ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 282

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
26 ottobre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1247/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1947/2005 per quanto riguarda gli aiuti nazionali concessi dalla Finlandia per sementi e sementi di cereali

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1248/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che abroga il regolamento (CE) n. 2040/2000 riguardante la disciplina di bilancio

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1249/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1250/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1251/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1252/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1253/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1254/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1255/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione ( 1 )

16

 

*

Regolamento (CE) n. 1256/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 829/2007 per quanto riguarda il periodo transitorio concesso per l'uso dei documenti commerciali e dei certificati sanitari che accompagnano i sottoprodotti di origine animale ( 1 )

30

 

 

Regolamento (CE) n. 1257/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2007 dal regolamento (CE) n. 327/98

32

 

 

Regolamento (CE) n. 1258/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

35

 

 

Regolamento (CE) n. 1259/2007 della Commissione, del 25 ottobre 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

39

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/686/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea nei confronti delle imprese Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics NV, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac BV, Fardem Packaging BV, FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion NV, Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV, Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles SA, RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher BV, Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj (Caso COMP/38354 — Sacchi industriali) [notificata con il numero C(2005) 4634]

41

 

 

2007/687/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 agosto 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.3848 — Sea-Invest/EMO-EKOM) [notificata con il numero C(2006) 3710]  ( 1 )

47

 

 

2007/688/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2007, che modifica la decisione 2005/393/CE riguardo alle zone soggette a restrizioni a causa della febbre catarrale [notificata con il numero C(2007) 5054]  ( 1 )

52

 

 

2007/689/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 ottobre 2007, che modifica l’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2007) 5170]  ( 1 )

60

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2007/690/PESC del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che attua l’azione comune 2005/557/PESC concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia

62

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1247/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1947/2005 per quanto riguarda gli aiuti nazionali concessi dalla Finlandia per sementi e sementi di cereali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio (1), la Finlandia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, può concedere aiuti per alcuni quantitativi di sementi e di sementi di cereali prodotti in tale paese a motivo delle sue condizioni climatiche specifiche.

(2)

Sulla base delle informazioni comunicatele dalla Finlandia, la Commissione ha trasmesso una relazione al Consiglio a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1947/2005. Detta relazione mostra che i produttori di sementi e di sementi di cereali in Finlandia possono accedere ad altri regimi di sostegno e possono beneficiare in tale contesto di aiuti che compensano gli agricoltori finlandesi per le condizioni climatiche in cui operano.

(3)

Dalla relazione risulta altresì che il volume della produzione di sementi di cereali in Finlandia ha registrato una tendenza all’aumento e che i quantitativi di sementi di cereali importati sono modesti rispetto alla produzione interna del paese. La relazione mostra poi che quando è diminuita la produzione interna di sementi sono aumentate le importazioni e viceversa, il che permette di concludere che è possibile sostituire sementi nazionali con sementi importate e che gli aiuti nazionali finlandesi possono distorcere la concorrenza con i prodotti importati.

(4)

La moltiplicazione delle sementi di fleolo in Finlandia avviene a condizioni quasi ottimali e relativamente competitive. Conservare l’accoppiamento degli aiuti alla produzione di fleolo consentirà senza dubbio di mantenere ad un livello elevato la produzione di sementi di fleolo in Finlandia. Occorre pertanto sopprimere gli aiuti nazionali per la produzione di sementi di fleolo.

(5)

Per i motivi sopra esposti e ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno porre fine alla possibilità data alla Finlandia di concedere aiuti nazionali nel settore delle sementi e delle sementi di cereali. Tuttavia, per permettere agli agricoltori finlandesi di prepararsi alla nuova situazione creata dalla soppressione degli aiuti nazionali, è opportuno concedere aiuti nel settore della produzione di sementi e di sementi di cereali, ad eccezione delle sementi di fleolo, per un ultimo periodo transitorio, al termine del quale essi saranno soppressi.

(6)

Ai fini di un esame intermedio del regime di aiuti nazionali, è opportuno prevedere che la Finlandia fornisca una relazione dettagliata sui risultati degli aiuti nazionali concessi.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1947/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1947/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tuttavia la Finlandia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, può concedere aiuti fino al raccolto 2010 compreso per alcuni quantitativi di sementi, ad eccezione delle sementi di fleolo (Phleum pratense L.), e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti in questo solo Stato membro.

Entro il 31 dicembre 2008 la Finlandia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati degli aiuti autorizzati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3.


26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1248/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

che abroga il regolamento (CE) n. 2040/2000 riguardante la disciplina di bilancio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 279 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte dei conti (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio (3), fissa norme intese a garantire la corretta gestione delle spese comunitarie, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, e le riserve per azioni esterne, in conformità dei principi della sana gestione finanziaria stabiliti nell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4).

(2)

Per quanto riguarda la parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa alle spese agricole, i massimali fissati nel quadro finanziario 2007-2013 di cui all’allegato I dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5), del 17 maggio 2006 («l’accordo interistituzionale del 2006»), rendono inutile mantenere la linea direttrice agricola prevista dal regolamento.

(3)

Le restanti disposizioni della parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000 relative alla disciplina di bilancio in materia agricola risultano superate per effetto degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6).

(4)

Per quanto riguarda la parte II del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa alle riserve per azioni esterne, non sono più necessarie disposizioni e misure specifiche, eccezionali nel contesto del sistema delle risorse proprie, per il finanziamento del fondo di garanzia e delle riserve relative agli aiuti d’urgenza. La riserva per operazioni di garanzia di prestiti è stata sostituita, nel quadro finanziario 2007-2013 dell’accordo interistituzionale del 2006, da una linea di bilancio nella rubrica 4 «L’UE quale attore globale». I principi fondamentali relativi alla riserva per aiuti d’urgenza sono enunciati nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), mentre l’importo e le condizioni di utilizzazione sono stabiliti nell’accordo interistituzionale del 2006. Non essendo direttamente coinvolti gli interessi di terzi, non occorre incorporare tali elementi in un regolamento.

(5)

Tutte le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2040/2000 sono di conseguenza divenute obsolete.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2040/2000 dovrebbe pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2040/2000 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  Parere del 13 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 8 del 12.1.2007, pag. 3.

(3)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

(4)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(5)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).


26.10.2007   

IT

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L 282/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

57,7

MK

35,2

ZZ

46,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

190,9

MA

35,8

MK

45,9

TR

149,9

ZZ

114,7

0709 90 70

TR

124,8

ZZ

124,8

0805 50 10

AR

76,8

TR

88,5

UY

73,9

ZA

54,4

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

246,8

MK

26,1

TR

124,5

US

212,4

ZZ

152,5

0808 10 80

AU

148,5

CL

161,2

MK

35,3

NZ

104,7

US

96,8

ZA

102,6

ZZ

108,2

0808 20 50

AR

49,1

CN

65,0

TR

124,4

ZZ

79,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.10.2007   

IT

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L 282/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 26 ottobre 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,57 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,57 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,57 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,57 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3106

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,06

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

31,06

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

31,06

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3106

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e Liechtenstein;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


26.10.2007   

IT

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L 282/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 26 ottobre 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

31,06

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

31,06

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3106

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

31,06

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3106

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3106

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3106 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

31,06

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3106

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e Liechtenstein;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1252/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 25 ottobre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 25 ottobre 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 36,062 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26.


26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1253/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 24 ottobre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 24 ottobre 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 436,40 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8.


26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,92

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,79

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,79

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

1,19

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,92

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,79

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,79

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

1,06

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,86

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,99

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,76

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,17

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

1,06

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

1,06

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

1,06

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

1,06

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

1,03

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,79

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

1,03

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,79

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,79

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

1,03

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,79

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

1,08

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,75

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,79

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1255/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

consultato il registro a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 733/2002,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (2), attua il regolamento (CE) n. 733/2002 stabilendo le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione.

(2)

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 874/2004 attua le disposizioni relative ai concetti geografici stabilendo una procedura attraverso la quale gli Stati membri, i paesi candidati e tutti i membri dello Spazio economico europeo possono chiedere che il loro nome sia registrato o riservato dai rispettivi governi nazionali. In conformità di tale obiettivo, e al fine di garantire a pieno la diversità geopolitica e linguistica dell’Unione europea e gli interessi tanto degli Stati membri quanto dei cittadini europei, il 10 ottobre 2005, il regolamento (CE) n. 874/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1654/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1654/2005 ha aggiunto un allegato che presenta un elenco di nomi la cui registrazione è riservata a ciascuno Stato membro e un elenco di nomi che possono essere riservati da taluni paesi terzi, compresi i paesi candidati all’adesione all’Unione europea.

(3)

Il 1o gennaio 2007 la Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea. Di conseguenza, Bulgaria e Romania dovrebbero avere la possibilità di registrare i nomi di dominio riservati ad essi in conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 874/2004. Al fine di stabilire chiaramente, dal punto di vista giuridico, che questi due Stati membri hanno tale possibilità, l’allegato al regolamento (CE) n. 874/2004 dovrebbe essere modificato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 874/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1654/2005 (GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 35).

(3)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).


ALLEGATO

1.   Elenco di nomi per paese e dei paesi che possono registrarli

AUSTRIA

1.

österreich

2.

oesterreich

3.

republik-österreich

4.

republik-oesterreich

5.

afstria

6.

dimokratia-afstria

7.

østrig

8.

republikken-østrig

9.

oestrig

10.

austria

11.

republic-austria

12.

república-austria

13.

autriche

14.

république-autriche

15.

oostenrijk

16.

republiek-oostenrijk

17.

república-austria

18.

itävalta

19.

itävallan-tasavalta

20.

itaevalta

21.

österrike

22.

oesterrike

23.

republik-österrike

24.

rakousko

25.

republika-rakousko

26.

repubblica-austria

27.

austrija

28.

republika-austrija

29.

respublika-austrija

30.

ausztria

31.

Osztrák-Köztársaság

32.

Republika-Austriacka

33.

rakúsko

34.

republika-rakúsko

35.

avstrija

36.

republika-avstrija

37.

awstrija

38.

republika-awstrija

39.

republikösterreich

40.

republikoesterreich

41.

dimokratiaafstria

42.

republikkenøstrig

43.

republicaustria

44.

repúblicaaustria

45.

républiqueautriche

46.

repubblicaaustria

47.

republiekoostenrijk

48.

repúblicaaustria

49.

tasavaltaitävalta

50.

republikösterrike

51.

republikarakousko

52.

republikaaustrija

53.

respublikaaustrija

54.

OsztrákKöztársaság

55.

RepublikaAustriacka

56.

republikarakúsko

57.

republikaavstrija

58.

republikaawstrija

59.

aostria

60.

vabariik-aostria

61.

vabariikaostria

BELGIO

1.

belgie

2.

belgië

3.

belgique

4.

belgien

5.

belgium

6.

bélgica

7.

belgica

8.

belgio

9.

belgia

10.

belgija

11.

vlaanderen

12.

wallonie

13.

wallonië

14.

brussel

15.

vlaamse-gemeenschap

16.

franse-gemeenschap

17.

duitstalige-gemeenschap

18.

vlaams-gewest

19.

waals-gewest

20.

brussels-hoofdstedelijk-gewest

21.

flandre

22.

bruxelles

23.

communauté-flamande

24.

communaute-flamande

25.

communauté-française

26.

communaute-francaise

27.

communaute-germanophone

28.

communauté-germanophone

29.

région-flamande

30.

region-flamande

31.

région-wallonne

32.

region-wallonne

33.

région-de-bruxelles-capitale

34.

region-de-bruxelles-capitale

35.

flandern

36.

wallonien

37.

bruessel

38.

brüssel

39.

flaemische-gemeinschaft

40.

flämische-gemeinschaft

41.

franzoesische-gemeinschaft

42.

französische-gemeinschaft

43.

deutschsprachige-gemeinschaft

44.

flaemische-region

45.

flämische-region

46.

wallonische-region

47.

region-bruessel-hauptstadt

48.

region-brüssel-hauptstadt

49.

flanders

50.

wallonia

51.

brussels

52.

flemish-community

53.

french-community

54.

german-speaking-community

55.

flemish-region

56.

walloon-region

57.

brussels-capital-region

58.

flandes

59.

valonia

60.

bruselas

61.

comunidad-flamenca

62.

comunidad-francesa

63.

comunidad-germanófona

64.

comunidad-germanofona

65.

region-flamenca

66.

región-flamenca

67.

region-valona

68.

región-valona

69.

region-de-bruselas-capital

70.

región-de-bruselas-capital

71.

fiandre

72.

vallonia

73.

communita-fiamminga

74.

communità-fiamminga

75.

communita-francese

76.

communità-francese

77.

communita-di-lingua-tedesca

78.

communità-di-lingua-tedesca

79.

regione-fiamminga

80.

regione-vallona

81.

regione-di-bruxelles-capitale

82.

flandres

83.

bruxelas

84.

comunidade-flamenga

85.

comunidade-francofona

86.

comunidade-germanofona

87.

regiao-flamenga

88.

região-flamenga

89.

regiao-vala

90.

região-vala

91.

regiao-de-bruxelas-capital

92.

região-de-bruxelas-capital

93.

vallonien

94.

bryssel

95.

flamlaendskt-spraakomraade

96.

fransktalande-spraakomraade

97.

tysktalande-spraakomraade

98.

flamlaendska-regionen

99.

vallonska-regionen

100.

bryssel-huvustad

101.

det-flamske-sprogsamfund

102.

det-franske-sprogsamfund

103.

det-tysktalende-sprogsamfund

104.

den-flamske-region

105.

den-vallonske-region

106.

regionen-bruxelles-hovedstadsomraadet

107.

flanderi

108.

flaaminkielinen-yhteiso

109.

ranskankielinen-yhteiso

110.

saksankielinen-yhteiso

111.

flanderin-alue

112.

vallonian-alue

113.

brysselin-alue

114.

flandry

115.

valonsko

116.

brusel

117.

vlamske-spolecenstvi

118.

francouzske-spolecenstvi

119.

germanofonni-spolecenstvi

120.

vlamsky-region

121.

valonsky-region

122.

region-brusel

123.

flandrija

124.

valonija

125.

bruselj

126.

flamska-skupnost

127.

frankofonska-skupnost

128.

germanofonska-skupnost

129.

flamska-regija

130.

valonska-regija

131.

regija-bruselj

BULGARIA

1.

българия

2.

bulgaria

3.

bulharsko

4.

bulgarien

5.

bulgaaria

6.

