ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 217

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
22 agosto 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 974/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 975/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota per il periodo dal 1o agosto al 30 settembre 2007

3

 

*

Regolamento (CE) n. 976/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, gli importi dell’aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche e dell’aiuto al reimpianto dei vigneti colpiti dalla fillossera

7

 

*

Regolamento (CE) n. 977/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele

9

 

*

Regolamento (CE) n. 978/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2273/2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità

11

 

*

Regolamento (CE) n. 979/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di carni suine originarie del Canada

12

 

*

Regolamento (CE) n. 980/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, che dispone misure speciali per la gestione del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese dal mese di settembre al mese di dicembre 2007, modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 e deroga a tale regolamento

18

 

*

Regolamento (CE) n. 981/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1489/2006 che fissa, per l’esercizio contabile 2007 del FEAGA, il tasso d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

21

 

*

Regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pimentón de la Vera (DOP) — Karlovarský suchar (IGP) — Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)]

22

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/567/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 agosto 2007, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca nel 2007 [notificata con il numero C(2007) 3747]

24

 

 

2007/568/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 agosto 2007, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all'eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito nel 2006 [notificata con il numero C(2007) 3891]

33

 

 

2007/569/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 agosto 2007, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2007 [notificata con il numero C(2007) 3892]

34

 

 

2007/570/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 agosto 2007, recante modifica della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2007) 3902]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.8.2007   

IT

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L 217/1


REGOLAMENTO (CE) N. 974/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

28,3

TR

69,6

XK

48,8

XS

42,4

ZZ

47,3

0707 00 05

TR

124,4

ZZ

124,4

0709 90 70

TR

85,9

ZZ

85,9

0805 50 10

AR

65,8

UY

58,9

ZA

57,6

ZZ

60,8

0806 10 10

EG

236,6

TR

104,1

US

164,8

ZZ

168,5

0808 10 80

AR

47,4

BR

77,5

CL

78,0

CN

77,4

NZ

88,9

US

97,0

ZA

88,0

ZZ

79,2

0808 20 50

AR

52,9

CN

21,3

NZ

109,7

TR

130,0

ZA

104,1

ZZ

83,6

0809 30 10, 0809 30 90

TR

143,0

US

172,7

ZA

80,5

ZZ

132,1

0809 40 05

IL

153,7

ZZ

153,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


22.8.2007   

IT

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L 217/3


REGOLAMENTO (CE) N. 975/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2007

recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota per il periodo dal 1o agosto al 30 settembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 12, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 l’isoglucosio prodotto in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 7 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro limiti quantitativi da fissare.

(2)

Le esportazioni dalla Comunità rappresentano una parte consistente dell’attività economica di alcuni produttori comunitari di isoglucosio, i quali hanno creato dei mercati tradizionali anche al di fuori della Comunità. Le esportazioni di isoglucosio verso questi mercati potrebbero essere economicamente vitali anche senza l’assegnazione di restituzioni all’esportazione. A tal fine è necessario fissare un limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota in modo che i produttori comunitari interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali.

(3)

Per il periodo dal 1o agosto al 30 settembre 2007 si stima che se si fissa il limite quantitativo a 20 000 tonnellate in sostanza secca, le esportazioni di isoglucosio fuori quota corrisponderebbero alla domanda del mercato.

(4)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (2) prevedeva un ritiro preventivo di determinati quantitativi di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007. Le imprese interessate potevano chiedere che i quantitativi della loro produzione a cui si applicava la misura in questione fossero considerati in tutto o in parte prodotti fuori delle loro rispettive quote, il che apriva alle imprese suddette le possibilità previste dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda la produzione fuori quota. Tali richieste avrebbero dovuto essere presentate prima del 31 gennaio 2007. Per permettere alle imprese interessate di presentare dette richieste con riferimento all’isoglucosio da esportare entro il limite quantitativo stabilito per le esportazioni di isoglucosio fuori quota, occorre fissare un termine supplementare per la presentazione delle richieste in questione.

(5)

Per garantire una corretta gestione, impedire la speculazione e prevedere controlli efficaci, occorre stabilire le modalità relative alla presentazione di domande di titoli.

(6)

Per ridurre al minimo il rischio di frode ed impedire qualsiasi abuso connesso con eventuali reimportazioni o reintroduzioni nella Comunità degli sciroppi di isoglucosio occorre escludere dalle destinazioni ammissibili per le esportazioni di isoglucosio fuori quota alcuni paesi dei Balcani occidentali. Tuttavia, è opportuno che questa esclusione non si applichi ai paesi della regione le cui autorità sono tenute a rilasciare un certificato di esportazione a conferma dell’origine dei prodotti dello zucchero o dell’isoglucosio da esportare verso la Comunità, perché i rischi di frode sono più limitati.

(7)

Per assicurare la coerenza con le disposizioni relative alle esportazioni nel settore dello zucchero previste dal regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (3) e dal regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (4), occorre escludere per le esportazioni di isoglucosio fuori quota anche alcune destinazioni vicine.

(8)

Per evitare il rischio di reimportazione e, più in particolare, per assicurare il rispetto delle norme specifiche relative alle merci in reintroduzione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5), e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6), è necessario che gli Stati membri prendano le necessarie misure di controllo.

(9)

Oltre alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (7), occorre prevedere disposizioni di applicazione supplementari per la gestione del limite quantitativo da fissare con il presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per la domanda di titoli di esportazione.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota

1.   Per il periodo dal 1o agosto al 30 settembre 2007, il limite quantitativo di cui all’articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006, è di 20 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

2.   Sono consentite esportazioni entro questo limite quantitativo per tutte le destinazioni eccetto le seguenti:

a)

Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, San Marino, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Heligoland, la Groenlandia, le Isole Færøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

3.   Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono consentite solo per prodotti:

a)

ottenuti per isomerizzazione del glucosio;

b)

contenenti in peso, allo stato secco, almeno il 41 % di fruttosio;

c)

il cui tenore totale in peso, allo stato secco, di polisaccaridi e oligosaccaridi, ivi compresi i di- o trisaccaridi, non sia superiore all’8,5 %.

