ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 246

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
21 settembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1087/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1088/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1089/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2007 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 812/2007 per le carni suine

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1090/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 979/2007 per le carni suine

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1091/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2007 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 806/2007 per le carni suine

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1092/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2021/2006 per il sottoperiodo di settembre 2007

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1093/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate nell'ambito del contingente tariffario di importazione aperto dal regolamento (CE) n. 964/2007 per il riso originario dei paesi meno avanzati

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1094/2007 della Commissione, del 19 settembre 2007, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 )

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1096/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

29

 

 

Regolamento (CE) n. 1097/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

31

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/614/Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2007, relativa alla conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione

32

Accordo tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione

34

 

 

Commissione

 

 

2007/615/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 settembre 2007, concernente la non iscrizione del benfuracarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 4285]  ( 1 )

47

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 1086/2007 della Commissione, del 19 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1054/2007 recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali (GU L 245 del 20.9.2007)

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

21.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1087/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure iniziali

(1)

Nel settembre 2005, a seguito di un’inchiesta antidumping («inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito mediante il regolamento (CE) n. 1487/2005 (2) dazi antidumping definitivi («misure iniziali») sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere (finished polyester filament fabrics — FPFAF) originari della Repubblica popolare cinese («Cina»). Le aliquote del dazio applicabile agli FPFAF cinesi erano comprese tra il 14,1 % e il 56,2 %.

2.   Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento

(2)

Il 13 novembre 2006 è stata presentata, a norma dell’articolo 12 del regolamento di base, una richiesta per una nuova inchiesta sulle misure iniziali. La richiesta è stata presentata dall’AIUFFASS («il richiedente») a nome dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 30 %, della produzione totale di FPFAF nella Comunità.

(3)

Il richiedente ha presentato informazioni sufficienti per dimostrare che, successivamente all’imposizione dei dazi antidumping iniziali sulle importazioni di FPFAF originari della Cina, i prezzi all’esportazione sono diminuiti e le variazioni dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità sono state irrilevanti. Ciò si sarebbe tradotto in un aumento del dumping che ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure in vigore. Il richiedente ha presentato inoltre elementi di prova del fatto che il prodotto in esame originario della Cina ha continuato ad essere importato in quantitativi rilevanti nella Comunità.

3.   La nuova inchiesta antiassorbimento

(4)

Il 28 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), la Commissione ha annunciato l’apertura di una nuova inchiesta a norma dell’articolo 12 del regolamento di base sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di FPFAF originari della Cina.

(5)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura della nuova inchiesta i produttori/esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli importatori e gli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate.

(6)

Visto l’elevato numero di produttori esportatori e di importatori interessati dall’inchiesta iniziale, nell’avviso di apertura è stato prospettato il ricorso a tecniche di campionamento in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti i produttori esportatori e tutti gli importatori sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni essenziali.

(7)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se i prezzi all’esportazione fossero diminuiti e se le variazioni dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità fossero state irrilevanti. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi degli esportatori/produttori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta e, se necessario, presso le sedi delle loro collegate:

Nantong Teijin Co. Ltd e l’importatore collegato NI-Teijin Shoji Europe GmbH,

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd,

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co. Ltd,

Hangzhou Delicacy Textile Co. Ltd,

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd,

Wujiang Xiangsheng Textile dyeing & Finishing Co. Ltd e la sua società collegata,

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

(8)

Il periodo d’inchiesta di questa nuova inchiesta («nuovo PI») è stato compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006. Esso è stato utilizzato per stabilire l’attuale livello dei prezzi all’esportazione e il livello dei prezzi di vendita al primo acquirente indipendente nella Comunità. Per stabilire se i prezzi nella Comunità avessero registrato una variazione sufficiente, i prezzi applicati nel nuovo PI sono stati confrontati con quelli applicati durante il periodo dell’inchiesta iniziale («PI iniziale»), che aveva riguardato il periodo dal 1o aprile 2003 al 30 marzo 2004.

(9)

Va rilevato che la Commissione ha dovuto prevedere un tempo sufficiente per dare alle parti la possibilità di manifestarsi e per selezionare un campione di produttori esportatori cinesi conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Date varie circostanze eccezionali, le parti che hanno collaborato all’inchiesta hanno anche richiesto, ai fini della presentazione delle risposte, proroghe che sono state accordate ove debitamente motivate. Ciò spiega perché la nuova inchiesta abbia leggermente superato il normale periodo di sei mesi previsto dall’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base.

B.   PRODOTTO IN ESAME

(10)

Il prodotto per il quale è stata avviata la nuova inchiesta è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ovvero tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere (finished polyester filament apparel fabrics — FPFAF), classificato di norma ai codici NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 e ex 5407 69 90. Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all’85 % in peso di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti (compresi quelli tinti di bianco) o stampati, originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto in esame è impiegato principalmente nell’industria tessile.

C.   LA NUOVA INCHIESTA

(11)

Una nuova inchiesta a norma dell’articolo 12 del regolamento di base mira, in generale, a stabilire se — a seguito dell’istituzione delle misure antidumping iniziali — i prezzi del prodotto importato nella Comunità, in questo caso gli FPFAF originari della Cina, abbiano subito variazioni sufficienti. In seconda istanza, qualora si giunga alla conclusione che si sia prodotto un assorbimento, occorre calcolare un nuovo margine di dumping. A norma dell’articolo 12 del regolamento di base gli importatori/utilizzatori e gli esportatori hanno la possibilità di presentare elementi di prova in grado di giustificare, sulla base di motivi diversi dall’assorbimento del dazio antidumping, il fatto che i prezzi nella Comunità non abbiano subito variazioni in seguito all’istituzione delle misure.

1.   Campionamento

(12)

Come precisato al considerando 6, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori e a tutti agli importatori di manifestarsi e fornire le informazioni essenziali sulle loro attività nel corso del nuovo PI. A dette parti è stato inoltre chiesto di indicare se fossero disposte a essere incluse in un campione.

a)   Produttori/Esportatori

(13)

Ventisei esportatori/produttori hanno accettato di fornire le informazioni richieste e di essere inclusi in un campione. Dato l’elevato numero di esportatori/produttori si è deciso che fosse necessario il campionamento per stabilire l’eventuale assorbimento della misura da parte degli esportatori/produttori cinesi. Per quanto la preferenza sia stata accordata alle società comprese nel campione dell’inchiesta iniziale, la selezione è stata operata in modo da includere il massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le autorità cinesi sono state consultate in merito al campione e non hanno sollevato obiezioni.

(14)

Per l’inclusione nel campione sono state inizialmente selezionate nove società: una società cui è stato concesso il trattamento individuale (TI) e altre otto cui è stato riconosciuto lo status di società operanti in condizioni di economia di mercato (SEM) durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Proprio alla vigilia delle visite di verifica in Cina, due società (quella con il TI e una con il SEM) hanno deciso di uscire dal campione. Ai fini dell’attuale nuova inchiesta queste due società sono state considerate società che non hanno collaborato. Di conseguenza sono rimasti 24 società che hanno collaborato e un campione di 7 esportatori/produttori con il SEM. La Commissione ha osservato allora che non collaborava all’inchiesta nessun esportatore/produttore con il TI.

(15)

Le sette società rimaste nel campione, tutte con il SEM, rappresentano il 78 % circa delle esportazioni nell’UE di tutte le società che hanno collaborato e il 23,9 % del totale delle esportazioni cinesi di FPFAF sul mercato comunitario. In quella fase della nuova inchiesta si è concluso che queste società rappresentavano il volume massimo che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Dette sette società sono state pertanto considerate rappresentative ai fini del campionamento per la nuova inchiesta.

b)   Importatori

(16)

Nessun importatore indipendente ha presentato le informazioni richieste entro i termini indicati nell’avviso di apertura.

2.   Omessa collaborazione

(17)

I 24 esportatori/produttori che hanno collaborato e che hanno accettato di essere inclusi nel campione rappresentavano il 30 % circa del totale delle esportazioni di FPFAF dalla Cina nella Comunità. Come precisato al considerando 14, altri due produttori hanno ritirato l’offerta di collaborare. Di conseguenza l’omessa collaborazione ha riguardato alla fine il 70 % circa del totale delle esportazioni di FPFAF sul mercato comunitario.

(18)

Si è quindi ritenuto che in questo caso l’omessa collaborazione fosse elevata.

3.   Variazione dei prezzi nella Comunità

3.1.   Osservazioni generali

(19)

Si ricorda che nessun importatore/utilizzatore indipendente del prodotto in esame si è offerto di collaborare alla nuova inchiesta. Come indicato al considerando 18, l’omessa collaborazione degli esportatori/produttori cinesi è stata elevata.

(20)

Se si eccettua un esportatore/produttore incluso nel campione, la configurazione degli scambi di FPFAF originari della Cina è caratterizzata dall’assenza di intermediari collegati che importino il prodotto in esame nella Comunità per rivenderlo. Gli acquirenti indipendenti di FPFAF sono di norma società utilizzatrici che importano direttamente il prodotto in esame per il proprio consumo interno.

(21)

È emerso che le condizioni di vendita all’esportazione praticate dagli esportatori/produttori del campione nel nuovo PI erano di norma le condizioni cif (costo, assicurazione e nolo). Pertanto, per valutare eventuali variazioni dei prezzi, è stato in primo luogo stabilito il livello dei prezzi cif del prodotto in esame. Il prezzo cif frontiera comunitaria è stato stabilito per il nuovo PI sulla base delle informazioni trasmesse dagli esportatori/produttori cinesi che hanno collaborato, inclusi nel campione.

3.2.   Variazione del prezzo di rivendita nella Comunità per quanto concerne le società incluse nel campione

(22)

Per valutare eventuali variazioni dei prezzi nella Comunità a livello di esportatori/produttori, il prezzo medio degli FPFAF per tipo di prodotto, stabilito per il nuovo PI, è stato confrontato con il prezzo medio degli FPFAF, determinato nel corso del PI iniziale allo stesso stadio commerciale e alle stesse condizioni di consegna.

(23)

Dal confronto effettuato su tali basi è emerso che per quanto concerne tutte le società del campione il prezzo medio nella Comunità degli FPFAF originari della Cina non è diminuito durante il nuovo PI.

(24)

La variazione del prezzo di rivendita di un importatore collegato, stabilito nella Comunità, è stata valutata relativamente a ciascun tipo di prodotto. È stato effettuato un confronto dei prezzi di rivendita dei due periodi di inchiesta, applicati ad acquirenti indipendenti nella Comunità alle stesse condizioni di consegna. In base alle informazioni raccolte, è stato dimostrato che i prezzi erano aumentati in misura superiore al dazio antidumping.

3.3.   Argomentazioni delle parti interessate

(25)

Varie parti interessate hanno sostenuto la necessità di un adeguamento del proprio prezzo all’esportazione, asserendo che la variazione del tasso di cambio USD/EUR determinava una riduzione artificiale del prezzo all’esportazione durante il nuovo PI. Non si è tuttavia ritenuto necessario esaminare la tesi sostenuta dalle parti interessate, dato che durante il nuovo PI non è stata riscontrata alcuna riduzione di prezzo anche senza applicazione della richiesta di adeguamento che determinerebbe prezzi in diminuzione nel PI iniziale.

3.4.   Variazione del prezzo di rivendita nella Comunità per quanto concerne le società che non hanno collaborato all’inchiesta

(26)

Dato l’elevato livello di omessa collaborazione, pari in questo caso a circa il 70 %, è opportuno istituire un dazio antiassorbimento a carico di tutti gli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese che non hanno collaborato. Il dazio antiassorbimento deve essere istituito sulla base dell’articolo 18 del regolamento di base, ovvero sulla base delle migliori informazioni disponibili.