βουλγαρία

7.

bulgarie

8.

bulgarija

9.

bulgarije

10.

bolgarija

11.

republicofbulgaria

12.

the-republic-of-bulgaria

13.

the_republic_of_bulgaria

14.

republic-of-bulgaria

15.

republic_of_bulgaria

16.

republicbulgaria

17.

republic-bulgaria

18.

republic_bulgaria

19.

repubblicadibulgaria

20.

repubblica-di-bulgaria

21.

repubblica_di_bulgaria

22.

repubblicabulgaria

23.

repubblica-bulgaria

24.

repubblica_bulgaria

25.

republikbulgarien

26.

republik-bulgarien

27.

republik_bulgarien

28.

bulgaariavabariik

29.

bulgaaria-vabariik

30.

bulgaaria_vabariik

31.

δημοκρατιατησβουλγαριας

32.

δημοκρατια-της-βουλγαριας

33.

δημοκρατια_της_βουλγαριας

34.

republiekbulgarije

35.

republiek-bulgarije

36.

republiek_bulgarije

37.

republikabolgarija

38.

republika-bolgarija

39.

republika_bolgarija

40.

republikabulgaria

41.

republika-bulgaria

42.

republika_bulgaria

43.

bulharskarepublica

44.

bulharska-republica

45.

bulharska_republica

46.

republiquebulgarie

47.

republique-bulgarie

48.

republique_bulgarie

49.

republicabulgarija

50.

republica-bulgārija

51.

republica_bulgārija

52.

repúblikabulgária

53.

repúblika-bulgária

54.

repúblika_bulgária

55.

repúblicabulgaria

56.

república-bulgaria

57.

república_bulgaria

58.

bulgarja

59.

bălgarija

60.

bulgariantasavalta

61.

bulgarian-tasavalta

62.

bulgarian_tasavalta

63.

republikenbulgarien

64.

republiken-bulgarien

65.

republiken_bulgarien

66.

repulicabulgaria

67.

repulica-bulgaria

68.

repulica_bulgaria

69.

köztársaságbulgária

70.

köztársaság-bulgária

71.

köztársaság_bulgária

CIPRO

1.

cypern

2.

cyprus

3.

cyprus

4.

kypros

5.

chypre

6.

zypern

7.

κυπρος

8.

cipro

9.

chipre

10.

chipre

11.

cypern

12.

anchipír

13.

kypr

14.

küpros

15.

ciprus

16.

kipras

17.

kipra

18.

ćipru

19.

cypr

20.

ciper

21.

cyprus

22.

kibris

23.

republikkencypern

24.

republiekcyprus

25.

republicofcyprus

26.

kyproksentasavalta

27.

republiquedechypre

28.

republikzypern

29.

κυπριακηδημοκρατια

30.

repubblicadicipro

31.

republicadechipre

32.

republicadechipre

33.

cypernsrepublik

34.

poblachtnacipíre

35.

kyperskarepublika

36.

küprosevabariik

37.

ciprusiköztàrsasàg

38.

kiprorespublika

39.

kiprasrepublika

40.

republikata’ćipru

41.

republikacypryjska

42.

republikaciper

43.

cyperskarepublika

44.

kibriscumhuriyeti

REPUBBLICA CECA

1.

ceska-republika

2.

den-tjekkiske-republik

3.

tschechische-republik

4.

tsehhi-vabariik

5.

τσεχικη-δημοκρατια

6.

czech-republic

7.

repulica-checa

8.

republique-tcheque

9.

repubblica-ceca

10.

cehijas-republika

11.

cekijos-respublika

12.

cseh-koztarsasag

13.

repubblica-ceka

14.

tsjechische-republiek

15.

republika-czeska

16.

republica-checa

17.

ceska-republika

18.

ceska-republika

19.

tsekin-tasavalta

20.

tjeckiska-republiken

21.

ceskarepublika

22.

dentjekkiskerepublik

23.

tschechischerepublik

24.

tsehhivabariik

25.

τσεχικηδημοκρατια

26.

czechrepublic

27.

repulicacheca

28.

republiquetcheque

29.

repubblicaceca

30.

cehijasrepublika

31.

cekijosrespublika

32.

csehkoztarsasag

33.

repubblicaceka

34.

tsjechischerepubliek

35.

republikaczeska

36.

republicacheca

37.

ceskarepublika

38.

ceskarepublika

39.

tsekintasavalta

40.

tjeckiskarepubliken

41.

czech

42.

cesko

43.

tjekkiet

44.

tschechien

45.

tsehhi

46.

τσεχια

47.

czechia

48.

chequia

49.

tchequie

50.

cechia

51.

cehija

52.

cekija

53.

csehorszag

54.

tsjechie

55.

czechy

56.

chequia

57.

ceska

58.

tsekinmaa

59.

tjeckien

60.

cechy

61.

česka-republika

62.

tsehhi-vabariik

63.

republica-checa

64.

republique-tcheque

65.

čehijas-republika

66.

cseh-köztarsasag

67.

republica-checa

68.

česka-republika

69.

českarepublika

70.

tsehhivabariik

71.

republicacheca

72.

republiquetcheque

73.

čehijasrepublika

74.

csehköztarsasag

75.

republicacheca

76.

českarepublika

77.

česko

78.

tsjechië

79.

tsehhi

80.

chequia

81.

tchequie

82.

čehija

83.

csehorszag

84.

česka

85.

čechy

DANIMARCA

1.

danemark

2.

denemarken

3.

danmark

4.

denmark

5.

tanska

6.

δανία

7.

danimarca

8.

dinamarca

9.

dänemark

10.

dánsko

11.

taani

12.

danija

13.

dānija

14.

id-danimarka

15.

dania

16.

danska

17.

dánia

ESTONIA

1.

eesti

2.

estija

3.

estland

4.

estonia

5.

estónia

6.

estonie

7.

estonija

8.

estonja

9.

εσθονία

10.

igaunija

11.

viro

FINLANDIA

1.

suomi

2.

finland

3.

finska

4.

finskó

5.

finlândia

6.

finlandia

7.

finlandja

8.

finnország

9.

suomija

10.

somija

11.

finlande

12.

φινλανδία

13.

soomi

14.

finnland

15.

finsko

FRANCIA

1.

francia

2.

francie

3.

frankrig

4.

frankreich

5.

prantsusmaa

6.

γαλλια

7.

gallia

8.

france

9.

france

10.

francia

11.

francija

12.

prancūzija

13.

prancuzija

14.

franciaország

15.

franciaorszag

16.

franza

17.

frankrijk

18.

francja

19.

frança

20.

francúzsko

21.

francuzsko

22.

francija

23.

ranska

24.

frankrike

25.

französischerepublik

26.

französische-republik

27.

französische_republik

28.

franzosischerepublik

29.

franzosische-republik

30.

franzosische_republik

31.

franzoesischerepublik

32.

franzoesische-republik

33.

franzoesische_republik

34.

frenchrepublic

35.

french-republic

36.

french_republic

37.

republiquefrançaise

38.

republique-française

39.

republique_française

40.

républiquefrançaise

41.

république-française

42.

république_française

43.

republiquefrancaise

44.

republique-francaise

45.

republique_francaise

46.

républiquefrancaise

47.

république-francaise

48.

république_francaise

49.

alsace

50.

auvergne

51.

aquitaine

52.

basse-normandie

53.

bassenormandie

54.

bourgogne

55.

bretagne

56.

centre

57.

champagne-ardenne

58.

champagneardenne

59.

corse

60.

franche-comte

61.

franche-comté

62.

franchecomte

63.

franchecomté

64.

haute-normandie

65.

hautenormandie

66.

ile-de-France

67.

île-de-France

68.

iledeFrance

69.

îledeFrance

70.

languedoc-roussillon

71.

languedocroussillon

72.

limousin

73.

lorraine

74.

midi-pyrenees

75.

midi-pyrénées

76.

midipyrenees

77.

midipyrénées

78.

nord-pas-de-calais

79.

nordpasdecalais

80.

paysdelaloire

81.

pays-de-la-loire

82.

picardie

83.

poitou-charentes

84.

poitoucharentes

85.

provence-alpes-cote-d-azur

86.

provence-alpes-côte-d-azur

87.

provencealpescotedazur

88.

provencealpescôtedazur

89.

rhone-alpes

90.

rhône-alpes

91.

rhonealpes

92.

rhônealpes

93.

guadeloupe

94.

guyane

95.

martinique

96.

reunion

97.

réunion

98.

mayotte

99.

saint-pierre-et-miquelon

100.

saintpierreetmiquelon

101.

polynesie-française

102.

polynésie-française

103.

polynesie-francaise

104.

polynésie-francaise

105.

polynesiefrançaise

106.

polynésiefrançaise

107.

polynesiefrancaise

108.

polynésiefrancaise

109.

nouvelle-caledonie

110.

nouvelle-calédonie

111.

nouvellecaledonie

112.

nouvellecalédonie

113.

wallis-et-futuna

114.

wallisetfutuna

115.

terres-australes-et-antarctiques-françaises

116.

terres-australes-et-antarctiques-françaises

117.

terresaustralesetantarctiquesfrançaises

118.

terresaustralesetantarctique-françaises

119.

saint-barthélémy

120.

saintbarthélémy

121.

saint-barthelemy

122.

saintbarthelemy

123.

saint-martin

124.

saintmartin

GERMANIA

1.

deutschland

2.

federalrepublicofgermany

3.

bundesrepublik-deutschland

4.

bundesrepublikdeutschland

5.

allemagne

6.

republiquefederaled'allemagne

7.

alemanna

8.

repúblicafederaldealemania

9.

germania

10.

repubblicafederaledigermania

11.

germany

12.

federalrepublicofgermany

13.

tyskland

14.

forbundsrepublikkentyskland

15.

duitsland

16.

bondsrepubliekduitsland

17.

nemecko

18.

spolkovárepublikanemecko

19.

alemanha

20.

republicafederaldaalemanha

21.

niemczech

22.

republikafederalnaniemiec

23.

németország

24.

németországiszövetségiköztársaság

25.

vokietijos

26.

vokietijosfederacinerespublika

27.

vacija

28.

vacijasfederativarepublika

29.

däitschland

30.

bundesrepublikdäitschland

31.

germanja

32.

repubblikafederalitagermanja

33.

gearmaine

34.

poblachtchnaidhmenagearmaine

35.

saksamaa

36.

saksamaaliitvabariik

37.

nemcija

38.

zweznarepublikanemcija

39.

γερμανία

40.

saksa

41.

saksanliittotasavalta

42.

Baden-Württemberg

43.

Bavaria

44.

Bayern

45.

Berlin

46.

Brandenburg

47.

Bremen

48.

Hamburg

49.

Hessen

50.

Lower-Saxony

51.

Mecklenburg-Western-Pomerania

52.

Mecklenburg-Vorpommern

53.

niedersachsen

54.

nordrhein-Westfalen

55.

northrhine-Westphalia

56.

Rheinland-Pfalz

57.

Rhineland-Palatinate

58.

Saarland

59.

Sachsen

60.

Sachsen-Anhalt

61.

Saxony

62.

Saxony-Anhalt

63.

Schleswig-Holstein

64.

Thüringen

65.

Thuringia

66.

Baden-Wuerttemberg

67.

bade-wurtemberg

68.

le-bade-wurtemberg

69.

Baden-Wurttemberg

70.

BadenWürttemberg

71.

BadenWuerttemberg

72.

badewurtemberg

73.

lebadewurtemberg

74.

BadenWurttemberg

75.

Baviera

76.

Bavière

77.

Freistaat-Bayern

78.

FreistaatBayern

79.

Free-State-of-Bavaria

80.

Stato-Libero-di-Baviera

81.

Etat-Libre-Bavière

82.

Brandebourg

83.

Brandeburgo

84.

Brandenburgii

85.

freieundhansestadthamburg

86.

freie-und-hansestadt-hamburg

87.

freiehansestadthamburg

88.

freie-hansestadt-hamburg

89.

hansestadt-hamburg

90.

hansestadthamburg

91.

stadthamburg

92.

stadt-hamburg

93.

hamburg-stadt

94.

hamburg

95.

landhamburg

96.

land-hamburg

97.

hamburku

98.

hampuriin

99.

hamborg

100.

hamburgo

101.

hambourg

102.

amburgo

103.

hamburgu

104.

hanbao

105.

hamburuku

106.

hamburk

107.

hesse

108.

hassia

109.

nordrheinwestfalen

110.

northrhinewestphalia

111.

northrhine-westfalia

112.

northrhinewestfalia

113.

rhenanie-du-nord-westphalie

114.

rhenaniedunordwestphalie

115.

lasaxe

116.

sachsen

117.

sajonia

118.

sajónia

119.

saksen

120.

saksimaa

121.

saksio

122.

saksonia

123.

saksonijos

124.

saška

125.

saska

126.

sasko

127.

sassonia

128.

saxe

129.

saxonia

130.

saxónia

131.

szászország

132.

szaszorszag

133.

Σαξωνία

134.

саксония

135.

freistaat-sachsen

136.

sorben

137.

serbja

138.

Sorben-Wenden

139.

Wenden

140.

lausitzer-sorben

141.

domowina

GRECIA

1.

Grecia

2.

Graekenland

3.

Griechenland

4.

Hellas

5.

Greece

6.

Grece

7.

Grecia

8.

Griekenland

9.

Grecia

10.

Kreikka

11.

Grekland

12.

Recko

13.

Kreeka

14.

Graecia

15.

Graikija

16.

Gorogorszag

17.

Grecja

18.

Grecja

19.

Grecko

20.

Grcija

UNGHERIA

1.

magyarkoztarsasag

2.

republicofhungary

3.

republiquedehongrie

4.

republikungarn

5.

republicadehungria

6.

repubblicadiungheria

7.

republicadahungria

8.

ungerskarepubliken

9.

unkarintasavalta

10.

denungarskerepublik

11.

derepublikhongarije

12.

republikawegierska

13.

ungarivabariik

14.

ungarijasrepublika

15.

vengrijosrespublika

16.

magyarorszag

17.

hungary

18.

hongrie

19.

ungarn

20.

hungria

21.

ungheria

22.

ungern

23.

unkari

24.

hongarije

25.

wegry

26.

madarsko

27.

ungari

28.

ungarija

29.

vengrija

30.

magyarköztársaság

31.

magyarország

32.

madarskarepublika

33.

republikamadzarska

34.

madzarsko

35.

ουγγαρια

36.

