ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 283

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
27 ottobre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1260/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1261/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1262/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1263/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 290/2007 per quanto concerne il fabbisogno di approvvigionamento per la raffinazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1264/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

16

 

*

Regolamento (CE) n. 1265/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo ( 1 )

25

 

*

Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale ( 1 )

37

 

*

Regolamento (CE) n. 1267/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, recante condizioni particolari per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine

53

 

*

Regolamento (CE) n. 1268/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca dell’aringa nella zona CIEM IIIa per le navi battenti bandiera tedesca

55

 

*

Regolamento (CE) n. 1269/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

57

 

*

Regolamento (CE) n. 1270/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca della molva nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese

59

 

 

Regolamento (CE) n. 1271/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

61

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/691/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 settembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.121 — Raccordi) [notificata con il numero C(2006) 4180]  ( 1 )

63

 

 

2007/692/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2007, che, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, autorizza l’immissione in commercio di alimenti e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) [notificata con il numero C(2007) 5125]  ( 1 )

69

 

 

2007/693/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2007, recante misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada [notificata con il numero C(2007) 5202]  ( 1 )

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1260/2007 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Per mantenere l’equilibrio strutturale del mercato, la Commissione può decidere di ritirare quantitativi di zucchero dal mercato. Qualora si decida di procedere a un ritiro preventivo, è necessario limitare la portata dell’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (1) in modo da evitare di imporre alle imprese produttrici di zucchero un obbligo di versamento del prezzo minimo per quantitativi di barbabietola corrispondenti alla totalità della loro quota, compresi i quantitativi che possono essere stati prodotti superando la soglia di ritiro.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione deve decidere entro la fine del febbraio 2010 se procedere a una riduzione lineare delle quote nazionali e regionali, al fine di allinearle su un livello sostenibile dopo l’estinzione del regime di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (2).

Per incoraggiare una maggiore partecipazione a tale regime di ristrutturazione, si ritiene opportuno ridurre la percentuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, tenendo conto della rinuncia totale alla quota per Stato membro in virtù del regime di ristrutturazione, nonché differenziare tale percentuale per ciascuna impresa, in funzione del rispettivo sforzo di ristrutturazione.

(3)

Le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006. Tali regioni dovrebbero pertanto essere escluse dalla riduzione finale in base alla quale la Commissione può adeguare le quote dopo l’estinzione del regime di ristrutturazione.

(4)

A norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, i coltivatori di barbabietole e canne da zucchero destinate alla produzione di zucchero di quota possono presentare una domanda diretta di aiuto alla ristrutturazione a condizione che cessino le consegne di zucchero alle imprese alle quali erano vincolati da contratti di fornitura nel corso della campagna precedente. Se accettano tali domande gli Stati membri devono ridurre le quote delle imprese interessate limitatamente alla percentuale del 10 % di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 318/2006. In tale contesto è necessario modificare il medesimo articolo in modo da consentire la riduzione definitiva delle quote assegnate alle imprese.

(5)

Una sana gestione dello zucchero in regime di intervento pubblico significa che lo zucchero dovrebbe essere rivenduto sul mercato non appena le tendenze del mercato lo consentono al fine di evitare un lungo periodo di magazzinaggio con rischio di deterioramento della qualità. Si ritiene opportuno prevedere la possibilità di rivendita come zucchero industriale.

(6)

A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 è possibile, se necessario, procedere al ritiro di quantitativi di zucchero dal mercato per mantenere l’equilibrio strutturale del mercato a un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento. Attualmente tale misura è attuata mediante la fissazione di una percentuale comune a tutti gli Stati membri da applicare all’intera produzione di quota. La recente esperienza insegna che una simile applicazione lineare può risultare controproducente perché incoraggia i produttori a produrre più del fabbisogno contrattuale per premunirsi nei confronti di un eventuale magazzinaggio obbligatorio dei quantitativi ritirati.

Si considera pertanto opportuno adattare lo strumento del ritiro sostituendo la percentuale lineare con una soglia, da fissare mediante l’applicazione di un coefficiente alla quota assegnata a ciascuna impresa, il cui superamento farebbe scattare il ritiro dei quantitativi prodotti entro quota. In questo modo le imprese dovrebbero poter evitare le conseguenze di un ritiro adattando la propria produzione in modo che non superi il livello della soglia.

(7)

Si considera che l’obiettivo del ritiro possa essere conseguito in condizioni migliori fissando il coefficiente di ritiro in via preventiva entro la metà di marzo della campagna di commercializzazione precedente, perché questo consentirà ai bieticoltori di adattare le semine in funzione del bilancio preventivo. Il regolamento (CE) n. 320/2006 offre la possibilità di rinunciare a quote in cambio del versamento dell’aiuto alla ristrutturazione in due fasi. I quantitativi cui si può rinunciare nella seconda fase non possono essere presi in considerazione per la fissazione del coefficiente di ritiro preventivo della campagna di commercializzazione 2008/09 in quanto i relativi dati non saranno noti prima del 16 marzo 2008, data limite per la fissazione del coefficiente. Occorrerebbe pertanto precisare che tale coefficiente deve essere applicato alle quote ancora disponibili in quel momento.

(8)

Per tener conto di dati aggiornati relativi alla produzione è opportuno prevedere la possibilità di adeguare, se necessario, nel corso della campagna di commercializzazione considerata, il coefficiente di ritiro preventivo fissato nel mese di marzo.

(9)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 i quantitativi ritirati che non sono stati commercializzati come zucchero o isoglucosio industriale devono essere considerati i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Questa regola potrebbe impedire alle imprese che desiderano partecipare al regime di ristrutturazione durante le campagne di commercializzazione 2008/09 e 2009/10 di beneficiare pienamente del regime. Per evitare di ostacolare la ristrutturazione del settore dello zucchero si ritiene necessario esentare, su richiesta dell’impresa, dal ritiro nella campagna di commercializzazione 2007/08, o da un eventuale ritiro nella campagna 2008/09, le imprese che, nel corso della campagna di commercializzazione in cui si applica il ritiro, hanno ottenuto un aiuto alla ristrutturazione ai sensi del regolamento (CE) n. 320/2006 e che di conseguenza rinunceranno alla totalità della loro quota nel corso della campagna di commercializzazione successiva.

(10)

Per incoraggiare una maggiore partecipazione al regime di ristrutturazione si ritiene opportuno prevedere un aumento del coefficiente relativo alla rinuncia totale alla quota per Stato membro nell’ambito del regime di ristrutturazione.

(11)

I titoli di importazione nell’ambito di alcuni regimi preferenziali devono essere rilasciati esclusivamente per le raffinerie a tempo pieno nei limiti del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006. In sede di applicazione di un ritiro non appare opportuno ridurre tale prerogativa, visto che le raffinerie non hanno la stessa possibilità delle imprese produttrici di zucchero di adattare la propria produzione alle soglie di ritiro.

(12)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce le regole applicabili agli accordi interprofessionali. A norma del paragrafo 6 del medesimo articolo gli accordi interprofessionali possono derogare ad alcune di queste regole. È opportuno prevedere che le imprese produttrici di zucchero che non hanno concluso contratti prima della semina per un quantitativo equivalente al loro zucchero di quota possano essere esentate dall’obbligo di versare il prezzo minimo per tutte le barbabietole trasformate in zucchero, come succedeva prima dell’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006.

(13)

L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede l’adeguamento annuale delle quote nazionali e regionali fissate nell’allegato III del medesimo regolamento, mediante l’applicazione di diversi meccanismi attraverso i quali le quote assegnate a singole imprese sono maggiorate o ridotte. Lo stesso articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 fa riferimento anche agli articoli 14 e 19 del regolamento, che riguardano rispettivamente il riporto dello zucchero eccedente e il ritiro di zucchero dal mercato. L’applicazione di questi due articoli non comporta tuttavia aumenti o riduzioni della quota. È quindi opportuno sopprimere il riferimento suddetto.

(14)

È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 318/2006.

(15)

Nel presente regolamento è opportuno tenere conto del fatto che nell’ambito del regime di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, si è già rinunciato all’intera quota di produzione di sciroppo di inulina nel corso della campagna di commercializzazione 2006/07,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 318/2006 è modificato come segue.

1.

Nell’articolo 6, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguata, se del caso, in base a un coefficiente di ritiro preventivo fissato conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.

6.   Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3, 4 e 5.»

2.

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Gestione delle quote

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, le quote fissate nell’allegato III del presente regolamento sono adattate entro il 30 aprile 2008 per la campagna 2008/09 ed entro la fine di febbraio 2009 e 2010 rispettivamente per le campagne di commercializzazione 2009/10 e 2010/11. Gli adeguamenti sono il risultato dell’applicazione degli articoli 8 e 9 del presente regolamento, del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 3 e 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006.

2.   Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione decide entro la fine di febbraio 2010, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero e isoglucosio per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dalla campagna 2010/11. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota assegnata alle imprese.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, negli Stati membri in cui la quota nazionale è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, la percentuale è fissata secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, in applicazione dell’allegato VIII del presente regolamento. Questi Stati membri adeguano la percentuale conformemente all’allegato IX del presente regolamento per ogni impresa stabilita nel loro territorio detentrice di una quota.

Il primo e il secondo comma del presente articolo non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato.»

3.

L’articolo 11 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata per la campagna di commercializzazione 2008/09 e successive ad un’impresa stabilita nel suo territorio, nel rispetto della libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 320/2006. In questo contesto gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, in caso di applicazione dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri adeguano la quota di zucchero assegnata all’impresa interessata applicando la riduzione di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo nei limiti della percentuale fissata al paragrafo 1 del presente articolo.»

4.

Nell’articolo 15, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

lo zucchero e l’isoglucosio ritirati dal mercato a norma degli articoli 19 e 19 bis e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»

5.

Nell’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il seguente trattino:

«oppure

all’uso industriale di cui all’articolo 13.»

6.

L’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Ritiro di zucchero dal mercato

1.   Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato a un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato, la Commissione può decidere di ritirare dal mercato, per una data campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o isoglucosio di quota prodotti in superamento della soglia calcolata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolata, per ogni impresa detentrice di una quota, moltiplicando la quota per un coefficiente da fissare secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, entro il 16 marzo della campagna di commercializzazione precedente in base alle tendenze del mercato previste. Per la campagna 2008/09, tale coefficiente è applicato alla quota dopo le rinunce a norma del regolamento (CE) n. 320/2006 assegnata al più tardi il 15 marzo 2008.

In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, può decidere entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata di adeguare o, qualora una tale decisione non sia stata presa conformemente al primo comma del presente paragrafo, di fissare un coefficiente.

3.   Le imprese detentrici di quota hanno l’obbligo di immagazzinare a proprie spese, fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva, lo zucchero di quota prodotto in superamento della soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero o di isoglucosio ritirati dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto delle tendenze del mercato previste, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, si può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero o dell’isoglucosio ritirati come:

a)

zucchero eccedente o isoglucosio eccedente atto a diventare zucchero industriale o isoglucosio industriale; oppure

b)

una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

4.   Se l’approvvigionamento di zucchero nella Comunità è inadeguato, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, si può decidere che un certo quantitativo di zucchero ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro.

5.   Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercializzazione successiva, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo di tale campagna.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell’articolo 5 sul prezzo minimo.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro a norma del paragrafo 4, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo della campagna di commercializzazione in corso.»

7.

È inserito l’articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Ritiro di zucchero dal mercato durante le campagne di commercializzazione 2007/08, 2008/09 e 2009/10

1.   In deroga all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento negli Stati membri per i quali la quota nazionale di zucchero è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, il coefficiente è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, per le campagne 2007/08, 2008/09 e 2009/10 in applicazione dell’allegato X del presente regolamento.

2.   L’impresa che rinuncia, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento (CE) n. 320/2006, a partire dalla campagna di commercializzazione successiva, all’intera quota che le è stata assegnata, non è soggetta, su sua richiesta, all’applicazione dei coefficienti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale domanda è presentata prima della fine della campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro.»;

8.

Nell’articolo 29, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   È fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 324 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.»

9.

Nell’allegato V, punto VI, il riferimento all’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito da un riferimento all’articolo 10, paragrafo 2.

10.

Sono aggiunti gli allegati VIII, IX e X figuranti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2007 (cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«

ALLEGATO VIII

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DA FISSARE A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

1.

Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:

a)

“percentuale a livello di Stato membro”, la percentuale da fissare conformemente al punto 2 al fine di determinare il quantitativo totale da ridurre a livello dello Stato membro interessato;

b)

“percentuale comune”, la percentuale comune fissata dalla Commissione a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, primo comma;

c)

“riduzione”, la cifra ottenuta dividendo il totale della quota rinunciata nello Stato membro per le quote nazionali fissate nell’allegato III del presente regolamento, nella versione applicabile il 1o luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento all’allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.

2.

La percentuale a livello di Stato membro è pari alla percentuale comune moltiplicata per 1 – [(1/0,6) × la riduzione].

Se il risultato è inferiore a zero la percentuale applicabile è pari a zero.

ALLEGATO IX

CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE ALLE IMPRESE A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, TERZO COMMA

1.

Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:

a)

“percentuale applicabile”, la percentuale da fissare a norma del punto 2 e applicabile alla quota assegnata all’impresa interessata;

b)

“percentuale comune a livello di Stato membro”, la percentuale calcolata per lo Stato membro interessato nel seguente modo:

Qty / Σ [(1 – R/K) × Q]

in cui

Qty

=

quantitativo da ridurre a livello dello Stato membro di cui all’allegato VIII, punto 1, lettera a),

R

=

rinuncia di cui alla lettera c) per una data impresa,

Q

=

quota della stessa impresa disponibile alla fine di febbraio 2010,

K

=

cifra calcolata alla lettera d),

Σ è la somma del prodotto di (1 – R/K) × Q calcolata per ciascuna impresa detentrice di una quota nel territorio dello Stato membro; quando il prodotto è inferiore a zero, essa è pari a zero;

c)

“rinuncia”, la cifra ottenuta dividendo la quantità di quote alla quale l’impresa interessata ha rinunciato per la quota assegnatale a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 11, paragrafi da 1 a 3;

d)

“K” è calcolato in ciascuno Stato membro dividendo la riduzione totale di quota in tale Stato membro [rinunce volontarie più la quantità da ridurre a livello dello Stato membro di cui all’allegato VIII, punto 1, lettera a)] per la sua quota iniziale fissata nell’allegato III del presente regolamento nella versione applicabile il 1o luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento all’allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.

2.

La percentuale applicabile è pari alla percentuale comune a livello di Stato membro moltiplicata per 1 – [(1/K) × la rinuncia].

Se il risultato è inferiore a zero la percentuale applicabile è pari a zero.

ALLEGATO X

CALCOLO DEL COEFFICIENTE DA FISSARE A NORMA DELL’ARTICOLO 19 BIS, PARAGRAFO 1

1.

Ai fini dei calcoli di cui ai punti 2 e 3, si applicano le seguenti definizioni:

a)

“coefficiente a livello di Stato membro”, il coefficiente da fissare a norma del punto 2;

b)

“riduzione”, la cifra ottenuta dividendo il totale della quota di zucchero rinunciata nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell’allegato III del presente regolamento, nella versione applicabile il 1o luglio 2006; per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il calcolo tiene conto della versione dell’allegato III applicabile alla data di adesione alla Comunità;

c)

“coefficiente”, il coefficiente fissato dalla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 2.

2.

Per la campagna di commercializzazione 2007/08, il coefficiente a livello di Stato membro è pari al coefficiente maggiorato di [(1/0,5) × la riduzione] × (1 – il coefficiente).

Se il risultato è superiore a 1 il coefficiente applicabile è pari a 1.

3.

Per le campagne di commercializzazione 2008/09 e 2009/10 il coefficiente a livello di Stato membro è pari al coefficiente maggiorato di [(1/0,6) × la riduzione] × (1 – il coefficiente).

Se il risultato è superiore a 1 il coefficiente applicabile è pari a 1.

»

27.10.2007   

IT

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L 283/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1261/2007 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio (1), è stato adottato per consentire ai produttori di zucchero meno competitivi di abbandonare la loro quota di produzione. La rinuncia alle quote nell’ambito di tale regolamento non ha tuttavia raggiunto il livello inizialmente previsto.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), entro la fine del febbraio 2010 si dovrà procedere ad una riduzione lineare delle quote nazionali e regionali allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dal 2010/2011, tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione. Una simile riduzione lineare potrebbe penalizzare le imprese più competitive e indebolire il settore nel suo insieme. Per evitarlo si ritiene necessario migliorare il funzionamento del regime di ristrutturazione per stimolare la rinuncia alle quote nel suo ambito.

(3)

Risulta che la riluttanza delle imprese produttrici di zucchero a presentare domanda di aiuto alla ristrutturazione sia imputabile alla mancanza di certezza circa l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione di cui potranno beneficiare, poiché a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri possono decidere di aumentare la percentuale minima dell’aiuto riservato ai coltivatori di barbabietola, di canna e di cicoria e per i fornitori di macchinari. Per eliminare tale incertezza è opportuno fissare l’importo dell’aiuto per i coltivatori e i fornitori di macchinari al 10 % dell’aiuto da concedere alle imprese produttrici di zucchero e concedere ai coltivatori interessati un pagamento supplementare per la campagna di commercializzazione 2008/2009. In alcuni casi, è necessario un periodo più lungo di preparazione al processo di ristrutturazione. Se, in tali casi, le imprese decidono di presentare domanda di aiuto alla ristrutturazione a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, e per non svantaggiare i coltivatori in tale evenienza, il pagamento supplementare ai coltivatori dovrebbe essere concesso anche per la campagna di commercializzazione 2009/2010, a condizione che la domanda dell’impresa sia presentata entro il 31 gennaio 2008.

(4)

Per non penalizzare le imprese e i coltivatori che hanno partecipato al regime di ristrutturazione nel corso delle campagne 2006/2007 e 2007/2008, è opportuno versare loro retroattivamente la differenza tra l’importo dell’aiuto concesso per le suddette campagne e l’aiuto che sarebbe stato concesso per la campagna di commercializzazione 2008/2009.

(5)

Per creare un ulteriore incentivo ad aderire al regime di ristrutturazione si ritiene opportuno esentare le imprese che rinunciano, per la campagna 2008/2009, ad una percentuale della loro quota, pari almeno alla percentuale di ritiro loro applicata nella campagna 2007/2008, dal pagamento di una parte del contributo temporaneo per la ristrutturazione da versare a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 per la campagna 2007/2008. L’importo da esentare dovrebbe corrispondere alla percentuale di ritiro suddetta.

(6)

È inoltre opportuno istituire una procedura di presentazione delle domande in due fasi tale da consentire alle imprese che decidono entro il 31 gennaio 2008 di rinunciare a parte della loro quota corrispondente almeno a detta percentuale di ritiro di presentare una seconda domanda entro il 31 marzo 2008 che consenta loro di rinunciare a un’altra parte o alla totalità della loro quota in considerazione della situazione del mercato nota in quella fase.

(7)

Si ritiene che il regime di ristrutturazione darebbe risultati migliori se i produttori avessero la possibilità di rinunciare di propria iniziativa alla produzione di barbabietole o canna da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota. A tal fine, nella campagna di commercializzazione 2008/2009 è opportuno dare ai coltivatori la possibilità di chiedere direttamente l’aiuto previsto all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 a condizione che cessino le consegne di barbabietola o di canna da zucchero alle imprese alle quali erano vincolati da contratti di fornitura nel corso della campagna precedente. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza ridurre la quota delle imprese produttrici di zucchero interessate. In determinati casi potrebbe essere più opportuno ricorrere a questa possibilità a livello di Stati membri piuttosto che a livello di imprese.