(27)

Nel caso in esame si ritiene che le statistiche Eurostat delle importazioni rappresentino i dati più diretti e affidabili da utilizzare al fine di stabilire il prezzo al quale gli esportatori cinesi che non hanno collaborato esportavano gli FPFAF sul mercato comunitario. Escludendo dai dati Eurostat i dati verificati a livello delle società che hanno collaborato e per le quali non è stato constatato alcun assorbimento, si perviene — per le società che non hanno collaborato — a un margine di assorbimento del 18,6 % sulla base dei dati Eurostat.

3.5.   Conclusioni sulla variazione dei prezzi di vendita nella Comunità

(28)

In base ai dati e alle considerazioni di cui sopra, si è concluso che nessuno degli esportatori/produttori del campione ha assorbito il dazio antidumping in vigore. Non deve quindi essere istituito alcun dazio antiassorbimento per tutti quegli esportatori/produttori cinesi che hanno accettato di collaborare e di essere inclusi nel campione.

(29)

Si deve comunque applicare un dazio antiassorbimento del 18,6 % a tutti gli esportatori/produttori cinesi che non hanno collaborato.

4.   Nuovo livello della misura

a)   Società incluse nel campione

(30)

Dato che le società incluse nel campione sono state in grado di dimostrare che il loro prezzo all’esportazione, sul mercato comunitario, del prodotto in esame non ha subito riduzioni, il livello della misura resta immutato.

Società

Dazio definitivo

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1 %

Nantong Teijin Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

14,1 %

b)   Produttori esportatori che hanno collaborato, non inclusi nel campione

(31)

La medesima conclusione deve applicarsi alle 17 società che si sono offerte di collaborare e hanno accettato di essere incluse nel campione.

Società

Aliquota del dazio antidumping definitivo

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1 %

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1 %

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1 %

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1 %

Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co., Ltd

56,2 %

c)   Tutti gli altri produttori esportatori

(32)

Per quanto concerne le parti che non hanno collaborato, si è ritenuto opportuno — come recita il considerando 26 — modificare il livello del dazio antidumping conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, ultima frase, del regolamento di base. Le aliquote riviste del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Società

Dazio definitivo

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

28,2 %

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

45,3 %

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

28,2 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

52,5 %

Xingxin Holding Group Co., Ltd

28,2 %

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

52,5 %

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

65 %

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

55,7 %

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

74,8 %

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

55,7 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

55,7 %

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Tutte le altre società

74,8 %

5.   Disposizione speciale applicabile agli esportatori cinesi che potrebbero non aver assorbito le misure antidumping

(33)

Considerati i risultati dell’inchiesta e la scarsa cooperazione in Cina che potrebbe essere connessa al fatto che i produttori esportatori di FPFAF sono piccole e medie imprese, la Commissione può riesaminare la situazione degli esportatori che non hanno potuto collaborare a questa nuova inchiesta, qualora essi presentino elementi di prova che dimostrino di non aver assorbito le misure antidumping in vigore all’epoca dell’attuale periodo di inchiesta. Questa possibilità è prevista per tutti i produttori/esportatori cinesi del prodotto in esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1487/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd

56,2 %

A836

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

28,2 %

A837

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

45,3 %

A619

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

28,2 %

A837

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

52,5 %

A621

Xingxin Holding Group Co., Ltd

28,2 %

A837

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

52,5 %

A620

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

65 %

A622

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

55,7 %

A623

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

74,8 %

A618

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

55,7 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

55,7 %

A623

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Tutte le altre società

74,8 %

A999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 240 del 16.9.2005, pag. 1.

(3)  GU C 320 del 28.12.2006, pag. 8.


21.9.2007   

IT

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L 246/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1088/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

85,6

TR

88,6

XK

55,1

XS

36,3

ZZ

66,4

0707 00 05

JO

151,2

MK

29,6

TR

136,6

ZZ

105,8

0709 90 70

IL

51,9

TR

111,0

ZZ

81,5

0805 50 10

AR

65,0

UY

83,0

ZA

73,7

ZZ

73,9

0806 10 10

IL

65,2

TR

113,5

ZZ

89,4

0808 10 80

AU

215,7

CL

81,4

CN

79,8

NZ

93,3

US

96,9

ZA

69,5

ZZ

106,1

0808 20 50

CN

61,1

TR

117,6

ZA

106,2

ZZ

95,0

0809 30 10, 0809 30 90

TR

158,7

US

194,7

ZZ

176,7

0809 40 05

BA

49,8

IL

111,5

TR

107,3

ZZ

89,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.9.2007   

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L 246/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1089/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2007

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2007 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 812/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 812/2007 della Commissione, dell’11 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d’America (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 812/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4170 ai sensi del regolamento (CE) n. 812/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008, sono pari a 1 516 625 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 182 del 12.7.2007, pag. 7.


21.9.2007   

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L 246/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1090/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2007

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2007 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 979/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 979/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario nel settore delle carni suine originarie del Canada (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 979/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4204 ai sensi del regolamento (CE) n. 979/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008, sono pari a 2 312 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 217 del 22.08.2007, pag. 12.


21.9.2007   

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L 246/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1091/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2007

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2007 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 806/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 806/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 806/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 806/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 181 dell'11.7.2007, pag. 3.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.10.2007-31.12.2007

(in %)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo 1.1.2008-31.3.2008

(in kg)

G2

09.4038

 (2)

8 521 375

G3

09.4039

 (2)

1 851 000

G4

09.4071

 (1)

1 501 000

G5

09.4072

 (1)

3 080 500

G6

09.4073

 (1)

7 533 500

G7

09.4074

 (2)

2 386 956


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili.


21.9.2007   

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L 246/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2007

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2021/2006 per il sottoperiodo di settembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2021/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti d'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2021/2006 ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l'importazione di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, di cui 125 000 tonnellate originarie degli Stati ACP (numero d'ordine 09.4187), 25 000 tonnellate originarie delle Antille olandesi e di Aruba (numero d'ordine 09.4189) e 10 000 tonnellate originarie dei PTOM meno sviluppati (numero d'ordine 09.4190), nonché un contingente tariffario annuo per l'importazione di 20 000 tonnellate di rotture di riso originarie degli Stati ACP (numero d'ordine 09.4188).

(2)

Per detti contingenti, contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2021/2006, il terzo sottoperiodo è il mese di settembre.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 17, lettera a), del regolamento (CE) n. 2021/2006 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4187, le domande presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2007, a norma dell'articolo 13, primo comma, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.

(4)

Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per il contingente recante i numeri d'ordine 09.4189 — 09.4190, le domande presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2007, a norma dell'articolo 13, primo comma, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio inferiore a quello disponibile.

(5)

Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2021/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione di riso compreso nei contingenti recanti il numero d'ordine 09.4187, di cui al regolamento (CE) n. 2021/2006, presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4187 — 09.4188 — 09.4189 — 09.4190, di cui al regolamento (CE) n. 2021/2006, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 61.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2007 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 2021/2006

Origine/Prodotto

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2007

Quantitativi disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2007

(in kg)

ACP [articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2021/2006]

09.4187

22,998530 %

0

codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30

 

 

 

ACP [articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2021/2006]

09.4188

 (3)

348 241

codice NC 1006 40 00

 

 

 

PTOM [articolo 8 e articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2021/2006]

 

 

 

codice NC 1006

 

 

 

a)

Antille olandesi e Aruba:

09.4189

 (2)

6 133 001

b)

PTOM meno sviluppati:

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accolte.

(3)  Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.


21.9.2007   

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L 246/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1093/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2007

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate nell'ambito del contingente tariffario di importazione aperto dal regolamento (CE) n. 964/2007 per il riso originario dei paesi meno avanzati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 964/2007 della Commissione (3) ha aperto per la campagna 2007/2008 un contingente tariffario annuale per l'importazione di 5 821 tonnellate di riso del codice NC 1006 espresso in equivalente riso semigreggio, originario dei paesi meno avanzati (numero d'ordine 09.4177).

(2)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 964/2007, risulta che le domande presentate nel corso dei primi sette giorni di settembre 2007, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dello stesso regolamento, riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione di riso originario dei paesi meno avanzati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005, nell'ambito del contingente aperto per la campagna di commercializzazione 2007/2008 di cui al regolamento (CE) n. 964/2007, presentate nel corso dei primi sette giorni di settembre 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 21,066830 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 213 del 15.8.2007, pag. 26.


21.9.2007   

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L 246/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1094/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2007

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 842/2007 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 settembre 2007 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

112,5

0

01

99,8

0

02

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

116,4

1

01

102,8

5

02

143,2

0

03

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

214,0

26

01

246,4

16

02

347,6

0

03

0207 14 60

Cosce did pollo, congelate

105,4

11

01

149,0

0

03

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

307,3

0

01

353,0

0

03

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

231,3

17

01

124,5

63

02


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Argentina

03

Cile.»


21.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1095/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva stessa. Il programma è tuttora in corso.

(2)

La seconda e la terza fase del programma di lavoro sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) e dal regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (3). La quarta fase di lavoro è stata stabilita dal regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4).

(3)

Varie sostanze interessate dalla terza e dalla quarta fase sono ancora in corso di valutazione. È necessario accelerare il processo di esame. Per certi aspetti della procedura le disposizioni applicabili sono diverse a seconda che una sostanza sia già o meno oggetto di un riesame inter pares.

(4)

Per accelerare il processo di esame è necessario adeguare, senza compromettere il livello di sicurezza per la salute e l'ambiente, lo svolgimento del riesame inter pares, le relazioni tra notificanti, Stati membri, Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e Commissione e gli obblighi che incombono a ciascuna delle parti nel quadro dell'attuazione del programma.

(5)

Le risorse dell'EFSA vanno utilizzate in maniera efficace. Quando esistono chiari indizi per ritenere che la sostanza attiva interessata soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, e che in particolare non abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente, tale sostanza andrebbe iscritta nell'allegato I della direttiva stessa. In casi così manifesti non occorre chiedere il parere scientifico dettagliato dell'EFSA prima di iscrivere tale sostanza nell'allegato I. L'EFSA dovrebbe tuttavia formulare il suo parere sulle sostanze interessate in un secondo tempo, in particolare al fine di garantire che gli Stati membri applichino in modo armonizzato i principi uniformi nella valutazione delle autorizzazioni. Quando invece esistono chiari indizi per ritenere che una sostanza attiva presenti effetti nocivi la Commissione non è tenuta ad ottenere una conferma di questa situazione così manifesta e dovrebbe pertanto poter decidere in merito alla non iscrizione di tale sostanza senza consultare l'EFSA.

(6)

L'EFSA dovrebbe concentrarsi sui casi in cui restano dubbi da chiarire prima che possa essere presa una decisione in merito all'iscrizione della sostanza attiva interessata.

(7)

Per accelerare ulteriormente la procedura nei casi in cui permangono tali dubbi e i notificanti accettano di rinunciare a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva dovrebbe essere possibile concedere un periodo più lungo per il ritiro. Tale procedura dovrebbe applicarsi solo quando non vi siano chiari indizi che la sostanza abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee o un influsso inaccettabile sull'ambiente.

(8)

È necessario definire criteri che consentano di individuare i casi in cui una sostanza è manifestamente priva di effetti nocivi o, al contrario, presenta manifestamente tali effetti.

