ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 256

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
2 ottobre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1134/2007 del Consiglio, del 10 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell’euro per Malta

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1135/2007 del Consiglio, del 10 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell’euro per Cipro

2

 

 

Regolamento (CE) n. 1136/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, relativo all’autorizzazione del Bacillus subtilis (O35) come additivo per mangimi ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, riguardante l’autorizzazione di un nuovo impiego dell’acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi ( 1 )

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1139/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, riguardante l’autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi ( 1 )

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1140/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, relativo all’autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato negli alimenti per animali ( 1 )

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1141/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, riguardante l’autorizzazione della 3-fitasi (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) come additivo per mangimi ( 1 )

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1142/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, riguardante l’autorizzazione di un nuovo impiego della 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi ( 1 )

20

 

*

Regolamento (CE) n. 1143/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 256/2002 per quanto concerne l'autorizzazione del preparato di Bacillus cereus var. toyoi, appartenente al gruppo microorganismi, come additivo per mangimi ( 1 )

23

 

*

Regolamento (CE) n. 1144/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1831/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996

26

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

2007/633/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 settembre 2007, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

27

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/634/PESC del Consiglio, del 1o ottobre 2007, recante modifica dell’azione comune 2007/113/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

28

 

*

Posizione comune 2007/635/PESC del Consiglio, del 1o ottobre 2007, che proroga la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

30

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e delle Filippine (GU L 302 del 19.11.2005)

31

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (GU L 226 del 30.8.2007)

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1134/2007 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell’euro per Malta

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro (2) fissa i tassi di conversione in vigore a decorrere dal 1o gennaio 1999.

(2)

A norma dell’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003, Malta è uno Stato membro con deroga ai sensi dell’articolo 122 del trattato.

(3)

Ai sensi della decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007 adottata in applicazione dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato, relativa all’adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008 (3), Malta soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica, e la deroga di cui è oggetto è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008.

(4)

L’introduzione dell’euro a Malta rende necessaria l’adozione del tasso di conversione tra l’euro e la lira maltese. Il tasso di conversione dovrebbe essere fissato a 0,4293 lire maltesi per 1 EUR, corrispondente all’attuale tasso centrale della lira nel meccanismo di cambio (ERM II).

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2866/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi di conversione del franco lussemburghese e del fiorino olandese, è inserita la seguente riga:

«= 0,429300 lire maltesi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU C 160 del 13.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2006 (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 1).

(3)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.


2.10.2007   

IT

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L 256/2


REGOLAMENTO (CE) N. 1135/2007 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell’euro per Cipro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro (2), fissa i tassi di conversione in vigore a decorrere dal 1o gennaio 1999.

(2)

A norma dell’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003, Cipro è uno Stato membro con deroga ai sensi dell’articolo 122 del trattato.

(3)

Ai sensi della decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, adottata in applicazione dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato, relativa all’adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1o gennaio 2008 (3), Cipro soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica, e la deroga di cui è oggetto è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008.

(4)

L’introduzione dell’euro a Cipro rende necessaria l’adozione del tasso di conversione tra l’euro e la lira sterlina cipriota. Il tasso di conversione dovrebbe essere fissato a 0,585274 lire sterline cipriote per 1 EUR, corrispondente all’attuale tasso centrale della lira nel meccanismo di cambio (ERM II).

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2866/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi di conversione della lira italiana e del franco lussemburghese, è inserita la seguente riga:

«= 0,585274 lire sterline cipriote».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU C 160 del 13.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2006 (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 1).

(3)  GU L 186 del 18.7.2007, pag 29.


2.10.2007   

IT

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L 256/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1136/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

