ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 284

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
30 ottobre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1272/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1273/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1914/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1274/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2104/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1275/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007, che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione per quanto riguarda la fissazione dei massimali di bilancio per il 2007

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1277/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1278/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ( 1 )

20

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

*

Addendum alla decisione 2007/543/CE del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (GU L 200 dell’1.8.2007)

26

 

 

Commissione

 

 

2007/697/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2007, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2007) 5095]

27

 

 

2007/698/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2007, recante modifica della decisione 2007/116/CE per quanto riguarda l’introduzione di altri numeri riservati che iniziano con 116 [notificata con il numero C(2007) 5139]  ( 1 )

31

 

 

2007/699/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2007, che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio per estendere la deroga relativa alle condizioni d’importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2007) 5218]

33

 

 

INDIRIZZI

 

 

Banca centrale europea

 

 

2007/700/CE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 settembre 2007, che modifica gli allegati I e II dell’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2007/10)

34

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell’1.7.2006)

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

30.10.2007   

IT

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L 284/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

57,4

MK

41,5

ZZ

49,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

190,9

MA

40,7

MK

64,0

TR

150,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

58,6

TR

112,2

ZZ

85,4

0805 50 10

AR

75,7

TR

89,4

ZA

63,4

ZZ

76,2

0806 10 10

BR

243,7

MK

26,1

TR

117,1

US

238,8

ZA

189,6

ZZ

163,1

0808 10 80

AU

148,5

CL

161,2

MK

29,7

NZ

104,4

US

97,4

ZA

123,5

ZZ

110,8

0808 20 50

AR

49,5

CN

89,0

TR

124,1

ZZ

87,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


30.10.2007   

IT

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L 284/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1273/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1914/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Dall’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione (2) emerge la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), prevede il ricorso a sistemi informatici per il rilascio e l’uso dei titoli; è opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 1914/2006 un riferimento a questa possibilità.

(3)

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 914/2006 non indica con precisione i pagamenti da effettuare nel corso dell’anno. Occorre quindi modificare in tal senso tale disposizione. Analogamente è opportuno modificare l’articolo 35 dello stesso regolamento per consentire di effettuare nel corso dell’anno i pagamenti per le misure ivi contemplate.

(4)

Occorre precisare ulteriormente le procedure di modifica dei programmi previste all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1914/2006. A tal fine occorre precisare le regole per la presentazione delle domande di modifica dei programmi generali, per la loro approvazione da parte della Commissione, nonché i termini per la presentazione delle domande. Tenendo conto delle regole che disciplinano il bilancio, è necessario che le modifiche si applichino a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla domanda di modifica. Inoltre è opportuno distinguere tra modifiche di rilievo che richiedono l’approvazione mediante decisione della Commissione e modifiche minori da comunicare alla Commissione solo per informazione.

(5)

Il periodo di 90 giorni a decorrere dalla presentazione del certificato di aiuto utilizzato, concesso alle autorità competenti per il pagamento dell’aiuto a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1914/2006, è troppo lungo e comporta determinate difficoltà amministrative. Appare opportuno ridurlo a 60 giorni.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1914/2006.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1914/2006 è modificato come segue.

1)

L’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

al terzo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le autorità competenti procedono al pagamento dell’aiuto entro sessanta giorni dalla data di presentazione del certificato di aiuto utilizzato, tranne nei seguenti casi:»;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«I pagamenti sono effettuati nell’arco dell’anno.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il certificato di aiuto è compilato sulla base del modello di titolo d’importazione riprodotto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili l’articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.»;

2)

L’articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Modifiche ai programmi

1.   Le modifiche dei programmi approvati a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate fornendo in particolare le seguenti informazioni:

a)

i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma generale;

b)

gli effetti della modifica previsti;

c)

le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

Tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali la Grecia presenta le domande di modifica del programma non più di una volta per anno civile e per programma entro il 30 settembre di ogni anno.

Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, la Grecia applica le modifiche richieste a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state comunicate.

Le modifiche possono essere applicate prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata alla Grecia entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa comunitaria.

Se la modifica comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa la Grecia e la modifica stessa non si applica fino a quando la Commissione riceve una modifica che possa essere dichiarata conforme.

2.   In deroga al paragrafo 1, per le modifiche che seguono la Commissione valuta le proposte della Grecia e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006:

a)

l’inserimento nel programma generale di nuove misure o nuovi regimi di aiuto; e

b)

l’aumento del livello unitario di sostegno già approvato, per ogni misura o regime di aiuto esistenti, di oltre il 50 % dell’importo applicabile al momento in cui è stata presentata la domanda di modifica.

3.   La Grecia è autorizzata a procedere alle modifiche seguenti, preventivamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:

a)

per quanto riguarda il bilancio preventivo di approvvigionamento, le modifiche delle quantità di prodotti che rientrano nel regime di approvvigionamento e di conseguenza l’importo globale dell’aiuto assegnato a favore di ciascuna gamma di prodotti; e

b)

nel caso del sostegno a favore della produzione locale, adattamenti non superiori al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura.

Tali modifiche non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse possono essere attuate non più di una volta all’anno, salvo in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, o in caso di modifica dei quantitativi dei prodotti che rientrano nei regimi di approvvigionamento o di modifica della nomenclatura statistica e dei codici della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4).

3)

All’articolo 35, secondo comma, è aggiunta la seguente frase:

«I pagamenti destinati a finanziare studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e misure di assistenza tecnica sono effettuati nell’arco dell’anno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

(2)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64.

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1


30.10.2007   

IT

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L 284/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1274/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2104/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La dichiarazione sulle regioni ultraperiferiche, fatta congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione nel corso del Consiglio pesca del 27 luglio 2006 (3), sottolinea la necessità di adeguate misure che assicurino lo sviluppo sostenibile del settore della pesca in tali regioni. Tali misure devono tenere conto delle caratteristiche specifiche dell’attività di pesca nelle regioni pertinenti. Esse devono essere inoltre adottate alla luce dello studio in corso su questa materia e della valutazione dello stato delle risorse alieutiche nelle regioni ultraperiferiche effettuata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(2)

Facendo seguito a tale dichiarazione, la Francia e il Portogallo hanno adottato dei piani di sviluppo per la Guadalupa, la Martinica, la Guiana francese, la Riunione e le Azzorre. Una valutazione degli effetti di questi piani sulle risorse alieutiche è stata fornita dallo CSTEP nella sua riunione plenaria dell’aprile 2007.

(3)

Contemporaneamente la Commissione ha fornito informazioni complementari su alcune proposte di regolarizzazioni concernenti un numero consistente di navi che svolgevano attività di pesca anteriormente al 31 dicembre 2006 e che sono rimaste attive nelle regioni ultraperiferiche senza essere state iscritte nel registro della flotta comunitaria. Dette regolarizzazioni devono essere considerate un’estensione dei piani di sviluppo.

(4)

I piani di sviluppo contribuiscono allo sviluppo sostenibile del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche. Occorre riesaminare in tale contesto i livelli di riferimento per alcune delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione (4).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1646/2006 (GU L 309 del 9.11.2006, pag. 1).

(3)  Documento del Consiglio n. 11823/06 ADD 1, del 20 luglio 2006.

(4)  GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1570/2005 (GU L 252 del 28.9.2005, pag. 6).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Livelli specifici di riferimento per le flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna

Spagna

Segmento di flotta

Codice del segmento

GT

kW

Isole Canarie. Lunghezza < 12 m. Acque comunitarie

CA1

2 878

23 202

Isole Canarie. Lunghezza ≥ 12 m. Acque comunitarie

CA2

4 779

16 055

Isole Canarie. Lunghezza ≥ 12 m. Acque internazionali e acque di paesi terzi

CA3

51 167

90 680

Totale

 

58 824

129 937


Francia

Segmento di flotta

Codice del segmento

GT

kW

Riunione. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FC

1 050

19 320

Riunione. Specie pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m

4FD

10 002

31 465

Guiana francese. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FF

475

6 260

Guiana francese. Pescherecci adibiti alla pesca dei gamberetti.

4FG

7 560

19 726

Guiana francese. Specie pelagiche. Pescherecci di altura.

4FH

3 500

5 000

Martinica. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FJ

5 409

142 116

Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadalupa. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FL

6 188

167 765

Guadalupa. Specie pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m

4FM

500

1 750

Totale

 

35 684

396 402


Portogallo

Segmento di flotta

Codice del segmento

GT

kW

Madera. Specie demersali. Lunghezza < 12 m

4K6

680

4 574

Madera. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m

4K7

5 354

17 414

Madera. Specie pelagiche. Sciabica. Lunghezza ≥ 12 m

4K8

253

1 170

Azzorre. Specie demersali. Lunghezza < 12 m

4K9

2 721

30 910

Azzorre. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m

4KA

14 246

29 845

Totale

 

23 254

83 913»


30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1275/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale.