(9)

Al fine di garantire il rispetto dei termini fissati per la valutazione e di assicurare parità di trattamento a tutti i notificanti, l'attuale normativa prevede che i notificanti non possano presentare nuovi studi una volta passata una determinata fase della procedura di valutazione, fatte salve alcune limitate eccezioni. È opportuno mantenere questo principio generale, ma occorre precisare quando ai notificanti è concesso di presentare nuove informazioni diverse dagli studi.

(10)

Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 2229/2004.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1490/2002

Il regolamento (CE) n. 1490/2002 è modificato come segue:

1)

Gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 11

Ricevimento e consultazione del progetto di relazione di valutazione

1.   Dopo aver ricevuto il fascicolo sintetico aggiornato e il progetto di relazione di valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'EFSA comunica allo Stato membro relatore, entro trenta giorni, di aver ricevuto la relazione.

In casi eccezionali in cui il progetto di relazione di valutazione non è manifestamente conforme ai requisiti relativi al formato raccomandato dalla Commissione, quest'ultima concorda con l'EFSA e lo Stato membro relatore un periodo per la presentazione di una nuova relazione modificata. Tale periodo di tempo non deve essere superiore a due mesi.

2.   L'EFSA trasmette senza indugio il progetto di relazione di valutazione alla Commissione, agli altri Stati membri e ai notificanti e accorda a questi Stati membri e ai notificanti un termine massimo di due mesi per la presentazione delle loro osservazioni al riguardo.

L'EFSA raccoglie le osservazioni che riceve, aggiungendovi le proprie se già disponibili, e le trasmette alla Commissione, agli Stati membri e ai notificanti.

3.   L’EFSA mette a disposizione su richiesta specifica o tiene a disposizione di chiunque intenda consultarli:

a)

il progetto di relazione di valutazione, ad eccezione degli elementi in esso contenuti che sono stati riconosciuti riservati conformemente all'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE;

b)

l'elenco dei dati richiesti per la valutazione ai fini dell'eventuale iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva, come stabilito dall’EFSA qualora essa abbia stabilito un tale elenco.

Articolo 11 bis

Esame del progetto di relazione di valutazione

La Commissione esamina senza indugio il progetto di relazione di valutazione e la raccomandazione dello Stato membro relatore nonché le osservazioni ricevute dagli altri Stati membri, dall'EFSA e dai notificanti conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11 ter

Sostanza attiva manifestamente priva di effetti nocivi

Se esistono chiari indizi per ritenere che la sostanza attiva non abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente, conformemente all'allegato V, si applica l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a).

Articolo 11 quater

Consultazione dell'EFSA

1.   Quando l'articolo 11 ter non è applicabile, in qualsiasi momento nel corso della valutazione la Commissione può chiedere all'EFSA di effettuare un riesame inter pares dell'intero progetto di relazione di valutazione o di concentrarsi su alcuni punti specifici di quest'ultimo, compresi i punti connessi ai criteri definiti nell'allegato VI. L'EFSA procede a una consultazione di esperti degli Stati membri, compreso lo Stato membro relatore.

Quando la Commissione chiede all'EFSA di effettuare un riesame inter pares completo quest'ultima presenta le sue conclusioni entro sei mesi dalla richiesta. Quando la Commissione non chiede un riesame inter pares completo, ma solo conclusioni su alcuni punti specifici, il termine viene ridotto a tre mesi. Le conclusioni vanno comunque presentate entro il 30 settembre 2008.

2.   Se nel corso del riesame inter pares emergono chiari indizi del fatto che una sostanza attiva può avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee, conformemente all'allegato VI, l'EFSA informa la Commissione.

La Commissione può prendere una decisione conformemente all'articolo 11 septies.

3.   La Commissione e l'EFSA concordano un calendario per la presentazione delle conclusioni in modo da agevolare la programmazione dei lavori. La Commissione e l'EFSA concordano il formato di presentazione delle conclusioni dell'EFSA.

Articolo 11 quinquies

Presentazione di informazioni aggiuntive dopo la trasmissione del progetto di relazione di valutazione all'EFSA

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, non è ammessa la presentazione di nuovi studi.

2.   Qualora l'EFSA, per rispondere a una richiesta formulata dalla Commissione a norma dell'articolo 11 quater, ritenga necessario che il notificante fornisca informazioni aggiuntive lo Stato membro relatore chiede tali informazioni. Queste richieste sono formulate esplicitamente e per iscritto, fissando un termine di un mese per la presentazione delle informazioni. Esse non riguardano la presentazione di nuovi studi. Lo Stato membro relatore informa la Commissione e l'EFSA di tali richieste per iscritto.

Lo Stato membro relatore valuta le informazioni ricevute e trasmette la sua valutazione all'EFSA entro un mese dal loro ricevimento.

3.   Le informazioni presentate dal notificante senza essere richieste o che non sono state trasmesse entro il termine precisato nel paragrafo 2 non sono prese in considerazione, tranne qualora siano state presentate conformemente all'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE.

Qualora lo Stato membro relatore rifiuti di prendere in considerazione studi o informazioni ricevuti dal notificante, a norma del paragrafo 1 o del primo comma del presente paragrafo, esso informa la Commissione e l'EFSA indicando i motivi di tale rifiuto.

Articolo 11 sexies

Ritiro del sostegno del notificante

Quando l'articolo 11 ter non è applicabile il notificante può rinunciare a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11 septies

Sostanza attiva che presenta manifestamente effetti nocivi

Se esistono chiari indizi per ritenere che la sostanza attiva abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee, conformemente all'allegato VI, la Commissione decide in merito alla non iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

Article 12

Presentazione di un progetto di direttiva o di decisione

1.   La Commissione sottopone al comitato un progetto di rapporto di riesame entro i sei mesi successivi al ricevimento:

a)

del progetto di relazione di valutazione qualora si applichi l'articolo 11 ter o l'articolo 11 septies;

b)

delle conclusioni stabilite dall'EFSA qualora si applichi l'articolo 11 quater;

c)

della comunicazione scritta del ritiro del sostegno del notificante qualora si applichi l'articolo 11 sexies.

2.   Unitamente al progetto di rapporto di riesame la Commissione presenta al comitato:

a)

un progetto di direttiva intesa ad iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, in cui sono specificate, ove del caso, le condizioni e la durata dell'iscrizione; oppure

b)

un progetto di decisione destinata agli Stati membri che impone a questi ultimi di ritirare, entro un termine di sei mesi, le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE e che comporta la non iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva, con indicazione dei motivi.

La direttiva o la decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri revocano le autorizzazioni entro il 31 dicembre 2010 nel caso indicato al paragrafo 1, lettera c), tranne qualora la Commissione abbia concluso, se del caso dopo aver consultato l'EFSA, che la sostanza soddisfa i criteri di cui all'allegato VI.

Articolo 12 bis

Parere dell’EFSA

Qualora una sostanza attiva sia iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'articolo 11 ter del presente regolamento, la Commissione chiede all'EFSA di formulare il suo parere sul progetto di rapporto di riesame entro il 31 dicembre 2010. Gli Stati membri e i notificanti collaborano con l'EFSA e con la Commissione.

Al fine di agevolare la programmazione dei lavori la Commissione e l'EFSA concordano un calendario per la presentazione del parere dell'EFSA sul progetto di rapporto di riesame e un formato per la presentazione di quest'ultimo.»

2)

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1490/2002 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 2229/2004

Il regolamento (CE) n. 2229/2004 è modificato come segue:

1)

Gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 24

Ricevimento e consultazione del progetto di relazione di valutazione

1.   Dopo aver ricevuto il fascicolo sintetico aggiornato e il progetto di relazione di valutazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 1, l'EFSA comunica allo Stato membro relatore, entro trenta giorni, di aver ricevuto la relazione.

In casi eccezionali in cui il progetto di relazione di valutazione non è manifestamente conforme ai requisiti relativi al formato raccomandato dalla Commissione, quest'ultima concorda con l'EFSA e lo Stato membro relatore un periodo per la presentazione di una nuova relazione modificata. Tale periodo di tempo non deve essere superiore a due mesi.

2.   L'EFSA trasmette senza indugio il progetto di relazione di valutazione alla Commissione, agli altri Stati membri e ai notificanti e accorda a questi Stati membri e ai notificanti un termine massimo di due mesi per la presentazione delle loro osservazioni al riguardo.

L'EFSA raccoglie le osservazioni che riceve, aggiungendovi le proprie se già disponibili, e le trasmette alla Commissione, agli Stati membri e ai notificanti.

3.   L’EFSA mette a disposizione su richiesta specifica o tiene a disposizione di chiunque intenda consultarli:

a)

il progetto di relazione di valutazione, ad eccezione degli elementi in esso contenuti che sono stati riconosciuti riservati conformemente all'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE;

b)

l'elenco dei dati richiesti per la valutazione ai fini dell'eventuale iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva, come stabilito dall'EFSA qualora essa abbia stabilito un tale elenco.

Articolo 24 bis

Esame del progetto di relazione di valutazione

La Commissione esamina senza indugio il progetto di relazione di valutazione e la raccomandazione dello Stato membro relatore nonché le osservazioni ricevute dagli altri Stati membri, dall'EFSA e dai notificanti conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 24 ter

Sostanza attiva manifestamente priva di effetti nocivi

Se esistono chiari indizi per ritenere che la sostanza attiva non abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente, conformemente all'allegato VI, si applica l'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a).

Articolo 24 quater

Consultazione dell'EFSA

1.   Qualora l'articolo 24 ter non sia applicabile, in qualsiasi momento nel corso della valutazione la Commissione può chiedere all'EFSA di effettuare un riesame inter pares dell'intero progetto di relazione di valutazione o di concentrarsi su alcuni punti specifici di quest'ultimo, compresi i punti connessi ai criteri definiti nell'allegato VII. L'EFSA procede a una consultazione di esperti degli Stati membri, compreso lo Stato membro relatore.

Quando la Commissione chiede all'EFSA di effettuare un riesame inter pares completo quest'ultima presenta le sue conclusioni entro sei mesi dalla richiesta. Quando la Commissione non chiede un riesame inter pares completo, ma solo conclusioni su alcuni punti specifici, il termine viene ridotto a tre mesi. Le conclusioni vanno comunque presentate entro il 30 settembre 2008.

2.   Se nel corso del riesame inter pares emergono chiari indizi del fatto che una sostanza attiva può avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee, conformemente all'allegato VII, l'EFSA informa la Commissione.

La Commissione può prendere una decisione conformemente all'articolo 24 septies.

3.   La Commissione e l'EFSA concordano un calendario per la presentazione delle conclusioni in modo da agevolare la programmazione dei lavori. La Commissione e l'EFSA concordano il formato di presentazione delle conclusioni dell'EFSA.

Articolo 24 quinquies

Presentazione di informazioni aggiuntive dopo la trasmissione del progetto di relazione di valutazione all'EFSA

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, non è ammessa la presentazione di nuovi studi.

2.   Qualora l'EFSA, per rispondere a una richiesta formulata dalla Commissione a norma dell'articolo 24 quater, ritenga necessario che il notificante fornisca informazioni aggiuntive lo Stato membro relatore chiede tali informazioni. Queste richieste sono formulate esplicitamente e per iscritto, fissando un termine di un mese per la presentazione delle informazioni. Esse non riguardano la presentazione di nuovi studi. Lo Stato membro relatore informa la Commissione e l'EFSA di tali richieste per iscritto.

Lo Stato membro relatore valuta le informazioni ricevute e trasmette la sua valutazione all'EFSA entro un mese dal loro ricevimento.

3.   Le informazioni presentate dal notificante senza essere richieste o che non sono state trasmesse entro il termine precisato nel paragrafo 2 non sono prese in considerazione, tranne qualora siano state presentate conformemente all'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE.