ουγρικιδεμοκρατια

37.

nyugatdunántúl

38.

középdunántúl

39.

déldunántúl

40.

középmagyarország

41.

északmagyarország

42.

északalföld

43.

délalföld

44.

nyugatdunantul

45.

kozepdunantul

46.

deldunantul

47.

kozepmagyarorszag

48.

eszakmagyarorszag

49.

eszakalfold

50.

delalfold

IRLANDA

1.

irlanda

2.

irsko

3.

irland

4.

iirimaa

5.

ireland

6.

irlande

7.

irlanda

8.

Īrija

9.

Airija

10.

Írország

11.

L-Irlanda

12.

iρλανδία

13.

ierland

14.

irlandia

15.

Írsko

16.

irska

17.

irlanti

18.

irland

19.

.irlande

20.

Ιρλανδία

21.

irlande

22.

republicofireland

23.

eire

ITALIA

1.

Repubblica-Italiana

2.

RepubblicaItaliana

3.

Italia

4.

Italy

5.

Italian

6.

Italien

7.

Italija

8.

Itália

9.

Italië

10.

Italien

11.

Itálie

12.

Italie

13.

Olaszország

14.

Itālija

15.

Włochy

16.

Ιταλία

17.

Italja

18.

Taliansko

19.

Itaalia

20.

Abruzzo

21.

Basilicata

22.

Calabria

23.

Campania

24.

Emilia-Romagna

25.

Friuli-VeneziaGiulia

26.

Lazio

27.

Liguria

28.

Lombardia

29.

Marche

30.

Molise

31.

Piemonte

32.

Puglia

33.

Sardegna

34.

Sicilia

35.

Toscana

36.

Trentino-AltoAdige

37.

Umbria

38.

Valled'Aosta

39.

Veneto

LETTONIA

1.

Λετονία

2.

Lettorszag

3.

Latvja

4.

Letland

5.

Lotwa

6.

Letonia

7.

Lotyssko

8.

Latvija

9.

Lettland

10.

Latvia

11.

Lotyssko

12.

Letland

13.

Lettland

14.

Lati

15.

Letonia

16.

Lettonie

17.

Lettonia

18.

Republicoflatvia

19.

Latvijskajarespublika

LITUANIA

1.

lietuva

2.

leedu

3.

liettua

4.

litauen

5.

lithouania

6.

lithuania

7.

litouwen

8.

lituania

9.

lituanie

10.

litva

11.

litván

12.

litvania

13.

litvanya

14.

litwa

15.

litwanja

16.

liettuan

17.

litevská

18.

lietuvas

19.

litwy

20.

litovska

21.

aukstaitija

22.

zemaitija

23.

dzukija

24.

suvalkija

25.

suduva

26.

lietuvos-respublika

27.

lietuvos_respublika

28.

lietuvosrespublika

29.

republic-of-lithuania

30.

republic_of_lithuania

31.

republiclithuania

32.

republicoflithuania

33.

republique-de-lituanie

34.

republique_de_lituanie

35.

republiquelituanie

36.

republiquedelituanie

37.

republica-de-lituania

38.

republica_de_lituania

39.

republicalituania

40.

republicadelituania

41.

litovskajarespublika

42.

litovskaja-respublika

43.

litovskaja_respublika

44.

litauensrepublik

45.

litauens-republik

46.

litauens_republic

47.

republiklitauen

48.

republik-litauen

49.

republic_litauen

50.

δημοκρατιατησλιθουανιας

51.

δημοκρατια-της-λιθουανιας

52.

δημοκρατια_της_λιθουανιας

53.

δημοκρατίατηςΛιθουανίας

54.

δημοκρατία-της-Λιθουανίας

55.

δημοκρατία_της_Λιθουανίας

56.

repubblicadilituania

57.

repubblica-di-lituania

58.

repubblica_di_lituania

59.

republieklitouwen

60.

republiek-litouwen

61.

republiek_litouwen

62.

republicadalituania

63.

republica-da-lituania

64.

republica_da_lituania

65.

liettuantasavalta

66.

liettuan-tasavalta

67.

liettuan_tasavalta

68.

republikenLitauen

69.

republiken-litauen

70.

republiken_litauen

71.

litevskárepublika

72.

litevská-republika

73.

litevská_republika

74.

leeduvabariik

75.

leedu-vabariik

76.

leedu_vabariik

77.

lietuvasrepublika

78.

lietuvas-republika

79.

lietuvas_republika

80.

litvánköztársaság

81.

litván-köztársaság

82.

litván_köztársaság

83.

repubblikatallitwanja

84.

repubblika-tal-litwanja

85.

repubblika_tal_litwanja

86.

republikalitwy

87.

republika-litwy

88.

republika_litwy

89.

litovskarepublika

90.

litovska-republika

91.

litovska_republika

92.

republikalitva

93.

republika-litva

94.

republika_litva

LUSSEMBURGO

1.

luxembourg

2.

luxemburg

3.

letzebuerg

MALTA

1.

malta

2.

malte

3.

melita

4.

republicofmalta

5.

republic-of-malta

6.

therepublicofmalta

7.

the-republic-of-malta

8.

repubblikatamalta

9.

repubblika-ta-malta

10.

maltarepublic

11.

maltarepubblika

12.

gozo

13.

ghawdex

PAESI BASSI

1.

nederland

2.

holland

3.

thenetherlands

4.

netherlands

5.

lespaysbas

6.

hollande

7.

dieniederlande

8.

lospaisesbajos

9.

holanda

POLONIA

1.

rzeczpospolitapolska

2.

rzeczpospolita_polska

3.

rzeczpospolita-polska

4.

polska

5.

polonia

6.

lenkija

7.

poland

8.

polen

9.

pologne

10.

polsko

11.

poola

12.

puola

PORTOGALLO

1.

republicaportuguesa

2.

portugal

3.

portugália

4.

portugalia

5.

portugali

6.

portugalska

7.

portugalsko

8.

portogallo

9.

portugalija

10.

portekiz

11.

πορτογαλία

12.

portugāle

13.

aveiro

14.

beja

15.

braga

16.

bragança

17.

castelobranco

18.

coimbra

19.

evora

20.

faro

21.

guarda

22.

leiria

23.

lisboa

24.

portalegre

25.

porto

26.

santarem

27.

setubal

28.

vianadocastelo

29.

viseu

30.

vilareal

31.

madeira

32.

açores

33.

alentejo

34.

algarve

35.

altoalentejo

36.

baixoalentejo

37.

beiraalta

38.

beirabaixa

39.

beirainterior

40.

beiralitoral

41.

beiratransmontana

42.

douro

43.

dourolitoral

44.

entredouroeminho

45.

estremadura

46.

minho

47.

ribatejo

48.

tras-os-montes-e-alto-douro

49.

acores

ROMANIA

1.

românia

2.

romania

3.

roumanie

4.

rumänien

5.

rumanien

6.

rumanía

7.

rumænien

8.

roménia

9.

romênia

10.

romenia

11.

rumunia

12.

rumunsko

13.

romunija

14.

rumãnija

15.

rumunija

16.

rumeenia

17.

ρουμανία

18.

románia

19.

rumanija

20.

roemenië

SLOVACCHIA

1.

slowakische-republik

2.

republique-slovaque

3.

slovakiki-dimokratia

4.

slovenska-republika

5.

slovakiske-republik

6.

slovaki-vabariik

7.

slovakian-tasavalta

8.

slovakikidimokratia

9.

slovakiki-dimokratia

10.

szlovak-koztarsasag

11.

slovak-republic

12.

repubblica-slovacca

13.

slovakijas-republika

14.

slovakijos-respublika

15.

repubblika-slovakka

16.

slowaakse-republiek

17.

republika-slowacka

18.

republica-eslovaca

19.

slovaska-republika

20.

republica-eslovaca

21.

slovakiska-republiken

22.

σλοßακικη-δημοκρατια

23.

slowakischerepublik

24.

republiqueslovaque

25.

slovenskarepublika

26.

slovakiskerepublik

27.

slovakivabariik

28.

slovakiantasavalta

29.

szlovakkoztarsasag

30.

slovakrepublic

31.

repubblicaslovacca

32.

slovakijasrepublika

33.

slovakijosrespublika

34.

repubblikaslovakka

35.

slowaakserepubliek

36.

republikaslowacka

37.

republicaeslovaca

38.

slovaskarepublika

39.

republicaeslovaca

40.

slovakiskarepubliken

41.

σλοßακικηδημοκρατια

42.

slowakei

43.

slovaquie

44.

slovakia

45.

slovensko

46.

slovakiet

47.

slovakkia

48.

szlovakia

49.

slovacchia

50.

slovakija

51.

slowakije

52.

slowacija

53.

eslovaquia

54.

slovaska

55.

σλοßακικη

56.

slovakien

57.

république-slovaque

58.

slovenská-republika

59.

szlovák-köztársaság

60.

slovākijos-respublika

61.

republika-słowacka

62.

república-eslovaca

63.

slovaška-republika

64.

slovačka-republika

65.

lýdveldid-slovakia

66.

républiqueslovaque

67.

slovenskárepublika

68.

szlovákköztársaság

69.

slovākijosrespublika

70.

republikasłowacka

71.

repúblicaeslovaca

72.

slovaškarepublika

73.

slovačkarepublika

74.

lýdveldidslovakia

75.

szlovákia

76.

slovākija

77.

słowacija

78.

slovaška

79.

slovačka

SLOVENIA

1.

slovenija

2.

slovenia

3.

slowenien

4.

slovenie

5.

la-slovenie

6.

laslovenie

7.

eslovenia

8.

republikaslovenija

9.

republika-slovenija

10.

republicofslovenia

11.

republic-of-slovenia

12.

szlovenia

13.

szlovenkoztarsasag

14.

szloven-koztarsasag

15.

repubblicadislovenia

16.

repubblica-di-slovenia

SPAGNA

1.

españa

2.

reinodeespana

3.

reino-de-espana

4.

espagne

5.

espana

6.

espanha

7.

espanja

8.

espanya

9.

hispaania

10.

hiszpania

11.

ispanija

12.

spagna

13.

spain

14.

spanielsko

15.

spanien

16.

spanija

17.

spanje

18.

reinodeespaña

19.

reino-de-españa

20.

španielsko

21.

spānija

22.

španija

23.

španiělsko

24.

espainia

25.

ispania

26.

ισπανια

27.

andalucia

28.

andalucía

29.

andalousie

30.

andalusia

31.

andalusien

32.

juntadeandalucia

33.

juntadeandalucía

34.

aragon

35.

aragón

36.

gobiernodearagon

37.

gobiernoaragón

38.

principadodeasturias

39.

principaudasturies

40.

asturias

41.

asturies

42.

illesbalears

43.

islasbaleares

44.

canarias

45.

gobiernodecanarias

46.

canaryisland

47.

kanarischeinseln

48.

cantabria

49.

gobiernodecantabria

50.

castillalamancha

51.

castilla-lamancha

52.

castillayleon

53.

castillayleón

54.

juntadecastillayleon

55.

juntadecastillayleón

56.

generalitatdecatalunya

57.

generalitatdecataluña

58.

catalunya

59.

cataluña

60.

katalonien

61.

catalonia

62.

catalogna

63.

catalogne

64.

cataloniě

65.

katalonias

66.

catalunha

67.

kataloniens

68.

katalonian

69.

catalonië

70.

extremadura

71.

comunidadautonomadeextremadura

72.

comunidadautónomadeextremadura

73.

xuntadegalicia

74.

comunidadautonomadegalicia

75.

comunidaautónomadegalicia

76.

comunidadeautonomadegalicia

77.

comunidadeautónomadegalicia

78.

larioja

79.

gobiernodelarioja

80.

comunidadmadrid

81.

madridregion

82.

regionmadrid

83.

madrid

84.

murciaregion

85.

murciaregión

86.

murciaregione

87.

murciaregiao

88.

regiondemurcia

89.

regióndemurcia

90.

regionofmurcia

91.

regionvonmurcia

92.

regionedimurcia

93.

regiaodomurcia

94.

navarra

95.

nafarroa

96.

navarre

97.

navarracomunidadforal

98.

nafarroaforukomunitatea

99.

nafarroaforuerkidegoa

100.

communauteforaledenavarre

101.

communautéforaledenavarre

102.

foralcommunityofnavarra

103.

paisvasco

104.

paísvasco

105.

euskadi

106.

euskalherria

107.

paisbasc

108.

basquecountry

109.

paysbasque

110.

paesebasco

111.

baskenland

112.

paisbasco

113.

χώρατωνβάσκων

114.

gobiernovasco

115.

euskojaurlaritza

116.

governbasc

117.

basquegovernment

118.

gouvernementbasque

119.

governobasco

120.

baskischeregierung

121.

baskitschebestuur

122.

κυβέρνησητωνβάσκων

123.

comunidad-valenciana

124.

comunidadvalenciana

125.

comunitat-valenciana

126.

comunitatvalenciana

127.

ceuta

128.

gobiernoceuta

129.

melilla

130.

gobiernomelilla

SVEZIA

1.

suecia

2.

reinodesuecia

3.

sverige

4.

kongerietsverige

5.

schweden

6.

königreichschweden

7.

konigreichschweden

8.

σουηδία

9.

ΒασίλειοτηςΣουηδίας

10.

sweden

11.

kingdomofsweden

12.

suède

13.

suede

14.

royaumedesuède

15.

royaumedesuede

16.

svezia

17.

regnodisvezia

18.

zweden

19.

koninkrijkzweden

20.

suécia

21.

reinodasuécia

22.

reinodasuecia

23.

ruotsi

24.

ruotsinkuningaskunta

25.

konungariketsverige

26.

švédsko

27.

rootsi

28.

svedija

29.

svédorszag

30.

svedorszag

31.

l-isvezja

32.

szweja

33.

švedska

34.

svedska

REGNO UNITO

1.

unitedkingdom

2.

united-kingdom

3.

united_kingdom

4.

greatbritain

5.

great-britain

6.

great_britain

7.

britain

8.

cymru

9.

england

10.

northernireland

11.

northern-ireland

12.

northern_ireland

13.

scotland

14.

wales

2.   Elenco di nomi per paese e dei paesi che possono riservarli

CROAZIA

1.

croatia

2.

kroatia

3.

kroatien

4.

kroatien

5.

croazia

6.

kroatien

7.

croacia

8.

croatie

9.

horvátország

10.

horvatorszag

11.

kroatië

12.

kroatie

13.

chorwacja

14.

