ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 241

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
14 settembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1051/2007 della Commissione, del 13 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1052/2007 della Commissione, del 13 settembre 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1053/2007 della Commissione, del 13 settembre 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1054/2007 della Commissione, del 13 settembre 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1055/2007 della Commissione, del 13 settembre 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1056/2007 della Commissione, del 13 settembre 2007, recante decisione di non procedere ad alcuna aggiudicazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1057/2007 della Commissione, del 13 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

14

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/606/CE, Euratom

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 agosto 2007, che istituisce le modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti il trasporto contenute nella decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile [notificata con il numero C(2007) 3769]  ( 1 )

17

 

 

2007/607/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 settembre 2007, che autorizza la Slovenia a prorogare di due campagne viticole la possibilità di derogare al titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona C II nel caso dei vini della regione di Primorska, inclusi i vini di qualità prodotti in regioni determinate Teran PTP Kras [notificata con il numero C(2007) 4085]

24

 

 

2007/608/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 settembre 2007, che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 4301]  ( 1 )

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

14.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

36,3

XS

32,3

ZZ

34,3

0707 00 05

JO

175,0

TR

111,7

ZZ

143,4

0709 90 70

TR

101,8

ZZ

101,8

0805 50 10

AR

71,6

UY

75,8

ZA

62,8

ZZ

70,1

0806 10 10

EG

177,6

IL

217,7

MK

28,3

TR

97,6

ZZ

130,3

0808 10 80

AR

62,4

AU

157,8

BR

117,4

CL

94,3

CN

79,8

NZ

95,5

US

99,1

ZA

85,8

ZZ

99,0

0808 20 50

CN

59,4

TR

124,4

ZA

117,7

ZZ

100,5

0809 30 10, 0809 30 90

TR

147,5

US

210,8

ZZ

179,2

0809 40 05

BA

45,7

IL

125,3

MK

49,8

TR

115,5

ZZ

84,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


14.9.2007   

IT

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L 241/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 14 settembre 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

0,845

0,845

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

0,845

0,845

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

0,634

0,634

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

0,634

0,634

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– altri (incluso allo stato naturale)

0,845

0,845

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

0,845

0,845

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

0,845

0,845

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


14.9.2007   

IT

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L 241/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1053/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

11,83

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

10,14

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

10,14

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

15,21

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

11,83

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

10,14

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

10,14

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

13,52

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

10,99

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

12,68

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

9,72

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

2,11

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

13,52

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

13,52

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

13,52

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

13,52

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

13,25

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

10,14

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

13,25

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

10,14

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

10,14

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

13,25

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

10,14

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

13,88

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

9,63

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

10,14

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


14.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1054/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 14 settembre 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,70 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,70 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3617

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,55

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,55

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3617

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e Liechtenstein;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


14.9.2007   

IT

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L 241/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 13 settembre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 13 settembre 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 40,545 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26.


14.9.2007   

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L 241/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

recante decisione di non procedere ad alcuna aggiudicazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 12 settembre 2007, è opportuno decidere di non dare seguito alla suddetta gara parziale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non viene dato seguito alla gara parziale che scade il 12 settembre 2007, concernente il prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 38/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4.


14.9.2007   

IT

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L 241/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1057/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 64, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale ed entro i limiti risultanti dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Gli importi e le destinazioni delle restituzioni sono fissatti periodicamente tenendo corto della situazione e delle prospettive di evoluzione, sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità e, per quanto riguarda il commercio internazionale, dei prezzi degli stessi prodotti.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione (2).

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 259/2007 (GU L 71 del 10.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice del prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

2009 69 11 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 19 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 51 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 71 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 92 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 94 9100

W01

EUR/hl

7,537

2204 30 96 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 98 9100

W01

EUR/hl

7,537

2204 21 79 9100

W02

EUR/hl

2,930

2204 21 80 9100

W02

EUR/hl

3,539

2204 21 84 9100

W02

EUR/hl

4,001

2204 21 85 9100

W02

EUR/hl

4,835

2204 21 79 9200

W02

EUR/hl

3,429

2204 21 80 9200

W02

EUR/hl

4,143

2204 21 79 9910

W02

EUR/hl

2,062

2204 21 94 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 21 98 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 29 62 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 64 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 65 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 71 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 72 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 75 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 62 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 64 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 65 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 71 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 72 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 75 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 83 9100

W02

EUR/hl

5,334

2204 29 84 9100

W02

EUR/hl

6,446

2204 29 62 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 64 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 65 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 94 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 29 98 9910

W02

EUR/hl

7,791

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie “A”, sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

W01

:

Libia, Nigeria, Camerun, Gabon, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, India, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Hong Kong SAR, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Guinea euatoriale.