(8)

Per evitare di compromettere la redditività economica delle imprese produttrici di zucchero interessate dalle domande di aiuto dei coltivatori, è opportuno limitare la riduzione della quota al 10 % della quota assegnata a ciascuna impresa, che equivale alla percentuale della quota che lo Stato membro può riassegnare nel corso di ogni campagna a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(9)

Se a seguito delle domande di aiuto presentate dai coltivatori la quota che l’impresa produttrice di zucchero detiene subisce una riduzione, è opportuno che detta impresa benefici di un aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006. Di conseguenza, gli importi dell’aiuto concesso dovrebbero corrispondere a quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento. È opportuno tuttavia correggere tali importi al ribasso se l’impresa non adotta misure a favore della manodopera colpita dalla riduzione della quota di produzione.

(10)

È opportuno che un’impresa produttrice di zucchero interessata dalle domande di aiuto presentate dai coltivatori conservi il diritto di presentare una domanda di aiuto alla ristrutturazione, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, fino al 31 gennaio precedente la campagna di commercializzazione considerata, purché rinunci ad una quota corrispondente almeno alla riduzione della quota che sarebbe risultata dalle domande di aiuto presentate dai coltivatori. In questo caso è opportuno che le domande dei coltivatori siano sostituite dalla domanda di aiuto dell’impresa produttrice di zucchero.

(11)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede l’aiuto alla diversificazione. Si è evidenziata la necessità di chiarire il significato del terzo comma del paragrafo 4 di detto articolo. È opportuno specificare che l’aiuto erogabile conformemente a detto articolo in relazione agli interventi previsti a titolo degli assi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3) è limitato dagli importi e dalle aliquote del sostegno di cui all’allegato di detto regolamento.

(12)

L’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede le date dei pagamenti degli aiuti erogati dal fondo di ristrutturazione. L’esperienza dimostra che, a determinate condizioni, l’anticipazione dei pagamenti potrebbe costituire un ulteriore incentivo per l’utilizzazione del fondo. La Commissione dovrebbe pertanto essere autorizzata a decidere in merito a tale misura tenendo conto della disponibilità di mezzi finanziari nell’ambito del fondo.

(13)

È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 320/2006.

(14)

Nel presente regolamento è opportuno tenere conto del fatto che nell’ambito del regime di ristrutturazione si è già rinunciato all’intera quota di produzione di sciroppo di inulina nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007. Non è pertanto più necessario fare riferimento a tale prodotto, né alla materia prima a partire dalla quale si ottiene, ossia la cicoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 320/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

rinunci a una parte o alla totalità della quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e non utilizzi gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la raffinazione di zucchero di canna greggio.

Quest’ultima condizione non si applica:

per il solo impianto di trasformazione in Slovenia, né

per il solo impianto di lavorazione della barbabietola in Portogallo,

esistenti al 1o gennaio 2006, né alle raffinerie a tempo pieno quali definite nel punto 13 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 318/2006.»;

b)

al paragrafo 6, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Un importo pari al 10 % dell’aiuto alla ristrutturazione stabilito al paragrafo 5 è riservato:

a)

ai coltivatori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero che hanno concluso un contratto di fornitura con l’impresa interessata nel corso di un determinato periodo precedente la campagna di commercializzazione di cui al paragrafo 2 per la produzione di zucchero entro la quota pertinente alla quale si è rinunciato;

b)

ai fornitori di macchinari, privati o imprese, che hanno lavorato sotto contratto con i loro macchinari agricoli per i coltivatori, per i prodotti e nel periodo di cui alla lettera a).

Previa consultazione delle parti interessate gli Stati membri stabiliscono il periodo di cui al primo comma.»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 i coltivatori di cui al paragrafo 6, lettera a), percepiscono un pagamento supplementare di 237,5 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata.

Tale pagamento supplementare è effettuato anche per la campagna di commercializzazione 2009/2010 qualora l’impresa interessata rinunci a una parte o alla totalità della quota di zucchero a lei assegnata a partire da tale campagna di commercializzazione a condizione che la domanda sia presentata entro il 31 gennaio 2008.

8.   Il presente paragrafo si applica:

a)

alle imprese che hanno rinunciato in tutto o in parte, nell’ambito del regime di ristrutturazione nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 o 2007/2008, alla quota loro assegnata; e

b)

ai coltivatori interessati dalla rinuncia alla quota di cui alla lettera a).

Se gli importi erogati alle imprese e ai coltivatori nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 sono inferiori agli importi che avrebbero ricevuto se avessero ristrutturato alle condizioni applicabili nella campagna 2008/2009, la differenza viene loro versata retroattivamente.

Lo stesso vale per i produttori di sciroppo di inulina e i coltivatori di cicoria. Questi ultimi sono considerati, a tal fine, ammissibili al pagamento supplementare di cui al paragrafo 7.»;

2)

dopo l’articolo 4, paragrafo 1, è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Le imprese possono presentare una domanda supplementare di aiuto alla ristrutturazione per rinunciare, a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009, ad un’altra parte o alla totalità della quota loro assegnata, entro il 31 marzo 2008 nel caso in cui:

le domande presentate su iniziativa dei coltivatori a norma dell’articolo 4 bis o da un’impresa a norma del paragrafo 1 del presente articolo e intese a rinunciare a una quota a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 sono state accolte, e

la quota così rinunciata corrisponde almeno alla percentuale di ritiro fissata il 16 marzo 2007 dall’articolo 1, paragrafi 1 o 2, del regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (4).

Tuttavia, le imprese situate in Stati membri nei quali la percentuale di ritiro fissata alla data di cui al secondo trattino del primo comma è pari a 0 possono ricorrere alla possibilità prevista in tale comma, indipendentemente dal fatto che la presentazione delle domande su iniziativa dei coltivatori o da parte delle imprese stesse sia avvenuta in precedenza.

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Domanda di aiuto alla ristrutturazione da parte dei coltivatori

1.   Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 i coltivatori di barbabietole da zucchero o canna da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota possono presentare allo Stato membro interessato una domanda diretta per l’ottenimento dell’aiuto di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, accompagnata dall’impegno di cessare le consegne di un determinato quantitativo di barbabietola o di canna da zucchero di quota all’impresa con la quale avevano concluso un contratto di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente.

In deroga al primo comma, nell’ambito di un accordo interprofessionale si può decidere che solo i coltivatori che hanno concluso contratti di fornitura nella campagna di commercializzazione precedente con una stessa impresa sono autorizzati a presentare la domanda di cui al primo comma a condizione che:

la quota assegnata a detta impresa corrisponda almeno al 10 % della rimanente quota di zucchero fissata per lo Stato membro interessato nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, e

il quantitativo della quota di zucchero a cui detta impresa deve rinunciare sommato al quantitativo della quota di zucchero a cui tutte le imprese hanno già rinunciato nello Stato membro interessato a seguito di precedenti domande a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 corrisponda almeno al 60 % della quota di zucchero fissata per detto Stato membro nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 il 20 febbraio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento a detto allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.

2.   Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate entro il 30 novembre 2007. Le domande possono essere presentate a partire dal 30 ottobre 2007.

3.   Lo Stato membro interessato redige un elenco delle domande di cui al paragrafo 1, nell’ordine cronologico di presentazione, e comunica alla Commissione e alle imprese interessate il quantitativo totale delle quote cui si riferiscono le domande ricevute entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 2.

4.   Entro il 15 marzo 2008 lo Stato membro interessato, in base all’ordine cronologico di cui al paragrafo 3 e previa verifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino, accoglie le domande dei coltivatori corrispondenti al massimo al 10 % della quota di zucchero assegnata a ciascuna impresa e riduce in proporzione la quota di zucchero dell’impresa corrispondente, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Tuttavia, nel caso di cui al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato accoglie, alle stesse condizioni, le domande dei coltivatori corrispondenti al massimo al 10 % della rimanente quota di zucchero fissata per detto Stato membro nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

In caso di raggiungimento di uno dei limiti del 10 % di cui al primo comma, lo Stato membro interessato respinge le domande che superano detto limite nell’ordine cronologico di presentazione.

L’impresa interessata stabilisce e attua un piano sociale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera f).

5.   In esito all’accettazione delle domande da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 4, l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione da concedere è il seguente:

a)

per i coltivatori e i fornitori di macchinari, il 10 % dell’importo dell’aiuto corrispondente fissato all’articolo 3, paragrafo 5, lettera c), e per i coltivatori il pagamento supplementare di cui all’articolo 3, paragrafo 7;

b)

per le imprese, l’importo dell’aiuto corrispondente fissato all’articolo 3, paragrafo 5, lettera c), ridotto del 10 %, oppure del 60 % se l’impresa interessata non rispetta la condizione di cui al paragrafo 4, terzo comma, del presente articolo.

6.   I paragrafi 4 e 5 del presente articolo non si applicano se è stata accolta a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 la domanda di un’impresa, a norma dell’articolo 4, con la quale essa rinuncia ad una quota superiore a quella interessata dalle domande dei coltivatori. Lo stesso vale in qualunque caso se è stata accolta a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 la domanda di un’impresa con la quale essa rinuncia a più del 10 % della sua quota.»;

4)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«In caso di presentazione di domande supplementari di aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri decidono, previa verifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino, in merito alla concessione dell’aiuto connesso a tali domande entro fine aprile 2008.»;

5)

all’articolo 6, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è superiore agli importi e alle aliquote del sostegno fissati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;

6)

l’articolo 10, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può decidere di rinviare il pagamento degli aiuti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 finché le risorse finanziarie necessarie saranno state versate al fondo di ristrutturazione o, se le risorse finanziarie necessarie sono disponibili nel fondo suddetto, di anticipare le date del pagamento degli aiuti.»;

7)

all’articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 le imprese soggette all’applicazione della percentuale di ritiro fissata il 16 marzo 2007 dall’articolo 1, paragrafi 1 o 2, del regolamento (CE) n. 290/2007 che rinunciano ad una percentuale della loro quota pari almeno alla medesima percentuale di ritiro, sono esonerate dal versamento di una parte del contributo temporaneo di ristrutturazione da versare per la campagna 2007/2008.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, la riduzione del contributo temporaneo di ristrutturazione è calcolata moltiplicandone l’importo per la percentuale di ritiro fissata a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, o dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 290/2007.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

(4)  GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20.»;


27.10.2007   

IT

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L 283/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1262/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

57,8

MK

42,6

ZZ

50,2

0707 00 05

EG

151,2

JO

190,9

MA

35,8

MK

68,4

TR

162,0

ZZ

121,7

0709 90 70

TR

124,3

ZZ

124,3

0805 50 10

AR

76,0

TR

86,3

ZA

58,5

ZZ

73,6

0806 10 10

BR

248,5

MK

26,1

TR

108,1

US

223,3

ZZ

151,5

0808 10 80

AU

148,5

CL

161,2

MK

35,8

NZ

104,8

US

96,9

ZA

100,6

ZZ

108,0

0808 20 50

AR

49,1

CN

69,0

TR

122,2

ZZ

80,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


27.10.2007   

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REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 290/2007 per quanto concerne il fabbisogno di approvvigionamento per la raffinazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (2), ha fissato al 13,5 % la percentuale di ritiro per tale campagna di commercializzazione.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 290/2007 ha modificato il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 applicandovi una riduzione pari alla percentuale di ritiro, conformemente al disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione in vigore al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 290/2007. Conformemente al disposto dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1260/2007 del Consiglio (3), il suddetto fabbisogno non è modificato da un ritiro applicato alla produzione di zucchero e di isoglucosio entro quota. La riduzione del suddetto fabbisogno deve essere pertanto soppressa.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 290/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 290/2007 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20.

(3)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


27.10.2007   

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REGOLAMENTO (CE) N. 1264/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

In base alle modifiche introdotte nel regolamento (CE) n. 320/2006 dal regolamento (CE) n. 1261/2007 del Consiglio (2), è necessario adeguare il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione (3) di conseguenza e chiarire alcuni termini in esso utilizzati.

(2)

L’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 fissa al 10 % la percentuale dell’aiuto alla ristrutturazione spettante ai coltivatori e ai fornitori di macchinari. Non sono pertanto più necessarie decisioni che fissino il livello di tale percentuale, come avveniva in passato, ed occorre meno tempo alle autorità degli Stati membri per determinare la percentuale dell’aiuto spettante ai coltivatori, da un lato, e ai fornitori di macchinari, dall’altro. Il periodo di tempo necessario per le consultazioni tra imprese e coltivatori di cui all’articolo 2, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006 può pertanto essere ridotto.

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri sono tenuti a stabilire il periodo di riferimento nel corso del quale i coltivatori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero forniscono i loro prodotti. Nel caso in cui i coltivatori si avvalgano del diritto di presentare una domanda di aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, il paragrafo 1, primo comma, del suddetto articolo stabilisce che tale periodo deve corrispondere alla campagna di commercializzazione che precede quella del 2008/2009, ovvero la campagna di commercializzazione 2007/2008. A fini di chiarezza occorre provvedere a che gli Stati membri fissino la campagna di commercializzazione 2007/2008 in tale contesto.

(4)

L’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006 attribuisce ai coltivatori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero il diritto di presentare, di propria iniziativa, una domanda di aiuto alla ristrutturazione. Le imprese interessate da tali domande sono tenute a presentare un piano sociale a norma del paragrafo 4, terzo comma, del suddetto articolo. Occorre precisare il termine per la presentazione e gli elementi che vi devono figurare.

(5)

Occorre stabilire le modalità della procedura per la presentazione delle domande da parte dei coltivatori, in particolare per quanto concerne gli elementi che vi devono figurare, gli indirizzi a cui possono essere presentate, lasciando tuttavia agli Stati membri la facoltà di stabilire ulteriori mezzi di trasmissione. È inoltre opportuno chiarire i casi in cui la presentazione di più di una domanda per coltivatore comporta l’inammissibilità di tutte le domande.

(6)

In base al numero di domande presentate dai coltivatori e all’incidenza che tali domande hanno sulla quantità della quota delle imprese interessate, queste ultime dovranno decidere se vogliono presentare a loro volta una domanda a titolo dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006. Una volta pervenute le domande dei coltivatori, gli Stati membri devono inoltre decidere rapidamente sul seguito da dare alle stesse. È pertanto importante che la situazione relativa alle domande presentate non possa subire mutamenti e che la domanda presentata da un coltivatore non possa più essere ritirata.

(7)

È inoltre opportuno determinare la procedura che dovranno seguire gli Stati membri per le comunicazioni da trasmettere alle imprese interessate dalle domande dei coltivatori nonché alla Commissione, e per quanto concerne le decisioni relative all’accettazione di tali domande.

(8)

Per redigere un elenco cronologico delle domande, provenienti sia dai coltivatori che dalle imprese, occorre fissare come data di presentazione delle domande dei coltivatori la data di presentazione dell’ultima domanda presentata da un coltivatore per ciascuna impresa che non abbia essa stessa presentato una domanda ammissibile a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006.

(9)

Occorre stabilire norme per l’elaborazione dell’elenco cronologico delle domande dei coltivatori di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006, nel caso in cui siano presentate contemporaneamente più domande di questo tipo e qualora la quantità di zucchero oggetto di tali domande sia superiore alla percentuale massima di cui al paragrafo 4 del suddetto articolo.

(10)

L’articolo 4, paragrafi 1 e 1 bis, del regolamento (CE) n. 320/2006 consente alle imprese che chiedono un aiuto alla ristrutturazione per la rinuncia alle quote a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 di presentare le domande in due fasi: una prima domanda fino al 31 gennaio 2008 e una seconda domanda fino al 31 marzo 2008. Il considerando n. 6 del regolamento (CE) n. 1261/2007, che introduce tale possibilità, fa riferimento all’istituzione di una procedura in due fasi per la presentazione delle domande. È pertanto opportuno prevedere che le domande iniziali delle imprese relative alla rinuncia a una quota possano essere riconsiderate alla luce della domanda supplementare, nella misura in cui una quota supplementare è attribuita ad uno o più zuccherifici interessati o le domande iniziali presentate a titolo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o c), sono riconsiderate quali domande a titolo dell’articolo 3, paragrafo 1, rispettivamente lettera a) o b). Dato che tale domanda supplementare ha un’incidenza sugli obblighi da rispettare, occorre elaborare e allegare alla domanda un piano di ristrutturazione riveduto, che tenga conto dell’aumento della quota cui l’impresa deve rinunciare e degli obblighi connessi alle disposizioni contenute nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.

(11)

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 968/2006 stabilisce le date entro le quali la Commissione fissa gli importi da assegnare a ciascuno Stato membro a carico del fondo di ristrutturazione. Poiché il presente regolamento introduce diversi tipi di procedure di presentazione delle domande, occorre prevedere un periodo più lungo per la fissazione di tali importi da parte della Commissione.

(12)

L’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede pagamenti retroattivi in determinate situazioni. Occorre stabilire le norme per determinare la procedura da applicarsi in tale contesto, in particolare per stabilire il livello di tali pagamenti e la data entro la quale devono essere effettuati.

(13)

L’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede la riduzione del contributo temporaneo per la ristrutturazione nel caso in cui le imprese rinuncino ad una percentuale della loro quota pari almeno alla percentuale di ritiro a cui erano soggette a titolo del regolamento (CE) n. 290/2007. Il paragrafo 5 del suddetto articolo fissa due rate per il versamento del contributo per la ristrutturazione. Dal momento che i dati per il calcolo della riduzione di tale contributo non saranno disponibili allo scadere della prima rata, occorre prevedere che la riduzione sia dedotta dalla seconda rata versata dalle imprese.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 968/2006.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 968/2006 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Ai fini del presente regolamento s’intende per:

i)

“domanda”: la domanda presentata da un’impresa produttrice di zucchero, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006;

ii)

“domanda del coltivatore”: la domanda presentata da un coltivatore di barbabietola da zucchero o canna da zucchero, a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le consultazioni si svolgono in almeno due riunioni e durano per un massimo di 20 giorni dalla data in cui l’impresa ha notificato la convocazione alle parti interessate, salvo se viene raggiunto un accordo prima di tale termine.

In deroga al primo comma, per le domande di aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 320/2006, le consultazioni durano per un massimo di 10 giorni e si svolgono in almeno una riunione.»;

3)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Al più tardi entro i venti giorni successivi al ricevimento della copia della convocazione delle consultazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lo Stato membro informa le parti interessate dal piano di ristrutturazione della propria decisione in merito:»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al paragrafo 1, se entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 l’autorità competente non ha ricevuto alcuna domanda ammissibile da parte di un’impresa, ma ha ricevuto domande ammissibili di coltivatori, lo Stato membro informa le parti della propria decisione riguardo a ciascuna impresa interessata entro il 15 febbraio 2008. In tal caso, gli Stati membri fissano come campagna di commercializzazione 2007/2008 il periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006.»;

4)

all’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Il piano sociale di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006 è presentato entro il 31 gennaio 2008. Il piano sociale indica l’incidenza che ha sulla manodopera la riduzione della quota risultante dalle domande dei coltivatori, nonché le azioni e le misure previste a favore della manodopera, specificandone i costi.»;

5)

è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Domanda di aiuto alla ristrutturazione da parte dei coltivatori

1.   La domanda del coltivatore contiene almeno i seguenti elementi:

a)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

b)

il nome e l’indirizzo dell’impresa interessata dalla domanda;

c)

la quantità di zucchero bianco e/o il volume di barbabietole/canna e/o gli ettari per i quali il coltivatore vanta diritti di fornitura nei confronti dell’impresa di cui alla lettera b) nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008 per la produzione di zucchero di quota;

d)

il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui è tenuto a rinunciare;

e)

se del caso, un documento che comprovi l’esistenza dei diritti di fornitura per la campagna di commercializzazione 2007/2008 di cui alla lettera c);

f)

una dichiarazione del coltivatore in cui quest’ultimo attesta di aver preso atto delle condizioni relative al regime di aiuto;

g)

una dichiarazione del coltivatore in cui quest’ultimo attesta di non aver trasferito a terzi i propri diritti di fornitura di cui alla lettera d);

h)

la firma del richiedente.