Il tenore di sostanza secca dell’isoglucosio è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1 oppure, per i prodotti di consistenza molto elevata, mediante essiccazione.

4.   In deroga al termine stabilito nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 493/2006, le imprese la cui produzione di isoglucosio ha superato la soglia indicata in detto paragrafo possono presentare, prima del 30 settembre 2007, richiesta che la parte della loro produzione di isoglucosio che supera la soglia di cui sopra sia considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota.

Articolo 2

Titoli di esportazione

1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le esportazioni entro il limite quantitativo fissato dall’articolo 1, paragrafo 1, sono soggette alla presentazione di un titolo di esportazione ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (8), del regolamento (CE) n. 951/2006 e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione (9).

2.   In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di esportazione non sono trasferibili.

Articolo 3

Domanda di titoli di esportazione

1.   Le domande di titoli di esportazione entro il limite quantitativo fissato dall’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento possono essere presentate soltanto da produttori di isoglucosio accreditati a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 ed ai quali è stata assegnata una quota di isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2006/2007, a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento.

2.   Le domande di titoli di esportazione sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro nel quale al richiedente è stata assegnata una quota di isoglucosio.

3.   Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla sospensione del rilascio dei titoli, a norma dell’articolo 8.

4.   I richiedenti possono presentare una sola domanda alla settimana.

5.   Il quantitativo oggetto della domanda di titolo di esportazione è pari o inferiore a 5 000 tonnellate.

6.   La domanda è corredata della prova di costituzione della cauzione di cui all’articolo 4.

7.   Nella casella 20 della domanda di titolo di esportazione e del titolo stesso è riportata la seguente dicitura:

«isoglucosio fuori quota per esportazione senza restituzione».

Articolo 4

Cauzione relativa al titolo di esportazione

1.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 951/2006, il richiedente costituisce una cauzione di importo pari a 11 EUR per 100 kg di isoglucosio in sostanza secca netta.

2.   La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata la domanda di titolo.

3.   La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata alle condizioni indicate all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000:

a)

per il quantitativo per il quale il richiedente ha rispettato, ai sensi dell’articolo 31, lettera b), e dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l’obbligo di esportare derivante dai titoli rilasciati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento; e

b)

per il quale il richiedente ha fornito la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stato rilasciato il titolo di esportazione, che per il quantitativo di isoglucosio di cui trattasi sono state espletate le formalità doganali per l’importazione nel luogo di destinazione dell’esportazione, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (10).

Articolo 5

Comunicazioni degli Stati membri

1.   Entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di isoglucosio per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione nella settimana precedente.

I quantitativi oggetto di domande sono ripartiti per codice NC di otto cifre. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli di esportazione.

2.   La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti titoli di esportazione.

Articolo 6

Rilascio e validità dei titoli

1.   I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, se del caso tenendo conto della percentuale di accettazione fissata dalla Commissione a norma dell’articolo 8.

2.   Il primo giorno lavorativo di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di isoglucosio per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione nella settimana precedente.

3.   I titoli di esportazione rilasciati entro il limite quantitativo fissato dall’articolo 1, paragrafo 1, sono validi fino al 30 settembre 2007.

4.   Ogni Stato membro tiene una registrazione dei quantitativi di isoglucosio effettivamente esportati nell’ambito dei titoli di esportazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

5.   Entro la fine di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di isoglucosio effettivamente esportati nel mese precedente.

Articolo 7

Modalità di comunicazione

Le comunicazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 2 e 5, sono effettuate per via elettronica su formulari messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

Articolo 8

Percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione e sospensione della presentazione di domande di titoli

Qualora i quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dall’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo di cui trattasi, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 9

Controlli

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire idonei controlli atti a garantire che siano rispettate le norme specifiche relative alle merci in reintroduzione di cui al titolo VI, capo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 e alla parte III, titolo I, del regolamento (CEE) n. 2454/93 e ad evitare che siano elusi gli accordi preferenziali con paesi terzi.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 793/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 22).

(3)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 3).

(4)  GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007.

(5)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

(7)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(8)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(9)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(10)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.


22.8.2007   

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L 217/7


REGOLAMENTO (CE) N. 976/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, gli importi dell’aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche e dell’aiuto al reimpianto dei vigneti colpiti dalla fillossera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 definisce i criteri per la fissazione dell’aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e di uve secche di Corinto.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento prevede la possibilità di differenziare l’importo dell’aiuto in funzione delle varietà di uve, nonché di altri fattori che possono influire sulle rese. Nel caso delle sultanine, occorre pertanto prevedere una differenziazione supplementare tra le superfici colpite dalla fillossera e le altre.

(3)

Nella campagna di commercializzazione 2006/2007, la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all’aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (2).

(4)

Occorre fissare l’importo dell’aiuto alla coltura delle suddette uve per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

(5)

Occorre inoltre fissare l’importo dell’aiuto da concedere ai produttori che reimpiantano i loro vigneti per combattere la fillossera alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l’aiuto alla coltura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

a)

2 603 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve della varietà sultanina colpite dalla fillossera o reimpiantate da meno di cinque anni;

b)

3 569 EUR/ettaro per le altre superfici coltivate a uve della varietà sultanina;

c)

3 391 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve secche di Corinto;

d)

969 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve della varietà Moscatel.

2.   Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l’aiuto al reimpianto di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 3 917 EUR/ettaro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).

(2)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/2001 (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 14).