49,9

TR

109,3

XS

28,3

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

151,2

TR

61,3

ZZ

106,3

0709 90 70

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

73,1

TR

99,4

UY

82,6

ZA

65,1

ZZ

80,1

0806 10 10

BR

253,6

IL

284,6

MK

11,8

TR

119,6

US

210,4

ZZ

176,0

0808 10 80

AR

87,7

AU

165,9

BR

45,1

CL

73,7

CN

79,8

NZ

93,9

US

99,9

ZA

77,4

ZZ

90,4

0808 20 50

CN

63,8

TR

121,2

ZA

77,8

ZZ

87,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


2.10.2007   

IT

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L 256/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2007

relativo all’autorizzazione del Bacillus subtilis (O35) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) come additivo per mangimi per i polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), nel parere del 17 ottobre 2006, ha concluso che il preparato di Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (2). Essa ha inoltre concluso che il preparato non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’Autorità raccomanda adeguate misure di sicurezza per gli utilizzatori e non ritiene che occorrano specifici provvedimenti per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere si verifica inoltre la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sulle sostanze usate nei mangimi e del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati sulla sicurezza e sull’efficacia del prodotto microbiologico «O35», preparato di Bacillus subtilis, come additivo per mangimi per polli da ingrasso in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 17 ottobre 2006. The EFSA Journal (2006), 406, pagg. 1-11.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC per kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 17299

(O35)

 

Composizione dell’additivo:

Preparato di Bacillus subtilis DSM 17299

Contenente un minimo di 1,6 × 109 UFC per grammo di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Concentrato di spore di Bacillus subtilis DSM 17299

 

Metodo analitico (1):

Metodo di enumerazione con piastra per diffusione («spread plate») utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime

Polli da ingrasso

8 × 108

1,6 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Può essere usato in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, alofuginone e robenidina.

22 ottobre 2017


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2007

riguardante l’autorizzazione di un nuovo impiego dell’acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi per i suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'impiego del preparato di acido benzoico (VevoVitall) è stato autorizzato per i suinetti svezzati dal regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione (2).

(5)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione per i suini da ingrasso. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 7 marzo 2007 che l’acido benzoico (VevoVitall) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (3). Essa ha inoltre concluso che l’acido benzoico (VevoVitall) non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il suddetto parere l'impiego del preparato non ha effetti dannosi per questa ulteriore categoria di animali. Nel suo parere l’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere viene inoltre verificata la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9.

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto VevoVitall (acido benzoico) come additivo per mangimi per i suini da ingrasso in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 7 marzo 2007. The EFSA Journal (2007) 457, pagg. 1-14.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario)

4d210

DSM Special Products

Acido benzoico

(VevoVitall)

 

Composizione dell'additivo:

acido benzoico (≥ 99,9 %)

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico,

C7H6O2

numero CAS 65-85-0

Tenore massimo di:

acido ftalico: ≤ 100 mg/kg

bifenile: ≤ 100 mg/kg

metalli pesanti: ≤ 10 mg/kg

arsenico: ≤ 2 mg/kg

 

Metodo analitico (1)

HPLC a fase inversa con rivelazione a serie di diodi (DAD)

Suini da ingrasso

5 000

10 000

Le istruzioni per l’uso devono indicare quanto segue:

 

i mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere utilizzati come tali per i suini da ingrasso;

 

i mangimi complementari destinati ai suini da ingrasso devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera;

 

per la sicurezza degli utilizzatori: devono essere adottate misure per minimizzare la produzione di polvere respirabile dall’additivo. Sono disponibili schede di sicurezza dei materiali (MSDS).

22.10.2017


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2007

riguardante l’autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

È stata presentata una domanda di autorizzazione della L-arginina come aminoacido.

(3)

La domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, come domanda ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (2). Dal 18 ottobre 2004 gli aminoacidi, i loro sali e analoghi rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda va dunque considerata come una domanda ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Per soddisfare le condizioni stabilite nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, a sostegno della domanda sono state presentate ulteriori informazioni.

(5)

La domanda riguarda l’autorizzazione della L-arginina come additivo per l’alimentazione di tutte le specie di animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

(6)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 17 aprile 2007 (3) che la L-arginina non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che la L-arginina non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. La relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi è stata presentata all’Autorità dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81).

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto L-arginina prodotto per fermentazione a partire dal Corynebacterium glutamicum (ATCC-13870) per tutte le specie di animali. Adottato il 17 aprile 2007. The EFSA Journal (2007) 473, pagg. 1-19.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.

3c3.6.1

L-arginina

 

Caratterizzazione dell’additivo

L-arginina 98 %

prodotto a partire da Corynebacterium glutamicum (ATCC 13870)

C6H14N4O2

 

Metodo analitico

Metodo comunitario per la determinazione degli aminoacidi [direttiva 98/64/CE della Commissione che modifica la direttiva 71/393/CEE (1)]

Tutte le specie

22.10.2017


(1)  GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14.