W02

:

Tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: America, Australia, Algeria, Marocco, Tunisia, Sudafrica, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Israele, Serbia, Montenegro, Kosovo, Svizzera, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Islanda e Norvegia;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

14.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2007

che istituisce le modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti il trasporto contenute nella decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile

[notificata con il numero C(2007) 3769]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/606/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

vista la decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio (2) è stato istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (di seguito denominato «il meccanismo»). La decisione 2004/277/CE, Euratom della Commissione (3) istituisce le norme per l’attuazione della predetta decisione. Per le definizioni di «Stati partecipanti» e «paesi terzi» è necessario fare riferimento alla decisione 2004/277/CE, Euratom.

(2)

La decisione 2007/162/CE, Euratom istituisce disposizioni particolari per finanziare alcune risorse di trasporto in caso di emergenza grave per agevolare un intervento rapido ed efficace.

(3)

È necessario istituire le disposizioni e le procedure applicabili alle richieste di finanziamento comunitario che gli Stati partecipanti presentano per il trasporto dell’assistenza al paese colpito dall’emergenza e alla gestione di tali richieste da parte della Commissione. A tal fine occorre istituire le disposizioni e le procedure da seguire per mettere in comune o individuare le risorse di trasporto necessarie, visto che per ottenere il sostegno finanziario è necessario aver esperito tutte le altre possibilità di reperire risorse di trasporto previste dal meccanismo. Per garantire un intervento comunitario rapido ed efficace in caso di emergenze gravi è necessario definire un periodo al termine del quale le richieste di finanziamento comunitario possono essere ammissibili.

(4)

Ai fini della trasparenza, della coerenza e dell’efficacia, occorre definire le informazioni che gli Stati partecipanti e la Commissione devono indicare nelle richieste di sostegno per il trasporto e nelle risposte a tali richieste.

(5)

Nei casi in cui può essere concesso un sostegno finanziario comunitario conformemente alla decisione 2007/162/CE, Euratom, gli Stati partecipanti dovrebbero poter scegliere se chiedere una sovvenzione o un servizio di trasporto.

(6)

Occorre definire le informazioni di cui tener conto per determinare il rispetto dei criteri istituiti all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti i) e iii), della decisione 2007/162/CE, Euratom e dei principi di economia, efficienza ed efficacia contenuti nel regolamento finanziario.

(7)

È necessario definire i costi ammissibili posto che, a norma della decisione 2007/162/CE, Euratom, il sostegno finanziario comunitario può essere erogato sotto forma di sovvenzioni o di contratti di appalto pubblico a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4).

(8)

A norma della decisione 2007/162/CE, Euratom, gli Stati membri che chiedono un sostegno finanziario alla Comunità per il trasporto dell’assistenza offerta sono tenuti a rimborsare almeno il 50 % dei fondi comunitari ricevuti entro 180 giorni dall’intervento. Occorre pertanto istituire norme e procedure a tal fine. I costi sostenuti dalla Commissione sono considerati come fondi percepiti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2007/162/CE, Euratom.

(9)

Gli Stati membri hanno la responsabilità di fornire le attrezzature e il trasporto per l’assistenza di protezione civile che offrono nel contesto del meccanismo, mentre la Commissione svolge solo un ruolo di supporto per finanziare risorse di trasporto supplementari su richiesta degli Stati membri; viste tali premesse è necessario salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità per quanto riguarda il risarcimento di eventuali danni e stabilire pertanto che lo Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto deve rinunciare a presentare domanda di risarcimento alla Comunità se il danno è conseguente alla fornitura di un sostegno per il trasporto nell’ambito della presente decisione, a meno che non si dimostri che il danno è dovuto a frode o colpa grave.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la protezione civile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce le modalità di applicazione delle azioni nel campo dei trasporti che possono ottenere un sostegno finanziario da parte della Comunità a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2007/162/CE, Euratom.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«Stato partecipante»: il significato di cui all’articolo 2 della decisione 2004/277/CE, Euratom;

b)