κροατία

15.

chorvatsko

16.

charvátsko

17.

horvaatia

18.

kroaatia

19.

croácia

20.

croacia

21.

horvātija

22.

horvatija

23.

kroatija

24.

kroazja

25.

chorvátsko

26.

chrovatsko

27.

hrvaška

28.

hrvaska

ISLANDA

1.

arepublicadeislândia

2.

deijslandrepubliek

3.

deijslandrepubliek

4.

derepubliekvanijsland

5.

derepubliekvanijsland

6.

iceland

7.

icelandrepublic

8.

iepublikaislande

9.

ijsland

10.

island

11.

islanda

12.

islande

13.

islandia

14.

islândia

15.

islandica

16.

islandrepublik

17.

islandskylisejnik

18.

islannintasavalta

19.

islanti

20.

izland

21.

ísland

22.

íslenskalýðveldið

23.

köztársaságizland

24.

larepubblicadiislanda

25.

larepúblicadeislandia

26.

larépubliquedislande

27.

lislande

28.

lýðveldiðísland

29.

puklerkaislandska

30.

rahvavabariikisland

31.

repubblicadiislanda

32.

repubblikataisland

33.

republicoficeland

34.

republikaisland

35.

republikaislandia

36.

republikavisland

37.

republikkenisland

38.

republikvonisland

39.

repúblicadeislandia

40.

repúblicadeislândia

41.

républiquedislande

42.

ΔημοκρατίατηςΙσλανδίας

43.

Ισλανδία

LIECHTENSTEIN

1.

fyrstendømmetliechtenstein

2.

fürstentumliechtenstein

3.

principalityofliechtenstein

4.

liechtensteinivürstiriiki

5.

liechtensteininruhtinaskunta

6.

principautédeliechtenstein

7.

πριγκιπάτοτουλιχτενστάιν

8.

furstadæmisinsliechtensteins

9.

principatodelliechtenstein

10.

lichtenšteinokunigaikštystė

11.

lihtenšteinasfirstiste

12.

prinċipalitàtal-liechtenstein

13.

vorstendomliechtenstein

14.

fyrstedømmetliechtenstein

15.

księstwoliechtenstein

16.

principadodoliechtenstein

17.

furstendömetliechtenstein

18.

lichtenštajnskékniežatstvo

19.

kneževinolihtenštajn

20.

principadodeliechtenstein

21.

lichtenštejnskéknížectví

22.

lichtensteinihercegség

NORVEGIA

1.

norge

2.

noreg

3.

norway

4.

norwegen

5.

norvege

6.

norvège

7.

noruega

8.

norvegia

9.

norvégia

10.

norsko

11.

nórsko

12.

norra

13.

norja

14.

norvegija

15.

norvēģija

16.

noorwegen

17.

Νορßηγία

18.

norvegja

19.

norveġja

20.

norveska

21.

norveška

22.

norwegia

23.

norga

TURCHIA

1.

turkiye

2.

türkiye

3.

turkiyecumhuriyeti

4.

türkiyecumhuriyeti


26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1256/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 829/2007 per quanto riguarda il periodo transitorio concesso per l'uso dei documenti commerciali e dei certificati sanitari che accompagnano i sottoprodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, l'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all'importazione e al transito nella Comunità di alcuni sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati.

(2)

Il regolamento (CE) n. 829/2007, del 28 giugno 2007, che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale e modifica inoltre l'allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda il modello dei documenti commerciali e l'allegato X del medesimo regolamento relativamente ai certificati sanitari per le importazioni di taluni sottoprodotti di origine animale.

(3)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 829/2007 dispone un periodo transitorio di sei mesi dalla data d'entrata in vigore di tale regolamento per l'utilizzo dei documenti commerciali e certificati sanitari pertinenti di cui agli allegati II e X del regolamento (CE) n. 1774/2002, compilati conformemente alle disposizioni applicabili prima della data d'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 829/2007. Dalla pubblicazione di tale regolamento tuttavia sono state rivolte alla Commissione diverse richieste di chiarimenti relativi alle disposizioni applicabili durante tale periodo transitorio.

(4)

Al fine di garantire la certezza giuridica, va chiarito che, sino allo scadere del periodo transitorio, i documenti commerciali e i certificati sanitari conformi ai modelli prescritti prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 829/2007 possono, se del caso, continuare ad essere compilati e firmati dagli operatori commerciali e dai veterinari ufficiali dei paesi terzi.

(5)

Occorre inoltre prevedere una soluzione pratica al problema delle partite i cui documenti di accompagnamento sono stati rilasciati durante il periodo transitorio, ma che non arrivano a destinazione sul territorio comunitario entro tale data. Gli scambi commerciali o l'importazione di tali partite nella Comunità vanno autorizzati, se del caso, fino a due mesi dopo la scadenza di tale periodo.

(6)

Onde facilitare l'applicazione del presente regolamento per le parti in causa e le autorità dei paesi terzi, il periodo transitorio di sei mesi a partire dal 24 luglio 2007, stabilito originariamente dal regolamento (CE) n. 829/2007, va prorogato fino al 30 aprile 2008. È quindi opportuno prevedere un periodo di tempo supplementare per consentire l'accettazione di tali documenti e certificati ai fini degli scambi commerciali e dell'importazione nella Comunità.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 829/2007.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 829/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Per un periodo transitorio avente termine il 30 aprile 2008 gli Stati membri accettano le partite accompagnate da documenti commerciali e certificati sanitari compilati e firmati conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, vigenti sino al 23 luglio 2007.

Fino al 30 giugno 2008 gli Stati membri accettano tali partite purché i documenti commerciali e i certificati sanitari che le accompagnano siano stati compilati e firmati entro il 1o maggio 2008.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).


26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2007 dal regolamento (CE) n. 327/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.

(2)

Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130 del sottoperiodo precedente. Il mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti recanti i numeri 09.4148 e 09.4168, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 327/98, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138-09.4148, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4)

Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento (CE) n. 327/98 nel corso dell'anno 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso di cui ai contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138-09.4148, contemplati dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   La percentuale finale di utilizzazione, nel corso dell'anno 2007, di ciascun contingente contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2007 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 e percentuali di utilizzazione per l'anno 2007:

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2007

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2007

Stati Uniti d'America

09.4127

 

60,02 %

Thailandia

09.4128

 

96,63 %

Australia

09.4129

 

100 %

Altre origini

09.4130

 

100 %

Tutti i paesi

09.4138

11,348671 %

100 %

b)

Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2007

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2007

Tutti i paesi

09.4148

19,768872 %

100 %

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2007

Thailandia

09.4149

47,03 %

Australia

09.4150

0 %

Guyana

09.4152

0 %

Stati Uniti d'America

09.4153

7,78 %

Altre origini

09.4154

100 %

d)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2007

Thailandia

09.4112

100 %

Stati Uniti d'America

09.4116

96,98 %

India

09.4117

100 %

Pakistan

09.4118

100 %

Altre origini

09.4119

100 %

Tutti i paesi

09.4166

99,93 %

e)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2007

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2007

Tutti i paesi

09.4168

 (1)

100 %


(1)  Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.


26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1258/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 26 ottobre 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– altri (incluso allo stato naturale)

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/39


REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007 pag. 31).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 26 ottobre 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

31,06

31,06


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

a)

i paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (stato Città del Vaticano), Liechtenstein e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I ed II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

b)

i territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Faroe e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita effetivo controllo.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2005

relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea nei confronti delle imprese Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics NV, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac BV, Fardem Packaging BV, FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion NV, Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV, Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles SA, RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher BV, Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj

(Caso COMP/38354 — Sacchi industriali)

[notificata con il numero C(2005) 4634]

(I testi in lingua francese, inglese, neerlandese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2007/686/CE)

Il 30 novembre 2005 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese coinvolte nella protezione dei propri segreti aziendali.

1.   SINTESI DEL CASO

1.1.   Destinatari

(1)

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese per aver violato l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE:

Combipac BV e British Polythene Industries PLC,

Bischof + Klein GmbH & Co. KG,

Bischof + Klein France SAS,

RKW AG Rheinische Kunststoffwerke e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KgaA,

Fardem Packaging BV e Kendrion NV,

Nordenia International AG e Nordfolien GmbH,

Trioplast Wittenheim SA e Trioplast Industrier AB,

FLS Plast A/S e FLSmidth & Co. A/S,

Cofira-Sac SA,

Plásticos Españoles SA (in appresso «Aspla») e Armando Álvarez SA,

Sachsa Verpackung GmbH e Groupe Gascogne,

UPM-Kymmene Oyj,

Bernay Film Plastique, precedentemente Conditionnement et Industrie SA,

Bonar Technical Fabrics NV e Low & Bonar PLC,

Stempher BV e Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.

(2)

I destinatari della presente decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continua dell'articolo 81 del trattato CE, che riguarda il Benelux, la Francia, la Germania e la Spagna (2), con la quale hanno deciso di fissare i prezzi dei sacchi industriali, di stabilire modalità comuni per il calcolo di tali prezzi, di assegnare parti e quote di mercato, di attribuire clienti e affari, di presentare offerte concordate alle gare di appalto e di scambiarsi informazioni individualizzate. La durata dell'infrazione di ogni destinatario della presente decisione varia da 3 a 20 anni.

1.2.   Il settore dei sacchi industriali

(3)

I sacchi industriali di plastica (3), solitamente chiamati «sacchi industriali», vengono utilizzati per imballare prodotti di base, principalmente materie prime, fertilizzanti, polimeri, materiali da costruzione, prodotti agricoli e ortofrutticoli e alimenti per animali.

(4)

I sacchi industriali di plastica si possono dividere in quattro categorie:

sacchi a bocca aperta,

sacchi a valvola,

sacchi FFS (per confezionamento «form, fill and seal»: forma, riempimento e sigillatura),

«block bags».

1.3.   L'offerta

(5)

Tra i fabbricanti di pellicole e sacchi di plastica, fin dall'inizio degli anni '90 si può osservare una tendenza alla concentrazione e in anni recenti hanno avuto luogo varie acquisizioni. Tuttavia, accanto a operatori europei con sede in vari Stati membri dell'UE, su questo mercato sono anche presenti imprese più piccole, che hanno scelto una strategia di sviluppo locale.

1.4.   La domanda

(6)

Fino agli anni '50, l'industria utilizzava sacchi di stoffa o di carta per imballare le merci per il trasporto. Con lo sviluppo del trasporto marittimo di merci sfuse, è iniziato il declino dell'industria dei sacchi di stoffa. L'introduzione del sacco di polietilene negli anni '50, ha dato avvio a una domanda crescente per tale tipo di sacco, che, fra l'altro, soddisfaceva la necessità dell'industria di disporre di imballaggi impermeabili.

(7)

Dalla metà degli anni '70, i sacchi FFS hanno progressivamente sostituito gli altri tipi di sacchi industriali. Il loro successo è in gran parte dovuto al processo di riempimento automatizzato, che consente di imballare grosse quantità, e al bisogno limitato di manodopera.

1.5.   Portata dell'infrazione

(8)

L'indagine ha dimostrato che il cartello si estendeva ai mercati del Benelux, della Francia, della Germania e della Spagna. Il mercato interessato è stato valutato a circa 220 milioni di EUR nel 1996 e fra 250 e 300 milioni di EUR nel 2001. I membri del cartello rappresentavano circa il 75 % del mercato nel 1996.

1.6.   Origine e procedimento

(9)

Nel novembre 2001, la società BPI ha informato la Commissione dell'esistenza di un cartello nel settore dei sacchi industriali e si è detta desiderosa di cooperare con la Commissione ai sensi della comunicazione di quest'ultima sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese («comunicazione sul trattamento favorevole»). (4). La BPI ha fornito alla Commissione le prove che hanno consentito di eseguire i controlli nel giugno 2002.

1.7.   Funzionamento del cartello

(10)

Il cartello funzionava fondamentalmente a due livelli:

il livello globale sotto l'egida di un'organizzazione professionale ufficiale, detta «Valve-Plast». Si sono tenute riunioni almeno fin dal 1982, tre o quattro volte l'anno. Un sottogruppo funzionale dedicato ai «block bags» è stato istituito nel 1994,

il livello del sottogruppo si componeva di cinque sottogruppi regionali (Francia, Germania, Benelux, Belgio e Paesi Bassi).

(11)

Le pratiche anticompetitive identificate riguardavano in particolare:

fissazione dei prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi,

assegnazione di quote,

attribuzione di clienti ed affari,

discussioni, durante le riunioni, relative ad elenchi dei clienti principali, designazione di managers responsabili del coordinamento delle offerte per tali clienti,

discussioni multilaterali e bilaterali relative a determinati clienti, presentazione di offerte concordate per gli appalti,

regolare scambio di informazioni sensibili relative alle quote di mercato.

2.   AMMENDE

2.1.   Importo di base

(12)

L’importo di base dell’ammenda è determinato a seconda della gravità e della durata dell’infrazione.

2.1.1.   Gravità

(13)

Data la natura e la portata geografica dell'infrazione, essa deve essere considerata molto grave.

2.1.2.   Trattamento differenziato

(14)

Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la gamma di ammende previste consente di applicare un trattamento differenziato alle imprese, per tenere conto delle differenze nella loro effettiva capacità economica di causare un danno significativo alla concorrenza. Tale trattamento differenziato è opportuno per i casi, come quello attuale, in cui le imprese che hanno partecipato all'infrazione non hanno tutte la stessa importanza.

(15)

Le imprese sono state divise in sei categorie, a seconda della loro importanza relativa sul mercato rilevante nel 1996. Il 1996 è stato usato come anno di riferimento perché era l'anno intero di infrazione più vicino in cui tutti le imprese coinvolte nel cartello erano ancora presenti sul mercato rilevante.

(16)

Con quote di mercato valutate al 12,5 % e all'11,5 %, Wavin/BPI e Bischof + Klein rientrano nella prima categoria. Nordenia/Nordfolien rientrano nella seconda categoria, con una quota di mercato dell'8,9 %. Aspla (7,2 %) e Fardem (6,6 %) rientrano nella terza categoria. UPM-Kymmene (4,8 %), RKW (4.6 %) e Stempher (4,3 %) rientrano nella quarta categoria. Bonar Technical Fabrics (3,1 %), Cofira (2,9 %) e Trioplast Wittenheim (2,8 %) rientrano nella quinta categoria. Sachsa (2,3 %), Bischof + Klein France (1,9 %) e Bernay Film Plastique (1,6 %) rientrano nella sesta categoria.