2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2007

relativo all’autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3 e l’articolo 9 E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (2), in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale.

(2)

L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate a norma della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda di autorizzazione di un nuovo impiego dell’additivo di cui all’allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali su tale domanda, in conformità all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve pertanto continuare ad essere trattata a norma dell’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L’impiego dei preparati enzimatici endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolisina prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) è stato autorizzato a tempo indeterminato per polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione (3).

(6)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una domanda di autorizzazione di tale preparato per quattro anni per le galline ovaiole. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso il suo parere su tale impiego il 18 aprile 2007. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per il rilascio dell’autorizzazione. Di conseguenza, può essere autorizzato per quattro anni l’impiego del preparato di cui all’allegato del presente regolamento.

(7)

La valutazione di questa domanda dimostra la necessità di talune procedure per proteggere i lavoratori dall’esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l’applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È autorizzato l’impiego provvisorio per quattro anni, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3.

(4)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).


ALLEGATO

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo

Enzimi

53

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4

Alfa-amilasi EC 3.2.1.1

Bacillolisina EC 3.4.24.28

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolisina prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) avente un’attività minima di:

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 350 U/g (1)

 

Endo-1,4-beta-glucanasi: 4 000 U/g (2)

 

Alfa-amilasi: 400 U/g (3)

 

Bacillolisina: 450 U/g (4)

 

Endo-1,4-betaxilanasi: 20 000 U/g (5)

Galline ovaiole

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 587

Endo-1,4-beta-glucanasi: 1 000 U

Alfa-amilasi: 100 U

Bacillolisina: 112 U

Endo-1,4-betaxilanasi: 5 000 U

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 587-2 350 U

endo-1,4-beta-glucanasi: 1 000-4 000 U

alfa-amilasi: 100-400 U

bacillolisina: 112-450 U

endo-1,4-betaxilanasi: 5 000-20 000 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e in particolare arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento

22 ottobre 2011


(1)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano di orzo, con pH 7,5 e a 30 °C.

(2)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dalla carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C.

(3)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di glucosio al minuto a partire da un polimero amilaceo reticolato, con pH 7,5 e a 37 °C.

(4)  1 U è la quantità di enzima che rende 1 microgrammo di substrato di azocaseina solubile al minuto, con pH 7,5 e a 37 °C.

(5)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.


2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1141/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2007

riguardante l’autorizzazione della 3-fitasi (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di 3-fitasi prodotto dal Penicillium funiculosum (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, suinetti (svezzati) e suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 17 aprile 2007 e del 22 marzo 2007 che il preparato di 3-fitasi prodotto dal Penicillium funiculosum (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (2). Essa ha inoltre concluso che il preparato non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nel suo parere l’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Il parere verifica anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi e del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito alla sicurezza e all’efficacia del preparato enzimatico di 3-fitasi prodotto dal Penicillium funiculosum (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, suinetti (svezzati) e suini da ingrasso in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 17 aprile 2007 e il 22 marzo 2007. The EFSA Journal (2007) 471, pagg. 1-29.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a1

Adisseo

3-fitasi

EC 3.1.3.8

(ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC)

 

Composizione dell’additivo:

Preparato di 3-fitasi prodotto dal Penicillium funiculosum (CBS 111.433) avente un’attività minima di:

forma solida: 2 500 RPU (1)/g

forma liquida: 1 000 RPU/ml

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

3-fitasi prodotto dal Penicillium funiculosum (CBS 111.433)

 

Metodi analitici (2)

Metodo colorimetrico di misurazione del fosfato inorganico rilasciato dall’enzima dal substrato di fitato

Polli da ingrasso

350 RPU

 

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Per l’impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina

3.

Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg di peso corporeo

4.

Per la sicurezza degli utilizzatori: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione

5.

Dosi raccomandate per kg di alimento per animali completo:

polli da ingrasso: 350-500 RPU,

galline ovaiole: 300-500 RPU,

suinetti (svezzati): 250-500 RPU,

suini da ingrasso: 350-500 RPU.