22.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/9


REGOLAMENTO (CE) N. 977/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 589/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 17).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

dal 1o ottobre al 31 maggio

325 524

78.0020

dal 1o giugno al 30 settembre

25 110

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

dal 1o maggio al 31 ottobre

3 462

78.0075

dal 1o novembre al 30 aprile

7 332

78.0085

0709 90 80

Carciofi

dal 1o novembre al 30 giugno

5 770

78.0100

0709 90 70

Zucchine

dal 1o gennaio al 31 dicembre

37 250

78.0110

0805 10 20

Arance

dal 1o dicembre al 31 maggio

271 744

78.0120

0805 20 10

Clementine

dal 1o novembre a fine febbraio

116 637

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

dal 1o novembre a fine febbraio

91 359

78.0155

0805 50 10

Limoni

dal 1o giugno al 31 dicembre

326 811

78.0160

dal 1o gennaio al 31 maggio

61 504

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

dal 21 luglio al 20 novembre

70 731

78.0175

0808 10 80

Mele

dal 1o gennaio al 31 agosto

882 977

78.0180

dal 1o settembre al 31 dicembre

78 670

78.0220

0808 20 50

Pere

dal 1o gennaio al 30 aprile

239 427

78.0235

dal 1o luglio al 31 dicembre

35 716

78.0250

0809 10 00

Albicocche

dal 1o giugno al 31 luglio

14 163

78.0265

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

dal 21 maggio al 10 agosto

114 530

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

dall’11 giugno al 30 settembre

11 980

78.0280

0809 40 05

Prugne

dall’11 giugno al 30 settembre

5 806»


22.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/11


REGOLAMENTO (CE) N. 978/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2273/2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2273/2002 (2) della Commissione stabilisce disposizioni concernenti il rilevamento dei prezzi sui mercati rappresentativi degli Stati membri per varie categorie di bovini. Le modalità relative alle informazioni da trasmettere ai fini del rilevamento dei prezzi per ciascuna di queste categorie figurano negli allegati del suddetto regolamento.

(2)

Su richiesta della Francia, occorre modificare parzialmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 2273/2002 alla luce dell’evoluzione della commercializzazione dei bovini nel suddetto Stato membro, in modo da garantire che il rilevamento dei prezzi continui a basarsi su mercati rappresentativi.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2273/2002.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte D, punto 1, del regolamento (CE) n. 2273/2002 è modificato come segue:

«1.   Mercati rappresentativi

Rethel, Dijon, Rabastens, Lezay, Bourg-en-Bresse, Agen, Le Cateau, Sancoins, Château-Gonthier, Saint-Étienne»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 347 del 20.12.2002, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 446/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 30).


22.8.2007   

IT

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L 217/12


REGOLAMENTO (CE) N. 979/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2007

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di carni suine originarie del Canada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati condotti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), approvato con la decisione 2007/444/CE (3), prevede l’attribuzione al Canada di un contingente tariffario di importazione specifico di 4 624 t di carni suine.

(2)

Il suddetto accordo entra in vigore il 1o agosto 2007; occorre specificare la data di apertura del contingente tariffario per il primo anno contingentale e il quantitativo corrispondente.

(3)

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, occorre applicare il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4) e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5).

(4)

Per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno scaglionare in quattro sottoperiodi, tra il 1o luglio e il 30 giugno, i quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario di importazione. Per l’anno contingentale 2007/2008, è necessario che il contingente tariffario sia scaglionato in tre sottoperiodi. In ogni caso, il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale di importazione.

(5)

Il contingente tariffario deve essere gestito sulla base di titoli d’importazione. A tal fine, è necessario definire le modalità di presentazione delle domande di titoli di importazione e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(6)

Nell’interesse degli operatori, è opportuno che la Commissione determini i quantitativi che non sono stati oggetto di domanda e che saranno aggiunti ai quantitativi del sottoperiodo successivo.

(7)

L’immissione in libera pratica dei prodotti importati nell’ambito del contingente aperto dal presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità canadesi a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto un contingente tariffario di importazione di carni suine, quale previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Canada approvato con la decisione 2007/444/CE.

Il contingente tariffario di importazione è aperto annualmente per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno.

Il contingente reca il numero d’ordine 09.4204.

2.   Il quantitativo totale annuo dei prodotti che beneficiano del contingente di cui al paragrafo 1 e l’aliquota del dazio doganale sono fissati nell’allegato I.

3.   Per l’anno contingentale 2007/2008, il contingente tariffario è aperto per il periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 giugno 2008.

Per tale periodo, è disponibile il quantitativo totale annuo fissato nell’allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e n. 1301/2006.

Articolo 3

1.   Il quantitativo annuo del contingente tariffario di importazione è ripartito in quattro sottoperiodi come segue:

a)

25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

25 % nel periodo dal 1o aprile 30 giugno.

2.   Per l’anno contingentale 2007/2008, il contingente tariffario di importazione è ripartito in tre sottoperiodi come segue:

a)

50 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007;

b)

25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008;

c)

25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008.

Articolo 4

1.   Ai fini dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, quando presentano la prima domanda per un dato sottoperiodo contingentale i richiedenti dimostrano di aver importato o esportato, in ciascuno dei periodi indicati dal medesimo articolo, almeno 50 t di prodotti figuranti nell’elenco di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2.   Le domande di titolo di importazione indicano il numero d’ordine del contingente e possono riguardare prodotti che rientrano in diversi codici della nomenclatura combinata, originari del Canada. In tal caso, nella casella 16 sono indicati tutti i codici NC e nella casella 15 le relative designazioni.

Le domande di titolo di importazione riguardano un quantitativo pari a almeno 20 t di peso del prodotto e non possono superare il 20 % del quantitativo disponibile per ciascun sottoperiodo del contingente tariffario di importazione.

3.   I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese ivi indicato.

4.   Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano:

a)

nella casella 8, il paese d’origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nella parte A dell’allegato II.

5.   Nella casella 24 del titolo di importazione è apposta una delle diciture riportate nella parte B dell’allegato II.

Articolo 5

1.   Le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni del mese che precede ciascun sottoperiodo.

2.   Insieme alle domande di titolo d’importazione è depositata una cauzione di 20 EUR/100 kg di peso del prodotto.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti, in chilogrammi.

4.   I titoli di importazione sono rilasciati non prima del settimo e non oltre l’undicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo previsto per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

5.   La Commissione stabilisce, se necessario, i quantitativi che non sono stati oggetto di domande, che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo totale, in chilogrammi, coperto da titoli di importazione rilasciati alle condizioni in cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

2.   Entro il termine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi (in chilogrammi) effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo di riferimento.