(17)

Per Stempher (Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV e Stempher BV), nel fascicolo non vi sono prove che fosse al corrente della struttura globale del cartello. La sua partecipazione si è limitata a uno dei sottogruppi che trattavano soltanto con il mercato olandese (e sporadicamente con il Belgio). Di conseguenza si applica una riduzione del 25 % all'importo di base dell'ammenda inflitta a Stempher.

2.1.3.   Sufficiente effetto dissuasivo

(18)

Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la forcella delle possibili ammende permette inoltre di fissare le ammende a un livello tale da garantirne un effetto sufficientemente dissuasivo, tenuto conto della dimensione e del potere economico delle singole imprese. In proposito la Commissione fa osservare che nel 2004, l'esercizio sociale più recente che precede la presente decisione, il fatturato del gruppo UPM-Kymmene era di 9 820 milioni di EUR. Si considera quindi appropriato applicare un coefficiente moltiplicatore di 2 all'ammenda inflitta a UPM-Kymmene.

2.1.4.   Durata

(19)

Si applicano singole maggiorazioni percentuali a seconda della durata dell'infrazione di ciascuna impresa. Bischof + Klein Co. KG, Cofira-Sac SA, Fardem Packaging, Nordenia International AG, Trioplast Wittenheim, RKW e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen hanno partecipato all'infrazione durante un periodo superiore a 20 anni, il che comporta una maggiorazione percentuale del 200 % dell'importo iniziale. Combipac ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 19 anni e 10 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 195 % dell'importo iniziale. Bischof + Klein France SAS ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 18 anni e 11 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 185 % dell'importo iniziale. Sachsa ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 14 anni e 4 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 140 % dell'importo iniziale. Aspla e Armando Álvarez SA hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 11 anni e 3 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 110 % dell'importo iniziale. Groupe Gascogne, FLS Plast e FLSmidth & Co hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 8 anni (e 5 mesi per Groupe Gascogne), il che comporta una maggiorazione percentuale dell' 80 % dell'importo iniziale. Kendrion NV ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 7 anni, il che comporta una maggiorazione percentuale del 70 % dell'importo iniziale. Nordfolien ha partecipato all'infrazione durante un periodo di 9 anni e 7 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 95 % dell'importo iniziale. Bonar Technical Fabrics e Low & Bonar hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 6 anni e 2 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 60 % dell'importo iniziale. UPM-Kymmene e British Polythene Industries PLC hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 4 anni e 6 mesi, il che comporta una maggiorazione percentuale del 45 % dell'importo iniziale. KV Stempher CV e Stempher BV hanno partecipato all'infrazione durante un periodo di 4 anni, il che comporta una maggiorazione percentuale del 40 % dell'importo iniziale. Infine, Trioplast Industrier AB e Bernay Film Plastique hanno partecipato all'infrazione durante un periodo superiore a 3 anni, il che comporta una maggiorazione percentuale del 30 % dell'importo iniziale.

2.2.   Circostanze aggravanti

2.2.1.   Recidiva

(20)

All'epoca in cui aveva luogo l'infrazione, UPM-Kymmene era già stata destinataria di precedenti decisioni di divieto della Commissione relative ad attività di cartello, più precisamente nella decisione 94/601/CE, nel caso Cartonboard (IV/C/33.833). Tale circostanza aggravante giustifica un aumento del 50 % dell'importo di base dell'ammenda da infliggere a UPM-Kymmene.

2.2.2.   Impedimento alle indagini

(21)

Nel corso del controllo, un responsabile di Bischof + Klein ha distrutto un documento selezionato dai funzionari della Commissione. A prescindere dalle conseguenze di tale comportamento, si ritiene che esso abbia necessariamente ostacolato le indagini della Commissione e costituito un impedimento per i controllori nell'esercizio dei loro poteri investigativi. Tale impedimento deliberato costituisce una circostanza aggravante, come previsto negli Orientamenti per il calcolo delle ammende, e come tale deve essere penalizzato con una maggiorazione del 10 % dell'importo di base dell'ammenda.

2.3.   Circostanze attenuanti

(22)

Varie imprese hanno chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti adducendo diversi elementi quali il loro ruolo passivo, l'assenza dell'effettiva applicazione di tali pratiche, la breve durata dell'infrazione, l'attuazione di programmi di osservanza delle norme, nonché la situazione di crisi nel settore dei sacchi industriali di plastica. Tutte le richieste sono state respinte come prive di fondamento.

2.4.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

(23)

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, per ciascuna impresa l’ammenda non deve superare il 10 % del suo fatturato. Per quanto riguarda il massimale del 10 %, se «vari destinatari costituiscono«l’impresa», ossia il soggetto economico responsabile dell’infrazione incriminata, […]) all’epoca in cui la decisione è adottata, […] il limite può essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di detta impresa, ossia di tutte le parti che la costituiscono considerate complessivamente. Per contro, se siffatto soggetto economico successivamente si è suddiviso, i singoli destinatari della decisione hanno diritto all’applicazione individuale a ciascuno di essi del limite in questione» (5).

(24)

Il massimale del 10 % è applicato se necessario, in particolare a Stempher, Bernay Film Plastique, Nordenia International AG, Nordefolien GmbH, Cofira-Sac, Fardem, Combipac BV, Bischof + Klein GmbH & Co. KG e Bischof + Klein France.

2.5.   Applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole

(25)

Poiché BPI ha richiesto il trattamento favorevole prima dell'entrata in vigore della comunicazione del 2002, si applicano in merito le disposizioni della comunicazione del 1996.

2.5.1.   Sezione B (riduzione dal 75 % al 100 %)

(26)

Nel novembre 2001 BPI è stata la prima impresa a fornire alla Commissione elementi di prova decisivi relativi all'infrazione, che hanno consentito di eseguire controlli coronati da successo. BPI ha continuato a cooperare durante l'intera indagine ed ha quindi adempiuto agli obblighi previsti dalla comunicazione sul trattamento favorevole.

(27)

Nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, tre imprese hanno dichiarato che, dopo il novembre 2001, BPI aveva partecipato ad un accordo collusivo riguardante una gara d'appalto. Dopo un'indagine approfondita relativa a tali dichiarazioni e non essendo venuta alla luce alcuna prova decisiva, la Commissione ha ritenuto che BPI potesse rientrare nella sezione B della citata comunicazione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che BPI (compresa la sua controllata Combipac BV) debba beneficiare di una riduzione del 100 % dell'importo dell'ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta.

2.5.2.   Sezione D (riduzione dal 10 % al 50 %)

(28)

Trioplast-Wittenheim ha chiesto il trattamento favorevole subito dopo aver ricevuto la richiesta di informazioni inviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 17. Le spiegazioni fornite in merito al funzionamento del cartello e a taluni documenti hanno contribuito a confermare l'esistenza dell'infrazione. Tenendo conto di tale cooperazione, la Commissione ritiene che Trioplast Wittenheim e Trioplast Industrier debbano beneficiare della riduzione del 30 % dell'importo dell'ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta, conformemente alla sezione D della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996.

(29)

Bischof + Klein e Cofira hanno fornito maggiori informazioni o documenti rispetto a quanto richiesto nella lettera ai sensi dell'articolo 11 e non hanno contestato i fatti. Tenuto conto della loro cooperazione, la Commissione ritiene che Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bischof and Klein France SAS e Cofira-Sac SA debbano beneficiare della riduzione del 25 % dell'importo dell'ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta.

(30)

La Commissione ritiene che Nordfolien (6) e Bonar Technical Fabrics (7), per non aver contestato i fatti, debbano beneficiare della riduzione del 10 % dell'importo dell'ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta.

(31)

La Commissione ritiene che le informazioni fornite volontariamente da Sachsa non abbiano dato un contributo sostanziale a constatare l'infrazione e di conseguenza l'impresa non può beneficiare di una riduzione dell'ammenda.

(32)

Sono respinte le richieste di FLS-Plast e FLSmidth di una riduzione dell'ammenda per non aver contestato i fatti.

3.   DECISIONE

(33)

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato partecipando, per i periodi indicati, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, consistenti nella fissazione di prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi, nella spartizione dei mercati e assegnazione di quote di vendita, nell'attribuzione di clienti, affari e ordinazioni, nella presentazione di offerte concordate a certe gare d'appalto e nello scambio di informazioni individualizzate:

a)

Combipac BV, dal 6 gennaio 1982 fino al 9 novembre 2001 e British Polythene Industries PLC, dal 25 aprile 1997 fino al 9 novembre 2001;

b)

Bischof + Klein GmbH & Co. KG, dal 6 gennaio 1982 fino al 26 giugno 2002 e Bischof + Klein France SAS, dal 6 gennaio 1982 fino al 18 dicembre 2000;

c)

RKW AG Rheinische Kunststoffwerke e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, dal 6 gennaio 1982 fino al 26 giugno 2002;

d)

Fardem Packaging BV, dal 6 gennaio 1982 fino al 26 giugno 2002 e Kendrion NV, dall'8 giugno 1995 fino al 26 giugno 2002;

e)

Nordenia International AG, dal 6 gennaio 1982 fino al 26 giugno 2002;

f)

Nordfolien GmbH, dal 24 novembre 1992 fino al 26 giugno 2002;

g)

Trioplast Wittenheim SA, dal 6 gennaio 1982 fino al 26 giugno 2002 e Trioplast Industrier AB, dal 21 gennaio 1999 fino al 26 giugno 2002;

h)

FLS Plast A/S e FLSmidth & Co A/S dal 31 dicembre 1990 fino al 19 gennaio 1999;

i)

Cofira-Sac SA, dal 24 marzo 1982 al 26 giugno 2002;

j)

Plásticos Españoles SA e Armando Álvarez SA, dall'8 marzo 1991 fino al 26 giugno 2002;

k)

Sachsa Verpackung GmbH, dal 9 febbraio 1988 al 26 giugno 2002 e Groupe Gascogne dal 1 gennaio 1994 al 26 giugno 2002;

l)

UPM-Kymmene Oyj, dal 18 luglio 1994 fino al 31 gennaio 1999;

m)

Bernay Film Plastique, dal 31 agosto 1995 fino al 9 novembre 1998;

n)

Bonar Technical Fabrics NV e Low & Bonar PLC, dal 13 settembre 1991 fino al 28 novembre 1997.

(34)

Stempher BV e Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV hanno violato l'articolo 81 del trattato partecipando, dal 25 ottobre 1993 al 31 ottobre 1997, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica nei Paesi Bassi, e sporadicamente in Belgio, consistenti nella fissazione dei prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi, nella spartizione dei mercati, nell'attribuzione di clienti, affari e ordinazioni, e nello scambio di informazioni individualizzate.

(35)

Per tali infrazioni sono inflitte le seguenti ammende:

a)

Combipac BV: 0 EUR. Di tale importo British Polythene Industries PLC è responsabile in solido per la somma di 0 EUR;

b)

Bischof + Klein GmbH & Co. KG: 29,15 milioni di EUR e Bischof + Klein France SAS: 3,96 milioni di EUR;

c)

RKW AG Rheinische Kunststoffwerke e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, responsabile in solido per 39 milioni di EUR;

d)

Kendrion NV: 34 milioni di EUR. Di tale importo Fardem Packaging BV è responsabile in solido per la somma di 2,20 milioni di EUR;

e)

Nordenia International AG: 39,10 milioni di EUR. Di tale importo Nordfolien GmbH è responsabile in solido per la somma di 7,18 milioni di EUR;

f)

Trioplast Wittenheim SA: 17,85 milioni di EUR. Di tale importo FLSmidth & Co. A/S e FLS Plast A/S sono responsabili in solido per la somma di 15,30 milioni di EUR e Trioplast Industrier AB è responsabile in solido per la somma di 7,73 milioni di EUR;

g)

Cofira-Sac SA: 350 000 EUR;

h)

Plásticos Españoles SA e Armando Álvarez SA, sono responsabili in solido per 42 milioni di EUR;

i)

Sachsa Verpackung GmbH: 13,20 milioni di EUR. Di tale importo Groupe Gascogne è responsabile in solido per la somma di 9,90 milioni di EUR;

j)

UPM-Kymmene Oyj: 56,55 milioni di EUR;

k)

Bernay Film Plastique: 940 000 EUR;

l)

Bonar Technical Fabrics NV e Low & Bonar PLC, responsabili in solido: 12,24 milioni di EUR;

m)

Stempher BV e Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV, responsabili in solido: 2,37 milioni di EUR.

(36)

Le imprese summenzionate, qualora non lo abbiano già fatto, pongono immediatamente fine alle succitate infrazioni di cui ai precedenti paragrafi 33 e 34 e si astengono dal ripetere gli atti o comportamenti descritti in tali paragrafi, nonché qualsiasi atto o comportamento avente oggetto oppure effetto identico o analogo.

(37)

La versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede nel caso di specie figura sul sito web della DG Concorrenza http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

(2)  La partecipazione di Stempher all'infrazione era limitata ai Paesi Bassi e, sporadicamente, al Belgio.

(3)  Esistono anche sacchi industriali di carta, ma non rientrano nell'ambito della presente indagine.

(4)  GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.

(5)  Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause citate T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Tokai Carbon and Co Ltd e altri /Commissione, punto 390.

(6)  Poiché Nordfolien e Nordenia International AG sono appartenute a due diverse imprese dal 2003, si deve ritenere che la cooperazione a cui Nordfolien cerca di richiamarsi sia attribuibile unicamente a tale impresa e che non vi siano quindi motivi per consentire a Nordenia International AG di beneficiare della riduzione dell'ammenda concessa a Nordfolien.

(7)  Poiché Low & Bonar PLC costituiscono un'impresa comune con Bonar Technical Fabrics, anche quest'ultima può beneficiare della riduzione.


26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2006

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.3848 — Sea-Invest/EMO-EKOM)

[notificata con il numero C(2006) 3710]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/687/CE)

Il 18 agosto 2006 la Commissione ha adottato una decisione su un caso di concentrazione in base al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento sulle concentrazioni) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2. La versione non riservata della decisione integrale nella lingua facente fede del caso figura sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html

I.   SINTESI

(1)

Sea-Invest NV («Sea Invest») è una società privata che fornisce servizi terminalistici in una serie di porti in Belgio, Francia, Germania e Sudafrica. La sua attività principale consiste nella movimentazione di rinfuse solide e di altri merci non contenerizzate. Sea-Invest controlla, tra l’altro, la movimentazione di carbone, minerale di ferro e altre rinfuse secche nei terminali portuali: ABT ad Anversa, GCT e CBM a Gand e Sea-Bulk a Dunkirk.