22.10.2017

Galline ovaiole

300 RPU

 

Suinetti

(svezzati)

250 RPU

 

Suini da ingrasso

350 RPU

 


(1)  1 RPU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato sodico a determinate condizioni (pH 5.5 e 37 °C).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1142/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2007

riguardante l’autorizzazione di un nuovo impiego della 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato enzimatico 3-fitasi (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G e Natuphos 10 000 L) prodotto dall’Aspergillus niger (CBS 101 672) per galline ovaiole e tacchini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’impiego di tale preparato enzimatico è stato autorizzato per suinetti svezzati, suini da ingrasso e polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione (2).

(5)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 17 aprile 2007 che il preparato enzimatico 3-fitasi (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G e Natuphos 10 000 L) prodotto dall’Aspergillus niger (CBS 101 672) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (3). Essa ha inoltre concluso che il preparato non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il suddetto parere l’impiego del preparato non ha effetti dannosi per queste ulteriori categorie di animali. Nel suo parere l’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere viene inoltre verificata la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 73 del 13.3.2007, pag. 4.

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del preparato enzimatico di Natuphos (3-fitasi) prodotto dall’Aspergillus niger per galline ovaiole e tacchini da ingrasso. Adottato il 17 aprile 2007. The EFSA Journal (2007) 472, pagg. 1-4.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-fitasi EC 3.1.3.8

(Natuphos 5 000 Natuphos 5 000 G Natuphos 5 000 L Natuphos 10 000 G Natuphos 10 000 L)

 

Composizione dell’additivo:

3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672) con un’attività minima di:

forma solida: 5 000 FTU (1)/g

forma liquida: 5 000 FTU/ml

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Metodo analitico (2)

Metodo colorimetrico di misurazione del fosfato inorganico rilasciato dall’enzima dal substrato di fitato

Galline ovaiole

250 FTU

 

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 300-400 FTU

3.

Per l’impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina

22.10.2017

Tacchini da ingrasso

 

250 FTU

 

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele, indicare il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 500 FTU

3.

Per l’impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina


(1)  1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico, al minuto, a partire dal fitato di sodio con pH 5,5 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1143/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 256/2002 per quanto concerne l'autorizzazione del preparato di Bacillus cereus var. toyoi, appartenente al gruppo «microorganismi», come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In particolare, l'impiego del preparato Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), appartenente al gruppo «microorganismi», è stato autorizzato a tempo indeterminato, a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2), dal regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione (3) per i suinetti fino a due mesi e per le scrofe da una settimana prima del parto fino allo svezzamento. Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell'autorizzazione di tale preparato in modo da consentirne l'impiego in mangimi per scrofe dall'inseminazione fino allo svezzamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso, nel suo parere del 7 marzo 2007, che il preparato Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (4). Essa ha inoltre concluso che il preparato non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione risulta che il preparato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Il regolamento (CE) n. 256/2002 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 256/2002 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)  GU L 41 del 13.2.2002, pag. 6.

(4)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) come additivo per mangimi per le scrofe in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 7 marzo 2007, The EFSA Journal (2007) 458, pagg. 1-9.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Microrganismi

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo

Microrganismi

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Preparato di Bacillus cereus var. toyoi contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Suinetti

2 mesi

1 × 109

1 × 109

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

A tempo indeterminato

Scrofe

Dall'inseminazione sino allo svezzamento

0,5 × 109

2 × 109

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

A tempo indeterminato»


2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1144/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1831/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato con la decisione 2006/930/CE del Consiglio (3), prevede in particolare un aumento del contingente tariffario GATT vigente per le mele.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1831/96 della Commissione, del 23 settembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996 (4), deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato III del regolamento (CE) n. 1831/96, il volume contingentale (in tonnellate) corrispondente al numero d'ordine 09.0061 per le «Mele, fresche, diverse dalle mele da sidro» è sostituito da «696».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 92.

(3)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 91.

(4)  GU L 243 del 24.9.1996, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 973/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 63).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2007/633/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con una decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Nuova Zelanda su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2006/466/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 184 del 6.7.2006, pag. 25.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/28


AZIONE COMUNE 2007/634/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2007

recante modifica dell’azione comune 2007/113/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/113/PESC (1) che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale.

