshire

95

West Dunbartonshire

82

East Ayrshire

132

North Ayrshire

133

South Ayrshire

134

Dumfries & Galloway

Inghilterra

141

Cumbria

169

Northumberland

10

Gateshead

16

Newcastle upon Tyne

17

North Tyneside

26

South Tyneside

29

Sunderland

144

Durham

52

Darlington

55

Hartlepool

58

Middlesbrough

64

Redcar and Cleveland

69

Stockton-on-Tees

151

Lancashire

38

Blackburn with Darwen

39

Blackpool

176

North Yorkshire excluding Selby

177

Selby District

78

York

53

East Riding of Yorkshire

45

City of Kingston upon Hull

60

North East Lincolnshire

61

North Lincolnshire

 

West Yorkshire consisting of

32

Wakefield District

11

Kirklees District

6

Calderdale District

4

Bradford

13

Leeds

 

South Yorkshire consisting of

1

Barnsley District

8

Doncaster District

20

Rotherham District

24

Sheffield District

 

Greater Manchester consisting of

30

Tameside District

18

Oldham District

19

Rochdale District

5

Bury District

3

Bolton District

21

Salford District

31

Trafford District

15

Manchester District

27

Stockport District

34

Wigan District

 

Merseyside consisting of

12

Knowsley District

14

Liverpool District

23

Sefton District

28

St. Helens District

74

Warrington

140

Cheshire County

54

Halton

35

Wirral District

142

Derbyshire County

44

City of Derby

157

Nottinghamshire County

47

City of Nottingham

153

Lincolnshire

159

Shropshire

71

Telford and Wrekin

161

Staffordshire County

50

City of Stoke-on-Trent

170

Devon County

73

Torbay

136

Plymouth

171

Cornwall County

143

Dorset County

62

Poole

40

Bournemouth

160

Somerset County

120

North Somerset

37

Bath and North East Somerset

43

City of Bristol

68

South Gloucestershire

51

Herefordshire County

167

Worcestershire County

9

Dudley District

2

Birmingham District

22

Sandwell District

36

Wolverhampton District

33

Walsall District

25

Solihull District

7

Coventry District

152

Leicestershire County

46

City of Leicester

65

Rutland

48

City of Peterborough

154

Norfolk County

162

Suffolk County

172

Isles of Scilly

114

Isle of Wight

Galles

115

Sir Ynys Mon — Isle of Anglesey

116

Gwynedd

103

Conwy

108

Sir Ddinbych-Denbigshir

111

Sir Y Fflint-Flintshire

113

Wrecsam-Wrexham

173

North Powys

174

South Powys

118

Sir Ceredigion-Ceredigion

110

Sir Gaerfyrddin-Carmarthen

119

Sir Benfro-Pembrokeshire

97

Abertawe-Swansea

102

Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot

105

Pen-y-Bont Ar Ogwr — Bridgend

107

Rhondda/Cynon/Taf

99

Bro Morgannwg — The Valee of Glamorgan

98

Bleanau Gwent

112

Tor-Faen — Tor Faen

101

Casnewydd — Newport

104

Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil

100

Caerffili — Caerphilly

117

Caerdydd — Cardiff

109

Sir Fynwy — Monmouthshire

ALLEGATO III

Le seguenti aree dell'allegato I hanno lo status delle aree elencate nell'allegato III:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPPO

ADNS

Unità amministrativa

B

S/G

P

FG

WG

Inghilterra

42

Brighton and Hove

+

+

+

+

 

56

Luton

+

+

+

+

 

57

Medway

+

+

+

+

 

59

Milton Keynes

+

+

+

+

 

67

Southend-on Sea

+

+

+

+

 

72

Thurrock

+

+

+

+

 

75

West Berkshire

+

+

+

+

 

137

Bedfordshire

+

+

+

+

 

145

East Sussex County

+

+

+

+

 

146

Essex County

+

+

+

+

 

149

Hertfordshire County

+

+

+

+

 

150

Kent

+

+

+

+

 

158

Oxfordshire County

+

+

+

+

 

166

Wiltshire County

+

+

+

+

 

147

Gloucestershire County

+

+

+

+

 

139

Cambridgeshire County

+

+

+

+

 

155

Northamptonshire County

+

+

+

+

 

164

Warwickshire County

+

+

+

+

 

70

Swindon

+

+

+

+

 

ADNS

=

codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B

=

carni bovine

S/G

=

carni ovine e caprine [carni di animali delle specie ovina e caprina]

P

=

carni suine [carni di animali della specie suina]

FG

=

selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG

=

selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica

»

21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2007

relativa al riconoscimento delle procedure di certificazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e recante abrogazione della decisione 97/264/CE

[notificata con il numero C(2007) 5291]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/747/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha identificato norme internazionali rivedute e requisiti europei di accreditamento degli organismi di certificazione che sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001 e devono pertanto essere riconosciuti dalla Commissione.