(2)

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per l'importazione nella Comunità di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale. La rimozione del materiale specifico a rischio dai prodotti destinati ad alimenti e mangimi rappresenta da sola la misura più importante a tutela della salute pubblica.

(3)

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che la qualifica sanitaria degli Stati membri, dei paesi terzi o di loro regioni in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) debba essere determinata mediante la classificazione in tre categorie: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE. Il citato articolo 5 prevede anche che la classificazione comunitaria dei paesi sia riesaminata in seguito all'istituzione, da parte dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), di una procedura di classificazione dei paesi per categorie.

(4)

In attesa dell'adozione di una decisione relativa alla qualifica sanitaria degli Stati membri e dei paesi terzi in relazione alla BSE, il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure transitorie da applicare fino al 1o luglio 2007. A norma delle misure transitorie sulla BSE, le restrizioni alle importazioni nella Comunità da paesi terzi con un rischio di BSE si applicavano ai prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio (2), che comprendeva gli intestini trattati (involucri di origine animale). È stata inoltre introdotta la possibilità di scambi triangolari, che ha consentito ai paesi terzi con un rischio di BSE di esportare gli intestini trattati provenienti da paesi nei quali la BSE era ritenuta altamente improbabile.

(5)

Il 25 giugno 2007 il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione (3). Il regolamento (CE) n. 999/2001, così modificato, ha introdotto un sistema comunitario di classificazione dei paesi in base al rischio di BSE conforme a quello dell'UIE. Esso ha comportato non solo l'inserimento di tutti i paesi in una delle tre categorie, rischio di BSE trascurabile, rischio di BSE controllato e rischio di BSE indeterminato, ma anche l'introduzione di norme applicabili agli scambi in base alle singole categorie di rischio.

(6)

Le norme sulle importazioni previste dal nuovo sistema di classificazione fanno riferimento ai prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), definizione che esclude gli intestini trattati. In linea con le condizioni applicabili anteriormente al 1o luglio 2007 e per garantire lo stesso livello di protezione dei consumatori, occorre includere gli intestini trattati nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 dei prodotti soggetti alle norme sulle importazioni in materia di TSE. Occorre quindi modificare in tal senso l'allegato IX del suddetto regolamento.

(7)

Ai paesi con un rischio di BSE trascurabile non si applicano le condizioni di importazione in materia di TSE. Occorre chiarire le condizioni di importazione degli intestini provenienti da un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile e trattati in un paese terzo con una diversa qualifica sanitaria in relazione alla BSE. Per coerenza è opportuno reintrodurre, in forza delle nuove disposizioni, la possibilità di scambi triangolari.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).

(2)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(3)  GU L 164 del 26.6.2007, pag. 7.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001, il capitolo C è modificato come segue:

a)

la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

Prodotti

I seguenti prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, come definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), sono soggetti alle condizioni di cui alle sezioni B, C e D a seconda della categoria di rischio di BSE cui appartiene il paese di origine:

carni fresche,

carni macinate e preparazioni di carni,

prodotti a base di carne,

intestini trattati,

grassi animali fusi,

ciccioli,

gelatina.

b)

alla sezione C, è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

Nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante:

a)

che il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

b)

che i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione con un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

c)

che, nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

i)

gli animali sono nati dopo la data iniziale di applicazione del divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli derivati da ruminanti, oppure

ii)

i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio, così come definito nell'allegato V.»;

c)

alla sezione D, è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

Nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante:

a)

che il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

b)

che i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione con un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

c)

che, nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

i)

gli animali sono nati dopo la data iniziale di applicazione del divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli derivati da ruminanti, oppure

ii)

i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio, così come definito nell'allegato V.»


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»;


30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1276/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione per quanto riguarda la fissazione dei massimali di bilancio per il 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, e l’articolo 70, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (2), in particolare, l’articolo 20, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali nazionali che non possono essere superati dagli importi di riferimento di cui al capitolo 2 del titolo III di tale regolamento.

(2)

L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 fissa gli importi annui massimi del finanziamento comunitario per le misure previste dai titoli II e III del citato regolamento.

(3)

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione, del 22 maggio 2007, che stabilisce l’importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell’olio d’oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e che modifica il suddetto regolamento (3), fissano rispettivamente, e nei singoli casi per l’esercizio 2007, i massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi degli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi dell’articolo 70 dello stesso regolamento e i massimali di bilancio per il regime di pagamento unico.

(4)

Conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 247/2006, il Portogallo ha deciso di ridurre, per il 2007, il massimale nazionale dei diritti al premio per vacca nutrice e di trasferire l’importo corrispondente per rafforzare il contributo della Comunità, come previsto dall’articolo 23 dello stesso regolamento, al finanziamento delle misure specifiche previste da detto regolamento. Pertanto, è necessario detrarre dal massimale nazionale per il Portogallo, per il 2007, fissato nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’importo che deve essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 e di ridurre i massimali di bilancio applicabili al Portogallo per il 2007 e relativi al premio per vacca nutrice, compreso il relativo supplemento, e ai pagamenti per la carne bovina [articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003], fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 552/2007.

(5)

Conformemente a una decisione adottata dal Portogallo, gli importi risultanti dai premi per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari, previsti dagli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono stati inclusi nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2007. Su questa base è stato calcolato il massimale di bilancio 2007 per il Portogallo relativamente al regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003. Detto massimale è stato fissato nell’allegato III del regolamento (CE) n. 552/2007. Tuttavia, al momento di definire i massimali di bilancio per il 2007 non è stata presa in considerazione l’esclusione, dal regime del pagamento unico, dei premi per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari a favore degli agricoltori delle Azzorre e di Madera, in applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(6)

È opportuno, dunque, modificare i massimali di bilancio applicabili nel 2007 al Portogallo per i pagamenti diretti da erogare conformemente alle disposizioni dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e per il regime del pagamento unico, detraendo dall’allegato III del regolamento (CE) n. 552/2007 un importo corrispondente agli importi relativi al premio per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari per i produttori di latte e aggiungendolo all’allegato II di quest’ultimo regolamento.

(7)

Anteriormente al 1o agosto 2004 la Spagna ha deciso di attuare in modo parziale il regime del pagamento unico nelle condizioni fissate agli articoli da 64 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, in particolare in relazione ai pagamenti per la carne bovina. In applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (4), la regione spagnola di Cantabria non può, a partire dal 2007, beneficiare del sostegno transitorio previsto da detto articolo. Di conseguenza, il premio nazionale supplementare per vacca nutrice previsto dall’articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, concesso alle aziende agricole situate nella regione spagnola di Cantabria non può, a partire dal 2007, essere finanziato dal FEAOG. Allo scopo di assicurare il mantenimento del sostegno comunitario al settore delle vacche nutrici, la Spagna ha chiesto il trasferimento dell’importo corrispondente ai pagamenti effettuati a titolo del premio nazionale supplementare in Cantabria fino al 2006 dal massimale fissato per il 2007 all’allegato I del regolamento (CE) n. 552/2007 per il premio nazionale supplementare al massimale fissato nello stesso allegato per il premio alla vacca nutrice. Di conseguenza è opportuno adeguare i massimali di bilancio sopramenzionati.

(8)

Occorre, pertanto, modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 552/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 l’importo relativo al Portogallo per il 2007 è sostituito da «570 997».

Articolo 2

Nella tabella di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, l’importo relativo alle Azzorre e a Madera per l’esercizio 2008 è sostituito da «86,98».

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 552/2007 è modificato come segue:

1)

l’allegato I è modificato come segue:

a)

l’importo per il «premio per vacca nutrice» per la Spagna è sostituito da «261 153»;

b)

l’importo per il «supplemento al premio per vacca nutrice» per la Spagna è sostituito da «26 000»;

c)

l’importo per il «premio per vacca nutrice» per il Portogallo è sostituito da «78 695»;

d)

l’importo per il «supplemento al premio per vacca nutrice» per il Portogallo è sostituito da «9 462»;

e)

l’importo per l’«articolo 69, carne bovina» per il Portogallo è sostituito da «1 681»;

2)

l’allegato II è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento;

3)

nell’allegato III l’importo relativo al Portogallo è sostituito da «413 774».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(3)  GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10.

(4)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6; rettifica nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 5).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2007

(in migliaia di euro)

 

Belgio

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

Finlandia

Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)

Aiuto alle sementi

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

Pagamenti per i seminativi

 

 

23

 

 

 

 

 

Aiuto per i legumi da granella

 

 

1

 

 

 

 

 

Pagamento specifico per il riso

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Aiuto per il tabacco

 

 

 

 

 

 

166

 

Premi per i prodotti lattiero-caseari

 

 

 

 

 

 

12 608

 

Pagamenti supplementari ai produttori di latte

 

 

 

 

 

 

6 254»

 


30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 2,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del capitolo riguardante la politica in materia di flotta del regolamento (CE) n. 2371/2002, e in particolare degli articoli 11, 12, 13 e 14 di detto regolamento.