2.   Ogni domanda di aiuto alla ristrutturazione presentata dal coltivatore si riferisce ad un unico prodotto (barbabietola/canna) e a una singola impresa. Nel caso in cui il coltivatore vanti diritti di fornitura per più di un prodotto e/o nei confronti di più di un’impresa, può presentare una domanda per prodotto e/o impresa.

3.   Una volta presentata, la domanda del coltivatore non può essere ritirata, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, paragrafo 5.»;

6)

all’articolo 8, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«Entro i due giorni lavorativi successivi all’emissione della ricevuta, l’autorità competente dello Stato membro ne informa i servizi della Commissione mediante il modulo riportato nell’allegato I. Se del caso, sono utilizzati moduli distinti per ciascun prodotto e per ciascuna campagna di commercializzazione.»;

7)

è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Ricevimento della domanda di aiuto alla ristrutturazione presentata dal coltivatore

1.   La domanda del coltivatore è presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’impresa interessata, o all’indirizzo indicato nell’allegato II per lo Stato membro pertinente o, se del caso, ad ogni altro indirizzo o tramite ogni altro mezzo di trasmissione comunicato dall’autorità dello Stato membro interessato competente al riguardo. Ogni domanda del coltivatore è inviata ad un solo indirizzo e contiene gli elementi di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 1.

Qualora un coltivatore presenti più di una domanda per lo stesso prodotto e la stessa impresa, o la stessa domanda a più di un indirizzo, la o le domande presentate non sono ammissibili.

2.   Le domande dei coltivatori devono pervenire all’autorità competente tra le ore 0.00 del 30 ottobre 2007 e le ore 24.00 del 30 novembre 2007. L’ora di riferimento è quella del luogo di destinazione. Le domande pervenute prima del 30 ottobre 2007 o dopo il 30 novembre 2007 non sono prese in considerazione.

3.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri calcolano in via provvisoria il quantitativo della quota interessata dalle domande dei coltivatori. I dati relativi alle domande dei coltivatori, in particolare l’identità dei richiedenti, non sono divulgati a terzi.

Le comunicazioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 contengono tutti i quantitativi corrispondenti ai diritti di fornitura oggetto di rinuncia e per i quali sono state presentate delle domande.»;

8)

l’articolo 9 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se la domanda viene accolta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro i due giorni lavorativi successivi alla decisione, mediante il modulo riportato nell’allegato I.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«6.   L’autorità competente, se non ha ricevuto da un’impresa alcuna domanda ammissibile entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, esamina le domande dei coltivatori riguardanti detta impresa verificando i seguenti aspetti:

a)

esistenza di diritti di fornitura nei confronti dell’impresa in questione nel 2007/2008;

b)

volume richiesto in equivalente di zucchero bianco, in base ai diritti di fornitura o, se si fa riferimento al volume di barbabietole o agli ettari, utilizzando il coefficiente di conversione applicabile in base all’accordo concluso dal settore, oppure, in assenza di tale coefficiente, utilizzando un coefficiente fissato dall’autorità competente dello Stato membro dopo aver consultato i rappresentanti dell’impresa e i coltivatori interessati.

L’autorità competente dello Stato membro informa la Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 della quantità totale della quota che deve essere ridotta tenuto conto delle domande ammissibili presentate dai coltivatori per ciascuna delle imprese interessate, utilizzando il modulo riportato nell’allegato I del presente regolamento.

7.   L’autorità competente dello Stato membro decide sull’ammissibilità del piano sociale che l’impresa è tenuta a presentare, informando l’impresa e la Commissione della propria decisione almeno 10 giorni lavorativi prima del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.»;

9)

l’articolo 10 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«Tuttavia, qualora le domande presentate dai coltivatori riguardino un’impresa che non ha essa stessa presentato una domanda ammissibile entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, il momento della presentazione di cui al primo comma del presente paragrafo è il momento di presentazione dell’ultima domanda presentata da un coltivatore e concernente la quota di detta impresa.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione valuta le risorse finanziarie disponibili a titolo del fondo di ristrutturazione:

a)

per tutte le domande riguardanti la campagna di commercializzazione successiva ricevute entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento e ritenute ammissibili dall’autorità competente dello Stato membro, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti;

b)

per tutte le domande presentate da coltivatori, concernenti imprese che non hanno presentato una domanda ammissibile per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e pervenute entro il termine di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2, del suddetto regolamento, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti, fino a concorrenza del 10 % di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 4, del suddetto regolamento.»;

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5.   Nel caso in cui siano presentate contemporaneamente più domande ammissibili da parte di coltivatori e qualora i quantitativi delle consegne che devono cessare a titolo di tali domande superino uno dei limiti del 10 % di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, lo Stato membro informa i richiedenti interessati che alle rispettive domande sarà applicato un coefficiente di riduzione proporzionale. In deroga all’articolo 7 bis, paragrafo 3, i richiedenti hanno in questo caso la facoltà di ritirare le loro domande per iscritto entro 5 giorni lavorativi. Il coefficiente da applicare alle restanti domande è in tal caso corretto di conseguenza.

6.   Entro il termine di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, l’autorità competente dello Stato membro:

a)

notifica ai coltivatori la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione;

b)

fornisce alle imprese interessate l’elenco dei coltivatori interessati, indicando per ciascuno il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui essi hanno rinunciato;

c)

notifica all’impresa interessata la quantità della quota così ridotta.

7.   La quantità totale della quota ridotta per ciascuna impresa a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006 è comunicata alla Commissione.»;

10)

è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Situazione speciale per quanto riguarda le domande supplementari di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione

1.   Se, per uno zuccherificio al quale è stato concesso un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 320/2006 dietro presentazione di una domanda a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, viene presentata un’ulteriore domanda per l’aiuto alla ristrutturazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1 bis, del suddetto regolamento per la rinuncia ad una quota supplementare, il piano di ristrutturazione da accludere a tale domanda si basa sulla quota totale oggetto di rinuncia e sostituisce il piano di ristrutturazione presentato nell’ambito della prima domanda e accettato a norma dell’articolo 5 del suddetto regolamento.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui la prima domanda e la domanda supplementare siano presentate per ottenere un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006.

2.   Se, per uno zuccherificio al quale è stato concesso un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dietro presentazione di una domanda a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, viene presentata un’ulteriore domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1 bis, del suddetto regolamento per la rinuncia ad una quota supplementare al fine di ottenere un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, la domanda precedente può essere riconsiderata per la concessione dell’aiuto a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, a condizione che il piano di ristrutturazione da accludere alla domanda supplementare si basi sulla quota totale oggetto di rinuncia e che detto piano di ristrutturazione sostituisca il piano di ristrutturazione presentato nell’ambito della prima domanda e accettato a norma dell’articolo 5 del suddetto regolamento.

Le stesse disposizioni si applicano per le prime domande presentate per la concessione di un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006, se la domanda supplementare è presentata per ottenere un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), rispettivamente, del suddetto regolamento.»;

11)

all’articolo 13, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Entro il 31 maggio 2008 per la campagna di commercializzazione 2008/2009 ed entro il 31 marzo 2009 per la campagna 2009/2010, la Commissione fissa gli importi da assegnare a ciascuno Stato membro a carico del fondo di ristrutturazione per:»;

12)

il titolo del capo V è sostituito dal seguente:

 

«PAGAMENTO DEGLI AIUTI E DEL CONTRIBUTO TEMPORANEO PER LA RISTRUTTURAZIONE»;

13)

all’articolo 16, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, qualora l’autorità competente dello Stato membro constati che le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte prima del pagamento di una delle rate, tale pagamento non è subordinato alla costituzione di una cauzione.»;

14)

è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Pagamento dell’aiuto alla ristrutturazione retroattivo ai coltivatori e alle imprese che hanno effettuato una ristrutturazione nel 2006/2007 e nel 2007/2008

1.   I pagamenti retroattivi di cui all’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 320/2006 riguardano gli importi che costituiscono la differenza positiva tra l’aiuto concesso alle imprese e ai coltivatori durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 e l’aiuto che avrebbe dovuto essere concesso alle condizioni vigenti per la campagna di commercializzazione 2008/2009.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 30 novembre 2007, le percentuali da essi fissate per i coltivatori e i fornitori di macchinari a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 per tutte le domande di aiuto alla ristrutturazione accolte per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008.

La Commissione fissa per ogni Stato membro gli importi che possono quindi essere concessi retroattivamente.

2.   I pagamenti retroattivi sono effettuati nel giugno 2008.

Il disposto dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, si applica in quanto compatibile.»;

15)

all’articolo 22, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Le cauzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 16 bis, paragrafo 2, e all’articolo 18, paragrafo 2, sono svincolate solo se ricorrono le seguenti condizioni:»;

16)

al capo V è aggiunto l’articolo 22 bis seguente:

«Articolo 22 bis

Contributo temporaneo per la ristrutturazione

La riduzione del contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 è dedotta dalla seconda rata versata dalle imprese interessate entro il 31 ottobre 2008, in conformità del suddetto articolo, paragrafo 5, secondo comma, secondo trattino.»;

17)

l’allegato del regolamento (CE) n. 968/2006 è rinumerato e diviene l’allegato I;

18)

è inserito l’allegato II, il cui testo corrisponde a quello dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(2)  Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Indirizzi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1

 

Belgique/België:

Bureau de coordination agricole

WTC 3, Boulevard Simon Bolivar 30

4e étage, bureau 55

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 208 35 68

Landbouwbureau

WTC 3, Simon Bolivarlaan 30

4e verdieping, bureel 55

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 208 35 68

 

България:

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция

бул. „Цар Борис III“ 136

София (Sofia) 1618

Тел. (359-2) 818 72 02

Факс (359-2) 818 71 67

 

Česká republika:

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 875

E-mail: Sarka.Dubovicka@szif.cz

 

Danmark:

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

 

Deutschland:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 312

D-53168 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-3704 oder 3640

Fax (49-228) 68 45-3985, 3276 oder 3624

 

Ελλάδα:

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (OΠEKEΠE)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (30) 210 228 33 54

Φαξ (30) 210 221 15 01

E-mail: g.kentros@opekepe.gr

 

España:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),

Subdirección General de Sectores Especiales

http://www.fega.es

 

France:

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) TSA 20002

F-93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Fax (33) 174 90 01 30

 

Italia:

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Area Autorizzazioni pagamenti

PAC prodotti animali, seminativi e foraggi-zucchero

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Tel. (39) 06 49 49 92 47

Fax (39) 06 49 49 90 72

E-mail: uo.seminativi@agea.gov.it

 

Lietuva:

Nacionalinė mokėjimo agentūra

prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g.17

LT 08111 Vilnius

Tel.: (370) 5 252 69 99; 252 67 03

Faksas (370) 5 252 69 45

El. paštas paraiska@nma.lt

 

Magyarország:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Központi Hivatal

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Fax: (36-1) 219 62 59

 

Nederland:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

6041 CB Roermond

Nederland

 

Österreich:

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.

(43-1) 33 15 12 09

(43-1) 33 15 12 31

Fax (43-1) 33 15 13 03

E-Mail: zucker@ama.gv.at

 

Polska:

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku

15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4

tel. (0 85) 664 31 50

faks (0 85) 664 31 60

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy

85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57

tel. (0 52) 584 92 92, 584 92 10

faks (0 52) 584 15 03

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gdyni

81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1

tel. (0 58) 669 43 00

faks (0 58) 669 83 21

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. gen. Sikorskiego 20 C

tel. (0 95) 728 26 58

faks (0 95) 728 27 86

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Katowicach

40-476 Katowice, Plac pod Lipami 5

tel. (0 32) 359 49 00

faks (0 32) 359 49 34

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach

25-323 Kielce, ul. Piaskowa 18

tel. (0 41) 343 31 90

faks (0 41) 368 70 49

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

31-038 Kraków, ul. Starowiślna 13

tel. (0 12) 424 09 40

faks (0 12) 426 49 10

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

20-126 Lublin, ul. Unicka 4

tel. (0 81) 444 45 30

faks (0 81) 444 45 32

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18

tel. (0 42) 684 55 21

faks (0 42) 684 67 65

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie

10-959 Olsztyn, ul. Partyzantów 1/2

tel. (0 89) 523 78 65; 527 74 58

faks (0 89) 527 92 49

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu

45-301 Opole, ul. Horoszkiewicza 6

tel. (0 77) 441 70 00

faks (0 77) 441 70 01

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu

60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90

tel. (0 61) 852 14 33

faks (0 61) 853 67 95

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie

35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 32

tel. (0 17) 864 20 28

faks (0 17) 864 20 30

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 21

tel. (0 91) 464 82 00

faks (0 91) 422 57 76

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

04-076 Warszawa, ul. Waszyngtona 146

tel. (0 22) 515 81 33

faks (0 22) 515 81 13

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30

tel. (0 71) 335 01 51

faks (0 71) 335 01 79

 

Portugal:

Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas

IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

R. Castilho n.o 45 a 51

P-1269-163 LISBOA

Tel.: (351) 213 84 60 00

Fax: (351) 213 84 61 70

E-mail: ifap@ifap.min-agricultura.pt

 

România:

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

Bulevardul Carol I nr. 17

Sector 2

Cod poștal 030161

București

România

Tel: (40-21) 305 48 60

Fax: (40-21) 305 48 13

e-mail: zahar@apia.org.ro

 

Slovensko:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421) 918 61 24 51, (421) 918 61 24 50

Fax: (421) 53 41 26 65

E-mail: andrea.robova@apa.sk, dusan.tlstovic@apa.sk

 

Suomi/Finland:

Maaseutuvirasto Mavi

Kirjaamo

PL 256

FI-00101 Helsinki

P. (358-20) 772 57 43

F. (358-9) 16 05 42 02

 

Sverige:

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn. (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

 

United Kingdom:

The Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne NE4 7YH

United Kingdom

Tel. (44 191) 226 50 79

Fax (44 191) 226 51 01

E-mail: beetgrowersinitiative@rpa.gsi.gov.uk»


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1265/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’aumento del traffico aereo all’interno della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN) ha imposto un aumento delle capacità di gestione del traffico aereo. Ne è conseguita l’esigenza di miglioramenti a livello operativo — quale la risettorizzazione dello spazio aereo — che, a sua volta, ha comportato la richiesta di assegnazione di nuove frequenze VHF.

(2)

A causa delle difficoltà nel soddisfare la richiesta di nuove frequenze VHF nella banda 117,975-137 MHz dedicata al servizio aeronautico di comunicazioni radio mobili e tenuto conto dei limiti cui deve sottostare un aumento delle frequenze attribuite o il riutilizzo delle frequenze, l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) ha deciso di ridurre la spaziatura tra i canali da 25 a 8,33 kHz.

(3)

In seguito alle decisioni adottate dall’ICAO nel 1994 e 1995, nell’ottobre 1999 la spaziatura di 8,33 kHz fra i canali è stata introdotta al di sopra del livello di volo 245 nella regione EUR dell’ICAO. Inizialmente, 7 Stati hanno resa obbligatoria l’installazione a bordo dell’aeromobile di apparecchiature radio con spaziatura dei canali di 8,33 kHz, e successivamente altri 23 Stati hanno imposto tale obbligo dall’ottobre 2002.

(4)

Tenuto conto del previsto aumento della domanda di frequenze VHF, nel 2002 l’ICAO ha deciso di procedere all’introduzione di una spaziatura fra i canali di 8,33 kHz anche al di sotto del livello di volo 245 e ha chiesto all’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) di gestirne l’attuazione. Di conseguenza, la Commissione permanente di Eurocontrol ha raccomandato di procedere all’introduzione della spaziatura fra i canali di 8,33 kHz al di sopra del livello di volo 195 nella regione EUR dell’ICAO a partire dal 15 marzo 2007.

(5)

Si prevede che nei prossimi anni il traffico aereo continuerà ad aumentare, con conseguente domanda di altre frequenze VHF. L’introduzione della spaziatura di 8,33 kHz al di sopra del livello di volo 195 va quindi considerata semplicemente come una prima tappa che sarà opportuno riesaminare a tempo debito, in vista di una sua eventuale estensione, sulla base di un’analisi adeguata delle sue ripercussioni operative, economiche e sulla sicurezza.

(6)

In applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 a Eurocontrol è stato affidato il mandato di definire prescrizioni per l’introduzione coordinata delle comunicazioni vocali terra-aria basate su una riduzione della spaziatura dei canali a 8,33 kHz. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 12 ottobre 2006 concernente il suddetto mandato.

(7)

Per assicurare l’interoperabilità è necessario che i sistemi di comunicazione vocale con spaziatura di 8,33 kHz, di terra e di bordo, siano conformi ad alcune prescrizioni minime comuni in materia di prestazioni.

(8)

L’applicazione uniforme di procedure specifiche all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo è essenziale per conseguire l’interoperabilità e l’operatività senza discontinuità.

(9)

Le informazioni circa la disponibilità a bordo di apparecchiature radio con spaziatura di 8,33 kHz devono essere inserite nel piano di volo, elaborate e trasmesse da un ente di controllo del traffico aereo all’altro.

(10)

Il presente regolamento non deve includere le operazioni e l’addestramento militari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.

(11)

In una dichiarazione generale sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo (3), gli Stati membri si sono detti pronti a cooperare tra loro, tenendo conto delle esigenze militari nazionali, affinché il concetto di uso flessibile dello spazio aereo sia pienamente e uniformemente applicato in tutti gli Stati membri da tutti gli utenti dello spazio aereo. A tal fine, è necessario che tutti gli utilizzatori dello spazio aereo effettuino le comunicazioni vocali terra-bordo con una spaziatura tra canali ridotta a 8,33 kHz.

(12)

La gestione di aeromobili di Stato, operanti nell’ambito del traffico aereo generale, che non dispongono di apparecchiature con spaziatura di 8,33 kHz può comportare un aumento del carico di lavoro per il controllo del traffico aereo e avere conseguenze negative sulla capacità e sui livelli di sicurezza della rete europea di gestione del traffico aereo. Per limitare al massimo tali conseguenze è necessario equipaggiare la maggior percentuale possibile di aeromobili di Stato con apparecchiature radio con spaziatura di 8,33 kHz.

(13)

Gli aeromobili di Stato da trasporto rappresentano la principale categoria di aeromobili di Stato operanti come traffico aereo generale nello spazio aereo in cui si applica il presente regolamento. Assicurare che tali aeromobili di Stato dispongano di apparecchiature radio con spaziatura di 8,33 kHz costituisce pertanto una priorità.

(14)

Vincoli di natura tecnica o finanziaria possono impedire agli Stati membri di equipaggiare determinate categorie di aeromobili di Stato con apparecchiature radio con spaziatura di 8,33 kHz. Occorre che questi casi siano portati a conoscenza della Commissione.

(15)

Per mantenere i livelli di sicurezza, occorre che i fornitori di servizi di navigazione aerea elaborino piani relativi alla gestione degli aeromobili di Stato che non possono essere equipaggiati di radio con spaziatura di 8,33 kHz.