3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, la prima volta insieme alla comunicazione dei quantitativi oggetto di domande dell’ultimo sottoperiodo e la seconda volta entro il termine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, i quantitativi non utilizzati (in chilogrammi) ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d’importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di importazione possono essere trasferiti solo a cessionari che soddisfino le condizioni di ammissibilità stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e dall’articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 8

L’immissione in libera pratica dei prodotti nell’ambito del contingente tariffario di cui all’articolo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità del Canada a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.

(3)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(5)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 16.3.2007, pag. 17).

(6)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO I

Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2:

Numero d’ordine

Codici NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Quantitativo totale (in t) peso del prodotto

09.4204

0203 12 11

Pezzi di carni suine freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli

389 EUR/t

4 624

0203 12 19

300 EUR/t

0203 19 11

300 EUR/t

0203 19 13

434 EUR/t

0203 19 15

233 EUR/t

ex 0203 19 55

434 EUR/t

0203 19 59

434 EUR/t

0203 22 11

389 EUR/t

0203 22 19

300 EUR/t

0203 29 11

300 EUR/t

0203 29 13

434 EUR/t

0203 29 15

233 EUR/t

ex 0203 29 55

434 EUR/t

0203 29 59

434 EUR/t


ALLEGATO II

PARTE A

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b):

:

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 979/2007

:

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 979/2007

:

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 979/2007

:

in danese

:

Forordning (EF) nr. 979/2007

:

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 979/2007

:

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 979/2007

:

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 979/2007

:

in inglese

:

Regulation (EC) No 979/2007

:

in francese

:

Règlement (CE) no 979/2007

:

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 979/2007

:

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 979/2007

:

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 979/2007

:

in ungherese

:

A 979/2007/EK rendelet

:

in maltese

:

Regolament (KE) Nru 979/2007

:

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 979/2007

:

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 979/2007

:

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 979/2007

:

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 979/2007

:

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 979/2007

:

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 979/2007

:

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 979/2007

:

in svedese

:

Förordning (EG) nr 979/2007

PARTE B

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 5:

:

in bulgaro

:

Мита по ОМТ, намалени съгласно Регламент (ЕО) № 979/2007

:

in spagnolo

:

Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) no 979/2007

:

in ceco

:

SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 979/2007

:

in danese

:

FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 979/2007

:

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 979/2007

:

in estone

:

Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 979/2007

:

in greco

:

Μειωμένος δασμός του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 979/2007

:

in inglese

:

CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 979/2007

:

in francese

:

Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) no 979/2007

:

in italiano

:

Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 979/2007

:

in lettone

:

KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 979/2007

:

in lituano

:

BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 979/2007

:

in ungherese

:

A közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése a 979/2007/EK rendeletnek megfelelően

:

in maltese

:

Dazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru 979/2007

:

in neerlandese

:

Invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 979/2007

:

in polacco

:

Cła pobierane na podstawie WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 979/2007

:

in portoghese

:

Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 979/2007

:

in rumeno

:

Drepturile TVC se reduc conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 979/2007

:

in slovacco

:

clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 979/2007

:

in sloveno

:

carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 979/2007

:

in finlandese

:

Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 979/2007 mukaisesti

:

in svedese

:

Tullar enligt Gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 979/2007.


22.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/18


REGOLAMENTO (CE) N. 980/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2007

che dispone misure speciali per la gestione del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese dal mese di settembre al mese di dicembre 2007, modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 e deroga a tale regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 2020/2006 (3), stabilisce disposizioni per la gestione del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese attraverso titoli di importazione assegnati due volte l’anno nei periodi di presentazione delle domande previsti all’articolo 34 bis.

(2)

Al momento dell’assegnazione dei titoli di importazione per la seconda metà del 2007 per il burro neozelandese di cui al contingente 09.4182 dell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli vertevano su quantitativi inferiori a quelli disponibili per i prodotti interessati. Non è stato pertanto assegnato un quantitativo pari a 9 958,6 tonnellate.

(3)

Poiché prima del 1o gennaio 2007, quando sono state istituite nuove regole di gestione, il contingente è sempre stato utilizzato per intero, tale sottoutilizzo può essere dovuto alla scarsa dimestichezza degli importatori con le nuove disposizioni e procedure.

(4)

È quindi opportuno disporre un periodo di assegnazione supplementare per il quantitativo residuo e ridurre la cauzione per agevolare l’accesso degli operatori.

(5)

Oltre alle comunicazioni disposte dal regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4), occorre specificare quali comunicazioni siano necessarie tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare al fine di monitorare il mercato del burro neozelandese.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 34 a 42 del regolamento (CE) n. 2535/2001 si applicano all’importazione per l’anno 2007 di un quantitativo di 9 958,6 tonnellate di burro di cui al contingente 09.4182 dell’allegato III, parte A, di tale regolamento.

2.   In deroga all’articolo 34 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli possono essere presentate soltanto nei primi 10 giorni del mese di settembre 2007.

3.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, il quantitativo disponibile di cui all’articolo 34 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001 è di 9 958,6 tonnellate.

4.   I titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento sono validi fino al 31 dicembre 2007.

5.   In deroga all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 2535/2001, la cauzione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5) ammonta a 10 EUR per 100 kg netti di prodotto.

6.   In deroga all’articolo 35 ter, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, la casella 20 dei titoli reca una delle diciture di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All’articolo 35 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001, è aggiunto il seguente comma:

«Prima del 15 del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il nome e l’indirizzo dei richiedenti, suddiviso per numero di contingente. Tale comunicazione avviene per via elettronica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 731/2007 (GU L 166 del 28.6.2007, pag. 12).

(3)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 54.

(4)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

Diciture di cui all’articolo 1, paragrafo 6:

:

in bulgaro

:

разпределение на квота № 09.4182 — за периода от септември 2007 г. до декември 2007 г.