(2)

Il 28 luglio 2007 le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono state modificate dal regolamento (CE) n. 865/2007 per consentire agli Stati membri di ricostituire il 4 % della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 e il 4 % della stazza ritirata con aiuti pubblici a partire dal 1o gennaio 2007.

(3)

Il 28 luglio 2007 le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono state modificate per tenere conto dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (3), che dispone che la potenza di un motore sostituito mediante aiuti pubblici sia ridotta almeno del 20 %, eccetto per le sostituzioni di motori nella piccola pesca costiera quale definita nel suddetto regolamento. Inoltre ha cessato di essere applicabile una disposizione transitoria che associava a una riduzione del 3 % della capacità totale qualsiasi impegno di aiuto pubblico per il rinnovo della flotta posto in essere dopo l'introduzione della nuova politica comune della pesca e fino alla fine del 2004.

(4)

Una volta completata la misurazione di tutti i pescherecci è possibile abolire la norma di adeguamento per quanto riguarda l'effetto di tale misurazione sul livello di riferimento della stazza; tuttavia è opportuno che tale norma sia mantenuta per garantire un'applicazione rigorosa del regime di entrata/uscita in termini di stazza.

(5)

È necessario modificare la vigente deroga al regime di entrata/uscita per le navi entrate nella flotta a partire dal 1o gennaio 2003 o, per gli Stati membri che hanno aderito successivamente, a partire dalla data di adesione, in virtù di una decisione amministrativa adottata, rispettivamente, anteriormente al 1o gennaio 2003 o anteriormente alla data di adesione. Tale modifica consentirà l'applicazione della deroga per le navi la cui entrata nella flotta, benché decisa in conformità del diritto comunitario e nazionale prima dell'adesione o della decisione amministrativa, non ha potuto beneficiare delle misure transitorie in quanto il periodo transitorio di tre anni era troppo breve.

(6)

La Bulgaria e la Romania hanno aderito alla Comunità il 1o gennaio 2007; è quindi opportuno adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1438/2003.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1438/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1438/2003 è modificato come segue:

1)

l'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

“GTa1” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Per i nuovi Stati membri “GTa1” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;»

b)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

“GTa2” ovvero “la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006”: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2007 e la data alla quale è calcolata la GTt. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;»

c)

il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

“Nuovo Stato membro”: è uno Stato membro che ha aderito alla Comunità successivamente al 1o gennaio 2003;»

d)

è aggiunto il seguente punto 12:

«12.

“kWr” ovvero “la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza”: è la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (4).

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Controllo dei livelli di riferimento

1.   Per ogni Stato membro, esclusi i nuovi Stati membri, il livello di riferimento della stazza in una qualsiasi data successiva al 1o gennaio 2003 [R(GT)t] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell'allegato I al 1o gennaio 2003 [R(GT)03], adeguato nel seguente modo:

a)

detraendo

i)

il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GTa1);

ii)

il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);

b)

e aggiungendo gli incrementi complessivi della stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS).

Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma sono ridotti del 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT100), secondo la seguente formula:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Per ogni Stato membro, esclusi i nuovi Stati membri, il livello di riferimento della potenza in una qualsiasi data successiva al 1o gennaio 2003 [R(kW)t] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell'allegato I al 1o gennaio 2003 [R(kW)03], adeguato detraendo la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 [kWa] nonché il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza [kWr].

Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma sono ridotti del 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW100), secondo la seguente formula:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100»

3)

l'articolo 5 è soppresso;

4)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Capacità di pesca della flotta al 1o gennaio 2003

Eccetto per i nuovi Stati membri, ai fini dell'articolo 7 la capacità di pesca in termini di stazza (GT03) e di potenza (kW03) al 1o gennaio 2003 è determinata tenendo conto, conformemente all'allegato II, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, conformemente alla legislazione allora in vigore, e in particolare conformemente al regime nazionale di entrata/uscita notificato alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE (5), e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.

5)

l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

Capacità di pesca della flotta dei nuovi Stati membri alla data di adesione

Ai fini dell'articolo 7 bis, per i nuovi Stati membri la capacità di pesca in termini di stazza (GTacc) e di potenza (kWacc) alla data di adesione è determinata tenendo conto, conformemente all'allegato III, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato nei cinque anni precedenti la data di adesione e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.»;

6)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Controllo delle entrate e delle uscite

1.   Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro, ad esclusione dei nuovi Stati membri, provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GTt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca al 1o gennaio 2003 (GT03), adeguata nel seguente modo:

a)

detraendo

i)

il 99 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GTa1);

ii)

il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);

iii)

il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT100);

b)

e aggiungendo

i)

gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS);

ii)

il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)].

Ogni Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT).

2.   Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro, ad esclusione dei nuovi Stati membri, provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kWt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca al 1o gennaio 2003 (kW03), adeguata detraendo:

a)

la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 (kWa);

b)

il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kWr);

c)

il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW100).

Ogni Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100»;

7)

l'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 bis

Controllo delle entrate e delle uscite nei nuovi Stati membri

1.   Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GTt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (GTacc), adeguata nel seguente modo:

a)

detraendo

i)

per i nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004, il 98,5 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici tra tale data e il 31 dicembre 2006 (GTa1);

ii)

per ogni nuovo Stato membro, il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);

iii)

per ogni nuovo Stato membro, il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (GT100);

b)

e aggiungendo

i)

gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS);

ii)

il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)].

Ogni nuovo Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT).

2.   Al fine di conformarsi all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kWt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (kWacc), adeguata detraendo:

a)

la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici alla data di adesione o successivamente a tale data (kWa);

b)

il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kWr);

c)

il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (kW100).

Ogni nuovo Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100»;

8)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

9)

l'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 916/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 81).

(3)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(4)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.»;

(5)  GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27.»;


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1438/2003 è modificato come segue:

1)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

“GT1”: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;»

2)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4)

“GT3”: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;»

3)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)

“kW1”: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;»

4)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9)

“kW3”: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002;».


ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1438/2003 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

NORME PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI PESCA IN TERMINI DI STAZZA (GTacc) E DI POTENZA (KWacc) PER I NUOVI STATI MEMBRI ALLA DATA DI ADESIONE

Ai fini del presente allegato:

1)

“GTFR”: è la capacità di pesca della flotta alla data di adesione, in termini di stazza, calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia;

2)

“GT1”: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo la data di adesione in base a una decisione amministrativa adottata nei cinque anni precedenti tale data;

3)

“kWFR”: è la capacità di pesca della flotta alla data di adesione, in termini di potenza, calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia;

4)

“kW1”: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo la data di adesione in base a una decisione amministrativa adottata nei cinque anni precedenti tale data;

La capacità di pesca della flotta, espressa in termini di stazza GTacc e di potenza kWacc secondo la definizione dell'articolo 6 bis, è calcolata applicando le seguenti formule:

 

GTacc = GTFR + GT1

 

kWacc = kWFR + kW1»


30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1278/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a tali volatili una volta importati.

(2)

Va sottolineato esplicitamente che il regolamento (CE) n. 318/2007 autorizza unicamente le importazioni di volatili allevati in cattività. A fini di chiarezza occorre inoltre affermare in maniera inequivocabile che, conformemente al regolamento (CE) n. 318/2007, sono autorizzate unicamente le importazioni nella Comunità di volatili provenienti da stabilimenti di allevamento riconosciuti.

(3)

Una volta importati, i volatili vanno trasportati direttamente a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in uno Stato membro, in cui vanno trattenuti fino a quando non si possa escludere l’infezione da virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle.

(4)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 stabilisce che, nel caso si sospetti la presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle in un impianto di quarantena riconosciuto o in un’unità di una stazione di quarantena riconosciuta, tutti i volatili presenti in tale impianto o unità di quarantena debbono essere abbattuti e distrutti senza aspettare che le prove di laboratorio confermino tale sospetto.

(5)

Tuttavia, il rischio di un’ulteriore propagazione della malattia non sussiste dal momento che i volatili sospettati di aver contratto l’influenza aviaria o la malattia di Newcastle sono tenuti al chiuso in un impianto di quarantena riconosciuto o in un’unità di una stazione di quarantena riconosciuta.

(6)

Pertanto, prima di avviare l’abbattimento e la distruzione dei volatili nei locali infetti, conviene aspettare la conferma della presenza della malattia onde escludere qualsivoglia altra causa della sintomatologia.

(7)

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 figura un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per le importazioni di determinati volatili diversi dal pollame. Austria, Danimarca, Germania, Regno Unito, Repubblica ceca e Spagna hanno sottoposto a nuova verifica i loro impianti e le loro stazioni di quarantena riconosciuti e ne hanno trasmesso un elenco aggiornato alla Commissione. L’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 va pertanto aggiornato di conseguenza.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 318/2007 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Gli stabilimenti di allevamento riconosciuti devono soddisfare le seguenti condizioni:»;

2)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Sono autorizzate unicamente importazioni di volatili che soddisfano le seguenti condizioni:»;

b)

dopo la lettera b), è inserita la lettera seguente:

«b bis)

i volatili provengono da stabilimenti di allevamento riconosciuti conformi alle condizioni di cui all’articolo 4;»

3)

l’articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti

1.   Se durante la quarantena in un impianto di quarantena riconosciuto si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure:

a)

l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale l’impianto di quarantena riconosciuto;

b)

dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi;

c)

è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso l’impianto di quarantena riconosciuto fino a quando non sia stato escluso il sospetto.