(2)

Durante la riunione del 21 e 22 giugno 2007 il Consiglio europeo ha adottato una strategia dell’UE per un nuovo partenariato con l’Asia centrale. Poiché sono stati conferiti all’RSUE compiti di monitoraggio dell’attuazione della strategia, il mandato dell’RSUE dovrebbe essere adattato di conseguenza.

(3)

Sulla scorta del riesame di medio periodo dell’azione comune 2007/113/PESC, il Comitato politico e di sicurezza del 27 luglio 2007 ha raccomandato di procedere ad ulteriori adattamenti del mandato dell’RSUE.

(4)

L’azione comune 2007/113/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’articolo 3, paragrafo 1, dell’azione comune 2007/113/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, il mandato dell’RSUE consiste nel:

a)

promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione europea in Asia centrale e garantire la coerenza delle azioni esterne dell’Unione europea nella regione lasciando impregiudicata la competenza comunitaria;

b)

nei limiti del proprio mandato, monitorare per conto dell’alto rappresentante, unitamente alla Commissione e alla presidenza e fatta salva la competenza comunitaria, il processo di attuazione della strategia dell’UE per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;

c)

assistere il Consiglio nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell’Asia centrale;

d)

seguire da vicino le evoluzioni politiche in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;

e)

incoraggiare il Kazakstan, la Repubblica del Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;

f)

sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, incluse anche l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), la Comunità economica euro-asiatica (EURASEC), la Conferenza sull’interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia (CICA), l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTCS), il Programma regionale di cooperazione economica per l’Asia centrale (CAREC) e il Centro regionale di informazione e coordinamento per l’Asia centrale (CARICC);

g)

contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’Unione europea in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo;

h)

contribuire, in stretta cooperazione con l’OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali (ONG, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti);

i)

contribuire alla formulazione degli aspetti legati alla sicurezza energetica e all’antidroga della PESC per quanto riguarda l’Asia centrale.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 1o ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINO


(1)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 83.


2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/30


POSIZIONE COMUNE 2007/635/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2007

che proroga la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/694/PESC (1) relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY), per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a tutte le persone che sono state incriminate dall'ICTY per crimini di guerra, ma che non si trovano sotto la custodia dell'ICTY.

(2)

La posizione comune 2004/694/PESC si applica fino al 10 ottobre 2007.

(3)

Il Consiglio ritiene necessario prorogare la posizione comune 2004/694/PESC per un ulteriore periodo di 12 mesi.

(4)

Le misure di attuazione della Comunità figurano nel regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive in sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/694/PESC è prorogata fino al 10 ottobre 2008.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 1o ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINO


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2007/449/PESC (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 75).

(2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 789/2007 della Commissione (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 27).


Rettifiche

2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/31


Rettifica del regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e delle Filippine

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 302 del 19 novembre 2005 )

A pagina 13, allegato, elenco delle società:

a)

alla riga 16:

anziché

:

«KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO. LTD, Kwanmiao»,

leggi

:

«KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO. LTD, Kaohsiung»;

b)

alla riga 17:

anziché

:

«KWANTEX RESEARCH INC, Taipei»,

leggi

:

«KWANTEX RESEARCH INC, Tainan»;

c)

alla riga 21:

anziché

:

«M & W FASTENER CO. LTD, Kaoshsiung»,

leggi

:

«M & W FASTENER CO. LTD, Kaohsiung»;

d)

alla riga 27:

anziché

:

«SUMEEKO INDUSTRIES CO. LTD, Kaoshiung»,

leggi

:

«SUMEEKO INDUSTRIES CO. LTD, Kaohsiung».


2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/31


Rettifica del regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 226 del 30 agosto 2007 )

A pagina 16, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«Tuttavia l’importo della cauzione può essere inferiore, a seconda dei casi, a quelli indicati, rispettivamente, all’articolo 12, lettera a), e all’articolo 12, lettera a bis), del regolamento (CE) n. 1342/2003.»,

leggi:

«Tuttavia l’importo della cauzione non può essere inferiore, a seconda dei casi, a quelli indicati, rispettivamente, nell’articolo 12, lettera a), e nell’articolo 12, lettera a bis), del regolamento (CE) n. 1342/2003.»