ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 295

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
14 novembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1327/2007 della Commissione, del 13 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1328/2007 della Commissione, del 13 novembre 2007, relativo al divieto di pesca dell’occhialone nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1329/2007 della Commissione, del 13 novembre 2007, relativo al divieto di pesca del brosmio nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM V, VI e VII per le navi battenti bandiera francese

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

7

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/730/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2007, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive ( 1 )

12

 

 

2007/731/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 novembre 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE e reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 5549]  ( 1 )

28

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/732/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica l'azione comune 2007/106/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

30

 

*

Azione comune 2007/733/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica l'azione comune 2007/369/PESC relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

31

 

*

Posizione comune 2007/734/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1327/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

62,7

MK

18,4

TR

80,3

ZZ

53,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

67,7

TR

114,7

ZZ

126,2

0709 90 70

MA

66,6

TR

95,8

ZZ

81,2

0805 20 10

MA

93,8

ZZ

93,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,6

IL

69,0

TR

77,0

UY

99,1

ZZ

71,2

0805 50 10

AR

65,5

TR

99,4

ZA

62,0

ZZ

75,6

0806 10 10

BR

237,9

TR

136,0

US

267,2

ZZ

213,7

0808 10 80

AR

80,9

CA

95,9

CL

33,5

MK

31,5

US

101,7

ZA

85,8

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

49,4

CN

56,0

TR

129,4

ZZ

78,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1328/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

relativo al divieto di pesca dell’occhialone nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

67

Stato membro

Spagna

Stock

SBR/678-

Specie

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Zona

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII

Data

19.10.2007


14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

relativo al divieto di pesca del brosmio nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM V, VI e VII per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

70

Stato membro

Francia

Stock

USK/567EI.

Specie

Brosmio (Brosme brosme)

Zona

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM V, VI e VII

Data

14.10.2007


14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1330/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2007

che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/42/CE impone di istituire sistemi nazionali di segnalazione degli eventi, per garantire che le pertinenti informazioni sulla sicurezza siano segnalate, raccolte, registrate, tutelate e diffuse con l'unico obiettivo di prevenire futuri incidenti ed inconvenienti e non di determinare colpe o responsabilità.

(2)

Il presente regolamento si applicherà alle informazioni scambiate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE. È opportuno che le informazioni relative agli eventi nazionali, registrate nelle basi dati nazionali, siano soggette alle normative nazionali che disciplinano la pubblicazione di informazioni sulla sicurezza dell'aviazione.

(3)

Ai fini del presente regolamento, le parti interessate sono definite come qualsiasi soggetto in grado di partecipare al miglioramento della sicurezza dell'aviazione civile mettendo a frutto le informazioni sulla sicurezza raccolte a norma della direttiva 2003/42/CE.

(4)

I punti di contatto nazionali sono i soggetti che meglio conoscono le parti interessate stabilite nel loro Stato membro. Per trattare le richieste di informazioni nel modo più sicuro ed efficiente, è opportuno che ogni punto di contatto nazionale tratti le richieste delle parti interessate stabilite nel territorio dello Stato membro di appartenenza, mentre le richieste provenienti da parti interessate di paesi terzi o da organizzazioni internazionali dovranno essere trattate dalla Commissione.

(5)

In una fase successiva la Commissione potrà decidere di affidare a un'entità la gestione delle informazioni scambiate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2003/42/CE e di trattare le richieste provenienti dalle parti interessate di paesi terzi o da organizzazioni internazionali.

(6)

È opportuno che la Commissione stili un elenco dei punti di contatto e lo renda accessibile al pubblico.

(7)

Per evitare abusi, è opportuno che il punto di contatto che riceve una richiesta di informazioni verifichi se il richiedente è una parte interessata e valuti la richiesta prima di definire la quantità e il livello delle informazioni da fornire.

(8)

È opportuno che i punti di contatto nazionali ottengano una quantità di informazioni sufficiente a procedere alla convalida e alla valutazione delle richieste. A tal fine essi dovranno utilizzare un modulo contenente informazioni pertinenti sulla richiesta e sul suo fine previsto.

(9)

Ove talune parti interessate necessitino periodicamente di informazioni relative alle proprie attività, dovrà essere possibile adottare una decisione generale che disponga la comunicazione di informazioni a queste parti.

(10)

È opportuno che il richiedente garantisca la riservatezza del sistema e limiti l'uso delle informazioni ricevute ai soli scopi specificati nella richiesta, che dovranno essere compatibili con gli obiettivi della direttiva 2003/42/CE.

(11)

È opportuno che tutti i punti di contatto possano verificare che una richiesta da essi respinta non sia ripresentata attraverso l'autorità di un altro Stato membro. È altresì opportuno che prendano esempio dalle buone pratiche di altri punti di contatto. Per questo motivo, è opportuno che abbiano accesso ai registri delle richieste di informazioni e alle decisioni adottate in relazione ad esse.

(12)

Per il trasferimento dei dati occorre utilizzare le moderne tecnologie, garantendo allo stesso tempo la protezione dell'intera base dati.

(13)

Per permettere alla Commissione di preparare le misure appropriate per facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, come disposto dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2003/42/CE, il presente regolamento si applica sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea istituito a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le misure relative alla diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi scambiate tra gli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE con l'obiettivo di fornire a dette parti interessate le informazioni di cui necessitano per migliorare la sicurezza nell'aviazione civile.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«parte interessata», qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza scopo di lucro, o qualsiasi organismo ufficiale, con o senza autonoma personalità giuridica, che è in grado di partecipare al miglioramento della sicurezza dell'aviazione civile grazie alla possibilità di accedere alle informazioni sugli eventi scambiate tra gli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE e che figura in una delle categorie di parti interessate di cui all'allegato 1;

2)

«punto di contatto»,

a)

quando viene presentata una richiesta di informazioni in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE oppure, se lo Stato membro ha designato più di un'autorità competente, il punto di contatto designato da quello Stato membro a norma della stessa disposizione;

b)

la Commissione, quando una richiesta di informazioni è presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

2.   L'elenco dei punti di contatto è pubblicato dalla Commissione.

Articolo 3

Richiesta di informazioni

1.   Le parti interessate stabilite nella Comunità, che sono persone fisiche, presentano le richieste di informazioni al punto di contatto dello Stato membro nel quale hanno ottenuto una licenza oppure, qualora non abbiano richiesto una licenza, nello Stato nel quale esercitano la loro attività. Le altre parti interessate stabilite nella Comunità presentano le richieste di informazioni al punto di contatto dello Stato membro nel quale hanno la loro sede legale o ufficiale, oppure, in mancanza di tale sede legale o ufficiale, il loro centro d'attività principale.

2.   Le parti interessate che non sono stabilite nella Comunità presentano le richieste alla Commissione.

3.   Le richieste sono presentate utilizzando moduli approvati dal punto di contatto e contenenti almeno le voci elencate nell'allegato II.

Articolo 4

Richieste particolari

Una parte interessata che ha inoltrato una relazione particolare può presentare richieste di informazioni relative a tale relazione direttamente al punto di contatto che ha ricevuto la relazione.

Articolo 5

Convalida del richiedente

1.   Un punto di contatto che riceve una richiesta verifica che sia stata presentata da una parte interessata.

2.   Se presenta una richiesta a un punto di contatto diverso da quello competente a trattarla a norma dell'articolo 3, la parte interessata sarà invitata a rivolgersi al punto di contatto competente.

Articolo 6

Valutazione della richiesta

1.   Un punto di contatto che riceve una richiesta valuta caso per caso se la richiesta è giustificata e ammissibile.

2.   Se la richiesta è accolta, il punto di contatto determina la quantità e il livello di informazioni da fornire, che sono limitati a quanto è strettamente necessario per gli scopi del richiedente, fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 2003/42/CE. Le informazioni non correlate alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività del richiedente sono fornite esclusivamente in forma aggregata o anonima, a meno che il richiedente non fornisca una giustificazione dettagliata.

3.   Alle parti interessate elencate nell'allegato I, lettera b), possono essere fornite esclusivamente informazioni correlate alle loro apparecchiature, alle loro operazioni o al loro settore di attività.

Articolo 7

Decisioni di natura generale

Il punto di contatto che riceve una richiesta da una parte interessata elencata nell'allegato I, lettera a), può decidere di fornire periodicamente informazioni a quella parte interessata, a condizione che le informazioni richieste siano correlate alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività di quella parte.

Articolo 8

Utilizzazione delle informazioni e riservatezza

1.   Il richiedente utilizza le informazioni ricevute esclusivamente per gli scopi specificati nel modulo di richiesta, che devono essere compatibili con l'obiettivo fissato nell'articolo 1 della direttiva 2003/42/CE. Il richiedente non divulga le informazioni ricevute senza il consenso scritto del soggetto che le ha fornite.

2.   Il richiedente adotta i provvedimenti necessari per garantire la riservatezza appropriata delle informazioni ricevute.

Articolo 9

Registro delle richieste

Ogni punto di contatto registra ogni richiesta ricevuta e le azioni intraprese. Trasmette alla Commissione queste informazioni ogni volta che riceve una richiesta o intraprende un'azione.

La Commissione mette a disposizione di tutti i punti di contatto l'elenco aggiornato delle richieste ricevute e delle azioni intraprese dai vari punti di contatto e dalla Commissione stessa.

Articolo 10

Fonti di diffusione

I punti di contatto possono fornire alle parti interessati informazioni in formato cartaceo oppure utilizzando sistemi di comunicazioni elettroniche protetti.

Per motivi di sicurezza, alle parti interessate non è consentito accedere direttamente alle basi dati contenenti le informazioni trasmesse da altri Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

(2)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag.176).


ALLEGATO I

ELENCO DELLE PARTI INTERESSATE

a)   Parti interessate che possono ricevere informazioni sulla base di una decisione caso per caso a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, oppure sulla base di una decisione generale a norma dell'articolo 7.