:

in spagnolo

:

asignación del contingente no 09.4182 — para el período comprendido entre septiembre de 2007 y diciembre de 2007

:

in ceco

:

přidělení kvóty č. 09.4182 – na období od září 2007 do prosince 2007

:

in danese

:

tildeling af kontingentet med løbenummer 09.4182 — for perioden september 2007 til december 2007

:

in tedesco

:

Zuteilung des Kontingents Nr. 09.4182 — für den Zeitraum September 2007 bis Dezember 2007

:

in estone

:

kvoodi 09.4182 jagamine — ajavahemikuks septembrist 2007 kuni detsembrini 2007

:

in greco

:

κατανομή της ποσόστωσης αριθ. 09.4182 — για την περίοδο από Σεπτέμβριο 2007 έως Δεκέμβριο 2007

:

in inglese

:

allocation of quota No 09.4182 — for the period September 2007 to December 2007

:

in francese

:

attribution du numéro de contingent 09.4182 — pour la période comprise entre septembre 2007 et décembre 2007

:

in italiano

:

assegnazione del contingente n. 09.4182 per il periodo settembre 2007 — dicembre 2007

:

in lettone

:

kvotas Nr. 09.4182 piešķiršana par laikposmu no 2007. gada septembra līdz 2007. gada decembrim

:

in lituano

:

kvotos Nr. 09.4182 paskirstymas 2007 m. rugsėjo–gruodžio mėn

:

in ungherese

:

a 09.4182 vámkontingens terhére, a 2007 szeptembere és 2007 decembere közötti időszakra

:

in maltese

:

allokazzjoni tal-kwota Nru 09.4182 — għall-perjodu minn Settembru 2007 sa Diċembru 2007

:

in neerlandese

:

toewijzing van contingent nr. 09.4182 — voor de periode september 2007-december 2007

:

in polacco

:

przydział kontyngentu nr 09.4182 — na okres od września 2007 r. do grudnia 2007 r.

:

in portoghese

:

atribuição do contingente n.o 09.4182 — para o período de Setembro de 2007 a Dezembro de 2007

:

in rumeno

:

alocarea contingentului nr. 09.4182 — pentru perioada septembrie 2007-decembrie 2007

:

in slovacco

:

pridelenie kvóty číslo 09.4182 — na obdobie od septembra 2007 do decembra 2007

:

in sloveno

:

dodelitev kvote št. 09.4182 — za obdobje od septembra 2007 do decembra 2007

:

in finlandese

:

kiintiö 09.4182 — syyskuusta 2007 joulukuuhun 2007

:

in svedese

:

tilldelning av kvot nr 09.4182 — för perioden september 2007 till december 2007.


22.8.2007   

IT

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L 217/21


REGOLAMENTO (CE) N. 981/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1489/2006 che fissa, per l’esercizio contabile 2007 del FEAGA, il tasso d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/2006 della Commissione (2) fissa, per l’esercizio contabile 2007 del FEAGA, il tasso d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze.

(2)

L’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 734/2007 per tener conto del fatto che in alcuni Stati membri il finanziamento di tali operazioni è possibile solo a tassi d’interesse nettamente superiori al tasso d’interesse uniforme. Si è pertanto stabilito, con una deroga valida per gli esercizi finanziari 2007 e 2008, che se il tasso d’interesse medio sostenuto da uno Stato membro nel corso del terzo mese successivo al periodo di riferimento utilizzato per la fissazione del tasso d’interesse uniforme da parte della Commissione è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme, la Commissione può coprire, per il finanziamento degli interessi a carico di tale Stato membro, l’importo calcolato in base al tasso d’interesse sostenuto dallo Stato membro meno il tasso d’interesse uniforme. Si è inoltre stabilito che questa disposizione si applichi alle spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 1o ottobre 2006.

(3)

In base alle comunicazioni inviate dagli Stati membri alla Commissione in relazione al terzo mese successivo al periodo di riferimento utilizzato per la fissazione del tasso d’interesse uniforme per l’esercizio contabile 2007, uno Stato membro risulta interessato a questa nuova disposizione. È pertanto opportuno fissare il tasso d’interesse specifico da applicare a tale Stato membro per l’esercizio contabile 2007.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1489/2006.

(5)

Poiché il regolamento (CE) n. 734/2007 si applica dal 1o ottobre 2006, è opportuno stabilire che anche il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/2006 è aggiunta la lettera seguente:

«h)

4,8 %, per il tasso d’interesse specifico applicabile in Ungheria.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 734/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 5).

(2)  GU L 278 del 10.10.2006, pag. 11.


22.8.2007   

IT

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L 217/22


REGOLAMENTO (CE) N. 982/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2007

recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pimentón de la Vera (DOP) — Karlovarský suchar (IGP) — Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pimentón de la Vera» presentata dalla Spagna, la domanda di registrazione della denominazione «Karlovarský suchar» presentata dalla Repubblica ceca e la domanda di registrazione della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» presentata dall’Italia sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le suddette denominazioni devono essere registrate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 287 del 24.11.2006, pag. 2 (Pimentón de la Vera); GU C 290 del 29.11.2006, pag. 20 (Karlovarský suchar); GU C 291 del 30.11.2006, pag. 10 (Riso di Baraggia Biellese e Vercellese).


ALLEGATO

1.   Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.6. —   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)

Classe 1.8. —   Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)

SPAGNA

Pimentón de la Vera (DOP)

2.   Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento

Classe 2.4. —   Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

REPUBBLICA CECA

Karlovarský suchar (IGP)


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

22.8.2007   

IT

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L 217/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2007

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca nel 2007

[notificata con il numero C(2007) 3747]

(2007/567/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo delle attività di pesca per il 2007, corredati delle domande di partecipazione finanziaria della Comunità alle spese da sostenere per l'esecuzione dei progetti che formano oggetto di tali programmi.

(2)

Le domande di finanziamento per le azioni elencate nell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare di un contributo comunitario.

(3)

Le domande di finanziamento comunitario devono essere conformi al regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell'11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (2).

(4)

È opportuno stabilire gli importi massimi e l'aliquota della partecipazione finanziaria della Comunità in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni alle quali può essere concessa detta partecipazione.

(5)

Ai fini dell'ammissibilità al contributo comunitario, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (3).