Qualora lo Stato membro relatore rifiuti di prendere in considerazione studi o informazioni ricevuti dal notificante, a norma del paragrafo 1 o del primo comma del presente paragrafo, esso informa la Commissione e l'EFSA indicando i motivi di tale rifiuto.

Articolo 24 sexies

Ritiro del sostegno del notificante

Quando l'articolo 24 ter non è applicabile il notificante può rinunciare a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 24 septies

Sostanza attiva che presenta manifestamente effetti nocivi

Se esistono chiari indizi per ritenere che la sostanza attiva abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee, conformemente all'allegato VII, la Commissione decide in merito alla non iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

Article 25

Presentazione di un progetto di direttiva o di decisione

1.   La Commissione sottopone al comitato un progetto di rapporto di riesame entro i sei mesi successivi al ricevimento:

a)

del progetto di relazione di valutazione qualora siano applicabili l'articolo 24 ter o l'articolo 24 septies;

b)

delle conclusioni stabilite dall'EFSA qualora si applichi l'articolo 24 quater;

c)

della comunicazione scritta del ritiro del sostegno del notificante qualora si applichi l'articolo 24 sexies.

2.   Unitamente al progetto di rapporto di riesame la Commissione presenta al comitato:

a)

un progetto di direttiva intesa ad iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, in cui sono specificate, ove del caso, le condizioni e la durata dell'iscrizione stessa; oppure

b)

un progetto di decisione destinata agli Stati membri che impone a questi ultimi di ritirare, entro un termine di sei mesi, le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE e che comporta la non iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva, con indicazione dei motivi.

La direttiva o la decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri revocano le autorizzazioni entro il 31 dicembre 2010 nel caso indicato al paragrafo 1, lettera c), tranne qualora la Commissione abbia concluso, se del caso dopo aver consultato l'EFSA, che la sostanza soddisfa i criteri di cui all'allegato VII.

Articolo 25 bis

Parere dell’EFSA

Qualora una sostanza attiva sia iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'articolo 24 ter del presente regolamento, la Commissione chiede all'EFSA di formulare il suo parere sul progetto di rapporto di riesame entro il 31 dicembre 2010. Gli Stati membri e i notificanti collaborano con l'EFSA e con la Commissione.

Al fine di agevolare la programmazione dei lavori la Commissione e l'EFSA concordano un calendario per la presentazione del parere dell'EFSA sul progetto di rapporto di riesame e un formato per la presentazione di quest'ultimo.»

2)

Gli allegati del regolamento (CE) n. 2229/2004 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Disposizioni transitorie per il regolamento (CE) n. 1490/2002

1.   Per quanto riguarda le sostanze attive in merito alle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'EFSA aveva presentato le proprie conclusioni alla Commissione, continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1490/2002 nella versione anteriore a quella modificata dal presente regolamento.

2.   Per quanto riguarda le sostanze attive in merito alle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore era stato trasmesso all'EFSA, ma l'Agenzia non aveva presentato le proprie conclusioni alla Commissione, in deroga all'articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, si applica l'articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento se sono soddisfatte le seguenti due condizioni:

a)

l'articolo 11 ter non è applicabile e sussiste uno dei seguenti casi:

i)

è improbabile che la sostanza attiva soddisfi i criteri di cui all'allegato VI di detto regolamento;

ii)

dopo essere stata consultata dalla Commissione, l'EFSA ha concluso che la sostanza attiva non soddisfa i criteri di cui all'allegato VI di detto regolamento; nonché

b)

il notificante informa la Commissione del ritiro del proprio sostegno all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Disposizioni transitorie per il regolamento (CE) n. 2229/2004

Per quanto riguarda le sostanze attive in merito alle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore era stato trasmesso all'EFSA, ma l'Agenzia non aveva presentato le proprie conclusioni alla Commissione, in deroga all'articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004, si applica l'articolo 25, paragrafo 3, di detto regolamento se sono soddisfatte le seguenti due condizioni:

a)

l'articolo 24 ter non è applicabile e sussiste uno dei seguenti casi:

i)

è improbabile che la sostanza attiva soddisfi i criteri di cui all'allegato VII di detto regolamento;

ii)

dopo essere stata consultata dalla Commissione, l'EFSA ha concluso che la sostanza attiva non soddisfa i criteri di cui all'allegato VII di detto regolamento; nonché

b)

il notificante informa la Commissione del ritiro del proprio sostegno all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1744/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 23).

(4)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 647/2007 (GU L 151 del 13.6.2007, pag. 26).


ALLEGATO I

Modifiche agli allegati del regolamento (CE) n. 1490/2002

Dopo l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1490/2002 sono aggiunti i seguenti allegati V e VI:

«

ALLEGATO V

Criteri per stabilire l'assenza manifesta di effetti nocivi

Una sostanza attiva è considerata conforme al requisito di cui all'articolo 11 ter, ovvero esistono chiari indizi per ritenere che non abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente, se sono soddisfatti tutti i criteri di cui ai punti 1 e 2.

1)   La sostanza attiva soddisfa i seguenti criteri:

a)

non è classificata né si propone di classificarla come sostanza C (effetti cancerogeni), M (effetti mutageni) o R (tossica per la riproduzione) delle categorie 1, 2 o 3 conformemente alla direttiva 67/548/CEE;

b)

non è necessario stabilire la dose giornaliera accettabile (DGA), il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) né la dose acuta di riferimento (DAR) o, se necessario, possono essere stabiliti in base al fattore di valutazione standard di 100;

c)

non si ritiene che possa soddisfare i criteri di inquinante organico persistente definiti dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

d)

non si ritiene che possa soddisfare i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2)   Almeno un impiego rappresentativo della sostanza attiva supportato dal notificante soddisfa tutti i seguenti criteri:

a)

l'esposizione dell'operatore è inferiore o uguale al 75 % del LAEO negli scenari ricreati con modelli previsionali ritenuti pertinenti per l'uso previsto quando tale modellizzazione è appropriata per l'impiego supportato dal notificante e si utilizzano al massimo guanti come dispositivi di protezione individuale (DPI);

b)

l'esposizione degli astanti e dei lavoratori è inferiore o uguale al 75 % del LAEO negli scenari ricreati con modelli previsionali ritenuti pertinenti per l'uso previsto quando tale modellizzazione è appropriata all'impiego supportato dal notificante e non sono utilizzati DPI;

c)

l'esposizione del consumatore è inferiore o uguale al 75 % della DGA o della DAR (qualora sia necessario stabilire tale valore) in tutti i regimi alimentari esistenti nell'UE in base agli LMR (livelli massimi di residui) proposti per la sostanza attiva (senza particolari affinamenti);

d)

la lisciviazione nelle acque sotterranee è inferiore a 0,1 μg/l in almeno la metà degli scenari ritenuti pertinenti per l'uso previsto o nei pertinenti studi in lisimetro o sul campo, tanto per la sostanza madre quanto per i relativi metaboliti;

e)

le zone cuscinetto per la protezione dell'ambiente non superano 30 m senza ulteriori misure di attenuazione dei rischi (ad es. ugelli per la riduzione dell'effetto deriva);

f)

il rischio per gli organismi non bersaglio è accettabile in base agli standard più rifiniti.

ALLEGATO VI

Criteri per stabilire la presenza manifesta di effetti nocivi

Una sostanza attiva è considerata conforme al requisito di cui all'articolo 11 septies, ovvero esistono chiari indizi, sulla base dei dati disponibili valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 quinquies, per ritenere che abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee se è soddisfatto il criterio di cui al punto 1 o uno dei criteri di cui al punto 2.

1)   Per quanto riguarda la sostanza attiva, i dati esistenti non sono sufficienti per stabilire una DGA, una DAR o un LAEO e tali valori sono necessari per poter effettuare una valutazione del rischio per i consumatori e per l'operatore.

2)   Per quanto riguarda ciascun impiego rappresentativo supportato dal notificante, è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

a)

l'esposizione dell'operatore è superiore al 100 % del LAEO in tutti gli scenari ricreati con modelli previsionali in cui si sono utilizzati dispositivi di protezione individuale e della respirazione quando tale modellizzazione è appropriata all'impiego supportato dal notificante e quando i dati sull'esposizione reale, se disponibili, indicano inoltre che si supererà il LAEO in condizioni normali di impiego;

b)

l'esposizione degli astanti e dei lavoratori è superiore al 100 % del LAEO negli scenari ricreati con modelli previsionali quando tale modellizzazione è appropriata all'impiego supportato dal notificante e quando i dati sull'esposizione reale, se disponibili, indicano che per questi gruppi si supererà il LAEO in condizioni normali di impiego;

c)

l'esposizione del consumatore è superiore al 100 % della DGA o della DAR (qualora sia necessario stabilire tale valore) in almeno uno dei regimi alimentari esistenti nell'UE in base agli LMR (livelli massimi di residui) proposti per la sostanza attiva;

d)

la lisciviazione nelle acque sotterranee è uguale o superiore a 0,1 μg/l in tutti gli scenari ricreati con modelli previsionali per la sostanza madre o per i relativi metaboliti.

»

(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. Rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.


ALLEGATO II

Modifiche agli allegati del regolamento (CE) n. 2229/2004

Dopo l'allegato V del regolamento (CE) n. 2229/2004 sono aggiunti i seguenti allegati VI e VII:

«

ALLEGATO VI

Criteri per stabilire l'assenza manifesta di effetti nocivi

Una sostanza attiva è considerata conforme al requisito di cui all'articolo 24 ter, ovvero esistono chiari indizi per ritenere che non abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente, se sono soddisfatti tutti i criteri di cui ai punti 1 e 2.

1)   La sostanza attiva soddisfa i seguenti criteri:

a)

non è classificata né si propone di classificarla come sostanza C (effetti cancerogeni), M (effetti mutageni) o R (tossica per la riproduzione) delle categorie 1, 2 o 3 conformemente alla direttiva 67/548/CEE;

b)

non è necessario stabilire la dose giornaliera accettabile (DGA), il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) né la dose acuta di riferimento (DAR) o, se necessario, possono essere stabiliti in base al fattore di valutazione standard di 100;

c)

non si ritiene che possa soddisfare i criteri di inquinante organico persistente definiti dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

d)

non si ritiene che possa soddisfare i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2)   Almeno un impiego rappresentativo della sostanza attiva supportato dal notificante soddisfa tutti i seguenti criteri:

a)

l'esposizione dell'operatore è inferiore o uguale al 75 % del LAEO negli scenari ricreati con modelli previsionali ritenuti pertinenti per l'uso previsto quando tale modellizzazione è appropriata per l'impiego supportato dal notificante e si utilizzano al massimo guanti come dispositivi di protezione individuale (DPI);

b)

l'esposizione degli astanti e dei lavoratori è inferiore o uguale al 75 % del LAEO negli scenari ricreati con modelli previsionali ritenuti pertinenti per l'uso previsto quando tale modellizzazione è appropriata all'impiego supportato dal notificante e non sono utilizzati DPI;

c)

l'esposizione del consumatore è inferiore o uguale al 75 % della DGA o della DAR (qualora sia necessario stabilire tale valore) in tutti i regimi alimentari esistenti nell'UE in base agli LMR (livelli massimi di residui) proposti per la sostanza attiva (senza particolari affinamenti);

d)

la lisciviazione nelle acque sotterranee è inferiore a 0,1 μg/l in almeno la metà degli scenari ritenuti pertinenti per l'uso previsto o nei pertinenti studi in lisimetro o sul campo, tanto per la sostanza madre quanto per i relativi metaboliti;

e)

le zone cuscinetto per la protezione dell'ambiente non superano 30 m senza ulteriori misure di attenuazione dei rischi (ad es. ugelli per la riduzione dell'effetto deriva);

f)

il rischio per gli organismi non bersaglio è accettabile in base agli standard più rifiniti.