2.   Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’impianto di quarantena riconosciuto in questione, di cui al paragrafo 1, si adottano le seguenti misure:

a)

tutti i volatili e i volatili sentinella nell’impianto di quarantena riconosciuto sono abbattuti e distrutti;

b)

l’impianto di quarantena riconosciuto è pulito e disinfettato;

c)

nessun volatile è introdotto nell’impianto di quarantena riconosciuto prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione.

3.   Se durante la quarantena in una stazione di quarantena riconosciuta si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella di un’unità della stazione di quarantena siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure:

a)

l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale la stazione di quarantena riconosciuta;

b)

dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi;

c)

è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso la stazione di quarantena riconosciuta fino a quando non sia stato escluso il sospetto.

4.   Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione, di cui al paragrafo 3, si adottano le seguenti misure:

a)

tutti i volatili e i volatili sentinella nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione sono abbattuti e distrutti;

b)

l’unità coinvolta è pulita e disinfettata;

c)

vengono prelevati i seguenti campioni:

i)

nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; oppure

ii)

nel caso in cui non vengano utilizzati volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami virologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, punto 2, dai volatili delle altre unità della stazione di quarantena nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dalla conclusione delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta;

d)

nessun volatile lascia la stazione di quarantena riconosciuta finché non sia stato confermato che il campionamento di cui alla lettera c) ha dato esito negativo.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati a norma del presente articolo.»;

4)

all’articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Se durante la quarantena uno o più volatili e/o volatili sentinella risultano infettati da un virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) o della malattia di Newcastle, l’autorità competente può, in base a una valutazione di rischio, concedere deroghe rispetto agli interventi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 13, paragrafo 4, lettera a) purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia (“la deroga”).»;

5)

l’allegato V è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17).

(3)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.


ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco degli impianti e delle stazioni riconosciuti di cui all’articolo 6, paragrafo 1

Codice ISO del paese

Denominazione del paese

Numero di riconoscimento dell’impianto o della stazione di quarantena

AT

AUSTRIA

AT OP Q1

AT

AUSTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIO

BE VQ 1003

BE

BELGIO

BE VQ 1010

BE

BELGIO

BE VQ 1011

BE

BELGIO

BE VQ 1012

BE

BELGIO

BE VQ 1013

BE

BELGIO

BE VQ 1016

BE

BELGIO

BE VQ 1017

BE

BELGIO

BE VQ 3001

BE

BELGIO

BE VQ 3008

BE

BELGIO

BE VQ 3014

BE

BELGIO

BE VQ 3015

BE

BELGIO

BE VQ 4009

BE

BELGIO

BE VQ 4017

BE

BELGIO

BE VQ 7015

CY

CIPRO

CB 0011

CY

CIPRO

CB 0012

CY

CIPRO

CB 0061

CY

CIPRO

CB 0013

CY

CIPRO

CB 0031

CZ

REPUBBLICA CECA

21750005

CZ

REPUBBLICA CECA

21750016

CZ

REPUBBLICA CECA

21750027

CZ

REPUBBLICA CECA

21750038

CZ

REPUBBLICA CECA

61750009

DE

GERMANIA

BW-1

DE

GERMANIA

BY-1

DE

GERMANIA

BY-2

DE

GERMANIA

BY-3

DE

GERMANIA

BY-4

DE

GERMANIA

HE-1

DE

GERMANIA

HE-2

DE

GERMANIA

NI-1

DE

GERMANIA

NI-2

DE

GERMANIA

NI-3

DE

GERMANIA

NW-1

DE

GERMANIA

NW-2

DE

GERMANIA

NW-3

DE

GERMANIA

NW-4

DE

GERMANIA

NW-5

DE

GERMANIA

NW-6

DE

GERMANIA

NW-7

DE

GERMANIA

NW-8

DE

GERMANIA

RP-1

DE

GERMANIA

SN-1

DE

GERMANIA

SN-2

DE

GERMANIA

TH-1

DE

GERMANIA

TH-2

ES

SPAGNA

ES/01/02/05

ES

SPAGNA

ES/05.02.2012

ES

SPAGNA

ES/05.03.2013

ES

SPAGNA

ES/09.02.2010

ES

SPAGNA

ES/17.02.2007

ES

SPAGNA

ES/04.03.2011

ES

SPAGNA

ES/04.03.2014

ES

SPAGNA

ES/09.03.2015

ES

SPAGNA

ES/09.06.2018

FR

FRANCIA

38 193.01

GR

GRECIA

GR.1

GR

GRECIA

GR.2

HU

UNGHERIA

HU12MK001

IE

IRLANDA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

233BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

006FR601

IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I — 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

PAESI BASSI

NL-13000

NL

PAESI BASSI

NL-13001

NL

PAESI BASSI

NL-13002

NL

PAESI BASSI

NL-13003

NL

PAESI BASSI

NL-13004

NL

PAESI BASSI

NL-13005

NL

PAESI BASSI

NL-13006

NL

PAESI BASSI

NL-13007

NL

PAESI BASSI

NL-13008

NL

PAESI BASSI

NL-13009

NL

PAESI BASSI

NL-13010

PL

POLONIA

14084501

PT

PORTOGALLO

05.01/CQA

PT

PORTOGALLO

01.02/CQA

UK

REGNO UNITO

21/07/01

UK

REGNO UNITO

21/07/02»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/26


ADDENDUM

alla decisione 2007/543/CE del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 1o agosto 2007)

Le versioni bulgara e rumena della convenzione e dei protocolli seguenti saranno pubblicate successivamente nell'edizione speciale della Gazzetta ufficiale.

Convenzione Europol e protocolli del

24 luglio 1996,

19 giugno 1997,

30 novembre 2000,

28 novembre 2002,

27 novembre 2003.


Commissione

30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2007

relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2007) 5095]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/697/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

(2)

Il 12 novembre 2004 l’Irlanda aveva presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CE. Il 18 ottobre 2006 ha presentato una nuova domanda, aggiornando quella precedente sulla base delle rettifiche apportate alla regolamentazione nazionale, ossia i regolamenti «European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006)».

(3)

La deroga richiesta riguarda l’intenzione dell’Irlanda di consentire l’applicazione, per ettaro all’anno, di 250 kg di azoto da effluente di allevamento in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale. La deroga interessa potenzialmente 10 000 aziende zootecniche bovine, ossia l’8 % delle aziende agricole irlandesi, l’8 % della superficie agricola utilizzata (SAU) e il 20 % delle unità bovino adulto (UBA).

(4)

L’Irlanda ha adottato gli strumenti legislativi di attuazione della direttiva 91/676/CE, ossia i regolamenti «European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory instrument No 378 of 2006)», applicabili anche alla deroga richiesta.

(5)

La normativa irlandese di attuazione della direttiva 91/676/CEE contempla inoltre l’applicazione di limiti massimi di fertilizzazione riferiti all’azoto e ai fosfati. Detti limiti variano in funzione del livello di azoto e fosfati contenuti nel suolo e tengono pertanto conto dell’apporto di azoto e fosfati del suolo.

(6)

Dalla terza relazione sull’attuazione della direttiva sui nitrati in Irlanda e dalle recenti relazioni per il periodo 2001-2003, presentate dalla Environmental Protection Agency (Agenzia per la tutela dell’ambiente) alla Commissione, emerge che la concentrazione media di nitrati rilevata nelle acque sotterranee è dell’ordine di 2,5 mg/L di azoto e che concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/L sono registrate in non più del 2 % dei punti di campionamento. I dati relativi alla qualità dell’acqua dei fiumi nel periodo 2000-2003 indicano quale valore medio per le stazioni di monitoraggio Eurowaternet 6,9 mg/L nitrati.

(7)

Nel 70 % dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee si è rilevata la tendenza alla stabilizzazione o diminuzione delle concentrazioni di nitrati; nel periodo 2001-2003 è stato registrato un miglioramento della qualità delle acque dei fiumi rispetto al periodo 1995-1997, con un’inversione del degrado della qualità constatato dalla fine degli anni ’80. Si è inoltre constata una riduzione dei laghi ipertrofici.

(8)

Conformemente al disposto dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, l’Irlanda attua un piano d’azione per tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni dei regolamenti «European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory instrument No 378 of 2006)».

