ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2007/593/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
30.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 997/2007 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
15,7 |
TR |
85,9 |
|
XS |
28,3 |
|
ZZ |
43,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
134,7 |
ZZ |
134,7 |
|
0709 90 70 |
TR |
83,4 |
ZZ |
83,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
55,6 |
UY |
40,4 |
|
ZA |
59,1 |
|
ZZ |
51,7 |
|
0806 10 10 |
EG |
157,6 |
TR |
94,6 |
|
ZZ |
126,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
52,9 |
AU |
166,3 |
|
BR |
77,5 |
|
CL |
82,7 |
|
CN |
72,8 |
|
NZ |
91,3 |
|
US |
99,5 |
|
ZA |
87,0 |
|
ZZ |
91,3 |
|
0808 20 50 |
AR |
46,9 |
TR |
129,5 |
|
ZA |
83,7 |
|
ZZ |
86,7 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
TR |
144,4 |
US |
222,5 |
|
ZZ |
183,5 |
|
0809 40 05 |
BA |
41,3 |
IL |
89,0 |
|
MK |
44,8 |
|
TR |
78,6 |
|
ZZ |
63,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
30.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 998/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2007
relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone CIEM I e II per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).
ALLEGATO
N. |
27 |
Stato membro |
Francia |
Stock |
COD/1N2AB. |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
Acque norvegesi delle zone CIEM I e II |
Data |
24 luglio 2007 |
30.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 999/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2007
relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera italiana
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).
ALLEGATO
N. |
22 |
Stato membro |
Italia |
Stock |
BFT/AE045W |
Specie |
Tonno rosso (Thunnus thynnus) |
Zona |
Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e Mediterraneo |
Data |
24 luglio 2007 |
30.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1000/2007 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (2) stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso, allo scopo di permettere di trarre conclusioni statistiche a fini scientifici, ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria. Esso elenca le categorie di enti i cui ricercatori possono vedersi autorizzare tale accesso, stabilendo una distinzione fra enti direttamente ammissibili ed enti ammissibili previa ricezione del parere del comitato per il segreto statistico, ed enumera altresì le diverse indagini e le diverse fonti di dati alle quali esso si applica. |
(2) |
Le ricerche scientifiche sono spesso svolte da unità o dipartimenti appartenenti a istituti nazionali di statistica e alle banche centrali nazionali degli Stati membri come pure alla Banca centrale europea (BCE). Tali enti presentano le garanzie appropriate per quanto riguarda il trattamento riservato e la protezione dei dati nonché il fine puramente scientifico dell’accesso. Andrebbero pertanto considerati anch’essi come enti direttamente ammissibili. |
(3) |
Sempre più frequentemente i ricercatori e la comunità scientifica in generale chiedono di accedere per fini scientifici anche ai dati riservati dell’indagine sull’istruzione degli adulti. Tale indagine comprende dati su forme complesse di partecipazione degli adulti all’istruzione e alla formazione, sull’accesso alle informazioni relative alle opportunità di apprendimento e un profilo dei partecipanti e dei non partecipanti (ad esempio provenienza socioeconomica, motivi dell’apprendimento, ostacoli, atteggiamenti, autovalutazione delle competenze linguistiche e informatiche). L’indagine sull’istruzione degli adulti dovrebbe pertanto essere aggiunta nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 831/2002. |
(4) |
Con il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (3) le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 831/2002 sono diventate applicabili anche all’accesso per fini scientifici ai dati riservati delle statistiche dell’Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC). Le statistiche EU-SILC non sono tuttavia menzionate nel regolamento (CE) n. 831/2002. A fini di chiarezza dovrebbero pertanto essere aggiunte nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 831/2002. |
(5) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 831/2002. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 831/2002 è così modificato:
1) |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’accesso ai dati riservati può essere concesso dall’autorità comunitaria ai ricercatori di enti che fanno parte di una delle seguenti categorie:
|
2) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’autorità comunitaria può concedere nei propri locali l’accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:
Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»; |
3) |
all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi, ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:
Su richiesta dell’autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l’accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1104/2006 (GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3).
(3) GU L 163 del 3.7.2003, pag. 1.
30.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1001/2007 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2007
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli nell’ambito del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 18, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,
visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (2), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (3), prevede in particolare che vengano presentati determinati documenti giustificativi per dimostrare che i prodotti per cui sono chieste restituzioni all’esportazione sono stati effettivamente importati come tali in un paese terzo specifico quando per quel paese terzo si applica una restituzione differenziata. È opportuno semplificare le procedure relative a tali documenti salvaguardando nel contempo gli interessi finanziari della Comunità. La Commissione e gli Stati membri devono sorvegliare l’uso delle procedure semplificate e adottare misure adeguate in caso di infrazione. |
(2) |
Nella pratica, i paesi terzi per i quali le restituzioni all’esportazione per un prodotto determinato sono oggetto di un tasso differenziato inferiore alla media o uguale a zero sono in genere situati a poca distanza dalla Comunità, mentre quelli che beneficiano di un tasso di restituzione superiore o uguale alla media sono in genere più distanti dal territorio comunitario. In molti casi, gli esportatori incontrano difficoltà ad ottenere la prova dell’importazione in questi paesi più distanti. |
(3) |
I paesi per i quali è stato fissato un tasso di restituzione superiore o uguale alla media possono essere considerati «zona di restituzione distante» per il prodotto considerato. Occorre tuttavia escludere da detta zona i paesi distanti per i quali la parte differenziata della restituzione è inferiore alla media o pari a zero. Occorre altresì escludere da detta zona i paesi per i quali esista un rischio reale di deviazione dei flussi commerciali, nonché tutti i paesi per i settori in cui esiste tale rischio. |
(4) |
Quando viene redatta una dichiarazione di esportazione per un paese situato in una zona di restituzione distante e l’esportazione avviene mediante trasporto marittimo in container, la combinazione di più fattori (gestione commerciale del container, documenti di trasporto e modalità di trasporto relativamente poco flessibile) offre un livello ragionevole di garanzia che i prodotti sono stati importati nel paese terzo in questione. In queste circostanze, la prova che i prodotti sono stati trasportati e scaricati in un paese situato nella zona di restituzione distante può essere fornita dalla presentazione congiunta di un documento attestante il trasporto fino al porto del paese di destinazione, o fino al porto che serve l’entroterra di destinazione, e di una dichiarazione di scarico. |
(5) |
Qualora un operatore di container disponga di un sistema informatico e commerciale di tracciatura e localizzazione conforme alle norme di sicurezza operative stabilite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (4), che fornisce informazioni equivalenti a quelle contenute nei documenti di trasporto, gli Stati membri possono decidere di utilizzare tali informazioni, piuttosto che la documentazione cartacea, come prova del trasporto fino al paese di destinazione. |
(6) |
L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999 autorizza deroghe limitate a 2 400 e a 12 000 EUR per la parte differenziata della restituzione per destinazioni contigue o distanti. Si ritiene utile prevedere una nuova deroga per il trasporto marittimo in container verso zone di restituzione distanti, esigendo la presentazione del documento di trasporto e di una delle dichiarazioni di scarico di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b) o c). Tale deroga può essere concessa unicamente qualora siano state fornite le informazioni relative allo scarico nel porto situato nella zona di restituzione distante. Per garantire l’affidabilità della prova fornita nell’ambito delle suddette deroghe, queste ultime devono essere concesse sotto forma di autorizzazioni revocabili. |
(7) |
Al fine di ridurre il rischio di sostituzione, tutti i mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere sigillati, salvo in casi eccezionali in cui i prodotti possono essere identificati in altro modo ai sensi degli articoli 340 bis e 357 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5). Tale requisito è stato stabilito all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (6). Poiché il suddetto requisito fa parte delle formalità relative alla dichiarazione di esportazione e delle formalità di carattere generale, è opportuno sopprimerlo dal regolamento (CE) n. 2090/2002 ed includere una disposizione analoga nel regolamento (CE) n. 800/1999. |
(8) |
Per l’ufficio doganale di uscita, l’esemplare di controllo T5 deve contenere informazioni che indichino se i prodotti presentati possono essere oggetto del controllo di sostituzione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2090/2002. Poiché gli esemplari di controllo T5 possono essere anche utilizzati per prodotti non assoggettabili a controlli di sostituzione, nella casella 107 del suddetto documento deve essere indicato se i prodotti esportati beneficiano di un diritto alla restituzione. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002. |
(10) |
Le disposizioni del presente regolamento relative alla prova dell’arrivo a destinazione devono essere applicate alle domande di restituzione presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Poiché il presente regolamento ha l’obiettivo di semplificare la gestione del regime sia per gli operatori che per gli Stati membri, deve essere inoltre possibile applicarlo, su richiesta dell’esportatore, alle domande di restituzione presentate anteriormente a tale data, a condizione che non sia scaduto il termine fissato per la presentazione della prova. |
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:
1) |
All’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
|
2) |
All’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo: «8. Le merci per le quali è richiesta una restituzione all’esportazione devono essere sigillate dall’ufficio doganale di esportazione o sotto il suo controllo. L’articolo 340 bis e l’articolo 357, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano mutatis mutandis.» |
3) |
All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo: «Qualora vengano chieste restituzioni, la casella 107 reca una delle diciture di cui all’allegato XII.» |