«paesi terzi»: il significato di cui all’articolo 2 della decisione 2004/277/CE, Euratom;

c)

«Stato colpito»: lo Stato partecipante o il paese terzo colpito da un’emergenza grave per il quale viene attivato il meccanismo;

d)

«Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto»: lo Stato partecipante che chiede il sostegno del meccanismo per trasportare i soccorsi allo Stato colpito;

e)

«assistenza di protezione civile»: le squadre, gli esperti o i moduli di protezione civile con le relative attrezzature e i materiali di soccorso o le forniture necessarie per alleviare le conseguenze immediate di un’emergenza.

Articolo 3

Procedure applicabili alle richieste di sostegno per il trasporto dell’assistenza presentate tramite il meccanismo e alle relative risposte

1.   Le procedure descritte agli articoli 4 e 5 si applicano quando gli Stati partecipanti chiedono un sostegno attraverso il meccanismo al fine di trasportare l’assistenza di protezione civile ad uno Stato colpito (di seguito «sostegno per il trasporto»).

2.   Se la richiesta di sostegno per il trasporto comprende una richiesta di finanziamento, quest’ultima non viene presa in esame dalla Commissione fino a quando non vengano esperite le procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Le richieste sono formulate e inviate alla Commissione, per iscritto, dall’autorità competente di cui all’articolo 12. Le domande contengono le informazioni elencate nell’allegato, parte A.

4.   Tutte le richieste di sostegno per il trasporto di cui alla presente decisione e le risposte e i relativi scambi di informazioni tra gli Stati partecipanti e la Commissione sono inviati al centro di monitoraggio e informazione (MIC) della Commissione, istituito dalla decisione 2004/277/CE, Euratom, che provvede ad elaborarle.

5.   Le richieste possono essere inviate via fax, per posta elettronica o tramite il Sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS) istituito dalla decisione 2004/277/CE, Euratom. Le richieste che comportano un finanziamento comunitario trasmesse via fax, per posta elettronica o tramite il CECIS sono accettate a condizione che successivamente vengano inviati prontamente alla Commissione gli originali firmati dall’autorità competente.

Articolo 4

Richieste di sostegno per la messa in comune o l’individuazione delle risorse di trasporto

1.   La Commissione, non appena riceve una richiesta di sostegno dal meccanismo al fine di mettere in comune o individuare le risorse di trasporto necessarie per il trasporto dell’assistenza di protezione civile ad uno Stato colpito da un’emergenza, comunica immediatamente tale richiesta ai punti di contatto designati dagli Stati partecipanti previsti dall’articolo 3, lettera e), della decisione 2001/792/CE.

2.   Nella notifica la Commissione invita gli Stati partecipanti a fornirle informazioni dettagliate sulle risorse di trasporto che possono mettere a disposizione dello Stato partecipante che ne fa richiesta.

3.   Nella notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione fissa anche un periodo alla scadenza del quale le richieste di finanziamento comunitario possono diventare ammissibili. Tale periodo non può superare 24 ore a partire dalla notifica. La Commissione può ridurne la durata ad un minimo di 6 ore se ciò fosse necessario per rispondere con efficacia ad esigenze urgenti e vitali.

Articolo 5

Risposte alle richieste di sostegno per la messa in comune o l’individuazione delle risorse di trasporto

1.   Gli Stati partecipanti informano quanto prima la Commissione delle eventuali risorse di trasporto che possono mettere a disposizione su base volontaria in risposta alla richiesta di sostegno per la messa in comune o l’individuazione delle risorse di trasporto. Le informazioni contengono i dati indicati nell’allegato, parte B.

2.   È opportuno che gli Stati partecipanti che non dispongono di adeguate risorse di trasporto informino tempestivamente la Commissione.

3.   La Commissione raccoglie le informazioni sulle risorse di trasporto disponibili e le invia al più presto allo Stato partecipante che presenta la richiesta e agli altri Stati partecipanti.