1)

Costruttori: progettisti e costruttori di aeromobili, motori, eliche e parti e pertinenze di aeromobili; progettisti e costruttori di sistemi di gestione del traffico aereo (ATM) e dei loro componenti; progettisti e costruttori di sistemi e componenti per servizi di navigazione aerea (ANS); progettisti e costruttori di apparecchiature e sistemi utilizzati nell'area lato volo degli aerodromi.

2)

Manutenzione: organismi impegnati nella manutenzione o revisione di aeromobili, motori, eliche e parti e pertinenze di aeromobili; nell'installazione, nella modifica, nella manutenzione, nella riparazione, nella revisione, nelle prove di volo o nell'ispezione di strutture della navigazione aerea; oppure nella manutenzione o revisione di sistemi, componenti e apparecchiature di sistemi utilizzati nell'area lato volo degli aerodromi.

3)

Gestori: aviolinee e gestori di aeromobili e associazioni di aviolinee e gestori; gestori di aerodromi e associazioni di gestori di aerodromi.

4)

Fornitori di servizi di navigazione aerea e fornitori di funzioni specifiche di ATM.

5)

Fornitori di servizi di aerodromo: organismi incaricati dei servizi di assistenza a terra prestati agli aeromobili, che comprendono il rifornimento di combustibili, la manutenzione, la preparazione del foglio di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aerodromo, nonché servizi di soccorso e antincendio o altri servizi di emergenza.

6)

Organismi per l'addestramento in campo aeronautico.

7)

Organizzazioni di paesi terzi: autorità nazionali dell'aviazione e enti di indagine sugli incidenti di paesi terzi.

8)

Organizzazioni dell'aviazione internazionale.

9)

Ricerca: laboratori, centri o organismi di ricerca pubblici o privati; oppure università impegnate in ricerche o studi in materia di sicurezza dell'aviazione.

b)   Parti interessate che possono riceve informazioni sulla base di una decisione caso per caso a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

1)

Piloti (su iniziativa personale).

2)

Controllori del traffico aereo (su iniziativa personale) e altro personale degli ATM/ANS che svolgono compiti collegati alla sicurezza.

3)

Ingegneri/tecnici/personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo/gestori nel campo dell'aviazione (o degli aerodromi) (su iniziativa personale).

4)

Organi di rappresentanza professionale del personale che svolge compiti legati alla sicurezza.


ALLEGATO II

Image


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2007

sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/730/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (1), in particolare l’articolo 3 bis, paragrafo 2,

visto il parere del comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 25 settembre 1998 il Regno Unito ha notificato alla Commissione le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE. Il 2 novembre 1998 la Commissione ha comunicato tali misure agli altri Stati membri e ha ricevuto le osservazioni del comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE nel corso della riunione tenutasi il 20 novembre 1998. Con lettera del 23 dicembre 1998 la Commissione ha informato il Regno Unito in merito all’esistenza di dubbi circa la portata delle misure notificate, che le impedivano di valutarne la compatibilità con il diritto comunitario. Il Regno Unito ha notificato una versione modificata di tali misure alla Commissione con lettera del 5 maggio 2000.

(2)

Entro tre mesi da questa notifica la Commissione ha verificato la compatibilità delle misure in questione con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.

(3)

Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo britannico.

(4)

L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società incluso nelle misure adottate dal Regno Unito è stato redatto in modo chiaro e trasparente, e nel Regno Unito è stata avviata una consultazione di ampio respiro.

(5)

La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal Regno Unito rispettano almeno due dei criteri indicati qui di seguito, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) una spiccata rilevanza generale nello Stato membro interessato, e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione dello Stato membro, in particolare come evento catalizzatore dell’identità culturale; iii) la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; iv) il fatto che l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(6)

Numerosi eventi fra quelli elencati nelle misure adottate dal Regno Unito, compresi i Giochi olimpici estivi e invernali, nonché le finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito nel loro insieme, essendo particolarmente seguiti dal pubblico in generale (indipendentemente dalla nazionalità dei partecipanti), e non solo dal pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.

(7)

La finale del campionato di calcio ha spiccata rilevanza generale nel Regno Unito, trattandosi della partita singola più importante nel calcio nazionale inglese e di una vera occasione nazionale, nonché di un evento di fama mondiale.

(8)

La finale del campionato scozzese ha spiccata rilevanza generale in Scozia in quanto evento di portata analoga alla finale del campionato inglese.

(9)

L’evento equestre Grand National ha importanza generale nel Regno Unito in quanto evento di lunga data e di richiamo mondiale, nonché specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione del paese, in quanto fa parte della coscienza nazionale britannica.

(10)

Il Derby ha importanza generale nel Regno Unito come evento preminente nella stagione delle gare al galoppo e in quanto parte del calendario nazionale, nonché specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione del paese in quanto evento quintessenzialmente britannico che trascende le classi sociali e suscita interesse in tutto il paese.

(11)

Le finali di tennis di Wimbledon hanno importanza generale nel Regno Unito in quanto torneo britannico preminente di fama mondiale, che risveglia grande interesse da parte dei mass media. Inoltre la risonanza generale e la specifica importanza culturale di questo evento nel Regno Unito sono dovuti al successo dei partecipanti britannici a questa competizione.

(12)

La finale della Rugby League Challenge Cup e la Coppa del mondo di rugby hanno generale importanza nel Regno Unito in quanto eventi di ampio interesse generale anche per chi non segue abitualmente queste competizioni. Le partite del torneo di rugby delle «Sei nazioni», alle quali partecipano le cosiddette «home countries» (2) (Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia), hanno spiccata rilevanza generale nel Regno Unito in quanto evento importante nel calendario sportivo del paese.

(13)

Le partite di cricket «Test Matches» giocate in Inghilterra hanno importanza generale nel Regno Unito in quanto eventi di riferimento nella stagione sportiva estiva nazionale, che vedono la presenza della squadra inglese e delle principali squadre straniere e il cui richiamo trascende regioni e classi sociali. Le partite di cricket della Coppa del mondo (finali, semifinali e partite che vedono la partecipazione delle squadre delle «home nations») hanno generale importanza nel Regno Unito in quanto rientrano nell’unico campionato mondiale a sé stante in questo sport, che vede la partecipazione delle squadre del Regno Unito in competizioni al più alto livello. Inoltre queste manifestazioni sportive hanno un’importanza culturale specifica generalmente riconosciuta, per la popolazione del Regno Unito, dato il loro richiamo multiculturale che contribuisce alla coesione sociale e rafforza i legami del Regno Unito con il Commonwealth.

(14)

I Giochi del Commonwealth (Commonwealth Games) hanno spiccata rilevanza generale nel Regno Unito in quanto evento consolidato che vede la partecipazione di concorrenti del Regno Unito in competizioni di alto livello.

(15)

Il Campionato del mondo di atletica leggera ha spiccata rilevanza generale nel Regno Unito in quanto principale manifestazione dedicata unicamente all’atletica e che vede la partecipazioni di concorrenti del Regno Unito al più alto livello.

(16)

La Ryder Cup ha spiccata rilevanza generale nel Regno Unito in quanto evento internazionale unico e di grande importanza che vede la partecipazione di concorrenti del Regno Unito in competizioni di altissimo livello.

(17)

Il torneo «(British) Open Golf Tournament» ha spiccata rilevanza generale nel Regno Unito, trattandosi del più importante evento del golf britannico e di uno dei più importanti e storici eventi del golf mondiale.

(18)

Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. Quando, in casi eccezionali, ciò non è avvenuto (come per le partite della Coppa del mondo di cricket elencate), l’elenco è limitato (includendo finali, semifinali e partite che vedono la partecipazione delle squadre nazionali), e pertanto per gli eventi in questione risultano sufficienti forme adeguate di ritrasmissione, e in ogni caso soddisfa due dei criteri considerati indicatori affidabili dell’importanza dell’evento (considerando 13).

(19)

Le misure adottate dal Regno Unito risultano proporzionate a giustificare una deroga al principio fondamentale, sancito dal trattato CE, della libera prestazione di servizi sulla base di un motivo imperativo di pubblico interesse, che è quello di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alla trasmissione di eventi di particolare importanza per la società.

(20)

Le misure adottate dal Regno Unito sono compatibili con le regole comunitarie di concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre il numero degli eventi citati non è sproporzionatamente elevato e tale da creare distorsione della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

(21)

A rafforzare la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito è il fatto che un certo numero di eventi fra quelli elencati richiede soltanto forme adeguate di ritrasmissione.

(22)

Dopo che la Commissione aveva comunicato le misure britanniche agli altri Stati membri, e consultato il comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il direttore generale dell’Istruzione e della cultura ha comunicato al Regno Unito, con lettera del 28 luglio 2000, che la Commissione europea non intendeva opporre obiezioni alle misure notificate.

(23)

Tali misure sono state pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (3) a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.

(24)

In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal Regno Unito sono compatibili con il diritto comunitario. Le misure, elencate nell’allegato della presente decisione, devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.

(25)

Per garantire la certezza del diritto la presente decisione dovrà applicarsi dalla data della prima pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, delle misure notificate dal Regno Unito,

DECIDE:

Articolo 1

Le misure adottate ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE e notificate dal Regno Unito alla Commissione il 5 maggio 2000, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 328 del 18 novembre 2000, sono compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 2

Le misure, elencate nell’allegato della presente decisione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 18 novembre 2000.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(2)  L’elenco britannico è stato modificato nel 2001 dopo che il nome di questo evento è cambiato da Five Nations Rugby Tournament a Six Nations Rugby Tournament.

(3)  GU C 328 del 18.11.2000, pag. 2.


ALLEGATO

Le misure adottate dal Regno Unito che devono essere pubblicate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE sono le seguenti:

[Estratti della sezione IV della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996]

LEGGE SULLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE 1996 (BROADCASTING ACT 1996)

Capitolo 55

SEZIONE IV

Eventi sportivi e altri eventi che presentano interesse a livello nazionale

Elenco degli avvenimenti

1)

Ai fini della presente sezione, un «evento inserito nell’elenco» è un evento sportivo o altro evento che presenta interesse nazionale figurante sino a nuovo ordine su un elenco redatto dal ministro ai fini della presente sezione.