4) |
All’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, i prodotti
Termini supplementari possono tuttavia essere concessi alle condizioni previste all’articolo 49.» |
5) |
L’articolo 16 è modificato come segue:
|
6) |
L’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 1. Gli Stati membri possono dispensare l’esportatore dalla presentazione delle prove di cui all’articolo 16, tranne il documento di trasporto o il suo equivalente elettronico di cui all’articolo 16, paragrafo 3, per una dichiarazione di esportazione che dà diritto ad una restituzione con riguardo alla quale:
2. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica solo qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
Su richiesta dell’esportatore, nel caso di trasporto marittimo in container, lo Stato membro può accettare che la prova di scarico di cui al paragrafo 1, lettera c), venga fornita mediante informazioni equivalenti a quelle che figurano nel documento di scarico se esse sono state generate da un sistema di informazione gestito da un terzo responsabile del trasporto dei container e del loro scarico nel luogo di destinazione, a condizione che tale terzo sia specializzato in questo tipo di operazioni e che la sicurezza del suo sistema di informazione sia stata approvata dallo Stato membro in quanto conforme ai criteri stabiliti nella versione applicabile al periodo in questione di una delle norme internazionalmente riconosciute che figurano nell’allegato I, punto 3, sezione B, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. La prova dello scarico può essere fornita conformemente al paragrafo 1, lettera c), o conformemente al paragrafo 2 senza che l’esportatore debba dimostrare di aver adottato le opportune misure per ottenere il documento di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) o b). 3. Il diritto di beneficiare delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera a), è automaticamente escluso qualora si applichi il paragrafo 4. Il diritto di beneficiare delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), viene concesso per tre anni, mediante autorizzazione scritta rilasciata precedentemente all’esportazione su richiesta dell’esportatore. Gli esportatori che ricorrono a tale autorizzazione ne riportano il numero nella domanda di pagamento. 4. Qualora lo Stato membro ritenga che i prodotti per i quali l’esportatore richiede un’esenzione ai sensi del presente articolo sono stati esportati in un paese diverso da quello menzionato nella dichiarazione di esportazione o, eventualmente, in un paese situato fuori dalla zona di restituzione distante per la quale è stata fissata la restituzione, o qualora l’esportatore abbia diviso artificialmente un’operazione di esportazione al fine di beneficiare di un’esenzione, lo Stato membro revoca immediatamente all’esportatore in questione il diritto all’esenzione di cui al presente articolo. Il suddetto esportatore non potrà più beneficiare di ulteriori esenzioni ai sensi del presente articolo per un termine di due anni a decorrere dalla data della revoca. In caso di revoca dell’ammissibilità, il diritto alla restituzione all’esportazione cessa di esistere per i prodotti considerati e la restituzione deve essere rimborsata, a meno che l’esportatore non possa fornire la prova richiesta conformemente all’articolo 16 per i prodotti considerati. Inoltre, il diritto alla restituzione all’esportazione cessa di esistere per i prodotti inclusi nelle dichiarazioni di esportazione redatte successivamente alla data dell’atto che ha condotto alla revoca dell’ammissibilità e le restituzioni devono essere rimborsate, a meno che l’esportatore non possa fornire la prova richiesta conformemente all’articolo 16 per i prodotti considerati.» |
7) |
Il titolo dell’allegato IV è sostituito dal seguente: |
8) |
Sono aggiunti gli allegati XI e XII che figurano in allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2090/2002 è soppresso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Su richiesta dell’esportatore, i paragrafi 1, 4, 5 e 6 dell’articolo 1 possono essere applicati alle domande di restituzione presentate precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che non sia scaduto il termine fissato all’articolo 49, paragrafo 2, o, se del caso, all’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).
(2) GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).
(3) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
(4) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.
(5) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).
(6) GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1847/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 21).
(7) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.»
ALLEGATO
ALLEGATO XI
Prodotti e destinazioni esclusi dalla zona di restituzione distante
SETTORE DEL PRODOTTO — DESTINAZIONI ESCLUSE
Zucchero (1)
Zucchero o prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 11 90, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99, 2106 90 30, 2106 90 59 — Marocco, Algeria, Turchia, Siria, Libano
Cereali (1)
NC 1001 — Federazione russa, Moldova, Ucraina, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Albania, FYROM, Turchia, Siria, Libano, Israele, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Ceuta, Melilla.
NC 1003 — Tutte le destinazioni
NC 1004 — Islanda, Federazione russa
Riso (1)
NC 1006 — Tutte le destinazioni
Latte e prodotti lattiero-caseari (1)
Tutti i prodotti — Marocco, Algeria
Latte e prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401 30, 0402 21, 0402 29, 0402 91, 0402 99, 0403 90, 0404 90, 0405 10, 0405 20, 0405 90 — Canada, Messico, Turchia, Siria, Libano
0406 — Siria, Libano, Messico
Carni bovine
Tutti i prodotti — Tutte le destinazioni
Vino
Tutti i prodotti — Zona 3 e zona 4 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001, Marocco, Algeria
Pollame
Carni di pollame — Tutte le destinazioni
Pulcini di un giorno di cui al codice NC 0105 11 — USA, Canada, Messico
Uova (1)
Uova in guscio di cui al codice NRE 0407 00 30 9000 — Giappone, Russia, Cina, Taiwan
Uova da cova di cui ai codici NRE 0407 00 11 9000; 0407 00 19 9000 — USA, Canada, Messico
ALLEGATO XII
Diciture di cui all’articolo 8
— |
: |
in bulgaro |
: |
Регламент (ЕО) № 800/1999 |
— |
: |
in spagnolo |
: |
Reglamento (CE) no 800/1999 |
— |
: |
in ceco |
: |
Nařízení (ES) č. 800/1999 |
— |
: |
in danese |
: |
Forordning (EF) nr. 800/1999 |
— |
: |
in tedesco |
: |
Verordnung (EG) Nr. 800/1999 |
— |
: |
in estone |
: |
Määrus (EÜ) nr 800/1999 |
— |
: |
in greco |
: |
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 |
— |
: |
in inglese |
: |
Regulation (EC) No 800/1999 |
— |
: |
in francese |
: |
Règlement (CE) no 800/1999 |
— |
: |
in italiano |
: |
Regolamento (CE) n. 800/1999 |
— |
: |
in lettone |
: |
Regula (EK) Nr. 800/1999 |
— |
: |
in lituano |
: |
Reglamentas (EB) Nr. 800/1999 |
— |
: |
in ungherese |
: |
800/1999/EK rendelet |
— |
: |
in maltese |
: |
Regolament (KE) Nru 800/1999 |
— |
: |
in olandese |
: |
Verordening (EG) nr. 800/1999 |
— |
: |
in polacco |
: |
Rozporządzenie (WE) nr 800/1999 |
— |
: |
in portoghese |
: |
Regulamento (CE) n.o 800/1999 |
— |
: |
in rumeno |
: |
Regulamentul (CE) nr. 800/1999 |
— |
: |
in slovacco |
: |
Nariadenie (ES) č. 800/1999 |
— |
: |
in sloveno |
: |
Uredba (ES) št. 800/1999 |
— |
: |
in finlandese |
: |
Asetus (EY) N:o 800/1999 |
— |
: |
in svedese |
: |
Förordning (EG) nr 800/1999 |
(1) Salvo in forma di merci non comprese nell’allegato I contenenti meno del 90 % in peso del prodotto considerato.
30.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1002/2007 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2007
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (1), in particolare l’articolo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 196/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (3). Dopo l’entrata in vigore del suddetto regolamento, sono stati adottati o modificati alcuni regolamenti orizzontali o settoriali, e cioè il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (5), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (6), regolamenti di cui occorre tenere conto per il contingente aperto dal regolamento (CE) n. 196/97. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Questo regolamento si applica fatte salve eventuali condizioni supplementari o deroghe previste dai regolamenti settoriali. È quindi opportuno per motivi di chiarezza adattare le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per l’importazione di riso di origine egiziana adottando un nuovo regolamento e abrogando il regolamento (CE) n. 196/97. |
(3) |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2184/96 prevede l’apertura di un contingente tariffario globale per campagna di commercializzazione di 32 000 tonnellate di riso del codice NC 1006 di origine egiziana. Al contingente si applica il dazio doganale previsto dal regolamento (CE) n. 1785/2003, calcolato in conformità agli articoli da 11 a 11 quinquies, ridotto di un importo pari al 25 % del valore del suddetto dazio. Tenuto conto della possibile applicazione di dazi doganali diversi, occorre stabilire le condizioni di applicazione della riduzione del 25 %. |
(4) |
Ai fini di una corretta gestione di detto contingente, è necessario permettere agli operatori di presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale e prevedere quindi una deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006. Per lo stesso motivo occorre definire le norme specifiche relative alla compilazione delle domande di titoli, al loro rilascio, al periodo di validità e alla comunicazione delle informazioni alla Commissione nonché le misure amministrative idonee a garantire che non sia superato il volume del contingente stabilito. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. Inoltre, al fine di migliorare il controllo di tale contingente e di semplificarne la gestione, occorre disporre che la presentazione delle domande di titoli di importazione sia effettuata con cadenza settimanale e fissare l’importo della cauzione a un livello adeguato ai rischi incorsi. |
(5) |
Le disposizioni relative al documento di trasporto e alla prova dell’origine preferenziale, al momento dell’immissione in libera pratica, sono definite dal protocollo IV della decisione 2004/635/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall’altra (7). Occorre stabilire le modalità di applicazione di dette disposizioni per il contingente di cui trattasi. |
(6) |
È necessario che le misure in questione si applichino a partire dall’inizio della prossima campagna di commercializzazione, e cioè dal 1o settembre 2007. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il contingente tariffario annuale di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2184/96 è aperto il primo giorno di ogni campagna di commercializzazione per un quantitativo di 32 000 tonnellate di riso del codice NC 1006 di origine e provenienza egiziana.
Alle suddette importazioni si applica, a seconda dei casi, il dazio doganale fissato in conformità dell’articolo 11, 11 bis, 11 quater o 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003, ridotto del 25 %.
Il contingente reca il numero d’ordine 09.4094.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.
Articolo 2
1. La domanda di titolo di importazione riguarda un quantitativo non inferiore a 100 tonnellate e non superiore a 1 000 tonnellate.
In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.
2. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana per codice NC a otto cifre.
3. Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni venerdì (ora di Bruxelles).
Articolo 3
1. La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
a) |
nelle caselle 7 e 8 l’indicazione «Egitto» e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta; |
b) |
nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato. |
2. In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è pari al 25 % del dazio doganale calcolato in conformità agli articoli 11, 11 bis, 11 quater o 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003, in vigore il giorno della domanda.
Tuttavia l’importo della cauzione può essere inferiore, a seconda dei casi, a quelli indicati, rispettivamente, all’articolo 12, lettera a), e all’articolo 12, lettera a bis), del regolamento (CE) n. 1342/2003.
3. Se i quantitativi oggetto di una domanda nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, il coefficiente di attribuzione dei quantitativi oggetto di una domanda nel corso della settimana trascorsa e sospende fino alla fine del periodo contingentale la presentazione di nuove domande di titoli di importazione.
Le domande presentate per la settimana in corso sono considerate irricevibili.
Gli Stati membri accettano che gli operatori ritirino, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione, le domande di rilascio di titolo riguardanti quantitativi inferiori a 20 tonnellate.
4. Il titolo di importazione è rilasciato l’ottavo giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, il titolo di importazione è valido a decorrere dal giorno effettivo di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 fino alla fine del mese successivo.
Articolo 4
L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un documento di trasporto e di una prova dell’origine preferenziale, rilasciati in Egitto e relativi alla partita in questione, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 dell’accordo euromediterraneo.
Articolo 5
Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:
a) |
entro il primo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali su cui vertono le domande; |
b) |
entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali per i quali i titoli d’importazione sono stati rilasciati nonché dei quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma; |
c) |
entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nei mesi in questione non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione “negativa”. Tuttavia detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli. |
Articolo 6
Il regolamento (CE) n. 196/97 è abrogato.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(3) GU L 31 dell’1.2.1997, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
(5) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006.
(6) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(7) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 38.
ALLEGATO
Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
— |
: |
in bulgaro |
: |
Ставка на мито, намалена с 25 % (Регламент (ЕО) № 1002/2007) |
— |
: |
in spagnolo |
: |
Derecho de aduana reducido en un 25 % [Reglamento (CE) no 1002/2007] |
— |
: |
in ceco |
: |
Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 1002/2007) |
— |
: |
in danese |
: |
Told nedsat med 25 % (forordning (EF) nr. 1002/2007) |
— |
: |
in tedesco |
: |
um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 1002/2007) |
— |
: |
in estone |
: |
25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 1002/2007) |
— |
: |
in greco |
: |
Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1002/2007] |
— |
: |
in inglese |
: |
Duty reduced by 25 % (Regulation (EC) No 1002/2007) |
— |
: |
in francese |
: |
Droit réduit de 25 % [Règlement (CE) no 1002/2007] |
— |
: |
in irlandese |
: |
Laghdú 25 % ar dhleacht (Rialachán (CE) Uimh. 1002/2007) |
— |
: |
in italiano |
: |
Dazio ridotto del 25 % [regolamento (CE) n. 1002/2007] |
— |
: |
in lettone |
: |
Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 1002/2007) |
— |
: |
in lituano |
: |
25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 1002/2007) |
— |
: |
in ungherese |
: |
25 %-kal csökkentett vámtétel (1002/2007/EK rendelet) |
— |
: |
in maltese |
: |
Dazju mnaqqas b’25 % (Regolament (KE) Nru 1002/2007) |
— |
: |
in neerlandese |
: |
Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 1002/2007) |
— |
: |
in polacco |
: |
Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 1002/2007) |
— |
: |
in portoghese |
: |
Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 1002/2007] |
— |
: |
in rumeno |
: |
Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 1002/2007] |
— |
: |
in slovacco |
: |
Clo znížené o 25 % [nariadenie (ES) č. 1002/2007] |
— |
: |
in sloveno |
: |
Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 1002/2007) |
— |
: |
in finlandese |
: |
Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 1002/2007) |
— |
: |
in svedese |
: |
Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 1002/2007). |
DIRETTIVE
30.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/19 |
DIRETTIVA 2007/53/CE DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2007
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,
considerando quanto segue:
(1) |
I composti del fluoro sono elencati nell’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE e sono soggetti alle limitazioni e condizioni ivi indicate. Il comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC) è del parere che, se la sola fonte di esposizione al fluoruro sia il dentifricio contenente fluoro tra 1 000-1 500 ppm, esiste una preoccupazione minima che i bambini di età inferiore ai sei anni possano sviluppare la fluorosi, a condizione che tali dentifrici siano utilizzati seguendo le raccomandazioni. Quindi vanno modificati i numeri d’ordine da 26 a 43 e i numeri d’ordine 47 e 56 dell’allegato III, parte 1. |
(2) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE. |
(3) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2008, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni, insieme a una tabella di corrispondenza tra queste e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/22/CE della Commissione (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).
ALLEGATO
Ai numeri d’ordine da 26 a 43 e ai numeri d’ordine 47 e 56 della direttiva 76/768/CEE, allegato III, parte 1, è aggiunto il seguente testo dopo ogni voce nella colonna f:
«Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che “possono essere usati soltanto da persone adulte”), è d’obbligo la seguente etichettatura:
“Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.”»
30.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/21 |
DIRETTIVA 2007/54/CE DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2007
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,
considerando quanto segue:
(1) |
Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, sostituito dal Comitato scientifico per i prodotti di consumo (SCCP) in forza della decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha concluso che i potenziali rischi fossero preoccupanti. Il comitato ha quindi raccomandato alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per controllare l’uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli. |
(2) |
Il comitato scientifico per i prodotti di consumo ha inoltre raccomandato che si adottasse una strategia di valutazione della sicurezza generale delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente prescrizioni per testare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli in relazione alla loro potenziale genotossicità/mutagenicità. |
(3) |
Sentito il parere dell’SCCP la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che disciplini le sostanze impiegate nelle tinture per capelli e che obblighi l’industria a sottoporre alla valutazione dell’SCCP i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli. |
(4) |
Le sostanze per le quali non vengono presentati dati aggiornati relativi alla sicurezza, in base ai quali si possano effettuare valutazioni adeguate del rischio, vanno incluse nell’allegato II. |
(5) |
Tuttavia le sostanze 4,4’-Diamminodifenilammina e suoi sali; 4-Dietilammino-o-toluidina e suoi sali; N,N-Dietil-p-fenilendiammina e suoi sali; N,N-Dimetil-p-fenilendiammina e suoi sali; e Toluene-3,4-diammina e suoi sali sono attualmente elencate con i numeri di riferimento 8 e 9 nell’allegato III, parte 1, come voci generiche. Tali sostanze andrebbero quindi espressamente cancellate dalle voci generali dell’allegato III. È opportuno elencarle invece nell’allegato II. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati in questione. |
(6) |
La direttiva 76/768/CEE va quindi modificata di conseguenza. |
(7) |
I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 18 marzo 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 18 giugno 2008. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/22/CE della Commissione (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).
(2) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.
ALLEGATO
La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
1) |
all’allegato II vengono aggiunti i numeri d’ordine da 1244 a 1328:
|
2) |
l’allegato III è modificato come segue:
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
30.8.2007 |
IT |
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L 226/28 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 agosto 2007
relativa all’assegnazione all’Irlanda e al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi ai fini di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati in conformità dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 3983]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2007/593/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare i punti 11.4 e 11.5 dell’allegato IIA,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 specifica fra l’altro il numero massimo di giorni all’anno in cui un peschereccio comunitario può essere presente nel mare d’Irlanda detenendo a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi simili, ad eccezione delle sfogliare. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 consente alla Commissione di assegnare agli Stati membri sei o dodici giorni aggiuntivi nel mare d’Irlanda sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati. |
(3) |
Il 30 aprile 2007 l’Irlanda e il Regno Unito hanno presentato una proposta comune di tale progetto, che è stata approvata il 13 giugno 2007. |
(4) |
In considerazione del progetto pilota per il rafforzamento dei dati è opportuno assegnare ai pescherecci battenti bandiera irlandese o britannica sei o dodici giorni aggiuntivi nel mare d’Irlanda in funzione delle dimensioni delle maglie degli attrezzi da pesca detenuti a bordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per i pescherecci battenti bandiera irlandese o britannica che partecipano al progetto pilota per il rafforzamento dei dati presentato il 30 aprile 2007, il numero massimo di giorni in mare nella zona indicata al punto 2.1 c) dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007, conformemente alla tabella I di detto allegato, è aumentato di:
a) |
6 giorni per i pescherecci che detengono a bordo gli attrezzi indicati ai punti 4.1 a) iv) e 4.1 a) v) di detto allegato; |
b) |
12 giorni per i pescherecci che detengono a bordo gli attrezzi indicati al punto 4.1 a) dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007, ad eccezione degli attrezzi di cui ai punti 4.1 a) iv) e 4.1 a) v) del citato allegato. |
Articolo 2
1. Sette giorni dopo la pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’Irlanda e il Regno Unito presentano alla Commissione un elenco esaustivo dei pescherecci selezionati per la partecipazione al progetto pilota per il rafforzamento dei dati.
2. Solo i pescherecci che sono stati selezionati e hanno partecipato al progetto pilota fino alla sua conclusione beneficiano dell’assegnazione dei giorni aggiuntivi di cui all’articolo 1.
Articolo 3
Due mesi dopo la conclusione del progetto pilota per il rafforzamento dei dati l’Irlanda e il Regno Unito presentano alla Commissione una relazione sui risultati di detto progetto.
