ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2007/686/CE |
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2007/687/CE |
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Decisione della Commissione, del 18 agosto 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.3848 — Sea-Invest/EMO-EKOM) [notificata con il numero C(2006) 3710] ( 1 ) |
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2007/688/CE |
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Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2007, che modifica la decisione 2005/393/CE riguardo alle zone soggette a restrizioni a causa della febbre catarrale [notificata con il numero C(2007) 5054] ( 1 ) |
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2007/689/CE |
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Decisione della Commissione, del 25 ottobre 2007, che modifica l’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2007) 5170] ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1247/2007 DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1947/2005 per quanto riguarda gli aiuti nazionali concessi dalla Finlandia per sementi e sementi di cereali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio (1), la Finlandia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, può concedere aiuti per alcuni quantitativi di sementi e di sementi di cereali prodotti in tale paese a motivo delle sue condizioni climatiche specifiche. |
(2) |
Sulla base delle informazioni comunicatele dalla Finlandia, la Commissione ha trasmesso una relazione al Consiglio a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1947/2005. Detta relazione mostra che i produttori di sementi e di sementi di cereali in Finlandia possono accedere ad altri regimi di sostegno e possono beneficiare in tale contesto di aiuti che compensano gli agricoltori finlandesi per le condizioni climatiche in cui operano. |
(3) |
Dalla relazione risulta altresì che il volume della produzione di sementi di cereali in Finlandia ha registrato una tendenza all’aumento e che i quantitativi di sementi di cereali importati sono modesti rispetto alla produzione interna del paese. La relazione mostra poi che quando è diminuita la produzione interna di sementi sono aumentate le importazioni e viceversa, il che permette di concludere che è possibile sostituire sementi nazionali con sementi importate e che gli aiuti nazionali finlandesi possono distorcere la concorrenza con i prodotti importati. |
(4) |
La moltiplicazione delle sementi di fleolo in Finlandia avviene a condizioni quasi ottimali e relativamente competitive. Conservare l’accoppiamento degli aiuti alla produzione di fleolo consentirà senza dubbio di mantenere ad un livello elevato la produzione di sementi di fleolo in Finlandia. Occorre pertanto sopprimere gli aiuti nazionali per la produzione di sementi di fleolo. |
(5) |
Per i motivi sopra esposti e ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno porre fine alla possibilità data alla Finlandia di concedere aiuti nazionali nel settore delle sementi e delle sementi di cereali. Tuttavia, per permettere agli agricoltori finlandesi di prepararsi alla nuova situazione creata dalla soppressione degli aiuti nazionali, è opportuno concedere aiuti nel settore della produzione di sementi e di sementi di cereali, ad eccezione delle sementi di fleolo, per un ultimo periodo transitorio, al termine del quale essi saranno soppressi. |
(6) |
Ai fini di un esame intermedio del regime di aiuti nazionali, è opportuno prevedere che la Finlandia fornisca una relazione dettagliata sui risultati degli aiuti nazionali concessi. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1947/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1947/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Tuttavia la Finlandia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, può concedere aiuti fino al raccolto 2010 compreso per alcuni quantitativi di sementi, ad eccezione delle sementi di fleolo (Phleum pratense L.), e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti in questo solo Stato membro.
Entro il 31 dicembre 2008 la Finlandia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati degli aiuti autorizzati.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3.
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1248/2007 DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2007
che abroga il regolamento (CE) n. 2040/2000 riguardante la disciplina di bilancio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 279 e 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Corte dei conti (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio (3), fissa norme intese a garantire la corretta gestione delle spese comunitarie, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, e le riserve per azioni esterne, in conformità dei principi della sana gestione finanziaria stabiliti nell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4). |
(2) |
Per quanto riguarda la parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa alle spese agricole, i massimali fissati nel quadro finanziario 2007-2013 di cui all’allegato I dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5), del 17 maggio 2006 («l’accordo interistituzionale del 2006»), rendono inutile mantenere la linea direttrice agricola prevista dal regolamento. |
(3) |
Le restanti disposizioni della parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000 relative alla disciplina di bilancio in materia agricola risultano superate per effetto degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6). |
(4) |
Per quanto riguarda la parte II del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa alle riserve per azioni esterne, non sono più necessarie disposizioni e misure specifiche, eccezionali nel contesto del sistema delle risorse proprie, per il finanziamento del fondo di garanzia e delle riserve relative agli aiuti d’urgenza. La riserva per operazioni di garanzia di prestiti è stata sostituita, nel quadro finanziario 2007-2013 dell’accordo interistituzionale del 2006, da una linea di bilancio nella rubrica 4 «L’UE quale attore globale». I principi fondamentali relativi alla riserva per aiuti d’urgenza sono enunciati nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), mentre l’importo e le condizioni di utilizzazione sono stabiliti nell’accordo interistituzionale del 2006. Non essendo direttamente coinvolti gli interessi di terzi, non occorre incorporare tali elementi in un regolamento. |
(5) |
Tutte le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2040/2000 sono di conseguenza divenute obsolete. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 2040/2000 dovrebbe pertanto essere abrogato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2040/2000 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) Parere del 13 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 8 del 12.1.2007, pag. 3.
(3) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.
(4) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
(5) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(6) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).
(7) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
57,7 |
MK |
35,2 |
|
ZZ |
46,5 |
|
0707 00 05 |
EG |
151,2 |
JO |
190,9 |
|
MA |
35,8 |
|
MK |
45,9 |
|
TR |
149,9 |
|
ZZ |
114,7 |
|
0709 90 70 |
TR |
124,8 |
ZZ |
124,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
76,8 |
TR |
88,5 |
|
UY |
73,9 |
|
ZA |
54,4 |
|
ZZ |
73,4 |
|
0806 10 10 |
BR |
246,8 |
MK |
26,1 |
|
TR |
124,5 |
|
US |
212,4 |
|
ZZ |
152,5 |
|
0808 10 80 |
AU |
148,5 |
CL |
161,2 |
|
MK |
35,3 |
|
NZ |
104,7 |
|
US |
96,8 |
|
ZA |
102,6 |
|
ZZ |
108,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
49,1 |
CN |
65,0 |
|
TR |
124,4 |
|
ZZ |
79,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2007
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(3) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 26 ottobre 2007 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||||||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,57 (2) |
|||||||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,57 (2) |
|||||||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,57 (2) |
|||||||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,57 (2) |
|||||||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3106 |
|||||||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,06 |
|||||||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,06 |
|||||||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,06 |
|||||||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3106 |
|||||||
NB: Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2007
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(3) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2). |
(5) |
Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 26 ottobre 2007 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||||||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
31,06 |
|||||||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
31,06 |
|||||||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3106 |
|||||||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
31,06 |
|||||||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3106 |
|||||||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3106 |
|||||||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3106 (2) |
|||||||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
31,06 |
|||||||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,3106 |
|||||||
NB: Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1252/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2007
recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 25 ottobre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la gara parziale che scade il 25 ottobre 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 36,062 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26.
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1253/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2007
recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 24 ottobre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la gara parziale che scade il 24 ottobre 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 436,40 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8.
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2007
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(4) |
È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato. |
(5) |
Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione. |
(6) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(7) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio. |
(8) |
Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione. |
(9) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,92 |
||||||
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,79 |
||||||
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,79 |
||||||
1102 90 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1102 90 10 9900 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1102 90 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
1,19 |
||||||
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,92 |
||||||
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,79 |
||||||
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,79 |
||||||
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 20 60 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1103 20 20 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
1,06 |
||||||
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
0,86 |
||||||
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,99 |
||||||
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,76 |
||||||
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,17 |
||||||
1107 10 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1107 10 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
1,06 |
||||||
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
1,06 |
||||||
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
1,06 |
||||||
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
1,06 |
||||||
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
1702 30 51 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
1,03 |
||||||
1702 30 59 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
0,79 |
||||||
1702 30 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
1,03 |
||||||
1702 30 99 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,79 |
||||||
1702 40 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,79 |
||||||