(9)

Il numero dei capi di bestiame e l’uso di fertilizzanti chimici sono diminuiti nell’ultimo decennio. Il numero di bovini, suini e ovini è diminuito rispettivamente del 7 %, 3 % e 17 % nel periodo 1997-2004. Nel 2004 il carico medio di azoto da effluenti di allevamento è stato di 103 kg/ha, con una notevole riduzione rispetto ai 140 kg/ha del 1998. Il carico medio di fosforo (P) è stato di 16 kg/ha. Nel periodo 1999-2005, l’impiego di fertilizzanti chimici azotati è diminuito del 21 %, mentre quello di fertilizzanti a fosfatici è calato del 37 % nel periodo 1995-2005.

(10)

In Irlanda, il 90 % delle superfici agricole è prativo, con prevalenza delle specie erbose idonee alla produzione di prati. Complessivamente, nelle aziende agricole a superfici prative, il 47 % del terreno agricolo è sfruttato in modo estensivo e presenta pertanto una bassa densità di capi e bassa immissione di fertilizzanti, il 36 % è sfruttato nel quadro di programmi agroambientali (Environment Protection Scheme — programma di tutela dell’ambiente in appresso «programma REP») e solo il 7 % è sfruttato in modo intensivo. Il 10 % della superficie è impiegato per attività agricole seminative. Nelle superfici prative, il quantitativo medio di fertilizzanti chimici impiegati è pari a 82 kg/ha di azoto e di 7,6 kg/ha di fosforo.

(11)

Il clima irlandese, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell’arco dell’anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, la cui durata varia da 330 giorni, nella regione sud-occidentale del paese, a 250 giorni nella parte nord-orientale.

(12)

Dalla documentazione tecnica e scientifica presentata dall’Irlanda, nel quadro della notifica, risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro, proposto per le aziende agricole aventi una superficie prativa pari almeno all’80 %, è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e colture a elevato assorbimento di azoto.

(13)

La Commissione ritiene pertanto che il quantitativo di effluente indicato dall’Irlanda non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni.

(14)

L’applicazione della decisione dovrebbe ricollegarsi al programma d’azione irlandese, «European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory instrument No 378 of 2006)».

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «nitrati» istituito ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dall’Irlanda, con lettera del 18 ottobre 2006, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«azienda agricola a superficie prativa»: un’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato;

b)

«bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

c)

«superficie prativa»: una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole a superficie prativa alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Autorizzazione e impegno annuali

1.   Gli agricoltori che intendano beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

3.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora in sede di controllo delle domande, di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali constatino l’inosservanza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, ne informano il richiedente. In tale caso, la domanda si considera respinta.

Articolo 5

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non deve superare un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 7.

2.   L’apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo. L’applicazione complessiva di azoto varia in funzione della distribuzione del bestiame e della produttività delle superfici prative.

3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile presso l’azienda entro il 1o marzo.

Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati:

a)

numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;

b)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda;

c)

rotazione delle colture e superficie destinata a ciascuna coltura, inclusa una mappa schematica dell’ubicazione dei singoli appezzamenti;

d)

fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;

e)

quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

f)

risultati di eventuali campionamenti del suolo, volti ad accertarne le condizioni sotto il profilo dell’azoto e al fosforo;

g)

applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ogni appezzamento (porzione di superficie aziendale uniforme sotto il profilo colturale e pedologico);

h)

applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

4.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui sono inoltre riportate informazioni sulla gestione delle acque sporche, da presentare ogni anno civile alle autorità competenti.

5.   L’azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

6.   Tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale effettuano, almeno una volta ogni quattro anni, delle analisi del contenuto di fosforo nel suolo, per ogni area omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

7.   È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

Articolo 6

Pianificazione dei terreni

Una quota pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita alla praticoltura. Gli allevatori che beneficiano di una deroga sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

a)

le superfici prative temporanee sono arate in primavera;

b)

indifferentemente dal tipo di suolo, l’aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto;

c)

ai fini dell’avvicendamento colturale non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissino l’azoto atmosferico. Questo divieto non vale tuttavia per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e per i cereali o i piselli intercalati da aree erbose.

Articolo 7

Altre misure

L’Irlanda vigila affinché la deroga non pregiudichi l’attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative comunitarie in materia ambientale.

Articolo 8

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti compilano, e aggiornano ogni anno, delle mappe in cui sono riportate: la quota delle aziende agricole a superficie prativa, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di deroga individuale in ciascuna contea. Tali mappe sono trasmesse ogni anno alla Commissione entro il 1o marzo, a decorrere dal 2008.

2.   Il monitoraggio delle aziende agricole oggetto del programma di azione e della deroga è condotto nell’ambito di «distretti» agricoli stabiliti in conformità al programma di azione irlandese. I distretti di monitoraggio di riferimento devono essere rappresentativi dei vari tipi di: suolo, intensità di coltura e fertilizzazione.

3.   Le indagini e le analisi costanti dei nutrienti forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo nei terreni prativi a coltura intensiva, a cui ogni anno sono applicati fino a 230 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro.

4.   Attraverso il monitoraggio delle acque sotterranee a bassa profondità, dell’acqua contenuta nel suolo, delle acque di drenaggio e dei corsi d’acqua nelle aziende agricole comprese nei siti di monitoraggio dei distretti agricoli, si ricavano dati sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

5.   Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei laghi più vulnerabili e delle falde acquifere particolarmente vulnerabili.

6.   Entro la scadenza della deroga è condotto uno studio per acquisire informazioni scientifiche particolareggiate sui sistemi intensivi di praticoltura in Irlanda. Tale studio si concentrerà sulla lisciviazione dei nitrati nei sistemi intensivi di produzione casearia in tipologie di suolo vulnerabili (quali terreni sabbiosi e limosi sabbiosi) in aree rappresentative.

Articolo 9

Controlli

1.   Le competenti autorità nazionali effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, per accertare il rispetto del limite annuale per ettaro di 250 kg di azoto da effluente di bestiame erbivoro e dei limiti massimi di applicazione di azoto e fosforo, nonché delle restrizioni sull’utilizzo del terreno.

2.   Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito di controlli casuali di carattere generale della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Non meno del 3 % delle aziende agricole che godono di una deroga individuale devono essere soggette a ispezioni in loco, per accertare l’ottemperanza alle condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 10

Trasmissione di relazioni

1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sintetica sull’evoluzione della qualità delle acque e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità di valutazione dell’adempimento alle condizioni cui è subordinata la deroga, attraverso controlli a livello delle aziende agricole, nonché delle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e ispezioni in loco. Tale relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione entro giugno, a decorrere dal 2008.

2.   I risultati così ottenuti sono presi in considerazione dalla Commissione nel quadro di un’eventuale nuova richiesta di deroga.

Articolo 11

Validità

La presente decisione si applica nel contesto del programma d’azione Irlandese, attuato secondo le modalità fissate dai regolamenti «European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument No 378 of 2006)», del 18 luglio 2006. La presente decisione è valida fino al 17 luglio 2010.

Articolo 12

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

recante modifica della decisione 2007/116/CE per quanto riguarda l’introduzione di altri numeri riservati che iniziano con «116»

[notificata con il numero C(2007) 5139]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/698/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (2) riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale. L’allegato di tale decisione contiene un elenco di numeri specifici all’interno di questo arco di numerazione e dei servizi ai quali ciascun numero è riservato. L’elenco può essere adattato secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE.

(2)

Occorre aggiornare la descrizione del servizio associato al numero 116000. È stato inoltre stabilito che due servizi, vale a dire le linee di assistenza ai minori e le linee di sostegno emotivo, sono servizi di valore sociale che possono beneficiare dell’esistenza di numeri armonizzati. Per tali ragioni occorre aggiornare la decisione 2007/116/CE e introdurre numeri riservati aggiuntivi.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/116/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2007/116/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che a partire dal 29 febbraio 2008 l’autorità nazionale di regolamentazione competente possa assegnare i numeri aggiunti all’elenco in virtù della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

(2)  GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.


ALLEGATO

Elenco dei numeri riservati a servizi armonizzati a valenza sociale

Numero

Servizio al quale il numero è riservato

Condizioni specifiche cui è subordinato il diritto di utilizzare questo numero

116000

 

Denominazione del servizio:

Linea telefonica diretta per i minori scomparsi

 

Descrizione:

Il servizio: a) risponde alle segnalazioni di minori scomparsi e le comunica alle forze di polizia; b) offre consigli e sostegno alle persone responsabili del minore scomparso; c) contribuisce alle indagini.

Servizio disponibile ininterrottamente (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, su tutto il territorio nazionale).

116111

 

Denominazione del servizio:

Linee telefoniche dirette di assistenza ai minori

 

Descrizione:

Il servizio aiuta i minori bisognosi di cure e di protezione e li mette in contatto con servizi e risorse; dà ai minori la possibilità di esprimere le loro preoccupazioni, di parlare dei problemi che li riguardano direttamente e di contattare qualcuno in situazioni di emergenza.

Nei casi in cui il servizio non sia disponibile ininterrottamente (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, su tutto il territorio nazionale), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile.