(16)

Per mantenere o migliorare i livelli di sicurezza attuali delle operazioni, occorre imporre agli Stati membri di garantire che gli interessati effettuino una valutazione della sicurezza che comprenda l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi. L’applicazione armonizzata di tali procedure ai sistemi disciplinati dal presente regolamento richiede l’individuazione di prescrizioni specifiche di sicurezza per tutti i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione.

(17)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 552/2004, è opportuno che le norme di attuazione per l’interoperabilità descrivano le procedure specifiche per la valutazione della conformità o dell’idoneità all’uso dei componenti, nonché per la verifica dei sistemi.

(18)

Il livello di maturità del mercato dei componenti oggetto del presente regolamento è tale che la loro conformità o idoneità all’uso possono essere valutate in modo soddisfacente mediante il controllo di fabbricazione interno, utilizzando procedure basate sul modulo A dell’allegato della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (4).

(19)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico istituito dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’introduzione coordinata delle comunicazioni vocali bordo-terra basate su una spaziatura dei canali radio di 8,33 kHz.

2.   Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di comunicazioni vocali bordo-terra basati su una canalizzazione di 8,33 kHz, nell’ambito della banda 117,975-137 MHz dedicata al servizio aeronautico di comunicazioni radio mobili, ai loro componenti e alle procedure correlate, nonché ai sistemi di elaborazione dei dati di volo utilizzati dagli enti di controllo del traffico aereo che forniscono servizi al traffico aereo generale, ai loro componenti e alle procedure correlate.

3.   Il presente regolamento si applica a tutti i voli effettuati come traffico aereo generale al di sopra del livello di volo 195, all’interno dello spazio aereo della regione EUR dell’ICAO nel quale gli Stati membri sono responsabili della fornitura di servizi di traffico aereo conformemente al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ad eccezione dell’articolo 4 che si applica anche al di sotto del livello di volo 195.

4.   Ai sensi dell’articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione (6), gli Stati membri possono concedere deroghe agli obblighi relativi alle dotazioni di bordo di cui al presente regolamento per i voli effettuati secondo le regole del volo a vista.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 549/2004.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«canalizzazione a 8,33 kHz», è una separazione di 8,33 kHz tra canali adiacenti;

2)

«canale», è una designazione numerica utilizzata ai fini della sintonizzazione delle apparecchiature di comunicazione vocale, che consente l’identificazione univoca della frequenza di comunicazione radio in questione e della spaziatura tra i canali;

3)

«ente di controllo del traffico aereo» (di seguito «ente ATC»), è — a seconda dei casi — un centro di controllo d’area, un ente di controllo di avvicinamento oppure una torre di controllo di aerodromo;

4)

«centro di controllo d’area» (di seguito «ACC»), è un ente istituito per fornire i servizi di controllo del traffico aereo ai voli controllati nelle aree di controllo sotto la sua responsabilità;

5)

«voli effettuati secondo le regole del volo a vista» (di seguito «voli VFR»), sono i voli effettuati secondo le regole del volo a vista conformemente alla definizione di cui all’allegato 2 (7) della convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale;

6)

«assegnazione di frequenze VHF», è l’assegnazione di una frequenza VHF a un servizio aeronautico per il funzionamento delle apparecchiature di comunicazione vocale;

7)

«sistema di offset della portante», è un sistema utilizzato in situazioni in cui non è possibile assicurare la copertura radio mediante un’unica combinazione di trasmettitore e ricevitore e in cui, per minimizzare i problemi di interferenza, i segnali sono spostati rispetto alla frequenza della portante principale;

8)

«copertura operativa specificata», è il volume di spazio aereo all’interno del quale è assicurato un determinato servizio e nel quale le frequenze assegnate a questo servizio sono protette;

9)

«operatore», è la persona, l’organizzazione o l’impresa che effettua o che offre di effettuare operazioni di trasporto aereo;

10)

«postazione operativa», sono i mobili e le apparecchiature tecniche mediante i quali un membro del personale dei servizi del traffico aereo svolge i compiti correlati alla propria mansione;

11)

«radiotelefonia», è una forma di comunicazione radio destinata principalmente allo scambio di informazioni in forma vocale;

12)

«lettera di accordo», è un accordo tra due enti ATC adiacenti che specifica le modalità di coordinamento delle loro rispettive responsabilità ATC;

13)

«sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo» o «IFPS», è un sistema che fa parte della rete europea di gestione del traffico aereo mediante il quale viene fornito un servizio centralizzato di elaborazione e di diffusione dei piani di volo, che si occupa di ricevere, convalidare e distribuire i piani di volo all’interno dello spazio aereo di cui al presente regolamento;

14)

«aeromobile di Stato», è qualsiasi aeromobile utilizzato dalle forze armate, dai servizi di dogana e dalla polizia;

15)

«aeromobile di Stato di tipo trasporto», è un aeromobile di Stato ad ala fissa concepito per il trasporto di persone o di merci.

Articolo 3

Prescrizioni in materia di interoperabilità e di prestazioni

1.   Fatto salvo l’articolo 5, gli operatori provvedono affinché, entro il 15 marzo 2008, i loro aeromobili siano equipaggiati con apparecchiature radio con canalizzazione a 8,33 kHz.

2.   In aggiunta alla compatibilità con la canalizzazione a 8,33 kHz, le apparecchiature di cui al paragrafo 1 sono in grado di sintonizzare i canali con spaziatura di 25 kHz e di operare in un ambiente in cui le frequenze della portante sono spostate.

3.   I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché, entro il 3 luglio 2008, tutte le frequenze VHF vocali assegnate a un servizio aeronautico siano convertite alla canalizzazione 8,33 kHz per i settori con un livello inferiore fissato al livello di volo 195 o al di sotto.

4.   Il paragrafo 3 non si applica ai settori in cui è utilizzato un sistema di offset della portante di 25 kHz.

5.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le assegnazioni di frequenze VHF appropriate siano comunicate ai fornitori di servizi di navigazione aerea.

6.   I fornitori di servizi di navigazione aerea effettuano le assegnazioni di frequenze VHF di cui al paragrafo 5. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia possibile conformarsi al paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione i motivi di tale impossibilità.

7.   I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché i sistemi di comunicazione vocale con canalizzazione 8,33 kHz siano conformi alle norme ICAO riportate nell’allegato I, paragrafo 1.

8.   I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché i loro sistemi di comunicazione vocale con canalizzazione 8,33 kHz permettano una comunicazione vocale accettabile dal punto di vista operativo tra controllori e piloti all’interno della copertura operativa specificata.

9.   I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché le prestazioni del componente trasmettitore/ricevitore di terra installato all’interno dei sistemi di comunicazione vocale con canalizzazione 8,33 kHz siano conformi alle norme ICAO specificate nell’allegato I, paragrafo 1, in relazione alla stabilità della frequenza, alla modulazione, alla sensibilità, alla larghezza di banda equivalente accettabile e al livello di reiezione del canale adiacente.

10.   Gli operatori provvedono affinché le prestazioni dei sistemi di comunicazione vocale con canalizzazione 8,33 kHz installati a bordo dei loro aeromobili in applicazione del paragrafo 1 siano conformi alle norme ICAO riportate nell’allegato I, paragrafo 2.

11.   Il documento dell’Organizzazione europea delle apparecchiature dell’aviazione civile (European Organisation for Civil Aviation Equipment — Eurocae) di cui all’allegato I, paragrafo 3, è considerato una prova di conformità sufficiente in relazione ai requisiti di stabilità della frequenza, modulazione, sensibilità, larghezza di banda equivalente accettabile e livello di reiezione del canale adiacente contenuti nelle norme ICAO specificate nell’allegato I, paragrafo 2.

12.   I fornitori di servizi di navigazione aerea, nell’ambito dei loro sistemi di trattamento dei dati di volo, attuano le procedure di notifica e di coordinamento iniziale di cui al regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione (8) nel modo seguente:

a)

le informazioni relative alla canalizzazione 8,33 kHz di un volo sono trasmesse da un ente ATC all’altro;

b)

le informazioni relative alla canalizzazione 8,33 kHz di un volo sono messe a disposizione presso la posizione operativa pertinente;

c)

il controllore ha la possibilità di modificare le informazioni relative alla canalizzazione 8,33 kHz di un volo.

Articolo 4

Procedure correlate

1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea e gli operatori assicurano che il canale di trasmissione nelle comunicazioni in radiotelefonia VHF sia identificato utilizzando tutte le sei cifre della designazione numerica, tranne nel caso in cui la quinta e la sesta cifra siano entrambe zero; in questo caso sono utilizzate solo le prime quattro cifre.

2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea e gli operatori assicurano che le procedure di comunicazione vocale bordo-terra siano conformi alle norme ICAO riportate nell’allegato I, paragrafo 4.

3.   I fornitori di servizi di navigazione aerea assicurano che le procedure che si applicano agli aeromobili dotati di apparecchiature con canalizzazione 8,33 kHz e a quelli privi di tali apparecchiature siano specificate nelle lettere di accordo tra i centri di controllo d’area.

4.   Gli operatori che effettuano i voli di cui all’articolo 1, paragrafo 3, al di sopra del livello di volo 195 e gli agenti che operano per loro conto assicurano che in aggiunta alla lettera S o, se del caso, a qualsiasi altra lettera, sia inserita la lettera Y alla voce 10 del piano di volo per gli aeromobili equipaggiati con apparecchiature radio con canalizzazione 8,33 kHz ovvero che sia inserita alla voce 18 l’indicazione STS/EXM833 per gli aeromobili che non ne sono equipaggiati, ma che sono stati esentati dall’obbligo di installazione a bordo. Gli aeromobili normalmente in grado di operare al di sopra del livello di volo 195, equipaggiati con apparecchiature radio con canalizzazione 8,33 kHz, ma che prevedono di volare al di sotto di tale livello, inseriscono la lettera Y nella voce 10 del piano di volo.

5.   Qualora la compatibilità con la canalizzazione 8,33 kHz di un volo subisca una modifica, gli operatori o gli agenti che li rappresentano inviano un messaggio di modifica all’IFPS specificando l’indicatore adeguato alla voce pertinente.

6.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che l’IFPS elabori e diffonda le informazioni circa la canalizzazione 8,33 kHz contenute nei piani di volo.

Articolo 5

Aeromobili di Stato

1.   Gli Stati membri assicurano che gli aeromobili di Stato di tipo trasporto siano equipaggiati con apparecchiature radio compatibili con la canalizzazione 8,33 kHz entro e non oltre il 3 luglio 2008.

2.   Fatte salve le procedure nazionali per la trasmissione delle informazioni sugli aeromobili di Stato, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 3 gennaio 2008, l’elenco degli aeromobili di Stato di tipo trasporto che non saranno equipaggiati con apparecchiature radio con canalizzazione 8,33 kHz conformemente al paragrafo 1, a causa:

a)

del ritiro dal servizio operativo entro il 31 dicembre 2010;

b)

di vincoli derivanti dal contratto di acquisto.

Ove vincoli derivanti dai contratti di acquisto impediscano di rispettare il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 3 gennaio 2008, la data alla quale gli aeromobili relativi saranno attrezzati con apparecchiature radio con spaziatura dei canali di 8,33 khz. Tale data non può essere successiva al 31 dicembre 2012.

3.   Gli Stati membri assicurano che gli aeromobili di Stato non destinati al trasporto siano equipaggiati con apparecchiature radio compatibili con la canalizzazione 8,33 kHz entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

4.   Fatte salve le procedure nazionali per la trasmissione delle informazioni sugli aeromobili di Stato, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno 2009, l’elenco degli aeromobili di Stato non destinati al trasporto che non saranno equipaggiati con apparecchiature radio con canalizzazione 8,33 kHz conformemente al paragrafo 3, a causa:

a)

di vincoli ineludibili di natura tecnica o di bilancio;

b)

di ritiro dal servizio operativo entro il 31 dicembre 2010;

c)

di vincoli derivanti dal contratto di acquisto.

Ove vincoli derivanti dai contratti di acquisto impediscano di rispettare il disposto del paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 30 giugno 2009, la data alla quale gli aeromobili relativi saranno attrezzati con apparecchiature radio con spaziatura dei canali di 8,33 khz. Tale data non può essere successiva al 31 dicembre 2015.

5.   I fornitori di servizi del traffico aereo assicurano che gli aeromobili di Stato non dotati di apparecchiature radio con canalizzazione 8,33 kHz possano ricevere assistenza al volo, a condizione che possano essere gestiti in sicurezza entro i limiti della capacità del sistema di gestione del traffico aereo su frequenze UHF oppure su frequenze VHF con canalizzazione 25 kHz.

6.   Gli Stati membri pubblicano le procedure per la gestione degli aeromobili di Stato privi di apparecchiature radio con canalizzazione 8,33 kHz nelle pubblicazioni nazionali di informazione aeronautica.

7.   I fornitori di servizi del traffico aereo comunicano ogni anno allo Stato membro che li ha designati i loro piani per la gestione degli aeromobili di Stato privi di apparecchiature radio con canalizzazione 8,33 kHz, stabiliti tenendo conto dei limiti di capacità collegati alle procedure di cui al paragrafo 6.

Articolo 6

Norme di sicurezza

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che qualsiasi modifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ovvero l’introduzione di nuovi sistemi, siano precedute da una valutazione di sicurezza che comprenda l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.

Durante detta valutazione di sicurezza sono considerati requisiti di sicurezza minimi quelli specificati nell’allegato II.

Articolo 7

Conformità o idoneità all’uso dei componenti

1.   Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 552/2004, i produttori dei componenti dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, valutano la conformità o l’idoneità all’uso di tali componenti, conformemente ai requisiti fissati nell’allegato III, parte A, del presente regolamento, fatto salvo il paragrafo 2.

2.   Le procedure di certificazione dell’aeronavigabilità conformi al regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), ove applicate ai componenti di bordo dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono considerate procedure accettabili per la valutazione della conformità di tali componenti se comprendono la dimostrazione della conformità alle prescrizioni in materia di interoperabilità, di prestazioni e di sicurezza di cui al presente regolamento.

Articolo 8

Verifica dei sistemi

1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare, o che hanno dimostrato, di rispettare le condizioni fissate nell’allegato IV effettuano una verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, conformemente ai requisiti fissati nell’allegato III, parte C.

2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell’allegato IV affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Tale verifica è effettuata in conformità con i requisiti di cui all’allegato III, parte D.

Articolo 9

Requisiti aggiuntivi

1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché tutto il personale interessato abbia una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.

2.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché il personale responsabile del funzionamento dell’IFPS che prende parte alla pianificazione dei voli abbia una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.

3.   I fornitori di servizi di navigazione aerea:

a)

elaborano e conservano manuali operativi che contengono le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al loro personale interessato di applicare le disposizioni del presente regolamento;

b)

provvedono affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;

c)

assicurano che i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento.

4.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che il servizio centralizzato di elaborazione e diffusione dei piani di volo:

a)

elabori e conservi manuali operativi che contengono le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al loro personale interessato di applicare le disposizioni del presente regolamento;

b)

provveda affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;

c)

si assicuri che i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento.

5.   Gli operatori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, adottano i provvedimenti necessari affinché il personale responsabile del funzionamento delle apparecchiature radio abbia una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.

6.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire la conformità al presente regolamento, compresa la pubblicazione di informazioni pertinenti nelle pubblicazioni nazionali di informazione aeronautica.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 9.

(4)  GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

(5)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(6)  GU L 128 del 16.5.2006, pag. 3.

(7)  Decima edizione, luglio 2005 — www.icao.int

(8)  GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27.

(9)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

Specifiche e disposizioni di cui agli articoli 3 e 4

1.

Capitolo 2 «Aeronautical Mobile Service», sezione 2.1 «Air-ground VHF communication system characteristics» e sezione 2.2 «System characteristics of the ground installations» dell’allegato 10 dell’ICAO, volume III, parte 2 (Prima edizione — luglio 1995 che contiene l’emendamento n. 80).

2.

Capitolo 2 «Aeronautical Mobile Service», sezione 2.1 «Air-ground VHF communication system characteristics», sezione 2.3.1 «Transmitting function» e sezione 2.3.2 «Receiving function» ad esclusione della sottosezione 2.3.2.8 «VDL — Interference Immunity Performance» dell’allegato 10 dell’ICAO, volume III, parte 2 (Prima edizione — luglio 1995 che contiene l’emendamento n. 80).

3.

Specifica di prestazione operativa minima di Eurocae per i ricevitori-trasmettitori VHF di bordo nella gamma di frequenze 117,975-137,000 MHz, documento ED-23B, emendamento 3, dicembre 1997.

4.

Sezione 12.3.1.4 «8.33 kHz channel spacing» del documento 4444 PANS-ATM dell’ICAO (Quattordicesima edizione — 2001 che contiene l’emendamento n. 4).


ALLEGATO II

Prescrizioni di sicurezza di cui all’articolo 6

1.

Le prescrizioni in materia di interoperabilità e prestazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 12, sono considerate anche prescrizioni di sicurezza.

2.

Le prescrizioni in materia di procedure correlate di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, sono considerate anche prescrizioni di sicurezza.

3.

Le prescrizioni in materia di aeromobili di Stato di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 3, 5 e 7, sono considerate anche prescrizioni di sicurezza.

4.

Le prescrizioni a sostegno della conformità di cui all’articolo 9, paragrafi 1, 3, 5 e 6, sono considerate anche prescrizioni di sicurezza.

5.

I fornitori di servizi di navigazione aerea assicurano che l’interfaccia uomo-macchina a disposizione del controllore per la visualizzazione dei canali VHF sia coerente con le procedure di radiotelefonia VHF.

6.

I fornitori di servizi di navigazione aerea valutano le conseguenze della discesa al di sotto del livello di volo 195 degli aeromobili non dotati di apparecchiature con spaziatura di 8,33 kHz, tenuto conto di fattori quali l’altitudine minima di attraversamento di sicurezza, e stabiliscono se sia necessario apportare modifiche alla capacità del settore o alla forma/alle strutture dello spazio aereo.

7.

Prima del coordinamento nella tabella COM2 del documento 7754 dell’ICAO gli Stati membri assicurano che le conversioni da 25 a 8,33 kHz vengano effettuate per un periodo di prova di almeno 4 settimane nel corso del quale viene accertata la sicurezza del funzionamento.

8.

Gli Stati membri assicurano che le conversioni da 25 a 8,33 kHz siano effettuate nel rispetto dei criteri di programmazione delle frequenze dell’ICAO descritti nella parte II – «VHF Air-Ground Communications Frequency Assignment Planning Criteria» del manuale di gestione delle frequenze nella regione EUR (EUR Frequency Management Manual) – documento 011 dell’ICAO per la regione EUR (2005).


ALLEGATO III

PARTE A

PRESCRIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ O DELL’IDONEITÀ ALL’USO DEI COMPONENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7

1.

Le attività di verifica accertano la conformità dei componenti ai requisiti di prestazione del presente regolamento oppure la loro idoneità all’uso quando tali componenti sono in funzione in un ambiente di prova.

2.

L’applicazione, da parte del fabbricante, del modulo di cui alla parte B è considerata una procedura di valutazione della conformità adeguata per garantire e dichiarare la conformità dei componenti. Sono inoltre autorizzate procedure equivalenti o più severe.

PARTE B

MODULO DI CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO

1.

Il modulo descrive la procedura in base alla quale il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità che assolve gli obblighi fissati al paragrafo 2, garantisce e dichiara che i componenti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità deve redigere una dichiarazione scritta di conformità o di idoneità all’uso conformemente all’allegato III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 552/2004.