1702 90 50 9100 |
C10 |
EUR/t |
1,03 |
||||||
1702 90 50 9900 |
C10 |
EUR/t |
0,79 |
||||||
1702 90 75 9000 |
C10 |
EUR/t |
1,08 |
||||||
1702 90 79 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,75 |
||||||
2106 90 55 9000 |
C14 |
EUR/t |
0,79 |
||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C10 |
: |
Tutte le destinazioni. |
C14 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein. |
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1255/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
consultato il registro a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 733/2002,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (2), attua il regolamento (CE) n. 733/2002 stabilendo le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione. |
(2) |
L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 874/2004 attua le disposizioni relative ai concetti geografici stabilendo una procedura attraverso la quale gli Stati membri, i paesi candidati e tutti i membri dello Spazio economico europeo possono chiedere che il loro nome sia registrato o riservato dai rispettivi governi nazionali. In conformità di tale obiettivo, e al fine di garantire a pieno la diversità geopolitica e linguistica dell’Unione europea e gli interessi tanto degli Stati membri quanto dei cittadini europei, il 10 ottobre 2005, il regolamento (CE) n. 874/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1654/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1654/2005 ha aggiunto un allegato che presenta un elenco di nomi la cui registrazione è riservata a ciascuno Stato membro e un elenco di nomi che possono essere riservati da taluni paesi terzi, compresi i paesi candidati all’adesione all’Unione europea. |
(3) |
Il 1o gennaio 2007 la Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea. Di conseguenza, Bulgaria e Romania dovrebbero avere la possibilità di registrare i nomi di dominio riservati ad essi in conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 874/2004. Al fine di stabilire chiaramente, dal punto di vista giuridico, che questi due Stati membri hanno tale possibilità, l’allegato al regolamento (CE) n. 874/2004 dovrebbe essere modificato. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 874/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1654/2005 (GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 35).
(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).
ALLEGATO
1. Elenco di nomi per paese e dei paesi che possono registrarli
AUSTRIA
1. |
österreich |
2. |
oesterreich |
3. |
republik-österreich |
4. |
republik-oesterreich |
5. |
afstria |
6. |
dimokratia-afstria |
7. |
østrig |
8. |
republikken-østrig |
9. |
oestrig |
10. |
austria |
11. |
republic-austria |
12. |
república-austria |
13. |
autriche |
14. |
république-autriche |
15. |
oostenrijk |
16. |
republiek-oostenrijk |
17. |
república-austria |
18. |
itävalta |
19. |
itävallan-tasavalta |
20. |
itaevalta |
21. |
österrike |
22. |
oesterrike |
23. |
republik-österrike |
24. |
rakousko |
25. |
republika-rakousko |
26. |
repubblica-austria |
27. |
austrija |
28. |
republika-austrija |
29. |
respublika-austrija |
30. |
ausztria |
31. |
Osztrák-Köztársaság |
32. |
Republika-Austriacka |
33. |
rakúsko |
34. |
republika-rakúsko |
35. |
avstrija |
36. |
republika-avstrija |
37. |
awstrija |
38. |
republika-awstrija |
39. |
republikösterreich |
40. |
republikoesterreich |
41. |
dimokratiaafstria |
42. |
republikkenøstrig |
43. |
republicaustria |
44. |
repúblicaaustria |
45. |
républiqueautriche |
46. |
repubblicaaustria |
47. |
republiekoostenrijk |
48. |
repúblicaaustria |
49. |
tasavaltaitävalta |
50. |
republikösterrike |
51. |
republikarakousko |
52. |
republikaaustrija |
53. |
respublikaaustrija |
54. |
OsztrákKöztársaság |
55. |
RepublikaAustriacka |
56. |
republikarakúsko |
57. |
republikaavstrija |
58. |
republikaawstrija |
59. |
aostria |
60. |
vabariik-aostria |
61. |
vabariikaostria |
BELGIO
1. |
belgie |
2. |
belgië |
3. |
belgique |
4. |
belgien |
5. |
belgium |
6. |
bélgica |
7. |
belgica |
8. |
belgio |
9. |
belgia |
10. |
belgija |
11. |
vlaanderen |
12. |
wallonie |
13. |
wallonië |
14. |
brussel |
15. |
vlaamse-gemeenschap |
16. |
franse-gemeenschap |
17. |
duitstalige-gemeenschap |
18. |
vlaams-gewest |
19. |
waals-gewest |
20. |
brussels-hoofdstedelijk-gewest |
21. |
flandre |
22. |
bruxelles |
23. |
communauté-flamande |
24. |
communaute-flamande |
25. |
communauté-française |
26. |
communaute-francaise |
27. |
communaute-germanophone |
28. |
communauté-germanophone |
29. |
région-flamande |
30. |
region-flamande |
31. |
région-wallonne |
32. |
region-wallonne |
33. |
région-de-bruxelles-capitale |
34. |
region-de-bruxelles-capitale |
35. |
flandern |
36. |
wallonien |
37. |
bruessel |
38. |
brüssel |
39. |
flaemische-gemeinschaft |
40. |
flämische-gemeinschaft |
41. |
franzoesische-gemeinschaft |
42. |
französische-gemeinschaft |
43. |
deutschsprachige-gemeinschaft |
44. |
flaemische-region |
45. |
flämische-region |
46. |
wallonische-region |
47. |
region-bruessel-hauptstadt |
48. |
region-brüssel-hauptstadt |
49. |
flanders |
50. |
wallonia |
51. |
brussels |
52. |
flemish-community |
53. |
french-community |
54. |
german-speaking-community |
55. |
flemish-region |
56. |
walloon-region |
57. |
brussels-capital-region |
58. |
flandes |
59. |
valonia |
60. |
bruselas |
61. |
comunidad-flamenca |
62. |
comunidad-francesa |
63. |
comunidad-germanófona |
64. |
comunidad-germanofona |
65. |
region-flamenca |
66. |
región-flamenca |
67. |
region-valona |
68. |
región-valona |
69. |
region-de-bruselas-capital |
70. |
región-de-bruselas-capital |
71. |
fiandre |
72. |
vallonia |
73. |
communita-fiamminga |
74. |
communità-fiamminga |
75. |
communita-francese |
76. |
communità-francese |
77. |
communita-di-lingua-tedesca |
78. |
communità-di-lingua-tedesca |
79. |
regione-fiamminga |
80. |
regione-vallona |
81. |
regione-di-bruxelles-capitale |
82. |
flandres |
83. |
bruxelas |
84. |
comunidade-flamenga |
85. |
comunidade-francofona |
86. |
comunidade-germanofona |
87. |
regiao-flamenga |
88. |
região-flamenga |
89. |
regiao-vala |
90. |
região-vala |
91. |
regiao-de-bruxelas-capital |
92. |
região-de-bruxelas-capital |
93. |
vallonien |
94. |
bryssel |
95. |
flamlaendskt-spraakomraade |
96. |
fransktalande-spraakomraade |
97. |
tysktalande-spraakomraade |
98. |
flamlaendska-regionen |
99. |
vallonska-regionen |
100. |
bryssel-huvustad |
101. |
det-flamske-sprogsamfund |
102. |
det-franske-sprogsamfund |
103. |
det-tysktalende-sprogsamfund |
104. |
den-flamske-region |
105. |
den-vallonske-region |
106. |
regionen-bruxelles-hovedstadsomraadet |
107. |
flanderi |
108. |
flaaminkielinen-yhteiso |
109. |
ranskankielinen-yhteiso |
110. |
saksankielinen-yhteiso |
111. |
flanderin-alue |
112. |
vallonian-alue |
113. |
brysselin-alue |
114. |
flandry |
115. |
valonsko |
116. |
brusel |
117. |
vlamske-spolecenstvi |
118. |
francouzske-spolecenstvi |
119. |
germanofonni-spolecenstvi |
120. |
vlamsky-region |
121. |
valonsky-region |
122. |
region-brusel |
123. |
flandrija |
124. |
valonija |
125. |
bruselj |
126. |
flamska-skupnost |
127. |
frankofonska-skupnost |
128. |
germanofonska-skupnost |
129. |
flamska-regija |
130. |
valonska-regija |
131. |
regija-bruselj |
BULGARIA
1. |
българия |
2. |
bulgaria |
3. |
bulharsko |
4. |
bulgarien |
5. |
bulgaaria |
6. |
βουλγαρία |
7. |
bulgarie |
8. |
bulgarija |
9. |
bulgarije |
10. |
bolgarija |
11. |
republicofbulgaria |
12. |
the-republic-of-bulgaria |
13. |
the_republic_of_bulgaria |
14. |
republic-of-bulgaria |
15. |
republic_of_bulgaria |
16. |
republicbulgaria |
17. |
republic-bulgaria |
18. |
republic_bulgaria |
19. |
repubblicadibulgaria |
20. |
repubblica-di-bulgaria |
21. |
repubblica_di_bulgaria |
22. |
repubblicabulgaria |
23. |
repubblica-bulgaria |
24. |
repubblica_bulgaria |
25. |
republikbulgarien |
26. |
republik-bulgarien |
27. |
republik_bulgarien |
28. |
bulgaariavabariik |
29. |
bulgaaria-vabariik |
30. |
bulgaaria_vabariik |
31. |
δημοκρατιατησβουλγαριας |
32. |
δημοκρατια-της-βουλγαριας |
33. |
δημοκρατια_της_βουλγαριας |
34. |
republiekbulgarije |
35. |
republiek-bulgarije |
36. |
republiek_bulgarije |
37. |
republikabolgarija |
38. |
republika-bolgarija |
39. |
republika_bolgarija |
40. |
republikabulgaria |
41. |
republika-bulgaria |
42. |
republika_bulgaria |
43. |
bulharskarepublica |
44. |
bulharska-republica |
45. |
bulharska_republica |
46. |
republiquebulgarie |
47. |
republique-bulgarie |
48. |
republique_bulgarie |
49. |
republicabulgarija |
50. |
republica-bulgārija |
51. |
republica_bulgārija |
52. |
repúblikabulgária |
53. |
repúblika-bulgária |
54. |
repúblika_bulgária |
55. |
repúblicabulgaria |
56. |
república-bulgaria |
57. |
república_bulgaria |
58. |
bulgarja |
59. |
bălgarija |
60. |
bulgariantasavalta |
61. |
bulgarian-tasavalta |
62. |
bulgarian_tasavalta |
63. |
republikenbulgarien |
64. |
republiken-bulgarien |
65. |
republiken_bulgarien |
66. |
repulicabulgaria |
67. |
repulica-bulgaria |
68. |
repulica_bulgaria |
69. |
köztársaságbulgária |
70. |
köztársaság-bulgária |
71. |
köztársaság_bulgária |
CIPRO
1. |
cypern |
2. |
cyprus |
3. |
cyprus |
4. |
kypros |
5. |
chypre |
6. |
zypern |
7. |
κυπρος |
8. |
cipro |
9. |
chipre |
10. |
chipre |
11. |
cypern |
12. |
anchipír |
13. |
kypr |
14. |
küpros |
15. |
ciprus |
16. |
kipras |
17. |
kipra |
18. |
ćipru |
19. |
cypr |
20. |
ciper |
21. |
cyprus |
22. |
kibris |
23. |
republikkencypern |
24. |
republiekcyprus |
25. |
republicofcyprus |
26. |
kyproksentasavalta |
27. |
republiquedechypre |
28. |
republikzypern |
29. |
κυπριακηδημοκρατια |
30. |
repubblicadicipro |
31. |
republicadechipre |
32. |
republicadechipre |
33. |
cypernsrepublik |
34. |
poblachtnacipíre |
35. |
kyperskarepublika |
36. |
küprosevabariik |
37. |
ciprusiköztàrsasàg |
38. |
kiprorespublika |
39. |
kiprasrepublika |
40. |
republikata’ćipru |
41. |
republikacypryjska |
42. |
republikaciper |
43. |
cyperskarepublika |
44. |
kibriscumhuriyeti |
REPUBBLICA CECA
1. |
ceska-republika |
2. |
den-tjekkiske-republik |
3. |
tschechische-republik |
4. |
tsehhi-vabariik |
5. |
τσεχικη-δημοκρατια |
6. |
czech-republic |
7. |
repulica-checa |
8. |
republique-tcheque |
9. |
repubblica-ceca |
10. |
cehijas-republika |
11. |
cekijos-respublika |
12. |
cseh-koztarsasag |
13. |
repubblica-ceka |
14. |
tsjechische-republiek |
15. |
republika-czeska |
16. |
republica-checa |
17. |
ceska-republika |
18. |
ceska-republika |
19. |
tsekin-tasavalta |
20. |
tjeckiska-republiken |
21. |
ceskarepublika |
22. |
dentjekkiskerepublik |
23. |
tschechischerepublik |
24. |
tsehhivabariik |
25. |
τσεχικηδημοκρατια |
26. |
czechrepublic |
27. |
repulicacheca |
28. |
republiquetcheque |
29. |
repubblicaceca |
30. |
cehijasrepublika |
31. |
cekijosrespublika |
32. |
csehkoztarsasag |
33. |
repubblicaceka |
34. |
tsjechischerepubliek |
35. |
republikaczeska |
36. |
republicacheca |
37. |
ceskarepublika |
38. |
ceskarepublika |
39. |
tsekintasavalta |
40. |
tjeckiskarepubliken |
41. |
czech |
42. |
cesko |
43. |
tjekkiet |
44. |
tschechien |
45. |
tsehhi |
46. |
τσεχια |
47. |
czechia |
48. |
chequia |
49. |
tchequie |
50. |
cechia |
51. |
cehija |
52. |
cekija |
53. |
csehorszag |
54. |
tsjechie |
55. |
czechy |
56. |
chequia |
57. |
ceska |
58. |
tsekinmaa |
59. |
tjeckien |
60. |
cechy |
61. |
česka-republika |
62. |
tsehhi-vabariik |
63. |
republica-checa |
64. |
republique-tcheque |
65. |
čehijas-republika |
66. |
cseh-köztarsasag |
67. |
republica-checa |
68. |
česka-republika |
69. |
českarepublika |
70. |
tsehhivabariik |
71. |
republicacheca |
72. |
republiquetcheque |
73. |
čehijasrepublika |
74. |
csehköztarsasag |
75. |
republicacheca |
76. |
českarepublika |
77. |
česko |
78. |
tsjechië |
79. |
tsehhi |
80. |
chequia |
81. |
tchequie |
82. |
čehija |
83. |
csehorszag |
84. |
česka |
85. |
čechy |
DANIMARCA
1. |
danemark |
2. |
denemarken |
3. |
danmark |
4. |
denmark |
5. |
tanska |
6. |
δανία |
7. |
danimarca |
8. |
dinamarca |
9. |
dänemark |
10. |
dánsko |
11. |
taani |
12. |
danija |
13. |
dānija |
14. |
id-danimarka |
15. |
dania |
16. |
danska |
17. |
dánia |
ESTONIA
1. |
eesti |
2. |
estija |
3. |
estland |
4. |
estonia |
5. |
estónia |
6. |
estonie |
7. |
estonija |
8. |
estonja |
9. |
εσθονία |
10. |
igaunija |
11. |
viro |
FINLANDIA
1. |
suomi |
2. |
finland |
3. |
finska |
4. |
finskó |
5. |
finlândia |
6. |
finlandia |
7. |
finlandja |
8. |
finnország |
9. |
suomija |
10. |
somija |
11. |
finlande |
12. |
φινλανδία |
13. |
soomi |
14. |
finnland |
15. |
finsko |
FRANCIA
1. |
francia |
2. |
francie |
3. |
frankrig |
4. |
frankreich |
5. |
prantsusmaa |