Articolo 4
La Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2007.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE
30.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/30 |
REGOLAMENTO FINANZIARIO APPLICABILE A EUROJUST
IL COLLEGIO DI EUROJUST,
Vista la decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, e in particolare l’articolo 37 di detta decisione,
Vista la decisione con cui la Commissione ha accordato deroghe richieste da Eurojust relativamente al regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,
Premesso che
(1) |
Eurojust è dotato di personalità giuridica ed ha piena responsabilità in merito alla stesura e all’attuazione del proprio bilancio. |
(2) |
È necessario fissare norme che disciplinino la stesura e per l’attuazione del bilancio di Eurojust, nonché norme che disciplinino la presentazione e la revisione dei conti annuali. |
(3) |
È altresì necessario definire i poteri e le responsabilità del collegio di Eurojust, dell’ordinatore, del contabile, dell’amministratore degli anticipi e del revisore interno. |
(4) |
Efficaci sistemi di controllo devono essere introdotti onde tutelare gli interessi finanziari della Comunità europea. |
(5) |
Poiché Eurojust è un organismo finanziato tramite una sovvenzione annuale elargita dalla Comunità, il calendario relativamente alla formulazione del bilancio, alla presentazione dei conti annuali e all’estinzione delle responsabilità deve essere uniformato alle disposizioni analoghe enunciate dal regolamento finanziario generale. |
(6) |
Per analoghi motivi, Eurojust dovrà osservare gli stessi obblighi imposti alle istituzioni della Comunità relativamente alla concessione di appalti pubblici e di concessioni. A questo proposito è sufficiente rimandare alle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale. |
(7) |
Il regolamento finanziario deve riflettere gli specifici requisiti di Eurojust quale unità istituita a promozione della collaborazione in ambito giudiziario. Esso deve quindi tenere in piena considerazione la natura delicata delle operazioni svolte da Eurojust, particolarmente per quanto concerne le indagini e i procedimenti giudiziari. |
(8) |
Il regolamento finanziario applicabile al bilancio di Eurojust deve essere adottato all’unanimità dal collegio, dopo debita consultazione della Commissione. |
(9) |
La Commissione ha espresso parere favorevole in merito al presente regolamento, comprese la sue differenze rispetto al regolamento finanziario quadro. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
OGGETTO
Articolo 1
Il presente regolamento specifica il principio e le norme essenziali in materia della formulazione e dell’attuazione del bilancio di Eurojust.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«Decisione Eurojust»: la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (1); |
2) |
«Eurojust»: l’unità di cooperazione giudiziaria costituita mediante la decisione Eurojust come organismo dell’Unione europea; |
3) |
«Collegio»: l’unità di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della decisione su Eurojus; |
4) |
«Direttore amministrativo»: la persona di cui all'articolo 29 e all'articolo 36, paragrafo 1, della decisione Eurojust; |
5) |
«Personale»: il direttore amministrativo nonché il personale di cui all’articolo 30 della decisione Eurojust; |
6) |
«Bilancio»: il bilancio di Eurojust, così come definito nell’articolo 34 della decisione Eurojust; |
7) |
«Autorità di bilancio»: il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea; |
8) |
«Regolamento finanziario generale»: il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2); |
9) |
«Regolamento finanziario quadro»: il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3); |
10) |
«Norme applicative per il regolamento finanziario generale»: le modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 come enunciato nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (4); |
11) |
«Norme di attuazione finanziaria per Eurojust»: le norme di attuazione per il presente regolamento finanziario; |
12) |
«Regole finanziarie di Eurojust»: la decisione Eurojust, il presente regolamento finanziario e le norme di attuazione finanziaria per Eurojust; |
13) |
«Statuto»: regolamenti e norme applicabili ai funzionari e alle altre persone alle dipendenze delle Comunità europee. |
TITOLO II
PRINCIPI DI BILANCIO
Articolo 3
Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l’esecuzione del bilancio rispettano i principi dell’unità e della verità di bilancio, dell’annualità, del pareggio, dell’unità di conto, dell’universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza.
CAPO 1
Principio dell’unità e verità di bilancio
Articolo 4
Il bilancio è l’atto che prevede e autorizza, per ogni esercizio, le entrate e le spese stimate necessarie per l’applicazione della decisione Eurojust.
Articolo 5
Il bilancio comprende:
a) |
entrate proprie in cui rientrano tutti i canoni, le tasse e, senza pregiudicare quanto enunciato nell’articolo 51, l’interesse che Eurojust può ricevere per servizi supplementari ai compiti ad esso affidati, nonché altre eventuali entrate; |
b) |
entrate in cui rientrano eventuali contributi finanziari dello Stato membro che accoglie l’organismo; |
c) |
una sovvenzione accordata dalle Comunità europee; |
d) |
entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche secondo l’articolo 19, paragrafo 1; |
e) |
le spese di Eurojust, comprese le spese amministrative. |
Articolo 6
1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio.
2. Nessuno stanziamento può essere iscritto nel bilancio se non corrisponde ad una spesa stimata necessaria.
3. Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio.
CAPO 2
Principio dell’annualità
Articolo 7
Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
Articolo 8
1. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati e stanziamenti non dissociati che danno luogo a stanziamenti d’impegno e a stanziamenti di pagamento.
2. Gli stanziamenti d’impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio in corso.
3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall’esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti.
4. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati. Le spese di funzionamento risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell’esercizio, sia in conformità degli usi locali sia perché relativi alla fornitura di materiale d’attrezzatura, sono imputate al bilancio dell’esercizio nel corso del quale sono effettuate.
Articolo 9
1. Le entrate di Eurojust di cui all’articolo 5 sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell’esercizio stesso.
2. Le entrate di Eurojust danno luogo a un importo equivalente di stanziamenti di pagamento.
3. Gli stanziamenti assegnati al bilancio a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio, e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.
4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici effettuati fino al 31 dicembre.
5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile al più tardi il 31 dicembre dell’esercizio stesso.
Articolo 10
1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell’esercizio per il quale sono stati iscritti vengono annullati.
Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all’esercizio successivo, adottata dal collegio entro il 15 febbraio conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 7.
2. Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono essere oggetto di riporto.
3. Per gli stanziamenti di impegno degli stanziamenti dissociati e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla fine dell’esercizio, il riporto può riguardare gli importi corrispondenti agli stanziamenti di impegno per cui è stata portata a termine entro il 31 dicembre la maggior parte delle fasi preparatorie all’atto di impegno, da definire nelle norme di attuazione finanziaria per Eurojust; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell’anno successivo.
4. Per gli stanziamenti di pagamento degli stanziamenti dissociati, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d’impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell’esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. Eurojust impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l’esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.
5. Gli stanziamenti non dissociati, corrispondenti a obblighi regolarmente assunti alla fine dell’esercizio, sono riportati di diritto solo all’esercizio successivo.
6. Gli stanziamenti riportati non impegnati al 31 marzo dell’esercizio n + 1 sono automaticamente annullati.
La contabilità permette di distinguere gli stanziamenti così riportati.
7. Gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all’articolo 19 sono oggetto di un riporto di diritto.
Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria.
Articolo 11
I disimpegni conseguenti alla mancata esecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati destinati, che intervengono nel corso degli esercizi successivi all’esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati impegnati, danno luogo all’annullamento degli stanziamenti corrispondenti.
Articolo 12
Gli stanziamenti che figurano in bilancio possono essere impegnati con effetto dal 1o gennaio, non appena il bilancio diventa definitivo.
Articolo 13
1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti che figurano sulla corrispondente linea di bilancio per l’esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell’ultimo bilancio regolarmente adottato.
2. Le spese che, come gli affitti, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1o dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo.
Articolo 14
1. Se il bilancio non è adottato all’inizio dell’esercizio, alle operazioni d’impegno e di pagamento relative a spese la cui imputazione su una linea di bilancio specifica sarebbe stata possibile a titolo dell’esecuzione dell’ultimo bilancio regolarmente adottato si applicano le norme qui di seguito.
2. Le operazioni d’impegno possono essere effettuate per capo entro il limite di un quarto degli stanziamenti complessivamente autorizzati per il capo in oggetto nell’esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.
Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente per capo entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il capo in oggetto nell’esercizio precedente.
Il limite degli stanziamenti previsti nello stato previsionale delle entrate e delle spese non può essere superato.
3. Su richiesta del direttore amministrativo, se la continuità dell’azione di Eurojust e le esigenze di gestione lo rendono necessario, il collegio può autorizzare, sia per le operazioni d’impegno che per le operazioni di pagamento, simultaneamente due o più dodicesimi provvisori oltre a quelli automaticamente disponibili a norma delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.
I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionati.
CAPO 3
Principio del pareggio
Articolo 15
1. Nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.
2. Gli stanziamenti di impegno non possono superare l’importo della sovvenzione comunitaria, più le entrate proprie e le altre eventuali entrate di cui all’articolo 5.
3. Eurojust non può sottoscrivere prestiti.
4. I fondi versati a Eurojust costituiscono, rispetto al bilancio di quest’ultimo, una sovvenzione per il pareggio del bilancio che ha il carattere di prefinanziamento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento finanziario generale.
Articolo 16
1. Se il saldo derivante dal conto profitti e perdite ai sensi dell’articolo 81 è positivo, esso viene rimborsato alla Commissione a concorrenza della sovvenzione comunitaria versata nel corso dell’esercizio. La parte del saldo che supera l’importo della sovvenzione comunitaria versata nel corso dell’esercizio è iscritta nel bilancio dell’esercizio successivo fra le entrate.
La differenza fra la sovvenzione comunitaria iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee e quella effettivamente versata è oggetto di un annullamento.
2. Se il saldo derivante dal conto profitti e perdite ai sensi dell’articolo 81 è negativo, esso viene iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo.
3. Le entrate o gli stanziamenti di pagamento sono iscritti in bilancio nel corso della procedura di bilancio mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa e, in corso di esecuzione del bilancio, mediante bilancio rettificativo.
CAPO 4
Principio dell’unità di conto
Articolo 17
Il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.