116123

 

Denominazione del servizio:

Linee telefoniche dirette di sostegno emotivo

 

Descrizione:

Il servizio consente al chiamante di beneficiare di un vero contatto umano basato sull’ascolto senza giudizio. Offre sostegno emotivo ai chiamanti che soffrono di solitudine, di crisi psicologiche o che meditano il suicidio.

Nei casi in cui il servizio non sia disponibile ininterrottamente (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, su tutto il territorio nazionale), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile.


30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio per estendere la deroga relativa alle condizioni d’importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2007) 5218]

(2007/699/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/33/CEE, la Commissione stabilisce se le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva.

(2)

Tuttavia la Commissione non dispone ancora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.

(3)

Onde evitare l’interruzione del flusso di scambi, gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, da paesi terzi dovrebbero continuare a poter applicare a tali prodotti condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/33/CEE. Il periodo di applicazione della deroga prevista per tali importazioni dalla direttiva 92/33/CEE dovrebbe quindi essere esteso oltre il 31 dicembre 2007.

(4)

La direttiva 92/33/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/33/CEE, la data del «31 dicembre 2007» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2012».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).


INDIRIZZI

Banca centrale europea

30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/34


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 settembre 2007

che modifica gli allegati I e II dell’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2007/10)

(2007/700/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, gli articoli 12.1, 14.3 e 18.2 nonché il primo paragrafo dell’articolo 20,

visto l’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1),

considerando che:

(1)

L’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 necessita di essere modificato in ragione dei recenti cambiamenti relativi alla definizione ed all’attuazione della politica monetaria unica dell’Eurosistema. Tali cambiamenti si riferiscono tra l’altro alle attività idonee ed all’eliminazione delle operazioni temporanee dall’elenco delle operazioni di fine-tuning.

(2)

In conformità della decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1o gennaio 2008 (2), Cipro soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga a suo favore prevista dall’articolo 4 dell’atto d’adesione sarà abrogata con effetto del 1o gennaio 2008. In conformità della decisione 207/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008 (3), Malta soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga a suo favore prevista dall’articolo 4 dell’atto d’adesione sarà abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008. In considerazione di quanto sopra previsto, è necessario modificare la tavola dei siti Internet dell’Eurosistema contenuta nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7.

(3)

L’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (4), istituisce il sistema TARGET2 in sostituzione dell’attuale sistema TARGET, così come stabilito nell’articolo 14, paragrafo 2, dell’indirizzo BCE/2007/2. Le banche centrali nazionali (BCN) migreranno in TARGET2 secondo il programma stabilito nell’articolo 13 dell’indirizzo BCE/2007/2. In considerazione di ciò, è necessario modificare i riferimenti a TARGET negli allegati I e II dell’indirizzo BCE/2000/7,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche degli articoli I e II

1.   L’allegato I, dell’indirizzo BCE/2000/7 è modificato in conformità dell’allegato I del presente indirizzo.

2.   L’allegato II dell’indirizzo BCE/2000/7 è modificato in conformità dell’allegato II del presente indirizzo.

Articolo 2

Modifiche della tavola dei siti Internet dell’Eurosistema

La tavola dei siti Internet dell’Eurosistema, contenuta nell’allegato 5 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 è sostituita dalla tabella contenuta nell’allegato III del presente indirizzo.

Articolo 3

Verifica

Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo entro e non oltre il 30 settembre 2007.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione. L’articolo 1 si applica a decorrere dal 19 novembre 2007. L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 5

Destinatari

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 settembre 2007.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1. Indirizzo modificato da ultimo dall’indirizzo BCE/2006/12 (GU L 352 del 13.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.

(3)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.

(4)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue:

A.   Modifiche connesse alla definizione ed attuazione della politica monetaria dell’Eurosistema

1)

Nel capitolo 1, sezione 1.1, la frase seguente è inserita dopo la quinta frase:

«Le banche centrali nazionali (BCN), se necessario per l’attuazione della politica monetaria, possono condividere singole informazioni tra i membri dell’Eurosistema, come ad esempio dati operativi connessi alle controparti che partecipano alle operazioni dell’Eurosistema (1).

2)

Nel capitolo 1, sezione 1.3.1, il terzo trattino sulle «operazioni di fine-tuning» è modificato come segue:

a)

la seguente frase è inserita dopo la prima frase:

«Le operazioni di fine-tuning possono essere eseguite nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento delle riserve per far fronte allo squilibrio di liquidità, che può essersi accumulato a seguito della ripartizione derivante dalle ultime operazioni di rifinanziamento principali.»;

b)

la conseguente terza frase è sostituita dalla seguente:

«Le operazioni di fine-tuning sono prevalentemente eseguite come operazioni temporanee, ma possono anche assumere la forma o di operazioni di swap in valuta o di raccolta di depositi a tempo determinato.»

3)

Nel capitolo 1, tabella 1, sotto il titolo «operazioni di fine-tuning», la seconda sub-colonna contenente le seguenti parole: «acquisti definitivi», «vendite definitive», «procedure non regolari» e «procedure bilaterali», è cancellata.

4)

Nel capitolo 1, la sezione 1.4 è modificata come segue:

a)

la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Le istituzioni assoggettate agli obblighi di riserva ai sensi dell’articolo 19.1 dello statuto del SEBC potranno accedere alle operazioni su iniziativa delle controparti e prendere parte alle operazioni di mercato aperto basate su aste standard cosi come alle operazioni definitive.»;

b)

la quarta frase è cancellata.

5)

Nel capitolo 1, sezione 1.5, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

«Il 1o gennaio 2007, il quadro definito dalla lista unica ha sostituito il sistema a due livelli in vigore a partire dall’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria.»

6)

Nel capitolo 3, il paragrafo introduttivo è modificato come segue:

a)

la seguente frase è inserita dopo la quarta frase:

«Le operazioni strutturali possono anche essere condotte mediante operazioni definitive, ossia acquisti e vendite.»;

b)

la conseguente sesta frase è sostituita dalla seguente:

«Inoltre, l’Eurosistema ha altri due strumenti a disposizione per effettuare operazioni di fine-tuning: le operazioni di swap in valuta e la raccolta di depositi a tempo determinato.»

7)

Nel capitolo 3, sezione 3.1.4, la frase seguente è inserita dopo la seconda frase:

«Le operazioni di fine-tuning possono essere eseguite nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento delle riserve per far fronte allo squilibrio di liquidità, che può essersi accumulato a seguito della ripartizione derivante dalle ultime operazioni di rifinanziamento principali.»

8)

Nel capitolo 3, la sezione 3.2 è modificata come segue:

a)

la seconda frase sotto il titolo «Tipo di strumento» è sostituito dalla seguente:

«Tali operazioni sono eseguite solo a fini di tipo strutturale.»;

b)

sotto il titolo «Altre caratteristiche operative», il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

esse sono normalmente eseguite in maniera decentralizzata dalle BCN;».

9)

Nel capitolo 4, la sezione 4.1 è modificata come segue:

a)

sotto il titolo «Condizioni di accesso», la prima frase del secondo paragrafo è modificata come segue:

«Al termine di ogni giornata lavorativa, le posizioni debitorie delle controparti sui conti di regolamento che esse detengono presso le banche centrali nazionali vengono automaticamente considerate come richieste di rifinanziamento marginale.»;

b)

sotto il titolo «Durata e tasso di interesse», la seconda frase del secondo paragrafo è aggiornata come segue:

«La BCE può variare in qualsiasi momento il tasso di interesse effettivo, al più presto a decorrere dalla giornata operativa dell’Eurosistema successiva (2)  (3).

10)

Nel capitolo 5, sezione 5.2, sotto il titolo «Operazioni eseguite nelle borse valori e tramite operatori di mercato», la terza frase è cancellata.

11)

Nel capitolo 5, sezione 5.3.2, la seconda frase del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia, per ragioni operative, l’Eurosistema può occasionalmente applicare altre date di regolamento per tali operazioni, in particolare per le operazioni definitive e per gli swap in valuta (cfr. la tabella 3).»

12)

Nel capitolo 6, sezione 6.1, la terza frase del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Questo nuovo quadro, denominato anche “lista unica”, è entrato in vigore il 1o gennaio 2007 e ha sostituito il sistema a due livelli in vigore a partire dall’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria».

13)

Nel capitolo 6, la sezione 6,1 è modificata come segue:

a)

la nota 2 è sostituita dalla seguente:

«I “fonds communs de creances” (FCC) francesi che erano stati inseriti nella lista di primo livello ed emessi precedentemente al 1o maggio 2006 rimarranno idonei per un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2008. I FCC emessi a partire dal 1o maggio 2006 non sono idonei.»;

b)

la prima frase del quarto paragrafo è sostituita dalla seguente:

«I criteri d’idoneità per le due categorie di attività sono uniformi per l’intera area dell’euro e sono indicati nella sezioni 6.2 (4).