(2)

Europees Massagoed-Overslagbedrijf BV e Erts-Kolen Overslagbedrijf B.V. («EMO-EKOM») forniscono servizi terminalistici per il carbone e il minerale di ferro nel porto di Rotterdam. EMO gestisce il terminale, mentre EKOM possiede le installazioni. Gli attuali azionisti di EMO-EKOM sono ThyssenKrupp Veerhaven BV («TKV»), RAG Logistic GmbH («RAG»), HES Beheer NV («HES») e Manufrance BV («Manufrance»).

(3)

TKV è il forwarder di ThyssenKrupp Steel per i porti di Amsterdam, Rotterdam e Anversa. TKV presta servizi di chiatte e di imbarcazioni da spinta sul fiume Reno verso gli altiforni del gruppo situati a Duisburg. TKV inoltre gestisce un terminale per la movimentazione di carbone e minerale di ferro nel porto di Rotterdam, destinato interamente al gruppo ThyssenKrupp.

(4)

HES, oltre ad essere azionista di EMO-EKOM, detiene azioni in altre società che effettuano la movimentazione di rinfuse solide nei porti di Rotterdam, Amsterdam e Zelandia. La sua affiliata EBS assicura la movimentazione di carbone, minerale di ferro e altre rinfuse solide a Rotterdam. Inoltre detiene il controllo congiunto del terminale RTB per la movimentazione di minerale di ferro, carbone e altre rinfuse solide e si occupa della movimentazione di carbone e di altre rinfuse solide nel terminale OBA, ad Amsterdam. Infine, detiene una partecipazione minoritaria per quanto concerne la movimentazione di carbone, minerale di ferro e altre rinfuse solide nel terminale OVET in Zelandia.

(5)

Manufrance, oltre ad essere un azionista di EMO-EKOM, detiene partecipazioni di controllo in OVET e OBA. È un’affiliata di ATIC Services, impresa comune tra i gruppi Total, EDF e Arcelor (tuttavia nessuno di questi azionisti controlla ATIC Services). ATIC Services possiede partecipazioni in società che offrono servizi connessi alla commercializzazione di carbone, alla logistica di navigazione interna, al trasporto marittimo e al controllo di qualità delle merci, tra cui carbone e minerale di ferro.

(6)

In seguito all'operazione proposta, Sea-Invest acquisisce il controllo congiunto di EMO-EKOM attraverso l’acquisizione dall’attuale azionista RAG di azioni della holding SNV. Successivamente all'operazione, EMO-EKOM sarà sottoposta al controllo congiunto di Sea-Invest, TKV, HES e Manufrance.

(7)

L’indagine di mercato della Commissione ha rivelato che il progetto di concentrazione non causerà problemi di concorrenza per effetto dei quali sarebbe ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale.

II.   PROMEMORIA ESPLICATIVO

1.   I MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO

(8)

In passato la Commissione ha proposto che il mercato dei servizi terminalistici (movimentazione e magazzinaggio di merci nei porti) sia suddiviso secondo tre principali tipi di merci: i) merci imballate (in particolare container); ii) rinfuse solide e iii) rinfuse liquide. Una decisione anteriore ha inoltre proposto che il mercato dei servizi terminalistici delle rinfuse solide sia ulteriormente suddiviso in funzione del tipo di merce movimentata. Le rinfuse solide normalmente sono suddivise in varie categorie: carbone e minerale di ferro, rinfuse agricole (ad esempio sementi o cereali) e altre rinfuse secche (2). Dato che, principalmente per ragioni di sicurezza alimentare, non vi è concorrenza da parte dei terminali di movimentazione delle rinfuse agricole con i terminali che movimentano gli altri due tipi di rinfuse secche, l’indagine ha avuto principalmente lo scopo di stabilire se la movimentazione di carbone e di minerale ferroso e quella delle altre rinfuse solide costituiscano mercati distinti del prodotto.

(9)

Tra le rinfuse solide, il carbone e il minerale di ferro sono i principali prodotti movimentati in grandi quantitativi per i quali la rapidità di scarico è cruciale, mentre la movimentazione e il magazzinaggio non richiedono speciale attenzione. Le società di movimentazione nei terminali possono passare indifferentemente dal carbone al minerale di ferro e molte di esse effettuano la movimentazione di entrambi i prodotti con lo stesso macchinario. Sia il minerale di ferro che il carbone sono immagazzinati all’aperto, essenzialmente nella stessa area, ma in piazzali diversi. Inoltre, i clienti dei terminali di movimentazione del carbone e del minerale di ferro in entrambi i casi di solito sono gli utenti finali di dette merci, ossia grandi società siderurgiche e società produttrici di energia elettrica. Entrambe queste merci sono trasportate in grandi navi d'altura e il mezzo preferito di trasporto interno è costituito da chiatte e, in minor misura, dal trasporto ferroviario.

(10)

D’altro canto, altre rinfuse solide esigono una movimentazione diversa in quanto spesso sono più fragili del carbone e del minerale di ferro, non possono essere movimentate sui nastri trasportatori ad elevata velocità utilizzati per il carbone e il minerale di ferro e a volte richiedono un magazzinaggio al coperto. Altre rinfuse secche sono trasportate e movimentate in volumi notevolmente più piccoli. Per altre rinfuse secche, diverse dal carbone e dal minerale di ferro, sono utilizzate navi idonee ad entrare in porti con minor pescaggio. Dato che i volumi sono inferiori, il trasporto inland di altre rinfuse secche è più flessibile. Infine, i clienti di altre rinfuse secche sono diversi e i negozianti e le società di logistica svolgono un ruolo maggiore.

(11)

Benché alcuni terminali più piccoli possano effettuare simultaneamente la movimentazione sia di carbone e di minerale di ferro che di altre rinfuse secche, la movimentazione di queste due categorie di prodotti presenta notevoli differenze che limitano la possibilità di sostituzione immediata ed effettiva dal lato dell’offerta. Importanti clienti di carbone e di minerale di ferro hanno inoltre confermato che i terminali specializzati nella movimentazione di altre rinfuse secche non costituiscono un’alternativa valida, data la carenza di aree di magazzinaggio e l’incapacità di caricare e scaricare rapidamente grandi volumi di merci.

(12)

Considerato quanto sopra, la decisione conclude che la movimentazione di carbone e di minerale di ferro rappresenta un mercato distinto dalla movimentazione di altre rinfuse solide.

(13)

Inoltre, in passato, la Commissione ha distinto i mercati di servizi terminalistici destinati al traffico d’entroterra (3) da quelli riservati al traffico di trasbordo (4). La distinzione è stata confermata anche in questo caso. Pertanto, la decisione definisce il principale mercato rilevante del prodotto in questione come il mercato dei servizi terminalistici destinati al traffico con l’entroterra di carbone e materiale di ferro, che è distinto da quello dei servizi terminalistici destinati al traffico di trasbordo di carbone e minerale di ferro.

2.   I MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI

(14)

All’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della decisione la Commissione ha dichiarato che i mercati geografici rilevanti potrebbero comprendere tutti i porti della zona ARA (ossia Anversa, Rotterdam, Amsterdam, inclusa la Zelandia) oppure limitarsi unicamente al porto di Anversa da un lato e ai porti olandesi (Rotterdam, Amsterdam, Zelandia), dall’altro. L’indagine approfondita di mercato si è pertanto concentrata sulla sostituibilità tra il terminale ABT di Sea-Invest di Anversa (e i suoi terminali a Gand e Dunkirk) e il terminale di EMO-EKOM e altri terminali nei porti olandesi.

(15)

I terminali di movimentazione di carbone e minerale di ferro hanno tre principali gruppi di clienti: i produttori siderurgici, i produttori di energia elettrica e i negozianti. Per la scelta del terminale da usare, il cliente deve tenere conto dell’intera catena logistica al fine di ottimizzare i costi logistici totali connessi all’importazione di carbone e di minerale di ferro. L’indagine di mercato ha dimostrato che questo insieme di fattori determina la decisione ultima del cliente. Gli elementi di costo più importanti della catena logistica, oltre alla movimentazione e al magazzinaggio nel terminale, sono i costi di nolo marittimo e di trasporto interno. Le spese di movimentazione e di magazzinaggio nel terminale rappresentano soltanto il 10-15 % del totale dei costi logistici. L’importanza relativamente ridotta della tariffe dei servizi terminalistici rende improbabile l'eventuale trasferimento da un porto all’altro in risposta ad un aumento del 10 % o perfino del 15 % di dette tariffe dato che la selezione del porto e del terminale di scarico è determinata piuttosto dagli elementi di costo più importanti — ossia i costi di nolo marittimo e di trasporto interno — oltre che da altri fattori propri a ciascun cliente.

(16)

Di conseguenza, la decisione innanzitutto analizza le voci più importanti dei costi logistici totali relativi all’importazione di carbone e di minerale di ferro. In secondo luogo, riassume i risultati dell’indagine approfondita per quanto concerne le probabilità che i singoli clienti di Sea-Invest, EMO-EKOM e di altri terminali si trasferiscano da Anversa (o perfino da Gand e Dunkirk) da un lato a Rotterdam e in altri porti olandesi dall’altro.

(17)

I costi di nolo marittimo sono, per la maggior parte dei clienti, il fattore più importante che influenza la scelta di un particolare terminale. In generale è più economico utilizzare le navi più grandi possibili per la tratta marittima del trasporto di carbone e, a maggior ragione, di minerale di ferro. Tuttavia, la scelta di una nave di un determinato tonnellaggio è limitata dal pescaggio dei porti. L’indagine di mercato ha confermato che Anversa ha un pescaggio molto più ridotto di Rotterdam e di altri porti della zona ARA e che quindi le navi grandi (di stazza superiore a 140 000 dwt) non possono entrare nel porto di Anversa a pieno carico. Queste navi trasportano invece il 79 % del carbone e quasi il 93 % del minerale di ferro scaricato nel porto di Rotterdam. L’analisi quantitativa dei costi di trasporto marittimo ha confermato il ruolo essenziale del fattore pescaggio e l'importanza relativa dello svantaggio, in termini di costi, che ne deriva per il terminale ABT rispetto al terminale EMO-EKOM. Per il carbone trasportato da origini non soggette a limitazioni di pescaggio (che rappresenta più del 70 % di tutto il carbone scaricato nella zona ARA) la differenza dei costi di trasporto marittimo tra Anversa e Rotterdam ammonta, in media, a circa il 50 % della tariffa di movimentazione. Questo fattore di per sé rende poco probabile il passaggio da un porto all’altro in reazione ad un aumento del 10 % del prezzo.

(18)

Anche i costi di trasporto con l’entroterra possono avere un effetto significativo sulla scelta di un particolare terminale, a seconda dell’ubicazione dei clienti. Se si raffrontano i costi medi di trasporto con l’entroterra per le varie regioni da Anversa e da Rotterdam si osserva che Anversa è notevolmente più economica, soprattutto per il Belgio e, in un certo senso, per la Francia settentrionale. Rotterdam, d’altro canto, è meno cara per la Germania (Bacino della Ruhr), la Saar, la Germania meridionale e, in certa misura, per i Paesi Bassi. La differenza di costo tra Anversa e Rotterdam per queste regioni varia dal 20 al 50 % della tariffa terminale media. Ciò limita l’incentivo economico per i clienti a passare da Anversa a Rotterdam in reazione ad un aumento del 10 % della tariffa applicata nel terminale e conferma la dichiarazione di Sea-Invest e di altre persone che hanno risposto all’indagine, secondo cui Anversa e Rotterdam, in grande misura, servono entroterra diversi e la scelta di un terminale è dettata in maniera significativa dall’ubicazione del cliente.

(19)

La decisione analizza inoltre i prezzi dei servizi terminalistici praticati da ABT e da EMO-EKOM che sono pagati da clienti ubicati in zone geografiche diverse. Ciò ha dimostrato che per ABT e EMO-EKOM non esistono regioni specifiche in cui i clienti paghino prezzi notevolmente più bassi o più elevati rispetto ad altre regioni, il che sembra indicare che non esistono regioni particolari in cui la pressione concorrenziale tra terminali sarebbe particolarmente accentuata. L’analisi dei prezzi nei terminali ha inoltre dimostrato che i prezzi differiscono notevolmente tra singoli clienti tanto di ABT che di EMO-EKOM.

(20)

Quanto alla situazione specifica di ciascun gruppo di clienti individuato sopra, la decisione riassume i terminali utilizzati da singoli gruppi di clienti ubicati in differenti regioni e le reali probabilità che questi ultimi si trasferiscano da un terminale all’altro. L'analisi si basa sulle risposte fornite dai clienti a questionari dettagliati nonché ad interviste svolte con un certo numero di clienti. Tutti i clienti hanno sottolineato che la loro scelta del terminale è determinata soprattutto dai costi di nolo marittimo e dai costi di trasporto con l’entroterra. Inoltre, vi sono molti altri fattori che determinano e limitano la scelta dei terminali per ciascun cliente, tra cui la partecipazione a servizi part cargo (5), i servizi complementari e la capacità di magazzinaggio dei terminali, il rischio di congestione, il numero e l’ubicazione degli stabilimenti del clienti, l’accessibilità e l’adeguatezza dei collegamenti fluviali o ferroviari, la necessità di garantire la sicurezza di approvvigionamento (ad esempio nei periodi di bassa nel Reno) oppure l’esistenza di contratti di lunga durata con fornitori di servizi di trasporto interno.

(21)

Quest’analisi ha confermato che il grado di sostituibilità esistente tra il terminale ABT e il terminale EMO-EKOM è alquanto limitato. Basandosi sull’indagine di mercato, la decisione quantifica le effettive possibilità di sostituzione come segue: i volumi per i quali ABT può sostituire EMO-EKOM sono marginali rispetto al volume totale di EMO-EKOM (meno del 5 %) Questi volumi non esercitano una pressione concorrenziale su EMO-EKOM, dato in particolare che i clienti più importanti non intendono cambiare terminale. Anche i volumi per i quali EMO-EKOM può sostituire ABT sono modesti rispetto al volume di ABT (meno del 10 %). Questi volumi esercitano unicamente una pressione concorrenziale limitata su ABT, in particolare per il fatto che i clienti più importanti di ABT non intendono cambiare terminale.