2)

Il ministro non può in alcun momento redigere, modificare o cessare di tenere aggiornato un elenco quale quello indicato al precedente paragrafo 1 senza aver previamente consultato:

a)

la BBC;

b)

la Welsh Authority (autorità responsabile delle trasmissioni televisive nel Galles);

c)

la Commissione; e

d)

la persona dalla quale possano essere acquisiti i diritti di trasmissione televisiva di qualunque evento rilevante;

ai fini del presente paragrafo, un «evento rilevante» è qualunque evento sportivo o d’altro genere che presenti interesse nazionale, che il ministro si proponga di inserire o no nell’elenco.

3)

Non appena redatto o modificato un elenco quale quello di cui al precedente paragrafo 1, il ministro lo pubblica nel modo da lui ritenuto più opportuno per sottoporlo all’attenzione:

a)

delle persone di cui al paragrafo 2; e

b)

di qualunque persona titolare di una licenza concessa dalla Commissione in virtù della sezione I della legge del 1990, o di una licenza di diffusione di programmi digitali concessa dalla Commissione in virtù della sezione I della presente legge.

4)

Nel presente articolo, l’espressione «presentare interesse a livello nazionale» significa presentare interesse in Inghilterra, in Scozia, nel Galles o nell’Irlanda del Nord.

5)

L’aggiunta di un evento rilevante su un elenco quale quello indicato al precedente paragrafo 1 non ha alcun effetto:

a)

sulla validità dei contratti stipulati prima della data alla quale il ministro ha consultato le persone di cui al precedente paragrafo 2 sulla proposta di aggiunta; ovvero

b)

sull’esercizio dei diritti acquisiti in virtù di tali contratti.

6)

L’elenco redatto dal ministro ai fini dell’articolo 182 della legge del 1990, nella versione in vigore immediatamente prima dell’entrata in vigore del presente articolo, si presume redatto ai fini della presente sezione.

Categorie di servizi

1)

Ai fini della presente sezione, i servizi di programmi televisivi sono suddivisi in due categorie nel modo seguente:

a)

i servizi indicati al paragrafo 2 e per i quali la ricezione dei programmi inseriti nel servizio non dà luogo ad alcun pagamento; e

b)

tutti i servizi di programmi televisivi che per il momento non rientrano nell’ambito d’applicazione della lettera a).

2)

I servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono i seguenti:

a)

i servizi regionali e nazionali di Channel 3;

b)

Channel 4; e

c)

i servizi di trasmissione televisiva della BBC.

3)

Il ministro è abilitato ad adottare qualunque decreto volto a modificare il paragrafo 2 al fine di eliminare o di aggiungere qualunque servizio ai servizi ivi menzionati.

4)

Qualunque decreto adottato in virtù del paragrafo 3 può essere annullato con risoluzione adottata da una delle due Camere del Parlamento.

[…]

Restrizioni alla trasmissione televisiva di eventi inseriti nell’elenco

1)

Qualunque fornitore di programmi televisivi che fornisce un servizio rientrante in una delle due categorie definite al paragrafo 1 dell’articolo 98 (il «primo servizio») e destinato ad essere ricevuto sulla totalità o su una parte del territorio del Regno Unito non può trasmettere in diretta, nel quadro di tale servizio, la totalità o una parte di un evento inserito nell’elenco senza aver ottenuto il previo consenso della Commissione, a meno che:

a)

un’altra persona, che fornisce un servizio rientrante nell’altra categoria definita da tale paragrafo (il «secondo servizio») non abbia acquisito il diritto di inserire nel secondo servizio la trasmissione in diretta dell’intero evento o di parte dell’evento; e

b)

l’area per la quale viene fornito il secondo servizio non copra o comprenda la (quasi) totalità dell’area per la quale viene fornito il primo servizio.

2)

La Commissione può revocare qualunque consenso dato in applicazione del precedente paragrafo 1.

3)

Il mancato rispetto del precedente paragrafo 1 non ha alcun effetto sulla validità del contratto.

4)

Il paragrafo 1 non è applicabile quando il fornitore di programmi televisivi che fornisce il primo servizio esercita diritti acquisiti prima dell’entrata in vigore del presente articolo.

Potere della Commissione di imporre sanzioni

1)

Se la Commissione:

a)

constata che il titolare di una licenza rilasciata in virtù della sezione I della legge del 1990 o di una licenza di programmi digitali concessa in virtù della sezione I della presente legge non si è conformato alle disposizioni dell’articolo 101, paragrafo 1; e

b)

non è convinta che in qualsiasi circostanza sarebbe irragionevole attendersi che egli si conformi a tali disposizioni,

può ordinargli di pagarle, entro un termine prefissato, un’ammenda di cui preciserà l’importo.

2)

Se la Commissione constata, per quanto riguarda una domanda di autorizzazione presentata in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, che il titolare di una licenza concessa in virtù della sezione I della legge del 1990 o di una licenza di diffusione di programmi digitali concessa in virtù della sezione I della presente legge:

a)

le ha comunicato informazioni inesatte su un punto importante; ovvero

b)

non ha comunicato un’informazione importante al fine di indurla in errore,

può ordinargli di pagarle, entro un termine prefissato, un’ammenda di cui preciserà l’importo.

3)

L’importo di qualunque ammenda inflitta a qualsivoglia persona in virtù dei precedenti paragrafi 1 o 2 non può eccedere l’importo ottenuto moltiplicando la remunerazione da prendere in considerazione per il coefficiente legale.

4)

Al paragrafo 3:

a)

la «remunerazione da prendere in considerazione» designa l’importo fissato dalla Commissione come rappresentante la parte della remunerazione versata dalla persona alla quale viene inflitta l’ammenda in cambio dell’acquisizione dei diritti di diffusione televisiva in questione; e

b)

il «coefficiente legale» corrisponde al numero fissato periodicamente dal ministro in un testo regolamentare.

5)

Un testo regolamentare del tipo indicato al precedente paragrafo 4, punto b), può essere annullato con risoluzione adottata da una delle due Camere del Parlamento.

6)

Qualunque somma percepita dalla Commissione in applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 non formerà parte delle entrate della Commissione, ma sarà versata al fondo consolidato.

7)

Qualunque somma pagabile da qualsivoglia persona alla Commissione in applicazione dei precedenti paragrafi 1 o 2 può essere recuperata dalla Commissione in quanto debito dovutole dall’interessato.

Dovere d’informazione del ministro

1)

Se la Commissione:

a)

constata che un organismo emittente non si è conformato alle disposizioni dell’articolo 101, paragrafo 1; e

b)

non è convinta che in qualsiasi circostanza sarebbe irragionevole attendersi che detto organismo si conformi a tali disposizioni;

essa ne informa il ministro.

2)

Se la Commissione constata, per quanto riguarda una domanda di autorizzazione presentata in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, che un organismo emittente:

a)

le ha comunicato informazioni inesatte su un punto importante; ovvero

b)

non ha comunicato un’informazione importante al fine di indurla in errore;

essa ne informa il ministro.

3)

Nel presente articolo il termine «organismo emittente» designa la BBC o la Welsh Authority.

Codice di orientamento

1)

La Commissione elabora, e può riesaminare periodicamente, un codice:

a)

che precisa in quali circostanze la telediffusione di eventi inseriti nell’elenco in generale, o di un evento inserito nell’elenco in particolare, debba o meno essere considerata come trasmissione in diretta ai fini della presente sezione; e

b)

contenente indicazioni in merito ai fattori da prendere in considerazione per determinare:

i)

se la Commissione debba concedere o revocare l’autorizzazione di cui all’articolo 101, paragrafo 1; ovvero

ii)

ai fini dell’articolo 102, paragrafo 1, o dell’articolo 103, paragrafo 1, se sia irragionevole, in tutti i casi, attendersi che il fornitore di programmi televisivi si conformi alle disposizioni dell’articolo 101, paragrafo 1.

2)

La Commissione tiene conto delle disposizioni del codice nell’esercizio dei poteri che le sono conferiti dalla presente sezione.

3)

Prima di elaborare o di modificare il codice, la Commissione consulta qualunque persona essa ritenga opportuno.

4)

Non appena elaborato o modificato il codice, la Commissione lo pubblica nel modo da lei ritenuto più opportuno per sottoporlo all’attenzione:

a)

della BBC;

b)

della Welsh Authority;

c)

di qualsiasi persona dalla quale possono essere acquisiti i diritti di trasmissione televisiva di un evento inserito nell’elenco;

e

d)

di qualunque persona titolare di una licenza concessa dalla Commissione in virtù della sezione I della legge del 1990, o di una licenza di diffusione di programmi digitali concessa dalla Commissione in virtù della sezione I della presente legge.

Interpretazione della sezione IV e disposizioni complementari

1)

Nella presente sezione (e salvo incompatibilità con il contesto):

 

«Channel 4» ha lo stesso significato che ha nella sezione I della legge del 1990;

 

«la Commissione» significa l’Independent Television Commission (Commissione indipendente della televisione);

 

«evento inserito nell’elenco» ha il significato indicato all’articolo 97, paragrafo 1;

 

«in diretta» viene interpretato conformemente al codice elaborato in virtù dell’articolo 104;

 

«servizio nazionale di Channel 3» e «servizio regionale di Channel 3» hanno lo stesso significato che nella sezione I della legge del 1990;

 

«organismo emittente» ha lo stesso significato che ha nella sezione I della legge del 1990;

 

«fornitore di programmi televisivi» ha il significato indicato all’articolo 99, paragrafo 2;

 

«servizio di programmi televisivi» ha lo stesso significato che ha nella sezione I della legge del 1990.

2)

L’articolo 182 della legge del 1990 (che vieta la trasmissione di alcuni eventi nel quadro di formule televisive «pay-per-view») cessa di avere effetto.