(2)

Le norme ed i requisiti per l’accreditamento riconosciuti con la decisione della Commissione 97/264/CE, del 16 aprile 1997, concernente il riconoscimento delle procedure di certificazione in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (2), non sono più applicabili ed è pertanto opportuno abrogare la decisione 97/264/CE.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 761/2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001, la Commissione riconosce le norme ed i requisiti per l’accreditamento degli organismi di certificazione di seguito indicati:

1)

nella legislazione austriaca: la legge sulla gestione ambientale (UMG BGBl.I Nr. 96/2001) nella versione applicabile alle organizzazioni di verificatori ambientali ed ai singoli verificatori ambientali;

2)

nella legislazione tedesca: gli orientamenti per l’accreditamento degli organismi di certificazione in materia di sistemi di gestione ambientale (EMS) e procedure di certificazione per gli EMS, emanati in Germania nel settembre 1996 dal ministero federale per l’ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare e dal ministero degli affari economici, e approvati dal comitato di verifica ambientale a norma dell’articolo 21 della legge tedesca sull’EMAS (Umweltauditgesetz);

3)

requisiti di accreditamento, basati sui corrispondenti orientamenti approvati e divulgati dalla cooperazione europea per l’accreditamento (EA), per gli organismi di certificazione ISO 14001:2004 accreditati in base ad una delle seguenti norme:

a)

ISO/IEC 17021:2006 (valutazione della conformità — requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione);

b)

ISO/IEC Guida 66:1999 (requisiti generali per gli organismi operanti la valutazione e certificazione/registrazione dei sistemi di gestione ambientale EMS) fino al 15 settembre 2008.

Articolo 2

La decisione 97/264/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 104 del 22.4.1997, pag. 35.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/38


AZIONE COMUNE 2007/748/PESC

del 19 novembre 2007

che modifica l'azione comune 2007/87/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/87/PESC (1).

(2)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/427/PESC (2) relativa alla nomina del Sig. Miroslav Lajčák quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina.

(3)

Il 19 dicembre 2006 il Comitato politico e di sicurezza ha approvato raccomandazioni volte a garantire un coordinamento e una coerenza ottimali nelle situazioni in cui almeno due attori dell'UE operano nello stesso paese nel settore della gestione delle crisi, in particolare attraverso una più stretta consultazione tra un comandante della forza dell'UE e l'RSUE e, rispettivamente, tra un comandante della forza dell'UE e il capo di una missione di polizia dell'UE.

(4)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato le summenzionate raccomandazioni per l'operazione militare dell'Unione europea ALTHEA.

(5)

Il 19 novembre 2007, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/749/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (3), che rispecchia inter alia la nuova struttura di comando e controllo delle operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi, approvata dal Consiglio il 28 giugno 2007.

(6)

Il mandato dell'RSUE in Bosnia-Erzegovina dovrebbe essere modificato per rispecchiare il ruolo che questi svolge in relazione all'operazione militare dell'UE ALTHEA, conformemente alle raccomandazioni approvate dal Consiglio il 18 giugno 2007, e in relazione all'EUPM in Bosnia-Erzegovina, conformemente alla nuova struttura di comando e controllo delle operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2007/87/PESC è modificata come segue:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'UE in Bosnia-Erzegovina, l'RSUE ha mandato di:

a)

offrire la consulenza dell'UE e i suoi buoni uffici nel processo politico;

b)

promuovere il coordinamento politico generale dell'UE in Bosnia-Erzegovina;

c)

promuovere il coordinamento globale dell'UE e dare una direzione politica locale agli sforzi dell'UE nella lotta contro la criminalità organizzata, fatto salvo il ruolo guida della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) nel coordinamento degli aspetti di polizia relativi a tali sforzi e della catena di comando militare dell'ALTHEA (EUFOR);

d)

fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE gli orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, le relazioni con le autorità locali e le relazioni con i media locali;

e)

consultare il comandante della forza UE prima di prendere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza;

f)

consultare il capo dell'EUPM prima di prendere iniziative politiche che possano avere conseguenze sulla situazione della polizia e della sicurezza;

g)

contribuire al rafforzamento del coordinamento e della coerenza interni dell'UE in Bosnia-Erzegovina, anche mediante briefing ai Capimissione dell'UE e tramite la partecipazione alle loro riunioni periodiche o la rappresentanza nelle medesime, presiedendo un gruppo di coordinamento composto di tutti gli attori UE presenti sul campo al fine di coordinare gli aspetti relativi all'attuazione dell'azione dell'UE, nonché fornendo loro istruzioni in materia di relazioni con le autorità della Bosnia-Erzegovina;

h)