4.   Oltre alle informazioni del paragrafo 3, la Commissione invia agli Stati partecipanti ogni altra informazione di cui dispone riguardante le risorse di trasporto disponibili di altra provenienza, ad esempio presenti sul mercato commerciale, e agevola l’accesso degli Stati partecipanti a tali risorse supplementari.

5.   Lo Stato partecipante che presenta la richiesta informa la Commissione delle soluzioni di trasporto prescelte e si mette in contatto con gli Stati partecipanti che forniscono tale sostegno o con l’operatore individuato dalla Commissione.

6.   La Commissione informa tutti gli Stati partecipanti della scelta operata dallo Stato partecipante che presenta la richiesta. Quest’ultimo informa regolarmente la Commissione dei progressi realizzati nella prestazione dell’assistenza di protezione civile che offre.

Articolo 6

Richiesta di sovvenzione

1.   Qualora sia stata individuata una possibile soluzione per il trasporto, ma serva un finanziamento comunitario per consentire il trasporto dell’assistenza di protezione civile, lo Stato partecipante può chiedere una sovvenzione alla Comunità.

2.   Nella sua richiesta lo Stato partecipante indica la percentuale dei costi ammissibili che intende rimborsare. Tale percentuale non deve essere inferiore al 50 %. La Commissione informa immediatamente della richiesta tutti gli Stati partecipanti.

3.   La Commissione può stipulare con le autorità competenti interessate degli Stati partecipanti convenzioni quadro di partenariato, definite all’articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (5), al fine di agevolare le procedure previste dal presente articolo.

Articolo 7

Richiesta di un servizio di trasporto

1.   In situazioni diverse da quelle indicate all’articolo 6 lo Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto può chiedere alla Commissione di appaltare un servizio di trasporto al settore privato o ad altri soggetti per trasferire l’assistenza di protezione civile che fornisce al paese colpito.

2.   Dopo che le è pervenuta la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa immediatamente tutti gli Stati partecipanti e comunica allo Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto tutte le soluzioni disponibili ai fini del trasporto e i rispettivi costi.

3.   Sulla base dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato partecipante conferma per iscritto la propria richiesta relativa al servizio di trasporto e l’impegno a rimborsare la Commissione secondo quanto indicato all’articolo 10. Lo Stato partecipante indica la percentuale dei costi che intende rimborsare. Tale percentuale non deve essere inferiore al 50 %.

4.   Lo Stato partecipante comunica tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche alla sua richiesta di un servizio di trasporto.

Articolo 8

Decisione sul finanziamento comunitario

1.   Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto ii), della decisione 2007/162/CE, Euratom si ritiene che tutte le altre possibilità di reperire i trasporti nell’ambito del meccanismo siano state esperite qualora le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della presente decisione non abbiano consentito di trovare una soluzione nel periodo fissato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della presente decisione.

2.   Per determinare il rispetto dei criteri definiti all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti i) e iii), della decisione 2007/162/CE, Euratom e dei principi di economia, efficienza ed efficacia istituiti dal regolamento finanziario, è necessario tener conto dei seguenti elementi:

a)

informazioni contenute nella richiesta di finanziamento comunitario presentata dallo Stato partecipante a norma dell’articolo 3, paragrafo 3;

b)

esigenze espresse dallo Stato colpito;

c)

eventuali valutazioni delle esigenze svolte da esperti che riferiscono alla Commissione durante l’emergenza;

d)

altre informazioni pertinenti e affidabili fornite dagli Stati partecipanti e dalle organizzazioni internazionali di cui la Commissione dispone al momento della decisione;

e)

efficienza ed efficacia delle soluzioni di trasporto concepite per prestare con tempestività l’assistenza di protezione civile;

f)

altre azioni intraprese dalla Commissione.

3.   Gli Stati partecipanti forniscono ogni altra informazione supplementare necessaria per valutare il rispetto dei criteri definiti all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2007/162/CE, Euratom. Gli Stati partecipanti informano la Commissione non appena ricevono la richiesta di informazioni da parte di quest’ultima.

4.   La decisione riguardante le azioni che possono beneficiare di un sostegno finanziario a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2007/162/CE, Euratom stabilisce l’importo massimo del finanziamento comunitario per una determinata richiesta, tenuto conto della dotazione di bilancio disponibile.