ALLEGATO VII

Criteri per stabilire la presenza manifesta di effetti nocivi

Una sostanza attiva è considerata conforme al requisito di cui all'articolo 24 septies, ovvero esistono chiari indizi, sulla base dei dati disponibili valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 24 quinquies, per ritenere che abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee se è soddisfatto il criterio di cui al punto 1 o uno dei criteri di cui al punto 2.

1)   Per quanto riguarda la sostanza attiva, i dati esistenti non sono sufficienti per stabilire una DGA, una DAR o un LAEO e tali valori sono necessari per poter effettuare una valutazione del rischio per i consumatori e per l'operatore.

2)   Per quanto riguarda ciascun impiego rappresentativo supportato dal notificante, è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

a)

l'esposizione dell'operatore è superiore al 100 % del LAEO in tutti gli scenari ricreati con modelli previsionali in cui si utilizzano dispositivi di protezione individuale e della respirazione quando tale modellizzazione è appropriata all'impiego supportato dal notificante e quando i dati sull'esposizione reale, se disponibili, indicano inoltre che si supererà il LAEO in condizioni normali di impiego;

b)

l'esposizione degli astanti e dei lavoratori è superiore al 100 % del LAEO negli scenari ricreati con modelli previsionali quando tale modellizzazione è appropriata all'impiego supportato dal notificante e quando i dati sull'esposizione reale, se disponibili, indicano che per questi gruppi si supererà il LAEO in condizioni normali di impiego;

c)

l'esposizione del consumatore è superiore al 100 % della DGA o della DAR (qualora sia necessario stabilire tale valore) in almeno uno dei regimi alimentari esistenti nell'UE in base agli LMR (livelli massimi di residui) proposti per la sostanza attiva;

d)

la lisciviazione nelle acque sotterranee è uguale o superiore a 0,1 μg/l in tutti gli scenari ricreati con modelli previsionali per la sostanza madre o per i relativi metaboliti.

»

(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.


21.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1096/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

L'11 settembre 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/2007 (GU L 204 del 4.8.2007, pag. 5).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come segue:

La voce «Kambale Kisoni (alias Dr. Kisoni). Data di nascita: 24.5.1961. Luogo di nascita: Mulashe, Repubblica democratica del Congo (RDC). Nazionalità: congolese. N. passaporto n.: C0323172. Altre informazioni: residente a Butembo. Commercia in oro, è proprietario della Butembo Airlines e della Congocom Trading House, Butembo» è sostituita dalla seguente:

«Kisoni Kambale [alias a) Dr Kisoni, b) Kidubai, c) Kambale Kisoni]. Data di nascita: 24.5.1961. Luogo di nascita: Mulashe, Repubblica democratica del Congo (RDC). Nazionalità: congolese. Passaporto n.: C0323172. Altre informazioni: a) commercia in oro, è proprietario della Butembo Airlines e della Congocom Trading House, Butembo, b) deceduto il 5.7.2007 a Butembo, RDC.»


21.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1097/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2007

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

(3)

In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 19 settembre 2007, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 novembre 2007, per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa orientale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 16o al 18 settembre 2007 e sospendere per questa zona fino al 16 novembre 2007 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16o al 18 settembre 2007 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 55,94 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e rilasciati nella misura del 72,83 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale.

2.   Fino al 16 novembre 2007, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa orientale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 19 settembre 2007, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 16 novembre 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 560/2007 (GU L 132 del 24.5.2007, pag. 31).

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

21.9.2007   

IT

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L 246/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2007

relativa alla conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione

(2007/614/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle direttive del Consiglio, del 16 novembre 2000, modificate con decisioni del Consiglio del 27 maggio 2002, del 26 novembre 2003 e del 25 novembre 2004, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica popolare cinese, il governo del Giappone, il governo dell’India, il governo della Repubblica di Corea, il governo della Federazione russa e il governo degli Stati Uniti d’America relativi a un accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER.

(2)

In occasione della riunione ministeriale tenuta a Mosca il 28 giugno 2005, le parti nei negoziati ITER hanno deciso che ITER sarà costruito a Cadarache. Esse hanno altresì espresso il loro accordo su un documento congiunto, che si riporta in allegato, relativo al ruolo che sarà assunto dalla parte ospitante (Euratom) e dalla parte non ospitante (Giappone) nel progetto ITER.

(3)

Conformemente al citato documento congiunto e alle direttive del Consiglio modificate, la Commissione ha condotto con il governo del Giappone negoziati volti ad un accordo per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato.

(4)

Il 20 giugno 2006, nel corso di una riunione svoltasi a Tokyo, i rappresentanti dell'Euratom e del Giappone hanno adottato la relazione finale sui negoziati volti all'accordo sull'approccio allargato, che ha registrato i documenti sussidiari elaborati dall'Euratom e dal Giappone e ha sancito il completamento del processo di negoziazione.

(5)

In data 22 novembre 2006, i rappresentanti dell'Euratom e del Giappone hanno firmato una dichiarazione congiunta per l'attuazione delle attività che rientrano nell'approccio allargato, che precisa le modalità applicabili ai contributi delle parti alle attività che rientrano nell'approccio allargato.

(6)

La conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione deve essere approvata,

DECIDE:

Articolo unico

1.   È approvata la conclusione, da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell'accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione.

2.   Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. STEINBRÜCK


ACCORDO

tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione

IL GOVERNO DEL GIAPPONE e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (di seguito «Euratom»), designate collettivamente «le parti»,

VISTO L’ACCORDO di cooperazione tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica nel settore della fusione termonucleare controllata,

VISTI LA «dichiarazione congiunta» concordata dai rappresentanti delle parti nei negoziati sul progetto ITER nel corso della riunione ministeriale per ITER, tenutasi a Mosca il 28 giugno 2005, e il suo allegato «documento congiunto sui ruoli della parte ospitante e della parte non ospitante nel progetto ITER» (di seguito «il documento congiunto»), nei quali sono sanciti i principi generali per l'attuazione delle attività che rientrano nell'approccio allargato,

VISTA LA «dichiarazione congiunta dei rappresentanti del governo del Giappone e dell'Euratom per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato» del 22 novembre 2006 (di seguito «la dichiarazione congiunta di Bruxelles»),

RICORDANDO i contributi delle parti alla preparazione per la realizzazione congiunta del progetto ITER mediante le attività di progettazione ingegneristica ITER e la costituzione dell’Organizzazione internazionale ITER dell’energia da fusione,

RICONOSCENDO il ruolo dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica nel progetto ITER e la collaborazione tra le parti nei settori della ricerca e dello sviluppo della fusione, sotto l’egida dell’Agenzia internazionale dell’energia dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,

DESIDEROSI di effettuare congiuntamente le attività che rientrano nell'approccio allargato a sostegno del progetto ITER e giungere ad una realizzazione in tempi rapidi dell’energia da fusione per scopi pacifici entro un termine compatibile con la fase di costruzione di ITER,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

INTRODUZIONE

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce un quadro per le specifiche procedure e modalità applicabili all’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato (di seguito «le attività dell'approccio allargato») a sostegno del progetto ITER e di una realizzazione in tempi rapidi dell’energia da fusione per scopi pacifici, conformemente al documento congiunto.

Articolo 2

Descrizione generale delle attività dell'approccio allargato

1.   Le attività dell'approccio allargato comprendono i seguenti tre progetti:

a)

il progetto sulle attività di convalida e di progettazione ingegneristica per l’impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (di seguito «IFMIF/EVEDA»);

b)

il progetto sul centro internazionale di ricerca sull’energia da fusione (IFERC);

c)

il progetto sul programma «Tokamak satellite».

2.   Conformemente al documento congiunto e sulla base della dichiarazione congiunta di Bruxelles, le attività dell'approccio allargato vanno realizzate entro un termine compatibile con la fase di costruzione di ITER.

3.   I principi generali che disciplinano le attività dell'approccio allargato sono stabiliti nel presente accordo. I principi specifici a ciascun progetto delle attività dell'approccio allargato sono enunciati negli allegati I, II e III, che formano parte integrante del presente accordo.

CAPO 2

STRUTTURA AMMINISTRATIVA PER LE ATTIVITÀ DELL'APPROCCIO ALLARGATO

Articolo 3

Comitato direttivo delle attività dell'approccio allargato

1.   È istituito un comitato direttivo dell'approccio allargato (di seguito «il comitato direttivo»), responsabile della direzione e della sorveglianza generali dell'attuazione delle attività dell'approccio allargato, in conformità del presente accordo.

2.   Il comitato direttivo è assistito dal segretariato istituito ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 (di seguito «il segretariato»).

3.   Il comitato direttivo ha personalità giuridica e, nelle relazioni con altri Stati e organizzazioni internazionali e nel territorio delle parti, gode della capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi obiettivi.

4.   Ciascuna parte designa un numero uguale di membri del comitato direttivo e nomina suo capo delegazione uno di tali membri designati.

5.   Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, alternativamente in Europa e in Giappone, o in altri momenti e località convenuti. Il capo delegazione della parte ospitante presiede la riunione. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del suo presidente.

6.   Il comitato direttivo delibera per consenso.

7.   Le spese del comitato direttivo sono sostenute dalle parti su una base definita di comune accordo.

8.   Le funzioni del comitato direttivo comprendono:

a)

la nomina del personale del segretariato conformemente all’articolo 4, paragrafo 1;

b)

la nomina di un capo progetto per ciascun progetto delle attività dell'approccio allargato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 (di seguito «capo progetto»);

c)

l’approvazione di un piano di progetto, un programma di lavoro e una relazione annuale per ciascun progetto relativo alle attività dell'approccio allargato, conformemente alle disposizione del capo 3 (di seguito denominati, rispettivamente, «piano di progetto», «programma di lavoro» e «relazione annuale»);

d)

l’approvazione della struttura di un gruppo di progetto conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 (di seguito «gruppo di progetto»);

e)

la nomina, su base annuale, degli esperti messi a disposizione dei gruppi di progetto da una delle parti, nell’ambito dei suoi contributi in natura, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii) (di seguito «gli esperti»);

f)

in conformità dell’articolo 25, la decisione sulla partecipazione di un'altra parte dell’accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale ITER dell’energia da fusione per la realizzazione congiunta del progetto ITER (di seguito «accordo ITER») ad un progetto relativo alle attività dell'approccio allargato, e la successiva conclusione di accordi e intese con tale parte in merito a detta partecipazione; e

g)

l’espletamento di qualsiasi altra funzione che si renda necessaria per gestire e sorvegliare le attività dell'approccio allargato.

Articolo 4

Segretariato

1.   Il comitato direttivo istituisce il suo segretariato, che ha sede in Giappone. Il personale del segretariato è nominato dal comitato direttivo.

2.   Il segretariato assiste il comitato direttivo. Le funzioni del segretariato sono definite dal comitato direttivo e includono:

a)

ricevere e trasmettere le comunicazioni ufficiali del comitato direttivo;

b)

preparare le riunioni del comitato direttivo;

c)

preparare le relazioni amministrative e di altra natura per il comitato direttivo; e

d)

qualsiasi altra attività determinata dal comitato direttivo.

Articolo 5

Comitato di progetto

1.   Per ciascun progetto relativo alle attività dell'approccio allargato, le parti istituiscono un comitato di progetto (di seguito «comitato di progetto»).