6. |
γαλλια |
7. |
gallia |
8. |
france |
9. |
france |
10. |
francia |
11. |
francija |
12. |
prancūzija |
13. |
prancuzija |
14. |
franciaország |
15. |
franciaorszag |
16. |
franza |
17. |
frankrijk |
18. |
francja |
19. |
frança |
20. |
francúzsko |
21. |
francuzsko |
22. |
francija |
23. |
ranska |
24. |
frankrike |
25. |
französischerepublik |
26. |
französische-republik |
27. |
französische_republik |
28. |
franzosischerepublik |
29. |
franzosische-republik |
30. |
franzosische_republik |
31. |
franzoesischerepublik |
32. |
franzoesische-republik |
33. |
franzoesische_republik |
34. |
frenchrepublic |
35. |
french-republic |
36. |
french_republic |
37. |
republiquefrançaise |
38. |
republique-française |
39. |
republique_française |
40. |
républiquefrançaise |
41. |
république-française |
42. |
république_française |
43. |
republiquefrancaise |
44. |
republique-francaise |
45. |
republique_francaise |
46. |
républiquefrancaise |
47. |
république-francaise |
48. |
république_francaise |
49. |
alsace |
50. |
auvergne |
51. |
aquitaine |
52. |
basse-normandie |
53. |
bassenormandie |
54. |
bourgogne |
55. |
bretagne |
56. |
centre |
57. |
champagne-ardenne |
58. |
champagneardenne |
59. |
corse |
60. |
franche-comte |
61. |
franche-comté |
62. |
franchecomte |
63. |
franchecomté |
64. |
haute-normandie |
65. |
hautenormandie |
66. |
ile-de-France |
67. |
île-de-France |
68. |
iledeFrance |
69. |
îledeFrance |
70. |
languedoc-roussillon |
71. |
languedocroussillon |
72. |
limousin |
73. |
lorraine |
74. |
midi-pyrenees |
75. |
midi-pyrénées |
76. |
midipyrenees |
77. |
midipyrénées |
78. |
nord-pas-de-calais |
79. |
nordpasdecalais |
80. |
paysdelaloire |
81. |
pays-de-la-loire |
82. |
picardie |
83. |
poitou-charentes |
84. |
poitoucharentes |
85. |
provence-alpes-cote-d-azur |
86. |
provence-alpes-côte-d-azur |
87. |
provencealpescotedazur |
88. |
provencealpescôtedazur |
89. |
rhone-alpes |
90. |
rhône-alpes |
91. |
rhonealpes |
92. |
rhônealpes |
93. |
guadeloupe |
94. |
guyane |
95. |
martinique |
96. |
reunion |
97. |
réunion |
98. |
mayotte |
99. |
saint-pierre-et-miquelon |
100. |
saintpierreetmiquelon |
101. |
polynesie-française |
102. |
polynésie-française |
103. |
polynesie-francaise |
104. |
polynésie-francaise |
105. |
polynesiefrançaise |
106. |
polynésiefrançaise |
107. |
polynesiefrancaise |
108. |
polynésiefrancaise |
109. |
nouvelle-caledonie |
110. |
nouvelle-calédonie |
111. |
nouvellecaledonie |
112. |
nouvellecalédonie |
113. |
wallis-et-futuna |
114. |
wallisetfutuna |
115. |
terres-australes-et-antarctiques-françaises |
116. |
terres-australes-et-antarctiques-françaises |
117. |
terresaustralesetantarctiquesfrançaises |
118. |
terresaustralesetantarctique-françaises |
119. |
saint-barthélémy |
120. |
saintbarthélémy |
121. |
saint-barthelemy |
122. |
saintbarthelemy |
123. |
saint-martin |
124. |
saintmartin |
GERMANIA
1. |
deutschland |
2. |
federalrepublicofgermany |
3. |
bundesrepublik-deutschland |
4. |
bundesrepublikdeutschland |
5. |
allemagne |
6. |
republiquefederaled'allemagne |
7. |
alemanna |
8. |
repúblicafederaldealemania |
9. |
germania |
10. |
repubblicafederaledigermania |
11. |
germany |
12. |
federalrepublicofgermany |
13. |
tyskland |
14. |
forbundsrepublikkentyskland |
15. |
duitsland |
16. |
bondsrepubliekduitsland |
17. |
nemecko |
18. |
spolkovárepublikanemecko |
19. |
alemanha |
20. |
republicafederaldaalemanha |
21. |
niemczech |
22. |
republikafederalnaniemiec |
23. |
németország |
24. |
németországiszövetségiköztársaság |
25. |
vokietijos |
26. |
vokietijosfederacinerespublika |
27. |
vacija |
28. |
vacijasfederativarepublika |
29. |
däitschland |
30. |
bundesrepublikdäitschland |
31. |
germanja |
32. |
repubblikafederalitagermanja |
33. |
gearmaine |
34. |
poblachtchnaidhmenagearmaine |
35. |
saksamaa |
36. |
saksamaaliitvabariik |
37. |
nemcija |
38. |
zweznarepublikanemcija |
39. |
γερμανία |
40. |
saksa |
41. |
saksanliittotasavalta |
42. |
Baden-Württemberg |
43. |
Bavaria |
44. |
Bayern |
45. |
Berlin |
46. |
Brandenburg |
47. |
Bremen |
48. |
Hamburg |
49. |
Hessen |
50. |
Lower-Saxony |
51. |
Mecklenburg-Western-Pomerania |
52. |
Mecklenburg-Vorpommern |
53. |
niedersachsen |
54. |
nordrhein-Westfalen |
55. |
northrhine-Westphalia |
56. |
Rheinland-Pfalz |
57. |
Rhineland-Palatinate |
58. |
Saarland |
59. |
Sachsen |
60. |
Sachsen-Anhalt |
61. |
Saxony |
62. |
Saxony-Anhalt |
63. |
Schleswig-Holstein |
64. |
Thüringen |
65. |
Thuringia |
66. |
Baden-Wuerttemberg |
67. |
bade-wurtemberg |
68. |
le-bade-wurtemberg |
69. |
Baden-Wurttemberg |
70. |
BadenWürttemberg |
71. |
BadenWuerttemberg |
72. |
badewurtemberg |
73. |
lebadewurtemberg |
74. |
BadenWurttemberg |
75. |
Baviera |
76. |
Bavière |
77. |
Freistaat-Bayern |
78. |
FreistaatBayern |
79. |
Free-State-of-Bavaria |
80. |
Stato-Libero-di-Baviera |
81. |
Etat-Libre-Bavière |
82. |
Brandebourg |
83. |
Brandeburgo |
84. |
Brandenburgii |
85. |
freieundhansestadthamburg |
86. |
freie-und-hansestadt-hamburg |
87. |
freiehansestadthamburg |
88. |
freie-hansestadt-hamburg |
89. |
hansestadt-hamburg |
90. |
hansestadthamburg |
91. |
stadthamburg |
92. |
stadt-hamburg |
93. |
hamburg-stadt |
94. |
hamburg |
95. |
landhamburg |
96. |
land-hamburg |
97. |
hamburku |
98. |
hampuriin |
99. |
hamborg |
100. |
hamburgo |
101. |
hambourg |
102. |
amburgo |
103. |
hamburgu |
104. |
hanbao |
105. |
hamburuku |
106. |
hamburk |
107. |
hesse |
108. |
hassia |
109. |
nordrheinwestfalen |
110. |
northrhinewestphalia |
111. |
northrhine-westfalia |
112. |
northrhinewestfalia |
113. |
rhenanie-du-nord-westphalie |
114. |
rhenaniedunordwestphalie |
115. |
lasaxe |
116. |
sachsen |
117. |
sajonia |
118. |
sajónia |
119. |
saksen |
120. |
saksimaa |
121. |
saksio |
122. |
saksonia |
123. |
saksonijos |
124. |
saška |
125. |
saska |
126. |
sasko |
127. |
sassonia |
128. |
saxe |
129. |
saxonia |
130. |
saxónia |
131. |
szászország |
132. |
szaszorszag |
133. |
Σαξωνία |
134. |
саксония |
135. |
freistaat-sachsen |
136. |
sorben |
137. |
serbja |
138. |
Sorben-Wenden |
139. |
Wenden |
140. |
lausitzer-sorben |
141. |
domowina |
GRECIA
1. |
Grecia |
2. |
Graekenland |
3. |
Griechenland |
4. |
Hellas |
5. |
Greece |
6. |
Grece |
7. |
Grecia |
8. |
Griekenland |
9. |
Grecia |
10. |
Kreikka |
11. |
Grekland |
12. |
Recko |
13. |
Kreeka |
14. |
Graecia |
15. |
Graikija |
16. |
Gorogorszag |
17. |
Grecja |
18. |
Grecja |
19. |
Grecko |
20. |
Grcija |
UNGHERIA
1. |
magyarkoztarsasag |
2. |
republicofhungary |
3. |
republiquedehongrie |
4. |
republikungarn |
5. |
republicadehungria |
6. |
repubblicadiungheria |
7. |
republicadahungria |
8. |
ungerskarepubliken |
9. |
unkarintasavalta |
10. |
denungarskerepublik |
11. |
derepublikhongarije |
12. |
republikawegierska |
13. |
ungarivabariik |
14. |
ungarijasrepublika |
15. |
vengrijosrespublika |
16. |
magyarorszag |
17. |
hungary |
18. |
hongrie |
19. |
ungarn |
20. |
hungria |
21. |
ungheria |
22. |
ungern |
23. |
unkari |
24. |
hongarije |
25. |
wegry |
26. |
madarsko |
27. |
ungari |
28. |
ungarija |
29. |
vengrija |
30. |
magyarköztársaság |
31. |
magyarország |
32. |
madarskarepublika |
33. |
republikamadzarska |
34. |
madzarsko |
35. |
ουγγαρια |
36. |
ουγρικιδεμοκρατια |
37. |
nyugatdunántúl |
38. |
középdunántúl |
39. |
déldunántúl |
40. |
középmagyarország |
41. |
északmagyarország |
42. |
északalföld |
43. |
délalföld |
44. |
nyugatdunantul |
45. |
kozepdunantul |
46. |
deldunantul |
47. |
kozepmagyarorszag |
48. |
eszakmagyarorszag |
49. |
eszakalfold |
50. |
delalfold |
IRLANDA
1. |
irlanda |
2. |
irsko |
3. |
irland |
4. |
iirimaa |
5. |
ireland |
6. |
irlande |
7. |
irlanda |
8. |
Īrija |
9. |
Airija |
10. |
Írország |
11. |
L-Irlanda |
12. |
iρλανδία |
13. |
ierland |
14. |
irlandia |
15. |
Írsko |
16. |
irska |
17. |
irlanti |
18. |
irland |
19. |
.irlande |
20. |
Ιρλανδία |
21. |
irlande |
22. |
republicofireland |
23. |
eire |
ITALIA
1. |
Repubblica-Italiana |
2. |
RepubblicaItaliana |
3. |
Italia |
4. |
Italy |
5. |
Italian |
6. |
Italien |
7. |
Italija |
8. |
Itália |
9. |
Italië |
10. |
Italien |
11. |
Itálie |
12. |
Italie |
13. |
Olaszország |
14. |
Itālija |
15. |
Włochy |
16. |
Ιταλία |
17. |
Italja |
18. |
Taliansko |
19. |
Itaalia |
20. |
Abruzzo |
21. |
Basilicata |
22. |
Calabria |
23. |
Campania |
24. |
Emilia-Romagna |
25. |
Friuli-VeneziaGiulia |
26. |
Lazio |
27. |
Liguria |
28. |
Lombardia |
29. |
Marche |
30. |
Molise |
31. |
Piemonte |
32. |
Puglia |
33. |
Sardegna |
34. |
Sicilia |
35. |
Toscana |
36. |
Trentino-AltoAdige |
37. |
Umbria |
38. |
Valled'Aosta |
39. |
Veneto |
LETTONIA
1. |
Λετονία |
2. |
Lettorszag |
3. |
Latvja |
4. |
Letland |
5. |
Lotwa |
6. |
Letonia |
7. |
Lotyssko |
8. |
Latvija |
9. |
Lettland |
10. |
Latvia |
11. |
Lotyssko |
12. |
Letland |
13. |
Lettland |
14. |
Lati |
15. |
Letonia |
16. |
Lettonie |
17. |
Lettonia |
18. |
Republicoflatvia |
19. |
Latvijskajarespublika |
LITUANIA
1. |
lietuva |
2. |
leedu |
3. |
liettua |
4. |
litauen |
5. |
lithouania |
6. |
lithuania |
7. |
litouwen |
8. |
lituania |
9. |
lituanie |
10. |
litva |
11. |
litván |
12. |
litvania |
13. |
litvanya |
14. |
litwa |
15. |
litwanja |
16. |
liettuan |
17. |
litevská |
18. |
lietuvas |
19. |
litwy |
20. |
litovska |
21. |
aukstaitija |
22. |
zemaitija |
23. |
dzukija |
24. |
suvalkija |
25. |
suduva |
26. |
lietuvos-respublika |
27. |
lietuvos_respublika |
28. |
lietuvosrespublika |
29. |
republic-of-lithuania |
30. |
republic_of_lithuania |
31. |
republiclithuania |
32. |
republicoflithuania |
33. |
republique-de-lituanie |
34. |
republique_de_lituanie |
35. |
republiquelituanie |
36. |
republiquedelituanie |
37. |
republica-de-lituania |
38. |
republica_de_lituania |
39. |
republicalituania |
40. |
republicadelituania |
41. |
litovskajarespublika |
42. |
litovskaja-respublika |
43. |
litovskaja_respublika |
44. |
litauensrepublik |
45. |
litauens-republik |
46. |
litauens_republic |
47. |
republiklitauen |
48. |
republik-litauen |
49. |
republic_litauen |
50. |
δημοκρατιατησλιθουανιας |
51. |
δημοκρατια-της-λιθουανιας |
52. |
δημοκρατια_της_λιθουανιας |
53. |
δημοκρατίατηςΛιθουανίας |
54. |
δημοκρατία-της-Λιθουανίας |
55. |
δημοκρατία_της_Λιθουανίας |
56. |
repubblicadilituania |
57. |
repubblica-di-lituania |
58. |
repubblica_di_lituania |
59. |
republieklitouwen |
60. |
republiek-litouwen |
61. |
republiek_litouwen |
62. |
republicadalituania |
63. |
republica-da-lituania |
64. |
republica_da_lituania |
65. |
liettuantasavalta |
66. |
liettuan-tasavalta |
67. |
liettuan_tasavalta |
68. |
republikenLitauen |
69. |
republiken-litauen |
70. |
republiken_litauen |
71. |
litevskárepublika |
72. |
litevská-republika |
73. |
litevská_republika |
74. |
leeduvabariik |
75. |
leedu-vabariik |
76. |
leedu_vabariik |
77. |
lietuvasrepublika |
78. |
lietuvas-republika |
79. |
lietuvas_republika |
80. |
litvánköztársaság |
81. |
litván-köztársaság |
82. |
litván_köztársaság |
83. |
repubblikatallitwanja |
84. |
repubblika-tal-litwanja |
85. |
repubblika_tal_litwanja |
86. |
republikalitwy |
87. |
republika-litwy |
88. |
republika_litwy |
89. |
litovskarepublika |
90. |
litovska-republika |
91. |
litovska_republika |
92. |
republikalitva |
93. |
republika-litva |
94. |
republika_litva |
LUSSEMBURGO
1. |
luxembourg |
2. |
luxemburg |
3. |
letzebuerg |
MALTA
1. |
malta |
2. |
malte |
3. |
melita |
4. |
republicofmalta |
5. |
republic-of-malta |
6. |
therepublicofmalta |
7. |
the-republic-of-malta |
8. |
repubblikatamalta |
9. |
repubblika-ta-malta |
10. |
maltarepublic |
11. |
maltarepubblika |
12. |
gozo |
13. |
ghawdex |
PAESI BASSI
1. |
nederland |
2. |
holland |
3. |
thenetherlands |
4. |
netherlands |
5. |
lespaysbas |
6. |
hollande |
7. |
dieniederlande |
8. |
lospaisesbajos |
9. |
holanda |
POLONIA
1. |
rzeczpospolitapolska |
2. |
rzeczpospolita_polska |
3. |
rzeczpospolita-polska |
4. |
polska |
5. |
polonia |
6. |
lenkija |
7. |
poland |
8. |
polen |
9. |
pologne |
10. |
polsko |
11. |
poola |
12. |
puola |
PORTOGALLO
1. |
republicaportuguesa |
2. |
portugal |
3. |
portugália |
4. |
portugalia |
5. |
portugali |
6. |
portugalska |
7. |
portugalsko |
8. |
portogallo |
9. |
portugalija |
10. |
portekiz |
11. |
πορτογαλία |
12. |
portugāle |
13. |
aveiro |
14. |
beja |
15. |
braga |
16. |
bragança |
17. |
castelobranco |
18. |
coimbra |
19. |
evora |
20. |
faro |
21. |
guarda |
22. |
leiria |
23. |
lisboa |
24. |
portalegre |
25. |
porto |
26. |
santarem |
27. |
setubal |
28. |
vianadocastelo |
29. |
viseu |
30. |
vilareal |
31. |
madeira |
32. |
açores |
33. |
alentejo |
34. |
algarve |
35. |
altoalentejo |
36. |
baixoalentejo |
37. |
beiraalta |
38. |
beirabaixa |
39. |