2.

Il fabbricante deve redigere la documentazione tecnica di cui al paragrafo 4 e, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione degli ultimi componenti, egli stesso o un suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità deve tenerla a disposizione dell’autorità nazionale di vigilanza competente a fini d’ispezione e deve tenerla a disposizione dei fornitori di servizi di navigazione aerea che integrano tali componenti nei loro sistemi. Il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità informa gli Stati membri del luogo in cui la documentazione tecnica di cui sopra è tenuta a disposizione e delle sue modalità di consultazione.

3.

Nel caso in cui non abbia sede all’interno della Comunità, il fabbricante designerà la persona o le persone che commercializzano i componenti nel mercato comunitario. Queste persone informano gli Stati membri del luogo in cui la documentazione tecnica di cui sopra è tenuta a disposizione e delle sue modalità di consultazione.

4.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dei componenti ai requisiti del presente regolamento; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dei componenti.

5.

Il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato deve conservare con la documentazione tecnica una copia della dichiarazione di conformità o di idoneità all’uso.

PARTE C

PRESCRIZIONI PER LA VERIFICA DEI SISTEMI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

1.

La verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, deve accertare la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità, prestazione e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente di valutazione che corrisponda al contesto operativo di tali sistemi. In particolare:

la verifica dei sistemi per le comunicazioni bordo-terra deve dimostrare che la spaziatura di 8,33 kHz è utilizzata per le comunicazioni vocali bordo-terra in VHF conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, e che la prestazione dei sistemi di comunicazione vocale con spaziatura di 8,33 kHz è conforme all’articolo 3, paragrafo 7;

la verifica dei sistemi per l’elaborazione dei dati di volo deve dimostrare che la funzionalità di cui all’articolo 3, paragrafo 12 è attuata correttamente.

2.

La verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è effettuata in conformità delle pratiche di verifica adeguate e riconosciute.

3.

Gli strumenti di prova per la verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, devono presentare funzionalità adeguate.

4.

Dalla verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, devono scaturire gli elementi del fascicolo tecnico richiesto dall’allegato IV, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, compresi i seguenti elementi:

descrizione dell’attuazione;

relazione sulle ispezioni e sulle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.

5.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea provvede all’esecuzione delle attività di verifica e, in particolare:

determina l’ambiente operativo e tecnico di valutazione idoneo a corrispondere all’ambiente operativo;

si accerta che il piano di prova descriva l’integrazione dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in un ambiente di valutazione operativo e tecnico;

si accerta che il piano di prova soddisfi completamente i requisiti di interoperabilità, prestazione e sicurezza prescritti dal presente regolamento;

assicura la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova;

pianifica l’organizzazione della prova, il personale, l’installazione e la configurazione della piattaforma di prova;

effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova;

redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.

6.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea assicura che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, fatti funzionare in un ambiente di valutazione operativo rispettino i requisiti di interoperabilità, di prestazione e di sicurezza prescritti dal presente regolamento.

7.

Una volta completata con successo la verifica della conformità, i fornitori di servizi di navigazione aerea redigono la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la sottopongono all’autorità nazionale di vigilanza unitamente al fascicolo tecnico, come previsto all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004.

PARTE D

PRESCRIZIONI PER LA VERIFICA DEI SISTEMI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

1.

La verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, deve accertare la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità, prestazione e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente di valutazione che corrisponde al contesto operativo di tali sistemi. In particolare:

la verifica dei sistemi per le comunicazioni bordo-terra deve dimostrare che la spaziatura di 8,33 kHz è utilizzata per le comunicazioni vocali bordo terra in VHF conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, e che la prestazione dei sistemi di comunicazione vocale con spaziatura di 8,33 kHz è conforme all’articolo 3, paragrafo 7,

la verifica dei sistemi per l’elaborazione dei dati di volo deve dimostrare che la funzionalità di cui all’articolo 3, paragrafo 12, è attuata correttamente.

2.

La verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è effettuata in conformità delle pratiche di verifica adeguate e riconosciute.

3.

Gli strumenti di prova per la verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, devono presentare funzionalità adeguate.

4.

Dalla verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, devono scaturire gli elementi del fascicolo tecnico richiesto dall’allegato IV, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, compresi i seguenti elementi:

descrizione dell’attuazione,

relazione sulle ispezioni e sulle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.

5.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea determina l’ambiente operativo e tecnico di valutazione idoneo a corrispondere all’ambiente operativo e affida lo svolgimento delle attività di verifica a un organismo notificato.

6.

L’organismo notificato gestisce le attività di verifica e, in particolare:

si accerta che il piano di prova descriva l’integrazione dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in un ambiente di valutazione operativo e tecnico,

si accerta che il piano di prova soddisfi completamente i requisiti di interoperabilità, prestazione e sicurezza prescritti dal presente regolamento,

assicura la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,

pianifica l’organizzazione della prova, il personale, l’installazione e la configurazione della piattaforma di prova,

effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,

redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.

7.

L’organismo notificato assicura che i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, fatti funzionare in un ambiente di valutazione operativo rispettino i requisiti di interoperabilità, di prestazione e di sicurezza prescritti dal presente regolamento.

8.

Una volta completata con successo la verifica, l’organismo notificato redige il corrispondente certificato di conformità.

9.

In seguito, il fornitore di servizi di navigazione aerea redige la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la trasmette all’autorità nazionale di vigilanza insieme con il fascicolo tecnico, come previsto all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004.


ALLEGATO IV

Condizioni di cui all’articolo 8

1.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve disporre nella sua organizzazione di metodi di rendicontazione che garantiscano e dimostrino imparzialità e indipendenza di giudizio in relazione alle attività di verifica.

2.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica svolga i controlli con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica possibili e sia esente da qualsiasi pressione e incentivo, in particolare di tipo finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o i risultati dei controlli effettuati, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati dei controlli stessi.

3.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica abbia accesso ad apparecchiature che consentano al personale stesso di effettuare adeguatamente i controlli richiesti.

4.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica abbia una solida formazione professionale e tecnica, una conoscenza soddisfacente dei requisiti delle verifiche che è tenuto a svolgere, un’adeguata esperienza nell’effettuazione di tali operazioni, nonché la capacità necessaria per redigere dichiarazioni, registrazioni e relazioni atti a dimostrare l’effettivo svolgimento delle verifiche.

5.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale impegnato nelle procedure di verifica è in grado di effettuare i controlli con imparzialità e che la sua remunerazione non dipende né dal numero né dai risultati dei controlli effettuati.


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (1), in particolare il secondo trattino dell’articolo 5, paragrafo 2,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), in particolare l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e il terzo comma dell’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale nella Comunità, tra cui l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto d’uscita da tali zone per gli animali appartenenti alle specie ricettive. La Commissione può stabilire esenzioni da tale divieto in conformità della procedura di cui alla direttiva stessa.

(2)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3) prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni»).

(3)

In seguito all’adozione della decisione 2005/393/CE, la situazione della febbre catarrale nella Comunità è cambiata sensibilmente e si sono acquisite nuove esperienze in materia di lotta alla malattia, in particolare in seguito alle recenti incursioni di nuovi sierotipi del virus della febbre catarrale, ossia il sierotipo 8 in un’area della Comunità in cui in precedenza non erano mai stati riportati focolai della malattia e che non era considerata a rischio di febbre catarrale, e il sierotipo 1 di tale virus.

(4)

In base all’esperienza acquisita, è opportuno migliorare l’armonizzazione a livello comunitario delle norme relative alla lotta, al controllo, alla vigilanza e alle restrizioni dei movimenti degli animali ricettivi, esclusi quelli selvatici, per quanto riguarda la febbre catarrale, dal momento che esse sono di importanza fondamentale per la sicurezza del commercio degli animali d’allevamento ricettivi all’interno e in provenienza dalle zone soggette a restrizioni, allo scopo di stabilire una strategia più sostenibile per la lotta alla febbre catarrale. Per motivi di armonizzazione e chiarezza è quindi necessario abrogare la decisione 2005/393/CE e sostituirla col presente regolamento.

(5)

La nuova situazione relativa alla febbre catarrale ha anche indotto la Commissione a richiedere un parere scientifico e un sostegno all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che nel 2007 ha presentato due relazioni scientifiche e due parere scientifici sulla febbre catarrale.

(6)

Conformemente alla direttiva 2000/75/CE, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza deve tenere conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la febbre catarrale, nonché dei dispositivi di controllo. Per tener conto di tali fattori, è necessario stabilire norme relative ai requisiti minimi armonizzati per il controllo e la vigilanza della febbre catarrale nella Comunità.

(7)

La vigilanza e lo scambio d’informazioni sono elementi fondamentali di un approccio basato sul rischio per quanto riguarda le misure di controllo della malattia. A tal fine è opportuno, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2000/75/CE, stabilire in particolare una definizione di caso di febbre catarrale, per consentire una comprensione uniforme dei parametri essenziali connessi coi focolai di questa malattia.

(8)

Inoltre, il concetto di zone soggette a restrizioni utilizzato nella decisione 2005/393/CE si è rivelato adeguato, soprattutto quando il virus della malattia è rilevato nell’area colpita in due stagioni consecutive. Per ragioni pratiche e per garantire la chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno stabilire una definizione delle zone soggette a restrizioni, che abbracci sia le zone di protezione sia quelle di sorveglianza delimitate dagli Stati membri in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE.

(9)

La delimitazione di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale per la quale la vigilanza non rileva alcuna trasmissione della malattia né i vettori competenti è uno strumento essenziale per una gestione sostenibile dei focolai della malattia, così da consentire movimenti sicuri degli animali. A tal fine è opportuno stabilire criteri armonizzati che dovrebbero essere utilizzati per definire il periodo stagionalmente libero dai vettori.

(10)

I focolai della febbre catarrale dovrebbero essere segnalati in conformità dell’articolo 3 della direttiva 82/894/CEE, utilizzando la codificazione e i codici di cui alla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE (4). Alla luce dello sviluppo epidemiologico attuale della febbre catarrale, l’ambito di applicazione dell’obbligo di notifica dovrebbe essere temporaneamente adattato definendo in modo più preciso l’obbligo di segnalare i focolai primari.

(11)

Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’EFSA relativo all’origine e all’insorgenza della febbre catarrale (5), adottato il 27 aprile 2007, è essenziale varare programmi adeguati di vigilanza per rilevare l’insorgere della malattia il più tempestivamente possibile. Detti programmi di vigilanza dovrebbero includere una componente clinica, sierologica ed entomologica che dovrebbe funzionare allo stesso modo in tutti gli Stati membri.

(12)

È necessario un approccio integrato a livello comunitario per analizzare le informazioni epidemiologiche fornite dai programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale, compresa la distribuzione regionale e globale dell’infezione e dei vettori.

(13)

La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (6) prevede un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione, il controllo e la sorveglianza della febbre catarrale.

(14)

In conformità della decisione 90/424/CEE, la decisione 2007/367/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, relativa a un contributo finanziario della Comunità destinato all’Italia per la realizzazione di un sistema di raccolta e analisi dei dati epidemiologici sulla febbre catarrale ovina (7) ha istituito il «sistema BT-Net» (BlueTongue NETwork application), che si basa sul web ed è destinato a raccogliere, memorizzare e analizzare i dati relativi alla sorveglianza della febbre catarrale negli Stati membri. Un utilizzo completo di tale sistema è di fondamentale importanza per stabilire le misure più appropriate a controllare la malattia, verificarne l’efficacia e consentire movimenti sicuri degli animali appartenenti a specie ricettive. Per garantire una maggiore efficacia ed efficienza degli scambi d’informazioni sui programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale in atto fra gli Stati membri e la Commissione, tali scambi dovrebbero quindi essere effettuati mediante il sistema BT-Net.

(15)

A meno che non risulti necessario procedere alla delimitazione delle zone di protezione e sorveglianza a livello comunitario in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/75/CE, tale delimitazione dovrebbe essere effettuata dagli Stati membri. Tuttavia, per motivi di trasparenza, gli Stati membri dovrebbero notificare senza indugio alla Commissione le proprie zone di protezione e sorveglianza e gli eventuali cambiamenti apportati. In particolare, uno Stato membro che non intenda mantenere un’area geografica epidemiologicamente rilevante in una zona soggetta a restrizioni dovrebbe fornire in anticipo alla Commissione le informazioni pertinenti per dimostrare l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in detta area.

(16)

Le esenzioni dal divieto di uscita dalla zona soggetta a restrizioni applicabile ai movimenti degli animali ricettivi e del loro sperma, ovuli ed embrioni dovrebbe essere autorizzate in base a un’analisi del rischio che tenga conto dei dati raccolti mediante il programma di vigilanza della febbre catarrale, dello scambio di dati con gli altri Stati membri e la Commissione tramite il sistema BT-Net, della destinazione degli animali e del rispetto di determinati requisiti sanitari che garantiscono la sicurezza degli animali. A certe condizioni, i movimenti degli animali destinati alla macellazione immediata dovrebbero anche essere esentati dal divieto di uscita. Tenuto conto del basso livello di rischio per i movimenti di animali destinati alla macellazione immediata e di determinati fattori di riduzione del rischio, è opportuno stabilire condizioni specifiche che minimizzino il rischio di trasmissione del virus incanalando il trasporto degli animali da un’azienda situata in una zona soggetta a restrizioni verso macelli designati in base a una valutazione del rischio.

(17)

I movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale non presentano un rischio aggiuntivo per la salute degli animali e dovrebbero pertanto essere autorizzati, a determinate condizioni, dall’autorità competente.

(18)

Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’EFSA relativo ai vettori e ai vaccini (8), adottato il 27 aprile 2007, i movimenti di animali immunizzati in seguito a vaccinazione o per motivi naturali possono essere considerati sicuri, indipendentemente dalla circolazione del virus nel luogo d’origine o dall’attività dei vettori nel luogo di destinazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni cui devono corrispondere gli animali immunizzati prima di essere spostati da una zona soggetta a restrizioni.

(19)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (9), la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (10), la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (11) e la decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi (12) stabiliscono che i movimenti di animali siano accompagnati da certificati sanitari. Quando le esenzioni dal divieto di uscita per i movimenti di animali delle specie ricettive dalla zona soggetta a restrizioni si applicano agli animali destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, tali certificati dovrebbero includere un riferimento al presente regolamento.

(20)

In conformità del parere dell’EFSA relativo ai vettori e ai vaccini, è opportuno stabilire condizioni per il trattamento con insetticidi autorizzati in corrispondenza dei luoghi in cui vengono caricati i veicoli che trasportano animali ricettivi da una zona soggetta a restrizioni verso o attraverso aree situate al di fuori da una zona soggetta a restrizioni. Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali dovrebbero essere protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia. Tuttavia, il trattamento con insetticidi autorizzati di animali, strutture e dintorni di tali strutture nelle aziende infette dovrebbe essere effettuato solo seguendo un protocollo definito basato sul risultato positivo di una valutazione del rischio caso per caso che tenga conto dei dati geografici, epidemiologici, ecologici, ambientali ed entomologici e di una valutazione del rapporto costi/benefici.

(21)

I certificati sanitari di cui alle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE e alla decisione 93/444/CEE che riguardano gli animali destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo dovrebbero contenere un riferimento all’eventuale trattamento insetticida effettuato a norma del presente regolamento.

(22)

In considerazione dell’esigenza di evitare inutili turbamenti degli scambi, è urgente varare una strategia sostenibile per la lotta al virus della febbre catarrale, che consenta un commercio sicuro degli animali delle specie ricettive che vengono spostati all’interno e dalle zone soggette a restrizioni.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di animali ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, per quanto concerne la febbre catarrale, all’interno e dalle zone soggette a restrizioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2000/75/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«caso di febbre catarrale» indica un animale che corrisponde a una delle seguenti condizioni:

i)

presenta segni clinici che possono indicare la presenza della febbre catarrale;

ii)

è un animale di riferimento che è risultato negativo a un test sierologico precedente e ha subito una sieroconversione da negativo a positivo per quanto riguarda gli anticorpi di almeno un sierotipo della febbre catarrale in seguito a tale test;

iii)

è un animale in cui il virus della febbre catarrale è stato isolato e identificato come tale;

iv)

è un animale risultato positivo ai test sierologici per la rilevazione della febbre catarrale o in cui è stato individuato l’antigene virale o l’acido ribonucleico (RNA) virale specifico di uno o più sierotipi della febbre catarrale.

Inoltre, una serie di dati epidemiologici deve indicare che i segni clinici o i risultati degli esami di laboratorio che suggeriscono la presenza di un’infezione da febbre catarrale sono conseguenza della circolazione del virus nell’azienda in cui è tenuto l’animale, e non il risultato dell’introduzione di animali vaccinati o sieropositivi dalle zone soggette a restrizioni;

b)

«focolaio di febbre catarrale» indica un focolaio di tale malattia secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 82/894/CEE;

c)

«focolaio primario di febbre catarrale» indica un focolaio secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 82/894/CEE, tenuto conto del fatto che, ai fini dell’applicazione del primo trattino dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, un caso di febbre catarrale è un focolaio primario nei seguenti casi:

i)

se non è epidemiologicamente collegato a un focolaio precedente; oppure

ii)

se implica la delimitazione di una zona soggetta a restrizioni o un cambiamento di una zona soggetta a restrizioni già esistente come da articolo 6;

d)

«zona soggetta a restrizioni» indica una zona che comprende sia la zona di protezione che la zona di sorveglianza stabilite in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE;

e)

«zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale» indica un’area geografica epidemiologicamente rilevante di uno Stato membro per la quale, durante una parte dell’anno, la vigilanza non rileva alcun segno di trasmissione del virus della febbre catarrale o di Culicoides adulti che potrebbero essere vettori competenti della malattia;

f)

«transito» indica il movimento di animali:

i)

da o attraverso una zona soggetta a restrizioni;

ii)

da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona non soggetta a restrizioni e poi di nuovo verso la stessa zona soggetta a restrizioni; oppure

iii)

da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona non soggetta a restrizioni e poi verso un’altra zona soggetta a restrizioni.

CAPO 2

CONTROLLO E VIGILANZA E SCAMBIO D’INFORMAZIONI

Articolo 3

Notifica della febbre catarrale

Gli Stati membri notificano i focolai primari e i focolai di febbre catarrale tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali, utilizzando la codificazione e i codici di cui alla decisione 2005/176/CE.

Articolo 4

Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale

Gli Stati membri danno attuazione ai seguenti programmi in conformità dei requisiti minimi di cui all’allegato I:

a)

programmi di controllo della febbre catarrale nelle zone soggette a restrizioni («programmi di controllo della febbre catarrale»);

b)

programmi di vigilanza della febbre catarrale al di fuori delle zone soggette a restrizioni («programmi di vigilanza della febbre catarrale»).

Articolo 5

Informazioni epidemiologiche

1.   Gli Stati membri trasmettono al sistema BT-Net istituito con decisione 2007/367/CE le informazioni sulla febbre catarrale raccolte durante l’attuazione dei programmi di controllo e/o vigilanza della malattia, in particolare:

a)

una relazione mensile, inviata entro un mese dopo la fine del mese cui si riferisce la relazione stessa, e contenente almeno i seguenti elementi:

i)

dati sugli animali di riferimento provenienti dai programmi di controllo della febbre catarrale in atto nelle zone soggette a restrizioni;

ii)

dati entomologici provenienti dai programmi di controllo della febbre catarrale in atto nelle zone soggette a restrizioni;

b)

una relazione intermedia concernente i primi sei mesi dell’anno, inviata ogni anno entro il 31 luglio e contenente almeno i seguenti elementi:

i)

dati provenienti dai programmi di vigilanza della febbre catarrale in atto al di fuori delle zone soggette a restrizioni;

ii)

dati sulle vaccinazioni provenienti dalle zone soggette a restrizioni;

c)

una relazione annuale, inviata entro il 30 aprile dell’anno seguente, contenente le informazioni di cui alla lettera b), punti i) e ii), e relativa all’anno precedente.