Per le esigenze di tesoreria, tuttavia, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l’amministratore degli anticipi sono autorizzati a effettuare operazioni nelle monete nazionali alle condizioni precisate nelle norme di attuazione finanziaria per Eurojust.
CAPO 5
Principio dell’universalità
Articolo 18
L’insieme delle entrate copre l’insieme degli stanziamenti di pagamento, salvo quanto disposto dall’articolo 19. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21.
Articolo 19
1. Hanno destinazione specifica le entrate che finanziano spese determinate, nella fattispecie:
a) |
le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati; |
b) |
le partecipazioni alle attività di Eurojust da parte degli Stati membri, dei paesi terzi o di organismi diversi ad azioni dell’organismo comunitario, a condizione che ciò sia previsto dall’accordo concluso fra Eurojust e gli Stati membri, i paesi terzi o gli organismi in questione. |
2. Qualsiasi entrata ai sensi del paragrafo 1 deve coprire la totalità delle spese dirette o indirette sostenute nel quadro dell’azione o della destinazione in oggetto.
3. Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1 una struttura d’accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.
Articolo 20
1. Il direttore amministrativo può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore di Eurojust, in particolare fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati.
2. L’accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all’autorizzazione del collegio, il quale si pronuncia entro due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda gli è stata presentata. Se il collegio non delibera entro tale termine, la liberalità si considera accettata.
Articolo 21
1. Le somme che possono essere detratte dall’importo delle domande di pagamento, delle fatture o degli estratti, che, in questo caso, sono oggetto di un ordine di pagamento al netto, sono definiti nelle norme di attuazione finanziaria per Eurojust.
Non sono iscritti nelle entrate di Eurojust gli sconti, i ristorni e ribassi dedotti da fatture e richieste di pagamento.
2. I prezzi di merci, altri prodotti o prestazioni forniti a Eurojust sono iscritti in bilancio per il loro importo integrale esentasse quando comprendono oneri fiscali che sono oggetto di rimborso:
a) |
da parte dello Stato membro ospite, in virtù dell’accordo in merito alla sede o sulla base di altre convenzioni pertinenti; |
b) |
oppure da parte di uno Stato membro o dei paesi terzi sulla base di altre convenzioni pertinenti. |
Gli oneri fiscali nazionali eventualmente sostenuti da Eurojust a titolo temporaneo in applicazione del primo trattino, sono iscritti su un conto provvisorio fino al loro rimborso da parte dello Stato interessato.
3. Un eventuale saldo negativo viene iscritto in quanto spesa nel bilancio.
4. Le differenze di cambio registrate nel corso dell’esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell’esercizio.
CAPO 6
Principio della specializzazione
Articolo 22
Gli stanziamenti nella loro totalità sono specificati per titolo e per capo; i capi sono suddivisi in articoli e in voci.
Articolo 23
1. Il direttore amministrativo può procedere a storni da articolo ad articolo all’interno di ciascun capo.
Egli/Ella informa al più presto il collegio degli storni effettuati in virtù del primo comma.
2. Il direttore amministrativo può procedere a storni da titolo a titolo e da capo a capo entro un limite globale del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio. Egli/Ella provvederà ad informare il collegio non appena possibile circa gli storni eseguiti da titolo a titolo e da capo a capo. Al di là del limite del 10 % degli stanziamenti, può proporre al collegio storni di stanziamenti da titolo a titolo oppure da capo a capo all’interno di un titolo. Il collegio dispone di un termine di un mese per opporsi a tali storni, trascorso il quale gli storni sono considerati adottati.
3. Le proposte di storni e gli storni effettuati conformemente al presente articolo sono accompagnate da giustificazioni adeguate e dettagliate da cui emerge l’esecuzione degli stanziamenti nonché le previsioni del fabbisogno fino a fine esercizio, tanto per le linee da rafforzare quanto per quelle da cui sono prelevati gli stanziamenti.
Articolo 24
1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione «per memoria» (p.m.).
2. Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che esse mantengano la loro destinazione.
CAPO 7
Principio della sana gestione finanziaria
Articolo 25
1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.
2. Secondo il principio dell’economia, i mezzi impiegati da Eurojust per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore.
Secondo il principio dell’efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.
Secondo il principio dell’efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.
3. Per tutti i settori di attività coperti dal bilancio sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e datati. La realizzazione di tali obiettivi viene controllata mediante indicatori di prestazione definiti per ciascuna attività e le informazioni relative sono trasmesse al collegio dal direttore amministrativo. Tali informazioni vengono trasmesse ogni anno entro i più brevi termini e figurano al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto preliminare di bilancio.
4. Per migliorare il processo di adozione delle decisioni, Eurojust procede a una valutazione regolare ex ante ed ex post dei programmi o delle azioni. Questa valutazione si applica a tutti i programmi e le attività che sono all’origine di spese consistenti; i relativi risultati vengono comunicati al collegio.
5. Gli obiettivi e i parametri di misurazione di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono applicabili alle attività concernenti casi.
CAPO 8
Principio della trasparenza
Articolo 26
1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.
2. Il bilancio e i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro un termine di due mesi a decorrere dalla loro adozione.
TITOLO III
FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO
CAPO 1
Formazione del bilancio
Articolo 27
1. Il bilancio è formato conformemente alle disposizioni della decisione Eurojust.
2. Ogni anno il direttore amministrativo redige e trasmette al collegio per sua approvazione una bozza di stato di previsione delle spese e delle entrate di Eurojust per l’esercizio successivo.
3. Da parte sua il collegio formula una stima delle spese e delle entrate di Eurojust, indicando inoltre gli orientamenti generali che le giustificano, sulla base della bozza redatta dal direttore amministrativo. Il collegio provvede a trasmettere della stima e detti orientamenti alla Commissione, al più tardi entro il 31 marzo.
4. Lo stato di previsione delle spese e delle entrate di Eurojust comprende:
a) |
una tabella dell’organico che fissa il numero di posti permanenti e temporanei, la cui presa a carico sarà autorizzata entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, per grado e per categoria; |
b) |
in caso di incremento del numero di posti, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti; |
c) |
una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni; |
5. Sulla base della suddetta stima, la Commissione propone, nell’ambito della bozza preliminare di bilancio generale per l’Unione europea, l’importo della sovvenzione annuale nonché i posti, di natura permanente o temporanea, trasmettendo tale proposta all’autorità di bilancio secondo quanto disposto dall’articolo 272 del trattato.
6. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico di Eurojust, nonché ogni eventuale modifica ad esso, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 1.
7. Prima dell’inizio dell’anno di bilancio, il collegio adotta il bilancio definitivo, nonché la tabella dell’organico, così come disposto dall’articolo 34, paragrafo 1, terza frase, nel testo della decisione Eurojust, sulla base della sovvenzione annuale e dei posti autorizzati dall’autorità di bilancio coerentemente con il paragrafo 6, adattandoli in virtù dei vari stanziamenti riconosciuti a Eurojust e ai fondi disponibili da altre fonti.
Articolo 28
Qualsiasi modifica del bilancio, nonché della tabella dell’organico, è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla procedura utilizzata per il bilancio iniziale, secondo le disposizioni della decisione Eurojust e dell’articolo 27.
CAPO 2
Struttura e presentazione del bilancio
Articolo 29
Il bilancio comporta uno stato delle entrate e uno stato delle spese.
Articolo 30
Nella misura in cui ciò sia giustificato dalle attività di Eurojust, lo stato delle spese deve essere presentato secondo una nomenclatura che prevede una classificazione per destinazione. Tale nomenclatura è definita da Eurojust e distingue chiaramente stanziamenti amministrativi e operativi.
Articolo 31
Il bilancio comporta:
1) |
nello stato delle entrate:
|
2) |
nello stato delle spese:
|
Articolo 32
1. La tabella dell’organico di cui all’articolo 27 comporta, per quanto concerne il numero di posti autorizzati a titolo dell’esercizio, il numero di posti autorizzati nel corso dell’esercizio precedente, nonché il numero di posti realmente messi a disposizione.
Essa costituisce, per Eurojust, un limite imperativo; nessuna nomina può esser fatta al di là di tale limite. Il collegio può tuttavia procedere a modifiche della tabella dell’organico, fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne per quanto riguarda i gradi A*16, A*15 e A*13, e rispettando una doppia condizione:
a) |
non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio completo; |
b) |
restare entro il limite del numero totale di posti autorizzati dalla tabella dell’organico. |
2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall’autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto.
TITOLO IV
ESECUZIONE DEL BILANCIO
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 33
Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore amministrativo, che esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente alle norme di attuazione finanziaria per Eurojust, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti assegnati.
Articolo 34
1. Il direttore amministrativo può delegare i suoi poteri d’esecuzione del bilancio al personale di Eurojust soggetto allo «statuto», alle condizioni specificate dalle regole finanziarie di Eurojust. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
2. Il delegatario può sottodelegare i poteri ricevuti alle condizioni precisate nelle norme di attuazione finanziaria per Eurojust. Ogni atto di sottodelega richiede l’accordo esplicito del direttore amministrativo.
Articolo 35
1. Qualsiasi agente finanziario quale definito al Capo 2 del presente titolo non può adottare alcun atto d’esecuzione del bilancio in cui i propri interessi e quelli di Eurojust potrebbero essere in conflitto. Qualora ciò si verificasse, l’agente è tenuto ad astenersi e ad informarne l’autorità competente.
2. Esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di una persona incaricata dell’esecuzione del bilancio o di un revisore interno è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d’interesse con il beneficiario.
3. L’autorità competente di cui al paragrafo 1 è il superiore gerarchico dell’agente in oggetto. Se quest’ultimo è il direttore amministrativo, l’autorità competente è il collegio.