beirainterior |
40. |
beiralitoral |
41. |
beiratransmontana |
42. |
douro |
43. |
dourolitoral |
44. |
entredouroeminho |
45. |
estremadura |
46. |
minho |
47. |
ribatejo |
48. |
tras-os-montes-e-alto-douro |
49. |
acores |
ROMANIA
1. |
românia |
2. |
romania |
3. |
roumanie |
4. |
rumänien |
5. |
rumanien |
6. |
rumanía |
7. |
rumænien |
8. |
roménia |
9. |
romênia |
10. |
romenia |
11. |
rumunia |
12. |
rumunsko |
13. |
romunija |
14. |
rumãnija |
15. |
rumunija |
16. |
rumeenia |
17. |
ρουμανία |
18. |
románia |
19. |
rumanija |
20. |
roemenië |
SLOVACCHIA
1. |
slowakische-republik |
2. |
republique-slovaque |
3. |
slovakiki-dimokratia |
4. |
slovenska-republika |
5. |
slovakiske-republik |
6. |
slovaki-vabariik |
7. |
slovakian-tasavalta |
8. |
slovakikidimokratia |
9. |
slovakiki-dimokratia |
10. |
szlovak-koztarsasag |
11. |
slovak-republic |
12. |
repubblica-slovacca |
13. |
slovakijas-republika |
14. |
slovakijos-respublika |
15. |
repubblika-slovakka |
16. |
slowaakse-republiek |
17. |
republika-slowacka |
18. |
republica-eslovaca |
19. |
slovaska-republika |
20. |
republica-eslovaca |
21. |
slovakiska-republiken |
22. |
σλοßακικη-δημοκρατια |
23. |
slowakischerepublik |
24. |
republiqueslovaque |
25. |
slovenskarepublika |
26. |
slovakiskerepublik |
27. |
slovakivabariik |
28. |
slovakiantasavalta |
29. |
szlovakkoztarsasag |
30. |
slovakrepublic |
31. |
repubblicaslovacca |
32. |
slovakijasrepublika |
33. |
slovakijosrespublika |
34. |
repubblikaslovakka |
35. |
slowaakserepubliek |
36. |
republikaslowacka |
37. |
republicaeslovaca |
38. |
slovaskarepublika |
39. |
republicaeslovaca |
40. |
slovakiskarepubliken |
41. |
σλοßακικηδημοκρατια |
42. |
slowakei |
43. |
slovaquie |
44. |
slovakia |
45. |
slovensko |
46. |
slovakiet |
47. |
slovakkia |
48. |
szlovakia |
49. |
slovacchia |
50. |
slovakija |
51. |
slowakije |
52. |
slowacija |
53. |
eslovaquia |
54. |
slovaska |
55. |
σλοßακικη |
56. |
slovakien |
57. |
république-slovaque |
58. |
slovenská-republika |
59. |
szlovák-köztársaság |
60. |
slovākijos-respublika |
61. |
republika-słowacka |
62. |
república-eslovaca |
63. |
slovaška-republika |
64. |
slovačka-republika |
65. |
lýdveldid-slovakia |
66. |
républiqueslovaque |
67. |
slovenskárepublika |
68. |
szlovákköztársaság |
69. |
slovākijosrespublika |
70. |
republikasłowacka |
71. |
repúblicaeslovaca |
72. |
slovaškarepublika |
73. |
slovačkarepublika |
74. |
lýdveldidslovakia |
75. |
szlovákia |
76. |
slovākija |
77. |
słowacija |
78. |
slovaška |
79. |
slovačka |
SLOVENIA
1. |
slovenija |
2. |
slovenia |
3. |
slowenien |
4. |
slovenie |
5. |
la-slovenie |
6. |
laslovenie |
7. |
eslovenia |
8. |
republikaslovenija |
9. |
republika-slovenija |
10. |
republicofslovenia |
11. |
republic-of-slovenia |
12. |
szlovenia |
13. |
szlovenkoztarsasag |
14. |
szloven-koztarsasag |
15. |
repubblicadislovenia |
16. |
repubblica-di-slovenia |
SPAGNA
1. |
españa |
2. |
reinodeespana |
3. |
reino-de-espana |
4. |
espagne |
5. |
espana |
6. |
espanha |
7. |
espanja |
8. |
espanya |
9. |
hispaania |
10. |
hiszpania |
11. |
ispanija |
12. |
spagna |
13. |
spain |
14. |
spanielsko |
15. |
spanien |
16. |
spanija |
17. |
spanje |
18. |
reinodeespaña |
19. |
reino-de-españa |
20. |
španielsko |
21. |
spānija |
22. |
španija |
23. |
španiělsko |
24. |
espainia |
25. |
ispania |
26. |
ισπανια |
27. |
andalucia |
28. |
andalucía |
29. |
andalousie |
30. |
andalusia |
31. |
andalusien |
32. |
juntadeandalucia |
33. |
juntadeandalucía |
34. |
aragon |
35. |
aragón |
36. |
gobiernodearagon |
37. |
gobiernoaragón |
38. |
principadodeasturias |
39. |
principaudasturies |
40. |
asturias |
41. |
asturies |
42. |
illesbalears |
43. |
islasbaleares |
44. |
canarias |
45. |
gobiernodecanarias |
46. |
canaryisland |
47. |
kanarischeinseln |
48. |
cantabria |
49. |
gobiernodecantabria |
50. |
castillalamancha |
51. |
castilla-lamancha |
52. |
castillayleon |
53. |
castillayleón |
54. |
juntadecastillayleon |
55. |
juntadecastillayleón |
56. |
generalitatdecatalunya |
57. |
generalitatdecataluña |
58. |
catalunya |
59. |
cataluña |
60. |
katalonien |
61. |
catalonia |
62. |
catalogna |
63. |
catalogne |
64. |
cataloniě |
65. |
katalonias |
66. |
catalunha |
67. |
kataloniens |
68. |
katalonian |
69. |
catalonië |
70. |
extremadura |
71. |
comunidadautonomadeextremadura |
72. |
comunidadautónomadeextremadura |
73. |
xuntadegalicia |
74. |
comunidadautonomadegalicia |
75. |
comunidaautónomadegalicia |
76. |
comunidadeautonomadegalicia |
77. |
comunidadeautónomadegalicia |
78. |
larioja |
79. |
gobiernodelarioja |
80. |
comunidadmadrid |
81. |
madridregion |
82. |
regionmadrid |
83. |
madrid |
84. |
murciaregion |
85. |
murciaregión |
86. |
murciaregione |
87. |
murciaregiao |
88. |
regiondemurcia |
89. |
regióndemurcia |
90. |
regionofmurcia |
91. |
regionvonmurcia |
92. |
regionedimurcia |
93. |
regiaodomurcia |
94. |
navarra |
95. |
nafarroa |
96. |
navarre |
97. |
navarracomunidadforal |
98. |
nafarroaforukomunitatea |
99. |
nafarroaforuerkidegoa |
100. |
communauteforaledenavarre |
101. |
communautéforaledenavarre |
102. |
foralcommunityofnavarra |
103. |
paisvasco |
104. |
paísvasco |
105. |
euskadi |
106. |
euskalherria |
107. |
paisbasc |
108. |
basquecountry |
109. |
paysbasque |
110. |
paesebasco |
111. |
baskenland |
112. |
paisbasco |
113. |
χώρατωνβάσκων |
114. |
gobiernovasco |
115. |
euskojaurlaritza |
116. |
governbasc |
117. |
basquegovernment |
118. |
gouvernementbasque |
119. |
governobasco |
120. |
baskischeregierung |
121. |
baskitschebestuur |
122. |
κυβέρνησητωνβάσκων |
123. |
comunidad-valenciana |
124. |
comunidadvalenciana |
125. |
comunitat-valenciana |
126. |
comunitatvalenciana |
127. |
ceuta |
128. |
gobiernoceuta |
129. |
melilla |
130. |
gobiernomelilla |
SVEZIA
1. |
suecia |
2. |
reinodesuecia |
3. |
sverige |
4. |
kongerietsverige |
5. |
schweden |
6. |
königreichschweden |
7. |
konigreichschweden |
8. |
σουηδία |
9. |
ΒασίλειοτηςΣουηδίας |
10. |
sweden |
11. |
kingdomofsweden |
12. |
suède |
13. |
suede |
14. |
royaumedesuède |
15. |
royaumedesuede |
16. |
svezia |
17. |
regnodisvezia |
18. |
zweden |
19. |
koninkrijkzweden |
20. |
suécia |
21. |
reinodasuécia |
22. |
reinodasuecia |
23. |
ruotsi |
24. |
ruotsinkuningaskunta |
25. |
konungariketsverige |
26. |
švédsko |
27. |
rootsi |
28. |
svedija |
29. |
svédorszag |
30. |
svedorszag |
31. |
l-isvezja |
32. |
szweja |
33. |
švedska |
34. |
svedska |
REGNO UNITO
1. |
unitedkingdom |
2. |
united-kingdom |
3. |
united_kingdom |
4. |
greatbritain |
5. |
great-britain |
6. |
great_britain |
7. |
britain |
8. |
cymru |
9. |
england |
10. |
northernireland |
11. |
northern-ireland |
12. |
northern_ireland |
13. |
scotland |
14. |
wales |
2. Elenco di nomi per paese e dei paesi che possono riservarli
CROAZIA
1. |
croatia |
2. |
kroatia |
3. |
kroatien |
4. |
kroatien |
5. |
croazia |
6. |
kroatien |
7. |
croacia |
8. |
croatie |
9. |
horvátország |
10. |
horvatorszag |
11. |
kroatië |
12. |
kroatie |
13. |
chorwacja |
14. |
κροατία |
15. |
chorvatsko |
16. |
charvátsko |
17. |
horvaatia |
18. |
kroaatia |
19. |
croácia |
20. |
croacia |
21. |
horvātija |
22. |
horvatija |
23. |
kroatija |
24. |
kroazja |
25. |
chorvátsko |
26. |
chrovatsko |
27. |
hrvaška |
28. |
hrvaska |
ISLANDA
1. |
arepublicadeislândia |
2. |
deijslandrepubliek |
3. |
deijslandrepubliek |
4. |
derepubliekvanijsland |
5. |
derepubliekvanijsland |
6. |
iceland |
7. |
icelandrepublic |
8. |
iepublikaislande |
9. |
ijsland |
10. |
island |
11. |
islanda |
12. |
islande |
13. |
islandia |
14. |
islândia |
15. |
islandica |
16. |
islandrepublik |
17. |
islandskylisejnik |
18. |
islannintasavalta |
19. |
islanti |
20. |
izland |
21. |
ísland |
22. |
íslenskalýðveldið |
23. |
köztársaságizland |
24. |
larepubblicadiislanda |
25. |
larepúblicadeislandia |
26. |
larépubliquedislande |
27. |
lislande |
28. |
lýðveldiðísland |
29. |
puklerkaislandska |
30. |
rahvavabariikisland |
31. |
repubblicadiislanda |
32. |
repubblikataisland |
33. |
republicoficeland |
34. |
republikaisland |
35. |
republikaislandia |
36. |
republikavisland |
37. |
republikkenisland |
38. |
republikvonisland |
39. |
repúblicadeislandia |
40. |
repúblicadeislândia |
41. |
républiquedislande |
42. |
ΔημοκρατίατηςΙσλανδίας |
43. |
Ισλανδία |
LIECHTENSTEIN
1. |
fyrstendømmetliechtenstein |
2. |
fürstentumliechtenstein |
3. |
principalityofliechtenstein |
4. |
liechtensteinivürstiriiki |
5. |
liechtensteininruhtinaskunta |
6. |
principautédeliechtenstein |
7. |
πριγκιπάτοτουλιχτενστάιν |
8. |
furstadæmisinsliechtensteins |
9. |
principatodelliechtenstein |
10. |
lichtenšteinokunigaikštystė |
11. |
lihtenšteinasfirstiste |
12. |
prinċipalitàtal-liechtenstein |
13. |
vorstendomliechtenstein |
14. |
fyrstedømmetliechtenstein |
15. |
księstwoliechtenstein |
16. |
principadodoliechtenstein |
17. |
furstendömetliechtenstein |
18. |
lichtenštajnskékniežatstvo |
19. |
kneževinolihtenštajn |
20. |
principadodeliechtenstein |
21. |
lichtenštejnskéknížectví |
22. |
lichtensteinihercegség |
NORVEGIA
1. |
norge |
2. |
noreg |
3. |
norway |
4. |
norwegen |
5. |
norvege |
6. |
norvège |
7. |
noruega |
8. |
norvegia |
9. |
norvégia |
10. |
norsko |
11. |
nórsko |
12. |
norra |
13. |
norja |
14. |
norvegija |
15. |
norvēģija |
16. |
noorwegen |
17. |
Νορßηγία |
18. |
norvegja |
19. |
norveġja |
20. |
norveska |
21. |
norveška |
22. |
norwegia |
23. |
norga |
TURCHIA
1. |
turkiye |
2. |
türkiye |
3. |
turkiyecumhuriyeti |
4. |
türkiyecumhuriyeti |
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1256/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 829/2007 per quanto riguarda il periodo transitorio concesso per l'uso dei documenti commerciali e dei certificati sanitari che accompagnano i sottoprodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, l'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all'importazione e al transito nella Comunità di alcuni sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 829/2007, del 28 giugno 2007, che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale e modifica inoltre l'allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda il modello dei documenti commerciali e l'allegato X del medesimo regolamento relativamente ai certificati sanitari per le importazioni di taluni sottoprodotti di origine animale. |
(3) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 829/2007 dispone un periodo transitorio di sei mesi dalla data d'entrata in vigore di tale regolamento per l'utilizzo dei documenti commerciali e certificati sanitari pertinenti di cui agli allegati II e X del regolamento (CE) n. 1774/2002, compilati conformemente alle disposizioni applicabili prima della data d'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 829/2007. Dalla pubblicazione di tale regolamento tuttavia sono state rivolte alla Commissione diverse richieste di chiarimenti relativi alle disposizioni applicabili durante tale periodo transitorio. |
(4) |
Al fine di garantire la certezza giuridica, va chiarito che, sino allo scadere del periodo transitorio, i documenti commerciali e i certificati sanitari conformi ai modelli prescritti prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 829/2007 possono, se del caso, continuare ad essere compilati e firmati dagli operatori commerciali e dai veterinari ufficiali dei paesi terzi. |
(5) |
Occorre inoltre prevedere una soluzione pratica al problema delle partite i cui documenti di accompagnamento sono stati rilasciati durante il periodo transitorio, ma che non arrivano a destinazione sul territorio comunitario entro tale data. Gli scambi commerciali o l'importazione di tali partite nella Comunità vanno autorizzati, se del caso, fino a due mesi dopo la scadenza di tale periodo. |
(6) |
Onde facilitare l'applicazione del presente regolamento per le parti in causa e le autorità dei paesi terzi, il periodo transitorio di sei mesi a partire dal 24 luglio 2007, stabilito originariamente dal regolamento (CE) n. 829/2007, va prorogato fino al 30 aprile 2008. È quindi opportuno prevedere un periodo di tempo supplementare per consentire l'accettazione di tali documenti e certificati ai fini degli scambi commerciali e dell'importazione nella Comunità. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 829/2007. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 829/2007 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Per un periodo transitorio avente termine il 30 aprile 2008 gli Stati membri accettano le partite accompagnate da documenti commerciali e certificati sanitari compilati e firmati conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, vigenti sino al 23 luglio 2007.