[Estratti dei regolamenti 2000 sulle trasmissioni televisive]

REGOLAMENTI

2000 n. 54

TRASMISSIONI TELEVISIVE

Regolamenti 2000 sulle trasmissioni televisive (Television Broadcasting Regulations 2000)

Data di elaborazione: 14 gennaio 2000

Data di presentazione al Parlamento: 14 gennaio 2000

Data di entrata in vigore: 19 gennaio 2000

Considerando che il ministro è un ministro designato (1) ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge sulle Comunità europee 1972 (2) per quanto riguarda le misure relative alle trasmissioni televisive:

Pertanto il ministro, nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti dall’articolo 2, paragrafo 2, della legge sulle Comunità europee del 1972 e di tutti gli altri poteri che ne derivano, adotta i seguenti Regolamenti:

Riferimento ed entrata in vigore

1)

Potrà essere fatto riferimento ai presenti regolamenti con la denominazione di «regolamenti 2000 sulle trasmissioni televisive».

2)

I presenti regolamenti entrano in vigore il 19 gennaio 2000.

[…]

Modifiche della legge sulle trasmissioni televisive del 1996

3.   La sezione IV della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996 (3) (eventi sportivi ed altri eventi che presentano interesse a livello nazionale) è modificata in conformità dell’allegato ai presenti regolamenti.

[…]

14 gennaio 2000

Chris Smith

Ministro della cultura, dei mezzi d’informazione e dello sport

ALLEGATO

Regolamento 3

Modifiche alla legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996: eventi sportivi e altri eventi che presentano interesse a livello nazionale

1.   L’articolo 98 è sostituito dal seguente articolo:

Categorie di servizi

1)

Ai fini della presente sezione, i servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite del SEE sono suddivisi nelle due seguenti categorie:

a)

i servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite del SEE i quali, sino a nuovo ordine, soddisfano le condizioni richieste; e

b)

tutti gli altri servizi di programmi televisivi e servizi di diffusione via satellite del SEE.

2)

Nel quadro del presente articolo, le «condizioni richieste» che devono essere soddisfatte da un servizio sono le seguenti:

a)

la fornitura del servizio non dà luogo ad alcuna remunerazione; e

b)

il servizio è ricevuto da almeno il 95 % della popolazione del Regno Unito.

3)

Ai fini del paragrafo 2, punto a), non si tiene conto dei diritti pagabili a titolo di una licenza televisiva, così come definita all’articolo 1, paragrafo 7 della legge sulla telegrafia senza fili (Wireless Telegraphy Act) del 1949.

4)

La condizione enunciata al presente paragrafo 2, punto b):

a)

si presume soddisfatta da qualunque servizio regionale di Channel 3 dal momento in cui è soddisfatta da Channel 3 nel suo insieme; e

b)

si presume soddisfatta da Channel 4 dal momento in cui è soddisfatta da Channel 4 e S4C congiuntamente.

5)

La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei servizi di programmi televisivi e dei servizi di diffusione via satellite del SEE che le sembrano soddisfare le condizioni richieste.

6)

Nel quadro del presente articolo, l’espressione «servizi di diffusione via satellite del SEE» designa qualunque servizio:

a)

di trasmissione via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico in generale;

b)

fornito da una persona che, ai fini della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, è sotto la giurisdizione di uno stato SEE diverso dal Regno Unito.

[…]

3.   All’articolo 101 (Restrizioni alla trasmissione televisiva di eventi inseriti nell’elenco), nel primo punto in cui si presenta, alla parola «persona» è sostituita l’espressione «fornitore di programmi televisivi».

[…]

9.   All’articolo 105, paragrafo 1 (Interpretazione della sezione IV):

a)

dopo la definizione della «Commissione» è inserita la frase: «evento designato, in rapporto con uno Stato membro del SEE diverso dal Regno Unito, nel significato dato dall’articolo 101.A;»

b)

nella definizione di trasmissione «in diretta», prima di «è» è inserita la frase «in relazione con la trasmissione televisiva di un evento inserito nell’elenco»; e

c)

dopo la definizione di «servizio nazionale di Channel 3» e di «servizio regionale di Channel 3» è inserita la frase: «S4C ha lo stesso significato che ha nella sezione I della legge del 1990».

[Estratti del codice dell’Independent Television Commission (ITC) relativo agli eventi sportivi e agli altri eventi inseriti nell’elenco, versione modificata del gennaio 2000]

Codice relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell’elenco

(versione aggiornata del gennaio 2000)

Prefazione

1.   La legge sulla diffusione radiotelevisiva (Broadcasting Act 1996) («la legge»), modificata dai regolamenti 2000 sulle trasmissioni televisive (Television Broadcasting Regulations 2000) («i regolamenti»), fa obbligo all’Independent Television Commission (ITC) di elaborare, e periodicamente riesaminare, un codice che fornisca orientamenti su certe questioni relative alla diffusione televisiva di manifestazioni sportive e altri eventi d’interesse nazionale figuranti in un elenco predisposto dal ministro della cultura, dei mezzi d’informazione e dello sport. Il codice in questione è stato messo a punto dall’ITC, previa consultazione con organismi di diffusione radiotelevisiva, organismi sportivi, titolari di diritti per la trasmissione di manifestazioni sportive ed altre parti interessate, al fine di adempiere tale obbligo di legge, quale definito dall’articolo 104 della legge. […]

2.   La legge limita l’acquisizione, da parte dei fornitori di programmi televisivi, dei diritti esclusivi di trasmissione in diretta della totalità o di parte degli eventi inseriti nell’elenco e di trasmissione in esclusiva di tali eventi senza il previo consenso della ITC (cfr. sezione IV della legge). Essa inoltre attribuisce alla ITC il potere di infliggere ammende ai titolari delle sue licenze se i limiti in materia di trasmissione in diretta degli eventi inseriti nell’elenco non sono stati rispettati, se sono state comunicate alla ITC informazioni inesatte o se non sono state comunicate informazioni importanti. Se i titolari delle licenze in questione sono la BBC o S4C, la ITC deve informarne il ministro. La ITC tiene conto delle disposizioni del presente codice nell’esercizio dei poteri che le sono attribuiti.

3.   Il ministro definisce gli «eventi inseriti nell’elenco» conformemente alla legge, e l’elenco attualmente in vigore è presentato nell’allegato 1. Il ministro può in qualsiasi momento aggiungere o depennare eventi dall’elenco, ma è tenuto a consultare previamente la BBC, la Welsh Authority, la ITC e il titolare dei diritti relativi all’evento in questione. Nel giugno 1998 il ministro ha ampliato l’elenco per includere gli eventi del gruppo B, restando inteso che essi non sarebbero stati trattati nello stesso modo di quelli inseriti nel gruppo A. Gli eventi del gruppo A sono quelli che non possono essere trasmessi in diretta in esclusiva se non vengono soddisfatti certi criteri. I criteri e gli elementi che la ITC deve prendere in considerazione sono precisati nei paragrafi da 12 a 16. Gli eventi del gruppo B sono quelli che possono essere trasmessi in diretta esclusiva solo se sono state adottate adeguate disposizioni per garantire un’ulteriore ritrasmissione. Lo standard minimo ritenuto adeguato dalla ITC in materia di ulteriore ritrasmissione è definito ai paragrafi 17 e 18 del presente codice.

[…]

Disposizioni generali e contesto

6.   Per quanto riguarda la trasmissione in diretta di eventi inseriti nell’elenco, la legge definisce due categorie di servizi di programmi televisivi: i servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite del SEE e che, sino a nuovo ordine, soddisfano le condizioni richieste (la «prima categoria»), e tutti gli altri servizi di programmi televisivi e servizi di diffusione via satellite del SEE (la «seconda categoria»). Le condizioni da soddisfare sono le seguenti: a) la fornitura del servizio non dà luogo ad alcuna remunerazione e b) il servizio deve essere ricevuto da almeno il 95 % della popolazione del Regno Unito. I servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite del SEE che rientrano nella prima categoria sono inseriti in un elenco pubblicato periodicamente dalla ITC (cfr. allegato 2). Tali requisiti sono specificati dalla legge, quale risulta modificata dai regolamenti del 2000. Qualunque contratto di trasmissione televisiva in diretta di un evento inserito nell’elenco e stipulato da un’emittente deve menzionare che i diritti sono stati acquisiti in vista della diffusione nel quadro di un servizio rientrante in una sola delle due categorie; in altri termini, devono essere stipulati contratti separati per ciascuna categoria. Un’emittente che fornisce un servizio rientrante in una delle due categorie (il «primo servizio») non può trasmettere in diretta in esclusiva la totalità o parte di un evento del gruppo A senza aver ottenuto il previo consenso della Commissione, a meno che un’emittente che fornisce un servizio rientrante nell’altra categoria (il «secondo servizio») non abbia acquisito il diritto di trasmettere in diretta lo stesso evento o la stessa parte dell’evento. L’area nella quale viene diffuso il secondo servizio deve coprire o comprendere la (quasi) totalità dell’area per la quale viene fornito il primo servizio. Il primo e il secondo servizio possono essere forniti da titolari di licenze appartenenti allo stesso proprietario, ma considerati congiuntamente debbono contare un’emittente in ciascuna delle due categorie sopra descritte.

7.   Questi limiti sono applicabili solo ai diritti acquisiti o dopo l’entrata in vigore dell’articolo 101 della legge del 1996, vale a dire dopo il 1o ottobre 1996, o dopo che il ministro ha cominciato a contattare i titolari di diritti nel quadro dell’aggiornamento dell’elenco, vale a dire dopo il 25 novembre 1997, come indicato nell’allegato 1.

8.   Un evento può essere inserito nell’elenco perché presenta interesse «nazionale», in Inghilterra, Scozia, Galles o Irlanda del Nord considerate separatamente. Per questo motivo, ad esempio, figura nell’elenco la finale della Coppa di Scozia di calcio. Secondo la legge tali eventi possono essere trasmessi solo nella parte del territorio del Regno Unito in cui è prevedibile che i telespettatori siano maggiormente interessati. Pertanto il riferimento fatto a Channel 3 nell’allegato 2 va inteso nel senso di riguardare singoli servizi regionali o una serie di servizi regionali di Channel 3, oppure Channel 3 nel suo insieme.