2.   Ciascuna parte designa un numero uguale di membri per ogni comitato di progetto.

3.   Ciascun comitato di progetto si riunisce almeno due volte all’anno. Salvo decisione contraria del comitato stesso, le riunioni si svolgono in Giappone. Il presidente di ciascun comitato di progetto è nominato dal comitato direttivo fra i membri del comitato di progetto.

4.   Il comitato di progetto delibera per consenso.

5.   Il segretariato di ciascun comitato di progetto è assicurato dal capo progetto in conformità dell’articolo 6.

6.   Le funzioni di ciascun comitato di progetto comprendono:

a)

formulare raccomandazioni sul piano di progetto, il programma di lavoro e la relazione annuale che il capo progetto è tenuto a presentare al comitato direttivo, conformemente alle disposizioni del capo 3;

b)

monitorare e notificare i progressi dello specifico progetto relativo alle attività dell'approccio allargato; e

c)

svolgere qualsiasi altro compito seguendo le istruzioni del comitato direttivo.

Articolo 6

Capo progetto e gruppo di progetto

1.   Il comitato direttivo nomina un capo progetto per ciascun progetto relativo alle attività dell'approccio allargato. Il capo progetto è responsabile del coordinamento dell’attuazione del progetto, come precisato negli allegati I, II e III.

2.   Ciascun capo progetto è assistito, nell’esercizio delle sue funzioni e responsabilità, da un gruppo di progetto. Ciascun gruppo di progetto comprende fra i suoi membri gli esperti nonché i ricercatori ospiti. La struttura di ciascun gruppo di progetto è approvata dal comitato direttivo, su proposta del capo progetto.

3.   Le funzioni di ciascun capo progetto comprendono:

a)

organizzare, dirigere e sorvegliare il gruppo di progetto nell’attuazione del programma di lavoro;

b)

preparare il piano di progetto, il programma di lavoro e la relazione annuale e sottoporli all’approvazione del comitato direttivo, previa consultazione del comitato di progetto;

c)

richiedere all’agenzia esecutiva designata dal governo del Giappone a norma dell’articolo 7, paragrafo 1 (di seguito «agenzia esecutiva giapponese») il pagamento delle spese a sostegno del gruppo di progetto, ai sensi dell’articolo 17;

d)

tenere la contabilità dei contributi di ciascuna delle parti;

e)

assicurare la segreteria del comitato di progetto; e

f)

notificare al comitato di progetto i progressi del progetto relativo alle attività dell'approccio allargato.

Articolo 7

Agenzie esecutive

1.   Ciascuna parte designa un’agenzia esecutiva per adempiere agli obblighi connessi con l'attuazione delle attività dell'approccio allargato (di seguito denominata «agenzia esecutiva»), in particolare la messa a disposizione di risorse per l’attuazione delle stesse. Se le agenzie esecutive non sono ancora state designate dopo l’entrata in vigore del presente accordo, le parti si consultano immediatamente sulle modalità per risolvere il problema.

2.   L’agenzia esecutiva giapponese ospita i gruppi di progetto e mette a loro disposizione i locali di lavoro, in particolare la sistemazione in uffici, i mezzi e i servizi necessari per l’esecuzione dei compiti incombenti ai gruppi di progetto, alle condizioni stabilite negli allegati I, II e III.

3.   Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 1, l’agenzia esecutiva giapponese è responsabile della gestione dei contributi finanziari convenuti per i costi operativi, così come dei contributi finanziari per le spese comuni di ciascun gruppo di progetto, destinati a ciascun progetto relativo alle attività dell'approccio allargato, conformemente al piano di progetto e programma di lavoro rispettivi. Ai fini della gestione di detti contributi finanziari, l’agenzia esecutiva giapponese designa una persona responsabile della gestione dei contributi finanziari delle parti. Le sue funzioni comprendono:

a)

invitare le parti o le Agenzie esecutive ad apportare i contributi finanziari conformemente ai piani di progetto e ai programmi di lavoro; e

b)

tenere una contabilità separata dei contributi finanziari di ciascun progetto relativo alle attività dell'approccio allargato e conservare i conti, corredati di tutti i libri, registri e qualsiasi altro documento riguardante i contributi finanziari, per un periodo minimo di cinque anni dopo la scadenza o l’estinzione del presente accordo.

4.   L’agenzia esecutiva giapponese adotta le misure necessarie per ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni previsti dalla legislazione e regolamentazione in vigore in Giappone e necessari ai fini dell’attuazione delle attività dell'approccio allargato.

CAPO 3

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'APPROCCIO ALLARGATO E DELL’AUDIT FINANZIARIO

Articolo 8

Piano di progetto

1.   Previa consultazione del comitato di progetto, ciascun capo progetto presenta al comitato direttivo per approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di progetto relativo al rispettivo progetto delle attività dell'approccio allargato.

2.   Ciascun piano di progetto copre tutta la durata del progetto e viene periodicamente aggiornato. Il piano:

a)

descrive il programma generale delle attività previste, comprensivo del calendario e delle principali fasi della realizzazione del progetto, in funzione dell’avanzamento dei lavori; e

b)

fornisce una visione d’insieme dei contributi già apportati e da apportare in futuro per l’attuazione del progetto.

Articolo 9

Programma di lavoro

Previa consultazione del comitato di progetto, ciascun capo progetto presenta al comitato direttivo per approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un programma di lavoro annuale relativo al rispettivo progetto delle attività dell'approccio allargato per l’anno successivo. Il programma di lavoro illustra in dettaglio il corrispondente piano di progetto e descrive in forma programmatica le attività da realizzare, compresi gli obiettivi, la pianificazione, le spese comuni e i contributi che ciascuna delle parti è tenuta ad apportare.

Articolo 10

Relazione annuale

1.   Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun capo progetto presenta al comitato direttivo, per approvazione, una relazione annuale su tutte le attività condotte ai fini dell’attuazione del progetto relativo alle attività dell'approccio allargato, con una sintesi dei contributi apportati da ciascuna parte e delle spese effettuate dall’agenzia esecutiva giapponese, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, per il corrispondente progetto. A seguito dell’approvazione del comitato direttivo, il capo progetto presenta la relazione annuale, eventualmente corredata delle osservazioni formulate dal comitato direttivo, alle parti e alle Agenzie esecutive.

2.   L’agenzia esecutiva giapponese fornisce a ciascun capo progetto i dati necessari per la sintesi dei contributi apportati da ciascuna parte e delle spese effettuate dall’agenzia esecutiva giapponese per il progetto.

3.   I piani di progetto, i programmi di lavoro e le relazioni annuali di cui agli articoli da 8 a 10 e qualsiasi altro documento fondamentale ai fini dell'attuazione delle attività dell'approccio allargato sono redatti in lingua inglese.

Articolo 11

Audit finanziario

Ciascuna delle parti può effettuare un audit finanziario dei conti separati tenuti dall’agenzia esecutiva giapponese ai fini delle attività dell'approccio allargato, in qualsiasi momento nel corso del presente accordo e fino a cinque anni dopo la sua scadenza o la sua estinzione, sulla base di documenti e di controlli in loco. Tutti i libri, registri e qualsiasi altro documento conservato dalle Agenzie esecutive e dai capi progetto in relazione alle attività dell'approccio allargato sono aperti, per quanto necessario e opportuno, ai fini dell’audit.

CAPO 4

RISORSE

Articolo 12

Principi generali

1.   Le risorse per l’attuazione delle attività dell'approccio allargato comprendono:

a)

contributi in natura, conformemente alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite nella dichiarazione congiunta di Bruxelles e nei suoi allegati, che comprendono:

i)

componenti, attrezzature e materiali specifici così come altri beni e servizi; e

ii)

gli esperti che una delle parti mette a disposizione dei gruppi di progetto dopo la loro nomina da parte del comitato direttivo, così come il personale messo a disposizione del segretariato da una parte dopo la nomina da parte del comitato direttivo; e

b)

contributi finanziari, alle condizioni stabilite nella dichiarazione congiunta di Bruxelles e nei suoi allegati.

2.   Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti, il documento «Stime e ripartizione dei contributi delle parti» allegato alla dichiarazione congiunta di Bruxelles può essere aggiornato ogni anno con decisione del comitato direttivo.

Articolo 13

Imposizione fiscale

1.   Ciascuna delle parti autorizza l’importazione e l’esportazione in franchigia doganale, da e verso il proprio territorio, dei beni necessari per l’attuazione del presente accordo e ne assicura l’esenzione da ogni altro diritto e tasse riscossi dalle autorità doganali, nonché dai divieti e restrizioni all’importazione. Il presente paragrafo si applica indipendentemente dal paese di origine dei suddetti beni necessari.

2.   Gli esperti e il personale del segretariato che una parte mette a disposizione, rispettivamente, dei gruppi di progetto e del segretariato dopo la loro nomina da parte del comitato direttivo, come contributo in natura, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), sono esenti da imposte sugli stipendi, salari ed emolumenti percepiti nel territorio dell’altra parte.

Articolo 14

Disposizioni applicabili ai contributi in natura

1.   Ciascun contributo in natura è oggetto di un accordo di fornitura (di seguito «accordo di fornitura») convenuto tra le Agenzie esecutive di concerto con il capo progetto interessato.

2.   L’accordo di fornitura contiene una dettagliata descrizione tecnica dei contributi da apportare, comprese le specifiche tecniche, i calendari, le fasi dei lavori, la valutazione dei rischi, gli specifici elementi da fornire e i criteri per la loro accettazione, e stabilisce le disposizioni che consentiranno al capo progetto interessato di esercitare l’autorità tecnica sulla fornitura dei contributi in natura. L’accordo di fornitura stabilisce, in particolare:

a)

il valore imputato a ciascun contributo in natura;

b)

i ruoli e le responsabilità delle Agenzie esecutive e del capo progetto;

c)

la procedura di fornitura;

d)

il calendario e le condizioni per l’accettazione del completamento delle fasi intermedie e degli elementi previsti;

e)

l’applicazione delle misure di garanzia della qualità;

f)

le procedure relative al monitoraggio e alle relazioni tra il capo progetto interessato, le Agenzie esecutive e gli organismi che partecipano alla fornitura degli elementi previsti;

g)

le procedure applicabili ai cambiamenti nella fornitura dei contributi che possono incidere sui costi, i tempi e le prestazioni; e

h)

l'accettazione degli elementi finali previsti e l’eventuale trasferimento di proprietà.

3.   La proprietà dei componenti forniti nell’ambito dei contributi in natura dall’agenzia esecutiva designata dall'Euratom a norma dell’articolo 7, paragrafo 1 (di seguito «agenzia europea di esecuzione») è trasferita all’agenzia esecutiva giapponese al momento dell’accettazione da parte del capo progetto interessato e dell’agenzia esecutiva giapponese nella rispettiva sede di lavoro. L’agenzia esecutiva giapponese è responsabile del trasporto dei componenti forniti dall’agenzia europea di esecuzione dal porto di ingresso fino alla sede di lavoro.

4.   Per quanto riguarda gli esperti o il personale del segretariato, l’accordo di fornitura assume la forma di un accordo di distacco. Il valore imputato agli esperti o al personale del segretariato è quello stabilito nel documento «Stime e ripartizione dei contributi delle parti» allegato alla dichiarazione congiunta di Bruxelles, e può essere aggiornato dal comitato direttivo, all’occorrenza.