Fino al 30 giugno 2008 gli Stati membri accettano tali partite purché i documenti commerciali e i certificati sanitari che le accompagnano siano stati compilati e firmati entro il 1o maggio 2008.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2007
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2007 dal regolamento (CE) n. 327/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento. |
(2) |
Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130 del sottoperiodo precedente. Il mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti recanti i numeri 09.4148 e 09.4168, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 327/98, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente. |
(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138-09.4148, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione. |
(4) |
Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento (CE) n. 327/98 nel corso dell'anno 2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso di cui ai contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138-09.4148, contemplati dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. La percentuale finale di utilizzazione, nel corso dell'anno 2007, di ciascun contingente contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98 figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(3) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2007 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 e percentuali di utilizzazione per l'anno 2007:
a) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:
|
b) |
Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:
|
c) |
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:
|
d) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:
|
e) |
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:
|
(1) Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1258/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2007
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base. |
(4) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi. |
(5) |
A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione. |
(6) |
In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci. |
(7) |
Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche. |
(8) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.
Per la Commissione
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(3) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).
(4) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(5) GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 26 ottobre 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
|||
Codice NC |
Descrizione dei prodotti (2) |
Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi: |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
— |
— |
|
1002 00 00 |
segala |
— |
— |
1003 00 90 |
orzo |
|
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1004 00 00 |
avena |
— |
— |
1005 90 00 |
Granturco utilizzato sotto forma di: |
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– amido |
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– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
— |
— |
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– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
— |
— |
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– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– altri (incluso allo stato naturale) |
— |
— |
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Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco: |
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|
– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
— |
— |
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– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
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ex 1006 30 |
Riso lavorato: |
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– a grani tondi |
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– a grani medi |
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– a grani lunghi |
— |
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1006 40 00 |
Rotture |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina |
— |
— |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.
(2) Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.
(3) Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.
(4) Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).
(5) Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2007
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006. |
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base. |
(4) |
L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi. |
(6) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.
Per la Commissione
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007 pag. 31).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 26 ottobre 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
Codice NC |
Denominazione |
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
31,06 |
31,06 |
(1) I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso
a) |
i paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (stato Città del Vaticano), Liechtenstein e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I ed II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972. |
b) |
i territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Faroe e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita effetivo controllo. |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/41 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2005
relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea nei confronti delle imprese Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics NV, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac BV, Fardem Packaging BV, FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion NV, Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV, Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles SA, RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher BV, Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj
(Caso COMP/38354 — Sacchi industriali)
[notificata con il numero C(2005) 4634]
(I testi in lingua francese, inglese, neerlandese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)
(2007/686/CE)
Il 30 novembre 2005 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese coinvolte nella protezione dei propri segreti aziendali.
1. SINTESI DEL CASO
1.1. Destinatari
(1) |
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese per aver violato l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE:
|
(2) |
I destinatari della presente decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continua dell'articolo 81 del trattato CE, che riguarda il Benelux, la Francia, la Germania e la Spagna (2), con la quale hanno deciso di fissare i prezzi dei sacchi industriali, di stabilire modalità comuni per il calcolo di tali prezzi, di assegnare parti e quote di mercato, di attribuire clienti e affari, di presentare offerte concordate alle gare di appalto e di scambiarsi informazioni individualizzate. La durata dell'infrazione di ogni destinatario della presente decisione varia da 3 a 20 anni. |
1.2. Il settore dei sacchi industriali
(3) |
I sacchi industriali di plastica (3), solitamente chiamati «sacchi industriali», vengono utilizzati per imballare prodotti di base, principalmente materie prime, fertilizzanti, polimeri, materiali da costruzione, prodotti agricoli e ortofrutticoli e alimenti per animali. |
(4) |
I sacchi industriali di plastica si possono dividere in quattro categorie:
|
1.3. L'offerta
(5) |
Tra i fabbricanti di pellicole e sacchi di plastica, fin dall'inizio degli anni '90 si può osservare una tendenza alla concentrazione e in anni recenti hanno avuto luogo varie acquisizioni. Tuttavia, accanto a operatori europei con sede in vari Stati membri dell'UE, su questo mercato sono anche presenti imprese più piccole, che hanno scelto una strategia di sviluppo locale. |
1.4. La domanda
(6) |
Fino agli anni '50, l'industria utilizzava sacchi di stoffa o di carta per imballare le merci per il trasporto. Con lo sviluppo del trasporto marittimo di merci sfuse, è iniziato il declino dell'industria dei sacchi di stoffa. L'introduzione del sacco di polietilene negli anni '50, ha dato avvio a una domanda crescente per tale tipo di sacco, che, fra l'altro, soddisfaceva la necessità dell'industria di disporre di imballaggi impermeabili. |
(7) |
Dalla metà degli anni '70, i sacchi FFS hanno progressivamente sostituito gli altri tipi di sacchi industriali. Il loro successo è in gran parte dovuto al processo di riempimento automatizzato, che consente di imballare grosse quantità, e al bisogno limitato di manodopera. |
1.5. Portata dell'infrazione
(8) |
L'indagine ha dimostrato che il cartello si estendeva ai mercati del Benelux, della Francia, della Germania e della Spagna. Il mercato interessato è stato valutato a circa 220 milioni di EUR nel 1996 e fra 250 e 300 milioni di EUR nel 2001. I membri del cartello rappresentavano circa il 75 % del mercato nel 1996. |
1.6. Origine e procedimento
(9) |
Nel novembre 2001, la società BPI ha informato la Commissione dell'esistenza di un cartello nel settore dei sacchi industriali e si è detta desiderosa di cooperare con la Commissione ai sensi della comunicazione di quest'ultima sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese («comunicazione sul trattamento favorevole»). (4). La BPI ha fornito alla Commissione le prove che hanno consentito di eseguire i controlli nel giugno 2002. |
1.7. Funzionamento del cartello
(10) |
Il cartello funzionava fondamentalmente a due livelli:
|
(11) |
Le pratiche anticompetitive identificate riguardavano in particolare:
|
2. AMMENDE
2.1. Importo di base
(12) |
L’importo di base dell’ammenda è determinato a seconda della gravità e della durata dell’infrazione. |
2.1.1. Gravità
(13) |
Data la natura e la portata geografica dell'infrazione, essa deve essere considerata molto grave. |
2.1.2. Trattamento differenziato
(14) |
Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la gamma di ammende previste consente di applicare un trattamento differenziato alle imprese, per tenere conto delle differenze nella loro effettiva capacità economica di causare un danno significativo alla concorrenza. Tale trattamento differenziato è opportuno per i casi, come quello attuale, in cui le imprese che hanno partecipato all'infrazione non hanno tutte la stessa importanza. |
(15) |
Le imprese sono state divise in sei categorie, a seconda della loro importanza relativa sul mercato rilevante nel 1996. Il 1996 è stato usato come anno di riferimento perché era l'anno intero di infrazione più vicino in cui tutti le imprese coinvolte nel cartello erano ancora presenti sul mercato rilevante. |
(16) |
Con quote di mercato valutate al 12,5 % e all'11,5 %, Wavin/BPI e Bischof + Klein rientrano nella prima categoria. Nordenia/Nordfolien rientrano nella seconda categoria, con una quota di mercato dell'8,9 %. Aspla (7,2 %) e Fardem (6,6 %) rientrano nella terza categoria. UPM-Kymmene (4,8 %), RKW (4.6 %) e Stempher (4,3 %) rientrano nella quarta categoria. Bonar Technical Fabrics (3,1 %), Cofira (2,9 %) e Trioplast Wittenheim (2,8 %) rientrano nella quinta categoria. Sachsa (2,3 %), Bischof + Klein France (1,9 %) e Bernay Film Plastique (1,6 %) rientrano nella sesta categoria. |
(17) |
Per Stempher (Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV e Stempher BV), nel fascicolo non vi sono prove che fosse al corrente della struttura globale del cartello. La sua partecipazione si è limitata a uno dei sottogruppi che trattavano soltanto con il mercato olandese (e sporadicamente con il Belgio). Di conseguenza si applica una riduzione del 25 % all'importo di base dell'ammenda inflitta a Stempher. |
2.1.3. Sufficiente effetto dissuasivo
(18) |
Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la forcella delle possibili ammende permette inoltre di fissare le ammende a un livello tale da garantirne un effetto sufficientemente dissuasivo, tenuto conto della dimensione e del potere economico delle singole imprese. In proposito la Commissione fa osservare che nel 2004, l'esercizio sociale più recente che precede la presente decisione, il fatturato del gruppo UPM-Kymmene era di 9 820 milioni di EUR. Si considera quindi appropriato applicare un coefficiente moltiplicatore di 2 all'ammenda inflitta a UPM-Kymmene. |
2.1.4. Durata
(19) |
Si applicano singole maggiorazioni percentuali a seconda della durata dell'infrazione di ciascuna impresa. Bischof + Klein Co. KG, Cofira-Sac SA, Fardem Packaging, Nordenia International AG, Trioplast Wittenheim, RKW e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen hanno partecipato all'infrazione durante un periodo superiore a 20 anni, il che comporta una maggiorazione percentuale del 200 % dell'importo iniziale. Combipac ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 19 anni e 10 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 195 % dell'importo iniziale. Bischof + Klein France SAS ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 18 anni e 11 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 185 % dell'importo iniziale. Sachsa ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 14 anni e 4 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 140 % dell'importo iniziale. Aspla e Armando Álvarez SA hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 11 anni e 3 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 110 % dell'importo iniziale. Groupe Gascogne, FLS Plast e FLSmidth & Co hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 8 anni (e 5 mesi per Groupe Gascogne), il che comporta una maggiorazione percentuale dell' 80 % dell'importo iniziale. Kendrion NV ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 7 anni, il che comporta una maggiorazione percentuale del 70 % dell'importo iniziale. Nordfolien ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 9 anni e 7 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 95 % dell'importo iniziale. Bonar Technical Fabrics e Low & Bonar hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 6 anni e 2 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 60 % dell'importo iniziale. UPM-Kymmene e British Polythene Industries PLC hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 4 anni e 6 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 45 % dell'importo iniziale. KV Stempher CV e Stempher BV hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 4 anni, il che comporta una maggiorazione percentuale del 40 % dell'importo iniziale. Infine, Trioplast Industrier AB e Bernay Film Plastique hanno partecipato all'infrazione durante un periodo superiore a 3 anni, il che comporta una maggiorazione percentuale del 30 % dell'importo iniziale. |
2.2. Circostanze aggravanti
2.2.1. Recidiva
(20) |
All'epoca in cui aveva luogo l'infrazione, UPM-Kymmene era già stata destinataria di precedenti decisioni di divieto della Commissione relative ad attività di cartello, più precisamente nella decisione 94/601/CE, nel caso Cartonboard (IV/C/33.833). Tale circostanza aggravante giustifica un aumento del 50 % dell'importo di base dell'ammenda da infliggere a UPM-Kymmene. |
2.2.2. Impedimento alle indagini
(21) |
Nel corso del controllo, un responsabile di Bischof + Klein ha distrutto un documento selezionato dai funzionari della Commissione. A prescindere dalle conseguenze di tale comportamento, si ritiene che esso abbia necessariamente ostacolato le indagini della Commissione e costituito un impedimento per i controllori nell'esercizio dei loro poteri investigativi. Tale impedimento deliberato costituisce una circostanza aggravante, come previsto negli Orientamenti per il calcolo delle ammende, e come tale deve essere penalizzato con una maggiorazione del 10 % dell'importo di base dell'ammenda. |
2.3. Circostanze attenuanti
(22) |
Varie imprese hanno chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti adducendo diversi elementi quali il loro ruolo passivo, l'assenza dell'effettiva applicazione di tali pratiche, la breve durata dell'infrazione, l'attuazione di programmi di osservanza delle norme, nonché la situazione di crisi nel settore dei sacchi industriali di plastica. Tutte le richieste sono state respinte come prive di fondamento. |
2.4. Applicazione del limite del 10 % del fatturato
(23) |
Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, per ciascuna impresa l’ammenda non deve superare il 10 % del suo fatturato. Per quanto riguarda il massimale del 10 %, se «vari destinatari costituiscono«l’impresa», ossia il soggetto economico responsabile dell’infrazione incriminata, […]) all’epoca in cui la decisione è adottata, […] il limite può essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di detta impresa, ossia di tutte le parti che la costituiscono considerate complessivamente. Per contro, se siffatto soggetto economico successivamente si è suddiviso, i singoli destinatari della decisione hanno diritto all’applicazione individuale a ciascuno di essi del limite in questione» (5). |
(24) |
Il massimale del 10 % è applicato se necessario, in particolare a Stempher, Bernay Film Plastique, Nordenia International AG, Nordefolien GmbH, Cofira-Sac, Fardem, Combipac BV, Bischof + Klein GmbH & Co. KG e Bischof + Klein France. |
2.5. Applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole
(25) |
Poiché BPI ha richiesto il trattamento favorevole prima dell'entrata in vigore della comunicazione del 2002, si applicano in merito le disposizioni della comunicazione del 1996. |
2.5.1. Sezione B (riduzione dal 75 % al 100 %)
(26) |
Nel novembre 2001 BPI è stata la prima impresa a fornire alla Commissione elementi di prova decisivi relativi all'infrazione, che hanno consentito di eseguire controlli coronati da successo. BPI ha continuato a cooperare durante l'intera indagine ed ha quindi adempiuto agli obblighi previsti dalla comunicazione sul trattamento favorevole. |
(27) |
Nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, tre imprese hanno dichiarato che, dopo il novembre 2001, BPI aveva partecipato ad un accordo collusivo riguardante una gara d'appalto. Dopo un'indagine approfondita relativa a tali dichiarazioni e non essendo venuta alla luce alcuna prova decisiva, la Commissione ha ritenuto che BPI potesse rientrare nella sezione B della citata comunicazione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che BPI (compresa la sua controllata Combipac BV) debba beneficiare di una riduzione del 100 % dell'importo dell'ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta. |
2.5.2. Sezione D (riduzione dal 10 % al 50 %)
(28) |
Trioplast-Wittenheim ha chiesto il trattamento favorevole subito dopo aver ricevuto la richiesta di informazioni inviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 17. Le spiegazioni fornite in merito al funzionamento del cartello e a taluni documenti hanno contribuito a confermare l'esistenza dell'infrazione. Tenendo conto di tale cooperazione, la Commissione ritiene che Trioplast Wittenheim e Trioplast Industrier debbano beneficiare della riduzione del 30 % dell'importo dell'ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta, conformemente alla sezione D della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996. |
(29) |
Bischof + Klein e Cofira hanno fornito maggiori informazioni o documenti rispetto a quanto richiesto nella lettera ai sensi dell'articolo 11 e non hanno contestato i fatti. Tenuto conto della loro cooperazione, la Commissione ritiene che Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bischof and Klein France SAS e Cofira-Sac SA debbano beneficiare della riduzione del 25 % dell'importo dell'ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta. |
(30) |
La Commissione ritiene che Nordfolien (6) e Bonar Technical Fabrics (7), per non aver contestato i fatti, debbano beneficiare della riduzione del 10 % dell'importo dell'ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta. |
(31) |
La Commissione ritiene che le informazioni fornite volontariamente da Sachsa non abbiano dato un contributo sostanziale a constatare l'infrazione e di conseguenza l'impresa non può beneficiare di una riduzione dell'ammenda. |
(32) |
Sono respinte le richieste di FLS-Plast e FLSmidth di una riduzione dell'ammenda per non aver contestato i fatti. |
3. DECISIONE
(33) |
Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato partecipando, per i periodi indicati, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, consistenti nella fissazione di prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi, nella spartizione dei mercati e assegnazione di quote di vendita, nell'attribuzione di clienti, affari e ordinazioni, nella presentazione di offerte concordate a certe gare d'appalto e nello scambio di informazioni individualizzate:
|
(34) |
Stempher BV e Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV hanno violato l'articolo 81 del trattato partecipando, dal 25 ottobre 1993 al 31 ottobre 1997, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica nei Paesi Bassi, e sporadicamente in Belgio, consistenti nella fissazione dei prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi, nella spartizione dei mercati, nell'attribuzione di clienti, affari e ordinazioni, e nello scambio di informazioni individualizzate. |
(35) |
Per tali infrazioni sono inflitte le seguenti ammende:
|
(36) |
Le imprese summenzionate, qualora non lo abbiano già fatto, pongono immediatamente fine alle succitate infrazioni di cui ai precedenti paragrafi 33 e 34 e si astengono dal ripetere gli atti o comportamenti descritti in tali paragrafi, nonché qualsiasi atto o comportamento avente oggetto oppure effetto identico o analogo. |
(37) |
La versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede nel caso di specie figura sul sito web della DG Concorrenza http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).