14)

Nel capitolo 6, sezione 6.2.1, sotto il titolo «Luogo di emissione», la nota 6 è sostituita dalla seguente:

«A decorrere dal 1o gennaio 2007, per essere idonei, i titoli di debito internazionali al portatore, emessi attraverso un sistema di deposito accentrato internazionale (SDAI), devono essere emessi nella forma di New Global Notes (NGN) ed essere depositati presso un servizio di custodia comune (Common Safekeeper), costituito da uno SDAI o, ove applicabile, da uno SDA che soddisfi i requisiti minimi stabiliti dalla BCE. I titoli di debito internazionali al portatore emessi sotto forma di Classical Global Notes (CGN) anteriormente al 1o gennaio 2007 e i titoli fungibili emessi con il medesimo codice ISIN in tale data o successivamente, restano idonei fino alla scadenza.»

15)

Nel capitolo 6, sezione 6.2.1, sotto il titolo «Mercati idonei», la seguente nota 12 è inserita alla fine del paragrafo:

«Le attività negoziabili, che sono state accettate come attività di secondo livello, emesse anteriormente al 31 maggio 2007 e negoziate su mercati regolamentati che soddisfano al momento i requisiti di sicurezza ed accessibilità dell’Eurosistema, ma non quelli di trasparenza, rimangono idonee fino al 31 dicembre 2009, purché esse soddisfino gli altri criteri di idoneità e diventino inidonee dopo tale data. Ciò non si applica alle attività negoziabili scoperte emesse dagli enti creditizi che sono state accettate come attività di secondo livello e che sono diventate inidonee il 31 maggio 2007.»

16)

Nel capitolo 6, sezione 6.2.1, sotto il titolo «Sede dell’emittente/del garante», la seguente nota 14 è inserita alla fine della prima frase:

«Le attività negoziabili emesse prima del 1o gennaio 2007 da un soggetto che non è insediato nel SEE o in uno dei paesi del G 10 non appartenenti al SEE, ma garantite da un soggetto insediato nel SEE, rimangono idonee fino al 31 dicembre 2011 purché soddisfino gli altri criteri d’idoneità ed i requisiti applicati ai garanti come stabilito nella sezione 6.3.2, e diventino idonee dopo tale data.»

17)

Nel capitolo 6, sezione 6.3.2, nel primo trattino riguardante la «Valutazione della qualità creditizia da parte di una ECAI», la precedente nota 26, ora rinumerata come nota 28, alla fine della prima frase è sostituita come segue:

«Gli elevati standard di credito per coperti da obbligazioni bancarie emessi a partire dal 1o gennaio 2008 sono valutati sulla base dell'elenco di criteri summenzionati. I coperti da obbligazioni bancarie emessi anteriormente al 1o gennaio 2008 sono considerati soddisfare gli elevati standard di credito se essi ottemperano rigorosamente ai criteri stabiliti nell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva sugli OICVM».

18)

Nel capitolo 6, sezione 6.6.1, nel secondo trattino, l’attuale nota 50 è cancellata.

19)

Gli allegati dell’allegato I sono rinominati «Appendici».

20)

Nella seguente appendice 2 dell’allegato I, nella definizione di «Operazione di mercato aperto» la quarta frase è sostituita dalla seguente:

«Inoltre, le emissioni di certificati di debito e le operazioni definitive sono a disposizione per le operazioni strutturali, mentre gli swap in valuta e la raccolta di depositi a tempo determinato sono utilizzabili per operazioni di fine tuning.»

B.   Modifiche connesse all’istituzione di TARGET2

21)

Nell’elenco «Siglario», la linea riguardante «TARGET» è modificata come segue:

«TARGET

il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, come definito nell’indirizzo BCE/2005/16.

TARGET2

il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, come definito nell’indirizzo BCE/2007/2.»

22)

Nel capitolo 4, sezione 4.1, il testo sotto il titolo «Condizioni di accesso» è modificato come segue:

a)

la terza frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«L’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale è concesso solo nei giorni in cui i) TARGET2 (5); e ii) il pertinente sistema di regolamento delle operazioni in titoli (SSS) sono operativi (6).

b)

il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Può essere concesso ad una controparte di accedere alle operazioni di rifinanziamento marginale inoltrando una richiesta alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui è insediata. Per consentire alla banca centrale nazionale di soddisfare la richiesta in TARGET2 nello stesso giorno, questa deve essere ricevuta dalla banca centrale nazionale al più tardi entro 15 minuti dopo l’orario di chiusura di TARGET2 (7)  (8). In linea generale, l’orario di chiusura di TARGET2 è le 18.00 ora BCE (OEC.). Il termine per richiedere l’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale è posticipato di altri 15 minuti nell’ultimo giorno lavorativo dell’Eurosistema di un periodo di mantenimento delle riserve (9). La richiesta deve specificare l’ammontare del credito e le attività sottostanti conferite a garanzia, qualora queste ultime non siano state preventivamente depositate o consegnate alla banca centrale nazionale.

23)

Nel capitolo 4, sezione 4.1, sotto il titolo «Durata e tasso d’interesse», la seconda frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Per le controparti che partecipano direttamente a TARGET2, il credito è rimborsato nella giornata successiva in cui i) TARGET2; e ii) il pertinente sistema di regolamento delle transazioni in titoli (SRT) sono operativi, al momento dell’apertura dei sistemi stessi.»

24)

Nel capitolo 4, sezione 4.2, il testo sotto il titolo «Condizioni di accesso» è modificato come segue:

a)

la terza frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«L’accesso alle operazioni di deposito è concesso solo nelle giornate in cui TARGET2 è aperto.»;

b)

il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per costituire depositi presso la banca centrale, la controparte deve inoltrare una richiesta alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui risiede. Per consentire alla banca centrale nazionale di soddisfare la richiesta in TARGET2 nello stesso giorno, questa deve essere ricevuta dalla banca centrale nazionale al più tardi entro 15 minuti dopo l’orario di chiusura di TARGET2 che, in linea generale, è le 18.00 ora BCE (O.E.C.) (10)  (11). Il termine per richiedere l’accesso all’operazione di rifinanziamento marginale è posticipato di altri 15 minuti nell’ultimo giorno lavorativo dell’Eurosistema di ciascun periodo di mantenimento delle riserve (12). La richiesta deve specificare l'ammontare del deposito.

25)

Nel capitolo 4, sezione 4.2, sotto il titolo «Durata e tasso d’interesse», la seconda frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Per le controparti che partecipano direttamente a TARGET2, i depositi scadono nella giornata successiva in cui TARGET2 è operativo, al momento dell’apertura del sistema stesso.»

26)

Nel capitolo 5, sezione 5.3.2, la prima frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Le operazioni effettuate dall’Eurosistema su iniziativa delle controparti e le operazioni di mercato aperto vengono regolate sui conti detenuti dalle controparti presso le banche centrali nazionali o sui loro conti presso le banche di regolamento partecipanti a TARGET2.»

27)

Nel capitolo 5, sezione 5.3.2, la prima frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Le operazioni di mercato aperto effettuate mediante aste standard, ossia le operazioni di rifinanziamento principali, le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e le operazioni di tipo strutturale, sono normalmente regolate il primo giorno lavorativo successivo a quello di negoziazione nel quale i) TARGET2; e ii) tutti i pertinenti sistemi di regolamento delle operazioni in titoli (SSS) sono aperti.»

28)

Il capitolo 5, sezione 5.3.3, è sostituito dal seguente:

«5.3.3.   Elaborazione di fine giornata

Le procedure di fine giornata sono specificate nella documentazione relativa a TARGET2. In linea generale, l’orario di chiusura di TARGET2 è le 18.00 ora BCE (OEC.). Nessun ulteriore ordine di pagamento viene accettato per l’elaborazione in TARGET2 dopo l’orario di chiusura, sebbene alcuni ordini accettati prima di tale orario possano essere ancora in fase di elaborazione. Le richieste d’accesso delle controparti alle operazioni di rifinanziamento marginale o di deposito devono essere presentate alla rispettiva banca centrale nazionale al più tardi entro 15 minuti dopo l’orario di chiusura di TARGET2. Il termine per richiedere l’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurosistema è posticipato di altri 15 minuti nell’ultimo giorno lavorativo dell’Eurosistema di ciascun periodo di mantenimento delle riserve (13).

Ogni saldo negativo sui conti di regolamento in TARGET2 delle controparti autorizzate, che permanga dopo la conclusione delle procedure di controllo di fine giornata, viene automaticamente considerato una richiesta di rifinanziamento marginale (cfr. la sezione 4.1).

29)

Nel capitolo 6, sezione 6.6.1, l’ultima frase della sezione è sostituita dalla seguente:

«In circostanze eccezionali o se necessario ai fini di politica monetaria, la BCE può decidere di estendere l’orario di chiusura del CCBM fino all’orario di chiusura di TARGET2.»

30)

Tutte le note non menzionate sopra sono rinumerate di conseguenza.