2.   Le informazioni da trasmettere al sistema BT-Net sono indicate all’allegato II.

CAPO 3

RESTRIZIONI DEI MOVIMENTI DEGLI ANIMALI E DEL LORO SPERMA, OVULI ED EMBRIONI

Articolo 6

Zone soggette a restrizioni

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, nell’arco di 24 ore, le rispettive zone soggette a restrizioni e qualunque cambiamento della situazione di tali zone.

2.   Prima di decidere se espungere un’area geografica epidemiologicamente rilevante da una zona soggetta a restrizioni, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni circostanziate che dimostrino l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in tale zona per un periodo di due anni successivo all’attuazione del programma di controllo della malattia.

3.   La Commissione comunica agli Stati membri l’elenco delle zone soggette a restrizioni nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

4.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle zone soggette a restrizioni poste sui rispettivi territori e lo rendono disponibile agli altri Stati membri e al pubblico.

5.   La Commissione pubblica sul proprio sito Internet, unicamente a fini informativi, l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni.

Tale elenco contiene informazioni sui sierotipi del virus della febbre catarrale che circolano in ciascuna zona soggetta a restrizioni, così da consentire, ai fini previsti agli articoli 7 e 8, l’individuazione delle zone soggette a restrizioni delimitate in diversi Stati membri in cui circolano gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale.

Articolo 7

Condizioni per i movimenti all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni

1.   I movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale sono autorizzati dall’autorità competente, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto.

2.   I movimenti di animali da una zona di protezione verso una zona di sorveglianza sono autorizzati soltanto se:

a)

gli animali risultano conformi alle condizioni di cui all’allegato III; oppure

b)

gli animali risultano soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali; oppure

c)

gli animali sono destinati alla macellazione immediata.

3.   Lo Stato membro d’origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie di salute animale di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Per gli animali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animali conformi a … [articolo 7, paragrafo 1, o articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o articolo 7, paragrafo 2, lettera b), o articolo 7, paragrafo 2, lettera c), indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007 (13).

Articolo 8

Condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE

1.   I movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un’azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situato in una zona soggetta a restrizioni verso un’altra azienda o centro sono esentati dal divieto di uscita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 10, punto 1, della direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni:

a)

risultino conformi alle condizioni di cui all’allegato III del presente regolamento; oppure

b)

risultino soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali.

2.   Lo Stato membro d’origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   È predisposta una procedura di inoltro sotto il controllo dell’autorità competente del luogo di destinazione, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni trasportati nelle condizioni previste dal paragrafo 1, lettera b), a meno che gli animali e il loro sperma, ovuli ed embrioni non risultino conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

4.   I movimenti di animali destinati alla macellazione immediata da un’azienda situata in una zona soggetta a restrizioni sono esentati dal divieto di uscita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 10, punto 1, della direttiva 2000/75/CE, purché:

a)

nell’azienda d’origine non sia stato registrato alcun caso di febbre catarrale per un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spedizione;

b)

gli animali siano trasportati sotto controllo ufficiale direttamente al macello per essere macellati entro 24 ore dall’arrivo al macello di destinazione;

c)

l’autorità competente del luogo di spedizione notifichi il previsto movimento di animali all’autorità competente del luogo di destinazione almeno 48 ore prima del carico degli animali stessi.

5.   Nonostante il paragrafo 4, lettera b), l’autorità competente del luogo di destinazione può richiedere, in base a una valutazione del rischio, che l’autorità competente del luogo d’origine istituisca una procedura d’inoltro per il trasporto degli animali di cui a tale paragrafo verso i macelli designati.

Ogni macello designato è individuato mediante una valutazione del rischio che tenga conto dei criteri di cui all’allegato IV.

Le informazioni relative ai macelli designati sono rese disponibili agli altri Stati membri e al pubblico. Tali informazioni sono anche rese disponibili mediante il sistema BT-Net.

6.   Per gli animali, il loro sperma, ovuli ed embrioni di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«… (Sperma, ovuli ed embrioni di animali, indicare la dicitura appropriata) conformi a … [articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o articolo 8, paragrafo 1, lettera b), o articolo 8, paragrafo 4, indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007 (14).

Articolo 9

Ulteriori condizioni per il transito di animali

1.   Il transito di animali è autorizzato dall’autorità competente, purché:

a)

gli animali spostati da una zona soggetta a restrizioni attraverso aree poste al di fuori da una zona soggetta a restrizioni e i mezzi in cui sono trasportati vengano trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati dopo un’adeguata pulitura e disinfezione sul posto del carico e in ogni caso prima che lascino la zona soggetta a restrizioni;

b)

gli animali spostati da un’area posta al di fuori da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona soggetta a restrizioni e i mezzi in cui sono trasportati vengano trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati dopo un’adeguata pulitura e disinfezione sul posto del carico e in ogni caso prima che entrino nella zona soggetta a restrizioni;

c)

quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il movimento attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali vengano protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia.

2.   Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Trattamento insetticida/repellente con … (inserire il nome del prodotto) il … (data) alle … (ore) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007 (15).

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo smette di applicarsi in un’area geografica epidemiologicamente rilevante di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale quando sono passati più di 60 giorni dalla data d’inizio del periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V.

Detta esenzione però smette di applicarsi dopo la fine del periodo stagionalmente libero da vettori, in base al programma di controllo della febbre catarrale.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Abrogazione

La decisione 2005/393/CE è abrogata.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 378 del 31.12.1982. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).

(2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(3)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/357/CE (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 44).

(4)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2006/924/CE (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48).

(5)  The EFSA Journal (2007) 480, pagg. 1-20.

(6)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(7)  GU L 139 del 31.5.2007, pag. 30.

(8)  The EFSA Journal (2007) 479, pagg. 1-29.

(9)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(10)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(11)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17).

(12)  GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.

(13)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37

(14)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37

(15)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37


ALLEGATO I

Requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale (di cui all’articolo 4)

1.   Requisiti minimi per i programmi di controllo della febbre catarrale che gli Stati membri devono applicare nelle zone soggette a restrizioni

I programmi di controllo della febbre catarrale nelle zone soggette a restrizioni è finalizzato a fornire informazioni sulla dinamica della malattia in una zona già sottoposta a restrizioni.

L’unità geografica di riferimento è definita tramite una griglia di circa 45 × 45 km (all’incirca 2 000 km2), a meno che condizioni ambientali specifiche non giustifichino un’estensione differente. In alcuni Stati membri, la «regione» di cui all’articolo 2 della direttiva 64/432/CEE può essere utilizzata come unità geografica di riferimento a fini di controllo.

I programmi di controllo della febbre catarrale sono costituiti almeno dai seguenti elementi:

1.1.

Controllo sierologico con animali di riferimento:

il controllo sierologico con animali di riferimento è costituito da un programma annuale attivo di test su tali animali per valutare la circolazione del virus della febbre catarrale all’interno delle zone soggette a restrizioni. Se possibile, gli animali di riferimento dovrebbero essere bovini. Tali animali devono essere risultati liberi da anticorpi nel corso dei test preliminari di sieronegatività e devono trovarsi in aree situate all’interno della zona soggetta a restrizioni in cui, in base a un’analisi del rischio che tiene conto di valutazioni entomologiche ed ecologiche, la presenza del vettore è stata confermata oppure esistono habitat adatti alla moltiplicazione del vettore,

gli animali di riferimento sono sottoposti ad esame almeno ogni mese durante il periodo di attività del vettore interessato, se questo è noto. In assenza di tali informazioni, gli animali di riferimento sono sottoposti ad esame almeno una volta al mese per tutto l’anno. Tuttavia, la frequenza dei test può essere modificata in base alle variazioni stagionali della situazione epidemiologica nel corso dell’anno, per stabilire l’inizio e la fine della circolazione del virus della febbre catarrale all’interno delle zone soggette a restrizioni,

il numero minimo di animali di riferimento per unità geografica dev’essere rappresentativo e sufficiente per individuare un’incidenza mensile di sierconversione (1) del 2 % con un’affidabilità del 95 % all’interno di ciascuna unità geografica.

1.2.

Controllo entomologico:

il controllo entomologico è costituito da un programma attivo di cattura dei vettori mediante trappole installate in modo permanente per determinare la dinamica della popolazione e le caratteristiche di svernamento della specie Culicoides nel sito sottoposto a campionamento, al fine di stabilire il periodo stagionalmente libero da vettori nella zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale in conformità dell’allegato V,

possono essere utilizzate solo trappole ad aspirazione dotate di lampade a ultravioletti in conformità di protocolli predefiniti. Le trappole devono rimanere in funzione per tutta la notte e fatte funzionare a un ritmo di almeno una notte alla settimana almeno durante il periodo dell’anno necessario per determinare l’inizio e la fine del periodo stagionalmente libero da vettori. In ogni unità geografica di tutta la zona soggetta a restrizioni dev’essere sistemata almeno una trappola. La frequenza della messa in funzione delle trappole dev’essere calibrata sulle variazioni stagionali della situazione epidemiologica nel corso dell’anno, così da ottimizzare la determinazione delle dinamiche della popolazione e delle caratteristiche di svernamento dei Culicoides, e può essere modificata in base ai risultati ottenuti nei primi tre anni di funzionamento delle trappole stesse. Una quantità adeguata di insetti raccolti nelle trappole va inviata a un laboratorio specializzato in grado di contare e identificare le specie di Culicoides.

2.   Requisiti minimi per i programmi di vigilanza della febbre catarrale che gli Stati membri devono applicare al di fuori delle zone soggette a restrizioni

I programmi di vigilanza della febbre catarrale al di fuori delle zone soggette a restrizioni mirano a individuare la circolazione del virus in uno Stato membro esente dalla malattia o in una sua area geografica epidemiologicamente rilevante e sono costituiti almeno dai seguenti elementi.

2.1.

Vigilanza clinica passiva:

è costituita da un sistema ufficiale e permanente volto a individuare e investigare gli elementi che fanno sospettare la febbre catarrale e comporta un sistema di allarme rapido per segnalare i casi sospetti. I proprietari o i detentori di animali e i veterinari devono riferire quanto prima all’autorità competente ogni elemento che faccia sospettare la febbre catarrale. Tutti i casi sospetti di febbre catarrale devono essere immediatamente investigati,

viene rafforzata particolarmente durante la stagione di attività dei vettori, in particolare al suo inizio,

comporta campagne di sensibilizzazione, in particolare per consentire ai veterinari e agli allevatori di individuare i segni clinici della malattia.

2.2.

Sorveglianza sierologica:

è costituita da un programma annuale attivo di esame sierologico delle popolazioni di specie ricettive, al fine di rilevare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale mediante analisi sierologiche e/o virologiche casuali o mirate, proporzionate al rischio d’infezione in cui si trova lo Stato membro o la sua area geografica epidemiologicamente rilevante ed effettuate nel periodo dell’anno in cui è più facile individuare la sieroconversione,

è concepita in modo che i campioni risultino rappresentativi della popolazione bovina dello Stato membro o di una sua area geografica epidemiologicamente rilevante e che le dimensioni del campione siano state calcolate in modo da rilevare una prevalenza dello 0,5 % con un’affidabilità del 95 % nella popolazione bovina di tale Stato membro o sua area geografica,

deve garantire che le dimensioni del campione siano commisurate alla struttura della popolazione bovina da sottoporre a campionamento e adatte alla vigilanza mirata, concentrando il campionamento per la vigilanza sulla popolazione ad alto rischio in cui esistono fattori di rischio specifici e ben noti. La sorveglianza mirata garantisce che gli animali sieropositivi provenienti da popolazioni vaccinate o immunizzate di cui ai punti 5, 6 e 7 della parte A dell’allegato III non interferiscano col programma di sorveglianza della febbre catarrale.

2.3.

Sorveglianza entomologica:

è costituita da un programma annuale attivo di cattura dei vettori, volto a raccogliere informazioni sulle specie di vettori sicuramente e potenzialmente presenti in uno Stato membro o in una sua area geografica epidemiologicamente rilevante, nonché sulla loro distribuzione e il loro profilo stagionale,

è messa in atto in tutti gli Stati membri in cui manchino informazioni sulle specie di vettori sicuramente e potenzialmente presenti, nonché sulla loro distribuzione e il loro profilo stagionale.


(1)  Si valuta che il tasso annuo normale di sieroconversione all’interno di una zona infetta sia del 20 %. Tuttavia, nella Comunità, la circolazione del virus si verifica principalmente in un periodo di circa sei mesi (fine primavera/metà autunno). Pertanto, 2 % è una stima prudenziale del tasso medio di sierconversione prevedibile.


ALLEGATO II

Informazioni che gli Stati membri devono trasmettere al sistema BT-Net (di cui all’articolo 5, paragrafo 2)

Le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere al sistema BT-Net comprendono almeno gli elementi seguenti.

1)   Dati sierologici/virologici sulla febbre catarrale

a)

Divisione/unità amministrativa

b)

Specie animali sottoposte a esame

c)

Tipo di sistema di sorveglianza («sistema dell’animale di riferimento» o «indagine periodica»)

d)

Tipo di test diagnostici effettuati (ELISA, sieroneutralizzazione, PCR, isolamento del virus)

e)

Mese e anno

f)

Numero di animali sottoposti a test (1)

g)

Numero di animali positivi

h)

Sierotipo determinato sierologicamente o virologicamente (dati da fornire in caso di risultati positivi ai test di sieroneutralizzazione o isolamento del virus).

2)   Dati entomologici riguardanti la febbre catarrale

a)

Ripartizione amministrativa

b)

Identità unica del sito (un codice per ciascun punto con trappole)

c)

Raccolta dati

d)

Latitudine e longitudine

e)

Numero totale di Culicoides spp. raccolti

f)

Numero di C. imicola raccolti, se del caso

g)

Numero di C. obsoletus Complex raccolti, se del caso

h)

Numero di C. obsoletus sensu strictu raccolti, se del caso

i)

Numero di C. scoticus raccolti, se del caso

j)

Numero di C. Pulicaris Complex raccolti, se del caso

k)

Numero di C. Nubeculosus Complex raccolti, se del caso

l)

Numero di C. dewulfii raccolti, se del caso

m)

Altri dati rilevanti.

3)   Dati sulla vaccinazione contro la febbre catarrale

a)

Ripartizione amministrativa

b)

Anno/semestre

c)

Tipo di vaccino

d)

Combinazione di sierotipi

e)

Specie animali vaccinate

f)

Numero totale di mandrie nello Stato membro

g)

Numero totale di animali nello Stato membro

h)

Numero totale di mandrie nel quadro del programma di vaccinazione

i)

Numero totale di animali nel quadro del programma di vaccinazione

j)

Numero totale di mandrie vaccinate

k)

Numero di animali vaccinati (se il tipo di vaccinazione è «vaccinazione di animali giovani»)

l)

Numero di animali giovani vaccinati (se il tipo di vaccinazione è «vaccinazione di massa»)

m)

Numero di animali adulti vaccinati (se il tipo di vaccinazione è «vaccinazione di massa»)

n)

Dosi di vaccino somministrate.


(1)  Se si usano dei raggruppamenti di sieri va riportata una stima del numero di animali corrispondenti ai sieri analizzati.


ALLEGATO III

Condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita [di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a)]

A.   Animali

Gli animali devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori Culicoides durante il trasporto verso il luogo di destinazione.

Dev’essere inoltre rispettata almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7.

1)

Gli animali sono stati tenuti, fino alla spedizione durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale fin dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) (1) («il manuale dell’UIE sugli animali terrestri»), con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento.

Tale test di identificazione dell’agente non è però necessario per gli Stati membri o le regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all’applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore ai tre anni, sostengono la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori in conformità dell’allegato V.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2)

Gli animali sono stati protetti, fino al momento della spedizione, dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 60 giorni prima della data della spedizione.

3)

Gli animali sono stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, oppure sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 28 giorni e sono stati sottoposti durante tale periodo a un test sierologico secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare anticorpi del gruppo virale della malattia, con risultati negativi, effettuato almeno 28 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

4)

Gli animali sono stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, oppure sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 14 giorni e sono stati sottoposti durante tale periodo a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

5)

Gli animali provengono da una mandria vaccinata secondo un programma di vaccinazione adottato dall’autorità competente e sono stati vaccinati contro il o i sierotipi presenti o potenzialmente presenti in un’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante, sono ancora nel periodo d’immunità garantito nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione e soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

a)

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di movimento;

b)

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato almeno il numero di giorni prima necessario per l’inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione immunitaria definita nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione;

c)

sono stati precedentemente vaccinati e sono stati rivaccinati con un vaccino inattivato nel periodo di immunità garantito nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione;

d)

sono stati tenuti, durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale fin dalla nascita o per un periodo di almeno 60 giorni prima della data di vaccinazione e sono stati vaccinati con un vaccino inattivato almeno il numero di giorni prima necessario per l’inizio della protezione immunitaria definita nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione.

Se gli animali di cui a questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animale/i vaccinati contro il o i sierotipi … (inserire il o i sierotipi) della febbre catarrale con … (nome del vaccino) con un vaccino inattivato/modificato vivo (indicare secondo il caso) il … (data) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007 (2).

6)

Gli animali sono stati sempre tenuti in un’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante in cui non era/è presente o potenzialmente presente più di un sierotipo e:

a)

sono stati sottoposti a un test sierologico secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo virale della febbre catarrale, con risultati positivi; il test va effettuato tra i 60 e i 360 giorni prima della data del movimento; oppure

b)

sono stati sottoposti a un test sierologico secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo virale della febbre catarrale, con risultati positivi; il test va effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento.

Se gli animali di cui a questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animale/i conformi all’allegato III, punto 6, del regolamento (CE) n. 1266/2007 (3).

7)

Gli animali sono stati sottoposti a un test sierologico adeguato secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi specifici di tutti i sierotipi virali della febbre catarrale presenti o potenzialmente presenti, con risultati positivi rispetto a tutti i sierotipi presenti o potenzialmente presenti nell’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante, e:

a)

il test sierologico specifico del sierotipo è effettuato tra i 60 e i 360 giorni prima della data del movimento; oppure

b)

il test sierologico specifico del sierotipo è effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento.

Se gli animali di cui a questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animale/i conformi all’allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 1266/2007 (4).

B.   Sperma degli animali

Lo sperma deve provenire da donatori che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a)

sono stati tenuti al di fuori di una zona soggetta a restrizioni per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa;

b)

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa;

c)

sono stati tenuti durante il periodo stagionalmente libero da vettori in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale definita in conformità dell’allegato V per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta del seme e durante la raccolta stessa e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data d’inizio della raccolta dello sperma.

Tale test di identificazione dell’agente non è però necessario negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all’applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore ai tre anni, sostengono la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori definito all’allegato V.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

d)

sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante l’intero periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo all’ultimo prelievo;

e)

sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell’agente condotto su campioni ematici prelevati:

i)

all’inizio e alla fine della raccolta; nonché

ii)

durante il periodo di raccolta dello sperma:

almeno ogni 7 giorni, nel caso di test di isolamento del virus,

almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.