5.   Ciascuna delle parti è responsabile delle retribuzioni, delle assicurazioni e delle indennità da versare agli esperti e al personale del segretariato messo a disposizione da detta parte, e sostiene, salvo accordo contrario, le loro spese di viaggio e di soggiorno. La parte che ospita i gruppi di progetto e/o il segretariato provvede ad una adeguata sistemazione per gli esperti e il personale del segretariato, comprese le rispettive famiglie. La parte che ospita i gruppi di progetto e/o il segretariato adotta altresì idonee misure atte a facilitare l’ingresso nel suo territorio degli esperti e del personale del segretariato comprese le loro famiglie, e sollecita l’agenzia esecutiva ad adoperarsi con ogni mezzo per fornire adeguati servizi legali e di traduzione nel caso di un’eventuale azione giudiziaria avviata nei confronti degli esperti o del personale del segretariato a motivo dell’esercizio delle loro funzioni. Nell’esecuzione dei loro compiti presso l’altra parte, gli esperti e il personale del segretariato si conformano alle disposizioni generali e speciali di lavoro e ai regolamenti di sicurezza vigenti nell’istituto ospitante, o ad altre disposizioni concordate nell’accordo di distacco.

Articolo 15

Adeguamenti della ripartizione dei contributi

Se circostanze impreviste lo rendono necessario, una parte può proporre di modificare la ripartizione dei contributi nell’ambito di un progetto relativo alle attività dell'approccio allargato. Sulla base della proposta il capo progetto interessato propone al comitato direttivo, previa consultazione del comitato di progetto interessato, una ripartizione modificata delle risorse mantenendo inalterato il costo totale del progetto e l’equilibrio complessivo dei contributi delle varie parti nell’ambito del progetto.

Articolo 16

Contributi finanziari

Tutti i pagamenti effettuati dall’agenzia europea di esecuzione sono espressi in euro. Tutti i pagamenti effettuati dall’agenzia esecutiva giapponese sono espressi in yen giapponesi.

Articolo 17

Spese comuni dei gruppi di progetto

Le spese comuni di ciascun gruppo di progetto sono sostenute, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, dall’agenzia esecutiva giapponese. A tale scopo, l’agenzia esecutiva giapponese adotta le disposizioni necessarie, su richiesta del capo progetto interessato e nei limiti dei massimali indicati nel programma di lavoro corrispondente.

CAPO 5

INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 18

Diffusione, utilizzo e protezione delle informazioni

1.   Ai fini del presente capo, si intende per:

a)

«informazione», i disegni, piani, calcoli, relazioni e altri documenti, dati o metodi di ricerca e di sviluppo, descrizioni di invenzioni e di scoperte, tutelabili o no; e

b)

«informazioni commerciali riservate», le informazioni contenenti «know-how», segreti commerciali o altre informazioni di natura tecnica, commerciale o finanziaria che:

i)

siano state mantenute riservate dal loro proprietario;

ii)

non siano generalmente note o messe a disposizione del pubblico da altre fonti;

iii)

non siano state messe a disposizione di altre parti dal loro proprietario senza essere vincolate a un obbligo di riservatezza; e

iv)

non siano disponibili alla parte ricevente senza un obbligo di riservatezza.

2.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, le parti sostengono la diffusione più ampia possibile delle informazioni generate nel corso dell’attuazione del presente accordo.

3.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, tutte le informazioni generate dai membri dei gruppi di progetto nell’esecuzione dei compiti loro assegnati ai sensi del presente accordo sono messe a libera disposizione di ciascuna delle parti ai fini del loro utilizzo nella ricerca e nello sviluppo della fusione come fonte di energia per scopi pacifici.

4.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, ciascuna delle parti ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e a titolo gratuito in tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione e la diffusione di articoli di riviste, di relazioni e di lavori scientifici e tecnici che derivano direttamente dall’attuazione del presente accordo. Tutti gli esemplari di un’opera protetta dal diritto d’autore, prodotti in applicazione delle disposizioni del presente capo e diffusi al pubblico devono menzionare il nome degli autori, eccetto se un autore rifiuta espressamente di essere nominato.

5.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, tutte le informazioni generate dal personale di un’agenzia esecutiva nell’espletamento dei compiti assegnatile dal presente accordo sono messe a libera disposizione dei gruppi di progetto e di ciascuna delle parti ai fini del loro utilizzo nella ricerca e nello sviluppo della fusione come fonte di energia per scopi pacifici.

6.   Ciascun contratto stipulato su iniziativa di un’agenzia esecutiva o di un capo progetto ai fini dell’esecuzione di un compito loro assegnato in virtù del presente accordo contiene disposizioni che consentono alle parti di ottemperare ai loro obblighi nell’ambito del presente accordo.

7.   Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che le sono applicabili e gli obblighi verso terzi e le disposizioni del presente capo, ciascuna delle parti si adopera per mettere a libera disposizione dei gruppi di progetto e delle Agenzie esecutive tutte le informazioni di cui hanno bisogno per l’esecuzione dei compiti loro assegnati dal presente accordo.

8.   Quando, nell’attuazione del presente accordo, sono rese disponibili informazioni commerciali riservate, esse devono essere debitamente identificate come tali e essere trasmesse nel rispetto di un accordo di riservatezza. Il destinatario di tali informazioni le utilizza soltanto ai fini dell’attuazione del presente accordo e ne garantisce la riservatezza nella misura stabilita da detto accordo.

Articolo 19

Proprietà intellettuale

1.   Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale è definita ai sensi dell’articolo 2 della convenzione istituita dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Conformemente alla propria legislazione e regolamentazione, ciascuna parte provvede affinché l’altra parte possa ottenere i diritti di proprietà intellettuale attribuiti in conformità del presente capo. Il presente capo non modifica né pregiudica l’attribuzione dei diritti fra una parte e i suoi cittadini. La parte e i suoi cittadini determinano essi stessi, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili, se i diritti di proprietà intellettuale sono detenuti dalla parte o dai suoi cittadini.

2.   Quando membri dei gruppi di progetto producono, nel corso dell’attuazione del presente accordo, elementi meritevoli di tutela, il capo progetto interessato ne informa immediatamente il comitato direttivo formulando una raccomandazione riguardante i paesi nei quali è necessario proteggere detta proprietà intellettuale. Tuttavia, ciascuna delle parti, la sua agenzia esecutiva o i membri dei gruppi di progetto messi a disposizione da detta parte hanno facoltà di acquisire tutti i diritti, titoli e interessi relativi alla proprietà intellettuale nel territorio di questa parte. Il comitato direttivo stabilisce se sia necessario ottenere la protezione di tale proprietà intellettuale nei paesi terzi e con quali modalità. Ogniqualvolta una parte, la sua agenzia esecutiva o i membri dei gruppi di progetto che ha messo a disposizione ottengono la protezione della proprietà intellettuale, detta parte provvede affinché i membri dei gruppi di progetto possano utilizzare liberamente tale proprietà intellettuale ai fini dell’esecuzione dei compiti assegnati ai gruppi di progetto.

3.   Se la proprietà intellettuale è generata dal personale di un’agenzia esecutiva nell’esecuzione di un compito assegnato dal presente accordo, la parte di tale agenzia esecutiva, l’agenzia esecutiva o il suo personale hanno facoltà di acquisire, in tutti i paesi, tutti i diritti, titoli e interessi relativi a tale proprietà intellettuale in conformità delle leggi o dei regolamenti applicabili. La parte di detta agenzia esecutiva provvede affinché i membri dei gruppi di progetto possano utilizzare liberamente tale proprietà intellettuale ai fini dell’esecuzione dei compiti assegnati ai gruppi di progetto e affinché all’altra parte sia rilasciata una licenza irrevocabile, non esclusiva e a titolo gratuito, col diritto di concedere sottolicenze ai fini della ricerca e dello sviluppo in materia di fusione come fonte di energia per scopi pacifici.

4.   Fatte salve le leggi applicabili in materia, qualora la proprietà intellettuale sia generata dal personale messo a disposizione da un’agenzia esecutiva mentre lavora nell’agenzia esecutiva dell’altra parte:

a)

la parte ospitante, la sua agenzia esecutiva o il suo personale hanno facoltà di acquisire tutti i diritti, titoli e interessi relativi a tale proprietà intellettuale nel suo territorio e nei paesi terzi; e

b)

la parte di origine, la sua agenzia esecutiva o il suo personale hanno facoltà di acquisire tutti i diritti, titoli e interessi relativi a tale proprietà intellettuale nel suo territorio.

5.   Senza pregiudizio di qualsiasi diritto degli inventori o degli autori in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ciascuna delle parti adotta le misure necessarie per ottenere la cooperazione di detti inventori e autori, compreso il personale della sua agenzia esecutiva, necessari per l’attuazione del presente accordo. Ciascuna delle parti provvede al pagamento di premi o compensi a detti inventori o autori, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

6.   In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, se una parte decide di non esercitare il suo diritto ad ottenere la protezione della proprietà intellettuale in un paese o una regione, ne informa l’altra parte, che può allora cercare di ottenere tale protezione.

Articolo 20

Scadenza o estinzione

I diritti conferiti e gli obblighi imposti alle parti ai sensi del presente capo sono mantenuti in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dopo la scadenza o l’estinzione del presente accordo.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano note diplomatiche informandosi reciprocamente dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 22

Durata ed estinzione

1.   Il presente accordo è concluso per un periodo di dieci anni e resta in vigore, salvo denuncia di una delle parti alla fine del periodo decennale o in qualsiasi momento successivo, mediante preavviso scritto di sei mesi dato all’altra parte.

2.   Il presente accordo può estinguersi prima della sua scadenza soltanto se:

a)

le due parti esprimono il loro accordo;

b)

l’accordo ITER si estingue; o

c)

una delle parti non è più parte dell’accordo ITER.

3.   La scadenza o l’estinzione del presente accordo non pregiudica la validità o la durata degli eventuali accordi conclusi nell’ambito del suddetto accordo, né i diritti e obblighi specifici stabiliti ai sensi del capo 5.

Articolo 23

Modifica

Le parti, su richiesta di una di loro, si consultano sull’opportunità di modificare il presente accordo, e possono decidere di modificarlo. Tale modifica entra in vigore alla data in cui le parti si scambiano note diplomatiche informandosi reciprocamente dell’avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 24

Risoluzione delle controversie

Tutte le questioni e le controversie tra le parti relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte tramite consultazione e negoziato tra le parti.

Articolo 25

Partecipazione delle altre parti dell’accordo ITER

Qualora un’altra parte dell’accordo ITER annunci la sua intenzione di partecipare ad un progetto relativo alle attività dell'approccio allargato, il capo progetto interessato, previa consultazione del comitato di progetto, presenta al comitato direttivo una proposta riguardante le condizioni della partecipazione di tale parte al progetto. Il comitato direttivo decide la partecipazione di detta parte su proposta del capo progetto e, con riserva dell’approvazione delle parti secondo le loro procedure interne, può concludere con detta parte accordi e intese concernenti la sua partecipazione.

Articolo 26

Applicazione con riferimento al trattato Euratom

A norma del trattato che istituisce l'Euratom, il presente accordo si applica ai territori contemplati dal suddetto trattato. Conformemente a detto trattato e ad altri accordi pertinenti, esso si applica anche alla Confederazione svizzera, la quale partecipa al programma Euratom sulla fusione in qualità di Stato terzo pienamente associato.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine rispettivamente dal governo del Giappone e dalla Comunità europea dell’energia atomica, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Tokyo, in data 5 febbraio 2007, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e giapponese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea dell’energia atomica

H. RICHARDSON

Per il governo del Giappone

T. ASO

ALLEGATO I

IFMIF/EVEDA

Articolo 1

Obiettivo

1.   Fatti salvi il presente accordo e le disposizioni legislative e regolamentari loro applicabili, le parti conducono le attività di convalida e di progettazione ingegneristica (di seguito «EVEDA») intese a produrre un progetto dettagliato, completo e pienamente integrato per l’impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (di seguito «IFMIF») e tutti i dati necessari per le future decisioni relative alla costruzione, al funzionamento, all’esercizio e alla disattivazione dell’IFMIF, e a convalidare il funzionamento permanente e stabile di ogni sottosistema dell’IFMIF.