9.   Obiettivo della legge è quello di offrire la possibilità di seguire eventi in diretta. È importante sottolineare che essa non richiede né garantisce la trasmissione in diretta degli eventi inseriti nell’elenco, compresa la trasmissione su Channel 3, Channel 4 o sulla BBC. È altrettanto vero che la legge non vieta la trasmissione in diretta in esclusiva di eventi inseriti nell’elenco nel quadro di tali o di altri servizi, a condizione che la ITC abbia constatato il rispetto di taluni criteri (cfr. paragrafi da 12 a 18).

10.   I particolari orientamenti che la ITC deve impartire sono presentati qui di seguito. La ITC li sottoporrà a periodica rassegna e potrà modificarli alla luce dell’esperienza acquisita.

Definizione dell’espressione «in diretta»

11.   L’articolo 104 della legge fa obbligo alla ITC di precisare in quali circostanze la trasmissione di eventi inseriti nell’elenco in generale, o di un evento inserito nell’elenco in particolare, debba o no essere considerata «in diretta». Esaminando la questione la ITC ha ritenuto che la tutela degli interessi dei telespettatori consista nel permettere loro, nella misura del possibile, di seguire l’evento simultaneamente al suo svolgimento. Questa considerazione induce a ritenere che la trasmissione in diretta della maggior parte degli eventi sportivi, compresi quelli che si svolgono in fusi orari diversi, vada definita come trasmissione simultanea rispetto al loro svolgimento (che cioè si verifica contemporaneamente all’evento stesso). Poiché tuttavia gli eventi sono di natura e durata variabile, è impossibile dare a tale nozione una definizione unica. L’interpretazione seguente dovrebbe poter offrire la necessaria flessibilità:

i limiti alla trasmissione in diretta si applicano durante l’evento in questione,

se l’evento comprende giochi o incontri distinti, i limiti sono applicabili durante lo svolgimento di ciascuno di tali giochi o incontri,

se è previsto che un evento unico duri più giorni, i limiti si applicano a ciascuno dei giorni in cui l’evento si verifica, durante lo svolgimento,

quando un evento comprende più parti distinte che si sovrappongono nel tempo (come avviene per i giochi olimpici o le partite finali della Coppa del mondo di calcio) e che non possono quindi essere trasmessi simultaneamente nella loro integralità alla televisione, i limiti si applicano a ciascuno degli incontri o a ciascuna delle gare come se si trattasse di un evento singolo.

Fattori da prendere in considerazione per concedere o revocare l’autorizzazione a una trasmissione esclusiva

12.   L’articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della legge fa obbligo alla ITC di fornire orientamenti per quanto riguarda gli aspetti da prendere in considerazione nel determinare se concedere l’autorizzazione a che un’emittente la quale fornisce un servizio che rientra nella prima categoria (il «primo servizio») trasmetta in diretta o in esclusiva un evento (o parte di un evento) in casi in cui nessun organismo emittente che fornisce un servizio rientrante nell’altra categoria (il «secondo servizio») ha acquisito gli stessi diritti, o in cui l’area nella quale il secondo servizio è destinato a essere diffuso non copre né comprende la (quasi) totalità dell’area per la quale viene fornito il primo servizio.

13.   Nel determinare se concedere l’autorizzazione, la ITC potrebbe limitarsi a stabilire che la disponibilità dei diritti era di pubblica conoscenza e che nessun organismo emittente fornitore di un servizio rientrante nell’altra categoria aveva manifestato al titolare dei diritti il proprio interesse all’acquisizione, né aveva presentato un’offerta in questo senso. Tuttavia la ITC dovrà avere anche la certezza che agli organismi emittenti si sia presentata una reale possibilità di acquisire tali diritti a condizioni eque e ragionevoli, e per farsi un’opinione in materia dovrà tenere conto di alcuni o dell’insieme degli elementi seguenti:

qualsiasi invito a manifestare interesse (sotto forma o di annuncio pubblico o di licitazione privata) riguardante l’acquisizione dei diritti deve essere stato comunicato apertamente e simultaneamente a organismi emittenti rientranti nelle due categorie,

sin dall’inizio dei negoziati la documentazione e/o il materiale di marketing devono descrivere tutti gli aspetti importanti della procedura di negoziato e di acquisizione dei diritti, nonché tutti i termini e le condizioni importanti, specificando altresì quali sono i diritti disponibili,

se i diritti relativi all’evento inserito nell’elenco fanno parte di un insieme di diritti, quest’ultimo deve essere proposto alle stesse condizioni agli organismi emittenti che rientrano nelle due categorie. Sarebbe poi preferibile che i diritti in questione possano essere acquisiti indipendentemente da altri (come i diritti relativi alla trasmissione dei momenti salienti dell’evento, alle trasmissioni in differita, alla trasmissione di altri eventi, ecc.),

le condizioni o i costi connessi all’acquisizione dei diritti (ad esempio i costi di produzione) devono essere stati chiaramente specificati e non devono essere più vantaggiosi per l’una o per l’altra delle categorie di servizi,

il prezzo richiesto deve essere stato equo, ragionevole e non aver comportato discriminazioni tra le due categorie di servizi. La nozione di prezzo equo varia in funzione del tipo di diritti proposti e del loro valore agli occhi degli organismi emittenti. Un’ampia forbice di prezzi dovrebbe in linea di principio essere considerata come equa, ma per farsi un’opinione in materia la ITC terrà conto in particolare dei seguenti elementi:

le tariffe precedentemente pagate per l’evento o per eventi analoghi,

l’ora di programmazione della trasmissione in diretta dell’evento,

il potenziale che la trasmissione in diretta dell’evento potrebbe generare a livello di entrate o di telespettatori (ad esempio vendita di spot pubblicitari o sponsorizzazioni, prospettive di entrate connesse ad abbonamenti),

il periodo durante il quale i diritti sono offerti, e

la concorrenza sul mercato.

14.   Affinché si offra una vera opportunità di acquisizione dei diritti è anche necessario che gli organismi emittenti dispongano di un periodo di tempo realistico a tal fine. La nozione di periodo di tempo realistico dipenderà dalle circostanze di ciascun caso: fra queste sono da annoverare la complessità delle trattative e della produzione e trasmissione del programma che inquadra l’evento, nonché la prossimità dell’evento alla data alla quale vengono offerti i diritti. Il periodo di tempo fissato deve offrire a tutte le parti la realistica possibilità di negoziare e di concludere accordi, ma non dovrà protrarsi indebitamente, poiché ciò impedirebbe agli organismi emittenti di conformarsi al presente codice.

15.   L’autorizzazione della ITC è inoltre richiesta quando l’area nella quale il servizio è destinato ad essere fornito non copre né comprende la (quasi) totalità dell’area nella quale l’altro servizio è destinato ad essere fornito. Per determinare se deve dare o meno la sua autorizzazione, la ITC terrà conto degli interessi dei vari telespettatori nelle varie aree, nonché nelle zone di copertura dei vari organismi emittenti.

16.   In linea generale l’autorizzazione viene concessa per l’insieme del periodo per i quali i diritti sono acquisiti, a riconoscimento del fatto che il prezzo pagato rifletterà, fra l’altro, anche la durata del periodo in questione. La ITC revocherà tuttavia l’autorizzazione o su richiesta dell’organismo emittente che l’ha ottenuta, o se essa è stata concessa sulla base di informazioni inesatte o fuorvianti. Inoltre la ITC prenderà in considerazione la possibilità di revocare l’autorizzazione se risulterà che i diritti sono stati acquisiti per un periodo prolungato al fine di aggirare lo spirito della legge. Per determinare cosa debba intendersi per periodo prolungato la ITC terrà conto dell’insieme dei precedenti dell’evento in questione e di altri analoghi, tra cui, in particolare, i periodi per i quali i diritti sono concessi ad organismi emittenti non appartenenti al Regno Unito ai fini della trasmissione all’estero.

17.   Per quanto riguarda gli eventi del gruppo B che figurano nell’allegato 1, la ITC consentirà a che un evento sia trasmesso in diretta in esclusiva da un organismo emittente che fornisce un servizio rientrante in una delle due categorie (il «primo servizio»), se sono state adottate disposizioni adeguate volte a garantire l’ulteriore ritrasmissione da parte di un organismo emittente che fornisce un servizio rientrante nell’altra categoria (il «secondo servizio»). Il minimo che la ITC considererà adeguato sarà il caso in cui il secondo servizio abbia acquisito diritti che gli consentano di trasmettere una sintesi dei momenti salienti o di offrire una trasmissione in differita pari almeno al 10 % della durata programmata dell’evento (o della parte dell’evento che si svolge in un giorno determinato), a condizione che si trasmettano almeno 30 minuti di un evento (o parte dell’evento si svolge in un giorno determinato) avente una durata minima di un’ora; delle due, la durata prescelta sarà la più lunga. A tal fine, quando un evento si compone di varie parti che si svolgono contemporaneamente la durata programmata dell’evento si definisce come il periodo che passa tra l’ora programmata per l’inizio della prima parte dell’evento che si svolge in un giorno determinato e l’ora programmata per la fine dell’ultima parte dell’evento che si svolge nello stesso giorno. Il secondo servizio deve avere il controllo editoriale del contenuto e dell’ora di programmazione della trasmissione dei momenti salienti o della trasmissione in differita, con una eventuale restrizione: che il secondo servizio non inizierà a trasmettere questi ultimi prima che sia passato un periodo determinato dall’ora programmata per la fine dell’evento (o della parte dell’evento che si svolge in un giorno determinato). Il periodo massimo che può essere imposto è il seguente:

Per un evento la cui fine è programmata

Termine massimo

Tra mezzanotte e le 8.00

La trasmissione della sintesi dei momenti salienti o la trasmissione in differita deve iniziare non oltre le 10.00

Tra le 8.00 e le 20.30

Sino a due ore

Tra le 20.30 e le 22.00

La trasmissione della sintesi dei momenti salienti o la trasmissione in differita deve iniziare non oltre le 22.30

Tra le 22.00 e mezzanotte

Sino a 30 minuti

18.   Oltre a quanto precede, il diritto di effettuare il commento radiofonico in diretta dell’evento deve essere stato acquisito da un servizio di radiodiffusione le cui trasmissioni sono effettuate sull’insieme del territorio nazionale o da un organismo che fornisce un servizio di trasmissioni sportive a emittenti radiofoniche che costituiscono una rete (quasi) nazionale.