(2) La partecipazione di Stempher all'infrazione era limitata ai Paesi Bassi e, sporadicamente, al Belgio.
(3) Esistono anche sacchi industriali di carta, ma non rientrano nell'ambito della presente indagine.
(4) GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.
(5) Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause citate T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Tokai Carbon and Co Ltd e altri /Commissione, punto 390.
(6) Poiché Nordfolien e Nordenia International AG sono appartenute a due diverse imprese dal 2003, si deve ritenere che la cooperazione a cui Nordfolien cerca di richiamarsi sia attribuibile unicamente a tale impresa e che non vi siano quindi motivi per consentire a Nordenia International AG di beneficiare della riduzione dell'ammenda concessa a Nordfolien.
(7) Poiché Low & Bonar PLC costituiscono un'impresa comune con Bonar Technical Fabrics, anche quest'ultima può beneficiare della riduzione.
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/47 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2006
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE
(Caso COMP/M.3848 — Sea-Invest/EMO-EKOM)
[notificata con il numero C(2006) 3710]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/687/CE)
Il 18 agosto 2006 la Commissione ha adottato una decisione su un caso di concentrazione in base al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento sulle concentrazioni) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2. La versione non riservata della decisione integrale nella lingua facente fede del caso figura sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html
I. SINTESI
(1) |
Sea-Invest NV («Sea Invest») è una società privata che fornisce servizi terminalistici in una serie di porti in Belgio, Francia, Germania e Sudafrica. La sua attività principale consiste nella movimentazione di rinfuse solide e di altri merci non contenerizzate. Sea-Invest controlla, tra l’altro, la movimentazione di carbone, minerale di ferro e altre rinfuse secche nei terminali portuali: ABT ad Anversa, GCT e CBM a Gand e Sea-Bulk a Dunkirk. |
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Europees Massagoed-Overslagbedrijf BV e Erts-Kolen Overslagbedrijf B.V. («EMO-EKOM») forniscono servizi terminalistici per il carbone e il minerale di ferro nel porto di Rotterdam. EMO gestisce il terminale, mentre EKOM possiede le installazioni. Gli attuali azionisti di EMO-EKOM sono ThyssenKrupp Veerhaven BV («TKV»), RAG Logistic GmbH («RAG»), HES Beheer NV («HES») e Manufrance BV («Manufrance»). |
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TKV è il forwarder di ThyssenKrupp Steel per i porti di Amsterdam, Rotterdam e Anversa. TKV presta servizi di chiatte e di imbarcazioni da spinta sul fiume Reno verso gli altiforni del gruppo situati a Duisburg. TKV inoltre gestisce un terminale per la movimentazione di carbone e minerale di ferro nel porto di Rotterdam, destinato interamente al gruppo ThyssenKrupp. |
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HES, oltre ad essere azionista di EMO-EKOM, detiene azioni in altre società che effettuano la movimentazione di rinfuse solide nei porti di Rotterdam, Amsterdam e Zelandia. La sua affiliata EBS assicura la movimentazione di carbone, minerale di ferro e altre rinfuse solide a Rotterdam. Inoltre detiene il controllo congiunto del terminale RTB per la movimentazione di minerale di ferro, carbone e altre rinfuse solide e si occupa della movimentazione di carbone e di altre rinfuse solide nel terminale OBA, ad Amsterdam. Infine, detiene una partecipazione minoritaria per quanto concerne la movimentazione di carbone, minerale di ferro e altre rinfuse solide nel terminale OVET in Zelandia. |
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Manufrance, oltre ad essere un azionista di EMO-EKOM, detiene partecipazioni di controllo in OVET e OBA. È un’affiliata di ATIC Services, impresa comune tra i gruppi Total, EDF e Arcelor (tuttavia nessuno di questi azionisti controlla ATIC Services). ATIC Services possiede partecipazioni in società che offrono servizi connessi alla commercializzazione di carbone, alla logistica di navigazione interna, al trasporto marittimo e al controllo di qualità delle merci, tra cui carbone e minerale di ferro. |
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In seguito all'operazione proposta, Sea-Invest acquisisce il controllo congiunto di EMO-EKOM attraverso l’acquisizione dall’attuale azionista RAG di azioni della holding SNV. Successivamente all'operazione, EMO-EKOM sarà sottoposta al controllo congiunto di Sea-Invest, TKV, HES e Manufrance. |
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L’indagine di mercato della Commissione ha rivelato che il progetto di concentrazione non causerà problemi di concorrenza per effetto dei quali sarebbe ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale. |
II. PROMEMORIA ESPLICATIVO
1. I MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO
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In passato la Commissione ha proposto che il mercato dei servizi terminalistici (movimentazione e magazzinaggio di merci nei porti) sia suddiviso secondo tre principali tipi di merci: i) merci imballate (in particolare container); ii) rinfuse solide e iii) rinfuse liquide. Una decisione anteriore ha inoltre proposto che il mercato dei servizi terminalistici delle rinfuse solide sia ulteriormente suddiviso in funzione del tipo di merce movimentata. Le rinfuse solide normalmente sono suddivise in varie categorie: carbone e minerale di ferro, rinfuse agricole (ad esempio sementi o cereali) e altre rinfuse secche (2). Dato che, principalmente per ragioni di sicurezza alimentare, non vi è concorrenza da parte dei terminali di movimentazione delle rinfuse agricole con i terminali che movimentano gli altri due tipi di rinfuse secche, l’indagine ha avuto principalmente lo scopo di stabilire se la movimentazione di carbone e di minerale ferroso e quella delle altre rinfuse solide costituiscano mercati distinti del prodotto. |
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Tra le rinfuse solide, il carbone e il minerale di ferro sono i principali prodotti movimentati in grandi quantitativi per i quali la rapidità di scarico è cruciale, mentre la movimentazione e il magazzinaggio non richiedono speciale attenzione. Le società di movimentazione nei terminali possono passare indifferentemente dal carbone al minerale di ferro e molte di esse effettuano la movimentazione di entrambi i prodotti con lo stesso macchinario. Sia il minerale di ferro che il carbone sono immagazzinati all’aperto, essenzialmente nella stessa area, ma in piazzali diversi. Inoltre, i clienti dei terminali di movimentazione del carbone e del minerale di ferro in entrambi i casi di solito sono gli utenti finali di dette merci, ossia grandi società siderurgiche e società produttrici di energia elettrica. Entrambe queste merci sono trasportate in grandi navi d'altura e il mezzo preferito di trasporto interno è costituito da chiatte e, in minor misura, dal trasporto ferroviario. |
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D’altro canto, altre rinfuse solide esigono una movimentazione diversa in quanto spesso sono più fragili del carbone e del minerale di ferro, non possono essere movimentate sui nastri trasportatori ad elevata velocità utilizzati per il carbone e il minerale di ferro e a volte richiedono un magazzinaggio al coperto. Altre rinfuse secche sono trasportate e movimentate in volumi notevolmente più piccoli. Per altre rinfuse secche, diverse dal carbone e dal minerale di ferro, sono utilizzate navi idonee ad entrare in porti con minor pescaggio. Dato che i volumi sono inferiori, il trasporto inland di altre rinfuse secche è più flessibile. Infine, i clienti di altre rinfuse secche sono diversi e i negozianti e le società di logistica svolgono un ruolo maggiore. |
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Benché alcuni terminali più piccoli possano effettuare simultaneamente la movimentazione sia di carbone e di minerale di ferro che di altre rinfuse secche, la movimentazione di queste due categorie di prodotti presenta notevoli differenze che limitano la possibilità di sostituzione immediata ed effettiva dal lato dell’offerta. Importanti clienti di carbone e di minerale di ferro hanno inoltre confermato che i terminali specializzati nella movimentazione di altre rinfuse secche non costituiscono un’alternativa valida, data la carenza di aree di magazzinaggio e l’incapacità di caricare e scaricare rapidamente grandi volumi di merci. |
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Considerato quanto sopra, la decisione conclude che la movimentazione di carbone e di minerale di ferro rappresenta un mercato distinto dalla movimentazione di altre rinfuse solide. |
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Inoltre, in passato, la Commissione ha distinto i mercati di servizi terminalistici destinati al traffico d’entroterra (3) da quelli riservati al traffico di trasbordo (4). La distinzione è stata confermata anche in questo caso. Pertanto, la decisione definisce il principale mercato rilevante del prodotto in questione come il mercato dei servizi terminalistici destinati al traffico con l’entroterra di carbone e materiale di ferro, che è distinto da quello dei servizi terminalistici destinati al traffico di trasbordo di carbone e minerale di ferro. |
2. I MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI
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All’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della decisione la Commissione ha dichiarato che i mercati geografici rilevanti potrebbero comprendere tutti i porti della zona ARA (ossia Anversa, Rotterdam, Amsterdam, inclusa la Zelandia) oppure limitarsi unicamente al porto di Anversa da un lato e ai porti olandesi (Rotterdam, Amsterdam, Zelandia), dall’altro. L’indagine approfondita di mercato si è pertanto concentrata sulla sostituibilità tra il terminale ABT di Sea-Invest di Anversa (e i suoi terminali a Gand e Dunkirk) e il terminale di EMO-EKOM e altri terminali nei porti olandesi. |
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I terminali di movimentazione di carbone e minerale di ferro hanno tre principali gruppi di clienti: i produttori siderurgici, i produttori di energia elettrica e i negozianti. Per la scelta del terminale da usare, il cliente deve tenere conto dell’intera catena logistica al fine di ottimizzare i costi logistici totali connessi all’importazione di carbone e di minerale di ferro. L’indagine di mercato ha dimostrato che questo insieme di fattori determina la decisione ultima del cliente. Gli elementi di costo più importanti della catena logistica, oltre alla movimentazione e al magazzinaggio nel terminale, sono i costi di nolo marittimo e di trasporto interno. Le spese di movimentazione e di magazzinaggio nel terminale rappresentano soltanto il 10-15 % del totale dei costi logistici. L’importanza relativamente ridotta della tariffe dei servizi terminalistici rende improbabile l'eventuale trasferimento da un porto all’altro in risposta ad un aumento del 10 % o perfino del 15 % di dette tariffe dato che la selezione del porto e del terminale di scarico è determinata piuttosto dagli elementi di costo più importanti — ossia i costi di nolo marittimo e di trasporto interno — oltre che da altri fattori propri a ciascun cliente. |
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Di conseguenza, la decisione innanzitutto analizza le voci più importanti dei costi logistici totali relativi all’importazione di carbone e di minerale di ferro. In secondo luogo, riassume i risultati dell’indagine approfondita per quanto concerne le probabilità che i singoli clienti di Sea-Invest, EMO-EKOM e di altri terminali si trasferiscano da Anversa (o perfino da Gand e Dunkirk) da un lato a Rotterdam e in altri porti olandesi dall’altro. |
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I costi di nolo marittimo sono, per la maggior parte dei clienti, il fattore più importante che influenza la scelta di un particolare terminale. In generale è più economico utilizzare le navi più grandi possibili per la tratta marittima del trasporto di carbone e, a maggior ragione, di minerale di ferro. Tuttavia, la scelta di una nave di un determinato tonnellaggio è limitata dal pescaggio dei porti. L’indagine di mercato ha confermato che Anversa ha un pescaggio molto più ridotto di Rotterdam e di altri porti della zona ARA e che quindi le navi grandi (di stazza superiore a 140 000 dwt) non possono entrare nel porto di Anversa a pieno carico. Queste navi trasportano invece il 79 % del carbone e quasi il 93 % del minerale di ferro scaricato nel porto di Rotterdam. L’analisi quantitativa dei costi di trasporto marittimo ha confermato il ruolo essenziale del fattore pescaggio e l'importanza relativa dello svantaggio, in termini di costi, che ne deriva per il terminale ABT rispetto al terminale EMO-EKOM. Per il carbone trasportato da origini non soggette a limitazioni di pescaggio (che rappresenta più del 70 % di tutto il carbone scaricato nella zona ARA) la differenza dei costi di trasporto marittimo tra Anversa e Rotterdam ammonta, in media, a circa il 50 % della tariffa di movimentazione. Questo fattore di per sé rende poco probabile il passaggio da un porto all’altro in reazione ad un aumento del 10 % del prezzo. |