C.   Ovuli ed embrioni di animali

1)

Gli ovuli e gli embrioni ottenuti in vivo da bovini devono essere raccolti conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio (5).

2)

Gli ovuli e gli embrioni ottenuti in vivo da animali diversi dai bovini e gli embrioni di bovini prodotti in vitro devono essere stati ottenuti da donatori che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a)

sono stati tenuti al di fuori di una zona soggetta a restrizioni per almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa;

b)

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa;

c)

sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta degli embrioni/ovuli;

d)

sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell’agente su un campione ematico prelevato il giorno della raccolta degli embrioni/ovuli.


(1)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mcode.htm?e1d10

(2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37

(3)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37

(4)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37

(5)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).


ALLEGATO IV

Criteri per la designazione dei macelli ai fini dell’esenzione dal divieto d’uscita (di cui al secondo comma dell’articolo 8, paragrafo 5)

Ai fini della valutazione del rischio per la designazione dei macelli ai fini dell’incanalamento dei movimenti di animali da un’azienda situata in una zona soggetta a restrizioni per la macellazione immediata, l’autorità competente del luogo di destinazione ricorre almeno ai seguenti criteri:

1)

i dati disponibili grazie ai programmi di controllo e vigilanza, in particolare per quanto riguarda l’attività dei vettori;

2)

la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello;

3)

i dati entomologici lungo l’itinerario;

4)

il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori;

5)

il possibile impiego di insetticidi e repellenti in conformità della direttiva 96/23/CE del Consiglio (1);

6)

l’ubicazione del macello rispetto alle aziende zootecniche;

7)

le misure in materia di biosicurezza in vigore presso il macello.


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.


ALLEGATO V

Criteri per la definizione del periodo stagionalmente libero da vettori (di cui all’articolo 9, paragrafo 3)

Ai fini della determinazione di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale, il periodo stagionalmente libero dai vettori per una determinata area geografica epidemiologicamente rilevante di uno Stato membro («area geografica epidemiologicamente rilevante») va definito a cura dell’autorità competente facendo ricorso almeno ai seguenti criteri:

1)   Criteri generali

a)

Dev’essere in vigore un programma di controllo e/o vigilanza della febbre catarrale.

b)

I criteri e le soglie specifici utilizzati per determinare il periodo stagionalmente libero da vettori devono essere definiti considerando le specie di Culicoides di cui è dimostrato o sospetto il ruolo di principali vettori nell’area geografica epidemiologicamente rilevante.

c)

I criteri utilizzati per determinare il periodo stagionalmente libero da vettori si applicano considerando i dati relativi all’anno in corso e agli anni precedenti (dati storici). Occorre inoltre tenere conto degli aspetti connessi con la standardizzazione dei dati relativi alla sorveglianza.

2)   Criteri specifici

a)

Non vi è circolazione del virus della febbre catarrale nell’area geografica epidemiologicamente rilevante, come risulta dai programmi di vigilanza della malattia o da altre prove che suggeriscono un arresto del virus.

b)

È cessata l’attività effettiva e potenziale del vettore, come risulta dalla vigilanza entomologica nel quadro dei programmi di controllo e/o vigilanza della febbre catarrale.

c)

Le catture delle specie di Culicoides di cui è dimostrato o sospetto il ruolo di vettori del sierotipo presente nell’area geografica epidemiologicamente rilevante sono al di sotto della soglia massima di vettori raccolti che dev’essere definita per l’area geografica epidemiologicamente rilevante. In assenza di elementi solidi a sostegno della determinazione della soglia massima si ricorre all’assenza totale di campioni di Culicoides imicola e a meno di cinque Culicoides fertili per trappola.

3)   Criteri supplementari

a)

Condizioni termiche con un effetto sull’attività dei vettori nell’area geografica epidemiologicamente rilevante. Le soglie termiche sono definite in considerazione del comportamento ecologico delle specie di Culicoides di cui è dimostrato o sospetto il ruolo di vettori del sierotipo presente nell’area geografica epidemiologicamente rilevante.


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/53


REGOLAMENTO (CE) N. 1267/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

recante condizioni particolari per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nel settore delle carni suine possono essere decise misure di intervento se il prezzo medio dei suini macellati, rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità, si colloca ad un livello inferiore al 103 % del prezzo di base ed ha probabilità di mantenervisi.

(2)

I prezzi di mercato sono scesi sotto tale livello e, tenuto conto delle tendenze stagionali e cicliche, questa situazione potrebbe persistere.

(3)

È necessario adottare misure di intervento. Dette misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all’ammasso privato, a norma del regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all’ammasso privato di carni suine (2).

(4)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine (3), la Commissione può decidere di ridurre o prorogare la durata contrattuale dell’ammasso. Occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per un determinato periodo di ammasso, gli importi di eventuali supplementi o detrazioni nel caso in cui la Commissione prenda una decisione in tal senso.

(5)

Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare dei quantitativi minimi.

(6)

Occorre fissare l’importo della cauzione ad un livello tale da garantire che gli assuntori adempiano ai loro obblighi contrattuali.

(7)

Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 29 ottobre 2007 possono essere presentate domande di aiuto all’ammasso privato a norma del regolamento (CEE) n. 3444/90. L’elenco dei prodotti ammessi a beneficiare dell’aiuto e i relativi importi sono fissati nell’allegato.

2.   Se la Commissione proroga o riduce la durata dell’ammasso, l’importo dell’aiuto è adeguato di conseguenza. I supplementi e le detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell’allegato, nelle colonne 6 e 7.

Articolo 2

I quantitativi minimi per contratto e per prodotto sono:

a)

10 tonnellate per i prodotti disossati;

b)

15 tonnellate per gli altri prodotti.

Articolo 3

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell’allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(3)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 19.


ALLEGATO

(EUR/t)

Codice NC

Prodotti per i quali sono concessi aiuti

Importi degli aiuti per un periodo di ammasso di

Supplementi o detrazioni

3 mesi

4 mesi

5 mesi

per mese

per giorno

1

2

3

4

5

6

7

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate

 

 

 

 

 

ex 0203 11 10

Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, diaframma e midollo spinale (1)

278

315

352

37

1,24

ex 0203 12 11

Prosciutti

337

379

421

42

1,41

ex 0203 12 19

Spalle

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 11

Parti anteriori

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 13

Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2)  (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 15

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (2)  (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 55

Tagli corrispondenti a «middles» (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (4)

255

290

325

35

1,17


(1)  Possono inoltre beneficiare dell’aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2)  Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

(3)  La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

(4)  La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/55


REGOLAMENTO (CE) N. 1268/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

relativo al divieto di pesca dell’aringa nella zona CIEM IIIa per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

62

Stato membro

Germania

Stock

HER/03A.

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

IIIa

Data

12.10.2007


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/57


REGOLAMENTO (CE) N. 1269/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

56

Stato Membro

Svezia

Stock

COD/04-N.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Acque norvegesi a sud di 62° N

Data

8.10.2007


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/59


REGOLAMENTO (CE) N. 1270/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

relativo al divieto di pesca della molva nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

55

Stato membro

Svezia

Stock

LIN/03.

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

IIIa e acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId

Data

8.10.2007


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/61


REGOLAMENTO (CE) N. 1271/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2007, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,92

1102 20 10 9400

0,79

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

1,19

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/63


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2006

relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso COMP/F/38.121 — Raccordi)

[notificata con il numero C(2006) 4180]

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/691/CE)

ESPOSIZIONE DELL’INFRAZIONE

(1)

Le destinatarie della decisione sono le imprese Aalberts Industries NV, Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, VSH Italia Srl, Yorkshire Fittings Limited, Advanced Fluid Connections plc, IBP Limited, International Building Products France SA, International Building Products GmbH, Delta plc, Aldway Nine Limited, Delta Engineering Holdings Limited, Druryway Samba Limited, Flowflex Holdings Ltd, Flowflex Components Ltd, IMI plc, IMI Kynoch Ltd, Mueller Industries Inc, Mueller Europe Ltd, WTC Holding Company Inc, Pegler Ltd, Tomkins plc, FRA.BO SpA, Supergrif SL, SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, Sanha Italia srl, Viega GmbH & Co. KG, Legris Industries SA e Comap SA.

(2)

Le 30 persone giuridiche di cui sopra (appartenenti ad 11 imprese, con alcune persone giuridiche ritenute responsabili in qualità di società madri) hanno commesso un’infrazione dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando ad un’infrazione unica e continuata fra il 31 dicembre 1988 e il 1o aprile 2004 nel settore dei raccordi nel SEE. Non tutte le imprese hanno partecipato all’infrazione per la sua intera durata.

(3)

Le caratteristiche principali dell’infrazione comprendevano: discussione dei prezzi fra concorrenti, decisione, applicazione e controllo di accordi sui prezzi nonché sconti e riduzioni, definizione di meccanismi di attuazione, spartizione di mercati e clienti, scambio di informazioni commercialmente importanti e riservate su mercati e/o società, partecipazione a riunioni regolari ed altri contatti per concordare le limitazioni di cui sopra e controllarne l’attuazione all’interno del SEE.

IL SETTORE DEI RACCORDI

(4)

Il prodotto interessato è costituito da raccordi in rame comprendenti raccordi in lega di rame (bronzo duro, ottone e altre leghe di rame). Un raccordo serve a collegare i tubi utilizzati nel trasporto di acqua, aria, gas, ecc. a scopi idraulici, di riscaldamento, fognari e di altra natura. Sono disponibili diversi tipi di raccordi quali alimentatori finali, anelli per saldatura, connettori a compressione, a pressione e collegamenti scorrevoli. Tutti questi tipi di raccordi sono contemplati nella presente decisione.

(5)

L’indagine ha dimostrato che il cartello si estendeva a tutto il SEE. Nel 2003, il valore del mercato del SEE per i raccordi in rame e lega di rame si aggirava sui 525 milioni di EUR per circa 960 milioni di pezzi.

PROCEDIMENTO

(6)

A gennaio 2001, la società Mueller Industries Inc ha informato la Commissione dell’esistenza di un cartello nel settore dei raccordi (e in altri settori correlati nel mercato dei tubi in rame) ed ha espresso il desiderio di collaborare con la Commissione ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996. Mueller ha fornito alla Commissione le prove che hanno consentito di effettuare le ispezioni.

(7)

Il 22 e 23 marzo 2001, la Commissione ha effettuato le prime ispezioni non preannunciate relative a tubi e raccordi in rame. In seguito, ad aprile 2001, si è deciso di separare i casi in «Tubi idraulici in rame» (38.069), «Tubi industriali» (38.240) e «Raccordi» (38.121). Successivamente, in data 24 e 25 aprile 2001, la Commissione ha effettuato ulteriori ispezioni sul posto non preannunciate presso i locali del gruppo Delta. Queste ultime ispezioni riguardavano esclusivamente i raccordi. Nel settore dei tubi di rame la Commissione ha adottato due decisioni comminando ammende nel caso «Tubi industriali» (nel 2003) e nel caso «Tubi idraulici in rame» (nel 2004).

(8)

A settembre 2003, dopo le ispezioni e dopo l’invio di lettere di richiesta di informazioni, il gruppo IMI ha presentato domanda di trattamento favorevole. Questa domanda di trattamento favorevole è stata seguita da quelle del gruppo Delta (marzo 2004) e di Frabo (luglio 2004). L’ultima domanda di trattamento favorevole è stata presentata a maggio 2005 da Oystertec/Advanced Fluid Connections plc.

(9)

30 imprese appartenenti a 11 imprese e ad un’associazione di imprese hanno ricevuto la comunicazione degli addebiti. Tutte le parti tranne Flowflex, Comap e Supergrif hanno esercitato il loro diritto di essere ascoltate e hanno partecipato all'audizione orale svoltasi il 25 e 26 gennaio 2006.

FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO

(10)

Mentre vi sono elementi che indicano che i primi contatti anticoncorrenziali fra i produttori di raccordi del Regno Unito risalgono a prima del 1988, le prove in possesso della Commissione dimostrano in maniera solida e duratura che la data d’inizio dell’infrazione è dicembre 1988. Sulla base di tali elementi, la Commissione ha ritenuto che gli accordi anticoncorrenziali fossero iniziati fra i fabbricanti del Regno Unito il 31 dicembre del 1988. Per quanto riguarda il comportamento dei produttori di raccordi a livello paneuropeo, considerando la sporadicità e il carattere esplorativo dei contatti avvenuti prima del gennaio 1991, la Commissione ha limitato la sua valutazione in forza delle norme sulla concorrenza a partire dal 31 gennaio 1991, data del primo incontro della cosiddetta «Super-EFMA» in cui i concorrenti hanno concordato i prezzi e in cui gli accordi a livello paneuropeo hanno assunto la forma di un sistema organizzato e strutturato.

(11)

Altri elementi probatori nell’incartamento della Commissione mostrano che quest’infrazione è continuata anche dopo le ispezioni della Commissione di marzo e aprile del 2001; per quanto riguarda Comap, IBP/Oystertec (Advanced Fluid Connections) e Frabo fino ad aprile 2004, e in misura minore per quanto riguarda Delta. Per quanto riguarda Aalberts, quest’ultima ha partecipato all’infrazione dopo le ispezioni effettuate fra giugno 2003 e aprile 2004. Si tratta del primo caso in cui un cartello, per determinate società partecipanti, è continuato per 3 anni dopo le ispezioni.

(12)

La struttura globale degli accordi anticoncorrenziali relativi ai raccordi mostra che detti accordi possono essere considerati come un’unica infrazione in base alla quale i concorrenti hanno discusso prezzi, deciso, applicato e controllato accordi sui prezzi nonché sconti e riduzioni, definito meccanismi di attuazione, spartito mercati e clienti e scambiato informazioni di mercato commercialmente importanti e riservate.

AMMENDE

Importo di base

Gravità

(13)

Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, l’impatto sul mercato e l’estensione geografica, l’infrazione deve essere considerata molto grave.

Trattamento differenziato

(14)

Poiché vi era una considerevole disparità fra le ponderazioni delle varie imprese in termini di fatturato nell’industria oggetto del cartello, la Commissione ha applicato un trattamento differenziato (gruppi) per tener conto della ponderazione di ogni impresa: l’obiettivo è quello di differenziare come la ponderazione di ogni impresa abbia danneggiato la concorrenza.

(15)

Le imprese sono state divise in sei categorie in base alla loro importanza relativa. Come base per determinare l'importanza relativa delle imprese in questa infrazione, la Commissione ha tenuto conto delle rispettive quote di mercato di ogni impresa per il prodotto in questione. Il peso dei singoli operatori nell’infrazione è stato confrontato sulla base delle loro quote di mercato nel SEE nell’anno 2000 per tutte le imprese, eccetto per Aalberts e Advanced Fluid Connections, per le quali è stato considerato l'anno 2003 come base per la differenziazione. La Commissione ha scelto il 2000 perchè era l’anno più recente dell’infrazione nel quale tutte le imprese destinatarie della decisione erano attive nel cartello, eccetto le due imprese summenzionate.

(16)

Di conseguenza, Viegener e Aalberts sono state inserite nella prima categoria. IMI e Delta sono state inserite nella seconda categoria, Advanced Fluid Connections nella terza, Legris Industries nella quarta, Sanha Kaimer, Flowflex, Frabo e Mueller nella quinta e Pegler nella sesta categoria.

Effetto dissuasivo

(17)

Al fine di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello che garantisca un effetto dissuasivo sufficiente, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare un fattore di moltiplicazione all’ammenda inflitta a Tomkins/Pegler. Nel 2005, il più recente esercizio finanziario precedente alla decisione, il fatturato totale di Tomkins, società madre di Pegler, è stato di 4,65 miliardi di EUR.

(18)

Di conseguenza, e in linea con le decisioni precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno moltiplicare l’ammenda per Tomkins.

Durata

(19)

Sono stati applicati anche singoli fattori di moltiplicazione in base alla durata dell’infrazione da parte di ogni persona giuridica.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Partecipazione all’infrazione dopo le ispezioni

(20)

La decisione ha constatato che Oystertec/Advanced Fluid Connections, Comap, Frabo, nonché in misura minore Delta, non hanno posto fine all’infrazione immediatamente dopo le ispezioni. Tali imprese hanno partecipato all’infrazione anche dopo le ispezioni. Per quanto concerne Aalberts, è stata comprovata la sua partecipazione all’infrazione dopo le ispezioni tra giugno 2003 e aprile 2004. Questa condotta costituisce una flagrante infrazione delle regole della concorrenza. Quando la Commissione effettua un’ispezione in un caso di cartello fra imprese, essa avverte ufficialmente le imprese interessate della possibilità che si configuri una violazione delle regole di concorrenza. Nella stragrande maggioranza dei casi l’esperienza ha mostrato che le ispezioni inducono le imprese a mettere fine immediatamente alla violazione, fornendo quindi sostegno immediato ai consumatori, in attesa della decisione della Commissione in merito. In tal senso, le ispezioni hanno la funzione di dissuadere le imprese coinvolte dal persistere nell’infrazione. Pertanto, nel periodo successivo alle ispezioni, le imprese dovrebbero prontamente interrompere qualsiasi condotta violatoria. Ciononostante, incuranti delle ispezioni, alcune di esse hanno perseverato nella loro condotta illecita anche per 3 anni.

(21)

Ciò ha giustificato un aumento dell’importo di base dell’ammenda da comminare ad Aalberts, Advanced Fluid Connections, Comap, Frabo e Delta.

(22)

Tuttavia, nel caso di Frabo, la decisione riconosce che il contributo da essa fornito è stato particolarmente determinante. Frabo è stata la prima società a rivelare una condotta anticoncorrenziale dopo le ispezioni, consentendo di stabilire un collegamento tra gli anni precedenti e successivi alle ispezioni. In tal modo, la Commissione ha potuto riscontrare una certa continuità tra i due periodi che, senza il contributo di Frabo, non avrebbe potuto essere dimostrata. Tenendo conto di tale elemento di fatto e in conformità al principio di equità, Frabo non è stata penalizzata per aver rivelato l’accordo successivo all’ispezione. Frabo, quindi, è stata dispensata da questo fattore aggravante.

Informazioni fuorvianti

(23)

Inoltre, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Advanced Fluid Connections ha fornito alla Commissione informazioni fuorvianti. In una dichiarazione allegata alla risposta alla comunicazione degli addebiti, un dipendente di Advanced Fluid Connections afferma di non aver avuto alcun contatto telefonico con Frabo nel periodo compreso fra il 2001 e il 2005. Diverse bollette telefoniche prodotte da Frabo mostrano, contrariamente a quest’affermazione, che fra aprile 2002 e luglio 2003 Frabo ha contattato Advanced Fluid Connections al telefono cellulare almeno 28 volte.

(24)

Queste circostanze aggravanti hanno giustificato un aumento dell’importo di base dell’ammenda da infliggere ad Advanced Fluid Connections.

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

(25)

Diverse imprese hanno chiesto alcune o tutte le circostanze attenuanti esposte di seguito: il ritiro anticipato dall’infrazione, un ruolo subordinato/passivo, l’assenza di un’applicazione effettiva delle pratiche, l’applicazione di programmi di conformità, l’assenza di vantaggi, le difficoltà del settore dei raccordi. Queste affermazioni sono tutte respinte in quanto infondate, eccetto per il ruolo subordinato/passivo dichiarato da Flowflex. L’importo di base per Flowflex è stato quindi ridotto del 10 %.