19.   Può accadere che un secondo servizio non sia in grado o non sia disposto a procedere ad un’ulteriore ritrasmissione, sia essa conforme o meno alle esigenze previste. La ITC determinerà in questo caso se sia opportuno dare la propria autorizzazione a che la trasmissione esclusiva in diretta dell’evento possa essere effettuata senza ulteriori ritrasmissioni: a tal fine la ITC terrà conto di fattori identici o analoghi a quelli esposti nei paragrafi da 12 a 16.

Casi nei quali potrebbero non essere inflitte sanzioni

20.   Secondo l’articolo 104 della legge la ITC deve inoltre offrire orientamenti circa gli elementi da prendere in considerazione per determinare se sia o meno irragionevole aspettarsi che un fornitore di programmi televisivi rispetti i limiti imposti alla trasmissione in diretta di eventi inseriti nell’elenco e, pertanto, se sia opportuno imporre sanzioni in caso di mancato rispetto di tali limiti. Tenuto conto della lunghezza dei tempi di esecuzione generalmente disponibili per offrire, vendere e acquisire diritti, la ITC ritiene che siano estremamente rari i casi nei quali sarebbe ragionevole per l’organismo emittente procedere alla trasmissione di un evento in esclusiva senza aver ottenuto la previa autorizzazione della ITC. Un organismo emittente che proceda alla trasmissione in diretta di un evento inserito nell’elenco senza aver ottenuto l’autorizzazione della ITC, in casi in cui viene in tal modo violato l’articolo 101, paragrafo 1, della legge, dovrà convincere la ITC o che il termine trascorso tra il momento in cui si sono resi disponibili tali diritti e la data dell’evento era troppo breve perché si potesse ottenere tale autorizzazione, o che riteneva di essersi conformato alla normativa sulla base di informazioni inesatte. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’organismo emittente dovrà convincere la ITC di aver adottato tutte le disposizioni necessarie per verificare che un altro organismo emittente che forniva un servizio rientrante nell’altra categoria aveva acquisito i diritti.

Procedure per la richiesta di autorizzazione

21.   La richiesta di autorizzazione della ITC per la trasmissione esclusiva in diretta di un evento inserito nell’elenco deve essere indirizzata per iscritto al segretario della ITC ed essere accompagnata da una descrizione completa dei motivi sui quali si basa, nonché da qualunque altra informazione pertinente. La richiesta deve essere presentata con sufficiente anticipo rispetto al verificarsi dell’evento (se possibile, almeno tre mesi) in modo tale che la ITC disponga del tempo necessario per decidere se l’autorizzazione vada concessa. Una volta presentata la richiesta, la ITC inizierà normalmente col pubblicare un annuncio che invita gli organismi emittenti che forniscono servizi rientranti nella categoria diversa da quella cui appartiene il richiedente, o eventuali titolari di diritti o altre parti interessate, a presentare le loro osservazioni. In funzione della reazione a tale annuncio e del risultato delle indagini effettuate dalla ITC in materia, il richiedente potrà essere invitato a comunicare informazioni complementari per iscritto e/o a partecipare a una riunione con il personale della ITC.

22.   Si fa osservare agli organismi emittenti che la legge richiede l’autorizzazione della ITC per trasmettere in diretta esclusiva gli eventi del gruppo B, anche se sono rispettati i requisiti minimi enunciati ai paragrafi 17 e 18. In questi casi, tuttavia, l’autorizzazione verrà concessa automaticamente.

23.   La ITC risponderà il più rapidamente possibile alle richieste e pubblicherà le sue decisioni motivate tenendo però conto dell’interesse legittimo che hanno le parti a che sia rispettato il carattere riservato delle informazioni.

[…]

Gennaio 2000

APPENDICE 1

Elenco di eventi sportivi stabilito dal Regno Unito

Gruppo A

 

I Giochi olimpici

 

Le finali della Coppa del mondo di calcio

 

La finale della Coppa d’Inghilterra (FA Cup)

 

La finale della Coppa di Scozia (solo per la Scozia)

 

Il Grand National

 

Il Derby

 

Le finali del torneo di Wimbledon (tennis)

 

Le finali del Campionato europeo di calcio

 

La finale della Rugby League Challenge Cup (*)

 

La finale della Coppa del mondo di rugby (*)

Gruppo B

 

I «Test Matches» di cricket giocati in Inghilterra

 

Gli incontri del torneo di Wimbledon (tranne le finali)

 

Tutte le altre partite delle finali della Coppa del mondo di rugby (*)

 

Gli incontri del torneo «Cinque nazioni» (rugby) cui partecipano squadre delle «Home Countries» (4) (*)

 

I Giochi del Commonwealth (*)

 

Il Campionato del mondo di atletica (*)

 

La Coppa del mondo di cricket — le finali, le semifinali e gli incontri cui partecipano squadre delle «home nations» (*)

 

La Ryder Cup (golf) (*)

 

L’Open di golf (*)

NB:

Le restrizioni sono applicabili ai diritti acquisiti dopo il 1o ottobre 1996, tranne per quanto riguarda gli eventi contrassegnati da un asterisco, per i quali la data da prendere in considerazione è il 25 novembre 1997 (5).

APPENDICE 2

Elenco dei servizi in possesso delle «condizioni richieste» enunciate nei regolamenti 2000

 

CHANNEL 3 (ITV)

 

CHANNEL 4

 

BBC 1

 

BBC 2

[Risposta scritta del ministro a un’interrogazione parlamentare dell’onorevole Hugh Bailey del 25 novembre 1997]

Cultura, mezzi di comunicazione e sport

Trasmissione di eventi sportivi

On. Bayley: Interrogazione rivolta al ministro della Cultura, dei mezzi d’informazione e dello sport sui progressi compiuti nella revisione dell’elenco degli eventi sportivi prevista dalla sezione IV della legge del 1996. Intende fare una dichiarazione?

On. Chris Smith: Ho consultato le parti interessate in merito ai principi che dovrebbero informare il processo di inserimento nell’elenco e pubblico oggi criteri che, spero, renderanno più trasparente il processo. Ho inoltre costituito un gruppo consultivo i cui membri hanno una conoscenza approfondita delle relative problematiche sportive, di trasmissione radiotelevisiva e di politica pubblica. I membri del gruppo sono:

 

Lord Gordon of Strathblane (presidente)

 

il sig. Alastair Burt

 

il sig. Jack Charlton

 

il sig. Steve Cram

 

l’onorevole Kate Hoey

 

il sig. Michael Parkinson

 

il sig. Clive Sherling

 

il prof. David Wallace.

Ho invitato questo gruppo a pronunciarsi in funzione dei seguenti criteri:

a)

se certi eventi o parte di essi vadano depennati dall’elenco; e

b)

se altri eventi sportivi di grande rilievo vadano aggiunti all’elenco.

Come prima tappa del processo di revisione dell’elenco sono formalmente consultati, come previsto dalla legge del 1996, i detentori di diritti sugli eventi già inseriti nell’elenco nonché su vari altri eventi sportivi di grande rilievo. I loro contributi saranno messi a disposizione del gruppo consultivo.

Saranno consultati i detentori di diritti relativi ai seguenti eventi.

Eventi già inseriti nell’elenco:

 

i Giochi olimpici

 

le finali della Coppa del mondo di calcio

 

la finale della Coppa d’Inghilterra (FA Cup)

 

la finale della Coppa di Scozia (solo per la Scozia)

 

i «Test Matches» di cricket cui partecipano squadre inglesi

 

il torneo di tennis di Wimbledon (solo il fine settimana delle finali è attualmente presente nell’elenco)

 

il Grand National

 

il Derby.

Altri eventi sportivi di grande rilievo:

 

la Coppa del mondo di cricket

 

la Coppa del mondo di rugby

 

le Coppe europee di calcio

 

i Giochi del Commonwealth

 

i Campionati del mondo di atletica

 

il Gran Premio di Gran Bretagna

 

il torneo delle «Cinque Nazioni» di rugby

 

l’Open di golf

 

la Ryder Cup.

Il gruppo può chiedere che altri eventi siano inclusi nella revisione dell’elenco e i detentori dei diritti saranno in questo caso consultati.

Il gruppo inizia a lavorare immediatamente e conto di ricevere le sue raccomandazioni prima di Pasqua. Deciderò allora quali cambiamenti saranno eventualmente da apportare all’elenco attuale.

[Estratti di un comunicato del ministero della Cultura, dei mezzi di comunicazione e dello sport del 25 novembre 1997]

[…]

3.   I criteri che dovranno essere utilizzati dal gruppo di revisione nelle sue considerazioni sono i seguenti:

Orientamenti riguardanti l’inserimento nell’elenco degli eventi sportivi di grande rilievo

Nel decidere se inserire un evento nell’elenco il ministro deve consultare le istanze regolatrici del settore audiovisivo e i detentori dei diritti in questione. Nella nota che segue sono presentati i fattori che il ministro prenderà in considerazione nel decidere se inserire un evento nell’elenco.

Al fine di poter essere inserito nell’elenco un evento deve soddisfare il seguente criterio principale:

l’evento ha particolare rilevanza a livello nazionale, non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport in questione; si tratta di un evento che serve ad unire la nazione, una data del calendario nazionale che è patrimonio di tutti.

Un tale evento può verosimilmente rientrare nell’una o nell’altra di queste categorie, o in entrambe:

si tratta di un evento sportivo di grande importanza nazionale o internazionale,

vede la partecipazione della squadra nazionale o di rappresentanti del paese negli sport in questione.