(22)

Tutto ciò conferma la conclusione che la zona di Rotterdam/Amsterdam/Zelandia costituisce un mercato geografico distinto da quella di Anversa/Gand/Dunkirk (6). Le condizioni di concorrenza non sono identiche nelle due zone. Tuttavia vi è una limitata concorrenza marginale tra questi due mercati geografici che concerne principalmente i volumi trattati dai negozianti.

(23)

Per quanto riguarda invece il traffico di trasbordo del carbone e del minerale di ferro, il mercato geografico rilevante sarebbe più ampio e comprenderebbe tutti i principali porti di alto mare situati tra Goteborg e Le Havre, inclusi i porti di alto mare del Regno Unito e dell’Irlanda.

3.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

1)   Servizi terminalistici destinati al traffico con l’entroterra di carbone e minerale di ferro

a)   Effetti unilaterali

i)   Rafforzamento della posizione dominante di ABT ad Anversa

(24)

ABT detiene una posizione dominante sul mercato di Anversa (100 % delle quote di mercato) per i servizi terminalistici destinati al traffico con l’entroterra di carbone e di minerale di ferro (7) per i quali si trova ad affrontare una concorrenza unicamente marginale. La decisione analizza se Sea-Invest abbia la facoltà e sia incentivata ad avvalersi del controllo congiunto che detiene su EMO-EKOM per restringere o eliminare questa concorrenza marginale. Il controllo congiunto su EMO-EKOM permetterà a Sea-Invest di porre il veto (ma non di determinare attivamente) a decisioni strategiche, in particolare per quanto concerne il piano aziendale e il bilancio, la nomina dei manager o importanti investimenti. La sua partecipazione al consiglio di amministrazione inoltre le garantisce una certa informazione generale sulla politica aziendale e sulla programmazione strategica di EMO-EKOM.

(25)

Tuttavia questi poteri non possono rafforzare la posizione di Sea-Invest in quanto i clienti marginali possono spostarsi verso terminali alternativi. L’indagine approfondita ha confermato che nessuno dei clienti marginali di ABT dipenderebbe unicamente da EMO-EKOM. Al contrario, la maggior parte di questi clienti ha indicato altri terminali, ad esempio OBA e Rietlanden ad Amsterdam e RTB a Rotterdam, come le eventuali migliori alternative ad ABT. Analogamente, i clienti marginali che possono trasferire volumi da EMO-EKOM a ABT hanno confermato che dispongono di un maggiore numero di alternative migliori, in particolare in altri terminali, a Rotterdam e Amsterdam. Considerati i volumi limitati di clienti marginali, questi terminali disporrebbero inoltre delle necessarie capacità di assorbimento del loro tonnellaggio.

(26)

Infine, l’indagine ha dimostrato che Sea-Invest non avrebbe alcun incentivo ad utilizzare i suoi poteri di veto per bloccare importanti decisioni nel tentativo di ridurre ulteriormente la limitata pressione concorrenziale esercitata da EMO-EKOM. Considerati i volumi limitati di clienti marginali e l’interesse prevalente di EMO-EKOM ad aumentare le importazioni di carbone verso la Germania, i costi di siffatto veto per Sea-Invest non sarebbero compensati dai benefici che ne trarrebbe.

ii)   Aumento unilaterale dei prezzi di EMO-EKOM

(27)

Un’altra ipotesi di danni alla concorrenza concerne l’effetto unilaterale dell'operazione, ossia l'eventualità che offra ad EMO-EKOM la possibilità e l’incentivo di aumentare i prezzi. Tale effetto unilaterale sarebbe possibile: i) se Sea-Invest, nella fase precedente la fusione, esercitasse pressioni concorrenziali tali da impedire ad EMO-EKOM di aumentare i prezzi; e ii) se la concentrazione eliminasse o riducesse sensibilmente queste pressioni concorrenziali su EMO-EKOM. L’indagine approfondita di mercato ha dimostrato che non ricorre nessuna di queste due condizioni.

(28)

Innanzitutto, EMO-EKOM e Sea-Invest operano in mercati geografici diversi e le eventuali pressioni esercitate dai terminali di Sea-Invest su EMO-EKOM si limitano unicamente a meno del 5 % dei volumi totali movimentati da EMO-EKOM. Inoltre, i clienti di EMO-EKOM hanno quasi sempre indicato come possibili alternative altri terminali situati a Rotterdam o Amsterdam, in particolare OBA e Rietlanden. In secondo luogo, anche se vi fossero pressioni concorrenziali da parte dei terminali di Sea-Invest su EMO-EKOM, è altamente improbabile che l’acquisizione di una partecipazione che conferisce alla prima il controllo congiunto della seconda riduca sostanzialmente tali pressioni. Sea-Invest non avrebbe alcun interesse ad attenuare la concorrenza esercitata da ABT rispetto ad EMO-EKOM in quanto avrà bisogno di attrarre ad Anversa nuovi volumi di merci dato che non potrà, contrariamente a Rotterdam, beneficare in maniera significativa di un aumento delle importazioni di carbone verso la Germania.

(29)

Pertanto l'operazione non dà luogo a problemi di concorrenza a causa di effetti unilaterali che rafforzerebbero la posizione dominante di Sea-Invest o consentirebbero ad EMO-EKOM di aumentare i prezzi.

b)   Effetti coordinati

(30)

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della decisione ha individuato come un eventuale problema di concorrenza anche il coordinamento di comportamento tra Sea-Invest, di EMO-EKOM e altri terminali (OBA, EBS, RBT, OVET) controllati dagli azionisti di EMO-EKOM per effetto di legami strutturali creati tra Sea-Invest ed EMO-EKOM, HES e Manufrance. Tuttavia, tenuto conto dei mercati geografici testé definiti, i terminali controllati da Sea-Invest ed EMO-EKOM da un lato e altri terminali controllati da HES e Manufrance dall’altro operano in mercati distinti. Pertanto è improbabile un coordinamento anticoncorrenziale del loro comportamento per effetto dell'operazione, considerate le limitate pressioni concorrenziali esistenti tra di loro.

(31)

Nella misura in cui esiste una certa concorrenza marginale tra ABT e altri terminali nella zona ARA, l’indagine approfondita non ha fornito elementi di prova indicanti che l'operazione potrebbe provocare effetti coordinati. L’indagine ha dimostrato che il management dei terminali è piuttosto indipendente dal funzionamento operativo dei terminali, inclusa la politica dei prezzi per i singoli clienti o i piani di espansione. Un coordinamento è ancor meno probabile per il fatto che gli azionisti di EMO-EKOM continuerebbero ad essere piuttosto eterogenei per quanto riguarda il loro ambito di attività e l’integrazione verticale. La trasparenza del mercato è limitata per quanto concerne le condizioni dei prezzi convenuti nel corso delle negoziazioni con clienti individuali. Date le particolarità di ciascun cliente soprattutto per quanto concerne la sua ubicazione geografica, i servizi terminalistici non possono essere considerati omogenei. Inoltre, l’indagine approfondita non ha fornito alcuna prova di un meccanismo dissuasivo credibile. Infine, sia altri concorrenti (in particolare Rietlanden) che grandi clienti esercitano notevoli pressioni atte a compromettere l’esito atteso dal coordinamento.

(32)

Tenuto conto di quanto sopra l'operazione non dà luogo a problemi di concorrenza imputabili ad effetti coordinati tra Sea-Invest, EMO-EKOM, HES e Manufrance.

c)   Articolo 2, paragrafo 4

(33)

L’indagine di mercato ha inoltre confermato che l'operazione non porterà ad alcun coordinamento tra Sea-Invest, HES e Manufrance nel mercato dei servizi terminalistici destinati ad altre rinfuse solide. Non vi sono indicazioni secondo cui l’ingresso di Sea-Invest a titolo di azionista nel terminale EMO-EKOM di movimentazione di carbone e di minerale di ferro porterà ad un coordinamento con HES e Manufrance per la movimentazione di altre rinfuse solide. Inoltre, vari altri terminali indipendenti movimentano rinfuse solide nella zona ARA.

2)   Servizi terminalistici destinati al traffico di trasbordo di carbone e di minerale di ferro

(34)

La decisione conclude che l'operazione in questione non dà luogo a problemi di concorrenza sul mercato dei servizi terminalistici destinati al traffico di trasbordo di carbone e di minerale di ferro, considerati i volumi limitati di trasbordo di Sea-Invest e di EMO-EKOM e la presenza di molteplici terminali alternativi.

4.   CONCLUSIONE

(35)

La decisione conclude che la concentrazione proposta non darà luogo a problemi di concorrenza che possano ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo.

(36)

Di conseguenza la Commissione dichiara la concentrazione notificata compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Una vasta gamma di varie merci tra cui concentrati di zinco ed altri concentrati non ferrosi, clinker di cemento, ghisa, caolino, fosfati e altri minerali, coke, coke di petrolio, antracite ecc.

(3)  Ossia il traffico da navi alturiere direttamente verso chiatte, treni o autocarri per il traffico con l’entroterra.

(4)  Ossia dalle navi alturiere a navi relay/flash.

(5)  Denominati anche servizi «parcel». Un servizio part cargo trasporta merci di vari clienti che non importano quantitativi sufficienti per rendere economico il noleggio indipendente di una nave.

(6)  Resta da decidere se Gand e Dunkirk rientrino nello stesso mercato geografico di Anversa o costituiscano un mercato distinto (che in ogni caso è diverso dai porti olandesi). In entrambe le ipotesi l'operazione non dà luogo a problemi di ordine concorrenziale.

(7)  Sea-Invest detiene una posizione dominante anche se i porti di Gand e Dunkirk dovessero essere inclusi nel mercato geografico, dato che i terminali per la movimentazione di carbone e di minerale di ferro per clienti idonei non sono controllati da Sea-Invest. L’analisi sarebbe identica anche se Gand e Dunkirk rientrassero nello stesso mercato di Anversa.


26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2007

che modifica la decisione 2005/393/CE riguardo alle zone soggette a restrizioni a causa della febbre catarrale

[notificata con il numero C(2007) 5054]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/688/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE fissa norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, istituisce zone di protezione e di sorveglianza e vieta l’uscita degli animali da tali zone.

(2)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2) prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

(3)

In seguito al manifestarsi nel luglio 2007 nel sud della Spagna di focolai dovuti al sierotipo 1 della febbre catarrale, la Spagna ha delimitato una zona soggetta a restrizioni a causa di tale focolaio.

(4)

In seguito a una richiesta circostanziata della Spagna, è opportuno modificare, nell’allegato I della decisione 2005/393/CE, la delimitazione della zona «E» soggetta a restrizioni e creare una nuova zona in cui coesistano i sierotipi 1 e 4.

(5)

In seguito alla notifica, a metà agosto e all’inizio di settembre 2006, di focolai di febbre catarrale da parte di Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi, la Commissione ha più volte modificato la decisione 2005/393/CE riguardo alla delimitazione delle zone soggette a restrizioni.

(6)

In base a una richiesta circostanziata presentata dalla Francia e dalla Germania, è opportuno modificare la delimitazione delle zone soggette a restrizione in Francia e in Germania.

(7)

In seguito all’ampliamento della zona soggetta a restrizioni in Germania, dovuta al manifestarsi di focolai in Baviera e in Schleswig-Holstein, è opportuno delimitare le zone soggette a restrizioni nella Repubblica ceca e in Danimarca.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/393/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2005/393/CE viene modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/357/CE (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 44).


ALLEGATO

L’allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato come segue.

1)

L’elenco delle zone soggette a restrizioni nella «Zona E (sierotipo 4)» relativo alla Spagna è sostituito dal seguente:

«Spagna:

Regione autonoma dell’Estremadura: province di Cáceres, Badajoz

Regione autonoma dell’Andalusia: province di Cádiz, Cordoba, Huelva, Jaén (comarcas di Alcalá la Real, Andújar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda), Málaga, Sevilla

Regione autonoma di Castilla-La Mancha: province di Albacete (comarca di Alcaraz), Ciudad Real, Toledo

Regione autonoma di Castilla y León: province di Avila (comarcas di Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Barco De Ávila, Las Navas del Marqués, Navaluenga, Sotillo de la Adrada), Salamanca (comarcas di Béjar, Ciudad Rodrigo e Sequeros)

Regione autonoma di Madrid: provincia di Madrid (comarcas di Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Grinon, municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés).»

2)

L’elenco delle zone soggette a restrizioni nella «Zona F (sierotipo 8)» relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

«Francia

Zona di protezione:

Département de l’Aisne

Département des Ardennes

Département de l’Aube

Département du Cher: cantons d’Aix-d’Angillon, de Baugy, de La Guerche-sur-l’Aubois, de Henrichemont, de Léré, de Nérondes, de Sancergues, de Sancerre, de Sancoins, de Vailly-sur-Sauldre

Département de la Côte-d’Or

Département de l’Eure: arrondissement des Andelys

Département du Loiret: arrondissement de Montargis,

Département de la Marne

Département de la Haute-Marne

Département de la Meurthe-et-Moselle

Département de la Meuse

Département de la Moselle

Département de la Nièvre

Département du Nord

Département de l’Oise

Département du Pas-de-Calais

Département du Bas-Rhin

Département de Saône-et-Loire: arrondissement d’Autun

Département de la Seine-Maritime

Département de Seine-et-Marne

Département de la Somme

Département du Val-d’Oise

Département des Vosges

Département de l’Yonne.

Zona di sorveglianza:

Département de l’Allier

Département du Calvados: arrondissements de Bayeux, de Caen, de Lisieux

Département du Cher: arrondissement de Vierzon e cantons de Bourges, de Charenton-du-Cher, de Charost, de Châteaumeillant, de Châteauneuf-du-Cher, du Châtelet, de Dun-sur-Auron, de Levet, de Lignières, de Saint-Amand-Montron, de Saint-Martin-d’Auxigny, de Saulzais-le-Potier, de Saint-Doulchard

Département du Doubs: arrondissements de Besançon e de Montbéliard

Département de l’Essonne

Département de l’Eure: arrondissements de Bernay e d’Evreux

Département d’Eure-et-Loir: arrondissement de Dreux e cantons d’Auneau, de Chartres-Nord-Est, de Janville, de Maintenon

Département de l’Indre: arrondissement d’Issoudun

Département du Jura: arrondissement de Dole

Département de Loir-et-Cher: arrondissement de Romorantin-Lanthenay

Département du Loiret: arrondissements d’Orléans e de Pithiviers

Département de l’Orne: cantons d’Aigle-Est, d’Aigle-Ouest, d’Argentan-Est, d’Argentan-Ouest, de Bazoches-sur-Hoëne, de Courtomer, d’Ecouché, d’Exmes, de La Ferté-Frênel, de Gacé, de Longny-au-Perche, du Mêle-sur-Sarthe, du Merlerault, de Mortagne-au-Perche, de Mortrée, de Moulins-la-Marche, de Putanges-Pont-Ecrepin, de Sées, de Tourouvre, de Trun, de Vimoutiers

Département du Haut-Rhin

Département de la Haute-Saône

Département de Saône-et-Loire: arrondissements de Chalon-sur-Saône, de Charolles, de Louhans, de Mâcon

Département des Hauts-de-Seine

Département de la Seine-Saint-Denis

Département du Val-de-Marne

Département de la ville de Paris

Département du Territoire de Belfort

Département des Yvelines.»