5.   La decisione sul sostegno finanziario è comunicata immediatamente allo Stato partecipante che chiede il sostegno. Tale decisione viene comunicata anche a tutti gli altri Stati partecipanti.

Articolo 9

Costi ammissibili

I seguenti costi beneficiano del sostegno finanziario della Comunità:

a)

costi connessi allo spostamento delle risorse di trasporto fino al punto di spedizione nel territorio dello Stato partecipante che offre l’assistenza di protezione civile, compresi i costi di tutti i servizi, i compensi, i costi di logistica e movimentazione, i costi del carburante e l’eventuale alloggio nonché altri costi indiretti come imposte, diritti in generale e costi di transito;

b)

costi sostenuti dal punto di spedizione nel territorio dello Stato partecipante che offre l’assistenza di protezione civile fino alla destinazione finale, compresi i costi per tutti i servizi, i compensi, i costi di logistica e movimentazione, i costi del carburante e l’eventuale alloggio nonché altri costi indiretti come imposte, diritti in generale e costi di transito;

c)

costi per il viaggio di ritorno dei mezzi di trasporto e di eventuali squadre e relative attrezzature.

Tutti i costi devono essere debitamente comprovati.

Articolo 10

Rimborso del finanziamento comunitario

1.   Per il finanziamento erogato secondo la procedura descritta all’articolo 6, la Commissione emette, entro 90 giorni dal completamento dell’operazione di trasporto per la quale è stato concesso il sostegno finanziario della Comunità, un ordine di recupero allo Stato partecipante che ha ottenuto il finanziamento comunitario per un importo corrispondente alle disposizioni contenute nella decisione di erogazione del finanziamento e pari ad almeno il 50 % dei finanziamenti ricevuti e ad un minimo del 50 % dei costi ammissibili.

2.   Per i costi sostenuti per l’esperimento della procedura di cui all’articolo 7, la Commissione emette, entro 90 giorni dal completamento dell’operazione di trasporto per la quale è stato concesso il sostegno finanziario della Comunità, un ordine di recupero allo Stato partecipante che ha ottenuto il finanziamento comunitario per un importo corrispondente alle disposizioni contenute nella decisione della Commissione riguardante la richiesta di un servizio di trasporto e pari ad almeno il 50 % dei costi di trasporto.

Articolo 11

Risarcimento dei danni

Lo Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto rinuncia a presentare domanda di risarcimento alla Comunità per i danni causati alle sue proprietà o al personale che presta il servizio se tali danni sono conseguenti alla fornitura del sostegno per il trasporto di cui alla presente decisione, a meno che non si dimostri che il danno è dovuto a frode o colpa grave.

Articolo 12

Designazione delle autorità competenti

Gli Stati partecipanti designano le autorità competenti autorizzate a chiedere e a ricevere il sostegno finanziario della Commissione in applicazione della presente decisione e ne informano la Commissione entro 60 giorni dalla notifica della presente decisione. Eventuali modifiche sono comunicate immediatamente alla Commissione.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

(2)  GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(3)  GU L 87 del 25.3.2004, pag. 20.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).


ALLEGATO

PARTE A

Informazioni che devono essere fornite dagli stati partecipanti che chiedono un sostegno per il trasporto ai fini dell’assistenza di protezione civile

1)

Calamità/emergenza.

2)

Riferimenti dei messaggi inviati dal centro di monitoraggio e informazione (MIC) della Commissione.

3)

Stato/organizzazione richiedente.

4)

Destinatario/beneficiario finale dell’assistenza trasportata.

5)

Indicazioni precise sull’assistenza di protezione civile da trasportare, quali ad esempio: descrizione precisa dei singoli elementi, peso, dimensione, volume, superficie, imballaggio (indicando precisamente le norme di imballaggio per il trasporto aereo, su strada e marittimo), eventuali elementi pericolosi, caratteristiche dei veicoli e peso, dimensione, volume, superficie complessivi nonché numero di persone che si spostano e altre disposizioni giuridiche, doganali, sanitarie o riguardanti la salute che si rivelino utili ai fini del trasporto e della consegna dell’assistenza.