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Anche i costi di trasporto con l’entroterra possono avere un effetto significativo sulla scelta di un particolare terminale, a seconda dell’ubicazione dei clienti. Se si raffrontano i costi medi di trasporto con l’entroterra per le varie regioni da Anversa e da Rotterdam si osserva che Anversa è notevolmente più economica, soprattutto per il Belgio e, in un certo senso, per la Francia settentrionale. Rotterdam, d’altro canto, è meno cara per la Germania (Bacino della Ruhr), la Saar, la Germania meridionale e, in certa misura, per i Paesi Bassi. La differenza di costo tra Anversa e Rotterdam per queste regioni varia dal 20 al 50 % della tariffa terminale media. Ciò limita l’incentivo economico per i clienti a passare da Anversa a Rotterdam in reazione ad un aumento del 10 % della tariffa applicata nel terminale e conferma la dichiarazione di Sea-Invest e di altre persone che hanno risposto all’indagine, secondo cui Anversa e Rotterdam, in grande misura, servono entroterra diversi e la scelta di un terminale è dettata in maniera significativa dall’ubicazione del cliente. |
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La decisione analizza inoltre i prezzi dei servizi terminalistici praticati da ABT e da EMO-EKOM che sono pagati da clienti ubicati in zone geografiche diverse. Ciò ha dimostrato che per ABT e EMO-EKOM non esistono regioni specifiche in cui i clienti paghino prezzi notevolmente più bassi o più elevati rispetto ad altre regioni, il che sembra indicare che non esistono regioni particolari in cui la pressione concorrenziale tra terminali sarebbe particolarmente accentuata. L’analisi dei prezzi nei terminali ha inoltre dimostrato che i prezzi differiscono notevolmente tra singoli clienti tanto di ABT che di EMO-EKOM. |
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Quanto alla situazione specifica di ciascun gruppo di clienti individuato sopra, la decisione riassume i terminali utilizzati da singoli gruppi di clienti ubicati in differenti regioni e le reali probabilità che questi ultimi si trasferiscano da un terminale all’altro. L'analisi si basa sulle risposte fornite dai clienti a questionari dettagliati nonché ad interviste svolte con un certo numero di clienti. Tutti i clienti hanno sottolineato che la loro scelta del terminale è determinata soprattutto dai costi di nolo marittimo e dai costi di trasporto con l’entroterra. Inoltre, vi sono molti altri fattori che determinano e limitano la scelta dei terminali per ciascun cliente, tra cui la partecipazione a servizi part cargo (5), i servizi complementari e la capacità di magazzinaggio dei terminali, il rischio di congestione, il numero e l’ubicazione degli stabilimenti del clienti, l’accessibilità e l’adeguatezza dei collegamenti fluviali o ferroviari, la necessità di garantire la sicurezza di approvvigionamento (ad esempio nei periodi di bassa nel Reno) oppure l’esistenza di contratti di lunga durata con fornitori di servizi di trasporto interno. |
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Quest’analisi ha confermato che il grado di sostituibilità esistente tra il terminale ABT e il terminale EMO-EKOM è alquanto limitato. Basandosi sull’indagine di mercato, la decisione quantifica le effettive possibilità di sostituzione come segue: i volumi per i quali ABT può sostituire EMO-EKOM sono marginali rispetto al volume totale di EMO-EKOM (meno del 5 %) Questi volumi non esercitano una pressione concorrenziale su EMO-EKOM, dato in particolare che i clienti più importanti non intendono cambiare terminale. Anche i volumi per i quali EMO-EKOM può sostituire ABT sono modesti rispetto al volume di ABT (meno del 10 %). Questi volumi esercitano unicamente una pressione concorrenziale limitata su ABT, in particolare per il fatto che i clienti più importanti di ABT non intendono cambiare terminale. |
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Tutto ciò conferma la conclusione che la zona di Rotterdam/Amsterdam/Zelandia costituisce un mercato geografico distinto da quella di Anversa/Gand/Dunkirk (6). Le condizioni di concorrenza non sono identiche nelle due zone. Tuttavia vi è una limitata concorrenza marginale tra questi due mercati geografici che concerne principalmente i volumi trattati dai negozianti. |
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Per quanto riguarda invece il traffico di trasbordo del carbone e del minerale di ferro, il mercato geografico rilevante sarebbe più ampio e comprenderebbe tutti i principali porti di alto mare situati tra Goteborg e Le Havre, inclusi i porti di alto mare del Regno Unito e dell’Irlanda. |
3. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA
1) Servizi terminalistici destinati al traffico con l’entroterra di carbone e minerale di ferro
a) Effetti unilaterali
i) Rafforzamento della posizione dominante di ABT ad Anversa
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ABT detiene una posizione dominante sul mercato di Anversa (100 % delle quote di mercato) per i servizi terminalistici destinati al traffico con l’entroterra di carbone e di minerale di ferro (7) per i quali si trova ad affrontare una concorrenza unicamente marginale. La decisione analizza se Sea-Invest abbia la facoltà e sia incentivata ad avvalersi del controllo congiunto che detiene su EMO-EKOM per restringere o eliminare questa concorrenza marginale. Il controllo congiunto su EMO-EKOM permetterà a Sea-Invest di porre il veto (ma non di determinare attivamente) a decisioni strategiche, in particolare per quanto concerne il piano aziendale e il bilancio, la nomina dei manager o importanti investimenti. La sua partecipazione al consiglio di amministrazione inoltre le garantisce una certa informazione generale sulla politica aziendale e sulla programmazione strategica di EMO-EKOM. |
(25) |
Tuttavia questi poteri non possono rafforzare la posizione di Sea-Invest in quanto i clienti marginali possono spostarsi verso terminali alternativi. L’indagine approfondita ha confermato che nessuno dei clienti marginali di ABT dipenderebbe unicamente da EMO-EKOM. Al contrario, la maggior parte di questi clienti ha indicato altri terminali, ad esempio OBA e Rietlanden ad Amsterdam e RTB a Rotterdam, come le eventuali migliori alternative ad ABT. Analogamente, i clienti marginali che possono trasferire volumi da EMO-EKOM a ABT hanno confermato che dispongono di un maggiore numero di alternative migliori, in particolare in altri terminali, a Rotterdam e Amsterdam. Considerati i volumi limitati di clienti marginali, questi terminali disporrebbero inoltre delle necessarie capacità di assorbimento del loro tonnellaggio. |
(26) |
Infine, l’indagine ha dimostrato che Sea-Invest non avrebbe alcun incentivo ad utilizzare i suoi poteri di veto per bloccare importanti decisioni nel tentativo di ridurre ulteriormente la limitata pressione concorrenziale esercitata da EMO-EKOM. Considerati i volumi limitati di clienti marginali e l’interesse prevalente di EMO-EKOM ad aumentare le importazioni di carbone verso la Germania, i costi di siffatto veto per Sea-Invest non sarebbero compensati dai benefici che ne trarrebbe. |
ii) Aumento unilaterale dei prezzi di EMO-EKOM
(27) |
Un’altra ipotesi di danni alla concorrenza concerne l’effetto unilaterale dell'operazione, ossia l'eventualità che offra ad EMO-EKOM la possibilità e l’incentivo di aumentare i prezzi. Tale effetto unilaterale sarebbe possibile: i) se Sea-Invest, nella fase precedente la fusione, esercitasse pressioni concorrenziali tali da impedire ad EMO-EKOM di aumentare i prezzi; e ii) se la concentrazione eliminasse o riducesse sensibilmente queste pressioni concorrenziali su EMO-EKOM. L’indagine approfondita di mercato ha dimostrato che non ricorre nessuna di queste due condizioni. |
(28) |
Innanzitutto, EMO-EKOM e Sea-Invest operano in mercati geografici diversi e le eventuali pressioni esercitate dai terminali di Sea-Invest su EMO-EKOM si limitano unicamente a meno del 5 % dei volumi totali movimentati da EMO-EKOM. Inoltre, i clienti di EMO-EKOM hanno quasi sempre indicato come possibili alternative altri terminali situati a Rotterdam o Amsterdam, in particolare OBA e Rietlanden. In secondo luogo, anche se vi fossero pressioni concorrenziali da parte dei terminali di Sea-Invest su EMO-EKOM, è altamente improbabile che l’acquisizione di una partecipazione che conferisce alla prima il controllo congiunto della seconda riduca sostanzialmente tali pressioni. Sea-Invest non avrebbe alcun interesse ad attenuare la concorrenza esercitata da ABT rispetto ad EMO-EKOM in quanto avrà bisogno di attrarre ad Anversa nuovi volumi di merci dato che non potrà, contrariamente a Rotterdam, beneficare in maniera significativa di un aumento delle importazioni di carbone verso la Germania. |
(29) |
Pertanto l'operazione non dà luogo a problemi di concorrenza a causa di effetti unilaterali che rafforzerebbero la posizione dominante di Sea-Invest o consentirebbero ad EMO-EKOM di aumentare i prezzi. |
b) Effetti coordinati
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L’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della decisione ha individuato come un eventuale problema di concorrenza anche il coordinamento di comportamento tra Sea-Invest, di EMO-EKOM e altri terminali (OBA, EBS, RBT, OVET) controllati dagli azionisti di EMO-EKOM per effetto di legami strutturali creati tra Sea-Invest ed EMO-EKOM, HES e Manufrance. Tuttavia, tenuto conto dei mercati geografici testé definiti, i terminali controllati da Sea-Invest ed EMO-EKOM da un lato e altri terminali controllati da HES e Manufrance dall’altro operano in mercati distinti. Pertanto è improbabile un coordinamento anticoncorrenziale del loro comportamento per effetto dell'operazione, considerate le limitate pressioni concorrenziali esistenti tra di loro. |
(31) |
Nella misura in cui esiste una certa concorrenza marginale tra ABT e altri terminali nella zona ARA, l’indagine approfondita non ha fornito elementi di prova indicanti che l'operazione potrebbe provocare effetti coordinati. L’indagine ha dimostrato che il management dei terminali è piuttosto indipendente dal funzionamento operativo dei terminali, inclusa la politica dei prezzi per i singoli clienti o i piani di espansione. Un coordinamento è ancor meno probabile per il fatto che gli azionisti di EMO-EKOM continuerebbero ad essere piuttosto eterogenei per quanto riguarda il loro ambito di attività e l’integrazione verticale. La trasparenza del mercato è limitata per quanto concerne le condizioni dei prezzi convenuti nel corso delle negoziazioni con clienti individuali. Date le particolarità di ciascun cliente soprattutto per quanto concerne la sua ubicazione geografica, i servizi terminalistici non possono essere considerati omogenei. Inoltre, l’indagine approfondita non ha fornito alcuna prova di un meccanismo dissuasivo credibile. Infine, sia altri concorrenti (in particolare Rietlanden) che grandi clienti esercitano notevoli pressioni atte a compromettere l’esito atteso dal coordinamento. |
(32) |
Tenuto conto di quanto sopra l'operazione non dà luogo a problemi di concorrenza imputabili ad effetti coordinati tra Sea-Invest, EMO-EKOM, HES e Manufrance. |
c) Articolo 2, paragrafo 4
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L’indagine di mercato ha inoltre confermato che l'operazione non porterà ad alcun coordinamento tra Sea-Invest, HES e Manufrance nel mercato dei servizi terminalistici destinati ad altre rinfuse solide. Non vi sono indicazioni secondo cui l’ingresso di Sea-Invest a titolo di azionista nel terminale EMO-EKOM di movimentazione di carbone e di minerale di ferro porterà ad un coordinamento con HES e Manufrance per la movimentazione di altre rinfuse solide. Inoltre, vari altri terminali indipendenti movimentano rinfuse solide nella zona ARA. |
2) Servizi terminalistici destinati al traffico di trasbordo di carbone e di minerale di ferro
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La decisione conclude che l'operazione in questione non dà luogo a problemi di concorrenza sul mercato dei servizi terminalistici destinati al traffico di trasbordo di carbone e di minerale di ferro, considerati i volumi limitati di trasbordo di Sea-Invest e di EMO-EKOM e la presenza di molteplici terminali alternativi. |
4. CONCLUSIONE
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La decisione conclude che la concentrazione proposta non darà luogo a problemi di concorrenza che possano ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo. |
(36) |
Di conseguenza la Commissione dichiara la concentrazione notificata compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 57 dell’accordo SEE. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) Una vasta gamma di varie merci tra cui concentrati di zinco ed altri concentrati non ferrosi, clinker di cemento, ghisa, caolino, fosfati e altri minerali, coke, coke di petrolio, antracite ecc.
(3) Ossia il traffico da navi alturiere direttamente verso chiatte, treni o autocarri per il traffico con l’entroterra.
(4) Ossia dalle navi alturiere a navi relay/flash.
(5) Denominati anche servizi «parcel». Un servizio part cargo trasporta merci di vari clienti che non importano quantitativi sufficienti per rendere economico il noleggio indipendente di una nave.
(6) Resta da decidere se Gand e Dunkirk rientrino nello stesso mercato geografico di Anversa o costituiscano un mercato distinto (che in ogni caso è diverso dai porti olandesi). In entrambe le ipotesi l'operazione non dà luogo a problemi di ordine concorrenziale.
(7) Sea-Invest detiene una posizione dominante anche se i porti di Gand e Dunkirk dovessero essere inclusi nel mercato geografico, dato che i terminali per la movimentazione di carbone e di minerale di ferro per clienti idonei non sono controllati da Sea-Invest. L’analisi sarebbe identica anche se Gand e Dunkirk rientrassero nello stesso mercato di Anversa.