2.   Il progetto e i dati sono poi riportati in una relazione finale di progettazione che deve essere adottata dal comitato direttivo, su proposta del capo progetto e previa consultazione del comitato di progetto, e sono successivamente messi a disposizione di ciascuna delle parti che li può utilizzare nell’ambito di un programma internazionale di collaborazione o del loro programma nazionale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Al fine del conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 1 del presente allegato, sono espletati i seguenti compiti:

a)

elaborazione del progetto dettagliato dell’IFMIF, compresi:

i)

una descrizione completa dell’IFMIF, con i suoi tre principali sottosistemi (gli acceleratori, l’impianto target e l’impianto di prova), gli edifici comprese le celle calde per l’esame postirraggiamento, i sistemi ausiliari e i sistemi di sicurezza;

ii)

i piani dettagliati dei componenti, dei sottosistemi e degli edifici, con particolare riferimento alle rispettive interfacce e integrazione;

iii)

un calendario delle diverse fasi di fornitura, costruzione, assemblaggio, prove e attivazione, così come le previsioni dei corrispondenti fabbisogni in termini di risorse umane e finanziarie; e

iv)

le specifiche tecniche dei componenti che possono formare oggetto di gare di appalto per la fornitura degli elementi necessari all’avvio della costruzione;

b)

elaborazione dei requisiti per il sito dell’IFMIF e conduzione delle necessarie analisi di sicurezza e ambientali;

c)

proposta di programma e corrispondenti stime in termini di costi, risorse umane e calendario per il funzionamento, l’esercizio e la disattivazione dell’IFMIF; e

d)

convalida dei lavori di ricerca e di sviluppo necessari per l’esecuzione delle attività descritte alle lettere a), b) e c), compresi:

i)

la progettazione, la costruzione e l’assemblaggio di un prototipo della parte a bassa energia e della prima sezione ad alta energia di uno dei due acceleratori, compresi i sistemi di alimentazione a radiofrequenza, i generatori e i loro dispositivi ausiliari, e la conduzione di test integrati del fascio;

ii)

la progettazione, la fabbricazione e la prova di modelli estendibili per garantire la fattibilità tecnica dell’impianto target e dell’impianto di prova; e

iii)

la costruzione degli edifici che ospiteranno il prototipo di acceleratore e i relativi sistemi ausiliari.

2.   La realizzazione dei compiti definiti al paragrafo 1 sarà descritta più in dettaglio nel piano di progetto e nei programmi di lavoro.

Articolo 3

Sede di lavoro

Le attività IFMIF/EVEDA sono svolte nella sede di Rokkasho, prefettura di Aomori.

Articolo 4

Risorse

Le parti mettono a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione delle attività IFMIF/EVEDA alle condizioni stabilite nella dichiarazione congiunta di Bruxelles e nei suoi allegati.

Articolo 5

Durata

La durata delle attività IFMIF/EVEDA è di sei anni e può essere prorogata con decisione del comitato direttivo.

Articolo 6

Proprietà dei componenti dell’acceleratore

In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del presente accordo, l’agenzia europea di esecuzione mantiene la proprietà dei componenti del prototipo di acceleratore di cui al presente articolo che fornisce nell’ambito dei contributi in natura e assume la responsabilità del trasporto per il rientro di detti componenti dopo lo smantellamento del prototipo di acceleratore, e segnatamente:

a)

l’iniettore;

b)

i sistemi di alimentazione a radiofrequenza, i generatori e i loro dispositivi ausiliari; e

c)

il sistema di controllo.

ALLEGATO II

IFERC

Articolo 1

Obiettivo

Fatti salvi il presente accordo e le disposizioni legislative e regolamentari loro applicabili, le parti conducono attività di ricerca e sviluppo presso l’IFERC al fine di contribuire al progetto ITER e promuovere la realizzazione quanto più rapida possibile di un futuro reattore di dimostrazione (di seguito «DEMO»).

Articolo 2

Campo di applicazione

Al fine del conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 1 del presente allegato, sono espletati i seguenti compiti:

a)

attività del centro di coordinamento della ricerca e dello sviluppo per la concezione di DEMO intese a stabilire una base comune per la concezione di DEMO, e segnatamente:

i)

l'organizzazione di seminari e altre riunioni;

ii)

la fornitura e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;

iii)

le attività di progettazione di massima di DEMO; e

iv)

le attività di ricerca e di sviluppo sulle tecnologie per DEMO;

b)

attività del centro di simulazione computazionale, compresa la fornitura e il funzionamento di un supercalcolatore per simulazioni su grande scala al fine di analizzare i dati sperimentali riguardanti i plasmi di fusione, elaborare scenari per l’esercizio di ITER, prevedere le prestazioni degli impianti ITER e contribuire alla progettazione di DEMO; e

c)

attività del centro ITER di sperimentazione a distanza al fine di agevolare un’ampia partecipazione di ricercatori agli esperimenti ITER, in particolare lo sviluppo di tecniche di sperimentazione a distanza per i plasmi caldi di Tokamak, che devono essere provate su macchine esistenti come il superconduttore avanzato Tokamak, come previsto all’articolo 1 dell’allegato III.

Articolo 3

Sede di lavoro

La sede del centro IFERC si trova a Rokkasho, prefettura di Aomori.

Articolo 4

Risorse

Le parti mettono a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione delle attività IFERC alle condizioni stabilite nella dichiarazione congiunta di Bruxelles e nei suoi allegati.

Articolo 5

Durata

La durata delle attività IFERC è di dieci anni e può essere prorogata con decisione del comitato direttivo.

Articolo 6

Modalità di consegna e eventuale trasferimento di proprietà dei supercalcolatori

In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del presente accordo, le modalità di consegna e l’eventuale trasferimento di proprietà dei supercalcolatori sono stabiliti dal comitato direttivo conformemente al piano di progetto.

ALLEGATO III

PROGRAMMA RELATIVO AL TOKAMAK SATELLITE

Articolo 1

Obiettivo

1.   Fatti salvi il presente accordo e le disposizioni legislative e regolamentari loro applicabili, le parti attuano un programma «Tokamak satellite» (di seguito «Programma relativo al Tokamak satellite»), che comprende:

a)

la partecipazione al potenziamento degli impianti sperimentali di tipo Tokamak di proprietà dell’agenzia esecutiva giapponese, per realizzare un superconduttore avanzato Tokamak (di seguito «superconduttore avanzato Tokamak»); e

b)

la partecipazione al suo esercizio, a sostegno dell’esercizio di ITER e della ricerca volta alla realizzazione di DEMO, mediante l’approfondimento degli aspetti fondamentali di fisica per ITER e DEMO.

2.   La costruzione e l’esercizio del superconduttore avanzato Tokamak sono condotti nell’ambito del programma relativo al Tokamak satellite e del programma nazionale giapponese. Le opportunità offerte dall’esercizio del superconduttore avanzato Tokamak sono condivise in parti uguali tra il programma nazionale e il programma relativo al Tokamak satellite.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Per il conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 1 del presente allegato, sono espletati i seguenti compiti:

a)

fase di costruzione: progettazione, fabbricazione dei componenti e sistemi, assemblaggio del superconduttore avanzato Tokamak; e

b)

fase di esercizio: pianificazione ed esecuzione degli esperimenti del programma relativo al Tokamak satellite.

2.   La realizzazione dei compiti definiti al paragrafo 1 è descritta con maggior dettaglio nel piano di progetto e dei programmi di lavoro, sulla base seguente:

a)

la relazione sulla progettazione di massima, con le specificazioni funzionali dei componenti che le parti devono fornire ai fini dell’attuazione del programma relativo al Tokamak satellite, è fornita dall’agenzia esecutiva giapponese e successivamente esaminata e approvata dalle parti;

b)

ciascuna agenzia esecutiva elabora i piani dettagliati dei componenti che deve fornire nell’ambito dei contributi in natura;

c)

l’agenzia esecutiva giapponese è responsabile dell’integrazione dei componenti del superconduttore avanzato Tokamak e dell’assemblaggio generale e dell’esercizio del dispositivo; e

d)

l’Euratom ha facoltà di partecipare all’esercizio del superconduttore avanzato Tokamak su base di equità.

Articolo 3

Sede di lavoro

Le attività del programma relativo al Tokamak satellite sono svolte nella sede di Naka, prefettura di Ibaraki.

Articolo 4

Risorse

Le parti mettono a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione del programma relativo al Tokamak satellite alle condizioni stabilite nella dichiarazione congiunta di Bruxelles e nei suoi allegati.

Articolo 5

Durata

La durata del programma relativo al Tokamak satellite è di dieci anni, compresi tre anni per l'attivazione e l’esercizio, e può essere prolungata con decisione del comitato direttivo.


Commissione

21.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2007

concernente la non iscrizione del benfuracarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 4285]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/615/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il benfuracarb.

(3)

Gli effetti del benfuracarb sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il benfuracarb lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 2 agosto 2004.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 28 luglio 2006 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva benfuracarb. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvata il 16 marzo 2007 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il benfuracarb.

(5)

Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. Il benfuracarb è una sostanza il cui principale metabolita è il carbofuran, che a sua volta è una sostanza attiva sottoposta a riesame in base alla direttiva 91/414/CEE. L’utilizzo del benfuracarb comporta la presenza del metabolita carbofuran, il quale è considerevolmente più tossico del composto precursore benfuracarb. Per quanto riguarda i residui di carbofuran risultanti dall’utilizzo di benfuracarb, la valutazione ha sollevato preoccupazioni per l’esposizione acuta di gruppi vulnerabili di consumatori, in particolare dei bambini. L’EFSA ha però ritenuto impossibile valutare a fondo il rischio per i consumatori, a causa di un’insufficienza nei dati del dossier presentato dal notificante. Inoltre, i dati presentati entro i termini previsti non sono risultati sufficienti per consentire all’EFSA di procedere a una valutazione completa del rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte di metaboliti diversi dal carbofuran. Infine, in base ai dati disponibili non è dimostrato come accettabile il rischio per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici, gli organismi che vivono nel terreno, i lombrichi e altri organismi non bersaglio. Di conseguenza, in base alle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il benfuracarb soddisfa i criteri d’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare i propri commenti sui risultati dell’esame inter pares e sulla sua intenzione o meno di mantenere la stessa posizione quanto all’iscrizione della sostanza. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante le preoccupazioni evocate in precedenza permangono, e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite ed esaminate nel corso delle riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno potuto dimostrare che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti benfuracarb soddisfano, in generale, i requisiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il benfuracarb non può essere pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il benfuracarb siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti benfuracarb non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti benfuracarb rimangano disponibili agli agricoltori per 18 mesi a partire dall’adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione del benfuracarb nell’allegato I.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il benfuracarb non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti benfuracarb siano revocate entro il 20 marzo 2008;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti benfuracarb a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 20 marzo 2009.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.


Rettifiche

21.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/49


Rettifica del regolamento (CE) n. 1086/2007 della Commissione, del 19 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1054/2007 recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 245 del 20 settembre 2007 )

A pagina 31, l’allegato va letto come segue:

«ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 20 settembre 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,43 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,43 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3617

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,17

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,17

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3617

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e Liechtenstein;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.»