(6)

L'ammontare della partecipazione finanziaria concessa a ogni Stato membro per le spese connesse all'acquisto e all'ammodernamento di navi e aeromobili va calcolato sulla base del rapporto tra l'attività di ispezione e di controllo effettuata da tali navi e aeromobili e la loro attività annuale totale, secondo quanto dichiarato dagli Stati membri.

(7)

Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 391/2007, i progetti elencati nel programma di controllo della pesca devono essere attuati secondo il calendario definito nel programma medesimo.

(8)

Le domande di rimborso per le spese connesse a tali progetti vanno presentate alla Commissione in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 391/2007.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione prevede, per il 2007, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2007 per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. Essa stabilisce l'ammontare della partecipazione finanziaria della Comunità per ogni Stato membro, l'aliquota di tale partecipazione e le condizioni alle quali può essere concessa.

Articolo 2

Nuove tecnologie e reti informatiche

Le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di attrezzature informatiche, compresa l'assistenza tecnica, nonché per la creazione di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace nell'ambito dell'azione di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato I.

Articolo 3

Dispositivi automatici di localizzazione

1.   Le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) beneficiano di una partecipazione finanziaria massima di 4 500 EUR per nave fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato II.

2.   Nell'ambito del massimale di 4 500 EUR di cui al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria ai primi 1 500 EUR di spese ammissibili è del 100 %.

3.   La partecipazione finanziaria alle spese ammissibili comprese tra 1 500 e 4 500 EUR per nave non può superare il 50 % di tali spese.

4.   Ai fini dell'ammissibilità, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.

Articolo 4

Progetti pilota

Le spese sostenute per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato III.

Articolo 5

Formazione

Le spese sostenute per programmi di formazione e di scambio di funzionari con mansioni di controllo, ispezione e sorveglianza nel settore della pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato IV.

Articolo 6

Valutazione delle spese

Le spese sostenute per l'attuazione di un sistema di valutazione delle spese relative al controllo della politica comune della pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato V.

Articolo 7

Seminari e sussidi mediali

Le spese sostenute per iniziative, quali seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di promuovere l'applicazione delle norme della politica comune della pesca, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 75 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato VI.

Articolo 8

Navi e aeromobili di sorveglianza

Le spese sostenute per l'acquisto e l'ammodernamento di navi e aeromobili adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri beneficiano, limitatamente ai massimali indicati nell'allegato VII, di un tasso di partecipazione finanziaria non superiore al 50 % delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.


ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE & RETI INFORMATICHE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione della Comunità

Bulgaria

136 088

68 044

Belgio

0

0

Repubblica Ceca

0

0

Danimarca

1 050 604

525 302

Germania

314 000

157 000

Estonia

25 179

12 589

Grecia

1 500 000

750 000

Spagna

387 205

193 603

Francia

1 573 940

786 970

Irlanda

0

0

Italia

4 103 820

2 051 910

Cipro

40 000

20 000

Lettonia

0

0

Lituania

30 000

15 000

Lussemburgo

0

0

Ungheria

0

0

Malta

6 000

3 000

Paesi Bassi

538 390

269 195

Austria

0

0

Polonia

125 000

62 500

Portogallo

253 000

115 700

Romania

0

0

Slovenia

83 000

41 500

Slovacchia

0

0

Finlandia

250 000

125 000

Svezia

5 649 000

657 000

Regno Unito

384 657

192 329

Totale

16 449 883

6 046 642


ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione della Comunità

Bulgaria

0

0

Belgio

0

0

Repubblica Ceca

0

0

Danimarca

0

0

Germania

0

0

Estonia

0

0

Grecia

0

0

Spagna

300 000

225 000

Francia

0

0

Irlanda

0

0

Italia

1 371 974

600 000

Cipro

692 000

646 000

Lettonia

0

0

Lituania

0

0

Lussemburgo

0

0

Ungheria

0

0

Malta

0

0

Paesi Bassi

0

0

Austria

0

0

Polonia

0

0

Portogallo

0

0

Romania

0

0

Slovenia

0

0

Slovacchia

0

0

Finlandia

0

0

Svezia

50 000

25 000

Regno Unito

0

0

Totale

2 413 974

1 496 000


ALLEGATO III

PROGETTI PILOTA

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione della Comunità

Bulgaria

0

0

Belgio

0

0

Repubblica Ceca

0

0

Danimarca

0

0

Germania

0

0

Estonia

0

0

Grecia

0

0

Spagna

0

0

Francia

0

0

Irlanda

0

0

Italia

0

0

Cipro

0

0

Lettonia

0

0

Lituania

0

0

Lussemburgo

0

0

Ungheria

0

0

Malta

0

0

Paesi Bassi

0

0

Austria

0

0

Polonia

0

0

Portogallo

0

0

Romania

0

0

Slovenia

0

0

Slovacchia

0

0

Finlandia

0

0

Svezia

31 500

15 750

Regno Unito

0

0

Totale

31 500

15 750


ALLEGATO IV

FORMAZIONE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione della Comunità