31)

La conseguente appendice 2 («Glossario») dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 è modificata come segue:

i)

il termine «fine giornata» è sostituito dal seguente:

«Fine giornata: orario della giornata lavorativa successivo alla chiusura di TARGET2 in cui i pagamenti elaborati in TARGET2 sono conclusi per la giornata. Qualora applicabile, il termine si riferisce al sistema TARGET, fino a quando la BCN non sia migrata a TARGET2.»;

ii)

il termine «Procedura Interlinking» è cancellato;

iii)

il termine «RTGS (regolamento lordo in tempo reale)» è sostituito dal seguente:

«Sistema di RTGS (regolamento lordo in tempo reale): sistema di regolamento in cui l’elaborazione e il regolamento avvengono per singola transazione, senza effettuare continue compensazioni in tempo reale. Cfr. anche TARGET2.»;

iv)

la voce «Conto di regolamento» è sostituita dalla seguente:

«Conto di regolamento: un conto detenuto presso la banca centrale da un partecipante diretto in TARGET2 per il regolamento dei pagamenti.»;

v)

la voce «TARGET» è sostituita dalla seguente:

«TARGET: sistema precedente a TARGET2, operante su una struttura decentralizzata che collega tra loro i sistemi nazionali RTGS e il meccanismo di pagamento della BCE. Il sistema TARGET è sostituito dal sistema TARGET2, conformemente al programma di migrazione specificato nell’articolo 13 dell’indirizzo BCE/2007/2.»;

vi)

dopo il termine «TARGET» il seguente testo è inserito:

«TARGET2 (Trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale): sistema di regolamento lordo in tempo reale per l’euro, che fornisce il regolamento dei pagamenti in euro in moneta di banca centrale. TARGET2 è istituito ed opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e attraverso la quale i pagamenti sono ricevuti con la stessa modalità tecnica. TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi RTGS (sistemi componenti di TARGET2).»


(1)  Tale informazione è soggetta al requisito del segreto professionale in conformità dell’articolo 38 dello statuto del SEBC.»

(2)  In tutto il documento, il termine “giornata lavorativa dell’Eurosistema” si riferisce ad ogni giornata nella quale la BCE e almeno una banca centrale nazionale sono operative ai fini dello svolgimento di operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(3)  Il Consiglio direttivo di solito prende le decisioni sulle modifiche ai tassi d’interesse nell’ambito della valutazione della propria posizione di politica monetaria nel corso della prima riunione del mese. Normalmente, tali decisioni hanno effetto solo a partire dall’inizio del nuovo periodo di mantenimento.»

(4)  Durante il periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2011 per una specifica categoria di strumenti relativa ad attività non negoziabili, i crediti, un limitato numero di criteri di idoneità ed operativi potrebbe divergere lungo l'intera area dell'euro (cfr. sezione 6.2.2).»

(5)  I riferimenti a “TARGET2” devono essere considerati come riferimenti a “TARGET”, fino a quando la BCN non abbia migrato a TARGET2. A partire dal 19 novembre 2007, l’infrastruttura tecnica decentralizzata di TARGET sarà sostituita dalla piattaforma unica condivisa di TARGET2 attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e attraverso la quale i pagamenti sono ricevuti con la stessa modalità tecnica. La migrazione a TARGET2 è prevista in tre gruppi di paesi, cosa che permette agli utilizzatori di TARGET di migrare a TARGET2 in diversi momenti ed in diverse date predefinite. La composizione dei gruppi di paesi è la seguente: gruppo 1 (19 novembre 2007): Austria, Germania, Lussemburgo e Slovenia; gruppo 2 (18 febbraio 2008): Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda, Olanda, Portogallo e Spagna; e gruppo 3 (19 maggio 2008): Grecia, Italia e la BCE. Una quarta data di migrazione (15 settembre 2008) è mantenuta in riserva, come misura d’emergenza. Alcune BCN non partecipanti saranno anche collegate a TARGET2 sulla base di un distinto accordo: Cipro, Lettonia, Lituania e Malta (nel gruppo 1) nonché Danimarca, Estonia e Polonia (nel gruppo 3).

(6)  Inoltre, l’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale è concesso quando i requisiti dell’infrastruttura del sistema di pagamento nel RTGS sono stati soddisfatti.»;

(7)  In alcuni Stati membri, la BCN, od alcune delle sue filiali, potrebbe non essere aperta in determinate giornate lavorative dell’Eurosistema, ai fini dello svolgimento di operazioni di politica monetaria, in ragione delle festività nazionali e regionali. In tali casi, la BCN è tenuta ad informare in anticipo le controparti degli accordi necessari all’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale durante le festività.

(8)  I giorni di chiusura di TARGET e/o TARGET2 sono annunciati sul sito Internet della BCE (www.ecb.int) e sul sito Internet dell’Eurosistema (cfr. appendice 5).

(9)  Fino a quando una BCN non è migrata a TARGET2, il termine per richiedere l’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale per tale BCN sarà 30 minuti dopo l’orario di chiusura del sistema (18.00 OEC), posticipabile di ulteriori 30 minuti nell’ultimo giorno lavorativo dell’Eurosistema di ciascun periodo di mantenimento delle riserve.»

(10)  Cfr. la nota 2 in questo capitolo.

(11)  Cfr. la nota 3 in questo capitolo.

(12)  Fino a quando una BCN non è migrata a TARGET2, il termine per richiedere l’accesso al deposito per tale BCN sarà 30 minuti dopo l’orario di chiusura del sistema (18.00 OEC), posticipabile di altri 30 minuti nell’ultimo giorno lavorativo dell’Eurosistema di un periodo di mantenimento delle riserve.»

(13)  Fino a quando una BCN non è migrata a TARGET2, il termine per richiedere l’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurosistema per tale BCN sarà 30 minuti dopo l’orario di chiusura del sistema (18.00 OEC), posticipabile di altri 30 minuti nell’ultimo giorno lavorativo dell’Eurosistema di ciascun periodo di mantenimento delle riserve.»


ALLEGATO II

L’allegato II dell’indirizzo BCE/2000/7 («Caratteristiche minime comuni») è modificato come segue:

1)

Il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«Le rilevanti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN devono definire, con riguardo all’obbligo di effettuare un pagamento, la “giornata lavorativa” come ogni giornata nella quale TARGET2 (1) è operativo per effettuare tale pagamento e, riguardo all’obbligo di consegnare attività, come ogni giornata nella quale i sistemi di regolamento titoli attraverso i quali devono essere offerte le attività siano operanti nel luogo in cui la consegna dei titoli pertinenti deve essere effettuata.

2)

Il paragrafo 20, lettera b), punto ii) è sostituito dal seguente:

«In base alle somme così stabilite, la BCN deve calcolare quanto è dovuto da ciascuna parte nei confronti dell’altra alla data di acquisto. Le somme dovute da una parte devono essere compensate con quelle dovute dall’altra parte e solo il saldo netto è esigibile dalla parte il cui credito è valutato quindi di importo minore. Tale saldo netto è dovuto e pagato il giorno successivo in cui TARGET2 è operativo per effettuare un pagamento. Ai fini di questo calcolo, ogni somma non denominata in euro deve essere convertita in euro alla data appropriata e al tasso calcolato in conformità del paragrafo 16.»

3)

Il paragrafo 31, lettera b) è sostituita dal seguente:

«In base alle somme così stabilite, la BCN deve calcolare quanto è dovuto da ciascuna parte nei confronti dell’altra alla data di ritrasferimento. Le somme dovute da una parte devono essere convertite in euro, quando necessario, in conformità del paragrafo 16 e compensate con le somme dovute dagli altri. Solamente il saldo netto è pagato dalle parti che hanno in questo modo un credito valutato di importo minore. Tale saldo netto è dovuto e pagato il giorno successivo in cui TARGET2 è operativo per effettuare un tale pagamento.»


(1)  Qualora applicabile, il riferimento a “TARGET2” deve essere interpretato come riferimento a “TARGET”, fino a quando la BCN non abbia migrato a TARGET2.»


ALLEGATO III

La tabella dei siti Internet dell’Eurosistema contenuta nella nuova appendice 5 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 è sostituita dalla seguente:

«Banca centrale

Sito Internet

Banca centrale europea

www.ecb.int

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be or www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Banca centrale di Cipro

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.com

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»


Rettifiche

30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/44


Rettifica del Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 178 del 1o luglio 2006 )

1)

A pagina 29, articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase:

anziché:

«Tale coefficiente si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio effettivamente importato.»,

leggi:

«Tale coefficiente si ottiene dividendo 92 per la percentuale di rendimento dello zucchero greggio effettivamente importato.»;

2)

a pagina 32, articolo 26, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b)

per lo zucchero greggio, i coefficienti correttori ottenuti dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero al quale si applica il prezzo.»,

leggi:

«b)

per lo zucchero greggio, i coefficienti correttori ottenuti dividendo 92 per la percentuale di rendimento dello zucchero al quale si applica il prezzo.»