Un evento che soddisfa il criterio essenziale può verosimilmente essere preso in considerazione, ma tale inserimento nell’elenco non è automatico. Esso avrà maggiori probabilità di essere inserito nell’elenco se possiede particolari caratteristiche che rendono opportuno l’inserimento, come le seguenti:

l’audience televisiva sarà con ogni probabilità notevole,

è storicamente trasmesso in diretta su servizi gratuiti.

Nel decidere se inserire un tale evento nell’elenco il ministro prenderà in considerazione altri fattori atti a ripercuotersi sui costi e benefici potenziali per lo sport in questione, per l’industria audiovisiva e per i telespettatori, quali ad esempio:

se sia pratico offrire la trasmissione totale in diretta su un canale generalista, dal momento che gli eventi di lunga durata, quali le stagioni di campionato che comportano numerosi incontri, non saranno di norma inseriti interamente nell’elenco,

l’impatto dell’inserimento nell’elenco sulla riduzione delle entrate (o potenziali entrate) dello sport in questione e le conseguenze di tale riduzione per gli investimenti volti ad aumentare la partecipazione e/o a migliorare il livello delle prestazioni e/o a creare infrastrutture sicure,

il potenziale impatto dell’inserimento nell’elenco sul mercato audiovisivo, compreso il futuro investimento nelle trasmissioni sportive, il livello di concorrenza e la posizione degli organismi pubblici emittenti,

se vi siano accordi volti a garantire che l’evento sia accessibile a tutti i telespettatori mediante trasmissione dei momenti salienti, trasmissioni in differita e/o commenti radiofonici.

Nello scegliere gli eventi da inserire nell’elenco il ministro dovrà prendere in considerazione tali fattori secondo criteri cumulativi. Non esiste un fattore unico che implichi l’inserimento dell’elenco, e il fatto di non soddisfare un criterio non può automaticamente squalificare un evento.

4.   Il ministro ha annunciato quanto sopra in una risposta scritta ad un’interrogazione parlamentare dell’on. Hugh Bayley (città di York).

[Risposta scritta del ministro a un’interrogazione parlamentare dell’on. Gareth R. Thomas del 25 giugno 1998]

Cultura, mezzi di comunicazione e sport

Eventi sportivi inseriti nell’elenco

On. Gareth R. Thomas: Interrogazione rivolta al ministro della Cultura, dei mezzi di comunicazione e dello sport per sapere se farà una dichiarazione sull’esito del riesame dell’elenco degli eventi di grande rilievo inseriti nell’elenco della sezione IV della legge del 1996 sulle trasmissioni radiotelevisive.

On. Chris Smith: Il riesame dell’elenco da me effettuato è ora terminato. Esso è stato effettuato alla luce dei criteri da me pubblicati l’anno scorso. Ho proceduto ad un’ampia consultazione sui criteri e sul contenuto dell’elenco e ho valutato con attenzione i molti contributi che mi sono stati trasmessi. Ho accettato i principi generali contenuti nella relazione predisposta dal gruppo consultivo presieduto da Lord Gordon of Strathblane.

Con effetto immediato modifico l’elenco degli eventi figuranti nella sezione IV della legge del 1996 sulle trasmissioni radiotelevisive.

Restano nell’elenco i seguenti eventi, per i quali agli organismi emittenti gratuiti in chiaro deve essere disponibile la trasmissione in diretta (nella categoria A, come specificato dalla legge del 1996):

 

i Giochi olimpici

 

le finali della Coppa del mondo di calcio

 

la finale della Coppa d’Inghilterra (FA Cup)

 

la finale della Coppa di Scozia (solo per la Scozia)

 

il Grand National

 

il Derby

 

il torneo di tennis di Wimbledon (finali).

Aggiungo i seguenti eventi all’elenco sulle stesse basi:

 

le finali del Campionato europeo di calcio

 

la finale della Rugby League Challenge Cup

 

la finale della Coppa del mondo di rugby.

Dopo aver preso attentamente in considerazione le raccomandazioni del gruppo consultivo, ho concluso che un certo numero di partite dei tornei di qualificazione per la Coppa del mondo e per il Campionato europeo di calcio soddisfano i criteri previsti per l’inserimento nell’elenco. Ritengo importante che le partite di spareggio cruciali di tali campionati siano accessibili a tutti i telespettatori e intendo pertanto cercare un accordo a livello europeo al fine di proteggere la trasmissione in diretta in chiaro delle partite più importanti di tali eventi.

Ho inoltre inserito nell’elenco alcuni altri eventi, sulla base di considerazioni diverse. Per questi ultimi ho raccomandato alla ITC che un organismo emittente appartenente alla categoria B possa trasmetterli in diretta in esclusiva (come specificato nella legge del 1996) a condizione che venga predisposta in modo soddisfacente la ritrasmissione da parte di un organismo emittente della categoria A. Ho invitato la ITC a prendere in considerazione l’ipotesi di fissare uno standard minimo accettabile per tale ritrasmissione, combinando in un modo o nell’altro la copertura totale in differita, la trasmissione di una sintesi dei momenti cruciali e commenti radiofonici in diretta.

Tali eventi da includere su questa base sono i seguenti:

 

i «Test Matches» di cricket giocati in Inghilterra

 

gli incontri del torneo di Wimbledon (tranne le finali)

 

tutte le altre partite delle finali della Coppa del mondo di rugby

 

gli incontri del torneo delle «Cinque Nazioni» cui partecipano squadre delle «Home Countries»

 

i Giochi del Commonwealth

 

i Campionati del mondo di atletica

 

la Coppa del mondo di cricket (la finale, le semifinali e gli incontri cui partecipano squadre delle «Home Nations»)

 

la Ryder Cup

 

l’Open di golf.


(1)  S.I. 1997/1174.

(2)  1972 c. 68; in forza dell’emendamento all’articolo 1, paragrafo 2, della legge sulle Comunità europee da parte dell’articolo 1 della legge sullo Spazio economico europeo del 1993 (c. SI) si possono adottare regolamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge sulle Comunità europee al fine di dare attuazione ad obblighi cui è soggetto il Regno Unito, creati o aventi origine nel quadro dell’accordo sullo Spazio economico europeo firmato il 2 maggio 1992 ad Oporto (Cm 2073) e del protocollo di modifica di tale accordo, firmato il 17 marzo 1993 a Bruxelles (Cm 2183).

(3)  1996 c. 55.

(4)  La presente appendice riproduce gli estratti del codice ITC quale notificato dal Regno Unito alla Commissione il 5 maggio 2000. L’elenco del Regno Unito è stato tuttavia modificato nel 2001 dopo che il nome di questo evento è stato cambiato, diventando Six Nations Rugby Tournament.

(5)  Dopo che il nome è stato cambiato in Six Nations Rugby Tournament, la data da prendere in considerazione per questo evento è il 24 gennaio 2001.


14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE e reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 5549]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/731/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (3), stabilisce alcune misure di protezione da applicare per prevenire la diffusione di questa malattia, compresa l’istituzione di aree A e B non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria.

(2)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio d'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un allevamento di pollame sul territorio della contea di Suffolk e ha adottato provvedimenti appropriati in conformità della decisione 2006/415/CE, tra cui l’istituzione delle aree A e B di cui all’articolo 4 di detta decisione.

(3)

La Commissione ha esaminato tali provvedimenti in collaborazione con il Regno Unito e ha accertato che i limiti della aree A e B fissati dall’autorità competente di questo Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dal luogo effettivo del focolaio. Possono pertanto essere confermate le aree A e B nel Regno Unito e può essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(4)

L'attuale allegato della decisione 2006/415/CE è divenuto obsoleto in quanto le misure di protezione da un focolaio di influenza aviaria in Germania non sono più in vigore, ed è dunque opportuno sostituire l'intero allegato.

(5)

La decisione 2006/415/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione devono essere riesaminate nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/632/CE (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 46).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione dell’art. 4, par. 4, lett. b), punto iii)

Codice

(se disponibile)

Nome

UK

REGNO UNITO

SUFFOLK

00162

Zona di protezione

Area comprendente la parte della contea di Suffolk compresa in un cerchio dal raggio di 3 chilometri con il centro sulla coordinata TM 06178 76666 (1).

21.12.2007

 

 

SUFFOLK

00162

NORFOLK

00154

Zona di sorveglianza

Area comprendente la parte delle contee di Suffolk e Norfolk compresa in un cerchio dal raggio di 10 chilometri con il centro sulla coordinata TM 06178 76666 (1).

PARTE B

Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione dell’art. 4, par. 4, lett. b), punto iii)

Codice

(se disponibile)

Nome

UK

REGNO UNITO

NORFOLK

00154

SUFFOLK

00162

I distretti di:

Babergh

Breckland

Forest Heath

Ipswich

Mid Suffolk

Norwich

St Edmundsbury

South Norfolk

Suffolk Coastal

Waveney

21.12.2007»


(1)  Si tratta di coordinate del Sistema nazionale britannico di coordinate topografiche.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/30


AZIONE COMUNE 2007/732/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

che modifica l'azione comune 2007/106/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5, e 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/106/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan (1).

(2)

Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/369/PESC relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan («EUPOL AFGHANISTAN») (2) per un periodo di tre anni.

(3)

Il 13 novembre 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/733/PESC (3) che modifica l'azione comune 2007/369/PESC per rispecchiare la nuova struttura di comando e controllo delle operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi, approvata dal Consiglio il 18 giugno 2007.

(4)

Il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan dovrebbe essere modificato per rispecchiare il ruolo che questi svolge in relazione all'EUPOL AFGHANISTAN, conformemente alla nuova struttura di comando e controllo delle operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2007/106/PESC è modificata come segue:

1)

In seguente punto è aggiunto all'articolo 3:

«i)

fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). L'RSUE e il comandante delle operazioni civili si consultano secondo necessità.»;

2)

La lettera e) dell'articolo 7 paragrafo 2 è soppressa.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 55.

(2)  GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33.