Articolo 36
1. Il bilancio è eseguito dal direttore amministrativo nei servizi posti sotto la sua autorità.
2. Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell’autorità pubblica né l’esercizio di un potere discrezionale di valutazione.
CAPO 2
Agenti finanziari
Sezione 1 — Principio della separazione delle funzioni
Articolo 37
Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili fra loro.
Sezione 2 — L’ordinatore
Articolo 38
1. L’ordinatore è incaricato di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.
2. Per eseguire le spese, l’ordinatore procede agli impegni di bilancio e agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all’esecuzione degli stanziamenti.
3. L’esecuzione delle entrate comporta lo stabilimento delle previsioni di crediti, l’accertamento dei diritti da recuperare e l’emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.
4. L’ordinatore pone in atto norme minime stabilite dalle norme di attuazione finanziaria per Eurojust. Dette norme minime vengono formulate a loro volta sulla base di quelle fissate dalla Commissione per i propri servizi e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure di gestione e di controllo interno adeguati all’esecuzione dei suoi compiti, comprese eventualmente verifiche ex post.
In particolare l’ordinatore introduce, nell’ambito dei suoi servizi, una funzione di perizia tecnica e di consulenza destinata ad assisterlo nel controllo dei rischi connessi alle sue attività.
5. Prima che un’operazione venga autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari vengono verificati da agenti diversi da quello che ha avviato l’operazione. L’avvio e la verifica ex ante e ex post di un’operazione sono funzioni separate.
6. L’ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di discarico sull’esecuzione del bilancio.
Articolo 39
1. Con avvio di un’operazione di cui all’articolo 38, paragrafo 5, si deve intendere l’insieme delle operazioni preparatorie all’adozione degli atti di esecuzione di bilancio da parte degli ordinatori competenti di cui agli articoli 33 e 34.
2. Per verifica ex ante di un’operazione di cui all’articolo 38, paragrafo 5, si deve intendere l’insieme dei controlli ex ante eseguiti dall’ordinatore competente al fine di verificarne gli aspetti operativi e finanziari.
3. Ogni operazione è oggetto almeno di una verifica ex ante, volta in particolare ad accertare quanto segue:
a) |
la regolarità della spesa e la sua conformità alle disposizioni applicabili; |
b) |
l’applicazione del principio di sana gestione finanziaria di cui all’articolo 25. |
4. Le verifiche ex post sui documenti e, se necessario, in loco, mirano a verificare la corretta esecuzione delle operazioni finanziate dal bilancio e in particolare il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3. Tali verifiche possono essere organizzate a campione sulla base di un’analisi dei rischi.
5. I funzionari o altri agenti incaricati delle verifiche di cui ai paragrafi 2 e 4 sono diversi da quelli che eseguono i compiti di cui al paragrafo 1 e non sono subordinati a questi ultimi.
6. Ogni agente incaricato del controllo della gestione delle operazioni finanziarie deve disporre delle necessarie competenze professionali. Rispetta un codice specifico di deontologia professionale adottato da Eurojust e basato sulle norme adottate dalla Commissione per i propri servizi.
Articolo 40
1. L’ordinatore rende conto al collegio dell’esercizio delle sue funzioni sotto forma di una relazione annuale di attività (qui di seguito: «relazione dell’ordinatore»), accompagnata da informazioni finanziarie e di gestione. Tale relazione illustra i risultati delle sue operazioni rispetto agli obiettivi assegnatigli/le per attività non correlate a casi, i rischi associati a tali operazioni, l’utilizzo delle risorse a sua disposizione e il funzionamento del sistema di controllo interno. Il revisore interno ai sensi dell’articolo 71 prende nota della relazione annuale di attività, nonché degli altri elementi di informazione forniti.
2. Ogni anno, al più tardi il 15 giugno, il collegio trasmette all’autorità di bilancio e alla Corte dei conti un’analisi e una valutazione della relazione dell’ordinatore relativa all’esercizio precedente. Tale analisi e valutazione sono incluse nella relazione annuale di Eurojust, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo.
Articolo 41
Quando un agente impegnato nella gestione e nel controllo finanziari delle operazioni ritiene irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle norme professionali che egli/ella è tenuto a rispettare, una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia imposta dal suo superiore, ne informa per iscritto il direttore amministrativo e, in caso d’inerzia di quest’ultimo entro un termine ragionevole, l’istanza di cui all’articolo 47, paragrafo 4, nonché il collegio. In caso di attività illecita, frode o corruzione che potrebbero nuocere agli interessi della Comunità, informa le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.
Articolo 42
Nel caso in cui si proceda a una delega o sottodelega di poteri di esecuzione del bilancio, conformemente all’articolo 34, si applica agli ordinatori delegati o sottodelegati, mutatis mutandis, l’articolo 38, parafrafi 1, 2 e 3.
Sezione 3 — Il contabile
Articolo 43
1. Il collegio nomina un contabile soggetto allo statuto, che, nell’ambito di Eurojust, è incaricato di quanto segue:
a) |
provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati; |
b) |
preparare e presentare i conti, conformemente al Titolo VII; |
c) |
provvedere alla tenuta della contabilità conformemente al Titolo VII; |
d) |
attuare, conformemente al Titolo VII, le norme e i metodi contabili, nonché il piano contabile in conformità delle disposizioni adottate dal contabile della Commissione; |
e) |
definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; |
f) |
provvedere alla gestione della tesoreria. |
2. Il contabile ottiene dall’ordinatore, che ne garantisce l’affidabilità, tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di conti che riproducano un’immagine fedele del patrimonio di Eurojust e dell’esecuzione del bilancio.
3. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, nonché l’articolo 44, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. Egli/Ella è responsabile della custodia dei medesimi.
4. Ai fini dell’esercizio dei suoi compiti e se ciò si rivela indispensabile per l’esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti soggetti allo statuto, posti sotto la sua responsabilità gerarchica. Il contabile deve notificare con anticipo l’ordinatore della sua intenzione a procedere in tal senso.
5. L’atto di delega definisce i compiti, i diritti e gli obblighi conferiti ai delegatari.
Sezione 4 — L’Amministratore degli anticipi
Articolo 44
Se ciò si rivela indispensabile in vista del pagamento di spese di importo modesto, nonché della riscossione di altre entrate di cui all’articolo 5, possono essere create casse di anticipi che vengono alimentate dal contabile e che sono sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati da quest’ultimo.
L’importo massimo di ogni entrata o spesa che può essere versata dall’amministratore degli anticipi nei confronti di terzi non può superare un importo che deve essere precisato dalle norme di attuazione finanziaria per Eurojust per ogni voce di spesa o di entrata.
CAPO 3
Responsabilità degli agenti finanziari
Sezione 1 — Disposizioni generali
Articolo 45
1. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l’autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita agli ordinatori delegati o sottodelegati.
L’ordinatore può in qualsiasi momento ritirare il proprio accordo in merito a una sottodelega specifica.
2. Fatte salve eventuali misure disciplinari, il contabile può, in qualsiasi momento, essere sospeso dalle sue funzioni, temporaneamente o definitivamente, dal collegio.
Il collegio provvede a nominare un contabile provvisorio.
3. Fatte salve eventuali misure disciplinari, il contabile può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, gli amministratori di anticipi dalle loro funzioni.
Articolo 46
1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l’eventuale responsabilità penale degli agenti di cui all’articolo 45, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità o degli Stati membri.
2. Ogni ordinatore, contabile o amministratore di anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 47, 48 e 49. In caso di attività illecita, frode o corruzione che potrebbero nuocere agli interessi della Comunità, si adiscono le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.
Sezione 2 — Norme applicabili all’ordinatore e agli ordinatori delegati e sottodelegati
Articolo 47
1. L’ordinatore è responsabile sotto il profilo patrimoniale, conformemente allo statuto. A questo titolo egli/ella può essere tenuto/a a riparare la totalità del danno subito dalle Comunità a causa di colpe personali gravi commesse nell’esercizio o in occasione delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da riscuotere o emette gli ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza osservare il presente regolamento finanziario e le norme di attuazione finanziaria per Eurojust.
Lo stesso quando, a seguito di una sua colpa personale grave, egli/ella trascura di compilare un atto che dia origine ad un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l’emissione di ordini di riscossione oppure trascura o ritarda, senza giustificato motivo, di emettere ordini di pagamento che possono comportare una responsabilità civile per l’agenzia nei confronti di terzi.
2. Quando un ordinatore delegato o sottodelegato ritiene che una decisione di propria competenza sia inficiata d’irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informa per iscritto l’autorità delegante. Se l’autorità delegante dà istruzione, per iscritto e indicando la motivazione, all’ordinatore delegato o sottodelegato di eseguire tale decisione, quest’ultimo, che deve eseguirla, è esente da responsabilità.
3. In caso di delega, l’ordinatore resta responsabile dell’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell’ordinatore delegato.
4. L’istanza istituita dalla Commissione conformemente all’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale al fine di determinare l’esistenza di una irregolarità finanziaria e le sue eventuali conseguenze, può esercitare nei confronti di Eurojust le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione, se così decide il collegio.
In mancanza di tale decisione, il collegio istituisce un’istanza specializzata, indipendente a livello funzionale, in questo settore.
Sulla base del parere di quest’istanza, il direttore amministrativo decide l’avvio di una procedura disciplinare o pecuniaria. Se l’istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all’ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione accompagnata da raccomandazioni. Se tale parere chiama in causa il direttore amministrativo, l’istanza lo trasmette al collegio e al revisore interno della Commissione.
5. Ogni agente può essere tenuto a riparare, in toto o in parte, il danno subito da Eurojust a causa di errori personale gravi da lui commessi nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni coerentemente con lo statuto.
La decisione motivata viene prese dall’autorità che ha il potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dallo statuto.