6)

Indicazioni su come l’assistenza risponde alle esigenze del paese colpito rispetto alla richiesta del paese stesso o alla valutazione delle esigenze svolta.

7)

Eventuali informazioni disponibili sull’esistenza (o sull’assenza) di possibilità di approvvigionamento e distribuzione in loco in quantità sufficiente per il tipo di assistenza da trasportare.

8)

Motivazione della necessità di ricorrere a risorse di trasporto supplementari per garantire l’efficacia dell’intervento di protezione civile nell’ambito del meccanismo.

9)

Informazioni sulla situazione riguardante l’assistenza da parte del paese colpito o dell’autorità di coordinamento.

10)

Tragitto richiesto per il trasporto dell’assistenza.

11)

Luogo/porto di imbarco e punto di contatto locale.

12)

Luogo/porto di sbarco e punto di contatto locale.

13)

Data/ora alle quali l’assistenza è pronta, imballata e predisposta per il trasporto a partire dal porto di imbarco.

14)

Informazioni sull’eventuale possibilità di spostare l’assistenza in un diverso luogo/porto di imbarco o hub per l’ulteriore inoltro.

15)

Informazioni supplementari (se necessarie).

16)

Informazioni sui possibili contributi ai costi di trasporto.

17)

Informazioni su un’eventuale richiesta di finanziamento comunitario.

18)

Autorità competente/firma.

PARTE B

Informazioni che devono essere fornite dagli stati partecipanti o dalla commissione in caso di offerta di un sostegno per il trasporto ai fini dell’assistenza di protezione civile

1)

Calamità/emergenza.

2)

Stato/organizzazione che risponde/punto di contatto.

3)

Riferimenti dei messaggi inviati dal centro di monitoraggio e informazione (MIC) e dello Stato partecipante/organizzazione che chiede il sostegno per il trasporto.

4)

Dettagli tecnici riguardanti l’offerta di trasporto, compresi i tipi di risorse di trasporto disponibili, le date e le ore del trasporto, il numero di spostamenti o missioni richiesti.

5)

Informazioni, vincoli e modalità particolari riguardanti l’assistenza di protezione civile da trasportare, compresi peso, dimensione, volume, superficie, imballaggio, eventuali elementi pericolosi, preparazione dei veicoli, disposizioni per la movimentazione, personale che si sposta e altre disposizioni giuridiche, doganali, sanitarie o riguardanti la salute che si rivelino utili ai fini del trasporto e della consegna dell’assistenza.

6)

Tragitto proposto per il trasporto dell’assistenza.

7)

Luogo/porto di imbarco e punto di contatto locale.

8)

Luogo/porto di sbarco e punto di contatto locale.

9)

Data/ora alle quali l’assistenza deve essere pronta, imballata e predisposta per il trasporto a partire dal porto di imbarco.

10)

Informazioni su eventuali richieste di spostare l’assistenza in un diverso luogo/porto di imbarco o hub per l’ulteriore inoltro.

11)

Informazioni supplementari (se necessarie).

12)

Informazioni su eventuali richieste di contributo ai costi di trasporto e dati più precisi su eventuali condizioni o restrizioni particolari connesse all’offerta.

13)

Informazioni su un’eventuale richiesta di finanziamento comunitario.


14.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2007

che autorizza la Slovenia a prorogare di due campagne viticole la possibilità di derogare al titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona C II nel caso dei vini della regione di Primorska, inclusi i vini di qualità prodotti in regioni determinate Teran PTP Kras

[notificata con il numero C(2007) 4085]

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

(2007/607/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'allegato XIII, capitolo 5, sezione A, punto 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato V, sezione C, punto 2, lettera e), e l'allegato VI, sezione E, punto 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), fissano i limiti minimi del titolo alcolometrico volumico naturale (TAV) minimo per i vini da tavola e i v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate) della zona viticola C II che possono essere oggetto di un arricchimento.

(2)

In deroga a tali limiti, l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia prevede, nell'allegato XIII, capitolo 5, sezione A, che per i vini da tavola e i v.q.p.r.d. provenienti dalla zona viticola di Primorska della zona C II della Slovenia possa essere prevista una deroga al suddetto limite inferiore per le tre campagne viticole 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, senza superare il limite inferiore del TAV minimo fissato per la zona viticola C I a). È previsto che al termine di questi tre anni la Slovenia rediga una relazione sui TAV minimi delle uve osservati nei tre anni in questione.