Bulgaria

72 000

36 000

Belgio

10 000

5 000

Repubblica Ceca

0

0

Danimarca

67 114

33 557

Germania

27 500

13 750

Estonia

26 050

13 025

Grecia

80 000

40 000

Spagna

162 060

81 030

Francia

111 500

55 750

Irlanda

0

0

Italia

1 295 304

532 077

Cipro

0

0

Lettonia

0

0

Lituania

18 000

9 000

Lussemburgo

0

0

Ungheria

0

0

Malta

36 640

18 320

Paesi Bassi

120 441

60 221

Austria

0

0

Polonia

0

0

Portogallo

90 380

45 190

Romania

0

0

Slovenia

27 000

13 500

Slovacchia

0

0

Finlandia

26 000

13 000

Svezia

50 000

25 000

Regno Unito

9 442

4 721

Totale

2 229 431

999 141


ALLEGATO V

VALUTAZIONE DELLE SPESE

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione della Comunità

Bulgaria

0

0

Belgio

0

0

Repubblica Ceca

0

0

Danimarca

0

0

Germania

0

0

Estonia

0

0

Grecia

0

0

Spagna

0

0

Francia

0

0

Irlanda

0

0

Italia

0

0

Cipro

0

0

Lettonia

0

0

Lituania

0

0

Lussemburgo

0

0

Ungheria

0

0

Malta

0

0

Paesi Bassi

0

0

Austria

0

0

Polonia

0

0

Portogallo

0

0

Romania

0

0

Slovenia

0

0

Slovacchia

0

0

Finlandia

0

0

Svezia

100 000

50 000

Regno Unito

0

0

Totale

100 000

50 000


ALLEGATO VI

SEMINARI E SUSSIDI MEDIALI

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione della Comunità

Bulgaria

0

0

Belgio

5 000

3 750

Repubblica Ceca

0

0

Danimarca

0

0

Germania

0

0

Estonia

0

0

Grecia

100 000

75 000

Spagna

16 000

12 000

Francia

0

0

Irlanda

0

0

Italia

292 000

219 000

Cipro

0

0

Lettonia

0

0

Lituania

12 000

9 000

Lussemburgo

0

0

Ungheria

0

0

Malta

0

0

Paesi Bassi

0

0

Austria

0

0

Polonia

210 000

157 500

Portogallo

0

0

Romania

0

0

Slovenia

14 000

10 500

Slovacchia

0

0

Finlandia

0

0

Svezia

0

0

Regno Unito

0

0

Totale

649 000

486 750


ALLEGATO VII

NAVI E AEROMOBILI DI SORVEGLIANZA

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Partecipazione della Comunità

Bulgaria

66 000

33 000

Belgio

0

0

Repubblica Ceca

0

0

Danimarca

0

0

Germania

254 000

122 250

Estonia

2 500 000

1 250 000

Grecia

0

0

Spagna

405 000

202 500

Francia

402 000

156 000

Irlanda

0

0

Italia

135 000

67 500

Cipro

120 000

60 000

Lettonia

0

0

Lituania

120 000

60 000

Lussemburgo

0

0

Ungheria

0

0

Malta

0

0

Paesi Bassi

50 000

25 000

Austria

0

0

Polonia

100 000

50 000

Portogallo

2 000 000

700 000

Romania

0

0

Slovenia

155 000

77 500

Slovacchia

0

0

Finlandia

0

0

Svezia

0

0

Regno Unito

7 633 872

3 816 936

Totale

13 940 872

6 620 686


22.8.2007   

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L 217/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2007

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all'eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito nel 2006

[notificata con il numero C(2007) 3891]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/568/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di contribuire ad un’eradicazione quanto mai rapida della malattia di Newcastle, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE, articolo 4, paragrafo 2.

(2)

La partecipazione finanziaria della Comunità, nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle, è soggetta alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce le norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2).

(3)

Alcuni focolai della malattia di Newcastle sono comparsi nel Regno Unito nel 2006. L'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

(4)

In data 11 aprile 2007, il Regno Unito ha presentato una valutazione finale e approssimativa dei costi sostenuti in vista dell’eradicazione della malattia.

(5)

Le autorità britanniche hanno soddisfatto integralmente gli obblighi tecnici e amministrativi previsti dall’articolo 3 della decisione 90/424/CEE e dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità deve essere sottoposto alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini fissati.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione finanziaria della Comunità

1.   Il Regno Unito può ottenere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle nel 2006.

2.   Il contributo finanziario ammonta al 50 % delle spese sostenute per le quali è ammesso un finanziamento comunitario. Esso sarà versato alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


22.8.2007   

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L 217/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2007

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2007

[notificata con il numero C(2007) 3892]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/569/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. L'articolo 3 bis della decisione 90/424/CEE prevede che gli Stati membri ottengano un contributo finanziario della Comunità a copertura di determinate spese sostenute in relazione all'adozione di misure di eradicazione dell'influenza aviaria.

(2)

Nel 2007 nel Regno Unito sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L'insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai il Regno Unito ha adottato misure di lotta a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(3)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all'effettiva attuazione delle misure programmate e alla comunicazione alla Commissione, entro termini precisi, di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità competenti.

(4)

A norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE il contributo finanziario della Comunità deve ammontare al 50 % delle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

(5)

Il Regno Unito ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. Esso ha trasmesso alla Commissione i dati sulle spese sostenute e ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative.

(6)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), non copre più l'influenza aviaria, a seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE (3). È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l'erogazione del contributo finanziario al Regno Unito è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite dal regolamento (CE) n. 349/2005.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione finanziaria della Comunità

1.   Il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell'adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l'influenza aviaria di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

2.   Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.


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L 217/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2007

recante modifica della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2007) 3902]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/570/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 91/67/CEE, uno Stato membro può presentare alla Commissione un programma inteso ad autorizzarlo ad avviare, per una zona o un’azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN). La decisione 2003/634/CE della Commissione (2) approva ed elenca i programmi presentati da vari Stati membri.

(2)

Con lettera del 28 marzo 2007, il Regno Unito chiede l’approvazione del programma che dovrà essere applicato nel fiume Ouse per riguadagnare la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda la setticemia emorragica virale (VHS). La Commissione ha esaminato attentamente il programma presentato e l’ha trovato conforme all’articolo 10 della direttiva 91/67/CEE. Di conseguenza, il programma deve essere approvato e incluso nell’elenco dell’allegato I alla decisione 2003/634/CE.

(3)

Con lettera del 21 novembre 2006, la Finlandia ha chiesto di estendere la qualifica di zona esente dalla VHS a tutte le sue zone costiere escluse quelle con speciali misure di eradicazione. La documentazione fornita dalla Finlandia dimostra che la zona soddisfa i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Tutte le zone costiere all’interno del suo territorio, escluse le zone con speciali misure di eradicazione, sono considerate esenti dalla malattia e aggiunte all’elenco delle zone approvate riconosciute per quanto riguarda la VHS nell’allegato I della decisione 2002/308/CE della Commissione, del 22 aprile 2002, recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (3). Perciò, il programma per l’esenzione dalla VHS applicabile a tutte le zone costiere della Finlandia, esclusa la parte del programma che riguarda le zone con speciali misure di eradicazione, è stato portato a termine e deve essere cancellato dall’allegato I della decisione 2003/634/CE.