Sezione 3 — Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori di anticipi
Articolo 48
Il contabile risponde sotto il profilo disciplinare o patrimoniale, conformemente allo statuto, in particolare nelle fattispecie seguenti:
a) |
la perdita o il deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o la responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza; |
b) |
la modifica di conti bancari o di conti correnti postali senza preventiva notifica all’ordinatore; |
c) |
recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento; |
d) |
mancato incasso di entrate dovute. |
Articolo 49
L’amministratore di anticipi risponde sotto il profilo disciplinare o patrimoniale, conformemente allo statuto, in particolare nelle fattispecie seguenti:
a) |
la perdita o il deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o la responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza; |
b) |
l’impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua; |
c) |
il pagamento a favore di un destinatario diverso dagli aventi diritto; |
d) |
mancato incasso di entrate dovute. |
CAPO 4
Operazioni di entrate
Sezione 1 — Disposizioni generali
Articolo 50
Eurojust presenta alla Commissione, alle condizioni e alle scadenze con essa convenute, delle richieste di pagamento della totalità o di una parte della sovvenzione comunitaria, corredate da una previsione di tesoreria.
Articolo 51
I fondi versati ad Eurojust dalla Commissione a titolo della sovvenzione producono interessi a vantaggio del bilancio generale.
Sezione 2 — Previsione di crediti
Articolo 52
Ogni misura o situazione costitutiva di un credito di Eurojust o di una sua modifica è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell’ordinatore competente.
Sezione 3 — Accertamento dei crediti
Articolo 53
1. L’accertamento di un credito è l’atto dell’ordinatore o dell’ordinatore delegato avente il seguente oggetto:
a) |
verifica dell’esistenza dei debiti a carico del debitore; |
b) |
determinazione o verifica dell’esistenza e dell’importo del debito; |
c) |
verifica dell’esigibilità del debito. |
2. Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile deve essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione trasmesso al contabile, accompagnato da una nota di addebito inviata al debitore. Questi due atti sono stabiliti e inviati dall’ordinatore competente.
3. Fatte salve le disposizioni regolamentari, contrattuali o convenzionali applicabili, qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza fissata nella nota di addebito produce interessi conformemente alle norme applicative per il regolamento finanziario generale.
4. In casi debitamente giustificati, alcune entrate correnti possono essere oggetto di accertamenti provvisori.
Un accertamento provvisorio copre più recuperi singoli che non devono essere pertanto oggetto di un accertamento individuale.
Prima della chiusura dell’esercizio, l’ordinatore è tenuto a effettuare le modifiche degli accertamenti provvisori affinché questi corrispondano ai crediti realmente accertati.
Sezione 4 — Emissione degli ordini di riscossione
Articolo 54
L’emissione dell’ordine di riscossione è l’atto con il quale l’ordinatore competente impartisce al contabile l’istruzione di recuperare un credito accertato.
Sezione 5 — Recupero
Articolo 55
1. Gli importi indebitamente pagati sono ricuperati.
2. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall’ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l’afflusso delle entrate di Eurojust e a vigilare sulla tutela dei suoi diritti.
3. Quando l’ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria.
La rinuncia a recuperare un credito accertato si manifesta mediante una decisione dell’ordinatore, che deve essere motivata. L’ordinatore non può delegare questa decisione.
La decisione di rinuncia specifica le azioni esplicate ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata.
4. L’ordinatore competente annulla un credito accertato quando si constata che un credito non era stato correttamente accertato a causa di un errore di diritto o di fatto. L’annullamento si manifesta mediante una decisione dell’ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata.
5. L’ordinatore competente adegua in aumento o in diminuzione l’importo di un credito accertato quando l’importo del credito debba essere modificato a seguito della scoperta di un errore materiale, sempre che questa correzione non comporti la rinuncia al diritto accertato a favore di Eurojust. L’adeguamento viene effettuato mediante una decisione dell’ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata.
Articolo 56
1. Il recupero è effettivo quando il contabile effettua la registrazione nei conti e ne informa l’ordinatore competente.
2. Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile dà luogo al rilascio di una ricevuta.
Articolo 57
1. Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l’ordinatore competente e avvia immediatamente la procedura di recupero, con qualsiasi via legale, compresa, se necessario, la compensazione, e se questa non è possibile, con l’esecuzione forzata.
2. Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti di Eurojust se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti di Eurojust, a condizione che la compensazione sia giuridicamente possibile.
Articolo 58
Il contabile, in collegamento con l’ordinatore competente, può accordare una dilazione per il pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alle due condizioni che seguono:
a) |
il debitore si impegna a pagare gli interessi al tasso previsto dalle norme applicative per il regolamento finanziario generale per tutto il periodo della dilazione accordata a partire dalla data di scadenza originaria; |
b) |
costituisce, per tutelare i diritti di Eurojust, una garanzia finanziaria che copra il debito sia in capitale che in interessi. |
Sezione 6 — Disposizioni specifiche applicabili alle tasse e ai canoni
Articolo 59
Se Eurojust percepisce tasse e canoni di cui all’articolo 5, lettera a, essi sono oggetto di una stima globale provvisoria all’inizio di ogni esercizio. La determinazione degli importi esigibili e del recupero deve avvenire coerentemente con le disposizioni degli articoli da 53 a 58.
CAPO 5
Operazioni di spesa
Articolo 60
1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.
2. Ogni impegno di spesa deve essere preceduto da una decisione di finanziamento. Fatte salve le attività non correlate a casi.
3. Il programma di lavoro di Eurojust vale quale decisione di finanziamento per le attività di cui si occupa, a condizione che esse siano chiaramente individuate e che siano esattamente definiti dei criteri di inquadramento.
4. Gli stanziamenti amministrativi possono essere eseguiti senza che siano preceduti da una decisione di finanziamento.
Sezione 1 — Impegno delle spese
Articolo 61
1. L’impegno di bilancio consiste nell’operazione di imputazione degli stanziamenti necessari per procedere all’esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.
2. L’impegno giuridico è l’atto con il quale l’ordinatore competente crea o accerta un’obbligazione dalla quale risulta un onere per il bilancio.
3. L’impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l’importo della spesa sono determinati.
4. L’impegno di bilancio è globale, quando almeno uno degli elementi necessari a definire l’impegno come specifico rimane indeterminato.
5. L’impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire spese correnti di natura amministrativa di cui né l’importo né i beneficiari finali sono determinati in modo definitivo.
L’impegno di bilancio accantonato è attuato o con la conclusione di uno o più impegni giuridici specifici che costituiscono il diritto a pagamenti ulteriori, oppure, in taluni casi eccezionali riguardanti le spese di gestione del personale, direttamente con i pagamenti.
Articolo 62
1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l’ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.
2. Gli impegni giuridici specifici relativi a impegni di bilancio specifici o provvisori vengono conclusi al più tardi il 31 dicembre dell’anno n.
Alla scadenza dei periodi di cui al primo comma, il saldo non coperto da un impegno giuridico di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall’ordinatore competente.
3. Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione interessa più di un esercizio e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d’esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria.
Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data limite per l’esecuzione sono oggetto di disimpegno, a norma dell’articolo 11.
Articolo 63
Quando procede all’adozione di un impegno di bilancio, l’ordinatore competente verifica quanto segue:
a) |
l’esattezza dell’imputazione di bilancio; |
b) |
la disponibilità degli stanziamenti; |
c) |
la conformità della spesa alle norme finanziarie per Eurojust; |
d) |
il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. |
Sezione 2 — Convalida delle spese
Articolo 64
La convalida di una spesa è l’atto dell’ordinatore competente avente il seguente oggetto:
a) |
accerta l’esistenza dei diritti del creditore; |
b) |
verifica le condizioni di esigibilità del credito; |
c) |
determina o verifica la realtà e l’importo del credito. |
Articolo 65
1. Qualsiasi convalida di una spesa si basa su documenti giustificativi che attestino i diritti del creditore sulla base dell’accertamento di servizi effettivamente resi, di forniture effettivamente consegnate o di lavori effettivamente eseguiti o ancora sulla base di altri titoli che giustifichino il pagamento.
2. La decisione di convalida avviene con la firma di un «visto per pagamento» da parte dell’ordinatore competente.
3. In un sistema non automatizzato, il «visto per pagamento» è costituito da un timbro con la firma dell’ordinatore competente. In un sistema automatizzato, il «visto per pagamento» è costituito da una convalida coperta da parola d’accesso personale dell’ordinatore competente.
Sezione 3 — Autorizzazione delle spese
Articolo 66
1. L’autorizzazione delle spese è l’atto con il quale l’ordinatore competente dà al contabile, mediante l’emissione di un ordine di pagamento, l’istruzione di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.
2. L’ordine di pagamento è datato e firmato dall’ordinatore competente, quindi trasmesso al contabile. I documenti giustificativi sono conservati dall’ordinatore competente in conformità dell’articolo 38, paragrafo 6.
3. Se necessario, l’ordine di pagamento trasmesso al contabile è accompagnato da un attestato che certifica l’iscrizione dei beni negli inventari di cui all’articolo 90, paragrafo 1.
Sezione 4 — Pagamento delle spese
Articolo 67
1. Il pagamento deve basarsi sulla prova dell’effettiva realizzazione dell’azione corrispondente, secondo le disposizioni dell’atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario generale e del contratto o della convenzione di sovvenzione, e consiste in uno dei seguenti atti:
a) |
il pagamento della totalità degli importi dovuti; |
b) |
il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:
|
I prefinanziamenti sono imputati in toto o in parte sui pagamenti intermedi.
Il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi è imputato sul pagamento dei saldi.
2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamenti di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell’esecuzione.
Articolo 68
Il pagamento delle spese è effettuato dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.
Sezione 5 — Termini per le operazioni di spesa
Articolo 69
Le operazioni di convalida, autorizzazione, nonché di pagamento delle spese devono essere eseguite entro i termini e ai sensi delle norme applicative per il regolamento finanziario generale.