(3)

Il 24 aprile 2007 la Slovenia ha trasmesso una relazione dettagliata sul TAV minimo delle uve raccolte nella zona di Primorska incluso il v.q.p.r.d. Teran PTP Kras. Tuttavia, dato che i tre anni nel corso dei quali sono state effettuate tali misurazioni sono stati caratterizzati da condizioni climatiche anomale ed estremamente favorevoli, le autorità slovene ritengono che i valori osservati non siano rappresentativi delle condizioni normalmente rilevate in questa regione e che non possano condurre a conclusioni definitive per la determinazione del valore normale del TAV per questa regione. Esse hanno dunque richiesto una proroga del periodo di deroga al limite minimo del TAV delle uve.

(4)

Conformemente alle condizioni previste per tale deroga, occorre pertanto prorogare di due campagne viticole, ossia per le campagne 2007/2008 e 2008/2009, il periodo di deroga prima di poter rispettare il limite minimo del TAV dei mosti per i vini da tavola e i v.q.p.r.d. della zona di Primorska incluso il v.q.p.r.d. Teran PTP Kras,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alla sezione C, punto 2, lettera e), dell'allegato V e alla sezione E, punto 3, lettera e), dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999, è possibile derogare al titolo alcolometrico volumico naturale minimo definito per la zona C II per i vini da tavola e i v.q.p.r.d. nel corso delle due campagne viticole consecutive 2007-2008 e 2008-2009 nella regione viticola di Primorska, in Slovenia, quando le condizioni meteorologiche o le condizioni di coltivazione risultano eccezionalmente sfavorevoli ed è dunque impossibile raggiungere il titolo alcolometrico naturale minimo richiesto per la zona C II.

Il titolo alcolometrico naturale minimo non può essere tuttavia inferiore a quello fissato per i vini da tavola e i v.q.p.r.d. della zona C I a).

Articolo 2

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


14.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 4301]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/608/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (3) è stata adottata a seguito della recente comparsa di focolai di tale malattia in quello Stato membro. Essa si applica fino al 15 settembre 2007.

(2)

La decisione 2007/554/CE definisce le aree ad alto e basso rischio negli Stati membri colpiti e stabilisce il divieto di spedire gli animali sensibili dalle aree ad alto e basso rischio e di spedire i prodotti derivati da animali sensibili dalle aree ad alto rischio. La decisione stabilisce anche le norme applicabili alla spedizione da tali aree di prodotti sicuri che sono stati prodotti prima delle restrizioni da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

(3)

Fino al 15 settembre 2007 gli allegati I e II della decisione 2007/554/CE delimitano le aree ad alto e basso rischio entro il perimetro della zona di sorveglianza consolidata, che è stata istituita attorno ai due focolai di afta epizootica confermati all'inizio del mese di agosto del 2007 ed è stata mantenuta fino all'8 settembre conformemente all'articolo 44 della direttiva 2003/85/CE, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (4).

(4)

La Gran Bretagna, a seguito di un nuovo focolaio di afta epizootica comparso il 12 settembre 2007 in detto Stato membro al di fuori delle aree descritte negli allegati I e II della decisione 2007/554/CE, ha adottato le misure di cui alla direttiva 2003/85/CE e ha introdotto ulteriori misure nelle aree interessate.

(5)

La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e all'immissione sul mercato di alcuni loro prodotti derivati.

(6)

Data la situazione della malattia nel Regno Unito, è necessario garantire la modifica della decisione 2007/554/CE prima del 15 settembre 2007 in modo da prorogarne l'applicazione almeno fino al 15 ottobre 2007 e da estendere le aree poste sotto restrizione alla luce della situazione epidemiologica.

(7)

La decisione 2007/554/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/554/CE è così modificata:

1)

All'articolo 17, la data del «15 settembre 2007» è sostituita da quella del «15 ottobre 2007».

2)

Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata dalla decisione 2007/588/CE (GU L 220 del 25.8.2007, pag. 27).

(4)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).


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Gran Bretagna

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