(4)

Con lettera dell’11 gennaio 2006, l’Italia ha chiesto l’approvazione del programma da applicare in un’azienda al fine di ottenere la qualifica di azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN). La Commissione ha esaminato attentamente il programma presentato e l’ha trovato conforme all’articolo 10 della direttiva 91/67/CEE. Di conseguenza, tale programma deve essere approvato e inserito nell’elenco dell’allegato II alla decisione 2003/634/CE.

(5)

I programmi applicabili alla zona Val di Sole e Val di Non e alla zona Val Banale nella Provincia autonoma di Trento e il programma applicabile alla zona in Valle del Torrente Venina in Lombardia sono stati conclusi. Devono perciò essere eliminati dall’allegato I della decisione 2003/634/CE.

(6)

La decisione 2003/634/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2003/634/CE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/685/CE (GU L 282 del 13.10.2006, pag. 44).

(3)  GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/345/CE (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 16).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1.   DANIMARCA

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA DANIMARCA IL 22 MAGGIO 1995, CHE COMPRENDE:

il bacino idrografico di FISKEBÆK Å,

TUTTE LE PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å,

la DANIMARCA INSULARE.

2.   GERMANIA

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA GERMANIA IL 25 FEBBRAIO 1999, CHE COMPRENDE:

una zona situata nel bacino idrografico OBERN NAGOLD.

3.   ITALIA

3.1.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IL 6 OTTOBRE 2001 COME MODIFICATO DALLA LETTERA DEL 27 MARZO 2003, CHE COMPRENDE:

Zona provincia di Bolzano

La zona include tutti i bacini idrografici della provincia di Bolzano.

La zona include la parte superiore della ZONA VAL D’ADIGE — ovvero i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella provincia di Bolzano, fino al confine con la provincia di Trento.

(NB: La rimanente parte inferiore della ZONA VAL D’ADIGE rientra in un programma approvato dalla Provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un’unica unità epidemiologica.)

3.2.

I PROGRAMMI PRESENTATI DALL’ITALIA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IL 23 DICEMBRE 1996 E IL 14 LUGLIO 1997, CHE COMPRENDONO:

 

Zona val d’Adige — parte inferiore

I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, dal confine con la Provincia di Bolzano fino alla diga di Ala (centrale idroelettrica).

(NB: La parte superiore della ZONA VAL D’ADIGE rientra nel programma approvato dalla Provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un’unica unità epidemiologica.)

 

Zona torrente Arnò

Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca.

 

Zona Varone

Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata.

 

Zona Alto e Basso Chiese

Il bacino idrografico che si estende dal fiume Chiese dalla sorgente alla diga Condino, esclusi i bacini idrografici dei torrenti Adanà e Palvico.

 

Zona Torrente Palvico

Dal bacino idrografico del torrente Palvico alla diga in calcestruzzo e pietra.

3.3.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE VENETO IL 21 FEBBRAIO 2001, CHE COMPRENDE:

Zona Torrente Astico

Il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella Provincia autonoma di Trento e nella Provincia di Vicenza, Regione Veneto) sino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella Provincia di Vicenza.

La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone.

3.4.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE UMBRIA IL 20 FEBBRAIO 2002, CHE COMPRENDE:

Zona Fosso de Monterivoso

Il bacino idrografico del fiume Monterivoso dalle sorgenti alle dighe di Ferentillo.

3.5.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE TOSCANA IL 23 SETTEMBRE 2004, CHE COMPRENDE:

Zona Valle di Tosi

Il bacino idrografico del fiume Vicano di S. Ellero dalle sorgenti allo sbarramento in località Il Greto presso il paese di Raggioli.

3.6.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE TOSCANA IL 22 NOVEMBRE 2005, CHE COMPRENDE:

Bacino del Torrente Taverone

Il bacino idrografico del torrente Taverone dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell’azienda Il Giardino.

3.7.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE PIEMONTE IL 2 febbraio 2006, CHE COMPRENDE:

Zona Valle Sessera

Il bacino idrografico del fiume Sessera dalle sorgenti alla diga “Ponte Granero” nel comune di Coggiola.

3.8.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE LOMBARDIA IL 21 FEBBRAIO 2006, CHE COMPRENDE:

Zona Valle del Torrente Bondo

Il bacino idrografico del fiume Bondo dalle sorgenti alla diga di Vesio.

3.9.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE LOMBARDIA IL 22 MAGGIO 2006, CHE COMPRENDE:

Zona Fosso Melga-Bagolino

Il bacino idrografico del fiume Fosso Melga dalle sorgenti alla diga in cui il Fosso Melga scarica le acque nel fiume Caffaro.

4.   FINLANDIA

4.1.

IL PROGRAMMA PER ASSICURARE L’INDENNITÀ DALLA VHS, COMPRENDENTE MISURE SPECIFICHE DI ERADICAZIONE, PRESENTATO DALLA FINLANDIA CON LETTERE DEL 27 MARZO E 4 GIUGNO 2002, DEL 12 MARZO, 12 GIUGNO E 20 OTTOBRE 2003, CHE COMPRENDE:

la provincia di Åland,

l’area soggetta a restrizioni di Pyhtää,

l’area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma.

5.   REGNO UNITO

5.1.

IL PROGRAMMA PER ASSICURARE L’INDENNITÀ DALLA VHS PRESENTATO DAL REGNO UNITO IL 28 MARZO 2007, CHE COMPRENDE:

Il bacino idrografico del fiume Ouse, dalle sorgenti al limite normale di marea presso Naburm lock e Weir

ALLEGATO II

PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI AZIENDA RICONOSCIUTA SITUATA IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA PER QUANTO RIGUARDA UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1.   ITALIA

1.1.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA DI UDINE, IL 2 MAGGIO 2000, CHE COMPRENDE:

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1.2.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE CALABRIA L’11 GENNAIO 2007, CHE COMPRENDE:

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Noce

Pietro Forestieri-Tortora (CS) Loc. S. Sago.

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