(3)  Cfr. la pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.


14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/31


AZIONE COMUNE 2007/733/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

che modifica l'azione comune 2007/369/PESC relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/369/PESC relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (1).

(2)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi, orientamenti che prevedono in particolare che un comandante dell'operazione civile eserciterà il comando e il controllo a livello strategico per la pianificazione e la condotta di tutte le operazioni civili di gestione delle crisi sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale del segretario generale/alto rappresentante per la PESC (SG/AR); gli orientamenti prevedono inoltre che il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) istituita nell'ambito del segretariato del Consiglio funga, in ogni operazione civile di gestione delle crisi, da comandante dell'operazione civile.

(3)

La summenzionata struttura di comando e controllo dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.

(4)

Per tale missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del segretariato del Consiglio.

(5)

L'azione comune 2007/369/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2007/369/PESC è modificata come segue:

1)

il paragrafo 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«3.   Inoltre, una parte del personale della missione sarà schierato, ove opportuno, in particolare presso il segretariato del Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB) a Kabul, per migliorare il coordinamento strategico della riforma della polizia in Afghanistan. Il segretariato dell'IPCB è installato, ove opportuno, nell'ambito del QG dell'EUPOL AFGHANISTAN.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Comandante dell'operazione civile

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Il comandante dell'operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Il comandante dell'operazione civile assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, impartendo tra l'altro le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo (OPCON) del personale, squadre e unità rispettivi.

5.   Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

6.   Se necessario, il comandante dell'operazione civile e l'RSUE si consultano reciprocamente.»;

3)

i paragrafi da 2 a 8 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro.

3.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell'operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

4.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell'EUPOL AFGHANISTAN a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante dell'operazione civile.

5.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione ed a tal fine firma un contratto con la Commissione.

6.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

7.   Il capomissione rappresenta l'EUPOL AFGHANISTAN nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità della missione.

8.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell'UE. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE.

9.   Il capomissione assicura che l'EUPOL AFGHANISTAN lavori a stretto contatto ed in coordinamento con il governo afghano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno, compresa l'ISAF della NATO, le PRT, l'UNAMA e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan.»;

4)

il paragrafo 5 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«5.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2).

5)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Catena di comando

1.   L'EUPOL AFGHANISTAN dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, è il comandante dell'EUPOL AFGHANISTAN a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EUPOL AFGHANISTAN a livello di teatro e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile.»;

6)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare l'OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante dell'operazione civile e del capomissione sulle questioni di loro competenza.»;

7)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Sicurezza

1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPOL AFGHANISTAN a norma degli articoli 5 bis e 9, in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Consiglio.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'Unione Europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione (SMSO), che riferirà al capomissione e manterrà anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza del Consiglio.

4.   Il capomissione nominerà funzionari della sicurezza di zona nei luoghi di missione a livello provinciale e regionale, responsabili, sotto l'autorità dell'SMSO, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi della missione.

5.   Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, a norma dell'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'SMSO.»;

8)

un nuovo articolo è inserito dopo l'articolo 15:

«Articolo 15 bis

Vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l'EUPOL AFGHANISTAN.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33.

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).»;


14.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/34


POSIZIONE COMUNE 2007/734/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/792/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan (1) in risposta all’impiego della forza eccessivo, sproporzionato e indiscriminato da parte delle forze di sicurezza dell’Uzbekistan nel corso degli eventi del maggio 2005 ad Andijan. Alcune misure restrittive sono state prorogate dalla posizione comune 2006/787/PESC del Coniglio (2). Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/338/PESC che proroga talune misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan (3), intesa a prorogare le restrizioni in materia di ammissione nei confronti di determinate persone per un periodo di sei mesi.

(2)

Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha esortato le autorità uzbeke a compiere ulteriori progressi nel settore dei diritti umani. Ha sollecitato l’Uzbekistan a dare piena attuazione ai suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani, libertà fondamentali e stato di diritto e, in particolare, a dare pieno e libero accesso da parte dei competenti organismi internazionali ai prigionieri, ad instaurare una collaborazione effettiva con i Relatori speciali delle Nazioni Unite per l’Uzbekistan, a consentire a tutte le ONG, compresa l’organizzazione Human Rights Watch, di operare senza vincoli in Uzbekistan, a scarcerare i difensori dei diritti umani e a porre fine alle vessazioni nei loro confronti, ad esprimere un impegno positivo sulle questioni legate ai diritti dell’uomo nell’ambito del prossimo comitato di cooperazione UE-Uzbekistan e a proseguire le riforme del settore giudiziario, della polizia e degli altri servizi di contrasto. I progressi registrati nel conseguimento di tali obiettivi saranno valutati sulla base di una relazione dei capimissione, che comprenderà una valutazione delle prossime elezioni presidenziali.

(3)

Il Consiglio ritiene opportuno prorogare di 12 mesi l’embargo sulle armi e le restrizioni all’ammissione delle persone che sono direttamente responsabili dell’impiego della forza indiscriminato e sproporzionato ad Andijan e di ostacolare un’inchiesta indipendente. Per incoraggiare le autorità uzbeke ad adottare misure positive al fine di migliorare la situazione dei diritti umani e tenuto conto degli impegni da esse assunti, le restrizioni all’ammissione non si applicheranno per un periodo di sei mesi. Al termine di tale periodo il Consiglio valuterà se le autorità uzbeke avranno compiuto progressi nel conseguimento degli obiettivi di cui al considerando (2).

(4)

Per l’attuazione di talune misure è necessaria l’azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione all’Uzbekistan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiale originari o meno di detto territorio.

2.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione all’Uzbekistan del materiale elencato nell’allegato 1 che potrebbe essere impiegato per la repressione interna.

3.   Sono altresì vietati:

i)

la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, o pertinenti a materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Uzbekistan o destinati ad essere utilizzati in Uzbekistan;

ii)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, o di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Uzbekistan o destinati ad essere utilizzati in Uzbekistan.

Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

i)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU, dell’UE e della Comunità, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’UE e dell’ONU;

ii)

alla fornitura, trasferimento o esportazione di armi e materiale di cui all’articolo 1 per le forze in Uzbekistan dei contributori alla Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) e all’operazione «Enduring Freedom» (OEF);

iii)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo;

iv)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente al personale dell’UE e degli Stati membri in Uzbekistan;

v)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi al materiale di cui ai punti i), ii), iii) e iv),

purché le esportazioni e l’assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.   L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Uzbekistan da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’allegato II direttamente responsabili dell’impiego indiscriminato e sproporzionato della forza ad Andijan e di ostacolare un’inchiesta indipendente.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

i)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

ii)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; o

iii)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

iv)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Uzbekistan.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato II, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 4

L’applicazione delle misure di cui all’articolo 3 è sospesa fino al 13 maggio 2008. Entro tale data il Consiglio riesaminerà la situazione in Uzbekistan e valuterà i progressi compiuti dalle autorità uzbeke per assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto.

Articolo 5

La presente azione comune si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 6

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 72.

(2)  GU L 318 del 17.11.2006, pag. 43.

(3)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 50.


ALLEGATO I

Elenco delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna

Attrezzature per la repressione interna previste dall’articolo 1, paragrafo 2

1.   Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1.

Armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

1.2.

Munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati.

1.3.

Congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

2.   Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

3.   Veicoli (1):

3.1.

Veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa.

3.2.

Veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori.

3.3.

Veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica.

3.4.

Veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva.

3.5.

Veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili (2).

3.6.

Componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

4.   Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1.

Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le micce detonanti e loro componenti appositamente progettati — tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione degli azionatori antincendio a sprinkler);

4.2.

Cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

4.3.

Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e sostanze collegate:

a.

amatolo

b.

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto)

c.

nitroglicole

d.

tetranitrato di pentaeritrite (PETN)

e.

cloruro di picrile

f.

2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5.   Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE (3):

5.1.

Giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio.

5.2.

Elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

6.   Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7.   Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

8.   Filo spinato tagliente.

9.   Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10.   Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11.   Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.


(1)  Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

(2)  Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

(3)  Questo punto non sottopone ad autorizzazione:

apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.


ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all’articolo 3

1.

Cognome, nome: Almatov, Zakirjan

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Ex ministro dell’interno

Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita: 10 ottobre 1949

Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d’identità: Passaporto n. DA 0002600 (passaporto diplomatico)

Cittadinanza: uzbeka

2.

Cognome, nome: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Pseudonimo: Ortografia alternativa del cognome: Mullajanov

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Ex Primo Vice ministro dell’interno

Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita: 10 ottobre 1950

Luogo di nascita: Ferghana, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d’identità: Passaporto n. DA 003586 (passaporto diplomatico) con scadenza il 5.11.2009

Cittadinanza: uzbeka

3.

Cognome, nome: Mirzaev, Ruslan

Sesso: maschile

Titolo, funzione: ministro della difesa, ex Consigliere di Stato presso il Consiglio di sicurezza nazionale

4.

Cognome, nome: Ergashev, Pavel Islamovich

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Colonnello, Comandante della Brigata «Centro»

5.

Cognome, nome: Mamo, Vladimir Adolfovich

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Maggiore Generale, Vicecomandante, Brigata delle Forze speciali del ministero della difesa

6.

Cognome, nome: Pak, Gregori

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Colonnello, Comandante della Brigata di reazione rapida del ministero dell’interno (unità 7332)

7.

Cognome, nome: Tadzhiev, Valeri

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Colonnello, Comandante del distaccamento autonomo delle forze speciali del ministero dell’interno (unità 7351)

8.

Cognome, nome: Inoyatov, Rustam Raulovich

Sesso: maschile

Titolo, funzione: Capo del Servizio di sicurezza nazionale (SNB)

Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita: 22 giugno 1944

Luogo di nascita: Sherabad, Uzbekistan

Numero di passaporto o carta d’identità: Passaporto n. DA 0003171 (passaporto diplomatico) e passaporto diplomatico n. 0001892 (scaduto il 15.9.2004)

Cittadinanza: uzbeka