CAPO 6
Sistemi informatici
Articolo 70
Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.
CAPO 7
Il revisore interno
Articolo 71
Eurojust dispone di una funzione di revisione interna. Il revisore interno viene nominato ed esercita le proprie funzioni ai sensi dell’articolo 38, paragrafi 2 e 3, della decisione Eurojust.
Articolo 72
1. Il revisore interno consiglia indipendentemente Eurojust riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
È incaricato di:
a) |
verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati; |
b) |
valutare l’adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo interno relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio. |
2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull’insieme delle attività e dei servizi di Eurojust. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l’esercizio delle sue funzioni.
3. Il revisore interno presenta una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni al collegio e al direttore amministrativo, i quali provvedono a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili.
4. Il revisore interno presenta a Eurojust una relazione annuale che indica in particolare il numero e il tipo dei controlli interni effettuati, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste raccomandazioni. La relazione annuale illustra inoltre i problemi sistemici individuati dall’istanza specializzata, istituita in applicazione dell’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale.
5. Eurojust trasmette ogni anno all’autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal proprio direttore amministrativo che sintetizza il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni.
6. Questo articolo non si applica alle attività e ai documenti correlati a casi.
Articolo 73
La responsabilità del revisore interno nell’esercizio delle sue funzioni è determinata conformemente alle norme di attuazione finanziaria per Eurojust, ai sensi dell’articolo 87 del regolamento finanziario generale.
TITOLO V
AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
Articolo 74
1. Per quanto riguarda le procedure d’aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale, nonché delle sue modalità di esecuzione.
2. Fatte salve le suddette disposizioni, Eurojust ha diritto ad aderire alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici adottate dallo Stato ospite o ad altro organismo comunitario od organizzazione internazionale, e inoltre a trarre beneficio da dette procedure, purché esse applichino norme in grado di offrire garanzie equiparabili alle norme vigenti in ambito internazionale, particolarmente per quanto concerne trasparenza, assenza di discriminazione e prevenzione di conflitti di interessi.
3. Il direttore amministrativo è la sola persona autorizzata a riconoscere l’equivalenza delle garanzie rispetto alle norme adottate in ambito internazionale.
TITOLO VI
SOVVENZIONI CONCESSE DA EUROJUST
Articolo 75
Quando Eurojust concede delle sovvenzioni ad enti pubblici nei riguardi dell’esecuzione delle sue funzioni, conformemente all’articolo 3 della decisione Eurojust, o nei riguardi dell’esecuzione di compiti della rete giudiziaria europea, coerentemente con l’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), della decisione Eurojust, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale.
TITOLO VII
RENDICONTO E CONTABILITÀ
CAPO 1
Rendiconto
Articolo 76
I conti annuali di Eurojust comprendono:
a) |
gli stati finanziari di Eurojust; |
b) |
gli stati sull’esecuzione del bilancio. I conti di Eurojust sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. |
Articolo 77
I conti devono essere regolari, veritieri e completi e devono fornire un’immagine fedele di quanto segue:
a) |
per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell’attivo e nel passivo e dei flussi di cassa; |
b) |
per le relazioni sull’esecuzione del bilancio, degli elementi dell’esecuzione del bilancio in entrate e in spese. |
Articolo 78
Gli stati finanziari sono stabiliti sulla base dei principi contabili generalmente ammessi, quali precisati nelle norme applicative per il regolamento finanziario generale, vale a dire:
a) |
la continuità delle attività, |
b) |
la prudenza, |
c) |
la costanza dei metodi contabili, |
d) |
la comparabilità delle informazioni, |
e) |
l’importanza relativa, |
f) |
la non compensazione, |
g) |
la preminenza della realtà sull’apparenza, |
h) |
la contabilità per competenza. |
Articolo 79
1. Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell’esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d’incasso.
2. Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all’articolo 132 del regolamento finanziario generale.
Articolo 80
1. Gli stati finanziari sono presentati in euro e comprendono quanto segue:
a) |
il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell’esercizio trascorso; sono presentati secondo la struttura stabilita dalla direttiva del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività di Eurojust; |
b) |
la tabella dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell’esercizio e la situazione finale di tesoreria; |
c) |
la situazione di variazione del patrimonio netto che presenta in modo dettagliato gli aumenti e le diminuzioni, intervenuti nel corso dell’esercizio, di ogni elemento dei conti del capitale. |
2. L’allegato agli stati finanziari completa e commenta le informazioni presentate negli stati di cui al paragrafo 1 e fornisce tutte le informazioni complementari previste dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, quando tali informazioni sono pertinenti in relazione alle attività di Eurojust.
Articolo 81
Le relazioni sull’esecuzione del bilancio sono presentate in euro. Esse comprendono:
a) |
il conto del risultato dell’esecuzione del bilancio che ricapitola la totalità delle operazioni di bilancio dell’esercizio in entrate e in spese, presentato secondo la stessa struttura del bilancio. |
b) |
l’allegato al conto del risultato dell’esecuzione del bilancio, che ne completa e commenta le informazioni. |
Articolo 82
Il contabile comunica, entro il 1o marzo che segue l’esercizio chiuso, i propri conti provvisori accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio in questione al contabile della Commissione affinché quest’ultimo possa procedere al consolidamento contabile, previsto all’articolo 128 del regolamento finanziario generale.
Articolo 83
1. La Corte dei conti formula, entro e non oltre il 15 giugno, le proprie osservazioni in merito ai conti provvisori di Eurojust.
2. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Eurojust, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi di Eurojust sotto la sua responsabilità e li trasmette al collegio, che formula un parere su tali conti.
3. Il direttore amministrativo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del collegio, entro il 1o luglio che segue l’esercizio chiuso, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio. I suddetti documenti devono essere trasmessi entro due settimane se la ricevuta delle osservazioni della Corte dei conti avviene dopo il 15 giugno.
4. I conti definitivi di Eurojust sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31 ottobre che segue l’esercizio chiuso.
5. Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre.
CAPO 2
Contabilità
Sezione 1 — Disposizioni comuni
Articolo 84
1. La contabilità di Eurojust è il sistema di organizzazione dell’informazione di bilancio e finanziaria che permette di osservare, classificare e registrare dati in cifre.
2. La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.
3. I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell’esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al Capo 1.
4. I paragrafi 2 e 3 non ostano alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell’ordinatore.
Articolo 85
Le norme e i metodi contabili, nonché il piano contabile armonizzato che deve essere applicato da Eurojust sono adottati dal contabile della Commissione, conformemente all’articolo 133 del regolamento finanziario generale.
Sezione 2 — Contabilità generale
Articolo 86
La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Eurojust.
Articolo 87
1. I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.
2. Ogni scrittura contabile, comprese le correzioni contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.
3. Il sistema contabile deve permettere di riprodurre tutte le scritture contabili.
Articolo 88
Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto definitivo, il contabile di Eurojust procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell’esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.
Sezione 3 — Contabilità di bilancio
Articolo 89
1. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l’esecuzione del bilancio.
2. A norma del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d’esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al Titolo IV del presente regolamento.
CAPO 3
Inventari delle immobilizzazioni
Articolo 90
1. Eurojust tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio di Eurojust.
Eurojust verifica la concordanza tra le scritture d’inventario e la situazione di fatto.
2. Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata.
TITOLO VIII
CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO
CAPO 1
Controllo esterno
Articolo 91
La Corte dei conti garantisce il controllo dei conti di Eurojust, ai sensi dell’articolo 248 del trattato CE.
Articolo 92
1. Eurojust comunica alla Corte dei conti il bilancio definitivamente adottato. Esso informa quest’ultima, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutte le iniziative prese in esecuzione degli articoli 10, 14, 19 e 23.
2. Eurojust trasmette alla Corte dei conti la normativa finanziaria che esso adotta.
3. La designazione degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori di anticipi, nonché le deleghe a norma dell'articolo 34, dell'articolo 43, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 44, sono notificate alla Corte dei conti.
Articolo 93
Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 139 a 144 del regolamento finanziario generale. Detto controllo avviene in modo da salvaguardare i dati di natura delicata relativi a casi.
CAPO 2
Discarico
Articolo 94
1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore amministrativo, entro il 30 aprile dell’anno n + 2, sull’esecuzione del bilancio dell’esercizio n.
2. Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano il direttore amministrativo dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.
3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, il direttore amministrativo si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.
Articolo 95
1. La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese di Eurojust, nonché il relativo saldo, e l’attivo e il passivo di Eurojust descritti nel bilancio finanziario.
2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari di Eurojust. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte del direttore amministrativo di Eurojust, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all’esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
3. Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto.
Articolo 96
1. Il direttore amministrativo adotta ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio, tenendo in debita considerazione gli incarichi affidati a Eurojust.
2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore amministrativo riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti. Ne trasmette copia alla Commissione e alla Corte dei conti.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 97
1. L'articolo 40 e l'articolo 72, paragrafo 5, si applicano per la prima volta in relazione all’anno di bilancio 2003.
2. I termini di cui all’articolo 83, si applicano per la prima volta in relazione all’esercizio 2005.
Per gli esercizi precedenti, i termini fissati sono i seguenti:
a) |
15 settembre per l’articolo 83, paragrafo 3; |
b) |
30 novembre per l’articolo 83, paragrafo 4; |
c) |
31 ottobre per l’articolo 83, paragrafo 5. |
Articolo 98
Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono abilitati a farsi comunicare qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.
Articolo 99
Il collegio, su proposta del direttore amministrativo, adotta, per quanto necessario, le modalità di esecuzione del regolamento finanziario di Eurojust.
Articolo 100
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto all’Aia, il 20 aprile 2006.
Il presidente del collegio
M. G. KENNEDY
(1) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44).
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.