assicurare la coerenza dell'azione dell'UE nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell'RSUE costituisce il principale punto di contatto dell'UE per i media della Bosnia-Erzegovina sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESC/PESD);

i)

avere una visione d'insieme dell'intera gamma di attività in materia di Stato di diritto e in tale contesto fornire, se del caso, consulenza al Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR) e alla Commissione;

j)

fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUPM. L'RSUE e il comandante dell'operazione civile si consulteranno a vicenda se necessario;

k)

nel contesto del più ampio approccio della comunità internazionale e delle autorità della Bosnia-Erzegovina in materia di stato di diritto e in base alle competenze tecniche di polizia e all'assistenza al riguardo fornite dall'EUPM, sostenere la preparazione e l'attuazione della ristrutturazione della polizia;

l)

fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia giustizia penale/polizia della Bosnia-Erzegovina, in stretto collegamento con l'EUPM;

m)

per quanto concerne le attività svolte nel quadro del titolo VI del trattato, compresa l'Europol, e le attività comunitarie connesse, fornire, se del caso, consulenza all'SG/AR e alla Commissione, e partecipare al necessario coordinamento locale;

n)

al fine di garantire coerenza e creare possibili sinergie, continuare ad essere consultato sulle priorità per lo strumento di assistenza preadesione;

o)

sostenere la programmazione di un ufficio dell'RSUE rafforzato nel contesto della chiusura dell'ufficio dell'alto rappresentante (OHR), compresa la consulenza sugli aspetti della transizione relativi all'informazione pubblica, in stretto coordinamento con la Commissione;

p)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bosnia-Erzegovina, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;

q)

avviare un dialogo con le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY);

r)

offrire consulenza politica ed i buoni uffici nel quadro del processo di riforma costituzionale.

s)

fatta salva la pertinente catena di comando, garantire che tutti gli strumenti dell'UE sul teatro delle operazioni funzionino in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici fissati dal Consiglio.»;

2)

il punto v) dell'articolo 8, paragrafo 2, è soppresso.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 35 dell'8.2.2007, pag. 35.

(2)  GU L 159 del 20.6.2007, pag. 63.

(3)  Cfr. la pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.


21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/40


AZIONE COMUNE 2007/749/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2007

relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/824/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (1). Tale azione comune scade il 31 dicembre 2007.

(2)

In una lettera di invito del 19 settembre 2007, le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno chiesto all'Unione europea di prorogare l'EUPM nella Bosnia-Erzegovina.

(3)

Il Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR), con lettera del 22 ottobre 2007, ha risposto positivamente alla lettera d'invito delle autorità della Bosnia-Erzegovina.

(4)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi. Tali orientamenti prevedono in particolare che un comandante dell'operazione civile eserciterà il comando e il controllo a livello strategico per la pianificazione e la condotta di tutte le operazioni civili di gestione delle crisi sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'SG/AR. Tali orientamenti prevedono inoltre che il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) istituita nell'ambito del Segretariato del Consiglio funga, in ogni operazione civile di gestione delle crisi, da comandante dell'operazione civile.

(5)

La summenzionata struttura di comando e controllo lascia impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'EUPM.

(6)

Il mandato dell'EUPM si svolgerà nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 11 del trattato.

(7)

Per l'EUPM dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del Segretariato del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   La missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, istituita dall'azione comune 2002/210/PESC (2) e prorogata dall'azione comune 2005/824/PESC, prosegue a decorrere dal 1o gennaio 2008.

2.   L'EUPM opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'articolo 2.

Articolo 2

Mandato della missione

L'EUPM, in coordinamento con il rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (RSUE), sotto l'orientamento politico locale ricevuto da quest'ultimo e nell'ambito di un'impostazione più ampia improntata allo Stato di diritto nella Bosnia-Erzegovina e nella regione, si prefigge, tramite il sostegno, il controllo e le ispezioni, di costruire nella Bosnia-Erzegovina un servizio di polizia sostenibile, professionale e multietnico, che operi secondo gli standard europei e internazionali.

Tale servizio di polizia opera secondo gli impegni assunti nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea, con particolare riguardo alla lotta contro la criminalità organizzata e la riforma della polizia.

L'EUPM agisce in linea con gli obiettivi generali di cui all'allegato 11 dell'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina e i suoi obiettivi sono sostenuti dagli strumenti della Comunità europea. L'EUPM continua ad assumere la guida del coordinamento degli aspetti di polizia nel quadro degli sforzi PESD finalizzati alla lotta contro la criminalità organizzata, ferme restando le catene di comando convenute. L'EUPM assiste le autorità locali nel programmare e condurre indagini di vasta portata e sulla criminalità organizzata, nel contribuire a migliorare il funzionamento dell'insieme del sistema giudiziario penale in generale e nel rafforzare le relazioni tra polizia e procura in particolare. L'EUPM, di concerto con la Commissione europea, aiuta le autorità della Bosnia-Erzegovina a determinare le restanti esigenze di sviluppo della polizia che potrebbero essere risolte mediante un'assistenza comunitaria.