3)

L’elenco delle zone soggette a restrizioni nella «Zona F (sierotipo 8)» relativo alla Germania è sostituito dal seguente:

«Germania:

Baden-Württemberg

L’intero territorio del Land

Bayern

Stadt Amberg

Landkreis Amberg-Sulzbach

Landkreis Ansbach

Stadt Ansbach

Landkreis Aschaffenburg

Stadt Aschaffenburg

Landkreis Bad Kissingen

Stadt Bamberg

Landkreis Bamberg

Stadt Bayreuth

Landkreis Bayreuth

Landkreis Cham ohne die Gemeinde Lohberg

Stadt Coburg

Landkreis Coburg

Nel Landkreis Dillingen: Bächingen a. d. Brenz, Blindheim, Medlingen, Haunsheim, Wittislingen, Mödingen, Finningen, Bissingen, Lutzingen, Ziertheim, Bachhagel, Zöschingen, Syrgenstein, Gundelfingen a. d. Donau und Lauingen (Donau)

Landkreis Donau-Ries

Nel Landkreis Eichstätt: Gemeinden Adelschlag, Altmannstein, Beilngries, Böhmfeld, Buxheim, Denkendorf, Dollnstein, Egweil, Eichstätt, Eitensheim, Gaimersheim, Haunstetter Forst, Hepberg, Hitzhofen, Kinding, Kipfenberg, Kösching, Lenting, Mörnsheim, Nassenfels, Pollenfeld, Schernfeld, Stammham, Titting, Walting, Wellheim, Wettstetten

Stadt Erlangen

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Landkreis Forchheim

Stadt Fürth

Landkreis Fürth

Landkreis Hassberge

Stadt Hof

Landkreis Hof

Stadt Ingolstadt

Landkreis Kitzingen

Landkreis Kronach

Landkreis Kulmbach

Landkreis Lichtenfels

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Bergheim, Neuburg a. d. Donau, Rennertshofen

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Landkreis Neustadt a. d. Aisch — Bad Windsheim

Nel Landkreis Neu-Ulm: Elchingen

Stadt Neu-Ulm

Landkreis Nürnberger Land

Stadt Nürnberg

Landkreis Regensburg

Stadt Regensburg

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis Roth

Stadt Schwabach

Landkreis Schwandorf

Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Landkreis Tirschenreuth

Stadt Weiden

Landkreis Weißenburg — Gunzenhausen

Landkreis Würzburg

Stadt Würzburg

Landkreis Wunsiedel i. F.

Brandenburg

Nel Landkreis Havelland: Gemeinden Bamme, Bützer, Döberitz, Großderschau, Großwudicke, Havelaue, Jerchel, Milow, Mögelin, Möthlitz, Nitzahn, Premnitz, Rathenow, Rhinow, Schönholz-Neuwerder, Seeblick, Stölln, Vieritz, Zollchow

Nel Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Gemeinden Breddin und Kötzlin

Nel Landkreis Potsdam-Mittelmark: Gemeinden Bensdorf, Boecke, Buckau, Bücknitz, Dretzen, Fohrde, Glienecke, Görzke, Gräben, Köpernitz, Pritzerbe, Rosenau, Rottstock, Steinberg, Wenzlow, Wollin, Wusterwitz, Ziesar

Landkreis Prignitz ausgenommen Gemeinden Demerthin, Vehlow, Wutike

Freie Hansestadt Bremen

L’intero territorio del Land

Freie und Hansestadt Hamburg

L’intero territorio del Land

Hessen

L’intero territorio del Land

Mecklenburg-Vorpommern

Nel Landkreis Bad Doberan: Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen, Alt Bukow, Stadt Bad Doberan, Bartenshagen-Parkentin, Bastorf, Benitz, Biendorf, Börgerende-Rethwisch, Bröbberow, Carinerland, Elmenhorst/Lichtenhagen, Hohenfelde, Kassow, Kirch Mulsow, Kritzmow, Stadt Kröpelin, Stadt Kühlungsborn, Lambrechtshagen, Stadt Neubukow, Nienhagen, Papendorf, Reddelich, Stadt Rerik, Retschow, Rukieten, Satow, Am Salzhaff, Stadt Schwaan, Stäbelow, Steffenshagen, Vorbeck, Wiendorf, Wittenbeck, Ziesendorf

Nel Landkreis Güstrow: Gemeinden Baumgarten, Bernitt, Bützow, Dobbin-Linstow, Dolgen am See, Dreetz, Gülzow-Prüzen, Güstrow, Jürgenshagen, Klein Belitz, Krakow am See, Kuchelmiß, Lohmen, Lüssow, Penzin, Tarnow, Warnow, Weitendorf, Zehna, Zepelin

Landkreis Ludwigslust

Nel Landkreis Müritz: Gemeinden Alt Schwerin, Altenhof, Fünfseen, Jaebetz, Stadt Malchow, Nossentiner Hütte, Stuer, Zislow

Landkreis Nordwestmecklenburg

Landkreis Parchim

Landeshauptstadt Schwerin

Hansestadt Wismar

Niedersachsen

L’intero territorio del Land

Nordrhein-Westfalen

L’intero territorio del Land

Rheinland-Pfalz

L’intero territorio del Land

Saarland

L’intero territorio del Land

Sachsen

Landkreis Annaberg

Landkreis Aue-Schwarzenberg

Stadt Chemnitz

Landkreis Chemnitzer Land

Landkreis Delitzsch

Landkreis Döbeln

Landkreis Freiberg

Stadt Leipzig

Landkreis Leipziger Land

Nel Landkreis Meißen: Heynitz, Käbschütztal, Ketzerbachtal, Leuben-Schleinitz, Lommatzsch, Nossen, Taubenheim, Triebischtal

Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

Landkreis Mittweida

Landkreis Muldentalkreis

Stadt Plauen

Nel Landkreis Riesa-Großenhain: Riesa, Röderau-Bobersen, Stauchitz, Strehla, Zeithain

Landkreis Stollberg

Landkreis Torgau-Oschatz

Landkreis Vogtlandkreis

Landkreis Weißeritzkreis

Stadt Zwickau

Landkreis Zwickauer Land

Sachsen-Anhalt

L’intero territorio del Land

Schleswig-Holstein

L’intero territorio del Land

Thüringen

L’intero territorio del Land.»

4)

L’elenco delle zone soggette a restrizioni nella «Zona F (sierotipo 8)» viene modificato aggiungendovi i seguenti territori della Repubblica ceca:

«Repubblica ceca:

Regione di Karlovy Vary: distretto di Sokolov, distretto di Cheb e distretto di Karlovy Vary

Regione di Plzeň: distretto di Tachov, distretto di Domažlice, distretto di Klatovy, distretto di Plzeň-město, distretto di Plzeň-jih, distretto di Plzeň-sever e distretto di Rokycany

Regione della Boemia centrale: distretto di Rakovník

Regione di Ústí nad Labem: distretto di Chomutov, distretto di Louny, distretto di Most e distretto di Teplice.»

5)

L’elenco delle zone soggette a restrizioni nella «Zona F (sierotipo 8)» viene modificato aggiungendovi i seguenti territori della Danimarca:

«Danimarca:

nella contea South Jutland: municipalità di Haderslev, Tønder, Aabenraa e Sønderborg

nella contea di Funen: municipalità di Assens, Fåborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg ed Ærø

nella contea di Storstrøm: municipalità di Lolland.»

6)

Viene aggiunta le nuova zona che segue:

«Zona I

(sierotipi 1 e 4)

Spagna:

Regione autonoma dell’Estremadura: provincia di Badajoz

Regione autonoma dell’Andalusia: province di Cádiz, Huelva, Córdoba, Sevilla, Málaga e provincia di Jaén (comarcas di Alcalá la Real, Huelma, Úbeda, Linares, Andújar, Jaén e Santiesteban del Puerto)

Regiona autonoma di Castilla-La Mancha: provincia di Ciudad Real (comarcas di Almadén, Almodóvar del Campo, Calzada de Calatrava, Ciudad Real e Piedrabuena).»


26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2007

che modifica l’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2007) 5170]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/689/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’allegato VI, capitolo 4, sezione B, lettera f), primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1) e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), stabiliscono alcuni requisiti strutturali per gli stabilimenti che rientrano nell’ambito di applicazione di tali regolamenti.

(2)

L’allegato VI, capitolo 4, sezione B, lettere a) e c), dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania dispone che alcuni requisiti strutturali definiti nei regolamenti citati non si applichino agli stabilimenti della Bulgaria elencati nei capitoli I e II dell’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione fino al 31 dicembre 2009, purché siano presenti determinate condizioni.

(3)

Il capitolo I dell’appendice dell’allegato VI elenca gli stabilimenti conformi autorizzati a ricevere e a trasformare, senza separarli, latte conforme e latte non conforme, mentre il capitolo II di tale appendice elenca gli stabilimenti conformi autorizzati a ricevere e a trasformare separatamente latte conforme e latte non conforme.

(4)

Tali elenchi di stabilimenti sono stati modificati dalla decisione 2007/26/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modifica dell’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione a taluni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (3).

(5)

La Bulgaria ha riesaminato la situazione del settore del latte e ha sottoposto a una nuova valutazione gli stabilimenti elencati nei capitoli I e II dell’appendice dell’allegato VI.

(6)

In base a tale valutazione gli stabilimenti elencati nel capitolo I non sono conformi ai requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Detti stabilimenti vanno pertanto eliminati dall’elenco del capitolo I. È opportuno che solo 11 stabilimenti, che non incontrano difficoltà concrete nel gestire adeguatamente due linee di produzione separate, rimangano nell’elenco del capitolo II.

(7)

Al fine di assicurare la massima chiarezza della legislazione comunitaria occorre sostituire gli elenchi degli stabilimenti di cui ai capitoli I e II dell’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania con gli elenchi di cui all’allegato della presente decisione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice dell’allegato VI dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania è sostituita dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 35.


ALLEGATO

«Appendice all’allegato VI

CAPITOLO I

Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte che trasformano latte non conforme alle norme UE di cui al capitolo 4, sezione B, lettera a), dell’allegato VI

CAPITOLO II

Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte che trasformano sia latte conforme che latte non conforme alle norme UE di cui al capitolo 4, sezione B, lettere a) e c), dell’allegato VI

N.

N. vet.

Nome e indirizzo dello stabilimento

Ubicazione dei locali interessati

Regione di Veliko Tarnovo — N. 4

1.

BG 0412010

“Bi Si Si Handel” OOD

gr. Elena

ul. “Treti mart” 19

Regione di Vidin — N. 5

2.

BG 0512025

“El Bi Bulgarikum” EAD

gr. Vidin

YUPZ

Regione di Vratsa — N. 6

3.

BG 0612027

“Mlechen ray — 99” EOOD

gr. Vratsa

4.

BG 0612043

ET “Zorov-91-Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

Regione di Plovdiv — N. 16

5.

BG 1612001

“OMK” AD

gr. Plovdiv

bul. “Dunav” 3

6.

BG 1612011

“Em Dzhey Deriz” EOOD

gr. Karlovo

bul. “Osvobozhdenie” 69

Regione di Silistra — N. 19

7.

BG 1912013

“ZHOSI” OOD

s. Chernolik

Regione di Sliven — N. 20

8.

BG 2012020

“Yotovi” OOD

gr. Sliven

kv. “Rechitsa”

Regione di Targovishte — N. 25

9.

BG 2512020

“Mizia-Milk” OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

Regione di Haskovo — N. 26

10.

BG 2612047

“Balgarsko sirene” OOD

gr. Haskovo

bul. “Saedinenie” 94

Regione di Shumen — N. 27

11.

BG 2712014

“Stars kampani” OOD

gr. Shumen

ul. “Trakiyska” 3»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/62


DECISIONE 2007/690/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

che attua l’azione comune 2005/557/PESC concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista l’azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,

considerando quando segue:

(1)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/244/PESC che attua l’azione comune 2005/557/PESC concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia (2), che proroga al 31 ottobre 2007 il finanziamento della componente civile.

(2)

In attesa della transizione della missione dell’Unione africana verso un’operazione ibrida di Nazioni Unite e Unione africana (UNAMID), è stato deciso di proseguire l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia fino al 31 dicembre 2007.

(3)

La risoluzione 1769 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 31 luglio 2007, stabilisce che il trasferimento di autorità (TOA) dall’AMIS all’UNAMID deve aver luogo entro il 31 dicembre 2007.

(4)

Il 21 settembre 2007 il comitato politico e di sicurezza ha convenuto che si dovrebbe porre termine alla componente civile dell’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia alla data in cui ha luogo il trasferimento di autorità dall’AMIS all’UNAMID.

(5)

Per quanto concerne la componente civile, il Consiglio dovrebbe pertanto decidere in merito al finanziamento della continuazione dell’azione di sostegno secondo il calendario sopraindicato.

(6)

L’azione di sostegno sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC fissati dall’articolo 11 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’attuazione della sezione II dell’azione comune 2005/557/PESC nel periodo compreso tra il 1o maggio 2007 e il 30 aprile 2008 è pari a 2 125 000 EUR. Detto importo copre il periodo interessato dall’attuale mandato della missione dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS II) e il successivo periodo di liquidazione della componente civile dell’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia.

2.   La spesa finanziata dall’importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità alle procedure e alle regole della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell’Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità.

I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d’appalto.

3.   Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o maggio 2007.

Articolo 2

La decisione 2007/244/PESC del Consiglio è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46. Azione comune modificata dall’azione comune 2007/245/PESC (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 65).

(2)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 63.