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/52 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2007
che modifica la decisione 2005/393/CE riguardo alle zone soggette a restrizioni a causa della febbre catarrale
[notificata con il numero C(2007) 5054]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/688/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/75/CE fissa norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, istituisce zone di protezione e di sorveglianza e vieta l’uscita degli animali da tali zone. |
(2) |
La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2) prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini. |
(3) |
In seguito al manifestarsi nel luglio 2007 nel sud della Spagna di focolai dovuti al sierotipo 1 della febbre catarrale, la Spagna ha delimitato una zona soggetta a restrizioni a causa di tale focolaio. |
(4) |
In seguito a una richiesta circostanziata della Spagna, è opportuno modificare, nell’allegato I della decisione 2005/393/CE, la delimitazione della zona «E» soggetta a restrizioni e creare una nuova zona in cui coesistano i sierotipi 1 e 4. |
(5) |
In seguito alla notifica, a metà agosto e all’inizio di settembre 2006, di focolai di febbre catarrale da parte di Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi, la Commissione ha più volte modificato la decisione 2005/393/CE riguardo alla delimitazione delle zone soggette a restrizioni. |
(6) |
In base a una richiesta circostanziata presentata dalla Francia e dalla Germania, è opportuno modificare la delimitazione delle zone soggette a restrizione in Francia e in Germania. |
(7) |
In seguito all’ampliamento della zona soggetta a restrizioni in Germania, dovuta al manifestarsi di focolai in Baviera e in Schleswig-Holstein, è opportuno delimitare le zone soggette a restrizioni nella Repubblica ceca e in Danimarca. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/393/CE. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2005/393/CE viene modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/357/CE (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 44).
ALLEGATO
L’allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato come segue.
1) |
L’elenco delle zone soggette a restrizioni nella «Zona E (sierotipo 4)» relativo alla Spagna è sostituito dal seguente: «Spagna:
|
2) |
L’elenco delle zone soggette a restrizioni nella «Zona F (sierotipo 8)» relativo alla Francia è sostituito dal seguente: «Francia Zona di protezione:
Zona di sorveglianza:
|
3) |
L’elenco delle zone soggette a restrizioni nella «Zona F (sierotipo 8)» relativo alla Germania è sostituito dal seguente: «Germania: Baden-Württemberg L’intero territorio del Land Bayern Stadt Amberg Landkreis Amberg-Sulzbach Landkreis Ansbach Stadt Ansbach Landkreis Aschaffenburg Stadt Aschaffenburg Landkreis Bad Kissingen Stadt Bamberg Landkreis Bamberg Stadt Bayreuth Landkreis Bayreuth Landkreis Cham ohne die Gemeinde Lohberg Stadt Coburg Landkreis Coburg Nel Landkreis Dillingen: Bächingen a. d. Brenz, Blindheim, Medlingen, Haunsheim, Wittislingen, Mödingen, Finningen, Bissingen, Lutzingen, Ziertheim, Bachhagel, Zöschingen, Syrgenstein, Gundelfingen a. d. Donau und Lauingen (Donau) Landkreis Donau-Ries Nel Landkreis Eichstätt: Gemeinden Adelschlag, Altmannstein, Beilngries, Böhmfeld, Buxheim, Denkendorf, Dollnstein, Egweil, Eichstätt, Eitensheim, Gaimersheim, Haunstetter Forst, Hepberg, Hitzhofen, Kinding, Kipfenberg, Kösching, Lenting, Mörnsheim, Nassenfels, Pollenfeld, Schernfeld, Stammham, Titting, Walting, Wellheim, Wettstetten Stadt Erlangen Landkreis Erlangen-Höchstadt Landkreis Forchheim Stadt Fürth Landkreis Fürth Landkreis Hassberge Stadt Hof Landkreis Hof Stadt Ingolstadt Landkreis Kitzingen Landkreis Kronach Landkreis Kulmbach Landkreis Lichtenfels Landkreis Main-Spessart Landkreis Miltenberg Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Bergheim, Neuburg a. d. Donau, Rennertshofen Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz Landkreis Neustadt an der Waldnaab Landkreis Neustadt a. d. Aisch — Bad Windsheim Nel Landkreis Neu-Ulm: Elchingen Stadt Neu-Ulm Landkreis Nürnberger Land Stadt Nürnberg Landkreis Regensburg Stadt Regensburg Landkreis Rhön-Grabfeld Landkreis Roth Stadt Schwabach Landkreis Schwandorf Landkreis Schweinfurt Stadt Schweinfurt Landkreis Tirschenreuth Stadt Weiden Landkreis Weißenburg — Gunzenhausen Landkreis Würzburg Stadt Würzburg Landkreis Wunsiedel i. F. Brandenburg Nel Landkreis Havelland: Gemeinden Bamme, Bützer, Döberitz, Großderschau, Großwudicke, Havelaue, Jerchel, Milow, Mögelin, Möthlitz, Nitzahn, Premnitz, Rathenow, Rhinow, Schönholz-Neuwerder, Seeblick, Stölln, Vieritz, Zollchow Nel Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Gemeinden Breddin und Kötzlin Nel Landkreis Potsdam-Mittelmark: Gemeinden Bensdorf, Boecke, Buckau, Bücknitz, Dretzen, Fohrde, Glienecke, Görzke, Gräben, Köpernitz, Pritzerbe, Rosenau, Rottstock, Steinberg, Wenzlow, Wollin, Wusterwitz, Ziesar Landkreis Prignitz ausgenommen Gemeinden Demerthin, Vehlow, Wutike Freie Hansestadt Bremen L’intero territorio del Land Freie und Hansestadt Hamburg L’intero territorio del Land Hessen L’intero territorio del Land Mecklenburg-Vorpommern Nel Landkreis Bad Doberan: Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen, Alt Bukow, Stadt Bad Doberan, Bartenshagen-Parkentin, Bastorf, Benitz, Biendorf, Börgerende-Rethwisch, Bröbberow, Carinerland, Elmenhorst/Lichtenhagen, Hohenfelde, Kassow, Kirch Mulsow, Kritzmow, Stadt Kröpelin, Stadt Kühlungsborn, Lambrechtshagen, Stadt Neubukow, Nienhagen, Papendorf, Reddelich, Stadt Rerik, Retschow, Rukieten, Satow, Am Salzhaff, Stadt Schwaan, Stäbelow, Steffenshagen, Vorbeck, Wiendorf, Wittenbeck, Ziesendorf Nel Landkreis Güstrow: Gemeinden Baumgarten, Bernitt, Bützow, Dobbin-Linstow, Dolgen am See, Dreetz, Gülzow-Prüzen, Güstrow, Jürgenshagen, Klein Belitz, Krakow am See, Kuchelmiß, Lohmen, Lüssow, Penzin, Tarnow, Warnow, Weitendorf, Zehna, Zepelin Landkreis Ludwigslust Nel Landkreis Müritz: Gemeinden Alt Schwerin, Altenhof, Fünfseen, Jaebetz, Stadt Malchow, Nossentiner Hütte, Stuer, Zislow Landkreis Nordwestmecklenburg Landkreis Parchim Landeshauptstadt Schwerin Hansestadt Wismar Niedersachsen L’intero territorio del Land Nordrhein-Westfalen L’intero territorio del Land Rheinland-Pfalz L’intero territorio del Land Saarland L’intero territorio del Land Sachsen Landkreis Annaberg Landkreis Aue-Schwarzenberg Stadt Chemnitz Landkreis Chemnitzer Land Landkreis Delitzsch Landkreis Döbeln Landkreis Freiberg Stadt Leipzig Landkreis Leipziger Land Nel Landkreis Meißen: Heynitz, Käbschütztal, Ketzerbachtal, Leuben-Schleinitz, Lommatzsch, Nossen, Taubenheim, Triebischtal Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis Landkreis Mittweida Landkreis Muldentalkreis Stadt Plauen Nel Landkreis Riesa-Großenhain: Riesa, Röderau-Bobersen, Stauchitz, Strehla, Zeithain Landkreis Stollberg Landkreis Torgau-Oschatz Landkreis Vogtlandkreis Landkreis Weißeritzkreis Stadt Zwickau Landkreis Zwickauer Land Sachsen-Anhalt L’intero territorio del Land Schleswig-Holstein L’intero territorio del Land Thüringen L’intero territorio del Land.» |
4) |
L’elenco delle zone soggette a restrizioni nella «Zona F (sierotipo 8)» viene modificato aggiungendovi i seguenti territori della Repubblica ceca: «Repubblica ceca:
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5) |
L’elenco delle zone soggette a restrizioni nella «Zona F (sierotipo 8)» viene modificato aggiungendovi i seguenti territori della Danimarca: «Danimarca:
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6) |
Viene aggiunta le nuova zona che segue: «Zona I (sierotipi 1 e 4) Spagna:
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26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/60 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2007
che modifica l’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria
[notificata con il numero C(2007) 5170]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/689/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’allegato VI, capitolo 4, sezione B, lettera f), primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1) e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), stabiliscono alcuni requisiti strutturali per gli stabilimenti che rientrano nell’ambito di applicazione di tali regolamenti. |
(2) |
L’allegato VI, capitolo 4, sezione B, lettere a) e c), dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania dispone che alcuni requisiti strutturali definiti nei regolamenti citati non si applichino agli stabilimenti della Bulgaria elencati nei capitoli I e II dell’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione fino al 31 dicembre 2009, purché siano presenti determinate condizioni. |
(3) |
Il capitolo I dell’appendice dell’allegato VI elenca gli stabilimenti conformi autorizzati a ricevere e a trasformare, senza separarli, latte conforme e latte non conforme, mentre il capitolo II di tale appendice elenca gli stabilimenti conformi autorizzati a ricevere e a trasformare separatamente latte conforme e latte non conforme. |
(4) |
Tali elenchi di stabilimenti sono stati modificati dalla decisione 2007/26/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modifica dell’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione a taluni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (3). |
(5) |
La Bulgaria ha riesaminato la situazione del settore del latte e ha sottoposto a una nuova valutazione gli stabilimenti elencati nei capitoli I e II dell’appendice dell’allegato VI. |
(6) |
In base a tale valutazione gli stabilimenti elencati nel capitolo I non sono conformi ai requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Detti stabilimenti vanno pertanto eliminati dall’elenco del capitolo I. È opportuno che solo 11 stabilimenti, che non incontrano difficoltà concrete nel gestire adeguatamente due linee di produzione separate, rimangano nell’elenco del capitolo II. |
(7) |
Al fine di assicurare la massima chiarezza della legislazione comunitaria occorre sostituire gli elenchi degli stabilimenti di cui ai capitoli I e II dell’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania con gli elenchi di cui all’allegato della presente decisione. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania è sostituita dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(3) GU L 8 del 13.1.2007, pag. 35.
ALLEGATO
«Appendice all’allegato VI
CAPITOLO I
Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte che trasformano latte non conforme alle norme UE di cui al capitolo 4, sezione B, lettera a), dell’allegato VI
CAPITOLO II
Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte che trasformano sia latte conforme che latte non conforme alle norme UE di cui al capitolo 4, sezione B, lettere a) e c), dell’allegato VI
N. |
N. vet. |
Nome e indirizzo dello stabilimento |
Ubicazione dei locali interessati |
||
Regione di Veliko Tarnovo — N. 4 |
|||||
1. |
BG 0412010 |
“Bi Si Si Handel” OOD |
|
||
Regione di Vidin — N. 5 |
|||||
2. |
BG 0512025 |
“El Bi Bulgarikum” EAD |
gr. Vidin YUPZ |
||
Regione di Vratsa — N. 6 |
|||||
3. |
BG 0612027 |
“Mlechen ray — 99” EOOD |
gr. Vratsa |
||
4. |
BG 0612043 |
ET “Zorov-91-Dimitar Zorov” |
gr. Vratsa |
||
Regione di Plovdiv — N. 16 |
|||||
5. |
BG 1612001 |
“OMK” AD |
|
||
6. |
BG 1612011 |
“Em Dzhey Deriz” EOOD |
|
||
Regione di Silistra — N. 19 |
|||||
7. |
BG 1912013 |
“ZHOSI” OOD |
s. Chernolik |
||
Regione di Sliven — N. 20 |
|||||
8. |
BG 2012020 |
“Yotovi” OOD |
gr. Sliven kv. “Rechitsa” |
||
Regione di Targovishte — N. 25 |
|||||
9. |
BG 2512020 |
“Mizia-Milk” OOD |
gr. Targovishte Industrialna zona |
||
Regione di Haskovo — N. 26 |
|||||
10. |
BG 2612047 |
“Balgarsko sirene” OOD |
|
||
Regione di Shumen — N. 27 |
|||||
11. |
BG 2712014 |
“Stars kampani” OOD |
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III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/62 |
DECISIONE 2007/690/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2007
che attua l’azione comune 2005/557/PESC concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista l’azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,
considerando quando segue:
(1) |
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/244/PESC che attua l’azione comune 2005/557/PESC concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia (2), che proroga al 31 ottobre 2007 il finanziamento della componente civile. |
(2) |
In attesa della transizione della missione dell’Unione africana verso un’operazione ibrida di Nazioni Unite e Unione africana (UNAMID), è stato deciso di proseguire l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia fino al 31 dicembre 2007. |
(3) |
La risoluzione 1769 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 31 luglio 2007, stabilisce che il trasferimento di autorità (TOA) dall’AMIS all’UNAMID deve aver luogo entro il 31 dicembre 2007. |
(4) |
Il 21 settembre 2007 il comitato politico e di sicurezza ha convenuto che si dovrebbe porre termine alla componente civile dell’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia alla data in cui ha luogo il trasferimento di autorità dall’AMIS all’UNAMID. |
(5) |
Per quanto concerne la componente civile, il Consiglio dovrebbe pertanto decidere in merito al finanziamento della continuazione dell’azione di sostegno secondo il calendario sopraindicato. |
(6) |
L’azione di sostegno sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC fissati dall’articolo 11 del trattato, |
DECIDE:
Articolo 1
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’attuazione della sezione II dell’azione comune 2005/557/PESC nel periodo compreso tra il 1o maggio 2007 e il 30 aprile 2008 è pari a 2 125 000 EUR. Detto importo copre il periodo interessato dall’attuale mandato della missione dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS II) e il successivo periodo di liquidazione della componente civile dell’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia.
2. La spesa finanziata dall’importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità alle procedure e alle regole della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell’Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità.
I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d’appalto.
3. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o maggio 2007.
Articolo 2
La decisione 2007/244/PESC del Consiglio è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46. Azione comune modificata dall’azione comune 2007/245/PESC (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 65).
(2) GU L 106 del 24.4.2007, pag. 63.