Articolo 3

Revisione

Un processo di revisione semestrale, conforme ai criteri di valutazione esposti nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN) e che tenga conto degli sviluppi nella riforma della polizia, consente di apportare, se necessario, adeguamenti alle attività dell'EUPM.

Articolo 4

Struttura

1.   L'EUPM è strutturata nel modo seguente:

a)

comando principale a Sarajevo, composto del capomissione e del personale definito nell'OPLAN;

b)

affiancamento, a livello di alti funzionari dei vari servizi di polizia della Bosnia-Erzegovina, ivi compresi l'agenzia statale di investigazione e protezione, la polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina, l'ufficio Interpol/EUROPOL, le entità, i centri di pubblica sicurezza, i cantoni e il distretto di Brcko.

2.   Tali elementi sono elaborati nel CONOPS e nell'OPLAN. Il Consiglio approva il CONOPS e l'OPLAN.

Articolo 5

Comandante dell'operazione civile

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EUPM.

2.   Il comandante dell'operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPM.

3.   Il comandante dell'operazione civile assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, impartendo tra l'altro le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

5.   Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

6.   Se necessario, il comandante dell'operazione civile e l'RSUE si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUPM a livello di teatro delle operazioni.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell'operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell'EUPM.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EUPM per la condotta efficace dell'EUPM sul teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiani secondo le istruzioni a livello strategico del comandante dell'operazione civile.

4.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EUPM ed a tal fine firma un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

6.   Il capomissione rappresenta l'EUPM nell'area delle operazioni e ne assicura un'adeguata visibilità.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE.

Articolo 7

Personale dell'EUPM

1.   Il personale dell'EUPM è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 2 e con la struttura di cui all'articolo 4.

2.   Il personale di polizia è distaccato dagli Stati membri. Ciascuno Stato membro sostiene i costi relativi ai funzionari di polizia da esso distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

3.   Il personale civile internazionale e il personale locale sono assunti su base contrattuale dall'EUPM in funzione delle necessità.

4.   Anche gli Stati membri o le istituzioni dell'UE possono, all'occorrenza, distaccare personale civile internazionale per almeno un anno. Ciascuno Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

5.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse dell'EUPM. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3) (in prosieguo: le «norme di sicurezza del Consiglio»).

Articolo 8

Status del personale dell'EUPM

1.   Sono prese le disposizioni necessarie per la riconduzione dell'accordo del 4 ottobre 2002 tra l'UE e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM nella Bosnia-Erzegovina per la durata dell'EUPM.

2.   Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco, presentati dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE in questione è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale assunto in loco sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione/responsabile della polizia ed i singoli membri del personale.

Articolo 9

Catena di comando

1.   L'EUPM dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM.

3.   Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, è il comandante dell'EUPM a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EUPM a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare l'OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina o alla proroga del mandato del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUPM restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante dell'operazione civile e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 11

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, gli Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPM purché sostengano i costi relativi al distacco dei propri funzionari di polizia e/o del proprio personale civile internazionale, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina e contribuiscano adeguatamente ai costi operativi dell'EUPM.

2.   Gli Stati terzi che forniscono un contributo all'EUPM hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione degli Stati membri che vi partecipano.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi da stipulare secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1.   Il bilancio per gli esercizi 2008 e 2009 è deciso anno per anno.

2.   Le spese dell'EUPM sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo per il fatto che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi che partecipano finanziariamente all'EUPM ed ai cittadini del paese ospite.

3.   Il capomissione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPM.

5.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 13

Sicurezza

1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPM a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUPM e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUPM, in linea con la politica dell'Unione europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il Servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio.

4.   Il capomissione nomina funzionari della sicurezza di zona nei quattro luoghi di affiancamento a livello regionale, responsabili, sotto l'autorità dell'alto responsabile della sicurezza, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi dell'EUPM.

5.   Il personale dell'EUPM è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, a norma dell'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza.

Articolo 14

Azione comunitaria

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, in conformità delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2.   Il Consiglio rileva che sono già in essere modalità di coordinamento nella zona dell'EUPM come pure a Bruxelles.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative dell'EUPM, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'EUPM, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'EUPM, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l'Unione europea.

3.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune e alle autorità locali documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUPM coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

Articolo 16

Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l'EUPM.

Articolo 17

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2009.

Articolo 18

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 307 del 25.11.2005, pag. 55.

(2)  GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2005/143/PESC (GU L 48 del 19.2.2005, pag. 46).

(3)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

(4)  Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata dalla decisione n. 2007/4/CE, Euratom (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 9).