Cooperazione al di fuori del trattamento favorevole

(26)

La decisione ha ritenuto che la cooperazione prestata da Frabo in tale contesto si sia configurata come circostanza attenuante. Frabo è stata la prima impresa a rivelare la durata del cartello dopo le ispezioni e, in particolare, è stata la prima a fornire elementi probatori e spiegazioni che comprovano la continuità dell’infrazione dopo tali ispezioni e fino all’aprile 2004. Antecedentemente alla domanda di trattamento favorevole di Frabo, la Commissione non sarebbe stata in grado di stabilire la durata e la continuità dell’infrazione dal marzo 2001 fino all’aprile 2004.

(27)

Frabo non dovrebbe essere penalizzata per la cooperazione che ha prestato, nel senso che l’ammenda a suo carico non deve essere superiore a quella che le sarebbe stata comminata in assenza di cooperazione. Pertanto l’importo di base dell’ammenda a carico di Frabo è stato ridotto dell’importo ipotetico che tale ammenda avrebbe raggiunto per un periodo di tre anni d’infrazione.

APPLICAZIONE DEL LIMITE DEL 10 % DEL FATTURATO

(28)

Ove opportuno, alle ammende calcolate è stato applicato il limite del 10 % del fatturato mondiale stabilito nell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1).

APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE SUL TRATTAMENTO FAVOREVOLE DEL 1996

(29)

Mueller, IMI, Delta, Frabo e Advanced Fluid Connections hanno cooperato con la Commissione in fasi diverse dell’indagine al fine di poter beneficiare del trattamento favorevole previsto dalla comunicazione della cooperazione del 1996, applicabile al presente caso di specie.

Esenzione dalle ammende

(30)

Mueller è stata la prima impresa a informare la Commissione dell’esistenza di un cartello nel settore dei raccordi nel mercato SEE negli anni 1990. Gli elementi probatori forniti da Mueller hanno consentito alla Commissione di dimostrare l’esistenza, il contenuto e i partecipanti di una serie di riunioni di cartello e di altri contatti intercorsi soprattutto tra il 1991 e il 2000, nonché di effettuare le ispezioni il 22 marzo 2001 e in date successive. Mueller pertanto si qualifica per l’esenzione totale da ogni ammenda.

Riduzione delle ammende

(31)

Il 18 settembre 2003 IMI ha preso contatto con la Commissione per presentare una domanda di trattamento favorevole. IMI ha materialmente contribuito a dimostrare l’esistenza dell’infrazione e, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, ha dichiarato alla Commissione che confermava i fatti indicati nelle dichiarazioni presentate nell’ambito della cooperazione. La cooperazione prestata da IMI è stata ricompensata con una riduzione del 50 % dell’ammenda.

(32)

Il 10 marzo 2004 Delta ha presentato una domanda di trattamento favorevole. Alla domanda di Delta sono seguite altre osservazioni scritte, una riunione, nonché la presentazione di osservazioni orali. Delta ha corroborato ampiamente i fatti indicati da IMI nelle dichiarazioni presentate nell’ambito della cooperazione. La cooperazione prestata da Delta è stata ricompensata con una riduzione del 20 % dell’ammenda.

(33)

Il 19 luglio 2004, Frabo ha presentato una domanda di trattamento favorevole. Frabo ha corroborato ampiamente i fatti indicati da IMI e Delta di quanto rispettivamente presentato nell’ambito della cooperazione. Frabo è stata la prima impresa a rivelare che l’infrazione è continuata nel periodo successivo alle ispezioni fino all’aprile 2004. Inoltre le informazioni di Frabo sono state altresì utilizzate per redigere le richieste di informazioni, le quali hanno determinato la presentazione di dichiarazioni, nel contesto della cooperazione, da parte di Advanced Fluid Connections in cui quest’ultima ha presentato elementi probatori sulla partecipazione nell’infrazione successivamente all’ispezione. Per i motivi predetti, la cooperazione prestata da Frabo è stata ricompensata con una riduzione del 20 % dell’ammenda.

(34)

Il 24 maggio 2005, Advanced Fluid Connections (Oystertec) ha presentato una domanda di trattamento favorevole. Advanced Fluid Connections ha corroborato ampiamente i fatti indicati da Frabo nelle dichiarazioni presentate nell’ambito della cooperazione. Tuttavia, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e nel corso dell’udienza, Advanced Fluid Connections ha risolutamente contestato il fatto che la Commissione avesse stabilito la continuità tra i periodi prima e dopo le ispezioni fino all’aprile 2004. Infine, come indicato nei punti precedenti, Advanced Fluid Connections ha fuorviato la Commissione e ha tentato di indebolirne la capacità di comprovare l’infrazione. Pertanto, a fronte di un’attenta analisi di tutte queste circostanze la Commissione non ha concesso alcuna riduzione dell’ammenda ad Advanced Fluid Connections.

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(35)

Sulla scorta degli elementi presentati dalle imprese e dall’associazione di imprese nelle rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti e nell'audizione orale, la Commissione ha avuto le prove che coinvolgevano la Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS) indirettamente in un accordo raggiunto il 16 febbraio 2004 per aumentare i prezzi.

(36)

Tuttavia, non vi erano sufficienti elementi probatori a dimostrazione del fatto che la FNAS avesse concretamente accettato il compito affidatole dai produttori e/o che avesse quindi effettivamente agevolato la realizzazione dell'accordo.

(37)

Di conseguenza, la Commissione è giunta alla conclusione che la FNAS non ha partecipato al predetto accordo né ad altri accordi anticoncorrenziali. Pertanto, il procedimento nei confronti della Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS) è stato chiuso.

DECISIONE

(38)

I destinatari della decisione e la durata della loro partecipazione all’infrazione sono:

Aalberts Industries NV, dal 25 giugno 2003 al 1o aprile 2004,

Aquatis France SAS, dal 31 gennaio 1991 al 22 marzo 2001 (IMI) e dal 25 giugno 2003 al 1o aprile 2004 (Aalberts),

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, dal 31 gennaio 1991 al 22 marzo 2001 (IMI) e dal 25 giugno 2003 al 1o aprile 2004 (Aalberts),

VSH Italia Srl, dal 15 marzo 1994 al 22 marzo 2001,

Yorkshire Fittings Limited, dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001,

Advanced Fluid Connections plc, dal 23 novembre 2001 al 1o aprile 2004,

IBP Limited, dal 23 novembre 2001 al 1o aprile 2004,

International Building Products France SA, dal 4 aprile 1998 al 23 novembre 2001 (Delta) e dal 23 novembre 2001 al 1o aprile 2004 (Advanced Fluid Connections),

International Building Products GmbH, dal 31 gennaio 1991 al 23 novembre 2001,

Delta plc, dal 31 dicembre 1988 al 23 novembre 2001,

Aldway Nine Limited, dal 28 luglio 1999 al 23 novembre 2001,

Delta Engineering Holdings Limited, dal 31 dicembre 1988 al 23 novembre 2001,

Druryway Samba Limited, dal 31 dicembre 1988 al 23 novembre 2001,

Flowflex Holdings Ltd, dal 1o aprile 1989 al 22 marzo 2001,

Flowflex Components Ltd, dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001,

FRA.BO SpA, dal 30 luglio 1996 al 1o aprile 2004,

IMI plc, dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001,

IMI Kynoch Ltd, dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001,

Legris Industries SA, dal 31 gennaio 1991 al 1o aprile 2004,

Comap SA, dal 31 gennaio 1991 al 1o aprile 2004,

Mueller Industries Inc., dal 12 dicembre 1991 al 12 dicembre 2000,

Mueller Europe Ltd, dal 28 febbraio 1997 al 12 dicembre 2000,

WTC Holding Company, Inc., dal 28 febbraio 1997 al 12 dicembre 2000,

Pegler Ltd, dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001,

SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, dal 30 luglio 1996 al 22 marzo 2001,

Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, dal 30 luglio 1996 al 22 marzo 2001,

Sanha Italia srl, dal 1o gennaio 1998 al 22 marzo 2001,

Supergrif SL, dal 22 luglio 1991 al 23 novembre 2001,

Tomkins plc, dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001,

Viega GmbH & Co. KG, dal 12 dicembre 1991 al 22 marzo 2001.

(39)

In base a quanto sopra esposto, sono state comminate le seguenti ammende:

a)

Aalberts Industries NV:

di cui in solido con:

i)

Aquatis France SAS: 55,15 milioni di EUR; e

ii)

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG: 55,15 milioni di EUR;

100,80 milioni di EUR

b)

1.

IMI plc in solido con IMI Kynoch Ltd:

di cui in solido con:

i)

Yorkshire Fittings Limited: 9,64 milioni di EUR; e

ii)

VSH Italia Srl: 0,42 milioni di EUR; e

iii)

Aquatis France SAS: 48,30 milioni di EUR; e

iv)

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG: 48,30 milioni;

48,30 milioni di EUR

2.

Aquatis France SAS e Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG sono responsabili in solido dell’importo aggiuntivo di:

2,04 milioni di EUR;

c)

Advanced Fluid Connections plc:

di cui in solido con:

i)

IBP Limited: 11,26 milioni di EUR; e

ii)

International Building Products

France SA: 5,63 milioni di EUR;

18,08 milioni di EUR

d)

Delta plc in solido con Delta Engineering Holdings Limited:

di cui in solido con:

i)

Druryway Samba Limited: 28,31 milioni di EUR; e

ii)

International Building Products GmbH: 2,81 milioni di EUR; e

iii)

International Building Products France SA: 5,63 milioni di EUR; e

iv)

Aldway Nine Limited: 28,31 milioni di EUR; e

v)

Supergrif SL: 0,59 milioni di EUR;

28,31 milioni di EUR

e)

Flowflex Holdings Ltd

in solido con Flowflex Components Ltd:

1,34 milioni di EUR

f)

FRA.BO SpA:

1,58 milioni di EUR

g)

Legris Industries SA:

di cui in solido

con Comap SA: 18,56 milioni di EUR;

46,80 milioni di EUR

h)

Tomkins plc

in solido con Pegler Ltd:

5,25 milioni di EUR

i)

Kaimer GmbH & Co. Holdings KG:

di cui in solido con:

i)

SANHA Kaimer GmbH & Co. KG: 7,97 milioni di EUR; e

ii)

Sanha Italia srl: 7,15 milioni di EUR;

7,97 milioni di EUR

j)

Viega GmbH & Co. KG:

54,29 milioni di EUR.

(40)

Alle imprese elencate al punto 38 è stato ordinato di porre fine immediatamente all’infrazione di cui al punto 3, nella misura in cui non l’avessero già fatto, e di astenersi dal ripetere qualsiasi atto o condotta descritta nel punto, e da qualsiasi atto o condotta con oggetto o effetto identici o simili.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).


27.10.2007   

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L 283/69


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2007

che, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, autorizza l’immissione in commercio di alimenti e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4)

[notificata con il numero C(2007) 5125]

(I testi in lingua francese, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/692/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 novembre 2004 la KWS SAAT AG e la Monsanto Europe SA hanno presentato alle autorità competenti del Regno Unito una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero H7-1 (di seguito «la domanda»).

(2)

Inizialmente la domanda riguardava anche le foglie della barbabietola e i piccoli frammenti delle radici derivanti dalla relativa lavorazione i quali possono essere sottoposti a fermentazione per produrre insilati destinati all’alimentazione animale. Il 14 febbraio 2006 i richiedenti hanno eliminato dalla domanda questi prodotti, che sono considerati non come fabbricati a partire da OGM, ma come contenenti o costituiti da OGM.

(3)

Il 20 dicembre 2006 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e ha concluso che è improbabile che l’immissione in commercio dei prodotti fabbricati a partire dalla barbabietola da zucchero H7-1 descritta nella domanda (di seguito «i prodotti») comporti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente in relazione agli usi previsti (2). Nel suo parere l’EFSA ha preso in esame tutte le questioni e le problematiche specifiche sollevate dagli Stati membri.

(4)

Alla luce delle suddette considerazioni è opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame.

(5)

A ogni OGM dovrebbe essere assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (3).

(6)

Visto il parere dell’EFSA non risulta necessario stabilire requisiti specifici in materia di etichettatura oltre quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(7)

Il parere dell’EFSA non giustifica neppure l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all’immissione in commercio e/o all’uso e alla manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio, secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e all’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(8)

È opportuno che tutte le informazioni pertinenti concernenti l’autorizzazione dei prodotti siano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.

(9)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, le condizioni dell’autorizzazione dei prodotti sono vincolanti per tutti i soggetti che li immettono in commercio.

(10)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il 25 giugno 2007 la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta a norma dell’articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (4), secondo cui il Consiglio è tenuto a deliberare entro tre mesi.

(11)

Il Consiglio, tuttavia, non ha deliberato entro il termine previsto e la Commissione deve ora adottare una decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Alla barbabietola da zucchero geneticamente modificata (Beta vulgaris subsp. vulgaris) H7-1, di cui alla lettera b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico KM-ØØØH71-4, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero KM-ØØØH71-4;

b)

mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero KM-ØØØH71-4.

Articolo 3

Etichettatura

Ai fini dell’applicazione dei requisiti specifici in materia di etichettatura, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, alla voce «nome dell’organismo» corrisponde l’indicazione «barbabietola da zucchero».

Articolo 4

Registro comunitario

Nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono inserite le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 5

Titolari dell’autorizzazione

1.   I titolari dell’autorizzazione sono:

a)

la KWS SAAT AG, Germania;

e

b)

la Monsanto Europe SA, Belgio, in rappresentanza della Monsanto Company, Stati Uniti d’America.

2.   Entrambi i titolari dell’autorizzazione sono responsabili dell’adempimento degli obblighi che incombono ai titolari di autorizzazione a norma della presente decisione e del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della notifica.

Articolo 7

Destinatari

Sono destinatarie della presente decisione:

a)

la KWS SAAT AG, Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck, Germania;

e

b)

la Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Anversa, Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

(2)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620785055.htm

(3)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

a)   Richiedenti e titolari dell’autorizzazione

Nome

:

KWS SAAT AG

Indirizzo

:

Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck, Germania

e

Nome

:

Monsanto Europe SA

Indirizzo

:

Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Anversa, Belgio.

per conto della Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d’America.

b)   Designazione e specifiche del prodotto

1)

Alimenti e ingredienti alimentari prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero KM-ØØØH71-4;

2)

mangimi prodotti a partire dalla barbabietola da zucchero KM-ØØØH71-4.

La barbabietola da zucchero geneticamente modificata KM-ØØØH71-4, descritta nella domanda, esprime la proteina CP4 EPSPS previa introduzione nella barbabietola da zucchero (Beta vulgaris subsp. vulgaris) del gene cp4 epsps isolato dal ceppo CP4 dell’Agrobacterium sp.

La proteina CP4 EPSPS conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glifosato.

c)   Etichettatura

Ai fini dell’applicazione dei requisiti specifici in materia di etichettatura, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, alla voce «nome dell’organismo» corrisponde l’indicazione «barbabietola da zucchero».

d)   Metodo di rilevazione

Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione della barbabietola da zucchero KM-ØØØH71-4.

Metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Materiale di riferimento: ERM®-BF419 accessibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IMMR) all’indirizzo: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Identificatore unico

KM-ØØØH71-4

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla convenzione sulla diversità biologica

Non pertinente.

g)   Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti

Non sono previste.

h)   Piano di monitoraggio

Non pertinente.

i)   Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti per il consumo umano

Non sono previsti.

Nota: in futuro potrebbe rendersi necessario modificare i link ai vari documenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


27.10.2007   

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L 283/72


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

recante misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada

[notificata con il numero C(2007) 5202]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/693/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafi 1 e 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE (3) istituisce un elenco di paesi terzi da cui tali prodotti possono essere importati nella Comunità, e vi possono transitare, e stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria.

(2)

A norma di tale decisione sono autorizzate le importazioni nella Comunità dal Canada di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica.

(3)

Il 27 settembre 2007 il Canada ha comunicato alla Commissione la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N3 in un’azienda avicola nella provincia del Saskatchewan. Ha inoltre informato la Commissione di aver immediatamente sospeso, per tutto il territorio del Canada, la certificazione per il pollame, le carni di pollame e altri prodotti che possono diffondere il virus, destinati all’importazione nella Comunità.

(4)

Il Canada ha immediatamente preso le misure di controllo appropriate, incluse le restrizioni sulla movimentazione del pollame e dei prodotti del pollame all’interno di e dall’area colpita dalla malattia, e ha fornito alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica. In base alle informazioni disponibili non vi sono indicazioni di un’ulteriore diffusione del virus all’esterno dell’area colpita. Alla luce delle suddette informazioni e dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale approvato da parte della Comunità mediante la decisione 1999/201/CE del Consiglio (4), è opportuno limitare la sospensione delle importazioni dal Canada all’area colpita dalla malattia nella provincia del Saskatchewan.

(5)

La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (5) destinati al consumo umano istituisce l’elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri, a seconda della situazione zoosanitaria del paese terzo, devono autorizzare l’importazione dei prodotti soggetti a trattamenti particolari.

(6)

Attualmente sono autorizzate le importazioni nella Comunità dal Canada di prodotti a base di carne di pollame che sono stati sottoposti a trattamenti generici. Tuttavia, nel caso di un focolaio di influenza aviaria tale trattamento non è sufficiente per inattivare il virus dell’influenza aviaria. Con la presente decisione è pertanto opportuno autorizzare solo le importazioni di prodotti di carne di pollame provenienti dall’area colpita che sono stati sottoposti al trattamento B, C o D, conformemente all’allegato II, parte 4, della decisione 2005/432/CE.

(7)

Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Canada, la presente decisione deve essere applicata fino al 30 novembre 2007 e le misure ivi contenute devono essere riviste.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dei seguenti prodotti dal territorio del Canada di cui all’allegato I della presente decisione:

a)

pollame, uova da cova e pulcini di un giorno quali definiti all’articolo 2, lettere a), b) e c), della decisione 2006/696/CE;

b)

carni quali definite all’articolo 2, lettera j), della decisione 2006/696/CE;

c)

preparazioni di carni e prodotti a base di carne quali definiti ai punti 1.15 e 7.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e che consistono di o contengono carni di cui alla lettera b);

d)

alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle specie di cui alla lettera a);

e)

trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatile.

Articolo 2

Le importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1 sono autorizzate dal territorio di cui all’allegato II della presente decisione a condizione che nel certificato d’importazione che accompagna le partite dei prodotti sia:

a)

chiaramente indicato che provengono dal territorio di codice «CA-1» in cui l’assenza dell’influenza aviaria deve essere certificata;

b)

riportata la dicitura «Questa partita è conforme alla decisione 2007/693/CE della Commissione».

Articolo 3

In deroga all’articolo 1, è autorizzata l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di cui all’articolo 1, lettera c), a condizione che siano stati sottoposti al trattamento B, C o D, conformemente all’allegato II, parte 4, della decisione 2005/432/CE.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(3)  GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.

(4)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

(5)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.


ALLEGATO I

L’area soggetta a restrizioni (10 km) nella provincia del Saskatchewan include parte della «Rural Municipality of Lumsden #189», delimitata:

a sud dall’Highway 11,

a sudest dall’Highway 20 fino a Last Mountain Creek,

ad est e a nord da Last Mountain Creek e Last Mountain Lake,

ad ovest dalla metà est di Range 23 (3 miglia) di Township 21 e 20 fino all’incrocio dell’Highway 11 nella Rural Municipality of Dufferin #190.


ALLEGATO II

CA-1

:

Il territorio del Canada, ad eccezione dell’area sottoposta a restrizioni di cui all’allegato I.